Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75

Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75

Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (17G00089)

(GU Serie Generale n.130 del 07-06-2017)

Capo I
Disciplina delle fonti

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, 97 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche, e, in particolare, l’articolo 16,
commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1,
lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z),
recante delega al Governo per il riordino della disciplina del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
nella riunione del 15 febbraio 2017;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 23 febbraio 2017;
Acquisito il parere in sede di Conferenza unificata nella seduta
del 6 aprile 2017;
Acquisita l’intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
nella seduta del 6 aprile 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza dell’11 aprile 2017;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la
semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 maggio 2017;
Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165

1. All’articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo la parola «introducano» sono inserite le seguenti: «o che
abbiano introdotto»;
b) dopo le parole «essere derogate» sono inserite le seguenti:
«nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi
dell’articolo 40, comma 1, e nel rispetto dei principi stabiliti dal
presente decreto,»;
c) dopo le parole «accordi collettivi» e’ inserita la seguente
«nazionali»;
d) le parole «, solo qualora cio’ sia espressamente previsto dalla
legge» sono soppresse.

Art. 2

Modifiche all’articolo 5 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165

1. All’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole «alla gestione dei rapporti di lavoro» sono
inserite le seguenti: «, nel rispetto del principio di pari
opportunita’, e in particolare la direzione e l’organizzazione del
lavoro nell’ambito degli uffici»;
b) le parole da «fatti salvi la sola» fino a «l’esame congiunto,»
sono sostituite dalle seguenti: «fatte salve la sola informazione ai
sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione,»;
c) l’ultimo periodo e’ soppresso.

Art. 3

Modifiche all’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165

1. All’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
il comma 2.2 e’ sostituito dal seguente: «2.2 I contratti collettivi
nazionali possono integrare le procedure e i criteri generali per
l’attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli gli
accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto
con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.».

Capo II
Fabbisogni

Art. 4

Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165

1. All’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Organizzazione degli
uffici e fabbisogni di personale»;
b) i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l’organizzazione degli
uffici per le finalita’ indicate all’articolo 1, comma 1, adottando,
in conformita’ al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2,
gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione
sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
2. Allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche
disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa,
efficienza, economicita’ e qualita’ dei servizi ai cittadini, le
amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni
di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle
attivita’ e della performance, nonche’ con le linee di indirizzo
emanate ai sensi dell’articolo 6-ter. Qualora siano individuate
eccedenze di personale, si applica l’articolo 33. Nell’ambito del
piano, le amministrazioni pubbliche curano l’ottimale distribuzione
delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi
di mobilita’ e di reclutamento del personale, anche con riferimento
alle unita’ di cui all’articolo 35, comma 2. Il piano triennale
indica le risorse finanziarie destinate all’attuazione del piano, nei
limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il
personale in servizio e di quelle connesse alle facolta’ assunzionali
previste a legislazione vigente.
3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna
amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la
sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e
secondo le linee di indirizzo di cui all’articolo 6-ter, nell’ambito
del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto
previsto dall’articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, garantendo la neutralita’ finanziaria della
rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene
nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.
4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2,
adottato annualmente dall’organo di vertice, e’ approvato, anche per
le finalita’ di cui all’articolo 35, comma 4, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su
proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche
il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto
delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, e’ approvato secondo le
modalita’ previste dalla disciplina dei propri ordinamenti.
Nell’adozione degli atti di cui al presente comma, e’ assicurata la
preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti
collettivi nazionali.»;
c) il comma 4-bis e’ abrogato;
d) il comma 6 e’ sostituito dal seguente: «6. Le amministrazioni
pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente
articolo non possono assumere nuovo personale.»;
e) dopo il comma 6 e’ inserito il seguente: «6-bis. Sono fatte
salve le procedure di reclutamento del personale docente, educativo e
amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni
scolastiche ed educative statali, delle istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica e delle istituzioni
universitarie, nonche’ degli enti pubblici di ricerca di cui al
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per gli enti del
servizio sanitario nazionale sono fatte salve le particolari
disposizioni dettate dalla normativa di settore.».
2. All’articolo 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «e di dotazione organica» sono soppresse;
b) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «Le amministrazioni
interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al
congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della
contrattazione in misura corrispondente, fermi restando i processi di
riallocazione e di mobilita’ del personale.».
3. Dopo l’articolo 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e’ inserito il seguente: «Art. 6-ter (Linee di indirizzo per la
pianificazione dei fabbisogni di personale). – 1. Con decreti di
natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli
equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le
amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani
dei fabbisogni di personale ai sensi dell’articolo 6, comma 2, anche
con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e
competenze professionali.
2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche
sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema
informativo del personale del Ministero dell’economia e delle finanze
– Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui
all’articolo 60.
3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema
sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1
sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con
riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i
decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il
Ministro della salute.
4. Le modalita’ di acquisizione dei dati del personale di cui
all’articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire
l’acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e
relative competenze professionali, nonche’ i dati correlati ai
fabbisogni.
5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalita’
definite dall’articolo 60 le predette informazioni e i relativi
aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al
Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti
dei piani e’ effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in
assenza di tale comunicazione, e’ fatto divieto alle amministrazioni
di procedere alle assunzioni.
6. Qualora, sulla base del monitoraggio effettuato dal Ministero
dell’economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della
funzione pubblica attraverso il sistema informativo di cui al comma
2, con riferimento alle amministrazioni dello Stato, si rilevino
incrementi di spesa correlati alle politiche assunzionali tali da
compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, il
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con
decreto di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, adotta le necessarie misure correttive
delle linee di indirizzo di cui al comma 1. Con riguardo alle
regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale ed agli
enti locali, le misure correttive sono adottate con le modalita’ di
cui al comma 3.».

Art. 5

Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165

1. All’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5 e’ inserito il seguente: «5-bis. E’ fatto
divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di
collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro
esclusivamente personali, continuative e le cui modalita’ di
esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai
tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione
del presente comma sono nulli e determinano responsabilita’ erariale.
I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente
comma sono, altresi’, responsabili ai sensi dell’articolo 21 e ad
essi non puo’ essere erogata la retribuzione di risultato. Resta
fermo che la disposizione di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche
amministrazioni.»;
b) al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all’alinea, le parole «Per esigenze» sono sostituite dalle
seguenti: «Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per
specifiche esigenze», dopo le parole «possono conferire» e’ inserita
la seguente «esclusivamente» e le parole «di natura occasionale o
coordinata e continuativa,» sono soppresse;
2) alla lettera d), la parola «luogo,» e’ soppressa;
3) al secondo periodo, le parole «di natura occasionale o
coordinata e continuativa» sono soppresse;
4) al terzo periodo, le parole «Il ricorso a contratti di
collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di
funzioni ordinarie o l’utilizzo dei collaboratori come lavoratori
subordinati» sono sostituite dalle seguenti: «Il ricorso ai contratti
di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o
l’utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come
lavoratori subordinati».
c) al comma 6-quater le parole «di controllo interno» sono
sostituite dalle seguenti: «indipendenti di valutazione di cui
all’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150»;
d) dopo il comma 6-quater e’ inserito il seguente: «6-quinquies.
Rimangono ferme le speciali disposizioni previste per gli enti
pubblici di ricerca dall’articolo 14 del decreto legislativo 25
novembre 2016, n. 218.».

