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30 aprile Spending Review in CdM

Il Consiglio dei Ministri, nel corso della seduta del 30 aprile, ha esaminato il rapporto sulla “spending review” ed ha approvato una direttiva che indica ad ogni Dicastero le linee da seguire per contenere le spese di gestione.

Di seguito un estratto del comunicato stampa:

SPENDING REVIEW

Il Consiglio dei Ministri ha esaminato il rapporto sulla spending review “elementi per una revisione della spesa pubblica”, illustrato dal Ministro per i Rapporti con il Parlamento e il Programma di governo, Piero Giarda.
Il rapporto, che segue l’approvazione del Documento di Economia e Finanza di mercoledì 18 aprile, analizza le voci di spesa delle pubbliche amministrazioni, con la finalità di evitare inefficienze, eliminare sprechi e ottenere risorse da destinare alla crescita. La razionalizzazione e il contenimento dei costi sono infatti fondamentali per garantire, da un lato il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, dall’altro l’ammodernamento dello Stato e il rilancio dell’economia e dell’occupazione.
Il rapporto pone l’accento su cinque anomalie di sistema:
1. La prima riguarda la struttura della spesa pubblica italiana. In Italia si spende meno della media dei Paesi OCSE per la fornitura di servizi pubblici e per il sostegno agli individui in difficoltà economica mentre le spese per gli interessi sul debito pubblico e per le pensioni superano la media europea. Queste due voci valgono circa 310 miliardi di euro, una cifra che ostacola la flessibilità di gestione e adattamento della risposta pubblica alle domande provenienti dall’economia.
2. La seconda è rappresentata dal costo della produzione dei servizi pubblici. L’aumento dei costi di produzione dei servizi pubblici (scuola, sanità, difesa, giustizia, sicurezza) non è stato accompagnato da un adeguato livello di qualità. Queste spese, secondo i dati ISTAT, sono cresciute in trenta anni, dal 1980 al 2010, molto più rapidamente dei costi di produzione dei beni di consumo privati. Se i costi del settore pubblico fossero aumentati nella stessa misura del settore privato, la spesa per i consumi collettivi oggi sarebbe stata di 70 miliardi di euro più bassa.
3. La terza è l’aumento delle spesa dovuto alle diffuse carenze nell’organizzazione del lavoro all’interno delle amministrazioni, nelle politiche retributive e nelle attività di acquisto dei beni necessari per la produzione.
4. La quarta riguarda l’evoluzione della spesa e la sua governance. Negli ultimi vent’anni, ad esempio, la spesa sanitaria è aumentata passando dal 32,3 per cento al 37 per cento del totale della spesa pubblica mentre la spesa per l’istruzione è scesa dal 23,1 per cento al 17,7 per cento. Ciò è dovuto in parte all’andamento demografico, in parte a decisioni che riguardano la sfera politica e la struttura degli interessi costituiti.
5. La quinta anomalia è nel rapporto centro-periferia, per cui gli enti locali esercitano le stesse funzioni, a prescindere dalle dimensioni e caratteristiche territoriali. Questo porta a una lievitazione dei costi negli enti con un numero inferiore di abitanti.
Secondo il rapporto, la spesa pubblica “rivedibile’’ nel medio periodo è pari a circa 295 miliardi di euro. A breve termine, la spesa rivedibile è notevolmente inferiore, stimabile in circa 80 miliardi. Nell’attuale situazione economica, il Governo ha ritenuto necessario un intervento volto alla riduzione della spesa pubblica per un importo complessivo di 4,2 miliardi, per l’anno 2012, al quale tutte le amministrazioni pubbliche devono concorrere. Questo importo potrebbe servire, per esempio, a evitare l’aumento di due punti dell’IVA previsto per gli ultimi tre mesi del 2012.
Una riduzione di 4,2 miliardi, da ottenersi in 7 mesi (1° giugno-31 dicembre 2012) equivale a 7,2 miliardi su base annua e corrisponde perciò al 9% della spesa rivedibile nel breve periodo (80 miliardi).
La riduzione, non lineare ma selettiva, sarà realizzata potenziando la linea di risparmio seguita dal Governo nei primi mesi di attività: ad esempio i risparmi (per oltre 20 milioni di euro) prodotti dalla Presidenza del Consiglio grazie alla diminuzione delle consulenze e ai tagli all’organico, la riduzione degli stipendi dei manager pubblici, i tagli sui voli di stato e sulle “auto blu”, la soppressione di enti, o la riforma delle province (in allegato al comunicato stampa la sintesi dei tagli effettuati).
Una direttiva del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro Giarda, indicherà ai Dicasteri le linee da seguire per contenere le spese di gestione. La direttiva disciplina specificamente il contributo che le amministrazioni centrali sono tenute a prestare per il raggiungimento dell’obiettivo della riduzione sopra indicato. Gli interventi richiesti vanno dall’eliminazione di sprechi ed eccessi di risorse impiegati, alla revisione dei programmi di spesa, al miglioramento delle attività di acquisto di beni e servizi, alla ricognizione degli immobili pubblici in uso alle pubbliche amministrazioni al fine di possibili dismissioni.
Per il coordinamento generale delle attività è costituito il comitato dei Ministri per la revisione della spesa, presieduto dal Presidente del consiglio dei Ministri e composto dal Ministro delegato per il Programma di governo, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Viceministro dell’economia e delle finanze e dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Per assicurare rapida esecuzione al programma di revisione della spesa, soprattutto in ragione delle straordinarie condizioni di necessità e urgenza che impongono un intervento deciso sull’economia, il Consiglio dei Ministri ha previsto, con decreto legge, la funzione di Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi con il compito di definire il livello di spesa per voci di costo. Per l’incarico sarà nominato Enrico Bondi (il curriculum vitae è allegato al comunicato stampa).
Tra i compiti affidati al Commissario ci sono quello di coordinare l’attività di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle PA, incluse tutte le amministrazioni, autorità, anche indipendenti, organi, uffici, agenzie o soggetti pubblici, gli enti locali e le regioni, nonché assicurare una riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi, per voci di costo, delle amministrazioni pubbliche. Il Commissario potrà segnalare al Consiglio dei Ministri le norme di legge o regolamento che determinano spese o voci di costo e che possono essere razionalizzate. Potrà inoltre proporre al Consiglio la sospensione o la revoca di singole procedure relative all’acquisto di beni e servizi e l’introduzione di nuovi obblighi informativi a carico delle PA.
Meritano un attento esame anche le risorse pubbliche destinate alle imprese, così come quelle che affluiscono ai partiti politici e ai sindacati.
Per quanto riguarda gli aiuti alle imprese, il Consiglio dei Ministri ha conferito al Professor Francesco Giavazzi l’incarico di fornire al Presidente del Consiglio e Ministro dell’Economia e delle finanze e al Ministro dello Sviluppo, delle infrastrutture e dei trasporti analisi e raccomandazioni sul tema dei contributi pubblici alle imprese.
Per quanto riguarda i partiti e i sindacati, il Consiglio dei Ministri ha conferito al Professor Giuliano Amato l’incarico di fornire al Presidente del Consiglio analisi e orientamenti sulla disciplina dei partiti per l’attuazione dei principi di cui all’articolo 49 della Costituzione, sul loro finanziamento nonché sulle forme esistenti di finanziamento pubblico, in via diretta o indiretta, ai sindacati.
Le risorse che si ricaveranno con gli interventi consentiranno di realizzare gli obiettivi di finanza pubblica indicati nel DEF e favoriranno l’alleggerimento della pressione fiscale sui cittadini.

RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA
Cosa è stato fatto finora

Il Governo, consapevole dell’importanza del contenimento dei costi degli apparati burocratici per garantire il successo dei programmi di risanamento dell’economia e per stimolare la crescita e la competitività, ha avviato la riforma della spesa pubblica sin dal suo insediamento, con il decreto legge Salva Italia.
Gli interventi varati a partire da dicembre 2012 includono:
1. DEFINIZIONE DEL TETTO MASSIMO RETRIBUTIVO ANNUO DEI MANAGER PUBBLICI. Il tetto, pari alla retribuzione del Primo Presidente della Corte di Cassazione che, nell’anno 2011, è stata di Euro 293.659,95) riguarda tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro (subordinato o autonomo) con le amministrazioni pubbliche statali, comprese le Autorità indipendenti.
Concorrono a determinare il tetto retributivo tutti gli emolumenti e le retribuzioni percepite dallo stesso soggetto, a qualunque titolo erogati (da uno o più organismi; in corrispondenza di uno o più incarichi).
Non è più consentita la cumulabilità tra retribuzioni. Chi svolge un secondo incarico, scegliendo di mantenere la retribuzione dell’amministrazione di provenienza, può percepire un incremento retributivo non superiore al 25%. Anche in questo caso il cumulo non consente di superare il tetto massimo individuato.
2. PROVINCE. Il decreto “Salva Italia” ha introdotto una serie di disposizioni che comportano risparmi della spesa pubblica e razionalizzazione dell’amministrazione con interventi sulle province e sulle relative funzioni. In particolare, il decreto legge ha abolito le giunte. Restano solo il Presidente e il Consiglio provinciale. Ha disposto inoltre una riduzione del numero dei componenti del consiglio, le cui modalità di elezione (indiretta) sono demandate, alla stregua delle elezioni del Presidente della Provincia, ad una legge dello Stato. A tal proposito, il 6 aprile scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il relativo disegno di legge il quale è stato sottoposto all’esame della Conferenza unificata e comincerà presto il proprio iter in Parlamento.
In Parlamento sta maturando un orientamento largamente condiviso volto a concentrare nelle province poche funzioni operative di “area vasta” (governo del territorio, trasporti, mobilità) unitariamente a una drastica riduzione delle attuali province.
Il risparmio previsto con il Salva Italia è di circa 34 milioni di Euro (fonte UPI). La riorganizzazione delle funzioni e delle competenze interessa una spesa complessiva di circa 4 miliardi.
3. RIDUZIONE DELLE “AUTO BLU”. Il Dipartimento della funzione pubblica ha incaricato FormezPa per il censimento delle “auto blu” e “grigie” (Le prime sono quelle riservate ai vertici della pubblica amministrazione, le seconde sono le auto di servizio).
Lo studio ha rivelato che, nel 2011, il numero di auto a disposizione della amministrazioni è pari a 64.524, di cui 59.022 sono assegnate alle amministrazioni pubbliche locali e 5.502 all’amministrazione pubblica centrale. Già nel 2011 c’è stato un taglio del 13% rispetto al 2010.
Il Governo Monti ha modificato la norma del precedente Esecutivo nella parte in cui impone l’utilizzo alternativo dei mezzi di trasporto pubblico solo quando ne venga assicurata “uguale efficacia”; è stata inoltre eliminata la disposizione che concedeva alle amministrazioni un termine di trenta giorni per la comunicazione al Dipartimento della
funzione pubblica dell’acquisto o della presa in possesso di un’autovettura. Il risparmio stimato è di oltre 300 milioni di euro così divisi: 250milioni di euro l’anno dalle amministrazioni locali; 60 milioni l’anno dall’amministrazione centrale.
4. RIDUZIONE DEI VOLI DI STATO. Il Governo ha dettato nuovi criteri per i voli di Stato Il risparmio di spese, a seguito della contrazione delle ore/volo pari al 92 per cento, comporta un risparmio, su base annua, di 23,5 milioni di euro.
5. CONTENIMENTO DELLA SPESA PER IL PERSONALE. La riduzione della spesa per il personale ha portato a una riduzione stimata di:
– circa 15,5 milioni di euro per gli Ufficio di diretta collaborazione delle autorità politiche;
– circa 4 milioni di euro per effetto dei numerosi interventi normativi sul pubblico impiego (es. blocco turnover, congelamento contratti, tfr) che hanno interessato il personale dipendente in servizio nelle strutture generali stabili, cui sono da aggiungere i numerosi pensionamento dell’ultimo trimestre 2011;
– circa 2,3 milioni di euro relativamente alle strutture di missione in conseguenza dei decreti adottati il 15 dicembre 2011, con i quali sono state apportate modifiche all’organizzazione interna delle stesse;
– circa 46mila euro rispetto agli stanziamenti previsti per l’esercizio 2012 in relazione alla rimodulazione prevista dai decreti concernenti gli incarichi di consulenza per l’anno corrente. Il numero di consulenti di Palazzo Chigi, ad esempio, è stato ridotto da 140 a 42.
6. RIDUZIONE SPESE PER LA DIFESA. Il Governo è intervenuto per garantire la sostenibilità finanziaria e l’efficacia operativa delle Forze Armate. Il 50% del bilancio viene assegnato alla spesa del personale; la parte restante viene divisa a metà tra addestramento e investimenti. Punti salienti della riforma sono: l’introduzione di forme di flessibilità della programmazione finanziaria; una graduale revisione numerica del personale militare e civile, che – nel lungo periodo (2024) – ha l’obiettivo di ridurre il personale militare a 150 mila unità ed a 20 mila unità quello civile; un riordino complessivo dell’assetto organizzativo del Ministero della Difesa; una rimodulazione dei programmi di ammodernamento tecnologico.
7. ECONOMICITÀ ED EFFICIENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. A febbraio 2012, il Presidente del Consiglio ha diramato una circolare per assicurare l’economicità e l’efficienza nell’azione amministrativa di tutte le strutture che dipendono dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalla Presidenza del Consiglio.
La comunicazione è finalizzata ad assicurare la puntuale osservanza dei limiti di spesa fissati dalle norme ed evitare spese non indispensabili o non ricollegabili in modo diretto ai fini pubblici assegnati alle singole strutture amministrative.
In questo contesto, il Presidente ha sottolineato l’esigenza di osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nel codice etico di ciascuna amministrazione, con particolare riferimento a quelle relative al divieto di accettare regali e omaggi di qualsiasi natura di valore superiore a 150 euro. In ogni caso, la direttiva ha disposto che i regali di valore superiore dovranno essere restituiti o ceduti all’Amministrazione di appartenenza.
La circolare sollecita inoltre a non effettuare spese non indispensabili e non ricollegabili in modo diretto e immediato ai fini pubblici assegnati con le deleghe di funzioni. A questo fine, la circolare ha chiesto di astenersi dall’effettuare spese di
rappresentanza, salvo casi eccezionali. Inoltre, la circolare ha ricordato la necessità di evitare l’organizzazione di convegni, celebrazioni, ricorrenze e inaugurazioni, anche quando questi ultimi costituiscano tradizionali impegni della Struttura che li indice. La circolare ha precisato che, nell’ipotesi in cui un’attenta valutazione del rapporto costi-benefici faccia comunque propendere per l’organizzazione dell’evento, si utilizzi di norma la giornata di sabato e si abbia cura di evitare qualsiasi spesa, anche utilizzando strutture interne all’amministrazione.
8. OPERAZIONE TRASPARENZA. il Governo ha sollecitato la pubblicazione dei redditi dei Ministri. Per ciascun Ministro e Sottosegretario di Stato sono pubblicati i seguenti dati:
– Stipendio per l’incarico di governo: in cui viene riportato il compenso annuo, lordo del Ministro;
– Altri Incarichi o Rapporti di Lavoro Dipendente con Pubbliche Amministrazioni: in cui viene riportato il compenso annuo, lordo, la tipologia di incarico del ministro.
– Beni Immobili: in cui viene riportato il numero, il valore economico, la tipologia e il titolo che si possiede sull’immobile;
– Strumenti Finanziari: in cui vengono riportati la percentuale e il numero di titoli societari e bancari posseduti dal ministro
9. RIFORMA DELLA PROTEZIONE CIVILE. La riforma della Protezione civile approvata in via definitiva il 30 aprile 2012 riorganizza la struttura operativa e accelera i tempi d’azione del Servizio nazionale per la protezione civile. L’obiettivo, oltre a rafforzare l’efficacia nel monitoraggio il controllo e nella gestione delle emergenze, è di contenere le spese di gestione.
10. SOPPRESSIONE DI ENTI E ORGANISMI. Con il decreto “Salva Italia” sono stati ridotti i costi degli apparati pubblici. In particolare sono stati soppressi:
– L’INPDAP e l’ENPALS e le relative funzioni sono state attribuite all’INPS;
– L’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI). Tutte le funzioni sono state attribuite alle Regioni interessate;
– L’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua;
– L’Agenzia per la sicurezza nucleare
– L’Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale
– La Commissione Nazionale per la vigilanza sulle Risorse Idriche
È stato poi disposto che, ai fini del monitoraggio della spesa pubblica, tutti gli enti e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, escluse le società, che ricevono contributi a carico del bilancio dello Stato o al cui patrimonio lo Stato partecipa mediante apporti, sono tenuti a trasmettere i bilanci alle amministrazioni vigilanti e al MEF.
11. RIDUZIONE DEL NUMERO DI COMPONENTI DELLE AUTORITÀ INDIPENDENTI. Sempre al fine di perseguire il contenimento della spesa, Salva Italia ha previsto la riduzione del numero di componenti delle Autorità indipendenti. La riduzione ha riguardato:
– Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (da 8 a 4 componenti);
– Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (da 7 a 3)
– Autorità per l’energia elettrica e il gas (da 5 a 3)
– Autorità garante della concorrenza (da 5 a 3)
– CONSOB (da 5 a 3)
– Consiglio dell’ISVAP (da 6 a 3)
– Commissione per la vigilanza sui fondi pensione (da 5 a 3)
– CIVIT (da 5 a 3)
– Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (da 9 a 5)

Commissione Web

Come preannunciato con avviso 29 marzo 2012, Il MIUR presenta il software “Commissione web” che, dalla prossima sessione degli esami di Stato sostituirà il pacchetto Conchiglia, con una serie di funzioni a supporto di tutte le attività delle commissioni di esame.

Di seguito il comunicato del MIUR:

Da quest’anno, per gli esami di Stato, le commissioni potranno utilizzare sul sito istituzionale del MIUR un nuovo pacchetto software, “Commissione Web“, realizzato per la gestione delle attività connesse.

Il pacchetto consente la completa integrazione dei dati immessi dalle segreterie scolastiche sul SIDI con quelli inseriti dalle commissioni d’esame su “Commissione web”.

Il sistema di navigazione

Il sistema presenta un’interfaccia di facile navigazione, che segue il diario delle operazioni d’esame della commissione, dall’Insediamento alle Valutazioni finali. Ogni singola voce presenta un approfondimento puntuale con un ulteriore specifico sottomenu.

Struttura dell’intero processo degli esami di Stato

Fasi del processo

Il processo si articola prima in ambiente SIDI poi in Commissione web.

Le fasi:

  1. Nella prima, cosiddetta fase di ammissione, le segreterie scolastiche inseriscono nel SIDI, area “Esiti esame di Stato”, le informazioni sull’ammissione degli studenti. Rispetto allo scorso anno, dovranno inserire anche i crediti del terzo, quarto e quinto anno di corso in modo distinto.
  2. Nella seconda fase, le commissioni d’esame, a partire dal loro insediamento e fino alla conclusione delle attività, utilizzano per registrare gli esiti degli esami, direttamente on line, il nuovo applicativo “Commissione web” disponibile all’interno di quest’area, che contiene già tutte le informazioni sui candidati ammessi.

Con la conclusione di questa fase, esplicitamente dichiarata dalle commissioni, le informazioni inserite sono automaticamente disponibili sul sistema SIDI, Area “Esiti esami di Stato”, per le segreterie scolastiche.

19 aprile Referenti Plico telematico

Come previsto dalla nota 18 aprile 2012, prot. 1834, dal 19 al 30 aprile 2012 i Dirigenti Scolastici e i Referenti della Sicurezza degli Uffici Territoriali, nei rispettivi ambiti di competenza, devono procedere all’abilitazione dei Referenti di Sede del Plico telematico per gli Esami di Stato, previsti dalla nota n. 1749 del 12 aprile 2012, accedendo al portale SIDI e selezionando la funzione Gestione Utenze – Referenti Plico telematico.

19 aprile Incarichi di Presidenza 2012-2013

La Direttiva 8 marzo 2012, n. 21, fissa al 19 aprile 2012 il termine ultimo per la presentazione, da parte degli aspiranti, della domanda di conferma dell’incarico di presidenza all’Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio scolastico provinciale della provincia in cui hanno la sede di servizio in qualità di preside incaricato nel corrente anno scolastico.

18 aprile CdM approva DEF 2012

Il Consiglio dei Ministri, nel corso della seduta del 18 aprile 2012, ha approvato il Documento di Economia e Finanza (DEF) 2012 – il secondo presentato dall’Italia nel quadro del “Semestre Europeo” di coordinamento delle politiche macroeconomiche e di bilancio – di cui fanno parte il Programma Nazionale di Riforma 2012 (PNR), il Programma di Stabilità (PdS) e il Documento di analisi e tendenze della finanza pubblica.

Documento di Economia e Finanza (DEF) 2012

“Il Paese, gli italiani hanno dimostrato in questi mesi una grande vitalità, una capacità di reagire uniti nel segno della responsabilità civile, sociale e istituzionale. Questo è un patrimonio che non deve andare disperso oggi in una congiuntura interna ed internazionale che resta ancora difficile e che chiede di non rallentare l’impegno per voltare pagina e costruire un futuro di crescita e occupazione”. Così il presidente del Consiglio, Mario Monti, si è espresso illustrando – nel corso di una conferenza stampa al termine del Consglio dei Ministri – il Documento di Economia e Finanza approvato dal governo nella riunione del 18 aprile 2012.

Il Documento di Economia e Finanza contiene:

– il Programma Nazionale di Riforma 2012 (PNR),

– il Programma di Stabilità (PdS)

– il Documento di analisi e tendenze della finanza pubblica

– Relazione sull’applicazione delle misure Legge Finanziaria 2008

Questi i dati:

– nel 2013 l’Italia dovrebbe raggiungere una posizione di bilancio in valore nominale di -0,5% del Prodotto Interno Lordo;

– nel 2013 in termini strutturali verrà raggiunto un surplus pari allo 0,6% del PIL;

– l’avanzo primario (cioè il saldo al netto degli interessi sul debito pubblico) raggiungerà il 5,7% nel 2015, in significativo incremento rispetto allo 1,0% del 2011 e al 3,6% dell’anno in corso;

– il PIL nel 2013 si stima tornerà positivo (+ 0,5%) per accelerare ulteriormente nel biennio successivo (1,0 e 1,2 rispettivamente).

Il contesto

Da dicembre si è registrato un ulteriore deterioramento delle condizioni economiche. Il Governo stima che il PIL nel 2012 si contrarrà di 1,2%. Tuttavia, si è anche registrata una significativa riduzione dei tassi di interesse. Questo, unitamente alle misure già adottate e trasformate in legge, consente al Governo di confermare sostanzialmente il percorso di risanamento finanziario tracciato nei mesi scorsi. L’azione di riequilibrio finanziario è stata accompagnata dall’adozione di vari provvedimenti di riforma finalizzati a rimuovere i principali vincoli che hanno compresso il potenziale di crescita dell’Italia. In base alle stime del Governo, le riforme dovrebbero aumentare la crescita di 2,4 punti percentuali tra il 2012 e il 2020.

Il pareggio di bilancio è nella Costituzione

Con l’approvazione in via definitiva del disegno di legge costituzionale data dal Senato nella seduta del 17 aprile scorso e che modifica sostanzialmente l’art.81 della costituzione, l’impegno ad introdurre il vincolo del pareggio di bilancio nell’ordinamento è stato rispettato in anticipo rispetto alle scadenze fissate dal Fiscal Compact.

17 aprile Pareggio Bilancio in Costituzione

Il 17 aprile l’Aula del Senato, con 235 voti favorevoli, 11 contrari e 34 astensioni, approva definitivamente il disegno di legge che introduce il principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale.

Trattandosi di un provvedimento di revisione costituzionale, come previsto dall’articolo 138 della Costituzione sono state necessarie due deliberazioni da parte di ognuno dei due rami del Parlamento; essendo stato approvato, nella seconda votazione da ciascuna delle Camere, a maggioranza di due terzi dei componenti, non si fa luogo a referendum.

5 aprile Professionalità Docenti

Dal 5  aprile al 15 maggio 2012 è attiva su Istanze on linela procedura che consente ai docenti a tempo indeterminato nelle scuole statali di aggiornare, personalmente e annualmente, la propria scheda personale (vd. Note 4 aprile 2012, Prot. n. 1623 e n. 1624).

