Decreto Legge 7 giugno 2017, n. 73

print

Disegno di Legge AC 4595

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 20 luglio 2017 (v. stampato Senato n. 2856)
PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(GENTILONI SILVERI)
E DAL MINISTRO DELLA SALUTE
(LORENZIN)
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
(FEDELI)
CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(ORLANDO)
CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI
CON DELEGA IN MATERIA DI POLITICHE PER LA FAMIGLIA
(COSTA)
E CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
(PADOAN)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale


Decreto Legge 7 giugno 2017, n. 73

Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale. (17G00095)

(GU Serie Generale n.130 del 07-06-2017)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare
disposizioni per garantire in maniera omogenea sul territorio
nazionale le attivita’ dirette alla prevenzione, al contenimento e
alla riduzione dei rischi per la salute pubblica e di assicurare il
costante mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza
epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale;
Ritenuto altresi’ necessario garantire il rispetto degli obblighi
assunti e delle strategie concordate a livello europeo e
internazionale e degli obiettivi comuni fissati nell’area geografica
europea;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 19 maggio 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, con il Ministro della giustizia,
con il Ministro per gli affari regionali con delega in materia di
politiche per la famiglia e con il Ministro dell’economia e delle
finanze;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Vaccinazioni obbligatorie

1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il
mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in
termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonche’ di garantire
il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed
internazionale, per i minori di eta’ compresa tra zero e sedici anni
sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del
Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita,
le vaccinazioni di seguito indicate:
a) anti-poliomielitica;
b) anti-difterica;
c) anti-tetanica;
d) anti-epatite B;
e) anti-pertosse;
f) anti-Haemophilus influenzae tipo b;
g) anti-meningococcica B;
h) anti-meningococcica C;
i) anti-morbillo;
l) anti-rosolia;
m) anti-parotite;
n) anti-varicella.
2. L’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale,
comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, ai sensi
dell’articolo 1 del decreto del Ministro della sanita’ 15 dicembre
1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 1991,
ovvero dagli esiti dell’analisi sierologica, esonera dall’obbligo
della relativa vaccinazione.
3. Salvo quanto disposto dal comma 2, le vaccinazioni di cui al
comma 1 possono essere omesse o differite solo in caso di accertato
pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche
documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.
4. In caso di mancata osservanza dell’obbligo vaccinale di cui al
comma 1, ai genitori esercenti la responsabilita’ genitoriale e ai
tutori e’ comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
cinquecento a euro settemilacinquecento. Non incorrono nella sanzione di cui al primo periodo del presente comma i genitori esercenti la responsabilita’ genitoriale e i tutori che, a seguito di
contestazione da parte dell’azienda sanitaria locale territorialmente
competente, provvedano, nel termine indicato nell’atto di
contestazione, a far somministrare al minore il vaccino ovvero la
prima dose del ciclo vaccinale, a condizione che il completamento del ciclo previsto per ciascuna vaccinazione obbligatoria avvenga nel
rispetto delle tempistiche stabilite dalla schedula vaccinale in
relazione all’eta’. Per l’accertamento, la contestazione e
l’irrogazione della sanzione amministrativa si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II,
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
5. Decorso il termine di cui al comma 4, l’azienda sanitaria locale
territorialmente competente provvede a segnalare l’inadempimento
dell’obbligo vaccinale alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni per gli eventuali adempimenti di
competenza.
6. E’, comunque, fatta salva l’adozione da parte dell’autorita’
sanitaria di interventi di urgenza ai sensi dell’articolo 117 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modificazioni.

Art. 2

Iniziative di comunicazione
e informazione sulle vaccinazioni

1. A decorrere dal 1° luglio 2017, il Ministero della salute
promuove iniziative di comunicazione e informazione istituzionale per illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni di cui al
presente decreto, ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150.
2. Il Ministero della salute e il Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, per l’anno scolastico 2017/2018,
avviano altresi’ iniziative di formazione del personale docente ed
educativo nonche’ di educazione delle alunne e degli alunni, delle
studentesse e degli studenti sui temi della prevenzione sanitaria e
in particolare delle vaccinazioni, anche con il coinvolgimento delle
associazioni dei genitori.
3. Ai fini di cui al comma 2, e’ autorizzata la spesa di euro
duecentomila per l’anno 2017.
4. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 1,
comma 4, sono versate ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio
dello Stato. Il cinquanta per cento dell’importo cosi’ acquisito e’
riassegnato, per gli anni 2017 e 2018, a ciascuno degli stati di
previsione del Ministero della salute e del Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, per i fini di cui
al comma 2.

Art. 3

Adempimenti vaccinali per l’iscrizione ai servizi educativi per
l’infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione,
ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole
private non paritarie

1. I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale
di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia,
dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole
private non paritarie sono tenuti, all’atto dell’iscrizione del
minore di eta’ compresa tra zero e sedici anni, a richiedere ai
genitori esercenti la responsabilita’ genitoriale e ai tutori la
presentazione di idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni indicate all’articolo 1, comma 1, ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse in relazione a quanto previsto dall’articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente competente, che eseguira’ le vaccinazioni obbligatorie secondo la schedula vaccinale prevista in relazione all’eta’, entro la fine dell’anno scolastico. La presentazione della documentazione di cui al primo periodo deve essere completata entro il termine di scadenza per l’iscrizione. La documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni puo’ essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni deve essere presentata entro il 10 luglio di ogni anno.
2. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 nei termini previsti, e’ segnalata, entro i successivi dieci giorni,
dai dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di
istruzione e dai responsabili dei servizi educativi per l’infanzia,
dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole
private non paritarie, all’azienda sanitaria locale che, qualora la
medesima o altra azienda sanitaria non si sia gia’ attivata in ordine
alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli
adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quelli di
cui all’articolo 1, commi 4 e 5.
3. Per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole
dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la
presentazione della documentazione di cui al comma 1 costituisce
requisito di accesso. Per gli altri gradi di istruzione, la
presentazione della documentazione di cui al comma 1 non costituisce requisito di accesso alla scuola o agli esami.

Art. 4

Ulteriori adempimenti
delle istituzioni scolastiche e educative

1. I minori che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 1,
comma 3, sono inseriti, di norma, in classi nelle quali sono presenti
solo minori vaccinati o immunizzati, fermi restando il numero delle
classi determinato secondo le disposizioni vigenti e i limiti di cui
all’articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e
all’articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
2. I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale
di istruzione e i responsabili dei centri di formazione professionale
regionale e delle scuole private non paritarie comunicano all’azienda
sanitaria locale, entro il 31 ottobre di ogni anno, le classi nelle
quali sono presenti piu’ di due alunni non vaccinati.

Art. 5

Disposizioni transitorie

1. Per l’anno scolastico 2017/2018, la documentazione di cui
all’articolo 3, comma 1, deve essere presentata entro il 10 settembre
2017, anche ai fini degli adempimenti previsti dall’articolo 4. La
documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni
obbligatorie puo’ essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2018.

Art. 6

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono abrogati:
a) l’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1967, n. 1518, e successive modificazioni;
b) l’articolo 3, secondo comma, della legge 4 febbraio 1966, n.
51;
c) l’articolo 7, comma 2, della legge 27 maggio 1991, n. 165.

Art. 7

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall’articolo 2, comma 3, pari a
duecentomila euro per l’anno 2017, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.
2. Dall’attuazione del presente decreto, a eccezione delle
disposizioni di cui all’articolo 2, comma 3, non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi’ 7 giugno 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Lorenzin, Ministro della salute

Fedeli, Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca

Orlando, Ministro della giustizia

Costa, Ministro per gli affari
regionali con delega in materia di
politiche per la famiglia

Padoan, Ministro dell’economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando