Decreto Direttoriale 27 dicembre 2017, AOODPFSR 3728

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto-Legge n. 85 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 121 del 14 luglio 2008, istitutivo, tra l’altro, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR);
VISTO l’articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che istituisce nello stato di previsione della spesa del MIUR il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST);
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011 – Suppl. Ordinario n. 11;
VISTO il protocollo d’intesa MIUR-IIT-MEF del 27 dicembre 2017, firmato dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dal Ministro dell’Economia e delle Finanze e dal Presidente dell’Istituto Italiano di Tecnologia, con il quale sono stati destinati € 250.000.000 al finanziamento di progetti scientifici ricadenti nei macrosettori scientifici dell’European Research Council identificati con le sigle PE (Scienze fisiche, chimiche, ingegneristiche) e LS (Scienze della vita);
VISTO il protocollo d’intesa MIUR-INFN del 14 dicembre 2017, firmato dal Capo Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Presidente dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, con il quale sono stati destinati € 13.000.000 ad azioni volte a conseguire, in particolare, il rafforzamento delle eccellenze per la ricerca in Italia, al fine di aumentare l’attrattività del sistema italiano della ricerca;
VISTA la nota prot. 183944 del 19 ottobre 2017 del Ministero dell’Economia e Finanze, con la quale, a seguito del D.M.T. n. 177410 del 16 ottobre 2017,  sono stati destinati, tra l’altro, € 10.000.000 a valere sulle risorse di cui all’art. 1, comma  140 della Legge n. 232/2016, come finanziamento aggiuntivo per i progetti di ricerca di interesse nazionale;
VISTA la delibera CIPE del 1° maggio 2016, con la quale sono stati destinati, tra l’altro, € 50.000.000, a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, per il consolidamento di gruppi di ricerca che abbiano dimostrato particolare creatività nella scelta dei temi di ricerca o negli approcci metodologici;
VISTO il D.I. n. 724 del 19 settembre 2016, registrato alla Corte dei Conti il 10 novembre 2016 n. 4100, emanato dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con il quale sono stati destinati, tra l’altro, € 39.803.041 a valere sulle risorse del FIRST per il finanziamento di interventi di supporto alla ricerca fondamentale nell’ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, comprensivi dei costi relativi alle attività di valutazione e monitoraggio di € 1.194.091 (corrispondente al 3% del relativo finanziamento ai sensi dell’articolo 21 comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240); nell’ambito dello stanziamento complessivo sopraddetto, un importo pari ad € 6.000.000 è riservato a progetti presentati da giovani ricercatori “under 40” (comprensivi del corrispondente importo di € 180.000 per le attività di valutazione e monitoraggio);
VISTO il D.M. n. 208 del 5 aprile 2017, emanato dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con il quale sono stati destinati, tra l’altro, € 32.782.585, a valere sulle risorse del FIRST per il finanziamento di interventi di supporto alla ricerca fondamentale nell’ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, comprensivi dei costi relativi alle attività di valutazione e monitoraggio di € 983.478 (corrispondenti al 3% del relativo finanziamento ai sensi dell’articolo 21 comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240);
CONSIDERATO che appare fondamentale garantire il necessario sostegno alla ricerca di base svolta presso le università e gli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR privilegiando ricerche che promuovano un significativo avanzamento delle conoscenze rispetto allo stato dell’arte;
CONSIDERATA l’opportunità di emanare  un nuovo bando per Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN), sulle disponibilità finanziarie relative all’anno 2016 e 2017;
RITENUTO di dare concreto sviluppo, in base alle risorse disponibili ed ai vincoli di destinazione stabiliti, a tre diverse linee d’intervento: a) “linea d’intervento Principale”; b) “linea d’intervento Giovani”; c) “linea d’intervento Sud”;
RITENUTO altresì di assicurare la necessaria massa critica alle tre linee d’intervento, sia considerando la necessaria aggiuntività delle risorse di cui alla delibera CIPE del 1° maggio 2016, sia valutando le reali potenzialità di partecipazione;
RITENUTO pertanto di procedere alla seguente suddivisione delle risorse,  tra le tre linee d’intervento: a) “linea d’intervento Principale”: € 305.000.000, di cui  € 110.000.000 riservati al macrosettore LS, € 110.000.000 riservati al macrosettore PE ed € 85.000.000 riservati al macrosettore SH; b) “linea d’intervento Giovani”: € 22.000.000, di cui  € 8.000.000 riservati al macrosettore LS,  € 8.000.000 riservati al macrosettore PE,  ed € 6.000.000 riservati al macrosettore SH;  c) “linea d’intervento Sud”: € 64.000.000, di cui  € 22.000.000 riservati al macrosettore LS, € 22.000.000 riservati al macrosettore PE, ed  € 20.000.000 riservati al macrosettore SH;
RITENUTO infine di destinare il residuo importo di € 4.585.626 alle attività di valutazione e monitoraggio;
VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30 maggio 2001 e successive modifiche e integrazioni;

