Legge 27 febbraio 2017, n. 18

Legge 27 febbraio 2017, n. 18

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. (17G00032)

(GU Serie Generale n.49 del 28-2-2017)

 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. Il decreto-legge 29 dicembre 2016,  n. 243,  recante  interventi
urgenti per la  coesione  sociale  e  territoriale,  con  particolare
riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno,  e'
convertito in legge con le modificazioni riportate in  allegato  alla
presente legge. 
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 27 febbraio 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Gentiloni Silveri,  Presidente  del
                                  Consiglio dei ministri 
 
                                  De  Vincenti,   Ministro   per   la
                                  coesione    territoriale    e    il
                                  Mezzogiorno 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
			          Avvertenza: 
 
              Il decreto-legge 29 dicembre 2016,  n.  243,  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale  -  n.
          304 del 30 dicembre 2016. 
              A norma dell'art. 15, comma 5, della  legge  23  agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),
          le modifiche apportate dalla presente legge di  conversione
          hanno efficacia dal giorno successivo a  quello  della  sua
          pubblicazione. 
              Il testo del decreto-legge coordinato con la  legge  di
          conversione e'  pubblicato  in   questa   stessa   Gazzetta
          Ufficiale alla pag. 59. 
 

			
			

TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2016, n. 243

Testo del  decreto-legge  29  dicembre  2016,  n.  243  (in  Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 304 del 30 dicembre 2016), coordinato
con la legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 18 (in questa stessa
Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: "Interventi urgenti per  la
coesione  sociale  e  territoriale,  con  particolare  riferimento  a
situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno.". (17A01679) 

(GU n.49 del 28-2-2017)

 

 Vigente al: 28-2-2017

 

Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

 
Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico,
al solo fine di facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione, che di quelle richiamate nel decreto,  trascritte  nelle
note.  Restano  invariati  il  valore  e   l'efficacia   degli   atti
legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i  segni  ((  ...
)). 
    A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015,  n.  191,
  convertito con modificazioni dalla legge 1° febbraio 2016,  n.  13,
  recante disposizioni urgenti per il completamento  della  procedura
  di cessione  dei  complessi  aziendali  del  Gruppo  ILVA,  nonche'
  proroga  in  materia  di  progetti  di  efficienza   energetica   e
  risanamento ambientale di grandi dimensioni 
  1. All'articolo 1  del  decreto-legge  4  dicembre  2015,  n.  191,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2016,  n.  13,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, quarto periodo, le parole: «entro  60  giorni  dal
decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo
73 del decreto legislativo 8 luglio 1999,  n.  270»  sono  sostituite
dalle seguenti: «entro 60 giorni dalla data in cui  ha  efficacia  la
cessione a titolo definitivo dei complessi  aziendali  oggetto  della
procedura di trasferimento di cui al comma 2»; 
    b) dopo il comma 8.3 sono aggiunti i seguenti: 
      «8.4. Il contratto che regola il  trasferimento  dei  complessi
aziendali in capo all'aggiudicatario individuato a  norma  del  comma
8.1 definisce altresi' le modalita' attraverso  cui,  successivamente
al  suddetto  trasferimento,  i   commissari   della   procedura   di
amministrazione straordinaria svolgono  o  proseguono  le  attivita',
esecutive  e  di  vigilanza,  funzionali  all'attuazione  del   Piano
approvato con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  14
marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  8  maggio  2014,  n.
105, come eventualmente modificato ai sensi del comma 8.1. Il termine
di durata del programma dell'amministrazione straordinaria si intende
esteso sino alla scadenza del termine  ultimo  per  l'attuazione  del
predetto Piano, come eventualmente modificato o  prorogato  ai  sensi
del comma 8.1 o di altra  norma  di  legge.  Entro  tale  termine,  i
commissari straordinari sono autorizzati ad individuare e realizzare,
sentiti l'Agenzia  regionale  per  la  prevenzione  e  la  protezione
dell'ambiente della Puglia (ARPA Puglia) e l'Istituto  superiore  per
la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA),  ulteriori  interventi
di decontaminazione e risanamento ambientale non previsti nell'ambito
del predetto Piano,  ma  allo  stesso  strettamente  connessi,  anche
mediante  formazione  e  impiego  del  personale  delle  societa'  in
amministrazione straordinaria non altrimenti impegnato, allo scopo di
favorire il reinserimento del personale stesso nell'ambito del  ciclo
produttivo. I commissari straordinari specificano, nella relazione di
cui al comma 10-bis, i  predetti  interventi  di  decontaminazione  e
risanamento ambientale e il loro stato di attuazione. Il  decreto  di
cessazione dell'esercizio dell'impresa di  cui  all'articolo  73  del
decreto legislativo 8 luglio 1999, n.  270,  e'  adottato  a  seguito
dell'intervenuta integrale cessazione, da parte  dell'amministrazione
straordinaria, di tutte le attivita' e funzioni, anche di  vigilanza,
comunque connesse all'attuazione del Piano approvato con decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  8  maggio  2014,  n.  105,  come   eventualmente
modificato ai sensi del comma 8.1, ovvero degli ulteriori  interventi
posti in essere ai sensi del presente comma. 
      8.5.  Il   programma   della   procedura   di   amministrazione
straordinaria  e'  altresi'  integrato  con  un  piano  relativo   ad
iniziative volte a garantire attivita' di  sostegno  assistenziale  e
sociale per le famiglie disagiate  nei  Comuni  di  Taranto,  Statte,
Crispiano,  Massafra   e   Montemesola.   Il   piano,   a   carattere
sperimentale, della durata di tre anni, approvato dal Ministro  dello
sviluppo economico e monitorato nei relativi stati di avanzamento, si
conforma alle raccomandazioni adottate dagli organismi internazionali
in tema di  responsabilita'  sociale  dell'impresa  e  alle  migliori
pratiche attuative ed e' predisposto ed  attuato,  con  l'ausilio  di
organizzazioni riconosciute anche a livello internazionale, enti  del
terzo settore  ed  esperti  della  materia,  a  cura  dei  commissari
straordinari, d'intesa con i Comuni  di  cui  al  primo  periodo  per
quanto attiene la selezione dei soggetti beneficiari.  I  criteri  di
selezione sono resi pubblici  nei  siti  internet  istituzionali  dei
comuni medesimi. Per consentire  l'immediato  avvio  delle  attivita'
propedeutiche alla realizzazione del piano, l'importo di 300.000 euro
e' posto a carico delle risorse del programma nazionale complementare
"Imprese e competitivita'  2014-2020",  approvato  dal  CIPE  con  la
deliberazione  n.  10/2016  del  1°  maggio  2016,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2016.». 
  2. Le  risorse  rivenienti  dalla  restituzione  dei  finanziamenti
statali di cui all'articolo  1,  comma  6-bis,  del  decreto-legge  4
dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge  1º
febbraio 2016,  n.  13  anche  con  le  modalita'  di  cui  al  comma
6-undecies del medesimo articolo 1: 
    a) nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli  anni  del
triennio 2017-2019, sono mantenute sulla contabilita' speciale di cui
all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge  5  gennaio  2015,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n.  20,  per
essere destinate  al  finanziamento  delle  attivita'  relative  alla
predisposizione e attuazione del Piano di cui all'articolo  1,  comma
8.5,  del  decreto-legge   n.   191   del   2015,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  1°  febbraio  2016,  n.  13,  secondo  le
modalita' attuative di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge
5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
marzo 2015, n. 20. I  commissari  straordinari,  anche  ai  fini  dei
trasferimenti delle risorse occorrenti, provvedono a rendicontare  al
Ministero vigilante con cadenza semestrale. La relazione  e'  inviata
dal  Ministro  vigilante  alle  Camere  per  la   trasmissione   alle
Commissioni parlamentari competenti per materia; 
    b) nel limite di 50 milioni di euro per il 2017 e di  20  milioni
di euro per il 2018, sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato per essere riassegnate allo stato di previsione della spesa del
Ministero della salute  e  successivamente  trasferite  alla  Regione
Puglia per la realizzazione di un progetto volto all'acquisizione dei
beni e dei servizi necessari  alla  realizzazione  di  interventi  di
ammodernamento tecnologico delle apparecchiature  e  dei  dispositivi
medico-diagnostici delle strutture sanitarie  pubbliche  ubicate  nei
Comuni  di  Taranto,  Statte,  Crispiano,  Massafra  e   Montemesola,
avvalendosi, in via esclusiva,  della  CONSIP  S.p.A.,  nonche'  alla
conseguente e necessaria formazione e aggiornamento professionale del
personale sanitario. 
  3. Il progetto di cui al comma 2,  lettera  b),  inserito  tra  gli
interventi del Contratto istituzionale di sviluppo,  sottoscritto  il
30 dicembre 2015, e' trasmesso dalla Regione Puglia ed  e'  approvato
dal Ministero della salute, sentito l'Istituto superiore di  sanita',
previo parere del Tavolo istituzionale permanente di cui all'articolo
5, comma 2, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, integrato a tal  fine
con un rappresentante del Ministero della salute. La  regione  Puglia
presenta al Ministero della salute, entro il 31  gennaio  di  ciascun
anno, una relazione sulle attivita' svolte,  con  la  rendicontazione
delle risorse utilizzate  e  degli  interventi  realizzati  nell'anno
precedente. La relazione e' inviata dal Ministro  della  salute  alle
Camere per la trasmissione alle Commissioni  parlamentari  competenti
per materia. 
  4. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari in termini
di fabbisogno e di indebitamento netto recati dal comma 2 si provvede
mediante utilizzo del Fondo di  cui  all'articolo  6,  comma  2,  del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, nel limite massimo di 60 milioni
di euro per l'anno 2017, 30 milioni di euro  per  l'anno  2018  e  10
milioni di euro per l'anno 2019. 
  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio
connesse all'attuazione del presente decreto. 
  5-bis. All'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 4  luglio
2014, n. 102, le parole: «sino al 31 dicembre 2016»  sono  sostituite
dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2017». 
                             Art. 1 bis 
 
Integrazione  del  trattamento   di   cassa   integrazione   guadagni
  straordinaria per dipendenti del gruppo ILVA 
  1. Allo scopo di integrare il trattamento economico dei  dipendenti
impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo  ILVA  per  i
quali sia avviato o prorogato, nel corso dell'anno 2017,  il  ricorso
alla cassa integrazione guadagni straordinaria, e' autorizzata, anche
ai  fini  della  formazione  professionale  per  la  gestione   delle
bonifiche, la spesa nel limite di 24 milioni di euro per l'anno 2017.
All'onere, pari a 24 milioni di euro, si provvede mediante versamento
all'entrata del bilancio dello Stato, da effettuare  nell'anno  2017,
di una quota di corrispondente importo delle disponibilita' del Fondo
di rotazione di cui all'articolo 9, comma  5,  del  decreto-legge  20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  19
luglio 1993, n. 236. E' corrispondentemente ridotta di 24 milioni  di
euro la quota di risorse da  destinare,  ai  sensi  dell'articolo  5,
comma 4-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150,  alla
gestione a stralcio separata istituita nell'ambito dello stesso Fondo
di rotazione per essere destinata al finanziamento di iniziative  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
                               Art. 2 
 
Procedure di infrazione europee n. 2004/2034 e n.  2009/2034  per  la
  realizzazione  e  l'adeguamento  dei  sistemi   di   collettamento,
  fognatura e depurazione 
  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
sentiti i Presidenti delle regioni interessate, e' nominato un  unico
Commissario straordinario del Governo, di seguito Commissario  unico,
scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione,  di
comprovata esperienza gestionale e amministrativa, che non  siano  in
una situazione di conflitto di interessi.  Il  Commissario  resta  in
carica per un triennio e, nel caso in cui  si  tratti  di  dipendente
pubblico, e' collocato in posizione di comando, aspettativa  o  fuori
ruolo secondo l'ordinamento applicabile.  All'atto  del  collocamento
fuori  ruolo  e'  reso  indisponibile  per  tutta   la   durata   del
collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione  organica
dell'amministrazione di provenienza equivalente dal  punto  di  vista
finanziario. 
  2. Al Commissario unico sono attribuiti compiti di coordinamento  e
realizzazione degli interventi funzionali a  garantire  l'adeguamento
nel minor tempo possibile alle sentenze di condanna  della  Corte  di
Giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19  luglio  2012  (causa
C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) evitando l'aggravamento
delle procedure di infrazione in essere, mediante gli interventi  sui
sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque  reflue
necessari  in  relazione  agli  agglomerati  oggetto  delle  predette
condanne non ancora dichiarati  conformi  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, ivi inclusa la gestione  degli  impianti
fino a  quando  l'agglomerato  urbano  corrispondente  non  sia  reso
conforme a quanto stabilito  dalla  Corte  di  giustizia  dell'Unione
europea e comunque per un  periodo  non  superiore  a  due  anni  dal
collaudo definitivo  delle  opere,  nonche'  il  trasferimento  degli
stessi agli enti di governo dell'ambito ai  sensi  dell'articolo  143
del decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152.  Il  Commissario
presenta annualmente al Ministro dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare una relazione sullo stato di  attuazione  degli
interventi  di  cui  al  presente   articolo   e   sulle   criticita'
eventualmente riscontrate.  La  relazione  e'  inviata  dal  medesimo
Ministro  alle  Camere   per   la   trasmissione   alle   Commissioni
parlamentari competenti per materia. 
  3.  Al  predetto  Commissario  e'  corrisposto  esclusivamente   un
compenso determinato nella misura e con le modalita' di cui al  comma
3 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111,  a
valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi,
composto da una parte fissa e da una parte variabile in  ragione  dei
risultati conseguiti. 
  4.  A  decorrere  dalla  data  dell'emanazione  del   decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, i Commissari
straordinari nominati per l'adeguamento  alle  sentenze  di  condanna
della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio
2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa  C-85/13)  ai  sensi
dell'articolo 7, comma 7, del decreto-legge  12  settembre  2014,  n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,  n.
164,  cessano  dal  proprio  incarico.  Contestualmente,  le  risorse
presenti  nelle  contabilita'  speciali  ad   essi   intestate   sono
trasferite ad apposita contabilita' speciale intestata al Commissario
unico, presso la Sezione di  Tesoreria  provinciale  dello  Stato  di
Roma, ai sensi degli articoli 8  e  10  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994,  n.  367;  le
risorse destinate agli interventi di  cui  al  presente  articolo  in
relazione  alla  delibera  del  Comitato  interministeriale  per   la
programmazione economica  (CIPE)  n.  60/2012  del  30  aprile  2012,
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  160  dell'11  luglio  2012,
confluiscono nella disponibilita' del Commissario con le modalita' di
cui ai commi 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del predetto decreto-legge
n. 133 del  2014.  Con  le  stesse  predette  modalita'  confluiscono
altresi' nella disponibilita' del Commissario unico tutte le  risorse
finanziarie pubbliche da destinare agli interventi di cui al comma  2
del presente articolo per effetto di quanto statuito dal CIPE con  le
delibere nn. 25/2016  e  26/2016  del  10  agosto  2016,  pubblicate,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 266 e n. 267  del  14  e
del 15 novembre 2016. 
  5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e comunque entro  la  data  di  cessazione  dall'incarico,  i
Commissari  di  cui  al  comma  4  trasmettono  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare,  al  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
dello Stato e al Commissario unico una relazione circa  lo  stato  di
attuazione  degli  interventi  di  competenza,  con  le   difficolta'
riscontrate nella esecuzione dei medesimi, e degli impegni finanziari
assunti nell'espletamento dell'incarico, a valere sulle  contabilita'
speciali loro intestate, e trasferiscono al Commissario  unico  tutta
la documentazione progettuale e tecnica in loro possesso. 
  6. Entro sessanta giorni dalla richiesta del Commissario  unico  ai
sensi del comma 7-ter dell'articolo 7 del predetto  decreto-legge  n.
133 del 2014, le regioni  trasferiscono  le  risorse  destinate  alla
realizzazione degli  interventi  di  cui  al  comma  2  del  presente
articolo in  relazione  alla  delibera  del  CIPE  n.  60/2012,  gia'
trasferite ai bilanci regionali, per le quali non risulti intervenuta
l'aggiudicazione provvisoria  dei  lavori,  dandone  informazione  al
Dipartimento per  le  politiche  di  coesione  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri. Decorso inutilmente il  termine  di  sessanta
giorni di cui al periodo precedente,  fermo  restando  l'accertamento
dell'eventuale  responsabilita'  derivante   dall'inadempimento,   il
Commissario unico di cui al comma 1, in qualita'  di  Commissario  ad
acta, adotta i relativi necessari provvedimenti. 
  7. Per gli interventi di cui al comma 2 per  la  cui  realizzazione
sia prevista la concorrenza della tariffa o di risorse  regionali,  i
gestori del servizio idrico integrato, con le modalita' previste  con
deliberazione adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto dall'Autorita'
per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, sentito l'ente di
governo d'ambito e fermo restando l'equilibrio  economico-finanziario
della  gestione,  ovvero  la  regione  per   le   relative   risorse,
trasferiscono gli  importi  dovuti  alla  contabilita'  speciale  del
Commissario, assumendo i conseguenti provvedimenti necessari. 
  8. Entro trenta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al
comma 1, il Commissario unico predispone, ai sensi dei commi  2  e  8
nonche', ove applicabile, del comma 5 dell'articolo 134  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante l'utilizzo delle  risorse
umane, strumentali e  finanziarie  previste  ai  sensi  del  presente
articolo, un sistema di qualificazione dei prestatori di  servizi  di
ingegneria per la predisposizione di un albo  di  soggetti  ai  quali
affidare incarichi  di  progettazione,  di  importo  inferiore  a  un
milione di euro, degli  interventi  di  adeguamento  dei  sistemi  di
collettamento,  fognatura  e  depurazione  degli  agglomerati  urbani
oggetto delle procedure di infrazione n. 2004/2034  e  n.  2009/2034.
Tale albo e' trasmesso, entro sessanta giorni dalla  predisposizione,
anche per posta certificata, all'Autorita'  nazionale  anticorruzione
al fine di consentire la verifica del rispetto dei  criteri  previsti
dal comma 2 dell'articolo 134 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50. 
  9.  Il  Commissario  unico  si  avvale,  sulla  base  di   apposite
convenzioni, di societa'  in  house  delle  amministrazioni  centrali
dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica, degli  enti  del
sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui  alla
legge 28 giugno  2016,  n.  132,  delle  Amministrazioni  centrali  e
periferiche dello Stato e degli Enti pubblici che operano nell'ambito
delle aree di intervento, utilizzando le risorse umane e  strumentali
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della  finanza  pubblica.  Gli  oneri  di  cui  alle  predette
convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi
da realizzare. 
  10. Il Commissario  unico  si  avvale  altresi',  per  il  triennio
2017-2019, di una Segreteria  tecnica  composta  da  non  piu'  di  6
membri, nominati con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del  mare,  scelti  tra  soggetti  dotati  di
comprovata pluriennale  esperienza  tecnico-scientifica  nel  settore
dell'ingegneria idraulica e del ciclo delle acque.  Con  il  medesimo
decreto  e'  determinata  l'indennita'  onnicomprensiva  spettante  a
ciascun  componente  della  Segreteria,  nei  limiti  di  una   spesa
complessiva annuale per il  complesso  dei  membri  della  Segreteria
tecnica non superiore a 300.000,00 euro.  Agli  oneri  derivanti  dal
presente comma, pari a euro 300.000 per ciascuno degli anni 2017-2019
si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di
cui all'articolo 1, comma 226, della legge 24 dicembre 2012, n.  228.
A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze e'  autorizzato
ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. 
  11. Al Commissario unico si applicano le previsioni di cui ai commi
2-ter, 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.
116, e di  cui  ai  commi  5,  7-bis  e  7-ter  dell'articolo  7  del
decreto-legge  12   settembre   2014,   n.   133,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. 
                               Art. 3 
 
Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle  aree  di  rilevante
  interesse nazionale - comprensorio Bagnoli - Coroglio 
  1. All'articolo 33, comma 13, del decreto-legge 12 settembre  2014,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre  2014,
n. 164, le parole: «dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza  del
Consiglio dei  ministri  all'uopo  delegato»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro
o Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
da lui designato». 
                             Art. 3 bis 
 
                  Bonifica del deposito ex Cemerad 
 
  1. Il Commissario straordinario per l'attuazione dell'intervento di
messa in sicurezza e gestione dei rifiuti  pericolosi  e  radioattivi
siti nel deposito ex Cemerad, nel territorio del  comune  di  Statte,
nominato con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  19
novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  302  del  30
dicembre 2015, e' autorizzato ad affidare il servizio  di  trasporto,
caratterizzazione e smaltimento dei  rifiuti  presenti  nel  suddetto
deposito ex Cemerad, con finale bonifica radiologica e rilascio delle
aree prive di vincoli radiologici, alla Sogin Spa, societa' dotata di
specifiche ed elevate  competenze  nella  materia,  affinche'  svolga
tutte  le  attivita'  necessarie,  anche  avvalendosi   di   societa'
controllate. 
  2. Le funzioni e i poteri del Commissario sono  prorogati  fino  al
completamento delle attivita' di cui al comma 1. 
  3.  All'attuazione  dei  commi  1  e  2  si  provvede   a   valere,
rispettivamente, sulle risorse di cui agli articoli 3, comma 5-bis, e
6, comma 3, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20. 
                             Art. 3 ter 
 
           Piano straordinario per la verifica ambientale 
            nella localita' Burgesi del comune di Ugento 
 
  1. Al fine  di  scongiurare  l'emergere  di  criticita'  ambientali
dovute alla presenza dell'impianto di discarica in localita' Burgesi,
nel comune di Ugento, la regione Puglia, avvalendosi dell'ARPA Puglia
e dell'azienda  sanitaria  locale  competente,  predispone  un  piano
straordinario di indagine e di approfondimento  volto  alla  verifica
dello stato delle matrici ambientali nell'area interessata. 
  2. Allo scopo di finanziare la realizzazione del piano, nello stato
di  previsione  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela   del
territorio e del mare e' istituito un fondo  per  la  verifica  dello
stato di qualita' delle matrici naturali nella localita' Burgesi  del
comune di Ugento, con uno stanziamento di  un  milione  di  euro  per
l'anno 2017. Al relativo onere si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2017, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare. 
                            Art. 3 quater 
 
Proroga degli incentivi in favore degli esercenti di impianti per  la
  produzione di energia elettrica alimentati da biomasse 
  1. All'articolo 1 della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 149, le parole:  «fino  al  31  dicembre  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»; 
    b) al  comma  150,  le  parole:  «riconosciuto  dal  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico  6  luglio  2012»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «riconosciuto  dal  primo  periodo  del   comma   1
dell'articolo 19 del decreto del Ministro dello sviluppo economico  6
luglio 2012». 
                          Art. 3 quinquies 
 
                 Interventi in materia di sicurezza 
            del territorio e contrasto della criminalita' 
 
  1. Nell'anno 2017, per fronteggiare particolari esigenze  operative
in alcune aree del Mezzogiorno, comprese quelle di cui all'articolo 1
del  decreto-legge  10  dicembre  2013,  n.  136,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  6  febbraio  2014,  n.  6,  nonche'  le
straordinarie necessita' conseguenti agli  eventi  sismici  dell'anno
2016,  la  forza  media  di  ufficiali  ausiliari  delle   forze   di
completamento dell'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera  d)  del
comma 1 dell'articolo 937 del codice  dell'ordinamento  militare,  di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e'  incrementata  di
10  unita'.  Ai  relativi  oneri  finanziari,  quantificati  in  euro
511.413,10, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno
2017, del fondo di cui all'articolo 617 del medesimo codice di cui al
decreto legislativo n. 66 del 2010. 

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO, POLITICHE SOCIALI E ISTRUZIONE

                               Art. 4 
 
Agenzia per  la  somministrazione  del  lavoro  in  porto  e  per  la
            riqualificazione professionale (transhipment) 
 
