Ok alle cattedre orarie esterne anche tra ambiti diversi

da ItaliaOggi

Ok alle cattedre orarie esterne anche tra ambiti diversi

Purché venga rispettato il criterio della vicinanza

MArco Nobilio

Via libera del ministero dell’istruzione alla costituzione di cattedre orario esterne anche tra ambiti diversi. Secondo quanto risulta a ItaliaOggi, l’amministrazione centrale ha autorizzato tutti gli ambiti territoriali provinciali, tramite gli uffici scolastici regionali, ad effettuare i completamenti delle cattedre orario esterne (le cosiddette Coe) anche tra ambiti diversi. Il provvedimento, che sarà utile in modo particolare in sede di compilazione dell’organico di fatto, non fa altro che applicare la normativa vigente in fatto di cattedre costituite con spezzoni ubicati in comuni diversi. Il vincolo dell’ambito, che era stato introdotto quest’anno, infatti, da una parte non garantisce il criterio di vicinanza tra scuole (vi sono alcuni ambiti che si estendono su territori che arrivano ad oltre 3 mila chilometri quadrati) e dall’altra esclude la possibilità di costituire cattedre con scuole vicine se ubicate in ambiti diversi che confinino tra loro.

Per contro, la normativa sulle cattedre orario esterne valorizza in modo particolare proprio il criterio delle vicinanza, ferma restando la preclusione della possibilità di costituire cattedre con scuole ubicate in province diverse. In particolare, l’ordinanza 191/97, che riguarda le scuole secondarie di I grado, all’articolo 6 da una parte vieta la possibilità di costituire cattedre tra più di due comuni: «Non è consentita la costituzione di nuove cattedre orario mediante l’abbinamento di tre scuole, qualora dette scuole abbiano sede in tre distinti Comuni.». Fatto questo che, nonostante il divieto, è diventato ormai una vera e propria prassi. Specie nell’entroterra a causa del forte calo demografico che si registra in questi territori. E dall’altra parte dispone che la cattedra orario esterna possa essere istituita «sempreché venga rispettato il criterio della facile raggiungibilità e sia assicurata al titolare la possibilità di adempiere a tutti gli obblighi di servizio». In più, sempre l’ordinanza, 191/97, prevede che, in presenza delle relative disponibilità, la cattedra orario esterna costituita nell’anno precedente non possa essere modificata nell’anno successivo «sempreché permangano le necessarie condizioni e non sia possibile variarle migliorando la raggiungibilità tra le scuole interessate».

Devono comunque essere modificate le cattedre orario esterne che abbiano evidenziato obiettive difficoltà per il titolare all’assolvimento degli obblighi di servizio.

Per le scuole secondarie di II grado il criterio di facile raggiungibilità assume rilievo in modo ancora più stringente. L’ordinanza 332/96, all’articolo 7, prevede che la conferma, dove possibile, delle cattedre orario già esistenti nell’organico di diritto nel corrente anno scolastico, su cui è assegnato un titolare. E tale possibilità si deve ritenere sussistente fino a quando nell’istituto di titolarità esista un numero di ore pari alla metà del corrispondente orario di cattedra. E il completamento, fatte salve le conferme, deve essere dato secondo il criterio di vicinanza all’istituto di titolarità, indipendentemente dal tipo d’istituto. In tale operazione, recita l’ordinanza, dovrà essere tenuto presente sia il territorio del comune, che dove possibile non deve essere superato, sia la necessità di abbinamento tra spezzoni orari di entità complessiva corrispondente all’orario di cattedra o non inferiore a 18 ore settimanali.

Esaurite le precedenti operazioni, continua l’ordinanza, si potrà procedere agli ulteriori abbinamenti tra istituti situati in sedi diverse facilmente raggiungibili, possibilmente nell’ambito del medesimo distretto e comunque di regola a distanza non superiore ai 30 chilometri. Il superamento di tale distanza potrà essere attuato, entro limiti ristretti, spiega l’ordinanza, nei casi in cui le sedi degli istituti interessati risultino collegate da vie di comunicazione e mezzi di trasporto che assicurano un collegamento rapido ed agevole.

Quanto all’entità dello spezzone nella cui sede si radica la titolarità, entrambe le ordinanze dispongono che esso debba essere ubicato nella sede dove vi sia lo spezzone con più ore e, in caso di priorità di ore (per esempio 9+9) la titolarità dovrà radicarsi nella sede che dia una maggiore affidabilità di permanenza.

Allo stato attuale, queste norme risultano essere ancora in vigore essendo incorporate in un provvedimento che si atteggia a vero e proprio regolamento. Ciò nonostante, nel corso degli anni la prassi ha disatteso in parte le regole contenute nelle ordinanze consentendo, di fatto, la costituzione di cattedre orario anche su tre comuni e individuando la sede di titolarità anche su spezzoni di sole 6 ore. Tale ultima soluzione, peraltro, non potrebbe essere adottata in via ordinaria, ma solo nel caso in cui vi sia da salvaguardare la titolarità di un docente che, in caso contrario, risulterebbe soprannumerario (in tal senso: Tribunale di Lecce in sede di reclamo n. 66/2011 in ItaliaOggi dell’8 novembre 2011, pagina 48). Ed è prevista in via eccezionale dall’articolo 6 del decreto interministeriale 35/2010