DECRETA

Articolo 1
Oggetto e definizioni

  • 1) Il programma PRIN (Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale) è destinato al finanziamento di  progetti di ricerca pubblica, allo scopo di favorire il rafforzamento delle basi scientifiche nazionali e rendere più efficace la partecipazione alle iniziative relative ai Programmi Quadro dell’Unione Europea.
  • 2) A tale scopo, il programma PRIN finanzia progetti triennali che per complessità e natura possono richiedere la collaborazione di più professori/ricercatori e/o le cui esigenze di finanziamento eccedono la normale disponibilità delle singole istituzioni. A seconda della natura del progetto, il gruppo di ricerca può essere costituito da una sola unità operativa o da un’organica collaborazione fra più unità operative distribuite su più atenei o enti.
  • 3) I principi guida del programma PRIN sono:
    • alto profilo scientifico del coordinatore nazionale e dei responsabili di unità operativa;
    • originalità, adeguata metodologia, impatto e fattibilità del progetto di ricerca;
    • finanziabilità dei progetti in ogni campo di ricerca;
    • adeguato sostegno finanziario garantito dal MIUR.
  • 4) Agli effetti del presente decreto si intendono:
    • per Ministro e Ministero, rispettivamente il Ministro e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR);
    • per CNGR il Comitato Nazionale dei garanti per la Ricerca, di cui all’articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
    • per CdS i Comitati di Selezione di cui all’articolo 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, così come modificato dall’art. 63 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134;
    • per REPRISE l’albo degli esperti scientifici gestito dal MIUR;
    • per ateneo/università, tutte le università e le istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale;
    • per enti di ricerca, tutti gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero;
    • per professori, i professori universitari a tempo indeterminato;
    • per ricercatori, i ricercatori universitari e i ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR, in servizio a tempo indeterminato o determinato;
    • per coordinatore scientifico (o “principal investigator” – PI), chi ha il compito di coordinare più unità operative di un progetto, compresa la sua, assumendo la responsabilità scientifica dell’intero progetto:
      • per le linee d’intervento “a” e “c” di cui al successivo articolo 2, comma 2, un professore/ricercatore iscritto all’albo REPRISE (tramite il sito https://reprise.cineca.it), in servizio a tempo indeterminato, che, in considerazione della durata dei progetti e dei conseguenti successivi adempimenti, alla data del presente bando abbia titolo a restare in servizio per un numero di anni non inferiore a quattro, e che sia in possesso di una delle seguenti qualifiche: professore o ricercatore universitario, ovvero, per quanto concerne gli enti pubblici di ricerca, dirigente di ricerca, dirigente tecnologo, ricercatore, tecnologo;
      • per la linea d’intervento “b” di cui al successivo articolo 2, comma 2, un professore/ricercatore under 40, in servizio a tempo indeterminato presso una università,  o  un ricercatore/tecnologo under 40 in servizio a tempo indeterminato presso un ente di ricerca, o un ricercatore universitario under 40 in servizio a tempo determinato  con contratto RTD-B, purché abbia ottenuto la valutazione positiva (obbligatoriamente da allegare alla proposta) prevista dal comma 5 dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n.240, a seguito del possesso dell’abilitazione scientifica nazionale;
    • per responsabile locale, chi ha il compito di coordinare una unità operativa, assumendone le relative responsabilità scientifiche:
      • per le linee d’intervento “a” e “c” di cui al successivo articolo 2, comma 2, oltre alle qualifiche già indicate per i  coordinatori scientifici,  anche i ricercatori/tecnologi  in servizio a tempo determinato presso università o enti di ricerca;
      • per la linea d’intervento “b” di cui al successivo articolo 2, comma 2, oltre alle qualifiche già indicate per i coordinatori scientifici, anche i ricercatori under 40 in servizio a tempo determinato presso una università con contratto di tipo RTD-A, o con contratto di tipo RTD-B privi della valutazione positiva prevista dal comma 5 dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n.240, a seguito del possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, o i ricercatori/tecnologi in servizio a tempo determinato presso un ente di ricerca;
    • per unità operativa (o unità di ricerca), l’insieme dei professori/ricercatori/tecnologi che costituiscono il gruppo di ricerca guidato dal responsabile locale, con autonomia amministrativa nell’ambito del progetto, ma nel rispetto dei regolamenti interni di amministrazione, finanza e contabilità dell’università o dell’ente cui afferisce;
    • per ERC, l’European Research Council;
    • per CINECA il Consorzio Interuniversitario CINECA, che cura la gestione dei sistemi informatici per la valutazione scientifica dei progetti di ricerca.

