Decreto Tribunale di Bari 7 febbraio 2017, n. 6111

Decreto 6111/2017 del 07/02/2017
RG n. 14551/2016

TRIBUNALE DI BARI
– SEZIONE LAVORO –

Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dr. Luca Ariola, ha pronunciato il seguente
DECRETO
sul ricorso ex arI. 28 della legge n. 300/1970 depositato in data 23 novembre 2016 da FLC-CGIL di Bari, CISL Scuola Bari, UIL Scuola Bari e SNALSCONFSAL Bari, in persona dei rispettivi segretari provinciali pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv.ti [omissis] giusta procura a margine del ricorso;
ricorrenti
nei confronti di
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, in persona del ministro pro lempore, e l’ Istituto comprensivo statale [omissis] in persona del dirigente pro tempore, difesi ex lege dall’Avvocatura
distrettuale dello Stato;
resistenti
*****
letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 31.1.2017;
premesso che con ricorso ex art. 28 della legge n. 300 del 1970 le organizzazioni sindacali in epigrafe indicate hanno chiesto che, dichiarata la natura antisindacale del comportamento tenuto dal Dirigente scolastico dell’ Istituto comprensivo statale fosse ordinato al predetto dirigente di porre in essere tutte le attività necessarie all’apertura di un tavolo di confronto con le associazioni sindacali per la distribuzione del bonus tra docenti in servizio presso il citato Istituto;
osservato difatti che, secondo le organizzazioni ricorrenti, il dirigente avrebbe violato le prerogative sindacali escludendo totalmente le stesse dalla procedura di assegnazione e distribuzione del fondo di valorizzazione del merito del personale docente disciplinato dall’art. 1, commi da 126 a 130, della legge n. 107 del 2015;
rilevato che il Miur e l’ Istituto scolastico si sono costituiti chiedendo il rigetto del ricorso e ribadendo la legittimità dell’operato del dirigente;
evidenziato che con nota del 24.11.2016 la UIL Scuola Bari ha comunicato ai propri difensori la volontà di revocare il mandato per la proposizione del ricorso ex art. 28 sta. lav., in tal modo rendendo palese non già l’intento di rinunziare al ricorso medesimo, ma solo di far cessare l’incarico difensivo:
considerato che l’Istituto scolastico convenuto è privo di legittimazione passiva, atteso che, come ripetutamente chiarito dalla Suprema Corte, «anche dopo l’estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con l’Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stalo, a cui l’art. 15 del d.P.R. n. 275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotali nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del Ministero, mentre difetta la legittimazione passiva del singolo istituto» (v. Cass. 6372/11; in senso conforme v. anche Cass. 20521/08, relativa ad una lite avente ad oggetto l’applicazione della normativa sui congedi parentali e sull’assistenza a congiunto portatore di handicap, nonché Cass. 9752/05, pronunciata in un giudizio riguardante fatti illeciti ascrivibili a culpa in vigilando del personale docente);
ritenuto che analoghe considerazioni valgano in relazione alla domanda di repressione della condotta antisindacale ex art. 28 stat. lav., posto che in questa fattispecie la domanda deve intendersi diretta verso l’amministrazione scolastica (che assume la veste di datore di lavoro) e non già nei riguardi del singolo Istituto ovvero, ed a maggior ragione, del dirigente persona fisica che quest’ultimo rappresenta (v. Cass. 6460/09, alla cui motivazione in questa sede si rimanda);
osservato che l’art. 1, commi da 126 a 130, della legge n. 107 del 2015, reca una dettagliata disciplina relativa all’istituzione, ripartizione e distribuzione del fondo per la valorizzazione del merito del personale docente, nella quale peraltro si precisa che la somma assegnata a titolo di valorizzazione del merito «ha natura di retribuzione accessoria» (v. comma 128);
rilevato che questa disciplina non contempla la partecipazione delle organizzazioni sindacali nel procedimento destinato a concludersi con la distribuzione delle somme rinvenienti dal citato fondo, atteso che:
a) il fondo in questione è istituito presso il Miur e con decreto ministeriale è ripatito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti (comma 126);
h) al comitato per la valutazione dei docenti – del quale non fanno parte componenti designati su indicazione delle organizzazioni sindacali – è assegnato, tra le altre cose, il compito di individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla scorta di taluni parametri previsti in linea generale dalla legge (v. art. 11 del d.lgs. n. 297 del 1994, come sostituito dal comma 129 dell’art. 1 cit.);
c) sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, il dirigente scolastico, con motivata valutazione, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo (denominata bonus) (comma 128);
ritenuto che non possa condividersi l’assunto di parte ricorrente secondo cui l’ esclusione delle organizzazioni sindacali dalla procedura di attribuzione del bonus violerebbe le prerogative sindacali in materia di contrattazione collettiva e, di riflesso, le libertà del sindacato e la sua funzione essenziale di tutela dei diritti dei lavoratori;
osservato difatti che, se è vero che il testo unico sul pubblico impiego assegna in linea di principio alla contrattazione collettiva il compito di definire il trattamento economico accessorio collegato anche alla valutazione delle performance (v. in particolare l’art. 45, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, come sostituiti dall’art. 57 del d.lgs. n. 150 del 2009), è anche vero che questo principio di rango legislativo non implica affatto che la materia non possa essere diversamente regolamentata da una fonte normativa equipollente e successiva;
considerato difatti che – contrariamente a quanto sostenuto dal sindacato nella diffida del 21.6.2016 [v. doc. 3 del fascicolo di parte ricorrente] – nella specie la legge successiva (cioè la n. 107 del 2015) è speciale rispetto a quella anteriore avente invece carattere generale (il d.lgs. n. 165 del 2001), dal momento che quest’ultima è diretta a disciplinare tutti i rapporti di lavoro alle dipendenze della p.a. nell ‘ambito del pubblico impiego C.d. privatizzato, mentre la prima si limita a dettare specifiche disposizioni relative ad un determinato settore di tale ambito, ossia quello scolastico;
ritenuto perciò che dalle disposizioni del d.lgs. n. 165 del 2001 non possa desumersi in modo inequivoco la necessità che alla procedura di ripattizione e distribuzione del fondo di valorizzazione del merito prendano parte anche le organizzazioni sindacali, giacché la disciplina di cui alla legge n. 107 cit., in quanto speciale, ha carattere derogatorio rispetto a quella di cui al d.lgs. cit.;
ritenuto che non possa condividersi neppure la tesi di parte ricorreente secondo la quale il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali non limiterebbe affatto le attribuzioni che in questa materia la legge n. 107 cit. assegna rispettivamente al comitato di valutazione ed al dirigente scolastico, posto che l’apporto delle organizzazioni stesse si collocherebbe in un momento successivo rispetto alla determinazione dei criteri da parte del comitato ma prodromico rispetto alla fase di distribuzione demandata al dirigente, ossia precisamente nella fase di ripartizione delle risorse disponibili [v. pag. 11 del ricorso, verbale di udienza del 31.1.2017, nonché pagg. 3 e 4 delle note autorizzate depositate per via telematica];
osservato difatti che, contrariamente all’assunto di parte instante, la regolamentazione legislativa delle modalità di distribuzione delle risorse derivanti dal fondo di valorizzazione appare completa in ogni suo aspetto, perché disciplina in modo puntuale tutte le fasi attraverso le quali il bonus va attribuito ai docenti (ripartizione delle risorse a livello territoriale, individuazione dei criteri di valorizzazione dei docenti sulla scorta dei principi indicati dalla legge, distribuzione dei bonus con provvedimento motivato da patte del dirigente in base ai criteri indicati dal comitato), sicché davvero non si vede in quale fase si dovrebbe – per dir così – “innestare” la consultazione con le organizzazioni sindacali senza che ciò possa limitare o in qualche modo incidere in senso restrittivo sulle attribuzioni che la legge riserva a ciascuno dei soggetti coinvolti nella procedura;
ritenuto pertanto che la condotta del dirigente scolastico denunciata dalle parti ricorrenti non solo non sia diretta ad impedire o limitare in alcun modo l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale, ma risulti pienamente rispettosa del dettato normativo che regola la materia in oggetto, sicché il ricorso dev’essere respinto;
considerato che la questione scrutinata nel presente giudizio è assolutamente nuova, giacché non si rinvengono precedenti specifici in termini, per cui è pienamente giustiticabile l’integrale compensazione delle spese di lite anche in caso di totale soccombenza ai sensi dell’art. 92, secondo comma, C.p.c.;
PQM
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sul ricorso ex art. 28 della legge n. 300 del 1970 depositato in data 23.11.2016 dalle organizzazioni sindacali FLC-CGIL di Bari, CISL Scuola Bari, UIL Scuola Bari e SNALS-CONFSAL Bari, in persona dei rispettivi segretari provinciali pro tempore (proc. n. 14551/2016 R.G.), ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
dichiara il difetto di legittimazione passiva dell ‘Istituto comprensivo
statale [omissis] .
rigetta per il resto il ricorso;
compensa le spese.
Si comunichi.

Bari, 07/02/2017

IL GIUDICE
dr. Luca Ariala