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Avviso 21 maggio 2015, Prot. n.1104

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca

AVVISO   PUBBLICO  PER  LA  SELEZIONE  DEI  COMPONENTI  DEL  COMITATO  NAZIONALE  DEI  GARANTI  DELLA  RICERCA  (CNGR)

Premessa

L’art.21 della legge di riordino del sistema universitario (legge 30 dicembre 2010, n.240) ha istituito il CNGR, i cui compiti principali sono i seguenti:

a)  indicare i criteri per la valutazione dei progetti di ricerca fondamentale, sulla base dei criteri riconosciuti a livello internazionale;

b) nominare gli studiosi che fanno parte dei comitati di selezione per la valutazione dei progetti di ricerca fondamentale e coordinare il lavoro dei comitati stessi.

Lo stesso art. 21 della legge 240/2010 prevede che la nomina dei componenti del CNGR sia effettuata dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sulla base di un elenco, composto da non meno di dieci e non più di quindici nominativi, definito da un apposito Comitato di Selezione (“searchcommittee”).

Poiché alla data attuale risultano cessati dalla carica cinque dei sette componenti del CNGR, si rende necessario provvedere alla loro immediata sostituzione, attivando le procedure di cui al citato articolo 21.

Al riguardo, nelle more dell’insediamento del Comitato di Selezione, nominato con D.M. 250 del 4 maggio 2015, si ritiene opportuno procedere all’emanazione del presente avviso al fine di acquisire le candidature a componente del CNGR, da un lato garantendo il pieno rispetto delle normative in materia di trasparenza, e dall’altro assicurando che, attraverso la definizione di idonei requisiti, la designazione dei possibili componenti del CNGR corrisponda alle esigenze di eccellenza a livello internazionale.

Requisiti per la candidatura

Il criterio fondamentale di selezione dei candidati è individuabile nel riconoscimento di un elevato profilo scientifico, unitamente a una comprovata esperienza nel campo della valutazione dei progetti di ricerca a livello internazionale.

Possono presentare la loro candidatura tutti gli studiosi di alta qualificazione in servizio presso una università o un ente pubblico di ricerca, che siano in possesso dei diritti civili e politici e  che non abbiano riportato condanne penali.

La domanda, da presentare esclusivamente per via telematica all’indirizzo https://cngr.miur.it, secondo il modello predisposto dal Ministero, dovrà essere corredata da:

1)   copia di un documento di identità in corso di validità;

2)   curriculum vitae dettagliato (in pdf), redatto in italiano o in inglese, in cui si evidenzino i principali titoli, tappe e realizzazioni della carriera scientifica, gli ambiti di ricerca, le esperienze gestionali, la conoscenza delle procedure e delle metodologie di valutazione della ricerca, con particolare riferimento alle “peerreview” (non più di trentamila caratteri, spazi inclusi);

3)   lista delle 20 principali pubblicazioni (in pdf) che il candidato ritenga maggiormente significative in relazione alla sua domanda.

 

Incompatibilità

L’eventuale nomina a componente del CNGR risulta incompatibile con l’appartenenza ad altri comitati previsti nell’ambito dell’organizzazione ufficiale del  MIUR o al Consiglio direttivo dell’ANVUR, con la rappresentanza legale di università o enti pubblici di ricerca, o con cariche politiche  elettive o di governo a livello nazionale o regionale o locale.

In ogni caso, l’incarico di componente del CNGR, ai sensi di quanto previsto dall’art.21 della citata legge 240/2010, cesserà al termine della durata prevista nel decreto ministeriale di nomina o al compimento del 70° anno di età, se precedente.

Modalità operative

Il Comitato di Selezione prenderà in considerazione, tassativamente, solo ed esclusivamente i candidati che abbiano presentato la propria candidatura, con le modalità sopra descritte, entro e non oltre le ore 15 del 19 giugno 2015.

All’esito della selezione, da completare entro il 17 luglio 2015, il Comitato proporrà all’on. Ministro una rosa di nominativi, tenendo anche conto della necessità di assicurare un adeguato bilanciamento di genere e di ambiti scientifici.

La segreteria del Comitato di Selezione è assicurata dall’ufficio III della Direzione Generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca.

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Il trattamento dei dati personali è finalizzato unicamente all’espletamento della selezione. L’autorizzazione al trattamento di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione, pena l’esclusione dalla selezione.

Al fine di garantire la massima trasparenza, i curricula dei candidati componenti la rosa di nominativi proposti all’on. Ministro saranno pubblicati sul sito istituzionale del MIUR.

Roma, 21 maggio 2015

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Vincenzo Di Felice)

Decreto Direttoriale 19 maggio 2015, n. 1094

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca

Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il D.P.C.M. dell’11 febbraio 2014 n. 98 “Regolamento di organizzazione del MIUR”, entrato in vigore il 29 luglio 2014;

VISTO il D.M. del 26 settembre 2014 n. 753 “Individuazione degli uffici di livello dirigenziali non generale dell’Amministrazione centrale del MIUR”;

VISTI i Regolamenti comunitari vigenti per la programmazione 2007-2013 e in particolare l’art. 56 del Regolamento CE 1083/2006 e ss.mm.ii. e l’art. 13 del Regolamento CE 1828/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. del 3 ottobre 2008 n. 196 “Regolamento di esecuzione del Regolamento CE 1083/2006 recante disposizione generali sul FESR, FSE e Fondo di Coesione”;

VISTO il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 approvato con Delibera CIPE n. 174 del 22 dicembre 2006 e con successiva Decisione della Commissione Europea n. 3329 del 13 luglio 2007;

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività” 2007-2013 (PON “R&C”) Regioni Convergenza adottato con Decisione CE (2007) 6882 del 21 dicembre 2007, cofinanziato dal FESR e dal FdR la cui riprogrammazione è stata approvata con Decisione C (2014) 9363 finale del 3 dicembre 2014;

VISTO l’Avviso pubblicato con Decreto Direttoriale 254/Ric. del 18 maggio 2011 (di seguito “Avviso”) nell’ambito dell’Asse I del PON R&C per la definizione e l’attivazione di interventi di adeguamento e rafforzamento strutturale, riferiti a centri di elevata qualificazione attivi in ambiti e discipline di particolare rilevanza strategica per lo sviluppo del sistema produttivo delle aree “Convergenza” e di comprovata eccellenza e capacità di proiezione nazionale e internazionale;

VISTO in particolare l’art. 4, comma 4 dell’Avviso che prevede il completamento delle attività progettuali entro il 31 dicembre 2014 e l’inoltro al MIUR della rendicontazione finale di spesa entro il 31 marzo 2015;

VISTO il successivo Decreto Direttoriale di proroga prot. 4672 del 29 dicembre 2014 con cui è stato posticipato al 30 maggio 2015 il termine per la conclusione delle attività progettuali e al 31 luglio 2015 il termine per la presentazione della rendicontazione finale di spesa;

TENUTO CONTO della manifesta esigenza di molti Soggetti Attuatori di ottenere una ulteriore proroga dei termini in ragione delle difficoltà oggettive riscontrate che potrebbero non consentire il rispetto delle scadenze imposte dal predetto D.D. di proroga prot. 4672 del 29 dicembre 2014;

VISTA altresì la successiva richiesta formulata dalla CRUI, prot. MIUR 9970 del 12 maggio 2015, di proroga per il completamento delle attività progettuali al 31 luglio 2015 e per la rendicontazione finale di spesa al 31 agosto;

VISTA la nota MIUR prot. n. 10256 del 15 maggio 2015 con la quale il Responsabile del Procedimento assicura circa l’insussistenza di motivi di legittimità ostativi all’accoglimento della richiesta predetta;

RAVVISATA pertanto, la necessità di provvedere alla concessione di una ulteriore proroga dei termini fissati nel richiamato D.D. 4672 del 29 dicembre 2014 al fine di consentire ai Soggetti Attuatori il completamento delle attività progettuali, portando a termine le relative procedure amministrative;

CONSIDERATO inoltre che le nuove tempistiche restano compatibili con le disposizioni comunitarie circa gli specifici adempimenti di raggiungimento degli obiettivi di spesa da certificare alla fine di ogni anno e con l’espletamento delle verifiche degli organi di controllo di I livello necessarie al pagamento delle spese entro l’anno 2015;

DECRETA

ART. 1

  1. Al fine di consentire il più corretto e completo utilizzo delle risorse comunitarie all’uopo destinate, il termine per la conclusione delle attività progettuali, di cui all’articolo 4, comma 4, del D.D. del MIUR prot. 254/Ric. del 18 maggio 2011, così come modificato dal D.D. 4672 del 29 dicembre 2014, è prorogato al 31 luglio 2015. Conseguentemente, il termine per la presentazione della rendicontazione finale di spesa è prorogato al 31 agosto 2015.
  2. I predetti termini si intendono perentori, pertanto non verranno accolte ulteriori richieste di proroga.
  3. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del PON R&C 2007-2013.

Il Direttore Generale
(Dott. Vincenzo Di Felice)

Avviso 4 marzo 2015

Conclusa il 2 marzo la prima fase di valutazione dei progetti arrivati in risposta al bando SIR (Scientific Independence of young Researchers) per ricercatori under 40. Alla seconda fase sono stati ammessi 213 progetti per il macrosettore LS (Scienze della vita), 232 progetti per il macrosettore PE (Scienze fisiche e ingegneria) e 162 progetti per il macrosettore SH (Scienze umanistiche e social) .

I decreti di ammissione (uno per macrosettore) sono stati pubblicati sul sito del bando a questo indirizzo http://sir.miur.it/ e sono disponibili sul sito Miur www.istruzione.it.

La seconda fase di valutazione ha avuto immediato inizio. La sua conclusione è prevista per la fine del mese di aprile.

Decreto Capo Dipartimento 17 febbraio 2015, n. 393

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della Ricerca

Vista la legge 29 novembre 1980 n. 963, con la quale viene data attuazione al Trattato sull’Antartide firmato a Washington il 1 dicembre 1959;

Vista la legge n. 380 del 27 novembre 1991 recante le norme sui programmi nazionali di ricerca scientifica e tecnologica in Antartide;

Visto il Decreto interministeriale del 30 settembre 2010 recante la “Rideterminazione dei soggetti incaricati dell’attuazione, delle strutture operative, dei compiti e degli organismi consultivi e di coordinamento, delle procedure del programma di ricerche in Antartide nonché delle modalità di attuazione e della disciplina dell’erogazione delle risorse finanziarie“;

Visto, in particolare, l’articolo 4, comma 2, del richiamato Decreto interministeriale del 30 settembre 2010 che prevede, fra l’altro, che il MIUR possa emanare bandi pubblici per la raccolta di nuove proposte di ricerca;

Visto il Programma Nazionale della Ricerca (PNR) 2011-2013 approvato dal CIPE con delibera n. 2 del 23 marzo 2011, ed in particolare l’allegato 5, capitolo 2, Ambiente: sistemi terrestri, marini e clima – paragrafo Le regioni polari;

Visto il Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA), approvato con Decreto ministeriale N. 729/Ric. del 30 ottobre 2012;

Visti i Decreti n. 19 del 19 gennaio 2011 e n. 356 del 19 giugno 2012 con i quali il Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca ha approvato, ai sensi dell’articolo 1 del richiamato Decreto interministeriale del 30 settembre 2010, rispettivamente i Programmi Esecutivi Annuali  (PEA) 2010 e 2011;

Considerato che i Programmi Esecutivi Annuali (PEA) 2010 e 2011 prevedono risorse finanziarie specificatamente destinate al finanziamento di nuove proposte di ricerca;

Considerato che il PNRA prevede espressamente, al paragrafo 4.5, la specificità e la diversificazione dei bandi da adottare ai sensi del Decreto interministeriale del 30 settembre 2010, articolo 4, comma 2;

DECRETA

TITOLO I

Articolo 1
Finalità e oggetto del bando

  1. Il presente bando disciplina le procedure per il finanziamento, da parte del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR), di attività di ricerca rivolte ad approfondire le conoscenze in Antartide, e, in particolare, ottenere una migliore comprensione dei processi di interazione e connessione fra i diversi comparti del sistema Terra (criosfera, idrosfera, atmosfera, biosfera e litosfera). Al fine di poter effettuare le opportune comparazioni e/o integrazioni, le attività di ricerca potranno riguardare anche aree al di fuori della regione antartica. Una particolare valutazione premiale sarà assicurata alle proposte coordinate da giovani ricercatori, così come definiti dal successivo articolo 2, anche al fine di favorire il necessario ricambio generazionale all’interno del sistema nazionale della ricerca.

  2. In coerenza con la programmazione strategica triennale 2012-2014 del PNRA  le proposte di ricerca riguarderanno prioritariamente le seguenti tematiche:

  • 1. Dinamica dell’atmosfera e processi climatici
  • 2. Dinamica della calotta polare
  • 3. Dinamica della Terra solida ed evoluzione della criosfera
  • 4. Dinamica degli oceani polari
  • 5. Relazioni Sole-Terra e space weather
  • 6. L’Universo sopra l’Antartide
  • 7. Evoluzione, adattamento e biodiversità
  • 8. L’Uomo in ambienti estremi
  • 9. Contaminazione ambientale
  • 10. Paleoclima
  • 11. Problematiche e rischi ambientali
  • 12. Tecnologia: innovazione e sperimentazione
  1. Il presente bando si articola su due linee di intervento:
  • A. Attività di raccolta e diffusione di dati di osservatori permanenti ed esperimenti di lungo periodo, in coerenza con quanto previsto ai paragrafi 4.2, 4.4 e 4.5 della programmazione  strategica triennale 2012-2014, di cui al Titolo II del presente bando;
  • B. Progetti di ricerca da svolgere su piattaforme fisse e mobili di altri paesi e/o nell’ambito di iniziative internazionali, in coerenza con quanto previsto ai paragrafi 4.3, 4.4 e 4.5 della programmazione  strategica triennale 2012-2014, di cui al Titolo III del presente bando.
  1. A ciascuna linea sono riferite specifiche proposte per ognuna delle quali nei successivi articoli sono riportate caratteristiche e modalità e criteri di valutazione per l’approvazione delle rispettive graduatorie.

 

Articolo 2
Soggetti ammissibili

 

 

  1. Ai fini del presente bando sono ammissibili a presentare proposte i seguenti soggetti:
  • a) Università e istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori a ordinamento speciale;
  • b) Enti e Istituzioni Pubbliche Nazionali di Ricerca vigilati dallo Stato;
  • c) Altri organismi di ricerca in possesso dei requisiti previsti da Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea del 6 agosto 2008.
  1. Le proposte devono individuare il coordinatore scientifico. Non potrà essere finanziato più di un progetto con lo stesso coordinatore che, comunque, non potrà contemporaneamente coordinare un progetto finanziato dal PNRA nel bando 2013.

  2. Il coordinatore scientifico deve essere individuato tra il personale di ricerca dei soggetti di cui al precedente comma 1 o tra i giovani ricercatori, così come definiti dal comma seguente.

  3. Possono partecipare alle proposte del presente bando anche i giovani ricercatori così come definiti dall’articolo 4 comma 2 del Decreto Ministeriale 115/2013, ossia di età non superiore ai 40 anni compiuti, sia appartenenti, con la qualifica di docente o ricercatore, ai ruoli delle università, statali e non statali, legalmente riconosciute e istituite nel territorio dello Stato, o degli enti di ricerca vigilati dal Ministero, sia non appartenenti ai ruoli dei soggetti di cui al comma 1 ma in possesso del titolo di dottore di ricerca.

  4. Per le proposte di esperimento di lungo periodo coordinate da un giovane ricercatore, così come definito al comma 4, non appartenente ai ruoli dei soggetti di cui al precedente comma 1, il MIUR provvede ad acquisire attestazione di disponibilità, rilasciata dal legale rappresentante, o da altro titolare di adeguati poteri di firma, del soggetto di cui al comma 1, alla stipula per chiamata diretta, in caso di successo nel presente bando, di apposito contratto con il medesimo giovane ricercatore.

  5. Il singolo ricercatore non potrà partecipare contemporaneamente a più di due progetti finanziati dal PNRA nel presente bando e nel bando 2013.

  6. Alle proposte del presente bando non possono partecipare a qualunque titolo i componenti della Commissione Scientifica Nazionale per l’Antartide e i componenti degli organismi decisionali attraverso i quali il CNR e l’ENEA assicurano i rispettivi compiti di programmazione, coordinamento e attuazione del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide.

TITOLO II

Articolo 3
Linea A – Attività di raccolta e diffusione di dati di osservatori permanenti
ed esperimenti di lungo periodo

  1. Sono da considerare osservatori permanenti quelle strutture che svolgono attività di raccolta di osservazioni e dati di interesse generale, nazionale ed internazionale che implica la standardizzazione della raccolta dei dati, l’automatizzazione dei sistemi osservativi e la trasmissione in tempo reale, l’accesso pubblico, regolamentato e gratuito ai dati, secondo i pertinenti standard internazionali.

  2. Sono da considerare esperimenti di lungo periodo quelle attività di ricerca che implicano la raccolta sistematica di dati la cui significatività scientifica impone osservazioni e/o misure per un periodo non superiore a quattro anni.

  3. Per le attività di questa linea di intervento saranno disponibili i supporti infrastrutturali e logistici della stazione scientifica costiera “Mario Zucchelli” o la stazione italo-francese “Concordia” sul plateau polare e, per le attività nel Mare di Ross, una nave cargo/oceanografica individuata in sede di programmazione esecutiva delle spedizioni in Antartide, compatibilmente con le risorse disponibili e con le attività scientifiche e le operazioni logistiche nel loro complesso.

Articolo 4
Caratteristiche delle proposte di rinnovo di osservatori permanenti esistenti

  1. Ciascuna proposta di rinnovo di un osservatorio permanente deve avere un costo non superiore a Euro 100.000,00 e non inferiore ad euro 20.000,00 (incluso l’eventuale adeguamento della strumentazione installata), una durata non inferiore a due anni e non superiore a 4.

  2. Il legale rappresentante, o altro titolare di adeguati poteri di firma, dell’istituzione proponente deve sottoscrivere la proposta assumendosi l’impegno a garantire la conduzione sistematica delle osservazioni, la manutenzione periodica della strumentazione, dei sistemi di conservazione e la diffusione dei dati assicurandone la continuità per l’intero periodo di durata della proposta.

  3. Le proposte dovranno fare riferimento a uno degli osservatori permanenti esistenti, essere corredate del rapporto sulle attività svolte e i risultati conseguiti nel quinquennio 2009-2013 ed evidenziare i seguenti elementi:

  • a) motivazione della proposta di proseguire le attività per un ulteriore periodo, in ogni caso non superiore a 4 anni;
  • b) descrizione delle attività previste e del piano di sviluppo temporale delle stesse;
  • c) documentazione dell’avvenuto utilizzo da parte della comunità scientifica dei dati raccolti nel precedente quinquennio;
  • d) descrizione di come e dove sono archiviati i dati raccolti, e da quando sono stati resi di pubblico accesso;
  • e) descrizione del fabbisogno tecnico-logistico;
  • f) descrizione dei costi preventivati per la conduzione dell’osservatorio e la diffusione dei dati;
  • g) descrizione del programma di formazione e divulgazione;
  • h) coinvolgimento internazionale;
  • i) descrizione della composizione del team scientifico e tecnico, sia italiano che straniero;
  • j) eventuali contributi finanziari da parte di terzi, italiani e/o stranieri.

Articolo 5
Caratteristiche delle proposte di istituzione di nuovi osservatori permanenti

  1. Ciascuna proposta di istituzione di un nuovo osservatorio permanente deve avere un costo non superiore a euro 150.000,00 e non inferiore ad euro 30.000,00 (incluso l’eventuale acquisizione di strumentazione da installare in Antartide), una durata non inferiore a due anni e non superiore a 4.

  2. Il legale rappresentante del soggetto proponente deve sottoscrivere la proposta assumendosi l’impegno a garantirne l’installazione e la manutenzione periodica della strumentazione, la conduzione delle osservazioni, dei sistemi di conservazione e la diffusione dei dati assicurandone la continuità per l’intero periodo di durata della proposta.

  3. Le proposte dovranno fare riferimento a una delle tre infrastrutture disponibili in Antartide (stazione Mario Zucchelli, stazione Concordia, nave cargo/oceanografica nel Mare di Ross) con la capacità operativa delineata all’art. 3, comma 3.

  4. Le proposte presentate dovranno altresì evidenziare i seguenti elementi:

  • a) finalità scientifiche perseguite in coerenza con quanto previsto al precedente articolo 1;
  • b) la comunità scientifica nazionale ed internazionale interessata all’utilizzo dei dati dell’osservatorio;
  • c) strumentazione, metodologie, standardizzazioni, modalità di raccolta ed elaborazione dei dati grezzi e della loro diffusione, tempistica prevista per l’archiviazione e l’accesso pubblico dal momento della raccolta;
  • d) descrizione del fabbisogno tecnico-logistico;
  • e) descrizione dei costi preventivati per la realizzazione dell’osservatorio e dell’utilizzo del contributo richiesto;
  • f) descrizione del programma di formazione e divulgazione;
  • g) descrizione della composizione del team scientifico e tecnico;
  • h) eventuali collaborazioni internazionali;
  • i) eventuali contributi finanziari di terzi,italiani e/o stranieri.

 

Articolo 6
Caratteristiche delle proposte di esperimenti di lungo periodo

  1. Ciascuna proposta di un esperimento di lungo periodo deve avere una durata non superiore a quattro anni.

  2. Ciascuna proposta potrà avere un costo complessivo, per l’intera durata, non superiore a euro 300.000,00 e non inferiore ad euro 50.000,00 (incluso l’eventuale acquisizione di strumentazione da installare in Antartide).

  3. Il presente bando finanzia esclusivamente i primi due anni della proposta, per un importo massimo riconoscibile di euro 150.000. Alla fine del biennio, a seguito di verifica positiva di una dettagliata relazione scientifica ed economica, si potrà procedere al finanziamento per la durata residua della proposta a valere sulle risorse del PNRA disponibili a legislazione vigente o anche utilizzando le eventuali economie che si rendessero disponibili ai sensi del comma 8 del successivo articolo 12.

  4. Le proposte dovranno fare riferimento a una delle tre infrastrutture disponibili in Antartide (stazione Mario Zucchelli, stazione Concordia, nave cargo/oceanografica nel Mare di Ross) con la capacità operativa delineata all’art. 3, comma 3.

  5. Ciascuna proposta, oltre ad individuare il coordinatore scientifico, dovrà indicare i responsabili e la composizione delle unità di ricerca che non potranno essere inferiori a 2 e superiori a 8. La proposta dovrà descrivere, oltre al programma generale, anche i compiti di ciascuna delle unità di ricerca.

  6. Le proposte presentate dovranno altresì evidenziare i seguenti elementi:

  • a) finalità scientifiche perseguite in coerenza con quanto previsto al precedente articolo 1;
  • b) motivazioni che giustifichino la necessità di raccolta dati per un lungo periodo in coerenza con quanto previsto al precedente articolo 3 comma 2;
  • c) descrizione degli obiettivi perseguiti e dei risultati attesi;
  • d) descrizione analitica delle attività previste e del piano di sviluppo temporale delle stesse;
  • e) descrizione analitica del fabbisogno tecnico-logistico;
  • f) descrizione dei costi preventivati per la realizzazione dell’esperimento e dell’utilizzo del contributo richiesto;
  • g) descrizione del programma di formazione e divulgazione;
  • h) descrizione della composizione del team scientifico e tecnico, sia italiano che straniero;
  • i) eventuali collaborazioni internazionali;
  • j) eventuali contributi finanziari di terzi, italiani e/o stranieri.

Articolo 7
Forme e misure delle agevolazioni e determinazione dei costi ammissibili

  1. Il MIUR interviene a sostegno delle proposte selezionate nella misura del 100% dei costi ammissibili e nella forma del contributo alla spesa, nell’ambito delle risorse individuate ai sensi del successivo articolo 11 del presente decreto; per le proposte di cui al precedente articolo 6, il contributo alla spesa è da riferirsi esclusivamente ai primi due anni a copertura dei costi ammissibili per lo stesso periodo.

  2. Sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di costo:

  • a) acquisizione di strumentazione da installare/utilizzare presso le stazioni in Antartide o sulla nave;
  • b) missioni, spese di laboratorio, materiale di consumo, spese generali, contributo alla formazione del personale, per un importo massimo di euro 40.000 annui;
  • c) solo per le proposte di esperimenti di lungo periodo, contratto per chiamata diretta per il coordinatore giovane non strutturato per un importo massimo di euro 50.000 lordi annui, incluso gli oneri a carico del datore.
  1. I costi connessi all’utilizzo delle infrastrutture e alla permanenza del personale presso le infrastrutture ospitanti in Antartide, come definite ai sensi dell’articolo 3, comma 3 del presente bando, sono a carico delle risorse destinate, nell’ambito dei relativi Programmi Esecutivi Annuali (PEA), alle voce “Logistica” e “Risorse umane impegnate in Antartide”. I costi relativi alle attività presso la stazione Concordia saranno contabilizzati nel budget comune franco-italiano relativo alla stazione Concordia come parte del contributo italiano per le spese di conduzione della stazione.

 

TITOLO III

Articolo 8
Linea B – Progetti di ricerca presso piattaforme di altri paesi e/o iniziative internazionali

  1. Il PNRA per il triennio 2012-2014 riconosce che lacollaborazione internazionale è intrinseca allo spirito della ricerca polare, permette lo sviluppo di progetti di ricerca di dimensioni e interessi sopranazionali, consente risparmi e razionalizzazioni dell’uso dei mezzi di supporto infrastrutturale e logistico.

  2. La presente linea d’intervento è finalizzata a promuovere attività di ricerca di tipo opportunity driven da svilupparsi nell’ambito di iniziative internazionali, utilizzo coordinato di piattaforme fisse e mobili, progetti di ricerca che richiedono la collaborazione fra team di vari paesi e/o che necessitano di particolare impegno logistico.

Articolo 9
Caratteristiche delle proposte

  1. Ciascuna proposta non può avere un costo superiore a Euro 200.000,00 e inferiore ad euro 50.000,00 e deve avere una durata non superiore a due anni.

  2. Le proposte dovranno fare riferimento a specifiche iniziative internazionali all’interno delle quali si collocano in modo funzionale e organico.

  3. Le proposte presentate dovranno altresì evidenziare i seguenti elementi:

  • a) finalità perseguite in coerenza con quanto previsto al precedente articolo 8 del presente decreto;
  • b) motivazione dell’opportunità strategica per aderire all’iniziativa internazionale;
  • c) documentazione relativa allo stato di avanzamento dell’iniziativa e di coinvolgimento degli altri paesi;
  • d) descrizione delle attività previste e del piano di sviluppo temporale delle stesse;
  • e) descrizione del fabbisogno tecnico-logistico;
  • f) descrizione dei costi preventivati per la realizzazione del progetto e dell’utilizzo del contributo richiesto;
  • g) descrizione del contributo da parte dei partner stranieri;
  • h) descrizione del programma di formazione e divulgazione;
  • i) descrizione della composizione del team scientifico e tecnico, sia italiano che straniero;
  • j) previsione di sviluppo futuro dell’iniziativa.
  1. Ciascuna proposta, oltre ad individuare il coordinatore scientifico, dovrà indicare i responsabili e la composizione delle unità di ricerca che non potranno essere inferiore a 2 e superiori a 8. La proposta dovrà descrivere, oltre al programma generale, anche i compiti di ciascuna delle unità di ricerca.

Articolo 10
Forme e misure delle agevolazioni e determinazione dei costi ammissibili

  1. Il MIUR interviene a sostegno delle proposte selezionate nella misura del 100% dei costi ammissibili e nella forma del contributo alla spesa, nell’ambito delle risorse individuate ai sensi del successivo articolo 11 del presente decreto.

  2. Sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di costo:

  • a) acquisizione di strumentazione da installare e/o utilizzare in aree polari;
  • b) missioni, spese di laboratorio, analisi dati e campioni, materiale di consumo, spese generali, contributo alla formazione del personale, per un importo massimo di euro 40.000 annui;
  • c) contratto per chiamata diretta per il coordinatore giovane e non strutturato per un importo massimo di euro 50.000 lordi annui, incluso gli oneri a carico del datore;
  • d) partecipazione alle spese di tipo logistico-operativo per attività su piattaforme polari di altri paesi.
  1. I costi connessi all’utilizzo e alla permanenza presso le infrastrutture ospitanti di cui al precedente articolo 3, comma 3, del presente bando, sono a carico delle risorse destinate, nell’ambito del PEA, alla voce “Logistica” e “Risorse umane impegnate in Antartide”. Questi costi verranno contabilizzati quale contributo italiano alle spese di attuazione dell’iniziativa internazionale. A tali scopi dovranno essere stipulati specifici protocolli di intesa fra il MIUR e il partner straniero.

TITOLO IV

Articolo 11
Risorse finanziarie disponibili

  1. Le risorse finanziarie per l’attivazione del presente bando ammontano a Euro 2.200.000 derivanti per Euro 2.000.000 dal Programma Esecutivo Annuale 2010 e per Euro 200.000 dal Programma Esecutivo Annuale 2011.

  2. Con riferimento all’articolazione sulle due linee di intervento del presente bando le risorse finanziarie messe a disposizione sono:

  • Linea A – Attività di raccolta e diffusione di dati di osservatori permanenti ed esperimenti di lungo  periodo – Euro 1.500.000, così ripartiti:- A1)  proposte di rinnovo di osservatori permanenti esistenti: Euro 700.000
    – A2) proposte di istituzione di nuovi osservatori permanenti: Euro 300.000
    – A3) proposte di esperimenti di lungo periodo: Euro 500.000
  • Linea B – Progetti di ricerca su piattaforme di altri paesi e/o internazionali:- B1)  Progetti di ricerca su piattaforme di altri paesi e/o internazionali: Euro 700.000
  1. Lo stanziamento di cui all’articolazione A3 è destinato esclusivamente al finanziamento dei primi due anni di ciascuna proposta nella misura massima di euro 150.000, mentre per gli anni successivi, nel caso di verifica positiva di una dettagliata relazione scientifica ed economica, si potrà procedere al finanziamento a valere sulle risorse del PNRA disponibili a legislazione vigente o anche utilizzando le eventuali economie che si rendessero disponibili ai sensi del comma 8 del successivo articolo 12.

Articolo 12
Modalità e criteri per la valutazione delle proposte

  1. Le proposte di rinnovo di osservatori permanenti esistenti, di cui al precedente articolo 4, sono valutate dalla Commissione Scientifica Nazionale per l’Antartide sulla base dei seguenti criteri:
  • 1) Qualità della proposta (max. 40 punti):
    • a) motivazione della proposta di rinnovo;
    • b) metodologie, standardizzazioni, modalità di raccolta e diffusione dei dati;
    • c) fruizione dei dati raccolti da parte della comunità scientifica nazionale e internazionale;
    • d) congruità economica delle attività progettuali proposte.
  • 2) Qualità dei soggetti (max. 20 punti):
    • a) competenze coinvolte;
    • b) meccanismi di governance.
  • 3) Impatto della proposta sul sistema di ricerca nazionale ed internazionale (max. 10 punti).
  1. La valutazione delle proposte di istituzione di nuovi osservatori permanenti, di esperimenti di lungo periodo e di attività di ricerca su piattaforme di altri paesi e/o internazionali, di cui rispettivamente agli articoli 5, 6 e 9, pervenute ai sensi del presente bando, è curata dalla Commissione Scientifica Nazionale per l’Antartide che, a tal fine, acquisirà anche il parere di esperti internazionali nominati dal MIUR secondo i seguenti criteri:
  • 1) qualità della proposta (max 40 punti):
    • a. solidità e praticabilità della proposta tenuto conto della capacità logistica, dell’articolazione delle fasi realizzative e del loro livello di integrazione;
    • b. grado di innovazione dei contenuti e delle metodologie utilizzate e novità, originalità e utilità delle attività e delle conoscenze acquisibili con riferimento allo stato dell’arte internazionale;
    • c. congruità economica delle attività progettuali proposte;
  • 2) qualità dei soggetti proponenti (max 20 punti):
    • a. competenze coinvolte, valorizzate e generate nello sviluppo della proposta;
    • b. giovane età del coordinatore scientifico;
    • c. meccanismi di governance e di coinvolgimento degli eventuali partner stranieri.
  • 3) impatto della proposta (max 10 punti):
    • a. rafforzamento del sistema della ricerca nazionale in Antartide nel quadro internazionale;
    • b. capacità di sviluppare prodotti/processi/servizi di rilevante utilità per il sistema artico e antartico.
  1. Sono approvati e ammessi al finanziamento, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all’articolo 11 comma 2 e secondo l’ordine delle rispettive graduatorie (A1, A2, A3 e B1), le proposte che avranno raggiunto il punteggio minimo di 50 (di cui almeno 25 punti per il criterio 1) su 70 conseguibili.

  2. Le quattro graduatorie (A1, A2, A3 e B1) delle proposte ammesse al finanziamento sono approvate con Decreto Direttoriale reso pubblico sul sito web del MIUR.

  3. I coordinatori scientifici delle proposte ammesse al finanziamento saranno invitati a predisporre i progetti definitivi coerenti con le risorse finanziarie, i supporti logistici che potranno effettivamente essere messi a disposizione e gli eventuali suggerimenti dei referee.

  4. Nel caso in cui, per ciascuna o tutte le articolazioni di cui all’articolo 11 comma 2, si determinino economie di risorse finanziarie, a qualsiasi titolo, la Commissione potrà proporre di ammettere le proposte approvate ai sensi del comma 4 ma inizialmente escluse dal finanziamento, secondo l’ordine delle singole graduatorie, nei limiti delle maggiori disponibilità finanziarie. Qualora le proposte da finanziarie a seguito dello scorrimento richiedano, anche dopo la rimodulazione, disponibilità di fondi eccedenti le economie di risorse disponibili, la Commissione potrà proporre di trasferire tali economie residue ad altra articolazione per lo scorrimento della relativa graduatoria.

  5. Nel caso in cui, alla fine del biennio delle attività previste dalle proposte ammesse al finanziamento, per ciascuna o tutte le articolazioni di cui all’articolo 11 comma 2, si determinino economie di risorse finanziarie, a qualsiasi titolo,  la Commissione potrà proporre, previa verifica positiva di una dettagliata relazione scientifica ed economica, di utilizzare tali economie per finanziare la durata residua delle proposte di esperimenti di lungo periodo di cui all’articolo 6.

  6. In applicazione del precedente comma 7, con decreto direttoriale viene reso pubblico l’elenco delle ulteriori proposte ammesse al finanziamento e si procede all’invito di cui al comma 6.

  7. Le proposte di cui ai precedenti commi ammesse al finanziamento sono inviate ai competenti organismi del PNRA per l’organizzazione degli aspetti di natura organizzativo-logistica.

  8. L’implementazione dei progetti definitivi selezionati per lo svolgimento di attività nelle regioni polari, anche in relazione alla loro compatibilità operativa ed ambientale complessiva nell’ambito delle spedizioni, viene coordinata dal CNR e dall’ENEA in fase di predisposizione dei programmi esecutivi annuali del PNRA.

 

Articolo 13
Proprietà della strumentazione acquisita e modalità di erogazione del finanziamento

  1. Ai sensi dell’articolo 6 “Patrimonio del PNRA” del Decreto Interministeriale del 30 settembre 2010 di cui alle premesse del presente bando, i beni acquisiti con i finanziamenti pubblici del PNRA sono nell’inventario dell’ENEA in una specifica sezione e costituiscono il patrimonio del PNRA. Essi sono classificati in un conto d’ordine in calce allo stato patrimoniale dell’ENEA.

2.L’erogazione dei finanziamenti è effettuata dal CNR, a cui sono assegnate le risorse di cui al precedente articolo 11 comma 1, a seguito di stipula di contratto di ricerca o accordo di collaborazione con la struttura di appartenenza del responsabile degli osservatori e del coordinatore scientifico dei progetti di ricerca. Nel medesimo contratto o accordo saranno definite le modalità di acquisizione dei beni al fine di corrispondere compiutamente alle previsioni di cui al precedente comma 1.

 

Articolo 14
Modalità di presentazione dei progetti

  1. Le domande di cui al presente Decreto dovranno essere compilate a partire dalle ore 10.00 del 2 marzo 2015 e trasmesse entro e non oltre le ore 12.00 del 23 marzo 2015 utilizzando il servizio telematico SIRIO all’indirizzo: http://roma.cilea.it/Sirio , secondo la modulistica allegata al presente decreto.

  2. Al medesimo indirizzo, sotto la voce “Supporto->Lista iniziative”, sono disponibili le guide per l’utilizzo del servizio e il fac-simile delle domande.

  3. La domanda può essere compilata e trasmessa da un qualunque utente registrato nel sistema, non necessariamente dal firmatario.

  4. Dopo aver trasmesso la domanda è necessario perfezionarla con l’apposizione della firma digitale del legale rappresentante, o suo delegato, entro i successivi 7 giorni dalla chiusura del Bando ed inviarne copia via PEC al seguente indirizzo mail DGRIC@postacert.istruzione.it

5.  Tutto il materiale trasmesso viene utilizzato dal MIUR esclusivamente per l’espletamento degli adempimenti di cui al presente decreto.

6.  I proponenti devono fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MIUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso.

 

Articolo 15
Informazioni

1.  Il Responsabile Unico del Procedimento per il presente avviso è il Dott. Antonio Di Donato – Dirigente della Direzione Generale per il Coordinamento la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

2.  Il presente avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed è disponibile, unitamente a tutta la documentazione ivi richiamata, sul sito www.miur.it.

3.  Ogni richiesta di informazioni può essere inoltrata al MIUR via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: bandoantartide2014@miur.it

  1. Le linee strategiche 2012-2014 del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA) sono disponibili sul sito internet della Commissione Scientifica Nazionale per l’Antartide:
    http://www.csna.it/Documenti/PNRA_Programma_triennale_2012_2014_2012_06_27.pdf
    e sul sito del CNR, Dipartimento Scienza del Sistema Terra e Tecnologie per l’Ambiente:
    http://www.dta.cnr.it
Roma, 17 febbraio 2015

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(Prof. Marco Mancini)
f.to MANCINI


Allegati

Decreto Direttoriale 10 febbraio 2015, n. 347

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca

VISTA la Legge 14 luglio 2008 n. 121 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008 n. 85, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” con la quale, tra l’altro, è stato previsto che le funzioni del Ministero dell’Università e della Ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, siano trasferite al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2008 “Ricognizione, in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ai sensi dell’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

VISTO il D.M. 27 luglio 2009 “Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell’Amministrazione centrale” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 28 marzo 1991 n. 113 recante “Iniziative per la diffusione della cultura scientifica” così come modificata dalla legge 10 gennaio 2000 n. 6, intesa a favorire le iniziative per la promozione e il potenziamento delle istituzioni impegnate nella diffusione della cultura tecnico-scientifica (di seguito definita “legge 113/91”);

VISTO il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 972 del 25 novembre 2013, registrato alla Corte dei Conti in data 14 gennaio 2014, foglio 88, con il quale, ai sensi dell’art.2-bis della predetta legge, è stato ripartito, per l’anno 2013, a valere sul Cap.7230/5, lo stanziamento di € 10.243.068,00 tra gli interventi previsti dalla medesima legge;

VISTA la nota prot. 701 del 13 gennaio 2014, della Direzione Generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca, Ufficio IV, con la quale è stata richiesta la conservazione in bilancio dello stanziamento complessivo dell’esercizio finanziario 2013 pari a € 10.243.068,00, a valere sul Cap.7230/5;

VISTO il certificato del 28.1.2014 rilasciato dall’Ufficio Centrale del Bilancio competente per il MIUR, dal quale risulta la registrazione della conservazione dei fondi 2013 pari ad € 10.243.068,00,  a valere sul Cap.7230/5, richiesta con la citata nota prot. 701 del 13.1.2014;br />
VISTO il D.P.C.M. dell’11 febbraio 2014, n.98, “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”;

VISTOil Decreto Ministeriale n.138 del 20 febbraio 2014 con il quale è stata rinnovata la composizione del Comitato Tecnico Scientifico previsto dall’art.2-quaterdella predetta legge n.113/1991;

VISTO il decreto legge 23 giugno 2014, n. 90, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” convertito con modificazioni in Legge 11 agosto 2014, n. 114

VISTO il bando emanato con Decreto Direttoriale n. 2216 del 1 luglio 2014 recante regole e modalità per la presentazione delle domande finalizzate alla concessione dei contributi previsti per gli strumenti di sostegno alla diffusione della cultura scientifica, quali in particolare Contributi annuali e Accordi di programma e Intese;

VISTO l’art.2 del predetto bando che indica i requisiti soggettivi di ammissibilità;

VISTO l’art.15 del medesimo bando che stabilisce termini e modalità di presentazione delle domande, ed in particolare il comma 1, il quale prevede che le domande di finanziamento vengano trasmesse attraverso il servizio telematico Sirio entro la data del 10 settembre 2014, alle ore 16.00;

CONSIDERATO altresì che il comma 4, del medesimo art.15 prevede che le predette domande siano perfezionate con l’apposizione della firma digitale del legale rappresentante, o suo delegato, entro i successivi 7 giorni  dalla chiusura del bando;

TENUTO CONTO del comma 5, del medesimo art.15 che stabilisce che in assenza di firma digitale  la domanda debba essere sottoscritta con la tradizionale firma autografa ed inviata al Ministero entro lo stesso termine di cui al richiamato comma 4;

CONSIDERATO che alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, 10 settembre 2014, risultano trasmesse attraverso il sistema telematico Sirio n. 1796 domande;

CONSIDERATO che all’esito dell’istruttoria preliminare volta ad accertare l’ammissibilità delle domande nonché la sussistenza dei requisiti soggettivi dei proponenti, risultano non conformi alle previsioni del bando n. 194 domande;

CONSIDERATO altresì che n. 9 domande risultano ritirate, successivamente alla trasmissione, per effetto del superamento dei limiti fissati dall’art. 7, comma 2, del bando in ordine al numero di domande presentabili da parte di ciascun soggetto attuatore;

CONSIDERATO pertanto che risultano ammesse alla valutazione del Comitato Tecnico Scientifico di cui all’art. 2 -quater della legge 113/1991, n. 1593 domande (T2 796/ T3 639/T4 158)

VISTI i verbali del Comitato Tecnico Scientifico dell’11, 15 e 16 dicembre 2014, dai quali risultano le graduatorie proposte per la concessione dei Contributi Annuali,  di cui al Titolo 2 e 3 del predetto bando, e per la stipula degli Accordi di programma a seguito dell’istruttoria condotta di cui al Titolo 4;

VISTI l’art. 5, comma 5 e  l’art. 9, comma 4 , del bando  i quali prevedono che il decreto di ammissione al finanziamento contenga specifiche disposizioni in ordine ai termini e modalità di rendicontazione controllo e monitoraggio degli interventi oggetto del finanziamento;

RITENUTO di dover disporre l’approvazione delle graduatorie rilasciate ai fini della successiva erogazione del finanziamento;

DECRETA
Art. 1

  1. È approvata la graduatoria generale complessiva dei progetti cui al Titolo 2 “Contributi Annuali per attività coerenti con le finalità della legge 113/1991 e destinati alle istituzioni scolastiche” del Decreto Direttoriale 2216 del 1 luglio  2014, così come risultante sul Sistema Sirio, a seguito delle prescritte valutazioni della commissione.
  2. Ai sensi dell’art. 5 del Decreto Direttoriale 2216 del 1 luglio  2014, fino a concorrenza della disponibilità finanziaria di € 1.300.000,00 di cui comma 1 del medesimo articolo, sono ammessi al finanziamento i progetti riportati nell’allegato 1, quale parte integrante del presente decreto.

Art.2

  1. È approvata la graduatoria generale complessiva dei progetti cui al Titolo 3 “Contributi Annuali per attività coerenti con le finalità della legge 113/1991 e destinati a soggetti diversi dalle istituzioni scolastiche” del Decreto Direttoriale 2216 del 1 luglio  2014, così come risultante sul Sistema Sirio, a seguito delle prescritte valutazioni della commissione.
  2. Ai sensi dell’art. 9 del Decreto Direttoriale 2216 del 1 luglio  2014, fino a concorrenza della disponibilità finanziaria di € 700.000,00 di cui al comma 1 del medesimo articolo, sono ammessi al finanziamento i progetti riportati nell’allegato 2, quale parte integrante del presente decreto.

Art.3

  1. È approvata la graduatoria generale complessiva dei progetti di cui al Titolo 4 “Promozione e stipula di Accordi e intese con altre Amministrazioni dello stato, Università, altri Enti pubblici e privati” del Decreto Direttoriale 2216 del 1 luglio  2014 così come risultante sul Sistema Sirio, a seguito delle prescritte valutazioni della commissione.
  2. Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Direttoriale 2216 del 1 luglio  2014, fino a concorrenza della disponibilità finanziaria di € 1.720.000,00 di cui al comma 1 del medesimo articolo, sono ammessi al finanziamento i progetti riportati nell’allegato 3, quale parte integrante del presente decreto.

 

Art.4

Gli esiti delle procedure di selezione sono consultabili sulla piattaforma Sirio (http://roma.cilea.it/Sirio), dove per ciascun codice progetto sarà disponibile la relativa scheda di valutazione con il punteggio ottenuto in applicazione dei criteri di valutazione previsti dal bando.

Art.5

Le disposizioni concernenti termini e modalità di rendicontazione, controllo e monitoraggio dei progetti finanziati sono definite nelle “Linee guida per la predisposizione del rendiconto scientifico-contabile finale” di cui all’allegato 4 del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nelle forme consentite dalla legge.

 

Roma, 10 febbraio 2015

Il Capo Dipartimento
Prof. Marco Mancini

Allegati

Decreto Direttoriale 28 gennaio 2015, n. 209

Proroga dei termini delle attività progettuali per gli interventi a valere sull’Avviso 274 del 15 febbraio 2013

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la Formazione Superiore e la Ricerca

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il D.D. 274 del 15 febbraio 2013 relativo all’Avviso per il potenziamento delle strutture e delle dotazioni scientifiche e tecnologiche delle Università, degli Enti Pubblici di Ricerca e degli Organismi di Ricerca delle Regioni della Convergenza (Campania, Puglia, Calabria, Sicilia);

VISTI i n. 3 progetti finanziati ai sensi del predetto Avviso e in particolare: “GARR-X Progress – Infrastruttura Digitale per promuovere Ricerca, Istruzione e Competitività nel Sud” codice identificativo progetto PAC01_00003, “EMSO-MedIT Potenziamento delle infrastrutture multidisciplinari di ricerca marina in Sicilia, Campania e Puglia quale contributo alla ESFRI EMSO” codice identificativo progetto PAC01_00044, “MITO – Informazioni Multimediali per Oggetti Territoriali” codice identificativo progetto PAC01_00119;

CONSIDERATO che l’articolo 4, comma 4, del predetto Avviso fissa al 30 marzo 2015 il termine per la conclusione delle attività progettuali e al 30 giugno 2015 il termine per la rendicontazione finale delle spese sostenute;

VISTE le motivate richieste di proroga pervenute, Prott. MIUR n. 26771 del 18 novembre 2014, n. 29477 del 12 dicembre 2014 e successiva istanza Prot. GARR n. U/13-15/CG del 09 gennaio 2015, presentate da “Consortium GARR”, Soggetto Attuatore del progetto PAC01_00003, resesi necessarie per assicurare una più ampia diffusione dell’intervento di Potenziamento strutturale presso gli Istituti Scolastici;

VISTA la motivata richiesta di proroga pervenuta, Prot. MIUR n. 28290 del 01 dicembre 2014, presentata da “INGV – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia”, “CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche”, “ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca dell’Ambiente”, “Stazione Zoologica Anton Dohrn”, “INFN – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare”, Soggetti Attuatori del progetto PAC01_00044, resasi necessaria a causa delle difficoltà intervenute nell’attuazione del progetto, con particolare riferimento alla realizzazione delle opere edili previste;

VISTE le motivate richieste di proroga pervenute, Prott. MIUR n. 10961 del 14 maggio 2014 e n. 12322 del 30 maggio 2014, presentata da “Università degli Studi di Napoli Federico II”, “Università degli Studi Suor Orsola Benincasa”, “Università degli Studi di Napoli Parthenope”, “Politecnico di Bari”, “Seconda Università degli Studi di Napoli”, “ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca dell’Ambiente”, “Università degli Studi di Palermo”, “Università degli Studi di Salerno”, Soggetti Attuatori del progetto PAC01_00119, resesi necessarie a causa delle difficoltà intervenute nell’attuazione del progetto, con particolare riferimento alle tempistiche burocratiche imposte dalle procedure amministrative degli Atenei;

ACQUISITO l’avviso positivo con nota MIUR Prot. n. 1312 del 20 gennaio 2015 dell’Autorità Responsabile del PAC in ordine alla legittimità del presente atto;

CONSIDERATO il Piano di Azione Coesione – PAC Ricerca, adottato dal MIUR in attuazione della Delibera CIPE 1/2011 ed i termini di eleggibilità della spesa, così come desunti dal vigente cronoprogramma, la cui scadenza risulta fissata al 31 dicembre 2017;

CONSIDERATA l’esigenza di provvedere alla proroga del termine fissato nel richiamato DD n. 274 del 15 febbraio 2013 al fine di consentire ai soggetti attuatori di portare a termine le procedure amministrative e garantire la completa attuazione delle attività progettuali;

tutto quanto premesso e considerato;

DECRETA

ART. 1

Al fine di consentire il più completo utilizzo delle risorse all’uopo destinate, il termine per la conclusione delle attività progettuali, di cui all’articolo 4, comma 4, del Decreto Direttoriale del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca n. 274 del 15 febbraio 2013 è prorogato al 30 giugno 2015. Conseguentemente, i termini per la presentazione delle rendicontazioni finali di spesa sono prorogati al 30 settembre 2015.

Roma, 28 gennaio 2015

Il Capo Dipartimento
(Prof. Marco Mancini)

Decreto Direttoriale 7 gennaio 2015, n. 1

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA
Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
Direzione Generale per gli incentivi alle imprese

 

IL DIRETTORE GENERALE PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA
E
IL DIRETTORE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

VISTO il D.D. n. 437 del 13 marzo 2013 (“Avviso”) con cui, nel quadro dell’azione di sostegno all’innovazione attraverso la domanda pubblica prevista dal PAC, il MIUR e il MISE (“Ministeri”) hanno avviato, all’interno dei Territori della Convergenza, una rilevazione dei Fabbisogni di innovazione nei servizi di interesse generale attualmente non soddisfatti, anche parzialmente, da soluzioni tecnologiche e/o organizzative già presenti sul mercato, al fine di adottare successivamente azioni mirate di promozione e valorizzazione della Ricerca e Sviluppo, attraverso il meccanismo della domanda pubblica pre-commerciale, anche coinvolgendo come soggetti “pilota” le amministrazioni pubbliche che hanno manifestato i fabbisogni stessi;

VISTO il D.D. prot. MISE n. 3534 del 22 novembre 2013, con il quale è stata nominata la Commissione di Valutazione composta da membri interni ai Ministeri e da esperti indipendenti;

CONSIDERATO che la predetta Commissione ha proceduto ad una valutazione comparativa di merito delle proposte dichiarate ammissibili mediante l’attribuzione a ciascuna di un punteggio sulla base dei criteri stabiliti dall’art. 6, comma 1 dell’Avviso;

VISTO il Decreto Direttoriale Interministeriale MIUR-MISE prot. MIUR 3304 del 24 ottobre 2014 con cui sono stati approvati gli esiti della valutazione compiuta dalla predetta Commissione sulle Manifestazioni di interesse ammissibili. In particolare, 42 Manifestazioni di Interesse risultano idonee ai fini dell’allocazione delle risorse finanziarie del PAC;

VISTO l’art. 1, comma 3 del predetto Decreto prot. 3304 che prevede l’adozione di un apposito provvedimento per la ripartizione, tra i due Ministeri, delle predette 42 Manifestazioni, ai fini dell’indizione della fase di domanda pubblica ex art. 7 dell’Avviso e della successiva attivazione da parte dei Ministeri in qualità di stazioni appaltanti, delle procedure di Appalto Pre-Commerciale – nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, secondo l’ordine di posizionamento in graduatoria – per quei fabbisogni di innovazione per i quali, a seguito delle procedure di dialogo tecnico, emerga l’impossibilità di reperire soluzioni di stato dell’arte;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla predetta ripartizione delle Manifestazioni di Interesse approvate tra i Ministeri ai fini dell’indizione della fase di domanda pubblica ex art. 7 dell’Avviso;

 

DECRETANO

 

ART. 1

  • 1. Le 42 Manifestazioni di Interesse, risultate idonee ai fini dell’allocazione delle risorse finanziarie del PAC con D.D. prot. MIUR 3304 del 24 ottobre 2014, sono ripartite tra i due Ministeri come da tabelle allegate al presente Decreto (Allegato 1 – Tabelle di ripartizione MIUR e MISE), parte integrante e sostanziale dello stesso.
  • 2. A seguito di tale ripartizione entrambi i Ministeri, per le Manifestazioni assegnate, dovranno dare seguito alla indizione della fase di domanda pubblica di cui allart. 7 dell’Avviso.
  • 3. Il presente Decreto e il relativo allegato saranno pubblicati sui siti internet del MIUR e del MISE nonché sul sito del Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività ” 2007-2013 (PON “R&C”).
Roma, 7 gennaio 2015
IL DIRETTORE GENERALE PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

f.to Dott. Vincenzo DI FELICE

IL DIRETTORE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE
f.to Dott. Carlo SAPPINO

Allegato

Decreto Ministeriale 29 dicembre 2014 n. 975

Decreto Ministeriale 29 dicembre 2014 n. 975
in Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2015, n. 50

Programma per reclutamento di giovani ricercatori “Rita Levi Montalcini”

 

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

VISTO il Cap. 1694 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l’esercizio finanziario 2014 destinato al funzionamento delle Università e dei Consorzi Interuniversitari;
VISTO il D.M. n. 815 del 4 novembre 2014 relativo ai criteri per la ripartizione del fondo di finanziamento ordinario delle università per l’anno 2014,  registrato alla Corte dei Conti il 4 dicembre 2014, foglio 5343;
VISTO in particolare l’art. 6 del predetto  D.M.  n. 815 del 4 novembre 2014  con il quale vengono destinati € 5.000.000 per la prosecuzione del programma denominato “Programma per giovani ricercatori “Rita Levi Montalcini” a favore di giovani studiosi ed esperti italiani e stranieri, in possesso di titolo di dottore di ricerca o equivalente da non più di 6 anni e impegnati stabilmente  all’estero in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio, finalizzato alla realizzazione di programmi di ricerca autonomamente proposti presso Università italiane, attraverso la stipula di contratti ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), legge 30 dicembre 2010, n. 240, sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro;
CONSIDERATO che con il termine “stabilmente” si fa riferimento ad un impegno attivo, possibilmente continuativo di almeno 30 mesi nell’arco del triennio;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario;
VISTO l’art. 24, comma 2, lettera b) e comma 3 lettera b) della predetta legge n. 240 del 2010, che prevede la possibilità di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale non rinnovabili, con possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica che hanno usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell’articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.
VISTO l’art. 24, comma 8, della medesima legge n. 240 del 2010, il quale prevede che il trattamento economico spettante per i contratti  di cui al comma 3, lettera b) del medesimo articolo è pari al trattamento iniziale del ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento;
VISTO l’articolo 24, comma 5, della medesima legge n. 240 del 2010, ai sensi del quale, “nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro”;
VISTO l’art. 29, comma 7, della medesima legge n. 240 del 2010, che, modificando l’articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, attribuisce al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il potere di identificare, sentiti l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca ed il Consiglio universitario nazionale, i programmi di ricerca di alta  qualificazione, finanziati dall’Unione europea o dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, i cui vincitori possono essere destinatari di chiamata diretta per la copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore  a tempo determinato da parte delle università;
VISTI i pareri dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, e del Consiglio universitario nazionale, limitatamente alle disposizioni relative al reclutamento di giovani ricercatori del “Programma per giovani ricercatori “Rita Levi Montalcini” attuative del  predetto art. 29, comma 7, della legge n. 240 del 2010;
RITENUTA la necessità di dettare disposizioni in merito alle modalità di presentazione delle domande, alla selezione delle proposte ed alla erogazione delle risorse a disposizione ai sensi dell’art. 6  del predetto D.M.  n. 815 del 4 novembre 2014;

DECRETA

ART. 1

Il programma per il reclutamento di giovani ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 6 del D.M.  n. 815 del 4 novembre 2014,  si rivolge a studiosi  di ogni nazionalità, in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente conseguito successivamente al 31 ottobre 2008 e che risultino continuativamente e stabilmente impegnati all’estero da almeno un triennio in attività didattica o di  ricerca presso qualificate istituzioni universitarie o di ricerca. I servizi prestati all’estero in ragione di borse di studio o di finanziamenti ottenuti in Italia non sono computabili ai fini della maturazione del triennio di attività di ricerca o di didattica svolto all’estero. Nel corso del triennio di servizio all’estero, gli studiosi non devono aver ricoperto alcuna posizione (ricercatori a tempo determinato che hanno svolto prolungati periodi di ricerca e/o didattica all’estero, assegnisti, contrattisti, dottorandi anche iscritti a corsi di dottorato in co-tutela con università e centri di ricerca stranieri, titolari di borse di studio) presso enti/istituzioni universitarie e non, nel territorio dello Stato Italiano. Gli studiosi dovranno aver conseguito il titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente entro il 31 ottobre 2011, in modo che nel triennio siano comprese attività didattiche e/o di ricerca post-dottorale non finalizzate al solo conseguimento del  dottorato di ricerca o titolo equivalente.

ART.2

A valere sulle disponibilità di cui all’art.6 del  D.M.  n. 815 del 4 novembre 2014,  vengono banditi 24 posti da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

ART.3

Le domande dovranno essere presentate con riferimento alle Università che hanno dichiarato la disponibilità a partecipare al bando, esclusivamente per via telematica, utilizzando l’apposito sito web MIUR-CINECA (http://cervelli.cineca.it), entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale. La domanda deve contenere tassativamente:

  • – il curriculum vitae dell’interessato;
  • – l’elenco delle pubblicazioni scientifiche e allegata una pubblicazione realizzata nell’ultimo triennio;
  • – l’autocertificazione di stabile permanenza all’estero, con impegno in attività didattiche o di ricerca, da almeno un triennio alla data di scadenza delle domande e con interruzioni massime complessive di non oltre sei mesi;
  • – il programma di ricerca, che dovrà specificare: il contesto in cui la ricerca si inserisce, la metodologia prevista, i risultati che si intendono conseguire e l’articolazione in fasi; i costi della ricerca che dovranno essere direttamente correlati all’attività dello studioso nella sede di svolgimento del contratto;
  • – il nominativo e l’indirizzo di posta elettronica di due esperti stranieri ai quali verranno richieste due lettere di presentazione confidenziali;
  • – l’indicazione, in ordine di preferenza, di cinque università statali tra quelle che hanno dichiarato la propria disponibilità ad accogliere ricercatori del presente bando, ivi compresi gli  istituti ad ordinamento speciale, presso le quali il candidato intende svolgere l’attività di ricerca. L’elenco delle sedi è portato a conoscenza del Comitato di cui all’art. 4 una volta completata la graduatoria finale di merito.

ART. 4

La selezione delle proposte è affidata ad un Comitato composto dal Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e da quattro studiosi di alta qualificazione scientifica in ambito internazionale, nominati dal Ministro, con il compito di esprimere motivati pareri sulla qualificazione scientifica dei candidati e sulla valenza scientifica dei progetti di ricerca.  Il Comitato valuta le domande avvalendosi, ove necessario, di revisori anonimi competenti in materia.  Al termine della fase di valutazione il Comitato ordina, secondo liste di priorità, una per macro-area, tutte le domande valutate positivamente e propone al Ministero quelle da finanziare in relazione allo stanziamento disponibile.
Le liste di priorità e il risultante elenco dei  24 vincitori sono approvate  dal Ministro e pubblicate sul sito del Ministero. Successivamente, il Ministero prende contatto con i vincitori per l’accettazione che deve avvenire entro  15 giorni e successivamente con le istituzioni, tenuto conto dell’ordine di preferenza indicato dai candidati selezionati.
Queste ultime, entro 45 giorni, devono inviare al Ministero la delibera del Consiglio di Amministrazione contenente l’impegno alla stipula del contratto ai sensi dell’articolo 24, comma 3) lettera b) della legge 240 del 2010 e l’attestazione dell’impegno del Dipartimento a fornire adeguate strutture di accoglienza e di supporto, ovvero la dichiarazione che non intendono accogliere la richiesta.
I vincitori stipulano il contratto e prendono servizio presso l’ateneo entro gli otto mesi successivi all’assunzione della delibera del Consiglio di Amministrazione.
In caso di mancata accettazione del contratto o mancata presa di servizio da parte del vincitore nei tempi previsti, nonché in caso di non accettazione da parte di tutte le cinque università statali indicate dal vincitore in ordine di preferenza in sede di presentazione della domanda lo stesso è dichiarato decaduto. In tal caso la graduatoria può essere utilizzata a scorrimento entro i 12 mesi successivi dalla pubblicazione della stessa sul sito del Ministero.
Il Ministero provvede altresì al finanziamento del costo ritenuto ammissibile per l’esecuzione del programma di ricerca, che non potrà comprendere oneri relativi  all’utilizzo di personale esterno.
Il contratto stipulato con l’ateneo disciplina l’impegno esclusivo ed a tempo pieno del ricercatore presso l’università ai sensi della legge n. 240 del 2010 di cui alle premesse.

ART. 5

Il Ministero, successivamente alla stipula del contratto, provvede al trasferimento all’università dell’intero ammontare dell’importo accordato per l’esecuzione dell’attività di ricerca e per la corresponsione del trattamento economico onnicomprensivo determinato in misura pari al 120 per cento del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno attribuito all’interessato ai sensi dell’art. 24, comma 8, della legge n. 240 del 2010. In caso di risoluzione anticipata del contratto, il Ministero provvederà al recupero dell’importo residuo non utilizzato a valere sul fondo di finanziamento ordinario dell’università.
ART. 6

Non oltre 90 giorni prima della scadenza di ciascun anno di durata del contratto il ricercatore presenta al Dipartimento dell’università presso cui svolge la propria attività una dettagliata relazione sull’attività di ricerca svolta nel periodo di riferimento e, al termine della durata complessiva del contratto, una relazione finale. La predetta relazione finale, unitamente al parere espresso dal dipartimento, è trasmessa al Ministero entro 30 giorni. Al termine del contratto il dipartimento è inoltre tenuto a presentare al Ministero il rendiconto finanziario del progetto.
Inoltre, ai sensi di quanto previsto dall’art. 24, comma 5, della legge n. 240 del 2010,  nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, l’università valuta il titolare del contratto stesso che abbia conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’articolo 16 della legge 240 del 2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera e), della medesima legge. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, può essere inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro.

ART. 7

Per il funzionamento del  Comitato di cui all’art.4, non sono previsti oneri a carico del bilancio di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente ufficio per il controllo preventivo di regolarità contabile, nonché pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Registrato alla Corte del Conti il 10/02/2015 – Foglio n.536
Roma, 29 dicembre 2014

IL MINISTRO
f.to Prof.ssa Stefania Giannini

Decreto Ministeriale 29 dicembre 2014, n. 976

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 9 maggio 2003 n. 105, convertito dalla legge 11 luglio 2003 n. 170, nel seguito denominata legge, con la quale è stato istituito il “fondo per il sostegno dei giovani e favorire la mobilità degli studenti”, di seguito denominato FGMS, da ripartire tra gli Atenei in base a criteri e modalità determinati con decreto del Ministro, sentiti la CRUI e il CNSU per il perseguimento dei seguenti obiettivi indicati all’art. 1, c. 1, lett. a), b), c), d), e):

“sostegno alla mobilità internazionale degli studenti, anche nell’ambito del programma di mobilità dell’Unione europea Socrates-Erasmus, mediante l’erogazione di borse di studio integrative”;
“assegnazione agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di laurea (magistrale), delle scuole di specializzazione per le professioni forensi, … e ai corsi di dottorato di ricerca, di assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato di cui all’articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero”;
“promozione di corsi di dottorato di ricerca, inseriti in reti nazionali ed internazionali di collaborazione interuniversitaria, coerenti con le linee strategiche del Programma nazionale per la ricerca (PNR) di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204”;
“finanziamento di assegni di ricerca di cui all’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”;
“incentivazione per le iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario”;
VISTO il decreto ministeriale 23 ottobre 2003, n. 198 e s.m.i., con il quale sono stati definiti criteri e modalità per la ripartizione del predetto fondo a decorrere dall’anno 2003;

VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale è stato approvato il regolamento concernente l’autonomia didattica degli atenei, in sostituzione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

VISTO l’art. 1-ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43, relativo alla programmazione triennale degli Atenei;
VISTO l’art. 2, commi 138-142, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e il d.p.r. 1 febbraio 2010, n. 76, relativi all’istituzione e ai compiti dell’Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario (ANVUR);

VISTO l’art. 2, commi 122 e 123, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, relativi, in particolare, al finanziamento statale, rispettivamente, dell’Università degli studi di Trento e della Libera Università di Bolzano;

CONSIDERATO che in attuazione della predetta normativa gli importi assegnati alla Libera Università di Bolzano devono essere accantonati e resi indisponibili sui relativi capitoli del Bilancio dello Stato entro il termine dell’esercizio di competenza;

VISTO l’art. 60, c. 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il quale prevede, fra l’altro, che “a decorrere dall’esercizio finanziario 2014 i mezzi finanziari destinati dallo Stato .…. per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, concernente il FGMS… confluisce, per la quota di rispettiva competenza, calcolata sulla base delle assegnazioni relative al triennio 2010-2012, rispettivamente nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali (cap. 1694) e nel contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, alle università non statali legalmente riconosciute (cap. 1692)”;

RITENUTA la necessità, alla luce delle rilevanti modifiche del predetto quadro normativo, di rideterminare criteri e modalità per la ripartizione del FGMS a decorrere dall’esercizio finanziario 2014;

CONSIDERATO che è, allo stato, in corso di definizione il PNR in relazione al quale dovranno essere definiti i nuovi settori strategici della ricerca, nel cui ambito vanno individuati i dottorati di ricerca di cui alla lett c) della legge;

RITENUTO che il sostegno per gli assegni di ricerca di cui alla lett d) della legge debba essere individuato nell’ambito dei medesimi settori strategici per la ricerca del PNR;

RITENUTO altresì che in relazione alla ridotta entità delle risorse disponibili sia prioritario finalizzare le stesse al sostegno degli interventi di cui alle lett. a), b), ed e) della legge;

CONSIDERATO che, nelle more della definizione del PNR, le risorse per il dottorato e per gli assegni di ricerca possono essere comunque assicurate nell’ambito di quelle destinate per le borse di studio post laurea ai sensi dell’art. 1 della legge 30 novembre 1989, n. 389 e dell’art. 4, c. 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210;

CONSIDERATO l’obiettivo strategico relativo al numero dei Laureati con un periodo di mobilità definito nel Comunicato Ministeriale di Lovanio (2009), con il quale i Ministri dello Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore si impegnano ad assicurare entro il 2020 che il 20% dei Laureati abbia avuto un’esperienza di mobilità internazionale durante gli studi;

VISTO il decreto ministeriale 4 novembre 2014, n. 815, con il quale sono stati definiti i criteri per la ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali per il 2014 e in particolare l’art. 10, lett. c. 2, il quale prevede l’attribuzione del “l’importo di euro 65.185.469” per gli obiettivi di cui alle lettere a), b), e) della legge;

VISTO il decreto ministeriale 18 dicembre 2014, n. 906, con il quale sono stati definiti i criteri per la ripartizione del contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, alle università non statali legalmente riconosciute per il 2014 e in particolare l’art. 4, punto 2 il quale prevede l’attribuzione di € 2.622.216 per gli obiettivi di cui alla lettere a) della legge;

SENTITI i pareri della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, in data 19 dicembre 2014 e del Consiglio universitario nazionale degli studenti universitari, in data 18 dicembre 2014;

D E C R E T A
Art. 1
(Mobilità internazionale degli studenti)

  1. Per l’obiettivo di cui alla lett. a) della legge è destinato rispettivamente il 75% delle risorse del FGMS annualmente attribuibili alle Università statali e il 100% delle risorse del FGMS annualmente attribuibili alle Università non statali legalmente riconosciute. Le predette risorse sono ripartite tra le Università in base ai seguenti parametri:
    a) Numero degli studenti regolari ai Corsi di tutti e tre i cicli, con l’esclusione degli immatricolati al primo anno delle Lauree di primo livello e delle Lauree Magistrali a Ciclo Unico (peso = 0,35).
    b) CFU conseguiti all’estero nell’a.a. precedente dagli studenti iscritti entro la durata normale del corso di studi (peso 0,3).
    c) Numero di laureati dell’anno solare precedente che hanno acquisito almeno 9 CFU all’estero (peso 0,3).
    d) Numero di dottori di ricerca dell’ultimo ciclo concluso che hanno trascorso almeno 3 mesi all’estero (peso=0,05).
  2. Nell’ambito di ciascuna assegnazione l’Ateneo procede all’incremento dell’importo mensile della borsa stabilito dal programma Erasmus plus o all’accensione di ulteriori borse di mobilità internazionale per attività formative finalizzate al conseguimento del Titolo, compresa la mobilità per dottorato di ricerca.

Art. 2
(Tutorato e attività didattiche integrative, propedeutiche e di recupero)

  1. Per l’obiettivo di cui alla lett. b) della legge è destinato il 15% delle risorse del FGMS annualmente attribuibili alle Università statali. Le predette risorse sono ripartite in proporzione al costo standard definito in attuazione di cui all’art. 8 del d.leg.vo 29 marzo 2012, n. 49 relativo al totale degli studenti in corso nell’anno di riferimento che hanno ottenuto almeno 20 CFU.
  2. Ciascun Ateneo eroga agli studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di laurea magistrale o dottorato di ricerca assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato, nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero sulla base di criteri predeterminati dai competenti organi statutari. I predetti assegni sono cumulabili con la fruizione delle borse di studio di cui al d.leg.vo 29 marzo 2012, n. 68.
  3. Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale l’importo dell’assegno mensile, rapportato all’impegno richiesto allo studente non superiore a 400 ore per anno, non potrà superare il limite di 4.000 euro per anno.

Art. 3
(Aree disciplinari di particolare interesse comunitario e Piano lauree scientifiche)

  1. Per l’obiettivo di cui alla lett. e) della legge è destinato il 10% delle risorse del FGMS annualmente attribuibili alle Università statali. Le predette risorse sono ripartite per la metà secondo quanto indicato ai successivi commi 2 e 3 e per la metà secondo quanto indicato ai successivi commi 4 e 5.
  2. Al fine di sostenere le iscrizioni in classi di interesse nazionale o comunitario, le relative risorse sono attribuite in proporzione alla media tra il numero degli studenti iscritti al secondo anno che hanno acquisito almeno 30 CFU e il numero di laureati entro il primo anno oltre la durata normale del corso, nei corsi di laurea afferenti alle classi L-27 (Scienze e tecnologie chimiche); L-30 (Scienze e tecnologie fisiche); L-35 (Scienze matematiche); L-41 (Statistica), L-34 (Scienze Geologiche), L-8 (Ingegneria dell’informazione), L-9 (Ingegneria industriale), L-31 (Scienze e tecnologie informatiche), L-7 (Ingegneria civile e ambientale).
  3. Ciascun Ateneo determina i criteri e le modalità di supporto ed incentivazione rivolte agli studenti, destinando il contributo assegnato a:
    a) esonero totale o rimborso parziale delle tasse e dei contributi dovuti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea delle classi di cui al comma 2, da un numero di anni non superiore alla durata normale del corso, tenendo conto dei requisiti di reddito e merito degli studenti stessi;
    b) attribuzione di altre forme di sostegno agli studi, degli studenti di cui al punto a), incluso il sostegno ad attività di tirocinio da svolgersi in collaborazione con le imprese.

  4. Per il sostegno del Piano nazionale lauree scientifiche 2014-2016, le relative risorse sono attribuite:
    a) nella misura del 20% in proporzione al numero degli studenti iscritti al secondo anno che si sono immatricolati nell’anno precedente e che hanno acquisito almeno 30 CFU e al numero di laureati entro il primo anno oltre la durata normale del corso, nei corsi di laurea afferenti alle classi L-27 (Scienze e tecnologie chimiche); L-30 (Scienze e tecnologie fisiche); L-35 (Scienze matematiche); L-41 (Statistica), L-02 (Biotecnologie), L-13 (Scienze Biologiche), L-34 (Scienze Geologiche);
    b) nella misura dell’80% sulla base di progetti, che contemplino il coinvolgimento attivo degli istituti scolastici e dei loro docenti e prevedano specifiche azioni finalizzate a:
    mettere a sistema la pratica del “laboratorio” per l’insegnamento delle scienze di base, in particolare al fine dell’orientamento formativo degli studenti dell’ultimo triennio della scuola secondaria di II grado;
    aprire una nuova sperimentazione nelle scuole e negli Atenei di attività didattiche di autovalutazione e recupero, finalizzate al miglioramento della preparazione degli studenti relativamente alle conoscenze richieste all’ingresso dei corsi di laurea scientifici, in collegamento con le verifiche e gli obblighi formativi aggiuntivi previsti dai corsi di laurea ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del DM 270/04;
    consolidare, sviluppare e mettere a sistema le opportunità di crescita professionale dei docenti di materie scientifiche in servizio nella Scuola secondaria di secondo grado, in relazione ai temi sopra indicati, che già si sono cominciate a realizzare attraverso le azioni del Piano Lauree Scientifiche;
    azioni finalizzate a ridurre il tasso d’abbandono tra il primo e il secondo anno nel corso degli studi universitari attraverso l’innovazione di strumenti e metodologie didattiche;

  5. Le risorse di cui al comma 4, lettera b) sono ripartite fra le Università in relazione alle proposte presentate (anche congiuntamente con altri Atenei)e valutate da un apposito Comitato tecnico scientifico “Piano lauree scientifiche”, nominato con provvedimento ministeriale e composto da professori universitari, rappresentanti ministeriali ed esperti di settore senza maggiori oneri per la finanza pubblica. La valutazione è effettuata sulla base dei seguenti criteri:
    coerenza delle proposte con gli obiettivi di cui al medesimo comma 4, lett. b);
    completezza e adeguatezza della definizione delle proposte;
    congruità tra obiettivi dichiarati e mezzi indicati, incluso l’eventuale cofinanziamento a carico dell’ateneo.
    Le proposte degli Atenei sono presentate secondo modalità definite dal Ministero.

Art. 4
(Disposizioni finali e Utilizzo delle risorse)

  1. Le disposizioni di cui al presente decreto si intendono riferite al triennio 2014-2016 e sono comunque confermate anche per gli anni successivi fino all’emanazione del decreto di modifica delle medesime.
  2. L’ammontare delle risorse complessive del FGMS, da destinare per gli interventi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del presente decreto, è stabilito annualmente nell’ambito dei decreti ministeriali che fissano i criteri per la ripartizione rispettivamente del Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali e del contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, alle università non statali legalmente riconosciute.
  3. In considerazione delle specifiche modalità del finanziamento statale ai sensi dell’art. 2, c. 123, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l’importo relativo alla Libera Università di Bolzano per l’anno 2014 è attribuito in proporzione alla quota assegnata nel 2013 per la medesima finalità di cui all’art. 1 del presente decreto.
  4. Le risorse di cui all’articolo 1, assegnate agli Atenei ed eventualmente non utilizzate entro i due anni successivi a quello di riferimento, saranno recuperate sull’assegnazione del Fondo di Finanziamento Ordinario delle università statali, ovvero del contributo statale, erogato ai sensi della legge n. 243/1991, alle università non statali legalmente riconosciute per l’anno seguente.
  5. Le risorse di cui agli articoli 2 e 3 assegnate agli Atenei ed eventualmente non utilizzate entro l’anno successivo a quello di riferimento saranno recuperate sull’assegnazione del Fondo di Finanziamento Ordinario per l’anno seguente.
    Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio Centrale di Bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

(Trasmesso alla Corte dei Conti e all’ufficio Centrale di bilancio in data 29 dicembre 2014)

Roma, 29 dicembre 2014

IL MINISTRO
F.to Prof.ssa Stefania Giannini

Decreto Direttoriale 24 dicembre 2014, n. 4672

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e la Ricerca

Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca

VISTO il DD 254/Ric. del 18 maggio 2011 relativo all’Avviso per il potenziamento delle strutture e delle dotazioni scientifiche e tecnologiche delle Università, degli Enti Pubblici di Ricerca e degli Organismi di Ricerca delle Regioni della Convergenza (Campania, Puglia, Calabria, Sicilia);

TENUTO CONTO della manifesta esigenza di molti soggetti attuatori di ottenere una proroga del termini di conclusione delle attività progettuali, tenuto conto delle difficoltà oggettive evidenziate per garantirne la completa realizzazione, quali: Attuale fase di passaggio alla contabilità economico-patrimoniale degli Atenei da concludersi entro il 31 dicembre 2014; difficoltose procedure di acquisto delle attrezzature e di ristrutturazione edilizia tramite appalti ad evidenza pubblica ( molte delle quali di tipo europeo); passaggio al regime di bilancio unico di Ateneo 2014;

VISTA altresì la richiesta negli stessi termini formulata dalla CRUI in data 9 dicembre 2014, prot. n. 1225/P/gl;

CONSIDERATO che attualmente il termine previsto dal bando richiamato è fissato al 31 dicembre 2014;

ACQUISITO l’avviso positivo con nota n. 30551 del 24 dicembre 2014 dell’Ufficio VII della ex DGCSR -‘Autorità di Gestione del PON “Ricerca e Competitività 2007/2013” in ordine alla legittimità del presente atto, anche tenuto conto dell’esito positivo dell’Audit della Corte dei Conti Europea pervenuto in data 18 dicembre 2014;

CONSIDERATI i termini di eleggibilità della spesa previsti per il PON Ricerca e Competitività 2007-2013;

CONSIDERATA l’esigenza di provvedere alla proroga del termine fissato nel richiamato DD n. 254/Ric. del 18 maggio 2011 al fine di consentire agli atenei di portare a termine le procedure amministrative e garantire la completa attuazione delle attività progettuali;

DECRETA

Al fine di consentire il più completo utilizzo delle risorse comunitarie all’uopo destinate, il termine per la conclusione delle attività progettuali, di cui all’articolo 4, comma 4, dei Decreto Direttoriale del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca n. 254/Ric. del 18 maggio 2011 è prorogato al 30 maggio 2015. Conseguentemente i termini per la presentazione delle rendicontazioni finali di spesa sono prorogati al 31 luglio 2015.

Roma, 24 dicembre 2014

Il Direttore Generale
(Dr. Vincenzo Di Felice)

Decreto Direttoriale 11 novembre 2014, n. 3656

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il Decreto-Legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244”, pubblicato nella G.U. n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella G.U. n. 164 del 15 luglio 2008;

VISTO il Decreto Legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: “Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori”, e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l’istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l’istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca (F.A.R.);

VISTO il Decreto Ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: “Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal Decreto Legislativo del 27 luglio 1999, n.297” e ss.mm.ii., tra cui in specie il D.M. del 6 dicembre 2005, n. 3245/Ric. ed il D.M. del 2 gennaio 2008, prot. GAB./4 Adeguamento delle disposizioni del DM 593/2000 alla Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla Ricerca, Sviluppo ed Innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01;

VISTO l’articolo 13 del Decreto Ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 che disciplina gli interventi relativi a specifiche iniziative di programmazione;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000 di nomina del Comitato, così come previsto dall’articolo 7 del predetto Decreto Legislativo n. 297, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d’intesa con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca “Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla Ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei Conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2003, n.274;

VISTO l’Accordo di Programma Quadro “Sviluppo Locale” stipulato tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero delle Attività Produttive e la Regione Liguria in data 9 maggio 2006, integrato dall’Intesa Istituzionale di Programma del 18 dicembre 2008, sottoscritto dal MISE, MIUR e Regione Liguria, che prevede la realizzazione di un nuovo intervento denominato “Distretto ligure per le tecnologie marine” per risorse a carico del MIUR L.297/99 Art. 13 pari a 21 milioni di euro, e dal I Atto Integrativo sottoscritto in data 14 febbraio 2012 per ulteriori risorse a carico del MIUR L.297/99 Art. 13 pari a 35 milioni di euro, per complessive risorse a carico del MIUR L.297/99 Art. 13 pari a 56 milioni di euro;

VISTO il Decreto di ripartizione del F.A.R. relativo all’anno 2012, D.D. n. 435 del 13/03/2013, e il successivo decreto di modifica D.D. n. 2298 del 21/11/2013;

VISTE le disponibilità del F.A.R. per gli anni 2007-2012 con particolare riferimento alle risorse destinate a specifiche iniziative di programmazione;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 1003/Ric. del 28/12/2012, registrato alla Corte dei Conti in data 23/04/2013, con il quale è stata ammessa a finanziamento la domanda DM62573;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 1312 del 08/07/2013, registrato alla Corte dei Conti in data 24/09/2013, con il quale si è disposto il riconoscimento della maggiorazione spettante ai sensi dell’art. 2, comma 4 del DM 4/2008 in relazione al requisito di collaborazione effettiva con Università e tra Grande Impresa e PMI e, contestualmente si è proceduto alla rettifica delle agevolazioni disposte con Decreto Direttoriale n. 1003/Ric. del 28/12/2012;

VISTA la proposta di rimodulazione del 17/02/2014, con la quale il soggetto proponente DLTM, richiedeva, a parità di costo totale, una ridistribuzione dei costi comportante una riduzione dei costi per le attività di Ricerca Industriale a fronte di un incremento dei costi per le attività di Sviluppo Sperimentale, rispetto a quanto precedentemente concesso dal D.D. n. 1003/Ric. del 28/12/2012, così come rettificato dal D.D. n. 1312 del 08/07/2013;

ACQUISITI gli esiti istruttori con i quali l’Esperto Tecnico Scientifico con comunicazione e-mail del 17/07/2014, prot. MIUR del 17/07/214, n. 17272, confermava la permanenza della validità tecnico-scientifica del progetto alla luce della variazione proposta e sopra menzionata;

ACQUISITI gli esiti istruttori con i quali l’Istituto Convenzionato, con nota del 26/06/2014, prot. MIUR del 30/06/2014, n. 14879, confermava la permanenza della validità tecnico-scientifica del progetto alla luce della variazione proposta e sopra menzionata e, contestualmente, specificava che, visto che la nota 16, paragrafo 6 di cui alle “Note per la redazione della documentazione” del D.M. 593/2000, allo stato, non sarebbe applicabile ai soggetti consorziati dei soci del Distretto, sarebbe stato necessario, da parte del Consorzio Tecnomar, socio del DLTM, un apporto finanziario pari ad Euro 1.560.000;

CONSIDERATA la nota del 15/07/2014, prot. MIUR del 28/07/2014, n. 18297, con la quale il DLTM richiedeva all’Amministrazione indicazioni in merito alle modalità di rendicontazione dei costi sostenuti dalle Piccole e Medie Imprese consorziate nel Consorzio Tecnomar, fornendo, al contempo due possibili e alternative modalità di rendicontazione da parte delle predette PMI;

VISTA la nota MIUR del 05/09/2014, prot. n. 19400 con la quale l’Amministrazione, in riscontro alla sopra menzionata missiva, comunicava al Distretto che, a valle delle verifiche effettuate circa l’applicabilità delle modalità di rendicontazione proposte, autorizzava il DLTM all’applicazione della nota 16, par. 6 di cui alle “Note per la redazione della documentazione” del D.M. 593/2000, al Consorzio Tecnomar Liguria.

VISTA la nota MIUR del 25/09/2014, prot. n. 21038, con la quale l’Amministrazione, alla luce della sopra citata nota di autorizzazione richiedeva all’Istituto Convenzionato di effettuare un ulteriore supplemento istruttorio;

ACQUISITI gli esiti istruttori con i quali l’Istituto Convenzionato, con nota del 23/10/2014, prot. MIUR del 27/10/2014, n. 24320, confermava la permanenza della validità tecnico-scientifica del progetto;

RITENUTO necessario procedere alla rettifica delle agevolazioni disposte con Decreto Direttoriale n. 1003/Ric. del 28/12/2012, così come rettificato dal Decreto Direttoriale n. 1312 del 08/07/2013;

VISTO l’art. 11, comma 3, del Decreto Ministeriale n. 115 del 19 febbraio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 27 maggio 2013, recante le “Modalita’ di utilizzo e gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134“;

VISTO il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il D.P.C.M. dell’11 febbraio 2014, n.98, “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”, entrato in vigore il 29 luglio 2014 e la conseguente decadenza degli incarichi di livello dirigenziale generale;

CONSIDERATE le disponibilità del F.A.R. per gli anni 2007-2012 con particolare riferimento alle risorse destinate a specifiche iniziative di programmazione;

 

DECRETA

Articolo unico

  • 1. Le disposizioni relative al progetto DM62573 contenute nella scheda allegata al Decreto Direttoriale n. 1003/Ric. del 28/12/2012, così come rettificate dal Decreto Direttoriale n. 1312 del 08/07/2013 sono sostituite dalla scheda allegata al presente decreto.
  • 2. La predetta scheda progetto, parte integrante del presente decreto, indica per il soggetto beneficiario partecipante alle attività progettuali i costi ammessi al finanziamento e la misura della corrispondente agevolazione;
  • 3. Le risorse necessarie per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono determinate  complessivamente in Euro 3.513.990,00 nella forma di contributo nella spesa e credito agevolato, di cui Euro 1.250.410,00 come contributo nella spesa ed Euro 2.263.580,00 come credito agevolato, e graveranno sulle apposite disponibilità del F.A.R. relative agli anni 2007-2012, con particolare riferimento alle risorse destinate a specifiche iniziative di programmazione.
  • 4. Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente decreto, si osservano le disposizioni contenute nel Decreto n. 1003/Ric. del 28/12/2012 di concessione delle agevolazioni e successivo Decreto Direttoriale di rettifica n. 1312 del 08/07/2013.
Roma, 11 novembre 2014

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Prof. Marco Mancini)

Scheda costi

Decreto Direttoriale 3 novembre 2014, n. 3512

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca

IL CAPO DIPARTIMENTO

 

VISTO il Decreto-Legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244”, pubblicato nella G.U. n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella G.U. n. 164 del 15 luglio 2008;

VISTO il Decreto Legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: “Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori”, e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l’istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l’istituzione del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (F.A.R.);

VISTO il Decreto Ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: “Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal Decreto Legislativo del 27 luglio 1999, n.297” e, in particolare, l’articolo 13 che disciplina gli interventi relativi a specifiche iniziative di programmazione;

VISTO il Decreto Ministeriale 2 gennaio 2008, Prot. GAB./4 recante: «Adeguamento delle disposizioni del Decreto Ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 (“Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297”) alla Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla Ricerca, Sviluppo ed Innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01» registrato alla Corte dei Conti il 16 aprile 2008 Reg. n. 1 foglio n. 388, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 22 maggio 2008 unitamente alla Nota esplicativa relativa al Decreto stesso;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d’intesa con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca “Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei Conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2003, n.274;

VISTO l’Accordo di Programma Quadro “Distretto Tecnologico per i Sistemi Intelligenti Integrati” stipulato tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e la regione Liguria in data 28 settembre 2005 che prevede complessive risorse a carico del MIUR L.297/99 Art. 13 per la realizzazione dell’intervento denominato “Ricerca Industriale nell’ambito del Distretto Tecnologico per i Sistemi Intelligenti Integrati” pari a 25 milioni di euro;

VISTA la domanda DM62554, dal titolo “START-ECO – Soluzioni e Tecnologie Avanzate per Reti di Telecomunicazioni ECOsostenibili” presentata da SIIT S.C.p.A., nell’ambito del Distretto Tecnologico per i Sistemi Intelligenti Integrati, ai sensi dell’art. 13 del D.M. 8 agosto 2000, n.593;

EFFETTUATE ai sensi dell’art. 5 del D.M.593 dell’8 agosto 2000 le previste attività istruttorie;

ACQUISITI gli esiti istruttori dell’esperto scientifico e dell’istituto convenzionato;

VISTOl’art. 11, comma 3, del Decreto Ministeriale n. 115 del 19 febbraio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 27 maggio 2013, recante le “Modalità di utilizzo e gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134“;

VISTO le disponibilità del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (F.A.R.) relative agli anni 2006 e precedenti di cui al D.D. n. 2298  del 6/11/2006;

VISTO il D.D. prot. n. 435 del 13 marzo 2013 di ripartizione delle risorse relative al fondo F.A.R. per l’anno 2012;

VISTO il D.D. prot. n. 2298 del 21 novembre 2013 di incremento delle risorse relative al fondo F.A.R. per l’anno 2012;

CONSIDERATO he per il progetto proposto per il finanziamento esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al Decreto Legislativo del 6 settembre 2011, n. 159;

VISTOil Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e successive modifiche e integrazioni;

VISTOil Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

RITENUTAla necessità di adottare, per il suddetto progetto ammissibile al finanziamento e nei limiti delle disponibilità finanziarie, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo forme, misure, modalità e condizioni del finanziamento;

D E C R E T A

 

Articolo 1

  1. Il progetto di ricerca DM62554 dal titolo “START-ECO – Soluzioni e Tecnologie Avanzate per Reti di Telecomunicazioni ECOsostenibili” presentato da SIIT S.C.p.A., ai sensi dell’articolo 13 del D.M. 8 agosto 2000, n.593, è ammesso agli interventi previsti dalla normativa citate in premessa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate, per ciascuno, nelle schede allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante.

  2. I Codici Unici di Progetto (CUP), di cui all’art. 11 della Legge del 16 gennaio 2003 n. 3, riferiti ai soggetti beneficiari, sono riportati nell’elenco allegato al presente decreto.

Articolo 2

  1. Gli interventi di cui al precedente articolo 1 sono subordinati all’acquisizione della certificazione antimafia ai sensi del Decreto Legislativo del 6 settembre 2011, n. 159.

  2. Ai sensi del comma 35 dell’articolo 5 del D.M. 8 agosto 2000, n. 593 è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo pari al 30% dell’intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

  3. La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell’esecuzione delle attività poste in essere dal contratto.

 

Articolo 3

  1. Le risorse necessarie per l’intervento di cui all’articolo 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 1.795.860,00 nella forma di contributo nella spesa e graveranno sulle apposite disponibilità del F.A.R. relative all’anno 2006 e precedenti, con particolare riferimento alle risorse destinate a specifiche iniziative di programmazione.

Il presente Decreto sarà trasmesso agli Organi competenti per le necessarie attività di controllo.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 3 novembre 2014

IL CAPO DIPARTMENTO
(Prof. Marco Mancini)

Nota 28 ottobre 2014, Prot. n.24468

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca

Agli Istituti Convenzionati

Agli Esperti scientifici

Ai soggetti beneficiari dei progetti PON R&C

e p.c.   All’Unità di controllo I Livello (UNICO)

SEDE

Oggetto: Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività” (PON “R&C”) 2007-2013 – Fondo per le agevolazioni alla Ricerca (F.A.R.)

Circolare sulla  verifica del requisito della stabile sede e organizzazione

La presente circolare, che annulla e sostituisce le note MIUR Prot. 3413 del 14 febbraio 2014 e Prot. 4880 del 3 Marzo 2014, intende fornire un chiarimento in ordine alle problematiche connesse alla verifica del possesso del requisito della “stabile sede e organizzazione” da parte dei Soggetti Beneficiari, sia pubblici che privati, dei progetti a valere sul PON R&C 2007-2013 e sul FAR. In particolare, al fine di garantire l’uniformità delle verifiche, si è evidenziata la necessità di precisare le modalità operative delle stesse alla luce delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Nel rispetto del D.M. 593/2000 e ss.mm.ii, il Soggetto Beneficiario è tenuto a dimostrare l’esistenza in Area convergenza di un laboratorio strutturato, ovvero di una stabile struttura dotata di attrezzature specifiche e personale di ricerca adeguatamente qualificato, per l’esecuzione delle attività di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale e/o formazione. Ai sensi della richiamata normativa ministeriale detto personale di ricerca deve avere stabile sede presso il laboratorio.

A tal proposito, si rende necessario ridefinire sul piano interpretativo l’inquadramento delle nuove forme contrattuali introdotte dalla legislazione successiva, nell’ambito del personale che concorre al rispetto della condizione di “stabile organizzazione”. Le figure professionali diverse dal personale dipendente in possesso di altre tipologie contrattuali, oltre ad essere ricomprese tra il “personale avente sede stabile di lavoro presso un laboratorio”, possono concorrere al rispetto della condizione di “stabile organizzazione”. Tale inclusione è determinata dalla considerazione che a tali forme contrattuali sono state conferite nel tempo sempre maggiori caratteristiche di stabilità e continuità tipiche del lavoro subordinato.

Sarà cura del Soggetto beneficiario fornire tutti gli elementi utili e necessari a dimostrare in sede di verifica da parte dei competenti organi di controllo che il personale con tipologie contrattuali non direttamente previste dalla norma presentano le caratteristiche che rientrano nella logica della stabile organizzazione.

Tutto ciò premesso, la verifica del rispetto delle predette caratteristiche di stabilità e adeguatezza della sede e organizzazione deve essere effettuata a cura dell’Istituto Convenzionato e dell’Esperto Tecnico Scientifico.

In particolare, l’Istituto Convenzionato deve verificare i requisiti contrattuali in merito all’esistenza delle strutture e del personale della predetta sede. A tal fine, l’Istituto Convenzionato deve considerare il mantenimento per almeno 5 anni oltre la conclusione del progetto, sia dei requisiti contrattuali in merito all’esistenza delle strutture attraverso ogni atto formale che abbia valore legale (titolo di proprietà, contratto di affitto registrato, contratto di comodato d’uso registrato o convenzione) idoneo a comprovare la disponibilità (a titolo oneroso o gratuito) da parte del Soggetto Beneficiario di una sede operativa in area convergenza, sia della validità contrattuale del personale avente sede stabile presso il laboratorio.

L’Esperto Scientifico deve verificare l’adeguatezza e la funzionalità della sede e del personale allo svolgimento delle attività di ricerca e formazione previste e al conseguimento dei relativi obiettivi.

Si precisa inoltre che, alla luce di quanto sopra determinato, le precedenti verifiche svolte dall’Istituto Convenzionato e dall’Esperto Tecnico Scientifico che abbiano avuto una valutazione negativa, alla luce di tale circolare, potranno essere riesaminate.

Ai sensi della richiamata normativa ministeriale, un altro requisito fondamentale per determinare l’aspetto qualitativo del progetto, è che il personale di ricerca avente stabile sede presso il laboratorio rappresenti la quota prevalente del numero di ore lavorate dai ricercatori globalmente impegnati in loco nell’attività stessa.

A tal proposito si precisa che, possono essere ricompresi nel calcolo del numero di ore svolte dal personale che contribuisce alla “stabile organizzazione”, anche il personale assunto con tipologie di contratto di lavoro diverse da quella a tempo indeterminato o determinato, laddove, presentino una durata tale da conferire carattere di continuità al rapporto di lavoro.

La verifica di tale requisito spetta all’Unità di Controllo di I livello (UniCo) che, a conclusione delle attività progettuali, deve accertare che il personale di ricerca abbia avuto stabile sede presso il laboratorio per un periodo almeno pari alla durata del progetto e che rappresenti la quota prevalente del numero di ore lavorate dal personale impegnato in loco nelle attività progettuali. Nel caso in cui, in sede di verifica di rendicontazione finale del progetto da parte dell’organo di controllo, risultasse un’eccedenza di ore di attività svolte da personale non avente i requisiti di cui sopra, i relativi costi non saranno ritenuti ammissibili tra i costi del personale.

Fermo restando quanto già previsto dalla normativa di riferimento, la predetta circolare attribuisce carattere di generalità alle indicazioni descritte e stabilisce che la “stabile sede e organizzazione” deve caratterizzarsi per i seguenti elementi:

  • – disponibilità da parte del soggetto beneficiario di un immobile in area convergenza;
  • – dotazione dei necessari impianti e attrezzature;
  • – personale regolarmente assunto e/o trasferito e personale inquadrato nelle forme contrattuali aventi le caratteristiche sopra descritte;
  • – numero di ore del personale, di cui al punto precedente, superiore al numero di ore del personale inquadrato con forme contrattuali non aventi caratteristiche di continuità;
  • – esistenza e consistenza delle strutture e del personale dichiarato nel progetto e comunque funzionali allo svolgimento delle attività di ricerca e formazione previste e al conseguimento dei relativi obiettivi;
  • – impegno dell’azienda a garantire la continuità operativa per un periodo di almeno 5 anni successivi alla conclusione del progetto in esame.

Infine, è nella facoltà dei Soggetti Beneficiari che hanno una particolare configurazione organizzativa che non è direttamente inquadrabile in quella richiesta dalla norma, ma è riconducibile ad una logica di “stabile organizzazione” proiettata in un contesto innovativo, rappresentare, in sede di verifica da parte degli organi di controllo preposti,  i processi organizzativi, sia in termini di risorse che in termini di struttura, messi in atto al fine di realizzare gli obiettivi progettuali e produrre tutta la documentazione idonea a dimostrare che gli stessi rientrano nella logica della stabile organizzazione così come configurata dalla normativa di riferimento. La valutazione di tali casi specifici è demandata al Miur.

Il DIRETTORE GENERALE
(Dott. Vincenzo Di Felice)

Decreto Direttoriale 24 ottobre 2014 n. 3304

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA
Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca

Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
Direzione Generale per gli incentivi alle imprese

IL DIRETTORE GENERALE PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

e

IL DIRETTORE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

VISTO                    l’articolo 19, comma 1, lettera f), del D. Lgs.12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii, che esclude dal proprio campo di applicazione i contratti pubblici concernenti “servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente alla stazione appaltante, perché li usi nell’esercizio della sua attività, a condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione”;

VISTA                    la Comunicazione COM(2007) 799 del 14 dicembre 2007 della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni in materia di «Appalti pre-commerciali»;

VISTA                    la delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 96/2012, relativa all’assegnazione delle risorse finanziarie provenienti dalla riduzione del cofinanziamento nazionale (Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987) dei Programmi Operativi Nazionali e Regionali della Programmazione unitaria previsti anche in relazione al programma di intervento “Piano di Azione Coesione” (PAC);

VISTO                    il secondo aggiornamento del PAC, di cui il CIPE ha preso atto con la predetta delibera e con il quale è promossa una nuova azione di sostegno all’innovazione attraverso la domanda pubblica, prevedendo, relativamente alle quattro regioni Convergenza, interventi per l’acquisto da parte dei soggetti pubblici, tramite gli appalti pre-commerciali, di beni e servizi innovativi per fornire alla collettività servizi pubblici di elevata qualità, e allocando a tal fine risorse pari a 150 milioni di euro, di cui 100 milioni messi a disposizione dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e 50 milioni dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE);

VISTO                    il D.D. n. 437 del 13 marzo 2013 (“Avviso”) con cui, nel quadro dell’azione di sostegno all’innovazione attraverso la domanda pubblica prevista dal PAC, il MIUR e il MISE (“Ministeri”) hanno avviato, all’interno dei Territori della Convergenza, una rilevazione dei Fabbisogni di innovazione nei servizi di interesse generale attualmente non soddisfatti, anche parzialmente, da soluzioni tecnologiche e/o organizzative già presenti sul mercato, al fine di adottare successivamente azioni mirate di promozione e valorizzazione della Ricerca e Sviluppo, attraverso il meccanismo della domanda pubblica pre-commerciale, anche coinvolgendo come soggetti “pilota” le amministrazioni pubbliche che hanno manifestato i fabbisogni stessi;

VISTO                      il D.D. 1253 del 27 giugno 2013, con il quale si è proceduto a prorogare il termine di presentazione delle Manifestazioni di interesse, di cui all’art. 8 c. 1 dell’Avviso;

CONSIDERATO     che in risposta all’Avviso, entro il termine di scadenza indicato, sono pervenute tramite il sistema telematico SIRIO n. 199 Manifestazioni di interesse;

VISTO                    il D.D. prot. MISE n. 3534 del 22 novembre 2013, con il quale è stata nominata la Commissione di Valutazione composta da membri interni ai Ministeri e da esperti indipendenti;

CONSIDERATO     che le predette 199 Manifestazioni di interesse sono state preventivamente assoggettate ad una valutazione di ammissibilità, ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso;

VISTO                    l’esito della verifica di ammissibilità condotta sulle Manifestazioni presentate, ai sensi del predetto art. 5 dell’Avviso, di cui al Decreto Direttoriale Interministeriale MIUR-MISE prot. MISE 1128 del 14 aprile 2014;

CONSIDERATO    che la predetta Commissione ha proceduto ad una valutazione comparativa di merito delle proposte dichiarate ammissibili mediante l’attribuzione a ciascuna di un punteggio sulla base dei criteri stabiliti dall’art. 6, comma1, dell’Avviso;

VISTI                     gli esiti della valutazione condotta e gli atti valutativi di conseguenza rilasciati;

VISTA                   la nota Prot. MIUR n. 15416 del 3 luglio 2014 con cui la Commissione ha trasmesso ai Responsabili del Procedimento tutti gli atti prodotti recanti gli esiti dell’attività valutativa compiuta;

VISTA                   la successiva nota prot. MIUR n. 15697 del 7 luglio 2014, con cui i Responsabili del Procedimento, verificata la correttezza della procedura espletata, hanno trasmesso gli atti prodotti dalla Commissione alle scriventi Direzioni Generali;

VISTO                   il D.P.C.M. dell’11 febbraio 2014, n. 98, “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca“, entrato in vigore il 29 luglio 2014 e la conseguente designazione dei nuovi incarichi di livello dirigenziale generale;

RITENUTO           necessario procedere all’approvazione, con apposito Decreto, degli esiti della valutazione rilasciati e contenuti nella tabella ricognitiva complessiva (Allegato 1Tabella ricognitiva complessiva degli esiti della valutazione compiuta dalla Commissione);

DECRETANO

ART. 1

  • 1. Sono approvati gli esiti della valutazione compiuta dalla Commissione sulle Manifestazioni di Interesse relative all’Avviso 437 del 13 marzo 2013 contenuti nella tabella ricognitiva complessiva allegata al presente Decreto (Allegato 1 – Tabella ricognitiva complessiva degli esiti della valutazione compiuta dalla Commissione), parte integrante e sostanziale dello stesso.
  • 2. Della suddetta tabella, ai sensi dell’art. 6, comma 4 del predetto Avviso, vanno considerate, ai fini dell’allocazione delle risorse finanziarie del PAC, le prime 42 Manifestazioni di Interesse poiché hanno conseguito un punteggio complessivo di almeno 60 punti sui 100 conseguibili, di cui obbligatoriamente almeno 15 per il criterio n.1, almeno 20 per il criterio n. 2 e almeno 20 punti per il criterio n. 3, con costi rideterminati dalla richiamata Commissione di valutazione.
  • 3. Con successivo provvedimento si procederà alla ripartizione, tra i due Ministeri, delle 42 Manifestazioni di Interesse, di cui al precedente comma 2, ai fini dell’indizione della fase di domanda pubblica ex art. 7 dell’Avviso.

ART. 2

  • 1. Con specifica nota, correlata delle relative motivazioni, si procederà a comunicare gli esiti della valutazione compiuta ai soggetti proponenti.
  • 2. Il presente decreto e il relativo allegato saranno pubblicati sui siti internet del MIUR e del MISE nonché sul sito del Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività” 2007-2013 (PON “R&C”), alla Sezione dedicata al PAC.
Roma, 24 ottobre 2014
IL DIRETTORE GENERALE PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA
(dott. Vincenzo DI FELICE)
IL DIRETTORE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE
(dott. Carlo SAPPINO)

Allegato 1 – Graduatorie

Decreto Direttoriale 13 ottobre 2014 n. 3057

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Bando pubblico per la concessione dei contributi per il funzionamento degli enti privati che svolgono attività di ricerca

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca dell’8 febbraio 2008 n° 44 “Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per il funzionamento degli enti privati che svolgono attività di ricerca”;

VISTO, in particolare l’art. 1 del predetto decreto ministeriale 8 febbraio 2008 n° 44 che prevede l’emanazione di un bando per la selezione dei soggetti da inserire in un apposito elenco avente efficacia triennale;

VISTA la disponibilità del capitolo 1679 prevista a tali fini dalla LEGGE 27 dicembre 2013, n. 148 (legge di bilancio 2014) , pari a euro 4.505.000 per l’anno 2014, a euro 4.250.000 per l’anno 2015 e a euro 4.250.000 per l’anno 2016 ;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 139 del 20 febbraio 2014 con il quale è stata costituita la Commissione di valutazione prevista dall’articolo 3 del citato decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca dell’8 febbraio 2008 n° 44;

VISTA la legge 23 ottobre 2003 n. 293 “Norme sull’Istituto di Studi Politici S. Pio V di Roma”, con la quale, a decorrere dall’anno 2003, è prevista l’assegnazione a favore del predetto Istituto di € 1.500.000 all’anno, a carico del Cap. 1679 dello stato di previsione di questo Ministero “Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi”;

CONSIDERATO pertanto che, al netto della quota pari a euro 1.500.000 assegnata di diritto all’Istituto di Studi Politici “S.Pio V”, le risorse utilizzabili ai fini del presente decreto risultano pari a euro 3.005.000;

DECRETA

Articolo 1 – Ambito operativo

  • 1. Ai sensi dell’articolo 1 del decreto ministeriale 8 febbraio 2008, n. 44, è adottato il presente bando pubblico contenente le modalità di presentazione delle domande e di svolgimento della procedura selettiva finalizzata all’assegnazione dei contributi per il funzionamento delle strutture dei soggetti di cui al successivo articolo 2, previo inserimento in apposita Tabella Triennale 2014-2016, nonché i criteri di selezione.

Art. 2  – Soggetti ammissibili

  • 1. Sono legittimati a presentare la domanda per la concessione dei contributi gli enti di ricerca che, alla data di scadenza del bando, hanno ottenuto da almeno tre anni il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell’articolo 11 del codice civile e del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e che svolgono, per prioritarie finalità statutarie e senza scopo di lucro, l’attività di ricerca finalizzata all’ampliamento delle conoscenze culturali, scientifiche, tecniche non connesse a specifici ed immediati obiettivi industriali o commerciali e realizzate anche attraverso attività di formazione post-universitaria specificamente preordinata alla ricerca.
  • 2. Non possono usufruire dei contributi di cui all’articolo 1 gli enti pubblici di ricerca, le università statali e non statali, i centri, i consorzi e le società di ricerca e loro consorzi, costituiti ai sensi degli articoli 91 e 91-bis del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e loro fondazioni costituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254, nonché gli enti che hanno ottenuto nel corso del medesimo esercizio contributi di funzionamento o altri contributi aventi medesime finalità e natura giuridica, a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 3 – Documentazione richiesta

  • 1. Le domande per la concessione del contributo di funzionamento di cui al precedente articolo 1 devono essere corredate della seguente documentazione:
    • a) Atto costitutivo;
    • b) Statuto;
    • c) Provvedimento riconoscimento della personalità giuridica;
    • d) Illustrazione della struttura organizzativa e di ricerca con l’indicazione del personale in servizio, compresi i collaboratori esterni, e relative qualifiche, e della consistenza del patrimonio didattico, scientifico e strumentale;
    • e) Descrizione dettagliata dell’attività scientifica e di formazione svolta nell’ultimo triennio e piano di attività programmatica per il triennio successivo a decorrere dall’anno di riferimento del bando;
    • f) Elenco delle pubblicazioni scientifiche dell’ultimo triennio (indicando autore, titolo, editore, anno pubblicazione) ed eventuali brevetti;
    • g) Descrizione dei programmi di attività di ricerca svolti in modo continuativo, anche mediante i collegamenti con altre istituzioni italiane o internazionali, in particolare con quelli dell’Unione Europea;
    • h) Illustrazione della tradizione storica dell’ente, la sua rilevanza nazionale e internazionale e la sua attualità sulla base dei riscontri riconosciuti dalla comunità scientifica;
    • i) Dichiarazione attestante che l’Ente non usufruisce di altri contributi di funzionamento o altri contributi aventi medesime finalità e natura giuridica, a carico del bilancio dello Stato;
    • j) Bilanci preventivi e consuntivi dell’ultimo triennio;
    • k) Budget dei costi di funzionamento da sostenere per l’esercizio finanziario 2014 e nel biennio successivo.

Articolo 4 – Risorse finanziarie e determinazione della misura del contributo concedibile

  • 1. Per il finanziamento delle domande di cui al presente bando sono destinate risorse pari a Euro 3.005.000 per l’anno 2014 e pari a 2.750.000 per ciascuno dei successivi anni 2015 e 2016, di cui, rispettivamente, euro 5.000 annui per il funzionamento della Commissione di cui al D.M. 139 del 20 febbraio 2014.
  • 2. La misura del contributo per gli anni 2015 e 2016, per ciascuno dei soggetti inseriti nell’apposita Tabella Triennale 2014-2016, potrà essere rideterminato in proporzione allo stanziamento definitivo previsto a legislazione vigente. Qualora lo stanziamento complessivo del capitolo 1679, al netto degli accantonamenti, per gli anni 2015 e 2016 dovesse risultare superiore del 20% a quello dell’anno precedente, la Tabella potrà essere aggiornata, ai sensi dell’art. 5 del decreto ministeriale 8 febbraio 2008 n° 44, con le modalità previste all’articolo 1 del medesimo decreto ministeriale 44/2008. Di conseguenza, esso viene ridotto in proporzione nel caso di riduzione annuale dello stanziamento medesimo.
  • 3. Il contributo a ciascun soggetto è riconosciuto nella misura dell’80% dei costi di funzionamento ammessi al finanziamento e comunque in misura non inferiore a 50.000 euro e non superiore a Euro 300.000, dedicati ad attività coerenti con le finalità del presente decreto, così come desunti dalla documentazione di cui al precedente articolo 3.

 

Articolo 5 – Criteri di valutazione

  • 1. La selezione delle domande è curata dalla Commissione nominata con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ai sensi dell’articolo 3 del decreto ministeriale 8 febbraio 2008, n. 44 che, a tal fine, può avvalersi di esperti o studiosi di settore con particolare riferimento alla valutazione della rilevanza della produzione scientifica e della qualità e della rilevanza dei programmi. Su proposta della Commissione, il Ministero procede alla nomina dei suddetti esperti.
  • 2. Le domande sono valutate nel rispetto dei criteri riportati al successivo comma 3; a tal fine la Commissione assicura l’uniformità di giudizio e di applicazione anche mediante la preventiva definizione di modalità idonee a garantire un omogeneo ed accurato impiego dei punteggi a disposizione.
  • 3. La Commissione propone al Ministro, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione delle domande, la graduatoria delle stesse accompagnata da una relazione illustrativa sui punteggi assegnati secondo i criteri indicati nel successivo comma 4 e sulla base della quale il Ministro, valutata la proposta, provvede all’assegnazione dei contributi approvando la Tabella Triennale ai sensi dell’articolo 6 del presente decreto.
  • 4. In particolare, la valutazione è volta ad accertare:
    • a) la qualità e rilevanza dei programmi di attività di ricerca svolti in modo continuativo, anche mediante i collegamenti con altre istituzioni italiane o internazionali, in particolare con quelli dell’Unione Europea e i risultati conseguiti nell’ultimo triennio in tema per l’attività di ricerca finalizzata all’ampliamento delle conoscenze culturali, scientifiche, tecniche non connesse a specifici ed immediati obiettivi industriali o commerciali e realizzate anche attraverso attività di formazione post-universitaria specificamente preordinata alla ricerca(max 20 punti);
    • b) la tradizione storica dell’ente, la sua rilevanza nazionale e internazionale e la sua attualità sulla base dei riscontri riconosciuti dalla comunità scientifica (max 15 punti);
    • c) la coerenza e congruità del contributo richiesto rispetto alle attività svolte e programmate e rispetto ai flussi di bilancio dell’ente (max 5 punti);
    • d) la consistenza e qualificazione delle risorse umane coinvolte (max 5 punti);
    • e) consistenza del patrimonio didattico, scientifico e strumentale (max 5 punti);
  • 5. Sono approvate esclusivamente le domande che abbiano conseguito, nella sommatoria dei punteggi di cui alle lettere da a) ad e) del comma precedente, un punteggio complessivo di almeno 35 punti, e comunque un punteggio almeno pari a 15 per la lettera a) ed almeno pari a 10 per la lettera b).
  • 6. La Commissione si esprime anche sulle attività e sui programmi svolti ed attestati nelle relazioni scientifiche per l’erogazione del saldo di cui all’articolo 7, comma 2, del presente decreto.

Articolo 6 – Modalità di emanazione della Tabella Triennale

  • 1. La Tabella Triennale è approvata con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, previa acquisizione del parere delle commissioni parlamentari.
  • 2. Gli esiti sono tempestivamente comunicati ai soggetti proponenti unitamente alle relative motivazioni.
  • 3. La Tabella Triennale è pubblicata sul sito del Ministero.

Articolo 7 – Modalità di erogazione dei contributi

  • 1. L’erogazione del finanziamento è disposta, su base annuale, in due soluzioni: 50% a titolo di anticipazione e 50% a saldo.
  • 2. Il saldo è erogato previo il parere favorevole della Commissione, di cui al precedente articolo 5, sulle attività e sui programmi svolti ed attestati nelle relazioni scientifiche, e previa verifica amministrativo-contabile dei rendiconti del competente ufficio.

Articolo 8 – Controllo e monitoraggio

  • 1. Gli enti che ricevono il contributo devono inviare, con le modalità di cui al successivo articolo 10, entro sei mesi dall’erogazione dell’anticipo:
    • a) relazioni scientifiche relative alle attività svolte nell’anno di riferimento della Tabella triennale e comunque non oltre i predetti sei mesi;
    • b) rendiconti dettagliati e documentati delle spese sostenute.
  • 2. In sede di comunicazione degli esiti della procedura di selezione sono altresì comunicate le forme e le modalità per la compilazione della documentazione di cui al precedente comma 1.
  • 3. Qualora, trascorso un ulteriore mese dalla decorrenza dei termini sopra indicati, rilevati dal servizio telematico di cui al successivo articolo 10, comma 1, e senza motivazioni, non risultino trasmesse le predette documentazioni, il Ministero, a norma dell’art. 4 del decreto ministeriale 8 febbraio 2008 n° 44, procede alla revoca del contributo assegnato ed al recupero delle somme già accreditate.
  • 4. Analogamente provvede in caso di giudizio negativo sulle attività svolte e sulla realizzazione dei programmi preventivati.

Articolo 9 – Divieto di cumulo e revoca del contributo.

  • 1. Gli enti inseriti nella Tabella Triennale non possono beneficiare, nel corso del medesimo periodo, di altri contributi di funzionamento o di altri contributi aventi le stesse finalità e natura giuridica, a carico del bilancio dello Stato.
  • 2. In caso di violazione del descritto vincolo il Ministero procede alla revoca del contributo assegnato ed al recupero delle somme già accreditate.

Articolo 10 – Presentazione delle domande.

  • 1. Le domande per la concessione dei contribuiti di cui al presente Decreto dovranno essere compilate esclusivamente utilizzando il servizio telematico SIRIO all’indirizzo: http://roma.cilea.it/Sirio dove dovranno essere altresì caricati obbligatoriamente gli allegati previsti dal presente bando.
  • 2. Al medesimo indirizzo (http://roma.cilea.it/Sirio) il proponente dovrà registrare la propria utenza e consultare le guide all’utilizzo dei servizi.
  • 3. Il servizio telematico SIRIO consentirà la trasmissione delle domande e dei relativi allegati dalle ore 10.00 del 22 ottobre 2014 alle ore 15.00 del 19 novembre 2014; dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la trasmissione della domanda e le domande pervenute con modalità diversa da quella indicata non saranno prese in considerazione.
  • 4. Una volta effettuata la trasmissione della domanda e dei relativi allegati secondo le modalità sopra specificate, il file PDF della domanda trasmessa sul servizio telematico SIRIO dovrà essere stampato e firmato dal legale rappresentante del soggetto richiedente e spedito insieme con una copia del documento di riconoscimento in corso di validità, senza gli allegati.
  • 5. La spedizione di cui al precedente punto 4 andrà effettuata al seguente indirizzo: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) – Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca – Direzione Generale per il Coordinamento,  la Programmazione e la Valorizzazione della Ricerca –   Piazzale J. F. Kennedy, 20 – 00144 ROMA. La relativa busta deve recare la dicitura “Domanda di partecipazione al bando di cui al DM 44/2008”.
  • 6. Il plico potrà essere consegnato mediante servizio postale (a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento), mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati.
  • 7. Il termine perentorio entro il quale le domande firmate dovranno pervenire è il 27 novembre 2014
  • 8. Per i soggetti dotati di posta elettronica certificata  e di firma digitale, la domanda potrà essere inviata, firmata digitalmente, all’indirizzo PEC dgcsr@postacert.istruzione.it, corredata sempre di copia del documento di identità del legale rappresentante e nel termine perentorio del 27 novembre 2014.
  • 9. Le domande non trasmesse secondo le modalità specificate nei precedenti commi, e comunque pervenute oltre il termine perentorio del 27 novembre 2014, saranno escluse.
  • 10. Tutto il materiale trasmesso viene utilizzato dal MIUR esclusivamente per l’espletamento degli adempimenti connessi alle assegnazioni di cui al presente decreto.
  • 11. I soggetti debbono fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MIUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso.

Articolo 11 – Informazioni

  • 1. Il Responsabile del Procedimento per il presente Decreto è il Dott. Antonio Di Donato, Direzione Generale per il Coordinamento,  la Programmazione e la Valorizzazione della Ricerca del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
  • 2. Il presente Decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed è disponibile, unitamente a tutta la documentazione ivi richiamata, sul sito www.miur.it e sul servizio telematico SIRIO.
  • 3. Ogni richiesta di informazioni può essere inoltrata al MIUR via e-mail al seguente indirizzo: antonio.didonato@miur.it
Roma, 13 ottobre 2014

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Vincenzo Di Felice)