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Accordo CSR 24 luglio 2012

Scema di accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano su “Indicazioni per la certficazone e la diagnostica dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA)”

Avviso 19 luglio 2012

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane , finanziarie e strumentali
Direzione Generale per gli Affari Internazionali
Uff.VI

In data 12 luglio 2012 è stato firmato il Protocollo Esecutivo dell’Accordo tra il Governo italiano – rappresentato dal Direttore Generale per gli Affari Internazionali del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – e il Governo bielorusso – rappresentato dal Capo della Direzione per gli Affari Internazionali del Ministero dell’Istruzione della Repubblica di Belarus. Tale Protocollo consente in particolare lo scambio di studenti e l’attuazione di progetti bilaterali in attuazione dell’Accordo sottoscritto a Trieste il 10 giugno 2011 tra il Governo dei due Paesi sulla cooperazione nel campo dell’istruzione.

Si informano gli interessati all’accoglienza di studenti provenienti dalla Bielorussia che, proprio per facilitare le autorizzazioni e la concessione di visti, l’Accordo prevede che la mobilità degli studenti bielorussi avvenga nell’ambito di progetti di scambio (artt. 5 e 6). Tali progetti, una volta elaborati da coloro che ne hanno interesse, secondo le modalità previste dall’Accordo stesso, potranno essere inviati – tramite posta elettronica certificata (dgainternazionali@postacert.istruzione.it) – a questa Direzione Generale per gli Affari Internazionali che procederà al loro inoltro al Ministero bielorusso tramite i normali canali diplomatici. La Direzione non curerà l’elaborazione dei progetti, né potrà assumersi alcuna responsabilità per quanto riguarda l’accettazione dei medesimi da parte bielorussa.

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PROTOCOLLO ESECUTIVO DELL’ACCORDO
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI BELARUS SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELL’ISTRUZIONE

PRECEDENTI e RISOLUZIONE

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca della Repubblica Italiana, avente sede in viale Trastevere 76, Roma, rappresentato dal Direttore Generale per gli Affari Internazionali Dott.Marcello Limina
e

il Ministero dell’Istruzione della Repubblica di Belarus avente sede in Ulitsa Sovetskaya, 9 – Minsk, rappresentato dal Capo della Direzione per gli Affari Internazionali Sig. Vladimir Shapurov

a seguito degli incontri di loro rappresentanti a Minsk il 7 febbraio del 2012 e a Roma il 3 maggio 2012;

ANIMATI dal desiderio di rafforzare la reciproca comprensione e rispetto e di intensificare i contatti tra il popolo bielorusso e quello italiano;

CONSAPEVOLI delle possibilità che la collaborazione nel campo dell’istruzione può offrire per l’approfondimento dei legami e la migliore conoscenza tra i due popoli;

CONVINTI dei benefici che ambedue i Paesi possono trarre dal rafforzamento della collaborazione bilaterale, in conformità con la legislazione nazionale e, per quanto riguarda la Repubblica Italiana, con le normative comunitarie;

TENUTO CONTO dell’Accordo sottoscritto a Trieste il 10 giugno 2011 (di seguito denominato “Accordo”) tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione nel campo dell’istruzione, in particolare di quanto indicato:

 nell’art.3 “Le Parti favoriscono lo scambio di studenti delle scuole d’istruzione secondaria superiore della Repubblica italiana e di studenti

delle scuole dell’obbligo di terzo grado, degli istituti di formazione tecnico-professionale e degli istituti di istruzione media della Repubblica di Belarus sulla base di progetti che non graveranno finanziariamente sul bilancio delle due Parti e che siano conformi alla legislazione nazionale delle due Parti, anche con riguardo alla normativa sugli ingressi e sul soggiorno dei cittadini stranieri”,

 nell’art.7 ”Ciascuna Parte, nell’ambito dei propri sistemi d’istruzione, favorirà l’insegnamento e lo studio della lingua e della cultura del Paese dell’altra Parte, con modalità che potranno essere definite dalle Parti, ove necessario, in successivi Protocolli attuativi”

e
nell’art.11 “Gli organi delegati dalle parti al coordinamento dell’attuazione del presente Accordo sono i seguenti: per la Repubblica Italiana il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca della Repubblica Italiana; per la Repubblica di Belarus il Ministero dell’Istruzione della Repubblica di Belarus”;

TENUTO CONTO altresì di quanto disposto dal D.Lgs. della Repubblica Italiana 10 agosto 2007 n.154 in merito all’Attuazione della direttiva 2004/114/CE relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di Paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni e tirocinio non retribuito o volontariato (GU n.216 del 17.9.2007);

stabiliscono quanto segue:

I. PRINCIPI GENERALI

1. Le Parti intendono favorire la reciproca collaborazione nell’ambito dei sistemi della scuola primaria e secondaria della Repubblica Italiana e della scuola dell’obbligo e degli istituti di formazione tecnico-professionale e d’istruzione media speciale della Repubblica di Belarus e regolamentare relazioni e scambi tra professionisti e studenti dei due Paesi in applicazione del succitato Accordo.

2. Le Parti esamineranno la possibilità di organizzare, nei rispettivi Paesi, incontri di conoscenza comparativa dei sistemi scolastici citati nel punto 1 del presente Protocollo Esecutivo, coinvolgendo rappresentanti istituzionali, di ricerca e di formazione, al fine di promuovere una sempre più approfondita comprensione reciproca.

3. Le Parti, al fine di realizzare quanto stabilito dall’Accordo, stabiliscono, in regime di reciprocità, di:

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3.1.favorire l’instaurazione di collaborazioni dirette tra enti d’istruzione e organizzazioni di supporto scientifico e metodologico dell’istruzione che favoriscono la reciproca conoscenza, nonché scambi pedagogici, scientifici e culturali;

3.2. favorire la partecipazione a concorsi nazionali e internazionali di studenti e enti d’istruzione delle due Parti o ad eventuali iniziative proprie di uno dei due Paesi che siano espressamente rivolte a studenti stranieri;

3.3.favorire gli scambi tra specialisti con particolari competenze nell’attività pedagogica e scientifica al fine di arricchimento dei rispettivi sistemi d’istruzione;
3.4.facilitare scambi e/o stage su temi specifici di docenti della Repubblica Italiana e operatori pedagogici della Repubblica di Belarus, nonché specialisti della formazione, favorendone l’ingresso nei rispettivi Paesi per i progetti d’istruzione condivisi;

3.5. promuovere iniziative volte allo studio della lingua e della cultura dei due Paesi;
3.6. realizzare, fin dall’anno scolastico 2012-2013 scambi di gruppo per giovani che frequentano il 2°, 3° ciclo della scuola dell’obbligo, istituti di formazione tecnico-professionale e d’istruzione media speciale in Bielorussia e in Italia – le scuole secondarie di secondo grado, per un periodo da una settimana fino all’anno scolastico (nove mesi), in conformità all’Art.3 dell’Accordo.

II. INIZIATIVE DI COOPERAZIONE EDUCATIVA E CONDIZIONI DI REALIZZABILITÀ

4. Le Parti stabiliscono la seguente tipologia di scambi:

4.1. scambi culturali, stage a carattere professionale, artistico, linguistico tra docenti delle scuole secondarie di secondo grado delle scuole della Repubblica Italiana e operatori pedagogici delle scuole dell’obbligo, istituti di formazione tecnico-professionale e d’istruzione media speciale della Repubblica di Belarus, inclusi quelli ai fini di studio della lingua e della cultura dell’altra Parte;

4.2. scambi tra studenti delle scuole d’istruzione secondaria di secondo grado della Repubblica Italiana e del 2° e 3° ciclo della scuola dell’obbligo della Repubblica di Belarus, con carattere di reciprocità; 4.3. scambi per gruppi di studenti/studentesse della stessa classe, di età o del medesimo corso scolastico, possibilmente della medesima scuola dell’obbligo o città/ territorio (regione, provincia, città), per periodi fino a tre (3) mesi;

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4.4. scambi per gruppi di studenti delle scuole d’istruzione secondaria di secondo grado della Repubblica Italiana e degli istituti di formazione tecnico-professionale e d’istruzione media speciale della Repubblica di Belarus volti all’acquisizione di competenze su settori ritenuti prioritari, per periodi fino a tre (3) mesi;

4.5. scambi per gruppi di studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Repubblica Italiana e con frequenza del 2° e 3° ciclo delle scuole dell’obbligo della Repubblica di Belarus anche per l’intero anno scolastico, in conformità con le normative nazionali delle due Parti.

5. Gli scambi tra i due Paesi potranno essere effettuati in presenza delle seguenti condizioni:

5.1. elaborazione di un progetto di studio in linea con i requisiti della documentazione relativa ai programmi didattici corrispondenti al livello d’istruzione raggiunto, concordato tra gli enti d’istruzione di accoglienza e di provenienza dei due Paesi e approvato da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca della Repubblica Italiana e del Ministero dell’Istruzione della Repubblica di Belarus;

5.2. presentazione di documenti di istruzione (documenti di studio), certificanti una valutazione (intermedia e/o finale) dello studente, crediti di competenza accertanti il corso svolto, redatti in conformità con il sistema di valutazione dei risultati degli studi adottato nel Paese di residenza dello studente;

5.3. rilascio di un documento attestante gli studi compiuti presso l’ente d’istruzione del Paese ospitante;
5.4. individuazione dell’istituzione scolastica di accoglienza che indica un’organizzazione o una famiglia che garantisca vitto e alloggio agli studenti e loro accompagnatori per l’intero periodo di permanenza;

5.5. garanzie assicurative e sanitarie nel Paese di accoglienza per gli studenti e gli accompagnatori, nonché garanzie di rientro degli studenti nel Paese di residenza;
5.6.accompagnamento degli studenti da parte degli operatori pedagogici bielorussi e dei docenti italiani in conformità con la normativa nazionale del Paese di provenienza;

5.7. garanzie delle istituzioni scolastiche e dei soggetti ospitanti circa i costanti rapporti degli studenti in scambio con gli accompagnatori e le Autorità consolari del Paese di cittadinanza a carico dei soggetti ospitanti secondo modalità definite nel progetto di studio;

5.8. nell’ambito del progetto di studio di cui al comma 5.1 del presente punto, l’istituzione scolastica di accoglienza concorda con le competenti Autorità locali una particolare forma di vigilanza sul soggiorno degli

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studenti e sul rispetto da parte dei soggetti ospitanti di tutte le condizioni previste dal progetto stesso, nonché aventi natura extra-scolastica.

6. I minori orfani e quelli rimasti senza tutela dei genitori, residenti nella Repubblica di Belarus, che frequentano il 2°, 3° ciclo della scuola dell’obbligo, istituti di formazione tecnico-professionale e d’istruzione media speciale, partiranno per la Repubblica Italiana per gli scambi secondo le modalità stabilite dal presente Protocollo Esecutivo.

III. VALUTAZIONE

7. Le Parti convengono di mantenere contatti permanenti per promuovere e verificare le iniziative di reciprocità in attuazione del presente Protocollo Esecutivo. Persone da loro designate redigeranno un rapporto annuale delle attività di cui al presente Protocollo ed eventuali raccomandazioni per miglioramenti e/o modifiche.

Il presente Protocollo Esecutivo non rappresenta un accordo internazionale e non genera obblighi giuridici internazionali per gli Stati delle Parti.

Il presente Protocollo Esecutivo è redatto in due originali, ognuno in lingua russa e in lingua italiana, ed entrambe le versioni sono egualmente valide.

Firmato a Roma il giorno 12 luglio 2012

Per il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca della Repubblica Italiana

F.to Il Direttore Generale per gli Affari Internazionali
Marcello Limina

Per il Ministero dell’Istruzione della Repubblica di Belarus

F.to Il Capo della Direzione per gli Affari Internazionali Vladimir Shapurov

Protocollo d’Intesa tra il MIUR e il Ministero della Salute

Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Ministero della Salute per la tutela del diritto alla salute e del diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disabilità

Protocollo esecutivo Italia – Bielorussia

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane , finanziarie e strumentali

Direzione Generale per gli Affari Internazionali

Uff.VI

 

Roma, 19 luglio 2012

Protocollo esecutivo Italia – Bielorussia

In data 12 luglio 2012 è stato firmato il Protocollo Esecutivo dell’Accordo tra il Governo italiano – rappresentato dal Direttore Generale per gli Affari Internazionali del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – e il Governo bielorusso – rappresentato dal Capo della Direzione per gli Affari Internazionali del Ministero dell’Istruzione della Repubblica di Belarus. Tale Protocollo consente in particolare lo scambio di studenti e l’attuazione di progetti bilaterali in attuazione dell’Accordo sottoscritto a Trieste il 10 giugno 2011 tra il Governo dei due Paesi sulla cooperazione nel campo dell’istruzione.

Si informano gli interessati all’accoglienza di studenti provenienti dalla Bielorussia che, proprio per facilitare le autorizzazioni e la concessione di visti, l’Accordo prevede che la mobilità degli studenti bielorussi avvenga nell’ambito di progetti di scambio (artt. 5 e 6). Tali progetti, una volta elaborati da coloro che ne hanno interesse, secondo le modalità previste dall’Accordo stesso, potranno essere inviati – tramite posta elettronica certificata (dgainternazionali@postacert.istruzione.it) – a questa Direzione Generale per gli Affari Internazionali che procederà al loro inoltro al Ministero bielorusso tramite i normali canali diplomatici. La Direzione non curerà l’elaborazione dei progetti, né potrà assumersi alcuna responsabilità per quanto riguarda l’accettazione dei medesimi da parte bielorussa.

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PROTOCOLLO ESECUTIVO DELL’ACCORDO

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI BELARUS

SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELL’ISTRUZIONE

 

PRECEDENTI e RISOLUZIONE

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca della Repubblica Italiana, avente sede in viale Trastevere 76, Roma, rappresentato dal Direttore Generale per gli Affari Internazionali Dott.Marcello Limina

e il Ministero dell’Istruzione della Repubblica di Belarus avente sede in Ulitsa Sovetskaya, 9 – Minsk, rappresentato dal Capo della Direzione per gli Affari Internazionali Sig. Vladimir Shapurov a seguito degli incontri di loro rappresentanti a Minsk il 7 febbraio del 2012 e a Roma il 3 maggio 2012;

ANIMATI dal desiderio di rafforzare la reciproca comprensione e rispetto e di intensificare i contatti tra il popolo bielorusso e quello italiano;

CONSAPEVOLI delle possibilità che la collaborazione nel campo dell’istruzione può offrire per l’approfondimento dei legami e la migliore conoscenza tra i due popoli;

CONVINTI dei benefici che ambedue i Paesi possono trarre dal rafforzamento della collaborazione bilaterale, in conformità con la legislazione nazionale e, per quanto riguarda la Repubblica Italiana, con le normative comunitarie;

TENUTO CONTO dell’Accordo sottoscritto a Trieste il 10 giugno 2011 (di seguito denominato “Accordo”) tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione nel campo dell’istruzione, in particolare di quanto indicato:

  • nell’art.3 “Le Parti favoriscono lo scambio di studenti delle scuole d’istruzione secondaria superiore della Repubblica italiana e di studenti delle scuole dell’obbligo di terzo grado, degli istituti di formazione tecnico-professionale e degli istituti di istruzione media della Repubblica di Belarus sulla base di progetti che non graveranno finanziariamente sul bilancio delle due Parti e che siano conformi alla legislazione nazionale delle due Parti, anche con riguardo alla normativa sugli ingressi e sul soggiorno dei cittadini stranieri”,
  • nell’art.7 ”Ciascuna Parte, nell’ambito dei propri sistemi d’istruzione, favorirà l’insegnamento e lo studio della lingua e della cultura del Paese dell’altra Parte, con modalità che potranno essere definite dalle Parti, ove necessario, in successivi Protocolli attuativi” e
  • nell’art.11 “Gli organi delegati dalle parti al coordinamento dell’attuazione del presente Accordo sono i seguenti: per la Repubblica Italiana il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca della Repubblica Italiana; per la Repubblica di Belarus il Ministero dell’Istruzione della Repubblica di Belarus”;

TENUTO CONTO altresì di quanto disposto dal D.Lgs. della Repubblica Italiana 10 agosto 2007 n.154 in merito all’Attuazione della direttiva 2004/114/CE relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di Paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni e tirocinio non retribuito o volontariato (GU n.216 del 17.9.2007);

stabiliscono quanto segue:

I. PRINCIPI GENERALI

1. Le Parti intendono favorire la reciproca collaborazione nell’ambito dei sistemi della scuola primaria e secondaria della Repubblica Italiana e della scuola dell’obbligo e degli istituti di formazione tecnico-professionale e d’istruzione media speciale della Repubblica di Belarus e regolamentare relazioni e scambi tra professionisti e studenti dei due Paesi in applicazione del succitato Accordo.

2. Le Parti esamineranno la possibilità di organizzare, nei rispettivi Paesi, incontri di conoscenza comparativa dei sistemi scolastici citati nel punto 1 del presente Protocollo Esecutivo, coinvolgendo rappresentanti istituzionali, di ricerca e di formazione, al fine di promuovere una sempre più approfondita comprensione reciproca.

3. Le Parti, al fine di realizzare quanto stabilito dall’Accordo, stabiliscono, in regime di reciprocità, di:

3.1. favorire l’instaurazione di collaborazioni dirette tra enti d’istruzione e organizzazioni di supporto scientifico e metodologico dell’istruzione che favoriscono la reciproca conoscenza, nonché scambi pedagogici, scientifici e culturali;

3.2. favorire la partecipazione a concorsi nazionali e internazionali di studenti e enti d’istruzione delle due Parti o ad eventuali iniziative proprie di uno dei due Paesi che siano espressamente rivolte a studenti stranieri;

3.3. favorire gli scambi tra specialisti con particolari competenze nell’attività pedagogica e scientifica al fine di arricchimento dei rispettivi sistemi d’istruzione;

3.4. facilitare scambi e/o stage su temi specifici di docenti della Repubblica Italiana e operatori pedagogici della Repubblica di Belarus, nonché specialisti della formazione, favorendone l’ingresso nei rispettivi Paesi per i progetti d’istruzione condivisi;

3.5. promuovere iniziative volte allo studio della lingua e della cultura dei due Paesi;

3.6. realizzare, fin dall’anno scolastico 2012-2013 scambi di gruppo per giovani che frequentano il 2°, 3° ciclo della scuola dell’obbligo, istituti di formazione tecnico-professionale e d’istruzione media speciale in Bielorussia e in Italia – le scuole secondarie di secondo grado, per un periodo da una settimana fino all’anno scolastico (nove mesi), in conformità all’Art.3 dell’Accordo.

 

II. INIZIATIVE DI COOPERAZIONE EDUCATIVA E CONDIZIONI DI REALIZZABILITÀ

4. Le Parti stabiliscono la seguente tipologia di scambi:

4.1. scambi culturali, stage a carattere professionale, artistico, linguistico tra docenti delle scuole secondarie di secondo grado delle scuole della Repubblica Italiana e operatori pedagogici delle scuole dell’obbligo, istituti di formazione tecnico-professionale e d’istruzione media speciale della Repubblica di Belarus, inclusi quelli ai fini di studio della lingua e della cultura dell’altra Parte;

4.2. scambi tra studenti delle scuole d’istruzione secondaria di secondo grado della Repubblica Italiana e del 2° e 3° ciclo della scuola dell’obbligo della Repubblica di Belarus, con carattere di reciprocità;

4.3. scambi per gruppi di studenti/studentesse della stessa classe, di età o del medesimo corso scolastico, possibilmente della medesima scuola dell’obbligo o città/ territorio (regione, provincia, città), per periodi fino a tre (3) mesi;

4.4. scambi per gruppi di studenti delle scuole d’istruzione secondaria di secondo grado della Repubblica Italiana e degli istituti di formazione tecnico-professionale e d’istruzione media speciale della Repubblica di Belarus volti all’acquisizione di competenze su settori ritenuti prioritari, per periodi fino a tre (3) mesi;

4.5. scambi per gruppi di studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Repubblica Italiana e con frequenza del 2° e 3° ciclo delle scuole dell’obbligo della Repubblica di Belarus anche per l’intero anno scolastico, in conformità con le normative nazionali delle due Parti.

5. Gli scambi tra i due Paesi potranno essere effettuati in presenza delle seguenti condizioni:

5.1. elaborazione di un progetto di studio in linea con i requisiti della documentazione relativa ai programmi didattici corrispondenti al livello d’istruzione raggiunto, concordato tra gli enti d’istruzione di accoglienza e di provenienza dei due Paesi e approvato da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca della Repubblica Italiana e del Ministero dell’Istruzione della Repubblica di Belarus;

5.2. presentazione di documenti di istruzione (documenti di studio), certificanti una valutazione (intermedia e/o finale) dello studente, crediti di competenza accertanti il corso svolto, redatti in conformità con il sistema di valutazione dei risultati degli studi adottato nel Paese di residenza dello studente;

5.3. rilascio di un documento attestante gli studi compiuti presso l’ente d’istruzione del Paese ospitante;

5.4. individuazione dell’istituzione scolastica di accoglienza che indica un’organizzazione o una famiglia che garantisca vitto e alloggio agli studenti e loro accompagnatori per l’intero periodo di permanenza;

5.5. garanzie assicurative e sanitarie nel Paese di accoglienza per gli studenti e gli accompagnatori, nonché garanzie di rientro degli studenti nel Paese di residenza;

5.6. accompagnamento degli studenti da parte degli operatori pedagogici bielorussi e dei docenti italiani in conformità con la normativa nazionale del Paese di provenienza;

5.7. garanzie delle istituzioni scolastiche e dei soggetti ospitanti circa i costanti rapporti degli studenti in scambio con gli accompagnatori e le Autorità consolari del Paese di cittadinanza a carico dei soggetti ospitanti secondo modalità definite nel progetto di studio;

5.8. nell’ambito del progetto di studio di cui al comma 5.1 del presente punto, l’istituzione scolastica di accoglienza concorda con le competenti Autorità locali una particolare forma di vigilanza sul soggiorno degli studenti e sul rispetto da parte dei soggetti ospitanti di tutte le condizioni previste dal progetto stesso, nonché aventi natura extra-scolastica.

6. I minori orfani e quelli rimasti senza tutela dei genitori, residenti nella Repubblica di Belarus, che frequentano il 2°, 3° ciclo della scuola dell’obbligo, istituti di formazione tecnico-professionale e d’istruzione media speciale, partiranno per la Repubblica Italiana per gli scambi secondo le modalità stabilite dal presente Protocollo Esecutivo.

 

III. VALUTAZIONE

7. Le Parti convengono di mantenere contatti permanenti per promuovere e verificare le iniziative di reciprocità in attuazione del presente Protocollo Esecutivo. Persone da loro designate redigeranno un rapporto annuale delle attività di cui al presente Protocollo ed eventuali raccomandazioni per miglioramenti e/o modifiche.

Il presente Protocollo Esecutivo non rappresenta un accordo internazionale e non genera obblighi giuridici internazionali per gli Stati delle Parti.

Il presente Protocollo Esecutivo è redatto in due originali, ognuno in lingua russa e in lingua italiana, ed entrambe le versioni sono egualmente valide.

Firmato a Roma il giorno 12 luglio 2012

Per il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca della Repubblica Italiana
F.to Il Direttore Generale per gli Affari Internazionali
Marcello Limina

Per il Ministero dell’Istruzione della Repubblica di Belarus
F.to Il Capo della Direzione per gli Affari Internazionali
Vladimir Shapurov

Bozza Accordo (27.6.12)

Bozza di accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano concernente finalità, tempi e modalità di attuazione del Titolo V, Parte II, della Costituzione, per quanto attiene alla materia Istruzione e sperimentazione di interventi condivisi tra Stato e Regioni per la migliore allocazione delle risorse umane, strumentali ed economiche al fine di elevare la qualità del servizio – Accordo ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. C) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Protocollo d’Intesa (11.5.2012)

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, Le Regioni, le Province e i Comuni, le Organizzazioni sindacali, concordano quanto segue.

La pubblica amministrazione è stata oggetto negli ultimi anni di una serie di interventi che hanno comportato una drastica riduzione della spesa (attraverso i tagli lineari) e una profonda riorganizzazione. La logica dei tagli lineari ha effettivamente ridotto la spesa pubblica, ma non ha favorito il diffondersi della cultura dell’ottimale organizzazione delle risorse, secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità. Gli interventi preannunciati in tema di spending review debbono rappresentare un’occasione per superare l’approccio finanziario e ragionieristico della spesa pubblica ed avviare un processo di modernizzazione dell’amministrazione pubblica attraverso un’attività di profonda razionalizzazione.
La situazione di crisi impone però che siano create condizioni di misurabilità, verificabilità e incentivazione della qualità dei servizi e delle funzioni pubbliche in modo da valorizzare le professionalità dei lavoratori pubblici ed avere parametri significativi per le politiche premiali nei loro confronti.
Investire nella qualità della Pubblica Amministrazione è indispensabile per dare efficacia all’azione pubblica nel quadro di imparzialità, buon andamento e legalità e come elemento essenziale per favorire e garantire la crescita socio- economica del Paese. Alle risorse necessarie può e deve concorrere la riduzione degli sprechi e la responsabilizzazione dei centri di spesa.
Il miglioramento delle funzioni pubbliche richiede una serie di interventi, normativi e contrattuali, che riguardano:

  • un nuovo modello di relazioni sindacali;
  • la razionalizzazione e la semplificazione dei sistemi di misurazione, valutazione e premialità, nonché del ciclo della perfomance;
  • nuove regole riguardanti il mercato del lavoro nel pubblico impiego;
  • i sistemi di formazione del personale;
  • la dirigenza pubblica, rafforzandone ruolo, funzioni e responsabilità al fine di garantirne una maggiore autonomia rispetto all’autorità politica;

– Un nuovo modello di relazioni sindacali.
Nel quadro del vigente modello di relazioni sindacali, va colta l’occasione per un importante patto sociale, che riguardi anche i datori di lavoro delle Regioni ed Enti locali, al fine di favorire la partecipazione consapevole dei lavoratori ai processi di razionalizzazione, innovazione e riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni. Questo percorso, prima della riapertura delle trattative per i rinnovi contrattuali, va attuato rimodulando il quadro legislativo per offrire alle parti, ad entrambi i livelli di contrattazione, strumenti e criteri per raggiungere questi obiettivi, coerenti con le autonomie costituzionalmente riconosciute.
In particolare le Parti concordano sulla necessità dell’emanazione di un provvedimento legislativo che riguardi:
– il riconoscimento della contrattazione collettiva e del CCNL come la fonte deputata alla determinazione dell’assetto retributivo e di valorizzazione dei lavoratori pubblici nel rispetto dei ruoli organizzativi e di rappresentanza delle parti, fermo restando quanto previsto all’arto 2 comma 3 del decreto legislativo 165 del 2001, relativamente alle prerogative contrattuali attinenti il rapporto di lavoro;
– collegare ai processi di mobilità percorsi di qualificazione e formazione professionale, coinvolgendo le organizzazioni sindacali, per garantire la funzionalità e la qualità del lavoro nell’amministrazione di destinazione;
– la predisposizione di vincoli e procedure per garantire trasparenza totale sugli andamenti gestionali e finanziari degli enti per valutarne le ricadute in termini occupazionali e retributivi;
– un coinvolgimento delle organizzazioni sindacali nei processi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni ( ad esempio spending review) secondo modalità coerenti con le autonomie previste dall’ordinamento (che comprenda anche una riflessione sulle società partecipate e controllate, Consorzi e Fondazioni) che accompagni anche i processi di miglioramento ed innovazione nonché il sistema premiante e incentivante al livello integrativo anche tenendo conto delle norme già vigenti in materia di risparmi derivanti da processi di riorganizzazione;
– la definizione di criteri trasparenti e il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali in tutte le fasi dei processi di mobilità collettiva;
– il pieno riconoscimento del ruolo negoziale e delle prerogative delle RSU nei luoghi di lavoro nelle materie previste dal CCNL;
– l’ìndìvìduazìone, nell’ambito delle materie di informazione sindacale, anche di ipotesi di esame congiunto tra pubbliche amministrazioni e organizzazioni sindacali;
Nell’ambito delle procedure di contrattazione collettiva il Governo si impegna a:
– fermo restando la riduzione del numero dei comparti e delle aree di contrattazione prevista dalla legge 4 marzo 2009 n.15, e fatta salva la competenza della contrattazione collettiva per l’individuazione della relativa composizione, individuare un numero di comparti e delle aree che tenga conto delle competenze delle Regioni e degli enti locali – fermi restando per questi ultimi i distinti comparti ed aree ed i relativi comitati di settore – nonchè di specifici settori;
– rafforzare i poteri di rappresentanza delle Regioni ed enti locali nelle procedure di contrattazione collettiva, valorizzandone gli ambiti di autonomia e di corresponsabilità nella definizione delle risorse destinate ai rinnovi contrattuali.
– razionalizzare e semplificare i sistemi di misurazione, valutazione e premialità.
Le parti concordano sulla necessità di razionalizzare e semplificare i sistemi di misurazione, valutazione e premialità nonché del ciclo della perfomance previsti dal decreto legislativo 150 del 2009 anche mediante il superamento del sistema della ripartizione dei dipendenti nelle fasce di merito di cui all’articolo 19 del medesimo decreto, prevedendo di conseguenza meccanismi atti ad assicurare la retribuzione accessoria differenziata in relazione ai risultati conseguiti. Detti interventi saranno finalizzati a garantire, anche con le competenze affidate alla contrattazione, un miglior bilanciamento dei fattori valutativi in cui alla performance organizzativa venga assegnato un ruolo più significativo rispetto a quella individuale, tenuto conto dei diversi livelli di responsabilità ed inquadramento del personale. In particolare per i dirigenti, in considerazione del ruolo rivestito rispetto alla perfomance delle Amministrazioni, saranno comunque previsti rigorosi sistemi di collegamento fra premialità e risultati individuali. Le Parti concordano altresì sulla necessità di valutarne l’applicazione in relazione alle peculiarità dei settori.
– Nuove regole riguardanti il mercato del lavoro
Visti gli ultimi interventi nell’ambito del mercato del lavoro privato, le parti concordano di intervenire al fine di riordinare e razionalizzare le tipologie di lavoro flessibile utilizzabili dalle amministrazioni pubbliche, anche mediante modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con riguardo ai profili di convergenza con il mercato del lavoro privato, di costituzione del rapporto di lavoro, della responsabilità disciplinare, delle forme di mobilità, volontaria ed obbligatoria, del personale.
L’intervento normativo dovrà riguardare, con riferimento anche alla flessibilità in uscita, i seguenti punti:
a) salvaguardare e rafforzare nel mercato del lavoro pubblico principi previsti dall’articolo 97 della Costituzione;
b) individuare misure volte a favorire il più ampio accesso ai pubblici uffici da parte dei cittadini degli stati membri dell’Unione europea, senza limitazioni derivanti dal luogo di residenza dei candidati;
c) confermare il principio dell’articolo 36 del decreto legislativo 165 del 2001, che il lavoro subordinato a tempo indeterminato è la forma ordinaria per far fronte ai fabbisogni ordinari delle pubbliche amministrazioni;
d) individuare e disciplinare le tipologie di lavoro flessibile utilizzabili nel settore pubblico per esigenze temporanee o eccezionali, in relazione alle diverse causalì, con riferimento anche alle procedure di reclutamento e ai limiti di durata;
e) disciplinare, per specifici settori, percorsi di accesso mediante un reclutamento ispirato alla “tenure-track”, nel rispetto dell’articolo 97 della Costituzione e dei limiti alle assunzionì, definendo presupposti e condizioni;
f) contrastare l’uso improprio e strumentale delle tipologie contrattuali di lavoro flessibile con disciplina della responsabilità dirigenziale e delle sanzioni da applicare per il caso di abuso;
g) prevedere discipline specifiche per alcuni settori di attività quali quello della sanità e assistenza, della ricerca e dell’istruzione;
h) valorizzare nei concorsi l’esperienza professionale acquisita con rapporto di lavoro flessibile, tenendo conto delle diverse fattispecie e della durata dei rapporti;
i) riordinare la disciplina dei licenziamenti per motivi disciplinari fermo restando le competenze attribuite alla contrattazione collettiva nazionale;
m) rafforzare i doveri disciplinari dei dipendenti prevedendo al contempo garanzie di stabilità in caso di licenziamento illegittimo;
n) fermo restando l’istituto della mobilità volontaria come uno degli strumenti per far fronte ai fabbisogni di personale delle Pubbliche Amministrazioni, garantire la possibilità, in particolari settori, di derogare alla mobilità preventiva nel caso di indizione di concorsi per figure professionali infungibili e nel caso di scorrimento delle graduatorie concorsuali.
Le Parti convengono sulla necessità di attivare entro il 30 maggio appositi tavoli di confronto al fine di valutare appositi interventi per il personale precario in servizio presso le Pubbliche Amministrazioni, fermo restando la possibilità per le stesse di avvalersi, nel quadro della normativa vigente, di norme ed accordi per la proroga o rinnovo dei contratti esistenti nell’ambito delle risorse disponibili.
– I sistemi di formazione del personale.
Le Parti concordano sulla necessità che la formazione riacquisti una natura effettivamente funzionale volta ad incrementare la qualità e offrire a tutto il personale l’opportunità di aggiornarsi e di corrispondere all’evoluzione del fabbisogno di capacità. La formazione rappresenta infatti una leva decisiva per favorire i processi di cambiamento, innovazione e profonda riforma della pubblica Amministrazione, garantendo l’acquisizione di nuove competenze, la costruzione di nuove professionalità e l’affermarsi nelle strutture pubbliche della cultura del servizio alla collettività e della buona amministrazione.
In tale contesto si concorda sulla necessità di riordinare il sistema delle scuole pubbliche di formazione, sia centrali che locali, al fine di garantire l’omogenea formazione del personale pubblico, di migliorare il livello formativo permanente dei dipendenti pubblici e ottimizzare l’allocazione delle risorse.
– La dirigenza pubblica: rafforzamento del ruolo, delle funzioni e delle responsabilità anche al fine di garantirne una effettiva autonomia rispetto all’organo di indirizzo politico politica.
Anche sulla dirigenza è necessario un intervento normativo finalizzato a conseguire una migliore organizzazione del lavoro e di assicurare alla dirigenza un’effettiva autonomia, rafforzando i meccanismi di selezione, formazione e valutazione e qualificando le modalità di conferimento dell’incarico. A tal fine si devono rafforzare il ruolo e le funzioni e le responsabilità dei dirigenti, garantendone una effettiva autonomia rispetto all’organo di indirizzo politico.
Occorre, altresì, il pieno riconoscimento del ruolo negoziale e delle prerogative delle specifiche rappresentanze della dirigenza nelle amministrazioni e nei luoghi di lavoro.
E’ necessario, poi, favorire la mobilità professionale e intercompartimentale dei dirigenti. Il sistema di incentivazione dei dirigenti, infine, dovrà essere legato alla verifica della relazione fra le risorse disponibili utilizzate (strumentali e umane) e realizzazioni ed effetti in termini di servizi, rispetto a obiettivi prefìssatì, ferme restando eventuali peculiarità nei singoli settori.
Al fine di attuare gli obiettivi della presente Intesa il Governo promuoverà appositi provvedimenti normativi, anche attraverso l’emanazione di una delega, concordati con Regioni, Province e Comuni, nonché apposite direttive all’ARAN per le parti che dovranno essere definite attraverso appositi accordi da attuarsi nell’ambito della nuova stagione contrattuale.
Le Parti concordano sulla necessità di momenti di verifica dello stato di attuazione dell’intesa.

Accordo Stato – Regioni 19 aprile 2012, n. 96

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Accordo ai sensi dell’articolo 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato a norma dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.

Repertorio atti n. 96 del 19 aprile 2012

Accordo Stato – Regioni 15 marzo 2012, n. 58

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Accordo ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n . 167, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale

Repertorio atti n. 58 del 15 marzo 2012

Accordo 19 gennaio 2012, n. 21

Accordo tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l’integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011.
Accordo ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Repertorio atti n. 21/CSR del 19 gennaio 2012

Rete MIUR – Licei Musicali e Coreutici

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

ATTO DI COSTITUZIONE DI RETE
“Qualità e Sviluppo dei licei musicali e coreutici”

Il giorno 23 del mese di novembre dell’anno 2011, presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,

IL DIRETTORE GENERALE
per gli Ordinamenti scolastici e per l’Autonomia scolastica

E I DIRIGENTI SCOLASTICI
dei licei musicali e dei licei coreutici

VISTO il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 89 ( Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”), in particolare l’art. 3, comma 1, l’art. 7 e l’art. 13 commi 6, 7 e 8, allegato A e allegato E, che istituisce il liceo musicale e il liceo coreutico;
VISTO in particolare, l’art. 13, il quale prevede, al comma 8, che, in prima applicazione, l’istituzione di sezioni di liceo musicale sia subordinata alla stipula di apposita convenzione con i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati, mentre richiede, al comma 9, per l’istituzione di sezioni di liceo coreutico una specifica convenzione con l’Accademia nazionale di danza;
VISTE le note del M.I.U.R., Dipartimento per l’istruzione, Direzione Generale per il Personale scolastico, n. 1348 del 21.04.2010, n. 4968 dell’ 11.05.2010 e n.5358 del 25.05.2010, aventi per oggetto “Attuali classi di concorso su cui confluiscono le discipline relative al primo anno di corso degli istituti di II grado interessati al riordino”, che forniscono istruzioni, tra l’altro, sull’attribuzione delle discipline previste dal Piano di studi del liceo musicale e del liceo coreutico alle esistenti classi di concorso e, conseguentemente, sul riordino del personale da destinare, in via transitoria, all’insegnamento delle discipline musicali e coreutiche cui non corrisponde, allo stato, alcuna classe di concorso specifica;
VISTO che la Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e per l’Autonomia scolastica con l’avvio del nuovo liceo musicale e del nuovo liceo coreutico ha predisposto un organico piano di interventi finalizzato:
a) al sostegno e all’attuazione del profilo generale e specifico del liceo e delle indicazioni di ogni disciplina;
b) alla verifica e al monitoraggio di idee, percorsi, progetti, processi messi in campo dalle scuole oltre che dei principali risultati conseguiti dagli studenti in termini di conoscenze e competenze;
c) alla costituzione di reti verticali e orizzontali a supporto della diffusione della cultura e della pratica musicale e coreutica nella scuola, alla qualificazione dell’insegnamento musicale e coreutico e alla formazione del personale ad esso destinato, alle possibili forme di verticalizzazione degli studi musicali e coreutici;
VISTO il D.P.R. n. 275 dell’ 8.03.1999, Regolamento recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, che attribuisce autonomia funzionale alle istituzioni scolastiche e stabilisce in particolare, all’art. 7, comma 8, che “le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con Università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi”;
VISTO il D.I. n. 44 dell’ 1.02.2001, Regolamento concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”,Tit. IV, art. 31, commi 1 e 2, che stabilisce che “le istituzioni scolastiche, […] per il raggiungimento e nell’ambito dei propri fini istituzionali, hanno piena autonomia negoziale” e in particolare “possono stipulare convenzioni e contratti”;
VISTA la Legge n. 508 del 21.12.1999, “Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”, in particolare l’art. 2, commi 7 e 8, che, con riferimento alle istituzioni AFAM, prevede, fra gli aspetti da disciplinare mediante regolamenti ministeriali, “le modalità di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie e con altri soggetti pubblici e privati” e che include tra i principi e i criteri che devono informare tali regolamenti la “facoltà di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione e di formazione musicale o coreutica anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria
superiore o del proseguimento negli istituti di livello superiore”;
ESAMINATO il presente testo di costituzione della rete al fine di adottare i successivi adempimenti di adesione sottoscrivono il presente accordo con il quale viene istituita presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, viale Trastevere,n°76/A, Roma, la Rete “Qualità e Sviluppo dei licei musicali e coreutici”.

Articolo 1
COSTITUZIONE DELLA RETE
La Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici per l’Autonomia scolastica e le istituzioni scolastiche firmatarie si costituiscono nella Rete nazionale denominata “Qualità e Sviluppo dei licei musicali e coreutici”.

Articolo 2
FINI E OBIETTIVI ISTITUZIONALI DELLA RETE
La Rete si propone di perseguire i seguenti obiettivi:
a) realizzare incontri tra i licei musicali e i licei coreutici statali e paritari indirizzati alla definizione di contenuti, ambiti, obiettivi al centro dell’accordo;
b) progettare e sviluppare un portale della Rete dei licei musicali e dei licei coreutici italiani ideato come ambiente collaborativo di supporto alle attività e allo scambio/integrazione di pratiche, prodotti, processi e modelli, sviluppati dalle scuole;
c) realizzare un monitoraggio dedicato alla rilevazione dei più significativi processi messi in campo dai licei musicali e coreutici, statali e paritari, e dei risultati raggiunti dagli studenti in termini di conoscenze e competenze, a partire dalla fine del primo biennio;
d) organizzare incontri con distinti gruppi di licei, dedicati alla condivisione della struttura / contenuti / modalità collaborative del portale e dell’impianto del monitoraggio e della scheda di monitoraggio;
e) organizzare gruppi di lavoro (anche a base interregionale) dedicati: allo sviluppo di modelli/processi collegati al curricolo verticale; allo sviluppo di modelli/strumenti di valutazione e certificazione delle competenze in entrata e in uscita e per il passaggio tra i diversi cicli scolastici;
f) elaborare proposte in merito ad azioni di orientamento in ingresso ed in uscita finalizzate alla promozione di scelte consapevoli per il successo formativo;
g) potenziare la risorsa della collaborazione e della progettazione in dimensione europea nella prospettiva dell’integrazione tra i sistemi dell’istruzione e del sostegno all’innovazione didattica e metodologica. Potenziare ed estendere la Rete oltre i confini nazionali, promuovendone le finalità presso istituzioni scolastiche europee ed extraeuropee e progettando azioni/esperienze di tirocinio formativo e di scambio tra gli studenti dei licei musicali e coreutici dei paesi dell’Unione;
h) sviluppare l’attitudine al monitoraggio, alla valutazione e alla documentazione secondo criteri di efficacia, promozione e valorizzazione delle risorse professionali dei docenti;
i) promuovere momenti seminariali e interventi di aggiornamento/ formazione in servizio del personale scolastico su temi di particolare interesse ordinamentale, strettamente collegati allo sviluppo del curricolo e
all’innovazione didattico – metodologica, con particolare attenzione alle tecnologie multimediali;
j) promuovere attività di ricerca-azione finalizzate al rinnovamento della didattica delle discipline d’indirizzo del curricolo, anche alla luce della definizione degli obiettivi di apprendimento;
k) formulare proposte al M.I.U.R. in ordine alle modalità di reclutamento ed utilizzazione del personale docente di discipline di indirizzo, al fine di garantire la qualità dell’offerta formativa e il conseguimento delle conoscenze, abilità e competenze così come definite dalle indicazioni nazionali.

Articolo 3
COMPITI IN MATERIA DI FORMAZIONE
La Rete, anche su iniziativa del M.I.U.R., cura l’ideazione, la progettazione, la realizzazione e il monitoraggio della formazione e dell’ aggiornamento dei docenti delle discipline di indirizzo musicale e di indirizzo coreutico.

Articolo 4
DURATA DELL’ACCORDO DI RETE
Il presente accordo di Rete ha durata quadriennale a decorrere dalla data della sottoscrizione ed è automaticamente prorogato salvo che pervenga disdetta, alla scuola capofila, da parte di ciascuna scuola aderente.

Articolo 5
MODALITÀ DI ADESIONE DI NUOVE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
La richiesta di adesione alla Rete da parte di nuove istituzioni scolastiche dovrà pervenire alla scuola capofila entro il 30 settembre di ciascun anno. L’adesione decorrerà dal medesimo anno scolastico.

Articolo 6
ORGANI DI GESTIONE DELLA RETE
Costituiscono organi di gestione della Rete:
a) la Cabina di regia nominata dal Direttore Generale per gli Ordinamenti scolastici e per l’Autonomia scolastica, in cui siano rappresentati sia l’indirizzo musicale sia quello coreutico;
b) l’Assemblea generale costituita dai dirigenti scolastici, o loro delegati, delle istituzioni aderenti alla Rete e dai componenti della Cabina di regia.

Articolo 7
RIUNIONI DELL’ASSEMBLEA GENERALE
L’Assemblea generale si riunisce, di norma, una volta all’anno, per verificare lo stato dei lavori realizzati durante il precedente anno scolastico e per programmare le nuove attività di formazione e ricerca didattica.

Articolo 8
SCUOLA CAPOFILA DELLA RETE
Il Liceo Ginnasio di Stato “Carlo Rinaldini” di Ancona è individuato quale scuola capofila della Rete “Qualità e Sviluppo dei licei musicali e coreutici” con compiti di gestione amministrativa delle attività.

Articolo 9
CUSTODIA DEGLI ATTI
Copie del presente accordo sono depositate presso la Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e per l’Autonomia scolastica oltre che presso la scuola capofila.

Articolo 10
MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Il presente atto potrà essere modificato in tutto o in parte su proposta dell’ Assemblea generale o della Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici.

Il Direttore Generale
per gli Ordinamenti scolastici e per l’Autonomia scolastica
Carmela Palumbo

LICEI MUSICALI STATALI
Denominazione scuola: Dirigente Scolastico: Firma:
L.M. (I. S. A.) – Forlì (FC) Vittorio SERVADEI MORGAGNI
L.M. “C. Sigonio” – MO Roberta PINELLI
L.M. “A. Bertolucci” – PR Aluisi TOSOLINI
L.M. “G. Carducci” – TS Maria Cristina ROCCO
L.M. “C. Percoto” – UD Gabriella ZANOCCO
L.M. “S. Pertini” – GE Carla Angela CASTELLI
L.M. “P. Secco Suardo” – BG Giuseppe PEZZONI
L.M. “V. Gambara” – BS Giovanni SPINELLI
L.M. “T. Ciceri” – CO Nicola D’ANTONIO
L.M. “A. Stradivari”- CR Mirelva MONDINI
L.M. “G. B. Grassi” – LC Eugenio RIPAMONTI
L.M. “C. Tenca” – MI Clara RODELLA
L.M. “L. Da Vinci – MI Maria Concetta GUERRERA
L.M. “A. Cairoli” – PV Claudio TANZI
L.M. “A. Manzoni” – VA Giovanni BALLARINI
L.M. “E. Bianchi” – CN Nirvana CERATO
L.M. “F. Casorati” – NO Marina VERZOLETTO
L.M. “Gobetti” – Omegna (VB) Michela MAULINI
L.M. “”A. Passoni” – TO Giovanni LA ROSA
L.M. “Giorgione” – Castelfranco Veneto (TV) Giuseppe CECCON
L.M. “Fusinato” – S.A. “Marchesi”- PD Antonella VISENTIN
L.M. “Marco Polo” – VE Patrizio MARANGON
L.M. “C. Montanari”- VR Calogero CARITA’
L.M. “A. Pigafetta” – VI Antonio MINGARDI
L.M. “O. Colecchi” – AQ Carlo FONZI
L.M. “G. Misticoni” – PE Matilde TOMASSINI
L.M. “Chris Cappell College” – Anzio (RM) Perla FIGNON
L.M. “A. Manzoni” – LT Pietro ALTOBELLI
L.M. “Farnesina” – RM Olga OLIVIERI
L.M. “C. Rinaldini” – AN Giulietta BRECCIA
L.M. “G. Marconi” – PS Riccardo ROSSINI
L.M. “F. Petrarca”- AR Gianpiero GIUGNOLI
L.M. “Dante” – FI Donatella FRILLI
L.M. “A. Palli Bartolomei” – LI Nedi ORLANDINI
L.M. “A. Passaglia” – LU Walter RINALDI
L.M. “F. Angeloni”- TR Ermanno SCARAMUZZA
L.M. “T. Stigliani” – MT Eustachio ANDRULLI
L.M. (I.S.A.) – PZ Rosalinda CANCRO
L.M. “G. Rechichi” – Cinquefrondi (RC) Giovanni LARUFFA
L.M. “L. Della Valle” – CS Ermenegilda DE CARO
L.M. “G. V. Gravina” – KR Alberto D’ETTORIS
L.M. “V. Capialbi” – VV Giovanni POLICARO
L.M. “P. E. Imbriani” – AV Luciano DI RIENZO
L.M. “G. Guacci” – BN Nicola MIRESSI
L.M. “M. Di Savoia” – NA Fiorella COLOMBAI
L.M. “A. Galizia” – Nocera Inferiore (SA) Maria Giuseppa VIGORITO
L.M. “Alfano I” – SA Antonio LEPRE
L.M. Conv. Naz. “A. Nifo” – Sessa Aurunca (CE) Anna Maria PICANO
L.M. “Don L. Milani” – Acquaviva delle Fonti (BA) Nicola Francesco LUCARELLI
L.M. “Simone” – BR Salvatore AMORELLA
L.M. “Archita – Andronico” – TA Michele MARANGI
L.M. “S. Satta” – NU Carla Rita MARCHETTI
L.M. “D. A. Azuni” – SS Massimo SECHI
L.M. “D. Alighieri” – EN Luigi MINACAPILLI
L.M. “G. Verga” – Modica (RG) Alberto MOLTISANTI
L.M. “Regina Margherita” – PA Guido GAMBINO

LICEI MUSICALI PARITARI
Denominazione scuola: Dirigente Scolastico: Firma:
L.M. “Mater Misericordiae” – Sanremo (IM) Gabriella FREZZA
L.M. “Opera S. Alessandro” – BG Lucio SISANA
L.M. Coll. Vesc. “Barbarigo”– PD Don Cesare CONTARINI
L.M. “Seraphicum” – RM Elisabetta GUIDI
L.M. “S. Guzzi” – Lamezia Terme (CZ) Gennaro POLLICE
L.M. “Fidia” – Stefanaconi (VV) Michele LICATA
L.M. “Avvenire” – Battipaglia (SA) Annunziata ACCETTA
L.M. “Villaggio dei Ragazzi” – Maddaloni (CE) Claudio PETRONE
L.M. “C. M. Giulini” – Barletta (BT) Rita LANOTTE

LICEI COREUTICI STATALI
Denominazione scuola: Dirigente Scolastico: Firma:
L.C. “M. di Canossa” – R.E. Lorella BONICELLI
L.C. “Uccellis” – UD Maria Letizia BURTULO
L.C. “Gobetti” – GE Carla Angela CASTELLI
L.C. “Candiani” – Busto A.(VA) Andrea MONTEDURO
L.C. “Delfico” – TE Loredana DI GIAMPAOLO
L.C. “ V.E. II” –RM Emilio FATOVICH
L.C. “Filelfo” –Tolentino (MC) Silvio MINNETTI
L.C. “P.della Francesca” – AR Luciano TAGLIAFERRI
L.C. “Alfano I” – SA Antonio LEPRE
L.C. “L.Da Vinci”- Bisceglie(BA) Saverio MONGELLI
L.C. “Giannelli” – Parabita (LE) Cosimo PREITE

LICEI COREUTICI PARITARI
L.C. “Teatro Nuovo”- TO Germana ERBA
L.C. “ M. Buonarroti” – VR Renato ANDREATTA
L.C. “ Damus” – FR
L.C. “Giovanni Paolo II”- Ostia (RM) Massimo DI PAOLO
L.C. “ Seraphicum” – RM Elisabetta GUIDI
L.C. “International Montessori School” – PG Luciano MAZZETTI