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Sentenza Consiglio di Stato 29 luglio 2011, n. 4535

Sentenza Consiglio di Stato 29 luglio 2011, n. 4535

 

Riforma della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE III BIS n. 03271/2011, resa tra le parti, concernente ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO RELATIVE ALL’ANNO SCOLASTICO 2010- 2011

Nota 10 marzo 2011, MIURAOODGSSSI prot n. 1348 RU/U

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie

e p.c.

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali

Al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle d’Aosta

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Trento

Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua italiana di Bolzano

All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca di Bolzano

All’Intendente Scolastico per la scuola delle località ladine di Bolzano

Loro Sedi

 

Oggetto: Iscrizioni a.s. 2011/2012 – proroga delle funzioni

 

Tenuto conto delle difficoltà tecniche verificatesi nel corso della procedura indicata in oggetto, in ragione anche di alcune funzionalità messe in linea successivamente alla data prevista (come “iscrizione diretta” per le scuole secondarie di I e II grado), si ritiene utile e necessario prorogare il termine per l’inserimento dei dati richiesti al 23 marzo 2011.

 

Nel raccomandare di voler provvedere con la massima cura al completamento dell’aggiornamento delle iscrizioni nel termine, inderogabile, indicato, si coglie l’occasione per ringraziare quanti hanno già ultimato l’inserimento, consentendo a questa Amministrazione di poter compiere prime valutazioni per la programmazione dell’avvio del nuovo anno scolastico.

 

Il Direttore Generale

F.to Emanuele Fidora

 

12 febbraio Iscrizioni

La Circolare ministeriale 30 dicembre 2010, n. 101, fissa al 12 febbraio 2011 il termine di scadenza per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia, alle classi delle scuole del primo ciclo, alle classi del secondo ciclo, ivi comprese quelle relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale (qualifiche di durata triennale)

Nota 11 febbraio 2011, Prot. n. 955 MIURAOODGOS

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

Ai Direttori Generali degli

Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

Ai Presidenti delle Regioni

LORO SEDI

Ai Presidenti delle Province

LORO SEDI

Ai Sindaci dei Comuni

LORO SEDI

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione

per la Provincia Autonoma di

T R E N T O

Al Sovrintendente Scolastico per

la scuola in lingua italiana

B O L Z A N O

All’Intendente Scolastico

per la scuola in lingua tedesca

B O L Z A N O

All’Intendente Scolastico per la

scuola delle località ladine

B O L Z A N O

Al Sovrintendente Scolastico

per la Regione Valle d’Aosta

A O S T A

Agli Uffici Scolastici territoriali

LORO SEDI

Ai Dirigenti scolastici delle

scuole secondarie di I e di II grado

statali e paritarie

LORO SEDI

e, p.c. Al Gabinetto del Ministro –

SEDE

All’Ufficio Legislativo –

SEDE

Oggetto: Iscrizioni ai licei musicali e coreutici.

Pervengono numerosi quesiti circa le modalità e i limiti alle iscrizioni alle classi prime dei licei musicali e coreutici.

A riguardo si fa presente che le famiglie degli studenti interessati dovranno indicare nella domanda di iscrizione anche un secondo indirizzo di studi di istruzione secondaria superiore. Tale opzione subordinata opererà nel caso di mancato superamento da parte degli allievi della prova di verifica del possesso delle specifiche competenze musicali e coreutiche prevista dall’art. 7, comma secondo, del d.p.r. n 89/2010.

Per quanto riguarda l’accoglimento delle iscrizioni presentate presso le nuove sezioni di liceo musicale e coreutico previste dai piani regionali di programmazione della rete scolastica per l’anno scolastico 2011/2012, si evidenzia che tale accoglimento è soggetto all’ulteriore condizione della concreta attivazione delle relative classi da parte dell’Ufficio scolastico regionale, fermo restando il vincolo del superamento delle prove di verifica di cui sopra.

A tal fine il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale verificherà, in relazione al piano di dimensionamento adottato dalla Regione, la compatibilità dell’attivazione di nuove sezioni di liceo musicale e coreutico con le risorse di organico assegnate.

Le determinazioni assunte dall’USR, anche in accordo con i competenti assessorati regionali, saranno prontamente comunicate ai dirigenti scolastici delle scuole interessate al fine di permettere, in caso di mancata attivazione delle classi, l’accoglimento delle iscrizioni agli indirizzi di studio indicati in subordine dagli studenti nel relativo modulo di domanda.

Il Direttore Generale

F.to Carmela Palumbo

Nota 11 febbraio 2011, Prot. n. 816 MIURAOODGSSSI

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie

e p.c.

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali

Al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle d’Aosta

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Trento

Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua italiana di Bolzano

All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca di Bolzano

All’Intendente Scolastico per la scuola delle località ladine di Bolzano

Loro Sedi

Oggetto: Iscrizioni a.s. 2011/2012 – inserimento e trasmissione dati al SIDI

Come anticipato con la nota prot. 551 del 31 gennaio 2011 (inviata per e-mail alle istituzioni scolastiche statali e paritarie e agli Uffici Scolastici Territoriali), la procedura per la trasmissione al SIDI dei dati delle iscrizioni per l’a.s. 2011/2012 è stata modificata rispetto a quella adottata lo scorso anno.

La comunicazione di tali dati sarà possibile dal 14 febbraio al 12 marzo 2011, per tutti gli ordini di scuola. Non è prevista la comunicazione al SIDI delle iscrizioni alle scuole dell’infanzia.

In merito alla procedura si forniscono le seguenti indicazioni.

Iscrizione al primo anno delle scuole primarie statali e paritarie

I dati delle iscrizioni, ovvero dati anagrafici degli alunni e tempo scuola richiesto dalle famiglie (24 ore, 27 ore, fino a 30 ore e 40 ore), vanno inseriti nei pacchetti locali (SISSI, ARGO, AXIOS, etc) di cui i fornitori rilasceranno a breve un apposito aggiornamento. I dati così inseriti vengono trasmessi al SIDI con la funzione di trasmissione flussi (disponibile dal 28 febbraio).

Le scuole che non dispongono di pacchetti software di gestione scuola, invece, devono utilizzare le funzioni sul SIDI per l’inserimento dei dati relativi ad ogni singolo alunno.

Iscrizione al primo anno delle scuole secondarie di I grado statali e paritarie

La trasmissione dei dati avviene interamente sul portale SIDI nell’area: Alunni – Gestione alunni – Gestione iscrizioni.

Il processo si articola in 2 fasi:

1. La scuola primaria comunica relativamente agli alunni che frequentano la quinta classe:

– codice meccanografico della scuola secondaria di I grado prescelta;

– tempo scuola richiesto (ordinario di 30 ore, sezioni musicali 33 ore, tempo prolungato a 36 ore, tempo prolungato a 40 ore).

La nuova funzione prospetta l’elenco degli alunni delle quinte classi, per singola sezione, i cui dati sono da trasmettere alle scuole secondarie di primo grado. Tale trasmissione potrà essere eseguita unicamente in un solo invio da effettuarsi a conclusione delle attività ed utilizzando la funzione “Conclusione attività – Inoltro”. Si raccomanda perciò la massima attenzione in questa fase.

2. A conclusione dell’attività prima descritta da parte delle scuole primarie, le scuole secondarie di I grado visualizzeranno, nell’area SIDI Alunni – Gestione alunni, una “comunicazione di servizio” che, automaticamente, informa dell’avvenuto trasferimento dei dati delle iscrizioni da parte di ciascuna scuola primaria che ha effettuato l’inoltro.