Capo III
Reclutamento e incompatibilità

Art. 6

Modifiche all’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165

1. All’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:
«e-bis) facolta’, per ciascuna amministrazione, di limitare nel bando
il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per
cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all’unita’
superiore, fermo restando quanto previsto dall’articolo 400, comma
15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dal decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59; e-ter) possibilita’ di richiedere,
tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di
inquadramento, il possesso del titolo di dottore di ricerca, che deve
comunque essere valutato, ove pertinente, tra i titoli rilevanti ai
fini del concorso.»;
b) al comma 3-bis, lettera b), le parole «di collaborazione
coordinata e continuativa» sono sostituite dalle seguenti: «di lavoro
flessibile»;
c) al comma 4, le parole «della programmazione triennale del
fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell’articolo 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed
integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «del piano triennale
dei fabbisogni approvato ai sensi dell’articolo 6, comma 4»;
d) il comma 5 e’ sostituito dal seguente: «5. Fermo restando quanto
previsto dall’articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4, le
restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento delle proprie
procedure selettive, possono rivolgersi al Dipartimento della
funzione pubblica e avvalersi della Commissione per l’attuazione del
Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM),
di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, fatte comunque
salve le competenze delle Commissioni esaminatrici. A tali fini, la
Commissione RIPAM si avvale di personale messo a disposizione
dall’Associazione Formez PA.»;
e) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: «5.1. Nell’ipotesi di
cui al comma 5, il bando di concorso puo’ fissare un contributo di
ammissione, ai sensi dell’articolo 4, comma 3-septies del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni
nella legge 31 ottobre 2013, n. 125.
5.2. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche avvalendosi
dell’Associazione Formez PA e della Commissione RIPAM, elabora,
previo accordo in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell’articolo
4 del decreto legislativo n. 281 del 1997, linee guida di indirizzo
amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla
valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello
nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale,
nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in
materia. Le linee guida per le prove concorsuali e la valutazione dei
titoli del personale sanitario, tecnico e professionale, anche
dirigente, del Servizio sanitario nazionale sono adottate di concerto
con il Ministero della salute.».

Art. 7

Modifiche all’articolo 37 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165

1. All’articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, le parole «e di almeno una lingua straniera» sono sostituite
dalle seguenti: «e della lingua inglese, nonche’, ove opportuno in
relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue
straniere».

Art. 8

Modifiche all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165

1. All’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 12, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
b) al comma 13, le parole «Entro il 30 giugno di ciascun anno le»
sono sostituite dalla seguente: «Le», dopo le parole «a comunicare»
e’ inserita la seguente: «tempestivamente», le parole «o su apposito
supporto magnetico» e le parole «, relativi all’anno precedente,»
sono soppresse;
c) al comma 14, primo periodo, le parole da: «o su supporto
magnetico» fino a «compensi corrisposti.» sono sostituite dalle
seguenti: «, tempestivamente e comunque nei termini previsti dal
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui agli articoli
15 e 18 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi a
tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo».

Capo IV
Lavoro flessibile

Art. 9

Modifiche all’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165

1. All’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Personale a tempo
determinato o assunto con forme di lavoro flessibile»;
b) al comma 2 il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai
seguenti: «Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti
di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e
lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato,
nonche’ avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal
codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro
nell’impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalita’ in cui se
ne preveda l’applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le
amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al
primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di
carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto
delle condizioni e modalita’ di reclutamento stabilite dall’articolo
35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono
essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di
precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le
procedure di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b), del presente
decreto. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo
determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva la disciplina
ulteriore eventualmente prevista dai contratti collettivi nazionali
di lavoro.»;
c) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente: «2-bis. I rinvii
operati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ai contratti
collettivi devono intendersi riferiti, per quanto riguarda le
amministrazioni pubbliche, ai contratti collettivi nazionali
stipulati dall’ARAN.»;
d) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. Al fine di combattere
gli abusi nell’utilizzo del lavoro flessibile, sulla base di apposite
istruzioni fornite con direttiva del Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione, le amministrazioni redigono, dandone
informazione alle organizzazioni sindacali tramite invio
all’Osservatorio paritetico presso l’Aran, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo
sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate, con l’indicazione
dei dati identificativi dei titolari del rapporto nel rispetto della
normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, da
trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di
valutazione e agli organismi indipendenti di valutazione di cui
all’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
nonche’ alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento
della funzione pubblica che redige una relazione annuale al
Parlamento.»;
e) i commi 5-bis e 5-ter sono abrogati;
f) al comma 5-quater, primo periodo, le parole «a tempo
determinato» sono soppresse;
g) dopo il comma 5-quater e’ inserito il seguente: «5-quinquies. Il
presente articolo, fatto salvo il comma 5, non si applica al
reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo,
tecnico e ausiliario (ATA), a tempo determinato presso le istituzioni
scolastiche ed educative statali e degli enti locali, le istituzioni
di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Per gli enti di
ricerca pubblici di cui agli articoli 1, comma 1, e 19, comma 4, del
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, rimane fermo quanto
stabilito dal medesimo decreto.».

