da La Tecnica della Scuola
Concorso docenti 2018, nuovi chiarimenti Miur sui 24 CFU
Con nota 29999 del 25 ottobre il Miur ha fornito importanti chiarimenti in merito ai cd. “24 crediti formativi universitari” e in particolare sui seguenti aspetti:
- certificazione unica e limite dei costi;
- valutazione dei crediti già conseguiti,;
- iscritti a dottorato o scuole di specializzazione;
- semestre aggiuntivo e trasmissione dei dati all’ANS;
- natura delle attività formative erogate;
- limitazione all’accesso.
Certificazione unica
Per la partecipazione al concorso il candidato dovrà produrre una certificazione attestante il conseguimento dei 24 CFU; la certificazione dovrà essere rilasciata esclusivamente dall’Istituzione presso la quale gli stessi sono stati acquisiti.
Per le competenze acquisite nel corso del curriculum precedente dello studente, la certificazione dovrà comunque essere presentata in un unico documento che verrà rilasciato dall’Istituzione che per ultima in ordine di tempo ha erogato le attività formative richieste. Tale certificazione “unica” prescinde dalla stipula di eventuali convenzioni tra i vari Atenei e dovrà sempre e comunque essere emessa dall’Ateneo presso cui sono stati acquisiti gli ultimi CFU.
In caso di crediti acquisiti in tempi e/o presso Istituzioni diverse, il Miur precisa che:
- a) la singola università potrà rilasciare attestati riguardanti esclusivamente le attività svolte presso la stessa; tali attestati dovranno indicare le attività svolte, comprese di SSD, CFU, votazione finale ed obiettivi formativi e/o programma affrontato dal candidato;
- b) sulla base delle suddette attestazioni l’Istituzione presso cui lo studente/candidato chiede il completamento del percorso formativo, rilascerà apposita certificazione finale, previa verifica del raggiungimento complessivo degli obiettivi formativi previsti.
Limite di costo
Per quanto riguarda i costi del certificato finale, il Miur rinvia ai limiti di costo espressamente individuati all’art. 4 commi 1 e 2 del D.M. 616/2017. Detti limiti sono da considerarsi assolutamente insuperabili. Per quanto attiene ai costi degli eventuali attestati si rinvia ai regolamenti interni dei singoli Atenei.
Valutazione dei crediti conseguiti in precedenza
I crediti conseguiti nei SSD non sono automaticamente attestabili come validi per il percorso formativo in parola. Tale validità dipende, infatti, dagli specifici obiettivi formativi e dal contenuto delle attività formative svolte.
Con riferimento agli esami sostenuti nei diplomi di laurea del vecchio ordinamento, un esame semestrale può ritenersi pari a 6 CFU, mentre un esame annuale pari a 12 CFU. L’attribuzione dello specifico SSD è attestata dall’Università presso cui l’esame è stato sostenuto. In ogni caso devono essere acquisiti almeno 6 crediti in almeno 3 ambiti dei quattro indicati dal D.Lgs. 59/2017.
Laddove vengano riconosciuti come validi più di 24 CFU in due dei quattro ambiti previsti, è comunque necessario conseguire almeno 6 CFU in uno degli altri due ambiti rimanenti per poter ricevere la certificazione necessaria a fini concorsuali.
Qualora coincidano, i crediti acquisiti all’interno del percorso per i 24 CFU possono essere contati anche per il soddisfacimento dei requisiti, espressi in termini di possesso di crediti in determinati SSD, per l’accesso alle classi concorsuali per l’insegnamento.
Iscritti a un Dottorato o una Scuola di Specializzazione
Gli iscritti ad un Dottorato o ad una Scuola di Specializzazione possono acquisire i 24 CFU durante il loro percorso formativo, a meno che ciò sia escluso dalle disposizioni che disciplinano i corsi frequentati. In tale fattispecie non trova applicazione l’estensione dei 6 mesi del percorso, in quanto incompatibile con le norme che regolano i Dottorati e la durata delle singole Scuole di Specializzazione.
La partecipazione a percorsi formativi attivati presso Istituzioni diverse da quella di “appartenenza” da parte di un dottorando/specializzando già iscritto presso un Istituzione universitaria è da ritenersi possibile solo in presenza di una convenzione fra tali istituti che preveda, peraltro, la validità reciproca del percorso formativo effettuato dallo studente.
Semestre aggiuntivo e trasmissione dati ad ANS
L’accesso ai percorsi formativi comporta l’estensione della durata normale del corso di studi frequentato dallo studente pari ad un semestre ad ogni fine relativo alla posizione di studente in corso.
Il semestre aggiuntivo è riconosciuto agli studenti iscritti a un corso di laurea o laurea magistrale dell’Ateneo che facciano domanda per acquisire totalmente o anche solo parzialmente i 24 CFU come crediti aggiuntivi e non curriculari. Tale estensione di durata del corso di studio può avvenire una sola volta nella carriera dello studente. In particolare, se uno studente non completa il percorso per l’acquisizione dei 24 CFU nei tempi previsti e richiede una nuova iscrizione a tale percorso, non usufruisce di alcun ulteriore allungamento della durata normale del proprio corso di studi.
Pertanto, per quanto concerne la trasmissione dati ad ANS, sarà necessario che gli Atenei trasmettano l’informazione di quanti tra gli studenti iscritti alle lauree o alle lauree magistrali abbiano richiesto di acquisire i suddetti 24 CFU come aggiuntivi rispetto a quelli necessari per il conseguimento del proprio titolo di studio finale. Sarà utile, inoltre, conoscere per ciascun iscritto al percorso per l’acquisizione dei 24 CFU la data della certificazione finale.
Qualora studenti iscrittisi al percorso formativo per l’acquisizione dei 24 CFU concludano il proprio corso di studi, con la discussione della tesi, prima del completamento dell’acquisizione dei 24 CFU, potranno completare tale acquisizione secondo le disposizioni regolamentari dei singoli Atenei.
Natura delle attività formative erogate
I percorsi formativi idonei al conseguimento dei 24 CFU ed erogati dalle istituzioni universitarie sono percorsi formativi che i predetti Enti organizzano e configurano in maniera flessibile, sotto forma di una pluralità di attività formative offerte allo studente/candidato secondo le diverse modalità previste (curriculare, aggiuntiva, o extracurriculare).
Le attività formative create ad hoc per il percorso di acquisizione dei 24 CFU possono essere inserite nel piano di studi del corso di laurea o laurea magistrale di ciascuno studente quali attività a libera scelta del medesimo (purché coerenti con il progetto formativo), oppure attraverso la presentazione di un piano di studi individuale (purché coerente con l’ordinamento del corso di studio), senza bisogno di alcun intervento sulla SUA-CdS.
Per dare la massima pubblicità all’attivazione dei percorsi formativi per l’acquisizione dei 24 CFU è in fase di predisposizione un apposito link, disponibile sul sito “Universitaly”, con il quale verranno fornite informazioni sulle istituzioni che hanno attivato le citate attività formative.
Limitazione all’accesso
Il Miur non ritiene si possa applicare la normativa relativa al numero programmato in considerazione della diversa natura del percorso formativo per l’acquisizione dei 24 CFU rispetto ai corsi di laurea o laurea magistrale.
Pertanto non potranno introdursi limitazioni numeriche all’accesso degli aspiranti candidati. Nel caso di difficoltà logistiche del singolo Ateneo lo stesso potrà eventualmente attivare convenzioni con altri atenei, al fine di soddisfare e sostenere le richieste di iscrizione o replicare più cicli nel corso di uno stesso anno accademico.