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Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole

La Giornata è stata istituita dalla legge 13 luglio 2015, n. 107 e fissata per il 22 novembre di ogni anno dal decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 27 novembre 2015 n. 914.

In questo anno particolare, il Ministero dell’istruzione ha previsto una iniziativa on line che si svolgerà lunedì 23 novembre 2020, alle ore 10,30, in diretta streaming accedendo alla pagina:

https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/giornata_sicurezza.shtml

o direttamente al seguente link: https://vimeo.com/event/441717


Il Ministero celebra la Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole

Laboratori, iniziative didattiche, formative e informative per la diffusione della cultura della sicurezza nelle scuole e della prevenzione dei rischi. Tante e diverse le attività promosse, anche quest’anno, dal Ministero dell’Istruzione per la Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole, le cui celebrazioni sono state spostate da domenica 22 novembre alla giornata di oggi, lunedì 23 novembre, per permettere alle scuole di partecipare, seppur a distanza.

La Giornata per la sicurezza nelle scuole è “una ricorrenza che ci richiama alle nostre responsabilità, ricordandoci la necessità di garantire il benessere delle nostre studentesse e dei nostri studenti in ambito scolastico e di garantire la loro sicurezza che deve essere una priorità assoluta, sempre. Lo è certamente per questo Governo. Da inizio 2020 sono stati assegnati quasi 2 miliardi agli Enti locali per 2.057 interventi di edilizia scolastica e 5.560 indagini diagnostiche sui solai. A queste risorse vanno aggiunti gli oltre 400 milioni previsti per l’edilizia leggera in fase di emergenza. Nella Legge di bilancio abbiamo inserito oltre 1,5 miliardi per questo capitolo, che avrà un ruolo importante anche nel Recovery Fund” ha dichiarato la Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina.

“Questa Giornata è un momento di riflessione importante, che assume un valore particolare in questo periodo in cui tutti abbiamo dovuto modificare la nostra quotidianità per contenere il virus e salvaguardare la salute collettiva. Inoltre, dà l’opportunità a questo Ministero di riconfermare l’impegno costante per l’edilizia scolastica. Avremo a disposizione nuove risorse, quelle del Next Generation EU, un’occasione preziosa per un investimento più corposo per la sicurezza e la strutturazione di tutto il patrimonio edilizio scolastico. Una formazione di qualità passa anche da questo”, ha spiegato la Viceministra, Anna Ascani.

Le attività, tutte organizzate interamente online, hanno preso il via venerdì 20 novembre con un laboratorio didattico basato su una metodologia innovativa a tema e con la partecipazione di 80 studentesse e studenti da tutta Italia che hanno lavorato per presentare le loro idee e proposte in materia di sicurezza a scuola.

Dalle 10.30 fino alle 12.30 di questa mattina, invece, si è svolto uno spazio in diretta streaming per parlare delle esperienze delle scuole, con la presentazione di un video sui dati sugli investimenti di quest’anno in edilizia scolastica e la presentazione del nuovo logo della Giornata, “Sicura solo se si ha cura”, ideato da un gruppo di studenti. Sempre in diretta, il collegamento con la Fondazione Scafidi e la premiazione di due scuole vincitrici del concorso fotografico “La sicurezza a scuola”, lanciato in occasione della Giornata della sicurezza del 2019, cui sono seguiti il saluto della studentessa che ha ideato il logo e i messaggi sulla sicurezza di Cinzia Scafidi, la mamma di Vito, e del nuotatore Manuel Bortuzzo. Infine, i saluti istituzionali della Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, e la Viceministra, Anna Ascani, che ha la delega in materia di edilizia scolastica.

Sul sito del Ministero è disponibile la nuova pagina dedicata alla Giornata nazionale per la sicurezza con il nuovo logo e tutte le iniziative del programma.
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Il videomessaggio della Ministra

Efficientamento energetico e manutenzione straordinaria

Al via l’assegnazione agli Enti locali di 855 milioni di euro per il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole secondarie di secondo grado. Il decreto già firmato dalla Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, è stato controfirmato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Gli Enti Locali, nella giornata di domani, riceveranno la comunicazione con gli importi disponibili per gli interventi. In tutto sono 104 gli Enti finanziati con questo stanziamento.

Gli Enti Locali dovranno presentare al Ministero dell’Istruzione, entro il prossimo 17 novembre, gli elenchi degli interventi da finanziare, indicandone anche l’ordine di priorità (nei limiti delle risorse disponibili). Potranno farlo tramite un applicativo accessibile dalla pagina dedicata del portale dell’edilizia scolastica del Ministero (https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/fin-province-citta-metropolitane.shtml).

Per accompagnarli nella predisposizione della documentazione, il Ministero dell’Istruzione ha previsto una serie di webinar a partire da lunedì 12 ottobre.

Avviso 10 novembre 2020

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale

Oggetto: Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole 2020

Decreto Ministeriale 1 ottobre 2020

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

Decreto Ministeriale 1 ottobre 2020 

Riparto delle risorse pari a euro 855 milioni e modalita’ di selezione degli interventi per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di province, citta’ metropolitane e enti di decentramento regionale. (21A00607)

(GU Serie Generale n.33 del 09-02-2021)

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE
di concerto con
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l’edilizia scolastica;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) e in particolare l’art. 2, comma 109;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di contabilita’ e finanza pubblica;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell’art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell’utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti»;

Visto in particolare, l’art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 229 del 2011, in cui si prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere e alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e in particolare l’art. 11, commi 4-bis e seguenti, il quale prevede l’adozione di un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, d’intesa con la Conferenza unificata per la definizione di priorita’ strategiche, modalita’ e termini per la predisposizione e l’approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualita’, di interventi di edilizia scolastica nonche’ i relativi finanziamenti;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, universita’ e ricerca, e in particolare l’art. 10;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e, in particolare, l’art. 7-bis, comma 2, come modificato dall’art. 1, comma 310, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che prevede che al fine di ridurre i divari territoriali, il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull’intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione gia’ individuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, deve essere disposto anche in conformita’ all’obiettivo di destinare agli interventi nel territorio delle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale almeno proporzionale alla popolazione residente;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita’ culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche’ per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita’ delle funzioni dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni», e in particolare l’art. 6 concernente «Interventi urgenti sull’organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca», che modifica l’art. 1, comma 345, della la legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 e, in particolare, l’art. 1, commi 63 e 64, che prevedono lo stanziamento di risorse per il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di province e citta’ metropolitane;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche’ di innovazione tecnologica;

Visto in particolare, l’art. 38-bis, comma 3, lettere b) e c), del citato decreto-legge n. 162 del 2019 che, nel modificare l’art. 1, commi 63 e 64, della legge n. 160 del 2019, prevede che «per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di province e citta’ metropolitane e’ autorizzata, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, la spesa di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034»;

Visto il citato art. 38-bis, comma 3, lettere b) e c), che prevede altresi’ che «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’istruzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, entro la data del 31 marzo 2020, sono individuati le risorse per ciascun settore di intervento, i criteri di riparto e le modalita’ di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalita’ di utilizzo dei ribassi d’asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonche’ le modalita’ di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate» e che con successivo «decreto del Ministero dell’istruzione, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, sono individuati gli enti beneficiari, gli interventi ammessi al finanziamento e il relativo importo»;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’universita’ e della ricerca;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, attualmente in corso di conversione, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia e, in particolare, l’art. 48, comma 1, che incrementa lo stanziamento a decorrere dall’anno 2021 e modifica l’art. 1, comma 63, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 nella parte in cui include le scuole degli enti di decentramento regionale fra i destinatari dell’autorizzazione di spesa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, recante regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca; Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 26 settembre 2014, n. 753, ancora in vigore, che individua gli uffici di livello dirigenziale non generale dell’amministrazione centrale del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e, in particolare, l’allegato 4;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalita’ di redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, con il quale si e’ proceduto, tra l’altro, all’approvazione della programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il quale si e’ proceduto alla rettifica della programmazione unica nazionale 2018-2020 con riferimento ad alcuni piani regionali;

Visto il Protocollo d’intesa AOOUFGAB000001 tra il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, il Ministero dell’economia e delle finanze, la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa e la Cassa depositi e prestiti S.p.a. del 7 gennaio 2019, relativo all’attuazione del nuovo Piano di interventi di edilizia scolastica per la messa in sicurezza e realizzazione delle scuole;

Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 26 febbraio 2013, con cui e’ stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l’alimentazione del sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche», nell’ambito della «Banca dati delle amministrazioni pubbliche – BDAP»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2020, con il quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse spettanti a province e citta’ metropolitane secondo quanto previsto dall’art. 38-bis, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge n. 162 del 2019, nonche’ sono stati definiti i termini e le modalita’ di monitoraggio delle medesime risorse, e sul quale e’ stata acquisita l’Intesa in Conferenza Stato-citta’ e autonomie locali nella seduta del 21 maggio 2020, rep. n. 585;

Considerato che sulla base di quanto previsto dall’art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il riparto delle risorse tra le province e le citta’ metropolitane e’ definito con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

Considerato che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e’ avvenuta in data 28 agosto 2020 e che stante l’urgenza di assegnare le risorse agli enti locali, e’ necessario definire il riparto delle risorse da assegnare;

Dato atto che la somma da poter ripartire tra province e citta’ metropolitane e’ pari ad euro 855.000.000,00 per le annualita’ dal 2020 al 2024, di cui euro 90.000.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 ed euro 225.000.000,00 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e che tale somma grava sul bilancio del Ministero dell’istruzione a valere sul capitolo 8105 – piano gestionale 15;

Considerato che ai fini del riparto sono stati considerati il numero di studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado per ciascuna provincia e citta’ metropolitana e il numero degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per ciascuna provincia e citta’ metropolitana, assegnando ad entrambi i criteri un eguale peso ponderale pari al 50%;

Considerato che il presente riparto delle risorse pari a euro 855.000.000,00 non tiene conto dell’incremento di finanziamento previsto, a decorrere dall’anno 2021, dall’art. 48, comma 1, del citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, attualmente in corso di conversione, che ha modificato l’art. 1, comma 63, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Ritenuto pertanto, anche alla luce di quanto previsto dall’art. 48, comma 2, del citato decreto-legge n. 104 del 2020 che demanda a un successivo decreto del Ministero dell’istruzione il riparto delle maggiori spese dall’anno 2021 al 2024, di dover rinviare a un successivo provvedimento il riparto delle ulteriori risorse stanziate, a decorrere dall’esercizio finanziario 2021 e fino al 2024, dal citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, attualmente in corso di conversione;

Dato atto che la predetta ripartizione rispetta quanto previsto dall’art. 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dall’art. 1, comma 310, della citata legge n. 160 del 2019;

Vista la nota dell’Ufficio legislativo del Ministero dell’economia e delle finanze del 6 luglio 2020, prot. n. 5379;

Considerato che intanto e’ intervenuta la modifica normativa di cui all’art. 48, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 che ammette al riparto dei finanziamenti per interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell’efficienza energetica anche le scuole degli enti di decentramento regionale del Friuli Venezia Giulia, dirimendo cosi’ definitivamente i dubbi interpretativi posti sia in sede di Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali sia con la citata nota del Ministero dell’economia e delle finanze del 6 luglio 2020, prot. n. 5379;

Ritenuto quindi, urgente procedere al riparto delle risorse destinate alla manutenzione straordinaria e all’efficientamento energetico delle scuole delle province e citta’ metropolitane e degli enti di decentramento regionale, riservando a un ulteriore successivo decreto il riparto dell’incremento delle risorse stanziate, a decorrere dall’esercizio finanziario 2021 e fino al 2024, dall’art. 48, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104;

Ritenuto quindi, possibile procedere al riparto della somma complessiva di euro 855.000.000,00 sulla base dei criteri definiti con il richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2020;

Decreta:

Art. 1 Ripartizione delle risorse tra province e citta’ metropolitane ed enti di decentramento regionale

1. La somma complessiva pari ad euro 855.000.000,00, di cui all’art. 38-bis, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di cui euro 90.000.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 ed euro 225.000.000,00 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a valere sul capitolo 8105 – piano gestionale 15 – del bilancio del Ministero dell’istruzione per le annualita’ dal 2020 al 2024, e’ ripartita tra province, citta’ metropolitane ed enti di decentramento regionale ai sensi dell’art. 48 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, secondo quanto indicato nell’allegato A al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale, sulla base dei criteri definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2020:
a) numero degli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado presenti in ciascuna provincia, citta’ metropolitana ed ente di decentramento regionale;
b) numero edifici pubblici adibiti ad uso scolastico presenti nelle province, citta’ metropolitane ed enti di decentramento regionale.

2. Entro trenta giorni dall’adozione del presente decreto, le province, le citta’ metropolitane e gli enti di decentramento regionale sono tenuti a presentare al Ministero dell’istruzione l’elenco degli interventi che intendono realizzare nell’ambito delle risorse a ciascuna spettante, individuati prioritariamente:
a) interventi nell’ambito della programmazione unica triennale nazionale 2018-2020;
b) interventi resisi necessari a seguito di verifiche di vulnerabilita’ sismica gia’ espletate sugli edifici ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2;
c) interventi resisi necessari a seguito delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti;
d) ulteriori interventi urgenti per garantire l’agibilita’ delle scuole e il diritto allo studio in ambienti sicuri.

3. La trasmissione degli interventi di cui al comma 2 avviene tramite apposito applicativo del Ministero dell’istruzione messo a disposizione delle province, delle citta’ metropolitane e degli enti di decentramento regionale, le cui informazioni di accesso sono fornite dal medesimo Ministero con apposita comunicazione entro cinque giorni dalla data di adozione del presente decreto.

4. L’elenco degli interventi di cui al comma 2 e’ individuato con decreto del Ministro dell’istruzione che definisce, altresi’, i termini di aggiudicazione dei relativi interventi e le modalita’ di rendicontazione e di monitoraggio degli stessi, cosi’ come definite nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2020.

5. L’utilizzo delle somme di cui al comma 1 e’ subordinato all’autorizzazione di cui all’art. 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

6. E’ demandato a un successivo decreto del Ministero dell’istruzione il riparto della maggiori risorse stanziate per le annualita’ dal 2021 al 2024 dall’art. 48, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

Il presente decreto e’ sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2020

Il Ministro dell’istruzione Azzolina
Il Ministro dell’economia e delle finanze Gualtieri

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2063

Ordinanza Protezione Civile 15 settembre 2020, n. 702

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Ordinanza Protezione Civile 15 settembre 2020 

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 702). (20A05198)

(GU Serie Generale n.238 del 25-09-2020)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e’ stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, nonche’ la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui il medesimo stato di emergenza e’ stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;

Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell’ 8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile 2020, nn. 663 e 664 del 18 aprile 2020, nn. 665, 666 e 667 del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 672 del 12 maggio 2020, n. 673 del 15 maggio 2020, n. 680 dell’11 giugno 2020, n. 684 del 24 luglio 2020, n. 689 del 30 luglio 2020, n. 690 del 31 luglio 2020, n. 693 del 17 agosto 2020 e n. 698 del 18 agosto 2020, recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n. 13 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 luglio 2020, n. 77;

Visto il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili e, in particolare, l’art. 58-octies che prevede l’istituzione di un’apposita sezione del Fondo unico per l’edilizia scolastica, di cui all’art. 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per le esigenze urgenti e indifferibili di messa in sicurezza e riqualificazione energetica degli edifici scolastici pubblici;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, in corso di conversione, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia e, in particolare, l’art. 32, comma 2;

Vista la nota del Ministero dell’istruzione del 1° settembre 2020 e la successiva comunicazione del 7 settembre 2020, con le quali si segnala la necessita’ di poter reperire sul mercato ulteriori immobili da destinare all’uso scolastico, al fine di assicurare durante l’anno scolastico 2020-2021 il rispetto delle disposizioni in materia di distanziamento sociale, in deroga alla vigente normativa che disciplina la durata dei contratti di locazione;

Considerato che, ai fini dell’avvio dell’anno scolastico 2020-2021, occorre garantire la disponibilita’ di ulteriori ambienti e spazi, anche assunti in locazione e anche in deroga alla normativa vigente in materia di durata delle locazioni immobiliari;

Acquisita l’intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome; Di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1 Misure per l’edilizia scolastica

1. Al fine di consentire l’avvio dell’anno scolastico 2020-2021, gli enti locali possono stipulare contratti di locazione per spazi ulteriori da destinare allo svolgimento delle attivita’ didattiche anche in deroga agli articoli 27 e 42 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

2. Nella Regione Friuli-Venezia Giulia le disposizioni del comma 1 si applicano anche a favore degli enti regionali titolari delle competenze relative all’edilizia scolastica, gia’ spettanti alle soppresse Province.

3. Limitatamente all’anno scolastico ed educativo 2020/21, la destinazione di strutture temporanee o ulteriori spazi all’attivita’ didattica o educativa e’ sempre consentita temporaneamente, indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell’area e dalla destinazione d’uso originaria di immobili esistenti, ad esclusione dei casi di aree o immobili soggetti a obblighi di bonifica. Restano ferme le normative sanitarie, di sicurezza antincendio e antisismica.

4. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

5. Nella Regione Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste le disposizioni del comma 1 si applicano anche a favore della Regione titolare delle competenze relative all’edilizia scolastica per le scuole secondarie di secondo grado.

La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 2020

Il Capo del Dipartimento: Borrelli

Nota 11 settembre 2020, AOODPIT 1585

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
ai dirigenti titolari degli Uffici scolastici Regionali per l’Umbria, la Basilicata e il Molise
e, p.c., al Sovrintendente Scolastico per la Scuola in lingua italiana di Bolzano
all’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano
all’Intendente Scolastico per la Scuola delle località ladine di Bolzano
al Dirigente del Dipartimento Istruzione e cultura per la Provincia di Trento
al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle D’Aosta
e, per loro tramite, ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni statali del sistema nazionale di istruzione

Oggetto: Circolare interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 settembre 2020, n. 13 – Indicazioni operative relative alle procedure di competenza del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo indeterminato e determinato.

Nota 10 settembre 2020, AOODPPR 1529

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche ed educative
LORO E-MAIL
e, p.c. Agli Uffici Scolastici Regionali LORO E-MAIL
Alle OO.SS. LORO E-MAIL

Chiarimenti di carattere organizzativo e finanziario sulle attività in essere per l’avvio dell’anno scolastico

Circolare Interministeriale 4 settembre 2020, n. 13

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Oggetto: Circolare del Ministero della salute del 29 aprile 2020 recante “Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività”. Aggiornamenti e chiarimenti, con particolare riguardo ai lavoratori e alle lavoratrici “fragili”.

Nota 3 settembre 2020, AOOGABMI11600

Ministero dell’Istruzione
Ufficio di Gabinetto
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti – Ufficio IX

Ai Direttori generali e non generali preposti agli Uffici scolastici regionali
Al Sovrintendente Scolastico per la Scuola in lingua italiana di Bolzano
All’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano
All’Intendente Scolastico per la Scuola delle località ladine di Bolzano
Al Dirigente del Dipartimento Istruzione e cultura per la Provincia di Trento
Al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle D’Aosta
Loro indirizzi pec
e, per il loro tramite, ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
e, per il loro tramite, ai Docenti
Loro sedi
e, p.c.
Al Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Al Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali
Ai Direttori generali dell’Amministrazione centrale
Loro indirizzi pec
All’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
protocollo@gpdp.it
Al Responsabile della protezione dei dati personali del Ministero dell’Istruzione
rpd@istruzione.it

Oggetto: Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy: indicazioni generali.

A seguito dell’adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata con Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto u.s., a supporto delle istituzioni scolastiche, si trasmette il documento in allegato, predisposto da un Gruppo di lavoro congiunto tra Ministero dell’istruzione e l’Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, al fine di fornire linee di indirizzo comuni e i principi generali per l’implementazione della didattica digitale integrata, con particolare riguardo ai profili di sicurezza e protezione dei dati personali, sulla base di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679.

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

IL CAPO DI GABINETTO
Cons. Luigi Fiorentino

Emergenza epidemiologica in Consiglio dei Ministri

Il Consiglio dei ministri, nel corso della riunione del 3 settembre 2020, ha approvato:

– un decreto-Legge che introduce disposizioni urgenti per far fronte a esigenze indifferibili connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

– in esame preliminare, quattro regolamenti, da adottarsi con altrettanti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, concernenti l’organizzazione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca, nonché degli uffici di diretta collaborazione dei rispettivi ministri.


Disposizioni urgenti per far fronte a esigenze indifferibili connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e dei ministri competenti, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per far fronte a esigenze indifferibili connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il testo interviene in diversi ambiti, al fine di garantire il regolare avvio dell’anno scolastico, rimodulare e garantire il trasporto pubblico locale e misure di sostegno alle isole Pelagie.

1. Misure per l’avvio dell’anno scolastico

Il testo, al fine di facilitare le procedure per il reperimento di spazi per garantire il corretto e regolare avvio dell’anno scolastico 2020-2021 nel rispetto del distanziamento fisico imposto dalle linee guida del Comitato tecnico-scientifico, consente di utilizzare, per le annualità 2020 e 2021, le risorse disponibili attualmente destinate alla copertura dei canoni di locazione a disposizione dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per il programma di investimento scuole innovative e poli dell’infanzia anche per le aree interne, ancora in fase preliminare, finalizzandole prioritariamente alle spese per affitti di spazi e relative spese di conduzione e adattamento alle esigenze didattiche e noleggio di strutture temporanee.
Inoltre, le nuove norme semplificano l’assegnazione delle risorse per il rifinanziamento di interventi urgenti in materia di sicurezza per l’edilizia scolastica stanziate con il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, che, per un ammontare complessivo pari a euro 25 milioni, vengono destinate a supportare gli enti locali in interventi urgenti per lavori finalizzati, in particolare, all’adeguamento e all’adattamento a fini didattici degli ambienti e degli spazi, anche assunti in locazione.
Sono previste, inoltre, misure in materia di smart working e congedi straordinari per i genitori di figli minori di quattordici anni nei casi di quarantena obbligatoria dei figli.

2. Trasporto pubblico locale

In considerazione dell’evoluzione della situazione pandemica e della necessità di rimodulare il servizio di trasporto pubblico locale, compreso il trasporto scolastico, in modo da garantire che lo stesso sia erogato in coerenza con le misure di contenimento della diffusione del COVID–19, si prevede per le Regioni e le Province autonome e per gli enti locali la possibilità di utilizzare, per il finanziamento di servizi di trasporto aggiuntivi, le risorse previste dal “decreto agosto” (decreto 14 agosto 2020, n. 104), relative all’incremento del sostegno al trasporto pubblico locale e al Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali. 
Al contempo, si introducono misure finalizzate a consentire l’immediato utilizzo delle risorse previste da parte di ciascuna Regione, Provincia autonoma o ente locale.

3. Misure per il Comune di Lampedusa e Linosa

In considerazione dell’andamento dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria necessarie per la prevenzione del contagio da COVID-19, il testo prevede, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa, la sospensione fino al 21 dicembre 2020 dei versamenti dei tributi nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.


RIORGANIZZAZIONE DEI MINISTERI DELL’ISTRUZIONE E DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

1. Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – esame preliminare)
2. Regolamento recante l’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero dell’istruzione (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – esame preliminare)
3. Regolamento recante organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – esame preliminare)
4. Regolamento recante l’organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’università e della ricerca (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – esame preliminare)

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, quattro regolamenti, da adottarsi con altrettanti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, concernenti l’organizzazione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca, nonché degli uffici di diretta collaborazione dei rispettivi ministri.
Le innovazioni si sono rese necessarie in seguito alla soppressione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, avvenuta con il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, e alla istituzione dei due nuovi Ministeri, con le conseguenti variazioni della rispettiva dotazione organica.
Il nuovo disegno organizzativo del Ministero dell’istruzione prevede due distinte strutture dipartimentali, una riferita all’istruzione e l’altra a organizzazione, sistemi informativi, personale e bilancio, che assicurano l’esercizio organico e integrato delle rispettive funzioni. Quello del Ministero dell’università e della ricerca prevede l’articolazione in cinque direzioni generali, coordinate da un segretario generale e, rispetto al precedente provvedimento organizzativo, che ripartiva le competenze relative alla missione dell’istruzione universitaria in ragione del tipo di istituzione vigilata (atenei oppure istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica), adotta una ripartizione basata sulla tipologia di funzioni esercitate, distinguendo in particolare tra quelle riguardanti la programmazione e la gestione delle risorse nonché la governance delle istituzioni della formazione superiore da un lato e, dall’altro, quelle riguardanti gli ordinamenti didattici, gli studenti e il diritto allo studio.

Comunicato CTS 31 agosto 2020

L’apertura delle scuole è una esigenza primaria del Paese, ma lo è altrettanto la sicurezza e la continuità delle attività. Pertanto, accanto alle esigenze didattiche e formative, è necessario prendere in considerazione il principio di precauzione, la protezione dei lavoratori, la efficacia, la sostenibilità e la accettabilità delle misure proposte.

A partire da maggio il CTS ha elaborato diversi documenti con elementi tecnici di valutazione, sottoposti al decisore politico, circa la possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2, con l’obiettivo di garantire la salute e la sicurezza per la riapertura delle scuole per il nuovo anno scolastico.

In particolare, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, in un recente documento del 21 agosto fornisce indicazioni rispetto all’uso delle mascherine in ambito scolastico differenziandole per fasce di età:

  • Fra 6 e 11 anni: uso condizionato alla situazione epidemiologica locale, prestando comunque attenzione al contesto socio-culturale e a fattori come la compliance del bambino nell’utilizzo della mascherina e il suo impatto sulle capacità di apprendimento.
  • Dai 12 anni in poi: utilizzare le stesse previsioni di uso degli adulti.

La consensus conference OMS del 31 agosto ribadisce la necessità di affiancare l’uso delle mascherine alle altre misure preventive, quali il distanziamento sociale, la sanificazione delle mani, l’etichetta respiratoria, un’accurata informazione ed educazione sanitaria in linguaggio adeguato all’età degli studenti.

RACCOMANDAZIONI TECNICHE
il CTS ribadisce quanto già indicato sulle situazioni dinamiche e in quelle statiche in cui non vi è il rispetto del distanziamento.

In tutti i contesti di condizione statica, il CTS ribadisce l’importanza dell’uso delle mascherine come già espresso nel documento tecnico sulla scuola del 28 maggio 2020 e incluso nel Piano Scuola 2020-2021 e specifica che:

  • Nell’ambito della scuola primaria, per favorire l’apprendimento e lo sviluppo relazionale, la mascherina può essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro e l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto).
  • Nella scuola secondaria, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, la mascherina può essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro, l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e in situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dalla autorità sanitaria.

Si sottolinea che l’uso delle mascherine è solo una delle misure di prevenzione che devono essere implementate in ambito scolastico in una corretta associazione con tutte le altre misure già raccomandate al fine limitare la circolazione del virus (es. igiene dell’ambiente e personale, ricambio d’aria, sanificazione ordinaria…).

Il dato epidemiologico, le conoscenze scientifiche e le implicazioni organizzative riscontrate, potranno determinare una modifica delle raccomandazioni proposte, anche in relazione ai differenti trend epidemiologici locali, dallautorità sanitaria che potrà prevedere l’obbligo della mascherina anche in situazioni statiche con il rispetto del distanziamento per un determinato periodo, all’interno di una strategia di scalabilità delle misure di prevenzione e controllo bilanciate con le esigenze della continuità ed efficacia dei percorsi formativi.

Circolare Ministero Salute 21 agosto 2020, Prot.n. 17167

Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

OGGETTO: Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia

Si trasmettono in allegato le Linee di indirizzo “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” elaborate dal Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Veneto, Regione Emilia- Romagna, quale strumento di riferimento utile per l’implementazione a livello regionale delle azioni di cui all’oggetto.

DIRETTORE GENERALE DGPROGS
*f.to Dott. Andrea Urbani

DIRETTORE GENERALE DGPREV
*f.to Dott. Giovanni Rezza


Disponibili dal 21 agosto le “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”.

Il Ministero dell’Istruzione ha partecipato alla stesura del documento messo a punto insieme all’Istituto Superiore di Sanità, al Ministero della Salute, all’INAIL, alla Fondazione Bruno Kessler, alla Regione Veneto e alla Regione Emilia-Romagna.

Il documento, che costituisce un supporto operativo chiaro per le scuole e le famiglie, è un tassello importante e rappresenta l’inizio di una sempre più stretta collaborazione tra Scuola e Sanità, con il supporto di tutte le Istituzioni coinvolte, fondamentale per la ripresa delle attività in presenza.

Il Rischio Radon alla luce dell’emergenza Covid-19

di Leon Zingales

a) Pericoli del Radon

Il Radon, gas radioattivo naturale, è chimicamente un gas nobile inodore, incolore, insapore e reagisce difficilmente con gli altri composti chimici. Circa 8 volte più pesante dell’aria, si origina in seguito al decadimento radioattivo di elementi come l’uranio e il radio (presenti in quantità variabile in tutta la crosta terrestre).

La sua concentrazione viene solitamente misurata in Becquerel su metro cubo (Bq/mc), ove il Becquerel rappresenta una disintegrazione al secondo.

Si stima che causi il decesso di oltre 50 mila persone in tutto il mondo ogni anno e per i suoi effetti è stato inserito dalla Commissione Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) nel Gruppo 1 degli agenti cancerogeni.

Il Radon si sprigiona dal suolo e si può diffondere nell’aria delle abitazioni liberandosi da aperture, fessure o microfratture delle fondamenta. L’edificio intrappola il gas radioattivo, ne limita la dispersione in atmosfera, e per questo motivo la sua concentrazione aumenta. Il Radon è pericoloso per inalazione: tanto maggiore è la sua concentrazione nell’aria tanto più alta è la possibilità di sviluppare un tumore in seguito all’esposizione delle cellule dell’apparato respiratorio alle radiazioni sprigionate nel corso del decadimento radioattivo. Il Radon, ma anche le sostanze che possono provenire dal suo decadimento, possono emettere nel tempo particelle che, se inalate, si depositano nei polmoni, provocando un irraggiamento energetico che danneggia le cellule epiteliali. Al verificarsi di questa situazione aumenta il rischio di contrarre un tumore polmonare.

Questo gas si può liberare anche da alcuni materiali da costruzione (come per esempio il tufo, pozzolana, ecc.) o dall’acqua sorgiva o prelevata dal sottosuolo. Il Radon si può infatti trovare anche nell’acqua potabile, con una concentrazione molto variabile; anche se in misura minore rispetto alla concentrazione di Radon presente nell’atmosfera, questo gas radioattivo presente nell’acqua potabile può rappresentare comunque una fonte di esposizione dello stomaco alle radiazioni ionizzate. Quando si è accertata la presenza di Radon si può diminuirne la concentrazione, e quindi di conseguenza la pericolosità, attraverso una serie di possibili interventi, alcuni dei quali a costo molto basso, quali ad esempio: pressurizzazione del terreno, aspirazione dell’aria interna, aereazione dell’ambiente, ventilazione del vespaio, pressurizzazione dell’intero edificio, sigillatura di crepe e fessure presenti in muri o in pavimenti, impermeabilizzazione del pavimento, isolamento delle porte comunicanti con scantinati.

b) Misurazione della concentrazione del Radon: ruolo del Dirigente scolastico

Ai sensi dell’art. 10-quinquies, comma 5 del del D.lgs. 230/95, i dirigenti scolastici si devono prodigare a far misurare la concentrazione di Radon in aria negli ambienti lavorativi considerati a rischio, avendo come riferimento il valore di 500 Bq/m3. Tale livello è detto “livello di azione” ed è inteso come concentrazione media annua. Qualora si osservi il superamento del livello di azione (500 Bq/m3), occorre stabilire misure di prevenzione (azione di bonifica degli ambienti) e/o misure di protezione dei lavoratori (qualora il risanamento non sia possibile oppure si sia dimostrato poco efficace). Se la concentrazione è superiore a 500 Bq/m3 gli obblighi del dirigente scolastico sono tassativi, in quanto non sono applicabili le deroghe previste dalla norma stessa.

Si tenga conto che il valoredel Radon indoor nelle abitazioni previsto nella Direttiva Europea, approvata il 5 dicembre 2013 ma non ancora recepita dall’ordinamento nazionale, prevede che gli Stati Membri dell’Unione Europea adottino un livello di riferimento di concentrazione di Radon non superiore a 300 Bq/m3. Di conseguenza si reputa estremamente probabile che il valore massimo accettabile presto subirà una repentina diminuzione. Talune regioni, quali Puglia e Campania, hanno già promulgato leggi regionali concernenti la riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas ‘Radon’, recependo come limite massimo proprio 300 Bq/m3.

Paradossalmente, in atto, non esiste dunque un limite massimo uniforme a livello nazionale.

APPROFONDIMENTO: Obbligo di un Esperto Qualificato Tenendo conto che la normativa in materia di governo del territorio, ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, è oggetto di legislazione concorrente (spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato), in attesa del recepimento della Direttiva Europea del 5 Dicembre 2013, talune regioni, oltre ad abbassare il limite massimo da 500  Bq/m3 a 300  Bq/m3, non hanno previsto l’obbligo di presenza di Esperto Qualificato. A titolo esemplificativo, la Legge 30 del 03/11/2016 della Regione Puglia “Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas ‘Radon’ in ambiente confinato”, nell’art. 4, terzo comma non richiede, a differenza di quanto prevede il terzo comma dell’art. 10 quinquies del D.lgs. 230/95, la collaborazione dell’esperto qualificato per individuare le azioni di rimedio idonee a ridurre la concentrazione di Radon in aria al di sotto dei limiti previsti. Inoltre non viene specificato che il monitoraggio debba essere effettuato necessariamente da un Esperto Qualificato; pertanto sarebbe possibile incaricare anche un altro tecnico ovvero fare direttamente la misurazione con dosimetri passivi.   Eguali considerazioni valgono per la Campania, ove vale la Legge regionale n.13 del 08/07/2019 “Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas Radon in ambiente connato chiuso. Malgrado la non obbligatorietà in talune regioni, si reputa sempre consigliabile avvalersi di un Esperto Qualificato non solo per l’individuazione delle misure idonee alla riduzione del rischio, ma anche per la misurazione da effettuare. Infatti, il campionamento effettuato da personale non qualificato, potrebbe riportare misurazioni non corrette qualora non venissero eseguite le corrette procedure (scelta dei dosimetri, loro posizionamento, numero di dosimetri, ecc.).

La misurazione della concentrazione del Radon può essere eseguita attraverso diversi rivelatori associati a diverse tecniche: rivelatori a tracce, a carbone attivo, ad integrazione elettronica o mediante l’utilizzo del monitor continuo. I rivelatori di Radon possono misurare la concentrazione media del Radon nel periodo indagato (rivelatori a tracce nucleari o ad elettrete con durata del campionamento da un mese ad un anno), altri invece consentono di monitorare l’andamento temporale della concentrazione del gas, sovente considerando tempi più limitati.

APPROFONDIMENTO: Contenuti della relazione tecnica associata alla misurazione del Radon Ai sensi delle “Linee guida per le misure di concentrazione di Radon in aria nei luoghi di lavoro sotterranei” della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano del 6 Febbraio 2003, il risultato delle misure sarà contenuto in una relazione tecnica o resoconto di prova rilasciato al Dirigente scolastico. Nella relazione tecnica o resoconto dovrebbero essere riportate almeno le seguenti informazioni: • intestazione dell’organismo che rilascia il documento • identificazione del documento (per esempio un numero o codice progressivo) • i dati anagrafici del committente • la tecnica di misura utilizzata • periodi di esposizione dei rivelatori (sotto la responsabilità del committente) e relativi risultati in termini di concentrazione • il risultato della concentrazione di Radon media annua associato al luogo della misura, chiaramente individuato (se in un luogo di lavoro vengono effettuate misure in più locali/ambienti o più misure in uno stesso ambiente, è necessario che nella scheda informativa compilata dal committente sia identificato ciascun punto di misura e che lo stesso identificativo sia riportato nella relazione) • l’incertezza associata a tutti i risultati delle misure • la firma della persona che ha effettuato le misure e di chi autorizza il rilascio del risultato • eventuali note relative ai risultati

c) Locali a rischio: obblighi del Dirigente scolastico

Le azioni che il Dirigente scolastico deve mettere in atto, dopo la misurazione, dipendono dal valore di Radon rilevato e sono obblighi previsti dal D.Lgs. 241/2000 che identifica le situazioni lavorative nelle quali si può verificare il rischio da Radon. Ai fini del rischio da Radon si prendono in considerazione:

• le attività lavorative svolte in luoghi di lavoro in sotterraneo (attività a);

• le attività svolte in luoghi di lavoro in superficie, posti in zone ben identificate – aree a rischio Radon (attività b).

Si rammenta che, ai sensi delle “Linee guida per le misure di concentrazione di Radon in aria nei luoghi di lavoro sotterranei” (documento tecnico approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano del 6 Febbraio 2003), per “luogo di lavoro sotterraneo” si intende un locale ad uso lavorativo con almeno tre pareti interamente sotto il piano di campagna.

Si tenga conto che l’emergenza Covid-19, con la conseguente ricerca di locali alternativi per svolgere le lezioni, rende oggettivamente più probabile l’utilizzo di locali sotterranei, determinando la necessità di valutazione del rischio Radon, alla stessa stregua di altre tipologie di rischio.

In Puglia (Legge Regionale 30 del 3/11/2016) ed in Campania (Legge regionale n.13 del 08/07/2019), è prescritta invece la misurazione di Radon in tutti i locali dell’immobile interessato per gli edifici strategici di cui al D.M. 14.01.2008 e destinati all’istruzione, compresi gli asili nido e le scuole d’infanzia.

Tutto deve essere commisurato al L.A, ossia il “i”, inteso come concentrazione media annua massima, corrispondente a 500 Bq/m3 (tranne Campania e Puglia, ove assume il valore di 300 Bq/m3). Si reputa utile schematizzare le azioni da effettuare attraverso la seguente tabella.

RischioObblighi del Dirigente scolastico ( D.Lgs. 241/2000)
Trascurabile ≤ 0.5 L.A.  Nessun obbligo. Si consiglia comunque aereazione dell’ambiente.
Basso Valore misurato tra 0.5 L.A. e 0.8 L.A.    Nessun obbligo. Si consiglia comunque aereazione dell’ambiente, isolamento delle porte comunicanti con scantinati.
Medio Valore misurato tra 0.8 L.A. e 1 L.A.Obbligo di ripetere la misura entro un anno. Consigliati fortemente aereazione dell’ambiente, ventilazione di eventuali vespai, sigillatura di crepe e fessure presenti in muri o in pavimenti, isolamento delle porte comunicanti con scantinati.
Alto Valore misurato ≥ 1 L.A.Obblighi – entro un mese dalla data della relazione tecnica inerente la misurazione dei locali, deve inviare una comunicazione a ARPA o SSN competente per territorio (presso i Dipartimenti della Prevenzione) e Direzione Provinciale del Lavoro; –Entro tre anni deve far bonificare i locali avvalendosi di un Esperto Qualificato e, in seguito, deve far eseguire nuove misure per verificarne l’efficacia; – se, dopo le azioni di rimedio, le nuove misurazioni fornissero concentrazioni di Radon ancora superiori al livello di azione, è tenuto ad adottare le misure di protezione dei lavoratori. Consiglio –Invio immediata comunicazione all’Ente proprietario per concordare bonifica e contestuale ricerca di locali alternativi.
Indicatore utilizzatoLivello d’Azione ai sensi del D.lgs. 230/95 e del D.Lgs. 241/2000

Le suddette azioni sono previste dagli artt. 10-ter e 10-quinquies del D.lgs. 230/95 come modificato dal D.Lgs. 241/2000. Poiché tali articoli appartengono al Capo III-bis “esposizioni da attività lavorative con particolari sorgenti naturali di radiazioni”, ai sensi dell’Art. 142-bis, l’eventuale mancato assolvimento degli obblighi da parte del Dirigente scolastico è punibile con l’arresto sino a tre mesi o con l’ammenda da lire cinque milioni (Euro 2582,28) a lire venti milioni (Euro 10329,13).

APPROFONDIMENTO: Inapplicabilità del D.Lgs. 81/08 per protezione rischio Radon Il rischio Radon, in quanto radiazione ionizzanti, in linea teorica, potrebbe trovare collocazione all’interno del Titolo VIII del D.Lgs. 81/08, insieme agli altri fattori di rischio di tipo fisico, alla stessa stregua di altre tipologie di radiazioni, quali i campi elettromagnetici, trattati nel capo IV, o le radiazioni ottiche, trattate capo V del Titolo VIII del D.Lgs. 81/08. Invece, il legislatore ha preferito mantenere, per le radiazioni ionizzanti, una normativa distinta dal resto dei rischi lavorativi. Infatti, nel Titolo VIII del D.Lgs. 81/08 (art. 180, c. 3) viene esplicitato che: “La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata unicamente dal D.Lgs. 230/95 e s.m.i.”.

Bibliografia

  • Legge Regionale n. 30 del 3/11/2016 della Regione Puglia “Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas ‘Radon’ in ambiente confinato”;
  • Legge Regionale n. 13 del 08/07/2019 della Regione Campania “Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas Radon in ambiente connato chiuso”;
  • Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230 “Attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti”. Gazzetta Ufficiale n. 136 Suppl. Ordinario, 13 giugno 1995
  • Decreto Legislativo 26 maggio 2000, n. 241 “Attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti”. Gazzetta Ufficiale n. 203 Suppl. Ordinario, 31 agosto 2000
  •  Decreto Legislativo 9 maggio 2001, n. 257 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, recante attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti”. Gazzetta Ufficiale n. 153 Serie Generale, 4 luglio 2001;
  • Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano del 6 Febbraio 2003 “Linee guida per le misure di concentrazione di Radon in aria nei luoghi di lavoro sotterranei”;
  • Leon Zingales, Scuola in Sicurezza-Realizzazione di un organigramma completo aggiornato all’emergenza Covid-19, Susil Edizioni, 2020, ISBN 9788855401265;
  • Leon Zingales, Il Rischio legionella alla luce dell’emergenza Covid-19, 23 Giugno 2020, Educazione&Scuola, ISSN 1973-252X.

Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre

Protocollo d’Intesa (AOOGAMI 87 del 6 agosto 2020)
Avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19


Il Ministero dell’Istruzione ha sottoscritto questa mattina con le Organizzazioni sindacali il Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre.

“Si tratta di un accordo importante che contiene le misure da adottare per garantire la tutela della salute di studentesse, studenti e personale, ma anche impegni che guardano al futuro e al miglioramento della scuola come il contrasto delle cosiddette classi ‘pollaio’, una battaglia che porto avanti da tempo e che rappresenta una priorità – ha detto la Ministra Lucia Azzolina, aprendo il tavolo per la firma -. Ringrazio le Organizzazioni sindacali e quanti, nel nostro Ministero, in quello della Salute, nel Comitato Tecnico Scientifico, si sono prodigati per questo risultato molto atteso dalle scuole. Come Governo avevamo promesso di trovare le risorse per la ripresa e lo abbiamo fatto: abbiamo 2,9 miliardi e stiamo mettendo anche fondi per consentire agli Enti locali di affittare spazi per le lezioni. Non era un risultato facile, ma lo abbiamo ottenuto”.

Dall’help desk per le scuole, alle modalità di ingresso e uscita, alle pulizie degli spazi, il Protocollo offre regole chiare alle istituzioni scolastiche ed è un punto di riferimento anche per studentesse, studenti e famiglie.

“Ritengo particolarmente importante l’help desk che sarà attivato a supporto degli istituti – ha sottolineato la Ministra -. È la dimostrazione che non vogliamo lasciare sole le scuole. Che saremo al loro fianco in ogni momento supportandole in caso di difficoltà, così come abbiamo già fatto durante gli Esami di Stato”.

L’help desk
Dal 24 agosto sarà attivo un numero verde per le scuole per raccogliere quesiti e segnalazioni sull’applicazione delle misure di sicurezza, dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Ci sarà, poi, un Tavolo nazionale permanente composto da rappresentanti del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute, delle Organizzazioni sindacali firmatarie del Protocollo per gestire le criticità e monitorare l’andamento della situazione. In parallelo, ci saranno Tavoli di monitoraggio anche presso gli Uffici Scolastici Regionali. Le scuole saranno supportate dal Ministero nella gestione delle risorse legate all’emergenza con un’apposita assistenza amministrativa.

Con la febbre si resta a casa
Il documento ribadisce l’obbligo di rimanere a casa in presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. E sottolinea il divieto di permanere nei locali scolastici nel caso in cui, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (ad esempio sintomi simil-influenzali, temperatura che sale oltre 37,5°) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti. Ribadito l’obbligo di rispettare le disposizioni di sicurezza, come il distanziamento fisico di un metro e le regole di igiene.

Modalità di ingresso e uscita
Ingressi e uscite saranno differenziati. Le istituzioni scolastiche comunicheranno a insegnanti, studenti, personale scolastico e a chiunque debba entrare nell’istituto le regole da rispettare per evitare assembramenti con un’opportuna segnaletica e con una campagna di informazione. Sarà limitato l’accesso a visitatori ed esterni. L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione con la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

Pulizia e igienizzazione
Sarà necessario assicurare la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, predisponendo un cronoprogramma ben definito. Qualora le attività didattiche si svolgano in locali esterni all’Istituto scolastico, gli Enti locali e/o i proprietari dei locali dovranno certificarne l’idoneità, in termini di sicurezza e, con specifica convenzione, dovranno essere definite le responsabilità delle pulizie e della sorveglianza di detti locali e dei piani di sicurezza.

Igiene personale e dispositivi di protezione individuale
Sarà obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e utilizzare le mascherine. Il Comitato Tecnico Scientifico per l’emergenza (CTS) si esprimerà nell’ultima settimana di agosto sull’obbligo di utilizzo di mascherina da parte degli studenti con età superiore a 6 anni. Per chi ha meno di 6 anni è già previsto che non si debba utilizzarla.

Supporto psicologico
Sulla base di un’apposita convenzione tra Ministero dell’Istruzione e Consiglio Nazionale Ordine Psicologi saranno promosse attività di sostegno psicologico per fare fronte a situazioni di insicurezza, stress, timore di contagio, difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento vissuta.

Gestione di una persona sintomatica all’interno dell’istituto scolastico
Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e provvedere quanto prima al ritorno presso il domicilio per poi seguire il percorso medico previsto. Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, previste dalla norma, sia per la riammissione a scuola secondo l’iter previsto dalle regole vigenti.

Contact tracing e raccordo con il sistema sanitario
Sarà istituito un sistema di raccordo tra sistema scolastico e sistema sanitario nazionale per supportare le Istituzioni scolastiche, attivare un efficace sistema contact tracing (tracciamento delle persone venute a contatto con dei contagiati) e dare risposte immediata in caso di criticità. In collaborazione con il Ministero della Salute e il Commissario straordinario si darà l’opportunità a tutto il personale del sistema scolastico statale e paritario, incluso il personale supplente, di svolgere test diagnostici in concomitanza con l’inizio delle attività didattiche.