Capo V
Misure di sostegno alla disabilità

Art. 10

Modifiche all’articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165

1. Dopo l’articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, sono inseriti i seguenti: «Art. 39-bis (Consulta nazionale per
l’integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilita’).
– 1. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza
del Consiglio dei ministri e’ istituita, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, la Consulta nazionale per l’integrazione in
ambiente di lavoro delle persone con disabilita’, di seguito
Consulta.
2. La Consulta e’ composta da un rappresentante del Dipartimento
della funzione pubblica, un rappresentante del Dipartimento per le
pari opportunita’, un rappresentante del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, un rappresentante del Ministero della salute, un
rappresentante dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL), un rappresentante dell’Agenzia
nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL), due rappresentanti
designati dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, due rappresentanti delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale e due rappresentanti delle associazioni del mondo della
disabilita’ indicati dall’osservatorio nazionale di cui all’articolo
3 della legge 3 marzo 2009, n. 18. Ai componenti della Consulta non
spettano gettoni di presenza, compensi, indennita’ ed emolumenti
comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese
effettivamente sostenute previsto dalla normativa vigente.
3. La Consulta svolge le seguenti funzioni:
a) elabora piani, programmi e linee di indirizzo per ottemperare
agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
b) effettua il monitoraggio sul rispetto degli obblighi di
comunicazione di cui all’articolo 39-quater;
c) propone alle amministrazioni pubbliche iniziative e misure
innovative finalizzate al miglioramento dei livelli di occupazione e
alla valorizzazione delle capacita’ e delle competenze dei lavoratori
disabili nelle pubbliche amministrazioni;
d) prevede interventi straordinari per l’adozione degli
accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro previsti dall’articolo
3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216;
e) verifica lo stato di attuazione e la corretta applicazione delle
disposizioni in materia di tutela e sostegno della disabilita’ da
parte delle amministrazioni, con particolare riferimento alle forme
di agevolazione previste dalla legge e alla complessiva disciplina
delle quote di riserva.
Art. 39-ter (Responsabile dei processi di inserimento delle persone
con disabilita’). – 1. Al fine di garantire un’efficace integrazione
nell’ambiente di lavoro delle persone con disabilita’, le
amministrazioni pubbliche con piu’ di 200 dipendenti, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica e nell’ambito delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,
nominano un responsabile dei processi di inserimento.
2. Il responsabile dei processi di inserimento svolge le seguenti
funzioni:
a) cura i rapporti con il centro per l’impiego territorialmente
competente per l’inserimento lavorativo dei disabili, nonche’ con i
servizi territoriali per l’inserimento mirato;
b) predispone, sentito il medico competente della propria
amministrazione ed eventualmente il comitato tecnico di cui alla
legge 12 marzo 1999, n. 68, gli accorgimenti organizzativi e propone,
ove necessario, le soluzioni tecnologiche per facilitare
l’integrazione al lavoro anche ai fini dei necessari accomodamenti
ragionevoli di cui all’articolo 3, comma 3-bis, del decreto
legislativo 9 luglio 2003, n. 216;
c) verifica l’attuazione del processo di inserimento, recependo e
segnalando ai servizi competenti eventuali situazioni di disagio e di
difficolta’ di integrazione.
Art. 39-quater (Monitoraggio sull’applicazione della legge 12 marzo
1999, n. 68). – 1. Al fine di verificare la corretta e uniforme
applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, le amministrazioni
pubbliche, tenute a dare attuazione alle disposizioni in materia di
collocamento obbligatorio, inviano il prospetto informativo di cui
all’articolo 9, comma 6, della legge n. 68 del 1999, al Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri,
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Centro per
l’impiego territorialmente competente.
2. Entro i successivi sessanta giorni le amministrazioni pubbliche
di cui al comma 1 trasmettono, in via telematica, al servizio
inserimento lavorativo disabili territorialmente competente, al
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali una comunicazione contenente tempi e
modalita’ di copertura della quota di riserva. In tale comunicazione
sono indicati anche eventuali bandi di concorso per specifici profili
professionali per i quali non e’ previsto il solo requisito della
scuola dell’obbligo, riservati ai soggetti di cui all’articolo 8
della legge 12 marzo 1999, n. 68, o, in alternativa, le convenzioni
di cui all’articolo 11 della citata legge. Tali informazioni sono
trasmesse anche al fine di consentire una opportuna verifica della
disciplina delle quote di riserva, in rapporto anche a quanto
previsto per le vittime del terrorismo, della criminalita’
organizzata e del dovere. Le informazioni sono altresi’ trasmesse
alla Consulta nazionale per l’integrazione in ambiente di lavoro
delle persone con disabilita’, ai fini di cui all’articolo 39-bis,
comma 3, lettera e).
3. Le informazioni di cui al presente articolo sono raccolte
nell’ambito della banca dati di cui all’articolo 8 del decreto-legge
28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 99.
4. In caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente
articolo o di mancato rispetto dei tempi concordati, i centri per
l’impiego avviano numericamente i lavoratori disabili attingendo alla
graduatoria vigente con profilo professionale generico, dando
comunicazione delle inadempienze al Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.».

Capo VI
Contrattazione

Art. 11

Modifiche all’articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165

1. All’articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «La contrattazione
collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali
e si svolge con le modalita’ previste dal presente decreto. Nelle
materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle
prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio,
della mobilita’, la contrattazione collettiva e’ consentita nei
limiti previsti dalle norme di legge. Sono escluse dalla
contrattazione collettiva le materie attinenti all’organizzazione
degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi
dell’articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai
sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento
e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonche’ quelle di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n.
421.»;
b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole «Una apposita» sono
inserite le seguenti: «area o»;
c) al comma 3-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. al secondo periodo, dopo le parole «qualita’ della performance»
sono inserite le seguenti: «, destinandovi, per l’ottimale
perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota
prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici
accessori comunque denominati»;
2. il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: «La predetta quota
e’ collegata alle risorse variabili determinate per l’anno di
riferimento.»;
3. al quarto periodo la parola «Essa» e’ sostituita dalle seguenti:
«La contrattazione collettiva integrativa»;
d) il comma 3-ter e’ sostituito dal seguente: «3-ter. Nel caso in
cui non si raggiunga l’accordo per la stipulazione di un contratto
collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative
determini un pregiudizio alla funzionalita’ dell’azione
amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede
fra le parti, l’amministrazione interessata puo’ provvedere, in via
provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla
successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di
pervenire in tempi celeri alla conclusione dell’accordo. Agli atti
adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di
compatibilita’ economico-finanziaria previste dall’articolo 40-bis. I
contratti collettivi nazionali possono individuare un termine minimo
di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata, decorso il
quale l’amministrazione interessata puo’ in ogni caso provvedere, in
via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo. E’
istituito presso l’ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, un osservatorio a composizione paritetica con il
compito di monitorare i casi e le modalita’ con cui ciascuna
amministrazione adotta gli atti di cui al primo periodo.
L’osservatorio verifica altresi’ che tali atti siano adeguatamente
motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla
funzionalita’ dell’azione amministrativa. Ai componenti non spettano
compensi, gettoni, emolumenti, indennita’ o rimborsi di spese
comunque denominati.»;
e) il comma 3-quater e’ abrogato;
f) al comma 3-quinquies, al secondo periodo le parole «dei vincoli
di bilancio e del patto di stabilita’» sono sostituite dalle
seguenti: «degli obiettivi di finanza pubblica», e il sesto periodo
e’ sostituito dai seguenti: «In caso di superamento di vincoli
finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo
della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del
Ministero dell’economia e delle finanze e’ fatto altresi’ obbligo di
recupero nell’ambito della sessione negoziale successiva, con quote
annuali e per un numero massimo di annualita’ corrispondente a quelle
in cui si e’ verificato il superamento di tali vincoli. Al fine di
non pregiudicare l’ordinata prosecuzione dell’attivita’
amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del
recupero non puo’ eccedere il 25 per cento delle risorse destinate
alla contrattazione integrativa ed il numero di annualita’ di cui al
periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo
di cui all’articolo 40-bis, comma 1, e’ corrispondentemente
incrementato. In alternativa a quanto disposto dal periodo
precedente, le regioni e gli enti locali possono prorogare il termine
per procedere al recupero delle somme indebitamente erogate, per un
periodo non superiore a cinque anni, a condizione che adottino o
abbiano adottato le misure di contenimento della spesa di cui
all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16,
dimostrino l’effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa
previste dalle predette misure, nonche’ il conseguimento di ulteriori
riduzioni di spesa derivanti dall’adozione di misure di
razionalizzazione relative ad altri settori anche con riferimento a
processi di soppressione e fusione di societa’, enti o agenzie
strumentali. Le regioni e gli enti locali forniscono la dimostrazione
di cui al periodo precedente con apposita relazione, corredata del
parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, allegata al
conto consuntivo di ciascun anno in cui e’ effettuato il recupero.»;
g) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. I contratti collettivi nazionali di lavoro devono prevedere
apposite clausole che impediscono incrementi della consistenza
complessiva delle risorse destinate ai trattamenti economici
accessori, nei casi in cui i dati sulle assenze, a livello di
amministrazione o di sede di contrattazione integrativa, rilevati a
consuntivo, evidenzino, anche con riferimento alla concentrazione in
determinati periodi in cui e’ necessario assicurare continuita’
nell’erogazione dei servizi all’utenza o, comunque, in continuita’
con le giornate festive e di riposo settimanale, significativi
scostamenti rispetto a dati medi annuali nazionali o di settore.
4-ter. Al fine di semplificare la gestione amministrativa dei fondi
destinati alla contrattazione integrativa e di consentirne un
utilizzo piu’ funzionale ad obiettivi di valorizzazione degli apporti
del personale, nonche’ di miglioramento della produttivita’ e della
qualita’ dei servizi, la contrattazione collettiva nazionale provvede
al riordino, alla razionalizzazione ed alla semplificazione delle
discipline in materia di dotazione ed utilizzo dei fondi destinati
alla contrattazione integrativa.».

