Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il Personale scolastico – Ufficio II
Ai DIRETTORI GENERALI
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Oggetto: D.D.G. 13.7.2011 – Concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici – Titoli di accesso – Chiarimenti
In merito al concorso a dirigente scolastico e ai requisiti di accesso per la partecipazione al medesimo, occorre premettere che al concorso suddetto è ammesso a partecipare il personale docente ed educativo in servizio nelle istituzioni scolastiche statali che sia in possesso della laurea magistrale o titolo equiparato ovvero di laurea conseguita in base al precedente ordinamento e che abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni in qualsiasi ordine di scuola.
Con specifico riferimento al primo dei requisiti di ammissione, ossia ai titoli di studio sopra richiamati come da espressa previsione del D.P.R. 10luglio2008, n. 140 (regolamento sulle procedure di reclutamento dei dirigenti scolastici) si forniscono chiarimenti sui seguenti titoli di accesso, oggetto di incertezza interpretativa.
Emergono perplessità innanzitutto sulla validità dei titoli degli insegnanti di religione cattolica (Idr). L’atipicità del ruolo e i numerosi titoli che vengono rilasciati per l’insegnamento delle discipline ecclesiastiche hanno dato luogo a quesiti in merito all’equiparazione degli stessi alle suddette lauree.
Al riguardo si precisa quanto segue.
Il titolo da considerare valido ai fini dell’accesso al concorso è quello di licenza in Teologia, nelle sue varie specializzazioni, o Sacra Scrittura.
Per ciò che attiene a questa limitazione, occorre ricollegarsi al D.P.R. 2 febbraio 1994, n. 175 di approvazione dell’intesa Italia – Santa Sede per il riconoscimento dei titoli accademici pontifici.
L’art. 1 del suddetto D.P.R. n. 175/1994 espressamente prevede come discipline ecclesiastiche, oltre alla “Teologia” esclusivamente la disciplina “Sacra Scrittura”.
Pertanto, ”i titoli accademici di baccalaureato e di licenza in queste discipline, conferiti dalle facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti, a richiesta degli interessati, rispettivamente come diploma universitario e come laurea con decreto del M.I.U.R., su conforme parere del C.U.N.” (art.2).
E’ evidente, altresì, come testualmente previsto, che il titolo di Baccalaureato rilasciato da un’università pontificia non possa essere considerato quale titolo di accesso in quanto equivalente a un diploma universitario.
Si precisa, infine che, per quanto riguarda il Magistero in Scienze religiose, è da ritenersi applicabile la disciplina contenuta nella Legge 11 luglio 2002, n. 148 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l’11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno) che demanda alla competenza delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria (art.2) nonché delle amministrazioni statali (art.5) la facoltà di riconoscimento dei cicli e dei periodi di studi svolti all’estero e dei titoli di studio stranieri. Pertanto, nemmeno il Magistero in Scienze Religiose può consentire l’accesso alla procedura concorsuale.
In merito, invece, alla validità del diploma ISEF sono intervenute sentenze del Consiglio di Stato, secondo le quali è priva di fondamento l’equiparazione del diploma ISEF al diploma di laurea. Con la legge n. 136 del 2002, è stata riconosciuta l’equiparazione tra il diploma ISEF e la laurea (triennale) in Scienze motorie. Le sentenze n. 3528/2006 e n. 209/2008 del Consiglio di Stato hanno, tuttavia, sostanzialmente svuotato di valore il riconoscimento di cui alla legge 136 del 2002 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi e all’esercizio delle attività professionali, ritenendo che la legge n. 136 non abbia avuto effetto ricognitivo dell’equiparazione predetta, e che comunque la laurea (triennale) non sia sufficiente per la partecipazione ai pubblici concorsi per i quali sia richiesta la «laurea» (ad esempio, a quelli per dirigente scolastico) statuendo che, ai sensi della Legge 18 giugno 2002, n. 136,” tale diploma equivale a laurea triennale e non già quadriennale, magistrale o equivalente”.
Si ritiene che, per la partecipazione al concorso di cui trattasi, sia necessario che coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea in scienze motorie e sportive debbano conseguire un’apposita laurea specialistica oggi denominata laurea magistrale.
Infine, per i titoli rilasciati dalle Accademie di Belle Arti e dai Conservatori di musica, si richiama la legge 21 dicembre 1999 n. 508, di riforma delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica e degli Istituti musicali pareggiati, che ha considerato il settore artistico allo stesso livello delle Università ed ha definito le Accademie e le altre istituzioni artistiche, quali sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale.
Il comma 3-bis dell’articolo 4 della legge citata, aggiunto dall’articolo 6 del decreto legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito con modificazioni con legge 22 novembre 2002, n. 268, ha equiparato, ai fini dell’accesso ai pubblici concorsi, i diplomi rilasciati dalle predette istituzioni in base all’ordinamento previgente alla legge n. 508 del 1999, alle lauree previste dal Regolamento di cui al D. M. 3 novembre 1999, n. 509, purché conseguiti da coloro che siano in possesso anche del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
Il successivo regolamento, di cui al D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle suddette istituzioni, all’articolo 3, prevede specificatamente che, in analogia al sistema universitario, le istituzioni del settore artistico e musicale attivino corsi di diploma accademico di primo livello, di secondo livello, di specializzazione, di formazione alla ricerca e corsi di perfezionamento o master.
Considerato quanto sopra evidenziato, si può ritenere che i diplomi accademici di I livello, rilasciati all’esito dei predetti corsi, abbiano il medesimo valore dei diplomi del previgente ordinamento, atteso che entrambi consentono, tra l’altro, l’accesso ai corsi di secondo livello, di specializzazione e ai master.
Conseguentemente le Amministrazioni pubbliche valuteranno i diplomi accademici di primo livello del tutto assimilabili ai diplomi rilasciati dalle Istituzioni AFAM prima dell’entrata in vigore della legge n. 508 del 1999.
Pertanto, solo i diplomi accademici di secondo livello sono validi ai fini della partecipazione al concorso.
Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il Personale scolastico – Ufficio II
Avviso 18 luglio 2011
Oggetto: DIRIGENTI SCOLASTICI – RECLUTAMENTO
CONCORSO PER ESAMI E TITOLI PER IL RECLUTAMENTO DI DIRIGENTI SCOLASTICI PER LA SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO, SECONDARIA DI SECONDO GRADO E PER GLI ISTITUTI EDUCATIVI
La domanda di ammissione al concorso va inoltrata esclusivamente per via telematica
Registrazione: Per la registrazione l’applicazione sarà attiva a partire dal 18 luglio 2011 Modalità: Accesso al sito www.istruzione.it, in cui selezionare la voce “I – Istruzione”, nella seconda pagina selezionare la voce “Istanze On Line” posta in basso a destra nella sezione “Argomenti”, nella terza pagina premere il tasto “Registrazione” posto in calce alla stessa.
(in GU – 4a Serie Speciale – Concorsi n. 56 del 15 luglio 201)
CONCORSO PER ESAMI E TITOLI PER IL RECLUTAMENTO DI DIRIGENTI SCOLASTICI PER LA SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO, SECONDARIA DI SECONDO GRADO E PER GLI ISTITUTI EDUCATIVI
Regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell’articolo 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
(in GU 9 settembre 2008, n. 211)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante
«Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione
e per la semplificazione amministrativa»;
Visto l’articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Testo
unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione» e
successive modificazioni;
Visto l’articolo 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante «Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto l’articolo 1, comma 6-sexies del decreto-legge 28 dicembre
2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2007, n. 17, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative. Disposizioni di delegazione legislativa.»;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 17 dicembre 2007
e del 31 marzo 2008;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 giugno 2008;
Sulla proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione e con il Ministro dell’economia e
delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento e’ emanato in attuazione
dell’articolo 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
definisce le modalita’ delle procedure concorsuali per il
reclutamento dei dirigenti scolastici nei ruoli regionali di cui
all’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 2.
Programmazione
1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, i posti di dirigente scolastico destinati
alla procedura concorsuale di cui all’articolo 3, si determinano in
sede di programmazione del fabbisogno di personale.
Art. 3.
Reclutamento
1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici, con l’unificazione dei
tre settori formativi della dirigenza scolastica, si realizza
mediante un unico concorso per esami e titoli che si svolge in sede
regionale. Il concorso e’ indetto con cadenza triennale con decreto
del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca. Gli
uffici scolastici regionali curano l’organizzazione e lo svolgimento
del concorso.
2. Il numero dei posti messi a concorso si calcola sommando i posti
vacanti e disponibili degli istituti di istruzione di ogni ordine e
grado al 1° settembre dell’anno scolastico in cui si indice il
concorso e i posti che presumibilmente si rendono disponibili nel
triennio successivo per collocamento a riposo per limiti di eta’
eventualmente residuati dopo la nomina dei vincitori dei precedenti
concorsi, maggiorati della percentuale media triennale di cessazione
dal servizio per altri motivi. Nel bando di concorso il numero dei
posti si ripartisce a livello regionale sulla base dei criteri
indicati nel presente comma.
Art. 4.
Requisiti di accesso e procedura concorsuale
1. Partecipa al concorso di cui all’articolo 3, comma 1, il
personale docente ed educativo in servizio nelle istituzioni
scolastiche ed educative statali, in possesso dei seguenti requisiti:
a) servizio effettivamente prestato, dopo la nomina in ruolo, di
almeno cinque anni in qualsiasi ordine di scuola;
b) laurea magistrale o titolo equiparato ovvero laurea conseguita
in base al precedente ordinamento.
2. La domanda di partecipazione al concorso si presenta in una sola
regione.
3. Alle prove concorsuali si accede mediante preselezione. Il
concorso si articola in due prove scritte ed una prova orale seguite
dalla valutazione dei titoli e si conclude con la formulazione della
graduatoria di merito e lo svolgimento di un periodo obbligatorio di
formazione e tirocinio.
Art. 5.
Procedura di preselezione
1. La procedura di preselezione prevede il superamento di una prova
oggettiva a carattere culturale e professionale. La prova consiste in
un congruo numero di quesiti diretti all’accertamento delle
conoscenze di base per l’espletamento della funzione dirigenziale in
relazione alle tematiche di cui all’articolo 6, comma 1, ivi comprese
quelle sull’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche piu’ diffuse a livello avanzato, nonche’ sull’uso di una
lingua straniera, a livello B1 del quadro comune europeo di
riferimento, prescelta dal candidato tra francese, inglese, tedesco e
spagnolo.
2. La prova oggettiva si valuta in centesimi e si intende superata
se il candidato consegue un punteggio non inferiore a 80/100.
3. L’esito della prova oggettiva di preselezione non concorre alla
formazione del voto finale nella graduatoria di merito.
4. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca
puo’ affidare all’Istituto nazionale per la valutazione del sistema
educativo di istruzione e di formazione la predisposizione della
prova oggettiva di preselezione e il suo svolgimento con il relativo
esito anche mediante l’uso di strumenti info-telematici. A tale fine
possono, altresi’, essere promosse specifiche collaborazioni con
universita’, altri enti di ricerca e associazioni professionali,
mediante la stipula di apposite convenzioni definite nell’ambito
delle risorse ordinarie assegnate per il reclutamento dei dirigenti
scolastici. La prova e’ unica su tutto il territorio nazionale, si
svolge nella stessa data e nelle sedi individuate dagli uffici
scolastici regionali.
Art. 6.
Procedura di selezione
1. Le due prove scritte accertano la preparazione del candidato sia
sotto il profilo teorico sia sotto quello operativo, in relazione
alla funzione di dirigente scolastico. La prima prova scritta
consiste nello svolgimento di un elaborato su tematiche relative ai
sistemi formativi e agli ordinamenti degli studi in Italia e nei
paesi dell’Unione europea, alle modalita’ di conduzione delle
organizzazioni complesse, oltre che alle specifiche aree
(in S.O. n. 244/L alla G.U. 27 dicembre 2006, n. 299 – in S.O. n. 7 alla GU 11 gennaio 2007, n. 8)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
Legge finanziaria 2007
Articolo 1
618. Procedure reclutamento dirigenti scolastici
Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità delle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici secondo i seguenti principi: cadenza triennale del concorso su tutti i posti vacanti nel triennio; unificazione dei tre settori di dirigenza scolastica; accesso aperto al personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in possesso di laurea, che abbia maturato dopo la nomina in ruolo un servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni; previsione di una preselezione mediante prove oggettive di carattere culturale e professionale, in sostituzione dell’attuale preselezione per titoli; svolgimento di una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano la preselezione; effettuazione di una prova orale; valutazione dei titoli; formulazione della graduatoria di merito; periodo di formazione e tirocinio, di durata non superiore a quattro mesi, nei limiti dei posti messi a concorso, con conseguente soppressione dell’aliquota aggiuntiva del 10 per cento. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal presente comma sono abrogate le disposizioni vigenti con esso incompatibili, la cui ricognizione è affidata al regolamento medesimo.