Di seguito il comunicato del MIUR e le FAQ:

Da oggi, su “Istanze on line”, il docente può direttamente e in breve tempo aggiornare la propria scheda professionale

(05.04.12) A partire da quest’anno, l’aggiornamento e l’implementazione delle informazioni che riguardano la professionalità dei docenti a tempo indeterminato, nelle scuole statali di ogni ordine e grado, sarà a cura dei docenti stessi.
I docenti potranno inserire direttamente, con cadenza annuale, gli ulteriori titoli culturali e professionali via via conseguiti, aggiornando la propria scheda dall’area riservata di “Istanze on line” (POLIS). La procedura è semplice e richiede poco tempo.
Tale approccio da un lato garantisce un aggiornamento puntuale e completo delle informazioni relative alla professionalità dei docenti e dall’altro rappresenta un ulteriore passo verso la digitalizzazione della pubblica amministrazione.

Frequently Asked Questions (Aggiornato il 19 aprile 2012)

A) Accesso al sistema POLIS
1. Non ricordo la password per accedere alla casella di Posta elettronica Istruzione.
Cosa devo fare?
Per recuperare la password deve andare alla sezione Assistenza dell’area Posta
elettronica (http://archivio.pubblica.istruzione.it/webmail/posta_docenti.shtml), selezionare
la voce Docenti/dirigenti e cliccare su recupero password. Se non ricorda la risposta alla
domanda per il recupero, oppure la stessa non è presente, deve recarsi alla propria
segreteria scolastica e richiederne il reset della password.
2. Ho effettuato la registrazione su Istanze on line. Cosa devo fare per accedere al
servizio?
Per accedere al servizio istanze on-line, dopo aver inserito username e password
nell’apposito spazio “Accedi ai servizi” si deve:
– inserire, per verifica, il Codice Fiscale e il Codice Personale Temporaneo (CPT) che
ha ricevuto con messaggio di posta elettronica da parte del Ministero al momento
della registrazione, confermare e premere “esci” per concludere la procedura;
– stampare il modulo allegato alla conferma della registrazione e recarsi presso la
scuola per il riconoscimento;
– attendere l’e-mail di attivazione dell’utenza;
– accedere al sistema Istanze on line con username e password (sempre quelle della
posta istituzionale) e procedere alla modifica (obbligatoria) del codice personale
temporaneo (CPT).
Se la procedura si è conclusa positivamente appare una schermata di conferma.
B) Compilazione Scheda e termine della procedura
1. Il docente visualizza solo le informazioni relative alle sezioni Anagrafica e Titoli di
Studio.
Per visualizzare e compilare tutte le sezioni della scheda, i docenti in possesso del
Diploma di Laurea devono inserire nella sezione Titoli di studio la data di conseguimento
(in formato gg/mm/aaaa) del titolo per l’accesso al ruolo; i docenti in possesso del diploma
devono comunque accedere alla sezione e salvarla.
2. Il docente può inserire nella scheda titoli acquisiti nell’anno scolastico in corso?
1 Al fine di rendere più agevole il reperimento delle nuove Faq di volta in volta inserite nelle sezioni per
argomento, si indicano nel titolo, con riferimento alla data di aggiornamento, sezione (solo la lettera) e
numero delle nuove FAQ).
Il docente può inserire anche i titoli conseguiti nel corrente anno scolastico alla data di
compilazione (30 aprile 2012)
3. Il docente dichiara di non avere titoli da aggiornare. Cosa deve fare?
Si deve comunque entrare nella scheda professionalità docente per inserire la data di
conseguimento della laurea che lo scorso anno non era richiesta e procedere con il
salvataggio della scheda.
4. Il personale educativo dei convitti deve compilare la scheda?
La scheda professionalità docenti riguarda attualmente il personale docente a tempo
indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali.
5. Digitando il pulsante “Concludi e crea Pdf” mi viene richiesto il codice personale.
Cosa devo fare se non lo ricordo?
Il docente, per recuperare il codice personale, deve andare nell’area Gestione Utenza di
Polis, cliccare sulla dicitura “Recupero codice personale” e seguire le indicazioni.
6. I docenti collocati fuori ruolo permanentemente devono compilare la scheda?
No, possono non compilare la scheda professionalità docenti.
C) Anagrafica
1. Il docente, nella sezione anagrafica, visualizza una decorrenza giuridica che non
contempla la retrodatazione.
Il dato relativo alla retrodatazione della decorrenza giuridica, pur non essendo visualizzato
nella scheda, è comunque presente al sistema. Non occorre pertanto segnalare tale
difformità né alle Segreterie delle proprie Istituzioni scolastiche né agli Uffici Territoriali
competenti, anche se ciò è stato in alcuni casi precedentemente indicato.
2. L’informazione sulla retrodatazione della decorrenza giuridica verrà aggiornata sulla
scheda?
Il dato relativo alla retrodatazione della decorrenza giuridica, laddove valorizzato, verrà a
breve riportato nella sezione anagrafica della scheda professionalità docente.
D) Titoli di studio
1. Tra i diploma di laurea non trovo Scienze della Formazione Primaria.
Il codice della laurea in Scienze della formazione primaria è L-19/S e nell’elenco che si
visualizza si trova in sest’ultima posizione.
2. Tra i diplomi di istruzione artistica non trovo il diploma di Conservatorio di musica –
Saxofono. Dove devo inserire questo diploma?
In tutti i casi in cui non è indicato lo specifico strumento si deve valorizzare la voce
generica B003 – DIPLOMA DI CONSERVATORIO DI MUSICA.
L’elenco dei diplomi sarà integrato con i Diplomi di Conservatorio di Musica relativi a:
Saxofono, Jazz, Fisarmonica, Musica Elettronica e Percussioni.
Per altri eventuali specifici Diplomi si può valorizzare la voce generica “Diploma di
Conservatorio di Musica”.
3. Posso inserire anche il diploma di laurea in Scienze della Formazione Primaria –
indirizzo Infanzia?
Il codice della laurea in Scienze della formazione primaria – Infanzia è stata inserita
nell’elenco delle lauree con il codice L-19/SI.
4. Sono un docente a tempo indeterminato in possesso di una laurea conseguita
presso una Università straniera. Come posso inserire questo titolo?
Nell’elenco delle lauree sarà a breve disponibile la voce: L-EST Laurea conseguita
all’estero.
E) Abilitazioni
Nessuna segnalazione
F) Certificazioni
1. Se un docente è in possesso del diploma di laurea in Lingua e letteratura inglese
può indicare che è in possesso della certificazione linguistica in lingua inglese? E
se si che livello deve inserire?
Si, per il personale scolastico il recente decreto sulle certificazioni delle competenze
linguistiche – D.M. del 7 marzo 2012, all’art. 4 c.1 stabilisce che il possesso della laurea
magistrale in lingua straniera corrisponde alla certificazione della corrispondente lingua
straniera, livello C1 secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue
(QCER).
G) Altri Titoli
1. Posso inserire i titoli conseguiti nel corrente anno scolastico?
Certamente, si possono inserire tutti i titoli conseguiti entro il 30 aprile 2012 e anche gli
incarichi relativi all’anno scolastico in corso.
2. Il titolo di perfezionamento in mio possesso non ha l’indicazione del numero di
crediti formativi (CFU), posso inserirlo ugualmente?
No, nella sezione “Altri titoli” il campo crediti è obbligatorio per salvare correttamente la
sezione.
Se nel titolo posseduto compare la durata in ore, tenuto conto che 25 ore corrispondono
ad 1 credito, si può procedere al calcolo dei crediti.
Nel caso in cui nel titolo non siano esplicitate le ore complessive, è opportuno rivolgersi
all’Università che ha rilasciato il titolo, per avere informazioni in merito.
3. Il Master conseguito nel 1995 non riporta né il numero dei crediti né le ore
complessive e l’Università mi ha confermato che il titolo è stato conseguito prima
dell’introduzione del sistema dei crediti. Non posso inserire il Master?
Nella sezione “Altri titoli” sarà possibile inserire i titoli che non riportano né ore né crediti,
purché conseguiti entro il 31/12/2001, senza valorizzare il campo crediti formativi.
H) Incarichi
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I) Mobilità all’estero
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o ISBN.

4 aprile DL Semplificazioni alla Camera

Il 4 aprile l’Aula della Camera approva definitivamente il DdL di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, modificato il 29 marzo dal Senato che ha votato, con 246 voti favorevoli, 33 contrari e 2 astenuti, la fiducia su un emendamento del Governo interamente sostitutivo del testo già approvato dalla Camera l’8 marzo.

Di seguito il testo definitivo degli artt. 50-53, contenenti “Disposizioni per l’istruzione“:

Art. 50.
Attuazione dell’autonomia

1. Allo scopo di consolidare e sviluppare l’autonomia delle istituzioni scolastiche, potenziandone l’autonomia gestionale secondo criteri di flessibilità e valorizzando la responsabilità e la professionalità del personale della scuola, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dei princìpi e degli obiettivi di cui all’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, linee guida per conseguire le seguenti finalità:
a) potenziamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, anche attraverso l’eventuale ridefinizione, nel rispetto della vigente normativa contabile, degli aspetti connessi ai trasferimenti delle risorse alle medesime, previo avvio di apposito progetto sperimentale;
b) definizione, per ciascuna istituzione scolastica, di un organico dell’autonomia, funzionale all’ordinaria attività didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alle esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali e di programmazione dei fabbisogni di personale scolastico, anche ai fini di una estensione del tempo scuola;
c) costituzione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di reti territoriali tra istituzioni scolastiche, al fine di conseguire la gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie;
d) definizione di un organico di rete per le finalità di cui alla lettera c) nonché per l’integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali, la formazione permanente, la prevenzione dell’abbandono e il contrasto dell’insuccesso scolastico e formativo e dei fenomeni di bullismo, specialmente per le aree di massima corrispondenza tra povertà e dispersione scolastica;
e) costituzione degli organici di cui alle lettere b) e d), nei limiti previsti dall’articolo 64 del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sulla base dei posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità per almeno un triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti di sostegno, fatte salve le esigenze che ne determinano la rimodulazione annuale.
2. Gli organici di cui al comma 1 sono determinati, complessivamente, nel rispetto dell’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e fatto salvo anche per gli anni 2012 e successivi l’accantonamento in presenza di esternalizzazione dei servizi per i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA).
3. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con cadenza triennale, nei limiti dei risparmi di spesa accertati con la procedura di cui al comma 9 dell’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è definita la consistenza numerica massima degli organici delle autonomie e di rete sulla base della previsione dell’andamento demografico della popolazione in età scolare. In sede di prima applicazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è adottato il decreto di cui al presente comma per gli anni scolastici 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016. A decorrere dall’anno scolastico 2012-2013, continua ad applicarsi il citato comma 9 dell’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, per le finalità di cui all’articolo 8, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, con le modalità previste, per le necessità dell’organico dell’autonomia e per le finalità dell’organico di rete.
4. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, verifica la possibilità di emanare, in analogia con la previsione di cui all’articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, misure in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate. A decorrere dall’anno 2013, le eventuali maggiori entrate derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, accertate annualmente con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.
5. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 51
Potenziamento del sistema nazionale di valutazione

1. Nelle more della definizione di un sistema organico e integrato di valutazione delle istituzioni scolastiche, dell’università, della ricerca e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, l’INVALSI assicura, oltre allo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e all’articolo 1, comma 613, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il coordinamento funzionale del sistema nazionale di valutazione di cui all’articolo 2, comma 4-undevicies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. A tale fine, in via sperimentale, l’Invalsi si avvale dell’Agenzia per la diffusione di tecnologie per l’innovazione. Le Amministrazioni provvedono all’attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le istituzioni scolastiche partecipano, come attività ordinaria d’istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti, di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.

Art. 52
Misure di semplificazione e promozione dell’istruzione tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori – ITS

1. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate linee guida per conseguire i seguenti obiettivi, a sostegno dello sviluppo delle filiere produttive del territorio e dell’occupazione dei giovani:
a) realizzare un’offerta coordinata, a livello territoriale, tra i percorsi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e di quelli di istruzione e formazione professionale di competenza delle regioni;
b) favorire la costituzione dei poli tecnico-professionali di cui all’articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
c) promuovere la realizzazione di percorsi in apprendistato, ai sensi dell’articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, anche per il rientro in formazione dei giovani.
2. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato d’intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite linee guida per:
a) realizzare un’offerta coordinata di percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS) in ambito nazionale, in modo da valorizzare la collaborazione multiregionale e facilitare l’integrazione delle risorse disponibili con la costituzione di non più di un istituto tecnico superiore in ogni regione per la medesima area tecnologica e relativi ambiti;
b) semplificare gli organi di indirizzo, gestione e partecipazione previsti dagli statuti delle fondazioni ITS;
c) prevedere, nel rispetto del principio di sussidiarietà, che le deliberazioni del consiglio di indirizzo degli ITS possano essere adottate con voti di diverso peso ponderale e con diversi quorum funzionali e strutturali.
3. Le Amministrazioni provvedono all’attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 53
Modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e riduzione dei consumi e miglioramento dell’efficienza degli usi finali di energia

1. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale l’ammodernamento e la razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico, anche in modo da conseguire una riduzione strutturale delle spese correnti di funzionamento, il CIPE, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva un Piano nazionale di edilizia scolastica. La proposta di Piano è trasmessa alla Conferenza unificata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e il Piano è approvato entro i successivi 60 giorni sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province e dai comuni, tenendo conto di quanto stabilito dagli articoli 3 e 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e successive modificazioni.
1-bis. Il Piano di cui al comma 1 comprende la verifica dello stato di attuazione degli interventi e la ricognizione sullo stato di utilizzazione delle risorse precedentemente stanziate.
2. Il Piano di cui al comma 1 ha ad oggetto la realizzazione di interventi di ammodernamento e recupero del patrimonio scolastico esistente, anche ai fini della messa in sicurezza degli edifici, e di costruzione e completamento di nuovi edifici scolastici, da realizzare, in un’ottica di razionalizzazione e contenimento delle spese correnti di funzionamento, nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, favorendo il coinvolgimento di capitali pubblici e privati anche attraverso i seguenti interventi:
a) la ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, costituito da aree ed edifici non più utilizzati, che possano essere destinati alla realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo, sulla base di accordi tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, l’Agenzia del demanio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa in caso di aree ed edifici non più utilizzati a fini militari, le regioni e gli enti locali;
b) la costituzione di uno o più fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi, articolati anche in un sistema integrato nazionale e locale, per l’acquisizione e la realizzazione di immobili per l’edilizia scolastica;
c) la messa a disposizione di beni immobili di proprietà pubblica a uso scolastico suscettibili di valorizzazione e dismissione in favore di soggetti pubblici o privati, mediante permuta, anche parziale, con immobili già esistenti o da edificare e da destinare a nuove scuole;
d) le modalità di compartecipazione facoltativa degli enti locali;
d-bis) la promozione di contratti di partenariato pubblico privato, come definiti dall’articolo 3, comma 15-ter, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
3. In coerenza con le indicazioni contenute nel Piano, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare promuovono, congiuntamente la stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto dei medesimi Ministri, al fine di concentrare gli interventi sulle esigenze dei singoli contesti territoriali e sviluppare utili sinergie, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati.
4. Nella delibera CIPE di cui al comma 1 sono inoltre disciplinate le modalità e i termini per la verifica periodica delle fasi di realizzazione del Piano, in base al cronoprogramma approvato e alle esigenze finanziarie, potendosi conseguentemente disporre, in caso di scostamenti, la diversa allocazione delle risorse finanziarie pubbliche verso modalità di attuazione più efficienti.
5. Nelle more della definizione e approvazione del Piano, al fine di assicurare il tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia scolastica coerenti con gli obiettivi di cui ai commi 1 e 2:
a) il CIPE, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva un Piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti e di costruzione di nuovi edifici scolastici, anche favorendo interventi diretti al risparmio energetico e all’eliminazione delle locazioni a carattere oneroso, nell’ambito delle risorse assegnate al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca dall’articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a cento milioni di euro per l’anno 2012.
b) le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 626, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche nel triennio 2012/2014, con estensione dell’ambito di applicazione alle scuole primarie e dell’infanzia, subordinatamente al rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica.
6. Al fine di semplificare le procedure relative alle operazioni di cui al presente articolo, il vincolo di destinazione a uso scolastico è acquisito automaticamente per i nuovi edifici con il collaudo dell’opera e cessa per gli edifici scolastici oggetto di permuta con l’effettivo trasferimento delle attività scolastiche presso la nuova sede.
7. Al fine di adeguare la normativa tecnica vigente agli standard europei e alle più moderne concezioni di realizzazione e impiego degli edifici scolastici, perseguendo altresì, ove possibile, soluzioni protese al contenimento dei costi, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le norme tecniche-quadro, contenenti gli indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia, anche con riferimento alle tecnologie in materia di efficienza e risparmio energetico e produzione da fonti energetiche rinnovabili, e didattica indispensabili a garantire indirizzi progettuali di riferimento adeguati e omogenei sul territorio nazionale.
8. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
9. Gli enti proprietari di edifici adibiti a istituzioni scolastiche, le università e gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, adottano entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, misure di gestione, conduzione e manutenzione degli immobili finalizzate al contenimento dei consumi di energia e alla migliore efficienza degli usi finali della stessa, anche attraverso il ricorso, in deroga all’articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, ai contratti di servizio energia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, secondo le linee guida predisposte dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il 28 marzo l’Aula del Senato inizia l’esame del DdL di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, già approvato dalla Camera il 13 marzo.

L’8 marzo l’Aula della Camera, con 479 voti a favore e 75 contrari, ha votato la fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico, nel testo delle Commissioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

Il 7 marzo l’Aula della Camera inizia l’esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

Il 6 marzo le Commissioni riunite I e X della Camera, in sede referente, per l’esame del Disegno di legge di conversione del Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5, Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, approvano emendamenti all’art. 50 modificando l’autonomia responsabile delle Istituzioni scolastiche e introducendo novità in merito al concorso ed agli incarichi dei dirigenti scolastici.
La Commissione Bilancio ritiene “di non esprimere il parere sull’articolo 50 e di invitare la Commissione di merito a modificare, con il concorso del Governo, il medesimo articolo, al fine di superare le predette criticità, riservandosi di esprimersi al riguardo nel parere da rendere all’Assemblea – e – di sopprimere l’articolo 50-bis, che, ai commi 1 e 2, prevede, in particolare, lo svolgimento di un corso di formazione per i dirigenti scolastici senza indicare le modalità del relativo finanziamento e, al comma 3, prevede l’assunzione di dirigenti scolastici senza recare la quantificazione degli oneri né il loro profilo temporale“.
Le Commissioni riunite I e X della Camera, riunitesi in tarda serata, preso atto del parere espresso dalla V Commissione, deliberano di riprendere l’analisi dell’art. 50 nella seduta del 7 marzo, alle ore 11, realizzando una nuova versione dell’art. 50 e sopprimendo l’art. 50-bis.

Di seguito il testo definitivo dell’articolo 50 ed un estratto del resoconto della seduta del 6 marzo 2012:

Art. 50.
(Attuazione dell’autonomia).

1. Allo scopo di consolidare e sviluppare l’autonomia delle istituzioni scolastiche, potenziandone l’autonomia gestionale secondo criteri di flessibilità e valorizzando la responsabilità e la professionalità del personale della scuola, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dei princìpi e degli obiettivi di cui all’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, linee guida per conseguire le seguenti finalità:

a) potenziamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, anche attraverso l’eventuale ridefinizione, nel rispetto della vigente normativa contabile, degli aspetti connessi ai trasferimenti delle risorse alle medesime, previo avvio di apposito progetto sperimentale;

b) definizione, per ciascuna istituzione scolastica, di un organico dell’autonomia, funzionale all’ordinaria attività didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alle esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali e di programmazione dei fabbisogni di personale scolastico, anche ai fini di una estensione del tempo scuola;

c) costituzione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di reti territoriali tra istituzioni scolastiche, al fine di conseguire la gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie;

d) definizione di un organico di rete per le finalità di cui alla lettera c) nonché per l’integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali, la formazione permanente, la prevenzione dell’abbandono e il contrasto dell’insuccesso scolastico e formativo e dei fenomeni di bullismo, specialmente per le aree di massima corrispondenza tra povertà e dispersione scolastica;

e) costituzione degli organici di cui alle lettere b) e d), nei limiti previsti dall’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sulla base dei posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità per almeno un triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti di sostegno, fatte salve le esigenze che ne determinano la rimodulazione annuale.

2. Gli organici di cui al comma 1 sono determinati, complessivamente, nel rispetto dell’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e fatto salvo anche per gli anni 2012 e successivi l’accantonamento in presenza di esternalizzazione dei servizi per i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA).

3. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con cadenza triennale, nei limiti dei risparmi di spesa accertati con la procedura di cui al comma 9 dell’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è definita la consistenza numerica massima degli organici delle autonomie e di rete sulla base della previsione dell’andamento demografico della popolazione in età scolare. In sede di prima applicazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è adottato il decreto di cui al presente comma per gli anni scolastici 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016. A decorrere dall’anno scolastico 2012-2013, continua ad applicarsi il citato comma 9 dell’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, per le finalità di cui all’articolo 8, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, con le modalità previste, per le necessità dell’organico dell’autonomia e per le finalità dell’organico di rete.

4. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, verifica la possibilità di emanare, in analogia con la previsione di cui all’articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, misure in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate. A decorrere dall’anno 2013, le eventuali maggiori entrate derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, accertate annualmente con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.

5. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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Commissioni riunite I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) e X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera

SEDE REFERENTE
Martedì 6 marzo 2012. – Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO, indi del presidente della X Commissione Manuela DAL LAGO. – Intervengono il ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione Filippo Patroni Griffi e i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cecilia Maria Guerra, per lo sviluppo economico Claudio De Vincenti, per l’istruzione, l’università e la ricerca Marco Rossi Doria, per le infrastrutture e i trasporti Guido Improta e Massimo Vari e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giampaolo D’Andrea.

La seduta comincia alle 9.30.

(…) Donato BRUNO, presidente, avverte che, a seguito di un’ulteriore valutazione, la presidenza ammette alla discussione l’articolo aggiuntivo Pelino 50.01, già dichiarato inammissibile.

Oriano GIOVANELLI (PD), relatore per la I Commissione, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all’articolo 50, salvo che sull’emendamento Ghizzoni 50.10, sul quale, come relatore per la I Commissione, esprime parere favorevole, a condizione che sia riformulato nel senso di prevedere una diversa copertura finanziaria (vedi allegati). I relatori si riservano di esprimere il parere sull’articolo aggiuntivo Pelino 50.01, testé riammesso.

Stefano SAGLIA (PdL), relatore per la X Commissione, in dissenso dal relatore per la I Commissione, esprime parere contrario sull’emendamento Ghizzoni 50.10.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) osserva che questo non è un modo ordinato di procedere e che i relatori dovrebbero aver maturato, al momento del voto, un orientamento comune su ciascun emendamento.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA si rimette alle Commissioni per quanto riguarda l’emendamento Ghizzoni 50.10 ed esprime parere conforme a quello dei relatori sugli altri emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti all’articolo 50.

Elena CENTEMERO (PdL) dichiara la contrarietà del suo gruppo rispetto all’emendamento Ghizzoni 50.10, che prevede l’immissione in ruolo nel comparto dell’istruzione di cinquemila persone, disponendo la copertura del relativo onere finanziario a valere sul bilancio dello Stato mediante risorse da reperire con nuovi giochi e lotterie. Fa presente che la legislazione vigente già prevede un piano di assunzioni per le scuole per il prossimo triennio con la possibilità di rimodulare annualmente le relative previsioni.

Maria COSCIA (PD), intervenendo sull’emendamento Ghizzoni 50.10, ravvisa la necessità che siano garantiti gli attuali livelli delle prestazioni dei servizi con gli organici a disposizione, soprattutto in una fase di criticità del sistema scolastico. Sostiene che le previsioni del comma 4, richiamato dall’emendamento menzionato, semplificano e consentono di assicurare il fabbisogno di personale.

Jole SANTELLI (PdL) esprime valutazioni critiche in ordine all’orientamento assunto dalla sinistra sulla scuola negli ultimi anni.

Mario TASSONE (UdCpTP) chiede che il Governo fornisca chiarimenti sul profilo della copertura dell’emendamento Ghizzoni 50.10 e valuta negativamente l’espressione di due pareri discordanti da parte dei relatori. Preannuncia, tuttavia, il suo voto favorevole sulla predetta proposta emendativa.

Giovanni FAVA (LNP) sottolinea che l’orientamento del suo gruppo era favorevole sull’emendamento Ghizzoni 50.10; tuttavia, alla luce della nuova formulazione, sorgono ora perplessità soprattutto in relazione alle modalità di copertura. Chiede pertanto al Governo di riformulare il testo sotto il profilo della copertura finanziaria.

Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP) rileva che l’emendamento Ghizzoni 50.10 intende assicurare il tempo pieno che rappresenta una forma di sostegno per le famiglie. Ritiene opportuni ulteriori chiarimenti dal Governo sull’ipotesi di un aumento dell’accisa sui giochi per finanziare la proposta emendativa. Preannuncia quindi il suo voto favorevole sull’emendamento in esame.

Giuseppe CALDERISI (PdL) chiede l’accantonamento dell’esame dell’emendamento Ghizzoni 50.10 affinché possa essere definita più precisamente la formulazione e le modalità della copertura finanziaria che appare non accettabile se riferita alle entrate sui giochi.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI assicura un approfondimento del testo e si dichiara favorevole all’accantonamento dell’emendamento 50.10.

Donato BRUNO, presidente, avverte quindi che l’esame della proposta emendativa è accantonato per consentire al Governo un ulteriore approfondimento dei contenuti.

Oriano GIOVANELLI, relatore per la I Commissione, esprime parere favorevole sull’articolo aggiuntivo Pelino 50.01.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI dichiara parere conforme a quello del relatore.

Le Commissioni approvano l’articolo aggiuntivo Pelino 50.01.

Donato BRUNO, presidente, avverte che le proposte emendative relative all’articolo 50 sulle quali è stato espresso parere contrario sono state ritirate dai presentatori. (…)

Oriano GIOVANELLI (PD), relatore per la I Commissione, chiede alla presidenza di ritornare sull’emendamento Ghizzoni 50.10 e presenta una ulteriore proposta di nuova formulazione dello stesso (vedi allegato 1), finalizzata a superare alcune criticità evidenziate nel corso del dibattito.

Stefano SAGLIA (PdL), relatore per la X Commissione, conferma che il suo parere rimane contrario all’emendamento Ghizzoni 50.10, anche ove riformulato nel senso da ultimo suggerito dal collega Giovanelli.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA si rimette alle Commissioni sull’emendamento Ghizzoni 50.10 (ulteriore nuova formulazione).

Le Commissioni approvano l’emendamento Ghizzoni 50.10 (ulteriore nuova formulazione). (…)

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE
Martedì 6 marzo 2012. – Presidenza del presidente della I Commissione, Donato BRUNO. – Intervengono il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Filippo Patroni Griffi, e il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Gianfranco Polillo e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giampaolo D’Andrea.

La seduta comincia alle 23.40.

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.
C. 4940 Governo.
(Seguito dell’esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta odierna.

Donato BRUNO, presidente, comunica che sono pervenuti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva. Fa presente che i principali problemi sono sollevati dal parere della Commissione Bilancio con riferimento all’articolo 50: la Commissione ha infatti ritenuto di non esprimere il parere su tale articolo e di invitare le Commissioni di merito a modificarlo, con il concorso del Governo, al fine di superare le criticità in esso contenute, riservandosi di esprimersi al riguardo nel parere che renderà all’Assemblea.

Gianclaudio BRESSA (PD) fa presente che la posizione del suo gruppo è stata chiara sin dall’inizio, quando è stata presentata una proposta emendativa sull’articolo 50. Come è noto il testo è stato ripreso da uno di contenuto analogo che era stato predisposto dal Governo in vista della riunione del Consiglio dei ministri e poi abbandonato.
Rileva come quanto evidenziato dalla Commissione Bilancio nel proprio parere comporti necessariamente un rinvio alla giornata di domani della seduta delle Commissioni riunite I e X, vista l’intenzione di presentare una nuova formulazione dell’articolo 50 con una copertura adeguata.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI manifesta la disponibilità del Governo a trovare una soluzione ampiamente condivisa.

Donato BRUNO, presidente, alla luce di quanto emerso prospetta l’opportunità di scrivere una lettera al Presidente della Camera per richiedere che l’Assemblea avvii la discussione del provvedimento in esame nel pomeriggio di domani anziché la mattina.

Le Commissioni concordano

Donato BRUNO, presidente, ritiene che le Commissioni possano utilmente riprendere i lavori non prima delle ore 11 di domani. (…)
Donato BRUNO, presidente, fa presente che le Commissioni si riuniranno nella giornata di domani alle ore 11 per esaminare le questioni poste dalla Commissione bilancio nel proprio parere e l’articolo aggiuntivo Santelli 14.011. Rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 00.05 di mercoledì 7 marzo 2012.

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Emendamenti approvati

ART. 50.
Sostituirlo con il seguente:

Art. 50. (Autonomia responsabile).

1. Al fine di consolidare e sviluppare l’autonomia delle istituzioni scolastiche, potenziandone l’autonomia gestionale secondo criteri di flessibilità e valorizzando la responsabilità e la professionalità del personale della scuola, a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013 si applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi.
2. È attivato, nel rispetto della vigente normativa contabile, un Fondo unico d’istituto che comprende il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e quello per il personale di ciascuno dei quattro Programmi relativi ai vari gradi di istruzione del Bilancio del MIUR. In tale Fondo, oltre alle risorse attualmente destinate al finanziamento delle competenze vigenti, confluiscono tutte le risorse destinate alle diverse tipologie di spesa: sicurezza, dispersione scolastica, offerta formativa ed interventi perequativi, interventi vari a favore dell’istruzione, stanziamento per il Piano programmatico degli interventi per la scuola, risorse contrattuali destinate alla valorizzazione del personale della scuola, al fine di rinforzare l’autonomia delle istituzioni scolastiche mediante una programmazione autonoma delle finalità di spesa e di gestione.
3. In relazione al personale docente e ATA sono definiti:
a) per ciascuna istituzione scolastica, un organico dell’autonomia, funzionale all’ordinaria attività didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alla sperimentazione e allo sviluppo di nuove metodologie per l’innovazione dell’attività didattica, al recupero, all’integrazione e al sostegno degli alunni con disabilità e alla programmazione dei fabbisogni di personale scolastico;
b) un organico di rete con particolare riferimento alle esigenze di integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali nonché alla prevenzione dell’abbandono e al contrasto dell’insuccesso scolastico e formativo, specie per le aree di massima corrispondenza tra povertà e dispersione scolastica.
4. L’organico dell’autonomia di cui al comma 3 è costituito da tutti i posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità per almeno un triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti di sostegno.
5. È abrogato il comma 81 dell’articolo 4 della legge 12 novembre 2011 n. 183;
6. L’organico dell’autonomia rimane determinato ai sensi dell’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, salvo quanto disposto al successivo comma 7. In sede di prima applicazione l’organico dell’autonomia è determinato in misura uguale a quello dell’anno scolastico 2011/2012 pari a 724 mila posti docenti e 233.100 posti Ata, fermo restando anche per gli anni 2012 e successivi l’accantonamento in presenza di esternalizzazione dei servizi per i posti Ata.
7. L’organico dell’autonomia comprende ulteriori diecimila posti, da attivare successivamente alla definizione di una apposita sequenza contrattuale che non rechi nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, destinati al supporto dell’autonomia scolastica, per la flessibilità e il potenziamento dell’offerta didattica e per gli interventi perequativi.
8. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonomie, sono stabiliti i criteri per la determinazione degli organici di cui ai commi 4 e 6.
9. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo pari a 350 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012, si provvede ai sensi dei commi 10 e 11.
10. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, adotta nuove modalità di gioco del Lotto, variando l’assegnazione della percentuale della posta di gioco a montepremi ovvero a vincite in denaro, la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. L’attuazione delle disposizioni del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato.
11. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all’allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all’alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito erariale complessivo pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2012. Dall’applicazione della norma di cui al precedente comma non devono derivare variazioni del gettito di competenza delle amministrazioni territoriali ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
50. 10. (ulteriore nuova formulazione). Ghizzoni, Coscia, Pes, De Pasquale, Bachelet, Russo, Rossa, Siragusa, De Torre, Melandri, Levi, Nicolais, De Biasi, Mazzarella, Lolli

Dopo l’articolo 50 inserire il seguente:

Art. 50-bis. (Dirigenti scolastici).

1. I candidati risultati idonei a seguito dell’espletamento di un concorso a dirigente scolastico, ma che non hanno partecipato al corso di formazione, poiché non rientranti nel contingente previsto, sono immessi in ruolo, previo esperimento di un corso di formazione della durata di quattro mesi e previo positivo superamento di un colloquio selettivo sulle tematiche oggetto del corso di formazione.
2. I docenti incaricati della presidenza nel triennio 2008/2009-2010/2011 sono ammessi ad un periodo di formazione previo superamento di un esame colloquio, ai fini dell’immissione nel ruolo dei dirigenti scolastici. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca disciplina con proprio decreto le modalità di svolgimento dell’esame colloquio e del periodo di formazione.
3. Al fine di garantire la piena funzionalità del sistema scolastico e dare provvisoria copertura ai posti vacanti e disponibili, attualmente ricoperti con reggenze anche plurime, in attesa del compiuto espletamento del corso-concorso ordinario per il reclutamento di 2386 dirigenti scolastici, ai soggetti per i quali è pendente un contenzioso con oggetto la partecipazione ai concorsi a dirigente scolastico alla data di entrata in vigore del presente decreto, è temporaneamente affidato un incarico provvisorio di direzione della durata di un anno scolastico rinnovabile fino alla copertura dei posti vacanti destinati ai vincitori del concorso ordinario. L’incarico di direzione è remunerato in misura pari all’ottanta per cento della retribuzione di posizione, parte variabile, ordinariamente assegnata al posto così ricoperto. Alla relativa spesa si dà copertura mediante corrispondente riduzione, per l’anno scolastico 2011/2012, del Fondo Unico Nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici. I posti che conseguentemente si rendono disponibili sono accantonati in quota del numero di assunzioni autorizzate per ciascun anno scolastico.
50. 01. Pelino.

4 aprile Concorsi di Istituto in Lombardia

Il 4 aprile il Consiglio della Regione Lombardia approva, con 43 voti a favore, 24 contrari e 1 astenuto, la Legge regionale su “Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione”.

In particolare l’art. 8 della legge regionale consente alle scuole statali, a livello sperimentale, di reclutare il personale docente con un concorso d’istituto, i cui criteri saranno stabiliti dalla Giunta regionale in accordo con il Governo nazionale.

Di seguito il comunicato stampa della Regione Lombardia:

Via libera alle nuove modalità di reclutamento degli insegnanti

(04.04.12) In Lombardia potranno essere le istituzioni scolastiche a reclutare direttamente il personale docente. E’ quanto prevede l’articolo 8 del progetto di legge 146 “Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione” (relatore, Mario Sala, PdL),  approvato questa mattina a maggioranza dal Consiglio regionale.
La seduta si è aperta proprio con il dibattito e la votazione di questa norma, così come modificata da un emendamento dello stesso relatore Sala. Respinti invece tutti i sub emendamenti presentati, circa 60 firmati dall’Italia dei Valori. La nuova norma stabilisce che le Istituzioni scolastiche statali, a titolo sperimentale, possono organizzare concorsi per reclutare il personale docente, con incarico annuale, necessario a svolgere le attività e favorire la continuità didattica. Alla selezione, che avverrà – si legge – nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, potranno partecipare gli insegnanti iscritti alle graduatorie provinciali fino ad esaurimento.
Nonostante la nuova formulazione renda migliore il testo dell’articolo – ha detto il Consigliere regionale Fabio Pizzul (PD) – restano comunque tutti i limiti e le criticità legate a questa scelta. Rimane dunque una forzatura che sarebbe stato meglio evitare nell’ottica di un impegno concreto verso una riforma sul tema del reclutamento degli insegnanti”. “L’articolo 8 – ha spiegato Luciana Ruffinelli (Lega Nord) – sta dalla parte della scuola, degli studenti e delle loro famiglie. Abbiamo preso tutte le precauzioni del caso: la sperimentazione partirà dopo un accordo col MIUR, si utilizzeranno solo gli insegnanti iscritti nelle graduatorie provinciali fino a esaurimento e saranno garantite imparzialità, trasparenza e pubblicità nella selezione”. “Mi pare che la proposta dell’opposizione – ha continuato il Capogruppo del PDL Paolo Valentinidi stralciare questa norma nell’ottica di una riforma sia solo ostruzionistica perché l’articolo 8 non è frutto di un blitz della maggioranza ma è da tre mesi che se ne parla”. “E’ vero che se ne parla da tre mesi – ha replicato Stefano Zamponi (Capogruppo IdV) – ma in questo caso si tratta esclusivamente di una volontà ideologica e rappresenta una presa di posizione di chi ha una concezione della scuola opposta alla nostra”.

30 marzo Domande Pensione

L’art. 1, comma 1, del Decreto Ministeriale 12 marzo 2012, n. 22, fissa al 30 marzo 2012 il termine ultimo per la presentazione, da parte del personale, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio, oltre il raggiungimento del limite di età a valere, per gli effetti, dal 1° settembre 2012, nonché per la eventuale revoca di tali domande.

30 marzo Termine ultimo domande mobilità 2012-2013

La nota 29 marzo 2012, Prot. n. AOODGPER 2332, proroga i termini alle ore 18,00 del 3 aprile 2012.

L’Ordinanza ministeriale 5 marzo 2012, n. 20, fissa al 30 marzo 2012 il termine ultimo per la presentazione on line – secondo la procedura indicata nella nota n. 1132 del 16.2.2012 – delle domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, per il personale docente, educativo ed ATA di ogni ordine e grado di scuola.

23 marzo Riforma Lavoro e Università in CdM

Il Consiglio dei Ministri, nel corso della seduta del 23 marzo, ha approvato

  • un disegno di legge di riforma del mercato del lavoro
  • misure di attuazione della riforma dell’università relative a:
    a) la revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti;
    b) disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei

Di seguito un estartto del comunicato stampa:

A. RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, salvo intese, il disegno di legge sulla riforma del mercato del lavoro. La riforma, lungamente attesa dal Paese e fortemente auspicata dall’Europa, mira a realizzare un mercato del lavoro dinamico, flessibile e inclusivo, capace cioè di contribuire alla crescita e alla creazione di occupazione di qualità, di stimolare lo sviluppo e la competitività delle imprese, oltre che di tutelare l’occupazione e l’occupabilità dei cittadini. (…)

F. ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DELL’UNIVERSITÀ

Su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e della Pubblica amministrazione e semplificazione, il Consiglio dei Ministri ha approvato, salvo intese, due decreti legislativi che attuano la legge 240 del 2010 (cd. “riforma dell’Università”).
Il primo provvedimento riguarda le misure di revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti. Il provvedimento individua in particolare, salvo intese con il MEF, l’ambito di intervento (università statali, non statali legalmente riconosciute, istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica); i destinatari del diritto allo studio; gli strumenti; i servizi per il successo formativo; i soggetti istituzionali coinvolti nell’assicurare tali servizi e il sistema di finanziamento del diritto allo studio.
Il secondo provvedimento prevede invece la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli Atenei. Si tratta di un decreto che, salvo intese con il MEF, inquadra in maniera organica la programmazione economico-finanziaria degli atenei, i criteri per perseguire la sostenibilità delle spese di personale e di quelle per l’indebitamento, l’introduzione del costo standard per studente in corso e, infine, l’introduzione dei criteri per la valutazione delle politiche di reclutamento del personale, sulla base delle procedure di valutazione stabilite dall’ANVUR. (…)