Capo VII
Responsabilità disciplinare

Art. 12

Modifiche all’articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165

1. Al comma 1 dell’articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
violazione dolosa o colposa delle suddette disposizioni costituisce
illecito disciplinare in capo ai dipendenti preposti alla loro
applicazione.».

Art. 13

Modifiche all’articolo 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165

1. All’articolo 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Per le infrazioni di
minore gravita’, per le quali e’ prevista l’irrogazione della
sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare e’ di
competenza del responsabile della struttura presso cui presta
servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali e’ previsto il
rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto
collettivo.»;
b) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. Ciascuna
amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell’ambito della
propria organizzazione, individua l’ufficio per i procedimenti
disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione
superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarita’ e
responsabilita’.»;
c) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. Le amministrazioni,
previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle
funzioni dell’ufficio competente per i procedimenti disciplinari,
senza maggiori oneri per la finanza pubblica.»;
d) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: «4. Fermo restando quanto
previsto dall’articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, per le
infrazioni per le quali e’ prevista l’irrogazione di sanzioni
superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura
presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e
comunque entro dieci giorni, all’ufficio competente per i
procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare
di cui abbia avuto conoscenza. L’Ufficio competente per i
procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre
trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione,
ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei
fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione
scritta dell’addebito e convoca l’interessato, con un preavviso di
almeno venti giorni, per l’audizione in contraddittorio a sua difesa.
Il dipendente puo’ farsi assistere da un procuratore ovvero da un
rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce
mandato. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la
possibilita’ di depositare memorie scritte, il dipendente puo’
richiedere che l’audizione a sua difesa sia differita, per una sola
volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in
misura corrispondente. Salvo quanto previsto dall’articolo 54-bis,
comma 4, il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del
procedimento. L’ufficio competente per i procedimenti disciplinari
conclude il procedimento, con l’atto di archiviazione o di
irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla
contestazione dell’addebito. Gli atti di avvio e conclusione del
procedimento disciplinare, nonche’ l’eventuale provvedimento di
sospensione cautelare del dipendente, sono comunicati dall’ufficio
competente di ogni amministrazione, per via telematica,
all’Ispettorato per la funzione pubblica, entro venti giorni dalla
loro adozione. Al fine di tutelare la riservatezza del dipendente, il
nominativo dello stesso e’ sostituito da un codice identificativo.»;
e) il comma 5 e’ sostituito dal seguente: «5. La comunicazione di
contestazione dell’addebito al dipendente, nell’ambito del
procedimento disciplinare, e’ effettuata tramite posta elettronica
certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella
di posta, ovvero tramite consegna a mano. In alternativa all’uso
della posta elettronica certificata o della consegna a mano, le
comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con
ricevuta di ritorno. Per le comunicazioni successive alla
contestazione dell’addebito, e’ consentita la comunicazione tra
l’amministrazione ed i propri dipendenti tramite posta elettronica o
altri strumenti informatici di comunicazione, ai sensi dell’articolo
47, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, ovvero anche al numero di fax o altro indirizzo di posta
elettronica, previamente comunicati dal dipendente o dal suo
procuratore.»;
f) al comma 6, le parole «il capo della struttura o l’ufficio per i
procedimenti disciplinari possono acquisire da altre amministrazioni
pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «l’Ufficio per i
procedimenti disciplinari puo’ acquisire da altre amministrazioni
pubbliche»;
g) al comma 7, la parola «lavoratore» e’ soppressa, dopo le parole
«alla stessa» sono inserite le seguenti: «o a una diversa», le parole
«o ad una diversa» sono soppresse, e le parole «dall’autorita’
disciplinare» sono sostituite dalle seguenti: «dall’Ufficio
disciplinare»;
h) al comma 8, primo periodo, le parole «concluso o» sono
sostituite dalle seguenti: «concluso e» e l’ultimo periodo e’
sostituito dai seguenti: «In caso di trasferimento del dipendente in
pendenza di procedimento disciplinare, l’ufficio per i procedimenti
disciplinari che abbia in carico gli atti provvede alla loro
tempestiva trasmissione al competente ufficio disciplinare
dell’amministrazione presso cui il dipendente e’ trasferito. In tali
casi il procedimento disciplinare e’ interrotto e dalla data di
ricezione degli atti da parte dell’ufficio disciplinare
dell’amministrazione presso cui il dipendente e’ trasferito decorrono
nuovi termini per la contestazione dell’addebito o per la conclusione
del procedimento. Nel caso in cui l’amministrazione di provenienza
venga a conoscenza dell’illecito disciplinare successivamente al
trasferimento del dipendente, la stessa Amministrazione provvede a
segnalare immediatamente e comunque entro venti giorni i fatti
ritenuti di rilevanza disciplinare all’Ufficio per i procedimenti
disciplinari dell’amministrazione presso cui il dipendente e’ stato
trasferito e dalla data di ricezione della predetta segnalazione
decorrono i termini per la contestazione dell’addebito e per la
conclusione del procedimento. Gli esiti del procedimento disciplinare
vengono in ogni caso comunicati anche all’amministrazione di
provenienza del dipendente.»;
i) il comma 9 e’ sostituito dal seguente: «La cessazione del
rapporto di lavoro estingue il procedimento disciplinare salvo che
per l’infrazione commessa sia prevista la sanzione del licenziamento
o comunque sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio.
In tal caso le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli
effetti giuridici ed economici non preclusi dalla cessazione del
rapporto di lavoro.»;
j) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
«9-bis. Sono nulle le disposizioni di regolamento, le clausole
contrattuali o le disposizioni interne, comunque qualificate, che
prevedano per l’irrogazione di sanzioni disciplinari requisiti
formali o procedurali ulteriori rispetto a quelli indicati nel
presente articolo o che comunque aggravino il procedimento
disciplinare.
9-ter. La violazione dei termini e delle disposizioni sul
procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater,
fatta salva l’eventuale responsabilita’ del dipendente cui essa sia
imputabile, non determina la decadenza dall’azione disciplinare ne’
l’invalidita’ degli atti e della sanzione irrogata, purche’ non
risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del
dipendente, e le modalita’ di esercizio dell’azione disciplinare,
anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso
concreto, risultino comunque compatibili con il principio di
tempestivita’. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55-quater,
commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la
contestazione dell’addebito e il termine per la conclusione del
procedimento.
9-quater. Per il personale docente, educativo e amministrativo,
tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed
educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per
le quali e’ prevista l’irrogazione di sanzioni fino alla sospensione
dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni e’ di
competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica
dirigenziale e si svolge secondo le disposizioni del presente
articolo. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica
dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni piu’
gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento
disciplinare si svolge dinanzi all’Ufficio competente per i
procedimenti disciplinari.».

Art. 14

Modifiche all’articolo 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165

1. All’articolo 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il secondo periodo e’ soppresso; al terzo periodo,
le parole da «Per le infrazioni» a «l’ufficio competente» sono
sostituite dalle seguenti: «Per le infrazioni per le quali e’
applicabile una sanzione superiore alla sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione fino a dieci giorni, l’ufficio
competente per i procedimenti disciplinari» e le parole da «, salva
la possibilita’» a «del dipendente.» sono sostituite dalle seguenti:
«. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il procedimento
disciplinare sospeso puo’ essere riattivato qualora l’amministrazione
giunga in possesso di elementi nuovi, sufficienti per concludere il
procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non
definitivo. Resta in ogni caso salva la possibilita’ di adottare la
sospensione o altri provvedimenti cautelari nei confronti del
dipendente.»;
b) al comma 2 le parole «l’autorita’ competente» sono sostituite
dalle seguenti: «l’ufficio competente per i procedimenti
disciplinari»;
c) al comma 3 le parole «l’autorita’ competente» sono sostituite
dalle seguenti: «l’ufficio competente per i procedimenti
disciplinari»;
d) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: «4. Nei casi di cui ai
commi 1, 2 e 3, il procedimento disciplinare e’, rispettivamente,
ripreso o riaperto, mediante rinnovo della contestazione
dell’addebito, entro sessanta giorni dalla comunicazione della
sentenza, da parte della cancelleria del giudice, all’amministrazione
di appartenenza del dipendente, ovvero dal ricevimento dell’istanza
di riapertura. Il procedimento si svolge secondo quanto previsto
nell’articolo 55-bis con integrale nuova decorrenza dei termini ivi
previsti per la conclusione dello stesso. Ai fini delle
determinazioni conclusive, l’ufficio procedente, nel procedimento
disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni
dell’articolo 653, commi 1 e 1-bis, del codice di procedura penale.».

Art. 15

Modifiche all’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165

1. All’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera f) sono inserite le seguenti:
«f-bis) gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento, ai
sensi dell’articolo 54, comma 3;
f-ter) commissione dolosa, o gravemente colposa, dell’infrazione di
cui all’articolo 55-sexies, comma 3;
f-quater) la reiterata violazione di obblighi concernenti la
prestazione lavorativa, che abbia determinato l’applicazione, in sede
disciplinare, della sospensione dal servizio per un periodo
complessivo superiore a un anno nell’arco di un biennio;
f-quinquies) insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata
violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa,
stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto
collettivo o individuale, da atti e provvedimenti
dell’amministrazione di appartenenza, e rilevato dalla costante
valutazione negativa della performance del dipendente per ciascun
anno dell’ultimo triennio, resa a tali specifici fini ai sensi
dell’articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 150 del
2009.»;
b) il comma 2 e’ abrogato;
c) al comma 3, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi
in cui le condotte punibili con il licenziamento sono accertate in
flagranza, si applicano le previsioni dei commi da 3-bis a
3-quinquies.».

Art. 16

Modifiche all’articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165

1. All’articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «il danno all’immagine subiti
dall’amministrazione.» sono sostituite dalle seguenti: «il danno
d’immagine di cui all’articolo 55-quater, comma 3-quater.»;
b) dopo il comma 3 e’ aggiunto il seguente: «3-bis. Fermo restando
quanto previsto dall’articolo 55-quater, comma 1, lettere a) e b), i
contratti collettivi nazionali individuano le condotte e fissano le
corrispondenti sanzioni disciplinari con riferimento alle ipotesi di
ripetute e ingiustificate assenze dal servizio in continuita’ con le
giornate festive e di riposo settimanale, nonche’ con riferimento ai
casi di ingiustificate assenze collettive in determinati periodi nei
quali e’ necessario assicurare continuita’ nell’erogazione dei
servizi all’utenza.».

Art. 17

Modifiche all’articolo 55-sexies del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165

1. All’articolo 55-sexies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. La violazione di
obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato
la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno, comporta
comunque, nei confronti del dipendente responsabile, l’applicazione
della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da
un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in
proporzione all’entita’ del risarcimento, salvo che ricorrano i
presupposti per l’applicazione di una piu’ grave sanzione
disciplinare.»;
b) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. Il mancato esercizio
o la decadenza dall’azione disciplinare, dovuti all’omissione o al
ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento
disciplinare, inclusa la segnalazione di cui all’articolo 55-bis,
comma 4, ovvero a valutazioni manifestamente irragionevoli di
insussistenza dell’illecito in relazione a condotte aventi oggettiva
e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti
responsabili, l’applicazione della sospensione dal servizio fino a un
massimo di tre mesi, salva la maggiore sanzione del licenziamento
prevista nei casi di cui all’articolo 55-quater, comma 1, lettera
f-ter), e comma 3-quinquies. Tale condotta, per il personale con
qualifica dirigenziale o titolare di funzioni o incarichi
dirigenziali, e’ valutata anche ai fini della responsabilita’ di cui
all’articolo 21 del presente decreto. Ogni amministrazione individua
preventivamente il titolare dell’azione disciplinare per le
infrazioni di cui al presente comma commesse da soggetti responsabili
dell’ufficio di cui all’articolo 55-bis, comma 4.».

Capo VIII
Polo unico per le visite fiscali

Art. 18

Modifiche all’articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165

1. All’articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I
controlli sulla validita’ delle suddette certificazioni restano in
capo alle singole amministrazioni pubbliche interessate.»;
b) al comma 2 la parola «inoltrata» e’ sostituita dalle seguenti:
«resa disponibile» e dopo le parole «all’amministrazione
interessata.» e’ inserito il seguente periodo: «L’Istituto nazionale
della previdenza sociale utilizza la medesima certificazione per lo
svolgimento delle attivita’ di cui al successivo comma 3 anche
mediante la trattazione dei dati riferiti alla diagnosi. I relativi
certificati devono contenere anche il codice nosologico.»;
c) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente: «2-bis. Gli
accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per
malattia sono effettuati, sul territorio nazionale, in via esclusiva
dall’Inps d’ufficio o su richiesta con oneri a carico dell’Inps che
provvede nei limiti delle risorse trasferite delle Amministrazioni
interessate. Il rapporto tra l’Inps e i medici di medicina fiscale e’
disciplinato da apposite convenzioni, stipulate dall’Inps con le
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in
campo nazionale. L’atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni
e’ adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, sentito
l’Inps per gli aspetti organizzativo-gestionali e sentite la
Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli
odontoiatri e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative. Le convenzioni garantiscono il prioritario ricorso
ai medici iscritti nelle liste di cui all’articolo 4, comma 10-bis,
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per tutte le
funzioni di accertamento medico-legali sulle assenze dal servizio per
malattia dei pubblici dipendenti, ivi comprese le attivita’
ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni. Il predetto atto di
indirizzo stabilisce, altresi’, la durata delle convenzioni,
demandando a queste ultime, anche in funzione della relativa durata,
la disciplina delle incompatibilita’ in relazione alle funzioni di
certificazione delle malattie.»;
d) il comma 5-bis e’ sostituito dal seguente: «5-bis. Al fine di
armonizzare la disciplina dei settori pubblico e privato, con decreto
del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono
stabilite le fasce orarie di reperibilita’ entro le quali devono
essere effettuate le visite di controllo e sono definite le modalita’
per lo svolgimento delle visite medesime e per l’accertamento, anche
con cadenza sistematica e ripetitiva, delle assenze dal servizio per
malattia. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall’indirizzo
comunicato durante le fasce di reperibilita’ per effettuare visite
mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri
giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, e’
tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione che, a
sua volta, ne da’ comunicazione all’Inps.».

Capo IX
Disposizioni transitorie e finali

Art. 19

Modifiche all’articolo 58 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165

1. All’articolo 58 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Al fine di realizzare
il piu’ efficace controllo del costo del lavoro, il Ministero
dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica,
provvede all’acquisizione delle informazioni relative al personale di
tutte le amministrazioni pubbliche e al relativo costo.»;
b) il comma 2 e’ abrogato;
c) al comma 3 le parole «Per l’immediata attivazione del sistema di
controllo della spesa di personale di cui al comma 1,» sono
sostituite dalle seguenti: «Per le finalita’ di cui al comma 1,» e le
parole «avvia un» sono sostituite dalle seguenti: «cura il».

Art. 20

Superamento del precariato
nelle pubbliche amministrazioni

1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre
il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalita’
acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato,
possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale
dei fabbisogni di cui all’articolo 6, comma 2, e con l’indicazione
della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato
personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in
vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato
presso l’amministrazione che procede all’assunzione;
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle
medesime attivita’ svolte, con procedure concorsuali anche espletate
presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede
all’assunzione;
c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze
dell’amministrazione che procede all’assunzione almeno tre anni di
servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
2. Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono
bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui
all’articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell’adeguato
accesso dall’esterno, previa indicazione della relativa copertura
finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore
al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non
dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore
della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile
presso l’amministrazione che bandisce il concorso;
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni
di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso
l’amministrazione che bandisce il concorso.
3. Ferme restando le norme di contenimento della spesa di
personale, le pubbliche amministrazioni, nel triennio 2018-2020, ai
soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono elevare gli ordinari limiti
finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle
norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a
tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico,
utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro
flessibile, nei limiti di spesa di cui all’articolo 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio
2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare
medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime
amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa
spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle
correlate risorse finanziarie da parte dell’organo di controllo
interno di cui all’articolo 40-bis, comma 1, e che prevedano nei
propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore
di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto
di cui al predetto articolo 9, comma 28.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere
applicate dai comuni che per l’intero quinquennio 2012-2016 non hanno
rispettato i vincoli di finanza pubblica. Le regioni a statuto
speciale, nonche’ gli enti territoriali ricompresi nel territorio
delle stesse, possono applicare il comma 1, elevando ulteriormente i
limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato ivi
previsti, anche mediante l’utilizzo delle risorse, appositamente
individuate con legge regionale dalle medesime regioni che assicurano
la compatibilita’ dell’intervento con il raggiungimento dei propri
obiettivi di finanza pubblica, derivanti da misure di revisione e
razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo
interno. Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all’articolo
1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti
territoriali delle predette regioni a statuto speciale, calcolano
inoltre la propria spesa di personale al netto dell’eventuale
cofinanziamento erogato dalle regioni ai sensi del periodo
precedente. I predetti enti possono prorogare i rapporti di lavoro a
tempo determinato fino al 31 dicembre 2018, nei limiti delle risorse
utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato, secondo quanto
previsto dal presente articolo.
5. Fino al termine delle procedure di cui ai commi 1 e 2, e’ fatto
divieto alle amministrazioni interessate di instaurare ulteriori
rapporti di lavoro flessibile di cui all’articolo 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per
le professionalita’ interessate dalle predette procedure. Il comma
9-bis dell’articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,
e’ abrogato.
6. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, commi 425 e 426
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7. Ai fini del presente articolo non rileva il servizio prestato
negli uffici di diretta collaborazione di cui all’articolo 14 del
decreto legislativo n. 165 del 2001 o degli organi politici delle
regioni, secondo i rispettivi ordinamenti, ne’ quello prestato in
virtu’ di contratti di cui agli articoli 90 e 110 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
8. Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti
di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di
cui ai commi 1 e 2, fino alla loro conclusione, nei limiti delle
risorse disponibili ai sensi dell’articolo 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
9. Il presente articolo non si applica al reclutamento del
personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario
(ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali. Fino
all’adozione del regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera
e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le disposizioni di cui al
presente articolo non si applicano alle Istituzioni dell’alta
formazione artistica, musicale e coreutica. I commi 5 e 6 del
presente articolo non si applicano agli enti pubblici di ricerca di
cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Il presente
articolo non si applica altresi’ ai contratti di somministrazione di
lavoro presso le pubbliche amministrazioni.
10. Per il personale medico, tecnico-professionale e
infermieristico del Servizio sanitario nazionale, continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 543, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia e’ prorogata al 31
dicembre 2018 per l’indizione delle procedure concorsuali
straordinarie, al 31 dicembre 2019 per la loro conclusione, e al 31
ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile
ai sensi dell’articolo 1, comma 542, della legge 28 dicembre 2015, n.
208.
11. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al personale
tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario
nazionale, nonche’ al personale delle amministrazioni finanziate dal
Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, anche ove
lo stesso abbia maturato il periodo di tre anni di lavoro negli
ultimi otto anni rispettivamente presso diverse amministrazioni del
Servizio sanitario nazionale o presso diversi enti e istituzioni di
ricerca.
12. Ai fini delle assunzioni di cui al comma 1, ha priorita’ il
personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
13. In caso di processi di riordino, soppressione o trasformazione
di enti, con conseguente transito di personale, ai fini del possesso
del requisito di cui ai commi 1, lettera c), e 2, lettera b), si
considera anche il periodo maturato presso l’amministrazione di
provenienza.
14. Le assunzioni a tempo indeterminato disciplinate dall’articolo
1, commi 209, 211 e 212, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono
consentite anche nel triennio 2018-2020. Per le finalita’ di cui al
presente comma le amministrazioni interessate possono utilizzare,
altresi’, le risorse di cui ai commi 3 e 4 o previste da leggi
regionali, nel rispetto delle modalita’, dei limiti e dei criteri
previsti nei commi citati. Ai fini delle disposizioni di cui
all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, gli enti territoriali calcolano la propria spesa di personale al
netto dell’eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle
regioni. Le amministrazioni interessate possono applicare la proroga
degli eventuali contratti a tempo determinato secondo le modalita’
previste dall’ultimo periodo del comma 4.

Art. 21

Modifiche all’articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165

1. All’articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il
giudice, con la sentenza con la quale annulla o dichiara nullo il
licenziamento, condanna l’amministrazione alla reintegrazione del
lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennita’
risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per
il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo
dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva
reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro
mensilita’, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo
svolgimento di altre attivita’ lavorative. Il datore di lavoro e’
condannato, altresi’, per il medesimo periodo, al versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali.»;
b) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente: «2-bis. Nel caso di
annullamento della sanzione disciplinare per difetto di
proporzionalita’, il giudice puo’ rideterminare la sanzione, in
applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti,
tenendo conto della gravita’ del comportamento e dello specifico
interesse pubblico violato.».

Art. 22

Disposizioni di coordinamento e transitorie

1. Le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui
all’articolo 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, come
introdotte dall’articolo 4, sono adottate entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. In sede di prima
applicazione, il divieto di cui all’articolo 6, comma 6, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si
applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il
termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di
indirizzo di cui al primo periodo.
2. La disposizione di cui all’articolo 55-septies, comma 2-bis,
primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che
attribuisce all’Inps la competenza esclusiva ad effettuare gli
accertamenti medico legali sui dipendenti assenti dal servizio per
malattia, si applica a decorrere dal 1° settembre 2017 e, nei
confronti del personale delle istituzioni scolastiche ed educative
statali, a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018. Il decreto di
adozione dell’atto di indirizzo di cui all’articolo 55-septies, comma
2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dal
presente decreto, nonche’ il decreto di cui al comma 5-bis del
medesimo articolo sono adottati entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. In sede di prima
applicazione, le convenzioni sono stipulate, entro il 31 agosto 2017,
sentite anche le associazioni maggiormente rappresentative dei medici
fiscali. L’atto di indirizzo detta altresi’ la disciplina transitoria
da applicarsi agli accertamenti medico-legali sui dipendenti
pubblici, a decorrere dal 1° settembre 2017, in caso di mancata
stipula delle predette convenzioni.
3. All’articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, dopo la lettera b) e’ aggiunta la seguente: «b-bis)
a decorrere dall’entrata in vigore dell’articolo 55-septies, comma
2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e’ assegnato all’Istituto nazionale della previdenza sociale
l’importo di 15 milioni di euro per l’anno 2017, 35 milioni di euro
per l’anno 2018 e 50 milioni di euro in ragione d’anno a decorrere
dall’anno 2019. A tal fine sono corrispondentemente ridotti gli
stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa del
bilancio dello Stato, utilizzando le risorse disponibili relative
all’autorizzazione di spesa di cui alla lettera b). Il Ministro
dell’economia e delle finanze e’ autorizzato, con proprio decreto, ad
apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Le predette risorse
sono finalizzate esclusivamente ai controlli sulle assenze di cui
all’articolo 55-septies, comma 2-bis, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. L’Istituto nazionale della previdenza sociale
predispone una relazione annuale al Ministero dell’economia e delle
finanze e alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento
della funzione pubblica al fine di consentire il monitoraggio
sull’utilizzo di tali risorse.»;
b) al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, le parole «alle regioni» sono sostituite dalle
seguenti: «all’INPS» e le parole «effettuati dalle aziende sanitarie
locali» sono soppresse;
2) il secondo periodo e’ soppresso.
4. Nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
a) le parole «Ministero della ricerca scientifica», ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca»;
b) le parole «del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti:
«dell’economia e delle finanze»;
5. All’articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica» ovunque ricorrano, sono inserite le
seguenti: « – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato», le
parole «un modello di rilevazione» sono sostituite dalle seguenti:
«le modalita’ di acquisizione», dopo le parole «in quiescenza» sono
inserite le seguenti: «presso le amministrazioni pubbliche», dopo le
parole «per la loro evidenziazione» sono inserite le seguenti: «,
limitatamente al personale dipendente dei ministeri,», e le parole
«ai bilanci» sono sostituite dalle seguenti: «al bilancio dello
Stato»;
b) al comma 1, secondo periodo, le parole «altresi’, un» sono
sostituite dalle seguenti: «altresi’, il»;
c) al comma 2, primo periodo, le parole «rilevate secondo il
modello» sono sostituite dalle seguenti: «rilevate secondo le
modalita’» e il terzo periodo e’ soppresso;
d) al comma 3, dopo le parole «le aziende» sono inserite le
seguenti: «e gli enti»;
e) al comma 5, le parole «Ministro per la funzione pubblica» sono
sostituite dalle seguenti: «Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione»;
f) al comma 6, secondo periodo, le parole «, dei rendimenti, dei
risultati, di verifica dei carichi di lavoro» sono soppresse.
6. Al comma 1, dell’articolo 61, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, le parole «11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978,
n. 468,» sono sostituite dalle seguenti: «17, comma 12-bis, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196,» e l’ultimo periodo e’ soppresso.
7. All’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, dopo
il primo periodo, e’ inserito il seguente: «Al fine di non
pregiudicare l’ordinata prosecuzione dell’attivita’ amministrativa
delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non puo’
eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione
integrativa ed il numero di annualita’ di cui al periodo precedente,
previa certificazione degli organi di controllo di cui all’articolo
40-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e’
corrispondentemente incrementato.».
8. Il divieto di cui all’articolo 7, comma 5-bis, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dal presente decreto, si
applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.
9. All’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2015
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «Fino al completo riordino della
disciplina dell’utilizzo dei contratti di lavoro flessibile da parte
delle pubbliche amministrazioni, la» sono sostituite dalla seguente:
«La» e la parola «medesime» e’ sostituita dalle seguenti: «pubbliche
amministrazioni»;
b) il secondo periodo e’ soppresso.
10. All’articolo 1, comma 410, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, le parole da «articolo 2» fino a «n. 81» sono sostituite dalle
seguenti: «articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165».
11. Con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 6 del
decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificate dal presente
decreto, in sede di prima applicazione sono fatte salve le procedure
di reclutamento del personale dell’Amministrazione giudiziaria di cui
all’articolo 1, commi 2-bis e 2-quater, del decreto-legge 30 giugno
2016, n. 117, convertito dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, e
all’articolo 1, comma 372, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
12. Le disposizioni di cui all’articolo 8 del presente decreto si
applicano agli incarichi conferiti successivamente al 1° gennaio
2018.
13. Le disposizioni di cui al Capo VII si applicano agli illeciti
disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
14. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, nell’ambito delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente, svolge funzioni di
monitoraggio e valutazione dell’attuazione delle disposizioni di cui
al presente decreto.
15. Per il triennio 2018-2020, le pubbliche amministrazioni, al
fine di valorizzare le professionalita’ interne, possono attivare,
nei limiti delle vigenti facolta’ assunzionali, procedure selettive
per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo,
fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per
l’accesso dall’esterno. Il numero di posti per tali procedure
selettive riservate non puo’ superare il 20 per cento di quelli
previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite
per la relativa area o categoria. In ogni caso, l’attivazione di
dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero
di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale
di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da
ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui
all’articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali
procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacita’
dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la
soluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione
positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l’attivita’
svolta e i risultati conseguiti, nonche’ l’eventuale superamento di
precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai
fini dell’attribuzione dei posti riservati per l’accesso all’area
superiore.
16. All’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del
2001, dopo le parole «ricercatori universitari» sono inserite le
seguenti: «, a tempo indeterminato o determinato,».

Art. 23

Salario accessorio e sperimentazione

1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei
trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni
di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o
area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al
comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche
mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il
personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie
destinate all’incremento dei fondi per la contrattazione integrativa
di ciascuna amministrazione.
2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare
la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la
qualita’ dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed
economicita’ dell’azione amministrativa, assicurando al contempo
l’invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017,
l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al
trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale,
di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo’
superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A
decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28
dicembre 2015, n. 208 e’ abrogato. Per gli enti locali che non hanno
potuto destinare nell’anno 2016 risorse aggiuntive alla
contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di
stabilita’ interno del 2015, l’ammontare complessivo delle risorse di
cui al primo periodo del presente comma non puo’ superare il
corrispondente importo determinato per l’anno 2015, ridotto in misura
proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell’anno
2016.
3. Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal
comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del
Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla
componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per
l’attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il
relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle
vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e
in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima
componente variabile.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in
via sperimentale, le regioni a statuto ordinario e le citta’
Metropolitane che rispettano i requisiti di cui al secondo periodo
possono incrementare, oltre il limite di cui al comma 2, l’ammontare
della componente variabile dei fondi per la contrattazione
integrativa destinata al personale in servizio presso i predetti
enti, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore a una
percentuale della componente stabile dei fondi medesimi definita con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su
proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, entro novanta
giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento. Il
predetto decreto individua i requisiti da rispettare ai fini della
partecipazione alla sperimentazione di cui al periodo precedente,
tenendo conto in particolare dei seguenti parametri:
a) fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma
557-quater, della legge n. 296 del 2006, il rapporto tra le spese di
personale e le entrate correnti considerate al netto di quelle a
destinazione vincolata;
b) il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio di cui
all’articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;
c) il rispetto del termine di pagamento dei debiti di natura
commerciale previsti dall’articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66;
d) la dinamica del rapporto tra salario accessorio e retribuzione
complessiva.
5. Nell’ambito della sperimentazione per gli enti di cui al primo
periodo del comma 4, con uno o piu’ decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, previa acquisizione del
parere in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo n. 281 del 1997, e’ disposto il graduale
superamento degli attuali vincoli assunzionali, in favore di un
meccanismo basato sulla sostenibilita’ finanziaria della spesa per
personale valutata anche in base ai criteri per la partecipazione
alla sperimentazione, previa individuazione di specifici meccanismi
che consentano l’effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Nell’ambito della sperimentazione, le
procedure concorsuali finalizzate al reclutamento di personale in
attuazione di quanto previsto dal presente comma, sono delegate dagli
enti di cui al comma 3 alla Commissione interministeriale RIPAM
istituita con decreto interministeriale del 25 luglio 1994, e
successive modificazioni.
6. Sulla base degli esiti della sperimentazione, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per
la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, acquisita l’intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n.
281 del 1997, puo’ essere disposta l’applicazione in via permanente
delle disposizioni contenute nei commi 4 e 5 nonche’ l’eventuale
estensione ad altre amministrazioni pubbliche, ivi comprese quelle
del servizio sanitario nazionale, previa individuazione di specifici
meccanismi che consentano l’effettiva assenza di nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
7. Nel caso si rilevino incrementi di spesa che compromettono gli
obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per
la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sono adottate le necessarie
misure correttive.

Art. 24

Clausola di invarianza finanziaria

1. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si
provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, ivi comprese quelle di cui
all’articolo 22, comma 3, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.

Art. 25

Abrogazioni

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l’articolo 59 e’
abrogato.
2. Al decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con
modificazione, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, l’articolo 7 e’
abrogato.
3. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma
339 e’ abrogato.
4. I commi 219, 220, 222 e 224 dell’articolo 1 della legge 28
dicembre 2015, n. 208 nonche’ il quarto periodo del comma 227
dell’articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015 sono abrogati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 25 maggio 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Madia, Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione

Padoan, Ministro dell’economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando