Decreto Ministeriale 9 giugno 2017, AOODPFSR 1456

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTO inoltre l’articolo 1, comma 5, del predetto decreto legge 16 maggio 2008, n. 85,  che dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell’università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con il quale si stabilisce di procedere con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri alla revisione delle modalità di determinazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e ss.mm.ii., fornendo al riguardo specifici indirizzi attuativi;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante la revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio, e in particolare l’articolo 8, il quale al comma 3 conferma che le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell’Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e ss.mm.ii.;  al comma 1 rinvia al decreto del Ministro, di cui all’articolo 7, comma 7, la definizione dei requisiti di eleggibilità per l’accesso alle borse di studio; infine, al comma 5 stabilisce che, fino all’adozione di detto decreto, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 relativi ai requisiti di condizione economica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2001, n. 172, recante “Disposizioni per l’uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari a norma dell’art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390” ed in particolare l’articolo 5, comma 1, con il quale si stabilisce che le condizioni economiche dello studente per l’accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario sono individuate sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell’Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e ss.mm.ii.;

VISTO, altresì, il comma 11 del medesimo art. 5 del citato d.P.C.M. 9 aprile 2001, in cui si prevede che i limiti massimi dei suddetti Indicatori sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro da emanarsi entro il 28 febbraio;

VISTO il d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, relativo alla revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), che all’articolo 8 definisce modalità specifiche di calcolo dell’Indicatore per le prestazioni per il diritto allo studio universitario;

VISTO il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e politiche sociali del 7 novembre 2014 di approvazione del modello tipo di Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE, dell’attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi del precitato articolo 10, comma 3, del d.P.C.M. n. 159 del 2013 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie ordinaria n. 267 del 17 novembre 2014;

VISTE le Sentenze del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 00841, 00842 e 00838 del 2016;

VISTO il decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, e, in particolare, l’articolo 2-sexies che apporta modificazioni nel calcolo dell’ISEE del nucleo familiare che ha tra i suoi componenti persone con disabilità o non autosufficienti, nelle more dell’adozione delle modifiche al regolamento di cui al d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, volte a recepire le citate sentenze del Consiglio di Stato;

VISTO il decreto direttoriale interministeriale Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ministero dell’Economia e Finanze del 1° giugno 2016, n. 146, di approvazione del modello tipo di Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, a seguito delle modificazioni al d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, introdotte con il decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89;

VISTO il decreto direttoriale Interministeriale del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero Economia e Finanze del 13 aprile 2017 n. 138 con il quale si è provveduto all’aggiornamento del Modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE nonché delle relative istruzioni per la compilazione dopo il secondo anno di operatività, ferme restando le modalità di rilascio dell’attestazione  in precedenza emanate;

DATO ATTO che, a far data dai trenta giorni dall’entrata in vigore del succitato decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014, è abrogato il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e che pertanto, nelle more dell’adozione del decreto del Ministro di cui al succitato articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, a partire dall’anno accademico 2015/2016 per la determinazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell’Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE), utilizzati ai fini dell’accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario, sono applicate le disposizioni di cui al succitato d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, così come modificato con la legge 26 maggio 2016, n. 89, di conversione con modificazioni del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42;

PRESO ATTO che, in attuazione degli indirizzi forniti con l’art. 5, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, tra gli obiettivi perseguiti con la revisione dell’Indicatore vi è quello di migliorarne la selettività, anche attraverso il rafforzamento della rilevanza degli elementi di ricchezza patrimoniale della famiglia;

CONSIDERATO che, con il citato d.P.C.M. n. 159 del 2013, il rafforzamento della rilevanza degli elementi di ricchezza patrimoniale della famiglia è stato realizzato anche attraverso la rivalutazione del valore dei cespiti immobiliari di proprietà (incluso quello relativo alla casa di abitazione) con il passaggio dal riferimento dai valori ICI a quelli IMU;

VISTO che l’applicazione delle disposizioni di cui al predetto d.P.C.M. n. 159 del 2013 alle prestazioni per il diritto allo studio universitario ha determinato per l’anno accademico 2015/2016 l’esclusione di alcuni studenti dalle prestazioni per il diritto allo studio universitario in ragione della rivalutazione del valore dei cespiti immobiliari di proprietà, con particolare riferimento a quello relativo alla casa di abitazione, così come evidenziato da studi e analisi effettuate a livello sia nazionale dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sia regionale dai singoli Enti per il diritto allo studio;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 23 marzo 2016, n. 174, con il quale, anche in conseguenza di quanto sopra rappresentato, il Ministero dell’istruzione, università e ricerca ha provveduto ad aggiornare per l’anno accademico 2016/2017 i limiti massimi dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) – fissato in euro 23.000,00 – e dell’Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) – fissato in euro 50.000,00 – ai sensi dell’art. 5 del d.P.C.M. 9 aprile 2001, tenendo conto della rivalutazione del valore dei cespiti immobiliari di proprietà con particolare riferimento a quello relativo alla casa di abitazione, fermi restando i limiti minimi dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) – fissato in euro 15.748,78 – e dell’Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) – fissato in ad euro 27.560,39 – già in precedenza individuati con il precedente Decreto del Ministro dell’istruzione , università e ricerca 14 luglio 2015, n. 486;

RITENUTO OPPORTUNO per l’anno accademico 2017/2018 confermare i suddetti limiti massimi dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell’Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE), rispettivamente a 23.000,00 euro ed a 50.000,00 euro, fermi restando i limiti minimi pari sempre ad euro 15.748,78 per l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e ad euro 27,560,39 per l’Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE);

CONSIDERATA la necessità di consentire tempestivamente alle Amministrazioni interessate di procedere con la definizione dei provvedimenti finalizzati ad assicurare il diritto allo studio agli studenti universitari per l’anno accademico 2017/2018; 

DECRETA

Art. 1
  1. per l’anno accademico 2017/2018 i limiti massimi dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), e i limiti massimi dell’Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE), rimangono invariati;
  2. restano, pertanto, inalterati gli importi determinati con Decreto del Ministro dell’istruzione, università e Ricerca  23 marzo 2016 n. 174.

IL MINISTRO
Sen. Valeria Fedeli

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