Riordino Tecnici e Professionali in 7a Camera

Il 7 febbraio la 7a Commissione della Camera approva la proposta di nulla osta formulata dalla relatrice relativa a:

Il 24 gennaio e l’1 febbraio la 7a Commissione del Senato esamina:


PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 375 (7a senato 1.2.17)

La Commissione, esaminato, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, lo schema di decreto in titolo,

premesso che:

–        occorre ottemperare alla pronuncia del giudice amministrativo in ordine alla necessità di esplicitare i criteri in base ai quali sono state effettuate le riduzioni di orario nel decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 2010;

–        detta integrazione al decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 2010 si colloca a posteriori rispetto ad un processo già realizzato, in quanto la riforma degli istituti professionali è ormai a regime;

valutato l’elenco dei suddetti criteri per la definizione del monte ore degli istituti professionali;

considerati i pareri formulati dalla Conferenza Unificata, dal Consiglio di Stato e dal Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI);

osservato che, secondo il CSPI, alcuni criteri previsti dal provvedimento in titolo non sono idonei a giustificare le riduzioni di orario di fatto già operanti, specialmente laddove si comprime eccessivamente l’area di indirizzo rispetto a quella di istruzione generale;

rilevato comunque che è in corso di esame presso le Camere lo schema di legislativo recante revisione dei percorsi dell’istruzione professionale (atto del Governo n. 379), nel quale si potenziano proprio l’area di indirizzo e la didattica laboratoriale, ponendo dunque rimedio ad una delle criticità riscontrate nell’attuale assetto;

esprime parere favorevole.


PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 376 (7a senato 1.2.17)

La Commissione, esaminato, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 lo schema di decreto in titolo;

premesso che:

–        occorre ottemperare alla pronuncia del giudice amministrativo in ordine alla necessità di esplicitare i criteri in base ai quali sono state effettuate le riduzioni di orario nel decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010;

–        detta integrazione al decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010 si colloca a posteriori rispetto ad un processo già realizzato, in quanto la riforma degli istituti tecnici è ormai a regime;

valutato l’elenco dei suddetti criteri per la definizione del monte ore degli istituti tecnici;

considerati i pareri formulati dalla Conferenza Unificata, dal Consiglio di Stato e dal Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI);

esprime parere favorevole.


(7a Senato, 24.1.17) Il PRESIDENTE fa presente che l’esame degli atti in titolo procederà congiuntamente, data l’analogia di materia, fermo restando che saranno messi in votazione due distinti pareri. Ricorda altresì che su tali provvedimenti è prevista l’espressione di osservazioni da parte della 5a Commissione entro il 31 gennaio.
Riferisce il relatore CONTE (AP (Ncd-CpI)) il quale, fa presente che la sostanza dei due schemi di regolamento è pressocchè analoga, in quanto essi scaturiscono da una pronuncia del giudice amministrativo (Sentenza TAR Lazio 8 aprile 2013, n. 3527Sentenza TAR Lazio 29 gennaio 2015, n. 6438) in merito ai decreti del Presidente della Repubblica nn. 87 e 88 del 2010 nella parte in cui definiscono i quadri orari senza indicazione dei criteri. Nel ricordare che la Commissione si è confrontata in passato sul monte ore di tali istituti, tiene a precisare che gli atti in titolo costituiscono atti dovuti per sanare una situazione contestata, ma rappresentano un passaggio di transizione, tenuto conto della riforma del sistema dell’istruzione professionale attuata attraverso lo schema di decreto legislativo n. 379.
Si sofferma indi in particolare sul regolamento correttivo per quanto concerne gli istituti tecnici (Atto del Governo n. 376), evidenziando che esso introduce anzitutto un elenco di criteri per la definizione del monte ore, novellando l’articolo 5 del summenzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 88. Delinea pertanto i suddetti criteri: razionalizzazione delle sperimentazioni didattiche; ripartizione delle ore di laboratorio in maniera tale da assicurarne una prevalenza del secondo biennio e nell’ultimo anno; conformazione dei piani di studio in base ad una quota oraria non comprimibile di sessanta minuti; ponderazione dei quadri orari tenuto conto della sostenibilità dell’impegno richiesto agli studenti e delle metodologie didattiche innovative; definizione dei piani di studio in maniera tale da assicurare complementarietà tra le diverse discipline; previsione di piani di studio con un numero di discipline e di ore adeguate al conseguimento dei risultati di apprendimento; adeguata ripartizione tra le discipline dell’area di istruzione generale e quelle dell’area di indirizzo; dimensionamento orario tale da garantire un equilibrio tra le discipline rispetto agli obiettivi di apprendimento.
Dopo essersi soffermato sull’orario complessivo annuale degli istituti tecnici, rammenta che l’attuale struttura dei percorsi di studio è articolata in un primo biennio, in un secondo biennio e in un quinto anno.
Passa indi ad illustrare le modifiche apportate dall’Atto del Governo n. 375 relativo agli istituti professionali, con particolare riferimento all’elenco dei criteri per la definizione del monte ore, analogo a quello descritto in precedenza. In conclusione, ribadisce che i due provvedimenti hanno ad oggetto la medesima materia e recano disposizioni similari.
Il seguito dell’esame congiunto è rinviato.