Nota 21 marzo 2012, Prot. n. AOODGPER2091

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’istruzione

Direzione generale per il personale scolastico

 

Ai Direttori Generali degli Uffici scolastici Regionali
LORO SEDI

 

Oggetto: Decreto interministeriale di ridefinizione dell’orario complessivo annuale delle lezioni delle classi quarte e quinte degli istituti tecnici .

Si trasmette il provvedimento concernente l’oggetto, emanato in ottemperanza a quanto stabilito dall’articolo 8, comma 2, lettera a) del regolamento concernente il riordino degli istituti tecnici ( n. 88 del 15 marzo 2010).

Considerato che la riforma si applicherà nell’a.s. 2012/2013 alle classi prime, seconde e terze, la riduzione a 32 delle ore settimanali di lezione interesserà le classi quarte e quinte e solamente le classi quinte nell’anno scolastico 2013/2014.

Con il citato  decreto interministeriale sono state individuate, per singolo indirizzo, le classi di concorso e le quantità orarie da ridurre, che il sistema informativo provvederà ad eliminare nella formulazione delle cattedre. Qualora la classe di concorso comprenda più insegnamenti, sarà cura del dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, procedere alla individuazione delle ore degli insegnamenti da ridurre.

Poiché per le classi maxisperimentali non esiste al sistema un quadro orario prestabilito e non  è, pertanto, possibile operare le riduzioni a livello centrale, sarà cura delle SS. LL., d’intesa con il dirigente scolastico, procedere alla riduzione delle ore tenendo a riferimento le riduzioni operate dal Decreto interministeriale per la corrispondente o similare indirizzo di ordinamento.

Analoga procedura dovrà essere seguita nei casi in cui risultino mancanti taluni indirizzi perché riferiti a singole istituzioni scolastiche.

IL DIRETTORE GENERALE
Luciano Chiappetta

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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Disposizioni sulla ridefinizione dell’orario complessivo annuale delle lezioni delle classi quarte e quinte per l’ a.s. 2012/2013 e delle classi quinte per l’anno scolastico 2013/2014 degli istituti tecnici


Decreto Interministeriale n.__, del

 IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

di concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO            il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e, in particolare, l’articolo 13, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, che prevedono il riordino e il potenziamento degli istituti tecnici con uno o più regolamenti da adottarsi entro il 31 luglio 2008 con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l’articolo 64, che prevede, al comma 3, la predisposizione da parte del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse disponibili e che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano e nel quadro di una più ampia revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, l’emanazione di regolamenti governativi, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della citata legge n. 400 del 1988 e successive modificazioni, per la ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orario;

VISTO il piano programmatico predisposto dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 64,  comma 3, del citato decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15.3.2010, n. 88 concernente il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell’art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e in particolare l’art. 1, comma 3 e l’art. 8 comma 4 lett. a);

VISTO            il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni;

VISTO            il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo, 2010 n. 88, concernente il riordino degli istituti tecnici, a partire dall’anno scolastico 2010/2011, le terze, quarte e quinte classi degli istituti tecnici di cui all’art. 13 della citata  legge 2 aprile 2007, n. 40 proseguono secondo i piani di studio previgenti con un orario complessivo annuale delle lezioni di 1056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali, ridefinito secondo i criteri di cui all’art. 8, comma 2, lett. a);

CONSIDERATO che ai sensi del citato comma 2, lett. a)  la ridefinizione dell’orario complessivo annuale di cui all’art. 1, comma 4, è effettuata in modo da ridurre del 20% l’orario fissato dall’ordinamento previgente con riferimento alle classi di concorso con orario annuale pari o superiore a 99 ore, comprese le ore di compresenza degli insegnanti tecnico-pratici;

VISTO il decreto interministeriale del 11 luglio 2011, n. 59, registrato dalla Corte dei conti il 8 settembre 2011, Reg. 11, foglio 309, relativo alla ridefinizione dell’orario complessivo annuale delle lezioni delle terze, quarte e quinte classi degli istituti tecnici per l’a.s. 2011/2012;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, anche per l’a.s. 2012/2013, in applicazione delle previsioni del citato art. 8, comma 2, lett. a) alla individuazione delle classi di concorso della tabella A e C e delle relative quantità orarie da assoggettare a riduzione confermando le diminuzioni orarie delle classi quarte e quinte già stabilite dal citato  D.I. del 11 luglio 2011, n.59, confermando altresì, anche per l’anno scolastico 2013/2014, le riduzioni orarie della classi di concorso relative alle classi quinte.

VISTO  il parere reso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nell’adunanza del 30 marzo 2011, con il quale il citato consesso ha esaminato e formulato  osservazioni in relazione alle riduzioni relative alle classi terze, quarte e quinte dell’istruzione tecnica;

RITENUTO di non dover richiedere un ulteriore parare considerato che il presente provvedimento conferma le riduzioni già operate con il citato D.I. del 11 luglio 2011, n.59 emanato a seguito del parere reso dal Consiglio nazionale il 30 marzo 2011;

DECRETA

Art. 1. Per i motivi riportati in premessa, nell’ allegata tabella “A”, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, si riportano, per ogni indirizzo di studio ordinamentale e sperimentale le classi di concorso della tabella A e della tabella C individuate come destinatarie, per l’anno scolastico 2012/2013, della riduzione dell’orario settimanale con riferimento alle classi quarte e quinte e, per l’anno scolastico 2013/2014, della riduzione dell’orario settimanale relativa alle classi quinte.  A fianco di ogni classe di concorso sono indicate  le quantità orarie ridotte. Con riferimento alle classi di concorso con più insegnamenti, il dirigente scolastico, sulla base della delibera del collegio dei docenti e in coerenza con il POF, individua le ore degli insegnamenti da ridurre, assicurando che gli stessi abbiano un carico orario non inferire a 2 ore settimanali.

Art. 2. L’intervento riduttivo si intende limitato alle sole ore di lezione e, pertanto, non si estende agli ordinamenti, che rimangono invariati. Ferma restando l’invarianza della dotazione organica regionale, in coerenza con gli obiettivi previsti dall’offerta formativa, l’automatismo degli interventi riduttivi può trovare da parte dei singoli istituti ambiti di flessibilità e di compensazione attraverso gli interventi consentiti dall’autonomia scolastica e/o dalla disponibilità di eventuali risorse aggiuntive.

Art. 3. La dotazione organica delle istituzioni scolastiche viene determinata utilizzando i contributi orari sia del nuovo che del pregresso ordinamento ancora vigente nelle classi successive alle prime ancorché soggette alle riduzioni.

Art. 4. Qualora dall’applicazione dell’intervento riduttivo residui una economia di posti o di ore  eccedente l’obiettivo di contenimento previsto dall’art. 64 della legge 133 del 2008 per l’anno scolastico 2011/2012, il competente direttore regionale, tenendo conto delle esigenze delle istituzioni scolastiche interessate, provvede ad assegnare tale contingente secondo criteri proporzionali.

Art. 5. Le cattedre continuano ad essere costituite secondo i criteri e le procedure attualmente previste dalle norma vigenti, utilizzando il nuovo quadro orario ridotto, fermo restando che le stesse non possono comunque avere un orario inferiore alle 15 ore settimanali. In tal caso l’orario necessario per completare la cattedra sino a 18 ore può essere utilizzato per il potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o per attivare ulteriori insegnamenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa.

Art. 6. Gli indirizzi maxisperimentali per i quali non esiste nel sistema informativo un piano orario predefinito, il direttore regionale, nella costituzione delle cattedre, dovrà fare riferimento alle riduzioni di orario delle classi di concorso delle classi  terze, quarte e quinte previste per i corrispondenti indirizzi di ordinamento, adeguando i piani orari delle citate classi terze, quarte e quinte a 32 ore settimanali. L’adattamento dell’orario deve essere effettuato in modo da ridurre del 20% l’orario previsto dall’ordinamento previgente con riferimento alle classi di concorso con orario annuale pari o superiore a 99 ore, comprese le ore di compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. Qualora la classe di concorso comprenda più insegnamenti, il dirigente scolastico, sulla base della delibera del collegio dei docenti e in coerenza con la previsione del POF, individua le ore degli insegnamenti da ridurre, assicurando che gli stessi abbiano un carico orario non inferire a 2 ore settimanali.

IL MINISTRO
dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Francesco Profumo

IL MINISTRO
dell’Economia e delle Finanze
Mario Monti

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