Articolo 2
Ambito scientifico delle proposte
e linee d’intervento

  • 1) I progetti possono affrontare tematiche relative a qualsiasi campo di ricerca nell’ambito dei
    • Scienze della vita (LS);
    • Scienze fisiche, chimiche e ingegneristiche (PE);
    • Scienze sociali e umanistiche (SH);
      e dei relativi settori (riportati nell’allegato 1).
  • 2) Il programma è articolato in tre distinte linee d’intervento (all’atto della presentazione del progetto il PI deve indicare la linea alla quale intende partecipare):
    • a) Linea d’intervento “Principale”: aperta a tutti i progetti che non appartengano in via esclusiva alla linea b o alla linea c, con una dotazione di euro 305.000.000;
    • b) Linea d’intervento “Giovani”: riservata a progetti nei quali tutti i ricercatori partecipanti, compresi i responsabili di unità e lo stesso coordinatore nazionale,  siano  di età inferiore a 40 anni alla data del presente bando (fermo restando il rispetto delle qualifiche indicate all’articolo 1, comma 4); a tale linea d’intervento è riservata una dotazione di euro 22.000.000;
    • c) Linea d’intervento “Sud”: con una dotazione di euro 64.000.000, riservata a progetti nei quali tutte le unità (compresa quella del PI) siano effettivamente operative  nei territori delle regioni in ritardo di sviluppo (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna), avuto riguardo, nel caso di soggetti giuridici con unica sede sull’intero territorio nazionale, alla ubicazione della sede legale, ovvero, nel caso di soggetti giuridici con più sedi in più località dell’intero territorio nazionale, alla ubicazione della sede (propria o in locazione o in comodato) del dipartimento/istituto/laboratorio indicato in progetto come sede operativa dell’unità di ricerca; nel caso in cui la sede operativa non  coincida con la sede legale, alla proposta deve essere allegato, a pena di esclusione del progetto dal bando, idoneo documento attestante la disponibilità della sede per l’intera durata del progetto; in particolare, in caso di locazione o comodato dovrà essere allegata copia del contratto di locazione  o di comodato stipulato almeno 12 mesi prima della data del presente bando.