A questo punto, le scuole secondarie di I grado possono visualizzare l’elenco degli alunni comunicati dalle scuole primarie tramite la funzione “Gestione domande ricevute” nell’area Alunni – Gestione alunni – Gestione iscrizioni.

Nel caso in cui il numero di domande pervenute superi la disponibilità di posti, la scuola di I grado potrà procedere, nei modi previsti dalla circolare sulle iscrizioni (n. 101 del 30 dicembre 2010), ad indirizzare la domanda verso un’altra scuola secondaria di primo grado, utilizzando il pulsante “Smista”.

Dal 28 febbraio le scuole di primo grado potranno inserire nuovi iscritti, non comunicati dalle scuole primarie, utilizzando la funzione “Iscrizione diretta”.

Iscrizione al primo anno delle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie

Come per la scuola secondaria di primo grado, l’attività si svolge interamente sul portale SIDI, si articola in 2 fasi:

1. La scuola secondaria di primo grado comunica le scelte degli alunni che frequentano la terza classe.

La nuova funzione prospetta l’elenco degli alunni delle terze classi e per ognuno di essi la scuola deve indicare:

– Il codice meccanografico della scuola secondaria di secondo grado prescelta, nel caso in cui l’alunno prosegua il percorso in ambito scolastico;

– oppure, in alternativa, la scelta per la prosecuzione dell’obbligo in uno dei possibili percorsi previsti dalla normativa vigente (percorso triennale di Istruzione e Formazione Professionale presso strutture regionali; percorso triennale di Istruzione e Formazione Professionale presso istituti professionali; apprendistato; istruzione parentale);

– Indirizzo di studio.

È oppurtuno sottolineare l’importanza della richiesta di quest’ultimo dato, da compilarsi nel caso in cui lo studente prosegue gli studi nella scuola secondaria di secondo grado.

La scuola secondaria di primo grado segnala la conclusione delle attività utilizzando la funzione “Conclusione attività – Inoltro”, che consente la trasmissione delle iscrizioni alle scuole di secondo grado destinatarie.

Tale trasmissione potrà essere eseguita unicamente in un solo invio da effettuarsi a conclusione delle attività. Si raccomanda perciò la massima attenzione in questa fase.

2. Le scuole secondarie di secondo grado tramite la funzione “Gestione domande ricevute”, nell’area Alunni – Gestione alunni – Gestione iscrizioni, visualizzano l’elenco degli alunni comunicati dalle scuole secondarie di primo grado. Nel caso in cui il numero di domande pervenute superi la disponibilità di posti, la scuola di secondo grado potrà, nei modi previsti dalla circolare sulle iscrizioni (n. 101 del 30 dicembre 2010), procedere ad indirizzare la domanda verso un’altra scuola secondaria di secondo grado, utilizzando il pulsante “Smista”.

Dal 28 febbraio le scuole di secondo grado potranno inserire nuovi iscritti, non comunicati dalle scuole secondarie di primo grado, utilizzando la funzione “Iscrizione diretta”.

Si ricorda che per ogni chiarimento inerente la comunicazione dei dati è possibile contattare il Servizio di Statistica. È comunque disponibile sul portale SIDI, nell’area Procedimenti Amministrativi, la guida operativa.

Per problemi tecnici, invece, è disponibile il numero verde del gestore del servizio informativo (8000903080).

Il Direttore Generale

F.to Emanuele Fidora

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Allegato 1

Informativa per il trattamento dei dati personali degli alunni

(art.13 decreto legislativo n. 196/2003)

Premessa

Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha istituito, in applicazione del decreto

legislativo 15 aprile 2005, n. 76, l’Anagrafe nazionale degli studenti, a completamento delle norme

generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia scolastica, volute dal

legislatore nel 2003.

L’Anagrafe contiene i dati degli alunni, comunicati dalle scuole e inviati per via telematica al

Ministero.

Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati per favorire la realizzazione del diritto-dovere all’istruzione e alla

formazione e alla vigilanza sull’assolvimento di tale obbligo, in relazione ai percorsi scolastici,

formativi, e di apprendistato dei singoli studenti, a partire dal primo anno della scuola primaria.

I soggetti legittimati al trattamento per le predette finalità vengono di seguito elencati:

– il comune, in cui risiedono i giovani soggetti all’obbligo di istruzione e destinatari del diritto-dovere

all’istruzione e alla formazione;

– il dirigente scolastico o il responsabile della struttura formativa presso cui sono iscritti ovvero

abbiano fatto richiesta di iscrizione gli studenti soggetti all’obbligo di istruzione e destinatari del

diritto-dovere all’istruzione e alla formazione;

– la provincia, attraverso i servizi per l’impiego in base alle loro competenze istituzionali;

– i soggetti che assumono, con il contratto di apprendistato, i giovani tenuti all’assolvimento del

diritto-dovere all’istruzione e alla formazione.

Il Ministero dell’istruzione opera il trattamento dei dati personali degli alunni esclusivamente

attraverso il proprio Ufficio di Statistica per finalità di analisi statistica.

Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento dei dati, effettuato nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati

personali, avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici per le finalità sopra

evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Incaricati del trattamento

I dati personali vengono trattati dal personale dell’Ufficio di Statistica individuati quali Incaricati dal

Responsabile del trattamento.

Diritti dell’interessato

La normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli interessati la possibilità di

esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003 che

si riporta:

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

 dell’origine dei dati personali;

 delle finalità e modalità del trattamento;

 della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti

elettronici;

 degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai

sensi dell’art. 5, comma 2 del decreto legislativo n. 196/2003;

 dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere

comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato,

di responsabili o incaricati.

3. L’interessato ha diritto di ottenere:

 l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;

 la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in

relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

 l’attestazione che le operazioni di cui ai precedenti punti sono state portate a

conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono

stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile

o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto

tutelato.

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

 per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché

pertinenti allo scopo della raccolta;

 al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario

o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione

commerciale.

Comunicazione dei dati

I dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici e privati soltanto nei casi previsti

da leggi e regolamenti.

Conservazione dei dati

Ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 74 del 5 agosto

2010, i dati raccolti nell’Anagrafe sono conservati fino al termine dell’anno solare successivo alla

conclusione di ogni ciclo scolastico.

Titolare e Responsabili del trattamento

Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Ministero

dell’istruzione, dell’università e della ricerca con sede a Roma in Viale di Trastevere, n. 76/A, cap

00153. Responsabile del trattamento dei dati è il direttore generale della Direzione Generale per gli

Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi, al quale è possibile rivolgersi per l’esercizio dei diritti

degli interessati, inviando apposita richiesta a: MIUR –Direzione generale per gli Studi, la Statistica

e i Sistemi Informativi – Viale Trastevere, 76/a 00153 Roma.

Nota 4 febbraio 2011, MIURAOODGOS prot. n. 781/R.U.U

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

Ai Direttori Generali degli

Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

Ai Presidenti delle Regioni

LORO SEDI

Ai Presidenti delle Province

LORO SEDI

Ai Sindaci dei Comuni

LORO SEDI

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione

per la Provincia di

T R E N T O

Al Sovrintendente Scolastico per

la scuola in lingua italiana

B O L Z A N O

All’Intendente Scolastico

per la scuola in lingua tedesca

B O L Z A N O

All’Intendente Scolastico per la

scuola delle località ladine

B O L Z A N O

Al Sovrintendente Scolastico

per la Regione Valle d’Aosta

A O S T A

Agli Uffici Scolastici territoriali

LORO SEDI

Ai Dirigenti scolastici delle

scuole secondarie di I e di II grado

statali e paritarie

LORO SEDI

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

e, p.c. Al Gabinetto del Ministro

SEDE

All’Ufficio Legislativo

SEDE

Nota 4 febbraio 2011, MIURAOODGOS prot. n. 781/R.U.U

Oggetto: Iscrizioni alle scuole di istruzione secondaria di secondo grado relative all’anno scolastico 2011/2012 – Precisazioni

Circolare Ministeriale 30 dicembre 2010, n. 101

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Circolare Ministeriale 30 dicembre 2010, n. 101

Prot.n. AOODGPER 11313

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

Ai Presidenti delle Regioni

LORO SEDI

Ai Presidenti delle Province

LORO SEDI

Ai Sindaci dei Comuni

LORO SEDI

Al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle d’Aosta

AOSTA

Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua italiana

BOLZANO

All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca

BOLZANO

All’Intendente Scolastico per la scuola delle località ladine

BOLZANO

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione per la Provincia

TRENTO

Agli Uffici territoriali degli U.S.R.

LORO SEDI

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali e paritarie

LORO SEDI

e, p.c. Al Gabinetto del Ministro

SEDE

All’Ufficio Legislativo

SEDE

Al Capo del Dipartimento per l’Istruzione

SEDE

Al Coordinamento tecnico della IX Commissione della Conferenza delle Regioni

Via Parigi

ROMA

OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2011/2012

Nota 10 marzo 2010, Prot.AOODGSSSIn.853

Oggetto: Anagrafe degli studenti – Iscrizioni a.s. 2010/2011

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi

Ufficio VII

A partire dal 15 marzo p.v. sarà possibile, all’interno dell’area “Alunni-Gestione alunni” del portale SIDI, aggiornare l’anagrafe degli studenti con i dati relativi a tutti gli alunni iscritti alle classi prime delle scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie per l’anno scolastico 2010/2011.

L’attuale fase di rilevazione costituisce il primo momento di aggiornamento della presenza degli alunni nel sistema nazionale di istruzione e rappresenta il necessario presupposto di tutte le complessive attività di politica scolastica, necessarie per il regolare avvio del successivo anno scolastico. Le scuole avranno cura di trasmettere i dati degli alunni secondo le modalità descritte nelle linee guida disponibili nel portale SIDI nell’area “Procedimenti amministrativi”.

L’applicazione “Anagrafe Nazionale” nel SIDI consente la trasmissione dei dati sia attraverso l’invio dei flussi provenienti da applicativi locali, sia mediante la funzionalità di inserimento dati per ogni singolo alunno. A tal fine, si sottolinea l’opportunità di verificare, con il relativo fornitore del software in uso presso la scuola, l’aggiornamento delle tabelle di codifica degli stati stranieri.

Nel caso di inserimento on-line, la funzionalità aggiornata “inserimento alunno” permette, digitando il relativo codice fiscale, di ottenere le informazioni sull’alunno nel caso in cui lo studente sia già presente in anagrafe; qualora lo studente non risulti presente in anagrafe, è necessario procedere all’inserimento di tutte le informazioni riguardanti l’alunno stesso.

Dopo l’invio dei flussi dagli applicativi locali, occorre riscontrare la correttezza dei dati trasmessi, procedendo alle necessarie modifiche e/o integrazioni in caso di discordanza con i dati presenti nell’anagrafe centrale, secondo quanto segnalato nel file di log. La trasmissione dei dati deve essere completata entro il 20 aprile p.v., anche per consentire alle scuole secondarie di secondo grado il completamento delle attività di iscrizione secondo i tempi previsti dalla circolare n. 17 del 18 febbraio 2010.

La presente rilevazione è prevista dal Programma statistico nazionale 2008-2010-aggiornamento 2009-2010 (codice PUI00009). I dati trattati dall’Ufficio di Statistica, nell’ambito della presente rilevazione, sono tutelati dal segreto statistico (art.9 d.lgs. n.322/1989) e sottoposti alla normativa in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003).

Il Servizio Statistico è disponibile per fornire ogni eventuale chiarimento a riguardo. In caso di problemi tecnici dell’applicazione è possibile contattare il numero verde del gestore del sistema informativo 800903080.

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Domenica Testa

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Informativa per il trattamento dei dati personali

Il titolare del trattamento dei dati personali della presente rilevazione è il Ministero dell’Istruzione,

dell’Università e della Ricerca; responsabile del trattamento dei dati personali è il direttore

Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi al quale è possibile rivolgersi per

l’esercizio dei diritti degli interessati di cui all’art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196,

inviando apposita richiesta a: MIUR – Direzione generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi

Informativi vialeTrastevere, 76/a 00153 Roma. I dati trattati nell’ambito della presente rilevazione,

tutelati dal segreto statistico e sottoposti alla normativa sulla protezione dei dati personali,

potranno essere utilizzati, anche per successivi trattamenti, esclusivamente per fini statistici dai

soggetti del Sistema Statistico Nazionale e potranno, altresì, essere comunicati per finalità di

ricerca scientifica alle condizioni e secondo le modalità previste dall’art. 7 del Codice di

deontologia per i trattamenti di dati personali effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale.

I medesimi dati saranno diffusi in forma aggregata, in modo tale che non sia possibile risalire ai

soggetti che li forniscono o a cui si riferiscono.

L’obbligo di fornire dati statistici per la presente rilevazione è previsto dall’ art.7 del D.Lgs. 6

settembre 1989, n.322.

Riferimenti normativi sul segreto statistico e sulla protezione dei dati personali

– Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modifiche e integrazioni – “Norme sul Sistema

statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica “, art. 6-bis (trattamenti dei

dati personali); art. 7 (obbligo di fornire i dati statistici); art. 8 (segreto d’ufficio degli addetti agli uffici di

statistica); art. 9 (disposizioni per la tutela del segreto statistico); art. 13 (Programma statistico nazionale);

– Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” – art. 2

(finalità), art. 4 (definizioni), artt. 7-10 (diritti dell’interessato), art. 13 (informativa), artt. 28-30 (soggetti che

effettuano il trattamento), artt. 104-110 (trattamento per scopi statistici o scientifici);

– “Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca

scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale” (all. A.3 del Codice in materia di

protezione dei dati personali – d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

– Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2009 – “Approvazione del Programma statistico

Nazionale triennio 2008-2010 – Aggiornamento 2009-2010 “(09A11947) (GU n. 238 del 13-10-2009 –

Suppl. Ordinario n.186)

– D.P.R. 15 novembre 2009 Elenco delle rilevazioni statistiche rientranti nel Programma statistico nazionale

2008-2010 – Aggiornamento 2009-2010 (Gazzetta Ufficiale 14.12.2009 – serie generale – n. 290 )

Nota 2 marzo 2010, Prot. N. 1562MIURAOODGOS

Oggetto: Anno scolastico 2010/2011 – iscrizioni alle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione – C.M. n. 4 del 15 gennaio 2010

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici

e per l’Autonomia Scolastica

Nella C.M. n. 4 del 15 gennaio 2010 è scritto (sub punto 4: “Insegnamento della religione cattolica e attività alternative”) che:

“La scelta relativa alle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica trova concreta attuazione nelle diverse opzioni possibili:

– attività didattiche e formative

– attività individuali o di gruppo con assistenza di personale docente;

– non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica”.

Ciò premesso, si confermano, in relazione a quesiti pervenuti, le dette tre opzioni. Conseguentemente le istituzioni scolastiche avranno cura di adeguare a quanto precede l’Allegato E (“Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica”) della medesima circolare. Si ricorda che tale allegato deve essere compilato, da parte degli interessati, entro l’avvio delle attività didattiche in relazione alla programmazione di inizio d’anno da parte degli organi collegiali.

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Mario G. Dutto

27 febbraio Iscrizioni A.S. 2010-2011

Il termine di scadenza per la presentazione della domanda di iscrizione, relativa all’anno scolastico 2010/11, alle scuole dell’infanzia e del primo ciclo, e’ fissato al 27 febbraio 2010, come previsto dalla nota 26 ottobre 2009, n. 10873.

La CM 3/10 fissa il termine di inizio e quello di scadenza per l’effettuazione delle iscrizioni alle istituzioni scolastiche del secondo ciclo rispettivamente al 26 febbraio e al 26 marzo 2010.

Circolare Ministeriale 18 febbraio 2010, n. 17

MIURAOODGOS prot. n. 1171 /R.U.U

Oggetto: Iscrizioni alle scuole di istruzione secondaria di secondo grado relative all’anno scolastico 2010-2011

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

Ufficio VI

Come è noto, la circolare n. 3 del 15 gennaio 2010 ha previsto che le richieste di iscrizione alle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di II grado per l’anno scolastico 2010-2011 debbano essere effettuate nel periodo compreso tra il 26 febbraio e il 26 marzo 2010.

Nel confermare le disposizioni generaliper le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e del primo ciclo, diramate con circolare n. 4 del 15 gennaio 2010, si forniscono ulteriori indicazioni, funzionali agli adempimenti e alle procedure di iscrizione alle scuole secondarie di II grado.

Tempi e organizzazione dell’iscrizione

L’iscrizione riguarda esclusivamente le classi prime delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado. Per gli studenti delle classi successive al primo anno di corso, l’iscrizione è disposta d’ufficio, salvo i casi in cui venga presentata domanda di trasferimento ad altra scuola, secondo le disposizioni vigenti.

1. Adempimento dell’obbligo

1.1. Obbligo di istruzione

Gli studenti che nel corrente anno scolastico concluderanno con esito positivo il percorso del primo ciclo di istruzione, per effetto della norma che ha disposto l’innalzamento dell’obbligo di istruzione devono iscriversi alla prima classe di un istituto secondario di secondo grado. L’obbligo di istruzione, in base all’art. 64, comma 4 bis, della legge 6 agosto 2008, n. 133, può essere assolto anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, secondo quanto indicato nel successivo paragrafo 1.2.

L’adempimento dell’obbligo di istruzione è finalizzato alla acquisizione di un titolo di studio di istruzione secondaria di II grado o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età. Con il loro conseguimento si assolve il diritto/dovere di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.

1.2. Obbligo di istruzione nei percorsi triennali per il conseguimento di qualifiche professionali

Nella fase transitoria relativa all’anno scolastico 2010-2011, in attesa della compiuta attuazione delle norme che disciplinano i percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226/05, gli studenti, in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo, possono iscriversi a percorsi triennali per il conseguimento di qualifiche professionali, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto dovere all’istruzione e alla formazione.

1.3. Verifica dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione

Gli Uffici scolastici regionali, al fine di assicurare l’assolvimento dell’obbligo di istruzione da parte di ogni studente e di prevenire e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, sono impegnati a sviluppare adeguate azioni di prevenzione e di sensibilizzazione. Una attenzione particolare va prestata ai territori più a rischio e alle fasce di utenza che presentano maggiori criticità. In questo loro impegno gli Uffici scolastici opereranno in sinergia con le Regioni e gli Enti locali, valutando l’opportunità di prevedere e programmare gli interventi di prevenzione nei Piani territoriali.

Per gli studenti che intendono iscriversi ai percorsi triennali di cui al precedente punto 1.2, il dirigente della scuola secondaria di I grado assume agli atti la manifestazione formale della famiglia di impegno all’iscrizione suddetta. In base a tale impegno formalizzato, il dirigente procederà nel prosieguo – di concerto e con la collaborazione della famiglia interessata – all’accertamento dell’assolvimento dell’obbligo.

2. Procedure

Le domande di iscrizione degli alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria di I grado negli istituti statali e paritari, ai fini della prosecuzione del proprio percorso di studi nel sistema dell’istruzione, andranno trasmesse – per il tramite del dirigente della scuola del primo ciclo di appartenenza – all’istituto secondario di II grado prescelto. Tali domande vengono inoltrate agli istituti di destinazione entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 26 marzo 2010.

In sede di iscrizione, le famiglie possono scegliere una delle diverse tipologie di istituti di istruzione secondaria di II grado previsti dai regolamenti relativi ai nuovi ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali, approvati in seconda lettura dal Consiglio dei Ministri in data 4 febbraio 2010 (Allegato 1), e dalla programmazione regionale dell’offerta formativa.

Gli studenti che chiedono di iscriversi alla prima classe degli indirizzi degli istituti professionali di cui all’allegato 1 possono contestualmente chiedere anche di poter conseguire una qualifica professionale a conclusione del terzo anno. A tal fine, gli istituti professionali propongono agli studenti e alle loro famiglie i diplomi di qualifica relativi ai percorsi realizzati sino al corrente anno scolastico.

Tali richieste sono accolte con riserva, in quanto è necessario acquisire, nei tempi più brevi, le determinazioni dei competenti Assessorati delle Regioni in ordine all’attuazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale in relazione alla fase transitoria disciplinata all’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo n. 226/05.

Le domande di iscrizione devono essere presentate ad un solo istituto di istruzione secondaria di II grado, per evitare che una doppia opzione da parte delle famiglie possa alterare le situazioni di organico. Tuttavia, in considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte (anche in base ai criteri di ammissione deliberati dal consiglio di istituto), le famiglie, in sede di presentazione della istanza di iscrizione, possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Sarà cura del dirigente scolastico dell’istituto secondario di II grado presso cui la domanda non è stata accolta, provvedere all’inoltro immediato delle domande di iscrizione, d’intesa con le famiglie, verso gli istituti indicati in subordine.

3. Contrasto dell’evasione scolastica

Sull’obbligo di istruzione e sulla verifica del suo assolvimento si rinvia a quanto già precisato nella circolare ministeriale n. 4/2010, relativa alle iscrizioni nel primo ciclo.

In merito, si ritiene opportuno richiamare l’attenzione sul contenuto dell’art.1-quater del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n.167, concernente l’acquisizione da parte dell’Amministrazione di “dati personali, sensibili e giudiziari degli studenti e altri dati utili alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica”.

4. Trasferimenti di iscrizione

In caso di trasferimento da una scuola ad un’altra, successivamente all’iscrizione a domanda o d’ufficio e prima dell’inizio ovvero in corso d’anno scolastico, la relativa, motivata richiesta deve essere presentata dall’interessato sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione, sia a quello della scuola di destinazione. In caso di accoglimento il dirigente della scuola di prima iscrizione invia, dopo aver accertato la disponibilità di posto, il nulla osta all’interessato ed alla scuola di destinazione, e inoltra a quest’ultima anche tutti i documenti dell’alunno.

Si richiama l’attenzione sulla necessità della acquisizione del nulla osta, da parte del dirigente della scuola di destinazione, quale condizione inderogabile per l’accoglimento della domanda di iscrizione. Le conseguenti rettifiche di anagrafe sono curate dalle scuole interessate, previa verifica dell’avvenuta nuova iscrizione.

5. Alunni con disabilità

Le iscrizioni di alunni con disabilità avvengono sulla base di quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, articolo 12, comma 5. La famiglia interessata presenterà l’apposita certificazione rilasciata dalla Asl di competenza, a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal DPCM 23 febbraio 2006, n. 185.

Sulla base di tale certificazione, la scuola attiva l’unità multidisciplinare di cui all’art. 4 del DPR 24 febbraio 1994, al fine di predisporre il profilo dinamico dell’alunno iscritto e di tracciare le basi del Piano educativo individualizzato, anche al fine di procedere alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale.

Con riferimento agli alunni con disabilità certificata, si ricorda che l’adempimento dell’obbligo di istruzione può avvenire solo al compimento del 18° anno di età (L. n. 104/92, art. 14, comma 1, lettera c), e Sentenza Corte Costituzionale n. 226/01).

Si rammenta, inoltre, che detti alunni, qualora non abbiano conseguito il diploma di licenza agli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione, ma l’attestato comprovante i crediti formativi documentati in sede di esame, se non hanno superato il 18° anno di età, hanno titolo ad iscriversi alla scuola secondaria di secondo grado sulla base del semplice predetto attestato (cfr. O.M. n. 90/01, art. 11, comma 12; art. 9, comma 6, DPR n.122 del 22 giugno 2009, art. 9, comma 4).

6. Alunni con cittadinanza non italiana

Si rinvia a quanto già precisato nella circolare ministeriale n. 2 dell’8 gennaio 2010.

7. Istruzione parentale

I genitori o gli esercenti la potestà parentale che intendano provvedere in proprio all’istruzione dei minori soggetti all’obbligo di istruzione, devono rilasciare al dirigente scolastico della scuola della tipologia richiesta più vicina alla propria residenza apposita dichiarazione, da rinnovare anno per anno, di possedere capacità tecnica o economica per provvedervi, rimettendo al dirigente medesimo l’onere di accertarne la fondatezza.

Per quanto attiene all’esame di idoneità degli alunni che si siano avvalsi dell’istruzione parentale o comunque frequentanti scuole non statali e non paritarie, si rinvia alle successive disposizioni che saranno diramate in materia di valutazione.

8. Insegnamento della religione cattolica

Al momento dell’iscrizione gli studenti esercitano la facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. L’esercizio di tale facoltà si attua mediante la compilazione di apposita richiesta, secondo il modello B allegato. La scelta ha valore per l’intero corso di studi e comunque in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni.

La scelta relativa alle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica trova invece concreta attuazione nella opzione di diverse possibili attività:

attività didattiche e formative,

attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente,

libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente,

non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

La scelta specifica di attività alternative è operata mediante l’allegato modello C all’inizio delle lezioni eha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. La firma del genitore dell’alunno minorenne è richiesta solo nell’ipotesi in cui venga scelta l’opzione “non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica”.

9. Corsi per adulti

In attesa della definizione dello schema di regolamento riguardante il riordino dell’istruzione per gli adulti, possono essere accolte, entro il 31 maggio 2010, le iscrizioni ai corsi per adulti di cui all’articolo 3, comma 1 del decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 25.10.2007, riguardanti:

il conseguimento del livello di istruzione corrispondente a quello conclusivo della scuola primaria e/o al titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione;

il recupero delle competenze per la certificazione dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione (Regolamento emanato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 139/07);

il conseguimento del diploma di istruzione secondaria di II grado;

la conoscenza della lingua italiana da parte degli immigrati.

Il termine del 31 maggio 2010 non è ovviamente applicabile ai fini dell’ammissione ai corsi a carattere modulare rientranti nell’offerta formativa libera e non curricolare delle istituzioni scolastiche, nonché ai progetti di sperimentazione finalizzati a favorire il rientro degli adulti nel sistema formativo.

Resta inteso, comunque, che – attraverso l’adozione di formale e motivato provvedimento per ogni studente accolto – è consentito accettare iscrizioni anche dopo la data del 31 maggio 2010 e, ordinariamente, non oltre l’inizio delle lezioni per l’anno scolastico 2010-2011.

10. Funzionalità

Gli Uffici scolastici regionali sono invitati, anche a partire dalle iniziative in tal senso attivate da uffici quale ad esempio quello lombardo, a verificare d’intesa con l’Ente locale competente il possibile coordinamento delle anagrafi scolastiche con l’obiettivo di giungere progressivamente a una gestione più puntuale e tempestiva delle iscrizioni alla classe prima delle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie e ai CFP.

11. Iniziative per garantire le informazioni alle famiglie

Il sistema informativo metterà a disposizione sul sito www.istruzione.it una funzione che permetterà la ricerca delle scuole superiori secondo i nuovi ordinamenti approvati con i recenti regolamenti. La funzione consentirà di individuare le scuole e la loro collocazione sul territorio. Questo servizio, che sarà operativo dal 25 febbraio 2010, è ottenuto in modo “automatico” dall’applicazione delle tabelle di convergenza allegate ai regolamenti.

La Direzione Generale per lo studente, l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione ha messo a punto un fascicolo dettagliato e completo dei quadri orari dei diversi indirizzi, delle articolazioni e delle opzioni previste, dei profili professionali e di tutte le informazioni utili a conoscere le caratteristiche della nuova scuola secondaria superiore. È stata inoltre predisposta una brochure più agile e sintetica, rivolta particolarmente alle famiglie, contenente le informazioni generali e la presentazione dei nuovi licei, istituti tecnici e professionali.

Entrambi gli strumenti che saranno inviati direttamente sia alle scuole secondarie di I e di II grado, sia agli Uffici Scolastici Regionali in un numero di copie adeguato, saranno anche resi scaricabili dal sito www.istruzione.it a partire dal 25 febbraio 2010.

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Mario G. Dutto

Allegati

Nota 21 gennaio 2010, Prot.AOODGOS n.427

Oggetto: CM n. 4/2010. Attivita’ alternative all’insegnamento della religione cattolica. Chiarimenti

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

In relazione a quesiti pervenuti, si conferma che, come negli scorsi anni, l’Allegato D della CM n. 4 del 15 gennaio 2010, sulle iscrizioni per l’anno scolastico 2010-2011, relativo alla scelta di avvalersi o di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, va compilato al momento dell’iscrizione alla classe iniziale.

L’Allegato E della medesima circolare, relativo alla scelta tra le attività alternative all’insegnamento della religione cattolica, va compilato entro l’avvio delle attività didattiche in relazione alla programmazione di inizio d’anno da parte degli organi collegiali.

Si precisa inoltre che le scelte alternative all’insegnamento della religione cattolica, previste dall’Allegato E, costituiscono il numero minimo di opzioni che la scuola offre agli alunni.

IL DIRETTORE GENERALE

Mario G. Dutto

Circolare Ministeriale 15 gennaio 2010, n. 4, MIURAOODGOS prot. n. 240/R.U.U

Oggetto: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado). Anno scolastico 2010 -2011

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

Le iscrizioni, come si è avuto modo di far presente anche negli anni scorsi, sono un momento importante dell’attività del sistema scolastico, che va al di là delle procedure e degli adempimenti di carattere puramente amministrativo e rappresenta, infatti, l’occasione per avviare in modo concreto e positivo il dialogo tra scuole, famiglie, istituzioni e realtà del territorio.

I tempi di effettuazione delle iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado sono quelli fissati, a parziale modifica di quanto contenuto nella nota n. 10873 del 26 ottobre 2009, dalla Circolare n. 3 in data 15 gennaio 2010: in essa si fa riserva di fornire puntuali istruzioni e indicazioni in ordine alle operazioni e alle procedure per le iscrizioni, attraverso due distinte circolari, riguardanti rispettivamente le scuole dell’infanzia e del primo ciclo e quelle del secondo ciclo.

La presente circolare disciplina le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ed ha come principali destinatari le famiglie1, le Istituzioni scolastiche, le Direzioni scolastiche regionali con i relativi Uffici territoriali e gli Enti Locali.

Per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo il quadro normativo di riferimento è delineato dal Regolamento di cui al D.P.R. n. 89 del 20 marzo 20092 e dall’Atto di indirizzo emanato dal Ministro in data 8 settembre 2009, che costituiscono il risultato del riordino di questo importante segmento del sistema scolastico.

Il Regolamento, nel rivedere l’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo, contiene misure di razionalizzazione e di qualificazione “al fine di assicurare migliori opportunità di apprendimento e di crescita educativa, e dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione” (art. 1, comma 2), secondo una strategia rispondente a criteri di efficacia e di efficienza del servizio.

L’Atto di indirizzo fissa a sua volta le priorità e individua i criteri generali per armonizzare gli aspetti pedagogici, didattici ed organizzativi a cui le istituzioni scolastiche devono fare riferimento per la costituzione e il funzionamento delle nuove classi.

Il termine di scadenza per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione è fissato al 27 febbraio 2010.

1. Offerta formativa

Scuola dell’infanzia

Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia i bambini e le bambine3 che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre 2010 il terzo anno di età. Possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiano tre anni di età dopo il 31 dicembre 2010 e, comunque, entro il 30 aprile 2011.

Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2010.

Al fine di garantire qualità pedagogica, flessibilità e specificità all’offerta educativa in coerenza con la particolare fascia di età interessata, l’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del Regolamento:

alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;

alla disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;

alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell’accoglienza.

Nelle scuole dell’infanzia dei territori montani, delle piccole isole e di piccoli comuni privi di servizi educativi per la primissima infanzia e con sezioni con un numero di iscritti inferiore a quello previsto, è consentita, in via straordinaria, l’iscrizione di piccoli gruppi di bambini di età compresa tra i due e i tre anni, per un massimo di tre bambini per sezione. L’inserimento di tali bambini avviene sulla base di progetti attivati d’intesa e in collaborazione tra istituzioni scolastiche e i comuni interessati e non può dar luogo alla costituzione di nuove sezioni.

Gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia sono definiti dal Regolamento (art. 2, comma 5).

Per l’anno scolastico 2010-2011 è prevista la prosecuzione, al fine di corrispondere alle attese e alle esigenze dei genitori, delle “sezioni primavera” in collaborazione con le Regioni e gli Enti Locali e nel rispetto delle necessarie condizioni logistiche e funzionali. Al riguardo saranno impartite apposite istruzioni.

Scuola primaria

I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale debbono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2010. Gli stessi hanno la possibilità di iscrivere anticipatamente anche i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile 2011. A tale ultimo riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori si avvalgono anche delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai propri figli.

E’ fatto carico alle scuole che accolgono bambini anticipatari di prestare particolare attenzione all’accoglienza ai fini di un efficace inserimento.

Ogni singola istituzione scolastica, all’atto dell’iscrizione fornisce alle famiglie il proprio Piano dell’offerta formativa recante le articolazioni dell’orario settimanale (inclusa la distribuzione dei rientri pomeridiani) e la disponibilità dei servizi secondo quanto previsto dal Regolamento (art. 4).

All’atto dell’iscrizione i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario4. Con riferimento a tali opzioni le istituzioni scolastiche organizzano le attività didattiche tenendo conto dei servizi attivabili e delle consistenze di organico.

Si richiama all’attenzione, per quel che concerne l’accesso alla classe successiva alla prima, che gli alunni esterni, obbligati all’iscrizione alla scuola primaria, debbono sostenere l’esame di idoneità prima dell’inizio dell’anno scolastico per accedere direttamente alla seconda classe. Tale obbligo, ovviamente, si intende anche riferito a coloro che debbono iscriversi alle classi successive alla seconda.

Scuola secondaria di primo grado

Per l’anno scolastico 2010-2011 devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di primo grado gli alunni in possesso della promozione o della idoneità a tale classe.

La domanda di iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di primo grado, da indirizzare alla scuola prescelta, dovrà essere presentata per il tramite della scuola primaria di appartenenza, la quale provvederà a trasmetterla, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine del 27 febbraio 2010, all’istituzione scolastica prescelta.

Il dirigente scolastico della scuola secondaria di primo grado, in caso di mancato accoglimento di domande rispetto ai posti disponibili, ne darà sollecita comunicazione alle famiglie interessate per consentire una diversa opzione.

E’ bene precisare che l’offerta formativa, espressione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, dovrà essere definita in coerenza con il Regolamento (art. 5) e dovrà tenere conto delle risorse di organico di cui la scuola dispone da impegnare nel rispetto delle prevalenti opzioni delle famiglie.

Negli istituti comprensivi non è richiesta la domanda di iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di primo grado per gli alunni che hanno frequentato nella stessa istituzione la classe quinta della scuola primaria. L’iscrizione, in tale caso, è disposta d’ufficio fatte salve le scelte delle famiglie relativamente al tempo scuola. Qualora i genitori o chi esercita la potestà genitoriale intendano far frequentare ai propri figli un istituto diverso da quello in cui gli stessi stanno concludendo l’ultimo anno della scuola primaria, devono presentare la domanda di iscrizione alla scuola prescelta per il tramite dell’istituto comprensivo di appartenenza, che provvederà a trasmetterla entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine del 27 febbraio 2010.

La volontà di frequentare i corsi di ordinamento ad indirizzo musicale va espressa all’atto dell’iscrizione alla classe prima. La frequenza delle attività previste per lo studio di uno strumento è consentita a coloro che superino l’apposita prova orientativo-attitudinale predisposta dalla scuola da effettuarsi, possibilmente, in tempo utile per consentire alle famiglie, in caso di mancato accoglimento della domanda, di potersi rivolgere eventualmente ad altra scuola entro il termine di scadenza delle iscrizioni e comunque non oltre i dieci giorni dopo tale scadenza. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della propria autonomia, organizzano i corsi di strumento musicale sia su classi di una stessa sezione, sia con gruppi di alunni provenienti da classi diverse, sulla base dell’assetto ordinamentale e dei criteri generali previsti dal D.M. 6 agosto 1999, n. 201 e, comunque, nel rispetto dei criteri generali per la formazione delle classi e dei limiti dell’organico assegnato.

2. Procedure e modalità di iscrizione

La domanda di iscrizione

Con la pubblicazione della presente circolare sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2010-2011. La domanda di iscrizione deve essere presentata, come si è già detto, entro il 27 febbraio 2010.

La domanda di iscrizione va rivolta alla scuola del territorio di appartenenza o ad altra istituzione scolastica prescelta in base alla offerta formativa.

L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia e alle classi prime della scuola primaria e secondaria di primo grado (fatta eccezione per gli istituti comprensivi) viene effettuata a domanda (si vedano gli schemi allegati A, B, C, proposti a scopo orientativo come tracce da contestualizzare). A tal fine gli interessati comunicano le informazioni essenziali relative all’alunno (nome e cognome, data di nascita, residenza) ed esprimono i propri orientamenti in merito alle possibilità di fruizione del tempo scuola, della mensa, degli altri servizi così come previsti dal Regolamento e indicati dalle istituzioni scolastiche sulla base del POF e delle risorse disponibili.

Per una coerente e funzionale programmazione del servizio ed anche in considerazione del fatto che una doppia opzione da parte delle famiglie potrebbe influire sulla rilevazione dei dati e alterare la definizione degli organici, con il rischio di danni erariali, i genitori possono indirizzare la domanda di iscrizione ad una sola istituzione scolastica. Non è, infatti, consentito agli stessi presentare altre domande ad altri istituti né a questi ultimi di accoglierle.

Per gli alunni delle classi successive al primo anno e per quelli ripetenti delle classi prime, l’iscrizione è disposta d’ufficio.

E’ d’obbligo la scrupolosa osservanza delle disposizioni previste in materia dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) e dal Regolamento ministeriale 6 dicembre 2006, tenuto conto che nel corso delle operazioni di iscrizione e nella fase di acquisizione delle relative documentazioni, le istituzioni scolastiche possono essere interessate al trattamento di dati sensibili e giudiziari riferiti agli alunni o a loro familiari.

Accoglimento della domanda

Nella previsione di domande di iscrizione in eccedenza, le scuole procedono alla definizione dei criteri di precedenza nella ammissione, mediante apposita delibera del consiglio di circolo/istituto, da rendere pubblica prima delle iscrizioni, con affissione all’albo e, ove possibile, con la pubblicazione sul sito web dell’istituzione scolastica.

Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica. Resta inteso, comunque, che l’Amministrazione scolastica deve garantire in ogni caso, trattandosi di istruzione dell’obbligo, il diritto allo studio attraverso ogni utile forma di coordinamento e di indirizzo a livello territoriale. L’esperienza dimostra che una aperta ed efficace collaborazione tra le scuole e gli Enti locali permette di predisporre in anticipo le condizioni per l’accoglienza delle domande, pur con le variazioni che di anno in anno si verificano.

Le scuole hanno l’obbligo di acquisire al protocollo le domande presentate e di comunicare, per iscritto, agli interessati il mancato accoglimento delle stesse.

La comunicazione di non accoglimento, debitamente motivata, deve essere effettuata con ogni possibile urgenza per consentire l’opzione verso altra scuola.

Trasferimenti di iscrizione

Non sempre la domanda di iscrizione può trovare accoglimento. La indisponibilità di posti, di servizi e di strutture può infatti ostacolare una piena soddisfazione delle richieste.

In tali casi, il dirigente dell’istituto statale destinatario della domanda di iscrizione curerà sollecitamente l’individuazione degli alunni per i quali, in base ai criteri di precedenza deliberati, non sia possibile accogliere la domanda stessa e procederà, a seguito dell’adozione dei provvedimenti di cui sopra, all’inoltro immediato della domanda ad altro istituto, individuato d’intesa con la famiglia.

Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, potranno anche essere attivate, da parte degli Uffici territoriali dell’USR, d’intesa con le Amministrazioni comunali interessate, forme opportune di coordinamento tra le scuole statali e le scuole paritarie che gestiscono il servizio sul territorio, per razionalizzare il più possibile il rapporto domanda-offerta.

In caso di trasferimento, prima dell’inizio ed in corso d’anno scolastico, da una scuola ad un’altra, successivamente all’iscrizione, la relativa, motivata richiesta deve essere presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione che a quello della scuola di destinazione. In caso di accoglimento il dirigente della scuola di iscrizione invierà il nulla osta all’interessato ed alla scuola di destinazione.

Si richiama l’attenzione sulla necessità della acquisizione del nulla osta, da parte del dirigente della scuola di destinazione, quale condizione inderogabile per l’accoglimento della domanda di iscrizione. Le conseguenti rettifiche di anagrafe saranno curate dalle scuole interessate, previa verifica dell’avvenuta nuova iscrizione.

3. Accoglienza e inclusione

Alunni con disabilità

Le iscrizioni di alunni con disabilità avvengono con la presentazione, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185.

Sulla base di tale certificazione, la scuola attiva l’unità multidisciplinare al fine di predisporre il profilo dinamico dell’alunno iscritto, di tracciare le basi del Piano educativo individualizzato e di procedere alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale.

L’alunno con disabilità che consegua, in sede di esame di Stato, l’attestato comprovante i crediti formativi maturati, ha titolo ad iscriversi, se non ha superato i 18 anni, alla scuola secondaria di secondo grado (DPR. 22 giugno 2009, n. 122, art. 9, comma 4).

Per una esaustiva ricognizione della delicata materia si rinvia alle Linee guida emanate da questo ministero con provvedimento del 4 agosto 2009.

Alunni con cittadinanza non italiana

Per gli alunni di cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione seguite per gli alunni italiani.

Ai sensi dell’art. 115, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, gli studenti figli di cittadini di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea, sono assegnati alla classe successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese di provenienza.

Indicazioni per la inclusione degli alunni con cittadinanza non italiana sono fornite dalla recente circolare n. 2 dell’8 gennaio 2010.

Ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 19 gennaio 2007, n. 251, i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso, come peraltro i minori stranieri non accompagnati, agli studi di ogni ordine e grado, secondo le modalità previste per i cittadini italiani.

Corsi per adulti

In attesa della definizione dello schema di regolamento riguardante il riordino dell’istruzione per gli adulti, possono essere accolte, entro il 31 maggio 2010, le iscrizioni ai corsi per adulti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) ed e) del decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 25/10/2007, riguardanti:

il conseguimento del livello di istruzione corrispondente a quello previsto dall’ordinamento vigente a conclusione della scuola primaria nonché per l’acquisizione del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione;

il recupero dei saperi e delle competenze finalizzate all’acquisizione della certificazione di assolvimento dell’obbligo di istruzione di cui al regolamento emanato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 139/2007;

la conoscenza della lingua italiana da parte degli immigrati per la loro integrazione linguistica e sociale.

Il suddetto termine non è ovviamente applicabile ai fini dell’ammissione ai corsi a carattere modulare rientranti nell’offerta formativa libera e non curricolare delle istituzioni scolastiche. Resta inteso, comunque, che, attraverso l’adozione di formale provvedimento per ogni studente accolto, è consentito accettare iscrizioni anche dopo la data del 31 maggio 2010 e, ordinariamente, non oltre l’inizio delle lezioni per l’anno scolastico 2010-2011.

4. Insegnamento della religione cattolica e attività alternative

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori, al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione di apposita richiesta, secondo il modello D allegato. La scelta ha valore per l’intero corso di studi e comunque in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni.

La scelta relativa alle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica trova concreta attuazione nelle diverse opzioni possibili:

attività didattiche e formative

attività individuali o di gruppo con assistenza di personale docente;

non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

La scelta specifica di attività alternative è operata, mediante il relativo modello E allegato, al momento dell’iscrizione e ha effetto per l’intero anno scolastico di riferimento.

5. Obbligo di istruzione

Nell’attuale ordinamento la scuola del primo ciclo rientra nell’obbligo di istruzione che riguarda la fascia di età d’età compresa tra i 6 e i 16 anni. Dieci anni di scolarità sono parte della formazione aperta a tutti e si collocano nel diritto – dovere all’istruzione e alla formazione che si estende fino ai 18 anni o al conseguimento di una qualifica o di un diploma.

Da questo punto di vista il momento dell’iscrizione assume un significato particolare in termini di assolvimento dell’obbligo e rappresenta un passaggio importante sotto vari aspetti: responsabilità condivisa tra soggetti diversi (a), modalità di assolvimento dell’obbligo previste dalle vigenti disposizioni (b), verifica dell’assolvimento (c).

a) Responsabilità condivise

L’obbligo di istruzione mira a garantire un percorso di formazione a tutti e coinvolge, pertanto, la responsabilità di più soggetti:

i genitori, cui competono le scelte della scuola e le opzioni del tempo scuola;

gli Enti locali cui spetta assicurare le condizioni più idonee per la fruizione del diritto allo studio da parte di ciascun alunno e garantire i supporti strutturali necessari allo svolgimento dell’attività didattica;

le istituzioni scolastiche da cui dipende l’adozione delle strategie più efficaci e coerenti, atte a garantire elevati livelli di apprendimento e di formazione;

l’Amministrazione cui è rimesso il compito di creare i presupposti per la realizzazione dell’obbligo di istruzione.

b) Modalità di assolvimento

L’iscrizione e la frequenza della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado costituiscono obbligo. Tale obbligo può essere assolto non solo con la frequenza di scuole statali e paritarie, ma anche attraverso l’istruzione familiare. In questo caso, a garanzia del diritto all’istruzione, il minore è tenuto a sostenere, ogni anno, l’esame di idoneità.

Coloro che intendano provvedere in proprio all’istruzione dei minori soggetti all’obbligo di istruzione devono rilasciare al dirigente scolastico della scuola del territorio di residenza apposita dichiarazione, da rinnovare anno per anno, di possedere capacità tecnica o economica per provvedervi. Il dirigente medesimo ha l’onere di accertare la fondatezza di tale dichiarazione.

Coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria hanno l’obbligo di sottoporsi ad esame di idoneità nel caso in cui intendano iscriversi a scuole statali o paritarie, nonché, in ogni caso, al termine della scuola primaria per il passaggio alla scuola secondaria di primo grado.

Tutti sono, inoltre, tenuti a sostenere l’esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione.

c) Verifica dell’assolvimento

Il rischio di mancato assolvimento dell’obbligo di istruzione a partire dalla scuola del primo ciclo è oggi motivo di rilevante preoccupazione; aspetti nuovi dell’evasione scolastica rendono necessaria una vigilanza attenta e continua rispetto all’istruzione familiare e alla frequenza di scuole non statali e non paritarie (anche con rinnovata attenzione agli esami di idoneità), nonché a nuovi fenomeni emergenti legati ai processi di immigrazione, allo sfruttamento del lavoro minorile e alle nuove povertà, di cui si hanno evidenze soprattutto nei contesti metropolitani.

Al fine di far fronte a tali fenomeni, l’Amministrazione assicurerà accuratezza nel lavoro di vigilanza e tempestività negli interventi, in coerenza con quanto, tra l’altro, previsto dal Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione (DM 22 agosto 2007).

In particolare, agli Uffici scolastici regionali compete la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica ponendo particolare attenzione ai territori maggiormente a rischio e alle fasce di utenza che presentano maggiori criticità. Ai fini suaccennati gli Uffici scolastici opereranno in sinergia con le Regioni e gli Enti locali, valutando l’opportunità di pianificare gli interventi di prevenzione nei Piani territoriali.

I dirigenti scolastici, soprattutto degli istituti di istruzione secondaria di primo grado, effettueranno le necessarie verifiche, rileveranno i casi e le ragioni di inosservanza, attiveranno tutti le iniziative e le misure che dovessero rendersi necessarie, ivi comprese le segnalazioni alle autorità competenti.

Lo sviluppo e la messa a punto dell’anagrafe nazionale degli studenti costituiscono una base importante per una rinnovata azione di controllo dell’obbligo di istruzione anche per quanto si riferisce al primo ciclo.

Data la complessità della materia delle iscrizioni e la sua rilevanza per la fruizione del diritto allo studio, è necessario che gli Uffici territoriali e le istituzioni scolastiche seguano direttamente le varie operazioni attraverso le quali si effettuano le iscrizioni e, in particolare, svolgano un’accorta e mirata opera di informazione, sensibilizzazione e orientamento nei confronti delle famiglie, degli alunni e di quanti, a vario titolo, sono coinvolti e interessati alla delicata incombenza. Al riguardo si segnala l’opportunità di rafforzare la collaborazione con le Regioni e, in particolare, con gli Enti locali, allo scopo di coordinare gli interventi sul territorio.

6. La rilevanza delle procedure di iscrizione

La puntuale e corretta definizione delle operazioni e delle procedure di iscrizione al prossimo anno scolastico costituisce presupposto necessario per una efficace programmazione delle attività educative e formative, per l’attivazione di proficui rapporti fra genitori ed istituzioni scolastiche, per le notevoli implicazioni sulla formazione delle classi, nonché, in via più generale, per una adeguata offerta formativa sul territorio.

L’accuratezza delle registrazioni in sede di iscrizione è la base di partenza per la funzionalità dell’anagrafe scolastica. Questa costituisce la condizione per poter seguire il percorso di ogni singolo studente e per verificare l’efficacia dell’azione della scuola in termini di valore aggiunto. In sede di iscrizione, inoltre, possono essere impostati e risolti problemi particolari e possono essere messe a fuoco criticità legate a ritardi scolastici e a rischi di dispersione. Soprattutto il regolare svolgimento delle procedure di iscrizione è la base per la corretta previsione ed elaborazione delle consistenze di organico e per la conseguente adozione dei diversi modelli organizzativi.

Le iscrizioni rappresentano anche un impegnativo appuntamento per gli Enti locali nelle cui competenze rientra la predisposizione delle strutture edilizie e funzionali per il servizio scolastico. La programmazione dell’offerta formativa, la definizione della rete scolastica e l’articolazione sul territorio del servizio scolastico sono preliminari all’avvio delle iscrizioni.

Da queste considerazioni deriva la necessità di un impegno diretto e accurato degli Uffici Scolastici Regionali e delle loro articolazioni territoriali e dei Dirigenti scolastici nel seguire ed accompagnare le diverse operazioni attraverso le quali si effettuano le iscrizioni, sviluppando quelle strategie che sono necessarie per dare qualità ed efficacia all’azione della singola scuola, per assicurare una equilibrata distribuzione sul territorio del servizio scolastico e, soprattutto, per garantire ad ogni alunno le migliori condizioni per la piena fruizione del diritto allo studio che gli è costituzionalmente riconosciuto.

IL DIRETTORE GENERALE

Mario G. Dutto

Note e Allegati