Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65

Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65

Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00073)

(GU Serie Generale n.112 del 16-5-2017 – Suppl. Ordinario n. 23)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 3, 30, 31, 33, 34, 76, 78, 117, e 118 della
Costituzione;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti», ed in particolare i commi 180, 181
lettera e), 182 e 184 e successive modificazioni;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1044, recante «Piano
quinquennale per l’istituzione di asili-nido comunali con il concorso
dello Stato»;
Visto il decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, recante
«Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l’anno
1983»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri», e successive modificazioni, ed in
particolare l’articolo 14;
Vista la Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata a New
York il 20 novembre 1989, resa esecutiva ai sensi della legge 27
maggio 1991, n. 176;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione», e successive modificazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa» ed in particolare l’articolo 21
sull’autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti
educativi;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parita’
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione»;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente
la definizione delle norme generali relative alla scuola
dell’infanzia e al primo ciclo di istruzione, e successive
modificazioni;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ed
in particolare l’articolo 1, comma 630;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.
81, recante «Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il
razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai
sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.
89, recante «Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione
ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133»;
Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Norme in materia di
disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»;
Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2012, n. 254, recante
«Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e
del primo ciclo di istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n.
80, che adotta il «Regolamento sul sistema nazionale di valutazione
in materia di istruzione e formazione»;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti», ed in particolare i commi 180,
181 lettera e), 182 e 184 e successive modificazioni;
Visto il «Nomenclatore interregionale degli interventi e dei
servizi sociali» approvato il 29 ottobre 2009 in sede di Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 14 gennaio 2017;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella
seduta del 9 marzo 2017;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 7 aprile 2017;
Sulla proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle
finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Principi e finalita’

1. Alle bambine e ai bambini, dalla nascita fino ai sei anni, per
sviluppare potenzialita’ di relazione, autonomia, creativita’,
apprendimento, in un adeguato contesto affettivo, ludico e cognitivo,
sono garantite pari opportunita’ di educazione e di istruzione, di
cura, di relazione e di gioco, superando disuguaglianze e barriere
territoriali, economiche, etniche e culturali.
2. Per le finalita’ di cui al comma 1 viene progressivamente
istituito, in relazione all’effettiva disponibilita’ di risorse
finanziarie, umane e strumentali, il Sistema integrato di educazione
e di istruzione per le bambine e per i bambini in eta’ compresa dalla
nascita fino ai sei anni. Le finalita’ sono perseguite secondo le
modalita’ e i tempi del Piano di azione nazionale pluriennale di cui
all’articolo 8 e nei limiti della dotazione finanziaria del Fondo di
cui all’articolo 12.
3. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione:
a) promuove la continuita’ del percorso educativo e scolastico,
con particolare riferimento al primo ciclo di istruzione, sostenendo
lo sviluppo delle bambine e dei bambini in un processo unitario, in
cui le diverse articolazioni del Sistema integrato di educazione e di
istruzione collaborano attraverso attivita’ di progettazione, di
coordinamento e di formazione comuni;
b) concorre a ridurre gli svantaggi culturali, sociali e
relazionali e favorisce l’inclusione di tutte le bambine e di tutti i
bambini attraverso interventi personalizzati e un’adeguata
organizzazione degli spazi e delle attivita’;
c) accoglie le bambine e i bambini con disabilita’ certificata ai
sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel rispetto della vigente
normativa in materia di inclusione scolastica;
d) rispetta e accoglie le diversita’ ai sensi dell’articolo 3
della Costituzione della Repubblica italiana;
e) sostiene la primaria funzione educativa delle famiglie, anche
attraverso organismi di rappresentanza, favorendone il
coinvolgimento, nell’ambito della comunita’ educativa e scolastica;
f) favorisce la conciliazione tra i tempi e le tipologie di
lavoro dei genitori e la cura delle bambine e dei bambini, con
particolare attenzione alle famiglie monoparentali;
g) promuove la qualita’ dell’offerta educativa avvalendosi di
personale educativo e docente con qualificazione universitaria e
attraverso la formazione continua in servizio, la dimensione
collegiale del lavoro e il coordinamento pedagogico territoriale.
4. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca,
nel rispetto delle funzioni e dei compiti delle Regioni, delle
Province autonome di Trento e di Bolzano e degli Enti locali,
indirizza, coordina e promuove il Sistema integrato di educazione e
di istruzione su tutto il territorio nazionale.