  1. Al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare  i  processi
di riconversione  industriale  delle  infrastrutture  portuali  e  di
evitare grave pregiudizio all'operativita' e all'efficienza portuali,
nei porti nei quali almeno l'80 per  cento  della  movimentazione  di
merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni
in modalita' transhipment e persistano da almeno cinque anni stati di
crisi aziendale o cessazioni delle attivita' terminalistiche, in  via
eccezionale e temporanea, per un  periodo  massimo  non  superiore  a
trentasei mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2017  e'  istituita  dalla
Autorita' di  Sistema  portuale,  d'intesa  con  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, con delibera del Comitato di gestione
o del  Comitato  portuale  laddove  eserciti  in  prorogatio  le  sue
funzioni, una Agenzia per la somministrazione del lavoro in  porto  e
per la riqualificazione professionale,  nella  quale  confluiscono  i
lavoratori  in  esubero  delle   imprese   che   operano   ai   sensi
dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, autorizzate alla
movimentazione dei container che,  alla  data  del  27  luglio  2016,
usufruivano di regimi  di  sostegno  al  reddito  nelle  forme  degli
ammortizzatori sociali. 
  2. L'Agenzia e' promossa e partecipata, nel periodo di cui al comma
1,  dall'Autorita'  di  Sistema  portuale   competente,   in   deroga
all'articolo 6, comma 11, della legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  e
secondo le norme recate nel testo unico  in  materia  di  societa'  a
partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016,
n. 175. Le attivita' delle Agenzie di cui  al  comma  1  sono  svolte
avvalendosi  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a  legislazione  vigente  nei  bilanci  delle  rispettive
Autorita' di Sistema portuale. 
  3. L'Agenzia di cui al comma 1, sentite le organizzazioni sindacali
dei  lavoratori,  svolge  attivita'  di  supporto  alla  collocazione
professionale  dei  lavoratori  iscritti  nei  propri  elenchi  anche
attraverso  la  loro  formazione  professionale  in  relazione   alle
iniziative economiche  ed  agli  sviluppi  industriali  dell'area  di
competenza della Autorita' di Sistema portuale.  Le  Regioni  possono
cofinanziare  i  piani  di  formazione  o  di  riqualificazione   del
personale che dovessero rendersi necessari, avvalendosi delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  4. La somministrazione di lavoro puo' essere richiesta da qualsiasi
impresa  abilitata  a  svolgere  attivita'  nell'ambito  portuale  di
competenza della Autorita' di Sistema portuale di cui al comma 1,  al
fine di integrare il proprio organico. Nei  porti  in  cui  sia  gia'
presente un soggetto autorizzato  ai  sensi  dell'articolo  17  della
legge 28 gennaio 1994, n. 84,  la  richiesta  di  manodopera  per  lo
svolgimento delle operazioni portuali  dovra'  transitare  attraverso
tale soggetto e quest'ultimo, qualora non abbia personale sufficiente
per far fronte alla fornitura di lavoro portuale  temporaneo,  dovra'
rivolgersi alla predetta Agenzia. 
  5. In caso di nuove iniziative  imprenditoriali  e  produttive  che
dovessero  localizzarsi  in   porto,   le   imprese   autorizzate   o
concessionarie  devono  fare  ricorso  per  le  assunzioni  a   tempo
determinato ed indeterminato, laddove vi  sia  coerenza  tra  profili
professionali richiesti e offerti, ai lavoratori dell'Agenzia secondo
percentuali predeterminate nel relativo titolo abilitativo; lo stesso
obbligo grava, in caso  di  previsioni  di  nuove  assunzioni,  sulle
aziende gia' concessionarie ai sensi dell'articolo 18 della legge  28
gennaio 1994,  n.  84.  I  lavoratori  individuati  devono  accettare
l'impiego proposto, pena  la  cancellazione  dagli  elenchi  detenuti
dalla Agenzia. 
  6. All'Agenzia di somministrazione di cui al comma 1, ad  eccezione
delle modalita' istitutive e di finanziamento, si applicano le  norme
che disciplinano le agenzie di somministrazione  di  cui  ai  decreti
legislativi 10 settembre 2003, n. 276, e 15 giugno 2015, n.  81,  ove
compatibili. 
  7. Al personale di cui al comma  1,  per  le  giornate  di  mancato
avviamento al lavoro, si applicano le disposizioni di cui al comma  2
dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92  nel  limite  delle
risorse aggiuntive pari a 18.144.000 euro per l'anno 2017, 14.112.000
euro per l'anno 2018 e 8.064.000 euro per l'anno 2019. 
  8. Alla scadenza  dei  trentasei  mesi,  ove  restassero  in  forza
all'Agenzia di  cui  al  comma  1,  lavoratori  non  reimpiegati,  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  puo'  autorizzare  la
trasformazione di tale Agenzia, su istanza dell'Autorita' di  Sistema
portuale competente e laddove sussistano i presupposti, in un'Agenzia
ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84. 
  9. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari  a  18.144.000  euro  per
l'anno 2017, 14.112.000 euro per l'anno 2018  e  8.064.000  euro  per
l'anno 2019, si provvede: 
    a) quanto a 18.144.000 euro per l'anno 2017, mediante  versamento
all'entrata del bilancio dello Stato da effettuare nell'anno 2017, di
quota di corrispondente importo delle disponibilita' in conto residui
del Fondo sociale per occupazione e formazione, di  cui  all'articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; 
    b) quanto a 14.112.000 euro per l'anno 2018 e 8.064.000 euro  per
l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di
spesa relativa al Fondo sociale per occupazione e formazione, di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2. 
  10. Alla compensazione  degli  effetti  finanziari  in  termini  di
fabbisogno e di indebitamento netto derivanti  dall'attuazione  delle
disposizioni di cui al comma 9 pari a 18.144.000 euro per l'anno 2017
si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  per  la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali  di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189. 
                             Art. 4 bis 
 
         Diffusione della logistica digitale nel Mezzogiorno 
 
  1. Ai fini del completamento degli  investimenti,  con  particolare
riferimento ai nodi (porti, interporti e piattaforme logistiche)  del
Mezzogiorno, riducendo il divario  digitale,  anche  in  relazione  a
quanto previsto dal piano strategico nazionale  della  portualita'  e
della logistica di cui al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 26 agosto  2015,  di  cui  al  comunicato  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 250 del 27 ottobre 2015, e dall'ultimo  periodo
del comma 211 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,  n.  228,
il contributo di cui  all'articolo  2,  comma  244,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, e' incrementato ulteriormente di 5 milioni  di
euro per ciascuno degli anni dal  2017  al  2022,  senza  obbligo  di
cofinanziamento  da  parte  del  soggetto  attuatore  unico  di   cui
all'articolo  61-bis  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.   1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27.  Il
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  stipula  con  il
soggetto attuatore unico una specifica convenzione  per  disciplinare
l'utilizzo dei fondi. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di  euro  per
ciascuno  degli  anni  dal  2017  al  2022,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2017-2019,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2017,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero. 
  3.  I  fondi  di  cui  al  presente  articolo  sono  utilizzati  in
conformita'  alle  disposizioni  in  materia   di   pareri   di   cui
all'articolo 14-bis del codice dell'amministrazione digitale, di  cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
                             Art. 4 ter 
 
            Trasporto di acqua destinata al consumo umano 
 
  1. Con decreto del Ministro  della  salute  e  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, da adottare  ai  sensi  dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono  individuati,
fatta eccezione per le navi della Marina militare,  le  modalita',  i
requisiti e i termini per  l'accertamento  di  idoneita'  delle  navi
cisterna che effettuano, con esclusione del  trasporto  promiscuo  di
sostanze alimentari, il trasporto di acqua destinata al consumo umano
di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31. 
  2. Il decreto di cui al comma 1 individua e disciplina: 
    a) il campo di applicazione; 
    b) l'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione; 
    c) le modalita' di presentazione della domanda di  autorizzazione
e di rinnovo della stessa; 
    d) la durata dell'autorizzazione; 
    e) i requisiti tecnici e tecnico-sanitari delle navi cisterna; 
    f) le modalita' di svolgimento dei sopralluoghi ispettivi. 
  3. Con decreto del Ministro  della  salute  e  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabilite, sulla base  del  costo
effettivo del servizio, le  tariffe  per  la  copertura  degli  oneri
derivanti dalle attivita' di cui al  presente  articolo,  nonche'  le
relative modalita' di versamento. 
  4. Le tariffe di cui al comma 3 sono  aggiornate  almeno  ogni  due
anni. 
                               Art. 5 
 
           Incremento del fondo per le non autosufficienze 
 
  1. Lo stanziamento del Fondo per le  non  autosufficienze,  di  cui
all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  e'
incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2017. 
  2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190. 
                             Art. 5 bis 
 
Riqualificazione  e  ammodernamento  tecnologico   dei   servizi   di
  radioterapia oncologica di ultima  generazione  nelle  regioni  del
  Mezzogiorno 
  1. Nell'ambito della  sottoscrizione  degli  accordi  di  programma
necessari  all'assegnazione   delle   risorse   residue   del   piano
pluriennale di interventi per il patrimonio  sanitario  pubblico,  di
cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, una quota  pari
a  100  milioni  di  euro  e'  destinata  alla   riqualificazione   e
all'ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica
di  ultima  generazione  nelle  regioni  Abruzzo,   Molise,   Puglia,
Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia e  Sardegna,  in  particolare
per l'acquisizione di apparecchiature dotate di tecnologia robotica o
rotazionale. 
  2.  Ai  fini   dell'effettivo   ammodernamento   dei   servizi   di
radioterapia oncologica, entro novanta giorni dalla data  di  entrata
in vigore della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  con
decreto  del  Ministro  della  salute,  previa  intesa  in  sede   di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le  modalita'
e i tempi  di  attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo. 
                               Art. 6 
 
                     Scuola europea di Brindisi 
 
  1. Al fine di garantire l'adozione del curricolo  previsto  per  le
scuole  europee  dalla  scuola  dell'infanzia  al  conseguimento  del
baccalaureato europeo, in  prosecuzione  delle  sperimentazioni  gia'
autorizzate per  la  presenza  della  Base  delle  Nazioni  Unite  di
Brindisi, il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca  e'  autorizzato  a  stipulare  e  a  dare  esecuzione   alle
occorrenti convenzioni con  il  Segretariato  generale  delle  scuole
europee. A tale scopo, e' autorizzata la  spesa  di  euro  577.522,36
annui a decorrere dall'anno 2017. Agli oneri derivanti  dal  presente
comma,   a   decorrere   dall'anno   2017,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2017-2019,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2017,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale. 

Capo III
INTERVENTI PER LA PRESIDENZA
DEL G7 E INTERVENTI DIVERSI

                               Art. 7 
 
                Interventi funzionali alla presidenza 
                      italiana del G7 nel 2017 
 
  1. Per gli appalti pubblici  di  lavori,  forniture  e  servizi  da
aggiudicare  da  parte  del  Capo   della   struttura   di   missione
«Delegazione per la Presidenza Italiana del  Gruppo  dei  Paesi  piu'
industrializzati» per il 2017, istituita con decreto  del  Presidente
del  Consiglio  del  24  giugno  2016,  confermata  con  decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  20  dicembre  2016,  e  del
Commissario straordinario del  Governo  per  la  realizzazione  degli
interventi infrastrutturali e di  sicurezza  connessi  alla  medesima
Presidenza italiana, nominato ai sensi dell'articolo 11  della  legge
23 agosto 1988, n. 400, si applica la procedura prevista dai commi  1
e 6 dell'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,
sulla base di motivazione che dia conto, per  i  singoli  interventi,
delle ragioni di urgenza e della necessita' di derogare all'ordinaria
procedura di gara, per motivi  strettamente  correlati  ai  tempi  di
realizzazione  degli  stessi  nei  termini  necessari   a   garantire
l'operativita' delle strutture a supporto della  medesima  presidenza
italiana del G7. 
  1-bis. Nel  quadro  degli  interventi  funzionali  alla  presidenza
italiana del G7, al fine di  sviluppare  le  relazioni  con  i  Paesi
dell'area mediterranea, e' autorizzata, a decorrere  dall'anno  2017,
la spesa annua di 500.000  euro  per  l'organizzazione,  con  cadenza
annuale, della Conferenza per  il  dialogo  mediterraneo,  denominata
«MED Dialogues». Per l'approfondimento scientifico dei temi  connessi
con  la  Conferenza,  il  Ministero  degli  affari  esteri  e   della
cooperazione internazionale puo' avvalersi di  uno  o  piu'  enti  di
carattere internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982,  n.
948. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del  Ministro  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale,  e'  istituito  un   comitato   organizzatore   della
Conferenza,   formato   da   rappresentanti   delle   amministrazioni
interessate e da personalita' estranee alla pubblica  amministrazione
aventi  particolare  e  riconosciuta  esperienza  nel   campo   delle
relazioni  internazionali.  Ai  membri  del  predetto  comitato   non
spettano compensi, gettoni,  emolumenti,  indennita'  o  rimborsi  di
spese comunque denominati. Agli oneri derivanti dal  presente  comma,
pari a euro 500.000 annui a decorrere  dall'anno  2017,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale. 
                             Art. 7 bis 
 
              Principi per il riequilibrio territoriale 
 
  1. Il Ministro per la coesione territoriale e il  Mezzogiorno  cura
l'applicazione del principio di assegnazione differenziale di risorse
aggiuntive a favore degli  interventi  nei  territori  delle  regioni
Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria,  Puglia,  Sicilia  e
Sardegna, come definito dalla legge nazionale per  il  Fondo  per  lo
sviluppo e la coesione e dagli accordi con  l'Unione  europea  per  i
Fondi strutturali e di investimento europei (SIE). 
  2. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentito  il
Ministro per la coesione territoriale e il  Mezzogiorno,  da  emanare
entro il 30 giugno 2017, sono stabilite le  modalita'  con  le  quali
verificare, con riferimento ai programmi di spesa in  conto  capitale
delle amministrazioni centrali, individuati annualmente con direttiva
del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi  dell'articolo  5,
comma 2, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il  Ministro  per
la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se e in  quale  misura,  a
decorrere  dalla  legge  di  bilancio  per   il   2018,   le   stesse
amministrazioni si siano conformate all'obiettivo di  destinare  agli
interventi nel territorio composto  dalle  regioni  Abruzzo,  Molise,
Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un  volume
complessivo  annuale  di  stanziamenti  ordinari  in  conto  capitale
proporzionale alla popolazione di riferimento  o  conforme  ad  altro
criterio relativo a specifiche criticita' individuato nella  medesima
direttiva. Con lo stesso decreto sono altresi' stabilite le modalita'
con  le  quali  e'  monitorato  il  conseguimento,  da  parte   delle
amministrazioni  interessate,  dell'obiettivo  di  cui   al   periodo
precedente, anche in termini di spesa erogata. 
  3. A seguito dell'avvio della fase attuativa delle procedure di cui
al comma 2, il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno
presenta annualmente alle Camere  una  relazione  sull'attuazione  di
quanto previsto dal presente articolo, con l'indicazione delle idonee
misure correttive eventualmente necessarie. 
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.  Le   amministrazioni
interessate provvedono  alle  relative  attivita'  nell'ambito  delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente. 
                             Art. 7 ter 
 
       Misure di accelerazione e semplificazione organizzativa 
            per l'attuazione delle politiche di coesione 
 
  1. Per  rafforzare  l'attuazione  della  programmazione  2014-2020,
sostenere la crescita economica e accelerare la  realizzazione  degli
interventi delle politiche di coesione,  l'Agenzia  per  la  coesione
territoriale, nell'esercizio delle competenze previste  dal  comma  3
dell'articolo  10  del  decreto-legge  31  agosto   2013,   n.   101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e
di  quelle  comunque  successivamente  attribuite,   puo'   stipulare
apposite convenzioni con le societa' in house  delle  amministrazioni
dello Stato nell'ambito  delle  risorse  disponibili  a  legislazione
vigente. 
                            Art. 7 quater 
 
               Misure in materia di credito di imposta 
 
  1. Il comma 98 dell'articolo 1 della legge  28  dicembre  2015,  n.
208, e' sostituito dal seguente: 
    «98.  Alle  imprese  che  effettuano  l'acquisizione   dei   beni
strumentali nuovi  indicati  nel  comma  99,  destinati  a  strutture
produttive ubicate  nelle  zone  assistite  delle  regioni  Campania,
Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e  Sardegna,  ammissibili  alle
deroghe previste dall'articolo 107,  paragrafo  3,  lettera  a),  del
Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  e   nelle   zone
assistite delle regioni Molise e Abruzzo,  ammissibili  alle  deroghe
previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli
aiuti a  finalita'  regionale  2014-2020  C(2014)6424  final  del  16
settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 final del
23 settembre 2016, fino al 31 dicembre 2019 e' attribuito un  credito
d'imposta nella misura massima consentita dalla  citata  Carta.  Alle
imprese attive nel settore  della  produzione  primaria  di  prodotti
agricoli, nel settore della pesca e  dell'acquacoltura,  disciplinato
dal regolamento (UE)  n.  1379/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e nel settore della  trasformazione
e della commercializzazione  di  prodotti  agricoli,  della  pesca  e
dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni  strumentali
nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni  previsti
dalla normativa europea in materia di  aiuti  di  Stato  nei  settori
agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico». 
  2. Il comma 101 dell'articolo 1 della legge 28  dicembre  2015,  n.
208, e' sostituito dal seguente: 
    «101. Il credito d'imposta e' commisurato alla  quota  del  costo
complessivo dei beni indicati nel comma 99, nel limite  massimo,  per
ciascun progetto di investimento, di 3 milioni di euro per le piccole
imprese, di 10 milioni di euro per le medie imprese e di  15  milioni
di euro per  le  grandi  imprese.  Per  gli  investimenti  effettuati
mediante contratti di  locazione  finanziaria,  si  assume  il  costo
sostenuto dal locatore  per  l'acquisto  dei  beni;  tale  costo  non
comprende le spese di manutenzione». 
  3. Il comma 102 dell'articolo 1 della legge 28  dicembre  2015,  n.
208, e' sostituito dal seguente: 
    «102. Il credito d'imposta e' cumulabile con aiuti de  minimis  e
con altri aiuti di Stato che abbiano  ad  oggetto  i  medesimi  costi
ammessi al beneficio, a condizione  che  tale  cumulo  non  porti  al
superamento dell'intensita' o  dell'importo  di  aiuto  piu'  elevati
consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento». 
  4. Il comma 105 dell'articolo 1 della legge 28  dicembre  2015,  n.
208, e' sostituito dal seguente: 
    «105. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione
entro il secondo periodo d'imposta successivo  a  quello  della  loro
acquisizione o ultimazione, il  credito  d'imposta  e'  rideterminato
escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati
in funzione. Se, entro  il  quinto  periodo  d'imposta  successivo  a
quello nel quale sono entrati in  funzione,  i  beni  sono  dismessi,
ceduti  a  terzi,  destinati  a  finalita'   estranee   all'esercizio
dell'impresa ovvero  destinati  a  strutture  produttive  diverse  da
quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito  d'imposta
e' rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei
beni anzidetti. Per i beni acquisiti  in  locazione  finanziaria,  le
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene
esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato
rispetto  all'importo  rideterminato  secondo  le  disposizioni   del
presente comma e' restituito mediante versamento da eseguire entro il
termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui  redditi
dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le  ipotesi  ivi
indicate». 
  5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2,  3  e  4  si  applicano  a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del presente decreto. 
                          Art. 7 quinquies 
 
          Disposizioni in materia di utilizzo di contributi 
               statali previsti a legislazione vigente 
 
  1. Le scadenze dei termini concessi agli enti di cui al comma 2 del
presente articolo per il completamento delle opere finanziate  con  i
contributi di cui all'articolo 1, commi  28  e  29,  della  legge  30
dicembre  2004,  n.  311,   all'articolo   11-bis,   comma   1,   del
decreto-legge  30   settembre   2005,   n.   203,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 2,
comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono  prorogate  per
un periodo di tre anni a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto. 
  2. I contributi di cui al comma 1  del  presente  articolo  nonche'
quelli concessi  ai  sensi  dell'articolo  13,  comma  3-quater,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non  utilizzati  per  l'intervento
originario, possono  essere  destinati  dai  soggetti  beneficiari  a
finalita' da esso difformi. Tali finalita' devono comunque rispondere
ad esigenze di  interesse  pubblico,  come  definite  rispettivamente
dall'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004,  n.  311,  e
dall'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25  giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, nonche', con riferimento all'articolo 2, comma 239, della  legge
23 dicembre 2009, n. 191, devono comunque riguardare interventi volti
alla messa in sicurezza e all'adeguamento antisismico  delle  scuole.
La nuova destinazione deve risultare da apposita delibera dell'organo
di indirizzo politico per gli enti pubblici o dell'organo deliberante
per gli enti non di diritto pubblico, che individui le opere  oggetto
di definanziamento e quelle da finanziare indicando il  codice  unico
di progetto (CUP), da comunicare alla prefettura-ufficio territoriale
del Governo e  alla  Sezione  di  controllo  della  Corte  dei  conti
competenti per territorio. 
  3. Le opere finanziate ai sensi dei  commi  1  e  2  devono  essere
registrate nella banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) ai
fini del monitoraggio previsto dal decreto  legislativo  29  dicembre
2011, n. 229. 
  4. I contributi di cui ai commi 1 e  2,  ad  esclusione  di  quelli
previsti dall'articolo  13,  comma  3-quater,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n.  133,  devono  essere  utilizzati  entro  il  termine
indicato al comma 1 del presente  articolo,  a  pena  di  revoca  con
conseguente  obbligo  di  restituzione  del  finanziamento   mediante
versamento all'entrata del bilancio  dello  Stato,  fatti  salvi  gli
impegni  giuridicamente  vincolanti   risultanti   dal   monitoraggio
previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 
  5. Le certificazioni relative all'utilizzo dei contributi di cui ai
commi  1  e  2  sono  trasmesse  alle  competenti   prefetture-uffici
territoriali del Governo, secondo le modalita' indicate  nel  decreto
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  24   gennaio   2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio  2013;  gli
utilizzi dei contributi devono  essere  riscontrabili  attraverso  il
monitoraggio previsto dal decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.
229. 
  6. Le disposizioni  del  presente  articolo  non  si  applicano  ai
contributi gia' revocati con decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e ai contributi relativi a risorse gia' spese alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
                            Art. 7 sexies 
 
             Programma «Magna Grecia» - Matera verso il 
          Mediterraneo e sviluppo del Polo museale pugliese 
 
  1. E' istituito, in via sperimentale, il programma «Magna  Grecia»,
volto a finanziare specifici progetti che  valorizzino  il  ruolo  di
Matera quale  citta'  porta  verso  il  Mediterraneo  e  connessi  al
riconoscimento di Matera quale «Capitale europea della  cultura»  per
il 2019. Tale programma e' volto a creare nuove linee di sviluppo del
territorio attraverso la nascita di un sistema  culturale  integrato,
stimolando lo sviluppo di una forte identita' territoriale attraverso
azioni  sinergiche  che  valorizzino  aree  archeologiche,  strutture
storiche,       componenti        artistiche        e        contesti
urbanistico-architettonici, naturalistici, paesaggistici e ambientali
e favorendo anche lo sviluppo del territorio della costa ionica e dei
comuni contermini. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' istituito, nello stato  di
previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e  del
turismo, un apposito fondo con una  dotazione  di  400.000  euro  per
ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. 
  3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e
del turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata
in vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono
definite le modalita' e le procedure per la selezione dei progetti di
cui al comma 1 e per la ripartizione delle risorse disponibili fra  i
soggetti aggiudicatari. 
  4. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo
assegna un contributo, pari a 100.000 euro per  ciascuno  degli  anni
2017, 2018 e 2019, per lo sviluppo del  Polo  museale  pugliese,  con
particolare riferimento alla valorizzazione della Galleria  nazionale
della Puglia «Girolamo e Rosaria  Devanna»  e  per  il  completamento
della struttura che ospita le opere in essa contenute. 
  5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi  2  e  4,  pari  a
500.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero. 
                           Art. 7 septies 
 
Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento
  di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali 
  1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure  di  prevenzione,
di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 48, dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
      «8-bis. I beni aziendali di cui al comma 8, ove  si  tratti  di
immobili facenti capo a societa' immobiliari, possono essere altresi'
trasferiti, per le finalita' istituzionali o sociali di cui al  comma
3, lettere c) e d), in via prioritaria al patrimonio del  comune  ove
il bene e'  sito,  ovvero  al  patrimonio  della  provincia  o  della
regione, qualora tale destinazione non  pregiudichi  la  prosecuzione
dell'attivita' di impresa o  i  diritti  dei  creditori  dell'impresa
stessa. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  di
concerto  con  i  Ministri  dell'interno  e  della  giustizia,   sono
determinate le modalita'  attuative  della  disposizione  di  cui  al
precedente periodo in modo da assicurare un utilizzo  efficiente  dei
suddetti beni senza pregiudizio per le finalita' cui sono destinati i
relativi proventi e senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. Il trasferimento di  cui  al  primo  periodo  e'  disposto,
conformemente al decreto di cui  al  secondo  periodo,  con  apposita
delibera dell'Agenzia»; 
    b) all'articolo 117, dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
      «8-bis. L'Agenzia dispone altresi', ai sensi del comma 8 e  nei
limiti di cui all'articolo 48,  comma  8-bis,  l'estromissione  e  il
trasferimento dei beni immobili aziendali,  in  via  prioritaria,  al
patrimonio degli  enti  territoriali  che  abbiano  sottoscritto  con
l'Agenzia o  con  pubbliche  amministrazioni  protocolli  di  intesa,
accordi di programma  ovvero  analoghi  atti  idonei  a  disporre  il
trasferimento della  proprieta'  degli  stessi  beni,  con  efficacia
decorrente dalla data indicata nei medesimi atti». 
                            Art. 7 octies 
 
Modifica  alla  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  in  materia  di
  contenzioso sulla quota  del  Fondo  sperimentale  di  riequilibrio
  spettante al comune di Lecce 
  1. All'articolo 1, comma 462, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
le parole: «ricorso n. 7234 del 2014» sono sostituite dalle seguenti:
«ricorso n. 734 del 2014». 
                            Art. 7 novies 
 
           Modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, 
          in materia di beni ad alto contenuto tecnologico 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 11, le  parole:  «o  da  un  ente  di  certificazione
accreditato, attestante» sono sostituite dalle seguenti:  «ovvero  un
attestato di conformita' rilasciato  da  un  ente  di  certificazione
accreditato, attestanti»; 
    b) all'allegato A, sezione «Beni strumentali il cui funzionamento
e' controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite  opportuni
sensori e azionamenti», la voce: «macchine utensili e impianti per la
realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali  e
delle materie  prime»  e'  sostituita  dalla  seguente:  «macchine  e
impianti per la realizzazione di prodotti mediante la  trasformazione
dei materiali e delle materie prime»; 
    c) all'allegato A, sezione «Beni strumentali il cui funzionamento
e' controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite  opportuni
sensori   e   azionamenti»,   prima   della    voce:    «dispositivi,
strumentazione e componentistica intelligente per l'integrazione,  la
sensorizzazione e/o l'iterconnessione e il controllo  automatico  dei
processi utilizzati anche nell'ammodernamento  o  nel  revamping  dei
sistemi di produzione esistenti» e'  inserito  il  seguente  periodo:
«Costituiscono   inoltre   beni   funzionali   alla    trasformazione
tecnologica e/o digitale delle imprese secondo il modello  "Industria
4.0" i seguenti:»; 
    d) all'allegato A, sezione «Beni strumentali il cui funzionamento
e' controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite  opportuni
sensori e azionamenti» le parole da: «filtri e sistemi di trattamento
e recupero di acqua» fino a: «fermare  le  attivita'  di  macchine  e
impianti» sono soppresse. 

Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI

                               Art. 8 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.