Decreto Legislativo 6 marzo 2017, n. 40

Decreto Legislativo 6 marzo 2017, n. 40

Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106. (17G00053)

(GU n.78 del 3-4-2017 )

Capo I

Definizioni e finalita’

 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 6  giugno  2016,  n.  106,
recante  «Delega  al  Governo  per  la  riforma  del  terzo  settore,
dell'impresa  sociale  e  per  la  disciplina  del  servizio   civile
universale», che conferisce al Governo la delega ad adottare  decreti
legislativi per la revisione della disciplina in materia di  servizio
civile nazionale, individuando le relative procedure; 
  Visto l'articolo 8 della citata legge n. 106 del 2016 che individua
i principi e criteri direttivi nel rispetto  dei  quali  deve  essere
esercitata la delega; 
  Vista la legge 8 luglio  1998,  n.  230  recante  «Nuove  norme  in
materia di obiezione di coscienza» e successive modificazioni; 
  Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64,  concernente  «Istituzione  del
servizio civile nazionale» e successive modificazioni; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 9 novembre 2016; 
  Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 10 febbraio 2017; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale,  il
Ministro  dell'interno,  il  Ministro  della  difesa  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Oggetto e denominazioni 
 
  1. Il presente decreto, in attuazione  della  delega  disposta  con
l'articolo 1 della legge 6 giugno 2016, n. 106, detta  norme  per  la
revisione della disciplina in materia di servizio  civile  nazionale,
nel  rispetto  dei   principi   e   criteri   direttivi   individuati
dall'articolo 8 della medesima legge. 
  2. Nel presente decreto sono denominati: 
  a) «Piano triennale»:  strumento  di  programmazione  del  servizio
civile universale che si attua  per  piani  annuali,  articolati  per
programmi di intervento; 
  b) «Piano annuale»: strumento che individua, sulla base  del  Piano
triennale, i programmi di intervento del servizio  civile  universale
prioritari per l'Italia e per l'estero; 
  c) «Settore»: ambito di intervento in cui si realizza  il  servizio
civile universale; 
  d)  «Programma  di  intervento»:  documento  proposto  dagli   enti
iscritti  all'albo  degli  enti  di   servizio   civile   universale,
contenente  un  insieme  organico  di  progetti  di  servizio  civile
universale coordinati tra loro e finalizzati ad intervenire in uno  o
piu' settori, anche aventi ad oggetto specifiche aree territoriali; 
  e) «Progetto di servizio civile universale»:  elaborato  contenente
modalita', tempi e risorse per la realizzazione  delle  attivita'  di
servizio civile universale; 
  f) «Sede di attuazione»: articolazione organizzativa  dell'ente  di
servizio civile universale  nella  quale  si  svolgono  le  attivita'
previste nel progetto ovvero  articolazione  organizzativa  di  altri
enti, pubblici o privati, legati da  specifici  accordi  all'ente  di
servizio civile universale; 
  g) «Ente  di  servizio  civile  universale»:  soggetto  pubblico  o
privato iscritto all'albo degli enti di servizio civile universale; 
  h) «Consulta nazionale per il servizio civile  universale»:  organo
consultivo della competente struttura della Presidenza del  Consiglio
dei ministri in ordine alle questioni  concernenti  l'attuazione  del
servizio civile universale; 
  i)  «Operatore  volontario   del   servizio   civile   universale»:
volontario  impegnato  nella  realizzazione   del   servizio   civile
universale in Italia o all'estero; 
  l)  «Rappresentanza   degli   operatori   volontari»:   organo   di
rappresentanza  degli  operatori  volontari,  articolato  a   livello
nazionale e a livello regionale; 
  m) «Fondo nazionale per il servizio civile»: fondo istituito  dalla
legge 8 luglio 1998, n. 230, nel quale affluiscono le risorse di  cui
all'articolo 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64  nonche'  le  risorse
comunitarie per il finanziamento degli interventi di servizio  civile
universale. 
                               Art. 2 
 
 
       Istituzione del servizio civile universale e finalita' 
 
  1. E' istituito il servizio civile universale finalizzato, ai sensi
degli articoli 52, primo comma e 11 della Costituzione,  alla  difesa
non armata e nonviolenta della Patria, all'educazione, alla pace  tra
i  popoli,  nonche'  alla  promozione  dei  valori  fondativi   della
Repubblica, anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma,
della Costituzione. 
                               Art. 3 
 
 
                        Settori di intervento 
 
  1. I settori di intervento nei quali si realizzano le finalita' del
servizio civile universale di cui all'articolo 2 sono i seguenti: 
  a) assistenza; 
  b) protezione civile; 
  c) patrimonio ambientale e riqualificazione urbana; 
  d) patrimonio storico, artistico e culturale; 
  e) educazione e promozione culturale e dello sport; 
  f)  agricoltura  in  zona  di  montagna,  agricoltura   sociale   e
biodiversita'; 
  g) promozione della pace tra i popoli, della  nonviolenza  e  della
difesa  non  armata;  promozione  e   tutela   dei   diritti   umani;
cooperazione  allo  sviluppo;  promozione  della   cultura   italiana
all'estero e sostegno alle comunita' di italiani all'estero. 

