CCNI (MIUR, 11.4.17)

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Contratto Collettivo Nazionale Integrativo
concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a .s. 2017/2018, sottoscritto il giorno 11 aprile 2017 in Roma, presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in sede di negoziazione integrativa a livello ministeriale

 

TRA

 

la delegazione di parte pubblica costituita con D.M. n. 776 del 5 ottobre 2015.

 

E

 

i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali F.L.C.-C.G.I.L., C.I.S.L.-SCUOLA, U.I.L.-SCUOLA, S.N.A.L.S.- C.O.N.F.S.A.L., firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Scuola

 

PREMESSO:

 

che con il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 29 novembre 2007 sono stati fissati i principi generali sulla mobilità territoriale e professionale (art.10);

 

che il C.C.N.L. citato, all’art. 4, comma 2, prevede una cadenza di norma biennale della mobilità compartimentale da attuarsi in presenza di una corrispondente durata di definizione dell’organico;

 

che è necessario assicurare con la massima tempestività l’avvio delle operazioni propedeutiche all’inizio dell’anno scolastico 2017/18;

 

LE PARTI CONCORDANO

 

di stipulare il seguente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2017/18.


 

 

ART.1- CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO

 

1) Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto in data 29 novembre 2007 all’ art. 4 comma 2 e art. 10 ha fissato i principi generali sulla mobilità territoriale e professionale del personale della scuola. L’accordo per il pubblico impiego sottoscritto il 30 novembre tra le OO.SS. e il Ministro per la Semplificazione e la Funzione pubblica definisce il contesto complessivo delle relazioni sindacali nell’ambito del quale si definisce il presente contratto.

 

2) Il presente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed ATA, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, esclusivamente per l’anno scolastico 2017/18.

 

3) Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipula del presente Contratto che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali.

 

4) Le parti concordano sull’eventualità di stipulare un ulteriore atto negoziale, anche su richiesta di un solo soggetto firmatario, per recepire possibili effetti sulla mobilità derivanti da eventuali interventi normativi. Ivi comprese le esigenze relative alle zone colpite dai recenti eventi sismici.

 

5) Le connesse modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel presente contratto sono definite con apposita ordinanza ministeriale da emanarsi a norma dell’art. 462 del D.L.vo n. 297/94 a seguito della stipula definitiva del presente contratto che dovrà avvenire entro 3 giorni dalla certificazione del presente contratto.

 

6) Le disposizioni relative alla mobilità territoriale sia a domanda che d’ufficio, contenute nel presente contratto, si applicano a tutte le categorie del personale della scuola docente, educativo ed A.T.A. con o senza titolarità definitiva.

 

 

 

TITOLO I PERSONALE DOCENTE

 

ART. 2 – DESTINATARI

 

  1. Le disposizioni relative ai trasferimenti e ai passaggi contenute nel presente titolo si applicano ai tutti docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

 

  1. I docenti ancora in attesa di titolarità definitiva nella provincia, ivi compreso il personale docente che ha perso la titolarità definitiva ai sensi dell’articolo 36 del CCNL, sono tenuti a presentare domanda di trasferimento. I predetti docenti, al fine di ottenere una titolarità definitiva nel corso delle operazioni di mobilità, devono esprimere preferenze per scuole e/o ambiti della provincia di titolarità; in caso contrario vengono trasferiti d’ufficio nella provincia con punti zero. Qualora non ottengano alcuna delle preferenze espresse nella domanda, sono assegnati a titolarità definitiva su ambito sui posti residuati dopo i trasferimenti provinciali d’ufficio dei titolari perdenti posto in provincia, prima delle operazioni della mobilità professionale all’interno della provincia e della mobilità territoriale tra provincie diverse. A tal fine, seguendo l’ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, a ciascun aspirante viene assegnata d’ufficio la prima titolarità disponibile su ambito provinciale, per una delle tipologie di posto richieste nella domanda seguendo la tabella di viciniorietà tra ambiti, a partire dalla prima preferenza valida espressa. I docenti della scuola primaria titolari su tipologia di posto comune e i docenti della scuola secondaria di primo grado titolari su classe di concorso partecipano d’ufficio sui posti di istruzione per l’età adulta in mancanza di disponibilità sulle tipologie di posto suddette. In caso di mancata presentazione della domanda i predetti docenti sono sottoposti, previa individuazione da parte del competente ufficio territoriale, alla mobilità d’ufficio e si considera come partenza il primo ambito della provincia di titolarità.

 

  1. I docenti immessi in ruolo ai sensi dell’art 1 comma 98 lettere b) e c) della legge 107/15 che non hanno ottenuto nel corso della mobilità 16/17 un ambito territoriale di titolarità partecipano alle operazioni tra province diverse. Se al termine di tutte le operazioni non hanno ottenuto una scuola o un ambito di titolarità vengono movimentati d’ufficio, seguendo l’ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, su tutti gli ambiti nazionali secondo la tabella di prossimità tra province allegata all’OM 241/16 a partire dalla prima preferenza espressa. In caso di non presentazione della domanda il docente viene trasferito con punti zero a partire dalla provincia di immissione in ruolo. Per ciascuna provincia, in mancanza di posti comuni, detti docenti partecipano d’ufficio anche sui posti di istruzione per l’età adulta.

 

ART. 3 – MOBILITA’ TERRITORIALE

 

  1. La mobilità per l’ a.s. 2017/18 si svolge per scuole e/o per ambiti territoriali

 

  1. Nel corso del movimento il posto per il quale i docenti hanno ricevuto l’incarico triennale viene considerato indisponibile analogamente ai titolari su scuola sino a quando, eventualmente, il docente non ottenga, a domanda, una diversa titolarità di scuola o di ambito attraverso la mobilità.
  2. In attesa del coordinamento normativo previsto dall’art 1 comma 180 della legge 107/15 e in applicazione dell’art 1 comma 1, per l’anno scolastico 2017/18 il vincolo di cui all’art. l’articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 non viene applicato.

 

  1. I docenti destinatari di nomina giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità è riammesso nei termini entro 5 giorni dalla nomina e nel rispetto dei termini ultimi per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità previsti, per ciascun grado di istruzione, nell’apposita O.M.

 

  1. Per eccezionali motivi di ordine pubblico e di sicurezza personale, su richiesta delle competenti autorità, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca può disporre il trasferimento o l’assegnazione provvisoria del personale interessato, anche in altra provincia, in deroga alle disposizioni di cui al presente contratto.

 

  1. Salvo quanto previsto per i percorsi di secondo livello del sistema di istruzione degli adulti e per le sezioni carcerarie ed ospedaliere o per le sezioni di scuola speciale, nonché per i movimenti tra le sedi di organico dei centri per l’educazione degli adulti, le preferenze di scuola vengono espresse attraverso il codice di istituzione scolastica autonoma.

 

  1. In applicazione dell’art 1 comma 5 della legge 107/15 che prevede: ’al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia e di riorganizzazione dell’intero sistema di istruzione, è istituito per l’intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa’, per l’anno scolastico 2017/18, ferme restando le prerogative dei Dirigenti scolastici e degli organi collegiali relative all’assegnazione dei docenti alle classi e alle attività, i posti di un’autonomia scolastica situati in sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quello sede di organico sono assegnati, nel limite delle disponibilità destinate ai movimenti, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto. La contrattazione dovrà concludersi in tempi utili per il regolare avvio dell’anno scolastico all’1/9/2017. Sono comunque salvaguardate le precedenze di cui al successivo articolo 13.

 

  1. 8. Il personale titolare nei comuni che hanno modificato nell’ultimo triennio la propria collocazione provinciale partecipano a domanda alla mobilità per la provincia di precedente titolarità o a quella per la provincia di nuova titolarità. Nel primo caso i docenti partecipano alla fase dei movimenti nella provincia di precedente titolarità in posizione paritaria con i docenti titolari nella stessa provincia. Pertanto, prima delle operazioni di mobilità, essi otterranno la modifica della provincia di titolarità a cura dell’ufficio scolastico competente

 

  1. Il personale docente titolare di cattedra o posto in scuole oggetto di dimensionamento o soppressione o contrazione di organico, individuato soprannumerario in base ai criteri riportati nelle specifiche disposizioni contenute nei successivi articoli del presente contratto, ha titolo a partecipare a domanda alle operazioni di mobilità. Qualora nel corso delle stesse operazioni non ottenga il trasferimento nelle preferenze richieste, ovvero non possa essere reintegrato nella scuola di titolarità resasi disponibile nel corso e per effetto delle medesime operazioni, è soggetto al trasferimento d’ufficio al fine di ottenere una nuova titolarità. Le modalità di individuazione del soprannumerario, i criteri di effettuazione dei trasferimenti d’ufficio e l’ordine delle operazioni ad essi attinenti sono riportati negli specifici titoli del presente contratto, riguardanti ciascuna tipologia di personale.

 

ART. 4 –MOBILITA’ PROFESSIONALE

 

1.Le disposizioni relative alla mobilità professionale, contenute nel presente contratto, si applicano ai docenti, che, al momento della presentazione della domanda, abbiano superato il periodo di prova. Gli stessi devono essere in possesso della specifica abilitazione (1) per il passaggio al ruolo richiesto ovvero, per quanto riguarda i passaggi di cattedra, della specifica abilitazione alla classe di concorso richiesta. Sono fatte salve le successive precisazioni relativamente agli insegnanti tecnico-pratici ed agli assistenti di cattedra.

 

  1. Il personale che ottiene la mobilità professionale acquisisce la titolarità secondo quanto previsto dal successivo articolo 6.

 

  1. In particolare può chiedere il passaggio:

 

nel ruolo della scuola dell’infanzia, purché in possesso dell’abilitazione (1) all’insegnamento nelle scuole dell’infanzia:

  1. a) il personale insegnante delle scuole primarie;
  2. b) il personale delle scuole secondarie di I e II grado – ivi compreso il personale diplomato;
  3. c) il personale educativo

 

nel ruolo della scuola primaria, purché in possesso del titolo di abilitazione (1) all’insegnamento nelle scuole primarie:

 

  1. a) il personale insegnante delle scuole dell’infanzia;
  2. b) il personale insegnante nelle scuole secondarie di I e II grado appartenenti sia ai ruoli dei laureati sia ai ruoli dei diplomati;
  3. c) il personale educativo

 

nel ruolo della scuola secondaria di I grado, purché in possesso dell’abilitazione (2):

  1. a) il personale insegnante delle scuole dell’infanzia, primarie e della scuola secondaria di secondo grado;
  2. b) il personale educativo

 

nel ruolo dei docenti laureati della scuola secondaria di II grado, purché in possesso dell’abilitazione (2):

  1. a) il personale insegnante delle scuole dell’infanzia, primarie e della scuola secondaria di primo grado;
  2. b) il personale educativo;
  3. c) il personale diplomato delle scuole secondarie di II grado che aspira a passare nei ruoli del personale insegnante laureato;

 

nel ruolo della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, su posto di sostegno:

  1. a) il personale insegnante ed educativo che, oltre ai requisiti previsti per il passaggio richiesto, possiede anche lo specifico titolo di specializzazione per l’insegnamento sul corrispondente posto di sostegno.

 

  1. Il passaggio nel ruolo del personale educativo può essere richiesto da:
  2. a) insegnanti di scuola dell’infanzia;
  3. b) insegnanti di scuola primaria;
  4. c) insegnanti di scuola secondaria di I grado;
  5. d) insegnanti di istituti di istruzione secondaria di II grado appartenenti sia ai ruoli dei laureati sia ai ruoli dei diplomati;

detto personale deve essere in possesso dello specifico titolo di accesso (idoneità o laurea in Scienze della formazione primaria-indirizzo scuola primaria o i titoli di studio conseguiti a termine dei corsi quadriennali e quinquennali magistrali sperimentali dell’istituto magistrale conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002, ai sensi del D.M. 10. 3. 1997, art. 2 commi 1 e 3).

 

  1. Il passaggio nel ruolo del personale insegnante tecnico-pratico nell’ambito della scuola secondaria di II grado può essere richiesto da:
  2. a) insegnanti di scuola dell’infanzia;
  3. b) insegnanti di scuola primaria;
  4. c) personale educativo;
  5. d) insegnanti di scuola secondaria di I grado;
  6. e) insegnanti di istituti di istruzione secondaria di II grado appartenenti sia ai ruoli dei laureati sia ai ruoli dei diplomati;

detto personale deve essere in possesso del titolo di studio di accesso alla classe di concorso della tabella B del DPR 19/2016 e successive modifiche e integrazioni (2 bis).

 

6.Il passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo grado di scuola (dell’infanzia, primaria, scuola secondaria di 1° grado, scuola secondaria di 2° grado) per la provincia e anche per più provincie secondo quanto previsto dal successivo articolo 6. Nell’ambito del singolo ruolo, il passaggio può essere richiesto per più classi di concorso appartenenti allo stesso grado di scuola. Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposti.

 

7.Il personale insegnante tecnico-pratico o assistente di cattedra degli EE.LL. transitato nello Stato con la qualifica di insegnante tecnico-pratico può chiedere il passaggio di ruolo se è in possesso della specifica abilitazione.

 

8.Il passaggio di cattedra alle classi di concorso della scuola secondaria di primo e di secondo grado può essere richiesto:

– dai docenti rispettivamente titolari della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado, in possesso della specifica abilitazione (2) salvo quanto previsto dai successivi commi 9 e 10

– dagli insegnanti tecnico-pratici o assistenti di cattedra, compresi quelli transitati dagli Enti Locali, che siano in possesso del titolo di accesso di cui al DPR 19/2016 di riordino delle classi di concorso e successive modifiche e integrazioni tabella B (2bis)

 

  1. Sui posti degli insegnamenti specifici dei licei musicali disponibili per la mobilità professionale sia di cattedra che di ruolo di cui al successivo art 8 comma 12, la mobilità professionale avviene secondo le seguenti priorità:

 

  1. il personale che ha insegnato per almeno dieci anni continuativi (3) nella specifica disciplina nei soli istituti dove erano già attivate le sperimentazioni di ordinamento di liceo musicale (4) ha la precedenza su tutti gli aspiranti ai fini del passaggio nella sola sede di attuale servizio. In questo caso valgono, ai fini della graduazione di detto personale, i titoli previsti dalle tabelle di cui all’allegato 2 – mobilità professionale,

 

  1. successivamente ha diritto alla precedenza, ai fini del passaggio nella sola sede di attuale servizio, il personale che ha insegnato, nella specifica disciplina e nella medesima sede dei licei musicali istituti a partire dall’ a.s. 2010/11(4), graduato in base al numero degli anni di effettivo servizio e, in caso di uguale numero di anni, secondo le tabelle di cui all’allegato 2 – mobilità professionale.

 

Ciascun ufficio scolastico territoriale provvederà autonomamente a definire le rispettive graduatorie provinciali per ciascuna classe di concorso. Tali graduatorie, anche in caso di concorrenza di più aspiranti, saranno utilizzate ai fini dell’individuazione degli aventi titolo da confermare nella sede di servizio.

 

  1. il restante personale aspirante al passaggio di cattedra o di ruolo viene successivamente graduato ai fini del passaggio sulla base degli anni di effettivo servizio nei licei musicali (3) e, in caso di concorrenza, in base ai titoli previsti dalle tabelle di cui all’ allegato 2. Può essere richiesto il passaggio verso i posti di un solo liceo musicale, anche di diversa provincia

 

  1. Il personale in possesso dei requisiti di cui ai commi 9 e 10 può chiedere il passaggio anche in attesa della conferma in ruolo.

 

  1. Per i docenti degli istituti di istruzione secondaria di II grado, il passaggio di cattedra può essere chiesto, tenuto conto della configurazione delle classi di concorso, nell’ambito del ruolo dei docenti laureati degli istituti di istruzione secondaria di II grado per qualunque classe di concorso purché l’aspirante sia in possesso della specifica abilitazione. Nell’ambito del ruolo dei docenti diplomati degli istituti di istruzione secondaria di II grado, può essere richiesto il passaggio di cattedra per qualunque classe di concorso, sulla base di quanto previsto al precedente comma 8.

 

  1. I docenti titolari provenienti da classi di concorso soppresse possono chiedere il passaggio di cattedra e/o di ruolo compresi i docenti delle classi C999 e C555 nella stessa provincia ad esclusione dei docenti di cui all’art 2 comma 3.

 

  1. I docenti titolari in provincia che, nell’anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità, sono utilizzati in altra classe di concorso – diversa da quella di titolarità – per la quale sono forniti dell’abilitazione possono chiedere il passaggio di cattedra o di ruolo nella stessa provincia ad esclusione dei docenti di cui all’art 2 comma 3.

______________________

(1) Conservano valore di abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, entro l’anno scolastico 2001/2002, ai sensi del D.M. 10/3/1997 e del DPR del 15 marzo 2014. Per il personale educativo il passaggio di ruolo nella scuola dell’infanzia e primaria è possibile solo in possesso di tali diplomi ovvero della laurea in scienze della formazione primaria.

(2) Le abilitazioni per classi di concorso di cui al previgente ordinamento confluite nelle classi di concorso previste dal DPR 19/16 e successive integrazioni e modifiche hanno comunque valore ai fini dei passaggi

(2 bis) I titoli di accesso per classi di concorso di cui al previgente ordinamento confluite nelle classi di concorso previste dal DPR 19/16 e successive integrazioni e modifiche tabella B hanno comunque valore ai fini dei passaggi

(3) Per anno si intende un periodo di effettivo servizio di almeno 180 giorni

(4) Elenco dei Licei Musicali sperimentali (nota Miur 8822/14):

  1. Liceo musicale sperimentale annesso al Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” – PARMA
  2. Istituto Superiore Artistico “Augusto Passaglia” – LUCCA
  3. Liceo musicale sperimentale – Conservatorio “Giuseppe Verdi” – MILANO
  4. Liceo ginnasio e musicale “Francesco Petrarca” – AREZZO
  5. Liceo Classico “Archita” – Istituto magistrale “Andronico” – TARANTO
  6. Liceo artistico . indirizzo musicale – “Ego Bianchi” – CUNEO
  7. Istituto magistrale – Liceo pedagogico musicale “Giuseppe Rechichi” – CINQUEFRONDI – REGGIO CALABRIA
  8. Liceo socio-psico-pedagogico musicale “Don Milani” – ACQUAVIVA DELLE FONTI – BARI
  9. Istituto Istruzione Superiore – Indirizzo pedagogico musicale – “Sebastiano Satta” – NUORO
  10. Istituto istruzione superiore – Indirizzo pedagogico musicale “Giovanni Verga” – MODICA (RAGUSA)

(4) si considerano unicamente i licei istituiti nel 2010/11 o negli anni successivi ai sensi del DPR 89/10

ART. 5 – MOBILITÁ TERRITORIALE E PROFESSIONALE DEL PERSONALE DOCENTE TRANSITATO NEI RUOLI STATALI

 

  1. Il personale docente transitato nei ruoli statali dai relativi ruoli comunali e provinciali ai sensi delle apposite convenzioni, parteciperà alla mobilità territoriale e professionale a partire dall’anno scolastico 2017/18, secondo le regole definite nel presente contratto integrativo sulla mobilità e sulla base del punteggio spettante secondo le tabelle allegate. Per quanto riguarda il servizio ed il punteggio della continuità didattica, si valuta solo quello prestato in qualità di docente e nelle modalità previste dalle citate tabelle. Anche per l’individuazione dei perdenti posto si applicano le regole previste dal presente CCNI sulla mobilità.

 

  1. Per l’anno scolastico 2017/18 i posti che annualmente si rendono vacanti presso gli Istituti oggetto delle citate convenzioni e delle precedenti operazioni di statizzazione, non sono disponibili per la mobilità territoriale e professionale in entrata, nel caso non sia ancora stato perfezionato il transito dei predetti docenti considerando separatamente ciascun ruolo – diplomati e laureati – e classe di concorso.

 

ART. 6 –PROCEDIMENTO DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI

 

  1. Ciascun docente potrà esprimere con un’unica domanda fino a quindici preferenze di cui al massimo cinque scuole, sia di ambiti diversi che del proprio ambito, sia per la mobilità intraprovinciale che per quella interprovinciale, in tale ultimo caso sarà possibile esprimere anche codici sintetici delle province.

 

  1. La mobilità all’interno della provincia precede quella interprovinciale, secondo quanto disciplinato nell’allegato 1 – ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo;  le preferenze espresse nella domanda sono esaminate nell’ordine riportato in quest’ultima. Secondo la successione delle operazioni di cui all’allegato 1 i trasferimenti e i passaggi possibili vengono disposti secondo l’ordine determinato per ciascuna preferenza sulla base delle precedenze e, a parità di precedenze o in assenza della medesime, dal più alto punteggio. A parità di precedenza e punteggio si procede dando priorità alla maggiore anzianità anagrafica.

 

  1. La mobilità professionale prevale su quella territoriale nei soli passaggi di ruolo. Nei passaggi di cattedra si segue l’ordine di priorità indicato dal docente. Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposti. In caso di richiesta contestuale di trasferimento e passaggio di cattedra il docente deve precisare a quale dei due movimenti intende dare la preferenza; in caso di assenza di tale indicazione prevale il passaggio di cattedra. In caso di più passaggi di cattedra si segue l’ordine di priorità indicato dal docente, nel rispetto dell’ordine della graduatoria e delle precedenze.

 

  1. In caso di mobilità territoriale e di mobilità professionale saranno presentate distinte domande secondo quanto previsto dall’apposita O.M., fermo restando per ciascuna domanda i limiti di cui al comma 1.

 

  1. Secondo l’ordine della preferenze espresse, il docente soddisfatto in una preferenza di scuola acquisisce la titolarità su scuola, il docente soddisfatto nella preferenza su ambito acquisisce la titolarità su ambito, in caso di preferenza sintetica per provincia il docente che ottiene la mobilità è assegnato in titolarità su ambito territoriale secondo la catena di prossimità tra gli ambiti della stessa provincia. Qualora una domanda sia soddisfatta mediante la preferenza sintetica provincia, al docente viene assegnato il primo ambito disponibile, secondo l’ordine risultante dalla tabella di prossimità, salvo che il medesimo sia stato richiesto da altro aspirante, anche con punteggio inferiore, tuttavia mediante una indicazione puntuale. In tale ipotesi, poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutti gli ambiti in essa compresi, il primo ambito con posto disponibile é assegnato al docente che l’ha richiesto con indicazione puntuale sia pure con punteggio inferiore ed al docente che ha espresso la preferenza sintetica viene assegnato il successivo ambito disponibile.

 

  1. Le operazioni di cui al comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l’ordine definito dall’allegato 1 e si svolgono in un’unica fase per ciascun grado di istruzione.

 

  1. Per accedere ai posti di sostegno in tutti gli ordini o ai posti di lingua nella scuola primaria il docente deve esprimere nel modulo domanda con quale ordine di preferenza intende essere trattato.

 

  1. Per le sezioni attivate presso le sedi ospedaliere e carcerarie, per le sedi di organico dei centri provinciali per l’educazione degli adulti nonché dei percorsi di secondo livello del sistema di istruzione degli adulti negli istituti secondari di secondo grado, per i posti di lingua slovena e per i posti dei licei europei è necessario, in caso di preferenza sintetica (ambito o provincia) esprimere o meno la preferenza per tali tipologie. Per i posti speciali di infanzia e primaria si rimanda ai successivi articoli 24 e 25

 

  1. Prima di eseguire la mobilità, si procede alla assegnazione dell’ambito di partenza nei confronti di tutti gli insegnanti comunque già di ruolo ed attualmente in attesa di sede ad eccezione del personale immesso in ruolo su sede provvisoria e del personale immesso in ruolo ai sensi dell’art 1 comma 98 lettere b) e c) della legge 107/15 che non ha ottenuto la titolarità su ambito territoriale. Pertanto il personale titolare su provincia o comunque privo di sede, prima dell’inizio delle operazioni e comunque entro la data prevista dall’OM che annualmente regola le operazioni di mobilità, deve essere assegnato a domanda o d’ufficio ad un ambito territoriale, anche in soprannumero, per consentire a quest’ultimo la partecipazione ai trasferimenti. In caso di assegnazione d’ufficio si attribuisce l’ambito corrispondente alla scuola di servizio se ubicata nella provincia di titolarità, diversamente quello corrispondente all’ultima scuola di titolarità o il primo ambito della provincia.

 

ART. 7 – RIENTRI, ASSEGNAZIONI E RESTITUZIONI AL RUOLO DI PROVENIENZA.

 

  1. Le operazioni di mobilità del personale docente, sono precedute dalle assegnazioni di sede definitiva disposte nei confronti di quelle categorie di personale che cessano dal collocamento fuori ruolo e che vengono restituite al proprio ruolo e alla titolarità di provenienza. Tale personale docente è assegnato, a domanda, ad una scuola disponibile tra quelli richieste in una provincia di sua scelta, per la stessa classe di concorso e lo stesso ruolo di appartenenza all’atto del collocamento fuori ruolo oppure per una classe di concorso di cui possieda l’abilitazione nello stesso limite di cui al comma 8 del successivo art. 8. Sono fatte salve, per tali docenti, le disposizioni speciali in vigore nelle province autonome.

 

  1. A tal fine il personale di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini dell’assegnazione della scuola di titolarità prima delle operazioni di mobilità, presenta domanda al competente Ufficio entro i termini stabiliti dall’O.M. sulla mobilità. Nel caso vi siano più aspiranti allo stesso posto, trovano applicazione gli elementi di cui alla tabella per i trasferimenti a domanda. L’assegnazione deve essere disposta dal competente Ufficio entro il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili ai fini delle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2017/18, garantendo, comunque, all’interessato di produrre istanza di trasferimento nell’ambito dei trasferimenti di cui all’art. 6.

 

  1. Per il personale docente, già passato in altro ruolo di insegnamento del comparto scuola, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, nel limite delle domande prodotte, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell’ultimo dei movimenti previsti dispone la restituzione al ruolo di provenienza di quanti sono transitati in altro ruolo, nei confronti di coloro che ne hanno fatto richiesta, sui posti rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di mobilità. A tal fine conserva validità il titolo di studio previsto al momento dell’accesso al ruolo precedente.

 

ART. 8 – SEDI DISPONIBILI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITA’

 

  1. Le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale a domanda e d’ufficio e per quelle di mobilità professionale sono determinate, dalle effettive vacanze risultanti all’inizio dell’anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti, determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) e sui posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia comunicati a cura dell’ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini che saranno fissati dalle apposite disposizioni ministeriali.

 

  1. Sono, inoltre, disponibili per le operazioni di mobilità:
  2. a) le cattedre ed i posti, istituiti ex novo per l’organico dell’autonomia di ciascun anno scolastico e sprovvisti di personale titolare;
  3. b) le cattedre ed i posti già vacanti all’inizio dell’anno scolastico o che si dovessero rendere vacanti a qualsiasi altro titolo, la cui vacanza venga comunicata al sistema informativo entro i termini previsti per la comunicazione dei dati al sistema medesimo;
  4. c) le cattedre ed i posti non assegnati in via definitiva al personale con contratto a tempo indeterminato;

Dalle predette disponibilità vanno detratti i posti e le cattedre occupati dal personale rientrato nei ruoli di cui al precedente art. 7.

 

  1. Sono altresì disponibili le cattedre ed i posti che si rendono vacanti per effetto dei movimenti in uscita, fatta salva la sistemazione del soprannumerario della provincia.

 

  1. Non sono considerati disponibili i posti e le cattedre che si renderanno vacanti a seguito dei passaggi di ruolo in altro grado di scuola disposti in data successiva a quella dei rispettivi trasferimenti.

 

5.Non sono considerati disponibili le cattedre ed i posti la cui vacanza non sia stata trasmessa al sistema informativo entro i termini fissati dalle apposite disposizioni ministeriali.

 

  1. Per le immissioni in ruolo autorizzate per l’anno scolastico 2017/18 viene accantonato il sessanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali.

 

  1. I trasferimenti per scuole o ambiti di provincia diversa da quella di titolarità si possono effettuare nel limite del trenta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali.

 

  1. La mobilità professionale del personale docente, si realizza nel limite del dieci per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali.

 

  1. Il calcolo dei contingenti di cui ai commi precedenti viene effettuato arrotondando all’unità successiva, ove possibile, il resto decimale più alto. In caso di resto pari il posto viene sempre assegnato alla mobilità territoriale. (1)

 

  1. I posti e le cattedre che si dovessero rendere disponibili per effetto dei trasferimenti interprovinciali e dei passaggi di cattedra in uscita e dei passaggi di ruolo all’interno della secondaria di secondo grado vanno ad incrementare le disponibilità per la mobilità in ingresso nel limite delle percentuali indicate ai commi 7 e 8. Nel caso in cui terminate le operazioni di mobilità territoriale interprovinciale l’aliquota dei posti destinati non venga esaurita i posti residui sono destinati alla mobilità professionale, fatta salva la salvaguardia del personale in esubero sulla provincia.

 

  1. I posti nei licei coreutici e negli istituti tecnici per la moda e la logistica relativi agli insegnamenti di nuova istituzione non sono disponibili per le operazioni di mobilità fino a quando non verranno definite le modalità per l’acquisizione dei corrispondenti titoli di accesso (2).

 

  1. Per la mobilità professionale verso i posti delle nuove classi di concorso dei licei musicali, di cui comma 9 dell’art. 4 sono riservati il cinquanta per cento di tutti i posti interi vacanti e disponibili. In caso di posto unico o resto dispari il posto residuo viene assegnato alla mobilità professionale

——————————————-

(1) Si allega una tabella esemplificativa del calcolo:

Posti Disponibili 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Posti destinati alle immissioni in ruolo

(aliquota 60%)

1 1 2 2 3 4 4 5 5 6 7 7 8 8 9 10 10
Posti destinati alla mobilità

(aliquota 40%)

0 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 6 7
di cui 75% destinati ai trasferimenti 0 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 5
di cui il restante 25% destinati alla mobilità professionale 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

(2)

A057: Tecniche della danza classica

A058: Tecniche della danza contemporanea

A059: Tecniche di accompagnamento alla danza

A067: Storia della danza

A035: Scienze e tecnologie della calzatura e della moda

A036: Scienze e tecnologia della logistica

B005:Laboratorio di logistica

B013:Laboratori di scienze e tecnologia della calzatura e della moda

 

ART. 9 –MODALITA’ DI INDICAZIONE DELLE SEDI DI ORGANICO

 

  1. Ai fini dei trasferimenti e dei passaggi nella scuola dell’infanzia sono utilizzabili i posti dell’organico, i posti di sostegno, i posti di tipo speciale, i posti attivati presso le scuole ospedaliere ed i posti di ruolo speciale in scuole speciali stabiliti per l’anno scolastico dal quale decorrono i movimenti medesimi. I posti dell’organico, di sostegno e di tipo speciale sono richiedibili mediante l’indicazione del codice di scuola sede di organico docenti.

 

  1. Per la scuola primaria, ai fini dei trasferimenti e dei passaggi, sono utilizzabili i posti dell’organico dell’autonomia di scuola primaria stabilito e valido per l’anno scolastico dal quale decorrono i movimenti medesimi, ivi compresi i posti per l’insegnamento della lingua inglese, i posti di sostegno, i posti di tipo speciale, i posti ad indirizzo didattico differenziato, i posti attivati presso le scuole ospedaliere.

 

  1. Per la scuola primaria i posti di sostegno, i posti di tipo speciale e i posti dell’organico sono richiedibili, mediante l’indicazione del codice sede di organico docenti. I posti per l’insegnamento della lingua inglese dell’organico di circolo sono richiedibili esclusivamente dai docenti in possesso dei titoli richiesti per l’insegnamento della lingua inglese (1). I suddetti docenti devono esprimere l’ordine di preferenza tra posto comune e lingua. In assenza di indicazione prevale la richiesta su posto di lingua.

L’organico di scuola dell’infanzia e primaria relativo agli istituti comprensivi è richiedibile tramite l’indicazione del codice della scuola o plesso sede di organico dei docenti.

Detti posti sono assegnati secondo l’ordine previsto dal comma 2 dell’art.6.

 

  1. L’organico delle scuole secondarie di I e II grado è richiedibile mediante l’indicazione del codice sede di organico risultante dai bollettini.

____________

(1) Titoli richiesti: a) superamento concorso per esami e titoli a posti d’insegnante scuola primaria con il superamento anche della prova di lingua inglese, ovvero sessioni riservate per il conseguimento dell’idoneità nella scuola elementare con superamento della prova di lingua inglese; oppure b) attestato di frequenza dei corsi di formazione linguistica   metodologici in servizio autorizzati dal ministero; oppure c) possesso di laurea in Scienze della formazione primaria o di laurea in Lingue straniere valida per l’insegnamento della specifica lingua straniera nella scuola secondaria; oppure d) certificato rilasciato dal ministero degli affari esteri attestante un periodo di servizio di almeno 5 anni prestato all’estero con collocamento fuori ruolo relativamente all’area linguistica inglese della zona in cui è stato svolto il servizio all’estero.

 

ART. 10 – MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE AI CENTRI TERRITORIALI PER L’ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE DELL’ETA’ ADULTA DI CUI AL D.P.R. 29 OTTOBRE 2012 N. 263 NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

 

1.I movimenti a domanda sui posti dei centri per l’istruzione degli adulti previsti dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 nella scuola primaria e nella secondaria di I grado vengono disposti soltanto se gli interessati ne avranno fatta richiesta nel modulo domanda.

 

  1. Per l’indicazione delle preferenze su scuola, gli interessati potranno utilizzare gli specifici codici sede di organico riportati sui Bollettini Ufficiali.

 

  1. In caso di indicazione di preferenza di ambito o di provincia non è possibile includere le sedi di organico eventualmente situate in altre province, che pertanto andranno indicate nelle cinque preferenze di scuola

 

ART. 11 – MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE CATTEDRE E DEI POSTI CON TITOLARITA’ SU SCUOLA – CATTEDRE INTERNE ED ESTERNE

 

  1. Nell’indicazione delle cinque preferenze su scuola, per le cattedre per le quali è previsto il completamento in una o due scuole del medesimo ambito i movimenti saranno disposti soltanto se gli interessati ne avranno fatta esplicita richiesta nel modulo-domanda. Tale richiesta non è differenziabile a livello delle singole preferenze e vale, pertanto, per tutte le preferenze. Il docente trasferito su cattedra costituita tra scuole diverse sarà tenuto a completare l’orario di insegnamento nella seconda delle due scuole ed anche nella terza eventuale scuola così come verrà indicato negli elenchi del personale trasferito. Tale completamento potrà essere conferito per tutte le scuole, comprese quelle che abbiano classi a tempo prolungato.

 

2.Il docente titolare su cattedra articolata su scuole diverse, ove nella prima delle scuole si liberi una cattedra, sarà automaticamente assegnato su questa ultima cattedra.

 

  1. Tali operazioni avverranno a condizione che la cattedra, prevista nell’organico, sia priva di titolare. Non sono necessari a tal fine ulteriori provvedimenti da parte dell’ufficio territorialmente competente.

 

  1. I docenti che siano titolari di cattedra costituita su scuole diverse, qualora intendano essere trasferiti nella scuola di completamento dovranno, viceversa, farne apposita domanda.

 

  1. Si precisa che le cattedre costituite su più scuole, possono essere modificate negli anni scolastici successivi per quanto riguarda gli abbinamenti qualora non si verifichi più disponibilità di ore nella scuola assegnata per completamento di orario. Pertanto, i docenti trasferiti su tali cattedre sono tenuti a completare l’orario d’obbligo nelle scuole nelle quali il nuovo organico prevede il completamento d’orario.

 

  1. Per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, le modalità di assegnazione delle cattedre, sia nei movimenti a domanda sia nei trasferimenti d’ufficio, sono le seguenti:

 

  1. a) le cattedre interne;
  2. b) le cattedre esterne con completamento nello stesso ambito;

 

  1. Qualora, a seguito di contrazione di ore nell’organico di diritto, si costituisca ex novo una cattedra orario con completamento esterno da assegnare ad uno dei docenti già titolari nella scuola ed in servizio su cattedra interna nel corrente anno scolastico, tale assegnazione avrà carattere annuale e dovrà avvenire tenendo conto della graduatoria interna d’istituto aggiornata con i titoli posseduti al successivo 31 agosto tenendo conto delle successive disposizioni riferite ai titolari trasferiti dal successivo 1° settembre e con la precisazione di cui all’art. 13, comma 3, lett. c del presente contratto. In presenza di più richieste volontarie, avanzate da docenti interessati a ricoprire la cattedra orario esterna, la definizione delle modalità e dei criteri di applicazione delle precedenze art. 13 c. 1 del presente contratto o di altre agevolazioni di legge (ad es. tutela delle lavoratrici madri) dovrà essere definita in tempo utile dalla contrattazione d’istituto.

 

ART. 12 PERCORSI DI SECONDO LIVELLO DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

 

  1. Coloro che desiderano il trasferimento, all’interno dello stesso istituto, dal corso diurno al corso serale, devono farne specifica richiesta riportando il codice corrispondente al corso serale; parimenti, coloro che desiderano il trasferimento dal corso serale al corso diurno, sempre nell’ambito dello stesso istituto, devono farne specifica richiesta riportando il relativo codice.

 

  1. Coloro che desiderano il trasferimento o il passaggio in altri istituti, in cattedre o cattedre orario che funzionano in corsi serali, devono ugualmente formulare la preferenza specifica per il corso serale di ciascun istituto richiesto.

 

  1. Nel caso in cui l’insegnante adoperi preferenze di tipo ambito o provincia, poiché tali preferenze non comprendono cattedre o cattedre orario con titolarità in corsi serali, il medesimo, qualora desideri essere assegnato anche su tali cattedre, deve farne esplicita richiesta nella apposita casella del modulo-domanda. Tale richiesta vale per tutte le preferenze sintetiche espresse non essendo differenziabile a livello di singola preferenza.

 

  1. La cattedra orario tra il corso diurno e il corso serale (o viceversa) viene considerata come cattedra orario fra due istituti diversi. Pertanto, coloro che hanno fatto esplicita richiesta per le cattedre orario fra istituti diversi possono essere trasferiti anche su cattedre orario fra corsi diurni e corso serali

 

ART. 13 – SISTEMA DELLE PRECEDENZE ED ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA INTERNA D’ISTITUTO

 

  1. SISTEMA DELLE PRECEDENZE.

Le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle operazioni della sola mobilità territoriale per le quali trovano applicazione, fatta eccezione per il solo punto I) che vale anche per la mobilità professionale. Per ogni tipo di precedenza sottoelencata viene evidenziata l’ operazione a cui si applica. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica. I docenti che ottengono la titolarità di ambito a seguito di precedenza vengono collocati d’ufficio dal competente Ufficio scolastico secondo l’ordine di trasferimento sull’ambito nella prima scuola disponibile del comune in cui si applica la precedenza o, in mancanza di disponibilità, in comuni viciniori prima della procedura di individuazione per competenze.

 

  1. I) DISABILITA’ E GRAVI MOTIVI DI SALUTE

 

Nelle operazioni di mobilità territoriale e professionale, indipendentemente dalla provincia di provenienza dell’interessato, viene riconosciuta una precedenza assoluta, a tutto il personale docente che si trovi, nell’ordine, in una delle seguenti condizioni:

1) personale scolastico docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120);

2) personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82).

Il docente viene trattato con precedenza su tutte le preferenze di scuola indicate e su tutte le preferenze ai fini della titolarità su ambito.

 

  1. II) PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITA’

 

Tutto il personale docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata, anche su tipologia diversa di posto (comune e/o cattedra, sostegno) ha diritto al rientro con precedenza nella scuola da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, qualora la relativa cattedra o posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici dell’ottennio successivo al provvedimento suddetto. Tale precedenza è subordinata all’aver presentato domanda condizionata. (1) (2)

La precedenza in esame si applica all’interno della provincia e della tipologia di titolarità al momento dell’avvenuto trasferimento d’ufficio o a domanda condizionata (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno). Non opera, quindi, nei casi di modifica della provincia di titolarità o di mobilità professionale.

Tale precedenza spetta a condizione che gli interessati abbiano prodotto domanda per ciascun anno dell’ottennio e che richiedano, come prima preferenza la scuola dalla quale sono stati trasferiti d’ufficio (3). A tali fini il personale scolastico interessato deve riportare nella apposita casella del modulo-domanda la denominazione ufficiale della scuola, circolo o istituto da cui è stato trasferito quale soprannumerario, nonché compilare la relativa “dichiarazione di servizio continuativo”, facente parte dell’apposito allegato all’O.M. o del modello predisposto per le istanze on line. Per le altre preferenze comprese nel comune a cui appartiene la scuola di precedente titolarità gli interessati usufruiscono della precedenza di cui al successivo punto V).

L’adempimento inerente alla dichiarazione richiesta per usufruire della precedenza per il rientro nella scuola risulta assolto con la presentazione della dichiarazione per la continuità di servizio il cui facsimile è riportato nell’apposito allegato all’O.M. dei trasferimenti o predisposto per le istanze on line, purché in essa si faccia esplicito riferimento alla scuola dalla quale si è stati trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata ed all’anno in cui è avvenuto il predetto trasferimento. Qualora l’interessato ometta di indicare la scuola da cui è stato trasferito nell’ultimo ottennio, nell’apposita casella del modulo-domanda, oppure non alleghi la dichiarazione di cui sopra, perde il diritto alla precedenza. Per quanto attiene ai centri di istruzione per gli adulti il personale interessato dovrà indicare la scuola sede di organico da cui è stato trasferito nell’ultimo ottennio.

Per la scuola primaria, tranne il caso di scuola speciale, la precedenza in esame è assegnata al circolo che comprende il plesso dal quale il docente beneficiario della precedenza è stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata nell’ultimo ottennio (3). Nella scuola dell’infanzia la precedenza di cui al presente comma è parimenti assegnata al circolo che comprende la scuola dalla quale il docente beneficiario di detta precedenza è stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata nell’ultimo ottennio (4).

L’utilizzazione in altra scuola del personale in soprannumero nella scuola di titolarità o il trasferimento del personale in quanto in soprannumero, non interrompe la continuità del servizio, qualora il personale interessato abbia richiesto, in ciascun anno dell’ottennio successivo, il trasferimento nella scuola di precedente titolarità ovvero nel comune. Analogamente avviene nel caso in cui il personale soprannumerario trasferito d’ufficio o a domanda condizionata, o rimasto in soprannumero sulla provincia, ottenga l’assegnazione provvisoria, qualora il medesimo richieda e abbia richiesto, in ciascun anno dell’ottennio, il rientro nella scuola di precedente titolarità ovvero nel comune. Qualora il predetto rientro nella scuola di precedente titolarità non sia stato possibile nell’ottennio in questione, il punteggio relativo alla continuità del servizio è riferito esclusivamente agli anni di servizio maturati nella scuola o istituto di attuale titolarità. Si precisa che il punteggio in questione viene riconosciuto sia per la formulazione della graduatoria interna di istituto ai fini dell’individuazione del soprannumerario da trasferire d’ufficio, sia per l’attribuzione del punteggio con cui il medesimo personale partecipa ai trasferimenti d’ufficio, qualora venga individuato come soprannumerario, in base alla predetta graduatoria, nella scuola o istituto di attuale titolarità.

La continuità del servizio nella scuola o istituto di precedente titolarità viene altresì riconosciuta, nell’ottennio, al docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata dalla predetta scuola o istituto ai posti della dotazione provinciale, qualora l’interessato richieda, in ciascun anno dell’ottennio successivo, il trasferimento nella scuola di precedente titolarità ovvero nel comune.

Il personale, trasferito d’ufficio o a domanda condizionata nell’ottennio, che risulti perdente posto nella scuola di attuale titolarità, qualora presenti domanda condizionata per rimanere in detta scuola, non può usufruire nello stesso anno della precedenza per il rientro nella scuola di precedente titolarità ma mantiene il punteggio di continuità complessivamente accumulato. Ciò in quanto la domanda di trasferimento condizionata al permanere della situazione di perdente posto prevale rispetto alla richiesta di trasferimento in altre sedi, ivi compreso il rientro nella scuola di precedente titolarità.

Permane, tuttavia, anche negli anni successivi, mantenendo il punteggio di continuità, il diritto al rientro nella scuola e nel comune di precedente titolarità, entro i limiti dell’ottennio iniziale.

Nei riguardi del personale scolastico soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno dell’ottennio il rientro nella scuola di precedente titolarità, l’aver ottenuto nel corso dell’ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio e non fa perdere il diritto alla precedenza e al punteggio aggiuntivo.

 

III) PERSONALE CON DISABILITA’ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE

 

Nel contesto delle procedure dei trasferimenti viene riconosciuta la precedenza, nell’ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni:

 

1) disabili di cui all’art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

 

2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia);

 

3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell’art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601, del D.L.vo n. 297/94;

 

Il personale, di cui ai punti 1) e 3) può usufruire di tale precedenza all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel predetto comune oppure abbia espresso l’ambito corrispondente ad esso o alla parte di esso qualora intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti o province. Il personale di cui al punto 2) può usufruire di tale precedenza all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di cura, a condizione che abbia espresso come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel predetto comune oppure abbia espresso l’ambito corrispondente ad esso qualora intenda esprimere successivamente preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti. Qualora intenda usufruire di tale precedenza anche per altre province deve indicare prima delle preferenze relative ad altre province la preferenza sintetica relativa alla provincia che comprende il predetto comune. In caso in cui nel comune non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune viciniore (5) (6).

 

  1. IV) ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA’; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA’; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE (7)

 

Viene riconosciuta, in base all’art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità.

Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita tale tutela.

Il docente può usufruire di tale precedenza all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di assistenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel predetto comune oppure abbia espresso l’ambito corrispondente ad esso o alla parte di esso qualora intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti nella provincia. In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il figlio disabile le condizioni per la fruizione della precedenza sono riferite al comune viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili (5)(6)

Successivamente viene riconosciuta la precedenza per l’assistenza al coniuge (8) e, limitatamente ai trasferimenti nella stessa provincia, al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità.

In caso di figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico, la precedenza viene riconosciuta in presenza di tutte le sottoelencate condizioni:

  1. documentata impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi;
  2. documentata impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l’assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l’effettiva assistenza nel corso dell’anno scolastico. La documentazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l’unico figlio convivente con il genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall’interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni (9).
  3. essere anche l’unico figlio che ha chiesto di fruire periodicamente nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza (10) ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/2001.

In assenza anche di una sola delle suddette condizioni per il figlio referente unico che assiste un genitore in presenza di coniuge o di altri figli, la precedenza nella mobilità provinciale prevista dalla L. 104/92 potrà essere fruita esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria.

Per usufruire di tale precedenza è necessario esprimere come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel comune di assistenza oppure l’ambito corrispondente ad esso o alla parte di esso qualora si intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti nella provincia

In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile il docente è obbligato a indicare una preferenza di scuola o ambito relativa ad un comune viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili (5) (6)

La mancata indicazione di una o più scuole del comune o dell’ambito territoriale di ricongiungimento prima di preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio della precedenza ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza.

Nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela e successivamente al coniuge del disabile in situazione di gravità, obbligati all’assistenza. Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto ad usufruire della precedenza tra provincie diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, fermo restando il diritto a presentare la domanda di mobilità.

La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza di cui al presente punto IV) nella mobilità a domanda deve avere carattere permanente. Tale disposizione non trova applicazione nel caso dei figli disabili.

Per beneficiare della precedenza prevista dall’art. 33, della legge n. 104/92, gli interessati dovranno produrre apposita certificazione secondo le indicazioni riportate nella O.M che regola i trasferimenti.

La predetta certificazione deve essere prodotta contestualmente alla domanda di trasferimento.

 

  1. V) PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NEL COMUNE DI PRECEDENTE TITOLARITA’

 

Il personale scolastico beneficiario della precedenza per il rientro nella scuola, circolo o istituto di precedente titolarità di cui al precedente punto II) ha titolo, nella mobilità territoriale della propria provincia, a rientrare a domanda, nell’ottennio successivo al trasferimento d’ufficio, nelle scuole del comune di precedente titolarità a condizione che indichi tra le preferenze l’ambito corrispondente al comune di rientro o a parte di esso prima di preferenze relative ad altri comuni o ad altri ambiti della provincia Qualora non esistano posti richiedibili in detto comune (6), le condizioni per la fruizione della precedenza sono riferite al comune più vicino secondo le apposite tabelle di viciniorietà (6). Detta precedenza opera esclusivamente per la tipologia di titolarità al momento dell’avvenuto trasferimento d’ufficio (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno).

Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno indicare nel modulo domanda la scuola o il comune dal quale sono stati trasferiti d’ufficio o, in assenza di posti ivi richiedibili (6), il comune più vicino secondo le tabelle di viciniorietà. Per il citato ottennio è attribuito il punteggio previsto per la continuità di servizio. A tale scopo dovrà essere attestato, con apposita dichiarazione personale, l’anno del trasferimento d’ufficio (11) (12).

Alle stesse condizioni, tale precedenza viene riconosciuta al personale trasferito in quanto soprannumerario nei centri di istruzione per gli adulti, per il rientro nel comune del centro territoriale riorganizzato nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 considerando a tali fini le cattedre disponibili nelle sedi di organico del comune indicato.

Il docente viene trattato con precedenza su tutte le preferenze di scuola indicate nel comune dove esercita la precedenza o, se indica preferenze di ambito, sull’ambito comprendente tale comune o su tutti gli ambiti del comune purchè espressi nelle preferenze.

Il personale, trasferito d’ufficio o a domanda condizionata nell’ottennio, che risulti perdente posto nel comune di attuale titolarità, qualora presenti domanda condizionata per rimanere nella scuola di titolarità, non può usufruire nello stesso anno della precedenza per il rientro nel comune di precedente titolarità ma mantiene il punteggio di continuità complessivamente accumulato. Ciò in quanto la domanda di trasferimento condizionata al permanere della situazione di perdente posto prevale rispetto alla richiesta di trasferimento in altre sedi, ivi compreso il rientro nel comune di precedente titolarità.

Permane, tuttavia, anche negli anni successivi, mantenendo il punteggio di continuità, il diritto al rientro nella scuola e nel comune di precedente titolarità, entro i limiti dell’ottennio iniziale.

Nei riguardi del personale scolastico soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come precedenza in ciascun anno dell’ottennio il rientro nel comune l’aver ottenuto nel corso dell’ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio e non fa perdere il diritto alla precedenza e al punteggio aggiuntivo.

 

  1. VI) PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA (8)

 

In base al disposto dell’art. 17, legge 28.07.1999 n. 266 e dell’art. 2, legge 29/03/2001 n. 86, il personale scolastico coniuge convivente rispettivamente del personale militare cui viene corrisposta l’indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dalle citate norme, ha titolo alla precedenza limitatamente ai trasferimenti all’interno e per la provincia a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca al comune nel quale è stato trasferito d’ufficio il coniuge, ovvero abbia eletto domicilio all’atto del collocamento in congedo, in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, va indicata una preferenza relativa al comune viciniore. Analoga precedenza è loro riconosciuta, nella fase dei trasferimenti interprovinciali ai fini del trasferimento nella provincia ed alle sedi residue dopo i trasferimenti nell’ambito di tale provincia. Il docente può usufruire di tale precedenza all’interno e per la provincia, a condizione che abbia espresso come prima preferenza una istituzione scolastica compresa nel comune dove è stato trasferito d’ufficio il coniuge ovvero abbia eletto domicilio all’atto del collocamento in congedo, oppure abbia espresso l’ambito corrispondente ad esso o alla parte di esso qualora intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti della provincia.

Tale precedenza non si applica alla mobilità professionale.

Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno contrassegnare l’apposita casella del modulo domanda ed allegare la documentazione prevista dell’OM che regola i trasferimenti

I beneficiari di tale precedenza, nel solo caso di trasferimento d’ufficio del coniuge, possono presentare domanda di movimento oltre i termini previsti dalle presenti disposizioni nel caso in cui il trasferimento del coniuge avvenga dopo la scadenza di detti termini. Tali domande non possono, comunque, essere inoltrate oltre le scadenze rispettivamente previste, per ogni categoria di personale e per ogni ordine e grado di scuola, dall’O.M. sulla mobilità del personale scolastico.

Dopo tali scadenze, infatti, le predette esigenze di ricongiungimento al coniuge trasferito, possono essere esaminate solo in sede di operazioni di assegnazione provvisoria

 

VII) PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI

 

Il personale docente chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma della legge 3.8.1999, n. 265 e del D.L.vo 18/08/2000 n. 267 e i consiglieri di pari opportunità nominati ai sensi del Capo IV del Decreto legislativo 198/200 durante l’esercizio del mandato, ha titolo limitatamente ai trasferimenti all’interno e per la provincia alla precedenza nel trasferimento, purché venga espressa come prima preferenza quella riferita al comune ove espletano il loro mandato amministrativo.

Il docente può usufruire di tale precedenza all’interno e per la provincia, a condizione che abbia espresso come prima preferenza una istituzione scolastica compresa nel comune dove esercita il mandato amministrativo, oppure abbia espresso l’ambito corrispondente ad esso o alla parte di esso qualora intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti della provincia. Tale precedenza non si applica alla mobilità professionale. L’esercizio del mandato deve sussistere entro dieci giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande.

Al termine dell’esercizio del mandato, qualora il trasferimento sia avvenuto avvalendosi della precedenza in questione, detto personale rientra nella scuola o provincia in cui risultava titolare o assegnato prima del mandato e, in caso di mancanza di posti, viene individuato quale soprannumerario e vincolato alla mobilità d’ufficio .

 

VIII) PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL’ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 7/8/1998

 

Il personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 7/8/1998 ha diritto alla precedenza nei trasferimenti interprovinciali per la provincia ove ha svolto attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni.

Tale precedenza non si applica alla mobilità professionale.

Il possesso del requisito per beneficiare della predetta precedenza deve essere documentato mediante dichiarazione sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

 

  1. ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA D’ISTITUTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PERDENTI POSTO.
  2. a) I docenti beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), IV) e VII) di cui al comma 1 del presente articolo e riconosciute alle condizioni ivi indicate, non sono inseriti nella graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.). A tal proposito si precisa che:

a)l’esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto IV si applica solo se si è titolari o incaricati in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito.

b)qualora la scuola di titolarità o di incarico sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico 2017/18, domanda volontaria di trasferimento alle stesse condizioni di cui al punto IV.

Quanto sopra non si applica qualora la scuola di titolarità o di incarico comprenda sedi (plessi, sezioni associate) ubicate nel comune o distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito.

L’esclusione di cui al punto IV) in caso di assistenza al coniuge o ai figli con disabilità si applica anche in caso di patologie modificabili nel tempo (certificazione di disabilità “rivedibile”) purché la durata del riconoscimento travalichi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria.

Per gli amministratori degli Enti Locali ed i consiglieri di pari opportunità tale esclusione va applicata solo durante l’esercizio del mandato amministrativo e solo se titolari nella stessa provincia in cui si esercita.

Nel caso in cui la contrazione di organico sia tale da rendere necessario anche il coinvolgimento delle predette categorie, il personale in questione sarà graduato seguendo l’ordine di cui sopra.

  1. b) Il personale beneficiario delle precedenze di cui ai punti III), IV) e VII) non inserito nella graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto, è tenuto a dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo all’esclusione da tale graduatoria.

In tali casi il dirigente scolastico è tenuto a riformulare immediatamente la graduatoria di istituto e a notificare agli interessati e all’ufficio territorialmente competente le eventuali nuove posizioni di soprannumero. Per quanto concerne la riammissione nei termini per la presentazione delle domande, si applicano le disposizioni contenute nei i successivi articoli relativi all’individuazione dei perdenti posto

 

 

  1. CAMPO DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA DELLE PRECEDENZE
  2. a) Le precedenze comuni di cui al comma 1 del presente articolo sono riconosciute solo nelle operazioni di mobilità volontaria. Esse, invece, non sono riconosciute ai fini della riassegnazione del personale a seguito di dimensionamento
  3. b) Le precedenze comuni di cui al comma 2 sono riconosciute solo ai fini dell’esclusione dalla graduatoria d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto, compresa l’individuazione del perdente posto a seguito di dimensionamento.
  4. c) In riferimento a quanto previsto al precedente art. 11 comma 7, il diritto all’esclusione dei beneficiari delle precedenze di cui al comma 2 dalla graduatoria per l’attribuzione della cattedra orario esterna costituitasi ex novo, si applica esclusivamente per le cattedre orario esterne costituite tra scuole di comuni diversi.

 

  1. DECADENZA DAL BENEFICIO DELLE PRECEDENZE

Il personale beneficiario delle precedenze di cui al presente articolo è tenuto a dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo a tali precedenze.

__________________

1) E’ equiparato il personale perdente posto trasferito d’ufficio senza aver presentato domanda.

2) L’obbligo quinquennale di permanenza su posto di sostegno non si applica nei confronti dei docenti trasferiti a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto comune o cattedra a posto di sostegno

3) I docenti che intendano usufruire della precedenza per il rientro nell’istituto di precedente titolarità, su un posto dell’organico del medesimo, devono indicare, nell’apposita casella del modulo domanda, il codice e la denominazione della sede di organico.

4) I docenti della scuola dell’infanzia che intendano usufruire della precedenza per il rientro nel circolo di precedente titolarità, su un posto dell’organico del medesimo, devono indicare, nell’apposita casella del modulo domanda, il codice e la denominazione del circolo sede dell’organico di scuola dell’infanzia in cui hanno diritto alla precedenza

5) Per posto richiedibile si intende l’esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell’interessato, a prescindere dall’effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo.

6) se il comune viciniore si trova in un altro ambito occorre indicare, se si ritiene, l’ambito che comprende tale comune

7) La figura dell’amministratore di sostegno non è in alcun modo equiparabile all’istituto della tutela legale

8) Ai sensi della legge 76 del 20 maggio 2016 per coniuge si intende anche la parte dell’unione civile

9) Si riconduce il concetto di convivenza a tutte le situazioni in cui sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se interni diversi (Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 18 febbraio 2010, prot. 3884).

10) Qualora la certificazione della situazione di grave disabilità, di cui all’OM relativa ai trasferimenti venga rilasciata successivamente al 1° settembre dell’anno scolastico di riferimento, sono valide anche le richieste finalizzate alla fruizione dei 3 giorni di permesso mensile retribuito presentate successivamente all’inizio dell’anno scolastico, purché entro i termini di scadenza previsti per le domande di mobilità.

11) In caso di più aventi diritto, la precedenza viene attribuita secondo l’ordine di graduatoria indipendentemente dall’anno scolastico di trasferimento per soppressione di posto o cattedra.

12) Il personale scolastico, titolare di istituzione scolastica sita nel comune di nuova istituzione, ha titolo a rientrare nel comune di precedente titolarità per un ottennio a partire dall’anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore della legge regionale istitutiva del nuovo comune.

 

ART. 14 – ASSISTENZA AI FAMILIARI DISABILI

 

Il personale scolastico (parente, affine o affidatario) che intende assistere il familiare ai sensi dell’art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92, in qualità di referente unico, non è destinatario di una precedenza nell’ambito delle operazioni di mobilità; al fine di realizzare l’assistenza al familiare disabile, il personale interessato partecipa alle operazioni di assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà prevista dal CCNI sulla mobilità annuale.

 

ART. 15 –PERSONALE DOCENTE DELLE PROVINCE AUTONOME DI BOLZANO E TRENTO

 

  1. Per l’a.s. 2017/18 si applicano al personale docente appartenente ai ruoli delle province autonome di Bolzano e di Trento e ai docenti che chiedono il trasferimento o il passaggio di cattedra o di ruolo in provincia di Trento, provenienti da altra provincia, le disposizioni della contrattazione collettiva provinciale in materia di mobilità prevista rispettivamente da:

– D.L.vo 24.07.1996, n. 434;

– D.P.R. 15.07.1988, n. 405 e successive modifiche e integrazioni;

e dai conseguenti contratti collettivi provinciali in vigore.

 

  1. Ai fini della complessiva mobilità interprovinciale si applicano le disposizioni contenute nel presente contratto, fatte salve le determinazioni delle province autonome di Bolzano e Trento in materia, tenuto conto di quanto previsto dal comma 77 dell’articolo 1 della legge 107/2015, nonché per la provincia di Bolzano dal comma 191 dell’articolo 1 della legge 107/2015 e per la provincia di Trento dal decreto legislativo n. 405/1988 come successivamente modificato ed integrato e dalla legge provinciale n.5/2006 e ss.mm.)

 

ART. 16 – PERSONALE DOCENTE TRASFERITO D’UFFICIO PER INCOMPATIBILITA’

 

1.Il personale docente trasferito d’ufficio ai sensi dell’art. 468, del D.L.vo n. 297/94, per incompatibilità con la scuola o con la sede non può ottenere il trasferimento, né a domanda né d’ufficio, nè l’assegnazione provvisoria per la scuola o la sede di organico dalla quale è stato trasferito.

 

ART. 17 – CONTENZIOSO

 

  1. Avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall’autorità/ufficio territoriale competente, nonché avverso la valutazione delle domande, l’attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 10 giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto, rivolto all’organo che lo ha emanato. I reclami sono esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni e comunque non oltre la data di inserimento a sistema delle domande fissata dall’OM. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.

 

  1. Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183, facendone richiesta entro 10 giorni dalla pubblicazione degli esiti all’Ufficio dell’Amministrazione presso il quale hanno presentato la domanda. In caso di conciliazioni relative a trasferimenti verso province di diversa regione, l’Ufficio che ha ricevuto la domanda acquisisce la valutazione dell’Ufficio scolastico regionale competente per la provincia richiesta. Non saranno prese in considerazione altre forme di contestazione dell’esito del trasferimento se non quelle previste in sede di giustizia amministrativa o civile.

 

3.L’accesso agli atti relativi alle procedure di mobilità è di competenza dell’Ufficio dell’Amministrazione presso il quale è stata presentata la domanda di mobilità. Detto Ufficio provvederà ad acquisire anche gli atti relativi a domande presentate presso altri Uffici dell’amministrazione. L’esito del movimento viene notificato a ciascun docente compresi quanti non hanno ottenuto il trasferimento.

 

ART. 18-INDIVIDUAZIONE DEL SOPRANNUMERARIO CONSEGUENTE AL DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA

 

  1. DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA(1)

 

Al fine dell’individuazione del personale docente soprannumerario si stabilisce quanto segue:

 

  1. A) Unificazione nella scuola secondaria di I e II grado.

Nel caso in cui provvedimenti di dimensionamento della rete scolastica realizzino unificazioni di due o più istituzioni scolastiche di uguale o di diverso ordine o grado, gli effetti sul trattamento degli eventuali soprannumerari sono i seguenti:

1)le istituzioni dello stesso grado, ordine e tipo, funzionanti nello stesso comune, danno luogo ad un unico organico dell’autonomia ed i docenti titolari di tali istituzioni confluiscono in un’unica graduatoria ai fini dell’individuazione dei perdenti posto;

2)le istituzioni che nel processo di unificazione con altre scuole non possono realizzare un unico organico dell’autonomia, perché appartenenti a diverso grado, continueranno ad essere sede di organico ed i docenti ivi titolari rimangono inclusi in graduatorie distinte ai fini dell’individuazione dei perdenti posto.

  1. B) Dimensionamento dei circoli didattici e/o istituti comprensivi, per la relativa parte di organico.

Nella scuola primaria e dell’infanzia l’individuazione del perdente posto avviene come segue:

  1. nel caso di unificazione di più circoli e/o di istituti comprensivi tutti i docenti titolari dei circoli e/o istituti comprensivi che sono confluiti interamente nel nuovo circolo e/o istituto comprensivo entrano a far parte di tale circolo e/o istituto comprensivo e formano un’unica graduatoria, distinta per tipologia, per l’individuazione del perdente posto;
  2. nel caso in cui, a seguito delle operazioni di dimensionamento, singoli plessi o scuole dell’infanzia confluiscano in altro circolo o istituto comprensivo, tutti i docenti titolari nel circolo e/o istituto comprensivo ed assegnati, nel corrente anno scolastico, dal dirigente scolastico sui plessi medesimi o sulle scuole dell’infanzia medesime possono esprimere, al fine di garantire la continuità didattica, un’opzione per l’acquisizione della titolarità nel circolo e/o istituto comprensivo di confluenza. L’ufficio territorialmente competente, sulla base di tale opzione, prima delle operazioni di mobilità, procede all’assegnazione di titolarità dei predetti docenti nei circoli e/o istituto comprensivo in cui sono confluiti i plessi e le scuole dell’infanzia. Ai fini dell’individuazione dei soprannumerari in ciascuno dei circoli e/o istituti comprensivi di arrivo si procede alla formulazione di un’unica graduatoria comprendente sia i docenti già facenti parte dell’organico del circolo e/o istituto comprensivo medesimo sia i docenti neo-titolari a seguito della precedente operazione di modifica della titolarità. I docenti in servizio nel plesso che è confluito in un altro circolo e/o istituto comprensivo che non optano, rimangono a far parte dell’organico del circolo e/o istituto comprensivo di precedente titolarità ai fini dell’individuazione dei soprannumerari, mentre diventano automaticamente soprannumerari qualora il circolo e/o istituto comprensivo di precedente titolarità sia stato soppresso. In quest’ultimo caso i titolari individuati soprannumerari usufruiscono a domanda della precedenza per il rientro in una delle scuole oggetto del dimensionamento, come previsto al punto II) dall’art. 13 del presente contratto.

 

  1. C) Dimensionamento di istituti nella scuola secondaria di I e II grado.

Con la cessazione del funzionamento di un istituto di scuola secondaria di I grado (ivi compresi gli istituti comprensivi) o di II grado o di una sezione staccata con organico autonomo, e l’attribuzione delle relative classi a più istituti dello stesso grado, ordine e tipo funzionanti nello stesso comune, i docenti titolari della scuola soppressa ottengono la titolarità nei nuovi istituti secondo le seguenti modalità.

L’ufficio scolastico territorialmente competente, prima delle operazioni di mobilità, sulla base di un’unica graduatoria per singola classe di concorso o posto comprendente tutti i docenti titolari delle istituzioni scolastiche o sezioni staccate con organico autonomo coinvolte nel provvedimento di dimensionamento, individua i docenti soprannumerari in rapporto ai posti complessivi derivanti dalla somma degli organici delle istituzioni scolastiche coinvolte. I docenti provenienti dalla scuola o dalle scuole di cui è cessato il funzionamento, non individuati come perdenti posto, verranno assegnati sui posti disponibili nelle istituzioni risultanti dal dimensionamento in ordine di graduatoria ed in base alla preferenza espressa. I docenti delle istituzioni non soppresse individuati come soprannumerari e gli ex titolari della scuola soppressa individuati come soprannumerari usufruiscono della precedenza per il rientro, in fase di mobilità, in una delle scuole oggetto del dimensionamento, come previsto al punto II) dall’art. 13 – Sistema delle precedenze – del TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI AL PERSONALE DOCENTE – del presente contratto.

 

  1. D) Succursali e/o corsi, che a seguito del dimensionamento, confluiscano presso altre istituzioni scolastiche funzionanti nello stesso comune.

Nel caso in cui le succursali e/o i corsi, a seguito di dimensionamento, confluiscano presso altre istituzioni scolastiche dello stesso ordine o tipo funzionanti nello stesso comune, il personale docente dell’istituto che, ancorché esistente, ha subito una riduzione di classi ha titolo a transitare nell’istituto di confluenza mediante esercizio di opzione con le seguenti modalità.

L’ufficio scolastico territorialmente competente, prima delle operazioni di mobilità, sulla base di un’unica graduatoria per singola classe di concorso o posto comprendente tutti i docenti titolari delle istituzioni scolastiche coinvolte nel provvedimento di dimensionamento, individua i docenti soprannumerari in rapporto ai posti complessivi derivanti dalla somma degli organici delle istituzioni scolastiche coinvolte. I docenti non perdenti posto sono assegnati, a domanda e in ordine di graduatoria, con priorità sui posti della scuola di precedente titolarità e, in subordine, sui restanti posti rimasti liberi in una delle scuole derivanti dalla stessa operazione di dimensionamento. I docenti individuati come soprannumerari hanno titolo ad usufruire della precedenza al rientro, in fase di mobilità, in una delle scuole oggetto della stessa operazione di dimensionamento.

 

  1. E) Qualora nei processi di dimensionamento di cui alle precedenti lettere C) e D) non si realizzi un unico organico, in quanto le istituzioni scolastiche continueranno ad essere appartenenti a diverso grado, i docenti ivi titolari rimangono inclusi in graduatorie distinte ai fini dell’individuazione dei perdenti posto.

Ove invece intervenga la chiusura del punto di erogazione del servizio nelle tipologie di scuole di cui sopra con l’attribuzione delle relative classi o alunni ad altro istituto ubicato in diverso comune il personale docente titolare dell’istituto o punto di erogazione del servizio cessato ha titolo a transitare mediante esercizio di opzione nell’istituto di confluenza secondo l’ordine di graduatoria della scuola di provenienza sino alla concorrenza delle disponibilità di organico della nuova scuola.

Qualora il docente non eserciti la suddetta opzione, diventa automaticamente perdente posto.

I titolari del punto di erogazione soppresso individuati come soprannumerari usufruiscono a domanda della precedenza per il rientro, in fase di mobilità, nell’istituto di confluenza, come previsto al punto II) dall’art. 13 del presente contratto. A tal fine gli stessi possono presentare domanda condizionata utilizzando come sede di precedente titolarità il codice della nuova scuola in cui sono confluite le classi o gli alunni.

 

  1. F) Nel caso in cui, a seguito delle operazioni di dimensionamento, si determini la cessazione del funzionamento di un istituto di scuola secondaria, di una succursale, sezione staccata, e/o di corsi senza attribuzione delle relative classi o alunni ad altro istituto, i titolari del punto di erogazione soppresso sono individuati come perdenti posto e trattati secondo quanto previsto dai successivi articoli e usufruiscono delle precedenze di cui ai punti II) e V) dell’art. 13 del presente contratto a partire dall’anno successivo in una scuola del comune di loro scelta.

 

  1. FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE

Ai fini della formulazione delle graduatorie di cui ai precedenti commi si applicano i criteri previsti negli articoli del presente CCNI relativi all’individuazione del perdente posto e nella tabella di valutazione dei titoli e dei servizi per le parti riferite ai trasferimenti d’ufficio e all’individuazione del soprannumerario. Il servizio pre ruolo e quello in altro ruolo in tali graduatorie viene valutato come dalla tabella 2 allegata per la mobilità d’ufficio.

Nelle operazioni di cui al presente articolo si tiene conto delle precedenze comuni di cui all’art. 13 solo ai fini dell’esclusione dalla graduatoria per l’individuazione dei perdenti posto (art. 13 comma 2) e non anche ai fini della riassegnazione della titolarità nell’ambito del singolo dimensionamento.

 

3.DISPOSIZIONI COMUNI

I docenti che hanno acquisito la titolarità nella nuova istituzione scolastica mediante le modalità contenute nel presente articolo, hanno titolo a produrre domanda di trasferimento negli stessi termini previsti per i docenti perdenti posto. Il personale trasferito d’ufficio senza aver presentato domanda ovvero a domanda condizionata nell’ottennio precedente da una istituzione scolastica coinvolta nelle operazioni di dimensionamento, mantiene il diritto al rientro alle condizioni previste dall’art. 13, comma 1, punto II e V del presente CCNI.

 

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(1)le operazioni del presente articolo si effettuano considerando ancora i codici relativi alle singole sedi di titolarità o di incarico triennale del personale docente per l’a.s. 2016/17

 

ART. 19 – INDIVIDUAZIONE PERDENTI POSTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA

 

  1. L’individuazione dei soprannumerari viene effettuata nei confronti dei docenti titolari sui posti comuni, su posti speciali, su posti di sostegno, su posti di ruolo speciale in scuole speciali e, limitatamente alla scuola primaria, su posti dei centri di istruzione per gli adulti della scuola primaria attivati presso i centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263. Per l’individuazione del soprannumero nei confronti del personale appartenente alle predette categorie si procede con le modalità enunciate nei successivi commi del presente articolo.

 

  1. L’individuazione dei soprannumerari viene effettuata distintamente per le varie tipologie di posto esistenti. Pertanto, la contrazione di organico relativa ad una determinata tipologia di posto non è compensata dalla eventuale disponibilità su altra tipologia di posto. Per i posti di sostegno l’individuazione dei soprannumerari sarà effettuata distintamente per ciascuna tipologia: A) minorati della vista; B) minorati dell’udito; C) minorati psicofisici, secondo le modalità e i criteri fissati nel presente articolo. Il docente individuato come soprannumerario nella tipologia di attuale titolarità, qualora sia in possesso di titolo di specializzazione per altra tipologia per la quale nell’ambito della stessa scuola sia disponibile un posto, partecipa a domanda o d’ufficio al trasferimento su tale posto.

 

  1. Nell’organico della scuola primaria vengono compilate distinte graduatorie per ognuna delle tipologie di posto che compongono l’organico stesso (posto comune, lingua inglese). Nella scuola primaria il personale in soprannumero per l’insegnamento della lingua inglese, prima delle operazioni di mobilità, confluisce nella graduatoria relativa al tipo posto comune e solo da questa graduatoria vengono individuati i docenti perdenti posto sull’organico dell’ istituto. A tal fine l’ufficio territorialmente competente, attraverso puntuali rettifiche di titolarità da completare entro i termini fissati per l’inizio delle operazioni di mobilità, assegna ai posti comuni dell’organico i docenti individuati quali soprannumerari sui posti per l’insegnamento della lingua inglese. Il personale docente interessato a rientrare su posto lingua inglese nel corso dei movimenti presenta domanda entro cinque giorni dalla dichiarazione di soprannumerarietà, richiedendo esclusivamente la scuola di titolarità.

 

  1. Il dirigente scolastico competente provvede, entro i 15 giorni successivi al termine fissato dall’O.M. per la presentazione delle domande di mobilità, alla formazione e pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica delle graduatorie comprendenti sia gli insegnanti titolari su scuola, sia i docenti titolari di incarico triennale (1). Allo scopo di identificare gli insegnanti in soprannumero sono presi in considerazione gli elementi della tabella di valutazione con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio Ogni elemento valutabile deve essere documentato dagli interessati, i quali possono produrre apposita dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e successive modifiche ed integrazioni. Il servizio pre ruolo e in altro ruolo in tali graduatorie viene valutato come dalla tabella 2 allegata per la mobilità d’ufficio. Il dirigente scolastico formula le predette graduatorie tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento. Ai fini dell’esclusione dalla graduatoria per l’identificazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio dei soggetti beneficiari delle precedenze di cui al punto I), III), IV) e VII) dell’art. 13 – sistema delle precedenze – del presente contratto, debbono essere prese in considerazione le situazioni che vengano a verificarsi entro i termini di presentazione delle domande di trasferimento previsti dall’O.M. Qualora l’interessato non abbia provveduto a dichiarare o a documentare i titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria di cui sopra, il dirigente scolastico provvede d’ufficio all’attribuzione del punteggio spettante sulla base degli atti in suo possesso. A parità di punteggio, la precedenza è determinata in base alla maggiore età anagrafica.

 

  1. I dirigenti scolastici, sulla base del nuovo organico e delle graduatorie di cui al comma 4, devono notificare per iscritto immediatamente agli interessati la loro posizione di soprannumero e che nei loro confronti si dovrà procedere al trasferimento d’ufficio. I docenti individuati come perdenti posto, sono da considerare riammessi nei termini per la presentazione, entro 5 giorni dalla data di comunicazione dell’accertata soprannumerarietà, del modulo domanda di trasferimento. Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento, l’eventuale nuova domanda inviata a norma del presente comma sostituisce integralmente quella precedente. La proroga dei termini si estende anche all’eventuale domanda di passaggio di ruolo, ovviamente se non sono ancora state avviate le operazioni di mobilità relative al ruolo richiesto.

 

  1. Ai fini dell’eventuale individuazione del soprannumerario sui posti per l’istruzione dell’età adulta, attivati presso i centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263, il dirigente scolastico competente gradua tutti gli insegnanti titolari di ciascuna sede di organico del centro territoriale riorganizzato nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 in base ai punteggi della tabella di valutazione dei titoli. La valutazione della continuità del servizio sarà effettuata nella misura prevista dalla lettera C) della citata tabella per i trasferimenti d’ufficio sulla base del servizio di ruolo prestato nell’ambito dei centri di istruzione per gli adulti, nella relativa sede organico entrata a far parte del Centro.

 

  1. Per le situazioni di soprannumero relative all’organico dell’autonomia determinato per l’anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti gli insegnanti medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d’ufficio, nel seguente ordine:
  2. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria o per conferimento di incarico triennale (3);
  3. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata (2), ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse.

I docenti beneficiari delle precedenze di cui ai punti I), III), IV) e VII) dell’art. 13 sono esclusi da tale graduatoria come previsto dal comma 2 del suddetto articolo

 

Nell’ambito di ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.

 

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(1) Tali graduatorie dovranno contenere, oltre il punteggio complessivo, i punteggi analitici (servizio, famiglia e titoli).

(2) Il personale docente trasferito d’ufficio senza aver presentato domanda o a domanda condizionata che rientra nell’ottennio nella scuola di precedente titolarità, è da considerare come titolare nella scuola dagli anni scolastici precedenti. Si considera invece come trasferito a domanda volontaria il personale docente perdente posto che, nel corso dell’ottennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come prima preferenza è soddisfatto per altre preferenze.

(3) a tal fine non sono considerati coloro che si sono trasferiti da posto comune a posti di lingua nella stessa scuola

 

ART. 20 – TRATTAMENTO PERDENTI POSTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA

 

  1. Il trasferimento d’ufficio viene disposto nei confronti degli insegnanti, compresi nella graduatoria compilata dal dirigente scolastico secondo le relative disposizioni di cui al precedente articolo, che permangono, nel corso dei movimenti, nella condizione di perdente posto, fermo restando che l’accoglimento della domanda di trasferimento, anche se condizionata, prevale sul trasferimento d’ufficio.

 

  1. I docenti da trasferire d’ufficio che si trovino in concorrenza rispetto alle sedi loro assegnabili sono graduati secondo il punteggio spettante a ciascuno in base a tutti gli elementi di cui alla apposita tabella allegata al presente contratto. In caso di parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.

 

  1. L’insegnante individuato come perdente posto sulla base della graduatoria formulata dal dirigente scolastico competente secondo le relative disposizioni di cui al precedente articolo, qualora non presenti domanda di trasferimento (condizionata o no) ai sensi dei successivi commi del presente articolo, compila in ogni caso il modulo domanda nelle sole sezioni interessate, indicando, esclusivamente, le proprie generalità ed il punteggio spettante come perdente posto sulla base della citata graduatoria. Il perdente posto di scuola speciale, o di sostegno, o ad indirizzo didattico differenziato, altresì, compila apposite caselle, precisando se si trova o meno nel quinquennio di permanenza e riportando i titoli di specializzazione posseduti. Qualora il docente non presenti il suddetto modello, il dirigente scolastico provvede a comunicare tutti i dati di cui sopra all’ufficio territorialmente competente.

 

  1. L’ufficio territorialmente competente effettua un controllo dell’esattezza delle indicazioni fornite dall’insegnante ed apporta le eventuali rettifiche.

 

  1. L’insegnante individuato come perdente posto ha facoltà di partecipare anche ai trasferimenti a domanda. Ovviamente, in tal caso, il modulo domanda deve essere compilato integralmente. Non si procede al trasferimento d’ufficio nei confronti degli insegnanti di cui sia stata accolta la domanda di trasferimento, anche se condizionata.

 

  1. Il perdente posto che presenti domanda di trasferimento può condizionarla o meno al permanere della situazione che determina la necessità del suo trasferimento d’ufficio. In entrambi i casi, esso partecipa al movimento con le modalità ed il punteggio previsti per i trasferimenti a domanda. In caso di accoglimento della domanda condizionata l’insegnante si considera comunque come trasferito d’ufficio. Ovviamente, le preferenze espresse, vengono valutate in base al punteggio spettante a domanda.

 

  1. Qualora nel corso dei trasferimenti si determini nell’istituto di titolarità o di incarico dell’interessato una disponibilità di posto, anche di posto lingua se richiesto da docente avente titolo titolare di posto comune, non si tiene conto della domanda di trasferimento condizionata ed il docente viene riassorbito nella scuola. Nel caso di concorrenza di più soprannumerari viene riassorbito chi precede nella graduatoria formulata dal dirigente scolastico. Analogamente, per i docenti di sostegno, qualora nel corso dei trasferimenti si determini disponibilità di posto della stessa o di altra tipologia di sostegno richiesta sul modulo domanda, nella scuola di titolarità dell’interessato, non si tiene conto della sua domanda di trasferimento condizionata ed il docente viene riassorbito nella scuola.

 

  1. Qualora il docente perdente posto non presenti domanda di trasferimento (condizionata o no), ovvero nessuno dei posti richiesti sia disponibile, il docente medesimo viene trasferito d’ufficio in una scuola dell’ambito di titolarità (1). In subordine, l’insegnante viene trasferito d’ufficio in una scuola di un ambito viciniore sulla base dell’apposita tabella di prossimità tra ambiti all’uopo predisposta e pubblicizzata prima dell’effettuazione dei movimenti (1). Il trasferimento d’ufficio dei titolari di posto comune viene disposto considerando anche i posti di lingua inglese, se richiesti, e in subordine posti di istruzione per l’età adulta seguendo la tabella di prossimità tra ambiti in cui vi siano centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 263/2012. Tale operazione segue la mobilità dei titolari delle precedenze di cui all’art 13 e precede, nella sola provincia di titolarità, i trasferimenti a domanda.

 

  1. Ove ciò non sia possibile per carenza di posti in tutti i comuni della provincia, il docente viene assegnato in soprannumero sull’ambito che comprende la scuola di precedente titolarità o incarico.
  2. Quanto precede si attua, qualora nel corso delle operazioni di trasferimento non sia possibile riprendere in esame la posizione degli interessati, ai fini della loro assegnazione, nell’ordine, nel comune al quale appartenevano i posti soppressi, o ad una sede più vicina rispetto a quella precedentemente assegnata sulla base del citato elenco di viciniorietà.

 

  1. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli insegnanti titolari di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato ovvero di sostegno.

 

  1. Qualora non sia possibile trasferire a domanda, anche se condizionata, gli insegnanti titolari di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato, l’ufficio territorialmente competente procede al loro trasferimento d’ufficio in una delle scuole comprese nell’ambito di titolarità (1) considerando la medesima o diversa tipologia di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato o di sostegno per la quale l’interessato possegga il relativo titolo di specializzazione ed in subordine, in mancanza di posti disponibili per tali tipologie, considerando i posti di sostegno per il quale possegga il relativo titolo. Ove ciò non sia possibile l’insegnante è trasferito d’ufficio con le modalità e secondo l’ordine precedentemente indicato ad una delle scuole o posti disponibili sempre sulla base della citata tabella di viciniorietà di ciascun ambito territoriale della provincia (1) prima considerando il posto di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato per il quale sia in possesso del relativo titolo di specializzazione e poi, in subordine, considerando il posto di sostegno per il quale possegga il relativo titolo.

 

  1. Qualora, invece, non sia possibile trasferire a domanda, anche se condizionata, i docenti titolari di posto di sostegno, l’ufficio territorialmente competente procede al loro trasferimento d’ufficio in una delle scuole comprese nell’ambito di titolarità, dopo l’effettuazione dei trasferimenti a domanda nella provincia (1), inizialmente considerando la medesima o diversa tipologia di posto di sostegno per la quale l’interessato possegga il relativo titolo di specializzazione ed in subordine, in mancanza di posti disponibili per tali tipologie, considerando i posti di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato per il quale possegga il relativo titolo. Ove ciò non sia possibile, il docente, è trasferito d’ufficio con le modalità e secondo l’ordine precedentemente indicato in uno dei posti o delle scuole disponibili sempre sulla base della citata tabella di viciniorietà di ciascun ambito territoriale della provincia (1) – prima considerando il posto di sostegno per il quale sia in possesso del relativo titolo di specializzazione e, in subordine, considerando il posto di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato per il quale possegga il relativo titolo.

 

  1. Ove non sia in alcun modo possibile effettuare i trasferimenti secondo i criteri di cui ai precedenti commi nell’ambito dell’intera provincia l’ufficio territorialmente competente li assegna definitivamente o provvisoriamente su ambito a seconda che abbiano o meno concluso il quinquennio di permanenza su posto speciale o di sostegno, a posti di tipo comune (con il punteggio spettante per il posto comune), secondo le modalità indicate nei precedenti commi 8 e 9. Se trasferito in via definitiva, il docente ha diritto al rientro nella sede di titolarità (art. 13 punti II e V) esclusivamente per la stessa tipologia di posto di cui era titolare.

 

  1. L’eventuale assegnazione di carattere provvisorio, effettuata ai sensi del precedente comma su posto comune, è limitata al solo anno scolastico di assegnazione ed è utile ai fini del compimento del quinquennio. Nel corso dei trasferimenti per l’anno scolastico successivo, l’insegnante sarà considerato perdente posto nell’ambito corrispondente della scuola di precedente titolarità per il tipo di posto di cui era titolare.

 

  1. Quanto previsto dai precedenti commi si attua qualora durante il movimento non sia possibile riprendere in esame la posizione degli interessati ai fini della loro assegnazione considerando posti della stessa tipologia di titolarità o di altra tipologia per la quale abbiano titolo ad una sede più vicina rispetto a quella precedentemente assegnata, sulla base del citato elenco di viciniorietà. Nel caso di cui al comma 15, le posizioni degli interessati saranno comunque riprese nel corso delle operazioni, ai fini dell’assegnazione a posto normale nell’ambito del comune al quale appartenevano i posti soppressi, o ad una sede più vicina rispetto a quella precedentemente assegnata, sulla base del citato elenco di viciniorietà, esclusivamente qualora permanga l’assenza di disponibilità su sostegno, scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato nell’intero ambito provinciale.

 

  1. Gli insegnanti titolari nei centri di istruzione per gli adulti attivati ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263, individuati perdenti posto, possono presentare domanda condizionata al permanere della situazione di perdenti posto ed esprimere, nell’apposita sezione del modulo-domanda, preferenze relative a scuole o altri centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 263/2012.

L’ambito da cui procedere per l’eventuale applicazione dell’apposita tabella di prossimità, quale sede di provenienza dei predetti docenti, viene considerato quello sede del centro territoriale medesimo.

 

  1. Qualora non sia stato possibile trasferire a domanda i docenti di cui al comma precedente, vengono trasferiti d’ufficio considerando i posti di tipo comune secondo quanto previsto dai precedenti commi 9 e 10.

_____________

(1) l’assegnazione della scuola di titolarità a seguito del trasferimento d’ufficio ottenuto nell’ambito di titolarità o in un ambito viciniore della provincia, avviene secondo l’ordine di prossimità delle scuole sede di organico all’interno dell’ambito a partire dalla prima scuola riportata nell’elenco delle scuole dell’ambito.

 

ART. 21 – INDIVIDUAZIONE PERDENTI POSTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO

 

1.Non si procede all’individuazione come soprannumerari dei docenti nei cui confronti sia possibile costituire l’orario con 18 ore settimanali d’insegnamento utilizzando spezzoni orari della stessa classe di concorso, presenti nella scuola di titolarità o in quelle di completamento. Salvo quanto sopra precisato, nei confronti dei docenti i quali – rispetto all’organico dell’autonomia determinato per l’anno scolastico cui si riferiscono i trasferimenti ed i passaggi – risultano in soprannumero, si procede al trasferimento d’ufficio. Ai fini dell’identificazione dei docenti in soprannumero sono presi in considerazione tutti gli elementi di cui alla tabella di valutazione allegata, con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio. Il servizio pre ruolo e in altro ruolo in tali graduatorie viene valutato come dalla tabella 2 allegata. Ovviamente le esigenze di famiglia di cui alle lettere “a” e “d” del titolo II della citata tabella sono prese in considerazione con riferimento al comune di titolarità. Per ogni autonomia scolastica l’individuazione dei docenti soprannumerari viene effettuata distintamente per le cattedre e per i posti di insegnamento; relativamente ai posti di insegnamento costituiti nella scuola secondaria di I grado con attività di sostegno, l’individuazione dei docenti soprannumerari sarà effettuata, altrettanto distintamente, per ciascuna tipologia: A) minorati della vista; B) minorati dell’udito; C) minorati psicofisici, secondo le modalità e i criteri fissati nel presente articolo. Il docente individuato come soprannumerario nella tipologia di attuale titolarità, qualora sia in possesso di titolo di specializzazione per altra tipologia per la quale nella stessa scuola sia disponibile un posto, partecipa a domanda o d’ufficio al trasferimento su tale posto.

 

  1. Ai fini dei trasferimenti d’ufficio il punteggio viene aggiornato con i titoli in possesso degli interessati alla data prevista per la presentazione della domanda di trasferimento.

 

  1. I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, formulano e affiggono all’Albo le graduatorie per l’individuazione dei soprannumerari comprendenti sia i docenti titolari su scuola sia i docenti con incarico triennale in base alla sopracitata tabella con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio, tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento (1). Ai fini dell’esclusione dalla graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio dei soggetti beneficiari delle precedenze di cui ai punti I), III), IV) e VII) dell’art. 13 – sistema delle precedenze – del presente contratto, debbono essere prese in considerazione le situazioni che vengano a verificarsi entro i termini di presentazione delle domande di trasferimento previsti dall’O.M. sulla mobilità del personale della scuola. Qualora l’interessato non abbia provveduto a dichiarare o a documentare i titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria di cui sopra, il dirigente scolastico provvede d’ufficio all’attribuzione del punteggio spettante sulla base degli atti in suo possesso. A parità di punteggio, la precedenza è determinata in base alla maggiore età anagrafica.

 

  1. I dirigenti scolastici, sulla base della nuova tabella organica e delle graduatorie di cui al comma 3, devono notificare per iscritto immediatamente agli interessati la loro posizione di soprannumero e che nei loro confronti si dovrà procedere al trasferimento d’ufficio.

 

  1. I docenti che sono venuti a trovarsi in posizione soprannumeraria compilano, ai fini del trasferimento di cui sopra, il modulo domanda allegato all’O.M. sulla mobilità, nei termini e secondo le modalità previste dalle presenti disposizioni.

 

  1. Per l’individuazione del soprannumerario sui posti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta attivati presso i centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 263/2012, il dirigente scolastico competente formula distinte graduatorie per classe di concorso, sulla base della tabella di valutazione con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio, nelle quali saranno inclusi tutti i docenti titolari nei predetti centri.

 

  1. Tutti gli interessati devono innanzitutto riportare il punteggio con il quale sono stati inseriti nella graduatoria dei soprannumerari nella apposita casella del modulo-domanda. Si fa presente, poi, che l’insegnante in soprannumero, qualora abbia interesse a permanere nella scuola o istituto di titolarità o nel centro territoriale riorganizzato nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 263/2012, ed intenda pertanto partecipare al movimento solo a condizione che permanga la sua posizione di soprannumero nel corso del movimento medesimo, dovrà rispondere negativamente alla domanda riportata nella relativa casella della sezione del modulo-domanda. Non si dà seguito al trasferimento d’ufficio del docente se la sua posizione di soprannumero viene a cessare nel corso del movimento, ovvero nel caso in cui la cattedra, nel nuovo organico, venga costituita con completamento di altri istituti.

 

  1. Il docente in soprannumero, qualora invece voglia comunque partecipare al movimento a domanda, deve rispondere affermativamente alla domanda riportata nella apposita sezione del modulo-domanda. In tal caso, il docente può esprimere qualunque tipo di preferenza. Si precisa che nella ipotesi in esame il docente partecipa in ogni caso al movimento per tutte le preferenze espresse anche se nel corso del movimento medesimo viene a cessare la sua posizione di soprannumero. Si dà corso, invece, al trasferimento d’ufficio solo qualora il docente non venga soddisfatto per alcuna delle preferenze espresse in quanto non disponibili ovvero da assegnare ad aspiranti che lo precedano in graduatoria e permanga la sua posizione di soprannumero. Si precisa, alla luce di quanto previsto dall’art. 13 punto II, che in tal caso vengono meno sia il diritto di precedenza nel rientro nella scuola di precedente titolarità che la valutazione della continuità di servizio.

 

  1. Nei confronti dei docenti titolari su posti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta attivati presso i centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263, la valutazione della continuità del servizio viene effettuata nella misura prevista dalla lettera C della tabella con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio, sulla base del servizio di ruolo prestato nella relativa sede di organico entrata a far parte del Centro.

 

  1. Qualora, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento, emergano nuove posizioni di soprannumero con riferimento alle dotazioni organiche determinate per l’anno scolastico cui le operazioni si riferiscono, l’ufficio territorialmente competente invita i dirigenti scolastici delle scuole ed istituti interessati ad indicare i docenti in soprannumero secondo le graduatorie di cui al comma 3, formulate sulla base della tabella di valutazione con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio, tenendo presente che devono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento. I dirigenti scolastici affiggono all’albo la comunicazione dell’ufficio territorialmente competente contenente l’indicazione della nuova dotazione organica e notificano agli interessati la loro posizione di soprannumerarietà, invitando formalmente i docenti medesimi, che saranno pertanto da considerare riammessi nei termini, a presentare entro 5 giorni dalla data della predetta notifica il modulo-domanda di trasferimento e/o di passaggio allegati all’O.M. sulla mobilità. Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento e/o di passaggio, l’eventuale nuova domanda, inviata a norma del presente comma, sostituisce integralmente quella precedente; l’interessato potrà, altresì, integrare o modificare la domanda di passaggio di cattedra indicando a quale delle due domande intende dare la precedenza. Ovviamente, la proroga dei termini per la presentazione della domanda di passaggio di ruolo è ammessa solo se non sono ancora state avviate le operazioni di mobilità relative al ruolo richiesto. I dirigenti scolastici invieranno immediatamente all’ufficio territorialmente competente i moduli-domanda dei docenti individuati come soprannumerari, insieme alle relative graduatorie ed agli eventuali reclami.

 

  1. Per le situazioni di soprannumero relative all’organico dell’autonomia determinato per l’anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti gli insegnanti medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d’ufficio, nel seguente ordine:
  2. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria o per conferimento di incarico triennale (2);
  3. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata (2), ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse.

I docenti beneficiari delle precedenze di cui ai punti I), III), IV) e VII) dell’art. 13 sono esclusi da tale graduatoria come previsto dal comma 2 del suddetto articolo

Nell’ambito di ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.

 

  1. Si rammenta che negli istituti funzionanti con corsi diurni e corsi serali, poiché l’organico dei corsi serali va considerato distinto da quello dei corsi diurni, la posizione di soprannumero va individuata con riferimento all’organico dei corsi diurni se la situazione di soprannumerarietà si è verificata nei corsi diurni, ovvero all’organico dei corso serali se la situazione di soprannumerarietà si è verificata nei corsi serali.

_________________

(1) Tali graduatorie dovranno contenere, oltre il punteggio complessivo, i punteggi analitici (servizio, famiglia e titoli).

(2) Il personale docente trasferito a domanda condizionata che rientra nell’ottennio nella scuola di precedente titolarità, è da considerare come titolare nella scuola dagli anni scolastici precedenti. Si considera invece come trasferito a domanda volontaria il personale docente perdente posto che, nel corso dell’ottennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come prima preferenza è soddisfatto per altre preferenze.

 

ART. 22 – TRATTAMENTO DEI PERDENTI POSTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO

 

  1. L’insegnante, titolare su posto-sede, individuato come perdente posto sull’ organico dell’autonomia del proprio istituto sulla base della graduatoria formulata dal dirigente scolastico ai sensi del presente contratto, può partecipare ai trasferimenti a domanda.

 

  1. Il perdente posto che presenta domanda di trasferimento può condizionarla al permanere della propria posizione di soprannumerarietà, rispondendo negativamente alla domanda contenuta nell’apposita casella del modulo domanda, ovvero non condizionarla, desiderando partecipare comunque al movimento secondo le modalità indicate al successivi commi.

 

  1. In entrambi i casi esso partecipa alle operazioni di trasferimento con le modalità ed i punteggi previsti per i movimenti a domanda.

 

  1. In caso di accoglimento della domanda condizionata il docente si considera a tutti gli effetti trasferito d’ufficio. Ovviamente, le preferenze espresse vengono valutate in base al punteggio spettante a domanda.

 

  1. Qualora nel corso dei trasferimenti si determini nell’istituto di titolarità o di incarico dell’interessato una disponibilità di posto non si tiene conto della domanda di trasferimento condizionata, ed il docente viene riassorbito nella scuola. Nel caso di concorrenza di più soprannumerari viene riassorbito chi precede nella graduatoria formulata dal dirigente scolastico.

 

  1. In ogni caso non si procede al trasferimento d’ufficio nei confronti degli insegnanti di cui sia stata accolta la domanda di trasferimento, anche se condizionata.

 

  1. Qualora il docente perdente posto non presenti domanda di trasferimento (condizionata o no), ovvero nessuno dei posti richiesti sia disponibile, il docente medesimo viene trasferito d’ufficio in una scuola dell’ambito di titolarità (1). In subordine, l’insegnante viene trasferito in una scuola di un ambito viciniore sulla base dell’apposita tabella di prossimità tra ambiti (1) all’uopo predisposta e pubblicizzata prima dell’effettuazione dei movimenti secondo l’ordine delle operazioni di cui all’allegato 1.

 

  1. Il trasferimento d’ufficio dei titolari di posto comune viene disposto considerando anche i posti di istruzione per l’età adulta. Tale operazione segue la mobilità dei titolari delle precedenze di cui all’art 13 e precede, nella sola provincia di titolarità, i trasferimenti a domanda

 

  1. I trasferimenti a domanda degli insegnanti soprannumerari che hanno dichiarato di voler partecipare comunque al movimento, rispondendo affermativamente alla domanda riportata nella apposita casella del modulo domanda, vengono effettuati, relativamente alle preferenze espresse, contestualmente a tutti gli altri trasferimenti a domanda, senza alcuna particolare precedenza e con i punteggi spettanti per il trasferimento a domanda. Qualora essi non vengano trasferiti nel corso delle suddette operazioni, e sempre che permanga la posizione di soprannumero, si procederà al loro trasferimento d’ufficio secondo le modalità indicate nei precedenti commi.

 

  1. Per la determinazione del punteggio spettante ai docenti in soprannumero ai fini del trasferimento d’ufficio, valido per tutte le sedi esaminate nel trasferimento d’ufficio medesimo, si tiene conto di quello attribuito dai dirigenti scolastici in sede di formulazione della graduatoria ai sensi del presente contratto.

 

  1. Nella scuola secondaria i trasferimenti d’ufficio dei docenti in soprannumero e/o in esubero sono disposti considerando tutti i posti e le cattedre (comprese, nell’ambito della scuola secondaria di primo grado, le cattedre costituite totalmente o parzialmente con ore d’insegnamento in classi a tempo prolungato). I trasferimenti d’ufficio non sono disposti da classi di concorso a posti costituiti con attività di sostegno per i docenti titolari su classi di concorso, atteso che l’assegnazione “ex novo” su detti posti presuppone necessariamente la disponibilità del docente. Ai soli fini dell’identificazione dell’ ambito da cui procedere per l’eventuale applicazione della citata tabella, sede di provenienza dei docenti titolari sui posti attivati presso i centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 viene considerato l’ ambito dove si trova la sede di organico del centro territoriale di titolarità riorganizzato nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 263/2012.

I trasferimenti d’ufficio sono disposti nel seguente ordine di successione:

1) in scuole dell’ambito di titolarità (1);

2) in scuole di ambiti viciniori (1) secondo la tabella di viciniorietà di cui al precedente comma 8;

3) sui posti di istruzione per l’età adulta seguendo la tabella di viciniorietà

Relativamente ai punti 1 e 2 per ogni ambito lo scorrimento delle scuole per l’assegnazione delle cattedre avviene tenendo conto sia delle cattedre interne che di quelle esterne

 

Il trasferimento d’ufficio dei docenti soprannumerari su posti di sostegno è disposto con le medesime modalità di cui ai commi precedenti prima nella scuola di titolarità, in scuole dell’ambito di titolarità (1) e successivamente, in assenza di posti disponibili in tale ambito, in quello più vicino secondo le apposite tabelle di viciniorietà (1).

In ciascuna delle fasi predette il trasferimento è disposto nelle tre tipologie per le quali il docente risulti in possesso del relativo titolo di specializzazione, secondo il seguente ordine:

  1. sostegno per minorati psicofisici;
  2. sostegno per minorati dell’udito;
  3. sostegno per minorati della vista.

 

  1. Dopo l’effettuazione dei trasferimenti, qualora sussistano ancora posizioni di esubero, si procederà al trasferimento d’ufficio nell’ ambito territoriale che comprende la scuola di precedente titolarità.

 

  1. I docenti immessi in ruolo ai sensi dell’art 1 comma 98 lettere b) e c) della legge 107/15 che non hanno ottenuto nel corso della mobilità 16/17 un ambito territoriale di titolarità sono trattati come previsto dal comma 3 dell’art 2.

________________________

(1) l’assegnazione della scuola di titolarità a seguito del trasferimento d’ufficio ottenuto nell’ambito di titolarità o in un ambito viciniore della provincia, avviene secondo l’ordine di prossimità delle scuole sede di organico all’interno dell’ambito a partire dalla prima scuola riportata nell’elenco delle scuole dell’ambito.

 

ART. 23 – DISPOSIZIONI GENERALI PER POSTI DI TIPO SPECIALE, DI SOSTEGNO O AD INDIRIZZO DIDATTICO DIFFERENZIATO E POSTI ATTIVATI IN STRUTTURE OSPEDALIERE E CARCERARIE NONCHE’ PER I POSTI DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

 

  1. L’eventuale trasferimento a domanda e d’ufficio nell’ambito della provincia da posto di tipo speciale o ad indirizzo differenziato ovvero di sostegno a posto di tipo comune, e, limitatamente alla scuola primaria, da posto di lingua inglese ad altro tipo posto, e viceversa pur non alterando il numero dei posti globalmente disponibili in provincia, ne può variare la tipologia. Pertanto, al momento di assegnare la sede definitiva ai docenti in attesa di sede, possono non essere disponibili tutti i posti della stessa tipologia di nomina dei senza sede, che invece risultavano disponibili all’inizio delle operazioni di mobilità. Qualora, per effetto dei trasferimenti disposti venga ad essere modificata la tipologia dei posti di scuola speciale, di sostegno e ad indirizzo didattico differenziato eventualmente indicata nei bandi di concorso, gli uffici scolastici territorialmente competenti possono procedere alla rettifica puntuale dei singoli trasferimenti effettuati sui posti predetti, al fine di garantirne l’effettiva disponibilità per le nomine dei vincitori.

 

  1. Nel corso dei movimenti interprovinciali si deve altresì tener conto delle unità di personale perdente posto di scuola speciale o ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno, che non potendo essere trasferite d’ufficio sulla medesima tipologia di posto di insegnamento o su altra tipologia corrispondente per mancanza di disponibilità, devono essere sistemate su posti di tipo comune.

 

  1. Il posto di una qualsiasi tipologia presente nell’organico dell’autonomia della scuola resosi vacante a seguito del trasferimento del titolare su posto di altra tipologia (es. comune, speciale, sostegno, lingua inglese nella scuola primaria) eventualmente disposto nel corso dei movimenti è utilizzabile per i trasferimenti interprovinciali e per i passaggi, nei limiti in cui, nell’ambito della provincia medesima, non vi siano docenti soprannumerari o in attesa di sede da sistemare su posti della medesima tipologia, fatte salve le precedenze di cui all’art 13. I docenti di sostegno che ottengono il trasferimento interprovinciale su posto di sostegno, qualora nella provincia di destinazione vi sia esubero di organico su posti di tipo comune, hanno l’obbligo di permanere sul posto di sostegno per un quinquennio.

 

  1. I posti di tipo speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato possono essere assegnati per trasferimento solo agli insegnanti in possesso del corrispondente titolo di studio.

 

  1. I posti attivati in strutture ospedaliere e carcerarie possono essere assegnati per trasferimento a domanda ai docenti che ne fanno espressa richiesta (1) ovvero assegnati d’ufficio ai soli docenti già titolari su tali tipi posto.

 

  1. I docenti titolari nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, in possesso del prescritto titolo di specializzazione e, in caso di possesso del relativo titolo di abilitazione, possono partecipare al movimento sui posti di sostegno esprimendo la preferenza di scuola o ambito per tale tipologia di posti nell’apposita sezione del modulo domanda, con l’indicazione del codice meccanografico riportato nel B.U. dell’anagrafe delle scuole ed istituti dell’istruzione secondaria di II grado.

 

  1. Il trasferimento ai posti di tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno comporta la permanenza per almeno un quinquennio a far data dalla decorrenza del trasferimento su tali tipologie di posti. Tale obbligo non si applica nei confronti dei docenti trasferiti a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto comune o cattedra a posto di sostegno. Pertanto tale personale conserva titolo alle precedenze di cui all’art. 13 punti II) e V) del presente contratto. Per i docenti provenienti dai ruoli delle scuole speciali il servizio prestato nelle predette scuole è considerato utile ai fini del compimento del quinquennio su posto di sostegno, e viceversa. Tale disposizione è riferita anche al personale titolare su posti ad indirizzo didattico differenziato, alla luce della interpretazione sistematica di quanto previsto alla prima parte del presente comma. Ovviamente anche la successiva disposizione del comma 8 va letta nel senso della intercambiabilità nell’ambito delle tre tipologie di servizio descritte.

 

  1. Ai fini del computo del quinquennio (che include l’eventuale anno di decorrenza giuridica derivante dalla applicazione del decreto legge n. 255, del 3 luglio 2001, convertito in legge n. 333 del 20 agosto 2001, art. 1, comma 4-bis), è calcolato l’anno scolastico in corso.

 

  1. L’insegnante titolare di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato o di sostegno che non ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento solo per la medesima tipologia di posto ovvero per altra tipologia di posto speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato per accedere alla quale possegga il relativo titolo di specializzazione.

 

  1. L’insegnante titolare di posto speciale o di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato che ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento tanto per posti comuni quanto per posti speciali o ad indirizzo didattico differenziato ovvero di sostegno, per accedere ai quali possegga il relativo titolo di specializzazione.

 

  1. I docenti titolari su posto di sostegno, pur se soggetti al vincolo quinquennale, possono partecipare alle operazioni di mobilità per passaggio di ruolo su posti di sostegno di ordine e grado diversi. I docenti che ottengono il passaggio di ruolo su posti di sostegno hanno l’obbligo di permanervi per un quinquennio. Ovviamente, i docenti di sostegno che non abbiano terminato il quinquennio di permanenza non possono chiedere di partecipare ai passaggi di ruolo su posti di tipo comune e su classi di concorso, fino al compimento del quinquennio.

 

  1. Gli insegnanti delle scuole dell’infanzia e primarie immessi in ruolo per l’insegnamento su posti di tipo speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato possono presentare domanda di trasferimento, solo per posti di tipo corrispondente a quello per il quale è stata disposta la nomina, ovvero per altra tipologia di posto speciale o di sostegno per il cui accesso posseggano il relativo titolo di specializzazione.

 

  1. I docenti di ruolo della scuola secondaria di I e II grado possono indicare esclusivamente preferenze relative a posti di sostegno se la loro nomina in ruolo è stata disposta per effetto di disponibilità di posto di sostegno per il quale sono in possesso del prescritto titolo di specializzazione.

 

14.In considerazione della peculiarità delle attività di insegnamento nei corsi funzionanti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni penitenziarie, per i docenti che abbiano comunque maturato almeno tre anni di servizio nei predetti corsi, è prevista una priorità per la mobilità territoriale in tutte le fasi.

 

  1. Analogamente a quanto disposto nel precedente comma, è prevista una priorità per la mobilità territoriale in tutte le fasi, ai fini dell’accesso ai centri di istruzione per gli adulti attivati presso i C.P.I.A. e alle sedi di organico dei corsi serali, a favore del personale che abbia comunque maturato almeno tre anni di servizio nei corsi serali, nei centri territoriali, nei corsi per lavoratori, nei corsi per l’educazione degli adulti e nei corsi di alfabetizzazione.

_________________________________

(1) In caso di preferenza per ambito o sintetica per provincia, la disponibilità per tali posti deve essere espressamente indicata del modulo domanda

 

ART. 24 – INSEGNANTI DI SCUOLE SPECIALI E DI SOSTEGNO – SCUOLA DELL’INFANZIA

 

  1. Per i trasferimenti a posto di tipo speciale per minorati psicofisici, della vista e dell’udito, salvo quanto disposto dal successivo quarto comma, è richiesto il relativo titolo conseguito al termine del corso previsto dall’ art. 325, del D.L.vo n. 297/94. (1)

 

  1. Per il trasferimento alle scuole per non vedenti è necessario il titolo di specializzazione per minorati della vista conseguito presso l’istituto statale “Romagnoli” o in altri istituti autorizzati dal ministero; per il trasferimento nelle scuole speciali per sordomuti, il titolo di specializzazione per sordomuti conseguito presso le scuole di metodo statali o altri istituti riconosciuti dal ministero.

 

  1. Per il trasferimento alle scuole di differenziazione didattica occorre il titolo conseguito al termine di corsi istituiti ai sensi dell’art. 365, del D.L.vo n. 297/94, ovvero il diploma di abilitazione per il grado preparatorio conseguito presso la scuola magistrale statale secondo il metodo Montessori di Roma oppure il diploma di maturità ad indirizzo sperimentale pedagogico secondo il metodo Montessori, conseguito presso la scuola magistrale statale, dichiarato corrispondente alla maturità magistrale ai sensi dell’ art. 279, del D.L.vo n. 297/94.

 

  1. Per il movimento su posti di sostegno per minorati psico-fisici, per minorati della vista (ciechi ed ambliopi), per minorati dell’udito (sordomuti e sordastri) è richiesto: il titolo di specializzazione per l’insegnamento ai minorati rispettivamente psicofisici, della vista e dell’udito conseguito al termine del corso previsto dall’art. 325 del D.L.vo n. 297/94 (1) ovvero il titolo rilasciato a conclusione dello specifico corso di laurea in scienze della formazione primaria.
  2. L’interessato, in possesso del prescritto titolo di specializzazione può chiedere, sempre a livello di intera domanda, di essere trasferito solo su posto di sostegno, su posto comune e di sostegno, su posto speciale e di sostegno ovvero, comune, speciale e di sostegno, infine solo speciale graduando l’ordine di preferenza per le diverse tipologie di posto contrassegnando – nell’ordine prescelto – le apposite caselle numerate del modulo domanda (2).

 

  1. Qualora l’aspirante al movimento non abbia contrassegnato alcuna delle su indicate caselle, il trasferimento viene disposto solo per la tipologia di posto di attuale titolarità.

 

  1. Ove invece l’aspirante abbia contrassegnato due o più caselle il trasferimento è disposto con le seguenti modalità: a) in caso di preferenza puntuale (singola scuola o singolo ambito) verranno progressivamente esaminate le varie tipologie di posto esistenti nella scuola o nell’ambito secondo l’ordine espresso dal docente;
  2. b) in caso di preferenza sintetica “provincia” viene esaminata la prima tipologia di posto prescelta dall’aspirante nelle citate caselle, per tutti gli ambiti compresi nella singola preferenza sintetica espressa. Successivamente, con le medesime modalità, vengono esaminate le altre tipologie di posto, secondo l’ordine indicato dall’aspirante nelle predette caselle del modulo domanda allegato all’ O.M. sulla mobilità.

 

  1. Nell’ambito del sostegno, vengono esaminate le tipologie prescelte nell’ordine espresso nel modulo domanda. Le diverse tipologie di sostegno sono prese in considerazione solo nel caso in cui l’interessato abbia dichiarato nel modulo domanda il possesso dei prescritti titoli di specializzazione. Analogamente si procederà in caso di preferenza per ambito. Il trasferimento d’ufficio dei docenti soprannumerari su posti di sostegno sarà disposto, secondo le modalità di cui agli articoli precedenti. Per ciascuna sede esaminata ai fini del trasferimento d’ufficio, l’eventuale assegnazione sarà disposta per una delle tipologie per le quali il docente risulti in possesso del relativo titolo di specializzazione, così come dichiarato sul modulo domanda, secondo il seguente ordine :

– sostegno per minorati psicofisici;

– sostegno per minorati dell’udito;

– sostegno per minorati della vista.

___________________

(1) Sono validi altresì i titoli riconosciuti ai sensi del D.P.R. N. 970/75 solamente per gli insegnanti che se ne siano già avvalsi per il conseguimento della nomina in ruolo ovvero per precedente movimento.

(2) In caso di errata o dubbia compilazione di tale sezione (es. Attribuzione dello stesso ordine preferenziale a diverse tipologie di posto, indicazione della casella ‘2’ senza aver contrassegnato la casella ‘1’, etc.) il trasferimento sarà effettuato solo per la medesima tipologia di posto di attuale titolarità.

 

ART. 25 – INSEGNANTI DI SCUOLE SPECIALI, DI SOSTEGNO E CARCERARIE – SCUOLA PRIMARIA

 

  1. L’impegno quinquennale di permanenza nelle scuole speciali o classi differenziali o in classi con indirizzo didattico differenziato ovvero posti di sostegno riguarda anche gli insegnanti che vi siano stati definitivamente assegnati per effetto di nomina in ruolo disposta a qualsiasi titolo.

 

  1. Gli insegnanti appartenenti ai ruoli speciali per l’insegnamento nelle scuole primarie carcerarie, istituito con legge 3 febbraio 1963, n. 72, possono produrre domanda di trasferimento, per il passaggio nel ruolo normale, anche provincia diversa, a condizione che, alla data di pubblicazione del presente contratto, risultino iscritti nel predetto ruolo speciale da almeno 10 anni comprensivi del servizio prestato nel ruolo speciale transitorio istituito con legge 3/4/1958, n. 535. ivi compreso l’anno scolastico in corso.

 

  1. Il passaggio dal ruolo normale al ruolo speciale carcerario è disposto secondo le modalità del presente articolo in quanto compatibili. Tale passaggio – disposto dagli uffici scolastici territorialmente competenti – deve essere effettuato successivamente ai trasferimenti nell’ambito del ruolo carcerario. Gli aspiranti al passaggio, forniti del prescritto titolo di specializzazione, devono produrre apposita domanda all’ufficio territorialmente competente entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento.

 

  1. Gli insegnanti di scuola primaria delle scuole ed istituti aventi particolari finalità, appartenenti ai ruoli speciali (istituti statali per sordomuti, scuole primarie statali per ciechi), individuati come perdenti posto, possono produrre domanda di trasferimento sia per i posti di sostegno per i quali posseggono il titolo, qualora si trovino ancora nel quinquennio, sia per i posti di tipo comune, nel caso in cui abbiano già soddisfatto l’impegno quinquennale.

 

  1. Per l’accesso alle scuole speciali o classi differenziali o ai posti istituiti per attività di sostegno è richiesto:
  1. scuole o posti di sostegno per minorati psicofisici e classi differenziali, titolo di specializzazione per l’insegnamento ai minorati psicofisici conseguito al termine del corso previsto dall’ art. 325, del D.L.vo n. 297/94 (1) ovvero il titolo rilasciato a conclusione dello specifico corso di laurea in scienze della formazione primaria;
  2. scuole per ambliopi o posti di sostegno per minorati della vista, titolo di specializzazione per l’insegnamento ai minorati della vista conseguito al termine del corso previsto dall’ art. 325, del D.L.vo n. 297/94 (1) ovvero il titolo rilasciato a conclusione dello specifico corso di laurea in scienze della formazione primaria;
  3. scuole per sordastri o posti di sostegno per minorati dell’udito, titolo di specializzazione per l’insegnamento ai minorati dell’udito conseguito al termine del corso previsto dall’art. 325, del D.L.vo n. 297/94 (1) ovvero il titolo rilasciato a conclusione dello specifico corso di laurea in scienze della formazione primaria;
  4. posti istituiti presso gli istituti di rieducazione per minorenni, titolo di specializzazione per l’insegnamento ai minorati psico-fisici conseguito al termine del corso previsto dall’ art. 8, del D.P.R. 31.10.75, n. 970, nonché diploma rilasciato al termine degli appositi corsi di specializzazione autorizzati dal Ministero dell’Istruzione d’intesa con quello di Grazia e Giustizia (1) detti posti saranno assegnati direttamente dai competenti uffici scolastici territoriali;
  5. scuole di differenziazione didattica, titolo conseguito al termine di corsi istituiti ai sensi dell’ art. 365, del D.L.vo n. 297/94.

 

  1. Gli insegnanti delle scuole ed istituti aventi particolari finalità appartenenti ai ruoli speciali (istituti statali per sordomuti, scuole primarie statali per ciechi) che abbiano prestato almeno 5 anni di effettivo servizio nei ruoli delle medesime scuole ed istituzioni, possono chiedere, secondo quanto disposto dall’articolo 12, del D.P.R. 970/75, il passaggio nei ruoli del personale insegnante delle scuole primarie. Reciprocamente possono chiedere il passaggio nei predetti ruoli speciali gli insegnanti appartenenti ai ruoli delle scuole primarie che ne abbiano titolo. Tali passaggi sono disposti dopo i trasferimenti dei docenti appartenenti ai ruoli speciali, che sono disciplinati con le presenti disposizioni. Ai fini del passaggio nei ruoli speciali non è richiesto il periodo minimo di servizio di cui al comma 1. Gli aspiranti ai passaggi debbono presentare domanda – redatta in conformità all’apposito modello – all’ufficio territorialmente competente della provincia di titolarità nel termine e nelle forme stabilite dall’OM. La domanda di passaggio può essere presentata, a pena di nullità, per un solo ruolo. L’elenco nominativo degli insegnanti che hanno ottenuto il passaggio è pubblicato all’albo dell’ufficio territorialmente competente alla data prevista dall’O.M. sulla mobilità del personale della scuola.

 

  1. Ai sensi dell’ art. 127 – 2 comma – D.L.vo n. 297/94, i posti di sostegno rimangono istituiti con riferimento al plesso sede di organico per quanto riguarda la titolarità mentre, per quanto riguarda il funzionamento, possono essere attivati anche in più plessi o, comunque, in un plesso diverso da quello sede del circolo. Il trasferimento in un posto di sostegno comporta, pertanto, per il titolare l’obbligo di prestare servizio nei plessi in cui la relativa attività si svolge.

 

  1. L’insegnante, in possesso del prescritto titolo di specializzazione può chiedere (1), sempre a livello di intera domanda, di essere trasferito solo su posto di sostegno, su posto dell’organico comune e di sostegno, su posto speciale e di sostegno su posto dell’organico comune, speciale e di sostegno, ovvero infine sul solo posto speciale graduando l’ordine di preferenza per le diverse tipologie di posto contrassegnando – nell’ordine prescelto – le apposite caselle numerate del modulo domanda (2).

 

  1. La mancata espressione di gradimento di cui al precedente comma comporta che la richiesta di trasferimento si intende riferita ai soli posti di tipo comune.

 

  1. Ove invece l’aspirante abbia contrassegnato due o più caselle il trasferimento è disposto con le seguenti modalità: a) in caso di preferenza puntuale (singola scuola o singolo ambito) verranno progressivamente esaminate le varie tipologie di posto esistenti nella scuola o nell’ambito secondo l’ordine espresso dal docente;
  2. b) in caso di preferenza sintetica provincia viene esaminata la prima tipologia di posto prescelta dall’aspirante nelle citate caselle, per tutti gli ambiti comprese nella singola preferenza sintetica espressa. Successivamente, con le medesime modalità, vengono esaminate le altre tipologie di posto, secondo l’ordine indicato dall’aspirante nelle predette caselle del modulo domanda allegato all’ O.M. sulla mobilità.

 

  1. Nel sostegno, vengono esaminate le tipologie prescelte nell’ordine espresso nel modulo domanda. Le diverse tipologie di sostegno sono prese in considerazione solo nel caso in cui l’interessato abbia dichiarato nel modulo domanda il possesso dei prescritti titoli di specializzazione. Analogamente si procederà in caso di preferenza per ambito Il trasferimento d’ufficio dei docenti soprannumerari su posti di sostegno sarà disposto, secondo le modalità di cui agli articoli precedenti. Per ciascuna scuola esaminata ai fini del trasferimento d’ufficio, l’eventuale assegnazione sarà disposta per una delle tipologie per le quali il docente risulti in possesso del relativo titolo di specializzazione, così come dichiarato sul modulo domanda, secondo il seguente ordine :

– sostegno per minorati psicofisici;

– sostegno per minorati dell’udito;

– sostegno per minorati della vista.

__________________

(1) Sono validi altresì i titoli riconosciuti ai sensi del D.P.R. N. 970/1975 solamente per gli insegnanti che se ne siano già avvalsi per il conseguimento della nomina in ruolo ovvero per precedente movimento.

(2) In caso di errata o dubbia compilazione di tale sezione (es. Attribuzione dello stesso ordine preferenziale a diverse tipologie di posto, indicazione della casella ‘2’ senza aver contrassegnato la casella ‘1’, etc.) il trasferimento sarà effettuato solo per la medesima tipologia di posto di attuale titolarità.

 

ART. 26 – SOSTEGNO E SCUOLE SPECIALI NELLA SCUOLA SECONDARIA

 

  1. I posti di sostegno nella scuola secondaria di primo grado possono essere assegnati nell’ambito delle tre tipologie solo ai docenti in possesso del richiesto titolo di specializzazione che dovrà essere presentato unitamente all’istanza di trasferimento. Le preferenze saranno esaminate secondo l’ordine espresso dall’aspirante. Ove l’interessato abbia validamente indicato, nell’apposita sezione del modulo domanda, il possesso di più titoli validi per l’accesso a diverse tipologie di sostegno, il docente è assegnato in titolarità nella prima preferenza espressa che possa essere soddisfatta nell’ordine di scelta indicato. Le diverse tipologie di sostegno sono prese in considerazione solamente nel caso in cui l’interessato abbia dichiarato sul modulo domanda il possesso dei prescritti titoli di specializzazione. Analogamente si procederà in caso di preferenza per ambito

 

  1. In analogia a quanto previsto per gli insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria, gli insegnanti di scuola secondaria titolari su posti di sostegno non vincolati alla permanenza di un quinquennio su detti posti, e gli insegnanti titolari di cattedre, in possesso del titolo valido per l’accesso ai posti di sostegno, potranno chiedere di partecipare al trasferimento per le stesse preferenze espresse sia su posti di sostegno sia su classi di concorso. Qualora vengano richieste entrambe le tipologie i predetti insegnanti dovranno indicare nel modulo domanda l’ordine prescelto (cattedre, sostegno) di gradimento contrassegnando le apposite caselle numerate. Nell’ordine espresso verrà analizzata ciascuna preferenza (sia puntuale che sintetica) del modulo domanda.

Analogamente si procederà in caso di preferenza per ambito e per la preferenza sintetica di provincia. Non è prevista la fase di compensazione nell’ambito delle tre tipologie di sostegno.

Il trasferimento d’ufficio dei docenti soprannumerari su posti di sostegno sarà disposto, secondo le medesime modalità di cui all’articolo 22 comma 11.

 

  1. Nella scuola secondaria di secondo grado In attuazione dell’art. 15 comma 3 bis della L. 128 /2013 che prevede: “Le suddette aree disciplinari continuano ad essere utilizzate per le graduatorie di cui all’articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e per i docenti inseriti negli elenchi tratti dalle graduatorie di merito delle procedure concorsuali bandite antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.” i posti che residuano al termine delle operazioni di mobilità sono ripartiti nelle 4 aree disciplinari proporzionalmente alle disponibilità iniziali di ciascuna area.

 

  1. I docenti che partecipano ai corsi di riconversione per il sostegno possono presentare la domanda di mobilità in caso di conseguimento del titolo successivo al termine previsto dalla OM sino a 5 giorni prima della chiusura delle funzioni SIDI.

 

  1. Nelle graduatorie comprendenti gli aspiranti al passaggio di cattedra sono inseriti i docenti appartenenti ai ruoli speciali ed in servizio nelle scuole secondarie di I grado aventi particolari finalità di cui agli artt. 322 e seguenti, del D.L.vo n. 297/94, in possesso del titolo di studio, dell’abilitazione e dell’anzianità di almeno 5 anni di servizio nelle stesse istituzioni.

 

  1. Apposite graduatorie saranno compilate per i docenti di ruolo delle scuole secondarie di I grado che, in possesso della specializzazione conseguita a norma dell’art. 325, del D.L.vo n. 297/94, chiedono il passaggio nelle scuole secondarie di I grado aventi particolari finalità o negli ambiti comprendenti dette scuole.

 

  1. I docenti appartenenti ai ruoli speciali ed in servizio nelle scuole secondarie di I grado aventi particolari finalità di cui agli artt. 322 e seguenti, del D.L.vo n. 297/94, individuati come perdenti posto, possono produrre domanda di trasferimento sia per i posti di sostegno per i quali possiedono il titolo, qualora si trovino ancora nel quinquennio, sia per i posti di tipo cattedra, nel caso in cui abbiano già soddisfatto l’impegno quinquennale.

 

  1. I posti di cui al presente articolo sono gestiti direttamente dagli uffici scolastici territoriali competenti e le graduatorie pubblicate all’albo dei medesimi.

 

  1. E’ consentito il passaggio a cattedre negli istituti statali per non vedenti e viceversa. Per il passaggio a cattedre negli istituti per non vedenti è prescritto il possesso anche della specializzazione conseguita a norma dell’art. 325, del D.L.vo n. 297/94.

 

  1. E’ consentito, infine, il passaggio di cattedra dal ruolo dei docenti di istruzione secondaria di II a quello dei ruoli speciali provinciali degli istituti statali per sordomuti istituiti con la legge 30/7/1973, n. 488 e viceversa. Per il passaggio a cattedre negli istituti di istruzione secondaria di II grado per sordomuti è prescritto il possesso anche della specializzazione di cui al citato art. 325, del D.L.vo n. 297/94.

 

  1. Per il passaggio dagli istituti per non vedenti e dagli istituti per sordomuti a cattedre negli istituti normali è prescritto il compimento di cinque anni di servizio effettivo.

 

  1. Le domande di trasferimento e di passaggio di cattedra relativo a istituti per sordomuti e ad istituti per non vedenti debbono essere indirizzate all’ufficio territorialmente competente della provincia richiesta. Detti posti sono gestiti direttamente dagli uffici scolastici territoriali competenti e le graduatorie pubblicate all’albo dei medesimi

 

13 Viceversa, le domande di passaggio da istituti per sordomuti e da istituti per non vedenti a istituti normali, in quanto gestite con procedure automatizzate, debbono essere indirizzate all’ufficio territorialmente competente della provincia dove l’aspirante al passaggio è titolare nel corrente anno scolastico.

 

 

 

ART. 27 MOBILITÀ INSEGNANTI RELIGIONE CATTOLICA

 

  1. Gli insegnanti di religione cattolica, immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003 n. 186, partecipano alle operazioni di mobilità territoriale a domanda volontaria, secondo quanto previsto dal presente CCNI, per transitare nel contingente di diocesi diversa da quella di appartenenza, ubicata anche in diversa regione; ferma restando la collocazione dell’insegnante nel settore formativo di appartenenza.

 

  1. Gli insegnanti di religione cattolica in possesso del prescritto requisito partecipano alla mobilità intersettoriale per acquisire titolarità nel diverso settore formativo, nell’ambito dell’insegnamento della religione cattolica, tanto nella diocesi di appartenenza che in altra diocesi, anche ubicata in regione diversa.

 

  1. La partecipazione degli insegnanti di religione cattolica alle operazioni di mobilità di cui ai commi precedenti è subordinata al possesso dello specifico certificato di idoneità rilasciato dall’ordinario della/e diocesi di destinazione, da allegare alla domanda di mobilità.

 

  1. Ferma restando l’assegnazione all’istituzione scolastica in cui gli insegnanti di religione cattolica prestano servizio, le operazioni di mobilità si collocano nelle seguenti fasi:

I fase: mobilità intersettoriale verso il diverso settore formativo degli insegnanti di religione cattolica della medesima diocesi,

II fase:          mobilità territoriale tra diocesi diverse della stessa regione,

III fase:          mobilità intersettoriale verso il diverso settore formativo degli insegnanti di religione cattolica di diocesi diverse appartenenti alla stessa regione,

IV fase:           mobilità territoriale tra diocesi di regioni diverse,

V fase:            mobilità intersettoriale verso il diverso settore formativo degli insegnanti di religione cattolica in diocesi di altra regione.

All’interno della medesima diocesi, una diversa assegnazione di sede degli insegnanti di religione cattolica, rispetto a quella in cui viene prestato servizio, è regolata dal CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.

 

  1. Le operazioni di mobilità degli insegnanti di religione cattolica sono effettuati sui posti d’organico così come definiti dall’art. 2 della legge 18 luglio 2003 n. 186, tenuto conto dei posti effettivamente vacanti e disponibili al 1° settembre dell’anno di riferimento e fatto salvo l’accantonamento di una quota di posti per eventuali nuove assunzioni in ruolo. La ripartizione delle disponibilità tra trasferimenti interregionali e mobilità intersettoriale è regolamentata come per il restante personale docente di cui al presente contratto.

 

  1. In ciascuna delle fasi di mobilità per quanto compatibile sono riconosciute le precedenze previste dall’art. 13 del presente contratto. Il comune dove viene esercitata la precedenza deve trovarsi nel territorio della diocesi richiesta. Si applicano agli insegnanti di religione cattolica i punteggi previsti, ai fini della mobilità, nelle tabelle di valutazione allegate al presente contratto.

 

  1. Gli insegnanti di religione cattolica che si vengano a trovare in posizione di soprannumero rispetto alle dotazioni organiche di ogni singola diocesi sono individuati sulla base della graduatoria articolata per ambiti territoriali diocesani, predisposta dall’Ufficio scolastico regionale competente, di cui alla successiva specifica ordinanza ministeriale.

 

  1. Il docente di religione interamente utilizzato in altra scuola non a domanda volontaria ma a causa della mancanza di ore sufficienti a costituire la cattedra o il posto, non perde il diritto all’attribuzione del punteggio per la continuità. Per l’anno scolastico 2017/18 il docente di religione di cui all’antecedente periodo ha diritto a precedenza nel caso in cui richieda l’utilizzazione per rientrare nella sede in cui prestava servizio nell’anno scolastico 2012/2013 o 2013/2014 o 2014/2015 o 2015/16.

 

 

 

TITOLO SECONDO II PERSONALE EDUCATIVO

ART. 28 – DESTINATARI

 

  1. Il personale educativo sia maschile che femminile può richiedere il trasferimento sia per i convitti maschili che per gli educandati femminili, in conformità a quanto previsto nell’art. 4 ter, del D.L. 3 luglio 2001, n. 255, convertito con modificazioni dalla legge n. 333 del 20 agosto 2001. Il trasferimento può essere chiesto per singole istituzioni, comuni, provincie. Si possono esprimere preferenze per non più di nove province oltre a quella di titolarità.

 

  1. Qualora si intenda chiedere, a norma del precedente comma 1, il trasferimento per sedi di più di una provincia devono essere presentate congiuntamente tante domande quante sono le province richieste secondo le modalità stabilite dall’O.M. Della domanda riferentesi alla provincia di titolarità non si tiene conto qualora risulti accolta la domanda di trasferimento ad altra provincia. Per i movimenti relativi all’a.s. 2018/19 l’amministrazione si impegna a consentire a tale personale la presentazione delle domande e la relativa gestione in modalità digitale.

 

  1. In caso di presentazione di più domande di trasferimento in relazione a province diverse da quella di titolarità deve necessariamente essere indicato, su ciascuna domanda, l’ordine di priorità in cui si desidera il movimento.

 

  1. Gli istitutori di ruolo che siano per qualsiasi motivo in attesa della sede di titolarità possono partecipare ai movimenti con le modalità disposte nelle presenti disposizioni.

 

  1. Possono altresì partecipare ai movimenti gli istitutori trasferiti d’ufficio per incompatibilità ai sensi dell’art. 467, del D.L.vo n. 297/94, tranne per i posti per i quali sussista la situazione di incompatibilità che ha dato luogo all’applicazione dell’art. 468, del D.L.vo n. 297/94. L’ufficio territorialmente competente effettua un controllo delle preferenze indicate e le valuta tenendo conto del parere espresso circa l’incompatibilità dal competente ufficio dei procedimenti disciplinari.

 

ART 29 – FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI

 

  1. Il movimento dei trasferimenti e dei passaggi si attua in tre distinte fasi:

prima fase: trasferimenti all’interno dello stesso comune;

seconda fase: trasferimenti tra comuni della stessa provincia;

terza fase mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale nel limite del cinquanta per cento delle disponibilità provinciali considerato il personale in esubero.

 

2.Alla I fase partecipa il personale richiedente il trasferimento nell’ambito del comune di titolarità.

Alla II fase partecipa il personale richiedente il trasferimento in comuni diversi da quello di titolarità nell’ambito della stessa provincia. A questa fase partecipa, per qualunque preferenza richiesta nell’ambito della provincia di titolarità, il personale in attesa di sede

Nella III fase si effettuano:

  • i passaggi del personale richiedente l’assegnazione a posti della propria provincia di titolarità;
  • i trasferimenti e i passaggi del personale proveniente da altra provincia

 

ART. 30 DISPOSIZIONI COMUNI

 

  1. Ad accezione di quanto precisato negli articoli seguenti alla mobilità del personale educativo si applicano: ai fini della mobilità verso il ruolo docente le previsioni di cui all’art 4 del presente contratto; le norme sulle precedenze di cui agli articoli 13 e 14; nonchè quanto previsto dagli articoli relativi alle provincie autonome e al contenzioso, articoli 15 e 17.

 

 

ART. 31 – INDIVIDUAZIONE DEGLI ISTITUTORI PERDENTI POSTO

 

  1. Qualora, a seguito della revisione degli organici, si sia riscontrata nell’istituto la necessità di procedere alla soppressione di posto in organico, l’ufficio territorialmente competente predispone i relativi atti formali con decorrenza dal nuovo anno scolastico e ne dà immediata comunicazione ai dirigenti scolastici interessati perché la portino a conoscenza di tutti gli istitutori titolari nell’istituto in cui è prevista tale soppressione, mediante affissione all’albo della direzione.

 

  1. In caso di trasformazione del convitto in solo semiconvitto si procede alla individuazione di eventuale personale in soprannumero mediante la compilazione di un’ unica graduatoria.

 

  1. L’individuazione degli educatori soprannumerari è effettuata attraverso la graduatoria unica del personale educativo come previsto dalla legge n. 333/01. E’ fatta salva la quota parte di educatori dello stesso sesso dei convittori utile a garantire le attività convittuali scorrendo la graduatoria unica fino al raggiungimento della quota necessaria, qualora, in applicazione del contratto di scuola, il Dirigente Scolastico ne individui la necessità.

 

  1. Il dirigente scolastico competente, provvede – entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della tabella organica – alla formazione e pubblicazione all’albo della direzione delle graduatorie relative al personale educativo interessato al fenomeno delle soppressioni. Allo scopo di identificare gli istitutori in soprannumero sono presi in considerazione gli elementi della tabella di valutazione per i trasferimenti d’ufficio. Ogni elemento valutabile deve essere documentato dagli interessati, i quali possono produrre apposita dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni. Il dirigente scolastico formula le predette graduatorie tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento. Ai fini dell’esclusione dalla graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio dei soggetti beneficiari delle precedenze di cui ai punti I), III), IV) e VII) dell’art.13– sistema delle precedenze – del TITOLO I del presente contratto, debbono essere prese in considerazione le situazioni che vengano a verificarsi entro i termini di presentazione delle domande di trasferimento previsti dall’O.M. sulla mobilità del personale della scuola. Qualora l’interessato non abbia provveduto a dichiarare o a documentare i titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria di cui sopra, il dirigente scolastico provvede d’ufficio all’attribuzione del punteggio spettante sulla base degli atti in suo possesso. A parità di punteggio, la precedenza è determinata in base alla maggiore età anagrafica.

 

  1. Avverso le suddette graduatorie gli istitutori interessati possono presentare, entro 10 giorni dalla loro pubblicazione, motivato reclamo al dirigente scolastico.

 

  1. Esaminati gli eventuali reclami, il dirigente scolastico entro 15 giorni provvede alle rettifiche delle graduatorie. Queste ultime, così definite, devono essere immediatamente comunicate all’ufficio territorialmente competente con le deduzioni in ordine ai reclami.

 

  1. Gli istitutori individuati come perdenti posto in data successiva a quella utile per l’inclusione nella graduatoria di cui al precedente terzo comma, sono da considerare riammessi nei termini per la presentazione – entro 5 giorni dalla data di pubblicazione all’albo delle graduatorie – del modulo domanda di trasferimento compilato secondo le istruzioni impartite nei commi precedenti. Nel caso in cui l’istitutore abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento, l’eventuale nuova domanda inviata a norma del presente comma sostituisce integralmente quella precedente.

 

ART. 32 – DETERMINAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ PER I TRASFERIMENTI E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVINCIALE

 

  1. Sono utilizzabili ai fini del trasferimento e dei passaggi i posti che risultino vacanti nelle dotazioni organiche determinate dagli uffici scolastici territorialmente competenti. I posti di cui al presente comma sono quelli compresi nella pianta organica relativa all’organico di diritto stabilito per l’a.s. dal quale decorrono i movimenti medesimi considerati gli eventuali soprannumeri. Ai fini della determinazione delle disponibilità per i movimenti si tiene conto, altresì, delle vacanze determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.), purché comunicate al sistema informativo nei termini fissati dall’OM che regola la mobilità e resi oggetto della prevista informativa sindacale territoriale.

 

  1. Gli uffici scolastici territorialmente competenti pubblicano entro la data prevista nell’O.M., tali disponibilità e le comunicano a tutti gli altri uffici scolastici territoriali e alle sovrintendenze scolastiche di Aosta e Bolzano. Ciascun ufficio territorialmente competente, ricevuti i dati relativi alle altre province, ne cura l’immediata pubblicazione all’albo, unitamente a quelli relativi alla propria.

 

  1. Non sono considerati disponibili i posti che si renderanno vacanti a seguito dei passaggi al ruolo dei docenti disposti successivamente alla operazione di trasferimento del personale educativo. I suddetti posti non sono, altresì, disponibili neppure per le operazioni di assegnazione definitiva di sede a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico successivo e pertanto potranno essere utilizzati solo per gli adempimenti il cui effetto è limitato ad un solo anno scolastico, fatto salvo quanto previsto nell’articolo 7 comma 3, relativamente al rientro nel ruolo di provenienza.

 

  1. La graduatoria, distinta per le fasi della mobilità territoriale di cui al precedente art. 28, degli istitutori interessati al movimento è pubblicata all’albo dell’ufficio territorialmente competente in data stabilita con apposita comunicazione che tenga conto della scansione delle diverse operazioni. Gli interessati hanno la facoltà, entro 10 giorni dalla data della pubblicazione, di produrre eventuale motivato reclamo all’ufficio territorialmente competente, il quale nei 5 giorni successivi provvede alle eventuali rettifiche.

 

5.Terminato il movimento gli uffici territoriali competenti dovranno comunicare al sistema informatico del Miur i posti resi vacanti dalla mobilità interprovinciale ai fini del calcolo dei contingenti di immissione in ruolo entro il termine perentorio previsto dall’O.M.

 

ART. 33- PASSAGGI RELATIVI AI RUOLI ORDINARI E SPECIALI DEGLI ISTITUTORI

 

  1. Gli istitutori dei convitti per sordomuti, che abbiano prestato almeno 5 anni di effettivo servizio nei ruoli delle medesime istituzioni, possono chiedere, secondo quanto disposto dall’art. 12, del D.P.R. 970/75, il passaggio nei ruoli provinciali ordinari del personale educativo. Reciprocamente possono chiedere il passaggio nei predetti ruoli speciali gli istitutori appartenenti ai ruoli provinciali ordinari che siano forniti del prescritto titolo di specializzazione. Tali passaggi sono disposti dopo i trasferimenti degli istitutori appartenenti ai ruoli speciali, che sono disciplinati con le presenti disposizioni.

 

  1. Ai fini del passaggio nei ruoli speciali non è richiesto il periodo minimo di servizio di cui al comma 1. Per i predetti passaggi è valido il titolo di specializzazione bivalente.

 

  1. Gli aspiranti ai passaggi di cui al presente articolo debbono presentare domanda – redatta in conformità all’apposito modello allegato all’O.M. sulla mobilità – per il tramite della istituzione di titolarità all’ufficio scolastico territorialmente competente rispetto alla provincia per cui si chiede il movimento (ed anche a quella di titolarità laddove venga richiesto movimento per provincia diversa) nel termine e nelle forme stabilite dal precedente titolo I, in quanto applicabili.
  2. La domanda di passaggio può essere presentata, a pena di nullità, per non più di tre province.

6.L’elenco nominativo degli istitutori che hanno ottenuto il passaggio è pubblicato all’albo dell’ufficio territorialmente competente entro il termine perentorio previsto dall’O.M. e comunicato al sistema informatico del Miur.

 

TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI PERSONALE A.T.A.

 

ART. 34 CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA

  1. Le disposizioni relative alla mobilità per l’a. s. 2017/18, contenute nel presente titolo, si applicano al personale A.T.A appartenente al ruolo provinciale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di presentazione della domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni.
  2. Può altresì partecipare ai movimenti con le medesime modalità il personale ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che sia per qualsiasi motivo in attesa della sede di titolarità, ivi compresi:
  • il personale della Croce rossa italiana e degli Enti di area vasta che transita nel comparto scuola nei ruoli ATA ai sensi della legge   190/2014(art.1 comma 425) nel corso dell’anno scolastico 2016/17.
  • il personale docente inidoneo ed appartenente alle classi di concorso C555 e C999, transitato nei ruoli ATA in attuazione dell’art. 15, comma 4 e seguenti e 7 del D.L. n. 104 del 12.9.2013 convertito con modificazioni nella L. n. 128/2013 e dell’art. 14, comma 14 del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni nella L. n.135/2012. Al fine di acquisire la sede definitiva di titolarità, tale personale, a domanda, ha diritto ad avvalersi della precedenza di cui all’ art. 40 comma 1 punti II e V rispetto all’ultima scuola di servizio nell’a. s. in cui ha acquisito la titolarità nei ruoli ATA. Tale diritto di precedenza può essere esercitato in subordine rispetto al personale beneficiario del diritto al rientro previsto all’art.40 comma 1 punti II e V.
  • il personale che ha perso la sede di titolarità ai sensi dell’articolo 59 del CCNL 29 novembre 2007.
  • il personale che ha ottenuto la mobilità professionale in profilo superiore, ai sensi del CCNI 3 dicembre 2009.

Il predetto personale, al fine di ottenere una sede definitiva nel corso delle operazioni di mobilità, deve presentare domanda di trasferimento per le sedi della provincia di titolarità; in caso contrario verrà trasferito d’ufficio con punti zero. Resta salva la possibilità di presentare domanda per altra provincia.

Qualora non ottenga alcuna delle preferenze espresse nella domanda, è assegnato a sede definitiva sui posti residuati dopo i trasferimenti provinciali, prima delle operazioni della III fase – ovvero della mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale. A tal fine, seguendo l’ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, a ciascun aspirante è assegnata d’ufficio la prima sede disponibile in ambito provinciale – per una delle tipologie di posto richieste nella domanda seguendo la tabella di viciniorietà, a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa. Qualora la prima preferenza sia un grande distretto, si prende come comune di partenza il comune sede di distretto. Nel caso, invece, sia un grande comune, si prende il primo distretto del comune; se la preferenza è un centro territoriale riorganizzato nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 si considera il comune del centro territoriale; per le preferenze provincia si considera come comune di partenza il comune del capoluogo di provincia. Qualora il personale non trovi posto nelle scuole della provincia di titolarità è assegnato ad uno dei centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 della provincia seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano centri territoriali a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa.

  1. Gli Assistenti tecnici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato transitati dagli EE.LL. che non siano in possesso del titolo di studio previsto per un’area professionale continuano a permanere nell’istituzione scolastica ove prestano servizio in attesa della riqualificazione attraverso i corsi di riconversione professionale previsti dall’art. 1 comma 2 della sequenza contrattuale del 25.7.2008 e dell’art. 47 del presente contratto.

 

ART. 35 – MOBILITA’ PROFESSIONALE – DESTINATARI

 

  1. Il personale A.T.A, ivi compreso quello transitato dagli Enti Locali e quello di cui all’art.34 transitato nei ruoli ATA ai sensi dell’art. 1 comma 425 della legge 190/2014, che sia in possesso dei prescritti requisiti di accesso al profilo richiesto può aspirare al passaggio ad altro profilo della stessa area; mantengono, a tal fine, validità anche i titoli previsti dalla tabella B del CCNL 24 luglio 2003, già in possesso degli interessati alla data del 25 luglio 2008 (data di entrata in vigore della sequenza contrattuale prevista dall’art. 62 del CCNL 29.11.2007).

ART 36 – MOBILITÁ TERRITORIALE E PROFESSIONALE DEL PERSONALE ATA TRANSITATO NEI RUOLI STATALI

 

  1. Il personale ATA transitato nei ruoli statali dai relativi ruoli comunali e provinciali a decorrere dall’ a. s. 2016/17 ai sensi delle apposite convenzioni, parteciperà alla mobilità territoriale e professionale a partire dall’anno scolastico 2017/18, secondo le regole definite nel presente contratto integrativo sulla mobilità e sulla base del punteggio spettante secondo le tabelle allegate. Per quanto riguarda il servizio ed il punteggio della continuità, si valuta solo quello prestato in qualità di ATA e nelle modalità previste dalle citate tabelle. Anche per l’individuazione dei perdenti posto si applicano le regole previste dal presente CCNI sulla mobilità.
  2. Per l’anno scolastico 2017/18 i posti che annualmente si rendono vacanti presso gli istituti oggetto del citato accordo, non sono disponibili per la mobilità territoriale e professionale in entrata, ma vengono accantonati sino al completo transito del suddetto personale, distintamente per ciascun profilo.

 

ART. 37 – FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI

  1. Il movimento dei trasferimenti e dei passaggi si attua in tre distinte fasi:
  • I fase comunale: trasferimenti del personale richiedente l’assegnazione nell’ambito del comune di titolarità;
  • II fase provinciale: trasferimenti del personale richiedente l’assegnazione a comuni diversi da quello di titolarità ed appartenenti alla propria provincia;
  • III fase della mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale: trasferimenti a province diverse da quella di titolarità e passaggi di profilo.

L’ordine delle operazioni derivante dall’applicazione del sistema delle precedenze alle predette fasi dei movimenti è riportato in allegato F al presente contratto.

 

ART. 38 – RIENTRI E RESTITUZIONI ALLA QUALIFICA DI PROVENIENZA

 

  1. Le operazioni di mobilità del personale ATA sono precedute dalle assegnazioni di sede definitiva disposte nei confronti di quelle categorie di personale che cessano dal collocamento fuori ruolo e che vengono restituiti al ruolo di provenienza. Il personale ATA, in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali all’estero, che ha perso la propria sede di titolarità è assegnato, a domanda, ad una scuola disponibile tra quelle richieste in una provincia di sua scelta, per lo stesso ruolo di appartenenza all’atto del collocamento fuori ruolo. Sono fatte salve, per tali fattispecie, le disposizioni speciali in vigore nelle province autonome.
  2. A tal fine il personale di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini dell’assegnazione della scuola di titolarità prima delle operazioni di mobilità, presenta domanda al competente Ufficio entro i termini stabiliti dall’O.M. sulla mobilità. Il personale che cessa dal collocamento fuori ruolo ha diritto all’assegnazione con precedenza nella scuola ,circolo o istituto in cui prestava servizio, mentre se utilizzato in istituzioni diverse da quelle scolastiche ha diritto, subordinatamente al personale di cui prima ,all’assegnazione con precedenza ad una scuola da lui indicata nel comune. Nel caso vi siano più aspiranti allo stesso posto, trovano applicazione gli elementi di cui alla tabella per i trasferimenti a domanda. L’assegnazione deve essere disposta dal competente Ufficio entro il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili ai fini delle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2017/18, garantendo, comunque, all’interessato di produrre istanza di trasferimento qualora, per mancanza di disponibilità, non sia stato possibile assegnare alcuna delle sedi richieste. Nell’ambito dei trasferimenti il personale predetto è considerato senza sede definitiva e pertanto come proveniente da fuori sede rispetto a qualunque sede richiesta. Qualora non ottenga alcuna delle preferenze espresse nella domanda, è assegnato a sede definitiva sui posti residuati prima delle operazioni della terza fase ovvero della mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale. Nel caso in cui il personale in questione non abbia ottenuto alcuna sede neanche nel corso dei movimenti, viene assegnato d’ufficio a sede definitiva sui posti che si rendono disponibili dopo i trasferimenti e i passaggi, prioritariamente rispetto al rimanente personale senza sede definitiva. In caso di posti numericamente inferiori al personale restituito o assegnato ai sensi del presente articolo, l’assegnazione della sede definitiva d’ufficio è effettuata a partire dall’ultima posizione in graduatoria.
  3. In attuazione di quanto previsto, all’art. 61 del CCNL del 29 novembre 2007, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, nel limite delle domande prodotte, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell’ultimo dei movimenti previsti dispone la restituzione alla qualifica di provenienza nei confronti del personale ATA che ne ha fatto richiesta sui posti rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di mobilità, fatti salvi gli accantonamenti per le assunzioni a tempo indeterminato. A tal fine conserva validità il titolo di studio previsto al momento dell’accesso nella qualifica di precedente provenienza.

 

ART. 39 – SEDI DISPONIBILI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITA’

 

  1. Le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale a domanda e d’ufficio e per quelle di mobilità professionale sono determinate dalle effettive vacanze risultanti all’inizio dell’anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti, determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) comunicate a cura dell’ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini che saranno fissati dalle apposite disposizioni ministeriali.
  2. Le operazioni di mobilità del personale ATA relative alla terza fase si effettuano sul 50% delle disponibilità destinate alla mobilità territoriale provinciale e residuate dopo tale mobilità, fatti salvi gli accantonamenti e la sistemazione del soprannumero provinciale.

 

ART. 40 – SISTEMA DELLE PRECEDENZE ED ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA INTERNA D’ISTITUTO

 

  1. SISTEMA DELLE PRECEDENZE

Le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle sequenze operative delle tre fasi della mobilità territoriale per le quali trovano applicazione. Per ogni tipo di precedenza sottoelencata viene evidenziata la fase o le fasi del movimento a cui si applica. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.

  1. I) DISABILITA’ E GRAVI MOTIVI DI SALUTE

Nel contesto delle procedure dei trasferimenti e dei passaggi ed indipendentemente dal comune o dalla provincia di provenienza dell’interessato viene riconosciuta una precedenza assoluta, nell’ordine, al personale ATA che si trovi nelle seguenti condizioni:

personale non vedente;

personale emodializzato;

  1. II) PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITA’

Il personale ATA trasferito d’ufficio o a domanda condizionata ha diritto al rientro con precedenza nella scuola, circolo o istituto da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, qualora il posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici dell’ottennio successivo al provvedimento suddetto. Tale precedenza è subordinata all’aver presentato domanda condizionata. (4)

La precedenza in esame si applica alla prima fase dei trasferimenti, anche se il richiedente è titolare in un comune diverso da quello della scuola, circolo o istituto richiesto. Detta precedenza opera esclusivamente nell’ambito della provincia e della tipologia di titolarità al momento dell’avvenuto trasferimento d’ufficio o a domanda condizionata. Non opera, quindi, nei casi di modifica della provincia di titolarità per mobilità professionale o mobilità territoriale interprovinciale.

Tale precedenza spetta a condizione che gli interessati abbiano prodotto domanda per ciascun anno dell’ottennio e che richiedano, come prima preferenza la scuola, circolo o istituto dove erano titolari, o preferenze sintetiche (comune o distretto) comprensive di tale scuola, circolo o istituto. A tali fini il personale ATA interessato deve riportare nella apposita casella del modulo-domanda la denominazione ufficiale della scuola, circolo o istituto da cui è stato trasferito quale soprannumerario, nonché compilare la relativa “dichiarazione di servizio continuativo”, facente parte dell’apposito allegato all’O.M. o del modello predisposto per le istanze on line. Nel caso di espressione di preferenza sintetica la precedenza in esame ha effetto limitatamente alla istituzione scolastica dove l’interessato era titolare, la quale verrà esaminata prioritariamente rispetto alle altre istituzioni scolastiche comprese nella preferenza sintetica. Per le altre preferenze comprese nel comune a cui appartiene la scuola di precedente titolarità gli interessati usufruiscono della precedenza di cui al successivo punto V.

L’adempimento inerente alla dichiarazione richiesta per usufruire della precedenza per il rientro nella scuola, circolo o istituto di precedente titolarità risulta assolto con la presentazione della dichiarazione per la continuità di servizio il cui facsimile è riportato nell’apposito allegato all’O.M. dei trasferimenti o predisposto per le istanze on line, purché in essa si faccia esplicito riferimento alla scuola dalla quale si è stati trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata ed all’anno in cui è avvenuto il predetto trasferimento. Qualora l’interessato ometta di indicare la scuola, il circolo o l’istituto o il centro territoriale riorganizzato nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti secondo quanto previsto dal DPR 29 ottobre 2012 n. 263 , da cui è stato trasferito nell’ultimo ottennio, nell’apposita casella del modulo-domanda, oppure non alleghi la dichiarazione di cui sopra, perde il diritto alla precedenza. Per quanto attiene ai centri per l’istruzione e la formazione dell’età adulta il personale interessato dovrà indicare il centro territoriale competente del distretto da cui è stato trasferito nell’ultimo ottennio.

L’utilizzazione in altra scuola del personale in soprannumero nella scuola di titolarità o il trasferimento del personale in quanto in soprannumero, non interrompe la continuità del servizio, qualora il personale interessato richieda, in ciascun anno dell’ottennio successivo, il trasferimento nella scuola di precedente titolarità ovvero nel comune. Analogamente avviene nel caso in cui il personale soprannumerario trasferito d’ufficio o a domanda condizionata, o rimasto in soprannumero sulla provincia, ottenga l’assegnazione provvisoria o abbia ottenuto il trasferimento annuale, qualora il medesimo richieda, in ciascun anno dell’ottennio, il rientro nella scuola di precedente titolarità ovvero nel comune. Qualora il predetto rientro nella scuola di precedente titolarità non sia stato possibile nell’ottennio in questione, il punteggio relativo alla continuità del servizio è riferito esclusivamente agli anni di servizio maturati nella scuola o istituto di attuale titolarità. Si precisa che il punteggio in questione viene riconosciuto sia per la formulazione della graduatoria interna di istituto ai fini dell’individuazione del soprannumerario da trasferire d’ufficio, sia per l’attribuzione del punteggio con cui il medesimo personale partecipa ai trasferimenti d’ufficio, qualora venga individuato come soprannumerario, in base alla predetta graduatoria, nella scuola o istituto di attuale titolarità.

La continuità del servizio nella scuola o istituto di precedente titolarità viene altresì riconosciuta, nell’ottennio, al personale trasferito d’ufficio o a domanda condizionata dalla predetta scuola o istituto ai posti della dotazione provinciale, qualora l’interessato richieda, in ciascun anno dell’ottennio successivo, il trasferimento nella scuola di precedente titolarità ovvero nel comune.

La continuità di servizio, per il personale ATA, legata alla scuola di ex-titolarità, del personale ATA trasferito d’ufficio nell’ultimo ottennio va considerata ai fini della sola domanda di trasferimento e non anche della domanda di passaggio.

Il personale, trasferito d’ufficio o a domanda condizionata nell’ottennio, che risulti perdente posto nella scuola di attuale titolarità, qualora presenti domanda condizionata per rimanere in detta scuola, non può usufruire nello stesso anno della precedenza per il rientro nella scuola di precedente titolarità ma mantiene il punteggio di continuità complessivamente accumulato. Ciò in quanto la domanda di trasferimento condizionata al permanere della situazione di perdente posto prevale rispetto alla richiesta di trasferimento in altre sedi, ivi compreso il rientro nella scuola di precedente titolarità.

Permane, tuttavia, anche negli anni successivi, mantenendo il punteggio di continuità, il diritto al rientro nella scuola e nel comune di precedente titolarità, entro i limiti dell’ottennio iniziale.

Nei riguardi del personale ATA soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno dell’ottennio il rientro nella scuola di precedente titolarità, l’aver ottenuto nel corso dell’ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio e non fa perdere il diritto alla precedenza e al punteggio aggiuntivo.

III) PERSONALE CON DISABILITA’ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE

Nel contesto delle procedure dei trasferimenti, e nell’ambito di ciascuna delle tre fasi, viene riconosciuta la precedenza, nell’ordine, al personale ATA che si trovi nelle seguenti condizioni:

1) disabili di cui all’art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato. Tale precedenza opera nella prima fase esclusivamente tra distretti diversi dello stesso comune;

3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell’art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601, del D.L.vo n. 297/94.

Il personale, di cui ai punti 1) e 3), fermo restando il diritto a fruire della precedenza se partecipa ai movimenti nella prima fase, nella seconda e terza fase, può usufruire di tale precedenza nell’ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.

Per beneficiare delle precedenze di cui sopra gli interessati dovranno produrre apposita certificazione così come dettagliato nell’O.M. sulla mobilità.

  1. IV) ASSISTENZA AL CONIUGE[1], ED AL FIGLIO CON DISABILITA’; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA’; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE[2]

Nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune e nella II e III fase dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all’art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità o a chi ,individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita tale tutela.

Successivamente tale precedenza viene riconosciuta per l’assistenza al coniuge e limitatamente alla I e II fase al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità.

In caso di figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico, la precedenza viene riconosciuta in presenza di tutte le sottoelencate condizioni:

  • documentata impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi;
  • documentata impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l’assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l’effettiva assistenza nel corso dell’anno scolastico. La documentazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l’unico figlio convivente con il genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall’interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni (5) .
  • essere anche l’unico figlio che ha chiesto di fruire per l’intero anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza (6) ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/2001 come modificato dal D.L.vo n. 80/2015.

In assenza anche di una sola delle suddette condizioni per il figlio referente unico che assiste un genitore in presenza di coniuge o di altri figli, la precedenza nella mobilità provinciale prevista dalla L. 104/92 potrà essere fruita esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria.

Il personale ATA appartenente ad una delle predette categorie beneficia della precedenza limitatamente ai trasferimenti nell’ambito e per la provincia, che comprende il comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile ed a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti. Tale precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi. Detta precedenza si applica anche alla prima fase dei trasferimenti, alle condizioni di cui sopra, limitatamente ai comuni con più distretti.

In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili (2) .

L’indicazione della preferenza sintetica per l’intero comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico del domicilio, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria. La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza.

Nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela e al coniuge del disabile in situazione di gravità, obbligati all’assistenza. Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto ad usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, fermo restando il diritto a presentare la domanda di mobilità.

La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza di cui al presente punto IV nella mobilità a domanda deve avere carattere permanente. Tale disposizione non trova applicazione nel caso dei figli disabili.

Per beneficiare della precedenza prevista dall’art. 33, della legge n. 104/92, gli interessati dovranno produrre apposita certificazione secondo le indicazioni riportate nell’O.M. sulla mobilità.

La predetta certificazione deve essere prodotta contestualmente alla domanda di trasferimento

  1. V) PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NEL COMUNE DI PRECEDENTE TITOLARITA

Il personale ATA beneficiario della precedenza per il rientro nella scuola, circolo o istituto di precedente titolarità di cui al precedente punto II) ha titolo, con precedenza rispetto ai movimenti della seconda fase, a rientrare a domanda, nell’ottennio successivo al trasferimento d’ufficio, nel comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, in quello più vicino secondo le apposite tabelle di viciniorietà (1). Detta precedenza opera esclusivamente nell’ambito della tipologia di titolarità al momento dell’avvenuto trasferimento d’ufficio.

Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno indicare nell’apposito riquadro del modulo domanda la scuola o il comune dal quale sono stati trasferiti d’ufficio o, in assenza di posti ivi richiedibili (2) , il comune più vicino secondo le tabelle di viciniorietà. Per il citato ottennio è attribuito il punteggio previsto per la continuità di servizio. A tale scopo dovrà essere attestato, con apposita dichiarazione personale, l’anno del trasferimento d’ufficio (3).

Alle stesse condizioni, tale precedenza viene riconosciuta al personale trasferito in quanto soprannumerario nei centri per l’istruzione e la formazione dell’età adulta, per il rientro nel comune del centro territoriale riorganizzato nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263, competente del distretto dal quale è stato trasferito nell’ultimo ottennio.

Per il personale trasferito d’ufficio, senza aver prodotto alcuna domanda, o a domanda condizionata in altro comune in quanto soprannumerario a livello distrettuale su posti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta, nel caso di distretto intercomunale, per comune di precedente titolarità, si intende il comune sede di distretto.

Tale precedenza si applica, anche, limitatamente al personale ATA, a coloro che vogliano rientrare in una delle scuole del singolo dimensionamento che abbia riguardato la scuola di precedente titolarità e da cui sono stati trasferiti nelle situazioni sopra richiamate.

Il personale, trasferito d’ufficio nell’ottennio, che risulti perdente posto nel comune di attuale titolarità, qualora presenti domanda condizionata per rimanere nella scuola di titolarità, non può usufruire nello stesso anno della precedenza per il rientro nel comune di precedente titolarità ma mantiene il punteggio di continuità complessivamente accumulato. Ciò in quanto la domanda di trasferimento condizionata al permanere della situazione di perdente posto prevale rispetto alla richiesta di trasferimento in altre sedi, ivi compreso il rientro nel comune di precedente titolarità.

Permane, tuttavia, anche negli anni successivi, mantenendo il punteggio di continuità, il diritto al rientro nella scuola e nel comune di precedente titolarità, entro i limiti dell’ottennio iniziale.

Nei riguardi del personale ATA soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno dell’ottennio il rientro nel comune di precedente titolarità, l’aver ottenuto nel corso dell’ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio e non fa perdere il diritto alla precedenza e al punteggio aggiuntivo.

  1. VI) PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA

In base al disposto dell’art. 17, legge 28.07.1999 n. 266 e dell’art. 2, legge 29/03/2001 n. 86, il personale ATA coniuge convivente rispettivamente del personale militare cui viene corrisposta l’indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dalle citate norme, ha titolo, nell’ambito della fase dei trasferimenti intercomunali, alla precedenza nel trasferimento ai comuni richiesti a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca alla sede nella quale è stato trasferito d’ufficio il coniuge, ovvero abbia eletto domicilio all’atto del collocamento in congedo, in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune viciniore. Analoga precedenza è loro riconosciuta, nella fase dei trasferimenti interprovinciali ai fini del trasferimento nella provincia ed alle sedi residue dopo i trasferimenti nell’ambito di tale provincia. Tale precedenza, pertanto, non si applica alla prima fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale.

Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno contrassegnare l’apposita casella del modulo domanda ed allegare la documentazione prevista nell’O.M. sulla mobilità.

I beneficiari di tale precedenza, nel solo caso di trasferimento d’ufficio del coniuge, possono presentare domanda di movimento oltre i termini previsti dalle presenti disposizioni nel caso in cui il trasferimento del coniuge avvenga dopo la scadenza di detti termini. Tali domande non possono, comunque, essere inoltrate oltre le scadenze rispettivamente previste, per ogni categoria di personale e per ogni ordine e grado di scuola, dall’O.M. sulla mobilità.

Dopo tali scadenze, infatti, le predette esigenze di ricongiungimento al coniuge trasferito, possono essere esaminate solo in sede di operazioni di assegnazione provvisoria.

VII) PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI

Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma della legge 3.8.1999, n. 265 e del D.L.vo 18/08/2000 n. 267, durante l’esercizio del mandato, ha titolo, nell’ambito della fase dei trasferimenti intercomunali, alla precedenza nel trasferimento, purché venga espressa come prima preferenza la sede ove espleta il proprio mandato amministrativo. Analoga precedenza e con i predetti criteri, è loro riconosciuta, nella fase dei trasferimenti interprovinciali ai fini del trasferimento nella sede della provincia di espletamento del proprio mandato amministrativo.

Tale precedenza, pertanto, non si applica alla prima fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale.

L’esercizio del mandato deve sussistere entro dieci giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande.

Al termine dell’esercizio del mandato, qualora il trasferimento sia avvenuto avvalendosi della precedenza in questione, detto personale rientra nella scuola in cui risultava titolare prima del mandato e, in caso di mancanza di posti, viene individuato quale soprannumerario.

VIII) PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL’ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 7/8/1998

Il personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 7/8/1998 ha diritto alla precedenza nella fase interprovinciale dei trasferimenti per la provincia ove ha svolto attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni.

Tale precedenza pertanto non si applica alla prima ed alla seconda fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale.

Il possesso del requisito per beneficiare della predetta precedenza deve essere documentato mediante dichiarazione sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

  1. ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA D’ISTITUTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PERDENTI POSTO.
  2. a) Il personale ATA, beneficiario delle precedenze previste ai punti I), III), IV) e VII) di cui al comma 1 del presente articolo e riconosciute alle condizioni ivi indicate, non sono inseriti nella graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.). A tal proposito si precisa che:
  • L’esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto V si applica solo se si è titolari in scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito.

Qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico 2017/18, domanda volontaria di trasferimento per l’intero comune o distretto sub comunale del domicilio dell’assistito o, in assenza di posti richiedibili, per il comune o il distretto sub comunale viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili (2).

Quanto sopra non si applica qualora la scuola di titolarità comprenda sedi (plessi, sezioni associate) ubicate nel comune o distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito.

L’esclusione di cui al punto IV) in caso di assistenza al coniuge o ai figli con disabilità si applica anche in caso di patologie modificabili nel tempo (certificazione di disabilità “rivedibile”) purché la durata del riconoscimento travalichi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria.

  • Per gli amministratori degli Enti Locali tale esclusione va applicata solo durante l’esercizio del mandato amministrativo e solo se titolari nella stessa provincia in cui si è amministratore degli EE.LL.
  • Nel caso in cui la contrazione di organico sia tale da rendere necessario anche il coinvolgimento delle predette categorie, il personale in questione sarà graduato seguendo l’ordine di cui sopra.
  1. b) Il personale beneficiario delle precedenze di cui ai punti III),IV) e VII) non inserito nella graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto, è tenuto a dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo all’esclusione da tale graduatoria.

In tali casi il dirigente scolastico è tenuto a riformulare immediatamente la graduatoria di istituto e a notificare agli interessati e all’ufficio territorialmente competente le eventuali nuove posizioni di soprannumero. Per quanto concerne la riammissione nei termini per la presentazione delle domande, si applicano gli articoli 44 comma 5 e 45 comma 16.

  1. CAMPO DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA DELLE PRECEDENZE
  2. a) Le precedenze di cui al comma 1 del presente articolo sono riconosciute solo nelle operazioni di mobilità volontaria. Esse, invece, non sono riconosciute ai fini della riassegnazione del personale a seguito di dimensionamento (artt.   45 e 46 del presente contratto).
  3. b) Le precedenze di cui al comma 2 sono riconosciute solo ai fini dell’esclusione dalla graduatoria d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto, compresa l’individuazione del perdente posto a seguito di dimensionamento.
  4. DECADENZA DAL BENEFICIO DELLE PRECEDENZE

Il personale beneficiario delle precedenze di cui al presente articolo è tenuto a dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo a tali precedenze.

__________________

1) Il personale ATA, titolare di istituzione scolastica sita nel comune di nuova istituzione, ha titolo a rientrare nel comune di precedente titolarità per un ottennio a partire dall’anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore della legge regionale istitutiva del nuovo comune.

2) Per posto richiedibile si intende l’esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell’interessato, a prescindere dall’effettiva vacanza di un posto

3) In caso di più aventi diritto, la precedenza viene attribuita secondo l’ordine di graduatoria indipendentemente dall’anno scolastico di trasferimento per soppressione di posto..

4) E’ equiparato il personale perdente posto trasferito d’ufficio senza aver presentato domanda.

5) Si riconduce il concetto di convivenza a tutte le situazioni in cui sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se interni diversi (Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 18 febbraio 2010, prot. 3884).

6)Qualora la certificazione della situazione di grave disabilità, venga rilasciata successivamente al 1° settembre dell’anno scolastico di riferimento, sono valide anche le richieste finalizzate alla fruizione dei 3 giorni di permesso mensile retribuito presentate successivamente all’inizio dell’anno scolastico, purché entro i termini di scadenza previsti per le domande di mobilità.

ART. 41 ASSISTENZA AI FAMILIARI DISABILI

 

Il personale ATA (parente, affine o affidatario) che intende assistere il familiare ai sensi dell’art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92, in qualità di referente unico, non è destinatario di una precedenza nell’ambito delle operazioni di mobilità; al fine di realizzare l’assistenza al familiare disabile, il personale interessato partecipa alle operazioni di utilizzazione e/o di assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà prevista dal CCNI sulla mobilità annuale.

 

ART. 42 CONTENZIOSO

  1. Avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall’autorità/ufficio territoriale competente, nonché avverso la valutazione delle domande, l’attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 10 giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto, rivolto all’organo che lo ha emanato. I reclami sono esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.
  2. Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183.Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell’art.17.

TITOLO IV – SEZIONE SPECIALE PERSONALE ATA

CAPO I DETERMINAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ PER I TRASFERIMENTI E PASSAGGI

ART. 43 POSTI DISPONIBILI

  1. Ai fini dei trasferimenti sono disponibili tutti i posti previsti dall’organico di diritto dell’anno scolastico 2017/18 secondo le fattispecie di seguito elencate:
  2. a) i posti la cui vacanza si sia determinata a seguito di variazioni del rapporto di lavoro, che devono essere comunicate al sistema informativo entro il termine previsto dall’O.M. sui trasferimenti;
  3. b) quelli ricoperti da personale con contratto di lavoro a tempo determinato;
  4. c) i posti delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado la cui istituzione sia stata comunicata al sistema informativo entro i termini fissati dalle apposite disposizioni ministeriali;
  5. d) i posti che si renderanno disponibili per effetto del movimento provinciale e interprovinciale, nonché a seguito della mobilità professionale.
  6. L’elenco dei posti disponibili deve essere pubblicato all’albo dell’ufficio territorialmente competente entro il termine previsto dall’O.M. sui trasferimenti.
  7. Per l’individuazione dei posti disponibili di assistente tecnico è necessario acquisire le eventuali nuove situazioni dei posti in questione. A tal fine i Dirigenti Scolastici, dopo l’approvazione da parte dell’ufficio scolastico territoriale della pianta organica, dovranno comunicare allo stesso ufficio la nuova situazione in dettaglio dei posti di assistente tecnico, indicando i nominativi del personale a tempo indeterminato assegnato con decorrenza dall’anno scolastico cui si riferiscono le operazioni di trasferimento. Laddove la nuova situazione comporti casi di soprannumerarietà, sarà cura dei Dirigenti Scolastici comunicare agli uffici territorialmente competenti i nominativi dei soprannumerari.
  8. Ai fini del computo del numero massimo dei trasferimenti interprovinciali e dei passaggi di profilo che possono essere effettuati per ogni singola provincia e per ciascun profilo, dal numero complessivo dei posti di organico di diritto, ivi compresi quelli attivati presso i centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 , debbono essere detratti :
  9. a) totale ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con sede definitiva e ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ancora in attesa di sede definitiva;
  10. b) personale in esubero sull’organico provinciale;
  11. c) accantonamenti da effettuare per le procedure concorsuali in atto .
  12. I posti che si dovessero rendere disponibili per effetto dei trasferimenti in altra provincia e dei passaggi di profilo, vanno ad accrescere il numero dei posti destinati ai trasferimenti interprovinciali ed alla mobilità professionale purché sia stato comunque salvaguardato il numero di posti necessario per il personale in soprannumero nonché per il personale interessato alle procedure concorsuali in atto.
  13. Relativamente ai posti di assistente tecnico, gli accantonamenti per le procedure concorsuali in atto sono individuati per area professionale e comunicati al Sistema informativo, sulla base delle disponibilità in organico di diritto accertate immediatamente dopo l’effettuazione dei movimenti relativi all’anno scolastico precedente e residuate dopo le operazioni di assunzioni a tempo indeterminato relative al medesimo anno.

 

CAPO II PERDENTI POSTO

ART. 44 – DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA – DIRETTORI DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI – INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE SOPRANNUMERARIO

  1. I direttori dei servizi generali ed amministrativi, titolari di istituzioni scolastiche coinvolte in un “singolo dimensionamento” (1), confluiscono, prima delle operazioni di mobilità, in una unica graduatoria di “singolo dimensionamento” finalizzata alla eventuale assegnazione nella o nelle istituzioni scolastiche risultanti dallo stesso “singolo dimensionamento” ovvero all’individuazione del personale perdente posto da trasferire d’ufficio secondo i criteri previsti dal presente contratto. Solo ai fini dell’individuazione del perdente posto si applica quanto prevede l’art. 40 comma 2 del presente CCNI.
  2. Qualora il provvedimento di dimensionamento riguardi più istituti e determini il permanere di più istituzioni scolastiche, il personale soprannumerario è individuato sulla base della predetta graduatoria unica in rapporto ai posti complessivi derivanti dalle istituzioni scolastiche coinvolte.
  3. Le assegnazioni delle sedi di titolarità al personale non perdente posto di cui ai commi 1 e 2 sono disposte dall’Ufficio scolastico dell’Ambito territoriale prima delle assegnazioni di sede di cui all’articolo 37 del presente contratto (rientri e restituzioni al ruolo e qualifica di provenienza) tenendo conto della precedente titolarità e con le seguenti modalità:
  • Assegnazione del personale alle istituzioni scolastiche (anche trasformate in comprensive) di titolarità nell’anno in corso (2).
  • II. Assegnazione, a domanda e nel rispetto della graduatoria unica, sui posti rimasti disponibili nelle istituzioni scolastiche risultanti dallo stesso “singolo dimensionamento”. Qualora non siano state espresse preferenze l’assegnazione all’istituto, tra quelli disponibili derivanti dal dimensionamento, avviene secondo l’ordine del bollettino ufficiale delle scuole.

Tale personale può chiedere di usufruire della precedenza prevista ai punti II e V dell’art   40 del presente CCNI per il rientro in una delle istituzioni scolastiche oggetto del singolo dimensionamento che ha coinvolto la propria scuola di titolarità, al pari dei DSGA individuati perdenti posto.

Ai fini della riassegnazione della titolarità nell’ambito del singolo dimensionamento non si tiene conto delle precedenze comuni di cui al precedente art. 40 comma 1.

  1. La graduatoria unica di “singolo dimensionamento” è formulata dall’ufficio scolastico dell’Ambito territoriale tenendo conto di quanto previsto dall’art. 40 comma 2 e secondo i punteggi previsti dalla tabella di valutazione per i trasferimenti d’ufficio, allegato E, tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati e le situazioni che si vengano a verificare entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento. In caso di parità la precedenza è determinata dalla maggiore età anagrafica.
  2. Il personale titolare di istituzioni oggetto di provvedimenti di dimensionamento che viene individuato perdente posto è invitato dall’ufficio territorialmente competente a presentare domanda entro i termini di scadenza ordinariamente previsti ovvero entro 5 giorni dalla notifica del relativo provvedimento di dimensionamento. In caso di mancata presentazione della domanda di trasferimento il personale è trasferito d’ufficio secondo i criteri previsti nel presente CCNI. Nella domanda condizionata potrà indicare una delle scuole derivanti da quel singolo dimensionamento.
  3. L’ufficio territorialmente competente comunica ai destinatari la graduatoria del “singolo dimensionamento” che li riguarda. Gli interessati, entro 3 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, possono presentare domanda all’ufficio territorialmente competente al fine di prendere visione dei documenti relativi alla graduatoria stessa. Eventuali reclami possono essere presentati entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria allo stesso ufficio territorialmente competente, il quale, nei 5 giorni successivi, comunica agli interessati l’esito del reclamo.
  4. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi individuato come perdente posto usufruisce delle precedenze previste ai punti II e V dell’art. 40 sistema delle precedenze – del titolo III – del presente CCNI. Tale personale ha titolo a rientrare con precedenza nella istituzione scolastica di precedente titolarità (anche trasformata in istituto comprensivo) o in mancanza di questa in una istituzione scolastica scelta tra quelle risultanti dallo stesso “singolo dimensionamento” e sempre secondo l’ordine di graduatoria derivante dalla tabella dei trasferimenti d’ufficio, allegato E.
  5. Il direttore dei servizi generali ed amministrativi individuato come perdente posto perché titolare in scuola sottodimensionata usufruisce delle precedenze di cui all’art. 40 punti II) e V), nel caso in cui tale scuola sia stata oggetto di dimensionamento per l’anno successivo, come previsto dal precedente comma 7.

Nei casi in cui la scuola sottodimensionata di precedente titolarità non risulti esprimibile, il DSGA interessato può esercitare il diritto di precedenza per una istituzione scolastica del medesimo comune o distretto sub-comunale o, in mancanza, per una istituzione scolastica del comune o distretto sub-comunale viciniore a quello di precedente titolarità.

Qualora la scuola sottodimensionata durante l’ottennio successivo all’individuazione della posizione di soprannumerarietà dovesse diventare nuovamente sede richiedibile, anche per effetto di operazioni di dimensionamento, è possibile indicare tale scuola al fine di avvalersi della precedenza al rientro, fino al completamento dell’ottennio, se nel frattempo non si è stati soddisfatti nel movimento con precedenza.

  1. I posti attivati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti possono essere assegnati con le seguenti modalità:
  2. I Direttori dei servizi generali ed amministrativi utilizzati nell’a.s. 2016/2017 nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti di cui al D.P.R. n. 263/2012 acquisiscono, a domanda, la sede di titolarità sui centri provinciali per l’istruzione degli adulti con procedura manuale, prima delle operazioni di mobilità di cui all’art. 38 del presente CCNI con precedenza assoluta rispetto al restante personale.
  3. Il posto attivato nella sede amministrativa dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti è assegnato successivamente sempre con priorità ai Direttori dei servizi generali ed amministrativi già titolari delle istituzioni scolastiche cui afferiscono i centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti. In caso di più richieste, gli uffici scolastici dell’ambito territoriale formulano una graduatoria finalizzata all’eventuale assegnazione manuale e prima delle operazioni di cui al citato art. 38, a domanda, tenendo conto delle precedenze di cui all’art. 40comma 1 e secondo i punteggi previsti dalla tabella di valutazione per i trasferimenti, allegato E. Qualora a conclusione delle suddette operazioni permanga la vacanza del posto di sede amministrativa dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, la stessa verrà messa a disposizione per le operazioni di mobilità. Per la mobilità a domanda va espressa puntualmente la preferenza nell’apposito modulo.

__________________

(1) Si definisce “singolo dimensionamento” l’insieme di istituzioni scolastiche che entrano tra loro in relazione, direttamente o indirettamente attraverso l’acquisizione o la cessione di istituti, sezioni o plessi ad (o da) altre istituzioni scolastiche.

Ad esempio la scuola A cede un plesso alla scuola B che a sua volta cede un plesso alla scuola C: le scuole A, B e C danno luogo ad un singolo dimensionamento.

(2) Si considera come “istituzione scolastica di precedente titolarità” quella istituzione che mantiene la presidenza e la segreteria nello stesso edificio scolastico anche se l’istituzione scolastica cambia denominazione e codice a seguito del dimensionamento.

ART. 45 – DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA E INDIVIDUAZIONE DEL RESTANTE PERSONALE SOPRANNUMERARIO

INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE ATA PERDENTE POSTO

  1. Il personale individuato soprannumerario, è tenuto a presentare domanda di trasferimento. Detta domanda è esaminata prima di procedere all’eventuale trasferimento d’ufficio.
  2. Le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di trasferimento sono quelli previsti dalla ordinanza ministeriale sulla mobilità con l’avvertenza che detto personale, nel compilare la domanda, deve precisare se la stessa debba essere presa in considerazione solo nel caso in cui perduri lo stato di soprannumerarietà. In tale ipotesi non si dà corso al trasferimento qualora si renda disponibile un posto nella scuola di titolarità. In caso di accoglimento della domanda condizionata il personale si considera a tutti gli effetti come trasferito d’ufficio. Il personale, individuato quale soprannumerario, che presenti domanda condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà può indicare nel modulo-domanda anche preferenze relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità purché prima di queste esprima tra le preferenze, anche il codice relativo all’intero comune di titolarità ovvero distretti sub comunali. In caso contrario le preferenze espresse relative agli altri comuni sono annullate. Le preferenze espresse, anche relative a comuni diversi da quello di titolarità, vengono valutate in base al punteggio spettante a domanda. Pertanto, il beneficio di cui al TITOLO III, art. 40 – sistema delle precedenze – punto II), viene riconosciuto al personale trasferito in quanto soprannumerario, a domanda condizionata o d’ufficio, nell’ultimo ottennio.
  3. Gli interessati devono dichiarare la loro posizione di soprannumerari riportando il punteggio con il quale sono stati inseriti nella graduatoria d’istituto nell’apposita casella del modulo domanda.
  4. La mancata presentazione della domanda, nella ipotesi di riconferma dello stato di soprannumerarietà, comporta in ogni caso il trasferimento d’ufficio secondo il punteggio attribuito in fase di individuazione come perdente posto comunicato dal dirigente scolastico all’ufficio territorialmente competente.
  5. I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, formulano e affiggono all’albo le graduatorie per l’individuazione dei perdenti posto sulla base dei punteggi previsti dalla tabella di cui all’allegato E al presente accordo con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio e tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento. Per le situazioni di soprannumero relative all’organico determinato per l’anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, il personale ATA è da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d’ufficio, nel seguente ordine:
  • personale entrato a far parte dell’organico dell’istituto con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria;
  • personale entrato a far parte dell’organico dell’istituto, dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata (1), ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse.

Nell’ambito di ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.

  1. Per gli assistenti tecnici l’individuazione dei soprannumerari avviene sulla base di graduatorie comprendenti il personale appartenente alla stessa area.
  2. I dirigenti scolastici, contestualmente alla pubblicazione della graduatoria di cui al comma 5 del presente articolo, rendono disponibile, su richiesta degli interessati, i documenti relativi alla graduatoria stessa. Il personale anzidetto ha facoltà di produrre reclamo al dirigente scolastico entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria il quale, nei 10 giorni successivi, comunica agli interessati l’esito del reclamo.
  3. I trasferimenti dei soprannumerari che abbiano presentato domanda sono effettuati contestualmente ai normali trasferimenti. Qualora non sia possibile assegnare posti in relazione alle preferenze espresse, i trasferimenti sono effettuati d’ufficio insieme a quelli dei soprannumerari che non abbiano prodotto domanda, per altre scuole o istituti dello stesso comune, o, laddove non ci sia disponibilità, in altri comuni della provincia di titolarità.
  4. Ai fini della individuazione dei soprannumerari, non deve essere preso in esame il personale appartenente alle categorie di cui all’art. 40 comma 2 del presente accordo salvo che la contrazione di organico non sia tale da rendere necessario il coinvolgimento anche delle predette categorie; in particolare, in caso di unificazione tra scuole, il medesimo personale non deve essere inserito nella graduatoria dei perdenti posto.
  5. Devono essere prese in considerazione, ai fini previsti dal precedente comma, le situazioni che si verificano entro i termini di presentazione delle domande di trasferimento.
  6. I trasferimenti d’ufficio sono disposti secondo criteri di viciniorietà determinati dagli uffici territorialmente competenti, sulla base di apposite tabelle, pubblicizzate nelle forme dovute prima dell’effettuazione del movimento, e, nell’ambito del singolo comune o distretto (per i comuni comprendenti più distretti), secondo l’ordine del bollettino. Le suddette tabelle devono tener conto delle distanze chilometriche e dei collegamenti esistenti tra i comuni stessi. Successivamente i trasferimenti d’ufficio sono disposti sui centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 della provincia secondo la tabella di viciniorietà. Qualora non vi siano posti disponibili nell’intera provincia, il personale ATA rimane in esubero sull’organico provinciale.
  7. Qualora nel corso dei trasferimenti si determini disponibilità di posto della stessa area professionale, ovvero di altra area professionale richiesta sul modulo domanda, nella sede di titolarità dell’interessato non si tiene conto della sua domanda di trasferimento condizionata. Il trasferimento d’ufficio degli assistenti tecnici viene effettuato esaminando ciascun ambito territoriale prima per tutte le aree professionali richieste nella domanda di trasferimento e, successivamente, se non richiesta, per l’area comprensiva del laboratorio ove l’assistente tecnico perdente posto risulta titolare. Nell’ambito della singola area professionale il laboratorio è assegnato secondo l’ordine previsto dalla tabella di corrispondenza aree-titoli-laboratori, allegata alla ordinanza ministeriale sulla mobilità.
  8. In particolare per gli assistenti tecnici perdenti posto che non hanno presentato domanda di movimento, il trasferimento d’ufficio è disposto con riferimento ai singoli laboratori costituenti l’area per la quale i medesimi sono stati individuati soprannumerari.
  9. Le disposizioni dei commi precedenti sono applicate altresì alle nuove posizioni di soprannumero verificatesi a seguito della determinazione delle dotazioni organiche per l’anno scolastico cui si riferiscono le operazioni di trasferimento. I dirigenti scolastici, sulla base della nuova tabella organica e delle graduatorie di cui al comma 5, notificano per iscritto immediatamente agli interessati la loro posizione di soprannumero con l’avvertenza che nei loro confronti viene avviata la procedura prevista per i trasferimenti d’ufficio.
  10. In tali ipotesi gli uffici territorialmente competenti invitano i dirigenti scolastici degli istituti interessati ad indicare i soprannumerari individuati sulla base della graduatoria di cui ai precedenti commi quinto e sesto.
  11. Qualora dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda di trasferimento, ma in ogni caso prima dell’inizio delle operazioni di movimento, emergano nuove posizioni di personale perdente posto gli uffici territorialmente competenti notificano per iscritto immediatamente agli interessati la loro posizione di soprannumerari e li invitano a presentare domanda di trasferimento e/o di passaggio entro 5 giorni dalla data della predetta notifica. Le eventuali nuove domande sostituiscono integralmente quelle precedenti, fermo restando che possono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento di cui al comma 5 del presente articolo.

INDIVIDUAZIONE DEL SOPRANNUMERO CONSEGUENTE AL DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA

  1. Nel caso in cui a seguito delle operazioni di dimensionamento della rete scolastica, si realizzino unificazioni o diverse aggregazioni di due o più istituzioni scolastiche di uguale o di diverso ordine e grado, il personale titolare di istituzioni e circoli appartenenti ad un singolo dimensionamento – ad eccezione di quello appartenente al profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi cui si applica il precedente art. 44 confluisce in un’unica graduatoria (distinta per profilo) al fine dell’individuazione del personale perdente posto, secondo i criteri previsti dal presente accordo. I Dirigenti Scolastici degli Istituti interessati dal dimensionamento, previa intesa tra loro, provvedono alla compilazione della predetta graduatoria, la pubblicano e ne trasmettono copia all’ufficio territorialmente competente insieme agli eventuali reclami. Solo ai fini dell’individuazione del perdente posto si applica quanto prevede l’art. 40 comma 2 del presente CCNI.
  2. I dirigenti scolastici, contestualmente alla pubblicazione della graduatoria di cui al comma 17 del presente articolo, rendono disponibili, su richiesta degli interessati, i documenti relativi alla graduatoria stessa. Il personale anzidetto ha facoltà di produrre reclamo all’ufficio territorialmente competente per tramite dei dirigenti scolastici entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria il quale nei 10 giorni successivi, comunica agli interessati l’esito del reclamo.
  3. L’ufficio territorialmente competente, prima delle operazioni di mobilità, in base alla graduatoria unica di ogni singolo dimensionamento e rispetto all’organico complessivo delle istituzioni e circoli coinvolti dal singolo dimensionamento assegna il personale ATA non perdente posto alle istituzioni scolastiche derivate dal singolo dimensionamento con le seguenti modalità:
  4. Riassegnazione del personale non perdente posto alle istituzioni scolastiche (anche trasformate in comprensive) di titolarità nell’anno in corso, nel caso in cui sia accertata la relativa disponibilità (2).
  5. Successivamente alle operazioni di cui sopra, tutto il personale non perdente posto (ivi compresi coloro che sono stati già trattati al precedente punto I) ha diritto ad essere assegnato, a domanda e nel rispetto della graduatoria unica, nell’istituto diverso da quello di attuale titolarità nel quale è confluita la sua sede attuale di servizio (plesso o sezione staccata) sui posti rimasti disponibili.

III. Assegnazione della titolarità al restante personale, non perdente posto – in base alle preferenze espresse e nel rispetto della graduatoria unica – sui posti ancora disponibili, nelle istituzioni scolastiche derivate dal singolo dimensionamento.

  1. Infine, l’ufficio territorialmente competente invita il personale, individuato come perdente posto, a presentare domanda di trasferimento. Il personale non perdente posto coinvolto nei provvedimenti di dimensionamento e assegnato alle scuole con le modalità suddette, può comunque presentare domanda di mobilità.

Ai fini della riassegnazione della titolarità nell’ambito del singolo dimensionamento ai sensi del presente comma, punti I), II) e III), non si tiene conto delle precedenze comuni di cui al precedente art. 40 comma 1.

  1. Il personale di cui ai punti III e IV del comma 19 del presente articolo può chiedere a domanda di usufruire della precedenza per il rientro nell’ottennio in una delle istituzioni scolastiche oggetto del singolo dimensionamento che ha coinvolto la propria scuola di titolarità.
  2. Qualora dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda di trasferimento, ma in ogni caso prima dell’inizio delle operazioni di movimento, emergano nuove posizioni di personale perdente posto di cui al comma 19 del presente articolo, gli uffici territorialmente competenti, notificano per iscritto immediatamente agli interessati la loro posizione di soprannumerari e li invitano a presentare domanda di trasferimento e/o di passaggio entro 5 giorni dalla data della predetta notifica. Le eventuali nuove domande sostituiscono integralmente quelle precedenti.
  3. Il personale che ha acquisito la titolarità nella nuova istituzione scolastica per effetto di dimensionamento, ha titolo a produrre domanda di trasferimento negli stessi termini previsti per il personale perdente posto.
  4. Il personale trasferito d’ufficio senza aver presentato domanda ovvero a domanda condizionata nell’ottennio precedente da una istituzione scolastica coinvolta nelle operazioni di dimensionamento, mantiene il diritto al rientro nella scuola di precedente titolarità o, in mancanza, in una delle scuole oggetto del medesimo dimensionamento, alle condizioni previste dall’art. 40, comma 1, punto II e V del presente CCNI.

________________________

(1) Il personale trasferito a domanda condizionata che rientra nell’ottennio nella scuola di precedente titolarità, è da considerare come titolare nella scuola dagli anni scolastici precedenti. Si considera invece come trasferito a domanda volontaria il personale perdente posto che, nel corso dell’ottennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come prima preferenza è soddisfatto per altre preferenze.

(2) Si considera come “istituzione scolastica di precedente titolarità” quella istituzione che mantiene la presidenza e la segreteria nello stesso edificio scolastico anche se l’istituzione scolastica cambia denominazione e codice a seguito del dimensionamento.

 

ART. 46 – PERSONALE IN ESUBERO SULL’ORGANICO PROVINCIALE

  1. Il personale in esubero sull’organico provinciale è tenuto a presentare domanda di movimento. Qualora lo stesso non presenti domanda di movimento, o se nessuna delle preferenze espresse è disponibile, viene trasferito d’ufficio.

Il personale in esubero che non abbia ottenuto il trasferimento d’ufficio, il trasferimento a domanda o il passaggio di profilo, qualora richiesti, per mancanza di disponibilità nell’organico provinciale, può rientrare nella scuola o nel comune da cui è stato trasferito d’ufficio nell’ultimo ottennio usufruendo della precedenza di cui all’art. 40, comma 1, punti II) e V . Il personale di cui trattasi, ai fini del rientro nella predetta scuola, ovvero nel comune, partecipa al movimento e viene graduato con il personale perdente posto avente titolo al rientro nella scuola di precedente titolarità.

  1. Il trasferimento d’ufficio del personale in oggetto che ha perso la sede negli anni scolastici precedenti e che è, tuttora, senza sede, viene trattato nella seconda fase dell’ordine delle operazioni (allegato F – lettera C).

CAPO III – MOBILITÀ PROFESSIONALE

ART. 47 – MOBILITÀ PROFESSIONALE E RICONVERSIONE DEL PERSONALE

  1. I passaggi da uno all’altro profilo della stessa area (individuata nella tabella C 1) del C.C.N.L. del 29.11.2007 sono disposti nell’ambito delle operazioni di mobilità del personale ATA sulle disponibilità residuate dopo l’effettuazione dei trasferimenti interprovinciali ad eccezione dei passaggi nell’ambito della stessa provincia relativi a personale appartenente a profili in esubero e nei limiti numerici dell’esubero stesso.
  2. La mobilità professionale tra i diversi profili della stessa area può essere disposta unicamente a favore del personale in possesso dei prescritti requisiti di accesso al profilo richiesto, secondo quanto previsto all’art. 35 . In mancanza dei requisiti richiesti è titolo utile per la partecipazione al passaggio a diverso profilo della stessa area la frequenza ai corsi di riconversione previsti dall’art. 48, lettera B, del CCNL del 29 novembre 2007, così come sostituito dall’art. 1, comma 2 della sequenza contrattuale del 25/7/2008. Il passaggio dall’area A all’area As (e viceversa) si considera sempre come passaggio nell’ambito della stessa area.

Oltre ai corsi di riconversione previsti dal presente comma sono validi per partecipare alla mobilità in argomento gli attestati relativi al superamento di corsi di riconversione professionale previsti dai contratti sulla mobilità e sulle utilizzazioni conseguiti nei precedenti anni scolastici.

  1. Ai fini della mobilità professionale non vengono valutate le esigenze di famiglia di cui al titolo II della tabella in allegato E.

ART 48 – SEZIONI ASSOCIATE (EX SEZIONI STACCATE O COORDINATE)

  1. Nelle domande di trasferimento non possono essere richieste le sezioni associate, a meno che trattasi di sezioni associate di scuole o istituti con sede principale in provincia diversa, che ai fini dei trasferimenti vengono considerate scuole autonome. Pertanto, il personale in servizio in una di queste sezioni o scuole deve indicare, compilando le apposite caselle del modulo domanda, la sezione staccata o scuola coordinata in cui presta servizio. Per l’anno scolastico 2017/18, ferme restando le prerogative dei Dirigenti scolastici e dei competenti organi collegiali, i posti di un’autonomia scolastica situati in sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quello sede di organico sono assegnati, nel limite delle disponibilità destinate ai movimenti, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto. La contrattazione dovrà concludersi in tempi utili per il regolare avvio dell’anno scolastico. Sono comunque salvaguardate le precedenze di cui al precedente articolo 40 .
  2. Qualora il personale che presta servizio in una sezione staccata o scuola coordinata posta in provincia diversa da quella di titolarità, chieda per trasferimento una istituzione scolastica ubicata nella provincia di titolarità, ivi compresa la scuola da cui dipende la sezione staccata o scuola coordinata in cui presta servizio, la richiesta va considerata a carattere interprovinciale, anche se non c’è mutamento di titolarità da una provincia all’altra.
  3. Qualora invece lo stesso chieda per trasferimento una istituzione scolastica della provincia in cui è ubicata la sezione staccata o la scuola coordinata in cui presta servizio, il trasferimento ha carattere provinciale, anche se in tal caso il trasferimento medesimo comporta un cambio di titolarità da una provincia all’altra.

CAPO IV – ASSISTENTI TECNICI

ART.49 – ASSISTENTI TECNICI

 

  1. Il trasferimento degli assistenti tecnici nell’ambito dell’area professionale di titolarità può essere disposto per qualsiasi tipo di istituto. Nell’ambito della provincia il trasferimento degli assistenti tecnici da un’area professionale ad un’altra può essere disposto purché sia stato comunque salvaguardato, relativamente all’area professionale richiesta, il numero dei posti necessario per il personale in attesa di sede, per le procedure concorsuali in atto e per il personale in soprannumero compreso quello dell’art.46. Comunque i trasferimenti da un’area professionale all’altra, (fatti salvi i trasferimenti previsti nell’allegato F, fase I, punti B) e C), sono disposti in subordine rispetto ai trasferimenti nell’ambito della stessa area professionale come riportato nell’allegato F del presente contratto. In ambito interprovinciale il trasferimento degli assistenti tecnici (sia per la stessa area che da un’area ad un’altra), è disposto nei limiti delle disponibilità calcolate ai fini trasferimenti interprovinciali e dei passaggi, secondo quanto stabilito nell’ art. 39, del presente contratto. Per richiedere il trasferimento da un’area ad un’altra gli interessati devono compilare la apposita sezione del modulo domanda relativa alle aree professionali prescelte e documentare il possesso dei relativi titoli di accesso secondo la tabella di corrispondenza aree-titoli-laboratori. Gli assistenti tecnici che chiedano il trasferimento ad altra area possono esprimere preferenza anche per l’istituto di attuale titolarità; in tale caso il trasferimento è disposto con precedenza rispetto ai movimenti a domanda in sede. Gli interessati possono indicare più aree professionali fino ad un massimo di 4, le quali sono considerate per la singola preferenza, secondo l’ordine riportato sulla domanda e, nell’ambito della singola area professionale, i laboratori sono assegnati secondo l’ordine previsto dalla tabella di corrispondenza precitata.

 

  1. I titoli di studio validi per il trasferimento da un’area professionale all’altra sono quelli previsti dalla tabella B) del C.C.N.L. del 29.11.2007, così come modificata dall’art. 4 della Sequenza contrattuale del 25/7/2008, oppure quelli previsti dalla tabella B) del C.C.N.L. del 24 luglio 2003 e codificati in quanto rilasciati dai vari istituti interessati a detto personale.

 

  1. I codici di detti titoli devono essere utilizzati anche da coloro i quali siano in possesso dei titoli equipollenti a quelli codificati.

 

  1. Devono essere considerati equipollenti:
  2. a) diploma di scuola secondaria di I grado (o altro titolo superiore) integrato da dichiarazione personale comprovante il possesso di qualifica specifica rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell’art. 14 della legge n. 845/78.

Nel presente caso, deve essere utilizzato il codice del titolo che abbia la massima attinenza con la specificità dell’ attestato. L’ufficio territorialmente competente verifica l’esatta corrispondenza di tale attribuzione. La dichiarazione personale in questione deve specificare la durata del corso seguito e le materie comprese nel piano di studi;

 

  1. b) le dichiarazioni personali attestanti la partecipazione ai corsi di riconversione professionale relativi all’area professionale per la quale si richiede il trasferimento, di cui all’art. 47 del presente contratto.

 

Per quanto riguarda la documentazione prodotta, gli uffici competenti sono tenuti all’osservanza delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive contenute nel D.P.R. 445/2000, e successive modifiche ed integrazioni.

 

  1. Ai laboratori “Conduzione e manutenzione impianti termici” (codice H07) e “Termotecnica e macchine a fluido” (codice I60) appartenenti alla area meccanica (codice AR01) possono accedere gli assistenti tecnici in possesso del patentino per la conduzione di caldaie a vapore e di almeno uno dei titoli indicati nelle tabelle di corrispondenza aree-titoli-laboratori annesse alla ordinanza ministeriale sulla mobilità.

 

  1. Il personale in possesso dei titoli corrispondenti ai seguenti codici: RRC5 – RRG7 – RRG8 – RRG9 – RR84, per accedere ad uno dei laboratori compresi nell’area “Imbarcazioni scuola – impianti elettrici – conduzione caldaie a vapore” (codice AR05), deve, altresì, essere in possesso del titolo di “Conduttore di caldaie a vapore” rilasciato dall’ispettorato del lavoro (codice RRGA).

 

  1. Al laboratorio “Conduzione e manutenzione di autoveicoli” (codice I32), appartenente all’area meccanica (codice AR01), possono accedere gli assistenti tecnici in possesso della prescritta patente di guida “D”, accompagnata da relativo certificato di abilitazione professionale e di almeno uno dei titoli indicati nelle vigenti tabelle di corrispondenza aree-titoli-laboratori, già allegate al D.M. 75/2001, relativo alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale ATA.


 

 

ALLEGATO 1 – ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO

 

OPERAZIONI PROPEDEUTICHE

 

1.Opzioni per il rientro nelle sedi di confluenza del personale delle sedi dimensionate

 

2.Assegnazione della scuola o dell’ambito di titolarità ai docenti che rientrano dal fuori ruolo

 

3.Assegnazione dell’ambito di partenza ai docenti titolari su provincia (salvo quanto previsto dal comma 3 dell’art 2)

 

4.Assegnazione dell’ambito di partenza ai docenti privi di sede (salvo quanto previsto dal comma 3 dell’art 2)

 

5.Assegnazione della sede, su richiesta Miur, al personale oggetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria (art 3 comma 5)

 

6.Operazioni di mobilità professionale sulle nuove classi di concorso dei licei musicali

 

7.Restituzioni ai ruoli di provenienza ad eccezione delle operazioni di cui al comma 3 dell’art. 7

 

  1. Rettifica di titolarità per i docenti cui all’art 3 comma 8

 

EFFETTUAZIONE DEI MOVIMENTI PROVINCIALI

 

1) trasferimenti a domanda, nell’ambito della scuola primaria, tra i posti dell’organico (comune, lingua inglese) del proprio circolo o istituto comprensivo di titolarità; (O)

 

2) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto I) dell’art. 13 del presente contratto, indipendentemente dalla provincia di provenienza;

 

3) trasferimenti a domanda nella scuola di precedente titolarità dei docenti trasferiti nell’ultimo ottennio in quanto soprannumerari, beneficiari della precedenza di cui al punto II) dell’art 13 del presente contratto; nonché, limitatamente alla scuola secondaria di secondo grado, trasferimenti a domanda dei docenti soprannumerari titolari di istituti oggetto di unificazione, nonché, limitatamente alla scuola secondaria, trasferimenti a domanda dei docenti individuati come soprannumerari titolari negli istituti dimensionati;

 

4) per la sola scuola secondaria di II grado trasferimenti, a domanda, da corso diurno a corso serale nell’ambito dello stesso istituto e viceversa;

 

5) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze nell’ordine di cui al punto III)-1)- 2) e 3) dell’art. 13 – del presente contratto nella provincia di titolarità;

 

6) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto IV) dell’art. 13 del presente contratto per i genitori di disabile nella provincia di titolarità;

 

7) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto IV) dell’art. 13 del presente contratto per assistenza ai familiari nella provincia di titolarità;

 

8) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 23 commi 14 e 15 del presente contratto nella provincia di titolarità;

 

9) trasferimenti, a domanda, dei docenti trasferiti nell’ultimo ottennio in quanto soprannumerari beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell’art. 13 – del presente contratto, nel comune di precedente titolarità;

 

10) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto VI) dell’art. 13 del presente contratto nella provincia di titolarità;

 

11) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell’art. 13 del presente contratto nella provincia di titolarità;

 

12) trasferimenti d’ufficio dei docenti perdenti posto che non hanno prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbiano ottenuto il movimento a domanda nella provincia;

 

13) trasferimento a domanda nella provincia di titolarità per la stessa tipologia di posto o classe di concorso;

 

14) trasferimento a domanda nella provincia di titolarità da sostegno a posto comune e da posto comune a posto di sostegno dei docenti senza precedenza;

 

15) trasferimenti d’ufficio dei docenti titolari in esubero o senza sede nella provincia;

 

16) passaggi di cattedra, dei docenti titolari beneficiari della precedenza di cui al punto I) dell’art. 13 del presente contratto, sono compresi i passaggi interprovinciali;

 

17) passaggi di ruolo, dei docenti titolari beneficiari della precedenza di cui al punto I) dell’art. 13 del presente contratto, sono compresi i passaggi interprovinciali;

 

18) passaggi di cattedra dei docenti titolari provenienti da classi di concorso soppresse compresi i docenti delle classi C999 e C555 nella stessa provincia;

 

19) passaggi di ruolo dei docenti titolari provenienti da classi di concorso soppresse compresi i docenti delle classi C999 e C555 nella stessa provincia;

 

20) passaggi di cattedra dei docenti titolari in provincia che, nell’anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità, sono utilizzati in altra classe di concorso – diversa da quella di titolarità – per la quale sono forniti dell’abilitazione nella stessa provincia ad esclusione dei docenti di cui all’art 2 comma 3;

 

21) passaggi di ruolo dei docenti titolari in provincia che, nell’anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità, sono utilizzati in altra classe di concorso – diversa da quella di titolarità – per la quale sono forniti dell’abilitazione nella stessa provincia ad esclusione dei docenti di cui all’art 2 comma 3;

 

22) passaggi di cattedra dei docenti titolari che non usufruiscono di alcuna precedenza nella stessa provincia;

 

23) passaggi di ruolo dei docenti titolari che non usufruiscono di alcuna precedenza nella stessa provincia;

 

EFFETTUAZIONE MOVIMENTI INTERPROVINCIALI

 

24) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto III) dell’art. 13 del presente contratto verso altra provincia;

 

25) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto IV) dell’art. 13 del presente contratto dei genitori del disabile ed equiparati verso altra provincia;

 

26) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto IV) dell’art. 13 del presente contratto per assistenza al coniuge ed equiparati verso altra provincia;

 

27) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto VI) dell’art. 13 del presente contratto verso altra provincia;

 

28) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell’art. 13 del presente contratto verso altra provincia;

 

29) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VIII) dell’art. 13 del presente contratto verso altra provincia;

 

30) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 23 commi 14 e 15 del presente contratto verso altra provincia;

 

31) trasferimento a domanda verso altra provincia del personale senza precedenza;

 

32) trasferimento d’ufficio dei docenti di cui all’art 2 comma 3;

 

33) passaggi di cattedra verso altra provincia dei docenti titolari provenienti da classi di concorso soppresse compresi i docenti delle classi C999 e C555;

 

34) passaggi di ruolo verso altra provincia dei docenti titolari provenienti da classi di concorso soppresse compresi i docenti delle classi C999 e C555;

 

35) passaggi di cattedra verso altra provincia dei docenti titolari che non usufruiscono di alcuna precedenza;

 

36) passaggi di ruolo verso altra provincia dei docenti titolari che non usufruiscono di alcuna precedenza nonché passaggi di ruolo o di cattedra provinciali dei docenti non soddisfatti alle operazioni dal n. 18 al 23 a causa del limite numerico delle disponibilità in tale operazione gli aspiranti al movimento verranno graduati in stretto ordine di punteggio;

 

Per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado, nell’ambito delle operazioni di cui ai numeri 2), 5), 6), 7), 10) 11) sono compresi i trasferimenti dei docenti titolari dei posti di sostegno che transitano sui posti comuni dell’organico dell’autonomia e viceversa.

Secondo l’ordine della operazioni di cui all’allegato 1 i trasferimenti e i passaggi possibili vengono disposti secondo l’ordine di graduatoria. L’ordine di graduatoria è determinato per ciascuna preferenza sulla base delle precedenze e degli elementi indicati nelle tabelle di cui all’allegato 2 – tabelle di valutazione dei titoli, e validi per la specifica tipologia di movimento. L’ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di precedenza e punteggio la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.

Il punteggio di cui alla Tabella A2 lettere A e D spetta solo per le preferenze riferite al comune di ricongiungimento o assistenza secondo quanto specificato dalla nota 6 alla predetta tabella.

La mobilità avviene per scuole e per ambiti, entro i quali i docenti possono esprimere preferenze per sedi scolastiche secondo quanto previsto dall’art. 6.

Le operazioni di mobilità interprovinciali territoriali sono effettuati nel limite del 30% delle disponibilità al termine dei movimenti territoriali nella stessa provincia (operazione numero 15); le operazioni di mobilità professionale sono effettuate nel limite del 10% delle disponibilità al termine dei movimenti territoriali nella stessa provincia (operazione numero 15), i posti e le cattedre che si dovessero rendere disponibili per effetto dei trasferimenti interprovinciali e dei passaggi di cattedra in uscita e dei passaggi di ruolo all’interno della secondaria di secondo grado vanno ad incrementare le disponibilità per la mobilità in misura delle stesse percentuali.

Le operazioni di cui ai numeri 16 e 17 del presente punto sono effettuate anche oltre il predetto limite numerico del 10%. e comunque all’interno dell’aliquota del 40% destinata alla mobilità. Le operazioni di mobilità professionale verso altra provincia avvengono sui posti residui del previsto contingente dopo le operazioni di mobilità professionale tra ambiti della stessa provincia. I passaggi tra i ruoli diversi della scuola primaria precedono i passaggi dei docenti provenienti da altro ordine di scuola o grado di istruzione.

Le cattedre ed i posti lasciati vacanti dai docenti che ottengono il passaggio di ruolo in altro ordine di scuola o grado di istruzione sono disponibili per le sole operazioni di mobilità, relative allo stesso anno scolastico da cui decorre il passaggio o il trasferimento medesimo, che si effettuano successivamente alla data di pubblicazione dei passaggi predetti.

————————————

(0) Coloro i quali ottengono il trasferimento da posto comune a lingua inglese sono tenuti a garantire per un triennio l’insegnamento della lingua inglese; pertanto non potranno essere trasferiti nello stesso circolo da posto di lingua a posto comune nei due anni scolastici successivi a quello in cui sono stati trasferiti su posto di lingua, nell’ambito dell’operazione di cui al punto A), a meno che non vengano individuati come soprannumerari su posto di lingua inglese. Resta ferma la possibilità di trasferimenti, sia su posto di lingua inglese che su posto comune, in altri circoli.


 

 

ALLEGATO 2 TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

 

TABELLA A)   – TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI   TRASFERIMENTI A DOMANDA E D’UFFICIO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO
A1   – ANZIANITÀ DI SERVIZIO Punteggio
A) per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza (1)  

Punti 6

A1) per ogni anno di servizio effettivamente prestato (2) dopo la nomina nel ruolo   di appartenenza (1) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) in aggiunta al punteggio di cui al punto A)  

Punti 6

B) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o   riconoscibile ai fini della carriera e per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell’infanzia (4):

Per la mobilità volontaria

Per la mobilità d’ufficio (4)

 

 

 

Punti 6

Punti 3

B1) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo nella scuola dell’infanzia, effettivamente prestato (2) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) (4) in aggiunta al punteggio di cui al punto B)

Per la mobilità volontaria

Per la mobilità d’ufficio (4)

 

 

Punti 6

Punti 3

B2) (valido solo per i docenti della scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come “specialista” per l’insegnamento della lingua straniera dall’anno scolastico 92/93 fino all’anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B1) rispettivamente:

– se il servizio è prestato nell’ambito del plesso di titolarità

– se il servizio è stato prestato al di fuori del plesso di titolarità

 

 

 

Punti 0,5

Punti 1

C) per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità o di incarico triennale da ambito ovvero nella scuola di servizio per gli ex titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado e per i docenti di religione cattolica (5) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), (N.B.: per i trasferimenti d’ufficio si veda anche la nota 5 bis).

Per ogni ulteriore anno di servizio:

entro il quinquennio

oltre il quinquennio

per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia

 

 

 

 

Punti 6

 

Punti 2

Punti 3

C1) per i docenti della scuola primaria:

per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall’anno scolastico 92/93 fino all’anno scolastico 97/98, come docente “specializzato” per l’insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B2), C)

per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall’anno scolastico 92/93 fino all’anno scolastico 97/98, come docente “specialista” per l’insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, C)

 

Punti 1,5

 

 

Punti 3

D) a coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’a.s. 2000/2001 e fino all’a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l’abbiano revocata nei termini previsti, è riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo di (5ter)  

 

 

Punti 10

 

A2 ESIGENZE DI FAMIGLIA (6) (7)
Tipo di esigenza Punteggio
A) per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli  

Punti 6

B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni (8) Punti 4
C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età (8) ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro Punti 3
D) per la cura e l’assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (9)  

Punti 6

 

A3 TITOLI GENERALI (15) Punteggio
A) per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l’accesso al ruolo di appartenenza (1), al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (10).  

 

Punti 12

B) per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari (11) e (11 bis), ivi compresi gli istituti   di educazione fisica statali o pareggiati, nell’ambito delle scienze dell’educazione e/o nell’ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente

– per ogni diploma …………………………………………………………..

(è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

 

 

 

 

 

 

 

 

Punti 5

C) per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF)) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza (12)……………………………………..  

 

Punti 3

D) per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, (13) previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (11 bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell’ambito delle scienze dell’educazione e/o nell’ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente (14)

– per ogni corso…………………………………………………………….

(è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

 

 

 

 

 

 

 

Punti 1

E) per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale (specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31.12.2017 – L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza (12)  

 

 

 

 

Punti 5

F) per il conseguimento del titolo di “dottorato di ricerca”

(si valuta un solo titolo)

 

Punti 5

G) per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la collaborazione degli Uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di Ricerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP oggi, rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell’università (16)  

 

 

Punti 1

H)   per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla legge 10/12/97 n. 425 e al D.P.R. 23.7.1998 n.323, fino all’anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l’attività svolta dal docente di sostegno all’alunno disabile che sostiene l’esame  

 

 

 

Punti 1

I) CLIL di Corso di Perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012 rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011.

NB: il certificato viene rilasciato solo a chi

·       è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art 4 comma 2)

·       ha frequentato il corso metodologico

·       sostenuto la prova finale.

 

Punti 1

L) CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo svolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento.

NB: in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato il corso e superato l’esame finale

Punti 0,5
N.B. i titoli relativi a B) C), D), E), F), G), I) L), anche cumulabili tra di loro, sono valutati fino ad un massimo di Punti 10

 

TABELLA B) – TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DELLA MOBILITA’ PROFESSIONALE DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO
B1   – ANZIANITÀ DI SERVIZIO Punteggio
A) per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza (1) (1bis)  

Punti 6

A1) per ogni anno di servizio effettivamente prestato (2) dopo la nomina nel ruolo   di appartenenza (1) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) in aggiunta al punteggio di cui al punto A)  

 

Punti 6

B) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o   riconoscibile ai fini della carriera e per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell’infanzia (4):  

 

Punti 6

B1) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo nella scuola dell’infanzia, effettivamente prestato (2) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) (4) in aggiunta al punteggio di cui al punto B)  

 

 

Punti 6

B2) (valido solo per i docenti della scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come “specialista” per l’insegnamento della lingua straniera dall’anno scolastico 92/93 fino all’anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B1) rispettivamente:

– se il servizio è prestato nell’ambito del plesso di titolarità

– se il servizio è stato prestato al di fuori del plesso di titolarità

 

 

 

 

Punti 0,5

Punti 1

C) per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità o di incarico triennale da ambito ovvero nella scuola di servizio per i docenti ex titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado e per i docenti di religione cattolica (5) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), (N.B.: per i trasferimenti d’ufficio si veda anche la nota 5 bis).

Per ogni ulteriore anno di servizio:

entro il quinquennio

oltre il quinquennio

per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia

 

 

 

 

 

Punti 6

Punti 2

Punti 3

C1) per i soli docenti della sola scuola primaria:

per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall’anno scolastico 92/93 fino all’anno scolastico 97/98, come docente “specializzato” per l’insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B2), C)

per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall’anno scolastico 92/93 fino all’anno scolastico 97/98, come docente “specialista” per l’insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, C)

 

 

 

Punti 1,5

 

 

Punti 3

D) a coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’a.s. 2000/2001 e fino all’a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l’abbiano revocata nei termini previsti, è riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo di (5ter)  

 

 

Punti 10

 

 

 

 

 

B2 – TITOLI GENERALI (15) Punteggio
A) per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l’accesso al ruolo di appartenenza (1), al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (10).  

 

Punti 12

B) Per ulteriori concorsi pubblici ordinari per esami e titoli per l’accesso ai ruoli di livello pari o superiori a quello di appartenenza diversi da quello di cui al punto A, per ogni concorso Punti 6
C) per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari (11) e (11 bis), ivi compresi gli istituti   di educazione fisica statali o pareggiati, nell’ambito delle scienze dell’educazione e/o nell’ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente

– per ogni diploma

(è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

 

 

 

 

 

 

 

 

Punti 5

D) per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF)) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza (12)  

 

Punti 3

E) per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, (13) previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (11 bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell’ambito delle scienze dell’educazione e/o nell’ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente (14)

– per ogni corso

(è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

 

 

 

 

 

 

 

Punti 1

F) per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale (specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31.12.2017 – L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza (12)  

 

 

Punti 6

G) per il conseguimento del titolo di “dottorato di ricerca”

(si valuta un solo titolo)

Punti 6
H) per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la collaborazione degli Uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di Ricerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP oggi, rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell’università (16)  

 

 

Punti 1

I)   per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla legge 10/12/97 n. 425 e al D.P.R. 23.7.1998 n.323, fino all’anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l’attività svolta dal docente di sostegno all’alunno disabile che sostiene l’esame  

 

 

Punti 1

L)     CREDITI PROFESSIONALI: per ogni anno di servizio (e comunque per un periodo non inferiore a 180 gg.) prestato in utilizzazione nello stesso posto o classe di concorso per cui è richiesto il passaggio  

Punti 3

M) CLIL di Corso di Perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012 rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011.

NB: il certificato viene rilasciato solo a chi

·       è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art 4 comma 2)

·       ha frequentato il corso metodologico

·       sostenuto la prova finale.

Punti 1
N) CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo svolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento.

NB: in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato il corso e superato l’esame finale

Punti 0,5

 

NOTE COMUNI ALLE TABELLE DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D’UFFICIO E DEI PASSAGGI DEI DOCENTI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO ED ARTISTICA E DEL PERSONALE EDUCATIVO

 

P R E M E S S A

 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio per le domande di trasferimento, per le domande di passaggio di ruolo e per l’individuazione del perdente posto si precisa quanto segue:

– nell’anzianità di servizio non si tiene conto dell’anno scolastico in corso;

– nella valutazione dei titoli vengono considerati quelli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande dall’annuale O.M.;

– nella valutazione delle esigenze di famiglia (per i trasferimento a domanda e d’ufficio) è necessario che queste sussistano alla data della presentazione della domanda. Soltanto nel caso dei figli si considerano quelli che compiono i sei anni o i diciotto anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il trasferimento.

L’anzianità di servizio di cui alle lettere A) e B) del punto I della tabella deve essere attestata dall’interessato, con apposita dichiarazione personale Non interrompe la maturazione del punteggio del servizio la fruizione del congedo biennale per l’assistenza a familiari con grave disabilità di cui agli artt. 32, 33 e 34 comma 5 del D.L.vo n. 151/2001. L’anzianità di servizio di cui alla lettera A) comprende gli anni di servizio, comunque prestati successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. Per ogni anno di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato. Per gli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica la lettera A) comprende anche i servizi effettivamente prestati in classe di concorso diversa da quella di attuale titolarità e per la quale sia possibile il passaggio di cattedra. L’anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza anteriore alla decorrenza economica rientra invece in quella prevista dalla lettera B), qualora non sia stato prestato alcun servizio o se il servizio non sia stato prestato nel ruolo di appartenenza. Va invece considerato servizio di ruolo a tutti gli effetti quello derivante dalla restitutio in integrum operata a seguito di un giudicato. Sono compresi nella lettera A) gli anni di servizio prestati dai docenti di educazione fisica nel ruolo unico (scuola secondaria di I grado ed istituti di istruzione secondaria di II grado) nonché nel ruolo ad esaurimento nel quale i docenti stessi furono inquadrati a norma della legge 30.3.1976, n. 88 art. 16. Il servizio prestato in ruoli diversi da quello di appartenenza, a seguito di utilizzazione o assegnazione provvisoria, è valutato ai sensi della lettera A) con riferimento al ruolo di appartenenza.

L’anzianità di cui alla lettera B) comprende gli anni di ruolo anteriori alla nomina nel ruolo di appartenenza non coperti da effettivo servizio ovvero prestati in ruolo diverso da quello di appartenenza e valutati o riconosciuti (o riconoscibili) per intero ai fini giuridici ed economici nella carriera di attuale appartenenza. Tale anzianità comprende anche il servizio pre-ruolo e di ruolo prestato nella scuola dell’infanzia da valutare nella stessa misura dei servizi prestati nella scuola primaria; comprende, altresì, il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nell’insegnamento della religione cattolica ed i servizi di insegnamento prestati nelle scuole statali di ogni ordine e grado, dei Paesi appartenenti all’Unione Europea, che sono equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle scuole italiane, anche se prestati prima dell’ingresso dello Stato nell’Unione Europea (Legge n. 101 del 6 giugno 2008). Ai fini della valutazione tali servizi devono essere debitamente certificati dall’Autorità diplomatica italiana nello Stato estero

L’anzianità di cui alla lettera B) comprende anche il servizio non di ruolo prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola dell’infanzia, fino al termine delle attività educative, compreso quello militare o il sostitutivo servizio civile, nei limiti previsti dagli artt. 485, 487 e 490 del D.L.vo n. 297/94 ai fini della valutabilità per la carriera ovvero il servizio pre-ruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno. Si rammenta che il servizio militare di leva, o il sostitutivo servizio civile, può essere valutato solo se prestato in costanza di rapporto di impiego come docente a tempo determinato nella scuola statale. Il servizio prestato in qualità di incaricato ex art. 36 del CCNL 29/11/2007 è da valutare con lo stesso punteggio previsto per il servizio non di ruolo. Tale servizio, qualora abbia avuto una durata superiore a 180 gg interrompe la continuità.

La valutazione del servizio di cui alle lettere A), A1) e B) è riconosciuta anche al personale proveniente dagli Enti Locali e che abbia svolto, prima del trasferimento allo Stato, effettivo servizio di docente nelle scuole statali.

Per gli insegnanti di educazione fisica non è riconoscibile il servizio prestato senza il possesso del diploma rilasciato dall’I.S.E.F. o di titoli equipollenti secondo l’ordinamento anteriore alla legge 7.2.1958, n. 88 (tab. A, classe A029 e A 030 D.M. 30.1.1998 n. 39 e successive modifiche).

La valutazione degli anni del servizio pre-ruolo nella mobilità a domanda viene effettuata per intero (6 punti per ogni anno). Nella mobilità d’ufficio viene effettuata nella seguente maniera:- i primi 4 anni sono valutati 3 punti per ogni anno – il periodo eccedente i 4 anni è valutato per i 2/3 (due punti per ogni anno).

Nel caso della mobilità d’ufficio, ad esempio, il docente che ha prestato 6 anni di servizio pre-ruolo, che viene riconosciuto o riconoscibile ai fini della progressione di carriera nella misura di 5 anni e 4 mesi, ha diritto, per tale servizio, all’attribuzione di punti 16 derivanti dal seguente calcolo:

primi 4 anni (valutati per intero)       Þ           4 anni x 3 punti = 12 punti

rimanenti 2 anni (valutati due terzi)   Þ   2/3 x 2 anni x 3 punti = 4 punti

______

totale:     12 punti + 4 punti               Þ                                           16 punti.

Oltre che per i docenti delle scuole ed istituti di istruzione di II grado ed artistica, il cui servizio di ruolo prestato come insegnante di scuola secondaria di I grado deve essere sempre valutato, i servizi di cui al precedente capoverso dovranno essere valutati anche se alla data di inizio dell’anno in corso, gli interessati non abbiano ancora superato il periodo di prova ai sensi della legge n. 251 del 5.6.1985.

Il servizio di ruolo o non di ruolo effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole è valutato il doppio, anche nei casi di mancata prestazione del servizio per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, in conformità a quanto previsto sul riconoscimento di tale servizio dalle specifiche normative.

Qualora il docente abbia usufruito di periodi di aspettativa per famiglia il punteggio per i servizi di ruolo di cui alle lettere A e B del punto I della tabella di valutazione sarà attribuito per intero, a condizione che nel relativo anno scolastico l’interessato abbia prestato un servizio non inferiore a 180 giorni. In caso contrario l’anno non può essere valutato e, pertanto, non sarà attribuito alcun punteggio. I periodi di congedo retribuiti e non retribuiti disciplinati dal Decreto Legislativo 26.3.2001 n. 151 (Capo III – Congedo di maternità, Capo IV – Congedo di paternità, Capo V – Congedo parentale, Capo VII – Congedi per la malattia del figlio) devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Al personale docente di ruolo che abbia frequentato, ai sensi dell’art. 2 della legge 13.8.1984, n. 476, i corsi di dottorato di ricerca e al personale docente di ruolo assegnatario di borse di studio o assegni di ricerca – a norma dell’art. 453 del D.L.vo 16.4.1994 n. 297 – da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali, è riconosciuto il periodo di durata del corso o della borsa di studio come effettivo servizio di ruolo e quindi valutato ai fini del trasferimento a domanda o d’ufficio ai sensi della lettera A), se si è in servizio nello stesso ruolo, mentre è valutato ai sensi della lettera B) nella parte relativa al servizio in altro ruolo, del titolo I delle tabelle di valutazione. Analogamente sono riconosciuti utili gli anni di servizio come ricercatore a tempo determinato del personale docente già di ruolo, ai sensi della legge 240/10 e s.i.m. art 24 comma 9bis. Tale riconoscimento avviene tenuto conto della circostanza che il periodo di questo tipo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. Detto periodo non va valutato ai fini dell’attribuzione del punteggio concernente la continuità del servizio nella stessa scuola, né nel comune.

Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. E’ fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato:

  1. fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie
  2. nelle scuole paritarie dell’infanzia comunali
  3. nelle scuole secondarie pareggiate (art. 360 del T.U.).

 

N O T E

(1) Il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente: a) alla scuola dell’infanzia; b) alla scuola primaria; c) alla scuola secondaria di I grado; d) agli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica.

Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio prestato, a decorrere dall’anno scolastico 1978/79, dalle assistenti di scuola materna statale utilizzate, ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 463/78, come insegnanti di scuola materna.

Va valutato nella misura prevista dalla presente voce anche il servizio prestato dal personale durante il periodo di collocamento fuori ruolo ai sensi dell’art. 23 comma 5 del CCNL sottoscritto il 4/8/1995, dell’art. 17 comma 5 del CCNL sottoscritto il 24/7/2003 e dell’art. 17, comma 5, del CCNL sottoscritto il 29.11.2007.

Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti di sostegno, o nelle DOS, qualora il trasferimento a domanda o d’ufficio sia richiesto indifferentemente sia per le scuole speciali, sia per quelle a indirizzo didattico differenziato, sia, infine, per posti di sostegno il punteggio è raddoppiato.

Relativamente ai docenti delle scuole primarie, per ogni anno di insegnamento nelle scuola di montagna ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90, il punteggio è raddoppiato. Per l’attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede. Per ogni anno di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato.

(2) Ai fini dell’attribuzione del punteggio in questione il servizio nelle piccole isole deve essere effettivamente prestato – salvo le assenze per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile – per il periodo previsto per la valutazione di un intero anno scolastico.

(3) La dizione “piccole isole” è comprensiva di tutte le isole del territorio italiano, ad eccezione, ovviamente, delle due isole maggiori (Sicilia e Sardegna).Il punteggio aggiuntivo previsto per il servizio prestato nelle piccole isole è attribuito indipendentemente dal luogo di residenza dell’interessato.

(4) L’anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, se non è stato prestato alcun servizio è valutata 3 punti per ogni anno per tutti gli anni sia nella mobilità d’ufficio che in quella a domanda. L’anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica se il servizio non è stato prestato nel ruolo di appartenenza è valutata 6 punti nella mobilità a domanda e 3 punti per ogni anno per tutti gli anni nella mobilità d’ufficio. Nella mobilità a domanda il servizio pre ruolo e un precedente servizio di altro ruolo è valutato 6 punti per ogni anno per tutti gli anni. Il servizio pre ruolo ai fini della compilazione della graduatorie interne per l’individuazione del perdente posto continua ad essere valutato 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi. Nella mobilità d’ufficio in merito alla valutazione di un precedente servizio di ruolo, prestato in un ruolo diverso, si precisa che gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola dell’infanzia si valutano per intero (3 punti per ogni anno per tutti gli anni) ai sensi della presente voce, nella scuola primaria (e viceversa), mentre si sommano al pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo (3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi), analogamente al ruolo della scuola primaria, nella scuola secondaria sia di primo che di secondo grado. Gli anni di un precedente servizio di ruolo prestato nella scuola secondaria di primo grado si valutano per intero (3 punti per ogni anno per tutti gli anni), sempre ai sensi della presente voce, nella scuola secondaria di secondo grado (e viceversa), mentre si sommano agli anni di pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo (3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi) se attualmente si è titolari nella scuola primaria o nella scuola dell’infanzia. Nella misura della presente voce è valutato anche il servizio pre-ruolo prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola materna, fino al termine delle attività educative, nei limiti previsti dagli artt. 485, 490 del D.L.vo n. 297/94 ai fini della valutabilità per la carriera, nonché il servizio prestato in altro ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi del D.L. 19/6/70 n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26/7/70 n. 576 e successive integrazioni, ovvero il servizio pre-ruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno. Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti di sostegno, o nelle ex DOS, qualora il trasferimento a domanda o d’ufficio sia richiesto indifferentemente sia per le scuole speciali, sia per quelle a indirizzo didattico differenziato sia, infine, per posti di sostegno il punteggio è raddoppiato. Relativamente agli insegnanti di scuole primarie, per ogni anno di insegnamento in scuola di montagna ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90, il punteggio è raddoppiato. Per l’attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede. Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio dei docenti appartenenti al ruolo dei laureati degli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica, prestato precedentemente nel ruolo dei diplomati e viceversa. Il servizio prestato in qualità di assistente nei licei artistici, va considerato come servizio prestato nel ruolo dei docenti diplomati. Nella stessa misura va valutato, altresì, il servizio del personale educativo transitato nel ruolo degli insegnanti della scuola primaria e viceversa.

(5) La continuità del servizio prestato ininterrottamente da almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per il personale ex titolare di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di II grado (lettera C, del titolo I della tabella di valutazione dei trasferimenti) deve essere attestata dall’interessato con apposita dichiarazione personale. Il primo anno del triennio per l’attribuzione del punteggio per la continuità al personale ex DOS decorre a partire dall’anno scolastico 2003/2004. Il primo anno del triennio per l’attribuzione del punteggio per la continuità ai docenti di religione cattolica decorre a partire dall’a.s. 2009/2010. L’introduzione nell’a.s. 1998/99 dell’organico di circolo, per la scuola primaria, e nell’a.s. 1999/2000 per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria dei comuni di montagna e delle piccole isole, non costituisce soluzione di continuità del servizio ai fini della dichiarazione di servizio continuativo nel caso di passaggio dal plesso di titolarità del docente al circolo corrispondente. Analogamente non costituisce soluzione di continuità l’introduzione dell’organico unico dell’autonomia, con l’automatica attribuzione della titolarità su codice unico in tutte le situazioni in cui era distinto. Il trasferimento ottenuto precedentemente all’introduzione dell’organico tra plessi dello stesso circolo interrompe la continuità di servizio. Per la scuola primaria, il trasferimento tra i posti dell’organico (comune e lingua) nello stesso circolo non interrompe la continuità di servizio. Si precisa che, per l’attribuzione del punteggio previsto dal presente comma, devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel tipo di posto (comune ovvero sostegno a prescindere dalla tipologia di disabilità) o – per le scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e II grado ed artistica – nella classe di concorso di attuale appartenenza (con esclusione sia del periodo di servizio pre-ruolo sia del periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio presso la scuola o plesso di titolarità. Per i docenti titolari di posti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta attivati presso i centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 263/2012 ai fini dell’assegnazione del punteggio per la continuità del servizio, va fatto riferimento alla titolarità del posto per l’istruzione e la formazione dell’età adulta a suo tempo individuati a livello di distretto o comunque nelle sedi di organico confluite nei C.P.I.A. Per i docenti titolari in istituti in cui sono presenti corsi serali e, analogamente, per i docenti titolari in corsi serali la continuità didattica è riferita esclusivamente al servizio prestato sullo stesso tipo organico di titolarità (o diurno o serale). Da tale ultimo requisito si prescinde limitatamente al solo personale beneficiario della precedenza di cui all’art. 13, titolo I, punto II), – Personale trasferito d’ufficio nell’ultimo ottennio del presente contratto. Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola o plesso di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio validamente prestato nella medesima scuola. Conseguentemente, il punteggio per la continuità del servizio deve essere attribuito nel caso di assenze per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, compresi i congedi di cui al D.L.vo n. 151/01, per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per mandato politico ed amministrativo, nel caso di utilizzazioni (ivi compresa quella nei licei musicali), di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del Consiglio Nazionale della P.I. e del Consiglio Superiore della P.I., di esoneri sindacali, di aspettative sindacali ancorché non retribuite, di incarico della presidenza di scuole secondarie, di esonero dall’insegnamento dei collaboratori dei dirigenti scolastici, di esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso, di collocamento fuori ruolo ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, comma 8 per il periodo in cui mantengono la titolarità ai sensi del D.L. 28/8/2000, n. 240, convertito con modificazioni nella legge 27/10/2000, n. 306, per il servizio prestato nelle scuole militari nonché per il periodo di servizio prestato nei progetti previsti dall’art 1 comma 65 della legge 107/15. Analogamente all’assenza per malattia, non interrompe la continuità del servizio l’utilizzazione in altri compiti per inidoneità temporanea. Non interrompe la maturazione del punteggio della continuità neanche la fruizione del congedo biennale per l’assistenza a familiari con grave disabilità di cui all’art. 5 del D.L.vo n. 151/01. Si precisa, inoltre, che nel caso di dimensionamento della rete scolastica (sdoppiamento, aggregazione, soppressione, fusione di scuole) la titolarità ed il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione o aggregante si devono ricongiungere alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata, aggregata, soppressa o fusa al fine dell’attribuzione del punteggio in questione. Non interrompe la continuità del servizio l’utilizzazione in altra scuola del docente in soprannumero nella scuola di titolarità né il trasferimento del docente in quanto soprannumerario qualora il medesimo abbia richiesto in ciascun anno dell’ottennio successivo anche il trasferimento nell’istituto di precedente titolarità ovvero nel comune. La continuità di servizio maturata nella scuola o nell’istituto di precedente titolarità viene valutata anche al personale docente beneficiario della precedenza di cui all’art 13, punto II) del presente contratto – alle condizioni ivi previste – che, a seguito del trasferimento d’ufficio, sia attualmente titolare su ambito. Si precisa che il punteggio in questione viene riconosciuto anche per la formulazione della graduatoria interna di istituto ai fini dell’individuazione del soprannumerario da trasferire d’ufficio. La continuità didattica, legata alla scuola di ex-titolarità, del personale scolastico trasferito d’ufficio nell’ultimo ottennio va considerata ai fini della sola domanda di trasferimento e non anche della domanda di passaggio. Nei riguardi del personale docente ed educativo soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che abbia richiesto come prima preferenza in ciascun anno dell’ottennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l’aver ottenuto nel corso dell’ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio. Qualora, scaduto l’ottennio in questione, il docente non abbia ottenuto il rientro nella scuola di precedente titolarità i punteggi relativi alla continuità didattica nell’ottennio dovranno essere riferiti esclusivamente alla scuola ove è stato trasferito in quanto soprannumerario. Il punteggio in questione spetta anche ai docenti comandati in istituti diversi da quello di titolarità su cattedre ove si è attuata la sperimentazione a norma dell’art. 278 del D.L.vo n. 297/94, ai docenti utilizzati a domanda o d’ufficio, sui posti di sostegno anche in scuole o sedi diverse da quella di titolarità, ai docenti della scuola primaria utilizzati come specialisti per la lingua straniera presso il plesso o fuori del plesso di titolarità, ai docenti utilizzati in materie affini ed ai docenti che prestano servizio nelle figure professionali di cui all’art. 5 del D.L. 6.8.1988, n. 323 convertito con modificazioni nella legge 6.10.1988, n. 426. Il punteggio in questione spetta anche ai docenti appartenenti a posto o classe di concorso in esubero utilizzati a domanda o d’ufficio ai sensi dell’art. 1 del D.L.vo n. 35/93, in ruolo o classe di concorso diversi da quelli di titolarità. In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a 6 mesi in ciascun anno scolastico. Il punteggio di cui trattasi non spetta, invece, nel caso di assegnazione provvisoria e di trasferimento annuale salvo che si tratti di docente trasferito nell’ottennio quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno dell’ottennio medesimo, il rientro nell’istituto di precedente titolarità. Il punteggio va attribuito se la scuola di titolarità giuridica e la scuola in cui l’interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato. Il punteggio va anche attribuito nel caso di diritto al rientro nell’ottennio del personale trasferito in quanto soprannumerario. Per i docenti di istruzione secondaria di I e II grado e artistica il servizio deve essere altresì prestato nella classe di concorso di attuale titolarità. Il punteggio va anche attribuito ai docenti, già titolari sulla classe A075 e transitati sulla classe A076 in forza della C.M. 215/95, nella sola ipotesi che non sia cambiato l’istituto di titolarità. Non va valutato l’anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda.

(5 bis) Ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d’ufficio si prescinde dal triennio, fermo restando quanto precisato nella nota 5, la continuità didattica nella scuola di attuale titolarità viene così valutata:

C) Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella scuola di attuale titolarità o di incarico triennale senza soluzione di continuità in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2)

– entro il   quinquennio………………………………………………………..……………

– oltre   il   quinquennio ……………………………………………………….

 

 

 

Punti 2

Punti 3

Sempre ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d’ufficio, viene valutata anche la continuità di servizio nella comune di attuale titolarità, nella seguente misura:

C 0) Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nel comune di attuale titolarità o di incarico triennale senza soluzione di continuità in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2) ………………………………………………………..  

 

Punti 1

Il predetto punteggio va attribuito se la sede di titolarità giuridica e la sede in cui l’interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato. Il punteggio va anche attribuito nel caso di diritto al rientro nell’ottennio del personale trasferito in quanto soprannumerario. Nei riguardi del personale docente ed educativo soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che abbia richiesto come prima preferenza in ciascun anno dell’ottennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l’aver ottenuto nel corso dell’ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio. Per i docenti il servizio deve essere stato prestato nella stessa tipologia di posto (comune o sostegno) e per la scuola di istruzione secondaria di primo e secondo grado e artistica, il servizio deve essere altresì prestato nella stessa classe di concorso di attuale titolarità. Il trasferimento dal sostegno a posto comune o viceversa interrompe la continuità di servizio nella scuola e nel comune. Il punteggio non va attribuito ai docenti che siano stati titolari di sede distrettuale (su posto per l’istruzione dell’età adulta). Qualora il docente al termine dell’ottennio non sia rientrato nella scuola di precedente titolarità ma in altra scuola dello stesso comune, ha titolo al mantenimento del punteggio di cui alla lett. C 0) anche per tutti gli 8 anni dell’ottennio. Non va valutato l’anno scolastico in corso al momento di presentazione della domanda. Il punteggio di cui alla lettera C 0) non è cumulabile per lo stesso anno scolastico con quello previsto dalla lettera C).

(5 ter) Il diritto all’attribuzione del punteggio deve essere attestato con apposita dichiarazione personale, nella quale si elencano gli anni in cui non si è presentata la domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale alle condizioni previste nelle Tabelle di cui sopra. Ai fini della maturazione una tantum del punteggio è utile un triennio compreso nel periodo intercorrente tra le domande di mobilità per l’anno scolastico 2000-2001 e quelle per l’anno scolastico 2007-2008. Con le domande di mobilità per l’anno scolastico 2007/2008 si è, infatti, concluso il periodo utile per l’acquisizione del punteggio aggiuntivo a seguito della maturazione del triennio. Le condizioni previste alla lett. D) titolo I della Tabella, si sono concretizzate se nel periodo indicato è stato prestato servizio nella stessa scuola, per non meno di 4 anni consecutivi: l’anno di arrivo, più i successivi 3 anni in cui non è stata presentata domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale. Le condizioni si sono realizzate anche se si è ottenuto, nel periodo appena considerato, un trasferimento in diversa provincia. Tale punteggio viene, inoltre, riconosciuto anche a coloro che, nel suddetto periodo, hanno presentato in ambito provinciale:

  • domanda condizionata di trasferimento, in quanto individuati soprannumerari;
  • domanda di trasferimento per la scuola primaria tra i posti comune e lingua straniera nell’organico dello stesso circolo di titolarità;
  • domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità, nel quinquennio di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e V dell’art. 13, comma 1 del CCNI.

Tale punteggio, una volta acquisito, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l’assegnazione provvisoria. Nei riguardi del personale docente ed educativo individuato soprannumerario e trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, non fa perdere il riconoscimento del punteggio aggiuntivo l’aver ottenuto nel corso del periodo di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e V dell’art. 13, comma 1 del CCNI, il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda o l’assegnazione provvisoria. Analogamente non perde il riconoscimento del punteggio aggiuntivo il docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata che nel periodo di cui sopra non chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità. In ogni caso la sola presentazione della domanda di mobilità, anche nella provincia, non determina la perdita del punteggio aggiuntivo una volta che lo stesso è stato acquisito.

(6) Il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell’ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza del familiare a cui si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell’iscrizione stessa; dall’iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell’ordinanza. Il punteggio di ricongiungimento e quello per la cura e l’assistenza dei familiari spetta per le scuole del comune o per l’ambito o gli ambiti che comprendono il comune anche se coincidenti con la titolarità di scuola o ambito. Il punteggio spettano anche nel caso in cui nel comune ove si registra l’esigenza familiare non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l’insegnamento del richiedente o sedi di organico) ovvero per il personale educativo, istituzioni educative richiedibili: in tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole ovvero istituzioni educative del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorietà, oppure per il comune sede dell’istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare, ovvero nel comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella a – Parte II, purché indicate fra le preferenze espresse; tale punteggio sarà attribuito anche nel caso in cui venga indicata dall’interessato una preferenza di ambito che comprenda predetto comune. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere A), B), C), D) sono cumulabili fra loro. Ai sensi della legge 76 del 20 maggio 2016 per coniuge si intende anche la parte dell’unione civile.

(7) Ai fini della formulazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità o di incarico triennale, sono valutate nella seguente maniera:

lettera A) (ricongiungimento al coniuge, etc..) vale quando il familiare è residente nel comune di titolarità del docente. Tale punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l’insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti viciniore alla sede di titolarità. Qualora il comune di residenza del familiare, ovvero il comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella a – Parte II, non sia sede di organico il punteggio va attribuito per il comune sede dell’istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare, ovvero nel comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella a – Parte II.

lettera B) e lettera C) valgono sempre;

lettera D) (cura e assistenza dei figli minorati, etc..) vale quando il comune in cui può essere prestata l’assistenza coincide con il comune di titolarità del docente oppure è ad esso viciniore, qualora nel comune medesimo non vi siano sedi scolastiche richiedibili.

Il punteggio così calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d’ufficio del soprannumerario.

(8) Il punteggio va attribuito anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il trasferimento.

(9) La valutazione è attribuita nei seguenti casi:

  1. a) figlio minorato, ovvero coniuge o parte dell’unione civile o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura;
  2. b) figlio minorato, ovvero coniuge o parte dell’unione civile o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dello istituto medesimo.
  3. c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt.114, 118 e 122, D.P.R. 9/10/1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l’assistenza del medico di fiducia come previsto dall’art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.

(10) Si precisa che ai sensi della lettera B) si valuta un solo pubblico concorso. E’ equiparata all’inclusione in graduatoria di merito l’inclusione in terne di concorsi a cattedre negli istituti di istruzione artistica. Si precisa che i concorsi ordinari a posti della scuola dell’infanzia non sono valutabili nell’ambito della scuola primaria, così come, i concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di I grado non sono valutabili nell’ambito degli istituti della secondaria di II grado ed artistica; analogamente i concorsi ordinari a posti di insegnante diplomato nella scuola secondaria di II grado sono valutabili esclusivamente nell’ambito del ruolo dei docenti diplomati. I concorsi ordinari a posti di personale educativo sono da considerare di livello pari ai concorsi della scuola primaria. I concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento A norma dell’art. 16, ultimo comma, del D.L. 30.1.76, n. 13, convertito con modificazioni nella l. 30/3/76, n. 88 il concorso a cattedre di educazione fisica, indetto con il D.M. 5/5/73 – i cui atti sono stati approvati con D.M. 28/2/80 – è valevole esclusivamente per cattedre nella scuola secondaria di primo grado. Sono ovviamente esclusi i concorsi riservati per il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento e la partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento dell’abilitazione. Ai sensi dell’art. 5 del D.M. 5 maggio 1973, sono esclusi coloro che hanno conseguito la sola abilitazione riportando un punteggio inferiore a 52,50/75 nei concorsi ordinari per l’accesso a posti e cattedre nella scuola banditi antecedentemente alla legge 270/82. Tale punteggio spetta anche per l’accesso a tutte le classi di concorso appartenenti allo stesso ambito disciplinare per il quale si è conseguita l’idoneità in un concorso ordinario per esami e titoli bandito in attuazione della legge 124/1999.

(11) Il punteggio va attribuito al personale in possesso di laurea. Vanno riconosciuti oltre ai corsi previsti dagli statuti delle università (art. 6 legge n. 341/90), ovvero attivati con provvedimento rettorale presso le scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 162/82 (art. 4 – 1° comma, legge n. 341/90) anche i corsi previsti dalla legge n. 341/90, art. 8 e realizzati dalle università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato nonché i corsi attivati dalle università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 legge n. 341/90) nonché i corsi previsti dal decreto 3.11.1999, n. 509 e successive modifiche ed integrazioni. Sono assimilati ai diplomi di specializzazione i diplomi di perfezionamento post-laurea, previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale).

(11 bis) Si ricorda che a norma dell’art. 10 del D.L. 1/10/73, n. 580, convertito con modificazioni nella legge n. 30/11/73, n. 766 le denominazioni di università, ateneo, politecnico, istituto di istruzione universitaria possono essere usate soltanto dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge. Si precisa che non rientra fra quelli valutabili il titolo di Specializzazione per l’insegnamento ad alunni in situazione di disabilità di cui al D.P.R. 970/75, rilasciato anche con l’eventuale riferimento alla Legge 341/90 – commi 4, 6 e 8. Analogamente non si valutano i titoli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l’insegnamento nella scuola secondaria (SISS). Detti titoli non possono essere, infatti, considerati titoli generali aggiuntivi in quanto validi sia per l’accesso ai ruoli sia per il passaggio.

(12) Il punteggio spetta per il titolo aggiuntivo a quello necessario per l’accesso al ruolo d’appartenenza o per il conseguimento del passaggio richiesto. Il diploma di laurea in scienze motorie non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma di Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF). La laurea triennale o di I livello che consente l’accesso alla laurea specialistica o magistrale non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto a queste ultime. Analogamente il diploma accademico di primo livello non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma accademico del medesimo secondo livello. Il diploma di laurea in scienze della formazione primaria non si valuta in quanto è un titolo richiesto per l’accesso al ruolo di appartenenza. Pertanto alla laurea in scienze della formazione primaria con indirizzo-infanzia, titolo non utile ai fini dell’accesso al ruolo della scuola primaria, deve essere attribuito il punteggio di n. 5 punti in quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza; ai docenti in ruolo nella scuola dell’infanzia che siano in possesso di laurea in scienze della formazione primaria con indirizzo-primaria, titolo non utile ai fini dell’accesso al ruolo della scuola dell’infanzia, verrà riconosciuto il punteggio di n. 5 punti in quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza. Il diploma di laurea in Didattica della musica non si valuta:

– ai docenti titolari delle classi di concorso A031 e A032 in quanto titolo richiesto per l’accesso al ruolo di appartenenza;

– ai docenti titolari della classe di concorso A077 qualora riconosciuto come titolo valido ope legis ai fini dell’accesso a tale classe di concorso (art. 1, comma 2 bis del D.L. 3 luglio 2001, n. 255, convertito con modificazioni dalla L. n. 333/2001; art. 2, comma 4 bis del D.L. n. 97/2004, convertito con modificazioni dalla L. n. 143/2004; art. 1, comma 605 L. n. 296/2006).

(13) Il punteggio può essere attribuito anche al personale diplomato.

(14) I corsi tenuti a decorrere dall’anno accademico 2005/06 saranno valutati esclusivamente se di durata annuale, con 1500 ore complessive di impegno, con un riconoscimento di 60 CFU e con esame finale.

(15) Limitatamente alla mobilità nell’ambito dell’insegnamento della religione cattolica sono considerati validi i titoli previsti dal D.P.R. 751/85 e specificati dal DM 15.7.87 e successive modificazioni ed integrazioni.

(16) Il punteggio viene attribuito per il conseguimento di un solo titolo linguistico.

 

ALLEGATI PERSONALE ATA

ALLEGATO E – TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEI SERVIZI

ALLEGATO F – ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI   PASSAGGI DEL PERSONALE ATA

 

ALLEGATO E   – TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEI SERVIZI

A – TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA, D’UFFICIO E DELLA MOBILITA’ PROFESSIONALE DEL PERSONALE ATA

I – ANZIANITÀ DI SERVIZIO: ( F )

Tipo di servizio Punteggio
A) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo professionale di appartenenza (2) (a) (da computarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda) …………………………..  

 

Punti 2

A1)   per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo professionale di appartenenza (2) in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto A) – (a) (per i trasferimenti a domanda è da computarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda)…………………………………………….  

 

 

Punti 2

B) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile (3) (11) (a)…………………………………………………………………………… Punti 2:Trasferimenti a domanda

Punti 1: Trasferimenti d’ufficio

B1)   per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto B) (3) (11) (a)………………………………………………………………..  

 

Punti 1

C) per ogni anno o frazione superiore ai 6 mesi di servizio effettivamente prestato a qualsiasi titolo in Pubbliche Amministrazioni o negli Enti Locali   (b)……………………………………………………..  

Punti 1

D) per ogni anno intero di servizio prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità per almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità (4) (11) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B) (c) (d)

entro il quinquennio…………………………………………………….……

oltre il   quinquennio………………………………………………………….

per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia

 

 

Punti 8

Punti 12

E)   per ogni anno intero di servizio di ruolo prestato nel profilo di appartenenza nella sede di attuale titolarità senza soluzione di continuità (4Bis) in aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B) e, per i periodi che non siano coincidenti, anche alla lettera D) (c) (valido solo per i trasferimenti d’ufficio)………………………………………………………………….…  

 

Punti 4

F)   A coloro che per un triennio a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’a.s. 2000/01 e fino all’a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o di passaggio di profilo provinciale o, pur avendo presentato domanda, l’abbiano revocata nei termini previsti, è riconosciuto per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo a quello previsto dalle lettere A) e B), C) e D) (e)…………………………………..  

 

 

Punti 40

 

(a) Tale servizio è riconosciuto sia al personale ATA già statale, che a quello proveniente dagli Enti Locali in quanto transitato nei ruoli statali ai sensi della legge 124/99 . Ai direttori dei servizi generali ed amministrativi compete la valutazione anche del servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica nella nomina nel profilo di responsabile amministrativo. Per il personale della Croce rossa italiana e degli Enti di area vasta transitato nei ruoli ATA il punteggio è riconosciuto solo qualora prima del transito fosse stato svolto servizio scolastico statale, di ruolo o non di ruolo, nei ruoli ATA.

(b) Tale servizio è riconosciuto sia al personale ATA già statale, che a quello proveniente dagli Enti Locali in quanto transitato nei ruoli statali ai sensi della legge 124/99. Per quest’ultimo personale, ovviamente, non deve essere di nuovo valutato il servizio di cui alla lettera A) e B). Il punteggio è riconosciuto anche al personale transitato nei ruoli ATA dalla Croce rossa italiana e dagli Enti di area Vasta per il servizio svolto nei suddetti comparti di provenienza.

(c)Tale servizio è riconosciuto sia al personale ATA già statale che a quello proveniente dagli Enti Locali in quanto transitato nei ruoli statali ai sensi della legge 124/99 . Ai direttori dei servizi generali ed amministrativi compete la valutazione anche del servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica nella nomina nel profilo di responsabile amministrativo.

(d) Al personale transitato dagli Enti Locali allo Stato compete il punteggio per la continuità di servizio prestato nel profilo di appartenenza per almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità anche per il servizio prestato alle stesse condizioni quale dipendente degli Enti Locali.

(e) Il diritto all’attribuzione del punteggio deve essere attestato con apposita dichiarazione personale, nella quale si elencano gli anni in cui non si è presentata la domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale, analoga al modello allegato all’O.M. sulla mobilità del personale.

Ai fini della maturazione una tantum del punteggio è utile un triennio compreso nel periodo intercorrente tra le domande di mobilità per l’a.s. 2000/2001 e quelle per l’anno scolastico 2007/2008.

Con le domande di mobilità per l’anno scolastico 2007/2008 si è, infatti, concluso il periodo utile per l’acquisizione del punteggio aggiuntivo a seguito della maturazione del triennio.

Le condizioni previste alla lettera F) titolo I della Tabella, si sono concretizzate se nel periodo indicato è stato prestato servizio nella stessa scuola, per non meno di 4 anni consecutivi: l’anno di arrivo, più i successivi 3 anni in cui non è stata presentata domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale. Le condizioni si sono realizzate anche se si è ottenuto, nel periodo appena considerato, un trasferimento in diversa provincia.

Tale punteggio viene, inoltre, riconosciuto anche a coloro che, nel suddetto periodo, hanno presentato in ambito provinciale:

  • domanda condizionata di trasferimento in quanto individuati soprannumerari;
  • domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità nel quinquennio di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e V dell’art. 40, comma 1 del CCNI.

Tale punteggio, una volta acquisito, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l’assegnazione provvisoria.

Nei riguardi del personale ATA individuato soprannumerario e trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, non fa perdere il riconoscimento del punteggio aggiuntivo l’aver ottenuto nel corso del periodo di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e V dell’art.40, comma 1 del CCNI, il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda o l’assegnazione provvisoria.

Analogamente non perde il riconoscimento del punteggio aggiuntivo il personale trasferito d’ufficio o a domanda condizionata che nel periodo di cui sopra non chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità.

In ogni caso la sola presentazione della domanda di mobilità, anche in ambito provinciale, non determina la perdita del punteggio aggiuntivo una volta che lo stesso è stato acquisito.

(f) Vanno computati nell’anzianità di servizio, a tutti gli effetti, i periodi di congedo retribuiti e non retribuiti disciplinati dal Decreto Legislativo 26.3.2001 n. 151 e successive modifiche ed integrazioni (Capo III – Congedo di maternità, Capo IV – Congedo di paternità, Capo V – Congedo parentale, Capo VII – Congedi per la malattia del figlio)

II – ESIGENZE DI FAMIGLIA (4TER) (5) (5 bis) (5 ter) :

Tipo di esigenza Punteggio
A) per ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge ovvero, nel caso di personale senza coniuge o separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento o riavvicinamento ai genitori o ai figli (5)…………………………………………………………  

 

Punti   24

B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni (6)….………………………… Punti 16
C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età (6) ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro…………………..  

Punti   12

D) per la cura e l’assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, ovvero del coniuge o del genitore totalmente o permanentemente inabili al lavoro, che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (7)(1), nonché per l’assistenza dei figli tossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con l’assistenza del   medico di fiducia (art. 122 – comma III – D.P.R. 309/90), o presso le strutture pubbliche e private di cui agli artt. 114 – 118 – 122 D.P.R. 309/90, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima (8) ………………………………………………..  

 

 

 

Punti   24

 

III – TITOLI GENERALI

 

Tipo di titolo Punteggio
A) per l’inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l’accesso al ruolo di appartenenza (9) ………………………………….……  

Punti 12

B) per l’inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l’accesso al ruolo di livello superiore a quello di appartenenza(10) ………..  

Punti 12

 

NOTE

(1) A norma del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, l’interessato può comprovare con dichiarazione personale in carta libera l’esistenza dei figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato e il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi o riavvicinarsi. Analogamente con dichiarazione personale può essere comprovata l’esistenza di un figlio maggiorenne, permanentemente inabile al lavoro. La residenza del familiare deve essere comprovata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni. Deve essere documentato con certificato rilasciato dall’istituto di cura, il ricovero permanente del figlio, del coniuge ovvero del genitore minorato. Il bisogno per i medesimi di cure continuative, tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell’istituto di cura deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o da medico provinciale o dall’ufficio sanitario o da una commissione medico-militare; in questo caso, l’interessato dovrà altresì comprovare, con dichiarazione personale redatta in conformità delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, che il figlio, il coniuge o gli altri familiari minorati possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale i medesimi possono essere assistiti.

Ai fini della validità della certificazione richiesta si richiama quanto disposto dalla legge delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

(2) E’ valutato il periodo coperto da decorrenza giuridica della nomina purché sia stato prestato effettivo servizio nello stesso profilo professionale. Sono comunque valutati con il punteggio previsto dalla presente voce i seguenti servizi:

  • il servizio di ruolo prestato quale assistente di scuola materna per il personale iscritto nei ruoli della carriera esecutiva ai sensi dell’art. 8, della legge n. 463/78; il servizio di ruolo prestato quale accudiente di convitto dal personale transitato nella terza qualifica ai sensi dell’art. 49, della legge n. 312/80;
  • il servizio prestato nel profilo di provenienza per il personale transitato nell’attuale profilo, a seguito di passaggio nell’ambito della stessa qualifica o area ai sensi dell’art. 19, del D.P.R. 399/88 e dell’art. 38, del D.P.R. 209/87 e dell’art. 1 comma 2 lettera B della sequenza contrattuale del 25 luglio 2008;
  • il servizio prestato in profilo diverso da quello di appartenenza a seguito di utilizzazione o assegnazione provvisoria;
  • il servizio prestato in scuola diversa da quella di titolarità da parte del personale responsabile amministrativo o assistente amministrativo a seguito di utilizzazione, ai sensi dell’art. 11 bis del C.C.N.I. 13.6.2005 e successivi, per la sostituzione del DSGA;
  • il servizio prestato nel ruolo di provenienza per il personale trasferito nel profilo di attuale appartenenza per effetto dell’art. 200 del T.U. approvato con D.P.R. 10/01/1957, n. 3, purché il ruolo di provenienza fosse compreso fra quelli elencati nella tabella A annessa al D.P.R. 31/05/1974, n. 420 e successive modifiche e integrazioni ovvero tra quelli corrispondenti dell’amministrazione centrale e periferica;
  • il servizio prestato dal personale inidoneo durante il periodo di collocamento fuori ruolo ai sensi dell’art. 23 – comma 5, del C.C.N.L. sottoscritto il 4 agosto 1995 in mansioni parziali del profilo di appartenenza o in altro profilo comunque coerenti;
  • i servizi di ruolo prestati indifferentemente nei ruoli confluiti nei singoli profili professionali previsti dal D.P.R. 07/03/1985, n. 588 (per l’ausiliario, i servizi prestati nei ruoli dei bidelli, dei custodi e degli accudienti; per il guardarobiere, il servizio prestato nei ruoli dei guardarobieri e degli aiutanti guardarobieri; per il collaboratore amministrativo, il servizio prestato nei ruoli degli applicati di segreteria e dei magazzinieri);
  • per l’attribuzione del punteggio relativo al servizio effettivamente prestato nelle scuole o istituti situati nelle piccole isole si prescinde dal requisito della residenza in sede;
  • al personale ATA di ruolo collocato in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni ai sensi dell’art. 2, della legge 13/08/1984, n. 476, per la frequenza di dottorato di ricerca o in quanto assegna­tario di borse di studio da parte di amministrazioni statali, enti pubblici, stati stranieri, enti od organismi internazionali, è valutato con il punteggio previsto dalla presente voce il periodo della durata del corso o della borsa di studio;
  • per l’attribuzione dei punteggi previsti per l’anzianità di servizio – punto I, lettere A), B), C), D) agli insegnanti elementari collocati permanentemente fuori ruolo, ai sensi dell’art. 21, della legge 9.8.1978,n. 463 è valutato il servizio prestato nella carriera di appartenenza, sia in qualità di insegnante elementare sia con mansioni di responsabile amministrativo;
  • in applicazione dell’art. 3, comma 6, dell’accordo A.R.A.N. / OO.SS. del 20/7/2000 sottoscritto ai sensi dell’art. 8, della Legge n. 124/99 recepito con D.M. 5.4.2001, il servizio prestato dai collaboratori scolastici negli asili nido degli Enti Locali è assimilato a tutti gli effetti a quello prestato nelle scuole dell’infanzia, primarie o secondarie di I e II grado degli stessi Enti, considerato che l’assegnazione ad una tipologia di scuola era disposta sulla base di un’unica graduatoria in relazione alle esigenze di servizio dell’ente stesso. Tali servizi sono riconosciuti nelle lettere A) e B);
  • per ogni anno prestato nei Paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato.

Non interrompe la maturazione del punteggio del servizio la fruizione del congedo biennale per l’assistenza a familiari con grave disabilità di cui all’art. 5 del D.L.vo n. 151/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

3) La valutazione del servizio pre-ruolo svolto nella medesima area di appartenenza viene effettuata secondo il punteggio di cui alla tabella A dell’allegato E -lett. B (punti 2 nella mobilità a domanda; punti 1 nella mobilità d’ufficio).

E’ valutato con punti 1 sia per la mobilità a domanda che per la mobilità d’ufficio il servizio di ruolo e non di ruolo prestato in area diversa, il servizio prestato nel ruolo docente nonché il servizio militare riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi dell’art. 569 del Decreto legislativo 297/94 e successive modifiche.

 

Per la mobilità a domanda il numero di anni e mesi di servizio pre ruolo si valuta per intero, mentre per la mobilità d’ufficio i primi 4 anni sono valutati per intero e il periodo eccedente nella misura di i due terzi.
Con il punteggio previsto dalla presente voce vanno valutati i seguenti servizi o periodi:

  • il servizio di ruolo prestato in qualità di docente;
  • il servizio non di ruolo ed il servizio militare riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi dell’art. 569 del Decreto legislativo 297/94 e successive modifiche;
  • il servizio di ruolo prestato in area diversa.

Sono valutabili anche i servizi il cui riconoscimento sia richiesto da personale ancora in periodo di prova.

Il periodo di anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina antecedente alla decorrenza econo­mica nel caso in cui non sia stato prestato effettivo servizio si valuta per intero.

Devono essere considerati come anni interi i periodi corrispondenti agli anni scolastici la cui durata risulti inferiore ai 12 mesi per effetto di variazione della data di inizio disposta da norme di legge. Il servizio effettivamente prestato nelle scuole o istituti situati nelle piccole isole, relativo ad ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, deve essere raddoppiato anche nei casi di mancata prestazione del servizio per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, in conformità a quanto previsto sul riconoscimento di tale servizio dalle specifiche normative.

(4) Ai fini del calcolo del punteggio di perdente posto si prescinde dal computo del triennio. Si precisa che per l’attribuzione del punteggio devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel profilo di attuale appartenenza (per gli assistenti tecnici indipendentemente dall’area professionale di titolarità) ed eventualmente nel ruolo o nei ruoli confluiti nel medesimo profilo (con esclusione pertanto sia del periodo di servizio pre-ruolo sia del servizio coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio nella scuola di titolarità. Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti nelle norme vigenti come servizio di istituto validamente prestato nella medesima scuola. Conseguentemente, a titolo esemplificativo, il punteggio per la continuità di servizio deve essere attribuito nei casi di congedi, compresi quelli disciplinati dal D.L.vo n. 151/01 e successive modifiche ed integrazioni, ed aspettative per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per mandato politico, nel caso di comandi, di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del consiglio nazionale della pubblica istruzione, di esoneri sindacali, di aspettative sindacali ancorché non retribuite, di utilizzazione presso i distretti scolastici, etc. Si precisa inoltre, che, nel caso di sdoppiamento, o di aggregazione di istituti, la titolarità ed il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione devono ricongiungersi alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata o aggregata al fine dell’attribuzione del pun­teggio in questione. Non interrompe la maturazione del punteggio della continuità neanche la fruizione del congedo biennale per l’assistenza a familiari con grave disabilità di cui all’art. 5 del D.L.vo n. 151/01 e successive modifiche ed integrazioni. Non interrompe la continuità del servizio, altresì, la utilizzazione in altra scuola del personale in soprannumero nella scuola di titolarità, né l’utilizzazione ottenu­ta con precedenza a seguito di sdoppiamento, soppressione, autonomia o aggregazione delle unità scolastiche. Parimenti, non interrompe la continuità del servizio, il trasferimento del personale in quanto soprannumerario, qualora il medesimo ottenga nell’ottennio immediatamente successivo il trasferimento nel precedente istituto di titolarità, ed abbia prodotto, in ciascun anno, domanda per rientrare nella scuola di precedente titolarità. In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a sei mesi in ciascun anno scolastico.

Non interrompe, altresì, la continuità del servizio, l’utilizzazione per la sostituzione del DSGA, da parte del personale responsabile amministrativo o assistente amministrativo in scuola diversa da quella di titolarità.

Nei riguardi del personale ATA soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno dell’ottennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l’aver ottenuto nel corso dell’ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio.

Ai fini della continuità del servizio non si valuta l’anno in corso.

(4Bis) Si precisa che il punteggio in questione va attribuito anche nei casi in cui l’interessato abbia usufruito del riconoscimento della continuità del servizio qualora il medesimo ottenga il rientro nella sede di precedente titolarità in cui sia ubicata la scuola dalla quale sia stato trasferito d’ufficio e tale rientro si realizzi prima della scadenza dell’ottennio.

(4Ter) Ai fini della formulazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità, sono valutate nella seguente maniera:

  • lettera A) (ricongiungimento al coniuge, etc..) vale quando il familiare è residente nel comune di titolarità del soprannumerario; tale punteggio spetta anche per il comune viciniore a quello di residenza del familiare, a condizione che in quest’ultimo comune non esistano altre istituzioni scolastiche alle quali possa accedere il personale interessato. Per gli assistenti tecnici tale ipotesi si realizza nel caso di mancanza di istituzione scolastica nella quale siano istituiti posti relativi a laboratori compresi nell’area di appartenenza degli interessati
  • lettera B) e lettera C) valgono sempre;
  • lettera D) (cura e assistenza dei figli minorati, etc..) vale quando il comune in cui può essere prestata l’assistenza coincide con il comune di titolarità del soprannumerario oppure è ad esso viciniore, qualora nel comune medesimo non vi siano sedi scolastiche richiedibili.

Qualora il comune di residenza del familiare, ovvero il comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella A – Parte II, non sia sede dell’istituzione scolastica di titolarità, il punteggio va attribuito per il comune sede dell’istituzione scolastica che abbia un plesso o una sezione staccata nel comune di residenza del familiare, ovvero nel comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella A – Parte II.

Il punteggio così calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d’ufficio del soprannumerario.

(5) Il punteggio spetta per il comune di residenza del familiare a cui si richiede di ricongiungersi a condizione che esso, alla data di pubblicazione dell’ordinanza, vi risieda effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. Qualora il comune di residenza del familiare, ovvero il comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella A – Parte II, non sia sede dell’istituzione scolastica di titolarità, il punteggio va attribuito per il comune sede dell’istituzione scolastica che abbia un plesso o una sezione staccata nel comune di residenza del familiare, ovvero nel comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella A – Parte II.

La residenza del familiare alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell’iscrizione stessa. Si prescinde dall’iscrizione anagrafica quando si tratta di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell’ordinanza. In tal caso ai fini dell’attribuzione del punteggio la dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, dovrà contenere l’anzidetta informazione. Tale punteggio spetta anche per il comune viciniore a quello di residenza del familiare, nonché per quello in cui si verificano le condizioni di cui alla lettera D della Tabella A – Parte II, a condizione che in quest’ultimo comune non esistano altre istituzioni scolastiche alle quali possa accedere il personale interessato. Per gli assistenti tecnici tale ipotesi si realizza nel caso di mancanza di istituzione scolastica nella quale siano istituiti posti relativi a laboratori compresi nell’area di appartenenza degli interessati. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere A), B), C), D) sono cumulabili fra loro.

(5 bis) Per i soli trasferimenti a domanda, le situazioni di cui al presente titolo non si valutano per i trasferimenti nell’ambito della stessa sede (per sede si intende “comune”).

(5 ter) Ai sensi della legge 76/2016 per coniuge si intende anche la parte dell’unione civile.

(6) Il punteggio va attribuito anche per i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il trasferimento.

(7) La valutazione è attribuita nei seguenti casi:

  1. figlio minorato ovvero coniuge, o genitore, ricoverati permanentemente in istituto di cura;
  2. figlio minorato, ovvero coniuge, o genitore, bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare la necessità di risiedere nella sede dell’istituto medesimo.

(8) Per l’attribuzione del punteggio gli interessati devono produrre una dichiarazione, in carta libera, rilasciata rispettivamente dal medico di fiducia o dal responsabile delle strutture, abilitate ai sensi del D.P.R. 309/90, attestante la partecipazione dei figli tossicodipendenti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo comportante di necessità il domicilio nella sede dei genitori.

(9) Il punteggio è attribuito esclusivamente al personale appartenente al profilo professionale di responsabile amministrativo/direttore dei servizi generali ed amministrativi. Il punteggio è attribuito anche per l’inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi riservati di cui all’art.557 D.L.vo 297/94 e all’art. 9 del CCNI 3 dicembre 2009. Il punteggio è attribuito anche al personale transitato dagli Enti Locali ai sensi dell’art. 8, comma 3, della L. n. 124/99.

(10) Il punteggio è attribuito al personale appartenente a profilo professionale diverso da quello di responsabile amministrativo/direttore dei servizi generali ed amministrativi ed è attribuito per l’inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi a posti, nella scuola statale, di personale ATA di livello o area superiore, sia ordinari che riservati per esami o per esami e titoli. Il punteggio è attribuito anche al personale incluso nelle graduatorie per la mobilità professionale in profilo professionale superiore rispetto a quello di attuale appartenenza di cui all’art. 9 del CCNI 3 dicembre 2009 nonché al personale transitato dagli Enti Locali ai sensi dell’art. 8 comma 3 della L. n. 124/99.

(11) Il servizio prestato in qualità di incaricato ex art. 5 dell’Accordo ARAN – OOSS 8.3.2002 e ex art. 58, del CCNL 24.7.2003 e ex art. 59 del CCNL del 29/11/2007, è da valutare con lo stesso punteggio previsto per il servizio non di ruolo. Tale servizio, qualora abbia avuto una durata superiore a 180 gg, interrompe la continuità.

 

ALLEGATO F – ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI   PASSAGGI DEL PERSONALE ATA

 

EFFETTUAZIONE DELLA I FASE

Le operazioni di cui alla prima fase comprendono tanti movimenti quanti sono i comuni della provincia. A tale fase partecipano anche i titolari dei centri territoriali nell’ambito del comune del centro territoriale di titolarità riorganizzato nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti secondo quanto previsto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263.

 

A) Trasferimenti del personale ATA sulla base di quanto previsto dagli artt. 44 e 45 del presente contratto.
A1) Trasferimenti a domanda del personale beneficiario della precedenza di cui al punto I, n. 2) dell’art. 40 – titolo III – del presente contratto, indipendentemente dal comune o provincia di provenienza; (sono compresi i trasferimenti interprovinciali)
B) Trasferimenti del personale perdente posto, trasferito d’ufficio, o a domanda in quanto soprannumerario, nell’ultimo ottennio (precedenza di cui al punto II dell’art. 40, compreso il personale di cui all’art. 44 comma 3 punto II e art. 46(5), che abbia prodotto domanda per rientrare nella scuola di precedente titolarità(6), qualora in essa si sia ricostituito il posto. In caso di più aspiranti, gli interessati devono essere graduati con il punteggio spettante per il trasferimento a domanda (4). A tale movimento partecipano in subordine anche i docenti inidonei ed i docenti titolari delle classi di concorso C555 e C999 transitati nei profili ATA per l’ultima scuola in cui hanno prestato servizio nell’anno scolastico in cui hanno ottenuto il nuovo inquadramento.
C) Trasferimenti a domanda nell’ambito dello stesso istituto da un’area all’altra del personale appartenente al profilo di assistente tecnico.
D) Trasferimenti, a domanda, del personale beneficiario delle precedenze di cui al punto III) – 1), 2) e 3) dell’art.40,titolo III del presente contratto.
D1) Trasferimenti a domanda del personale beneficiario delle precedenze di cui al punto IV dell’art. 40, titolo III del presente contratto, limitatamente ai comuni con più distretti.
D2) Trasferimenti a domanda in sede ivi compresi i docenti inidonei ed i docenti titolari delle classi di concorso C555 e C999 transitati nei ruoli ATA (1) (2).
D3) Trasferimenti, a domanda, del personale appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova su un’area diversa da quella di titolarità, beneficiario delle precedenze di cui al punto III) – 1), 2) e 3) dell’art. 40, titolo III del presente contratto
D4) Trasferimenti a domanda, del personale appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova su un’area diversa da quella di titolarità, beneficiario delle precedenze di cui al punto IV dell’art.40, titolo III del presente contratto, limitatamente ai comuni con più distretti.
D5) Trasferimenti a domanda in sede del personale appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova su un’area diversa da quella di titolarità, (1) (2).
E) Trasferimenti del personale perdente posto, trasferito d’ufficio, o a domanda condizionata in quanto soprannumerario, nell’ultimo ottennio – compreso il personale di cui all’art. 43comma 3 punto II e di cui all’art 46 (5), che abbia prodotto domanda per rientrare nel comune di precedente titolarità, di cui al punto     V dell’art.   40 – titolo III – del presente contratto. In caso di più aspiranti, gli interessati devono essere graduati con il punteggio spettante per il trasferimento a domanda (3) (4). A tale movimento partecipano in subordine anche i docenti inidonei ed i docenti titolari delle classi di concorso C555 e C999 transitati nei profili ATA per il comune dell’ultima scuola in cui hanno prestato servizio nell’anno scolastico in cui hanno ottenuto il nuovo inquadramento.
E1) Trasferimenti del personale perdente posto appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova su un’area diversa rispetto a quella di titolarità, trasferito d’ufficio, o a domanda condizionata in quanto soprannumerario, nell’ultimo ottennio – compreso il personale di cui all’art. 46 (5), che abbia prodotto domanda per rientrare nel comune di precedente titolarità, di cui al punto V dell’art. 40 – titolo III – del presente contratto. In caso di più aspiranti, gli interessati devono essere graduati con il punteggio spettante per il trasferimento a domanda (3) (4).
F) Trasferimenti d’ufficio in sede del personale soprannumerario che non abbia prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbia ottenuto le scuole richieste (2) ivi compresi i docenti inidonei ed i docenti titolari delle classi di concorso C555 e C999 transitati nei ruoli ATA.
F1) Trasferimenti d’ufficio in sede del personale soprannumerario appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova su un’area diversa rispetto a quella di titolarità, che non abbia prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbia ottenuto le scuole richieste (2).

 

 

EFFETTUAZIONE DELLA II FASE

La seconda fase del movimento concerne i trasferimenti da un comune all’altro della provincia nei confronti dei titolari nella provincia medesima. A tale fase partecipano anche i titolari dei centri territoriali per sedi di comuni diversi rispetto a quello del centro territoriale riorganizzato nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti secondo quanto previsto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263.

A) Trasferimenti d’ufficio da fuori sede del personale soprannumerario che non abbia prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbia ottenuto le scuole richieste (2).
A1) Trasferimenti d’ufficio da fuori sede del personale soprannumerario appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova per un’area diversa da quella di titolarità, che non abbia prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbia ottenuto le scuole richieste (2).
B Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale beneficiario della precedenza di cui al punto III) dell’art. 40 – titolo III – del presente contratto (1), nell’ambito della provincia nel rispetto delle precedenze previste dal presente contratto.
B1) Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale beneficiario della precedenza di cui al punto IV               dell’art. 40 – titolo III – del presente contratto (1), nell’ambito della provincia nel rispetto delle precedenze previste dal presente contratto.
B2) Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale beneficiario della precedenza di cui al punto VI) dell’art. 40 – titolo III – del presente contratto (1), nell’ambito della provincia nel rispetto delle precedenze previste dal presente contratto.
B3) Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale beneficiario della precedenza di cui al punto VII) dell’art. 40 titolo III – del presente contratto (1), nell’ambito della provincia nel rispetto delle precedenze previste dal presente contratto.
B4) Trasferimenti a domanda da fuori sede (1) nell’ambito della provincia del personale che non usufruisce di alcuna preferenza ivi compresi i docenti inidonei ed i docenti titolari delle classi di concorso C555 e C999 transitati nei ruoli ATA.
B5) Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova per un’area diversa da quella di titolarità beneficiario della precedenza di cui al punto III) dell’art. 40 titolo III – del presente contratto (1), nell’ambito della provincia.
B6) Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova per un’area diversa da quella di titolarità beneficiario della precedenza di cui al punto V) dell’art. 40 titolo III – del presente contratto (1), nell’ambito della provincia.
B7) Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova per un’area diversa da quella di titolarità beneficiario della precedenza di cui al punto VI) dell’art. 40 titolo III – del presente contratto (1), nell’ambito della provincia.
B8) Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova per un’area diversa da quella di titolarità beneficiario della precedenza di cui al punto VII) dell’art. 40 titolo III – nell’ambito della provincia.
B9) Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova per un’area diversa da quella di titolarità che non usufruisce di alcuna precedenza.
C) Trasferimenti d’ufficio del personale senza sede di titolarità (art. 46 del presente contratto) ivi compresi i docenti inidonei ed i docenti titolari delle classi di concorso C555 e C999 transitati nei ruoli ATA.

 

 

EFFETTUAZIONE DELLA III FASE

Le operazioni di mobilità relative alla terza fase vengono realizzate secondo l’ordine seguente nel rispetto delle aliquote di cui al comma 2 dell’art. 39(Titolo III) del presente contratto.

A) Passaggi a domanda da uno ad altro profilo della stessa area nell’ambito della provincia di tutto il personale che risulti in esubero nella provincia, nel limite delle disponibilità previste dal presente contratto.
B) Trasferimenti degli aspiranti provenienti da altra provincia che risultino beneficiari della precedenza di cui al punto III) dell’art.40 – titolo III – del presente contratto.
B1) Trasferimenti degli aspiranti provenienti da altra provincia che risultino beneficiari della precedenza di cui al punto IV) dell’art. 40 – titolo III – del presente contratto.
B2) Trasferimenti degli aspiranti provenienti da altra provincia che risultino beneficiari della precedenza di cui al punto VI) dell’art. 40 – titolo III – del presente contratto.
B3) Trasferimenti a domanda del personale beneficiario della precedenza di cui al punto VII) dell’art. – 40 titolo III – del presente contratto
B4) Trasferimenti degli aspiranti provenienti da altra provincia che risultino beneficiari della precedenza di cui al punto VIII) dell’art. 40– titolo III – del presente contratto.
B5) Trasferimenti degli aspiranti provenienti da altra provincia che non usufruiscono di alcuna precedenza ivi compresi i docenti inidonei ed i docenti titolari delle classi di concorso C555 e C999 transitati nei ruoli ATA.
C) Passaggi da uno ad altro profilo della stessa area del personale non in soprannumero, beneficiario della precedenza di cui al punto I), n. 2 – art. 40 – titolo III) del presente contratto.
C1) Passaggi da uno ad altro profilo della stessa area del personale non in soprannumero.

 

Ferme restando le precedenze sopra richiamate fra i diversi aspiranti alla stessa sede o al medesimo istituto, dovranno essere trasferiti quelli con punteggio complessivo più alto e, a parità di punteggio, i più anziani di età.

In ciascuna delle tre fasi la precedenza di cui all’art. 40 punto IV spetta prima ai genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità o a chi ,individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita tale tutela.

Successivamente tale precedenza viene riconosciuta per l’assistenza al coniuge e limitatamente alla I e II fase al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità.

 

NOTE

(1) Per “sede” si intende “il comune”

(2) Per i titolari su posti determinati a livello di distretto intercomunale, per “sede” va inteso il comune sede di distretto.

(3) E’ trattato in tal punto dell’ordine delle operazioni anche il personale titolare di istituzioni scolastiche ubicate in comune di nuova istituzione.

(4) Per il personale titolare in altro comune trasferito nell’ultimo ottennio per soppressione di posto che chiede di tornare alla scuola, ovvero al comune di precedente titolarità, non sono attribuiti i punteggi relativi alle esigenze di famiglia (titolo II della tabella di valutazione per i trasferimenti a domanda) limitatamente alla preferenza riferita alla sola istituzione scolastica di precedente titolarità.

(5) Per tale personale, in esubero sull’organico provinciale, che chiede di tornare alla scuola o al comune di precedente titolarità, non sono attribuiti i punteggi relativi alle esigenze di famiglia (titolo II delle tabelle di valutazione) limitatamente alla preferenza riferita alla sola istituzione scolastica di precedente titolarità.

(6) Per il personale appartenente al profilo di assistente tecnico, compreso il personale di cui all’art. 46(5) il rientro sulla scuola di precedente titolarità è consentito su tutte le aree professionali richieste a domanda.

 

Roma, 11 aprile 2017.

 

Per l’Amministrazione                                                 Per le Organizzazioni Sindacali

 

_____________________                                          F.L.C-C.G.I.L

 

_____________________                                          C.I.S.L. Scuola

 

_____________________                                          U.I.L. Scuola

 

_____________________                                         S.N.A.L.S.-C.O.N.F.S.A.L.

 

_____________________                                          FEDERAZIONE GILDA-UNAMS

 

[1] Ai sensi della legge 76/2016 per coniuge si intende anche la parte dell’unione civile.

[2] La figura dell’amministratore di sostegno non è in alcun modo equiparabile all’istituto della tutela legale.