Legge 20 dicembre 2017, n. 212

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Legge 20 dicembre 2017, n. 212

Istituzione della Giornata in memoria dei Giusti dell’umanità. (17G00226)

(GU Serie Generale n.4 del 05-01-2018)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. La Repubblica, in conformita’ alla dichiarazione scritta n.
3/2012 sul sostegno all’istituzione di una Giornata europea in
memoria dei Giusti, approvata dal Parlamento europeo il 10 maggio
2012, riconosce il 6 marzo come «Giornata dei Giusti dell’umanita’»,
dedicata a mantenere viva e rinnovare la memoria di quanti, in ogni
tempo e in ogni luogo, hanno fatto del bene salvando vite umane, si
sono battuti in favore dei diritti umani durante i genocidi e hanno
difeso la dignita’ della persona rifiutando di piegarsi ai
totalitarismi e alle discriminazioni tra esseri umani.
2. La Giornata dei Giusti dell’umanita’, di cui al comma 1, e’
considerata solennita’ civile ai sensi dell’articolo 3 della legge 27
maggio 1949, n. 260. Essa non determina riduzioni dell’orario di
lavoro negli uffici pubblici ne’, qualora cada in giorno feriale,
costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le
scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della
legge 5 marzo 1977, n. 54.
3. In occasione della Giornata dei Giusti dell’umanita’, gli
istituti scolastici di ogni ordine e grado possono organizzare,
nell’ambito del normale orario scolastico, iniziative mirate a far
conoscere ai giovani le storie di vita dei Giusti, a renderli
consapevoli di come ogni persona debba ritenersi chiamata in causa,
in ogni tempo e in ogni luogo, contro l’ingiustizia, a favore della
dignita’ e dei diritti umani, in difesa del valore della verita’. Il
Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, con
proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, stabilisce le modalita’ di attuazione
della presente legge.
4. In occasione della Giornata dei Giusti dell’umanita’,
nell’ambito delle proprie disponibilita’ di bilancio, le
amministrazioni e gli enti pubblici possono promuovere iniziative
pubbliche presso i Giardini dei Giusti, ove gia’ esistenti, ovvero la
loro creazione, nonche’ in luoghi di richiamo simbolico per la
comunita’ per il loro carattere storico, architettonico, ambientale o
paesaggistico, aperti al pubblico utilizzo. Tali spazi possono essere
individuati anche in parchi e giardini gia’ esistenti e in alberi
gia’ piantumati, attraverso l’intitolazione ufficiale e la dedica
pubblica. Le amministrazioni e gli enti di cui al primo periodo
promuovono inoltre convegni, incontri e dibattiti, favoriscono e
patrocinano la realizzazione di studi sul tema.
5. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 20 dicembre 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente in materia, ai sensi
dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e’ operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Note all’art. 1:
– Si riporta l’art. 3 della legge 27 maggio 1949, n.
260 (Disposizioni in materia di ricorrenze festive),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 1949, n. 124:
«Art. 3. – Sono considerate solennita’ civili, agli
effetti dell’orario ridotto negli uffici pubblici e
dell’imbandieramento dei pubblici edifici, i seguenti
giorni:
l’11 febbraio: anniversario della stipulazione del
Trattato e del Concordato con la Santa Sede;
il 28 settembre: anniversario della insurrezione
popolare di Napoli.».
– Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 della legge
5 marzo 1977, n. 54 (Disposizioni in materia di giorni
festivi.), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo
1977, n. 63:
«Art. 2. – Le solennita’ civili previste dalla legge 27
maggio 1949, n. 260, e dalla legge 4 marzo 1958, n. 132,
non determinano riduzioni dell’orario di lavoro negli
uffici pubblici.
E’ fatto divieto di consentire negli uffici pubblici
riduzioni dell’orario di lavoro che non siano autorizzate
da norme di legge.».
«Art. 3. – Le ricorrenze indicate negli articoli 1 e 2,
che cadano nei giorni feriali, non costituiscono giorni di
vacanza ne’ possono comportare riduzione di orario per le
scuole di ogni ordine e grado.».