Dopo di noi il fisco e’ leggero

Italia Oggi del 27-06-2017

Dopo di noi il fisco e’ leggero

Uno studio del Notariato sulla legge 112/2016 sull’assistenza ai soggetti deboli.

Esenzione dalle imposte di successione e donazione
Esenzione totale dalle imposte di successione e donazione e imposte fisse sui trasferimenti, per i beni e i diritti conferiti nei trust con vincolo di destinazione a favore dei soggetti deboli (legge «Dopo di noi»). Per il notariato, inoltre, anche nei negozi con finalità assistenziale, dove il patrimonio separato è utilizzato per far fronte alle esigenze del soggetto debole, si rendono applicabili le aliquote ridotte e le franchigie, sempre se il beneficiario è un portatore di handicap grave. Queste alcune delle indicazioni fornite dal Consiglio nazionale del notariato con lo studio n. 33-2017/2017, avente a oggetto la legge 112/2016, più comunemente conosciuta come quella del «Dopo di noi» destinata a salvaguardare il patrimonio destinato alla cura e assistenza di soggetti deboli. Con la legge appena richiamata, il legislatore riconosce una fondamentale importanza, sul piano sociale, agli strumenti che prevedono un vincolo di destinazione e una separazione patrimoniale (trust, patrimoni vincolati e fondi speciali da contratti di affidamento fiduciario), tanto da riservare agli stessi un trattamento tributario agevolato. Di conseguenza, l’art. 6, legge 112/2016 prevede l’esenzione dalle imposte di donazione, successione, registro, ipotecaria e catastale per i detti strumenti finalizzati al sostegno di persone con disabilità grave, di cui al comma 3, art. 3, legge 104/1992, al rispetto di determinate condizioni che devono essere esplicitamente indicate nelle clausole negoziali, ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo art. 6. La complessa articolazione delle disposizioni richiamate si adatta alla struttura del negozio considerato e tiene conto della finalità di proteggere la persona con disabilità; il vincolo di destinazione e il patrimonio separato risultano agevolati a prescindere dal legame esistente tra il disponente e il beneficiario (disabile). Il notariato evidenzia tre ipotesi, la prima con la quale si tiene conto del venire meno del soggetto disabile, non residuando alcun patrimonio, la seconda in cui il vincolo viene meno per la morte del disabile e con patrimonio residuo attribuito al disponente (o disponenti) e, infine, la terza con la perdita del vincolo per morte del disabile e patrimonio residuo attribuito a soggetto diverso, rispetto all’originario disponente. Nel primo caso, l’esenzione si consolida perché non sussiste alcun ulteriore trasferimento, nel secondo caso, oltre all’esenzione dell’imposta di donazione e successione, agli atti di retrocessione si rendono applicabili le imposte indirette (registro, ipotecaria e catastale) in misura fissa (euro 200) e, infine, per la terza ipotesi, il trasferimento determina il venire meno dell’esenzione con conseguente assoggettamento alle imposte in misura ordinaria, per la presenza finale di un arricchimento non rientrante nelle fattispecie agevolative. Con riferimento alle previsioni tributarie per i negozi con finalità assistenziali, l’ipotesi di costituzione di vincolo dovrebbe vedere riconosciuta l’imposizione fissa dell’imposta di registro e delle imposte accessorie, come precisato anche dall’Agenzia delle entrate (circ. 3/E/2008 § 5.3 e 6). Infine, il documento tratta dei medesimi negozi, con finalità assistenziali, ma al di fuori del perimetro indicato dalla legge 112/2016, che appare non troppo ampio, riportando talune precisazioni delle Entrate, non troppo coerenti nelle diverse ipotesi analizzate. Quindi, per il trust, stante l’unitarietà della fattispecie, l’amministrazione finanziaria prevede il riconoscimento delle aliquote ridotte, di cui ai commi 49 e 49-bis, art. 2, dl 262/2006 con applicazione delle franchigie, mentre per altre ipotesi di vincoli di destinazione traslativi, la stessa agenzia considera i detti trasferimenti in modo autonomo (risposta n. 903-31/2011). Il notariato non condivide, ai fini tributari, l’ipotesi prospettata per il vincolo di destinazione senza beneficiario, ma ritiene applicabili le agevolazioni poiché il patrimonio, sebbene separato, viene comunque posto nella disponibilità del soggetto debole che ne può godere nei termini prescritti dalla legge, con conseguente applicazione delle aliquote ridotte e delle franchigie. Infine, posta l’applicazione delle disposizioni agevolative, a decorrere dal 1° gennaio scorso senza attendere un provvedimento ad hoc per autosufficienza delle norme, il notariato ritiene che la legge 112/2016 abbia fornito anche un contributo sistematico della complessa disciplina, per l’applicazione della fiscalità ordinaria, tale da superare la prassi dell’amministrazione pubblica, legata all’imposizione proporzionale, per i tributi indicati, nell’ambito di ogni cambiamento di titolarità giuridica dell’immobile, avente carattere di «dotazione» patrimoniale.