Articolo 3
Finanziamento dei progetti e relativi costi

  • 1) Il budget complessivo disponibile (pari a 391.000.000 euro, al netto dell’importo di euro 4.585.626 destinato alle attività di valutazione e monitoraggio) è così ripartito:
    • a) per la linea d’intervento “Principale”, euro 110.000.000 per il macrosettore LS, euro 110.000.000 per il macrosettore PE ed euro 85.000.000 per il macrosettore SH. All’interno di ciascun macrosettore, il budget complessivo è ripartito tra i diversi settori secondo le seguenti modalità:
      • a.1) una quota fissa garantita, pari al 3% del budget complessivo per ogni settore appartenente ai macrosettori LS e PE ed al 5% del budget complessivo per ogni settore appartenente al macrosettore SH;
      • a.2) una quota variabile (da aggiungere alla quota fissa) proporzionale alla somma  delle richieste economiche presentate dall’insieme dei progetti del singolo settore (con riferimento al settore indicato in progetto come principale) rispetto alla somma delle richieste economiche presentate da tutti i progetti dell’intero macrosettore, applicata al budget residuo disponibile per l’intero macrosettore (inteso come budget complessivo detratta la quota di cui alla lettera a.1);
      • a.3) in nessun caso, comunque, la quota attribuita ad ogni settore può risultare superiore al 20% del budget complessivo per i macrosettori LS e PE, ed al 25% del budget complessivo per il macrosettore SH; le eventuali eccedenze rispetto a tali quote sono ridistribuite proporzionalmente fra gli altri settori dello stesso macrosettore;
    • b) per la linea d’intervento “Giovani”, euro 8.000.000 per ciascuno dei  macrosettori LS e PE, ed euro 6.000.000 per il macrosettore SH;  all’interno di ogni macrosettore la ripartizione tra i settori avviene proporzionalmente al rapporto  tra la somma delle richieste economiche presentate nella linea “Giovani” per ciascun settore e la somma delle richieste economiche complessive (relative a tutti i settori) riferite alla stessa linea d’intervento;
    • c) per la linea d’intervento “Sud”, euro 22.000.000 per ciascuno dei macrosettori LS e PE ed euro 20.000.000 per il macrosettore SH;  all’interno di ogni macrosettore la ripartizione tra i settori avviene proporzionalmente al rapporto tra la somma delle richieste economiche presentate nella linea “Sud” per ciascun settore e la somma delle richieste economiche complessive  (relative a tutti i settori) riferite alla stessa linea d’intervento.
  • 2. Con apposito decreto, prima dell’insediamento dei CdS di cui all’articolo 5, il MIUR rende nota la ripartizione dei fondi complessivi disponibili per ogni settore, definita secondo le procedure di calcolo di cui al comma precedente,   evidenziando, per ogni settore, gli importi destinati alle diverse linee d’intervento.
  • 3. Per le linee d’intervento “Principale” e “Sud”, ciascun progetto, di durata triennale, deve prevedere un costo massimo di euro 1.200.000, e un numero di unità di ricerca compreso tra 1 e 6 per i macrosettori LS e PE, e da 1 a 4 per il macrosettore SH; per la linea d’intervento “Giovani” ciascun progetto, di durata triennale, deve prevedere un costo massimo di euro 800.000, e un numero di unità di ricerca compreso tra 1 e 4 per qualunque macrosettore.
  • 4. Nel caso in cui siano previste più unità di ricerca, esse debbono necessariamente afferire a diversi atenei/enti; nel caso in cui sia prevista una sola unità di ricerca questa deve necessariamente afferire a una università.
  • 5. I costi ammissibili e i criteri di determinazione dei contributi sono descritti nell’allegato 2.
  • 6. Tutti i costi del progetto sono coperti dal finanziamento MIUR, tranne quelli relativi al personale dipendente a tempo indeterminato, che restano a carico dell’ateneo/ente sede dell’unità di ricerca. A scopo premiale, è inoltre  prevista la corresponsione, in favore dell’ateneo/ente sede dell’unità di ricerca del PI, di una quota forfetaria pari al 3% del costo congruo del progetto (così come definito dal competente Comitato di Selezione, nel rispetto delle procedure di cui all’allegato 3), per le esigenze legate alle attività di coordinamento dell’intero  progetto.

Articolo 4
Presentazione della domanda

  • 1. La domanda è presentata dal PI, entro e non oltre le ore 15:00 del 29 marzo 2018, pena l’impossibilità di poter accedere alla procedura e la conseguente esclusione del progetto dal bando, esclusivamente attraverso procedure web-based. Sul sito http://prin.miur.it/ sono resi disponibili tutti gli allegati al presente bando e il fac-simile per la presentazione delle domande; la modulistica compilabile è resa disponibile a partire dalle ore 15:00 del 15 febbraio 2018.
  • 2. La domanda è redatta in lingua inglese; a scelta del proponente, può essere fornita anche una ulteriore versione in lingua italiana. La domanda prevede due componenti distinte:
    •  il modulo amministrativo (parte A)
    •  la proposta di ricerca (parte B )
  • 3. Il modulo amministrativo fornisce una sintetica descrizione della proposta, l’indicazione del PI e degli eventuali responsabili di unità, l’indicazione della linea d’intervento per la quale si intende concorrere, l’indicazione del settore ERC in cui si colloca la ricerca (facendo riferimento all’elenco di cui all’allegato 1), tra cui quello principale, uno o più sottosettori ERC, una o più parole chiave e infine gli aspetti economici del progetto.
  • 4 . La proposta di ricerca (parte B) si compone di due parti:
    • Parte B1: sintesi e successiva descrizione dettagliata del progetto, contenente gli obiettivi, lo stato dell’arte, la metodologia della proposta, il ruolo delle singole unità di ricerca, le modalità di integrazione e collaborazione, l’impatto previsto e gli aspetti finanziari;
    • Parte B2: per il PI, curriculum vitae (con separata evidenza dei finanziamenti nazionali e internazionali già acquisiti come principal investigator e dei riconoscimenti nazionali e internazionali ricevuti), pubblicazioni scientifiche (fino a 20, negli ultimi 10 anni, comprese monografie e libri), e l’indice bibliometrico H-index complessivo (esclusivamente per gli ambiti scientifici nei quali il relativo utilizzo è usuale a livello internazionale, e con l’indicazione della sorgente, tra quelle più accreditate, sempre a livello internazionale); per gli altri responsabili di unità: curriculum vitae,pubblicazioni scientifiche (fino a 20 per ciascuno, negli ultimi 10 anni, comprese monografie e libri), e l’indice bibliometrico H-index complessivo (esclusivamente per gli ambiti scientifici nei quali il relativo utilizzo è usuale a livello internazionale, e con l’indicazione della sorgente, tra quelle più accreditate, sempre a livello internazionale); infine, descrizione dettagliata dell’unità di ricerca, con l’indicazione dei nominativi dei professori/ricercatori ritenuti più rappresentativi, in numero massimo di 10 per ogni unità di ricerca.
  • 5. Le proposte incomplete (assenza o parziale compilazione di  parti o sezioni; assenza di documenti la cui presentazione sia resa obbligatoria dal presente bando) non sono considerate ammissibili e non sono avviate a valutazione.
  • 6. Fino alla scadenza fissata per la presentazione è possibile modificare una proposta non ancora definitivamente chiusa. Nessun materiale può essere presentato dopo la data di scadenza per la presentazione.
  • 7. Ogni professore/ricercatore può figurare, qualunque sia il suo ruolo (PI, responsabile di unità, partecipante), in una sola proposta del presente bando.