Art. 2

Organizzazione del Sistema integrato di educazione
e di istruzione

1. Nella loro autonomia e specificita’ i servizi educativi per
l’infanzia e le scuole dell’infanzia costituiscono, ciascuno in base
alle proprie caratteristiche funzionali, la sede primaria dei
processi di cura, educazione ed istruzione per la completa attuazione
delle finalita’ previste all’articolo 1.
2. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione accoglie le
bambine e i bambini in base all’eta’ ed e’ costituito dai servizi
educativi per l’infanzia e dalle scuole dell’infanzia statali e
paritarie.
3. I servizi educativi per l’infanzia sono articolati in:
a) nidi e micronidi che accolgono le bambine e i bambini tra tre
e trentasei mesi di eta’ e concorrono con le famiglie alla loro cura,
educazione e socializzazione, promuovendone il benessere e lo
sviluppo dell’identita’, dell’autonomia e delle competenze.
Presentano modalita’ organizzative e di funzionamento diversificate
in relazione ai tempi di apertura del servizio e alla loro capacita’
ricettiva, assicurando il pasto e il riposo e operano in continuita’
con la scuola dell’infanzia;
b) sezioni primavera, di cui all’articolo 1, comma 630, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, che accolgono bambine e bambini tra
ventiquattro e trentasei mesi di eta’ e favoriscono la continuita’
del percorso educativo da zero a sei anni di eta’. Esse rispondono a
specifiche funzioni di cura, educazione e istruzione con modalita’
adeguate ai tempi e agli stili di sviluppo e di apprendimento delle
bambine e dei bambini nella fascia di eta’ considerata. Esse sono
aggregate, di norma, alle scuole per l’infanzia statali o paritarie o
inserite nei Poli per l’infanzia;
c) servizi integrativi che concorrono all’educazione e alla cura
delle bambine e dei bambini e soddisfano i bisogni delle famiglie in
modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed
organizzativo. Essi si distinguono in:
1. spazi gioco, che accolgono bambine e bambini da dodici a
trentasei mesi di eta’ affidati a uno o piu’ educatori in modo
continuativo in un ambiente organizzato con finalita’ educative, di
cura e di socializzazione, non prevedono il servizio di mensa e
consentono una frequenza flessibile, per un massimo di cinque ore
giornaliere;
2. centri per bambini e famiglie, che accolgono bambine e
bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore,
offrono un contesto qualificato per esperienze di socializzazione,
apprendimento e gioco e momenti di comunicazione e incontro per gli
adulti sui temi dell’educazione e della genitorialita’, non prevedono
il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile;
3. servizi educativi in contesto domiciliare, comunque
denominati e gestiti, che accolgono bambine e bambini da tre a
trentasei mesi e concorrono con le famiglie alla loro educazione e
cura. Essi sono caratterizzati dal numero ridotto di bambini affidati
a uno o piu’ educatori in modo continuativo.
4. I servizi educativi per l’infanzia sono gestiti dagli Enti
locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o da
soggetti privati; le sezioni primavera possono essere gestite anche
dallo Stato.
5. La scuola dell’infanzia, di cui all’articolo 1 del decreto
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e all’articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, assume una funzione
strategica nel Sistema integrato di educazione e di istruzione
operando in continuita’ con i servizi educativi per l’infanzia e con
il primo ciclo di istruzione. Essa, nell’ambito dell’assetto
ordinamentale vigente e nel rispetto delle norme sull’autonomia
scolastica e sulla parita’ scolastica, tenuto conto delle vigenti
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e
del primo ciclo di istruzione, accoglie le bambine e i bambini di
eta’ compresa tra i tre ed i sei anni.

