Ordinanza Consiglio di Stato 13 aprile 2012, n. 1390

N. 01390/2012 REG.PROV.CAU.
N. 02063/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2063 del 2012, proposto da:

XXXXX, XXXXXX in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla minore Ornella Zinni, rappresentati e difesi dall’avv. Alessandro Troilo, con domicilio eletto presso Francesco A. Caputo in Roma, via Ugo Ojetti, 114;

contro

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, Liceo Scientifico Statale “G. Galilei” di Lanciano, Ufficio VI – Ambito Territoriale per la Provincia di Chieti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Luigi Sigismondi;

per la riforma

ordinanza cautelare del T.A.R. ABRUZZO – SEZ. STACCATA DI PESCARA: SEZIONE I n. 00013/2012, resa tra le parti, concernente ATTRIBUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AD UN SOGGETTO DISABILE

Visto l’art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Per L’Abruzzo e di Liceo Scientifico Statale “G. Galilei” di Lanciano e di Ufficio VI – Ambito Territoriale per la Provincia di Chieti;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2012 il Cons. Roberto Giovagnoli; sentito l’avvocato Sisto per delega dell’avv. Troilo.;

 

Ritenuto che la gravità della patologia oculare documentata dalla minore XXXXX giustifica, anche in considerazione della rilevanza che assume, a livello costituzionale e internazionale, il diritto all’istruzione del disabile, l’accoglimento dell’istanza cautelare proposta;

Ritenuto, pertanto, che alla minore XXXXX debba essere assicurata un’ora di sostegno per ogni ora di frequenza scolastica e che tale attività di sostegno debba essere svolta da insegnanti appartenenti all’area umanistica-lingistica letteraria e all’area scientifico-fisico matematica.

Le spese della presente fase cautelare seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

Accoglie l’appello (Ricorso numero: 2063/2012) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare in primo grado. Ordina all’Ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo l’assegnazione in favore della minore XXXXX di un insegnante di sostegno per ogni ora di frequenza scolastica, con le modalità specificate in motivazione.

Condanna l’Ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo al pagamento, a favore degli appellanti, delle spese processuali della presente fase cautelare che liquida in complessivi € 1.000, oltre agli accessori di legge.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Giovannini, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore

Gabriella De Michele, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/04/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Un commento su “Ordinanza Consiglio di Stato 13 aprile 2012, n. 1390”

I commenti sono chiusi.