Legge 7 aprile 2017, n. 47

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Legge 7 aprile 2017, n. 47

Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. (17G00062)

(GU n.93 del 21-4-2017)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Ambito di applicazione

1. I minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in
materia di protezione dei minori a parita’ di trattamento con i
minori di cittadinanza italiana o dell’Unione europea.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai minori stranieri non accompagnati, in ragione della loro condizione
di maggiore vulnerabilita’.

Art. 2

Definizione

1. Ai fini di cui alla presente legge, per minore straniero non
accompagnato presente nel territorio dello Stato si intende il
minorenne non avente cittadinanza italiana o dell’Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che e’
altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di
assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri
adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti
nell’ordinamento italiano.

Art. 3

Divieto di respingimento

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato
«testo unico», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 dell’articolo 19 e’ inserito il seguente:
«1-bis. In nessun caso puo’ disporsi il respingimento alla
frontiera di minori stranieri non accompagnati»;
b) al comma 4 dell’articolo 31, dopo le parole: «il provvedimento
e’ adottato» sono inserite le seguenti: «, a condizione comunque che
il provvedimento stesso non comporti un rischio di danni gravi per il
minore» ed e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Tribunale
per i minorenni decide tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni».
2. Il comma 1 dell’articolo 33 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e
successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente:
«1. Ai minori che non sono muniti di visto di ingresso rilasciato
ai sensi dell’articolo 32 della presente legge e che non sono
accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado si applicano le disposizioni dell’articolo 19, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

Art. 4

Strutture di prima assistenza e accoglienza
per i minori stranieri non accompagnati

1. All’articolo 19, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo
18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «di prima accoglienza» sono inserite le
seguenti: «a loro destinate»;
b) le parole: «a sessanta giorni, alla identificazione» sono
sostituite dalle seguenti: «a trenta giorni, all’identificazione, che
si deve concludere entro dieci giorni,».

Art. 5

Identificazione dei minori stranieri non accompagnati

1. Dopo l’articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.
142, e’ inserito il seguente:
«Art. 19-bis (Identificazione dei minori stranieri non
accompagnati). – 1. Nel momento in cui il minore straniero non
accompagnato e’ entrato in contatto o e’ stato segnalato alle
autorita’ di polizia, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti
dell’ente locale o all’autorita’ giudiziaria, il personale
qualificato della struttura di prima accoglienza svolge, sotto la
direzione dei servizi dell’ente locale competente e coadiuvato, ove
possibile, da organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e
specifica esperienza nella tutela dei minori, un colloquio con il
minore, volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a
far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione, secondo
la procedura stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione. Al colloquio e’ garantita la
presenza di un mediatore culturale.
2. Nei casi di dubbi fondati relativi all’eta’ dichiarata dal
minore si applicano le disposizioni dei commi 3 e seguenti. In ogni
caso, nelle more dell’esito delle procedure di identificazione,
l’accoglienza del minore e’ garantita dalle apposite strutture di
prima accoglienza per minori previste dalla legge; si applicano, ove
ne ricorrano i presupposti, le disposizioni dell’articolo 4 del
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.
3. L’identita’ di un minore straniero non accompagnato e’ accertata
dalle autorita’ di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori
culturali, alla presenza del tutore o del tutore provvisorio se gia’
nominato, solo dopo che e’ stata garantita allo stesso minore
un’immediata assistenza umanitaria. Qualora sussista un dubbio circa l’eta’ dichiarata, questa e’ accertata in via principale attraverso
un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorita’ diplomatico-consolari. L’intervento della rappresentanza diplomatico-consolare non deve essere richiesto nei casi in cui il presunto minore abbia espresso la volonta’ di chiedere protezione internazionale ovvero quando una possibile esigenza di protezione internazionale emerga a seguito del colloquio previsto dal comma 1.
Tale intervento non e’ altresi’ esperibile qualora da esso possano
derivare pericoli di persecuzione e nei casi in cui il minore
dichiari di non volersi avvalere dell’intervento dell’autorita’
diplomatico-consolare. Il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e il Ministero dell’interno promuovono le opportune iniziative, d’intesa con gli Stati interessati, al fine di
accelerare il compimento degli accertamenti di cui al presente comma.
4. Qualora permangano dubbi fondati in merito all’eta’ dichiarata
da un minore straniero non accompagnato, la Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni puo’ disporre esami
socio-sanitari volti all’accertamento della stessa.
5. Lo straniero e’ informato, con l’ausilio di un mediatore
culturale, in una lingua che possa capire e in conformita’ al suo
grado di maturita’ e di alfabetizzazione, del fatto che la sua eta’
puo’ essere determinata mediante l’ausilio di esami socio-sanitari,
del tipo di esami a cui deve essere sottoposto, dei possibili
risultati attesi e delle eventuali conseguenze di tali risultati,
nonche’ di quelle derivanti dal suo eventuale rifiuto di sottoporsi a
tali esami. Tali informazioni devono essere fornite altresi’ alla
persona che, anche temporaneamente, esercita i poteri tutelari nei
confronti del presunto minore.
6. L’accertamento socio-sanitario dell’eta’ deve essere svolto in
un ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare da
professionisti adeguatamente formati e, ove necessario, in presenza
di un mediatore culturale, utilizzando modalita’ meno invasive
possibili e rispettose dell’eta’ presunta, del sesso e
dell’integrita’ fisica e psichica della persona. Non devono essere
eseguiti esami socio-sanitari che possano compromettere lo stato
psico-fisico della persona.
7. Il risultato dell’accertamento socio-sanitario e’ comunicato
allo straniero, in modo congruente con la sua eta’, con la sua
maturita’ e con il suo livello di alfabetizzazione, in una lingua che
possa comprendere, all’esercente la responsabilita’ genitoriale e
all’autorita’ giudiziaria che ha disposto l’accertamento. Nella
relazione finale deve essere sempre indicato il margine di errore.
8. Qualora, anche dopo l’accertamento socio-sanitario, permangano
dubbi sulla minore eta’, questa si presume ad ogni effetto di legge.
9. Il provvedimento di attribuzione dell’eta’ e’ notificato allo
straniero e, contestualmente, all’esercente i poteri tutelari, ove
nominato, e puo’ essere impugnato in sede di reclamo ai sensi degli
articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. In caso di
impugnazione, il giudice decide in via d’urgenza entro dieci giorni;
ogni procedimento amministrativo e penale conseguente
all’identificazione come maggiorenne e’ sospeso fino alla decisione.
Il provvedimento e’ altresi’ comunicato alle autorita’ di polizia ai
fini del completamento delle procedure di identificazione».
2. All’attuazione delle disposizioni contenute nel presente
articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6

Indagini familiari

1. All’articolo 19, comma 7, secondo periodo, del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo le parole: «Il Ministero
dell’interno» sono inserite le seguenti: «, sentiti il Ministero
della giustizia e il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale,».
2. All’articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142,
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«7-bis. Nei cinque giorni successivi al colloquio di cui
all’articolo 19-bis, comma 1, se non sussiste un rischio per il
minore straniero non accompagnato o per i suoi familiari, previo
consenso informato dello stesso minore ed esclusivamente nel suo
superiore interesse, l’esercente la responsabilita’ genitoriale,
anche in via temporanea, invia una relazione all’ente convenzionato,
che avvia immediatamente le indagini.
7-ter. Il risultato delle indagini di cui al comma 7 e’ trasmesso
al Ministero dell’interno, che e’ tenuto ad informare tempestivamente il minore, l’esercente la responsabilita’ genitoriale nonche’ il personale qualificato che ha svolto il colloquio di cui all’articolo 19-bis, comma 1.
7-quater. Qualora siano individuati familiari idonei a prendersi
cura del minore straniero non accompagnato, tale soluzione deve
essere preferita al collocamento in comunita’».
3. Sino alla nomina di un tutore, i compiti relativi alla richiesta
di permesso di soggiorno o di protezione internazionale possono
essere svolti dal responsabile della struttura di prima accoglienza.
4. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 7

Affidamento familiare

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n.
184, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Gli enti locali possono promuovere la sensibilizzazione e
la formazione di affidatari per favorire l’affidamento familiare dei
minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al
ricovero in una struttura di accoglienza.
1-ter. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; gli
enti locali provvedono nei limiti delle risorse disponibili nei
propri bilanci».

Art. 8

Rimpatrio assistito e volontario

1. Il provvedimento di rimpatrio assistito e volontario di un
minore straniero non accompagnato e’ adottato, ove il
ricongiungimento con i suoi familiari nel Paese di origine o in un
Paese terzo corrisponda al superiore interesse del minore, dal
tribunale per i minorenni competente, sentiti il minore e il tutore e
considerati i risultati delle indagini familiari nel Paese di origine
o in un Paese terzo e la relazione dei servizi sociali competenti
circa la situazione del minore in Italia.
2. All’articolo 33 del testo unico sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2-bis, al primo periodo, le parole: «dal Comitato di
cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dal tribunale per i
minorenni competente» e il secondo periodo e’ soppresso;
b) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. All’attuazione delle disposizioni contenute nel presente
articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Art. 9

Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati.
Cartella sociale

1. In attuazione dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
18 agosto 2015, n. 142, presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e’ istituito il Sistema informativo nazionale dei
minori non accompagnati.
2. In seguito al colloquio di cui all’articolo 19-bis, comma 1, del
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, introdotto dalla presente
legge, il personale qualificato della struttura di accoglienza
compila un’apposita cartella sociale, evidenziando elementi utili
alla determinazione della soluzione di lungo periodo migliore nel
superiore interesse del minore straniero non accompagnato. La
cartella sociale e’ trasmessa ai servizi sociali del comune di
destinazione e alla procura della Repubblica presso il tribunale per
i minorenni.
3. La registrazione dei dati anagrafici e sociali dichiarati dal
minore straniero non accompagnato e’ finalizzata a tutelare il suo
superiore interesse e i suoi diritti e, in particolare, il suo
diritto alla protezione.
4. Si applicano le disposizioni dell’articolo 7 del codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
5. All’attuazione delle disposizioni contenute nel presente
articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 10

Permessi di soggiorno per minori stranieri per i quali sono vietati
il respingimento o l’espulsione

1. Quando la legge dispone il divieto di respingimento o di
espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno:
a) per minore eta’. In caso di minore straniero non accompagnato,
rintracciato nel territorio nazionale e segnalato alle autorita’
competenti, il permesso di soggiorno per minore eta’ e’ rilasciato,
su richiesta dello stesso minore, direttamente o attraverso
l’esercente la responsabilita’ genitoriale, anche prima della nomina
del tutore ai sensi dell’articolo 346 del codice civile, ed e’ valido
fino al compimento della maggiore eta’;
b) per motivi familiari, per il minore di quattordici anni
affidato, anche ai sensi dell’articolo 9, comma 4, della legge 4
maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, o sottoposto alla
tutela di un cittadino italiano con lo stesso convivente, ovvero per
il minore ultraquattordicenne affidato, anche ai sensi del medesimo
articolo 9, comma 4, della legge n. 184 del 1983, e successive
modificazioni, o sottoposto alla tutela di uno straniero regolarmente
soggiornante nel territorio nazionale o di un cittadino italiano con
lo stesso convivente.

Art. 11

Elenco dei tutori volontari

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, presso ogni tribunale per i minorenni e’ istituito un
elenco dei tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati
cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei garanti
regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per
l’infanzia e l’adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un
minore straniero non accompagnato o di piu’ minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle. Appositi protocolli d’intesa tra i
predetti garanti per l’infanzia e l’adolescenza e i presidenti dei
tribunali per i minorenni sono stipulati per promuovere e facilitare
la nomina dei tutori volontari. Nelle regioni e nelle province
autonome di Trento e di Bolzano in cui il garante non e’ stato
nominato, all’esercizio di tali funzioni provvede temporaneamente
l’ufficio dell’Autorita’ garante per l’infanzia e l’adolescenza con
il supporto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e
dei minori, nonche’ degli enti locali, dei consigli degli ordini
professionali e delle universita’.
2. Si applicano le disposizioni del libro primo, titolo IX, del
codice civile.

Art. 12

Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori
stranieri non accompagnati

1. All’articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il primo periodo e’ sostituito dai seguenti: «I
minori non accompagnati sono accolti nell’ambito del Sistema di
protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non
accompagnati, di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 39, e in particolare nei progetti specificamente
destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. La capienza del
Sistema e’ commisurata alle effettive presenze dei minori non
accompagnati nel territorio nazionale ed e’, comunque, stabilita nei
limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi
dell’asilo, di cui all’articolo 1-septies del decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 39, da riprogrammare annualmente»;
b) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
«2-bis. Nella scelta del posto, tra quelli disponibili, in cui
collocare il minore, si deve tenere conto delle esigenze e delle
caratteristiche dello stesso minore risultanti dal colloquio di cui
all’articolo 19-bis, comma 1, in relazione alla tipologia dei servizi
offerti dalla struttura di accoglienza. Le strutture nelle quali
vengono accolti i minori stranieri non accompagnati devono
soddisfare, nel rispetto dell’articolo 117, secondo comma, lettera
m), della Costituzione, gli standard minimi dei servizi e
dell’assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni ed
essere autorizzate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e
regionale in materia. La non conformita’ alle dichiarazioni rese ai
fini dell’accreditamento comporta la cancellazione della struttura di
accoglienza dal Sistema»;
c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «il minore si
trova» sono inserite le seguenti: «, fatta salva la possibilita’ di
trasferimento del minore in un altro comune» e sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «, tenendo in considerazione
prioritariamente il superiore interesse del minore».
2. La rubrica dell’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre
1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39, e successive modificazioni, e’ sostituita dalla
seguente: «Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e
minori stranieri non accompagnati».

Art. 13

Misure di accompagnamento verso la maggiore eta’
e misure di integrazione di lungo periodo

1. Al comma 1-bis dell’articolo 32 del testo unico, e successive
modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il
mancato rilascio del parere richiesto non puo’ legittimare il rifiuto
del rinnovo del permesso di soggiorno. Si applica l’articolo 20,
commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni».
2. Quando un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore eta’, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all’autonomia, il tribunale per i minorenni puo’ disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, l’affidamento ai servizi sociali, comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di eta’.

Art. 14

Diritto alla salute e all’istruzione

1. Al comma 1 dell’articolo 34 del testo unico e’ aggiunta, in
fine, la seguente lettera:
«b-bis) i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del
rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di
legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale».
2. In caso di minori non accompagnati, l’iscrizione al Servizio
sanitario nazionale e’ richiesta dall’esercente, anche in via
temporanea, la responsabilita’ genitoriale o dal responsabile della
struttura di prima accoglienza.
3. A decorrere dal momento dell’inserimento del minore nelle
strutture di accoglienza, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado e le istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle
Province autonome di Trento e di Bolzano attivano le misure per
favorire l’assolvimento dell’obbligo scolastico, ai sensi
dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.
142, e formativo da parte dei minori stranieri non accompagnati,
anche attraverso la predisposizione di progetti specifici che
prevedano, ove possibile, l’utilizzo o il coordinamento dei mediatori
culturali, nonche’ di convenzioni volte a promuovere specifici
programmi di apprendistato. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni del presente comma nei limiti delle risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. In caso di minori stranieri non accompagnati, i titoli
conclusivi dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado sono rilasciati ai medesimi minori con i dati
identificativi acquisiti al momento dell’iscrizione, anche quando gli
stessi hanno compiuto la maggiore eta’ nelle more del completamento del percorso di studi.

Art. 15

Diritto all’ascolto dei minori stranieri non accompagnati nei
procedimenti

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 18 del decreto legislativo 18
agosto 2015, n. 142, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. L’assistenza affettiva e psicologica dei minori stranieri
non accompagnati e’ assicurata, in ogni stato e grado del
procedimento, dalla presenza di persone idonee indicate dal minore,
nonche’ di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non
governative di comprovata esperienza nel settore dell’assistenza ai
minori stranieri e iscritti nel registro di cui all’articolo 42 del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
previo consenso del minore, e ammessi dall’autorita’ giudiziaria o
amministrativa che procede.
2-ter. Il minore straniero non accompagnato ha diritto di
partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale a tutti i
procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e di
essere ascoltato nel merito. A tale fine e’ assicurata la presenza di
un mediatore culturale».

Art. 16

Diritto all’assistenza legale

1. All’articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive
modificazioni, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-quater. Il minore straniero non accompagnato coinvolto a
qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di
essere informato dell’opportunita’ di nominare un legale di fiducia,
anche attraverso il tutore nominato o l’esercente la responsabilita’
genitoriale ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio
1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base
alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato
in ogni stato e grado del procedimento. Per l’attuazione delle
disposizioni contenute nel presente comma e’ autorizzata la spesa di
771.470 euro annui a decorrere dall’anno 2017».

Art. 17

Minori vittime di tratta

1. Al comma 2 dell’articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228,
e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Particolare tutela deve
essere garantita nei confronti dei minori stranieri non accompagnati,
predisponendo un programma specifico di assistenza che assicuri
adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale,
sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche
oltre il compimento della maggiore eta’».
2. In caso di minori vittime di tratta si applicano, in ogni stato
e grado del procedimento, le disposizioni dell’articolo 18, commi 2,
2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e
dell’articolo 76, comma 4-quater, del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, anche al fine di garantire al minore un’adeguata assistenza per il risarcimento del danno.
3. Per le finalita’ di cui al comma 2, e’ autorizzata la spesa di
154.080 euro annui a decorrere dall’anno 2017.
4. All’attuazione delle restanti disposizioni contenute nel
presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e
comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 18

Minori richiedenti protezione internazionale

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 3 dell’articolo 13 e’ aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «In ogni caso si applicano le disposizioni dell’articolo 18,
comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142»;
b) al comma 1 dell’articolo 16 e’ aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Per i minori stranieri non accompagnati si applicano le
disposizioni dell’articolo 76, comma 4-quater, del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115»;
c) al comma 5 dell’articolo 26, dopo le parole: «Il tutore» sono
inserite le seguenti: «, ovvero il responsabile della struttura di
accoglienza ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio
1983, n. 184, e successive modificazioni,».

Art. 19

Intervento in giudizio delle associazioni di tutela

1. Le associazioni iscritte nel registro di cui all’articolo 42 del
testo unico, e successive modificazioni, possono intervenire nei
giudizi riguardanti i minori stranieri non accompagnati e ricorrere
in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti
illegittimi.

Art. 20

Cooperazione internazionale

1. L’Italia promuove la piu’ stretta cooperazione internazionale,
in particolare attraverso lo strumento degli accordi bilaterali e il
finanziamento di programmi di cooperazione allo sviluppo nei Paesi di origine, al fine di armonizzare la regolamentazione giuridica,
internazionale e nazionale, del sistema di protezione dei minori
stranieri non accompagnati, favorendo un approccio integrato delle
pratiche per garantire la piena tutela del superiore interesse dei
minori.

Art. 21

Disposizioni finanziarie

1. All’articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo la
parola: «rifugiati» sono inserite le seguenti: «e ai minori stranieri
non accompagnati».
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 16 e 17, comma 3, pari a
925.550 euro annui a decorrere dall’anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
3. Dall’attuazione della presente legge, a eccezione delle
disposizioni di cui all’articolo 16 e all’articolo 17, comma 3, non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 22

Disposizioni di adeguamento

1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie ai
regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1999, n. 394, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 9 dicembre 1999, n. 535.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 7 aprile 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente
del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando