Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 16 giugno 2017

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 giugno 2017

Metodologia generale del bilancio di genere ai fini della rendicontazione, tenuto conto anche delle esperienze già maturate nei bilanci degli Enti territoriali. (17A05165)

(GU Serie Generale n.173 del 26-07-2017)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

di concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive
modificazioni, recante la legge di contabilita’ e, particolare,
l’art. 40, comma 1, concernente la delega al Governo per il
completamento della revisione della struttura del bilancio dello
Stato;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante
completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato
in attuazione dell’art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, e, in particolare, l’art. 9, che ha inserito l’art. 38-septies,
della citata legge n. 196 del 2009, che dispone l’avvio di una
sperimentazione di un bilancio di genere per il bilancio dello Stato;
Visto, in particolare, il comma 2, del sopra citato art.
38-septies, secondo cui con apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, e’ definita la metodologia generale del bilancio di
genere ai fini della rendicontazione anche tenendo conto delle
esperienze gia’ maturate nei bilanci degli enti territoriali;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante
attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e, in
particolare, l’art. 10, secondo cui la relazione annuale sulla
performance evidenzia, a consuntivo, con riferimento all’anno
precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti
rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con
rilevazione degli eventuali scostamenti, il bilancio di genere
realizzato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
novembre 2010, recante disciplina dell’autonomia finanziaria e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la risoluzione del Parlamento europeo del 3 luglio 2003,
2002/2198(INI) recante «La costruzione dei bilanci pubblici secondo
la prospettiva di genere», nella quale si definisce il bilancio di
genere come lo strumento che consente di «adottare una valutazione
d’impatto di genere a tutti i livelli delle procedure di bilancio e
ristrutturando le entrate e le uscite al fine di promuovere
l’uguaglianza tra uomini e donne»;
Vista, altresi’, la risoluzione del Parlamento europeo del 25
febbraio 2010, P7_TA(2010)0037, su Pechino +15, recante «Piattaforma
d’azione delle Nazioni Unite per l’uguaglianza di genere» che
ribadisce la necessita’ di mettere in atto e monitorare
sistematicamente l’integrazione della prospettiva di genere nei
processi legislativi, di bilancio e in altri importanti processi,
nonche’ strategie, programmi e progetti in vari ambiti, tra cui la
politica economica e le politiche d’integrazione;
Vista la raccomandazione del Comitato dei ministri CM/Rec (2007)17
rivolta agli Stati membri sulle norme e i meccanismi in materia di
uguaglianza di genere che individua nel bilancio di genere uno degli
strumenti piu’ efficaci per integrare la dimensione di genere e
garantire una presenza equilibrata di entrambi i sessi nei servizi
pubblici;
Vista la direttiva 23 maggio 2007 recante «Misure per attuare
parita’ e pari opportunita’ tra uomini e donne nelle amministrazioni
pubbliche», adottata dal Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione e dal Ministro per i diritti e le pari
opportunita’, la quale prevede la necessita’ di redigere i bilanci di
genere e che questi «diventino pratica consolidata nelle attivita’ di
rendicontazione sociale delle amministrazioni»;
Tenuto conto della direttiva del Presidente del Consiglio dei
ministri 15 giugno 2017 recante «Indirizzi per l’attuazione dei commi
1 e 2 dell’art. 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida
contenenti regole inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate
a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei
dipendenti»;
Considerato che il Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la
Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione
pubblica, ai sensi del titolo V del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, effettua una serie di rilevazioni relative al personale
dipendente dalle pubbliche amministrazioni, tra cui quelle note come
Conto annuale nel sistema informativo costituente la banca dati del
personale (SICO – Sistema conoscitivo del personale dipendente dalle
amministrazioni pubbliche);
Considerato che il Dipartimento degli affari generali del Ministero
dell’economia e delle finanze gestisce il sistema di pagamento del
c.d. cedolino unico di cui all’art. 2, comma 197 della legge 23
dicembre 2009, n. 191, attraverso il quale e’ possibile ricavare
informazioni utili a effettuare un’analisi del diverso impatto del
genere per le politiche del personale delle amministrazioni centrali
dello Stato;
Tenuto conto delle esperienze maturate nell’ambito di diverse
amministrazioni a livello centrale e territoriale per lo sviluppo di
metodologie e indicatori utili al fine di una rappresentazione del
bilancio secondo una prospettiva di genere e per l’attuazione di
azioni che promuovono le pari opportunita’ rivolte al personale delle
stesse amministrazioni;
Tenuto conto, altresi’, che tra gli indicatori di Benessere equo e
sostenibile (BES) introdotti dal Governo nel documento di economia e
finanza 2017 in via sperimentale per monitorare l’evoluzione del
benessere e valutare l’impatto delle politiche ai sensi dell’art. 10,
comma 10-bis figura, tra l’altro, il tasso di mancata partecipazione
al lavoro per gli uomini e per le donne;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
dicembre 2016, con il quale alla Sottosegretaria di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, on. avv. Maria Elena Boschi,
e’ stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e
provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19
gennaio 2017, con il quale alla Sottosegretaria di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, on. avv. Maria Elena Boschi,
e’ stata conferita la delega per esercitare le funzioni di
programmazione, indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative,
nonche’ ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al
Presidente del Consiglio dei ministri nelle materie concernenti la
promozione dei diritti della persona, delle pari opportunita’ e della
parita’ di trattamento, la prevenzione e rimozione di ogni forma e
causa di discriminazione;

