Decreto Ministeriale 16 gennaio 2018, n. 18

Decreto Ministeriale 16 gennaio 2018, n. 18

Ridefinizione dei bienni di Didattica della Musica e dello Strumento Musicale

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

VISTA   la legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma delle Istituzioni di Alta Formazione e specializzazione artistica e musicale e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA   la legge 22 novembre 2002, n. 268, ed in particolare l’articolo 6, comma 2, il quale fino all’entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, riconosce al diploma di didattica della musica valore abilitante per l’insegnamento dell’educazione musicale nelle scuole e per l’ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, purché congiunto al diploma di istruzione secondaria superiore e al diploma di Conservatorio;

VISTO   il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, concernente il regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria regolarmente ed organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali;

VISTO   il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 12 novembre 2004, n. 109, con il quale, fermo restando l’ordinamento curriculare, sono state apportate alcune modifiche all’ordinamento della scuola di didattica, consentendo di organizzare un percorso formativo in semestri, solo per gli studenti in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di diploma di Conservatorio;

VISTO   il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, recante norme sulla definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale;

VISTO   il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, con il quale sono stati istituiti presso le Accademie di Belle Arti corsi biennali di II livello ad indirizzo didattico, con esame finale avente valore di esame vistato abilitante;

VISTO   il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 28 settembre 2007, n. 137 con il quale si è proceduto alla ridefinizione del corso ordinamentale di Didattica della Musica mediante l’istituzione di un corso biennale ad indirizzo didattico il cui esame finale ha valore abilitante e all’attivazione di un ulteriore indirizzo per la classe di concorso di strumento, sempre con valore abilitante;

VISTO   il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 3 luglio 2009, n. 90, con il quale sono stati definiti i settori artistico – disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza dei Conservatori di musica;

VISTO   il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 30 settembre 2009, n. 124, che definisce gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello nei Conservatori di Musica;

VISTO   il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 12 novembre 2009, n. 154, con il quale è stata definita, in applicazione dell’articolo 6, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005,  n. 212, in relazione ai crediti da conseguire da parte degli studenti dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, la frazione dell’impegno orario che deve essere riservata alle diverse tipologie dell’offerta formativa;

VISTO   il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e in particolare l’articolo 3, comma 3 e l’articolo 9, comma 1;

VISTO   il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 8 novembre 2011 recante riordino dei corsi biennali di II livello ad indirizzo didattico, di cui ai citati decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 28 settembre 2007, n. 137 e 7 ottobre 2004, n. 82;

VISTO   il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 11 novembre 2011, n. 194, recante definizione delle modalità di svolgimento e delle caratteristiche delle prove di accesso ai corsi accademici di II livello di cui all’articolo 3, comma 3 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo grado, ai sensi dell’articolo 5, comma 3 del medesimo decreto  per l’anno accademico 2011/12;

VISTO   il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 20 febbraio 2013, n. 119, che modifica ed integra il citato del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 3 luglio 2009, n. 90, di definizione dei settori artistico – disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza dei Conservatori di musica;

VISTO   il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 20 febbraio 2013, n. 120, che modifica ed integra il citato del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 30 settembre 2009, n. 124, di definizione degli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello nei Conservatori di musica;

VISTO    il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 agosto 2017, n. 611, che introduce l’area delle discipline interpretative del pop rock, delle musiche improvvisate e audiotattili comprendente i nuovi settori artistico disciplinari del pop rock con relative declaratorie e campi disciplinari;

CONSIDERATO che il Consiglio Nazionale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale, costituito con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca del 16 febbraio 2007, è stato prorogato sino al 31 dicembre 2012 e, che non essendo stata prevista una proroga ulteriore è decaduto il 15 febbraio 2013;

VISTA    la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti ed in particolare, l’articolo 1, comma 27, della predetta legge il quale prevede che nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale, gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero dell’istruzione, dell’ Università e della ricerca in mancanza del parere del medesimo Consiglio, nei casi esplicitamente previsti dall’articolo 3, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono perfetti ed efficaci ed in particolare la delega di cui all’articolo 1, comma 181, lettera b);

VISTO  il decreto del Capo del Dipartimento della formazione superiore e per la ricerca 19 ottobre 2015, n. 2326, con cui è stata costituita, presso il medesimo Dipartimento, una Commissione che, nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale, svolge le valutazioni tecniche relative agli ordinamenti didattici dei corsi Afam delle Istituzioni di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e delle altre Istituzioni non statali, per le finalità di cui agli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;

VISTO   il decreto del Capo del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca 2 novembre 2015, n. 2454, con il quale è stata integrata la commissione costituita con il suddetto decreto del Capo del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca 19 ottobre 2015, n. 2326;

VISTO   il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, recante regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in particolare l’articolo 5 “Norme transitorie e finali”;

VISTO   il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, recante revisione ed aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19;

VISTO   il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTO   il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 agosto 2017, n. 616, che, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ha definito i settori disciplinari, gli obiettivi formativi, le modalità organizzative e gli eventuali costi a carico degli interessati per il conseguimento dei 24 crediti che costituiscono requisito di accesso ai concorsi nazionali per la selezione dei candidati al percorso di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente della scuola secondaria, ed in particolare l’articolo 3;

VISTO   il verbale n. 24 del 13 novembre 2017 con il quale la Commissione preposta alle valutazione degli ordinamenti dei corsi di studio AFAM, nominata con il citato decreto del Capo Dipartimento della formazione superiore e per la ricerca 19 ottobre 2015, n. 2326 e successivamente integrata con il richiamato decreto del Capo del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca 2 novembre 2015, n. 2454 ha espresso parere favorevole a che, “nelle more dell’emanazione del decreto di riordino dei corsi di II livello di diploma accademico e, posto che si renderà necessario aggiornare il predetto decreto, in via transitoria, le Istituzioni possano attivare i corsi di II livello ordinamentali di Didattica della musica e dello strumento “non abilitanti e ad accesso libero” sulla base delle tabelle di cui all’allegato n. 1 (tabelle A e B), corrispondenti alle tabelle 8 e 9 del D.M. 249/2010;

RITENUTO OPPORTUNO nelle more della definizione dei requisiti generali di accreditamento dei diplomi accademici di secondo livello ed in via transitoria, dover procedere alla ridefinizione, dei corsi accademici di secondo livello ordinamentali di didattica della musica e dello strumento anche al fine di razionalizzare il funzionamento degli stessi in relazione alle disposizioni normative sopravvenute;

CONSIDERATO che la predetta razionalizzazione consente la piena utilizzazione dei docenti di ruolo operanti nelle scuole di didattica;

CONSIDERATO che non ci sono nuovi o maggiori oneri dello stato

DECRETA

Art. 1 – A decorrere dall’anno accademico 2017 – 2018 gli Istituti Superiori di Studi musicali –  Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati –  sedi di Dipartimenti di didattica della musica, sono autorizzati ad attivare corsi di diploma accademico di secondo livello ordinamentali di didattica della musica e dello strumento ridefiniti come corsi di diploma accademico di secondo livello non abilitanti e ad accesso libero.

Art. 2 – Gli ordinamenti didattici, gli obiettivi formativi e gli sbocchi professionali dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di secondo livello in didattica della musica e didattica dello strumento dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati sono riordinati secondo le allegate tabelle A e B che fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 3 – I Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati provvederanno ad integrare i propri regolamenti didattici in conformità a quanto previsto dall’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 e nel rispetto di quanto previsto nel presente decreto e nel decreto ministeriale 3 luglio 2009, n. 90.

IL MINISTRO
Sen. Valeria Fedeli


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