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Decreto-Legge 14 dicembre 2018, n. 135

Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. (18G00163)

(GU Serie Generale n.290 del 14-12-2018)

Legge 1 dicembre 2018, n. 132

Legge 1 dicembre 2018, n. 132

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonchè misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. (18G00161)

(GU Serie Generale n.281 del 03-12-2018)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

  1. Il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni
    urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione,
    sicurezza pubblica, nonche’ misure per la funzionalita’ del Ministero
    dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia
    nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni
    sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata, e’ convertito
    in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente
    legge.
  2. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro il 30 settembre 2019:
    a) uno o piu’ decreti legislativi recanti disposizioni integrative
    in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle
    Forze armate nonche’ correttive del decreto legislativo 29 maggio
    2017, n. 94;
    b) uno o piu’ ulteriori decreti legislativi recanti disposizioni
    integrative in materia di revisione dei ruoli del personale delle
    Forze di polizia nonche’ correttive del decreto legislativo 29 maggio
    2017, n. 95.
  3. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettere a) e b), fermo
    restando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del
    personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, sono adottati
    osservando, rispettivamente, i principi e criteri direttivi di cui
    all’articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre
    2012, n. 244, e i principi e criteri direttivi di cui all’articolo 8,
    comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124. La
    rideterminazione delle dotazioni organiche complessive delle Forze di
    polizia, ivi prevista, e’ attuata in ragione delle aggiornate
    esigenze di funzionalita’ e della consistenza effettiva alla data del
    1° gennaio 2019, ferme restando le facolta’ assunzionali autorizzate
    e non esercitate alla medesima data.
  4. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono adottati secondo la
    procedura prevista dall’articolo 8, comma 5, della legge 7 agosto
    2015, n. 124.
  5. Agli eventuali oneri derivanti dall’adozione dei decreti
    legislativi di cui al comma 2 si provvede nei limiti delle risorse
    del fondo di cui all’articolo 35, comma 1, del decreto-legge 4
    ottobre 2018, n. 113.
  6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
    della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
    nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
    italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
    osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi’ 1º dicembre 2018

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Salvini, Ministro dell’interno
Visto, il Guardasigilli: Bonafede


TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 4 ottobre 2018, n. 113

Testo del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (in Gazzetta Ufficiale
– Serie generale – n. 231 del 4 ottobre 2018), coordinato con la
legge di conversione 1º dicembre 2018, n. 132 (in questa stessa
Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in
materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza
pubblica, nonche’ misure per la funzionalita’ del Ministero
dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia
nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata.». (18A07702)

(GU n.281 del 3-12-2018)

Vigente al: 3-12-2018

Titolo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RILASCIO DI SPECIALI PERMESSI DI SOGGIORNO TEMPORANEI PER ESIGENZE DI CARATTERE UMANITARIO NONCHÉ IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E DI IMMIGRAZIONE
Capo I
Disposizioni urgenti in materia di disciplina di casi speciali di permesso di soggiorno per motivi umanitari e di contrasto all’immigrazione illegale

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e’ stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, nonche’ dell’art.10, comma 3, del medesimo testo unico,
al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di
conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle
note. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( … )).
A norma dell’art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

Art. 1

Disposizioni in materia di permessi di soggiorno per motivi umanitari
e disciplina di casi speciali di permessi di soggiorno temporanei
per esigenze di carattere umanitario
1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4-bis, al comma 2, terzo periodo, le parole « per
richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi
umanitari,» sono sostituite dalle seguenti: «per protezione
sussidiaria, per i motivi di cui all’articolo 32, comma 3, del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,»;
b) all’articolo 5:
1) al comma 2-ter, al secondo periodo, le parole « per motivi
umanitari » sono sostituite dalle seguenti: « per cure mediche
nonche’ dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis,
20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis, e del permesso di soggiorno
rilasciato ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 »;
2) il comma 6, e’ sostituito dal seguente: « 6. Il rifiuto o la
revoca del permesso di soggiorno possono essere altresi’ adottati
sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in
Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno
applicabili in uno degli Stati contraenti. »;
3) al comma 8.2, lettera e), le parole « o per motivi umanitari »
sono sostituite dalle seguenti: « e nei casi di cui agli articoli 18,
18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e del permesso di soggiorno
rilasciato ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, » e dopo la lettera g) e’
aggiunta la seguente: « g-bis) agli stranieri di cui all’articolo
42-bis.»;
c) all’articolo 9, comma 3, lettera b), le parole « o per motivi
umanitari » sono sostituite dalle seguenti: « , per cure mediche o
sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18,
18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis nonche’ del permesso di
soggiorno rilasciato ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. »;
d) all’articolo 10-bis, comma 6, le parole « di cui all’articolo 5,
comma 6, del presente testo unico, » sono sostituite dalle seguenti:
« di cui all’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25, nonche’ nelle ipotesi di cui agli articoli 18, 18-bis,
20-bis, 22, comma 12- quater, 42-bis del presente testo unico e nelle
ipotesi di cui all’articolo 10 della legge 7 aprile 2017, n. 47, »;
e) all’articolo 18, comma 4, dopo le parole « del presente articolo
» sono inserite le seguenti: « reca la dicitura casi speciali, »;
f) all’articolo 18-bis:
1) al comma 1 le parole « ai sensi dell’articolo 5, comma 6, » sono
soppresse;
2) dopo il comma 1, e’ inserito il seguente:
«1-bis. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente
articolo reca la dicitura “casi speciali”, ha la durata di un anno e
consente l’accesso ai servizi assistenziali e allo studio nonche’
l’iscrizione nell’elenco anagrafico previsto dall’articolo 4 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7
luglio 2000, n. 442, o lo svolgimento di lavoro subordinato e
autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di eta’. Alla scadenza, il
permesso di soggiorno di cui al presente articolo puo’ essere
convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato
o autonomo, secondo le modalita’ stabilite per tale permesso di
soggiorno ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio
qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi. »;
g) all’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, dopo la lettera d), e’ inserita la seguente:
«d-bis) degli stranieri che versano in condizioni di salute di
particolare gravita’, accertate mediante idonea documentazione
rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico
convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da
determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in
caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali
ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure
mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria,
comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finche’ persistono le
condizioni di salute di particolare gravita’ debitamente certificate,
valido solo nel territorio nazionale.»;
h) dopo l’articolo 20, e’ inserito il seguente:
«Art. 20-bis (Permesso di soggiorno per calamita’). – 1. Fermo
quanto previsto dall’articolo 20, quando il Paese verso il quale lo
straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di
contingente ed eccezionale calamita’ che non consente il rientro e la
permanenza in condizioni di sicurezza, il questore rilascia un
permesso di soggiorno per calamita’.
2. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente
articolo ha la durata di sei mesi, ed e’ rinnovabile per un periodo
ulteriore di sei mesi se permangono le condizioni di eccezionale
calamita’ di cui al comma 1; il permesso e’ valido solo nel
territorio nazionale e consente di svolgere attivita’ lavorativa, ma
non puo’ essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di
lavoro.»;
i) all’articolo 22:
1) al comma 12-quater, le parole: «ai sensi dell’articolo 5, comma
6» sono soppresse;
2) dopo il comma 12-quinquies, e’ aggiunto il seguente:
«12-sexies. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 12-quater e
12-quinquies reca la dicitura “casi speciali”, consente lo
svolgimento di attivita’ lavorativa e puo’ essere convertito, alla
scadenza, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o
autonomo.»;
l) all’articolo 27-ter, comma 1-bis, lettera a), le parole «o per
motivi umanitari;» sono sostituite dalle seguenti: «, per cure
mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli
articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater e 42-bis nonche’ del
permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’articolo 32, comma 3,
del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;»;
m) all’articolo 27-quater, comma 3, lettera a), le parole «o per
motivi umanitari;» sono sostituite dalle seguenti: «per cure mediche
ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli
18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, 42-bis nonche’ del permesso
di soggiorno rilasciato ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,»;
n) all’articolo 29, comma 10:
1) alla lettera b), le parole «di cui all’articolo 20» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 20 e 20-bis»;
2) la lettera c) e’ abrogata;
n-bis) all’articolo 32, comma 1-bis, gli ultimi due periodi sono
soppressi;
o) all’articolo 34, comma 1, lettera b), le parole «per asilo
politico, per asilo umanitario,» sono sostituite dalle seguenti: «per
asilo, per protezione sussidiaria, per casi speciali, per protezione
speciale, per cure mediche ai sensi dell’articolo 19, comma 2,
lettera d-bis),»;
p) all’articolo 39:
1) al comma 5, le parole «per motivi umanitari, o per motivi
religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «per motivi religiosi, per
i motivi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma
12-quater, e 42-bis, nonche’ ai titolari del permesso di soggiorno
rilasciato ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;»;
2) al comma 5-quinquies, lettera a), le parole «o per motivi
umanitari» sono sostituite dalle seguenti: «, per cure mediche ovvero
sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18,
18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis, nonche’ del permesso
di soggiorno rilasciato ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25»;
q) dopo l’articolo 42, e’ inserito il seguente:
«Art. 42-bis (Permesso di soggiorno per atti di particolare valore
civile). – 1. Qualora lo straniero abbia compiuto atti di particolare
valore civile, nei casi di cui all’articolo 3, della legge 2 gennaio
1958, n. 13, il Ministro dell’interno, su proposta del prefetto
competente, autorizza il rilascio di uno speciale permesso di
soggiorno, salvo che ricorrano motivi per ritenere che lo straniero
risulti pericoloso per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato,
ai sensi dell’articolo 5, comma 5-bis. In tali casi, il questore
rilascia un permesso di soggiorno per atti di particolare valore
civile della durata di due anni, rinnovabile, che consente l’accesso
allo studio nonche’ di svolgere attivita’ lavorativa e puo’ essere
convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o
subordinato.».
2. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 32, il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione
internazionale e ricorrano i presupposti di cui all’articolo 19,
commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la
Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il
rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura
“protezione speciale”, salvo che possa disporsi l’allontanamento
verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il
permesso di soggiorno di cui al presente comma e’ rinnovabile, previo
parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere
attivita’ lavorativa ma non puo’ essere convertito in permesso di
soggiorno per motivi di lavoro.»;
b) all’articolo 35-bis, comma 1, dopo le parole «articolo 35»
sono inserite le seguenti: «anche per mancato riconoscimento dei
presupposti per la protezione speciale a norma dell’articolo 32,
comma 3,».
3. All’articolo 3 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera c) le parole «in materia di riconoscimento della
protezione internazionale di cui all’articolo 35 del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25» sono sostituite dalle seguenti:
«aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti previsti
dall’articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,
anche relative al mancato riconoscimento dei presupposti per la
protezione speciale a norma dell’articolo 32, comma 3, del medesimo
decreto legislativo»;
2) la lettera d) e’ sostituita dalla seguente:
«d) per le controversie in materia di rifiuto di rilascio,
diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per
protezione speciale nei casi di cui all’articolo 32, comma 3, del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;»;
3) dopo la lettera d) e’ inserita la seguente:
«d-bis) per le controversie in materia di rifiuto di rilascio, di
diniego di rinnovo e di revoca dei permessi di soggiorno di cui agli
articoli 18, 18-bis, 19, comma 2, lettere d) e d-bis), 20-bis, 22,
comma 12-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;»;
b) il comma 4-bis, e’ sostituito dal seguente:
«4-bis. Le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei
provvedimenti previsti dall’articolo 35 del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25, anche relative al mancato riconoscimento dei
presupposti per la protezione speciale a norma dell’articolo 32,
comma 3, del medesimo decreto legislativo, e quelle aventi ad oggetto
l’impugnazione dei provvedimenti adottati dall’autorita’ preposta
alla determinazione dello Stato competente all’esame della domanda di
protezione internazionale sono decise dal tribunale in composizione
collegiale. Per la trattazione della controversia e’ designato dal
presidente della sezione specializzata un componente del collegio. Il
collegio decide in camera di consiglio sul merito della controversia
quando ritiene che non sia necessaria ulteriore istruzione.».
4. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera
b), numero 1, e al comma 3, lettera a), non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni
interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5. Dopo l’articolo 19-bis del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150, e’ inserito il seguente:
«Art. 19-ter (Controversie in materia di diniego o di revoca dei
permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere
umanitario). – 1. Le controversie di cui all’articolo 3, comma 1,
lettere d) e d-bis), del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46,
sono regolate dal rito sommario di cognizione.
2. E’ competente il tribunale sede della sezione specializzata in
materia di immigrazione, protezione internazionale e libera
circolazione dei cittadini dell’Unione europea del luogo in cui ha
sede l’autorita’ che ha adottato il provvedimento impugnato.
3. Il tribunale giudica in composizione collegiale. Per la
trattazione della controversia e’ designato dal presidente della
sezione specializzata un componente del collegio.
4. Il ricorso e’ proposto, a pena di inammissibilita’, entro trenta
giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta
giorni se il ricorrente risiede all’estero, e puo’ essere depositato
anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una
rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso
l’autenticazione della sottoscrizione e l’inoltro alla autorita’
giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della
rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono
effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al
difensore e’ rilasciata altresi’ dinanzi alla autorita’ consolare.
5. Quando e’ presentata l’istanza di cui all’articolo 5,
l’ordinanza e’ adottata entro 5 giorni.
6. L’ordinanza che definisce il giudizio non e’ appellabile. Il
termine per proporre ricorso per cassazione e’ di giorni trenta e
decorre dalla comunicazione dell’ordinanza a cura della cancelleria,
da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. La
procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve
essere conferita, a pena di inammissibilita’ del ricorso, in data
successiva alla comunicazione dell’ordinanza impugnata; a tal fine il
difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura
medesima. In caso di rigetto, la Corte di cassazione decide
sull’impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso.
7. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 14 e 15
dell’articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.
25.».
6. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 11, comma 1, la lettera c-ter) e’ abrogata;
b) all’articolo 13, comma 1, le parole da «, salvo che ricorrano»
fino alla fine del comma sono soppresse;
c) all’articolo 14, comma 1, lettera c), le parole «, per motivi
umanitari» sono soppresse;
d) all’articolo 28, comma 1, la lettera d) e’ abrogata.
7. Al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n.
21, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 6, il comma 2 e’ abrogato;
b) all’articolo 14, comma 4, le parole da «, ovvero se ritiene che
sussistono» fino alla fine del comma sono soppresse.
8. Fermo restando i casi di conversione, ai titolari di permesso di
soggiorno per motivi umanitari gia’ riconosciuto ai sensi
dell’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008,
n. 25, in corso di validita’ alla data di entrata in vigore del
presente decreto, e’ rilasciato, alla scadenza, un permesso di
soggiorno ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo
28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto, previa
valutazione della competente Commissione territoriale sulla
sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 19, commi 1 e 1.1,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
9. Nei procedimenti in corso, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, per i quali la Commissione territoriale non ha
accolto la domanda di protezione internazionale e ha ritenuto
sussistenti gravi motivi di carattere umanitario allo straniero e’
rilasciato un permesso di soggiorno recante la dicitura «casi
speciali» ai sensi del presente comma, della durata di due anni,
convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o
subordinato. Alla scadenza del permesso di soggiorno di cui al
presente comma, si applicano le disposizioni di cui al comma 8.

Art. 2

Prolungamento della durata massima del trattenimento dello straniero
nei Centri di permanenza per il rimpatrio e disposizioni per la
realizzazione dei medesimi Centri

  1. All’articolo 14, al comma 5, del decreto legislativo 25 luglio
    1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al quinto periodo la parola «novanta» e’ sostituita dalla
    seguente: «centottanta»;
    b) al sesto periodo la parola «novanta» e’ sostituita dalla
    seguente: «centottanta».
  2. Al fine di assicurare la tempestiva esecuzione dei lavori per la
    costruzione, il completamento, l’adeguamento e la ristrutturazione
    dei centri di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo
    25 luglio 1998, n. 286, per un periodo non superiore a tre anni a
    decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per
    lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, e’
    autorizzato il ricorso alla procedura negoziata senza previa
    pubblicazione del bando di gara di cui all’articolo 63 del decreto
    legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di
    trasparenza, concorrenza e rotazione, l’invito contenente
    l’indicazione dei criteri di aggiudicazione e’ rivolto ad almeno
    cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti
    idonei.
    2-bis. Nell’ambito delle procedure di cui al comma 2, l’Autorita’
    nazionale anticorruzione (ANAC) svolge l’attivita’ di vigilanza
    collaborativa ai sensi dell’articolo 213, comma 3, lettera h), del
    decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
    2-ter. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis non
    devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
    pubblica. L’ANAC provvede allo svolgimento dell’attivita’ di cui al
    medesimo comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie
    disponibili a legislazione vigente.
    2-quater. Il soggetto gestore dei centri di cui agli articoli 9 e
    11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dei centri
    previsti dal decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con
    modificazioni, dallalegge 29 dicembre 1995, n. 563, e dei centri di
    cui agli articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
    n. 286, pubblica, con cadenza semestrale, nel proprio sito internet o
    portale digitale la rendicontazione delle spese di gestione,
    effettuata sulla base delle disposizioni vigenti in materia,
    successivamente alle verifiche operate dalla prefettura ai fini della
    liquidazione. Gli stessi dati sono resi disponibili nel
    sitointernetdelle prefetture territorialmente competenti attraverso
    un link di collegamento al sito internet o al portale digitale del
    soggetto gestore.
  3. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono
    derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
    Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le
    risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
    vigente.

Art. 3

Trattenimento per la determinazione o la verifica dell’identita’ e
della cittadinanza dei richiedenti asilo

  1. All’articolo 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142,
    sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo il comma 3, e’ inserito il seguente:
    «3-bis. Salvo le ipotesi di cui ai commi 2 e 3, il richiedente puo’
    essere altresi’ trattenuto, per il tempo strettamente necessario, e
    comunque non superiore a trenta giorni, in appositi locali presso le
    strutture di cui all’articolo 10-ter, comma 1, del decreto
    legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la determinazione o la
    verifica dell’identita’ o della cittadinanza. Ove non sia stato
    possibile determinarne o verificarne l’identita’ o la cittadinanza,
    il richiedente puo’ essere trattenuto nei centri di cui all’articolo
    14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con le modalita’
    previste dal comma 5 del medesimo articolo 14, per un periodo massimo
    di centottanta giorni.»;
    b) al comma 7, le parole «2 e 3» sono sostituite dalle seguenti:
    «2, 3 e 3-bis, secondo periodo»;
    c) al comma 9, le parole «2, 3 e 7» sono sostituite dalle seguenti:
    «2, 3, 3-bis e 7».
  2. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
    seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 23-bis, comma 1, dopo le parole «alla misura del
    trattenimento» sono inserite le seguenti «nelle strutture di cui
    all’articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
    ovvero»;
    b) all’articolo 28, comma 1, letterac), dopo le parole «e’ stato
    disposto il trattenimento» sono inserite le seguenti: «nelle
    strutture di cui all’art. 10-ter del decreto legislativo 25 luglio
    1998, n. 286
    ovvero»;
    c) all’articolo 35-bis, comma 3, lettera a), le parole da
    «provvedimento di trattenimento» fino alla fine della medesima
    lettera sono sostituite dalle seguenti: «provvedimento di
    trattenimento nelle strutture di cui all’articolo 10-ter del decreto
    legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di cui
    all’articolo 14 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
    286;».
    2-bis. All’articolo 7, comma 5, lettera e), del decreto-legge 23
    dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
    febbraio 2014, n. 10, dopo le parole: «del testo unico di cui al
    decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
    modificazioni,» sono inserite le seguenti: «nonche’ presso i locali
    di cui all’articolo 6, comma 3-bis, primo periodo, del decreto
    legislativo 18 agosto 2015, n. 142,».
  3. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
    non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
    pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi
    adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie
    disponibili a legislazione vigente.

Art. 4

Disposizioni in materia di modalita’ di esecuzione dell’espulsione

  1. All’articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio
    1998, n. 286, dopo le parole «centri disponibili» sono inseriti i
    seguenti periodi: «, ovvero salvo nel caso in cui non vi sia
    disponibilita’ di posti nei Centri di cui all’articolo 14 ubicati nel
    circondario del Tribunale competente. In tale ultima ipotesi il
    giudice di pace, su richiesta del questore, con il decreto di
    fissazione dell’udienza di convalida, puo’ autorizzare la temporanea
    permanenza dello straniero, sino alla definizione del procedimento di
    convalida in strutture diverse e idonee nella disponibilita’
    dell’Autorita’ di pubblica sicurezza. Qualora le condizioni di cui al
    periodo precedente permangono anche dopo l’udienza di convalida, il
    giudice puo’ autorizzare la permanenza, in locali idonei presso
    l’ufficio di frontiera interessato, sino all’esecuzione
    dell’effettivo allontanamento e comunque non oltre le quarantotto ore
    successive all’udienza di convalida. Le strutture ed i locali di cui
    ai periodi precedenti garantiscono condizioni di trattenimento che
    assicurino il rispetto della dignita’ della persona.».
  2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, primo e
    secondo periodo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
    della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai
    relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie
    disponibili a legislazione vigente. Agli oneri derivanti dal comma 1,
    terzo periodo, pari a 1.500.000 euro per l’anno 2019, si provvede a
    valere sulle risorse del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione
    (FAMI), cofinanziato dall’Unione europea per il periodo di
    programmazione 2014-2020.

Art. 5

Disposizioni in materia di divieto di reingresso

  1. All’articolo 13, comma 14-bis, del decreto legislativo 25 luglio
    1998, n. 286, le parole «di cui alla Convenzione di applicazione
    dell’Accordo di Schengen, resa esecutiva con legge 30 settembre 1993,
    n. 388.» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al regolamento (CE)
    n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre
    2006 e comporta il divieto di ingresso e soggiorno nel territorio
    degli Stati membri della Unione europea, nonche’ degli Stati non
    membri cui si applica l’acquis di Schengen.».

Art. 5-bis

Disposizioni in materia di convalida del respingimento disposto dal
questore e di registrazione nel sistema di informazione Schengen

  1. All’articolo 10 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
    sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
    «2-bis. Al provvedimento di respingimento di cui al comma 2 si
    applicano le procedure di convalida e le disposizioni previste
    dall’articolo 13, commi 5-bis, 5-ter, 7 e 8.
    2-ter. Lo straniero destinatario del provvedimento di respingimento
    di cui al comma 2 non puo’ rientrare nel territorio dello Stato senza
    una speciale autorizzazione del Ministro dell’interno. In caso di
    trasgressione lo straniero e’ punito con la reclusione da uno a
    quattro anni ed e’ espulso con accompagnamento immediato alla
    frontiera. Si applicano altresi’ le disposizioni di cui all’articolo
    13, comma 13, terzo periodo.
    2-quater. Allo straniero che, gia’ denunciato per il reato di cui
    al comma 2-ter ed espulso, abbia fatto reingresso nel territorio
    dello Stato si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.
    2-quinquies. Per i reati previsti dai commi 2-ter e 2-quater e’
    obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto anche fuori dei casi di
    flagranza e si procede con rito direttissimo.
    2-sexies. Il divieto di cui al comma 2-ter opera per un periodo non
    inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata e’
    determinata tenendo conto di tutte le circostanze concernenti il
    singolo caso.»;
    b) dopo il comma 6 e’ inserito il seguente:
    «6-bis. Il divieto di cui al comma 2-ter e’ inserito, a cura
    dell’autorita’ di pubblica sicurezza, nel sistema di informazione
    Schengen di cui alregolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento
    europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, e comporta il divieto
    di ingresso e soggiorno nel territorio degli Stati membri dell’Unione
    europea, nonche’ degli Stati non membri cui si applica l’acquis di
    Schengen.».

Art. 6

Disposizioni in materia di rimpatri

  1. All’articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n.
    205, la lettera b) e’ sostituita dalla seguente:
    «b) al fine di potenziare le misure di rimpatrio, il Fondo di cui
    all’articolo 14-bis, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
    n. 286, e’ incrementato di 500.000 euro per il 2018, di 1.500.000
    euro per il 2019 e di 1.500.000 euro per il 2020;».

Art. 6-bis

Regolazione e controllo del lavoro dei familiari del personale di
rappresentanze diplomatico-consolari straniere e di organizzazioni
internazionali

  1. Gli stranieri notificati come familiari conviventi di agenti
    diplomatici, di membri del personale amministrativo e tecnico, di
    funzionari e impiegati consolari o di funzionari internazionali
    possono, previa comunicazione tramite i canali diplomatici, svolgere
    attivita’ lavorativa nel territorio della Repubblica, a condizioni di
    reciprocita’ e limitatamente al periodo in cui possiedano in Italia
    la condizione di familiare convivente ai sensi dell’articolo 37,
    paragrafi 1 e 2, della Convenzione sulle relazioni diplomatiche,
    fatta a Vienna il 18 aprile 1961, dell’articolo 46 della Convenzione
    sulle relazioni consolari, fatta a Vienna il 24 aprile 1963, o delle
    pertinenti disposizioni degli accordi di sede con organizzazioni
    internazionali.
  2. Tra i soggetti conviventi di cui al comma 1 sono compresi il
    coniuge non legalmente separato di eta’ non inferiore ai diciotto
    anni, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, i
    figli minori, anche del coniuge, o nati fuori del matrimonio, non
    coniugati, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente,
    abbia dato il suo consenso, i figli di eta’ inferiore ai venticinque
    anni qualora a carico, i figli con disabilita’ a prescindere dalla
    loro eta’, nonche’ i minori di cui all’articolo 29, comma 2, secondo
    periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, adottati o
    affidati o sottoposti a tutela. Il Ministero degli affari esteri e
    della cooperazione internazionale accerta l’equivalenza tra le
    situazioni regolate da ordinamenti stranieri e quelle di cui alla
    legge 20 maggio 2016, n. 76.
  3. Fermo restando il rispetto della normativa italiana in materia
    fiscale, previdenziale e di lavoro e fatte salve le diverse
    disposizioni previste dagli accordi internazionali, i familiari di
    cui al presente articolo non godono dell’immunita’ dalla
    giurisdizione civile e amministrativa, se prevista, per gli atti
    compiuti nell’esercizio dell’attivita’ lavorativa.
  4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
    o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo II
Disposizioni in materia di protezione internazionale

Art. 7

Disposizioni in materia di diniego e revoca della protezione
internazionale

  1. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, sono apportate
    le seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 12, al comma 1, lettera c), le parole «del codice
    di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di
    procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater,
    624 nell’ipotesi aggravata di cui all’articolo 625, primo comma,
    numero 3), e 624-bis, primo comma, del codice penale. I reati di cui
    all’articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del
    codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie
    non aggravate»;
    b) all’articolo 16, al comma 1, lettera d-bis) le parole «del
    codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «del
    codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis,
    583-quater, 624 nell’ipotesi aggravata di cui all’articolo 625, primo
    comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, del codice penale. I reati
    di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis),
    del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle
    fattispecie non aggravate.».

Art. 7-bis

Disposizioni in materia di Paesi di origine sicuri e manifesta
infondatezza della domanda di protezione internazionale

  1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
    seguenti modificazioni:
    a) dopo l’articolo 2 e’ inserito il seguente:
    «Art. 2-bis (Paesi di origine sicuri). – 1. Con decreto del
    Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di
    concerto con i Ministri dell’interno e della giustizia, e’ adottato
    l’elenco dei Paesi di origine sicuri sulla base dei criteri di cui al
    comma 2. L’elenco dei Paesi di origine sicuri e’ aggiornato
    periodicamente ed e’ notificato alla Commissione europea.
  2. Uno Stato non appartenente all’Unione europea puo’ essere
    considerato Paese di origine sicuro se, sulla base del suo
    ordinamento giuridico, dell’applicazione della legge all’interno di
    un sistema democratico e della situazione politica generale, si puo’
    dimostrare che, in via generale e costante, non sussistono atti di
    persecuzione quali definiti dall’articolo 7 del decreto legislativo
    19 novembre 2007, n. 251, ne’ tortura o altre forme di pena o
    trattamento inumano o degradante, ne’ pericolo a causa di violenza
    indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o
    internazionale. La designazione di un Paese di origine sicuro puo’
    essere fatta con l’eccezione di parti del territorio o di categorie
    di persone.
  3. Ai fini della valutazione di cui al comma 2 si tiene conto, tra
    l’altro, della misura in cui e’ offerta protezione contro le
    persecuzioni ed i maltrattamenti mediante:
    a) le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del Paese
    ed il modo in cui sono applicate;
    b) il rispetto dei diritti e delle liberta’ stabiliti nella
    Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
    liberta’ fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata ai sensi della
    legge 4 agosto 1955, n. 848, nel Patto internazionale relativo ai
    diritti civili e politici, aperto alla firma il 19 dicembre 1966,
    ratificato ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, e nella
    Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 10 dicembre
    1984, in particolare dei diritti ai quali non si puo’ derogare a
    norma dell’articolo 15, paragrafo 2, della predetta Convenzione
    europea;
    c) il rispetto del principio di cui all’articolo 33 della
    Convenzione di Ginevra;
    d) un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali
    diritti e liberta’.
  4. La valutazione volta ad accertare che uno Stato non appartenente
    all’Unione europea e’ un Paese di origine sicuro si basa sulle
    informazioni fornite dalla Commissione nazionale per il diritto di
    asilo, che si avvale anche delle notizie elaborate dal centro di
    documentazione di cui all’articolo 5, comma 1, nonche’ su altre fonti
    di informazione, comprese in particolare quelle fornite da altri
    Stati membri dell’Unione europea, dall’EASO, dall’UNHCR, dal
    Consiglio d’Europa e da altre organizzazioni internazionali
    competenti.
  5. Un Paese designato di origine sicuro ai sensi del presente
    articolo puo’ essere considerato Paese di origine sicuro per il
    richiedente solo se questi ha la cittadinanza di quel Paese o e’ un
    apolide che in precedenza soggiornava abitualmente in quel Paese e
    non ha invocato gravi motivi per ritenere che quel Paese non e’
    sicuro per la situazione particolare in cui lo stesso richiedente si
    trova»;
    b) all’articolo 9, dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente:
    «2-bis. La decisione con cui e’ rigettata la domanda presentata dal
    richiedente di cui all’articolo 2-bis, comma 5, e’ motivata dando
    atto esclusivamente che il richiedente non ha dimostrato la
    sussistenza di gravi motivi per ritenere non sicuro il Paese
    designato di origine sicuro in relazione alla situazione particolare
    del richiedente stesso»;
    c) all’articolo 10:
    1) al comma 1 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’ufficio
    di polizia informa il richiedente che, ove proveniente da un Paese
    designato di origine sicuro ai sensi dell’articolo 2-bis, la domanda
    puo’ essere rigettata ai sensi dell’articolo 9, comma 2-bis»;
    2) al comma 2, dopo la lettera d) e’ aggiunta la seguente:
    «d-bis) l’elenco dei Paesi designati di origine sicuri ai sensi
    dell’articolo 2-bis»;
    d) all’articolo 28, comma 1, dopo la lettera c-bis) e’ aggiunta la
    seguente:
    «c-ter) la domanda e’ presentata da un richiedente proveniente da
    un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell’articolo 2-bis»;
    e) all’articolo 28-bis, comma 2, la lettera a) e’ sostituita dalla
    seguente:
    «a) il richiedente rientra in una delle ipotesi previste
    dall’articolo 28-ter»;
    f) dopo l’articolo 28-bis e’ inserito il seguente:
    «Art. 28-ter (Domanda manifestamente infondata). – 1. La domanda e’
    considerata manifestamente infondata, ai sensi dell’articolo 32,
    comma 1, lettera b-bis), quando ricorra una delle seguenti ipotesi:
    a) il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non
    hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della
    protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19
    novembre 2007, n. 251;
    b) il richiedente proviene da un Paese designato di origine sicuro
    ai sensi dell’articolo 2-bis;
    c) il richiedente ha rilasciato dichiarazioni palesemente
    incoerenti e contraddittorie o palesemente false, che contraddicono
    informazioni verificate sul Paese di origine;
    d) il richiedente ha indotto in errore le autorita’ presentando
    informazioni o documenti falsi o omettendo informazioni o documenti
    riguardanti la sua identita’ o cittadinanza che avrebbero potuto
    influenzare la decisione negativamente, ovvero ha dolosamente
    distrutto o fatto sparire un documento di identita’ o di viaggio che
    avrebbe permesso di accertarne l’identita’ o la cittadinanza;
    e) il richiedente e’ entrato illegalmente nel territorio nazionale,
    o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno, e senza giustificato
    motivo non ha presentato la domanda tempestivamente rispetto alle
    circostanze del suo ingresso;
    f) il richiedente ha rifiutato di adempiere all’obbligo del rilievo
    dattiloscopico a norma del regolamento (UE) n. 603/2013 del
    Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;
    g) il richiedente si trova nelle condizioni di cui all’articolo 6,
    commi 2, lettere a), b) e c), e 3, del decreto legislativo 18 agosto
    2015, n. 142»;
    g) all’articolo 32, comma 1, lettera b-bis), le parole: «nei casi
    di cui all’articolo 28-bis, comma 2, lettera a)» sono sostituite
    dalle seguenti: «nei casi di cui all’articolo 28-ter».

Art. 8

Disposizioni in materia di cessazione
della protezione internazionale

  1. All’articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251,
    dopo il comma 2-bis, e’ inserito il seguente:
    «2-ter. Per l’applicazione del comma 1, lettera d), e’ rilevante
    ogni rientro nel Paese di origine, ove non giustificato da gravi e
    comprovati motivi.».
  2. All’articolo 15 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.
    251, dopo il comma 2-bis, e’ aggiunto il seguente:
    «2-ter. Ai fini di cui al comma 2, e’ rilevante ogni rientro nel
    Paese di origine, ove non giustificato da gravi e comprovati
    motivi.».

Art. 9

Disposizioni in materia di domanda reiterata e di domanda presentata
alla frontiera

  1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
    seguenti modificazioni:
    0a) all’articolo 2, comma 1, dopo la lettera b) e’ inserita la
    seguente:
    «b-bis) “domanda reiterata”: un’ulteriore domanda di protezione
    internazionale presentata dopo che e’ stata adottata una decisione
    definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui il
    richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda ai sensi
    dell’articolo 23 e nel caso in cui la Commissione territoriale abbia
    adottato una decisione di estinzione del procedimento o di rigetto
    della domanda ai sensi dell’articolo 23-bis, comma 2;»;
    a) all’articolo 7 il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
    «2. La previsione di cui al comma 1 non si applica a coloro che:
    a) debbono essere estradati verso un altro Stato in virtu’ degli
    obblighi previsti da un mandato di arresto europeo;
    b) debbono essere consegnati ad una Corte o ad un Tribunale penale
    internazionale;
    c) debbano essere avviati verso un altro Stato dell’Unione
    competente per l’esame dell’istanza di protezione internazionale;
    d) hanno presentato una prima domanda reiterata al solo scopo di
    ritardare o impedire l’esecuzione di una decisione che ne
    comporterebbe l’imminente allontanamento dal territorio nazionale;
    e) manifestano la volonta’ di presentare un’altra domanda reiterata
    a seguito di una decisione definitiva che considera inammissibile una
    prima domanda reiterata ai sensi dell’articolo 29, comma 1, o dopo
    una decisione definitiva che respinge la prima domanda reiterata ai
    sensi dell’articolo 32, comma 1, lettere b) e b-bis).»;
    b) all’articolo 28-bis:
    1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
    «1-bis. Nel caso previsto dall’articolo 28, comma 1, lettera
    c-ter), e dall’articolo 29, comma 1, lettera b), la questura provvede
    senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla
    Commissione territoriale che adotta la decisione entro cinque giorni.
    1-ter. La procedura di cui al comma 1 si applica anche nel caso in
    cui il richiedente presenti la domanda di protezione internazionale
    direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma
    1-quater, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di
    eludere i relativi controlli, e nei casi di cui all’articolo 28,
    comma 1, lettera c-ter). In tali casi la procedura puo’ essere svolta
    direttamente alla frontiera o nelle zone di transito.
    1-quater. Ai fini di cui al comma 1-ter, le zone di frontiera o di
    transito sono individuate con decreto del Ministro dell’interno. Con
    il medesimo decreto possono essere istituite fino a cinque ulteriori
    sezioni delle Commissioni territoriali di cui all’articolo 4, comma
    2, per l’esame delle domande di cui al medesimo comma 1-ter.»;
    2) al comma 2, la lettera b) e’ abrogata;
    3) al comma 2, lettera c), le parole «dopo essere stato fermato per
    avere eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera ovvero»
    sono soppresse;
    c) all’articolo 29, comma 1-bis, l’ultimo periodo e’ abrogato;
    d) dopo l’articolo 29 e’ inserito il seguente: «Art. 29-bis
    (Domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di
    allontanamento). – 1. Nel caso in cui lo straniero abbia presentato
    una prima domanda reiterata nella fase di esecuzione di un
    provvedimento che ne comporterebbe l’imminente allontanamento dal
    territorio nazionale, la domanda e’ considerata inammissibile in
    quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione
    del provvedimento stesso. In tale caso non si procede all’esame della
    domanda ai sensi dell’articolo 29.»;
    e) all’articolo 35-bis:
    1) al comma 3, lettera d), le parole «di cui all’art. 28-bis, comma
    2,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 28-bis,
    commi 1-ter e 2,»;
    2) al comma 5 le parole: «, per la seconda volta,» sono soppresse.
  2. Per le finalita’ di cui al comma 1, lettera b), e’ autorizzata
    la spesa di 1.860.915 euro a decorrere dall’anno 2019. Ai relativi
    oneri si provvede ai sensi dell’articolo 39.
    2-bis. Al fine di velocizzare l’esame delle domande di protezione
    internazionale pendenti, con decreto del Ministro dell’interno
    possono essere istituite, dal 1° gennaio 2019 con durata massima di
    otto mesi, ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali per il
    riconoscimento della protezione internazionale di cui all’articolo 4
    del decreto legislativo 25 gennaio 2008, n. 25, fino ad un numero
    massimo di dieci.
    2-ter. Per le finalita’ di cui al comma 2-bis e’ autorizzata la
    spesa di 2.481.220 euro per l’anno 2019. Ai relativi oneri si
    provvede ai sensi dell’articolo 39.

Art. 10

Procedimento immediato innanzi alla Commissione territoriale per il
riconoscimento della protezione internazionale
1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
seguenti modificazioni:
0a) all’articolo 32, comma 1, dopo la lettera b-bis) e’ aggiunta la
seguente:
«b-ter) rigetta la domanda se, in una parte del territorio del
Paese di origine, il richiedente non ha fondati motivi di temere di
essere perseguitato o non corre rischi effettivi di subire danni
gravi o ha accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi,
puo’ legalmente e senza pericolo recarvisi ed esservi ammesso e si
puo’ ragionevolmente supporre che vi si ristabilisca;»;
a) all’articolo 32, dopo il comma 1, e’ inserito il seguente:
«1-bis. Quando il richiedente e’ sottoposto a procedimento penale
per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16,
comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.
251, e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui
all’articolo 6, comma 2, lettere a), b), e c), del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero e’ stato condannato anche
con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, il questore,
salvo che la domanda sia gia’ stata rigettata dalla Commissione
territoriale competente, ne da’ tempestiva comunicazione alla
Commissione territoriale competente, che provvede nell’immediatezza
all’audizione dell’interessato e adotta contestuale decisione,
valutando l’accoglimento della domanda, la sospensione del
procedimento o il rigetto della domanda. Salvo quanto previsto dal
comma 3, in caso di rigetto della domanda, il richiedente ha in ogni
caso l’obbligo di lasciare il territorio nazionale, anche in pendenza
di ricorso avverso la decisione della Commissione. A tal fine si
provvede ai sensi dell’articolo 13, commi 3, 4 e 5, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;
b) all’articolo 35-bis, comma 5, le parole «ai sensi dell’articolo
29, comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi
dell’articolo 29, comma 1, lettera b), nonche’ del provvedimento
adottato nei confronti del richiedente per il quale ricorrono i casi
e le condizioni di cui all’articolo 32, comma 1-bis. Quando, nel
corso del procedimento giurisdizionale regolato dal presente
articolo, sopravvengono i casi e le condizioni di cui all’articolo
32, comma 1-bis, cessano gli effetti di sospensione del provvedimento
impugnato gia’ prodotti a norma del comma 3.».

Art. 11

Istituzione di sezioni della Unita’ Dublino

  1. All’articolo 3, al comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio
    2008, n. 25, le parole «del Ministero dell’interno» sono sostituite
    dalle seguenti: «del Ministero dell’interno e le sue articolazioni
    territoriali operanti presso le prefetture individuate, fino ad un
    numero massimo di tre, con decreto del Ministro dell’interno, che
    provvedono nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie
    disponibili a legislazione vigente».
  2. All’articolo 4 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46,
    dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente:
    «2-bis. Per l’assegnazione delle controversie di cui all’articolo
    3, comma 3-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,
    l’autorita’ di cui al comma 1 e’ costituita dall’articolazione
    dell’Unita’ Dublino operante presso il Dipartimento per le liberta’
    civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno nonche’ presso le
    prefetture-uffici territoriali del Governo che ha adottato il
    provvedimento impugnato.».

Art. 12

Disposizioni in materia di accoglienza
dei richiedenti asilo

  1. All’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.
    416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.
    39, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1, e’ sostituito dal seguente:
    «1. Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i
    titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non
    accompagnati, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al
    comma 2, possono accogliere nell’ambito dei medesimi servizi anche i
    titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 19, comma 2,
    lettera d-bis), 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis del
    decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora non accedano a
    sistemi di protezione specificamente dedicati.»;
    a-bis) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
    «2. Con decreto del Ministro dell’interno, sentita la Conferenza
    unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
    1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni, sono definiti i
    criteri e le modalita’ per la presentazione da parte degli enti
    locali delle domande di contributo per la realizzazione e la
    prosecuzione dei progetti finalizzati all’accoglienza dei soggetti di
    cui al comma 1. Nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di cui
    all’articolo 1-septies, il Ministro dell’interno, con proprio
    decreto, provvede all’ammissione al finanziamento dei progetti
    presentati dagli enti locali»;
    a-ter) il comma 3 e’ abrogato;
    b) al comma 4, le parole da «del richiedente asilo» fino a «di cui
    al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,» sono sostituite dalle
    seguenti: «dei soggetti di cui al comma 1»;
    c) al comma 5, alla lettera a), le parole «dei richiedenti asilo,
    dei rifugiati e degli stranieri con permesso umanitario» sono
    sostituite dalle seguenti: «dei soggetti di cui al comma 1»;
    d) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Art. 1-sexies. Sistema
    di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori
    stranieri non accompagnati».
  2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le
    seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 5:
    1) al comma 2, le parole «agli articoli 6, 9, 11 e 14» sono
    sostituite dalle seguenti: «agli articoli 6, 9 e 11»;
    2) al comma 5, le parole «agli articoli 6, 9 e 14» sono sostituite
    dalle seguenti: «agli articoli 6 e 9»;
    b) all’articolo 8, al comma 1, le parole «di cui all’articolo 16, »
    fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di cui
    all’articolo 16. »;
    c) all’articolo 9, il comma 5 e’ abrogato;
    d) all’articolo 11:
    1) al comma 1, le parole «delle strutture di cui agli articoli 9 e
    14,» sono sostituite dalle seguenti: «dei centri di cui all’articolo
    9,»;
    1-bis) al comma 2, le parole: «sentito l’ente» sono sostituite
    dalle seguenti: «previo parere dell’ente»;
    2) al comma 3, le parole «nelle strutture di cui all’articolo 9»
    fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nei centri
    di cui all’articolo 9»;
    e) all’articolo 12, al comma 3, le parole «strutture di cui agli
    articoli 9, 11 e 14.» sono sostituite dalle seguenti: «strutture di
    cui agli articoli 9 e 11.»;
    f) all’articolo 14:
    1) al comma 1, le parole da «Sistema di protezione» fino alla fine
    del comma, sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto»;
    2) il comma 2 e’ abrogato;
    3) al comma 3 e’ premesso il seguente periodo: «Al fine di accedere
    alle misure di accoglienza di cui al presente decreto, il
    richiedente, al momento della presentazione della domanda, dichiara
    di essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza.»;
    4) al comma 4, secondo periodo, le parole «ai sensi del comma 1»
    sono soppresse;
    5) la rubrica dell’articolo 14 e’ sostituita dalla seguente: «Art.
  3. Modalita’ di accesso al sistema di accoglienza»;
    g) all’articolo 15:
    1) i commi 1 e 2 sono abrogati;
    2) la rubrica dell’articolo 15 e’ sostituita dalla seguente: «Art.
  4. Individuazione della struttura di accoglienza»;
    h) all’articolo 17:
    1) il comma 4 e’ abrogato;
    2) al comma 6, le parole «ai sensi dei commi 3 e 4» sono sostituiti
    dalle seguenti: «ai sensi del comma 3»;
    h-bis) all’articolo 19, comma 3, sono aggiunte, in fine, le
    seguenti parole: «e comunque senza alcuna spesa o onere a carico del
    Comune interessato all’accoglienza dei minori stranieri non
    accompagnati»;
    i) all’articolo 20:
    1) al comma 1, le parole da «Ferme restando» fino a «il
    Dipartimento per le liberta’ civili» sono sostituite dalle seguenti:
    «Il Dipartimento per le liberta’ civili»;
    2) al comma 2, le parole «e agli articoli 12 e 14, comma 2,» sono
    sostituite dalle seguenti: «e all’articolo 12,»;
    l) all’articolo 22, il comma 3 e’ abrogato;
    m) all’articolo 22-bis, commi 1 e 3, la parola: «richiedenti» e’
    sostituita dalle seguenti: «titolari di»;
    n) all’articolo 23:
    1) al comma 1, le parole «di cui all’articolo 14» sono sostituite
    dalle seguenti: «di cui agli articoli 9 e 11»;
    2) al comma 7, le parole «di cui agli articoli 9, 11 e 14» sono
    sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 9 e 11».
  5. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
    seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 4, comma 5, secondo periodo, le parole «governativa
    o in una struttura del sistema di protezione di cui all’articolo
    1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,» sono soppresse;
    b) all’articolo 13, comma 2, le parole «di cui all’articolo 8 del
    decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140,» sono sostituite dalle
    seguenti: «di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto
    2015, n. 142,».
  6. Le definizioni di «Sistema di protezione per richiedenti asilo e
    rifugiati» ovvero di «Sistema di protezione per richiedenti asilo,
    rifugiati e minori stranieri non accompagnati» di cui all’articolo
    1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovunque presenti,
    in disposizioni di legge o di regolamento, si intendono sostituite
    dalla seguente: «Sistema di protezione per titolari di protezione
    internazionale e per minori stranieri non accompagnati» di cui
    all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e
    successive modificazioni.
  7. I richiedenti asilo presenti nel Sistema di protezione di cui
    all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,
    alla data di entrata in vigore del presente decreto, rimangono in
    accoglienza fino alla scadenza del progetto in corso, gia’
    finanziato.
    5-bis. I minori non accompagnati richiedenti asilo al compimento
    della maggiore eta’ rimangono nel Sistema di protezione di cui al
    comma 4 fino alla definizione della domanda di protezione
    internazionale.
  8. I titolari di protezione umanitaria presenti nel Sistema di
    protezione di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre
    1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
    1990, n. 39, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
    rimangono in accoglienza fino alla scadenza del periodo temporale
    previsto dalle disposizioni di attuazione sul funzionamento del
    medesimo Sistema di protezione e comunque non oltre la scadenza del
    progetto di accoglienza.
  9. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
    non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
    pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi
    adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie
    disponibili a legislazione vigente.

Art. 12-bis

Monitoraggio dei flussi migratori

  1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di
    conversione del presente decreto, il Ministro dell’interno effettua
    un monitoraggio dell’andamento dei flussi migratori al fine della
    progressiva chiusura delle strutture di cui all’articolo 11 del
    decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

Art. 12-ter

Obblighi di trasparenza per le cooperative sociali che svolgono
attivita’ in favore di stranieri

  1. Al comma 125 dell’articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124,
    dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: «Le cooperative
    sociali sono altresi’ tenute, qualora svolgano attivita’ a favore
    degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
    a pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali
    digitali l’elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo
    svolgimento di servizi finalizzati ad attivita’ di integrazione,
    assistenza e protezione sociale».

Art. 13

Disposizioni in materia di iscrizione anagrafica

  1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le
    seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 4:
    1) al comma 1, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
    permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento ai
    sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del
    Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;
    2) dopo il comma 1, e’ inserito il seguente:
    «1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non costituisce
    titolo per l’iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del
    Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dell’articolo
    6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;
    b) all’articolo 5:
    1) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
    «3. L’accesso ai servizi previsti dal presente decreto e a quelli
    comunque erogati sul territorio ai sensi delle norme vigenti e’
    assicurato nel luogo di domicilio individuato ai sensi dei commi 1 e
    2.»;
    2) al comma 4, le parole «un luogo di residenza» sono
    sostituite dalle seguenti: «un luogo di domicilio»;
    c) l’articolo 5-bis e’ abrogato.

Capo III
Disposizioni in materia di cittadinanza

Art. 14

Disposizioni in materia di acquisizione
e revoca della cittadinanza

  1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti
    modificazioni:
    a) all’articolo 8, il comma 2 e’ abrogato;
    a-bis) dopo l’articolo 9 e’ inserito il seguente:
    «Art. 9.1. – 1. La concessione della cittadinanza italiana ai sensi
    degli articoli 5 e 9 e’ subordinata al possesso, da parte
    dell’interessato, di un’adeguata conoscenza della lingua italiana,
    non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento
    per la conoscenza delle lingue (QCER). A tal fine, i richiedenti, che
    non abbiano sottoscritto l’accordo di integrazione di cui
    all’articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25
    luglio 1998, n. 286, o che non siano titolari di permesso di
    soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9
    del medesimo testo unico, sono tenuti, all’atto della presentazione
    dell’istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio
    rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario
    riconosciuto dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della
    ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione
    internazionale o dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e
    della ricerca, ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata
    da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell’istruzione,
    dell’universita’ e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri
    e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell’istruzione,
    dell’universita’ e della ricerca.»;
    b) all’articolo 9-bis, comma 2, le parole «di importo pari a 200»
    sono sostituite dalle seguenti «di importo pari a 250»;
    c) dopo l’articolo 9-bis e’ inserito il seguente:
    «Art. 9-ter. – 1. Il termine di definizione dei procedimenti di cui
    agli articoli 5 e 9 e’ di quarantotto mesi dalla data di
    presentazione della domanda.
  2. (soppresso).
    d) dopo l’articolo 10 e’ inserito il seguente:
    «Art. 10-bis. – 1. La cittadinanza italiana acquisita ai sensi
    degli articoli 4, comma 2, 5 e 9, e’ revocata in caso di condanna
    definitiva per i reati previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera
    a), n. 4), del codice di procedura penale, nonche’ per i reati di cui
    agli articoli 270-ter e 270-quinquies.2, del codice penale. La revoca
    della cittadinanza e’ adottata, entro tre anni dal passaggio in
    giudicato della sentenza di condanna per i reati di cui al primo
    periodo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
    Ministro dell’interno.».
  3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), si applicano ai
    procedimenti di conferimento della cittadinanza in corso alla data di
    entrata in vigore del presente decreto.
    2-bis. Il termine per il rilascio degli estratti e dei certificati
    di stato civile occorrenti ai fini del riconoscimento della
    cittadinanza italiana e’ stabilito in sei mesi dalla data di
    presentazione della richiesta da parte di persone in possesso di
    cittadinanza straniera.
  4. All’articolo 1, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13, la
    lettera aa) e’ sostituita dalla seguente: «aa) concessione e revoca
    della cittadinanza italiana;».

Capo IV
Disposizioni in materia di giustizia

Art. 15

Disposizioni in materia di giustizia

  1. Le funzioni di agente del Governo a difesa dello Stato italiano
    dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo sono svolte
    dall’Avvocato generale dello Stato, che puo’ delegare un avvocato
    dello Stato.
  2. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
    30 maggio 2002, n. 115, nel capo V del titolo IV della parte III,
    dopo l’articolo 130, e’ inserito il seguente:
    «Art. 130-bis (L) (Esclusione dalla liquidazione dei compensi al
    difensore e al consulente tecnico di parte). – 1. Quando
    l’impugnazione, anche incidentale, e’ dichiarata inammissibile, al
    difensore non e’ liquidato alcun compenso.
  3. Non possono essere altresi’ liquidate le spese sostenute per le
    consulenze tecniche di parte che, all’atto del conferimento
    dell’incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della
    prova.».
    1-bis. All’articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016,
    n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016,
    n. 197, le parole: «e sino al 1º gennaio 2019» sono soppresse.

Art. 15-bis

Obblighi di comunicazioni a favore del Procuratore della Repubblica
presso il tribunale per i minorenni

  1. Dopo l’articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e’
    inserito il seguente:
    «Art. 11-bis (Comunicazioni al Procuratore della Repubblica presso
    il tribunale per i minorenni). – 1. Gli istituti penitenziari e gli
    istituti a custodia attenuata per detenute madri trasmettono
    semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale
    per i minorenni del luogo ove hanno sede l’elenco di tutti i minori
    collocati presso di loro con l’indicazione specifica, per ciascuno di
    essi, della localita’ di residenza dei genitori, dei rapporti con la
    famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il
    procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni,
    assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso
    motivato, di adottare i provvedimenti di propria competenza.
  2. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i
    minorenni, che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione
    informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni nei medesimi
    istituti indicati, ai fini di cui al comma 1. Puo’ procedere a
    ispezioni straordinarie in ogni tempo.
  3. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio,
    gli esercenti un servizio di pubblica necessita’ che entrano in
    contatto con il minore di cui al comma 1 debbono riferire al piu’
    presto al direttore dell’istituto su condotte del genitore
    pregiudizievoli al minore medesimo. Il direttore dell’istituto ne da’
    immediata comunicazione al procuratore della Repubblica presso il
    tribunale per i minorenni.».
  4. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti
    modificazioni:
    a) dopo l’articolo 387 e’ aggiunto il seguente:
    «Art. 387-bis (Adempimenti della polizia giudiziaria nel caso di
    arresto o di fermo di madre di prole di minore eta’). – 1.
    Nell’ipotesi di arresto o di fermo di madre con prole di minore eta’,
    la polizia giudiziaria che lo ha eseguito senza ritardo ne da’
    notizia al pubblico ministero territorialmente competente, nonche’ al
    procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del
    luogo dell’arresto o del fermo.»;
    b) all’articolo 293, dopo il comma 4 e’ aggiunto il seguente:
    «4-bis. Copia dell’ordinanza che dispone la custodia cautelare in
    carcere nei confronti di madre di prole di minore eta’ e’ comunicata
    al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni
    del luogo di esecuzione della misura.»;
    c) all’articolo 656, dopo il comma 3 e’ aggiunto il seguente:
    «3-bis. L’ordine di esecuzione della sentenza di condanna a pena
    detentiva nei confronti di madre di prole di minore eta’ e’
    comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i
    minorenni del luogo di esecuzione della sentenza.».

Art. 15-ter

Funzioni del personale del Corpo di polizia penitenziaria in materia
di sicurezza

  1. Al capo II del titolo I delle norme di attuazione, di
    coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
    decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l’articolo 4-bis e’
    aggiunto il seguente:
    «Art. 4-ter (Nucleo di polizia penitenziaria a supporto delle
    funzioni del procuratore nazionale antimafia). – 1. Nell’esercizio
    delle funzioni di cui all’articolo 371-bis, commi 1 e 2, del codice e
    con specifico riferimento all’acquisizione, all’analisi ed
    all’elaborazione dei dati e delle informazioni provenienti
    dall’ambiente penitenziario, il procuratore nazionale antimafia e
    antiterrorismo si avvale di un apposito nucleo costituito, fino a un
    massimo di venti unita’, nell’ambito del Corpo di polizia
    penitenziaria e composto da personale del medesimo Corpo.
    L’assegnazione al predetto nucleo non determina l’attribuzione di
    emolumenti aggiuntivi.».

Titolo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA, PREVENZIONE E CONTRASTO AL TERRORISMO E ALLA CRIMINALITÀ MAFIOSA
Capo I
Disposizioni in materia di sicurezza pubblica e di prevenzione del terrorismo

Art. 16

Controllo, anche attraverso dispositivi elettronici,
dell’ottemperanza al provvedimento di allontanamento dalla casa
familiare

  1. All’articolo 282-bis, comma 6, del codice di procedura penale,
    dopo la parola «571,» e’ inserita la seguente: «572,» e dopo le
    parole «612, secondo comma,» e’ inserita la seguente: «612-bis,».
  2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono
    derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
    Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le
    risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
    vigente.

Art. 17

Prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per
finalita’ di prevenzione del terrorismo

  1. Per le finalita’ di prevenzione del terrorismo, gli esercenti di
    cui all’articolo l del decreto del Presidente della Repubblica 19
    dicembre 2001, n. 481, comunicano, per il successivo raffronto
    effettuato dal Centro elaborazione dati, di cui all’articolo 8 della
    legge 1° aprile 1981, n. 121, i dati identificativi riportati nel
    documento di identita’ esibito dal soggetto che richiede il noleggio
    di un autoveicolo, di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 30
    aprile 1992, n. 285. La comunicazione e’ effettuata contestualmente
    alla stipula del contratto di noleggio e comunque con un congruo
    anticipo rispetto al momento della consegna del veicolo. Sono esclusi
    dalla previsione del presente comma i contratti di noleggio di
    autoveicoli per servizi di mobilita’ condivisa, quali in particolare
    il car sharing, al fine di non comprometterne la facilita’ di
    utilizzo.
  2. Il Centro di cui al comma 1 procede al raffronto automatico dei
    dati comunicati ai sensi del comma 1 con quelli in esso conservati,
    concernenti provvedimenti dell’Autorita’ giudiziaria o dell’Autorita’
    di pubblica sicurezza, ovvero segnalazioni inserite, a norma delle
    vigenti leggi, dalle Forze di polizia, per finalita’ di prevenzione e
    repressione del terrorismo. Nel caso in cui dal raffronto emergano
    situazioni potenzialmente rilevanti per le finalita’ di cui al comma
    l, il predetto Centro provvede ad inviare una segnalazione di allerta
    all’ufficio o comando delle Forze di polizia per le conseguenti
    iniziative di controllo, anche ai fini di cui all’articolo 4, primo
    comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
    regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
  3. I dati comunicati ai sensi del comma 1 sono conservati per un
    periodo di tempo non superiore a sette giorni. Con decreto del
    Ministro dell’interno di natura non regolamentare, da adottarsi entro
    sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
    definite le modalita’ tecniche dei collegamenti attraverso i quali
    sono effettuate le comunicazioni previste dal comma l, nonche’ di
    conservazione dei dati. Il predetto decreto e’ adottato, sentito il
    Garante per la protezione dei dati personali, il quale esprime il
    proprio parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta, decorsi i
    quali il decreto puo’ essere comunque emanato.
  4. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
    non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
    pubblica. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
    dell’interno provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane,
    strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 18

Disposizioni in materia di accesso al CED interforze da parte del
personale della polizia municipale

  1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 16-quater del
    decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, il personale dei Corpi e servizi di
    polizia municipale dei comuni con popolazione superiore ai centomila
    abitanti, addetto ai servizi di polizia stradale, in possesso della
    qualifica di agente di pubblica sicurezza, quando procede al
    controllo ed all’identificazione delle persone, accede, in deroga a
    quanto previsto dall’articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121,
    al Centro elaborazione dati di cui all’articolo 8 della medesima
    legge al fine di verificare eventuali provvedimenti di ricerca o di
    rintraccio esistenti nei confronti delle persone controllate. La
    presente disposizione si applica progressivamente, nell’anno 2019,
    agli altri comuni capoluogo di provincia.
    1-bis. Con decreto del Ministro dell’interno, adottato previo
    accordo sancito in sede di Conferenza Stato-citta’ ed autonomie
    locali, sono determinati i parametri connessi alla classe
    demografica, al rapporto numerico tra il personale della polizia
    municipale assunto a tempo indeterminato e il numero di abitanti
    residenti, al numero delle infrazioni alle norme sulla sicurezza
    stradale rilevate nello svolgimento delle funzioni di cui
    all’articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto
    legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in relazione ai quali le
    disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche con
    riguardo a comuni diversi da quelli di cui allo stesso comma 1.
  2. Con decreto del Ministro dell’interno, da emanarsi entro 90
    giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
    presente decreto, sentita la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie
    locali, nonche’ il Garante per la protezione dei dati personali, sono
    definiti le modalita’ di collegamento al Centro elaborazione dati e i
    relativi standard di sicurezza, nonche’ il numero degli operatori di
    polizia municipale che ciascun comune puo’ abilitare alla
    consultazione dei dati previsti dal comma 1.
  3. Per l’attuazione del comma 1 e’ autorizzata la spesa di 150.000
    euro per l’anno 2018 e di 175.000 euro per l’anno 2019. Ai relativi
    oneri si provvede, per l’anno 2018, ai sensi dell’articolo 39 e, per
    l’anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per
    interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10,
    comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
    3-bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1-bis, nel
    limite di euro 25.000 per l’anno 2019, si provvede mediante
    corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui
    all’articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999,
    n. 44.

Art. 19

Sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle polizie
locali

  1. Previa adozione di un apposito regolamento comunale, emanato in
    conformita’ alle linee generali adottate in materia di formazione del
    personale e di tutela della salute, con accordo sancito in sede di
    Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
    agosto 1997, n. 281, i comuni capoluogo di provincia, nonche’ quelli
    con popolazione superiore ai centomila abitanti possono dotare di
    armi comuni ad impulso elettrico, quale dotazione di reparto, in via
    sperimentale, per il periodo di sei mesi, due unita’ di personale,
    munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, individuato
    fra gli appartenenti ai dipendenti Corpi e Servizi di polizia locale.
    1-bis. Con decreto del Ministro dell’interno, adottato previo
    accordo sancito in sede di Conferenza Stato-citta’ ed autonomie
    locali, sono determinati i parametri connessi alle caratteristiche
    socioeconomiche, alla classe demografica, all’afflusso turistico e
    agli indici di delittuosita’, in relazione ai quali le disposizioni
    di cui al comma 1 trovano applicazione anche per comuni diversi da
    quelli di cui al medesimo comma.
  2. Con il regolamento di cui al comma 1, i comuni definiscono, nel
    rispetto dei principi di precauzione e di salvaguardia
    dell’incolumita’ pubblica, le modalita’ della sperimentazione che
    deve essere effettuata previo un periodo di adeguato addestramento
    del personale interessato nonche’ d’intesa con le aziende sanitarie
    locali competenti per territorio, realizzando altresi’ forme di
    coordinamento tra queste ed i Corpi e Servizi di polizia locale.
  3. Al termine del periodo di sperimentazione, i comuni, con proprio
    regolamento, possono deliberare di assegnare in dotazione effettiva
    di reparto l’arma comune ad impulsi elettrici positivamente
    sperimentata. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del
    regolamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 4 marzo 1987,
    n. 145, ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2.
  4. I comuni e le regioni provvedono, rispettivamente, agli oneri
    derivanti dalla sperimentazione di cui al presente articolo e alla
    formazione del personale delle polizie locali interessato, nei limiti
    delle risorse disponibili nei propri bilanci.
  5. All’articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 22 agosto 2014,
    n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014,
    n.146, le parole «della pistola elettrica Taser» sono sostituite
    dalle seguenti: «dell’arma comune ad impulsi elettrici».

Art. 19-bis

Interpretazione autentica dell’articolo 109 del regio decreto 18
giugno 1931, n. 773

  1. L’articolo 109 del Testo unico delle leggi di pubblica
    sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si
    interpreta nel senso che gli obblighi in esso previsti si applicano
    anche con riguardo ai locatori o sublocatori che locano immobili o
    parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni.

Art. 19-ter

Dotazioni della polizia municipale. Interpretazione autentica
dell’articolo 5, comma 5, primo periodo, della legge 7 marzo 1986,
n. 65

  1. L’articolo 5, comma 5, primo periodo, della legge 7 marzo 1986,
    n. 65, si interpreta nel senso che gli addetti al servizio di polizia
    municipale ai quali e’ conferita la qualifica di agente di pubblica
    sicurezza possono portare, senza licenza, le armi di cui possono
    essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle
    modalita’ previsti dai rispettivi regolamenti, nonche’ nei casi di
    operazioni esterne di polizia, d’iniziativa dei singoli durante il
    servizio, anche al di fuori del territorio dell’ente di appartenenza
    esclusivamente in caso di necessita’ dovuto alla flagranza
    dell’illecito commesso nel territorio di appartenenza.

Art. 20

Estensione dell’ambito di applicazione del divieto di accesso ai
luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive

  1. All’articolo 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401,
    dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: «Il divieto di cui al
    presente comma puo’ essere adottato anche nei confronti dei soggetti
    di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 6
    settembre 2011, n. 159.».

Art. 20-bis

Contributo delle societa’ sportive agli oneri per i servizi di ordine
pubblico in occasione di manifestazioni sportive

  1. All’articolo 9, comma 3-ter, del decreto-legge 8 febbraio 2007,
    n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n.
    41, le parole: «Una quota non inferiore all’1 per cento e non
    superiore al 3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «Una quota
    non inferiore al 5 per cento e non superiore al 10 per cento».

Art. 21

Estensione dell’ambito di applicazione del divieto di accesso in
specifiche aree urbane

  1. All’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.
    14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48,
    sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo le parole «su cui insistono» sono inserite le seguenti:
    «presidi sanitari,»;
    b) dopo le parole «flussi turistici,» sono inserite le seguenti:
    «aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici
    spettacoli,».
    1-bis. All’articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 20 febbraio
    2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile
    2017, n. 48, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti:
    «dodici mesi».
    1-ter. Dopo l’articolo 13 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.
    14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48,
    e’ inserito il seguente:
    «Art. 13-bis (Disposizioni per la prevenzione di disordini negli
    esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento). – 1. Fuori
    dai casi di cui all’articolo 13, il questore puo’ disporre per
    ragioni di sicurezza, nei confronti delle persone condannate con
    sentenza definitiva o confermata in grado di appello nel corso degli
    ultimi tre anni per reati commessi in occasione di gravi disordini
    avvenuti in pubblici esercizi ovvero in locali di pubblico
    trattenimento, per delitti non colposi contro la persona e il
    patrimonio, nonche’ per i delitti previsti dall’articolo 73 del testo
    unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
    1990, n. 309, il divieto di accesso agli stessi locali o ad esercizi
    pubblici analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento
    nelle immediate vicinanze degli stessi.
  2. Il divieto di cui al comma 1 puo’ essere limitato a specifiche
    fasce orarie e non puo’ avere una durata inferiore a sei mesi; ne’
    superiore a due anni; Il divieto e’ disposto; con provvedimento
    motivato, individuando comunque modalita’ applicative compatibili con
    le esigenze di mobilita’, salute e lavoro del destinatario dell’atto.
  3. Il divieto di cui al comma 1 puo’ essere disposto anche nei
    confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il
    quattordicesimo anno di eta’. Il provvedimento e’ notificato a coloro
    che esercitano la responsabilita’ genitoriale.
  4. Il questore puo’ prescrivere alle persone alle quali e’
    notificato il divieto previsto dal comma 1di comparire personalmente
    una o piu’ volte negli orari indicati, nell’ufficio o comando di
    polizia competente in relazione al luogo di residenza dell’obbligato
    o in quello specificamente indicato.
  5. In relazione al provvedimento di cui al comma 4 si applicano, in
    quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 6, commi 3 e
    4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.
  6. La violazione del divieto di cui al presente articolo e’ punita
    con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da 5.000 a
    20.000 euro.».
    1-quater. All’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 6
    settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «sottoposte a misure di
    prevenzione o di sicurezza,» sono inserite le seguenti: «di non
    accedere agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico
    trattenimento, anche in determinate fasce orarie,».

Art. 21-bis

Misure per la sicurezza nei pubblici esercizi

  1. Ai fini di una piu’ efficace prevenzione di atti illegali o di
    situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica
    all’interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici,
    individuati a norma dell’articolo 86 del testo unico delle leggi di
    pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
    con appositi accordi sottoscritti tra il prefetto e le organizzazioni
    maggiormente rappresentative degli esercenti possono essere
    individuate specifiche misure di prevenzione, basate sulla
    cooperazione tra i gestori degli esercizi e le Forze di polizia, cui
    i gestori medesimi si assoggettano, con le modalita’ previste dagli
    stessi accordi.
  2. Gli accordi di cui al comma 1 sono adottati localmente nel
    rispetto delle linee guida nazionali approvate, su proposta del
    Ministro dell’interno, d’intesa con le organizzazioni maggiormente
    rappresentative degli esercenti, sentita la Conferenza Stato-citta’
    ed autonomie locali.
  3. L’adesione agli accordi sottoscritti territorialmente ed il loro
    puntuale e integrale rispetto da parte dei gestori degli esercizi
    pubblici sono valutati dal questore anche ai fini dell’adozione dei
    provvedimenti di competenza in caso di eventi rilevanti ai fini
    dell’eventuale applicazione dell’articolo 100 del citato testo unico
    di cui al regio decreto n. 773 del 1931.

Art. 21-ter

Sanzioni in caso di inottemperanza al divieto di accesso in
specifiche aree urbane

  1. All’articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48,
    sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
    contravventore al divieto di cui al presente comma e’ punito con
    l’arresto da sei mesi ad un anno»;
    b) al comma 3, dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: «Il
    contravventore al divieto emesso in relazione ai casi di cui al
    presente comma e’ punito con l’arresto da uno a due anni».

Art. 21-quater

Introduzione del delitto di esercizio molesto dell’accattonaggio

  1. Dopo l’articolo 669 del codice penale e’ inserito il seguente:
    «Art. 669-bis (Esercizio molesto dell’accattonaggio). – Salvo che
    il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque esercita
    l’accattonaggio con modalita’ vessatorie o simulando deformita’ o
    malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti per destare
    l’altrui pieta’ e’ punito con la pena dell’arresto da tre a sei mesi
    e con l’ammenda da euro 3.000 a euro 6.000. E’ sempre disposto il
    sequestro delle cose che sono servite o sono state destinate a
    commettere l’illecito o che ne costituiscono il provento.».

Art. 21-quinquies

Modifiche alla disciplina sull’accattonaggio

  1. All’articolo 600-octies del codice penale sono apportate le
    seguenti modificazioni:
    a) e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
    «Chiunque organizzi l’altrui accattonaggio, se ne avvalga o
    comunque lo favorisca a fini di profitto e’ punito con la reclusione
    da uno a tre anni.»;
    b) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Impiego di minori
    nell’accattonaggio. Organizzazione dell’accattonaggio».

Art. 21-sexies

Disposizioni in materia di parcheggiatori abusivi

  1. Il comma 15-bis dell’articolo 7 del codice della strada, di cui
    al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e’ sostituito dal
    seguente:
    «15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che
    esercitano senza autorizzazione, anche avvalendosi di altre persone,
    ovvero determinano altri ad esercitare senza autorizzazione
    l’attivita’ di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la
    sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 771 ad
    euro 3.101. Se nell’attivita’ sono impiegati minori, o se il soggetto
    e’ gia’ stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento
    definitivo, si applica la pena dell’arresto da sei mesi a un anno e
    dell’ammenda da 2.000 a 7.000 euro. E’ sempre disposta la confisca
    delle somme percepite, secondo le modalita’ indicate al titolo VI,
    capo I, sezione II.».

Art. 22

Potenziamento di apparati tecnico-logistici del Ministero
dell’interno

  1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie
    esigenze connesse all’espletamento dei compiti istituzionali della
    Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per
    l’acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il
    contrasto del terrorismo internazionale, ivi compreso il
    rafforzamento dei nuclei
    «Nucleare-Batteriologico-Chimico-Radiologico» (NBCR) del suddetto
    Corpo, nonche’ per il finanziamento di interventi diversi di
    manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, e’
    autorizzata in favore del Ministero dell’interno la spesa complessiva
    di 15.000.000 euro per l’anno 2018 e di 49.150.000 euro per ciascuno
    degli anni dal 2019 al 2025, da destinare:
    a) quanto a 10.500.000 euro per l’anno 2018 e a 36.650.000 euro
    per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, alla Polizia di Stato;
    b) quanto a 4.500.000 euro per l’anno 2018 e a 12.500.000 euro
    per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, al Corpo nazionale dei
    vigili del fuoco.
  2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell’articolo

Art. 22-bis

Misure per il potenziamento e la sicurezza delle strutture
penitenziarie

  1. Al fine di favorire la piena operativita’ del Corpo di polizia
    penitenziaria, nonche’ l’incremento degli standard di sicurezza e
    funzionalita’ delle strutture penitenziarie, e’ autorizzata la spesa
    di 2 milioni di euro per l’anno 2018, di 15 milioni di euro per
    l’anno 2019 e di 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal
    2020 al 2026, da destinare ad interventi urgenti connessi al
    potenziamento, all’implementazione e all’aggiornamento dei beni
    strumentali, nonche’ alla ristrutturazione e alla manutenzione degli
    edifici e all’adeguamento dei sistemi di sicurezza.
  2. Per le ulteriori esigenze del Corpo di polizia penitenziaria
    connesse all’approvvigionamento di nuove uniformi e di vestiario, e’
    autorizzata la spesa di euro 4.635.000 per l’anno 2018.

Art. 23

Disposizioni in materia di blocco stradale

  1. Al decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, sono apportate le
    seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 1, comma 1, le parole «in una strada ferrata»
    sono sostituite dalle seguenti: «in una strada ordinaria o ferrata o
    comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata, ad
    eccezione dei casi previsti dall’articolo 1-bis,»;
    b) l’articolo 1-bis e’ sostituito dal seguente: «Art. 1-bis. – 1.
    Chiunque impedisce la libera circolazione su strada ordinaria,
    ostruendo la stessa con il proprio corpo, e’ punito con la sanzione
    amministrativa del pagamento di un somma da euro mille a euro
    quattromila. La medesima sanzione si applica ai promotori ed agli
    organizzatori.».
  2. All’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
    n. 286, dopo le parole «e degli articoli 473 e 474 del codice penale»
    sono inserite le seguenti: «, nonche’ dall’articolo 1 del decreto
    legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, e dall’articolo 24 del regio
    decreto 18 giugno 1931, n. 773.».

Art. 23-bis

Modifiche al codice della strada

  1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
    1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) l’articolo 213 e’ sostituito dal seguente:
    «Art. 213 (Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria
    della confisca amministrativa). – 1. Nell’ipotesi in cui il presente
    codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa,
    l’organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro
    del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone
    menzione nel verbale di contestazione della violazione.
  2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario o, in caso di
    sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in
    solido, e’ sempre nominato custode con l’obbligo di depositare il
    veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilita’ o di custodirlo, a
    proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio,
    provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la
    circolazione stradale. Il documento di circolazione e’ trattenuto
    presso l’ufficio di appartenenza dell’organo di polizia che ha
    accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile
    dello stato di sequestro con le modalita’ stabilite nel regolamento.
    Di cio’ e’ fatta menzione nel verbale di contestazione della
    violazione.
  3. Nelle ipotesi di cui al comma 5, qualora il soggetto che ha
    eseguito il sequestro non appartenga ad una delle Forze di polizia di
    cui all’articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le spese di
    custodia sono anticipate dall’amministrazione di appartenenza. La
    liquidazione delle somme dovute alla depositeria spetta alla
    prefettura-ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il
    provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta
    all’Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del
    provvedimento.
  4. E’ sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in
    cui questo sia stato adoperato per commettere un reato, diverso da
    quelli previsti nel presente codice, sia che il reato sia stato
    commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da
    un conducente minorenne.
  5. All’autore della violazione o ad uno dei soggetti con il
    medesimo solidalmente obbligati che rifiutino ovvero omettano di
    trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le
    prescrizioni fornite dall’organo di polizia, si applica la sanzione
    amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.818 a euro 7.276,
    nonche’ la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
    patente di guida da uno a tre mesi. In caso di violazione commessa da
    minorenne, il veicolo e’ affidato in custodia ai genitori o a chi ne
    fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo
    pagamento delle spese di trasporto e custodia. Quando i soggetti
    sopra indicati si rifiutino di assumere la custodia del veicolo o non
    siano comunque in grado di assumerla, l’organo di polizia dispone
    l’immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei
    soggetti di cui all’articolo 214-bis. Di cio’ e’ fatta menzione nel
    verbale di contestazione della violazione. Il veicolo e’ trasferito
    in proprieta’ al soggetto a cui e’ consegnato, senza oneri per
    l’erario, quando, decorsi cinque giorni dalla comunicazione di cui al
    periodo seguente, l’avente diritto non ne abbia assunto la custodia,
    pagando i relativi oneri di recupero e trasporto. Del deposito del
    veicolo e’ data comunicazione mediante pubblicazione nel sito
    internet istituzionale della prefettura-ufficio territoriale del
    Governo competente. La somma ricavata dall’alienazione e’ depositata,
    sino alla definizione del procedimento in relazione al quale e’ stato
    disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la
    tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la
    somma depositata; in ogni altro caso la medesima somma e’ restituita
    all’avente diritto.
  6. Fuori dei casi indicati al comma 5, entro i trenta giorni
    successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali
    proposti dall’interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro
    proposizione, e’ divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il
    custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in
    condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo
    individuato dal prefetto ai sensi delle disposizioni dell’articolo
    214-bis. Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento
    del veicolo e’ effettuato a cura dell’organo accertatore e a spese
    del custode, fatta salva l’eventuale denuncia di quest’ultimo
    all’autorita’ giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi
    di reato. Le cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo
    dell’ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al
    sequestro. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero
    dell’interno e l’Agenzia del demanio, sono stabilite le modalita’ di
    comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari
    all’espletamento delle procedure di cui al presente articolo.
  7. Avverso il provvedimento di sequestro e’ ammesso ricorso al
    prefetto ai sensi dell’articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso,
    il sequestro e’ confermato. La declaratoria di infondatezza
    dell’accertamento si estende alla misura cautelare ed importa il
    dissequestro del veicolo ovvero, nei casi indicati al comma 5, la
    restituzione della somma ricavata dall’alienazione. Quando ne
    ricorrono i presupposti, il prefetto dispone la confisca con
    l’ordinanza ingiunzione di cui all’articolo 204, ovvero con distinta
    ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni
    relative alla sanzione accessoria. Il prefetto dispone la confisca
    del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato distrutto, della
    somma ricavata. Il provvedimento di confisca costituisce titolo
    esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di
    custodia del veicolo.
  8. Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il
    periodo in cui il veicolo e’ sottoposto al sequestro, circola
    abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino
    abusivamente e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento
    di una somma da euro 1.988 a euro 7.953. Si applica la sanzione
    amministrativa accessoria della revoca della patente. L’organo di
    polizia dispone l’immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto
    presso uno dei soggetti di cui all’articolo 214-bis. Il veicolo e’
    trasferito in proprieta’ al soggetto a cui e’ consegnato, senza oneri
    per l’erario.
  9. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo
    appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa.
  10. Il provvedimento con il quale e’ stata disposta la confisca del
    veicolo e’ comunicato dal prefetto al P.R.A. per l’annotazione nei
    propri registri.»;
    b) l’articolo 214 e’ sostituito dal seguente:
    «Art. 214 (Fermo amministrativo del veicolo). – 1. Nelle ipotesi in
    cui il presente codice prevede che all’accertamento della violazione
    consegua l’applicazione della sanzione accessoria del fermo
    amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in
    sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa
    cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in
    un luogo di cui abbia la disponibilita’ ovvero lo custodisce, a
    proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. Sul
    veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalita’ e con
    le caratteristiche definite con decreto del Ministero dell’interno,
    che, decorso il periodo di fermo amministrativo, e’ rimosso a cura
    dell’ufficio da cui dipende l’organo di polizia che ha accertato la
    violazione ovvero di uno degli organi di polizia stradale di cui
    all’articolo 12, comma 1. Il documento di circolazione e’ trattenuto
    presso l’organo di polizia, con menzione nel verbale di
    contestazione. All’autore della violazione o ad uno dei soggetti con
    il medesimo solidalmente obbligato che rifiuti di trasportare o
    custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni
    fornite dall’organo di polizia si applica la sanzione amministrativa
    del pagamento di una somma da euro 776 a euro 3.111, nonche’ la
    sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
    guida da uno a tre mesi. L’organo di polizia che procede al fermo
    dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito
    luogo di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni
    dell’articolo 214-bis, secondo le modalita’ previste dal regolamento.
    Di cio’ e’ fatta menzione nel verbale di contestazione della
    violazione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul
    sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all’articolo 213,
    comma 5, e quelle per il pagamento ed il recupero delle spese di
    custodia.
  11. Nei casi di cui al comma 1, il veicolo e’ affidato in custodia
    all’avente diritto o, in caso di violazione commessa da minorenne, ai
    genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente
    delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia.
  12. Se l’autore della violazione e’ persona diversa dal proprietario
    del veicolo, o da chi ne ha la legittima disponibilita’, e risulta
    altresi’ evidente all’organo di polizia che la circolazione e’
    avvenuta contro la volonta’ di costui, il veicolo e’ immediatamente
    restituito all’avente titolo. Della restituzione e’ redatto verbale,
    copia del quale viene consegnata all’interessato.
  13. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo e’
    ammesso ricorso al prefetto a norma dell’articolo 203.
  14. Salvo che il veicolo non sia gia’ stato trasferito in
    proprieta’, quando il ricorso sia accolto e l’accertamento della
    violazione dichiarato infondato l’ordinanza estingue la sanzione
    accessoria ed importa la restituzione del veicolo dall’organo di
    polizia indicato nel comma 1. La somma ricavata dall’alienazione e’
    depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al
    quale e’ stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero
    presso la tesoreria dello Stato.
  15. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell’articolo
    205, la restituzione non puo’ avvenire se non dopo il provvedimento
    dell’autorita’ giudiziaria che rigetta il ricorso.
  16. E’ sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per
    uguale durata nei casi in cui a norma del presente codice e’ previsto
    il provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Per
    l’esecuzione provvedono gli organi di polizia di cui all’articolo 12,
    comma 1. Nel regolamento sono stabilite le modalita’ e le forme per
    eseguire detta sanzione accessoria.
  17. Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il
    periodo in cui il veicolo e’ sottoposto al fermo, circola
    abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino
    abusivamente e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento
    di una somma da euro 1.988 a euro 7.953. Si applicano le sanzioni
    amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca
    del veicolo. L’organo di polizia dispone l’immediata rimozione del
    veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui
    all’articolo 214-bis. Il veicolo e’ trasferito in proprieta’ al
    soggetto a cui e’ consegnato, senza oneri per l’erario.»;
    c) all’articolo 214-bis, commi 1 e 2, le parole «comma 2-quater»
    sono sostituite dalle seguenti: «comma 5»;
    d) dopo l’articolo 215 e’ inserito il seguente:
    «Art. 215-bis (Censimento dei veicoli sequestrati, fermati,
    rimossi, dissequestrati e confiscati). – 1. I prefetti, con cadenza
    semestrale, provvedono a censire, sentiti anche gli organi
    accertatori per quanto di competenza, i veicoli giacenti da oltre sei
    mesi presso le depositerie di cui all’articolo 8 del decreto del
    Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, a seguito
    dell’applicazione, ai sensi del presente codice, di misure di
    sequestro e fermo, nonche’ per effetto di provvedimenti
    amministrativi di confisca non ancora definitivi e di dissequestro.
    Di tali veicoli, individuati secondo il tipo, il modello e il numero
    di targa o di telaio, indipendentemente dalla documentazione dello
    stato di conservazione, e’ formato apposito elenco, pubblicato nel
    sito internet istituzionale della prefettura-ufficio territoriale del
    Governo competente per territorio, in cui, per ciascun veicolo, sono
    riportati altresi’ i dati identificativi del proprietario risultanti
    al pubblico registro automobilistico.
  18. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’elenco di
    cui al comma 1, il proprietario o uno degli altri soggetti indicati
    all’articolo 196 puo’ assumere la custodia del veicolo, provvedendo
    contestualmente alla liquidazione delle somme dovute alla
    depositeria, con conseguente estinzione del debito maturato nei
    confronti dello Stato allo stesso titolo. Di tale facolta’ e’ data
    comunicazione in sede di pubblicazione dell’elenco di cui al comma 1,
    con l’avviso che in caso di mancata assunzione della custodia i
    veicoli oggetto di fermo, sequestro e dissequestro sono da ritenersi
    abbandonati, mentre quelli oggetto di confisca non ancora definitiva
    sono da ritenersi definitivamente confiscati. Di tale confisca e’
    data comunicazione a cura del prefetto al pubblico registro
    automobilistico per l’annotazione nei propri registri. La
    prefettura-ufficio territoriale del Governo informa dell’inutile
    decorso dei predetti termini l’Agenzia del demanio, che provvede a
    gestire tali veicoli, anche ai soli fini della rottamazione nel caso
    di grave danneggiamento o deterioramento, secondo le procedure e le
    modalita’ dettate dal regolamento di cui al decreto del Presidente
    della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189. La liquidazione delle
    relative spese compete alla medesima Agenzia a decorrere dalla data
    di ricezione dell’informativa di cui al periodo precedente.
  19. La somma ricavata dall’alienazione e’ depositata, sino alla
    definizione del procedimento in relazione al quale e’ stato disposto
    il sequestro o il fermo, in un autonomo conto fruttifero presso la
    tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha a oggetto la
    somma depositata; in ogni altro caso la somma depositata e’
    restituita all’avente diritto.
  20. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero
    dell’interno e l’Agenzia del demanio, sono stabilite le modalita’ di
    comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari
    all’espletamento delle procedure di cui al presente articolo.».

Capo II
Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto alla criminalità mafiosa

Art. 24

Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate
    le seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 10, dopo il comma 2-ter e’ inserito il seguente:
    «2-quater. In caso di conferma del decreto impugnato, la corte di
    appello pone a carico della parte privata che ha proposto
    l’impugnazione il pagamento delle spese processuali.»;
    b) all’articolo 17, al comma 3-bis sono apportate le seguenti
    modificazioni:
    1) alla lettera c), dopo la parola «comunicazione» e’ inserita
    la seguente: «sintetica» e le parole «La mancata comunicazione
    comporta l’inammissibilita’ della proposta» sono sostituite dalle
    seguenti: «Il procuratore nei dieci giorni successivi comunica
    all’autorita’ proponente l’eventuale sussistenza di pregiudizi per le
    indagini preliminari in corso. In tali casi, il procuratore concorda
    con l’autorita’ proponente modalita’ per la presentazione congiunta
    della proposta.»;
    2) la lettera d) e’ abrogata;
    c) all’articolo 19, comma 4, all’ultimo periodo, dopo le parole
    «sequestro della documentazione» sono inserite le seguenti: «di cui
    al primo periodo»;
    d) all’articolo 67, al comma 8, dopo le parole «comma 3-bis, del
    codice di procedura penale» sono inserite le seguenti: «nonche’ per i
    reati di cui all’articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice
    penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e
    all’articolo 640-bis del codice penale».
    1-bis. Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma
    1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
    limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei
    per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31
    dicembre 2019.
  2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono
    derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
    Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le
    risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
    vigente.

Art. 25

Sanzioni in materia di subappalti illeciti

  1. All’articolo 21, comma 1, della legge 13 settembre 1982, n. 646,
    sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo periodo, le parole «l’arresto da sei mesi ad un anno
    e con l’ammenda» sono sostituite dalle seguenti: «la reclusione da
    uno a cinque anni e con la multa»;
    b) al secondo periodo, le parole «dell’arresto da sei mesi ad un
    anno e dell’ammenda» sono sostituite dalle seguenti: «della
    reclusione da uno a cinque anni e della multa.».

Art. 26

Monitoraggio dei cantieri

  1. All’articolo 99, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008,
    n. 81, dopo le parole «provinciale del lavoro» sono inserite le
    seguenti: «nonche’, limitatamente ai lavori pubblici, al prefetto».

Art. 26-bis

Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e
lavorazione dei rifiuti

  1. I gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei
    rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, hanno l’obbligo di
    predisporre un piano di emergenza interna allo scopo di:
    a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da
    minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per
    l’ambiente e per i beni;
    b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute
    umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
    c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e
    le autorita’ locali competenti;
    d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo
    un incidente rilevante.
  2. Il piano di emergenza interna e’ riesaminato, sperimentato e, se
    necessario, aggiornato dal gestore, previa consultazione del
    personale che lavora nell’impianto, ivi compreso il personale di
    imprese subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli appropriati,
    e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei
    cambiamenti avvenuti nell’impianto e nei servizi di emergenza, dei
    progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da
    adottare in caso di incidente rilevante.
  3. Per gli impianti esistenti, il piano di emergenza interna di cui
    al comma 1 e’ predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata
    in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  4. Il gestore trasmette al prefetto competente per territorio tutte
    le informazioni utili per l’elaborazione del piano di emergenza
    esterna, di cui al comma 5.
  5. Per gli impianti di cui ai commi precedenti, al fine di limitare
    gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, il prefetto,
    d’intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, predispone
    il piano di emergenza esterna all’impianto e ne coordina
    l’attuazione.
  6. Il piano di cui al comma 5 e’ predisposto allo scopo di:
    a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da
    minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per
    l’ambiente e per i beni;
    b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute
    umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in
    particolare mediante la cooperazione rafforzata con l’organizzazione
    di protezione civile negli interventi di soccorso;
    c) informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza
    e le autorita’ locali competenti;
    d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino
    e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante.
  7. Il prefetto redige il piano di emergenza esterna entro dodici
    mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie da parte del
    gestore, ai sensi del comma 4.
  8. Il piano di cui al comma 5 e’ riesaminato, sperimentato e, se
    necessario, aggiornato, previa consultazione della popolazione, dal
    prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre
    anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli
    impianti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle
    nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di
    incidenti rilevanti.
  9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa
    con il Ministro dell’interno per gli aspetti concernenti la
    prevenzione degli incendi, previo accordo sancito in sede di
    Conferenza unificata, sono stabilite le linee guida per la
    predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa
    informazione alla popolazione.
  10. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
    si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 27

Disposizioni per migliorare la circolarita’ informativa

  1. L’articolo 160 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e’
    sostituito dal seguente:
    «Art. 160. – Per le finalita’ di prevenzione generale di reati e
    per l’esercizio del potere di proposta di cui all’articolo 17, comma
    1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le cancellerie
    dei tribunali e delle corti di appello hanno l’obbligo di trasmettere
    ogni quindici giorni, anche per via telematica, il dispositivo delle
    sentenze di condanna irrevocabili a pene detentive al questore della
    provincia in cui il condannato ha la residenza o l’ultima dimora e al
    direttore della Direzione investigativa antimafia. Analogo obbligo
    sussiste per le cancellerie presso la sezione misure di prevenzione e
    presso l’ufficio G.I.P. del tribunale in relazione alla comunicazione
    di copia dei provvedimenti ablativi o restrittivi, emessi nell’ambito
    delle rispettive attribuzioni, alle questure competenti per
    territorio e alla Direzione investigativa antimafia.».
  2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
    non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
    pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi
    adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie
    disponibili a legislazione vigente.

Art. 28

Modifiche all’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267

  1. All’articolo 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento
    degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
    267, dopo il comma 7 e’ inserito il seguente:
    «7-bis. Nell’ipotesi di cui al comma 7, qualora dalla relazione del
    prefetto emergano, riguardo ad uno o piu’ settori amministrativi,
    situazioni sintomatiche di condotte illecite gravi e reiterate, tali
    da determinare un’alterazione delle procedure e da compromettere il
    buon andamento e l’imparzialita’ delle amministrazioni comunali o
    provinciali, nonche’ il regolare funzionamento dei servizi ad esse
    affidati, il prefetto, sulla base delle risultanze dell’accesso, al
    fine di far cessare le situazioni riscontrate e di ricondurre alla
    normalita’ l’attivita’ amministrativa dell’ente, individua, fatti
    salvi i profili di rilevanza penale, i prioritari interventi di
    risanamento indicando gli atti da assumere, con la fissazione di un
    termine per l’adozione degli stessi, e fornisce ogni utile supporto
    tecnico-amministrativo a mezzo dei propri uffici. Decorso inutilmente
    il termine fissato, il prefetto assegna all’ente un ulteriore
    termine, non superiore a 20 giorni, per la loro adozione, scaduto il
    quale si sostituisce, mediante commissario ad acta,
    all’amministrazione inadempiente. Ai relativi oneri gli enti locali
    provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente sui
    propri bilanci.».
    1-bis. All’articolo 143, comma 11, del testo unico delle leggi
    sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
    agosto 2000, n. 267, il primo periodo e’ sostituito dal seguente:
    «Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria
    eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle
    condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente
    articolo non possono essere candidati alle elezioni per la Camera dei
    deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo
    nonche’ alle elezioni regionali, provinciali, comunali e
    circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali successivi
    allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilita’ sia
    dichiarata con provvedimento definitivo.».

Art. 29

Modifiche in materia di attivita’ svolte negli enti locali dal
personale sovraordinato ai sensi dell’articolo 145 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267

  1. Le risorse di cui all’articolo 1, comma 706, della legge 27
    dicembre 2006, n. 296, possono essere incrementate, nel rispetto
    dell’invarianza dei saldi di finanza pubblica, fino ad un massimo di
    5.000.000 euro annui a decorrere dal 2018, mediante utilizzo delle
    risorse che si rendono disponibili nel corso dell’anno, relative alle
    assegnazioni a qualunque titolo spettanti agli enti locali,
    corrisposte annualmente dal Ministero dell’interno.
  2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del
    Ministro dell’interno, e’ autorizzato ad apportare con propri decreti
    le occorrenti variazioni compensative di bilancio.

Art. 29-bis

Modifiche al codice della strada, in materia di circolazione di
veicoli immatricolati all’estero

  1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
    1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 93:
    1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
    «1-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, e’ vietato, a chi ha
    stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare
    con un veicolo immatricolato all’estero.
    1-ter. Nell’ipotesi di veicolo concesso in leasing o in locazione
    senza conducente da parte di un’impresa costituita in un altro Stato
    membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo che non
    ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva,
    nonche’ nell’ipotesi di veicolo concesso in comodato a un soggetto
    residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di
    collaborazione con un’impresa costituita in un altro Stato membro
    dell’Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che non
    ha stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva,
    nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice doganale
    comunitario, a bordo del veicolo deve essere custodito un documento,
    sottoscritto dall’intestatario e recante data certa, dal quale
    risultino il titolo e la durata della disponibilita’ del veicolo. In
    mancanza di tale documento, la disponibilita’ del veicolo si
    considera in capo al conducente.
    1-quater. Nell’ipotesi di cui al comma 1-bis e ferma restando
    l’applicazione delle sanzioni previste dal comma 7-bis, se il veicolo
    non e’ immatricolato in Italia, l’intestatario chiede al competente
    ufficio della motorizzazione civile, previa consegna del documento di
    circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e
    della relativa targa, ai sensi dell’articolo 99, al fine di condurre
    il veicolo oltre i transiti di confine. L’ufficio della
    motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe e del
    documento di circolazione alle competenti autorita’ dello Stato che
    li ha rilasciati.»;
    2) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
    «7-bis. Per la violazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis
    si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
    euro 712 a euro 2.848. L’organo accertatore trasmette il documento di
    circolazione all’ufficio della motorizzazione civile competente per
    territorio, ordina l’immediata cessazione della circolazione del
    veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a
    pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le
    disposizioni dell’articolo 213. Qualora, entro il termine di
    centottanta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo
    non sia immatricolato in Italia o non sia richiesto il rilascio di un
    foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la
    sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi
    dell’articolo 213.
    7-ter. Per la violazione delle disposizioni di cui al comma 1-ter,
    primo periodo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di
    una somma da euro 250 a euro 1.000. Nel verbale di contestazione e’
    imposto l’obbligo di esibizione del documento di cui al comma 1-ter
    entro il termine di trenta giorni. Il veicolo e’ sottoposto alla
    sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni
    dell’articolo 214, in quanto compatibili, ed e’ riconsegnato al
    conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a
    persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il
    documento di cui al comma 1-ter o, comunque, decorsi sessanta giorni
    dall’accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del
    documento, l’organo accertatore provvede all’applicazione della
    sanzione di cui all’articolo 94, comma 3, con decorrenza dei termini
    per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la
    presentazione dei documenti.»;
    b) all’articolo 132:
    1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Scaduto
    il termine di un anno, se il veicolo non e’ immatricolato in Italia,
    l’intestatario chiede al competente ufficio della motorizzazione
    civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe
    estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai
    sensi dell’articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i
    transiti di confine. L’ufficio della motorizzazione civile provvede
    alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle
    competenti autorita’ dello Stato che li ha rilasciati.»;
    2) il comma 5 e’ sostituito dal seguente:
    «5. Fuori dei casi indicati all’articolo 93, comma 1-ter, chiunque
    viola le disposizioni di cui al comma 1 e’ soggetto alla sanzione
    amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 2.848.
    L’organo accertatore trasmette il documento di circolazione
    all’ufficio della motorizzazione civile competente per territorio,
    ordina l’immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo
    trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si
    applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 213.
    Se entro il termine di centottanta giorni, decorrenti dalla data
    della violazione, il veicolo non e’ immatricolato in Italia o non e’
    richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i
    transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca
    amministrativa ai sensi dell’articolo 213.»;
    c) all’articolo 196, comma 1, l’ultimo periodo e’ sostituito dai
    seguenti: «Nelle ipotesi di cui all’articolo 84 risponde solidalmente
    il locatario e in quelle di cui all’articolo 94, comma 4-bis,
    risponde solidalmente l’intestatario temporaneo del veicolo. Nei casi
    indicati all’articolo 93, commi 1-bis e 1-ter, e all’articolo 132,
    delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente
    in Italia che ha, a qualunque titolo, la disponibilita’ del veicolo,
    se non prova che la circolazione del veicolo stesso e’ avvenuta
    contro la sua volonta’.».

Capo III
Disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili

Art. 30

Modifica dell’articolo 633 del codice penale

  1. L’articolo 633 del codice penale e’ sostituito dal seguente:
    «Art. 633 (Invasione di terreni o edifici). – Chiunque invade
    arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine
    di occuparli o di trarne altrimenti profitto, e’ punito, a querela
    della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la
    multa da euro 103 a euro 1032.
    Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e della
    multa da euro 206 a euro 2064 e si procede d’ufficio se il fatto e’
    commesso da piu’ di cinque persone o se il fatto e’ commesso da
    persona palesemente armata.
    Se il fatto e’ commesso da due o piu’ persone, la pena per i
    promotori o gli organizzatori e’ aumentata.».

Art. 31

Modifiche all’articolo 266 del codice di procedura penale

  1. All’articolo 266, comma 1, lettera f-ter), del codice di
    procedura penale, le parole «516 e 517-quater del codice penale;»
    sono sostituite dalle seguenti: «516, 517-quater e 633, secondo
    comma, del codice penale;».
  2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono
    derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
    Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le
    risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
    vigente.

Art. 31-bis

Modifica all’articolo 284 del codice di procedura penale

  1. All’articolo 284 del codice di procedura penale, dopo il comma
    1-bis e’ inserito il seguente:
    «1-ter. La misura cautelare degli arresti domiciliari non puo’
    essere eseguita presso un immobile occupato abusivamente.».

Art. 31-ter

Disposizioni in materia di occupazione arbitraria di immobili

  1. All’articolo 11 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, i
    commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
    «1. Il prefetto, acquisito il parere del Comitato provinciale per
    l’ordine e la sicurezza pubblica in seduta allargata ai
    rappresentanti della regione, emana, ai sensi dell’articolo 13 della
    legge 1° aprile 1981, n. 121, direttive per la prevenzione delle
    occupazioni arbitrarie di immobili.
  2. Quando e’ richiesto l’intervento della Forza pubblica per
    l’esecuzione di un provvedimento di rilascio di immobili occupati
    arbitrariamente da cui puo’ derivare pericolo di turbative per
    l’ordine e la sicurezza pubblica, l’autorita’ o l’organo che vi
    provvede ne da’ comunicazione al prefetto.
  3. Il prefetto, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2,
    convoca il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica
    ai fini dell’emanazione delle direttive concernenti il concorso delle
    diverse componenti della Forza pubblica nell’esecuzione del
    provvedimento, estendendo la partecipazione ai rappresentanti della
    regione. Il prefetto comunica tempestivamente all’autorita’
    giudiziaria che ha emesso il provvedimento di rilascio l’intervenuta
    esecuzione dello stesso.
    3.1. Il prefetto, qualora ravvisi la necessita’ di definire un
    piano delle misure emergenziali necessarie per la tutela dei soggetti
    in situazione di fragilita’ che non sono in grado di reperire
    autonomamente una sistemazione alloggiativa alternativa, sentito il
    Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, istituisce
    una cabina di regia incaricata di provvedere nel termine di novanta
    giorni. Della cabina di regia fanno parte, oltre a rappresentanti
    della prefettura, anche rappresentanti della regione e degli enti
    locali interessati, nonche’ degli enti competenti in materia di
    edilizia residenziale pubblica. Ai rappresentanti della cabina di
    regia non spetta alcun compenso, indennita’, gettone di presenza,
    rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.
    3.2. Alla scadenza del termine di novanta giorni di cui al comma
    3.1, il prefetto riferisce all’autorita’ giudiziaria gli esiti
    dell’attivita’ svolta dalla cabina di regia, indicando i tempi di
    esecuzione del provvedimento di rilascio ovvero le ragioni che ne
    rendono necessario il differimento. L’autorita’ giudiziaria
    competente per l’esecuzione, tenuto conto delle informazioni
    ricevute, adotta i provvedimenti necessari, ivi compreso quello di
    differimento dell’esecuzione. Ferma restando la responsabilita’ anche
    sotto il profilo risarcitorio degli autori del reato di occupazione
    abusiva, al proprietario o al titolare di altro diritto reale di
    godimento sull’immobile e’ liquidata dal prefetto un’indennita’
    onnicomprensiva per il mancato godimento del bene, secondo criteri
    equitativi che tengono conto dello stato dell’immobile, della sua
    destinazione, della durata dell’occupazione, dell’eventuale fatto
    colposo del proprietario nel non avere impedito l’occupazione.
    L’indennita’ e’ riconosciuta a decorrere dalla scadenza del termine
    di novanta giorni di cui al comma 3.1 e non e’ dovuta se l’avente
    diritto ha dato causa o ha concorso a dare causa con dolo o colpa
    grave all’occupazione arbitraria. Avverso il provvedimento che ha
    disposto la liquidazione dell’indennita’ il proprietario
    dell’immobile puo’ proporre ricorso dinanzi al tribunale del luogo
    ove l’immobile si trova. Il ricorso e’ proposto, a pena di
    inammissibilita’, entro trenta giorni dalla comunicazione del
    provvedimento di liquidazione dell’indennita’. Si applicano gli
    articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e il tribunale
    decide in composizione monocratica. Il reclamo si propone al
    tribunale e del collegio non puo’ far parte il giudice che ha
    pronunciato il provvedimento.
    3.3. Il differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio
    non puo’ superare un anno decorrente dalla data di adozione del
    relativo provvedimento.
    3.4. Ai fini della corresponsione dell’indennita’ di cui al comma
    3.2, nello stato di previsione del Ministero dell’interno e’
    istituito un fondo con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro
    annui a decorrere dal 2018. Agli oneri derivanti dal presente comma
    si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle
    entrate di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23
    febbraio 1999, n. 44, affluite all’entrata del bilancio dello Stato,
    che restano acquisite all’erario. Il fondo potra’ essere alimentato
    anche con le risorse provenienti dal Fondo unico giustizia di cui
    all’articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per
    la quota spettante al Ministero dell’interno.
    3.5. Qualora al prefetto sia richiesto l’ausilio della Forza
    pubblica per l’esecuzione di una pluralita’ di ordinanze di rilascio
    da cui puo’ derivare pericolo di turbative per l’ordine e la
    sicurezza pubblica, convoca il Comitato provinciale per l’ordine e la
    sicurezza pubblica, allargato ai rappresentanti della regione, per la
    predisposizione del programma degli interventi. La determinazione del
    programma degli interventi avviene secondo criteri di priorita’ che
    tengono conto della situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica
    negli ambiti territoriali interessati, dei possibili rischi per
    l’incolumita’ e la salute pubblica, dei diritti dei soggetti
    proprietari degli immobili, nonche’ dei livelli assistenziali che
    devono essere garantiti agli aventi diritto dalle regioni e dagli
    enti locali. Il programma degli interventi e’ comunicato
    all’autorita’ giudiziaria che ha adottato le ordinanze di rilascio
    nonche’ ai soggetti proprietari. Il termine di novanta giorni di cui
    al comma 3.1 inizia a decorrere, per ciascun intervento, dalla data
    individuata in base al programma degli interventi.
    3.6. Avverso il programma di cui al comma 3.5 e’ ammesso ricorso
    innanzi al giudice amministrativo, che decide con il rito di cui
    all’articolo 119 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
    L’eventuale annullamento del predetto provvedimento puo’ dar luogo,
    salvi i casi di dolo o colpa grave, esclusivamente al risarcimento in
    forma specifica, consistente nell’obbligo per l’amministrazione di
    disporre gli interventi necessari ad assicurare la cessazione della
    situazione di occupazione arbitraria dell’immobile.».
  4. Il rispetto della procedura di cui ai commi da 3 a 3.6
    dell’articolo 11 del citato decreto-legge n. 14 del 2017, come
    modificato dal comma 1 del presente articolo, esonera il Ministero
    dell’interno ed i suoi organi periferici dalla responsabilita’ civile
    e amministrativa per la mancata esecuzione di provvedimenti di
    rilascio di immobili abusivamente occupati, qualora la stessa sia
    dipesa dall’impossibilita’ di individuare le misure emergenziali di
    cui al comma 3.1 del citato articolo 11, ovvero dalla necessita’ di
    assicurare la salvaguardia della pubblica e privata incolumita’. Nei
    predetti casi e’ dovuta esclusivamente l’indennita’ di cui al comma
    3.2 del citato articolo 11.
  5. Le disposizioni di cui all’articolo 11 del citato decreto-legge
    n. 14 del 2017, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si
    applicano anche alle controversie per le quali non sia intervenuta
    sentenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione
    del presente decreto.

Titolo III
DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITÀ DEL MINISTERO DELL’INTERNO NONCHÉ SULL’ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL’AGENZIA NAZIONALE PER L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
Capo I
Disposizioni per la funzionalità del Ministero dell’interno

Art. 32

Disposizioni per la riorganizzazione dell’amministrazione civile del
Ministero dell’interno

  1. Nell’ambito dei processi di riduzione organizzativa e al fine di
    garantire gli obiettivi complessivi di economicita’ e di revisione
    della spesa previsti dalla legislazione vigente, il Ministero
    dell’interno applica la riduzione percentuale del 20 per cento
    prevista dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6
    luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
    agosto 2012, n. 135, nella misura pari a ventinove posti di livello
    dirigenziale generale, attraverso:
    a) la riduzione di otto posti di livello dirigenziale generale
    assegnati ai prefetti nell’ambito degli Uffici centrali del Ministero
    dell’interno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7
    settembre 2001, n. 398, con conseguente rideterminazione della
    dotazione organica dei prefetti di cui alla Tabella 1 allegata al
    decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 maggio 2015,
    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2015;
    b) la soppressione di ventuno posti di prefetto collocati a
    disposizione per specifiche esigenze in base alla normativa vigente,
    secondo le modifiche di seguito indicate:
    1) all’articolo 237 del decreto del Presidente della Repubblica
    10 gennaio 1957, n. 3, il terzo comma e’ sostituito dal seguente: «I
    prefetti a disposizione non possono eccedere il numero di due oltre
    quelli dei posti del ruolo organico»;
    2) all’articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre
    1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
    1991, n. 410, le parole «del 15 per cento» sono sostituite dalle
    seguenti: «del 5 per cento»;
    3) all’articolo 12, comma 2-bis, primo periodo, del decreto
    legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dopo le parole «i prefetti», sono
    inserite le seguenti: «entro l’aliquota dell’1 per cento».
  2. Restano ferme le dotazioni organiche dei viceprefetti e dei
    viceprefetti aggiunti, del personale appartenente alle qualifiche
    dirigenziali di prima e di seconda fascia, nonche’ del personale non
    dirigenziale appartenente alle aree prima, seconda e terza
    dell’Amministrazione civile dell’interno di cui alla Tabella 1
    allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
    maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18
    settembre 2015.
  3. All’articolo 42, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121, le
    parole «di 17 posti» sono sostituite dalle seguenti: «di 14 posti».
  4. Il Ministero dell’interno adotta, con le modalita’ e nel termine
    di cui all’articolo 12, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge
    17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge
    13 aprile 2017, n. 46, il relativo regolamento di organizzazione.
    Entro il medesimo termine si provvede a dare attuazione alle
    disposizioni di cui all’articolo 2, comma 11, lettera b), del
    decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con conseguente riassorbimento,
    entro il biennio successivo, degli effetti derivanti dalle riduzioni
    di cui ai commi 1 e 2.

Art. 32-bis

Istituzione del Nucleo per la composizione delle Commissioni
straordinarie per la gestione degli enti sciolti per fenomeni di
infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare

  1. Presso il Dipartimento per le politiche del personale
    dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e
    finanziarie del Ministero dell’interno – Direzione centrale per le
    risorse umane e’ istituito un apposito nucleo, composto da personale
    della carriera prefettizia, nell’ambito del quale sono individuati i
    componenti della commissione straordinaria di cui agli articoli 143 e
    144 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
    267, per la gestione degli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione
    e di condizionamento di tipo mafioso o similare.
  2. Al nucleo di cui al comma 1 e’ assegnato, nell’ambito delle
    risorse organiche della carriera prefettizia, un contingente di
    personale non superiore a cinquanta unita’, di cui dieci con
    qualifica di prefetto e quaranta con qualifica fino a viceprefetto.
  3. Le unita’ di personale individuate nell’ambito del nucleo di cui
    al comma 1 quali componenti della commissione straordinaria nominata
    ai sensi degli articoli 143 e 144 del decreto legislativo 18 agosto
    2000, n. 267, possono essere collocate in posizione di disponibilita’
    in base alla vigente normativa, per l’esercizio a tempo pieno e in
    via esclusiva delle funzioni commissariali, ove l’amministrazione ne
    ravvisi l’urgenza.
  4. Con decreto del Ministro dell’interno di natura non
    regolamentare, sono individuati le modalita’, i criteri e la durata
    di assegnazione al nucleo di cui al comma 1, in conformita’ alle
    disposizioni di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.
  5. Fermi restando i compensi spettanti per lo svolgimento delle
    attivita’ commissariali indicate al comma 1, la mera assegnazione al
    nucleo non determina l’attribuzione di compensi, indennita’, gettoni
    di presenza, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati.

Art. 32-ter

Nomina del presidente della Commissione per la progressione in
carriera di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 19 maggio
2000, n. 139

  1. All’articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo
    19 maggio 2000, n. 139, le parole: «scelto tra quelli preposti alle
    attivita’ di controllo e valutazione di cui al decreto legislativo 30
    luglio 1999, n. 286,» sono soppresse.

Art. 32-quater

Disposizioni in materia di tecnologia 5G

  1. All’articolo 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2017, n.
    205, le parole: «, avvalendosi degli organi della polizia postale e
    delle comunicazioni ai sensi dell’articolo 98 del codice di cui al
    decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259» sono sostituite dalle
    seguenti: «. A tal fine i predetti Ispettorati possono richiedere al
    prefetto l’ausilio della Forza pubblica».

Art. 32-quinquies

Riorganizzazione del Servizio centrale di protezione

  1. All’articolo 14 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono
    apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, al primo periodo, le parole: «Ministro del tesoro,
    del bilancio e della programmazione economica» sono sostituite dalle
    seguenti: «Ministro dell’economia e delle finanze» e il secondo
    periodo e’ sostituito dal seguente: «Il Servizio centrale di
    protezione e’ articolato in almeno due divisioni dotate di personale
    e strutture differenti e autonome, in modo da assicurare la
    trattazione separata delle posizioni dei collaboratori di giustizia e
    dei testimoni di giustizia»;
    b) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
    «1-bis. All’attuazione del presente articolo si provvede nei limiti
    delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
    legislazione vigente».

Art. 32-sexies

Istituzione del Centro Alti Studi del Ministero dell’interno

  1. Per la valorizzazione della cultura istituzionale e
    professionale del personale dell’Amministrazione civile dell’interno
    e’ istituito il Centro Alti Studi del Ministero dell’interno
    nell’ambito del Dipartimento per le politiche del personale
    dell’Amministrazione civile e per le risorse strumentali e
    finanziarie che opera presso la Sede didattico-residenziale, con
    compiti di promozione, organizzazione e realizzazione di iniziative,
    anche di carattere seminariale, finalizzate allo studio e
    all’approfondimento dei profili normativi e amministrativi attinenti
    all’esercizio delle funzioni e dei compiti dell’Amministrazione
    civile dell’interno, nonche’ alla realizzazione di studi e ricerche
    sulle attribuzioni del Ministero dell’interno.
  2. Il Centro Alti Studi del Ministero dell’interno, fermi restando
    la dotazione organica e il contingente dei prefetti collocati a
    disposizione ai sensi della normativa vigente, e’ presieduto da un
    prefetto, con funzioni di presidente, ed opera attraverso un
    consiglio direttivo e un comitato scientifico i cui componenti sono
    scelti fra rappresentanti dell’Amministrazione civile dell’interno,
    docenti universitari ed esperti in discipline amministrative,
    storiche, sociali e della comunicazione. Al presidente e ai
    componenti degli organi di cui al periodo precedente non spetta la
    corresponsione di compensi, rimborsi di spese, emolumenti o gettoni
    di presenza comunque denominati. Il Centro Alti Studi del Ministero
    dell’interno non costituisce articolazione di livello dirigenziale
    del Ministero dell’interno.
  3. Per le spese di promozione, organizzazione e realizzazione di
    iniziative, anche di carattere seminariale, nonche’ realizzazione di
    studi e ricerche, e’ autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a
    decorrere dal 2019. Al relativo onere si provvede mediante
    corrispondente utilizzo delle risorse destinate alle spese di
    funzionamento della Sede didattico-residenziale di cui al comma 1.
  4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, all’attuazione delle
    disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell’ambito
    delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
    legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico
    della finanza pubblica.

Art. 33

Norme in materia di pagamento dei compensi per lavoro straordinario
delle Forze di polizia

  1. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell’ordine e della
    sicurezza pubblica, a decorrere dall’esercizio finanziario 2018, per
    il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario
    svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia, di cui all’articolo
    16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e’ autorizzata, a valere sulle
    disponibilita’ degli stanziamenti di bilancio, la spesa per un
    ulteriore importo di 38.091.560 euro in deroga al limite di cui
    all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.
  2. Il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro
    straordinario di cui al comma 1, nelle more dell’adozione del decreto
    di cui all’articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile
    1981, n. 121, e’ autorizzato entro i limiti massimi fissati dal
    decreto applicabile all’anno finanziario precedente.

Art. 34

Incremento richiami personale volontario del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco

  1. Per le finalita’ di cui all’articolo 9, commi 1 e 2, del decreto
    legislativo 8 marzo 2006, n. 139, gli stanziamenti di spesa per la
    retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili
    del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero
    dell’interno, nell’ambito della missione «Soccorso civile», sono
    incrementati di 5,9 milioni di euro per l’anno 2019 e di 5 milioni di
    euro a decorrere dall’anno 2020.
  2. L’impiego del personale volontario, ai sensi dell’articolo 9 del
    decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e’ disposto nel limite
    dell’autorizzazione annuale di spesa, pari a 20.952.678 euro per
    l’anno 2019 e a 20.052.678 euro a decorrere dall’anno 2020.
  3. Per l’attuazione del presente articolo e’ autorizzata la spesa
    di 5,9 milioni di euro per l’anno 2019 e di 5 milioni di euro a
    decorrere dall’anno 2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi
    dell’articolo 39.

Art. 35

Ulteriori disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle
carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate

  1. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di
    riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di
    polizia e delle Forze armate, ivi comprese le Capitanerie di porto,
    volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio
    2017, n. 94, e il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e’
    istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero
    dell’economia e delle finanze, nel quale confluiscono le risorse di
    cui all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 155,
    secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con
    riferimento alle risorse gia’ affluite ai sensi dell’articolo 7,
    comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e
    non utilizzate in attuazione dell’articolo 8, comma 6, della legge 7
    agosto 2015, n. 124, alle quali si aggiunge una quota pari a
    5.000.000 euro, a decorrere dall’anno 2018, dei risparmi di spesa di
    parte corrente di natura permanente, di cui all’articolo 4, comma 1,
    lettere c) e d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.

Art. 35-bis

Disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato di
personale della polizia municipale

  1. Al fine di rafforzare le attivita’ connesse al controllo del
    territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza
    urbana, i comuni che nel triennio 2016-2018 hanno rispettato gli
    obiettivi dei vincoli di finanza pubblica possono, nell’anno 2019, in
    deroga alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 228, della
    legge 28 dicembre 2015, n. 208, assumere a tempo indeterminato
    personale di polizia municipale, nel limite della spesa sostenuta per
    detto personale nell’anno 2016 e fermo restando il conseguimento
    degli equilibri di bilancio. Le cessazioni nell’anno 2018 del
    predetto personale non rilevano ai fini del calcolo delle facolta’
    assunzionali del restante personale.

Art. 35-ter

Modifiche all’articolo 50 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267

  1. All’articolo 50 del testo unico delle leggi sull’ordinamento
    degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
    267, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 7-bis, dopo le parole: «anche in relazione allo
    svolgimento di specifici eventi,» sono inserite le seguenti: «o in
    altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione
    notturna,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche’
    limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore
    alimentare o misto, e delle attivita’ artigianali di produzione e
    vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e
    di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori
    automatici»;
    b) dopo il comma 7-bis e’ inserito il seguente:
    «7-bis.1. L’inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai
    sensi del comma 7-bis e’ punita con la sanzione amministrativa
    pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.
    Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un
    anno, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 1,
    del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il
    responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura
    ridotta, ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.
    689.».

Art. 35-quater

Potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da
parte dei comuni

  1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza
    urbana da parte dei comuni e’ istituito nello stato di previsione del
    Ministero dell’interno un apposito fondo, con una dotazione pari a 2
    milioni di euro per l’anno 2018 e a 5 milioni di euro per ciascuno
    degli anni 2019 e 2020. Le risorse del suddetto fondo possono essere
    destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di
    polizia locale, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga
    all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  2. Alla copertura dei relativi oneri si provvede:
    a) quanto a euro 1 milione per l’anno 2018, mediante
    corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,
    della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
    b) quanto a euro 1 milione per l’anno 2018 e a euro 5 milioni per
    l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per
    interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10,
    comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
    c) quanto a euro 5 milioni per l’anno 2019, mediante
    corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui
    all’articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999,
    n. 44, affluite all’entrata del bilancio dello Stato, che restano
    acquisite all’erario.
  3. Il fondo di cui al comma 1 potra’ essere alimentato anche con le
    risorse provenienti dal Fondo unico giustizia di cui all’articolo 61,
    comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la quota
    spettante al Ministero dell’interno.
  4. Le modalita’ di presentazione delle richieste da parte dei
    comuni interessati nonche’ i criteri di ripartizione delle risorse
    del fondo di cui al comma 1 sono individuate, entro novanta giorni
    dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
    presente decreto, con decreto del Ministro dell’interno, da adottare
    di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la
    Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali.

Art. 35-quinquies

Videosorveglianza

  1. Al fine di potenziare gli interventi in materia di sicurezza
    urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 5,
    comma 2, lettera a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, con
    riferimento all’installazione, da parte dei comuni, di sistemi di
    videosorveglianza, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5,
    comma 2-ter, del citato decreto-legge n. 14 del 2017 e’ incrementata
    di 10 milioni di euro per l’anno 2019, di 17 milioni di euro per
    l’anno 2020, di 27 milioni di euro per l’anno 2021 e di 36 milioni di
    euro per l’anno 2022.
  2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
    delle autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 1, comma 140,
    lettere b) ed e), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nell’ambito
    del programma «Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della
    sicurezza pubblica» della missione «Ordine pubblico e sicurezza»
    dello stato di previsione del Ministero dell’interno.
  3. Le autorizzazioni di spesa di cui al comma 2 possono essere
    reintegrate mediante rimodulazione di risorse finanziarie assegnate o
    da assegnare al Ministero dell’interno per la realizzazione di
    investimenti.

Art. 35-sexies

Utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto da parte delle Forze di
polizia di cui all’articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile
1981, n. 121

  1. All’articolo 5 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7,
    convertito, con modificazioni, dallalegge 17 aprile 2015, n. 43, il
    primo periodo del comma 3-sexiese’ sostituito dal seguente: «Fermo
    restando quanto disposto dal codice della navigazione e dalla
    disciplina dell’Unione europea, con decreto del Ministro
    dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa, con il
    Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle
    infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentito l’Ente nazionale
    per l’aviazione civile (ENAC), entro centoventi giorni dalla data di
    entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le
    modalita’ di utilizzo, da parte delle Forze di polizia, degli
    aeromobili a pilotaggio remoto, comunemente denominati “droni”, ai
    fini del controllo del territorio per finalita’ di pubblica
    sicurezza, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e
    alla prevenzione dei reati di criminalita’ organizzata e ambientale,
    nonche’ per le finalita’ di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto
    legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e, per il Corpo della guardia di
    finanza, anche ai fini dell’assolvimento delle funzioni di polizia
    economica e finanziaria di cui all’articolo 2 del decreto legislativo
    19 marzo 2001, n. 68.».

Capo II
Disposizioni sull’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

Art. 36

Razionalizzazione delle procedure di gestione e destinazione dei beni
confiscati

  1. All’articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
    159, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole «comunque non
    superiore a tre,» sono inserite le seguenti: «con esclusione degli
    incarichi gia’ in corso quale coadiutore,».
    1-bis. All’articolo 35-bis del decreto legislativo 6 settembre
    2011, n. 159, il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. Al fine di
    consentire la prosecuzione dell’attivita’ dell’impresa sequestrata o
    confiscata, dalla data di nomina dell’amministratore giudiziario e
    fino all’eventuale provvedimento di dissequestro dell’azienda o di
    revoca della confisca della stessa, o fino alla data di destinazione
    dell’azienda, disposta ai sensi dell’articolo 48, sono sospesi gli
    effetti della pregressa documentazione antimafia interdittiva,
    nonche’ le procedure pendenti preordinate al conseguimento dei
    medesimi effetti.».
  2. All’articolo 38 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
    159, sono apportate le seguenti modificazioni:
    0a) al comma 2:
    1) al primo periodo, le parole: «sequestro e» sono sostituite
    dalla seguente: «sequestro,» e dopo la parola: «straordinaria» sono
    inserite le seguenti: «e i dati, individuati dal regolamento di
    attuazione previsto dall’articolo 113, comma 1, lettera c),
    indispensabili per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali»;
    2) al secondo periodo, le parole: «inserendo tutti» sono
    sostituite dalle seguenti: «aggiornando dalla data del provvedimento
    di confisca di secondo grado»;
    3) il terzo periodo e’ soppresso;
    a) al comma 3:
    1) al secondo periodo, dopo la parola «coadiutore,» sono
    inserite le seguenti: «che puo’ essere»;
    2) dopo il secondo periodo e’ inserito il seguente: «Qualora
    sia diverso dall’amministratore giudiziario, il coadiutore nominato
    dall’Agenzia deve essere scelto tra gli iscritti, rispettivamente,
    agli albi richiamati all’articolo 35, commi 2 e 2-bis.»;
    3) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All’attuazione
    del presente comma, si provvede con le risorse umane e finanziarie
    disponibili a legislazione vigente.».
    2-bis. All’articolo 41-ter, comma 1, del decreto legislativo 6
    settembre 2011, n. 159, nell’alinea, le parole: «sono istituiti,
    presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, tavoli
    provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, aventi
    il compito di» sono sostituite dalle seguenti: «il prefetto puo’
    istituire, presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo, un
    tavolo provinciale sulle aziende sequestrate e confiscate, avente il
    compito di».
    2-ter. All’articolo 43 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
    159, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole: «il provvedimento di confisca di primo
    grado, entro sessanta giorni dal deposito» sono sostituite dalle
    seguenti: «i provvedimenti di confisca di primo e di secondo grado,
    entro sessanta giorni dal deposito di ciascuno dei medesimi
    provvedimenti»;
    b) il comma 5-bis e’ sostituito dal seguente: «5-bis. Dopo il
    conferimento di cui all’articolo 38, comma 3, l’Agenzia provvede al
    rendiconto ai sensi dei commi precedenti qualora la confisca venga
    revocata. In caso di confisca definitiva l’Agenzia trasmette al
    giudice delegato una relazione sull’amministrazione dei beni,
    esponendo le somme pagate e riscosse, le spese sostenute e il saldo
    finale, con l’indicazione dei limiti previsti dall’articolo 53. In
    tale ultimo caso, il giudice delegato, all’esito degli eventuali
    chiarimenti richiesti, prende atto della relazione».
    2-quater. All’articolo 44 del decreto legislativo 6 settembre 2011,
    n. 159, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
    «2-bis. Per il recupero e la custodia dei veicoli a motore e dei
    natanti confiscati, l’Agenzia applica le tariffe stabilite con il
    decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
    dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 59 del
    testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
    maggio 2002, n. 115. Ferme restando le tariffe stabilite dal periodo
    precedente, l’Agenzia puo’ avvalersi di aziende da essa amministrate
    operanti nello specifico settore.».
  3. All’articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
    159, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3:
    1) alla lettera b) le parole «Presidente del Consiglio dei
    ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell’interno»;
    2) alla lettera c) le parole «al patrimonio del comune ove
    l’immobile e’ sito, ovvero al patrimonio della provincia o della
    regione» sono sostituite dalle seguenti: «al patrimonio indisponibile
    del comune ove l’immobile e’ sito, ovvero al patrimonio indisponibile
    della provincia, della citta’ metropolitana o della regione»;
    2-bis) alla lettera c), quartultimo periodo, le parole: «Se entro
    un anno» sono sostituite dalle seguenti: «Se entro due anni»;
    2-ter) alla lettera c), terzultimo periodo, sostituire le parole:
    «Alla scadenza dei sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Alla
    scadenza di un anno»;
    3) la lettera d) e’ sostituita dalla seguente:
    «d) trasferiti prioritariamente al patrimonio indisponibile
    dell’ente locale o della regione ove l’immobile e’ sito, se
    confiscati per il reato di cui all’articolo 74 del citato testo unico
    approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
    n. 309, qualora richiesti per le finalita’ di cui all’articolo 129
    dello stesso decreto del Presidente della Repubblica. Se entro due
    anni l’ente territoriale destinatario non ha provveduto alla
    destinazione del bene, l’Agenzia dispone la revoca del trasferimento
    ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.»;
    b) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «,
    nonche’, per una quota non superiore al 30 per cento, per
    incrementare i fondi per la contrattazione integrativa anche allo
    scopo di valorizzare l’apporto del personale dirigenziale e non
    dirigenziale al potenziamento dell’efficacia ed efficienza
    dell’azione dell’Agenzia. La misura della quota annua destinata
    all’incremento dei fondi per la contrattazione integrativa viene
    definita con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il
    Ministro dell’economia e delle finanze su proposta dell’Agenzia e
    l’incremento non puo’ essere superiore al 15 per cento della
    componente variabile della retribuzione accessoria in godimento da
    parte del predetto personale»;
    c) dopo il comma 4 e’ inserito il seguente:
    «4-bis. Fermi restando i vincoli connessi al trasferimento nel
    patrimonio indisponibile dell’ente destinatario, nell’ambito delle
    finalita’ istituzionali di cui al comma 3, letterac), rientra
    l’impiego degli immobili, tramite procedure ad evidenza pubblica, per
    incrementare l’offerta di alloggi da cedere in locazione a soggetti
    in particolare condizione di disagio economico e sociale anche
    qualora l’ente territoriale ne affidi la gestione all’ente pubblico a
    cio’ preposto.»;
    d) i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
    «5. I beni di cui al comma 3, di cui non sia possibile effettuare
    la destinazione o il trasferimento per le finalita’ di pubblico
    interesse ivi contemplate, sono destinati con provvedimento
    dell’Agenzia alla vendita, osservate, in quanto compatibili, le
    disposizioni del codice di procedura civile. Qualora l’immobile si
    trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di
    costruire in sanatoria, l’acquirente dovra’ presentare la relativa
    domanda entro centoventi giorni dal perfezionamento dell’atto di
    vendita. L’avviso di vendita e’ pubblicato nel sitointernet
    dell’Agenzia e dell’avvenuta pubblicazione e’ data notizia nel
    sitointernetdell’Agenzia del demanio. La vendita e’ effettuata per un
    corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima
    formulata ai sensi dell’articolo 47. Qualora, entro novanta giorni
    dalla data di pubblicazione dell’avviso di vendita, non pervengano
    proposte di acquisto per il corrispettivo indicato al precedente
    periodo, il prezzo minimo della vendita non puo’, comunque, essere
    determinato in misura inferiore all’80 per cento del valore della
    suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi 6 e 7 del presente
    articolo, la vendita e’ effettuata al miglior offerente, con
    esclusione del proposto o di colui che risultava proprietario
    all’atto dell’adozione della misura penale o di prevenzione, se
    diverso dal proposto, di soggetti condannati, anche in primo grado, o
    sottoposti ad indagini connesse o pertinenti al reato di associazione
    mafiosa o a quello di cui all’articolo 416-bis.1 del codice penale,
    nonche’ dei relativi coniugi o parti dell’unione civile, parenti e
    affini entro il terzo grado, nonche’ persone con essi conviventi.
    L’Agenzia acquisisce, con le modalita’ di cui agli articoli 90 e
    seguenti, l’informazione antimafia, riferita all’acquirente e agli
    altri soggetti allo stesso riconducibili, indicati al presente comma,
    affinche’ i beni non siano acquistati, anche per interposta persona,
    da soggetti esclusi ai sensi del periodo che precede, o comunque
    riconducibili alla criminalita’ organizzata, ovvero utilizzando
    proventi di natura illecita. Si applica, in quanto compatibile, il
    comma 15. I beni immobili acquistati non possono essere alienati,
    nemmeno parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione del
    contratto di vendita e quelli diversi dai fabbricati sono
    assoggettati alla stessa disciplina prevista per questi ultimi
    dall’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito,
    con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. I beni
    immobili di valore superiore a 400.000 euro sono alienati secondo le
    procedure previste dalle norme di contabilita’ dello Stato.
  4. Possono esercitare la prelazione all’acquisto:
    a) cooperative edilizie costituite da personale delle Forze
    armate o delle Forze di polizia;
    b) gli enti pubblici aventi, tra le altre finalita’
    istituzionali, anche quella dell’investimento nel settore
    immobiliare;
    c) le associazioni di categoria che assicurano, nello specifico
    progetto, maggiori garanzie e utilita’ per il perseguimento
    dell’interesse pubblico;
    d) le fondazioni bancarie;
    e) gli enti territoriali.
  5. La prelazione deve essere esercitata, a pena di decadenza, nei
    termini stabiliti dall’avviso pubblico di cui al comma 5, salvo
    recesso qualora la migliore offerta pervenuta non sia ritenuta di
    interesse.»;
    e) dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:
    «7-ter. Per la destinazione ai sensi del comma 3 dei beni indivisi,
    oggetto di provvedimento di confisca, l’Agenzia o il partecipante
    alla comunione promuove incidente di esecuzione ai sensi
    dell’articolo 666 del codice di procedura penale. Il tribunale,
    disposti i necessari accertamenti tecnici, adotta gli opportuni
    provvedimenti per ottenere la divisione del bene. Qualora il bene
    risulti indivisibile, i partecipanti in buona fede possono chiedere
    l’assegnazione dell’immobile oggetto di divisione, previa
    corresponsione del conguaglio dovuto in favore degli aventi diritto,
    in conformita’ al valore determinato dal perito nominato dal
    tribunale. Quando l’assegnazione e’ richiesta da piu’ partecipanti
    alla comunione, si fa luogo alla stessa in favore del partecipante
    titolare della quota maggiore o anche in favore di piu’ partecipanti,
    se questi la chiedono congiuntamente. Se non e’ chiesta
    l’assegnazione, si fa luogo alla vendita, a cura dell’Agenzia e
    osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di
    procedura civile o, in alternativa, all’acquisizione del bene per
    intero al patrimonio dello Stato per le destinazioni di cui al comma
    3, e gli altri partecipanti alla comunione hanno diritto alla
    corresponsione di una somma equivalente al valore determinato dal
    perito nominato dal tribunale, con salvezza dei diritti dei creditori
    iscritti e dei cessionari. In caso di acquisizione del bene al
    patrimonio dello Stato, il tribunale ordina il pagamento delle somme,
    ponendole a carico del Fondo Unico Giustizia. Qualora il partecipante
    alla comunione non dimostri la propria buona fede, la relativa quota
    viene acquisita a titolo gratuito al patrimonio dello Stato ai sensi
    del primo comma dell’articolo 45.
    7-quater. Le modalita’ di attuazione della disposizione di cui al
    comma 7-ter, ai sensi della quale, in caso di acquisizione del bene
    al patrimonio dello Stato, il tribunale ordina il pagamento delle
    somme, ponendole a carico del Fondo unico giustizia, sono stabilite
    con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
    con il Ministro della giustizia»;
    f) il comma 10 e’ sostituito dal seguente:
    «10. Il 90 per cento delle somme ricavate dalla vendita di cui al
    comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli
    stessi, affluiscono al Fondo Unico Giustizia per essere riassegnate,
    previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato, nella misura
    del quaranta per cento al Ministero dell’interno, per la tutela della
    sicurezza pubblica e per il soccorso pubblico, nella misura del
    quaranta per cento al Ministero della giustizia, per assicurare il
    funzionamento ed il potenziamento degli uffici giudiziari e degli
    altri servizi istituzionali, e, nella misura del venti per cento
    all’Agenzia, per assicurare lo sviluppo delle proprie attivita’
    istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilita’ della
    finanza pubblica.»;
    f-bis) dopo il comma 10 e’ inserito il seguente: «10-bis. Il 10 per
    cento delle somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5 confluisce
    in un fondo, istituito presso il Ministero dell’interno, per le spese
    di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni di cui al comma 3,
    lettera c)»;
    g) dopo il comma 12-bise’ inserito il seguente:
    «12-ter. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, non
    destinati ai sensi dei commi 12 e 12-bis, possono essere destinati
    alla vendita, con divieto di ulteriore cessione per un periodo non
    inferiore a un anno, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5,
    sesto periodo, ovvero distrutti.»;
    h) dopo il comma 15-tere’ aggiunto, in fine, il seguente:
    «15-quater. I beni di cui al comma 5 che rimangono invenduti,
    decorsi tre anni dall’avvio della relativa procedura, sono mantenuti
    al patrimonio dello Stato con provvedimento dell’Agenzia. La relativa
    gestione e’ affidata all’Agenzia del demanio.».
    3-bis. All’articolo 51, comma 3-ter, del decreto legislativo 6
    settembre 2011, n. 159, le parole: «Qualora sussista un interesse di
    natura generale» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini del
    perseguimento delle proprie finalita’ istituzionali».
  6. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 non devono
    derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
    Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le
    risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
    vigente.

Art. 36-bis

Iscrizione di provvedimenti al registro delle imprese

  1. Nel capo IV del titolo III del libro I del decreto legislativo 6
    settembre 2011, n. 159, dopo l’articolo 51 e’ inserito il seguente:
    «Art. 51-bis (Iscrizione di provvedimenti al registro delle
    imprese). – 1. Il decreto di sequestro di cui all’articolo 20, il
    decreto di confisca di cui all’articolo 24, i provvedimenti di cui
    agli articoli 34 e 34-bis, la nomina dell’amministratore giudiziario
    ai sensi dell’articolo 41, il provvedimento di cui all’articolo 45,
    nonche’ tutti i provvedimenti giudiziari di cui al presente decreto
    comunque denominati, relativi ad imprese, a societa’ o a quote delle
    stesse, sono iscritti al registro delle imprese, su istanza della
    cancelleria, entro il giorno successivo al deposito in cancelleria,
    con le modalita’ individuate dal regolamento emanato ai sensi
    dell’articolo 8, comma 6-bis, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
    Nelle more dell’emanazione del regolamento di cui al periodo
    precedente si applica l’articolo 8, comma 6-ter, della citata legge
    n. 580 del 1993.».

Art. 37

Disposizioni in materia di organizzazione e di organico dell’Agenzia

  1. All’articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre
    2011, n. 159, il primo periodo e’ sostituito dal seguente:1.
    L’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni
    sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata e’ posta sotto
    la vigilanza del Ministro dell’interno, ha personalita’ giuridica di
    diritto pubblico ed e’ dotata di autonomia organizzativa e contabile,
    ha la sede principale in Roma e fino a 4 sedi secondarie istituite
    con le modalita’ di cui all’articolo 112, nei limiti delle risorse
    ordinarie iscritte nel proprio bilancio.».
  2. All’articolo 112 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
    159, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 4:
    1) dopo la lettera c) e’ inserita la seguente: «c-bis) provvede
    all’istituzione, in relazione a particolari esigenze, fino a un
    massimo di quattro sedi secondarie, in regioni ove sono presenti in
    quantita’ significativa beni sequestrati e confiscati alla
    criminalita’ organizzata, nei limiti delle risorse di cui
    all’articolo 110, comma 1;»;
    2) la lettera h) e’ sostituita dalla seguente: «h) approva il
    bilancio preventivo e il conto consuntivo;»;
    b) al comma 5, alla lettera a) la parola «, h)» e’ soppressa.
  3. All’articolo 113-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011,
    n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «si provvede» sono
    inserite le seguenti: «, nel limite di cento unita’»;
    b) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
    «2-bis. Per la copertura delle ulteriori settanta unita’ di
    incremento della dotazione organica, il reclutamento avviene mediante
    procedure selettive pubbliche, in conformita’ alla legislazione
    vigente in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche
    amministrazioni. Per l’espletamento delle suddette procedure
    concorsuali, il Dipartimento per le politiche del personale
    dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e
    finanziarie del Ministero dell’interno collabora con l’Agenzia. Gli
    oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali sono a carico
    dell’Agenzia.»;
    c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
    «4-bis. Nell’ambito della contrattazione collettiva 2019/2021 viene
    individuata l’indennita’ di amministrazione spettante agli
    appartenenti ai ruoli dell’Agenzia, in misura pari a quella
    corrisposta al personale della corrispondente area del Ministero
    della giustizia.
    4-ter. Oltre al personale di cui al comma 1, l’Agenzia e’
    autorizzata ad avvalersi di una aliquota non superiore a 100 unita’
    di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche
    amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
    legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche’ ad enti pubblici
    economici. Nei limiti complessivi della stessa quota l’Agenzia puo’
    avvalersi in posizione di comando di personale delle Forze di polizia
    ad ordinamento civile e militare con qualifica non dirigenziale fino
    a un massimo di 20 unita’. Il predetto personale e’ posto in
    posizione di comando, distacco o fuori ruolo anche in deroga alla
    vigente normativa generale in materia di mobilita’ temporanea e nel
    rispetto di quanto previsto dall’articolo 17, comma 14, della legge
    15 maggio 1997, n. 127, conservando lo stato giuridico e il
    trattamento economico fisso, continuativo ed accessorio, secondo
    quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico
    dell’amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte
    dell’Agenzia all’amministrazione di appartenenza dei soli oneri
    relativi al trattamento accessorio.».
  4. Per l’attuazione del comma 3, letterab), e’ autorizzata la spesa
    di 570.000 euro per l’anno 2019 e 3.400.000 euro a decorrere
    dall’anno 2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo

Art. 37-bis

Disposizioni in materia di funzionamento dell’Agenzia

  1. All’articolo 113 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
    159, il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
    «3. Sulla base di apposite convenzioni, anche onerose, l’Agenzia,
    per l’assolvimento dei suoi compiti e delle attivita’ istituzionali,
    puo’ richiedere, nei limiti degli stanziamenti del proprio bilancio,
    la collaborazione di amministrazioni centrali dello Stato, ivi
    comprese societa’ e associazioni in house ad esse riconducibili di
    cui puo’ avvalersi con le medesime modalita’ delle amministrazioni
    stesse, di Agenzie fiscali o di enti pubblici».

Art. 38

Deroga alle regole sul contenimento della spesa degli enti pubblici e
disposizioni abrogative

  1. All’articolo 118 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
    159, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
    «3-bis. Al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione
    dei compiti affidati all’Agenzia le disposizioni di cui all’articolo
    6, commi 7, 8, 9, 12 e 13 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
    78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
    122, di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012,
    n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
    135, nonche’ di cui all’articolo 2, commi da 618 a 623, della legge
    24 dicembre 2007, n. 244, non trovano applicazione nei confronti
    dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei
    beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata fino al
    terzo esercizio finanziario successivo all’adeguamento della
    dotazione organica di cui all’articolo 113-bis, comma 1. Allo scadere
    della deroga di cui al presente comma, entro 90 giorni, con decreto
    del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e
    delle finanze su proposta dell’Agenzia vengono stabiliti i criteri
    specifici per l’applicazione delle norme derogate sulla base delle
    spese sostenute nel triennio.».
  2. Per l’attuazione del comma 1, e’ autorizzata la spesa di 66.194
    euro a decorrere dal 2018. Ai relativi oneri si provvede ai sensi
    dell’articolo 39.
  3. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i commi 7 e 8
    dell’articolo 52 sono abrogati.
  4. L’articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
    e’ abrogato.

Art. 38-bis

Disposizioni a sostegno delle vittime delle attivita’ di estorsione e
dell’usura

  1. Alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, sono apportate le seguenti
    modificazioni:
    a) all’articolo 13, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
    «2-bis. Non possono far parte dell’elenco di cui al comma 2
    associazioni ed organizzazioni che, al momento dell’accettazione
    della domanda di iscrizione, non siano in regola con la
    documentazione antimafia di cui al libro II, capi dal I al IV, del
    decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159»;
    b) all’articolo 13, comma 3, le parole «centoventi giorni» sono
    sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»;
    c) all’articolo 14, dopo il comma 1, e’ inserito il seguente:
    «1-bis. Qualora dalla disponibilita’ dell’intera somma dipenda la
    possibilita’ di riattivare in maniera efficiente l’attivita’
    imprenditoriale, previa concessione di provvisionale, ovvero di altre
    misure cautelari, da parte del giudice nel corso del giudizio
    relativo all’evento delittuoso posto a base dell’istanza, possono
    essere erogate somme di denaro a titolo di anticipo dell’elargizione,
    sino a concorrenza dell’intero ammontare»;
    d) all’articolo 19, al comma 1, lettera d), sono aggiunte, in
    fine, le seguenti parole:
    «I membri di cui alla presente lettera devono astenersi dal
    prendere parte all’attivita’ del Comitato, incluse eventuali
    votazioni, quando sono chiamati ad esprimersi su richiedenti
    l’accesso al fondo di cui all’articolo 18 i quali siano, ovvero siano
    stati nei dieci anni precedenti, membri delle loro associazioni
    ovvero abbiano ricevuto supporto in sede di giudizio dalle medesime
    associazioni. Ogni decisione assunta in violazione di quanto previsto
    dal precedente periodo e’ da considerarsi nulla»;
    e) all’articolo 19, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
    «1-bis. In un’apposita sezione del sito internet del Ministero
    dell’interno sono pubblicati i decreti di nomina dei componenti di
    cui al comma 1, lettera d).»;
    f) all’articolo 20, al comma 1, le parole «trecento giorni» sono
    sostituite dalle seguenti: «due anni a decorrere dal provvedimento di
    sospensione. Non sono dovuti interessi di mora nel frattempo
    eventualmente maturati».
  2. All’articolo 14, comma 5, della legge 7 marzo 1996, n. 108, la
    parola «sei» e’ sostituita dalla seguente: «ventiquattro».

Titolo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 39

Copertura finanziaria

  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 9, 18, comma 3,
    limitatamente all’anno 2018, 22, 22-bis, 34, 37 e 38, pari a
    21.851.194 euro per l’anno 2018, a 75.028.329 euro per l’anno 2019, a
    84.477.109 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, a
    35.327.109 euro per l’anno 2026 e a 10.327.109 euro a decorrere
    dall’anno2027, si provvede:
    a) quanto a 5.900.000 euro per l’anno 2019 e a 5.000.000 di euro
    annui a decorrere dall’anno 2020, mediante corrispondente riduzione
    dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
    fini del bilancio triennale 2018-2020, nell’ambito del programma
    «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
    dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
    per l’anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
    del Ministero dell’interno;
    a-bis) quanto a 4.635.000 euro per l’anno 2018, mediante
    corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
    parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020,
    nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
    missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
    dell’economia e delle finanze per l’anno 2018, allo scopo
    parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della
    giustizia;
    a-ter) quanto a 2.000.000 di euro per l’anno 2018, a 15.000.000 di
    euro per l’anno 2019 e a 25.000.000 di euro per ciascuno degli anni
    dal 2020 al 2026, mediante corrispondente riduzione dello
    stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini
    del bilancio triennale 2018-2020, nell’ambito del programma «Fondi di
    riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
    di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
    2018, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
    al Ministero della giustizia;
    b) quanto a 15.150.000 euro per l’anno 2018 e a 49.150.000 euro
    per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, mediante corrispondente
    riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale
    iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell’ambito del
    programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
    ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
    delle finanze per l’anno 2018, allo scopo utilizzando
    l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno;
    c) quanto a 66.194 euro per l’anno 2018, a 4.978.329 euro per
    l’anno 2019, a 5.327.109 euro annui a decorrere dall’anno 2020,
    mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui
    all’articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999,
    n. 44, affluite all’entrata del bilancio dello Stato, che restano
    acquisite all’erario.
  2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
    apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 40

Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
    quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
    Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
    in legge.


Legge 16 novembre 2018, n. 130

Legge 16 novembre 2018, n. 130

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze. (18G00157)

(SO n. 55 alla GU n. 269 del 19-11-2018)


Decreto-Legge 23 ottobre 2018, n. 119

Decreto-Legge 23 ottobre 2018, n. 119

Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. (18G00151)

(GU Serie Generale n.247 del 23-10-2018)

Titolo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE
Capo I
Disposizioni in materia di pacificazione fiscale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di prevedere misure
per esigenze fiscali e finanziarie indifferibili;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle
riunioni del 15 e del 20 ottobre 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e
delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione

  1. Il contribuente puo’ definire il contenuto integrale dei
    processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell’articolo 24
    della legge 7 gennaio 1929, n. 4, consegnati entro la data di entrata
    in vigore del presente decreto, presentando la relativa dichiarazione
    per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale in materia di
    imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali
    e ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attivita’
    produttive, imposta sul valore degli immobili all’estero, imposta sul
    valore delle attivita’ finanziarie all’estero e imposta sul valore
    aggiunto. E’ possibile definire solo i verbali per i quali, alla
    predetta data, non e’ stato ancora notificato un avviso di
    accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio di cui
    all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
  2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 devono essere presentate
    entro il 31 maggio 2019 con le modalita’ stabilite da un
    provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, per i periodi
    di imposta per i quali non sono scaduti i termini di cui all’articolo
    43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
    600 e all’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26
    ottobre 1972, n. 633, anche tenuto conto del raddoppio dei termini di
    cui all’articolo 12, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 1° luglio
    2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
    2009, n. 102.
  3. Ai fini della presente definizione agevolata nella dichiarazione
    di cui al comma 1 non possono essere utilizzate, a scomputo dei
    maggiori imponibili dichiarati, le perdite di cui agli articoli 8 e
    84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
  4. In caso di processo verbale di constatazione consegnato a
    soggetti in regime di trasparenza di cui agli articoli 5, 115 e 116
    del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
    la dichiarazione di cui al comma 1 puo’ essere presentata anche dai
    soggetti partecipanti, ai quali si applicano le disposizioni del
    presente articolo per regolarizzare le imposte dovute sui maggiori
    redditi di partecipazione ad essi imputabili.
  5. Le imposte autoliquidate nelle dichiarazioni presentate,
    relative a tutte le violazioni constatate per ciascun periodo
    d’imposta, devono essere versate, senza applicazione delle sanzioni
    irrogabili ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del decreto
    legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e degli interessi, entro il 31
    maggio 2019.
  6. Limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie
    tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della
    decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, il
    debitore e’ tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui al
    comma 5, a decorrere dal 1° maggio 2016, gli interessi di mora
    previsti dall’articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n.
    952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013,
    fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo
  7. La definizione di cui al comma 1 si perfeziona con la
    presentazione della dichiarazione ed il versamento in unica soluzione
    o della prima rata entro i termini di cui ai commi 2 e 5. Si
    applicano le disposizioni previste dall’articolo 8, commi 2, 3, 4,
    del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo di
    venti rate trimestrali di pari importo. E’ esclusa la compensazione
    prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
  8. In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti
    del presente articolo e il competente ufficio procede alla notifica
    degli atti relativi alle violazioni constatate.
  9. In deroga all’articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000,
    n. 212, con riferimento ai periodi di imposta fino al 31 dicembre
    2015, oggetto dei processi verbali di constatazione di cui al comma
    1, i termini di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della
    Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all’articolo 57 del decreto del
    Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all’articolo
    20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono
    prorogati di due anni.
  10. Con uno o piu’ provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle
    entrate, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei
    monopoli, sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per
    l’attuazione del presente articolo.

Art. 2

Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

  1. Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di
    liquidazione, gli atti di recupero notificati entro la data di
    entrata in vigore del presente decreto, non impugnati e ancora
    impugnabili alla stessa data, possono essere definiti con il
    pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte,
    senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro
    trenta giorni dalla predetta data o, se piu’ ampio, entro il termine
    di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno
    1997, n. 218, che residua dopo la data di entrata in vigore del
    presente decreto.
  2. Le somme contenute negli inviti al contraddittorio di cui agli
    articoli 5, comma 1, lettera c), e 11, comma 1, lettera b-bis), del
    decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, notificati entro la data
    di entrata in vigore del presente decreto, possono essere definiti
    con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole
    imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori,
    entro trenta giorni dalla predetta data.
  3. Gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del
    decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sottoscritti entro la
    data di entrata in vigore del presente decreto possono essere
    perfezionati ai sensi dell’articolo 9 del medesimo decreto, con il
    pagamento, entro il termine di cui all’articolo 8, comma 1, del
    citato decreto, decorrente dalla predetta data, delle sole imposte,
    senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.
  4. La definizione di cui a commi 1, 2, 3 si perfeziona con il
    versamento delle somme in unica soluzione o della prima rata entro i
    termini di cui ai citati commi. Si applicano le disposizioni previste
    dall’articolo 8, commi 2, 3, 4 del decreto legislativo 19 giugno
    1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di pari
    importo. E’ esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 del
    decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di mancato
    perfezionamento non si producono gli effetti del presente articolo e
    il competente ufficio prosegue le ordinarie attivita’ relative a
    ciascuno dei procedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3.
  5. Limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie
    tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della
    decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, il
    debitore e’ tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui ai
    commi 1, 2 e 3, a decorrere dal 1° maggio 2016 gli interessi di mora
    previsti dall’articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n.
    952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013,
    fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo
  6. Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell’ambito della
    procedura di collaborazione volontaria di cui all’articolo 5-quater
    del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
  7. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore
    degli altri.
  8. Con uno o piu’ provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle
    entrate, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei
    monopoli, sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per
    l’attuazione del presente articolo.

Art. 3

Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della
riscossione

  1. I debiti, diversi da quelli di cui all’articolo 5 risultanti dai
    singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio
    2000 al 31 dicembre 2017, possono essere estinti, senza corrispondere
    le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui
    all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
    29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive
    di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio
    1999, n. 46, versando integralmente, in unica soluzione entro il 31
    luglio 2019, o nel numero massimo di dieci rate consecutive di pari
    importo, le somme:
    a) affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e
    interessi;
    b) maturate a favore dell’agente della riscossione, ai sensi
    dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a
    titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso
    delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella
    di pagamento.
  2. Le rate previste dal comma 1 scadono il 31 luglio e il 30
    novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019.
  3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono dovuti,
    a decorrere dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2 per
    cento annuo e non si applicano le disposizioni dell’articolo 19 del
    decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  4. L’agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari
    a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in
    apposita area del proprio sito internet.
  5. Il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua
    volonta’ di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo,
    entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione, con le modalita’ e
    in conformita’ alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul
    proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data
    di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il
    debitore sceglie altresi’ il numero di rate nel quale intende
    effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma
  6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica
    l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa
    ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che,
    dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del
    pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione
    del giudizio e’ subordinata all’effettivo perfezionamento della
    definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della
    documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario,
    il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
  7. Entro il 30 aprile 2019 il debitore puo’ integrare, con le
    modalita’ previste dal comma 5, la dichiarazione presentata
    anteriormente a tale data.
  8. Ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da
    versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si tiene conto
    esclusivamente degli importi gia’ versati a titolo di capitale e
    interessi compresi nei carichi affidati, nonche’, ai sensi
    dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di
    aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di
    notifica della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di
    precedenti pagamenti parziali, ha gia’ integralmente corrisposto
    quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti
    della definizione deve comunque manifestare la sua volonta’ di
    aderirvi con le modalita’ previste dal comma 5.
  9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi
    titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente
    acquisite e non sono rimborsabili.
  10. A seguito della presentazione della dichiarazione,
    relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:
    a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
    b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle
    somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento
    derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di
    presentazione;
    c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e
    ipoteche, fatti salvi quelli gia’ iscritti alla data di
    presentazione;
    d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
    e) non possono essere proseguite le procedure esecutive
    precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto
    con esito positivo;
    f) il debitore non e’ considerato inadempiente ai fini di cui agli
    articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica
    29 settembre 1973, n. 602.
  11. Entro il 30 giugno 2019, l’agente della riscossione comunica ai
    debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5
    l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione,
    nonche’ quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza
    di ciascuna di esse.
  12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione puo’ essere
    effettuato:
    a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente
    indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;
    b) mediante bollettini precompilati, che l’agente della riscossione
    e’ tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11, se il
    debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalita’
    previste dalla lettera a) del presente comma;
    c) presso gli sportelli dell’agente della riscossione. In tal caso,
    si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 7-bis, del
    decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalita’
    previste dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24
    settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10
    ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.
  13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali e’ stata
    presentata la dichiarazione di cui al comma 5:
    a) alla data del 31 luglio 2019 le dilazioni sospese ai sensi del
    comma 10, lettera b), sono automaticamente revocate e non possono
    essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell’articolo 19 del
    decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
    b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a
    titolo di definizione determina l’estinzione delle procedure
    esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il
    primo incanto con esito positivo.
  14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento
    dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui e’ stato dilazionato
    il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b), la
    definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di
    prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di
    dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la
    definizione non ha prodotto effetti:
    a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto
    dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del
    carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui
    l’agente della riscossione prosegue l’attivita’ di recupero;
    b) il pagamento non puo’ essere rateizzato ai sensi dell’articolo
    19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
  15. Possono essere ricompresi nella definizione agevolata di cui al
    comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti
    della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito
    di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione
    prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilita’ di
    effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le
    modalita’ e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di
    omologazione dell’accordo o del piano del consumatore.
  16. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti
    risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione
    recanti:
    a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi
    dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13
    luglio 2015;
    b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei
    conti;
    c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito
    di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
    d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie
    o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi
    dovuti agli enti previdenziali.
  17. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della
    strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le
    disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli
    interessi, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della
    legge 24 novembre 1981, n. 689.
  18. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al
    comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonche’ in tutte
    le procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa previste
    dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei
    crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio
    decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  19. A seguito del pagamento delle somme di cui ai commi 1, 21, 22 e
    24, l’agente della riscossione e’ automaticamente discaricato
    dell’importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di
    eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti
    corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della
    riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente
    interessato, entro il 31 dicembre 2024, l’elenco dei debitori che si
    sono avvalsi delle disposizioni di cui al presente articolo e dei
    codici tributo per i quali e’ stato effettuato il versamento.
    All’articolo 6, comma 12, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225,
    le parole «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31
    dicembre 2024».
  20. All’articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n.
    190, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: «Le comunicazioni
    di inesigibilita’ relative alle quote affidate agli agenti della
    riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, anche da
    soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle
    societa’ del Gruppo Equitalia ovvero dell’Agenzia delle
    entrate-Riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli
    anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2026 e, per quelli consegnati
    fino al 31 dicembre 2015, per singole annualita’ di consegna partendo
    dalla piu’ recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo
    al 2026.».
  21. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, l’integrale
    pagamento, entro il termine differito al 7 dicembre 2018, delle
    residue somme dovute ai sensi dell’articolo 1, commi 6 e 8, lettera
    b), numero 2), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito,
    con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in scadenza
    nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, determina, per i
    debitori che vi provvedono, il differimento automatico del versamento
    delle restanti somme, che e’ effettuato in dieci rate consecutive di
    pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun
    anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1° agosto
    2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo. A tal fine,
    entro il 30 giugno 2019, senza alcun adempimento a carico dei
    debitori interessati, l’agente della riscossione invia a questi
    ultimi apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati
    per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze, anche
    tenendo conto di quelle stralciate ai sensi dell’articolo 4. Si
    applicano le disposizioni di cui al comma 12, lettera c); si
    applicano altresi’, a seguito del pagamento della prima delle
    predette rate differite, le disposizioni di cui al comma 13, lettera
    b).
  22. Resta salva la facolta’, per il debitore, di effettuare, entro
    il 31 luglio 2019, in unica soluzione, il pagamento delle rate
    differite ai sensi del comma 21.
  23. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, i debiti relativi
    ai carichi per i quali non e’ stato effettuato l’integrale pagamento,
    entro il 7 dicembre 2018, delle somme da versare nello stesso termine
    in conformita’ alle previsioni del comma 21 non possono essere
    definiti secondo le disposizioni del presente articolo e la
    dichiarazione eventualmente presentata per tali debiti ai sensi del
    comma 5 e’ improcedibile.
  24. Relativamente ai debiti risultanti dai singoli carichi affidati
    agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre
    2017, i soggetti di cui all’articolo 6, comma 13-ter, del
    decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, effettuano il pagamento delle
    residue somme dovute ai fini delle definizioni agevolate previste
    dallo stesso articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016 e
    dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172,
    in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio
    e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali
    sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per
    cento annuo. A tal fine, entro il 30 giugno 2019, senza alcun
    adempimento a carico dei debitori interessati, l’agente della
    riscossione invia a questi ultimi apposita comunicazione, unitamente
    ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle
    nuove scadenze. Si applicano le disposizioni di cui al comma 12,
    lettera c); si applicano altresi’, a seguito del pagamento della
    prima delle predette rate, le disposizioni di cui al comma 13,
    lettera b). Resta salva la facolta’, per il debitore, di effettuare
    il pagamento di tali rate in unica soluzione entro il 31 luglio 2019.
  25. Possono essere definiti, secondo le disposizioni del presente
    articolo, anche i debiti relativi ai carichi gia’ oggetto di
    precedenti dichiarazioni rese ai sensi:
    a) dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.
    193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n.
    225, per le quali il debitore non ha perfezionato la definizione con
    l’integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine;
    b) dell’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.
    148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.
    172, per le quali il debitore non ha provveduto all’integrale,
    tempestivo pagamento delle somme dovute in conformita’ al comma 8,
    lettera b), numero 1), dello stesso articolo 1 del decreto-legge n.
    148 del 2017.

Art. 4

Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della
riscossione dal 2000 al 2010

  1. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del
    presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale,
    interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai
    singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio
    2000 al 31 dicembre 2010, ancorche’ riferiti alle cartelle per le
    quali e’ gia’ intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono
    automaticamente annullati. L’annullamento e’ effettuato alla data del
    31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari
    adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico,
    senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore, e
    dell’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’agente
    della riscossione trasmette agli enti interessati l’elenco delle
    quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in
    conformita’ alle specifiche tecniche di cui all’allegato 1 del
    decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze del
    15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22
    giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1,
    comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
  2. Con riferimento ai debiti di cui al comma 1:
    a) le somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore
    del presente decreto restano definitivamente acquisite;
    b) le somme versate dalla data di entrata in vigore del presente
    decreto sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti
    eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al
    versamento, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in
    assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate, ai sensi
    dell’articolo 22, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto
    legislativo 13 aprile 1999, n. 112. A tal fine, l’agente della
    riscossione presenta all’ente creditore richiesta di restituzione
    delle somme eventualmente riscosse dalla data di entrata in vigore
    del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018, riversate ai sensi
    dello stesso articolo 22 del decreto legislativo n. 112 del 1999. In
    caso di mancata erogazione nel termine di novanta giorni dalla
    richiesta, l’agente della riscossione e’ autorizzato a compensare il
    relativo importo con le somme da riversare.
  3. Per il rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in
    essere in relazione alle quote annullate ai sensi del comma 1,
    concernenti i carichi erariali e, limitatamente alle spese maturate
    negli anni 2000-2013, quelli dei comuni, l’agente della riscossione
    presenta, entro il 31 dicembre 2019, sulla base dei crediti
    risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2018, e fatte salve le
    anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero
    dell’economia e delle finanze. Il rimborso e’ effettuato, a decorrere
    dal 30 giugno 2020, in venti rate annuali, con onere a carico del
    bilancio dello Stato. Per i restanti carichi tale richiesta e’
    presentata al singolo ente creditore, che provvede direttamente al
    rimborso, fatte salve anche in questo caso le anticipazioni
    eventualmente ottenute, con oneri a proprio carico e con le modalita’
    e nei termini previsti dal secondo periodo.
  4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai debiti
    relativi ai carichi di cui all’articolo 3, comma 16, lettere a), b) e
    c), nonche’ alle risorse proprie tradizionali previste dall’articolo
    2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del
    Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio,
    del 26 maggio 2014, e all’imposta sul valore aggiunto riscossa
    all’importazione.

Art. 5

Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della
riscossione a titolo di risorse proprie dell’Unione europea

  1. I debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della
    riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 a titolo di
    risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1,
    lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7
    giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio
    2014, e di imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione
    possono essere estinti con le modalita’, alle condizioni e nei
    termini di cui all’articolo 3, con le seguenti deroghe:
    a) limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie
    tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della
    decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, il
    debitore e’ tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui
    all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b):
    1) a decorrere dal 1° maggio 2016 e fino al 31 luglio 2019, gli
    interessi di mora previsti dall’articolo 114, paragrafo 1, del
    regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
    del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4
    dello stesso articolo 114;
    2) dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento
    annuo;
    b) entro il 31 maggio 2019 l’agente della riscossione trasmette,
    anche in via telematica, l’elenco dei singoli carichi compresi nelle
    dichiarazioni di adesione alla definizione all’Agenzia delle dogane e
    dei monopoli, che, determinato l’importo degli interessi di mora di
    cui alla lettera a), numero 1), lo comunica al medesimo agente, entro
    il 15 giugno 2019, con le stesse modalita’;
    c) entro il 31 luglio 2019 l’agente della riscossione comunica ai
    debitori che hanno presentato la dichiarazione l’ammontare
    complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonche’
    quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di
    ciascuna di esse;
    d) il pagamento dell’unica o della prima rata delle somme dovute a
    titolo di definizione scade il 30 settembre 2019; la seconda rata
    scade il 30 novembre 2019 e le restanti rate il 31 luglio e il 30
    novembre di ciascun anno successivo;
    e) limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie
    tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della
    decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, non
    si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 12, lettera
    c), relative al pagamento mediante compensazione;
    f) l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di poter
    correttamente valutare lo stato dei crediti inerenti alle somme di
    competenza del bilancio della UE, trasmette, anche in via telematica,
    alle scadenze determinate in base all’articolo 13 del regolamento
    (UE) n. 609/14, specifica richiesta all’agente della riscossione,
    che, entro sessanta giorni, provvede a comunicare, con le stesse
    modalita’, se i debitori che hanno aderito alla definizione hanno
    effettuato il pagamento delle rate previste e, in caso positivo, a
    fornire l’elenco dei codici tributo per i quali e’ stato effettuato
    il versamento.

Art. 6

Definizione agevolata delle controversie tributarie

  1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui
    e’ parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi,
    pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in
    Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a
    domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio
    o di chi vi e’ subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento
    di un importo pari al valore della controversia. Il valore della
    controversia e’ stabilito ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del
    decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
  2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, in caso di soccombenza
    dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia
    giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in
    vigore del presente decreto, le controversie possono essere definite
    con il pagamento:
    a) della meta’ del valore della controversia in caso di soccombenza
    nella pronuncia di primo grado;
    b) di un quinto del valore della controversia in caso di
    soccombenza nella pronuncia di secondo grado.
  3. Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non
    collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del
    quindici per cento del valore della controversia in caso di
    soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia
    giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull’ammissibilita’
    dell’atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata
    in vigore del presente decreto, e con il pagamento del quaranta per
    cento negli altri casi. In caso di controversia relativa
    esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono,
    per la definizione non e’ dovuto alcun importo relativo alle sanzioni
    qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con
    modalita’ diverse dalla presente definizione.
  4. Il presente articolo si applica alle controversie in cui il
    ricorso in primo grado e’ stato notificato alla controparte entro la
    data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali alla
    data della presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo
    non si sia concluso con pronuncia definitiva.
  5. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche
    solo in parte:
    a) le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2,
    paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del
    Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio,
    del 26 maggio 2014, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa
    all’importazione;
    b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi
    dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13
    luglio 2015.
  6. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda
    di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi
    del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019; nel
    caso in cui gli importi dovuti superano mille euro e’ ammesso il
    pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell’articolo
    8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di
    venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive
    alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio
    di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima,
    si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla
    data del versamento. E’ esclusa la compensazione prevista
    dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
    Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona
    con la sola presentazione della domanda.
  7. Nel caso in cui le somme interessate dalle controversie
    definibili a norma del presente articolo sono oggetto di definizione
    agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione ai sensi
    dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172,
    il perfezionamento della definizione della controversia e’ in ogni
    caso subordinato al versamento entro il 7 dicembre 2018 delle somme
    di cui al comma 21 dell’articolo 3.
  8. Entro il 31 maggio 2019, per ciascuna controversia autonoma e’
    presentata una distinta domanda di definizione esente dall’imposta di
    bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma
    si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.
  9. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si
    scomputano quelli gia’ versati a qualsiasi titolo in pendenza di
    giudizio. La definizione non da’ comunque luogo alla restituzione
    delle somme gia’ versate ancorche’ eccedenti rispetto a quanto dovuto
    per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata
    prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non
    passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del
    presente decreto.
  10. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il
    contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di
    volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal
    caso il processo e’ sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale
    data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi
    al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e
    del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo
    resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.
  11. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i
    termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce
    giurisdizionali e di riassunzione, nonche’ per la proposizione del
    controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in
    vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019.
  12. L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31
    luglio 2020 con le modalita’ previste per la notificazione degli atti
    processuali. Il diniego e’ impugnabile entro sessanta giorni dinanzi
    all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel
    caso in cui la definizione della controversia e’ richiesta in
    pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale puo’
    essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della
    definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo
    ovvero dalla controparte nel medesimo termine.
  13. In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31
    dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo e’ dichiarato
    estinto, con decreto del Presidente. L’impugnazione della pronuncia
    giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non
    definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del
    processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
  14. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore
    degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia piu’
    pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma
  15. Con uno o piu’ provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle
    entrate sono stabilite le modalita’ di attuazione del presente
    articolo.
  16. Ciascun ente territoriale puo’ stabilire, entro il 31 marzo
    2019, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione
    dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni di cui al presente
    articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria
    in cui e’ parte il medesimo ente.

Art. 7

Regolarizzazione con versamento volontario di periodi d’imposta
precedenti

  1. Le societa’ e le associazioni sportive dilettantistiche,
    iscritte nel Registro CONI, possono avvalersi della dichiarazione
    integrativa speciale, di cui all’articolo 9, per tutte le imposte
    dovute e per ciascun anno di imposta, nel limite complessivo di
    30.000 euro di imponibile annuo.
  2. I soggetti di cui al comma 1 possono altresi’ avvalersi:
    a) della definizione agevolata degli atti del procedimento di
    accertamento prevista dall’articolo 2, versando un importo pari al 50
    per cento delle maggiori imposte accertate, fatta eccezione per
    l’imposta sul valore aggiunto, dovuta per intero, ed al 5 per cento
    delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti;
    b) della definizione agevolata delle liti pendenti dinanzi alle
    commissioni tributarie di cui all’articolo 6 con il versamento del:
    1) 40 per cento del valore della lite e del 5 per cento delle
    sanzioni e degli interessi accertati nel caso in cui, alla data di
    entrata in vigore del presente decreto, questa penda ancora nel primo
    grado di giudizio;
    2) 10 per cento del valore della lite e del 5 per cento delle
    sanzioni e degli interessi accertati, in caso di soccombenza in
    giudizio dell’amministrazione finanziaria nell’ultima o unica
    pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di
    entrata in vigore del presente decreto;
    3) 50 per cento del valore della lite e del 10 per cento delle
    sanzioni e interessi accertati in caso di soccombenza in giudizio
    della societa’ o associazione sportiva nell’ultima o unica pronuncia
    giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in
    vigore del presente decreto.
  3. La definizione agevolata di cui al presente articolo e’ preclusa
    se l’ammontare delle sole imposte accertate o in contestazione,
    relativamente a ciascun periodo d’imposta, per il quale e’ stato
    emesso avviso d’accertamento o e’ pendente reclamo o ricorso, e’
    superiore ad euro 30 mila per ciascuna imposta, IRES o IRAP,
    accertata o contestata. In tal caso resta ferma la possibilita’ di
    avvalersi delle definizioni agevolate degli atti di accertamento e
    delle liti pendenti di cui agli articoli 2 e 6 con le regole ivi
    previste.

Art. 8

Definizione agevolata delle imposte di consumo dovute ai sensi
dell’articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504

  1. E’ ammessa la definizione agevolata dei debiti tributari, per i
    quali non sia ancora intervenuta sentenza passata in giudicato,
    maturati fino al 31 dicembre 2018 a titolo di imposta di consumo, ai
    sensi dell’articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis, del decreto
    legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, con il versamento, da parte del
    soggetto obbligato, di un importo pari al 5 per cento degli importi
    dovuti, con le modalita’ stabilite nel presente articolo. Non sono
    dovuti gli interessi e le sanzioni.
  2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, il soggetto
    obbligato manifesta all’Agenzia delle dogane e dei monopoli la
    volonta’ di avvalersene, facendo pervenire all’Agenzia stessa, entro
    il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione con le modalita’ e in
    conformita’ alla modulistica che l’Agenzia medesima pubblica sul
    proprio sito internet istituzionale entro il 28 febbraio 2019. Ove la
    data di pubblicazione delle modalita’ e della modulistica da parte
    dell’Agenzia stessa sia successiva al 28 febbraio 2019, la
    dichiarazione deve pervenire all’Agenzia entro sessanta giorni dalla
    suddetta data di pubblicazione. I termini indicati per la
    presentazione della dichiarazione sono perentori.
  3. Nella dichiarazione deve essere indicato l’ammontare
    dell’imposta dovuta ai sensi dell’articolo 62-quater, commi 1 e
    1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Qualora il
    soggetto obbligato non abbia ottemperato, in tutto o in parte, agli
    adempimenti di cui all’articolo 6, comma 7, del decreto del Ministro
    dell’economia e delle finanze 29 dicembre 2014, la dichiarazione
    stessa deve essere corredata dei prospetti riepilogativi previsti dal
    medesimo articolo 6. Il soggetto obbligato deve altresi’ dichiarare
    che i dati indicati nei prospetti riepilogativi sono conformi a
    quelli risultanti dalla documentazione contabile tenuta dal soggetto
    obbligato stesso.
  4. La presentazione della dichiarazione sospende per novanta giorni
    i termini per l’impugnazione dei provvedimenti impositivi e degli
    atti di riscossione delle imposte di consumo di cui al comma 1
    nonche’ delle sentenze pronunciate su tali atti. Nel caso in cui i
    provvedimenti impositivi e gli atti di riscossione siano stati
    oggetto di impugnazione innanzi alla giurisdizione tributaria il
    processo e’ sospeso a domanda della parte diversa
    dall’Amministrazione finanziaria, fino al perfezionamento della
    definizione di cui al comma 1.
  5. La definizione di cui al comma 1 si perfeziona con il pagamento,
    entro sessanta giorni dalla comunicazione, dell’intero importo
    comunicato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli ai sensi del
    comma 6, ovvero della prima rata, in caso di pagamento rateale.
  6. Entro centoventi giorni dalla ricezione della dichiarazione di
    cui al comma 2, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli comunica al
    soggetto obbligato l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini
    della definizione agevolata di cui al comma 1.
  7. L’ammontare complessivo delle somme dovute comunicato
    dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ovvero della prima rata in
    caso di pagamento rateale, e’ versato dal soggetto obbligato entro
    sessanta giorni dalla data della comunicazione dell’Agenzia stessa.
  8. Nella dichiarazione, il soggetto obbligato puo’ esprimere la
    volonta’ di effettuare il pagamento, in forma rateale mensile, delle
    somme dovute, per un massimo di centoventi rate mensili, previa
    prestazione di una garanzia, ai sensi dell’articolo 1 della legge 10
    giugno 1982, n. 348, a copertura di sei mensilita’. Il mancato
    pagamento di sei rate, anche non consecutive, determina la decadenza
    dal beneficio del pagamento rateale con obbligo di versamento delle
    somme residue entro sessanta giorni dalla scadenza dell’ultima rata
    non pagata.
  9. La definizione agevolata perde di efficacia, qualora l’Agenzia
    delle dogane e dei monopoli, entro il termine di prescrizione delle
    imposte di cui al comma 1, accerti la non veridicita’ dei dati
    comunicati con la dichiarazione di cui al comma 2.

Art. 9

Disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale

  1. Fino al 31 maggio 2019 i contribuenti possono correggere errori
    od omissioni ed integrare, con le modalita’ previste dal presente
    articolo, le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre
    2017 ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle
    imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei
    contributi previdenziali, dell’imposta regionale sulle attivita’
    produttive e dell’imposta sul valore aggiunto. L’integrazione degli
    imponibili e’ ammessa, nel limite di 100.000 euro di imponibile
    annuo, ai fini delle imposte di cui al precedente periodo e comunque
    di non oltre il 30 per cento di quanto gia’ dichiarato. Resta fermo
    il limite complessivo di 100.000 euro di imponibile annuo per cui e’
    possibile l’integrazione ai sensi del presente comma. In caso di
    dichiarazione di un imponibile minore di 100.000 euro, nonche’ in
    caso di dichiarazione senza debito di imposta per perdite di cui agli
    articoli 8 e 84 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)
    approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
    1986, n. 917, l’integrazione degli imponibili e’ comunque ammessa
    sino a 30.000 euro.
  2. Sul maggior imponibile integrato, per ciascun anno di imposta,
    si applica, senza sanzioni, interessi e altri oneri accessori:
    a) un’imposta sostitutiva determinata applicando sul maggior
    imponibile IRPEF o IRES un’aliquota pari al 20 per cento ai fini
    delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte
    sostitutive delle imposte sui redditi, dei contributi previdenziali e
    dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive;
    b) un’imposta sostitutiva determinata applicando sulle maggiori
    ritenute un’aliquota pari al 20 per cento;
    c) l’aliquota media per l’imposta sul valore aggiunto, risultante
    dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili,
    diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e
    il volume d’affari dichiarato, tenendo conto dell’esistenza di
    operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali.
    Nei casi in cui non e’ possibile determinare l’aliquota media, si
    applica l’aliquota ordinaria prevista dall’articolo 16 del decreto
    del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i contribuenti devono:
    a) inviare una dichiarazione integrativa speciale all’Agenzia delle
    entrate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della
    Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per uno o piu’ periodi d’imposta
    per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non
    sono scaduti i termini per l’accertamento di cui all’articolo 43 del
    decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
    all’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26
    ottobre 1972, n. 633, all’articolo 20, comma 1, del decreto
    legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
    b) provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione di
    quanto dovuto, entro il 31 luglio 2019, senza avvalersi della
    compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9
    luglio 1997, n. 241; il versamento puo’ essere ripartito in dieci
    rate semestrali di pari importo ed in tal caso il pagamento della
    prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2019. Il
    perfezionamento della procedura decorre dal momento del versamento di
    quanto dovuto in unica soluzione o della prima rata.
  4. Se i dichiaranti non eseguono in tutto o in parte, alle
    prescritte scadenze, il versamento delle somme di cui al comma 3,
    lettera b), la dichiarazione integrativa speciale e’ titolo per la
    riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in essa
    indicati e, per il recupero delle somme non corrisposte, si applicano
    le disposizioni dell’articolo 14 del decreto del Presidente della
    Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e sono altresi’ dovuti gli
    interessi legali e una sanzione amministrativa pari al 30 per cento
    delle somme non versate, ridotta alla meta’ in caso di versamento
    eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima.
  5. Nella dichiarazione integrativa speciale di cui al presente
    articolo non possono essere utilizzate, a scomputo dei maggiori
    imponibili dichiarati, le perdite di cui agli articoli 8 e 84 del
    Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) approvato con decreto
    del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La
    dichiarazione integrativa speciale non costituisce titolo per il
    rimborso di ritenute, acconti e crediti d’imposta precedentemente non
    dichiarati, ne’ per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non
    richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d’imposta diverse da
    quelle originariamente dichiarate; la differenza tra l’importo
    dell’eventuale maggior credito risultante dalla dichiarazione
    originaria e quello del minor credito spettante in base alla
    dichiarazione integrativa e’ versata secondo le modalita’ previste
    dal presente articolo.
  6. Ai soli elementi oggetto dell’integrazione si applica l’articolo
    1, comma 640, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  7. La dichiarazione integrativa speciale e’ irrevocabile e deve
    essere sottoscritta personalmente. La procedura di cui al presente
    articolo non e’ esperibile:
    a) se il contribuente, essendone obbligato, non ha presentato le
    dichiarazioni fiscali anche solo per uno degli anni di imposta dal
    2013 al 2016;
    b) se la richiesta e’ presentata dopo che il contribuente ha avuto
    formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, inviti o
    questionari o dell’inizio di qualunque attivita’ di accertamento
    amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme
    tributarie, relativi all’ambito di applicazione della procedura di
    cui al presente articolo.
  8. La procedura non puo’, altresi’, essere esperita dai
    contribuenti per l’emersione di attivita’ finanziarie e patrimoniali
    costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, per i redditi
    prodotti in forma associata di cui all’articolo 5 del testo unico
    approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
    1986, n. 917 e dai contribuenti che hanno esercitato l’opzione
    prevista dagli articoli 115 o 116 del predetto testo unico con
    riferimento alle imposte dovute sui maggiori redditi di
    partecipazione ad essi imputabili per i rilievi formulati a seguito
    di accessi, ispezioni, verifiche o di qualsiasi atto impositivo a
    carico delle societa’ da essi partecipate.
  9. Chiunque fraudolentemente si avvale della procedura di cui al
    presente articolo al fine di far emergere attivita’ finanziarie e
    patrimoniali o denaro contante o valori al portatore provenienti da
    reati diversi dai delitti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto
    legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e’ punito con la medesima sanzione
    prevista per il reato di cui all’articolo 5-septies del decreto-legge
    28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
    agosto 1990, n. 227. Resta ferma l’applicabilita’ degli articoli
    648-bis, 648-ter, 648-ter.1 del codice penale e dell’articolo
    12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.
  10. L’Agenzia delle entrate e gli altri organi dell’Amministrazione
    finanziaria concordano condizioni e modalita’ per lo scambio dei dati
    relativi alle procedure avviate e concluse.
  11. Con uno o piu’ provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle
    entrate sono disciplinate le modalita’ di presentazione della
    dichiarazione integrativa speciale e di pagamento dei relativi debiti
    tributari, nonche’ sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie
    per l’attuazione dei precedenti commi.
  12. Le somme versate dai contribuenti a seguito della presentazione
    della dichiarazione integrativa speciale di cui al comma 3, lettera
    a), affluiscono ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello
    Stato per essere destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo
    per la riduzione della pressione fiscale, di cui all’articolo 1,
    comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Nel predetto Fondo
    e’ altresi’ eventualmente iscritta una dotazione corrispondente al
    maggior gettito prevedibile, per ciascun esercizio finanziario,
    derivante dall’emersione di base imponibile indotta dalla
    presentazione della dichiarazione integrativa speciale, sulla base di
    valutazione effettuata dal Ministero dell’economia e delle finanze –
    Dipartimento delle finanze. Nella nota di aggiornamento al Documento
    di economia e finanza viene data adeguata evidenza del maggior
    gettito valutato ai sensi del precedente periodo.

Capo II
Disposizioni in materia di semplificazione fiscale e di innovazione del processo tributario

Art. 10

Disposizioni di semplificazione per l’avvio della fatturazione
elettronica

  1. All’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015,
    n. 127, dopo il secondo periodo e’ inserito il seguente: «Per il
    primo semestre del periodo d’imposta 2019 le sanzioni di cui ai
    periodi precedenti:
    a) non si applicano se la fattura e’ emessa con le modalita’ di cui
    al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione
    periodica dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 1,
    comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998,
    n. 100;
    b) si applicano con riduzione dell’80 per cento a condizione che la
    fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione
    della liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto del periodo
    successivo.».

Art. 11

Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle fatture

  1. All’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26
    ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, dopo la lettera g) e’ inserita la seguente: «g-bis)
    data in cui e’ effettuata la cessione di beni o la prestazione di
    servizi ovvero data in cui e’ corrisposto in tutto o in parte il
    corrispettivo, sempreche’ tale data sia diversa dalla data di
    emissione della fattura;»;
    b) al comma 4, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: «La
    fattura e’ emessa entro dieci giorni dall’effettuazione
    dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6.».
  2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1°
    luglio 2019.

Art. 12

Disposizioni di semplificazione in tema di annotazione delle fatture
emesse

  1. All’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26
    ottobre 1972, n. 633, il primo comma e’ sostituito dal seguente: «Il
    contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse,
    nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese
    successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con
    riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. Le
    fatture di cui all’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b),
    sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di
    emissione e con riferimento al medesimo mese.».

Art. 13

Disposizioni di semplificazione in tema di registrazione degli
acquisti

  1. All’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26
    ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo comma, le parole «Il contribuente deve numerare in
    ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni
    e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte
    o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma
    dell’articolo 17 e deve annotarle in apposito registro» sono
    sostituite dalle seguenti: «Il contribuente deve annotare in un
    apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni
    e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte
    o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma
    dell’articolo 17,»;
    b) al secondo comma, le parole «il numero progressivo ad essa
    attribuito,» sono soppresse.

Art. 14

Semplificazioni in tema di detrazione dell’IVA

  1. Nell’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della
    Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, dopo il primo periodo e’ aggiunto
    il seguente: «Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente
    puo’ essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta
    relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del
    mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta
    eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni
    effettuate nell’anno precedente.».

Art. 15

Disposizione di coordinamento in tema di fatturazione elettronica

  1. All’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015,
    n. 127, le parole «, stabiliti o identificati» sono sostituite dalle
    seguenti: «o stabiliti».