Decreta:

Art. 1

Sperimentazione del bilancio di genere

1. Per l’esercizio 2016 e’ realizzato, in via sperimentale, un
bilancio di genere con riferimento al conto del bilancio dello Stato,
quale strumento per la valutazione del diverso impatto delle
politiche di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di
denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito, tramite una maggiore
trasparenza della destinazione delle risorse e attraverso un’analisi
degli effetti delle suddette politiche in base al genere.
2. I soggetti coinvolti sono i singoli centri di responsabilita’
delle amministrazioni centrali dello Stato incluse le loro
articolazioni periferiche, e della Presidenza del Consiglio dei
ministri, quali soggetti attivi delle politiche di bilancio e
detentori, rilevatori e fornitori dei dati, nonche’ il Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, il Dipartimento delle finanze,
il Dipartimento degli affari generali del Ministero dell’economia e
delle finanze per i dati e le metodologie comuni a tutte le
amministrazioni centrali.

Art. 2

Riclassificazione contabile
della spesa secondo una prospettiva di genere

1. La metodologia generale per la realizzazione del bilancio di
genere richiede una riclassificazione contabile delle spese del
bilancio dello Stato in:
a) neutrali, rispetto al genere;
b) sensibili, ossia che hanno un diverso impatto su donne e
uomini;
c) destinate a ridurre le diseguaglianze di genere.
2. Ai sensi dell’art. 38-septies, comma 3, della legge n. 196 del
2009, gli schemi contabili e le modalita’ di rappresentazione sono
stabiliti dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato tramite apposite linee guida
che specificano le categorie della riclassificazione di cui al comma
1 e le unita’ di analisi a cui applicarle.
3. I dati rilevati ed elaborati secondo i criteri delle linee guida
di cui al comma 2 sono trasmessi dai centri di responsabilita’ delle
amministrazioni centrali dello Stato al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato secondo le modalita’ operative ed informatiche
ivi illustrate.
4. Gli Uffici centrali del bilancio curano il raccordo tra il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e le strutture
delle amministrazioni centrali dello Stato, anche ai fini della
trasmissione dei dati e della condivisione della metodologia,
facilitando i compiti delle amministrazioni e assicurando
l’unitarieta’ dell’applicazione dei principi e degli schemi contabili
contenuti nelle linee guida di cui al comma 2.
5. La riclassificazione della spesa fornisce evidenza anche della
diversa ripartizione di genere del personale delle amministrazioni
centrali dello Stato, in base alle risultanze del sistema di
pagamento del cd. cedolino unico di cui all’art. 2, comma 197 della
legge 23 dicembre 2009, n. 191 e alle rilevazioni relative al
personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, tra cui quelle
del Conto annuale nel sistema informativo costituente la banca dati
del personale (SICO – Sistema conoscitivo del personale dipendente
dalle amministrazioni pubbliche).

Art. 3

Indicatori per il monitoraggio del diverso impatto delle politiche
sul genere

1. Al fine di monitorare il diverso impatto sul genere delle
politiche statali, il bilancio di genere si avvale di indicatori
statistici che riguardano sia le politiche del personale
dell’amministrazione, sia le politiche settoriali.
2. Ai sensi dell’art. 38-septies, comma 3, della legge n. 196 del
2009, le modalita’ di raccolta e presentazione degli indicatori
statistici sono stabiliti nelle linee guida, anche tenuto conto dei
contenuti previsti ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo n. 150 del 2009. In particolare, gli indicatori
relativi alle politiche del personale delle amministrazioni centrali
sono stabiliti d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri
– Dipartimento della funzione pubblica.
3. La rilevazione del Conto annuale prevista dal titolo V del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, costituisce una fonte di
dati per la costruzione di indicatori riferiti alle diseguaglianze di
genere relative alle politiche di personale delle amministrazioni
centrali di cui all’ultimo periodo del comma 2. Le amministrazioni
sono tenute a rispettare la scadenza per la trasmissione dei dati
indicata nella circolare annuale del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato relativa alla rilevazione del Conto annuale.
4. Le amministrazioni comunicano le azioni intraprese e gli
indirizzi specifici emanati per incidere nella direzione di una
riduzione delle diseguaglianze di genere sulla base degli schemi
stabiliti nelle linee guida, evidenziando il proprio contributo anche
tramite indicatori di risultato da esse individuati.
5. Gli indicatori statistici di riferimento per monitorare
l’impatto sul genere delle politiche statali possono essere adottati
da parte di ciascuna amministrazione anche nelle note integrative
allegate al bilancio dello Stato in relazione ai programmi di spesa
che possono maggiormente incidere in termini di politiche
sottostanti, nonche’ per la misurazione e la valutazione della
performance organizzativa, in coerenza con i contenuti previsti nel
piano della performance e nella relazione sulla performance, ai sensi
dell’art. 8, comma 1, lettera h) e dell’art. 10, comma 1, lettera a)
e lettera b) del decreto legislativo n. 150 del 2009.

Art. 4

Costruzione di indicatori per il monitoraggio dell’impatto delle
politiche sul genere

1. Al fine di supportare le amministrazioni nell’adozione di una
prospettiva di genere nell’ambito delle politiche del proprio
personale, il Dipartimento delle pari opportunita’ e il Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e
il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato collaborano nella costruzione di
indicatori statistici utili al monitoraggio dell’impatto sul genere
delle politiche del personale delle amministrazioni, tra cui il
divario medio retributivo delle posizioni apicali nelle
amministrazioni centrali dello Stato e nella Presidenza del Consiglio
dei ministri. Tale collaborazione e’ volta a evitare duplicazioni e a
garantire uniformita’ di applicazione.
2. L’ISTAT collabora con la Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento delle pari opportunita’ e il Ministero dell’economia e
delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
al fine dell’individuazione di indicatori utili al monitoraggio
dell’impatto sul genere delle politiche statali, assicurando
l’inclusione delle relative statistiche di base, distinte per genere,
nel Piano statistico nazionale.

Art. 5

Analisi delle politiche di entrata
secondo una prospettiva di genere

1. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle
finanze effettua analisi sulle principali politiche tributarie ovvero
su particolari misure fiscali adottate per ridurre le diseguaglianze
di genere, quantificando il diverso impatto su donne e uomini.
2. Le analisi sono elaborate facendo riferimento anche a indicatori
statistici, quali il coefficiente di Gini per genere.
3. Sono, altresi’, individuate in un apposito elenco le eventuali
agevolazioni fiscali, previste dalla legislazione vigente, dirette a
ridurre le diseguaglianze di genere.

Art. 6

Applicazione ai bilanci
di altre amministrazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche diverse dalle amministrazioni
centrali dello Stato e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri
possono definire un percorso di adozione della riclassificazione
contabile secondo una prospettiva di genere e del ricorso a
indicatori di monitoraggio in analogia al bilancio dello Stato. Le
amministrazioni vigilanti supportano le amministrazioni vigilate, in
coerenza con quanto effettuato per il proprio bilancio.

Art. 7

Disposizioni finali

1. Entro il 30 settembre 2017, il Ministro dell’economia e delle
finanze trasmette alle Camere una relazione sulla sperimentazione di
cui all’art. 1, indicando le risultanze della sperimentazione e le
modalita’ per condurre a regime la realizzazione del bilancio di
genere.
2. All’esito della sperimentazione di cui all’art. 1, il Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato procede, con apposite circolari, all’eventuale
aggiornamento delle linee guida e a specificare le modalita’
operative di raccolta e trasmissione delle informazioni occorrenti,
nonche’ a fissare la tempistica della redazione del bilancio di
genere.
3. La Presidenza del Consiglio dei ministri, nell’ambito della
propria autonomia organizzativa e contabile, adotta le misure
relative all’applicazione del presente decreto tenendo conto delle
peculiarita’ della propria struttura.
Il presente decreto e’ inviato ai competenti organi di controllo e
sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 2017

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
La Sottosegretaria di Stato
Boschi

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Padoan

Registrato alla Corte dei conti l’11 luglio 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne prev. n. 1574