Art. 3

Poli per l’infanzia

1. I Poli per l’infanzia accolgono, in un unico plesso o in edifici
vicini, piu’ strutture di educazione e di istruzione per bambine e
bambini fino a sei anni di eta’, nel quadro di uno stesso percorso
educativo, in considerazione dell’eta’ e nel rispetto dei tempi e
degli stili di apprendimento di ciascuno. I Poli per l’infanzia si
caratterizzano quali laboratori permanenti di ricerca, innovazione,
partecipazione e apertura al territorio, anche al fine di favorire la
massima flessibilita’ e diversificazione per il miglior utilizzo
delle risorse, condividendo servizi generali, spazi collettivi e
risorse professionali.
2. Per potenziare la ricettivita’ dei servizi e sostenere la
continuita’ del percorso educativo e scolastico delle bambine e dei
bambini di eta’ compresa tra tre mesi e sei anni di eta’, le Regioni,
d’intesa con gli Uffici scolastici regionali, tenuto conto delle
proposte formulate dagli Enti Locali e ferme restando le loro
competenze e la loro autonomia, programmano la costituzione di Poli
per l’infanzia definendone le modalita’ di gestione, senza dar luogo
ad organismi dotati di autonomia scolastica.
3. I Poli per l’infanzia possono essere costituiti anche presso
direzioni didattiche o istituti comprensivi del sistema nazionale di
istruzione e formazione.
4. Al fine di favorire la costruzione di edifici da destinare a
Poli per l’infanzia innovativi a gestione pubblica, l’Istituto
nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL), nell’ambito degli investimenti immobiliari previsti dal
piano di impiego dei fondi disponibili di cui all’articolo 65 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, destina, nel rispetto degli obiettivi
programmatici di finanza pubblica, fino ad un massimo di 150 milioni
di euro per il triennio 2018-2020 comprensivi delle risorse per
l’acquisizione delle aree, rispetto ai quali i canoni di locazione
che il soggetto pubblico locatario deve corrispondere all’INAIL sono
posti a carico dello Stato nella misura di 4,5 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2019.
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 4,5 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2019, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo «La Buona Scuola», di cui all’articolo 1, comma
202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
6. Il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca,
con proprio decreto, sentita la Conferenza Unificata, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede
a ripartire le risorse di cui al comma 4 tra le Regioni e individua i
criteri per l’acquisizione da parte delle stesse delle manifestazioni
di interesse degli Enti locali proprietari delle aree oggetto di
intervento e interessati alla costruzione di Poli per l’infanzia
innovativi.
7. Per i fini di cui al comma 4, le Regioni, d’intesa con gli Enti
locali, entro novanta giorni dalla ripartizione delle risorse di cui
al comma 6, provvedono a selezionare da uno a tre interventi sul
proprio territorio e a dare formale comunicazione della selezione al
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca. Le aree
individuate sono ammesse al finanziamento nei limiti delle risorse
assegnate a ciascuna Regione.
8. Il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca,
con proprio decreto, sentita la Conferenza Unificata, indice
specifico concorso con procedura aperta, anche mediante procedure
telematiche, avente ad oggetto proposte progettuali relative agli
interventi individuati dalle Regioni ai sensi del comma 7, nel limite
delle risorse assegnate ai sensi del comma 6 e comunque nel numero di
almeno uno per Regione. I progetti sono valutati da una commissione
nazionale di esperti, disciplinata ai sensi dell’articolo 155 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la quale comunica al
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, per ogni
area di intervento, il primo, il secondo e il terzo classificato ai
fini del finanziamento. Ai componenti della commissione di esperti
non spetta alcun compenso, indennita’, gettone di presenza o altra
utilita’ comunque denominata, ne’ rimborsi spese. Gli Enti locali
proprietari delle aree oggetto di intervento possono affidare i
successivi livelli di progettazione ai soggetti individuati a seguito
del concorso di cui al presente comma, ai sensi dell’articolo 156,
comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
9. Nella programmazione unica triennale nazionale di cui
all’articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, a
decorrere dall’anno 2018, sono ammessi anche gli interventi di
ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento
antisismico, efficientamento energetico, riqualificazione di immobili
di proprieta’ pubblica da destinare a Poli per l’infanzia ai sensi
del presente articolo.

Art. 4

Obiettivi strategici del Sistema integrato di educazione
e di istruzione dalla nascita fino a sei anni

1. Lo Stato promuove e sostiene la qualificazione dell’offerta dei
servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia
mediante il Piano di azione nazionale pluriennale di cui al
successivo articolo 8, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi
strategici, in coerenza con le politiche europee:
a) il progressivo consolidamento, ampliamento, nonche’
l’accessibilita’ dei servizi educativi per l’infanzia, anche
attraverso un loro riequilibrio territoriale, con l’obiettivo
tendenziale di raggiungere almeno il 33 per cento di copertura della
popolazione sotto i tre anni di eta’ a livello nazionale;
b) la graduale diffusione territoriale dei servizi educativi per
l’infanzia con l’obiettivo tendenziale di raggiungere il 75 per cento
di copertura dei Comuni, singoli o in forma associata;
c) la generalizzazione progressiva, sotto il profilo quantitativo
e qualitativo, della scuola dell’infanzia per le bambine e i bambini
dai tre ai sei anni d’eta’;
d) l’inclusione di tutte le bambine e di tutti i bambini;
e) la qualificazione universitaria del personale dei servizi
educativi per l’infanzia, prevedendo il conseguimento della laurea in
Scienze dell’educazione e della formazione nella classe L19 ad
indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per
l’infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della
formazione primaria integrata da un corso di specializzazione per
complessivi 60 crediti formativi universitari, da svolgersi presso le
universita’, senza oneri a carico della finanza pubblica, le cui
modalita’ di svolgimento sono definite con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il
titolo di accesso alla professione di docente della scuola
dell’infanzia resta disciplinato secondo la normativa vigente;
f) la formazione in servizio del personale del Sistema integrato
di educazione e di istruzione, anche al fine di promuoverne il
benessere psico-fisico;
g) il coordinamento pedagogico territoriale;
h) l’introduzione di condizioni che agevolino la frequenza dei
servizi educativi per l’infanzia.
2. Gli obiettivi strategici di cui al comma 1 sono perseguiti nei
limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.

Art. 5

Funzioni e compiti dello Stato

1. Per l’attuazione del presente decreto, lo Stato:
a) indirizza, programma e coordina la progressiva e equa
estensione del Sistema integrato di educazione e di istruzione su
tutto il territorio nazionale, in coerenza con le linee contenute nel
Piano di azione nazionale pluriennale di cui all’articolo 8 e nei
limiti del Fondo di cui all’articolo 12;
b) assegna le risorse a carico del proprio bilancio nei limiti
del Fondo di cui all’articolo 12;
c) promuove azioni mirate alla formazione del personale del
Sistema integrato di educazione e di istruzione, anche nell’ambito
del Piano nazionale di formazione di cui all’articolo 1, comma 124,
della legge 13 luglio 2015, n. 107;
d) definisce i criteri di monitoraggio e di valutazione
dell’offerta educativa e didattica del Sistema integrato di
educazione ed istruzione, d’intesa con le Regioni, le Province
autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali, in coerenza con il
sistema nazionale di valutazione di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80;
e) attiva, sentito il parere del Garante per la protezione dei
dati personali, un sistema informativo coordinato con le Regioni, le
Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali secondo
quanto previsto dagli articoli 14 e 50 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell’amministrazione digitale»;
f) per assicurare la necessaria continuita’ educativa, definisce,
con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca, gli orientamenti educativi nazionali per i servizi educativi
per l’infanzia sulla base delle Linee guida pedagogiche proposte
dalla Commissione di cui all’articolo 10, in coerenza con le
Indicazioni nazionali per il curriculo della scuola dell’infanzia e
del primo ciclo d’istruzione.

Art. 6

Funzioni e compiti delle Regioni

1. Per l’attuazione del presente decreto, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili nei propri bilanci:
a) programmano e sviluppano il Sistema integrato di educazione e
di istruzione sulla base delle indicazioni del Piano di azione
nazionale pluriennale di cui all’articolo 8, secondo le specifiche
esigenze di carattere territoriale;
b) definiscono le linee d’intervento regionali per il supporto
professionale al personale del Sistema integrato di educazione e di
istruzione, per quanto di competenza e in raccordo con il Piano
nazionale di formazione di cui alla legge n. 107 del 2015;
c) promuovono i coordinamenti pedagogici territoriali del Sistema
integrato di educazione e di istruzione, d’intesa con gli Uffici
scolastici regionali e le rappresentanze degli Enti locali;
d) sviluppano il sistema informativo regionale in coerenza con il
sistema informativo nazionale di cui all’articolo 5, comma 1, lettera
e);
e) concorrono al monitoraggio e alla valutazione del Sistema
integrato di educazione e di istruzione di cui all’articolo 5, comma
1, lettera d);
f) definiscono gli standard strutturali, organizzativi e
qualitativi dei Servizi educativi per l’infanzia, disciplinano le
attivita’ di autorizzazione, accreditamento e vigilanza di cui
all’articolo 7, comma 1, lettera b) effettuate dagli Enti locali,
individuano le sanzioni da applicare per le violazioni accertate.

Art. 7

Funzioni e compiti degli Enti locali

1. Per l’attuazione del presente decreto, gli Enti locali,
singolarmente o in forma associata, nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili nei propri bilanci:
a) gestiscono, in forma diretta e indiretta, propri servizi
educativi per l’infanzia e proprie scuole dell’infanzia, tenendo
conto dei provvedimenti regionali di cui all’articolo 6 e delle norme
sulla parita’ scolastica e favorendone la qualificazione;
b) autorizzano, accreditano, vigilano sugli stessi, applicando le
relative sanzioni, i soggetti privati per l’istituzione e la gestione
dei servizi educativi per l’infanzia, nel rispetto degli standard
strutturali, organizzativi e qualitativi definiti dalle Regioni,
delle norme sull’inclusione delle bambine e dei bambini con
disabilita’ e dei contratti collettivi nazionali di lavoro di
settore;
c) realizzano attivita’ di monitoraggio e verifica del
funzionamento dei servizi educativi per l’infanzia del proprio
territorio;
d) attivano, valorizzando le risorse professionali presenti nel
Sistema integrato di educazione e di istruzione, il coordinamento
pedagogico dei servizi sul proprio territorio, in collaborazione con
le istituzioni scolastiche e i gestori privati, nei limiti delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente, ivi comprese quelle di cui al comma 1 dell’articolo 12;
e) coordinano la programmazione dell’offerta formativa nel
proprio territorio per assicurare l’integrazione ed l’unitarieta’
della rete dei servizi e delle strutture educative;
f) promuovono iniziative di formazione in servizio per tutto il
personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, in
raccordo con il Piano nazionale di formazione di cui alla legge n.
107 del 2015;
g) definiscono le modalita’ di coinvolgimento e partecipazione
delle famiglie in considerazione della loro primaria responsabilita’
educativa;
h) facilitano iniziative ed esperienze di continuita’ del Sistema
integrato di educazione e di istruzione con il primo ciclo di
istruzione.

Art. 8

Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione
del Sistema integrato di educazione e di istruzione

1. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, adotta un Piano di azione nazionale pluriennale
che, progressivamente e gradualmente, estenda, in relazione alle
risorse del Fondo di cui all’articolo 12 e a eventuali ulteriori
risorse messe a disposizione dagli altri enti interessati, il Sistema
integrato di educazione e di istruzione su tutto il territorio
nazionale, anche attraverso il superamento della fase sperimentale
delle sezioni primavera di cui all’articolo 1, comma 630 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, mediante la loro graduale stabilizzazione e
il loro progressivo potenziamento, con l’obiettivo di escludere i
servizi educativi per l’infanzia dai servizi pubblici a domanda
individuale di cui all’articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983,
n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n.
131.
2. Il Piano di azione nazionale pluriennale definisce la
destinazione delle risorse finanziarie disponibili per il
consolidamento, l’ampliamento e la qualificazione del Sistema
integrato di educazione e istruzione sulla base di indicatori di
evoluzione demografica e di riequilibrio territoriale di cui al comma
4 dell’articolo 12, tenuto conto degli obiettivi strategici di cui
all’articolo 4 e sostenendo gli interventi in atto e in
programmazione da parte degli Enti locali nella gestione dei servizi
educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia.
3. Il Piano di azione nazionale pluriennale, previa intesa in sede
di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e’ adottato con deliberazione del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca.
4. Gli interventi previsti dal Piano di azione nazionale
pluriennale sono attuati, in riferimento a ciascuno degli enti
destinatari e a ciascuna delle specifiche iniziative, in base
all’effettivo concorso, da parte dell’ente medesimo, al finanziamento
del fabbisogno mediante la previsione delle risorse necessarie, per
quanto di rispettiva competenza.

Art. 9

Partecipazione economica delle famiglie
ai servizi educativi per l’infanzia

1. La soglia massima di partecipazione economica delle famiglie
alle spese di funzionamento dei servizi educativi per l’infanzia,
pubblici e privati accreditati che ricevono finanziamenti pubblici,
e’ definita con intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenuto
conto delle risorse disponibili a legislativa vigente e senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Gli Enti locali possono prevedere agevolazioni tariffarie sulla
base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre
2013, n. 159, nonche’ l’esenzione totale per le famiglie con un
particolare disagio economico o sociale rilevato dai servizi
territoriali.
3. Le aziende pubbliche e private, quale forma di welfare
aziendale, possono erogare alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno
figli in eta’ compresa fra i tre mesi e i tre anni un buono
denominato «Buono nido», spendibile nel sistema dei nidi accreditati
o a gestione comunale. Tale buono non prevede oneri fiscali o
previdenziali a carico del datore di lavoro ne’ del lavoratore, fino
a un valore di 150 euro mensili per ogni singolo buono.

Art. 10

Commissione per il Sistema integrato di educazione
e di istruzione

1. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, emanato entro 120 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, e’ istituita la Commissione per il Sistema
integrato di educazione e di istruzione.
2. La Commissione svolge compiti consultivi e propositivi ed e’
formata da esperti in materia di educazione e di istruzione delle
bambine e dei bambini da zero a sei anni di eta’ designati dal
Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, dalle
Regioni e dagli Enti locali.
3. La Commissione, nell’esercizio dei propri compiti, puo’
avvalersi della consulenza del Forum nazionale delle associazioni dei
genitori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre
1996, n. 567, e di altri soggetti pubblici e privati, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. La Commissione propone al Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca le Linee guida pedagogiche per il
Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all’articolo
5, comma 1, lettera f).
5. La Commissione dura in carica tre anni ed entro tale termine
deve essere ricostituita. L’incarico puo’ essere rinnovato allo
stesso componente per non piu’ di una volta. Ai commissari non spetta
alcun compenso, indennita’, gettone di presenza, rimborso spese e
altro emolumento comunque denominato.

Art. 11

Relazione sullo stato di attuazione
del Piano di azione nazionale pluriennale

1. Il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca
presenta al Parlamento, ogni due anni, una Relazione sullo stato di
attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale di cui
all’articolo 8, sulla base dei rapporti che le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano devono annualmente trasmettere al
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca.

Art. 12

Finalita’ e criteri di riparto del Fondo nazionale
per il Sistema integrato di educazione e di istruzione

1. Per la progressiva attuazione del Piano di azione nazionale
pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e
di istruzione e’ istituito, presso il Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, il Fondo nazionale per il Sistema
integrato di educazione e di istruzione, da ripartire per le
finalita’ previste dal presente decreto.
2. Il Fondo nazionale finanzia:
a) interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia,
restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed
estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso d’incendio,
risparmio energetico e fruibilita’ di stabili, di proprieta’ delle
Amministrazioni pubbliche;
b) quota parte delle spese di gestione dei servizi educativi per
l’infanzia e delle scuole dell’infanzia, in considerazione dei loro
costi e della loro qualificazione;
c) la formazione continua in servizio del personale educativo e
docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di
formazione di cui alla legge n. 107 del 2015, e la promozione dei
coordinamenti pedagogici territoriali;
3. Il Ministro dell’istruzione dell’universita’ e della ricerca,
fatte salve le competenze delle Regioni, delle Province autonome di
Trento e di Bolzano e degli Enti locali, di cui agli articoli 117 e
118 della Costituzione, promuove, un’intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto del Fondo di cui al comma
1, in considerazione della compartecipazione al finanziamento del
Sistema integrato di educazione e di istruzione da parte di Stato,
Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e Enti locali.
4. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca,
sulla base del numero di iscritti, della popolazione di eta’ compresa
tra zero e sei anni e di eventuali esigenze di riequilibrio
territoriale, nonche’ dei bisogni effettivi dei territori e della
loro capacita’ massima fiscale, provvede all’erogazione delle risorse
del Fondo di cui al comma 1 esclusivamente come cofinanziamento della
programmazione regionale dei servizi educativi per l’infanzia e delle
scuole dell’infanzia, operando la ripartizione delle risorse tra le
Regioni. Le risorse sono erogate dal Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca direttamente ai Comuni previa
programmazione regionale, sulla base delle richieste degli Enti
locali, con priorita’ per i Comuni privi o carenti di scuole
dell’infanzia statale, al fine di garantire il soddisfacimento dei
fabbisogni effettivi e la qualificazione del Sistema integrato di
educazione ed istruzione, secondo i seguenti principi fondamentali:
a) la partecipazione delle famiglie;
b) la dotazione di personale educativo tale da sostenere la cura
e l’educazione delle bambine e dei bambini in relazione al loro
numero ed eta’ e all’orario dei servizi educativi per l’infanzia;
c) i tempi di compresenza tra educatori nei servizi educativi per
l’infanzia e tra docenti nella scuola dell’infanzia, tali da
promuovere la qualificazione dell’offerta formativa;
d) la formazione continua in servizio di tutto il personale dei
servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia;
e) la funzione di coordinamento pedagogico;
f) la promozione della sicurezza e del benessere delle bambine e
dei bambini;
g) le modalita’ di organizzazione degli spazi interni ed esterni
e la ricettivita’ dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole
dell’infanzia, che consentano l’armonico sviluppo delle bambine e dei
bambini.
5. Con intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere
concordate le risorse, anche con interventi graduali, a carico dei
diversi soggetti istituzionali, al fine di raggiungere gli obiettivi
strategici di cui all’articolo 4, fatte salve le risorse di
personale, definite, ai sensi dell’articolo 1, comma 64 della legge
n. 107 del 2015, con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione, nonche’ delle risorse finanziarie
previste a legislazione vigente per la scuola dell’infanzia statale.
6. Per le scuole dell’infanzia, la progressiva generalizzazione
dell’offerta e’ perseguita tramite la gestione diretta delle scuole
statali e il sistema delle scuole paritarie, come previsto dalla
legge 10 marzo 2000, n. 62.
7. Per attuare gli obiettivi del Sistema integrato di educazione e
di istruzione di cui al presente decreto viene assegnata alla scuola
dell’infanzia statale una quota parte delle risorse professionali
definite dalla tabella 1, allegata alla legge 13 luglio 2015 n. 107,
relativa all’organico di potenziamento. La disposizione di cui al
presente comma non deve determinare esuberi nell’ambito dei ruoli
regionali.

Art. 13

Copertura finanziaria

1. La dotazione del Fondo nazionale di cui al comma 1 dell’articolo
12, e’ pari a 209 milioni di euro per l’anno 2017, 224 milioni di
euro per l’anno 2018 e 239 milioni di euro a decorrere dall’anno
2019.
2. Gli incrementi del livello di copertura dei servizi educativi
per l’infanzia, delle sezioni primavera e delle scuole dell’infanzia,
potranno essere determinati annualmente con apposita intesa in sede
di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, in relazione alle risorse che si renderanno
disponibili, anche in considerazione degli esiti della Relazione di
cui all’articolo 11.
3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 202,
della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Art. 14

Norme transitorie e finali

1. A seguito della progressiva estensione del Sistema integrato di
educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale
attraverso l’attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale di
cui all’articolo 8, a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019 sono
gradualmente superati gli anticipi di iscrizione alla scuola
dell’infanzia statale e paritaria di cui all’articolo 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89.
2. Il superamento degli anticipi di cui al comma 1 e’ subordinato
alla effettiva presenza sui territori di servizi educativi per
l’infanzia che assolvono la funzione di educazione e istruzione.
3. A decorrere dall’anno scolastico 2019/2020, l’accesso ai posti
di educatore di servizi educativi per l’infanzia e’ consentito
esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale
in Scienze dell’educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per
educatori dei servizi educativi per l’infanzia o della laurea
quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria,
integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti
formativi universitari. Continuano ad avere validita’ per l’accesso
ai posti di educatore dei servizi per l’infanzia i titoli conseguiti
nell’ambito delle specifiche normative regionali ove non
corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente, conseguiti
entro la data di entrata in vigore del presente decreto.
4. A decorrere dall’aggiornamento successivo all’entrata in vigore
del presente decreto, con provvedimento del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca sono definite le modalita’ di
riconoscimento del servizio prestato a partire dall’anno scolastico
2007/2008 nelle sezioni primavera di cui all’articolo 1, comma 630,
della legge n. 296 del 2006 da coloro che sono in possesso del titolo
di accesso all’insegnamento nella scuola dell’infanzia ai fini
dell’aggiornamento periodico del punteggio delle graduatorie ad
esaurimento di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e delle graduatorie d’istituto del
personale docente a tempo determinato.
5. I servizi socio-educativi per la prima infanzia istituiti presso
enti e reparti del Ministero della difesa restano disciplinati
dall’articolo 596 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
6. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a
statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano
compatibilmente con i rispettivi Statuti speciali e le relative norme
di attuazione, nel rispetto della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3.
7. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca sono individuate, avvalendosi dell’Ufficio per
l’istruzione in lingua slovena, le modalita’ di attuazione del
presente decreto per i servizi educativi e le scuole dell’infanzia
con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano del
Friuli-Venezia Giulia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 13 aprile 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Fedeli, Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca

Madia, Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione

Padoan, Ministro dell’economia e delle
finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando