Archivi categoria: News

14 aprile Riforma Istruzione Adulti in 7a Camera

Il 14 aprile la settima Commissione della Camera torna ad esaminare lo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali

11 aprile Adozione Libri di Testo Secondaria I grado

La Circolare Ministeriale 4 marzo 2010, n. 23, stabilisce che le adozioni dei testi scolastici sono deliberate dal collegio dei docenti entro la seconda decade del mese di aprile per le classi di scuola secondaria di I grado.

—————-

Libri di testo

Che cosa sono

Il libro di testo è lo strumento didattico ancora oggi più utilizzato mediante il quale gli studenti realizzano il loro percorso di conoscenza e di apprendimento. Esso rappresenta il principale luogo di incontro tra le competenze del docente e le aspettative dello studente, il canale preferenziale su cui si attiva la comunicazione didattica. Il libro di testo si rivela uno strumento prezioso al servizio della flessibilità nell’organizzazione dei percorsi didattici introdotta dalla scuola dell’autonomia: esso deve essere adattabile alle diverse esigenze, integrato e arricchito da altri testi e pubblicazioni, nonché da strumenti didattici alternativi.

Fase di consultazione

L’adozione dei libri di testo costituisce un momento particolarmente significativo dell’attività della scuola. Il criterio di fondo che presiede a questa delicata operazione è definito dall’art. 4 del Regolamento sull’Autonomia il quale stabilisce che la scelta, l’adozione e l’utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, debbono essere coerenti con il Piano dell’offerta formativa e attuate con criteri di trasparenza e tempestività.

L’adozione dei libri di testo, come stabilisce l’art. 7 del Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, rientra nei compiti attribuiti al collegio dei docenti, dopo aver sentito il parere dei consigli di interclasse o di classe. La prima fase di valutazione dei testi rappresenta quindi un’occasione importantissima per la partecipazione dei genitori alle attività scolastiche e per la loro collaborazione con il corpo insegnante. Nella normativa di riferimento viene infatti auspicata la costituzione di comitati misti, formati da docenti, genitori e studenti, per operare un’analisi preliminare sia dei testi già in uso che delle nuove proposte editoriali.

Adozione

Le indicazioni che emergono dai momenti collegiali di valutazione agevolano così la parte finale dell’intero procedimento, quella in cui i collegi dei docenti assumono le deliberazioni di adozioni, scelgono cioè definitivamente i testi su cui gli studenti intraprenderanno il loro percorso verso l’apprendimento e la crescita.

Tra i requisiti di cui il collegio dovrà tenere conto in questa delicata operazione vi è quello relativo allo sviluppo di contenuti fondamentali delle singole discipline, per cui il libro dovrà presentare contenuti propri di ogni insegnamento, evidenziando al contempo i nessi e i collegamenti con altre discipline; quello che concerne l’impiego di un linguaggio coerente con l’età dei destinatari, studiato quindi per garantire la massima comprensibilità; il libro di testo deve inoltre recare ben chiara l’indicazione bibliografica, per permettere eventuali approfondimenti; esso, infine, deve essere presentato con indicazioni che ne rivelino impostazione e metodologia, e deve dichiarare i prerequisiti necessari agli studenti per una completa fruizione dello strumento didattico, nonché gli obiettivi di apprendimento che il libro stesso si prefigge e i criteri per eventuali verifiche. Costituisce nota di merito la presenza all’interno del libro di un glossario che aiuti a comprendere il significato dei termini di uso meno frequente utilizzati nel testo. Tutto questo, senza tralasciare le indicazioni di carattere generale, relative ad esempio al numero delle pagine e al formato del volume, contenute nei relativi decreti sulle norme e le avvertenze per la compilazione dei libri di testo da utilizzare nella scuola dell’obbligo (tra gli altri il D.M. 41 dell’8 aprile 2009).

Le recenti modifiche alle adozioni introdotte dalla legge 169 del 2008 (art. 5) obbligano le istituzioni scolastiche ad adottare soltanto i testi per i quali gli Editori si impegnino a mantenere invariato il contenuto per un quinquennio (sono ammesse integrazioni soltanto per aggiornamenti necessari che devono essere pubblicati in appendici separate).

Durata delle adozioni

L’articolo 5 della legge n. 169/2008 ha modificato in maniera significativa la durata delle adozioni dei testi scolastici. Se fino all’anno scolastico in corso le adozioni dei testi avevano durata annuale (i docenti avevano cioè la possibilità di scegliere ogni anno i testi per i loro studenti), le adozioni effettuate in base alla nuova normativa avranno una durata quinquennale per la scuola primaria e per sei anni nella scuola secondaria di I e di II grado.

Prezzi

I collegi dei docenti debbono assumere quale limite entro cui deliberare le adozioni l’indicazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria, stabilito ogni anno dall’Amministrazione centrale. L’art. 156 del Decreto legislativo. 297/94 stabilisce nella scuola elementare la totale gratuità dei libri di testo che vengono così forniti dai Comuni.

Ogni anno un decreto del Ministero stabilisce i prezzi di copertina dei testi della scuola primaria, il prezzo massimo complessivo della dotazione libraria per ciascun anno di corso della scuola secondaria di I grado e, a partire dalle adozioni effettuate per l’anno scolastico 2008/2009 stabilisce anche i tetti di spesa per ciascun anno di corso delle scuole secondarie di II grado.

Per contenere le spese a carico delle famiglie, sono previste agevolazioni (rimborso parziale delle spese sostenute per l’acquisto dei testi). È possibile anche ricorrere al comodato d’uso o al noleggio dei testi.

Trasmissione dati e pubblicazione adozioni

Le deliberazioni di adozione dei libri di testo sono trasmesse per via telematica all’Associazione Italiana Editori e pubblicate all’albo delle scuole nonché sul proprio sito web, suddividendo i libri tra obbligatori e consigliati. Nel caso in cui una scuola non avesse un proprio sito web, l’elenco dei testi adottati deve essere trasmesso all’Ufficio scolastico provinciale.

ADOZIONI 2010/2011 E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI

D’intesa con AIE, il MIUR, al fine di adempiere alle proprie funzioni istituzionali di monitoraggio e di controllo dei tetti di spesa dei libri di testo, ha migliorato il processo di raccolta e di comunicazione dei dati adozionali.

Le iniziative messe in atto consentono, oggi, un controllo più tempestivo e puntuale, grazie anche all’attivazione di un canale diretto di comunicazione tra i soggetti coinvolti (scuole, AIE, Uffici centrali e regionali del MIUR). In particolare l’interscambio continuo di dati tra l’AIE e il MIUR consente di avere a disposizione dati costantemente aggiornati sui quali effettuare analisi per attuare eventuali ed opportuni interventi correttivi.

La procedura è schematizzabile attraverso le fasi di seguito dettagliate:

acquisizione dei dati: le segreterie scolastiche possono comunicare i dati adozionali con modalità on-line, collegandosi al sito www.adozioniaie.it oppure in locale, attraverso le applicazioni già utilizzate negli anni passati (es. Argo o equivalenti);

monitoraggio del processo di rilevazione: gli Uffici centrali e regionali del MIUR hanno a disposizione strumenti di controllo analitico per monitorare lo stato di avanzamento della raccolta dei dati adozionali (vedi nota prot. 1650 del 26 giugno 2009). ;

analisi del rispetto dei tetti di spesa: gli Uffici centrali e regionali del MIUR hanno a disposizione strumenti di controllo tempestivi per analisi dettagliate finalizzate al controllo dei tetti di spesa.

Le modalità operative per l’acquisizione e l’invio dei dati adozionali sono descritte nella Nota Operativa per l’anno scolastico 2010-2011 che è anche reperibile sul sito dell’AIE all’interno dell’Area scuola.

Tempi delle adozioni

Le scuole secondarie di I grado devono deliberare le adozioni dei testi scolastici entro la seconda decade di aprile 2010, le scuole primarie e secondarie di II grado entro la seconda decade di maggio. Per le sole classi in cui sono presenti alunni con disabilità visiva (per i quali occorre trascrivere i testi in braille o predisporre una versione con caratteri ingranditi) le adozioni devono essere deliberate entro il 31 marzo 2010.

Si rammenta che la trasmissione degli elenchi delle adozioni deve avvenire esclusivamente per via telematica e non postale.

Attenzione: le istituzioni scolastiche hanno tempo per trasmettere i dati entro il:

4 maggio 2010 (scuola secondaria di 1° grado)

9 giugno 2010 (scuola primaria e scuola secondaria di 2°grado)

NOTA OPERATIVA PER L’UTILIZZO DA PARTE DELLE SCUOLE DI PROCEDURE INFORMATICHE PER LA PREDISPOSIZIONE DELL’ELENCO DEI LIBRI DI TESTO ADOTTATI PER L’ANNO SCOLASTICO 2010-2011 E LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI

9 aprile Organici e Riforma

Nei giorni 8 e 9 aprile si e’ svolto un incontro tra il MIUR e le OO.SS. sugli organici del personale docente.

Il MIUR ha presentato una bozza di circolare sulle dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2010/2011, una bozza della nota sugli insegnamenti atipici e sulle discipline di nuova introduzione nelle classi prime della scuola secondaria di secondo grado ed una bozza del decreto di riduzione delle ore nelle classi seconde terze e quarte dei tecnici e dei professionali.

2 aprile Giornata mondiale Autismo

Le Nazioni Unite hanno proclamato il 2 aprile Giornata Mondiale dell’Autismo: Autism Europe e World Autism Awareness Day

Di seguito il messaggio del Segretario generale delle Nazioni Unite:

U N I T E D   N A T I O N S – N A T I O N S   U N I E S

THE SECRETARY-GENERAL

MESSAGE FOR WORLD AUTISM AWARENESS DAY 2010

2 April 2010

Autism is a complex and inadequately understood disability with a wide range of manifestations. Children and adults with autism – and, indeed, those living with disabilities in general – have a double burden. In addition to the daily challenges of their disability, they must also cope with the negative attitudes of society, inadequate support for their needs and, in some cases, blatant discrimination.

The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, which entered into force in May 2008, is a powerful tool to redress such situations. It aims to promote equal enjoyment of all human rights and fundamental freedoms by persons with disabilities. As of today, 144 countries have signed the Convention and 83 have ratified it.

World Autism Awareness Day is dedicated to creating greater understanding about autism and promoting universal adherence to the UN Convention. By combining research and awareness-raising efforts, we can provide adults and children with disabilities such as autism the protection, support and full membership of an inclusive society.

As we commemorate World Autism Awareness Day 2010, let us remember that each of us can take on that responsibility. Let us join persons with autism, their families and their advocates in a community of voices for greater awareness and understanding.

Let us also look within, and re-evaluate our attitudes and those of our societies so we can remove the prejudices that discriminate against persons with disabilities. Let us dedicate ourselves to creating a fair and caring society that affords true dignity and rights for all.

1 aprile Valutazione intermedia e finale

Il MIUR, con Nota 1 aprile 2010, MIURAOODGOS prot. n. 2532 /R.U./U, chiarisce che nulla e’ modificato in relazione alla valutazione intermedia e finale nelle modalita’ previste dal R.D. 4 maggio 1925, n. 653 e dal R.D. 21 novembre 1929, n. 2049.

Detti RR.DD., infatti, che dovevano essere abrogati dall’art. 2 del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200 (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9),  sono stati sottratti all’effetto abrogativo ai sensi di quanto disposto dal comma 2 (allegato 2) dell’art. 1 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179.

31 marzo Torna la Resistenza nelle Indicazioni nazionali

Il MIUR per sciogliere le polemiche nate dalla mancata citazione della Resistenza nelle nuove Indicazioni nazionali di storia, aggiunge uno specifico riferimento negli specifici OSA relativi al quinto anno.

Di seguito il comunicato:

Le Indicazioni di storia sono nate da un confronto, su una bozza iniziale, che ha coinvolto moltissimi docenti (e alcuni noti storici) di tutte le provenienze culturali e politiche. Sono state portate, assieme alle altre indicazioni, al confronto con le associazioni del mondo della scuola, composte da lettori talmente attenti da segnalarci alcuni refusi, e sono state commentate da numerosi esperti, che si sono in particolare confrontati sullo spazio dato al Novecento.

Nessuno ha sollevato il problema, considerando la Resistenza tema assolutamente necessario ed ovviamente implicito tanto nella trattazione della seconda guerra mondiale, quanto nella costruzione dell’Italia repubblicana. Del resto, neppure le indicazioni per il curricolo per il primo ciclo promulgate dal Ministro Fioroni facevano alcuna menzione specifica della Resistenza neppure nella premessa (“l’analisi del mondo contemporaneo reclama uno spazio educativo preciso: le guerre mondiali, il fascismo, il comunismo, la liberaldemocrazia…”), ritenendola compresa nella seguente indicazione: “L’alunno… conosce i momenti fondamentali della Storia italiana, dalle forme di insediamento e di potere medioevali alla formazione dello stato unitario, alla formazione della Repubblica”. Dunque, nessun tentativo censorio, che sarebbe quantomeno stolto e appartenente a una cultura lontana anni luce da tutti coloro i quali si sono occupati, a vario titolo, delle Indicazioni. Del resto il forum, dove le indicazioni sono presentate, non a caso, in bozza, serve anche a evidenziare eventuali criticità. Proprio per questo motivo e per evitare che il dibattito si areni in una polemica non voluta, abbiamo dato spazio specifico negli Osa del quinto anno, rendendo esplicito il riferimento alla lotta di Liberazione: “L’Italia dal Fascismo alla Resistenza e le tappe di costruzione della democrazia repubblicana”.

31 marzo Legge Lavoro reinviata alle Camere

Il Presidente della Repubblica ha chiesto alle Camere, a norma dell’art. 74, primo comma, della Costituzione, una nuova deliberazione in ordine alla legge: “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione degli enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche’ misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”, approvata definitivamente dal Senato, in quarta lettura, il 3 marzo 2010.

Di seguito il testo integrale del messaggio del Presidente Napolitano alle Camere:

Palazzo del Quirinale, 31/03/2010

“Onorevoli Parlamentari,

mi è stata sottoposta, per la promulgazione, la legge recante: “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”.

Il provvedimento, che nasce come stralcio di un disegno di legge collegato alla legge finanziaria 2009 (Camera n.1441-quater), ha avuto un travagliato iter parlamentare nel corso del quale il testo, che all’origine constava di 9 articoli e 39 commi e già interveniva in settori tra loro diversi, si è trasformato in una legge molto complessa, composta da 50 articoli e 140 commi riferiti alle materie più disparate.

Questa configurazione marcatamente eterogenea dell’atto normativo – che risulta, del resto, dallo stesso titolo sopra riportato – è resa ancora più evidente da una sia pur sintetica e parziale elencazione delle principali materie oggetto di disciplina: revisione della normativa in tema di lavori usuranti, riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute, regolamentazione della Commissione per la vigilanza sul doping e la tutela della salute nelle attività sportive, misure contro il lavoro sommerso, disposizioni riguardanti i medici e professionisti sanitari extracomunitari, permessi per l’assistenza ai portatori di handicap, ispezioni nei luoghi di lavoro, indicatori di situazione economica equivalente, indennizzi per aziende in crisi, numerosi aspetti della disciplina del pubblico impiego (con conferimento di varie deleghe o il rinvio a successive disposizioni legislative), nonché una ampia riforma del codice di procedura civile per quanto attiene alle disposizioni in materia di conciliazione e arbitrato nelle controversie individuali di lavoro.

Ho già avuto altre volte occasione di sottolineare gli effetti negativi di questo modo di legiferare sulla conoscibilità e comprensibilità delle disposizioni, sulla organicità del sistema normativo e quindi sulla certezza del diritto; nonché sullo stesso svolgimento del procedimento legislativo, per la impossibilità di coinvolgere a pieno titolo nella fase istruttoria tutte le Commissioni parlamentari competenti per ciascuna delle materie interessate. Nel caso specifico l’esame referente si è concentrato alla Camera nella Commissione lavoro e al Senato nelle Commissioni affari costituzionali e lavoro, mentre, ad esempio, la Commissione giustizia di entrambi i rami del Parlamento ed anche la Commissione affari costituzionali della Camera sono intervenute esclusivamente in sede consultiva e non hanno potuto seguire l’esame in Assemblea nelle forme consentite dai rispettivi Regolamenti. Tali inconvenienti risultano ancora più gravi allorché si intervenga, come in questo caso, in modo novellistico su codici e leggi organiche.

Ciò premesso – con l’auspicio di una attenta riflessione sul modo in cui procedere nel futuro alla definizione di provvedimenti legislativi, specialmente se relativi a materie di particolare rilievo e complessità – sono indotto a chiedere alle Camere una nuova deliberazione sulla presente legge dalla particolare problematicità di alcune disposizioni che disciplinano temi di indubbia delicatezza sul piano sociale, attinenti alla tutela del diritto alla salute e di altri diritti dei lavoratori: temi sui quali – nell’esercizio del mio mandato – ho ritenuto di dover richiamare più volte l’attenzione delle istituzioni, delle parti sociali e dell’opinione pubblica.

Intendo qui riferirmi specificamente all’articolo 31 che modifica le disposizioni del codice di procedura civile in materia di conciliazione ed arbitrato nelle controversie individuali di lavoro e all’articolo 20 relativo alla responsabilità per le infezioni da amianto subite dal personale che presta la sua opera sul naviglio di Stato. Su di essi sottopongo alla vostra attenzione le considerazioni ed osservazioni che seguono.

1. L’articolo 31, nei primi nove commi, che ne costituiscono la parte più significativa, modifica in modo rilevante la sezione prima del capo primo del titolo quarto del libro secondo del codice di procedura civile, nella parte in cui reca le disposizioni sul tentativo di conciliazione e sull’arbitrato nelle controversie individuali di lavoro (artt. da 409 a 412-quater del codice di procedura civile), introducendo varie modalità di composizione delle controversie di lavoro alternative al ricorso al giudice. Apporta inoltre, negli ultimi sette commi, una serie di modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dirette a rafforzare le competenze delle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro.

La introduzione nell’ordinamento di strumenti idonei a prevenire l’insorgere di controversie ed a semplificarne ed accelerarne le modalità di definizione può risultare certamente apprezzabile e merita di essere valutata con spirito aperto: ma occorre verificare attentamente che le relative disposizioni siano pienamente coerenti con i princìpi della volontarietà dell’arbitrato e della necessità di assicurare una adeguata tutela del contraente debole.

Entrambi questi princìpi sono stati costantemente affermati in numerose pronunce dalla Corte Costituzionale. La Corte infatti ha innanzi tutto dichiarato la illegittimità costituzionale delle norme che prevedono il ricorso obbligatorio all’arbitrato, poiché solo la concorde volontà delle parti può consentire deroghe al fondamentale principio di statualità ed esclusività della giurisdizione (art. 102, primo comma, della Costituzione) e al diritto di tutti i cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi (artt. 24 e 25 della Costituzione). Inoltre, con riferimento ai rapporti nei quali sussiste un evidente, marcato squilibrio di potere contrattuale tra le parti, la Corte ha riconosciuto la necessità di garantire la “effettiva” volontarietà delle negoziazioni e delle eventuali rinunce, ancora una volta con speciale riguardo ai rapporti di lavoro ed alla tutela dei diritti del lavoratore in sede giurisdizionale. Questa linea giurisprudenziale, ripresa e sviluppata dalla Corte di Cassazione, ha condotto a far decorrere la prescrizione dei crediti di lavoro nei rapporti privi della garanzia della stabilità dalla cessazione del rapporto. Ciò in analogia con quanto previsto dall’art. 2113 del Codice civile in ordine alla decorrenza del termine per l’impugnazione di rinunce e transazioni che abbiano avuto ad oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti collettivi (si vedano le sentenze della Corte Costituzionale n. 63 del 1966, n. 143 del 1969, n. 174 del 1972, n. 127 del 1977, n. 488 del 1991, nn. 49, 206 e 232 del 1994, nn. 54 e 152 del 1996, n. 381 del 1997, n. 325 del 1998 e n. 221 del 2005).

Sulla base di tali indicazioni, non può non destare serie perplessità la previsione del comma 9 dell’art. 31, secondo cui la decisione di devolvere ad arbitri la definizione di eventuali controversie può essere assunta non solo in costanza di rapporto allorché insorga la controversia, ma anche nel momento della stipulazione del contratto, attraverso l’inserimento di apposita clausola compromissoria: la fase della costituzione del rapporto è infatti il momento nel quale massima è la condizione di debolezza della parte che offre la prestazione di lavoro.

Del resto l’esigenza di verificare che la volontà delle parti di devolvere ad arbitri le controversie sia “effettiva” risulta dalla stessa formulazione del comma 9, che affida tale accertamento agli organi di certificazione di cui all’art. 76 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003. Garanzia che peraltro non appare sufficiente, perché tali organi – anche a prescindere dalle incertezze sull’ambito dei relativi poteri, che scontano più generali difficoltà di “acclimatamento” dell’istituto – non potrebbero che prendere atto della volontà dichiarata dal lavoratore, una volta che sia stata confermata in una fase che è pur sempre costitutiva del rapporto e nella quale permane pertanto una ovvia condizione di debolezza.

Ulteriori motivi di perplessità discendono dalla circostanza che, ai sensi della nuova formulazione dell’art. 412 del codice di procedura civile contenuta nel comma 5 dell’art. 31 (disposizione espressamente richiamata dal comma 9 dello stesso articolo) la clausola compromissoria può ricomprendere anche la “richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento”.

Come è noto, nell’arbitrato di equità la controversia può essere risolta in deroga alle disposizioni di legge: si incide in tal modo sulla stessa disciplina sostanziale del rapporto di lavoro, rendendola estremamente flessibile anche al livello del rapporto individuale. Né può costituire garanzia sufficiente il generico richiamo del rispetto dei principi generali dell’ordinamento, che non appare come tale idoneo a ricomprendere tutte le ipotesi di diritti indisponibili, al di là di quelli costituzionalmente garantiti; e comunque un aspetto così delicato non può essere affidato a contrastanti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, suscettibili di alimentare contenziosi che la legge si propone invece di evitare. Perplessità ulteriori suscita la estensione della possibilità di ricorrere a tale tipo di arbitrato anche in materia di pubblico impiego: in tal caso è particolarmente evidente la necessità di chiarire se ed a quali norme si possa derogare senza ledere i princìpi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa sanciti dall’art. 97 della Costituzione.

Del resto un arbitrato di equità può svolgere un ruolo apprezzabile ed utile solo a patto di muoversi all’interno di uno spazio significativo ma circoscritto in limiti certi e condivisi. In sostanza l’obiettivo che si intende perseguire è quello di una incisiva modifica della disciplina sostanziale del rapporto di lavoro, che si è finora prevalentemente basata su normative inderogabili o comunque disponibili esclusivamente in sede di contrattazione collettiva. E in effetti l’esigenza di una maggiore flessibilità risponde a sollecitazioni da tempo provenienti dal mondo dell’imprenditoria, alle quali le organizzazioni sindacali hanno mostrato responsabile attenzione guardando anche alla competitività del sistema produttivo nel mercato globale. Si tratta pertanto di un intendimento riformatore certamente percorribile, ma che deve essere esplicitato e precisato, non potendo essere semplicemente presupposto o affidato in misura largamente prevalente a meccanismi di conciliazione e risoluzione equitativa delle controversie, assecondando una discutibile linea di intervento legislativo – basato sugli istituti processuali piuttosto e prima che su quelli sostanziali – di cui l’esperienza applicativa mostra tutti i limiti.

Il problema che si pone è dunque quello di definire – nelle sedi dovute e in primo luogo nel Parlamento – in modo puntuale modalità, tempi e limiti che rendano il ricorso all’arbitrato – nell’ambito del rapporto di lavoro – coerente con la necessità di garantire l’effettiva volontarietà della clausola compromissoria e una adeguata tutela dei diritti più rilevanti del lavoratore (da quelli costituzionalmente garantiti agli altri che si ritengano ugualmente non negoziabili). Si tratta cioè di procedere ad adeguamenti normativi che vanno al di là della questione, pur rilevante, delle garanzie apprestate nei confronti del licenziamento dall’art. 18 dello statuto dei lavoratori.

A quest’ultimo proposito lo scorso 11 marzo la maggior parte delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese si è impegnata a definire accordi interconfederali che escludano l’inserimento nella clausola compromissoria delle controversie relative alla risoluzione del rapporto di lavoro ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali si è a sua volta impegnato a conformarsi a tale orientamento negli atti di propria competenza. Ma pur apprezzando il significato e il valore di tali impegni, decisivo resta il tema di un attento equilibrio tra legislazione, contrattazione collettiva e contratto individuale. Solo il legislatore può e deve stabilire le condizioni perché possa considerarsi “effettiva” la volontà delle parti di ricorrere all’arbitrato; e solo esso può e deve stabilire quali siano i diritti del lavoratore da tutelare con norme imperative di legge e quali normative invece demandare alla contrattazione collettiva. A quest’ultima, nei diversi livelli in cui si articola, può inoltre utilmente affidarsi la chiara individuazione di spazi di regolamentazione integrativa o in deroga per negoziazioni individuali adeguatamente assistite così come per la definizione equitativa delle controversie che insorgano in tali ambiti.

Si avvierebbe in tal modo un processo concertato, ed insieme ispirato ad un opportuno gradualismo, attraverso il quale ripristinare quella certezza del diritto che è condizione essenziale nella disciplina dei rapporti di lavoro per garantire una efficace tutela del contraente debole e una effettiva riduzione del contenzioso in un contesto generale di serena evoluzione delle relazioni sindacali.

Non sembra invece coerente con i princìpi generali dell’ordinamento e con la stessa impostazione del comma 9 in esame, che consente di pattuire clausole compromissorie solo ove ciò sia previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro, il prevedere un intervento suppletivo del Ministro – di cui tra l’altro non si stabilisce espressamente la natura regolamentare né si delimitano i contenuti – che dovrebbe consentire comunque, anche in assenza dei predetti accordi, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge tale possibilità, stabilendone le modalità di attuazione e di piena operatività: suscita infatti serie perplessità una così ampia delegificazione con modalità che non risultano in linea con le previsioni dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Al di là delle osservazioni fin qui svolte a proposito dell’articolo 31, è da sottolineare l’opportunità di una riflessione anche su disposizioni in qualche modo connesse – presenti negli articoli 30, 32 e 50 – che riguardano gli stessi giudizi in corso e che oltretutto rischiano, così come sono formulate, di prestarsi a seri dubbi interpretativi e a potenziali contenziosi.

2. Secondo l’articolo 20 della legge, l’articolo 2, lettera b), della legge 12 febbraio 1955, n. 51, recante delega al Governo per l’emanazione di norme per l’igiene del lavoro, si interpreta nel senso che l’applicazione della legge delega è esclusa non soltanto – come espressamente recita la lettera b) dell’articolo 2 – per “il lavoro a bordo delle navi mercantili e a bordo degli aeromobili”, ma anche per “il lavoro a bordo del naviglio di Stato, fatto salvo il diritto del lavoratore al risarcimento del danno eventualmente subito”.

Dai lavori parlamentari emerge che con detto articolo 20 si è inteso evitare che alle morti o alle lesioni subite dal personale imbarcato su navigli militari e cagionate dal contatto con l’amianto, possano continuare ad applicarsi – come invece sta accadendo in procedimenti attualmente pendenti davanti ad autorità giudiziarie – le sanzioni penali stabilite dal DPR 19 marzo 1956, n. 303, che disciplina l’applicazione di tali sanzioni, escludendole unicamente nei casi di morti o lesioni subite da personale imbarcato su navi mercantili.

Si ricorda altresì che in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, oggi disciplinata dal decreto legislativo n. 81 del 2008, sono previste sanzioni per la inosservanza delle norme in tema di protezione dai rischi per esposizione ad amianto in tutti i settori di attività, pubblici e privati, sia pure con i necessari adattamenti, con riguardo in particolare alle forze armate, peraltro non ancora definiti.

Al di là degli aspetti strettamente di merito, occorre rilevare innanzitutto che l’articolo 20 in esame non esplicita alcuno dei possibili significati dell’articolo 2, lettera b), della legge del 1955 e quindi non interpreta ma apporta a tale disposizione una evidente modificazione integrativa. La norma incide, inoltre, su una legge delega che ha già esaurito la sua funzione dopo l’adozione del DPR attuativo n. 303 del 1956, senza invece intervenire su di esso, risultando di fatto inapplicabile e priva di effetti.

L’articolo 20 presenta inoltre profili problematici anche nella parte – in sé largamente condivisibile – che riguarda la “salvezza” del diritto del lavoratore al risarcimento dei danni eventualmente subiti. In assenza di disposizioni specifiche – non rinvenibili nella legge – che pongano a carico dello Stato un obbligo di indennizzo, il risarcimento del danno ingiusto è possibile esclusivamente in presenza di un “fatto doloso o colposo” addebitabile a un soggetto individuato (art. 2043 del codice civile). Qualora la efficacia della norma generatrice di responsabilità sia fatta cessare, con la conseguente non punibilità delle lesioni o delle morti cagionate su navigli di Stato, non è infatti più possibile individuare il soggetto giuridicamente obbligato e configurare ipotesi di “dolo o colpa” nella determinazione del danno.

Per conseguire in modo da un lato tecnicamente corretto ed efficace, e dall’altro non esposto a possibili censure di illegittimità costituzionale, le finalità che la disposizione in esame si propone, appare quindi necessario escludere la responsabilità penale attualmente prevista per i soggetti responsabili di alcune categorie di navigli, in linea del resto con gli adattamenti previsti dal citato testo unico n. 81 del 2008, e prevedere, come già accade per altre infermità conseguenti ad attività di servizio, un autonomo titolo per la corresponsione di indennizzi per i danni arrecati alla salute dei lavoratori.

Per i motivi innanzi illustrati, chiedo alle Camere – a norma dell’articolo 74, primo comma, della Costituzione – una nuova deliberazione in ordine alla legge a me trasmessa il 3 marzo 2010″.

22 marzo Domande trasferimento

Prorogato al 24 marzo, con Nota 22 marzo 2010, Prot. n. AOODGPER 3088,  il termine per la presentazione delle domande on line di mobilita’ nella scuola primaria e secondaria di I grado.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di movimento per il restante personale docente, educativo ed A.T.A. resta fissato, dall’Ordinanza Ministeriale 19 febbraio 2010, n. 19, al 22 marzo 2010.

15 marzo Bozza Indicazioni nazionali per i Licei

Il MIUR rende disponibile una prima bozza delle Indicazioni nazionali degli obiettivi specifici di apprendimento per i licei

Indicazioni nazionali degli obiettivi specifici di apprendimento per i licei

Di seguito il comunicato:

Le Indicazioni nazionali degli obiettivi specifici di apprendimento per i licei rappresentano la declinazione disciplinare del Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione dei percorsi liceali.

Nella redazione delle Indicazioni, così come è avvenuto per il Profilo, si è fatto riferimento a quanto stabilito dal Processo Europeo di Lisbona e si sono definite delle linee guida che possano costituire un riferimento preciso per il lavoro degli insegnanti, valorizzandone al tempo stesso il necessario apporto personale e professionale.

La redazione di questa bozza è frutto di un lavoro svolto da un gruppo tecnico formato da Sergio Belardinelli, Giorgio Bolondi, Giorgio Chiosso, Max Bruschi, Paolo Ferratini, Gisella Langé, Andrea Ragazzini, Luca Serianni, Elena Ugolini e Nicola Vittorio, che ha coinvolto personalità del mondo accademico, della cultura e della scuola.

Il prossimo passo consisterà nell’avviare una vasta consultazione che coinvolgerà associazioni professionali e disciplinari, esperti, accademici, sindacati, insegnanti, forum dei genitori, forum degli studenti e la pubblica opinione, anche attraverso il sito “nuovilicei.it” (già sperimentato durante la stesura del regolamento).

La raccolta dei pareri e la loro valutazione ai fini della redazione definitiva delle Indicazioni nazionali saranno curati da una Commissione  (Decreto Ministeriale 11 marzo 2010, n. 26) appositamente nominata dal Ministro, che ha già validato la presente bozza.

Una volta emanato il Regolamento, la Commissione si occuperà di altre due fasi: la prima riguarderà la raccolta e la verifica di curricula dettagliati sulle discipline o su singoli aspetti del percorso (ad esempio un curriculum sulla scrittura che coinvolga tutte le discipline), i quali potranno essere proposti da associazioni professionali, disciplinari, Enti, Università, insegnanti e scuole e saranno raccolti in un archivio digitale.

La seconda fase riguarderà la revisione e l’armonizzazione delle Indicazioni nazionali del primo ciclo di istruzione.

Si è scelto di orientare la stesura delle Indicazioni secondo un modello che non indulgesse a tecnicismi e fosse accessibile all’intera comunità scolastica. Per ogni materia è stato redatto un profilo generale che comprende una descrizione delle competenze chiave e prosegue con la descrizione degli obiettivi specifici di apprendimento, articolati per nuclei disciplinari relativi a ciascun biennio e al quinto anno. Tali obiettivi sono stati calibrati anche alla luce dei quadri di riferimento previsti dalle rilevazioni nazionali e internazionali sugli apprendimenti e tenendo conto dei loro risultati, con lo scopo di intervenire sulle aree critiche evidenziate. L’obiettivo è far sì che lo studente, al termine del percorso liceale, sia in possesso delle conoscenze, delle abilità e delle competenze indispensabili per il proseguimento degli studi superiori e per continuare ad imparare e ad aggiornare le proprie conoscenze lungo tutto l’arco della sua vita.

Aver identificato i nuclei essenziali delle discipline lascerà un ampio margine alla libertà delle istituzioni scolastiche e dei docenti, per poter progettare percorsi scolastici innovativi e di qualità, tarati sulle esigenze di ciascun istituto, di ciascuna classe e di ogni studente.

Si tratta di un decisivo cambio di rotta, che mira a superare l’astratto enciclopedismo, a tutelare la libertà di insegnamento, ma soprattutto a garantire allo studente una preparazione solida e fondata sulla consapevolezza critica.

15 marzo Firmati i DPR di Riforma

Il 15 marzo 2010 il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano firma i Regolamenti di riordino dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali. I tre DPR, acquisito il parere della Corte dei Conti, saranno quindi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.

8 marzo Termine domande Esami di Stato

Il personale docente e’ tenuto a presentare la domanda per la partecipazioni agli Esami di Stato entro l’8 marzo 2010 (Circolare Ministeriale 9 febbraio 2010, n. 11).

Il termine ultimo per la presentazione della domanda per gli esami all’estero e’ fissato dal MAE per il 12 marzo 2010 (Messaggio MAE 12 febbraio 2010, Prot. 267/P55635).

3 marzo Obbligo a 15 anni

Il 3 marzo 2010 il Senato, in quarta lettura, con 151 voti favorevoli, 83 contrari e 5 astenuti, approva definitivamente il disegno di legge S 1167-B sul lavoro.

Il nuovo testo prevede, all’art. 48, comma 8, che “fermo restando quanto stabilito dall’articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi compresa la necessaria intesa tra regioni, Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le parti sociali, prevista dal comma 4 del citato articolo 48, l’obbligo di istruzione di cui all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, si assolve anche nei percorsi di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione di cui al predetto articolo 48.”

Disegno di Legge AS 1167-B

Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche’ misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (Approvato definitivamente da Senato in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, del disegno di legge n. 1441 d’iniziativa governativa, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati)