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Nota 25 maggio 2012, Prot. n. AOODGPER 4024

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Uff. III

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Oggetto: Graduatorie d’istituto di prima fascia del personale ATA – proroga termini per la comunicazione delle sedi (allegato G).

Si fa seguito alle segnalazioni pervenute di impossibilità di aggiornare i recapiti tramite le funzioni disponibili agli utenti delle istanze on line, per confermare quanto segue: con nota prot. 1920 del 26/04/2012 è stato comunicato che i recapiti devono essere aggiornati tramite le istanze on line; di conseguenza, per evitare disallineamenti, gli stessi recapiti non sono più aggiornabili, per gli utenti registrati a POLIS, tramite le funzioni del reclutamento; per supportare comunque gli utenti, gli uffici provinciali e le scuole possono continuare a comunicare le variazioni ai recapiti tramite l’apposita funzione realizzata in ambito SIDI, menù POLIS; una apposita procedura in differita, che al momento non è ancora stata eseguita, ribalterà i dati di recapito nelle banche dati del reclutamento.

Nonostante gli utenti dell’istanza delle sedi (Allegato G) continuino a vedere i vecchi recapiti, possono, avendoli modificati tramite le apposite funzioni POLIS di gestione dell’utenza, inoltrare l’istanza senza preoccuparsene, in quanto la suddetta procedura in differita effettuerà l’allineamento dei dati, garantendo l’utilizzo di quelli corretti ai fini delle convocazioni.

Infine, poiché nel prossimo fine settimana è previsto un fermo delle istanze on line per motivi tecnici legati all’infrastruttura, si dispone una proroga dell’istanza di comunicazione dell’allegato G fino alle ore 14.00 del 5 giugno.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Luciano Chiappetta

Nota 17 aprile 2012, Prot. n. AOODGPER 2937

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Uff. III

Nota 17 aprile 2012, Prot. n. AOODGPER 2937

Agli Uffici Scolastici Regionali
Loro sedi

Oggetto: Indizione, per l’anno scolastico 2011/2012 , dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA. Graduatorie di circolo e di istituto di 1° fascia ( All. G ) a. s. 2012/2013 : – Istanze on-line –

