Statuto dei diritti e dei doveri degli studenti

Scheda n. 34
Statuto dei diritti e dei doveri degli studenti: D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998
Diritto allo studio

Col regolamento sopra indicato composto di sei articoli, il Ministro della Pubblica Istruzione ha aggiunto un ulteriore tassello al processo di autonomia scolastica, come affermato nella successiva circolare 371/98.
Il testo va letto anche con riferimento alla presenza di alunni con handicap integrati nella scuola.
L’art.1 definisce la comunità scolastica, aperta anche al territorio, come comunità di dialogo fra tutte le componenti, in cui ognuno opera “per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio”.
Tra i diritti indicati all’art.2 si segnalano quello alla formazione culturale e professionale, all’informazione sulle norme che regolano la vita della scuola, alla partecipazione, secondo il regolamento d’istituto, alle scelte importanti per la vita della scuola riguardanti anche la programmazione, i libri di testo, il materiale didattico, nonché ad una valutazione trasparente del proprio profitto. “Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti”. La scuola garantisce il rispetto delle culture di alunni stranieri, la libertà di assemblee degli studenti e delle loro associazioni. La scuola deve garantire:
1. “un servizio educativo-didattico di qualità” (rivolto quindi anche ai singoli alunni in situazione di handicap);
2. “iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio”;
3. “la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che devono essere adeguati a tutti gli studenti anche con handicap”.

Art.3. Tra i doveri degli studenti si segnalano:
1. quello della frequenza assidua dei corsi e dello studio;
2. quello del rispetto di tutto il personale della scuola e “dei loro compagni”. Si ricorda a tale proposito l’art.12 comma 3 L.104/92 che pone tra le finalità dell’integrazione scolastica anche quella della socializzazione;
3. quello del rispetto delle attrezzature e quello di rendere accogliente l’ambiente scolastico inteso “come importante fattore di qualità della vita della scuola”.

L’art.4 innova in materia di disciplina, prevedendo che le singole infrazioni, come le sanzioni e le procedure per irrogarle, debbono essere previste dal regolamento d’istituto. Comunque la responsabilità disciplinare è personale; non può essere irrogata alcuna sanzione se l’interessato non è stato ascoltato; le sanzioni disciplinari non possono influire sulla valutazione del profitto. La libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva della dignità di altri, non può essere impedita. Le sanzioni, proporzionate all’infrazione, debbono tenere conto della personalità del singolo allievo e possono essere convertite in attività in favore della comunità scolastica. Le sospensioni dalle lezioni, per un periodo non superiore a quindici giorni, sono adottate dal consiglio di classe e riguardano le infrazioni più gravi e contro di esse è ammesso ricorso al provveditore agli studi (art.5).
Contro le altre sanzioni è ammesso ricorso ad un organo di garanzia, che deve essere previsto dal regolamento d’istituto e di cui deve fare parte almeno uno studente nella scuola superiore e un genitore nella scuola media. Tale organo di garanzia decide sui conflitti di interpretazione del presente regolamento sulla disciplina. Contro le violazioni del presente regolamento è ammesso ricorso ad un organo collegiale di garanzia che deve essere istituito dal provveditore agli studi e di cui debbono far parte tre docenti, due studenti ed un genitore per la scuola superiore, e da tre docenti e tre genitori per la scuola media; i due organismi sono presieduti da una persona di elevate qualità morali nominata dal provveditore agli studi. La circolare citata all’inizio raccomanda una rapida istituzione di questi organismi.
L’art.6 prevede un’ulteriore garanzia per l’approvazione della “Carta dei servizi scolastici” che, nelle scuole superiori, deve essere approvata previa consultazione degli studenti e, nella scuola media, previa consultazione dei genitori. Copia del presente regolamento deve essere fornita agli studenti all’atto dell’iscrizione (per il corrente anno scolastico, essendo ormai superato il termine per le iscrizioni, si presume che tale copia venga consegnata all’inizio delle lezioni).

Confronta le modifche introdotte con il D.P.R. n° 235 del 2007.

30-11-1999

Avvocato Salvatore Nocera
Responsabile dell’area Normativo-Giuridica
dell’Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica

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