Capo II

Programmazione e attuazione del servizio civile universale

                               Art. 4 
 
 
                           Programmazione 
 
  1. La programmazione del servizio civile universale  e'  realizzata
con un  Piano  triennale,  modulato  per  Piani  annuali  ed  attuato
mediante programmi di intervento, proposti  dagli  enti  di  servizio
civile  universale  nell'ambito  di  uno  o  piu'  settori   di   cui
all'articolo 3. 
  2. Il Piano triennale e i Piani annuali tengono conto del  contesto
nazionale e internazionale e delle specifiche aree  geografiche,  ivi
comprese quelle estere, nonche'  delle  risorse  del  bilancio  dello
Stato, di quelle comunitarie e di altre risorse destinate al servizio
civile universale, rese disponibili da soggetti pubblici o privati. 
  3. Il Piano triennale e i Piani annuali,  in  relazione  a  ciascun
anno, contengono: 
  a) la definizione degli obiettivi e  degli  indirizzi  generali  in
materia di servizio civile universale, anche al fine di  favorire  la
partecipazione dei giovani con minori opportunita'; 
  b) la programmazione degli interventi in materia di servizio civile
universale,  per  l'Italia  e  per  l'estero,   anche   a   carattere
sperimentale, e l'individuazione di quelli ritenuti prioritari; 
  c) l'individuazione degli standard qualitativi degli interventi. 
  4. Il Piano triennale ed i Piani  annuali  sono  predisposti  dalla
Presidenza del Consiglio  dei  ministri  sentite  le  amministrazioni
competenti per i settori previsti dall'articolo 3 e le regioni e sono
approvati con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
previo  parere  della  Consulta  nazionale  per  il  servizio  civile
universale e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. 
                               Art. 5 
 
 
                       Programmi di intervento 
 
  1. I programmi di intervento possono riguardare uno o piu'  settori
di cui all'articolo  3,  anche  aventi  ad  oggetto  specifiche  aree
territoriali, e si articolano in progetti. 
  2. I progetti  indicano  le  azioni,  con  riferimento  ai  settori
inseriti  nel  relativo   programma   di   intervento;   gli   ambiti
territoriali, ivi  comprese  le  sedi  di  attuazione  come  definite
nell'articolo  1,  comma  2,  lettera  f);  il  numero  di  operatori
volontari e la loro distribuzione nelle predette sedi di  attuazione;
il personale dell'ente coinvolto nello svolgimento  delle  attivita',
in relazione alla tipologia e alla dimensione dei progetti. 
  3. Le sedi di attuazione devono essere rispondenti ai requisiti  di
sicurezza, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81  e
successive  modificazioni,  nonche'  funzionali  all'attuazione   del
progetto,  dotate  dei  servizi  essenziali  e  di  adeguate  risorse
tecnologiche e strumentali. 
  4.  Le  attivita'  di  servizio  civile  universale,  previste  dal
progetto e svolte dagli operatori volontari, sono realizzate  con  il
coinvolgimento di personale dell'ente in possesso di idonei titoli di
studio, o di qualificata esperienza nelle relative  funzioni,  ovvero
che abbia effettuato specifici corsi di formazione. 
  5. I programmi di intervento sono presentati da  soggetti  iscritti
all'albo  degli  enti   di   servizio   civile   universale,   previa
pubblicazione di un avviso pubblico, e  sono  valutati  ed  approvati
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri,  con  il  coinvolgimento
delle  regioni  interessate  e  nei   limiti   della   programmazione
finanziaria prevista all'articolo 24. 
  6.  I  programmi  di  intervento  che  riguardano  specifiche  aree
territoriali di una singola regione o di piu' regioni limitrofe  sono
valutati ed approvati dalla Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri
d'intesa con le regioni interessate. 
  7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6,  anche  i  programmi
che si realizzano in specifiche aree  territoriali,  come  le  citta'
metropolitane, sono approvati sulla  base  delle  priorita'  e  degli
obiettivi definiti dai Piani di cui all'articolo 4, comma 4. 
  8. Al fine di assicurare la riduzione dei tempi della procedura  di
valutazione, la trasparenza e  la  semplificazione,  i  programmi  di
intervento sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei  ministri
esclusivamente in via telematica. Il  decreto  recante  l'elenco  dei
programmi approvati e' pubblicato sul sito istituzionale a cura della
Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  9. Le amministrazioni pubbliche, gli enti locali,  gli  altri  enti
pubblici territoriali e gli enti del terzo settore possono realizzare
programmi di intervento di servizio civile universale,  al  di  fuori
della programmazione finanziaria di cui all'articolo 24, con  risorse
proprie presso i soggetti accreditati all'albo degli enti di servizio
civile universale, previa approvazione da parte della Presidenza  del
Consiglio dei ministri. 

Capo III

Soggetti del servizio civile universale

                               Art. 6 
 
 
                        Funzioni dello Stato 
 
  1. La programmazione, l'organizzazione e l'attuazione del  servizio
civile universale, nonche' l'accreditamento degli enti, le  attivita'
di controllo ed ogni ulteriore  adempimento  relativo  alle  funzioni
attribuite in  materia  di  servizio  civile  universale  allo  Stato
dall'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106, sono svolte  dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri senza nuovi e maggiori oneri  a
carico della finanza pubblica, nei limiti della  dotazione  organica,
di personale dirigenziale e non dirigenziale  vigente  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
                               Art. 7 
 
 
             Funzioni delle regioni e province autonome 
 
  1. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano: 
  a) sono sentite dalla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  ai
sensi dell'articolo 4, comma 4, nella  fase  di  predisposizione  del
Piano triennale e dei Piani annuali; esprimono il parere in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano sul decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 4; 
  b) sono coinvolte nella valutazione  dei  programmi  di  intervento
approvati  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  con  le
modalita' previste all'articolo 5, commi 5, 6 e 7; 
  c) esprimono il parere in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di  Bolzano  sul  documento  di  programmazione  finanziaria  di  cui
all'articolo 24; 
  d) attuano programmi di  servizio  civile  universale  con  risorse
proprie presso i soggetti accreditati all'albo degli enti di servizio
civile universale, previa approvazione della Presidenza del Consiglio
dei ministri, consistente nella verifica del rispetto dei principi  e
delle finalita' del servizio civile universale  di  cui  al  presente
decreto. 
  2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, previa
sottoscrizione di uno o piu' accordi con la Presidenza del  Consiglio
dei ministri, possono svolgere le seguenti funzioni: 
  a) formazione da erogare al personale degli enti di servizio civile
universale, anche avvalendosi di enti di servizio  civile  universale
dotati di una specifica professionalita'; 
  b) controllo sulla gestione delle attivita' svolte  dagli  enti  di
servizio civile  universale  nei  territori  di  ciascuna  regione  o
provincia autonoma; 
  c) valutazione dei risultati relativi agli interventi svolti  dagli
enti di servizio civile universale  e  realizzati  nei  territori  di
ciascuna regione o provincia autonoma o citta' metropolitana; 
  d) ispezioni presso gli enti  di  servizio  civile  universale  che
operano unicamente negli ambiti territoriali delle  regioni  e  delle
province  autonome,  finalizzate   alla   verifica   della   corretta
realizzazione degli interventi, nonche' del  regolare  impiego  degli
operatori di servizio civile universale. 
  3. Fino alla data della sottoscrizione  degli  accordi  di  cui  al
presente articolo, ovvero in caso  di  mancata  sottoscrizione  degli
stessi, la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  provvede  allo
svolgimento delle attivita' previste al comma 2. 
  4. Resta ferma  la  possibilita'  per  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano di istituire, nella  loro  autonomia,
un servizio civile regionale con finalita' proprie e non assimilabile
al servizio civile universale. 
                               Art. 8 
 
 
          Funzioni degli enti di servizio civile universale 
 
  1.  Gli  enti  di  servizio  civile   universale,   come   definiti
dall'articolo 1, comma 2,  lettera  g),  presentano  i  programmi  di
intervento; curano la realizzazione  degli  stessi;  provvedono  alla
selezione, alla  gestione  amministrativa  e  alla  formazione  degli
operatori volontari impegnati nel servizio civile universale; attuano
la formazione dei formatori; svolgono le attivita' di  comunicazione,
nonche'   quelle   propedeutiche   per   il   riconoscimento   e   la
valorizzazione delle competenze acquisite dagli  operatori  volontari
durante lo svolgimento del servizio civile universale. 
  2. Al fine di garantire una maggiore efficacia  ed  efficienza  dei
programmi   di   intervento   ed   assicurare    una    piu'    ampia
rappresentativita', gli enti di servizio  civile  universale  possono
costituire reti con altri soggetti pubblici e privati, ivi incluse le
reti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera p) della legge 6  giugno
2016, n. 106. 
  3.  Gli  enti  di  servizio   civile   universale   cooperano   per
l'efficiente gestione del servizio civile universale  e  la  corretta
realizzazione degli interventi. 
                               Art. 9 
 
 
              Compiti e ruolo degli operatori volontari 
                   del servizio civile universale 
 
  1. I giovani ammessi a svolgere il  servizio  civile  universale  a
seguito di bandi pubblici  di  selezione  sono  denominati  operatori
volontari del servizio civile  universale  e  svolgono  le  attivita'
previste nell'ambito dei progetti, nel rispetto di  quanto  stabilito
dal contratto di cui all'articolo 16 e dalla normativa in materia  di
servizio civile universale. 
  2. E' istituita, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato, la rappresentanza degli operatori volontari,  articolata
a livello  nazionale  e  a  livello  regionale,  con  l'obiettivo  di
garantire  il  costante  confronto  degli  operatori  volontari   del
servizio civile  universale  con  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri. La partecipazione alle attivita' di detto organismo non da'
luogo alla corresponsione di indennita', compensi, rimborsi  spese  o
altri emolumenti comunque denominati. 
  3. La rappresentanza nazionale e' composta da  quattro  membri  che
durano in carica due anni, di  cui  tre  eletti  dai  delegati  degli
operatori volontari delle regioni e delle  province  autonome  e  uno
eletto dai delegati degli operatori volontari in servizio all'estero.
I delegati delle regioni, delle province autonome e  degli  operatori
volontari in servizio all'estero sono eletti con modalita' on line da
tutti gli operatori volontari in servizio, in proporzione  al  numero
dei giovani impegnati in ciascuna  regione  e  provincia  autonoma  e
all'estero per  la  realizzazione  dei  programmi  di  intervento  di
servizio civile universale. La rappresentanza regionale  e'  composta
da 22 membri, di cui 19 in rappresentanza degli  operatori  volontari
in  servizio  nei  territori  regionali, 2  in  rappresentanza  degli
operatori volontari in servizio nelle Province autonome di  Trento  e
di  Bolzano  e 1  in  rappresentanza  degli  operatori  volontari  in
servizio all'estero, che durano in carica due anni e sono eletti  dai
delegati delle regioni, delle province autonome e dai  rappresentanti
degli operatori volontari in servizio all'estero. 
  4. In fase di prima applicazione, e comunque  per  un  periodo  non
superiore a dodici mesi, sono componenti della rappresentanza di  cui
al comma 2, a livello regionale,  i  delegati  delle  regioni,  delle
province autonome e degli operatori volontari in servizio  all'estero
in carica alla data di entrata in vigore del presente  decreto  e,  a
livello nazionale, i rappresentanti nominati in  seno  alla  Consulta
nazionale per il servizio civile, in carica alla data di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
                               Art. 10 
 