Sentenza Consiglio di Stato 5 aprile 2012, n. 2032

N. 02032/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00488/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 488 del 2012, proposto dai signori [omissis], rappresentati e difesi dall’avv. Fabio Rossi, con domicilio eletto presso [omissis];
contro il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca – Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’ottemperanza della sentenza del CONSIGLIO DI STATO – SEZ. VI n. 4286/2011, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia;
Viste le memorie difensive;
Visto l ‘art. 114 del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2012 il consigliere di Stato Maurizio Meschino e udito per le parti l’avvocato Rossi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
1. I ricorrenti in epigrafe, tutti docenti supplenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento delle Province di Enna e Catania, hanno impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, n. 3299 del 2010, con cui è stato respinto il ricorso, da essi proposto, avverso i decreti con cui il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha in più momenti atteso alla determinazione del contingente nazionale di immissione in ruolo del personale docente e alla successiva distribuzione dello stesso per province e regioni.
2. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4286 del 2011, ha accolto l’appello “nei limiti di cui in motivazione” e ha condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese del giudizio liquidate nel complesso in euro 5.000,00 (cinquemila/00).
3. Con il ricorso in epigrafe si deduce la mancata esecuzione della citata sentenza del Consiglio di Stato n. 4286 del 2011 da parte delle Amministrazioni soccombenti.
4. Nella camera di consiglio del 20 marzo 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO
1. Nella sentenza di questo Consiglio di Stato, n. 4286 del 2011, rigettate le censure proposte dagli appellanti avverso i decreti ministeriali impugnati quanto al sottodimensionamento del numero delle assunzioni disposto a livello nazionale (25.000 per l’anno scolastico 2008 – 2009), si giudicano invece fondate le censure dedotte sulla “assenza di un’adeguata motivazione, e a monte di una congrua istruttoria a sostegno della disposta ripartizione del contingente fissato di assunzioni tra le province di Catania ed Enna e tra le province, meridionali e quelle del centro-nord”.
Al riguardo si afferma: a) che l’Amministrazione ha eseguito una prima ordinanza istruttoria del Collegio, indicando quale criterio adottato, per la ripartizione del personale tra le diverse regioni e province, quello “della proporzionalità al numero dei posti disponibili…dopo l’espletamento delle operazioni di mobilità del personale della scuola, tenendo conto dell’esigenza di non creare soprannumero nel corso del triennio scolastico 2007-2009”, non ha invece dato seguito ad una seconda ordinanza istruttoria volta in particolare a conoscere “le modalità aritmetiche o logiche con cui si è provveduto alla concreta applicazione” del detto criterio; b) cosicché, assegnato il dovuto rilievo probatorio al comportamento processuale serbato dall’Amministrazione, il Collegio è indotto “ad apprezzare favorevolmente le censure di difetto di istruttoria e motivazione dedotte dai ricorrenti riguardo alla disposta ripartizione del contingente fissato di assunzioni tra le province di Catania ed Enna e tra le province meridionali e quelle del centro-nord”, per cui “alla stregua delle esposte ragioni va pertanto accolto l’appello nei limiti illustrati con conseguente riforma della sentenza impugnata e annullamento degli atti impugnati in primo grado, limitatamente alla ripartizione del contingente fissato di assunzioni tra le varie regioni e province italiane.”.
2. Con il ricorso in epigrafe si deduce che:
– a seguito della pronuncia caducatoria di un provvedimento amministrativo in sede giurisdizionale, affinché il ricorrente vittorioso ottenga il bene della vita che gli è stato sottratto dall’esercizio illegittimo del potere amministrativo, sorge l’obbligo per l’Amministrazione di ripristinare la situazione di fatto o di diritto preesistente al provvedimento impugnato, essendo volto a questo fine il giudizio di ottemperanza;
– nella specie, pur essendo stati annullati i decreti impugnati di immissione in ruolo, l’Amministrazione ha omesso di rinnovare la relativa attività amministrativa con cui avrebbe dovuto: individuare i posti vacanti in ciascuna provincia, per gli anni scolastici 2008-2009 e 2009-2010, rinnovare i decreti di immissione in ruolo per tali anni con la esplicitazione della metodologia adottata e disporre in via retroattiva le assunzioni a tempo indeterminato eventualmente mancanti nelle province di Catania ed Enna.
Si conclude quindi chiedendo sia ordinato alle Amministrazioni soccombenti di eseguire la detta sentenza, con la nomina contestuale di un commissario ad acta e la fissazione, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), del Codice del processo amministrativo, di una somma di denaro a carico delle Amministrazioni e a favore dei ricorrenti per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato. Si chiede anche che le spese legali al cui pagamento sia condannata l’Amministrazione, se soccombente ad esito del presente ricorso per ottemperanza, vengano distratte a favore del difensore dei ricorrenti “che dichiara di averle anticipate”.
3. Il ricorso deve essere accolto nei termini che seguono.
3.1. L’Amministrazione ha l’obbligo di eseguire il giudicato (art. 112, comma 2, lett. a) del Codice del processo amministrativo) al fine della piena garanzia della effettività della tutela giurisdizionale, e vi deve provvedere secondo quanto nel giudicato sia statuito, poiché la sentenza di annullamento di provvedimenti amministrativi produce, con l’effetto caducatorio della eliminazione dell’atto impugnato, anche quello conformativo, vincolante “la successiva attività dell’Amministrazione di riesercizio del potere perché il giudice, quando accerta l’invalidità dell’atto e le ragioni che la provocano, stabilisce (in maniera più o meno piena a seconda del tipo di potere che viene esercitato e del vizio riscontrato) quale è il corretto modo di esercizio del potere e fissa quindi la regola alla quale l’amministrazione si deve attenere nella sua attività futura” (Cons. Stato, Sez. VI, 22 settembre 2008, n. 4563), essendo perciò definita, tale regola, in relazione ai motivi esaminati e ritenuti fondati.
3.2. Nella specie: i provvedimenti annullati con la sentenza n. 4286 del 2011 sono attuativi della normativa di legge con cui è stata disposta la definizione di un piano triennale di assunzioni nella scuola (art. 1, comma 605, lett. c), della legge n. 296 del 2006); l’Amministrazione deve, di conseguenza, nuovamente provvedere con la riemanazione dei detti decreti poiché resterebbe altrimenti inattuata la disposizione legislativa per quanto attiene alla ripartizione del contingente nazionale fra le varie province italiane al fine delle immissioni in ruolo; nel riemanare i provvedimenti l’Amministrazione è vincolata a conformarsi al giudicato di cui alla sentenza n. 4286 del 2011 in relazione al vizio di inadeguatezza dell’istruttoria e della motivazione riconosciuto proprio dei provvedimenti annullati.
3.3. Non vi è luogo invece per il dispiegamento dell’ulteriore effetto riconducibile al giudicato di annullamento, vale a dire quello rispristinatorio, che “trova ragione nell’esigenza di riequilibrare gli effetti prodotti dal provvedimento prima del suo annullamento” e “implica la cancellazione delle modificazioni della realtà (giuridica e di fatto) intervenute per effetto dell’atto annullato e cioè l’adeguamento dell’assetto di interessi esistente prima della pronuncia giurisdizionale e venuto in vita sulla base dell’atto impugnato, alla situazione giuridica prodotta dalla pronuncia stessa” (Sez. VI, n. 4563 del 2008, cit.).
Nel patrimonio giuridico dei ricorrenti preesistente alla emanazione dei provvedimenti annullati non sussiste infatti una situazione lesa da tale emanazione, come è proprio degli interessi oppositivi, essendo essi all’epoca titolari del solo interesse pretensivo al corretto esercizio del potere della programmazione e ripartizione delle assunzioni, essendo stata accertata la illegittimità di tale esercizio per i vizi riscontrati con la sentenza n. 4286 del 2011 ed avendo perciò essi in atto titolo a che il potere sia nuovamente esercitato con modalità esente dai detti vizi.
4. Da tutto ciò consegue che, nei termini esposti, il ricorso in epigrafe deve essere accolto.
4.1. Il Collegio ordina pertanto al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di provvedere, in ottemperanza alla sentenza di questo Consiglio di Stato n. 4286 del 2011, a che siano emanati nuovamente, ora per allora, i decreti annullati con tale sentenza “limitatamente alla ripartizione del contingente fissato di assunzioni tra le varie regioni e province italiane”e, in questo ambito “tra le province di Catania ed Enna e tra le province, meridionali e quelle del centro-nord”, in riferimento all’anno o gli anni scolastici oggetto dei decreti stessi, esplicitando compiutamente nella motivazione dei provvedimenti il metodo adottato nella istruttoria per la determinazione delle assegnazioni di personale nelle regioni e nelle province in relazione al procedimento aritmetico o logico che sia stato applicato.
I detti provvedimenti dovranno essere emanati entro centoventi giorni dalla comunicazione, o dalla notificazione se antecedente, della presente sentenza.
In caso di inadempimento il Collegio dispone sin da ora la nomina di un Commissario ad acta, nella persona del Capo del Dipartimento per l’Istruzione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che provvederà per l’emanazione dei detti decreti entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui sopra.
4.2. Il Collegio non rinviene, allo stato, i presupposti per l’applicazione dell’art. 114, comma 4, lett. e), del Codice del processo amministrativo, potendosi eventualmente esaminare la relativa domanda in caso di accertato ritardo nell’esecuzione del giudicato, ciò che, nella specie, è ipotizzabile soltanto alla scadenza del termine ultimo fissato nel precedente punto 4.1.
5. Le spese seguono, come di regola la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie il ricorso per ottemperanza in epigrafe, n. 488 del 2012, e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 4286 del 2011 con le modalità e nei termini precisati in motivazione.
Nomina il Capo del Dipartimento per l’Istruzione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca Commissario ad acta per l’esecuzione del giudicato secondo quanto specificato in motivazione.
Condanna il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca al pagamento delle spese della presente fase del giudizio, da corrispondere direttamente al’avvocato difensore dei ricorrenti in epigrafe, distrattario, che liquida nel complesso in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre gli accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2012, con l’intervento dei magistrati:
Giorgio Giovannini, Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere, Estensore
Claudio Contessa, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Sentenza Consiglio di Stato 27 gennaio 2012, n. 380

N. 00380/2012REG.PROV.COLL.

N. 00831/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 831 del 2007, proposto da
Ministero della pubblica istruzione (in seguito: Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

XXXXX, non costituito in questo grado del giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI, SEZIONE II, n. 4160/2006, resa tra le parti, concernente GRADUATORIA INSEGNAMENTO DI SOSTEGNO A MINORATI PSICOFISICI

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 novembre 2011 il Cons. Claudio Contessa e udito per l’amministrazione appellante l’avvocato dello Stato Varone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (d’ora innanzi: ‘il M.I.U.R.’) con l’appello riferisce che il signor XXXXX impugnò innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania la graduatoria permanente per l’insegnamento di sostegno a minorati psico-fisici nella scuola primaria relativa agli anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007 per la parte in cui non gli era stato riconosciuto il titolo ad accedere alla quota di riserva per invalidità civile di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (ricorso n. 7650/2005).

In punto di fatto, il Ministero appellante riferisce che tale mancata inclusione era dovuta al fatto che l’istante (il quale non versava in stato di disoccupazione al momento dell’approvazione della graduatoria) era privo di tale requisito anche al momento di presentazione della domanda.

Con la pronuncia oggetto del’odierno gravame, il Tribunale amministrativo accoglieva il ricorso e annullava in parte la graduatoria osservando:

– che la novella normativa di cui alla l. 13 marzo 1999, n. 68, modificando in parte qua il previgente sistema di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, comportava che l’applicazione della quota di riserva in favore delle c.d. ‘categorie protette’ non postulasse più in via necessaria lo stato di disoccupazione né al momento dell’inoltro della domanda di partecipazione, né al momento dell’assunzione;

– che non era condivisibile l’orientamento secondo cui la novella normativa del 1999 (in particolare, l’art. 16) solo consentiva l’assunzione in via riservata del disabile non disoccupato, purché in possesso del requisito in questione all’atto della partecipazione al concorso

La sentenza veniva gravata in appello dal M.I.U.R. il quale ne contestava la correttezza e ne chiedeva l’integrale riforma articolando un unico motivo di doglianza.

All’udienza pubblica del giorno 29 novembre 2011 il ricorso veniva trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (d’ora innanzi: ‘il M.I.U.R.’) avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Campania con cui è stato accolto il ricorso proposto da XXXXX, iscritto nella graduatoria permanente per l’insegnamento di sostegno a minorati psico-fisici nella scuola primaria relativa agli anni scolastici 205/2006 e 2006/2007 e, per l’effetto, è stata annullata la relativa graduatoria finale per la parte in cui non era stata riconosciuta al ricorrente in primo grado la quota di riserva di cui alla l. 12 marzo 1999, n. 68 (norme per il diritto al lavoro dei disabili).

2. Il Ministero appellante ritiene che la sentenza vada riformata, dovendo trovare conferma l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’articolo 16 della l. n. 68 del 1999 consente, sì, l’assunzione del disabile non più disoccupato, ma non esclude la necessità che il requisito in questione debba sussistere al momento della partecipazione al concorso.

2.1. L’appello è fondato.

Infatti, risulta nel caso di specie corretto l’operato degli uffici scolastici, i quali avevano inteso la disposizione di cui all’art. 16 della l. n. 68 del 1999 di guisa tale da ammettere, sì, il riconoscimento della c.d. ‘quota di riserva’ in favore del disabile privo dello stato di disoccupazione al momento di approvazione della graduatoria, ma a condizione che il medesimo disabile fosse in possesso di tale qualità quanto meno al momento di presentazione della domanda.

La nuova disposizione, introdotta con il comma 2 dell’art. 16 l. n. 68 del 1999 (secondo cui “i disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 3, anche se non versino in stato di disoccupazione (…)”) ha innovato al sistema normativo delle assunzioni privilegiate dei disabili, laddove posto in comparazione con il previgente art. 19 della l. 482 del 1968, il quale richiedeva pacificamente che l’aspirante fosse in possesso dello stato di disoccupazione sia al momento di presentazione della domanda, sia al momento di approvazione della graduatoria.

All’indomani della novella del 1999 si è andato formando un orientamento giurisprudenziale (di cui la pronuncia gravata costituisce un esempio) secondo cui l’intervento riformatore avrebbe determinato una radicale riforma del regime previgente, con la conseguenza che le assunzioni privilegiate del personale disabile sarebbero ormai consentite a prescindere dal possesso dello stato di disoccupazione sia al momento iniziale della procedura, sia al momento dell’approvazione della graduatoria e della successiva chiamata per l’assunzione.

Il Collegio ritiene, tuttavia, di aderire piuttosto all’ormai consolidato orientamento secondo cui l’art. 16 comma 2, l. n. 68 del 1999 non debba essere inteso nel senso che la riserva di cui all’art. 8 l. n. 68 del 1999 possa essere considerata come scissa dallo stato di disoccupazione (il quale risulta sempre necessario), ma vada vista come disposizione di carattere generale che consente, in definitiva e con previsione di favore, l’assunzione del disabile non più disoccupato, purché in possesso del requisito all’atto della partecipazione al concorso (in tal senso: Cons. Stato, VI, 23 maggio 2008, n. 2490; 29 aprile 2008, n. 1910).

Questa interpretazione è l’unica che pare legittimata dalla lettera dell’art. 7 della citata legge la quale, nell’indicare le modalità delle assunzioni obbligatorie, dispone che, per le assunzioni concorsuali, i lavoratori disabili debbano essere iscritti negli elenchi menzionati all’art. 8 comma 2, per poter beneficiare della «riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d’obbligo e fino al 50% dei posti messi a concorso», dal che consegue che lo stato di disoccupato debba essere posseduto necessariamente, se non altro ai fini di poter beneficiare dell’aliquota dei posti a concorso (in tal senso Cons. Stato, VI, 27 luglio 2007, n. 4181).

Del resto, l’assunto della qui appellata sentenza sembra poggiare su una sorta di precostituita prevalenza del dato testuale di cui al comma 2 dell’art. 16 (il quale non menziona espressamente il momento in cui il mancato possesso dello stato di disoccupazione possa nondimeno risultare indifferente ai fini dell’assunzione) sul richiamato art. 7 (il quale richiede in modo espresso l’iscrizione del candidato negli elenchi dei disabili che risultino disoccupati).

Ma così si pone una contraddizione interna alla legge del 1999, che di fatto realizza un’interpretazione abrogatrice dell’inciso contenuto nel comma 2 dell’art. 7 l. n. 68 del 1999, perché ne nega ogni reale portata al riguardo. Perciò è assunto non condivisibile, mentre va invece condivisa la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, che pone in sistema la successione delle due richiamate previsioni normative.

3. Per le ragioni sin qui esposte il ricorso in epigrafe va accolto e conseguentemente, in riforma della sentenza appellata, va disposta la reiezione del primo ricorso.

Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti, anche in considerazione delle obiettive difficoltà interpretative.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dispone la reiezione del primo ricorso.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere, Estensore

Gabriella De Michele, Consigliere

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/01/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Nota 26 gennaio 2012, Prot. n. AOODGPER 617

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

Uff. III

 

Ai Direttori Generali degli U.S.R.

Ai Dirigenti delle sedi provinciali degli U.S.R.

Ai Dirigenti scolastici

LORO SEDI

 

Oggetto: Graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia del personale ATA – D.M. 10.11.2011, n. 104 –

 

Pervengono a questo Ufficio quesiti in ordine alla valutazione di certificazioni I.C.L. nell’ambito della procedura per la formulazione delle graduatorie di circolo e di istituto di 3 fascia del personale ATA di cui al D.M. 10.11.2011, n. 104 –

Nel merito si richiama la nota 9319 del 14.11.2011 che fa espresso riferimento alle istruzioni operative già impartite con nota 1603 del 24.02.2011, in particolare alla lettera F, relative alle graduatorie permanenti del personale ATA ,

Si ribadisce, pertanto, che tutte le certificazioni concernenti le sigle EIPASS , I.C.L. e PEKIT sono riconducibili anche alla procedura in oggetto indicata e, come tale, trovano collocazione, ai soli fini della valutazione, nel punto 4 della tabella A/1 allegata al citato D.M. 104/2011.

 

Facendo seguito, poi, alle numerose segnalazioni pervenute dalle istituzioni scolastiche e dai nuclei di supporto al procedimento in oggetto, si ritiene di dover precisare che nelle allegate tabelle al D.M. 104/2011 l’espressione letterale “(fino ad un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico)” va intesa nel senso che il calcolo (punteggio) della durata di uno o più periodi di servizio sia riferito esclusivamente ad anno scolastico.

 

Fermo restando il criterio temporale di calcolo innanzi enunciato, nel caso in cui risulti una frazione di mese superiore a giorni 15, essa è considerata mese intero e come tale valutata.

Se, invece, risulti una frazione di mese pari o inferiore a giorni 15, essa non è considerata mese intero e come tale non viene attribuito alcun punteggio, né tale residuo periodo di servizio può essere sommato ad altri servizi prestati in anni scolastici diversi.

Si ribadisce,altresì, che, qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell’infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà.

 

Si richiama all’attenzione, infine, che nei confronti di tutti i candidati il punteggio per qualsiasi tipologia di servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli indipendentemente dall’anno scolastico in cui sia stato prestato tale servizio.

 

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Luciano Chiappetta

Nota 17 gennaio 2012, Prot. n. AOODGPER 357

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

 

Ai Direttori Generali degli U.S.R.

Ai Dirigenti delle sedi provinciali degli U.S.R.

Ai Dirigenti scolastici

LORO SEDI

 

Oggetto: Graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia del personale ATA – proroga adempimenti delle istituzioni scolastiche.

 

Facendo seguito alle numerose segnalazioni pervenute dalle istituzioni scolastiche e dai nuclei di supporto al procedimento in oggetto, si ritiene di dover comunicare il seguente aggiornamento della tempistica:

  • acquisizione del numero di domande pervenute (scuola)
    entro il 18 gennaio;
  • acquisizione (D1) / conferma (D2) delle domande (scuola)
    entro la data che l’UST comunicherà e comunque non oltre il 3 febbraio 2012;
  • convalida operazioni di acquisizione domande (scuola)
    dal 17 gennaio 2012;
  • procedura di attribuzione automatica della scuola che ha valutato la domanda agli aspiranti che a conclusione delle attività di acquisizione e quadratura domande-sedi non hanno ancora alcuna sede attribuita alla domanda (UST)
    dal 19 gennaio 2012;
  • prenotazione graduatorie provvisorie (UST)
    dal 23 gennaio 2012;
  • prenotazione massiva delle graduatorie provvisorie per gli UST che non hanno provveduto autonomamente (sistema informativo)
    dal 3 febbraio 2012;
  • esame reclami e rettifiche a seguito dei reclami accolti (scuola)
    entro il 20 febbraio 2012;
  • convalida esame reclami Allegati D1 e D2 (scuola)
    entro il 20 febbraio 2012;
  • prenotazione graduatorie definitive (UST)
    dal 16 febbraio 2012;
  • prenotazione massiva delle graduatorie definitive per gli UST che non hanno provveduto autonomamente (sistema informativo)
    dal 29 febbraio 2012.

Come già chiarito tramite FAQ, si precisa che, a presa in carico dell’allegato D3 avvenuta, non sarà più possibile procedere per la stessa domanda nè all’acquisizione (allegato D1), né alla conferma (allegato D2); si dovrà pertanto procedere in rettifica della domanda i cui dati anagrafici e di recapito sono già presenti a sistema. In particolare per le conferme i dati dovranno essere recuperati dallo storico.

Si comunica, inoltre, che nei prossimi giorni sarà fornito alle istituzioni scolastiche un file contenente l’elenco delle domande che, a causa della mancata registrazione della scuola competente da parte della funzione di rettifica utilizzata per registrare gli allegati D1 a fronte di allegati D3 già presi in carico, non risultano attribuite a nessuna scuola della provincia. Ciascuna scuola dovrà scorrere le domande, individuare quelle di propria pertinenza e aggiornarle nuovamente uguali a se stesse. Ciò consentirà di valorizzare il codice dell’istituzione scolastica competente.

Contestualmente alla produzione delle graduatorie provvisorie sarà resa disponibile agli aspiranti, tramite le istanze on line, la funzione web di visualizzazione della posizione assunta nelle graduatorie.

Si raccomanda la massima attenzione e puntualità nella trasmissione delle domande, al fine di consentire la corretta produzione delle graduatorie nei tempi previsti.

 

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Luciano Chiappetta

15 dicembre Graduatorie III Fascia Personale ATA

Come previsto dalla Nota 14 novembre 2011, Prot. n. 9319, le domande di partecipazione alle graduatorie di circolo e di istituto di 3° fascia per il conferimento di supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola statale, per il triennio scolastico 2011/14, redatte in carta semplice, secondo i modelli allegati al bando (All. D1 o D2), devono essere presentate entro il termine perentorio del 15 dicembre 2011.

La Nota 14 dicembre 2011, Prot. n. AOODGPER 10357, prevede che il termine ultimo per la presentazione on line dell’allegato D3 è stato prorogato alle ore 14.00 del 30 dicembre.

Il termine per la presentazione degli allegati cartacei D1, D2 e D4 rimane fissato al 15 dicembre.

Nota 14 dicembre 2011, Prot. n. AOODGPER 10357

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

Uff. III

 

Ai Direttori Generali degli U.S.R.

Ai Dirigenti delle sedi provinciali degli U.S.R.

Ai Dirigenti scolastici

LORO SEDI

 

Oggetto: Graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia del personale ATA – revisione tempistica.

 

Si comunica che, come da avviso sul portale SIDI, il termine ultimo per la presentazione on line dell’allegato D3 è stato prorogato alle ore 14.00 del 30 dicembre. Il termine per la presentazione degli allegati cartacei D1, D2 e D4 rimane fissato al 15 dicembre.

La proroga per la presentazione dell’allegato D3 si è resa necessaria in quanto, pur essendo stato inizialmente disposto un intervallo temporale piuttosto ampio (dal 15 novembre al 20 dicembre) la maggior parte degli aspiranti supplenti solo in questi ultimi giorni si è attivata per la registrazione e per la compilazione dell’istanza.

Ciò ha determinato un carico piuttosto elevato sul sistema informativo che ha avuto come conseguenza malfunzionamenti diffusi sulle applicazioni POLIS. Per contenere il problema, il gestore del sistema infromativo ha provveduto al potenziamento dell’infrastruttura; pertanto nelle prossime ore i malfunzionamenti degli ultimi giorni non si dovrebbero più presentare.

Si raccomanda alle istituzioni scolastiche la massima attenzione e puntualità nel dare supporto agli aspiranti supplenti e nel comunicare tempestivamente eventuali criticità al personale dei nuclei di supporto individuato allo scopo.

Si pregano, infine, le SS.LL. di voler diramare, con la massima urgenza, la presente nota a tutte le istituzioni scolastiche, rappresentando, inoltre, che la stessa viene diffusa anche attraverso le reti INTERNET (www.istruzione.it, ed INTRANET .

Si confida in un puntuale adempimento

 

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Luciano Chiappetta

 

Nota 25 novembre 2011, Prot. n. 9762

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Dipartimento per l’istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

– Uff. V –

 

AI DIRETTORI GENERALI DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI

LORO SEDI

e, p.c.

All’Ufficio di Gabinetto dell’onorevole Ministro

SEDE

 

Oggetto: Posizioni economiche personale ata – richiesta per nuove graduatorie -– nomine in a.s. 2012/13 su disponibilità al 1° settembre 2012 –

Con l’ipotesi di Accordo nazionale sottoscritta il 12 maggio 2011 sono disciplinate le modalità a carattere permanente per procedere annualmente alla formulazione delle graduatorie necessarie per il conferimento delle posizioni economiche di cui alla sequenza contrattuale 25 luglio 2008.

Premesso che le posizioni economiche conferibili sono quelle conseguenti a pensionamento e a cessazioni dal servizio del personale già beneficiario, si pone in evidenza che ai sensi dell’articolo 2, commi 3 e 4, dell’Accordo, le graduatorie da rinnovare non sono soltanto quelle già esaurite, ma anche quelle in via di esaurimento, nelle quali il numero di aspiranti ancora in attesa di nomina risulti inferiore alle posizioni economiche che si renderanno presumibilmente disponibili nel successivo triennio.

Al fine della corretta individuazione delle graduatorie da rinnovare si trasmettono quindi i prospetti, ”allegato 1” e “allegato 2”, relativi rispettivamente al personale beneficiario della prima e della seconda posizione economica che nel triennio 2012/13 – 2013/14 – 2014/15 sarà presumibilmente collocato in pensione.

Le SS.LL., pertanto, avranno cura di effettuare, entro il 9 dicembre p.v., tramite le apposite funzioni informatiche del SIDI, la comunicazione prevista dall’articolo 2, comma 6, del citato Accordo, in ordine ai profili professionali ed alle graduatorie provinciali (già esaurite ovvero in via di esaurimento) per le quali si richiede l’attivazione a Sistema delle relative procedure concorsuali.

Nella fase immediatamente successiva le SS.LL. avranno cura di indire, secondo la calendarizzazione e le modalità di seguito riportate, nuove procedure concorsuali per le posizioni economiche da attribuire per surroga dei beneficiari, in quiescenza dal 1° settembre 2012 provvedendo alla contestuale, ampia pubblicizzazione di rito delle graduatorie in argomento.

A parziale modifica di quanto previsto dall’articolo 8 dell’ipotesi di Accordo si precisa quindi:

a) disposizioni comuni per la prima e per la seconda posizione economica:

Entro il 9 dicembre 2011 il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale individua le graduatorie esaurite o in via di esaurimento, ed inoltra al Ministero la comunicazione di cui all’articolo 2, comma 6 della ipotesi di Accordo;

Entro il 15 dicembre l’Amministrazione Centrale comunica eventuali motivi ostativi. In assenza di riscontro dell’Amministrazione Centrale la richiesta si intende autorizzata.

Entro il 5 febbraio 2012 il personale interessato presenta la domanda tramite le istanze on-line. Al termine dell’acquisizione delle domande le medesime sono prese in carico sul sistema SIDI a disposizione delle segreterie scolastiche e degli Uffici scolastici degli Ambiti provinciali.

Il mese di marzo è riservato alle regolarizzazioni.

b) disposizioni relative alla prima posizione economica:

entro il 5 aprile: rilascio prenotazione graduatorie provvisorie

entro il 15 aprile: esame dei reclami;

dal 16 aprile: rilascio prenotazione graduatorie definitive.

c) disposizioni relative alla seconda posizione economica:

entro il 10 aprile: consegna file per la prova selettiva;

entro il 5 maggio: ricezione file con punteggio prova selettiva;

entro il 15 maggio: rilascio prenotazione graduatorie provvisorie;

entro il 25 maggio: esame dei reclami;

dal 10 giugno: rilascio prenotazione elenchi definitivi del personale da avviare a formazione;

a decorrere dal 15 giugno: avvio formazione.

Si precisa, inoltre, che le relative domande, sia per la prima sia per la seconda posizione economica, devono essere formulate utilizzando unicamente i modelli on-line, disponibili sul sito web del Ministero. Con successiva comunicazione saranno resi noti i termini di presentazione delle istanze medesime.

Per la disciplina generale della presente materia, ivi compresa quella delle tabelle di valutazione dei titoli, si fa rinvio a quanto espressamente contemplato dalla citata ipotesi di Accordo 12 maggio 2011 nonché, per le parti compatibili, alle prescrizioni relative all’anno scolastico 2011/2012, trasmesse con nota 4397 del 25 maggio c.a. che, ad ogni buon fine, si allega alla presente.

 

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Luciano Chiappetta

 

Nota 18 novembre 2011, Prot. n. AOODGPER 9498

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per il Personale scolastico – Ufficio III

 

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado

LORO SEDI

 

Oggetto: Pubblicazione graduatorie definitive di circolo e di istituto per il triennio scolastico 2011/14. – posti di sostegno. Precisazione.-

 

Facendo seguito alla nota n.9379 del 15.11.2011 si chiarisce che le disposizioni di conferma su posti di sostegno del personale privo di titolo già in servizio sui posti stessi con contratto “in attesa dell’avente titolo” riguardano, ovviamente, i docenti a suo tempo individuati come destinatari in quanto inclusi nella prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto vigenti per il corrente triennio scolastico. Per gli stessi posti, invece, ricoperti da supplenti eventualmente attinti dalle precedenti graduatorie di seconda e terza fascia si dovrà procedere all’attribuzione di nuovi contratti a titolo definitivo scorrendo integralmente le nuove graduatorie definitive.

 

f.to IL DIRETTORE GENERALE

Luciano Chiappetta

Nota 17 novembre 2011, Prot.n. 9434

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale per il Personale della Scuola Ufficio III

Oggetto: Graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia del personale Ata – Tempistica

Si comunica che, come da avviso sul portale Sidi, in data 15 novembre sono state rese disponibili le funzioni di acquisizione delle domande della procedura in oggetto.
Di seguito si riporta la tempistica prevista per il procedimento in esame:

  • acquisizione del numero di domande pervenute (scuola) dal 15 novembre 2011;
  • acquisizione delle domande (scuola) dal 15 novembre 2011;
  • conferma delle domande (scuola) dal 22 novembre 2011;
  • trasmissione on line sedi Allegato D3 (aspirante supplente tramite le istanze on line) entro le ore 14.00 del 20 dicembre 2011;
  • presa in carico allegati D3 (sistema informativo) entro il 10 gennaio 2012;
  • convalida operazioni di acquisizione domande (scuola) dal 12 gennaio 2012;
  • procedura di attribuzione automatica della scuola che ha valutato la domanda agli aspiranti che a conclusione delle attività di acquisizione e quadratura domande-sedi non hanno ancora alcuna sede attribuita alla domanda (Ust) dal 12 gennaio 2012;
  • prenotazione graduatorie provvisorie (Ust) dal 16 gennaio 2012;
  • prenotazione massiva delle graduatorie provvisorie per gli UST che non hanno provveduto autonomamente (sistema informativo) dal 26 gennaio 2012;
  • esame reclami e rettifiche a seguito dei reclami accolti (scuola) entro il 10 febbraio 2012;
  • convalida esame reclami Allegati D1 e D2 (scuola) entro il 10 febbraio 2012;
  • prenotazione graduatorie definitive (UST) dall’8 febbraio 2012;
  • prenotazione massiva delle graduatorie definitive per gli UST che non hanno provveduto autonomamente dal 24 febbraio 2012.

 

Contestualmente alla produzione delle graduatorie provvisorie sarà resa disponibile agli aspiranti, tramite le istanze on line, la funzione web di visualizzazione della posizione assunta nelle graduatorie.
Si raccomanda la massima attenzione e puntualità nella trasmissione delle domande, al fine di consentire la corretta produzione delle graduatorie nei tempi previsti.

IL DIRETTORE GENERALE
Luciano Chiappetta

Nota 15 novembre 2011, Prot. n. AOODGPER 9379

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il Personale scolastico – Ufficio III

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado LORO SEDI

Oggetto: Pubblicazione graduatorie definitive di circolo e di istituto per il triennio scolastico 2011/2014 – posti di sostegno.-

Si fa riferimento ai quesiti ricevuti circa il mantenimento o meno, su posto di sostegno, del supplente privo di titolo di specializzazione nominato “in attesa dell’avente titolo”, nei casi in cui la carenza di aspiranti forniti di titolo di specializzazione permanga, sia nella scuola che in tutte le altre istituzioni scolastiche della provincia, anche dopo la pubblicazione degli elenchi definitivi di sostegno di seconda e terza fascia.
Si ribadisce al riguardo la vigenza delle specifiche disposizioni contenute, per tali situazioni, nella nota n. 20893 del 31 ottobre 2007 – rinvenibile nella rete Intranet – per cui in carenza assoluta di aspiranti specializzati i dirigenti scolastici, in considerazione della particolare tutela della continuità didattica in favore degli alunni disabili, provvederanno alla conferma definitiva sui predetti posti di sostegno del docente privo di titolo già in servizio sui posti in questione con contratto in attesa dell’avente titolo.

f.to IL DIRETTORE GENERALE
Luciano Chiappetta

Nota 14 novembre 2011, Prot. n. 9319

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’istruzione

Direzione generale per il personale scolastico

D.G. per il personale della scuola

Uff. III

 

Nota 14 novembre 2011, Prot. n. 9319

 

Ai Direttori Generali Regionali

Loro Sedi

 

Oggetto: Indizione procedura terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze temporanee al personale ATA – Avviso di pubblicazione D.M. 10.11.2011, n. 104 e correlati allegati.

Decreto Ministeriale 10 novembre 2011, n. 104

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’istruzione

Direzione generale per il personale scolastico

 

Decreto Ministeriale 10 novembre 2011, n. 104

Prot. n. 9206

Graduatorie di terza fascia di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze al personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali.