Scuola, stop alla soglia per la specializzazione: il Tar riammette 200 docenti di sostegno siciliani

da la Repubblica

Scuola, stop alla soglia per la specializzazione: il Tar riammette 200 docenti di sostegno siciliani

Illegittima la preselezione per accedere alla scuola di specializzazione tfa. Oltre 300 cattedre erano rimaste vuote nell’Isola per carenza ed erano state assegnate a insegnanti senza titoli

Giusi Spica

Quest’anno oltre 300 cattedre di sostegno rimaste vuote in Sicilia sono state assegnate a insegnanti senza titoli. Eppure il ministero all’Istruzione non ha consentito a quasi mille aspiranti candidati in tutta Italia, oltre 200 in Sicilia, di partecipare alle prove scritte e orali per accedere al tirocinio formativo attivo (tfa). Uno sbarramento in entrata che il Tar Lazio ha giudicato illegittimo. La sentenza appena pubblicata che riapre le porte a centinaia di docenti che, pur essendo già abilitati per il sostegno, dovranno comunque ottenere il titolo del tfa e che paradossalmente si erano visti scavalcare da molti colleghi non abilitati ma chiamati comunque a ricoprire provvisoriamente i buchi nelle scuole.

Il provvedimento ha accolto il ricorso degli avvocati Santi Delia e Michele Bonetti che censura la soglia minima di accesso in una prova preselettiva, pur in presenza di posti vacanti. Nonostante infatti ai corsi di specializzazione siano ammessi a partecipare soltanto insegnati già abilitati che spesso insegnano anche di ruolo da molti anni, questi sono costretti a sottoporsi ad una triplice prova di ammissione, solo all’esito della quale accederanno al percorso di specializzazione.

“Pur non ritenendo legittimo che la formazione per docenti già abilitati e nel caso della ricorrente che ha agito perfino di ruolo debba essere a numero chiuso – commentano gli avvocati Santi Delia e Michele Bonetti – è evidente che l’unica ragione che può limitare la loro formazione professionale (garantita dalla Costituzione) è, a nostro modo di vedere, l’adeguata formazione che gli Atenei devono garantire sulla base del numero dei posti banditi. Se, come è accaduto, i posti banditi sono addirittura più dei partecipanti, non riusciamo davvero a comprendere la ragione per cui non si dia la possibilità ad un insegnante già abilitato e formato da anni di studio e lavoro dallo stesso ministero e dagli Atenei di continuare a formarsi. Il miglioramento della loro formazione, peraltro, non può fare altro che aiutare tanto loro stessi ma soprattutto i discenti con disabilità giacchè costoro avranno la possiblità di essere seguiti da soggetti ancora più formati e capaci di rispondere alle loro peculiari esigenze. Per affermare questi principi serviva annullare un decreto ministeriale che stava in piedi dal 2010 e, ancora una volta per primi in Italia, ci siamo riusciti”.

Lo scorso anno in Sicilia, per consentire ad altri docenti di avvicinarsi alle famiglie, è stato concesso di insegnare sul sostegno senza titolo di specializzazione. “A chi vuole formarsi – aggiungono i legali – sulla base di irrazionali soglie di accesso si sbarra la possibilità di farlo; a chi semplicemente chiede di avvicinarsi a casa si consente di affiancare i discenti con disabilità pur in carenza di tale titolo”.

Il Tar ha accolto il ricorso stabilendo il principio per cui la prova preselettiva nelle procedure concorsuali assume solo la funzione di operare una prima “scrematura” dei partecipanti e “l’ammissione di un numero di concorrenti inferiore, rispetto a quello dei posti disponibili, è sintomo di un’anomalia, che avrebbe dovuto suggerire interventi correttivi”. Secondo i giudici amministrativi, va valorizzato “sia dell’interesse pubblico alla disponibilità di insegnanti di sostegno qualificati, in misura sufficiente per il relativo fabbisogno, sia dei principi, di cui agli articoli 33 e 34 della Costituzione, sia infine in corrispondenza dei canoni di logicità e ragionevolezza, che disciplinano l’operato della pubblica amministrazione: principi, tutti, in base ai quali si deve privilegiare la tesi, volta ad assicurare lo scorrimento della graduatoria nei posti non utilizzati”.

Sono  stati così annullati i decreti ministeriali nella parte in cui non consentono la copertura dei posti disponibili al termine della fase preselettiva ed il conseguente ulteriore scorrimento delle graduatorie di merito, fino alla completa copertura dei posti disponibili. L’annullamento costringerà adesso gli Atenei di tutta Italia a far scorrere le graduatorie ed ha disporre le prove suppletive per i candidati esclusi ove ci siano posti vacanti.