Bonus per assumere dopo l’alternanza «scuola-lavoro»

da Il Sole 24 Ore

Bonus per assumere dopo l’alternanza «scuola-lavoro»

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Al via da ieri la procedura per richiedere le agevolazioni contributive riferite alle assunzioni anche in apprendistato collegate a percorsi di integrazione istruzione, formazione e lavoro di giovani lavoratori. Lo fa presente l’Inps con la circolare 109.

Nel documento l’Istituto detta le istruzioni per la fruizione dell’incentivo introdotto dai commi 308 -310, dell’articolo 1, della legge 232/16 (Legge di Bilancio 2017). La misura – che ha una durata massima pari a 36 mesi- si rivolge più in particolare alle assunzioni, realizzate entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di studenti che, in precedenza, hanno svolto – presso l’azienda in cui viene instaurato il rapporto di lavoro – delleattività di alternanza scuola-lavoro (almeno il 30 %) così come previste dalla normativa vigente.

Sono premiate anche le assunzioni a tempo indeterminato, sempre entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di studenti che hanno svolto, presso la medesima azienda, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. Il beneficio – riguardante tutti i datori di lavoro del settore privato (tranne le pubbliche amministrazioni) a prescindere dalla loro natura imprenditoriale – consiste nello sgravio della contribuzione a carico del datore di lavoro (esclusi i premi Inail) sino a un tetto massimo di 3.250 euro annui. Per espressa previsione di legge, sono esclusi dall’incentivo i contratti di lavoro domestico, quelli relativi agli operai del settore agricolo nonché i rapporti di lavoro intermittente.

Per fruire delle agevolazioni il datore di lavoro deve essere in regola con contributi e rispettare leggi e contratti. L’accesso all’agevolazione avviene per via esclusivamente telematica, attraverso la procedura on line Diresco; per l’ammissione all’esonero contributivo, rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Trattandosi di un’agevolazione i cui fondi sono predefiniti, la prima istanza assume valenza preliminare, dovendosi quantificare l’impegno economico e verificare la disponibilità delle risorse. Per questo è richiesta (a cura del datore) la predeterminazione del beneficio. L’Inps ricevuta l’istanza, comunica – entro 48 ore – l’esito; in caso positivo, il datore di lavoro, entro 10 giorni di calendario, deve – a pena di decadenza – comunicare gli estremi del contatto a tempo indeterminato confermando così la prenotazione.

Per le sole le assunzioni già effettuate dal 1/1 al 10/7/2017, le cui richieste saranno inoltrate nei 15 giorni successivi (al 10/7), l’ordine di accoglimento sarà quello cronologico rispetto alla data di assunzione. L’esonero riconosciuto al datore di lavoro potrà essere recuperato tramite il collaudato sistema del conguaglio con i contributi dovuti all’Istituto in 36 rate mensili. A tal fine il massimale annuo è suddiviso in 12 quote pari a € 270,83 corrispondente a 8,90 euro per ogni giorno di fruizione. Superata la soglia mensile, il recupero dello sgravio potrà avvenire in corso d’anno, fermo restando il limite massimo di 3250 euro.