Articolo 5
Valutazione e selezione delle proposte

  • 1. La valutazione delle proposte si svolge attraverso una prima fase di pre-selezione, di competenza diretta dei Comitati di Selezione (uno per ciascuno dei settori di ricerca ERC, per un totale di venticinque CdS), e una seconda fase di valutazione scientifica del progetto affidata a revisori esterni ai CdS, ma coordinati dagli stessi CdS, nel rispetto delle procedure di cui all’allegato 3 al presente bando.
  • 2. Per ciascun settore, il rispettivo CdS è nominato dal MIUR e formato da almeno cinque esperti scientifici (in base a decisioni del CNGR, in funzione della eterogeneità del settore e del numero di domande pervenute) scelti in base alla comprovata e specifica competenza dal CNGR, che ne designa altresì uno come coordinatore. I nominativi dei componenti dei CdS sono resi pubblici dal MIUR entro 45 giorni dalla conclusione dell’intero iter di valutazione.
  • 3. Nella seconda fase i CdS si avvalgono di revisori esterni anonimi (in numero di tre per ogni progetto), selezionati dall’albo REPRISE. I revisori esterni operano in maniera indipendente e sono scelti dai CdS nell’ambito della comunità scientifica internazionale di riferimento, secondo il criterio della competenza scientifica (settore ERC/sottosettore ERC/parole chiave). Al termine delle procedure, e in ogni caso non oltre 45 giorni dalla loro conclusione, il MIUR rende pubblici gli elenchi dei revisori che hanno partecipato alle procedure.
  • 4. I componenti dei CdS e i revisori esterni non possono prendere parte in alcun modo ai progetti presentati in risposta al presente bando e, prima dell’accettazione dell’incarico (o contestualmente all’insediamento, per quanto riguarda i CdS), debbono rilasciare una dichiarazione di impegno relativa al rispetto di principi deontologici, di riservatezza e di assenza di incompatibilità, nonché impegnarsi a effettuare valutazioni e selezioni nei tempi previsti.
  • 5. Ogni proposta è assegnata a un solo CdS in conformità al settore ERC principale dichiarato dal richiedente. Se il PI (oltre al settore ERC principale) indica anche un settore ERC secondario, il CdS può selezionare nella terna di revisori esterni un revisore competente nel settore secondario. E’ responsabilità del PI specificare il settore e il sottosettore ERC più rilevante.
  • 6. La Direzione Generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, attraverso l’ufficio del responsabile del procedimento, assicura le funzioni di segreteria dei CdS, il cui coordinamento compete comunque al CNGR.
  • 7. Al termine dei lavori dei CdS, esperite le verifiche di ammissibilità sui progetti vincitori, il MIUR, con uno o più decreti, rende note le graduatorie finali dei progetti  (tre per ogni settore ERC, corrispondenti ad una graduatoria per ogni linea d’intervento nell’ambito del settore), e decreta, nei limiti del budget disponibile, il finanziamento dei progetti stessi.
  • 8. In nessun caso possono essere ammessi a finanziamento progetti che, sommando i punteggi ottenuti nella fase di pre-selezione a quelli ottenuti nella fase di valutazione scientifica, non abbiano ottenuto almeno il punteggio soglia di 90/100. Eventuali somme non assegnate per carenza di progetti idonei, in uno o più settori, costituiranno incremento della dotazione finanziaria di successivi bandi PRIN.
  • 9. I PI prendono visione della relazione di valutazione sul sito http://prin.miur.it

Articolo 6
Gestione dei progetti ed erogazioni

  • 1. Le comunicazioni ufficiali e i riscontri sono effettuati sul sito dedicato al bando (http://PRIN.miur.it/).
  • 2. La data di avvio ufficiale dei progetti è fissata al 90° giorno dopo l’emanazione del decreto di ammissione al finanziamento.
  • 3. Le varianti alla sola articolazione economica del progetto non sono soggette ad approvazione preventiva da parte del MIUR; le varianti scientifiche relative alla modifica degli obiettivi scientifici del progetto sono consentite soltanto previa approvazione del MIUR.
  • 4. Nel caso di trasferimento del PI o di un responsabile di unità,  in fase di esecuzione del progetto, da un ateneo/ente ad altro ateneo/ente, il regolare svolgimento delle attività deve essere garantito mediante accordo scritto tra i due atenei/enti (da trasmettere al MIUR per la necessaria autorizzazione), con particolare riferimento all’uso delle attrezzature già acquistate e inventariate presso l’ateneo/ente originario ed alla prosecuzione dell’attività dell’eventuale personale a tempo determinato già contrattualizzato dall’ateneo/ente originario per lo svolgimento delle attività dell’unità di ricerca interessata. Il trasferimento del finanziamento (da intendersi comunque limitato alle somme non ancora spese o impegnate) dall’ateneo/ente originario all’ateneo/ente di destinazione del PI o del responsabile di unità non può essere soggetto ad ulteriori limitazioni, fatta salva la necessità (per quanto riguarda la linea d’intervento “Sud”) di garantire che l’ubicazione dell’ateneo/ente di destinazione resti all’interno delle Regioni in ritardo di sviluppo o in transizione.
  • 5. Per tutte le pubblicazioni e i prodotti scientifici realizzati nell’ambito del progetto di ricerca, il PI e gli eventuali altri responsabili di unità sono tenuti a indicare di aver usufruito di un finanziamento nell’ambito del presente bando.
  • 6. Il contributo per la realizzazione dei progetti è erogato  direttamente agli atenei/enti sedi delle unità di ricerca in tre tranche:
    • Il 40% in anticipo, entro 60 giorni dal decreto di ammissione a finanziamento;
    • Il 30% entro 60 giorni dall’acquisizione, da parte del MIUR, di apposita dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell’ateneo/ente entro il 15° giorno successivo alla conclusione della prima annualità (su formato predisposto dal MIUR, ed esclusivamente per il tramite del sito http://prin.miur.it/), che attesti il concreto sviluppo delle attività (con indicazione delle somme effettivamente spese al termine della prima annualità) e la regolarità delle procedure amministrative poste in essere;
    • Il  30% residuo entro 60 giorni dall’acquisizione, da parte del MIUR, di apposita dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell’ateneo/ente entro il 15° giorno successivo alla conclusione della seconda annualità (su formato predisposto dal MIUR, ed esclusivamente per il tramite del sito http://prin.miur.it/), che attesti il concreto sviluppo delle attività (con indicazione delle somme effettivamente spese al termine della seconda annualità) e la regolarità delle procedure amministrative poste in essere.
  • 7. Le Università garantiscono, in ogni caso, la continuità delle attività dei progetti anche in pendenza delle erogazioni da parte del MIUR.
  • 8. Eventuali importi oggetto di recupero nei confronti degli atenei/enti possono essere compensati, in qualsiasi momento, con detrazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare agli stessi anche in base ad altro titolo.
  • 9. Entro 30 giorni dalla scadenza di ogni annualità, ogni PI trasmette al MIUR, per via telematica sul sito del bando e su apposita modulistica predisposta dal MIUR, una relazione scientifica intermedia. La relazione è resa disponibile, nei successivi 10 giorni, dal MIUR al competente CdS, che, entro i successivi 30 giorni, (sempre sulla base di apposita modulistica predisposta dal MIUR) relaziona sul concreto sviluppo dei progetti. In questa fase, il CdS può anche proporre al MIUR la revoca del contributo nel caso in cui si manifesti un evidente disallineamento del progetto rispetto alle finalità e agli obiettivi originari.
  • 10. Nelle proprie relazioni, i CdS possono altresì evidenziare quali progetti abbiano raggiunto, nel loro sviluppo, un elevato contenuto innovativo  e tecnologico, tale da farli ritenere maturi  per ulteriori e più interessanti sviluppi che possano produrre significativi impatti sul sistema produttivo nazionale. Al verificarsi di tale circostanza, il MIUR, d’intesa con gli atenei/enti responsabili dell’attuazione dei progetti, ed esclusivamente con l’assenso degli interessati, può favorire, senza maggiori oneri, lo sviluppo di forme di stretta collaborazione dei soggetti attuatori con l’Istituto Italiano di Tecnologia, firmatario del Protocollo d’Intesa di cui alle premesse del presente decreto, al fine di massimizzare l’impatto sul sistema produttivo.
  • 11. Nell’ottica della massima trasparenza, le relazioni intermedie redatte dai PI e dai CdS sono rese pubbliche dal MIUR, sul sito del bando, entro 10 giorni dal loro rilascio.
  • 12. La rendicontazione contabile ordinaria è effettuata da ciascun responsabile di unità nel rispetto del “criterio di cassa” e mediante apposita procedura telematica, entro 60 giorni dalla conclusione del progetto. Eventuali spese per la diffusione dei risultati (partecipazione a convegni, organizzazione di convegni, pubblicazione di libri), se non sostenute entro la data di scadenza del progetto, possono essere oggetto di una rendicontazione integrativa da sottoporre al MIUR entro il dodicesimo mese successivo alla scadenza del progetto. In nessun caso l’insieme delle due distinte rendicontazioni può dar luogo a contributi MIUR superiori rispetto a quelli stabiliti nel decreto di ammissione a finanziamento.
  • 13. Per la necessaria attestazione di conformità alle norme di legge e regolamentari e alle disposizioni e procedure amministrative, la rendicontazione ordinaria (o l’insieme di quella ordinaria e di quella integrativa, ove esistente) è assoggettata ad appositi audit interni centrali da parte di idonee strutture degli atenei/enti sedi delle unità di ricerca. Il MIUR procede, a campione, agli accertamenti finali di spesa, mediante verifica documentale delle rendicontazioni e controlli in sito sugli audit interni centrali, secondo modalità e procedure stabilite nel decreto di ammissione al finanziamento. In ogni caso deve essere assicurato il criterio dell’adeguatezza del campione (non meno del 10% dei progetti finanziati per un importo almeno pari al 10% del finanziamento ministeriale).
  • 14. La mancata effettuazione degli audit, nonché l’accertamento da parte del MIUR di violazioni di norme di legge e/o regolamentari sulle singole rendicontazioni, o l’esistenza di casi di plagio e/o manipolazione e/o travisamento dei dati, ferme restando le responsabilità civili e penali, comporta la revoca del finanziamento e l’automatica esclusione del responsabile di unità dai successivi bandi MIUR per un periodo di cinque anni dalla data dell’accertamento.
  • 15. Entro 90 giorni dalla conclusione del progetto, il PI redige una relazione scientifica conclusiva sullo svolgimento delle attività e sui risultati ottenuti, con allegato elenco delle pubblicazioni relative al progetto, specificando fra esse quali riportino come primo o ultimo nome, o come autore corrispondente, quello del PI o dei responsabili di unità. Questa relazione è trasmessa con modalità telematica al Ministero. Nel caso in cui sia prodotta la rendicontazione integrativa di cui al precedente comma 11, il PI redige, contestualmente a tale rendicontazione, anche una relazione scientifica integrativa, con allegato elenco delle ulteriori pubblicazioni, relative al progetto, prodotte entro il dodicesimo mese successivo alla sua conclusione.
  • 16. Nel rispetto delle vigenti normative in materia di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la valutazione ex-post dei prodotti delle ricerche è di competenza dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), che la eserciterà secondo tempi, forme e modalità da essa stessa determinati, e in conformità con la normativa vigente, fornendo al MIUR, entro un anno dalla conclusione dei progetti, un proprio sintetico parere in merito alla efficacia del programma. Il parere dell’ANVUR sarà reso pubblico, sul sito del bando, entro 10 giorni dal rilascio.

Articolo 7
Open access

  • 1. Ciascun responsabile di unità garantisce l’accesso gratuito e on-line (almeno in modalità green access) ai risultati ottenuti e ai contenuti delle ricerche oggetto di pubblicazioni scientifiche ‘peer-reviewed’ nell’ambito del progetto, secondo quanto previsto dall’art.4, commi 2 e 2 bis, del decreto legge 8 agosto 2013, n.91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n.112.
  • 2. Restano impregiudicati tutti gli eventuali obblighi di riservatezza o di tutela dei dati personali.
  • 3. I responsabili di unità sono peraltro esentati dall’obbligo di assicurare l’accesso aperto a parti specifiche dei propri dati di ricerca, se questo dovesse compromettere il raggiungimento del principale obiettivo della ricerca stessa.

Articolo 8
Copertura finanziaria e altre disposizioni

  • 1. Per le finalità indicate all’art.1, il MIUR cofinanzia i progetti relativi al presente bando nel limite complessivo di € 391.000.000
  • 2. Responsabile del procedimento è l’Ing. Mauro Massulli – Dirigente nell’ambito della Direzione Generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca.
  • 3. Chiarimenti e informazioni possono essere richiesti agli Uffici ricerca di università ed enti, nonché alla Direzione Generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca.
  • 4. Gli effetti del presente decreto sono soggetti alle positive verifiche degli organi di controllo, previste dalle vigenti disposizioni.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Vincenzo Di Felice)


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