 
        Consulta nazionale per il servizio civile universale 
 
  1. E' istituita, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato, la Consulta nazionale per il servizio civile universale,
organismo di consultazione, riferimento e confronto  in  ordine  alle
questioni concernenti il servizio civile universale. 
  2. La Consulta nazionale  per  il  servizio  civile  universale  e'
composta da non piu' di quindici membri,  nominati  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, di cui sette  scelti  tra  gli
enti iscritti all'albo di cui all'articolo  11  e  le  reti  di  enti
maggiormente  rappresentative  con  riferimento  a  ciascun   settore
individuato all'articolo 3; due scelti nell'ambito dei  coordinamenti
tra enti; uno  designato  dalla  Conferenza  delle  regioni  e  delle
province autonome, uno designato dall'Associazione  nazionale  comuni
italiani; quattro eletti in seno alla rappresentanza nazionale di cui
all'articolo 9, comma 3. 
  3. L'organizzazione ed il funzionamento  della  Consulta  nazionale
per il servizio civile universale sono disciplinati con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri. 
  4. La partecipazione alle attivita' della Consulta nazionale per il
servizio civile universale  non  da'  luogo  alla  corresponsione  di
indennita', compensi, rimborsi  spese  o  altri  emolumenti  comunque
denominati. 
  5. Fino alla nomina della Consulta nazionale per il servizio civile
universale, e comunque per un periodo non  superiore  a  dodici  mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, resta in carica
la Consulta nazionale per il servizio civile nominata  in  base  alla
previgente normativa. 

Capo IV

Realizzazione del servizio civile universale

                               Art. 11 
 
 
            Albo degli enti di servizio civile universale 
 
  1. E' istituito presso la Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,
senza nuovi e maggiori oneri  a  carico  del  bilancio  dello  Stato,
l'albo degli enti di servizio civile universale. 
  2. All'albo  degli  enti  di  servizio  civile  universale  possono
iscriversi  amministrazioni  pubbliche  e,  previo  accertamento  del
rispetto della normativa antimafia di cui al  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159,  enti  privati,  in  possesso  dei  requisiti
previsti dall'articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64. 
  3. Al fine di assicurare la qualita',  l'efficienza  e  l'efficacia
del servizio civile universale, le amministrazioni  pubbliche  e  gli
enti privati devono possedere i seguenti livelli minimi di  capacita'
organizzativa di cui alla lettera b) dell'articolo 3 della  legge  n.
64 del 2001: 
  a) un'articolazione organizzativa  di  cento  sedi  di  attuazione,
aventi i requisiti di  cui  all'articolo  5,  comma  3,  ivi  incluse
eventuali sedi all'estero e sedi di altri  enti  pubblici  o  privati
legati da specifici accordi all'ente di servizio civile universale; 
  b) una dotazione di personale qualificato  in  possesso  di  idonei
titoli di studio, o di esperienza biennale nelle  relative  funzioni,
ovvero che abbia svolto specifici corsi di  formazione  e  costituita
da: un coordinatore responsabile del servizio civile  universale;  un
responsabile della sicurezza  ai  sensi  del  decreto  legislativo  9
aprile 2008,  n.  81  e  successive  modificazioni;  un  responsabile
dell'attivita' di formazione degli operatori volontari e dei relativi
formatori,  ivi  inclusa  la  valorizzazione  delle  competenze;   un
responsabile   della   gestione   degli   operatori   volontari;   un
responsabile  dell'attivita'  informatica;  un   responsabile   delle
attivita' di controllo, verifica e valutazione  del  servizio  civile
universale. 
  4. L'albo di cui al comma  1  e'  articolato  in  distinte  sezioni
regionali alle quali  possono  iscriversi  enti  di  servizio  civile
universale che operano  esclusivamente  nel  territorio  di  un'unica
regione e che hanno, con riferimento alla capacita' organizzativa  di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge 6 marzo 2001,  n.
64, un'articolazione minima  di  trenta  sedi  di  attuazione,  fermo
restando gli ulteriori requisiti di cui all'articolo 5, comma 3,  del
presente decreto e quelli previsti dal comma 3, lettera b). 
  5. Al fine di garantire la trasparenza,  la  semplificazione  e  la
riduzione dei termini del procedimento, a  decorrere  dalla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  tutte  le  istanze   di
iscrizione all'albo degli enti di  servizio  civile  universale  sono
trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei  ministri  esclusivamente
con modalita' telematica. 
  6. In via transitoria, e comunque per un periodo  non  superiore  a
dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,
sono fatti salvi i procedimenti di iscrizione agli albi  di  servizio
civile nazionale gia' avviati in base alla previgente disciplina. Gli
enti iscritti all'albo nazionale o agli albi delle  regioni  e  delle
province autonome, al  fine  della  presentazione  dei  programmi  di
intervento di cui all'articolo 5, devono  essere  in  possesso  della
capacita' organizzativa di cui al comma 3, che puo' essere conseguita
anche mediante la costituzione di  specifici  accordi  tra  gli  enti
medesimi. 
                               Art. 12 
 
 
                      Servizio civile in Italia 
 
  1. I soggetti ammessi a svolgere il servizio civile  universale  in
Italia, nella percentuale individuata nel Documento di programmazione
finanziaria di cui all'articolo 24, possono effettuare un periodo  di
servizio, fino a tre  mesi,  in  uno  dei  Paesi  membri  dell'Unione
europea, ovvero usufruire per il medesimo periodo  di  un  tutoraggio
finalizzato alla facilitazione dell'accesso al  mercato  del  lavoro,
secondo le modalita' dei programmi di intervento annuali. 
  2. Nell'ambito dei programmi di intervento in Italia, la Presidenza
del Consiglio dei ministri eroga contributi finanziari agli enti, nei
limiti delle risorse annualmente assegnate al Fondo nazionale per  il
servizio civile, a parziale copertura delle spese  sostenute  per  le
attivita' di  formazione  generale  degli  operatori  volontari,  per
quelle connesse  all'impiego  di  giovani  con  minori  opportunita',
nonche' per quelle di tutoraggio previste al comma 1. 
  3. I contributi  di  cui  al  comma  2  sono  erogati  al  fine  di
assicurare, attraverso una maggiore capacita' operativa  degli  enti,
un incremento  della  qualita'  dell'intervento  e  adeguati  livelli
qualitativi delle attivita' formative, nonche' l'accrescimento  delle
conoscenze degli operatori volontari. 
  4. Limitatamente al periodo di servizio civile universale svolto in
uno dei Paesi dell'Unione europea di cui al comma 1,  agli  operatori
viene erogato il trattamento economico previsto in caso  di  servizio
all'estero  e  agli  enti  si  applicano  le  disposizioni   di   cui
all'articolo 13, comma 2. 
                               Art. 13 
 
 
                     Servizio civile all'estero 
 
  1. I soggetti ammessi a  svolgere  il  servizio  civile  universale
all'estero,  nella   percentuale   individuata   nel   documento   di
programmazione  finanziaria,  possono  svolgere  il  servizio  civile
universale anche nei Paesi al di fuori dell'Unione  europea,  per  un
periodo non  inferiore  a  sei  mesi,  nell'ambito  di  programmi  di
intervento  realizzati  nei  settori  di  cui  all'articolo  3,   per
iniziative  riconducibili  alla  promozione  della   pace   e   della
nonviolenza nonche' alla cooperazione allo sviluppo. 
  2.  Nell'ambito  dei  programmi  di   intervento   all'estero,   la
Presidenza del Consiglio dei  ministri  eroga  contributi  finanziari
agli enti, nei limiti delle risorse annualmente  assegnate  al  Fondo
nazionale per il servizio civile, a parziale  copertura  delle  spese
sostenute per le attivita' di gestione degli operatori volontari, ivi
compresa la fornitura del vitto e dell'alloggio in relazione all'area
geografica, nonche' per le attivita'  di  formazione  generale  e  di
gestione degli interventi e per la polizza assicurativa sanitaria. 
  3. I contributi  di  cui  al  comma  2  sono  erogati  al  fine  di
assicurare, attraverso una maggiore capacita' operativa  degli  enti,
un incremento della qualita' dell'intervento, nonche' garantire  agli
operatori volontari  adeguati  livelli  qualitativi  delle  attivita'
formative in relazione ai Paesi  di  attuazione  dell'intervento,  la
salute, la sicurezza e l'accrescimento delle conoscenze. 
  4. Gli enti  che  realizzano  programmi  di  intervento  all'estero
garantiscono  lo  svolgimento  delle  iniziative  in  condizioni   di
sicurezza adeguate ai rischi connessi alla realizzazione dei medesimi
programmi. 

Capo V

Disciplina del rapporto di servizio civile universale

                               Art. 14 
 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
  1. Sono ammessi a svolgere il servizio civile universale,  su  base
volontaria, senza distinzioni  di  sesso,  i  cittadini  italiani,  i
cittadini di Paesi appartenenti all'Unione europea  e  gli  stranieri
regolarmente soggiornanti in Italia che, alla data  di  presentazione
della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo  e  non  superato  il
ventottesimo anno di eta'. 
  2. L'ammissione al servizio civile universale  non  costituisce  in
alcun  caso,  per  il  cittadino  straniero,   presupposto   per   il
prolungamento della durata del permesso di soggiorno. 
  3. Non  possono  essere  ammessi  a  svolgere  il  servizio  civile
universale gli  appartenenti  ai  Corpi  militari  e  alle  Forze  di
polizia. 
  4. Costituisce causa di esclusione dal servizio  civile  universale
l'aver  riportato  condanna,  in  Italia  o  all'estero,  anche   non
definitiva alla pena  della  reclusione  superiore  ad  un  anno  per
delitto non colposo ovvero ad una pena anche di entita' inferiore per
un delitto contro la persona o concernente  detenzione,  uso,  porto,
trasporto, importazione o esportazione illecita  di  armi  o  materie
esplodenti  ovvero  per  delitti  riguardanti  l'appartenenza  o   il
favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici,  o  di  criminalita'
organizzata. 
                               Art. 15 
 
 
                       Procedure di selezione 
 
  1.  La  selezione  dei  giovani  da  avviare  al  servizio   civile
universale si svolge a seguito dell'indizione di un bando pubblico ed
e' effettuata dagli enti iscritti all'albo di  cui  all'articolo  11,
nel  rispetto   dei   principi   di   trasparenza,   semplificazione,
pubblicita', parita' di trattamento e divieto di discriminazione,  in
modo da garantire  la  riduzione  dei  tempi  della  procedura  e  la
pubblicita' delle modalita'  di  attribuzione  dei  punteggi  nonche'
degli esiti delle valutazioni. 
  2. Gli enti nominano apposite commissioni composte da membri che al
momento  dell'insediamento  dichiarano,  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di  non  essere
legati da rapporti di  parentela  con  i  giovani  partecipanti  alla
selezione e di non incorrere in  alcuna  causa  di  incompatibilita'.
All'esito  della  selezione,  le  commissioni  redigono  il  relativo
verbale, contenente il punteggio per ogni elemento di valutazione con
riferimento a ciascun candidato. 
                               Art. 16 
 
