Sentenza Tribunale Lagonegro 4 aprile 2012, n. 309

TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE LAVORO
Sentenza n. 309/2012 del 04.04.2012

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell’art. 414 c.p.c., e depositato il 24.3.2007, parte ricorrente, insegnante presso (…) riferiva che in data 3.11.2009″ previa domanda, fruiva, ai sensi dell’art. 15, co. 2, del CCNL, di un giorno di permesso retribuito; che alla richiesta del Dirigente di produrre idonea documentazione giustificativa, rispondeva dichiarando di aver fruito del permesso per presiedere ed assistere ai lavori di riparazione della linea telefonica ADSL presso la propria abitazione; che ad ulteriore richiesta di integrazione il ricorrente comunicava il numero di telefono della linea oggetto di riparazione, nonché indicando le imprese di riferimento i cui tecnici avevano effettuato i lavori; alla ulteriore richiesta di comunicazione dei dati identificativi dei tecnici che avevano effettuato le riparazioni, il ricorrente opponeva la sufficienza della documentazione sino ad allora esibita; che in data 16.12.2009 il Dirigente, con decreto, dichiarava l’assenza dal lavoro del ricorrente ingiustificata, disponeva la trattenuta di una giornata lavorativa e l’addebito “…del costo pari alle ore di servizio, n. 4 per Euro 26,29 (quota oraria) da rimborsare alla scuola, tramite versamento con c.p.p. allegato alla presente per ore retribuite come eccedenti per la sostituzione effettuata dai docenti nella giornata del 3.11.2009”; che il ricorrente effettuava il versamento.
Sosteneva che la fruizione del permesso, in quanto esercizio di una situazione attiva a contenuto potestativo, non dipende da un atto discrezionale del datore di lavoro; è un diritto soggettivo perfetto e l’onere documentale dell’istante è limitato alla mera rappresentazione del fatto.
Tutto ciò premesso chiedeva al Tribunale di Lagonegro, in funzione di Giudice del Lavoro, di annullare il decreto del Dirigente del 16.12.2009, qualificandolo come provvedimento disciplinare, di essere reintegrato nei propri diritti retributivi, e di condannare parte convenuta alla restituzione della somma di Euro 105,16, illegittimamente pretesa, ed a risarcimento del danno morale subito, spese rifuse.
Parte convenuta si costituiva chiedendo il rigetto della domanda e sostenendo la legittimità del proprio operato.
All’udienza del 4.4.2012, il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione invitava i procuratori alla discussione e decideva la causa come da sentenza pubblicamente letta all’esito della camera di consiglio.
E’ pacifico che parte ricorrente si sia assentata nel giorno 3.11.2009, avendo richiesto un giorno di permesso retribuito per motivi personali, e non sono contestate le circostanze relative alle successive richieste di integrazione da parte del Dirigente scolastico.
Sul tema si è di recente pronunciato il Tribunale di Monza, sent. N. 288/2011, alle cui motivazioni si rinvia essendo pienamente condivisibili; tale pronuncia ha seguito una nota dell’ARAN che si è attestata sulle stesse posizioni.
L’art. 15, co. 2, del CCNL 2006-2009 prevede che “Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’ar1. 13, comma 9, prescindendo dalla condizioni previste in tale norma”. Per il personale è prevista la possibilità di richiedere tre giorni di permesso retribuito per motivi personali oppure familiari. Questo istituto contrattuale, con l’accordo sottoscritto il 29.11.2001, è diventato un diritto (nel
precedente contratto si diceva invece: “sono attribuiti”). Le condizioni necessarie per poterne usufruire sono semplicemente che i giorni di permesso vengano richiesti per motivi personali oppure per motivi familiari. Tali motivazioni sono sottratte alla valutazione discrezionale del Dirigente Scolastico, il quale pertanto non può entrare in merito alle stesse. Il CCNL scuola 2006-2009 distingue il diritto del dipendente alle ferie (di cui all’art. 13) dal diritto al permesso retribuito. L’art. 15 attribuisce al dipendente a tempo indeterminato il diritto ad un permesso retribuito in alcuni casi specifici e per numero di giorni limitati. Il 2° comma, in particolare dispone, come visto, che “Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalla condizioni previste in tale norma”.
Quest’ultima norma, nel circoscrivere il diritto alla fruizione delle ferie nel periodo di sospensione dell’attività didattica, prevede quale deroga: “durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi costi aggiuntivi, anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, co. 2”.
Le citate disposizioni devono essere messe tra loro in correlazione nel senso che al personale docente spettano, per motivi familiari o personali documentati tre giorni di permesso retribuito e possono per gli stessi motivi, usufruire anche di sei giorni di ferie durante il periodo di attività didattica. Il richiamo, poi, dell’art. 15, co. 2, contenuto nell’ad. 13, co. 9, va interpretato nel senso che, qualora le ferie vengano richieste per motivi personali o familiari documentati, l’autorizzazione non è soggetta ai presupposti richiamati in generale per la fruizione in periodo di attività didattica, ma è soggetto al trattamento di cui al successivo art. 15, co. 2, come peraltro chiaramente enunciato in tale ultima norma.
Va sottolineato, inoltre, che, mentre l’art. 13, co. 9, subordina l’autorizzazione alle ferie in periodo di attività didattica “alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi costi aggiuntivi, anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti”, uguale restrizione non è contenuta nell’ad. 15, co. 2, che richiede per la fruizione del permesso retribuito per motivi personali e familiari (e per la fruizione di ferie per le stesse ragioni), la presentazione della domanda corredata dalla documentazione (anche autocertificazione) attestante la sussistenza di detti motivi.
Nessuna discrezionalità è lasciata al Dirigente Scolastico in merito all’opportunità di autorizzare il permesso e le ferie per queste particolari ipotesi, né, in particolare, gli è consentito di comparare le esigenze scolastiche con le ragioni personali o familiari certificate per cui il permesso è richiesto, ma avrà solo un controllo di tipo formale in merito alla presentazione della domanda ed all’idoneità della documentazione a dimostrare la sussistenza delle ragioni poste a base della domanda; né tanto meno, è consentito al Dirigente Scolastico porre delle regole preventive che vietino o restringano la possibilità per i docenti di usufruire dei permessi o delle ferie in periodo di attività didattica, qualora queste siano richieste per motivi personali o familiari.
Tanto è condiviso anche dall’ARAN che, con suo parere, ha ritenuto che “il diritto ai tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari, è subordinato ad una richiesta (…a domanda…) del dipendente documentata ‘anche mediante autocertificazione”. Il parere continua sostenendo che “la previsione contrattuale generica ed ampia di ‘motivi personali o familiari’ e la possibilità che la richiesta di fruizione del permesso possa essere supportata anche da “autocertificazione “[…] esclude un potere discrezionale del dirigente scolastico il quale, nell’ambito della propria funzione […] è preposto al corretto ed efficace funzionamento dell’istituzione scolastica nonché alla gestione organizzativa della stessa”.
Ciò premesso, nel caso di specie risulta che parte ricorrente ha tempestivamente proposto domanda per assentarsi ed ha documentato idoneamente, autocertificandoli, i motivi personali e familiari per cui intendeva assentarsi. Quindi il Dirigente Scolastico ha illegittimamente dichiarato che l’assenza fosse ingiustificata. Conseguentemente risultano illegittimi la trattenuta di una giornata lavorativa e l’addebito del costo pari alle ore di servizio.
La domanda di parte ricorrente, pertanto, va accolta.
Va respinta, invece, la domanda di condanna al risarcimento del danno morale in quanto carente sotto il profilo delle allegazioni prima ancora che della prova. Le spese, previsa (così nel testo n.d.r.) compensazione per un quarto alla luce dell’accoglimento solo parziale della domanda e della natura controversa della questione sottoposta all’ attenzione del giudicante, si liquidano come da dispositivo con riferimento al d.m. 8.4.2004 n. 121″ considerando che, in attesa dell’emanazione del d.m. previsto dall’art. 9 dl 1 del 2012, le pur abrogate tariffe professionali mantengono comunque valenza di criterio di orientamento per la liquidazione equitativa.
P Q.M
Il dott. Arturo Avolio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Dichiara l’ illegittimità della trattenuta di un giorno di retribuzione operata sullo stipendio di parte ricorrente con riferimento all’assenza del giorno 3.11.2009;
b) Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente l’importo corrispondente a detta trattenuta;
c) Dichiara l’illegittimità dell’addebito del costo pari alle ore di servizio con riferimento all’assenza del giorno 3. 11.2009;
d) Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente l’importo corrispondente a detto addebito;
e) Rigetta la domanda di risarcimento del danno;
Condanna le parti resistenti, previa compensazione delle spese di lite nella misura di 1/4, al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi €. 498,66, oltre I.V.A. e cpa, con distrazione.