Art. 16

Giustizia tributaria digitale

  1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate
    le seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 16-bis:
    1) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Comunicazioni,
    notificazioni e depositi telematici»;
    2) nel comma 1, il quarto periodo e’ sostituito dal seguente: «La
    comunicazione si intende perfezionata con la ricezione avvenuta nei
    confronti di almeno uno dei difensori della parte.»;
    3) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. Nelle ipotesi di
    mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata
    del difensore o della parte ed ove lo stesso non sia reperibile da
    pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del
    messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al
    destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante
    deposito in segreteria della Commissione tributaria. Nei casi di cui
    al periodo precedente le notificazioni sono eseguite ai sensi
    dell’articolo 16.»;
    4) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. Le parti, i
    consulenti e gli organi tecnici indicati nell’articolo 7, comma 2,
    notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i
    provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalita’
    telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del
    Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e
    nei successivi decreti di attuazione. In casi eccezionali, il
    Presidente della Commissione tributaria o il Presidente di sezione,
    se il ricorso e’ gia’ iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la
    questione sorge in udienza, con provvedimento motivato possono
    autorizzare il deposito con modalita’ diverse da quelle
    telematiche.»;
    5) dopo il comma 3 e’ inserito il seguente: «3-bis. I soggetti che
    stanno in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell’articolo
    12, comma 2, hanno facolta’ di utilizzare, per le notifiche e i
    depositi, le modalita’ telematiche indicate nel comma 3, previa
    indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo dell’indirizzo di
    posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e le
    notificazioni.»;
    b) dopo l’articolo 25, e’ aggiunto il seguente:
    «Art. 25-bis (Potere di certificazione di conformita’). – 1. Al
    fine del deposito e della notifica con modalita’ telematiche della
    copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di
    parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su
    supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il
    difensore e il dipendente di cui si avvalgono l’ente impositore,
    l’agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell’albo di cui
    all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
    attestano la conformita’ della copia al predetto atto secondo le
    modalita’ di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
  2. Analogo potere di attestazione di conformita’ e’ esteso, anche
    per l’estrazione di copia analogica, agli atti e ai provvedimenti
    presenti nel fascicolo informatico, formato dalla segreteria della
    Commissione tributaria ai sensi dell’articolo 14 del decreto del
    Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, o
    trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell’ufficio di
    segreteria. Detti atti e provvedimenti, presenti nel fascicolo
    informatico o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche
    dell’ufficio di segreteria, equivalgono all’originale anche se privi
    dell’attestazione di conformita’ all’originale da parte dell’ufficio
    di segreteria.
  3. La copia informatica o cartacea munita dell’attestazione di
    conformita’ ai sensi dei commi precedenti equivale all’originale o
    alla copia conforme dell’atto o del provvedimento detenuto ovvero
    presente nel fascicolo informatico.
  4. L’estrazione di copie autentiche ai sensi del presente articolo,
    esonera dal pagamento dei diritti di copia.
  5. Nel compimento dell’attestazione di conformita’ i soggetti di
    cui al presente articolo assumono ad ogni effetto la veste di
    pubblici ufficiali.».
  6. L’articolo 16-bis, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre
    1992, n. 546, nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata
    in vigore del presente decreto, si interpreta nel senso che le parti
    possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalita’ prevista
    dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre
    2013, n. 163, e dai relativi decreti attuativi, indipendentemente
    dalla modalita’ prescelta da controparte nonche’ dall’avvenuto
    svolgimento del giudizio di primo grado con modalita’ analogiche.
  7. In tutti i casi in cui debba essere fornita la prova della
    notificazione o della comunicazione eseguite a mezzo di posta
    elettronica certificata e non sia possibile fornirla con modalita’
    telematiche, il difensore o il dipendente di cui si avvalgono l’ente
    impositore, l’agente della riscossione ed i soggetti iscritti
    nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre
    1997, n. 446, provvedono ai sensi dell’articolo 9, commi 1-bis e
    1-ter, della legge 21 gennaio 1994, n. 53. I soggetti di cui al
    periodo precedente nel compimento di tali attivita’ assumono ad ogni
    effetto la veste di pubblico ufficiale.
  8. La partecipazione delle parti all’udienza pubblica di cui
    all’articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
    puo’ avvenire a distanza, su apposita richiesta formulata da almeno
    una delle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo, mediante un
    collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza e il luogo del
    domicilio indicato dal contribuente, dal difensore, dall’ufficio
    impositore o dai soggetti della riscossione con modalita’ tali da
    assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilita’ delle
    persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilita’ di udire
    quanto viene detto. Il luogo dove la parte processuale si collega in
    audiovisione e’ equiparato all’aula di udienza. Con uno o piu’
    provvedimenti del direttore generale delle finanze, sentito il
    Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria e l’Agenzia per
    l’Italia Digitale, sono individuate le regole tecnico-operative per
    consentire la partecipazione all’udienza a distanza, la conservazione
    della visione delle relative immagini, e le Commissioni tributarie
    presso le quali attivare l’udienza pubblica a distanza. Almeno
    un’udienza per ogni mese e per ogni sezione e’ riservata alla
    trattazione di controversie per le quali e’ stato richiesto il
    collegamento audiovisivo a distanza.
  9. Le disposizioni di cui alla lettera a), numeri 4) e 5), del
    comma 1 si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo
    grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019.
  10. Agli oneri derivanti dal comma 1, capoverso art. 25-bis, comma
    4, valutati in 165.000 euro annui a decorrere dal 2019 si provvede ai
    sensi dell’articolo 26.

Capo III
Altre disposizioni fiscali

Art. 17

Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi

  1. All’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,
    sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. A decorrere dal 1°
    gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui
    all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26
    ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono
    telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai
    corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la
    connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli
    obblighi di registrazione di cui all’articolo 24, primo comma, del
    suddetto decreto n. 633 del 1972. Le disposizioni di cui ai periodi
    precedenti si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti
    con un volume d’affari superiore ad euro 400.000. Per il periodo
    d’imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione
    elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi
    esercitate entro il 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministro
    dell’economia e delle finanze, possono essere previsti specifici
    esoneri dagli adempimenti di cui al presente comma in ragione della
    tipologia di attivita’ esercitata.»;
    b) al comma 6 le parole «optano per» sono sostituite dalla
    seguente: «effettuano»;
    c) dopo il comma 6-bis sono aggiunti i seguenti:
    «6-ter. Le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del
    Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 effettuate nelle
    zone individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle
    finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,
    possono essere documentate, in deroga al comma 1, mediante il
    rilascio della ricevuta fiscale di cui all’articolo 8 della legge 10
    maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge
    26 gennaio 1983, n. 18, nonche’ con l’osservanza delle relative
    discipline.
    6-quater. I soggetti che effettuano cessioni di farmaci, tenuti
    all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini
    dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai
    sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21
    novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro
    dell’economia e delle finanze, possono adempiere all’obbligo di cui
    al comma 1 mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione
    telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri al Sistema
    tessera sanitaria. I dati fiscali trasmessi possono essere utilizzati
    dall’Agenzia delle entrate anche per finalita’ diverse
    dall’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
    6-quinquies. Negli anni 2019 e 2020 per l’acquisto o l’adattamento
    degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la
    trasmissione di cui al comma 1, al soggetto e’ concesso un contributo
    complessivamente pari al 50 per cento della spesa sostenuta, per un
    massimo di euro 250 in caso di acquisto e di euro 50 in caso di
    adattamento, per ogni strumento. Il contributo e’ anticipato dal
    fornitore sotto forma di sconto sul prezzo praticato ed e’ a questo
    rimborsato sotto forma di credito d’imposta di pari importo, da
    utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto
    legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d’imposta di cui al
    presente comma non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma
    53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34
    della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con provvedimento del direttore
    dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data
    di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalita’
    attuative, comprese le modalita’ per usufruire del credito d’imposta,
    il regime dei controlli nonche’ ogni altra disposizione necessaria
    per il monitoraggio dell’agevolazione e per il rispetto del limite di
    spesa previsto. Il limite di spesa previsto e’ pari a euro 36,3
    milioni per l’anno 2019 e pari ad euro 195,5 milioni per l’anno
    2020.».
  2. A decorre dal 1° gennaio 2020:
    a) l’articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 5
    agosto 2015, n. 127 e’ abrogato;
    b) all’articolo 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,
    sono apportate le seguenti modificazioni:
  3. al comma 1, le parole «compresi coloro che hanno esercitato
    l’opzione di cui all’articolo 2, comma 1,» sono soppresse;
  4. al comma 2, dopo le parole «n. 633» sono aggiunte le seguenti:
    «, fatta salva la tenuta del registro di cui all’articolo 18, comma
    2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
  5. L’obbligo di tenuta dei registri ai fini dell’imposta sul valore
    aggiunto permane per i soggetti che optano per la tenuta dei registri
    secondo le modalita’ di cui all’articolo 18, comma 5 del decreto del
    Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi
    dell’articolo 26.

Art. 18

Rinvio lotteria dei corrispettivi

  1. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono
    apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 540, e’ sostituito dal seguente: «540. A decorrere dal
    1° gennaio 2020 i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti
    nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o
    servizi, fuori dall’esercizio di attivita’ di impresa, arte o
    professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i
    corrispettivi, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto
    legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono partecipare all’estrazione
    a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Per
    partecipare all’estrazione e’ necessario che i contribuenti, al
    momento dell’acquisto, comunichino il proprio codice fiscale
    all’esercente e che quest’ultimo trasmetta all’Agenzia delle entrate
    i dati della singola cessione o prestazione, secondo le modalita’ di
    cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto
    2015, n. 127.»;
    b) il comma 543 e’ abrogato;
    c) il comma 544 e’ sostituito dal seguente: «544. Con provvedimento
    del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con
    l’Agenzia delle entrate, sono disciplinante le modalita’ tecniche
    relative alle operazioni di estrazione, l’entita’ e il numero dei
    premi messi a disposizione, nonche’ ogni altra disposizione
    necessaria per l’attuazione della lotteria. Il divieto di pubblicita’
    per giochi e scommesse, previsto dall’articolo 9, comma 1, del
    decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, non si applica alla lotteria di cui
    al comma 540.».
  2. Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per
    l’attribuzione dei premi e le spese amministrative connesse alla
    gestione della lotteria, e’ istituito un Fondo iscritto nello stato
    di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze con una
    dotazione di 3 milioni di euro per l’anno 2020 e di 6 milioni di euro
    annui a decorrere dall’anno 2021. Al relativo onere si provvede ai
    sensi dell’articolo 25.

Art. 19

Disposizioni in materia di accisa

  1. A decorrere dal 1°dicembre 2018, al testo unico delle
    disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e
    sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato
    con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella Tabella A,
    al punto 11, nella colonna «Impieghi», il periodo da «In caso di
    produzione combinata» fino a «quinquennio di riferimento» e’
    sostituito dal seguente: «In caso di generazione combinata di energia
    elettrica e calore utile, i quantitativi di combustibili impiegati
    nella produzione di energia elettrica sono determinati utilizzando i
    seguenti consumi specifici convenzionali:

+————————-+————————-+
|a) oli vegetali non | |
|modificati chimicamente |0,194 kg per kWh |
+————————-+————————-+
|b) gas naturale | 0,220 mc per kWh |
+————————-+————————-+
|c) gas di petrolio | |
|liquefatti | 0,173 kg per kWh |
+————————-+————————-+
|d) gasolio | 0,186 kg per kWh |
+————————-+————————-+
|e) olio combustibile e | |
|oli minerali greggi, | |
|naturali | 0,194 kg per kWh |
+————————-+————————-+
|f) carbone, lignite e | |
|coke (codici NC 2701, | |
|2702 e 2704) | 0,312 kg per kWh |
+————————-+————————-+

  1. All’articolo 3-bis del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,
    sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) a decorrere dal 1°dicembre 2018, il comma 1 e’ abrogato;
    b) nel comma 2, le parole «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle
    seguenti: «30 novembre 2018».
  2. All’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
    91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
    116, nella lettera b), le parole «da adottare entro il 30 novembre
    2018» sono soppresse.

Art. 20

Estensione dell’istituto del gruppo IVA ai Gruppi Bancari Cooperativi

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
    633, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 70-ter, dopo il comma 1, e’ inserito il seguente:
    «1-bis. Il vincolo finanziario si considera altresi’ sussistente tra
    i soggetti passivi, stabiliti nel territorio dello Stato,
    partecipanti ad un Gruppo Bancario di cui all’articolo 37-bis del
    testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
    385.»;
    b) all’articolo 70-septies, comma 2, e’ aggiunto, in fine, il
    seguente periodo: «Per i Gruppi IVA costituiti tra i soggetti di cui
    al comma 1-bis dell’articolo 70-ter, il rappresentante di gruppo e’
    la societa’ capogruppo di cui alla lettera a), del comma 1
    dell’articolo 37-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1°
    settembre 1993, n. 385.».
  2. Per l’anno 2019, la dichiarazione per la costituzione del Gruppo
    IVA da parte dei partecipanti ad un Gruppo Bancario di cui
    all’articolo 37-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1°
    settembre 1993, n. 385, ha effetto se presentata entro il 31 dicembre
    2018 e se a tale data sussistono i vincoli finanziario, economico e
    organizzativo di cui all’articolo 70-ter del decreto del Presidente
    della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Il vincolo finanziario si
    considera sussistere se a tale data e’ stato sottoscritto il
    contratto di coesione di cui al comma 3 dell’articolo 37-bis del
    testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
    385.».

Titolo II
DISPOSIZIONI FINANZIARIE URGENTI

Art. 21

Ferrovie dello Stato

  1. E’ autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2018
    per il finanziamento del contratto di programma – parte servizi
    2016-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la
    societa’ Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa.
  2. E’ autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per l’anno 2018
    per il finanziamento del contratto di programma – parte investimenti
    2017 – 2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
    la societa’ Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi
    dell’articolo 26.

Art. 22

Fondo garanzia e FSC

  1. Al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui
    all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,
    n. 662, sono assegnati 735 milioni di euro per l’anno 2018. Al
    relativo onere si provvede quanto a 300 milioni per l’anno 2018, a
    valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione –
    programmazione 2014-2020 gia’ destinate al predetto Fondo ai sensi
    dell’articolo 1, comma 53, secondo periodo, della legge 27 dicembre
    2013, n. 147 e per la rimanente quota ai sensi dell’articolo 26.

Art. 23

Autotrasporto

  1. Al fine di favorire gli interventi per la ristrutturazione
    dell’autotrasporto e’ incrementata di 26,4 milioni per l’anno 2018 la
    dotazione finanziaria relativa alle agevolazioni di cui all’articolo
    1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Agli oneri
    derivanti dal presente articolo si provvede:
    a) quanto a 10,4 milioni di euro per l’anno 2018 mediante riduzione
    dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1230 della
    legge 27 dicembre 2006, n. 296;
    b) quanto a 16 milioni di euro a mediante utilizzo delle somme
    versate all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo
    11, comma 1, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, che alla
    data di entrata in vigore del presente decreto non sono state
    riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel
    predetto limite di 16 milioni, definitivamente al bilancio dello
    Stato.
  2. In relazione all’articolo 9 del decreto-legge 28 settembre 2018,
    n. 109, il Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento
    dei porti di cui all’articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio
    1994, n. 84, e’ incrementato di 15 milioni di euro per l’anno 2018 da
    assegnare all’autorita’ di sistema portuale del mar ligure
    occidentale.
  3. All’onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 2, si
    provvede per 15 milioni di euro mediante corrispondente versamento
    all’entrata del bilancio dello Stato, entro il 15 novembre 2018,
    delle somme destinate agli interventi di cui agli articoli 1, 2, 3, 4
    e 5 della legge 23 dicembre 1997, n. 454 non utilizzate al termine
    del periodo di operativita’ delle misure agevolative e giacenti sui
    conti correnti sui c/c n. 211390 e n. 211389 accesi presso BNL Spa.

Art. 24

Missioni internazionali di pace

  1. Al fine di garantire la prosecuzione delle missioni
    internazionali per l’anno 2018, il fondo di cui all’articolo 4, comma
    1, della legge 21 luglio 2016, n. 145 e’ incrementato di euro 130
    milioni per il medesimo anno 2018.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi
    dell’articolo 26.

Art. 25

Disposizioni in materia di CIGS per riorganizzazione o crisi
aziendale

  1. All’articolo 22-bis, comma 1, del decreto legislativo 14
    settembre 2015, n. 148, le parole «organico superiore a 100 unita’
    lavorative e» sono soppresse ed e’ aggiunto, in fine, il seguente
    periodo: «Alle medesime condizioni e nel limite delle risorse
    finanziarie sopra indicate, in deroga ai limiti temporali di cui agli
    articoli 4 e 22, commi 3 e 5, puo’ essere concessa la proroga
    dell’intervento di integrazione salariale straordinaria per la
    causale contratto di solidarieta’ sino al limite massimo di 12 mesi,
    qualora permanga, in tutto o in parte, l’esubero di personale gia’
    dichiarato nell’accordo di cui all’articolo 21, comma 5, e si
    realizzino le condizioni di cui al comma 2.».

Art. 26

Disposizioni finanziarie

  1. Il fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui
    all’articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e’
    incrementato di 390,335 milioni di euro per l’anno 2019, 1.639,135
    milioni di euro per l’anno 2020, 2.471,935 milioni di euro per l’anno
    2021, 2.303,135 milioni di euro per l’anno 2022, 2.354,735 milioni di
    euro per l’anno 2023, 1.292.735 milioni di euro per l’anno 2024,
    1.437,735 milioni di euro per l’anno 2025, 1.579,735 milioni di euro
    per l’anno 2026, 1.630,735 milioni di euro per l’anno 2027 e
    1.648,735 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028. Le
    predette risorse sono destinate al raggiungimento degli obiettivi
    programmatici della manovra di finanza pubblica.
  2. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
    previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di
    contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del
    decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e’ incrementato di 700 milioni
    di euro per l’anno 2020, di 900 milioni di euro per l’anno 2021, di
    1.050 milioni di euro per l’anno 2022, di 1.150 milioni di euro per
    l’anno 2023. Le predette risorse sono destinate al raggiungimento
    degli obiettivi programmatici della manovra di finanza pubblica.
  3. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 9, 16, comma
    4, 17, 18, 20, 21, 22, 24, e dai commi 1 e 2 del presente articolo e
    dagli effetti derivanti dalle disposizioni di cui alla lettera a) del
    presente comma, pari a 1.323.000.000 euro per l’anno 2018, a
    462.500.000 euro per l’anno 2019, a 1.872.500.000 euro per l’anno
    2020, a 2.512.800.000 euro per l’anno 2021, a 2.385.700.000 euro per
    l’anno 2022, a 2.395.600.000 euro per l’anno 2023, a 1.458.600.000
    euro per l’anno 2024, a 1.544.600.000 euro per l’anno 2025, a
    1.642,600 milioni di euro per l’anno 2026, 1.677,600 milioni di euro
    per l’anno 2027 e 1.689,600 milioni di euro annui a decorrere
    dall’anno 2028 e, che aumentano, ai fini della compensazione degli
    effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno a
    1.743.544.737 euro per l’anno 2018, a 481.170.390 euro per l’anno
    2019, a 2.585.752.875 euro per l’anno 2020, a 3.423.888.078 euro per
    l’anno 2021, a 3.444.868.857 euro per l’anno 2022, a 3.551.176.417
    euro per l’anno 2023, a 1.731.600.000 euro per l’anno 2024 e a
    1.689.600.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025, al 2027, si
    provvede:
    a) quanto a 589.305.117 euro per l’anno 2018, che aumentano in
    termini di fabbisogno e indebitamento netto a 818.805.117 euro per
    l’anno 2018 e a 20.500.000 euro per l’anno 2019, mediante riduzione
    delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai
    programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come
    indicate nell’elenco 1 allegato al presente decreto. Il Ministro
    dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad accantonare e a
    rendere indisponibili le suddette somme. Entro venti giorni
    dall’entrata in vigore del presente decreto, su proposta dei Ministri
    competenti, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
    gli accantonamenti di spesa possono essere rimodulati nell’ambito dei
    pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il
    conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di
    indebitamento netto della pubblica amministrazione. Il Ministro
    dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare le
    occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.
    b) quanto 150 milioni euro per l’anno 2018, mediante utilizzo
    delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi
    dell’articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
    che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono
    state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel
    predetto limite, definitivamente al bilancio dello Stato;
    c) quanto a 70 milioni di euro per l’anno 2018, mediante utilizzo
    di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di
    CO2 di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n.
    30, destinati al Ministero dell’ambiente e della tutela del
    territorio e del mare per una quota di 35 milioni e al Ministero
    dello sviluppo economico per una quota di 35 milioni, versate
    all’entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite
    definitivamente all’erario. I decreti di cui al comma 3 dell’articolo
    19 del citato decreto legislativo n. 30 del 2013 dispongono negli
    esercizi successivi gli opportuni conguagli, al fine di assicurare
    complessivamente il rispetto delle proporzioni indicate nel predetto
    articolo 19 e del vincolo di destinazione a investimenti con
    finalita’ ambientali derivante dalla direttiva 2009/29/CE del
    Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
    d) quanto a 20 milioni di euro per l’anno 2018, mediante
    corrispondente utilizzo dell’autorizzazione di spesa di cui alla
    legge 17 agosto 1957, n. 848. Il Ministero degli affari esteri e
    della cooperazione internazionale provvede agli adempimenti
    eventualmente necessari, anche sul piano internazionale, per
    rinegoziare i termini dell’accordo internazionale concernente la
    determinazione del contributo all’organismo delle Nazioni Unite, per
    un importo pari a 20 milioni di euro per l’anno 2018
    e) quanto a 20 milioni di euro per l’anno 2018, mediante le somme
    di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto legge 30 dicembre 2009,
    n. 195, iscritte nel conto dei residui nello stato di previsione del
    Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che
    sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite
    all’erario.
    f) quanto a 10 milioni di euro per l’anno 2018, mediante
    corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
    parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020,
    nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della
    missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del
    Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2018, allo scopo
    parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli
    affari esteri e della cooperazione internazionale;
    g) quanto a 462.500.000 euro per l’anno 2019, a 1.872.500.000
    euro per l’anno 2020, a 2.512.800.000 euro per l’anno 2021, a
    2.385.700.000 euro per l’anno 2022, a 2.395.600.000 euro per l’anno
    2023, a 1.731.600.000 euro per l’anno 2024 e a 1.689.600.000 euro
    annui a decorrere dall’anno 2025, che aumentano in termini di
    fabbisogno e indebitamento netto a 41.225.000 di euro per l’anno
    2018, a 460.670.390 euro per l’anno 2019, a 2.585.752.875 euro per
    l’anno 2020, a 3.423.888.078 euro per l’anno 2021, a 3.444.868.857
    euro per l’anno 2022, a 3.551.176.417 euro per l’anno 2023, mediante
    corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle
    minori spese derivanti dal presente decreto;
    h) quanto a 23.943.052 euro per l’anno 2018, mediante
    corrispondente utilizzo delle somme iscritte nel conto dei residui
    del fondo di conto capitale dello stato di previsione del Ministero
    dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 49, comma 2,
    lettere b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che sono versate,
    nell’anno 2018, all’entrata del bilancio dello Stato e restano
    acquisite all’erario;
    i) quanto a 16,614 milioni di euro per l’anno 2018, mediante
    utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti
    dall’organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di
    prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell’ambito delle
    operazioni internazionali di pace, di cui all’articolo 8, comma 11,
    del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che alla data di
    entrata in vigore, del presente decreto-legge non sono ancora
    riassegnate al fondo di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 21
    luglio 2016, n. 145 e che restano acquisite all’entrata del bilancio
    dello Stato;
    l) quanto a 300 milioni per l’anno 2018 mediante riduzione del
    Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 di cui
    all’articolo 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013 n. 147;
    m) quanto a 300 milioni di euro per l’anno 2018, mediante
    riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma
    200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 relativa al Fondo per le
    esigenze indifferibili. Conseguentemente, le risorse del fondo per le
    esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge
    n. 190 del 2014, accantonate ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del
    decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 convertito, con modificazioni,
    dalla legge 31 luglio 2017, n. 121, pari a 300 milioni di euro per
    l’anno 2018, sono rese disponibili a seguito della modifica
    intervenuta del trattamento contabile ai fini dell’indebitamento
    netto dell’operazione relativa alla Banca Popolare di Vicenza S.p.A.
    e di Veneto Banca S.p.A.
  4. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal
    presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze e’
    autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni
    di bilancio. Ove necessario, previa richiesta dell’amministrazione
    competente, il Ministero dell’economia e delle finanze puo’ disporre
    il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione
    avviene tempestivamente con l’emissione di ordini di pagamento sui
    pertinenti capitoli di spesa.

Art. 27

Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
    quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
    Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
    in legge.
    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
    nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
    italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare.
    Dato a Roma, addi’ 23 ottobre 2018

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Tria, Ministro dell’economia e delle
finanze

Di Maio, Ministro dello sviluppo
economico e del lavoro e delle
politiche sociali

Toninelli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Elenco 1

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

Decreto-Legge 4 ottobre 2018, n. 113

Decreto-Legge 4 ottobre 2018, n. 113

Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. (18G00140)

(GU Serie Generale n.231 del 04-10-2018)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RILASCIO DI SPECIALI PERMESSI DI SOGGIORNO
TEMPORANEI PER ESIGENZE DI CARATTERE UMANITARIO NONCHE’ IN MATERIA DI
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E DI IMMIGRAZIONE
Capo I
Disposizioni urgenti in materia di disciplina di casi speciali di
permesso di soggiorno per motivi umanitari e di contrasto
all’immigrazione illegale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell’attivita’ di governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
Ritenuta la necessita’ e urgenza di prevedere misure volte a
individuare i casi in cui sono rilasciati speciali permessi di
soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario, nonche’ di
garantire l’effettivita’ dell’esecuzione dei provvedimenti di
espulsione;
Ritenuta la necessita’ e urgenza di adottare norme in materia di
revoca dello status di protezione internazionale in conseguenza
dell’accertamento della commissione di gravi reati e di norme idonee
a scongiurare il ricorso strumentale alla domanda di protezione
internazionale, a razionalizzare il ricorso al Sistema di protezione
per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri
non accompagnati, nonche’ di disposizioni intese ad assicurare
l’adeguato svolgimento dei procedimenti di concessione e
riconoscimento della cittadinanza;
Considerata la straordinaria necessita’ e urgenza di introdurre
norme per rafforzare i dispositivi a garanzia della sicurezza
pubblica, con particolare riferimento alla minaccia del terrorismo e
della criminalita’ organizzata di tipo mafioso, al miglioramento del
circuito informativo tra le Forze di polizia e l’Autorita’
giudiziaria e alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni
criminali negli enti locali, nonche’ mirate ad assicurare la
funzionalita’ del Ministero dell’interno;
Ritenuta, altresi’, la straordinaria necessita’ e urgenza di
introdurre strumenti finalizzati a migliorare l’efficienza e la
funzionalita’ dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’
organizzata, attraverso il rafforzamento della sua organizzazione,
nell’intento di potenziare le attivita’ di contrasto alle
organizzazioni criminali;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche’
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
Vista la legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante modifiche al codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la
tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 24 settembre 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri per la pubblica
amministrazione, per gli affari europei, degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, della giustizia, dell’economia e delle
finanze e del lavoro e delle politiche sociali;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni in materia di permesso di soggiorno per motivi umanitari
e disciplina di casi speciali di permessi di soggiorno temporanei
per esigenze di carattere umanitario

  1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le
    seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 4-bis, al comma 2, terzo periodo, le parole «per
    richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi
    umanitari,» sono sostituite dalle seguenti: «per protezione
    sussidiaria, per i motivi di cui all’articolo 32, comma 3, del
    decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,»;
    b) all’articolo 5:
    1) al comma 2-ter, al secondo periodo, le parole «per motivi
    umanitari» sono sostituite dalle seguenti: «per cure mediche nonche’
    dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis,
    22, comma 12-quater, e 42-bis, e del permesso di soggiorno rilasciato
    ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28
    gennaio 2008, n. 25»;
    2) il comma 6, e’ sostituito dal seguente: «6. Il rifiuto o la
    revoca del permesso di soggiorno possono essere altresi’ adottati
    sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in
    Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno
    applicabili in uno degli Stati contraenti.»;
    3) al comma 8.2, lettera e), le parole «o per motivi umanitari»
    sono sostituite dalle seguenti: «e nei casi di cui agli articoli 18,
    18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e del permesso di soggiorno
    rilasciato ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del decreto
    legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,» e dopo la lettera g) e’ aggiunta
    la seguente: «g-bis) agli stranieri di cui all’articolo 42-bis.»;
    c) all’articolo 9, comma 3, lettera b), le parole «o per motivi
    umanitari» sono sostituite dalle seguenti: «, per cure mediche o sono
    titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis,
    20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis nonche’ del permesso di
    soggiorno rilasciato ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del decreto
    legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.»;
    d) all’articolo 10-bis, comma 6, le parole «di cui all’articolo 5,
    comma 6, del presente testo unico,» sono sostituite dalle seguenti:
    «di cui all’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio
    2008, n. 25, nonche’ nelle ipotesi di cui agli articoli 18, 18-bis,
    20-bis, 22, comma 12-quater, 42-bis del presente testo unico e nelle
    ipotesi di cui all’articolo 10 della legge 7 aprile 2017, n. 47,»;
    e) all’articolo 18, comma 4, dopo le parole «del presente articolo»
    sono inserite le seguenti: «reca la dicitura casi speciali,»;
    f) all’articolo 18-bis:
    1) al comma 1 le parole «ai sensi dell’articolo 5, comma 6,» sono
    soppresse;
    2) dopo il comma 1, e’ inserito il seguente:
    «1-bis. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente
    articolo reca la dicitura “casi speciali”, ha la durata di un anno e
    consente l’accesso ai servizi assistenziali e allo studio nonche’
    l’iscrizione nell’elenco anagrafico previsto dall’articolo 4 del
    regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7
    luglio 2000, n. 442, o lo svolgimento di lavoro subordinato e
    autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di eta’. Alla scadenza, il
    permesso di soggiorno di cui al presente articolo puo’ essere
    convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato
    o autonomo, secondo le modalita’ stabilite per tale permesso di
    soggiorno ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio
    qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.»;
    g) all’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio
    1998, n. 286, dopo la lettera d), e’ inserita la seguente:
    «d-bis) degli stranieri che versano in condizioni di salute di
    eccezionale gravita’, accertate mediante idonea documentazione, tali
    da determinare un irreparabile pregiudizio alla salute degli stessi,
    in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali
    ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure
    mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria,
    comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finche’ persistono le
    condizioni di salute di eccezionale gravita’ debitamente certificate,
    valido solo nel territorio nazionale.»;
    h) dopo l’articolo 20, e’ inserito il seguente:
    «Art. 20-bis (Permesso di soggiorno per calamita’). – 1. Fermo
    quanto previsto dall’articolo 20, quando il Paese verso il quale lo
    straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di
    contingente ed eccezionale calamita’ che non consente il rientro e la
    permanenza in condizioni di sicurezza, il questore rilascia un
    permesso di soggiorno per calamita’.
  2. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente
    articolo ha la durata di sei mesi, e’ valido solo nel territorio
    nazionale e consente di svolgere attivita’ lavorativa, ma non puo’
    essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.»;
    i) all’articolo 22:
    1) al comma 12-quater, le parole: «ai sensi dell’articolo 5, comma
    6» sono soppresse;
    2) dopo il comma 12-quinquies, e’ aggiunto il seguente:
    «12-sexies. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 12-quater e
    12-quinquies reca la dicitura “casi speciali”, consente lo
    svolgimento di attivita’ lavorativa e puo’ essere convertito, alla
    scadenza, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o
    autonomo.»;
    l) all’articolo 27-ter, comma 1-bis, lettera a), le parole «o per
    motivi umanitari;» sono sostituite dalle seguenti: «, per cure
    mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli
    articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater e 42-bis nonche’ del
    permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’articolo 32, comma 3,
    del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;»;
    m) all’articolo 27-quater, comma 3, lettera a), le parole «o per
    motivi umanitari;» sono sostituite dalle seguenti: «per cure mediche
    ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli
    18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, 42-bis nonche’ del permesso
    di soggiorno rilasciato ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del
    decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,»;
    n) all’articolo 29, comma 10:
    1) alla lettera b), le parole «di cui all’articolo20» sono
    sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 20 e 20-bis»;
    2) la lettera c) e’ abrogata;
    o) all’articolo 34, comma 1, lettera b), le parole «per asilo
    politico, per asilo umanitario,» sono sostituite dalle seguenti: «per
    asilo, per protezione sussidiaria,»;
    p) all’articolo 39:
    1) al comma 5, le parole «per motivi umanitari, o per motivi
    religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «per motivi religiosi, per
    i motivi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma
    12-quater, e 42-bis, nonche’ ai titolari del permesso di soggiorno
    rilasciato ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del decreto
    legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;»;
    2) al comma 5-quinquies, lettera a), le parole «o per motivi
    umanitari» sono sostituite dalle seguenti: «, per cure mediche ovvero
    sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18,
    18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis, nonche’ del permesso
    di soggiorno rilasciato ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del
    decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25»;
    q) dopo l’articolo 42, e’ inserito il seguente:
    «Art. 42-bis (Permesso di soggiorno per atti di particolare valore
    civile). – 1. Qualora lo straniero abbia compiuto atti di particolare
    valore civile, nei casi di cui all’articolo 3, della legge 2 gennaio
    1958, n. 13, il Ministro dell’interno, su proposta del prefetto
    competente, autorizza il rilascio di uno speciale permesso di
    soggiorno, salvo che ricorrano motivi per ritenere che lo straniero
    risulti pericoloso per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato,
    ai sensi dell’articolo 5, comma 5-bis. In tali casi, il questore
    rilascia un permesso di soggiorno per atti di particolare valore
    civile della durata di due anni, rinnovabile, che consente l’accesso
    allo studio nonche’ di svolgere attivita’ lavorativa e puo’ essere
    convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o
    subordinato.».
  3. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
    seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 32, il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
    «3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione
    internazionale e ricorrano i presupposti di cui all’articolo 19,
    commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la
    Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il
    rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura
    “protezione speciale”, salvo che possa disporsi l’allontanamento
    verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il
    permesso di soggiorno di cui al presente comma e’ rinnovabile, previo
    parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere
    attivita’ lavorativa ma non puo’ essere convertito in permesso di
    soggiorno per motivi di lavoro.»;
    b) all’articolo 35-bis, comma 1, dopo le parole «articolo 35»
    sono inserite le seguenti: «anche per mancato riconoscimento dei
    presupposti per la protezione speciale a norma dell’articolo 32,
    comma 3,».
  4. All’articolo 3 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46,
    sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1:
    1) alla lettera c) le parole «in materia di riconoscimento della
    protezione internazionale di cui all’articolo 35 del decreto
    legislativo 28 gennaio 2008, n. 25» sono sostituite dalle seguenti:
    «aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti previsti
    dall’articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,
    anche relative al mancato riconoscimento dei presupposti per la
    protezione speciale a norma dell’articolo 32, comma 3, del medesimo
    decreto legislativo»;
    2) la lettera d) e’ sostituita dalla seguente:
    «d) per le controversie in materia di rifiuto di rilascio,
    diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per
    protezione speciale nei casi di cui all’articolo 32, comma 3, del
    decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;»;
    3) dopo la lettera d) e’ inserita la seguente:
    «d-bis) per le controversie in materia di rifiuto di rilascio, di
    diniego di rinnovo e di revoca dei permessi di soggiorno di cui agli
    articoli 18, 18-bis, 19, comma 2, lettere d) e d-bis), 20-bis, 22,
    comma 12-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;»;
    b) il comma 4-bis, e’ sostituito dal seguente:
    «4-bis. Le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei
    provvedimenti previsti dall’articolo 35 del decreto legislativo 28
    gennaio 2008, n. 25, anche relative al mancato riconoscimento dei
    presupposti per la protezione speciale a norma dell’articolo 32,
    comma 3, del medesimo decreto legislativo, e quelle aventi ad oggetto
    l’impugnazione dei provvedimenti adottati dall’autorita’ preposta
    alla determinazione dello Stato competente all’esame della domanda di
    protezione internazionale sono decise dal tribunale in composizione
    collegiale. Per la trattazione della controversia e’ designato dal
    presidente della sezione specializzata un componente del collegio. Il
    collegio decide in camera di consiglio sul merito della controversia
    quando ritiene che non sia necessaria ulteriore istruzione.».
  5. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera
    b), numero 1, e al comma 3, lettera a), non devono derivare nuovi o
    maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni
    interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane,
    strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  6. Dopo l’articolo 19-bis del decreto legislativo 1° settembre
    2011, n. 150, e’ inserito il seguente:
    «Art. 19-ter (Controversie in materia di diniego o di revoca dei
    permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere
    umanitario). – 1. Le controversie di cui all’articolo 3, comma 1,
    lettere d) e d-bis), del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46,
    sono regolate dal rito sommario di cognizione.
  7. E’ competente il tribunale sede della sezione specializzata in
    materia di immigrazione, protezione internazionale e libera
    circolazione dei cittadini dell’Unione europea del luogo in cui ha
    sede l’autorita’ che ha adottato il provvedimento impugnato.
  8. Il tribunale giudica in composizione collegiale. Per la
    trattazione della controversia e’ designato dal presidente della
    sezione specializzata un componente del collegio.
  9. Il ricorso e’ proposto, a pena di inammissibilita’, entro trenta
    giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta
    giorni se il ricorrente risiede all’estero, e puo’ essere depositato
    anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una
    rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso
    l’autenticazione della sottoscrizione e l’inoltro alla autorita’
    giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della
    rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono
    effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al
    difensore e’ rilasciata altresi’ dinanzi alla autorita’ consolare.
  10. Quando e’ presentata l’istanza di cui all’articolo 5,
    l’ordinanza e’ adottata entro 5 giorni.
  11. L’ordinanza che definisce il giudizio non e’ appellabile. Il
    termine per proporre ricorso per cassazione e’ di giorni trenta e
    decorre dalla comunicazione dell’ordinanza a cura della cancelleria,
    da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. La
    procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve
    essere conferita, a pena di inammissibilita’ del ricorso, in data
    successiva alla comunicazione dell’ordinanza impugnata; a tal fine il
    difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura
    medesima. In caso di rigetto, la Corte di cassazione decide
    sull’impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso.
  12. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 14 e 15
    dell’articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.
    25.».
  13. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
    394, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 11, comma 1, la lettera c-ter) e’ abrogata;
    b) all’articolo 13, comma 1, le parole da «, salvo che ricorrano»
    fino alla fine del comma sono soppresse;
    c) all’articolo 14, comma 1, lettera c), le parole «, per motivi
    umanitari» sono soppresse;
    d) all’articolo 28, comma 1, la lettera d) e’ abrogata.
  14. Al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n.
    21, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 6, il comma 2 e’ abrogato;
    b) all’articolo 14, comma 4, le parole da «, ovvero se ritiene che
    sussistono» fino alla fine del comma sono soppresse.
  15. Fermo restando i casi di conversione, ai titolari di permesso di
    soggiorno per motivi umanitari gia’ riconosciuto ai sensi
    dell’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008,
    n. 25, in corso di validita’ alla data di entrata in vigore del
    presente decreto, e’ rilasciato, alla scadenza, un permesso di
    soggiorno ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo
    28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto, previa
    valutazione della competente Commissione territoriale sulla
    sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 19, commi 1 e 1.1,
    del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
  16. Nei procedimenti in corso, alla data di entrata in vigore del
    presente decreto, per i quali la Commissione territoriale non ha
    accolto la domanda di protezione internazionale e ha ritenuto
    sussistenti gravi motivi di carattere umanitario allo straniero e’
    rilasciato un permesso di soggiorno recante la dicitura «casi
    speciali» ai sensi del presente comma, della durata di due anni,
    convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o
    subordinato. Alla scadenza del permesso di soggiorno di cui al
    presente comma, si applicano le disposizioni di cui al comma 8.

Art. 2

Prolungamento della durata massima del trattenimento dello straniero
nei Centri di permanenza per il rimpatrio e disposizioni per la
realizzazione dei medesimi Centri

  1. All’articolo 14, al comma 5, del decreto legislativo 25 luglio
    1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al quinto periodo la parola «novanta» e’ sostituita dalla
    seguente: «centottanta»;
    b) al sesto periodo la parola «novanta» e’ sostituita dalla
    seguente: «centottanta».
  2. Al fine di assicurare la tempestiva esecuzione dei lavori per la
    costruzione, il completamento, l’adeguamento e la ristrutturazione
    dei centri di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo
    25 luglio 1998, n. 286, per un periodo non superiore a tre anni a
    decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per
    lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, e’
    autorizzato il ricorso alla procedura negoziata senza previa
    pubblicazione del bando di gara di cui all’articolo 63 del decreto
    legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di
    trasparenza, concorrenza e rotazione, l’invito contenente
    l’indicazione dei criteri di aggiudicazione e’ rivolto ad almeno
    cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti
    idonei.
  3. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono
    derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
    Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le
    risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
    vigente.

Art. 3

Trattenimento per la determinazione o la verifica dell’identita’ e
della cittadinanza dei richiedenti asilo

  1. All’articolo 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142,
    sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo il comma 3, e’ inserito il seguente:
    «3-bis. Salvo le ipotesi di cui ai commi 2 e 3, il richiedente puo’
    essere altresi’ trattenuto, per il tempo strettamente necessario, e
    comunque non superiore a trenta giorni, in appositi locali presso le
    strutture di cui all’articolo 10-ter, comma 1, del decreto
    legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la determinazione o la
    verifica dell’identita’ o della cittadinanza. Ove non sia stato
    possibile determinarne o verificarne l’identita’ o la cittadinanza,
    il richiedente puo’ essere trattenuto nei centri di cui all’articolo
    14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con le modalita’
    previste dal comma 5 del medesimo articolo 14, per un periodo massimo
    di centottanta giorni.»;
    b) al comma 7, le parole «2 e 3» sono sostituite dalle seguenti:
    «2, 3 e 3-bis, secondo periodo»;
    c) al comma 9, le parole «2, 3 e 7» sono sostituite dalle seguenti:
    «2, 3, 3-bis e 7».
  2. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
    seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 23-bis, comma 1, dopo le parole «alla misura del
    trattenimento» sono inserite le seguenti «nelle strutture di cui
    all’articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
    ovvero»;
    b) all’articolo 28, comma 1, lettera c), dopo le parole «e’ stato
    disposto il trattenimento» sono inserite le seguenti: «nelle
    strutture di cui all’art. 10-ter del decreto legislativo 25 luglio
    1998, n. 286 ovvero»;
    c) all’articolo 35-bis, comma 3, lettera a), le parole da
    «provvedimento di trattenimento» fino alla fine della medesima
    lettera sono sostituite dalle seguenti: «provvedimento di
    trattenimento nelle strutture di cui all’articolo 10-ter del decreto
    legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di cui
    all’articolo 14 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
    286;».
  3. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
    non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
    pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi
    adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie
    disponibili a legislazione vigente.

Art. 4

Disposizioni in materia di modalita’
di esecuzione dell’espulsione

  1. All’articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio
    1998, n. 286, dopo le parole «centri disponibili» sono inseriti i
    seguenti periodi: «, ovvero salvo nel caso in cui non vi sia
    disponibilita’ di posti nei Centri di cui all’articolo 14 o in quelli
    ubicati nel circondario del Tribunale competente. In tale ultima
    ipotesi il giudice di pace, su richiesta del questore, con il decreto
    di fissazione dell’udienza di convalida, puo’ autorizzare la
    temporanea permanenza dello straniero, sino alla definizione del
    procedimento di convalida in strutture diverse e idonee nella
    disponibilita’ dell’Autorita’ di pubblica sicurezza. Qualora le
    condizioni di cui al periodo precedente permangono anche dopo
    l’udienza di convalida, il giudice puo’ autorizzare la permanenza, in
    locali idonei presso l’ufficio di frontiera interessato, sino
    all’esecuzione dell’effettivo allontanamento e comunque non oltre le
    quarantotto ore successive all’udienza di convalida.».
  2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, primo e
    secondo periodo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
    della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai
    relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie
    disponibili a legislazione vigente. Agli oneri derivanti dal comma 1,
    terzo periodo, pari a 1.500.000 euro per l’anno 2019, si provvede a
    valere sulle risorse del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione
    (FAMI), cofinanziato dall’Unione europea per il periodo di
    programmazione 2014-2020.

Art. 5

Disposizioni in materia di divieto di reingresso

  1. All’articolo 13, comma 14-bis, del decreto legislativo 25 luglio
    1998, n. 286, le parole «di cui alla Convenzione di applicazione
    dell’Accordo di Schengen, resa esecutiva con legge 30 settembre 1993,
    n. 388.» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al regolamento (CE)
    n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre
    2006 e comporta il divieto di ingresso e soggiorno nel territorio
    degli Stati membri della Unione europea, nonche’ degli Stati non
    membri cui si applica l’acquis di Schengen.».

Art. 6

Disposizioni in materia di rimpatri

  1. All’articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n.
    205, la lettera b) e’ sostituita dalla seguente:
    «b) al fine di potenziare le misure di rimpatrio, il Fondo di cui
    all’articolo 14-bis, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
    n. 286, e’ incrementato di 500.000 euro per il 2018, di 1.500.000
    euro per il 2019 e di 1.500.000 euro per il 2020;».

Capo II
Disposizioni in materia di protezione internazionale

Art. 7

Disposizioni in materia di diniego e revoca
della protezione internazionale

  1. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, sono apportate
    le seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 12, al comma 1, lettera c), le parole «del codice
    di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di
    procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater,
    624 nell’ipotesi aggravata di cui all’articolo 625, primo comma,
    numero 3), e 624-bis, primo comma, nell’ipotesi aggravata di cui
    all’articolo 625, primo comma, numero 3), del codice penale. I reati
    di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis),
    del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle
    fattispecie non aggravate»;
    b) all’articolo 16, al comma 1, lettera d-bis) le parole «del
    codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «del
    codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis,
    583-quater, 624 nell’ipotesi aggravata di cui all’articolo 625, primo
    comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, nell’ipotesi aggravata di
    cui all’articolo 625, comma 1, numero 3), del codice penale. I reati
    di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis),
    del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle
    fattispecie non aggravate.».

Art. 8

Disposizioni in materia di cessazione
della protezione internazionale

  1. All’articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251,
    dopo il comma 2-bis, e’ inserito il seguente:
    «2-ter. Per l’applicazione del comma 1, lettera d), e’ rilevante
    ogni rientro nel Paese di origine, salva la valutazione del caso
    concreto.».
  2. All’articolo 15 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.
    251, dopo il comma 2-bis, e’ aggiunto il seguente:
    «2-ter. Ai fini di cui al comma 2, e’ rilevante ogni rientro nel
    Paese di origine, salva la valutazione del caso concreto.».

Art. 9

Disposizioni in materia di domanda reiterata
e di domanda presentata alla frontiera

  1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
    seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 7 il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
    «2. La previsione di cui al comma 1 non si applica a coloro che:
    a) debbono essere estradati verso un altro Stato in virtu’ degli
    obblighi previsti da un mandato di arresto europeo;
    b) debbono essere consegnati ad una Corte o ad un Tribunale penale
    internazionale;
    c) debbano essere avviati verso un altro Stato dell’Unione
    competente per l’esame dell’istanza di protezione internazionale;
    d) hanno presentato una prima domanda reiterata al solo scopo di
    ritardare o impedire l’esecuzione di una decisione che ne
    comporterebbe l’imminente allontanamento dal territorio nazionale;
    e) manifestano la volonta’ di presentare un’altra domanda reiterata
    a seguito di una decisione definitiva che considera inammissibile una
    prima domanda reiterata ai sensi dell’articolo 29, comma 1, o dopo
    una decisione definitiva che respinge la prima domanda reiterata ai
    sensi dell’articolo 32, comma 1, lettere b) e b-bis).»;
    b) all’articolo 28-bis:
    1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
    «1-bis. Nel caso previsto dall’articolo 29, comma 1, lettera b), la
    questura provvede senza ritardo alla trasmissione della
    documentazione necessaria alla Commissione territoriale che adotta la
    decisione entro cinque giorni.
    1-ter. La procedura di cui al comma 1 si applica anche nel caso in
    cui il richiedente presenti la domanda di protezione internazionale
    direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma
    1-quater, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di
    eludere i relativi controlli. In tali casi la procedura puo’ essere
    svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito.
    1-quater. Ai fini di cui al comma 1-ter, le zone di frontiera o di
    transito sono individuate con decreto del Ministro dell’interno. Con
    il medesimo decreto possono essere istituite fino a cinque ulteriori
    sezioni delle Commissioni territoriali di cui all’articolo 4, comma
    2, per l’esame delle domande di cui al medesimo comma 1-ter.»;
    2) al comma 2, la lettera b) e’ abrogata;
    3) al comma 2, lettera c), le parole «dopo essere stato fermato per
    avere eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera ovvero»
    sono soppresse;
    c) all’articolo 29, comma 1-bis, l’ultimo periodo e’ abrogato;
    d) dopo l’articolo 29 e’ inserito il seguente:
    «Art. 29-bis (Domanda reiterata in fase di esecuzione di un
    provvedimento di allontanamento). – 1. Nel caso in cui lo straniero
    abbia presentato una prima domanda reiterata nella fase di esecuzione
    di un provvedimento che ne comporterebbe l’imminente allontanamento
    dal territorio nazionale, la domanda e’ considerata inammissibile in
    quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione
    del provvedimento stesso. In tale caso non si procede all’esame della
    domanda ai sensi dell’articolo 29.»;
    e) all’articolo 35-bis:
    1) al comma 3, lettera d), le parole «di cui all’art. 28-bis, comma
    2,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 28-bis,
    commi 1-ter e 2,»;
    2) al comma 5 le parole: «, per la seconda volta,» sono soppresse.
  2. Per le finalita’ di cui al comma 1, lettera b), e’ autorizzata
    la spesa di 465.228,75 euro per l’anno 2018 e 1.860.915 euro a
    decorrere dall’anno 2019. Ai relativi oneri si provvede ai sensi
    dell’articolo 39.

Art. 10

Procedimento immediato innanzi alla Commissione territoriale per il
riconoscimento della protezione internazionale

  1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
    seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 32, dopo il comma 1, e’ inserito il seguente:
    «1-bis. Quando il richiedente e’ sottoposto a procedimento penale
    per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16,
    comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.
    251, e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui
    all’articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo
    18 agosto 2015, n. 142, ovvero e’ stato condannato anche con sentenza
    non definitiva per uno dei predetti reati, il questore ne da’
    tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente,
    che provvede nell’immediatezza all’audizione dell’interessato e
    adotta contestuale decisione. Salvo quanto previsto dal comma 3, in
    caso di rigetto della domanda, il richiedente ha in ogni caso
    l’obbligo di lasciare il territorio nazionale, anche in pendenza di
    ricorso avverso la decisione della Commissione. A tal fine si
    provvede ai sensi dell’articolo 13, commi 3, 4 e 5, del decreto
    legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;
    b) all’articolo 35-bis, comma 5, le parole «ai sensi
    dell’articolo 29, comma 1, lettera b).» sono sostituite dalle
    seguenti: «ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera b), nonche’
    del provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 32, comma 1-bis.».

Art. 11

Istituzione di sezioni della Unita’ Dublino

  1. All’articolo 3, al comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio
    2008, n. 25, le parole «del Ministero dell’interno» sono sostituite
    dalle seguenti: «del Ministero dell’interno e le sue articolazioni
    territoriali operanti presso le prefetture individuate, fino ad un
    numero massimo di tre, con decreto del Ministro dell’interno, che
    provvedono nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie
    disponibili a legislazione vigente».
  2. All’articolo 4 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46,
    dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente:
    «2-bis. Per l’assegnazione delle controversie di cui all’articolo
    3, comma 3-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,
    l’autorita’ di cui al comma 1 e’ costituita dall’articolazione
    dell’Unita’ Dublino operante presso il Dipartimento per le liberta’
    civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno nonche’ presso le
    prefetture-uffici territoriali del Governo che ha adottato il
    provvedimento impugnato.».

Art. 12

Disposizioni in materia di accoglienza
dei richiedenti asilo

  1. All’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.
    416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.
    39, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1, e’ sostituito dal seguente:
    «1. Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i
    titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non
    accompagnati, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al
    comma 2, possono accogliere nell’ambito dei medesimi servizi anche i
    titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 19, comma 2,
    lettera d-bis), 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis del
    decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora non accedano a
    sistemi di protezione specificamente dedicati.»;
    b) al comma 4, le parole da «del richiedente asilo» fino a «di cui
    al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,» sono sostituite dalle
    seguenti: «dei soggetti di cui al comma 1»;
    c) al comma 5, alla lettera a), le parole «dei richiedenti asilo,
    dei rifugiati e degli stranieri con permesso umanitario» sono
    sostituite dalle seguenti: «dei soggetti di cui al comma 1»;
    d) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Art. 1-sexies. Sistema
    di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori
    stranieri non accompagnati».
  2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le
    seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 5:
    1) al comma 2, le parole «agli articoli 6, 9, 11 e 14» sono
    sostituite dalle seguenti: «agli articoli 6, 9 e 11»;
    2) al comma 5, le parole «agli articoli 6, 9 e 14» sono sostituite
    dalle seguenti: «agli articoli 6 e 9»;
    b) all’articolo 8, al comma 1, le parole «di cui all’articolo 16,»
    fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di cui
    all’articolo 16.»;
    c) all’articolo 9, il comma 5 e’ abrogato;
    d) all’articolo 11:
    1) al comma 1, le parole «delle strutture di cui agli articoli 9 e
    14,» sono sostituite dalle seguenti: «dei centri di cui all’articolo
    9,»;
    2) al comma 3, le parole «nelle strutture di cui all’articolo 9»
    fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nei centri
    di cui all’articolo 9»;
    e) all’articolo 12, al comma 3, le parole «strutture di cui agli
    articoli 9, 11 e 14.» sono sostituite dalle seguenti: «strutture di
    cui agli articoli 9 e 11.»;
    f) all’articolo 14:
    1) al comma 1, le parole da «Sistema di protezione» fino alla fine
    del comma, sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto»;
    2) il comma 2 e’ abrogato;
    3) al comma 3 e’ premesso il seguente periodo: «Al fine di accedere
    alle misure di accoglienza di cui al presente decreto, il
    richiedente, al momento della presentazione della domanda, dichiara
    di essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza.»;
    4) al comma 4, secondo periodo, le parole «ai sensi del comma 1»
    sono soppresse;
    5) la rubrica dell’articolo 14 e’ sostituita dalla seguente: «Art.
  3. Modalita’ di accesso al sistema di accoglienza»;
    g) all’articolo 15:
    1) i commi 1 e 2 sono abrogati;
    2) la rubrica dell’articolo 15 e’ sostituita dalla seguente: «Art.
  4. Individuazione della struttura di accoglienza»;
    h) all’articolo 17:
    1) il comma 4 e’ abrogato;
    2) al comma 6, le parole «ai sensi dei commi 3 e 4» sono sostituiti
    dalle seguenti: «ai sensi del comma 3»;
    i) all’articolo 20:
    1) al comma 1, le parole da «Ferme restando» fino a «il
    Dipartimento per le liberta’ civili» sono sostituite dalle seguenti:
    «Il Dipartimento per le liberta’ civili»;
    2) al comma 2, le parole «e agli articoli 12 e 14, comma 2,» sono
    sostituite dalle seguenti: «e all’articolo 12,»;
    l) all’articolo 22, il comma 3 e’ abrogato;
    m) all’articolo 22-bis, al comma 3, il secondo periodo e’
    soppresso;
    n) all’articolo 23:
    1) al comma 1, le parole «di cui all’articolo 14» sono sostituite
    dalle seguenti: «di cui agli articoli 9 e 11»;
    2) al comma 7, le parole «di cui agli articoli 9, 11 e 14» sono
    sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 9 e 11».
  5. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
    seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 4, comma 5, secondo periodo, le parole «governativa
    o in una struttura del sistema di protezione di cui all’articolo
    1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,» sono soppresse;
    b) all’articolo 13, comma 2, le parole «di cui all’articolo 8 del
    decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140,» sono sostituite dalle
    seguenti: «di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto
    2015, n. 142,».
  6. Le definizioni di «Sistema di protezione per richiedenti asilo e
    rifugiati» ovvero di «Sistema di protezione per richiedenti asilo,
    rifugiati e minori stranieri non accompagnati» di cui all’articolo
    1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovunque presenti,
    in disposizioni di legge o di regolamento, si intendono sostituite
    dalla seguente: «Sistema di protezione per titolari di protezione
    internazionale e per minori stranieri non accompagnati» di cui
    all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e
    successive modificazioni.
  7. I richiedenti asilo presenti nel Sistema di protezione di cui
    all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,
    alla data di entrata in vigore del presente decreto, rimangono in
    accoglienza fino alla scadenza del progetto in corso, gia’
    finanziato.
  8. I titolari di protezione umanitaria presenti nel Sistema di
    protezione di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre
    1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
    1990, n. 39, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
    rimangono in accoglienza fino alla scadenza del periodo temporale
    previsto dalle disposizioni di attuazione sul funzionamento del
    medesimo Sistema di protezione e comunque non oltre la scadenza del
    progetto di accoglienza.
  9. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
    non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
    pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi
    adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie
    disponibili a legislazione vigente.

Art. 13

Disposizioni in materia di iscrizione anagrafica

  1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le
    seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 4:
    1) al comma 1, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
    permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento ai
    sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del
    Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;
    2) dopo il comma 1, e’ inserito il seguente:
    «1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non costituisce
    titolo per l’iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del
    Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dell’articolo
    6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;
    b) all’articolo 5:
    1) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
    «3. L’accesso ai servizi previsti dal presente decreto e a quelli
    comunque erogati sul territorio ai sensi delle norme vigenti e’
    assicurato nel luogo di domicilio individuato ai sensi dei commi 1 e
    2.»;
    2) al comma 4, le parole «un luogo di residenza» sono
    sostituite dalle seguenti: «un luogo di domicilio»;
    c) l’articolo 5-bis e’ abrogato.

Capo III
Disposizioni in materia di cittadinanza

Art. 14

Disposizioni in materia di acquisizione
e revoca della cittadinanza

  1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti
    modificazioni:
    a) all’articolo 8, il comma 2 e’ abrogato;
    b) all’articolo 9-bis, comma 2, le parole «di importo pari a 200»
    sono sostituite dalle seguenti «di importo pari a 250»;
    c) dopo l’articolo 9-bis e’ inserito il seguente:
    «Art. 9-ter. – 1. Il termine di definizione dei procedimenti di cui
    agli articoli 5 e 9 e’ di quarantotto mesi dalla data di
    presentazione della domanda.
  2. Il termine di cui al comma 1 si applica altresi’ ai procedimenti
    di riconoscimento della cittadinanza avviati dall’autorita’
    diplomatica o consolare o dall’Ufficiale di stato civile a seguito di
    istanze fondate su fatti occorsi prima del 1º gennaio 1948.»;
    d) dopo l’articolo 10 e’ inserito il seguente:
    «Art. 10-bis. – 1. La cittadinanza italiana acquisita ai sensi
    degli articoli 4, comma 2, 5 e 9, e’ revocata in caso di condanna
    definitiva per i reati previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera
    a), n. 4), del codice di procedura penale, nonche’ per i reati di cui
    agli articoli 270-ter e 270-quinquies.2, del codice penale. La revoca
    della cittadinanza e’ adottata, entro tre anni dal passaggio in
    giudicato della sentenza di condanna per i reati di cui al primo
    periodo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
    Ministro dell’interno.».
  3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), si applicano ai
    procedimenti di conferimento della cittadinanza in corso alla data di
    entrata in vigore del presente decreto.
  4. All’articolo 1, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13, la
    lettera aa) e’ sostituita dalla seguente: «aa) concessione e revoca
    della cittadinanza italiana;».

Capo IV
Disposizioni in materia di giustizia

Art. 15

Disposizioni in materia di giustizia

  1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
    30 maggio 2002, n. 115, nel capo V del titolo IV della parte III,
    dopo l’articolo 130, e’ inserito il seguente:
    «Art. 130-bis (L) (Esclusione dalla liquidazione dei compensi al
    difensore e al consulente tecnico di parte nei processi civili). – 1.
    Nel processo civile, quando l’impugnazione, anche incidentale, e’
    dichiarata inammissibile, al difensore non e’ liquidato alcun
    compenso.
  2. Non possono essere altresi’ liquidate le spese sostenute per le
    consulenze tecniche di parte che, all’atto del conferimento
    dell’incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della
    prova.».

Titolo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA, PREVENZIONE E
CONTRASTO AL TERRORISMO E ALLA CRIMINALITA’ MAFIOSA
Capo I
Disposizioni in materia di sicurezza pubblica e di prevenzione del
terrorismo

Art. 16

Controllo, anche attraverso dispositivi elettronici,
dell’ottemperanza al provvedimento di allontanamento dalla casa
familiare

  1. All’articolo 282-bis, comma 6, del codice di procedura penale,
    dopo la parola «571,» e’ inserita la seguente: «572,» e dopo le
    parole: «612, secondo comma,» e’ inserita la seguente: «612-bis,».
  2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono
    derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
    Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le
    risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
    vigente.

Art. 17

Prescrizioni in materia di contratto di noleggio
di autoveicoli per finalita’ di prevenzione del terrorismo

  1. Per le finalita’ di prevenzione del terrorismo, gli esercenti di
    cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19
    dicembre 2001, n. 481, comunicano, per il successivo raffronto
    effettuato dal Centro elaborazione dati, di cui all’articolo 8 della
    legge 1° aprile 1981, n. 121, i dati identificativi riportati nel
    documento di identita’ esibito dal soggetto che richiede il noleggio
    di un autoveicolo, di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 30
    aprile 1992, n. 285. La comunicazione e’ effettuata contestualmente
    alla stipula del contratto di noleggio e comunque con un congruo
    anticipo rispetto al momento della consegna del veicolo.
  2. Il Centro di cui al comma 1 procede al raffronto automatico dei
    dati comunicati ai sensi del comma 1 con quelli in esso conservati,
    concernenti provvedimenti dell’Autorita’ giudiziaria o dell’Autorita’
    di pubblica sicurezza, ovvero segnalazioni inserite, a norma delle
    vigenti leggi, dalle Forze di polizia, per finalita’ di prevenzione e
    repressione del terrorismo. Nel caso in cui dal raffronto emergano
    situazioni potenzialmente rilevanti per le finalita’ di cui al comma
    l, il predetto Centro provvede ad inviare una segnalazione di allerta
    all’ufficio o comando delle Forze di polizia per le conseguenti
    iniziative di controllo, anche ai fini di cui all’articolo 4, primo
    comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
    regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
  3. I dati comunicati ai sensi del comma 1 sono conservati per un
    periodo di tempo non superiore a sette giorni. Con decreto del
    Ministro dell’interno di natura non regolamentare, da adottarsi entro
    sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
    definite le modalita’ tecniche dei collegamenti attraverso i quali
    sono effettuate le comunicazioni previste dal comma l, nonche’ di
    conservazione dei dati. Il predetto decreto e’ adottato, sentito il
    Garante per la protezione dei dati personali, il quale esprime il
    proprio parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta, decorsi i
    quali il decreto puo’ essere comunque emanato.
  4. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
    non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
    pubblica. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
    dell’interno provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane,
    strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 18

Disposizioni in materia di accesso al CED interforze
da parte del personale della polizia municipale

  1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 16-quater del
    decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, il personale dei Corpi e servizi di
    polizia municipale dei comuni con popolazione superiore ai centomila
    abitanti, addetto ai servizi di polizia stradale, in possesso della
    qualifica di agente di pubblica sicurezza, quando procede al
    controllo ed all’identificazione delle persone, accede, in deroga a
    quanto previsto dall’articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121,
    al Centro elaborazione dati di cui all’articolo 8 della medesima
    legge al fine di verificare eventuali provvedimenti di ricerca o di
    rintraccio esistenti nei confronti delle persone controllate.
  2. Con decreto del Ministro dell’interno, da emanarsi entro 90
    giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
    presente decreto, sentita la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie
    locali, nonche’ il Garante per la protezione dei dati personali, sono
    definiti le modalita’ di collegamento al Centro elaborazione dati e i
    relativi standard di sicurezza, nonche’ il numero degli operatori di
    polizia municipale che ciascun comune puo’ abilitare alla
    consultazione dei dati previsti dal comma 1.
  3. Per l’attuazione del presente articolo e’ autorizzata la spesa
    di 150.000 euro per l’anno 2018. Ai relativi oneri si provvede ai
    sensi dell’articolo 39.

Art. 19

Sperimentazione di armi ad impulsi elettrici
da parte delle Polizie municipali

  1. Previa adozione di un apposito regolamento comunale, emanato in
    conformita’ alle linee generali adottate in materia di formazione del
    personale e di tutela della salute, con accordo sancito in sede di
    Conferenza Unificata, i comuni con popolazione superiore ai centomila
    abitanti possono dotare di armi comuni ad impulso elettrico, quale
    dotazione di reparto, in via sperimentale, per il periodo di sei
    mesi, due unita’ di personale, munito della qualifica di agente di
    pubblica sicurezza, individuato fra gli appartenenti ai dipendenti
    Corpi e Servizi di polizia municipale.
  2. Con il regolamento di cui al comma 1, i comuni definiscono, nel
    rispetto dei principi di precauzione e di salvaguardia
    dell’incolumita’ pubblica, le modalita’ della sperimentazione che
    deve essere effettuata previo un periodo di adeguato addestramento
    del personale interessato nonche’ d’intesa con le aziende sanitarie
    locali competenti per territorio, realizzando altresi’ forme di
    coordinamento tra queste ed i Corpi e Servizi di polizia municipale.
  3. Al termine del periodo di sperimentazione, i comuni, con proprio
    regolamento, possono deliberare di assegnare in dotazione effettiva
    di reparto l’arma comune ad impulsi elettrici positivamente
    sperimentata. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del
    regolamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 4 marzo 1987,
    n. 145, ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2.
  4. I comuni e le regioni provvedono, rispettivamente, agli oneri
    derivanti dalla sperimentazione di cui al presente articolo e alla
    formazione del personale delle polizie municipali interessato, nei
    limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci.
  5. All’articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 22 agosto 2014,
    n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014,
    n. 146, le parole «della pistola elettrica Taser» sono sostituite
    dalle seguenti: «dell’arma comune ad impulsi elettrici».

Art. 20

Estensione dell’ambito di applicazione del divieto di accesso ai
luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive

  1. All’articolo 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401,
    dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: «Il divieto di cui al
    presente comma puo’ essere adottato anche nei confronti dei soggetti
    di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 6
    settembre 2011, n. 159.».

Art. 21

Estensione dell’ambito di applicazione del divieto
di accesso in specifiche aree urbane

  1. All’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.
    14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48,
    sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo le parole «su cui insistono» sono inserite le seguenti:
    «presidi sanitari,»;
    b) dopo le parole «flussi turistici,» sono inserite le seguenti:
    «aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici
    spettacoli,».

Art. 22

Potenziamento di apparati tecnico-logistici
del Ministero dell’interno

  1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie
    esigenze connesse all’espletamento dei compiti istituzionali della
    Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per
    l’acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il
    contrasto del terrorismo internazionale, ivi compreso il
    rafforzamento dei nuclei
    «Nucleare-Batteriologico-Chimico-Radiologico» (NBCR) del suddetto
    Corpo, nonche’ per il finanziamento di interventi diversi di
    manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, e’
    autorizzata in favore del Ministero dell’interno la spesa complessiva
    di 15.000.000 euro per l’anno 2018 e di 49.150.000 euro per ciascuno
    degli anni dal 2019 al 2025, da destinare:
    a) quanto a 10.500.000 euro per l’anno 2018 e a 36.650.000 euro per
    ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, alla Polizia di Stato;
    b) quanto a 4.500.000 euro per l’anno 2018 e a 12.500.000 euro per
    ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, al Corpo nazionale dei vigili
    del fuoco.
  2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell’articolo

Art. 23

Disposizioni in materia di blocco stradale

  1. Al decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, sono apportate le
    seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 1, comma 1, le parole «in una strada ferrata» sono
    sostituite dalle seguenti: «in una strada ordinaria o ferrata o
    comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata,»;
    b) l’articolo 1-bis e’ abrogato.
  2. All’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
    n. 286, dopo le parole «e degli articoli 473 e 474 del codice penale»
    sono inserite le seguenti: «, nonche’ dall’articolo 1 del decreto
    legislativo 22 gennaio 1948, n. 66.».

Capo II
Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto alla criminalita’
mafiosa

Art. 24

Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate
    le seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 10, dopo il comma 2-ter e’ inserito il seguente:
    «2-quater. In caso di conferma del decreto impugnato, la corte di
    appello pone a carico della parte privata che ha proposto
    l’impugnazione il pagamento delle spese processuali.»;
    b) all’articolo 17, al comma 3-bis sono apportate le seguenti
    modificazioni:
    1) alla lettera c) dopo la parola «comunicazione» e’ inserita la
    seguente: «sintetica» e le parole «La mancata comunicazione comporta
    l’inammissibilita’ della proposta» sono sostituite dalle seguenti:
    «Il procuratore nei dieci giorni successivi comunica all’autorita’
    proponente l’eventuale sussistenza di pregiudizi per le indagini
    preliminari in corso. In tali casi, il procuratore concorda con
    l’autorita’ proponente modalita’ per la presentazione congiunta della
    proposta.»;
    2) la lettera d) e’ abrogata;
    c) all’articolo 19, comma 4, all’ultimo periodo, dopo le parole
    «sequestro della documentazione» sono inserite le seguenti: «di cui
    al primo periodo»;
    d) all’articolo 67, al comma 8, dopo le parole «comma 3-bis, del
    codice di procedura penale» sono inserite le seguenti: «nonche’ per i
    reati di cui all’articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice
    penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e
    all’articolo 640-bis del codice penale».
  2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono
    derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
    Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le
    risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
    vigente.

Art. 25

Sanzioni in materia di subappalti illeciti

  1. All’articolo 21, comma 1, della legge 13 settembre 1982, n. 646,
    sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo periodo, le parole «l’arresto da sei mesi ad un anno e
    con l’ammenda» sono sostituite dalle seguenti: «la reclusione da uno
    a cinque anni e con la multa»;
    b) al secondo periodo, le parole «dell’arresto da sei mesi ad un
    anno e dell’ammenda» sono sostituite dalle seguenti: «della
    reclusione da uno a cinque anni e della multa.».

Art. 26

Monitoraggio dei cantieri

  1. All’articolo 99, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008,
    n. 81, dopo le parole «provinciale del lavoro» sono inserite le
    seguenti: «nonche’ al prefetto».

Art. 27

Disposizioni per migliorare la circolarita’ informativa

  1. L’articolo 160 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e’
    sostituito dal seguente:
    «Art. 160. – Per le finalita’ di prevenzione generale di reati e
    per l’esercizio del potere di proposta di cui all’articolo 17, comma
    1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le cancellerie
    dei tribunali e delle corti di appello hanno l’obbligo di trasmettere
    ogni quindici giorni, anche per via telematica, il dispositivo delle
    sentenze di condanne irrevocabili a pene detentive al questore della
    provincia in cui il condannato ha la residenza o l’ultima dimora e al
    direttore della Direzione investigativa antimafia. Analogo obbligo
    sussiste per le cancellerie presso la sezione misure di prevenzione e
    presso l’ufficio G.I.P. del tribunale in relazione alla comunicazione
    di copia dei provvedimenti ablativi o restrittivi, emessi nell’ambito
    delle rispettive attribuzioni, alle questure competenti per
    territorio e alla Direzione investigativa antimafia.».
  2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
    non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
    pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi
    adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie
    disponibili a legislazione vigente.

Art. 28

Modifiche all’articolo 143
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

  1. All’articolo 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento
    degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
    267, dopo il comma 7 e’ inserito il seguente:
    «7-bis. Nell’ipotesi di cui al comma 7, qualora dalla relazione del
    prefetto emergano, riguardo ad uno o piu’ settori amministrativi,
    situazioni sintomatiche di condotte illecite gravi e reiterate, tali
    da determinare un’alterazione delle procedure e da compromettere il
    buon andamento e l’imparzialita’ delle amministrazioni comunali o
    provinciali, nonche’ il regolare funzionamento dei servizi ad esse
    affidati, il prefetto, sulla base delle risultanze dell’accesso, al
    fine di far cessare le situazioni riscontrate e di ricondurre alla
    normalita’ l’attivita’ amministrativa dell’ente, individua, fatti
    salvi i profili di rilevanza penale, i prioritari interventi di
    risanamento indicando gli atti da assumere, con la fissazione di un
    termine per l’adozione degli stessi, e fornisce ogni utile supporto
    tecnico-amministrativo a mezzo dei propri uffici. Decorso inutilmente
    il termine fissato, il prefetto assegna all’ente un ulteriore
    termine, non superiore a 20 giorni, per la loro adozione, scaduto il
    quale si sostituisce, mediante commissario ad acta,
    all’amministrazione inadempiente. Ai relativi oneri gli enti locali
    provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente sui
    propri bilanci.».

Art. 29

Modifiche in materia di attivita’ svolte negli enti locali dal
personale sovraordinato ai sensi dell’articolo 145 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267

  1. Le risorse di cui all’articolo 1, comma 706, della legge 27
    dicembre 2006, n. 296, possono essere incrementate, nel rispetto
    dell’invarianza dei saldi di finanza pubblica, fino ad un massimo di
    5.000.000 euro annui a decorrere dal 2018, mediante utilizzo delle
    risorse che si rendono disponibili nel corso dell’anno, relative alle
    assegnazioni a qualunque titolo spettanti agli enti locali,
    corrisposte annualmente dal Ministero dell’interno.
  2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del
    Ministro dell’interno, e’ autorizzato ad apportare con propri decreti
    le occorrenti variazioni compensative di bilancio.

Capo III
Disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili

Art. 30

Modifiche all’articolo 633 del codice penale

  1. All’articolo 633 del codice penale, dopo il secondo comma e’
    inserito il seguente: «Nelle ipotesi di cui al secondo comma, si
    applica la pena della reclusione fino a quattro anni congiuntamente
    alla multa da 206 euro a 2.064 euro, nei confronti dei promotori e
    organizzatori dell’invasione, nonche’ di coloro che hanno compiuto il
    fatto armati.».

Art. 31

Modifiche all’articolo 266
del codice di procedura penale

  1. All’articolo 266, comma 1, lettera f-ter), del codice di
    procedura penale, le parole «516 e 517-quater del codice penale;»
    sono sostituite dalle seguenti: «516, 517-quater e 633, terzo comma,
    del codice penale;».
  2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono
    derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
    Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le
    risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
    vigente.

Titolo III
DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITA’ DEL MINISTERO DELL’INTERNO NONCHE’
SULL’ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL’AGENZIA NAZIONALE PER
L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA
Capo I
Disposizioni per la funzionalita’ del Ministero dell’interno

Art. 32

Disposizioni per la riorganizzazione dell’amministrazione civile del
Ministero dell’interno

  1. Nell’ambito dei processi di riduzione organizzativa e al fine di
    garantire gli obiettivi complessivi di economicita’ e di revisione
    della spesa previsti dalla legislazione vigente, il Ministero
    dell’interno applica la riduzione percentuale del 20 per cento
    prevista dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6
    luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
    agosto 2012, n. 135, nella misura pari a ventinove posti di livello
    dirigenziale generale, attraverso:
    a) la riduzione di otto posti di livello dirigenziale generale
    assegnati ai prefetti nell’ambito degli Uffici centrali del Ministero
    dell’interno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7
    settembre 2001, n. 398, con conseguente rideterminazione della
    dotazione organica dei prefetti di cui alla Tabella 1 allegata al
    decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 maggio 2015,
    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2015;
    b) la soppressione di ventuno posti di prefetto collocati a
    disposizione per specifiche esigenze in base alla normativa vigente,
    secondo le modifiche di seguito indicate:
    1) all’articolo 237 del decreto del Presidente della Repubblica 10
    gennaio 1957, n. 3, il terzo comma e’ sostituito dal seguente: «I
    prefetti a disposizione non possono eccedere il numero di due oltre
    quelli dei posti del ruolo organico»;
    2) all’articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 1991,
    n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991,
    n. 410, le parole «del 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti:
    «del 5 per cento»;
    3) all’articolo 12, comma 2-bis, primo periodo, del decreto
    legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dopo le parole «i prefetti», sono
    inserite le seguenti: «entro l’aliquota dell’1 per cento».
  2. Restano ferme le dotazioni organiche dei viceprefetti e dei
    viceprefetti aggiunti, del personale appartenente alle qualifiche
    dirigenziali di prima e di seconda fascia, nonche’ del personale non
    dirigenziale appartenente alle aree prima, seconda e terza
    dell’Amministrazione civile dell’interno di cui alla Tabella 1
    allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
    maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18
    settembre 2015.
  3. All’articolo 42, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121, le
    parole «di 17 posti» sono sostituite dalle seguenti: «di 14 posti».
  4. Il Ministero dell’interno adotta, con le modalita’ e nel termine
    di cui all’articolo 12, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge
    17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge
    13 aprile 2017, n. 46, il relativo regolamento di organizzazione.
    Entro il medesimo termine si provvede a dare attuazione alle
    disposizioni di cui all’articolo 2, comma 11, lettera b), del
    decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con conseguente riassorbimento,
    entro il biennio successivo, degli effetti derivanti dalle riduzioni
    di cui ai commi 1 e 2.

Art. 33

Norme in materia di pagamento dei compensi
per lavoro straordinario delle Forze di polizia

  1. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell’ordine e della
    sicurezza pubblica, a decorrere dall’esercizio finanziario 2018, per
    il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario
    svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia, di cui all’articolo
    16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e’ autorizzata, a valere sulle
    disponibilita’ degli stanziamenti di bilancio, la spesa per un
    ulteriore importo di 38.091.560 euro in deroga al limite di cui
    all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.
  2. Il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro
    straordinario di cui al comma 1, nelle more dell’adozione del decreto
    di cui all’articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile
    1981, n. 121, e’ autorizzato entro i limiti massimi fissati dal
    decreto applicabile all’anno finanziario precedente.

Art. 34

Incremento richiami personale volontario
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

  1. Per le finalita’ di cui all’articolo 9, commi 1 e 2, del decreto
    legislativo 8 marzo 2006, n. 139, gli stanziamenti di spesa per la
    retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili
    del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero
    dell’interno, nell’ambito della missione «Soccorso civile», sono
    incrementati di 5,9 milioni di euro per l’anno 2019 e di 5 milioni di
    euro a decorrere dall’anno 2020.
  2. L’impiego del personale volontario, ai sensi dell’articolo 9 del
    decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e’ disposto nel limite
    dell’autorizzazione annuale di spesa, pari a 20.952.678 euro per
    l’anno 2019 e a 20.052.678 euro a decorrere dall’anno 2020.
  3. Per l’attuazione del presente articolo e’ autorizzata la spesa
    di 5,9 milioni di euro per l’anno 2019 e di 5 milioni di euro a
    decorrere dall’anno 2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi
    dell’articolo 39.

Art. 35

Ulteriori disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle
carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate

  1. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di
    riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di
    polizia e delle Forze armate, ivi comprese le Capitanerie di porto,
    volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio
    2017, n. 94, e il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e’
    istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero
    dell’economia e delle finanze, nel quale confluiscono le risorse di
    cui all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 155,
    secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con
    riferimento alle risorse gia’ affluite ai sensi dell’articolo 7,
    comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e
    non utilizzate in attuazione dell’articolo 8, comma 6, della legge 7
    agosto 2015, n. 124, alle quali si aggiunge una quota pari a
    5.000.000 euro, a decorrere dall’anno 2018, dei risparmi di spesa di
    parte corrente di natura permanente, di cui all’articolo 4, comma 1,
    lettere c) e d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.

Capo II
Disposizioni sull’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia
nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata

Art. 36

Razionalizzazione delle procedure di gestione
e destinazione dei beni confiscati

  1. All’articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
    159, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole «comunque non
    superiore a tre,» sono inserite le seguenti: «con esclusione degli
    incarichi gia’ in corso quale coadiutore,».
  2. All’articolo 38 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
    159, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3:
    1) al secondo periodo, dopo la parola «coadiutore,» sono inserite
    le seguenti: «che puo’ essere»;
    2) dopo il secondo periodo e’ inserito il seguente: «Qualora sia
    diverso dall’amministratore giudiziario, il coadiutore nominato
    dall’Agenzia deve essere scelto tra gli iscritti, rispettivamente,
    agli albi richiamati all’articolo 35, commi 2 e 2-bis.»;
    3) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All’attuazione del
    presente comma, si provvede con le risorse umane e finanziarie
    disponibili a legislazione vigente.».
  3. All’articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
    159, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3:
    1) alla lettera b) le parole «Presidente del Consiglio dei
    ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell’interno»;
    2) alla lettera c) le parole «al patrimonio del comune ove
    l’immobile e’ sito, ovvero al patrimonio della provincia o della
    regione» sono sostituite dalle seguenti: «al patrimonio indisponibile
    del comune ove l’immobile e’ sito, ovvero al patrimonio indisponibile
    della provincia, della citta’ metropolitana o della regione»;
    3) la lettera d) e’ sostituita dalla seguente:
    «d) trasferiti prioritariamente al patrimonio indisponibile
    dell’ente locale o della regione ove l’immobile e’ sito, se
    confiscati per il reato di cui all’articolo 74 del citato testo unico
    approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
    n. 309, qualora richiesti per le finalita’ di cui all’articolo 129
    dello stesso decreto del Presidente della Repubblica. Se entro un
    anno l’ente territoriale destinatario non ha provveduto alla
    destinazione del bene, l’Agenzia dispone la revoca del trasferimento
    ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.»;
    b) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «,
    nonche’, per una quota non superiore al 30 per cento, per
    incrementare i fondi per la contrattazione integrativa anche allo
    scopo di valorizzare l’apporto del personale dirigenziale e non
    dirigenziale al potenziamento dell’efficacia ed efficienza
    dell’azione dell’Agenzia. La misura della quota annua destinata
    all’incremento dei fondi per la contrattazione integrativa viene
    definita con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il
    Ministro dell’economia e delle finanze su proposta dell’Agenzia e
    l’incremento non puo’ essere superiore al 15 per cento della
    componente variabile della retribuzione accessoria in godimento da
    parte del predetto personale»;
    c) dopo il comma 4 e’ inserito il seguente:
    «4-bis. Fermi restando i vincoli connessi al trasferimento nel
    patrimonio indisponibile dell’ente destinatario, nell’ambito delle
    finalita’ istituzionali di cui al comma 3, lettera c), rientra
    l’impiego degli immobili, tramite procedure ad evidenza pubblica, per
    incrementare l’offerta di alloggi da cedere in locazione a soggetti
    in particolare condizione di disagio economico e sociale anche
    qualora l’ente territoriale ne affidi la gestione all’ente pubblico a
    cio’ preposto.»;
    d) i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
    «5. I beni di cui al comma 3, di cui non sia possibile effettuare
    la destinazione o il trasferimento per le finalita’ di pubblico
    interesse ivi contemplate, sono destinati con provvedimento
    dell’Agenzia alla vendita, osservate, in quanto compatibili, le
    disposizioni del codice di procedura civile. Qualora l’immobile si
    trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di
    costruire in sanatoria, l’acquirente dovra’ presentare la relativa
    domanda entro centoventi giorni dal perfezionamento dell’atto di
    vendita. L’avviso di vendita e’ pubblicato nel sito internet
    dell’Agenzia e dell’avvenuta pubblicazione e’ data notizia nel sito
    internet dell’Agenzia del demanio. La vendita e’ effettuata per un
    corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima
    formulata ai sensi dell’articolo 47. Qualora, entro novanta giorni
    dalla data di pubblicazione dell’avviso di vendita, non pervengano
    proposte di acquisto per il corrispettivo indicato al precedente
    periodo, il prezzo minimo della vendita non puo’, comunque, essere
    determinato in misura inferiore all’80 per cento del valore della
    suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi 6 e 7 del presente
    articolo, la vendita e’ effettuata al miglior offerente, con
    esclusione del proposto o di colui che risultava proprietario
    all’atto dell’adozione della misura penale o di prevenzione, se
    diverso dal proposto, di soggetti condannati, anche in primo grado, o
    sottoposti ad indagini connesse o pertinenti al reato di associazione
    mafiosa o a quello di cui all’articolo 416-bis.1 del codice penale,
    nonche’ dei relativi coniugi o parti dell’unione civile, parenti e
    affini entro il terzo grado, nonche’ persone con essi conviventi.
    L’Agenzia acquisisce, con le modalita’ di cui agli articoli 90 e
    seguenti, l’informazione antimafia, riferita all’acquirente e agli
    altri soggetti allo stesso riconducibili, indicati al presente comma,
    affinche’ i beni non siano acquistati, anche per interposta persona,
    da soggetti esclusi ai sensi del periodo che precede, o comunque
    riconducibili alla criminalita’ organizzata, ovvero utilizzando
    proventi di natura illecita. Si applica, in quanto compatibile, il
    comma 15. I beni immobili acquistati non possono essere alienati,
    nemmeno parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione del
    contratto di vendita e quelli diversi dai fabbricati sono
    assoggettati alla stessa disciplina prevista per questi ultimi
    dall’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito,
    con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. I beni
    immobili di valore superiore a 400.000 euro sono alienati secondo le
    procedure previste dalle norme di contabilita’ dello Stato.
  4. Possono esercitare la prelazione all’acquisto:
    a) cooperative edilizie costituite da personale delle Forze armate
    o delle Forze di polizia;
    b) gli enti pubblici aventi, tra le altre finalita’ istituzionali,
    anche quella dell’investimento nel settore immobiliare;
    c) le associazioni di categoria che assicurano, nello specifico
    progetto, maggiori garanzie e utilita’ per il perseguimento
    dell’interesse pubblico;
    d) le fondazioni bancarie;
    e) gli enti territoriali.
  5. La prelazione deve essere esercitata, a pena di decadenza, nei
    termini stabiliti dall’avviso pubblico di cui al comma 5, salvo
    recesso qualora la migliore offerta pervenuta non sia ritenuta di
    interesse.»;
    e) dopo il comma 7-bis e’ inserito il seguente:
    «7-ter. Per la destinazione ai sensi del comma 3 dei beni indivisi,
    oggetto di provvedimento di confisca, l’Agenzia o il partecipante
    alla comunione promuove incidente di esecuzione ai sensi
    dell’articolo 666 del codice di procedura penale. Il tribunale,
    disposti i necessari accertamenti tecnici, adotta gli opportuni
    provvedimenti per ottenere la divisione del bene. Qualora il bene
    risulti indivisibile, i partecipanti in buona fede possono chiedere
    l’assegnazione dell’immobile oggetto di divisione, previa
    corresponsione del conguaglio dovuto in favore degli aventi diritto,
    in conformita’ al valore determinato dal perito nominato dal
    tribunale. Quando l’assegnazione e’ richiesta da piu’ partecipanti
    alla comunione, si fa luogo alla stessa in favore del partecipante
    titolare della quota maggiore o anche in favore di piu’ partecipanti,
    se questi la chiedono congiuntamente. Se non e’ chiesta
    l’assegnazione, si fa luogo alla vendita, a cura dell’Agenzia e
    osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di
    procedura civile o, in alternativa, all’acquisizione del bene per
    intero al patrimonio dello Stato per le destinazioni di cui al comma
    3, e gli altri partecipanti alla comunione hanno diritto alla
    corresponsione di una somma equivalente al valore determinato dal
    perito nominato dal tribunale, con salvezza dei diritti dei creditori
    iscritti e dei cessionari. In caso di acquisizione del bene al
    patrimonio dello Stato, il tribunale ordina il pagamento delle somme,
    ponendole a carico del Fondo Unico Giustizia. Qualora il partecipante
    alla comunione non dimostri la propria buona fede, la relativa quota
    viene acquisita a titolo gratuito al patrimonio dello Stato ai sensi
    del primo comma dell’articolo 45.»;
    f) il comma 10 e’ sostituito dal seguente:
    «10. Le somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5, al netto
    delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al
    Fondo Unico Giustizia per essere riassegnate, previo versamento
    all’entrata del bilancio dello Stato, nella misura del quaranta per
    cento al Ministero dell’interno, per la tutela della sicurezza
    pubblica e per il soccorso pubblico, nella misura del quaranta per
    cento al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento
    ed il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi
    istituzionali, e, nella misura del venti per cento all’Agenzia, per
    assicurare lo sviluppo delle proprie attivita’ istituzionali, in
    coerenza con gli obiettivi di stabilita’ della finanza pubblica.»;
    g) dopo il comma 12-bis e’ inserito il seguente:
    «12-ter. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, non
    destinati ai sensi dei commi 12 e 12-bis, possono essere destinati
    alla vendita, con divieto di ulteriore cessione per un periodo non
    inferiore a un anno, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5,
    sesto periodo, ovvero distrutti.»;
    h) dopo il comma 15-ter e’ aggiunto, in fine, il seguente:
    «15-quater. I beni di cui al comma 5 che rimangono invenduti,
    decorsi tre anni dall’avvio della relativa procedura, sono mantenuti
    al patrimonio dello Stato con provvedimento dell’Agenzia. La relativa
    gestione e’ affidata all’Agenzia del demanio.».
  6. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 non devono
    derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
    Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le
    risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
    vigente.

Art. 37

Disposizioni in materia di organizzazione
e di organico dell’Agenzia

  1. All’articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre
    2011, n. 159, il primo periodo e’ sostituito dal seguente:
    «1. L’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei
    beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata e’ posta
    sotto la vigilanza del Ministro dell’interno, ha personalita’
    giuridica di diritto pubblico ed e’ dotata di autonomia organizzativa
    e contabile, ha la sede principale in Roma e fino a 4 sedi secondarie
    istituite con le modalita’ di cui all’articolo 112, nei limiti delle
    risorse ordinarie iscritte nel proprio bilancio.».
  2. All’articolo 112 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
    159, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 4:
    1) dopo la lettera c) e’ inserita la seguente: «c-bis) provvede
    all’istituzione, in relazione a particolari esigenze, fino a un
    massimo di quattro sedi secondarie, in regioni ove sono presenti in
    quantita’ significativa beni sequestrati e confiscati alla
    criminalita’ organizzata, nei limiti delle risorse di cui
    all’articolo 110, comma 1;»;
    2) la lettera h) e’ sostituita dalla seguente: «h) approva il
    bilancio preventivo e il conto consuntivo;»;
    b) al comma 5, alla lettera a) la parola «, h)» e’ soppressa.
  3. All’articolo 113-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011,
    n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «si provvede» sono
    inserite le seguenti: «, nel limite di cento unita’»;
    b) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
    «2-bis. Per la copertura delle ulteriori settanta unita’ di
    incremento della dotazione organica, il reclutamento avviene mediante
    procedure selettive pubbliche, in conformita’ alla legislazione
    vigente in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche
    amministrazioni. Per l’espletamento delle suddette procedure
    concorsuali, il Dipartimento per le politiche del personale
    dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e
    finanziarie del Ministero dell’interno collabora con l’Agenzia. Gli
    oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali sono a carico
    dell’Agenzia.»;
    c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
    «4-bis. Nell’ambito della contrattazione collettiva 2019/2021 viene
    individuata l’indennita’ di amministrazione spettante agli
    appartenenti ai ruoli dell’Agenzia, in misura pari a quella
    corrisposta al personale della corrispondente area del Ministero
    della giustizia.
    4-ter. Oltre al personale di cui al comma 1, l’Agenzia e’
    autorizzata ad avvalersi di una aliquota non superiore a 100 unita’
    di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche
    amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
    legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche’ ad enti pubblici
    economici. Nei limiti complessivi della stessa quota l’Agenzia puo’
    avvalersi in posizione di comando di personale delle Forze di polizia
    ad ordinamento civile e militare con qualifica non dirigenziale fino
    a un massimo di 20 unita’. Il predetto personale e’ posto in
    posizione di comando, distacco o fuori ruolo anche in deroga alla
    vigente normativa generale in materia di mobilita’ temporanea e nel
    rispetto di quanto previsto dall’articolo 17, comma 14, della legge
    15 maggio 1997, n. 127, conservando lo stato giuridico e il
    trattamento economico fisso, continuativo ed accessorio, secondo
    quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico
    dell’amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte
    dell’Agenzia all’amministrazione di appartenenza dei soli oneri
    relativi al trattamento accessorio.».
  4. Per l’attuazione del comma 3, lettera b), e’ autorizzata la
    spesa di 570.000 euro per l’anno 2019 e 3.400.000 euro a decorrere
    dall’anno 2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo

Art. 38

Deroga alle regole sul contenimento della spesa
degli enti pubblici e disposizioni abrogative

  1. All’articolo 118 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
    159, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
    «3-bis. Al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione
    dei compiti affidati all’Agenzia le disposizioni di cui all’articolo
    6, commi 7, 8, 9, 12 e 13 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
    78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
    122, di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012,
    n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
    135, nonche’ di cui all’articolo 2, commi da 618 a 623, della legge
    24 dicembre 2007, n. 244, non trovano applicazione nei confronti
    dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei
    beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata fino al
    terzo esercizio finanziario successivo all’adeguamento della
    dotazione organica di cui all’articolo 113-bis, comma 1. Allo scadere
    della deroga di cui al presente comma, entro 90 giorni, con decreto
    del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e
    delle finanze su proposta dell’Agenzia vengono stabiliti i criteri
    specifici per l’applicazione delle norme derogate sulla base delle
    spese sostenute nel triennio.».
  2. Per l’attuazione del comma 1, e’ autorizzata la spesa di 66.194
    euro a decorrere dal 2018. Ai relativi oneri si provvede ai sensi
    dell’articolo 39.
  3. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i commi 7 e 8
    dell’articolo 52 sono abrogati.
  4. L’articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
    e’ abrogato.

Titolo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 39

Copertura finanziaria

  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 9, 18, 22, 34, 37 e 38, pari
    a 15.681.423 euro per l’anno 2018, a 57.547.109 euro per l’anno 2019,
    a 59.477.109 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025 e a
    10.327.109 euro a decorrere dall’anno 2026, si provvede:
    a) quanto a 5.900.000 euro per l’anno 2019 e a 5.000.000 di euro
    annui a decorrere dall’anno 2020, mediante corrispondente riduzione
    dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
    fini del bilancio triennale 2018-2020, nell’ambito del programma
    «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
    dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
    per l’anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
    del Ministero dell’interno;
    b) quanto a 15.150.000 euro per l’anno 2018 e a 49.150.000 euro per
    ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, mediante corrispondente
    riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale
    iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell’ambito del
    programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
    ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
    delle finanze per l’anno 2018, allo scopo utilizzando
    l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno;
    c) quanto a 531.423 euro per l’anno 2018, a 2.497.109 euro per
    l’anno 2019, a 5.327.109 euro annui a decorrere dall’anno 2020,
    mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui
    all’articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999,
    n. 44, affluite all’entrata del bilancio dello Stato, che restano
    acquisite all’erario.
  2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
    apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 40

Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
    quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
    Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
    in legge.
    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
    nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
    italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare.

Dato a Roma, addi’ 4 ottobre 2018

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Salvini, Ministro dell’interno

Bongiorno, Ministro per la pubblica
amministrazione

Savona, Ministro per gli affari
europei

Moavero Milanesi, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale

Bonafede, Ministro della giustizia

Tria, Ministro dell’economia e
delle finanze

Di Maio, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Legge 21 settembre 2018, n. 108

Legge 21 settembre 2018, n. 108

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (18G00134)

(GU Serie Generale n.220 del 21-09-2018)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

  1. Il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di
    termini previsti da disposizioni legislative, e’ convertito in legge
    con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
    della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
    nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
    italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
    osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 21 settembre 2018

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

NOTE

Avvertenza:

Il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, e’ stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n.
171 del 25 luglio 2018.
A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e’ pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 27.


AVVISO DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla legge 21 settembre 2018, n. 108, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative». (Legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 220 del 21 settembre 2018). (18A06726)

(GU Serie Generale n.240 del 15-10-2018)

Nella legge citata in epigrafe, pubblicata nella sopra indicata Gazzetta Ufficiale, alla pagina 7, alla novella dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dove e’ scritto: «b) i commi da 479 a 500 sono abrogati.», leggasi: «b) i commi da 497 a 500 sono abrogati.».


TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 25 luglio 2018, n. 91

Testo del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 171 del 25 luglio 2018), coordinato con la legge di conversione 21 settembre 2018, n. 108 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale – alla pag. 1), recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative». (18A06166)

(GU Serie Generale n.220 del 21-09-2018)

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e’ stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, nonche’ dell’art.10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l’efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( … )).
A norma dell’art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

Art. 1

Proroga di termini in materia di enti territoriali

  1. All’articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015,
    n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016,
    n. 21, al primo e al terzo periodo, le parole «Per gli anni 2016 e
    2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2016, 2017 e
    2018».
  2. Il mandato dei presidenti di provincia e dei consigli
    provinciali in scadenza tra la data di entrata in vigore del presente
    decreto-legge e il 31 ottobre 2018 e’ prorogato fino a tale data,
    anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, commi 65 e 69,
    della legge 7 aprile 2014, n. 56, e le elezioni per il rinnovo delle
    cariche predette si tengono il 31 ottobre 2018, contestualmente alle
    elezioni del rispettivo consiglio provinciale o presidente di
    provincia, qualora sia in scadenza per fine mandato entro il 31
    dicembre 2018. (( In occasione delle elezioni del 31 ottobre 2018, di
    cui al primo periodo del presente comma, in deroga a quanto previsto
    dall’articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono
    eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il
    cui mandato scada non prima di dodici mesi dalla data di svolgimento
    delle elezioni. ))
    (( 2-bis. All’articolo 1, comma 1120, lettera a), della legge 27
    dicembre 2017, n. 205, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono
    sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2019 ».
    2-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
    legge di conversione del presente decreto e’ istituito, presso la
    Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, un tavolo
    tecnico-politico per la redazione di linee guida finalizzate
    all’avvio di un percorso di revisione organica della disciplina in
    materia di ordinamento delle province e delle citta’ metropolitane,
    al superamento dell’obbligo di gestione associata delle funzioni e
    alla semplificazione degli oneri amministrativi e contabili a carico
    dei comuni, soprattutto di piccole dimensioni.
    2-quater. Nelle more della complessiva riforma delle procedure di
    risanamento contemplate dal titolo VIII della parte seconda del testo
    unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al
    decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora sia stato
    presentato o approvato, alla data del 30 novembre 2018, un piano di
    riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’articolo 243-bis del
    medesimo testo unico, rimodulato o riformulato ai sensi dei commi 5 e
    5-bis del medesimo articolo 243-bis e dell’articolo 1, comma 714,
    della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la verifica di cui al comma 7
    dell’articolo 243-quater del predetto testo unico di cui al decreto
    legislativo n. 267 del 2000 sul raggiungi-mento degli obiettivi
    intermedi e’ effettuata all’esito dell’approvazione del rendiconto
    dell’esercizio 2018 e comunque non oltre il termine di cui
    all’articolo 227, comma 2, del citato testo unico. Ai soli fini
    istruttori, rimane fermo l’obbligo dell’organo di revisione di
    provvedere alla trasmissione della relazione di cui al comma 6 del
    citato articolo 243-quater nei termini e con le modalita’ ivi
    previsti. Il mancato adeguamento dei tempi di pagamento dei debiti
    commerciali di cui alla normativa vigente non costituisce motivo per
    il diniego delle riformulazioni o rimodulazioni di cui al citato
    articolo 243-bis, fermo restando il rispetto dei termini di pagamento
    oggetto di accordo con i creditori di cui al piano riformulato o
    rimodulato.
    2-quinquies. Non si applicano le norme vigenti in contrasto con
    quanto disposto al comma 2-quater.
    2-sexies. Le sanzioni di cui all’articolo 1, comma 475, della legge
    11 dicembre 2016, n. 232, relative al mancato rispetto per l’anno
    2017 del saldo non negativo di cui al comma 466 del medesimo articolo
    1, non trovano applicazione nei confronti delle province e delle
    citta’ metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione
    siciliana e della Sardegna. ))

(( Art. 1 bis

Proroga di termini in materia di spazi finanziari degli enti locali

  1. Nell’anno 2018, le regioni e le pro-vince autonome di Trento e
    di Bolzano possono rendere disponibili ulteriori spazi finanziari per
    gli enti locali del proprio territorio ai sensi dell’articolo 2,
    comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente del
    Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, nell’ambito delle
    intese regionali di cui all’articolo 10 della legge 24 dicembre 2012,
    n. 243. A tal fine, per il corrente anno, le regioni e le province
    autonome di Trento e di Bolzano comunicano, entro il 30 settembre
    2018, agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e
    al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
    Ragioneria generale dello Stato, attraverso il sistema web dedicato
    al pareggio di bilancio, con riferimento a ciascun ente locale e alla
    stessa regione o provincia autonoma, gli elementi informativi
    occorrenti per la verifica del mantenimento del rispetto del saldo di
    cui all’articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. ))

Art. 2

Proroga di termini in materia di giustizia

  1. All’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre
    2017, n. 216, le parole «dopo il centottantesimo giorno successivo
    alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite
    dalle seguenti: «dopo il 31 marzo 2019».
  2. L’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 77,
    78, 79 e 80, della legge 23 giugno 2017, n. 103, fatta salva
    l’eccezione di cui al comma 81 dello stesso articolo 1 per le persone
    che si trovano in stato di detenzione per i delitti ivi indicati, e’
    sospesa dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al
    15 febbraio 2019.
    (( 3. All’articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n.
    14, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2016 » sono sostituite
    dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »; conseguentemente, il termine di
    cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n.
    14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Ischia, e’
    prorogato al 1º gennaio 2022;
    b) al comma 2, le parole: « 31 dicembre 2016 » sono sostituite
    dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »; conseguentemente, il termine di
    cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n.
    14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Lipari, e’
    prorogato al 1° gennaio 2022;
    c) al comma 3, le parole: « 31 dicembre 2016 » sono sostituite
    dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »; conseguentemente, il termine di
    cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n.
    14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Portoferraio,
    e’ prorogato al 1º gennaio 2022. ))
    (( 3-bis. Dall’attuazione del comma 3 non devono derivare nuovi o
    maggiori oneri per la finanza pubblica.
    3-ter. All’articolo 19, comma 1, della legge 16 febbraio 1913, n.
    89, le parole: « entro il 28 febbraio di ciascun anno » sono
    sostituite dalle seguenti: « entro il 26 febbraio di ciascun anno ».
    3-quater. All’articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012,
    n. 247, la parola: « cinque » e’ sostituita dalla seguente: « sette
    ». ))

Art. 3

Proroga di termini in materia di ambiente (( , di vendita di energia
elettrica e gas naturale e di energia ))

  1. Il termine per la denuncia del possesso di esemplari di specie
    esotiche invasive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto
    legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, iscritte nell’elenco
    dell’Unione alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, e’
    prorogato al 31 agosto 2019.
    (( 1-bis. All’articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono
    apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 59, le parole: « a decorrere dal 1ºluglio 2019 » sono
    sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1º luglio 2020 »;
    b) al comma 60, le parole: « a decorrere dal 1º luglio 2019 » sono
    sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1º luglio 2020 ».
    1-ter. Per gli impianti geotermoelettrici che rispettano i
    requisiti di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo
    11 febbraio 2010, n. 22, ivi inclusi gli impianti autorizzati dalle
    regioni o dalle province delegate che rispettano i medesimi
    requisiti, e per gli impianti solari termodinamici, inseriti in
    posizione utile nelle graduatorie pubblicate dal Gestore dei servizi
    energetici GSE Spa, a seguito delle procedure di registro di cui al
    decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016,
    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, il
    termine per l’entrata in esercizio di cui all’articolo 11, comma 1,
    del medesimo decreto ministeriale 23 giugno 2016, e’ prorogato di
    ventiquattro mesi. Dall’attuazione del presente comma non devono
    derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))

Art. 4

Proroghe di termini in materia di infrastrutture

  1. All’articolo 1, comma 165, quarto periodo, della legge 13 luglio
    2015, n. 107, le parole: «entro il 30 settembre 2018» sono sostituite
    dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2019».
    (( 1-bis. All’articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017,
    n. 205, le parole: « 31 marzo » sono sostituite dalle seguenti: « 30
    giugno ». ))
  2. All’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n.
    244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.
    19, la parola «2018», ovunque presente, e’ sostituita dalla seguente:
    «2019».
  3. Le disposizioni di cui all’articolo 39, comma 1, lettera b), del
    decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, relative
    all’obbligatorieta’ della patente nautica per la conduzione di unita’
    aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due
    tempi, si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2019.
    (( 3-bis. All’articolo 27, comma 2, lettera d), secondo periodo,
    del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: « alla
    medesima data » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 2 dicembre
    2018 dell’avviso ».
    3-ter. All’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017,
    n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.
    96, le parole: « per il quadriennio 2017-2020 » sono sostituite dalle
    seguenti: « per l’anno 2017 » e le parole: « di ciascun anno » sono
    soppresse.
    3-quater. Nelle more dell’interlocuzione con la Commissione europea
    in ordine al modulo organizzativo per l’affidamento della concessione
    dell’infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena, all’articolo
    13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le
    seguenti modificazioni:
    a) al comma 3, le parole: « entro il 15 novembre di ciascun anno »
    sono sostituite dalle seguenti: « entro il 15 dicembre di ciascun
    anno »;
    b) al comma 4, le parole: « entro il 30 settembre 2018 » sono
    sostituite dalle seguenti: « entro il 30 novembre 2018 ». ))

(( Art. 4 bis

Proroga di termini in materia di emittenti radiotelevisive locali

  1. All’articolo 4, comma 2, ultimo periodo, del decreto del
    Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, recante il
    regolamento, da intendersi qui integralmente riportato, concernente i
    criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di
    erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione
    dell’informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche
    locali, in attuazione degli obiettivi di pubblico interesse di cui
    all’articolo 1, comma 163, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per
    l’assegnazione delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma
    160, lettera b), della citata legge n. 208 del 2015, e successive
    modificazioni, destinate alle emittenti radiofoniche e televisive
    locali, al fine di estendere il regime transitorio anche all’anno
    2019, dopo le parole: « alla data di presentazione della domanda »
    sono aggiunte le seguenti: « , mentre per le domande inerenti
    all’anno 2019 si prende in considerazione il numero medio di
    dipendenti occupati nell’esercizio precedente, fermo restando che il
    presente requisito dovra’ essere posseduto anche all’atto della
    presentazione della domanda ». ))

Art. 5

Proroga di termini (( in materia di lavoro e di politiche sociali ))

  1. All’articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n.
    147, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole «A decorrere dal 2018» sono sostituite
    dalle seguenti: «A decorrere dal 2019»;
    b) al comma 3, primo periodo, le parole «e’ stabilita la data a
    partire dalla quale e’ possibile, in via sperimentale per un periodo
    di almeno sei mesi, accedere alla modalita’ di presentazione della
    DSU,» sono sostituite dalle seguenti: «e’ stabilita la data a partire
    dalla quale e’ possibile accedere alla modalita’ precompilata di
    presentazione della DSU, nonche’ la data a partire dalla quale e’
    avviata una sperimentazione in materia,»;
    c) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
    «4. A decorrere dal 1º gennaio 2019, la DSU ha validita’ dal
    momento della presentazione fino al successivo 31 agosto. In ciascun
    anno, a decorrere dal 2019, all’avvio del periodo di validita’
    fissato al 1º settembre, i dati sui redditi e i patrimoni presenti in
    DSU sono aggiornati prendendo a riferimento l’anno precedente.».
    (( 1-bis. All’articolo 1, comma 155, quinto periodo, della legge 27
    dicembre 2017, n. 205, le parole: «entro il 30 settembre 2018 » sono
    sostituite dalle seguenti: « entro il 15 novembre 2018 ». ))

Art. 6

Proroga di termini in materia di istruzione e universita’

  1. Il termine previsto dall’articolo 8, comma 3, del decreto del
    Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, come modificato
    dall’articolo 4, comma 5-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2016,
    n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,
    n. 19, e’ prorogato (( , per le procedure pendenti alla data di
    entrata in vigore del presente decreto, )) al 31 ottobre 2018.
  2. All’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013,
    n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
    n. 128, le parole «e 2017-2018» sono sostituite dalle seguenti: «,
    2017-2018 e 2018-2019».
  3. All’articolo 37, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile
    2017, n. 64, le parole «dall’anno scolastico 2018/19» sono sostituite
    dalle seguenti: «dall’anno scolastico 2019/2020. La validita’ delle
    graduatorie vigenti per l’anno scolastico 2017/18 e’ prorogata per
    l’anno scolastico 2018/2019 per le assegnazioni temporanee di cui
    all’articolo 24 e per le destinazioni all’estero sui posti che si
    rendono disponibili nell’ambito dei contingenti di cui agli articoli
    18, comma 1, e 35, comma 2».
    (( 3-bis. All’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre
    2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
    2017, n. 19, le parole: « al 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle
    seguenti: « al 31 dicembre 2018 ».
    3-ter. All’articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre
    2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
    2017, n. 19, le parole: « al dicembre 2017 » sono sostituite dalle
    seguenti: « al 31 dicembre 2018 ».
    3-quater. L’applicazione della disposizione di cui all’articolo 5,
    comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, e’
    prorogata all’anno scolastico 2018/2019 e al calendario dei servizi
    educativi per l’infanzia e dei corsi per i centri di forma-zione
    professionale regionale 2018/2019; in caso di presentazione della
    dichiara-zione sostitutiva resa ai sensi del testo unico di cui al
    decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la
    documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni
    obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2019.
    3-quinquies. All’articolo 20-bis, comma 4, del decreto-legge 9
    febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
    aprile 2017, n. 45, le parole: « Entro il 31 agosto 2018 » sono
    sostituite dalle seguenti: « Entro il 31 dicembre 2018 ».
    3-sexies. Le risorse stanziate per la Carta elettronica per
    l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle
    istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, istituita
    dall’articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107,
    relative all’anno scolastico 2016/2017, possono essere utilizzate
    entro il 31 dicembre 2018.
    3-septies. Il termine di entrata in vigore dell’articolo 13, comma
    2, lettera b), e dell’articolo 14, comma 3, sesto periodo,
    limitatamente al sostenimento della prova a carattere nazionale
    predisposta dall’INVALSI, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
    62, e’ differito dal 1° settembre 2018 al 1° settembre 2019.
    3-octies. Nelle more della revisione della disciplina dei percorsi
    di alternanza scuola-lavoro, il termine di entrata in vigore
    dell’articolo 13, comma 2, lettera c), nonche’ dell’articolo 14,
    comma 3, sesto periodo, limitatamente alle attivita’ assimilabili
    all’alternanza scuola-lavoro, del decreto legislativo 13 aprile 2017,
    n. 62, e’ differito dal 1° settembre 2018 al 1° settembre 2019. ))

Art. 7

Proroga di termini in materia di cultura

1.All’articolo 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
al primo periodo, dopo le parole «nell’anno 2017» sono inserite le
seguenti: «e nell’anno 2018».

Art. 8

Proroga di termini in materia di salute

  1. All’articolo 118, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto
    legislativo 6 aprile 2006, n. 193, le parole «A decorrere dal 1°
    settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal ((
    1° gennaio 2019». ))
  2. All’articolo 8, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto
    legislativo 3 marzo 1993, n. 90, le parole «A decorrere dal 1°
    settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal ((
    1° gennaio 2019». ))
  3. All’articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n.
    191, al quinto periodo, le parole «e per l’anno 2017», sono
    sostituite dalle seguenti: «, per l’anno 2017 e per l’anno 2018».
  4. All’articolo 16 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,
    sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, primo periodo, le parole «nel periodo 2015-2017»,
    sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo 2018-2020»;
    b) al comma 2-bis, le parole «Nel periodo 2015-2017» sono
    sostituite dalle seguenti: «Nel periodo 2018-2020».».
    (( 4-bis. I termini per il pagamento delle somme dovute ai sensi
    dei commi 1 e 1-bis dell’articolo 62-quater del testo unico di cui al
    decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono sospesi fino al 18
    dicembre 2018.
    4-ter. All’articolo 1, comma 590, ultimo periodo, della legge 23
    dicembre 2014, , le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite
    dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 ». ))

(( Art. 8 bis

Modifica al decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29

  1. All’articolo 6 del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29,
    dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:
    « 3-bis. Per i produttori artigianali che gia’ operano e’ prevista
    la riapertura dei termini di cui al comma 3 per un periodo di
    centoventi giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della
    presente disposizione ». ))

Art. 9

Proroga di termini in materia di eventi sismici

  1. All’articolo 1-septies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le
    parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle parole: «trecento
    giorni».
    (( 1-bis. La proroga di cui al comma 1 si applica anche ai
    contribuenti per i quali i termini di comunicazione dei dati siano
    scaduti precedentemente alla data di entrata in vigore del presente
    decreto. ))
    (( 2. All’articolo 1, comma 436-bis, della legge 23 dicembre 2014,
    n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) alla lettera c), le parole: « 75 per cento » sono sostituite
    dalle seguenti: « 50 per cento »;
    b) alla lettera d), le parole: « 100 per cento » sono sostituite
    dalle seguenti: « 75 per cento »;
    c) dopo la lettera d) e’ aggiunta la seguente:
    « d-bis) a decorrere dall’anno 2021, in misura pari al 100 per
    cento dell’importo della riduzione non applicata ». ))
    (( 2-bis. All’articolo 8, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre
    2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
    2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono
    sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2019 »;
    b) al secondo periodo, le parole: « 31 luglio 2019 » sono
    sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 ».
    2-ter. All’articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
    189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
    229, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, alinea, le parole: « e 2017/2018 » sono sostituite
    dalle seguenti: « , 2017/2018 e 2018/2019 »;
    b) al comma 1, lettera a), le parole: « e 2017/2018 » sono
    sostituite dalle seguenti: « , 2017/2018 e 2018/2019 »;
    c) al comma 2, le parole: « ed euro 5 milioni nell’anno 2018 » sono
    sostituite dalle seguenti: « , euro 8 milioni nell’anno 2018 ed euro
    4,5 milioni nell’anno 2019 »;
    d) al comma 5, alinea, le parole: « ed euro 5 milioni nell’anno
    2018 » sono sostituite dalle seguenti: « , euro 8 milioni nell’anno
    2018 ed euro 4,5 milioni nell’anno 2019 »;
    e) al comma 5, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
    « b-bis) quanto a euro 3 milioni nel 2018 ed euro 3,6 milioni nel
    2019, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa
    di cui all’articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
    b-ter) quanto a euro 900.000 nell’anno 2019, mediante
    corrispondente riduzione del Fondo di funzionamento di cui
    all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 »; ))
    f) dopo il comma 5 e’ inserito il seguente:
    (( « 5-bis. Il Fondo di funzionamento di cui all’articolo 1, comma
    601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e’ incrementato di euro
    600.000 nell’anno 2018. A tale incremento si da’ copertura mediante
    corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
    all’articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107 »; ))
    g) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: (( « Misure urgenti per
    lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019
    ». ))
    (( 2-quater. Le disposizioni di cui all’articolo 18-bis del
    decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificate dal comma
    2-ter, si applicano anche ai comuni di Casamicciola Terme, Forio e
    Lacco Ameno, colpiti dall’evento sismico del 21 agosto 2017.
    2-quinquies. All’articolo 2-bis, comma 24, del decreto-legge 16
    ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
    dicembre 2017, n. 172, le parole: « 1° gennaio 2019 » sono sostituite
    dalle seguenti: « 1° gennaio 2020 ».
    2-sexies. Le proroghe dei termini di scadenza previsti dalle
    disposizioni di cui all’articolo 2-bis, comma 24, del decreto-legge
    16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
    dicembre 2017, n. 172, si applicano anche ai comuni di Casamicciola
    Terme, Lacco Ameno e Forio in ragione degli eventi sismici
    verificatisi il 21 agosto 2017.
    2-septies. All’articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge 17
    ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
    dicembre 2016, n. 229, le parole: « e di 13 milioni di euro per
    l’anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 13 milioni di
    euro per l’anno 2018 e di 5 milioni di euro per l’anno 2019 ».
    2-octies. All’onere di cui al comma 2-septies, pari a 5 milioni di
    euro per l’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione
    del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
    all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
    ))

(( Art. 9 bis

Proroghe di termini in materia di strutture turistico-ricettive

  1. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all’articolo
    38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e’ prorogato al 31
    dicembre 2019. ))

(( Art. 9 ter

Modifiche all’articolo 8-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, in materia di interventi edilizi eseguiti per immediate
esigenze abitative a seguito di eventi sismici

  1. All’articolo 8-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
    sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, secondo
    periodo, le parole: « in sostituzione, temporanea o parziale » sono
    sostituite dalle seguenti: « in sostituzione temporanea, anche se
    parziale »;
    b) al comma 2:
    1) dopo le parole: « dell’edificio distrutto o danneggiato » sono
    inserite le seguenti: « ovvero dall’assegnazione di altra soluzione
    abitativa da parte dell’autorita’ competente »;
    2) dopo le parole: « decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 »
    sono aggiunte le seguenti: « , le sanzioni di cui all’articolo 44 del
    testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
    giugno 2001, n. 380, nonche’ le sanzioni previste per violazione di
    ogni altra disposizione in materia edilizia o paesaggistica »;
    c) al comma 3:
    1) le parole: « e le misure di sequestro preventivo » sono
    soppresse;
    2) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i lavori e le
    opere che rispettino le condizioni di cui al comma 1, sono revocati,
    a norma delle pertinenti disposizioni del codice di procedura penale,
    i provvedimenti di sequestro, probatorio o preventivo, adottati sino
    alla data del 25 luglio 2018 per violazione della disciplina edilizia
    o paesaggistica ». ))

(( Art. 9 quater

Estensione delle misure di sostegno al reddito dei lavoratori

  1. Per l’anno 2018, le risorse finanziarie di cui all’articolo 44,
    comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come
    ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e
    delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e
    delle finanze, 12 dicembre 2016, n. 1, e 5 aprile 2017, n. 12,
    possono essere destinate dalle regioni interessate, per le medesime
    finalita’, nei limiti della parte non utilizzata, anche a favore
    delle imprese e dei lavoratori che operino nelle aree interessate
    dagli accordi di programma per la reindustrializzazione delle aree di
    crisi, stipulati ai sensi dell’articolo 2 della legge 23 luglio 2009,
    n. 99. ))

Art. 10

Proroga di termini in materia di sport

  1. Al fine di consentire l’ultimazione delle opere previste per
    l’Universiade Napoli 2019, il termine previsto dall’articolo 1, comma
    378, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e’ prorogato al 31 maggio
    2019, e al comma 375, del medesimo articolo, le parole da: «con
    decreto del Presidente» sino a: «il quale opera» sono sostituite
    dalle seguenti: «il Direttore dell’Agenzia regionale Universiade 2019
    (ARU) e’ nominato commissario straordinario». Conseguentemente,
    all’articolo 1, comma 379, della legge n. 205 del 2017, il terzo e
    quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il commissario, previa
    intesa con il sindaco in caso di interventi da realizzare nell’ambito
    territoriale del comune di Napoli, assicura la realizzazione degli
    interventi di cui al comma 375. A tale scopo e’ costituita una cabina
    di coordinamento, della quale fanno parte il commissario
    straordinario, il Presidente della Regione Campania o un suo delegato
    e i sindaci delle citta’ capoluogo di provincia della Campania o loro
    delegati nonche’ dei comuni ove vengano localizzati gli interventi,
    il presidente della FISU, il presidente del CUSI, il presidente del
    CONI o un suo delegato e il presidente dell’ANAC o un suo delegato.».
    (( 1-bis. Al fine di assicurare il pieno perseguimento delle
    proprie finalita’ istituzionali, anche in relazione
    all’organizzazione del Gran Premio d’Italia di Formula 1 presso
    l’autodromo di Monza, sono fissati al 31 dicembre 2018 i termini
    entro cui l’Automobile Club d’Italia (ACI) e gli Automobile Club ad
    esso federati, in quanto enti pubblici a base associativa non
    gravanti sulla finanza pubblica ai sensi dell’articolo 2, comma
    2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si adeguano con
    propri regolamenti ai principi generali desumibili dal testo unico di
    cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia di
    societa’ a partecipazione pubblica, sulla base delle rispettive
    specificita’ e secondo criteri di razionalizzazione e contenimento
    della spesa. ))

Art. 11

Proroga di termini in materia di banche popolari e gruppi bancari
cooperativi

  1. All’articolo 2, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, al
    comma 1, secondo periodo, e al comma 2, primo periodo, le parole «90
    giorni» sono sostituite dalle seguenti: «180 giorni»; all’articolo 1,
    comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, le parole «18 mesi
    dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione
    emanate dalla Banca d’Italia ai sensi del medesimo articolo 29» sono
    sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2018».
    (( 1-bis. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono
    apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1106, dopo le parole: « con sentenza del giudice » sono
    inserite le seguenti: « , con pronuncia dell’Arbitro per le
    controversie finanziarie (ACF) »;
    b) al comma 1107:
    1) le parole: « entro novanta giorni dalla data di entrata in
    vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « entro
    il 31 gennaio 2019 »;
    2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nelle more
    dell’adozione del decreto di cui al presente comma, i risparmiatori
    di cui al comma 1106 gia’ destinatari di pronuncia favorevole
    adottata dall’ACF nonche’ i risparmiatori di cui al medesimo comma
    1106, i cui ricorsi, gia’ presentati, saranno decisi con pronuncia
    favorevole entro il 30 novembre 2018 dall’ACF, possono avanzare
    istanza alla CONSOB, secondo modalita’ dalla stessa stabilite entro
    quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente
    disposi-zione e pubblicate nel sito internet istituzionale della
    medesima Autorita’, al fine di ottenere tempestivamente l’erogazione,
    nella misura del 30 per cento e con il limite massimo di 100.000
    euro, dell’importo liquidato. A tale fine il fondo di cui
    all’articolo 32-ter.1 del testo unico di cui al decreto legislativo
    24 febbraio 1998, n. 58, la cui finalita’, nel limite di 25 milioni
    di euro, e’ estesa anche alle esigenze di cui al presente comma, e’
    integrato dell’importo di 25 milioni di euro per l’anno 2018. Al
    relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
    dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 1106 del presente
    articolo ». ))
  2. All’articolo 37-bis, del decreto legislativo 1º settembre 1993,
    n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, lettera a), la parola «maggioritaria» e’
    sostituita dalle seguenti: «pari ad almeno il sessanta per cento»;
    b) dopo il comma 2, e’ inserito il seguente:
    «2-bis. Lo statuto della capogruppo stabilisce che i componenti
    dell’organo di amministrazione espressione delle banche di credito
    cooperativo aderenti al gruppo siano pari alla meta’ piu’ due del
    numero complessivo dei consiglieri di amministrazione.»;
    c) al comma 3, lettera b), alinea, dopo le parole «finalita’
    mutualistiche» sono inserite le seguenti: «e del carattere
    localistico delle banche di credito cooperativo»;
    d) al comma 3, lettera b), n. 1, dopo le parole «obiettivi
    operativi del gruppo» sono inserite le seguenti: «, tenendo conto di
    quanto previsto dal comma 3-bis,»;
    e) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
    «3-bis. Con atto della capogruppo e’ disciplinato il processo
    di consultazione delle banche di credito cooperativo aderenti al
    gruppo in materia di strategie, politiche commerciali, raccolta del
    risparmio ed erogazione del credito nonche’ riguardo al perseguimento
    delle finalita’ mutualistiche. Al fine di tener conto delle
    specificita’ delle aree interessate, la consultazione avviene
    mediante assemblee territoriali delle banche di credito cooperativo,
    i cui pareri non sono vincolanti per la capogruppo.
    3-ter. Le banche del gruppo che, sulla base del sistema di
    classificazione del rischio adottato dalla capogruppo, si collocano
    nelle classi di rischio migliori: a) definiscono in autonomia i
    propri piani strategici e operativi, nel quadro degli indirizzi
    impartiti dalla capogruppo e sulla base delle metodologie da
    quest’ultima definite; b) comunicano tali piani alla capogruppo che
    ne verifica la coerenza con i citati indirizzi; c) nominano i
    componenti dei propri organi di amministrazione e controllo e, in
    caso di mancato gradimento della capogruppo, sottopongono alla
    stessa, ai fini della sostituzione di ogni componente non gradito,
    una lista di tre candidati diversi da quelli gia’ indicati nella
    medesima procedura di nomina, fermi restando i requisiti di cui al
    decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai sensi
    dell’articolo 26. Ogni atto della capogruppo di specificazione del
    sistema di classificazione del rischio previsto nel contratto di
    coesione e’ sottoposto all’approvazione preventiva della Banca
    d’Italia.»;
    f) al comma 7, alinea, prima delle parole «Il Ministro
    dell’economia e delle finanze» e’ inserito il seguente periodo: «Con
    decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
    Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia,
    puo’ essere stabilita una soglia di partecipazione delle banche di
    credito cooperativo al capitale della societa’ capogruppo diversa da
    quella indicata al comma 1, lettera a), tenuto conto delle esigenze
    di stabilita’ del gruppo.»;
    g) al comma 7, la lettera b) e’ soppressa.».

(( Art. 11 bis

Proroga di termini in materia di sospensione della quota capitale dei
mutui e dei finanziamenti

  1. All’articolo 1, comma 246, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
    sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) le parole: « dalla data di entrata in vigore della presente
    legge » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° ottobre
    2018 »;
    b) le parole: « dal 2015 al 2017 » sono sostituite dalle seguenti:
    « dal 2018 al 2020 ». ))

(( Art. 11 ter

Proroga di termini in materia di iscrizione nel registro delle
imprese e nel REA dei soggetti esercitanti le attivita’ di agente e
rappresentante di commercio

  1. I termini per l’iscrizione e l’aggiornamento della propria
    posizione nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie
    economiche ed amministrative (REA), di cui al decreto del Ministro
    dello sviluppo economico 26 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta
    Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2012, sono riaperti a decorrere dalla
    data di entrata in vigore del presente articolo e sino alla data del
    31 dicembre 2018. ))

(( Art. 11 quater

Proroga della partecipazione italiana a banche e fondi multilaterali

  1. Nell’ambito del rifinanziamento delle partecipazioni agli
    aumenti di capitale nelle Banche Multilaterali di Sviluppo di cui
    all’articolo 7, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
    e’ prorogata per tutto il 2018 la partecipazione italiana all’aumento
    di capitale della Banca Africana di Sviluppo al fine di consentire la
    conclusione del sesto aumento generale di capitale. All’onere
    derivante dal presente articolo, pari a euro 9.181.453, si provvede a
    valere sulle risorse di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 22
    giugno 2016, n. 110. ))

Art. 12

Proroga Fondo di cui all’articolo 37, secondo comma, del
decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034

  1. Al fine di consentire il proseguimento per l’anno 2018 delle
    attivita’ di sostegno alle esportazioni italiane gia’ finanziate con
    l’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al
    Fondo di cui all’articolo 37, secondo comma, del decreto-legge 26
    ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
    dicembre 1970, n. 1034, e’ attribuito l’importo di 160 milioni di
    euro per l’anno 2018, di 125 milioni di euro per l’anno 2019, e di 15
    milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 160 milioni di euro per
    l’anno 2018, a 125 milioni di euro per l’anno 2019 e a 15 milioni di
    euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, che aumentano a 27,6
    milioni di euro per l’anno 2020, 27,4 milioni di euro per l’anno
    2021, a 6,4 milioni di euro per l’anno 2022, a 17,2 milioni di euro
    per l’anno 2023, a 33,4 milioni di euro per l’anno 2024, a 54,9
    milioni di euro per l’anno 2025, a 55,5 milioni di euro per l’anno
    2026, a 55,1 milioni di euro per l’anno 2027, a 53,3 milioni di euro
    per l’anno 2028, a 47,1 milioni di euro per l’anno 2029, a 39,7
    milioni di euro per l’anno 2030, a 31,4 milioni di euro per l’anno
    2031, a 25,8 milioni di euro per l’anno 2032, ai fini della
    compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento
    netto, si provvede:
    a) quanto a 150 milioni di euro per l’anno 2018 e a 110 milioni
    di euro per l’anno 2019, mediante corrispondente riduzione della
    dotazione del Fondo di cui all’articolo 37, comma 6, del
    decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
    b) quanto a 10 milioni di euro per l’anno 2018 e a 15 milioni di
    euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2032, mediante
    corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
    conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020,
    nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
    missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
    dell’economia e delle finanze per l’anno 2018, allo scopo
    parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo
    Ministero;
    c) quanto a 12,6 milioni di euro per l’anno 2020, 10,4 milioni di
    euro per l’anno 2021, a 2,2 milioni di euro per l’anno 2023, a 18,4
    milioni di euro per l’anno 2024, a 39,9 milioni di euro per l’anno
    2025, a 40,5 milioni di euro per l’anno 2026, a 40,1 milioni di euro
    per l’anno 2027, a 38,3 milioni di euro per l’anno 2028, a 32,1
    milioni di euro per l’anno 2029, a 24,7 milioni di euro per l’anno
    2030, a 16,4 milioni di euro per l’anno 2031, a 10,8 milioni di euro
    per l’anno 2032, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la
    compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
    vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di
    cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
    154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.
  3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
    apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13

Proroga di termini in materia di finanziamento degli investimenti e
di sviluppo infrastrutturale del Paese

(( 01. All’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, dopo l’ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: « Fermo restando
che i decreti di cui al periodo precedente, nella parte in cui
individuano interventi rientranti nelle mate-rie di competenza
regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi,
sono adottati previa intesa con gli enti territoriali interessati,
ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per gli
interventi rientranti nelle suddette materie individuati con i
decreti adottati anteriormente alla data del 18 aprile 2018 l’intesa
puo’ essere raggiunta anche successivamente all’adozione degli stessi
decreti. Restano in ogni caso fermi i procedimenti di spesa in corso
alla data di entrata in vigore legge di conversione del presente
decreto nei termini indicati dalla sentenza della Corte
costituzionale n. 74 del 13 aprile 2018 ».
02. L’efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto
disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148
del 27 giugno 2017, nonche’ delle delibere del CIPE n. 2 del 3 marzo
2017 e n. 72 del 7 agosto 2017, adottate ai sensi dell’articolo 1,
comma 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e’ differita
all’anno 2020. Conseguentemente, le amministrazioni competenti
provvedono, ferma rimanendo la dotazione complessiva loro assegnata,
a rimodulare i relativi impegni di spesa e i connessi paga-menti a
valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione.
03. Gli effetti positivi sul fabbisogno e sull’indebitamento netto
derivanti dal comma 02, quantificati in 140 milioni di euro per
l’anno 2018, 320 milioni di euro per l’anno 2019, 350 milioni di euro
per l’anno 2020 e 220 milioni di euro per l’anno 2021, sono destinati
al fondo di cui al comma 04.
04. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze e’ istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa,
pari a 140 milioni di euro per l’anno 2018, a 320 milioni di euro per
l’anno 2019, a 350 milioni di euro per l’anno 2020 e a 220 milioni di
euro per l’anno 2021, un apposito fondo da utilizzare per favorire
gli investimenti delle citta’ metropolitane, delle province e dei
comuni da realizzare attraverso l’utilizzo dei risultati di
amministrazione degli esercizi precedenti. ))
(( 1. All’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al penultimo periodo, le parole: « secondo, terzo e quarto
periodo del » sono soppresse;
b) all’ultimo periodo, le parole da: « sono da adottare » fino alla
fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « sono adottati
entro il 31 ottobre 2018 ».
1-bis. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 495-bis e’ inserito il seguente:
« 495-ter. Per gli anni 2018 e 2019, gli spazi finanziari di cui
al comma 495 sono ripartiti tra le regioni a statuto ordinario sulla
base, rispettivamente, delle tabelle 1 e 2 di seguito riportate. Gli
spazi finanziari di cui alla tabella 1 sono utilizzati dalle regioni
per effettuare nuovi investimenti in ciascuno degli anni dal 2018 al
2022, e gli spazi finanziari di cui alla tabella 2 sono utilizzati
dalle regioni per effettuare nuovi investimenti per ciascuno degli
anni dal 2019 al 2023. A tal fine, entro il 31 ottobre 2018 e il 31
luglio 2019, le medesime regioni adottano gli atti finalizzati
all’impiego delle risorse, assicurando almeno l’esigibilita’ degli
impegni nel medesimo anno di riferimento per la quota di competenza
di ciascuna regione, come indicata per ciascun anno nelle tabelle 1 e
2 di seguito riportate. L’utilizzo degli spazi finanziari di cui alla
tabella 2 e’ disposto dal bilancio di previsione 2019-2021 attraverso
l’iscrizione di stanziamenti di spesa riguardanti gli investimenti
finanziati dal risultato di amministrazione presunto o dal ricorso al
debito, in misura almeno corrispondente agli importi indicati nella
tabella 2. Gli stanziamenti riguardanti le spese di in-vestimento
iscritti nel bilancio di previsione 2019-2021 relativamente
all’esercizio 2019 risultano incrementati rispetto alle previsioni
definitive del bilancio di previsione 2018-2020 riguardanti il
medesimo esercizio in misura almeno corrispondente agli importi
indicati nella tabella 2. Fatto salvo quanto previsto al precedente
periodo, gli investimenti che le singole regioni sono chiamate a
realizzare, secondo quanto stabilito nei periodi precedenti, sono
considerati nuovi se effettuati a seguito di una variazione del
bilancio di previsione che incrementa stanziamenti riguardanti gli
investimenti diretti e indiretti per la quota di rispettiva
competenza, come indicata nelle tabelle di seguito riportate, e se
verificati attraverso il sistema di monitoraggio opere pubbliche
della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP MOP) ai sensi
del decreto legislativo 20 dicembre 2011, n. 229. A tal fine le
regioni provvedono alla trasmissione delle informazioni riguardanti i
propri investimenti diretti effettuati a valere sugli spazi assegnati
e assumono le iniziative necessarie affinche’ le pubbliche
amministrazioni beneficiarie dei propri contributi erogati a valere
sugli spazi finanziari effettuino la trasmissione delle informazioni
riguardanti gli investimenti realizzati con tali risorse. Le regioni
certificano l’avvenuta realizzazione degli investimenti di cui alle
tabelle 1 e 2 di seguito riportate entro il 31 marzo dell’anno
successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione
al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale
realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni di cui al
comma 475. ))

Tabella 1

Parte di provvedimento in formato grafico

Tabella 2

Parte di provvedimento in formato grafico

b) i commi da 479 a 500 sono abrogati.
1-ter. All’articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 20 giugno
2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2017, n. 123, le parole: «per gli anni 2017/2019» sono sostituite
dalle seguenti: (( «per gli anni 2017/2020». ))

(( Art. 13 bis

Proroga di termini in materia di controlli tecnici periodici dei
veicoli a motore e dei loro rimorchi

  1. Le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 1, primo periodo,
    del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19
    maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno
    2017, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore delle
    disposizioni attuative del Ministero delle infrastrutture e dei
    trasporti previste dal medesimo articolo 13, comma 1. ))

(( Art. 13 ter

Modifica al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179

  1. Il comma 9 dell’articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto
    2016, n. 179, e’ abrogato.
  2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a 60.000
    euro per l’anno 2018 e a 160.000 euro per l’anno 2019, si provvede,
    nell’anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione
    di spesa di cui all’articolo 1, comma 585, della legge 11 dicembre
    2016, n. 232, e, nell’anno 2019, nell’ambito delle dotazioni a tal
    fine destinate nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio
    dei ministri. Alla compensazione degli effetti in termini di
    fabbisogno e indebitamento netto per l’anno 2019 si provvede mediante
    corrispondente utilizzo del Fondo di cui all’articolo 6, comma 2, del
    decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. ))

Art. 14

Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
    quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
    Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
    in legge.

Legge 9 agosto 2018, n. 96

Legge 9 agosto 2018, n. 96

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignita’ dei lavoratori e delle imprese. (18G00122)

(GU Serie Generale n.186 del 11-08-2018)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

  1. Il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni
    urgenti per la dignita’ dei lavoratori e delle imprese, e’ convertito
    in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente
    legge.
  2. Il decreto-legge 28 giugno 2018, n. 79, e’ abrogato. Restano
    validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
    effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del
    medesimo decreto-legge n. 79 del 2018.
  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
    della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
    nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
    italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
    osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 9 agosto 2018

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Di Maio, Ministro dello sviluppo
economico e del lavoro e delle
politiche sociali

Bussetti, Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto ai
sensi dell’articolo 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.

Note all’art. 1:
– Il decreto-legge 28 giugno 2018, n. 79 (Proroga del
termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione
elettronica per le cessioni di carburante), abrogato dalla
presente legge, e’ stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 28 giugno 2018, n. 148.

Avvertenza:

Il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, e’ stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n.
161 del 13 luglio 2018.
A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e’ pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 107.


TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 12 luglio 2018, n. 87

Testo del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 161 del 13 luglio 2018), coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2018, n. 96 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale – alla pag. 1 ), recante: «Disposizioni urgenti per la dignita’ dei lavoratori e delle imprese.». (18A05455)

(GU n.186 del 11-8-2018 )

Capo I

Misure per il contrasto al precariato

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e’ stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche’ dell’art. 10, comma 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( … ))
A norma dell’art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

Art. 1

Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro
a tempo determinato

  1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le
    seguenti modificazioni:
    (( 0a) all’art. 2, comma 2, dopo la lettera d-bis) e’ aggiunta la
    seguente:
    «d-ter) alle collaborazioni degli operatori che prestano le
    attivita’ di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74»; ))
    a) all’art. 19:
    1) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
    «1. Al contratto di lavoro subordinato puo’ essere apposto un
    termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto puo’
    avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro
    mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
    a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria
    attivita’, ovvero (( esigenze di sostituzione di altri lavoratori; ))
    b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e
    non programmabili, dell’attivita’ ordinaria.»;
    (( 1-bis) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
    «1-bis. In caso di stipulazione di un contratto di durata
    superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma
    1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla
    data di superamento del termine di dodici mesi»; ))
    2) al comma 2, primo e terzo periodo, la parola «trentasei» e’
    sostituita dalla seguente: «ventiquattro»;
    3) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
    «4. Con l’eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore
    a dodici giorni, l’apposizione del termine al contratto e’ priva di
    effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve
    essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque
    giorni lavorativi dall’inizio della prestazione. L’atto scritto
    contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui
    al comma 1 in base alle quali e’ stipulato; in caso di proroga dello
    stesso rapporto tale indicazione e’ necessaria solo quando il termine
    complessivo eccede i dodici mesi.»;
    b) all’art. 21:
    1) prima del comma 1, e’ inserito il seguente:
    «01. Il contratto puo’ essere rinnovato solo a fronte delle
    condizioni di cui all’art. 19, comma 1. Il contratto puo’ essere
    prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo
    in presenza delle condizioni di cui all’art. 19, comma 1. (( In caso
    di violazione di quanto disposto dal primo e dal secondo periodo, il
    contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. )) I
    contratti per attivita’ stagionali, di cui al comma 2 (( del presente
    articolo )), possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza
    delle condizioni di cui all’art. 19, comma 1.»;
    2) al comma 1, la parola «trentasei», ovunque ricorra, e’
    sostituita dalla seguente: «ventiquattro», la parola «cinque» e’
    sostituita dalla seguente: «quattro» e la parola «sesta» e’
    sostituita dalla seguente: «quinta»;
    c) all’art. 28, comma 1, le parole «centoventi giorni» sono
    sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di
    lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di
    entrata in vigore del presente decreto, nonche’ ai rinnovi e alle
    proroghe (( contrattuali successivi al 31 ottobre 2018. ))
  3. Le disposizioni di cui al presente art., nonche’ quelle di cui
    agli articoli 2 e 3, non si applicano ai contratti stipulati dalle
    pubbliche amministrazioni, ai quali continuano ad applicarsi le
    disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del
    presente decreto.

(( Art. 1 bis

Esonero contributivo per favorire l’occupazione giovanile

  1. Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, ai datori
    di lavoro privato che negli anni 2019 e 2020 assumono lavoratori che
    non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di eta’, cui si applicano
    le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo
    indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4
    marzo 2015, n. 23, e’ riconosciuto, per un periodo massimo di
    trentasei mesi, l’esonero dal versamento del 50 per cento dei
    complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro,
    con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale
    per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite
    massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su
    base mensile.
  2. L’esonero di cui al comma 1 spetta con riferimento ai soggetti
    che alla data della prima assunzione per la quale si applica
    l’incentivo non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di eta’ e non
    sono stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro
    datore di lavoro. Non ostano al riconoscimento dell’esonero gli
    eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di
    lavoro e non proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
    di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare
    entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
    conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita’ di
    fruizione dell’esonero di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 31,83 milioni
    di euro per l’anno 2019, in 111,52 milioni di euro per l’anno 2020,
    in 162,62 milioni di euro per l’anno 2021, in 134,02 milioni di euro
    per l’anno 2022, in 54,32 milioni di euro per l’anno 2023 e in 3,23
    milioni di euro per l’anno 2024, e a quelli derivanti dal comma 5,
    pari a 6,97 milioni di euro per l’anno 2019, a 0,48 milioni di euro
    per l’anno 2020, a 2,88 milioni di euro per l’anno 2021, a 16,38
    milioni di euro per l’anno 2022, a 6,08 milioni di euro per l’anno
    2023, a 44,37 milioni di euro per l’anno 2024 e a 46,8 milioni di
    euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede:
    a) quanto a 27,8 milioni di euro per l’anno 2020, a 48,5 milioni
    di euro per l’anno 2021, a 33,4 milioni di euro per l’anno 2022, a
    13,6 milioni di euro per l’anno 2023 e a 0,8 milioni di euro per
    l’anno 2024, mediante le maggiori entrate di cui ai commi 1 e 2;
    b) quanto a 38,8 milioni di euro per l’anno 2019, a 84,2 milioni
    di euro per l’anno 2020, a 117 milioni di euro per ciascuno degli
    anni 2021 e 2022 e a 46,8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
    2023, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all’art. 9,
    comma 6.
  5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
    cui all’art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
    e’ incrementato di 6,97 milioni di euro per l’anno 2019, di 0,48
    milioni di euro per l’anno 2020, di 2,88 milioni di euro per l’anno
    2021, di 16,38 milioni di euro per l’anno 2022, di 6,08 milioni di
    euro per l’anno 2023, di 44,37 milioni di euro per l’anno 2024 e di
    46,8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.
  6. Al fine di garantire la neutralita’ sui saldi di finanza
    pubblica, l’Istituto nazionale della previdenza sociale provvede al
    monitoraggio trimestrale degli oneri di cui ai commi 1 e 2 e comunica
    le relative risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche
    sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze entro il mese
    successivo al trimestre di riferimento, anche ai fini dell’adozione
    delle eventuali iniziative da intraprendere ai sensi dell’art. 17
    della legge 31 dicembre 2009, n. 196. ))

Art. 2

Modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro

(( 01. All’art. 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81, dopo le parole: «nei casi individuati dai
contratti collettivi,» sono inserite le seguenti: «nonche’ quelli
instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui
all’art. 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,».
02. All’art. 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il
comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. Salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati
dall’utilizzatore e fermo restando il limite disposto dall’art. 23,
il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato
ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non puo’
eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a
tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio
dell’anno di stipulazione dei predetti contratti, con arrotondamento
del decimale all’unita’ superiore qualora esso sia eguale o superiore
a 0,5. Nel caso di inizio dell’attivita’ nel corso dell’anno, il
limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo
indeterminato in forza al momento della stipulazione del contratto di
somministrazione di lavoro. E’ in ogni caso esente da limiti
quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di
cui all’art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di
soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di
disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di
lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e
99) dell’art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,
del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali». ))
1. All’art. 34, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: «In caso di
assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra
somministratore e lavoratore e’ soggetto alla disciplina di cui al
capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 21,
(( comma 2 )), 23 e 24.».
(( 1-bis. Dopo l’art. 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81, e’ inserito il seguente:
«Art. 38-bis (Somministrazione fraudolenta). – 1. Ferme restando le
sanzioni di cui all’art. 18 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, quando la somministrazione di lavoro e’ posta in essere
con la specifica finalita’ di eludere norme inderogabili di legge o
di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e
l’utilizzatore sono puniti con la pena dell’ammenda di 20 euro per
ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di
somministrazione».
1-ter. Le condizioni di cui all’art. 19, comma 1, del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come sostituito dall’art. 1, comma
1, lettera a), del presente decreto, nel caso di ricorso al contratto
di somministrazione di lavoro, si applicano esclusivamente
all’utilizzatore. ))

(( Art. 2 bis

Disposizioni per favorire il lavoratore nell’ambito delle prestazioni
occasionali

  1. All’art. 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
    sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 8, alinea, dopo le parole: «rese dai seguenti
    soggetti» sono aggiunte le seguenti: «, purche’ i prestatori stessi,
    all’atto della propria registrazione nella piattaforma informatica di
    cui al comma 9, autocertifichino la relativa condizione»;
    b) dopo il comma 8 e’ inserito il seguente:
    «8-bis. Per prestazioni da rendere a favore di imprese del settore
    agricolo, il prestatore e’ tenuto ad autocertificare, nella
    piattaforma informatica di cui al comma 9, di non essere stato
    iscritto nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori
    agricoli»;
    c) al comma 14, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti
    parole: «, ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture
    ricettive che operano nel settore del turismo, per le attivita’
    lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8, e che hanno alle
    proprie dipendenze fino a otto lavoratori»;
    d) al comma 15:
    1) al primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 6,
    lettera b), versa» sono inserite le seguenti: «, anche tramite un
    intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, ferma
    restando la responsabilita’ dell’utilizzatore»;
    2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti
    parole: «a favore dell’INPS»;
    e) al comma 17:
    1) la lettera d) e’ sostituita dalla seguente:
    «d) la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione
    ovvero, se imprenditore agricolo, azienda alberghiera o struttura
    ricettiva che opera nel settore del turismo o ente locale, la data di
    inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un
    arco temporale non superiore a dieci giorni»;
    2) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
    «, fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore
    continuative di prestazione sono riferite all’arco temporale di cui
    alla lettera d) del presente comma»;
    f) al comma 19, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti:
    «A richiesta del prestatore espressa all’atto della registrazione
    nella piattaforma INPS, invece che con le modalita’ indicate al primo
    periodo, il pagamento del compenso al prestatore puo’ essere
    effettuato, decorsi quindici giorni dal momento in cui la prestazione
    lavorativa inserita nella procedura informatica e’ consolidata,
    tramite qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e
    presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di
    pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS e stampato
    dall’utilizzatore, che identifica le parti, il luogo, la durata della
    prestazione e l’importo del corrispettivo. Gli oneri del pagamento
    del compenso riferiti a tale modalita’ sono a carico del prestatore»;
    g) al comma 20, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le
    seguenti parole: «, salvo che la violazione del comma 14 da parte
    dell’imprenditore agricolo non derivi dalle informazioni incomplete o
    non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella
    piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma 8». ))

Art. 3

Indennita’ di licenziamento ingiustificato e incremento contribuzione
contratto a tempo determinato

(( 1. All’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n.
23, le parole «non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro
mensilita’» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a sei e
non superiore a trentasei mensilita’».
1-bis. All’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015,
n. 23, le parole: «non inferiore a due e non superiore a diciotto
mensilita’» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a tre e
non superiore a ventisette mensilita’». Alle minori entrate derivanti
dal presente comma, valutate in 0,27 milioni di euro per l’anno 2018,
in 1,11 milioni di euro per l’anno 2019, in 1,16 milioni di euro per
l’anno 2020 e in 1,15 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all’art. 18, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro
dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. All’art. 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il contributo addizionale e’
aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo
del contratto a tempo determinato, anche in regime di
somministrazione. Le disposizioni del precedente periodo non si
applicano ai contratti di lavoro domestico». ))

(( Art. 3 bis

Destinazione di quote delle facolta’ assunzionali delle regioni
all’operativita’ dei centri per l’impiego

  1. Per il triennio 2019-2021, le regioni destinano, anche in
    relazione a quanto disposto dall’art. 28 del decreto legislativo 14
    settembre 2015, n. 150, una quota delle proprie facolta’
    assunzionali, definita in sede di Conferenza permanente per i
    rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
    di Bolzano, al rafforzamento degli organici dei centri per l’impiego
    di cui all’art. 18 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015,
    al fine di garantirne la piena operativita’, secondo modalita’
    definite con accordo da concludere in sede di Conferenza permanente
    per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
    Trento e di Bolzano entro il 31 marzo di ciascun anno. ))

(( Art. 3 ter

Relazione alle Camere

  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta
    annualmente alle Camere una relazione sugli effetti occupazionali e
    finanziari derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al
    presente capo. ))

(( Capo I-bis

Misure finalizzate alla continuita’ didattica ))

Art. 4

Disposizioni in materia di diplomati magistrali e per la copertura
dei posti di docente vacanti e disponibili nella scuola
dell’infanzia e nella scuola primaria

  1. Al fine di assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico
    2018/2019 e di salvaguardare la continuita’ didattica nell’interesse
    degli alunni, all’esecuzione delle decisioni giurisdizionali che
    comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o
    indeterminato, stipulati, presso le istituzioni scolastiche statali,
    con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito
    entro l’anno scolastico 2001-2002, si applica, anche a fronte
    dell’elevato numero dei destinatari delle predette decisioni, il
    termine di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre
    1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
    1997, n. 30; conseguentemente, le predette decisioni sono eseguite
    entro centoventi giorni decorrenti dalla data di comunicazione del
    provvedimento giurisdizionale al Ministero dell’istruzione,
    dell’universita’ e della ricerca.
    (( 1-bis. Al fine di salvaguardare la continuita’ didattica
    nell’interesse degli alunni per tutta la durata dell’anno scolastico
    2018/2019, il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
    ricerca provvede, nell’ambito e nei limiti dei posti vacanti e
    disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui
    al comma 1:
    a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato
    stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a
    tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2019;
    b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, in luogo della
    supplenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo
    determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019.
    1-ter. Ai sensi dell’art. 399 del testo unico di cui al decreto
    legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il 50 per cento dei posti di
    docente vacanti e disponibili, sia comuni, ivi compresi quelli di
    potenziamento, che di sostegno, nella scuola dell’infanzia e in
    quella primaria e’ coperto annualmente, sino al loro esaurimento,
    attingendo alle graduatorie di cui all’art. 1, comma 605, lettera c),
    della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In caso di esaurimento delle
    predette graduatorie per ciascuna provincia, i posti rimasti vacanti
    si aggiungono a quelli disponibili per le procedure concorsuali di
    cui al comma 1-quater del presente articolo.
    1-quater. Il restante 50 per cento dei posti di docente vacanti e
    disponibili, sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di
    sostegno, la cui messa a concorso sia autorizzata ai sensi dell’art.
    39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nella scuola
    dell’infanzia e in quella primaria e’ coperto annualmente mediante lo
    scorrimento delle graduatorie di merito delle seguenti procedure
    concorsuali, attribuendo priorita’ a quella di cui alla lettera a):
    a) concorsi banditi nell’anno 2016 ai sensi dell’art. 1, comma
    114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, limitatamente a coloro che
    hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, sino al
    termine di validita’ delle graduatorie medesime, fermo restando il
    diritto all’immissione in ruolo per i vincitori del concorso;
    b) concorso straordinario, bandito in ciascuna regione, al quale,
    al netto dei posti di cui alla lettera a), e’ destinato il 50 per
    cento dei posti di cui all’alinea sino a integrale scorrimento di
    ciascuna graduatoria regionale; ciascuna graduatoria regionale e’
    soppressa al suo esaurimento;
    c) concorsi ordinari per titoli ed esami, banditi, con cadenza
    biennale, ai sensi dell’art. 400 del testo unico di cui al decreto
    legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell’art. 1, commi 109, lettera
    b), e 110, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ai quali sono
    destinati, al netto dei posti di cui alla lettera a), il 50 per cento
    dei posti vacanti e disponibili di cui all’alinea e comunque i posti
    rimasti vacanti a seguito dello svolgimento delle procedure di cui
    alle lettere a) e b).
    1-quinquies. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della
    ricerca e’ autorizzato a bandire il concorso straordinario di cui al
    comma 1-quater, lettera b), in deroga alle ordinarie procedure
    autorizzatorie, che rimangono ferme per le successive immissioni in
    ruolo, in ciascuna regione e distintamente per la scuola
    dell’infanzia e per quella primaria, per la copertura dei posti sia
    comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno. Il
    concorso e’ riservato ai docenti in possesso, alla data prevista dal
    bando per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli:
    a) titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i
    corsi di laurea in scienze della formazione primaria o di analogo
    titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della
    normativa vigente, purche’ i docenti in possesso dei predetti titoli
    abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno
    due annualita’ di servizio specifico, anche non continuative, su
    posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche
    statali, valutabili come tali ai sensi dell’art. 11, comma 14, della
    legge 3 maggio 1999, n. 124;
    b) diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo
    conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della
    normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico
    2001/2002, purche’ i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano
    svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due
    annualita’ di servizio specifico, anche non continuative, su posto
    comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali,
    valutabili come tali ai sensi dell’art. 11, comma 14, della legge 3
    maggio 1999, n. 124.
    1-sexies. Alla procedura concorsuale relativa ai posti di sostegno
    possono partecipare esclusivamente i docenti in possesso di uno dei
    titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 1-quinquies, nonche’
    dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai
    sensi della normativa vigente o di analogo titolo di specializzazione
    conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della
    normativa vigente.
    1-septies. Ciascun docente puo’ partecipare al concorso di cui al
    comma 1-quinquies in un’unica regione per tutte le tipologie di posto
    per le quali sia abilitato o specializzato.
    1-octies. Le graduatorie di merito regionali relative al concorso
    di cui al comma 1-quinquies sono predisposte attribuendo 70 punti ai
    titoli posseduti e 30 punti alla prova orale di natura
    didattico-metodologica. Tra i titoli valutabili rientrano il
    superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo
    docente e il possesso di titoli di abilitazione di livello
    universitario e di ulteriori titoli universitari ed e’
    particolarmente valorizzato il servizio svolto presso le istituzioni
    scolastiche del sistema nazionale di istruzione, al quale sono
    riservati sino a 50 dei 70 punti complessivamente attribuibili ai
    titoli.
    1-novies. Il contenuto del bando, i termini e le modalita’ di
    presentazione delle domande, i titoli valutabili, le modalita’ di
    svolgimento della prova orale, i criteri di valutazione dei titoli e
    della prova, nonche’ la composizione delle commissioni di valutazione
    e l’idonea misura del contributo di cui al secondo periodo sono
    disciplinati con decreto del Ministro dell’istruzione,
    dell’universita’ e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni
    dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
    presente decreto. L’entita’ del contributo e’ determinata in misura
    tale da consentire, unitamente alle risorse a tal fine iscritte nello
    stato di previsione del Ministero, la copertura integrale degli oneri
    per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
    1-decies. L’immissione in ruolo a seguito dello scorrimento di una
    delle graduatorie di cui al comma 1-quater comporta la decadenza
    dalle altre graduatorie di cui al medesimo comma nonche’ dalle
    graduatorie di istituto e dalle graduatorie ad esaurimento di cui
    all’art. 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n.
  2. 1-undecies. Per la partecipazione alle procedure concorsuali di cui
    al comma 1-quater, lettere b) e c), continua ad applicarsi quanto
    disposto all’art. 1, commi 111 e 112, della legge 13 luglio 2015, n.
  3. ))

(( Art. 4 bis

Modifica in materia di contratti a termine nel settore
dell’insegnamento scolastico

  1. Il comma 131 dell’art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e’
    abrogato. ))

Capo II

Misure per il contrasto alla delocalizzazione e la salvaguardia dei
livelli occupazionali

Art. 5

Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti

  1. Fatti salvi i vincoli derivanti dai trattati internazionali, le
    imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che
    abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l’effettuazione
    di investimenti produttivi ai fini dell’attribuzione del beneficio,
    decadono dal beneficio medesimo qualora l’attivita’ economica
    interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata in Stati
    non appartenenti all’Unione europea, ad eccezione degli Stati
    aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data
    di conclusione dell’iniziativa agevolata. In caso di decadenza,
    l’amministrazione titolare della misura di aiuto, anche se priva di
    articolazioni periferiche, accerta e irroga, secondo quanto previsto
    dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa
    pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a
    quattro volte l’importo dell’aiuto fruito.
  2. Fuori dai casi previsti dal comma 1 e fatti salvi i vincoli
    derivanti dalla normativa europea, le imprese italiane ed estere,
    operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un
    aiuto di Stato che prevede l’effettuazione di investimenti produttivi
    specificamente localizzati ai fini dell’attribuzione di un beneficio,
    decadono dal beneficio medesimo qualora l’attivita’ economica
    interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata dal sito
    incentivato in favore di unita’ produttiva situata al di fuori
    dell’ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale,
    dell’Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico
    europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell’iniziativa
    o del completamento dell’investimento agevolato.
  3. I tempi e le modalita’ per il controllo del rispetto del vincolo
    di cui ai commi 1 e 2, nonche’ per la restituzione dei benefici
    fruiti in caso di accertamento della decadenza, sono definiti da
    ciascuna amministrazione con propri provvedimenti volti a
    disciplinare i bandi e i contratti relativi alle misure di aiuto di
    propria competenza. L’importo del beneficio da restituire per effetto
    della decadenza e’, comunque, (( maggiorato di un interesse calcolato
    secondo )) il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di
    erogazione o fruizione (( dell’aiuto, aumentato )) di cinque punti
    percentuali.
  4. Per i benefici gia’ concessi o per i quali sono stati pubblicati
    i bandi, nonche’ per gli investimenti agevolati gia’ avviati,
    anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto,
    resta ferma l’applicazione della disciplina vigente anteriormente
    alla medesima data, inclusa, nei casi ivi previsti, quella di cui
    all’art. 1, comma 60, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  5. Si applica l’art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo
    1998, n. 123. Per gli aiuti di Stato concessi da Amministrazioni
    centrali dello Stato, gli importi restituiti ai sensi del presente
    articolo affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per essere
    riassegnati, nel medesimo importo, all’amministrazione titolare della
    misura e vanno a incrementare le disponibilita’ della misura stessa.
    (( 5-bis. Le somme disponibili derivanti dalle sanzioni applicate
    ai sensi del presente articolo dalle amministrazioni centrali dello
    Stato sono versate ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio
    dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui all’art. 43, comma
    3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e sono destinate al
    finanziamento di contratti di sviluppo ai fini della riconversione
    del sito produttivo in disuso a causa della delocalizzazione
    dell’attivita’ economica, eventualmente anche sostenendo
    l’acquisizione da parte degli ex dipendenti. ))
  6. Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il
    trasferimento (( dell’attivita’ economica specificamente incentivata
    )) o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito,
    da parte della medesima impresa beneficiaria dell’aiuto o di altra
    impresa (( che sia con essa in rapporto )) di controllo o
    collegamento ai sensi dell’art. 2359 del codice civile.

Art. 6

Tutela dell’occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti

  1. Qualora una impresa italiana o estera, operante nel territorio
    nazionale, che beneficia di misure di aiuto di Stato che prevedono la
    valutazione dell’impatto occupazionale, fuori dei casi riconducibili
    a giustificato motivo oggettivo, riduca (( in misura superiore al 50
    per cento )) i livelli occupazionali degli addetti all’unita’
    produttiva o all’attivita’ interessata dal beneficio nei cinque anni
    successivi alla data di completamento dell’investimento, decade dal
    beneficio; (( qualora la riduzione di tali livelli sia superiore al
    10 per cento, il beneficio e’ ridotto in misura proporzionale alla
    riduzione del livello occupazionale. ))
  2. Per le restituzioni dei benefici si applicano le disposizioni di
    cui all’art. 5, commi 3 e 5.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai benefici
    concessi o (( per i quali sono stati pubblicati i bandi )), nonche’
    agli investimenti agevolati avviati, successivamente alla data di
    entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7

Recupero del beneficio dell’iper ammortamento in caso di cessione o
delocalizzazione dei beni

  1. L’iper ammortamento di cui all’art. 1, comma 9, della legge 11
    dicembre 2016, n. 232, spetta a condizione che i beni agevolabili
    siano destinati a strutture produttive situate nel territorio
    nazionale.
  2. Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del
    costo i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a
    strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti alla
    stessa impresa, si procede al recupero dell’iper ammortamento di cui
    al comma 1. Il recupero avviene attraverso una variazione in aumento
    del reddito imponibile del periodo d’imposta in cui si verifica la
    cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione (( dei beni ))
    agevolati per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di
    ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi
    d’imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli
    investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in
    vigore del presente decreto.
  4. Le disposizioni del comma 2 non si applicano agli interventi
    sostitutivi effettuati ai sensi dell’art. 1, commi 35 e 36, della
    legge 27 dicembre 2017, n. 205, le cui previsioni si applicano anche
    in caso di delocalizzazione dei beni agevolati. (( Le disposizioni
    del comma 2 non si applicano altresi’ nei casi di cui i beni
    agevolati siano per loro stessa natura destinati all’utilizzo in piu’
    sedi produttive e, pertanto, possano essere oggetto di temporaneo
    utilizzo anche fuori del territorio dello Stato. ))

Art. 8

Applicazione del credito d’imposta ricerca e sviluppo ai costi di
acquisto da fonti esterne dei beni immateriali

  1. Agli effetti della disciplina del credito d’imposta per gli
    investimenti in attivita’ di ricerca e sviluppo, di cui all’art. 3,
    comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, non si considerano
    ammissibili i costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso,
    dei beni immateriali di cui al comma 6, lettera d), del predetto art.
    3, derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al
    medesimo gruppo. Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le
    imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate
    ai sensi dell’art. 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi
    dalle societa’ di capitali; per le persone fisiche si tiene conto
    anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari
    dell’imprenditore, individuati ai sensi dell’art. 5, comma 5, del
    Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
    Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. In deroga all’art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la
    disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal periodo d’imposta
    in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche
    in relazione al calcolo dei costi ammissibili imputabili ai periodi
    d’imposta rilevanti per la determinazione della media di raffronto.
    Per gli acquisti derivanti da operazioni infragruppo intervenute nel
    corso dei periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data di
    entrata in vigore del presente decreto, resta comunque ferma
    l’esclusione dai costi ammissibili della parte del costo di acquisto
    corrispondente ai costi gia’ attributi in precedenza all’impresa
    italiana in ragione della partecipazione ai progetti di ricerca e
    sviluppo relativi ai beni oggetto di acquisto.
  3. Resta comunque ferma la condizione secondo cui, agli effetti
    della disciplina del credito d’imposta, i costi sostenuti per
    l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei suddetti beni immateriali,
    assumono rilevanza solo se i suddetti beni siano utilizzati
    direttamente ed esclusivamente nello svolgimento di attivita’ di
    ricerca e sviluppo considerate ammissibili al beneficio.

Capo III

Misure per il contrasto del disturbo da gioco d’azzardo

Art. 9

Divieto di pubblicita’ giochi e scommesse

  1. Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un
    piu’ efficace contrasto (( del disturbo da gioco d’azzardo )) , fermo
    restando quanto previsto dall’art. 7, commi 4 e 5, del decreto-legge
    13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge
    8 novembre 2012, n. 189, (( e in conformita’ ai divieti contenuti
    nell’art. 1, commi da 937 a 940 )), della legge 28 dicembre 2015, n.
    208, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
    e’ vietata qualsiasi forma di pubblicita’, anche indiretta, relativa
    a giochi o scommesse con vincite di denaro (( nonche’ al gioco
    d’azzardo )), comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le
    manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni
    televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le
    pubblicazioni in genere, le affissioni e (( i canali informatici,
    digitali e telematici, compresi i social media. )) Dal 1° gennaio
    2019 il divieto di cui al presente comma si applica anche alle
    sponsorizzazioni di eventi, attivita’, manifestazioni, programmi,
    prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di
    contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la
    sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attivita’ o prodotti la
    cui pubblicita’, ai sensi del presente articolo, e’ vietata. Sono
    esclusi dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a
    estrazione differita di cui all’art. 21, comma 6, del decreto-legge
    1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
    agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui
    all’art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
    2001, n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia
    delle dogane e dei monopoli.
    (( 1-bis. Nelle leggi e negli altri atti normativi nonche’ negli
    atti e nelle comunicazioni comunque effettuate su qualunque mezzo, i
    disturbi correlati a giochi o scommesse con vincite di denaro sono
    definiti «disturbi da gioco d’azzardo (DGA)».
    1-ter. All’art. 7, comma 4-bis, del decreto-legge 13 settembre
    2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre
    2012, n. 189, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le
    lotterie istantanee indette dal 1° gennaio 2019 o ristampate da tale
    data, i premi eguali o inferiori al costo della giocata non sono
    compresi nelle indicazioni sulla probabilita’ di vincita». ))
  2. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 7, comma 6, del
    decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, l’inosservanza
    delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del
    committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di
    destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o
    attivita’, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689,
    l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (( di
    importo pari al 20 per cento )) del valore della sponsorizzazione o
    della pubblicita’ e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione,
    a euro 50.000.
  3. L’Autorita’ competente alla contestazione e all’irrogazione
    delle sanzioni di cui al presente articolo e’ l’Autorita’ per le
    garanzie nelle comunicazioni, che vi provvede ai sensi della legge 24
    novembre 1981, n. 689.
  4. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di
    cui al comma 1, compresi quelli derivanti da pagamento in misura
    ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
    sono versati ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio statale e
    riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero della
    salute per essere destinati al fondo per il contrasto al gioco
    d’azzardo patologico di cui all’art. 1, comma 946, della legge 28
    dicembre 2015, n. 208.
  5. Ai contratti di pubblicita’ in corso di esecuzione alla data di
    entrata in vigore del presente decreto resta applicabile, fino alla
    loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata
    in vigore del presente decreto, la normativa vigente anteriormente
    alla medesima data di entrata in vigore.
  6. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui
    all’art. 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di
    cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e’ fissata,
    rispettivamente, nel 19,25 per cento e nel 6,25 per cento
    dell’ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1° settembre 2018,
    (( nel 19,6 per cento e nel 6,65 per cento a decorrere dal 1° maggio
    2019, nel 19,68 per cento e nel 6,68 per cento a decorrere dal 1°
    gennaio 2020, nel 19,75 per cento e nel 6,75 per cento a decorrere
    dal 1° gennaio 2021 e nel 19,6 per cento e nel 6,6 per cento a
    decorrere dal 1° gennaio 2023.
    6-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge
    di conversione del presente decreto, il Governo propone una riforma
    complessiva in materia di giochi pubblici in modo da assicurare
    l’eliminazione dei rischi connessi al disturbo da gioco d’azzardo e
    contrastare il gioco illegale e le frodi a danno dell’erario, e
    comunque tale da garantire almeno l’invarianza delle corrispondenti
    entrate, ivi comprese le maggiori entrate derivanti dal comma 6. ))
  7. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 147 milioni di euro per
    l’anno 2019 e a 198 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020,
    si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al
    comma 6.

(( Art. 9 bis

Formule di avvertimento

  1. I tagliandi delle lotterie istantanee devono contenere messaggi
    in lingua italiana, stampati su entrambi i lati in modo da coprire
    almeno il 20 per cento della corrispondente superficie, recanti
    avvertenze relative ai rischi connessi al gioco d’azzardo.
  2. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta
    giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
    presente decreto, sentito l’Osservatorio per il contrasto della
    diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave,
    di cui all’art. 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre
    2014, n. 190, sono stabiliti il contenuto del testo e le
    caratteristiche grafiche delle avvertenze di cui al comma 1. I
    tagliandi devono in ogni caso riportare, su entrambi i lati e con
    dimensioni adeguate e, comunque, tali da assicurarne l’immediata
    visibilita’, la dicitura: «Questo gioco nuoce alla salute».
  3. I tagliandi delle lotterie istantanee prodotti fino alla data di
    entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
    possono essere posti in vendita anche successivamente a tale data,
    per un periodo massimo di dodici mesi.
  4. Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica
    dei giochi con vincite in denaro devono essere applicate anche sugli
    apparecchi da intrattenimento previsti dall’art. 110, comma 6,
    lettere a) e b); del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
    di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche’ nelle aree e
    nei locali dove questi vengono installati.
  5. Resta fermo quanto previsto, in materia di avvertenze sui rischi
    derivanti dal disturbo da gioco d’azzardo, dall’art. 7, comma 5, del
    decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. ))

(( Art. 9 ter

Monitoraggio dell’offerta di gioco

  1. Il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il
    Ministero della salute, svolge il monitoraggio dell’offerta dei
    giochi, anche attraverso una banca di dati sull’andamento del volume
    di gioco e sulla sua distribuzione nel territorio nazionale. Il
    monitoraggio considera in particolare le aree piu’ soggette al
    rischio di concentrazione di giocatori affetti da disturbo da gioco
    d’azzardo. Il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con
    il Ministro della salute, presenta annualmente alle Camere una
    relazione sui risultati del monitoraggio. ))

(( Art. 9 quater

Misure a tutela dei minori

  1. L’accesso agli apparecchi di intrattenimento, di cui all’art.
    110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di
    pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
    e’ consentito esclusivamente mediante l’utilizzo della tessera
    sanitaria al fine di impedire l’accesso ai giochi da parte dei
    minori. Dal 1° gennaio 2020 gli apparecchi di cui al presente comma
    privi di meccanismi idonei a impedire ai minori di eta’ l’accesso al
    gioco devono essere rimossi dagli esercizi. La violazione della
    prescrizione di cui al secondo periodo e’ punita con la sanzione
    amministrativa di euro 10.000 per ciascun apparecchio. ))

(( Art. 9 quinquies

Logo No Slot

  1. E’ istituito il logo identificativo «No Slot».
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare
    entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
    conversione del presente decreto, su proposta dell’Osservatorio per
    il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della
    dipendenza grave, di cui all’art. 1, comma 133, quarto periodo, della
    legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono definite le condizioni per il
    rilascio e la regolamentazione dell’uso del logo identificativo «No
    Slot».
  3. I comuni possono rilasciare il logo identificativo «No Slot» ai
    titolari di pubblici esercizi o di circoli privati che eliminano o si
    impegnano a non installare gli apparecchi da intrattenimento di cui
    all’art. 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi
    di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
  4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
    o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))

Capo IV

Misure in materia di semplificazione fiscale

Art. 10

Disposizioni in materia di redditometro

  1. All’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29
    settembre 1973, n. 600, al quinto comma, dopo la parola «biennale»
    sono inserite le seguenti: «, sentiti l’Istituto nazionale di
    statistica (ISTAT) e le associazioni maggiormente rappresentative dei
    consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione
    induttiva del reddito complessivo in base alla capacita’ di spesa e
    alla propensione al risparmio dei contribuenti».
  2. E’ abrogato il decreto del Ministro dell’economia e delle
    finanze 16 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223
    del 25 settembre 2015. (( Le disposizioni del predetto decreto
    cessano di avere efficacia per gli anni di imposta successivi a
    quello in corso al 31 dicembre 2015. ))
  3. Il presente articolo non si applica agli inviti per fornire dati
    e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento e agli altri atti
    previsti dall’art. 38, settimo comma, del decreto del Presidente
    della Repubblica n. 600 del 1973, per gli anni di imposta fino al 31
    dicembre 2015. In ogni caso non si applica agli atti gia’ notificati
    e non si fa luogo al rimborso delle somme gia’ pagate.

Art. 11

Disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e
ricevute

  1. Con riferimento (( all’obbligo di comunicazione )) di cui
    all’art. 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i
    dati relativi al terzo trimestre del 2018 possono essere trasmessi
    entro il 28 febbraio 2019.
  2. All’art. 1-ter, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16
    ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
    dicembre 2017, n. 172, dopo le parole «cadenza semestrale» sono
    aggiunte le seguenti: «, entro il 30 settembre per il primo semestre
    ed entro il 28 febbraio dell’anno successivo per il secondo
    semestre,».
    (( 2-bis. All’art. 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,
    in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica
    delle fatture o dei relativi dati, dopo il comma 3-bis e’ inserito il
    seguente:
    «3-ter. I soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle
    fatture emesse e ricevute ai sensi del comma 3 del presente articolo
    sono esonerati dall’obbligo di annotazione in apposito registro, di
    cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica
    26 ottobre 1972, n. 633».
    2-ter. Il comma 8-bis dell’art. 36 del decreto-legge 18 ottobre
    2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
    2012, n. 221, e’ abrogato.
    2-quater. All’art. 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010,
    n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
    122, il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1°
    gennaio 2018 sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di
    cui all’art. 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica
    26 ottobre 1972, n. 633».
    2-quinquies. All’onere derivante dal comma 2-quater, valutato in
    3,5 milioni di euro per l’anno 2018, si provvede mediante
    corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
    politica economica, di cui all’art. 10, comma 5, del decreto-legge 29
    novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
    dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’
    autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
    variazioni di bilancio. ))

(( Art. 11 bis

Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di
fatturazione elettronica per le cessioni di carburante

  1. All’art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate
    le seguenti modificazioni:
    a) al comma 917, lettera a), dopo le parole: «per motori» sono
    aggiunte le seguenti: «, ad eccezione delle cessioni di carburante
    per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per
    le quali il comma 920 si applica dal 1° gennaio 2019»;
    b) il comma 927 e’ sostituito dal seguente:
    «927. Le disposizioni di cui ai commi 920, 921 e 926 si
    applicano dal 1° gennaio 2019. Le disposizioni di cui ai commi da 922
    a 925 si applicano dal 1° luglio 2018».
  2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
    cui all’art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
    e’ incrementato di 12,6 milioni di euro per l’anno 2020.
  3. All’onere derivante dall’attuazione dei commi 1 e 2 del presente
    articolo, pari a 56,9 milioni di euro per l’anno 2018, a 29 milioni
    di euro per l’anno 2019 e a 12,6 milioni di euro per l’anno 2020, si
    provvede:
    a) quanto a 3 milioni di euro per l’anno 2018, mediante
    corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello
    stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi
    dell’art. 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile
    2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
    2014, n. 89;
    b) quanto a 3 milioni di euro per l’anno 2018, mediante
    corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello
    stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico ai sensi
    dell’art. 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
    c) quanto a 30,9 milioni di euro per l’anno 2018 e a 29 milioni
    di euro per l’anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello
    stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
    del bilancio triennale 2018-2020, nell’ambito del programma «Fondi di
    riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
    di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
    2018, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
    al Ministero dello sviluppo economico per 1 milione di euro per
    l’anno 2018 e 2 milioni di euro per l’anno 2019 e l’accantonamento
    relativo al Ministero dell’economia e delle finanze per 29,9 milioni
    di euro per l’anno 2018 e 27 milioni di euro per l’anno 2019;
    d) quanto a 20 milioni di euro per l’anno 2018, mediante
    corrispondente riduzione del Fondo di cui all’art. 1, comma 199,
    della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
    e) quanto a 12,6 milioni di euro per l’anno 2020, mediante le
    maggiori entrate di cui al comma 1 del presente articolo.
  4. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
    apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
    ))

Art. 12

Split payment

  1. All’art. 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26
    ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1-quinquies e’ aggiunto il
    seguente: «1-sexies. Le disposizioni del presente articolo non si
    applicano alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai
    commi 1, 1-bis e 1-quinquies, i cui compensi sono assoggettati a
    ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta
    a titolo di acconto di cui all’art. 25 del decreto del Presidente
    della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».
  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle operazioni per le
    quali e’ emessa fattura successivamente alla data di entrata in
    vigore del presente decreto.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35 milioni di
    euro per l’anno 2018, a 70 milioni di euro per l’anno 2019, a 35
    milioni di euro per l’anno 2020, si provvede:
    a) quanto a 41 milioni di euro per l’anno 2019 e a 1 milione di
    euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle
    proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
    iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell’ambito del
    programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
    ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
    delle finanze per l’anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando
    l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno per 4 milioni di
    euro per l’anno 2019, l’accantonamento relativo al Ministero
    dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per 1 milione
    di euro per l’anno 2019, l’accantonamento relativo al Ministero
    dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca per 5 milioni di
    euro per l’anno 2019, l’accantonamento relativo al Ministero
    dell’economia e delle finanze per 24 milioni di euro per l’anno 2019,
    l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche
    sociali per 2 milioni di euro per l’anno 2019, l’accantonamento
    relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione
    internazionale per 5 milioni di euro per l’anno 2019 e
    l’accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1
    milione di euro per l’anno 2020;
    b) quanto a 15 milioni di euro per l’anno 2019, mediante
    corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello
    stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi
    dell’art. 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile
    2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
    2014, n. 89;
    c) quanto a 8 milioni di euro per l’anno 2019, mediante
    corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di
    politica economica di cui all’art. 10, comma 5, del decreto-legge 29
    novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
    dicembre 2004, n. 307;
    d) quanto a 35 milioni di euro per l’anno 2018, a 6 milioni di
    euro per l’anno 2019 e a 34 milioni di euro per l’anno 2020, mediante
    quota parte delle maggiori entrate di cui all’art. 9, comma 6.

(( Art. 12 bis

Compensazione delle cartelle esattoriali in favore di imprese e
professionisti titolari di crediti nei confronti della pubblica
amministrazione

  1. Le disposizioni di cui all’art. 12, comma 7-bis, del
    decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con
    le modalita’ previste dal decreto del Ministro dell’economia e delle
    finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236
    del 10 ottobre 2014, anche per l’anno 2018, con riferimento ai
    carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre
  2. ))

Capo V

Disposizioni finali e di coordinamento

Art. 13

Societa’ sportive dilettantistiche

  1. All’art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi 353,
    354, 355, 358, 359 e 360, sono abrogati. In deroga all’art. 3, comma
    1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’abrogazione del comma 355 ha
    effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di
    entrata in vigore del presente decreto.
  2. All’art. 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15
    giugno 2015, n. 81, le parole «, nonche’ delle societa’ sportive
    dilettantistiche lucrative» sono soppresse.
  3. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente
    della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 123-quater) e’
    soppresso.
  4. All’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate
    le seguenti modificazioni:
    a) al comma 24, le parole «in via preferenziale alle associazioni
    sportive dilettantistiche e alle societa’ sportive dilettantistiche
    senza scopo di lucro», sono sostituite dalle seguenti: «a tutte le
    societa’ e associazioni sportive»;
    b) al comma 25, dopo la parola «societa’» sono soppresse le
    seguenti: «sportive dilettantistiche senza scopo di lucro»;
    c) al comma 26, le parole «in via preferenziale a disposizione di
    societa’ sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e
    associazioni sportive dilettantistiche» sono sostituite dalle
    seguenti: «a disposizione di societa’ e associazioni sportive
    dilettantistiche».
  5. Nello stato di previsione della spesa del Ministero
    dell’economia e delle finanze e’ istituito, ai fini del trasferimento
    al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un
    fondo da destinare a interventi in favore delle societa’ sportive
    dilettantistiche, con una dotazione di 3,4 milioni di euro nell’anno
    2018, di 11,5 milioni di euro nell’anno 2019, di 9,8 milioni di euro
    nell’anno 2020, di 10,2 milioni di euro nell’anno 2021, di 10,3
    milioni di euro nell’anno 2022, di 5,6 milioni di euro per l’anno
    2023 e di 5,2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024. Le
    suddette risorse sono assegnate all’Ufficio per lo sport presso la
    Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai relativi oneri si provvede
    mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle
    disposizioni di cui ai commi 1 e 3.

Art. 14

Copertura finanziaria

  1. Il fondo di cui all’art. 10, comma 5, del decreto-legge 29
    novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
    dicembre 2004, n. 307, e’ incrementato di 4,5 milioni (( di euro ))
    per l’anno 2018, 28,1 milioni di euro per l’anno 2020, di 68,9
    milioni di euro per l’anno 2021, di 69,2 milioni di euro per l’anno
    2022, di 69,5 milioni di euro per l’anno 2023, di 69,9 milioni di
    euro per l’anno 2024, di 70,3 milioni di euro per l’anno 2025, di
    70,7 milioni di euro per l’anno 2026, di 71 milioni di euro per
    l’anno 2027 e 71,3 milioni di euro (( annui )) a decorrere dall’anno
  2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 3, (( comma 2 )),
    valutati in 17,2 milioni di euro per l’anno 2018, in 136,2 milioni di
    euro per l’anno 2019, in 67,10 milioni di euro per l’anno 2020, in
    67,80 milioni di euro per l’anno 2021, in 68,5 milioni di euro per
    l’anno 2022, in 69,2 milioni di euro per l’anno 2023, in 69,8 milioni
    di euro per l’anno 2024, in 70,5 milioni di euro per l’anno 2025, in
    71,2 milioni di euro per l’anno 2026, in 72 milioni di euro per
    l’anno 2027 (( e in 72,7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
    2028, e dal comma 1 del presente articolo, pari a 4,5 milioni di euro
    per l’anno 2018, a 28,1 milioni di euro per l’anno 2020, a 68,9
    milioni di euro per l’anno 2021, a 69,2 milioni di euro per l’anno
    2022, a 69,5 milioni di euro per l’anno 2023, a 69,9 milioni di euro
    per l’anno 2024, a 70,3 milioni di euro per l’anno 2025, a 70,7
    milioni di euro per l’anno 2026, a 71 milioni di euro per l’anno 2027
    e a 71,3 milioni di euro annui )) a decorrere dall’anno 2028, si
    provvede:
    a) quanto a 5,9 milioni di euro (( per l’anno )) 2018 e a 7,4
    milioni di euro per l’anno 2019, mediante corrispondente riduzione
    dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 107, della
    legge 23 dicembre 2014, n. 190;
    b) quanto a 10,8 milioni (( di euro )) per l’anno 2019, mediante
    corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
    politica economica, di cui all’art. 10, comma 5, del decreto-legge 29
    novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
    dicembre 2004, n. 307;
    c) quanto a 4,5 milioni (( di euro )) per l’anno 2018, a 42,5
    milioni di euro per l’anno 2019, a 2 milioni di euro per l’anno 2020
    e a 36 milioni di euro (( annui )) a decorrere dall’anno 2021,
    mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all’art. 9, comma
    6;
    d) quanto a 11,3 milioni di euro per l’anno 2018, a 75,5 milioni
    di euro per l’anno 2019, (( a 104,1 )) milioni di euro per l’anno
    2020, a 120 milioni di euro per l’anno 2021, a 121,2 milioni di euro
    per l’anno 2022, a 122,4 milioni di euro per l’anno 2023, a 123,6
    milioni di euro per l’anno 2024, a 124,9 milioni di euro per l’anno
    2025, a 126,2 milioni di euro per l’anno 2026, a 127,5 milioni di
    euro per l’anno 2027 e (( a 128,7 milioni di euro annui )) a
    decorrere dall’anno 2028, mediante le maggiori entrate e le minori
    spese di cui agli (( articoli 1 e 3, comma 2. ))
  3. Al fine di garantire la neutralita’ sui saldi di finanza
    pubblica, (( l’Istituto nazionale della previdenza sociale ))
    provvede al monitoraggio trimestrale delle maggiori spese e minori
    entrate di cui agli (( articoli 1, 2 e 3, comma 2 )), e comunica le
    relative risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
    e al Ministero dell’economia e delle finanze entro il mese successivo
    al trimestre di riferimento, anche ai fini dell’adozione delle
    eventuali iniziative da intraprendere ai sensi dell’art. 17, della
    legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  4. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
    apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per
    l’attuazione del presente decreto.

Art. 15

Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
    quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
    Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
    in legge.

Decreto-Legge 12 luglio 2018, n. 87

Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.
(18G00112)

(GU n.161 del 13-7-2018)

Capo I
Misure per il contrasto al precariato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di attivare con
immediatezza misure a tutela della dignita’ dei lavoratori e delle
imprese, introducendo disposizioni per contrastare fenomeni di
crescente precarizzazione in ambito lavorativo, mediante interventi
sulle tipologie contrattuali e sui processi di delocalizzazione, a
salvaguardia dei livelli occupazionali ed operando semplificazioni
fiscali per professionisti e imprese;
Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di introdurre
strumenti volti a consentire un efficace contrasto alla ludopatia;
Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di adottare misure
ai fini del regolare inizio dell’anno scolastico 2018/2019;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 2 luglio 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei
Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche
sociali e dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Modifiche alla disciplina
del contratto di lavoro a tempo determinato

  1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le
    seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 19:
    1) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
    «1. Al contratto di lavoro subordinato puo’ essere apposto un
    termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto puo’
    avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro
    mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
    a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria
    attivita’, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;
    b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non
    programmabili, dell’attivita’ ordinaria.»;
    2) al comma 2, primo e terzo periodo, la parola «trentasei» e’
    sostituita dalla seguente: «ventiquattro»;
    3) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
    «4. Con l’eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore
    a dodici giorni, l’apposizione del termine al contratto e’ priva di
    effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve
    essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque
    giorni lavorativi dall’inizio della prestazione. L’atto scritto
    contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui
    al comma 1 in base alle quali e’ stipulato; in caso di proroga dello
    stesso rapporto tale indicazione e’ necessaria solo quando il termine
    complessivo eccede i dodici mesi.»;
    b) all’articolo 21:
    1) prima del comma 1, e’ inserito il seguente:
    «01. Il contratto puo’ essere rinnovato solo a fronte delle
    condizioni di cui all’articolo 19, comma 1. Il contratto puo’ essere
    prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo
    in presenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1. I
    contratti per attivita’ stagionali, di cui al comma 2, possono essere
    rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui
    all’articolo 19, comma 1.»;
    2) al comma 1, la parola «trentasei», ovunque ricorra, e’
    sostituita dalla seguente: «ventiquattro», la parola «cinque» e’
    sostituita dalla seguente: «quattro» e la parola «sesta» e’
    sostituita dalla seguente: «quinta»;
    c) all’articolo 28, comma 1, le parole «centoventi giorni» sono
    sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di
    lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di
    entrata in vigore del presente decreto, nonche’ ai rinnovi e alle
    proroghe dei contratti in corso alla medesima data.
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonche’ quelle di
    cui agli articoli 2 e 3, non si applicano ai contratti stipulati
    dalle pubbliche amministrazioni, ai quali continuano ad applicarsi le
    disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del
    presente decreto.

Art. 2

Modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro

  1. All’articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno
    2015, n. 81, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: «In caso di
    assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra
    somministratore e lavoratore e’ soggetto alla disciplina di cui al
    capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 23 e
    24.».

Art. 3

Indennita’ di licenziamento ingiustificato e incremento contribuzione
contratto a tempo determinato

  1. All’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015,
    n. 23, le parole «non inferiore a quattro e non superiore a
    ventiquattro mensilita’» sono sostituite dalle seguenti: «non
    inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilita’».
  2. Il contributo di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 28
    giugno 2012, n. 92, e’ aumentato di 0,5 punti percentuali in
    occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche
    in somministrazione.

Art. 4

Differimento del termine di esecuzione dei provvedimenti
giurisdizionali in tema di diplomati magistrali

  1. Al fine di assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico
    2018/2019 e di salvaguardare la continuita’ didattica nell’interesse
    degli alunni, all’esecuzione delle decisioni giurisdizionali che
    comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o
    indeterminato, stipulati, fino alla data di entrata in vigore del
    presente decreto, presso le istituzioni scolastiche statali, con i
    docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro
    l’anno scolastico 2001-2002, si applica, anche a fronte dell’elevato
    numero dei destinatari delle predette decisioni, il termine di cui
    all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30;
    conseguentemente, le predette decisioni sono eseguite entro 120
    giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento
    giurisdizionale al Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e
    della ricerca.

Capo II
Misure per il contrasto alla delocalizzazione e la salvaguardia dei
livelli occupazionali

Art. 5

Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti

  1. Fatti salvi i vincoli derivanti dai trattati internazionali, le
    imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che
    abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l’effettuazione
    di investimenti produttivi ai fini dell’attribuzione del beneficio,
    decadono dal beneficio medesimo qualora l’attivita’ economica
    interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata in Stati
    non appartenenti all’Unione europea, ad eccezione degli Stati
    aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data
    di conclusione dell’iniziativa agevolata. In caso di decadenza,
    l’amministrazione titolare della misura di aiuto, anche se priva di
    articolazioni periferiche, accerta e irroga, secondo quanto previsto
    dalla legge 24 novembre 1981, n.689, una sanzione amministrativa
    pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a
    quattro volte l’importo dell’aiuto fruito.
  2. Fuori dai casi previsti dal comma 1 e fatti salvi i vincoli
    derivanti dalla normativa europea, le imprese italiane ed estere,
    operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un
    aiuto di Stato che prevede l’effettuazione di investimenti produttivi
    specificamente localizzati ai fini dell’attribuzione di un beneficio,
    decadono dal beneficio medesimo qualora l’attivita’ economica
    interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata dal sito
    incentivato in favore di unita’ produttiva situata al di fuori
    dell’ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale,
    dell’Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico
    Eeropeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell’iniziativa
    o del completamento dell’investimento agevolato.
  3. I tempi e le modalita’ per il controllo del rispetto del vincolo
    di cui ai commi 1 e 2, nonche’ per la restituzione dei benefici
    fruiti in caso di accertamento della decadenza, sono definiti da
    ciascuna amministrazione con propri provvedimenti volti a
    disciplinare i bandi e i contratti relativi alle misure di aiuto di
    propria competenza. L’importo del beneficio da restituire per effetto
    della decadenza e’, comunque, maggiorato di un tasso di interesse
    pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di
    erogazione o fruizione dell’aiuto, maggiorato di cinque punti
    percentuali.
  4. Per i benefici gia’ concessi o banditi, nonche’ per gli
    investimenti agevolati gia’ avviati, anteriormente alla data di
    entrata in vigore del presente decreto, resta ferma l’applicazione
    della disciplina vigente anteriormente alla medesima data, inclusa,
    nei casi ivi previsti, quella di cui all’articolo 1, comma 60, della
    legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  5. Si applica l’articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 31
    marzo 1998, n. 123. Per gli aiuti di Stato concessi da
    Amministrazioni centrali dello Stato, gli importi restituiti ai sensi
    del presente articolo affluiscono all’entrata del bilancio dello
    Stato per essere riassegnati, nel medesimo importo,
    all’amministrazione titolare della misura e vanno a incrementare le
    disponibilita’ della misura stessa.
  6. Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il
    trasferimento di attivita’ economica o di una sua parte dal sito
    produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa
    beneficiaria dell’aiuto o di altra impresa con la quale vi sia
    rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell’articolo 2359 del
    codice civile.

Art. 6

Tutela dell’occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti

  1. Qualora una impresa italiana o estera, operante nel territorio
    nazionale, che beneficia di misure di aiuto di Stato che prevedono la
    valutazione dell’impatto occupazionale, fuori dei casi riconducibili
    a giustificato motivo oggettivo, riduca i livelli occupazionali degli
    addetti all’unita’ produttiva o all’attivita’ interessata dal
    beneficio nei cinque anni successivi alla data di completamento
    dell’investimento, decade dal beneficio in presenza di una riduzione
    di tali livelli superiore al 10 per cento; la decadenza dal beneficio
    e’ disposta in misura proporzionale alla riduzione del livello
    occupazionale ed e’ comunque totale in caso di riduzione superiore al
    50 per cento.
  2. Per le restituzioni dei benefici si applicano le disposizioni di
    cui all’articolo 5, commi 3 e 5.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai benefici
    concessi o banditi, nonche’ agli investimenti agevolati avviati,
    successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7

Recupero del beneficio dell’iper ammortamento in caso di cessione o
delocalizzazione degli investimenti

  1. L’iper ammortamento di cui all’articolo 1, comma 9, della legge
    11 dicembre 2016, n. 232, spetta a condizione che i beni agevolabili
    siano destinati a strutture produttive situate nel territorio
    nazionale di cui all’articolo 6, comma 1.
  2. Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del
    costo i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a
    strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti alla
    stessa impresa, si procede al recupero dell’iper ammortamento di cui
    al comma 1. Il recupero avviene attraverso una variazione in aumento
    del reddito imponibile del periodo d’imposta in cui si verifica la
    cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione degli investimenti
    agevolati per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di
    ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi
    d’imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli
    investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in
    vigore del presente decreto.
  4. Le disposizioni del comma 2 non si applicano agli interventi
    sostitutivi effettuati ai sensi dell’articolo 1, commi 35 e 36, della
    legge 27 dicembre 2017, n. 205, le cui previsioni si applicano anche
    in caso di delocalizzazione dei beni agevolati.

Art. 8

Applicazione del credito d’imposta ricerca e sviluppo ai costi di
acquisto da fonti esterne dei beni immateriali

  1. Agli effetti della disciplina del credito d’imposta per gli
    investimenti in attivita’ di ricerca e sviluppo, di cui all’articolo
    3, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito,
    con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, non si
    considerano ammissibili i costi sostenuti per l’acquisto, anche in
    licenza d’uso, dei beni immateriali di cui al comma 6, lettera d),
    del predetto articolo 3, derivanti da operazioni intercorse con
    imprese appartenenti al medesimo gruppo. Si considerano appartenenti
    al medesimo gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto,
    controllanti o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice
    civile inclusi i soggetti diversi dalle societa’ di capitali; per le
    persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o
    diritti posseduti dai familiari dell’imprenditore, individuati ai
    sensi dell’articolo 5, comma 5, del Testo unico delle imposte sui
    redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22
    dicembre 1986, n. 917.
  2. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la
    disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal periodo d’imposta
    in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche
    in relazione al calcolo dei costi ammissibili imputabili ai periodi
    d’imposta rilevanti per la determinazione della media di raffronto.
    Per gli acquisti derivanti da operazioni infragruppo intervenute nel
    corso dei periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data di
    entrata in vigore del presente decreto, resta comunque ferma
    l’esclusione dai costi ammissibili della parte del costo di acquisto
    corrispondente ai costi gia’ attributi in precedenza all’impresa
    italiana in ragione della partecipazione ai progetti di ricerca e
    sviluppo relativi ai beni oggetto di acquisto.
  3. Resta comunque ferma la condizione secondo cui, agli effetti
    della disciplina del credito d’imposta, i costi sostenuti per
    l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei suddetti beni immateriali,
    assumono rilevanza solo se i suddetti beni siano utilizzati
    direttamente ed esclusivamente nello svolgimento di attivita’ di
    ricerca e sviluppo considerate ammissibili al beneficio.

Capo III
Misure per il contrasto alla ludopatia

Art. 9

Divieto di pubblicita’ giochi e scommesse

  1. Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un
    piu’ efficace contrasto alla ludopatia, fermo restando quanto
    previsto dall’articolo 7, commi 4 e 5, del decreto-legge 13 settembre
    2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre
    2012, n. 189, e dall’articolo 1, commi da 937 a 940, della legge 28
    dicembre 2015, n. 208, a decorrere dalla data di entrata in vigore
    del presente decreto e’ vietata qualsiasi forma di pubblicita’, anche
    indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro,
    comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni
    sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o
    radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in
    genere, le affissioni e internet. Dal 1° gennaio 2019 il divieto di
    cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di
    eventi, attivita’, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a
    tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale,
    comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del
    nome, marchio, simboli, attivita’ o prodotti la cui pubblicita’, ai
    sensi del presente articolo, e’ vietata. Sono esclusi dal divieto di
    cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di
    cui all’articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1º luglio 2009, n.
    78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
    le manifestazioni di sorte locali di cui all’articolo 13 del decreto
    del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e i loghi
    sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei
    monopoli.
  2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 6, del
    decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, l’inosservanza
    delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del
    committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di
    destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o
    attivita’, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689,
    l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata
    nella misura del 5% del valore della sponsorizzazione o della
    pubblicita’ e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro
    50.000.
  3. L’Autorita’ competente alla contestazione e all’irrogazione
    delle sanzioni di cui al presente articolo e’ l’Autorita’ per le
    garanzie nelle comunicazioni, che vi provvede ai sensi della legge 24
    novembre 1981, n. 689.
  4. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di
    cui al comma 1, compresi quelli derivanti da pagamento in misura
    ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.
    689, sono versati ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio
    statale e riassegnati allo stato di previsione della spesa del
    Ministero della salute per essere destinati al fondo per il contrasto
    al gioco d’azzardo patologico di cui all’articolo 1, comma 946, della
    legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  5. Ai contratti di pubblicita’ in corso di esecuzione alla data di
    entrata in vigore del presente decreto resta applicabile, fino alla
    loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata
    in vigore del presente decreto, la normativa vigente anteriormente
    alla medesima data di entrata in vigore.
  6. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui
    all’articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico
    di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e’ fissata,
    rispettivamente, nel 19,25 per cento e nel 6,25 per cento
    dell’ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1° settembre 2018
    e nel 19,5 per cento e nel 6,5 per cento a decorrere dal 1° maggio
  7. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 147 milioni di euro per
    l’anno 2019 e a 198 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020, si
    provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma

Capo IV
Misure in materia di semplificazione fiscale

Art. 10

Disposizioni in materia di redditometro

  1. All’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29
    settembre 1973, n. 600, al quinto comma, dopo la parola «biennale»
    sono inserite le seguenti: «, sentiti l’Istituto nazionale di
    statistica (ISTAT) e le associazioni maggiormente rappresentative dei
    consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione
    induttiva del reddito complessivo in base alla capacita’ di spesa e
    alla propensione al risparmio dei contribuenti».
  2. E’ abrogato il decreto del Ministro dell’economia e delle
    finanze 16 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223
    del 25 settembre 2015, con effetto dall’anno di imposta in corso al
    31 dicembre 2016.
  3. Il presente articolo non si applica agli inviti per fornire dati
    e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento e agli altri atti
    previsti dall’articolo 38, settimo comma, del decreto del Presidente
    della Repubblica n. 600 del 1973, per gli anni di imposta fino al 31
    dicembre 2015. In ogni caso non si applica agli atti gia’ notificati
    e non si fa luogo al rimborso delle somme gia’ pagate.

Art. 11

Disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e
ricevute

  1. Con riferimento all’adempimento comunicativo di cui all’articolo
    21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i dati relativi al
    terzo trimestre del 2018 possono essere trasmessi entro il 28
    febbraio 2019.
  2. All’articolo 1-ter, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16
    ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
    dicembre 2017, n. 172, dopo le parole «cadenza semestrale» sono
    aggiunte le seguenti: «, entro il 30 settembre per il primo semestre
    ed entro il 28 febbraio dell’anno successivo per il secondo
    semestre,».

Art. 12

Split payment

  1. All’articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica
    26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1-quinquies e’ aggiunto il
    seguente: «1-sexies. Le disposizioni del presente articolo non si
    applicano alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai
    commi 1, 1-bis e 1-quinquies, i cui compensi sono assoggettati a
    ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta
    a titolo di acconto di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente
    della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».
  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle operazioni per le
    quali e’ emessa fattura successivamente alla data di entrata in
    vigore del presente decreto.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35 milioni di
    euro per l’anno 2018, a 70 milioni di euro per l’anno 2019, a 35
    milioni di euro per l’anno 2020, si provvede:
    a) quanto a 41 milioni di euro per l’anno 2019 e a 1 milione di
    euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle
    proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
    iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell’ambito del
    programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
    ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
    delle finanze per l’anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando
    l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno per 4 milioni di
    euro per l’anno 2019, l’accantonamento relativo al Ministero
    dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per 1 milione
    di euro per l’anno 2019, l’accantonamento relativo al Ministero
    dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca per 5 milioni di
    euro per l’anno 2019, l’accantonamento relativo al Ministero
    dell’economia e delle finanze per 24 milioni di euro per l’anno 2019,
    l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche
    sociali per 2 milioni di euro per l’anno 2019, l’accantonamento
    relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione
    internazionale per 5 milioni di euro per l’anno 2019 e
    l’accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1
    milione di euro per l’anno 2020;
    b) quanto a 15 milioni di euro per l’anno 2019, mediante
    corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello
    stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi
    dell’articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24
    aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
    giugno 2014, n. 89;
    c) quanto a 8 milioni di euro per l’anno 2019, mediante
    corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di
    politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge
    29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
    27 dicembre 2004, n. 307;
    d) quanto a 35 milioni per l’anno 2018, a 6 milioni di euro per
    l’anno 2019 e a 34 milioni di euro per l’anno 2020, mediante quota
    parte delle maggiori entrate di cui all’articolo 9, comma 6.

Capo V
Disposizioni finali e di coordinamento

Art. 13

Societa’ sportive dilettantistiche

  1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi
    353, 354, 355, 358, 359 e 360, sono abrogati. In deroga all’articolo
    3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’abrogazione del
    comma 355 ha effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla
    data di entrata in vigore del presente decreto.
  2. All’articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15
    giugno 2015, n. 81, le parole «, nonche’ delle societa’ sportive
    dilettantistiche lucrative» sono soppresse.
  3. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente
    della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 123-quater) e’
    soppresso.
  4. All’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono
    apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 24, le parole «in via preferenziale alle associazioni
    sportive dilettantistiche e alle societa’ sportive dilettantistiche
    senza scopo di lucro», sono sostituite dalle seguenti: «a tutte le
    societa’ e associazioni sportive»;
    b) al comma 25, dopo la parola «societa’» sono soppresse le
    seguenti: «sportive dilettantistiche senza scopo di lucro»;
    c) al comma 26, le parole «in via preferenziale a disposizione di
    societa’ sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e
    associazioni sportive dilettantistiche» sono sostituite dalle
    seguenti: « a disposizione di societa’ e associazioni sportive
    dilettantistiche».
  5. Nello stato di previsione della spesa del Ministero
    dell’economia e delle finanze e’ istituito, ai fini del trasferimento
    al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un
    fondo da destinare a interventi in favore delle societa’ sportive
    dilettantistiche, con una dotazione di 3,4 milioni di euro nell’anno
    2018, di 11,5 milioni di euro nell’anno 2019, di 9,8 milioni di euro
    nell’anno 2020, di 10,2 milioni di euro nell’anno 2021, di 10,3
    milioni di euro nell’anno 2022, di 5,6 milioni di euro per l’anno
    2023 e di 5,2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024. Le suddette
    risorse sono assegnate all’Ufficio per lo sport presso la Presidenza
    del Consiglio dei ministri. Ai relativi oneri si provvede mediante le
    maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle disposizioni di
    cui ai commi 1 e 3.

Art. 14

Copertura finanziaria

  1. Il fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
    novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
    dicembre 2004, n. 307, e’ incrementato di 4,5 milioni per l’anno
    2018, 28,1 milioni di euro per l’anno 2020, di 68,9 milioni di euro
    per l’anno 2021, di 69,2 milioni di euro per l’anno 2022, di 69,5
    milioni di euro per l’anno 2023, di 69,9 milioni di euro per l’anno
    2024, di 70,3 milioni di euro per l’anno 2025, di 70,7 milioni di
    euro per l’anno 2026, di 71 milioni di euro per l’anno 2027 e 71,3
    milioni di euro a decorrere dall’anno 2028.
  2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 3, valutati in 17,2
    milioni di euro per l’anno 2018, in 136,2 milioni di euro per l’anno
    2019, in 67,10 milioni di euro per l’anno 2020, in 67,80 milioni di
    euro per l’anno 2021, in 68,5 milioni di euro per l’anno 2022, in
    69,2 milioni di euro per l’anno 2023, in 69,8 milioni di euro per
    l’anno 2024, in 70,5 milioni di euro per l’anno 2025, in 71,2 milioni
    di euro per l’anno 2026, in 72 milioni di euro per l’anno 2027 e in
    72,7 milioni di euro a decorrere dall’anno 2028, e dal comma 1 del
    presente articolo pari a 4,5 milioni per l’anno 2018, a 28,1 milioni
    di euro per l’anno 2020, di 68,9 milioni di euro per l’anno 2021, di
    69,2 milioni di euro per l’anno 2022, di 69,5 milioni di euro per
    l’anno 2023, di 69,9 milioni di euro per l’anno 2024, di 70,3 milioni
    di euro per l’anno 2025, di 70,7 milioni di euro per l’anno 2026, di
    71 milioni di euro per l’anno 2027 e 71,3 milioni di euro a decorrere
    dall’anno 2028, si provvede:
    a) quanto a 5,9 milioni di euro per anno 2018 e a 7,4 milioni di
    euro per l’anno 2019, mediante corrispondente riduzione
    dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 107, della
    legge 23 dicembre 2014, n. 190;
    b) quanto a 10,8 milioni di euro per l’anno 2019, mediante
    corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
    politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del
    decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
    c) quanto a 4,5 milioni per l’anno 2018, a 42,5 milioni di euro
    per l’anno 2019, a 2 milioni di euro per l’anno 2020 e a 36 milioni
    di euro a decorrere dall’anno 2021, mediante quota parte delle
    maggiori entrate di cui all’articolo 9, comma 6;
    d) quanto a 11,3 milioni di euro per l’anno 2018, a 75,5 milioni
    di euro per l’anno 2019, in 104,1 milioni di euro per l’anno 2020, a
    120 milioni di euro per l’anno 2021, a 121,2 milioni di euro per
    l’anno 2022, a 122,4 milioni di euro per l’anno 2023, a 123,6 milioni
    di euro per l’anno 2024, a 124,9 milioni di euro per l’anno 2025, a
    126,2 milioni di euro per l’anno 2026, a 127,5 milioni di euro per
    l’anno 2027 e 128,7 milioni di euro a decorrere dall’anno 2028,
    mediante le maggiori entrate e le minori spese di cui agli articoli
    1, 2 e 3.
  3. Al fine di garantire la neutralita’ sui saldi di finanza
    pubblica, l’Istituto nazionale di previdenza sociale provvede al
    monitoraggio trimestrale delle maggiori spese e minori entrate di cui
    agli articoli 1 e 2 e 3 e comunica le relative risultanze al
    Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
    dell’economia e delle finanze entro il mese successivo al trimestre
    di riferimento, anche ai fini dell’adozione delle eventuali
    iniziative da intraprendere ai sensi dell’articolo 17, della legge 31
    dicembre 2009, n. 196.
  4. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
    apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per
    l’attuazione del presente decreto.

Art. 15

Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
    quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
    Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
    in legge.
    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
    nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
    italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare.

Dato a Roma, addi’ 12 luglio 2018

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Di Maio, Ministro dello sviluppo
economico e del lavoro e delle
politiche sociali

Bussetti, Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca

Tria, Ministro dell’economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Legge 29 dicembre 2017, n. 227

Legge 29 dicembre 2017, n. 227

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada. (18G00014)

(GU n.21 del 26-1-2018)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

1. La Repubblica riconosce la terza domenica di novembre come
Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada e promuove
ogni iniziativa utile a migliorare la sicurezza stradale e a
informare gli utenti della strada, in particolare i giovani, sulle
gravi conseguenze che possono derivare da condotte di guida non
rispettose del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285.
2. In occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1 possono
essere organizzati, in particolare nelle scuole di ogni ordine e
grado, con la partecipazione di componenti delle squadre di
emergenza, di operatori delle Forze di polizia e di sanitari, nonche’
delle associazioni e degli organismi operanti nel settore, cerimonie,
convegni e altri incontri pubblici finalizzati a:
a) conservare il ricordo delle vittime e manifestare la
partecipazione al dolore dei feriti, delle famiglie, degli amici e
delle comunita’ di cui facevano o fanno parte;
b) rendere omaggio al coraggio e all’abnegazione dei componenti
delle squadre di emergenza, degli operatori delle Forze di polizia e
dei sanitari che quotidianamente si occupano delle conseguenze della
morte e delle lesioni causate dagli incidenti stradali;
c) riflettere sul dolore provocato dalla morte e dal ferimento di
milioni di persone nel mondo a causa di incidenti stradali;
d) informare sulle gravi conseguenze degli incidenti stradali,
anche sul piano economico, per le famiglie e per le comunita’;
e) sensibilizzare in particolare i giovani sul valore della vita
umana e sulle drammatiche condizioni in cui versano molti superstiti
di incidenti stradali;
f) promuovere iniziative, in particolare rivolte agli studenti
degli ultimi due anni delle scuole medie superiori, per la
prevenzione degli incidenti stradali causati dalla guida in stato di
ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o
psicotrope.
3. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli
effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
4. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione della
presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 29 dicembre 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Legge 27 dicembre 2017, n. 205

Legge 27 dicembre 2017, n. 205

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. (17G00222)

(GU Serie Generale n.302 del 29-12-2017 – Suppl. Ordinario n. 62)

Parte I
Sezione I
Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi
programmatici

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di
competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in
termini di competenza, di cui all’articolo 21, comma 1-ter, lettera
a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2018, 2019 e
2020, sono indicati nell’allegato n. 1 annesso alla presente legge. I
livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni
effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di
ristrutturare passivita’ preesistenti con ammortamento a carico dello
Stato.
2. All’articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: « di 1,14 punti percentuali dal 1º
gennaio 2018 e di ulteriori 0,86 punti percentuali a decorrere dal 1º
gennaio 2019 e di un ulteriore punto percentuale a decorrere dal 1º
gennaio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « di 1,5 punti
percentuali dal 1º gennaio 2019 e di ulteriori 1,5 punti percentuali
a decorrere dal 1º gennaio 2020 »;
b) alla lettera b), le parole: « di tre punti percentuali dal 1º
gennaio 2018 e di ulteriori 0,4 punti percentuali dal 1º gennaio
2019; la medesima aliquota e’ ridotta di 0,5 punti percentuali a
decorrere dal 1º gennaio 2020 rispetto all’anno precedente ed e’
fissata al 25 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2021; » sono
sostituite dalle seguenti: « di 2,2 punti percentuali dal 1º gennaio
2019, di ulteriori 0,7 punti percentuali a decorrere dal 1º gennaio
2020 e di ulteriori 0,1 punti percentuali a decorrere dal 1º gennaio
2021; »;
c) alla lettera c), le parole: « 10 milioni di euro per l’anno
2019 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi » sono
sostituite dalle seguenti: « 350 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2020 ».
3. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 14, concernente detrazioni fiscali per interventi
di efficienza energetica:
1) le parole: « 31 dicembre 2017 », ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;
2) ai commi 1 e 2, dopo l’ultimo periodo sono aggiunti i seguenti:
« La detrazione di cui al presente comma e’ ridotta al 50 per cento
per le spese, sostenute dal 1º gennaio 2018, relative agli interventi
di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di
schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con
efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal
regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18
febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente comma
gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con
efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La
detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli
interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno
pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento
delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale installazione di sistemi di
termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII
della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, o con impianti
dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata
con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente
concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o
per le spese sostenute all’acquisto e posa in opera di generatori
d’aria calda a condensazione »;
3) al comma 2, dopo la lettera b) e’ aggiunta la seguente:
« b-bis) per l’acquisto e la posa in opera di
micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute
dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, fino a un valore massimo
della detrazione di 100.000 euro. Per poter beneficiare della
suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un
risparmio di energia primaria (PES), come definito all’allegato III
del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011,
pari almeno al 20 per cento »;
4) il comma 2-bis e’ sostituito dal seguente:
« 2-bis. La detrazione nella misura del 50 per cento si
applica altresi’ alle spese sostenute nell’anno 2018 per l’acquisto e
la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse
combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000
euro »;
5) al comma 2-ter, le parole: « Per le spese sostenute dal 1º
gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione
energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ivi compresi
quelli di cui al comma 2-quater » sono sostituite dalle seguenti: «
Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica
di cui al presente articolo »;
6) al comma 2-quater, ultimo periodo, le parole: « di cui al
presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al
presente comma »;
7) dopo il comma 2-quater e’ inserito il seguente:
« 2-quater.1. Per le spese relative agli interventi su parti
comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3
finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla
riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle detrazioni
previste rispettivamente dal comma 2-quater del presente articolo e
dal comma 1-quinquies dell’articolo 16, una detrazione nella misura
dell’80 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio ad una
classe di rischio inferiore, o nella misura dell’85 per cento ove gli
interventi determinino il passaggio a due classi di rischio
inferiori. La predetta detrazione e’ ripartita in dieci quote annuali
di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non
superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unita’
immobiliari di ciascun edificio »;
8) al comma 2-quinquies, dopo le parole: « effettua controlli,
anche a campione, su tali attestazioni, » sono inserite le seguenti:
« nonche’ su tutte le agevolazioni spettanti ai sensi del presente
articolo, » e le parole: « il 30 settembre 2017 » sono sostituite
dalle seguenti: « novanta giorni dalla data di entrata in vigore
delle presenti disposizioni »;
9) al comma 2-sexies, le parole: « Per gli interventi di cui al
comma 2-quater, a decorrere dal 1º gennaio 2017 » sono sostituite
dalle seguenti: « Per le spese sostenute per interventi di
riqualificazione energetica di cui al presente articolo »;
10) il comma 2-septies e’ sostituito dal seguente:
« 2-septies. Le detrazioni di cui al presente articolo sono
usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari,
comunque denominati, nonche’ dagli enti aventi le stesse finalita’
sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di societa’ che
rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in
house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31
dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su
immobili, di loro proprieta’ ovvero gestiti per conto dei comuni,
adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonche’ dalle cooperative
di abitazione a proprieta’ indivisa per interventi realizzati su
immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri
soci »;
11) dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti:
« 3-ter. Con uno o piu’ decreti del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono definiti i requisiti tecnici che devono soddisfare
gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui al presente
articolo, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola
tipologia di intervento, nonche’ le procedure e le modalita’ di
esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ,
eseguiti dall’ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che
determinano l’accesso al beneficio. Nelle more dell’emanazione dei
decreti di cui al presente comma, continuano ad applicarsi il decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze 19 febbraio 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, e il
decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008. L’ENEA,
ai fini di assicurare coerenza con la legislazione e la normativa
vigente in materia di efficienza energetica, limitatamente ai
relativi contenuti tecnici, adegua il portale attualmente in essere e
la relativa modulistica per la trasmissione dei dati a cura dei
soggetti beneficiari delle detrazioni di cui al presente articolo.
3-quater. Al fine di agevolare l’esecuzione degli interventi di
efficienza energetica di cui al presente articolo, e’ istituita,
nell’ambito del Fondo di cui all’articolo 15 del decreto legislativo
4 luglio 2014, n. 102, una sezione dedicata al rilascio di garanzie
su operazioni di finanziamento degli stessi. A tal fine, la dotazione
del Fondo suddetto puo’ essere integrata fino a 25 milioni di euro
annui per il periodo 2018-2020 a carico del Ministero dello sviluppo
economico e fino a 25 milioni di euro annui per il periodo 2018-2020
a carico del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, a valere sui proventi annui delle aste delle quote di
emissione di CO2 destinati ai progetti energetico-ambientali di cui
all’articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, previa
verifica dell’entita’ dei proventi disponibili annualmente, con le
modalita’ e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo
19. Per il perseguimento delle finalita’ di cui al presente comma,
con uno o piu’ decreti di natura non regolamentare da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze e acquisito il parere
della Conferenza unificata, sono individuati, nel rispetto degli
equilibri di finanza pubblica, le priorita’, i criteri, le condizioni
e le modalita’ di funzionamento, di gestione e di intervento della
sezione del Fondo e le relative prime dotazioni della sezione stessa
»;
b) all’articolo 16, concernente detrazioni fiscali per interventi
di ristrutturazione edilizia:
1) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite
dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;
2) dopo il comma 1-sexies e’ inserito il seguente:
« 1-sexies.1. Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis
a1-sexies sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case
popolari, comunque denominati, nonche’ dagli enti aventi le stesse
finalita’ sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di
societa’ che rispondono ai requisiti della legislazione europea in
materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla
data del 31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili, di
loro proprieta’ ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad
edilizia residenziale pubblica, nonche’ dalle cooperative di
abitazione a proprieta’ indivisa per interventi realizzati su
immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri
soci »;
3) al comma 2, le parole: « 1º gennaio 2016 » sono sostituite dalle
seguenti: «1º gennaio 2017 », le parole: « anno 2017 » sono
sostituite dalle seguenti: « anno 2018 », le parole: « anno 2016 »,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « anno 2017 » e le
parole: « nel 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « nel 2018 »;
4) dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente:
« 2-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la
valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della
realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in
analogia a quanto gia’ previsto in materia di detrazioni fiscali per
la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via
telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi effettuati.
L’ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione
sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico,
al Ministero dell’economia e delle finanze, alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle
rispettive competenze territoriali ».
4. Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il
diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti
tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i
professionisti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera c),
del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e
il venditore, sia in quelli con l’operatore del trasporto e con gli
altri soggetti della filiera. Nei contratti di fornitura del servizio
idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto
al corrispettivo si prescrive in due anni. L’Autorita’ per l’energia
elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del
comma 528, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, definisce le misure in materia di tempistiche
di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie
all’attuazione di quanto previsto al primo e al secondo periodo. Nei
contratti di cui al primo e al secondo periodo, in caso di emissione
di fatture a debito nei riguardi dell’utente per conguagli riferiti a
periodi maggiori di due anni, qualora l’Autorita’ garante della
concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per
l’accertamento di violazioni del codice del consumo, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, relative alle modalita’
di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di
fatturazione adottate dall’operatore interessato, l’utente che ha
presentato un reclamo riguardante il conguaglio nelle forme previste
dall’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico,
ridenominata ai sensi del comma 528, ha diritto alla sospensione del
pagamento finche’ non sia stata verificata la legittimita’ della
condotta dell’operatore. Il venditore ha l’obbligo di comunicare
all’utente l’avvio del procedimento di cui al periodo precedente e di
informarlo dei conseguenti diritti. E’ in ogni caso diritto
dell’utente, all’esito della verifica di cui al quarto periodo,
ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo
di indebito conguaglio.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano qualora la
mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da
responsabilita’ accertata dell’utente.
6. L’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico,
ridenominata ai sensi del comma 528, con propria deliberazione, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
definisce misure a tutela dei consumatori determinando le forme
attraverso le quali i distributori garantiscono l’accertamento e
l’acquisizione dei dati dei consumi effettivi.
7. L’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico,
ridenominata ai sensi del comma 528, puo’ definire, con propria
deliberazione, misure atte a incentivare l’autolettura senza oneri a
carico dell’utente.
8. Entro il 1° luglio 2019, il soggetto gestore del Sistema
informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi
ai mercati dell’energia elettrica e del gas, di cui all’articolo
1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, provvede agli
adeguamenti necessari per permettere ai clienti finali di accedere
attraverso il Sistema medesimo ai dati riguardanti i propri consumi,
senza oneri a loro carico. Le disposizioni per l’attuazione del primo
periodo sono adottate con deliberazione dell’Autorita’ per l’energia
elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del
comma 528, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati
personali, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali.
9. L’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le
modalita’ tecniche e operative che il servizio postale deve osservare
per assicurare la certezza della data di spedizione delle fatture
agli utenti da parte dei soggetti gestori di servizi di pubblica
utilita’.
10. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture
la cui scadenza e’ successiva:
a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018;
b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019;
c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020.
11. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sentita l’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema
idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, sono individuati criteri
e modalita’ volti a favorire la diffusione della tecnologia di
integrazione tra i veicoli e la rete elettrica, denominata vehicle to
grid, anche prevedendo la definizione delle regole per la
partecipazione ai mercati elettrici e di specifiche misure di
riequilibrio degli oneri di acquisto rispetto ai prezzi di rivendita
dell’energia.
12. Per l’anno 2018, ai fini delle imposte sui redditi delle
persone fisiche, dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36
per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo
delle stesse non superiore a 5.000 euro per unita’ immobiliare ad uso
abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei
contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo
idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi
alla:
a) « sistemazione a verde » di aree scoperte private di edifici
esistenti, unita’ immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di
irrigazione e realizzazione pozzi;
b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
13. La detrazione di cui al comma 12 spetta anche per le spese
sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli
edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice
civile, fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per
unita’ immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione
spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a
condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al
condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei
redditi.
14. Trale spese indicate nei commi 12 e 13 sono comprese quelle di
progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi
ivi indicati.
15. La detrazione di cui ai commi da 12 a 14 spetta a condizione
che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la
tracciabilita’ delle operazioni ed e’ ripartita in dieci quote
annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle
spese e in quelli successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell’articolo 16-bis del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
16. All’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n.
47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80,
le parole: « Per il quadriennio 2014-2017, » sono sostituite dalle
seguenti: « Per gli anni dal 2014 al 2019, ».
17. All’articolo 1, comma 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonche’ le strutture
di cui all’articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, queste
ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per
l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo
svolgimento delle attivita’ termali ».
18. I soggetti di cui al comma 17 accedono al credito d’imposta di
cui all’articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106,
secondo le modalita’ previste dal decreto adottato ai sensi del comma
4 del medesimo articolo 10.
19. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, l’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre
1999, n. 488, nonche’ il decreto del Ministro delle finanze 29
dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31
dicembre 1999, si interpretano nel senso che l’individuazione dei
beni che costituiscono una parte significativa del valore delle
forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni aventi per oggetto
interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate
si effettua in base all’autonomia funzionale delle parti rispetto al
manufatto principale, come individuato nel citato decreto
ministeriale; come valore dei predetti beni deve essere assunto
quello risultante dall’accordo contrattuale stipulato dalle parti
contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che
concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle
materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli
stessi e che, comunque, non puo’ essere inferiore al prezzo di
acquisto dei beni stessi. La fattura emessa ai sensi dell’articolo 21
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
dal prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve
indicare, oltre al servizio che costituisce l’oggetto della
prestazione, anche i beni di valore significativo, individuati con il
predetto decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, che
sono forniti nell’ambito dell’intervento stesso. Sono fatti salvi i
comportamenti difformi tenuti fino alla data di entrata in vigore
della presente legge. Non si fa luogo al rimborso dell’imposta sul
valore aggiunto applicata sulle operazioni effettuate.
20. Al Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni
in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e’
assegnata una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2019 e 2020.
21. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 11, comma 6,
della legge 9 dicembre 1998, n. 431, le regioni possono destinare le
somme non spese della dotazione del Fondo destinato agli inquilini
morosi incolpevoli, istituito dall’articolo 6, comma 5, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, all’incremento del Fondo
nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione.
22. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
da emanare entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2019 e 2020,
sono stabilite le modalita’ di trasferimento delle risorse tra i due
Fondi in relazione alle annualita’ pregresse.
23. All’articolo 15, comma 1, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) alla lettera i-sexies), primo periodo, le parole: « , o 50
chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate »
sono sostituite dalle seguenti: « e comunque in una provincia diversa
» e il secondo periodo e’ soppresso;
b) dopo la lettera i-sexies) e’ inserita la seguente:
« i-sexies.01) limitatamente ai periodi d’imposta in corso al
31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, il requisito della distanza
di cui alla lettera i-sexies) si intende rispettato anche all’interno
della stessa provincia ed e’ ridotto a 50 chilometri per gli studenti
residenti in zone montane o disagiate ».
24. All’articolo 20 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172,
il comma 8-bis e’ abrogato.
25. All’articolo 36, comma 1-ter, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « sottoscritti con firma digitale » sono sostituite
dalle seguenti: « stipulati con atto pubblico informatico »;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e fatti salvi i
requisiti formali per l’iscrizione nel registro delle imprese come
prescritti dagli articoli 2436, primo comma, e 2556, secondo comma,
del codice civile ».
26. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e’ istituito un fondo finalizzato all’erogazione di
contributi ai comuni per l’integrazione delle risorse necessarie agli
interventi di demolizione di opere abusive, con una dotazione di 5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
il Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo e con
il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono definiti i criteri per l’utilizzazione e per la
ripartizione del fondo. I contributi sono erogati sulla base delle
richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa
e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle
risultanze delle attivita’ di accertamento tecnico e di
predisposizione degli atti finalizzati all’acquisizione dei manufatti
abusivi al patrimonio, da parte dei comuni e delle regioni.
27. Al fine dell’attuazione del comma 26 e’ istituita presso il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, la banca di dati
nazionale sull’abusivismo edilizio, di cui si avvalgono le
amministrazioni statali, regionali e comunali nonche’ gli uffici
giudiziari competenti. A tal fine e’ autorizzata la spesa di 500.000
euro a decorrere dall’anno 2019. Gli enti, le amministrazioni e gli
organi a qualunque titolo competenti in materia di abusivismo
edilizio sono tenuti a condividere e trasmettere le informazioni
relative agli illeciti accertati e ai provvedimenti emessi. In caso
di tardivo inserimento dei dati nella banca di dati nazionale si
applica una sanzione pecuniaria fino a euro 1.000 a carico del
dirigente o del funzionario inadempiente. Con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalita’ di
funzionamento, di accesso e di gestione della banca di dati.
28. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 15:
1) al comma 1, dopo la lettera i-novies) e’ aggiunta la
seguente:
« i-decies) le spese sostenute per l’acquisto degli
abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e
interregionale per un importo non superiore a 250 euro »;
2) al comma 2, primo periodo, le parole: « e i-sexies) » sono
sostituite dalle seguenti: « , i-sexies) e i-decies) » e le parole: «
per gli oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi
stabilito » sono sostituite dalle seguenti: « per gli oneri di cui
alle lettere f) e i-decies), i limiti complessivi ivi stabiliti »;
b) all’articolo 51, comma 2, dopo la lettera d) e’ inserita la
seguente:
« d-bis) le somme erogate o rimborsate alla generalita’ o a
categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da
quest’ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformita’
a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale,
per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale,
regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati
nell’articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2
del medesimo articolo 12; ».
29. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di
reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che
effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi
i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal 1º
gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero entro il 30 giugno 2019, a
condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine
risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di
acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di
acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle
quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo
di acquisizione e’ maggiorato del 30 per cento. La maggiorazione non
si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di
cui all’articolo 1, comma 8, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
30. Le disposizioni dell’articolo 1, comma 9, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, si applicano anche agli investimenti in beni
materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2018,
ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del
31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e
sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per
cento del costo di acquisizione.
31. Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al
comma 30, le disposizioni dell’articolo 1, comma 10, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, si applicano anche agli investimenti in beni
immateriali strumentali effettuati nel periodo di cui al comma 30.
32. All’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232,
sono aggiunte, in fine, le seguenti voci:
« sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop
shipping nell’e-commerce;
software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva
e partecipativa, ricostruzioni 3D, realta’ aumentata;
software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il
coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di
integrazione delle attivita’ di servizio (comunicazione
intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei
dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica
di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field)».
33. Ai fini della fruizione dei benefici di cui ai commi 30 e 31,
l’impresa e’ tenuta a produrre la documentazione di cui all’articolo
1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
34. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui
all’articolo 1, commi 93 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
35. Ai soli effetti della disciplina di cui al comma 30 e di cui
all’articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, se nel
corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si
verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto
dell’agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote
del beneficio, cosi’ come originariamente determinate, a condizione
che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa:
a) sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale
nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a
quelle previste dall’allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;
b) attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le
caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione
secondo le regole previste dall’articolo 1, comma 11, della legge 11
dicembre 2016, n. 232.
36. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell’investimento
sostitutivo di cui al comma 35 sia inferiore al costo di acquisizione
del bene sostituito e sempre che ricorrano le altre condizioni
previste alle lettere a) e b) del comma 35, la fruizione del
beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo
del nuovo investimento.
37. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 26, le parole: « e 2017 » sono sostituite dalle
seguenti: « , 2017 e 2018 » e dopo il primo periodo e’ aggiunto il
seguente: « Per l’anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo
non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi
degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parita’ di gettito,
l’armonizzazione delle diverse aliquote »;
b) al comma 28 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per
l’anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo
precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione
del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli
anni 2016 e 2017 ».
38. All’articolo 1, comma 652, terzo periodo, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, le parole: « e 2017 » sono sostituite dalle
seguenti: « , 2017 e 2018 ».
39. All’articolo 1, comma 11,del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.
172, il secondo periodo e’ soppresso.
40. Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei
contributi previsti dall’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98, nonche’ dall’articolo 1, comma 56, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, e dai commi 41 e 42, l’autorizzazione di spesa
di cui al comma 8 del predetto articolo 2 del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, e’ integrata di 33 milioni di euro per l’anno 2018, di
66 milioni di euro per l’anno 2019, di 66 milioni di euro per l’anno
2020, di 66 milioni di euro per l’anno 2021, di 66 milioni di euro
per l’anno 2022 e di 33 milioni di euro per l’anno 2023.
41. Una quota pari al 30 per cento delle risorse di cui al comma 40
e’ riservata alla concessione dei contributi di cui all’articolo 1,
comma 56, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a fronte degli
investimenti di cui al comma 55 del medesimo articolo 1. Le risorse
che, alla data del 30 settembre 2018, non risultano utilizzate per la
predetta riserva rientrano nelle disponibilita’ complessive della
misura.
42. Il termine per la concessione dei finanziamenti di cui
all’articolo 1, comma 52, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e’
prorogato fino alla data dell’avvenuto esaurimento delle risorse
disponibili, comunicato con avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 123.
43. All’articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera d) e’ inserita la seguente:
« d-bis) i proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di
piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali
(piattaforme di Peer to Peer Lending)gestite da societa’ iscritte
all’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da istituti di
pagamento rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 114
del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del
1993, autorizzati dalla Banca d’Italia ».
44. I gestori di cui alla lettera d-bis) del comma 1 dell’articolo
44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dal
comma 43, operano una ritenuta alla fonte a titolo di imposta sui
redditi di capitale corrisposti a persone fisiche con l’aliquota
prevista dall’articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
45. All’articolo 6, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, le parole: « , salvo per gli
atti o negozi di cui alla lettera g-quinquies) » sono soppresse.
46. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica,
dal settore economico in cui operano nonche’ dal regime contabile
adottato, che effettuano spese in attivita’ di formazione nel periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, e’
attribuito un credito d’imposta nella misura del 40 per cento delle
spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per
il periodo in cui e’ occupato in attivita’ di formazione negli ambiti
di cui al comma 48.
47. Il credito d’imposta di cui al comma 46 e’ riconosciuto, fino
ad un importo massimo annuale di euro 300.000 per ciascun
beneficiario, per le attivita’ di formazione, negli ambiti richiamati
al comma 48, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o
territoriali.
48. Sono ammissibili al credito d’imposta solo le attivita’ di
formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle
tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big data
e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi
cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e
realta’ aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia
uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle
macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate
negli ambiti elencati nell’allegato A.
49. Non si considerano attivita’ di formazione ammissibili la
formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa per
conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza
sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e ad ogni altra
normativa obbligatoria in materia di formazione.
50. Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute
le spese di cui al comma 46 e in quelle relative ai periodi d’imposta
successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo, non concorre alla
formazione del reddito ne’ della base imponibile dell’imposta
regionale sulle attivita’ produttive, non rileva ai fini del rapporto
di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed
e’ utilizzabile a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello
in cui i costi sono sostenuti esclusivamente in compensazione ai
sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
51. Al credito d’imposta di cui ai commi da 46 a 56 non si
applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388.
52. L’incentivo si applica nel rispetto dei limiti e delle
condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, e in particolare dall’articolo 31 del medesimo regolamento,
che disciplina gli aiuti alla formazione. Agli adempimenti europei
provvede il Ministero dello sviluppo economico.
53. Ai fini dell’ammissibilita’ al credito d’imposta, i costi sono
certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un
professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve
essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione
legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un
revisore legale dei conti o di una societa’ di revisione legale dei
conti. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile
della revisione legale dei conti, nell’assunzione dell’incarico,
osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell’articolo
10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della
loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell’International
Federation of Accountants (IFAC). Le spese sostenute per l’attivita’
di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al terzo
periodo sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Le
imprese con bilancio revisionato sono esenti dagli obblighi previsti
dal presente comma.
54. Nei confronti del revisore legale dei conti o del
professionista responsabile della revisione legale dei conti che
incorre in colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli sono
richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 53 si
applicano le disposizioni dell’articolo 64 del codice di procedura
civile.
55. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, sono adottate, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni
applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione
richiesta, all’effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza
dal beneficio.
56. Per l’attuazione delle disposizioni dei commi da 46 a 55 e’
autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l’anno 2019. Il
Ministero dell’economia e delle finanze effettua il monitoraggio
delle fruizioni del credito d’imposta di cui ai commi da 46 a 55, ai
fini di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13, della legge 31
dicembre 2009, n. 196.
57. Nel limite di spesa di 500.000 euro per l’anno 2018 e di un
milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, fino ad
esaurimento delle risorse disponibili, alle imprese culturali e
creative, come definite al secondo periodo, e’ riconosciuto un
credito d’imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti
per attivita’ di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e
servizi culturali e creativi secondo le modalita’ stabilite con il
decreto di cui al comma 58. Sono imprese culturali e creative le
imprese o i soggetti che svolgono attivita’ stabile e continuativa,
con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell’Unione europea o
in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico
europeo, purche’ siano soggetti passivi di imposta in Italia, che
hanno quale oggetto sociale, in via esclusiva o prevalente,
l’ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione,
la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di
prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell’ingegno
inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle
arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e
all’audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei nonche’ al
patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati.
58. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e
del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da
adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari,
che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, e previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo
conto delle necessita’ di coordinamento con le disposizioni del
codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117, e’ disciplinata, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica e nell’ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, la procedura per il
riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa e per
la definizione di prodotti e servizi culturali e creativi e sono
previste adeguate forme di pubblicita’.
59. Le imprese di cui al comma 57 possono accedere al credito
d’imposta ivi previsto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento
(UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
agli aiuti « de minimis ». Il credito d’imposta di cui al comma 57
non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui
redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale
sulle attivita’ produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui
agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, ed e’ utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241.
60. Le disposizioni per l’applicazione dei commi 57 e 59, con
riferimento, in particolare, al monitoraggio e al rispetto dei limiti
di spesa ivi indicati, alle tipologie di spesa ammissibili, alle
procedure per l’ammissione al beneficio, ai limiti massimi della
spesa ammissibile, ai criteri per la verifica e l’accertamento
dell’effettivita’ delle spese sostenute, ai criteri relativi al
cumulo con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi,
alle cause di decadenza e revoca del beneficio nonche’ alle procedure
di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d’imposta,
secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 6, del decreto-legge
25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2010, n. 73, sono stabilite con decreto del Ministro dei beni
e delle attivita’ culturali e del turismo, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello
sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
61. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo
sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle regioni in
cui non si applicano gli articoli 4 e 5 del decreto-legge 20 giugno
2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2017, n. 123, e’ prevista l’istituzione della Zona logistica
semplificata.
62. La Zona logistica semplificata puo’ essere istituita nelle
regioni di cui al comma 61, nel numero massimo di una per ciascuna
regione, qualora nelle suddette regioni sia presente almeno un’area
portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n.
1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre
2013, sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete
transeuropea dei trasporti, o un’Autorita’ di sistema portuale di cui
alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dal decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 169.
63. La Zona logistica semplificata e’ istituita con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del
Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta
della regione interessata, per una durata massima di sette anni,
rinnovabile fino a un massimo di ulteriori sette anni.
64. Le nuove imprese e quelle gia’ esistenti che operano nella Zona
logistica semplificata fruiscono delle procedure semplificate di cui
all’articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20 giugno
2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2017, n. 123.
65. Per l’istituzione delle Zone logistiche semplificate si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla
procedura di istituzione delle Zone economiche speciali previste dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi
dell’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
66. All’articolo 1, comma 618, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « Il Commissario di governo per il Friuli-Venezia
Giulia » sono sostituite dalle seguenti: « Il presidente
dell’Autorita’ di sistema portuale del Mare Adriatico orientale »;
b) dopo le parole: « di punto franco » sono inserite le seguenti: «
ai sensi dell’allegato VIII del Trattato di pace fra l’Italia e le
Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947,
reso esecutivo dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato ai sensi della legge 25
novembre 1952, n. 3054, ».
67. Per consentire al sistema degli Istituti tecnici superiori,
scuole per le tecnologie applicate del sistema di istruzione
nazionale, di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
86 dell’11 aprile 2008, di incrementare l’offerta formativa e
conseguentemente i soggetti in possesso di competenze abilitanti
all’utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica e
organizzativa correlati anche al processo Industria 4.0, il Fondo
previsto dall’articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 12 del citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, e’
incrementato di 10 milioni di euro nell’anno 2018, 20 milioni di euro
nell’anno 2019 e 35 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020. Con
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definiti i programmi di sviluppo a
livello nazionale che beneficiano delle risorse del primo periodo.
68. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono definiti, senza maggiori oneri,
i requisiti che gli Istituti tecnici superiori devono possedere al
fine del rilascio del diploma di tecnico superiore e le modalita’ di
rilascio del predetto diploma.
69. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato
su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali sono integrati gli standard
organizzativi e di percorso degli Istituti tecnici superiori al fine
di adeguare l’offerta formativa alle mutate esigenze del contesto di
riferimento, correlato anche al processo Industria 4.0.
70. Per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 1, comma
947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e’ attribuito un
contributo di 75 milioni di euro per l’anno 2018 da ripartire con le
modalita’ ivi previste.
71. Le risorse di cui all’articolo 1, comma 613, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, finalizzate al Fondo di cui all’articolo 1,
comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per un importo fino
a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033,
possono essere destinate al finanziamento di progetti sperimentali e
innovativi di mobilita’ sostenibile, coerenti con i Piani urbani
della mobilita’ sostenibile (PUMS) ove previsti dalla normativa
vigente, per l’introduzione di mezzi su gomma o imbarcazioni ad
alimentazione alternativa e relative infrastrutture di supporto,
presentati dai comuni e dalle citta’ metropolitane. In via
sperimentale, in sede di prima applicazione, un terzo delle risorse
del Fondo e’ attribuito ai comuni capoluogo delle citta’
metropolitane, di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e ai comuni
capoluogo delle province ad alto inquinamento di particolato PM10 e
di biossido di azoto, chiamati ad adottare azioni strutturali per la
riduzione dell’inquinamento atmosferico al fine del rispetto della
direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21
maggio 2008, relativa alla qualita’ dell’aria. Alle medesime
finalita’ di cui al primo periodo possono essere destinate le risorse
di cui all’articolo 1, comma 613, ultimo periodo, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, finalizzate al programma di interventi
finalizzati ad aumentare la competitivita’ delle imprese produttrici
di beni e di servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su
gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sono stabilite le modalita’ di utilizzo delle risorse
di cui al presente comma.
72. Al fine di sostenere la diffusione delle buone pratiche
tecnologiche nel processo di trasformazione digitale della rete
stradale nazionale (Smart Road) nonche’ allo scopo di promuovere lo
sviluppo, la realizzazione in via prototipale, la sperimentazione e
la validazione di soluzioni applicative dinamicamente aggiornate alle
specifiche funzionali, di valutare e aggiornare dinamicamente le
specifiche funzionali per le Smart Road e di facilitare un’equa
possibilita’ di accesso del mondo produttivo ed economico alla
sperimentazione, e’ autorizzata la sperimentazione su strada delle
soluzioni di Smart Road e di guida connessa e automatica. A tale
fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentito il Ministro dell’interno, sono definiti le
modalita’ attuative e gli strumenti operativi della sperimentazione.
Per le finalita’ di cui al presente comma e’ autorizzata la spesa di
un milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
73. All’articolo 1, comma 89, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
e’ aggiunta, in fine, la seguente lettera:
« b-bis) quote di prestiti, di fondi di credito cartolarizzati
erogati od originati per il tramite di piattaforme di prestiti per
soggetti finanziatori non professionali, gestite da societa’ iscritte
nell’albo degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d’Italia
di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, da istituti di pagamento rientranti nel campo di
applicazione dell’articolo 114 del medesimo testo unico di cui al
decreto legislativo n. 385 del 1993 o da soggetti vigilati operanti
nel territorio italiano in quanto autorizzati in altri Stati
dell’Unione europea ».
74. All’articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la lettera e) e’ aggiunta la seguente:
« e-bis) destinazione annuale dello 0,025 per cento
dell’ammontare del Fondo alla copertura dei costi di funzionamento
dell’Osservatorio di cui all’articolo 1, comma 300, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 »;
b) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
« 2-bis. Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dalle
lettere a), b) ed e) del comma 2 e dal comma 8 del presente articolo,
le percentuali di riparto di cui alla tabella allegata al decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2014 sono
modificate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, a decorrere dall’esercizio 2018, in ragione dell’incidenza
che sulle stesse hanno le variazioni del canone di accesso
all’infrastruttura ferroviaria introdotte dalla societa’ Rete
ferroviaria italiana Spa, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, in
ottemperanza ai criteri stabiliti dall’Autorita’ di regolazione dei
trasporti ai sensi dell’articolo 37, commi 2 e 3, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214 ».
75. All’articolo 62-quater del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, riguardante l’imposta di consumo
sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole da: « La vendita » fino a: « in via
esclusiva » sono sostituite dalle seguenti: « La vendita dei prodotti
di cui ai commi 1 e 1-bis, contenenti o meno nicotina, ad eccezione
dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di
ricambio, e’ effettuata in via esclusiva »;
b) il comma 5-bis e’ sostituito dal seguente:
« 5-bis. Con decreto direttoriale dell’Agenzia delle dogane e
dei monopoli, area monopoli, da adottare entro il 31 marzo 2018, sono
stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le
parafarmacie, le modalita’ e i requisiti per l’autorizzazione alla
vendita e per l’approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza
combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno
nicotina, di cui ai commi 1 e 1-bis, ad eccezione dei dispositivi
meccanici ed elettronici e delle parti di ricambio, secondo i
seguenti criteri: a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato,
escluse le farmacie e le parafarmacie, dell’attivita’ di vendita dei
prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis e dei dispositivi meccanici ed
elettronici, comprese le parti di ricambio; b) effettiva capacita’ di
garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori; c) non
discriminazione tra i canali di approvvigionamento. Nelle more
dell’adozione del decreto previsto al primo periodo, agli esercizi di
cui al presente comma e’ consentita la prosecuzione dell’attivita’ »;
c) dopo il comma 7 e’ aggiunto il seguente:
« 7-bis. Le disposizioni degli articoli 291-bis, 291-ter e
291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43, si applicano anche con riferimento ai prodotti
di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo, ad eccezione dei
dispositivi meccanici ed elettronici e delle parti di ricambio,
secondo il meccanismo di equivalenza di cui al comma 1-bis. Si
applicano altresi’ ai medesimi prodotti di cui ai commi 5 e 5-bis del
presente articolo le disposizioni degli articoli 96 della legge 17
luglio 1942, n. 907, e 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50».
76. Il comma 11 dell’articolo 21 del decreto legislativo 12 gennaio
2016, n. 6, e’ sostituito dal seguente:
« 11. E’ vietata la vendita a distanza di prodotti da inalazione
senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno
nicotina, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato ».
77. I treni adibiti al trasporto di passeggeri sono dotati di
adeguate misure atte a garantire il primo soccorso ai passeggeri in
caso di emergenza.
78. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di
cui all’articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
individuati le dotazioni minime di primo soccorso, in relazione alle
specifiche caratteristiche dei servizi ferroviari, nonche’ i tempi e
le modalita’ di attuazione della disposizione del comma 77. Le
dotazioni di primo soccorso potranno essere acquisite dalle societa’
di trasporto ferroviario anche tramite convenzioni o sponsorizzazioni
da parte di soggetti privati. Il decreto di cui al presente comma
individua altresi’ le modalita’ e i criteri per la formazione del
personale viaggiante.
79. A titolo di contributo per la realizzazione delle misure di cui
al comma 78, la dotazione del Fondo nazionale per il concorso
finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di
cui all’articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e’
incrementata di 500.000 euro per l’anno 2018, di 2 milioni di euro
per l’anno 2019 e di 1 milione di euro per l’anno 2020.
80. All’articolo 1, comma 102, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « che svolgono attivita’ diverse da
quella immobiliare, » sono soppresse;
b) i periodi: « Ai fini dei commi da 100 a 113 del presente
articolo si presume, senza possibilita’ di prova contraria, impresa
che svolge attivita’ immobiliare quella il cui patrimonio e’
prevalentemente costituito da beni immobili diversi da quelli alla
cui produzione o al cui scambio e’ effettivamente diretta l’attivita’
di impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente
nell’esercizio di impresa. Si considerano direttamente utilizzati
nell’esercizio di impresa gli immobili concessi in locazione
finanziaria e i terreni su cui l’impresa svolge l’attivita’ agricola
» sono soppressi.
81. All’articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10-bis, dopo le parole: « Le previsioni del comma 10
sono applicabili anche ai maggiori valori delle partecipazioni di
controllo » sono inserite le seguenti: « in societa’ residenti e non
residenti anche prive di stabile organizzazione in Italia »;
b) al comma 10-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « in
societa’ residenti e non residenti anche prive di stabile
organizzazione in Italia ».
82. Le disposizioni di cui al comma 81 si applicano con riferimento
agli acquisti di partecipazioni di controllo perfezionati a partire
dal periodo di imposta anteriore a quello in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge, nei limiti dei
disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo.
83. Al fine di evitare fenomeni di doppia deduzione fiscale dei
valori delle attivita’ immateriali oggetto di riallineamento ai sensi
dell’articolo 1, comma 151, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le modalita’ di attuazione delle
disposizioni di cui al comma 81.
84. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 65, dopo le parole: « fondi comuni d’investimento »
sono inserite le seguenti: « e le societa’ di intermediazione
mobiliare »;
b) il comma 67 e’ sostituito dal seguente:
« 67. All’articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, il primo periodo e’ sostituito dal seguente:
“Gli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e
dalle societa’ capogruppo di gruppi assicurativi, nonche’ dalle
societa’ di gestione dei fondi comuni d’investimento e dalle societa’
di intermediazione mobiliare di cui al testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono deducibili nei limiti del
96 per cento del loro ammontare” ».
85. All’articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, dopo il primo periodo e’ inserito il seguente:«Per le
societa’ di intermediazione mobiliare di cui al testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli interessi passivi
concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura
del 96 per cento del loro ammontare ».
86. Le disposizioni di cui ai commi 84 e 85 si applicano a
decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2016.
87. Al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 20, comma 1:
1) le parole: « degli atti presentati » sono sostituite dalle
seguenti: « dell’atto presentato »;
2) dopo la parola: « apparente » sono aggiunte le seguenti: « ,
sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo
da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto
disposto dagli articoli successivi »;
b) all’articolo 53-bis, comma 1, le parole: « Le attribuzioni e i
poteri » sono sostituite dalle seguenti: « Fermo restando quanto
previsto dall’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, le
attribuzioni e i poteri ».
88. All’articolo 20 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, dopo il
primo comma sono inseriti i seguenti:
« Il trattamento tributario di cui al primo comma si applica anche
a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti
in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti
pubblici, nonche’ a tutti gli atti attuativi posti in essere in
esecuzione dei primi.
La disposizione di cui al secondo comma si applica a tutte le
convenzioni e atti di cui all’articolo 40-bis della legge provinciale
di Bolzano 11 agosto 1997, n. 13, per i quali non siano ancora
scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della
normativa vigente o rispetto ai quali non sia stata emessa sentenza
passata in giudicato ».
89. Alle piccole e medie imprese, come definite dalla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge
iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato
regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno
Statomembro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo e’
riconosciuto, nel caso di ottenimento dell’ammissione alla
quotazione, un credito d’imposta, fino ad un importo massimo nella
misura di 500.000 euro, del 50 per cento dei costi di consulenza
sostenuti fino al 31 dicembre 2020, per la predetta finalita’.
90. Il credito d’imposta di cui al comma 89 e’ utilizzabile, nel
limite complessivo di 20 milioni di euro per l’anno 2019 e 30 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, esclusivamente in
compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a
quello in cui e’ stata ottenuta la quotazione e deve essere indicato
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di
maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai
periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude
l’utilizzo. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del
reddito, ne’ della base imponibile dell’imposta regionale sulle
attivita’ produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli
articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al credito
d’imposta non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all’articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388.
91. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabiliti le modalita’ e i criteri per l’attuazione delle
disposizioni di cui ai commi da 89 a 92, con particolare riguardo
all’individuazione delle procedure che danno accesso al beneficio, ai
casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del
beneficio, alla documentazione richiesta, all’effettuazione dei
controlli e delle revoche nonche’ alle modalita’ finalizzate ad
assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 90.
92. L’incentivo e’ concesso nel rispetto dei limiti e delle
condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, e in particolare dall’articolo 18 del medesimo regolamento,
che disciplina gli aiuti alle PMI per servizi di consulenza. Agli
adempimenti europei, nonche’ a quelli relativi al Registro nazionale
degli aiuti di Stato, provvede il Ministero dello sviluppo economico.
93. L’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle dogane e dei
monopoli, mediante i rispettivi regolamenti di amministrazione di cui
all’articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
possono:
a) istituire posizioni organizzative per lo svolgimento di
incarichi di elevata responsabilita’, alta professionalita’ o
particolare specializzazione, ivi compresa la responsabilita’ di
uffici operativi di livello non dirigenziale, nei limiti del
risparmio di spesa conseguente alla riduzione di posizioni
dirigenziali; tale riduzione non rileva ai fini del calcolo del
rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale
dirigenziale di livello non generale, di cui all’articolo
23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135;
b) disciplinare il conferimento delle posizioni a funzionari con
almeno cinque anni di esperienza nella terza area mediante una
selezione interna che tiene conto delle conoscenze professionali,
delle capacita’ tecniche e gestionali degli interessati e delle
valutazioni dagli stessi conseguite negli anni precedenti;
c) attribuire ai titolari delle posizioni il potere di adottare
atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano
l’Agenzia verso l’esterno, i poteri di spesa e quelli di acquisizione
delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, di
livello non dirigenziale, e la responsabilita’ dell’attivita’
amministrativa, della gestione e dei relativi risultati nonche’ la
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi
poteri di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di
controllo;
d) prevedere l’articolazione delle posizioni secondo diversi
livelli di responsabilita’, con conseguente graduazione della
retribuzione di posizione e, in caso di valutazione positiva,
l’attribuzione della retribuzione di risultato sulla base del livello
di valutazione annuale riportata;
e) disciplinare l’accesso alla qualifica dirigenziale dei
rispettivi ruoli mediante procedura concorsuale pubblica per titoli
ed esami. Gli esami consistono in una prova scritta, di carattere
tecnico-pratico, e in una orale, finalizzate a individuare, secondo
modalita’ e descrizione dei contenuti specificate con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione, le capacita’
cognitive e le competenze manageriali attinenti alle diverse
tipologie di compiti istituzionali dell’Agenzia che bandisce il
concorso, con la possibilita’ di prevedere una prova preselettiva con
quesiti a risposta chiusa qualora il numero di candidati superi il
limite indicato nel bando. Sono esonerati dalla prova preselettiva i
candidati dipendenti dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle
dogane e dei monopoli che abbiano svolto per almeno due anni, alla
data di pubblicazione del bando, funzioni dirigenziali ovvero
incarichi di responsabilita’ relativi a posizioni organizzative di
elevata responsabilita’, alta professionalita’ o particolare
specializzazione, di cui alla lettera a) del presente comma, o a
quelle di cui all’articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero
2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all’articolo
4-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 nonche’ il personale
assunto mediante pubblico concorso e in servizio presso l’Agenzia
delle entrate o l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con almeno
dieci anni di anzianita’ nella terza area, senza demerito. Le
commissioni di valutazione sono composte da magistrati ordinari,
amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, professori di prima
fascia di universita’ pubbliche o private, dirigenti di prima fascia
dell’Agenzia che bandisce il concorso anche in quiescenza da non
oltre due anni alla data di pubblicazione del bando, tra i quali e’
scelto il presidente, da persone di comprovata competenza nelle aree
tematiche attinenti alle funzioni dirigenziali delle agenzie fiscali
e da esperti di comprovata qualificazione ed esperienza nella
selezione delle professionalita’ manageriali. La commissione puo’
avvalersi dell’ausilio di soggetti specializzati, anche esterni alla
pubblica amministrazione, per la predisposizione e l’esecuzione delle
prove preselettive e scritte. Sono valutati i titoli secondo i
criteri definiti nei bandi, dando rilievo anche alle esperienze
lavorative pregresse. Fino al 50 per cento dei posti messi a concorso
puo’ essere riservato al personale assunto mediante pubblico concorso
e in servizio presso l’Agenzia delle entrate o l’Agenzia delle dogane
e dei monopoli, con almeno dieci anni di anzianita’ nella terza area,
senza demerito.
94. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:
a) all’articolo 23-quater, comma 7, le parole: « due posti di
vicedirettore », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «
uno o piu’ posti di vicedirettore, fino al massimo di tre »; le
parole: « , per i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni
riconducibili all’area di attivita’ dell’Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato » sono soppresse;
b) il secondo periodo dell’articolo 23-quinquies, comma 1, lettera
a), numero 2), e’ soppresso a decorrere dalla data del 31 dicembre
2018. Entro la predetta data le posizioni organizzative di cui al
citato articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2), sono
ridefinite in coerenza con i criteri di individuazione delle
posizioni organizzative di cui al comma 93 del presente articolo,
rideterminandone conseguentemente il trattamento retributivo.
95. All’articolo 4-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: « 30 giugno 2018 » sono
sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;
b) al comma 2, primo periodo, le parole: « 30 giugno 2018 » sono
sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 ».
96. Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e
degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e
della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi
urbani, in alternativa all’avvio al recupero energetico, a tutte le
imprese, che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da
plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli
imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui, e’
riconosciuto, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, un credito
d’imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e
documentate per i predetti acquisti.
97. Il credito d’imposta di cui al comma 96 e’ riconosciuto fino ad
un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario,
nel limite massimo complessivo di un milione di euro annui per
ciascuno degli anni dal 2019 al 2021. A tal fine e’ autorizzata la
spesa di un milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al
2021.
98. Il credito d’imposta di cui al comma 96 e’ indicato nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di
riconoscimento del credito. Esso non concorre alla formazione del
reddito ne’ della base imponibile dell’imposta regionale sulle
attivita’ produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli
articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. Il credito d’imposta e’ utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non e’ soggetto al limite di cui
al comma 53 dell’articolo1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il
credito e’ utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo
d’imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli
acquisti dei prodotti di cui al comma 96. Ai fini della fruizione del
credito d’imposta, il modello F24 e’ presentato esclusivamente
attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia
delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. I fondi
occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni
esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito
capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla
contabilita’ speciale « Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio ».
99. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono definiti i criteri e le modalita’ di applicazione e di
fruizione del credito d’imposta di cui ai commi 96, 97 e 98, anche al
fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui di cui al
comma 97.
100. Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, ai
datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1º gennaio 2018,
assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4
marzo 2015, n. 23, e’ riconosciuto, per un periodo massimo di
trentasei mesi, l’esonero dal versamento del 50 per cento dei
complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro,
con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale
per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel
limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua,
riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di
computo delle prestazioni pensionistiche.
101. L’esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data
della prima assunzione incentivata ai sensi dei commi da 100 a 108 e
da 113 a 115, non abbiano compiuto il trentesimo anno di eta’ e non
siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con
altro datore di lavoro, fatto salvo quanto previsto dal comma 103.
Non sono ostativi al riconoscimento dell’esonero gli eventuali
periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e
non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.
102. Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre
2018, l’esonero e’ riconosciuto in riferimento ai soggetti che non
abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di eta’, ferme restando le
condizioni di cui al comma 101.
103. Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a
tempo indeterminato e’ stato parzialmente fruito l’esonero di cui al
comma 100, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri
datori di lavoro privati, il beneficio e’ riconosciuto agli stessi
datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione,
indipendentemente dall’eta’ anagrafica del lavoratore alla data delle
nuove assunzioni.
104. Fermi restando i principi generali di fruizione degli
incentivi di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150, l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che,
nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a
licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a
licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n.
223, nella medesima unita’ produttiva.
105. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del
lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unita’
produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore
assunto con l’esonero di cui al comma 100, effettuato nei sei mesi
successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell’esonero
e il recupero del beneficio gia’ fruito. Ai fini del computo del
periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero, la predetta revoca
non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che
assumono il lavoratore ai sensi del comma 103.
106. L’esonero di cui al comma 100 si applica, per un periodo
massimo di dodici mesi, fermo restando il limite massimo di importo
pari a 3.000 euro su base annua, anche nei casi di prosecuzione,
successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in
rapporto a tempo indeterminato a condizione che il lavoratore non
abbia compiuto il trentesimo anno di eta’ alla data della
prosecuzione. In tal caso, l’esonero e’ applicato a decorrere dal
primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo
di cui all’articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81. Non si applicano le disposizioni di cui ai commi 103,
104 e 105.
107. L’esonero di cui al comma 100 si applica, alle condizioni e
con le modalita’ di cui ai commi da 100 a 108 e da 113 a 115, anche
nei casi di conversione, successiva alla data di entrata in vigore
della presente legge, di un contratto a tempo determinato in
contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del
requisito anagrafico alla data della conversione.
108. L’esonero di cui al comma 100 e’ elevato alla misura
dell’esonero totale dal versamento dei complessivi contributi
previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi
e contributi dovuti all’INAIL, fermi restando il limite massimo di
importo pari a 3.000 euro su base annua e il previsto requisito
anagrafico, ai datori di lavoro privati che assumono, con contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di
cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, entro sei mesi
dall’acquisizione del titolo di studio:
a) studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attivita’ di
alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30 per cento delle ore di
alternanza previste ai sensi dell’articolo 1, comma 33, della legge
13 luglio 2015, n. 107, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte
ore previsto per le attivita’ di alternanza all’interno dei percorsi
erogati ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore
previsto per le attivita’ di alternanza realizzata nell’ambito dei
percorsi di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
86 dell’11 aprile 2008, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte
ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attivita’ di
alternanza nei percorsi universitari;
b) studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro,
periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale,
il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di
specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta
formazione.
109. Alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.
381, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a
tempo indeterminato, decorrenti dal 1° gennaio 2018 e con riferimento
a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018, di persone a cui
sia stata riconosciuta protezione internazionale a partire dal 1°
gennaio 2016, e’ erogato per un periodo massimo di trentasei mesi un
contributo, entro il limite di spesa di 500.000 euro annui per
ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a riduzione o sgravio delle
aliquote per l’assicurazione obbligatoria previdenziale e
assistenziale dovute relativamente ai suddetti lavoratori assunti.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’interno, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabiliti i criteri di assegnazione dei contributi di cui al presente
comma.
110. A decorrere dall’anno 2018, sono destinati annualmente,
nell’ambito delle risorse di cui all’articolo 68, comma 4, lettera
a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, a
carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui
all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2:
a) euro 189.109.570,46 all’assolvimento del diritto-dovere
all’istruzione e alla formazione nei percorsi di istruzione e
formazione professionale;
b) euro 75 milioni al finanziamento dei percorsi formativi rivolti
all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il
diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di
specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti
all’alternanza scuola-lavoro ai sensi dell’articolo 1, comma 7,
lettera d), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, e del decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 77;
c) euro 15 milioni al finanziamento delle attivita’ di formazione
nell’esercizio dell’apprendistato, ai sensi dell’articolo 44 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
d) euro 5 milioni per l’anno 2018, 15,8 milioni di euro per l’anno
2019 e 22 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020 per
l’estensione degli incentivi di cui all’articolo 32, comma 1, del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
e) euro 5 milioni per l’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi
ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle
istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari,
accreditati dalle regioni per l’erogazione dei percorsi di istruzione
e formazione professionale, per i quali e’ dovuto un premio speciale
unitario ai sensi dell’articolo 42 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Sono fatti
salvi gli adempimenti previsti dall’articolo 32, comma 8, secondo
periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
111. All’articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61,
il comma 2 e’ abrogato.
112. Limitatamente all’esercizio finanziario 2018, le risorse di
cui al comma 110, lettera b), sono incrementate di euro 50 milioni a
valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione
di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.
113. A decorrere dal 1º gennaio 2018 e con effetto sulle assunzioni
decorrenti da tale data sono abrogati i commi 308, 309 e 310
dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
114. L’esonero di cui ai commi da 100 a 108 e da 113 a 115 non si
applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di
apprendistato. Esso non e’ cumulabile con altri esoneri o riduzioni
delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente,
limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.
115. L’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede,
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di
lavoro attivati ai sensi dei commi da 100 a 108, 113 e 114 e delle
conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell’economia e delle finanze.
116. Per l’anno 2018, per i soggetti che determinano un valore
della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e’ consentita la piena
deducibilita’ per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno
centoventi giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo
contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco
temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del
precedente contratto, in deroga all’articolo 11, comma 4-octies, del
medesimo decreto legislativo.
117. Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura,
ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di
cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con
eta’ inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni
nella previdenza agricola effettuate tra il 1º gennaio 2018 e il 31
dicembre 2018, e’ riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo
delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei
mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dell’accredito
contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per
l’invalidita’, la vecchiaia ed i superstiti. L’esonero di cui al
primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, e’ riconosciuto per un
periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un
periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento.
L’esonero di cui al presente comma non e’ cumulabile con altri
esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla
normativa vigente. L’INPS provvede, conle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del
numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e
delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni
mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell’economia e delle finanze.
118. Le disposizioni di cui al comma 117 si applicano nei limiti
previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
agli aiuti « de minimis ».
119. Al fine di favorire lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile
in agricoltura e agevolare il passaggio generazionale nella gestione
dell’attivita’ d’impresa per il triennio 2018-2020, i giovani di eta’
compresa tra i diciotto e i quarant’anni, anche organizzati in forma
associata, che non siano titolari del diritto di proprieta’ o di
diritti reali di godimento su terreni agricoli e che stipulano con
imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile o
coltivatori diretti, di eta’ superiore a sessantacinque anni o
pensionati, un contratto di affiancamento ai sensi del presente
comma, hanno accesso prioritario alle agevolazioni previste dal capo
III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185. Il
contratto di affiancamento, da allegare al piano aziendale presentato
all’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)
che puo’ prevedere un regime di miglioramenti fondiari anche in
deroga alla legislazione vigente, impegna da un lato l’imprenditore
agricolo o il coltivatore diretto a trasferire al giovane affiancato
le proprie competenze nell’ambito delle attivita’ di cui all’articolo
2135 del codice civile; dall’altro il giovane imprenditore agricolo a
contribuire direttamente alla gestione, anche manuale, dell’impresa,
d’intesa con il titolare, e ad apportare le innovazioni tecniche e
gestionali necessarie alla crescita d’impresa. L’affiancamento non
puo’ avere durata superiore ai tre anni e comporta in ogni caso la
ripartizione degli utili di impresa tra il giovane e l’imprenditore
agricolo, in percentuali comprese tra il 30 ed il 50 per cento a
favore del giovane imprenditore. Il contratto puo’ stabilire il
subentro del giovane imprenditore agricolo nella gestione
dell’azienda ed in ogni caso prevede le forme di compensazione del
giovane imprenditore in caso di conclusione anticipata del contratto.
Al giovane imprenditore e’ garantito in caso di vendita, per i sei
mesi successivi alla conclusione del contratto, un diritto di
prelazione con le modalita’ di cui all’articolo 8 della legge 26
maggio 1965, n. 590.
120. Nel periodo di affiancamento il giovane imprenditore e’
equiparato all’imprenditore agricolo professionale, ai sensi
dell’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.
121. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori
dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci
lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13
marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell’attivita’
lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e’
riconosciuta per ciascun lavoratore, per l’anno 2018 e nel limite di
spesa di 11 milioni di euro, un’indennita’ giornaliera
onnicomprensiva pari a 30 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sono disciplinate le modalita’ relative al pagamento
dell’indennita’ di cui al presente comma.
122. Nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare e’ istituito un fondo destinato alla
realizzazione della piattaforma italiana del fosforo, con dotazione
per l’anno 2018 di 100.000 euro, con le seguenti finalita’:
a) realizzazione di uno studio mirato al raggiungimento
dell’autosufficienza del ciclo del fosforo su base nazionale e
coordinamento con le politiche europee dedicate;
b) raccolta delle migliori pratiche di recupero del fosforo dal
ciclo di gestione dei rifiuti;
c) raccolta e diffusione di informazioni riguardanti la filiera di
approvvigionamento del fosforo, con particolare riguardo
all’importazione da Paesi esterni all’Unione europea;
d) messa a punto di proposte, anche di carattere legislativo o
regolamentare, per incoraggiare il recupero del fosforo e prevenirne
gli sprechi;
e) istituzione di un tavolo tematico sulla conservazione e il
recupero del fosforo, con la partecipazione di centri di ricerca,
istituzioni pubbliche e private, aziende e associazioni per la difesa
dell’ambiente;
f) realizzazione di un portale telematico per la raccolta e la
pubblicazione delle attivita’ del tavolo tematico, dei documenti
elaborati e delle altre informazioni raccolte durante le attivita’
della piattaforma.
123. Al fine di sostenere il settore, la dotazione finanziaria del
Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura
2017-2019, di cui all’articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge
29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 2011, n. 10, adottato con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 28 dicembre 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2017, e’
integrata di 12 milioni di euro per l’anno 2019.
124. Al fine di completare le procedure di liquidazione dei danni,
accertati alla data di entrata in vigore della presente legge,
derivanti da calamita’ naturali riconosciute ai sensi dell’articolo
5, comma 3-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, la dotazione
finanziaria del capitolo di spesa 7350 del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali e’ incrementata di un milione di euro
per l’anno 2019.
125. All’articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«11-bis. E’ istituito nello stato di previsione del Ministero della
difesa il Fondo antibracconaggio ittico, con una dotazione iniziale
di un milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020,
destinato a potenziare i controlli nelle acque interne da parte del
Comando unita’ per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare
dell’Arma dei carabinieri. Il Ministro dell’economia e delle finanze
e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
11-ter. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
sono definite le modalita’ di utilizzo del Fondo di cui al comma
11-bis. Le regioni possono concorrere al finanziamento del Fondo nel
limite delle disponibilita’ dei propri bilanci allo scopo
finalizzate, secondo le modalita’ definite dal decreto di cui al
primo periodo».
126. Al fine di realizzare un programma di rigenerazione
dell’agricoltura nei territori colpiti dal batterio Xylella
fastidiosa, anche attraverso il recupero di colture storiche di
qualita’, sono stanziati un milione di euro per l’anno 2018, 2
milioni di euro per l’anno 2019 e 2 milioni di euro per l’anno 2020
da destinare al finanziamento di contratti di distretto per i
territori danneggiati dal batterio.
127. Al fine di favorire la ripresa economica delle imprese
agricole dei territori colpiti dal batterio Xylella fastidiosa, il
Fondo di solidarieta’ nazionale di cui al decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 102, e’ rifinanziato per un importo pari ad 1 milione
di euro per ciascuna delle annualita’ 2018 e 2019, da destinare al
finanziamento degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3,
lettera b), del decreto legislativo n. 102 del 2004, in favore delle
imprese agricole danneggiate dal batterio Xylella fastidiosa negli
anni 2016 e 2017; a tal fine, la regione Puglia, anche in deroga ai
termini stabiliti dall’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo
n. 102 del 2004, puo’ deliberare la proposta di declaratoria di
eccezionalita’ degli eventi, entro il termine perentorio del 31 marzo
2018.
128. All’articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Al fine di superare l’emergenza derivata dal batterio
Xylella fastidiosa, il Fondo di cui al comma1 e’ esteso al settore
olivicolo nelle aree colpite dal batterio Xylella fastidiosa, con le
modalita’ di cui al comma 1-ter.
1-ter. Il Fondo di cui al comma 1 e’ incrementato di 1 milione di
euro, per ciascuna delle annualita’ 2018, 2019 e 2020, da destinare
al reimpianto con piante tolleranti o resistenti al batterio Xylella
fastidiosa nella zona infetta sottoposta a misure di contenimento, di
cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del
18 maggio 2015, ad eccezione dell’area di 20 chilometri adiacente
alla zona cuscinetto »;
b) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: « Misure per la
competitivita’ delle filiere agricole strategiche e per il rilancio
del settore olivicolo nelle aree colpite da Xylella fastidiosa ».
129. Al fine di consentire la manutenzione straordinaria nonche’
l’adeguamento delle opere pubbliche di rilevanza nazionale necessarie
alla protezione dal fenomeno della subsidenza, in particolare nei
territori del delta del Po e alla difesa dalle acque dei territori
subsidenti compresi nelle province di Ferrara, Ravenna e Rovigo e’
istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali un fondo, con la dotazione di 2
milioni di euro per l’anno 2018 e di 4 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, finalizzato all’adozione,
d’intesa con le regioni interessate, di un programma di interventi e
del relativo piano di riparto della spesa tra gli enti cui e’
affidata la gestione delle opere di protezione e gestione del
fenomeno della subsidenza.
130. Al fine di incentivare la produzione zootecnica estensiva, la
destinazione del Fondo di cui all’articolo 23-bis, comma 1, del
decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e’ estesa al settore zootecnico.
La dotazione del medesimo Fondo e’ a questo fine incrementata di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 da destinare a
interventi in favore della zootecnia estensiva praticata nelle zone
montane e, limitatamente ai comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017,
nelle zone svantaggiate. Gli interventi sono erogati, nel rispetto
del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre
2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti « de minimis » nel
settore agricolo, alle condizioni e con i criteri, anche di natura
altimetrica, stabiliti con decreto di natura non regolamentare del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
131. Al fine di incentivare l’aggregazione, gli accordi di filiera,
l’internazionalizzazione, la competitivita’ e la produzione di
qualita’, e’ istituito nello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali un Fondo volto a favorire
la qualita’ e la competitivita’ delle produzioni delle imprese
agrumicole e dell’intero comparto agrumicolo nonche’ l’aggregazione e
l’organizzazione del comparto medesimo, anche attraverso il sostegno
ai contratti e agli accordi di filiera, con una dotazione di 2
milioni di euro per l’anno 2018 e di 4 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2019 e 2020. Entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con decreto di natura non
regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita’ di ripartizione
delle risorse del Fondo. Gli interventi finanziati con le risorse del
Fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n.
1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti « de minimis » nel
settore agricolo.
132. Al comma 1-bis dell’articolo 13 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, le parole: « 24.000 euro », ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: « 24.600 euro » e le parole: « 26.000
euro », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 26.600
euro ».
133. Dopo l’articolo 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 148, e’ inserito il seguente:
«Art. 22-bis (Proroga del periodo di cassa integrazione guadagni
straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale). – 1. Per gli
anni 2018 e 2019, in deroga agli articoli 4 e 22, comma 1, entro il
limite massimo complessivo di spesa di 100 milioni di euro per
ciascuno dei medesimi anni, per imprese con organico superiore a 100
unita’ lavorative e rilevanza economica strategica anche a livello
regionale che presentino rilevanti problematiche occupazionali con
esuberi significativi nel contesto territoriale, previo accordo
stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali con la presenza della regione interessata, o delle
regioni interessate nel caso di imprese con unita’ produttive
coinvolte ubicate in due o piu’ regioni, puo’ essere concessa la
proroga dell’intervento straordinario di integrazione salariale, sino
al limite massimo di dodici mesi, qualora il programma di
riorganizzazione aziendale di cui all’articolo 21, comma 2, sia
caratterizzato da investimenti complessi non attuabili nel limite
temporale di durata di ventiquattro mesi di cui all’articolo 22,
comma 1, ovvero qualora il programma di riorganizzazione aziendale di
cui all’articolo 21, comma 2, presenti piani di recupero
occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e azioni di
riqualificazione non attuabili nel medesimo limite temporale. Alle
medesime condizioni e nel limite delle risorse finanziarie sopra
indicate, in deroga ai limiti temporali di cui agli articoli 4 e 22,
comma 2, puo’ essere concessa la proroga dell’intervento di
integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di sei
mesi, qualora il piano di risanamento di cui all’articolo 21, comma
3, presenti interventi correttivi complessi volti a garantire la
continuazione dell’attivita’ aziendale e la salvaguardia
occupazionale, non attuabili nel limite temporale di durata di dodici
mesi di cui all’articolo 22, comma 2.
2. Ai fini dell’ammissione all’intervento di cui al comma 1,
l’impresa deve presentare piani di gestione volti alla salvaguardia
occupazionale che prevedano specifiche azioni di politiche attive
concordati con la regione interessata, o con le regioni interessate
nel caso di imprese con unita’ produttive coinvolte ubicate in due o
piu’ regioni.
3. All’onere derivante dai commi 1 e 2, pari a 100 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede a carico del Fondo
sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma
1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
134. Con effetto dall’esercizio finanziario 2019, la quota
percentuale del 68 per cento, stabilita ai fini della determinazione
degli stanziamenti in sede previsionale dai commi 4 e 5 dell’articolo
13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, e’ elevata alla misura del 78
per cento, restando ferma la procedura di rideterminazione degli
stanziamenti medesimi sulla base delle entrate affluite al bilancio
dello Stato in relazione ai versamenti degli enti previdenziali.
135. All’articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, e successive modificazioni, e’ aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «A decorrere dall’anno 2018 e nel limite di spesa di 5
milioni di euro annui, a ciascuno dei soggetti di cui al presente
comma e’ altresi’ riconosciuta la medesima indennita’ giornaliera
onnicomprensiva fino ad un importo massimo di 30 euro nel periodo di
sospensione dell’attivita’ lavorativa derivante da misure di arresto
temporaneo non obbligatorio, per un periodo non superiore
complessivamente a quaranta giorni in corso d’anno ».
136. Dopo l’articolo 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 148, e’ inserito il seguente:
«Art. 24-bis (Accordo di ricollocazione) – 1. Al fine di limitare
il ricorso al licenziamento all’esito dell’intervento straordinario
di integrazione salariale, nei casi di riorganizzazione ovvero di
crisi aziendale per i quali non sia espressamente previsto il
completo recupero occupazionale, la procedura di consultazione di cui
all’articolo 24 puo’ concludersi con un accordo che preveda un piano
di ricollocazione, con l’indicazione degli ambiti aziendali e dei
profili professionali a rischio di esubero. I lavoratori rientranti
nei predetti ambiti o profili possono richiedere all’Agenzia
nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), entro trenta
giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso accordo,
l’attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione, di cui
all’articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150,
nei limiti e alle condizioni previsti dai programmi presentati ai
sensi dell’articolo 21, commi 2 e 3, del presente decreto. Il numero
delle richieste non puo’ in ogni caso eccedere i limiti di
contingente previsti, per ciascun ambito o profilo, dal programma di
riorganizzazione ovvero di crisi aziendale presentato ai sensi
dell’articolo 21, commi 2 e 3.
2. In deroga all’articolo 23, comma 4, terzo periodo, del citato
decreto legislativo n. 150 del 2015, l’assegno e’ spendibile in
costanza di trattamento straordinario di integrazione salariale al
fine di ottenere un servizio intensivo di assistenza nella ricerca di
un altro lavoro. Il servizio ha una durata corrispondente a quella
del trattamento straordinario di integrazione salariale e comunque
non inferiore a sei mesi. Esso e’ prorogabile di ulteriori dodici
mesi nel caso non sia stato utilizzato, entro il termine del
trattamento straordinario di integrazione salariale, l’intero
ammontare dell’assegno. In deroga all’articolo 25 del medesimo
decreto legislativo n. 150 del 2015, ai lavoratori ammessi
all’assegno di ricollocazione ai sensi del presente articolo non si
applica l’obbligo di accettazione di un’offerta di lavoro congrua.
3. L’accordo di cui al comma 1 puo’ altresi’ prevedere che i centri
per l’impiego o i soggetti privati accreditati ai sensi dell’articolo
12 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015 possano partecipare
alle attivita’ di mantenimento e sviluppo delle competenze, da
realizzare con l’eventuale concorso dei fondi interprofessionali per
la formazione continua, di cui all’articolo 118 della legge 23
dicembre 2000, n. 388.
4. Il lavoratore che, nel periodo in cui usufruisce del servizio di
cui al comma 2, accetta l’offerta di un contratto di lavoro con altro
datore, la cui impresa non presenta assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa del datore in
essere, beneficia dell’esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF
delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di
lavoro, entro il limite massimo di nove mensilita’ della retribuzione
di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Le
eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede sono soggette al
regime fiscale applicabile ai sensi della disciplina vigente.
5. Nei casi di cui al comma 4, il lavoratore ha diritto altresi’
alla corresponsione di un contributo mensile pari al 50 per cento del
trattamento straordinario di integrazione salariale che gli sarebbe
stato altrimenti corrisposto.
6. Al datore di lavoro che assume il lavoratore di cui al comma 4
e’ riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle
prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento del 50 per cento
dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di
lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel
limite massimo di importo pari a 4.030 euro su base annua,
annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
L’esonero e’ riconosciuto per una durata non superiore a:
a) diciotto mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo
indeterminato;
b) dodici mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo
determinato. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il
predetto contratto venga trasformato in contratto a tempo
indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori sei
mesi ».
137. A decorrere dal 1º gennaio 2018, per ciascun licenziamento
effettuato nell’ambito di un licenziamento collettivo da parte di un
datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento
dell’integrazione salariale straordinaria, ai sensi dell’articolo 23
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, l’aliquota
percentuale di cui all’articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno
2012, n. 92, e’ innalzata all’82 per cento. Sono fatti salvi i
licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento
collettivo avviate, ai sensi dell’articolo 4 della legge 23 luglio
1991, n. 223, entro il 20 ottobre 2017.
138. Al fine di concorrere al finanziamento delle spese per
l’implementazione dell’assegno di ricollocazione, escluse le spese di
personale, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e’ trasferito in favore di
ANPAL Servizi Spa, di cui all’articolo 1, comma 595, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, un importo pari a 5 milioni di euro per l’anno
2018 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a
valere sulle risorse del Fondo per le politiche attive del lavoro, di
cui all’articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
139. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale
previsti, le restanti risorse finanziarie di cui all’articolo 44,
comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come
ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017,
possono essere destinate, nell’anno 2018, dalle predette regioni,
alle medesime finalita’ del richiamato articolo 44, comma 11-bis, del
decreto legislativo n. 148 del 2015, nonche’ a quelle dell’articolo
53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
140. Alle imprese operanti in un’area di crisi industriale
complessa riconosciuta, ai sensi dell’articolo 27 del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, nel periodo dall’8 ottobre 2016 al 30 novembre
2017, che cessano il programma di cui all’articolo 21 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nel periodo dal 1° gennaio
2018 al 30 giugno 2018, puo’ essere concesso un ulteriore intervento
di integrazione salariale straordinaria, fino al limite massimo di
dodici mesi e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2018, in deroga a
quanto previsto dagli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 2 e 3, del
citato decreto legislativo n. 148 del 2015, previo accordo stipulato
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con
l’intervento del Ministero dello sviluppo economico e della regione
competente, nell’ambito del limite di spesa complessivo stabilito dal
comma 143 del presente articolo.
141. Al fine dell’ammissione all’intervento di integrazione
salariale straordinaria di cui al comma 140, l’impresa presenta un
piano di recupero occupazionale che preveda specifici percorsi di
politiche attive del lavoro concordati con la regione e finalizzati
alla rioccupazione dei lavoratori, dichiarando contestualmente che
non ricorrono le condizioni per la concessione del trattamento di
integrazione salariale straordinaria secondo le disposizioni del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
142. Nelle aree di crisi industriale complessa di cui al comma 140
puo’ essere concesso un trattamento di mobilita’ in deroga, della
durata massima di dodici mesi, in ogni caso non oltre il 31 dicembre
2018 e nell’ambito del limite di spesa complessivo stabilito dal
comma 143, a favore dei lavoratori che cessano la mobilita’ ordinaria
o in deroga nel semestre dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018,
prescindendo anche dall’applicazione dei criteri di cui al decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 1°
agosto 2014, a condizione che a tali lavoratori siano contestualmente
applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano
regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.
Il lavoratore decade dalla fruizione del trattamento qualora trovi
nuova occupazione a qualsiasi titolo.
143. All’onere derivante dall’applicazione dei commi 140, 141 e
142, pari a 34 milioni di euro per l’anno 2018, si provvede a carico
del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
144. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni richiedono al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali l’assegnazione delle risorse necessarie in
relazione alle proprie esigenze. Con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, le risorse sono proporzionalmente
ripartite tra le regioni, in base alle richieste, entro il limite
massimo consentito di spesa, pari a 34 milioni di euro per l’anno
2018. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di
spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica e trasmette relazioni semestrali al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle
finanze.
145. Al fine del compimento dei piani di nuova industrializzazione,
di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali
incardinate presso le unita’ di crisi del Ministero dello sviluppo
economico o delle regioni, nel limite massimo del 50 per cento delle
risorse loro assegnate ai sensi dell’articolo 44, comma 6-bis, del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le regioni, a seguito
di specifici accordi sottoscritti dalle parti presso le unita’ di
crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle stesse regioni,
possono autorizzare, per un periodo massimo di dodici mesi, le
proroghe in continuita’ delle prestazioni di cassa integrazione
guadagni in deroga concesse entro la data del 31 dicembre 2016 e
aventi durata con effetti nell’anno 2017.
146. Al comma 13 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ,
salvo quanto previsto dal presente comma »;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Con riferimento
agli adeguamenti biennali di cui al primo periodo del presente comma
la variazione della speranza di vita relativa al biennio di
riferimento e’ computata in misura pari alla differenza tra la media
dei valori registrati nei singoli anni del biennio medesimo e la
media dei valori registrati nei singoli anni del biennio precedente,
con esclusione dell’adeguamento decorrente dal 1º gennaio 2021, in
riferimento al quale la variazione della speranza di vita relativa al
biennio 2017-2018 e’ computata, ai fini dell’adeguamento dei
requisiti di accesso al pensionamento, in misura pari alla differenza
tra la media dei valori registrati negli anni 2017 e 2018 e il valore
registrato nell’anno 2016. Gli adeguamenti biennali di cui al primo
periodo del presente comma non possono in ogni caso superare i tre
mesi, salvo recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti
successivi nel caso di incremento della speranza di vita superiore a
tre mesi; gli stessi adeguamenti non sono effettuati nel caso di
diminuzione della speranza di vita relativa al biennio di
riferimento, computata ai sensi del terzo periodo del presente comma,
salvo recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti successivi ».
147. Per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle
forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione
separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui al comma 148,
non trova applicazione, ai fini del requisito anagrafico per
l’accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per
l’accesso alla pensione anticipata, di cui all’articolo 24, commi 6 e
10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l’adeguamento
alla speranza di vita stabilito per l’anno 2019, ai sensi
dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
148. La disposizione del comma 147 si applica:
a) ai lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni nei
dieci precedenti il pensionamento le professioni di cui all’allegato
B e sono in possesso di un’anzianita’ contributiva pari ad almeno 30
anni;
b) ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e
pesanti, di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del
decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, che soddisfano le
condizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 1 del decreto
legislativo n. 67 del 2011 e sono in possesso di un’anzianita’
contributiva pari ad almeno 30 anni.
149. Al requisito contributivo ridotto riconosciuto ai lavoratori
di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, continuano ad applicarsi gli adeguamenti previsti ai sensi del
comma 200 del medesimo articolo.
150. La disposizione di cui al comma 147 non si applica ai soggetti
che, al momento del pensionamento, godono dell’indennita’ di cui
all’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
151. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma
4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche’ per il
personale degli enti pubblici di ricerca, che soddisfano i requisiti
di cui ai commi 147 e 148, le indennita’ di fine servizio comunque
denominate di cui all’articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n.
79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.
140, sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato
il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni
dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione
del trattamento di fine servizio comunque denominato.
152. Fermo restando quanto previsto dal comma 151, ai lavoratori di
cui ai commi 147 e 148 non si applica la disposizione di cui
all’articolo 24, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
153. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono disciplinate le modalita’ attuative dei commi
147 e 148, con particolare riguardo all’ulteriore specificazione
delle professioni di cui all’allegato B e alle procedure di
presentazione della domanda di accesso al beneficio e di verifica
della sussistenza dei requisiti da parte dell’ente previdenziale,
tenendo conto di quanto previsto dal testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
154. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso ai
trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in
vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, continuano ad applicarsi,
ancorche’ maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento
successivamente alla predetta data, ai dipendenti di imprese del
settore editoriale e stampatrici di periodici che hanno cessato
l’attivita’, anche in costanza di fallimento, per le quali e’ stata
accertata la causale di crisi aziendale ai sensi dell’articolo 35,
terzo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, collocati in cassa
integrazione guadagni straordinaria, in forza di accordi di procedura
sottoscritti tra il 1° gennaio 2014 e il 31 maggio 2015, ancorche’,
dopo il periodo di godimento del trattamento straordinario di
integrazione salariale, siano stati collocati in mobilita’ dalla
stessa impresa. Il beneficio di cui al presente comma non spetta a
coloro che hanno ripreso attivita’ lavorativa dipendente a tempo
indeterminato. Il trattamento pensionistico e’ riconosciuto, su
domanda degli interessati da presentare all’INPS entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dopo la
trasmissione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali al medesimo Istituto degli elenchi delle imprese di cui al
presente comma, per le quali siano state accertate le condizioni di
cui all’articolo 35, terzo comma, della legge n. 416 del 1981. I
trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono erogati
nell’ambito del limite di spesa di 3 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2018 al 2022. L’INPS provvede al monitoraggio delle
domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente
comma secondo l’ordine di sottoscrizione del relativo accordo di
procedura presso l’ente competente. Qualora dall’esame delle domande
presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici,
dei limiti di spesa previsti per l’attuazione del presente comma,
l’INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il
trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello di presentazione della domanda, previa
risoluzione del rapporto di lavoro dipendente.
155. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il
Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e’ istituita una Commissione
tecnica incaricata di studiare la gravosita’ delle occupazioni, anche
in relazione all’eta’ anagrafica e alle condizioni soggettive dei
lavoratori e delle lavoratrici, anche derivanti dall’esposizione
ambientale o diretta ad agenti patogeni. La Commissione ha il compito
di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a
supporto della valutazione delle politiche statali in materia
previdenziale e assistenziale. La Commissione e’ presieduta dal
presidente dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ed e’
composta da rappresentanti del Ministero dell’economia e delle
finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del
Ministero della salute, del Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell’ISTAT, dell’INPS,
dell’INAIL, del Consiglio superiore degli attuari, nonche’ da esperti
in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle
organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei
datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalita’ previste dal
decreto di cui al primo periodo. Con il medesimo decreto sono
altresi’ disciplinate le modalita’ di funzionamento della
Commissione, nonche’ la possibilita’ di richiesta di contributi e
proposte a esperti e ad accademici appartenenti a istituzioni
nazionali, europee e internazionali competenti nelle materie oggetto
di studio. La Commissione conclude i lavori entro il 30 settembre
2018 ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenta alle
Camere una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione.
All’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si
provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non spetta alcun
compenso, indennita’, gettone di presenza, rimborso spese o altro
emolumento comunque denominato.
156. A decorrere dal 1º gennaio 2018, ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano le disposizioni
concernenti la deducibilita’ dei premi e contributi versati e il
regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto legislativo
5 dicembre 2005, n. 252. Per i dipendenti delle amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, risultano iscritti a forme pensionistiche
complementari, le disposizioni concernenti la deducibilita’ dei
contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui
al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono applicabili a
decorrere dal 1º gennaio 2018. Per i medesimi soggetti, relativamente
ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano
ad applicarsi le disposizioni previgenti.
157. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999, recante
«Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei
pubblici dipendenti », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del
15 maggio 2000, come modificato dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 2 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, nei confronti del personale di
cui al comma 2 del predetto articolo 2 assunto successivamente alla
data del 1º gennaio 2019 e’ demandata alle parti istitutive dei fondi
di previdenza complementare la regolamentazione inerente alle
modalita’ di espressione della volonta’ di adesione agli stessi,
anche mediante forme di silenzio-assenso, e la relativa disciplina di
recesso del lavoratore. Tali modalita’ devono garantire la piena e
diffusa informazione dei lavoratori nonche’ la libera espressione di
volonta’ dei lavoratori medesimi, sulla base di direttive della
Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).
158. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, e’ istituita una Commissione tecnica di studio sulla
classificazione e comparazione, a livello europeo e internazionale,
della spesa pubblica nazionale per finalita’ previdenziali e
assistenziali. La Commissione e’ presieduta dal presidente dell’ISTAT
ed e’ composta da rappresentanti del Ministero dell’economia e delle
finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del
Ministero della salute, dell’ISTAT, dell’INPS e dell’INAIL, nonche’
da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati
dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale
dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalita’ previste
dal decreto di cui al primo periodo del presente comma. Con il
medesimo decreto sono altresi’ disciplinate le modalita’ di
funzionamento della Commissione, nonche’ la possibilita’ di richiesta
di contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a
istituzioni nazionali, europee e internazionali competenti nelle
materie oggetto di studio. La Commissione conclude i lavori entro il
30 settembre 2018 ed entro i dieci giorni successivi il Governo
presenta alle Camere una relazione sugli esiti dei lavori della
Commissione. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente
comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali
previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non
spetta alcun compenso, indennita’, gettone di presenza, rimborso
spese o altro emolumento comunque denominato.
159. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 29, comma 4, le parole: « quattro volte » sono
sostituite dalle seguenti: « dieci volte »;
b) all’articolo 44, il comma 5 e’ abrogato.
160. Al fine di fornire misure rafforzate per affrontare gli
impatti occupazionali derivanti dalla transizione dal vecchio al
nuovo assetto del tessuto produttivo senza che cio’ comporti nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica e aggravi sull’attuale sistema
previdenziale, limitatamente al periodo 2018-2020 il periodo di
quattro anni di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 28 giugno
2012, n. 92, puo’ essere elevato a sette anni.
161. All’articolo 1, comma 184-bis, lettera c), della legge 28
dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: « dallo stesso stabilite »
sono aggiunte le seguenti: « . Ai fini di quanto stabilito
dall’articolo 68, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, il costo o il valore di acquisto e’ pari al valore delle
azioni ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto
o in parte, delle somme di cui al medesimo comma 182 ».
162. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 166, le parole: « fino al 31 dicembre 2018 » sono
sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2019 »;
b) al comma 179, lettera a), dopo le parole: « procedura di cui
all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, » sono inserite le
seguenti: « ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a
tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi
precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente
per almeno diciotto mesi »;
c) al comma 179, lettera b), dopo le parole: « legge 5 febbraio
1992, n. 104 » sono inserite le seguenti: « , ovvero un parente o un
affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge
della persona con handicap in situazione di gravita’ abbiano compiuto
i settanta anni di eta’ oppure siano anch’essi affetti da patologie
invalidanti o siano deceduti o mancanti »;
d) al comma 179, lettera d), le parole: « sei anni in via
continuativa » sono sostituite dalle seguenti: « sette anni negli
ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette »;
e) dopo il comma 179 e’ inserito il seguente:
«179-bis. Ai fini del riconoscimento dell’indennita’ di cui al
comma 179, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d)
del medesimo comma sono ridotti, per le donne, di dodici mesi per
ogni figlio, nel limite massimo di due anni »;
f) al comma 199, lettera b), dopo le parole: « legge 5 febbraio
1992, n. 104 » sono aggiunte le seguenti: « , ovvero un parente o un
affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge
della persona con handicap in situazione di gravita’ abbiano compiuto
i settanta anni di eta’ oppure siano anch’essi affetti da patologie
invalidanti o siano deceduti o mancanti »;
g) al comma 199, lettera d), le parole: « sei anni in via
continuativa » sono sostituite dalle seguenti: « sette anni negli
ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette »;
h) per effetto di quanto previsto dal presente comma e dai commi
163 e 165 nonche’ di quanto emerso dall’attivita’ di monitoraggio
delle domande presentate con riferimento all’anno 2017, al comma 186,
le parole: « 609 milioni di euro per l’anno 2018, di 647 milioni di
euro per l’anno 2019, di 462 milioni di euro per l’anno 2020, di 280
milioni di euro per l’anno 2021, di 83 milioni di euro per l’anno
2022 e di 8 milioni di euro per l’anno 2023 » sono sostituite dalle
seguenti: « 630 milioni di euro per l’anno 2018, di 666,5 milioni di
euro per l’anno 2019, di 530,7 milioni di euro per l’anno 2020, di
323,4 milioni di euro per l’anno 2021, di 101,2 milioni di euro per
l’anno 2022 e di 6,5 milioni di euro per l’anno 2023 »;
i) per effetto di quanto previsto dal presente comma e dai commi
163 e 166 nonche’ di quanto emerso dall’attivita’ di monitoraggio
delle domande presentate con riferimento all’anno 2017, al comma 203,
le parole: « 550 milioni di euro per l’anno 2018, di 570 milioni di
euro per l’anno 2019 e di 590 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 564,4 milioni di
euro per l’anno 2018, di 631,7 milioni di euro per l’anno 2019, di
594,3 milioni di euro per l’anno 2020, di 592,7 milioni di euro per
l’anno 2021, di 589,1 milioni di euro per l’anno 2022 e di 587,6
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023 ».
163. Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018, agli allegati C
ed E della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte le nuove
professioni incluse nell’allegato B della presente legge come
specificate con il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di cui al comma 153 del presente articolo.
164. Per le finalita’ di cui all’articolo 1, commi 179, lettera d),
e 199, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e di cui al
comma 148, lettera a), del presente articolo, con riferimento ai
lavoratori dipendenti operai dell’agricoltura e della zootecnia, e’
assunto a riferimento per il computo integrale dell’anno di lavoro il
numero minimo di giornate di cui all’articolo 9-ter, comma 4, secondo
periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
165. Per i soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2018 si trovano
o verranno a trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 1, commi
179 e 179-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificati
dalla presente legge, non si applica il limite relativo al livello di
tariffa INAIL di cui all’allegato A del regolamento di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2017, n. 88. I
soggetti che verranno a trovarsi nelle predette condizioni nel corso
dell’anno 2018 presentano domanda per il loro riconoscimento entro il
31 marzo 2018 ovvero, in deroga a quanto previsto dal citato
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 88 del 2017, entro il 15 luglio 2018. Resta fermo che le
domande presentate oltre il 15 luglio 2018 e, comunque, non oltre il
30 novembre 2018 sono prese in considerazione esclusivamente se
all’esito del monitoraggio di cui all’articolo 11 del citato
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 88 del 2017 residuano le necessarie risorse finanziarie.
166. Per i soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2018 si trovano
o verranno a trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 1, comma
199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dalla
presente legge, non si applica il limite relativo al livello di
tariffa INAIL di cui all’allegato A del regolamento di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2017, n. 87. Con
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018 sono abrogati i commi 1 e 2
dell’articolo 53 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
167. Ai fini del concorso al finanziamento dell’eventuale
estensione del beneficio di cui all’articolo 1, comma 179, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, a nuovi accessi con decorrenza
successiva al 31 dicembre 2018 da disciplinare con specifico e
successivo intervento legislativo, e’ istituito, nell’ambito dello
stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, il « Fondo APE Sociale » con una dotazione di 12,2 milioni
di euro per l’anno 2019, di 7,5 milioni di euro per l’anno 2020, di
10,5 milioni di euro per l’anno 2021, di 3,6 milioni di euro per
l’anno 2022, di 5,3 milioni di euro per l’anno 2023 e di 2,4 milioni
di euro annui a decorrere dall’anno 2024. Nel predetto Fondo
confluiscono le eventuali risorse che emergano, a seguito
dell’attivita’ di monitoraggio degli oneri conseguenti al beneficio
di cui al citato articolo 1, comma 179, della legge n. 232 del 2016,
con riferimento all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1,
comma 186, della medesima legge, come integrata ai sensi della
presente legge, in termini di economie certificate e prospettiche
aventi carattere pluriennale rispetto agli oneri programmati a
legislazione vigente a decorrere dall’anno 2019. Ai fini del presente
comma l’accertamento delle eventuali economie di cui al secondo
periodo e’ effettuato entro il 15 novembre 2018 con il procedimento
di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze e’ disposta la conseguente
integrazione del Fondo di cui al primo periodo operando le occorrenti
variazioni di bilancio. Nel Fondo di cui al primo periodo confluisce
anche la somma di 44,3 milioni di euro per l’anno 2018 per far fronte
ad eventuali esigenze non previste a seguito di quanto programmato ai
sensi delle disposizioni di cui al comma 162, lettere h) e i), anche
per effetto di una eventuale diversa distribuzione temporale
dell’accesso ai benefici rispetto a quanto previsto.
168. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 11, il comma 4 e’ sostituito dai seguenti:
«4. Ai lavoratori che cessino l’attivita’ lavorativa e maturino
l’eta’ anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime
obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi, e che
abbiano maturato alla data di presentazione della domanda di accesso
alla rendita integrativa di cui al presente comma un requisito
contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori
di appartenenza, le prestazioni delle forme pensionistiche
complementari, con esclusione di quelle in regime di prestazione
definita, possono essere erogate, in tutto o in parte, su richiesta
dell’aderente, in forma di rendita temporanea, denominata “Rendita
integrativa temporanea anticipata” (RITA), decorrente dal momento
dell’accettazione della richiesta fino al conseguimento dell’eta’
anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia e consistente
nell’erogazione frazionata di un capitale, per il periodo
considerato, pari al montante accumulato richiesto. Ai fini della
richiesta in rendita e in capitale del montante residuo non rileva la
parte di prestazione richiesta a titolo di rendita integrativa
temporanea anticipata.
4-bis. La rendita anticipata di cui al comma 4 e’ riconosciuta
altresi’ ai lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di
tempo superiore a ventiquattro mesi e che maturino l’eta’ anagrafica
per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza
entro i dieci anni successivi.
4-ter. La parte imponibile della rendita anticipata di cui al comma
4, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di
maturazione della prestazione pensionistica complementare, e’
assoggettata alla ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15
per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni
anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme
pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6
punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di
previdenza complementare e’ anteriore al 1º gennaio 2007, gli anni di
iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di
quindici. Il percettore della rendita anticipata ha facolta’ di non
avvalersi della tassazione sostitutiva di cui al presente comma
facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in
tal caso la rendita anticipata e’ assoggettata a tassazione
ordinaria.
4-quater. Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini
della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli
importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000
e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1º gennaio
2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1º
gennaio 2007.
4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 4-quater si
applicano anche ai dipendenti pubblici che aderiscono alle forme
pensionistiche complementari loro destinate»;
b) all’articolo 14, comma 2, lettera c), l’ultimo periodo e’
soppresso.
169. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi da 188 a 191 sono abrogati;
b) al comma 192, dopo le parole: « che accedono a RITA » sono
inserite le seguenti: « di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».
170. Tenuto conto della particolare gravosita’ del lavoro
organizzato in turni di dodici ore, ai fini del conseguimento dei
requisiti di cui all’articolo 1, commi 6 e 6-bis, del decreto
legislativo 21 aprile 2011, n. 67, i giorni lavorativi effettivamente
svolti sono moltiplicati per il coefficiente di 1,5 per i lavoratori
impiegati in cicli produttivi organizzati su turni di dodici ore,
sulla base di accordi collettivi gia’ sottoscritti alla data del 31
dicembre 2016. Ai fini dell’attuazione del presente comma,
l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 3, lettera f),
della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e’ incrementata di euro 300.000
per l’anno 2018, di euro 600.000 per l’anno 2019 e di euro un milione
annui a decorrere dall’anno 2020.
171. Salva diversa volonta’ del lavoratore, quando la
contrattazione collettiva o specifiche disposizioni normative
disciplinano il versamento a fondi pensione negoziali di categoria
operanti su base nazionale di contributi aggiuntivi alle ordinarie
modalita’ di finanziamento di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, tale versamento e’ effettuato
nei confronti dei fondi pensione negoziali territoriali di
riferimento ove esistenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, anche in caso di lavoratori che non abbiano destinato
il proprio trattamento di fine rapporto (TFR) alla previdenza
complementare. Qualora il lavoratore sia invitato, per effetto di una
disposizione normativa o contrattuale, ad esprimere una scelta circa
la destinazione del contributo aggiuntivo e non manifesti alcuna
volonta’, per l’individuazione del fondo si applicano i criteri
previsti dall’articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, salvo che il lavoratore sia gia’
iscritto ad un fondo pensione negoziale, sia esso nazionale o
territoriale, nel qual caso il contributo aggiuntivo affluisce
automaticamente alla posizione gia’ in essere.
172. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i fondi pensione negoziali territoriali devono adeguare il
proprio ordinamento per dare attuazione alle disposizioni previste
dal comma 171. Decorso tale termine, i versamenti aggiuntivi sono
comunque effettuati secondo quanto stabilito dal comma 171. Prima
della scadenza del predetto termine, i fondi pensione negoziali
nazionali assicurano comunque la portabilita’ automatica dei flussi
contributivi aggiuntivi accantonati con riferimento alle posizioni di
lavoratori che gia’ destinano a fondi pensione negoziali territoriali
il TFR o contributi ordinari a carico del lavoratore o del datore di
lavoro.
173. La forma pensionistica complementare residuale istituita
presso l’INPS, di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252, e’ soppressa, con decorrenza dalla data
determinata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
174. Con il medesimo decreto di cui al comma 173, sentite le
organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente
piu’ rappresentative sul piano nazionale dei diversi comparti del
settore privato, e’ individuata la forma pensionistica alla quale far
affluire le quote di TFR maturando nell’ipotesi prevista
dall’articolo 8, comma 7, lettera b), numero 3), del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Tale forma pensionistica e’
individuata tra le forme pensionistiche negoziali di maggiori
dimensioni sul piano patrimoniale e dotata di un assetto
organizzativo conforme alle disposizioni dell’articolo 8, comma 9,
del citato decreto legislativo n. 252 del 2005.
175. Alla forma pensionistica di cui al comma 174 sono altresi’
trasferite le posizioni individuali costituite presso la forma
pensionistica complementare di cui al comma 173, esistenti alla data
di soppressione della stessa, secondo modalita’ stabilite con il
medesimo decreto di cui al comma 173, sentita la COVIP.
176. Con efficacia dalla data di decorrenza determinata con il
decreto di cui al comma 173:
a) all’articolo 8, comma 7, lettera b), numero 3), del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: « alla forma
pensionistica complementare istituita presso l’INPS » sono sostituite
dalle seguenti: « alla forma pensionistica complementare individuata
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le
organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente
piu’ rappresentative sul piano nazionale dei diversi comparti del
settore privato »;
b) sono abrogati:
1) l’articolo 9 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
2) il capo II del decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 30 gennaio 2007, recante « Attuazione
dell’articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Procedure di espressione della volonta’ del lavoratore circa la
destinazione del TFR maturando e disciplina della forma pensionistica
complementare residuale presso l’INPS (FONDINPS) », pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2007.
177. Qualora i contratti e gli accordi collettivi di livello
nazionale prevedano l’adesione dei lavoratori e delle lavoratrici ad
uno specifico fondo integrativo nazionale del Servizio sanitario
nazionale, nelle province autonome di Trento e di Bolzano puo’ essere
prevista, con accordi territoriali o aziendali, la possibilita’ per i
lavoratori e le lavoratrici di aderire ad altro fondo integrativo
individuato dagli accordi medesimi, purche’ con prestazioni non
inferiori a quelle originariamente previste.
178. Le anticipazioni di bilancio concesse all’INPS, ai sensi del
comma 3 dell’articolo 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, negli
esercizi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente
legge ed iscritte quali debiti verso lo Stato nel rendiconto 2015
dell’Istituto stesso, per un totale di 88.878 milioni di euro, sono
compensate con i crediti verso lo Stato, risultanti dal medesimo
rendiconto, fino a concorrenza dell’importo di 29.423 milioni di
euro, e per l’eccedenza si intendono effettuate a titolo definitivo.
179. Con la procedura di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241, sono definiti i capitoli del bilancio dell’INPS per i
quali viene effettuata la compensazione nonche’ i criteri e le
gestioni previdenziali a cui attribuire i trasferimenti definitivi.
180. All’articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, le parole: « In via sperimentale, per gli anni 2016 e 2017 »
sono sostituite dalle seguenti: « In via sperimentale, per gli anni
2016, 2017, 2018 e 2019 ».
181. All’articolo 1, comma 87, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, le parole: « per l’anno 2017 » sono sostituite dalle seguenti: «
per gli anni 2017, 2018 e 2019 ».
182. All’articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,
dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. Le associazioni e le fondazioni, comprese quelle di cui al
decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, sono titolari dei
valori e delle disponibilita’ conferiti in gestione, restando
peraltro in facolta’ delle stesse di concludere, in tema di
titolarita’, diversi accordi con i gestori a cio’ abilitati nel caso
di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale.
I valori e le disponibilita’ affidati ai gestori secondo le modalita’
e i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso
patrimonio separato e autonomo e non possono essere distratti dal
fine al quale sono stati destinati, ne’ formare oggetto di esecuzione
sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di
rappresentanti dei creditori stessi, ne’ possono essere coinvolti
nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Le
associazioni e le fondazioni sono legittimate a proporre la domanda
di rivendicazione di cui all’articolo 103 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in
gestione, anche se non individualmente determinati o individuati e
anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per
l’accertamento dei valori oggetto della domanda e’ ammessa ogni prova
documentale, compresi i rendiconti redatti dal gestore o dai terzi
depositari. Sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari delle
associazioni o delle fondazioni depositati a qualsiasi titolo presso
un depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario,
del sub-depositario o nell’interesse degli stessi ».
183. Agli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.
103, a decorrere dall’anno 2020 non si applicano le norme di
contenimento delle spese previste a carico degli altri soggetti
inclusi nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato, individuate dall’Istituto nazionale di
statistica ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti
che recano vincoli in materia di personale. Alla compensazione degli
effetti finanziari del presente comma in termini di fabbisogno e
indebitamento netto, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi
pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189.
184. Il comma 302 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.
190, e’ sostituito dal seguente:
«302. A decorrere dal mese di gennaio 2018, al fine di
razionalizzare e uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle
prestazioni previdenziali corrisposte dall’INPS, i trattamenti
pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennita’ di
accompagnamento erogati agli invalidi civili, nonche’ le rendite
vitalizie dell’INAIL sono posti in pagamento il primo giorno di
ciascun mese o il giorno successivo se il primo e’ festivo o non
bancabile, con un unico mandato di pagamento ove non esistano cause
ostative, fatta eccezione per il mese di gennaio in cui il pagamento
avviene il secondo giorno bancabile ».
185. La disposizione di cui all’articolo 69, comma 15, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, si applica a tutte le gestioni amministrate
dall’INPS.
186. La prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma
prevista dall’articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, come disciplinata dal decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali 4 settembre 2015, e’ erogata anche con riferimento
agli anni 2018, 2019 e 2020, avvalendosi delle disponibilita’ residue
di cui al predetto decreto. La prestazione e’ erogata anche in favore
degli eredi, ripartita tra gli stessi. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottare su proposta dell’INAIL
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono definite la misura, non superiore a quella indicata dal
decreto di cui al primo periodo, e le modalita’ di erogazione della
prestazione di cui al presente comma per garantirne la tempestivita’.
187. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e’ ridotto di 5,5 milioni di
euro per gli anni 2018, 2019 e 2020.
188. All’articolo 1, comma 278, terzo periodo, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: « con sentenza esecutiva »
sono aggiunte le seguenti: « o con verbale di conciliazione
giudiziale ».
189. Il Fondo per le vittime dell’amianto, di cui all’articolo 1,
comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e’ incrementato
della somma di 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019
e 2020, con corrispondente riduzione delle risorse strutturali
programmate dall’INAIL per il finanziamento dei progetti di
investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81. Di tale riduzione e’ fornita apposita evidenza contabile
in sede di predisposizione del progetto di bilancio per gli anni
interessati. Per il periodo predetto, a carico delle imprese non si
applica l’addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori
delle attivita’ lavorative comportanti esposizione all’amianto.
190. All’articolo 3, comma 2, lettera d), del decreto legislativo
15 settembre 2017, n. 147, le parole: « per licenziamento, anche
collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale
intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della
legge 15 luglio 1966, n. 604, ed abbia cessato, da almeno tre mesi,
di beneficiare dell’intera prestazione per la disoccupazione, ovvero,
nel caso in cui non abbia diritto di conseguire alcuna prestazione di
disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti, si trovi in
stato di disoccupazione da almeno tre mesi » sono soppresse.
191. Per gli effetti di cui al comma 190, all’articolo 8 del
decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), le parole: « , a partire da quelli con
persone di eta’ pari o superiore a 55 anni, prive dei requisiti di
cui al medesimo articolo 3, comma 2, eventualmente mediante
l’utilizzo di una scala di valutazione del bisogno, di cui al comma
2» sono soppresse;
b) al comma 3, il periodo: «L’estensione della platea e’
individuata prioritariamente tra i nuclei familiari con persone di
eta’ pari o superiore a 55 anni non gia’ inclusi all’articolo 3,
comma 2» e’ soppresso.
192. A decorrere dal 1º luglio 2018, l’articolo 3, comma 2, del
decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, come modificato dal
comma 190, e’ abrogato. A decorrere dalla stessa data, sono abrogati
il comma 1, lettera c), e il comma 2 dell’articolo 8 del medesimo
decreto legislativo.
193. All’articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: « , incrementato del 10 per cento ».
194. All’articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 15 settembre
2017, n. 147, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nel caso
in cui all’atto del riconoscimento del ReI il beneficio economico
risulti di ammontare inferiore o pari a euro 20 su base mensile, esso
e’ versato in soluzioni annuali. Nel caso in cui il beneficio
economico risulti di ammontare nullo, ai fini del rinnovo non
decorrono i termini di cui al primo periodo del presente comma ».
195. All’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre
2017, n. 147, al primo periodo, le parole: « pari, in sede di prima
applicazione, a 262 milioni di euro nel 2018 e 277 milioni di euro
annui a decorrere dal 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « pari,
in sede di prima applicazione, a 297 milioni di euro nel 2018, a 347
milioni di euro nel 2019 e a 470 milioni di euro annui a decorrere
dal 2020 ».
196. Per le finalita’ di cui ai commi da 190 a 195, lo stanziamento
del Fondo per la lotta alla poverta’ e all’esclusione sociale, di cui
all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e’
incrementato di 300 milioni di euro nell’anno 2018, di 700 milioni di
euro nell’anno 2019, di 783 milioni di euro nell’anno 2020 e di 755
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. Lo stanziamento del
medesimo Fondo e’ altresi’ incrementato di ulteriori 117 milioni di
euro nell’anno 2020 e di 145 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2021 per le finalita’ da individuare con il Piano nazionale
per la lotta alla poverta’ e all’esclusione sociale, di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.
197. Per gli effetti del comma 196, all’articolo 20 del decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147, il comma 1 e’ sostituito dal
seguente:
«1. La dotazione del Fondo Poverta’ e’ determinata in 2.059 milioni
di euro per l’anno 2018, di cui 15 milioni di euro accantonati ai
sensi dell’articolo 18, comma 3, in 2.545 milioni di euro per l’anno
2019 e in 2.745 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020. Ai
fini dell’erogazione del beneficio economico del ReI di cui
all’articolo 4, i limiti di spesa sono determinati in 1.747 milioni
di euro per l’anno 2018, fatto salvo l’eventuale disaccantonamento
delle somme di cui all’articolo 18, comma 3, in 2.198 milioni di euro
per l’anno 2019, in 2.158 milioni di euro per l’anno 2020 e in 2.130
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. I limiti di spesa
per l’erogazione del beneficio economico a decorrere dall’anno 2020
sono incrementati sulla base delle determinazioni del Piano nazionale
per la lotta alla poverta’ e all’esclusione sociale, di cui
all’articolo 8, comunque nei limiti di cui al primo periodo, tenuto
conto della quota del Fondo Poverta’ di cui all’articolo 7, comma 2».
198. Per l’anno 2018, ferma restando la revisione qualitativa
dell’attivita’ in convenzione con i centri di assistenza fiscale, in
previsione di un incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive
uniche ai fini della richiesta dell’indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) anche connessi all’attuazione del
reddito di inclusione, di cui al decreto legislativo 15 settembre
2017, n. 147, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
trasferisce all’INPS, per le suddette finalita’, risorse pari a 20
milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e
formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
199. All’articolo 8, comma 1, lettera g), del decreto legislativo
15 settembre 2017, n. 147, le parole: « comunque non inferiore al
quindici per cento, » sono sostituite dalle seguenti: « comunque non
inferiore al quindici per cento, incrementata al venti per cento a
decorrere dal 2020 ».
200. Al fine di garantire il servizio sociale professionale come
funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito
dall’articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e, contestualmente, i servizi di cui all’articolo 7,
comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, a valere
e nei limiti di un terzo delle risorse di cui all’articolo 7, comma
3, del medesimo decreto legislativo attribuite a ciascun ambito
territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti
sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato, fermo restando il
rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai
vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all’articolo
9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all’articolo 1, commi
557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
201. Per le erogazioni relative ai progetti promossi dalle
fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nel
perseguimento dei propri scopi statutari, finalizzati, nel rispetto
delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2, del citato
decreto, alla promozione di un welfare di comunita’, attraverso
interventi e misure di contrasto alle poverta’, alle fragilita’
sociali e al disagio giovanile, di tutela dell’infanzia, di cura e
assistenza agli anziani e ai disabili, di inclusione socio-lavorativa
e integrazione degli immigrati nonche’ di dotazione di strumentazioni
per le cure sanitarie, su richiesta degli enti di cui all’articolo
114 della Costituzione, degli enti pubblici deputati all’erogazione
di servizi sanitari e socio-assistenziali e, tramite selezione
pubblica, degli enti del terzo settore previsti dal codice di cui al
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e’ riconosciuto alle
fondazioni medesime un contributo, sotto forma di credito d’imposta,
pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate nei periodi
d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017, a
condizione che le predette erogazioni siano utilizzate dai soggetti
richiedenti nell’ambito dell’attivita’ non commerciale.
202. Il contributo di cui al comma 201 e’ assegnato, fino a
esaurimento delle risorse disponibili, pari a 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, secondo l’ordine temporale con
cui le fondazioni comunicano all’Associazione di fondazioni e di
casse di risparmio S.p.A. (ACRI) l’impegno a effettuare le erogazioni
di cui al comma 201. Al fine di consentire la fruizione del credito
d’imposta, l’ACRI trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco delle
fondazioni finanziatrici per le quali sia stata riscontrata la
corretta delibera d’impegno in ordine cronologico di presentazione.
Il riconoscimento del credito d’imposta e’ comunicato dall’Agenzia
delle entrate a ogni fondazione finanziatrice e per conoscenza
all’ACRI.
203. Il credito d’imposta e’ riconosciuto fino ad esaurimento delle
risorse annue disponibili, e’ indicato nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d’imposta di spettanza e nelle
dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi in
cui il credito e’ utilizzato e puo’ essere utilizzato esclusivamente
in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a
quello di maturazione. Al credito d’imposta non si applicano i limiti
di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
204. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono
definite le disposizioni applicative necessarie, comprese le
procedure per la concessione del contributo nel rispetto del limite
di spesa stabilito.
205. Al fine di favorire e potenziare l’innovazione sociale secondo
gli standard europei, e’ istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo
trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri, il Fondo per l’innovazione sociale con una dotazione di 5
milioni di euro per l’anno 2018 e di 10 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2019 e 2020.
206. Il Fondo di cui al comma 205 e’ finalizzato all’effettuazione
di studi di fattibilita’ e allo sviluppo di capacita’ delle pubbliche
amministrazioni sulla base dei risultati conseguibili. Gli interventi
di cui al primo periodo hanno la durata massima di un anno.
207. Le modalita’ di funzionamento e di accesso al Fondo di cui al
comma 205, nonche’ le relative aree di intervento sono stabilite con
uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da
adottare entro il 30 marzo 2018.
208. Alla legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 1, la lettera b) e’ sostituita dalla
seguente:
«b) favorire il recupero e la donazione di medicinali, di
prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarieta’
sociale »;
b) all’articolo 2, comma 1, dopo la lettera g), sono aggiunte le
seguenti:
«g-bis) “medicinali destinati alla donazione”: i medicinali
inutilizzati dotati di autorizzazione all’immissione in commercio
(AIC), legittimamente in possesso del donatore, con confezionamento
primario e secondario integro, in corso di validita’, correttamente
conservati secondo le indicazioni del produttore riportate negli
stampati autorizzati del medicinale. Rientrano in questa categoria i
medicinali soggetti a prescrizione, i medicinali senza obbligo di
prescrizione, i medicinali da banco e i relativi campioni gratuiti. I
farmaci che non sono commercializzati per imperfezioni, alterazioni,
danni o vizi che non ne modificano l’idoneita’ all’utilizzo o per
altri motivi similari, tali in ogni caso da non compromettere
l’idoneita’ all’utilizzo con riguardo alla qualita’, tracciabilita’,
sicurezza ed efficacia per il consumatore finale, possono essere
donati alle associazioni che possono garantire, attraverso medici o
farmacisti presso le stesse associazioni, l’efficacia dei medesimi
medicinali. Possono altresi’ essere donati, nel rispetto dei principi
stabiliti dal decreto del Ministro della sanita’ 11 febbraio 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1997, e con le
modalita’ previste dalla circolare del Ministro della salute del 23
marzo 2017, i medicinali per i quali non e’ ancora stata autorizzata
l’immissione in commercio in Italia;
g-ter) “soggetti donatori del farmaco”: le farmacie, i grossisti,
le parafarmacie, come individuate ai sensi dell’articolo 5 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e le imprese titolari di AIC, i
loro rappresentanti locali, i loro concessionari per la vendita e i
loro distributori;
g-quater) “articoli di medicazione”: gli articoli di cui al numero
114) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
g-quinquies) “altri prodotti”: i prodotti che saranno individuati
ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera e) »;
c) all’articolo 8, dopo il comma 3 e’ aggiunto il seguente:
«3-bis. Fermo restando quanto stabilito al comma 3, il Tavolo puo’
avvalersi anche di gruppi di lavoro costituiti dai soggetti indicati
dai componenti di cui al comma 1, lettera b), nonche’ di altri
esperti di settore »;
d) all’articolo 9, comma 2, e’ aggiunto, in fine, il seguente
periodo: « Le campagne di promozione di modelli di consumo e di
acquisto improntati a criteri di solidarieta’ e di sostenibilita’ e
le campagne volte a sensibilizzare l’opinione pubblica e le imprese
sulle conseguenze negative degli sprechi alimentari sono pianificate
sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori
presenti nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti »;
e) all’articolo 11:
1) alla rubrica, dopo la parola: « innovativi » sono inserite le
seguenti: « integrati o di rete, »;
2) al comma 2, dopo la parola: « innovativi » sono inserite le
seguenti: « integrati o di rete »;
f) all’articolo 16:
1) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: « Disposizioni
fiscali per le cessioni gratuite di eccedenze alimentari, di
medicinali e di altri prodotti a fini di solidarieta’ sociale »;
2) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. La presunzione di cessione di cui all’articolo 1 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre 1997, n. 441, non opera per le seguenti tipologie di beni,
qualora la distruzione si realizzi con la loro cessione gratuita agli
enti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della presente
legge:
a) delle eccedenze alimentari di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera c);
b) dei medicinali, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g-bis),
donati secondo le modalita’ individuate dal decreto del Ministro
della salute adottato ai sensi dell’articolo 157, comma 1-bis, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, introdotto dall’articolo
15 della presente legge;
c) degli articoli di medicazione di cui le farmacie devono
obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale, di
cui al numero 114) della tabella A, parte III, allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non piu’
commercializzati, purche’ in confezioni integre, correttamente
conservati e ancora nel periodo di validita’, in modo tale da
garantire la qualita’, la sicurezza e l’efficacia originarie;
d) dei prodotti destinati all’igiene e alla cura della persona, dei
prodotti per l’igiene e la pulizia della casa, degli integratori
alimentari, dei biocidi, dei presidi medico chirurgici, dei prodotti
di cartoleria e di cancelleria, non piu’ commercializzati o non
idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni
o vizi che non ne modificano l’idoneita’ all’utilizzo o per altri
motivi similari;
e) degli altri prodotti individuati con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze adottato ai sensi del comma 7, non piu’
commercializzati o non idonei alla commercializzazione per
imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano
l’idoneita’ all’utilizzo o per altri motivi similari.
2. I beni ceduti gratuitamente di cui al comma 1 non si considerano
destinati a finalita’ estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi
dell’articolo 85, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a condizione che:
a) per ogni cessione gratuita sia emesso un documento di trasporto
avente le caratteristiche determinate con il regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472,
ovvero un documento equipollente;
b) il donatore trasmetta agli uffici dell’Amministrazione
finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza competenti, per via
telematica, una comunicazione riepilogativa delle cessioni effettuate
in ciascun mese solare, con l’indicazione, per ognuna di esse, dei
dati contenuti nel relativo documento di trasporto o nel documento
equipollente nonche’ del valore dei beni ceduti, calcolato sulla base
dell’ultimo prezzo di vendita. La comunicazione e’ trasmessa entro il
giorno 5 del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le
cessioni secondo modalita’ stabilite con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate. Il donatore e’ esonerato dall’obbligo di
comunicazione di cui alla presente lettera per le cessioni di
eccedenze alimentari facilmente deperibili, nonche’ per le cessioni
che, singolarmente considerate, siano di valore non superiore a
15.000 euro;
c) l’ente donatario rilasci al donatore, entro la fine del mese
successivo a ciascun trimestre, un’apposita dichiarazione
trimestrale, recante gli estremi dei documenti di trasporto o dei
documenti equipollenti relativi alle cessioni ricevute, nonche’
l’impegno ad utilizzare i beni medesimi in conformita’ alle proprie
finalita’ istituzionali. Nel caso in cui sia accertato un utilizzo
diverso, le operazioni realizzate dall’ente donatario si considerano
effettuate, agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, delle
imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attivita’
produttive, nell’esercizio di un’attivita’ commerciale »;
3) il comma 4 e’ abrogato;
4) al comma 7, le parole: « destinati a fini di solidarieta’
sociale senza scopo di lucro, di cui all’articolo 13, comma 2, del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e all’articolo 6, comma
15, della legge 13 maggio 1999, n. 133, come modificati dal presente
articolo » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 1,
lettera e), del presente articolo »;
g) all’articolo 18, dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente:
«1-bis. Sono fatte salve le disposizioni dell’articolo 2, commi
350, 351 e 352, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 »;
h) dopo l’articolo 18 e’ aggiunto il seguente:
«Art. 18-bis (Abrogazioni). – 1. Sono abrogati:
a) il comma 2 dell’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441;
b) i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 13 del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460 ».
209. All’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 19 agosto
2016, n. 166, le parole: « gli enti del Terzo settore non commerciali
di cui all’articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui
all’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.
106 » sono sostituite dalle seguenti: « gli enti del Terzo settore di
cui al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo del 3
luglio 2017, n. 117 ».
210. All’articolo 15, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, le parole: « gli enti del Terzo
settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, del codice
del Terzo settore di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), della
legge 6 giugno 2016, n. 106 » sono sostituite dalle seguenti: « gli
enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore, di cui al
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ».
211. All’articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, le parole: « gli enti del Terzo settore non commerciali di cui
all’articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui
all’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.
106, e successive modificazioni » sono sostituite dalle seguenti: «
gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore, di cui
al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ».
212. All’articolo 1, comma 1, della legge 25 giugno 2003, n. 155,
le parole: « gli enti del Terzo settore non commerciali di cui
all’articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui
all’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.
106» sono sostituite dalle seguenti: « gli enti del Terzo settore di
cui al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117 ».
213. All’articolo 157, comma 1-bis, del decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219, al primo periodo, le parole: « enti del Terzo
settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, del codice
del Terzo settore di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), della
legge 6 giugno 2016, n. 106» sono sostituite dalle seguenti: «enti
del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore, di cui al
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,» e, al terzo periodo, le
parole: « Agli enti del Terzo settore non commerciali di cui
all’articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui
all’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.
106» sono sostituite dalle seguenti: « Agli enti del Terzo settore di
cui al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117, ».
214. Al fine di contrastare le forme di esclusione sociale
attraverso lo sviluppo delle iniziative finalizzate alla creazione di
nuova autoimprenditorialita’ e di lavoro autonomo mediante l’accesso
agli strumenti di microfinanza, con particolare riguardo ai giovani e
alle donne, e’ assegnato all’Ente nazionale per il microcredito un
contributo di 600.000 euro annui a decorrere dall’anno 2018.
215. Al fine di garantire la realizzazione delle attivita’
istituzionali del Centro di cui all’articolo 3 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103,
nonche’ la loro continuita’, possono essere previsti appositi
finanziamenti all’Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) –
Istituto degli Innocenti di Firenze. Per lo svolgimento dei relativi
piani di attivita’, i Ministeri membri dell’Osservatorio di cui
all’articolo 2 del citato decreto legislativo n. 103 del 2007 possono
stipulare convenzioni, di norma di durata pluriennale, con il
suddetto Istituto.
216. Per il soddisfacimento delle nuove e maggiori esigenze
dell’Autorita’ garante per l’infanzia e l’adolescenza connesse
all’adempimento, anche in sede locale, dei compiti in materia di
minori stranieri non accompagnati, previsti dall’articolo 11 della
legge 7 aprile 2017, n. 47, la stessa Autorita’ garante e’
autorizzata ad avvalersi di ulteriori 10 unita’ di personale,
collocate in posizione di comando obbligatorio ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 5, comma 1, della legge 12 luglio 2011, n. 112,
per gli anni 2018, 2019 e 2020.
217. All’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 80, le parole: « , con esclusione del lavoro domestico »
sono soppresse.
218. All’articolo 26 del codice di cui al decreto legislativo 11
aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, primo periodo, le parole:« commi 1 e 2 » sono
sostituite dalle seguenti: « commi 1, 2 e 2-bis »;
b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. La lavoratrice o il lavoratore che agisce in giudizio per
la dichiarazione delle discriminazioni per molestia o molestia
sessuale poste in essere in violazione dei divieti di cui al presente
capo non puo’ essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito
o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi,
diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, determinati dalla
denuncia stessa. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del
soggetto denunciante e’ nullo. Sono altresi’ nulli il mutamento di
mansioni ai sensi dell’articolo 2103 del codice civile, nonche’
qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei
confronti del denunciante. Le tutele di cui al presente comma non
sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di
primo grado, la responsabilita’ penale del denunciante per i reati di
calunnia o diffamazione ovvero l’infondatezza della denuncia.
3-ter. I datori di lavoro sono tenuti, ai sensi dell’articolo 2087
del codice civile, ad assicurare condizioni di lavoro tali da
garantire l’integrita’ fisica e morale e la dignita’ dei lavoratori,
anche concordando con le organizzazioni sindacali dei lavoratori le
iniziative, di natura informativa e formativa, piu’ opportune al fine
di prevenire il fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di
lavoro. Le imprese, i sindacati, i datori di lavoro e i lavoratori e
le lavoratrici si impegnano ad assicurare il mantenimento nei luoghi
di lavoro di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignita’
di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su
principi di eguaglianza e di reciproca correttezza ».
219. Ai familiari delle vittime dell’attentato terroristico di
Dacca del 1° luglio 2016 si applicano, anche in assenza di sentenza,
le disposizioni di cui all’articolo 5 della legge 3 agosto 2004, n.
206, nonche’ le disposizioni di cui all’articolo 2 della legge 23
novembre 1998, n. 407, come modificato dal decreto-legge 4 febbraio
2003, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile
2003, n. 56.
220. Alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.
381, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a
tempo indeterminato, decorrenti dal 1° gennaio 2018 con riferimento a
contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018, delle donne
vittime di violenza di genere, debitamente certificati dai servizi
sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle
case rifugio, di cui all’articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto
2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre
2013, n. 119, e’ attribuito, per un periodo massimo di trentasei
mesi, un contributo entro il limite di spesa di un milione di euro
per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 a titolo di sgravio delle
aliquote per l’assicurazione obbligatoria previdenziale e
assistenziale dovute relativamente alle suddette lavoratrici assunte.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’interno, sono stabiliti i criteri di
assegnazione e di ripartizione delle risorse di cui al periodo
precedente.
221. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui
all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, e’ incrementato di 2 milioni di euro a decorrere
dall’esercizio finanziario 2018 per la promozione e il coordinamento
delle politiche di formazione e delle azioni rivolte all’integrazione
dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro, nonche’ per
il cofinanziamento del Programma Erasmus+ per l’ambito
dell’istruzione e formazione professionale ai sensi dell’articolo 27,
paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013.
222. Dopo l’articolo 4 della legge 14 febbraio 1987, n. 40, e’
aggiunto il seguente:
«Art. 4-bis. – 1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della
presente legge, quantificati in 13 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2018, si provvede a valere sulle risorse finanziarie del
Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 1, commi da 1 a 10, del decreto-legge 6 marzo 2006, n.
68, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006, n. 127,
iscritta sul medesimo Fondo ».
223. Per le finalita’ di cui all’articolo 20, comma 14, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono prorogate al 31 dicembre
2018, nei limiti della spesa gia’ sostenuta e senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, le convenzioni sottoscritte
per l’utilizzazione di lavoratori socialmente utili, di quelli di
pubblica utilita’ e dei lavoratori impiegati in attivita’ socialmente
utili (ASU).
224. Per le finalita’ del comma 223 del presente articolo, le
disposizioni dell’articolo 16-quater del decreto-legge 19 giugno
2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2015, n. 125, nonche’ quelle dell’articolo 1, comma 163, della legge
11 dicembre 2016, n. 232, si applicano anche per l’anno 2018.
225. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge si provvede all’adozione del decreto di cui
all’articolo 1, comma 209, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e
alla conseguente attuazione dei commi 211 e 212 del medesimo articolo
1, con riferimento all’entita’ della spesa sostenuta a livello
statale.
226. All’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma
511 e’ abrogato.
227. L’ISTAT effettua i seguenti censimenti:
a) dall’anno 2018, il censimento permanente della popolazione e
delle abitazioni, ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, e del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 12 maggio 2016 in materia di censimento della popolazione e
archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2016, e nel
rispetto del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 9 luglio 2008, e dei relativi regolamenti di
attuazione;
b) dall’anno 2018, i censimenti economici permanenti delle imprese,
delle istituzioni no profit e delle istituzioni pubbliche;
c) nell’anno 2020, il 7º censimento generale dell’agricoltura;
d) dall’anno 2021, il censimento permanente dell’agricoltura.
228. I censimenti permanenti sono basati sull’utilizzo integrato di
fonti amministrative e di altre fonti di dati utili a fini censuari e
sullo svolgimento di rilevazioni periodiche. Ai fini
dell’integrazione dei dati per l’effettuazione dei censimenti di cui
al comma 227, ferme restando ulteriori previsioni nel Programma
statistico nazionale, gli enti, le amministrazioni e gli organismi
titolari delle basi di dati di seguito indicate sono tenuti a
metterle a disposizione dell’ISTAT, secondo le modalita’ e i tempi
stabiliti nei Piani generali di censimento, di cui al comma 232, e
nei successivi atti d’istruzione:
a) archivi su lavoratori e pensionati dell’INPS;
b) archivio delle comunicazioni obbligatorie del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali;
c) anagrafe nazionale degli studenti e Anagrafe nazionale degli
studenti e dei laureati delle universita’ del Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca;
d) archivi sui flussi migratori del Ministero dell’interno;
e) Sistema informativo integrato di Acquirente unico S.p.A. sui
consumi di energia elettrica e gas, previa stipulazione di un
protocollo d’intesa tra l’ISTAT e l’Acquirente unico S.p.A., sentiti
l’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il settore idrico,
ridenominata ai sensi del comma 528, il Garante per la protezione dei
dati personali e l’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato;
f) archivi amministrativi sulle aziende agricole e dati geografici
di AGEA;
g) anagrafe tributaria, archivi dei modelli fiscali, catasto
edilizio, catasto terreni e immobili, comprensivi della componente
geografica, archivi sui contratti di locazione e compravendita dei
terreni e degli immobili dell’Agenzia delle entrate.

229. La mancata fornitura delle basi di dati di cui al comma 228
costituisce violazione dell’obbligo di risposta, ai sensi
dell’articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
230. Al fine di realizzare specifici interventi educativi urgenti
volti al contrasto della poverta’ educativa minorile nel territorio
nazionale, l’ISTAT, sulla base delle basi di dati di cui al comma
228, definisce i parametri e gli indicatori misurabili con
l’obiettivo di individuare le zone oggetto di intervento prioritario
di cui al presente comma.
231. Qualora la pubblicazione del decreto del Presidente della
Repubblica di approvazione del Programma statistico nazionale
triennale e dei relativi aggiornamenti annuali di cui all’articolo 13
del decreto legislativo n. 322 del 1989 non intervenga entro il 31
dicembre di ciascun anno di riferimento, e’ prorogata l’efficacia del
Programma statistico nazionale precedente e degli atti ad esso
collegati fino all’adozione del nuovo decreto.
232. Ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettere b), c) ed e), del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, l’ISTAT effettua le
operazioni di ciascun censimento attraverso i Piani generali di
censimento, circolari e istruzioni tecniche, nonche’ mediante
specifiche intese con le province autonome di Trento e di Bolzano per
i territori di competenza, e ne disciplina l’organizzazione. Nei
Piani generali di censimento sono definiti: la data di riferimento
dei dati, gli obiettivi, il campo di osservazione, le metodologie di
indagine e le modalita’ di organizzazione ed esecuzione delle
operazioni censuarie, i compiti e gli adempimenti cui sono tenuti gli
organi intermedi di rilevazione, nonche’ le modalita’ di svolgimento
delle procedure sanzionatorie per mancata o erronea risposta di cui
agli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.
322. L’ISTAT, attraverso i Piani generali di censimento e proprie
circolari, stabilisce altresi’:
a) i criteri e le modalita’ per l’affidamento, anche mediante
specifici accordi, di fasi della rilevazione censuaria a enti e
organismi pubblici e privati, l’organizzazione degli uffici preposti
allo svolgimento delle operazioni censuarie, anche in forma
associata, e i criteri di determinazione e ripartizione dei
contributi agli organi di censimento, d’intesa con la Conferenza
unificata, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze;
b) le modalita’ e i tempi di fornitura e utilizzo dei dati da
archivi amministrativi e da altre fonti necessarie allo svolgimento
delle operazioni censuarie;
c) i soggetti tenuti a fornire i dati richiesti, le misure per la
protezione dei dati personali e la tutela del segreto statistico di
cui all’articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,
le modalita’ di diffusione dei dati anche in forma disaggregata e con
frequenza inferiore alle tre unita’, in conformita’ all’articolo 13
del medesimo decreto; le modalita’ della comunicazione dei dati
elementari, privi di identificativi, agli enti e organismi pubblici
di cui alla lettera a), anche se non facenti parte del Sistema
statistico nazionale, necessari per trattamenti statistici
strumentali al perseguimento delle rispettive finalita’
istituzionali, nel rispetto della normativa vigente in materia di
protezione dei dati personali.
233. L’ISTAT, d’intesa con il Ministero dell’interno, definisce,
tramite il Piano generale del censimento permanente della popolazione
e delle abitazioni, le circolari e istruzioni tecniche, le modalita’
di restituzione ai comuni delle informazioni raccolte nell’ambito del
censimento, necessarie ai fini della revisione delle anagrafi della
popolazione residente di cui all’articolo 46 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223,
nonche’ le modalita’ tecniche e la periodicita’ di tale revisione.
234. Nelle more dell’adozione dei Piani generali di censimento di
cui al comma 232, l’ISTAT assume, mediante circolari e istruzioni, le
iniziative necessarie e urgenti per l’aggiornamento delle basi
territoriali e dell’ordinamento ecografico.
235. Per far fronte alle esigenze connesse all’esecuzione dei
censimenti, gli enti e gli organismi pubblici, indicati nei Piani di
cui al comma 232, possono procedere all’eventuale utilizzo di risorse
esterne, nei limiti delle risorse finanziarie proprie dell’ente e del
contributo onnicomprensivo e forfettario erogato dall’ISTAT, secondo
le modalita’ indicate nei medesimi Piani.
236. La popolazione legale e’ determinata con decreto del
Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati del censimento
permanente della popolazione e delle abitazioni, secondo la
metodologia e la cadenza temporale indicate nel Piano generale di
censimento.
237. Per il concorso alle spese per i censimenti di cui ai commi da
227 a 236 e’ autorizzata la spesa di euro 5.000.000 per l’anno 2018,
di euro 46.881.600 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di euro
51.881.600 per l’anno 2021 e di euro 26.881.600 annui a decorrere
dall’anno 2022. Alla restante spesa di euro 74.707.968 per l’anno
2018, euro 35.742.291 per l’anno 2019 ed euro 20.768.941 per l’anno
2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dal
processo di riaccertamento straordinario dei residui passivi da parte
dell’ISTAT, delle risorse vincolate agli obblighi comunitari
disponibili, nonche’ a valere sugli stanziamenti gia’ autorizzati
dalle disposizioni di seguito riportate, da destinare alla finalita’
dei censimenti di cui ai commi da 227 a 236:
a) articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, anche con
riferimento all’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221;
b) articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.
238. Le societa’ cooperative che ricorrono al prestito sociale sono
tenute a impiegare le somme raccolte in operazioni strettamente
funzionali al perseguimento dell’oggetto o scopo sociale.
239. L’articolo 2467 del codice civile non si applica alle somme
versate dai soci alle cooperative a titolo di prestito sociale.
240. Con delibera da adottare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Comitato interministeriale per il
credito e il risparmio (CICR) definisce i limiti alla raccolta del
prestito sociale nelle societa’ cooperative e le relative forme di
garanzia, attenendosi ai seguenti criteri:
a) prevedere che l’ammontare complessivo del prestito sociale non
possa eccedere, a regime, il limite del triplo del patrimonio netto
risultante dall’ultimo bilancio di esercizio approvato, disciplinando
un regime transitorio che preveda il graduale adeguamento delle
cooperative a tale limite, nel termine di tre anni, con facolta’ di
estendere tale termine in casi eccezionali motivati in ragione
dell’interesse dei soci prestatori;
b) prevedere che, durante il periodo transitorio, il rispetto del
limite di cui alla lettera a) costituisca condizione per la raccolta
di prestito ulteriore rispetto all’ammontare risultante dall’ultimo
bilancio approvato alla data di entrata in vigore della presente
legge;
c) prevedere che, ove l’indebitamento nei confronti dei soci ecceda
i 300.000 euro e risulti superiore all’ammontare del patrimonio netto
della societa’, il complesso dei prestiti sociali sia coperto fino al
30 per cento da garanzie reali o personali rilasciate da soggetti
vigilati o con la costituzione di un patrimonio separato con
deliberazione iscritta ai sensi dell’articolo 2436 del codice civile,
oppure mediante adesione della cooperativa a uno schema di garanzia
dei prestiti sociali che garantisca il rimborso di almeno il 30 per
cento del prestito, disciplinando un regime transitorio che preveda
il graduale adeguamento delle cooperative alle nuove prescrizioni nei
due esercizi successivi alla data di adozione della delibera;
d) definire i maggiori obblighi di informazione e di pubblicita’
cui sono tenute le societa’ cooperative che ricorrono al prestito
sociale in misura eccedente i limiti indicati alla lettera c), al
fine di assicurare la tutela dei soci, dei creditori e dei terzi;
e) definire modelli organizzativi e procedure per la gestione del
rischio da adottare da parte delle societa’ cooperative nei casi in
cui il ricorso all’indebitamento verso i soci a titolo di prestito
sociale assuma significativo rilievo in valore assoluto o comunque
ecceda il limite del doppio del patrimonio netto risultante
dall’ultimo bilancio di esercizio approvato.
241. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare
entro sessanta giorni dall’adozione della delibera di cui al comma
240, sono definite forme e modalita’ del controllo e del monitoraggio
in ordine all’adeguamento e al rispetto delle prescrizioni in materia
di prestito sociale da parte delle societa’ cooperative di cui al
comma 240, lettera c).
242. All’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 2 agosto
2002, n. 220, dopo la lettera b) e’ aggiunta la seguente:
«b-bis) accertare l’osservanza delle disposizioni in tema di
prestito sociale ».
243. Il Comitato di cui all’articolo 4, comma 4, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78,
e’ integrato da un rappresentante della Banca d’Italia con
riferimento ai temi concernenti il prestito sociale nelle
cooperative.
244. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 85 del codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159,e’ sostituita dalla seguente:
«b) per le societa’ di capitali, anche consortili ai sensi
dell’articolo 2615-ter del codice civile, per le societa’
cooperative, per i consorzi di cooperative, per i consorzi di cui al
libro quinto, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al
legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l’organo di
amministrazione nonche’ a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e
nelle societa’ consortili detenga, anche indirettamente, una
partecipazione pari almeno al 5 per cento ».
245. Ai sensi dell’articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, in considerazione della rilevanza del rischio sanitario
e ambientale derivante dalla presenza di amianto, confermata anche da
evidenze epidemiologiche, il sito Officina Grande Riparazione ETR di
Bologna e’ qualificato come sito di interesse nazionale. Agli
interventi urgenti di competenza pubblica di messa in sicurezza
dell’area e’ destinata la somma di 1.000.000 di euro per l’anno 2018
a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma
476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Con decreto da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare provvede alla perimetrazione del sito di interesse nazionale.
All’articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le
parole: « di bonifica e messa in sicurezza » sono sostituite dalle
seguenti: « urgenti di messa in sicurezza e bonifica, per garantire
la maggior tutela dell’ambiente e della salute pubblica, ».
246. All’articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « per l’intero periodo di durata
delle operazioni di bonifica » sono sostituite dalle seguenti: «
durante le operazioni di bonifica » e dopo le parole: « per il
periodo corrispondente alla medesima bonifica » sono aggiunte le
seguenti: « e per i dieci anni successivi al termine dei lavori di
bonifica, a condizione della continuita’ del rapporto di lavoro in
essere al momento delle suddette operazioni di bonifica »;
b) al secondo periodo:
1) dopo le parole: « entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, » sono inserite le seguenti: « corredata
della dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sola presenza
del richiedente nel sito produttivo nel periodo di effettuazione dei
lavori di sostituzione del tetto. I benefici sono riconosciuti »;
2) le parole: « 7,5 milioni di euro per l’anno 2018 e 10 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2019 » sono sostituite dalle
seguenti: « 10,2 milioni di euro per l’anno 2018, 12,8 milioni di
euro per l’anno 2019, 12,7 milioni di euro per l’anno 2020, 12,6
milioni di euro per l’anno 2021, 12,2 milioni di euro per l’anno
2022, 11,6 milioni di euro per l’anno 2023, 8,3 milioni di euro per
l’anno 2024 e 2,1 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025 ».
247. I benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8,
della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono estesi, a decorrere dall’anno
2018, anche ai lavoratori che abbiano prestato la loro attivita’ nei
reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre
ceramiche refrattarie. Ai fini dell’attuazione del periodo precedente
e’ autorizzata la spesa di un milione di euro annui a decorrere
dall’anno 2018.
248. L’assegno di cui all’articolo 1, comma 125, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e’ riconosciuto anche per ogni figlio nato o
adottato dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e, con riferimento a
tali soggetti, e’ corrisposto esclusivamente fino al compimento del
primo anno di eta’ ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo
familiare a seguito dell’adozione.
249. L’INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei maggiori
oneri derivanti dall’attuazione della disposizione del comma 248,
inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Nel caso in
cui, in sede di attuazione del comma 248, si verifichino o siano in
procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa
di 185 milioni di euro per l’anno 2018 e di 218 milioni di euro per
l’anno 2019, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e
con il Ministro della salute, si provvede a rideterminare l’importo
annuo dell’assegno e i valori dell’ISEE di cui all’articolo 1, comma
125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
250. Al fine di prevenire condizioni di poverta’ ed esclusione
sociale di coloro che, al compimento della maggiore eta’, vivano
fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento
dell’autorita’ giudiziaria, nell’ambito della quota del Fondo per la
lotta alla poverta’ e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 7,
comma 2, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, e’
riservato, in via sperimentale, un ammontare di 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per interventi, da effettuare
anche in un numero limitato di ambiti territoriali, volti a
permettere di completare il percorso di crescita verso l’autonomia
garantendo la continuita’ dell’assistenza nei confronti degli
interessati, sino al compimento del ventunesimo anno d’eta’.
251. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, sentito il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono
stabilite le modalita’ di attuazione del comma 250.
252. All’articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, relativo alle detrazioni per carichi di
famiglia, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i figli di
eta’ non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito
complessivo di cui al primo periodo e’ elevato a 4.000 euro ».
253. La disposizione di cui al comma 252 acquista efficacia a
decorrere dal 1° gennaio 2019.
254. E’ istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza
del caregiver familiare, con una dotazione iniziale di 20 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Il Fondo e’ destinato
alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al
riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attivita’ di cura
non professionale del caregiver familiare, come definito al comma
255.
255. Si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si
prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra
persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della
legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il
secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall’articolo 33, comma
3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il
terzo grado che, a causa di malattia, infermita’ o disabilita’, anche
croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di
prendersi cura di se’, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso
di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi
dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia
titolare di indennita’ di accompagnamento ai sensi della legge 11
febbraio 1980, n. 18.
256. Al fine dell’attuazione delle disposizioni di cui al comma
254, il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
257. Per fare fronte agli impegni derivanti dalla presidenza
italiana dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in
Europa, e’ autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2018.
258. Per avviare la preparazione della partecipazione italiana
all’Expo 2020 Dubai e’ autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per
l’anno 2018.
259. Per assicurare il tempestivo adempimento degli impegni
internazionali derivanti dagli accordi di sede con le organizzazioni
internazionali site in Italia, e’ istituito, nello stato di
previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, un fondo con dotazione di euro 5 milioni per l’anno
2018, 10 milioni per l’anno 2019 e 20 milioni per ciascuno degli anni
dal 2020 al 2022, per la partecipazione italiana alle spese di
costruzione e di manutenzione di immobili di proprieta’ pubblica in
uso alle predette organizzazioni internazionali.
260. Al fine di promuovere lo sviluppo delle esportazioni e
dell’internazionalizzazione dell’economia italiana in Paesi
qualificati ad alto rischio dal Gruppo di Azione Finanziaria
Internazionale (GAFI-FATF), l’Agenzia nazionale per l’attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa-Invitalia puo’ operare
quale istituzione finanziaria, anche mediante la costituzione di una
nuova societa’ da essa interamente controllata o attraverso una sua
societa’ gia’ esistente, il cui capitale puo’ essere sottoscritto
ovvero incrementato con eventuale utilizzo delle risorse finanziarie
disponibili in virtu’ dell’articolo 25, comma 2, della legge 24
giugno 1997, n. 196, autorizzata a effettuare finanziamenti e al
rilascio di garanzie e all’assunzione in assicurazione di rischi non
di mercato ai quali sono esposti, direttamente o indirettamente, gli
operatori nazionali nella loro attivita’ nei predetti Paesi. Le
garanzie e le assicurazioni possono essere rilasciate anche in favore
di banche per crediti da esse concessi ad operatori nazionali o alla
controparte estera, destinati al finanziamento delle suddette
attivita’. Allo scopo Invitalia puo’ avvalersi del supporto tecnico
di SACE S.p.a. sulla base di apposita convenzione dalle medesime
stipulata.
261. Le operazioni e le categorie di rischi assicurabili da
Invitalia nei Paesi di cui al comma 260 sono definite con delibera
del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)
su proposta del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto
con il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, nel pieno rispetto
dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, in particolare
delle sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite, ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite,
delle misure restrittive adottate dall’Unione europea, sulla base
dell’articolo 75 del Trattato sull’Unione europea e dell’articolo 215
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ai sensi degli
articoli 60 e 301 del Trattato che istituisce la Comunita’ europea,
delle indicazioni fornite a livello internazionale dal GAFI-FATF,
nonche’ della normativa e degli indirizzi dell’Unione europea in
materia di privatizzazione dei rischi di mercato e di armonizzazione
dei sistemi comunitari di assicurazione dei crediti all’esportazione
gestiti con il sostegno dello Stato.
262. I crediti vantati e gli impegni assunti da Invitalia a seguito
dell’esercizio delle attivita’ di cui al comma 260 sono garantiti
dallo Stato. La garanzia dello Stato e’ rilasciata a prima domanda,
con rinuncia all’azione di regresso su Invitalia, e’ onerosa e
conforme con la normativa di riferimento dell’Unione europea in
materia di assicurazione e garanzia per rischi non di mercato. Su
istanza di Invitalia, la garanzia e’ rilasciata con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere dell’Istituto
per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) con riferimento, tra
l’altro, alla sussistenza di un elevato rischio di concentrazione e
alla congruita’ del premio riconosciuto allo Stato; il parere
dell’IVASS e’ espresso entro quindici giorni dalla relativa
richiesta.
263. Entro il 30 giugno di ciascun anno il CIPE, su proposta del
Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero
dello sviluppo economico, sentito il Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, delibera il piano previsionale
degli impegni finanziari e assicurativi assumibili da Invitalia ai
sensi dei commi da 260 a 266, nonche’ i limiti globali degli impegni
assumibili in garanzia dallo Stato, tenendo conto delle esigenze di
internazionalizzazione e dei flussi di esportazione, della
rischiosita’ dei mercati e dell’incidenza sul bilancio dello Stato
nel limite delle risorse allo scopo previste a legislazione vigente.
264. E’ istituito nello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze un fondo a copertura della garanzia
dello Stato concessa ai sensi dei commi da 260 a 266, con una
dotazione iniziale di 120 milioni di euro per l’anno 2018. Le risorse
sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero aperto
presso la Tesoreria centrale. Al relativo onere si provvede mediante
versamento all’entrata del bilancio dello Stato per un corrispondente
importo delle somme di cui al decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341,
giacenti sull’apposito conto di Tesoreria centrale, per la successiva
riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione della
spesa del Ministero dell’economia e delle finanze. Il fondo e’
altresi’ alimentato dalle commissioni corrisposte per l’accesso alla
garanzia.
265. Per le iniziative conseguenti all’eventuale attivazione della
garanzia dello Stato, il Ministero dell’economia e delle finanze puo’
avvalersi di SACE S.p.a., come mero agente, sulla base di quanto
stabilito in apposita convenzione ed a fronte del riconoscimento dei
soli costi vivi documentati, a valere sul fondo di cui al comma 264.
266. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, e’ definito
l’ambito di applicazione dei commi da 260 a 265, con particolare
riferimento al funzionamento della garanzia di cui al comma 264,
nonche’ all’operativita’ di Invitalia quale istituzione finanziaria,
tenuto anche conto delle funzioni e delle operativita’ svolte da SACE
S.p.a.
267. All’articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
dopo il comma 9-ter sono inseriti i seguenti:
«9-quater. Al fine di rafforzare il supporto alle esportazioni e
all’internazionalizzazione dell’economia italiana, gli impegni
assunti dalla societa’ SACE S.p.A. relativi alle operazioni
riguardanti settori strategici per l’economia italiana, Paesi
strategici di destinazione ovvero societa’ di rilevante interesse
nazionale in termini di livelli occupazionali, di entita’ di
fatturato o di ricadute per il sistema economico produttivo del Paese
e per l’indotto di riferimento, effettuate anche nell’ambito delle
operazioni di “export banca” di cui all’articolo 8 del decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, sono garantiti dallo Stato, nei limiti di cui al
comma 9 e secondo le modalita’ di cui ai commi 9-quinquies e
9-sexies.
9-quinquies. Le operazioni e le categorie di rischi assicurabili di
cui al comma 9-quater, nonche’ l’ambito di applicazione del medesimo
comma e le modalita’ di funzionamento della garanzia dello Stato,
sono definiti con delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con Ministro dello
sviluppo economico, tenuto anche conto delle deliberazioni gia’
assunte dal CIPE con riferimento ad operazioni e categorie di rischi
assicurabili dalla societa’ SACE S.p.A., degli accordi
internazionali, nonche’ della normativa e degli indirizzi dell’Unione
europea in materia di privatizzazione dei rischi di mercato e di
armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione dei crediti
all’esportazione gestiti con il sostegno dello Stato.
9-sexies. La garanzia dello Stato di cui al comma 9-quater e’
rilasciata a prima domanda e con rinuncia all’azione di regresso
verso la societa’ SACE S.p.A., e’ onerosa e conforme con la normativa
di riferimento dell’Unione europea in materia di assicurazione e
garanzia per rischi non di mercato. Su istanza della SACE S.p.A., la
garanzia e’ rilasciata con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, previo parere dell’Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni (IVASS). In virtu’ della garanzia dello Stato di cui al
comma 9-quater, per gli impegni assunti in relazione alle operazioni
di cui al medesimo comma, la SACE S.p.A. riceve una remunerazione
calcolata sulla base di quanto previsto dall’accordo “Arrangement on
Officially Supported Export Credits” dell’Organizzazione per la
Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Tale remunerazione verra’
retrocessa allo Stato secondo le modalita’ di cui al comma 9-octies.
9-septies. Alle operazioni di cui al comma 9-quater non si applica
quanto previsto ai commi 9-bis e 9-ter.
9-octies. Per le finalita’ di cui ai commi 9-quater, 9-quinquies e
9-sexies, e’ istituito nello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze un Fondo a copertura della garanzia
dello Stato concessa ai sensi dei medesimi commi, con una dotazione
iniziale di 40 milioni di euro per l’anno 2018. Tale Fondo verra’
ulteriormente alimentato con i premi corrisposti dalla SACE S.p.A.,
al netto delle commissioni trattenute per coprire i costi di gestione
derivanti dalle operazioni di cui al comma 9-quater, che a tal fine
sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva
riassegnazione. Al relativo onere, pari a 40 milioni di euro per
l’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
da ripartire per l’integrazione delle risorse destinate alla
concessione di garanzie rilasciate dallo Stato, di cui all’articolo
37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Con le delibere
assunte ai sensi del comma 9-quinquies, il CIPE incrementa la
dotazione del Fondo di cui al primo periodo, tenuto anche conto delle
risorse disponibili del Fondo finalizzato ad integrare le risorse
iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate
dallo Stato di cui all’articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, nonche’ delle risorse disponibili ai sensi
dell’articolo 1, comma 876, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ».
268. Ai cittadini italiani nonche’ agli enti e alle societa’
italiane gia’ operanti in Venezuela e in Libia, che alla data in
entrata in vigore della presente legge abbiano crediti che abbiano
subito svalutazione o che siano divenuti inesigibili a seguito della
situazione politico-economica determinatasi in Venezuela dall’anno
2013 e in Libia dall’anno 2011, puo’ essere concesso un contributo a
parziale compensazione delle perdite subite, previa ricognizione
delle richieste e ripartizione proporzionale delle risorse
disponibili. A seguito della liquidazione del contributo, lo Stato
subentra, di diritto e in proporzione all’entita’ del contributo
erogato, nella titolarita’ del credito vantato dagli aventi diritto.
A tal fine, e’ istituito nello stato di previsione del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale un fondo con
la dotazione di un milione di euro per l’anno 2018, di 5 milioni di
euro per l’anno 2019 e di 10 milioni di euro per l’anno 2020. Con uno
o piu’ decreti del Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabiliti i termini e le modalita’
per la presentazione al Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale delle istanze dirette al conseguimento
del contributo nonche’, nel rispetto del limite di spesa, i criteri e
le modalita’ di corresponsione del contributo medesimo.
269. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) all’articolo 16, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di garantire una piu’ efficiente gestione delle
risorse disponibili per l’operativita’ del Fondo di cui all’articolo
3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, il soggetto gestore provvede ad
effettuare, con riferimento agli impegni assunti e a quelli da
assumere annualmente, accantonamenti pari al costo atteso di mercato
per la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di
cambio, nonche’ gli ulteriori accantonamenti necessari ai fini della
copertura dei rischi di maggiori uscite di cassa almeno nel biennio
successivo, connessi ad eventuali ulteriori variazioni dei predetti
tassi, quantificati applicando la metodologia adottata dall’organo
competente all’amministrazione del Fondo su proposta del soggetto
gestore e approvata con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Ai
fini della definizione e della verifica della suddetta metodologia,
il soggetto gestore del Fondo puo’ conferire, con oneri a carico del
Fondo, incarichi a soggetti di provata esperienza e capacita’
operativa »;
b) all’articolo 17, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. Entro il 30 giugno di ciascun anno il CIPE, su proposta del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico:
a) stabilisce la tipologia e le caratteristiche delle operazioni di
cui all’articolo 14, i criteri di priorita’ nell’utilizzo delle
risorse del Fondo e la misura massima del contributo da destinare
alle diverse tipologie di operazioni, tenendo conto delle risorse
disponibili sulla base della metodologia di cui all’articolo 16,
comma 1-bis, nonche’ delle caratteristiche dell’esportazione, del
settore del Paese di destinazione, della durata dell’intervento,
degli impatti economici ed occupazionali in Italia;
b) delibera il piano previsionale dei fabbisogni finanziari del
Fondo di cui all’articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per
l’anno successivo, comprensivi degli accantonamenti volti ad
assicurare la copertura dei rischi di ulteriori uscite di cassa,
quantificati sulla base della metodologia di cui all’articolo 16,
comma 1-bis »;
c) all’articolo 14, comma 3, il primo periodo e’ soppresso.
270. L’organo competente ad amministrare il Fondo di cui
all’articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, nonche’ il fondo
rotativo di cui all’articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n.
251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n.
394, e’ il Comitato agevolazioni, composto da due rappresentanti del
Ministero dello sviluppo economico, di cui uno con funzioni di
presidente, da un rappresentante del Ministero dell’economia e delle
finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale e da un rappresentante designato
dalle regioni, nominati con decreto del Ministero dello sviluppo
economico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sono disciplinati competenze e funzionamento del predetto
Comitato.
271. L’articolo 51, comma 8, primo periodo, del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
si interpreta nel senso che le retribuzioni del personale di cui
all’articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e agli articoli da 31 a 33 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 64, costituiscono reddito nella misura
del 50 per cento, anche ai fini della determinazione dei contributi e
dei premi previdenziali dovuti ai sensi dell’articolo 158, primo e
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, e fermo restando quanto disposto dall’articolo 2, comma
3, del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103. A decorrere dal 1º
aprile 2018, fermo restando quanto disposto dal primo periodo agli
effetti della determinazione dell’imposta sui redditi, i contributi e
i premi previdenziali dovuti ai sensi dell’articolo 158, primo e
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, sono determinati sulla base dell’intera retribuzione e,
all’articolo 2, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 7
aprile 2000, n. 103, le parole da: « ad una retribuzione » fino alla
fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « all’intera
retribuzione ».
272. A decorrere dall’anno 2018, all’articolo 152 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole da: « nel limite di » fino alla fine
del primo periodo sono sostituite dalle seguenti: « nel limite di un
contingente complessivo pari a 2.820 unita’ »;
b) dopo il secondo comma e’ aggiunto il seguente:
«Il contingente di cui al primo comma e’ comprensivo di quello di
cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n.
13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46
».
273. Ai fini dell’incremento del contingente, come rideterminato
dal comma 272, lettera a), e’ autorizzata la spesa pari a euro
3.870.000 per l’anno 2018, euro 3.947.400 per l’anno 2019, euro
4.026.348 per l’anno 2020, euro 4.106.875 per l’anno 2021, euro
4.189.012 per l’anno 2022, euro 4.272.793 per l’anno 2023, euro
4.358.249 per l’anno 2024, euro 4.445.414 per l’anno 2025, euro
4.534.322 per l’anno 2026 ed euro 4.625.008 a decorrere dall’anno
2027.
274. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e’ autorizzato a bandire concorsi per titoli ed esami
per l’assunzione a tempo indeterminato fino a 75 unita’ di personale
appartenente alla terza area funzionale, posizione economica F1, ivi
inclusa l’area della promozione culturale, per ciascuno degli anni
2018 e 2019. Per l’attuazione del presente comma e’ autorizzata la
spesa di euro 1.462.500 per l’anno 2018 e di euro 5.850.000 a
decorrere dall’anno 2019.
275. Le dotazioni destinate all’erogazione delle indennita’ di cui
all’articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, sono ridotte di euro 5.332.500 per l’anno 2018,
euro 9.797.400 per l’anno 2019, euro 9.876.348 per l’anno 2020, euro
9.956.875 per l’anno 2021, euro 10.039.012 per l’anno 2022, euro
10.122.793 per l’anno 2023, euro 10.208.249 per l’anno 2024, euro
10.295.414 per l’anno 2025, euro 10.384.322 per l’anno 2026 ed euro
10.475.008 a decorrere dall’anno 2027.
276. A favore degli italiani nel mondo e per rafforzare gli
interessi italiani all’estero, sono autorizzati i seguenti
interventi:
a) la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018, per la
promozione della lingua e cultura italiane all’estero, con
particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di
lingua e cultura italiane all’estero;
b) la spesa di 200.000 euro annui a decorrere dall’anno 2018, per
il finanziamento di lettorati di lingua italiana presso istituzioni
universitarie estere, da conferire in via preferenziale a personale
che abbia conseguito un dottorato di ricerca;
c) la spesa di 400.000 euro per l’anno 2018, a favore del Consiglio
generale degli italiani all’estero. All’articolo 19-bis, comma 1, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la lettera e) e’ abrogata;
d) la spesa di un milione di euro per l’anno 2018, a favore dei
Comitati degli italiani all’estero;
e) la spesa di 600.000 euro a decorrere dall’anno 2018, per
adeguare le retribuzioni del personale di cui all’articolo 152 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai
parametri di riferimento di cui all’articolo 157 del medesimo
decreto;
f) la spesa di 400.000 euro a decorrere dall’anno 2018, a favore
delle agenzie di stampa specializzate per gli italiani all’estero che
abbiano svolto tale servizio per il Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale da almeno cinque anni;
g) la spesa di un milione di euro per l’anno 2018, a integrazione
della dotazione finanziaria per contributi diretti in favore della
stampa italiana all’estero di cui all’articolo 1-bis del
decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 luglio 2012, n. 103;
h) la spesa di 1,5 milioni di euro per l’anno 2018, di 1,5 milioni
di euro per l’anno 2019 e di 2 milioni di euro per l’anno 2020 a
favore delle camere di commercio italiane all’estero;
i) la spesa di un milione di euro per l’anno 2018, ad integrazione
delle misure in corso di applicazione a sostegno della particolare
condizione di emergenza riguardante gli italiani residenti in
Venezuela, con particolare considerazione per quelli esposti a
situazioni di disagio sociale;
l) la spesa di 272.000 euro per l’anno 2018 e di 22.000 euro annui
a decorrere dall’anno 2019 per la ristrutturazione, la manutenzione e
la guardiania del cimitero italiano di Hammangi nella citta’ di
Tripoli in Libia.
277. Al fine di consentire la realizzazione e la manutenzione di
opere pubbliche negli enti locali che si trovano nella condizione di
scioglimento ai sensi dell’articolo 143 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nello stato di previsione
del Ministero dell’interno e’ istituito un fondo con una dotazione
iniziale di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018. Con
decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalita’
di riparto del fondo, attribuendo priorita’ agli enti con popolazione
residente fino a 15.000 abitanti. Ai relativi oneri si provvede
mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo ordinario
per il finanziamento dei bilanci degli enti locali iscritto nello
stato di previsione del Ministero dell’interno, stanziate ai sensi
dell’articolo 1-bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5.
278. La dotazione del fondo di cui al comma 277 e’ annualmente
incrementata con le risorse non utilizzate in ciascun anno,
rivenienti dal medesimo Fondo ordinario per il finanziamento dei
bilanci degli enti locali ai sensi dell’articolo 1-bis del
decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, le quali sono
versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
al fondo di cui al comma 277. Il Ministro dell’economia e delle
finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
279. La dotazione del Fondo di cui all’articolo 2, comma 6-sexies,
del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato
ai sensi dell’articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, e’
incrementata di ulteriori 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2018, 2019 e 2020. Tale somma e’ destinata all’erogazione di borse di
studio, spese mediche e assistenziali in favore degli orfani per
crimini domestici e degli orfani di madre a seguito del delitto di
cui all’articolo 576, primo comma, numero 5.1), ovvero per omicidio a
seguito dei delitti di cui agli articoli 609-bis e 609-octies del
codice penale, nonche’ al finanziamento di iniziative di
orientamento, di formazione e di sostegno per l’inserimento dei
medesimi nell’attivita’ lavorativa. Almeno il 70 per cento di tale
somma e’ destinato agli interventi in favore dei minori; la quota
restante e’ destinata, ove ne ricorrano i presupposti, agli
interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non
autosufficienti.
280. Con regolamento da adottare con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, con il Ministro
dell’interno, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e
con il Ministro della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalita’
per l’utilizzazione delle risorse di cui al comma 279 e per l’accesso
agli interventi finanziati mediante le stesse. Lo schema del
regolamento di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica,
e’ trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.
281. E’ autorizzata, in favore del Ministero della difesa, la spesa
di 600.000 euro per l’anno 2018 per le operazioni di messa in
sicurezza, trasporto e installazione presso l’universita’ degli studi
di Milano del relitto del naufragio avvenuto il 18 aprile 2015 nel
canale di Sicilia.
282. L’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e’
autorizzata, nei limiti dell’attuale dotazione organica, ad assumere
fino a 10 unita’ di livello dirigenziale non generale, con
reclutamento mediante concorso pubblico per titoli ed esami,
comprendente una prova scritta di carattere tecnico. A tal fine e’
autorizzata la spesa di 1.427.390 euro annui a decorrere dall’anno
2019.
283. Alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 21, comma 2:
1) al primo periodo, dopo le parole: « dal direttore dell’Agenzia »
sono aggiunte le seguenti: « , nonche’, limitatamente alle questioni
concernenti le iniziative di cui agli articoli 8 e 27, dal direttore
generale del tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze »;
2) al secondo periodo, dopo le parole: « all’ordine del giorno e »
sono inserite le seguenti: « , salvo quanto disposto al primo
periodo, »;
b) all’articolo 26, comma 4, sono aggiunti,in fine,i seguenti
periodi: «I finanziamenti sono erogati per stati di avanzamento,
previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, oppure
anticipatamente, dietro presentazione, per il 30 per cento
dell’importo anticipato, di idonea garanzia ai sensi dell’articolo
35, comma 18, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo periodo, del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50. La garanzia e’ svincolata in seguito
all’approvazione della rendicontazione finale dell’iniziativa »;
c) all’articolo 27, comma 3, le lettere a) e b) sono sostituite
dalle seguenti:
«a) concedere prestiti, anche in via anticipata, ad imprese per la
partecipazione al capitale di rischio di imprese miste in Paesi
partner, individuati con delibera del CICS, con particolare
riferimento alle piccole e medie imprese;
b) concedere prestiti ad investitori pubblici o privati o ad
organizzazioni internazionali, affinche’ finanzino, secondo modalita’
identificate dal CICS, imprese miste in Paesi partner che promuovano
lo sviluppo dei Paesi medesimi ».
284. All’articolo 18, comma 2, del regolamento di cui al decreto
del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
22 luglio 2015, n. 113, la lettera e) e’ abrogata.
285. Agli oneri di cui al comma 282, pari ad euro 1.427.390 annui a
decorrere dall’anno 2019, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma
375, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
286. All’articolo 4 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, primo periodo, le parole: « nel triennio 2016-2018 »
sono sostituite dalle seguenti: « nel quadriennio 2016-2019 »;
b) al comma 6, le parole: « e di euro 6.205.577 a decorrere
dall’anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « , di euro
6.205.577 per l’anno 2018, di euro 6.488.245 per l’anno 2019 e di
euro 8.147.805 a decorrere dall’anno 2020 ».
287. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di
controllo del territorio e di tutela dell’ordine e della sicurezza
pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto al
terrorismo internazionale, nonche’ i servizi di soccorso pubblico, di
prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi, fermo
restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice
dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, e’ autorizzata con apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri o con le modalita’ di cui all’articolo 66,
comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l’assunzione
straordinaria per un contingente massimo di 7.394 unita’ delle Forze
di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel limite
della dotazione organica, in aggiunta alle facolta’ assunzionali
previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, a
decorrere dal 1º ottobre di ciascun anno, nel limite della dotazione
del fondo di cui al comma 299, per un numero massimo di:
a) 350 unita’ per l’anno 2018, di cui 100 nella Polizia di Stato,
100 nell’Arma dei carabinieri, 50 nel Corpo della guardia di finanza,
50 nel Corpo di polizia penitenziaria e 50 nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco;
b) 700 unita’ per l’anno 2019, di cui 200 nella Polizia di Stato,
200 nell’Arma dei carabinieri, 100 nel Corpo della guardia di
finanza, 100 nel Corpo di polizia penitenziaria e 100 nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;
c) 2.112 unita’ per l’anno 2020, di cui 550 nella Polizia di Stato,
618 nell’Arma dei carabinieri, 325 nel Corpo della guardia di
finanza, 236 nel Corpo di polizia penitenziaria e 383 nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;
d) 2.114 unita’ per l’anno 2021, di cui 551 nella Polizia di Stato,
618 nell’Arma dei carabinieri, 325 nel Corpo della guardia di
finanza, 237 nel Corpo di polizia penitenziaria e 383 nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;
e) 2.118 unita’ per l’anno 2022, di cui 552 nella Polizia di Stato,
619 nell’Arma dei carabinieri, 325 nel Corpo della guardia di
finanza, 238 nel Corpo di polizia penitenziaria e 384 nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
288. Per assicurare la piena efficienza organizzativa del
dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali, e’ autorizzata
l’assunzione dal mese di maggio del 2018 nei ruoli iniziali del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco di 400 unita’, a valere sulle facolta’
assunzionali del 2018 relative al 100 per cento delle cessazioni
avvenute, nei ruoli operativi dei vigili del fuoco, nell’anno 2017,
attingendo dalla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814
posti di vigile del fuoco indetto con decreto del Ministero
dell’interno n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale – 4ª serie speciale – n. 90 del 18 novembre 2008. Le
residue facolta’ assunzionali relative all’anno 2018, tenuto conto
delle assunzioni di cui al presente comma, sono esercitate non prima
del 15 dicembre 2018, con scorrimento della graduatoria.
289. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza
e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione
alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio
nazionale, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco
del predetto Corpo e’ incrementata di 300 unita’. Conseguentemente la
dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella
A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e
successive modificazioni, e’ incrementata di 300 unita’. Per la
copertura dei posti nella qualifica di vigile del fuoco, con
decorrenza 1° ottobre 2018, ai sensi del presente comma, si applica
quanto previsto dal comma 295.
290. Ai fini dell’attuazione dei commi 288 e 289 e’ autorizzata la
spesa di euro 2.945.854 per l’anno 2018 e di euro 12.124.370 annui a
decorrere dall’anno 2019.
291. Fino all’adeguamento alla dotazione organica prevista
dall’articolo 113, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’
organizzata e’ autorizzata ad avvalersi di una quota non superiore a
100 unita’ di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche’ ad enti pubblici
economici. Nei limiti complessivi della stessa quota l’Agenzia puo’
avvalersi in posizione di comando di personale delle Forze di polizia
ad ordinamento civile e militare con qualifica non dirigenziale fino
a un massimo di 20 unita’. Il predetto personale e’ posto in
posizione di comando o di distacco anche in deroga alla vigente
normativa generale in materia di mobilita’ e nel rispetto di quanto
previsto dall’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fisso,
continuativo e accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi
ordinamenti, con oneri a carico dell’amministrazione di appartenenza
e successivo rimborso da parte dell’Agenzia all’amministrazione di
appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio.
292. L’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata
svolge le funzioni e i compiti previsti dall’articolo 110, comma 2,
del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Fino
all’adeguamento della pianta organica dell’Agenzia alle disposizioni
dell’articolo 113-bis, comma 1, del citato codice di cui al decreto
legislativo n. 159 del 2011, continuano a operare le sedi secondarie
gia’ istituite.
293. Allo scopo di assicurare il rispetto delle norme in materia di
bilinguismo, al personale di cui all’articolo 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e’ riservata
un’aliquota di posti pari all’1 per cento, con arrotondamento
all’unita’ superiore, del totale dei posti messi a concorso ai sensi
del comma 287, per ciascun ruolo, dalle rispettive Forze di polizia.
294. Al fine di rafforzare la sicurezza nei musei e negli altri
istituti e luoghi di cultura dello Stato, il contingente di personale
dell’Arma dei carabinieri di cui all’articolo 827, comma 1, del
codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e’
incrementato, nell’ambito delle unita’ autorizzate per l’Arma dei
carabinieri dal comma 287, lettera a), di 40 unita’ in soprannumero
rispetto all’organico. Conseguentemente, all’articolo 827, comma 1,
del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’alinea, il numero: « 88 » e’ sostituito dal seguente: « 128
»;
b) alla lettera e), il numero: « 18 » e’ sostituito dal seguente: «
22 »;
c) alla lettera f), il numero: « 24 » e’ sostituito dal seguente: «
28 »;
d) alla lettera g), il numero: « 21 » e’ sostituito dal seguente: «
53 ».
295. Le assunzioni straordinarie di cui ai commi 287, 288, 289 e
299, relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono
riservate, nel limite massimo del 30 per cento dei contingenti
annuali, al personale volontario di cui all’articolo 6, comma 1, del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni,
che risulti iscritto nell’apposito elenco istituito per le necessita’
delle strutture centrali e periferiche del Corpo medesimo da almeno
tre anni e che abbia effettuato non meno di centoventi giorni di
servizio. Ai fini delle predette assunzioni, nonche’ di quelle di cui
all’articolo 19-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il
limite di eta’ previsto dalle disposizioni vigenti per l’assunzione
del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e’
eccezionalmente derogato. Per il personale volontario di eta’ fino a
40 anni sono necessari i soli requisiti gia’ richiesti per
l’iscrizione nell’apposito elenco istituito per le necessita’ delle
strutture centrali e periferiche del Corpo medesimo. Per il personale
volontario con eta’ ricompresa tra i 40 anni compiuti e i 45 anni
compiuti, il requisito relativo ai giorni di servizio e’ elevato a
250 giorni, ad eccezione del personale volontario femminile per cui
lo stesso requisito e’ elevato a 150 giorni; tale personale
volontario, di sesso sia maschile che femminile, deve avere altresi’
effettuato complessivamente non meno di un richiamo di 14 giorni
nell’ultimo quadriennio. Per il personale con eta’ superiore ai 46
anni compiuti il requisito relativo ai giorni di servizio e’ elevato
a 400 giorni, ad eccezione del personale volontario femminile per cui
lo stesso requisito e’ elevato a 200 giorni; tale personale
volontario, di sesso sia maschile che femminile, deve avere altresi’
effettuato complessivamente non meno di due richiami di 14 giorni
nell’ultimo quadriennio. Resta fermo il possesso degli altri
requisiti ordinari per l’accesso alla qualifica di vigile del fuoco
previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Ministro
dell’interno sono stabiliti per le assunzioni di cui al presente
comma i criteri di verifica dell’idoneita’ psico-fisica, nonche’
modalita’ abbreviate per il corso di formazione. Al personale
volontario in possesso dei requisiti di cui al presente comma, ai
fini dell’assunzione per lo svolgimento delle funzioni di addetto
antincendio anche ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, viene rilasciato, a domanda, dal comando dei vigili del fuoco
competente per territorio, l’attestato di idoneita’ per addetto
antincendio in attivita’ a rischio elevato.
296. Le assunzioni nelle carriere iniziali del Corpo della guardia
di finanza autorizzate con il decreto del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione 4 agosto 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 5 ottobre 2017,
possono essere effettuate, in deroga all’articolo 2199 del codice
dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, e fino ad esaurimento delle stesse, attingendo alle
graduatorie degli idonei non vincitori del concorso bandito per
l’anno 2012 ai sensi del medesimo articolo 2199.
297. All’articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: « quattro anni » sono sostituite
dalle seguenti: « due anni »;
b) al secondo comma, le parole: « due anni » sono sostituite dalle
seguenti: « un anno ».
298. All’articolo 52-quater, comma 1, del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: « l’ordinamento giuridico »
sono inserite le seguenti: « ed economico »;
b) al secondo periodo, alle parole: « Il trattamento economico del
personale » sono premesse le seguenti: « In sede di prima
applicazione, e comunque per un periodo di un anno dalla data di
entrata in vigore del regolamento che disciplina l’ordinamento
giuridico ed economico del personale, »;
c) dopo il terzo periodo e’ inserito il seguente: «A decorrere dal
secondo anno successivo alla data di entrata in vigore dei predetti
regolamenti l’Autorita’ nazionale anticorruzione, tenuto conto delle
proprie specifiche esigenze funzionali e organizzative, puo’ adeguare
il trattamento economico del personale, nei limiti delle risorse
disponibili per tale finalita’, sulla base dei criteri fissati dal
contratto collettivo di lavoro in vigore per l’Autorita’ garante
della concorrenza e del mercato ».
299. Ai fini dell’attuazione del comma 287, nello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e’ istituito
un fondo, da ripartire con il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui al comma 287, con una dotazione di 1.729.659 euro
per l’anno 2018, di 16.165.500 euro per l’anno 2019, di 50.622.455
euro per l’anno 2020, di 130.399.030 euro per l’anno 2021, di
216.151.028 euro per l’anno 2022, di 291.118.527 euro per l’anno
2023, di 300.599.231 euro per l’anno 2024, di 301.977.895 euro per
l’anno 2025, di 304.717.770 euro per l’anno 2026, di 307.461.018 euro
per l’anno 2027, di 309.524.488 euro per l’anno 2028, di 309.540.559
euro per l’anno 2029 e di 309.855.555 euro a regime.
300. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
in termini di residui, competenza e cassa.
301. Al fine di dare attuazione agli accordi internazionali in
materia di immigrazione e rafforzare le iniziative a livello
internazionale di contrasto al terrorismo, il Ministero dell’interno
e’ autorizzato ad inviare personale appartenente alla carriera
prefettizia presso organismi internazionali ed europei per un importo
di spesa massima di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del
triennio 2018-2020. Al predetto personale della carriera prefettizia,
che presta servizio all’estero per un periodo superiore a sei mesi
presso rappresentanze diplomatiche o consolari, delegazioni italiane
dell’Unione europea, ovvero organismi internazionali, si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 1808 del codice di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, fatti salvi i casi in cui e’
prevista la corresponsione del trattamento economico di cui
all’articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18.
302. Per assicurare il mantenimento dei necessari standard di
funzionalita’ dell’Amministrazione dell’interno, anche in relazione
ai peculiari compiti in materia di immigrazione, e per valorizzare la
professionalita’ acquisita dal personale in servizio con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, il Ministero dell’interno e’
autorizzato, nell’ambito dell’attuale dotazione organica, ad assumere
a tempo indeterminato il personale non dirigenziale in possesso dei
requisiti previsti dall’articolo 20, comma 1, lettere a), b) e c),
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nel limite del 50 per
cento del totale delle unita’ in servizio per ciascuna annualita’
2018 e 2019. Ai relativi oneri, pari ad euro 7.244.662 con
riferimento all’anno 2018 e ad euro 7.396.214 a decorrere dall’anno
2019, si provvede, quanto ad euro 5.444.662 per l’anno 2018, mediante
utilizzo delle risorse del fondo di parte corrente istituito nello
stato di previsione del Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo
34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, quanto ad
euro 1.800.000 per l’anno 2018 e ad euro 7.396.214 a decorrere
dall’anno 2019, a valere sulle facolta’ assunzionali
dell’Amministrazione disponibili a legislazione vigente.
303. All’articolo 2190 del codice di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, dopo il comma 3 e’ aggiunto il seguente:
«3-bis. Ai fini del conseguimento dell’obiettivo della
sostenibilita’ finanziaria attraverso lo sviluppo del piano
industriale di cui al comma 1-bis, l’Agenzia e’ autorizzata a
prorogare, fino al 31 dicembre 2018, i contratti di cui all’articolo
143, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, entro il limite stabilito ai sensi
dell’articolo 1, comma 379, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a
540.000 euro per l’anno 2018, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle risorse del fondo di cui all’articolo 616 del
presente codice ».
304. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) all’articolo 184, dopo il comma 5-bis sono inseriti i
seguenti:
«5-bis.1. Presso ciascun poligono militare delle Forze armate e’
tenuto, sotto la responsabilita’ del comandante, il registro delle
attivita’ a fuoco. Nel registro sono annotati, immediatamente dopo la
conclusione di ciascuna attivita’:
a) l’arma o il sistema d’arma utilizzati;
b) il munizionamento utilizzato;
c) la data dello sparo e i luoghi di partenza e di arrivo dei
proiettili.
5-bis.2. Il registro di cui al comma 5-bis.1 e’ conservato per
almeno dieci anni dalla data dell’ultima annotazione. Lo stesso e’
esibito agli organi di vigilanza e di controllo ambientali e di
sicurezza e igiene del lavoro, su richiesta degli stessi, per gli
accertamenti di rispettiva competenza.
5-bis.3. Entro trenta giorni dal termine del periodo esercitativo,
il direttore del poligono avvia le attivita’ finalizzate al recupero
dei residuati del munizionamento impiegato. Tali attivita’ devono
concludersi entro centottanta giorni al fine di assicurare i
successivi adempimenti previsti dagli articoli 1 e seguenti del
decreto del Ministro della difesa 22 ottobre 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 2010 »;
b) all’articolo 241-bis, dopo il comma 4 sono inseriti i
seguenti:
«4-bis. Il comandante di ciascun poligono militare delle Forze
armate adotta un piano di monitoraggio permanente sulle componenti di
tutte le matrici ambientali in relazione alle attivita’ svolte nel
poligono, assumendo altresi’ le iniziative necessarie per
l’estensione del monitoraggio, a cura degli organi competenti, anche
alle aree limitrofe al poligono. Relativamente ai poligoni temporanei
o semi-permanenti il predetto piano e’ limitato al periodo di
utilizzo da parte delle Forze armate.
4-ter. Il comandante di ciascun poligono militare delle Forze
armate predispone semestralmente, per ciascuna tipologia di
esercitazione o sperimentazione da eseguire nell’area del poligono,
un documento indicante le attivita’ previste, le modalita’ operative
di tempo e di luogo e gli altri elementi rilevanti ai fini della
tutela dell’ambiente e della salute.
4-quater. Il comandante del poligono militare delle Forze armate
trasmette il documento di cui al comma 4-ter alla regione in cui ha
sede il poligono. Lo stesso documento e’ messo a disposizione
dell’ARPA e dei comuni competenti per territorio.
4-quinquies. Le regioni in cui hanno sede poligoni militari delle
Forze armate istituiscono un Osservatorio ambientale regionale sui
poligoni militari, nell’ambito dei sistemi informativi ambientali
regionali afferenti alla rete informativa nazionale ambientale
(SINANET) di cui all’articolo 11 della legge 28 giugno 2016, n. 132.
Il comandante del poligono militare, entro trenta giorni dal termine
del periodo esercitativo, trasmette all’Osservatorio le risultanze
del piano di monitoraggio ambientale di cui al comma 4-bis. Le forme
di collaborazione tra gli Osservatori ambientali regionali e il
Ministero della difesa sono disciplinate da appositi protocolli.
4-sexies. Con le modalita’ previste dall’articolo 184, comma 5-bis,
sono disciplinate, nel rispetto dei principi di cui alla parte sesta,
titolo II, del presente decreto, le procedure applicabili al
verificarsi, nei poligoni militari delle Forze armate, di un evento
in relazione al quale esiste il pericolo imminente di un danno
ambientale.
4-septies. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con
il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e
con il Ministro della salute, e’ stabilito il periodo massimo di
utilizzo annuale dei poligoni militari delle Forze armate per le
esercitazioni e le sperimentazioni.
4-octies. Ferme restando le competenze di cui all’articolo 9 del
decreto del Ministro della difesa 22 ottobre 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 2010, l’ISPRA provvede alle
attivita’ di vigilanza sul rispetto della normativa sui rifiuti
avvalendosi delle ARPA, secondo le modalita’ definite con decreto del
Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare.
4-novies. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono
determinati annualmente gli oneri a carico del Ministero della
difesa, relativi alle attivita’ di cui all’articolo 184, comma
5-bis.3, e ai commi 4-bis e 4-octies del presente articolo »;
c) all’articolo 258, dopo il comma 5-ter e’ aggiunto il seguente:
«5-quater. In caso di violazione di uno o piu’ degli obblighi
previsti dall’articolo 184, commi 5-bis.1 e 5-bis.2, e dall’articolo
241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il
comandante del poligono militare delle Forze armate e’ punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro.
In caso di violazione reiterata dei predetti obblighi si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila
euro ».
305. Il Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del
turismo e’ autorizzato ad assumere fino ad un massimo di 200 unita’
di personale, appartenenti all’area III – posizione economica F1,
mediante scorrimento delle graduatorie di concorso delle procedure di
selezione pubblica di cui all’articolo 1, commi 328 e seguenti, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, nel rispetto della dotazione organica
di cui alla tabella B allegata al regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171. Il
Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo comunica
alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero
dell’economia e delle finanze le assunzioni effettuate ai sensi del
presente comma e i relativi oneri. Alla copertura degli oneri
derivanti dal presente comma il Ministero provvede a valere sulle
proprie facolta’ assunzionali disponibili a legislazione vigente.
306. I contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e
luoghi della cultura, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 31
maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2014, n. 106, possono essere prorogati per l’anno 2018, non
oltre il limite massimo di 36 mesi, anche discontinui, previsto
dall’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81, come richiamato dall’articolo 36, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel limite di 1 milione di euro
per l’anno 2018.
307. All’articolo 22, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
al primo periodo, le parole: « fino al 31 dicembre 2018, » sono
soppresse e le parole: « per una durata non superiore a 9 mesi, entro
i limiti di spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018
» sono sostituite dalle seguenti: « per una durata massima di 24
mesi, entro il limite di spesa di 200.000 euro annui ».
308. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi
inclusi nel piano strategico di cui all’articolo 1, comma 6, del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, finalizzati al rilancio
economico-sociale e alla riqualificazione ambientale e urbanistica
dei comuni interessati dal piano di gestione del sito Unesco « Aree
archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata », al comma
5-ter dell’articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « 31 gennaio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: «
31 dicembre 2019 »;
b) le parole: « Dal 1º gennaio 2018 » sono sostituite dalla
seguente: « Successivamente »;
c) le parole: « il Direttore generale di progetto e le competenze
ad esso attribuite » sono sostituite dalle seguenti: « le funzioni
attribuite al Direttore generale di progetto »;
d) le parole: « confluiscono nella » sono sostituite dalle
seguenti: « rientrano nelle competenze della »;
e) l’ultimo periodo e’ sostituito dal seguente: « Il Direttore
generale di progetto, per la progettazione, la realizzazione e la
gestione degli interventi di cui all’articolo 1, commi 4 e 6, del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonche’ per l’ulteriore sviluppo
del piano strategico di cui al medesimo articolo 1, attiva, su
deliberazione del Comitato di gestione, le procedure per la stipula
di un apposito contratto istituzionale di sviluppo ai sensi
dell’articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e
dell’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 ».
309. Per le medesime finalita’ di cui al comma 308, entro il 31
marzo 2018 il Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del
turismo avvia apposita selezione per titoli e colloquio finalizzata
all’inquadramento, nel rispetto della dotazione organica di cui alla
tabella B allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, nella III area del
personale non dirigenziale, posizione economica F1, profili di
funzionario archeologo, architetto e ingegnere, delle unita’ di
personale di cui all’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 maggio
2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2014, n. 106. Alla selezione di cui al precedente periodo possono
partecipare le unita’ di personale che siano state reclutate a
seguito di procedura selettiva pubblica e che, entro la suddetta data
del 31 marzo 2018, abbiano prestato servizio per almeno trentasei
mesi presso la segreteria tecnica di progettazione di cui al medesimo
articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2014. Agli oneri
derivanti dall’attuazione del presente comma si provvede, nel limite
massimo di 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2018, mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
310. Per la realizzazione del Piano per l’arte contemporanea di cui
all’articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 29, e’ autorizzata
l’ulteriore spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018,
2019 e 2020.
311. All’articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 marzo 2011, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75,
dopo le parole: « versamenti all’entrata del bilancio dello Stato, »
sono inserite le seguenti: « anche degli utili conseguiti dalla
societa’ ALES S.p.A., al netto della quota destinata alla riserva
legale, ».
312. All’articolo 15-bis, comma 6, lettera b), del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, le parole: « , per la durata di cinque anni a
far data dal 2017» sono sostituite dalle seguenti: «; il personale di
cui alla presente lettera e’ assunto dal Ministero dei beni e delle
attivita’ culturali e del turismo a tempo indeterminato e, decorsi
cinque anni a far data dal 2017, puo’ essere assegnato ad altro
ufficio del medesimo Ministero ».
313. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 312, nel limite
massimo di 1 milione di euro annui, il Ministero dei beni e delle
attivita’ culturali e del turismo provvede a valere sulle proprie
facolta’ assunzionali.
314. A decorrere dal 1° gennaio 2019, i contributi previsti
dall’articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, sono concessi nel limite massimo di 10 milioni di euro
per l’anno 2019 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2020, secondo le modalita’ stabilite, anche ai fini del rispetto dei
predetti limiti di spesa, con decreto del Ministro dei beni e delle
attivita’ culturali e del turismo, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dal 1°
gennaio 2019, l’articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, e’ abrogato e, all’articolo 31, comma 2-bis, del codice
di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, le parole: « dagli
articoli 35 e » sono sostituite dalle seguenti: « dall’articolo ».
315. In occasione di manifestazioni culturali o altri eventi
gestiti o attuati nei luoghi della cultura appartenenti allo Stato da
terzi concessionari o autorizzati ai sensi dell’articolo 115 del
codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le
prestazioni svolte dal personale del Ministero dei beni e delle
attivita’ culturali e del turismo finalizzate a garantire la tutela
del patrimonio culturale e la sicurezza dei luoghi e degli utenti in
relazione alle predette attivita’ si considerano prestazioni
accessorie diverse dallo straordinario. In deroga all’articolo 43
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le somme destinate alle
retribuzioni del personale per ciascuna attivita’ di valorizzazione,
manifestazione o evento sono versate dai terzi concessionari o
autorizzati, prima dell’inizio delle prestazioni, all’entrata del
bilancio dello Stato e riassegnate, con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero
dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, con imputazione
ad apposito piano gestionale del pertinente capitolo di spesa, e sono
assegnate ai soggetti interessati secondo criteri stabiliti mediante
contrattazione collettiva integrativa.
316. Nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dal
2018, le operazioni e i servizi svolti in attuazione del piano
nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi
della cultura dal relativo personale si considerano prestazioni
accessorie diverse dallo straordinario. Al relativo onere si provvede
mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 1, comma 1142,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’articolo 1, comma 321,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo i criteri stabiliti
annualmente mediante contrattazione collettiva integrativa.
317. Per assicurare il funzionamento dei soggetti giuridici creati
o partecipati dal Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e
del turismo per rafforzare la tutela e la valorizzazione del
patrimonio culturale, e’ autorizzata la spesa di 1 milione di euro
per l’anno 2018 e di 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2019.
Le risorse sono ripartite annualmente con decreto del Ministero dei
beni e delle attivita’ culturali e del turismo. Il Ministero dei beni
e delle attivita’ culturali e del turismo e’ altresi’ autorizzato a
costituire una fondazione per la gestione della Biblioteca di
archeologia e storia dell’arte di Roma, di cui al regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 417.
318. Nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle
attivita’ culturali e del turismo e’ istituito,a decorrere dal 2018,
un Fondo per la promozione del libro e della lettura con dotazione
annua pari a 4 milioni di euro, di cui una quota pari a 1 milione di
euro annui e’ destinata alle biblioteche scolastiche. Il Fondo,
gestito dal Centro per il libro e la lettura, e’ ripartito
annualmente secondo le modalita’ stabilite con apposito decreto del
Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, di
concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. All’onere di 1 mlione di euro annui a decorrere dall’anno
2018, derivante dall’attuazione della disposizione del presente comma
concernente la quota delle risorse del Fondo di cui al primo periodo
destinata alle biblioteche scolastiche, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 1, comma 349, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
319. A decorrere dall’anno 2018, agli esercenti di attivita’
commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di
libri in esercizi specializzati con codice Ateco principale 47.61 o
47.79.1 e’ riconosciuto, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per
l’anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019,
un credito d’imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU,
TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima
attivita’ di vendita di libri al dettaglio, nonche’ alle eventuali
spese di locazione o ad altre spese individuate con il decreto di cui
al comma 321, anche in relazione all’assenza di librerie nel
territorio comunale. Il credito d’imposta di cui al presente comma e’
stabilito nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di
librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli
stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti.
320. Gli esercizi di cui al comma 319 possono accedere al credito
d’imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti « de minimis ». Il
credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini
delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini
dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive, non rileva ai fini
del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed e’ utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24
esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione
dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di
versamento, secondo modalita’ e termini definiti con provvedimento
del direttore della medesima Agenzia.
321. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali
e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni
applicative dei commi 319 e 320, anche con riferimento al
monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.
322. In attuazione della decisione (UE) 2017/864 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, e’ autorizzata la spesa
di 1 milione di euro per il 2018, per la realizzazione di uno
specifico programma di attivita’ in occasione dell’Anno europeo del
patrimonio culturale. Con decreto del Ministro dei beni e delle
attivita’ culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
individuati le azioni e gli interventi del programma di cui al
presente comma.
323. Al fine di ridurre il debito fiscale delle fondazioni
lirico-sinfoniche e di assicurare il completamento del percorso del
loro risanamento, nonche’ di favorire le erogazioni liberali che
beneficiano dell’agevolazione fiscale di cui all’articolo 1 del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2014, n. 106:
a) all’articolo 1, comma 583, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
le parole: « per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 15 milioni di
euro annui a decorrere dal 2019 » sono sostituite dalle seguenti: «
per l’anno 2017 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2018 »;
b) all’articolo 1, comma 355, primo periodo, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, le parole: « entro l’esercizio finanziario
2018 » sono sostituite dalle seguenti: « entro l’esercizio
finanziario 2019 »;
c) all’articolo 11, comma 14, del decreto-legge 8 agosto 2013, n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.
112, le parole: « entro l’esercizio 2018 » sono sostituite dalle
seguenti: « entro l’esercizio 2019 ».
324. Al fine di sostenere l’Ente nazionale per la protezione e
l’assistenza dei sordi (ONLUS), di cui alla legge 12 maggio 1942, n.
889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente
della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 125 del 9 maggio 1979, e’ autorizzata la spesa di un milione di
euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
325. Per le attivita’ e il conseguimento delle finalita’
scientifiche del polo nazionale di servizi e ricerca per la
prevenzione della cecita’ e la riabilitazione visiva degli
ipovedenti, di cui al n. 87 della tabella A allegata alla legge 16
ottobre 2003, n. 291, il contributo annuo riconosciuto alla sezione
italiana dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della
cecita’, di cui all’articolo 11-quaterdecies, comma 10, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e’ incrementato
di 250.000 euro annui a decorrere dall’anno 2018.
326. All’articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 31 maggio
2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2014, n. 106, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il titolo
di “Capitale italiana della cultura” e’ conferito, con le medesime
modalita’ di cui al presente comma, anche per l’anno 2021 e per i
successivi ». Per l’attuazione del presente comma e’ autorizzata la
spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2021.
327. Al comma 2 dell’articolo 7-sexies del decreto-legge 29
dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 18, le parole: « 400.000 euro per ciascuno degli
anni 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: « 400.000
euro per l’anno 2017, di 550.000 euro per gli anni 2018 e 2019 e di
200.000 euro per l’anno 2020 ».
328. Le disposizioni dell’articolo 3 del decreto legislativo
luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359, continuano ad applicarsi a
tutti i tributi erariali, regionali e locali vigenti, nonche’ ad ogni
altro tributo di nuova istituzione, salva espressa deroga
legislativa, dovuti dall’Accademia nazionale dei Lincei nell’ambito
delle attivita’ istituzionali dalla stessa esercitate non in regime
di impresa.
329. Per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 e’ autorizzata la
spesa di 2 milioni di euro per il sostegno di manifestazioni
carnevalesche, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 4-ter
del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. Conseguentemente,
ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.
112, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto
del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo 27
luglio 2017, recante criteri e modalita’ per l’erogazione,
l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal
vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30
aprile 1985, n. 163, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 2017. Agli oneri derivanti
dall’attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse
del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985,
n. 163.
330. Al fine di assicurarne la gestione e la manutenzione, al
cimitero delle vittime del Vajont, dichiarato monumento nazionale con
decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29 novembre 2003, e’ assegnato un
contributo di euro 50.000 per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020.
331. Al fine di tutelare e rivalutare il patrimonio culturale delle
aree colpite dagli eventi alluvionali del 25 ottobre 2011, e’
autorizzata la spesa di 400.000 euro, per ciascuno degli anni 2019 e
2020, per la ristrutturazione della Chiesa di San Tommaso Becket,
sita in Aulla (MS).
332. Al fine di favorire la diffusione della cultura
storico-scientifica e di promuovere la conservazione e la
valorizzazione del patrimonio bibliografico e archivistico di
particolare interesse storico, e’ riconosciuto un contributo pari a
200.000 euro annui a decorrere dall’anno 2018 in favore
dell’Accademia nazionale delle scienze detta dei XL, di cui al regio
decreto 8 giugno 1936, n. 1275, iscritta nel registro delle persone
giuridiche della Prefettura di Roma al n. 361 del 1986, allo scopo di
sostenere il perseguimento dei fini istituzionali dell’Accademia
stessa.
333. Al fine di tutelare e promuovere il patrimonio morale,
culturale e storico dei luoghi di memoria della lotta al
nazifascismo, della Resistenza e della Liberazione, e’ autorizzata la
spesa di un milione di euro per l’anno 2018 e di 2,5 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2019, destinata alle seguenti istituzioni:
Civico museo della Risiera di San Sabba – monumento nazionale,
Fondazione ex Campo Fossoli, Istituto e museo Alcide Cervi, Comitato
regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto, Parco nazionale
della pace di Sant’Anna di Stazzema.
334. In occasione del sessantesimo anno dalla scomparsa di Luigi
Sturzo e del centenario della fondazione del Partito popolare
italiano, e’ autorizzata la spesa di euro 300.000 per ciascuno degli
anni 2018, 2019 e 2020, a favore dell’Istituto Luigi Sturzo ai fini
del programma straordinario di inventariazione, digitalizzazione e
diffusione degli archivi librari, nonche’ della promozione di
ricerche e convegni da svolgere nei luoghi piu’ significativi della
storia e della tradizione cattolico-popolare.
335. E’ autorizzata la spesa di 350.000 euro per ciascuno degli
anni 2019 e 2020 per il finanziamento dell’istituzione culturale
denominata Accademia Vivarium novum, con sede in Frascati. Il
contributo di cui al presente comma e’ finalizzato a garantire il
funzionamento e a sostenere le attivita’ di ricerca, di formazione e
di divulgazione nel campo delle discipline umanistiche
dell’istituzione, di rilevante interesse pubblico. L’Accademia
trasmette al Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del
turismo e al Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione
sull’attivita’ svolta nell’anno precedente e sull’utilizzo dei
contributi pubblici ricevuti, con specifico riferimento ai contributi
statali e al perseguimento delle finalita’ di cui al presente comma.
Entro il 15 febbraio di ciascun anno, il Ministro dei beni e delle
attivita’ culturali e del turismo e il Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca trasmettono la relazione di cui al
terzo periodo alle Camere.
336. Al fine di sostenere e incentivare le attivita’ e i servizi in
favore di non vedenti, ipovedenti e dislessici, al Centro
internazionale del libro parlato « Adriano Sernagiotto » – Onlus di
Feltre e’ assegnato un contributo straordinario di 250.000 euro per
ciascuno degli anni 2019 e 2020.
337. E’ concesso per l’anno 2019 un contributo dell’importo di
1.000.000 di euro in favore della Lega del Filo d’Oro.
338. Per il triennio 2018-2020 e’ istituito un fondo per
l’assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, con una
dotazione di un milione di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e
2019 e di 5 milioni di euro per l’anno 2020. Al fondo possono
accedere le associazioni che svolgono attivita’ di assistenza
psicologica, psicosociologica e sanitaria in tutte le forme a favore
dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie.
L’utilizzo del fondo, nei limiti di spesa di cui al primo periodo, e’
disciplinato con regolamento adottato con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
339. Al fine di tutelare e rivalutare il patrimonio culturale delle
aree colpite dagli eventi alluvionali del 25 ottobre 2011, e’
autorizzata la spesa di 250.000 euro, per ciascuno degli anni 2019 e
2020, per la ristrutturazione della Chiesa di San Michele Arcangelo,
sita in Villafranca in Lunigiana (MS).
340. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 119), le parole:
« spettacoli teatrali » sono sostituite dalle seguenti: « spettacoli
di cui al numero 123), nonche’ le relative prestazioni, rese da
intermediari ».
341. All’articolo 1, comma 420, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, dopo le parole: « e 2018 » sono inserite le seguenti: « , e di 1
milione di euro per l’anno 2019 ».
342. Al fine della conservazione e della informatizzazione degli
archivi dei movimenti politici e degli organismi di rappresentanza
dei lavoratori, e’ istituito presso il Ministero dei beni e delle
attivita’ culturali e del turismo un apposito Fondo con dotazione di
1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2018. Agli oneri
derivanti dall’attuazione del presente comma si provvede, quanto a
500.000 euro annui, mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 349, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, quanto a 500.000 euro annui,
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
al comma 354 del medesimo articolo 1.
343. All’articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo il
comma1 e’ aggiunto il seguente:
«1-bis. E’ assegnato un contributo di 500.000 euro per ciascuno
degli anni 2018 e 2019 a favore della Fondazione Teatro Donizetti di
Bergamo per la realizzazione del Festival Donizetti Opera ».
344. I costi di cui al decreto interministeriale n. 663 del 12
settembre 2017, relativo alla prima costituzione dell’organico
tecnico-amministrativo dell’ISIA di Pescara, sono posti a carico del
capitolo di spesa del bilancio dello Stato sul quale vengono imputati
gli oneri per il personale tecnico-amministrativo degli altri ISIA
nazionali.
345. Al fine di tutelarne il valore culturale ed artistico, e’
assegnato un contributo di 100.000 euro per l’anno 2018 e di 400.000
euro per l’anno 2019 a favore dell’abbazia complesso e sede del museo
di San Caprasio di Aulla (MS).
346. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e’ incrementata di
un milione di euro per l’anno 2018, destinato all’erogazione di
contributi in favore delle scuole di eccellenza nazionale operanti
nell’ambito dell’altissima formazione musicale, di rilevante
interesse culturale, al fine di garantire il proseguimento della loro
attivita’. Alla ripartizione dell’importo di cui al primo periodo,
sulla base delle esigenze prospettate, si provvede con decreto del
Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
347. Per il triennio 2018-2020, alla Fondazione internazionale
Trieste per il progresso e la liberta’ delle scienze (FIT) e’
attribuito un finanziamento pari a 400.000 euro per ciascuno degli
anni 2018, 2019 e 2020 per la realizzazione del progetto ESOF 2020
Trieste.
348. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma
347, pari a 400.000 euro per l’anno 2018, a 400.000 euro per l’anno
2019 e a 400.000 euro per l’anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo integrativo speciale per la
ricerca, di cui all’articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 19
ottobre 1999, n. 370.
349. Al fine di consentire il pieno conseguimento degli obiettivi
perseguiti dall’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 28
maggio 2010, n. 85, gli accordi di valorizzazione e i conseguenti
programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi
e con i contenuti di cui all’articolo 112, comma 4, del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, possono includere beni demaniali pertinenziali
ancorche’ non assoggettati a vincolo ai sensi della predetta
normativa e anche appartenenti al demanio marittimo, nel rispetto
delle disposizioni dell’articolo 34 del codice della navigazione e
dell’articolo 36 del regolamento per l’esecuzione del codice della
navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, qualora i beni stessi
risultino direttamente e strettamente necessari all’attuazione dei
programmi e dei piani strategici di valorizzazione culturale.
350. Ai sensi della legge 28 dicembre 2005, n. 278, alla
Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi con sede in Roma
e’ erogato un contributo straordinario di 2,5 milioni di euro per
l’anno 2019, per la realizzazione di un centro polifunzionale
sperimentale di alta specializzazione per la ricerca volta
all’integrazione sociale e scolastica dei ciechi con minorazioni
plurime aggiuntive.
351. Al fine di realizzare valutazioni e prove di affidabilita’,
usabilita’ e accessibilita’, relative ai dispositivi e ai ritrovati
tecnologici immessi sul mercato e destinati ai ciechi e agli
ipovedenti, con conseguente rilascio di un marchio di qualita’,
all’Istituto nazionale di valutazione degli ausili e delle tecnologie
e’ erogato un contributo straordinario di 300.000 euro per l’anno
2018.
352. Al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 22, dopo il comma 3 e’ aggiunto il seguente:
«3-bis. Al fine di incentivare l’ammodernamento degli impianti
calcistici, in regime di proprieta’ o di concessione amministrativa,
in favore delle societa’ appartenenti alla Lega di serie B, alla Lega
Pro e alla Lega nazionale dilettanti che hanno beneficiato della
mutualita’ e’ riconosciuto un contributo, sotto forma di credito
d’imposta, nella misura del 12 per cento dell’ammontare degli
interventi di ristrutturazione degli impianti medesimi, sino a un
massimo di 25.000 euro, realizzati mediante l’impiego delle somme di
cui al comma 1 entro il terzo periodo d’imposta successivo alla loro
attribuzione. Il contributo e’ riconosciuto nel rispetto del
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre
2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
sono individuate le modalita’ di attuazione dell’incentivo anche al
fine del rispetto del limite di spesa di 4 milioni di euro annui a
decorrere dal 2018 »;
b) l’articolo 26 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 26 (Ripartizione delle risorse del Campionato di calcio di
serie A) – 1. La ripartizione delle risorse assicurate dalla
commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al Campionato
italiano di calcio di serie A, dedotte le quote di cui all’articolo
22, e’ effettuata con le seguenti modalita’:
a) una quota del 50 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti
partecipanti al Campionato di serie A;
b) una quota del 30 per cento sulla base dei risultati sportivi
conseguiti;
c) una quota del 20 per cento sulla base del radicamento sociale.
2. La quota di cui al comma 1, lettera b), e’ determinata nella
misura del 15 per cento sulla base della classifica e dei punti
conseguiti nell’ultimo campionato, nella misura del 10 per cento
sulla base dei risultati conseguiti negli ultimi cinque campionati e
nella misura del 5 per cento sulla base dei risultati conseguiti a
livello internazionale e nazionale a partire dalla stagione sportiva
1946/1947.
3. La quota di cui al comma 1, lettera c), e’ determinata sulla
base del pubblico di riferimento di ciascuna squadra, tenendo in
considerazione il numero di spettatori paganti che hanno assistito
dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati,
nonche’ in subordine l’audience televisiva certificata.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, sono individuati i criteri di
ponderazione delle quote di cui al comma 1, lettera b), nonche’ i
criteri di determinazione del pubblico di riferimento di ciascuna
squadra di cui al comma 1, lettera c) ».
353. Le attivita’ sportive dilettantistiche possono essere
esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al
titolo V del libro quinto del codice civile.
354. A pena di nullita’, lo statuto delle societa’ sportive
dilettantistiche con scopo di lucro deve contenere:
a) nella denominazione o ragione sociale, la dicitura « societa’
sportiva dilettantistica lucrativa »;
b) nell’oggetto o scopo sociale, lo svolgimento e l’organizzazione
di attivita’ sportive dilettantistiche;
c) il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima
carica in altre societa’ o associazioni sportive dilettantistiche
affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata
ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell’ambito
della stessa disciplina;
d) l’obbligo di prevedere nelle strutture sportive, in occasione
dell’apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a
qualsiasi titolo, la presenza di un « direttore tecnico » che sia in
possesso del diploma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze motorie
o di laurea magistrale in Organizzazione e gestione dei servizi per
lo sport e le attivita’ motorie (LM47) o in Scienze e tecniche delle
attivita’ motorie preventive e adattate (LM67) o in Scienze e
tecniche dello sport (LM68), ovvero in possesso della laurea
triennale in Scienze motorie.
355. L’imposta sul reddito delle societa’ e’ ridotta alla meta’ nei
confronti delle societa’ sportive dilettantistiche lucrative
riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
L’agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti
del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre
2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti « de minimis ».
356. All’articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «
, nonche’ delle societa’ sportive dilettantistiche lucrative ».
357. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 123) e’
inserito il seguente:
«123-quater) servizi di carattere sportivo resi dalle societa’
sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI nei
confronti di chi pratica l’attivita’ sportiva a titolo occasionale o
continuativo in impianti gestiti da tali societa’ ».
358. Le prestazioni di cui all’articolo 2, comma 2, lettera d), del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, individuate dal CONI ai
sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo
23 luglio 1999, n. 242, costituiscono oggetto di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa.
359. I compensi derivanti dai contratti di collaborazione
coordinata e continuativa stipulati da associazioni e societa’
sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI costituiscono redditi
diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I compensi derivanti dai
contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dalle
societa’ sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI
costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai
sensi dell’articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
360. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i collaboratori coordinati e continuativi che prestano la loro
opera in favore delle societa’ sportive dilettantistiche lucrative
riconosciute dal CONI sono iscritti, ai fini dell’assicurazione per
l’invalidita’, la vecchiaia e i superstiti,al fondo pensioni
lavoratori dello spettacolo istituito presso l’INPS. Per i primi
cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
contribuzione al predetto fondo pensioni e’ dovuta nei limiti del 50
per cento del compenso spettante al collaboratore. L’imponibile
pensionistico e’ ridotto in misura equivalente. Nei confronti dei
collaboratori di cui al presente comma non operano forme di
assicurazione diverse da quella per l’invalidita’, la vecchiaia e i
superstiti.
361. All’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 24, le parole: « a tutte le societa’ e associazioni
sportive » sono sostituite dalle seguenti: « in via preferenziale
alle associazioni sportive dilettantistiche e alle societa’ sportive
dilettantistiche senza scopo di lucro»;
b) al comma 25, dopo la parola: « societa’ » sono inserite le
seguenti: « sportive dilettantistiche senza scopo di lucro »;
c) al comma 26, le parole: « a disposizione di societa’ e
associazioni sportive dilettantistiche » sono sostituite dalle
seguenti: « in via preferenziale a disposizione di societa’ sportive
dilettantistiche senza scopo di lucro e associazioni sportive
dilettantistiche ».
362. Al fine di attribuire natura strutturale al Fondo «Sport e
Periferie» di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25
novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
gennaio 2016, n. 9,e’ autorizzata la spesa di 10 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2018, da iscrivere su apposita sezione
del relativo capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, da trasferire al bilancio autonomo
della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le suddette risorse sono
assegnate all’Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da
adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono individuati i criteri e le modalita’ di
gestione delle risorse assegnate all’Ufficio per lo sport, nel
rispetto delle finalita’ individuate dall’articolo 15, comma 2,
lettere a), b) e c), del medesimo decreto-legge 25 novembre 2015, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n.
9, facendo salve le procedure in corso.
363. A tutte le imprese e’ riconosciuto un contributo, sotto forma
di credito d’imposta, nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui,
pari al 50 per cento delle erogazioni liberali in denaro fino a
40.000 euro effettuate nel corso dell’anno solare 2018 per interventi
di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici,
ancorche’ destinati ai soggetti concessionari.
364. Il credito d’imposta di cui al comma 363, riconosciuto nel
limite complessivo di spesa pari a 10 milioni di euro, e’
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, in tre quote annuali di pari importo e non rileva ai
fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle
attivita’ produttive.
365. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali comunicano
immediatamente all’Ufficio per lo sport presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri l’ammontare delle somme ricevute e la loro
destinazione, provvedendo contestualmente a darne adeguata
pubblicita’ attraverso l’utilizzo di mezzi informatici. Entro il 30
giugno di ogni anno successivo a quello dell’erogazione e fino
all’ultimazione dei lavori di restauro o ristrutturazione, i soggetti
beneficiari delle erogazioni comunicano altresi’ all’Ufficio per lo
sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri lo stato di
avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle
modalita’ di utilizzo delle somme erogate. L’Ufficio per lo sport
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede
all’attuazione del presente comma nell’ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
366. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono individuate le disposizioni applicative
necessarie, anche al fine del rispetto del limite di spesa stabilito
dal comma 364.
367. Al comma 2 dell’articolo 69 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « di cui alla lettera m) del comma 1 dell’articolo 81
» sono sostituite dalle seguenti: « di cui alla lettera m) del comma
1 dell’articolo 67 »;
b) le parole: « 7.500 euro » sono sostituite dalle seguenti: «
10.000 euro ».
368. All’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera c) e’ aggiunta la seguente:
«c-bis) per ciascun prestatore, per le attivita’ di cui al
decreto del Ministro dell’interno 8 agosto 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, svolte nei confronti di
ciascun utilizzatore di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, a
compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro »;
b) al comma 6, dopo la lettera b) e’ aggiunta la seguente:
«b-bis) le societa’ sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91
»;
c) al comma 10, le parole: « lettera a) » sono sostituite dalle
seguenti: « lettere a) e b-bis) »;
d) al comma 10, dopo la lettera c) e’ inserita la seguente:
«c-bis) attivita’ di cui al decreto del Ministro dell’interno 8
agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto
2007, limitatamente alle societa’ sportive di cui al comma 6, lettera
b-bis), del presente articolo ».
369. Al fine di sostenere il potenziamento del movimento sportivo
italiano e’ istituito presso l’Ufficio per lo sport della Presidenza
del Consiglio dei ministri un apposito fondo denominato « Fondo unico
a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano », con
una dotazione pari a 12 milioni di euro per l’anno 2018, a 7 milioni
di euro per l’anno 2019, a 8,2 milioni di euro per l’anno 2020 e a
10,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021. Tali risorse sono
destinate a finanziare progetti collegati a una delle seguenti
finalita’: a) incentivare l’avviamento all’esercizio della pratica
sportiva delle persone disabili mediante l’uso di ausili per lo
sport; b) sostenere la realizzazione di eventi calcistici di
rilevanza internazionale; c) sostenere la realizzazione di altri
eventi sportivi di rilevanza internazionale; d) sostenere la
maternita’ delle atlete non professioniste; e) garantire il diritto
all’esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di
svolgimento della personalita’ del minore, anche attraverso la
realizzazione di campagne di sensibilizzazione; f) sostenere la
realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale e
internazionale. L’utilizzo del fondo di cui al presente comma e’
disposto con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con gli
altri Ministri interessati. Al fine di consentire il pieno ed
effettivo esercizio del diritto alla pratica sportiva di cui alla
lettera e), i minori cittadini di Paesi terzi, anche non in regola
con le norme relative all’ingresso e al soggiorno, laddove siano
iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell’ordinamento
scolastico italiano, possono essere tesserati presso societa’ o
associazioni affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle
discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva,
anche paralimpici, senza alcun aggravio rispetto a quanto previsto
per i cittadini italiani.
370. L’importo che residua alla data del 1º gennaio 2018 della
somma da destinare allo sport sociale e giovanile, di cui
all’articolo 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e’
utilizzato, ai medesimi fini indicati nella predetta disposizione,
nel limite di 1 milione di euro all’anno, per la concessione da parte
del CONI alle societa’ appartenenti alla Lega calcio professionistico
che ne fanno richiesta: a) di un contributo annuo in forma capitaria
pari a euro 5.000 e di un contributo annuo pari al 50 per cento della
retribuzione minima pattuita tra le associazioni di categoria per
ogni giovane di serie in addestramento tecnico e ogni giovane
professionista di eta’ inferiore a 21 anni, come rispettivamente
regolamentati dalla Federazione italiana giuoco calcio; b) di un
contributo annuo pari al 30 per cento dei contributi dovuti alle
gestioni previdenziali di competenza per ogni preparatore atletico.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, sentiti il CONI, la Federazione
italiana giuoco calcio e la Lega calcio professionistico, sono
definite le modalita’ di applicazione delle agevolazioni di cui al
presente comma.
371. Al fine di corrispondere il contributo italiano all’Agenzia
mondiale antidoping (World Anti-doping Agency), e’ autorizzata
l’ulteriore spesa di 1,2 milioni di euro per l’anno 2018 e di 850.000
euro a decorrere dall’anno 2019.
372. Al fine di sostenere la promozione e l’esercizio della pratica
sportiva in funzione del recupero dell’integrita’ psicofisica e del
reinserimento sociale delle persone con disabilita’ da lavoro,
l’INAIL trasferisce annualmente al Comitato italiano paralimpico
(CIP) un importo pari a 3 milioni di euro per la realizzazione delle
attivita’ ricomprese in piani quadriennali elaborati dall’INAIL,
sentito il CIP. Il trasferimento e’ effettuato in due rate semestrali
previa approvazione da parte dell’INAIL di apposita relazione
predisposta dal CIP attestante la realizzazione delle attivita’
previste dai predetti piani nel periodo di riferimento. Agli oneri
derivanti dall’attuazione del presente comma si provvede a carico del
bilancio dell’INAIL, utilizzando le risorse gia’ destinate in via
strutturale per la remunerazione delle attivita’ e dei servizi su
base convenzionale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
373. E’ istituito presso il CONI, nell’ambito delle risorse
disponibili a legislazione vigente, il Registro nazionale degli
agenti sportivi, al quale deve essere iscritto, dietro pagamento di
un’imposta di bollo annuale di 250 euro, il soggetto che, in forza di
un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o piu’
soggetti operanti nell’ambito di una disciplina sportiva riconosciuta
dal CONI ai fini della conclusione di un contratto di prestazione
sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale
prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva
professionistica. Puo’ iscriversi al suddetto registro il cittadino
italiano o di altro Stato membro dell’Unione europea, nel pieno
godimento dei diritti civili, che non abbia riportato condanne per
delitti non colposi nell’ultimo quinquennio, in possesso del diploma
di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente, che abbia
superato una prova abilitativa diretta ad accertarne l’idoneita’. E’
fatta salva la validita’ dei pregressi titoli abilitativi rilasciati
prima del 31 marzo 2015. Agli sportivi professionisti e alle societa’
affiliate a una federazione sportiva professionistica e’ vietato
avvalersi di soggetti non iscritti al Registro pena la nullita’ dei
contratti, fatte salve le competenze professionali riconosciute per
legge. Con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentito il CONI, sono definiti le modalita’ di svolgimento
delle prove abilitative, la composizione e le funzioni delle
commissioni giudicatrici, le modalita’ di tenuta e gli obblighi di
aggiornamento del Registro, nonche’ i parametri per la determinazione
dei compensi. Il CONI, con regolamento da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
disciplina i casi di incompatibilita’, fissando il consequenziale
regime sanzionatorio sportivo.
374. Al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 3, secondo periodo, le parole: « nella
misura dell’1,2 per cento, di cui 0,60 per cento a carico del datore
di lavoro e 0,60 per cento a carico del lavoratore » sono sostituite
dalle seguenti: « nella misura dell’1,5 per cento, di cui 0,75 per
cento a carico del datore di lavoro e 0,75 per cento a carico del
lavoratore, e dal 1° gennaio 2020 nella misura del 3,1 per cento, di
cui 1 per cento a carico del datore di lavoro e 2,1 per cento a
carico del lavoratore »;
b) all’articolo 1, comma 4, secondo periodo, le parole: « nella
misura dell’1,2 per cento, di cui 0,60 per cento a carico del datore
di lavoro e 0,60 per cento a carico del lavoratore » sono sostituite
dalle seguenti: « nella misura dell’1,5 per cento, di cui 0,75 per
cento a carico del datore di lavoro e 0,75 per cento a carico del
lavoratore, e dal 1° gennaio 2020 nella misura del 3,1 per cento, di
cui 1 per cento a carico del datore di lavoro e 2,1 per cento a
carico del lavoratore »;
c) all’articolo 3, comma 8, le parole: « ai fini del conseguimento
dell’eta’ pensionabile previsto dall’articolo 1, comma 20, della
citata legge n. 335 del 1995 » sono sostituite dalle seguenti: « ai
fini del conseguimento del trattamento pensionistico ».
375. Al fine di assicurare la realizzazione dell’Universiade Napoli
2019, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da
emanare, d’intesa con il Presidente della regione Campania, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
e’ nominato un commissario straordinario, scelto tra i prefetti da
collocare fuori ruolo, il quale opera in via esclusiva con il compito
di provvedere all’attuazione del piano di interventi volti alla
progettazione e realizzazione di lavori e all’acquisizione di servizi
e beni, anche per eventi strettamente connessi allo svolgimento della
manifestazione sportiva. Al commissario non spettano compensi,
gettoni di presenza e indennita’ comunque denominati. Gli eventuali
rimborsi spese sono posti a carico delle somme gia’ stanziate per il
finanziamento della manifestazione.
376. Il commissario straordinario subentra ai soggetti istituiti,
ivi compresa l’Agenzia regionale Universiadi 2019 (ARU), che puo’
previa intesa svolgere attivita’ di supporto tecnico, per definire,
coordinare e realizzare le attivita’ necessarie per l’Universiade
2019; allo scopo puo’ stipulare accordi e convenzioni anche con
societa’ a partecipazione interamente pubblica, non che’ con il
Centro universitario sportivo italiano (CUSI). Nei termini e con le
modalita’ di cui al comma 2 dell’articolo 61 del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, il commissario predispone il piano degli
interventi, tenendo conto dei progetti e degli interventi gia’
approvati dagli enti interessati e dalla Federazione internazionale
dello sport universitario (FISU), e lo trasmette alla Presidenza del
Consiglio dei ministri – Ufficio per lo sport, al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dei beni e delle
attivita’ culturali e del turismo, alla regione Campania e al
presidente dell’ANAC. Per l’approvazione dei progetti degli
interventi previsti nel piano, entro trenta giorni dalla sua
trasmissione il commissario convoca, nei termini e con le modalita’
di cui al comma 3 dell’articolo 61 del citato decreto-legge n. 50 del
2017, una o piu’ conferenze di servizi. Eventuali modifiche e
integrazioni del piano successive alla convocazione della conferenza
di servizi sono trasmesse, senza indugio, dal commissario agli stessi
soggetti e sottoposte entro dieci giorni dalla trasmissione alla
medesima conferenza di servizi. Il commissario approva il piano degli
interventi nei modi stabiliti dal comma 4 dell’articolo 61 del
predetto decreto-legge n. 50 del 2017.
377. Il commissario, sentito il Presidente della regione Campania,
puo’ esercitare i poteri di cui al comma 5 del citato articolo 61 del
decreto-legge n. 50 del 2017.
378. La consegna delle opere previste nel piano degli interventi
deve avvenire entro il termine del 30 aprile 2019. Si applicano i
commi 6 e7 del citato articolo 61 del decreto-legge n. 50 del 2017.
379. Per la realizzazione degli interventi di propria competenza,
il commissario straordinario svolge le funzioni di stazione
appaltante, anche avvalendosi della centrale acquisti interna della
regione Campania e del provveditorato interregionale per le opere
pubbliche di Campania, Molise, Puglia e Basilicata. I rapporti tra il
commissario straordinario e la centrale acquisti e il provveditorato
alle opere pubbliche sono regolati da apposita convenzione. Il
commissario assicura la realizzazione degli interventi di cui al
comma 375. A tale scopo e’ costituita una cabina di coordinamento,
della quale fanno parte il Presidente del Consiglio dei ministri
ovvero, su sua delega, il Ministro per lo sport, che la presiede, il
Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, il
Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, il
commissario straordinario, il Presidente della regione Campania, il
sindaco del comune di Napoli, il presidente della FISU, il presidente
del CUSI, il presidente del CONI e il presidente dell’ANAC.
380. E’ in facolta’ del commissario: dare applicazione alle
disposizioni del comma 8 dell’articolo 61 del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, con elevazione del limite delle risorse disponibili, ivi
previsto, fino a 800.000 euro; operare le riduzioni dei termini come
stabilite dagli articoli 50, 60, 61, 62, 74 e 79 del codice di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ridurre fino ad un terzo i
termini stabiliti dagli articoli 97, 183, 188 e 189 del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ridurre fino a dieci
giorni, in conformita’ alla direttiva 2007/66/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, il termine di cui
all’articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. E’
altresi’ in facolta’ del commissario, per gli appalti pubblici di
lavori, di servizi e di forniture relativi agli interventi attuativi
del piano, fare ricorso all’articolo 63 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50; in questo caso, nel rispetto dei principi di
trasparenza, concorrenza e rotazione, l’invito, contenente
l’indicazione dei criteri di aggiudicazione, e’ rivolto ad almeno
cinque operatori economici. Nel caso degli appalti pubblici di lavori
l’invito e’ rivolto, anche sulla base del progetto definitivo, ad
almeno cinque operatori economici, ove esistenti, iscritti negli
elenchi delle prefetture – uffici territoriali del Governo di cui ai
commi 52 e seguenti dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n.
190, se istituiti. I lavori, i servizi e le forniture sono affidati
sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una
commissione giudicatrice costituita secondo le modalita’ stabilite
dall’articolo 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50. Per gli interventi ricompresi nel piano si applica l’articolo
30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le modalita’ e gli
interventi oggetto delle verifiche ai sensi del citato articolo 30
sono disciplinati con accordo tra il commissario e il presidente
dell’ANAC. L’accordo disciplina anche le modalita’ di comunicazione
preventiva delle deroghe attivate ai sensi del presente comma.
381. Per le finalita’ dei commi da 375 a 388, l’Unita’ operativa
speciale di cui all’articolo 30, comma 1, del citato decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, opera fino alla completa esecuzione dei contratti
e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2019. Dall’attuazione
del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
382. Si applicano i commi 9, 10 e 11 dell’articolo 61 del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. La relazione commissariale ivi
prevista deve avere cadenza semestrale ed e’ trasmessa anche alla
regione Campania. Il commissario, quale stazione appaltante, esercita
i poteri e le facolta’ di cui al comma 24 del predetto articolo 61
del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. Trovano altresi’
applicazione i commi 25 e 27 dello stesso articolo 61, intendendosi
sostituita alla regione Veneto la regione Campania.
383. Il prefetto di Napoli assicura lo svolgimento, in forma
integrata e coordinata, di tutte le attivita’ finalizzate alla
prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalita’
organizzata nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti pubblici
nonche’ nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche
comunque connessi allo svolgimento dell’Universiade 2019. Il
prefetto, nello svolgimento delle verifiche di cui al precedente
periodo, finalizzate al rilascio dell’informazione antimafia per
qualunque valore dei contratti e per qualunque importo delle
erogazioni o provvidenze, conformandosi alle linee guida adottate dal
comitato di cui all’articolo 203 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, puo’ derogare alle disposizioni del libro II del codice
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
384. Per le finalita’ di cui al comma 383 il prefetto di Napoli si
avvale della sezione specializzata del Comitato di cui all’articolo
203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, istituita ai sensi
dell’articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n.
136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n.
6.
385. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell’interno e’ istituito un Gruppo interforze centrale, a carattere
permanente, per lo svolgimento di attivita’ di monitoraggio, raccolta
e analisi delle informazioni antimafia nonche’ per il supporto
specialistico all’attivita’ di prevenzione amministrativa dei
prefetti, anche in relazione alla realizzazione di opere di massimo
rilievo e al verificarsi di qualsivoglia emergenza che ne giustifichi
l’intervento. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con
i Ministri dell’economia e delle finanze e della difesa, e’ definita
la composizione del Gruppo interforze centrale, nell’ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente. Il Gruppo si articola in una o piu’ sezioni specializzate,
una delle quali e’ dedicata alle attivita’ connesse
all’organizzazione dell’Universiade 2019, che operano in stretto
raccordo con le rispettive sezioni specializzate del Comitato di
coordinamento di cui all’articolo 203 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50.
386. Con decreto del Capo della Polizia – direttore generale della
pubblica sicurezza sono definite, nell’ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, le
funzioni e la composizione delle singole sezioni specializzate di cui
si compone il Gruppo.
387. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge sono abrogati l’articolo 16, comma 3, del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77, l’articolo 3-quinquies, comma 3, del
decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, l’articolo
2-bis, comma 3, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, e
il comma 5 dell’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229. Le funzioni dei Gruppi istituiti ai sensi delle disposizioni
abrogate sono svolte dal Gruppo interforze centrale di cui al comma
385. I riferimenti ai Gruppi soppressi, ovunque presenti, si
intendono sostituiti da riferimenti al Gruppo interforze centrale di
cui al comma 385.
388. Per le finalita’ di cui ai commi da 375 a 387 e’ autorizzata
la spesa di euro 100.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
389. L’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e’ tenuta ad adottare la
determinazione avente ad oggetto il ripiano dell’eventuale
superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale e del
tetto della spesa farmaceutica ospedaliera per l’anno 2016 a carico
di ogni singola azienda farmaceutica titolare di autorizzazione
all’immissione in commercio (AIC) entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Le aziende farmaceutiche
provvedono alla corresponsione dell’importo dovuto entro i successivi
trenta giorni. Il ripiano di cui al primo periodo e’ determinato in
modo tale che i titolari di AIC che hanno commercializzato uno o piu’
medicinali non orfani e non innovativi coperti da brevetto per la
prima volta nell’anno di ripiano e per i quali non e’ disponibile
alcun dato di fatturato relativo all’anno precedente, nonche’ i
titolari di AIC di medicinali non coperti da brevetto immessi in
commercio successivamente alla scadenza del brevetto del farmaco
originatore per la prima volta nell’anno di ripiano e per i quali non
e’ disponibile alcun dato di fatturato relativo all’anno precedente,
partecipano al ripiano stesso nella misura massima del 10 per cento
della variazione positiva del fatturato dei medesimi medicinali.
390. L’AIFA conclude entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge le transazioni con le aziende
farmaceutiche titolari di AIC, relative ai contenziosi derivanti
dall’applicazione dell’articolo 21, commi 2 e 8, del decreto-legge 24
giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2016, n. 160, relativi al ripiano della spesa farmaceutica
territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013, 2014 e 2015, ancora
pendenti al 31 dicembre 2017, che siano in regola con l’adempimento
di cui al comma 389.
391. L’AIFA, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, anche tenendo conto delle transazioni di
cui al comma 390, adotta una determinazione riepilogativa degli
importi a carico di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC per
ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 e comunica altresi’, sulla base
della predetta determinazione, al Ministero dell’economia e delle
finanze e al Ministero della salute, con le modalita’ di cui
all’articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze 7 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
172 del 25 luglio 2016, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015,
gli importi a carico di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC
spettanti a ciascuna regione e provincia autonoma. Conseguentemente,
fermo restando quanto previsto al comma 3 dell’articolo 5 del citato
decreto ministeriale 7 luglio 2016, il Ministro dell’economia e delle
finanze provvede entro i successivi trenta giorni ad adottare il
decreto di cui al citato comma 3 dell’articolo 5 del medesimo decreto
ministeriale.
392. Il ripiano dell’eventuale superamento del tetto della spesa
farmaceutica per acquisti diretti e del tetto della spesa
farmaceutica convenzionata e’ determinato in modo tale che i titolari
di AIC che hanno commercializzato uno o piu’ medicinali non orfani e
non innovativi coperti da brevetto per la prima volta nell’anno di
ripiano e per i quali non e’ disponibile alcun dato di fatturato
relativo all’anno precedente, nonche’ i titolari di AIC di medicinali
non coperti da brevetto immessi in commercio successivamente alla
scadenza del brevetto del farmaco originatore per la prima volta
nell’anno di ripiano e per i quali non e’ disponibile alcun dato di
fatturato relativo all’anno precedente, partecipano al ripiano stesso
nella misura massima del 10 per cento della variazione positiva del
fatturato dei medesimi medicinali.
393. La disposizione di cui al comma 392 si applica dal giorno
della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
394. In relazione ai versamenti effettuati dalle aziende
farmaceutiche ai fini del contenimento della spesa farmaceutica a
carico del Servizio sanitario nazionale, considerato che i tetti sono
calcolati al lordo dell’IVA, l’AIFA procede alla determinazione delle
quote di ripiano per il superamento, nel 2016, del tetto della spesa
farmaceutica al lordo dell’IVA in coerenza con la normativa vigente.
A tal fine, i commi 2 e 5 dell’articolo 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpretano nel senso
che:
a) per i versamenti effettuati ai sensi dell’articolo 5, comma 3,
lettera c), del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ai fini del
ripiano dello sforamento del tetto della spesa farmaceutica
territoriale, come rideterminato dall’articolo 1, comma 399, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonche’ per quelli effettuati ai
sensi dell’articolo 15, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
ai fini del ripiano del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera,
come rideterminato dall’articolo 1, comma 398, della stessa legge n.
232 del 2016, le aziende farmaceutiche possono portare in detrazione
l’IVA determinata scorporando la medesima, secondo le modalita’
indicate dall’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, dall’ammontare dei versamenti effettuati;
b) per i versamenti effettuati ai sensi dell’articolo 1, comma 796,
lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quali importi
equivalenti a quelli che sarebbero derivati dalla riduzione del 5 per
cento dei prezzi dei propri farmaci, nonche’ per quelli effettuati ai
sensi dell’articolo 11, comma 6, quarto periodo, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, corrisposti per un importo pari all’1,83 per
cento sul prezzo di vendita al pubblico, le aziende farmaceutiche
possono portare in detrazione l’IVA da applicare sull’ammontare dei
versamenti stessi, a condizione che ad integrazione dei versamenti
effettuati sia operato un ulteriore versamento a favore dell’erario,
di ammontare pari a detta imposta, senza possibilita’ di
compensazione, secondo le modalita’ indicate all’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
395. Il diritto alla detrazione dell’imposta di cui al comma 394
sorge nel momento in cui sono effettuati i versamenti. Ai fini delle
imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attivita’
produttive i costi relativi ai versamenti di cui al comma 394 sono
deducibili nel periodo d’imposta nel quale sono effettuati i medesimi
versamenti.
396. In caso di esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta
ai sensi del comma 394, le aziende farmaceutiche emettono un apposito
documento contabile da conservare ai sensi dell’articolo 39 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel
quale sono indicati gli estremi dell’atto con cui l’AIFA ha
determinato, in via definitiva, gli importi da versare.
397. Per i versamenti di cui al comma 394, gia’ effettuati alla
data di entrata in vigore della presente legge, il diritto alla
detrazione dell’imposta puo’ essere esercitato, al piu’ tardi, con la
dichiarazione annuale dell’IVA relativa all’anno 2018. In relazione
ai versamenti di cui al comma 394, lettera a), sono fatti salvi i
comportamenti delle aziende farmaceutiche, adottati ai fini contabili
e ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle
attivita’ produttive, che hanno dedotto il costo relativo all’IVA nei
periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge; in tali casi, l’applicazione delle
disposizioni di cui alla stessa lettera a) comporta l’iscrizione di
una sopravvenienza attiva ai sensi dell’articolo 88 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, pari all’importo dell’imposta
detratta, nel periodo d’imposta in cui la detrazione e’ operata. In
relazione ai versamenti di cui al comma 394, lettera b), qualora le
aziende farmaceutiche abbiano detratto l’IVA scorporandola
dall’ammontare dei versamenti effettuati, provvedono, entro quindici
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad
effettuare un’apposita annotazione in rettifica a loro debito sul
registro di cui all’articolo 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; qualora la detrazione
dell’imposta sia stata operata nei periodi d’imposta precedenti a
quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge,
tale rettifica comporta l’iscrizione di una sopravvenienza passiva ai
sensi dell’articolo 101 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 pari all’importo della
medesima, nel periodo d’imposta in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge.
398. A partire dal 1° gennaio 2018, i versamenti di cui al comma
394, lettera b), sono conteggiati al lordo dell’IVA ai sensi dei
commi 400 e 401. La disposizione di cui al comma 400 si applica ai
versamenti dovuti in relazione alla sospensione dalla riduzione dei
prezzi richiesta per l’anno 2018 calcolati sulla base dei dati dei
consumi dell’anno 2017 e per gli anni successivi. La disposizione di
cui al comma 401 si applica ai versamenti calcolati sulla base dei
dati dei consumi dell’anno 2018 e successivi. A tali versamenti si
applicano le disposizioni del comma 394, lettera a).
399. All’articolo 15, comma 8, lettera g), del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «e’ calcolata » sono inserite le
seguenti: « al lordo dell’IVA ».
400. All’articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre
2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, dopo le parole: « degli importi » sono
inserite le seguenti: « , al lordo dell’IVA, »;
b) al terzo periodo, dopo le parole: « alle singole regioni » sono
inserite le seguenti: « e all’erario »;
c) dopo il terzo periodo e’ inserito il seguente: « Gli importi
determinati dall’AIFA ai sensi del secondo periodo sono versati per
il 90,91 per cento alle singole regioni e per il 9,09 per cento
all’erario, senza possibilita’ di compensazione, secondo le modalita’
indicate all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241»;
d) al quarto periodo, dopo le parole: « alle singole regioni » sono
inserite le seguenti: « e all’erario ».
401. All’articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quarto periodo, dopo le parole: « alle regioni medesime »
sono inserite le seguenti: « e all’erario » e le parole: « al netto
dell’imposta sul valore aggiunto » sono sostituite dalle seguenti: «
al lordo dell’imposta sul valore aggiunto »;
b) dopo il quarto periodo e’ aggiunto il seguente: « Gli importi
determinati dall’AIFA ai sensi del quarto periodo sono versati per il
90,91 per cento alle singole regioni e per il 9,09 per cento
all’erario, senza possibilita’ di compensazione, secondo le modalita’
indicate all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241 ».
402. Le disposizioni di cui ai commi da 394 a 401 si applicano
anche in relazione alle cessioni di farmaci soggette al regime della
scissione dei pagamenti di cui all’articolo 17-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
403. Al fine di consentire l’attuazione delle disposizioni del
decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, concernente i nuovi
servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario
nazionale, per il triennio 2018-2020, e’ avviata, in nove regioni,
una sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle
funzioni assistenziali previste dall’articolo 1 del citato decreto
legislativo n. 153 del 2009, erogate dalle farmacie con oneri a
carico del Servizio sanitario nazionale, nei limiti dell’importo di
cui al comma 406.
404. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa sancita in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate nove
regioni, di cui tre per l’anno 2018, ulteriori tre per l’anno 2019 e
ulteriori tre per l’anno 2020, in cui avviare la sperimentazione
prevista dal comma 403, tenendo conto dell’esigenza di garantire la
rappresentativita’ delle aree geografiche del nord, del centro e del
sud del territorio nazionale.
405. La sperimentazione di cui al comma 403 e’ sottoposta a
monitoraggio da parte del Comitato paritetico e del Tavolo tecnico di
cui, rispettivamente, agli articoli 9 e 12 dell’intesa stipulata il
23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,al
fine di verificarne le modalita’ organizzative e gli impatti nonche’
di valutarne un’eventuale estensione sull’intero territorio
nazionale, fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 3
ottobre 2009, n. 153.
406. Ai fini dell’attuazione della sperimentazione di cui al comma
403 e’ autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l’anno 2018, di
12 milioni di euro per l’anno 2019 e di 18 milioni di euro per l’anno
2020, a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, commi 34 e
34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
407. Per l’anno 2018, il termine del 31 maggio di cui all’articolo
1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e’ differito al
15 luglio e, conseguentemente, il termine del 30 aprile di cui al
medesimo comma e’ differito al 15 giugno.
408. Ai fini di un piu’ efficiente utilizzo delle risorse e di una
conseguente migliore organizzazione del Servizio sanitario nazionale,
in via sperimentale per il triennio 2018-2020, il Ministero della
salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze,
avvia un monitoraggio degli effetti dell’utilizzo dei farmaci
innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso
terapeutico-assistenziale complessivo. Il monitoraggio, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, e’ effettuato per il tramite
del Comitato paritetico permanente per la verifica dell’erogazione
dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’intesa Stato-regioni
del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, su una o piu’ aree terapeutiche
ed e’ svolto sulla base dei dati di real world evidence e delle
informazioni ricavate dai registri dei farmaci innovativi e
innovativi oncologici sottoposti al monitoraggio dell’AIFA ai sensi
dell’articolo 15, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
409. L’esito del monitoraggio di cui al comma 408, ferma restando
la cornice finanziaria vigente per il Servizio sanitario nazionale,
e’ funzionale alla migliore allocazione delle risorse programmate per
il Servizio sanitario nazionale, ivi ricomprendendo la valutazione
della congruita’ dei fondi per i farmaci innovativi e per i farmaci
innovativi oncologici di cui all’articolo 1, commi 400 e 401, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232.
410. In ragione di quanto gia’ disposto ai sensi dell’articolo 1,
comma 607, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al medesimo comma
607, primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite
dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 ».
411. Al fine di incentivare l’efficienza e la trasparenza del
sistema di approvvigionamento della pubblica amministrazione,
l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione dei
documenti attestanti l’ordinazione e l’esecuzione degli acquisti di
beni e servizi devono essere effettuate in forma elettronica. A tal
fine, fatto salvo quanto previsto ai commi 412, 413 e 414, con
decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Agenzia
per l’Italia digitale (AGID), d’intesa con la Conferenza unificata,
sono adottati appositi regolamenti volti a disciplinare le modalita’
tecniche e le date di entrata in vigore delle modalita’ obbligatorie
di invio in forma elettronica della predetta documentazione.
412. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui
all’articolo 19, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, ai fini del potenziamento del monitoraggio della
spesa sanitaria, anche in relazione al perseguimento dell’efficienza
e dell’appropriatezza delle prestazioni sanitarie, la trasmissione
dei documenti di cui al comma 411 avviene per mezzo del Sistema di
gestione messo a disposizione dal Ministero dell’economia e delle
finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e da
questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie.
413. Il Sistema informativo del Ministero dell’economia e delle
finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato assicura
l’integrazione del Sistema di gestione di cui al comma 412 con la
Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici prevista dall’articolo
213, comma 8, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con il Sistema di interscambio
delle fatture elettroniche di cui all’articolo 1, commi 211 e 212,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e con l’infrastruttura della
banca dati SIOPE di cui all’articolo 14, comma 8-bis, della legge 31
dicembre 2009, n. 196.
414. Con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze,
sentita l’AGID, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono stabiliti le modalita’ e i tempi per l’attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 412 e 413.
415. Il Sistema di gestione di cui al comma 412 rientra tra gli
strumenti per il monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di
appropriatezza delle prescrizioni sanitarie di cui all’articolo 50
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
416. Nell’ambito delle iniziative di investimento in start-up, in
forma diretta o indiretta, ai sensi dell’articolo 1, commi 82 e
seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per quanto concerne
le aree della protesica e della riabilitazione l’INAIL valuta
prioritariamente i progetti e le attivita’ dei distretti produttivi e
di ricerca correlati alle funzioni e alle competenze dei propri
centri protesici e riabilitativi, con particolare riferimento alle
esigenze di sviluppo del polo integrato INAIL-regione Calabria di
Lamezia Terme.
417. All’articolo 1, comma 7, sesto periodo, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, le parole: « 31 dicembre 2019 » sono sostituite
dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 ».
418. E’ istituita presso il Ministero della salute una banca dati
destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di
trattamento (DAT) attraverso le quali ogni persona maggiorenne e
capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura
incapacita’ di autodeterminarsi, puo’ esprimere le proprie volonta’
in materia di trattamenti sanitari, nonche’ il consenso o il rifiuto
rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a
singoli trattamenti sanitari. Per l’attuazione del presente comma e’
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2018.
419. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il
parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono
stabilite le modalita’ di registrazione delle DAT presso la banca
dati di cui al comma 418.
420. All’articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il
comma 16 e’ sostituito dal seguente:
«16. Le tariffe massime delle strutture che erogano prestazioni di
assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di
riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza
specialistica ambulatoriale di cui al decreto del Ministro della
salute 18 ottobre 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2013, nonche’ le tariffe
delle prestazioni relative all’assistenza protesica di cui
all’articolo 2, comma 380, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
continuano ad applicarsi fino all’adozione dei decreti ministeriali
di cui all’articolo 64, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, da emanare
entro il 28 febbraio 2018 ».
421. Al fine di valorizzare la qualita’ delle prestazioni degli
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di
diritto pubblico e di diritto privato accreditati, le regioni possono
procedere alla rivalutazione del fabbisogno di prestazioni assicurate
dai predetti istituti, ivi ricomprendendo quanto specificatamente
previsto dall’articolo 1, comma 574, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, fermo restando il rispetto della normativa vigente con
riferimento ai rapporti con le strutture pubbliche e private
accreditate e nel rispetto dei vincoli finanziari vigenti, anche in
materia di tetti di spesa.
422. Al fine di garantire e promuovere il miglioramento della
qualita’ e dell’efficienza dell’attivita’ di ricerca sanitaria, parte
integrante del Servizio sanitario nazionale, secondo i principi della
Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della
Commissione delle Comunita’ europee dell’11 marzo 2005 (2005/251/CE),
e di consentire un’organica disciplina dei rapporti di lavoro del
personale della ricerca sanitaria, e’ istituito, presso gli IRCCS
pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali, di seguito
complessivamente denominati « Istituti », fermo restando il rispetto
dei vincoli in materia di spesa del personale, un ruolo non
dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attivita’ di supporto
alla ricerca sanitaria.
423. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 422 e’
disciplinato, sulla base di quanto previsto nei commi da 424 a 434,
nell’ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
Sanita’, in un’apposita sezione, con definizione dei trattamenti
economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli della
categoria apicale degli altri ruoli del comparto e valorizzando, con
riferimento al personale della ricerca sanitaria, la specificita’
delle funzioni e delle attivita’ svolte, con l’individuazione, con
riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al comma
424, di specifici criteri, connessi anche ai titoli professionali
nonche’ alla qualita’ e ai risultati della ricerca, ai fini
dell’attribuzione della fascia economica. In relazione a quanto
previsto dal comma 422, gli atti aziendali di organizzazione degli
Istituti prevedono, nell’ambito delle vigenti dotazioni organiche e
senza nuovi o maggiori oneri, una specifica e autonoma sezione per le
funzioni di ricerca, facente capo, negli IRCCS, al direttore
scientifico e, negli Istituti zooprofilattici sperimentali, al
direttore generale.
424. Per garantire un’adeguata flessibilita’ nelle attivita’ di
ricerca, gli Istituti assumono, per lo svolgimento delle predette
attivita’, entro il limite del 20 per cento per l’anno 2018 e del 30
per cento a decorrere dall’anno 2019 delle complessive risorse
finanziarie disponibili per le attivita’ di ricerca, personale con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nel rispetto del
contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 423 e del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma
425. Il limite di cui al primo periodo e’ incrementato con le risorse
aggiuntive trasferite a ciascun Istituto dal Ministero della salute,
pari a complessivi 19 milioni di euro per l’anno 2018, a 50 milioni
di euro per l’anno 2019, a 70 milioni di euro per l’anno 2020 e a 90
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.
425. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per
la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro
dell’economia e delle finanze, previo accordo sancito in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti,
nel rispetto delle condizioni e delle modalita’ di reclutamento
stabilite dall’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali per le
assunzioni di cui al comma 424.
426. Gli Istituti possono bandire le procedure concorsuali per il
reclutamento del personale di cui al comma 424 nonche’ procedere
all’immissione in servizio dei vincitori con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato della durata di cinque anni, con
possibilita’ di un solo rinnovo per la durata massima di ulteriori
cinque anni, previa valutazione ai sensi del comma 427. L’attuazione
di quanto previsto nel precedente periodo e’ subordinata alla
verifica della disponibilita’ finanziaria nell’ambito delle risorse
di cui al citato comma 424.
427. Il personale assunto ai sensi del comma 426 e’ soggetto a
valutazione annuale e a valutazione di idoneita’ per l’eventuale
rinnovo a conclusione dei primi cinque anni di servizio, secondo
modalita’, condizioni e criteri stabiliti con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative. L’esito negativo della valutazione
annuale, per tre anni consecutivi, determina la risoluzione del
contratto. Previo accordo tra gli Istituti e con il consenso
dell’interessato, e’ ammessa la cessione del contratto a tempo
determinato, compatibilmente con le risorse esistenti nell’ambito
delle disponibilita’ finanziarie di cui al comma 424.
428. Gli Istituti, nel rispetto delle vigenti disposizioni
legislative in materia di contenimento delle spese di personale,
nell’ambito dei posti della complessiva dotazione organica del
personale destinato alle attivita’ di assistenza o di ricerca,
possono inquadrare a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio
sanitario nazionale, compresi quelli della dirigenza per il solo
personale della ricerca sanitaria, previa verifica dei requisiti
prescritti dalle disposizioni vigenti, il personale che abbia
completato il secondo periodo contrattuale con valutazione positiva,
secondo la disciplina stabilita con il decreto del Ministro della
salute previsto dal comma 427.
429. Al fine di valorizzare i giovani che esprimono alto potenziale
e di favorire il rientro dall’estero di personale fornito di elevata
professionalita’, gli Istituti possono sottoscrivere i contratti a
tempo determinato, per la durata del relativo progetto di ricerca,
con gli sperimentatori principali vincitori di bandi pubblici
competitivi nazionali, europei o internazionali, secondo quanto
previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
al comma 425. Il costo del contratto grava sui fondi del progetto
finanziato con il bando pubblico e il contratto puo’ essere prorogato
per il completamento del primo quinquennio di cui al comma 426,
subordinatamente alla disponibilita’ delle risorse finanziarie di cui
al comma 424.
430. Gli Istituti possono altresi’ utilizzare una quota fino al 5
per cento delle disponibilita’ finanziarie di cui al comma 424 per
stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui
al comma 426 con ricercatori residenti all’estero, la cui produzione
scientifica soddisfi i parametri stabiliti con il decreto del
Ministro della salute di cui al comma 427.
431. Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato di cui
ai commi 424 e 432 e’ ammesso alla partecipazione per l’accesso in
soprannumero al relativo corso di specializzazione, secondo le
modalita’ previste dall’articolo 35, commi 4 e 5, del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
432. In sede di prima applicazione, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della sezione del contratto collettivo del
comparto Sanita’ di cui al comma 423, il personale in servizio presso
gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017, con rapporti di lavoro
flessibile instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica, che
abbia maturato un’anzianita’ di servizio di almeno tre anni negli
ultimi cinque, puo’ essere assunto con contratto di lavoro a tempo
determinato secondo la disciplina e nei limiti delle risorse di cui
al comma 424 e secondo le modalita’ e i criteri stabiliti con il
decreto del Ministro della salute di cui al comma 427.
433. Al fine di garantire la continuita’ nell’attuazione delle
attivita’ di ricerca, nelle more dell’assunzione del personale di cui
al comma 432, gli Istituti, in deroga all’articolo 7, comma 5-bis,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono continuare ad
avvalersi, con le forme contrattuali di lavoro in essere, del
personale in servizio alla data del 31 dicembre 2017, nei limiti
delle risorse finanziarie di cui al comma 424.
434. I contratti di lavoro a tempo determinato di cui ai commi da
422 a 432 sono stipulati in deroga ai limiti di cui all’articolo 9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all’articolo 2,
comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
435. Al fine di valorizzare il servizio e la presenza presso le
strutture del Servizio sanitario nazionale del personale della
dirigenza medica, sanitaria e veterinaria e di attenuare gli effetti
finanziari correlati alla disposizione di cui all’articolo 23, comma
2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, con riferimento
alla retribuzione individuale di anzianita’, il livello del
finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui
concorre lo Stato e’ incrementato di 30 milioni di euro per l’anno
2019, di 35 milioni di euro per l’anno 2020, di 40 milioni di euro
per l’anno 2021, di 43 milioni di euro per l’anno 2022, di 55 milioni
di euro per l’anno 2023, di 68 milioni di euro per l’anno 2024, di 80
milioni di euro per l’anno 2025 e di 86 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono
destinate a incrementare i Fondi contrattuali per il trattamento
economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria.
436. All’articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole: « decorsi diciotto mesi » sono
sostituite dalle seguenti: « decorsi trenta mesi »;
b) al secondo periodo, le parole: « entro ventiquattro mesi » sono
sostituite dalle seguenti: « entro trentasei mesi » e le parole: «
entro nove mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro diciotto
mesi ».
437. Il Ministro della salute, con proprio decreto da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, istituisce la Rete nazionale della talassemia e delle
emoglobinopatie, di cui fanno parte i centri di cura e le reti
regionali gia’ esistenti, ed adotta linee guida specifiche per la
corretta applicazione dei protocolli terapeutici e dei percorsi di
assistenza.
438. Per le finalita’ di cui al comma 437 e’ autorizzata la spesa
di 100.000 euro annui, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
439. All’articolo 12 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, dopo il
comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Al fine di rafforzare, in tutto il territorio nazionale, la
garanzia di uniformi e rigorosi livelli di qualita’ e sicurezza dei
processi produttivi attinenti alle attivita’ trasfusionali, il Centro
nazionale sangue svolge, in accordo con le regioni, attivita’ di
supporto alla verifica e al controllo ai fini della certificazione di
conformita’ delle attivita’ e dei prodotti dei servizi trasfusionali
alle disposizioni normative nazionali ed europee, quale garanzia
propedeutica al rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento da
parte delle regioni e delle province autonome, previsti dall’articolo
20 della presente legge e dall’articolo 4 del decreto legislativo 20
dicembre 2007, n. 261, e a supporto delle stesse.
4-ter. Con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
sono definite le modalita’ di funzionamento, in seno al Centro
nazionale sangue, del sistema nazionale di verifica, controllo e
certificazione, anche con riferimento ai rapporti con le regioni e
con le province autonome di Trento e di Bolzano.
4-quater. Per le finalita’ di cui al comma 4-bis e’ destinata, in
modo vincolato, alle attivita’ del Centro nazionale sangue la somma
di 1,5 milioni di euro annui, a decorrere dal 1° gennaio 2018, a
valere sulle quote vincolate del Fondo sanitario nazionale, di cui
all’articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ».
440. Fra i beneficiari dell’equa riparazione prevista dall’articolo
27-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono inclusi anche
i familiari dei deceduti danneggiati, anche se agiscono solo iure
proprio, a condizione che abbiano fatto domanda di accesso all’iter
transattivo di cui all’articolo 33 del decreto-legge 1° ottobre 2007,
n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,
n. 222, e all’articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, entro la data del 19 gennaio 2010.
441. Le societa’ di capitali nonche’ le societa’ cooperative a
responsabilita’ limitata e le societa’ di persone, titolari di
farmacia privata, rispettivamente con capitale maggioritario di soci
non farmacisti o con maggioranza di soci non farmacisti, versano
all’Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti (ENPAF)
un contributo pari allo 0,5 per cento del fatturato annuo al netto
dell’IVA. Il contributo e’ versato all’ENPAF annualmente entro il 30
settembre dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio.
442. Le societa’ operanti nel settore odontoiatrico, di cui al
comma 153 dell’articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, versano
un contributo pari allo 0,5 per cento del fatturato annuo alla
gestione « Quota B» del Fondo di previdenza generale dell’Ente
nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri
(ENPAM), entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello della
chiusura dell’esercizio.
443. All’articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«6-bis. Le societa’ di cui al comma 1, in qualunque forma
costituite, sono tenute a prevedere e inserire nella loro
denominazione sociale l’indicazione “societa’ tra avvocati” nonche’
ad applicare la maggiorazione percentuale, relativa al contributo
integrativo di cui all’articolo 11 della legge 20 settembre 1980, n.
576, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini
dell’IVA; tale importo e’ riversato annualmente alla Cassa nazionale
di previdenza e assistenza forense.
6-ter. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con
proprio regolamento da emanare entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, provvede a definire termini,
modalita’ dichiarative e di riscossione, nonche’ eventuali sanzioni
applicabili per garantire l’applicazione delle disposizioni del comma
6-bis. Il regolamento di cui al primo periodo e’ sottoposto ad
approvazione ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera a), del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 ».
444. Al fine di consentire il corretto svolgimento delle molteplici
funzioni istituzionalmente demandate in base alla normativa vigente
all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS),
anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 1, commi 573 e
587, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dall’articolo 1, comma
579, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dall’articolo 3 della
legge 8 marzo 2017, n. 24, la dotazione organica dell’AGENAS e’
determinata nel numero di 146 unita’, di cui 17 con qualifica
dirigenziale.
445. Per il biennio 2018-2019, nel rispetto della programmazione
triennale del fabbisogno di personale l’AGENAS puo’ bandire, in
deroga alle procedure di mobilita’ di cui all’articolo 30, comma 1,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, nonche’ ad ogni altra procedura per l’assorbimento del
personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e nel limite dei
posti disponibili nella propria dotazione organica, procedure
concorsuali, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato di 100
unita’ di personale, di cui 10 dirigenti di area III, 80 di categoria
D a posizione economica di base, 7 di categoria C a posizione
economica di base e 3 di categoria B a posizione economica di base,
con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il
personale non di ruolo, di qualifica non dirigenziale, che, alla data
di entrata in vigore della presente legge, presti servizio, con
contratto a tempo determinato ovvero con contratto di lavoro
flessibile, ivi compresi i contratti di collaborazione coordinata e
continuativa da almeno tre anni, presso l’AGENAS.
446. L’AGENAS puo’ prorogare, senza nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato e fino al completamento delle procedure
concorsuali di cui al comma 445, in relazione al proprio effettivo
fabbisogno, i contratti di collaborazione di cui al comma 445 in
essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
447. All’onere derivante dall’attuazione del comma 445, pari a euro
2.372.168 per l’anno 2018 e a euro 4.740.379 a decorrere dall’anno
2019, si provvede utilizzando l’integrazione al finanziamento di cui
all’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n.
266, derivante dai contributi di cui all’articolo 2, comma 358, della
legge 27 dicembre 2007, n. 244, integralmente devoluti al bilancio
dell’AGENAS. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini
di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dai commi da 444 a 448,
pari a euro 1.186.000 per l’anno 2018 e a euro 2.370.000 a decorrere
dall’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi
pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
448. L’AGENAS adegua alle disposizioni di cui ai commi da 444 a 447
il proprio statuto nonche’ il regolamento sul funzionamento degli
organi, sull’organizzazione dei servizi, sull’ordinamento del
personale e sulla gestione amministrativo-contabile dell’AGENAS
stessa, deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato con
decreto del Ministro della salute 23 settembre 2013, e tutti gli atti
connessi e consequenziali.
449. In ragione delle specificita’ territoriali e linguistiche, al
fine di garantire la continuita’ dell’assistenza sanitaria in ambito
provinciale, nel triennio 2018-2020, nella regione Trentino-Alto
Adige/Südtirol le aziende sanitarie possono stipulare, per la durata
massima di un anno, contratti d’opera, rinnovabili fino al massimo di
due anni, con operatori sanitari e con personale del ruolo
professionale, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) sussistano motivi di inderogabile e comprovata necessita’ per lo
svolgimento delle relative mansioni e per garantire i livelli
essenziali di assistenza;
b) l’oggetto del rapporto riguardi un’attivita’ istituzionale delle
aziende sanitarie per la quale il rispettivo posto in organico non e’
coperto;
c) il concorso pubblico bandito nell’arco dei dodici mesi
precedenti per la copertura dei corrispondenti posti in organico
abbia avuto esito negativo;
d) risulti impossibile provvedere in base alla normativa vigente
alla sostituzione del titolare del posto;
e) i posti non possano essere coperti con i meccanismi di mobilita’
di personale previsti dalla normativa vigente.
450. Al fine di assicurare l’efficace svolgimento del servizio
sanitario, i professionisti di cui al comma 449 sono inseriti, sulla
base del contratto d’opera stipulato con l’azienda sanitaria, nei
moduli organizzativi e operativi delle singole strutture ospedaliere.
451. I compensi orari del personale assunto con i contratti di cui
al comma 449 sono stabiliti dalle singole aziende sanitarie e non
possono eccedere il costo orario previsto per il personale di ruolo.
452. I rapporti instaurati sulla base delle disposizioni dei commi
449, 450 e 451 non danno luogo ad un rapporto di lavoro subordinato.
453. Al fine di sostenere l’attivita’ di ricerca sul genoma del
pancreas, alla Fondazione italiana per la ricerca sulle malattie del
pancreas ONLUS e’ attribuito un contributo di 500.000 euro per l’anno
2019.
454. All’articolo 17, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, dopo le parole: « della spesa di personale » sono inserite le
seguenti: « , ovvero una variazione dello 0,1 per cento annuo, ».
455. Al fine di garantire la piena attuazione della legge 18 agosto
2015, n. 134, la dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con
disturbo dello spettro autistico, istituito nello stato di previsione
del Ministero della salute, e’ incrementata di 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2019 e 2020.
456. In ottemperanza alle sentenze del tribunale amministrativo
regionale (TAR) del Lazio, sezione 1-bis, n. 640/1994, e del
Consiglio di Stato, sezione IV giurisdizionale, n. 2537/2004, e per
il completamento degli interventi perequativi indicati dal Ministero
della salute con atto DGPROF/P/3/ I.8.d.n.1 del 16 giugno 2017, e’
autorizzata la spesa di 500.000 euro per l’anno 2018 e di un milione
di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Il Ministero della
salute, con apposito decreto, individua i criteri di riparto delle
risorse tra i soggetti beneficiari nel limite della spesa autorizzata
e assicura il relativo monitoraggio.
457. E’ istituito, nello stato di previsione del Ministero della
giustizia, un fondo con una dotazione finanziaria di 20 milioni di
euro per l’anno 2018, da ripartire con decreto del Ministro della
giustizia, destinato al finanziamento di interventi urgenti per
assicurare la funzionalita’ degli uffici giudiziari e degli istituti
penitenziari, con particolare riferimento alle aree colpite da eventi
sismici, nonche’ al sostegno delle attivita’ amministrative del
consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli
giudiziari.
458. All’articolo 5, comma 4, secondo periodo, del codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: « nel corrispondente
circondario » sono sostituite dalle seguenti: « nel territorio,
rispettivamente, delle province di Trapani e di Caserta ».
459. Al fine di garantire la funzionalita’ degli uffici giudiziari,
i termini di cui all’articolo 1, comma 181, secondo e terzo periodo,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono prorogati di ulteriori
dodici mesi dalla data di pubblicazione della delibera di
assegnazione del finanziamento.
460. Limitatamente all’anno finanziario 2018, e’ ridotto di 20
milioni di euro il trasferimento in favore del Consiglio superiore
della magistratura il quale e’ autorizzato ad integrare la relativa
dotazione annuale per l’ammontare di 20 milioni di euro derivanti
dall’avanzo di amministrazione.
461. Al fine di dare completa attuazione al processo di
liberalizzazione di cui all’articolo 1, commi 57 e 58, della legge 4
agosto 2017, n. 124, e di assicurare, a decorrere dall’anno 2018,
l’effettivita’ dei risparmi di spesa da esso derivanti, nonche’
l’efficiente svolgimento del servizio di notificazioni a mezzo posta,
a tutela della funzionalita’ dell’amministrazione giudiziaria e della
finanza pubblica, all’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.
190, dopo il comma 97 sono inseriti i seguenti:
«97-bis. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, dopo il secondo comma e’ aggiunto il seguente:
“Il servizio deve essere erogato da operatori postali in possesso
della licenza di cui all’articolo 5, comma 2, secondo periodo, del
decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e deve rispettare gli
obblighi di qualita’ minima stabiliti dall’Autorita’ per le garanzie
nelle comunicazioni ai sensi della legge 4 agosto 2017, n. 124”;
b) all’articolo 2, le parole: “al modello prestabilito
dall’Amministrazione postale” sono sostituite dalle seguenti: “al
modello approvato dall’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni,
sentito il Ministero della giustizia”;
c) all’articolo 3:
1) al primo comma, le parole: “dell’ufficio postale” sono
sostituite dalle seguenti: “del punto di accettazione dell’operatore
postale”;
2) al secondo comma, le parole: “all’ufficio postale” sono
sostituite dalle seguenti: “al punto di accettazione dell’operatore
postale”;
3) al terzo comma, le parole: “dall’Amministrazione postale” sono
sostituite dalle seguenti: “ai sensi dell’articolo 2”;
4) al quarto comma, le parole da: “; per le notificazioni in
materia penale” a: “si riferisce” sono sostituite dai seguenti
periodi: “Per le notificazioni in materia penale e per quelle in
materia civile e amministrativa effettuate in corso di procedimento,
sull’avviso di ricevimento e sul piego devono essere indicati come
mittenti, con indicazione dei relativi indirizzi, ivi compreso
l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il mittente sia
obbligato per legge a dotarsene, la parte istante o il suo
procuratore o l’ufficio giudiziario, a seconda di chi abbia fatto
richiesta della notificazione all’ufficiale giudiziario. In ogni caso
il mittente che non sia gravato dall’obbligo di cui al periodo
precedente puo’ sempre indicare un indirizzo di posta elettronica
certificata ai fini della trasmissione della copia dell’avviso di
ricevimento ai sensi dell’articolo 6”;
5) dopo il quarto comma e’ inserito il seguente:
“E’ facolta’ dell’operatore postale richiedere una nuova
compilazione dell’avviso o il riconfezionamento del piego che
risultino effettuati in modo non conforme alla modulistica di cui
all’articolo 2. Nel caso in cui il mittente non provveda, l’operatore
puo’ rifiutare l’esecuzione del servizio”;
6) al quinto comma, le parole: “all’ufficio postale di
partenza” sono sostituite dalle seguenti: “al punto di accettazione
dell’operatore postale”;
d) all’articolo 4:
1) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “,
fermi restando gli effetti di quest’ultima per il notificante al
compimento delle formalita’ a lui direttamente imposte dalle vigenti
disposizioni”;
2) al quarto comma, le parole: “dal bollo apposto” sono sostituite
dalle seguenti: “da quanto attestato”;
e) l’articolo 6 e’ sostituito dal seguente:
“Art. 6. – 1. Lo smarrimento dell’avviso di ricevimento non da’
diritto ad alcuna indennita’, ma l’operatore postale incaricato e’
tenuto a rilasciare, senza spese, un duplicato o altro documento
comprovante il recapito del piego in formato cartaceo e a farlo avere
al mittente. Quando il mittente ha indicato un indirizzo di posta
elettronica certificata, l’operatore forma una copia per immagine su
supporto analogico dell’avviso di ricevimento secondo le modalita’
prescritte dall’articolo 22 del codice di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e provvede, entro tre giorni dalla consegna del
piego al destinatario, a trasmettere con modalita’ telematiche la
copia dell’avviso al mittente. In alternativa, l’operatore postale
genera l’avviso di ricevimento direttamente in formato elettronico ai
sensi dell’articolo 21 del codice di cui al decreto legislativo n. 82
del 2005 e lo trasmette in conformita’ a quanto previsto dal secondo
periodo del presente comma. L’originale dell’avviso di ricevimento
trasmesso in copia e’ conservato presso l’operatore postale, dove il
mittente puo’ ritirarlo.
2. Per ogni piego smarrito, l’operatore postale incaricato
corrisponde un indennizzo nella misura prevista dall’Autorita’ per le
garanzie nelle comunicazioni”;
f) l’articolo 7 e’ sostituito dal seguente:
“Art. 7. – 1. L’operatore postale consegna il piego nelle mani
proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito.
2. Se la consegna non puo’ essere fatta personalmente al
destinatario, il piego e’ consegnato, nel luogo indicato sulla busta
che contiene l’atto da notificare, a persona di famiglia che conviva
anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al
servizio del destinatario, purche’ il consegnatario non sia persona
manifestamente affetta da malattia mentale o abbia eta’ inferiore a
quattordici anni. In mancanza delle persone indicate al periodo
precedente, il piego puo’ essere consegnato al portiere dello stabile
ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo,
e’ comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.
3. L’avviso di ricevimento e di documenti attestanti la consegna
debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale e’ consegnato il
piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal
destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti
summenzionati, dalla specificazione della qualita’ rivestita dal
consegnatario, con l’aggiunta, se trattasi di familiare,
dell’indicazione di convivente anche se temporaneo.
4. Se il destinatario o le persone alle quali puo’ farsi la
consegna rifiutano di firmare l’avviso di ricevimento pur ricevendo
il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di
firmare documenti attestanti la consegna, il che equivale a rifiuto
del piego, l’operatore postale ne fa menzione sull’avviso di
ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal
destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di
firmare nonche’ la sua qualita’, appone la data e la propria firma
sull’avviso di ricevimento che e’ subito restituito al mittente in
raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del
destinatario di riceverlo. Analogamente, la prova della consegna e’
fornita dall’addetto alla notifica nel caso di impossibilita’ o
impedimento determinati da analfabetismo o da incapacita’ fisica alla
sottoscrizione”;
g) l’articolo 8 e’ sostituito dal seguente:
“Art. 8. – 1. Se le persone abilitate a ricevere il piego in luogo
del destinatario rifiutano di riceverlo, ovvero se l’operatore
postale non puo’ recapitarlo per temporanea assenza del destinatario
o per mancanza, inidoneita’ o assenza delle persone sopra menzionate,
il piego e’ depositato lo stesso giorno presso il punto di deposito
piu’ vicino al destinatario.
2. Per il ritiro della corrispondenza inesitata l’operatore postale
di riferimento deve assicurare la disponibilita’ di un adeguato
numero di punti di giacenza o modalita’ alternative di consegna della
corrispondenza inesitata al destinatario, secondo criteri e tipologie
definite dall’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, tenuto
conto delle esigenze di riservatezza, sicurezza, riconoscibilita’ ed
accessibilita’ richieste dalla natura del servizio.
3. In ogni caso, deve essere assicurata la diretta supervisione e
responsabilita’ dell’operatore postale, pressoi punti di giacenza o
sulle modalita’ alternative di consegna della corrispondenza
inesitata, in relazione alla custodia ed alle altre attivita’
funzionali al ritiro o alla consegna degli invii.
4. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito e’ data
notizia al destinatario, a cura dell’operatore postale, mediante
avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere
affisso alla porta d’ingresso oppure immesso nella cassetta della
corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda. L’avviso
deve contenere l’indicazione del soggetto che ha richiesto la
notifica e del suo eventuale difensore, dell’ufficiale giudiziario al
quale la notifica e’ stata richiesta e del numero di registro
cronologico corrispondente, della data di deposito e dell’indirizzo
del punto di deposito, nonche’ l’espresso invito al destinatario a
provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro
dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l’avvertimento
che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci
giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al
periodo precedente e che, decorso inutilmente anche il predetto
termine di sei mesi, l’atto sara’ restituito al mittente.
5. La notificazione si ha per eseguita dalla data del ritiro del
piego, se anteriore al decorso del termine di dieci giorni di cui al
comma 4. In tal caso, l’impiegato del punto di deposito lo dichiara
sull’avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o
dal suo incaricato che ne ha curato il ritiro, e’, entro due giorni
lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione.
6. Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera
raccomandata, di cui al comma 4, senza che il destinatario o un suo
incaricato ne abbia curato il ritiro, l’avviso di ricevimento e’,
entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione
con annotazione in calce, sottoscritta dall’operatore postale, della
data dell’avvenuto deposito e dei motivi che l’hanno determinato,
dell’indicazione ‘atto non ritirato entro il termine di dieci giorni’
e della data di restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il
piego e’ stato depositato, il piego stesso e’ restituito al mittente
in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta
dall’operatore postale, della data dell’avvenuto deposito e dei
motivi che l’hanno determinato, dell’indicazione ‘non ritirato entro
il termine di sei mesi’ e della data di restituzione. Qualora la data
delle eseguite formalita’ manchi sull’avviso di ricevimento o sia,
comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data
risultante da quanto riportato sull’avviso stesso.
7. Fermi i termini sopra indicati, l’operatore postale puo’
consentire al destinatario di effettuare il ritiro digitale dell’atto
non recapitato assicurando l’identificazione del consegnatario ed il
rilascio da parte di quest’ultimo di un documento informatico recante
una firma equipollente a quella autografa”;
h) l’articolo 9 e’ sostituito dal seguente:
“Art. 9. – 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 201,
comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, sono restituiti al mittente in raccomandazione e
con indicazione del motivo del mancato recapito gli invii che non
possono essere consegnati per i seguenti motivi: destinatario
sconosciuto, trasferito, irreperibile, deceduto, indirizzo inesatto,
indirizzo insufficiente, indirizzo inesistente”;
i) l’articolo 11 e’ abrogato;
l) all’articolo 12:
1) al primo comma, le parole: “3 febbraio 1993, n. 29,” sono
sostituite dalle seguenti: “30 marzo 2001, n. 165,”;
2) il secondo e terzo comma sono abrogati;
m) dopo l’articolo 16 e’ aggiunto il seguente:
“Art. 16-bis. – 1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge
si applicano le disposizioni internazionali vigenti tra gli Stati”.
97-ter. Ai fini delle notificazioni a mezzo posta, qualunque
riferimento della legislazione vigente all’ufficio postale per mezzo
del quale e’ effettuata la spedizione si intende riferito al “punto
di accettazione” e all’ufficio postale preposto alla consegna si
intende riferito al “punto di deposito”.
97-quater. All’articolo 18 del decreto legislativo 22 luglio 1999,
n. 261, al comma 1 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le
persone addette ai servizi di notificazione a mezzo posta sono
considerate pubblici ufficiali a tutti gli effetti” e, alla rubrica,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e persone addette ai
servizi di notificazione a mezzo posta”.
97-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 97-bis a 97-quater
si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del
provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che disciplina
le procedure per il rilascio delle licenze di cui all’articolo 5,
comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.
261. Le disposizioni di cui alla lettera e) del comma 97-bis si
applicano a decorrere dal 1° giugno 2018 ».
462. Al fine di perseguire l’obiettivo della coesione sociale e
territoriale, senza discriminazioni tra gli utenti, in conformita’
alla normativa europea e nazionale, e fermo restando il rispetto
della normativa regolatoria di settore, il contratto di programma tra
il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio
postale universale puo’ comprendere, su richiesta di una delle parti,
a partire dal 1° gennaio 2020, nell’offerta complessiva dei servizi
postali, tenuto conto di ragioni di efficienza e razionalizzazione
della fornitura dei medesimi servizi e valorizzando la presenza
capillare degli uffici postali appartenenti allo stesso fornitore del
servizio postale universale, le attivita’ di raccolta, trasporto,
smistamento e distribuzione di invii postali fino a 5 chilogrammi.
463. Ai sensi dell’articolo 9, commi 2 e 3, della legge 6 ottobre
2017, n. 158, piccoli comuni possono stipulare appositi protocolli
aggiuntivi con il fornitore del servizio postale universale per
ridurre l’attuale discriminazione relativa ai tempi di consegna
effettivi rispetto ai grandi centri abitati e per il conseguimento
degli obiettivi di cui al comma 462 del presente articolo. Il
fornitore del servizio postale universale, nel perseguire obiettivi
di efficienza e razionalizzazione della fornitura del servizio, anche
tenuto conto degli obiettivi di coesione sociale ed economica, si
impegna a valutare prioritariamente eventuali iniziative degli enti
territoriali che possano potenziare l’offerta complessiva dei servizi
in specifici ambiti territoriali, anche al fine di valorizzare la
presenza capillare degli uffici postali.
464. Con uno o piu’ regolamenti adottati con decreti del Ministro
dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita’
tecniche per l’attuazione dei commi 462 e 463 con riferimento ai
singoli regimi interessati.
465. All’articolo 81-bis delle disposizioni per l’attuazione del
codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al
regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e’ aggiunto, in fine, il
seguente comma:
«Quando il difensore documenta il proprio stato di gravidanza, il
giudice, ai fini della fissazione del calendario del processo ovvero
della proroga dei termini in esso previsti, tiene conto del periodo
compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre
mesi successivi. La disposizione del primo periodo si applica anche
nei casi di adozione nazionale e internazionale nonche’ di
affidamento del minore avendo riguardo ai periodi previsti
dall’articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno della maternita’ e della paternita’, di
cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Dall’applicazione
del presente comma non puo’ derivare grave pregiudizio alle parti
nelle cause per le quali e’ richiesta un’urgente trattazione ».
466. All’articolo 420-ter del codice di procedura penale, dopo il
comma 5 e’ aggiunto il seguente:
«5-bis. Agli effetti di cui al comma 5 il difensore che abbia
comunicato prontamente lo stato di gravidanza si ritiene
legittimamente impedito a comparire nei due mesi precedenti la data
presunta del parto e nei tre mesi successivi ad esso ».
467. All’articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite
dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;
b) al comma 3, le parole: « e del 15 per cento per l’anno 2017 »
sono sostituite dalle seguenti: « , del 15 per cento per l’anno 2017
e del 10 per cento per l’anno 2018 ».

468. Ai consiglieri di Stato di cui all’articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, spetta il rimborso
delle spese, ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836, o, a
scelta dell’interessato, l’indennita’ di trasferta, ai sensi
dell’articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
successive modificazioni, a titolo risarcitorio indennitario, in
relazione al mantenimento della residenza nel territorio della
provincia di Bolzano, nel limite di spesa pari a 50.000 euro annui a
decorrere dal 2018.
469. Al secondo comma dell’articolo 30 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, il terzo e quarto periodo
sono soppressi.
470. Al comma 4 dell’articolo 22 della legge 31 dicembre 2012, n.
247, la parola: « cinque» e’ sostituita dalla seguente:« sei ».
471. All’articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di
cui al comma 6-ter del presente articolo rientrano in apposite
gestioni separate del “Fondo unico giustizia”:
a) salvo che nei casi di cui all’articolo 104, primo e secondo
comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e fino al riparto
finale dell’attivo fallimentare, le somme giacenti in conti correnti
accesi a norma dell’articolo 34, primo comma, dello stesso regio
decreto n. 267 del 1942;
b) fino al momento della distribuzione, le somme giacenti in conti
correnti e in depositi a risparmio ricavate nel corso di procedure
esecutive per espropriazione immobiliare;
c) le somme, giacenti in conti correnti e in depositi a risparmio,
oggetto di sequestro conservativo ai sensi dell’articolo 671 del
codice di procedura civile;
d) le somme a qualunque titolo depositate presso Poste Italiane
S.p.A., banche e altri operatori finanziari in relazione a
procedimenti civili contenziosi.
2-ter. Gli utili della gestione finanziaria delle somme di cui al
comma 2-bis, costituiti dal differenziale rispetto al rendimento
finanziario ordinario di cui al comma 6-ter, sono versati all’entrata
del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, in misura
pari al 50 per cento, al Ministero della giustizia, al netto degli
interessi spettanti, rispettivamente, ai creditori del fallimento e
all’assegnatario »;
b) dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:
«3.1. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai beni di cui
ai commi 2 e 2-bis a decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 6-ter »;
c) dopo il comma 6-bis e’ inserito il seguente:
«6-ter. Le modalita’ di attuazione dei commi 2-bis e 2-ter, anche
in relazione a quanto disposto dal comma 6, sono stabilite con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro della giustizia. Con il medesimo decreto e’ individuato,
relativamente ai procedimenti e alle procedure di cui al comma 2-bis
sorti dopo l’entrata in vigore del decreto di cui al presente comma,
il tasso di interesse attivo di riferimento scelto tra quelli
disponibili sul mercato interbancario per operazioni analoghe e
continuativamente rilevati e pubblicati, che la banca o l’ufficio
postale prescelto deve riconoscere al fine di garantire l’ordinario
rendimento finanziario delle somme depositate. Per i procedimenti e
le procedure di cui al comma 2-bis sorti prima dell’entrata in vigore
del decreto di cui al presente comma il differenziale di cui al comma
2-ter e’ determinato in relazione al tasso di interesse attivo gia’
riconosciuto »;
d) al comma 7, le parole: « Con decreto » sono sostituite dalle
seguenti: « Salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter, con
decreto ».
472. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
all’articolo 2, comma 6-ter, del decreto-legge 16 settembre 2008, n.
143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n.
181, all’articolo 34 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, le parole da: « Su » fino a: « capitale » sono
soppresse;
b) nel terzo comma, dopo la parola: « delegato » sono aggiunte le
seguenti: « e, nel periodo di intestazione “Fondo unico giustizia”
del conto corrente, su disposizione di Equitalia Giustizia SpA ».
473. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo l’articolo 238 (L) e’
inserito il seguente:
«Art. 238-bis (L) (Attivazione delle procedure di conversione delle
pene pecuniarie non pagate). – 1. Entro la fine di ogni mese l’agente
della riscossione trasmette all’ufficio, anche in via telematica, le
informazioni relative allo svolgimento del servizio e all’andamento
delle riscossioni delle pene pecuniarie effettuate nel mese
precedente. L’agente della riscossione che viola la disposizione del
presente comma e’ soggetto alla sanzione amministrativa di cui
all’articolo 53 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 54, 55 e 56 del
predetto decreto.
2. L’ufficio investe il pubblico ministero perche’ attivi la
conversione presso il magistrato di sorveglianza competente, entro
venti giorni dalla ricezione della prima comunicazione da parte
dell’agente della riscossione, relativa all’infruttuoso esperimento
del primo pignoramento su tutti i beni.
3. Ai medesimi fini di cui al comma 2, l’ufficio investe, altresi’,
il pubblico ministero se, decorsi ventiquattro mesi dalla presa in
carico del ruolo da parte dell’agente della riscossione e in mancanza
della comunicazione di cui al comma 2, non risulti esperita alcuna
attivita’ esecutiva ovvero se gli esiti di quella esperita siano
indicativi dell’impossibilita’ di esazione della pena pecuniaria o di
una rata di essa.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, sono trasmessi al pubblico
ministero tutti i dati acquisiti che siano rilevanti ai fini
dell’accertamento dell’impossibilita’ di esazione.
5. L’articolo di ruolo relativo alle pene pecuniarie e’ sospeso
dalla data in cui il pubblico ministero trasmette gli atti al
magistrato di sorveglianza competente.
6. Il magistrato di sorveglianza, al fine di accertare l’effettiva
insolvibilita’ del debitore, puo’ disporre le opportune indagini nel
luogo del domicilio o della residenza, ovvero dove si abbia ragione
di ritenere che lo stesso possieda altri beni o cespiti di reddito e
richiede, se necessario, informazioni agli organi finanziari.
7. Quando il magistrato di sorveglianza competente accerta la
solvibilita’ del debitore, l’agente della riscossione riavvia le
attivita’ di competenza sullo stesso articolo di ruolo.
8. Nei casi di conversione della pena pecuniaria o di rateizzazione
della stessa o di differimento della conversione di cui all’articolo
660, comma 3, del codice di procedura penale, l’ufficio ne da’
comunicazione all’agente della riscossione, anche ai fini del
discarico per l’articolo di ruolo relativo.
9. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione
anche per le partite di credito per le quali si e’ gia’ provveduto
all’iscrizione a ruolo alla data di entrata in vigore delle medesime
».
474. All’articolo 2751-bis, numero 2), del codice civile, dopo le
parole: « le retribuzioni dei professionisti » sono inserite le
seguenti: « , compresi il contributo integrativo da versare alla
rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa
per l’imposta sul valore aggiunto, ».
475. E’ istituito presso il Ministero della giustizia un fondo, con
una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2018, di 20 milioni di
euro per l’anno 2019 e di 30 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2020, da destinare con decreti del Ministro dell’economia e
delle finanze all’attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23
giugno 2017, n. 103, in materia di riforma del processo penale e
dell’ordinamento penitenziario.
476. All’articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
«4. Alle dipendenze del Garante nazionale, che si avvale delle
strutture e delle risorse messe a disposizione dal Ministro della
giustizia, e’ istituito un ufficio nel numero massimo di 25 unita’ di
personale, di cui almeno 20 dello stesso Ministero e, in posizione di
comando, non piu’ di 2 unita’ del Ministero dell’interno e non piu’
di 3 unita’ degli enti del Servizio sanitario nazionale, che
conservano il trattamento economico in godimento, limitatamente alle
voci fisse e continuative, con oneri a carico delle amministrazioni
di provenienza sia in ragione degli emolumenti di carattere
fondamentale che per gli emolumenti accessori di carattere fisso e
continuativo. Gli altri oneri relativi al trattamento accessorio sono
posti a carico del Ministero della giustizia. Il predetto personale
e’ scelto in funzione delle conoscenze acquisite negli ambiti di
competenza del Garante. La struttura e la composizione dell’ufficio
sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro
dell’interno e il Ministro dell’economia e delle finanze »;
b) il comma 5-bis e’ sostituito dal seguente:
«5-bis. Per il funzionamento del Garante nazionale e’ autorizzata
la spesa di euro 200.000 per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e di
euro 300.000 annui a decorrere dall’anno 2018 ».
477. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 4 dell’articolo 7 del decreto-legge n. 146 del 2013, come
modificato dal comma 476, lettera a), e’ adottato entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
478. Il Ministero della giustizia e’ autorizzato nell’anno 2018, in
aggiunta alle facolta’ assunzionali previste dalla normativa vigente,
ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso gia’ bandito
alla data di entrata in vigore della presente legge.
479. Per le finalita’ di cui al comma 478, e’ autorizzata la spesa
nel limite di euro 10.646.068 per l’anno 2018, di euro 25.461.095 per
l’anno 2019, di euro 27.843.664 per l’anno 2020, di euro 28.391.450
per l’anno 2021, di euro 36.014.275 per l’anno 2022, di euro
36.226.732 per l’anno 2023, di euro 36.878.367 per l’anno 2024, di
euro 37.638.610 per l’anno 2025, di euro 38.290.249 per l’anno 2026 e
di euro 39.050.492 a decorrere dall’anno 2027.
480. Al fine di agevolare la definizione dei processi
amministrativi pendenti e di ridurre ulteriormente l’arretrato, a
decorrere dal 1° gennaio 2018, nella tabella A allegata alla legge 27
aprile 1982, n. 186, il numero dei presidenti di sezione del
Consiglio di Stato e’ aumentato di una unita’, quello dei consiglieri
di Stato di sette unita’, quello dei referendari dei tribunali
amministrativi regionali di quindici unita’.
481. Per le finalita’ di cui al comma 480, e’ autorizzata, a
decorrere dal 1° gennaio 2018, l’indizione di concorsi pubblici e,
conseguentemente, l’assunzione delle corrispondenti unita’ di
magistrati.
482. In considerazione della riduzione dell’arretrato conseguente
all’applicazione del comma 481, a decorrere dal 1° gennaio 2023,
nella tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, come
incrementata per effetto del comma 480, il numero dei presidenti di
sezione del Consiglio di Stato e’ ridotto di una unita’, quello dei
consiglieri di Stato di due unita’, quello dei referendari dei
tribunali amministrativi regionali di cinque unita’ e le relative
posizioni, se coperte da personale in servizio, sono considerate
soprannumerarie.
483. Per l’attuazione dei commi da 480 a 482 e’ autorizzata la
spesa di euro 3.502.809,62 per l’anno 2018, di euro 3.539.585,64 per
l’anno 2019, di euro 3.565.894,07 per l’anno 2020, di euro
3.924.157,49 per l’anno 2021, di euro 4.129.297,51 per l’anno 2022,
di euro 4.153.105,16 per l’anno 2023, di euro 4.183,938,58 per l’anno
2024, di euro 4.267.480,74 per l’anno 2025, di euro 4.967.696,29 per
l’anno 2026 e di euro 4.972.102,54 a decorrere dall’anno 2027.
484. Agli oneri di cui al comma 483 si provvede mediante
corrispondente utilizzo delle risorse provenienti dall’attuazione
delle disposizioni di cui all’articolo 37, comma 10, secondo periodo,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, iscritte nel
bilancio autonomo del Consiglio di Stato, per la quota destinata alle
spese di funzionamento degli uffici giudiziari.
485. Al fine di assicurare all’Avvocatura dello Stato
l’espletamento dei compiti ad essa assegnati dalla legge, le
dotazioni organiche degli avvocati dello Stato e dei procuratori
dello Stato sono aumentate, rispettivamente, di venti unita’. La
tabella A di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 103, e’
conseguentemente modificata. Le procedure concorsuali per le
conseguenti assunzioni, disciplinate con decreto dell’Avvocato
generale dello Stato, sono disposte anche in deroga ai vincoli in
materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, nonche’ in
deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in
materia di turn over. A tal fine e’ autorizzata la spesa nel limite
di euro 2.744.515 per l’anno 2018, di euro 4.048.015 per l’anno 2019,
di euro 4.444.391 per l’anno 2020, di euro 4.717.550 per l’anno 2021,
di euro 4.756.454 per l’anno 2022, di euro 5.272.762 per l’anno 2023,
di euro 5.309.054 per l’anno 2024, di euro 5.440.072 per l’anno 2025,
di euro 6.406.433 per l’anno 2026 e di euro 6.456.286 a decorrere
dall’anno 2027.
486. Al medesimo fine di cui al comma 485, all’articolo 9, comma 4,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al primo periodo, il numero: « 50 » e’ sostituito dal seguente:
« 75 »;
b) il secondo periodo e’ soppresso.
487. All’articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: « tenuto conto dei » sono sostituite
dalle seguenti: « e conforme ai »;
b) al comma 5, alinea, le parole: « , salvo che siano state oggetto
di specifica trattativa e approvazione, » sono soppresse;
c) al comma 6:
1) le parole: « lettere a) e c) » sono sostituite dalle seguenti: «
lettere a), b), c), d), e), g), h) e i) »;
2) le parole: « anche qualora siano state oggetto di trattativa e
approvazione » sono soppresse;
d) il comma 9 e’ abrogato.
488. All’articolo 19-quaterdecies del decreto-legge 16 ottobre
2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2017, n. 172, dopo il comma 4 e’ aggiunto il seguente:
«4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli
agenti della riscossione, che garantiscono, comunque, al momento del
conferimento dell’incarico professionale, la pattuizione di compensi
adeguati all’importanza dell’opera, tenendo conto, in ogni caso,
dell’eventuale ripetitivita’ delle prestazioni richieste ».
489. Al fine di favorire la piena funzionalita’ degli uffici
giudiziari, il Ministero della giustizia e’ autorizzato, con le
modalita’ di cui all’articolo 1, commi 2-bis e 2-ter, del
decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, ad assumere, nell’ambito
dell’attuale dotazione organica, per il triennio 2018-2020, con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, un ulteriore contingente
massimo di 1.400 unita’ di personale amministrativo non dirigenziale
da inquadrare nei ruoli dell’Amministrazione giudiziaria.
490. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali necessarie
all’attuazione del comma 489 e’ autorizzata la spesa di euro
2.000.000 per l’anno 2018.
491. Per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 489 e 490,
e’ autorizzata la spesa nel limite di euro 26.704.640 per l’anno 2018
e di euro 49.409.280 annui a decorrere dall’anno 2019, cui si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all’articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
492. Le risorse certe e stabili del Fondo per le politiche di
sviluppo delle risorse umane e per la produttivita’ dell’Agenzia
delle entrate sono incrementate, a valere sui finanziamenti
dell’Agenzia stessa, di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018
e di ulteriori 10 milioni di euro a decorrere dal 2019. Agli oneri
derivanti dal precedente periodo, valutati in termini di
indebitamento netto in euro 5,2 milioni di euro per l’anno 2018 e a
10,4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019, si provvede mediante
riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente di cui all’articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
493. All’articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « biennio 2017-2018 » sono sostituite
dalle seguenti: « triennio 2017-2019» e le parole: «60 unita’» dalle
seguenti: « 296 unita’ »;
b) il comma 3 e’ sostituito dai seguenti:
« 3. Per le finalita’ di cui al comma 1, e’ autorizzata la spesa di
euro 1.200.000 per l’anno 2017, di euro 3.966.350 per l’anno 2018 e
di euro 11.798.099 a decorrere dall’anno 2019.
3.1. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al comma
1 e’ autorizzata la spesa di euro 500.000 per l’anno 2018 ».
494. All’articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 11:
1) al terzo periodo, dopo le parole: «A decorrere dall’anno 2015 »
sono inserite le seguenti: « e fino all’anno 2017 »;
2) dopo il terzo periodo e’ inserito il seguente: «A decorrere
dall’anno 2018, la quota pari a 7,5 milioni di euro di cui al terzo
periodo e’ destinata a fronteggiare le imprevedibili esigenze di
servizio, ivi comprese quelle connesse al conseguimento degli
obiettivi definiti dai programmi di cui al comma 1, ove il
prolungamento dell’orario d’obbligo per il personale amministrativo
degli uffici giudiziari interessati ecceda i limiti orari stabiliti
dalla vigente normativa per il lavoro straordinario; l’autorizzazione
al prolungamento dell’orario d’obbligo oltre i limiti previsti per il
lavoro straordinario e’ disposta, in deroga alla normativa vigente,
con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, fino al limite massimo, per ciascuna
unita’, non superiore a 35 ore mensili »;
b) al comma 12, primo periodo, le parole: « entro il 30 aprile di
ogni anno » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 aprile di
ciascuno degli anni interessati »;
c) il comma 13 e’ sostituito dal seguente:
« 13. L’organo di autogoverno della magistratura tributaria
provvede al riparto delle somme di cui al comma 11 tra gli uffici
giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi di smaltimento
dell’arretrato di cui al comma 12, secondo le percentuali di cui al
comma 1, e tenuto conto delle dimensioni e della produttivita’ di
ciascun ufficio. Il Presidente del Consiglio di Stato, sentito
l’organo di autogoverno della magistratura amministrativa, provvede
al riparto delle risorse di cui al comma 11-bis tra gli uffici della
giustizia amministrativa, tenendo conto della produttivita’ e delle
dimensioni di ciascun ufficio. Per gli anni 2015, 2016 e 2017, il
Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della
magistratura, provvede al riparto delle somme di cui al comma 11 tra
gli uffici della giustizia ordinaria in conformita’ ai criteri di cui
al primo periodo ».
495. Al fine di migliorare la gestione dell’Amministrazione degli
archivi notarili, contenere le spese nonche’ mantenere l’equilibrio
previdenziale dell’ente Cassa nazionale del notariato, alla legge 16
febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4, il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
« 2. La tabella che determina il numero e la residenza dei notai
deve, udite le Corti d’appello e i Consigli notarili, essere rivista
ogni sette anni, sulla base dei criteri indicati al comma 1 e tenuto
anche conto della variazione statistica tendenziale del numero e
della tipologia degli atti ricevuti o autenticati dai notai, e puo’
essere modificata parzialmente anche entro un termine piu’ breve,
quando ne sia dimostrata l’opportunita’ »;
b) all’articolo 65, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:
«A decorrere dalla data stabilita con il decreto di cui al nono
comma, il notaio trasmette in via telematica all’Ufficio centrale
degli archivi notarili, in formato digitale, per l’inserimento
nell’archivio centrale informatico, la copia mensile dei repertori,
di cui al primo comma, nonche’ la copia trimestrale del registro
somme e valori, ovvero la certificazione negativa, ed ogni altra
documentazione connessa ed esegue i versamenti ai quali e’ tenuto, a
mezzo degli archivi notarili distrettuali, su conto corrente postale
gestito dall’Ufficio centrale.
L’Amministrazione degli archivi notarili versa, nei termini
previsti per gli archivi notarili distrettuali dalla normativa
vigente, le somme riscosse per conto del Consiglio nazionale del
notariato e della Cassa nazionale del notariato, trattenendo un aggio
nella misura del 2 per cento.
Il controllo della liquidazione delle tasse e dei contributi e
degli importi versati dai notai e l’applicazione e la riscossione
delle sanzioni previste per tardivo o mancato pagamento spetta
all’archivio notarile distrettuale.
I dati estratti dalle copie dei repertori tenuti nell’archivio
centrale informatico sostituiscono l’indice delle parti intervenute
negli atti, previsto dall’articolo 114.
L’Amministrazione degli archivi notarili provvede alla
dematerializzazione delle copie mensili di cui al presente articolo
conservate su supporto cartaceo dagli archivi notarili.
Con uno o piu’ decreti del Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti il Consiglio
nazionale del notariato, il Garante per la protezione dei dati
personali e l’Agenzia per l’Italia digitale, sono determinate, nel
rispetto del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, le norme di attuazione delle disposizioni che riguardano le
modalita’ di formazione e trasmissione telematica delle copie di cui
al quarto comma, i versamenti di cui al quarto e quinto comma, la
conservazione, la ricerca e la consultazione dei documenti e dei dati
inseriti nell’archivio centrale informatico. Sono altresi’ stabilite
le date di entrata in vigore delle predette disposizioni e le date
della cessazione dell’obbligo di eseguire i corrispondenti
adempimenti presso gli archivi notarili distrettuali »;
c) all’articolo 93-ter e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
« 1-bis. Agli atti funzionali al promovimento del procedimento
disciplinare si applica l’articolo 8, comma 2, della legge 10 ottobre
1990, n. 287 ».
496. Alla lettera b-bis) del terzo comma dell’articolo 1 della
legge 6 agosto 1926, n. 1365, le parole: « in tre precedenti concorsi
» sono sostituite dalle seguenti: « in cinque precedenti concorsi ».
497. All’articolo 5, primo comma, numero 5), della legge 16
febbraio 1913, n. 89, dopo le parole: « continuativamente dopo la
laurea » sono inserite le seguenti: « anche dopo la cancellazione dal
registro dei praticanti in conformita’ al regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 ».
498. All’articolo 21-quater, comma 1, del decreto-legge 27 giugno
2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « e di ufficiale giudiziario » sono sostituite dalle
seguenti: « , di ufficiale giudiziario, di contabile, di assistente
informatico e di assistente linguistico »;
b) le parole: « di funzionario giudiziario e di funzionario
dell’ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) » sono
sostituite dalle seguenti: « di funzionario giudiziario, di
funzionario dell’ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP),
di funzionario contabile, di funzionario informatico e di funzionario
linguistico ».
499. L’articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,
e’ sostituito dal seguente:
«Art. 13. (Distretti del cibo). – 1. Al fine di promuovere lo
sviluppo territoriale, la coesione e l’inclusione sociale, favorire
l’integrazione di attivita’ caratterizzate da prossimita’
territoriale, garantire la sicurezza alimentare, diminuire l’impatto
ambientale delle produzioni, ridurre lo spreco alimentare e
salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le
attivita’ agricole e agroalimentari, sono istituiti i distretti del
cibo.
2. Si definiscono distretti del cibo:
a) i distretti rurali quali sistemi produttivi locali di cui
all’articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317,
caratterizzati da un’identita’ storica e territoriale omogenea
derivante dall’integrazione fra attivita’ agricole e altre attivita’
locali, nonche’ dalla produzione di beni o servizi di particolare
specificita’, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e
territoriali, gia’ riconosciuti alla data di entrata in vigore della
presente disposizione;
b) i distretti agroalimentari di qualita’ quali sistemi produttivi
locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da
significativa presenza economica e da interrelazione e
interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari,
nonche’ da una o piu’ produzioni certificate e tutelate ai sensi
della vigente normativa europea o nazionale, oppure da produzioni
tradizionali o tipiche, gia’ riconosciuti alla data di entrata in
vigore della presente disposizione;
c) i sistemi produttivi locali caratterizzati da una elevata
concentrazione di piccole e medie imprese agricole e agroalimentari,
di cui all’articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
d) i sistemi produttivi locali anche a carattere interregionale,
caratterizzati da interrelazione e interdipendenza produttiva delle
imprese agricole e agroalimentari, nonche’ da una o piu’ produzioni
certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa europea,
nazionale e regionale;
e) i sistemi produttivi locali localizzati in aree urbane o
periurbane caratterizzati dalla significativa presenza di attivita’
agricole volte alla riqualificazione ambientale e sociale delle aree;
f) i sistemi produttivi locali caratterizzati dall’interrelazione e
dall’integrazione fra attivita’ agricole, in particolare quella di
vendita diretta dei prodotti agricoli, e le attivita’ di prossimita’
di commercializzazione e ristorazione esercitate sul medesimo
territorio, delle reti di economia solidale e dei gruppi di acquisto
solidale;
g) i sistemi produttivi locali caratterizzati dalla presenza di
attivita’ di coltivazione, allevamento, trasformazione, preparazione
alimentare e agroindustriale svolte con il metodo biologico o nel
rispetto dei criteri della sostenibilita’ ambientale, conformemente
alla normativa europea, nazionale e regionale vigente;
h) i biodistretti e i distretti biologici, intesi come territori
per i quali agricoltori biologici, trasformatori, associazioni di
consumatori o enti locali abbiano stipulato e sottoscritto protocolli
per la diffusione del metodo biologico di coltivazione, per la sua
divulgazione nonche’ per il sostegno e la valorizzazione della
gestione sostenibile anche di attivita’ diverse dall’agricoltura.
Nelle regioni che abbiano adottato una normativa specifica in materia
di biodistretti o distretti biologici si applicano le definizioni
stabilite dalla medesima normativa.
3. Le regioni e le province autonome provvedono all’individuazione
dei distretti del cibo e alla successiva comunicazione al Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, presso il quale e’
costituito il Registro nazionale dei distretti del cibo.
4. Al fine di sostenere gli interventi per la creazione e il
consolidamento dei distretti del cibo si applicano le disposizioni
relative ai contratti di distretto, di cui all’articolo 66, comma 1,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
5. I criteri, le modalita’ e le procedure per l’attuazione degli
interventi di cui al comma 4 sono definiti con decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione.
6. Per le finalita’ di cui al comma 4 e’ autorizzata la spesa di 5
milioni di euro per l’anno 2018 e di 10 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2019.
7. Al fine di valorizzare la piena integrazione fra attivita’
imprenditoriali ai sensi della lettera f) del comma 2, al comma 8-bis
dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo
le parole: “nell’ambito dell’esercizio della vendita diretta e’
consentito” sono inserite le seguenti: “vendere prodotti agricoli,
anche manipolati o trasformati, gia’ pronti per il consumo, mediante
l’utilizzo di strutture mobili nella disponibilita’ dell’impresa
agricola, anche in modalita’ itinerante su aree pubbliche o private,
nonche'” ».
500. Al fine di potenziare le attivita’ volte alla realizzazione
degli obiettivi che l’Italia si e’ impegnata a raggiungere
nell’ambito dello sviluppo sostenibile e degli obiettivi indicati nel
documento dell’Organizzazione delle Nazioni Unite « Agenda 2030 per
lo sviluppo sostenibile », nonche’ per la realizzazione di eventi e
iniziative ad essi collegati, a partire dalla candidatura dell’Italia
a ospitare la 26° sessione della Convenzione quadro delle Nazioni
Unite sui cambiamenti climatici, e in continuita’ con EXPO 2015 e con
la Carta di Milano, e’ autorizzata la spesa di 500.000 euro per
ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a favore del Milan Center for
Food Law and Policy.
501. Per il potenziamento delle azioni di promozione del Made in
Italy agroalimentare all’estero e l’internazionalizzazione delle
imprese italiane, all’articolo 1, comma 202, quinto periodo, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: « pari a 2,5 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, » sono inserite le
seguenti: « nonche’ a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018
e 2019 e a 3 milioni di euro per l’anno 2020, ».
502. Con il termine « enoturismo » si intendono tutte le attivita’
di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite
nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti
utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la
commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in
abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e
ricreativo nell’ambito delle cantine.
503. Allo svolgimento dell’attivita’ enoturistica si applicano le
disposizioni fiscali di cui all’articolo 5 della legge 30 dicembre
1991, n. 413. Il regime forfettario dell’imposta sul valore aggiunto
di cui all’articolo 5, comma 2, della legge n. 413 del 1991 si
applica solo per i produttori agricoli di cui agli articoli 295 e
seguenti della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre
2006.
504. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita’
culturali e del turismo, adottato d’intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti linee guida e
indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualita’,
con particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del
territorio, per l’esercizio dell’attivita’ enoturistica.
505. L’attivita’ enoturistica e’ esercitata, previa presentazione
al comune di competenza della segnalazione certificata di inizio
attivita’ (SCIA), ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto
1990, n. 241, in conformita’ alle normative regionali, sulla base dei
requisiti e degli standard disciplinati dal decreto di cui al comma
504.
506. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, da adottare entro il 31 gennaio di ciascuna delle
annualita’ 2018, 2019 e 2020, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le
percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle
specie bovina e suina sono innalzate, per ciascuna delle annualita’
2018, 2019 e 2020, rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per
cento e all’8 per cento. L’attuazione delle disposizioni di cui al
periodo precedente non puo’ comportare minori entrate superiori a 20
milioni di euro annui.
507. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti
diretti a fronteggiare le emergenze nel settore avicolo, e’
istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, il Fondo per l’emergenza avicola,
con una dotazione di 15 milioni di euro per l’anno 2018 e 5 milioni
di euro per l’anno 2019, per le seguenti finalita’:
a) interventi per favorire la ripresa dell’attivita’ economica e
produttiva di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102, a favore delle imprese agricole operanti nel settore
avicolo che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a
copertura dei rischi, la cui attivita’ e’ limitata o impedita dalle
prescrizioni sanitarie adottate per impedire la diffusione della
malattia;
b) rafforzamento del sistema di sorveglianza e prevenzione
dell’influenza aviaria.
508. Il Fondo di cui al comma 507 e’ finanziato, per la finalita’
di cui alla lettera a), mediante riduzione di 5 milioni di euro per
l’anno 2018 dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4 della
legge 23 dicembre 1999, n. 499; per la finalita’ di cui alla lettera
b), nella misura di 10 milioni di euro per l’anno 2018 mediante
utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici
obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell’articolo 1,
comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
509. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, adottato d’intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di
attuazione, le modalita’ di accesso al Fondo, nonche’ le priorita’ di
intervento che devono tener conto della densita’ degli allevamenti
avicoli sul territorio.
510. All’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio
2010, n. 9, le parole: « e alle aziende avicole a carattere non
commerciale che allevano fino ad un numero massimo di 250 capi » sono
sostituite dalle seguenti: « e alle aziende avicole a carattere non
commerciale che allevano un numero di capi superiore a 50 ».
511. Al fine di promuovere l’apicoltura quale strumento di tutela
della biodiversita’ e dell’ecosistema e di integrazione di reddito
nelle aree montane, i proventi dell’apicoltura condotta da apicoltori
con meno di 20 alveari e ricadenti nei comuni classificati montani
non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
512. Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con
gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere
del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio
idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a
risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilita’ provinciale
e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di
protezione civile (cosiddette « vie di fuga ») confluiscono
direttamente nella contabilita’ speciale dei presidenti delle regioni
in qualita’ di commissari straordinari delegati per il sollecito
espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano
l’attuazione degli interventi con i compiti, le modalita’ e i poteri
di cui all’articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
513. Agli interventi di cui al comma 512 non si applica l’articolo
7, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.
164.
514. A decorrere dal 1° gennaio 2019 l’aliquota di accisa sulla
birra di cui all’allegato I annesso al testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e’ rideterminata in euro 3,00
per ettolitro e per grado-Plato.
515. All’articolo 7 della legge 3 maggio 1982, n. 203, e’ aggiunto,
in fine, il seguente comma:
« Sono altresi’ equiparati ai coltivatori diretti, ai fini della
presente legge, anche gli imprenditori agricoli professionali
iscritti nella previdenza agricola ».
516. Per la programmazione e realizzazione degli interventi
necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della
siccita’ e per promuovere il potenziamento e l’adeguamento delle
infrastrutture idriche, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, con il Ministro dei beni e delle attivita’
culturali e del turismo e con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sentita l’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il
sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, previa
acquisizione dell’intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, e’ adottato il Piano nazionale di interventi nel settore
idrico, articolato in due sezioni: sezione « acquedotti » e sezione «
invasi ». Il Piano nazionale puo’ essere approvato, anche per
stralci, con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri. Il Piano nazionale e’ aggiornato, di norma, ogni due anni,
tenendo conto dello stato di avanzamento degli interventi effettuati,
delle programmazioni esistenti e dei nuovi interventi necessari e
urgenti, con priorita’ per quelli in stato di progettazione
definitiva ed esecutiva ai sensi dell’articolo 23 del codice degli
appalti, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, da
realizzare per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture
idriche, anche al fine di contrastare la dispersione delle risorse
idriche.
517. Ai fini della definizione della sezione « acquedotti » della
proposta del Piano nazionale di cui al comma 516, l’Autorita’ per
l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai
sensi del comma 528, sentiti le regioni e gli enti locali
interessati, sulla base delle programmazioni esistenti per ciascun
settore nonche’ del monitoraggio sull’attuazione dei piani economici
finanziari dei gestori, trasmette ai Ministri indicati al comma 516
l’elenco degli interventi necessari e urgenti per il settore, con
specifica indicazione delle modalita’ e dei tempi di attuazione, per
la realizzazione dei seguenti obiettivi prioritari: a) raggiungimento
di adeguati livelli di qualita’ tecnica; b) recupero e ampliamento
della tenuta e del trasporto della risorsa idrica, anche con
riferimento alla capacita’ di invaso; c) diffusione di strumenti
mirati al risparmio di acqua negli usi agricoli, industriali e
civili. Gli enti di gestione d’ambito e gli altri soggetti
responsabili della realizzazione degli interventi trasmettono
all’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico,
ridenominata ai sensi del comma 528, entro sessanta giorni dalla
richiesta, eventuali ulteriori informazioni e documenti necessari.
518. Ai fini della definizione della sezione « invasi » della
proposta del Piano nazionale di cui al comma 516, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti definisce l’elenco degli interventi
necessari e urgenti, con specifica indicazione delle priorita’, delle
modalita’ e dei tempi di attuazione, tenuto conto dei seguenti
obiettivi prioritari: a) completamento di interventi riguardanti
grandi dighe esistenti o dighe incompiute; b) recupero e ampliamento
della capacita’ di invaso e di tenuta delle grandi dighe e messa in
sicurezza di derivazioni idriche prioritarie per rilevanti bacini di
utenza in aree sismiche classificate nelle zone 1 e 2 e ad elevato
rischio idrogeologico. A tali fini, le Autorita’ di bacino
distrettuali, i gestori delle opere e i concessionari di derivazione
trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le informazioni e i documenti necessari. L’inserimento degli
interventi nell’elenco di cui al primo periodo comporta
l’aggiornamento degli strumenti di pianificazione esistenti; il
finanziamento dell’opera e’ subordinato all’aggiornamento ovvero
all’adozione della pianificazione d’emergenza. Gli enti di governo
dell’ambito e gli altri soggetti responsabili della realizzazione
degli interventi trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, entro sessanta giorni dalla richiesta, eventuali ulteriori
informazioni e documenti necessari.
519. Gli enti di governo dell’ambito e gli altri soggetti
responsabili della realizzazione degli interventi di cui alle sezioni
« acquedotti » e « invasi » del Piano nazionale, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 516, adeguano i propri
strumenti di pianificazione e di programmazione in coerenza con le
misure previste dal medesimo Piano nazionale.
520. L’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema
idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, avvalendosi anche della
Cassa per i servizi energetici e ambientali, monitora l’andamento
dell’attuazione degli interventi e sostiene gli enti di governo
dell’ambito e gli altri soggetti responsabili della realizzazione
degli interventi della sezione « acquedotti » per eventuali
criticita’ nella programmazione e nella realizzazione degli
interventi. Le funzioni attribuite alla medesima Autorita’ per
l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico dai commi da 516 a
525 sono esercitate con i poteri attribuiti all’Autorita’ stessa
dalla legge 14 novembre 1995, n. 481. La dotazione organica della
Cassa per i servizi energetici e ambientali puo’ essere adeguata ai
compiti previsti dal presente comma con decreto adottato ai sensi
dell’articolo 1, comma 670, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nei
limiti delle disponibilita’ del bilancio della Cassa medesima.
521. Gli interventi contenuti nel Piano nazionale di cui al comma
516 sono finanziati con le risorse disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli
interventi compresi nel Piano nazionale di cui al comma 516 possono
essere assistiti dalla garanzia del Fondo di cui all’articolo 58
della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
522. Al comma 1 dell’articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n.
221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Gli interventi del
Fondo di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale
garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalita’
stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2.
La garanzia dello Stato e’ inserita nell’elenco allegato allo stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi
dell’articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ».
523. Nelle more della definizione del Piano nazionale di cui al
comma 516, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, e’ adottato un piano straordinario per la
realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione
definitiva, con priorita’ per quelli in stato di progettazione
esecutiva, riguardanti gli invasi multiobiettivo e il risparmio di
acqua negli usi agricoli e civili. Il contenuto del piano
straordinario confluisce nel Piano nazionale di cui al comma 516. Gli
interventi previsti nel piano straordinario sono realizzati dai
concessionari di derivazione o dai gestori delle opere mediante
apposite convenzioni con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. I soggetti realizzatori possono altresi’ avvalersi di enti
pubblici e societa’ in house delle amministrazioni centrali dello
Stato, dotate di specifica competenza tecnica. Per la realizzazione
del piano straordinario e’ autorizzata la spesa di 50 milioni di euro
annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022.
524. Il monitoraggio degli interventi di cui ai commi da 516 a 525
e’ effettuato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere
pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi
del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Gli interventi sono
classificati come « Piano invasi » o « Piano acquedotti » sulla base
della sezione di appartenenza. Ciascun intervento del Piano nazionale
e’ identificato dal codice unico di progetto.
525. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con
riferimento alla sezione « invasi » del Piano nazionale di cui al
comma 516 e al piano straordinario di cui al comma 523, e l’Autorita’
per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai
sensi del comma 528, con riferimento alla sezione « acquedotti » del
Piano nazionale di cui al comma 516, segnalano i casi di inerzia e di
inadempimento degli impegni previsti, da parte degli enti di gestione
e degli altri soggetti responsabili, e propongono gli interventi
correttivi da adottare per il ripristino, comunicandoli alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e ai Ministri interessati. Il
Presidente del Consiglio dei ministri, previa diffida ad adempiere
entro un congruo termine, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il
Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, nomina un commissario ad
acta, che esercita i necessari poteri sostitutivi di programmazione e
realizzazione degli interventi, e definisce le modalita’, anche
contabili, di intervento. Gli oneri per i compensi dei commissari ad
acta sono posti a carico delle risorse destinate agli interventi.
526. All’articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e’ aggiunto, in fine, il
seguente comma:
« 5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al
medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e
forniture ».
527. Al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei
rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire
accessibilita’, fruibilita’ e diffusione omogenee sull’intero
territorio nazionale nonche’ adeguati livelli di qualita’ in
condizioni di efficienza ed economicita’ della gestione, armonizzando
gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere
sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonche’
di garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti
dalla normativa europea, superando cosi’ le procedure di infrazione
gia’ avviate con conseguenti benefici economici a favore degli enti
locali interessati da dette procedure, sono attribuite all’Autorita’
per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, come
ridenominata ai sensi del comma 528, con i medesimi poteri e nel
quadro dei principi, delle finalita’ e delle attribuzioni, anche di
natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481,
le seguenti funzioni di regolazione e controllo, in particolare in
materia di:
a) emanazione di direttive per la separazione contabile e
amministrativa della gestione, la valutazione dei costi delle singole
prestazioni, anche ai fini della corretta disaggregazione per
funzioni, per area geografica e per categorie di utenze, e
definizione di indici di valutazione dell’efficienza e
dell’economicita’ delle gestioni a fronte dei servizi resi;
b) definizione dei livelli di qualita’ dei servizi, sentiti le
regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, nonche’
vigilanza sulle modalita’ di erogazione dei servizi;
c) diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni
di svolgimento dei servizi a beneficio dell’utenza;
d) tutela dei diritti degli utenti, anche tramite la valutazione di
reclami, istanze e segnalazioni presentati dagli utenti e dai
consumatori, singoli o associati;
e) definizione di schemi tipo dei contratti di servizio di cui
all’articolo 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
f) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la
determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e
dei singoli servizi che costituiscono attivita’ di gestione, a
copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la
remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi
efficienti e del principio « chi inquina paga »;
g) fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di
accesso agli impianti di trattamento;
h) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione
vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per
il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
i) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo
osservazioni e rilievi;
l) formulazione di proposte relativamente alle attivita’ comprese
nel sistema integrato di gestione dei rifiuti da assoggettare a
regime di concessione o autorizzazione in relazione alle condizioni
di concorrenza dei mercati;
m) formulazione di proposte di revisione della disciplina vigente,
segnalandone altresi’ i casi di gravi inadempienze e di non corretta
applicazione;
n) predisposizione di una relazione annuale alle Camere
sull’attivita’ svolta.
528. La denominazione « Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e
il sistema idrico » e’ sostituita, ovunque ricorre, dalla
denominazione « Autorita’ di regolazione per energia, reti e
ambiente» (ARERA). I componenti di detta Autorita’ sono cinque,
compreso il presidente, e sono nominati, ai sensi dell’articolo 2,
commi 7 e 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico d’intesa con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Conseguentemente, la lettera c) del comma 1 dell’articolo 23 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e’ abrogata.
529. All’onere derivante dal funzionamento dell’ARERA, in relazione
ai compiti di regolazione e controllo in materia di gestione dei
rifiuti di cui al comma 527, si provvede mediante un contributo di
importo non superiore all’uno per mille dei ricavi dell’ultimo
esercizio versato dai soggetti esercenti il servizio di gestione dei
rifiuti medesimi, ai sensi dell’articolo 2, comma 38, lettera b),
della legge 14 novembre 1995, n. 481, e dell’articolo 1, comma
68-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
In ragione delle nuove competenze attribuite all’ARERA ai sensi del
comma 527, la pianta organica dell’Autorita’ e’ incrementata in
misura di 25 unita’ di ruolo da reperire in coerenza con l’articolo
22 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di cui almeno il
50 per cento delle unita’ individuate utilizzando le graduatorie in
essere alla data di entrata in vigore della presente legge relative a
selezioni pubbliche indette dall’Autorita’ per l’energia elettrica,
il gas e il sistema idrico.
530. Dall’attuazione dei commi da 527 a 529 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri, ne’ minori entrate, a carico del bilancio
dello Stato.
531. All’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 27, dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: «
Una quota parte del gettito e’ destinata ai comuni ove sono ubicati
le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero
energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal
disagio provocato dalla presenza della discarica o dell’impianto, per
la realizzazione di interventi volti al miglioramento ambientale del
territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti,
allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e
alla gestione integrata dei rifiuti urbani »; al secondo periodo le
parole: « Il gettito » sono sostituite dalle seguenti: « La restante
quota del gettito »;
b) al comma 30, quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: « , nonche’ le modalita’ di ripartizione della quota
spettante ai comuni di cui al comma 27, sulla base dei seguenti
criteri generali: caratteristiche socio-economico-ambientali dei
territori interessati, superficie dei comuni interessati, popolazione
residente nell’area interessata e sistema di viabilita’ asservita ».
532. Al fine di garantire l’effettiva copertura delle funzioni
assegnate alle Autorita’ di bacino distrettuali di cui all’articolo
63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il corretto
funzionamento dei loro organi, le risorse assegnate a valere sui
pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sono
incrementate di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018.
533. Al fine di supportare Roma Capitale nelle funzioni di
valorizzazione dei beni ambientali e fluviali di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2012, n. 61, con particolare riferimento alla
riduzione del rischio idrologico nel bacino del fiume Tevere,
l’Autorita’ di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale e’
autorizzata, nell’anno 2018 e in deroga ai limiti di cui all’articolo
9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ad assumere con
contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente di unita’ di
personale nel limite di spesa di 2 milioni di euro annui. A tal fine
e’ autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno
2018.
534. Al fine di consentire all’Autorita’ di bacino nazionale dei
fiumi Liri Garigliano e Volturno, all’Autorita’ di distretto
dell’Appennino meridionale e del fiume Po di adeguare la propria
struttura organizzativa per far fronte ai compiti straordinari
previsti dall’articolo 63, comma 11, del decreto legislativo n. 152
del 2006, per l’implementazione e l’estensione all’intero distretto
dei servizi modulistici per il monitoraggio ambientale, per la
previsione e la gestione delle piene e delle magre nonche’ per
l’adeguamento della sede di Parma alla nuova dotazione organica
prevista e l’allestimento di adeguate sedi attrezzate (Milano,Torino,
Bologna, Rovigo, Pesaro) sul territorio del distretto idrografico, e’
assegnato uno stanziamento di 7 milioni di euro a decorrere dall’anno
2018, cosi’ ripartito: 6,5 milioni di euro all’Autorita’ di bacino
distrettuale del fiume Po e 500.000 euro all’Autorita’ di distretto
dell’Appennino meridionale.
535. Al personale delle Autorita’ di bacino distrettuali di cui
all’articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a far
data dall’inquadramento nelle dotazioni organiche approvate con il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal
medesimo articolo 63, comma 4, continua ad applicarsi, nelle more
della sottoscrizione del nuovo contratto collettivo nazionale del
comparto delle funzioni centrali, il trattamento giuridico ed
economico del contratto collettivo nazionale del comparto regioni ed
autonomie locali.
536. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli
interventi di cui all’articolo 126-bis del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230, per la messa in sicurezza e il risanamento dei
siti con presenza di rifiuti radioattivi prodotti da interventi di
bonifica di installazioni industriali contaminate da sostanze
radioattive a seguito di fusione accidentale di sorgenti radioattive
o per il rinvenimento di sorgenti orfane di cui all’articolo 2, comma
1, lettera c), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, che
comportano pericoli rilevanti per la pubblica incolumita’, e’
istituito un fondo presso il Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare volto a finanziare le spese necessarie peri
predetti interventi, con una dotazione di 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. E’ comunque fatto obbligo di
esercitare il diritto di rivalsa verso chi abbia causato o comunque
concorso a causare le spese per l’attuazione degli interventi. Gli
importi derivanti dall’esercizio del diritto di rivalsa sono versati
su apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati a favore del fondo di cui al presente comma.
537. La societa’ Sogin Spa provvede alla realizzazione delle
attivita’ indicate all’articolo 1, punto 1.1, dell’Accordo
transattivo tra il Governo italiano e la Comunita’ europea
dell’energia atomica sui principi governanti le responsabilita’ di
gestione dei rifiuti radioattivi nel sito del centro comune di
ricerca ubicato nel comune di Ispra, stipulato a Roma e Bruxelles il
27 novembre 2009.
538. Per la realizzazione delle attivita’ di cui al comma 537 e’
trasferita alla societa’ Sogin Spa, a decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge, la titolarita’ degli atti
autorizzativi del reattore Ispra-1.
Il Ministero dello sviluppo economico, con successivi atti,
provvede, entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, agli adempimenti amministrativi relativi alle
autorizzazioni e alle licenze necessarie ai lavori.
539. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la societa’ Sogin Spa da’ inizio alle attivita’ conoscitive,
preliminari alla presa in carico dell’impianto. Il Ministero dello
sviluppo economico costituisce, con proprio decreto, il comitato
misto previsto dall’Accordo di cui al comma 537.
540. La societa’ Sogin Spa provvede altresi’ al rimborso del costo
sostenuto per la custodia passiva svolta dal Joint Research Centre
della Commissione europea in ottemperanza agli obblighi di legge
imposti dall’autorita’ di controllo italiana fino al trasferimento
della titolarita’ degli atti autorizzativi di cui al comma 538 alla
medesima societa’ Sogin Spa.
541. La societa’ Sogin Spa provvede alle attivita’ di cui ai commi
da 537 a 540 a valere sugli introiti della componente tariffaria A2
sul prezzo dell’energia elettrica, definita ai sensi dell’articolo 3,
comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e
dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83.
Conseguentemente all’articolo 1, comma 1, lettera a), del
decreto-legge n. 25 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 83 del 2003, dopo le parole: « combustibile nucleare » sono
inserite le seguenti: « , alle attivita’ derivanti dagli obblighi di
cui all’Accordo transattivo tra il Governo italiano e la Comunita’
europea dell’energia atomica stipulato a Roma e Bruxelles il 27
novembre 2009 ».
542. Con deliberazione dell’Autorita’ per l’energia elettrica, il
gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, sono
stabilite le modalita’ di rimborso alla societa’ Sogin Spa per la
copertura degli oneri relativi alle attivita’ svolte ai sensi dei
commi da 537 a 541, in coerenza con i criteri stabiliti dalla
medesima Autorita’ per il riconoscimento dei costi di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 febbraio
2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile
2003, n. 83.
543. Il fondo istituito dall’articolo 2, comma 323, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e’ destinato anche alla promozione della
produzione e della commercializzazione dei bastoncini per la pulizia
delle orecchie in materiale biodegradabile e compostabile ai sensi
della norma UNI EN 13432:2002, nonche’ dei prodotti cosmetici da
risciacquo ad azione esfoliante o detergente che non contengono
microplastiche.
544. Per le finalita’ di cui al comma 543, la dotazione del fondo
di cui all’articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e’ incrementata di 250.000 euro per l’anno 2018.
545. Dal 1° gennaio 2019, e comunque previa notifica alla
Commissione europea, e’ vietato commercializzare e produrre sul
territorio nazionale i bastoncini per la pulizia delle orecchie che
abbiano il supporto in plastica o comunque in materiale non
biodegradabile e compostabile ai sensi della norma UNI EN 13432:2002
ed e’ obbligatorio indicare, sulle confezioni dei medesimi
bastoncini, informazioni chiare sul corretto smaltimento dei
bastoncini stessi, citando in maniera esplicita il divieto di
gettarli nei servizi igienici e negli scarichi.
546. Dal 1° gennaio 2020 e’ vietato mettere in commercio prodotti
cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente contenenti
microplastiche.
547. Ai fini di cui al comma 546, si intende per:
a) microplastiche: le particelle solide in plastica, insolubili in
acqua, di misura uguale o inferiore a 5 millimetri, intenzionalmente
aggiunte nei prodotti cosmetici di cui al comma 546;
b) plastica: i polimeri modellati, estrusi o fisicamente manipolati
in diverse forme solide, che, durante l’uso e nel successivo
smaltimento, mantengono le forme definite nelle applicazioni
previste.
548. La violazione del divieto di cui al comma 546 e’ punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da
2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se
la violazione riguarda quantita’ ingenti di prodotti cosmetici di cui
al comma 546 oppure un valore della merce superiore al 20 per cento
del fatturato del trasgressore. In caso di recidiva, si applica la
sospensione dell’attivita’ produttiva per un periodo non inferiore a
dodici mesi. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24
novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai
poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia
giudiziaria dall’articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981,
all’accertamento delle violazioni provvedono, d’ufficio o su
denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto
dall’articolo 17 della citata legge n. 689 del 1981 e’ presentato
alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della
provincia nella quale e’ stata accertata la violazione.
549. Per rafforzare e razionalizzare l’azione nazionale nei settori
della meteorologia e della climatologia, potenziando la
competitivita’ italiana e la strategia nazionale in materia, e per
assicurare la rappresentanza unitaria nelle organizzazioni
internazionali di settore, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, e’ costituito il Comitato d’indirizzo
per la meteorologia e la climatologia. Il Comitato e’ composto da
tredici esperti del settore, di cui uno designato dal Capo del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei ministri, uno dal Ministero della difesa, uno dal Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, uno dal Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, uno dal
Ministero dello sviluppo economico, uno dal Ministero dei beni e
delle attivita’ culturali e del turismo e sei in rappresentanza delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Comitato assicura la
rappresentanza dell’Italia al Consiglio del Centro europeo per le
previsioni meteorologiche a medio termine per il tramite dei
componenti designati dal Ministero della difesa e dal Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca.
550. Il Comitato opera presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, che ne assicura il funzionamento, avvalendosi delle risorse
finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Con il decreto di cui al comma 549 e’ individuato il coordinatore del
Comitato. Per la partecipazione al Comitato, al coordinatore e ai
membri del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza o
emolumenti comunque denominati.
551. Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti conoscitivi,
tecnico-scientifici e di responsabilita’ operativa nel campo della
meteorologia e climatologia, fatte salve le specifiche competenze
delle Forze armate per gli aspetti riguardanti la difesa e la
sicurezza nazionale, e’ istituita l’Agenzia nazionale per la
meteorologia e climatologia denominata « ItaliaMeteo », con sede
centrale in Bologna, con i seguenti compiti:
a) elaborazione, sviluppo, realizzazione e distribuzione di
prodotti e servizi per la previsione, la valutazione, il monitoraggio
e la sorveglianza meteorologica e meteo-marina, l’omogeneizzazione
dei linguaggi e dei contenuti, anche ai fini di una efficace
informazione alla popolazione;
b) approfondimento della conoscenza anche attraverso la promozione
di specifiche attivita’ di ricerca e sviluppo applicate nel campo
delle previsioni globali e ad area limitata del sistema terra;
c) realizzazione, sviluppo e gestione di reti convenzionali e non,
sistemi e piattaforme di interesse nazionale per l’osservazione e la
raccolta di dati, per le telecomunicazioni e per la condivisione,
l’interoperabilita’ e l’interscambio di dati e informazioni;
d) elaborazione, sviluppo e distribuzione di prodotti e servizi
climatici;
e) comunicazione, informazione, divulgazione e formazione, anche
post-universitaria;
f) partecipazione ad organismi, progetti e programmi, anche di
cooperazione, europei ed internazionali in materia di meteorologia e
climatologia;
g) promozione di attivita’ di partenariato con soggetti privati.
552. ItaliaMeteo svolge le attivita’ di cui al comma 551 anche in
raccordo con le regioni e con le province autonome di Trento e di
Bolzano secondo le modalita’ definite con le convenzioni di cui al
comma 558.
553. La dotazione organica di ItaliaMeteo di cui al comma 552 e’
determinata nel limite massimo di 52 unita’ complessive, di cui
quattro dirigenti, da definire con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 557.
554. Alla copertura dell’organico di ItaliaMeteo si provvede: a)
mediante le procedure di mobilita’ di cui al capo III del titolo II
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; b) a regime, mediante
le ordinarie forme di procedure selettive pubbliche ai sensi
dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei
limiti delle facolta’ assunzionali previste dalla legislazione
vigente. L’Agenzia si avvale altresi’, nei limiti delle risorse
disponibili, di un numero massimo di 30 unita’ di personale
scientifico specializzato nel settore della meteorologia attraverso
il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo ai sensi
dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
555. Al personale di ItaliaMeteo si applicano le disposizioni del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed il contratto collettivo
delle funzioni centrali.
556. Nei limiti delle disponibilita’ del proprio organico,
ItaliaMeteo puo’ avvalersi di personale proveniente da
amministrazioni pubbliche, ad esclusione del personale scolastico, da
collocare in posizione di comando, ai sensi dell’articolo 17, comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
557. Lo statuto di ItaliaMeteo e’ predisposto dal Comitato di cui
al comma 549, nel rispetto degli articoli 8 e 9 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed e’ approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, acquisita l’intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. L’Agenzia ItaliaMeteo e’
sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Comitato che
formula le linee guida strategiche per Italia-Meteo. Il predetto
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri individua,
altresi’, i compiti di vigilanza che, per specifiche attivita’, il
Comitato puo’ delegare ad una o piu’ amministrazioni statali, anche
congiuntamente. Lo statuto individua gli organi dell’Agenzia e la
dotazione organica ai sensi del comma 553 e definisce le modalita’ di
svolgimento delle funzioni di vigilanza. La presidenza del collegio
dei revisori di ItaliaMeteo deve essere affidata ad un rappresentante
del Ministero dell’economia e finanze.
558. Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, eadottato
il regolamento di organizzazione dell’Agenzia e, a seguito di una
ricognizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
attualmente finalizzate alla meteorologia e climatologia da parte
delle pubbliche amministrazioni, sono definite misure volte ad
agevolare il coordinamento della gestione della materia, attraverso
la confluenza presso ItaliaMeteo delle risorse sopra citate ovvero
attraverso la stipula di apposite convenzioni a carattere volontario
tra l’Agenzia e i soggetti interessati, in particolare le strutture
meteorologiche regionali o i servizi meteorologici regionali del
Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente di cui alla
legge 28 giugno 2016, n. 132, per la definizione delle attivita’ di
collaborazione e per la messa a sistema delle risorse finalizzate
alla meteorologia in modo da aumentare la competitivita’ e
l’efficienza del sistema meteorologico.
559. Per far fronte agli oneri derivanti dai commi da 551 a 557 e’
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2019 e 3 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per gli investimenti
tecnologici e di 1 milione di euro per l’anno 2018, 5 milioni di euro
per l’anno 2019 e 7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020
per il funzionamento e per il personale dell’Agenzia, da iscrivere
nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca.
560. All’articolo 3-bis, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n.
225, le parole: « dal Servizio meteorologico nazionale distribuito di
cui al comma 4 del presente articolo, » sono soppresse.
Conseguentemente sono abrogati il comma 4 del medesimo articolo 3-bis
e l’articolo 111 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
561. Le disposizioni di cui ai commi da 551 a 560 si applicano
fatte salve le competenze riconosciute alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dai
rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
562. Ai fini della realizzazione delle opere di potenziamento della
strada provinciale n. 103 « Antica di Cassano », Lotto 1, secondo
stralcio di cui alla deliberazione del CIPE n. 62/2013 dell’8 agosto
2013, la citta’ metropolitana di Milano, anche avvalendosi di
soggetti pubblici o societa’ in house in possesso dei requisiti
previsti dalla legge, e’ autorizzata a procedere alla realizzazione
della progettazione esecutiva, delle attivita’ di verifica e delle
attivita’ connesse di cui all’articolo 157 del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei
limiti dello stanziamento di euro 2.000.000 per l’anno 2018, anche in
deroga alle previsioni dell’articolo 163 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a valere sulle
disponibilita’ del Fondo di cui all’articolo 202, comma 1, lettera
a), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.
563. Nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti
delle dotazioni organiche, al fine di garantire l’efficace
svolgimento delle funzioni di monitoraggio e controllo ambientale, in
relazione a quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, della legge 28
giugno 2016, n. 132, e nelle more dell’adozione del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall’articolo 9, comma
3, della medesima legge, le regioni, valutata prioritariamente
l’assegnazione temporanea di proprio personale, possono autorizzare
le rispettive agenzie regionali per la protezione dell’ambiente, per
il triennio 2018-2020, a procedere all’assunzione di personale con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il contingente
strettamente necessario ad assicurare lo svolgimento delle suddette
attivita’, incrementando il turn over previsto a legislazione vigente
nella misura massima del 25 per cento e individuando preventivamente,
nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le occorrenti
risorse finanziarie da trasferire alle medesime agenzie. A tale fine,
nell’ambito del piano triennale dei fabbisogni delle assunzioni, le
predette agenzie determinano annualmente i fabbisogni e i relativi
piani occupazionali da sottoporre all’approvazione delle regioni di
riferimento. L’entita’ delle risorse del piano annuale costituisce il
corrispondente vincolo assunzionale.
564. Per le finalita’ assunzionali di cui al comma 563, ferma
restando l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 34-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le agenzie regionali per
la protezione dell’ambiente possono utilizzare graduatorie di
concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, in corso di
validita’, banditi da altre agenzie regionali o da altre
amministrazioni pubbliche che rientrano nel comparto e nell’area di
contrattazione collettiva della sanita’.
565. Al fine di svolgere le necessarie ed indifferibili attivita’
in materia di sicurezza stradale, di valutazione dei requisiti
tecnici dei conducenti, di controlli sui veicoli e sulle attivita’ di
autotrasporto, e di fornire adeguati livelli di servizio ai cittadini
e alle imprese, e’ autorizzata, in deroga alla normativa vigente,
l’assunzione a tempo indeterminato di 200 unita’ di personale da
inquadrare nel livello iniziale dell’area III, nel triennio
2018-2020, presso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali ed il personale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Le assunzioni sono attuate per 80
unita’ nel 2018, per 60 unita’ nel 2019 e per 60 unita’ nel 2020.
566. In relazione alle assunzioni di cui al comma 565 la dotazione
organica relativa al personale delle aree del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e’ rimodulata, garantendo la
neutralita’ finanziaria della rimodulazione, con apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri.
567. In attuazione dei commi 565 e 566 il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e’ autorizzato ad avviare appositi
concorsi pubblici, tenuto conto di quanto previsto all’articolo 4,
comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga a
quanto previsto all’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e all’articolo 4, comma 3-quinquies, del citato
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101. Resta ferma la facolta’ di
avvalersi della previsione di cui all’articolo 3, comma 61, terzo
periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
568. All’articolo 177 del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i
titolari di concessioni autostradali, ferme restando le altre
disposizioni del presente comma, la quota di cui al primo periodo e’
pari al sessanta per cento »;
b) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. La verifica del rispetto dei limiti di cui al comma 1 da parte
dei soggetti preposti e dell’ANAC viene effettuata annualmente,
secondo le modalita’ indicate dall’ANAC stessa in apposite linee
guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione. Eventuali situazioni di
squilibrio rispetto ai limiti indicati devono essere riequilibrate
entro l’anno successivo. Nel caso di situazioni di squilibrio
reiterate per due anni consecutivi, il concedente applica una penale
in misura pari al 10 per cento dell’importo complessivo dei lavori,
servizi o forniture che avrebbero dovuto essere affidati con
procedura ad evidenza pubblica».
569. L’articolo 5, comma 1, della legge 7 luglio 2016, n. 122, e’
sostituito dal seguente:
« 1. Le Societa’ Organismi di Attestazione, disciplinate dagli
articoli 84 e 216, comma 14, del codice dei contratti pubblici, di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dalle relative
norme di attuazione, ovvero gli organismi con requisiti equivalenti
di un altro Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE), devono
avere sede in uno Stato membro dello stesso SEE che attribuisca
all’attestazione che essi adottano la capacita’ di provare il
possesso dei requisiti di qualificazione in capo all’esecutore di
lavori pubblici ».
570. Al fine di sviluppare e riqualificare i servizi resi dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di
infrastrutture e di garantire l’assolvimento degli ulteriori compiti
attribuiti al consiglio superiore dei lavori pubblici, in attuazione
dell’articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e
dell’articolo 215 del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e’ autorizzata
l’assunzione a tempo indeterminato, nel triennio 2018-2020, presso il
Dipartimento per le infrastrutture, i servizi informativi e
statistici e presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di 70 unita’ di
personale, in prevalenza di profilo tecnico, da inquadrare nel
livello iniziale della III area. Le assunzioni sono ripartite nel
triennio nella misura di 28 unita’ nell’anno 2018, di 21 unita’
nell’anno 2019 e di 21 unita’ nell’anno 2020.
571. Le assunzioni di cui al comma 570 sono effettuate, nell’ambito
dell’attuale dotazione organica, in aggiunta alle percentuali di
assunzione previste dall’articolo 1, comma 227, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, per l’anno 2018. La dotazione organica
relativa al personale delle aree del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e’ conseguentemente rimodulata, garantendo la
neutralita’ finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri.
572. In attuazione dei commi 570 e 571, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e’ autorizzato ad avviare appositi
concorsi pubblici, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 4,
comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga a
quanto previsto dall’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e dall’articolo 4, comma 3-quinquies, del citato
decreto-legge n. 101 del 2013. Resta ferma la facolta’ di avvalersi
della previsione di cui all’articolo 3, comma 61, terzo periodo,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
573. Alle ulteriori maggiori spese derivanti dall’attuazione del
comma 570, pari a 2.690.100 euro annui a decorrere dall’anno 2020, si
provvede mediante parziale utilizzo della quota delle entrate
previste, per i medesimi anni, dall’articolo 1, comma 238, secondo
periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. All’articolo 1, comma
238, della legge n. 311 del 2004, il terzo periodo e’ sostituito dal
seguente: « La riassegnazione di cui al precedente periodo e’
limitata all’importo di euro 6.120.000 per l’anno 2013, all’importo
di euro 9.278.000 per l’anno 2014, all’importo di euro 7.747.000 per
l’anno 2015, all’importo di euro 10.215.000 per l’anno 2016 e
all’importo di euro 9.309.900 annui a decorrere dall’anno 2020 ».
574. Per interventi urgenti nella citta’ di Matera, designata
capitale europea della cultura per il 2019, finalizzati a migliorare
l’accoglienza, l’accessibilita’ dei visitatori e dei turisti, la
mobilita’ e il decoro urbano, nonche’ per l’attuazione del programma
culturale da parte della Fondazione Matera-Basilicata 2019, e’
autorizzata la spesa di 20 milioni di euro nell’anno 2018 e di 10
milioni di euro nell’anno 2019. Agli oneri di cui al primo periodo,
pari a 20 milioni di euro nel 2018 e 10 milioni di euro nel 2019 si
provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione -programmazione 2014-2020. I predetti importi, tenuto conto
della localizzazione territoriale della misura di cui al periodo
precedente sono portati in prededuzione dalla quota da assegnare alla
medesima regione Basilicata a valere sulle risorse della citata
programmazione 2014-2020.
575. All’articolo 703 del codice della navigazione sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al quinto comma, dopo la parola: « realizzati » sono inserite le
seguenti: « o acquisiti »;
b) al sesto comma, dopo la parola: « realizzati » sono inserite le
seguenti: « o acquisiti » e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: « , salvo che per gli immobili e impianti fissi di natura
commerciale per cui sia stata autorizzata dall’ENAC la realizzazione
o l’acquisizione degli stessi, in quanto funzionali all’attivita’
aeroportuale e alla valorizzazione dell’aeroporto, per i quali spetta
un rimborso pari al valore contabile residuo da contabilita’
analitica regolatoria »;
c) al settimo comma, le parole: « salvo diversa e motivata
determinazione dell’ENAC, » sono sostituite dalle parole: « salva
diversa determinazione dell’ENAC motivata ».
576. Al fine di garantire il rispetto, da parte di tutti gli
operatori del sistema dell’aviazione civile, degli standard di
sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale, l’ENAC, in
aggiunta alle vigenti facolta’ assunzionali, e’ autorizzato, nei
limiti dell’attuale dotazione organica, in considerazione dei
significativi incrementi degli investimenti in opere aeroportuali,
del numero dei passeggeri e delle merci trasportate, a procedere,
previo svolgimento di procedure selettive pubbliche, all’assunzione
di 93 unita’ di personale appartenenti alle categorie professionali e
operative, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 4, comma 3,
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga a
quanto previsto dall’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e dall’articolo 4, comma 3-quinquies, del citato
decreto-legge n. 101 del 2013, in relazione alle specifiche
professionalita’ necessarie per lo svolgimento, in particolare, di
attivita’ di certificazione, ispezione, vigilanza e controllo sugli
operatori aerei e sulle organizzazioni aeronautiche. All’onere
derivante dall’attuazione del precedente periodo, pari a 5.050.000
euro annui a decorrere dall’anno 2018, l’ENAC provvede con risorse
proprie.
577. Il comma 15-bis dell’articolo 17 della legge 28 gennaio 1994,
n. 84, e’ sostituito dal seguente:
« 15-bis. Al fine di sostenere l’occupazione, il rinnovamento e
l’aggiornamento professionale degli organici dell’impresa o
dell’agenzia fornitrice di manodopera, l’Autorita’ di sistema
portuale puo’ destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per
cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle
merci sbarcate ed imbarcate, al finanziamento della formazione, del
ricollocamento del personale, ivi incluso il reimpiego del personale
inidoneo totalmente o parzialmente allo svolgimento di operazioni e
servizi portuali in altre mansioni, e delle misure di incentivazione
al pensionamento dei lavoratori dell’impresa o dell’agenzia di cui al
presente articolo. Al fine di evitare grave pregiudizio
all’operativita’ del porto, le Autorita’ di sistema portuale possono
finanziare interventi finalizzati a ristabilire gli equilibri
patrimoniali dell’impresa o dell’agenzia fornitrice di manodopera
nell’ambito di piani di risanamento approvati dall’Autorita’ stessa
».
578. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le banchine e le aree
scoperte dei porti di rilevanza economica nazionale e internazionale
di competenza delle Autorita’ di sistema portuale di cui all’allegato
A annesso alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, adibite alle operazioni
e ai servizi portuali di cui al comma 1 dell’articolo 16 della
medesima legge, le connesse infrastrutture stradali e ferroviarie,
nonche’ i depositi ivi ubicati strettamente funzionali alle suddette
operazioni e servizi portuali, costituiscono immobili a destinazione
particolare, da censire in catasto nella categoria E/1, anche se
affidati in concessione a privati. Sono parimenti censite nella
categoria E/1 le banchine e le aree scoperte dei medesimi porti
adibite al servizio passeggeri, compresi i crocieristi. Ai fini della
sussistenza del requisito della stretta funzionalita’ dei depositi,
diversi da quelli doganali, alle operazioni e ai servizi portuali di
cui al presente comma, si fa riferimento alle autorizzazioni
rilasciate dalla competente Autorita’ di sistema portuale ai sensi
dell’articolo 16, comma 3, della citata legge n. 84 del 1994.
579. Gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 578,
ovvero i loro concessionari, a decorrere dal 1° gennaio 2019, possono
presentare atti di aggiornamento, ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la
revisione del classamento degli immobili gia’ censiti in categorie
catastali diverse dalla E/1, nel rispetto dei criteri di cui al
medesimo comma 578. Per gli immobili destinati a deposito, diversi da
quelli doganali, l’intestatario, ovvero il concessionario, allega
all’atto di aggiornamento apposita dichiarazione, resa ai sensi
dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine
all’utilizzazione dei depositi per le operazioni e i servizi portuali
di cui al comma 578, in base ad autorizzazione della competente
Autorita’ di sistema portuale. Resta fermo l’obbligo di dichiarare in
catasto, ai sensi dell’articolo 20 del regio decreto-legge 13 aprile
1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
1939, n. 1249, le variazioni che incidono sul classamento e sulla
rendita catastale degli immobili, anche in relazione alla perdita del
requisito di stretta funzionalita’ degli stessi alle operazioni e ai
servizi portuali di cui al comma 578. In deroga all’articolo 13,
comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli atti di
aggiornamento di cui al presente comma le rendite catastali
rideterminate in seguito alla revisione del classamento degli
immobili nel rispetto dei criteri di cui al comma 578 hanno effetto
dal 1° gennaio 2020.
580. Per le dichiarazioni di cui all’articolo 28 del regio
decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, relative agli immobili di cui al
comma 578, presentate in catasto nel corso del 2019, non si applicano
i criteri di classamento e di determinazione delle rendite di cui al
comma 578. Per gli immobili dichiarati ai sensi del presente comma,
alla revisione del classamento secondo i criteri di cui al comma 578
provvede d’ufficio l’Agenzia delle entrate, entro il 31 marzo 2020,
fermo restando la possibilita’ da parte degli intestatari catastali
degli immobili di cui presente comma, ovvero dei concessionari, di
presentare atti di aggiornamento di cui al comma 579. Le rendite
rideterminate d’ufficio dall’Agenzia delle entrate di cui al presente
comma hanno effetto dal 1° gennaio 2020.
581. Gli immobili o loro porzioni, diversi da quelli di cui al
comma 578, che sono destinati ad uso commerciale, industriale, ad
ufficio privato e ad altri usi non strettamente funzionali alle
operazioni e ai servizi portuali di cui al medesimo comma, qualora
presentino autonomia funzionale e reddituale, sono censiti in catasto
come unita’ immobiliari autonome, nelle appropriate categorie diverse
da quelle del gruppo E. Dal censimento catastale nelle categorie del
gruppo E restano, comunque, escluse le strutture destinate a funzioni
turistiche e da diporto e alla crocieristica, per la quale resta
fermo quanto disposto dal secondo periodo del comma 578.
582. A decorrere dall’anno 2020, il contributo annuo a titolo di
compensazione del minor gettito nell’importo massimo di 9,35 milioni
di euro e’ ripartito con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell’interno e secondo una
metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie
locali, da emanare, entro il 30 giugno 2020, sulla base dei dati
comunicati, entro il 31 marzo 2020, dall’Agenzia delle entrate al
Ministero dell’economia e delle finanze e relativi, per ciascuna
unita’ immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2019 ai sensi
del comma 579, ovvero d’ufficio ai sensi del comma 580, e a quelle
gia’ iscritte in catasto dal 1° gennaio 2019. Entro il 30 aprile 2021
con uno o piu’ decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell’interno e sentita la Conferenza
Stato-citta’ ed autonomie locali, si procede, nel limite del
contributo annuo previsto nell’importo massimo di 9,35 milioni di
euro, alla rettifica in aumento o in diminuzione dei contributi
erogati ai sensi dei periodi precedenti, a seguito della verifica
effettuata sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2021,
dall’Agenzia delle entrate al Ministero dell’economia e delle
finanze, concernenti le rendite definitive, determinate sulla base
degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell’anno 2019 ai
sensi del comma 579, ovvero d’ufficio ai sensi del comma 580, nonche’
quelle gia’ iscritte in catasto dal 1° gennaio 2019.
583. Al fine di ottemperare al disposto dell’azione 6.4 del Piano
strategico nazionale della portualita’ e della logistica, recepito
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 agosto 2015,
di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del
27 ottobre 2015, il contributo di cui all’articolo 2, comma 244,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e’ incrementato di 0,5 milioni
di euro per l’anno 2018 e di 1 milione di euro per l’anno 2019 senza
obbligo di cofinanziamento a carico del soggetto attuatore unico di
cui all’articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il
soggetto attuatore unico apposito atto convenzionale per disciplinare
l’utilizzo dei fondi.
584. All’articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
dopo il comma 11-quinquies e’ aggiunto il seguente:
« 11-sexies. Al fine di promuovere la mobilita’ sostenibile e il
rinnovo del materiale rotabile per il trasporto ferroviario delle
merci e’ istituito, nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per il finanziamento degli
interventi di rottamazione dei carri merci con una dotazione di 4
milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Il Fondo
e’ destinato al finanziamento degli interventi di rottamazione dei
carri merci non conformi ai piu’ avanzati standard in materia di
sicurezza e di interoperabilita’ ferroviaria che, alla data del 1°
gennaio 2018, risultino iscritti nell’apposito Registro di
immatricolazione nazionale (RIN) tenuto presso l’Agenzia nazionale
per la sicurezza delle ferrovie e che siano in servizio da almeno
venti anni. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
da sottoporre a notifica preventiva alla Commissione europea, ai
sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, sono definiti i criteri e le modalita’ di ammissione ai
finanziamenti del Fondo di cui al presente comma ».
585. E’ istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti il Partenariato per la logistica e i trasporti, cui
partecipano i rappresentanti dei Ministeri competenti e delle
associazioni di categoria piu’ rappresentative, che svolge attivita’
propositiva, di studio, di monitoraggio e di consulenza per la
definizione delle politiche di intervento e delle strategie di
governo nel settore della logistica e dei trasporti e si avvale della
societa’ Rete autostrade mediterranee (RAM) Spa per le funzioni di
segretariato tecnico. Per il funzionamento del Partenariato di cui al
primo periodo e’ autorizzata la spesa di 500.000 euro per l’anno 2018
e di 100.000 euro annui a decorrere dall’anno 2019. Il Partenariato
presenta annualmente alle Camere un rapporto sullo stato della
logistica e dei trasporti. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate la
composizione del Partenariato e le modalita’ di organizzazione e
gestione delle attivita’.
586. Il comma 1 dell’articolo 113-bis del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e’
sostituito dal seguente:
« 1. I certificati di pagamento relativi agli acconti del
corrispettivo di appalto sono emessi nel termine di trenta giorni
decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori,
salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e
previsto nella documentazione di gara e purche’ cio’ non sia
gravemente iniquo per il creditore ».
587. Al fine di favorire la diffusione della cultura scientifica,
promuovere un turismo eco-sostenibile e la conservazione e il
recupero ambientale del paesaggio pedemontano del Gran Sasso a
seguito degli eventi sismici verificatisi negli anni 2009 e 2016,
nonche’ al fine di rilanciare l’economia dei comuni attribuiti al
cratere sismico, e’ riconosciuto un contributo pari a 1 milione di
euro per l’anno 2019, in favore della « Fondazione Gran Sasso
d’Italia » per la realizzazione del Parco faunistico localizzato in
Casale San Nicola, comune di Isola del Gran Sasso (Teramo), tenendo
conto degli studi di fattibilita’ condotti dalla Fondazione Gran
Sasso d’Italia.
588. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 149, le parole: « entro il 31 dicembre 2016 » sono
sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2018 »;
b) al comma 149, dopo le parole: « fino al 31 dicembre 2021 » sono
aggiunte le seguenti: « o per cinque anni dal rientro in esercizio
degli impianti »;
c) al comma 151, come modificato dall’articolo 57-ter del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: « Entro il 31 dicembre
2017 » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 31 dicembre 2018 ».
589. Allo scopo di consentire prontamente l’avvio di urgenti misure
organizzative per l’attuazione delle misure necessarie ad accrescere
la sicurezza, anche ambientale, della navigazione e dei traffici
marittimi nonche’ per contribuire al salvataggio delle persone in
mare e per la gestione del fenomeno migratorio attraverso la
programmazione delle attivita’ di soccorso in mare e le connesse
generali misure di controllo, anche ai fini del perseguimento di
obiettivi di razionalizzazione e maggiore efficienza dei servizi, e’
autorizzata la spesa di 1.946.850 euro a decorrere dall’anno 2018.
Conseguentemente, ferme restando le dotazioni organiche di cui
all’articolo 815 del codice dell’ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all’articolo 585, comma 1,
del medesimo decreto legislativo, la lettera h) e’ sostituita dalle
seguenti:
« h) per l’anno 2016 e per l’anno 2017: 67.650.788,29;
h-bis) per l’anno 2018: 69.597.638,29;
h-ter) per l’anno 2019: 71.544.488,29;
h-quater) a decorrere dall’anno 2020: 73.491.338,29 ».
590. All’articolo 614 del codice dell’ordinamento militare, di cui
al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e’ aggiunto, in fine, il
seguente comma:
« 2-bis. In relazione alle medesime esigenze di cui al comma 1, e’
autorizzata la spesa di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni
2018, 2019 e 2020, da destinare, attraverso la contrattazione
collettiva nazionale integrativa, all’incentivazione della
produttivita’ del personale contrattualizzato appartenente alle aree
funzionali del Ministero della difesa. Agli oneri di cui al presente
comma si provvede, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020,
mediante quota parte dei risparmi di cui all’articolo 11, comma 5,
lettera b), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94 ».
591. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti
scolastici, al fine della progressiva armonizzazione della
retribuzione di posizione di parte fissa a quella prevista per le
altre figure dirigenziali del comparto Istruzione e Ricerca, nel
fondo da ripartire per l’attuazione dei contratti del personale delle
amministrazioni statali, iscritto nello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze, e’ istituita una apposita
sezione con uno stanziamento di 37 milioni di euro per l’anno 2018,
di 41 milioni di euro per l’anno 2019 e di 96 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2020, da destinare alla contrattazione collettiva
nazionale in applicazione dell’articolo 48, comma 1, primo periodo,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le risorse destinate
alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei
dirigenti scolastici sono integrate con quelle previste dall’articolo
1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107, da destinare
prioritariamente all’intervento di cui al primo periodo.
592. Al fine di valorizzare la professionalita’ dei docenti delle
istituzioni scolastiche statali, e’ istituita un’apposita sezione
nell’ambito del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa,
con uno stanziamento di 10 milioni di euro per l’anno 2018, di 20
milioni di euro per l’anno 2019 e di 30 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2020.
593. Per l’utilizzo delle risorse di cui al comma 592 la
contrattazione, anche mediante eventuali integrazioni al contratto
collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento, e’ svolta nel
rispetto dei seguenti criteri ed indirizzi:
a) valorizzazione dell’impegno in attivita’ di formazione, ricerca
e sperimentazione didattica;
b) valorizzazione del contributo alla diffusione nelle istituzioni
scolastiche di modelli per una didattica per lo sviluppo delle
competenze.
594. L’educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista
operano nell’ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a
qualsiasi attivita’ svolta in modo formale, non formale e informale,
nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale
e sociale, secondo le definizioni contenute nell’articolo 2 del
decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, perseguendo gli obiettivi
della Strategia europea deliberata dal Consiglio europeo di Lisbona
del 23 e 24 marzo 2000. Le figure professionali indicate al primo
periodo operano nei servizi e nei presidi socio-educativi e
socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni eta’,
prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo;
scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti
socio-educativi; della genitorialita’ e della famiglia; culturale;
giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell’integrazione e
della cooperazione internazionale. Ai sensi della legge 14 gennaio
2013, n. 4, le professioni di educatore professionale
socio-pedagogico e di pedagogista sono comprese nell’ambito delle
professioni non organizzate in ordini o collegi.
595. La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico e’
attribuita con laurea L19 e ai sensi delle disposizioni del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65. La qualifica di pedagogista e’
attribuita a seguito del rilascio di un diploma di laurea abilitante
nelle classi di laurea magistrale LM-50 Programmazione e gestione dei
servizi educativi, LM-57 Scienze dell’educazione degli adulti e della
formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e
metodologie dell’e-learning e della media education. Le spese
derivanti dallo svolgimento dell’esame previsto ai fini del rilascio
del diploma di laurea abilitante sono poste integralmente a carico
dei partecipanti con le modalita’ stabilite dalle universita’
interessate. La formazione universitaria dell’educatore professionale
socio-pedagogico e del pedagogista e’ funzionale al raggiungimento di
idonee conoscenze, abilita’ e competenze educative rispettivamente
del livello 6 e del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per
l’apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03
del Consiglio, del 22 maggio 2017, ai cui fini il pedagogista e’ un
professionista di livello apicale.
596. La qualifica di educatore professionale socio-sanitario e’
attribuita a seguito del rilascio del diploma di laurea abilitante di
un corso di laurea della classe L/SNT2 Professioni sanitarie della
riabilitazione, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui
al decreto del Ministro della sanita’ 8 ottobre 1998, n. 520.
597. In via transitoria, acquisiscono la qualifica di educatore
professionale socio-pedagogico, previo superamento di un corso
intensivo di formazione per complessivi 60 crediti formativi
universitari nelle discipline di cui al comma 593, organizzato dai
dipartimenti e dalle facolta’ di scienze dell’educazione e della
formazione delle universita’ anche tramite attivita’ di formazione a
distanza, le cui spese sono poste integralmente a carico dei
frequentanti con le modalita’ stabilite dalle medesime universita’,
da intraprendere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, coloro che, alla medesima data di entrata in vigore,
sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a
seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo
di educatore;
b) svolgimento dell’attivita’ di educatore per non meno di tre
anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione
del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell’interessato ai
sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c) diploma rilasciato entro l’anno scolastico 2001/2002 da un
istituto magistrale o da una scuola magistrale.
598. Acquisiscono la qualifica di educatore professionale
socio-pedagogico coloro che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono titolari di contratto di lavoro a tempo
indeterminato negli ambiti professionali di cui al comma 594, a
condizione che, alla medesima data, abbiano eta’ superiore a
cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio, ovvero abbiano almeno
venti anni di servizio.
599. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, hanno svolto l’attivita’ di educatore per un periodo minimo di
dodici mesi, anche non continuativi, documentata mediante
dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione
dell’interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono
continuare ad esercitare detta attivita’; per tali soggetti, il
mancato possesso della qualifica di educatore professionale
socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario non
puo’ costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la
risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge ne’ per la loro modifica,
anche di ambito, in senso sfavorevole al lavoratore.
600. L’acquisizione della qualifica di educatore socio-pedagogico,
di educatore professionale socio-sanitario ovvero di pedagogista non
comporta, per il personale gia’ dipendente di amministrazioni ed enti
pubblici, il diritto ad un diverso inquadramento contrattuale o
retributivo, ad una progressione verticale di carriera ovvero al
riconoscimento di mansioni superiori.
601. All’attuazione delle disposizioni dei commi da 594 a 600 si
provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
602. Le istituzioni scolastiche ed educative statali possono
conferire incarichi per supplenze brevi e saltuarie ai sensi
dell’articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in
sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a
decorrere dal trentesimo giorno di assenza, in deroga all’articolo 1,
comma 332, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell’ambito del
limite di spesa di cui all’articolo 1, comma 129, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, a tal fine
incrementato di 19,65 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2018.
603. Le graduatorie del concorso di cui all’articolo 1, comma 114,
della legge 13 luglio 2015, n. 107, conservano la loro validita’ per
un ulteriore anno, successivo al triennio di cui all’articolo 400,
comma 01, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297.
604. Sino al termine di validita’, le graduatorie di tutti i gradi
di istruzione e di tutte le tipologie di posto sono utili per le
immissioni in ruolo anche in deroga al limite percentuale di cui
all’articolo 400, comma 15, del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo
previsto dal bando, fermo restando il diritto all’immissione in ruolo
per i vincitori del concorso.
605. E’ bandito entro il 2018, senza ulteriori oneri a carico della
finanza pubblica, un concorso pubblico per l’assunzione di direttori
dei servizi generali ed amministrativi, nei limiti delle facolta’
assunzionali ai sensi dell’articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge
27 dicembre 1997, n. 449. Gli assistenti amministrativi che, alla
data di entrata in vigore della presente legge, hanno maturato almeno
tre interi anni di servizio negli ultimi otto nelle mansioni di
direttore dei servizi generali ed amministrativi possono partecipare
alla procedura concorsuale di cui al primo periodo anche in mancanza
del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto
scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive
modificazioni.
606. All’articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, le parole: « 2019/2020 » sono sostituite dalle seguenti: «
2020/2021 ».
607. Al fine di ridurre gli adempimenti burocratici a carico delle
istituzioni scolastiche autonome per lo svolgimento di attivita’
amministrative non strettamente connesse alla gestione del servizio
istruzione, rafforzando le funzioni istituzionali di supporto alle
medesime dell’Amministrazione centrale e periferica del Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca in materie che
richiedono competenze tecniche specialistiche non facilmente
reperibili all’interno delle stesse istituzioni scolastiche, quale, a
titolo di esempio, la gestione del contenzioso, il Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e’ autorizzato ad
avviare le procedure concorsuali per il reclutamento, a decorrere
dall’anno 2018, nei limiti della vigente dotazione organica, di 258
unita’ di personale, dotate di competenze professionali di natura
amministrativa, giuridica e contabile, di cui 5 dirigenti di seconda
fascia e 253 funzionari, area III, posizione economica F1.
608. Fermo restando quanto stabilito dal secondo comma
dell’articolo 417-bis del codice di procedura civile, a seguito delle
assunzioni del personale all’esito delle procedure concorsuali di cui
al comma 607, per la gestione delle controversie relative ai rapporti
di lavoro del personale della scuola, i dirigenti territorialmente
competenti e i direttori generali degli uffici scolastici regionali
possono avvalersi dei dirigenti delle istituzioni scolastiche nella
fase istruttoria della predisposizione della documentazione difensiva
e, compatibilmente con il numero di unita’ di personale a
disposizione, non delegano ai medesimi la rappresentanza e la difesa
in giudizio dell’Amministrazione.
609. Alle risorse umane necessarie per l’attuazione dei commi 607 e
608 si provvede mediante il piano straordinario di reclutamento del
personale del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca.
610. Le assunzioni dei vincitori delle procedure di cui al comma
608 possono essere effettuate in deroga alle ordinarie procedure
autorizzatorie e alle disposizioni dell’articolo 4, commi 3, 3-bis,
3-ter e 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e
in aggiunta alle facolta’ assunzionali di cui all’articolo 3, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
611. Per l’attuazione dei commi da 607 a 610 e’ autorizzata la
spesa di 846.171,94 euro per l’anno 2018 e di 10.154.063,21 euro
annui a decorrere dall’anno 2019.
612. Agli oneri di cui al comma 611, pari a 846.171,94 euro per
l’anno 2018 e a 10.154.063,21 euro annui a decorrere dall’anno 2019,
si provvede, per l’anno 2018, a valere sulle vigenti facolta’
assunzionali del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca e, per l’anno 2019, quanto a 1.531.074,71 euro, a valere
sulle vigenti facolta’ assunzionali del medesimo Ministero e, quanto
a 8.622.988,5 euro, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa
di cui all’articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
613. Il fondo di cui all’articolo 1, comma 366, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, e’ incrementato di 50 milioni di euro per
l’anno 2018 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2019. I posti di cui all’articolo 1, comma 373, della predetta legge
n. 232 del 2016, che si aggiungono all’organico dell’autonomia in
conseguenza dell’incremento di cui al primo periodo, sono determinati
nei limiti delle risorse ivi previste con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze.
614. In occasione degli aggiornamenti delle graduatorie di
istituto, inclusi i correlati elenchi per il sostegno didattico,
relative alla scuola dell’infanzia e primaria, la valutazione del
titolo abilitante e’ effettuata assicurando una particolare
valorizzazione ai titoli acquisiti nell’ambito di percorsi
universitari.
615. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell’anno
scolastico 2017/2018, i contratti di collaborazione coordinata e
continuativa gia’ stipulati per lo svolgimento di funzioni
assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici
continuano a produrre i loro effetti sino al 31 agosto 2018.
616. Al fine di perseguire l’obiettivo formativo del potenziamento
delle discipline motorie e dello sviluppo di comportamenti ispirati a
uno stile di vita sano, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, lettera
g), della legge 13 luglio 2015, n. 107, nell’ambito della dotazione
organica di cui all’articolo 1, comma 68, della medesima legge il 5
per cento del contingente dei posti per il potenziamento dell’offerta
formativa e’ destinato alla promozione dell’educazione motoria nella
scuola primaria, senza determinare alcun esubero di personale o
ulteriore fabbisogno di posti.
617. Al comma 3 dell’articolo 1-ter del decreto-legge 19 giugno
2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2015, n. 125, le parole: « per gli anni 2016 e 2017 » sono sostituite
dalle seguenti: « per gli anni 2016, 2017 e 2018 ».
618. All’articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio
2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014,
n. 50, le parole: « sino alla data del 31 dicembre 2017 » sono
sostituite dalle seguenti: « sino alla data del 31 dicembre 2018 ».
619. Al fine di assicurare la regolare prosecuzione del servizio
scolastico, il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca indice entro il 28 febbraio 2018 una procedura selettiva per
titoli e colloqui finalizzata all’immissione in ruolo, a decorrere
dall’anno scolastico 2018/2019, del personale che alla data di
entrata in vigore della presente legge e’ titolare di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni
scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell’articolo 8
della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di
funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi
e tecnici. Il bando definisce requisiti, modalita’ e termini per la
partecipazione alla selezione. Le immissioni in ruolo dei vincitori
avvengono nell’ambito dell’organico del personale assistente
amministrativo e tecnico di cui all’articolo 19, comma 7, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando quanto disposto
dall’articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a
valere sui posti accantonati in attuazione dei decreti di cui al
primo periodo. I vincitori sono assunti anche a tempo parziale, nei
limiti di una maggiore spesa di personale, pari a 5,402 milioni di
euro nel 2018 e a 16,204 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019.
I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati
a tempo pieno o incrementati nel numero di ore se non in presenza di
risorse certe e stabili.
620. Per lo svolgimento della procedura selettiva di cui al comma
619 e’ autorizzata la spesa di 10.000 euro nel 2018.
621. All’onere derivante dall’attuazione dei commi 619 e 620 si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il
funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 1,
comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
622. Al fine di stabilizzare il personale di cui all’articolo 1,
comma 745, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, titolare di
contratti di lavoro attivati dall’ufficio scolastico provinciale di
Palermo e prorogati ininterrottamente, per lo svolgimento di funzioni
corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici, in forza nelle
istituzioni scolastiche di cui all’articolo 8 della legge 3 maggio
1999, n. 124, e all’articolo 9 del decreto del Ministro della
pubblica istruzione 23 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000, tuttora in servizio ai sensi
dell’articolo 4, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19,
e’ avviata dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca un’apposita procedura selettiva per titoli e colloquio.
623. Con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, previo assenso del Ministero per la semplificazione e
la pubblica amministrazione e del Ministero dell’economia e delle
finanze, e’ definito apposito bando, da pubblicare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge che
determina il numero dei posti, le modalita’ e i termini per la
partecipazione alla selezione di cui al comma 622.
624. Le assunzioni, a seguito dell’espletamento della procedura di
cui al comma 622, avvengono anche a tempo parziale nei limiti delle
risorse finanziarie di cui al comma 625 e comunque nei limiti
corrispondenti ai posti di organico di diritto attualmente
accantonati. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono
essere trasformati a tempo pieno o incrementati nel numero delle ore
se non in presenza di risorse certe e stabili.
625. Per le assunzioni di cui ai commi da 622 a 624 si provvede nel
limite di spesa di euro 3.500.000 per l’anno 2018 e di euro 8.700.000
a decorrere dal 2019.
626. Il personale incluso negli elenchi allegati alla convenzione
tra l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia e le cooperative
sociali alla data del 24 febbraio 2014, che non rientra tra le
assunzioni di cui al commi da 622 a 624, e’ iscritto in apposito
albo, dal quale gli enti territoriali possono attingere per nuove
assunzioni di personale, nel rispetto dell’analisi del fabbisogno e
della sostenibilita’ finanziaria.
627. Nelle more dell’espletamento della selezione di cui al comma
622, il termine del 31 dicembre 2017 di cui all’articolo 4, comma 5,
del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, relativo alle
previsioni di cui all’articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, e’ differito al 30 agosto 2018. A tal fine e’
autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l’anno 2018.
628. Alle misure del Programma operativo nazionale « Per la scuola
– competenze e ambienti per l’apprendimento », relativo alla
programmazione 2014/2020, di cui alla decisione C (2014) 9952 della
Commissione, del 17 dicembre 2014, partecipano anche le istituzioni
formative accreditate dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano ai sensi del capo III del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226, che fanno parte della Rete nazionale delle
scuole professionali, di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 61, per il raggiungimento degli scopi
ivi indicati.
629. Con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella
triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 e conseguente
effetto economico a decorrere dall’anno 2020, il regime della
progressione stipendiale triennale per classi dei professori e
ricercatori universitari previsto dagli articoli 6, comma 14, e 8
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e disciplinato dal regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011,
n. 232, e’ trasformato in regime di progressione biennale per classi,
utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo
stesso decreto. A titolo di parziale compensazione del blocco degli
scatti stipendiali disposto per il quinquennio 2011-2015
dall’articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai
professori e ricercatori universitari di ruolo in servizio alla data
di entrata in vigore della presente legge e che lo erano alla data
del 1° gennaio 2011, o che hanno preso servizio tra il 1° gennaio
2011 e il 31 dicembre 2015, e’ attribuito una tantum un importo ad
personam in relazione alla classe stipendiale che avrebbero potuto
maturare nel predetto quinquennio e in proporzione all’entita’ del
blocco stipendiale che hanno subito, calcolato, nei limiti delle
risorse di cui al presente comma, sulla base di criteri e modalita’
definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge. La corresponsione dell’importo di cui
al periodo precedente cessa al 31 dicembre 2019 e non produce effetti
ai fini della successiva progressione di carriera; l’importo e’
corrisposto in due rate da erogare entro il 28 febbraio 2018 ed entro
il 28 febbraio 2019. Al fine di sostenere i bilanci delle universita’
per la corresponsione dei predetti importi, il fondo per il
finanziamento ordinario delle universita’ di cui all’articolo 5,
comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e’
incrementato di 50 milioni di euro per l’anno 2018 e di 40 milioni di
euro per l’anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione, per gli anni 2018 e 2019, del Fondo di cui
all’articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
630. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 257, primo periodo,
le parole: « non piu’ di due anni » sono sostituite dalle seguenti: «
non piu’ di tre anni ».
631. Per le finalita’ di cui al comma 629, primo periodo, il fondo
per il finanziamento ordinario delle universita’ di cui all’articolo
5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e’
incrementato di 80 milioni di euro per l’anno 2020, 120 milioni di
euro per l’anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall’anno
2022.
632. Le disposizioni di cui al comma 629 si applicano anche al
personale di ricerca non contrattualizzato in servizio presso
l’Istituto nazionale di astrofisica (INAF) il cui stato giuridico e’
equiparato a quello dei professori universitari ai sensi
dell’articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo
1982, n. 163, cosi’ come confermato dall’articolo 11, comma 1, del
decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 296, e dall’articolo 19, comma
1, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 138. A tal fine il Fondo
ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di cui
all’articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e’
incrementato di 350.000 euro a decorrere dall’anno 2020. I decreti
del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca di cui
al comma 2 del medesimo articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno
1998, n. 204, dispongono che tale incremento e’ assegnato interamente
alla dotazione ordinaria dell’INAF.
633. Al fine di sostenere l’accesso dei giovani alla ricerca,
l’autonomia responsabile delle universita’ e la competitivita’ del
sistema universitario e della ricerca italiano a livello
internazionale, il fondo per il finanziamento ordinario delle
universita’, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge
24 dicembre 1993, n. 537, e’ incrementato di 12 milioni di euro per
l’anno 2018 e di 76,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2019, per l’assunzione di ricercatori di cui all’articolo 24, comma
3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il
conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di
seconda fascia e il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di
ricerca, di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998,
n. 204, e’ incrementato di 2 milioni di euro per l’anno 2018 e di
13,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019 per
l’assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca.
L’assegnazione dei fondi e’ effettuata con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca con gli obiettivi,
di pari importanza, di riequilibrare la presenza di giovani
ricercatori nei vari territori, nonche’ di valorizzare la qualita’
dei livelli di ricerca delle diverse aree disciplinari e di
individuare specifiche aree strategiche della ricerca scientifica e
tecnologica. Ai fini del riparto dei fondi alle singole istituzioni
si fa riferimento, in relazione all’obiettivo del riequilibrio della
presenza di giovani ricercatori nei vari territori, al numero dei
ricercatori in servizio rispetto al numero delle altre figure del
personale docente e ricercatore e, in relazione all’obiettivo del
sostegno ai livelli di maggiore qualita’ della ricerca, per le
universita’, ai risultati della valutazione della qualita’ della
ricerca (VQR) e, per gli enti pubblici di ricerca, ai criteri di
riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca
di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata per le
finalita’ di cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel
medesimo esercizio finanziario, per le altre finalita’ del fondo per
il finanziamento ordinario delle universita’ e del fondo ordinario
per gli enti e le istituzioni di ricerca. Al fine di sostenere
ulteriormente l’ingresso dei giovani nel sistema universitario, a
decorrere dal finanziamento relativo al quinquennio 2023-2027, le
percentuali di cui all’articolo 1, comma 335, lettere a) e c), della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono ridefinite nella misura
rispettivamente dell’80 per cento e del 40 per cento. Al fine di
sostenere l’internazionalizzazione del sistema universitario,
all’articolo 6, comma 12, quarto periodo, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, dopo le parole: « Possono altresi’ svolgere » sono
inserite le seguenti: « , anche con rapporto di lavoro subordinato,
».
634. All’articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
dopo il comma 4 e’ inserito il seguente:
« 4-bis. Il comma 4 del presente articolo si applica, in via
sperimentale, anche alle universita’ statali individuate con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il
Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, sentita
la Conferenza dei rettori delle universita’ italiane, tenendo conto,
in particolare, dei parametri di cui alle lettere c) e d) del secondo
periodo del citato comma 4, dell’indicatore delle spese di personale
previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n.
49, e dell’indicatore di sostenibilita’ economico-finanziaria, come
definito agli effetti dell’applicazione dell’articolo 7 del medesimo
decreto legislativo n. 49 del 2012. Con il medesimo decreto e’
individuata la percentuale di cui al comma 4. Sulla base degli esiti
della sperimentazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze e con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle universita’
italiane, puo’ essere disposta l’applicazione in via permanente delle
disposizioni di cui al presente comma ».
635. All’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il
comma 9-bis e’ aggiunto il seguente:
« 9-ter. A decorrere dall’anno 2018, i contratti di cui al presente
articolo, nel periodo di astensione obbligatoria per maternita’, sono
sospesi e il termine di scadenza e’ prorogato per un periodo pari a
quello di astensione obbligatoria. All’onere si provvede, a decorrere
dall’anno 2018, mediante corrispondente riduzione di 1,5 milioni di
euro dello stanziamento annuale previsto dall’articolo 29, comma 22,
secondo periodo ».
636. Al fine di garantire gli strumenti e i servizi per il pieno
successo formativo di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 68, agli studenti capaci e meritevoli,
anche se privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilita’
di cui all’articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 68 del
2012, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di
studio e’ incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dal 2018.
637. All’onere di cui al comma 636 si provvede per l’anno 2018
mediante riduzione per 10 milioni di euro del Fondo di cui
all’articolo 1, comma 295, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per
10 milioni di euro per l’anno 2018, per 12 milioni di euro per l’anno
2019 e per 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020 mediante
riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 286, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, per 8 milioni di euro per l’anno 2019 mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 207,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
638. All’articolo 5, comma 1-bis, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, dopo le
parole: « comma 1-ter,» sono inserite le seguenti: « per gli studenti
internazionali e ».
639. Allo scopo di adeguare l’importo delle borse concesse per la
frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, il fondo per il
finanziamento ordinario delle universita’ di cui all’articolo 5,
comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e’
incrementato di 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018.
L’adeguamento dell’importo della borsa e’ definito con decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca.
640. All’onere di cui al comma 639 si provvede, quanto ad euro 5
milioni a decorrere dall’anno 2018, mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all’articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, quanto ad euro 1,130 milioni per l’anno 2019 e a 2,460
milioni di euro a decorrere dall’anno 2020 mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della
legge 24 dicembre 1993, n. 537; quanto ad euro 15 milioni per l’anno
2018, 13,87 milioni di euro per l’anno 2019 e 12,54 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2020, a valere sui risparmi di spesa derivanti
dalle disposizioni di cui al comma 641.
641. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 295, le parole: « 45 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2017 e 2018, di 31,87 milioni di euro per l’anno 2019 e di 30,54
milioni di euro a decorrere dall’anno 2020 » sono sostituite dalle
seguenti: « 45 milioni di euro per l’anno 2017, di 30 milioni di euro
per l’anno 2018, di 18 milioni di euro per l’anno 2019 e di 18
milioni di euro a decorrere dall’anno 2020 »;
b) al comma 298, le parole: « nel 2017 e nel 2018. A decorrere dal
2019 » sono sostituite dalle seguenti: « nel 2017. A decorrere dal
2018 ».
642. Al fine di potenziare gli interventi posti in essere dalle
universita’ per favorire l’attivita’ sportiva degli studenti
universitari e al fine di sostenere la promozione dello sport
universitario, i fondi da destinare alle universita’ in attuazione
della legge 28 giugno 1977, n. 394, iscritti ai sensi dell’articolo 3
della medesima legge nello stato di previsione della spesa del
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, sono
incrementati di un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018
al 2020.
643. Le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 626
dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano
anche nell’anno 2018, secondo le modalita’ ivi previste, nel limite
complessivo di spesa di 10 milioni di euro.
644. I nuclei di valutazione delle istituzioni di alta formazione
artistica e musicale di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre
1999, n. 508, nonche’ le istituzioni autorizzate ai sensi
dell’articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, inoltrano le relazioni
annuali sulle attivita’ e sul funzionamento dell’istituzione, oltre
che al Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca,
anche all’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario
e della ricerca (ANVUR), entro gli stessi termini. L’ANVUR verifica
l’adozione, nelle relazioni di cui al precedente periodo, dei criteri
generali stabiliti in base a quanto disposto dall’articolo 10, comma
2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, comunicando al Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, entro novanta
giorni, le proprie valutazioni in merito.
645. Il comma 1 dell’articolo 10 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, e’
sostituito dal seguente:
« 1. Il nucleo di valutazione, costituito con delibera del
consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, e’
formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due
scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata
qualificazione nel campo della valutazione, scelti dalle istituzioni
seguendo i criteri e le linee guida elaborati dall’Agenzia nazionale
di valutazione del sistema universitario e della ricerca. Ai
componenti del nucleo di valutazione non spettano compensi,
indennita’ o gettoni di presenza ».
646. E’ consentito il trasferimento a qualsiasi titolo di immobili
oggetto di cofinanziamento di cui alla legge 14 novembre 2000, n.
338, anche prima della realizzazione o ultimazione dei relativi
lavori, ai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai
sensi degli articoli 36 e 37 del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58. In tal caso il beneficiario del
cofinanziamento e il fondo comune di investimento immobiliare devono
comunicare congiuntamente al Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca il valore di trasferimento
dell’immobile e il fondo comune di investimento immobiliare deve
dichiarare di subentrare negli impegni assunti dal beneficiario del
cofinanziamento. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento di tale
comunicazione, verifica la sussistenza dei requisiti per il
trasferimento del bene e, ove non risultino rispettate le
prescrizioni, puo’ vietare il trasferimento. In mancanza di
comunicazione da parte del medesimo Ministero nel termine di cui al
periodo precedente, il trasferimento al fondo comune di investimento
immobiliare si intende assentito.
647. Al fine di incentivare gli investimenti in regime di
cofinanziamento per le assunzioni di cui al comma 671 e di
semplificare la gestione delle risorse destinate alla promozione
dell’incremento qualitativo dell’attivita’ scientifica degli enti di
ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca in applicazione delle disposizioni introdotte con
l’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.
218, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge sono assegnate le seguenti risorse:
a) 69.527.570 euro del fondo ordinario per gli enti e le
istituzioni di ricerca finanziati dal MIUR (FOE) di cui all’articolo
7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, destinati per
l’esercizio 2016 ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto
legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, abrogato dall’articolo 20 del
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, come individuate dal
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca 8 agosto 2016, n. 631;
b) 68 milioni di euro destinati per l’esercizio 2017 in via
sperimentale al finanziamento premiale dei piani triennali di
attivita’ e di specifici programmi con riduzione delle risorse del
FOE per l’esercizio 2017 ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
648. Ai fini dell’adozione del decreto di cui al comma 647 sono
utilizzati i seguenti criteri:
a) una quota del 70 per cento e’ attribuita in proporzione
all’ultima assegnazione effettuata in base alla valutazione della
qualita’ della ricerca eseguita dall’Agenzia nazionale di valutazione
del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), disposta con
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca 27 ottobre 2017, n. 850;
b) una quota del 30 per cento e’ attribuita in proporzione
all’assegnazione della quota disponibile del FOE 2017 effettuata con
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca 8 agosto 2017, n. 608.
649. In coerenza con gli obiettivi del Programma nazionale per la
ricerca (PNR) 2015-2020 e del Programma nazionale di ricerche in
Antartide, nonche’ allo scopo di sostenere la ricerca italiana nelle
aree polari, e’ assegnato all’Istituto nazionale di oceanografia e di
geofisica sperimentale un finanziamento, per l’anno 2018, di 12
milioni di euro per l’acquisto di una nave quale infrastruttura di
ricerca scientifica e di supporto alla base antartica. All’onere
derivante dall’applicazione del presente comma, pari a 12 milioni di
euro per l’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 1, lettera
d), della legge 19 ottobre 1999, n. 370.
650. All’articolo 1, comma 372, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: « e’ autorizzata » sono inserite le seguenti: «
, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato,
»;
b) l’ultimo periodo e’ soppresso.
651. Al fine di sostenere le finalita’ istituzionali della
Fondazione Graziadio Isaia Ascoli per la formazione e la trasmissione
della cultura ebraica, a decorrere dall’anno 2018 e’ autorizzata la
spesa di euro 1.500.000 annui a favore della stessa Fondazione.
652. Al fine di consentire il graduale completamento del processo
di statizzazione e razionalizzazione di cui all’articolo 22-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il fondo di cui al comma 3 del
medesimo articolo 22-bis e’ integrato con uno stanziamento di 5
milioni di euro per l’anno 2018, di 10 milioni di euro per l’anno
2019 e di 35 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020. Resta fermo
che gli enti locali continuano ad assicurare l’uso gratuito degli
spazi e degli immobili e si fanno carico delle situazioni debitorie
pregresse alla statizzazione in favore delle istituzioni. Sono fatti
salvi gli accordi di programma stipulati tra il Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, le regioni, gli
enti locali, le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale
e coreutica e le accademie non statali di belle arti, riguardanti
processi di statizzazione gia’ avviati.
653. Al fine di superare il precariato nelle istituzioni dell’alta
formazione artistica musicale e coreutica sono stanziati 1 milione di
euro per l’anno 2018, 6,6 milioni di euro per l’anno 2019, 11,6
milioni di euro per l’anno 2020, 15,9 milioni di euro per l’anno
2021, 16,4 milioni di euro per l’anno 2022, 16,8 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, 16,9 milioni di euro per l’anno
2026, 17,5 milioni di euro per l’anno 2027, 18,1 milioni di euro per
l’anno 2028 e 18,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029.
A decorrere dall’anno 2018 le graduatorie nazionali di cui
all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.
128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili
per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a
tempo indeterminato e determinato, in subordine alle vigenti
graduatorie nazionali per titoli. Il personale delle graduatorie
nazionali di cui al secondo periodo resta incluso nelle medesime
anche a seguito dell’emanazione del regolamento di cui all’articolo
2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
654. A decorrere dall’anno accademico 2018-2019, il turn over del
personale delle istituzioni di cui al comma 653 e’ pari al 100 per
cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell’anno
accademico precedente, a cui si aggiunge, per il triennio accademico
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, un importo non superiore al 10 per
cento della spesa sostenuta nell’anno accademico 2016-2017 per la
copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a
tempo determinato. Il predetto importo e’ ripartito con decreto del
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca.
Nell’ambito delle procedure di reclutamento disciplinate dal
regolamento cui all’articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21
dicembre 1999, n. 508, e’ destinata una quota, pari ad almeno il 10
per cento e non superiore al 20 per cento, al reclutamento di docenti
di prima fascia cui concorrono i soli docenti di seconda fascia in
servizio a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici.
655. Il personale docente che non sia gia’ titolare di contratto a
tempo indeterminato nelle istituzioni di cui al comma 653 che abbia
superato un concorso selettivo ai fini dell’inclusione nelle
graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all’anno accademico
2017-2018 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche
non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle
predette istituzioni nei corsi previsti dall’articolo 3 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all’articolo 3,
comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 10 settembre 2010,
n. 249, e’ inserito in apposite graduatorie nazionali utili per
l’attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato
e determinato, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali per
titoli e di quelle di cui al comma 653, nei limiti dei posti vacanti
disponibili. L’inserimento e’ disposto con modalita’ definite con
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca.
656. Al comma 1 dell’articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, le parole: « una parte degli istituti superiori musicali
non statali e le accademie non statali di belle arti » sono
sostituite dalle seguenti: « gli istituti superiori musicali non
statali e le accademie non statali di belle arti ».
657. Qualora dall’applicazione della disposizione di cui al comma
652 derivino maggiori oneri rispetto a quanto previsto, si applica
l’articolo 17, commi da 12-bis a 12-quater, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, provvedendo alla riduzione degli stanziamenti iscritti
nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca.
658. Il conservatorio di musica Claudio Monteverdi di Bolzano, gia’
istituto di alta formazione artistica e musicale, e’ accorpato alla
Libera universita’ di Bolzano e assume la denominazione di facolta’
di musica « Conservatorio Claudio Monteverdi » della Libera
universita’ di Bolzano.
659. Il consiglio della Libera universita’ di Bolzano approva le
opportune modifiche ed integrazioni allo statuto e ai regolamenti,
d’intesa con il direttore del conservatorio di musica Claudio
Monteverdi di Bolzano.
660. Le modifiche e le integrazioni di cui al comma 659 sono
approvate con decreto del Ministro per l’istruzione, l’universita’ e
la ricerca, d’intesa con il presidente della provincia autonoma di
Bolzano, in applicazione dell’articolo 17 della legge 15 maggio 1997,
n. 127.
661. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con il nuovo
assetto ordinamentale della facolta’ di musica « Conservatorio
Claudio Monteverdi » della Libera universita’ di Bolzano, le norme di
cui al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245, comprese quelle
relative allo stato giuridico e al trattamento economico del
personale docente e amministrativo del Conservatorio di musica
Claudio Monteverdi di Bolzano.
662. Fino al completamento delle operazioni e delle attivita’ di
accorpamento, restano ferme le vigenti disposizioni di legge sulle
procedure e modalita’ di trasferimento a domanda del personale
docente del conservatorio di musica di Bolzano ad altro
conservatorio, nonche’ quelle sulle graduatorie ad esaurimento
previste dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di
cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dal decreto-legge
7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
giugno 2004, n. 143, e dal decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
663. Dalle disposizioni di cui ai commi da 658 a 662 non derivano
incrementi dei trasferimenti statali o nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
664. Al fine di favorire progetti per la formazione universitaria e
post-universitaria previsti e organizzati in attuazione degli accordi
di cooperazione tra le universita’ italiane e quelle di Stati
aderenti all’Organizzazione della cooperazione islamica, con i quali
l’Italia ha stipulato accordi di cooperazione culturale, scientifica
e tecnologica, sono stanziati 1 milione di euro per l’anno 2018 e 2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a favore del
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca.
665. All’articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera e-bis) e’ inserita la seguente:
«e-ter) le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni,
con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) fino al
completamento della scuola secondaria di secondo grado, per
l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e
informatici, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari
all’apprendimento, nonche’ per l’uso di strumenti compensativi che
favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali
di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un
certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i
sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo
dell’apprendimento diagnosticato »;
b) al comma 2, dopo le parole: « e-bis), » sono inserite le
seguenti: « e-ter), ».
666. Le disposizioni di cui al comma 665 si applicano alle spese
sostenute dall’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.
667. Con decreto non dirigenziale dell’Agenzia delle entrate sono
definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le disposizioni attuative per la fruizione della
detrazione di cui al comma 665.
668. Al fine di avviare un graduale percorso di stabilizzazione del
personale in servizio presso gli enti pubblici di ricerca di cui al
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ad esclusione del
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia
agraria (CREA) e dell’Istituto nazionale per l’analisi delle
politiche pubbliche (INAPP), cui si applicano, rispettivamente, i
commi 673 e 811, da operare ai sensi dell’articolo 20 del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono destinati ad un apposito
fondo, costituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze,
13 milioni di euro per l’anno 2018 e 57 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2019. L’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, e’ ridotta di 10 milioni di euro per l’anno 2018 e di 50
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019.
669. All’articolo 20, comma 9, del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75, dopo il terzo periodo e’ inserito il seguente: « Per i
predetti enti pubblici di ricerca il comma 2 si applica anche ai
titolari di assegni di ricerca in possesso dei requisiti ivi previsti
».
670. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze e con i Ministri vigilanti, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
individuati i criteri per l’attribuzione delle predette risorse e gli
enti pubblici di ricerca beneficiari.
671. Gli enti di ricerca beneficiari del finanziamento destinano
alle assunzioni di cui al comma 668 risorse proprie aventi carattere
di certezza e stabilita’, e comunque nel rispetto dell’articolo 9 del
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, in misura pari ad
almeno il 50 per cento dei finanziamenti ricevuti.
672. Entro il 31 dicembre 2018, le universita’ con un valore
dell’indicatore delle spese di personale inferiore all’80 per cento
possono attivare le procedure di cui all’articolo 18, comma 1, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la chiamata nel ruolo di
professore di prima o di seconda fascia o di ricercatore a tempo
indeterminato, riservate a personale gia’ in servizio presso altre
universita’, che si trovano in una situazione di significativa e
conclamata tensione finanziaria, deliberata dagli organi competenti e
con un valore dell’indicatore delle spese di personale pari o
superiore all’80 per cento. A tal fine, le facolta’ assunzionali
derivanti dalla cessazione del suddetto personale presso
l’universita’ di provenienza sono assegnate all’universita’ che
dispone la chiamata.
673. Al fine di consentire la realizzazione del piano di
stabilizzazione, da operare ai sensi dell’articolo 20 del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, del personale precario del CREA di
cui all’articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
e’ autorizzata la spesa per un importo pari a 10 milioni di euro per
l’anno 2018, a 15 milioni di euro per l’anno 2019 e a 20 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2020.
674. Al fine di consentire la realizzazione delle procedure di cui
ai commi 668 e 673, gli enti di ricerca di cui al decreto legislativo
25 novembre 2016, n. 218, nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente, possono prorogare i contratti di lavoro a tempo
determinato e flessibili in essere alla data del 31 dicembre 2017
fino alla conclusione delle procedure di cui all’articolo 20 del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
675. In occasione dell’ottavo centenario della fondazione
dell’Universita’ degli studi di Padova, avvenuta nel 1222, e
dell’Universita’ degli studi di Napoli « Federico II », avvenuta nel
1224, e’ concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro
per l’anno 2019 all’Universita’ degli studi di Padova e di 1 milione
di euro per l’anno 2020 all’Universita’ degli studi di Napoli «
Federico II ».
676. Il contributo di cui al comma 675 e’ destinato a:
a) il recupero, il restauro e il riordino di materiale storico,
artistico e scientifico relativo all’attivita’ svolta dagli atenei;
b) la conservazione e il restauro di beni mobili e immobili di
interesse storico e artistico di proprieta’ delle universita’;
c) la predisposizione di nuovi allestimenti e percorsi museali;
d) l’organizzazione di convegni, manifestazioni ed eventi
celebrativi;
e) la realizzazione e la pubblicazione di lavori di ricerca sulla
storia degli atenei.
677. Per innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici
e favorire la costruzione, nelle aree interne, di scuole innovative
dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico,
dell’efficienza energetica e della sicurezza strutturale e
antisismica, caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di
apprendimento e dall’apertura al territorio, l’INAIL, nell’ambito
degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei
fondi disponibili di cui all’articolo 65 della legge 30 aprile 1969,
n. 153, destina complessivamente 50 milioni di euro per il
completamento del programma di costruzione di scuole innovative ai
sensi dell’articolo 1, commi 153 e seguenti, della legge 13 luglio
2015, n. 107.
678. Per il completamento del programma relativo alla realizzazione
di scuole e poli scolastici innovativi nelle aree interne secondo le
modalita’ di cui all’articolo 1, commi 153 e seguenti, della legge 13
luglio 2015, n. 107, previa individuazione delle aree stesse da parte
del Comitato tecnico aree interne, istituito con delibera del CIPE n.
9/2015 del 28 gennaio 2015, sono utilizzate le risorse di cui al
comma 677 del presente articolo, rispetto alle quali i canoni di
locazione da corrispondere all’INAIL sono posti a carico dello Stato
nella misura di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019.
Ai relativi oneri, pari a 1,5 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui
all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
679. Per il triennio 2016-2018 gli oneri posti a carico del
bilancio statale, in applicazione dell’articolo 48, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti
economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in
regime di diritto pubblico sono complessivamente determinati in 300
milioni di euro per l’anno 2016, in 900 milioni di euro per l’anno
2017 e in 2.850 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018.
680. Al fine di riconoscere la specificita’ della funzione e del
ruolo del personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l’incremento delle risorse
dei rispettivi Fondi per i servizi istituzionali del personale del
comparto sicurezza-difesa e del Fondo per il trattamento accessorio
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per la
rivalutazione delle misure orarie per il compenso del lavoro
straordinario, nonche’ per l’attuazione di quanto previsto
dall’articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono
destinati 50 milioni di euro per l’anno 2018, 100 milioni di euro per
l’anno 2019 e 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020, ad un
apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze da ripartire con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della
semplificazione e della pubblica amministrazione e dell’economia e
delle finanze, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa e della
giustizia. Le risorse destinate a incrementare le disponibilita’ dei
citati fondi devono essere attribuite con riferimento ai trattamenti
economici accessori relativi allo svolgimento dei servizi operativi
per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, anche con
riferimento alle attivita’ di tutela economico-finanziaria e della
difesa nazionale.
681. Le somme di cui al comma 679, comprensive degli oneri
contributivi ai fini previdenziali e dell’imposta regionale sulle
attivita’ produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, concorrono a costituire l’importo complessivo massimo
di cui all’articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31
dicembre 2009, n. 196.
682. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed
enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, gli oneri per i
rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018, nonche’ quelli
derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al
personale di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai
sensi dell’articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n.
165 del 2001.
683. Le disposizioni recate dal comma 682 si applicano anche al
personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
684. In relazione alla stipula definitiva dei contratti collettivi
nazionali di lavoro di comparto, le somme iscritte nel conto dei
residui passivi del bilancio dello Stato destinate alla
contrattazione collettiva del personale dipendente dalle
amministrazioni dello Stato in applicazione dell’articolo 48, comma
1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ai miglioramenti
economici del personale dipendente delle amministrazioni statali in
regime di diritto pubblico, sono versate all’entrata del bilancio
dello Stato nell’anno in cui ne e’ prevista l’erogazione e sono
corrispondentemente iscritte, per i medesimi importi, in termini di
competenza e cassa sui capitoli degli stati di previsione della spesa
dei Ministeri interessati per il pagamento degli arretrati
contrattuali. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
685. Per l’esercizio delle funzioni istituzionali relative alla
verifica della conformita’ economico-finanziaria dei provvedimenti
normativi e delle relative relazioni tecniche e della connessa
funzione di supporto all’attivita’ parlamentare e governativa, in
ragione degli obblighi di reperibilita’ e disponibilita’ a orari
disagevoli, al personale interessato che presta servizio presso i
Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze, compreso
quello con qualifica dirigenziale, e’ corrisposta una maggiorazione
dell’indennita’ di amministrazione o della retribuzione di posizione
di parte variabile in godimento. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze sono individuati, tenendo conto delle
modalita’ di svolgimento delle attivita’ di cui al primo periodo, le
misure e i criteri di attribuzione delle maggiorazioni, nonche’ i
soggetti interessati su proposta dei relativi capi Dipartimento, nel
limite di spesa di 7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2018.
686. Al comma 4 dell’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli
stessi enti, che si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 259
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
la proroga di cui al quarto periodo del presente comma e’ subordinata
all’assunzione integrale degli oneri a carico della regione ai sensi
del comma 10 del citato articolo 259 ».
687. I commi da 1 a 4 dell’articolo 64 del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, sono sostituiti dai seguenti:
« 1. Al fine di consentire la regolare conclusione delle attivita’
didattiche nell’anno scolastico 2017/2018 e il regolare avvio delle
stesse per l’anno scolastico 2018/ 2019 in ambienti in cui siano
garantite idonee condizioni igienico-sanitarie, nelle regioni ove sia
stata risolta anteriormente alla data del 24 aprile 2017 o non sia
mai stata attivata la convenzione-quadro Consip ovvero siano scaduti
i relativi contratti attuativi, l’acquisizione dei servizi di pulizia
e degli altri servizi ausiliari, nonche’ degli interventi di
mantenimento del decoro e della funzionalita’ degli immobili adibiti
a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, da parte
delle medesime istituzioni, prosegue, con piena salvaguardia dei
livelli occupazionali e salariali esistenti, con i soggetti gia’
destinatari degli atti contrattuali e degli ordinativi di fornitura,
sino alla data di effettiva attivazione della convenzione-quadro di
cui al comma 3 e comunque non oltre il 30 giugno 2019.
2. Nelle regioni nelle quali la convenzione-quadro Consip sia stata
risolta o non sia mai stata attivata, l’acquisizione di cui al comma
1 avviene nei limiti di spesa di cui all’articolo 58, comma 5, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e di cui all’articolo 1, comma 379,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alle condizioni tecniche
previste dalla convenzione-quadro Consip oggetto di risoluzione e
alle condizioni economiche pari all’importo del prezzo medio di
aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui non e’
intervenuta la risoluzione della convenzione-quadro Consip, da
calcolare con riferimento alle sole regioni nelle quali la
convenzione-quadro Consip era gia’ attiva alla data del 24 aprile
2017.
2-bis. Nelle regioni nelle quali vengano a scadere i contratti
attuativi della convenzione-quadro Consip, l’acquisizione di cui al
comma 1 avviene nei limiti di spesa di cui all’articolo 58, comma 5,
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e di cui
all’articolo 1, comma 379, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alle
condizioni tecniche previste dalla convenzione-quadro Consip e alle
condizioni economiche pari all’importo del prezzo di aggiudicazione
della medesima.
3. La Consip S.p.A. provvede all’espletamento delle procedure di
gara per l’affidamento dei servizi di pulizia e degli altri servizi
ausiliari di cui al comma 1 mediante convenzione-quadro, da
completare entro l’inizio dell’anno scolastico 2019/2020, prevedendo
una suddivisione in lotti per aree geografiche. A tal fine il
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca,
nell’ambito delle risorse disponibili nei pertinenti capitoli di
bilancio dello stato di previsione del medesimo Ministero, comunica a
Consip S.p.A. i fabbisogni, che tengano conto anche delle finalita’
di salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti, con il relativo
livello di aggregazione delle istituzioni scolastiche ed educative
interessate. Gli aggiudicatari della procedura di cui al presente
comma, al fine di garantire il livello occupazionale esistente, si
impegnano ad assumere il personale gia’ utilizzato dalla precedente
impresa o societa’ affidataria.
4. L’acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi
ausiliari, nonche’ degli interventi di mantenimento del decoro e
della funzionalita’ degli immobili adibiti a sede di istituzioni
scolastiche ed educative statali, da parte delle medesime
istituzioni, avviene nei limiti di spesa previsti dall’articolo 58,
comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, incrementati
dell’importo di 64 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2017,
di 192 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2018 e di 96
milioni di euro per l’esercizio finanziario 2019 ».
688. Al fine di assicurare, anche in relazione alle straordinarie
esigenze di prevenzione e contrasto della criminalita’ e del
terrorismo, la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 24,
commi 74 e 75, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonche’ di
quelli previsti dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10
dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
febbraio 2014, n. 6, e’ prorogato fino al 31 dicembre 2019,
limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili,
l’impiego di un contingente pari a 7.050 unita’ di personale delle
Forze armate. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7-bis,
commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Per
l’attuazione del presente comma e’ autorizzata la spesa di euro
123.000.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, con specifica
destinazione di euro 120.536.797 per il personale di cui al comma 74
e di euro 2.463.203 per il personale di cui al comma 75 dell’articolo
24 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
689. Il Ministero dello sviluppo economico e’ autorizzato a
prorogare, per l’anno 2018, il regime convenzionale con il Centro di
produzione S.p.a. ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 11
luglio 1998, n. 224. A tal fine, e’ autorizzata la spesa di 10
milioni di euro per l’anno 2018.
690. All’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, le parole: « e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018
» sono sostituite dalle seguenti: « , di 150 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 100 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2020 ». Conseguentemente all’elenco n. 1 allegato
alla legge n. 190 del 2014 e’ aggiunta la seguente voce: « Altri
lavori socialmente utili » con un importo di 50 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2018 e 2019.
691. Le riduzioni di spesa contenute nella presente legge, quale
contributo dei Ministeri alla manovra di finanza pubblica, concorrono
al conseguimento degli obiettivi di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 28 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2017, per la definizione degli
obiettivi di spesa 2018-2020 per ciascun Ministero, ai sensi
dell’articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
692. All’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 gennaio
2013, n. 2, dopo le parole: « ed e’ riassegnato » sono inserite le
seguenti: « per la parte eccedente l’importo di euro 13.074.000 per
l’anno 2018, di euro 15.380.000 per l’anno 2019 e di euro 17.686.000
a decorrere dall’anno 2020».
693. A decorrere dall’anno 2018 i benefici di cui all’articolo 6
del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti
nel limite del 45,07 per cento.
694. All’articolo 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, dopo le parole: « possono essere riassegnate anche
nell’esercizio successivo » sono inserite le seguenti: « , per la
parte eccedente l’importo di 10 milioni di euro per l’anno 2018 e di
8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019, ».
695. All’articolo 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, dopo le parole: « per essere riassegnate » sono inserite le
seguenti: « per la parte eccedente l’importo di 5 milioni di euro ».
696. All’articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148, come modificato dall’articolo 1, comma 289, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, il quinto e il sesto periodo sono soppressi.
697. Al fine di ridurre la spesa pubblica corrente e di favorire
interventi di elevata qualita’ di efficientamento energetico, entro
il 31 dicembre 2022, e’ promossa la realizzazione da parte degli enti
locali di interventi di efficientamento energetico e di adeguamento
alle normative vigenti sugli impianti di illuminazione pubblica di
proprieta’ degli enti medesimi tali da ottenere, entro il 31 dicembre
2023, una riduzione dei consumi elettrici per illuminazione pubblica
pari almeno al 50 per cento rispetto al consumo medio calcolato con
riferimento agli anni 2015 e 2016 e ai punti luce esistenti nel
medesimo periodo per i quali non siano gia’ stati eseguiti
nell’ultimo quadriennio o siano in corso di esecuzione, alla data di
entrata in vigore della presente legge, interventi di efficientamento
energetico o non sia stata installata tecnologia LED, mediante il
ricorso a tecnologie illuminanti che abbiano un’emergenza luminosa
almeno pari a 90 lumen Watt (lm/W), fermo restando quanto previsto
all’articolo 34 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
698. Per il perseguimento delle finalita’ di cui al comma 697, gli
interventi di efficientamento energetico e di adeguamento alle
normative vigenti ivi previsti possono essere realizzati con il
ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione messi a
disposizione dalla societa’ Consip Spa e, ove realizzati da imprese,
possono fruire, nel limite di 288 milioni di euro, delle agevolazioni
erogate a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e
gli investimenti in ricerca di cui all’articolo 1, comma 354, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, utilizzando le risorse di cui
all’articolo 30, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Il
decreto di cui al comma 357 del medesimo articolo 1 della legge n.
311 del 2004 e’ emanato dal Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
699. Non possono accedere alle agevolazioni di cui al comma 698 gli
impianti per i quali siano gia’ stati eseguiti nell’ultimo
quadriennio o siano in corso di esecuzione, alla data di entrata in
vigore della presente legge, interventi di efficientamento energetico
nonche’ gli impianti per i quali siano stati installati apparecchi
per l’illuminazione pubblica a tecnologia LED.
700. Con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono individuate le modalita’ di attuazione degli interventi di cui
ai commi 697 e 698, tenendo conto degli interventi di efficientamento
energetico gia’ eseguiti o in corso di esecuzione, dell’avvenuto
ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione messi a
disposizione dalla societa’ Consip Spa, nonche’ le modalita’ di
raccolta dei dati sui consumi e di monitoraggio dei risultati
raggiunti e dei risparmi conseguiti.
701. All’articolo 63, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
la parola: « quattrocento » e’ sostituita dalla seguente: «
trecentocinquanta ».
702. Per gli anni 2018 e 2019 l’articolo 1-quater, comma 1, del
decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, non si applica al Ministero della
giustizia.
703. Qualora ricorrano le condizioni previste dall’articolo 2,
comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 203, nelle fattispecie
disciplinate dall’articolo 1, comma 1, lettera c), della medesima
legge, per il personale della Polizia di Stato e del Corpo della
guardia di finanza, il Ministero dell’interno e il Ministero
dell’economia e delle finanze sono autorizzati a provvedere tramite
la concessione del buono pasto giornaliero. Il buono pasto di cui al
primo periodo ha il medesimo valore di quello previsto per le
condizioni di servizio disciplinate dall’articolo 1, comma 1, lettera
b), della legge 18 maggio 1989, n. 203.
704. Restano ferme le disposizioni dell’articolo 7 e dell’articolo
30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51,
e dell’articolo 4 della legge 30 novembre 2000, n. 356.
705. Nei limiti dell’assegnazione stabilita per le spese di
funzionamento del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro
(CNEL) di cui all’articolo 21, comma 1, della legge 30 dicembre 1986,
n. 936, sono corrisposti i rimborsi delle spese di viaggio e
soggiorno, effettivamente sostenute e documentate, al presidente e ai
consiglieri del CNEL.
706. Con il regolamento ai sensi dell’articolo 20, comma 2, della
legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono disciplinatile misure e i limiti
concernenti i rimborsi di cui al comma 705.
707. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 289 e’ abrogato;
b) al comma 290, la lettera a) e’ sostituita dalla seguente:
«a) dopo l’articolo 8 e’ inserito il seguente:
“Art. 8-bis (Indennita’ e rimborso delle spese dei consiglieri del
CNEL). – 1. Il regolamento di cui all’articolo 20 disciplina le
indennita’ spettanti agli esperti di cui al comma 1, lettera a),
dell’articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, e il rimborso
delle spese spettanti al presidente, ai vice presidenti e ai
consiglieri” ».
708. All’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 706 e 707 si
provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nei
limiti dei trasferimenti annualmente assegnati al CNEL e iscritti in
apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero
dell’economia e delle finanze.
709. All’alinea del comma 1 dell’articolo 3 del decreto-legge 24
giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2016, n. 160, dopo le parole: « ivi previste. » sono inserite
le seguenti: « Per l’anno 2018 e’ assegnato un contributo
straordinario dell’importo complessivo di 10 milioni di euro ».
710. Al comma 2 dell’articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016,
n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.
160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: « e per l’anno 2017 e’ destinato un contributo
pari a 2,0 milioni di euro, nonche’ » sono inserite le seguenti: «
per l’anno 2017 e per l’anno 2018 »;
b) dopo le parole: « ivi previste. » sono inserite le seguenti: «
Per l’anno 2018 e’ destinato un contributo pari a 2 milioni di euro
».
711. Al comma 32 dell’articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre
2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « 1° maggio 2018 », ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: « 1° luglio 2018 »;
b) al sesto periodo, dopo le parole: « legge 7 agosto 2012, n. 134,
» sono aggiunte le seguenti: « informati i sindaci coordinatori delle
aree omogenee, »;
c) all’ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « ,
informati i sindaci coordinatori delle aree omogenee ».
712. Al comma 38 dell’articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre
2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2017, n. 172, le parole: « , e successive modificazioni » sono
sostituite dalle seguenti: « dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3803 del 15 agosto 2009,
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3808 del
15 settembre 2009, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3881 dell’11 giugno 2010 e dell’ordinanza del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e loro
successive modificazioni ».
713. Al fine di realizzare il centro di arte e creativita’
contemporanea denominato « MAXXI L’Aquila » e’ autorizzata la spesa
di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2024.
714. All’articolo 2 del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89,
dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
« 1-bis. Il contributo per la stabilizzazione della Scuola
sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute
(GSSI) e’ incrementato di 4,5 milioni di euro in ciascuno degli anni
dal 2019 al 2027 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2028. Ai
relativi oneri si provvede quanto a 1,5 milioni di euro a decorrere
dal 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo per il
finanziamento ordinario delle universita’ di cui all’articolo 5 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 ».
715. All’articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.
125, le parole: « nonche’ per gli anni 2016 e 2017 » sono sostituite
dalle seguenti: « nonche’ per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 ».
716. Le graduatorie formatesi a seguito delle procedure concorsuali
di cui all’articolo 67-ter, commi 5 e 6, del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, vigenti al 31 dicembre 2018, al fine di continuare a
garantire, mediante l’istituto dello scorrimento, le sostituzioni del
personale dimissionario impegnato nella ricostruzione conseguente
agli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il 6 aprile
2009, in deroga all’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125, sono prorogate fino al 31 dicembre 2019.
717. Per lo svolgimento delle attivita’ di cui alla legge 21 marzo
2001, n. 74, lo stanziamento di cui all’articolo 5 della legge 26
gennaio 1963, n. 91, e’ incrementato di 500.000 euro per l’anno 2018
e di 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2019.
718. L’articolo 43-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 43-ter (Finanziamenti bancari agevolati per la
ricostruzione). – 1. In relazione agli eventi sismici del 20 e 29
maggio 2012, ai fini del completamento del processo di ricostruzione
pubblica nelle regioni interessate e per il finanziamento di
interventi di ripristino e realizzazione delle opere di
urbanizzazione primaria, ivi compresa la rete di connessione dati,
nei centri storici e urbani interessati dai piani organici gia’
approvati alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, i commissari delegati delle regioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122,
possono essere autorizzati, con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, a stipulare, nel limite di complessivi 350 milioni di
euro, in termini di costo delle opere, e comunque nei limiti delle
disponibilita’ annue di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, appositi mutui di durata massima
venticinquennale, sulla base di criteri di economicita’ e di
contenimento della spesa. Le rate di ammortamento dei mutui attivati
sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato a
valere sulle risorse autorizzate dal medesimo articolo 3-bis, comma
6, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, integrate di 9 milioni di
euro annui, per un importo massimo annuo di 22 milioni di euro ».
719. Le agevolazioni di cui ai commi da 445 a 453 dell’articolo 1
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate fino al 31
dicembre 2019. Per le finalita’ di cui al presente comma,
l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 22-bis, comma 1, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e’ incrementata di 5 milioni di
euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
720. All’articolo 1, comma 452, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Le somme di cui al
primo periodo non utilizzate nell’esercizio 2017 possono esserlo in
quello successivo, per le medesime finalita’ di cui ai commi da 445 a
453, nel limite di 750.000 euro annui per ciascuno degli anni 2018 e
2019 ».
721. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e’ ridotto, negli anni 2018 e
2019, per un importo corrispondente alle risorse utilizzate ai sensi
del comma 720.
722. Al fine di agevolare la ripresa delle attivita’ e consentire
l’attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei
danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio
2012, all’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.
74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n.
122, le parole: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 » sono
sostituite dalle seguenti: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2018
».
723. Agli oneri derivanti dai commi da 722 a 724, pari a 20 milioni
di euro per l’anno 2018, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3-bis,
comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
724. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e’ ridotto, nell’anno 2018, per
un importo corrispondente alle risorse indicate al comma 723.
725. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 16-bis, comma 1,
del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, relativa al
contributo a favore della societa’ concessionaria Strada dei Parchi
Spa, e’ incrementata di 58 milioni di euro per l’anno 2018 ed e’
ridotta di 50 milioni di euro per l’anno 2021 e di 8 milioni di euro
per l’anno 2022. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 58
milioni di euro per l’anno 2018, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione –
programmazione 2014-2020 di cui all’articolo 1, comma 6, della legge
27 dicembre 2013, n. 147. Il medesimo Fondo per lo sviluppo e la
coesione-programmazione 2014-2020 e’ incrementato di 50 milioni di
euro per l’anno 2021 e di 8 milioni di euro per l’anno 2022.
726. Il termine di cui all’articolo 3, comma 2-bis, primo periodo,
del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e’ prorogato al 31
dicembre 2018. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 300.000
euro per l’anno 2018, con le risorse di cui alle contabilita’
speciali di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2012, n. 122.
727. All’articolo 10, comma 2, secondo periodo, del regolamento
recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale
degli aiuti di Stato, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 31 maggio 2017, n. 115, le parole: « 31 dicembre 2016 »
sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2017 ».
728. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, nonche’ all’articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, si interpretano, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel
senso che per i manufatti ubicati nel mare territoriale destinati
all’esercizio dell’attivita’ di rigassificazione del gas naturale
liquefatto, di cui all’articolo 46 del decreto-legge 1º ottobre 2007,
n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,
n. 222, aventi una propria autonomia funzionale e reddituale che non
dipende dallo sfruttamento del sottofondo marino, rientra nella
nozione di fabbricato assoggettabile ad imposizione la sola porzione
del manufatto destinata ad uso abitativo e di servizi civili.
729. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012,
individuati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º
agosto 2012, n. 122, e dell’articolo 67-septies del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, e’ prorogata all’anno 2019 la sospensione,
prevista dall’articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre
2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2017, n. 19, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui
concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero
dell’economia e delle finanze in attuazione dell’articolo 5, commi 1
e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere
nell’anno 2018, incluse quelle il cui pagamento e’ stato differito ai
sensi dell’articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, dell’articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, e dell’articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n.
190.
730. Gli oneri di cui al comma 729 sono pagati, senza applicazione
di sanzioni e interessi, a decorrere dall’anno 2019, in rate di pari
importo per dieci anni sulla base della periodicita’ di pagamento
prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
731. Agli oneri derivanti dai commi 729 e 730, quantificati in 3,6
milioni di euro per l’annualita’ 2018 e 2,9 milioni di euro per
l’annualita’ 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3-bis, comma 6, del
citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 135 del 2012.
732. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e’ ridotto, negli anni 2018 e
2019, per un importo corrispondente alle risorse indicate al comma
731.
733. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018 e 2019
dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti SpA ai comuni di
Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d’Ischia, trasferiti al
Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione dell’articolo
5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
non ancora effettuato alla data di entrata in vigore della presente
legge, e’ differito, senza applicazione di sanzioni e interessi,
all’anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo
di ammortamento, sulla base della periodicita’ di pagamento prevista
nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
734. Nei comuni di cui al comma 733 e’ sospeso fino al 31 dicembre
2018 il pagamento delle rate dei mutui concessi dagli istituti di
credito ai privati che abbiano in essere finanziamenti ipotecari
collegati a immobili residenziali, commerciali e industriali
inagibili in conseguenza degli eventi sismici del 21 agosto 2017 e
che abbiano trasmesso agli uffici dell’Agenzia delle entrate
territorialmente competenti la dichiarazione di inagibilita’
dell’immobile ai sensi del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I beneficiari
dei mutui o dei finanziamenti possono optare tra la sospensione
dell’intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri
aggiuntivi per il mutuatario. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le banche e gli intermediari
finanziari informano i beneficiari, almeno mediante avviso esposto
nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della
possibilita’ di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e
tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonche’ il termine, non
inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facolta’ di
sospensione. Qualora la banca o l’intermediario finanziario non
fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti,
sono sospese fino al 31 dicembre 2018, senza oneri aggiuntivi per il
beneficiario del mutuo o del finanziamento, le rate in scadenza entro
la predetta data. Entro il termine del 30 giugno 2018, il commissario
delegato e l’Associazione bancaria italiana provvedono alla
sottoscrizione di un accordo per la ridefinizione dei piani di
ammortamento dei mutui e dei finanziamenti sospesi ai sensi del
presente comma.

735. All’articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229, e successive modificazioni, e’ aggiunto, in fine, il seguente
periodo: « Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del
presente comma, e’ altresi’ differito, senza applicazione di sanzioni
e interessi, all’anno immediatamente successivo alla data di scadenza
del periodo di ammortamento, sulla base della periodicita’ di
pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i
mutui stessi, il pagamento delle rate in scadenza nell’esercizio 2018
».
736. All’articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 11, nel primo periodo, le parole: « 16 febbraio 2018 »
sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio 2018 » e, nel secondo
periodo, le parole: « fino a un massimo di 9 rate mensili di pari
importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018 » sono sostituite dalle
seguenti: « fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a
decorrere dal 31 maggio 2018 »;
b) al comma 12-ter, nel primo periodo, dopo le parole: « riscossa a
decorrere da»la parola:« febbraio» e’ sostituita dalla seguente: «
giugno » e dopo le parole: « di cui all’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 » sono aggiunte le seguenti: « ,
per un importo massimo annuo proporzionale alla distribuzione delle
scadenze dei versamenti rateali dei contribuenti di cui al comma 11
»;
c) al comma 16, primo periodo, le parole: « e comunque fino
all’anno d’imposta 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « e
comunque fino all’anno d’imposta 2018 ».
737. I comuni compresi negli allegati del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, assegnatari di finanziamenti per adeguamento sismico di
edifici scolastici di cui all’articolo 32-bis del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, continuano a usufruire dei suddetti
finanziamenti anche nel caso di accertata inagibilita’ dell’edificio
a seguito degli eventi sismici e della conseguente collocazione in
siti diversi delle scuole, fermo restando quanto previsto dal codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 16 aprile 2016,
n. 50, in materia di espletamento delle procedure. L’edificio oggetto
del finanziamento puo’ avere una diversa destinazione pubblica e non
puo’ essere alienato prima di venti anni a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
738. Agli oneri derivanti dal comma 736, lettera c), pari a 3,5
milioni di euro per l’anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle
risorse di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, che a tal fine sono versate all’entrata del bilancio
dello Stato.
739. All’articolo 3, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, le parole: « fino ad un massimo di complessivi
16 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « fino ad un
massimo di complessivi 20 milioni di euro ».
740. All’articolo 6, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229, il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: « Gli esiti
della procedura concorrenziale, completi della documentazione
stabilita con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma
2, sono prodotti dall’interessato in ogni caso prima dell’emissione
del provvedimento di concessione del contributo ».
741. All’articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera d) e’ abrogata;
b) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
« 3. L’ufficio speciale per la ricostruzione, verificata la
spettanza del contributo e il relativo importo, dopo aver acquisito e
verificato la documentazione relativa all’individuazione dell’impresa
esecutrice dei lavori di cui al comma 13 dell’articolo 6, trasmette
al vice commissario territorialmente competente la proposta di
concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche
».
742. All’articolo 2 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172,
il comma 7-bis e’ abrogato.
743. All’articolo 20 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
« 1. Una quota pari a complessivi 35 milioni di euro delle risorse
del fondo di cui all’articolo 4 e’ trasferita sulle contabilita’
speciali di cui al comma 4 del medesimo articolo 4 ed e’ riservata
alla concessione di agevolazioni nella forma di contributo in conto
capitale alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a
partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori dei
comuni di cui all’articolo 1, con priorita’ per le imprese, con sede
o unita’ locali ubicate nei territori dei comuni di cui all’articolo
1, che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici di cui
all’articolo 1. Sono comprese tra i beneficiari anche le imprese
agricole la cui sede principale non e’ ubicata nei territori dei
comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, ma i cui fondi siano
situati in tali territori.
2. I criteri, le condizioni e le modalita’ di concessione delle
agevolazioni di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, su proposta delle regioni interessate. Alla
concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo provvedono
i vice commissari, ai sensi dell’articolo 1, comma 5».
744. All’articolo 24 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi, per
gli anni 2016, 2017 e 2018, nel limite massimo complessivo di 10
milioni di euro, a tal fine utilizzando le risorse disponibili
sull’apposita contabilita’ speciale del Fondo per la crescita
sostenibile, di cui all’articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
134 »;
b) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. Alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalita’
di concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede
con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, sentito
il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto della normativa
europea e nazionale in materia di aiuti di Stato »;
c) il comma 4 e’ abrogato.
745. Le agevolazioni di cui all’articolo 46 del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, spettano anche ai soggetti che hanno la sede
principale o l’unita’ locale nei comuni delle regioni Lazio, Umbria,
Marche e Abruzzo di cui all’allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, che hanno subito nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28
febbraio 2017 una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento
rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente.
746. Per i titolari di imprese individuali o di imprese familiari
che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far
data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e
Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel
periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al
corrispondente periodo dell’anno 2015, le agevolazioni di cui alla
lettera d) del comma 2 dell’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo
46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e
assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione
obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente
legislazione.
747. Al comma 6 dell’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.
96, le parole: « per la fruizione delle agevolazioni da parte delle
imprese beneficiarie » sono soppresse.
748. Per quanto non diversamente previsto dai commi 745 e 746, si
applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 46 del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
749. All’articolo 1, comma 492, lettera 0a), della legge 11
dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: « legge 7 agosto 2012, n. 134,
» sono inserite le seguenti: « e delle relative province, nonche’
delle province nei cui territori ricadono i comuni di cui agli
allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
».
750. Al fine di trasferire le strutture abitative d’emergenza di
cui all’articolo 1 dell’ordinanza del capo del Dipartimento della
protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 al patrimonio
indisponibile dei comuni interessati dagli eventi sismici che hanno
colpito i territori del centro Italia a partire dal 24 agosto 2016, i
medesimi comuni, le regioni, l’Agenzia del demanio e il Dipartimento
della protezione civile possono stipulare accordi ai sensi
dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con i quali si
disciplinano, altresi’, le procedure per l’attivazione degli
interventi di manutenzione. Gli oneri amministrativi derivanti
dall’attuazione del presente comma sono a carico dei bilanci dei
comuni cui e’ trasferita la proprieta’ delle strutture abitative di
emergenza, ad esclusione di quelli scaturenti dagli eventuali
espropri disposti ai sensi dell’articolo 1 della citata ordinanza del
capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 2016
finanziati a valere sulle risorse previste dalla medesima ordinanza.
I comuni sono responsabili del mantenimento dell’efficienza delle
strutture da utilizzare per esigenze future di protezione civile o
per lo sviluppo socioeconomico del territorio. Le strutture di cui al
presente comma sono esenti dall’imposta per l’accatastamento di nuovi
fabbricati.
751. All’articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole: « degli immobili di
proprieta’ di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente
dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, ed utilizzati per le esigenze di culto » sono
sostituite dalle seguenti: « delle chiese e degli edifici di culto di
proprieta’ di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di
interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell’articolo 12
del medesimo codice e utilizzati per le esigenze di culto »;
b) al comma 1, la lettera c) e’ sostituita dalla seguente:
«c) degli archivi, dei musei e delle biblioteche, che a tale fine
sono equiparati agli immobili di cui alla lettera a), ad eccezione di
quelli di proprieta’ di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti,
fermo restando quanto previsto dalla lettera a) in relazione alle
chiese ed agli edifici di culto di proprieta’ di enti ecclesiastici
civilmente riconosciuti ».
752. Per assicurare la funzionalita’ degli uffici impegnati nelle
attivita’ connesse alla ricostruzione, i comuni di Lacco Ameno e di
Casamicciola Terme possono assumere personale rispettivamente nel
limite di 4 e 6 unita’, con contratti di lavoro a tempo determinato
della durata non superiore a quella della vigenza dello stato di
emergenza e comunque nei limiti temporali di cui all’articolo 19 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in deroga ai vincoli
assunzionali di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e di cui all’articolo 1, comma 557, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, nonche’ in deroga all’articolo 259, comma
6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 353.600 si
provvede a valere sul Fondo di cui al comma 765 per la successiva
assegnazione ai comuni di cui al primo periodo.
753. All’articolo 50, comma 9, del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229, il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: « Il
Commissario straordinario puo’ stipulare apposite convenzioni, ai
fini dell’esercizio di ulteriori e specifiche attivita’ istruttorie,
con l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d’impresa Spa, nonche’, per lo svolgimento di ulteriori e
specifiche attivita’ di controllo sulla ricostruzione pubblica e
privata, con il Corpo della guardia di finanza e con il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco ».
754. All’articolo 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con
provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 2, il
Commissario straordinario puo’ prevedere, valutate le necessita’
connesse al processo generale di ricostruzione e previa ricognizione
dei fabbisogni al fine, in caso di insufficienza delle risorse, di
provvedere a un riparto proporzionale tra gli aventi titolo, la
concessione di contributi per la ricostruzione agli immobili gia’
danneggiati dagli eventi sismici di cui al periodo precedente e che
abbiano riportato danni ulteriori per effetto degli eventi di cui
all’articolo 1, anche in ipotesi diverse dalla determinazione di
un’inagibilita’ indotta di altri edifici ovvero di pericolo per la
pubblica incolumita’, nel limite di spesa complessivo di 3 milioni di
euro »;
b) dopo il comma 6 e’ aggiunto il seguente:
«6-bis. Con provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 2, comma
2, possono essere destinate risorse nel limite di 3 milioni di euro,
a valere sulle disponibilita’ di cui all’articolo 4, comma 2, per il
finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino o
ricostruzione di edifici gia’ dichiarati parzialmente inagibili a
seguito degli eventi sismici verificatisi in Umbria nel 2009 e
successivamente dichiarati totalmente inagibili a seguito degli
eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016. Con il
medesimo provvedimento sono altresi’ definiti i criteri e le
modalita’ di erogazione delle risorse di cui al periodo precedente ».
755. All’articolo 15, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229, la lettera e) e’ sostituita dalla seguente:
«e) le Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di
proprieta’ di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sottoposti
alla giurisdizione dell’Ordinario diocesano di cui alla lettera a)
del comma 1 dell’articolo 14 e di importo inferiore alla soglia di
rilevanza comunitaria di cui all’articolo 35 del codice di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ».
756. Le disposizioni dell’articolo 2, commi da 1 a 4, del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applicano altresi’ ai
contribuenti che abbiano presentato autocertificazione del danno
subito, resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Al relativo
onere, pari a 4 milioni di euro per l’anno 2017, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di
politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il presente
comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
757. Al fine di assicurare, con continuita’, il regolare
svolgimento delle attivita’ concernenti l’allertamento, il soccorso e
l’assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno
interessato il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e
Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio
2017, nonche’ delle attivita’ delle strutture regionali di protezione
civile, dei centri funzionali decentrati e delle sale operative del
Servizio nazionale di protezione civile, le medesime regioni possono
procedere, negli anni 2018 e 2019, ad assunzioni di personale a tempo
determinato anche mediante proroghe di contratti in essere, purche’
nel limite massimo imposto dalle disposizioni dell’Unione europea. A
tal fine, per i predetti anni, la percentuale di cui all’articolo 9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e’ aumentata al 70
per cento. Gli oneri derivanti dall’applicazione del presente comma
sono a carico dei bilanci regionali delle regioni Lazio, Marche,
Umbria e Abruzzo.
758. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse
alle attivita’ di ricostruzione, il fondo per la ricostruzione di cui
all’articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e’
incrementato di 17,5 milioni di euro per l’anno 2019 e di 17,5
milioni di euro per l’anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente
comma si provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3-bis, comma 6, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
759. Al comma 14-bis dell’articolo 10 del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « negli anni 2015, 2016, 2017 e
2018 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2015, 2016, 2017,
2018 e 2019 »;
b) al secondo periodo, le parole: « per ciascuno degli anni 2015,
2016, 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno
degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 ».
760. Al comma 2 dell’articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno
2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « e le prefetture-uffici territoriali del Governo
delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia » sono
sostituite dalle seguenti: « le prefetture-uffici territoriali del
Governo delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e
la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la citta’
metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e
Ferrara »;
b) le parole: « 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: «
2017, 2018 e 2019, per poter garantire analoghe dotazioni di
personale in essere e analoghi livelli qualitativi delle prestazioni,
»;
c) dopo le parole: « legge 7 agosto 2012, n. 135 » sono inserite le
seguenti: « , con il seguente riparto percentuale: il 78 per cento
alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni; il 16 per
cento alla struttura commissariale della regione Emilia-Romagna; il 4
per cento alle citate prefetture-uffici territoriali del Governo e il
2 per cento alla citata Soprintendenza ».
761. All’articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19,
il comma 9 e’ sostituito dal seguente:
«9. Il termine di cui al comma 3 dell’articolo 6-sexies del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e’ prorogato al 31 dicembre 2019.
Ai relativi oneri si provvede, nel limite massimo di 600.000 euro per
ciascuno degli anni 2017 e 2018, nell’ambito e nei limiti delle
risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all’articolo 2, comma
1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e, nel limite di
500.000 euro per l’anno 2019, nell’ambito e nei limiti delle risorse
di cui alle contabilita’ speciali di cui al comma 6 del predetto
articolo 2».
762. Entro il 31 gennaio 2018, i Commissari delegati titolari delle
contabilita’ speciali istituite ai sensi dell’articolo 2 del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, provvedono al versamento
all’entrata del bilancio dello Stato dell’importo di 44 milioni di
euro, corrispondente all’importo accantonato per far fronte agli
oneri derivanti dal differimento dei pagamenti delle rate dei mutui
concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero
dell’economia e delle finanze in attuazione dell’articolo 5, commi 1
e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, disposto ai
sensi dell’articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, dell’articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, e dell’articolo 1, comma 456, della legge 28 dicembre 2015, n.
208. La quota restante delle somme accantonate per le predette
finalita’ e’ mantenuta sulle medesime contabilita’ speciali per
essere utilizzata per le esigenze connesse all’attivita’ di
ricostruzione.
763. Al fine di consentire l’effettivo recupero dei rifiuti non
pericolosi derivanti da attivita’ di costruzione e demolizione
identificati dal codice CER170904 e rimossi, a seguito degli eventi
sismici verificatisi nel 2012, l’avvio ad operazioni di recupero
autorizzate ai sensi degli articoli 208, 209, 211, 213, 214 e 216 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve avvenire entro tre
anni dalla data di assegnazione del codice CER, di cui all’Allegato D
alla Parte Quarta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.
764. Al fine di accelerare le attivita’ connesse alla situazione
emergenziale prodottasi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29
maggio 2012, il Presidente della regione Lombardia in qualita’ di
Commissario delegato per la ricostruzione puo’ destinare, mediante
utilizzo delle risorse finanziarie gia’ disponibili sulla propria
contabilita’ speciale, fino a 0,5 milioni di euro per l’anno 2019 per
rimborsare i costi sostenuti per le unita’ di personale assunte con
contratto di lavoro flessibile da destinare al supporto degli uffici
tecnici dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio
2012, come individuati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dell’articolo 67-septies del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Le assunzioni di tali unita’ di
personale, in deroga ai vincoli di cui ai commi 557 e 562
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al comma 28
dell’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono
effettuate dai comuni singoli ovvero dalle unioni di comuni, con
facolta’ di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a
tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, garantendo in ogni caso il rispetto dell’ordine di
collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. Il riparto
delle unita’ di personale assunte con contratto di lavoro flessibile
avviene previa intesa tra i comuni e le unioni di comuni.
765. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze e’ istituito il Fondo per la ricostruzione nei territori dei
comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell’isola di Ischia
colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, con una dotazione di 9,69
milioni di euro per l’anno 2018, 19,38 milioni di euro per l’anno
2019 e 19,69 milioni di euro per l’anno 2020.
766. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono
stabiliti gli interventi e le modalita’ di ripartizione del suddetto
Fondo per l’erogazione, la riparazione, la ricostruzione e la ripresa
economica nei territori dei comuni interessati.
767. In relazione agli incendi boschivi e ai relativi eventi
franosi che hanno interessato l’area vesuviana nel corso dei mesi di
luglio e agosto 2017 compromettendo la regolare viabilita’ dell’area,
ai fini della realizzazione del Grande progetto Pompei, di cui
all’articolo 2 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e’ autorizzata
la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2019 in favore dell’Ente
parco nazionale del Vesuvio, istituito ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 1995, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 97 alla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 1995, per
la messa in sicurezza della strada Matrone, presso il comune di
Boscotrecase (NA), quale unica arteria viaria atta a garantire
l’accesso al cono del vulcano.
768. All’articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera f) e’ inserita la seguente:
«f-bis) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio
di eventi calamitosi stipulate relativamente a unita’ immobiliari ad
uso abitativo; ».
769. Nella tabella allegato C, annessa alla legge 29 ottobre 1961,
n. 1216, e’ aggiunto, in fine, il seguente articolo:

«

———————————————————————
Assicurazioni contro | 11-bis | Assicurazioni contro i danni
gli eventi calamitosi | | derivanti da eventi calamitosi
| | di qualunque specie relativamente
| | a unita’ immobiliari ad uso
| | abitativo.
———————————————————————

».

770. Le disposizioni di cui ai commi 768 e 769 si applicano
esclusivamente per le polizze stipulate a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
771. Alle imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del
novembre 1994 che abbiano versato contributi previdenziali e premi
assicurativi relativi al triennio 1995-1997 per un importo superiore
a quello previsto dall’articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, secondo i requisiti previsti dalla decisione (UE) 2016/
195 della Commissione, del 14 agosto 2015, e’ assegnato un
contributo, secondo le modalita’ definite con il decreto di cui al
comma 774, a seguito di presentazione di apposita istanza all’Agenzia
delle entrate.
772. Il termine di prescrizione per la presentazione dell’istanza
di cui al comma 771, per i tributi versati per il triennio 1995-1997
per un importo superiore a quello previsto dall’articolo 9, comma 17,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, decorre dalla data di entrata
in vigore della legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del
decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300.
773. Per le finalita’ di cui al comma 771 e’ stanziata la somma di
euro 5 milioni per l’anno 2019.
774. Con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita’
per l’accesso al contributo di cui al comma 771, nonche’ le modalita’
per il riparto delle risorse di cui al comma 773.
775. Alle regioni a statuto ordinario e’ attribuito un contributo
destinato alla riduzione del debito, di importo pari a 2.300 milioni
di euro per l’anno 2018. Gli importi spettanti a ciascuna regione a
statuto ordinario, come indicati nella tabella seguente, possono
essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante
accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2018, in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Ciascuna regione a statuto ordinario
consegue nell’anno 2018 un valore positivo del saldo di cui al comma
466 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in misura
pari al contributo di cui al periodo precedente:
Tabella

=====================================================================
| | Percentuali di | |
| Regioni | riparto | Riparto contributo 2018|
+======================+===================+========================+
| Abruzzo | 3,16% | 72.739.315,79 |
+———————-+——————-+————————+
| Basilicata | 2,50% | 57.467.315,79 |
+———————-+——————-+————————+
| Calabria | 4,46% | 102.593.315,79 |
+———————-+——————-+————————+
| Campania | 10,54% | 242.416.368,42 |
+———————-+——————-+————————+
| Emilia-Romagna | 8,51% | 195.651.315,79 |
+———————-+——————-+————————+
| Lazio | 11,70% | 269.176.263,16 |
+———————-+——————-+————————+
| Liguria | 3,10% | 71.318.157,89 |
+———————-+——————-+————————+
| Lombardia | 17,48% | 402.098.105,26 |
+———————-+——————-+————————+
| Marche | 3,48% | 80.094.473,68 |
+———————-+——————-+————————+
| Molise | 0,96% | 22.015.842,11 |
+———————-+——————-+————————+
| Piemonte | 8,23% | 189.225.842,11 |
+———————-+——————-+————————+
| Puglia | 8,15% | 187.511.736,84 |
+———————-+——————-+————————+
| Toscana | 7,82% | 179.798.263,16 |
+———————-+——————-+————————+
| Umbria | 1,96% | 45.127.210,53 |
+———————-+——————-+————————+
| Veneto | 7,95% | 182.766.473,68 |
+———————-+——————-+————————+
| Totale | 100,00% | 2.300.000.000,00 |
+———————-+——————-+————————+

776. Il concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto
ordinario, per il settore non sanitario, di cui all’articolo 46,
comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e di cui
all’articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e
ripartito secondo i criteri di cui all’articolo 1, comma 534-ter,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e’ ridotto di 300 milioni di
euro per l’anno 2018 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni
2019 e 2020. Per l’anno 2018, il predetto concorso alla finanza
pubblica per la quota rimanente e’ realizzato:
a) per 2.300 milioni di euro con il contributo di cui al comma 775;
b) per 94,10 milioni di euro mediante riduzione delle risorse per
l’edilizia sanitaria.
777. In deroga alle disposizioni recate dall’articolo 20, comma 3,
primo periodo, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le
somme per interventi di edilizia sanitaria compresi in accordi di
programma sottoscritti nel 2017 ammessi a finanziamento nel 2018 sono
accertate in entrata dalle regioni nel 2019. I termini di risoluzione
degli accordi di programma di cui all’articolo 1, comma 310, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono prorogati in ragione del periodo
di sospensione che si realizza nel 2018.
778. Nelle more del riordino del sistema della fiscalita’ locale,
al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 1, la parola: « 2019 », ovunque ricorre,
e’ sostituita dalla seguente: « 2020 »;
b) all’articolo 4:
1) al comma 2, le parole: « Per gli anni dal 2011 al 2018 » sono
sostituite dalle seguenti: « Per gli anni dal 2011 al 2019 » e le
parole: « A decorrere dall’anno 2019 » sono sostituite dalle
seguenti: « A decorrere dall’anno 2020 »;
2) al comma 3, le parole: « A decorrere dall’anno 2019 » sono
sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall’anno 2020»;
c) all’articolo 7:
1) al comma 1, le parole: « A decorrere dall’anno 2019 » sono
sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall’anno 2020»;
2) al comma 2, le parole: « entro il 31 luglio 2018 » sono
sostituite dalle seguenti: « entro il 31 luglio 2019 »;
d) all’articolo 15, commi 1 e 5, la parola: « 2019 » e’
sostituita dalla seguente: « 2020 ».
779. Il ripiano del disavanzo al 31 dicembre 2014, disciplinato
dall’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,
puo’ essere rideterminato in quote costanti, in non oltre venti
esercizi, per le regioni che si impegnano a riqualificare la propria
spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti. Il
disavanzo di cui al periodo precedente e’ quello risultante dal
consuntivo o, nelle more dell’approvazione del rendiconto da parte
del consiglio regionale, quello risultante dal consuntivo approvato
dalla giunta regionale. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti
si applicano anche con riferimento al disavanzo al 31 dicembre 2015.
780. Le regioni di cui al comma 779, per gli anni dal 2018 al 2026,
incrementano i pagamenti complessivi per investimenti in misura non
inferiore al valore dei medesimi pagamenti per l’anno 2017
rideterminato annualmente applicando all’anno base 2017 la
percentuale del 2 per cento per l’anno 2018, del 2,5 per cento per
l’anno 2019, del 3 per cento per l’anno 2020 e del 4 per cento per
ciascuno degli anni dal 2021 al 2026. Ai fini di cui al primo
periodo, non rilevano gli investimenti aggiuntivi di cui all’articolo
1, commi 140-bis e 495-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e,
per il solo calcolo relativo all’anno 2018, i pagamenti complessivi
per investimenti relativi all’anno 2017 da prendere a riferimento
possono essere desunti anche dal preconsuntivo.
781. Le regioni di cui al comma 779 certificano l’avvenuta
realizzazione degli investimenti di cui al comma 780 entro il 31
marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita
comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di
mancata o parziale realizzazione degli investimenti, si applicano le
sanzioni di cui all’articolo 1, comma 475, della legge 11 dicembre
2016, n. 232.
782. Le regioni di cui al comma 779 adeguano il piano di rientro
del disavanzo 2014, approvato ai sensi dell’articolo 9, comma 5, del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, in attuazione del comma 779, a
decorrere dal 2018, con riferimento alla quota non ancora ripianata
del disavanzo 2014. Il piano di rientro del disavanzo 2015 decorre
dal 2018, con riferimento alla quota non ancora ripianata. Nel caso
in cui i piani di rientro siano definiti sulla base dei consuntivi
approvati dalla giunta regionale, gli stessi sono adeguati a seguito
dell’approvazione dei rendiconti 2014 e 2015 da parte del consiglio
regionale.
783. Al fine di accelerare i processi di riallineamento contabile e
di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015
al principio generale della competenza finanziaria potenziata, le
regioni che non hanno ancora approvato il rendiconto 2014 in deroga
al principio della contestualita’ con il rendiconto 2014 previsto
dall’articolo 3, comma 7, alinea, del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, con delibera della giunta, previo parere dell’organo di
revisione economico-finanziario, provvedono entro il 30 giugno 2018
al riaccertamento straordinario dei residui, secondo le modalita’
previste dal medesimo articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n.
118 del 2011 e da un decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze da emanare entro il 28 febbraio 2018.
784. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
i cui bilanci presentano squilibri strutturali in grado di provocare
il dissesto finanziario, adottano programmi pluriennali di
riequilibrio finanziario, condivisi con le regioni, nei quali possono
prevedere l’aumento del diritto annuale fino a un massimo del 50 per
cento. Il Ministro dello sviluppo economico, valutata l’idoneita’
delle misure contenute nel programma, su richiesta dell’Unioncamere,
autorizza l’aumento del diritto annuale per gli esercizi di
riferimento.
785. All’articolo 1, comma 468, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: « non finanziati dall’avanzo di
amministrazione » sono soppresse;
b) l’ultimo periodo e’ soppresso.
786. All’articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, all’ultimo periodo, le parole: « 30 aprile » sono sostituite
dalle seguenti: « 30 maggio ».
787. Le risorse derivanti dalla chiusura delle contabilita’
speciali di cui all’articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge
24 febbraio 1992, n. 225, sono vincolate alla realizzazione degli
interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi dei commi 2 e
4-ter dell’articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992.
788. Al fine di favorire l’utilizzo delle risorse derivanti dalla
chiusura delle contabilita’ speciali di cui al comma 787 secondo le
procedure ordinarie di spesa, a decorrere dal 2018 gli enti
territoriali sono tenuti a conseguire, nell’anno di riversamento
delle risorse, un valore positivo del saldo di cui all’articolo 1,
comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di importo pari alla
differenza tra le risorse riversate a seguito della chiusura delle
contabilita’ speciali in materia di protezione civile, ai sensi
dell’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n.
90, e i correlati impegni sostenuti nell’esercizio di riferimento.
789. Nel limite del saldo positivo di cui al comma 788, negli
esercizi successivi a quello del riversamento e, comunque, non oltre
il quinto esercizio, sono assegnati agli enti territoriali spazi
finanziari nell’ambito dei patti nazionali di cui all’articolo 10,
comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari, per
ciascun esercizio, agli investimenti programmati annualmente nei
piani contenenti gli interventi finalizzati al superamento della
situazione emergenziale, da realizzare attraverso l’utilizzo dei
risultati di amministrazione degli esercizi precedenti formatisi a
seguito del mancato utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura
delle contabilita’ speciali.
790. Per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 788 e 789,
gli enti territoriali comunicano, entro il termine perentorio del 20
gennaio dell’anno successivo a quello del riversamento delle risorse,
al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, mediante l’applicativo web http://
pareggiobilancio.mef.gov.it, gli spazi finanziari necessari per gli
investimenti programmati di cui al comma 789. La somma degli spazi
finanziari programmati e’ pari al saldo positivo conseguito nell’anno
di riversamento delle risorse.
791. All’articolo 9-ter, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n.
123, le parole: « Conseguentemente, negli esercizi dal 2018 al 2020,
il predetto obiettivo di saldo e’ ridotto di un importo pari agli
impegni correlati alle risorse accertate di cui al periodo
precedente, fermo restando il conseguimento di un saldo non negativo
» sono sostituite dalle seguenti: « Conseguentemente, nel limite di
tale differenza, negli esercizi dal 2018 al 2022 sono assegnati alle
regioni spazi finanziari nell’ambito dei patti nazionali di cui
all’articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in
misura pari, per ciascun esercizio, agli investimenti programmati
annualmente nei piani contenenti gli interventi finalizzati al
superamento della situazione emergenziale, da realizzare attraverso
l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti
formatisi a seguito del mancato utilizzo delle risorse derivanti
dalla chiusura delle contabilita’ speciali. A tal fine, entro il
termine perentorio del 20 gennaio 2018, le regioni comunicano al
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, mediante l’applicativo web
http://pareggiobilancio.mef.gov.it, gli spazi finanziari necessari
per gli investimenti programmati ».
792. All’articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. E’ verificato l’andamento degli oneri connessi ad eventi
calamitosi con riferimento alle disposizioni vigenti per gli anni
2018-2021. La verifica e’ effettuata anche sulla base di apposite
rendicontazioni sintetiche predisposte dai soggetti titolari delle
contabilita’ speciali istituite presso la Tesoreria dello Stato ai
sensi dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 388 del 26 agosto 2016 e dell’articolo 4, commi 3 e 4, del
presente decreto.
6-ter. In base agli esiti della verifica di cui al comma 6-bis, con
la comunicazione prevista ai sensi dell’articolo 1, comma 427, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, in ciascun anno del periodo
2018-2021, e’ determinato l’ammontare complessivo degli spazi
finanziari per l’anno in corso, da assegnare, nel rispetto degli
obiettivi di finanza pubblica, alle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e
Umbria, colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016, nell’ambito dei patti nazionali di cui all’articolo 10,
comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, da ripartire tra le
regioni in misura proporzionale e comunque non superiore all’importo
delle quote capitale annuali sospese ai sensi del comma 4. Gli spazi
finanziari di cui al presente comma sono destinati ad interventi
connessi ai suddetti eventi sismici e di adeguamento antisismico,
nonche’ per la messa in sicurezza degli edifici. Ai fini della
determinazione degli spazi finanziari puo’ essere utilizzato a
compensazione anche il Fondo di cui all’articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 ».
793. Allo scopo di completare la transizione in capo alle regioni
delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro
esercitate attraverso i centri per l’impiego e di consolidarne
l’attivita’ a supporto della riforma delle politiche attive del
lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nel
rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti ai sensi
dell’articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il
personale delle citta’ metropolitane e delle province, con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i centri per
l’impiego e gia’ collocato in soprannumero ai sensi dell’articolo 1,
comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto di coloro
che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore
della presente legge, e’ trasferito alle dipendenze della relativa
regione o dell’agenzia o ente regionale costituito per la gestione
dei servizi per l’impiego, in deroga al regime delle assunzioni
previsto dalla normativa vigente e con corrispondente incremento
della dotazione organica. Ai fini delle disposizioni di cui
all’articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la
gestione dei servizi per l’impiego calcolano la propria spesa di
personale al netto del finanziamento di cui al comma 794.
794. Per le finalita’ di cui al comma 793, i trasferimenti alle
regioni a statuto ordinario sono incrementati di complessivi 235
milioni di euro, a decorrere dall’anno 2018. L’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, e’ ridotta di 15 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018.
795. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi
per l’impiego, le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti
per la gestione dei servizi per l’impiego succedono nei rapporti di
lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e
continuativa in essere alla data di entrata in vigore della presente
legge per lo svolgimento delle relative funzioni, ferma restando la
proroga prevista dall’articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.
796. Le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la
gestione dei servizi per l’impiego e l’Agenzia nazionale per le
politiche attive del lavoro (ANPAL), al fine di superare il
precariato e valorizzare la professionalita’ acquisita dal personale
a tempo determinato impiegato in funzioni connesse con l’indirizzo,
l’erogazione ed il monitoraggio delle politiche attive del lavoro,
possono applicare le procedure previste dall’articolo 20 del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in deroga al regime delle
assunzioni previsto dalla normativa vigente. Ai fini delle
disposizioni di cui all’articolo 1, commi 557 e 557-quater, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni calcolano la propria spesa
di personale al netto del finanziamento di cui al comma 797. I
contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di
collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 31
dicembre 2017 sono prorogati fino al 31 dicembre 2018 ovvero, in caso
di avvio entro tale ultima data delle procedure di cui al citato
articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, fino alla loro
conclusione.
797. Per le finalita’ di cui ai commi 795 e 796, i trasferimenti
alle regioni a statuto ordinario sono incrementati di complessivi 16
milioni di euro. Per le finalita’ di cui al comma 796, i
trasferimenti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali
all’ANPAL sono incrementati, a decorrere dall’anno 2018, di 2,81
milioni di euro.
798. Le regioni provvedono agli adempimenti strumentali conseguenti
al trasferimento del personale e alla successione nei contratti
disposti dai commi da 793 a 797 entro la data del 30 giugno 2018.
Fino a tale data, le province e le citta’ metropolitane continuano a
svolgere le attivita’ di gestione del suddetto personale e anticipano
gli oneri connessi all’attuazione del presente comma, rivalendosi
successivamente sulle regioni, secondo modalita’ stabilite con
apposite convenzioni.
799. Le convenzioni tra le regioni, le province e le citta’
metropolitane, per disciplinare le modalita’ di rimborso degli oneri
relativi alla gestione della fase transitoria del trasferimento del
personale fino al 30 giugno 2018, sono sottoscritte secondo uno
schema approvato in sede di Conferenza unificata. Al personale con
rapporto di lavoro subordinato trasferito ai sensi dei commi da 793 a
797 si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello
accessorio, previsto per il personale delle amministrazioni di
destinazione, con conseguente adeguamento dei fondi destinati al
trattamento economico accessorio del personale a valere sulle risorse
finanziarie di cui ai commi 794 e 797 e, ove necessario, su quelle
regionali, garantendo in ogni caso l’equilibrio di bilancio. Il
personale di cui al comma 793 che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, si trova in posizione di comando o distacco o
altri istituti analoghi presso un’amministrazione pubblica diversa da
quelle di cui al medesimo comma 793 e’ trasferito, previo consenso
dell’interessato, presso l’amministrazione dove presta servizio, a
condizione che vi sia capienza nella dotazione organica e nei limiti
delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, e
comunque purche’ risulti garantita la sostenibilita’ finanziaria a
regime della relativa spesa. Le proroghe disposte dal comma 796,
terzo periodo, non sono computate, nei limiti delle risorse di cui al
comma 797, ai fini di quanto previsto dall’articolo 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
800. Al fine di consentire la progressiva armonizzazione del
trattamento economico del personale delle citta’ metropolitane e
delle province transitato in altre amministrazioni pubbliche ai sensi
dell’articolo 1, comma 92, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e
dell’articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, con quello del personale delle amministrazioni di destinazione,
a decorrere dal 1° gennaio 2018 non si applica quanto previsto
dall’articolo 1, comma 96, lettera a), della predetta legge n. 56 del
2014, fatto salvo il mantenimento dell’assegno ad personam per le
voci fisse e continuative, ove il trattamento economico
dell’amministrazione di destinazione sia inferiore a quello
dell’amministrazione di provenienza. Per le medesime finalita’ di cui
al primo periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2018 i fondi destinati
al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, degli enti presso cui il predetto personale e’
transitato in misura superiore al numero del personale cessato
possono essere incrementati, con riferimento al medesimo personale,
in misura non superiore alla differenza tra il valore medio
individuale del trattamento economico accessorio del personale
dell’amministrazione di destinazione, calcolato con riferimento
all’anno 2016, e quello corrisposto, in applicazione del citato
articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014, al
personale trasferito, a condizione che siano rispettati i parametri
di cui all’articolo 23, comma 4, lettere a) e b), del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Ai conseguenti maggiori oneri le
amministrazioni provvedono a valere e nei limiti delle rispettive
facolta’ assunzionali. Le regioni possono alternativamente provvedere
ai predetti oneri anche a valere su proprie risorse, garantendo, in
ogni caso, il rispetto dell’equilibrio di bilancio.
801. L’ANPAL, nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali,
comunica ai soggetti iscritti all’albo informatico delle agenzie per
il lavoro, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e ai soggetti iscritti all’albo nazionale dei soggetti
accreditati ai servizi per il lavoro, di cui all’articolo 12 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, i dati relativi alle
persone in stato di disoccupazione o a rischio di disoccupazione, ai
sensi dell’articolo 19, commi 1 e 4, del medesimo decreto legislativo
n. 150 del 2015, per favorirne la ricollocazione nel mercato del
lavoro e al fine di garantire una maggiore efficacia dell’incontro
tra domanda e offerta di lavoro.
802. L’INPS comunica all’ANPAL i dati delle persone appartenenti a
nuclei familiari in condizione di poverta’ beneficiari del Reddito di
inclusione (ReI) di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 15
settembre 2017, n. 147, allo scopo di consentire l’avvio di
iniziative finalizzate alla ricollocazione in percorsi lavorativi o
di istruzione e formazione.
803. La messa a disposizione dei dati di cui al comma 801 e’
effettuata per il tramite del sistema informativo unitario, di cui
all’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, cui i
soggetti iscritti all’albo informatico delle agenzie per il lavoro e
all’albo nazionale dei soggetti accreditati a servizi per il lavoro
sono interconnessi, ai sensi della normativa vigente.
804. Al fine di conseguire una maggiore equita’ e agevolare
l’accesso alle prestazioni sanitarie da parte di specifiche categorie
di soggetti vulnerabili, nello stato di previsione del Ministero
della salute e’ istituito un Fondo per la riduzione della quota fissa
sulla ricetta di cui all’articolo 1, comma 796, lettera p), della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e delle misure di cui alla lettera
p-bis) del medesimo comma, con una dotazione di 60 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2018.
805. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabiliti i criteri per la ripartizione del Fondo di cui al comma
804. Nella determinazione dei criteri di riparto sono privilegiate le
regioni che hanno adottato iniziative finalizzate ad ampliare il
numero dei soggetti esentati dal pagamento della quota fissa sulla
ricetta di cui all’articolo 1, comma 796, lettera p), della legge 27
dicembre 2006, n. 296, ovvero delle misure di cui alla lettera p-bis)
del medesimo comma.
806. Nei limiti delle risorse finanziarie assegnate ai sensi dei
commi 794 e 797, i trasferimenti di personale alle regioni, alle
agenzie o agli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi
per l’impiego sono effettuati in deroga e non sono computati ai fini
del calcolo dei limiti assunzionali vigenti.
807. Ai trasferimenti alle regioni a statuto ordinario previsti dai
commi 794 e 797 si provvede mediante decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano.
808. Alle regioni a statuto ordinario e’ attribuito un contributo,
nei limiti di 18 milioni di euro, a titolo di compensazione della
quota di fondo perequativo non attribuita nell’anno 2016, a causa del
minor gettito IRAP determinato dalle misure introdotte dal comma 20
dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A tal fine, le
somme iscritte in conto residui sul capitolo 2862 di cui al programma
« Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria »
relativo alla missione « Relazioni finanziarie con le autonomie
territoriali » dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze, per un ammontare pari a 18 milioni di euro, sono
versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
su apposito capitolo di spesa del medesimo stato di previsione. Il
presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
809. Il Fondo per far fronte alle esigenze in termini di saldo
netto da finanziare e fabbisogno istituito nello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 20,
comma 3, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, e’ soppresso.
810. Allo scopo di valutare gli effetti dello strumento del debito
autorizzato e non contratto di cui all’articolo 40 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in termini di rilancio degli
investimenti, di minori oneri finanziari e di chiarezza della
gestione contabile, e’ istituito, con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze, un tavolo tecnico, a seguito dei cui
lavori si procede, eventualmente, alle conseguenti modifiche del
citato decreto legislativo n. 118 del 2011, limitatamente alle
regioni che nell’ultimo triennio abbiano rispettato gli indicatori
annuali di tempestivita’ dei pagamenti, ai sensi delle disposizioni
vigenti.
811. Al fine di superare il precariato e di valorizzare la
professionalita’ acquisita dal personale a tempo determinato
dell’INAPP impiegato in funzioni connesse con l’analisi, il
monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche, attivando le
procedure previste dall’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo
25 maggio 2017, n. 75, i trasferimenti dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali all’INAPP sono incrementati di 3 milioni di
euro per l’anno 2018, 6 milioni di euro per l’anno 2019 e 9 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2020.
812. Al fine di superare il precariato e di valorizzare le
professionalita’ acquisite dal personale a tempo determinato, resta
ferma l’applicazione dell’articolo 4, comma 6-quater, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, alle selezioni comunque
effettuate e concluse ai sensi dell’articolo 1, comma 560, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
813. All’articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75, le parole: « tecnico-professionale e infermieristico del
Servizio sanitario nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « ,
dirigenziale e no, di cui al comma 10 ».
814. L’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,
si interpreta nel senso che la facolta’ degli enti destinatari delle
anticipazioni di liquidita’, di cui all’articolo 1 del decreto-legge
8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 64, di utilizzare la quota accantonata nel risultato
di amministrazione a seguito dell’acquisizione delle erogazioni, ai
fini dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita’ nel
risultato di amministrazione, puo’ essere esercitata anche con
effetti sulle risultanze finali esposte nell’allegato 5/2 annesso al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, a seguito del
riaccertamento straordinario dei residui effettuato ai sensi
dell’articolo 3, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 118 del
2011, nonche’ sul ripiano del disavanzo previsto dal comma 13 del
medesimo articolo, limitatamente ai soli enti che hanno approvato il
suddetto riaccertamento straordinario a decorrere dal 20 maggio 2015,
fermo restando il rispetto dell’articolo 3, comma 8, del medesimo
decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che
l’operazione di riaccertamento straordinario sia oggetto di un unico
atto deliberativo.
815. A decorrere dall’anno 2018 alla regione Friuli Venezia Giulia
non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilita’
interno di cui all’articolo 1, commi 454 e seguenti, della legge 24
dicembre 2012, n. 228.
816. Al fine di tener conto dell’articolo 2, comma 5, dell’accordo
sottoscritto il 23 ottobre 2014 tra il Presidente del Consiglio dei
ministri, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Presidente
della regione Friuli Venezia Giulia, e’ preordinato l’importo di 120
milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Ai fini della
compensazione degli effetti finanziari negativi derivanti dal primo
periodo in termini di saldo netto da finanziare, le somme iscritte in
conto residui nel capitolo 2862 di cui al programma « Concorso dello
Stato al finanziamento della spesa sanitaria » della missione «
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali » dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze sono versate
all’entrata del bilancio dello Stato per l’importo di 120 milioni di
euro annui in ciascuno degli anni 2018 e 2019; in termini di
indebitamento netto, i relativi oneri sono coperti attraverso gli
effetti positivi delle disposizioni di cui al comma 815. Il presente
comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
817. A decorrere dal 1° gennaio 2018, allo statuto speciale della
regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31
gennaio 1963, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 49 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 49. – 1. Spettano alla Regione le seguenti quote di gettito
delle sottoindicate entrate tributarie erariali:
a) i 2,975 decimi del gettito dell’accisa sulla benzina e i 3,034
decimi del gettito dell’accisa sul gasolio erogati nella Regione per
uso di autotrazione;
b) i 5,91 decimi del gettito dell’accisa sull’energia elettrica
consumata nella Regione;
c) i 5,91 decimi del gettito dell’accisa sui tabacchi lavorati
immessi in consumo nella Regione;
d) i 5,91 decimi del gettito dell’imposta sul valore aggiunto (IVA)
afferente all’ambito territoriale, esclusa l’IVA applicata alle
importazioni, da determinare sulla base dei consumi regionali delle
famiglie rilevati annualmente dall’Istituto nazionale di statistica;
e) i 5,91 decimi del gettito di qualsiasi altro tributo erariale,
comunque denominato, maturato nell’ambito del territorio regionale,
ad eccezione: delle accise diverse da quelle indicate alle lettere
a), b) e c); dell’imposta di consumo sugli oli lubrificanti, sui
bitumi di petrolio e altri prodotti; delle entrate correlate alle
accise; della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi
di azoto; delle entrate derivanti dai giochi; delle tasse
automobilistiche; dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni e
alla televisione. Per i tributi erariali per i quali non e’
individuabile il gettito maturato, si fa riferimento al gettito
riscosso nel territorio regionale.
2. La devoluzione alla Regione delle quote di gettito dei tributi
erariali indicati nel presente articolo e’ effettuata al netto delle
quote devolute ad altri enti pubblici e territoriali.
3. La Regione compartecipa al gettito delle imposte sostitutive
istituite dallo Stato nella misura in cui ad essa o agli enti locali
del suo territorio e’ attribuito il gettito delle imposte sostituite
»;
b) all’articolo 51 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Qualora la legge dello Stato istituisca un tributo di spettanza
delle province, tale tributo e i poteri riconosciuti alle province in
relazione allo stesso sono attribuiti alla Regione ».
818. Con le norme di attuazione previste dall’articolo 65 dello
statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla
legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, sono definiti i criteri
per la determinazione del gettito dei tributi erariali di cui
all’articolo 49 del medesimo statuto, come sostituito dal comma 817
del presente articolo, riferiti al territorio regionale e le
modalita’ di attribuzione dello stesso alla regione.
819. Le disposizioni dell’articolo 49 dello statuto speciale della
regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31
gennaio 1963, n. 1, nel testo precedente alle modificazioni apportate
dal comma 817 del presente articolo, continuano ad applicarsi per la
ripartizione dei versamenti d’imposta effettuati dai contribuenti
fino al 31 dicembre 2017 e per la quantificazione dei conguagli delle
spettanze dovute per le annualita’ fino al 2017. Le stesse
disposizioni si applicano, in via provvisoria, per la ripartizione
dei versamenti d’imposta effettuati dai contribuenti dal 1° gennaio
2018 fino alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione
statutaria di cui al comma 818 e dei relativi provvedimenti
attuativi. Successivamente a tale data, la compartecipazione ai
tributi erariali e’ rideterminata secondo le disposizioni
dell’articolo 49 del medesimo statuto, come sostituito dal comma 817
del presente articolo, e sono operati i conseguenti conguagli.
820. La regione Friuli Venezia Giulia contabilizza le entrate di
cui al comma 819, secondo e terzo periodo, dopo l’entrata in vigore
dei provvedimenti di attuazione dell’articolo 49 dello statuto
speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, come sostituito dal comma 817
del presente articolo, e in ogni caso entro l’esercizio 2018.
821. Le disposizioni di cui al comma 817 sono approvate ai sensi
dell’articolo 63, quinto comma, dello statuto speciale della regione
Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio
1963, n. 1.
822. Ai sensi dell’articolo 51, secondo comma, dello statuto
speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e’ attribuito alla regione
Friuli Venezia Giulia, a decorrere dal 1° gennaio 2017, il tributo
per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene
dell’ambiente (TEFA), di cui all’articolo 19 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, e all’articolo 1, comma 666, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, e ad essa e’ versato il relativo gettito. La
regione Friuli Venezia Giulia puo’ disciplinare il tributo nei limiti
previsti dalla normativa statale, compresa la determinazione della
sua misura. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina
regionale continuano ad applicarsi la normativa e le misure del
tributo vigenti in ciascuna provincia, anche se soppressa in
attuazione della legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1, con
attribuzione del gettito direttamente alla regione.
823. All’articolo 13, comma 14, lettera a., del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: « .
A decorrere dall’anno 2018, l’abrogazione disposta dal presente comma
opera anche nei confronti dei comuni compresi nel territorio della
regione Friuli Venezia Giulia ». Le risorse iscritte nello stato di
previsione del Ministero dell’interno nel fondo di cui all’articolo 1
del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, sono ridotte
dell’importo di euro 74.219.629 a decorrere dall’anno 2018.
824. All’articolo 2, comma 2, della legge 1° agosto 2003, n. 206,
e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall’anno
2018, il rimborso di cui al precedente periodo non e’ piu’ dovuto ai
comuni compresi nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia ».
Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero
dell’interno per i rimborsi di cui al citato articolo 2, comma 2,
della legge n. 206 del 2003 sono ridotte dell’importo di euro 93.035
a decorrere dall’anno 2018.
825. All’articolo 10, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, e’ aggiunto, in fine,il seguente periodo:«A decorrere dall’anno
2018, il rimborso di cui al precedente periodo non e’ piu’ dovuto ai
comuni compresi nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia ».
Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero
dell’interno peri rimborsi di cui al citato articolo 10, comma 3,
della legge n. 448 del 2001 sono ridotte dell’importo di euro
1.808.190 a decorrere dall’anno 2018.
826. A decorrere dall’anno 2018 sono ridotti gli stanziamenti di
bilancio iscritti nei capitoli 2856 e 7547 (Fondi relativi alle
risorse finanziarie occorrenti per l’attuazione del federalismo
amministrativo) di cui al programma « Federalismo amministrativo »
della missione « Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze, limitatamente alle quote spettanti alla regione Friuli
Venezia Giulia per il finanziamento delle spese connesse allo
svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti in
materia di incentivi alle imprese ai sensi del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, nonche’ delle risorse relative al cosiddetto
accantonamento forfetario gia’ destinato al pagamento delle
commissioni spettanti alle societa’ Artigiancassa Spa e Mediocredito
Centrale Spa per l’attivita’ di gestione dei fondi pubblici di
agevolazione alle imprese, per gli importi di euro 10.921.401 sul
capitolo 7547 e di euro 4.230 sul capitolo 2856.
827. Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale
e’ rideterminato in riduzione per l’importo di 1.124.767 euro annui,
a decorrere dall’anno 2018, per la componente del finanziamento di
cui all’articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011,
n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012,
n. 9. All’articolo 1, comma 584, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, dopo le parole: « per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015 » sono
inserite le seguenti: « , 2016 e 2017 ».
828. Il comma 483 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.
232, e’ abrogato.
829. Sono esclusi dal computo della riduzione della spesa corrente
del 3 per cento annuo, di cui all’articolo 1, comma 510, della legge
11 dicembre 2016, n. 232, gli oneri, a carico del bilancio della
Regione siciliana destinati ai liberi consorzi del relativo
territorio, di almeno 70 milioni di euro annui aggiuntivi rispetto al
consuntivo 2016, di cui al punto 4 dell’Accordo fra il Governo e la
Regione siciliana sottoscritto in data 12 luglio 2017. Sono,
altresi’, escluse dal predetto computo le spese sostenute dalla
Regione per l’assistenza ai disabili gravi e gravissimi e in generale
non autosufficienti, ad integrazione delle risorse erogate per tale
finalita’ dallo Stato. Sono inoltre escluse le maggiori spese per il
servizio del debito sostenute nel 2017 rispetto all’anno 2016
derivanti dalla rimodulazione dei mutui effettuata nel 2015, nonche’
le spese per le quote interessi delle anticipazioni di liquidita’ di
cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
830. Dal 2018 al 2022 la Regione siciliana si impegna a
riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo aumento
degli investimenti incrementando gli impegni complessivi per gli
investimenti in misura non inferiore al 2 per cento per ciascun anno
rispetto all’anno precedente. Nell’ipotesi dell’insediamento del
governo regionale successivamente alla scadenza del 30 settembre 2017
prevista per l’approvazione del bilancio consolidato 2016, il termine
per l’approvazione dei documenti contabili e l’applicazione delle
relative sanzioni e’ rinviato al 31 marzo 2018.
831. Il concorso alla finanza pubblica delle province autonome di
Trento e di Bolzano e’ ridotto, rispettivamente, di 10,5 milioni di
euro e di 12,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
832. Le disposizioni recate dai commi 833 e 834 sono approvate ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 104 del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, e successive modificazioni.
833. A decorrere dal 1º gennaio 2018, l’articolo 13 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, e’ sostituito dal seguente:
«Art. 13. – 1. Nel rispetto dell’ordinamento dell’Unione europea e
degli accordi internazionali, nonche’ dei principi fondamentali
dell’ordinamento statale, le province disciplinano con legge
provinciale le modalita’ e le procedure di assegnazione delle
concessioni per grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico,
stabilendo in particolare norme procedurali per lo svolgimento delle
gare, i termini di indizione delle stesse, i criteri di ammissione e
di aggiudicazione, i requisiti finanziari, organizzativi e tecnici
dei partecipanti. La legge provinciale disciplina inoltre la durata
delle concessioni, i criteri per la determinazione dei canoni di
concessione per l’utilizzo e la valorizzazione del demanio idrico e
dei beni patrimoniali costituiti dagli impianti afferenti le grandi
derivazioni idroelettriche, i parametri di sviluppo degli impianti
nonche’ le modalita’ di valutazione degli aspetti paesaggistici e di
impatto ambientale, determinando le conseguenti misure di
compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere
finanziario.
2. Alla scadenza delle concessioni disciplinate dal presente
articolo, le opere di raccolta, di adduzione, di regolazione, le
condotte forzate e i canali di scarico, in stato di regolare
funzionamento, passano senza compenso in proprieta’ delle province
per il rispettivo territorio. Al concessionario che abbia eseguito, a
proprie spese e nel periodo di validita’ della concessione,
investimenti sui beni di cui al primo periodo, purche’ previsti
dall’atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente,
spetta alla scadenza della concessione, o nei casi di decadenza o
rinuncia, un indennizzo pari al valore della parte di bene non
ammortizzato, secondo quanto previsto dalla legge provinciale di cui
al comma 1. Per i beni diversi da quelli previsti dai periodi
precedenti si applica la disciplina stabilita dall’articolo 25,
secondo comma e seguenti, del testo unico di cui al regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775, intendendosi sostituiti gli organi statali
ivi indicati con i corrispondenti organi della provincia, nonche’
dall’articolo 1-bis, comma 13, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.
3. Nelle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, i
concessionari hanno l’obbligo di fornire annualmente e gratuitamente
alle province autonome di Trento e di Bolzano, per servizi pubblici e
categorie di utenti da determinare con legge provinciale, 220 kWh per
ogni kW di potenza nominale media di concessione, da consegnare alle
province medesime con modalita’ definite dalle stesse.
4. Le province stabiliscono altresi’ con propria legge i criteri
per la determinazione del prezzo dell’energia di cui al comma 3
ceduta alle imprese distributrici, nonche’ i criteri per le tariffe
di utenza, nel rispetto dell’ordinamento dell’Unione europea.
5. I concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico
corrispondono semestralmente alle province un importo determinato
secondo quanto previsto dalla legge provinciale di cui al comma 1,
tenendo conto della media del prezzo unico nazionale dell’energia
elettrica (PUN), nonche’ della media delle voci di spesa legate alla
fornitura della medesima energia elettrica per ogni kWh di energia da
esse non ritirata. Il compenso unitario prima indicato varia
proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento,
dell’indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione,
il trasporto e la distribuzione dell’energia elettrica.
6. Le concessioni per grandi derivazioni a scopo idroelettrico
accordate nelle province autonome di Trento e di Bolzano, in forza di
disposizioni normative o amministrative che prevedono un termine di
scadenza anteriore al 31 dicembre 2022, ancorche’ scadute, sono
prorogate di diritto per il periodo utile al completamento delle
procedure di evidenza pubblica e comunque non oltre la predetta data.
Le province e i concessionari possono, in tal caso, concordare
eventuali modificazioni degli oneri e delle obbligazioni previsti
dalle concessioni in corso, secondo quanto stabilito dalla legge
provinciale di cui al comma 1.
7. In materia di sistema idrico, le province sono previamente
consultate sugli atti dell’Autorita’ di regolazione per energia, reti
e ambiente (ARERA) indirizzati ai soggetti esercenti i servizi di
pubblica utilita’ operanti nel rispettivo territorio, in ordine alla
loro compatibilita’ con il presente Statuto e con le relative norme
di attuazione. Le modalita’ di consultazione sono definite attraverso
un protocollo di intesa stipulato tra la predetta Autorita’ e le
province, anche disgiuntamente. La raccolta delle informazioni e dei
documenti necessari alle indagini conoscitive e alle attivita’ svolte
dall’Autorita’ compete alle province, secondo procedure e modelli
concordati con l’Autorita’ stessa nell’ambito del predetto protocollo
di intesa, nel rispetto delle competenze ad esse attribuite, anche
con riguardo all’organizzazione dei servizi di pubblica utilita’, al
sistema tariffario ed all’esercizio dei relativi poteri ispettivi e
sanzionatori ».
834. All’articolo 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica
26 marzo 1977, n. 235, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e’ abrogato;
b) al comma 13, le parole: « Fermo restando quanto disposto dal
comma 2, » sono soppresse.
835. Per la copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale
e’ attribuito alla regione Basilicata un contributo straordinario
dell’importo complessivo di 80 milioni di euro, di cui 60 milioni di
euro per l’anno 2018 e 20 milioni di euro per l’anno 2019, per far
fronte ai debiti verso le societa’ esercenti i servizi di trasporto
pubblico locale automobilistici provinciali e comunali e verso le
societa’ esercenti servizi di trasporto pubblico locale ferroviari
regionali.
836. Agli oneri derivanti dal comma 835, pari a 60 milioni di euro
per l’anno 2018 e a 20 milioni di euro per l’anno 2019, si provvede
mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, programmazione 2014-2020. I predetti importi, tenuto conto
della localizzazione territoriale della misura di cui al comma 835,
sono portati in prededuzione dalla quota da assegnare alla regione
Basilicata a valere sulle risorse della citata programmazione
2014-2020.
837. In considerazione della condizione di insularita’ della
Sardegna, che ne penalizza lo sviluppo economico e sociale e tenuto
conto di quanto previsto dall’articolo 4, comma 5, della legge
regionale della regione Sardegna 13 aprile 2017, n. 5, ai fini
dell’istruttoria necessaria per l’attuazione della procedura del
riconoscimento in sede europea della predetta condizione finalizzata
alla definizione di sistemi di aiuto gia’ previsti per le regioni
ultra-periferiche di altri Stati membri dell’Unione europea e’
istituito un Comitato istruttore paritetico Stato-regione. Agli oneri
di cui al presente comma si provvede nel limite di 100.000 euro per
l’anno 2018.
838. Alle province e alle citta’ metropolitane delle regioni a
statuto ordinario, per l’esercizio delle funzioni fondamentali di cui
all’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, e’ attribuito un
contributo complessivo di 428 milioni di euro per l’anno 2018, di cui
317 milioni di euro a favore delle province e 111 milioni di euro a
favore delle citta’ metropolitane, e a favore delle province un
ulteriore contributo di 110 milioni di euro annui per ciascuno degli
anni 2019 e 2020 e di 180 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2021. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite, con
decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire,
su proposta dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e
dell’Unione delle province d’Italia (UPI), previa intesa in sede di
Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, da conseguire entro il
31 gennaio 2018. Qualora l’intesa non sia raggiunta, ovvero non sia
stata presentata alcuna proposta, il decreto e’ comunque adottato,
entro il 10 febbraio 2018, ripartendo il contributo in proporzione
alla differenza per ciascuno degli enti interessati, ove positiva,
tra l’ammontare della riduzione della spesa corrente indicato nella
tabella 1 allegata al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al
netto della riduzione della spesa di personale di cui al comma 421
dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e l’ammontare
dei contributi di cui all’articolo 20 e del contributo annuale di cui
alla tabella 3 del medesimo decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
nonche’ alle tabelle F e G allegate al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017. Ai fini
della determinazione della differenza di cui al periodo precedente
per gli anni 2019 e successivi si tiene conto dell’importo non piu’
dovuto dalle province del versamento previsto sino all’anno 2018
dall’articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, negli importi
indicati nella tabella 2 allegata al citato decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50.
839. Il contributo spettante a ciascuna provincia, di cui al comma
838, unitamente a quelli di cui all’articolo 1, comma 754, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all’articolo 20, comma 1, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e’ versato dal Ministero
dell’interno all’entrata del bilancio dello Stato a titolo di
parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti,
di cui all’articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n.
190. In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente,
ciascun ente beneficiario, fermo restando quanto previsto al periodo
successivo, non iscrive in entrata le somme relative ai contributi
attribuiti e iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di
cui al citato articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014, al
netto di un importo corrispondente alla somma dei contributi stessi.
Nel caso in cui il contributo di cui al comma 838, unitamente a
quelli di cui ai citati articoli 1, comma 754, della legge n. 208 del
2015 e 20, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017, ecceda il concorso alla
finanza pubblica di cui al predetto articolo 1, comma 418, della
legge n. 190 del 2014, il Ministero dell’interno provvede al
trasferimento della parte eccedente all’ente interessato.
840. Al comma 1 dell’articolo 15 del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.
96, le parole: « e di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018 »
sono sostituite dalle seguenti: « di 35 milioni di euro per l’anno
2018 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019 ».
841. Nelle more della definizione dei complessivi rapporti
finanziari fra lo Stato e la regione Valle d’Aosta che tenga conto,
tra l’altro, delle sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015
e n. 154 del 2017, gli accantonamenti a carico della regione Valle
d’Aosta a titolo di concorso alla finanza pubblica sono ridotti di 45
milioni di euro per l’anno 2018, 100 milioni di euro per l’anno 2019
e 120 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020.
842. Al comma 1-bis dell’articolo 20 del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, le parole: « per ciascuno degli anni 2017 e 2018 » sono
sostituite dalle seguenti: « per l’anno 2017 » e le parole: « per gli
anni 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « per l’anno 2017
».
843. Alle province che, alla data del 30 novembre 2017, hanno
deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale,
hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o
ne hanno conseguito l’approvazione, o risultano in dissesto, e’
attribuito, per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020, un
contributo nell’importo complessivo di 30 milioni di euro annui. Il
contributo di cui al periodo precedente e’ ripartito, con decreto del
Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e
delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta
dell’UPI, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta’ ed
autonomie locali, da conseguire entro il 31 gennaio 2018. Qualora
l’intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna
proposta, il decreto e’ comunque adottato, entro il 10 febbraio 2018,
ripartendo il contributo stesso in proporzione alla spesa corrente
per viabilita’ e scuole, come desunta dall’ultimo rendiconto
approvato dalla provincia interessata.
844. Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche
nei limiti di spesa di cui all’articolo 1, comma 421, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacita’ di
assunzione, le citta’ metropolitane e le province delle regioni a
statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo
finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali
previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.
845. A decorrere dall’anno 2018, le province delle regioni a
statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione
organica di cui al comma 844 e di un contingente di personale
complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100 per cento di
quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente,
ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, da destinarsi
prioritariamente alle attivita’ in materia di viabilita’ e di
edilizia scolastica, solo se l’importo delle spese complessive di
personale, al lordo degli oneri riflessi a carico
dell’amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate
correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti province, la
percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente e’ fissata
al 25 per cento. E’ consentito l’utilizzo dei resti delle quote
percentuali assunzionali come definite dal presente comma riferite a
cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non
interessato dai processi di ricollocazione di cui all’articolo 1,
commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nell’anno
2018, le citta’ metropolitane possono procedere, nei termini previsti
dal presente comma, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato
nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione del citato
articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014.
846. Il comma 9 dell’articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, le lettere da c) a g) del comma 420 dell’articolo 1 della legge
23 dicembre 2014, n. 190, e il comma 5 dell’articolo 22 del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono abrogati.
847. Le province delle regioni a statuto ordinario possono
avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite
del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalita’
nell’anno 2009.
848. I comuni che non hanno deliberato il riaccertamento
straordinario dei residui attivi e passivi previsto dall’articolo 3,
comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonche’
quelli per i quali le competenti sezioni regionali della Corte dei
conti o i servizi ispettivi del Ministero dell’economia e delle
finanze hanno accertato la presenza di residui risalenti agli
esercizi antecedenti il 2015 non correttamente accertati entro il 1°
gennaio 2015, provvedono, contestualmente all’approvazione del
rendiconto 2017, al riaccertamento straordinario dei residui al 31
dicembre 2017 provenienti dalla gestione 2014 e precedenti, secondo
le modalita’ definite con decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze da emanare entro il 28 febbraio 2018. L’eventuale maggiore
disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario e’ ripianato in
quote costanti entro l’esercizio 2044, secondo le modalita’ previste
dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 2 aprile
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015.
849. Fermi restando i tempi di pagamento dei creditori, gli enti
locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario
pluriennale o ne hanno conseguito l’approvazione, ai sensi
dell’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, prima del riaccertamento straordinario di cui
al comma 848, possono rimodulare o riformulare il predetto piano,
entro il 31 luglio 2018, al fine di tenere conto di quanto previsto
dallo stesso comma 848. Gli enti locali che intendono avvalersi di
tale facolta’ trasmettono la deliberazione consiliare contenente la
relativa richiesta alla competente sezione regionale della Corte dei
conti e al Ministero dell’interno nel termine di quindici giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il consiglio
dell’ente locale, entro il termine perentorio di quarantacinque
giorni alla data di esecutivita’ della deliberazione di cui al
periodo precedente, approva il piano rimodulato o riformulato,
corredato del parere dell’organo di revisione economico-finanziaria.
Al procedimento di formazione e di approvazione del piano si
applicano le disposizioni degli articoli 243-bis, commi 6, 7, 8, 9 e
9-bis, e 243-quater del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000; i termini previsti dal citato articolo
243-quater sono ridotti alla meta’.
850. Per gli enti locali per i quali la competente sezione
regionale della Corte dei conti, alla data di entrata in vigore della
presente legge, ha gia’ accertato il grave mancato rispetto degli
obiettivi intermedi fissati dal piano originario, ferme restando le
eventuali misure prescritte ai sensi dell’articolo 148-bis del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, un
ulteriore mancato rispetto degli obiettivi del nuovo piano rimodulato
o riformulato, accertato nell’ambito della procedura di controllo di
cui all’articolo 243-quater, comma 6, del citato testo unico di cui
al decreto legislativo n. 267 del 2000, costituisce reiterazione del
mancato rispetto degli obiettivi ai sensi del comma 7 del citato
articolo 243-quater.
851. Nell’anno 2019, nelle more della definizione dei complessivi
rapporti finanziari fra lo Stato e la regione Sardegna che tenga
conto, tra l’altro, delle sentenze della Corte costituzionale n. 77
del 2015 e n. 154 del 2017, anche in considerazione del ritardo nello
sviluppo economico dovuto all’insularita’, e’ riconosciuto alla
regione Sardegna un contributo pari a 15 milioni di euro.
852. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi per la
salvaguardia della laguna di Venezia di cui all’articolo 6 della
legge 29 novembre 1984, n. 798, e’ autorizzata la spesa complessiva
di 25 milioni di euro per l’anno 2018 e di 40 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2019 al 2024. Le risorse cosi’ individuate
sono destinate, per l’importo di 20 milioni di euro per l’anno 2018 e
di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, ai
comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti; la restante quota,
pari a 5 milioni di euro per l’anno 2018 e a 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, e’ destinata a tutti i comuni
rappresentati nel Comitato di cui all’articolo 4 della medesima legge
n. 798 del 1984, previa ripartizione definita con deliberazione del
Comitato stesso.
853. Al fine di favorire gli investimenti, per il triennio
2018-2020, sono assegnati ai comuni che non risultano beneficiare
delle risorse di cui all’articolo 1, comma 974, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, contributi per interventi riferiti a opere
pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel
limite complessivo di 150 milioni di euro per l’anno 2018, 300
milioni di euro per l’anno 2019 e 400 milioni di euro per l’anno
2020. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere
integralmente finanziate da altri soggetti.
854. I comuni di cui al comma 853 comunicano le richieste di
contributo al Ministero dell’interno entro il termine perentorio del
20 febbraio 2018 per l’anno 2018, del 20 settembre 2018 per l’anno
2019 e del 20 settembre 2019 per l’anno 2020. La richiesta deve
contenere le informazioni riferite alla tipologia dell’opera e al
codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento
concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza
dell’indicazione di un CUP valido ovvero l’errata indicazione in
relazione all’opera per la quale viene chiesto il contributo comporta
l’esclusione dalla procedura. La richiesta di contributo deve
riferirsi ad opere inserite in uno strumento programmatorio e ciascun
comune non puo’ chiedere contributi di importo superiore a 5.225.000
euro complessivi.
855. L’ammontare del contributo attribuito a ciascun comune e’
determinato, entro il 31 marzo 2018 per l’anno 2018, il 31 ottobre
2018 per l’anno 2019 e il 31 ottobre 2019 per l’anno 2020, con
decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze. Qualora l’entita’ delle richieste
pervenute superi l’ammontare delle risorse disponibili,
l’attribuzione e’ effettuata a favore dei comuni che presentano la
minore incidenza dell’avanzo di amministrazione, al netto della quota
accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili
ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti
della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di
riferimento.
856. Le informazioni di cui al comma 855 sono desunte dal prospetto
dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto
della gestione e dal quadro generale riassuntivo trasmessi ai sensi
dell’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Sono
considerate esclusivamente le richieste di contributo pervenute dai
comuni che, alla data di presentazione della richiesta medesima,
hanno trasmesso alla citata banca dati i documenti contabili di cui
all’articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e di cui all’articolo 3
del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 12 maggio
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016,
riferiti all’ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di
comuni per i quali sono sospesi i termini ai sensi dell’articolo 44,
comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le informazioni
di cui al primo periodo sono desunte dall’ultimo certificato di conto
consuntivo trasmesso al Ministero dell’interno.
857. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 853 e’
tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere
pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di emanazione del
decreto di cui al comma 855. I risparmi derivanti da eventuali
ribassi d’asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare
esecuzione di cui al comma 858 e successivamente possono essere
utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalita’
previste dal comma 853, a condizione che gli stessi vengano impegnati
entro il 30 giugno dell’esercizio successivo.
858. I contributi assegnati con il decreto di cui al comma 855 sono
erogati dal Ministero dell’interno ai comuni beneficiari per il 20
per cento entro il 15 aprile 2018 per l’anno 2018, entro il 28
febbraio 2019 per l’anno 2019 ed entro il 28 febbraio 2020 per l’anno
2020, per il 60 per cento entro il 30 novembre 2018 per l’anno 2018,
entro il 31 maggio 2019 per l’anno 2019 ed entro il 31 maggio 2020
per l’anno 2020, previa verifica dell’avvenuto affidamento dei
lavori, attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 860, e
per il restante 20 per cento previa trasmissione, al Ministero
dell’interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di
regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori,
ai sensi dell’articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50.
859. Nel caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni
previsti dai commi 857 e 858, il contributo e’ recuperato dal
Ministero dell’interno secondo le modalita’ di cui ai commi 128 e 129
dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
860. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 853 a
859 e’ effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema
previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,
classificando le opere sotto la voce « Contributo investimenti Legge
di bilancio 2018 ».
861. Il Ministero dell’interno, in collaborazione con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a
campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui al comma
853.
862. Il Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei
piccoli comuni di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 6 ottobre
2017, n. 158, e’ incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2018.
863. All’articolo 1, comma 228, terzo periodo, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, le parole: « tra 1.000 e 3.000 » sono
sostituite dalle seguenti: « tra 1.000 e 5.000 ».
864. Per gli anni dal 2018 al 2020 continua ad applicarsi, con le
medesime modalita’ ivi previste, l’articolo 3-bis del decreto-legge
10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213. Le risorse derivanti sono destinate
all’incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli
enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato dopo il 1º
gennaio 2016 e fino alla data di entrata in vigore della presente
legge.
865. Per l’anno 2018, le somme di cui al comma 864 sono
incrementate dell’importo di 10 milioni di euro.
866. Per gli anni dal 2018 al 2020 gli enti locali possono
avvalersi della possibilita’ di utilizzo dei proventi derivanti dalle
alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di
razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei
prestiti obbligazionari in ammortamento nell’anno o in anticipo
rispetto all’originario piano di ammortamento. Tale possibilita’ e’
consentita esclusivamente agli enti locali che:
a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato
dell’esercizio precedente, un rapporto tra totale delle
immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di
spesa corrente ricorrente, come definita dall’allegato 7 annesso al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di
dubbia esigibilita’.
867. Al comma 2 dell’articolo 7 del decreto-legge 19 giugno 2015,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.
125, le parole: « Per gli anni 2015, 2016 e 2017 » sono sostituite
dalle seguenti: « Per gli anni dal 2015 al 2020 ».
868. All’articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, le parole: « elevato al 50 per cento a decorrere
dall’anno 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « elevato al 50 per
cento per l’anno 2017 e al 60 per cento a decorrere dall’anno 2018 ».
869. La dotazione finanziaria dei contributi straordinari di cui
all’articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e’ incrementata a decorrere
dall’anno 2018 di 10 milioni di euro annui. All’onere derivante dalla
disposizione di cui al primo periodo, pari a 10 milioni di euro annui
a decorrere dall’anno 2018, si provvede mediante corrispondente
riduzione del contributo di cui al comma 24 dell’articolo 1 della
legge 28 dicembre 2015, n. 208.
870. Per l’anno 2018, a titolo di ristoro del gettito non piu’
acquisibile dai comuni a seguito dell’introduzione della TASI di cui
al comma 639 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e’
attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 300
milioni di euro nella misura indicata per ciascun ente nella tabella
B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
marzo 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017.
871. Per l’anno 2018 ciascun comune consegue un valore positivo del
saldo di cui al comma 466 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre
2016, n. 232, in misura pari al contributo di cui al comma 870.
872. Le disposizioni degli articoli 19, comma 8, e 25 del testo
unico in materia di societa’ a partecipazione pubblica, di cui al
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, si applicano, salva
diversa disciplina normativa a tutela dei lavoratori, anche ai
dipendenti dei consorzi e delle aziende costituiti, rispettivamente,
ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, che, alla data di entrata in vigore del predetto
testo unico di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016, risultino
gia’ posti in liquidazione da parte di amministrazioni pubbliche di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165.
873. Al fine di assicurare le prestazioni del servizio di trasporto
pubblico locale, gli enti locali con popolazione residente non
superiore a 100.000 abitanti che hanno presentato il piano di
riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’articolo 243-bis
del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ne hanno
conseguito l’approvazione possono:
a) concedere, nel rispetto del vincolo del pareggio di bilancio,
contributi per investimenti alle societa’ a totale partecipazione
pubblica che, ancorche’ in perdita, presentino un piano di
ristrutturazione finanziaria approvato dall’ente che detiene le quote
attraverso l’assunzione di mutui presso la societa’ Cassa depositi e
prestiti Spa, con oneri a totale carico dello stesso ente;
b) procedere, nel rispetto del vincolo del pareggio di bilancio,
all’assunzione di mutui, con oneri a totale carico dell’ente, per
investimenti sulla mobilita’ sostenibile, anche per il rilancio delle
societa’ partecipate operanti nel settore del trasporto pubblico
locale.
874. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 485 e’ sostituito dal seguente:
« 485. Al fine di favorire gli investimenti, da realizzare
attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi
precedenti e il ricorso al debito, per l’anno 2017, sono assegnati
agli enti locali spazi finanziari nell’ambito dei patti nazionali, di
cui all’articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243,
nel limite complessivo di 700 milioni di euro, di cui 300 milioni di
euro destinati a interventi di edilizia scolastica. Sono assegnati
agli enti locali spazi finanziari nell’ambito dei medesimi patti
nazionali, nel limite complessivo di 900 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni 2018 e 2019, di cui 400 milioni di euro annui
destinati ad interventi di edilizia scolastica e 100 milioni di euro
annui destinati a interventi di impiantistica sportiva, e nel limite
complessivo di 700 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal
2020 al 2023 »;
b) dopo il comma 486 e’ inserito il seguente:
«486-bis. I comuni facenti parte di un’unione di comuni, ai sensi
dell’articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, che hanno delegato le funzioni connesse alla
realizzazione di opere pubbliche, possono richiedere spazi
finanziari, nell’ambito delle intese regionali e dei patti nazionali,
di cui all’articolo 10, commi 3 e 4, della legge 24 dicembre 2012, n.
243, per la quota di contributi trasferita all’unione stessa per
investimenti in opere pubbliche riferite alla medesima delega di
funzioni »;
c) al comma 487, alinea, dopo le parole: « Gli enti locali
comunicano gli spazi finanziari » sono inserite le seguenti: «
destinati ad interventi di edilizia scolastica »;
d) dopo il comma 487 e’ inserito il seguente:
«487-bis. Gli enti locali comunicano gli spazi finanziari destinati
ad interventi di impiantistica sportiva di cui necessitano, entro il
termine perentorio del 20 gennaio di ciascun anno, alla Presidenza
del Consiglio dei ministri – Ufficio per lo sport secondo le
modalita’ individuate e pubblicate nel sito internet
http://www.sportgoverno.it/. Le richieste di spazi finanziari sono
complete delle informazioni relative:
a) al fondo di cassa al 31 dicembre dell’anno precedente;
b) all’avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata
del fondo crediti di dubbia esigibilita’, risultante dal rendiconto o
dal preconsuntivo dell’anno precedente »;
e) al comma 488, lettera a), dopo le parole: « 18 maggio 2017 »
sono aggiunte le seguenti: « e, negli anni successivi, ai sensi
dell’ultimo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di cui al comma
492, nonche’ interventi finanziati ai sensi dell’articolo 10 del
decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, per la quota di
cofinanziamento a carico dell’ente »;
f) alle lettere b) e c) del comma 488, le parole: « di entrata in
vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « della
richiesta di spazi finanziari »;
g) dopo il comma 488-bis e’ inserito il seguente:
« 488-ter. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per
lo sport individua per ciascun ente locale gli spazi finanziari,
tenendo conto del seguente ordine prioritario:
a) interventi, su impianti sportivi esistenti, di messa a norma e
in sicurezza compreso l’adeguamento antisismico, di abbattimento
delle barriere architettoniche, di efficientamento energetico e di
ripristino della funzionalita’ per i quali gli enti dispongono del
progetto esecutivo redatto e validato in conformita’ alla vigente
normativa, completo del codice unico di progetto (CUP) e del
cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, che non abbiano
pubblicato il bando di gara alla data della richiesta di spazi
finanziari;
b) altri interventi relativi a impianti sportivi per i quali gli
enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in
conformita’ alla vigente normativa, completo del CUP e del
cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, che non abbiano
pubblicato il bando di gara alla data della richiesta di spazi
finanziari;
c) interventi, su impianti sportivi esistenti, di messa a norma e
in sicurezza compreso l’adeguamento antisismico, di abbattimento
delle barriere architettoniche, di efficientamento energetico e di
ripristino della funzionalita’ per i quali gli enti dispongono del
progetto definitivo completo del CUP;
d) altri interventi relativi a impianti sportivi per i quali gli
enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP »;
h) il comma 489 e’ sostituito dal seguente:
« 489. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di
missione per il coordinamento e impulso nell’attuazione di interventi
di riqualificazione dell’edilizia scolastica e la Presidenza del
Consiglio dei ministri – Ufficio per lo sport individuano gli enti
locali beneficiari degli spazi finanziari e l’importo degli stessi,
sentita la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, entro il 10
febbraio di ogni anno. Ferme restando le priorita’ di cui ai commi
488 e 488-ter, qualora le richieste complessive risultino superiori
agli spazi finanziari disponibili, l’individuazione dei medesimi
spazi e’ effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore
incidenza del fondo di cassa rispetto all’avanzo di amministrazione.
Qualora le richieste complessive risultino inferiori agli spazi
disponibili, l’importo eccedente e’ destinato alle finalita’ degli
interventi previsti al comma 492. Entro il 10 febbraio di ogni anno
la Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione per
il coordinamento e impulso nell’attuazione di interventi di
riqualificazione dell’edilizia scolastica e la Presidenza del
Consiglio dei ministri – Ufficio per lo sport comunicano al Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato gli spazi finanziari da attribuire a ciascun
ente locale »;
i) al comma 491, alinea, dopo le parole: « edilizia scolastica »
sono inserite le seguenti: « e di impiantistica sportiva »;
l) al comma 492, dopo la lettera 0b), introdotta dal comma 886 del
presente articolo, e’ inserita la seguente:
«0c) investimenti gia’ avviati, a valere su risorse acquisite
mediante contrazione di mutuo e per i quali sono stati attribuiti
spazi finanziari ai sensi dell’ultimo decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato di cui all’alinea »;
m) al comma 492, dopo la lettera a) e’ inserita la seguente:
«a-bis) investimenti finanziati con avanzo di amministrazione o
mediante operazioni di indebitamento la cui progettazione definitiva
e/o esecutiva e’ finanziata a valere sulle risorse di cui
all’articolo 41-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 »;
n) al comma 492, lettera a), dopo il numero 2) e’ aggiunto il
seguente:
«2-bis) dei comuni con popolazione compresa tra 5.001e 15.000
abitanti, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo
redatto e validato in conformita’ alla vigente normativa, completo
del cronoprogramma della spesa; »;
o) al comma 492, dopo la lettera d-bis) e’ aggiunta la seguente:
« d-ter) investimenti finalizzati al potenziamento e al rifacimento
di impianti per la produzione di energia elettrica di fonti
rinnovabili diverse dal fotovoltaico, per i quali gli enti dispongono
del progetto esecutivo redatto e validato in conformita’ alla vigente
normativa, completo del cronoprogramma della spesa »;
p) al comma 493, le parole: « 0a), a), c) e d) » sono sostituite
dalle seguenti: « 0a), 0b), 0c), a), a-bis), c), d), d-bis) e d-ter)
»;
q) il comma 507 e’ sostituito dal seguente:
«507. L’ente territoriale attesta l’utilizzo degli spazi finanziari
concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarieta’
previsti dall’articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, con
l’invio della certificazione di verifica del rispetto dell’obiettivo
di saldo di cui al comma 470 del presente articolo. L’ente
territoriale non puo’ beneficiare di spazi finanziari di competenza
dell’esercizio finanziario successivo a quello dell’invio della
certificazione di cui al periodo precedente qualora gli spazi
finanziari concessi siano stati utilizzati per una quota inferiore al
90 per cento ».
875. I commi 10 e 11 dell’articolo 77-bis del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, sono abrogati.
876. Al fine di una piu’ celere realizzazione del progetto sportivo
delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci
alpino, che si terranno a Cortina d’Ampezzo, rispettivamente, nel
marzo 2020 e nel febbraio 2021, all’articolo 61 del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, dopo il comma 26 e’ inserito il seguente:
« 26-bis. Ai fini della realizzazione del piano di interventi
previsto dai commi 1 e 17, e’ in facolta’ del commissario: operare le
riduzioni dei termini come stabilite dagli articoli 60, 61, 62, 74 e
79 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ridurre fino ad un
terzo i termini stabiliti dagli articoli 97, 183, 188 e 189 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ridurre fino a dieci
giorni, in conformita’ alla direttiva 2007/66/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, il termine di cui
all’articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. E’
altresi’ in facolta’ del commissario, per gli appalti pubblici di
lavori, di servizi e di forniture relativi agli interventi attuativi
del piano, fare ricorso all’articolo 63 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50; in questo caso, nel rispetto dei principi di
trasparenza, concorrenza e rotazione, l’invito, contenente
l’indicazione dei criteri di aggiudicazione, e’ rivolto ad almeno
cinque operatori economici ».
877. All’articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.
27, come modificato dall’articolo 1, comma 395, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono
sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».
878. Al fine di assicurare la copertura e la continuita’ del
servizio di tesoreria su tutto il territorio nazionale, tenuto conto
dell’essenzialita’ del medesimo per il funzionamento degli enti
locali, nonche’ di garantirne la sostenibilita’
economico-finanziaria, anche per finalita’ di tutela e di
coordinamento della finanza pubblica:
a) all’articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: « Nell’ambito del
predetto servizio di tesoreria, sulla base di apposite convenzioni,
la societa’ Cassa depositi e prestiti Spa e’ autorizzata a concedere
anticipazioni di tesoreria agli enti locali nel rispetto dei principi
di accessibilita’, uniformita’ di trattamento, predeterminazione e
non discriminazione »;
b) all’articolo 255, comma 10, del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, dopo le parole: « l’amministrazione » sono
inserite le seguenti: « delle anticipazioni di tesoreria di cui
all’articolo 222 e ».
879. Al comma 7 dell’articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
134, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti:
« 31 dicembre 2019 ».
880. Le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato di
spesa dell’esercizio 2016 in applicazione del punto 5.4 del principio
contabile applicato concernente la contabilita’ finanziaria di cui
all’allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative
a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di
affidamento gia’ attivate, se non utilizzate, possono essere
conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell’esercizio
2017 purche’ riguardanti opere per le quali l’ente abbia gia’ avviato
le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, o disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e
validato in conformita’ alla vigente normativa, completo del
cronoprogramma di spesa. Tali risorse confluiscono nel risultato di
amministrazione se entro l’esercizio 2018 non sono assunti i relativi
impegni di spesa.
881. All’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) e’ sostituita dalla seguente:
«a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in
vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato
presso l’amministrazione che procede all’assunzione o, in caso di
amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata,
anche presso le amministrazioni con servizi associati »;
b) la lettera c) e’ sostituita dalla seguente:
«c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze
dell’amministrazione di cui alla lettera a) che procede
all’assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi,
negli ultimi otto anni ».
882. Al paragrafo 3.3 dell’allegato 4.2, recante « Principio
contabile applicato concernente la contabilita’ finanziaria »,
annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: «,
nel 2018 e’ pari almeno all’85 per cento e dal 2019 l’accantonamento
al fondo e’ effettuato per l’intero importo » sono sostituite dalle
seguenti: « , nel 2018 e’ pari almeno al 75 per cento, nel 2019 e’
pari almeno all’85 per cento, nel 2020 e’ pari almeno al 95 per cento
e dal 2021 l’accantonamento al fondo e’ effettuato per l’intero
importo ».
883. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il
comma 29 e’ inserito il seguente:
«29-bis. La Commissione di cui al comma 29, con cadenza biennale, a
partire dall’anno 2018, presenta una relazione alla Commissione
parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale in merito allo
stato di attuazione delle disposizioni di cui ai capi II, III, IV e
VI della legge 5 maggio 2009, n. 42, con particolare riferimento alle
ipotesi tecniche inerenti la determinazione dei livelli essenziali
delle prestazioni e al funzionamento dello schema perequativo ».
884. All’articolo 1, comma 449, lettera c), della legge 11 dicembre
2016, n. 232, le parole: « il 55 per cento per l’anno 2018, il 70 per
cento per l’anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « il 45 per
cento per l’anno 2018, il 60 per cento per l’anno 2019 ».
885. All’articolo 1, comma 452, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Gli accantonamenti
di cui al primo periodo non utilizzati sono destinati all’incremento
dei contributi straordinari di cui all’articolo 15, comma 3, del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il
Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche
mediante il versamento all’entrata del bilancio dello Stato e la
successiva riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di
previsione del Ministero dell’interno ».
886. All’articolo 1, comma 492, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, dopo la lettera 0a) e’ inserita la seguente:
«0b) investimenti degli enti locali, finanziati con avanzo di
amministrazione o da operazioni di indebitamento, finalizzati al
ripristino e alla messa in sicurezza del territorio, a seguito di
danni derivanti da eccezionali eventi meteorologici per i quali sia
stato dichiarato, nell’anno precedente la data della richiesta di
spazi finanziari, lo stato di emergenza, ai sensi dell’articolo 5
della legge 24 febbraio 1992, n. 225 ».
887. Entro il 30 aprile 2018, con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell’interno –
Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la
Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari
regionali e le autonomie, si provvede all’aggiornamento del principio
contabile applicato concernente la programmazione del bilancio
previsto dall’allegato 4/1 annesso al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, al fine di semplificare ulteriormente la disciplina del
Documento unico di programmazione (DUP) semplificato di cui
all’articolo 170, comma 6, del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
888. All’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 5, le parole: « della durata massima di dieci anni »
sono sostituite dalle seguenti: « di durata compresa tra quattro e
venti anni »;
b) dopo il comma 5 e’ inserito il seguente:
« 5-bis. La durata massima del piano di riequilibrio finanziario
pluriennale, di cui al primo periodo del comma 5, e’ determinata
sulla base del rapporto tra le passivita’ da ripianare nel medesimo e
l’ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del
rendiconto dell’anno precedente a quello di deliberazione del ricorso
alla procedura di riequilibrio o dell’ultimo rendiconto approvato,
secondo la seguente tabella:

=================================================================
| | Durata massima del piano|
| Rapporto passivita’/im­pegni di cui | di riequilibrio |
| al titolo I |fi­nanziario pluriennale |
+=====================================+=========================+
| Fino al 20 per cento | 4 anni |
+————————————-+————————-+
| Superiore al 20 per cento e fino al | |
| 60 per cento | 10 anni |
+————————————-+————————-+
| Superiore al 60 per cento e fino al | |
| 100 per cento | 15 anni |
+————————————-+————————-+
| Oltre il 100 per cento | 20 anni |
+————————————-+————————-+

».
889. Fermi restando i tempi di pagamento dei creditori, gli enti
locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario
pluriennale o ne hanno conseguito l’approvazione, ai sensi
dell’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, prima della data di entrata in vigore della
presente legge, possono rimodulare o riformulare il predetto piano,
al fine di usufruire delle modifiche introdotte dal comma 888 del
presente articolo. Gli enti locali che intendono avvalersi di tale
facolta’ trasmettono la deliberazione consiliare contenente la
relativa richiesta alla competente sezione regionale della Corte dei
conti e al Ministero dell’interno nel termine di quindici giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il consiglio
dell’ente locale, entro il termine perentorio di quarantacinque
giorni dalla data di esecutivita’ della deliberazione di cui al
periodo precedente, approva il piano rimodulato o riformulato,
corredato del parere dell’organo di revisione economico-finanziaria.
Al procedimento di formazione e di approvazione del piano si
applicano le disposizioni degli articoli 243-bis, commi 6, 7, 8, 9 e
9-bis, e 243-quater del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000; i termini previsti dal citato articolo
243-quater sono ridotti alla meta’. Per gli enti locali per i quali
la competente sezione regionale della Corte dei conti, alla data di
entrata in vigore della presente legge, ha gia’ accertato il grave
mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano
originario, ferme restando le eventuali misure prescritte ai sensi
dell’articolo 148-bis del citato testo unico, un ulteriore mancato
rispetto degli obiettivi del nuovo piano rimodulato o riformulato,
accertato nell’ambito della procedura di controllo di cui
all’articolo 243-quater, comma 6, del medesimo testo unico,
costituisce reiterazione del mancato rispetto degli obiettivi ai
sensi del comma 7 del citato articolo 243-quater.
890. All’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 sono inseriti i
seguenti:
«7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di
cui al comma 7, l’ente locale interessato puo’ richiedere all’agente
della riscossione una dilazione dei carichi affidati dalle agenzie
fiscali e relativi alle annualita’ ricomprese nel piano di
riequilibrio pluriennale dell’ente. Le rateizzazioni possono avere
una durata temporale massima di dieci anni con pagamenti rateali
mensili. Alle rateizzazioni concesse si applica la disciplina di cui
all’articolo 19, commi 1-quater, 3 e 3-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Sono dovuti
gli interessi di dilazione di cui all’articolo 21 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
7-ter. Le disposizioni del comma 7-bis si applicano anche ai
carichi affidati dagli enti gestori di forme di previdenza e
assistenza obbligatoria.
7-quater. Le modalita’ di applicazione delle disposizioni dei commi
7-bis e 7-ter sono definite con decreto del Ministero dell’economia e
delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione.
7-quinquies. L’ente locale e’ tenuto a rilasciare apposita
delegazione di pagamento ai sensi dell’articolo 206 quale garanzia
del pagamento delle rate relative ai carichi delle agenzie fiscali e
degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria
di cui ai commi 7-bis e 7-ter».
891. All’articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo
19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 9-bis e’ aggiunto il seguente:
«9-ter. E’ fatta salva la possibilita’ per le amministrazioni
pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non
superiori all’1 per cento del capitale sociale, in societa’ bancarie
di finanza etica e sostenibile, come definite dall’articolo 111-bis
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori
oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione
medesima ».
892. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 108,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativa al credito d’imposta
concesso alle imprese che effettuano l’acquisizione di beni
strumentali nuovi destinati a strutture produttive secondo le
modalita’ e le procedure indicate dall’articolo 1, commi da 98 a 107,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e’ incrementata per un importo
pari a 200 milioni di euro per l’anno 2018 e a 100 milioni di euro
per l’anno 2019. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione,
programmazione 2014-2020, di cui all’articolo 1, comma 6, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, e’ ridotto di 200 milioni di euro per
l’anno 2018 e di 100 milioni di euro per l’anno 2019.
893. I programmi operativi nazionali ed i programmi operativi
complementari possono prevedere per l’anno 2018, nell’ambito degli
obiettivi specifici previsti dalla relativa programmazione e nel
rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, misure
per favorire nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata,
Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna l’assunzione con contratto a
tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto i
trentacinque anni di eta’, ovvero di soggetti di almeno trentacinque
anni, purche’ privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno
sei mesi. Per i soggetti di cui al periodo precedente, l’esonero
contributivo di cui al comma 100 e’ elevato fino al 100 per cento,
nel limite massimo di importo su base annua pari a quanto stabilito
dall’articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
L’esonero contributivo di cui al periodo precedente e’ riconosciuto
in deroga a quanto previsto dal comma 114, secondo periodo.
894. Ai fini di cui al comma 893, sono adottate, con le rispettive
procedure previste dalla normativa vigente, le occorrenti azioni di
rimodulazione dei programmi interessati.
895. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 13,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dall’articolo
1, comma 811, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a valere sulle
dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n.
183, relativa agli interventi a favore dello sviluppo delle aree
interne, e’ incrementata di 30 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2019 e 2020 e di 31,18 milioni di euro per l’anno 2021.
896. Per effetto di quanto disposto dal comma 895, l’autorizzazione
di spesa a favore delle aree interne, a valere sulle dotazioni del
Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987, e’ pari,
complessivamente, a 281,18 milioni di euro. La ripartizione delle
risorse, definita all’articolo 1, comma 812, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, e’ modificata come segue: 16 milioni di euro per l’anno
2015, 60 milioni di euro per l’anno 2016, 94 milioni di euro per
l’anno 2017, 20 milioni di euro per l’anno 2018, 30 milioni di euro
per l’anno 2019, 30 milioni di euro per l’anno 2020 e 31,18 milioni
di euro per l’anno 2021.
897. Al fine di sostenere il tessuto economico-produttivo delle
regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia, e’ istituito un fondo denominato « Fondo imprese
Sud », di seguito denominato « Fondo », a sostegno della crescita
dimensionale delle piccole e medie imprese cosi’ come definite
nell’allegato1al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del
17 giugno 2014, aventi sede legale e attivita’ produttiva nelle
predette regioni. Il Fondo ha una durata di dodici anni e una
dotazione iniziale pari a 150 milioni di euro, al cui onere si
provvede a valere sull’annualita’ 2017 del Fondo per lo sviluppo e
per la coesione, programmazione 2014-2020. La gestione del Fondo e’
affidata all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e
lo sviluppo d’impresa Spa – Invitalia, di seguito denominata «
Agenzia », che a tale fine puo’ avvalersi anche della Banca del
Mezzogiorno. L’Agenzia stipula all’uopo un’apposita convenzione con
la Presidenza del Consiglio dei ministri. La gestione realizzata
dall’Agenzia ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al
controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’articolo 9 della legge
25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede il soggetto
gestore della misura. Le risorse di cui al presente comma sono
accreditate su un’apposita contabilita’ speciale intestata
all’Agenzia, aperta presso la Tesoreria dello Stato.
898. Quote aggiuntive del Fondo possono essere sottoscritte anche
da investitori istituzionali, pubblici e privati, individuati dalla
medesima Agenzia attraverso una procedura aperta e trasparente, e
dalla Banca del Mezzogiorno, dall’Istituto nazionale di promozione di
cui all’articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
dalla Banca europea per gli investimenti e dal Fondo europeo per gli
investimenti.
899. Il Fondo opera investendo nel capitale delle imprese di cui al
comma 897, unitamente e contestualmente a investitori privati
indipendenti. L’investimento nel capitale di ciascuna impresa target
e’ finanziato, per almeno il 50 per cento, da risorse apportate dai
predetti investitori privati indipendenti, individuati attraverso una
procedura aperta e trasparente. Il Fondo e gli investitori privati
indipendenti coinvestono nel capitale delle imprese di cui al comma
897 alle medesime condizioni.
900. Il Fondo puo’ inoltre investire, previa selezione tramite
procedura aperta e trasparente, nel rispetto della normativa vigente,
in fondi privati di investimento mobiliare chiuso (OICR), che
realizzano investimenti, almeno nella quota parte derivante dalle
risorse di cui al comma 897, integrate ai sensi del comma 899 con
fondi privati, in imprese con caratteristiche di cui al comma 897.
L’investimento del Fondo non puo’ superare il 30 per cento della
consistenza complessiva dei predetti fondi.
901. Con la convenzione di cui al comma 897, sono definite le
azioni volte alla crescita dimensionale delle imprese, tenuto conto
anche degli indicatori economici di ciascuna regione, le modalita’ di
selezione dei soggetti di cui ai commi 899 e 900, anche tenendo conto
della presenza di professionalita’ esperte dedicate esplicitamente
alle finalita’ di cui al comma 897, e i livelli minimi di
investimento da parte di soggetti terzi, pubblici o privati, al fine
di assicurare che vengano attivate risorse private in misura pari
almeno a quelle dedicate dal Fondo. La convenzione definisce altresi’
le modalita’ e i termini di operativita’ del Fondo, il riconoscimento
all’Agenzia degli oneri sostenuti nella gestione della misura, le
modalita’ di contribuzione dei soggetti terzi e i relativi criteri di
computo della contribuzione, i contenuti e la tempistica delle
attivita’ di monitoraggio e controllo, nonche’ le modalita’ di
restituzione delle somme rivenienti dai rimborsi e dai proventi degli
investimenti diretti e degli OICR chiusi ovvero dalla cessione o
liquidazione delle quote o azioni degli stessi. La convenzione puo’
essere periodicamente aggiornata anche in relazione all’analisi dei
risultati monitorati con le modalita’ di cui al comma 902.
902. L’Agenzia fornisce periodicamente, e con cadenza almeno
semestrale, alla Presidenza del Consiglio dei ministri i dati in
merito all’impiego delle risorse, evidenziando le tipologie di
attivita’ esercitate dalle imprese che sono state interessate dalla
misura, la loro crescita dimensionale in termini di fatturato e di
occupazione derivante dall’apporto di capitale nonche’ la misura
dell’apporto di capitale privato attivato.
903. Le risorse di cui al comma 897 sono gestite, nella
contabilita’ speciale intestata all’Agenzia, assicurando la
tracciabilita’ delle relative operazioni mediante adeguata
codificazione, nel rispetto della normativa europea applicabile. I
commi da 897 al presente comma entrano in vigore il giorno stesso
della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
904. All’articolo 21, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: « e posto in liquidazione. »
sono aggiunte le seguenti: « Il commissario liquidatore e’
autorizzato, al fine di accelerare le procedure di liquidazione e per
snellire il contenzioso in essere, a stipulare accordi transattivi
anche per le situazioni creditorie e debitorie in corso di
accertamento. Le transazioni di cui al periodo precedente devono
concludersi entro il 31 marzo 2018. Nei successivi sessanta giorni
dalla predetta data il commissario predispone comunque la situazione
patrimoniale del soppresso Ente riferita alla data del 31 marzo 2018
».
905. All’articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, il primo periodo e’ sostituito dai seguenti: « Le funzioni
del soppresso Ente con le relative risorse, umane e strumentali, sono
trasferite dal 30 giugno 2018 alla societa’ costituita dallo Stato e
partecipata, ai sensi dell’articolo 9 del testo unico di cui al
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dal Ministero
dell’economia e delle finanze, e sottoposta alla vigilanza del
Dipartimento delegato all’Autorita’ politica per le politiche di
coesione e per il Mezzogiorno e dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali. Alla societa’ possono partecipare le
regioni Basilicata, Campania e Puglia, garantendo a queste ultime,
nell’atto costitutivo, la rappresentanza in relazione alla
disponibilita’ delle risorse idriche che alimentano il sistema e
tenendo conto della presenza sul territorio regionale delle
infrastrutture di captazione e grande adduzione. Lo statuto prevede
la possibilita’ per le predette regioni di conferire ulteriori
infrastrutture di approvvigionamento dei sistemi idrici alimentate da
trasferimenti di acqua tra regioni diverse, nonche’ di conferire, in
tutto o in parte, partecipazioni al capitale di societa’ attive in
settori o servizi idrici correlati, nonche’ per le ulteriori regioni
interessate ai trasferimenti idrici tra regioni del distretto
idrografico dell’Appennino Meridionale, di partecipare alla societa’
di cui al presente comma. La costituita societa’ e il commissario
liquidatore accertano entro il 30 giugno 2018, sulla base della
situazione patrimoniale predisposta dal medesimo commissario
liquidatore, attivita’ e passivita’ eventualmente residue dalla
liquidazione, che sono trasferite alla Societa’ nei limiti del
mantenimento dell’equilibrio economico, patrimoniale e finanziario
della stessa. La tariffa idrica da applicare agli utenti del
costituito soggetto e’ determinata dall’Autorita’ di regolazione per
energia, reti e ambiente (ARERA) in accordo a quanto stabilito dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2012 ».
All’onere derivante dalla costituzione della societa’ di cui al
presente comma, pari a 200.000 euro, si provvede, tenuto conto
dell’ambito territoriale di attivita’, nell’anno 2018, a valere sulle
risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione
2014-2020.
906. All’articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
dopo il comma 11 e’ inserito il seguente:
«11-bis. Ai fini dell’applicazione della normativa in materia di
affidamento del servizio idrico integrato, l’affidamento alla
societa’ di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11
maggio 1999, n. 141, e’ prorogato fino al 31 dicembre 2021 ».
907. Al comma 2-bis dell’articolo 6 del decreto-legge 29 marzo
2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
2004, n. 140, le parole: « del comune di Campomarino (Campobasso) e
del Comune di San Salvo (Chieti) » sono sostituite dalle seguenti: «
dei comuni di Campomarino e di Termoli (Campobasso) e del comune di
San Salvo (Chieti) ».
908. Fermi restando l’impegno di spesa assunto e i tempi previsti
per l’esecuzione degli interventi, finanziati dalla gestione
commissariale dell’ex Agenzia per la promozione e lo sviluppo del
Mezzogiorno, cessata ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del
decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, in favore di piccole e medie
imprese attive nel settore della produzione di prodotti agricoli di
qualita’, assegnati a organismi associativi di produttori ai sensi
dell’articolo 1-ter, comma 2, lettera c), del decreto-legge 9
settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2005, n. 231, e dell’articolo 16-bis del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, e non formalmente gia’ definiti alla data del 30
giugno 2017, e’ prorogato d’ufficio al 30 giugno 2018 il termine per
la presentazione o per l’esame da parte dei competenti uffici
ministeriali della documentazione di spesa relativa ai suddetti
finanziamenti. Alla data di cui al precedente periodo e’ demandata
altresi’ ogni verifica sulla congruita’ e legittimita’ della spesa
certificata.
909. Al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1:
1) al comma 1, il secondo periodo e’ soppresso;
2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « dall’Agenzia delle
entrate » sono inserite le seguenti: « anche per l’acquisizione dei
dati fiscalmente rilevanti » e dopo la parola: « residenti » sono
inserite le seguenti: « o stabiliti »;
3) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e
registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel
territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse
esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di
Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2. Gli operatori
economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di
intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al
Sistema di Interscambio, ferme restando le responsabilita’ del
soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del
servizio. Con il medesimo decreto ministeriale di cui al comma 2
potranno essere individuati ulteriori formati della fattura
elettronica basati su standard o norme riconosciuti nell’ambito
dell’Unione europea. Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei
consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi
telematici dell’Agenzia delle entrate; una copia della fattura
elettronica ovvero in formato analogico sara’ messa a disposizione
direttamente da chi emette la fattura. E’ comunque facolta’ dei
consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico
della fattura. Sono esonerati dalle predette disposizionii soggetti
passivi che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” di cui
all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e
quelli che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1,
commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 »;
4) dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:
« 3-bis. I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono
telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle
operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate
e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello
Stato, salvo quelle per le quali e’ stata emessa una bolletta
doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture
elettroniche secondo le modalita’ indicate nel comma 3. La
trasmissione telematica e’ effettuata entro l’ultimo giorno del mese
successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello
della data di ricezione del documento comprovante l’operazione »;
5) il comma 4 e’ abrogato;
6) al comma 5, le parole: « del comma 3» sono sostituite dalle
seguenti: « dei commi 3 e 3-bis »;
7) il comma 6 e’ sostituito dal seguente:
« 6. In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o
stabiliti nel territorio dello Stato, con modalita’ diverse da quelle
previste dal comma 3, la fattura si intende non emessa e si applicano
le sanzioni previste dall’articolo 6 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471. Il cessionario e il committente, per non
incorrere nella sanzione di cui all’articolo 6, comma 8, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, devono adempiere agli obblighi
documentali ivi previsti mediante il Sistema di Interscambio. In caso
di omissione della trasmissione di cui al comma 3-bis ovvero di
trasmissione di dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione di
cui all’articolo 11, comma 2-quater, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471 »;
8) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Gli obblighi di conservazione previsti dall’articolo 3 del
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, si
intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonche’ per
tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di
Interscambio di cui all’articolo 1, comma 211, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall’Agenzia delle entrate. I
tempi e le modalita’ di applicazione della presente disposizione,
anche in relazione agli obblighi contenuti nell’articolo 5 del citato
decreto ministeriale 17 giugno 2014, sono stabiliti con apposito
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Con
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli
sono altresi’ stabilite le modalita’ di conservazione degli scontrini
delle giocate dei giochi pubblici autorizzati, secondo criteri di
semplificazione e attenuazione degli oneri di gestione per gli
operatori interessati e per l’amministrazione, anche con il ricorso
ad adeguati strumenti tecnologici, ferme restando le esigenze di
controllo dell’amministrazione finanziaria.
6-ter. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate
sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione
del presente articolo»;
b) all’articolo 2, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
« 1-bis. A decorrere dal 1º luglio 2018, la memorizzazione
elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi
di cui al comma 1 sono obbligatorie con riferimento alle cessioni di
benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti
per motori. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate, d’intesa con il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli, sentito il Ministero dello sviluppo economico, sono
definiti, anche al fine di semplificare gli adempimenti
amministrativi dei contribuenti, le informazioni da trasmettere, le
regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le
modalita’ con cui garantire la sicurezza e l’inalterabilita’ dei
dati. Con il medesimo provvedimento possono essere definiti modalita’
e termini graduali per l’adempimento dell’obbligo di memorizzazione
elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi,
anche in considerazione del grado di automazione degli impianti di
distribuzione di carburanti »;
c) l’articolo3 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Incentivi per la tracciabilita’ dei pagamenti). – 1. Il
termine di decadenza di cui all’articolo 57, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine
di decadenza di cui all’articolo 43, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti
di due anni. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi di
cui all’articolo 1 che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, la tracciabilita’ dei
pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare
superiore a euro 500. La riduzione non si applica, in ogni caso, ai
soggetti che effettuano anche operazioni di cui all’articolo 22 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
salvo che abbiano esercitato l’opzione di cui all’articolo 2, comma
1, del presente decreto »;
d) l’articolo 4 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Semplificazioni amministrative e contabili). – 1.
Nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati
delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le
comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonche’ sui dati dei
corrispettivi acquisiti telematicamente, ai soggetti passivi dell’IVA
esercenti arti e professioni e alle imprese ammesse al regime di
contabilita’ semplificata di cui all’articolo 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, compresi
coloro che hanno esercitato l’opzione di cui all’articolo 2, comma 1,
l’Agenzia delle entrate mette a disposizione:
a) gli elementi informativi necessari per la predisposizione dei
prospetti di liquidazione periodica dell’IVA;
b) una bozza di dichiarazione annuale dell’IVA e di dichiarazione
dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli
effettuati;
c) le bozze dei modelli F24 di versamento recanti gli ammontari
delle imposte da versare, compensare o richiedere a rimborso.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 che si avvalgono degli elementi
messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, viene meno l’obbligo
di tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono
emanate le disposizioni necessarie per l’attuazione del presente
articolo »;
e) l’articolo 5 e’ abrogato;
f) all’articolo 7, comma 1, le parole: « resta valida fino al 31
dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « resta valida fino
al 31 dicembre 2018 ».
910. A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti
corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonche’ ogni anticipo di
essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti
mezzi:
a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal
lavoratore;
b) strumenti di pagamento elettronico;
c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale
dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria
con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o,
in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.
L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il
pagamento e’ il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta
o collaterale, del lavoratore, purche’ di eta’ non inferiore a sedici
anni.
911. I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la
retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore,
qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.
912. Per rapporto di lavoro, ai fini del comma 910, si intende ogni
rapporto di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del codice
civile, indipendentemente dalle modalita’ di svolgimento della
prestazione e dalla durata del rapporto, nonche’ ogni rapporto di
lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e
continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma
dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile
2001, n. 142. La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non
costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
913. Le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 non si applicano ai
rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, a quelli di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, ne’ a quelli
comunque rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti
collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici,
stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente piu’
rappresentative a livello nazionale. Al datore di lavoro o
committente che viola l’obbligo di cui al comma 910 si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una
somma da 1.000 euro a 5.000 euro.
914. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge il Governo stipula con le associazioni sindacali dei lavoratori
e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello
nazionale, con l’Associazione bancaria italiana e con la societa’
Poste italiane Spa una convenzione con la quale sono individuati gli
strumenti di comunicazione idonei a promuovere la conoscenza e la
corretta attuazione delle disposizioni di cui ai commi 910, 911 e
912. Gli obblighi di cui ai commi 910, 911 e 912 e le relative
sanzioni si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. La
Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il
Ministero dell’economia e delle finanze, predispone campagne
informative, avvalendosi dei principali mezzi di comunicazione,
nonche’ degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti
privati. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al
presente comma, e’ autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno
2018.
915. All’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, dopo il comma 2-ter e’ aggiunto il seguente:
« 2-quater. Per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle
operazioni transfrontaliere di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, si applica la sanzione
amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il
limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione e’
ridotta alla meta’, entro il limite massimo di euro 500, se la
trasmissione e’ effettuata entro i quindici giorni successivi alla
scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel
medesimo termine, e’ effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Non si applica l’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472 ».
916. Le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928 si applicano alle
fatture emesse a partire dal 1º gennaio 2019. A decorrere dalla
medesima data l’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e’
abrogato.
917. Fermo restando quanto previsto al comma 916, le disposizioni
dei commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal
1º luglio 2018 relative a:
a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati
come carburanti per motori;
b) prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti
della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di
lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione
pubblica. Ai fini della presente lettera, per filiera delle imprese
si intende l’insieme dei soggetti, destinatari della normativa di cui
all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che intervengono a
qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con
noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi
quelli di natura intellettuale, qualunque sia l’importo dei relativi
contratti o dei subcontratti. Le fatture elettroniche emesse ai sensi
della presente lettera riportano gli stessi codici CUP e CIG di cui
all’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
riportati nelle fatture emesse dall’impresa capofila nei confronti
dell’amministrazione pubblica.
918. Le informazioni disponibili per effetto di quanto previsto dal
comma 917 sono utilizzate dall’Agenzia delle entrate, dall’Agenzia
delle dogane e dei monopoli, dal Corpo della guardia di finanza e
dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo per i rispettivi
compiti istituzionali.
919. Al fine di contrastare con maggiore efficacia l’evasione e le
frodi nel settore della commercializzazione e distribuzione dei
carburanti, nell’ambito della programmazione dell’attivita’ e delle
risorse disponibili a legislazione vigente dell’Agenzia delle entrate
e del Corpo della guardia di finanza, relative agli anni 2018, 2019 e
2020, e’ pianificata l’esecuzione di un piano straordinario di
controlli, finalizzato all’emersione di basi imponibili e imposte
sottratte a tassazione, sulla base di elementi e circostanze desunti
dalle informazioni presenti nel sistema informativo dell’anagrafe
tributaria, del coordinato utilizzo dei dati archiviati ai sensi
dell’articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
nonche’ dei dati acquisiti in base agli ordinari poteri istruttori e
in particolare di quelli acquisiti ai sensi degli articoli 32, primo
comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e 51, secondo comma, numero 7), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
920. All’articolo 22, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e’ aggiunto, in fine, il seguente
periodo: « Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati
presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti
passivi dell’imposta sul valore aggiunto devono essere documentati
con la fattura elettronica ».
921. All’articolo 2, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696,
dopo le parole: « di carburanti e lubrificanti per autotrazione »
sono aggiunte le seguenti: « nei confronti di clienti che acquistano
al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione ».
922. All’articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. Le spese per carburante per autotrazione sono deducibili
nella misura di cui al comma 1 se effettuate esclusivamente mediante
carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da
operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto
dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 ».
923. All’articolo 19-bis.1, comma 1, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e’ aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «L’avvenuta effettuazione dell’operazione
deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di
debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti
all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ».
924. Agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante
spetta un credito d’imposta pari al 50 per cento del totale delle
commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal
1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante
carte di credito, emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo
di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Le
disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto delle
condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/ 2013
della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea agli aiuti « de minimis ».
925. Il credito d’imposta di cui al comma 924 e’ utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d’imposta
successivo a quello di maturazione.
926. Sono abrogati:
a) l’articolo 2 della legge 21 febbraio 1977, n. 31;
b) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1997, n. 444;
c) l’articolo 12 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;
d) il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate
del Ministero delle finanze 24 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 161 del 12 luglio 1999.
927. Le disposizioni di cui ai commi da 920 a 926 si applicano a
partire dal 1° luglio 2018.
928. Al fine di garantire la disponibilita’ di professionalita’
necessarie a supportare il piano di innovazione tecnologica da
realizzare per l’incremento e il potenziamento del contrasto
all’evasione e all’elusione fiscale ed il monitoraggio della spesa
pubblica, alla societa’ di cui all’articolo 83, comma 15, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e alla Societa’ di cui
all’articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, non si
applicano le disposizioni inerenti a vincoli e limiti assunzionali,
di incentivazione all’esodo del personale e di gestione del rapporto
di lavoro, ivi compresi quelli previsti dal testo unico di cui al
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nel rispetto delle
direttive del controllo analogo esercitato dall’Amministrazione
finanziaria. Resta fermo il concorso della Societa’ agli obiettivi di
finanza pubblica ai sensi della normativa vigente.
929. All’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 12, dopo le parole: « affidabilita’ fiscale » sono
inserite le seguenti: « , la revisione e reingegnerizzazione
integrata dei processi fiscali e delle connesse procedure
informatiche, da realizzare in collaborazione con le competenti
Agenzie fiscali, con l’obiettivo della semplificazione e
dell’efficientamento dei processi, »;
b) dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:
« 12-bis. Per la revisione e reingegnerizzazione integrata dei
processi fiscali e delle connesse procedure informatiche, di cui al
comma 12, e’ sentita una apposita commissione di esperti che esprime
il proprio parere non vincolante in merito alla idoneita’ delle
soluzioni proposte rispetto agli obiettivi indicati. La commissione
e’ istituita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
ed e’ composta da esperti, designati dallo stesso Ministro, tenuto
anche conto delle segnalazioni delle Agenzie fiscali, del Corpo della
guardia di finanza, della SOGEI SpA, nonche’ delle organizzazioni
economiche di categoria, degli ordini professionali e delle
associazioni di software. I componenti della commissione partecipano
alle sue attivita’ a titolo gratuito e senza diritto al rimborso
delle spese eventualmente sostenute.
12-ter. La commissione consultiva di cui al comma 12-bis esprime,
entro il 30 novembre 2018, un parere in merito alle soluzioni
riguardanti la revisione e reingegnerizzazione delle procedure
informatiche connesse all’introduzione della fatturazione elettronica
IVA ».
930. Al comma 15, ultimo periodo, dell’articolo 9-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: « Ministero
dell’economia e delle finanze » sono inserite le seguenti: «
-Dipartimento del tesoro ».
931. Al fine di assicurare a tutti i contribuenti un trattamento
fiscale uniforme e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e
degli intermediari, gli indici sintetici di affidabilita’ fiscale,
previsti dall’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si
applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre
2018.
932. Al fine di evitare la sovrapposizione di adempimenti, per gli
anni in cui si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il termine del 16 settembre di
cui al comma 1 dello stesso articolo 21 e’ fissato al 30 settembre e
il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di
imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attivita’ produttive
dei soggetti indicati nell’articolo 2 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in
scadenza al 30 settembre, e’ fissato al 31 ottobre.
933. All’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole: « entro il 31 luglio di ciascun anno
» sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 ottobre di ciascun
anno »;
b) al comma 4-bis, le parole: « entro il 31 luglio di ciascun anno
» sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 ottobre di ciascun
anno »;
c) al comma 6-quinquies:
1) dopo il secondo periodo e’ inserito il seguente: « La
trasmissione in via telematica delle certificazioni di cui al comma
6-ter, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili
mediante la dichiarazione precompilata di cui all’articolo 1 del
decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, puo’ avvenire entro il
termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta
di cui al comma 1»;
2) all’ultimo periodo, le parole: « entro sessanta giorni dal
termine previsto nel primo periodo » sono sostituite dalle seguenti:
« entro sessanta giorni dai termini previsti nel primo e nel terzo
periodo, ».
934. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31
maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 13, comma 1, lettera b), le parole: « il 7 luglio »
sono sostituite dalle seguenti: « il 23 luglio »;
b) all’articolo 16, comma 1:
1) alla lettera a), le parole: « , entro il 7 luglio di ciascun
anno» sono soppresse;
2) alla lettera b), le parole: « e comunque entro il 7 luglio »
sono soppresse;
3) la lettera c) e’ sostituita dalla seguente:
«c) trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate le
dichiarazioni predisposte »;
c) all’articolo 16, il comma 1-bis e’ sostituito dal seguente:
« 1-bis. I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, fermo
restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle
dichiarazioni integrative di cui all’articolo 14, concludono le
attivita’ di cui al comma 1, lettere a), b) e c), entro:
a) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate
dal contribuente entro il 22 giugno;
b) il 7 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal
contribuente dal 23 al 30 giugno;
c) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate
dal contribuente dal 1° al 23 luglio »;
d) all’articolo 16, comma 2, le parole: « le comunicazioni e le
consegne di cui alle lettere a) e b) » sono sostituite dalle
seguenti: « le comunicazioni, le consegne e le trasmissioni di cui
alle lettere a), b) e c) ».
935. All’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « In caso
di applicazione dell’imposta in misura superiore a quella effettiva,
erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il
diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli
articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, l’anzidetto cessionario o committente e’ punito
con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro.
La restituzione dell’imposta e’ esclusa qualora il versamento sia
avvenuto in un contesto di frode fiscale ».
936. Al fine di contrastare l’evasione fiscale e agevolare
l’accertamento e la riscossione da parte dell’Agenzia delle entrate,
mediante il potenziamento del sistema di vigilanza nei confronti
delle societa’ cooperative e delle sanzioni per il mancato rispetto
del carattere mutualistico prevalente:
a) all’articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2638, secondo
comma, del codice civile, gli enti cooperativi che si sottraggono
all’attivita’ di vigilanza o non rispettano finalita’ mutualistiche
sono cancellati, sentita la Commissione centrale per le cooperative,
dall’albo nazionale degli enti cooperativi. Si applica il
provvedimento di scioglimento per atto dell’autorita’ ai sensi
dell’articolo 2545-septiesdecies del codice civile e dell’articolo
223-septiesdecies delle disposizioni per l’attuazione del codice
civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo
1942, n. 318, con conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio
ai sensi dell’articolo 2514, primo comma, lettera d), del codice
civile »;
2) il comma 5-bis e’ sostituito dal seguente:
« 5-bis. Agli enti cooperativi che non ottemperino alla diffida
impartita in sede di vigilanza senza giustificato motivo ovvero non
ottemperino agli obblighi previsti dall’articolo 2545-octies del
codice civile e’ applicata una maggiorazione del contributo biennale
pari a tre volte l’importo dovuto. Le procedure per l’applicazione
della maggiorazione del contributo sono definite con decreto del
Ministro dello sviluppo economico »;
3) il comma 5-ter e’ sostituito dal seguente:
« 5-ter. Lo scioglimento di un ente cooperativo e’ comunicato,
entro trenta giorni, dal Ministero dello sviluppo economico
all’Agenzia delle entrate, anche ai fini dell’applicazione
dell’articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014,
n. 175 »;
b) all’articolo 2542 del codice civile, dopo il primo comma e’
inserito il seguente:
«L’amministrazione della societa’ e’ affidata ad un organo
collegiale formato da almeno tre soggetti. Alle cooperative di cui
all’articolo 2519, secondo comma, si applica la disposizione prevista
dall’articolo 2383, secondo comma »;
c) all’articolo 2545-sexiesdecies del codice civile sono
apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, le parole: « irregolare funzionamento » sono
sostituite dalle seguenti: « gravi irregolarita’ di funzionamento o
fondati indizi di crisi »;
2) al terzo comma, le parole: « di cui ai commi precedenti » sono
sostituite dalle parole: « di cui al quarto comma »;
3) dopo il terzo comma e’ aggiunto il seguente:
« Laddove vengano accertate una o piu’ irregolarita’ suscettibili
di specifico adempimento, l’autorita’ di vigilanza, previa diffida,
puo’ nominare un commissario, anche nella persona del legale
rappresentante o di un componente dell’organo di controllo
societario, che si sostituisce agli organi amministrativi dell’ente,
limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati ».
937. Per la benzina o il gasolio destinati ad essere utilizzati
come carburanti per motori e per gli altri prodotti carburanti o
combustibili da individuare con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, introdotti in un deposito fiscale o in un deposito di
un destinatario registrato di cui, rispettivamente, agli articoli 23
e 8 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, l’immissione in consumo dal deposito fiscale o l’estrazione dal
deposito di un destinatario registrato e’ subordinata al versamento
dell’imposta sul valore aggiunto con modello F24 di cui all’articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i cui riferimenti
vanno indicati nel documento di accompagnamento di cui all’articolo
12, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.
504 del 1995, senza possibilita’ di compensazione. Il versamento e’
effettuato dal soggetto per conto del quale il gestore dei predetti
depositi procede ad immettere in consumo o ad estrarre i prodotti di
cui al presente comma. La base imponibile, che include l’ammontare
dell’accisa, e’ costituita dal corrispettivo o valore relativo
all’operazione di introduzione ovvero dal corrispettivo o valore
relativo all’ultima cessione effettuata durante la loro custodia nel
deposito; la base imponibile in ogni caso e’ aumentata, se non gia’
compreso, dell’importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi
delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza
fino al momento dell’estrazione. Non concorre alla formazione della
base imponibile l’eventuale importo sul quale e’ stata versata
l’imposta sul valore aggiunto in dogana all’atto dell’importazione.
938. La ricevuta di versamento e’ consegnata in originale al
gestore del deposito al fine di operare l’immissione in consumo o
l’estrazione dei prodotti; in mancanza di tale ricevuta di
versamento, il gestore del deposito e’ solidalmente responsabile
dell’imposta sul valore aggiunto non versata.
939. Sono effettuate senza pagamento dell’imposta sul valore
aggiunto le cessioni dei prodotti di cui al comma 937, che
intervengano durante la loro custodia nei depositi di cui al medesimo
comma 937.
940. Le disposizioni di cui ai commi 937, 938 e 939 si applicano,
per i prodotti introdotti a seguito di un acquisto intracomunitario,
anche qualora il deposito fiscale, previsto dall’articolo 23 del
testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
sia utilizzato come deposito IVA ai sensi dell’articolo 50-bis del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, salvo il caso in cui
l’immissione in consumo dal medesimo deposito fiscale sia effettuata
per conto di un soggetto che integrii criteri di affidabilita’
stabiliti con il decreto di cui al comma 942 o che presti idonea
garanzia conle modalita’ ei termini stabiliti con il medesimo
decreto, il quale prevede altresi’ l’attestazione da fornire al
gestore del deposito, in alternativa alla ricevuta prevista al comma
938, al fine di operare l’immissione in consumo dei prodotti.
941. Le disposizioni dei commi 937, 938 e 939 non si applicano ai
prodotti di cui al comma 937 di proprieta’ del gestore del deposito
dal quale sono immessi in consumo o estratti; le medesime
disposizioni non si applicano ai prodotti di cui al comma 937 immessi
in consumo da un deposito fiscale per conto di un soggetto, titolare
di un diverso deposito fiscale avente capacita’ non inferiore ai
valori stabiliti dall’articolo 23, comma 3, del testo unico di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e che integri i criteri
di affidabilita’ stabiliti con il decreto di cui al comma 942 nonche’
ai prodotti, di cui al medesimo comma 937, immessi in consumo da un
deposito fiscale avente capacita’ non inferiore ai predetti valori
per conto di un soggetto che presti idonea garanzia conle modalita’ e
i termini stabiliti con il medesimo decreto di cui al comma 942.
942. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le modalita’ attuative dei commi da
937 a 941. Il medesimo decreto disciplina, altresi’, le modalita’ di
comunicazione telematica, ai gestori dei depositi di cui al comma
937, dei dati relativi ai versamenti dell’imposta sul valore aggiunto
di cui al medesimo comma 937.
943. Le disposizioni di cui ai commi da 937 a 941 si applicano a
decorrere dal 1º febbraio 2018.
944. Qualora dal monitoraggio effettuato dall’Agenzia delle entrate
l’attuazione dei commi da 909 a 943 determini entrate nette inferiori
a quelle previste, alla compensazione dell’eventuale differenza si
provvede mediante la riduzione degli stanziamenti iscritti negli
stati di previsione della spesa disposta, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, da adottare entro il 31 agosto di ogni anno. Lo schema del
decreto di cui al periodo precedente e’ trasmesso alle Camere per
l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni
dalla data della trasmissione. Qualora le Commissioni non si
esprimano entro il termine di cui al periodo precedente, il decreto
puo’ essere adottato in via definitiva. Le eventuali maggiori entrate
risultanti dal monitoraggio previsto dal presente comma sono
destinate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui
all’articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
945. Il soggetto che intende avvalersi, per lo stoccaggio di
prodotti energetici, di un deposito fiscale o del deposito di un
destinatario registrato di cui rispettivamente agli articoli 23 e 8
del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, dei quali non sia il titolare, e’ preventivamente autorizzato
dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli all’esercizio di tale
attivita’, previa presentazione di apposita istanza. L’autorizzazione
di cui al presente comma ha validita’ biennale e ai soggetti
autorizzati e’ attribuito un codice identificativo.
946. Per i soggetti che risultino gia’ titolari, nel territorio
nazionale, di un deposito fiscale di prodotti energetici, di cui
all’articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, l’autorizzazione di cui al comma 945 e’
sostituita da una comunicazione, avente validita’ annuale, da
trasmettere all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, prima di
iniziare l’attivita’ di cui al comma 945; l’efficacia della medesima
comunicazione e’ comunque vincolata alla permanenza delle condizioni
richieste per la vigenza dell’autorizzazione ovvero della licenza
gia’ ottenute per l’esercizio del deposito fiscale.
947. L’attivita’ di stoccaggio dei prodotti energetici presso un
deposito fiscale o presso il deposito di un destinatario registrato
e’ consentita solo successivamente all’acquisizione, da parte
dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell’atto di assenso del
depositario autorizzato o del destinatario registrato ai soggetti
autorizzati ai sensi del comma 945 ed ai soggetti che hanno
effettuato la comunicazione di cui al comma 946. Il medesimo atto di
assenso e’ riferito a ciascun impianto ed e’ trasmesso, dal
depositario autorizzato o dal destinatario registrato, all’ufficio
delle dogane competente in relazione all’ubicazione del deposito
medesimo.
948. L’autorizzazione di cui al comma 945 e’ negata e l’istruttoria
per il relativo rilascio e’ sospesa allorche’ ricorrano, nei
confronti del soggetto di cui al medesimo comma 945, rispettivamente
le condizioni di cui ai commi 6 e 7 dell’articolo 23 del testo unico
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; la medesima
autorizzazione e’ revocata allorche’ ricorrano, nei confronti dello
stesso soggetto, le condizioni di cui al comma 9 del medesimo
articolo 23.
949. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli sospende
l’autorizzazione di cui al comma 945 allorche’ ricorrano, nei
confronti del soggetto di cui al medesimo comma 945, le condizioni di
cui all’articolo 23, comma 8, secondo periodo, del testo unico di cui
al decreto legislativo n. 504 del 1995. Trova altresi’ applicazione
quanto disposto dal comma 8, primo periodo, del predetto articolo 23,
qualora ricorrano le condizioni ivi previste nei confronti del
soggetto di cui al comma 945. L’autorizzazione e’ sempre sospesa
dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, anche su segnalazione
dell’Agenzia delle entrate, qualora il soggetto autorizzato di cui al
comma 945 sia incorso in violazioni gravi degli obblighi stabiliti in
materia di IVA.
950. Nel caso di persone giuridiche e di societa’, le disposizioni
di cui ai commi 948 e 949 in materia di diniego, di sospensione e di
revoca dell’autorizzazione di cui al comma 945 nonche’ di sospensione
dell’istruttoria per il rilascio della medesima autorizzazione, si
applicano anche qualora le condizioni previste ai medesimi commi 948
e 949 ricorrano con riferimento alle persone che ne rivestono
funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione,
nonche’ alle persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e
il controllo.
951. Nei casi in cui l’autorizzazione di cui al comma 945 sia
sospesa o revocata ai sensi dei commi 948 e 949, ovvero sia stata
sospesa o revocata l’autorizzazione o la licenza per l’esercizio del
deposito fiscale del soggetto che ha effettuato la comunicazione di
cui al comma 946, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede ad
informarne, contestualmente alla sospensione o alla revoca, i
depositari autorizzati o i destinatari registrati interessati.
952. I soggetti autorizzati di cui al comma 945 ed i soggetti che
hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 946 redigono un
riepilogo dei quantitativi dei prodotti energetici stoccati presso i
depositi fiscali o presso i depositi dei destinatari registrati,
distinguendone i quantitativi con riferimento a ciascun deposito.
L’Amministrazione finanziaria ha facolta’ di eseguire le indagini e i
controlli necessari ai fini della corretta tenuta dei riepiloghi di
cui al presente comma e puo’, a tal fine, accedere liberamente nei
luoghi dove e’ custodita la documentazione attinente ai suddetti
prodotti energetici per procedere ad ispezioni documentali,
verificazioni e rilevazioni ritenute utili per accertare l’osservanza
delle disposizioni tributarie connesse con le operazioni riguardanti
i medesimi prodotti anche presso i fornitori dei soggetti
autorizzati.
953. L’estrazione di prodotti energetici, giacenti presso i
depositi fiscali o presso i depositi di destinatari registrati e di
proprieta’ di soggetti la cui autorizzazione di cui al comma 945 o
comunicazione di cui al comma 946 non sia piu’ efficace, e’
consentita alle condizioni stabilite dall’Agenzia delle dogane e dei
monopoli.
954. Per l’autorizzazione di cui al comma 945 e’ dovuto un diritto
annuale da versare nella misura e secondo le modalita’ stabilite
dall’articolo 63, comma 2, lettera a), del testo unico di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, per le licenze di
esercizio previste per i depositi fiscali di prodotti energetici.
955. Sono fatte salve le disposizioni del testo unico di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, con particolare
riferimento a quelle relative all’individuazione dei soggetti
obbligati al pagamento dell’accisa e della contabilizzazione dei
prodotti presso i depositi fiscali di cui all’articolo 23 del
predetto testo unico.
956. Ferma restando l’applicazione delle pene previste per le
violazioni che costituiscono reato, per le infrazioni alle
disposizioni di cui ai commi da 945 a 959 si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000
euro. Il depositario autorizzato o il destinatario registrato che
consente lo stoccaggio ovvero procede all’estrazione di prodotti
energetici di depositanti privi dell’autorizzazione di cui al comma
945 ovvero che non abbiano effettuato la comunicazione di cui al
comma 946 ovvero la cui autorizzazione o comunicazione non sia piu’
efficace al momento dello stoccaggio o dell’estrazione dei prodotti
energetici, e’ responsabile solidale per il pagamento dell’IVA
afferente ai medesimi prodotti.
957. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le modalita’ attuative dei commi da
945 a 959. Il medesimo decreto disciplina altresi’ il necessario
flusso informativo dei dati tra l’Agenzia delle dogane e dei monopoli
e l’Agenzia delle entrate, con modalita’ di trasmissione, anche
telematiche, da definire tra le predette Amministrazioni, nonche’ le
modalita’ con le quali e’ resa disponibile al Corpo della guardia di
finanza, al fine dei controlli di competenza, l’anagrafe dei soggetti
autorizzati.
958. Con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e
dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono stabiliti i dati obbligatori da
indicare nel documento di accompagnamento previsto dall’articolo 12,
comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, per la circolazione dei prodotti assoggettati ad
accisa, a modifica delle disposizioni in materia contenute nel
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 25 marzo
1996, n. 210, nonche’ gli ulteriori dati da trasmettere in forma
telematica relativi alle contabilita’ dei depositari autorizzati e
dei destinatari registrati, inclusi quelli atti ad individuare i
soggetti di cui ai commi 945 e 946 per conto dei quali i prodotti
medesimi sono stati estratti e i destinatari finali dei prodotti
stessi.
959. Le disposizioni di cui ai commi da 945 a 956 hanno efficacia a
decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in
vigore del decreto di cui al comma 957.
960. All’articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « In
deroga al periodo precedente, al fine di salvaguardare la produzione
di energia da fonti rinnovabili degli impianti che al momento
dell’accertamento della violazione percepiscono incentivi, il GSE
dispone la decurtazione dell’incentivo in misura ricompresa fra il 20
e l’80 per cento in ragione dell’entita’ della violazione. Nel caso
in cui le violazioni siano spontaneamente denunciate dal soggetto
responsabile al di fuori di un procedimento di verifica e controllo
le decurtazioni sono ulteriormente ridotte di un terzo »;
b) al comma 5, dopo la lettera c) e’ inserita la seguente:
«c-bis) le violazioni che danno luogo a decurtazione dell’incentivo
ai sensi dell’ultimo periodo del comma 3».
961. Al fine di agevolare la definizione dei procedimenti civili in
materia tributaria pendenti presso la Corte di cassazione, secondo le
modalita’ individuate dal primo presidente con i programmi previsti
dall’articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si
applicano le disposizioni di cui ai commi da 962 a 981.
962. Ai fini di quanto previsto dal comma 961 si procede alla
nomina, in via straordinaria e non rinnovabile, di magistrati
ausiliari nel numero massimo di cinquanta, per lo svolgimento di
servizio onorario.
963. I magistrati ausiliari sono nominati con decreto del Ministro
della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della
magistratura, su proposta formulata dal consiglio direttivo della
Corte di cassazione nella composizione integrata a norma
dell’articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25. Essi
sono assegnati all’ufficio del massimario e del ruolo della Corte per
essere destinati esclusivamente a comporre i collegi della sezione
cui sono devoluti i procedimenti di cui al comma 961. Di ciascun
collegio giudicante non possono far parte piu’ di due magistrati
ausiliari.
964. Possono essere chiamati all’ufficio onorario di magistrato
ausiliario i magistrati ordinari, compresi i consiglieri di
cassazione nominati per meriti insigni, a riposo da non piu’ di
cinque anni al momento di presentazione della domanda, che abbiano
maturato un’anzianita’ di servizio non inferiore a venticinque anni.
965. Per la nomina a magistrato ausiliario sono necessari i
seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano;
b) avere l’esercizio dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne per delitti non colposi;
d) non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di
sicurezza;
e) avere idoneita’ fisica e psichica;
f) non avere precedenti disciplinari diversi dalla sanzione piu’
lieve prevista dalle leggi di ordinamento giudiziario.
966. Al momento della presentazione della domanda il candidato non
deve aver compiuto i settantatre anni di eta’.
967. Non possono essere nominati magistrati ausiliari coloro che,
al momento della domanda e nel triennio precedente:
a) siano o siano stati membri del Parlamento nazionale ed europeo,
deputati o consiglieri regionali, membri del Governo, presidenti
delle regioni e delle province, membri delle giunte regionali e
provinciali;
b) siano o siano stati sindaci, assessori comunali, consiglieri
provinciali, comunali e circoscrizionali;
c) ricoprano o abbiano ricoperto incarichi direttivi o esecutivi
nei partiti politici.
968. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore
della magistratura, determina, con proprio decreto, le modalita’ e i
termini di presentazione della domanda, prevedendo che alla selezione
si procede, ove necessario, mediante due interpelli pubblicati nel
rispetto di un intervallo temporale non superiore a sei mesi.

969. Per la nomina a magistrato ausiliario e’ riconosciuta
preferenza, nell’ordine, al pregresso esercizio di funzioni di
legittimita’ e alla minore anzianita’ anagrafica. Della pubblicazione
del decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 968 e’ dato
avviso nel sito internet istituzionale del Ministero della giustizia.
970. Le domande dei candidati sono trasmesse, senza ritardo, al
consiglio direttivo della Corte di cassazione che formula le proposte
motivate di nomina.
971. Il magistrato ausiliario e’ nominato con decreto del Ministro
della giustizia per la durata di tre anni, non prorogabili.
972. Il magistrato ausiliario cessa dall’incarico nelle ipotesi di
decadenza, dimissioni e revoca a norma dei commi da 975 a 978.
973. Il magistrato ausiliario non puo’ esercitare la professione di
avvocato per tutto il periodo del mandato.
974. Il magistrato ausiliario ha l’obbligo di astenersi e puo’
essere ricusato a norma dell’articolo 52 del codice di procedura
civile, oltre che nei casi previsti dall’articolo 51, primo comma,
del medesimo codice, quando e’ stato associato o comunque collegato,
anche mediante il coniuge, i parenti o altre persone, con lo studio
professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di una delle
parti.
975. I magistrati ausiliari cessano dall’ufficio quando decadono
perche’ viene meno taluno dei requisiti richiesti per la nomina, in
caso di revoca e di dimissioni ovvero quando sussiste una causa di
incompatibilita’.
976. In ogni momento il primo presidente della Corte di cassazione
propone motivatamente al consiglio direttivo la revoca del magistrato
ausiliario che non e’ in grado di svolgere diligentemente e
proficuamente il proprio incarico. E’ proposta la revoca del
magistrato ausiliario che non abbia definito, anche in parte o nei
confronti di alcune delle parti, un numero di procedimentialmeno pari
a centocinquanta per anno.
977. Nei casi di cui al comma 976 il consiglio direttivo, sentito
l’interessato e verificata la fondatezza della proposta, la trasmette
al Consiglio superiore della magistratura unitamente ad un parere
motivato.
978. I provvedimenti di cessazione sono adottati con decreto del
Ministro della giustizia, su deliberazione del Consiglio superiore
della magistratura.
979. Ai magistrati ausiliari e’ attribuito, a titolo di rimborso
spese forfettario, un importo onnicomprensivo di euro 1.000 mensili,
per undici mensilita’ all’anno. L’importo di cui al presente comma
non costituisce reddito e non e’ soggetto a ritenute previdenziali
ne’ assistenziali.
980. Per il perseguimento delle finalita’ di cui al comma 961, sino
alla scadenza del terzo anno successivo alla data di entrata in
vigore dei commi da 961 a 981 i magistrati ordinari addetti
all’ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione in
possesso dei requisiti di cui al terzo comma dell’articolo 115
dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, sono applicati, a norma del predetto comma,
esclusivamente alla sezione alla quale sono devoluti i procedimenti
di cui al comma 961.
981. Per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 961 a
980 e’ autorizzata la spesa di euro 400.000 per l’anno 2018, di euro
550.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di euro 150.000 per
l’anno 2021.
982. Al fine di garantire la piena funzionalita’ degli uffici
dell’Agenzia delle entrate impegnati nella trattazione delle
procedure amichevoli internazionali, degli accordi preventivi per le
imprese con attivita’ internazionale e degli accordi relativi al
regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti
dall’utilizzo di beni immateriali, l’Agenzia procede alle iniziative
necessarie per assicurare l’esame delle istanze, la connessa
trattazione e gli atti conseguenti con un piano cadenzato che,
relativamente alle procedure amichevoli internazionali, consenta il
perfezionamento delle stesse entro i quattro anni successivi alla
data di entrata in vigore della presente legge.
983. Ai fini di cui al comma 982, in aggiunta alle assunzioni gia’
autorizzate o consentite dalla normativa vigente, anche in deroga
all’articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e
all’articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125, e’ autorizzata, nell’ambito dell’attuale dotazione
organica, ad espletare procedure concorsuali per l’assunzione di
nuovi funzionari di terza area funzionale, fascia retributiva F1, nel
limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a
1,2 milioni di euro per l’anno 2018, a 6,2 milioni di euro per l’anno
2019, a 11,2 milioni di euro per l’anno 2020 e a 15 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2021. Agli oneri derivanti dal precedente
periodo, valutati in termini di indebitamento netto in 0,62 milioni
di euro per l’anno 2018, 3,2 milioni di euro per l’anno 2019, 5,8
milioni di euro per l’anno 2020 e 7,73 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2008, n. 189.
984. All’articolo 70-quinquies del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 4 sono aggiunti i
seguenti:
« 4-bis. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
da una sede o da una stabile organizzazione partecipante a un gruppo
IVA nei confronti di una sua stabile organizzazione o della sua sede
situata all’estero si considerano effettuate dal gruppo IVA nei
confronti di un soggetto che non ne fa parte.
4-ter. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione
partecipante a un gruppo IVA da una sua stabile organizzazione o
dalla sua sede situata all’estero si considerano effettuate nei
confronti del gruppo IVA da un soggetto che non ne fa parte.
4-quater. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione
partecipante a un gruppo IVA, costituito in un altro Stato membro
dell’Unione europea, da una sua stabile organizzazione o dalla sua
sede situata nel territorio dello Stato si considerano effettuate nei
confronti del gruppo IVA costituito nell’altro Stato membro da un
soggetto che non ne fa parte.
4-quinquies. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
effettuate da una sede o da una stabile organizzazione partecipante a
un gruppo IVA, costituito in un altro Stato membro dell’Unione
europea, nei confronti di una sua stabile organizzazione o della sua
sede situata nel territorio dello Stato si considerano effettuate dal
gruppo IVA costituito nell’altro Stato membro nei confronti di un
soggetto che non ne fa parte.
4-sexies. La base imponibile delle operazioni di cui ai commi da
4-bis a 4-quinquies e’ determinata, in presenza di un corrispettivo,
ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e 3 ».
985. Le disposizioni di cui al comma 984 si applicano alle
operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018.
986. All’articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, la parola: « diecimila » e’
sostituita dalla seguente: « cinquemila ».
987. Al regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: « 10.000 » e « diecimila », ovunque ricorrano, sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 5.000 » e « cinquemila
»;
b) all’articolo 3, comma 4, la parola: « trenta » e’ sostituita
dalla seguente: « sessanta ».
988. Le disposizioni di cui ai commi da 986 a 989 si applicano a
decorrere dal 1º marzo 2018.
989. Resta fermo il potere regolamentare previsto dall’articolo
48-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602.
990. All’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
dopo il comma 49-bis e’ inserito il seguente:
« 49-ter. L’Agenzia delle entrate puo’ sospendere, fino a trenta
giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento di cui agli articoli
17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine
del controllo dell’utilizzo del credito. Se all’esito del controllo
il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta
giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la
delega e’ eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa
contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro
effettuazione; diversamente la delega di pagamento non e’ eseguita e
i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati. In tal
caso la struttura di gestione dei versamenti unificati di cui
all’articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non
contabilizza i versamenti e le compensazioni indicate nella delega di
pagamento e non effettua le relative regolazioni contabili. Con
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti
i criteri e le modalita’ di attuazione del presente comma.
All’attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica ».
991. All’articolo 9, comma 1-bis, della legge 29 ottobre 1961, n.
1216, la parola: « maggio » e’ sostituita dalla seguente: « novembre
» e le parole: « provvisoriamente determinata » sono soppresse.
992. La percentuale della somma da versare nei termini e con le
modalita’ previsti dall’articolo 9, comma 1-bis, della legge 29
ottobre 1961, n. 1216, e’ elevata al 58 per cento per l’anno 2018, al
59 per cento per l’anno 2019 e al 74 per cento per gli anni
successivi.
993. Al comma 5-bis dell’articolo 3 della legge 3 febbraio 1989, n.
39, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli agenti
immobiliari che esercitano l’attivita’ di mediazione in violazione
dell’obbligo di cui al precedente periodo sono puniti con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma compresa fra euro 3.000 ed
euro 5.000 ».
994. All’articolo 96, comma 2, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, l’ultimo periodo e’ soppresso.
995. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
la disposizione di cui al comma 994 si applica a decorrere dal
periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
996. All’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, la Nota 1 e’
sostituita dalla seguente:
« 1. Per le copie dichiarate conformi, l’imposta, salva specifica
disposizione, e’ dovuta indipendentemente dal trattamento previsto
per l’originale. L’imposta non e’ dovuta per le copie, dichiarate
conformi all’originale informatico, degli assegni presentati al
pagamento in forma elettronica per i quali e’ stato attestato il
mancato pagamento nonche’ della relativa documentazione, di cui
all’articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 3 ottobre 2014, n. 205, e di
cui all’articolo 15 del regolamento della Banca d’Italia del 22 marzo
2016, emanati ai sensi dell’articolo 8, comma 7, lettere d) ed e),
del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 ».
997. All’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003,
n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « 1º gennaio 2017 » sono sostituite
dalle seguenti: « 1º gennaio 2018 »;
b) al secondo periodo, le parole: « 30 giugno 2017 » sono
sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2018 »;
c) al terzo periodo, le parole: « 30 giugno 2017 » sono sostituite
dalle seguenti: « 30 giugno 2018 ».
998. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in
mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione
agricola rideterminati con le modalita’ e nei termini indicati dal
comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27,
come modificato dal comma 997 del presente articolo, le aliquote
delle imposte sostitutive di cui all’articolo 5, comma 2, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all’8 per cento e
l’aliquota di cui all’articolo 7, comma 2, della medesima legge n.
448 del 2001 e’ raddoppiata.
999. All’articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e’ abrogato;
b) al comma 5, le parole: « Le plusvalenze di cui alle lettere
c-bis) » sono sostituite dalle seguenti: « Le plusvalenze di cui alle
lettere c) e c-bis) »;
c) al comma 7, la lettera b) e’ abrogata.
1000. All’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
461, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole: «I redditi di cui alle
lettere da c-bis) a c-quinquies) » sono sostituite dalle seguenti: «I
redditi di cui alle lettere da c) a c-quinquies) »;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: « non qualificati » sono
soppresse;
c) al comma 3, il primo periodo e’ soppresso ed il secondo periodo
e’ sostituito dal seguente: « Con uno o piu’ decreti del Ministero
dell’economia e delle finanze possono essere previsti particolari
adempimenti ed oneri di documentazione per la determinazione dei
redditi soggetti all’imposta sostitutiva di cui al comma 2»;
d) al comma 4, il secondo periodo e’ soppresso.
1001. All’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
461, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « ai sensi delle lettere c-bis) e c-ter)
del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi delle lettere
c), c-bis) e c-ter) del comma 1»;
b) il comma 8 e’ abrogato.
1002. All’articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
461, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: « lettere da c-bis) a
c-quinquies) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere da c) a
c-quinquies) » e al secondo periodo, le parole: « non qualificati »
sono soppresse;
b) al comma 3, lettera d), le parole: « , con esclusione delle
ritenute sugli utili derivanti dalle partecipazioni in societa’
estere qualificate ai sensi della lettera c) del comma 1
dell’articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi » sono
soppresse;
c) il comma 14 e’ abrogato.
1003. All’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal
seguente: « Le societa’ e gli enti indicati nelle lettere a) e b) del
comma 1 dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 26 per
cento a titolo d’imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti,
anche nei casi di cui all’articolo 47, comma 7, del predetto testo
unico, a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni
qualificate e non qualificate ai sensi delle lettere c) e c-bis) del
comma 1 dell’articolo 67 del medesimo testo unico nonche’ agli utili
derivanti dagli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2,
lettera a), e dai contratti di associazione in partecipazione di cui
all’articolo 109, comma 9, lettera b), del predetto testo unico, non
relative all’impresa ai sensi dell’articolo 65 del medesimo testo
unico »;
b) al comma 4, primo periodo, le parole: « non qualificati ai sensi
della lettera c-bis) del comma 1 dell’articolo 67 » sono sostituite
dalle seguenti: « qualificati e non qualificati ai sensi delle
lettere c) e c-bis) del comma 1 dell’articolo 67 »;
c) al comma 4, secondo periodo, la lettera a) e’ abrogata;
d) al comma 5, le parole: « o ad una partecipazione qualificata ai
sensi della lettera c) del comma 1 dell’articolo 67 del citato testo
unico » sono soppresse.
1004. All’articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il primo periodo e’ soppresso;
b) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
« 2. Nel caso di contratti di cui all’articolo 109, comma 9,
lettera b), se l’associante determina il reddito in base alle
disposizioni di cui all’articolo 66, gli utili concorrono alla
formazione del reddito imponibile complessivo dell’associato nella
misura del 58,14 per cento, qualora l’apporto sia superiore al 25 per
cento della somma delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93
e del costo complessivo dei beni ammortizzabili determinato con i
criteri di cui all’articolo 110 al netto dei relativi ammortamenti.
Per i contratti stipulati con associanti non residenti, la
disposizione del periodo precedente si applica nel rispetto delle
condizioni indicate nell’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo
periodo; ove tali condizioni non siano rispettate le remunerazioni
concorrono alla formazione del reddito per il loro intero ammontare
».
1005. Le disposizioni di cui ai commi da 999 a 1006 si applicano ai
redditi di capitale percepiti a partire dal 1º gennaio 2018 ed ai
redditi diversi realizzati a decorrere dal 1º gennaio 2019.
1006. In deroga alle previsioni di cui ai commi da 999 a 1005, alle
distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in
societa’ ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle societa’
formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31
dicembre 2017, deliberate dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2022,
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 26 maggio 2017, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell’11 luglio 2017.
1007. Ai fini degli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si considerano
provenienti da societa’ residenti o localizzate in Stati o territori
a regime fiscale privilegiato gli utili percepiti a partire dal
periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e
maturati in periodi d’imposta precedenti nei quali le societa’
partecipate erano residenti o localizzate in Stati o territori non
inclusi nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21
novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23
novembre 2001. Le disposizioni del precedente periodo si applicano
anche per gli utili maturati in periodi successivi a quello in corso
al 31 dicembre 2014 in Stati o territori non a regime privilegiato e,
in seguito, percepiti in periodi d’imposta in cui risultino integrate
le condizioni per l’applicazione dell’articolo 167, comma 4, del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986. In caso di cessione delle partecipazioni la
preesistente stratificazione delle riserve di utili si trasferisce al
cessionario.
1008. Ai fini del comma 1007, gli utili distribuiti dal soggetto
non residente si presumono prioritariamente formati con quelli da
considerare non provenienti da Stati o territori a regime fiscale
privilegiato.
1009. All’articolo 89, comma 3, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo e’ sostituito dal seguente:
« Gli utili provenienti dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1,
lettera d), residenti in Stati o territori a regime fiscale
privilegiato ai sensi dell’articolo 167, comma 4, e le remunerazioni
derivanti dai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b),
stipulati con tali soggetti, non concorrono a formare il reddito
dell’esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla
formazione del reddito della societa’ o dell’ente ricevente per il 50
per cento del loro ammontare, a condizione che sia dimostrato, anche
a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui all’articolo 167,
comma 5, lettera b), l’effettivo svolgimento, da parte del soggetto
non residente, di un’attivita’ industriale o commerciale, come sua
principale attivita’, nel mercato dello Stato o territorio di
insediamento; in tal caso, e’ riconosciuto al soggetto controllante
residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate
residenti percipienti gli utili, un credito d’imposta ai sensi
dell’articolo 165 in ragione delle imposte assolte dalla societa’
partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della
partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili
conseguiti e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali utili
».
1010. All’articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la lettera f) e’ aggiunta la seguente:
«f-bis) una significativa e continuativa presenza economica nel
territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare
una sua consistenza fisica nel territorio stesso »;
b) i commi da 4 a 7 sono sostituiti dai seguenti:
« 4. Fermi restando i commi da 1 a 3, la dizione “stabile
organizzazione” non comprende:
a) l’uso di una installazione ai soli fini di deposito, di
esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all’impresa;
b) la disponibilita’ di beni o merci appartenenti all’impresa
immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) la disponibilita’ di beni o merci appartenenti all’impresa
immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra
impresa;
d) la disponibilita’ di una sede fissa di affari utilizzata ai soli
fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per
l’impresa;
e) la disponibilita’ di una sede fissa di affari utilizzata ai soli
fini dello svolgimento, per l’impresa, di ogni altra attivita’;
f) la disponibilita’ di una sede fissa di affari utilizzata ai soli
fini dell’esercizio combinato delle attivita’ menzionate nelle
lettere da a) ad e).
4-bis. Le disposizioni del comma 4 si applicano a condizione che le
attivita’ di cui alle lettere da a) a e) o, nei casi di cui alla
lettera f), l’attivita’ complessiva della sede fissa d’affari siano
di carattere preparatorio o ausiliario.
5. Il comma 4 non si applica ad una sede fissa d’affari che sia
utilizzata o gestita da un’impresa se la stessa impresa o un’impresa
strettamente correlata svolge la sua attivita’ nello stesso luogo o
in un altro luogo nel territorio dello Stato e lo stesso luogo o
l’altro luogo costituisce una stabile organizzazione per l’impresa o
per l’impresa strettamente correlata in base alle previsioni del
presente articolo, ovvero l’attivita’ complessiva risultante dalla
combinazione delle attivita’ svolte dalle due imprese nello stesso
luogo, o dalla stessa impresa o da imprese strettamente correlate nei
due luoghi, non sia di carattere preparatorio o ausiliario, purche’
le attivita’ svolte dalle due imprese nello stesso luogo, o dalla
stessa impresa, o dalle imprese strettamente correlate nei due
luoghi, costituiscano funzioni complementari che siano parte di un
complesso unitario di operazioni d’impresa.
6. Ferme le disposizioni dei commi 1 e 2 e salvo quanto previsto
dal comma 7, se un soggetto agisce nel territorio dello Stato per
conto di un’impresa non residente e abitualmente conclude contratti o
opera ai fini della conclusione di contratti senza modifiche
sostanziali da parte dell’impresa e detti contratti sono in nome
dell’impresa, oppure relativi al trasferimento della proprieta’, o
per la concessione del diritto di utilizzo, di beni di tale impresa o
che l’impresa ha il diritto di utilizzare, oppure relativi alla
fornitura di servizi da parte di tale impresa, si considera che tale
impresa abbia una stabile organizzazione nel territorio dello Stato
in relazione a ogni attivita’ svolta dal suddetto soggetto per conto
dell’impresa, a meno che le attivita’ di tale soggetto siano limitate
allo svolgimento delle attivita’ di cui al comma 4 le quali, se
esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non permetterebbero
di considerare questa sede fissa una stabile organizzazione ai sensi
delle disposizioni del medesimo comma 4.
7. Il comma 6 non si applica quando il soggetto, che opera nel
territorio dello Stato per conto di un’impresa non residente, svolge
la propria attivita’ in qualita’ di agente indipendente e agisce per
l’impresa nell’ambito della propria ordinaria attivita’. Tuttavia,
quando un soggetto opera esclusivamente o quasi esclusivamente per
conto di una o piu’ imprese alle quali e’ strettamente correlato,
tale soggetto non e’ considerato un agente indipendente, ai sensi del
presente comma, in relazione a ciascuna di tali imprese.
7-bis. Ai soli fini del presente articolo, un soggetto e’
strettamente correlato ad un’impresa se, tenuto conto di tutti i
fatti e di tutte le circostanze rilevanti, l’uno ha il controllo
dell’altra ovvero entrambi sono controllati da uno stesso soggetto.
In ogni caso, un soggetto e’ considerato strettamente correlato ad
un’impresa se l’uno possiede direttamente o indirettamente piu’ del
50 per cento della partecipazione dell’altra o, nel caso di una
societa’, piu’ del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del
capitale sociale, o se entrambi sono partecipati da un altro
soggetto, direttamente o indirettamente, per piu’ del 50 per cento
della partecipazione, o, nel caso di una societa’, per piu’ del 50
per cento del totale dei diritti di voto e del capitale sociale »;
c) al comma 8, le parole: « dal comma precedente » sono
sostituite dalle seguenti: « dal comma 7».
1011. E’ istituita l’imposta sulle transazioni digitali, relative a
prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici rese nei
confronti di soggetti residenti nel territorio dello Stato indicati
all’articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, diversi dai soggetti che hanno aderito al
regime di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e dai soggetti di cui all’articolo 27 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche’ delle stabili
organizzazioni di soggetti non residenti situate nel medesimo
territorio.
1012. Le prestazioni di servizi di cui al comma 1011 sono
individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da
emanare entro il 30 aprile 2018. Si considerano servizi prestati
tramite mezzi elettronici quelli forniti attraverso internet o una
rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente
automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile
da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione.
1013. L’imposta di cui al comma 1011 si applica con l’aliquota del
3 per cento sul valore della singola transazione. Per valore della
transazione si intende il corrispettivo dovuto per le prestazioni di
cui al comma 1012, al netto dell’imposta sul valore aggiunto,
indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione.
L’imposta si applica nei confronti del soggetto prestatore, residente
o non residente, che effettua nel corso di un anno solare un numero
complessivo di transazioni di cui al comma 1011 superiore a 3.000
unita’.
1014. L’imposta e’ prelevata, all’atto del pagamento del
corrispettivo, dai soggetti committenti dei servizi di cui al comma
1012, con obbligo di rivalsa sui soggetti prestatori, salvo il caso
in cui i soggetti che effettuano la prestazione indichino nella
fattura relativa alla prestazione, o in altro documento idoneo da
inviare contestualmente alla fattura, eventualmente individuato con
il provvedimento di cui al comma 1015, di non superare i limiti di
transazioni indicati nel comma 1013. I medesimi committenti versano
l’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello del
pagamento del corrispettivo.
1015. Con il decreto di cui al comma 1012 sono stabilite le
modalita’ applicative dell’imposta di cui al comma 1011, ivi compresi
gli obblighi dichiarativi e di versamento, nonche’ eventuali casi di
esonero. Con uno o piu’ provvedimenti del direttore dell’Agenzia
delle entrate possono essere individuate ulteriori modalita’ di
attuazione della disciplina.
1016. Ai fini dell’accertamento, delle sanzioni, della riscossione
e del contenzioso relativi all’imposta di cui al comma 1011, si
applicano le disposizioni previste in materia di imposta sul valore
aggiunto, in quanto compatibili.
1017. Le disposizioni di cui ai commi da 1011 a 1016 si applicano a
decorrere dal 1º gennaio dell’anno successivo a quello della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma
1012.
1018. Dall’attuazione dei commi da 1010 a 1019 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
1019. Il Ministro dell’economia e delle finanze presenta alle
Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione e sui
risultati conoscitivi ed economici derivanti dalle disposizioni di
cui ai commi da 1010 a 1018. Nella Nota di aggiornamento del
Documento di economia e finanza (DEF), il Ministero dell’economia e
delle finanze – Dipartimento delle finanze presenta una relazione
sull’attuazione dei commi da 1010 a1018 anche ai fini
dell’aggiornamento degli effetti finanziari derivanti dagli stessi.
1020. Al fine di adeguare l’ordinamento interno al regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche’ alla libera circolazione di
tali dati, di seguito denominato « regolamento RGPD », il Garante per
la protezione dei dati personali assicura la tutela dei diritti
fondamentali e delle liberta’ dei cittadini.
1021. Ai fini di cui al comma 1020, il Garante per la protezione
dei dati personali, con proprio provvedimento da adottare entro due
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) disciplina le modalita’ attraverso le quali il Garante stesso
monitora l’applicazione del regolamento RGPD e vigila sulla sua
applicazione;
b) disciplina le modalita’ di verifica, anche attraverso
l’acquisizione di informazioni dai titolari dei dati personali
trattati per via automatizzata o tramite tecnologie digitali, della
presenza di adeguate infrastrutture per l’interoperabilita’ dei
formati con cui i dati sono messi a disposizione dei soggetti
interessati, sia ai fini della portabilita’ dei dati ai sensi
dell’articolo 20 del regolamento RGPD, sia ai fini dell’adeguamento
tempestivo alle disposizioni del regolamento stesso;
c) predispone un modello di informativa da compilare a cura dei
titolari di dati personali che effettuano un trattamento fondato
sull’interesse legittimo che prevede l’uso di nuove tecnologie o di
strumenti automatizzati;
d) definisce linee-guida o buone prassi in materia di trattamento
dei dati personali fondato sull’interesse legittimo del titolare.
1022. Il titolare di dati personali, individuato ai sensi
dell’articolo 4, numero 7), del regolamento RGPD, ove effettui un
trattamento fondato sull’interesse legittimo che prevede l’uso di
nuove tecnologie o di strumenti automatizzati, deve darne tempestiva
comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali. A tale
fine, prima di procedere al trattamento, il titolare dei dati invia
al Garante un’informativa relativa all’oggetto, alle finalita’ e al
contesto del trattamento, utilizzando il modello di cui al comma
1021, lettera c). Trascorsi quindici giorni lavorativi dall’invio
dell’informativa, in assenza di risposta da parte del Garante, il
titolare puo’ procedere al trattamento.
1023. Il Garante per la protezione dei dati personali effettua
un’istruttoria sulla base dell’informativa ricevuta dal titolare ai
sensi del comma 1022 e, ove ravvisi il rischio che dal trattamento
derivi una lesione dei diritti e delle liberta’ dei soggetti
interessati, dispone la moratoria del trattamento per un periodo
massimo di trenta giorni. In tale periodo, il Garante puo’ chiedere
al titolare ulteriori informazioni e integrazioni, da rendere
tempestivamente, e, qualora ritenga che dal trattamento derivi
comunque una lesione dei diritti e delle liberta’ del soggetto
interessato, dispone l’inibitoria all’utilizzo dei dati.
1024. Il Garante per la protezione dei dati personali da’ conto
dell’attivita’ svolta ai sensi del comma 1023 e dei provvedimenti
conseguentemente adottati nella relazione annuale di cui all’articolo
154, comma 1, lettera m), del codice in materia di protezione dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
1025. Ai fini dell’attuazione dei commi 1020, 1021, 1022, 1023 e
1024 e’ autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2018.
1026. In coerenza con gli obiettivi di conseguire una gestione
efficiente dello spettro e di favorire la transizione verso la
tecnologia 5G, enunciati dal Piano di azione per il 5G della
Commissione europea, di cui alla comunicazione della Commissione
europea del 14 settembre 2016, COM(2016) 588 final, e con la
decisione (UE) 2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2017, entro il 30 aprile 2018 l’Autorita’ per le garanzie
nelle comunicazioni definisce le procedure per l’assegnazione dei
diritti d’uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di
comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri
bidirezionali con l’utilizzo della banda 694-790 MHz e delle bande di
spettro pioniere 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz, conformemente a quanto
previsto dal codice di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n.
259, tenendo conto e facendo salve le assegnazioni temporanee delle
frequenze in banda 3,7-3,8 GHz ai fini dell’attivita’ di
sperimentazione basata sulla tecnologia 5G promossa dal Ministero
dello sviluppo economico nonche’ le assegnazioni per il servizio
satellitare fisso e per il servizio di esplorazione della Terra via
satellite. In linea con gli indirizzi dell’Unione europea, le
procedure di selezione su base competitiva di cui al primo periodo
sono definite in coerenza con l’obiettivo di garantire l’utilizzo
dello spettro assicurando il piu’ ampio livello di copertura e di
accesso a tutti gli utenti ai servizi basati sulla tecnologia 5G, sul
territorio nazionale, tenuto conto della durata dei diritti d’uso
concessi, garantendo benefici socio-economici a lungo termine. Il
piano nazionale di ripartizione delle frequenze e’ adeguato entro il
30 settembre 2018 dal Ministero dello sviluppo economico alle
disposizioni del presente comma e dei commi da 1028 a 1046. Per i
giudizi di cui al presente comma trova applicazione l’articolo 119
del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 del
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
1027. In coerenza con gli obiettivi dell’iniziativaWiFi4EU della
Commissione europea e’ istituito presso il Ministero dello sviluppo
economico un fondo di un milione di euro per ciascuno degli anni
2018, 2019 e 2020.
1028. Entro il 30 settembre 2018, il Ministero dello sviluppo
economico provvede all’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze
in banda 694-790 MHz, con disponibilita’ a far data dal 1º luglio
2022, e delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz agli
operatori di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, in
conformita’ alle procedure di selezione su base competitiva definite
dall’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, di cui al comma
1026. Il termine relativo alla disponibilita’ delle frequenze di cui
al primo periodo e’ fissato tenendo conto della necessita’ e
complessita’ di assicurare la migrazione tecnica di un’ampia parte
della popolazione verso standard di trasmissione avanzati.
1029. Qualora si renda necessario, la liberazione di frequenze in
banda 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz in uso, per la finalita’ di cui al
comma 1026, facendo salve le assegnazioni temporanee delle frequenze
in banda 3,7-3,8 GHz ai fini dell’attivita’ di sperimentazione basata
sulla tecnologia 5G nonche’ le assegnazioni per il servizio
satellitare fisso e per il servizio di esplorazione della Terra via
satellite, deve avere luogo entro il 1º dicembre 2018. A fronte della
liberazione di frequenze, il Ministero dello sviluppo economico entro
il 30 settembre 2018 individua in favore degli operatori titolari del
diritto d’uso delle frequenze in banda 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz,
porzioni di spettro, in coerenza con il piano nazionale di
ripartizione delle frequenze di cui al terzo periodo del comma 1026,
idonee all’esercizio dei servizi precedentemente assicurati mediante
uso delle frequenze liberate.
1030. Entro il 31 maggio 2018, l’Autorita’ per le garanzie nelle
comunicazioni adotta il piano nazionale di assegnazione delle
frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre,
denominato PNAF 2018, considerando le codifiche o standard piu’
avanzati per consentire un uso piu’ efficiente dello spettro ed
utilizzando per la pianificazione in ambito locale il criterio delle
aree tecniche. Al fine di escludere interferenze nei confronti di
Paesi radioelettricamente confinanti, in ciascuna area di
coordinamento definita dagli accordi internazionali sottoscritti dal
Ministero dello sviluppo economico e dalle autorita’ degli Stati
confinanti in attuazione della decisione (UE) 2017/899, del 17 maggio
2017, di cui al comma 1026, sono oggetto di pianificazione
esclusivamente le frequenze attribuite all’Italia dagli accordi
stessi. Le frequenze in banda III VHF sono pianificate sulla base
dell’Accordo di Ginevra 2006, per realizzare un multiplex regionale
per la trasmissione di programmi televisivi in ambito locale e per
massimizzare il numero di blocchi coordinati destinabili in ciascuna
regione alla radiofonia digitale. Le frequenze per il servizio
televisivo digitale terrestre, in banda III VHF e 470-694 MHz, non
attribuite internazionalmente all’Italia nelle aree di coordinamento
definite dagli accordi internazionali di cui al primo periodo, non
possono essere pianificate ne’ assegnate.
1031. In linea con gli obiettivi della politica audiovisiva europea
e nazionale di coesione sociale, pluralismo dei mezzi di
comunicazione e diversita’ culturale e con la finalita’ della piu’
efficiente gestione dello spettro consentita dall’impiego delle
tecnologie piu’ avanzate, tutte le frequenze assegnate in ambito
nazionale e locale per il servizio televisivo digitale terrestre ed
attribuite in banda III VHF e 470-694 MHz sono rilasciate secondo il
calendario di cui al comma 1032. Per le medesime finalita’ di cui al
primo periodo, i diritti d’uso delle frequenze di cui sono titolari
alla data di entrata in vigore della presente legge gli operatori di
rete nazionali sono convertiti in diritti d’uso di capacita’
trasmissiva in multiplex nazionali di nuova realizzazione in
tecnologia DVB-T2, secondo i criteri definiti dall’Autorita’ per le
garanzie nelle comunicazioni entro il 30 settembre 2018 ai fini
dell’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze. L’Autorita’ per
le garanzie nelle comunicazioni entro il 30 settembre 2018 stabilisce
i criteri per l’assegnazione in ambito nazionale dei diritti d’uso
delle frequenze in banda 470-694 MHz UHF pianificate ai sensi del
comma 1030 per il servizio televisivo digitale terrestre agli
operatori di rete nazionali, tenendo conto della necessita’ di
assicurare il contenimento degli eventuali costi di trasformazione e
di realizzazione delle reti, la riduzione dei tempi del periodo
transitorio di cui al comma 1032 e la minimizzazione dei costi ed
impatti sugli utenti finali. Entro il 28 febbraio 2019, il Ministero
dello sviluppo economico provvede al rilascio dei diritti d’uso delle
frequenze di cui al terzo periodo ad operatori di rete nazionali
sulla base dei criteri definiti dall’Autorita’ di cui al medesimo
periodo, e assegna i diritti d’uso delle frequenze in banda III VHF
pianificate ai sensi del comma 1030 al concessionario del servizio
pubblico radiofonico, televisivo e multimediale per la realizzazione
di un multiplex contenente l’informazione regionale da parte del
concessionario del servizio pubblico e per la trasmissione di
programmi in ambito locale, destinando la capacita’ trasmissiva al
trasporto di fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito
locale selezionati secondo la procedura di cui al comma 1034 e
riservando il 20 per cento della capacita’ trasmissiva alla
trasmissione dei programmi di servizio pubblico contenente
l’informazione a livello regionale. In via transitoria secondo il
calendario nazionale di cui al comma 1032 e comunque entro il 30
giugno 2022, il concessionario del servizio pubblico radiofonico,
televisivo e multimediale puo’ utilizzare fino al 40 per cento della
capacita’ trasmissiva del multiplex regionale per la trasmissione dei
programmi di servizio pubblico trasportati alla data di entrata in
vigore della presente legge nel multiplex del concessionario medesimo
contenente l’informazione a livello regionale.
1032. Entro il 30 giugno 2018, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, e’ stabilito, previa consultazione pubblica, il
calendario nazionale che individua le scadenze della tabella di
marcia ai fini dell’attuazione degli obiettivi della decisione (UE)
2017/899, del 17 maggio 2017, di cui al comma 1026, tenendo conto
della necessita’ di fissare un periodo transitorio, dal 1º gennaio
2020 al 30 giugno 2022, per assicurare il rilascio delle frequenze da
parte di tutti gli operatori di rete titolari di relativi diritti
d’uso in ambito nazionale e locale e la ristrutturazione del
multiplex contenente l’informazione regionale da parte del
concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e
multimediale, e secondo i seguenti criteri:
a) individuazione delle aree geografiche in cui suddividere il
territorio nazionale per il rilascio delle frequenze anche al fine di
evitare o ridurre problemi interferenziali verso i Paesi
radio-elettricamente confinanti che utilizzino la banda 700 MHz per
il servizio mobile con scadenze anticipate rispetto all’Italia;
b) rilascio, alla scadenza di cui alla lettera f), da parte degli
operatori di rete titolari dei diritti d’uso in ambito locale di
tutte le frequenze utilizzate alla data di entrata in vigore della
presente legge e contestuale attivazione delle frequenze destinate
dal PNAF 2018 alle trasmissioni in ambito locale;
c) rilascio, alla scadenza di cui alla lettera f), da parte del
concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e
multimediale, delle frequenze utilizzate alla data di entrata in
vigore della presente legge dal multiplex del servizio pubblico
contenente l’informazione regionale e contestuale attivazione delle
frequenze in banda III VHF destinate dal PNAF 2018 per la
realizzazione del multiplex regionale destinato alla trasmissione di
programmi in ambito locale di cui al comma 1031;
d) rilascio, alla scadenza di cui alla lettera f), da parte degli
operatori nazionali, delle frequenze che ricadono nella banda 702-734
MHz corrispondenti ai canali dal 50 al 53 nonche’ delle frequenze che
risultino pianificate dal PNAF 2018 per i soggetti di cui alle
lettere b) e c),e contestuale attivazione di frequenze disponibili
che devono essere individuate tenendo conto della necessita’ di
ridurre i disagi per gli utenti ed assicurare la continuita’
d’impresa;
e) rilascio delle restanti frequenze e attivazione delle frequenze
previste dal PNAF 2018 e oggetto dei rimanenti diritti d’uso
nazionali;
f) individuazione delle scadenze, comunque nel periodo transitorio
dal 1º gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, della sequenza di rilasci e
contestuali attivazioni di frequenze secondo i criteri e per i
soggetti di cui alle lettere b), c) e d) da realizzare per successive
aree geografiche come individuate alla lettera a), nonche’ delle
scadenze per il rilascio delle restanti frequenze e attivazione delle
frequenze previste dal PNAF 2018 e oggetto dei rimanenti diritti
d’uso nazionali di cui alla lettera e).
1033. Entro il 30 settembre 2018, il Ministero dello sviluppo
economico avvia le procedure di selezione per l’assegnazione dei
diritti d’uso delle frequenze per il servizio televisivo digitale
terrestre ad operatori di rete, ai fini della messa a disposizione di
capacita’ trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi in
ambito locale di cui al comma 1034, sulla base dei seguenti criteri:
a) idoneita’ tecnica alla pianificazione e allo sviluppo della rete,
nel rispetto del piano dell’Autorita’ per le garanzie nelle
comunicazioni; b) redazione di un piano tecnico dell’infrastruttura
di rete in ambito locale; c) esperienze maturate nel settore delle
comunicazioni elettroniche, con particolare riferimento alla
realizzazione e all’esercizio di reti di radiodiffusione televisiva;
d) sostenibilita’ economica, patrimoniale e finanziaria; e) tempi
previsti per la realizzazione delle reti. Le procedure di cui al
primo periodo si concludono entro il 30 giugno 2019.
1034. Al fine di determinare i soggetti che possono utilizzare la
capacita’ trasmissiva di cui al comma 1033, entro il 31 dicembre
2018, il Ministero dello sviluppo economico avvia le procedure per
predisporre, per ciascuna area tecnica di cui al comma 1030, una
graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati quali fornitori di
servizi di media audiovisivi in ambito locale che ne facciano
richiesta, prevedendo, se del caso, riserve su base territoriale
inferiore alla regione e applicando, per ciascun marchio oggetto di
autorizzazione, i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146. La fornitura
di capacita’ trasmissiva, da parte degli operatori di rete in ambito
locale assegnatari dei diritti d’uso delle frequenze per il servizio
televisivo digitale terrestre di cui al comma 1033, ai fornitori di
servizi di media audiovisivi in ambito locale avviene sulla base di
una negoziazione commerciale fino al completo soddisfacimento della
domanda. Nel caso in cui l’accordo non sia raggiunto con fornitori di
servizi di media audiovisivi in ambito locale che rientrano in
posizione utile nella graduatoria di cui al primo periodo, il
Ministero dello sviluppo economico associa la domanda dei suddetti
fornitori agli operatori di rete in ambito locale in base alla
disponibilita’ residua di capacita’ trasmissiva e alla posizione in
graduatoria dei fornitori medesimi. In linea con la sequenza di
rilasci e attivazioni di frequenze nell’arco del periodo transitorio
dal 1º gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 nelle aree geografiche di cui
al comma 1032, lettera a), le procedure di cui al presente comma si
concludono nel periodo dal 30 giugno 2019 al 30 giugno 2021.
1035. In considerazione del nuovo assetto frequenziale e delle
modalita’ di definizione delle aree tecniche, di cui al comma 1030, e
in coerenza con le procedure di cui ai commi 1030, 1031, 1033 e 1034,
l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni aggiorna il piano di
numerazione automatica dei canali del servizio televisivo digitale
terrestre e le modalita’ di attribuzione dei numeri entro il 31
maggio 2019, tenendo conto di quanto stabilito dai commi da 1026 a
1046. L’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni aggiorna il
piano, nel rispetto del pluralismo dei mezzi di comunicazione, dei
principi di trasparenza, equita’ e non discriminazione e di una
razionale allocazione della numerazione, riservando adeguati spazi
all’interno dei primi archi di numerazione ai consorzi e alle intese
di cui all’articolo 29, comma 2, del testo unico di cui al decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Il Ministero dello sviluppo
economico, sulla base del piano di numerazione e della
regolamentazione di cui al primo e secondo periodo, attribuisce la
numerazione ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito
locale di cui al comma 1034, in linea con la sequenza temporale di
cui all’ultimo periodo dello stesso comma 1034.
1036. In caso di mancata liberazione delle frequenze per il
servizio televisivo digitale terrestre entro le scadenze stabilite
dalla tabella di marcia nazionale di cui al comma 1032, e delle bande
di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz entro il termine di cui al
comma 1029, fatte salve le assegnazioni sperimentali e per il
servizio fisso satellitare e per il servizio di esplorazione della
Terra via satellite di cui al comma 1026, gli Ispettorati
territoriali del Ministero dello sviluppo economico procedono senza
ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti,
avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni
ai sensi dell’articolo 98 del codice di cui al decreto legislativo 1º
agosto 2003, n. 259. In caso di indisponibilita’ delle frequenze
della banda 694-790 MHz per mancato rispetto delle scadenze stabilite
dalla tabella di marcia nazionale di cui al comma 1032 e fino
all’effettiva liberazione delle frequenze, gli assegnatari dei
relativi diritti d’uso in esito alle procedure di cui al comma 1028
hanno diritto a percepire un importo pari agli interessi legali sulle
somme versate a decorrere dal 1º luglio 2022. Il Ministero dello
sviluppo economico si rivale di tale importo sui soggetti che non
hanno proceduto tempestivamente all’esecuzione di quanto prescritto
dal calendario nazionale di transizione di cui al comma 1032.
1037. I giudizi riguardanti l’assegnazione di diritti d’uso delle
frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da 1026 a
1036, con particolare riferimento alle procedure di rilascio delle
frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, rientrano
nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono
devoluti alla competenza funzionale del TAR del Lazio. In ragione del
preminente interesse nazionale alla sollecita liberazione e
assegnazione delle frequenze, l’annullamento di atti e provvedimenti
adottati nell’ambito delle procedure di cui ai commi da 1026 a 1036
non comporta la reintegrazione o esecuzione in forma specifica e
l’eventuale risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo
per equivalente. La tutela cautelare e’ limitata al pagamento di una
provvisionale.
1038. In linea con la normativa europea, all’atto della concessione
dei diritti d’uso della banda di frequenza 470-790 MHz, il Ministero
dello sviluppo economico autorizza il trasferimento o l’affitto ad
altre imprese dei diritti d’uso relativi alle frequenze assegnate ai
sensi dei commi 1031, 1033 e 1034 in conformita’ all’articolo 14ter
del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
1039. Ai fini dell’attuazione dei commi da 1026 a 1046 e’
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’esercizio finanziario
2018, 35,5 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2019, 293,4
milioni di euro per l’esercizio finanziario 2020, 141 milioni di euro
per l’esercizio finanziario 2021 e 272,1 milioni di euro per
l’esercizio finanziario 2022, da iscrivere su appositi capitoli dello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Gli
importi di cui al presente comma sono utilizzati, in conformita’ alla
normativa europea in materia di aiuti di Stato, per le seguenti
finalita’:
a) erogazione di misure compensative a fronte dei costi di
adeguamento degli impianti di trasmissione sostenuti dagli operatori
di rete in ambito nazionale a seguito della liberazione delle
frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre e, ove si
renda necessario, dagli operatori delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz
e 26,5-27,5 GHz. Per tali finalita’, nell’ambito delle risorse di cui
al primo periodo del presente comma, sono assegnati 0,5 milioni di
euro per l’esercizio finanziario 2019, 24,1 milioni di euro per
ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021 e 228,1 milioni di
euro per l’esercizio finanziario 2022;
b) erogazione di indennizzo per gli operatori di rete in ambito
locale che hanno rilasciato le frequenze per il servizio televisivo
digitale terrestre oggetto di diritto d’uso. Per tali finalita’,
nell’ambito delle risorse di cui al primo periodo del presente comma,
sono assegnati 230,3 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2020
e 73,9 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2021;
c) contributo ai costi a carico degli utenti finali per l’acquisto
di apparecchiature di ricezione televisiva di cui all’articolo
3-quinquies, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2012,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.
44, ed i connessi costi di erogazione. Per tali finalita’,
nell’ambito delle risorse di cui al primo periodo del presente comma,
sono assegnati 25 milioni di euro per ciascuno degli esercizi
finanziari 2019-2022;
d) oneri finanziari e amministrativi relativi all’espletamento da
parte del Ministero dello sviluppo economico delle seguenti
attivita’: predisposizione dei documenti tecnici e monitoraggio delle
attivita’ di coordinamento della transizione di cui al comma 1032;
attivita’ di monitoraggio per la risoluzione delle eventuali
problematiche causate dalle emissioni delle stazioni radio base
rispetto agli impianti di ricezione televisiva terrestre;
definizione, simulazione e verifica delle regole tecniche derivanti
dagli accordi di coordinamento internazionale; gestione delle
procedure di selezione per l’assegnazione dei diritti d’uso delle
frequenze in banda 694-790 MHz e delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e
26,5-27,5 GHz di cui al comma 1028, con riguardo alla liberazione
delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre e,
qualora si renda necessario, delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e
26,5-27,5 GHz; espletamento delle procedure di selezione per
l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze per il servizio
televisivo digitale terrestre, di cui ai commi 1031, 1033 e 1034,
previo ammodernamento e digitalizzazione degli archivi dei diritti
d’uso e dei fornitori di servizi media e audiovisivi; messa a
disposizione della capacita’ trasmissiva di cui al comma 1033 e
relativo monitoraggio; informazione dei cittadini. Per tali
finalita’, nell’ambito delle risorse di cui al primo periodo del
presente comma, sono assegnati 5 milioni di euro per l’esercizio
finanziario 2018, 10 milioni di euro per l’esercizio finanziario
2019, 14 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2020, 18 milioni
di euro per l’esercizio finanziario 2021 e 19 milioni di euro per
l’esercizio finanziario 2022.
1040. Con uno o piu’ decreti del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono
individuate le modalita’ operative e le procedure per l’attuazione
degli interventi di cui al comma 1039. Su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, il Ministro dell’economia e delle finanze, con
propri decreti, rimodula la ripartizione delle risorse da attribuire
a ciascuna delle finalita’ di cui alle lettere da a) a c) del
medesimo comma 1039, apportando le occorrenti variazioni di bilancio.
1041. Il Ministero dello sviluppo economico provvede a favorire la
diffusione della tecnologia 5G attraverso la realizzazione di
sperimentazioni e di laboratori specifici in coerenza con gli
obiettivi del Piano di azione per il 5G della Commissione europea e
ad assicurare l’efficiente gestione dello spettro radioelettrico,
anche per lo svolgimento delle necessarie attivita’ tecniche e
amministrative. A tal fine e’ autorizzata la spesa di 572.000 euro
annui per il periodo 2018-2022. L’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 1, comma 167, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e’
ridotta di 572.000 euro annui per il periodo 2018-2022.
1042. Per le finalita’ di cui ai commi 1039 e 1041 il Ministero
dello sviluppo economico si avvale della collaborazione della
Fondazione Ugo Bordoni.
1043. Al fine di coordinare le attivita’ di cui al comma 1039, il
Ministero dello sviluppo economico e’ autorizzato a costituire,
nell’ambito delle risorse di cui alla lettera d) del predetto comma
1039, una apposita task force avvalendosi anche di personale fino a
cinque unita’ in posizione di comando proveniente da altre pubbliche
amministrazioni, ad esclusione del personale scolastico, comprese le
autorita’ indipendenti, che mantiene il trattamento economico,
fondamentale e accessorio in godimento. Il Ministero dello sviluppo
economico provvede a rimborsare integralmente alle amministrazioni di
appartenenza l’onere relativo al predetto trattamento economico.
Della suddetta task force puo’ essere chiamato a far parte anche
personale dipendente di societa’ e organismi in house ovvero di
societa’ partecipate dallo Stato previo rimborso alle stesse da parte
del Ministero dei relativi costi.
1044. Al fine di favorire l’innovazione tecnologica, a decorrere
dal 1º giugno 2019 gli apparecchi atti alla ricezione della
radiodiffusione sonora venduti dalle aziende produttrici ai
distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul
territorio nazionale integrano almeno un’interfaccia che consenta
all’utente di ricevere i servizi della radio digitale. Per le
medesime finalita’, a decorrere dal 1º gennaio 2020 gli apparecchi
atti alla ricezione della radiodiffusione sonora venduti ai
consumatori nel territorio nazionale integrano almeno un’interfaccia
che consenta all’utente di ricevere i servizi della radio digitale.
1045. Dall’attuazione dei commi 1026 e 1028 devono derivare
proventi in misura non inferiore a 2.500 milioni di euro. Gli
introiti derivanti dall’assegnazione delle bande di frequenza di cui
al comma 1028 sono versati all’entrata del bilancio dello Stato,
entro il 30 settembre di ciascun esercizio finanziario dal 2018 al
2022, secondo i seguenti importi assicurati prioritariamente con gli
introiti derivanti dall’assegnazione delle frequenze in banda 3,6-3,8
GHz e 26,5-27,5 GHz: 1.250 milioni di euro per l’anno 2018, 50
milioni di euro per l’anno 2019, 300 milioni di euro per l’anno 2020,
150 milioni di euro per l’anno 2021 e la restante quota, in misura
non inferiore a 750 milioni di euro, per l’anno 2022. Qualora, a
seguito degli esiti delle procedure di cui ai commi 1026 e 1028,
comunicati tempestivamente dal Ministero dello sviluppo economico, si
verifichino minori introiti rispetto a quelli complessivamente attesi
di cui al primo periodo, allo scostamento si provvede, nell’esercizio
2022, con le modalita’ di cui all’articolo 17, comma 12-bis, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura tale da compensare le
minori entrate in termini di indebitamento netto.
1046. I commi 165 e 166 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre
2015, n. 208, sono abrogati.
1047. All’articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’alinea, le parole: « anni dal 2013 al 2016» sono sostituite
dalle seguenti:« anni dal 2013 al 2018 » e le parole: « nel corso
dell’anno 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30
settembre 2018, con un introito almeno pari a 73 milioni di euro »;
b) alla lettera c), le parole: « euro 5.000 » e « euro 2.500 » sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « euro 7.500 » e « euro
3.500 »; dopo le parole: « legge 13 dicembre 2010, n. 220 » sono
inserite le seguenti: « , anche successivamente alla scadenza dei
termini ivi previsti ».
1048. Al fine di contemperare i principi secondo i quali le
concessioni pubbliche sono attribuite secondo procedure di selezione
concorrenziali con l’esigenza di perseguire, in materia di
concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche
ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, un corretto
assetto distributivo, anche a seguito dell’intesa sancita in sede di
Conferenza unificata, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli
attribuisce con gara da indire entro il 30 settembre 2018 le relative
concessioni alle condizioni gia’ previste all’articolo 1, comma 932,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con un introito almeno pari a
410 milioni di euro. A tal fine, le concessioni in essere, nonche’ la
titolarita’ dei punti di raccolta regolarizzati ai sensi
dell’articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
nonche’ dell’articolo 1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, sono prorogate al 31 dicembre 2018, a fronte del versamento
della somma annuale di euro 6.000 per diritto afferente ai punti
vendita aventi come attivita’ principale la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta
regolarizzati, e di euro 3.500 per ogni diritto afferente ai punti
vendita aventi come attivita’ accessoria la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici.
1049. Al fine di consentire l’espletamento delle procedure di
selezione di cui ai commi 1047 e 1048, le regioni adeguano le proprie
leggi in materia di dislocazione dei punti vendita del gioco pubblico
all’intesa sancita in sede di Conferenza unificata in data 7
settembre 2017.
1050. Al fine di evitare possibili utilizzi illeciti degli
apparecchi da gioco di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, che vengono dismessi dal mercato, con
provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e’ stabilita,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, una specifica procedura obbligatoria per lo smaltimento e la
distruzione degli apparecchi stessi.
1051. In coerenza con quanto previsto dall’articolo 1, comma 650,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e con quanto definito
dall’articolo 15, comma 3, lettera a), della legge 28 luglio 2016, n.
154, a partire dal 1° gennaio 2018, in analogia ad altre tipologie di
gioco, il prelievo su tutte le scommesse a quota fissa sulle corse di
cavalli si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite
corrisposte ed e’ stabilito per la rete fisica nella misura del 43
per cento e per il gioco a distanza nella misura del 47 per cento. Il
gettito conseguito rimane destinato, per tutte le scommesse a quota
fissa sulle corse di cavalli comprese nel programma ufficiale delle
corse previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, nonche’ per tutte le scommesse a
quota fissa sulle corse di cavalli inserite nei palinsesti
complementari, per il 33 per cento a titolo di imposta unica e per il
67 per cento al finanziamento dei montepremi, degli impianti e delle
immagini delle corse nonche’ delle provvidenze per l’allevamento dei
cavalli.
1052. Il Ministero dell’economia e delle finanze effettua il
monitoraggio del gettito derivante dalle scommesse ippiche a quota
fissa nelle reti autorizzate e, nel caso in cui tale gettito risulti,
nei dodici mesi dell’esercizio precedente, superiore a quello
previsto a legislazione vigente, il Ministro dell’economia e delle
finanze puo’ proporre un intervento normativo volto a ridurre le
aliquote dell’imposta unica per la rete fisica e per il gioco a
distanza, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.
1053. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli con proprio decreto,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, regola le modalita’ con le quali le reti autorizzate offrono
propri programmi complementari di scommesse a quota fissa sulle corse
di cavalli, tenendo conto dell’esigenza di proficua integrazione di
tali programmi aggiuntivi con gli eventi e con le immagini del
programma ufficiale delle corse previsto dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169,
secondo quanto previsto dagli schemi di concessione esistenti.
1054. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
societa’ che gestiscono gli ippodromi e gli allibratori sono
autorizzati alla raccolta di tutte le scommesse sulle corse di
cavalli previa sottoscrizione di un apposito disciplinare con
l’Agenzia delle dogane e dei monopoli sulla base dei criteri e dei
principi della convenzione di concessione che regola la raccolta del
gioco pubblico.
1055. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le scommesse a totalizzatore sulle corse di cavalli
previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, devono essere conformate, ove
possibile, al modello di ripartizione della posta di gioco adottato
per le scommesse a totalizzatore di cui all’articolo 1, comma 498,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e relativi decreti attuativi.
Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, stabilisce le misure
occorrenti per rendere omogenee le formule delle scommesse a
totalizzatore sulle corse di cavalli, anche fissando la posta
unitaria di gioco e la giocata minima, introducendo eventuali nuove
formule di scommessa e prevedendo, ove necessario, ulteriori
categorie di vincita e l’accantonamento da destinare a montepremi.
1056. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in attuazione dei
provvedimenti adottati, assicura l’adeguamento dei sistemi di
totalizzazione delle scommesse sulle corse di cavalli, al fine di
consentirne la commercializzazione.
1057. Qualora dall’applicazione dei commi da 1051 a 1056 derivi un
minore gettito, il Ministro dell’economia e delle finanze, con
proprio decreto, puo’ stabilire l’aumento delle aliquote stabilite
dal comma 1051 in misura tale da assicurare il conseguimento di
maggiori entrate in misura compensativa.
1058. Al fine di migliorare la qualita’ e l’organizzazione delle
corse di cavalli e di sostenere la filiera ippica, il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, avvia la riforma del
settore con una procedura di selezione ad evidenza pubblica per
individuare l’organismo di cui all’articolo 15, comma 3, lettera b),
della legge 28 luglio 2016, n. 154.
1059. In attuazione degli impegni assunti dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, dalla provincia autonoma
di Bolzano, dall’Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) e
dal comune di Merano per la ristrutturazione e il rilancio
dell’ippodromo di Merano, al medesimo comune sono attribuite le somme
di 1,5 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020.
1060. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo
l’articolo 52 e’ inserito il seguente:
«Art. 52-bis (Registro dei distributori ed esercenti). – 1. E’
istituito presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli un registro
informatizzato, ad accesso riservato, dei distributori ed esercenti
di gioco.
2. Nel registro sono annotati:
a) il nome e il cognome ovvero la denominazione sociale, completa
dell’indicazione del nominativo e del codice fiscale del responsabile
legale e del preposto, del distributore e dell’esercente;
b) l’indirizzo ovvero la sede legale e, ove diversa, la sede
operativa del distributore e dell’esercente, con indicazione della
citta’ e del relativo codice di avviamento postale;
c) l’espressa indicazione della tipologia e delle modalita’
dell’attivita’ di gioco, come definita dall’articolo 1, comma 3,
lettera a).
3. Nel registro e’ altresi’ annotata l’eventuale estinzione del
rapporto contrattuale, intervenuta ai sensi dell’articolo 52, comma
2, lettera d), e comunicata dai concessionari di gioco, secondo le
modalita’ definite dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli con le
linee guida di cui all’articolo 52, comma 4. La responsabilita’
solidale del concessionario prevista dall’articolo 64, comma 4, e’
esclusa qualora il medesimo concessionario abbia comunicato
l’estinzione del rapporto nelle modalita’ e nei termini previsti
dalle linee guida di cui al precedente periodo, sempreche’ le
violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, non siano
gia’ state contestate o, comunque, i controlli di cui all’articolo
64, comma 2, non abbiano avuto inizio.
4. Nel registro sono annotati anche i provvedimenti di sospensione
adottati dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi
dell’articolo 64, comma 5. A tale fine, il provvedimento che dispone
la sospensione e’ comunicato, a cura della Guardia di finanza,
all’Agenzia delle dogane e dei monopoli per l’annotazione nel
registro.
5. L’accesso al registro e’ consentito, senza restrizioni, al
Ministero dell’economia e delle finanze, alla Guardia di finanza,
alla Direzione investigativa antimafia e alla UIF, per l’esercizio
delle rispettive competenze in materia di vigilanza e di prevenzione
del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e alla Direzione
nazionale antimafia e antiterrorismo. L’accesso e’ altresi’
consentito alle questure per l’esercizio delle funzioni di pubblica
sicurezza e ai fini del rilascio delle licenze e dei titoli
autorizzatori di cui agli articoli 86 e 88 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, e alle relative norme esecutive, nonche’ ai concessionari di
gioco, a salvaguardia della correttezza e della legalita’ dei
comportamenti degli operatori del mercato.
6. Le modalita’ tecniche di alimentazione e di consultazione del
registro sono stabilite con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, sentiti il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli e il Garante per la protezione dei dati personali, in modo
che siano garantiti:
a) l’accessibilita’ completa e tempestiva ai dati da parte delle
autorita’ di cui al comma 5;
b) le modalita’ di consultazione da parte dei concessionari di
gioco per le finalita’ di cui al comma 5;
c) la tempestiva annotazione dei dati di cui ai commi 2, 3 e 4 e
dei relativi aggiornamenti;
d) l’interconnessione tra il registro ad accesso riservato di cui
al comma 1 e gli altri elenchi o registri tenuti dall’Agenzia delle
dogane e dei monopoli, anche al fine di rendere tempestivamente
disponibile alle autorita’ e ai concessionari di gioco l’informazione
circa la sussistenza di eventuali provvedimenti di cancellazione o
sospensione dai predetti elenchi o registri, adottati, ai sensi della
normativa vigente, a carico di un medesimo soggetto;
e) il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, nonche’ il trattamento dei medesimi
esclusivamente per le finalita’ di cui al presente decreto.
7. All’attuazione delle disposizioni del presente articolo le
amministrazioni interessate provvedono nell’ambito delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».
1061. I dividendi di pertinenza del Ministero dell’economia e delle
finanze relativi ai bilanci dell’Istituto per il credito sportivo in
chiusura nel 2017, 2018 e 2019 sono destinati al fondo speciale per
la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti
all’impiantistica sportiva di cui all’articolo 5 della legge 24
dicembre 1957, n. 1295.
1062. All’articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, le parole: « dopo il 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle
seguenti: « dopo il 31 dicembre 2018».
1063. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 547 e 548, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano a decorrere dal 1º
gennaio 2018.
1064. Le disponibilita’ del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono rideterminate in
18.977.000 euro per l’anno 2018, in 3.277.000 euro per l’anno 2019,
in 5.525.000 euro per l’anno 2020, in 238.783.000 euro per l’anno
2021, in 217.510.000 euro per l’anno 2022, in 176.543.000 euro per
l’anno 2023, in 111.064.000 euro per l’anno 2024, in 25.000.000 euro
per l’anno 2025, in 15.000.000 euro per l’anno 2026, in 6.000.000
euro per l’anno 2027, in 10.000.000 euro per l’anno 2028, in
20.000.000 euro per l’anno 2029, in 30.000.000 euro per l’anno 2030 e
in 43.000.000 euro a decorrere dall’anno 2031.
1065. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307, e’ ridotto di 21.450.000 euro per l’anno 2018, di 36.150.000
euro per l’anno 2019, di 33.250.000 euro per l’anno 2020, di
8.700.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 5.700.000 euro per
l’anno 2023, di 2.500.000 euro per l’anno 2024, di 46.200.000 euro
per l’anno 2025, di 68.400.000 euro per l’anno 2026, di 71.900.000
euro per l’anno 2027, di 70.400.000 euro per ciascuno degli anni dal
2028 al 2031, di 68.100.000 euro per l’anno 2032 e di 70.400.000 euro
annui a decorrere dall’anno 2033.
1066. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di
contributi pluriennali di cui all’articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e’ ridotto di 18.380. 793 euro
per l’anno 2018, di 81.525.000 euro per l’anno 2019, di 68.125.000
euro per l’anno 2020, di 81.025.000 euro per l’anno 2021, di
102.625.000 euro per l’anno 2022, di 96.525.000 euro per l’anno 2023
e di 90.025.000 euro annui a decorrere dall’anno 2024.
1067. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 107, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e’ ridotto di 2,4 milioni di euro per l’anno
2018, di 65 milioni di euro per l’anno 2019, di 48,6 milioni di euro
per l’anno 2020, di 66,5 milioni di euro per l’anno 2021, di 88,1
milioni di euro per l’anno 2022, di 82 milioni di euro per l’anno
2023 e di 75,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.
1068. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 74, comma 1,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e’ ridotta di 7 milioni di euro
per l’anno 2018, di 18,2 milioni di euro per l’anno 2019, di 30
milioni di euro per l’anno 2020, di 28 milioni di euro per l’anno
2021, di 26 milioni di euro per l’anno 2022, di 24 milioni di euro
per l’anno 2023, di 22 milioni di euro per l’anno 2024, di 20 milioni
di euro per l’anno 2025, di 18 milioni di euro per l’anno 2026 e di
16 milioni di euro a decorrere dall’anno 2027.
1069. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 431, lettera b), le parole: « si stima di incassare
quali maggiori entrate rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio
dell’esercizio in corso e a quelle effettivamente incassate
nell’esercizio precedente » sono sostituite dalle seguenti: « si
stima di incassare quali maggiori entrate risultanti sia rispetto
alle previsioni iscritte nel bilancio a legislazione vigente, sia a
quelle effettivamente incassate nell’ultimo esercizio consuntivato »;
b) al comma 432 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: « sono annualmente utilizzate, nell’esercizio
successivo a quello di assegnazione al predetto Fondo » sono
sostituite dalle seguenti: « sono annualmente utilizzate,
dall’esercizio successivo a quello di assegnazione al predetto Fondo
»;
2) le parole: « e dopo il loro accertamento in sede di consuntivo,
per incrementare per tale anno nei limiti delle disponibilita’ del
Fondo stesso » sono sostituite dalle seguenti: « , per incrementare,
nei limiti delle disponibilita’ del Fondo stesso »;
c) al comma 434 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, le parole: « dell’anno in corso » sono
sostituite dalle seguenti: « a legislazione vigente »;
2) al secondo periodo, le parole: « , limitatamente al primo anno
del triennio di riferimento, » sono soppresse;
3) al terzo periodo, le parole: « La legge di stabilita’, » sono
sostituite dalle seguenti: « La legge di bilancio, ».
1070. Il fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui
all’articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e’
ridotto di euro 377.876.008 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, di
euro 507.876.008 per l’anno 2020 e di euro 376.511.618 a decorrere
dall’anno 2021.
1071. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui
all’articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre
2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che
si prevede possano essere approvati nel triennio 2018-2020 restano
determinati, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, nelle misure
indicate nelle tabelle A e B allegate alla presente legge,
rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e
per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
1072. Il fondo da ripartire di cui all’articolo 1, comma 140, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, e’ rifinanziato per 800 milioni di
euro per l’anno 2018, per 1.615 milioni di euro per l’anno 2019, per
2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per
2.480 milioni di euro per l’anno 2024 e per 2.500 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2025 al 2033. Le predette risorse sono
ripartite nei settori di spesa relativi a: a) trasporti e viabilita’;
b) mobilita’ sostenibile e sicurezza stradale; c) infrastrutture,
anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento,
fognatura e depurazione; d) ricerca; e) difesa del suolo, dissesto
idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; f) edilizia
pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria; g) attivita’
industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; h)
digitalizzazione delle amministrazioni statali; i) prevenzione del
rischio sismico; l) investimenti in riqualificazione urbana e
sicurezza delle periferie; m) potenziamento infrastrutture e mezzi
per l’ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso; n) eliminazione
delle barriere architettoniche. Restano fermi i criteri di utilizzo
del fondo di cui al secondo, terzo e quarto periodo del citato comma
140. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto
del fondo di cui al primo periodo sono da adottare, ai sensi
dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1073. A valere sugli stanziamenti previsti dal comma 1072 e
nell’ambito dei settori di spesa ivi indicati, una quota annua pari a
70 milioni di euro puo’ essere destinata al finanziamento:
a) degli interventi individuati dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 15 settembre 2015 di approvazione del « Piano
stralcio aree metropolitane ed aree urbane con alto livello di
popolazione esposta al rischio di alluvione » e non ancora
finanziati;
b) degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nelle
regioni del centro-nord, individuati ai sensi del comma 1074.
1074. Gli interventi di cui al comma 1073, lettera b), sono
individuati nell’ambito di un programma nazionale approvato dal CIPE
su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri-Struttura di
missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle
infrastrutture idriche, sulla base di un accordo di programma
sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal
presidente della regione o della provincia autonoma interessata al
programma nazionale di investimento. I presidenti delle regioni o
delle province autonome interessate possono essere autorizzati dal
Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Presidenza
del Consiglio dei ministri a stipulare appositi mutui di durata
massima quindicennale sulla base di criteri di economicita’ e di
contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a carico del
bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con
la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, con la societa’ Cassa
depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all’esercizio
dell’attivita’ bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati
di finanza pubblica e nel limite delle risorse allo scopo destinate
in sede di riparto del Fondo rifinanziato ai sensi del comma 1072. Le
rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti
finanziatori direttamente dallo Stato.
1075. Ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento degli
interventi finanziati con le risorse del fondo da ripartire di cui
all’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e
dell’effettivo utilizzo delle citate risorse, anche tenuto conto del
monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,
e delle risultanze del piu’ recente rendiconto generale dello Stato,
ciascun Ministero invia entro il 15 settembre di ogni anno alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell’economia e
delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia,
una apposita relazione. La relazione contiene inoltre un
aggiornamento della previsione sugli ulteriori stati di avanzamento,
nonche’ una indicazione delle principali criticita’ riscontrate
nell’attuazione delle opere.
1076. Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi
straordinari di manutenzione della rete viaria di province e citta’
metropolitane e’ autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per il
2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al
2023.
1077. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da
emanare entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta’ ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le
modalita’ per l’assegnazione e l’eventuale revoca delle risorse di
cui al comma 1076, anche sulla base della consistenza della rete
viaria, del tasso di incidentalita’ e della vulnerabilita’ rispetto a
fenomeni di dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono
altresi’ definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e
non utilizzate.
1078. Le province e le citta’ metropolitane certificano l’avvenuta
realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 marzo
successivo all’anno di riferimento, mediante apposita comunicazione
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata
o parziale realizzazione degli interventi, le corrispondenti risorse
assegnate alle singole province o citta’ metropolitane sono versate
ad apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma
1072.
1079. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e’ istituito il Fondo per la progettazione degli enti
locali, destinato al cofinanziamento della redazione dei progetti di
fattibilita’ tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli
enti locali per opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e
strutture pubbliche, con una dotazione di 30.000.000 di euro per
ciascuno degli anni dal 2018 al 2030. L’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
relativamente alla quota affluita, con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, allo stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, capitolo 7008, per
gli interventi finanziati con il Fondo per la progettazione di
fattibilita’ delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per
lo sviluppo del Paese, e’ ridotta di 5.000.000 di euro per ciascuno
degli anni 2018 e 2019.
1080. I criteri e le modalita’ di accesso, selezione e
cofinanziamento dei progetti, nonche’ le modalita’ di recupero delle
risorse in caso di mancato rispetto dei termini indicati ai commi
1082 e 1083, sono definiti con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. I progetti ammessi a cofinanziamento
devono essere previsti nella programmazione delle amministrazioni
proponenti. Possono essere finanziati anche i costi connessi alla
redazione dei bandi di gara, alla definizione degli schemi di
contratto e alla valutazione della sostenibilita’ finanziaria dei
progetti.
1081. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo’
stipulare apposita convenzione con la Cassa depositi e prestiti SpA,
quale istituto nazionale di promozione ai sensi dell’articolo 1,
comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che disciplina le
attivita’ di supporto e assistenza tecnica connesse esclusivamente
all’utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1079, con oneri
posti a carico del medesimo Fondo.
1082. I soggetti beneficiari del finanziamento di cui al comma 1080
sono tenuti a procedere all’attivazione delle procedure per
l’affidamento della progettazione finanziata entro tre mesi dalla
comunicazione di ammissione al finanziamento. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti effettua un controllo a campione sulle
attivita’ di progettazione oggetto del contributo.
1083. I soggetti beneficiari del finanziamento, acquisita la
progettazione finanziata, sono tenuti, qualora sia stata finanziata
ai sensi del comma 1080 la progettazione definitiva, a pubblicare il
bando di gara per la progettazione esecutiva entro diciotto mesi
dall’approvazione del progetto definitivo.
1084. Il monitoraggio delle attivita’ di cui ai commi da 1079 a
1083 e dei relativi adempimenti e’ effettuato attraverso il sistema
di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle
pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229. L’affidamento della progettazione e dei lavori
ai sensi dei commi da 1079 a 1083 e’ verificato tramite il predetto
sistema, attraverso le informazioni correlate al relativo codice
identificativo di gara (CIG).
1085. All’articolo 1, comma 228, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, al primo periodo, le parole: « in costruzione » sono sostituite
dalle seguenti: « e alle linee tramviarie, compreso il materiale
rotabile, » ed e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il
riparto delle predette risorse e dei successivi rifinanziamenti e’
effettuato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti ».
1086. Le risorse destinate agli interventi di cui alla legge 21
dicembre 2001, n. 443, possono essere utilizzate anche per il
finanziamento dei sistemi di trasporto rapido di massa, compreso il
materiale rotabile.
1087. Al fine di affermare un modello digitale italiano come
strumento di tutela e valorizzazione economica e sociale del made in
Italy e della cultura sociale e produttiva della tipicita’
territoriale, e’ assegnato un contributo pari a 1.000.000 di euro per
ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 in favore dell’istituto IsiameD
per la promozione di un modello digitale italiano nei settori del
turismo, dell’agroalimentare, dello sport e delle smart city.
1088. Al comma 1 dell’articolo 4-bis del decreto-legge 22 ottobre
2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre
2016, n. 225, le parole: « gennaio 2018 » sono sostituite dalle
seguenti: « settembre 2018 ».
1089. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico e’ istituito il Fondo per il commercio equo e solidale, con
una dotazione di un milione di euro annui a decorrere dall’anno 2018,
per le finalita’ di cui al comma 1090.
1090. Le pubbliche amministrazioni che bandiscono gare di appalto
per la fornitura di prodotti di consumo alle proprie strutture
possono prevedere, nei capitolati di gara, meccanismi che promuovono
l’utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale. In favore delle
imprese aggiudicatrici e’ riconosciuto, nel limite delle risorse
disponibili nel Fondo istituito ai sensi del comma 1089, un rimborso
fino al 15 per cento dei maggiori costi conseguenti alla specifica
indicazione di tali prodotti nell’oggetto del bando. Con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono individuati i criteri e le
modalita’ per la definizione dei prodotti del commercio equo e
solidale che beneficiano del riconoscimento del rimborso di cui al
presente comma.
1091. Per perseguire obiettivi di politica economica ed
industriale, connessi anche al programma Industria 4.0, nonche’ per
accrescere la competitivita’ e la produttivita’ del sistema
economico, e’ istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, un Fondo per interventi volti a
favorire lo sviluppo del capitale immateriale, della competitivita’ e
della produttivita’, con una dotazione di 5 milioni di euro per
l’anno 2018, di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e
2020, di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al
2024, di 210 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030
e di 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2031. Gli obiettivi di
politica economica e industriale per la crescita e la competitivita’
del Paese da perseguire con il Fondo sono definiti annualmente con
delibera del Consiglio dei ministri. Il Fondo e’ destinato a
finanziare:
a) progetti di ricerca e innovazione da realizzare in Italia ad
opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri, nelle aree
strategiche per lo sviluppo del capitale immateriale funzionali alla
competitivita’ del Paese;
b) il supporto operativo ed amministrativo alla realizzazione dei
progetti finanziati ai sensi della lettera a), al fine di
valorizzarne i risultati e favorire il loro trasferimento verso il
sistema economico produttivo.
1092. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico ed il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, e’ individuato l’organismo competente alla gestione
delle risorse ed e’ definito l’assetto organizzativo che consenta
l’uso efficiente delle risorse del Fondo al fine di favorire il
collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati dagli
obiettivi di politica economica e industriale, la collaborazione con
gli organismi di ricerca internazionali, l’integrazione con i
finanziamenti della ricerca europei e nazionali, le relazioni con il
sistema del venture capital italiano ed estero. Il medesimo
regolamento individua altresi’ l’amministrazione vigilante.
1093. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
1094. Al fine di pervenire ad una piena e corretta attuazione della
direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, e nel
contempo consentire il raggiungimento degli specifici obiettivi
connessi all’attivita’ di assistenza e cura in ambito termale,
favorendo la ripresa degli investimenti nel settore, l’articolo 1,
comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante
attuazione della citata direttiva 2006/123/CE, si interpreta nel
senso che le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 59 del
2010 non si applicano al rilascio e al rinnovo delle concessioni per
l’utilizzazione delle acque minerali e termali destinate
all’esercizio dell’azienda termale in possesso delle autorizzazioni
sanitarie di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 24 ottobre
2000, n. 323, qualora il fatturato della stessa azienda, riferibile
alle prestazioni termali e alle piscine termali, ove esistenti e come
individuate dalla disciplina interregionale in materia, sia stato
prevalente, nei due anni precedenti l’istanza di rilascio o di
rinnovo, rispetto a quello delle attivita’ di cui all’articolo 3,
comma 2, della medesima legge. La prevalenza deve risultare da una
specifica certificazione rilasciata dai revisori dei conti e
formulata sulla base della contabilita’ analitica aziendale.
1095. Dall’attuazione delle disposizioni del comma 1094 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1096. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle
attivita’ funzionali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali
e societari attribuiti alla societa’ concessionaria del servizio
pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, nonche’ di garantire
gli equilibri concorrenziali nel mercato radiotelevisivo, non si
applicano alla societa’ RAI-Radiotelevisione italiana Spa le norme di
contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione,
contabilita’, finanza, investimenti e disinvestimenti previste dalla
legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell’elenco
dell’ISTAT delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1
della legge 31 dicembre 2009, n. 196; pertanto la
RAI-Radiotelevisione italiana Spa puo’ avviare, in un’ottica virtuosa
di risparmio a medio-lungo termine, immissioni in organico di figure
al livello retributivo piu’ basso, attingendo in primis al personale
idoneo inserito nelle graduatorie 2013 e 2015 di giornalisti
professionisti riconosciuti idonei. Restano comunque ferme le
disposizioni in materia di tetto retributivo recate dall’articolo 49,
commi 1-ter e1-quater, del testo unico dei servizi di media
audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177.
1097. L’articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e’ sostituito dal seguente:
«Art. 6. – 1. Per le imprese dell’esercizio teatrale,
cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le
associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le
emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi, l’obbligo della
richiesta del certificato di agibilita’ di cui all’articolo 10 non
sussiste nei confronti dei lavoratori dello spettacolo appartenenti
alle categorie indicate dal numero 1) al numero 14) del primo comma
dell’articolo 3 con contratto di lavoro subordinato qualora
utilizzati nei locali di proprieta’ o di cui abbiano un diritto
personale di godimento per i quali le medesime imprese effettuano
regolari versamenti contributivi presso l’INPS. Le medesime imprese
hanno l’obbligo di chiedere il rilascio del certificato di agibilita’
di cui all’articolo 10, per i lavoratori autonomi dello spettacolo
appartenenti alle categorie indicate dal numero 1) al numero 14) del
primo comma dell’articolo 3 con contratto di prestazione d’opera di
durata superiore a trenta giorni e contrattualizzati per specifici
eventi, di durata limitata nell’arco di tempo della complessiva
programmazione dell’impresa, singolari e non ripetuti rispetto alle
stagioni o cicli produttivi. In alternativa il certificato di
agibilita’ potra’ essere richiesto dai lavoratori di cui al numero
23-bis) del primo comma dell’articolo 3, salvo l’obbligo di custodia
dello stesso che e’ posto a carico del committente. L’obbligo della
richiesta del certificato di agibilita’ ricorre per le imprese
dell’esercizio teatrale, cinematografico e circense, per i teatri
tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio,
gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e per gli impianti
sportivi ogni qualvolta sia resa una prestazione da parte dei
lavoratori autonomi dello spettacolo appartenenti alle categorie
indicate dal numero 1) al numero 14) del primo comma dell’articolo 3
nei locali di proprieta’ o di cui abbiano un diritto personale di
godimento le imprese committenti.
2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 le
imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di euro 129 per
ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata ».
1098. Nelle more del termine della liquidazione dei patrimoni
trasferiti ai sensi dell’articolo 6, comma 16, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e dell’articolo 1, commi da 488 a 595, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Collegio dei periti predispone una
valutazione estimativa intermedia dell’esito della liquidazione e
determina l’eventuale maggiore importo risultante dalla differenza
tra l’esito economico effettivo consuntivato nella fase intermedia
della liquidazione ed il corrispettivo pagato. Di tale eventuale
maggiore importo, il 70 per cento e’ attribuito al Ministero
dell’economia e delle finanze ed e’ versato all’entrata del bilancio
dello Stato nell’anno 2018. La disposizione si applica, in quanto
compatibile, al patrimonio separato di cui all’articolo 41, commi da
16-ter a 16-septies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
Qualora al termine della liquidazione dei patrimoni trasferiti il
risultato dell’attivita’ liquidatoria relativo ad uno dei patrimoni
separati risultasse inferiore al corrispettivo pagato e’ consentita
la compensazione con l’eventuale maggiore importo conseguito al
termine dell’attivita’ liquidatoria da altro patrimonio separato.
1099. L’attivo della liquidazione del Consorzio del Canale Milano
Cremona Po, di cui all’articolo 41, comma 16-octies, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, presente nel
bilancio approvato alla data di entrata in vigore della presente
legge, e’ versato all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno
2018.
1100. Al fine di assicurare nel modo piu’ sollecito la riduzione
del debito pubblico e di accelerare la chiusura delle liquidazioni,
sono trasferiti a Fintecna S.p.A., o a societa’ da essa interamente
controllata, con ogni loro componente attiva e passiva, ivi compresi
i rapporti in corso e le cause pendenti, i patrimoni di societa’
statali in liquidazione ovvero di enti disciolti al fine di gestirne
le attivita’ di liquidazione. Detti patrimoni costituiscono un
patrimonio separato rispetto al patrimonio della societa’
trasferitaria. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro
dell’economia e delle finanze individua ogni anno i patrimoni delle
societa’ in liquidazione, gli enti, le partecipazioni, i beni oggetto
del trasferimento. Il corrispettivo provvisorio spettante allo Stato
per il trasferimento e’ stabilito da un collegio di tre periti sulla
base della valutazione estimativa dell’esito finale della
liquidazione del patrimonio trasferito. I componenti del collegio dei
periti sono designati uno dalla societa’ trasferitaria, uno dal
Ministero dell’economia e delle finanze ed il terzo, con funzioni di
presidente, d’intesa tra la societa’ trasferitaria ed il predetto
Ministero. La valutazione deve tra l’altro tenere conto di tutti i
costi e gli oneri necessari per la liquidazione del patrimonio
trasferito, ivi compresi quelli di funzionamento, individuando
altresi’ il fabbisogno finanziario stimato per la liquidazione
stessa. L’ammontare del compenso dei componenti del collegio dei
periti e’ determinato con decreto dal Ministro dell’economia e delle
finanze ed e’ versato a valere sui patrimoni trasferiti. Al termine
della liquidazione del patrimonio trasferito, il collegio dei periti
determina l’eventuale maggiore importo risultante dalla differenza
tra l’esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della
liquidazione e il corrispettivo provvisorio pagato. Di tale maggiore
importo il 70 per cento e’ attribuito al Ministero dell’economia e
delle finanze e il 30 per cento e’ di competenza della societa’
trasferitaria. I proventi derivanti dall’attuazione del presente
comma sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.
1101. La pubblicita’ delle vendite giudiziarie immobiliari, gestite
dagli uffici dei tribunali competenti in materia di esecuzioni
immobiliari, e’ assicurata mediante i quotidiani cartacei piu’
diffusi sul territorio nazionale e attraverso i siti web, come
previsto a legislazione vigente. Con decreto del Ministro della
giustizia, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita’
di attuazione del presente comma.
1102. Al fine di assicurare la trasparenza in materia di appalti,
la pubblicita’ delle gare in caso di subappalto e’ assicurata
attraverso i quotidiani cartacei piu’ diffusi sul territorio
nazionale e dai siti web, cosi’ come previsto dalla normativa
vigente.
1103. Al testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 12, comma 4-bis, dopo le parole: « codice civile »
sono aggiunte le seguenti: « , inclusi gli strumenti di debito
chirografario di secondo livello di cui all’articolo 12-bis »;
b) al capo I del titolo II, dopo l’articolo 12 e’ aggiunto il
seguente:
«Art. 12-bis (Strumenti di debito chirografario di secondo
livello). – 1. Sono strumenti di debito chirografario di secondo
livello le obbligazioni e gli altri titoli di debito, emessi da una
banca o da una societa’ del gruppo bancario, aventi le seguenti
caratteristiche:
a) la durata originaria degli strumenti di debito e’ pari ad almeno
dodici mesi;
b) gli strumenti di debito non sono strumenti finanziari
derivati, come definiti dall’articolo 1, comma 3, del testo unico di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non sono
collegati a strumenti finanziari derivati, ne’ includono
caratteristiche ad essi proprie;
c) la documentazione contrattuale e, se previsto, il prospetto di
offerta o di ammissione a quotazione degli strumenti di debito
indicano che il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi
e di eventuali altri importi dovuti ai titolari sono disciplinati
secondo quanto previsto dall’articolo 91, comma1-bis, lettera c-bis).
2. L’applicazione dell’articolo 91, comma 1-bis, lettera c-bis), e’
subordinata al rispetto delle condizioni di cui al comma 1. Le
clausole che prevedono diversamente sono nulle e la loro nullita’ non
comporta la nullita’ del contratto.
3. Una volta emessi, gli strumenti di debito chirografario di
secondo livello non possono essere modificati in maniera tale da far
venire meno le caratteristiche indicate al comma 1. E’ nulla ogni
pattuizione difforme.
4. La Banca d’Italia puo’ disciplinare l’emissione e le
caratteristiche degli strumenti di debito chirografario di secondo
livello »;
c) all’articolo 91, comma 1-bis, dopo la lettera c) e’ inserita
la seguente:
«c-bis) i crediti per il rimborso del capitale e il pagamento
degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari degli
strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati
dall’articolo 12-bis sono soddisfatti dopo tutti gli altri crediti
chirografari e con preferenza rispetto ai crediti subordinati alla
soddisfazione dei diritti di tutti i creditori non subordinati della
societa’ ».
1104. Al capo II-bis del titolo IV della parte II del testo unico
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo
l’articolo 60-bis.4 e’ aggiunto il seguente:
«Art. 60-bis.4-bis. (Strumenti di debito chirografario di secondo
livello). – 1. Le Sim indicate all’articolo 55-bis, comma 1, possono
emettere gli strumenti di debito chirografario di secondo livello ai
sensi dell’articolo 12-bis del Testo unico bancario. Si applica
l’articolo 91, comma 1-bis, lettera c-bis), del Testo unico bancario
».
1105. Il valore nominale unitario degli strumenti di debito
chirografario di secondo livello previsti dall’articolo 12-bis del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e’ pari ad
almeno 250.000 euro. I medesimi strumenti di debito possono essere
oggetto di collocamento, in qualsiasi forma realizzato, rivolto a
soli investitori qualificati.
1106. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze e’ istituito un Fondo di ristoro finanziario con una
dotazione finanziaria di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni
2018, 2019, 2020 e 2021 per l’erogazione di misure di ristoro in
favore di risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto,
riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia degli arbitri
presso la camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 210 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, in ragione della violazione degli obblighi di informazione,
diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei
servizi e delle attivita’ di investimento relativi alla
sottoscrizione e al collocamento di strumenti finanziari emessi da
banche aventi sede legale in Italia sottoposte ad azione di
risoluzione ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n.
180, o comunque poste in liquidazione coatta amministrativa, dopo il
16 novembre 2015 e prima della data di entrata in vigore della
presente legge. Il Fondo opera entro i limiti della dotazione
finanziaria e fino al suo esaurimento secondo il criterio cronologico
della presentazione dell’istanza corredata di idonea documentazione.
Il Ministro dell’economia e delle finanze presenta una relazione alle
Camere sullo stato di attuazione del presente comma.
1107. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabiliti requisiti, modalita’ e condizioni necessarie
all’attuazione di quanto disposto dai commi da 1106 a 1109.
Dall’ammontare della misura di ristoro sono in ogni caso dedotte le
eventuali diverse forme di risarcimento, indennizzo o ristoro di cui
i risparmiatori abbiano gia’ beneficiato.
1108. Le risorse di cui all’articolo 1, commi 343 e seguenti, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, per un importo di 12 milioni di euro
per l’anno 2018 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019,
2020 e 2021 e le risorse provenienti dalla Gestione speciale del
Fondo nazionale di garanzia da restituire al Ministero dell’economia
ai sensi del decreto ministeriale 18 giugno 1998, n. 238, per 13
milioni di euro per l’anno 2018 sono versate all’entrata del bilancio
dello Stato.
1109. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e’ ridotto di 12 milioni di euro
per l’anno 2018 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019,
2020 e 2021.
1110. Al fine di garantire la migliore comprensione dei fenomeni
naturali e per l’allerta dai rischi collegati alle dinamiche della
Terra, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV)
promuove un piano straordinario per lo sviluppo e l’implementazione
di una rete multiparametrica integrata di monitoraggio geofisico e
geochimico del territorio italiano mediante l’implementazione della
rete nazionale per il monitoraggio sismico in tempo reale in aree
marine, di reti di monitoraggio ad alta risoluzione dei sistemi
vulcanici, di reti di rilevamento dei parametri chimico-fisici degli
acquiferi e delle emissioni di gas dal suolo, del sistema di
monitoraggio permanente dei movimenti del suolo tramite dati
satellitari, della rete accelerometrica nazionale, di una rete per le
emissioni acustiche della crosta terrestre e di un sistema di
monitoraggio « space weather ».
1111. Per l’attuazione del comma 1110 e’ autorizzata la spesa di 5
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018.
1112. Alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 34, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
« 2-bis. E’ istituito, d’intesa con le regioni Veneto ed
Emilia-Romagna, il Parco del Delta del Po, comprendente le aree del
perimetro del Parco naturale regionale del Delta del Po, istituito
con la legge della regione Veneto 8 settembre 1997, n. 36, e del
Parco regionale del Delta del Po, istituito con la legge della
regione Emilia-Romagna 2 luglio 1988, n. 27. Il mancato
raggiungimento dell’intesa preclude l’istituzione del Parco del Delta
del Po. La copertura delle spese obbligatorie e’ assicurata a valere
sulle corrispondenti risorse rese disponibili a legislazione vigente
dalle regioni e dagli enti locali territorialmente interessati, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica »;
b) all’articolo 36, comma 1:
1) la lettera g) e’ sostituita dalla seguente:
«g) Capo d’Otranto – Grotte Zinzulusa e Romanelli – Capo di Leuca
»;
2) la lettera o) e’ sostituita dalla seguente:
« o) Capo Spartivento ».
1113. L’istituzione e il primo avviamento delle riserve di cui al
comma 1112, lettera b), sono finanziati nei limiti massimi di spesa
di euro 100.000 per ciascuna riserva, per l’esercizio 2018, il loro
funzionamento e’ finanziato, a decorrere dall’esercizio 2019,
rispettivamente con euro 300.000 e con euro 300.000.
1114. Agli oneri derivanti dal comma 1113, pari a euro 200.000 per
l’anno 2018 e a euro 600.000 a decorrere dall’anno 2019, si provvede
a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 32 della
legge 31 dicembre 1982, n. 979, mediante corrispondente riduzione
delle somme gia’ destinate al funzionamento delle altre riserve
marine.
1115. Il comma 4 dell’articolo 35 della legge n. 394 del 1991 e’
abrogato.
1116. All’articolo 34, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n.
394, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:
« f-bis) Matese;
f-ter) Portofino, comprendente la gia’ istituita area protetta
marina di Portofino ».
1117. L’istituzione e il primo avviamento dei parchi di cui al
comma 1116 sono finanziati nei limiti massimi di spesa di euro
300.000 per ciascun parco nazionale, per l’esercizio finanziario
2018. Il funzionamento del parco del Matese e del parco di Portofino
e’ finanziato, a decorrere dall’esercizio finanziario 2019,
rispettivamente con euro 2.000.000 e con euro 1.000.000.
1118. Agli oneri derivanti dal comma 1117, pari a euro 600.000 per
l’anno 2018 e a euro 3.000.000 a decorrere dall’anno 2019, si
provvede a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1,
comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, mediante
corrispondente riduzione delle somme gia’ destinate al funzionamento
degli altri Enti parco.
1119. Nell’ambito dei progetti finanziati ai sensi dell’articolo
19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una quota
dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare per gli anni 2018, 2019 e
2020, nel limite di 10 milioni di euro annui, e’ destinata
prioritariamente al finanziamento delle attivita’ previste
dall’articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394; il Ministro
dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1120. Nelle materie di interesse delle strutture della Presidenza
del Consiglio dei ministri, sono disposte le seguenti proroghe di
termini:
a) i termini di cui all’articolo 14, comma 31-ter, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di funzioni
fondamentali dei comuni, sono prorogati al 31 dicembre 2018;
b) all’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 6 marzo 2017,
n. 40, in materia di Consulta nazionale per il servizio civile, le
parole: « dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « diciotto
mesi »;
c) all’articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.
155, in materia di potenziamento dell’attivita’ informativa, le
parole: « Fino al 31 gennaio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: «
Fino al 31 gennaio 2019 »;
d) all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43,
in materia di servizi di informazione per la sicurezza, le parole: «
Fino al 31 gennaio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al
31 gennaio 2021 »;
e) all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n.
136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n.
6, in materia di Unita’ Tecnica-Amministrativa per la gestione dei
rifiuti nella regione Campania, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono
sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 ».
1121. Nelle materie di interesse del Ministero della giustizia, e’
disposta la seguente proroga di termini: all’articolo 1, comma 340,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il periodo di dodici mesi e’
prorogato sino al 31 dicembre 2018. A tal fine e’ autorizzata la
spesa di euro 5.807.509 per l’anno 2018, cui si provvede mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 21-quater, comma 5, del decreto-legge 27 giugno 2015, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132,
limitatamente all’anno 2018.
1122. Nelle materie di interesse del Ministero dell’interno, sono
disposte le seguenti proroghe di termini:
a) all’articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge9febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, in materia di documentazione amministrativa per i cittadini di
Stati non appartenenti all’Unione europea, le parole: « 31 dicembre
2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;
b) al fine di incrementare il ricorso alla misura del rimpatrio
volontario assistito (RVA) di cui all’articolo 14-ter del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e’ previsto l’avvio, in via sperimentale, di
un Piano nazionale per la realizzazione di interventi di rimpatrio
volontario assistito comprensivi di misure di reintegrazione e di
reinserimento dei rimpatriati nel Paese di origine, per il periodo
2018-2020 e nel limite di spesa di 500.000 euro per il 2018, di
1.500.000 euro per il 2019 e di 1.500.000 euro per il 2020. Tale
Piano prevede l’istituzione fino a un massimo di trenta sportelli
comunali che svolgono, in concorso con le associazioni piu’
rappresentative degli enti locali e in accordo con le prefetture
uffici territoriali del Governo, con le questure e con le
organizzazioni internazionali, attivita’ informative, di supporto, di
orientamento e di assistenza sociale e legale per gli stranieri che
possono accedere ai programmi di RVA esistenti; assicurano la
formazione di personale interno; curano l’informazione sui progetti
che prevedono, in partenariato, la reintegrazione nei Paesi di
origine dei destinatari dei programmi di RVA. Entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministro dell’interno, sono stabilite le linee guida e le modalita’
di attuazione del suddetto Piano;
c) all’articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12
luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
agosto 2011, n. 130, in materia di contrasto alla pirateria, le
parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31
dicembre 2018 »;
d) all’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004,
n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo 2005, n.
26, in materia di bilancio di previsione degli enti locali, le
parole: « per l’anno 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « per
l’anno 2018 »;
e) all’articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.
89, in materia di utilizzo delle risorse gia’ disponibili sulle
contabilita’ speciali delle province di Monza e della Brianza, di
Fermo e di Barletta-Andria-Trani, le parole: « 31 dicembre 2016 »
sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;
f) all’articolo 17, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85, in
materia di trasferimento di dati alla banca dati nazionale del DNA,
le parole: « un anno dalla data della sua entrata in funzione » sono
sostituite dalle seguenti: « il 31 dicembre 2018 »;
g) sono prorogate, fino al 31 dicembre 2018, le graduatorie vigenti
del personale dei corpi di cui all’articolo 66, comma 9-bis, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
h) all’articolo 1, comma 368, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e la graduatoria
vigente del concorso a 814 posti di vigile del fuoco, bandito con
decreto del Ministero dell’interno 6 novembre 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008,
che e’ prorogata fino al 31 dicembre 2018 »;
i) le attivita’ ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti
letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del
Ministro dell’interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, ed in possesso dei requisiti per
l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio,
approvato con decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012,
completano l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi
entro il 30 giugno 2019, previa presentazione, al Comando provinciale
dei Vigili del fuoco entro il 1º dicembre 2018 della SCIA parziale,
attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni,
come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al
fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali;
compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi;
impianti idrici antincendio; vie d’uscita ad uso esclusivo, con
esclusione dei punti ove e’ prevista la reazione al fuoco dei
materiali; vie d’uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti
ove e’ prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a
deposito.
1123. Al fine di garantire il tempestivo avvio delle procedure
connesse all’entrata in vigore del nuovo sistema elettorale, e’
autorizzata la spesa di un milione di euro per l’anno 2018 per
l’attuazione degli obblighi di trasparenza previsti dall’articolo 20,
nono comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione
della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall’articolo 4 della legge 3
novembre 2017, n. 165, e per l’implementazione dei sistemi
informativi a supporto dei nuovi adempimenti degli uffici elettorali
e per la trasmissione in formato elettronico alle Camere di tutti i
dati necessari per la proclamazione degli eletti, e, anche in
considerazione dei termini connessi alla nuova determinazione dei
collegi elettorali in attuazione dell’articolo 3 della citata legge
n. 165 del 2017, per le prime elezioni successive alla data di
entrata in vigore della presente legge, il numero delle
sottoscrizioni di cui all’articolo 18-bis, comma 1, del citato testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del
1957 e all’articolo 9, comma 2, del testo unico delle leggi recanti
norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e’ ridotto a un quarto.
1124. In attuazione degli impegni internazionali assunti
dall’Italia nell’ambito dell’Organizzazione per la sicurezza e la
cooperazione in Europa (OSCE), e’ ammessa la presenza presso gli
uffici elettorali di sezione, in occasione di consultazioni
elettorali o referendarie, di osservatori internazionali. A tale
fine, gli osservatori internazionali sono preventivamente accreditati
dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
che, almeno venti giorni prima della data stabilita per il voto,
trasmette al Ministero dell’interno l’elenco nominativo per la
successiva comunicazione ai prefetti di ciascuna provincia e ai
sindaci. Gli osservatori internazionali non possono in alcun modo
interferire nello svolgimento delle operazioni degli uffici
elettorali di sezione.
1125. Nelle materie di interesse del Ministero dell’economia e
delle finanze, e’ disposta la seguente proroga di termini:
all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in
materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico e di riduzione
dei costi per locazioni passive, le parole: « e 2017 » sono
sostituite dalle seguenti: « , 2017 e 2018 ».
1126. Al fine di garantire la continuita’ operativa e gestionale
necessaria per il conseguimento degli obiettivi strategici relativi
alle attivita’ informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di
attuazione, gli istituti contrattuali che disciplinano il rapporto di
servizio tra il Ministero dell’economia e delle finanze e la societa’
di cui all’articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, sono prorogati fino al completamento delle procedure in corso
per la stipula del nuovo atto regolativo.
1127. All’articolo 1 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172,
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Al fine di consentire agli istituti autonomi per le case
popolari, comunque denominati, situati nei territori delle regioni
del centro Italia colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e
del 26 e 30 ottobre 2016, che hanno aderito alla definizione
agevolata dei debiti secondo quanto previsto dall’articolo 6 del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, di completare i relativi
versamenti entro l’anno 2018 e di usufruire dei benefici derivanti
dalla suddetta definizione agevolata, il pagamento delle rate in
scadenza nel mese di novembre 2017 e’ differito al mese di novembre
2018.
3-ter. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307, e’ ridotto di 2,1 milioni di euro per l’anno 2017 ».
1128. Le disposizioni di cui al comma 1127 entrano in vigore il
giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale.
1129. In considerazione delle nuove competenze e funzioni
attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze, con
particolare riferimento all’aggregazione e centralizzazione degli
acquisti pubblici, al monitoraggio, indirizzo e coordinamento delle
partecipazioni pubbliche, al completamento della riforma del
bilancio, nonche’ al potenziamento delle attivita’ di monitoraggio
dei conti pubblici e di controllo delle entrate e della spesa e
all’armonizzazione dei bilanci pubblici, nel rispetto dei limiti
delle dotazioni organiche e delle facolta’ nonche’ dei vincoli
assunzionali previsti dalla normativa vigente e come risultanti anche
all’esito dei processi di cui all’articolo 1, comma 425, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, il Ministero dell’economia e delle finanze
puo’ coprire, per il 2018, le proprie carenze nei profili
professionali della terza area assumendo in ordine di graduatoria,
nel limite massimo del 50 per cento delle facolta’ assunzionali per
il 2018, i candidati risultati idonei nelle procedure selettive
interne per il passaggio dalla seconda alla terza area con
graduatorie approvate a decorrere dal 1° gennaio 2010, nonche’
procedere anche all’inquadramento nell’area superiore del personale
del Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 1,
comma 9, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
1130. Per le finalita’ di sviluppo, sperimentazione e messa a
regime dei sistemi informativi e delle nuove funzionalita’
strumentali all’attuazione della riforma del bilancio dello Stato
disposta dai decreti legislativi 12 maggio 2016, n. 90, e 12 maggio
2016, n. 93, nonche’ dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, e’
autorizzata l’assunzione di personale con contratto a tempo
determinato della durata massima di due anni, non rinnovabili,
reclutato attraverso procedure selettive pubbliche o mediante
l’utilizzazione di graduatorie di pubblici concorsi gia’ esistenti,
nel limite massimo di 500.000 euro in ragione d’anno, mediante
utilizzo delle disponibilita’ di parte corrente dell’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre
2014, n. 190. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
1131. Una quota delle risorse finanziarie previste alla voce «
Adeguamento e ammodernamento del sistema a supporto della tenuta
delle scritture contabili del bilancio dello Stato » della tabella
allegata alla deliberazione del Comitato interministeriale per la
programmazione economica n. 114/ 2015 del 23 dicembre 2015,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016, nel
limite massimo di 3 milioni di euro per il periodo 2018-2020, e’
utilizzata, mediante riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa,
per incrementare le risorse relative alle prestazioni straordinarie,
anche in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri emanato ai sensi dell’articolo 12 delle norme
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n.
344, e all’incentivazione della produttivita’ del personale del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero
dell’economia e delle finanze direttamente coinvolto nelle attivita’
di sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi
e delle nuove funzionalita’ strumentali all’attuazione della riforma
del bilancio dello Stato. Con successivo regolamento del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, adottato ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
individuate le procedure e le modalita’ di utilizzo delle risorse di
cui al precedente periodo.
1132. Nelle materie di interesse del Ministero dello sviluppo
economico, sono disposte le seguenti proroghe di termini:
a) all’articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, in materia
di anagrafe degli impianti di distribuzione dei carburanti, sono
apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 101, le parole: « centottanta giorni » sono sostituite
dalle seguenti: « trecentosessanta giorni »;
2) al comma 102, le parole: « dodici mesi » sono sostituite dalle
seguenti: « diciotto mesi »;
3) al comma 103, le parole: « nove mesi » sono sostituite dalle
seguenti: « quindici mesi »;
4) al comma 109, le parole: « nove mesi » sono sostituite dalle
seguenti: « quindici mesi »;
b) all’articolo 43, comma 12, del testo unico di cui al decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di sistema integrato
delle comunicazioni, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite
dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;
c) all’articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 4 luglio
2014, n. 102, le parole: « sino al 31 dicembre 2017 » sono sostituite
dalle seguenti: « sino al 31 dicembre 2018 » e le parole: « entro il
31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31
dicembre 2018 »;
d) alla legge 11 dicembre 2012, n. 224, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) all’articolo 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
« 1-bis. Entro il 1° luglio 2018, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano attivano i corsi regionali di cui all’articolo
7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per le
attivita’ di cui all’articolo 1, comma 3, della medesima legge, come
sostituito dall’articolo 1 della presente legge, previa definizione
di livelli minimi comuni, mediante accordo stipulato in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni
sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformita’
ai principi stabiliti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845.
1-ter. Per le imprese di autoriparazione, gia’ iscritte nel
registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane e
abilitate per una o piu’ attivita’ di cui all’articolo 1, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come sostituito dall’articolo 1
della presente legge, alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, la frequentazione, con esito positivo, dei corsi
regionali teorico-pratici di qualificazione di cui al comma 1-bis del
presente articolo consente l’immediata abilitazione del responsabile
tecnico relativamente all’abilitazione non posseduta. A tali imprese
non si applica l’articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5
febbraio 1992, n. 122, nella parte in cui si prevede l’esercizio per
almeno un anno dell’attivita’ di autoriparazione, come operaio
qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore
nell’arco degli ultimi cinque anni »;
2) all’articolo 3:
2.1) al comma 2, le parole: « peri cinque anni » sono sostituite
dalle seguenti: « per i dieci anni »;
2.2) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
« 2-bis. I termini di cui al comma 2 si applicano altresi’ ai fini
della regolarizzazione delle imprese gia’ iscritte, alla data di
entrata in vigore della presente legge, nel registro delle imprese o
nell’albo delle imprese artigiane e abilitate per una o piu’
attivita’ di cui all’articolo 1, comma 3, lettere a), b) e c), della
legge 5 febbraio 1992, n. 122, come sostituito ai sensi dell’articolo
1 della presente legge, che intendano conseguire l’abilitazione anche
per una o entrambe le altre attivita’ di cui al medesimo articolo 1,
comma 3».
1133. Nelle materie di interesse del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, e’ disposta la seguente
proroga di termini: all’articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10
dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
febbraio 2014, n. 6, in materia di gestione commissariale dello
stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto, le parole: « fino
al 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31
dicembre 2018 ».
1134. All’articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 3-bis e 9-bis, le parole: « e comunque non oltre il 31
dicembre 2017 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «
e comunque non oltre il 31 dicembre 2018 »;
b) al comma 9-bis, quarto periodo, dopo le parole: « nonche’ nel
limite massimo di 10 milioni di euro » e’ inserita la seguente: «
annui » e le parole: « nel corso dell’anno 2017 » sono sostituite
dalle seguenti: « nel corso degli anni 2017 e 2018 ».
1135. Al capo I del titolo I della parte quarta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l’articolo 194 e’ aggiunto il
seguente:
«Art. 194-bis (Semplificazione del procedimento di tracciabilita’
dei rifiuti e per il recupero dei contributi dovuti per il SISTRI). –
1. In attuazione delle disposizioni del codice dell’amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e per
consentire la lettura integrata dei dati riportati, gli adempimenti
relativi alle modalita’ di compilazione e tenuta del registro di
carico e scarico e del formulario di trasporto dei rifiuti di cui
agli articoli 190 e 193 del presente decreto possono essere
effettuati in formato digitale.
2. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare puo’, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
il Ministero dello sviluppo economico, l’Agenzia per l’Italia
digitale e l’Unioncamere, con proprio decreto, predisporre il formato
digitale degli adempimenti di cui al comma 1.
3. E’ consentita la trasmissione della quarta copia del formulario
di trasporto dei rifiuti prevista dal comma 2 dell’articolo 193,
anche mediante posta elettronica certificata.
4. Al contributo previsto dall’articolo 7 del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare 30 marzo 2016, n. 78, si applicano i termini di prescrizione
ordinaria previsti dall’articolo 2946 del codice civile.
5. Per il recupero dei contributi per il SISTRI dovuti e non
corrisposti e delle richieste di rimborso o di conguaglio da parte di
utenti del SISTRI, il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare stabilisce, con proprio decreto di natura non
regolamentare, una o piu’ procedure, nel rispetto dei seguenti
criteri:
a) comunicazione di avvio del procedimento con l’invio del
sollecito di pagamento, prima di procedere alla riscossione coattiva
del credito vantato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, per i contributi per il SISTRI dovuti e non
corrisposti o corrisposti parzialmente;
b) determinazione unitaria del debito o del credito, procedendo
alla compensazione dei crediti maturati a titolo di rimborso con
quanto dovuto a titolo di contributo;
c) previsione di modalita’ semplificate per la regolarizzazione
della posizione contributiva degli utenti obbligati al pagamento dei
contributi per il SISTRI, fino all’annualita’ in corso alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, che non vi abbiano
provveduto o vi abbiano provveduto parzialmente, mediante
ravvedimento operoso, acquiescenza o accertamento concordato in
contraddittorio;
d) definizione di strumenti di conciliazione giudiziale, al fine di
favorire il raggiungimento di accordi, in sede processuale, tra il
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e
gli utenti del SISTRI per i profili inerenti al pagamento o al
rimborso dei contributi per il SISTRI.
6. L’esperimento delle procedure di cui al comma 2 del presente
articolo determina, all’esito della regolarizzazione della posizione
contributiva, l’estinzione della sanzione di cui all’articolo
260-bis, comma 2, e non comporta il pagamento di interessi ».
1136. Nelle materie di interesse del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti sono disposte le seguenti proroghe di termini:
a) all’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n.
244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.
19, in materia di salvamento acquatico, le parole: « 31 dicembre 2017
», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre
2018 »;
b) all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le
parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31
dicembre 2018 ». Conseguentemente, la sospensione dell’efficacia
disposta dall’articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, si intende prorogata fino al 31 dicembre 2018.
1137. Il termine fissato dall’articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2015, n. 71, e’ prorogato al 31 dicembre 2018.
1138. Il termine di cui all’articolo 1, comma 1, primo periodo, del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e’ prorogato al
31 dicembre 2020.
1139. All’articolo 49 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1 e 2, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite
dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;
b) al comma 3, le parole: « dal 2012 al 2017 » sono sostituite
dalle seguenti: « dal 2012 al 2018 ».
1140. Al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 1, le parole: « 1° luglio 2018 » sono
sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2019 »;
b) all’articolo 7, comma 1, le parole: « 1° luglio 2018 » sono
sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2019 ».
1141. Nelle materie di interesse del Ministero della salute, sono
disposte le seguenti proroghe di termini:
a) all’articolo 27-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114, in materia di liquidazione di importi per
soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da
somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni
obbligatorie, le parole: « entro il 31 dicembre 2017 » sono
sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2018 »;
b) all’articolo 15, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, in materia di sistema di remunerazione della
filiera distributiva del farmaco, le parole: « Entro il 1º gennaio
2018 » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 1º gennaio 2019 ».
1142. Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma
1-bis, del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
in materia di acquisizione della documentazione e dell’informazione
antimafia peri terreni agricoli, non si applicano alle erogazioni
relative alle domande di fruizione di fondi europei presentate prima
del 19 novembre 2017. Le predette disposizioni, limitatamente ai
terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non
superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2018.
1143. In materia di edilizia scolastica, sono disposte le seguenti
proroghe di termini:
a) all’articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle
seguenti: « 31 dicembre 2018 ». Restano fermi i termini di
conservazione dei residui previsti a legislazione vigente;
b) all’articolo 1, comma 165, quarto periodo, della legge 13 luglio
2015, n. 107, le parole: « entro il 31 dicembre 2017 » sono
sostituite dalle seguenti: « entro il 30 settembre 2018 ».
1144. All’articolo 11, comma 2, secondo periodo, della legge 27
novembre 2017, n. 167, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono
sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 ».
1145. Le somme residue relative ai mutui che sono stati trasferiti
al Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione
dell’articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, concessi per interventi di edilizia universitaria dalla Cassa
depositi e prestiti Spa, a valere sulle risorse di cui all’articolo
1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, nonche’ a valere
sulle risorse di cui all’articolo 54, comma 1, della legge 23
dicembre 1999, n. 488, possono essere erogate anche successivamente
alla scadenza dell’ammortamento dei predetti mutui ai fini della
realizzazione degli interventi riguardanti l’opera oggetto del mutuo
concesso ovvero del diverso utilizzo autorizzato dalla Cassa depositi
e prestiti Spa nel corso del periodo di ammortamento, previo parere
favorevole del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca. L’erogazione delle suddette somme e’ effettuata dalla Cassa
depositi e prestiti Spa entro il 31 dicembre 2019, su domanda dei
soggetti mutuatari, previo nulla osta del Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca.
1146. All’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre
2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre
2013, n. 128, le parole: « e 2016-2017 » sono sostituite dalle
seguenti: « , 2016-2017 e 2017-2018 ».
1147. Al comma 40 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.
232, le parole: « Per l’anno 2017 » sono sostituite dalle seguenti: «
Per gli anni 2017 e 2018 » e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: « per ciascuno dei due anni ».
1148. In materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche
amministrazioni, sono disposte le seguenti proroghe di termini:
a) l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per
assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre
2017 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni
delle assunzioni, e’ prorogata al 31 dicembre 2018, ferma restando la
vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e,
per gli idonei, l’eventuale termine di maggior durata della
graduatoria ai sensi dell’articolo 35, comma 5-ter, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) all’articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, le parole: « 31 dicembre 2017 », ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;
2) al comma 6-quater, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono
sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;
c) all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n.
15, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: «
31 dicembre 2018 »;
d) fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 227, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, all’articolo 1 del decreto-legge 31
dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, le parole: « negli anni 2013, 2014 e 2015 » sono
sostituite dalle seguenti: « negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 » e
le parole: « 31 dicembre 2017 », ovunque ricorrono, sono sostituite
dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;
2) al comma 4, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite
dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;
e) il termine per procedere alle assunzioni autorizzate con il
decreto previsto all’articolo 1, comma 365, lettera b), della legge
11 dicembre 2016, n. 232, e’ prorogato al 31 dicembre 2018;
f) all’articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31
dicembre 2018 »;
g) all’articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite
dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;
h) all’articolo 22, comma 8, del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75, le parole: « 1° gennaio 2018 » sono sostituite dalle
seguenti: « 1° gennaio 2019 ».
1149. All’articolo 46, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n.
247 le parole: « diritto comunitario ed internazionale privato » sono
sostituite dalle seguenti: « diritto dell’Unione europea, diritto
internazionale privato ».
1150. Al comma 4 dell’articolo 7 del decreto-legge 31 agosto 2016,
n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016,
n. 197, le parole: « 1º gennaio 2018 » sono sostituite dalle
seguenti: « 1º gennaio 2019 ».
1151. All’articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle
seguenti: « 31 dicembre 2018 ».
1152. All’articolo 17-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le
parole: « per i successivi trentasei mesi » sono sostituite dalle
seguenti: « per i successivi quarantotto mesi ».
1153. All’articolo 1836, comma 2, del codice di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: « ad apposito conto di
tesoreria » sono sostituite dalle seguenti: « ad apposita
contabilita’ speciale aperta presso la tesoreria dello Stato. La
relativa gestione, che puo’ essere affidata ai sensi dell’articolo
19, comma 5, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha natura di
gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei
conti, ai sensi dell’articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041
».
1154. All’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 151, le parole: « gennaio 2018 » sono sostituite
dalle seguenti: « gennaio 2019 ». All’articolo 8, comma 2, della
legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: « gennaio 2018 » sono
sostituite dalle seguenti: « gennaio 2019 ».
1155. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le
relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
1156. All’articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8-bis:
1) al primo periodo, dopo le parole: « degli enti territoriali »
sono aggiunte le seguenti: « e altri immobili appartenenti al demanio
dello Stato »;
2) dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: « Gli immobili di
tipo residenziale in uso al Ministero della difesa acquisiti dai
citati fondi ai sensi del presente comma contribuiscono al
raggiungimento della quota minima di alloggi da alienare fissata dal
comma 3 dell’articolo 306 del codice dell’ordinamento militare, di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e i relativi
introiti sono destinati alla realizzazione del programma pluriennale
di cui all’articolo 297 dello stesso codice »;
b) al comma 8-quater, il quinto periodo e’ sostituito dal
seguente: « Al predetto Dicastero, a fronte del conferimento e su
indicazione del conferente, e’ riconosciuto direttamente in quote del
costituendo fondo il 30 per cento del valore di apporto dei beni, da
impiegare con prioritaria destinazione alla razionalizzazione e alla
riorganizzazione del settore infrastrutturale, ad esclusione di spese
di natura ricorrente. Le corrispondenti risorse sono versate
all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva integrale
riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero
della difesa, in aggiunta rispetto alle dotazioni finanziarie
iscritte nel medesimo stato di previsione. In ogni caso fino a quando
la procedura di valorizzazione di cui al comma 4 non sia stata
completata, secondo le valutazioni effettuate dalla relativa societa’
di gestione del risparmio, il Ministero della difesa non puo’
alienare la maggioranza delle predette quote ».
1157. Al fine di potenziare la ricerca nel meridione d’Italia, con
particolare riferimento alle scienze del mare per lo studio della
biologia fondamentale ed applicata degli organismi e degli ecosistemi
marini e della loro evoluzione attraverso un approccio integrato e
interdisciplinare e lo sviluppo delle iniziative scientifiche sul
piano nazionale, e’ autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per
l’anno 2019 a favore dell’Istituto nazionale di biologia, ecologia e
biotecnologie marine-Stazione zoologica Anton Dohrn.
1158. La societa’ Armamenti e Aerospazio S.p.A. in liquidazione,
tenuto conto della garanzia dello Stato di cui all’articolo 5, comma
2-bis, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, in deroga alle
disposizioni dell’articolo 2491, secondo comma, del codice civile,
versa all’entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 marzo 2018,
la somma di 100 milioni di euro a valere sull’importo delle
disponibilita’ finanziarie della societa’ stessa.
1159. Il Fondo di cui all’articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2
luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2007, n. 127, e’ incrementato di un milione di euro per l’anno
2018, di 5 milioni di euro per l’anno 2019 e di 10 milioni di euro
per l’anno 2020. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al
finanziamento di progetti di sviluppo economico e di integrazione:
a) di tutti i comuni appartenenti alle province confinanti con due
regioni a statuto speciale e che non possono accedere alle misure di
cui all’articolo 2, commi 117 e 117-bis, della legge 23 dicembre
2009, n. 191;
b) dei comuni confinanti appartenenti alle regioni a statuto
ordinario che confinano con due regioni a statuto speciale e che non
possono accedere alle misure di cui all’articolo 2, commi 117 e
117-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
1160. Le modalita’ e i criteri di erogazione delle risorse del
Fondo di cui all’articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio
2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2007, n. 127, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, ai sensi del citato articolo 6, comma 7, secondo
periodo, del decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007, tenendo conto
dell’effettiva condizione di svantaggio del comune in termini
sociali, economici e morfologici.
1161. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi
finanziati dal Fondo di cui all’articolo 6, comma 7, del
decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni,
dalla legge3 agosto 2007, n. 127, le corrispondenti risorse gia’
assegnate sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione
dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al
medesimo Fondo per le finalita’ di cui al comma 1159.
1162. Al fine di garantire la piena attuazione degli adempimenti
previsti dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/ CE,
nonche’ dalla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle
autorita’ competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche’ alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro
2008/977/GAI del Consiglio, e per far fronte agli oneri determinati
dall’applicazione della legge 29 maggio 2017, n. 71, il fondo di cui
all’articolo 156, comma 10, del codice di cui al decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, e’ ulteriormente incrementato nella misura di
4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019.
1163. Ai fini dell’attuazione del Piano di azione in ottemperanza
alla risoluzione n. 1325(2000) del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite (S/RES/1325), sulle donne, la pace e la sicurezza, e
delle risoluzioni seguenti, incluse le azioni di promozione,
monitoraggio e valutazione dello stesso nonche’ la formazione nel
settore della mediazione e prevenzione dei conflitti, e per le
conseguenti azioni previste, all’articolo 1, comma 350, della legge
11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « l’anno 2017 e di 500.000 euro
per ciascuno degli anni 2018 e 2019 » sono sostituite dalle seguenti:
« ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 ».
1164. Al fine di consentire il rapido completamento delle opere,
anche accessorie, inerenti alla societa’ Quadrilatero Umbria Marche
SpA, da individuare specificamente nell’aggiornamento del contratto
di programma 2016-2020 stipulato con ANAS SpA, e’ concesso ad ANAS
SpA un contributo straordinario pari a 32 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni dal 2018 al 2022.
1165. All’articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.
172, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
« 3. A partire dalla data dell’affidamento di cui al comma 4, il
concessionario subentrante dell’infrastruttura autostradale A22
Brennero-Modena versa all’entrata del bilancio dello Stato, entro il
15 novembre di ciascun anno, l’importo di 160 milioni di euro per
l’anno 2018 e di 70 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal
2019 al 2024 e comunque fino a concorrenza del valore di concessione,
che non potra’ essere complessivamente inferiore a 580 milioni di
euro. Nella determinazione del valore di concessione, di cui al
periodo precedente, sono in ogni caso considerate le somme gia’
erogate dallo Stato per la realizzazione dell’infrastruttura »;
b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: « schema di
convenzione » sono aggiunte le seguenti: « e comunque, con
riferimento all’infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena,
entro il 30 settembre 2018 ».
1166. Sono autorizzate le variazioni delle dotazioni finanziarie
relative alle autorizzazioni di spesa indicate nell’allegato n. 2
annesso alla presente legge.
1167. L’integrazione salariale di cui all’articolo 1-bis del
decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e’ prorogata per
l’anno 2018, nel limite di spesa di 24 milioni di euro. Ai fini
dell’erogazione del beneficio di cui al precedente periodo, il
Ministero dello sviluppo economico presenta al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali una relazione nella quale sono riportati
l’onere previsto, il periodo di copertura, i beneficiari e il
raggiungimento degli obiettivi. E’ altresi’ prorogato, per l’anno
2018, l’intervento di cui all’articolo 5, comma 14, del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
maggio 2005, n. 80, a carico del Fondo per gli interventi
straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui
all’articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
che e’ a tal fine integrato dell’importo di 400.000 euro per l’anno
2018.
1168. All’onere derivante dal comma 1167, pari complessivamente a
24.400.000 euro per l’anno 2018, si provvede quanto a 12.455.793 euro
mediante utilizzo delle risorse disponibili nell’anno 2017 relative
all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1-bis del
decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, che sono
conservate in bilancio nel conto dei residui. Il presente comma entra
in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge
nella Gazzetta Ufficiale.
1169. Al fine di consentire il rapido completamento delle opere
concernenti il progetto «Viabilita’ di accesso all’hub portuale di La
Spezia – Variante alla SS 1 Aurelia », e’ concesso all’ANAS Spa un
contributo straordinario pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2019 e 2020.
1170. Al fine di realizzare gli obiettivi fissati dalla Strategia
italiana per l’Artico, adottata nel 2015 dal Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, di assicurare la
partecipazione italiana all’International Arctic Science Committee
(IASC), al Sustaining Arctic Observing Networks (SAON) e al Ny
Alesund Science Managers Committee (NySMAC), nonche’ di attuare gli
impegni assunti dall’Italia con la dichiarazione congiunta dei
Ministri della ricerca firmata alla prima Arctic Science Ministerial
a Washington il 28 settembre 2016, e’ istituito per il triennio
2018-2020 il Programma di ricerche in Artico (PRA), finalizzato al
sostegno dell’Italia quale Stato osservatore del Consiglio artico.
1171. Le linee strategiche e di indirizzo attuativo del PRA sono
elaborate e proposte dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)
nell’ambito del Comitato scientifico per l’Artico (CSA), di cui ai
commi 1173 e 1174.
1172. Il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca
e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, di concerto tra loro, approvano il PRA, contenente le
linee strategiche e di indirizzo attuativo, nonche’ i programmi
annuali di ricerca e vigilano sulla sua attuazione.
1173. Allo scopo di elaborare, proporre e gestire il PRA e’
istituito presso il CNR, nell’ambito del Dipartimento scienze del
sistema terra e tecnologie per l’ambiente (DTA), il Comitato
scientifico per l’Artico che provvede a:
a) elaborare su base triennale il PRA e i relativi programmi
annuali;
b) assicurare il collegamento con gli organismi scientifici
internazionali;
c) coordinare le attivita’ di ricerca italiane con quelle di altri
Paesi presenti in Artico;
d) promuovere collaborazioni e sinergie tra il PRA e le altre
iniziative nazionali in Artico, in particolare quelle inserite in
progetti europei;
e) predisporre alla fine del triennio di cui al comma 1170 una
relazione per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e per il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca;
f) raccogliere la documentazione relativa ai risultati delle
attivita’ scientifiche svolte in Artico;
g) incentivare, anche attraverso borse di studio, la conoscenza e
lo studio delle tematiche polari e dei cambiamenti climatici.
1174. Il Comitato scientifico per l’Artico ecomposto dai seguenti
nove membri, aventi mandato triennale rinnovabile:
a) un presidente nella persona del Capo della delegazione italiana
al Consiglio artico (Senior Arctic Official);
b) un rappresentante del Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca;
c) il rappresentante italiano nell’lASC;
d) il rappresentante italiano di NySMAC;
e) quattro esperti in problematiche polari, nominati dal presidente
del CNR su designazione, rispettivamente, del CNR stesso,
dell’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale
(OGS), dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) e
dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo
sviluppo economico sostenibile (ENEA);
f) un esperto in problematiche polari, anche non di cittadinanza
italiana, indipendente dagli enti di cui al presente comma e nominato
dal CNR.
1175. Il CNR provvede all’attuazione del Programma annuale (PA) nel
rispetto delle norme stabilite dal Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca. Il PA deve indicare le attivita’ di
ricerca scientifica e tecnologica da svolgere in Artico, il supporto
tecnico-logistico necessario, le risorse umane impegnate per le
attivita’ e la ripartizione delle spese. Il PA deve assicurare quote
di partecipazione a favore dei soggetti, universita’, enti di ricerca
pubblici e privati, selezionati attraverso bandi pubblici emanati dal
CNR.I progetti di ricerca sono valutati e approvati sulla base dei
seguenti criteri: adeguatezza scientifica, culturale e tecnica,
nonche’ contributi in termini di risorse umane, strumentali e
finanziarie alla loro realizzazione.
1176. L’attuazione operativa del PA e’ affidata al CNR. Attraverso
le risorse del PRA, il CNR provvede all’acquisto, al noleggio e alla
manutenzione delle infrastrutture e delle apparecchiature installate
presso la Stazione dirigibile Italia a Ny Alesund – Svalbard e presso
strutture italiane ospitate in altre stazioni artiche. Le spese fisse
per i contratti di affitto che assicurano la disponibilita’ della
Stazione dirigibile Italia, dei servizi basilari e delle aree
riservate all’attivita’ scientifica sono a carico dei competenti
uffici del CNR.
1177. Per assicurare la copertura finanziaria del PRA, nello stato
di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca e’ istituito il Fondo per il programma di ricerche in Artico
con una dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2018,
2019 e 2020.
1178. Il Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della
produzione bieticolo-saccarifera di cui all’articolo 1, comma 1063,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, rifinanziato dall’articolo
56-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e’ incrementato di
4 milioni di euro per l’anno 2018, di 5 milioni di euro per l’anno
2019 e di 6 milioni di euro per l’anno 2020.
1179. All’articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, le parole: « nonche’ apposito preventivo parere
dell’Autorita’ nazionale anticorruzione » sono soppresse;
b) dopo il comma 7, e’ aggiunto il seguente:
« 7-bis. L’Autorita’ nazionale anticorruzione verifica in via
preventiva, ai sensi dell’articolo 213, comma 1, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la correttezza della procedura
adottata dall’ANAS per la definizione degli accordi bonari e delle
transazioni di cui al comma 7. Le modalita’ di svolgimento della
verifica preventiva sono definite in apposita convenzione stipulata
tra l’Anas S.p.A. e l’Autorita’ nazionale anticorruzione nella quale
e’ individuata anche la documentazione oggetto di verifica ».
1180. Al fine di garantire che le procedure per l’assegnazione
delle concessioni di commercio su aree pubbliche siano realizzate in
un contesto temporale e regolatorio omogeneo, il termine delle
concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente
disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2020 e’
prorogato fino a tale data.
1181. In relazione a quanto disposto dal comma 1180 e nel quadro
della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale
connessi alla tutela dell’occupazione, le amministrazioni interessate
prevedono, anche in deroga a quanto disposto dall’articolo 16 del
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, specifiche modalita’ di
assegnazione per coloro che, nell’ultimo biennio, hanno direttamente
utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito
per se’ e per il proprio nucleo familiare. Con intesa sancita in sede
di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, si provvede conseguentemente
all’integrazione dei criteri previsti dall’intesa 5 luglio 2012,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, sancita
in attuazione dell’articolo 70, comma 5, del citato decreto
legislativo n. 59 del 2010, stabilendo altresi’, ai fini della
garanzia della concorrenza nel settore, il numero massimo di posteggi
complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico, sia
nella medesima area sia in diverse aree, mercatali e non mercatali.

Parte II
Sezione II
Approvazione degli stati di previsione

Art. 2

Stato di previsione dell’entrata

1. L’ammontare delle entrate previste per l’anno finanziario 2018,
relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro
provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in
virtu’ di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta
dall’annesso stato di previsione dell’entrata (Tabella n. 1).

Art. 3

Stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del
Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno finanziario 2018,
in conformita’ all’annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
2. L’importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e
all’estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per
regolazioni debitorie, e’ stabilito, per l’anno 2018, in 55.000
milioni di euro.
3. I limiti di cui all’articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE
S.p.a. – Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati per
l’anno finanziario 2018, rispettivamente, in 3.000 milioni di euro
per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 18.000
milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro
mesi.
4. La SACE S.p.a. e’ altresi’ autorizzata, per l’anno finanziario
2018, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente
alle attivita’ di cui all’articolo 11quinquies, comma 4, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per
cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 3 del presente
articolo.
5. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma « Fondi
di riserva e speciali », nell’ambito della missione « Fondi da
ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze, sono stabiliti, per l’anno finanziario 2018,
rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.500 milioni di euro, 2.000
milioni di euro, 398,5 milioni di euro e 7.300 milioni di euro.
6. Per gli effetti di cui all’articolo 26 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie, per l’anno
finanziario 2018, quelle descritte nell’elenco n. 1, allegato allo
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
7. Le spese per le quali si puo’ esercitare la facolta’ prevista
dall’articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate,
per l’anno finanziario 2018, nell’elenco n. 2, allegato allo stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
8. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilita’
sanitaria in attuazione dell’articolo 12, comma 3, lettera b), del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ministro
dell’economia e delle finanze e’ autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alla riassegnazione al programma « Concorso dello Stato al
finanziamento della spesa sanitaria », nell’ambito della missione «
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali » dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
finanziario 2018, delle somme versate all’entrata del bilancio dello
Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
9. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «
Protezione sociale per particolari categorie », azione « Promozione e
garanzia delle pari opportunita’ », nell’ambito della missione «
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia » dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
finanziario 2018, delle somme affluite all’entrata del bilancio dello
Stato, derivanti dai contributi destinati dall’Unione europea alle
attivita’ poste in essere dalla Commissione per le pari opportunita’
fra uomo e donna.
10. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato a
provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme
occorrenti per l’effettuazione delle elezioni politiche,
amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti
all’Italia e per l’attuazione dei referendum dal programma « Fondi da
assegnare », nell’ambito della missione « Fondi da ripartire » dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno finanziario 2018, ai competenti programmi degli stati di
previsione del medesimo Ministero dell’economia e delle finanze e dei
Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, dell’interno e della difesa per lo stesso anno
finanziario, per l’effettuazione di spese relative a competenze
spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei
presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi
agli estranei all’amministrazione, a missioni, a premi, a indennita’
e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e
trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di
viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e
telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione
e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad
altre esigenze derivanti dall’effettuazione delle predette
consultazioni elettorali.
11. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato a
trasferire, con propri decreti, per l’anno 2018, ai capitoli del
titolo III (Rimborso di passivita’ finanziarie) degli stati di
previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per
competenza e per cassa, nel programma « Rimborsi del debito statale
», nell’ambito della missione « Debito pubblico » dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, in relazione
agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di
rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello
Stato.
12. Nell’elenco n. 5, allegato allo stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze, sono indicate le spese per
le quali si possono effettuare, per l’anno finanziario 2018,
prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all’articolo 9, comma
4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma «
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli
obblighi fiscali », nell’ambito della missione « Politiche
economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica
», nonche’ nel programma « Concorso della Guardia di Finanza alla
sicurezza pubblica », nell’ambito della missione « Ordine pubblico e
sicurezza » del medesimo stato di previsione.
13. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della
guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo
937 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell’anno
2018, ai sensi dell’articolo 803 del medesimo codice, e’ stabilito in
70 unita’.
14. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri, assegnate dal CIPE con propria delibera alle
amministrazioni interessate ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della
legge 17 maggio 1999, n. 144, per l’anno finanziario 2018, destinate
alla costituzione di unita’ tecniche di supporto alla programmazione,
alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono
versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate,
con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, negli stati
di previsione delle amministrazioni medesime.
15. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato a
provvedere, con propri decreti, per l’anno finanziario 2018, alla
riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, nella misura
stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell’ambito della
voce « Entrate derivanti dal controllo e repressione delle
irregolarita’ e degli illeciti » dello stato di previsione
dell’entrata, dalla societa’ Equitalia Giustizia SpA a titolo di
utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui
all’articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2008, n. 133.
16. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con propri decreti,
provvede, nell’anno finanziario 2018, all’adeguamento degli
stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle
vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in
corrispondenza con l’effettivo andamento delle relative riscossioni.
17. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche
di bilancio », nell’ambito della missione « Politiche
economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica »
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno finanziario 2018, delle somme versate all’entrata del
bilancio dello Stato relative alla gestione liquidatoria del Fondo
gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed alla gestione
liquidatoria denominata « Particolari e straordinarie esigenze, anche
di ordine pubblico, della citta’ di Palermo ».
18. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini
di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e
2223 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno finanziario 2018, iscritti nel programma « Oneri
per il servizio del debito statale », e tra gli stanziamenti dei
capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel
programma « Rimborsi del debito statale », al fine di provvedere alla
copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di
mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale
modalita’ di finanziamento risulti piu’ conveniente per la finanza
pubblica rispetto all’emissione di titoli del debito pubblico.
19. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti
programmi dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze, per l’anno finanziario 2018, delle somme versate
all’entrata del bilancio dello Stato dal CONI, destinate alle
attivita’ sportive del personale del Corpo della guardia di finanza.

Art. 4

Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e
disposizioni relative

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del
Ministero dello sviluppo economico, per l’anno finanziario 2018, in
conformita’ all’annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
2. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui
all’articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito
dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a
sostegno dell’occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi
disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate
all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate,
nell’anno finanziario 2018, con decreti del Ministro dell’economia e
delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n.
410 del 1993, convertito dalla legge n. 513 del 1993.

Art. 5

Stato di previsione del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l’anno
finanziario 2018, in conformita’ all’annesso stato di previsione
(Tabella n. 4).
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, con propri decreti, per l’anno finanziario 2018, variazioni
compensative in termini di residui, di competenza e di cassa tra i
capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, anche tra missioni e programmi diversi, connesse
con l’attuazione dei decreti legislativi 14 settembre 2015, n. 149 e
n. 150.

Art. 6

Stato di previsione del Ministero della giustizia
e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del
Ministero della giustizia, per l’anno finanziario 2018, in
conformita’ all’annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di
competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalle regioni,
dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati
all’entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il
mantenimento, per l’assistenza e per la rieducazione dei detenuti e
internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al
miglioramento delle condizioni detentive e delle attivita’
trattamentali, nonche’ per le attivita’ sportive del personale del
Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel
programma « Amministrazione penitenziaria » e nel programma «
Giustizia minorile e di comunita’ », nell’ambito della missione «
Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia
per l’anno finanziario 2018.

Art. 7

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
per l’anno finanziario 2018, in conformita’ all’annesso stato di
previsione (Tabella n. 6).
2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e’ autorizzato ad effettuare, previe intese con il
Ministero dell’economia e delle finanze, operazioni in valuta estera
non convertibile pari alle disponibilita’ esistenti nei conti
correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze
diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell’articolo 5 della
legge 6 febbraio 1985, n. 15, e successive modificazioni, e che
risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali.
Il relativo controvalore in euro e’ acquisito all’entrata del
bilancio dello Stato ed e’ contestualmente iscritto, con decreti del
Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base delle indicazioni
del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, nei pertinenti programmi dello stato di previsione
del medesimo Ministero per l’anno finanziario 2018, per
l’effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento,
mantenimento ed acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli
istituti di cultura e delle scuole italiane all’estero. Il Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale e’ altresi’
autorizzato ad effettuare, con le medesime modalita’, operazioni in
valuta estera pari alle disponibilita’ esistenti nei conti correnti
valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate,
ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento
del tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze su richiesta
della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale.

Art. 8

Stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, per
l’anno finanziario 2018, in conformita’ all’annesso stato di
previsione (Tabella n. 7).

Art. 9

Stato di previsione del Ministero dell’interno
e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del
Ministero dell’interno, per l’anno finanziario 2018, in conformita’
all’annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
2. Le somme versate dal CONI nell’ambito della voce « Entrate
derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali » dello stato
di previsione dell’entrata sono riassegnate, con decreti del Ministro
dell’economia e delle finanze, al programma « Prevenzione dal rischio
e soccorso pubblico », nell’ambito della missione « Soccorso civile »
dello stato di previsione del Ministero dell’interno per l’anno
finanziario 2018, per essere destinate alle spese relative
all’educazione fisica, all’attivita’ sportiva e alla costruzione, al
completamento e all’adattamento di infrastrutture sportive
concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Nell’elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero
dell’interno, sono indicate le spese per le quali si possono
effettuare, per l’anno finanziario 2018, prelevamenti dal fondo a
disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all’articolo 1 della
legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma «
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia », nell’ambito della
missione « Ordine pubblico e sicurezza ».
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, per l’anno finanziario 2018, le
variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa
dello stato di previsione del Ministero dell’interno, occorrenti per
l’attuazione delle disposizioni recate dall’articolo 61 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni,
dall’articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e
successive modificazioni, e dall’articolo 8, comma 5, della legge 3
maggio 1999, n. 124, relative ai trasferimenti erariali agli enti
locali.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato a
trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro
dell’interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per
l’anno finanziario 2018, le risorse iscritte nel capitolo 2313,
istituito nel programma « Flussi migratori, interventi per lo
sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con
le confessioni religiose », nell’ambito della missione «
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti » dello stato di
previsione del Ministero dell’interno, e nel capitolo 2872, istituito
nel programma « Pianificazione e coordinamento Forze di polizia »
nell’ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del
medesimo stato di previsione, in attuazione dell’articolo 1, comma
562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell’articolo 34 del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui
all’articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
6. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, per l’anno finanziario 2018, con propri decreti, nello
stato di previsione del Ministero dell’interno, le variazioni
compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa, occorrenti
per l’attuazione delle disposizioni recate dai decreti legislativi 14
marzo 2011, n. 23, e 6 maggio 2011, n. 68, in materia di federalismo
fiscale municipale e di autonomia di entrata delle province.
7. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato a
riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del
Ministero dell’interno, per l’anno finanziario 2018, i contributi
relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui
all’articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all’entrata del bilancio
dello Stato e destinati, ai sensi dell’articolo 14-bis del medesimo
testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per
il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di
provenienza.
8. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento
dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di
Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi
dell’articolo 14ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, il Ministro dell’economia e delle finanze e’
autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del
Ministro dell’interno, per l’anno finanziario 2018, le occorrenti
variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del
Ministero dell’interno, anche tra missioni e programmi diversi.
9. Ferma restando l’adozione dello specifico sistema di erogazione
unificata di competenze fisse e accessorie al personale da parte
delle amministrazioni dello Stato, al fine di consentire l’erogazione
nell’anno successivo delle somme rimaste da pagare alla fine di
ciascun esercizio finanziario a titolo di competenze accessorie, per
tutti gli appartenenti alle Forze di polizia si applicano le
disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 2 del decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 1° dicembre 2010, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2010.
10. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, per l’anno finanziario 2018, le
variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello
stato di previsione del Ministero dell’interno « Elaborazione,
quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da
attribuire agli enti locali » e « Gestione dell’albo dei segretari
comunali e provinciali », in relazione alle minori o maggiori
occorrenze connesse alla gestione dell’albo dei segretari provinciali
e comunali necessarie ai sensi dell’articolo 7, comma 31-ter, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell’articolo 10 del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
11. Al fine di consentire la corresponsione nell’ambito del sistema
di erogazione unificata delle competenze accessorie dovute al
personale della Polizia di Stato, per i servizi resi nell’ambito
delle convenzioni stipulate con Poste italiane Spa, con l’ANAS S.p.A.
e con l’Associazione italiana societa’ concessionarie autostrade e
trafori, il Ministro dell’interno e’ autorizzato ad apportare, con
propri decreti, previo assenso del Ministero dell’economia e delle
finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le
occorrenti variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte
sul capitolo 2502, istituito nel programma « Contrasto al crimine,
tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica » della missione «
Ordine pubblico e sicurezza » sui pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell’interno.

Art. 10

Stato di previsione del Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per
l’anno finanziario 2018, in conformita’ all’annesso stato di
previsione (Tabella n. 9).

Art. 11

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l’anno
finanziario 2018, in conformita’ all’annesso stato di previsione
(Tabella n. 10).
2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle
capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media
nell’anno 2018, ai sensi dell’articolo 803 del codice di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e’ stabilito come segue:
200 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera
c) del comma 1 dell’articolo 937 del codice di cui al decreto
legislativo n. 66 del 2010; 70 ufficiali piloti di complemento, di
cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 937 del codice di cui
al decreto legislativo n. 66 del 2010.
3. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di
porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l’Accademia navale
e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l’anno 2018, e’
fissato in 136 unita’.
4. Nell’elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle
capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali si possono
effettuare, per l’anno finanziario 2018, i prelevamenti dal fondo a
disposizione iscritto nel programma « Sicurezza e controllo nei mari,
nei porti e sulle coste », nell’ambito della missione « Ordine
pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione.
5. Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa
e contabilita’ delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6
febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono
essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.
6. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il
Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla
gestione dei fondi di pertinenza delle Capitanerie di porto. Alle
spese per la manutenzione e l’esercizio dei mezzi nautici, terrestri
e aerei e per attrezzature tecniche, materiali e infrastrutture
occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle
caserme delle Capitanerie di porto, di cui al programma « Sicurezza e
controllo nei mari, nei porti e sulle coste », nell’ambito della
missione « Ordine pubblico e sicurezza » dello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per
l’anno finanziario 2018, le disposizioni dell’articolo 61-bis del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita’ generale
dello Stato.
7. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato a
riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti quota parte delle entrate versate al
bilancio dello Stato derivanti dai corrispettivi di concessione
offerti in sede di gara per il riaffidamento delle concessioni
autostradali nella misura necessaria alla definizione delle eventuali
pendenze con i concessionari uscenti.

Art. 12

Stato di previsione del Ministero della difesa
e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del
Ministero della difesa, per l’anno finanziario 2018, in conformita’
all’annesso stato di previsione (Tabella n. 11).
2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in
servizio come forza media nell’anno 2018, ai sensi dell’articolo 803
del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e’
stabilito come segue:
a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del comma 1
dell’articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del
2010:
1) Esercito n. 64;
2) Marina n. 33;
3) Aeronautica n. 78;
4) Carabinieri n. 0;
b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera
b) del comma 1 dell’articolo 937 del codice di cui al decreto
legislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 0;
2) Marina n. 26;
3) Aeronautica n. 9;
c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla
lettera d) del comma 1 dell’articolo 937 del codice di cui al decreto
legislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 98;
2) Marina n. 20;
3) Aeronautica n. 25;
4) Carabinieri n. 70.
3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie
delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, di cui alla
lettera b) del comma 1 dell’articolo 803 del codice di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, e’
fissata, per l’anno 2018, come segue:
1) Esercito n. 280;
2) Marina n. 300;
3) Aeronautica n. 242;
4) Carabinieri n. 110.
4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali
delle Forze armate, esclusa l’Arma dei carabinieri, di cui alla
lettera b-bis) del comma 1 dell’articolo 803 del codice di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e’ stabilita, per l’anno
2018, come segue:
1) Esercito n. 420;
2) Marina n. 355;
3) Aeronautica n. 281.
5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di
cui alla lettera b-ter) del comma 1 dell’articolo 803 del codice di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e’ stabilita, per
l’anno 2018, come segue:
1) Esercito n. 480;
2) Marina n. 200;
3) Aeronautica n. 135.
6. Alle spese per accordi internazionali, specificamente afferenti
alle infrastrutture multinazionali dell’Alleanza atlantica (NATO), di
cui al programma « Servizi e affari generali per le amministrazioni
di competenza », nell’ambito della missione « Servizi istituzionali e
generali delle amministrazioni pubbliche » ed ai programmi «
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza » e
« Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti
militari », nell’ambito della missione « Difesa e sicurezza del
territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, si
applicano, per l’anno 2018, le disposizioni contenute nell’articolo
61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla
contabilita’ generale dello Stato.
7. Alle spese per le infrastrutture multinazionali della NATO,
sostenute a carico dei programmi « Servizi e affari generali per le
amministrazioni di competenza », nell’ambito della missione « Servizi
istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », «
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza » e
« Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti
militari », nell’ambito della missione « Difesa e sicurezza del
territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa,
per l’anno finanziario 2018, si applicano le direttive che
definiscono le procedure di negoziazione ammesse dalla NATO in
materia di affidamento dei lavori.
8. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del
Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali si
possono effettuare, per l’anno finanziario 2018, i prelevamenti dai
fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all’Arma dei
carabinieri, ai sensi dell’articolo 613 del codice di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
9. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti
programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per
l’anno finanziario 2018, delle somme versate all’entrata del bilancio
dello Stato dal CONI, destinate alle attivita’ sportive del personale
militare e civile della Difesa.
10. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti
capitoli del programma « Approntamento e impiego Carabinieri per la
difesa e la sicurezza », nell’ambito della missione « Difesa e
sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero
della difesa, per l’anno finanziario 2018, delle somme versate
all’entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d’Italia per i
servizi di vigilanza e custodia resi presso le proprie sedi dal
personale dell’Arma dei carabinieri.

Art. 13

Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l’anno
finanziario 2018, in conformita’ all’annesso stato di previsione
(Tabella n. 12).
2. Per l’attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154,
e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro
dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri
decreti, nell’ambito della parte corrente e nell’ambito del conto
capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, per l’anno finanziario 2018, le
variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di
cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione delle risorse
tra i vari settori d’intervento del Programma nazionale della pesca e
dell’acquacoltura.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato a
provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme iscritte
nel capitolo 2827 del programma «Politiche europee ed internazionali
e dello sviluppo rurale », nell’ambito della missione « Agricoltura,
politiche agroalimentari e pesca » dello stato di previsione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l’anno
finanziario 2018, ai competenti capitoli dello stato di previsione
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il
medesimo anno, secondo la ripartizione percentuale indicata
all’articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
4. Per l’anno finanziario 2018 il Ministro dell’economia e delle
finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato
di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, le variazioni compensative di bilancio, in termini di
competenza e di cassa, occorrenti per l’attuazione di quanto
stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135,e successive modificazioni, in ordine alla soppressione
e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato a
ripartire, con propri decreti, per l’anno finanziario 2018, tra i
pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, le somme iscritte, in
termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 «
Somme da ripartire per assicurare la continuita’ degli interventi
pubblici nel settore agricolo e forestale » istituito nel programma «
Politiche competitive, della qualita’ agroalimentare, della pesca,
dell’ippica e mezzi tecnici di produzione », nell’ambito della
missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca » del
medesimo stato di previsione, destinato alle finalita’ di cui alla
legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli
interventi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e
forestale.
6. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti
programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, per l’anno finanziario 2018, delle
somme versate all’entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni
ed enti pubblici in virtu’ di accordi di programma, convenzioni ed
intese per il raggiungimento di finalita’ comuni in materia di
telelavoro, ai sensi dell’articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n.
191, dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e dell’articolo 15 della legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Art. 14

Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attivita’
culturali e del turismo e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del
Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, per
l’anno finanziario 2018, in conformita’ all’annesso stato di
previsione (Tabella n. 13).
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei beni e
delle attivita’ culturali e del turismo, per l’anno finanziario 2018,
le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di
competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma «
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal
vivo », nell’ambito della missione «Tutela e valorizzazione dei beni
e attivita’ culturali e paesaggistici » dello stato di previsione del
Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo relativi
al Fondo unico dello spettacolo.
3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di
bilancio, per l’anno finanziario 2018, il Ministro dell’economia e
delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti,
adottati su proposta del Ministro dei beni e delle attivita’
culturali e del turismo, comunicati alle competenti Commissioni
parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione,
le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di
competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti
programmi dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle
attivita’ culturali e del turismo, relativi agli acquisti ed alle
espropriazioni per pubblica utilita’, nonche’ per l’esercizio del
diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse
archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale,
moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonche’
su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico,
raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e
pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti
dall’esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto
delle cose denunciate per l’esportazione e dell’espropriazione, a
norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.
4. Al pagamento delle retribuzioni per le operazioni e per i
servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di
valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo
personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con il
sistema denominato « cedolino unico ». A tal fine il Ministro
dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri
decreti, su proposta del Ministro dei beni e delle attivita’
culturali e del turismo, le variazioni compensative di bilancio in
termini di competenza e di cassa su appositi piani gestionali dei
capitoli relativi alle competenze accessorie del personale.

Art. 15

Stato di previsione del Ministero della salute

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del
Ministero della salute, per l’anno finanziario 2018, in conformita’
all’annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

Art. 16

Totale generale della spesa

1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 852.369.824.700, in
euro 863.051.856.949 e in euro 858.813.863.933 in termini di
competenza, nonche’ in euro 869.319.293.055, in euro 868.799.918.196
e in euro 862.752.273.175 in termini di cassa, i totali generali
della spesa dello Stato per il triennio 2018-2020.

Art. 17

Quadro generale riassuntivo

1. E’ approvato, in termini di competenza e di cassa, per il
triennio 2018-2020, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello
Stato, con le tabelle allegate.

Art. 18

Disposizioni diverse

1. In relazione all’accertamento dei residui di entrata e di spesa
per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti
capitoli nell’ambito dei programmi interessati, il Ministro
dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad istituire gli
occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da
comunicare alla Corte dei conti.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato a
trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti,
su proposta dei Ministri interessati, per l’anno finanziario 2018, le
disponibilita’ esistenti su altri programmi degli stati di previsione
delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi
destinati all’attuazione di interventi cofinanziati dall’Unione
europea.
3. In relazione ai provvedimenti di riordino delle amministrazioni
pubbliche, il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dei
Ministri competenti, e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti
da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, per
l’esercizio finanziario 2018, le variazioni compensative di bilancio
in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese
l’istituzione, la modifica e la soppressione di programmi, che si
rendano necessarie in relazione all’accorpamento di funzioni o al
trasferimento di competenze.
4. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro
dell’economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni
parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che
nell’esercizio finanziario 2017 e in quello in corso siano stati
interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 3,
nonche’ da quelli previsti da altre normative vigenti, possono essere
effettuate variazioni compensative, in termini di residui, di
competenza e di cassa, limitatamente alle autorizzazioni di spesa
aventi natura di fabbisogno, nonche’ tra capitoli di programmi dello
stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento
per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente
connessi con l’operativita’ delle amministrazioni.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, per l’anno finanziario 2018, le
variazioni di bilancio connesse con l’attuazione dei contratti
collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle
amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell’articolo 40 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, nonche’ degli accordi sindacali e dei provvedimenti di
concertazione, adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per
quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio
del personale interessato.
6. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati
all’incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze
armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di
polizia, nonche’ quelle per la corresponsione del trattamento
economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla
chiusura dell’esercizio, sono conservate nel conto dei residui per
essere utilizzate nell’esercizio successivo. Il Ministro
dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri
decreti, per l’anno finanziario 2018, le variazioni di bilancio
occorrenti per l’utilizzazione dei predetti fondi conservati.
7. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di
previsione delle amministrazioni statali interessate, per l’anno
finanziario 2018, delle somme rimborsate dalla Commissione europea
per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei
pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al
fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183, e successivamente versate all’entrata del bilancio dello
Stato.
8. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, per l’anno finanziario 2018, le
variazioni di bilancio negli stati di previsione delle
amministrazioni interessate, occorrenti per l’attuazione dei decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi
dell’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, e dei decreti legislativi concernenti il conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli
enti locali, in attuazione del capo I della medesima legge n. 59 del
1997.
9. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati
di previsione delle amministrazioni interessate, per l’anno
finanziario 2018, le variazioni di bilancio occorrenti per
l’applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56,
concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.
10. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di
previsione delle amministrazioni interessate, per l’anno finanziario
2018, delle somme versate all’entrata a titolo di contribuzione alle
spese di gestione degli asili nido istituiti presso le
amministrazioni statali ai sensi dell’articolo 70, comma 5, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonche’ di quelle versate a titolo di
contribuzione alle spese di gestione di servizi ed iniziative
finalizzati al benessere del personale.
11. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, nell’ambito degli stati di previsione
di ciascun Ministero, per l’anno finanziario 2018, le variazioni
compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento
delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di
pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi
dell’articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
12. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle
amministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2018, le
variazioni di bilancio compensative occorrenti per l’attuazione
dell’articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
13. In attuazione dell’articolo 30, comma 4, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell’economia e delle finanze e’
autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l’anno finanziario
2018, le variazioni compensative, in termini di competenza e di
cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione
dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di
passivita’ finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere
di ammortamento e’ posto a carico dello Stato.
14. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle
amministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2018, le
variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle
riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi
dell’articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e
successive modificazioni.
15. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato a
riassegnare, per l’anno finanziario 2018, con propri decreti, negli
stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che
subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle
residue attivita’ liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo
Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base
all’articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e
successive modificazioni, le somme, residuali al 31 dicembre 2017,
versate all’entrata del bilancio dello Stato dai commissari
liquidatori cessati dall’incarico.
16. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e’
autorizzato a disporre il rimborso, entro il limite di 60 milioni di
euro per l’anno 2017, delle somme anticipate dalle regioni a favore
delle imprese agricole danneggiate da eventi calamitosi. Al relativo
onere, pari a 60 milioni di euro per l’anno 2017, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2017-2019, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali »
della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo
Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
17. Le somme stanziate sul capitolo 1896 dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze, destinate al CONI per il
finanziamento dello sport, e sul capitolo 2295 dello stato di
previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, destinate agli interventi gia’ di competenza della
soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il
finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata
adozione del decreto previsto dall’articolo 1, comma 281, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, o, comunque,
nelle more dell’emanazione dello stesso, costituiscono determinazione
della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti
da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo
Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata
legge n. 311 del 2004.
18. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, per l’anno finanziario 2018, le
variazioni di bilancio negli stati di previsione delle
amministrazioni interessate, occorrenti per l’attuazione
dell’articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,
relativo al trasferimento delle risorse umane, strumentali e
finanziarie del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica
del Ministero dello sviluppo economico alla Presidenza del Consiglio
dei ministri e all’Agenzia per la coesione territoriale.
19. Le risorse, pari ad euro 5 milioni, relative a iniziative di
promozione integrata all’estero volte alla valorizzazione
dell’immagine dell’Italia anche ai fini dell’incentivazione dei
flussi turistici, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri, sono versate all’entrata del bilancio dello
Stato nell’anno finanziario 2018.
20. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi connessi alla
sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso nonche’ da
destinare alle regioni, alle province autonome e agli altri enti
territoriali, istituiti negli stati di previsione dei Ministeri
interessati, in relazione all’eliminazione dei residui passivi di
bilancio e alla cancellazione dei residui passivi perenti, a seguito
dell’attivita’ di ricognizione svolta in attuazione dell’articolo 49,
comma 2, lettere c) e d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
sono ripartite con decreti del Ministro competente.
21. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative per il
triennio 2018-2020 tra i programmi degli stati di previsione dei
Ministeri interessati ed il capitolo 3465, articolo 2, dello stato di
previsione dell’entrata, in relazione al contributo alla finanza
pubblica previsto dal comma 6 dell’articolo 46 del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, da attribuire con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a carico delle
regioni a statuto ordinario.
22. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, per l’anno finanziario 2018, le
variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione, tra le diverse
finalita’ di spesa, delle risorse finanziarie iscritte negli stati di
previsione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in attuazione
dell’articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 13 marzo 2013,
n. 30.
23. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle
amministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2018, le
variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti
dei capitoli relativi alle spese correnti per l’acquisto di beni e
servizi in applicazione di quanto disposto dall’articolo 2, comma
222-quater, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive
modificazioni.
24. Le assegnazioni disposte con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri per corrispondere ad eccezionali
indilazionabili esigenze di servizio, per l’anno finanziario 2018,
tengono conto anche delle risorse finanziarie gia’ iscritte sui
pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri
interessati al fine di assicurare la tempestiva corresponsione delle
somme dovute al personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse
complessivamente autorizzate per le medesime finalita’ nell’anno
2017. L’utilizzazione delle risorse e’ subordinata alla registrazione
del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da parte
dei competenti organi di controllo.
25. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti,
per l’anno finanziario 2018, le variazioni compensative, anche tra
programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di
residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso
di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei
confronti delle amministrazioni dello Stato.
26. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante
ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino
unico », ai sensi dell’articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta
del Ministro dell’interno, e’ autorizzato a ripartire, con propri
decreti, fra gli stati di previsione delle amministrazioni
interessate, per l’anno finanziario 2018, i fondi iscritti nello
stato di previsione del Ministero dell’interno, nell’ambito della
missione « Ordine pubblico e sicurezza », programma « Servizio
permanente dell’Arma dei Carabinieri per la tutela dell’ordine e la
sicurezza pubblica » e programma « Pianificazione e coordinamento
Forze di polizia », concernenti il trattamento accessorio del
personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze
della Direzione investigativa antimafia.
27. In relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie
mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «
cedolino unico », ai sensi dell’articolo 2, comma 197, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell’economia e delle finanze e’
autorizzato a riassegnare nello stato di previsione del Ministero
della difesa, per l’anno finanziario 2018, le somme versate in
entrata concernenti le competenze fisse ed accessorie del personale
dell’Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le altre
amministrazioni.
28. Su proposta del Ministro dell’interno, il Ministro
dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, per l’anno
finanziario 2018, le variazioni compensative negli stati di
previsione delle amministrazioni interessate, tra le spese per la
manutenzione dei beni acquistati nell’ambito delle dotazioni tecniche
e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria,
iscritte nell’ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza »,
programma « Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della
sicurezza pubblica ».
29. Ai fini dell’attuazione del programma di interventi previsto
dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.
102, finanziato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, il
Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare,
con propri decreti, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, per l’anno finanziario 2018, variazioni compensative, in
termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relativi
all’attuazione del citato programma di interventi e i correlati
capitoli degli stati di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
30. In relazione alla razionalizzazione delle funzioni di polizia e
all’assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell’Arma dei
carabinieri, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il
Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare,
con propri decreti, per l’anno finanziario 2018, le opportune
variazioni compensative di bilancio tra gli stati di previsione delle
amministrazioni interessate.
31. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di
previsione delle amministrazioni interessate, per l’anno finanziario
2018, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato
dall’Unione europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti
pubblici e privati, a titolo di contribuzione alle spese di
promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle
amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 14 della legge 7
agosto 2015, n. 124.
32. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato a
ripartire, tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, le
risorse del capitolo « Fondo da ripartire per la sistemazione
contabile delle partite iscritte al conto sospeso », iscritto nello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per
l’anno finanziario 2018. Le risorse del suddetto Fondo non utilizzate
nel corso dello stesso esercizio sono conservate in bilancio al
termine dell’anno 2018 per essere utilizzate nell’esercizio
successivo.
33. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative
di bilancio, anche in termini di residui, relativamente alle sole
competenze fisse, tra i capitoli delle amministrazioni interessate al
riordino delle Forze armate e delle Forze di polizia previsto dai
decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 94 e n. 95.
34. Relativamente alle gestioni contabili oggetto di riconduzione
al regime di contabilita’ ordinaria ai sensi dell’articolo 44ter
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, le
somme che, a seguito della chiusura dei conti di tesoreria,
affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per effetto dei
versamenti operati da amministrazioni pubbliche, enti, organismi
pubblici e privati nonche’ dall’Unione europea in favore delle
strutture dei Ministeri titolari delle medesime gestioni, sono
riassegnate negli stati di previsione dei Ministeri interessati, al
fine di mantenere l’operativita’ delle stesse.
35. Le somme affluite all’entrata del bilancio dello Stato per
effetto di donazioni effettuate da soggetti privati in favore di
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato puntualmente
individuate possono essere riassegnate ad appositi capitoli di spesa
degli stati di previsione dei Ministeri interessati.
36. Le somme iscritte in conto residui nel capitolo 6633 del
programma « Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello
spettacolo dal vivo » della missione «Tutela e valorizzazione dei
beni e attivita’ culturali e paesaggistici » dello stato di
previsione del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del
turismo possono essere utilizzate per i versamenti relativi alla
definizione agevolata dei debiti ai sensi della normativa vigente in
materia. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
37. L’importo di 80 milioni di euro, versato dalla Camera dei
deputati e affluito al bilancio dello Stato in data 10 ottobre 2017
sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell’entrata
e’ destinato, nell’esercizio 2017, al Fondo per la ricostruzione
delle aree terremotate, di cui all’articolo 4 del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, per essere trasferito alla contabilita’
speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la
ricostruzione nei territori interessati dall’evento sismico del 24
agosto 2016, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 11
settembre 2017, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 233 del 5 ottobre 2017. Il presente comma entra in
vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge
nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 19

Entrata in vigore

1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in
vigore il 1° gennaio 2018.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 27 dicembre 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Padoan, Ministro dell’economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Allegato 1
(articolo 1, comma 1)

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato A
(articolo 1, comma 48)

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato B
(articolo 1, comma 148, lettera a)

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2
(articolo 1, comma 1166)

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLE

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

Parte di provvedimento in formato grafico

QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI

A) – QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
DEL BILANCIO DI COMPETENZA
TRIENNALE 2018 – 2020

Parte di provvedimento in formato grafico

B) – QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
DEL BILANCIO DI CASSA
TRIENNALE 2018 – 2020

Parte di provvedimento in formato grafico

C) BILANCIO PROGRAMMATICO 2018 – 2020

Parte di provvedimento in formato grafico

D) BILANCIO PER AZIONI

Parte di provvedimento in formato grafico

STATI DI PREVISIONE

TABELLA N. 1

STATO DI PREVISIONE DELL’ENTRATA

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N. 2

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N. 3

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N. 4

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N. 5

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N. 6

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N. 7

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N. 8

MINISTERO DELL’INTERNO

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N. 9

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N. 10

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N. 11

MINISTERO DELLA DIFESA

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N. 12

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N. 13

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N. 14

MINISTERO DELLA SALUTE

Parte di provvedimento in formato grafico

Legge 20 dicembre 2017, n. 212

Legge 20 dicembre 2017, n. 212

Istituzione della Giornata in memoria dei Giusti dell’umanità. (17G00226)

(GU Serie Generale n.4 del 05-01-2018)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. La Repubblica, in conformita’ alla dichiarazione scritta n.
3/2012 sul sostegno all’istituzione di una Giornata europea in
memoria dei Giusti, approvata dal Parlamento europeo il 10 maggio
2012, riconosce il 6 marzo come «Giornata dei Giusti dell’umanita’»,
dedicata a mantenere viva e rinnovare la memoria di quanti, in ogni
tempo e in ogni luogo, hanno fatto del bene salvando vite umane, si
sono battuti in favore dei diritti umani durante i genocidi e hanno
difeso la dignita’ della persona rifiutando di piegarsi ai
totalitarismi e alle discriminazioni tra esseri umani.
2. La Giornata dei Giusti dell’umanita’, di cui al comma 1, e’
considerata solennita’ civile ai sensi dell’articolo 3 della legge 27
maggio 1949, n. 260. Essa non determina riduzioni dell’orario di
lavoro negli uffici pubblici ne’, qualora cada in giorno feriale,
costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le
scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della
legge 5 marzo 1977, n. 54.
3. In occasione della Giornata dei Giusti dell’umanita’, gli
istituti scolastici di ogni ordine e grado possono organizzare,
nell’ambito del normale orario scolastico, iniziative mirate a far
conoscere ai giovani le storie di vita dei Giusti, a renderli
consapevoli di come ogni persona debba ritenersi chiamata in causa,
in ogni tempo e in ogni luogo, contro l’ingiustizia, a favore della
dignita’ e dei diritti umani, in difesa del valore della verita’. Il
Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, con
proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, stabilisce le modalita’ di attuazione
della presente legge.
4. In occasione della Giornata dei Giusti dell’umanita’,
nell’ambito delle proprie disponibilita’ di bilancio, le
amministrazioni e gli enti pubblici possono promuovere iniziative
pubbliche presso i Giardini dei Giusti, ove gia’ esistenti, ovvero la
loro creazione, nonche’ in luoghi di richiamo simbolico per la
comunita’ per il loro carattere storico, architettonico, ambientale o
paesaggistico, aperti al pubblico utilizzo. Tali spazi possono essere
individuati anche in parchi e giardini gia’ esistenti e in alberi
gia’ piantumati, attraverso l’intitolazione ufficiale e la dedica
pubblica. Le amministrazioni e gli enti di cui al primo periodo
promuovono inoltre convegni, incontri e dibattiti, favoriscono e
patrocinano la realizzazione di studi sul tema.
5. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 20 dicembre 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente in materia, ai sensi
dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e’ operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Note all’art. 1:
– Si riporta l’art. 3 della legge 27 maggio 1949, n.
260 (Disposizioni in materia di ricorrenze festive),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 1949, n. 124:
«Art. 3. – Sono considerate solennita’ civili, agli
effetti dell’orario ridotto negli uffici pubblici e
dell’imbandieramento dei pubblici edifici, i seguenti
giorni:
l’11 febbraio: anniversario della stipulazione del
Trattato e del Concordato con la Santa Sede;
il 28 settembre: anniversario della insurrezione
popolare di Napoli.».
– Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 della legge
5 marzo 1977, n. 54 (Disposizioni in materia di giorni
festivi.), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo
1977, n. 63:
«Art. 2. – Le solennita’ civili previste dalla legge 27
maggio 1949, n. 260, e dalla legge 4 marzo 1958, n. 132,
non determinano riduzioni dell’orario di lavoro negli
uffici pubblici.
E’ fatto divieto di consentire negli uffici pubblici
riduzioni dell’orario di lavoro che non siano autorizzate
da norme di legge.».
«Art. 3. – Le ricorrenze indicate negli articoli 1 e 2,
che cadano nei giorni feriali, non costituiscono giorni di
vacanza ne’ possono comportare riduzione di orario per le
scuole di ogni ordine e grado.».

Legge 4 dicembre 2017, n. 181

Legge 4 dicembre 2017, n. 181

Riconoscimento del «Canto degli italiani» di Goffredo Mameli quale inno nazionale della Repubblica. (17G00195)

(GU Serie Generale n.292 del 15-12-2017)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. La Repubblica riconosce il testo del «Canto degli italiani» di
Goffredo Mameli e lo spartito musicale originale di Michele Novaro
quale proprio inno nazionale.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 1, comma
1, lettera ii), della legge 12 gennaio 1991, n. 13, sono stabilite le
modalita’ di esecuzione del «Canto degli italiani» quale inno
nazionale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 4 dicembre 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e’ operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Note all’art. 1:
– Il testo dell’art. 1, comma 1, lettera ii), della
legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante «Determinazione degli
atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto
del Presidente della Repubblica», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 17 gennaio 1991, n. 14, e’ il seguente:
«Art. 1. – 1. Il Presidente della Repubblica, oltre gli
atti previsti espressamente dalla Costituzione o da norme
costituzionali e quelli relativi all’organizzazione e al
personale del Segretariato generale della Presidenza della
Repubblica, emana i seguenti altri atti, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente:
Omissis
ii) tutti gli atti per i quali e’ intervenuta la
deliberazione del Consiglio dei ministri.
Omissis.».

Legge 4 dicembre 2017, n. 172

Legge 4 dicembre 2017, n. 172

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell’estinzione del reato per condotte riparatorie. (17G00186)

(GU Serie Generale n.284 del 05-12-2017)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni
urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili, e’
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.
2. All’articolo 162-ter del codice penale e’ aggiunto, in fine, il
seguente comma: «Le disposizioni del presente articolo non si
applicano nei casi di cui all’articolo 612-bis».
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 4 dicembre 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando


TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148

Testo del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (in Gazzetta
Ufficiale – Serie generale – n. 242 del 16 ottobre 2017), coordinato
con la legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172 (in questa stessa
Gazzetta Ufficiale – alla pag. 1), recante: “Disposizioni urgenti in
materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla
disciplina dell’estinzione del reato per condotte riparatorie.”.
(17A08254)

(GU n.284 del 5-12-2017)

Vigente al: 5-12-2017

Titolo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e’ stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, nonche’ dell’art.10, comma 3, del medesimo testo unico,
al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di
conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle
note. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
A norma dell’art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

Art. 1

Estensione della definizione agevolata dei carichi

1. I termini per il pagamento delle rate di cui all’articolo 6,
comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225,
sono fissati al 7 dicembre 2017 e il termine per il pagamento della
rata di cui alla lettera b) dello stesso articolo 6, comma 3, del
decreto-legge n. 193 del 2016 in scadenza nel mese di aprile 2018 e’
fissato nel mese di luglio 2018.
2. (Soppresso).
3. Al fine di consentire alle Universita’ degli studi che hanno
aderito alla definizione agevolata dei debiti secondo quanto previsto
dall’articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 125,
di completare i relativi versamenti entro l’anno 2018 e di usufruire
dei benefici derivanti dalla suddetta definizione agevolata, il
pagamento delle rate in scadenza nel mese di novembre 2017 e’
differito al mese di novembre 2018. Al relativo onere, pari a 8,3
milioni di euro per l’anno 2017, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 207, della legge 28
dicembre 2015, n. 208. Conseguentemente, il Fondo di cui all’articolo
1, comma 207, della legge n. 208 del 2015, e’ incrementato di 8,3
milioni di euro nel 2018.
4. Possono essere estinti, secondo le disposizioni di cui
all’articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, di seguito
denominato « Decreto », per quanto non derogate da quelle dei commi
da 5 a 10-ter del presente articolo, i debiti relativi ai carichi
affidati agli agenti della riscossione:
a) dal 2000 al 2016:
1) che non siano stati oggetto di dichiarazioni rese ai sensi del
comma 2 dell’articolo 6 del Decreto;
2) compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24
ottobre 2016, per i quali il debitore non sia stato ammesso alla
definizione agevolata, in applicazione dell’alinea del comma 8
dell’articolo 6 del Decreto, esclusivamente a causa del mancato
tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al
31 dicembre 2016;
b) dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.
5. Ai fini della definizione di cui al comma 4, il debitore
manifesta all’agente della riscossione la sua volonta’ di avvalersene
rendendo, entro il 15 maggio 2018, apposita dichiarazione, con le
modalita’ e in conformita’ alla modulistica pubblicate dallo stesso
agente della riscossione nel proprio sito internet entro il 31
dicembre 2017. In tale dichiarazione il debitore assume l’impegno di
cui al comma 2 dell’articolo 6 del Decreto.
6. Sulle somme dovute per la definizione prevista dal comma 4 si
applicano, a decorrere dal 1° agosto 2018, gli interessi di cui
all’articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e il pagamento delle stesse
somme, salvo quanto previsto dal comma 8, puo’ essere effettuato in
un numero massimo di cinque rate consecutive di uguale importo, da
pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018,
ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.
7. L’agente della riscossione:
a) relativamente ai carichi di cui al comma 4, lettera b), del
presente articolo, entro il 31 marzo 2018 invia al debitore, con
posta ordinaria, l’avviso previsto dal comma 3-ter dell’articolo 6
del Decreto;
b) entro il 30 giugno 2018 comunica al debitore l’ammontare
complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonche’
delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di
esse.
8. In deroga a quanto previsto dai commi 6 e 7, limitatamente ai
carichi di cui al comma 4, lettera a), numero 2), compresi in piani
di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali non
risultano pagate tutte le rate degli stessi piani scadute al 31
dicembre 2016, e ai carichi di cui al comma 4, lettera a), numero 1):
a) l’agente della riscossione comunica al debitore:
1) entro il 30 giugno 2018, l’importo delle rate scadute al 31
dicembre 2016 e non pagate;
2) entro il 30 settembre 2018, le informazioni previste dal comma
7, lettera b);
b) il debitore e’ tenuto a pagare:
1) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2018, l’importo ad esso
comunicato ai sensi della lettera a), numero 1). Il mancato,
insufficiente o tardivo pagamento di tale importo determina
automaticamente l’improcedibilita’ dell’istanza;
2) in due rate consecutive di pari ammontare, scadenti
rispettivamente nei mesi di ottobre 2018 e novembre 2018, l’80 per
cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione;
3) entro febbraio 2019, l’ultima rata relativa al restante 20 per
cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione.
9. Ai fini della definizione agevolata di cui al comma 4 del
presente articolo le disposizioni del comma 4-bis dell’articolo 6 del
Decreto si applicano ai carichi non inclusi in piani di dilazione in
essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.
10. A seguito della presentazione della dichiarazione prevista dal
comma 5:
a) per i debiti relativi ai carichi di cui al comma 4, lettere a),
numeri 1) e 2), e b), che ne sono oggetto e fino alla scadenza della
prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, e’ sospeso
il pagamento dei versamenti rateali, scadenti in data successiva alla
stessa presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla
medesima data;
b) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il
recupero dei carichi che sono oggetto della predetta dichiarazione e
si producono gli effetti previsti dal comma 5, secondo periodo,
dell’articolo 6 del Decreto.
10-bis. In deroga alle disposizioni dell’alinea dell’articolo 6,
comma 8, del Decreto, la facolta’ di definizione dei carichi di cui
al comma 4, lettera b), del presente articolo puo’ essere esercitata
senza che risultino adempiuti versamenti relativi ai piani rateali in
essere.
10-ter. Non si applicano le disposizioni del comma 13-ter
dell’articolo 6 del Decreto.
10-quater. Le disposizioni dei commi da 4 a 10-ter si applicano
anche alle richieste di definizione presentate ai sensi delle
disposizioni del presente articolo, vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
10-quinquies. All’articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: « Le
comunicazioni di inesigibilita’ relative alle quote affidate agli
agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017,
anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi
delle societa’ del Gruppo Equitalia ovvero dell’Agenzia delle
entrate-Riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli
anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2021 e, per quelli consegnati
fino al 31 dicembre 2015, per singole annualita’ di consegna partendo
dalla piu’ recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo
al 2021 ».
10-sexies. All’articolo 6, comma 12, del Decreto, la parola: « 2019
» e’ sostituita dalla seguente: « 2020 ».
11. All’articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016,
n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016,
n. 225, dopo le parole « 2 aprile 1958, n. 377 » sono inserite le
seguenti: « , per l’armonizzazione della disciplina previdenziale del
personale proveniente dal gruppo Equitalia con quella
dell’assicurazione generale obbligatoria sulla base dei principi e
dei criteri direttivi indicati nella legge 8 agosto 1995, n. 335. ».
Al comma 8 del citato articolo 1 del Decreto e’ aggiunto, in fine, il
seguente periodo: « Per la tutela dell’integrita’ dei bilanci
pubblici e delle entrate degli enti territoriali, nonche’ nel
rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, le funzioni e le attivita’ di supporto
propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli
enti locali e delle societa’ da essi partecipate sono affidate a
soggetti iscritti all’albo previsto dall’articolo 53 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ».
11-bis. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e’ incrementato di 13 milioni di euro per
l’anno 2018 e di 96 milioni di euro per l’anno 2019. Il Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e’ incrementato
di 25,1 milioni di euro per l’anno 2019.
11-ter. Agli oneri derivanti dai commi da 4 a 10-sexies e 11-bis,
si provvede, quanto a 13 milioni di euro per l’anno 2018 e a 96
milioni di euro per l’anno 2019, mediante corrispondente utilizzo
delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti
dall’applicazione dei commi da 4 a 10-sexies del presente articolo,
e, quanto a 25,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020,
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2017-2019, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e
speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
11-quater. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle
regioni, delle province, delle citta’ metropolitane e dei comuni, non
riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi
del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione
delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14
aprile 1910, n. 639, notificati entro il 16 ottobre 2017, dagli enti
stessi e dai concessionari della riscossione di cui all’articolo 53
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti
territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei
propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l’esclusione
delle sanzioni relative alle predette entrate. Alla definizione di
cui al periodo precedente si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 6-ter, ad esclusione del comma 1, del Decreto. Sono
fatti salvi gli effetti gia’ prodotti dalla eventuale definizione
agevolata delle controversie tributarie deliberata dai predetti enti
ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Art. 1-bis

Utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione
per spese di progettazione

1. All’articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
dopo le parole: « nonche’ a interventi volti a favorire
l’insediamento di attivita’ di agricoltura nell’ambito urbano » sono
aggiunte le seguenti: « e a spese di progettazione per opere
pubbliche ».

Art. 1-ter

Disposizioni relative alla trasmissione
dei dati delle fatture emesse e ricevute

1. Le sanzioni di cui all’articolo 11, commi 1 e 2-bis, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per l’errata trasmissione dei
dati delle fatture emesse e ricevute, prevista dall’articolo 1, comma
3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e dall’articolo 21
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano
relativamente alle comunicazioni effettuate per il primo semestre
2017, a condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il 28
febbraio 2018.
2. Con riferimento all’adempimento comunicativo di cui all’articolo
21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
a) e’ in facolta’ dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza
semestrale limitando gli stessi alla partita IVA dei soggetti
coinvolti nelle operazioni, o al codice fiscale per i soggetti che
non agiscono nell’esercizio di imprese, arti e professioni, alla data
e al numero della fattura, alla base imponibile, all’aliquota
applicata e all’imposta nonche’ alla tipologia dell’operazione ai
fini dell’IVA nel caso in cui l’imposta non sia indicata in fattura;
b) in luogo dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute di
importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente ai sensi
dell’articolo 6, commi 1 e 6, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, e’ in facolta’
dei contribuenti trasmettere i dati del documento riepilogativo. I
dati da trasmettere comprendono almeno la partita IVA del cedente o
del prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive,
la partita IVA del cessionario o committente per il documento
riepilogativo delle fatture passive, la data e il numero del
documento riepilogativo nonche’ l’ammontare imponibile complessivo e
l’ammontare dell’imposta complessiva distinti secondo l’aliquota
applicata.
3. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono esonerate dalla
trasmissione dei dati delle fatture emesse nei confronti dei
consumatori finali.
4. Sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui
all’articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, situati nelle zone montane di cui
all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601.
5. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono
stabilite le modalita’ di attuazione del presente articolo.
6. All’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015,
n. 127, le parole: « all’articolo 11, comma 1 » sono sostituite dalle
seguenti: « all’articolo 11, comma 2-bis ».

Art. 2

Sospensione dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari e
contributivi e altri interventi nei territori colpiti da calamita’
naturali

1. Nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 9
settembre 2017, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel
territorio dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di
Collesalvetti (provincia di Livorno) sono sospesi i termini dei
versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da
cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonche’
dagli atti previsti dall’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 9 settembre 2017
ed il 30 settembre 2018. Non si procede al rimborso di quanto gia’
versato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresi’, nei
confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede
legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al comma
1.
3. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle ritenute
che devono essere operate e versate dai sostituti d’imposta. In caso
di impossibilita’ dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i
versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, e’
applicabile l’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472.
3-bis. La sospensione di cui ai commi 1 e 2 e’ subordinata alla
richiesta del contribuente che dichiari l’inagibilita’ della casa di
abitazione, dello studio professionale o dell’azienda, ai sensi del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della stessa richiesta agli
uffici dell’Agenzia delle entrate territorialmente competenti.
4. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono
essere effettuati in unica soluzione entro il 16 ottobre 2018. I
soggetti di cui ai commi 1 e 2, che non hanno i requisiti richiesti
dal comma 3-bis, usufruiscono della sospensione dei termini relativi
agli adempimenti e versamenti tributari dal 9 settembre 2017 fino
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto ed effettuano gli adempimenti e i versamenti
tributari oggetto di sospensione entro il 19 dicembre 2017.
4-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307, e’ incrementato di 25 milioni di euro per l’anno 2017. Agli
oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante
corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi
3-bis e 4.
4-ter. Agli oneri derivanti dai commi 3-bis e 4, pari a complessivi
25 milioni di euro per l’anno 2018, si provvede, quanto a 10 milioni
di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
dei bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma « Fondi
di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2017, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al
medesimo Ministero e, quanto a 15 milioni di euro, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. (Soppresso).
5-bis. Il termine di scadenza della sospensione dei termini
relativi ai versamenti e agli adempimenti tributari previsto dal
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 ottobre 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2017, e’
prorogato al 30 settembre 2018. La sospensione e’ subordinata alla
richiesta del contribuente che contenga anche la dichiarazione di
inagibilita’, in tutto o in parte, della casa di abitazione, dello
studio professionale o dell’azienda, ai sensi del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
con trasmissione della stessa richiesta agli uffici dell’Agenzia
delle entrate territorialmente competenti. Gli adempimenti e i
versamenti che scadono nel periodo di sospensione dal 21 agosto 2017
al 30 settembre 2018 sono effettuati in unica soluzione entro il 16
ottobre 2018. Le disposizioni contenute nel presente comma si
applicano, oltre che ai comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno,
anche al comune di Forio. Non si procede al rimborso di quanto gia’
versato.
5-ter. I redditi dei fabbricati ubicati nei comuni di Casamicciola
Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti dagli eventi sismici verificatisi
il 21 agosto 2017 nell’isola di Ischia, purche’ distrutti od oggetto
di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31
dicembre 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non
concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul
reddito delle societa’, fino alla definitiva ricostruzione e
agibilita’ dei fabbricati medesimi e comunque fino all’anno di
imposta 2018. I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresi’,
esenti dall’applicazione dell’imposta municipale propria di cui
all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all’articolo 1, comma
639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata
scadente successivamente al 21 agosto 2017 fino alla definitiva
ricostruzione o agibilita’ dei fabbricati stessi e comunque fino
all’anno di imposta 2018. Ai fini del presente comma, il contribuente
puo’ dichiarare, entro il 28 febbraio 2018, la distruzione o
l’inagibilita’ totale o parziale del fabbricato all’autorita’
comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell’atto
di verificazione all’ufficio dell’Agenzia delle entrate
territorialmente competente. Con decreto del Ministro dell’interno e
del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sentita la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie
locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri
e le modalita’ per il rimborso ai comuni interessati del minor
gettito connesso all’esenzione di cui al secondo periodo.
6. Al fine di compensare gli effetti finanziari negativi per l’anno
2017 a carico dei comuni di cui ai commi 1 e 5-bis connessi alla
sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui ai
medesimi commi 1 e 5-bis, e’ istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell’interno, un fondo con la dotazione di 5,8 milioni di
euro per l’anno 2017, da ripartire tra i predetti comuni con decreto
del Ministero dell’interno di concerto con il Ministero dell’economia
e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie
locali entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Successivamente alla
ripresa dei versamenti dal 17 ottobre 2018, l’Agenzia delle
entrate-Struttura di gestione versa all’entrata del bilancio dello
Stato una quota dell’imposta municipale propria di spettanza dei
singoli comuni pari alle somme assegnate a favore di ciascun comune
di cui ai commi 1 e 5-bis.
6-bis. Agli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 5-bis e
5-ter, pari ad euro 2.550.000 per l’anno 2017, ad euro 110.000 per
l’anno 2018 e ad euro 60.000 per l’anno 2019, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6-ter. Per gli interventi di ricostruzione nei territori dei comuni
di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’isola di Ischia
colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, e’ autorizzata la spesa di euro
20.000.000 per l’anno 2019 e di euro 10.000.000 per l’anno 2020, da
iscrivere in apposito fondo.
6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-ter, pari a euro
20.000.000 per l’anno 2019 e a euro 10.000.000 per l’anno 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma « Fondi
di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2017, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
6-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono
stabiliti gli interventi e le modalita’ di ripartizione del fondo di
cui al comma 6-ter per l’erogazione, la ripartizione, la
ricostruzione e la ripresa economica nei territori dei comuni
interessati.
6-sexies. Al fine di sostenere la ripresa delle attivita’
produttive danneggiate dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, e’
concesso, nei limiti di spesa di complessivi 10 milioni di euro per
gli anni 2018 e 2019, alle piccole e medie imprese ubicate nei comuni
di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’isola di Ischia un
contributo in conto capitale pari al 30 per cento della perdita di
reddito dovuta alla sospensione parziale o totale dell’attivita’ nei
sei mesi successivi agli eventi sismici stessi.
6-septies. La perdita di reddito di cui al comma 6-sexies e’
calcolata sulla base dei dati finanziari dell’impresa colpita
confrontando i dati finanziari dei sei mesi successivi al 21 agosto
2017 con la media dei tre anni scelti tra i cinque anni, ove
disponibili, precedenti il verificarsi degli eventi sismici,
escludendo il migliore e il peggiore risultato finanziario e
calcolata per lo stesso semestre dell’anno.
6-octies. I contributi di cui al comma 6-sexies sono concessi a
condizione che venga attestato da un esperto indipendente con perizia
giurata e asseverata il nesso causale diretto tra gli eventi sismici
e la perdita di reddito.
6-novies. I contributi di cui al comma 6-sexies sono concessi nel
rispetto, per i diversi settori produttivi, del regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del regolamento (UE)
n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, e del regolamento
(UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014.
6-decies. I criteri, le procedure, le modalita’ di concessione e di
erogazione alle imprese e di calcolo dei contributi in conto capitale
di cui ai commi da 6-sexies a 6-novies sono stabiliti con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
6-undecies. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi da
6-sexies a 6-novies, pari a complessivi 10 milioni di euro per gli
anni 2018 e 2019, si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l’anno
2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma « Fondi
di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al medesimo Ministero e, quanto a 5 milioni di euro per
l’anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7. All’articolo 48, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229, il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: « Gli adempimenti e
i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi
per l’assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente
articolo, sono effettuati entro il 31 maggio 2018, senza applicazione
di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un
massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di
maggio 2018.».
7-bis. L’indicazione dell’impresa affidataria dei lavori da parte
del beneficiario dei contributi, di cui agli articoli 6, comma 13, e
12, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
avviene a seguito dell’approvazione definitiva del progetto da parte
degli Uffici speciali per la ricostruzione.
8. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 430, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, e’ ridotto di 100 milioni di euro per l’anno
2018.

Art. 2-bis

Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e ulteriori
misure a favore delle popolazioni dei territori delle regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

1. All’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Agli oneri
derivanti dall’affidamento degli incarichi di progettazione e di
quelli previsti dall’articolo 23, comma 11, del codice di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si provvede con le risorse
di cui all’articolo 4, comma 3, del presente decreto».
2. All’articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
«4. Gli Uffici speciali per la ricostruzione operano come uffici di
supporto e gestione operativa a servizio dei Comuni anche per i
procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi. Ferma restando
la disposizione di cui al precedente periodo, i Comuni procedono allo
svolgimento dell’attivita’ istruttoria relativa al rilascio dei
titoli abilitativi edilizi, nonche’ all’adozione dell’atto finale per
il rilascio del titolo abilitativo edilizio, dandone comunicazione
all’Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente
e assicurando il necessario coordinamento con l’attivita’ di
quest’ultimo »;
b) il comma 5 e’ sostituito dal seguente:
«5. Con apposito provvedimento del Presidente della Regione-vice
commissario puo’ essere costituita presso l’Ufficio speciale per la
ricostruzione uno Sportello unico per le attivita’ produttive (SUAP)
unitario per tutti i Comuni coinvolti, che svolge le relative
funzioni limitatamente alle competenze attribuite all’Ufficio
speciale per la ricostruzione dal presente decreto ».
3. All’articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera e), dopo le parole: « definire i criteri in
base ai quali le Regioni » sono inserite le seguenti: « , su proposta
dei Comuni, »;
b) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
«2-bis. Con provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 2, comma
2, sono definiti i criteri e le modalita’ per la concessione dei
contributi per gli interventi di cui al comma 2 del presente articolo
legittimamente eseguiti e conclusi in data anteriore a quella di
entrata in vigore del presente decreto. Agli oneri derivanti
dall’attuazione del presente comma si provvede, nel limite di euro
2,5 milioni complessivi, con le risorse di cui all’articolo 4, comma
3 ».
4. All’articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. I soggetti interessati, con comunicazione di inizio lavori
asseverata ai sensi dell’articolo 6-bis del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche
in deroga all’articolo 146 del codice di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, comunicano agli Uffici speciali per la
ricostruzione di cui all’articolo 3, che ne danno notizia agli uffici
comunali competenti, l’avvio dei lavori edilizi di riparazione o
ripristino, da eseguire comunque nel rispetto delle disposizioni
stabilite con i provvedimenti di cui al comma 2, nonche’ dei
contenuti generali della pianificazione territoriale e urbanistica,
ivi inclusa quella paesaggistica, con l’indicazione del progettista
abilitato responsabile della progettazione, del direttore dei lavori
e dell’impresa esecutrice, purche’ le costruzioni non siano state
interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono
stati emessi i relativi ordini di demolizione, allegando o
autocertificando quanto necessario ad assicurare il rispetto delle
vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a quelle
in materia edilizia, di sicurezza e sismica. I soggetti interessati,
entro il termine di sessanta giorni dall’inizio dei lavori,
provvedono a presentare la documentazione che non sia stata gia’
allegata alla comunicazione di avvio dei lavori di riparazione o
ripristino e che sia comunque necessaria per il rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica, del titolo abilitativo edilizio e
dell’autorizzazione sismica »;
b) al primo periodo del comma 4, le parole: « 31 dicembre 2017 »
sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2018 »;
c) il secondo periodo del comma 4 e’ sostituito dai seguenti: « Con
ordinanza adottata ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, comma
2, il Commissario straordinario puo’ disporre il differimento del
termine previsto dal primo periodo, per una sola volta e comunque non
oltre il 31 luglio 2018. Il mancato rispetto dei termini e delle
modalita’ di cui al presente comma determina l’inammissibilita’ della
domanda di contributo e, nei soli casi di inosservanza dei termini
previsti dai precedenti periodi, anche la decadenza dal contributo
per l’autonoma sistemazione eventualmente percepito dal soggetto
interessato ».
5. I tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi
professionali e nell’elenco speciale di cui all’articolo 34 del
decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 229 del 2016, abilitati all’esercizio della professione
relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell’ambito
dell’edilizia, incaricati della compilazione della scheda AeDES, di
cui all’articolo 8, comma 1, dello stesso decreto, provvedono entro
la data del 31 marzo 2018 alla compilazione ed alla presentazione
della scheda AeDES, corredata della relativa perizia giurata e della
documentazione prevista dalle ordinanze commissariali adottate ai
sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016.
L’inosservanza del termine di cui al precedente periodo o delle
modalita’ di redazione e presentazione della scheda AeDES previste
dalle ordinanze commissariali adottate ai sensi dell’articolo 2,
comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, determina la
cancellazione del professionista dall’elenco speciale di cui
all’articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, il mancato riconoscimento
al professionista del compenso per l’attivita’ svolta e
l’inammissibilita’ della domanda di contributo prevista dall’articolo
8 del medesimo decreto-legge.
6. Dopo l’articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
e’ inserito il seguente:
«Art. 8-bis. (Interventi eseguiti per immediate esigenze
abitative). – 1. Per gli interventi di realizzazione di immobili in
assenza di titolo abilitativo eseguiti nel periodo compreso tra il 24
agosto 2016 e il 24 agosto 2017 per impellenti esigenze abitative dai
proprietari, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento su
immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici di
cui all’articolo 1 del presente decreto, gli interessati possono
provvedere alla comunicazione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera
e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, previa acquisizione, anche in
deroga all’articolo 167 del codice di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, del parere di compatibilita’ paesaggistica,
nonche’ del nulla osta dell’Ente parco di cui all’articolo 13 della
legge 6 dicembre 1991, n. 394, ed alle leggi regionali, purche’
sussistano le seguenti condizioni:
a) il richiedente sia proprietario o suo parente entro il terzo
grado, usufruttuario o titolare di diritto reale di godimento su un
immobile dichiarato inagibile a seguito degli eventi sismici di cui
all’articolo 1 del presente decreto;
b) il richiedente sia altresi’ proprietario o suo parente entro il
terzo grado, usufruttuario o titolare di diritto reale di godimento
sull’area su cui e’ stato realizzato l’immobile in assenza di titolo
abilitativo;
c) l’area su cui e’ stato realizzato l’immobile privo di titolo
ricada in uno dei Comuni individuati negli allegati 1, 2 e 2-bis e
risulti edificabile secondo le previsioni dello strumento urbanistico
comunale, del piano paesaggistico e del piano di assetto del parco,
se ricompresa all’interno del perimetro di un parco nazionale o
regionale, vigenti alla data dell’evento sismico;
d) la volumetria dell’immobile realizzato in assenza di titolo
abilitativo non sia superiore a quella dell’immobile dichiarato
inagibile;
e) il richiedente abbia presentato, ovvero presenti contestualmente
alla comunicazione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e-bis),
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
380 del 2001, domanda di accesso a contributo ai sensi dell’articolo
5 del presente decreto per la ricostruzione dell’immobile dichiarato
inagibile;
f) il richiedente non disponga a qualsiasi titolo di altra unita’ a
uso abitativo libera e agibile nel medesimo Comune;
g) il nuovo edificio risulti adibito ad abitazione del richiedente
e del suo nucleo familiare convivente sulla base delle risultanze
anagrafiche o di un parente entro il terzo grado.
2. Nei casi di cui al comma 1, alla comunicazione sono allegati:
a) una perizia asseverata a firma di un tecnico abilitato che
attesti la sussistenza delle condizioni di cui alle lettere c) e d)
del comma 1 nonche’ il rispetto delle norme vigenti, ivi comprese
quelle in materia igienico-sanitaria e antisismica;
b) copia della scheda AeDES o della scheda FAST, di cui
all’allegato 1 all’ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 405 del 10 novembre 2016, attestante i danni
riportati dall’edificio distrutto o danneggiato dal sisma, nonche’
della conseguente ordinanza di inagibilita’;
c) dichiarazione sottoscritta dal richiedente attestante la
sussistenza delle condizioni di cui alle lettere a), b), e), f) e g)
del comma 1.
3. Nei casi di cui al comma 1, non si applica il termine massimo di
novanta giorni di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, e gli interessati sono obbligati a rimuovere le
opere realizzate all’esito della concessione del contributo e una
volta ultimati i lavori di ricostruzione dell’edificio distrutto o
danneggiato dal sisma, ovvero, se antecedente, dell’assegnazione di
una Soluzione abitativa in emergenza (Sae). L’inosservanza
dell’obbligo di rimozione di cui al precedente periodo comporta
l’applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di
legge per la realizzazione di costruzioni senza il necessario titolo
abilitativo.
4. Qualora l’immobile realizzato abbia le caratteristiche di
un’opera precaria e facilmente amovibile, ferme restando le residue
condizioni di cui al comma 1, ai fini dell’applicazione del presente
articolo non e’ richiesta la conformita’ alle previsioni dello
strumento urbanistico comunale e del piano di assetto del parco.
5. In caso di valutazione negativa della compatibilita’ urbanistica
degli interventi di cui al comma 1, ovvero qualora il giudizio di
compatibilita’ paesaggistica sia negativo, si applicano le sanzioni
previste dalla legislazione vigente.
6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano a
condizione che la comunicazione di cui all’articolo 6, comma 1,
lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sia presentata al Comune
territorialmente competente entro il 31 gennaio 2018. La
presentazione della comunicazione comporta rinuncia al contributo per
l’autonoma sistemazione eventualmente percepito dal richiedente a far
data dalla presentazione medesima, salvo che il richiedente attesti
che l’immobile non e’ ancora utilizzabile a fini abitativi ».
7. All’articolo 11, comma 8, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229, le parole: « entro il termine di centocinquanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite
dalle seguenti: « entro il termine stabilito dal Commissario
straordinario con proprio provvedimento ».
8. L’articolo 13 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
e’ sostituito dal seguente:
«Art. 13 (Interventi su edifici gia’ interessati da precedenti
eventi sismici). – 1. Per gli interventi sugli immobili ubicati nei
Comuni di cui all’articolo 1 ricompresi nella Regione Abruzzo e gia’
danneggiati per effetto dell’evento sismico del 2009, qualora questi
siano stati gia’ ammessi a contributo ai sensi del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77, ed i cui lavori di ripristino dell’agibilita’
sismica non siano stati ultimati alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, il contributo aggiuntivo per i nuovi danni
determinati dagli eventi sismici di cui al presente decreto e’ in
ogni caso richiesto ed erogato con le modalita’ e le procedure di cui
al medesimo decreto-legge n. 39 del 2009.
2. Fuori dei casi di cui al comma 1, qualora il nuovo danno
determinato dagli eventi sismici di cui al presente decreto sia di
entita’ inferiore rispetto al danno gia’ riportato dall’immobile, il
contributo ulteriore e’ richiesto ed erogato con le modalita’ e le
procedure di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Qualora il
nuovo danno sia di entita’ prevalente rispetto a quello pregresso, le
istanze tese al conseguimento di contributi sono presentate, istruite
e definite secondo le modalita’ e le condizioni stabilite nel
presente decreto.
3. Con provvedimenti adottati dal Commissario straordinario ai
sensi dell’articolo 2, comma 2, del presente decreto, sentiti gli
Uffici speciali per la ricostruzione istituiti ai sensi dell’articolo
67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono stabiliti
criteri tecnici per l’accertamento della prevalenza o meno dei danni
ulteriori, nonche’ le modalita’ e le procedure per l’accesso ai
contributi nelle ipotesi di cui al secondo periodo del comma 2 del
presente articolo.
4. L’erogazione dei contributi aggiuntivi di cui al comma 1 ed al
primo periodo del comma 2 da parte dell’Ufficio speciale per la
ricostruzione di cui al comma 3 e’ posta a carico della contabilita’
speciale del Commissario straordinario di cui all’articolo 4, comma
3, ed e’ oggetto di separata contabilizzazione e rendicontazione. Le
modalita’ di erogazione sono stabilite con provvedimento adottato dal
Commissario straordinario ai sensi dell’articolo 2, comma 2, di
concerto con l’Ufficio speciale. Ai maggiori oneri derivanti
dall’attuazione della presente disposizione si provvede, nel limite
di euro 40 milioni per l’anno 2018, con le risorse di cui
all’articolo 4, comma 3.
5. Per le attivita’ di sostegno al sistema produttivo e allo
sviluppo economico, per i medesimi Comuni di cui ai commi precedenti
si applicano le disposizioni ricomprese nel capo II del presente
titolo, secondo le modalita’ ivi previste.
6. Per gli interventi non ancora finanziati su immobili danneggiati
o resi inagibili dalla crisi sismica del 1997 e 1998 e, in Umbria,
del 2009, nel caso di ulteriore danneggiamento a causa degli eventi
sismici di cui all’articolo 1, che determini un’inagibilita’ indotta
di altri edifici ovvero pericolo per la pubblica incolumita’, si
applicano, nel limite delle risorse disponibili anche utilizzando
quelle gia’ finalizzate per la predetta crisi sismica, le modalita’ e
le condizioni previste dal presente decreto».
9. All’articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) del comma 1, le parole: « pubblici o paritari »
sono sostituite dalle seguenti: « ad eccezione di quelli paritari » e
le parole: « e degli immobili demaniali o di proprieta’ di enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di
interesse storicoartistico ai sensi del codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
e successive modificazioni » sono sostituite dalle seguenti: « ,
degli immobili demaniali, delle strutture sanitarie e socio sanitarie
di proprieta’ pubblica e degli immobili di proprieta’ di enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di
interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
ed utilizzati per le esigenze di culto »;
b) la lettera c) del comma 1 e’ sostituita dalla seguente:
«c) degli archivi, dei musei, delle biblioteche e delle chiese, che
a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera a) »;
c) alla lettera a) del comma 2, le parole: «predisporre e approvare
un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle
urbanizzazioni dei centri o nuclei oggetto degli strumenti
urbanistici attuativi » sono sostituite dalle seguenti: « predisporre
e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli
interventi sulle opere di urbanizzazione danneggiate dagli eventi
sismici o dagli interventi di ricostruzione eseguiti in conseguenza
di detti eventi ed ammissibili a contributo in quanto non imputabili
a dolo o colpa degli operatori economici »;
d) al comma 2, la lettera c) e’ sostituita dalla seguente:
«c) predisporre ed approvare un piano di interventi sui dissesti
idrogeologici, comprensivo di quelli previsti sulle aree suscettibili
di instabilita’ dinamica in fase sismica ricomprese nei centri e
nuclei interessati dagli strumenti urbanistici attuativi come
individuate ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera c), con
priorita’ per dissesti che costituiscono pericolo per centri abitati
ed infrastrutture »;
e) dopo il comma 3-bis e’ inserito il seguente:
«3-bis.1. In sede di approvazione dei piani di cui alle lettere a),
b), c), d) e f) del comma 2 del presente articolo ovvero con apposito
provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 2, il
Commissario straordinario puo’ individuare, con specifica
motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono
un’importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori
colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto
2016. Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente
periodo, a cura di soggetti attuatori di cui all’articolo 15, comma
1, possono applicarsi, fino alla scadenza della gestione
commissariale di cui all’articolo 1, comma 4, ed entro i limiti della
soglia di rilevanza europea di cui all’articolo 35 del codice di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le procedure previste
dal comma 3-bis del presente articolo»;
f) dopo il comma 3-sexies e’ inserito il seguente:
«3-septies. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 5 e 11
per gli interventi di ricostruzione privata, al finanziamento degli
interventi di urbanizzazione e di consolidamento dei centri e nuclei
abitati oggetto di pianificazione urbanistica ed interessati da gravi
fenomeni di instabilita’ dinamica in fase sismica che impediscono il
recupero o la ricostruzione degli edifici destinati ad abitazione ed
attivita’ produttive gravemente danneggiati dal sisma, si provvede
con le risorse di cui all’articolo 4»;
g) al comma 4-bis e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «
Restano ferme le previsioni di cui all’articolo 2, comma 2-bis, del
presente decreto»;
h) al comma 5, le parole: « Conferenza permanente » sono sostituite
dalle seguenti: « Conferenza permanente ovvero della Conferenza
regionale, nei casi previsti dal comma 4 dell’articolo 16, ».
10. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 9 si
applicano esclusivamente agli interventi non inseriti in uno dei
programmi previsti dal comma 2 dell’articolo 14 del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, gia’ approvati alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
11. L’articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
e’ sostituito dal seguente:
«Art. 15 (Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere
pubbliche e ai beni culturali). – 1. Per la riparazione, il
ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere
pubbliche e dei beni culturali, di cui all’articolo 14, comma 1, i
soggetti attuatori degli interventi sono:
a) le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche attraverso gli
Uffici speciali per la ricostruzione;
b) il Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo;
c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) l’Agenzia del demanio;
e) le Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili in loro
proprieta’ di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell’articolo 14 e
di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui
all’articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50.
2. Relativamente agli interventi di cui alla lettera a) del comma
1, il Presidente della Regione – vice commissario con apposito
provvedimento puo’ delegare lo svolgimento di tutta l’attivita’
necessaria alla loro realizzazione ai Comuni o agli altri enti locali
interessati, anche in deroga alle previsioni contenute nell’articolo
38 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3. Relativamente agli interventi di cui alla lettera e) del comma
1, di importo superiore alla soglia di rilevanza europea di cui
all’articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, la funzione di soggetto attuatore e’ svolta dal
Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo».
12. All’articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo la lettera a) e’ inserita la seguente:
«a-bis) approva, ai sensi dell’articolo 27 del codice di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i progetti predisposti dai
soggetti di cui all’articolo 14, comma 4, e all’articolo 15, comma 1,
del presente decreto»;
b) al comma 4, le parole: « e per quelli attuati dalle Regioni ai
sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera a), e dalle Diocesi ai sensi
del medesimo articolo 15, comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: «
per quelli attuati dai soggetti di cui all’articolo 15, comma 1,
lettere a) ed e), e comma 2 ».
13. L’articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
e’ sostituito dal seguente:
«Art. 18 (Centrale unica di committenza). – 1. Salvo quanto
previsto al comma 3, i soggetti attuatori di cui all’articolo 15,
comma 1, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle
opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si
avvalgono di una centrale unica di committenza.
2. La centrale unica di committenza e’ individuata:
a) per i soggetti attuatori di cui alla lettera a) del comma 1
dell’articolo 15, nei soggetti aggregatori regionali di cui
all’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituiti dalle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche in deroga al limite
numerico previsto dal comma 1 del medesimo articolo 9;
b) per i soggetti attuatori di cui alle lettere b), c) e d) del
comma 1 dell’articolo 15, nell’Agenzia nazionale per l’attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.
3. I soggetti attuatori di cui alla lettera e) del comma 1
dell’articolo 15 provvedono in proprio alla realizzazione degli
interventi sulla base di appositi protocolli di intesa sottoscritti
con il Commissario straordinario, nei quali sono stabilite le
necessarie forme di raccordo tra le stazioni appaltanti e gli Uffici
speciali per la ricostruzione territorialmente competenti, anche al
fine di assicurare l’effettuazione dei controlli di cui all’articolo
32.
4. Resta ferma la possibilita’ per i soggetti attuatori di cui
all’articolo 15, comma 1, lettera a), e al comma 3 del medesimo
articolo 15, di avvalersi, come centrale unica di committenza, anche
dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d’impresa S.p.A.
5. In deroga alle previsioni contenute nell’articolo 9 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i soggetti aggregatori regionali
di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo svolgono le
funzioni di centrale unica di committenza con riguardo ai lavori,
servizi e forniture, afferenti gli interventi previsti al comma 1.
6. Fermo l’obbligo della centrale unica di committenza di procedere
all’effettuazione di tutta l’attivita’ occorrente per la
realizzazione degli interventi di cui all’articolo 14, i rapporti tra
i soggetti attuatori e la centrale unica di committenza sono regolati
da apposita convenzione. Agli oneri derivanti dall’attuazione del
presente comma, determinati, sulla base di appositi criteri di
remunerativita’, con decreto adottato ai sensi dell’articolo 5, comma
1-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, si fa fronte con le
risorse di cui all’articolo 4, comma 3, del presente decreto. Il
Commissario straordinario con proprio provvedimento ai sensi
dell’articolo 2, comma 2, disciplina le modalita’ di trasferimento in
favore dei soggetti attuatori delle risorse economiche necessarie ».
14. All’articolo 32 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. Le modalita’ e gli interventi oggetto delle verifiche di cui al
comma 1 sono disciplinati con accordi tra il Presidente
dell’Autorita’ nazionale anticorruzione, il Commissario
straordinario, i Presidenti delle Regioni – vice commissari e le
centrali uniche di committenza di cui all’articolo 18. Resta ferma,
in ogni caso, la funzione di coordinamento del Commissario
straordinario nei rapporti con l’Autorita’ nazionale anticorruzione,
da attuare anche tramite l’istituzione di un’unica piattaforma
informatica per la gestione del flusso delle informazioni e della
documentazione relativa alle procedure di gara sottoposte alle
verifiche di cui al comma 1. Con i provvedimenti di cui all’articolo
2, comma 2, sono disciplinate le modalita’ di attuazione del presente
comma, nonche’ le modalita’ per il monitoraggio della ricostruzione
pubblica e privata, attraverso la banca dati di cui all’articolo 13
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e gli altri sistemi informatici
connessi alle attivita’ di ricostruzione».
15. Agli eventuali oneri derivanti dall’attuazione delle
disposizioni di cui al comma 14 si provvede con le risorse di cui
all’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
16. All’articolo 34, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229, le parole: « pubblica e » sono soppresse.
17. All’articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il secondo periodo e’ sostituito dai seguenti: « Al
personale della struttura e’ riconosciuto il trattamento economico
accessorio corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale
della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il
trattamento economico accessorio di provenienza risulti
complessivamente inferiore. Al personale non dirigenziale spetta
comunque l’indennita’ di amministrazione della Presidenza del
Consiglio dei ministri. »;
b) al comma 3-bis:
1) all’alinea, dopo le parole: « trattamento economico » sono
inserite le seguenti: « fondamentale ed accessorio » e le parole: «
viene corrisposto secondo le seguenti modalita’ » sono sostituite
dalle seguenti: « e’ anticipato dalle amministrazioni di provenienza
e corrisposto secondo le seguenti modalita’ »;
2) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) le amministrazioni statali di provenienza, ivi comprese le
Agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e
le universita’ provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al
pagamento del trattamento economico fondamentale, nonche’
dell’indennita’ di amministrazione. Qualora l’indennita’ di
amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale
della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario
straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti
l’importo dovuto, a tale titolo, dall’amministrazione di provenienza;
b) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui alla
lettera a) il trattamento economico fondamentale e l’indennita’ di
amministrazione sono a carico esclusivo del Commissario
straordinario»;
c) al comma 3-ter sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il
trattamento economico del personale dirigenziale di cui al presente
comma e’ corrisposto secondo le modalita’ indicate nelle lettere a),
b) e c) del comma 3-bis. Il Commissario straordinario provvede al
rimborso delle somme anticipate dalle amministrazioni statali di
appartenenza del personale dirigenziale e non dirigenziale assegnato
alla struttura commissariale mediante versamento ad apposito capitolo
dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate entro
l’anno di competenza all’apposito capitolo dello stato di previsione
dell’amministrazione di appartenenza »;
d) al comma 6 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il
Commissario straordinario nomina con proprio provvedimento gli
esperti di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 settembre 2016 »;
e) al comma 7, lettera b), le parole: « , nelle more della
definizione di appositi accordi nell’ambito della contrattazione
integrativa decentrata, » sono soppresse, le parole: « fino al 30 per
cento » sono sostituite dalle seguenti: « del 30 per cento » e le
parole: « fino al 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: «
del 20 per cento »;
f) al comma 7, lettera c), le parole: « nelle more della
definizione di appositi accordi nell’ambito della contrattazione
integrativa decentrata » sono soppresse;
g) al comma 7-bis, dopo le parole: « al comma 7 » sono inserite le
seguenti: « , lettere a), b) e c), »;
h) al comma 8 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con uno
o piu’ provvedimenti del Commissario straordinario, adottati ai sensi
dell’articolo 2, comma 2, sono stabilite le modalita’ di
liquidazione, di rimborso e di eventuale anticipazione alle
amministrazioni di appartenenza del personale di cui ai commi 3-bis,
3-ter e 3-quater, delle necessarie risorse economiche ».
18. Al fine di consentire la rapida realizzazione degli interventi
inseriti nei programmi di cui all’articolo 14 del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, con apposita ordinanza commissariale, ai sensi
e per gli effetti dell’articolo 2, comma 2, del medesimo decreto,
sono disciplinate la costituzione del fondo previsto dall’articolo
113 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e
la ripartizione delle relative risorse. L’ordinanza di cui al
precedente periodo e’ adottata entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
19. In deroga alle previsioni dell’articolo 157, comma 3, del
codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
relativamente agli interventi di cui all’articolo 14 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le attivita’ di progettazione,
direzione lavori, direzione dell’esecuzione, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione, collaudo, indagine e attivita’ di supporto
possono essere affidate anche al personale assunto secondo le
modalita’ previste dagli articoli 3 e 50-bis del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229. Fermi restando le incompatibilita’ e i divieti
previsti dalla legislazione vigente, il personale di cui al
precedente periodo puo’ svolgere anche le funzioni di responsabile
unico del procedimento ai sensi del codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
20. All’articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole: « e non rinnovabili » sono soppresse
ed e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I contratti di
collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo
possono essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal
comma 3-quinquies del presente articolo, per una sola volta e per una
durata non superiore al 31 dicembre 2018, limitatamente alle unita’
di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le
procedure di cui al comma 3 »;
b) al comma 3-quater e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «
Con uno o piu’ provvedimenti adottati secondo le modalita’ previste
dal precedente periodo, e’ disposta l’assegnazione delle risorse
finanziarie necessarie per il rinnovo fino alla data del 31 dicembre
2018 dei contratti previsti dal comma 3-bis ».
21. All’articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016,
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,
n. 19, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle
seguenti: « 31 dicembre 2018 » ed e’ aggiunto, in fine, il seguente
periodo: « Con riguardo alle attivita’ economiche nonche’ per i
soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione,
inagibile o distrutta, localizzate in una “zona rossa” istituita
mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24
agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente
disposizione, il termine di sospensione dei pagamenti di cui al
medesimo articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, e’ fissato al 31 dicembre 2020 ».
22. Nei casi previsti dal comma 6 dell’articolo 14 del
decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, i beneficiari dei
mutui o dei finanziamenti possono optare tra la sospensione
dell’intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri
aggiuntivi per il mutuatario. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le
banche e gli intermediari finanziari informano i beneficiari, almeno
mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito
internet, della possibilita’ di chiedere la sospensione delle rate,
indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonche’ il
termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della
facolta’ di sospensione. Qualora la banca o l’intermediario
finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i
contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2018, nelle
ipotesi previste dal primo periodo del citato comma 6 dell’articolo
14 del decreto-legge n. 244 del 2016, ovvero fino al 31 dicembre
2020, nelle ipotesi previste dal secondo periodo del medesimo comma
6, senza oneri aggiuntivi per il beneficiario del mutuo o del
finanziamento, le rate in scadenza entro la predetta data. Entro il
termine del 30 giugno 2018, il Commissario straordinario del Governo
e l’Associazione bancaria italiana provvedono alla sottoscrizione di
un accordo per la ridefinizione dei piani di ammortamento dei mutui e
dei finanziamenti sospesi ai sensi dell’articolo 14, comma 6, del
decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.
23. All’articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2017,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n.
45, al quarto periodo, le parole: « con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, sentiti Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo economico » sono
sostituite dalle seguenti: « con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell’economia e
delle finanze ed il Ministro dello sviluppo economico ».
24. Limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino
l’inagibilita’ del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio
professionale o dell’azienda, ai sensi del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con
trasmissione della dichiarazione agli enti competenti, la sospensione
prevista dall’articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, come prorogato dall’articolo 14, comma 2, del
decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e’ differita alla
data del 31 maggio 2018. Non si fa luogo al rimborso o alla
restituzione delle somme gia’ versate alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
25. Le autorita’ di regolazione di cui all’articolo 48, comma 2,
del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con propri
provvedimenti adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, disciplinano
le modalita’ di rateizzazione per un periodo non inferiore a 36 mesi
delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del comma
24 nonche’ del citato articolo 48 ed introducono agevolazioni, anche
di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni di cui
agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del
2016, individuando anche le modalita’ per la copertura delle
agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie,
facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.
26. All’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45,
le parole: « dalla fine del periodo di sospensione » sono sostituite
dalle seguenti: « dal 1° giugno 2018 ».
27. I Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, nel rispetto delle altre condizioni previste
dall’articolo 3-quater del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 88,
possono stipulare anche con altri Comuni appartenenti a Regioni
diverse convenzioni per l’ufficio di segreteria comunale o aderire a
convenzioni gia’ in atto, anche se non posti in posizione di confine.
28. All’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229, le parole: « diritti reali di garanzia », ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: « diritti reali di godimento ».
29. All’articolo 44, comma 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, le parole: « per la durata di un anno » sono sostituite
dalle seguenti: « per la durata di due anni » ed e’ aggiunto, in
fine, il seguente periodo: « Nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e
2-bis del presente decreto, i limiti previsti dal comma 4
dell’articolo 79 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, per la fruizione di permessi e di licenze sono
aumentati rispettivamente a 48 ore lavorative al mese, elevate a 96
ore per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti ».
30. All’articolo 67-ter, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, le parole: « Dal 2021 » sono sostituite dalle
seguenti: « Dal 2023 ».
31. All’articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,
dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
«9-bis. Al fine di garantire un celere ripristino della
funzionalita’ degli immobili adibiti ad uso scolastico e
universitario nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, gli
interventi di riparazione e ricostruzione possono essere attuati,
fino alla data del 31 dicembre 2019 ed entro i limiti della soglia di
rilevanza europea di cui all’articolo 35 del codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, applicando per l’affidamento di
lavori, servizi e forniture le procedure di cui all’articolo 63,
commi 1 e 6, del medesimo codice di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di trasparenza,
concorrenza e rotazione, l’invito, contenente l’indicazione dei
criteri di aggiudicazione dell’appalto, e’ rivolto, sulla base del
progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti
nell’elenco degli operatori economici di cui all’articolo 67-quater,
comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. I lavori vengono
affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una
commissione giudicatrice costituita secondo le modalita’ stabilite
dall’articolo 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50.
9-ter. Per la realizzazione degli interventi di riparazione e
ricostruzione degli immobili adibiti ad uso scolastico e
universitario, di cui al comma 9-bis, i soggetti attuatori si
avvalgono del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche
per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna o di uno degli enti iscritti
nell’elenco dei soggetti aggregatori di cui all’articolo 9 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituito presso l’Autorita’
nazionale anticorruzione.
9-quater. Agli interventi di cui al comma 9-bis si applica
l’articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le modalita’ e
gli interventi oggetto delle verifiche di cui al precedente periodo
sono disciplinati mediante apposito accordo tra il presidente
dell’Autorita’ nazionale anticorruzione, i soggetti attuatori, il
citato Provveditorato per le opere pubbliche e gli enti iscritti
nell’elenco dei soggetti aggregatori di cui all’articolo 9 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 ».
32. Dal 1° maggio 2018, gli Uffici territoriali per la
ricostruzione costituiti dai comuni ai sensi dell’articolo 3
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4013 del
23 marzo 2012 e del decreto del Commissario delegato per la
ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 29 giugno
2012 sono soppressi. E’ altresi’ soppresso il Comitato di Area
omogenea di cui all’articolo 4 del decreto del Commissario delegato
per la ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 29
giugno 2012. Tutte le competenze affidate agli Uffici territoriali
per la ricostruzione ai sensi dell’articolo 1 del decreto del
Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente della Regione
Abruzzo n. 131 del 29 giugno 2012 sono trasferite all’Ufficio
speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, istituito
dall’articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
Il personale in servizio, alla data del 1° maggio 2018, presso gli
Uffici territoriali per la ricostruzione, assegnato alle aree
omogenee ai sensi dell’articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, continua a svolgere le attivita’ di competenza
dei soppressi Uffici territoriali per la ricostruzione sotto la
direzione e il coordinamento esclusivi del titolare dell’Ufficio
speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, che con propria
determinazione provvede anche alla sistemazione logistica del
suddetto personale. Il personale in servizio, alla data del 1° maggio
2018, presso gli Uffici territoriali per la ricostruzione, assunto a
tempo determinato dai comuni, e’ trasferito agli stessi comuni fino a
scadenza dei contratti in essere. Nelle more della soppressione degli
Uffici territoriali per la ricostruzione, il titolare dell’Ufficio
speciale adotta, esercitando il potere di coordinamento di cui
all’articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
tutti i provvedimenti organizzativi e gestionali necessari al fine di
garantire lo svolgimento delle attivita’ di competenza degli Uffici
territoriali per la ricostruzione e gestire con gradualita’ il
processo di soppressione di detti Uffici. L’Ufficio speciale per la
ricostruzione dei comuni del cratere puo’, tramite convenzioni con
comuni, aprire sportelli in una o piu’ sedi degli Uffici territoriali
per la ricostruzione soppressi, cui affidare in tutto o in parte i
compiti gia’ di competenza degli Uffici territoriali medesimi.
33. E’ istituita una sezione speciale dell’Anagrafe antimafia degli
esecutori prevista dall’articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, in cui confluisce l’elenco degli operatori
economici di cui all’articolo 67-quater, comma 9, del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134. Alla sezione speciale si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni generali che regolano l’Anagrafe
antimafia degli esecutori di cui all’articolo 30, comma 6, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. La tenuta della sezione
speciale con i relativi adempimenti e’ affidata alla Struttura di
missione di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229.
34. All’articolo 1, comma 492, lettera 0a), della legge 11 dicembre
2016, n. 232, dopo le parole: « individuati ai sensi » sono inserite
le seguenti: « dell’articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
».
35. Il termine di cui all’articolo 67-ter, comma 3, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo alla dotazione di risorse
umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unita’, assegnata
a ciascuno degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al
medesimo articolo 67-ter, comma 2, e’ prorogato fino 31 dicembre
2020.
36. I contratti a tempo determinato stipulati con il personale in
servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato
all’esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle Intese
sulla costituzione dell’Ufficio speciale per la citta’ dell’Aquila,
del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell’Ufficio speciale per i
comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, stipulate ai sensi
dell’articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2020, alle medesime
condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alla vigente
normativa in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato
presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe dei suddetti
contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono applicabili le
sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione
della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.
37. Agli oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di
cui ai commi 35 e 36, quantificati nel limite di spesa di euro
2.320.000, comprensivo del trattamento economico previsto per i
titolari degli Uffici speciali ai sensi dell’articolo 67-ter, comma
3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per ciascuno degli
anni 2019 e 2020, si provvede mediante l’utilizzo delle somme
stanziate dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
recante il rifinanziamento dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,
nell’ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di
servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma
437 dell’articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190.
38. Per gli anni 2019 e 2020, al fine di completare le attivita’
finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e
occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, i
comuni del cratere sismico sono autorizzati a prorogare o rinnovare,
alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti
stipulati ai sensi dell’articolo 5 dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, e successive
modificazioni, in deroga alla vigente normativa in materia di vincoli
alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni
pubbliche. Alle proroghe o ai rinnovi dei suddetti contratti eseguiti
in deroga alla legge non sono applicabili le sanzioni previste dalla
normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del
contratto a tempo indeterminato. Agli oneri derivanti
dall’applicazione del presente comma, quantificati, sulla base delle
esigenze effettive documentate dalle amministrazioni centrali e
locali istituzionalmente preposte all’attivita’ della ricostruzione,
nel limite di spesa di euro 1.700.000 per il comune dell’Aquila e di
euro 1.152.209 per i comuni del cratere per ciascuna annualita’, si
provvede mediante l’utilizzo delle somme stanziate dalla tabella E
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell’ambito della quota
destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e
assistenza qualificata.
39. L’articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2017,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n.
45, e’ abrogato.
40. Nei centri storici, come determinati ai sensi dell’articolo 2,
lettera A), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile
1968, n. 1444, o negli ambiti oggetto del piano di ricostruzione di
cui all’articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009,
n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.
77, i comuni del cratere del sisma del 2009, diversi dall’Aquila,
possono predisporre un programma coordinato di interventi, connessi e
complementari agli interventi di ricostruzione pubblica, ove i
suddetti interventi non siano stati gia’ eseguiti, finalizzati alla
riqualificazione degli spazi pubblici e della rete viaria, alla messa
in sicurezza del territorio e delle cavita’ danneggiate o rese
instabili dal sisma e al miglioramento della dotazione di reti delle
infrastrutture di servizi. Il programma di interventi e’ predisposto
e adottato dai comuni entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, in
coerenza con i piani di ricostruzione approvati. Il programma di
interventi e’ sottoposto alla verifica dell’Ufficio speciale per la
ricostruzione dei comuni del cratere per il parere di congruita’
tecnico-economica. Gli interventi approvati sono oggetto di
programmazione ai sensi dell’articolo 11, comma 9, del decreto-legge
19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2015, n. 125, e sono attuati a valere sulle risorse destinate
alla ricostruzione. L’Ufficio speciale per la ricostruzione dei
comuni del cratere dispone, con propria determinazione, i criteri per
la valutazione della connessione e della complementarieta’ agli
interventi di ricostruzione pubblica.
41. Gli assegnatari di alloggi di societa’ cooperativa a proprieta’
indivisa situati nei territori individuati ai sensi dell’articolo 1
del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, adibiti ad
abitazione principale alla data del 6 aprile 2009, che hanno gia’
beneficiato del contributo per l’acquisto di abitazione equivalente
di cui all’articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e
all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 3790 del 9 luglio 2009, sono tenuti a cedere al
comune i diritti inerenti la partecipazione alla ricostruzione del
complesso edilizio della cooperativa. Restano a carico
dell’assegnatario tutte le obbligazioni passive inerenti la sua
qualita’ di socio. Alla completa ricostruzione del complesso edilizio
la proprieta’ della quota passa al comune.
42. Per i titolari di contratti stipulati ai sensi dell’articolo
3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le
amministrazioni presso cui gli stessi abbiano prestato la loro
attivita’ possono bandire, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il
piano triennale dei fabbisogni di cui all’articolo 6, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ferma restando la
garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno, previa indicazione della
relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in
misura non superiore al 50 per cento dei posti messi a concorso, al
suddetto personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti
requisiti:
a) risulti titolare di un contratto di lavoro flessibile stipulato
ai sensi del citato articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, presso l’amministrazione che bandisce il
concorso;
b) in forza di uno o piu’ contratti stipulati ai sensi
dell’articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
abbia prestato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni
continuativi di attivita’ presso l’amministrazione che bandisce il
concorso.
43. A far data dal 2 gennaio 2019, il perimetro dei comuni
dell’Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed
interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa
normativa emergenziale, precedentemente individuato dal decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato
dall’articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato
dall’articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e’
cosi’ ridotto: Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi,
Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico,
Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla,
Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino,
Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San
Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda.
I Presidenti delle regioni di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, in qualita’ di Commissari
delegati, possono procedere con propria ordinanza, valutato
l’effettivo avanzamento dell’opera di ricostruzione, a ridurre il
perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello stato di
emergenza e della relativa normativa emergenziale.
44. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente
agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all’articolo 1,
comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e’ ulteriormente
prorogato al 31 dicembre 2020, al fine di garantire la continuita’
delle procedure connesse all’attivita’ di ricostruzione. Alle
conseguenti attivita’ e alle relative spese si fa fronte con le
risorse previste a legislazione vigente.

Art. 2-ter

Contributi alle aziende agropastorali della regione Sardegna
interessate da eventi climatici avversi nel 2017

1. Ai fini di perseguire il ripristino del potenziale produttivo e
di valorizzare e promuovere la commercializzazione dei prodotti del
settore agropastorale della regione Sardegna, colpito nel corso del
2017 da emergenze climatiche e fenomeni atmosferici acuti, alla
regione Sardegna e’ assegnato un contributo di 10 milioni di euro per
l’anno 2017 e di 15 milioni di euro per l’anno 2018 da erogare a
titolo di concorso all’attivita’ di indennizzo per le aziende
agropastorali della regione Sardegna interessate da eventi climatici
avversi nel corso del 2017.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per
l’anno 2017 e a 15 milioni di euro per l’anno 2018, si provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro per l’anno 2017, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 5 milioni di euro per l’anno 2017, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019,
nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della
missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo
utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero;
c) quanto a 15 milioni di euro per l’anno 2018, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 3

Estensione Split payment a tutte
le societa’ controllate dalla P.A.

1. All’articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, il comma 1-bis e’ sostituito dal seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle
operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:
0a) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese
le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
0b) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al
comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non
inferiore al 70 per cento;
a) societa’ controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma,
n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri e dai Ministeri;
b) societa’ controllate direttamente o indirettamente, ai sensi
dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, da
amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e societa’ di
cui alle lettere 0a), 0b), a) e c);
c) societa’ partecipate, per una percentuale complessiva del
capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche
di cui al comma 1 o da enti e societa’ di cui alle lettere 0a), 0b),
a) e b);
d) societa’ quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa
italiana identificate agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto;
con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al
comma 1 puo’ essere individuato un indice alternativo di riferimento
per il mercato azionario. ».
2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da
emanarsi entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore del
presente decreto, sono stabilite le modalita’ di attuazione delle
norme di cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal
1º gennaio 2018 e si applicano alle operazioni per le quali e’ emessa
fattura a partire dalla medesima data.

Art. 4

Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari
e in materia di audiovisivo

1. All’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) al comma 1, le parole: « alle imprese e ai lavoratori autonomi
» sono sostituite dalle seguenti: « alle imprese, ai lavoratori
autonomi e agli enti non commerciali » e dopo le parole: « quotidiana
e periodica » sono inserite le seguenti: « anche on line »;
a) il primo, secondo e terzo periodo del comma 3 sono sostituiti
dai seguenti: « Per la concessione del credito di imposta di cui al
comma 1 e’ autorizzata la spesa di 62,5 milioni di euro per l’anno
2018, che costituisce tetto di spesa. Agli oneri derivanti dal
periodo precedente, pari a 62,5 milioni di euro per l’anno 2018, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il
pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1
della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo
e’ da imputare per 50 milioni di euro sulla quota spettante alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e per 12,5 milioni di euro
sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico. Le
risorse destinate al riconoscimento del credito d’imposta medesimo
sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze e sono trasferite nella
contabilita’ speciale n. 1778 “Agenzia delle entrate – fondi di
bilancio” per le necessarie regolazioni contabili. Agli oneri
derivanti dall’attuazione del comma 2 si provvede mediante utilizzo
delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione
dell’informazione, di cui all’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016,
n. 198. »;
b) dopo il comma 3 e’ inserito il seguente: «3-bis. Ai fini della
prima applicazione del comma 1, una quota pari a 20 milioni di euro,
a valere sulla quota di spettanza della Presidenza del Consiglio dei
ministri dello stanziamento relativo all’annualita’ 2018, e’
destinata al riconoscimento del credito d’imposta esclusivamente
sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana
e periodica, anche online, di cui al comma 1 effettuati dal 24 giugno
2017 al 31 dicembre 2017, purche’ il loro valore superi almeno dell’1
per cento l’ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari
effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione
nel corrispondente periodo dell’anno 2016.».
2. All’articolo 9, comma 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 ottobre 2013, n. 112, la
lettera c) e’ sostituita dalla seguente: «c) legge 12 novembre 2016,
n. 220, recante “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo”; » e la
lettera e) e’ soppressa.

Art. 5

Sterilizzazione incremento aliquote IVA per l’anno 2018

1. All’articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole « e’ incrementata di 1,5 punti
percentuali dal 1° gennaio 2018 e di ulteriori 0,5 punti percentuali
a decorrere dal 1° gennaio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: «
e’ incrementata di 1,14 punti percentuali dal 1° gennaio 2018 e di
ulteriori 0,86 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2019»;
2) alla lettera c), le parole « 350 milioni di euro per l’anno 2019
e ciascuno degli anni successivi; » sono sostituite dalle seguenti: «
10 milioni di euro per l’anno 2019 e 350 milioni di euro per ciascuno
degli anni successivi ».

Art. 5-bis

Modifica all’articolo 39-quater del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504

1. All’articolo 39-quater del testo unico di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il comma 4 e’ sostituito dal
seguente:
«4. Il termine per la conclusione dei procedimenti, che decorre
dalla data di ricevimento della richiesta presentata dal fabbricante
o dall’importatore, e’ di quarantacinque giorni sia per i
procedimenti di cui al comma 1 che per i provvedimenti di cui al
comma 2».

Art. 5-ter

Decorrenza di disposizioni fiscali contenute
nel codice del terzo settore

1. All’articolo 99, comma 3, del codice del terzo settore, di cui
al decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117, le parole: « Fino
all’abrogazione di cui all’articolo 102, comma 2, lettera h), » sono
sostituite dalle seguenti: « A decorrere dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino
all’abrogazione di cui all’articolo 102, comma 2, lettera h), ».

Art. 5-quater

Detrazione fiscale per contributi associativi versati alle societa’
di mutuo soccorso

1. All’articolo 83, comma 5, del codice di cui al decreto
legislativo 2 agosto 2017, n. 117, le parole: « per un importo
superiore a 1.300 euro » sono sostituite dalle seguenti: « per un
importo non superiore a 1.300 euro ».

Art. 5-quinquies

Detraibilita’ degli alimenti a fini medici speciali

1. All’articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per
oneri, dopo le parole: « per protesi dentarie e sanitarie in genere »
sono inserite le seguenti: « , nonche’ dalle spese sostenute per
l’acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione
A1 del Registro nazionale di cui all’articolo 7 del decreto del
Ministro della sanita’ 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l’esclusione di quelli
destinati ai lattanti ». La disposizione di cui al periodo precedente
si applica limitatamente ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre
2017 e al 31 dicembre 2018.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a 20
milioni di euro per l’anno 2018 e a 11,4 milioni di euro per l’anno
2019, si provvede:
a) quanto a 20 milioni di euro per l’anno 2018, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 11,4 milioni di euro per l’anno 2019, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307, e’ incrementato di 8,6 milioni di euro nell’anno 2020. Ai
relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle
maggiori entrate derivanti dal comma 1.

Art. 5-sexies

Interpretazione autentica dell’articolo 104 del decreto legislativo 2
agosto 2017, n. 117

1. L’articolo 104 del codice di cui al decreto legislativo 2 agosto
2017, n. 117, si interpreta nel senso che i termini di decorrenza
indicati nei commi 1 e 2 valgono anche ai fini dell’applicabilita’
delle disposizioni fiscali che prevedono corrispondentemente
modifiche o abrogazioni di disposizioni vigenti prima della data di
entrata in vigore del medesimo codice di cui al decreto legislativo
n. 117 del 2017. Pertanto, le disposizioni di carattere fiscale
richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102, comma 1, del medesimo
codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 continuano a
trovare applicazione senza soluzione di continuita’ fino al 31
dicembre 2017.

Art. 5-septies

Disposizioni in materia di collaborazione volontaria per l’emersione
di redditi prodotti all’estero

1. Le attivita’ depositate e le somme detenute su conti correnti e
sui libretti di risparmio all’estero alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, in violazione degli
obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, da soggetti fiscalmente residenti
in Italia ovvero dai loro eredi, in precedenza residenti all’estero,
iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) o
che hanno prestato la propria attivita’ lavorativa in via
continuativa all’estero in zona di frontiera o in Paesi limitrofi,
derivanti da redditi prodotti all’estero di cui all’articolo 6, comma
1, lettere c) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
possono essere regolarizzate, anche ai fini delle imposte sui redditi
prodotti dalle stesse, con il versamento del 3 per cento del valore
delle attivita’ e della giacenza al 31 dicembre 2016 a titolo di
imposte, sanzioni e interessi.
2. Il comma 1 del presente articolo si applica anche alle somme ed
alle attivita’ derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti
nello Stato estero di prestazione della propria attivita’ lavorativa
in via continuativa.
3. L’istanza di regolarizzazione puo’ essere trasmessa fino al 31
luglio 2018 e gli autori delle violazioni possono provvedere
spontaneamente al versamento in un’unica soluzione di quanto dovuto
entro il 30 settembre 2018, senza avvalersi della compensazione
prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, e successive modificazioni. Il versamento puo’ essere ripartito
in tre rate mensili consecutive di pari importo; in tal caso il
pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30
settembre 2018. Il perfezionamento della procedura di
regolarizzazione avviene dal momento del versamento di quanto dovuto
in un’unica soluzione o dell’ultima rata.
4. Anche in deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.
212, i termini di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all’articolo 57 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472, che scadono a decorrere dal 1° gennaio 2018, sono fissati al
30 giugno 2020 limitatamente alle somme e alle attivita’ oggetto
della procedura di regolarizzazione ai sensi del presente articolo.
5. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono
emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione delle
norme di cui ai commi precedenti.
6. Il presente articolo non si applica alle attivita’ ed alle somme
gia’ oggetto di collaborazione volontaria di cui alla legge 15
dicembre 2014, n. 186, e al decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n. 187.
Non si da’ luogo al rimborso delle somme gia’ versate.

Art. 5-octies

Norma interpretativa dell’articolo 12 del decreto-legge 28 marzo
1997, n. 79

1. Il comma 2 dell’articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n.
79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.
140, come sostituito dall’articolo 3, comma 165, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, si interpreta nel senso che le somme derivanti
dall’applicazione del comma 1 del medesimo articolo 12 affluiscono ad
appositi fondi destinati al personale dell’Amministrazione al fine di
incentivare le attivita’ di cui al citato comma 1, per essere
assegnate sulla base di criteri individuati in sede di contrattazione
integrativa, che tengano conto del raggiungimento degli obiettivi di
performance assegnati.

Titolo II
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI MISSIONI INTERNAZIONALI, FORZE DI
POLIZIA E MILITARI

Art. 6

Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145
e disposizioni in materia contabile

1. Alla legge 21 luglio 2016, n. 145, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 2:
1) dopo il comma 2, e’ inserito il seguente: « 2-bis. Le
deliberazioni trasmesse dal Governo alle Camere, di cui al comma 2,
sono corredate della relazione tecnica sulla quantificazione dei
relativi oneri, verificata ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. »;
1-bis) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « dell’economia e
delle finanze, » sono inserite le seguenti: « da emanare entro
sessanta giorni dalla data di approvazione degli atti di indirizzo di
cui al comma 2, »;
2) al comma 4, le parole « al fabbisogno finanziario di cui al
medesimo comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « alle risorse
iscritte sul fondo di cui all’articolo 4 » e la parola « mensili »,
ovunque ricorra, e’ sostituita dalla seguente: « trimestrali »;
3) dopo il comma 4 e’ aggiunto il seguente: « 4-bis. Fino
all’emanazione dei decreti di cui al comma 3, per assicurare l’avvio
delle missioni di cui al comma 2, entro dieci giorni dalla data di
presentazione delle deliberazioni o delle relazioni annuali alle
Camere, il Ministro dell’economia e delle finanze, su richiesta delle
amministrazioni interessate, dispone l’anticipazione di una somma non
superiore al 75 per cento delle somme iscritte sul fondo di cui
all’articolo 4, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni
tecniche. »;
b) all’articolo 3:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: « e con il Ministro
dell’interno per la parte di competenza » sono sostituite dalle
seguenti: « , con il Ministro dell’interno per la parte di competenza
e con il Ministro dell’economia e delle finanze » ed al terzo
periodo, dopo la parola « missioni », sono inserite le seguenti: « ,
verificata ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, »;
2) dopo il comma 1, e’ inserito il seguente: « 1-bis. Ai fini della
prosecuzione delle missioni in corso per l’anno successivo, la
relazione di cui al comma 1 e’ corredata della relazione tecnica
sulla quantificazione dei relativi oneri, verificata ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. »;
c) all’articolo 4:
01) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « dell’economia e
delle finanze, » sono inserite le seguenti: « da emanare entro
sessanta giorni dalla data di approvazione degli atti di indirizzo di
cui al comma 1 dell’articolo 3, »;
1) al comma 4, la parola « mensili », ovunque ricorra, e’
sostituita dalla seguente: « trimestrali »;
2) dopo il comma 4, e’ inserito il seguente: « 4-bis. Fino
all’emanazione dei decreti di cui al comma 3, per assicurare la
prosecuzione delle missioni in corso, come risultante dalle
deliberazioni parlamentari di cui all’articolo 3, comma 1, entro
dieci giorni dalla data di adozione di tali deliberazioni, il
Ministro dell’economia e delle finanze, su richiesta delle
amministrazioni interessate, dispone l’anticipazione di una somma non
superiore al 75 per cento delle spese quantificate nella relazione
tecnica di cui all’articolo 3, comma 1-bis, a valere sulla dotazione
del fondo di cui al comma 1 del presente articolo. ».
c-bis) all’articolo 6, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «
nelle missioni internazionali, » sono inserite le seguenti: « nonche’
al personale militare impiegato nei dispositivi preposti alle
funzioni operative di comando e controllo delle stesse missioni,
anche se ubicati in territorio nazionale, ».
1-bis. All’articolo 538-bis del codice di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, le parole: « di assicurazione e di trasporto »
sono soppresse;
b) al comma 1, dopo le parole: « di trasporto » sono inserite le
seguenti: « , l’approvvigionamento di carbo-lubrificanti, la
manutenzione di mezzi, sistemi d’arma e apparati di telecomunicazione
».
2. All’articolo 9 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole « 1º gennaio 2018 » sono sostituite dalle
seguenti: « 1º gennaio 2019 »;
b) al comma 4, le parole « durata massima di 12 mesi » sono
sostituite dalle seguenti: « durata massima di 24 mesi ».
3. All’articolo 12, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 94, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « che
sono versate all’entrata del bilancio dello Stato ».
4. All’articolo 48, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n.
95 del 29 maggio 2017, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «
che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato ».
4-bis. Al fine di contenere le spese di ricerca, potenziamento,
ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi,
materiali e strutture in dotazione al Corpo delle capitanerie di
porto – Guardia costiera, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e’ autorizzato a stipulare convenzioni e contratti per la
permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono
disciplinate le condizioni e le modalita’ per la stipula degli atti e
l’esecuzione delle prestazioni, nel rispetto della vigente disciplina
in materia negoziale e del principio di economicita’.
5. Al fine di garantire la prosecuzione delle missioni
internazionali per l’ultimo trimestre del 2017, il fondo di cui
all’articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145 e’
incrementato di euro 140 milioni per l’esercizio 2017. Ai relativi
oneri si provvede ai sensi dell’articolo 20.
5-bis. All’articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 11-bis, primo periodo, le parole da: « nella misura del
50 per cento » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle
seguenti: « nella misura del 25 per cento all’incentivazione della
produttivita’ e al fabbisogno formativo del personale amministrativo
della giustizia amministrativa, anche in deroga alle disposizioni di
cui all’articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, e all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75, e nella misura del 75 per cento alle spese di
funzionamento degli uffici della giustizia amministrativa »;
b) al comma 11-bis, secondo periodo, le parole: « magistratura
amministrativa » sono sostituite dalle seguenti: « magistratura e di
quello amministrativo di cui all’articolo 9 del decreto-legge 31
agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
ottobre 2016, n. 197 »;
c) al comma 12, il primo periodo e’ sostituito dai seguenti: « Ai
fini del comma 11, il Ministero della giustizia comunica alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell’economia e
delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
entro il 30 aprile di ogni anno, l’elenco degli uffici giudiziari
presso i quali, alla data del 31 dicembre, risultano pendenti
procedimenti civili in numero ridotto di almeno il 10 per cento
rispetto all’anno precedente. Il Presidente del Consiglio di Stato
comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l’elenco degli
uffici giudiziari risultati maggiormente produttivi nella riduzione
delle pendenze, con riferimento anche agli obiettivi fissati nei
programmi di gestione di cui al comma 1 »;
d) al comma 13, primo periodo, le parole: « gli organi di
autogoverno della magistratura amministrativa e » sono sostituite
dalle seguenti: « l’organo di autogoverno della magistratura »;
e) al comma 13 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il
Presidente del Consiglio di Stato, sentito l’organo di autogoverno
della magistratura amministrativa, provvede al riparto delle risorse
di cui al comma 11-bis tra gli uffici della giustizia amministrativa,
tenendo conto della produttivita’ e delle dimensioni di ciascun
ufficio».

Art. 6-bis

Risorse per l’espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di
Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie
esigenze connesse all’espletamento dei compiti istituzionali della
Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il
potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo
internazionale nonche’ per il finanziamento di interventi diversi di
manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, in
favore del Ministero dell’interno e’ autorizzata la spesa complessiva
di 4,5 milioni di euro per l’anno 2017, da destinare:
a) quanto a 3,5 milioni di euro per l’anno 2017, alla Polizia di
Stato per l’acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per
il contrasto del terrorismo internazionale nonche’ per il
finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e
adattamento di strutture ed impianti;
b) quanto a 1 milione di euro per l’anno 2017, al Corpo nazionale
dei vigili del fuoco per l’acquisto e il potenziamento dei sistemi
informativi per il contrasto del terrorismo internazionale nonche’
per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione
straordinaria e adattamento di strutture ed impianti.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a 4,5
milioni di euro per l’anno 2017, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del
programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da
ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno.

Art. 7

Disposizioni in materia di personale
delle Forze di polizia e di personale militare

1. All’articolo 12 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177,
il comma 10 e’ sostituito dal seguente: « 10. Fermo restando quanto
previsto all’articolo 8, comma 1, lettera a), numero 3, della legge,
le risorse finanziarie corrispondenti ai risparmi di spesa non
utilizzati ai sensi del comma 7, lettera b), sono destinati, nella
misura del 50 per cento, all’attuazione della revisione dei ruoli
delle forze di polizia di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a),
numero 1, della legge. ».
2. Le risorse finanziarie corrispondenti alle facolta’ assunzionali
del Corpo forestale dello Stato, non impiegate per le finalita’ di
cui all’articolo 12, comma 7, lettera a), del decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 177, pari a 31.010.954 euro a decorrere dall’anno
2017, sono destinate:
a) alla revisione dei ruoli delle forze di polizia di cui
all’articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), mediante incremento
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 155,
secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per 30.120.313
euro per l’anno 2017, per 15.089.182 euro per il 2018 e per
15.004.387 euro a decorrere dal 2019;
b) all’autorizzazione ad assumere, a decorrere dal 1º dicembre
2017, in aggiunta alle facolta’ assunzionali previste a legislazione
vigente e nel limite delle dotazioni organiche, nei rispettivi ruoli
iniziali, 137 unita’ per l’Arma dei carabinieri, 123 unita’ per la
Polizia di Stato e 48 unita’ per la Polizia Penitenziaria, a
decorrere dal 1º novembre 2017, 40 marescialli per il Corpo della
Guardia di finanza, a decorrere dal 1º febbraio 2018, 22 allievi
finanzieri per il Corpo della Guardia di finanza, per un importo di
543.996 euro per il 2017, di 11.334.180 euro per l’anno 2018 e di
16.006.567 euro a decorrere dal 2019;
c) all’autorizzazione all’assunzione straordinaria, nei rispettivi
ruoli iniziali, con decorrenza non anteriore al 1° dicembre 2017,
quale anticipazione delle ordinarie facolta’ assunzionali relative
all’anno 2018, previste dall’articolo 66, comma 9-bis, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, 169 unita’ nella Polizia di Stato,
54 unita’ nell’Arma dei carabinieri e 57 unita’ nella Polizia
Penitenziaria, per un importo di 346.645 euro per l’anno 2017 e di
4.587.592 euro per l’anno 2018.
3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con provvedimenti dei
Ministeri dell’interno, dell’economia e delle finanze, della
giustizia e della difesa, da adottare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita’
attuative del comma 2, lettere b) e c) del presente articolo, anche
attraverso l’ampliamento dei posti dei concorsi gia’ banditi e ancora
in atto o conclusi nel 2017. Per la Polizia di Stato e il Corpo di
polizia penitenziaria, in via eccezionale, le modalita’ attuative
possono comprendere, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo
2199 del medesimo decreto legislativo n. 66 del 2010, lo scorrimento
delle graduatorie dei concorsi banditi ai sensi del medesimo articolo
in favore di volontari delle Forze armate, approvate nel 2017. Con i
medesimi provvedimenti possono essere altresi’ definite le modalita’
attuative per le assunzioni nelle rispettive forze di polizia, in
aggiunta alle facolta’ assunzionali, autorizzate con decreto del
Presidente del Consiglio del 4 agosto 2017, in attuazione
dell’articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel
rispetto delle riserve di legge per il personale delle Forze armate.
4. Al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in
materia di tutela ambientale e forestale, nonche’ il presidio del
territorio, anche al fine della salvaguardia delle professionalita’
esistenti, l’Arma dei carabinieri e’ autorizzata ad assumere a tempo
indeterminato, entro il 31 dicembre 2018, secondo i principi della
legge 5 aprile 1985, n. 124, nei limiti di spesa di 3.066.000 euro
annui, il personale operaio che, con contratto a tempo determinato,
ha svolto nell’anno 2017 le attivita’ di cui alla medesima legge n.
124 del 1985. Ai relativi oneri si provvede, a decorrere dal 2018, ai
sensi dell’articolo 20.
4-bis. Per le medesime finalita’ di cui al comma 4:
a) l’Arma dei carabinieri e’ autorizzata all’assunzione di
personale operaio a tempo indeterminato, ai sensi della legge 5
aprile 1985, n. 124, ed in deroga al contingente di personale ivi
previsto, nel numero di 45 unita’ per l’anno 2018, 30 unita’ per
l’anno 2019 e 30 unita’ per l’anno 2020. Per l’attuazione del
presente comma e’ autorizzata la spesa di 1,4 milioni di euro per
l’anno 2018, di 2,3 milioni di euro per l’anno 2019 e di 3,2 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2020. Ai predetti oneri si provvede,
quanto a 1,4 milioni di euro per l’anno 2018 e a 3,2 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del
programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da
ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2017, allo scopo utilizzando
l’accantonamento relativo al medesimo Ministero;
b) all’articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177,
dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. Gli alloggi di servizio connessi all’incarico, ove
esistenti nelle strutture in uso all’Arma dei carabinieri per le
esigenze di cui all’articolo 7 del presente decreto, sono attribuiti
al personale dell’Arma dei carabinieri impiegato in tali strutture
per tali esigenze. Possono essere concessi temporaneamente, qualora
disponibili, al personale assunto a tempo indeterminato di cui alla
legge 5 aprile 1985, n. 124, addetto alle medesime strutture ».
4-ter. Allo scopo di assicurare il rispetto delle norme in materia
di bilinguismo, al personale di cui all’articolo 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e’ riservata
un’aliquota di posti pari all’1 per cento, con arrotondamento
all’unita’ superiore, del totale dei posti messi a concorso ai sensi
del comma 2, per ciascun ruolo, dalle rispettive Forze di polizia.
5. All’articolo 18, comma 4, della legge 15 dicembre 1990, n. 395,
dopo le parole: « ha facolta’ di pernottare in caserma » sono
inserite le seguenti: « a titolo gratuito ».
6. Agli oneri derivanti dalle minori entrate conseguenti
all’applicazione del comma 5, valutati in euro 144.000 per l’anno
2017 e in euro 346.000 a decorrere dall’anno 2018, si provvede
mediante corrispondente riduzione, dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2017-2019, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali »
della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della
giustizia.
7. Al fine di assicurare la necessaria continuita’ nell’esercizio
delle funzioni di comando anche per le esigenze della sicurezza
nazionale, all’articolo 1094, comma 3, al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, le parole « durano in carica non meno di due anni
» sono sostituite dalle seguenti: « durano in carica tre anni senza
possibilita’ di proroga o rinnovo. Al termine del mandato, qualora il
personale, di cui al primo periodo, non abbia raggiunto i limiti di
eta’ previsti per il grado, puo’ esserne disposto, a domanda, il
collocamento in congedo da equiparare a tutti gli effetti a quello
per raggiungimento dei limiti di eta’, con riconoscimento, in
aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, del trattamento
pensionistico e dell’indennita’ di buonuscita che sarebbero spettati
in caso di permanenza in servizio fino al limite di eta’, compresi
gli eventuali aumenti periodici e i passaggi di classe di stipendio.
».
8. Nei casi in cui dall’attuazione delle disposizioni di cui al
comma 7 trova applicazione il riconoscimento dei benefici
previdenziali ivi previsti per effetto del mancato raggiungimento dei
limiti di eta’ previsti per il grado, il Ministero della difesa
comunica l’ammontare dei predetti maggiori oneri al Ministero
dell’economia e delle finanze che provvede alla copertura finanziaria
dei conseguenti maggiori oneri previdenziali mediante la
corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all’articolo
616 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
9. All’articolo 4, quarto comma, della legge 23 aprile 1959, n.
189, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: « Il
mandato del Comandante generale ha una durata pari a tre anni e non
e’ prorogabile ne’ rinnovabile. Il Comandante generale, qualora nel
corso del triennio debba cessare dal servizio permanente effettivo
per raggiungimento dei limiti di eta’, e’ richiamato d’autorita’ fino
al termine del mandato. ».
10. In fase di prima attuazione, i mandati in corso alla data di
entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 9, se di
durata inferiore a tre anni comprese le proroghe, sono estesi fino
alla durata di tre anni complessivi. Restano fermi i mandati in corso
di durata pari o superiore a tre anni comprese le proroghe.
10-bis. L’assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini
italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale
civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno
alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle dipendenze
di organismi militari della Comunita’ atlantica o di quelli dei
singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio
nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti
di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli
organismi medesimi adottati entro la medesima data, avviene, a
decorrere dal 1° gennaio 2018, nei limiti delle dotazioni organiche
delle amministrazioni riceventi, con le modalita’ previste dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009, adottato
in attuazione dell’articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, con assegnazione prioritaria agli uffici delle
amministrazioni riceventi collocate nel territorio provinciale o
regionale. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con
le risorse del fondo di cui all’articolo 2, comma 100, della legge n.
244 del 2007, la cui dotazione e’ incrementata di 2 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2018. Le assunzioni di cui al presente comma
possono essere disposte nei limiti delle disponibilita’ del predetto
fondo.
10-ter. All’articolo 1, comma 482, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, sono apportate, nei limiti di spesa previsti dallo stesso comma,
le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « data del 31 dicembre 2012 » sono
sostituite dalle seguenti: « data del 31 ottobre 2017 »;
b) al primo periodo, le parole: « adottati entro il 31 dicembre
2012 » sono sostituite con le seguenti: « adottati entro il 31
dicembre 2017 »;
10-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 10-bis, pari a 2
milioni di euro a decorrere dall’anno 2018, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all’articolo
616 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
10-quinquies. Dopo l’articolo 1917 del codice di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e’ inserito il seguente:
«Art. 1917-bis (Trattamento previdenziale a seguito del passaggio
tra ruoli). – 1. A far data dall’entrata in vigore dei decreti
legislativi 29 maggio 2017, nn. 94 e 95, il personale militare
iscritto ai fondi di cui all’articolo 1913 che transita tra ruoli e’
iscritto al nuovo fondo di previdenza con decorrenza dalla data di
iscrizione al fondo di provenienza. L’intero importo dei contributi
versati e’ trasferito al pertinente fondo di destinazione. A tal
fine, il diritto alla liquidazione dell’indennita’ supplementare e’
riconosciuto computando il numero di anni complessivi di servizio
prestato nei diversi ruoli ».
10-sexies. Le risorse di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b),
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2017,
riferite all’anno 2017 e non utilizzate per le finalita’ ivi
previste, gia’ destinate alla contrattazione collettiva del pubblico
impiego ai sensi del predetto articolo 1, comma 1, lettera b), sono
destinate ad incrementare le risorse per il pagamento del compenso
per lavoro straordinario con riferimento alle ore di lavoro
straordinario effettuale dal personale della Polizia di Stato,
dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione degli eventi
G7 svoltisi durante l’anno 2017.

Art. 7-bis

Riduzione della dotazione organica della banda musicale del Corpo di
polizia penitenziaria

1. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai
sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
si provvede alla riduzione della dotazione organica degli orchestrali
della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria fissandola in
un numero non superiore a 55 posti. Con il medesimo regolamento si
provvede, altresi’, alla modifica delle tabelle allegate al
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18
settembre 2006, n. 276.
2. La disposizione di cui al comma 1 non comporta riduzione
dell’organico del Corpo di polizia penitenziaria e, per gli effetti
della medesima disposizione, sono conseguentemente rideterminate le
piante organiche del personale del Corpo di polizia penitenziaria
assegnato agli istituti penitenziari.
3. Il personale attualmente addetto alla banda musicale mantiene le
funzioni, il regime di progressione in carriera, il trattamento
economico e lo stato giuridico in conformita’ a quanto previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276.
4. Gli orchestrali ritenuti non piu’ idonei per la parte di
appartenenza, all’esito di specifiche valutazioni disposte a norma
del decreto del Presidente della Repubblica n. 276 del 2006, sono
immediatamente destinati agli ordinari compiti istituzionali connessi
alla qualifica rivestita, anche in posizione di sovrannumero.

Titolo III
FONDI ED ULTERIORI MISURE PER ESIGENZE INDIFFERIBILI

Art. 8

Monitoraggio delle misure di salvaguardia in materia pensionistica e
finanziamento Fondo occupazione

1. A seguito dell’attivita’ di monitoraggio e verifica relativa
alla misura di salvaguardia prevista dall’articolo 1 commi da 214 a
218 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 i benefici di cui al citato
comma 214 sono riconosciuti nel limite di 16.294 soggetti e nel
limite massimo di 112,2 milioni di euro per l’anno 2017, di 167,4
milioni di euro per l’anno 2018, di 179,3 milioni di euro per l’anno
2019, di 152,1 milioni di euro per l’anno 2020, di 121,2 milioni di
euro per l’anno 2021, di 86,3 milioni di euro per l’anno 2022, di
53,7 milioni di euro per l’anno 2023, di 27,8 milioni di euro per
l’anno 2024, di 7,2 milioni di euro per l’anno 2025, di 3,1 milioni
di euro per l’anno 2026, di 1,5 milioni di euro per l’anno 2027, di
0,8 milioni di euro per l’anno 2028, di 0,2 milioni di euro per
l’anno 2029 e di 0,1 milioni di euro per l’anno 2030.
Conseguentemente, all’articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, gli importi indicati al quarto periodo, come modificati
ai sensi del comma 218 dell’articolo 1 della predetta legge n. 232
del 2016, sono corrispondentemente rideterminati in 243,4 milioni di
euro per l’anno 2013, 908,9 milioni di euro per l’anno 2014, 1.618,5
milioni di euro per l’anno 2015, 2.000,4 milioni di euro per l’anno
2016, 1.908,4 milioni di euro per l’anno 2017, 1.438,0 milioni di
euro per l’anno 2018, 914,1 milioni di euro per l’anno 2019, 540,2
milioni di euro per l’anno 2020, 316,0 milioni di euro per l’anno
2021, 189,8 milioni di euro per l’anno 2022, 63,6 milioni di euro per
l’anno 2023, 27,8 milioni di euro per l’anno 2024, 7,2 milioni di
euro per l’anno 2025, di 3,1 milioni di euro per l’anno 2026, di 1,5
milioni di euro per l’anno 2027, di 0,8 milioni di euro per l’anno
2028, di 0,2 milioni di euro per l’anno 2029 e di 0,1 milioni di euro
per l’anno 2030, cui corrisponde la rideterminazione del limite
numerico massimo complessivo in 153.389 soggetti.
2. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui
all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, e’ incrementato di 200 milioni di euro per l’anno 2017,
137,6 milioni di euro per l’anno 2018, 188,7 milioni di euro per
l’anno 2019, 180,9 milioni di euro per l’anno 2020, 139,8 milioni di
euro per l’anno 2021, 84,7 milioni di euro per l’anno 2022, 18,3
milioni di euro per l’anno 2023, 1,8 milioni di euro per l’anno 2025.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede, per
24,8 milioni di euro per l’anno 2017, 137,6 milioni di euro per
l’anno 2018, 188,7 milioni di euro per l’anno 2019, 180,9 milioni di
euro per l’anno 2020, 139,8 milioni di euro per l’anno 2021, 84,7
milioni di euro per l’anno 2022, 18,3 milioni di euro per l’anno 2023
e 1,8 milioni di euro per l’anno 2025, mediante utilizzo delle
accertate economie di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 1, comma
221, ultimo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e per
175,2 milioni di euro per l’anno 2017, 6,8 milioni di euro per l’anno
2024, 0,1 milioni di euro per l’anno 2026, 1,5 milioni di euro per
l’anno 2027, 0,8 milioni di euro per l’anno 2028, 0,2 milioni di euro
per l’anno 2029 e a 0,1 milioni di euro per l’anno 2030, ai sensi
dell’articolo 20.

Art. 8-bis

Regime fiscale per i lavoratori rimpatriati

1. In deroga alle disposizioni di cui al secondo periodo del comma
4 dell’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147,
l’opzione esercitata ai sensi del medesimo comma 4 produce effetti
per il quadriennio 2017-2020. Per il periodo d’imposta 2016 restano
applicabili le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n.
238. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le
modalita’ di restituzione delle maggiori imposte eventualmente
versate per l’anno 2016.
2. Le disposizioni contenute nell’articolo 44 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e nell’articolo 16 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 147, si applicano nel rispetto delle condizioni e
dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione,
del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e
108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de
minimis», e di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 13,4 milioni
di euro per l’anno 2018, si provvede mediante riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 9

Fondo garanzia PMI

1. La dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e’ incrementata di 300 milioni di euro per
l’anno 2017 e di 200 milioni di euro per l’anno 2018. Ai relativi
oneri si provvede ai sensi dell’articolo 20.
2. All’articolo 148 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, dopo il
comma 2-bis e’ inserito il seguente: «2-ter: Per l’anno 2017, le
entrate di cui al comma 1, incassate nell’ultimo bimestre 2016, sono
riassegnate, per l’importo di 23 milioni di euro, al Fondo di
garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. ».
2-bis. All’articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, dopo le parole: « con l’intervento » sono inserite le
seguenti: « della Cassa depositi e prestiti S.p.A. e ».

Art. 9-bis

Accesso al credito e partecipazione
dei professionisti ai confidi

1. Ai commi 1 e 8 dell’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni, dopo la parola: «
professionisti » sono aggiunte le seguenti: « , anche non organizzati
in ordini o collegi, secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma
2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4 ».

Art. 10

Anticipazione risorse Fondo solidarieta’
dell’Unione europea

1. Al comma 1 dell’articolo 20-ter del decreto-legge 9 febbraio
2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017,
n. 45, le parole: « fino a 700 milioni di euro » sono sostituite
dalle seguenti: « fino a 1 miliardo di euro ».

Art. 11

Fondo imprese

1. All’articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 dopo la lettera c) e’ aggiunta la seguente lettera: «
c-bis) interventi in favore di imprese in crisi di grande dimensione.
»;
b) dopo il comma 3-bis, e’ aggiunto il seguente: «3-ter. Per le
finalita’ di cui al comma 2, lettera c-bis), possono essere concessi
finanziamenti in favore di imprese di cui all’articolo 1, lettera a)
del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, che presentano
rilevanti difficolta’ finanziarie ai fini della continuazione delle
attivita’ produttive e del mantenimento dei livelli occupazionali.
Con uno o piu’ decreti del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono stabiliti, nel rispetto della disciplina
comunitaria sugli aiuti di Stato, modalita’ e criteri per la
concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti.
L’erogazione puo’ avvenire anche mediante anticipazioni di tesoreria
da estinguere entro l’esercizio finanziario a valere sulla dotazione
del Fondo. ».
2. Per le finalita’ di cui al comma 1, lettera b), la dotazione del
Fondo crescita sostenibile di cui all’articolo 23, del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, e’ incrementata di 300 milioni di euro per
l’esercizio 2018.
2-bis. All’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n.
123, il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: « Gli oneri
derivanti dalla convenzione sono posti a carico delle risorse
destinate alla misura ai sensi dei commi 16 e 17 ».
2-ter. In sede di prima applicazione, per gli anni 2017 e 2018, il
requisito del limite di eta’ di cui al comma 2 dell’articolo 1 del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, si intende soddisfatto se
posseduto alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge
20 giugno 2017, n. 91.

Art. 11-bis

Modifica all’articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
in materia di semplificazioni e riduzioni dei costi d’impresa

1. All’articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo
il comma 1-bis e’ aggiunto il seguente:
« 1-ter. Tutti gli atti di natura fiscale di cui agli articoli
230-bis, da 2498 a 2506 e 2556 del codice civile possono essere
sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della normativa anche
regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici
».

Art. 12

Procedura di cessione Alitalia

1. Il termine per l’espletamento delle procedure di cui
all’articolo 50, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e’
esteso sino al 30 aprile 2018, al fine di consentire il completamento
della procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad
Alitalia – Societa’ Aerea Italiana S.p.A. e dalle altre societa’ del
medesimo gruppo in amministrazione straordinaria in corso di
svolgimento.
2. Allo scopo di garantire l’adempimento delle obbligazioni di
trasporto assunte dalla amministrazione straordinaria fino alla data
di cessione del complesso aziendale senza soluzione di continuita’
del servizio di trasporto aereo e assicurare la regolare prosecuzione
dei servizi di collegamento aereo nel territorio nazionale e per il
territorio nazionale esercitati dalle societa’ di cui al precedente
comma 1 nelle more dell’esecuzione della procedura di cessione dei
complessi aziendali, nonche’ allo scopo di consentire la definizione
ed il perseguimento del programma della relativa procedura di
amministrazione straordinaria, l’ammontare del finanziamento a titolo
oneroso di cui all’articolo 50, comma 1 del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, e’ incrementato di 300 milioni di euro, da erogarsi
nell’anno 2018. Tale importo puo’ essere erogato anche mediante
anticipazioni di tesoreria ed e’ restituito entro il termine
dell’esercizio. La durata del finanziamento, per la quota erogata nel
2017, e’ prorogata fino al 30 settembre 2018. L’organo commissariale
provvede al pagamento dei debiti prededucibili contratti nel corso
della procedura di amministrazione straordinaria per far fronte alle
indilazionabili esigenze gestionali delle predette societa’ e per il
perseguimento delle finalita’ di cui al programma
dell’amministrazione straordinaria, anche in deroga al disposto
dell’articolo 111-bis, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267.
2-bis. Al fine di assicurare il diritto alla mobilita’ e gli
obiettivi di continuita’ territoriale, i cessionari che subentrano
nella gestione delle rotte gravate da oneri di servizio pubblico sono
tenuti a garantirne la prosecuzione, alle medesime condizioni, nelle
more della conclusione della gara.
3. A seguito dell’autorizzazione all’esecuzione del programma di
cessione dei complessi aziendali di Alitalia – Societa’ Aerea
Italiana S.p.A. e dalle altre societa’ del medesimo gruppo in
amministrazione straordinaria, l’organo commissariale delle predette
societa’ puo’ esercitare la facolta’ di cui all’articolo 50, comma 1
del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 sino alla data di
efficacia della cessione dei predetti complessi aziendali; sino a
tale data non trova applicazione quanto previsto dal comma 3 della
medesima disposizione. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 50,
comma 2 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Nell’ambito
delle procedure di cessione dei complessi aziendali delle societa’ di
cui al primo periodo del presente comma, trovano applicazione le
disposizioni dettate per le imprese di cui all’articolo 2, comma 2,
secondo periodo, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

Art. 12-bis

Disposizioni finalizzate ad ottimizzare le attivita’ connesse al
controllo del traffico aereo e a garantire l’efficienza e la
sicurezza in volo

1. Al fine di ottimizzare le attivita’ connesse al controllo del
traffico aereo e di garantire l’efficienza e la sicurezza in volo:
a) al comma 2 dell’articolo 10 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, dopo la
parola: « aerea » sono inserite le seguenti: « e ai lavoratori
appartenenti ai profili professionali di cui all’articolo 5 della
legge 7 agosto 1990, n. 248, »;
b) all’articolo 10 del citato regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 157 del 2013, i commi 3 e 4 sono
abrogati.
2. Per l’attuazione del comma 1 e’ autorizzata la spesa di 121.000
euro per l’anno 2018, 196.000 euro per l’anno 2019, 316.000 euro per
l’anno 2020, 627.000 euro per l’anno 2021, 973.000 euro per l’anno
2022, 1.300.000 euro per l’anno 2023, 1.450.000 euro per l’anno 2024
e 2.510.000 euro a decorrere dall’anno 2025 alla cui copertura, pari
a 121.000 euro per l’anno 2018 e a 2.510.000 euro a decorrere
dall’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del
programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da
ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2017, allo scopo utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.

Art. 12-ter

Societa’ di gestione dell’aeroporto di Trapani Birgi

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 91
e’ sostituito dal seguente:
«91. A titolo di compensazione parziale dei danni economici subiti
dalla societa’ di gestione dell’aeroporto di Trapani Birgi per le
limitazioni imposte alle attivita’ aeroportuali civili dalle
operazioni militari conseguenti all’applicazione della risoluzione n.
1973 dell’ONU, i diritti di cui all’articolo 1 della legge 5 maggio
1976, n. 324, introitati dalla medesima societa’ di gestione ai sensi
dell’articolo 17, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135,
quantificati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in
euro 4.815.995,10, rimangono nelle disponibilita’ della societa’ di
gestione ».

Art. 13

Norme in materia di trasparenza societaria

1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 120:
1) dopo il comma 4, e’ aggiunto il seguente: “4-bis. In
occasione dell’acquisto di una partecipazione in emittenti quotati
pari o superiore alle soglie del 10 per cento, 20 per cento e 25 per
cento del relativo capitale, salvo quanto previsto dall’articolo 106,
comma 1-bis, il soggetto che effettua le comunicazioni di cui ai
commi 2 e seguenti del presente articolo deve dichiarare gli
obiettivi che ha intenzione di perseguire nel corso dei sei mesi
successivi. Nella dichiarazione sono indicati sotto la
responsabilita’ del dichiarante:
a) i modi di finanziamento dell’acquisizione;
b) se agisce solo o in concerto;
c) se intende fermare i suoi acquisti o proseguirli nonche’ se
intende acquisire il controllo dell’emittente o comunque esercitare
un’influenza sulla gestione della societa’ e, in tali casi, la
strategia che intende adottare e le operazioni per metterla in opera;
d) le sue intenzioni per quanto riguarda eventuali accordi e patti
parasociali di cui e’ parte;
e) se intende proporre l’integrazione o la revoca degli organi
amministrativi o di controllo dell’emittente.
La CONSOB puo’ individuare con proprio regolamento i casi in cui la
suddetta dichiarazione non e’ dovuta, tenendo conto delle
caratteristiche del soggetto che effettua la dichiarazione o della
societa’ di cui sono state acquistate le azioni.
La dichiarazione e’ trasmessa alla societa’ di cui sono state
acquistate le azioni e alla CONSOB, nonche’ e’ oggetto di
comunicazione al pubblico secondo le modalita’ e i termini stabiliti
con il regolamento della CONSOB emanato in attuazione del comma 4,
lettere c) e d).
Fermo restando quanto previsto ai sensi dell’articolo 185, se nel
termine di sei mesi dalla comunicazione della dichiarazione
intervengono cambiamenti delle intenzioni sulla base di circostanze
oggettive sopravvenute, una nuova dichiarazione motivata deve essere
senza ritardo indirizzata alla societa’ e alla CONSOB e portata alla
conoscenza del pubblico secondo le medesime modalita’. La nuova
dichiarazione fa decorrere nuovamente il termine di sei mesi citato
nel primo periodo del presente comma. »;
2) al comma 5, dopo le parole « le comunicazioni previste dal
comma 2 » sono aggiunte le seguenti: « o la dichiarazione prevista
dal comma 4-bis »;
b) all’articolo 193, comma 2, le parole « rispettivamente dagli
articoli 120, commi 2, 2-bis e 4 » sono sostituite dalle seguenti: «
rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-bis, 4 e 4-bis ».
1-bis. All’articolo 10, comma 7, della legge 29 dicembre 1993, n.
580, le parole: « e possono essere rinnovati per una sola volta »
sono sostituite dalle seguenti: « e possono essere rinnovati per due
volte ».
1-ter. Al fine di assicurare lo svolgimento da parte della CONSOB
dei compiti di cui al presente articolo, le delibere di cui al comma
3 dell’articolo 10 del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129,
sono adottate entro il 31 ottobre 2018. In ogni caso, le funzioni di
cui all’articolo 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
sono esercitate dall’Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo unico
dei consulenti finanziari, anche in assenza delle citate delibere, a
decorrere dal 1° dicembre 2018.

Art. 13-bis

Disposizioni in materia di concessioni autostradali

1. Per il perseguimento delle finalita’ di cui ai protocolli di
intesa stipulati in data 14 gennaio 2016, rispettivamente, tra il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol unitamente a tutte le amministrazioni
pubbliche interessate allo sviluppo del Corridoio scandinavo
mediterraneo e sottoscrittrici del predetto protocollo e tra il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le regioni Friuli
Venezia Giulia e Veneto interessate allo sviluppo del Corridoio
mediterraneo, tesi a promuovere la cooperazione istituzionale per lo
sviluppo dei medesimi Corridoi, il coordinamento delle infrastrutture
autostradali A22 Brennero-Modena e A4 Venezia-Trieste, A28
Portogruaro-Pordenone e raccordo Villesse-Gorizia e’ assicurato come
segue:
a) le funzioni di concedente sono svolte dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
b) le convenzioni di concessione per la realizzazione delle opere e
la gestione delle tratte autostradali hanno durata trentennale e sono
stipulate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le
regioni e gli enti locali che hanno sottoscritto gli appositi
protocolli di intesa in data 14 gennaio 2016, che potranno anche
avvalersi di societa’ in house, esistenti o appositamente costituite,
nel cui capitale non figurino privati;
c) le convenzioni di cui alla lettera b) devono prevedere che
eventuali debiti delle societa’ concessionarie uscenti e il valore di
subentro delle concessioni scadute restino a carico dei concessionari
subentranti.
2. Entro trenta giorni dalla data dell’affidamento di cui al comma
4, la Societa’ Autobrennero Spa provvede a versare all’entrata del
bilancio dello Stato le risorse accantonate in regime di esenzione
fiscale fino alla predetta data nel fondo di cui all’articolo 55,
comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che sono riassegnate
allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
e trasferite alla societa’ Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, senza
alcuna compensazione a carico del subentrante. Le ulteriori quote
annuali da accantonare ai sensi del medesimo articolo 55, comma 13,
della legge n. 449 del 1997 sono versate dal concessionario
dell’infrastruttura A22 Brennero-Modena con le modalita’ di cui al
periodo precedente entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio
dell’anno di riferimento. Le risorse versate ai sensi del presente
comma sono utilizzate per le finalita’ di cui al citato articolo 55,
comma 13, della legge n. 449 del 1997, nell’ambito del contratto di
programma – parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e la RFI Spa.
3. Il concessionario dell’infrastruttura autostradale A22
Brennero-Modena subentrante assicura un versamento annuo di 70
milioni di euro, a partire dalla data dell’affidamento e fino a
concorrenza del valore di concessione, che e’ versato all’entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnato su un apposito fondo da
istituire nello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze. Nella determinazione del valore di concessione, di cui
al periodo precedente, sono in ogni caso considerate le somme gia’
erogate dallo Stato per la realizzazione dell’infrastruttura. Il
Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare le
occorrenti variazioni di bilancio.
4. Gli atti convenzionali di concessione sono stipulati dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con i concessionari
autostradali delle infrastrutture di cui al comma 1, dopo
l’approvazione del CIPE, previo parere dell’Autorita’ di regolazione
dei trasporti sullo schema di convenzione. I medesimi concessionari
mantengono tutti gli obblighi previsti a legislazione vigente.
5. All’articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
il terzo e il quarto periodo sono soppressi.

Art. 13-ter

Modifica delle disposizioni sulla confisca,
a tutela della trasparenza societaria

1. Il comma 1 dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1992, n. 356, e’ sostituito dal seguente:
«1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta
a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno
dei delitti previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di
procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317,
318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416,
realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli
453, 454, 455, 460, 461, 517-ter e 517-quater, nonche’ dagli articoli
452-quater, 452-octies, primo comma, 600-bis, primo comma, 600-ter,
primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di
produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies,
603-bis, 629, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al
secondo comma, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale,
dall’articolo 2635 del codice civile, dall’articolo 55, comma 5, del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dall’articolo 295,
secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in
materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43, dall’articolo 12-quinquies, comma 1, del
presente decreto, dall’articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al
comma 5, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni, o per taluno dei delitti commessi per
finalita’ di terrorismo, anche internazionale, o di eversione
dell’ordine costituzionale, e’ sempre disposta la confisca del
denaro, dei beni o delle altre utilita’ di cui il condannato non puo’
giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona
fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilita’
a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito,
dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria
attivita’ economica. In ogni caso il condannato non puo’ giustificare
la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro
utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione
fiscale, salvo che l’obbligazione tributaria sia stata estinta
mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai sensi delle
disposizioni che precedono e’ ordinata in caso di condanna o di
applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli articoli
617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e
635-quinquies del codice penale quando le condotte ivi descritte
riguardano tre o piu’ sistemi.

Art. 14

Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 in materia di
revisione della disciplina della Golden Power e di controllo degli
investimenti extra UE

1. Al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, dopo il comma 8, e’ aggiunto il seguente «
8-bis. Salvo che il fatto costituisca reato e ferme le invalidita’
previste dalla legge, chiunque non osservi gli obblighi di notifica
di cui al presente articolo e’ soggetto a una sanzione amministrativa
pecuniaria fino al doppio del valore dell’operazione e comunque non
inferiore all’uno per cento del fatturato cumulato realizzato dalle
imprese coinvolte nell’ultimo esercizio per il quale sia stato
approvato il bilancio. »;
b) all’articolo 2:
1) al comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole « I pareri di cui
al comma 1 » sono aggiunte le seguenti: « e, nel caso di operazione
posta in essere da un soggetto esterno all’Unione europea, 1-ter »;
2) dopo il comma 1-bis e’ aggiunto il seguente: « 1-ter. Con uno o
piu’ regolamenti, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’economia
e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro degli
affari esteri, oltre che con i Ministri competenti per settore,
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono
individuati ai fini della verifica in ordine alla sussistenza di un
pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblico, i settori ad alta
intensita’ tecnologica tra cui:
a) le infrastrutture critiche o sensibili, tra cui immagazzinamento
e gestione dati, infrastrutture finanziarie;
b) tecnologie critiche, compresa l’intelligenza artificiale, la
robotica, i semiconduttori, le tecnologie con potenziali applicazioni
a doppio uso, la sicurezza in rete, la tecnologia spaziale o
nucleare;
c) sicurezza dell’approvvigionamento di input critici;
d) accesso a informazioni sensibili o capacita’ di controllare le
informazioni sensibili.
Con i medesimi regolamenti sono individuati altresi’ la tipologia
di atti o operazioni all’interno di un medesimo gruppo ai quali non
si applica la disciplina di cui al presente articolo. I regolamenti
di cui al primo periodo sono adottati entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione e sono
aggiornati almeno ogni tre anni. »;
3) al comma 2, dopo le parole « Qualsiasi delibera, atto o
operazione, adottato da o nei confronti di una societa’ che detiene
uno o piu’ degli attivi individuati ai sensi del comma 1 » sono
aggiunte le seguenti « o 1-ter »;
4) al comma 5 primo periodo, dopo le parole « gli attivi
individuati come strategici ai sensi del comma 1 » sono aggiunte le
seguenti: « nonche’ di quelli di cui al comma 1-ter »;
5) al comma 6, primo periodo, dopo le parole « comporti una
minaccia di grave pregiudizio agli interessi essenziali dello Stato
di cui al comma 3 » sono aggiunte le seguenti: « ovvero un pericolo
per la sicurezza o per l’ordine pubblico »; dopo l’ultimo capoverso
e’ inserito il seguente: « Per determinare se un investimento estero
possa incidere sulla sicurezza o sull’ordine pubblico e’ possibile
prendere in considerazione la circostanza che l’investitore straniero
e’ controllato dal governo di un paese terzo, non appartenente
all’Unione europea, anche attraverso finanziamenti significativi. »;
6) al comma 7 le parole « di cui ai commi 3 e 6 » sono
sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi precedenti » e dopo la
lettera b) e’ inserita la seguente: « b-bis) per le operazioni di cui
al comma 5 e’ valutata, oltre alla minaccia di grave pregiudizio agli
interessi di cui al comma 3, anche il pericolo per la sicurezza o per
l’ordine pubblico; »;
c) all’articolo 3, dopo il comma 8 e’ aggiunto il seguente: «
8-bis. Per quanto non previsto dal presente decreto, alle sanzioni
amministrative pecuniarie si applicano le disposizioni di cui alla
legge 24 novembre 1981, n. 689. Non si applica in ogni caso il
pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689. ».
2. Il presente articolo si applica solo alle procedure avviate in
data successiva alla sua entrata in vigore.

Art. 15

Incremento contratto di programma RFI

1. E’ autorizzata la spesa di 420 milioni di euro per l’anno 2017
per il finanziamento del contratto di programma – parte investimenti
2017 – 2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
la societa’ Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa.
1-bis. All’articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « e i relativi eventuali aggiornamenti »
sono soppresse;
b) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
«2-bis. Per gli eventuali aggiornamenti ai contratti di cui al
comma 1 che non comportino modifiche sostanziali e siano
sostanzialmente finalizzati al recepimento delle risorse finanziarie
recate dalla legge di bilancio o da altri provvedimenti di legge, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette una
informativa al Parlamento. Nel caso di modifiche sostanziali si
procede, invece, nei modi e nei termini di cui ai commi 1 e 2. Per
sostanziali si intendono le modifiche che superano del 15 per cento
le previsioni riportate nei contratti di programma di cui al comma 1,
con riferimento ai costi e ai fabbisogni sia complessivi che relativi
al singolo programma o progetto di investimento».
1-ter. All’articolo 1 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n.
112, il comma 7 e’ sostituito dal seguente:
«7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa
consultazione delle parti interessate, definisce la strategia di
sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria sulla base di un
finanziamento sostenibile del sistema ferroviario. In sede di prima
applicazione, tale strategia e’ definita nel Documento di economia e
finanza, nell’Allegato concernente fabbisogni e progetti di
infrastrutture, sino all’approvazione del primo documento pluriennale
di pianificazione di cui all’articolo 201 del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e
successive modificazioni, che definisce, tra l’altro, la strategia di
sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria».
1-quater. I contratti di servizio in ambito di obblighi di servizio
pubblico per il trasporto ferroviario di passeggeri sul territorio
nazionale sono stipulati fra il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e l’impresa ferroviaria individuata sulla base della
vigente normativa di settore, previa acquisizione del parere del CIPE
sullo schema di contratto proposto dall’Amministrazione. Tali
contratti sono approvati con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze.
1-quinquies. Al fine di garantire la continuita’ dei servizi
essenziali del sistema di trasporto su gomma e ferro, e’ attribuito
alla regione Piemonte un contributo straordinario dell’importo
complessivo di 40 milioni di euro, di cui 35 milioni di euro per
l’anno 2017 e 5 milioni di euro per l’anno 2018, per far fronte alla
situazione finanziaria della Societa’ GTT S.p.A..
1-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 1-quinquies, pari a 35
milioni di euro per l’anno 2017 e a 5 milioni di euro per l’anno
2018, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo
sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020. I predetti
importi, tenuto conto della localizzazione territoriale della misura
di cui al comma 1-quinquies, sono portati in prededuzione dalla quota
spettante alla medesima regione Piemonte a valere sulle risorse della
citata programmazione 2014-2020.
1-septies. Al fine di attuare la misura di sostegno al trasporto
ferroviario merci di cui all’articolo 1, comma 294, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e’ autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro
per l’anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019,
nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della
missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.

Art. 15-bis

Disposizioni per facilitare l’affidamento
dei contratti di tesoreria

1. Al comma 9 dell’articolo 69 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La
convenzione di tesoreria di cui al comma 1 puo’ prevedere un limite
piu’ basso. L’importo dell’anticipazione specificata in convenzione
e’ da ritenersi vincolante sia per la regione che per l’istituto
tesoriere ».

Art. 15-ter

Interventi per la tutela e il miglioramento
della sicurezza ferroviaria e marittima

1. All’articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, lettera b), dopo le parole: « alle reti
funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario ed adibite
unicamente a servizi passeggeri locali, urbani o suburbani, nonche’
alle imprese ferroviarie che operano esclusivamente su tali reti »
sono aggiunte le seguenti: « , fino al 30 giugno 2019 »;
b) dopo il comma 4 e’ aggiunto il seguente:
«4-bis. Entro il 31 dicembre 2018, l’Agenzia nazionale per la
sicurezza delle ferrovie (ANSF) individua le norme tecniche e gli
standard di sicurezza applicabili alle reti funzionalmente isolate
dal resto del sistema ferroviario nonche’ ai gestori del servizio che
operano su tali reti, tenendo conto delle caratteristiche delle
tratte ferroviarie, dei rotabili e del servizio di trasporto, fermo
restando quanto previsto dai trattati internazionali per le reti
isolate transfrontaliere. A decorrere dal 30 giugno 2019, alle reti
funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonche’ ai
gestori del servizio che operano su tali reti si applicano in materia
di sicurezza le disposizioni adottate ai sensi del presente comma.
Nel rilasciare le autorizzazioni di propria competenza, l’ANSF valuta
le misure mitigative o compensative proposte dai gestori del servizio
sulla base di una analisi del rischio che tenga conto delle
caratteristiche della tratta ferroviaria, dei rotabili e del servizio
di trasporto ».
2. A seguito dell’estensione dei compiti attribuiti all’Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) in materia di reti
ferroviarie regionali ed al fine di garantire il corretto
espletamento delle necessarie ed indifferibili attivita’, essenziali
per garantire un adeguato presidio della sicurezza ferroviaria, agli
operatori ferroviari, in applicazione del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2016, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2016, nonche’ per gestire
le significative modifiche all’attuale quadro regolatorio in materia
di sicurezza e interoperabilita’ ferroviaria derivanti dal cosiddetto
« IV pacchetto ferroviario », l’ANSF medesima e’ autorizzata, in
deroga alla normativa vigente, all’assunzione a tempo indeterminato
tramite concorso pubblico di 20 unita’ complessive di personale nel
biennio 2018-2019, da inquadrare nel livello iniziale di ciascuna
categoria/area.
3. Per le finalita’ di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dal 2018
l’ANSF e’ autorizzata all’assunzione di 11 funzionari e 9
collaboratori, tenuto conto di quanto previsto all’articolo 4, comma
3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga a
quanto previsto dall’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e dall’articolo 4, comma 3-quinquies, del citato
decreto-legge n. 101 del 2013, in relazione alle specifiche
professionalita’ necessarie per garantire il presidio della sicurezza
ferroviaria.
4. A decorrere dall’anno 2018 la Direzione generale per le
investigazioni ferroviarie e marittime del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti provvede a effettuare le
investigazioni anche su:
a) gli incidenti sulle reti funzionalmente isolate dal resto del
sistema ferroviario e adibite unicamente a servizi passeggeri locali,
urbani o suburbani, nonche’ gli incidenti che si verificano sui
sistemi di trasporto ad impianti fissi, applicando i criteri e le
procedure di investigazione definiti al capo V del decreto
legislativo 10 agosto 2007, n. 162;
b) gli incidenti nelle vie d’acqua interne nazionali, applicando i
criteri e le procedure di investigazione stabiliti dal decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 165;
c) gli incidenti su tutti i sistemi di trasporto ad impianti fissi.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 966.971 euro
a decorrere dall’anno 2018, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019,
nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della
missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
6. All’articolo 18 della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo il comma
1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. Le inosservanze da parte degli operatori ferroviari delle
disposizioni adottate dall’ANSF in materia di adeguamento dei sistemi
di sicurezza ferroviaria sono punite con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 per il mancato adeguamento
alle misure di sicurezza indicate nelle disposizioni emanate
dall’ANSF entro il termine prescritto. Per ogni giorno di ritardo,
successivo al primo, nell’adeguamento alle misure di sicurezza, si
applica un’ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10
per cento della sanzione da applicare ».

Art. 15-quater

Interventi di emergenza per infrastrutture stradali insistenti sul
fiume Po

1. Al fine di realizzare gli interventi di emergenza per la messa
in sicurezza delle infrastrutture stradali provinciali di connessione
insistenti sul fiume Po, e’ autorizzata la spesa fino a 35 milioni di
euro per l’anno 2017. Le risorse sono trasferite alle province
interessate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, previa intesa con la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. All’onere derivante dall’attuazione del presente
articolo si provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 140, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita al
capitolo 7002 dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi dell’ANAS
Spa sulle strade riclassificate statali. Le somme non utilizzate per
le finalita’ del presente articolo sono versate all’entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate sui capitoli di
provenienza. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato
ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15-quinquies

Modifica all’articolo 703 del codice della navigazione

1. Il quinto comma dell’articolo 703 del codice della navigazione
e’ sostituito dai seguenti:
«Alla scadenza naturale della concessione, il concessionario
subentrante ha l’obbligo di corrispondere al concessionario uscente
il valore di subentro. Ove non diversamente stabilito nell’atto di
concessione, tale valore, per gli immobili e gli impianti fissi
insistenti sul sedime aeroportuale e sulle aree ivi ricomprese per
intervenuto ampliamento dello stesso sedime aeroportuale, realizzati
dal concessionario uscente con proprie risorse, inseriti nel
contratto di programma e approvati dall’ENAC, e’ pari al valore delle
opere alla data di subentro, al netto degli ammortamenti e di
eventuali contributi pubblici, limitatamente alla quota di detti beni
ascritta ai servizi soggetti a regolazione tariffaria rilevabile
dalla contabilita’ analitica regolatoria certificata presentata dal
concessionario uscente per l’annualita’ immediatamente precedente.
Gli immobili e gli impianti fissi insistenti alla data del subentro
sul sedime aeroportuale, realizzati dal concessionario uscente con
proprie risorse e destinati allo svolgimento di attivita’ di natura
commerciale, come tali non soggette a regolazione tariffaria, restano
di proprieta’ del demanio dello Stato, senza che sia dovuto alla
societa’ concessionaria alcun rimborso.
Il concessionario uscente e’ obbligato a proseguire
nell’amministrazione dell’esercizio ordinario dell’aeroporto alle
stesse condizioni fissate all’atto di concessione sino al subentro
del nuovo concessionario, previo pagamento del relativo valore di
subentro dovuto dallo stesso, salvo diversa e motivata determinazione
dell’ENAC, in ordine al corretto svolgimento del servizio.
In caso di subingresso nella concessione ovvero quando la
concessione cessa prima del termine di scadenza, il concessionario
che subentra ha l’obbligo di rimborsare al precedente concessionario
il valore contabile residuo non ammortizzato delle opere non
amovibili, come indicato nei periodi precedenti riguardanti la
scadenza naturale della concessione. Resta fermo quanto previsto
dall’articolo 1453 del codice civile.
La disciplina in materia di valore di subentro, rimborsi ed
indennizzi di cui al presente articolo non trova applicazione qualora
meccanismi per la determinazione di valore di subentro, rimborsi e
indennizzi siano gia’ previsti nelle convenzioni di gestione
aeroportuale vigenti, che restano in tal caso immodificate ».

Art. 16

Disposizioni contabili urgenti
per l’Associazione Croce Rossa italiana

1. Al fine di garantire l’effettiva messa in liquidazione dell’Ente
strumentale alla Croce Rossa Italiana, al decreto legislativo 28
settembre 2012, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 5, le parole « per l’anno 2016 » sono
soppresse;
b) all’articolo 4:
1) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. L’Ente individua con propri provvedimenti i beni mobili ed
immobili da trasferire in proprieta’ all’Associazione ai sensi del
presente decreto. I provvedimenti hanno effetto traslativo della
proprieta’, producono gli effetti previsti dall’articolo 2644 del
codice civile e costituiscono titolo per la trascrizione. I
provvedimenti di individuazione dei beni costituiscono, altresi’,
titolo idoneo ai fini del discarico inventariale dei beni mobili da
trasferire in proprieta’ all’Associazione nonche’ per l’assunzione in
consistenza da parte di quest’ultima. I provvedimenti di cui al
presente comma sono esenti dal pagamento delle imposte o tasse
previste per la trascrizione, nonche’ di ogni imposta o tassa
connessa con il trasferimento della proprieta’ dei beni
all’Associazione. »;
1-bis) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
«2-bis. I residui attivi e passivi accertati a carico dei singoli
comitati territoriali, afferenti ai rapporti tra comitato centrale e
comitati territoriali antecedenti la data di privatizzazione dei
comitati stessi, si intendono estinti a titolo definitivo con la
cancellazione delle relative partite contabili »;
2) i commi 3, 4, 5 e 6 sono abrogati;
c) all’articolo 6, comma 4, terzo periodo, le parole « , quinto
periodo » sono soppresse;
d) all’articolo 8, comma 2:
1) il primo periodo e’ sostituito dai seguenti: « A far data dal 1º
gennaio 2018, l’Ente e’ posto in liquidazione ai sensi del titolo V
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fatte salve le disposizioni
di cui al presente comma. Gli organi deputati alla liquidazione di
cui all’articolo 198 del citato regio decreto sono rispettivamente
l’organo di cui all’articolo 2, comma 3, lettera c) quale commissario
liquidatore e l’organo di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b)
quale comitato di sorveglianza. Detti organi, nominati dal Ministro
della salute, restano in carica per 3 anni e possono essere
prorogati, per motivate esigenze, per ulteriori 2 anni. La gestione
separata di cui all’articolo 4, comma 2, si conclude al 31 dicembre
2017 con un atto di ricognizione della massa attiva e passiva del
Presidente dell’Ente. La massa attiva e passiva, cosi’ individuate
confluiscono nella procedura di cui al presente comma. Il commissario
liquidatore si avvale, fino alla conclusione di tutte le attivita’
connesse alla gestione liquidatoria, del personale individuato,
secondo le medesime modalita’ di cui al presente comma, con
provvedimento del Presidente dell’Ente nell’ambito del contingente di
personale gia’ individuato dallo stesso Presidente quale propedeutico
alla gestione liquidatoria. Per detto personale, pur assegnato ad
altra amministrazione, il termine del 1º aprile 2018 sotto indicato,
operante per il trasferimento anche in sovrannumero e contestuale
trasferimento delle risorse ad altra amministrazione, e’ differito
fino a dichiarazione di cessata necessita’ da parte del commissario
liquidatore. Resta fermo, all’atto dell’effettivo trasferimento, il
divieto di assunzione per le amministrazioni riceventi per tutta la
durata del soprannumero e per il medesimo profilo professionale.
Entro il 31 dicembre 2017, i beni mobili ed immobili necessari ai
fini statutari e allo svolgimento dei compiti istituzionali e di
interesse pubblico dell’Associazione sono trasferiti alla stessa. »;
2) al secondo periodo, le parole « Alla medesima data » sono
sostituite dalle seguenti: « Alla conclusione della liquidazione, » e
le parole « salvo quelli relativi al personale rimasto dipendente
dell’Ente, che restano in carico alla gestione liquidatoria », sono
soppresse.
2-bis) al quinto periodo, le parole: « 1° gennaio 2018 » sono
sostituite dalle seguenti: « 1° aprile 2018 ».
1-bis. Al fine di garantire la ricollocazione del personale
dipendente dall’Associazione della Croce rossa italiana (CRI)
risultante eccedentario rispetto al fabbisogno definito ai sensi
dell’articolo 3, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 28
settembre 2012, n. 178, ed appartenente all’area professionale e
medica, il medesimo personale puo’ essere collocato in mobilita’, a
domanda, nel rispetto della disponibilita’ in organico e delle
facolta’ assunzionali previste a legislazione vigente, nell’ambito
della dirigenza delle professionalita’ sanitarie del Ministero della
salute e dell’Agenzia italiana del farmaco, nell’ambito della
dirigenza medica dell’Istituto nazionale per la promozione della
salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie
della Poverta’ limitatamente al personale appartenente all’area
medica di seconda fascia di cui al contratto collettivo nazionale di
lavoro relativo al personale dirigente dell’area VI per il
quadriennio 2002-2005, nonche’ nell’ambito della dirigenza medica e
della professione infermieristica dell’Istituto superiore di
sanità-Centro nazionale per i trapianti (CNT) e Centro nazionale
sangue (CNS), e delle qualifiche di ricercatore e tecnologo degli
enti di ricerca.
1-ter. Il personale della CRI, di cui al comma 1-bis, che abbia
svolto compiti e funzioni nell’ambito della sanita’ pubblica puo’
essere inquadrato nelle amministrazioni di destinazione anche se e’
in possesso di specializzazione in disciplina diversa da quella
ordinariamente richiesta per il predetto inquadramento.

Art. 17

Disposizioni urgenti in materia di finanziamento della bonifica
ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio
e del Comune di Matera

1. Ai fini della continuazione degli interventi del programma di
bonifica ambientale e di rigenerazione urbana dell’area di rilevante
interesse nazionale nel comprensorio di Bagnoli-Coroglio, di cui
all’articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,
sono assegnati al Soggetto Attuatore 27 milioni di euro per l’anno
2017.
2. Per interventi urgenti di bonifica ambientale e rigenerazione
urbana strumentali o complementari agli interventi di cui
all’articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,
sono trasferiti al Comune di Matera 3 milioni di euro per l’anno
2017.
3. Ai relativi oneri si provvede per 30 milioni di euro per l’anno
2017, mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle
quote di emissione di CO2 di cui all’articolo 19 del decreto
legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati al Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, versate
all’entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite
definitivamente all’erario.

Art. 17-bis

Disposizioni in materia di competenze dei comuni relativamente ai
siti di importanza comunitaria

1. All’articolo 57 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, dopo il
comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di consentire ai comuni l’acquisizione delle
risorse provenienti dall’esercizio delle funzioni previste dal comma
1, la competenza per i provvedimenti ivi previsti e’ esercitata dal
comune nel cui territorio devono essere eseguiti gli interventi
previsti dal citato comma 1, anche quando il sito ricade nel
territorio di piu’ comuni, assicurando l’adeguata competenza
nell’effettuazione delle valutazioni».

Art. 17-ter

Disposizioni in materia di 5 per mille

1. All’articolo 16 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il
comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. A decorrere dall’anno 2018, per ciascun esercizio
finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative
al periodo d’imposta precedente, una quota pari al 5 per mille
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all’articolo
1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, puo’ essere
destinata, a scelta del contribuente, a sostegno degli enti gestori
delle aree protette. Con decreto di natura non regolamentare del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono stabilite le modalita’ di accesso al contributo,
di formazione degli elenchi degli enti ammessi nonche’ di riparto ed
erogazione delle somme ».

Art. 17-quater

Sostegno alla progettazione degli enti locali

1. All’articolo 41-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati ai comuni,
compresi, alla data di presentazione della richiesta di cui al comma
2, nelle zone a rischio sismico 1 ai sensi dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’11 maggio 2006,
contributi soggetti a rendicontazione a copertura delle spese di
progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi per
opere pubbliche, nel limite di 5 milioni di euro per l’anno 2017. Per
gli anni 2018 e 2019 i contributi di cui al periodo precedente sono
assegnati ai comuni compresi nelle zone a rischio sismico 1 e 2 per
spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad
interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico di immobili
pubblici e messa in sicurezza del territorio dal dissesto
idrogeologico, nel limite di 25 milioni di euro per l’anno 2018 e di
30 milioni di euro per l’anno 2019 »;
b) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. Per gli anni 2018 e 2019, il contributo di cui al comma 1
non puo’ essere superiore all’importo della progettazione individuato
ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016, e
successive modificazioni, ai fini della determinazione dei
corrispettivi »;
c) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. I comuni comunicano le richieste di contributo al Ministero
dell’interno, entro il termine perentorio del 15 settembre per l’anno
2017 e del 15 giugno per ciascuno degli anni 2018 e 2019. La
richiesta deve contenere le informazioni riferite al livello
progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di
progetto (CUP) valido dell’opera che si intende realizzare. A
decorrere dal 2018:
a) la richiesta deve contenere le informazioni necessarie per
permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di
miglioramento e adeguamento antisismico di immobili pubblici e di
messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, in caso
di contributo per la relativa progettazione;
b) ciascun comune puo’ inviare fino ad un massimo di tre richieste
di contributo per la stessa annualita’;
c) la progettazione deve riferirsi, nell’ambito della
pianificazione comunale, a un intervento compreso negli strumenti
programmatori del medesimo comune o in altro strumento di
programmazione »;
d) al comma 3, alinea, dopo le parole: « tenendo conto » sono
inserite le seguenti: « , per l’anno 2017, »;
e) dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:
«3-bis. A decorrere dal 2018 l’ordine di priorita’ ai fini della
determinazione dell’ammontare del contributo e’ il seguente:
a) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di
miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici
costruiti con calcestruzzo prima del 1971 o in muratura portante. In
tal caso il finanziamento riguarda anche le spese di verifica della
vulnerabilita’ sismica, da effettuare contestualmente alla
progettazione;
b) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di
miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici
sulla base di verifica della vulnerabilita’ sismica gia’ effettuata;
c) progettazione per interventi di messa in sicurezza del
territorio dal dissesto idrogeologico »;
f) al comma 4, dopo le parole: « del comma 3 » sono inserite le
seguenti: « per l’anno 2017 e alle lettere a), b) e c) del comma
3-bis per gli anni 2018 e 2019 »;
g) al secondo periodo del comma 5, le parole: « banca dati l’ultimo
» sono sostituite dalle seguenti: « banca dati i documenti contabili
di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all’articolo 3
del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 12 maggio
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016,
riferiti all’ultimo »;
h) al comma 10, dopo la parola: « statali » sono inserite le
seguenti: « e dello stesso Comune »;
i) al comma 11, le parole: « a 15 milioni di euro per l’anno 2018 e
a 20 milioni di euro per l’anno 2019 » sono sostituite dalle
seguenti:
« a 25 milioni di euro per l’anno 2018 e a 30 milioni di euro per
l’anno 2019 »;
l) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: « Fondo per la
progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico e
per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico
».
2. La rubrica del titolo III del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
e’ sostituita dalla seguente: « Ulteriori interventi in favore delle
zone terremotate e di messa in sicurezza del territorio dal dissesto
idrogeologico».
3. All’articolo 1, comma 492, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
dopo la lettera d) e’ aggiunta la seguente:
«d-bis) progettazione definitiva ed esecutiva di investimenti
finalizzati al miglioramento della dotazione infrastrutturale o al
recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la
popolazione, finanziati con avanzo di amministrazione ».
4. Al fine di migliorare la capacita’ di programmazione e
progettazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari
per lo sviluppo del Paese, anche mediante il ricorso ai contratti di
partenariato pubblico-privato, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti puo’ stipulare apposita convenzione con la Cassa
depositi e prestiti SpA, quale istituto nazionale di promozione ai
sensi dell’articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, che disciplina le attivita’ di supporto e assistenza tecnica
connesse all’utilizzo del Fondo istituito dall’articolo 202, comma 1,
lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, con oneri posti a carico del medesimo Fondo.
5. Al fine di garantire la coerenza dei progetti di fattibilita’
delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari con i Piani
Strategici delle Citta’ Metropolitane e con i Piani urbani per la
mobilita’ sostenibile (PUMS), le risorse assegnate a valere sul Fondo
istituito dall’articolo 202, comma 1, lettera a),del codice di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere utilizzate
anche per la predisposizione di connessi strumenti di programmazione.

Art. 17-quinquies

Disposizioni in materia di enti locali

1. Al comma 2-bis dell’articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2004,
n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n.
140, dopo le parole: « Comune di Campomarino (Campobasso) » sono
inserite le seguenti: « e del comune di San Salvo (Chieti) ».

Art. 18

Finanziamento di specifici obiettivi connessi all’attivita’ di
ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento
dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza

1. Al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi
connessi all’attivita’ di ricerca, assistenza e cura relativi al
miglioramento dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza,
ai sensi dell’articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e’ accantonata per l’anno 2017, la somma di 32,5
milioni di euro, previa sottoscrizione, in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, di intesa sul riparto per le
disponibilita’ finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per
l’anno 2017. La somma di cui al periodo precedente e’ cosi’
ripartita:
a) 9 milioni di euro in favore delle strutture, anche private
accreditate, riconosciute a rilievo nazionale ed internazionale per
le caratteristiche di specificita’ e innovativita’ nell’erogazione di
prestazioni pediatriche con particolare riferimento alla prevalenza
di trapianti di tipo allogenico;
b) 12,5 milioni di euro in favore delle strutture, anche private
accreditate, centri di riferimento nazionale per l’adroterapia,
eroganti trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante
l’irradiazione con ioni carbonio.
b-bis) 11 milioni di euro in favore delle strutture, anche private
accreditate, riconosciute di rilievo nazionale per il settore delle
neuroscienze, eroganti programmi di alta specialita’
neuro-riabilitativa, di assistenza a elevato grado di
personalizzazione delle prestazioni e di attivita’ di ricerca
scientifica traslazionale per i deficit di carattere cognitivo e
neurologico.
2. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro
quindici giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono individuate le strutture di cui al comma 1.
2-bis. L’articolo 15-undecies del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, si interpreta nel senso che i servizi prestati e i
titoli acquisiti dal personale degli enti e degli istituti ivi
previsti, il quale, a seguito dell’adeguamento dei rispettivi
ordinamenti del personale alle disposizioni del medesimo decreto
legislativo, sia stato assunto a seguito di procedura concorsuale,
sono equiparati ai servizi prestati e ai titoli acquisiti presso le
strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, anche per quel
che concerne la possibilita’ di ottenere la mobilita’ dai medesimi
enti ed istituti verso le strutture pubbliche del Servizio sanitario
nazionale e da queste verso gli enti e gli istituti stessi.

Art. 18-bis

Disposizioni in materia di remunerazione delle farmacie per i farmaci
erogati dal Servizio sanitario nazionale

1. All’articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quarto periodo, le parole: « non superiore a lire 750 milioni
» sono sostituite dalle seguenti: « non superiore a euro 450.000 »;
b) al quinto periodo, le parole: « non superiore a lire 500 milioni
» sono sostituite dalle seguenti: « non superiore a euro 300.000 ».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dal 1° gennaio
2018.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9,2 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2018, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Conseguentemente, il livello del finanziamento del fabbisogno
sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e’ incrementato di
9,2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018.

Art. 18-ter

Misure indifferibili di semplificazione degli adempimenti vaccinali
per l’iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale di
istruzione, ai servizi educativi per l’infanzia, ai centri di
formazione professionale regionale e alle scuole private non
paritarie

1. Nelle sole regioni e province autonome presso le quali sono gia’
state istituite anagrafi vaccinali, le disposizioni di cui
all’articolo 3-bis, commi da 1 a 4, del decreto-legge 7 giugno 2017,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n.
119, sono applicabili a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019 e
dall’inizio del calendario dei servizi educativi per l’infanzia e dei
corsi per i centri di formazione professionale regionale 2018/2019,
nel rispetto delle modalita’ operative congiuntamente definite dal
Ministero della salute e dal Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali.
2. Nelle medesime regioni e province autonome, le disposizioni di
cui al comma 1 sono applicabili gia’ per l’anno scolastico e il
calendario dei servizi educativi per l’infanzia e dei corsi per i
centri di formazione professionale regionale in corso alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a
condizione che il controllo sul rispetto degli adempimenti vaccinali
si concluda entro il 10 marzo 2018.

Art. 18-quater

Produzione e trasformazione di cannabis per uso medico

1. Lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze,
autorizzato alla fabbricazione di infiorescenze di cannabis in
osservanza delle norme di buona fabbricazione (Good manufacturing
practices-GMP) secondo le direttive dell’Unione europea, recepite con
il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, provvede alla
coltivazione e alla trasformazione della cannabis in sostanze e
preparazioni vegetali per la successiva distribuzione alle farmacie,
al fine di soddisfare il fabbisogno nazionale di tali preparazioni e
per la conduzione di studi clinici.
2. Per assicurare la disponibilita’ di cannabis a uso medico sul
territorio nazionale, anche al fine di garantire la continuita’
terapeutica dei pazienti gia’ in trattamento, l’Organismo statale per
la cannabis di cui al decreto del Ministro della salute 9 novembre
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre
2015, puo’ autorizzare l’importazione di quote di cannabis da
conferire allo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze,
ai fini della trasformazione e della distribuzione presso le
farmacie.
3. Qualora risulti necessaria la coltivazione di ulteriori quote di
cannabis oltre quelle coltivate dallo Stabilimento chimico
farmaceutico militare di Firenze, possono essere individuati, con
decreto del Ministro della salute, uno o piu’ enti o imprese da
autorizzare alla coltivazione nonche’ alla trasformazione, con
l’obbligo di operare secondo le Good agricultural and collecting
practices (GACP) in base alle procedure indicate dallo stesso
Stabilimento.
4. Ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n.
38, in sede di attuazione dei programmi obbligatori di formazione
continua in medicina di cui all’articolo 16-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la Commissione nazionale per la
formazione continua di cui all’articolo 2, comma 357, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, dispone che l’aggiornamento periodico del
personale medico, sanitario e sociosanitario sia realizzato anche
attraverso il conseguimento di crediti formativi per acquisire una
specifica conoscenza professionale sulle potenzialita’ terapeutiche
delle preparazioni di origine vegetale a base di cannabis nelle
diverse patologie e in particolare sul trattamento del dolore.
5. Al fine di agevolare l’assunzione di medicinali a base di
cannabis da parte dei pazienti, lo Stabilimento chimico farmaceutico
militare di Firenze provvede allo sviluppo di nuove preparazioni
vegetali a base di cannabis per la successiva distribuzione alle
farmacie, che le dispensano dietro ricetta medica non ripetibile.
6. Le preparazioni magistrali a base di cannabis prescritte dal
medico per la terapia contro il dolore ai sensi della legge 15 marzo
2010, n. 38, nonche’ per gli altri impieghi previsti dall’allegato
tecnico al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2015, sono
a carico del Servizio sanitario nazionale, nei limiti del livello del
finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui
concorre lo Stato. Il medico puo’ altresi’ prescrivere le predette
preparazioni magistrali per altri impieghi, ai sensi dell’articolo 5
del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.
7. Per le finalita’ di cui al comma 1 e’ autorizzata la spesa di
euro 1.600.000 per l’anno 2017 e per le finalita’ di cui al comma 2
e’ autorizzata la spesa di euro 700.000 per l’anno 2017. Ai relativi
oneri, pari a complessivi 2.300.000 euro per l’anno 2017, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2017-2019, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali »
della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della
salute. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18-quinquies

Debiti sanitari della regione Sardegna

1. Ai fini della copertura dei debiti sanitari accertati al 31
dicembre 2016, la regione Sardegna puo’ far richiesta di utilizzo
delle risorse generate da economie, riprogrammazioni di sanzioni e
riduzioni di interventi finanziati con risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione di cui alla delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 1/2011
dell’11 gennaio 2011, relativi al territorio della regione medesima.
Il Governo, con delibera del CIPE, per gli anni 2018 e 2019, nel
rispetto degli equilibri di finanza pubblica, provvede alla relativa
autorizzazione.

Art. 19

Liberalizzazione in materia di collecting diritti d’autore

1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 15-bis, comma 2-ter, terzo periodo, dopo le parole:
« Societa’ italiana degli autori e degli editori » sono aggiunte le
seguenti: « e gli altri organismi di gestione collettiva », e la
parola « remuneri » e’ sostituita dalla seguente: « remunerino »;
b) all’articolo 180:
1) al primo comma, dopo le parole: « Societa’ italiana degli autori
ed editori (S.I.A.E.) », sono aggiunte le seguenti: « ed agli altri
organismi di gestione collettiva di cui al decreto legislativo 15
marzo 2017, n. 35 »;
2) al terzo comma, le parole: « dell’ente » sono sostituite dalle
seguenti: « della Societa’ italiana degli autori ed editori
(S.I.A.E.) » e la parola: « esso » e’ sostituita dalla seguente: «
essa ».
2. Per gli organismi di gestione collettiva di cui all’articolo
180, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, stabiliti in
Italia, l’esercizio dell’attivita’ di intermediazione e’ in ogni caso
subordinata alla verifica del rispetto dei requisiti da parte
dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi del
decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.
3. Al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 8, comma 3, dopo le parole: « Autorita’ per le
garanzie nelle comunicazioni » sono aggiunte le seguenti: « definisce
con proprio provvedimento »;
b) all’articolo 20, comma 2, le parole: « organismi di gestione
collettiva ed » sono soppresse.

Art. 19-bis

Disposizioni in materia di uscita dei minori
di 14 anni dai locali scolastici

1. I genitori esercenti la responsabilita’ genitoriale, i tutori e
i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei
minori di 14 anni, in considerazione dell’eta’ di questi ultimi, del
loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un
processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono
autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a
consentire l’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali
scolastici al termine dell’orario delle lezioni. L’autorizzazione
esonera il personale scolastico dalla responsabilita’ connessa
all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.
2. L’autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di
trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la
responsabilita’ genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei
minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera
dalla responsabilita’ connessa all’adempimento dell’obbligo di
vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla
fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attivita’ scolastiche.

Art. 19-ter

Incarichi presso gli enti di previdenza di diritto privato

1. Le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 9, primo e secondo
periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano
agli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti
legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, i cui
organi di governo sono eletti in via diretta o indiretta da parte
degli iscritti.

Art. 19-quater

Banca dati nazionale degli operatori economici

1. Al fine di assicurare la gestione, il funzionamento e
l’implementazione delle nuove funzionalita’ della Banca dati
nazionale degli operatori economici di cui all’articolo 81, comma 1,
del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, e’ autorizzata la spesa di euro 100.000 per
l’anno 2017 e di euro 1.500.000 a decorrere dall’anno 2018. Fino alla
data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 81, comma
2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e’ autorizzato a
stipulare una convenzione con l’Autorita’ nazionale anticorruzione
utilizzando parte delle risorse di cui al primo periodo. All’onere
derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 100.000 euro
per l’anno 2017 e a 1.500.000 euro a decorrere dall’anno 2018, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2017-2019, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e
speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 19-quinquies

Adeguamento della disciplina sulla circolazione
e vendita di sigarette elettroniche

1. All’articolo 62-quater del testo unico di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 5, le parole da: « In attesa » fino a: « altresi’ »
sono sostituite dalle seguenti: « La vendita dei prodotti contenenti
nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis e’ effettuata in via esclusiva »;
b) dopo il comma 5 e’ inserito il seguente:
«5-bis. Per gli esercizi di vicinato ad attivita’ prevalente nella
vendita dei prodotti con nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis gia’
attivi prima della data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono stabilite con decreto direttoriale dell’Agenzia
delle dogane e dei monopoli, area Monopoli, da adottare entro il 31
marzo 2018, le modalita’ e i requisiti per l’autorizzazione e
l’approvvigionamento dei prodotti con nicotina di cui ai commi 1 e
1-bis. Nelle more dell’adozione del decreto e’ consentita la
prosecuzione dell’attivita’ agli esercizi indicati nel primo periodo
del presente comma ».
2. All’articolo 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 11, la parola: « transfrontaliera » e’ soppressa;
b) al comma 12, le parole da: « , in difetto » fino alla fine del
comma sono soppresse.
3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307, e’ incrementato di 9,5 milioni di euro a decorrere dall’anno
2018. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2.

Art. 19-sexies

Assegnazione di immobili conferiti a fondi comuni
di investimento immobiliare

1. All’articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: «
L’Agenzia del demanio puo’ assegnare i predetti immobili, laddove non
necessari per soddisfare le esigenze istituzionali di amministrazioni
statali di cui all’articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, agli enti pubblici anche territoriali, entro il 31
dicembre 2019 per il Fondo immobili pubblici e il 31 dicembre 2020
per il Fondo Patrimonio Uno ».

Art. 19-septies

Disposizioni per garantire l’autonomia
del Garante del contribuente

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018:
a) i commi 404 e 405 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, sono abrogati;
b) il comma 4 dell’articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
e’ sostituito dal seguente:
«4. Per ogni Garante il compenso mensile lordo e’ fissato in euro
2.788,87. Al Garante del contribuente che risiede in un comune
diverso da quello in cui ha sede l’organo compete il rimborso delle
spese di trasferta previsto dalle norme vigenti per la partecipazione
alle relative sedute. Analogo trattamento compete per gli accessi in
uffici finanziari situati in comuni diversi da quelli in cui ha la
residenza il Garante ».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 474.000 euro a
decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019,
nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della
missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo
utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Agli oneri valutati di cui al comma 2 si applica l’articolo 17,
commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 19-octies

Disposizioni in materia di riscossione

1. All’articolo 1, comma 13, lettera f), del decreto-legge 22
ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
dicembre 2016, n. 225, le parole: « da parte dell’agenzia » sono
sostituite dalle seguenti: « da parte del Ministero dell’economia e
delle finanze ».
2. All’articolo 26, primo comma, primo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la
parola: « municipale » sono aggiunte le seguenti: « ; in tal caso,
quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie
piu’ formalita’, le stesse possono essere compiute, in un periodo di
tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli
sopra indicati ciascuno dei quali certifica l’attivita’ svolta
mediante relazione datata e sottoscritta ».
3. All’articolo 14, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31
dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1997, n. 30, le parole: « e gli enti pubblici non economici
» sono sostituite dalle seguenti: « , gli enti pubblici non economici
e l’ente Agenzia delle entrate-Riscossione ».
4. I termini per l’adempimento degli obblighi dichiarativi e
comunicativi relativi ai tributi amministrati dall’Agenzia delle
entrate possono essere prorogati con provvedimento del direttore
della medesima Agenzia, adottato d’intesa con il Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, in presenza di eventi o circostanze che
comportino gravi difficolta’ per la loro regolare tempestiva
esecuzione e comunque in caso di ritardo nella pubblicazione delle
specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi
agli adempimenti stessi.
5. La proroga dei termini disposta ai sensi del comma 4 deve
garantire un termine congruo, comunque non superiore a sessanta
giorni, per l’effettuazione degli adempimenti medesimi.
6. All’articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489,
dopo il comma 4-ter e’ aggiunto il seguente:
«4-quater. In deroga a quanto previsto dal comma 4-ter, la tenuta
dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con sistemi elettronici e’,
in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su
supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso,
ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti
sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta
avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza ».

Art. 19-novies

Disposizioni in materia di assicurazione
professionale obbligatoria

1. Al comma 2 dell’articolo 12 della legge 31 dicembre 2012, n.
247, le parole: « a se’ e » sono soppresse.

Art. 19-decies

Regime di sostegno alla cogenerazione
per teleriscaldamento

1. Gli interventi su unita’ di cogenerazione che non rientrano
nella definizione di rifacimento ai sensi dell’articolo 2, comma 1,
lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5
settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19
settembre 2011, ma che comportano un incremento della producibilita’
termica finalizzato al mantenimento o raggiungimento di un assetto di
sistema di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell’articolo 2,
comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102,
e che si abbinano ad un’estensione della rete in termini di aumento
della capacita’ di trasporto, accedono al regime di sostegno di cui
all’articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 febbraio 2007,
n. 20, secondo i valori di rendimento fissati nel regolamento
delegato (UE) 2015/2402 della Commissione, del 12 ottobre 2015. Il
Ministro dello sviluppo economico definisce criteri e modalita’ di
accesso al regime di sostegno con apposito decreto da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.

Art. 19-undecies

Misure per favorire la candidatura di Milano
come sede dell’Agenzia EMA

1. Al fine di favorire il percorso di candidatura della citta’ di
Milano quale sede dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA), e’
autorizzato, in favore della regione Lombardia, un contributo pari a
un milione di euro per l’anno 2017 per la realizzazione delle
attivita’ di progettazione degli interventi connessi al trasferimento
nonche’ per le attivita’ di promozione della candidatura medesima. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma « Fondi
di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2017, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero della salute.

Art. 19-duodecies

Modifica alla tabella A allegata
alla legge n. 93 del 1994

1. Alla tabella A allegata alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, dopo
la voce: « Istituto del nastro azzurro » e’ aggiunta, in fine, la
seguente: « Associazione nazionale partigiani cristiani (ANPC) ».

Art. 19-terdecies

Modifiche al decreto legislativo n. 159 del 2011
in materia di documentazione antimafia

1. Al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 83, comma 3-bis, dopo le parole: « fondi europei »
sono aggiunte le seguenti: « per un importo superiore a 5.000 euro »;
b) all’articolo 91, comma 1-bis, dopo le parole: « fondi europei »
sono aggiunte le seguenti: « per un importo superiore a 5.000 euro ».

Art. 19-quaterdecies

Introduzione dell’articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n.
247, in materia di equo compenso per le prestazioni professionali
degli avvocati

1. Dopo l’articolo 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e’
inserito il seguente:
«Art. 13-bis. (Equo compenso e clausole vessatorie). – 1. Il
compenso degli avvocati iscritti all’albo, nei rapporti professionali
regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in
forma associata o societaria, delle attivita’ di cui all’articolo 2,
commi 5 e 6, primo periodo, in favore di imprese bancarie e
assicurative, nonche’ di imprese non rientranti nelle categorie delle
microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e’
disciplinato dalle disposizioni del presente articolo, con
riferimento ai casi in cui le convenzioni sono unilateralmente
predisposte dalle predette imprese.
2. Ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso
determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta
proporzionato alla quantita’ e alla qualita’ del lavoro svolto,
nonche’ al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale,
tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto
del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell’articolo 13,
comma 6.
3. Le convenzioni di cui al comma 1 si presumono unilateralmente
predisposte dalle imprese di cui al medesimo comma salva prova
contraria.
4. Ai fini del presente articolo si considerano vessatorie le
clausole contenute nelle convenzioni di cui al comma 1 che
determinano, anche in ragione della non equita’ del compenso
pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico
dell’avvocato.
5. In particolare si considerano vessatorie, salvo che siano state
oggetto di specifica trattativa e approvazione, le clausole che
consistono:
a) nella riserva al cliente della facolta’ di modificare
unilateralmente le condizioni del contratto;
b) nell’attribuzione al cliente della facolta’ di rifiutare la
stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del
contratto;
c) nell’attribuzione al cliente della facolta’ di pretendere
prestazioni aggiuntive che l’avvocato deve eseguire a titolo
gratuito;
d) nell’anticipazione delle spese della controversia a carico
dell’avvocato;
e) nella previsione di clausole che impongono all’avvocato la
rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla
prestazione dell’attivita’ professionale oggetto della convenzione;
f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta
giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o
di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di
lite in favore del cliente, all’avvocato sia riconosciuto solo il
minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le
spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o
recuperate dalla parte;
h) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione
sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo
cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta
compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione,
anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o
fatturati;
i) nella previsione che il compenso pattuito per l’assistenza e la
consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di
sottoscrizione del contratto.
6. Le clausole di cui al comma 5, lettere a) e c), si considerano
vessatorie anche qualora siano state oggetto di trattativa e
approvazione.
7. Non costituiscono prova della specifica trattativa ed
approvazione di cui al comma 5 le dichiarazioni contenute nelle
convenzioni che attestano genericamente l’avvenuto svolgimento delle
trattative senza specifica indicazione delle modalita’ con le quali
le medesime sono state svolte.
8. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi 4, 5 e 6
sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. La
nullita’ opera soltanto a vantaggio dell’avvocato.
9. L’azione diretta alla dichiarazione della nullita’ di una o piu’
clausole delle convenzioni di cui al comma 1 e’ proposta, a pena di
decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione delle
convenzioni medesime.
10. Il giudice, accertate la non equita’ del compenso e la
vessatorieta’ di una clausola a norma dei commi 4, 5 e 6 del presente
articolo, dichiara la nullita’ della clausola e determina il compenso
dell’avvocato tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di
cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi
dell’articolo 13, comma 6.
11. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni
di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del codice civile ».
2. Le disposizioni di cui all’articolo 13-bis della legge 31
dicembre 2012, n. 247, introdotto dal comma 1 del presente articolo,
si applicano, in quanto compatibili, anche alle prestazioni rese dai
professionisti di cui all’articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n.
81, anche iscritti agli ordini e collegi, i cui parametri ai fini di
cui al comma 10 del predetto articolo 13-bis sono definiti dai
decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 9 del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
3. La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di
trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attivita’,
garantisce il principio dell’equo compenso in relazione alle
prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi
conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
4. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.

Art. 19-quinquiesdecies

Misure urgenti per la tutela degli utenti dei servizi di telefonia,
reti televisive e comunicazioni elettroniche in materia di cadenza
di rinnovo delle offerte e fatturazione dei servizi

1. All’articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. I contratti di fornitura nei servizi di comunicazione
elettronica disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, prevedono la cadenza di rinnovo delle offerte e
della fatturazione dei servizi, ad esclusione di quelli promozionali
a carattere temporaneo di durata inferiore a un mese e non
rinnovabile, su base mensile o di multipli del mese.
1-ter. Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di
comunicazioni elettroniche, indipendentemente dalla tecnologia
utilizzata, si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1-bis entro
il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione.
1-quater. L’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni
garantisce la pubblicazione dei servizi offerti e delle tariffe
generali di cui al comma 1-bis, in modo da assicurare che i
consumatori possano compiere scelte informate.
1-quinquies. In caso di violazione del comma 1-bis l’Autorita’ per
le garanzie nelle comunicazioni ordina all’operatore la cessazione
della condotta e il rimborso delle eventuali somme indebitamente
percepite o comunque ingiustificatamente addebitate agli utenti,
indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore
a trenta giorni »;
b) al comma 4, il secondo periodo e’ sostituito dai seguenti: « La
violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis, 1-ter, 2, 3,
3-bis, 3-ter e 3-quater e’ sanzionata dall’Autorita’ per le garanzie
nelle comunicazioni applicando l’articolo 98, comma 16, del codice
delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni. L’inottemperanza
agli ordini impartiti ai sensi del comma 1-quinquies e’ sanzionata
applicando l’articolo 98, comma 11, del medesimo codice »;
c) dopo il comma 4 e’ inserito il seguente:
«4-bis. Il periodo mensile o suoi multipli di cui al comma 1-bis
costituisce standard minimo nelle condizioni generali di contratto e
nella Carta dei servizi. Nel caso di variazione dello standard da
parte dell’operatore e tenendo conto delle tempistiche di cui al
comma 1-ter, si applica un indennizzo forfetario pari ad euro 50, in
favore di ciascun utente interessato dalla illegittima fatturazione,
maggiorato di euro 1 per ogni giorno successivo alla scadenza del
termine assegnato dall’Autorita’ ai sensi del comma 1-quinquies.
L’Autorita’ vigila sul rispetto della presente disposizione
nell’ambito delle competenze di cui all’articolo 1, comma 6, lettera
a), numero 14, e commi 11 e 12, della legge 31 luglio 1997, n. 249 ».
2. All’articolo 98, comma 11, del citato codice di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: « da euro 120.000,00
ad euro 2.500.000,00 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro
240.000,00 ad euro 5.000.000,00 ».
3. All’articolo 71 del citato decreto legislativo 1° agosto 2003,
n. 259, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. Le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione
elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico forniscono informazioni chiare e trasparenti in merito alle
caratteristiche dell’infrastruttura fisica utilizzata per
l’erogazione dei servizi. A tal fine, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, l’Autorita’
per le garanzie nelle comunicazioni definisce le caratteristiche
tecniche e le corrispondenti denominazioni delle diverse tipologie di
infrastruttura fisica, individuando come infrastruttura in fibra
ottica completa l’infrastruttura che assicura il collegamento in
fibra fino all’unita’ immobiliare del cliente. Costituisce pratica
commerciale scorretta, ai sensi del codice del consumo, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ogni comunicazione al
pubblico dell’offerta di servizi di comunicazione elettronica che non
rispetti le caratteristiche tecniche definite dall’Autorita’ per le
garanzie nelle comunicazioni ».

Art. 20

Disposizioni finanziarie

1. In applicazione dell’articolo 21, commi 3 e 4, del decreto-legge
1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede
ad autorizzare la prosecuzione del rapporto concessorio in essere,
relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad
estrazione istantanea, sino al termine ultimo previsto dall’articolo
4, paragrafo 1, dell’atto di concessione, in modo da assicurare nuove
e maggiori entrate al bilancio dello Stato in misura pari a 50
milioni di euro per l’anno 2017 e 750 milioni di euro per l’anno
2018.
2. Il Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui
all’articolo 1 comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
incrementato di 130 milioni di euro per l’anno 2020.
3. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze e’ istituito un Fondo, in termini di saldo netto da
finanziare e fabbisogno, con una dotazione pari a 600 milioni di euro
per l’anno 2018.
4. All’articolo 11, comma 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.
8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le
parole « e 80 milioni di euro per il 2018 » sono soppresse.
5. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 5, 6, comma 5, 7,
comma 4, 8, 9, 11, 12, 15 e dai commi 2, 3 del presente articolo e
dagli effetti derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) e
l) del presente comma, pari a 1.175,4 milioni di euro per l’anno
2017, a 2.425 milioni di euro per l’anno 2018, a 354,566 milioni di
euro per l’anno 2019, a 162,566 milioni di euro per l’anno 2020, a
3,066 milioni di euro per l’anno 2021, a 3,089 milioni di euro per
l’anno 2022, a 3,066 milioni di euro per l’anno 2023, a 9,866 milioni
di euro per l’anno 2024, a 3,066 milioni di euro per l’anno 2025, a
4,866 milioni di euro per l’anno 2026, a 7,14 milioni di euro per
l’anno 2027, a 3,866 milioni di euro per l’anno 2028, a 3,266 milioni
di euro per l’anno 2029, a 3,166 milioni di euro per l’anno 2030 e a
3,066 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2031 e, che
aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di
indebitamento netto e di fabbisogno a 1.487,873 milioni di euro per
l’anno 2017, si provvede:
a) quanto a 1.092,879 milioni di euro per l’anno 2017, mediante
riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle
missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei
Ministeri come indicate nell’elenco 1 allegato al presente decreto;
b) quanto a 37,677 milioni di euro per l’anno 2017, mediante
riduzione del fondo da ripartire per la destinazione dell’extra
gettito sui canoni di abbonamento alla televisione agli interventi di
cui all’articolo 1, comma 160, lettere a), b) e c), della legge 28
dicembre 2015, n. 208;
c) quanto a 30 milioni di euro per l’anno 2017, mediante utilizzo
di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di
CO2 di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n.
30, destinati al Ministero dello sviluppo economico, versate
all’entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite
definitivamente all’erario;
d) quanto a 80 milioni di euro per l’anno 2017, mediante utilizzo
delle somme versate entro il 30 settembre 2017 all’entrata del
bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 148, comma 1, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, non sono state riassegnate
ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo
definitivamente all’erario;
e) quanto a 50 milioni di euro per l’anno 2017, a 1.898,7 milioni
di euro per l’anno 2018, a 359,185 milioni di euro per l’anno 2019, a
142,913 milioni di euro per l’anno 2020, a 0,325 milioni di euro per
l’anno 2021, a 0,727 milioni di euro per l’anno 2023, a 1,482 milioni
di euro per l’anno 2024 e a 0,236 milioni di euro per l’anno 2025,
che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 96,085
milioni di euro per l’anno 2017, a 2.504,213 milioni di euro per
l’anno 2018, a 449,561 milioni di euro per l’anno 2019, a 233,289
milioni di euro per l’anno 2020, a 90,701 milioni di euro per l’anno
2021, a 90,376 milioni di euro per l’anno 2022, a 91,103 milioni di
euro per l’anno 2023, a 91,858 milioni di euro per l’anno 2024, a
90,612 milioni di euro per l’anno 2025, a 90,376 milioni di euro per
gli anni 2026 e 2027 e a 1,487 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2028, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle
maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto;
f) quanto a 334 milioni di euro mediante versamento, nell’anno
2018, all’entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in
conto residui sul capitolo 7400 dello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 1, comma
6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191;
g) quanto a 200 milioni di euro mediante versamento, nell’anno
2018, all’entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte
nell’anno 2017 in conto competenza sul capitolo 7400 dello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi
dell’articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n.
191;
h) quanto a 20 milioni di euro per l’anno 2020, a 2,75 milioni di
euro per l’anno 2021, a 3,1 milioni di euro per l’anno 2022, a 2,4
milioni di euro per l’anno 2023, a 8,4 milioni di euro per l’anno
2024, a 2,83 milioni di euro per l’anno 2025, a 4,9 milioni di euro
per l’anno 2026, a 7,2 milioni di euro per l’anno 2027, a 3,9 milioni
di euro per l’anno 2028, a 3,3 milioni di euro per l’anno 2029, a 3,2
milioni di euro per l’anno 2030 e a 3,1 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
i) quanto a 250 milioni di euro per l’anno 2017, in termini di
fabbisogno, mediante corrispondente versamento delle somme gestite
presso il sistema bancario dalla Cassa Servizi Energetici e
Ambientali sul conto corrente di tesoreria centrale di cui
all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98,
convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2016, n. 151 da
detenere sul predetto conto sino al termine dell’esercizio.
6. All’articolo 1, comma 634, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
dopo le parole: « si provvede mediante » sono inserite le seguenti: «
l’eventuale maggior gettito, rispetto a quello previsto per
l’esercizio 2017, derivante dalla definizione agevolata dei carichi
affidati agli agenti della riscossione dall’anno 2000 all’anno 2016,
di cui all’articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 e
dalla definizione agevolata delle controversie tributarie, di cui
all’articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ovvero la ».
7. Con riferimento alle risorse derivanti dai proventi delle aste
delle quote di emissione di CO2, di cui all’articolo 19 del decreto
legislativo 13 marzo 2013, n. 30, utilizzate quanto a 30 milioni di
euro a copertura degli oneri derivanti dall’articolo 18 a valere
sulla quota destinata al Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare e quanto a 30 milioni di euro ai sensi del
comma 5, lettera c) del presente articolo a valere sulla quota
destinata al Ministero dello sviluppo economico, i decreti di cui al
comma 3 dell’articolo 19 del citato decreto legislativo n. 30 del
2013 dispongono negli esercizi successivi gli opportuni conguagli, al
fine di assicurare complessivamente il rispetto delle proporzioni
indicate nel predetto articolo 19 e del vincolo di destinazione a
investimenti con finalita’ ambientali derivante dalla direttiva
2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile
2009.
7-bis. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e
le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
8. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze e’
autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio. Ove necessario, previa richiesta dell’amministrazione
competente, il Ministero dell’economia e delle finanze puo’ disporre
il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione
avviene tempestivamente con l’emissione di ordini di pagamento sui
pertinenti capitoli di spesa.
8-bis. All’articolo 15, comma 1, lettera i-sexies), del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: « 100 chilometri » sono inserite le seguenti: «
, o 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o
disagiate, »;
b) le parole: « e comunque in una provincia diversa, » sono
soppresse;
c) dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: « La disposizione
di cui al periodo precedente si applica limitatamente ai periodi
d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018 ».
8-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 8-bis, pari a
13,7 milioni di euro per l’anno 2018 e 7,8 milioni di euro per l’anno
2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8-quater. Il Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, e’ incrementato di 5,9 milioni di euro
nell’anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente
utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 8-bis.

Art. 21

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all’art. 1:
– Si riporta il testo dell’art. 162-ter del Codice
penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 162-ter. (Estinzione del reato per condotte
riparatorie). – Nei casi di procedibilita’ a querela
soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il
reato, sentite le parti e la persona offesa, quando
l’imputato ha riparato interamente, entro il termine
massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di
primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le
restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove
possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato.
Il risarcimento del danno puo’ essere riconosciuto anche in
seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e
seguenti del codice civile, formulata dall’imputato e non
accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la
congruita’ della somma offerta a tale titolo.
Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto
a lui non addebitabile, entro il termine di cui al primo
comma, l’imputato puo’ chiedere al giudice la fissazione di
un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per
provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto
dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il giudice, se
accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e
fissa la successiva udienza alla scadenza del termine
stabilito e comunque non oltre novanta giorni dalla
predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni.
Durante la sospensione del processo, il corso della
prescrizione resta sospeso. Si applica l’articolo 240,
secondo comma.
Il giudice dichiara l’estinzione del reato, di cui al
primo comma, all’esito positivo delle condotte riparatorie.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano
nei casi di cui all’articolo 612-bis.».
Avvertenza:
Il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, e’ stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale –
n. 242 del 16 ottobre 2017.
A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e’ pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 60.

Legge 25 ottobre 2017, n. 163

Legge 25 ottobre 2017, n. 163

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. (17G00177)

(GU Serie Generale n.259 del 06-11-2017)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Delega al Governo per l’attuazione di direttive europee

1. Il Governo e’ delegato ad adottare, secondo i termini, le
procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e
32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per
l’attuazione delle direttive elencate nell’allegato A alla presente
legge.
2. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive elencate nell’allegato A sono trasmessi, dopo
l’acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica, affinche’ su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non
riguardano l’attivita’ ordinaria delle amministrazioni statali o
regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate nell’allegato A nei soli limiti
occorrenti per l’adempimento degli obblighi di attuazione delle
direttive stesse; alla relativa copertura, nonche’ alla copertura
delle minori entrate eventualmente derivanti dall’attuazione delle
direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi gia’
assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante
riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea
previsto dall’articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i
decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all’entrata in vigore dei provvedimenti
legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in
conformita’ all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196. Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono, in ogni
caso, sottoposti anche al parere delle Commissioni parlamentari
competenti per i profili finanziari, ai sensi dell’articolo 31, comma
4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Art. 2

Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria
di violazioni di atti normativi dell’Unione europea

1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e’ delegato ad
adottare, ai sensi dell’articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n.
234, e secondo i principi e criteri direttivi di cui all’articolo 32,
comma 1, lettera d), della medesima legge, entro due anni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti
sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi
contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o
amministrativa o in regolamenti dell’Unione europea pubblicati alla
data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono
gia’ previste sanzioni penali o amministrative.

Art. 3

Delega al Governo per l’attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di
marchi d’impresa, nonche’ per l’adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante
modifica al regolamento sul marchio comunitario

1. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui
all’articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il
parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i
profili finanziari, uno o piu’ decreti legislativi per l’attuazione
della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa,
nonche’ per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul
marchio comunitario.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e
dell’economia e delle finanze.
3. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo e’
tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di
cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) adeguare le disposizioni del codice della proprieta’
industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,
alle disposizioni della direttiva (UE) 2015/2436 e del regolamento
(UE) 2015/2424, con abrogazione espressa delle disposizioni superate;
b) salvaguardare la possibilita’ di adottare disposizioni
attuative della direttiva (UE) 2015/2436 anche mediante provvedimenti
di natura regolamentare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non coperte da riserva di
legge e gia’ disciplinate mediante regolamenti, compreso l’eventuale
aggiornamento delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33;
c) prevedere conformemente alla direttiva (UE) 2015/2436 i casi
in cui un marchio debba essere escluso dalla registrazione o, se
registrato, debba essere dichiarato nullo o decaduto, sia in
relazione agli impedimenti alla registrazione e ai motivi di
nullita’, sia in relazione all’individuazione dei segni suscettibili
di costituire un marchio d’impresa, sia in relazione ai motivi di
decadenza, prevedendo in particolare che, nel caso in cui detto uso
venga contestato in azioni in sede giudiziaria o amministrativa o nel
corso di un procedimento di opposizione, gravi sul titolare del
marchio anteriore l’onere di provarne l’uso effettivo a norma
dell’articolo 16 della direttiva per i prodotti o i servizi per i
quali e’ stato registrato e su cui si fonda l’azione o di provare la
sussistenza di motivi legittimi per il suo mancato uso, nei termini
temporali indicati agli articoli 17, 44 e 46 della direttiva;
d) prevedere conformemente alla direttiva (UE) 2015/2436 il
diritto di vietare l’uso di un segno a fini diversi da quello di
contraddistinguere prodotti o servizi;
e) aggiornare la disciplina in materia di marchi collettivi allo
scopo di uniformarla alle disposizioni della direttiva (UE)
2015/2436, prevedendo che costituiscano marchi collettivi anche i
segni e le indicazioni che, nel commercio, possono servire a
designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi e
stabilendo le opportune disposizioni di coordinamento con la
disciplina dei marchi di garanzia e di certificazione;
f) prevedere, in tema di marchi di garanzia o di certificazione,
l’adeguamento della normativa nazionale alla direttiva (UE) 2015/2436
e al regolamento (UE) 2015/2424 e, in particolare:
1) prevedere che i segni e le indicazioni che, nel commercio,
possano servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o
dei servizi costituiscano marchi di garanzia o di certificazione;
2) prevedere che possano essere titolari di un marchio di
garanzia o di certificazione le persone fisiche o giuridiche
competenti, ai sensi della vigente normativa in materia di
certificazione, a certificare i prodotti o i servizi per i quali il
marchio deve essere registrato, a condizione che non svolgano
un’attivita’ che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo
certificato;
3) prevedere l’obbligatorieta’ della presentazione del
regolamento d’uso del marchio di garanzia o di certificazione e della
comunicazione di ogni successiva modifica, a pena di decadenza;
4) prevedere le condizioni di esclusione dalla registrazione,
di decadenza e di nullita’ dei marchi di garanzia o di
certificazione, per motivi diversi da quelli indicati agli articoli
4, 19 e 20 della direttiva (UE) 2015/2436, nella misura in cui la
funzione di detti marchi lo richieda e in particolare che la
decadenza per non uso sia accertata in caso di inadeguato controllo
sull’impiego del marchio da parte dei licenziatari e in caso di uso
improprio o discriminatorio del marchio da parte del titolare del
marchio;
g) fatto salvo il diritto delle parti al ricorso dinanzi agli
organi giurisdizionali, prevedere una procedura amministrativa
efficiente e rapida per la decadenza o la dichiarazione di nullita’
di un marchio d’impresa da espletare dinanzi l’Ufficio italiano
brevetti e marchi, soggetta al pagamento dei diritti di deposito
delle relative domande, nei termini e con le modalita’ stabiliti dal
decreto previsto dall’articolo 226 del codice della proprieta’
industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,
la cui omissione determini l’irricevibilita’ delle domande stesse;
h) modificare e integrare la disciplina delle procedure dinanzi
alla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell’Ufficio
italiano brevetti e marchi, al fine di garantirne l’efficienza e la
rapidita’ complessive, anche in riferimento alle impugnazioni dei
provvedimenti in tema di decadenza e nullita’.

Art. 4

Delega al Governo per l’adeguamento, il coordinamento e il raccordo
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.
1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2012, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel
settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle
disposizioni dell’Accordo su un tribunale unificato dei brevetti,
ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016,
n. 214

1. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui
all’articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu’ decreti
legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all’attuazione di una
cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela
brevettuale unitaria, e per il coordinamento e il raccordo tra la
normativa nazionale e le disposizioni dell’Accordo su un tribunale
unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013,
ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n.
214.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro
dello sviluppo economico e del Ministro della giustizia, di concerto
con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e dell’economia e delle finanze.
3. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo e’
tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di
cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) adeguare le disposizioni del codice di cui al decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, alle disposizioni del
regolamento (UE) n. 1257/2012, con abrogazione espressa delle
disposizioni superate e coordinamento e riordino di quelle residue;
b) coordinare e raccordare le disposizioni del codice di cui al
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, alle disposizioni del
citato Accordo su un tribunale unificato dei brevetti;
c) salvaguardare la possibilita’ di adottare disposizioni
attuative del regolamento (UE) n. 1257/2012 anche mediante
provvedimenti di natura regolamentare, ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non
coperte da riserva di legge e gia’ disciplinate mediante regolamenti;
d) prevedere per i brevetti europei per cui e’ stata presentata
una richiesta di effetto unitario che, in caso di rigetto, revoca o
ritiro della richiesta di effetto unitario, il termine per il
deposito della traduzione in lingua italiana all’Ufficio italiano
brevetti e marchi, di cui al comma 4 dell’articolo 56 del codice di
cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, decorra dalla
data di ricezione della comunicazione dell’atto definitivo di rigetto
o revoca dell’effetto unitario o dalla data di ricezione da parte
dell’Ufficio europeo dell’istanza di ritiro;
e) prevedere che le disposizioni sulla preminenza del brevetto
europeo in caso di cumulo delle protezioni con il brevetto nazionale,
di cui all’articolo 59 del codice di cui al decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, si applichino anche nel caso in cui sia stato
concesso l’effetto unitario al brevetto europeo.

Art. 5

Principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE)
2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio
2016, sulla distribuzione assicurativa

1. Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva
(UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio
2016, sulla distribuzione assicurativa, il Governo e’ tenuto a
seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui
all’articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri
direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente le modifiche e le
integrazioni necessarie al coordinamento ordinamentale, con espressa
abrogazione delle disposizioni incompatibili, e, in particolare, al
codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, al testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per
il corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2016/97;
b) con riferimento al prodotto di investimento assicurativo come
definito all’articolo 1, comma 1, lettera w-bis.3), del testo unico
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, razionalizzare
il riparto di competenze tra le autorita’ di vigilanza secondo i
seguenti criteri:
1) attribuire i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori
previsti dalla direttiva (UE) 2016/97 e dal regolamento (UE) n.
1286/2014 all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS),
in relazione alle attivita’ di ideazione e di distribuzione del
prodotto direttamente da parte delle imprese di assicurazione o per
il tramite di agenti e broker assicurativi, e alla Commissione
nazionale per le societa’ e la borsa (CONSOB) in relazione alla
distribuzione del prodotto tramite i soggetti iscritti nella sezione
D del Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi
– RUI;
2) confermare l’attribuzione alla CONSOB dei poteri relativi ai
documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di
investimento al dettaglio e assicurativi pre-assemblati;
3) prevedere opportune forme di coordinamento tra la CONSOB e
l’IVASS al fine di assicurare la coerenza e l’efficacia complessiva
del sistema di vigilanza sui prodotti di investimento assicurativi e
ridurre gli oneri per i soggetti vigilati;
c) prevedere che gli intermediari assicurativi e riassicurativi e
gli intermediari assicurativi a titolo accessorio siano registrati
direttamente da apposito organismo posto sotto il controllo
dell’IVASS, secondo le modalita’ da quest’ultimo stabilite con
regolamento;
d) prevedere che le imprese di assicurazione e riassicurazione e
gli intermediari assicurativi e riassicurativi, sotto il monitoraggio
dell’IVASS:
1) collaborino, nell’ambito delle proprie competenze, nella
registrazione degli intermediari assicurativi e riassicurativi e
degli intermediari assicurativi a titolo accessorio che agiscono
sotto la loro piena e diretta responsabilita’ ai sensi dell’articolo
3, paragrafo 1, quinto comma, della direttiva (UE) 2016/97,
verificandone contestualmente il rispetto delle condizioni di
registrazione, comprese quelle stabilite dal paragrafo 6, primo
comma, lettera c), del medesimo articolo 3;
2) provvedano direttamente, nell’ambito delle proprie
competenze, alla verifica del possesso dei requisiti previsti
dall’articolo 10, paragrafi 2 e 3, della direttiva (UE) 2016/97, con
riferimento ai propri dipendenti, nonche’ agli intermediari
assicurativi e riassicurativi e agli intermediari assicurativi a
titolo accessorio che agiscono sotto la loro piena e diretta
responsabilita’, eventualmente impartendo essi stessi la formazione o
fornendo essi stessi appositi strumenti di aggiornamento
professionale corrispondenti ai requisiti relativi ai prodotti
proposti;
e) prevedere che non vi siano duplicazioni di costi e di
adempimenti per gli intermediari assicurativi e riassicurativi e gli
intermediari assicurativi a titolo accessorio gia’ iscritti in altri
albi o registri e soggetti alla vigilanza di altre autorita’ o
organismi di vigilanza;
f) stabilire che il documento informativo di cui all’articolo 20,
paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/97 sia fornito dal
distributore contestualmente alle altre informazioni richieste dalla
normativa vigente, secondo le modalita’ stabilite dall’IVASS con
regolamento;
g) attribuire all’IVASS e alla CONSOB, secondo le rispettive
competenze, i necessari poteri cautelari ed interdittivi, prevedendo
nello specifico il potere delle medesime autorita’ di vietare la
vendita di un’assicurazione insieme a un servizio o prodotto
accessorio diverso da un’assicurazione, come parte di un pacchetto o
dello stesso accordo, quando tale pratica sia dannosa per i
consumatori;
h) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata
dall’IVASS e dalla CONSOB, secondo le rispettive competenze, al fine
di introdurre uniformi disposizioni piu’ rigorose per la tutela degli
assicurati per quanto riguarda gli obblighi di informazione di cui al
capo V della direttiva (UE) 2016/97, tenuto conto del carattere di
armonizzazione minima della direttiva;
i) prevedere che le informazioni di cui agli articoli 29 e 30
della direttiva (UE) 2016/97 siano fornite anche ai clienti
professionali quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 10),
della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014;
l) disciplinare la prestazione di consulenza da parte
dell’intermediario assicurativo o dell’impresa di assicurazione nel
caso di vendita di un prodotto di investimento assicurativo di cui
all’articolo 2, paragrafo 1, punto 17), della direttiva (UE) 2016/97,
escludendo oneri a carico dei consumatori;
m) prevedere per la percezione di onorari, commissioni o altri
benefici monetari o non monetari pagati o forniti ai distributori nel
caso di vendita di un prodotto di investimento assicurativo la
medesima disciplina prevista dalla direttiva 2014/65/UE e dalle
relative disposizioni di attuazione;
n) dare attuazione all’articolo 15 della direttiva (UE) 2016/97,
introducendo procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale
delle controversie, per ragioni di armonizzazione della disciplina,
anche fra i clienti e le imprese di assicurazione e riassicurazione,
aventi ad oggetto i diritti e gli obblighi derivanti dalla direttiva
(UE) 2016/97 e dalle altre disposizioni applicabili ai soggetti
vigilati, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti
previsti dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206, e delle inerenti disposizioni di cui al decreto legislativo 8
ottobre 2007, n. 179, e di quelli previsti per i sistemi di
risoluzione stragiudiziale delle controversie operanti in ambito
bancario e finanziario, nonche’ dalla direttiva 2013/11/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013;
o) modificare, con riguardo alle imprese di assicurazione o di
riassicurazione, nonche’ ai distributori assicurativi e
riassicurativi, secondo quanto previsto dagli articoli 33 e 34 della
direttiva (UE) 2016/97 e ferme restando le competenze delle singole
autorita’ di vigilanza ai sensi delle disposizioni indicate dalla
lettera b), l’impianto relativo alle sanzioni amministrative
pecuniarie previsto dal codice di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, anche mediante l’introduzione di misure
alternative e misure accessorie alle sanzioni medesime, a fini di
armonizzazione della predetta disciplina con il sistema sanzionatorio
previsto per le violazioni di obblighi contenuti nella direttiva.
Realizzare, nel rispetto della specificita’ del settore assicurativo,
un’armonizzazione con la disciplina recata dal testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1º settembre 1993, n. 385, e dal testo unico di cui al citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, mediante i seguenti criteri:
1) attribuire all’IVASS il potere di applicare, nell’ambito
della propria competenza, le sanzioni amministrative pecuniarie alle
imprese di assicurazione o di riassicurazione o alle imprese di
partecipazione assicurativa o alle imprese di partecipazione
finanziaria mista, nei cui confronti siano accertate le violazioni
della normativa primaria e secondaria di riferimento;
2) introdurre una piu’ estesa responsabilizzazione delle
persone fisiche rispetto all’attuale disciplina prevista dal codice
di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con la
possibilita’, fermi i casi di inosservanza dei doveri propri gia’
previsti nel titolo XVIII, capo V, del suddetto codice, che la
sanzione sia irrogata anche nei confronti dei soggetti che svolgono
le funzioni di amministrazione, direzione, controllo, nonche’ dei
dipendenti o di coloro che operano sulla base di rapporti che ne
determinano l’inserimento nell’organizzazione del soggetto vigilato
anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato,
individuando le tipologie di violazione, i presupposti che
determinano la responsabilita’ delle persone fisiche, le condizioni
in relazione alle funzioni ricoperte nella struttura dell’impresa che
ne determinano la sanzionabilita’;
3) nel rispetto del riparto di competenze attribuite alle altre
autorita’ nei settori bancario, creditizio e finanziario:
3.1) prevedere in capo all’IVASS il potere di irrogare
sanzioni amministrative pecuniarie secondo importi edittali minimi e
massimi in coerenza con i limiti indicati dalla direttiva e, per le
violazioni diverse da quelle concernenti l’attivita’ di distribuzione
assicurativa, con i limiti minimi e massimi previsti per le persone
fisiche e le persone giuridiche dal testo unico di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, assicurando il rispetto dei
principi di proporzionalita’, dissuasivita’, adeguatezza e coerenza
con la capacita’ finanziaria del soggetto responsabile della
violazione ovvero in base ai criteri e nei limiti massimi di cui
all’articolo 24, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n.
1286/2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave
per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi
preassemblati;
3.2) prevedere l’introduzione di specifiche misure per la
deflazione dei procedimenti sanzionatori, stabilendo che piu’
violazioni commesse in un determinato arco temporale costituiscono
oggetto di accertamento unitario da parte dell’IVASS e che le
violazioni della stessa indole sono contestate con un unico atto;
4) l’entita’ delle sanzioni amministrative applicabili alle
violazioni diverse da quelle concernenti l’attivita’ di distribuzione
assicurativa e’ determinata nel seguente modo:
4.1) la sanzione applicabile alle societa’ sia compresa tra
un minimo di euro trentamila e un massimo pari al 10 per cento del
fatturato;
4.2) la sanzione applicabile alle persone fisiche sia
compresa tra un minimo di euro cinquemila e un massimo di euro cinque
milioni;
4.3) qualora il vantaggio ottenuto dall’autore della
violazione sia superiore ai limiti massimi indicati ai numeri 4.1) e
4.2), le sanzioni siano elevate fino al doppio dell’ammontare del
vantaggio ottenuto, purche’ tale vantaggio sia determinabile;
5) per le violazioni concernenti l’attivita’ di distribuzione
assicurativa, l’entita’ delle sanzioni amministrative e’ determinata
nel seguente modo:
5.1) la sanzione applicabile alle societa’ sia compresa tra
un minimo di euro cinquemila e un massimo pari ad euro cinque milioni
oppure, se superiore, al 5 per cento del fatturato complessivo annuo
risultante dall’ultimo bilancio disponibile approvato dall’organo di
amministrazione;
5.2) la sanzione applicabile alle persone fisiche sia
compresa tra un minimo di euro mille e un massimo di euro
settecentomila;
6) per le violazioni connesse alla distribuzione dei prodotti
d’investimento assicurativi di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto
17), della direttiva (UE) 2016/97, prevedere sanzioni amministrative
pecuniarie a carico dei distributori in base ai criteri e nei limiti
massimi di cui all’articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE)
2016/97;
p) valutare, in linea con l’articolo 33, paragrafo 1, della
direttiva (UE) 2016/97, la possibilita’ di sanzionare ulteriori
violazioni rispetto a quelle indicate dalle lettere da a) a f) del
citato articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97 nonche’
la possibilita’ di prevedere livelli di sanzioni pecuniarie
amministrative piu’ elevati di quelli minimi previsti dal citato
articolo 33, paragrafo 2, lettere e) ed f), al fine del coordinamento
con l’apparato sanzionatorio introdotto nell’ordinamento nazionale in
attuazione della direttiva 2014/65/UE.

Art. 6

Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione
individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio

1. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui
all’articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu’ decreti
legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale al
regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga
la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri
dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, dell’economia e delle finanze e
dell’interno.
3. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo e’
tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di
cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) aggiornamento delle disposizioni del decreto legislativo 4
dicembre 1992, n. 475, per l’adeguamento alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/425 e alle altre innovazioni intervenute nella
normativa nazionale, con abrogazione espressa delle disposizioni
incompatibili con il medesimo regolamento (UE) 2016/425 e
coordinamento delle residue disposizioni;
b) salvaguardia della possibilita’ di adeguare la normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 e agli atti
delegati e di esecuzione del medesimo regolamento europeo con
successivo regolamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non riservate alla legge
e gia’ eventualmente disciplinate mediante analoghi regolamenti;
c) individuazione del Ministero dello sviluppo economico quale
autorita’ notificante ai sensi dell’articolo 21 del regolamento (UE)
2016/425;
d) fissazione dei criteri e delle procedure necessari per la
valutazione, la notifica e il controllo degli organismi da
autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di
valutazione e verifica della conformita’ dei dispositivi di
protezione individuale ai requisiti essenziali di salute e sicurezza
di cui agli articoli 5 e 19 del regolamento (UE) 2016/425, anche al
fine di prevedere che tali compiti di valutazione e di controllo
degli organismi siano affidati mediante apposite convenzioni non
onerose all’organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi
dell’articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99;
e) previsione di disposizioni in tema di proventi e tariffe per
le attivita’ connesse all’attuazione del regolamento (UE) 2016/425,
conformemente al comma 4 dell’articolo 30 della legge 24 dicembre
2012, n. 234;
f) previsione di sanzioni penali o amministrative pecuniarie
efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita’ delle violazioni
degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2016/425, conformemente
alle previsioni dell’articolo 32, comma 1, lettera d), e
dell’articolo 33, commi 2 e 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
e individuazione delle procedure per la vigilanza sul mercato dei
dispositivi di protezione individuale ai sensi del capo VI del
regolamento (UE) n. 2016/425;
g) abrogazione espressa delle disposizioni di legge o di
regolamento incompatibili con i decreti legislativi di cui al comma
1.
4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.

Art. 7

Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano
carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE

1. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui
all’articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il
parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i
profili finanziari, uno o piu’ decreti legislativi per l’adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016,
sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la
direttiva 2009/142/CE.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro
dello sviluppo economico e del Ministro dell’interno, di concerto con
i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
della giustizia, dell’economia e delle finanze e dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare.
3. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo e’
tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di
cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) aggiornamento delle disposizioni della legge 6 dicembre 1971,
n. 1083, per l’adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE)
2016/426, con abrogazione espressa delle disposizioni superate dal
regolamento (UE) 2016/426 e coordinamento delle residue disposizioni;
b) salvaguardia della possibilita’ di adeguare la normativa
nazionale regolamentare vigente nelle materie non riservate alla
legge alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426, alle sue
eventuali successive modifiche, nonche’ agli atti delegati e di
esecuzione del medesimo regolamento europeo, con i regolamenti di cui
al comma 4;
c) individuazione del Ministero dello sviluppo economico e, per
quanto di competenza, del Ministero dell’interno e dell’Agenzia delle
dogane e dei monopoli, quali autorita’ di vigilanza del mercato ai
sensi dell’articolo 36 del regolamento (UE) 2016/426;
d) previsione di sanzioni penali o amministrative efficaci,
dissuasive e proporzionate alla gravita’ delle violazioni degli
obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2016/426, conformemente alle
previsioni dell’articolo 32, comma 1, lettera d), e dell’articolo 33,
commi 2 e 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’interno, di
concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, dell’economia e delle finanze e dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, il Governo adotta uno o piu’
regolamenti, ai sensi dei commi 1 o 2, a seconda della procedura
seguita per l’adozione delle norme regolamentari da modificare,
dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ai fini
dell’adeguamento della normativa nazionale regolamentare vigente
nelle materie non riservate alla legge alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/426, alle sue eventuali successive modifiche,
nonche’ agli atti delegati e di esecuzione del medesimo regolamento
europeo.
5. Nell’esercizio della competenza regolamentare di cui al comma 4
il Governo e’ tenuto a seguire i seguenti criteri specifici:
a) aggiornamento delle disposizioni del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, per
l’adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426, con
abrogazione espressa delle disposizioni superate dal regolamento (UE)
2016/426 e coordinamento delle residue disposizioni;
b) individuazione del Ministero dello sviluppo economico quale
autorita’ notificante ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (UE)
2016/426;
c) fissazione dei criteri e delle procedure necessari per la
valutazione, la notifica e il controllo degli organismi da
autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di
valutazione e verifica della conformita’ degli apparecchi che
bruciano carburanti gassosi ai requisiti essenziali di salute e
sicurezza di cui agli articoli 5 e 14 del regolamento (UE) 2016/426,
anche al fine di prevedere che tali compiti di valutazione e di
controllo degli organismi siano affidati mediante apposite
convenzioni non onerose all’organismo unico nazionale di
accreditamento ai sensi dell’articolo 4 della legge 23 luglio 2009,
n. 99;
d) individuazione delle procedure per la vigilanza sul mercato
degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi ai sensi del capo V
del regolamento (UE) 2016/426;
e) previsione di disposizioni in tema di proventi e tariffe per
le attivita’ connesse all’attuazione del regolamento (UE) 2016/426,
conformemente al comma 4 dell’articolo 30 della legge 24 dicembre
2012, n. 234.

Art. 8

Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di
mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la
direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le
direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione

1. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui
all’articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu’ decreti
legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale al
regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli
abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e
2004/72/CE della Commissione.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della
giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e
dello sviluppo economico.
3. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo e’
tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di
cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) adottare, in conformita’ alle definizioni e alla disciplina
del regolamento (UE) n. 596/2014, le occorrenti modificazioni alla
normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori
interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il
migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando
un appropriato grado di protezione dell’investitore, di tutela della
stabilita’ finanziaria e dell’integrita’ dei mercati finanziari, e in
particolare:
1) rivedere l’articolo 114, comma 7, del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella parte in cui
prescrive gli obblighi di comunicazione delle operazioni effettuate
su azioni dell’emittente quotato in capo agli azionisti rilevanti e
di controllo, nel rispetto dei principi indicati dall’articolo 14,
commi 24-bis e seguenti, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e
successive modificazioni;
2) rivedere l’articolo 116 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in modo da garantire la tutela
degli investitori, attribuendo alla CONSOB il potere di stabilire con
regolamento gli obblighi di comunicazione delle informazioni
necessarie per la valutazione degli strumenti finanziari da parte del
pubblico, nei confronti degli emittenti strumenti finanziari diffusi
in misura rilevante;
b) apportare al testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per
dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 e
provvedere ad abrogare espressamente le norme dell’ordinamento
nazionale riguardanti gli istituti disciplinati dal regolamento
anzidetto; in particolare, rivedere la disciplina in materia di
ritardo della comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate,
ai sensi dell’articolo 114 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedendo la trasmissione su
richiesta della CONSOB della documentazione comprovante il rispetto
delle condizioni a tal fine richieste dall’articolo 17 del
regolamento (UE) n. 596/2014;
c) prevedere la CONSOB quale autorita’ competente ai fini del
regolamento (UE) n. 596/2014, assicurando che la stessa autorita’
possa esercitare i poteri di vigilanza e di indagine di cui agli
articoli 22 e 23 e i poteri sanzionatori di cui all’articolo 30 del
medesimo regolamento;
d) prevedere, in linea con quanto gia’ stabilito dal testo unico
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il ricorso
alla disciplina secondaria adottata dalla CONSOB nell’ambito e per le
finalita’ specificamente previste dal regolamento (UE) n. 596/2014 e
dalla legislazione dell’Unione europea attuativa del medesimo
regolamento;
e) coordinare le vigenti disposizioni del citato testo unico di
cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 con quelle degli articoli
24, 25 e 26 del regolamento (UE) n. 596/2014 in materia di
cooperazione e scambio di informazioni con l’Autorita’ europea degli
strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), con le autorita’
competenti degli Stati membri nonche’ con le autorita’ di vigilanza
di Paesi terzi;
f) attribuire alla CONSOB il potere di imporre le sanzioni e le
altre misure amministrative per le violazioni espressamente elencate
dall’articolo 30 del regolamento (UE) n. 596/2014, nel rispetto dei
criteri, dei limiti e delle procedure stabiliti dal regolamento
medesimo e della parte V del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; rivedere l’articolo
187-terdecies del testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, prevedendo che l’autorita’ giudiziaria o la
CONSOB tengano conto, al momento dell’irrogazione delle sanzioni di
propria competenza, delle misure punitive gia’ irrogate nonche’
disponendo che l’esecuzione delle sanzioni, penali o amministrative,
aventi la medesima natura, sia limitata alla parte eccedente a quella
gia’ eseguita o scontata;
g) rivedere l’articolo 187-sexies del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in modo tale da
assicurare l’adeguatezza della confisca, prevedendo che essa abbia ad
oggetto, anche per equivalente, il profitto derivato dalle violazioni
delle previsioni del regolamento (UE) n. 596/2014;
h) prevedere che, per stabilire il tipo ed il livello di sanzione
amministrativa per le violazioni delle previsioni stabilite dal
regolamento (UE) n. 596/2014, si tenga conto delle circostanze
pertinenti, elencate dall’articolo 31 del medesimo regolamento;
i) adottare le opportune misure per dare attuazione alle
disposizioni di cui all’articolo 32 del regolamento (UE) n. 596/2014,
che disciplina la segnalazione all’autorita’ di vigilanza competente
di violazioni effettive o potenziali del medesimo regolamento,
tenendo anche conto dei profili di riservatezza e di protezione dei
soggetti coinvolti;
l) prevedere, nei termini di cui all’articolo 34 del regolamento
(UE) n. 596/2014, la pubblicazione da parte della CONSOB nel proprio
sito internet delle decisioni relative all’imposizione di misure e
sanzioni amministrative per le violazioni di detto regolamento.
4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L’autorita’
interessata provvede agli adempimenti di cui al presente articolo con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.

Art. 9

Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sugli indici usati come indici
di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti
finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e
recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del
regolamento (UE) n. 596/2014

1. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui
all’articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu’ decreti
legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale al
regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento
negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare
la performance di fondi di investimento e recante modifica delle
direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della
giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e
dello sviluppo economico.
3. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo e’
tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di
cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) adottare, in conformita’ alle definizioni e alla disciplina
del regolamento (UE) 2016/1011, le occorrenti modificazioni alla
normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori
interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il
migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, con
l’obiettivo di assicurare l’integrita’ dei mercati finanziari e la
stabilita’ finanziaria e un appropriato grado di tutela degli
investitori;
b) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per
dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011 e
alle inerenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione che
lo richiedono nonche’ provvedere ad abrogare espressamente le
eventuali norme dell’ordinamento nazionale riguardanti gli istituti
disciplinati dal regolamento anzidetto;
c) per gli amministratori di indici usati come indici di
riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o
per misurare la performance di fondi di investimento, designare la
CONSOB quale autorita’ competente ai sensi dell’articolo 40,
paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011, assicurando che la
stessa autorita’ possa esercitare i poteri previsti dallo stesso
regolamento;
d) per le categorie di soggetti vigilati elencati nell’articolo
3, paragrafo 1, punto 17, lettere da a) a k), del regolamento (UE)
2016/1011, designare, tenendo conto delle attribuzioni delle
autorita’ di vigilanza di settore, una o piu’ autorita’ nazionali
competenti ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 1, del citato
regolamento, assicurando che le autorita’ possano esercitare i poteri
previsti dallo stesso regolamento, avuto riguardo anche all’esigenza
di contenere gli oneri per i soggetti vigilati;
e) designare la CONSOB quale autorita’ responsabile del
coordinamento, della cooperazione e dello scambio di informazioni con
la Commissione europea, l’Autorita’ europea degli strumenti
finanziari e dei mercati (ESMA) e le autorita’ competenti degli altri
Stati membri, ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 2, del regolamento
(UE) 2016/1011;
f) attribuire alle autorita’ designate in base ai criteri di cui
alle lettere c) e d) del presente comma il potere di imporre le
sanzioni e le altre misure amministrative per le violazioni elencate
dall’articolo 42 del regolamento (UE) 2016/1011, nel rispetto dei
criteri, dei limiti e delle procedure previste dal regolamento
medesimo e dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano
l’esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorita’
anzidette;
g) prevedere che, per stabilire il tipo e il livello di sanzione
amministrativa pecuniaria per le violazioni delle disposizioni
contenute nel regolamento (UE) 2016/1011, si tenga conto delle
circostanze pertinenti elencate dall’articolo 43 del medesimo
regolamento.
4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorita’
interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.

Art. 10

Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle
operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che
modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, nonche’ per l’adozione di
disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
emanato ai sensi dell’articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114

1. Il Governo e’ delegato ad adottare, con le procedure di cui
all’articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu’ decreti
legislativi per:
a) l’adeguamento, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, della normativa nazionale al regolamento
(UE) 2015/2365 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento
tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n.
648/2012;
b) l’adozione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, di disposizioni integrative e correttive
del decreto legislativo 12 agosto 2016, n. 176, emanato in attuazione
della delega contenuta all’articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n.
114, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del
regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di
titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del
regolamento (UE) n. 236/2012, per il completamento dell’adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.
648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012,
sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori
di dati sulle negoziazioni nonche’ per l’attuazione della direttiva
98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998,
concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di
pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, come modificata dal
regolamento (UE) n. 648/2012 e dal regolamento (UE) n. 909/2014.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della
giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e
dello sviluppo economico.
3. Nell’esercizio della delega per l’adeguamento della normativa
nazionale al regolamento (UE) 2015/2365, di cui al comma 1, lettera
a), il Governo e’ tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi
specifici:
a) adottare, in conformita’ alle definizioni e alla disciplina
del regolamento (UE) 2015/2365, le occorrenti modificazioni alla
normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori
interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il
migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando
un appropriato grado di protezione dell’investitore, di tutela della
stabilita’ finanziaria e dell’integrita’ dei mercati finanziari;
b) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per
dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2365 che
lo richiedono e provvedere ad abrogare espressamente le norme
dell’ordinamento nazionale riguardanti gli istituti disciplinati dal
regolamento anzidetto;
c) apportare le opportune modifiche e integrazioni alle
disposizioni in materia di sanzioni contenute nel testo unico di cui
al decreto legislativo n. 58 del 1998 sulla base di quanto previsto
nel capo VIII del regolamento (UE) 2015/2365, affinche’ le autorita’
di vigilanza di settore, secondo le rispettive competenze, possano
imporre le sanzioni e le altre misure amministrative previste dagli
articoli 22 e 28 del regolamento (UE) 2015/2365 in caso di violazione
delle disposizioni indicate dai medesimi articoli, garantendo che,
nello stabilire il tipo e il livello delle sanzioni e delle altre
misure amministrative, si tenga conto di tutte le circostanze
pertinenti, secondo quanto previsto dall’articolo 23 del medesimo
regolamento, attenendosi, con riferimento alle sanzioni pecuniarie,
ai pertinenti limiti edittali indicati nel citato articolo 22;
d) prevedere la pubblicazione delle decisioni che impongono
sanzioni o altre misure amministrative, nei limiti e secondo le
previsioni dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2365 nonche’
assicurare che le decisioni e le misure adottate a norma del
regolamento siano adeguatamente motivate e soggette al diritto di
ricorso giurisdizionale, secondo quanto previsto dall’articolo 27 del
medesimo regolamento;
e) provvedere affinche’ siano messi in atto i dispositivi e le
procedure per la segnalazione di violazioni di cui all’articolo 24
del regolamento (UE) 2015/2365.
4. Nell’esercizio della delega per l’adozione di disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi
dell’articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114, di cui al comma
1, lettera b) del presente articolo, il Governo e’ tenuto a seguire i
principi e criteri direttivi specifici di cui all’articolo 12 della
legge 9 luglio 2015, n. 114, come integrati dai seguenti ulteriori
principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare le opportune modifiche e integrazioni alle
disposizioni sanzionatorie introdotte nel testo unico di cui al
decreto legislativo n. 58 del 1998 dal decreto legislativo n. 176 del
2016, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre
disposizioni vigenti in materia di sanzioni nonche’ di integrare il
quadro sanzionatorio relativo alle disposizioni in materia di
gestione accentrata di strumenti finanziari onde assicurare che
ulteriori rilevanti obblighi, previsti a carico di intermediari ed
emittenti, siano assistiti dall’appropriata sanzione amministrativa
per il caso della loro violazione;
b) apportare le modifiche e le integrazioni necessarie per
realizzare il miglior coordinamento tra la disciplina di adeguamento
alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 e la disciplina di
adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012, anche
attraverso la modifica della disciplina fallimentare per gli aspetti
di rilevanza.
5. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorita’
interessate svolgono le attivita’ previste dal presente articolo con
le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.

Art. 11

Criterio direttivo per l’attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali da parte delle autorita’ competenti a fini di
prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o
esecuzione di sanzioni penali, nonche’ alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del
Consiglio

1. Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva
(UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali da parte delle autorita’ competenti a
fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati
o esecuzione di sanzioni penali, nonche’ alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del
Consiglio, il Governo e’ tenuto a seguire, oltre ai principi e
criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma 1, anche il seguente
criterio direttivo specifico: prevedere, per le violazioni delle
disposizioni adottate a norma della citata direttiva, l’applicazione
della pena detentiva non inferiore nel minimo a sei mesi e non
superiore nel massimo a cinque anni, ferma restando la disciplina
vigente per le fattispecie penali gia’ oggetto di previsione.
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.

Art. 12

Principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE)
2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, sull’uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di
prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti
dei reati di terrorismo e dei reati gravi

1. Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva
(UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, sull’uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di
prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei
reati di terrorismo e dei reati gravi, il Governo e’ tenuto a
seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui
all’articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri
direttivi specifici, realizzando il necessario coordinamento con le
altre disposizioni vigenti:
a) prevedere che l’Unita’ d’informazione sui passeggeri (UIP), di
cui all’articolo 4 della direttiva, sia collocata presso il Ministero
dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza;
b) prevedere che il trasferimento a cura dei vettori aerei dei
dati del PNR comprenda i voli extra-UE e intra-UE.
2. Dall’attuazione della delega di cui al comma 1 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al
presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.

Art. 13

Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE

1. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui
all’articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisiti i
pareri delle competenti Commissioni parlamentari e del Garante per la
protezione dei dati personali, uno o piu’ decreti legislativi al fine
di adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro
della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, dell’economia e delle finanze,
dello sviluppo economico e per la semplificazione e la pubblica
amministrazione.
3. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo e’
tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di
cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) abrogare espressamente le disposizioni del codice in materia
di trattamento dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, incompatibili con le disposizioni contenute nel
regolamento (UE) 2016/679;
b) modificare il codice di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, limitatamente a quanto necessario per dare attuazione
alle disposizioni non direttamente applicabili contenute nel
regolamento (UE) 2016/679;
c) coordinare le disposizioni vigenti in materia di protezione
dei dati personali con le disposizioni recate dal regolamento (UE)
2016/679;
d) prevedere, ove opportuno, il ricorso a specifici provvedimenti
attuativi e integrativi adottati dal Garante per la protezione dei
dati personali nell’ambito e per le finalita’ previsti dal
regolamento (UE) 2016/679;
e) adeguare, nell’ambito delle modifiche al codice di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il sistema sanzionatorio
penale e amministrativo vigente alle disposizioni del regolamento
(UE) 2016/679 con previsione di sanzioni penali e amministrative
efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita’ della violazione
delle disposizioni stesse.
4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ad essa si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.

Art. 14

Principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE)
2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre
2016, relativa all’accessibilita’ dei siti web e delle applicazioni
mobili degli enti pubblici

1. Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva
(UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre
2016, relativa all’accessibilita’ dei siti web e delle applicazioni
mobili degli enti pubblici, il Governo e’ tenuto a seguire, oltre ai
principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 1, comma 1,
anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici, realizzando
il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
a) dare attuazione alle prescrizioni di cui all’articolo 4 della
direttiva (UE) 2016/2102 prendendo come riferimento i valori di cui
al punto 1), lettera d), numero 3, dell’allegato B al decreto del
Ministro per l’innovazione e le tecnologie 8 luglio 2005, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8 agosto 2005;
b) ai fini dell’applicazione dell’articolo 5 della direttiva (UE)
2016/2102, emanare apposite linee guida nazionali volte a individuare
i casi in cui un ente pubblico puo’ ragionevolmente limitare
l’accessibilita’ di uno specifico contenuto. A tale scopo, per misure
che impongono un onere sproporzionato si intendono misure che
generano in capo a un ente pubblico un onere organizzativo o
finanziario eccessivo, o mettono a rischio la sua capacita’ di
adempiere allo scopo prefissato o di pubblicare le informazioni
necessarie o pertinenti per i suoi compiti e servizi, pur tenendo
conto del probabile beneficio o danno che ne deriverebbe per le
persone con disabilita’. L’individuazione dell’onere sproporzionato
e’ fondata unicamente su motivazioni legittime; pertanto, la mancanza
di elementi quali il carattere prioritario, il tempo o l’assenza di
informazioni non puo’ essere considerata un motivo legittimo.
2. Dall’attuazione della delega di cui al comma 1 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al
presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.

Art. 15

Principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE)
2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno
2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni
commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione,
l’utilizzo e la divulgazione illeciti

1. Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva
(UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno
2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni
commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione,
l’utilizzo o la divulgazione illeciti il Governo e’ tenuto a seguire,
oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 1,
comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare al codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e
integrale recepimento della direttiva (UE) 2016/943;
b) prevedere misure sanzionatorie penali e amministrative
efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di acquisizione,
utilizzo o divulgazione illecita del know-how e delle informazioni
commerciali riservate, in modo da garantire l’efficace adempimento
degli obblighi previsti dalla medesima direttiva;
c) apportare tutte le abrogazioni, modificazioni e integrazioni
alla normativa vigente, anche di derivazione europea, al fine di
assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione
del presente articolo e la complessiva razionalizzazione della
disciplina di settore.
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 25 ottobre 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Allegato A

(articolo 1, comma 1)
1) direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 ottobre 2015, che modifica le direttive 2008/94/CE,
2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le
direttive 98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda i
marittimi (termine di recepimento: 10 ottobre 2017);
2) direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai
servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n.
2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (termine
di recepimento: 1° gennaio 2018);
3) direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (rifusione)
(termine di recepimento: 23 febbraio 2018);
4) direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti
della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al
processo nei procedimenti penali (termine di recepimento: 1° aprile
2018);
5) direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle
autorita’ competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche’ alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro
2008/977/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 6 maggio 2018);
6) direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, sull’uso dei dati del codice di
prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e
azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi
(termine di recepimento: 25 maggio 2018);
7) direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilita’ del
sistema ferroviario dell’Unione europea (rifusione) (termine di
recepimento: 16 giugno 2019);
8) direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie
(rifusione) (termine di recepimento: 16 giugno 2019);
9) direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i
minori indagati o imputati nei procedimenti penali (termine di
recepimento: 11 giugno 2019);
10) direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso
e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca,
studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o
progetti educativi, e collocamento alla pari (rifusione) (termine di
recepimento: 23 maggio 2018);
11) direttiva (UE) 2016/844 della Commissione, del 27 maggio
2016, che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le
navi da passeggeri (termine di recepimento: 1° luglio 2017);
12) direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio, del 25 maggio 2016,
recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo
scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale
(termine di recepimento: 4 giugno 2017);
13) direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell’8 giugno 2016, sulla protezione del know-how
riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti
commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione
illeciti (termine di recepimento: 9 giugno 2018);
14) direttiva (UE) 2016/1034 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica la direttiva 2014/65/UE
relativa ai mercati degli strumenti finanziari (senza termine di
recepimento);
15) direttiva (UE) 2016/1065 del Consiglio, del 27 giugno 2016,
recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il
trattamento dei buoni (termine di recepimento: 31 dicembre 2018);
16) direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune
elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione
(termine di recepimento: 9 maggio 2018);
17) direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016,
recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono
direttamente sul funzionamento del mercato interno (termine di
recepimento: 31 dicembre 2018);
18) direttiva (UE) 2016/1214 della Commissione, del 25 luglio
2016, recante modifica della direttiva 2005/62/CE per quanto riguarda
le norme e le specifiche del sistema di qualita’ per i servizi
trasfusionali (termine di recepimento: 15 febbraio 2018);
19) direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici
per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la
direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (termine
di recepimento: 7 ottobre 2018);
20) direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull’ammissione al patrocinio a spese
dello Stato per indagati e imputati nell’ambito di procedimenti
penali e per le persone ricercate nell’ambito di procedimenti di
esecuzione del mandato d’arresto europeo (termine di recepimento: 5
maggio 2019);
21) direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all’accessibilita’ dei siti
web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (termine di
recepimento: 23 settembre 2018);
22) direttiva (UE) 2016/2258 del Consiglio, del 6 dicembre 2016,
che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l’accesso da
parte delle autorita’ fiscali alle informazioni in materia di
antiriciclaggio (termine di recepimento: 31 dicembre 2017);
23) direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle
emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che
modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE
(termine di recepimento: 1° luglio 2018);
24) direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attivita’ e alla
vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP)
(termine di recepimento: 13 gennaio 2019);
25) direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2012/34/UE
per quanto riguarda l’apertura del mercato dei servizi di trasporto
ferroviario nazionale di passeggeri e la governance
dell’infrastruttura ferroviaria (termine di recepimento: 25 dicembre
2018);
26) direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che
sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che
modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (termine di
recepimento: 8 settembre 2018);
27) direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE
per quanto riguarda l’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine
degli azionisti (termine di recepimento: 10 giugno 2019);
28) direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE
del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della
detenzione di armi (termine di recepimento: 14 settembre 2018).

Legge 3 agosto 2017, n. 123

Legge 3 agosto 2017, n. 123

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno. (17G00139)

(GU Serie Generale n.188 del 12-08-2017)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

1. Il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni
urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, e’ convertito in
legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 3 agosto 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

De Vincenti, Ministro per la coesione
territoriale e il Mezzogiorno

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione
al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91

All’articolo 1:
al comma 2:
alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, o entro centoventi giorni se residenti all’estero»;
alla lettera b), dopo le parole: «non risultino gia’» sono
inserite le seguenti: «titolari di attivita’ di impresa in esercizio
alla data di entrata in vigore del presente decreto o»;
il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
«4. Le amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, le universita’, nonche’ le associazioni e gli
enti del terzo settore di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 6
giugno 2016, n. 106, possono fornire a titolo gratuito, previa
comunicazione al soggetto gestore di cui al comma 3, servizi di
consulenza e assistenza nelle varie fasi di sviluppo del progetto
imprenditoriale ai soggetti di cui al comma 2. Le amministrazioni
pubbliche prestano i servizi di cui al periodo precedente nell’ambito
delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica»;
al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «entro sessanta
giorni» sono inserite le seguenti: «, o entro centoventi giorni in
caso di residenza all’estero,»;
al comma 7:
al primo periodo, le parole: «40 mila euro» sono sostituite
dalle seguenti: «50.000 euro»;
al secondo periodo, le parole: «40 mila euro» sono sostituite
dalle seguenti: «50.000 euro» e le parole: «regolamento (UE) n.
1407/2013» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento
(UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014,»;
dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8-bis. Nel caso in cui, ai sensi del comma 7, i beneficiari
delle agevolazioni di cui al presente articolo si costituiscano in
societa’ cooperative, possono essere concesse, nei limiti delle
risorse disponibili, anche le agevolazioni di cui all’articolo 17
della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Resta fermo il rispetto dei
limiti di cui ai citati regolamenti (UE) n. 1407/2013 e (UE) n.
717/2014 sulla disciplina degli aiuti de minimis.
8-ter. All’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228, dopo le parole: “all’articolo 2135” sono inserite le
seguenti: “, terzo comma, “»;
al comma 9, lettera b), primo periodo, le parole: «per la
restituzione dei finanziamenti concessi dagli istituti di credito da
parte del soggetto gestore» sono sostituite dalle seguenti: «per la
restituzione dei prestiti erogati dagli istituti di credito»;
al comma 10, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: «Sono
finanziate le attivita’ imprenditoriali relative a produzione di beni
nei settori dell’artigianato, dell’industria, della pesca e
dell’acquacoltura, ovvero relative alla fornitura di servizi, ivi
compresi i servizi turistici»;
dopo il comma 12 e’ inserito il seguente:
«12-bis. Al momento dell’accettazione del finanziamento e per
tutta la durata del rimborso dello stesso, il beneficiario, a pena di
decadenza, non deve risultare titolare di un contratto di lavoro a
tempo indeterminato presso un altro soggetto»;
dopo il comma 15 e’ inserito il seguente:
«15-bis. Ciascuna delle regioni di cui al comma 1, nell’ambito
delle risorse proprie disponibili, sulla base di una graduatoria
regionale, puo’ finanziare gli eventuali progetti imprenditoriali di
cui al presente articolo ammessi alla misura ma rimasti esclusi dal
finanziamento in ragione dell’esaurimento delle risorse disponibili»;
dopo il comma 17 e’ aggiunto il seguente:
«17-bis. Nel sito internet di Invitalia sono pubblicati gli
elenchi dei beneficiari, suddivisi per provincia, con l’indicazione
degli importi concessi, sia a fondo perduto sia sotto forma di
prestito, e degli istituti di credito concedenti. Gli elenchi sono
aggiornati periodicamente, almeno con cadenza annuale».
All’articolo 2, comma 3, capoverso 2-bis, il secondo periodo e’
sostituito dal seguente: «Le attivita’ che le predette societa’
esercitano a favore dei soci dei consorzi agrari che ne detengono la
partecipazione sono svolte nel rispetto degli scopi e delle finalita’
mutualistiche dei consorzi».
Dopo l’articolo 2 e’ inserito il seguente:
«Art. 2-bis. (Interventi urgenti a favore della ricerca per
contrastare la diffusione del coleottero Xylosandrus compactus). – 1.
Per fronteggiare i danni causati dal coleottero Xylosandrus
compactus, con particolare riferimento ai carrubi nella Regione
siciliana, nonche’ i danni causati dal batterio della Xylella
fastidiosa al settore olivicolo-oleario e quelli derivanti dalla
diffusione della Botrytis cinerea al settore vitivinicolo, e’
istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali il fondo per la ricerca, con dotazione pari a 200.000 euro
per l’anno 2017, al fine di promuovere interventi volti al contrasto
alla diffusione del coleottero, allo studio della bioetologia del
medesimo e alla configurazione di strategie ecocompatibili di
profilassi e terapia per il contenimento delle infestazioni.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sentito il Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, sono stabiliti le
modalita’ e i criteri per l’assegnazione delle risorse di cui al
comma 1.
3. All’onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari
a 200.000 euro per l’anno 2017, si provvede mediante corrispondente
riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
All’articolo 3:
al comma 2:
alla lettera b), le parole: «delle leggi» sono sostituite
dalle seguenti: «delle norme vigenti»;
la lettera c) e’ sostituita dalla seguente:
«c) le aree edificate ad uso industriale, artigianale,
commerciale, turistico-ricettivo e le relative unita’ immobiliari che
risultino in stato di abbandono da almeno quindici anni o nelle quali
non risultino piu’ operative aziende o societa’ da almeno quindici
anni»;
al comma 3, le parole: «Entro tre mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «Entro sei mesi»;
il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
«4. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la
ricognizione di cui al comma 3, i comuni pubblicano nel proprio sito
internet istituzionale l’elenco dei beni oggetto di ricognizione»;
al comma 5, dopo il quarto periodo e’ inserito il seguente:
«Per i terreni di cui al comma 2, lettere a) e b), sono ammessi a
valutazione anche i progetti che prevedano i cambi di destinazione
d’uso o consumo di suolo non edificato purche’ siano conformi alle
procedure di legge sugli strumenti urbanistici.»;
al comma 7, lettera d., sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, nonche’ la conformita’ alle norme in materia urbanistica
per le aree edificate di cui al comma 2, lettera c)»;
al comma 9 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
mancata manifestazione del consenso dell’avente diritto nei modi e
nelle forme previsti dal presente comma determina la nullita’ del
progetto e del contratto di affitto.»;
al comma 13, dopo la parola: «artigianali» sono inserite le
seguenti: «o turistico-ricettive»;
al comma 16, dopo le parole: «trasmettono alle regioni» sono
inserite le seguenti: «, entro novanta giorni dalla scadenza del
termine di cui al comma 3,»;
dopo il comma 17 sono aggiunti i seguenti:
«17-bis. All’articolo 15 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) dopo le parole: “aprile 2017” sono inserite le seguenti:
“e dalla eccezionale siccita’ prolungata delle stagioni primaverile
ed estiva del 2017”;
2) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nel caso in
cui le agevolazioni richieste ai sensi del presente comma eccedano le
risorse stanziate dal comma 6, si provvede mediante riparto
proporzionale delle risorse disponibili.”;
b) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
“ovvero, per le imprese agricole che hanno subito danni dalla
eccezionale siccita’ prolungata delle stagioni primaverile ed estiva
del 2017, entro il 31 dicembre 2017”.
17-ter. Gli atti di disposizione intervenuti in data anteriore al
6 settembre 1985 aventi ad oggetto terreni gravati da uso civico,
adottati in violazione delle disposizioni in materia di alienazione
di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, sono da considerarsi
validi ed efficaci ove siano stati destinati al perseguimento
dell’interesse generale di sviluppo economico della Sardegna, con
inclusione nei piani territoriali di sviluppo industriale approvati
in attuazione del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e
del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Gli
stessi terreni sono sottratti dal regime dei terreni ad uso civico,
con decorrenza dalla data di approvazione dei piani o loro atti di
variante, adottati ai sensi delle citate disposizioni o in attuazione
della legge 6 ottobre 1971, n. 853. Restano ferme le disposizioni
vigenti che prevedono il pagamento di canoni o altre prestazioni
pecuniarie».
Nel capo I, dopo l’articolo 3 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 3-bis. (Cluster tecnologici nazionali per l’accelerazione e
la qualificazione della programmazione nel campo della ricerca e
innovazione a favore delle aree del Mezzogiorno). – 1. I Cluster
tecnologici nazionali (CTN), quali strutture di supporto e di
efficientamento per il coordinamento delle politiche di ricerca
industriale a livello nazionale e locale, nonche’ di raccordo tra le
misure promosse a livello centrale e regionale e, con riferimento
alle regioni del Mezzogiorno, anche quali strumenti facilitatori per
l’attuazione e l’impiego degli interventi sul territorio, costituiti
in seguito agli avvisi emanati dal Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, riconducibili ai poli di
innovazione di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,
del 17 giugno 2014, presentano, entro il termine di sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, istanza per il riconoscimento nella forma di
associazione riconosciuta o fondazione, secondo le norme del codice
civile, ove gia’ non costituiti in altra persona giuridica senza
scopo di lucro.
2. Ciascun CTN elabora un piano di azione triennale, aggiornato
annualmente, nel quale descrive le attivita’ che programma di
svolgere, anche in chiave strategica, per il raggiungimento delle
finalita’, gli obiettivi, i risultati attesi, le tempistiche, gli
aspetti organizzativi, le risorse necessarie, nonche’ il contesto
territoriale degli interventi. All’interno del piano di azione
triennale e’ inserita una apposita sezione riferita al Mezzogiorno
che, tenendo conto delle vocazioni produttive delle aree del
Mezzogiorno, esplicita le azioni per la ricerca industriale,
l’innovazione e il trasferimento tecnologico in favore delle suddette
aree, oltre che le collaborazioni con i soggetti pubblici e privati,
anche di altre regioni, finalizzate al pieno coinvolgimento degli
stessi per la concreta attuazione del piano di azione. Il piano di
azione triennale e’ redatto secondo indirizzi definiti con linee
guida adottate con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, sentito, per la sezione riferita al
Mezzogiorno, il Ministro per la coesione territoriale e il
Mezzogiorno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, ed aggiornate
periodicamente.
3. Entro sessanta giorni dal riconoscimento di cui al comma 1, i
CTN presentano il piano di azione al Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, ai fini della valutazione, da
effettuare anche avvalendosi di esperti, e della successiva
approvazione. La sezione del piano di azione riferita al Mezzogiorno
costituisce oggetto di specifica valutazione e approvazione. Entro il
mese di febbraio di ciascun anno i CTN presentano al medesimo
Ministero l’aggiornamento annuale del piano di azione unitamente alla
relazione annuale sull’attivita’ svolta e alla rendicontazione
amministrativo-contabile, ai fini della valutazione, da effettuare
anche avvalendosi di esperti, e della successiva approvazione. Allo
scopo di assicurare un’adeguata attivita’ di valutazione dei piani di
azione, della relazione annuale sull’attivita’ svolta e della
rendicontazione amministrativo-contabile di cui al presente articolo,
nonche’ di rendere piu’ efficace l’attivita’ di valutazione dei
programmi e dei progetti di ricerca, al secondo periodo del comma 2
dell’articolo 5 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268,
le parole: “all’uno per cento” sono sostituite dalle seguenti: “al
cinque per cento”.
4. All’esito dell’approvazione della sezione riferita al
Mezzogiorno, di cui al secondo periodo del comma 3, a favore di
ciascun CTN puo’ essere disposta un’assegnazione annuale di risorse,
nella misura massima di un dodicesimo per ciascun CTN, con il decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca
adottato per il riparto del Fondo per gli investimenti nella ricerca
scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all’articolo 1, comma 870,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tal fine e’ destinata una
quota annuale non superiore al 5 per cento, inclusi gli oneri per le
attivita’ di valutazione, delle disponibilita’ complessive del Fondo.
Non possono accedere all’assegnazione annuale di risorse i CTN che
non abbiano ottenuto l’approvazione della sezione riferita al
Mezzogiorno. Eventuali somme residue, facenti parte della quota
annuale, potranno essere assegnate ad uno o piu’ CTN, in relazione
agli esiti dell’approvazione della relazione annuale sulla attivita’
svolta, superando la quota di finanziamento individuale pari a un
dodicesimo.
5. Per l’anno 2017, a ciascun CTN riconosciuto ai sensi del comma
1 e’ assegnato un contributo forfettario di euro 242.500 per
consentire l’avvio delle attivita’ previste in capo agli stessi,
nonche’ per la presentazione del piano di cui al primo periodo del
comma 3. Al relativo onere si fa fronte, nel limite di 3 milioni di
euro per l’anno 2017, a valere sul FIRST di cui all’articolo 1, comma
870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Con riferimento ai quattro CTN di cui al decreto del Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca n. 1610 del 3
agosto 2016, i termini di cui ai precedenti commi decorrono dalla
data di registrazione del decreto di approvazione della graduatoria.
7. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I contributi
di cui ai commi 4 e 5 sono concessi nel rispetto della disciplina di
cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno
2014.
Art. 3-ter. (Interventi in materia di integrazione salariale
straordinaria per imprese operanti in aree di crisi industriale
complessa). – 1. All’articolo 44, comma 11-bis, primo periodo, del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo le parole: “sino
al limite massimo di 12 mesi” sono inserite le seguenti: “per ciascun
anno di riferimento”».
All’articolo 4:
al comma 2, primo periodo, le parole: «collegata alla» sono
sostituite dalle seguenti: «sugli orientamenti dell’Unione per lo
sviluppo della»;
al comma 3, la parola: «relativi» e’ soppressa, dopo la parola:
«criteri» sono inserite le seguenti: «generali per l’identificazione
e la delimitazione dell’area nonche’ i criteri», dopo le parole:
«all’articolo 5» sono inserite le seguenti: «nonche’ il coordinamento
generale degli obiettivi di sviluppo» e la parola: «definite» e’
sostituita dalla seguente: «definiti»;
al comma 4, la parola: «una» e’ soppressa;
dopo il comma 4 e’ inserito il seguente:
«4-bis. Ciascuna regione di cui al comma 4 puo’ presentare una
proposta di istituzione di una ZES nel proprio territorio, o al
massimo due proposte ove siano presenti piu’ aree portuali che
abbiano le caratteristiche di cui al comma 2. Le regioni che non
posseggono aree portuali aventi tali caratteristiche possono
presentare istanza di istituzione di una ZES solo in forma
associativa, qualora contigue, o in associazione con un’area portuale
avente le caratteristiche di cui al comma 2»;
al comma 6:
al primo periodo, dopo le parole: «La regione» sono inserite
le seguenti: «, o le regioni nel caso di ZES interregionali,» e la
parola: «formula» e’ sostituita dalla seguente: «formulano»;
al secondo periodo, dopo la parola: «regione,» sono inserite
le seguenti: «o delle regioni nel caso di ZES interregionale,»;
al quarto periodo, dopo la parola: «Autorita’» sono inserite
le seguenti: «di sistema»;
al comma 7:
alla lettera a), dopo la parola: «garantiscano» sono inserite
le seguenti: «l’insediamento e» e dopo la parola: «ZES» sono aggiunte
le seguenti: «nonche’ la promozione sistematica dell’area verso i
potenziali investitori internazionali»;
all’ultimo capoverso e’ premessa la seguente parola: «7-bis» e
dopo la parola: «Autorita’» sono inserite le seguenti: «di sistema».
All’articolo 5, comma 3, lettera a), le parole: «cinque anni»
sono sostituite dalle seguenti: «sette anni».
Dopo l’articolo 6 sono inseriti i seguenti:
«Art. 6-bis. (Disposizioni per agevolare le intese regionali a
favore degli investimenti). – 1. Al fine di favorire gli
investimenti, per le regioni che rendono disponibili spazi finanziari
per gli enti locali del proprio territorio nell’ambito delle intese
territoriali di cui all’articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n.
243, per gli anni 2017-2019, e’ autorizzato lo svincolo di
destinazione delle somme alle stesse spettanti dallo Stato nel limite
del doppio degli spazi finanziari resi disponibili, purche’ non
esistano obbligazioni sottostanti gia’ contratte ovvero purche’ le
suddette somme non siano relative ai livelli essenziali delle
prestazioni, per le quali rimane l’obbligo a carico della regione di
farvi fronte. Le risorse svincolate sono destinate dalle regioni alla
riduzione del debito e agli investimenti, nel rispetto del saldo di
cui all’articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Art. 6-ter. (Misure per il completamento delle infrastrutture). –
1. Al fine di consentire la completa realizzazione di opere
pubbliche, al punto 5.4 dell’allegato 4.2 al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, le parole: “A seguito dell’aggiudicazione
definitiva della gara, le spese contenute nel quadro economico
dell’opera prenotate, ancorche’ non impegnate, continuano ad essere
finanziate dal fondo pluriennale vincolato, mentre gli eventuali
ribassi di asta, costituiscono economie di bilancio e confluiscono
nella quota vincolata del risultato di amministrazione a meno che,
nel frattempo, sia intervenuta formale rideterminazione del quadro
economico progettuale da parte dell’organo competente che incrementa
le spese del quadro economico dell’opera finanziandole con le
economie registrate in sede di aggiudicazione.” sono sostituite dalle
seguenti: “A seguito dell’aggiudicazione definitiva della gara, le
spese contenute nel quadro economico dell’opera prenotate, ancorche’
non impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo pluriennale
vincolato, mentre gli eventuali ribassi di asta costituiscono
economie di bilancio e confluiscono nella quota vincolata del
risultato di amministrazione se entro il secondo esercizio successivo
all’aggiudicazione non sia intervenuta formale rideterminazione del
quadro economico progettuale da parte dell’organo competente che
incrementa le spese del quadro economico dell’opera stessa
finanziandole con le economie registrate in sede di aggiudicazione e
l’ente interessato rispetti i vincoli di bilancio definiti dalla
legge 24 dicembre 2012, n. 243.”».
All’articolo 7:
al comma 1, le parole: «della lettera f-ter)» sono sostituite
dalle seguenti: «dalla lettera f-ter)»;
dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente:
«1-bis. Per la realizzazione di interventi urgenti previsti per
la citta’ di Matera designata “Capitale europea della cultura 2019”,
su richiesta del comune di Matera, si procede, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, alla sottoscrizione di un apposito Contratto
istituzionale di sviluppo, che prevede come soggetto attuatore
l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
di impresa S.p.A.. Le risorse finanziarie destinate alla
realizzazione degli interventi ricompresi nel Contratto sono
trasferite annualmente, sulla base dello stato di avanzamento dei
lavori e previo nulla osta del soggetto coordinatore degli interventi
individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
19 giugno 2017, ad una contabilita’ speciale intestata al soggetto
attuatore. Il soggetto attuatore presenta il rendiconto della
contabilita’ speciale di cui e’ titolare al Ministero dell’economia e
delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato –
Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dei beni e delle
attivita’ culturali e del turismo, secondo le modalita’ di cui agli
articoli 11 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2011, n.
123. Dall’attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
All’articolo 8:
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. L’articolo 3, comma 1-ter, del decreto-legge 23 dicembre
2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
2004, n. 39, si interpreta nel senso che nella categoria dei crediti
prededucibili ai sensi dell’articolo 111 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, e successive modificazioni, rientrano quelli delle
imprese di autotrasporto che consentono le attivita’ ivi previste e
la funzionalita’ degli impianti produttivi dell’ILVA.
1-ter. Non possono essere distratte dalla destinazione prevista,
ne’ essere soggette ad azioni ordinarie, cautelari o conservative da
parte dei creditori dei singoli soggetti partecipanti ovvero del
Gestore della rete di trasmissione nazionale ovvero del soggetto cui
potra’ essere affidata la gestione delle garanzie stesse, anche in
caso di apertura di procedure concorsuali, le garanzie a copertura
delle obbligazioni assunte dai soggetti partecipanti al sistema di
remunerazione della capacita’ di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, in qualunque forma
prestate. Durante il periodo di partecipazione al mercato della
capacita’ e per l’intera durata degli impegni contrattuali non opera,
nei confronti dell’ammontare garantito, la compensazione legale e
giudiziale e non puo’ essere pattuita la compensazione volontaria.
1-quater. L’articolo 11-ter del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, non si applica ai Corpi volontari dei vigili del fuoco,
nonche’ alle relative unioni»;
la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Disposizioni di
semplificazione in materia di amministrazione straordinaria e in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili».
All’articolo 9, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. I numeri da 1 a 7 della parte premessa all’introduzione
dell’allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, sono sostituiti dal seguente:
“1. La classificazione dei rifiuti e’ effettuata dal produttore
assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le
disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento
(UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, nonche’
nel regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell’8 giugno 2017″».
Nel capo III, dopo l’articolo 9 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 9-bis. (Disposizioni di attuazione della direttiva (UE)
2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015,
che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione
dell’utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. Procedura
d’infrazione n. 2017/0127). – 1. Al decreto legislativo 3 aprile
2006, n.152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 217, comma 1, dopo le parole: “Il presente
titolo disciplina la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio sia per prevenirne e ridurne l’impatto sull’ambiente”
sono inserite le seguenti: “, favorendo, fra l’altro, livelli
sostenuti di riduzione dell’utilizzo di borse di plastica,” e dopo le
parole: “come integrata e modificata dalla direttiva 2004/12/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio” sono inserite le seguenti: “e
dalla direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del
Consiglio”;
b) all’articolo 218, comma 1, dopo la lettera dd) sono aggiunte
le seguenti:
“dd-bis) plastica: un polimero ai sensi dell’articolo 3,
punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio, a cui possono essere stati aggiunti additivi o altre
sostanze e che puo’ funzionare come componente strutturale principale
delle borse;
dd-ter) borse di plastica: borse con o senza manici, in
plastica, fornite ai consumatori per il trasporto di merci o
prodotti;
dd-quater) borse di plastica in materiale leggero: borse di
plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 50 micron
fornite per il trasporto;
dd-quinquies) borse di plastica in materiale ultraleggero:
borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a
15 micron richieste a fini di igiene o fornite come imballaggio
primario per alimenti sfusi;
dd-sexies) borse di plastica oxo-degradabili: borse di
plastica composte da materie plastiche contenenti additivi che
catalizzano la scomposizione della materia plastica in
microframmenti;
dd-septies) borse di plastica biodegradabili e compostabili:
borse di plastica certificate da organismi accreditati e rispondenti
ai requisiti di biodegradabilita’ e di compostabilita’, come
stabiliti dal Comitato europeo di normazione ed in particolare dalla
norma EN 13432 recepita con la norma nazionale UNI EN 13432:2002;
dd-octies) commercializzazione di borse di plastica:
fornitura di borse di plastica a pagamento o a titolo gratuito da
parte dei produttori e dei distributori, nonche’ da parte dei
commercianti nei punti vendita di merci o prodotti”;
c) all’articolo 219, comma 3, dopo la lettera d) sono aggiunte
le seguenti:
“d-bis) gli impatti delle borse di plastica sull’ambiente e
le misure necessarie al raggiungimento dell’obiettivo di riduzione
dell’utilizzo di borse di plastica;
d-ter) la sostenibilita’ dell’utilizzo di borse di plastica
biodegradabili e compostabili;
d-quater) l’impatto delle borse oxo-degradabili, come
definito dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 20-bis,
paragrafo 2, della direttiva 94/62/CE”;
d) all’articolo 219, dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:
“3-bis. Al fine di fornire idonee modalita’ di informazione ai
consumatori e di consentire il riconoscimento delle borse di plastica
commercializzabili, i produttori delle borse di cui agli articoli
226-bis e 226-ter, ferme le certificazioni ivi previste, devono
apporre su tali borse i propri elementi identificativi, nonche’
diciture idonee ad attestare che le borse prodotte rientrino in una
delle tipologie commercializzabili. Alle borse biodegradabili e
compostabili si applica il disciplinare delle etichette o dei marchi
adottato dalla Commissione, ai sensi dell’articolo 8-bis della
direttiva 94/62/CE”;
e) dopo l’articolo 220 e’ inserito il seguente:
“Art. 220-bis. (Obbligo di relazione sull’utilizzo delle borse di
plastica). – 1. Il Consorzio nazionale imballaggi di cui all’articolo
224 acquisisce dai produttori e dai distributori di borse di plastica
i dati necessari ad elaborare la relazione annuale prevista
dall’articolo 4, paragrafo 1-bis, della direttiva 94/62/CE e comunica
tali dati alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti, avvalendosi
del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio
1994, n. 70, che, a tal fine, e’ modificato con le modalita’ previste
dalla medesima legge. Le informazioni sono fornite per via telematica
e riguardano ciascuna categoria di borse di plastica di cui
all’articolo 218, comma 1, lettere dd-ter), dd-quater),
dd-quinquies), dd-sexies) e dd-septies).
2. I dati sono elaborati dall’Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale in attuazione della metodologia di
calcolo dell’utilizzo annuale pro capite di borse di plastica e dei
modelli di segnalazione stabiliti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo
1-bis, della direttiva 94/62/CE. Dal 27 maggio 2018, i dati relativi
all’utilizzo annuale delle borse di plastica in materiale leggero
sono comunicati alla Commissione europea con la relazione sugli
imballaggi e i rifiuti di imballaggio, in conformita’ all’articolo 12
della medesima direttiva”;
f) all’articolo 224, comma 3, lettera g), sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: “nonche’ campagne di educazione ambientale
e di sensibilizzazione dei consumatori sugli impatti delle borse di
plastica sull’ambiente, in particolare attraverso la diffusione delle
informazioni di cui all’articolo 219, comma 3, lettere d-bis), d-ter)
e d-quater)”;
g) nel titolo II della parte quarta, dopo l’articolo 226 sono
aggiunti i seguenti:
“Art. 226-bis. (Divieti di commercializzazione delle borse di
plastica). – 1. Fatta salva comunque la commercializzazione delle
borse di plastica biodegradabili e compostabili, e’ vietata la
commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero,
nonche’ delle altre borse di plastica non rispondenti alle seguenti
caratteristiche:
a) borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla
dimensione utile del sacco:
1) con spessore della singola parete superiore a 200 micron e
contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per
cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che
commercializzano generi alimentari;
2) con spessore della singola parete superiore a 100 micron e
contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per
cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che
commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi
alimentari;
b) borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna alla
dimensione utile del sacco:
1) con spessore della singola parete superiore a 100 micron e
contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per
cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che
commercializzano generi alimentari;
2) con spessore della singola parete superiore a 60 micron e
contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per
cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che
commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi
alimentari.
2. Le borse di plastica di cui al comma 1 non possono essere
distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per
singola unita’ deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto
delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite.
Art. 226-ter. (Riduzione della commercializzazione delle borse di
plastica in materiale ultraleggero). – 1. Al fine di conseguire, in
attuazione della direttiva (UE) 2015/720, una riduzione sostenuta
dell’utilizzo di borse di plastica, e’ avviata la progressiva
riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in
materiale ultraleggero diverse da quelle aventi entrambe le seguenti
caratteristiche, attestate da certificazioni rilasciate da organismi
accreditati:
a) biodegradabilita’ e compostabilita’ secondo la norma
armonizzata UNI EN 13432:2002;
b) contenuto minimo di materia prima rinnovabile secondo le
percentuali di cui al comma 2, lettere a), b) e c), determinato sulla
base dello standard di cui al comma 4.
2. La progressiva riduzione delle borse di plastica in materiale
ultraleggero e’ realizzata secondo le seguenti modalita’:
a) dal 1º gennaio 2018, possono essere commercializzate
esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un
contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40 per
cento;
b) dal 1º gennaio 2020, possono essere commercializzate
esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un
contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 50 per
cento;
c) dal 1º gennaio 2021, possono essere commercializzate
esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un
contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 60 per
cento.
3. Nell’applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 sono
fatti comunque salvi gli obblighi di conformita’ alla normativa
sull’utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti
adottata in attuazione dei regolamenti (UE) n. 10/2011, (CE) n.
1935/2004 e (CE) n. 2023/2006, nonche’ il divieto di utilizzare la
plastica riciclata per le borse destinate al contatto alimentare.
4. Gli organismi accreditati certificano la presenza del
contenuto minimo di materia prima rinnovabile determinando la
percentuale del carbonio di origine biologica presente nelle borse di
plastica rispetto al carbonio totale ivi presente ed utilizzando a
tal fine lo standard internazionale vigente in materia di
determinazione del contenuto di carbonio a base biologica nella
plastica ovvero lo standard UNI CEN/TS 16640.
5. Le borse di plastica in materiale ultraleggero non possono
essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di
vendita per singola unita’ deve risultare dallo scontrino o fattura
d’acquisto delle merci o dei prodotti imballati per il loro tramite”;
h) all’articolo 261, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
“4-bis. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli
226-bis e 226-ter e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 2.500 a 25.000 euro.
4-ter. La sanzione amministrativa di cui al comma 4-bis e’
aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto
riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica oppure un valore
di queste ultime superiore al 10 per cento del fatturato del
trasgressore, nonche’ in caso di utilizzo di diciture o altri mezzi
elusivi degli obblighi di cui agli articoli 226-bis e 226-ter.
4-quater. Le sanzioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter sono
applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689;
all’accertamento delle violazioni provvedono, d’ufficio o su
denunzia, gli organi di polizia amministrativa, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981”.
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal
presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto sono abrogati:
a) i commi 1129, 1130 e 1131 dell’articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296;
b) l’articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28.
Art. 9-ter. (Disposizioni per l’utilizzo delle disponibilita’
residue alla chiusura delle contabilita’ speciali in materia di
protezione civile e trasferite alle regioni). – 1. Al fine di
favorire l’utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle
contabilita’ speciali di cui all’articolo 5, commi 4-ter e 4-quater,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, secondo le procedure ordinarie
di spesa, le regioni sono tenute a conseguire un valore positivo del
saldo previsto dall’articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre
2016, n. 232, di importo pari alla differenza tra le risorse
accertate nel 2017 riversate alle regioni a seguito della chiusura
delle contabilita’ speciali in materia di protezione civile, ai sensi
dell’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n.
90, e i correlati impegni dell’esercizio 2017. Conseguentemente,
negli esercizi dal 2018 al 2020, il predetto obiettivo di saldo e’
ridotto di un importo pari agli impegni correlati alle risorse
accertate di cui al periodo precedente, fermo restando il
conseguimento di un saldo non negativo.
Art. 9-quater. (Disposizioni concernenti i servizi di trasporto
pubblico locale). – 1. All’articolo 48, comma 7, del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, la lettera e) e’ sostituita dalla seguente:
“e) in caso di sostituzione del gestore a seguito di gara,
previsione nei bandi di gara del trasferimento senza soluzione di
continuita’ di tutto il personale dipendente dal gestore uscente al
subentrante con l’esclusione dei dirigenti, applicando in ogni caso
al personale il contratto collettivo nazionale di settore e il
contratto di secondo livello o territoriale applicato dal gestore
uscente, nel rispetto delle garanzie minime disciplinate all’articolo
3, paragrafo 3, secondo periodo, della direttiva 2001/23/CE del
Consiglio, del 12 marzo 2001. Il trattamento di fine rapporto
relativo ai dipendenti del gestore uscente che transitano alle
dipendenze del soggetto subentrante e’ versato all’INPS dal gestore
uscente”.
2. All’articolo 71, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, al primo periodo, dopo la parola:
“accertatori” sono aggiunte le seguenti: “, previa verifica della
possibilita’ di reimpiegare efficacemente con tali mansioni il
personale dipendente dichiarato non idoneo”.
Art. 9-quinquies. (Modifica all’articolo 27 del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50). – 1. All’articolo 27 del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, il comma 12-quinquies e’ abrogato.
Art. 9-sexies. (Norme di contrasto del fenomeno degli incendi
boschivi). – 1. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge 21 novembre
2000, n. 353, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “I
contratti che costituiscono diritti reali di godimento su aree e
immobili situati nelle zone di cui al primo periodo stipulati entro
due anni dal fatto sono trasmessi, a cura dell’Agenzia delle entrate,
entro trenta giorni dalla registrazione, al prefetto e al procuratore
della Repubblica presso il tribunale competente. La disposizione di
cui al periodo precedente si applica anche con riguardo ai contratti
di affitto e di locazione relativi alle predette aree e immobili”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 della legge 21 novembre 2000,
n. 353, e’ inserito il seguente:
“1-bis. La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 non
si applica al proprietario vittima del delitto, anche tentato, di
estorsione, accertato con sentenza definitiva, quando la violenza o
la minaccia e’ consistita nella commissione di uno dei delitti
previsti dagli articoli 423-bis e 424 del codice penale e sempre che
la vittima abbia riferito della richiesta estorsiva all’autorita’
giudiziaria o alla polizia giudiziaria”».
All’articolo 10:
al comma 1, le parole: «14 settembre 2014» sono sostituite
dalle seguenti: «14 settembre 2015»;
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. All’articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Per l’anno 2017
e nel limite di spesa di 7 milioni di euro per il medesimo anno, a
ciascuno dei soggetti di cui al presente comma e’ altresi’
riconosciuta la medesima indennita’ giornaliera onnicomprensiva pari
a 30 euro nel periodo di sospensione dell’attivita’ lavorativa
derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, per un
periodo non superiore complessivamente a quaranta giorni in corso
d’anno. Al relativo onere, pari a 7 milioni di euro per l’anno 2017,
si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190”.
1-ter. All’articolo 1, comma 347, della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, le parole: “dell’indennita'” sono sostituite dalle seguenti:
“delle indennita'”».
Dopo l’articolo 10 sono inseriti i seguenti:
«Art. 10-bis. (Progetti speciali di prevenzione dei danni nella
regione Sardegna). – 1. La disposizione di cui all’articolo 8, comma
10-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e’ prorogata fino
al 31 dicembre 2019.
Art. 10-ter. (Disposizioni in materia di sviluppo di unita’
produttive del Ministero della difesa nel Mezzogiorno). – 1. Al fine
di consentire il raggiungimento dell’economica gestione delle unita’
produttive dell’Agenzia industrie difesa di Fontana Liri, Messina,
Castellammare di Stabia, Torre Annunziata e Capua, al codice
dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 48, comma 1, primo periodo, le parole: “ed e’
organizzata in funzione del conseguimento dei suoi specifici
obiettivi, ai sensi dell’articolo 12” sono sostituite dalle seguenti:
“per il conseguimento dei suoi specifici obiettivi e missioni,
nonche’ per lo svolgimento dei compiti permanenti cosi’ come previsto
dall’articolo 12”;
b) all’articolo 2190:
1) al comma 1, il secondo periodo e’ soppresso;
2) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
“1-bis. Allo scopo di conseguire il processo di risanamento del
sistema costituito dalle unita’ produttive di cui all’articolo 48,
comma 1, l’Agenzia predispone, entro il 31 dicembre 2017, un piano
industriale triennale, da approvare con decreto del Ministro della
difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
che individui le progressive misure volte a realizzare sinergie
gestionali nell’ambito della propria attivita’ anche attraverso il
conseguimento della complessiva capacita’ di operare dell’Agenzia
medesima secondo criteri di economica gestione. Al termine del
predetto triennio, il Ministro della difesa, d’intesa con il Ministro
dell’economia e delle finanze, opera una verifica della
sostenibilita’ del sistema industriale dell’Agenzia e, in sede di
approvazione del nuovo piano industriale triennale, individua le
unita’ produttive i cui risultati compromettono la stabilita’ del
sistema ed il conseguimento dell’economica gestione dell’Agenzia e
per le quali il Ministero della difesa procede alla liquidazione
coatta amministrativa”».
All’articolo 11:
dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:
«3-bis. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica e
avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili, provvede a monitorare l’efficacia e la validita’ dei
progetti e delle relative finalita’ di cui al comma 2, nonche’ a
valutare ex post la qualita’ dei risultati conseguiti»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Al fine di realizzare specifici interventi educativi
urgenti nelle regioni del Mezzogiorno, volti a favorire il corretto
sviluppo dei processi cognitivi e comunicativi dei bambini sordi e la
loro inclusione sociale, nelle more dell’entrata in vigore delle
disposizioni di riordino degli istituti atipici di cui all’articolo
67, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, ed al fine di consentire il funzionamento degli stessi
sino all’entrata in carica dei nuovi organi direttivi, ai medesimi
istituti e’ assegnato un contributo pari a 500.000 euro per ciascuno
degli anni 2017 e 2018.
4-ter. All’onere derivante dal comma 4-bis, pari a 500.000 euro
per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 202,
della legge 13 luglio 2015, n. 107».
Dopo l’articolo 11 sono inseriti i seguenti:
«Art. 11-bis. (Misure urgenti per garantire lo svolgimento
dell’anno scolastico 2017/2018 nelle aree colpite dagli eventi
sismici del 2016 e 2017). – 1. Per consentire il regolare inizio
dell’anno scolastico 2017/2018 nella regione Abruzzo e nelle altre
regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,
all’articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: “2016/2017”, ovunque ricorrono,
sono inserite le seguenti: “e 2017/2018”;
b) al comma 2, le parole: “ed euro 15 milioni nell’anno 2017”
sono sostituite dalle seguenti: “, euro 10 milioni nell’anno 2017 ed
euro 5 milioni nell’anno 2018”;
c) al comma 5, alinea, le parole: “ed euro 15 milioni nell’anno
2017” sono sostituite dalle seguenti: “, euro 10 milioni nell’anno
2017 ed euro 5 milioni nell’anno 2018”;
d) al comma 5, lettera a), dopo le parole: “5 milioni nel 2016”
sono inserite le seguenti: “ed euro 5 milioni nel 2018”;
e) al comma 5, lettera b), le parole: “15 milioni” sono
sostituite dalle seguenti: “10 milioni”.
Art. 11-ter. (Misure per interventi di messa in sicurezza di
edifici scolastici). – 1. Al fine di agevolare la redistribuzione
delle somme definanziate, relative alla legge 27 dicembre 2002, n.
289, e alle delibere del CIPE n. 32/2010, del 13 maggio 2010, e n.
6/2012, del 20 gennaio 2012, nell’ambito delle stesse regioni i cui
territori sono oggetto dei definanziamenti, all’articolo 1, comma
165, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al quarto periodo:
1) dopo la parola: “somme” sono inserite le seguenti: “, gia’
disponibili o che si rendano disponibili a seguito dei
definanziamenti,”;
2) le parole: “nazionale triennale 2015-2017 di cui al comma
160” sono sostituite dalle seguenti: “delle medesime regioni i cui
territori sono oggetto dei definanziamenti”;
3) dopo la parola: “Comitato” sono inserite le seguenti:
“entro il 31 dicembre 2017”;
4) le parole: “nonche’ degli interventi che si rendono
necessari all’esito delle indagini diagnostiche sugli edifici
scolastici di cui ai commi da 177 a 179 e di quelli che si rendono
necessari sulla base dei dati risultanti dall’Anagrafe dell’edilizia
scolastica” sono soppresse;
b) al settimo periodo:
1) dopo la parola: “revoca” sono inserite le seguenti: “,
gia’ disponibili o che si rendano disponibili,”;
2) le parole: “nazionale triennale 2015-2017” sono sostituite
dalle seguenti: “delle medesime regioni i cui territori sono oggetto
dei definanziamenti”;
c) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le erogazioni
sono effettuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
secondo modalita’ operative da definire a stato di avanzamento dei
lavori”.
2. Gli enti locali beneficiari delle disposizioni di cui al comma
1 del presente articolo sono tenuti a trasmettere le informazioni
relative agli investimenti effettuati al sistema di monitoraggio
opere pubbliche della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche
(BDAP-MOP) del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
3. All’articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio
2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017,
n. 45, al primo periodo, le parole: “commi 161 e 165” sono sostituite
dalle seguenti: “comma 161”.
Art. 11-quater. (Interventi urgenti in materia di edilizia
giudiziaria nelle regioni del Mezzogiorno). – 1. Al fine di favorire
la piena funzionalita’ del sistema giudiziario nel Mezzogiorno, e’
autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2017, di 30
milioni di euro per l’anno 2018 e di 40 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, da destinare ad interventi
urgenti connessi alla progettazione, alla ristrutturazione,
all’ampliamento e alla messa in sicurezza delle strutture giudiziarie
ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui
al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma “Fondi di
riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al Ministero della giustizia.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
All’articolo 12:
dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
«2-bis. A decorrere dall’anno 2018 la dotazione standard di
docenza di cui al comma 2, lettera a), e’ determinata in modo che
rimanga costante quando il numero di studenti e’ compreso tra le
numerosita’ minime e massime per ogni classe di corso di studi,
stabilite con il decreto di cui al comma 6»;
al comma 3, dopo le parole: «differenti contesti» sono inserite
le seguenti: «economici e territoriali», le parole: «puo’ essere
aggiunto» sono sostituite dalle seguenti: «e’ aggiunto» e dopo le
parole: «ripartizione territoriale» sono inserite le seguenti: «, di
norma a livello regionale,»;
al comma 6, le parole: «dalla data di entrata in vigore del
presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
il comma 8 e’ sostituito dal seguente:
«8. Ai fini di cui al comma 7, il costo standard per studente di
ateneo e’ moltiplicato per il numero di studenti regolarmente
iscritti al corso di studi da un numero di anni accademici non
superiore alla sua durata normale, cui si aggiungono gli studenti
iscritti al primo anno fuori corso»;
dopo il comma 8 e’ aggiunto il seguente:
«8-bis. All’Accademia nazionale di Santa Cecilia e’ concesso, per
l’anno 2017, un contributo straordinario di 4 milioni di euro e, a
decorrere dall’anno 2018, un contributo ordinario di euro 250.000
annui a copertura degli oneri riferibili al pagamento degli
emolumenti dei docenti dei corsi di perfezionamento istituiti
dall’articolo 1 del regio decreto 22 giugno 1939, n. 1076, e relativi
agli insegnamenti individuati dall’articolo 2 del medesimo regio
decreto. Al relativo onere si provvede, quanto a 4 milioni di euro
per l’anno 2017, mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 202, della
legge 13 luglio 2015, n. 107, e, quanto a euro 250.000 a decorrere
dall’anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163».
Dopo l’articolo 12 e’ inserito il seguente:
«Art. 12-bis. (Ulteriori disposizioni per le universita’). – 1.
Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio
2011, n. 142, rientrano tra i fondi statali di incentivazione le
quote destinate agli atenei diverse da quelle di seguito elencate: la
quota base, la quota premiale e l’intervento perequativo del fondo
per il finanziamento ordinario delle universita’ (FFO), il fondo per
la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, il fondo
per l’edilizia universitaria e per le grandi attrezzature
scientifiche e il fondo per le borse di studio universitarie post
lauream, in quanto gia’ ricomprese nella quota relativa alla legge 14
agosto 1982, n. 590».
All’articolo 13, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. All’articolo 1, comma 6-undecies, del decreto-legge 4
dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º
febbraio 2016, n. 13, dopo le parole: “e, per la parte eccedente,
sulla contabilita’ speciale di cui all’articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 marzo 2015, n. 20” sono inserite le seguenti: “,
mediante la sottoscrizione di obbligazioni emesse dall’organo
commissariale di Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria ai
sensi dell’articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 1 del
2015”, dopo le parole: “interventi per il risanamento e la bonifica
ambientale” sono inserite le seguenti: “dei siti facenti capo ad Ilva
S.p.A. in amministrazione straordinaria” e dopo il primo periodo e’
inserito il seguente: “I crediti derivanti dalla sottoscrizione delle
obbligazioni di cui al periodo precedente sono estinti con le
modalita’ di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 20
giugno 2017, n. 91”.
1-ter. L’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20,
si attua nel senso che, a seguito del trasferimento dei complessi
aziendali del gruppo Ilva, le somme rivenienti dalla sottoscrizione
delle obbligazioni sono destinate all’attuazione e realizzazione del
piano delle misure e delle attivita’ di tutela ambientale e sanitaria
dell’impresa in amministrazione straordinaria nei limiti di quanto
eccedente gli investimenti ambientali previsti nell’ambito
dell’offerta vincolante definitiva del soggetto aggiudicatario della
procedura di trasferimento dei complessi aziendali e, per la restante
parte, alle ulteriori finalita’ previste dal medesimo articolo 3,
comma 1, per le societa’ del gruppo Ilva in amministrazione
straordinaria».
Dopo l’articolo 13 sono inseriti i seguenti:
«Art. 13-bis. (Disposizioni in materia di bonifica ambientale e
rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale del
comprensorio Bagnoli-Coroglio). – 1. All’articolo 33, comma 12, del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il quinto
periodo e’ sostituito dal seguente: “Tale importo e’ versato dal
Soggetto Attuatore alla curatela fallimentare entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, facendo
comunque salvi gli effetti di eventuali opposizioni del Commissario
straordinario del Governo, del Soggetto Attuatore, della curatela
fallimentare o di terzi interessati, da proporre, nelle forme e con
le modalita’ di cui all’articolo 54 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, entro
centoventi giorni dalla data di pubblicazione della legge di
conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, ovvero, se
successiva, dalla data della conoscenza della predetta rilevazione;
per l’acquisizione della provvista finanziaria necessaria al suddetto
versamento e anche al fine di soddisfare ulteriori fabbisogni per
interventi necessari all’attuazione del programma di cui al comma 8,
il Soggetto Attuatore e’ autorizzato a emettere su mercati
regolamentati strumenti finanziari di durata non superiore a quindici
anni”.
Art. 13-ter. (Disposizioni per l’accesso al trattamento
pensionistico dei lavoratori occupati in imprese che impiegano
amianto). – 1. All’articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, le parole: “nel corso degli anni 2015, 2016, 2017 e
2018” sono sostituite dalle seguenti: “nel corso degli anni 2015,
2016, 2017, 2018, 2019 e 2020”.
2. All’articolo 1, comma 276, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, le parole: “2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017
e 2018” sono sostituite dalle seguenti: “2 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020” e le parole:
“entro l’anno 2018” sono sostituite dalle seguenti: “entro l’anno
2020”.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 0,5 milioni di
euro per l’anno 2019, in 1,6 milioni di euro per l’anno 2020, in 2,1
milioni di euro per l’anno 2021, in 1,8 milioni di euro per l’anno
2022, in 1,1 milioni di euro per l’anno 2023, in 0,4 milioni di euro
per l’anno 2024 e in 0,2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2025, e agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 2 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede, per l’anno 2019,
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, a
decorrere dall’anno 2020, mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 200, della
medesima legge n. 190 del 2014.
4. Agli oneri valutati di cui al comma 3 si applica l’articolo
17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
All’articolo 14:
al comma 1, lettera b), le parole: «31 luglio 2018» sono
sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2018»;
al comma 2, le parole: «6 milioni» sono sostituite dalle
seguenti: «18 milioni»;
al comma 3:
l’alinea e’ sostituito dal seguente: «Ai maggiori oneri
derivanti dal presente articolo, valutati in 45 milioni di euro per
l’anno 2019, in 72 milioni di euro per l’anno 2020, in 51 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e in 6 milioni di euro
per l’anno 2024 e pari a 4 milioni di euro per l’anno 2024 e a 18
milioni di euro per l’anno 2025, si provvede:»;
alla lettera b), le parole: «quanto a 8 milioni di euro per
l’anno 2019, a 18 milioni di euro per l’anno 2020 e a 11 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «quanto a 38 milioni di euro per l’anno 2019, a 66 milioni
di euro per l’anno 2020, a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2021 al 2023 e a 4 milioni di euro per l’anno 2024»;
alla lettera d), le parole: «a 6 milioni» sono sostituite
dalle seguenti: «a 18 milioni».
Dopo l’articolo 15 sono inseriti i seguenti:
«Art. 15-bis. (Modifica all’articolo 52 della legge 10 febbraio
1953, n. 62). – 1. All’articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n.
62, il terzo comma e’ sostituito dal seguente:
“La Commissione puo’ svolgere attivita’ conoscitiva e puo’
altresi’ procedere, secondo modalita’ definite da un regolamento
interno, alla consultazione di rappresentanti della Conferenza dei
Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province
autonome, della Conferenza delle regioni e delle province autonome e
delle associazioni di enti locali, nonche’ di rappresentanti dei
singoli enti territoriali”.
Art. 15-ter. (Sanzioni ISTAT per i comuni di minori dimensioni
demografiche). – 1. In relazione alle disposizioni concernenti il
Sistema statistico nazionale, di cui al decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, e in considerazione della gravosita’ degli
adempimenti richiesti, in particolare, ai comuni di minori dimensioni
demografiche, per i comuni con popolazione non superiore ai 3.000
abitanti le sanzioni di cui all’articolo 11 del predetto decreto
legislativo, relative alle inadempienze nella trasmissione delle
rilevazioni statistiche di cui al Programma statistico nazionale per
il triennio 2014-2016 e relativi aggiornamenti, sono sospese e, in
caso di avvenuta irrogazione, ne sono sospesi gli effetti, fino al 30
novembre 2017, data entro la quale i comuni stessi devono completare
ed inviare le rilevazioni in questione. Non si fa luogo a
restituzione delle somme eventualmente versate a titolo di sanzione.
Art. 15-quater. (Disapplicazione delle sanzioni per i comuni
colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto
2016). – 1. All’articolo 1, comma 462-ter, della legge 11 dicembre
2016, n. 232, dopo le parole: “nei confronti” sono inserite le
seguenti: “dei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far
data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonche'”.
Art. 15-quinquies. (Contributo alle province e alle citta’
metropolitane). – 1. In considerazione dell’intesa sancita in sede di
Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali il 12 luglio 2017, il
contributo di 12 milioni di euro di cui al comma 1-bis dell’articolo
20 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e’ attribuito per
l’anno 2017 alla citta’ metropolitana di Milano.
2. Alle province e alle citta’ metropolitane delle regioni a
statuto ordinario, per l’esercizio delle funzioni fondamentali di cui
all’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, e’ attribuito un
contributo complessivo di 100 milioni di euro per l’anno 2017, di cui
72 milioni di euro a favore delle province e 28 milioni di euro a
favore delle citta’ metropolitane. Le risorse di cui al periodo
precedente sono ripartite secondo criteri e importi da definire, su
proposta dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e
dell’Unione delle province d’Italia (UPI), previa intesa in sede di
Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, con decreto del
Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e
delle finanze, da adottare entro il 10 settembre 2017. Al fine della
proposta da parte dell’UPI, ciascun presidente di provincia, entro il
4 settembre 2017, attesta all’UPI, tramite posta elettronica
certificata, la necessita’ di risorse per il perseguimento
dell’equilibrio di parte corrente, risultante dal prospetto
“equilibri di bilancio” di cui all’allegato 9 del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, con riferimento alle funzioni fondamentali.
Tale prospetto e’ formulato in coerenza con lo schema di bilancio
presentato dallo stesso presidente della provincia ai sensi
dell’articolo 174, comma 1, del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, asseverato dall’organo di
revisione, e dal quale deve emergere, anche considerando l’integrale
utilizzo dell’avanzo di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, lo squilibrio di parte corrente,
limitatamente alle funzioni fondamentali. Tale attestazione e’
verificata dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei
conti. Qualora l’intesa non sia raggiunta entro dieci giorni dalla
data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo
di cui al presente comma all’ordine del giorno della Conferenza
Stato-citta’ ed autonomie locali, il decreto e’ comunque adottato
tenendo anche conto della stima dell’equilibrio corrente 2016, al
netto dell’utilizzo dell’avanzo sulla base degli ultimi dati
disponibili relativi all’anno 2016.
3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 2, pari a 100
milioni di euro per l’anno 2017, si provvede:
a) quanto a 90 milioni di euro, mediante corrispondente
versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme impegnate
e non piu’ dovute, per l’anno 2016, ai sensi dell’articolo 1, comma
979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Le suddette somme restano
acquisite all’erario;
b) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 15-sexies. (Intese regionali per la cessione di spazi
finanziari agli enti locali). – 1. In sede di prima applicazione,
nell’anno 2017, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono rendere disponibili ulteriori spazi finanziari per
gli enti locali del proprio territorio ai sensi dell’articolo 2,
comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, nell’ambito delle
intese regionali di cui all’articolo 10 della legge 24 dicembre 2012,
n. 243. A tal fine ciascuna regione e provincia autonoma comunica,
entro il termine perentorio del 30 settembre, agli enti locali
interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, attraverso il sistema web dedicato al pareggio
di bilancio, con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa
regione o provincia autonoma, gli elementi informativi occorrenti per
la verifica del mantenimento del saldo di cui all’articolo 9, comma
1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
Art. 15-septies. (Gestione dei contenziosi relativi agli
interventi per il risanamento e lo sviluppo dell’area urbana di
Reggio Calabria). – 1. E’ a carico dei soggetti competenti alla
realizzazione degli interventi inclusi nel programma di risanamento e
di sviluppo dell’area urbana di Reggio Calabria la gestione dei
relativi contenziosi ed ogni ulteriore onere derivante dai medesimi
contenziosi, a valere sulle risorse del fondo di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246, assegnate al
programma, nel limite di una percentuale compatibile con la tipologia
degli interventi.
Art. 15-octies. (Disposizioni per lo svolgimento dell’anno
scolastico 2017/2018). – 1. L’articolo 18-bis, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si interpreta
nel senso che per necessita’ aggiuntive si intendono sia quelle
derivanti dall’esigenza di garantire la regolare prosecuzione delle
attivita’ didattiche per gli alunni delle istituzioni scolastiche di
cui al medesimo articolo 18-bis, comma 1, sia quelle derivanti dalla
necessita’ di garantire una nuova sede di servizio al personale
docente ed ATA coinvolto negli eventi sismici, come disciplinata con
i contratti collettivi integrativi regionali di cui al medesimo
articolo 18-bis, comma 1, lettera b).
2. All’articolo 64 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: “2016/2017” sono inserite le
seguenti: “ed il regolare avvio delle stesse nell’anno scolastico
2017/2018” e le parole: “fino al 31 agosto 2017” sono sostituite
dalle seguenti: “sino alla data di effettiva attivazione del
contratto-quadro di cui al comma 3 e comunque entro e non oltre il 31
dicembre 2017”;
b) al comma 3, la parola: “avvio” e’ sostituita dalla seguente:
“svolgimento”;
c) al comma 4, dopo le parole: “L’acquisizione dei servizi di
cui al comma 3” sono inserite le seguenti: “nelle regioni ove si sia
verificata la prosecuzione dei servizi di cui al comma 1″».
All’articolo 16, comma 4:
al primo periodo, le parole: «per i servizi e le attivita’
strettamente funzionali all’accoglienza e all’integrazione dei
migranti» sono sostituite dalle seguenti: «che accolgono richiedenti
protezione internazionale»;
al secondo periodo, le parole: «decreto-legge del 22 ottobre
2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre»
sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 22 ottobre 2016, n.
193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre»;
al terzo periodo, le parole: «del presente decreto» sono
sostituite dalle seguenti: «della legge di conversione del presente
decreto»;
al quarto periodo, la parola: «trimestrale» e’ soppressa e la
parola: «comunica» e’ sostituita dalla seguente: «definisce».
Dopo l’articolo 16 sono inseriti i seguenti:
«Art. 16-bis. (Contributo per interventi di ripristino e messa in
sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25). – 1. Per lo sviluppo
dei territori delle regioni Abruzzo e Lazio ed al fine di consentire
l’immediata esecuzione degli interventi di ripristino e messa in
sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25 che si rendono
necessari in conseguenza degli eventi sismici del 2009, del 2016 e
del 2017, e’ autorizzato un contributo di 50 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 a favore della societa’
concessionaria Strada dei Parchi S.p.A..
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione – programmazione 2014-2020 di cui all’articolo 1, comma 6,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. Il valore degli interventi di ripristino e messa in sicurezza
autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
nonche’ il contributo di cui al presente articolo sono riportati
nell’aggiornamento del piano economico-finanziario della societa’
concessionaria Strada dei Parchi S.p.A..
Art. 16-ter. (Sistema automatico per la detenzione dei flussi di
merce in entrata nei centri storici delle citta’ metropolitane). – 1.
Al fine di diminuire la compressione sui flussi turistici dovuta alla
necessita’ di garantire la sicurezza, con particolare riferimento al
centro storico della citta’ di Palermo, capitale italiana della
cultura 2018, e successivamente alla citta’ di Matera, capitale
europea della cultura 2019, e’ autorizzata la realizzazione di un
sistema automatico per la detenzione dei flussi di merce in entrata
nei centri storici delle citta’ metropolitane, attraverso la
realizzazione di un ulteriore modulo della Piattaforma logistica
nazionale digitale (PLN).
2. Per la realizzazione del sistema di cui al comma 1, il
contributo di cui all’articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e’ incrementato ulteriormente di 0,5 milioni di euro
per il 2017, di 2 milioni di euro per il 2018 e di 1,5 milioni di
euro per il 2019, senza obbligo di cofinanziamento da parte del
soggetto attuatore unico di cui all’articolo 61-bis del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
stipula con il soggetto attuatore unico specifica convenzione per
disciplinare l’utilizzo dei fondi.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,5 milioni
di euro per il 2017, a 2 milioni di euro per il 2018 e a 1,5 milioni
di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma
“Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire”
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
Art. 16-quater. (Risorse per interventi sulla rete stradale
connessa con l’itinerario Salerno-Reggio Calabria). – 1. Le risorse
di cui all’articolo 1, comma 69, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, e quelle assegnate alla societa’ ANAS S.p.A. per l’adeguamento
di alcuni tratti dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, lettera c), del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164, che a seguito dell’attivita’ di project review
risultino non piu’ necessarie al completamento dei progetti sono
destinate dalla societa’ ANAS S.p.A. ad interventi di miglioramento
della rete stradale calabrese inseriti nel contratto di programma tra
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la societa’ ANAS
S.p.A. e connessa con l’itinerario Salerno-Reggio Calabria.
Art. 16-quinquies. (Tavolo per il riordino della disciplina dei
servizi automobilistici interregionali di competenza statale). – 1.
All’articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 12, capoverso 2-bis, il secondo e il terzo periodo
sono sostituiti dal seguente: “Per i servizi di linea di competenza
statale, gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di
sicurezza e regolarita’ dei servizi, ai sensi dell’articolo 3, comma
2, lettera g), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285,
relativamente all’ubicazione delle aree di fermata, sono validi fin
quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di
sicurezza”;
b) il comma 12-bis e’ sostituito dal seguente:
“12-bis. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da
adottare entro il 30 ottobre 2017, e’ istituito un tavolo di lavoro
finalizzato a individuare i principi e i criteri per il riordino
della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di
competenza statale, anche avendo specifico riguardo alla tutela dei
viaggiatori e garantendo agli stessi adeguati livelli di sicurezza
del trasporto. Al tavolo di lavoro partecipano i rappresentanti, nel
numero massimo di due ciascuno, del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, del Ministero dello sviluppo economico, delle
associazioni di categoria del settore maggiormente rappresentative e
del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU),
nonche’ un rappresentante di ciascun operatore privato che operi in
almeno quattro regioni e che non aderisca alle suddette associazioni.
Ai componenti del tavolo di lavoro non sono corrisposti compensi di
alcun tipo, gettoni ne’ rimborsi spese. Dall’istituzione e dal
funzionamento del tavolo di lavoro non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.
Art. 16-sexies. (Disposizioni urgenti per il proseguimento delle
attivita’ emergenziali nelle aree del centro Italia colpite dal sisma
e per l’efficacia delle attivita’ di protezione civile). – 1.
All’articolo 8, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
le parole: “31 luglio 2017” sono sostituite dalle seguenti: “31
dicembre 2017”.
2. In considerazione della complessita’ della situazione
determinatasi a seguito del susseguirsi di eventi sismici di forte
intensita’, in deroga a quanto previsto dall’articolo 5, comma 1-bis,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la durata dello stato di
emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del
25 agosto 2016, successivamente esteso in relazione ai successivi
eventi, con deliberazione, rispettivamente, del 27 e del 31 ottobre
2016 e del 20 gennaio 2017, e’ prorogata fino al 28 febbraio 2018. Lo
stato di emergenza di cui al primo periodo puo’ essere prorogato con
deliberazione del Consiglio dei ministri per un periodo massimo
ulteriore di centottanta giorni. Conseguentemente, allo scopo di
fronteggiare gli oneri derivanti dal proseguimento delle attivita’ di
assistenza nel prolungamento della fase di prima emergenza,
assicurando le necessarie attivita’ senza soluzione di continuita’,
oltre che per fare fronte all’anticipazione disposta ai sensi del
comma 13 dell’articolo 28 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
come sostituito dal comma 3 del presente articolo, al comma 1
dell’articolo 20-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le
parole: “fino a 500 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti:
“fino a 700 milioni di euro”.
3. All’articolo 28 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
il comma 13 e’ sostituito dal seguente:
“13. Ad esclusione degli interventi che sono ricompresi e
finanziati nell’ambito del procedimento di concessione dei contributi
per la ricostruzione, agli oneri derivanti dall’attuazione del
presente articolo ed a quelli relativi alla raccolta, al trasporto,
al recupero e allo smaltimento dei rifiuti si provvede nel limite
delle risorse disponibili sul fondo di cui all’articolo 4. Le
amministrazioni coinvolte operano con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Allo scopo di assicurare il
proseguimento, senza soluzione di continuita’, delle attivita’ di cui
al comma 4 del presente articolo, in anticipazione rispetto a quanto
previsto dall’articolo 4, comma 3, del presente decreto, con
ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottata
d’intesa con il Commissario straordinario del Governo per la
ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016,
e’ assegnata la somma di euro 100 milioni a valere sulle risorse
rivenienti dal Fondo di solidarieta’ dell’Unione europea di cui al
regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell’11 novembre 2002”.
4. Al fine di garantire l’omogeneita’ operativa delle attivita’
funzionali al monitoraggio e al coordinamento delle attivita’ di
rendicontazione delle risorse finanziarie provenienti dall’Unione
europea nonche’ di assicurare il completamento dei procedimenti
amministrativo-contabili di cui al comma 2 dell’articolo 42 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in relazione agli eventi
sismici che hanno interessato il territorio delle regioni Lazio,
Marche, Umbria e Abruzzo dal 24 agosto 2016, l’autorizzazione
prevista dal comma 4 dell’articolo 50-bis del medesimo decreto-legge
n. 189 del 2016 e’ prorogata fino al 28 febbraio 2019. Ai relativi
oneri, quantificati in euro 1.100.000 per l’anno 2018 e in euro
190.000 per l’anno 2019, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4, comma
1, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, come incrementata
dall’articolo 42, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
5. Al comma 4 dell’articolo 41 del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.
96, le parole: “con le medesime modalita’, su richiesta delle
amministrazioni interessate,” sono soppresse ed e’ aggiunto, in fine,
il seguente periodo: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, sono individuate le modalita’ di impiego e la
ripartizione delle risorse”.
6. All’articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, le parole: “esclusivamente per quelli” sono
soppresse;
b) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
“7-bis. Fatto salvo l’adempimento degli obblighi dichiarativi di
legge, non sono soggetti all’imposta di successione ne’ alle imposte
e tasse ipotecarie e catastali ne’ all’imposta di registro o di bollo
gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli eventi
sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio,
Marche ed Umbria a far data dal 24 agosto 2016.
7-ter. Le esenzioni previste dal comma 7-bis sono riconosciute
esclusivamente con riguardo alle successioni di persone fisiche che
alla data degli eventi sismici si trovavano in una delle seguenti
condizioni:
a) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di
godimento relativi ad immobili ubicati nei comuni di cui agli
allegati 1, 2 e 2-bis al presente decreto;
b) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di
godimento relativi ad immobili ubicati nei territori dei comuni di
Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto e
dichiarati inagibili ai sensi del secondo periodo del comma 1
dell’articolo 1 del presente decreto;
c) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di
godimento relativi ad immobili distrutti o dichiarati inagibili
ubicati in comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria,
diversi da quelli indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del presente
decreto, qualora sia dimostrato il nesso di causalita’ diretto tra i
danni ivi verificatisi e gli eventi sismici occorsi a far data dal 24
agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata.
7-quater. Le esenzioni previste dal comma 7-bis non si applicano
qualora al momento dell’apertura della successione l’immobile sia
stato gia’ riparato o ricostruito, in tutto o in parte.
7-quinquies. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalita’ di
rimborso delle somme gia’ versate a titolo di imposta di successione,
di imposte e tasse ipotecarie e catastali, di imposta di registro o
di bollo, relativamente alle successioni che soddisfano i requisiti
di cui ai commi 7-bis e 7-ter ed aperte in data anteriore a quella di
entrata in vigore della presente disposizione. Con riguardo alle
somme rimborsate ai sensi del primo periodo non sono dovuti
interessi”.
7. Agli oneri derivanti dal comma 6, lettera b), capoversi da
7-bis a 7-quater, valutati in euro 50.000 a decorrere dall’anno 2017,
e agli oneri derivanti dal comma 6, lettera b), capoverso
7-quinquies, pari a euro 100.000 per l’anno 2017 e a euro 150.000 per
l’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma “Fondi di
riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 16-septies. (Utilizzo degli avanzi di amministrazione per i
comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016). – 1. Al fine di garantire l’utilizzazione degli avanzi
di amministrazione per investimenti legati al recupero e alla
sistemazione di pubblici edifici e infrastrutture, all’articolo
43-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole:
“investimenti connessi alla ricostruzione” sono inserite le seguenti:
“, al miglioramento della dotazione infrastrutturale nonche’ al
recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la
popolazione,”.
Art. 16-octies. (Modifiche all’articolo 1, comma 665, della legge
23 dicembre 2014, n. 190). – 1. All’articolo 1, comma 665, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: “articolo 9, comma 17,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,”
sono inserite le seguenti: “compresi i titolari di redditi di lavoro
dipendente, nonche’ i titolari di redditi equiparati e assimilati a
quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite,” e
dopo le parole: “al rimborso di quanto indebitamente versato,” sono
inserite le seguenti: “nei limiti della spesa autorizzata dal
presente comma,”;
b) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: “Il
contribuente che abbia tempestivamente presentato un’istanza di
rimborso generica ovvero priva di documentazione e, per gli anni
d’imposta 1990, 1991 e 1992, non abbia presentato le dichiarazioni
dei redditi, entro il 30 ottobre 2017 puo’ integrare l’istanza gia’
presentata con i dati necessari per il calcolo del rimborso.
Successivamente al 30 ottobre 2017, gli uffici dell’Agenzia delle
entrate richiedono i dati necessari per il calcolo del rimborso, che
devono essere forniti entro sessanta giorni dalla richiesta, ai
contribuenti che abbiano tempestivamente presentato un’istanza di
rimborso generica ovvero priva di documentazione e, per gli anni
d’imposta 1990, 1991 e 1992, non abbiano presentato le dichiarazioni
dei redditi e non abbiano provveduto all’integrazione. Per i
contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente nonche’
titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro
dipendente che hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello
740 per le stesse annualita’, l’importo oggetto di rimborso viene
calcolato direttamente dall’Agenzia delle entrate in funzione delle
ritenute subite a titolo di lavoro dipendente in essa indicate. In
relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l’ammontare
delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente
comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale
del 50 per cento sulle somme dovute; a seguito dell’esaurimento delle
risorse stanziate dal presente comma non si procede all’effettuazione
di ulteriori rimborsi. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia
delle entrate, da emanare entro il 30 settembre 2017, sono stabilite
le modalita’ e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei
limiti di spesa stabiliti dal presente comma”;
c) il quarto periodo e’ soppresso.
Art. 16-novies. (Disposizioni per le celebrazioni in onore di
Antonio Gramsci). – 1. Al fine di consentire lo svolgimento, in
particolare nelle regioni del Mezzogiorno, delle celebrazioni della
figura di Antonio Gramsci, in occasione dell’ottantesimo anno dalla
sua scomparsa, e’ autorizzata la spesa di 350.000 euro per l’anno
2017. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a
350.000 euro per l’anno 2017, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.
Art. 16-decies. (Disposizioni concernenti la ripartizione delle
quote aggiuntive di tonno rosso). – 1. A decorrere dall’anno 2018,
con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, sono incluse nella ripartizione delle quote aggiuntive di
tonno rosso previste per l’Italia tutte le tonnare fisse elencate
nell’allegato C al decreto del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali 17 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 120 del 26 maggio 2015, che presentino la relativa
richiesta».


TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 20 giugno 2017, n. 91

Testo del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, (in Gazzetta Ufficiale
– Serie generale – n. 141 del 20 giugno 2017), coordinato con la
legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123 (in questa stessa Gazzetta
Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per la
crescita economica nel Mezzogiorno.». (17A05735)

(GU n.188 del 12-8-2017)

Vigente al: 12-8-2017

Capo I

Misure di sostegno alla nascita e alla crescita delle imprese nel
Mezzogiorno

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e’ stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche’ dell’art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l’efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( … )).
A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

Art. 1

Misura a favore dei giovani imprenditori
nel Mezzogiorno denominata «Resto al Sud»

1. Al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese nelle
regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia, da parte di giovani imprenditori, con la delibera
CIPE di cui al comma 17 e’ attivata una misura denominata: «Resto al
Sud».
2. La misura e’ rivolta ai soggetti di eta’ compresa tra i 18 ed i
35 anni che presentino i seguenti requisiti:
a) siano residenti nelle regioni di cui al comma 1 al momento della
presentazione della domanda o vi trasferiscano la residenza entro
sessanta giorni dalla comunicazione del positivo esito
dell’istruttoria di cui al comma 5, (( o entro centoventi giorni se
residenti all’estero ));
b) non risultino gia’ (( titolari di attivita’ di impresa in
esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto o ))
beneficiari, nell’ultimo triennio, di ulteriori misure a livello
nazionale a favore all’autoimprenditorialita’.
3. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare istanza di
accesso alla misura, corredata da tutta la documentazione relativa al
progetto imprenditoriale, attraverso una piattaforma dedicata sul
sito istituzionale dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli
investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. — Invitalia, che opera
come soggetto gestore della misura, per conto della Presidenza del
Consiglio dei ministri, amministrazione titolare della misura, con le
modalita’ stabilite da apposita convenzione. Agli oneri derivanti
dalla convenzione si provvede nel limite massimo dell’uno per cento
delle risorse destinate alla misura ai sensi dei commi 16 e 17.
(( 4. Le amministrazioni pubbliche di cui aldecreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, le universita’, nonche’ le associazioni e gli
enti del terzo settore di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 6
giugno 2016, n. 106, possono fornire a titolo gratuito, previa
comunicazione al soggetto gestore di cui al comma 3, servizi di
consulenza e assistenza nelle varie fasi di sviluppo del progetto
imprenditoriale ai soggetti di cui al comma 2. Le amministrazioni
pubbliche prestano i servizi di cui al periodo precedente nell’ambito
delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. ))
5. Il soggetto gestore di cui al comma 3 provvede alla relativa
istruttoria, valutando anche la sostenibilita’ tecnico-economica del
progetto, entro sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza, ad
esclusione dei periodi di tempo necessari alle eventuali integrazioni
documentali che possono essere richieste ai proponenti, una sola
volta.
6. Le istanze di cui al comma 3 possono essere presentate, fino ad
esaurimento delle risorse di cui al comma 16, dai soggetti di cui al
comma 2 che siano gia’ costituiti al momento della presentazione o si
costituiscano, entro sessanta giorni, (( o entro centoventi giorni in
caso di residenza all’estero, )) dalla data di comunicazione del
positivo esito dell’istruttoria nelle seguenti forme giuridiche: a)
impresa individuale; b) societa’, ivi incluse le societa’
cooperative. I soggetti beneficiari della misura devono mantenere la
residenza nelle regioni di cui al comma 1 per tutta la durata del
finanziamento e le imprese e le societa’ di cui al presente comma
devono avere, per tutta la durata del finanziamento, sede legale e
operativa in una delle regioni di cui al comma 1.
7. Ciascun richiedente riceve un finanziamento fino ad un massimo
di (( 50.000 euro )). Nel caso in cui l’istanza sia presentata da
piu’ soggetti gia’ costituiti o che intendano costituirsi in forma
societaria, ivi incluse le societa’ cooperative, l’importo massimo
del finanziamento erogabile e’ pari a (( 50.000 euro )) per ciascun
socio, che presenti i requisiti di cui al comma 2, fino ad un
ammontare massimo complessivo di 200 mila euro, ai sensi e nei limiti
del (( regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione,
del 27 giugno 2014 )), sulla disciplina degli aiuti (( de minimis )).
8. I finanziamenti di cui al presente articolo sono cosi’
articolati:
a) 35 per cento come contributo a fondo perduto erogato dal
soggetto gestore della misura;
b) 65 per cento sotto forma di prestito a tasso zero, concesso da
istituti di credito in base alle modalita’ definite dalla convenzione
di cui al comma 14. Il prestito di cui al periodo precedente e’
rimborsato entro otto anni complessivi dalla concessione del
finanziamento, di cui i primi due anni di pre-ammortamento, e
usufruisce del contributo in conto interessi e della garanzia di cui
al comma 9.
(( 8-bis. Nel caso in cui, ai sensi del comma 7, i beneficiari
delle agevolazioni di cui al presente articolo si costituiscano in
societa’ cooperative, possono essere concesse, nei limiti delle
risorse disponibili, anche le agevolazioni di cui all’articolo 17
della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Resta fermo il rispetto dei
limiti di cui ai citati regolamenti (UE) n. 1407/2013 e (UE) n.
717/2014 sulla disciplina degli aiutide minimis.
8-ter. All’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228, dopo le parole: «all’articolo 2135» sono inserite le
seguenti: «, terzo comma,». ))
9. Il prestito di cui alla lettera b) del comma 8 beneficia:
a) di un contributo in conto interessi per la durata del prestito,
corrisposto dal soggetto gestore della misura agli istituti di
credito che hanno concesso il finanziamento;
b) di una garanzia nella misura stabilita dal decreto di cui al
comma 15 (( per la restituzione dei prestiti erogati dagli istituti
di credito )). A tal fine, con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,
e’ istituita una sezione specializzata presso il Fondo centrale di
garanzia per le piccole e medie imprese (PMI), di cui all’articolo 2,
comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla
quale e’ trasferita quota parte delle risorse di cui al comma 16. Il
decreto di cui al periodo precedente definisce altresi’ i criteri e
le modalita’ di accesso alla Sezione specializzata, istituita presso
il Fondo centrale di garanzia per le PMI.
10. (( Sono finanziate le attivita’ imprenditoriali relative a
produzione di beni nei settori dell’artigianato, dell’industria,
della pesca e dell’acquacoltura, ovvero relative alla fornitura di
servizi, ivi compresi i servizi turistici. )) Sono escluse dal
finanziamento le attivita’ libero professionali e del commercio ad
eccezione della vendita dei beni prodotti nell’attivita’ di impresa.
11. I finanziamenti di cui al comma 8 non possono essere utilizzati
per spese relative alla progettazione, alle consulenze e
all’erogazione degli emolumenti ai dipendenti delle imprese
individuali e delle societa’, nonche’ agli organi di gestione e di
controllo delle societa’ stesse. Le imprese e le societa’ possono
aderire al programma Garanzia Giovani per il reclutamento del
personale dipendente.
12. Le societa’ di cui al comma 6, lettera b), possono essere
costituite anche da soci che non abbiano i requisiti anagrafici di
cui al comma 2, a condizione che la presenza di tali soggetti nella
compagine societaria non sia superiore ad un terzo dei componenti e
non abbiano rapporti di parentela fino al quarto grado con alcuno
degli altri soci. I soci di cui al periodo precedente non possono
accedere ai finanziamenti di cui al comma 8.
(( 12-bis. Al momento dell’accettazione del finanziamento e per
tutta la durata del rimborso dello stesso, il beneficiario, a pena di
decadenza, non deve risultare titolare di un contratto di lavoro a
tempo indeterminato presso un altro soggetto. ))
13. L’erogazione dei finanziamenti di cui al comma 8 e’
condizionata alla costituzione nelle forme e nei termini di cui al
comma 6 e al conferimento in garanzia dei beni aziendali oggetto
dell’investimento, ovvero alla prestazione di altra idonea garanzia,
al soggetto che eroga il finanziamento. I soggetti beneficiari della
misura, di cui al comma 2, sono tenuti ad impiegare il contributo a
fondo perduto esclusivamente ai fini dell’attivita’ di impresa. In
caso di societa’ di cui al comma 6, lettera b), le quote versate e le
azioni sottoscritte dai beneficiari della misura, di cui al comma 2,
non sono riscattabili se non dopo la completa restituzione del
finanziamento e, in ogni caso, non prima di 5 anni da quando versate
e sottoscritte.
14. Le modalita’ di corresponsione del contributo a fondo perduto e
del contributo in conto interessi, nonche’ i casi e le modalita’ per
l’escussione della garanzia, sono definite con il decreto di cui al
comma 15. Le condizioni tipo dei mutui di cui al comma 8, sono
definite da apposita convenzione che Invitalia e’ autorizzata a
stipulare con l’Associazione Bancaria Italiana (ABI).
15. Con decreto del Ministro per la coesione territoriale e il
Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono individuati i criteri di
dettaglio per l’ammissibilita’ alla misura, le modalita’ di
attuazione della stessa nonche’ le modalita’ di accreditamento dei
soggetti di cui al comma 4 e le modalita’ di controllo e monitoraggio
della misura incentivante, prevedendo altresi’ i casi di revoca del
beneficio e di recupero delle somme.
(( 15-bis. Ciascuna delle regioni di cui al comma 1, nell’ambito
delle risorse proprie disponibili, sulla base di una graduatoria
regionale, puo’ finanziare gli eventuali progetti imprenditoriali di
cui al presente articolo ammessi alla misura ma rimasti esclusi dal
finanziamento in ragione dell’esaurimento delle risorse disponibili.
))
16. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 141,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l’attuazione del presente
articolo saranno destinate le risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione – programmazione 2014-2020, di cui all’articolo 1, comma 6,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, per
un importo complessivo fino a 1.250 milioni di euro, previa
rimodulazione delle assegnazioni gia’ disposte con apposita delibera
del CIPE, nonche’ eventuale riprogrammazione delle annualita’ del
Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell’articolo 23, comma
3, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da ripartire in
importi annuali massimi fino a: 36 milioni di euro per l’anno 2017;
280 milioni di euro per l’anno 2018; 462 milioni di euro per l’anno
2019; 308,5 milioni di euro per l’anno 2020; 92 milioni di euro per
l’anno 2021; 22,5 milioni di euro per l’anno 2022; 18 milioni di euro
per l’anno 2023; 14 milioni di euro per l’anno 2024; 17 milioni di
euro per l’anno 2025. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione di cui al presente comma sono imputate alla quota delle
risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni di cui al
comma 1.
17. Il CIPE con apposita delibera assegna, a valere sul Fondo per
lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020, le risorse per
l’attuazione della misura nei limiti di quanto indicato al comma 16,
individuando la ripartizione in annualita’ e gli importi da assegnare
distintamente al contributo a fondo perduto di cui al comma 8,
lettera a) al contributo in conto interessi di cui al comma 9 lettera
a) e al finanziamento della sezione specializzata del Fondo centrale
di garanzia di cui al comma 9 lettera b). Le risorse destinate alle
misure di cui al comma 8, lettera a) ed al comma 9, letteraa)sono
accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato ad
Invitalia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. La
gestione realizzata da Invitalia ha natura di gestione fuori
bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi
dell’articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla
rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura.
(( 17-bis. Nel sito internet di Invitalia sono pubblicati gli
elenchi dei beneficiari, suddivisi per provincia, con l’indicazione
degli importi concessi, sia a fondo perduto sia sotto forma di
prestito, e degli istituti di credito concedenti. Gli elenchi sono
aggiornati periodicamente, almeno con cadenza annuale. ))

Art. 2

Misure e interventi finanziari a favore dell’imprenditoria giovanile
in agricoltura e di promozione delle filiere del Mezzogiorno

1. Al fine di estendere la misura Resto al Sud alle imprese
agricole, all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 185, dopo il primo periodo e’ aggiunto il seguente: «Nelle
regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia, ai medesimi soggetti puo’ essere concesso, in
alternativa ai mutui agevolati di cui al periodo precedente, un
contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa
ammissibile nonche’ mutui agevolati, a un tasso pari a zero, di
importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile.».
2. Per le agevolazioni in favore delle imprese agricole ubicate
nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise,
Puglia, Sardegna e Sicilia di cui al comma 1 sono destinate risorse
pari a 5 milioni di euro nel 2017 ed a 15 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, mediante corrispondente
utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione
2014-2020 di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre
2013, n. 147.
3. All’articolo 2 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, dopo il
comma 2, e’ aggiunto il seguente: «2-bis. Le attivita’ di cui ai
commi 1 e 2 possono essere svolte dai consorzi agrari anche mediante
la partecipazione a societa’ di capitali in cui i consorzi dispongano
della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria. ((
Le attivita’ che le predette societa’ esercitano a favore dei soci
dei consorzi agrari che ne detengono la partecipazione sono svolte
nel rispetto degli scopi e delle finalita’ mutualistiche dei
consorzi. )) ».

(( Art. 2 bis

Interventi urgenti a favore della ricerca per contrastare la
diffusione del coleottero Xylosandrus compactus

1. Per fronteggiare i danni causati dal coleottero Xylosandrus
compactus, con particolare riferimento ai carrubi nella Regione
siciliana, nonche’ i danni causati dal batterio della Xylella
fastidiosa al settore olivicolo-oleario e quelli derivanti dalla
diffusione della Botrytis cinerea al settore vitivinicolo, e’
istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali il fondo per la ricerca, con dotazione pari a 200.000 euro
per l’anno 2017, al fine di promuovere interventi volti al contrasto
alla diffusione del coleottero, allo studio della bioetologia del
medesimo e alla configurazione di strategie ecocompatibili di
profilassi e terapia per il contenimento delle infestazioni.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sentito il Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, sono stabiliti le
modalita’ e i criteri per l’assegnazione delle risorse di cui al
comma 1.
3. All’onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a
200.000 euro per l’anno 2017, si provvede mediante corrispondente
riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ))

Art. 3

Banca delle terre abbandonate o incolte e misure per la
valorizzazione dei beni non utilizzati

1. Per rafforzare le opportunita’ occupazionali e di reddito dei
giovani, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e’ individuata in via
sperimentale la seguente procedura di valorizzazione di terreni
abbandonati o incolti e di beni immobili in stato di abbandono ai
sensi del comma 2.
2. Ai fini dell’individuazione delle aree di cui al comma 1, si
considerano abbandonati o incolti:
a) i terreni agricoli sui quali non sia stata esercitata
l’attivita’ agricola minima da almeno dieci anni, in base ai principi
e alle definizioni di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e alle
disposizioni nazionali di attuazione;
b) i terreni oggetto di rimboschimento artificiale o in cui sono
insediate formazioni arbustive ed arboree, ad esclusione di quelli
considerati bosco ai sensi (( delle norme vigenti )) in materia, nei
quali non siano stati attuati interventi di sfollo o diradamento
negli ultimi quindici anni;
(( c) le aree edificate ad uso industriale, artigianale,
commerciale, turistico-ricettivo e le relative unita’ immobiliari che
risultino in stato di abbandono da almeno quindici anni o nelle quali
non risultino piu’ operative aziende o societa’ da almeno quindici
anni. ))
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, i comuni delle regioni di cui al
comma 1 provvedono, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, ad una ricognizione
complessiva dei beni immobili, di cui sono titolari, che rientrano
nella definizione di cui al comma 2, con particolare riguardo ai
terreni agricoli. L’elenco dei beni di cui al precedente periodo e’
aggiornato con cadenza annuale.
(( 4. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la
ricognizione di cui al comma 3, i comuni pubblicano nel proprio sito
internet istituzionale l’elenco dei beni oggetto di ricognizione. ))
5. I beni di cui al comma 3 possono essere dati in concessione, per
un periodo non superiore a nove anni rinnovabile una sola volta, ai
soggetti che, al momento della presentazione della domanda, risultino
avere un’eta’ compresa tra i 18 e i 40 anni, previa presentazione di
un progetto volto alla valorizzazione e all’utilizzo del bene. A tal
fine il comune, pubblica periodicamente sul proprio sito
istituzionale uno o piu’ bandi per l’assegnazione dei beni di cui al
comma 3. Il termine per la presentazione delle domande non puo’
essere inferiore, per ciascun bando, a centoventi giorni dalla
pubblicazione dello stesso. I comuni assicurano una imparziale
valutazione dei progetti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in
materia di evidenza pubblica, redigendo una graduatoria. (( Per i
terreni di cui al comma 2, lettere a) e b), sono ammessi a
valutazione anche i progetti che prevedano i cambi di destinazione
d’uso o consumo di suolo non edificato purche’ siano conformi alle
procedure di legge sugli strumenti urbanistici. )) I comuni
introducono criteri di valutazione dei progetti che assicurino
priorita’ ai progetti di riuso di immobili dismessi con esclusione di
consumo di ulteriore suolo non edificato, nonche’ elevati standard di
qualita’ architettonica e paesaggistica.
6. La formale assegnazione e’ effettuata entro e non oltre sessanta
giorni dall’approvazione della graduatoria di cui al comma 5. Con il
provvedimento di cui al periodo precedente:
a) l’immobile viene consegnato al beneficiario, con l’immissione in
uso;
b) il beneficiario assume l’obbligo di eseguirvi le attivita’ quali
risultanti dal progetto presentato. Tra le suddette attivita’
rientrano quelle agricole, artigianali, commerciali e
turistico-ricettive;
c) il beneficiario assume la detenzione del bene e ha facolta’ di
godere e di trasformare materialmente il bene medesimo in conformita’
al progetto.
7. Nel caso di beni immobili privati che rientrano nella
definizione di cui al comma 2, i soggetti che, al momento della
presentazione della domanda, risultino avere un’eta’ compresa tra i
18 e i 40 anni manifestano al comune l’interesse ad utilizzare i beni
suddetti. A tal fine, i soggetti di cui al periodo precedente
presentano al comune un progetto di valorizzazione del bene o dei
beni che intendono utilizzare indicando, mediante apposito
certificato redatto da un notaio:
a) i dati di identificazione catastale;
b) il proprietario del fondo, sulla base delle risultanze dei
registri immobiliari;
c) coloro i quali abbiano eventualmente acquisito diritti sul bene
in virtu’ di atti soggetti a trascrizione;
d) l’inesistenza nei registri immobiliari di trascrizioni o
iscrizioni pregiudizievoli, nell’ultimo ventennio, (( nonche’ la
conformita’ alle norme in materia urbanistica per le aree edificate
di cui al comma 2, lettera c) )).
8. Il comune, valutato positivamente il progetto di valorizzazione
del bene di cui al comma 7, pubblica, in una apposita sezione del
proprio sito istituzionale, il progetto ricevuto e invia mediante
raccomandata con ricevuta di ritorno, o attraverso posta certificata,
una comunicazione all’avente diritto sulla base delle risultanze del
certificato notarile di cui al comma 7, ovvero sulla base di
ulteriore, idonea, documentazione, informandolo del progetto
presentato e delle condizioni economiche determinate in sede di
perizia di cui al comma 14. Alla comunicazione e’ allegata la
proposta irrevocabile del contratto di affitto sottoscritta dal
soggetto di cui al comma 7.
9. Entro centottanta giorni dall’avvenuta comunicazione di cui al
comma 8, il comune, su istanza del presentatore del progetto, qualora
l’avente diritto sul bene abbia manifestato il proprio consenso al
contratto di affitto nelle forme dell’atto pubblico, della scrittura
privata autenticata, ovvero dell’atto firmato digitalmente a norma
dell’articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, adotta
gli atti di competenza idonei a consentire l’esecuzione del progetto
per un periodo di durata pari a quello del contratto di affitto. ((
La mancata manifestazione del consenso dell’avente diritto nei modi e
nelle forme previsti dal presente comma determina la nullita’ del
progetto e del contratto di affitto. ))
10. E’ fatto assoluto divieto al beneficiario di cedere a terzi in
tutto o in parte il terreno e i diritti conseguiti con l’assegnazione
e di costituirvi diritti a favore di terzi, nonche’ di alienare,
affittare, concedere in comodato o di effettuare qualunque altra
forma di trasferimento a terzi dell’azienda organizzata per
l’esecuzione delle attivita’ in oggetto. Gli atti posti in essere in
violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli.
11. E’ ammessa, successivamente alla realizzazione delle condizioni
di cui ai commi 6 e 9, la costituzione da parte dell’interessato di
societa’ agricole, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
99, e successive modificazioni, di societa’ artigiane, di cui alla
legge 8 agosto 1985 n. 443 e successive modificazioni, nelle quali
l’assegnatario abbia la maggioranza del capitale e il potere di
amministrare la societa’ con la connessa rappresentanza legale; sono
altresi’ ammesse le imprese familiari di cui all’articolo 230-bis del
codice civile.
12. Il contratto di affitto e’ trascritto nei registri immobiliari
ai sensi dell’articolo 2645-quater del codice civile. La trascrizione
del contratto costituisce causa di interruzione dell’usucapione.
13. Nel caso in cui l’assegnazione o il progetto di cui al comma 7
abbiano ad oggetto l’esecuzione sui beni, di cui ai commi precedenti,
di attivita’ terziarie di carattere non profit o artigianali (( o
turistico-ricettive )), il comune adotta le connesse modificazioni in
variante degli strumenti urbanistici vigenti entro centottanta giorni
dall’assegnazione del bene; nelle more dell’approvazione definitiva
delle suddette modificazioni, gli atti di assegnazione possono essere
egualmente stipulati, la consegna effettuata e le attivita’ di
trasformazione iniziate.
14. Il beneficiario e’ tenuto a corrispondere al comune un canone
d’uso indicizzato, determinato dal comune stesso sulla base di una
apposita perizia tecnica di stima del bene, il cui costo e’ a carico
del beneficiario, a decorrere dal momento dell’assegnazione. Nel caso
in cui il comune non sia titolare del bene oggetto di affitto, il
canone e’ versato all’avente diritto e il costo della perizia tecnica
e’ a carico del proponente.
15. L’avente diritto al quale il bene sia stato restituito alla
scadenza del periodo contrattuale, il quale, nei cinque anni
successivi alla restituzione, voglia trasferire il bene a titolo
oneroso, deve notificare la proposta di trasferimento, indicandone il
prezzo all’assegnatario, il quale ha diritto di prelazione. Tale
diritto deve essere esercitato, con atto notificato nel termine di
sessanta giorni dalla notificazione, offrendo condizioni uguali a
quelle comunicate. In mancanza della notificazione di cui al primo
periodo del presente comma, ovvero qualora il corrispettivo indicato
sia superiore a quello risultante dall’atto di trasferimento a titolo
oneroso dell’immobile, colui che ha diritto alla prelazione puo’,
entro sei mesi dalla trascrizione del contratto, riscattare
l’immobile dall’acquirente e da ogni altro successivo avente causa.
Ai rapporti instaurati tra i privati si applicano le disposizioni del
codice civile in materia di affitto. La difformita’ dell’attivita’
svolta rispetto al progetto di valorizzazione costituisce causa di
risoluzione del contratto di affitto relativo ai beni privati, fermo
restando il potere di revoca da parte del comune degli eventuali atti
adottati.
16. I comuni trasmettono alle regioni, (( entro novanta giorni
dalla scadenza del termine di cui al comma 3 )), l’elenco dei beni
censiti ed assegnati, anche ai fini dell’inserimento nella Banca
delle terre agricole di cui all’articolo 16 della legge 28 luglio
2016, n. 154.
17. I proponenti dei progetti di cui ai commi precedenti per lo
svolgimento di attivita’ artigianali, commerciali e
turistico-ricettive possono usufruire della misura incentivante
denominata «Resto al Sud» di cui all’articolo l e per le attivita’
agricole delle misure incentivanti di cui all’articolo 2.
(( 17-bis. All’articolo 15 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8,
convertito, con modificazioni, dallalegge 7 aprile 2017, n. 45, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) dopo le parole: «aprile 2017» sono inserite le seguenti: «e
dalla eccezionale siccita’ prolungata delle stagioni primaverile ed
estiva del 2017»;
2) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui le
agevolazioni richieste ai sensi del presente comma eccedano le
risorse stanziate dal comma 6, si provvede mediante riparto
proporzionale delle risorse disponibili.»;
b) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero,
per le imprese agricole che hanno subito danni dalla eccezionale
siccita’ prolungata delle stagioni primaverile ed estiva del 2017,
entro il 31 dicembre 2017».
17-ter. Gli atti di disposizione intervenuti in data anteriore al 6
settembre 1985 aventi ad oggetto terreni gravati da uso civico,
adottati in violazione delle disposizioni in materia di alienazione
di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, sono da considerarsi
validi ed efficaci ove siano stati destinati al perseguimento
dell’interesse generale di sviluppo economico della Sardegna, con
inclusione nei piani territoriali di sviluppo industriale approvati
in attuazione del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e
del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Gli
stessi terreni sono sottratti dal regime dei terreni ad uso civico,
con decorrenza dalla data di approvazione dei piani o loro atti di
variante, adottati ai sensi delle citate disposizioni o in attuazione
della legge 6 ottobre 1971, n. 853. Restano ferme le disposizioni
vigenti che prevedono il pagamento di canoni o altre prestazioni
pecuniarie. ))

(( Art. 3 bis

Cluster tecnologici nazionali per l’accelerazione e la qualificazione
della programmazione nel campo della ricerca e innovazione a favore
delle aree del Mezzogiorno
v
1. I Cluster tecnologici nazionali (CTN), qualistrutture di
supporto e di efficientamento per il coordinamento delle politiche di
ricerca industriale a livello nazionale e locale, nonche’ di raccordo
tra le misure promosse a livello centrale e regionale e, con
riferimento alle regioni del Mezzogiorno, anche quali strumenti
facilitatori per l’attuazione e l’impiego degli interventi sul
territorio, costituiti in seguito agli avvisi emanati dal Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, riconducibili ai
poli di innovazione di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, presentano, entro il termine di
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, istanza per il riconoscimento nella
forma di associazione riconosciuta o fondazione, secondo le norme del
codice civile, ove gia’ non costituiti in altra persona giuridica
senza scopo di lucro.
2. Ciascun CTN elabora un piano di azione triennale, aggiornato
annualmente, nel quale descrive le attivita’ che programma di
svolgere, anche in chiave strategica, per il raggiungimento delle
finalita’, gli obiettivi, i risultati attesi, le tempistiche, gli
aspetti organizzativi, le risorse necessarie, nonche’ il contesto
territoriale degli interventi. All’interno del piano di azione
triennale e’ inserita una apposita sezione riferita al Mezzogiorno
che, tenendo conto delle vocazioni produttive delle aree del
Mezzogiorno, esplicita le azioni per la ricerca industriale,
l’innovazione e il trasferimento tecnologico in favore delle suddette
aree, oltre che le collaborazioni con i soggetti pubblici e privati,
anche di altre regioni, finalizzate al pieno coinvolgimento degli
stessi per la concreta attuazione del piano di azione. Il piano di
azione triennale e’ redatto secondo indirizzi definiti con linee
guida adottate con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, sentito, per la sezione riferita al
Mezzogiorno, il Ministro per la coesione territoriale e il
Mezzogiorno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, ed aggiornate
periodicamente.
3. Entro sessanta giorni dal riconoscimento di cui al comma 1, i
CTN presentano il piano di azione al Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, ai fini della valutazione, da
effettuare anche avvalendosi di esperti, e della successiva
approvazione. La sezione del piano di azione riferita al Mezzogiorno
costituisce oggetto di specifica valutazione e approvazione. Entro il
mese di febbraio di ciascun anno i CTN presentano al medesimo
Ministero l’aggiornamento annuale del piano di azione unitamente alla
relazione annuale sull’attivita’ svolta e alla rendicontazione
amministrativo-contabile, ai fini della valutazione, da effettuare
anche avvalendosi di esperti, e della successiva approvazione. Allo
scopo di assicurare un’adeguata attivita’ di valutazione dei piani di
azione, della relazione annuale sull’attivita’ svolta e della
rendicontazione amministrativo-contabile di cui al presente articolo,
nonche’ di rendere piu’ efficace l’attivita’ di valutazione dei
programmi e dei progetti di ricerca, al secondo periodo del comma 2
dell’articolo 5 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268,
le parole: «all’uno per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al
cinque per cento».
4. All’esito dell’approvazione della sezione riferita al
Mezzogiorno, di cui al secondo periodo del comma 3, a favore di
ciascun CTN puo’ essere disposta un’assegnazione annuale di risorse,
nella misura massima di un dodicesimo per ciascun CTN, con il decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca
adottato per il riparto del Fondo per gli investimenti nella ricerca
scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all’articolo 1, comma 870,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tal fine e’ destinata una
quota annuale non superiore al 5 per cento, inclusi gli oneri per le
attivita’ di valutazione, delle disponibilita’ complessive del Fondo.
Non possono accedere all’assegnazione annuale di risorse i CTN che
non abbiano ottenuto l’approvazione della sezione riferita al
Mezzogiorno. Eventuali somme residue, facenti parte della quota
annuale, potranno essere assegnate ad uno o piu’ CTN, in relazione
agli esiti dell’approvazione della relazione annuale sulla attivita’
svolta, superando la quota di finanziamento individuale pari a un
dodicesimo.
5. Per l’anno 2017, a ciascun CTN riconosciuto ai sensi del comma 1
e’ assegnato un contributo forfettario di euro 242.500 per consentire
l’avvio delle attivita’ previste in capo agli stessi, nonche’ per la
presentazione del piano di cui al primo periodo del comma 3. Al
relativo onere si fa fronte, nel limite di 3 milioni di euro per
l’anno 2017, a valere sul FIRST di cui all’articolo 1, comma 870,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Con riferimento ai quattro CTN di cui al decreto del Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca n. 1610 del 3
agosto 2016, i termini di cui ai precedenti commi decorrono dalla
data di registrazione del decreto di approvazione della graduatoria.
7. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I contributi di cui
ai commi 4 e 5 sono concessi nel rispettodella disciplina di cui al
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
))

(( Art. 3 ter

Interventi in materia di integrazione salariale straordinaria per
imprese operanti in aree di crisi industriale complessa

1. All’articolo 44, comma 11-bis, primo periodo, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo le parole: «sino al
limite massimo di 12 mesi» sono inserite le seguenti: «per ciascun
anno di riferimento». ))

Capo II

Zone economiche speciali – ZES

Art. 4

Istituzione di zone economiche speciali – ZES

1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli in
termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo
sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese gia’ operanti,
nonche’ l’insediamento di nuove imprese in dette aree, sono
disciplinate le procedure, le condizioni e le modalita’ per
l’istituzione di una Zona economica speciale, di seguito denominata
«ZES».
2. Per ZES si intende una zona geograficamente delimitata e
chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato,
costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purche’
presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno
un’area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento
(UE) n. 1315 dell’11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, (( sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della ))
rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). Per l’esercizio di attivita’
economiche e imprenditoriali le aziende gia’ operative e quelle che
si insedieranno nella ZES possono beneficiare di speciali condizioni,
in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle
attivita’ di sviluppo di impresa.
3. Le modalita’ per l’istituzione di una ZES, la sua durata, i
criteri (( generali per l’identificazione e la delimitazione
dell’area nonche’ i criteri )) che ne disciplinano l’accesso e le
condizioni speciali di cui all’articolo 5 (( nonche’ il coordinamento
generale degli obiettivi di sviluppo )) sono (( definiti )) con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su
proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello
sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
4. Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate
dalle regioni meno sviluppate e in transizione cosi’ come individuate
dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste
dall’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
(( 4-bis. Ciascuna regione di cui al comma 4 puo’ presentare una
proposta di istituzione di una ZES nel proprio territorio, o al
massimo due proposte ove siano presenti piu’ aree portuali che
abbiano le caratteristiche di cui al comma 2. Le regioni che non
posseggono aree portuali aventi tali caratteristiche possono
presentare istanza di istituzione di una ZES solo in forma
associativa, qualora contigue, o in associazione con un’area portuale
avente le caratteristiche di cui al comma 2. ))
5. Ciascuna ZES e’ istituita con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la
coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, su proposta delle regioni
interessate. La proposta e’ corredata da un piano di sviluppo
strategico, nel rispetto delle modalita’ e dei criteri individuati
dal decreto di cui al comma 3.
6. La regione, (( o le regioni nel caso di ZES interregionali,
formulano )) la proposta di istituzione della ZES, specificando le
caratteristiche dell’area identificata. Il soggetto per
l’amministrazione dell’area ZES, di seguito soggetto per
l’amministrazione, e’ identificato in un Comitato di indirizzo
composto dal Presidente dell’Autorita’ portuale, che lo presiede, da
un rappresentante della regione, (( o delle regioni nel caso di ZES
interregionale )), da un rappresentante della Presidenza del
Consiglio dei ministri e da un rappresentante del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Ai membri del Comitato non spetta
alcun compenso, indennita’ di carica, corresponsione di gettoni di
presenza o rimborsi per spese di missione. Il Comitato di indirizzo
si avvale del Segretario generale dell’Autorita’ (( di sistema ))
portuale per l’esercizio delle funzioni amministrative gestionali di
cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri di
funzionamento del Comitato si provvede con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. Il soggetto per l’amministrazione deve assicurare, in
particolare:
a) gli strumenti che garantiscano (( l’insediamento e )) la piena
operativita’ delle aziende presenti nella ZES (( nonche’ la
promozione sistematica dell’area verso i potenziali investitori
internazionali ));
b) l’utilizzo di servizi sia economici che tecnologici nell’ambito
ZES;
c) l’accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi.
Il Segretario generale dell’Autorita’ portuale puo’ stipulare,
previa autorizzazione del Comitato di indirizzo, accordi o
convenzioni quadro con banche ed intermediari finanziari.
7-bis. Il Segretario generale dell’Autorita’ (( di sistema ))
portuale puo’ stipulare, previa autorizzazione del Comitato di
indirizzo, accordi o convenzioni quadro con banche ed intermediari
finanziari.
8. Le imprese gia’ operative nella ZES e quelle che si insedieranno
nell’area, sono tenute al rispetto della normativa nazionale ed
europea, nonche’ delle prescrizioni adottate per il funzionamento
della stessa ZES.

Art. 5

Benefici fiscali e semplificazioni

1. Le nuove imprese e quelle gia’ esistenti, che avviano un
programma di attivita’ economiche imprenditoriali o di investimenti
di natura incrementale nella ZES, possono usufruire delle seguenti
tipologie di agevolazioni:
a) procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli
e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, e
regimi procedimentali speciali, recanti accelerazione dei termini
procedimentali ed adempimenti semplificati rispetto a procedure e
regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente
applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalita’ individuate
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su
proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno,
se nominato, previa delibera del Consiglio dei ministri;
b) accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di
sviluppo strategico della ZES di cui all’articolo 4, comma 5, alle
condizioni definite dal soggetto per l’amministrazione, ai sensi
della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e
integrazioni, nel rispetto della normativa europea e delle norme
vigenti in materia di sicurezza, nonche’ delle disposizioni vigenti
in materia di semplificazione previste dagli articoli 18 e 20 del
decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169.
2. In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito
d’imposta di cui all’articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28
dicembre 2015 n. 208, e’ commisurato alla quota del costo complessivo
dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2020 nel limite massimo, per
ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo
articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n.
208.
3. Il riconoscimento delle tipologie di agevolazione di cui ai
commi 1 e 2 e’ soggetto al rispetto delle seguenti condizioni:
a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attivita’
nell’area ZES per almeno (( sette )) anni dopo il completamento
dell’investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei
benefici concessi e goduti;
b) le imprese beneficiarie non devono essere in stato di
liquidazione o di scioglimento.
4. L’agevolazione di cui al comma 2 e’ concessa nel rispetto di
tutte le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione del 17 giugno 2014, e in particolare di quanto disposto
dall’articolo 14; agli adempimenti di cui all’articolo 11 del
medesimo Regolamento provvede il Presidente del Consiglio dei
ministri, o il Ministro delegato per la coesione territoriale e il
Mezzogiorno.
5. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4 valutati in 25 milioni
di euro nel 2018; 31,25 milioni di euro nel 2019 e 150,2 milioni di
euro nel 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
per lo Sviluppo e la Coesione programmazione 2014-2020 di cui
all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Le
risorse di cui al periodo precedente sono imputate alla quota delle
risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni di cui
all’articolo 4, comma 4.
6. L’Agenzia per la coesione territoriale assicura, con cadenza
almeno semestrale, il monitoraggio degli interventi e degli incentivi
concessi, riferendo al Presidente del Consiglio dei ministri, o al
Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno,
sull’andamento delle attivita’ e sull’efficacia delle misure di
incentivazione concesse, avvalendosi di un piano di monitoraggio
concordato con il soggetto per l’amministrazione di cui all’articolo
4, comma 6, sulla base di indicatori di avanzamento fisico,
finanziario e procedurale definiti con il decreto di cui all’articolo
4, comma 3.

Capo III

Semplificazioni

Art. 6

Disposizioni di semplificazione per la valorizzazione
dei Patti per lo sviluppo

1. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi previsti
nell’ambito dei Patti per lo sviluppo, il rimborso delle spese
effettivamente sostenute a valere sulle risorse FSC 2014-2020
assegnate ai Patti per lo sviluppo e’ disposto sulla base di apposite
richieste di pagamento presentate dalle amministrazioni titolari
degli interventi e corredate dell’autocertificazione del
rappresentante legale dell’amministrazione stessa ai sensi degli
articoli 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, attestante il costo dell’intervento
effettivamente realizzato e la regolarita’ delle spese. Le richieste
di pagamento di cui al presente comma sono inviate dall’Organismo di
certificazione delle amministrazioni titolari degli interventi alla
Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche
di coesione che le inoltra al Ministero dell’economia e delle finanze
– Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai fini del
pagamento che avviene con le seguenti modalita’: il 50 per cento del
costo realizzato risultante nella richiesta di pagamento all’atto del
ricevimento della stessa e il restante 50 per cento del costo
realizzato, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta,
previa attestazione da parte dell’Agenzia per la coesione
territoriale della coerenza dell’importo richiesto con i dati
relativi all’avanzamento della spesa inseriti e validati nella Banca
dati unitaria degli interventi della politica regionale.
2. Per ogni intervento previsto dai Patti per lo sviluppo, ciascun
Comitato di indirizzo e controllo per la gestione del Patto individua
l’amministrazione che indice, ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 7
della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Conferenza di servizi decisoria
finalizzata ad acquisire tutti i pareri, le intese, i concerti, i
nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari
per la realizzazione del singolo intervento.

(( Art. 6 bis

Disposizioni per agevolare le intese regionali
a favore degli investimenti

1. Al fine di favorire gli investimenti, per le regioni che rendono
disponibili spazi finanziari per gli enti locali del proprio
territorio nell’ambito delle intese territoriali di cui all’articolo
10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, per gli anni 2017-2019, e’
autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse
spettanti dallo Stato nel limite del doppio degli spazi finanziari
resi disponibili, purche’ non esistano obbligazioni sottostanti gia’
contratte ovvero purche’ le suddette somme non siano relative ai
livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l’obbligo a
carico della regione di farvi fronte. Le risorse svincolate sono
destinate dalle regioni alla riduzione del debito e agli
investimenti, nel rispetto del saldo di cui all’articolo 1, comma
466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. ))

(( Art. 6 ter

Misure per il completamento delle infrastrutture

1. Al fine di consentire la completa realizzazione di opere
pubbliche, al punto 5.4 dell’allegato 4.2 al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, le parole: «A seguito dell’aggiudicazione
definitiva della gara, le spese contenute nel quadro economico
dell’opera prenotate, ancorche’ non impegnate, continuano ad essere
finanziate dal fondo pluriennale vincolato, mentre gli eventuali
ribassi di asta, costituiscono economie di bilancio e confluiscono
nella quota vincolata del risultato di amministrazione a meno che,
nel frattempo, sia intervenuta formale rideterminazione del quadro
economico progettuale da parte dell’organo competente che incrementa
le spese del quadro economico dell’opera finanziandole con le
economie registrate in sede di aggiudicazione.» sono sostituite dalle
seguenti: «A seguito dell’aggiudicazione definitiva della gara, le
spese contenute nel quadro economico dell’opera prenotate, ancorche’
non impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo pluriennale
vincolato, mentre gli eventuali ribassi di asta costituiscono
economie di bilancio e confluiscono nella quota vincolata del
risultato di amministrazione se entro il secondo esercizio successivo
all’aggiudicazione non sia intervenuta formale rideterminazione del
quadro economico progettuale da parte dell’organo competente che
incrementa le spese del quadro economico dell’opera stessa
finanziandole con le economie registrate in sede di aggiudicazione e
l’ente interessato rispetti i vincoli di bilancio definiti dalla
legge 24 dicembre 2012, n. 243.». ))

Art. 7

Valorizzazione dei Contratti istituzionali
di sviluppo – CIS

1. Al fine di sostenere la coesione territoriale, lo sviluppo e la
crescita economica del Paese ed accelerare l’attuazione di interventi
di notevole complessita’, aventi natura di grandi progetti o di
investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente
connessi, che richiedano un approccio integrato e l’impiego di fondi
strutturali di investimento europei e di fondi nazionali inseriti in
piani e programmi operativi finanziati a valere sulle risorse
nazionali e europee, anche in coerenza con quanto previsto
dall’articolo 36 «Investimenti territoriali integrati», regolamento
(UE) n. 1303/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro
delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, anche ai
sensi di quanto previsto dalla lettera g), del comma 703,
dell’articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (( e dalla
lettera f-ter) )), del comma 2, dell’articolo 10, del decreto-legge
31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, individua gli interventi per i quali si procede
alla sottoscrizione di appositi Contratti istituzionali di sviluppo
(CIS), su richiesta delle amministrazioni interessate.
(( 1-bis. Per la realizzazione di interventi urgenti previsti per
la citta’ di Matera designata «Capitale europea della cultura 2019»,
su richiesta del comune di Matera, si procede, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, alla sottoscrizione di un apposito Contratto
istituzionale di sviluppo, che prevede come soggetto attuatore
l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
di impresa S.p.A.. Le risorse finanziarie destinate alla
realizzazione degli interventi ricompresi nel Contratto sono
trasferite annualmente, sulla base dello stato di avanzamento dei
lavori e previo nulla osta del soggetto coordinatore degli interventi
individuato condecreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
19 giugno 2017, ad una contabilita’ speciale intestata al soggetto
attuatore. Il soggetto attuatore presenta il rendiconto della
contabilita’ speciale di cui e’ titolare al Ministero dell’economia e
delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato –
Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dei beni e delle
attivita’ culturali e del turismo, secondo le modalita’ di cui agli
articoli 11 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2011, n.
123. Dall’attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
))

Art. 8

(( Disposizioni di semplificazione in materia di amministrazione
straordinaria e in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
))

1. Nel caso siano destinatarie di domanda giudiziale di risoluzione
per inadempimento, ovvero di dichiarazione di avvalersi di clausola
risolutiva espressa del contratto di cessione dei complessi aziendali
acquisiti da societa’ sottoposte alla procedura di amministrazione
straordinaria ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,
le societa’ cessionarie di tali complessi aziendali sono ammesse
all’amministrazione straordinaria di cui al suddetto decreto-legge,
anche su istanza del commissario straordinario della societa’
cedente, indipendentemente dal possesso dei requisiti previsti alle
lettere a) e b) dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23
dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
febbraio 2004 n. 39, fermi gli altri presupposti previsti dalle norme
vigenti.
(( 1-bis. L’articolo 3, comma 1-ter, del decreto-legge 23 dicembre
2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dallalegge 18 febbraio
2004, n. 39, si interpreta nel senso che nella categoria dei crediti
prededucibili ai sensi dell’articolo 111 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, e successive modificazioni, rientrano quelli delle
imprese di autotrasporto che consentono le attivita’ ivi previste e
la funzionalita’ degli impianti produttivi dell’ILVA.
1-ter. Non possono essere distratte dalla destinazione prevista,
ne’ essere soggette ad azioni ordinarie, cautelari o conservative da
parte dei creditori dei singoli soggetti partecipanti ovvero del
Gestore della rete di trasmissione nazionale ovvero del soggetto cui
potra’ essere affidata la gestione delle garanzie stesse, anche in
caso di apertura di procedure concorsuali, le garanzie a copertura
delle obbligazioni assunte dai soggetti partecipanti al sistema di
remunerazione della capacita’ di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, in qualunque forma
prestate. Durante il periodo di partecipazione al mercato della
capacita’ e per l’intera durata degli impegni contrattuali non opera,
nei confronti dell’ammontare garantito, la compensazione legale e
giudiziale e non puo’ essere pattuita la compensazione volontaria.
1-quater. L’articolo 11-ter del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, non si applica ai Corpi volontari dei vigili del fuoco,
nonche’ alle relative unioni. ))

Art. 9

Misure urgenti ambientali in materia
di classificazione dei rifiuti

(( 1. I numeri da 1 a 7 della parte premessa all’introduzione
dell’allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, sono sostituiti dal seguente:
«1. La classificazione dei rifiuti e’ effettuata dal produttore
assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le
disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento
(UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, nonche’
nel regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell’8 giugno 2017.». ))

(( Art. 9 bis

Disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che
modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione
dell’utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. Procedura
d’infrazione n. 2017/0127

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 217, comma 1, dopo le parole: «Il presente titolo
disciplina la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
sia per prevenirne e ridurne l’impatto sull’ambiente» sono inserite
le seguenti: «, favorendo, fra l’altro, livelli sostenuti di
riduzione dell’utilizzo di borse di plastica,» e dopo le parole:
«come integrata e modificata dalladirettiva 2004/12/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio» sono inserite le seguenti: «e dalla
direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio»;
b) all’articolo 218, comma 1, dopo la lettera dd) sono aggiunte le
seguenti:
«dd-bis) plastica: un polimero ai sensi dell’articolo 3, punto 5),
delregolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, a cui possono essere stati aggiunti additivi o altre
sostanze e che puo’ funzionare come componente strutturale principale
delle borse;
dd-ter) borse di plastica: borse con o senza manici, in plastica,
fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti;
dd-quater) borse di plastica in materiale leggero: borse di
plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 50 micron
fornite per il trasporto;
dd-quinquies) borse di plastica in materiale ultraleggero: borse di
plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 15 micron
richieste a fini di igiene o fornite come imballaggio primario per
alimenti sfusi;
dd-sexies) borse di plastica oxo-degradabili: borse di plastica
composte da materie plastiche contenenti additivi che catalizzano la
scomposizione della materia plastica in microframmenti;
dd-septies) borse di plastica biodegradabili e compostabili: borse
di plastica certificate da organismi accreditati e rispondenti ai
requisiti di biodegradabilita’ e di compostabilita’, come stabiliti
dal Comitato europeo di normazione ed in particolare dalla norma EN
13432 recepita con la norma nazionale UNI EN 13432:2002;
dd-octies) commercializzazione di borse di platica: fornitura di
borse di plastica a pagamento o a titolo gratuito da parte dei
produttori e dei distributori, nonche’ da parte dei commercianti nei
punti vendita di merci o prodotti.»;
c) all’articolo 219, comma 3, dopo la lettera d) sono aggiunte le
seguenti:
«d-bis) gli impatti delle borse di plastica sull’ambiente e le
misure necessarie al raggiungimento dell’obiettivo di riduzione
dell’utilizzo di borse di plastica;
d-ter) la sostenibilita’ dell’utilizzo di borse di plastica
biodegradabili e compostabili;
d-quater) l’impatto delle borse oxo-degradabili, come definito
dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 20-bis, paragrafo 2,
della direttiva 94/62/CE.»;
d) all’articolo 219, dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:
«3-bis. Al fine di fornire idonee modalita’ di informazione ai
consumatori e di consentire il riconoscimento delle borse di plastica
commercializzabili, i produttori delle borse di cui agli articoli
226-bis e 226-ter, ferme le certificazioni ivi previste, devono
apporre su tali borse i propri elementi identificativi, nonche’
diciture idonee ad attestare che le borse prodotte rientrino in una
delle tipologie commercializzabili. Alle borse biodegradabili e
compostabili si applica il disciplinare delle etichette o dei marchi
adottato dalla Commissione, ai sensi dell’articolo 8-bis della
direttiva 94/62/CE.»;
e) dopo l’articolo 220 e’ inserito il seguente:
«Art. 220-bis (Obbligo di relazione sull’utilizzo delle borse di
plastica). – 1. Il Consorzio nazionale imballaggi di cui all’articolo
224 acquisisce dai produttori e dai distributori di borse di plastica
i dati necessari ad elaborare la relazione annuale prevista
dall’articolo 4, paragrafo 1-bis, della direttiva 94/62/CE e comunica
tali dati alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti, avvalendosi
del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio
1994, n. 70, che, a tal fine, e’ modificato con le modalita’ previste
dalla medesima legge. Le informazioni sono fornite per via telematica
e riguardano ciascuna categoria di borse di plastica di cui
all’articolo 218, comma 1, lettere dd-ter), dd-quater),
dd-quinquies), dd-sexies) e dd-septies).
2. I dati sono elaborati dall’Istituto superiore per la protezione
e la ricerca ambientale in attuazione della metodologia di calcolo
dell’utilizzo annuale pro capite di borse di plastica e dei modelli
di segnalazione stabiliti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1-bis,
della direttiva 94/62/CE. Dal 27 maggio 2018, i dati relativi
all’utilizzo annuale delle borse di plastica in materiale leggero
sono comunicati alla Commissione europea con la relazione sugli
imballaggi e i rifiuti di imballaggio, in conformita’ all’articolo 12
della medesima direttiva.»;
f) all’articolo 224, comma 3, lettera g), sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «nonche’ campagne di educazione ambientale e di
sensibilizzazione dei consumatori sugli impatti delle borse di
plastica sull’ambiente, in particolare attraverso la diffusione delle
informazioni di cui all’articolo 219, comma 3, lettere d-bis), d-ter)
e d-quater)»;
g) nel titolo II della parte quarta, dopo l’articolo 226 sono
aggiunti i seguenti:
«Art. 226-bis (Divieti di commercializzazione delle borse di
plastica). – 1. Fatta salva comunque la commercializzazione delle
borse di plastica biodegradabili e compostabili, e’ vietata la
commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero,
nonche’ delle altre borse di plastica non rispondenti alle seguenti
caratteristiche:
a) borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla
dimensione utile del secco:
1) con spessore della singola parete superiore a 200 micron e
contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per
cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che
commercializzano generi alimentari;
2) con spessore della singola parete superiore a 100 micron e
contenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per
cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che
commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi
alimentari;
b) borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna alla
dimensione utile del sacco:
1) con spessore della singola parete superiore a 100 micron e
contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per
cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che
commercializzano genere alimentari;
2) con spessore della singola parete superiore a 60 micron e
contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per
cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che
commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi
alimentari.
2. Le borse di plastica di cui al comma 1 non possono essere
distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per
singola unita’ deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto
delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite.
Art. 226-ter (Riduzione della commercializzazione delle borse di
plastica in materiale ultraleggero). – 1. Al fine di conseguire, in
attuazione della direttiva (UE) 2015/720, una riduzione sostenuta
dell’utilizzo di borse di plastica, e’ avviata la progressiva
riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in
materiale ultraleggero diverse da quelle aventi entrambe le seguenti
caratteristiche, attestate da certificazioni rilasciate da organismi
accreditati:
a) biodegradibilita’ e compostabilita’ secondo la norma armonizzata
UNI EN 13432:2002;
b) contenuto minimo di materia prima rinnovabile secondo le
percentuali di cui al comma 2, lettere a), b) e c), determinato sulla
base dello standard di cui al comma 4.
2. La progressiva riduzione delle borse di plastica in materiale
ultraleggero e’ realizzata secondo le seguenti modalita’:
a) dal 1° gennaio 2018, possono essere commercializzate
esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un
contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40 per
cento;
b) dal 1° gennaio 2020, possono essere commercializzate
esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un
contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 50 per
cento;
c) dal 1° gennaio 2021, possono essere commercializzate
esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un
contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 60 per
cento.
3. Nell’applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 sono fatti
comunque salvi gli obblighi di conformita’ alla normativa
sull’utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti
adottata in attuazione dei regolamenti (UE) n. 10/2011, (CE) n.
1935/2004 e (CE) n. 2023/2006, nonche’ il divieto di utilizzare la
plastica riciclata per le borse destinate al contatto alimentare.
4. Gli organismi accreditati certificano la presenza del contenuto
minimo di materia prima rinnovabile determinando la percentuale del
carbonio di origine biologica presente nelle borse di plastica
rispetto al carbonio totale ivi presente ed utilizzando a tal fine lo
standard internazionale vigente in materia di determinazione del
contenuto di carbonio a base biologica nella plastica ovvero lo
standard UNI CEN/TS 16640.
5. Le borse di plastica in materiale ultraleggero non possono
essere distribuite a titolo gratuito e tal fine il prezzo di vendita
per singola unita’ deve risultare dallo scontrino o fattura
d’acquisto delle merci o dei prodotti imballati per il loro
tramite.»;
h) all’articolo 261, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli
226-bis e 226-ter e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 2.500 a 25.000 euro.
4-ter. La sanzione amministrativa di cui al comma 4-bis e’
aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto
riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica oppure un valore
di queste ultime superiore al 10 per cento del fatturato del
trasgressore, nonche’ in caso di utilizzo di diciture o altri mezzi
elusivi degli obblighi di cui agli articoli 226-bis e 226-ter.
4-quater. Le sanzioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter sono applicate
ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; all’accertamento delle
violazioni provvedono, d’ufficio o su denunzia, gli organi di polizia
amministrativa, fermo restando quanto previsto dall’articolo 13 della
citata legge n. 689 del 1981.».
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto sono abrogati:
a) i commi 1129, 1130 e 1131 dell’articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296;
b) l’articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28. ))

(( Art. 9 ter

Disposizioni per l’utilizzo delle disponibilita’ residue alla
chiusura delle contabilita’ speciali in materia di protezione
civile e trasferite alle regioni

1. Al fine di favorire l’utilizzo delle risorse derivanti dalla
chiusura delle contabilita’ speciali di cui all’articolo 5, commi
4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, secondo le
procedure ordinarie di spesa, le regioni sono tenute a conseguire un
valore positivo del saldo previsto dall’articolo 1, comma 466, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, di importo pari alla differenza tra
le risorse accertate nel 2017 riversate alle regioni a seguito della
chiusura delle contabilita’ speciali in materia di protezione civile,
ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio
2016, n. 90, e i correlati impegni dell’esercizio 2017.
Conseguentemente, negli esercizi dal 2018 al 2020, il predetto
obiettivo di saldo e’ ridotto di un importo pari agli impegni
correlati alle risorse accertate di cui al periodo precedente, fermo
restando il conseguimento di un saldo non negativo. ))

(( Art. 9 quater

Disposizioni concernenti i servizi di trasporto
pubblico locale

1. All’articolo 48, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
la lettera e) e’ sostituita dalla seguente:
«e) in caso di sostituzione del gestore a seguito di gara,
previsione nei bandi di gara del trasferimento senza soluzione di
continuita’ di tutto il personale dipendente dal gestore uscente al
subentrante con l’esclusione dei dirigenti, applicando in ogni caso
al personale il contratto collettivo nazionale di settore e il
contratto di secondo livello o territoriale applicato dal gestore
uscente, nel rispetto delle garanzie minime disciplinate all’articolo
3, paragrafo 3, secondo periodo, della direttiva 2001/23/CE del
Consiglio, del 12 marzo 2001. Il trattamento di fine rapporto
relativo ai dipendenti del gestore uscente che transitano alle
dipendenze del soggetto subentrante e’ versato all’INPS dal gestore
uscente».
2. All’articolo 71, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, al primo periodo, dopo la parola:
«accertatori» sono aggiunte le seguenti: «, previa verifica della
possibilita’ di reimpiegare efficacemente con tali mansioni il
personale dipendente dichiarato non idoneo». ))

(( Art. 9 quinquies

Modifica all’articolo 27 del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50

1. All’articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il
comma 12-quinquies e’ abrogato. ))

(( Art. 9 sexies

Norme di contrasto del fenomeno degli incendi boschivi

1. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n.
353, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I contratti che
costituiscono diritti reali di godimento su aree e immobili situati
nelle zone di cui al primo periodo stipulati entro due anni dal fatto
sono trasmessi, a cura dell’Agenzia delle entrate, entro trenta
giorni dalla registrazione, al prefetto e al procuratore della
Repubblica presso il tribunale competente. La disposizione di cui al
periodo precedente si applica anche con riguardo ai contratti di
affitto e di locazione relativi alle predette aree e immobili.».
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 della legge 21 novembre 2000,
n. 353, e’ inserito il seguente:
«1-bis. La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 non si
applica al proprietario vittima del delitto, anche tentato, di
estorsione, accertato con sentenza definitiva, quando la violenza o
la minaccia e’ consistita nella commissione di uno dei delitti
previsti dagli articoli 423-bis e 424 del codice penale e sempre che
la vittima abbia riferito della richiesta estorsiva all’autorita’
giudiziaria o alla polizia giudiziaria.». ))

Capo IV

Ulteriori interventi per il Mezzogiorno e per la coesione
territoriale

Art. 10

Ulteriori misure in favore dell’occupazione
nel Mezzogiorno

1. Allo scopo di facilitare la ricollocazione dei lavoratori
espulsi dai processi produttivi nelle regioni Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, l’Agenzia
nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), istituita ai
sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo (( 14 settembre 2015
)), n. 150, realizza, in raccordo con le regioni interessate nonche’
con i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui
all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, programmi per
la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori coinvolti in
situazioni di crisi aziendale o settoriale. A tal fine e’ autorizzata
la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2017 e 25 milioni di euro
per l’anno 2018 a favore dell’ANPAL. Al relativo onere si provvede:
a) quanto a 15 milioni di euro per l’anno 2017 e 25 milioni di euro
per l’anno 2018, mediante versamento all’entrata del bilancio dello
Stato, da effettuare nei medesimi anni, di quota dei corrispondenti
importi delle disponibilita’ in conto residui del Fondo Sociale per
Occupazione e Formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
b) quanto a 15 milioni di euro per l’anno 2017 e 25 milioni di euro
per l’anno 2018, ai fini della compensazione degli effetti finanziari
in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti
all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
(( 1-bis. All’articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per l’anno 2017
e nel limite di spesa di 7 milioni di euro per il medesimo anno, a
ciascuno dei soggetti di cui al presente comma e’ altresi’
riconosciuta la medesima indennita’ giornaliera onnicomprensiva pari
a 30 euro nel periodo di sospensione dell’attivita’ lavorativa
derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, per un
periodo non superiore complessivamente a quaranta giorni in corso
d’anno. Al relativo onere, pari a 7 milioni di euro per l’anno 2017,
si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.».
1-ter. All’articolo 1, comma 347, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, le parole: «dell’indennita’» sono sostituite dalle seguenti:
«delle indennita’». ))

(( Art. 10 bis

Progetti speciali di prevenzione dei danni
nella regione Sardegna

1. La disposizione di cui all’articolo 8, comma 10-bis, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e’ prorogata fino al 31 dicembre
2019. ))

(( Art. 10 ter

Disposizioni in materia di sviluppo di unita’ produttive del
Ministero della difesa nel Mezzogiorno

1. Al fine di consentire il raggiungimento dell’economica gestione
delle unita’ produttive dell’Agenzia industrie difesa di Fontana
Liri, Messina, Castellammare di Stabia, Torre Annunziata e Capua, al
codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 48, comma 1, primo periodo, le parole: «ed e’
organizzata in funzione del conseguimento dei suoi specifici
obiettivi, ai sensi dell’articolo 12» sono sostituite dalle seguenti:
«per il conseguimento dei suoi specifici obiettivi e missioni,
nonche’ per lo svolgimento dei compiti permanenti cosi’ come previsto
dall’articolo 12»;
b) all’articolo 2190:
1) al comma 1, il secondo periodo e’ soppresso;
2) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. Allo scopo di conseguire il processo di risanamento del
sistema costituito dalle unita’ produttive di cui all’articolo 48,
comma 1, l’Agenzia predispone, entro il 31 dicembre 2017, un piano
industriale triennale, da approvare con decreto del Ministro della
difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
che individui le progressive misure volte a realizzare sinergie
gestionali nell’ambito della propria attivita’ anche attraverso il
conseguimento della complessiva capacita’ di operare dell’Agenzia
medesima secondo criteri di economica gestione. Al termine del
predetto triennio, il Ministro della difesa, d’intesa con il Ministro
dell’economia e delle finanze, opera una verifica della
sostenibilita’ del sistema industriale dell’Agenzia e, in sede di
approvazione del nuovo piano industriale triennale, individua le
unita’ produttive i cui risultati compromettono la stabilita’ del
sistema ed il conseguimento dell’economica gestione dell’Agenzia e
per le quali il Ministero della difesa procede alla liquidazione
coatta amministrativa.». ))

Art. 11

Interventi urgenti per il contrasto della poverta’ educativa minorile
e della dispersione scolastica nel Mezzogiorno

1. Al fine di realizzare specifici interventi educativi urgenti
nelle regioni del Mezzogiorno volti al contrasto della poverta’
educativa minorile e della dispersione scolastica, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca, di concerto con i Ministri dell’interno e della giustizia,
sono individuate le aree di esclusione sociale, caratterizzate da
poverta’ educativa minorile e dispersione scolastica, nonche’ da un
elevato tasso di fenomeni di criminalita’ organizzata.
2.Entro trenta giorni dall’adozione del decreto, di cui al comma 1,
il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca indice
una procedura selettiva per la presentazione di progetti recanti la
realizzazione di interventi educativi di durata biennale, volti al
contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di poverta’
educativa, nonche’ per la prevenzione delle situazioni di fragilita’
nei confronti della capacita’ attrattiva della criminalita’.
3. Possono partecipare alla procedura di cui al comma 2 le reti di
istituzioni scolastiche presenti nelle aree individuate con il
decreto di cui al comma 1, che abbiano attivato, per la realizzazione
degli interventi educativi di durata biennale, partenariati con enti
locali, soggetti del terzo settore, strutture territoriali del CONI,
delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive
associate e degli enti di promozione sportiva o servizi educativi
pubblici per l’infanzia, operanti nel territorio interessato.
(( 3-bis. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica e
avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili, provvede a monitorare l’efficacia e la validita’ dei
progetti e delle relative finalita’ di cui al comma 2, nonche’ a
valutareex postla qualita’ dei risultati conseguiti. ))
4. La procedura di cui al comma 2 e’ finanziata nell’ambito delle
risorse del Programma operativo nazionale «Per la scuola —
competenze e ambienti per l’apprendimento», riferito al periodo di
programmazione 2014/2020, di cui alla decisione della Commissione
europea C(2014) 9952 del 17 dicembre 2014, in coerenza con quanto
previsto dalla stessa programmazione.
(( 4-bis. Al fine di realizzare specifici interventi educativi
urgenti nelle regioni del Mezzogiorno, volti a favorire il corretto
sviluppo dei processi cognitivi e comunicativi dei bambini sordi e la
loro inclusione sociale, nelle more dell’entrata in vigore delle
disposizioni di riordino degli istituti atipici di cui all’articolo
67, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, ed al fine di consentire il funzionamento degli stessi
sino all’entrata in carica dei nuovi organi direttivi, ai medesimi
istituti e’ assegnato un contributo pari a 500.000 euro per ciascuno
degli anni 2017 e 2018.
4-ter. All’onere derivante dal comma 4-bis, pari a 500.000 euro per
ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 202, della legge 13
luglio 2015, n. 107. ))

(( Art. 11 bis

Misure urgenti per garantire lo svolgimento dell’anno scolastico
2017/2018 nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017

1. Per consentire il regolare inizio dell’anno scolastico 2017/2018
nella regione Abruzzo e nelle altre regioni colpite dagli eventi
sismici del 2016 e del 2017, all’articolo 18-bis del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: «2016/2017», ovunque ricorrono, sono
inserite le seguenti: «e 2017/2018»;
b) al comma 2, le parole: «ed euro 15 milioni nell’anno 2017» sono
sostituite dalle seguenti: «, euro 10 milioni nell’anno 2017 ed euro
5 milioni nell’anno 2018»;
c) al comma 5, alinea, le parole: «ed euro 15 milioni nell’anno
2017» sono sostituite dalle seguenti: «, euro 10 milioni nell’anno
2017 ed euro 5 milioni nell’anno 2018»;
d) al comma 5, lettera a), dopo le parole: «5 milioni nel 2016»
sono inserite le seguenti: «ed euro 5 milioni nel 2018»;
e) al comma 5, lettera b), le parole: «15 milioni» sono sostituite
dalle seguenti: «10 milioni». ))

(( Art. 11 ter

Misure per interventi di messa in sicurezza
di edifici scolastici

1. Al fine di agevolare la redistribuzione delle somme
definanziate, relative alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e alle
delibere del CIPE n. 32/2010, del 13 maggio 2010, e n. 6/2012, del 20
gennaio 2012, nell’ambito delle stesse regioni i cui territori sono
oggetto dei definanziamenti, all’articolo 1, comma 165, della legge
13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quarto periodo:
1) dopo la parola: «somme» sono inserite le seguenti: «, gia’
disponibili o che si rendano disponibili a seguito dei
definanziamenti,»;
2) le parole: «nazionale triennale 2015-2017 di cui al comma 160»
sono sostituite dalle seguenti: «delle medesime regioni i cui
territori sono oggetto dei definanziamenti»;
3) dopo la parola: «Comitato» sono inserite le seguenti: «entro il
31 dicembre 2017»;
4) le parole: «nonche’ degli interventi che si rendono necessari
all’esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui
ai commi da 177 a 179 e di quelli che si rendono necessari sulla base
dei dati risultanti dall’Anagrafe dell’edilizia scolastica» sono
soppresse;
b) al settimo periodo:
1) dopo la parola: «revoca» sono inserite le seguenti: «, gia’
disponibili o che si rendano disponibili,»;
2) le parole: «nazionale triennale 2015-2017» sono sostituite dalle
seguenti: «delle medesime regioni i cui territori sono oggetto dei
definanziamenti»;
c) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le erogazioni sono
effettuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo
modalita’ operative da definire a stato di avanzamento dei lavori.».
2. Gli enti locali beneficiari delle disposizioni di cui al comma 1
del presente articolo sono tenuti a trasmettere le informazioni
relative agli investimenti effettuati al sistema di monitoraggio
opere pubbliche della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche
(BDAP-MOP) del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
3. All’articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n.
45, al primo periodo, le parole: «commi 161 e 165» sono sostituite
dalle seguenti: «comma 161». ))

(( Art. 11 quater

Interventi urgenti in materia di edilizia giudiziaria
nelle regioni del Mezzogiorno

1. Al fine di favorire la piena funzionalita’ del sistema
giudiziario nel Mezzogiorno, e’ autorizzata la spesa di 20 milioni di
euro per l’anno 2017, di 30 milioni di euro per l’anno 2018 e di 40
milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, da
destinare ad interventi urgenti connessi alla progettazione, alla
ristrutturazione, all’ampliamento e alla messa in sicurezza delle
strutture giudiziarie ubicate nelle regioni Campania, Puglia,
Calabria e Sicilia.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui
al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al Ministero della giustizia.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
))

Art. 12

Costo standard per studente

1. Per costo standard per studente delle universita’ statali si
intende il costo di riferimento attribuito al singolo studente
iscritto entro la durata normale dei corsi di studio, tenuto conto
della tipologia di corso, delle dimensioni dell’ateneo e dei
differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui
opera l’universita’. In attuazione di quanto disposto dall’articolo
5, comma 4, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il
costo standard per studente costituisce parametro di riferimento per
la ripartizione annuale di una percentuale del fondo di finanziamento
ordinario (FFO) secondo quanto indicato nel presente articolo.
2. La determinazione e l’eventuale aggiornamento del modello di
calcolo del costo standard di ateneo sono definiti sulla base dei
seguenti criteri e relativi indici di costo:
a) criterio del costo del personale docente: si utilizzano come
indici di costo gli standard di docenza previsti per l’accreditamento
iniziale dei corsi di studio e come costo medio di riferimento, cui
parametrare la dotazione standard di docenza, il costo caratteristico
di ateneo del professore di I fascia. Nella determinazione della
dotazione di docenza si utilizza come numero standard di studenti
nelle classi delle aree medico-sanitaria, scientifico tecnologica e
umanistico sociale il valore compreso nell’intervallo tra il 60 per
cento e il 100 per cento del numero di riferimento previsto in sede
di accreditamento, in modo da tenere conto dei costi fissi della
docenza necessaria per l’accreditamento;
b) criterio del costo della docenza a contratto: e’ riferito al
monte ore di didattica integrativa aggiuntiva stabilito in misura
pari al 30 per cento del monte ore di didattica standard della
docenza di cui alla lettera a), parametrato al valore medio di 120
ore per i professori e 60 ore per i ricercatori;
c) criterio del costo del personale tecnico amministrativo: si
attribuisce una dotazione standard pari ad una unita’ di personale
per ogni docente come risultante dal criterio di cui alla lettera a)
e, in aggiunta, un numero di figure di supporto tecnico parametrato a
quelle eventualmente richieste in sede di accreditamento dei corsi di
studio e un numero di collaboratori ed esperti linguistici pari a
quelli in servizio presso l’ateneo;
d) criterio dei costi di funzionamento e di gestione delle
strutture didattiche, di ricerca e di servizio dei diversi ambiti
disciplinari: il costo e’ stimato sulla base degli oneri medi
rilevati dai bilanci degli atenei, tenendo altresi’ conto dei costi
fissi della sede universitaria non dipendenti dalla numerosita’ degli
iscritti.
(( 2-bis. A decorrere dall’anno 2018 la dotazione standard di
docenza di cui al comma 2, lettera a), e’ determinata in modo che
rimanga costante quando il numero di studenti e’ compreso tra le
numerosita’ minime e massime per ogni classe di corso di studi,
stabilite con il decreto di cui al comma 6. ))
3. Al fine di tenere conto dei differenti contesti (( economici e
territoriali )) in cui ogni universita’ si trova ad operare, al costo
standard di ateneo di cui al comma 2 e’ aggiunto un importo di natura
perequativa parametrato fino ad un massimo del 10 per cento rispetto
al costo standard medio nazionale, in base alla diversa capacita’
contributiva degli studenti iscritti all’universita’, determinata
tenendo conto del reddito medio familiare della ripartizione
territoriale, (( di norma a livello regionale, )) ove ha sede
l’ateneo.
4. Al fine di assicurare la continuita’ e l’integrale distribuzione
dei finanziamenti per le universita’ statali sono confermate le
assegnazioni gia’ disposte per gli anni 2014, 2015 e 2016 a valere
sul fondo di finanziamento ordinario che, in relazione al costo
standard per studente, sono state attribuite in coerenza con quanto
definito ai commi 2 e 3 per l’ammontare gia’ indicato nei decreti
ministeriali di attribuzione del FFO.
5. Per l’anno 2017 la quota del FFO ripartita in base al criterio
del costo standard per studente e’ fissata con il decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca relativo
ai criteri di riparto del fondo di finanziamento ordinario entro
l’intervallo compreso tra il 19 per cento e il 22 per cento del
relativo stanziamento, al netto degli interventi con vincolo di
destinazione. Al fine di assicurare il tempestivo riparto dei
finanziamenti sono utilizzati gli stessi importi del costo standard e
i dati sugli studenti utilizzati per il riparto del FFO dell’anno
2016.
6. Entro sessanta giorni (( dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto )), con decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, acquisti
i pareri di CRUI e ANVUR, si provvede alla rideterminazione del
modello di calcolo del costo standard per studente sulla base dei
criteri e relativi indici di costo di cui al comma 2, integrati di un
ulteriore importo di natura perequativa, in aggiunta a quello di cui
al comma 3, che tenga conto della diversa accessibilita’ di ogni
universita’ in funzione della rete dei trasporti e dei collegamenti.
Tale ulteriore importo e’ parametrato rispetto al costo standard
medio nazionale, fino ad un massimo del 10 per cento.
7. Il decreto di cui al comma 6 ha validita’ triennale e trova
applicazione a decorrere dall’anno 2018 ai fini della ripartizione di
una percentuale del FFO, al netto degli interventi con vincolo di
destinazione, non inferiore a quella del comma 5, incrementata tra il
2 per cento e il 5 per cento all’anno, in modo da sostituire
gradualmente la quota di finanziamento determinata sulla base del
trasferimento storico e fino ad un massimo del 70 per cento.
(( 8. Ai fini di cui al comma 7, il costo standard per studente di
ateneo e’ moltiplicato per il numero di studenti regolarmente
iscritti al corso di studi da un numero di anni accademici non
superiore alla sua durata normale, cui si aggiungono gli studenti
iscritti al primo anno fuori corso.
8-bis. All’Accademia nazionale di Santa Cecilia e’ concesso, per
l’anno 2017, un contributo straordinario di 4 milioni di euro e, a
decorrere dall’anno 2018, un contributo ordinario di euro 250.000
annui a copertura degli oneri riferibili al pagamento degli
emolumenti dei docenti dei corsi di perfezionamento istituiti
dall’articolo 1 del regio decreto 22 giugno 1939, n. 1076, e relativi
agli insegnamenti individuati dall’articolo 2 del medesimo regio
decreto. Al relativo onere si provvede, quanto a 4 milioni di euro
per l’anno 2017, mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 202, della
legge 13 luglio 2015, n. 107, e, quanto a euro 250.000 a decorrere
dall’anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163. ))

(( Art. 12 bis

Ulteriori disposizioni per le universita’

1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18
luglio 2011, n. 142, rientrano tra i fondi statali di incentivazione
le quote destinate agli atenei diverse da quelle di seguito elencate:
la quota base, la quota premiale e l’intervento perequativo del fondo
per il finanziamento ordinario delle universita’ (FFO), il fondo per
la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, il fondo
per l’edilizia universitaria e per le grandi attrezzature
scientifiche e il fondo per le borse di studio universitarie post
lauream, in quanto gia’ ricomprese nella quota relativa alla legge 14
agosto 1982, n. 590. ))

Art. 13

Disposizioni in materia di risanamento ambientale da parte
dell’Amministrazione straordinaria ILVA

1. Ai fini dell’attuazione delle misure previste dall’articolo 1,
comma 6-undecies del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13,
fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 1 del
decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, qualora la confisca abbia ad oggetto
le obbligazioni di cui alla predetta disposizione, ferma la
destinazione delle somme rivenienti dalla sottoscrizione delle
obbligazioni per le finalita’ di cui al penultimo periodo del
predetto articolo 3, comma 1 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, il
finanziamento di cui all’articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge
n. 191 del 2015 e’ estinto mediante utilizzo delle risorse
finanziarie derivanti dalla sottoscrizione delle suddette
obbligazioni. I crediti derivanti dalla sottoscrizione delle suddette
obbligazioni sono estinti fino a concorrenza dell’ammontare delle
spese e dei costi sostenuti, a valere sul patrimonio destinato
dell’emittente costituito ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, per l’attuazione e la realizzazione
di interventi di risanamento e bonifica ambientale, compresi gli
interventi gia’ autorizzati a valere sui finanziamenti statali di cui
all’articolo 1, comma 6-bis del decreto-legge 4 dicembre 2015, n.
191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n.
13.
(( 1-bis. All’articolo 1, comma 6-undecies, del decreto-legge 4
dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1
febbraio 2016, n. 13, dopo le parole: «e, per la parte eccedente,
sulla contabilita’ speciale di cui all’articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 marzo 2015, n. 20» sono inserite le seguenti: «,
mediante la sottoscrizione di obbligazioni emesse dall’organo
commissariale di Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria ai
sensi dell’articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 1 del
2015», dopo le parole: «interventi per il risanamento e la bonifica
ambientale» sono inserite le seguenti: «dei siti facenti capo ad Ilva
S.p.A. in amministrazione straordinaria» e dopo il primo periodo e’
inserito il seguente: «I crediti derivanti dalla sottoscrizione delle
obbligazioni di cui al periodo precedente sono estinti con le
modalita’ di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 20
giugno 2017, n. 91.».
1-ter. L’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, si
attua nel senso che, a seguito del trasferimento dei complessi
aziendali del gruppo Ilva, le somme rivenienti dalla sottoscrizione
delle obbligazioni sono destinate all’attuazione e realizzazione del
piano delle misure e delle attivita’ di tutela ambientale e sanitaria
dell’impresa in amministrazione straordinaria nei limiti di quanto
eccedente gli investimenti ambientali previsti nell’ambito
dell’offerta vincolante definitiva del soggetto aggiudicatario della
procedura di trasferimento dei complessi aziendali e, per la restante
parte, alle ulteriori finalita’ previste dal medesimo articolo 3,
comma 1, per le societa’ del gruppo Ilva in amministrazione
straordinaria. ))

(( Art. 13 bis

Disposizioni in materia di bonifica ambientale e rigenerazione urbana
delle aree di rilevante interesse nazionale del comprensorio
Bagnoli-Coroglio

1. All’articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,
n. 164, il quinto periodo e’ sostituito dal seguente: «Tale importo
e’ versato dal Soggetto Attuatore alla curatela fallimentare entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, facendo comunque salvi gli effetti di eventuali
opposizioni del Commissario straordinario del Governo, del Soggetto
Attuatore, della curatela fallimentare o di terzi interessati, da
proporre, nelle forme e con le modalita’ di cui all’articolo 54 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327, entro centoventi giorni dalla data di
pubblicazione della legge di conversione del decreto legge 20 giugno
2017, n. 91, ovvero, se successiva, dalla data della conoscenza della
predetta rilevazione; per l’acquisizione della provvista finanziaria
necessaria al suddetto versamento e anche al fine di soddisfare
ulteriori fabbisogni per interventi necessari all’attuazione del
programma di cui al comma 8, il Soggetto Attuatore e’ autorizzato a
emettere su mercati regolamentati strumenti finanziari di durata non
superiore a quindici anni.». ))

(( Art. 13 ter

Disposizioni per l’accesso al trattamento pensionistico dei
lavoratori occupati in imprese che impiegano amianto

1. All’articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
le parole: «nel corso degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018» sono
sostituite dalle seguenti: «nel corso degli anni 2015, 2016, 2017,
2018, 2019 e 2020».
2. All’articolo 1, comma 276, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
le parole: «2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e
2018» sono sostituite dalle seguenti: «2 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020» e le parole: «entro l’anno
2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro l’anno 2020».
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 0,5 milioni di
euro per l’anno 2019, in 1,6 milioni di euro per l’anno 2020, in 2,1
milioni di euro per l’anno 2021, in 1,8 milioni di euro per l’anno
2022, in 1,1 milioni di euro per l’anno 2023, in 0,4 milioni di euro
per l’anno 2024 e in 0,2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2025, e agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 2 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede, per l’anno 2019,
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, a
decorrere dall’anno 2020, mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 200, della
medesima legge n. 190 del 2014.
4. Agli oneri valutati di cui al comma 3 si applica l’articolo 17,
commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. ))

Art. 14

Proroga dei termini per l’effettuazione degli investimenti di cui
all’articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232

1. All’articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «, effettuati nel periodo indicato al comma 8,» sono
soppresse;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La disposizione di
cui al presente comma si applica agli investimenti effettuati entro
il 31 dicembre 2017, ovvero entro il (( 30 settembre 2018 )), a
condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine
risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di
acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di
acquisizione.».
2. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, e’ incrementata di 4 milioni di euro per
l’anno 2024 e (( 18 milioni )) di euro per l’anno 2025.
3. (( Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati
in 45 milioni di euro per l’anno 2019, in 72 milioni di euro per
l’anno 2020, in 51 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021
al 2023 e in 6 milioni di euro per l’anno 2024 e pari a 4 milioni di
euro per l’anno 2024 e a 18 milioni di euro per l’anno 2025, si
provvede: ))
a) quanto a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al
2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al Ministero dell’economia e delle finanze per 4,820 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, e l’accantonamento relativo
al Ministero dello sviluppo economico per 1,180 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2019 al 2024;
b) (( quanto a 38 milioni di euro per l’anno 2019, a 66 milioni di
euro per l’anno 2020, a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2021 al 2023 e a 4 milioni di euro per l’anno 2024, )) mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 1 milione di euro per l’anno 2019, mediante
corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi
dell’articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89;
d) quanto (( a 18 milioni )) di euro per l’anno 2025, mediante
corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1
del presente articolo.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15

Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
nelle regioni del Mezzogiorno

1. Nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata,
Calabria, Sicilia e Sardegna, le Prefetture – Uffici territoriali del
Governo, a richiesta degli enti locali del territorio di riferimento,
forniscono agli stessi supporto tecnico e amministrativo al fine di
migliorare la qualita’ dell’azione amministrativa, rafforzare il buon
andamento, l’imparzialita’ e l’efficienza della loro azione
amministrativa, nonche’ per favorire la diffusione di buone prassi,
atte a conseguire piu’ elevati livelli di coesione sociale ed a
migliorare i servizi ad essi affidati.
2. Le forme di supporto di cui al comma 1, che si affiancano a
quelle di assistenza e sostegno di cui all’articolo 1, commi 85,
lett. d), e 88, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono esercitate nel
rispetto delle competenze e responsabilita’ dei soggetti coinvolti,
avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in via
sperimentale, per tre anni a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, a beneficio degli enti locali situati
nelle regioni di cui al comma 1. A conclusione di tale periodo, il
Ministero dell’interno effettua un monitoraggio sugli esiti della
sperimentazione, i cui risultati sono oggetto di informativa
nell’ambito della Conferenza Stato-Citta’ ed autonomie locali, di cui
al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

(( Art. 15 bis

Modifica all’articolo 52 della legge
10 febbraio 1953, n. 62

1. All’articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, il terzo
comma e’ sostituito dal seguente:
«La Commissione puo’ svolgere attivita’ conoscitiva e puo’ altresi’
procedere, secondo modalita’ definite da un regolamento interno, alla
consultazione di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle
Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, della
Conferenza delle regioni e delle province autonome e delle
associazioni di enti locali, nonche’ di rappresentanti dei singoli
enti territoriali.». ))

(( Art. 15 ter

Sanzioni ISTAT per i comuni di minori
dimensioni demografiche

1. In relazione alle disposizioni concernenti il Sistema statistico
nazionale, di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e
in considerazione della gravosita’ degli adempimenti richiesti, in
particolare, ai comuni di minori dimensioni demografiche, per i
comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti le sanzioni di
cui all’articolo 11 del predetto decreto legislativo, relative alle
inadempienze nella trasmissione delle rilevazioni statistiche di cui
al Programma statistico nazionale per il triennio 2014-2016 e
relativi aggiornamenti, sono sospese e, in caso di avvenuta
irrogazione, ne sono sospesi gli effetti, fino al 30 novembre 2017,
data entro la quale i comuni stessi devono completare ed inviare le
rilevazioni in questione. Non si fa luogo a restituzione delle somme
eventualmente versate a titolo di sanzione. ))

(( Art. 15 quater

Disapplicazione delle sanzioni per i comuni colpiti dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

1. All’articolo 1, comma 462-ter, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, dopo le parole: «nei confronti» sono inserite le seguenti: «dei
comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, nonche’». ))

(( Art. 15 quinquies

Contributo alle province e alle citta’ metropolitane

1. In considerazione dell’intesa sancita in sede di Conferenza
Stato-citta’ ed autonomie locali il 12 luglio 2017, il contributo di
12 milioni di euro di cui al comma 1-bis dell’articolo 20 del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e’ attribuito per l’anno 2017 alla
citta’ metropolitana di Milano.
2. Alle province e alle citta’ metropolitane delle regioni a
statuto ordinario, per l’esercizio delle funzioni fondamentali di cui
all’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, e’ attribuito un
contributo complessivo di 100 milioni di euro per l’anno 2017, di cui
72 milioni di euro a favore delle province e 28 milioni di euro a
favore delle citta’ metropolitane. Le risorse di cui al periodo
precedente sono ripartite secondo criteri e importi da definire, su
proposta dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e
dell’Unione delle province d’Italia (UPI), previa intesa in sede di
Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, con decreto del
Ministero dell’interno di concerto con il Ministero dell’economia e
delle finanze, da adottare entro il 10 settembre 2017. Al fine della
proposta da parte dell’UPI, ciascun presidente di provincia, entro il
4 settembre 2017, attesta all’UPI, tramite posta elettronica
certificata, la necessita’ di risorse per il perseguimento
dell’equilibrio di parte corrente, risultante dal prospetto
«equilibri di bilancio» di cui all’allegato 9 del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, con riferimento alle funzioni fondamentali.
Tale prospetto e’ formulato in coerenza con lo schema di bilancio
presentato dallo stesso presidente della provincia ai sensi
dell’articolo 174, comma 1, del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, asseverato dall’organo di
revisione, e dal quale deve emergere, anche considerando l’integrale
utilizzo dell’avanzo di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, lo squilibrio di parte corrente,
limitatamente alle funzioni fondamentali. Tale attestazione e’
verificata dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei
conti. Qualora l’intesa non sia raggiunta entro dieci giorni dalla
data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo
di cui al presente comma all’ordine del giorno della Conferenza
Stato-citta’ ed autonomie locali, il decreto e’ comunque adottato
tenendo anche conto della stima dell’equilibrio corrente 2016, al
netto dell’utilizzo dell’avanzo sulla base degli ultimi dati
disponibili relativi all’anno 2016.
3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 2, pari a 100 milioni
di euro per l’anno 2017, si provvede:
a) quanto a 90 milioni di euro, mediante corrispondente versamento
all’entrata del bilancio dello Stato delle somme impegnate e non piu’
dovute, per l’anno 2016, ai sensi dell’articolo 1, comma 979, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208. Le suddette somme restano acquisite
all’erario;
b) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
))

(( Art. 15 sexies

Intese regionali per la cessione di spazi finanziari
agli enti locali

1. In sede di prima applicazione, nell’anno 2017, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono rendere disponibili
ulteriori spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio
ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21,
nell’ambito delle intese regionali di cui all’articolo 10 della legge
24 dicembre 2012, n. 243. A tal fine ciascuna regione e provincia
autonoma, comunica, entro il termine perentorio del 30 settembre,
agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, attraverso il sistema web dedicato
al pareggio di bilancio, con riferimento a ciascun ente locale e alla
stessa regione o provincia autonoma, gli elementi informativi
occorrenti per la verifica del mantenimento del saldo di cui
all’articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. ))

(( Art. 15 septies

Gestione dei contenziosi relativi agli interventi per il risanamento
e lo sviluppo dell’area urbana di Reggio Calabria

1. E’ a carico dei soggetti competenti alla realizzazione degli
interventi inclusi nel programma di risanamento e di sviluppo
dell’area urbana di Reggio Calabria la gestione dei relativi
contenziosi ed ogni ulteriore onere derivante dai medesimi
contenziosi, a valere sulle risorse del fondo di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246, assegnate al
programma, nel limite di una percentuale compatibile con la tipologia
degli interventi. ))

(( Art. 15 octies

Disposizioni per lo svolgimento
dell’anno scolastico 2017/2018

1. L’articolo 18-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, si interpreta nel senso che per necessita’
aggiuntive si intendono sia quelle derivanti dall’esigenza di
garantire la regolare prosecuzione delle attivita’ didattiche per gli
alunni delle istituzioni scolastiche di cui al medesimo articolo
18-bis, comma 1, sia quelle derivanti dalla necessita’ di garantire
una nuova sede di servizio al personale docente ed ATA coinvolto
negli eventi sismici, come disciplinata con i contratti collettivi
integrativi regionali di cui al medesimo articolo 18-bis, comma 1,
lettera b).
2. All’articolo 64 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «2016/2017», sono inserite le
seguenti: «ed il regolare avvio delle stesse nell’anno scolastico
2017/2018» e le parole: «fino al 31 agosto 2017» sono sostituite
dalle seguenti: «sino alla data di effettiva attivazione del
contratto-quadro di cui al comma 3 e comunque entro e non oltre il 31
dicembre 2017»;
b) al comma 3, la parola: «avvio» e’ sostituita dalla seguente:
«svolgimento»;
c) al comma 4, dopo le parole: «L’acquisizione dei servizi di cui
al comma 3» sono inserite le seguenti: «nelle regioni ove si sia
verificata la prosecuzione dei servizi di cui al comma 1». ))

Art. 16

Misure urgenti per affrontare situazioni
di marginalita’ sociale

1. Al fine di superare situazioni di particolare degrado nelle aree
dei Comuni, Manfredonia in Provincia di Foggia, San Ferdinando in
Provincia di Reggio Calabria e Castel Volturno in Provincia di
Caserta, caratterizzate da una massiva concentrazione di cittadini
stranieri, possono essere istituiti, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno, uno o
piu’ commissari straordinari del Governo, nominati tra i prefetti,
anche in quiescenza, per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2
e 3. Ai commissari non spettano compensi, gettoni di presenza o altri
emolumenti comunque denominati. Gli eventuali rimborsi spese sono
posti a carico dei bilanci delle amministrazioni competenti.
2. Ferme restando le competenze del Ministero dell’interno, i
commissari straordinari di cui al comma 1 adottano, d’intesa con il
medesimo Ministero e con il Prefetto competente per territorio, un
piano di interventi per il risanamento delle aree interessate e ne
coordinano la realizzazione, curando, a tal fine, il raccordo tra gli
uffici periferici delle amministrazioni statali, in collaborazione
con le regioni e gli enti locali interessati, anche al fine di
favorire la graduale integrazione dei cittadini stranieri
regolarmente presenti nei territori interessati agevolando l’accesso
ai servizi sociali e sanitari nonche’ alle misure di integrazione
previste sul territorio, compreso l’inserimento scolastico dei
minori. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente
comma, il commissario si raccorda anche con le iniziative promosse
dalla cabina di regia della rete del lavoro agricolo di qualita’, di
cui all’articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e
successive modificazioni, nonche’ dalle sezioni territoriali della
medesima rete. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 1, sono individuate, nell’ambito delle
risorse disponibili nei bilanci delle amministrazioni interessate, le
dotazioni di mezzi e personale a supporto dei commissari
straordinari.
3. L’attuazione dei commi 1 e 2 e’ effettuata nei limiti delle
risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle
amministrazioni competenti. Per l’erogazione dei servizi di cui al
comma 2, le regioni e gli enti locali interessati possono altresi’
predisporre, anche in collaborazione con le organizzazioni del terzo
settore, appositi progetti da finanziare con risorse europee.
4. Quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i comuni ((
che accolgono richiedenti protezione internazionale )), e’
autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l’anno 2018. A tal
fine, la dotazione del fondo di cui al comma 2 dell’articolo 12 ((
del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre )) 2016, n. 225, e’
incrementata di 150 milioni di euro per l’anno 2018. Con decreto del
Ministro dell’interno, da adottare di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, entro venti giorni dalla data di
entrata in vigore (( della legge di conversione del presente decreto
)), sono definite le modalita’ di ripartizione delle risorse di cui
al presente comma tra i comuni interessati, nel limite massimo di 700
euro per ogni richiedente protezione accolto nei centri del Sistema
di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) e di 500 euro
per ognuno di quelli ospitati nelle altre strutture e comunque nei
limiti della disponibilita’ del fondo. Il Ministero dell’interno,
sulla base di uno specifico monitoraggio, (( definisce )) il
contributo spettante a ciascun comune entro il 30 novembre 2017. Agli
oneri di cui al presente comma, pari a 150 milioni di euro per l’anno
2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5. Negli anni 2018 e 2019, i comuni di cui al comma 4 possono
innalzare del 10 per cento, a valere sulle risorse disponibili nei
rispettivi bilanci, il limite di spesa di cui all’articolo 9, comma
28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con riferimento ai
rapporti di lavoro flessibile esclusivamente finalizzati a garantire
i servizi e le attivita’ strettamente funzionali all’accoglienza e
all’integrazione dei migranti. Le risorse corrispondenti alla spesa
di cui al presente comma non concorrono all’ammontare delle risorse
previste per i contratti di lavoro flessibile utilizzabili per le
procedure di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75.

(( Art. 16 bis

Contributo per interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla
tratta autostradale A24 e A25

1. Per lo sviluppo dei territori delle regioni Abruzzo e Lazio ed
al fine di consentire l’immediata esecuzione degli interventi di
ripristino e messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25
che si rendono necessari in conseguenza degli eventi sismici del
2009, del 2016 e del 2017 e’ autorizzato un contributo di 50 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 a favore della
societa’ concessionaria Strada dei Parchi S.p.A..
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione – programmazione 2014-2020 di cui all’articolo 1, comma 6,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. Il valore degli interventi di ripristino e messa in sicurezza
autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
nonche’ il contributo di cui al presente articolo sono riportati
nell’aggiornamento del piano economico-finanziario della societa’
concessionaria Strada dei Parchi S.p.A. ))

(( Art. 16 ter

Sistema automatico per la detezione dei flussi di merce in entrata
nei centri storici delle citta’ metropolitane

1. Al fine di diminuire la compressione sui flussi turistici dovuta
alla necessita’ di garantire la sicurezza, con particolare
riferimento al centro storico della citta’ di Palermo, capitale
italiana della cultura 2018, e successivamente alla citta’ di Matera,
capitale europea della cultura 2019, e’ autorizzata la realizzazione
di un sistema automatico per la detezione dei flussi di merce in
entrata nei centri storici delle citta’ metropolitane, attraverso la
realizzazione di un ulteriore modulo della Piattaforma logistica
nazionale digitale (PLN).
2. Per la realizzazione del sistema di cui al comma 1, il
contributo di cui all’articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e’ incrementato ulteriormente di 0,5 milioni di euro
per il 2017, di 2 milioni di euro per il 2018 e di 1,5 milioni di
euro per il 2019, senza obbligo di cofinanziamento da parte del
soggetto attuatore unico di cui all’articolo 61-bis del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
stipula con il soggetto attuatore unico specifica convenzione per
disciplinare l’utilizzo dei fondi.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,5 milioni
di euro per il 2017, a 2 milioni di euro per il 2018 e a 1,5 milioni
di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al medesimo Ministero. ))

(( Art. 16 quater

Risorse per interventi sulla rete stradale connessa
con l’itinerario Salerno-Reggio Calabria

1. Le risorse di cui all’articolo 1, comma 69, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, e quelle assegnate alla societa’ ANAS S.p.A.
per l’adeguamento di alcuni tratti dell’autostrada Salerno-Reggio
Calabria ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c), del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che a seguito
dell’attivita’ di project review risultino non piu’ necessarie al
completamento dei progetti sono destinate dalla societa’ ANAS S.p.A.
ad interventi di miglioramento della rete stradale calabrese inseriti
nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e la societa’ ANAS S.p.A. e connessa con l’itinerario
Salerno-Reggio Calabria. ))

(( Art. 16 quinquies

Tavolo per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici
interregionali di competenza statale

1. All’articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 12, capoverso 2-bis, il secondo e il terzo periodo sono
sostituiti dal seguente: «Per i servizi di linea di competenza
statale, gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di
sicurezza e regolarita’ dei servizi, ai sensi dell’articolo 3, comma
2, lettera g), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285,
relativamente all’ubicazione delle aree di fermata, sono validi fin
quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di
sicurezza»;
b) il comma 12-bis e’ sostituito dal seguente:
«12-bis. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da
adottare entro il 30 ottobre 2017, e’ istituito un tavolo di lavoro
finalizzato a individuare i principi e i criteri per il riordino
della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di
competenza statale, anche avendo specifico riguardo alla tutela dei
viaggiatori e garantendo agli stessi adeguati livelli di sicurezza
del trasporto. Al tavolo di lavoro partecipano i rappresentanti, nel
numero massimo di due ciascuno, del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, del Ministero dello sviluppo economico, delle
associazioni di categoria del settore maggiormente rappresentative e
del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU),
nonche’ un rappresentante di ciascun operatore privato che operi in
almeno quattro regioni e che non aderisca alle suddette associazioni.
Ai componenti del tavolo di lavoro non sono corrisposti compensi di
alcun tipo, gettoni ne’ rimborsi spese. Dall’istituzione e dal
funzionamento del tavolo di lavoro non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». ))

(( Art. 16 sexies

Disposizioni urgenti per il proseguimento delle attivita’
emergenziali nelle aree del centro Italia colpite dal sisma e per
l’efficacia delle attivita’ di protezione civile

1. All’articolo 8, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229, le parole: «31 luglio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2017».
2. In considerazione della complessita’ della situazione
determinatasi a seguito del susseguirsi di eventi sismici di forte
intensita’, in deroga a quanto previsto dall’articolo 5, comma 1-bis,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la durata dello stato di
emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del
25 agosto 2016, successivamente esteso in relazione ai successivi
eventi, con deliberazioni, rispettivamente, del 27 e del 31 ottobre
2016 e del 20 gennaio 2017, e’ prorogata fino al 28 febbraio 2018. Lo
stato di emergenza di cui al primo periodo puo’ essere prorogato con
deliberazione del Consiglio dei ministri per un periodo massimo
ulteriore di centottanta giorni. Conseguentemente, allo scopo di
fronteggiare gli oneri derivanti dal proseguimento delle attivita’ di
assistenza nel prolungamento della fase di prima emergenza,
assicurando le necessarie attivita’ senza soluzione di continuita’,
oltre che per far fronte all’anticipazione disposta ai sensi del
comma 13 dell’articolo 28 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
come sostituito dal comma 3 del presente articolo, al comma 1
dell’articolo 20-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le
parole: «fino a 500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti:
«fino a 700 milioni di euro».
3. All’articolo 28 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
il comma 13 e’ sostituito dal seguente:
«13. Ad esclusione degli interventi che sono ricompresi e
finanziati nell’ambito del procedimento di concessione dei contributi
per la ricostruzione, agli oneri derivanti dall’attuazione del
presente articolo ed a quelli relativi alla raccolta, al trasporto,
al recupero e allo smaltimento dei rifiuti si provvede nel limite
delle risorse disponibili sul fondo di cui all’articolo 4. Le
amministrazioni coinvolte operano con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Allo scopo di assicurare il
proseguimento, senza soluzione di continuita’, delle attivita’ di cui
al comma 4 del presente articolo, in anticipazione rispetto a quanto
previsto dall’articolo 4, comma 3, del presente decreto, con
ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottata
d’intesa con il Commissario del Governo per la ricostruzione nei
territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, e’ assegnata la
somma di euro 100 milioni a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo
di solidarieta’ dell’Unione europea di cui al regolamento (CE) n.
2012/2002 del Consiglio, dell’11 novembre 2002.».
4. Al fine di garantire l’omogeneita’ operativa delle attivita’
funzionali al monitoraggio e al coordinamento delle attivita’ di
rendicontazione delle risorse finanziarie provenienti dall’Unione
europea nonche’ di assicurare il completamento dei procedimenti
amministrativo-contabili di cui al comma 2 dell’articolo 42 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in relazione agli eventi
sismici che hanno interessato il territorio delle regioni Lazio,
Marche, Umbria e Abruzzo dal 24 agosto 2016, l’autorizzazione
prevista dal comma 4 dell’articolo 50-bis del medesimo decreto-legge
n. 189 del 2016 e’ prorogata fino al 28 febbraio 2019. Ai relativi
oneri, quantificati in euro 1.100.000 per l’anno 2018 e in euro
190.000 per l’anno 2019, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4, comma
1, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, come incrementata
dall’articolo 42, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
5. Al comma 4 dell’articolo 41 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
le parole: «con le medesime modalita’, su richiesta delle
Amministrazioni interessate,» sono soppresse ed e’ aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, sono individuate le modalita’ di impiego e la
ripartizione delle risorse.».
6. All’articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, le parole: «esclusivamente per quelli» sono
soppresse;
b) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Fatto salvo l’adempimento degli obblighi dichiarativi di
legge, non sono soggetti all’imposta di successione ne’ alle imposte
e tasse ipotecarie e catastali ne’ all’imposta di registro o di bollo
gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli eventi
sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio,
Marche ed Umbria a far data dal 24 agosto 2016.
7-ter. Le esenzioni previste dal comma 7-bis sono riconosciute
esclusivamente con riguardo alle successioni di persone fisiche che
alla data degli eventi sismici si trovavano in una delle seguenti
condizioni:
a) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di
godimento relativi ad immobili ubicati nei comuni di cui agli
allegati 1, 2 e 2-bis al presente decreto;
b) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di
godimento relativi ad immobili ubicati nei territori dei comuni di
Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto e
dichiarati inagibili ai sensi del secondo periodo del comma 1
dell’articolo 1 del presente decreto;
c) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di
godimento relativi ad immobili distrutti o dichiarati inagibili
ubicati in comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria,
diversi da quelli indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al presente
decreto, qualora sia dimostrato il nesso di causalita’ diretto tra i
danni ivi verificatisi e gli eventi sismici occorsi a far data dal 24
agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata.
7-quater. Le esenzioni previste dal comma 7-bisnon si applicano
qualora al momento dell’apertura della successione l’immobile sia
stato gia’ riparato o ricostruito, in tutto o in parte.
7-quinquies. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalita’ di
rimborso delle somme gia’ versate a titolo di imposta di successione,
di imposte e tasse ipotecarie e catastali, di imposta di registro o
di bollo, relativamente alle successioni che soddisfano i requisiti
di cui ai commi 7-bis e 7-ter ed aperte in data anteriore a quella di
entrata in vigore della presente disposizione. Con riguardo alle
somme rimborsate ai sensi del primo periodo non sono dovuti
interessi».
7. Agli oneri derivanti dal comma 6, lettera b), capoversi da 7-bis
a 7-quater, valutati in euro 50.000 a decorrere dall’anno 2017, e
agli oneri derivanti dal comma 6, lettera b), capoverso 7-quinquies,
pari a euro 100.000 per l’anno 2017 e a euro 150.000 per l’anno 2018,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2017-2019, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. ))

(( Art. 16 septies

Utilizzo degli avanzi di amministrazione per i comuni colpiti dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

1. Al fine di garantire l’utilizzazione degli avanzi di
amministrazione per investimenti legati al recupero e alla
sistemazione di pubblici edifici e infrastrutture, all’articolo
43-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole:
«investimenti connessi alla ricostruzione» sono inserite le seguenti:
«, al miglioramento della dotazione infrastrutturale nonche’ al
recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la
popolazione,». ))

(( Art. 16 octies

Modifiche all’articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n.
190

1. All’articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «articolo 9, comma 17, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,» sono
inserite le seguenti: «compresi i titolari di redditi di lavoro
dipendente, nonche’ i titolari di redditi equiparati e assimilati a
quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite,» e
dopo le parole: «al rimborso di quanto indebitamente versato,» sono
inserite le seguenti: «nei limiti della spesa autorizzata dal
presente comma,»;
b) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Il
contribuente che abbia tempestivamente presentato un’istanza di
rimborso generica ovvero priva di documentazione e, per gli anni
d’imposta 1990, 1991 e 1992, non abbia presentato le dichiarazioni
dei redditi, entro il 30 ottobre 2017 puo’ integrare l’istanza gia’
presentata con i dati necessari per il calcolo del rimborso.
Successivamente al 30 ottobre 2017, gli uffici dell’Agenzia delle
entrate richiedono i dati necessari per il calcolo del rimborso, che
devono essere forniti entro sessanta giorni dalla richiesta, ai
contribuenti che abbiano tempestivamente presentato un’istanza di
rimborso generica ovvero priva di documentazione e, per gli anni
d’imposta 1990, 1991 e 1992, non abbiano presentato le dichiarazioni
dei redditi e non abbiano provveduto all’integrazione. Per i
contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente nonche’
titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro
dipendente che hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello
740 per le stesse annualita’, l’importo oggetto di rimborso viene
calcolato direttamente dall’Agenzia delle entrate in funzione delle
ritenute subite a titolo di lavoro dipendente in essa indicate. In
relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l’ammontare
delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente
comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale
del 50 per cento sulle somme dovute; a seguito dell’esaurimento delle
risorse stanziate dal presente comma non si procede all’effettuazione
di ulteriori rimborsi. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia
delle entrate, da emanare entro il 30 settembre 2017, sono stabilite
le modalita’ e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei
limiti di spesa stabiliti dal presente comma»;
c) il quarto periodo e’ soppresso. ))

(( Art. 16 novies

Disposizioni per le celebrazioni in onore
di Antonio Gramsci

1. Al fine di consentire lo svolgimento, in particolare nelle
regioni del Mezzogiorno, delle celebrazioni della figura di Antonio
Gramsci, in occasione dell’ottantesimo anno dalla sua scomparsa, e’
autorizzata la spesa di 350.000 euro per l’anno 2017. Agli oneri
derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a 350.000 euro per
l’anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190. ))

(( Art. 16 decies

Disposizioni concernenti la ripartizione delle quote aggiuntive di
tonno rosso

1. A decorrere dall’anno 2018, con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, sono incluse nella
ripartizione delle quote aggiuntive di tonno rosso previste per
l’Italia tutte le tonnare fisse elencate nell’allegato C al decreto
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 17
aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio
2015, che presentino la relativa richiesta. ))

Art. 17

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.