 
           Rapporto di servizio civile universale e durata 
 
  1. Il rapporto di servizio civile universale  si  instaura  con  la
sottoscrizione del relativo  contratto  tra  il  giovane  selezionato
dall'ente accreditato e la Presidenza del Consiglio dei ministri, non
e' assimilabile ad alcuna forma  di  rapporto  di  lavoro  di  natura
subordinata o parasubordinata e non  comporta  la  sospensione  e  la
cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilita'. 
  2. Il contratto, finalizzato allo svolgimento del  servizio  civile
universale, recante la data di  inizio  del  servizio  attestata  dal
responsabile  dell'ente,  prevede   il   trattamento   giuridico   ed
economico, in  conformita'  all'articolo  17,  nonche'  le  norme  di
comportamento alle quali l'operatore volontario deve attenersi  e  le
relative sanzioni. 
  3.  Gli  assegni  attribuiti  agli  operatori  in  servizio  civile
universale, inquadrati nei  redditi  derivanti  dalle  assunzioni  di
obblighi di fare, non fare o permettere, sono esenti  da  imposizioni
tributarie e non sono imponibili ai fini previdenziali. 
  4. Il servizio civile universale, che puo' svolgersi  in  Italia  e
all'estero, ha durata non inferiore ad otto mesi e  non  superiore  a
dodici mesi, anche in  relazione  alla  tipologia  del  programma  di
intervento. 
  5. Nell'attuazione del servizio  civile  universale  gli  operatori
volontari  sono  tenuti  a  realizzare  le  attivita'  previste   dal
progetto, nel rispetto di quanto stabilito nel contratto  di  cui  al
comma 1, e non possono svolgere attivita'  di  lavoro  subordinato  o
autonomo, se incompatibile con il corretto espletamento del  servizio
civile universale. 
  6. Agli operatori volontari e' assicurata la formazione, di  durata
complessiva non inferiore a ottanta  ore,  articolata  in  formazione
generale, di durata minima di trenta ore, e in formazione  specifica,
di durata minima di cinquanta ore e commisurata alla  durata  e  alla
tipologia del programma di intervento. 
  7. L'orario di svolgimento del  servizio  da  parte  dell'operatore
volontario si articola  in  un  impegno  settimanale  complessivo  di
venticinque ore, ovvero di un monte  ore  annuo  per  i  dodici  mesi
corrispondente a 1145 ore e per otto mesi corrispondente a 765 ore. 
  8. I soggetti che hanno gia' svolto il servizio civile nazionale ai
sensi delle legge 6 marzo 2001, n. 64 e quelli che  hanno  svolto  il
servizio  civile  universale  non  possono  presentare   istanze   di
partecipazione ad ulteriori selezioni. 
                               Art. 17 
 
 
                  Trattamento economico e giuridico 
                      degli operatori volontari 
 
  1. Ai giovani ammessi a svolgere il servizio civile  universale  e'
corrisposto  un  assegno  mensile   per   il   servizio   effettuato,
incrementato da eventuali  indennita'  in  caso  di  servizio  civile
all'estero, nella misura prevista  dal  Documento  di  programmazione
finanziaria dell'anno di riferimento  di  cui  all'articolo  24.  Con
cadenza biennale  si  provvede  all'incremento  dell'assegno  mensile
sulla base della variazione, accertata  dall'ISTAT,  dell'indice  dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. In  fase  di
prima  applicazione,  l'assegno  mensile  e'  quello  corrisposto  ai
volontari in servizio civile nazionale, in Italia e all'estero,  alla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
  2. L'assegno mensile di  cui  al  comma  1  viene  corrisposto  nel
rispetto  dei  criteri   di   effettivita'   del   servizio   svolto,
tracciabilita', pubblicita' delle  somme  erogate  e  semplificazione
degli adempimenti amministrativi  mediante  il  ricorso  a  procedure
informatiche. 
  3. Le condizioni generali di assicurazione per  i  rischi  connessi
allo svolgimento del  servizio  civile  universale  sono  predisposte
dalla  Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri   previo   parere
dell'Istituto per la vigilanza delle assicurazioni. 
  4. Per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori  dipendenti
e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi,  agli  iscritti  ai
fondi   sostitutivi   ed   esclusivi   dell'assicurazione    generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ed  alla
gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,
n. 335, i periodi corrispondenti al  servizio  civile  universale  su
base volontaria sono riscattabili, in tutto o  in  parte,  a  domanda
dell'assicurato, e senza oneri a carico del Fondo  nazionale  per  il
servizio civile, con le modalita' di cui all'articolo 13 della  legge
12 agosto 1962, n. 1338 e successive modificazioni, e sempreche'  gli
stessi non siano gia' coperti da contribuzione in alcuno  dei  regimi
stessi. 
  5.  Gli  oneri  da  riscatto  possono  essere  versati  ai   regimi
previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in centoventi
rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione. 
  6. L'assistenza sanitaria agli  ammessi  a  prestare  attivita'  di
servizio  civile  universale  e'  fornita  dal   Servizio   sanitario
nazionale.  Per  i  periodi  di  svolgimento  del   servizio   civile
universale in Paesi al  di  fuori  dell'Unione  europea  l'assistenza
sanitaria e' garantita mediante polizze assicurative stipulate  dagli
enti che realizzano i programmi di intervento. 
  7. Agli operatori  volontari  del  servizio  civile  universale  si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e  17  del  decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di  tutela  e  sostegno
della maternita'. Dalla data di sospensione  del  servizio  a  quella
della sua ripresa e' corrisposto l'assegno di cui al comma 1, ridotto
di un terzo, a carico del Fondo nazionale per il servizio civile. 
                               Art. 18 
 
 
            Crediti formativi universitari ed inserimento 
                        nel mondo del lavoro 
 
  1. Le universita' degli studi ai fini del conseguimento  di  titoli
di studio possono riconoscere, nei limiti  previsti  dalla  normativa
vigente, crediti formativi a favore  degli  operatori  volontari  che
hanno svolto attivita' di servizio civile universale rilevanti per la
crescita professionale e per il curriculum degli studi.  Resta  fermo
quanto disposto dall'articolo 10, comma 2, della legge 6 marzo  2001,
n. 64. 
  2. Con accordo sancito in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano  sono  definiti  i  criteri  per  il  riconoscimento   e   la
valorizzazione delle competenze acquisite dagli  operatori  volontari
durante lo svolgimento del servizio civile  universale,  in  funzione
del loro utilizzo nei percorsi di istruzione e in ambito lavorativo. 
  3. Lo Stato, le regioni e le province autonome,  nei  limiti  delle
rispettive competenze, possono stipulare convenzioni con associazioni
di  imprese  private,  con  associazioni  di   rappresentanza   delle
cooperative e con altri enti senza finalita' di  lucro,  al  fine  di
favorire il collocamento nel mercato del lavoro dei giovani che hanno
svolto il servizio civile universale. 
  4.  Il  periodo  di  servizio  civile   universale   effettivamente
prestato, salvo quanto previsto dal comma 5, e' valutato nei pubblici
concorsi con le stesse modalita' e  lo  stesso  valore  del  servizio
prestato presso amministrazioni pubbliche. 
  5. Ferme restando le riserve  di  posti  previste  dalla  normativa
vigente, ai fini della compilazione delle graduatorie di  merito  dei
concorsi pubblici relativi all'accesso nelle  carriere  iniziali,  le
pubbliche amministrazioni possono prevedere nei relativi bandi, oltre
i titoli di  preferenza  indicati  all'articolo  5  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487,  anche   lo
svolgimento del servizio civile universale completato senza demerito. 
  6.  La  cessazione  anticipata  del  rapporto  di  servizio  civile
universale comporta la decadenza dai benefici previsti  dal  presente
articolo, salva l'ipotesi  in  cui  detta  interruzione  avvenga  per
documentati motivi di salute,  per  causa  di  servizio  o  di  forza
maggiore ed il periodo di servizio prestato sia pari  ad  almeno  sei
mesi. 
                               Art. 19 
 
 
       Attestato di svolgimento del servizio civile universale 
 
  1. Agli operatori volontari  e'  rilasciato  dalla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, al termine  dello  svolgimento  del  servizio
civile universale  compiuto  senza  demerito,  un  attestato  per  il
periodo di servizio civile universale effettuato,  con  l'indicazione
delle relative attivita'. 

Capo VI

Controllo, verifica e valutazione del servizio civile universale

                               Art. 20 
 
 
           Controllo sulla gestione delle attivita' svolte 
              dagli enti del servizio civile universale 
 
  1.  La  legittimita'  e  la  regolarita'  del  funzionamento  delle
procedure di realizzazione dei programmi di  intervento  di  servizio
civile universale posti in essere dagli enti iscritti all'albo di cui
all'articolo 11 e' assicurata mediante il controllo  sulla  gestione.
All'esito  del   controllo   sono   adottati   eventuali   interventi
correttivi. 
  2. Il controllo di cui al comma 1 e'  effettuato  dalla  Presidenza
del Consiglio dei  ministri,  sulla  base  di  uno  specifico  «Piano
annuale», pubblicato sul sito istituzionale. 
                               Art. 21 
 
 
        Valutazione dei risultati dei programmi di intervento 
 
  1. La valutazione dei risultati dei  programmi  di  intervento  sui
territori e  sulle  comunita'  locali  interessate  e'  svolta  dalla
Presidenza del Consiglio dei  ministri,  tenendo  conto  delle  linee
guida di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 6 giugno  2016,  n.
106. 
  2. L'esito della valutazione di cui al comma 1 e'  oggetto  di  uno
specifico rapporto annuale, redatto dalla  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, anche con l'eventuale supporto di enti terzi dotati  di
comprovata  qualificazione  in  materia,  e   pubblicato   sul   sito
istituzionale. 
                               Art. 22 
 
 
             Verifiche ispettive sulle attivita' svolte 
              dagli enti del servizio civile universale 
 
  1. Il rispetto delle norme  per  la  selezione  e  l'impiego  degli
operatori volontari nonche' la corretta realizzazione  dei  programmi
di intervento da parte degli enti di servizio civile universale  sono
oggetto di  verifiche  ispettive,  effettuate  dalla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, anche per il tramite delle  regioni  e  delle
province  autonome.  Per  le  verifiche  ispettive  sugli  interventi
all'estero la Presidenza del Consiglio dei ministri  puo'  avvalersi,
attraverso il Ministero degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale  e  d'intesa  con  esso,  del  supporto  degli  uffici
diplomatici e consolari all'estero. 
  2. Nello svolgimento delle verifiche ispettive di cui al  comma  1,
resta  fermo  il  regime  delle  sanzioni   amministrative   previsto
dall'articolo 3-bis della legge 6 marzo 2001, n. 64. 
                               Art. 23 
 
 
                       Relazione al Parlamento 
 
  1. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni  anno  al
Parlamento, entro il 30 giugno,  una  relazione  sull'organizzazione,
sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile universale. 

Capo VII

Disposizioni finanziarie, transitorie e finali

                               Art. 24 
 
 
               Fondo nazionale per il servizio civile 
 
  1. Il servizio civile universale e' finanziato dal Fondo  nazionale
per il servizio civile, istituito ai  sensi  dell'articolo  19  della
legge 8 luglio 1998, n. 230, e collocato  presso  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri. Al Fondo affluiscono tutte le risorse di  cui
all'articolo 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64, nonche'  le  risorse
comunitarie destinate all'attuazione  degli  interventi  di  servizio
civile universale. Resta ferma la possibilita' per i soggetti privati
di concorrere alle forme di finanziamento previste  dall'articolo  11
della legge 6 marzo 2001, n. 64. 
  2. Ai fini dell'erogazione dei trattamenti  previsti  dal  presente
decreto,   la   Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri    cura
l'amministrazione e la programmazione annuale delle risorse di cui al
Fondo nazionale per il servizio civile, formulando annualmente, entro
il 31 gennaio dell'anno di  riferimento,  un  apposito  documento  di
programmazione finanziaria, previo parere  della  Consulta  nazionale
del servizio civile universale e della Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano. Il documento di programmazione  finanziaria  puo'  essere
variato con apposita nota infrannuale, ove se ne manifesti l'esigenza
e sussistano adeguate risorse finanziarie  disponibili.  La  nota  di
variazione e' predisposta con le stesse formalita' del  documento  di
programmazione  finanziaria  entro  il  30  settembre  dell'anno   di
riferimento. 
  3. Il documento di programmazione finanziaria di cui al comma 2, in
relazione alle risorse disponibili stabilisce: 
    a)  il  contingente  complessivo  degli  operatori  volontari  da
avviare al servizio civile universale nell'anno  di  riferimento  con
l'indicazione del numero di: 
  1. operatori volontari da avviare in Italia; 
  2. operatori volontari da avviare all'estero; 
  3. operatori volontari  impegnati  in  interventi  in  Italia,  che
possono svolgere un periodo di servizio nei Paesi dell'Unione europea
secondo le modalita' previste dall'articolo 12, comma 1; 
  4. operatori volontari per l'accompagnamento dei grandi invalidi  e
ciechi civili di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002,  n.
288 e all'articolo 40 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; 
  b) la quota delle risorse del Fondo da utilizzare per le  spese  di
funzionamento ai sensi dell'articolo 7 della legge 6 marzo  2001,  n.
64; 
  c) la quota  di  risorse  del  Fondo  vincolata,  a  richiesta  dei
conferenti, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge  6  marzo
2001, n. 64, allo sviluppo di  programmi  di  intervento  in  aree  e
settori di impiego specifico; 
  d) la quantificazione e le modalita' di erogazione  dei  contributi
da erogare alle regioni o province autonome per le attivita'  di  cui
all'articolo 7, comma 3, nonche' la quota relativa ai  contributi  da
erogare agli enti di servizio civile universale per le  attivita'  di
cui agli articoli 12, comma 2, e 13, comma 2; 
  e) la quantificazione dell'assegno mensile  da  corrispondere  agli
operatori volontari in Italia e  all'estero,  nonche'  gli  eventuali
oneri assicurativi e accessori. 
  4. Al Fondo nazionale per il servizio civile  di  cui  al  presente
articolo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo
1 del  decreto-legge  16  settembre  1999,  n.  324,  convertito  con
modificazioni dalla legge  12  novembre  1999,  n.  424,  nonche'  le
disposizioni del  decreto  legislativo  30  giugno  2011,  n.  123  e
successive modificazioni e  le  previsioni  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 22  novembre  2010,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010. 
                               Art. 25 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
interessate  provvedono  all'attuazione  delle  disposizioni  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. 
                               Art. 26 
 
 
                     Norme transitorie e finali 
 
  1. Fino all'approvazione del primo  Piano  triennale,  il  servizio
civile universale si attua, in  via  transitoria,  con  le  modalita'
previste dalla previgente normativa in  materia  di  servizio  civile
nazionale. 
  2. Fino all'adozione dei provvedimenti di attuazione  dell'articolo
6, le funzioni ivi previste e  ogni  ulteriore  adempimento  relativo
alla  realizzazione  del   servizio   civile   universale,   comprese
l'amministrazione e la gestione del Fondo nazionale per  il  servizio
civile di cui all'articolo 24, sono  svolti  dal  Dipartimento  della
Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  competente  in  materia  di
servizio civile nazionale alla data di entrata in vigore del presente
decreto. 
  3.  Ai  fini  dell'applicazione  agli  enti  di   servizio   civile
universale delle sanzioni  amministrative  di  cui  all'articolo  22,
comma 2, il termine «progetto» contenuto nell'articolo  3-bis,  comma
2, della legge 6 marzo 2001, n.  64,  si  intende  riferito  anche  a
«programmi di intervento». 
  4. Il rinvio all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5
aprile 2002, n. 77, contenuto nell'articolo 28, comma 2, della  legge
11 agosto 2014, n. 125, si intende riferito all'articolo 16, comma 1,
e all'articolo 17, comma 1, del presente decreto. 
  5. Il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, e' abrogato. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 6 marzo 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                  Gentiloni Silveri,  Presidente  del
                                  Consiglio dei ministri 
 
                                  Poletti,  Ministro  del  lavoro   e
                                  delle politiche sociali 
 
                                  Alfano,   Ministro   degli   affari
                                  esteri   e    della    cooperazione
                                  internazionale 
 
                                  Minniti, Ministro dell'interno 
 
                                  Pinotti, Ministro della difesa 
 
                                  Padoan,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando