Legge 11 maggio 1971, n. 390

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Legge 11 maggio 1971, n. 390

Modifiche ed integrazioni alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

 

Art. 1.

 

L’autenticazione delle sottoscrizioni delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorieta’, nonche’ quella delle copie conformi di atti e documenti di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 , da qualsiasi pubblico ufficiale siano effettuate, si intendono esenti dalle formalita’ dell’iscrizione a repertorio e della registrazione.

 

Art. 2.

 

Il primo comma dell’articolo 6 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e’ sostituito dal seguente:

“Ai fini dell’articolo 5, i documenti ivi previsti sono esibiti al funzionario competente a ricevere la documentazione, il quale trascrive i loro estremi e i dati da essi risultanti su apposito modulo da allegare agli atti dell’istruttoria. Il modulo e’ sottoscritto dall’interessato e dal funzionario”.

 

Art. 3.

 

All’articolo 12 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , dopo il primo comma, e’ aggiunto il seguente:

“Per la redazione delle certificazioni rilasciate dai competenti pubblici uffici puo’ utilizzarsi, compatibilmente con il rispetto delle disposizioni che vietano o subordinano a speciali formalita’ la menzione di particolari iscrizioni o annotazioni, la riproduzione con uno dei procedimenti di cui al primo comma del successivo articolo 14, degli atti esistenti in ufficio, con la contestuale attestazione del pubblico ufficiale che il certificato o l’estratto e’ rilasciato in conformita’ agli atti medesimi”.

 

Art. 4.

 

Il primo comma dell’articolo 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e’ sostituito dal seguente:

“Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all’estero davanti ad autorita’ estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o di altri organi e autorita’ delegati dallo stesso”.

Il quarto comma dello stesso articolo 17 e’ sostituito dal seguente:

“Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono legalizzate a cura delle

prefetture”.

 

Art. 5.

 

Dopo l’articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e’ aggiunto il seguente articolo:

“Articolo 20-bis. – La dichiarazione di chi non sa o non puo’ firmare deve essere sottoscritta in presenza del dichiarante da due testimoni idonei ai sensi dell’articolo 47 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Il pubblico ufficiale autentica la sottoscrizione dei testimoni, previa menzione della dichiarazione dell’interessato sulla causa dell’impedimento a firmare”.

 

Art. 6.

 

L’articolo 21 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e’ sostituito dal seguente:

“Articolo 21. – (Regime fiscale per le autenticazioni e

legalizzazioni di firme). – Le dichiarazioni fatte ai sensi degli articoli 2 e 4 sono esenti da imposta di bollo. L’autenticazione della sottoscrizione delle dichiarazioni medesime e’ soggetta alla imposta di bollo di lire 400, qualunque sia il numero delle dichiarazioni contenute nell’atto.

La legalizzazione di firma prevista dall’articolo 16 e’ soggetta alla tassa di concessione governativa di lire 200.

Parimenti e’ dovuta la tassa di concessione governativa nella misura di lire 500 per le legalizzazioni di firma previste dall’articolo 17, commi primo e quarto, e per la certificazione di conformita’ al testo straniero rilasciata, ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, da un traduttore ufficiale con sede nel territorio dello Stato.

L’imposta di bollo di cui al primo comma, ove per le dichiarazioni non sia stato usato il foglio bollato, e la tassa di concessione governativa di cui ai commi secondo e terzo sono corrisposte a mezzo di marche, da annullarsi col timbro dell’ufficio a cura del pubblico ufficiale che provvede alle autenticazioni o alle legalizzazioni.

Per le autenticazioni di firma effettuate dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all’estero, la imposta di bollo sara’ corrisposta al momento della presentazione delle dichiarazioni sostitutive ad un pubblico ufficiale residente nel territorio nazionale, che provvedera’, nei modi di cui al comma precedente, ad annullare le relative marche”.

 

Art. 7.

 

L’articolo 22 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , e’ sostituito dal seguente:

“Articolo 22. – (Modalita’ fiscali per la legalizzazione di firme).

– Agli effetti della legge di bollo la legalizzazione puo’ far seguito all’atto, ma non puo’ farsi fuori del foglio bollato.

Mancando spazio sufficiente, si deve aggiungere un altro foglio bollato dello stesso valore di quello usato per l’atto. In tal caso, si deve applicare nei punti di congiunzione dei fogli bollati il timbro dell’ufficio”.

 

Art. 8.

 

Il primo comma dell’articolo 23 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e’ sostituito dal seguente:

“L’imposta di bollo e la tassa di concessione governativa previste dall’articolo 21 non sono dovute quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l’atto sostituito con la dichiarazione autenticata o in cui e’ apposta la firma da legalizzare”.

 

Art. 9.

 

Al primo comma dell’articolo 27 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, le cifre: “18 e 19” sono sostituite dalle seguenti: “18, 19, 20”.

 

Art. 10.

 

All’articolo 19, comma secondo, della legge 2 aprile 1968, n. 482, relativa alla disciplina delle assunzioni obbligatorie, e’ soppressa la parola: “legalizzata”.

 

Art. 11.

 

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

 

Art. 12.

 

Gli uffici centrali e periferici dell’Amministrazione dello Stato, per il rilascio di copie di documenti da essi detenuti, hanno facolta’ di stipulare convenzioni di noleggio per uno o piu’ apparecchi di riproduzione con i procedimenti previsti dall’articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Con decreto del Ministro per il tesoro sono fissati i criteri e le condizioni per la stipulazione delle relative convenzioni.

 

Art. 13.

 

Le tariffe per il rilascio delle copie dei documenti, le quali debbono essere adeguate ai costi del servizio, sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sentito il Ministro per il tesoro.

Con regolamento di esecuzione, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il tesoro entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, verranno stabilite le modalita’ da seguire dagli uffici statali per la riscossione, il versamento, la contabilizzazione ed il controllo dei proventi di cui al primo comma del presente articolo.

Il Ministro per il tesoro, per la gestione del servizio di riproduzione, e’ autorizzato ad istituire apposito capitolo nello stato di previsione dell’entrata ed appositi capitoli negli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri.

 

Art. 14.

 

Le tariffe stabilite ai sensi del primo comma del precedente articolo valgono per tutti gli enti pubblici.

 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

 

Data a Roma, addi’ 11 maggio 1971

 

SARAGAT

 

COLOMBO – FERRARI AGGRADI – PRETI – MORO – RESTIVO

 

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO