Oggetto: Attivita’ di Educazione Fisica, Motoria e Sportiva. Indicazioni relative all’organizzazione dell’attivita’ sportiva scolastica per l’a.s. 2009/2010. Proposte, contenuti e modalita’ di coinvolgimento promosse dal MIUR in sinergia operativa con il CONI e il CIP ed il supporto degli EE.LL. Iscrizione ai Giochi Sportivi Studenteschi entro il 20 dicembre 2009
Oggetto: Collaborazioni con il Comitato Italiano Paralimpico – Indicazioni operative
Dipartimento per l’istruzione
Direzione Generale per lo studente, l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione
Come è già noto alle SS.LL. il Ministro pone grande attenzione ai temi delle attività di educazione fisica, motoria e sportiva e a quelle rivolte ai soggetti disabili nel contesto scolastico. Ne sono testimonianza i due documenti di linee guida emanati su tali materie in data 4 agosto 2009, nei quali i due profili si intersecano spesso in indicazioni che individuano nelle attività motorie un essenziale momento di potenziamento dei principi di integrazione dei disabili nelle classi ordinarie.
La realizzazione di tale obiettivo comporta, sia a livello centrale che periferico, relazioni istituzionali con gli organismi esterni preposti al settore ed in particolare con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) e con il Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.). Al fine di agevolare l’instaurazione di rapporti corretti sul piano delle reciproche attribuzioni dei due citati organismi sportivi, appare opportuno richiamare l’attenzione delle SS.LL. sulla natura giuridica e sul ruolo funzionale svolto dall’ente preposto alla promozione sportiva nei confronti dei soggetti disabili. Si avverte infatti la necessità che le relazioni a livello periferico si uniformino a quelle intrattenute a livello centrale.
Si ricorda che con ambedue i soggetti sopraevidenziati questo Ministero ha stipulato protocolli di intesa, sottoscritti rispettivamente in data 21 dicembre 2007 e 14 maggio 2009. Trattasi infatti di organismi giuridicamente dotati di una distinta soggettività con rapporti funzionali disciplinati dalla legislazione vigente.
La legge 15 luglio 2003, n. 189, istitutiva del Comitato Italiano Paralimpico, ed il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 aprile 2004, hanno riconosciuto al Comitato funzioni e prerogative esclusive in tema di riconoscimento e coordinamento delle federazioni ed altre entità che, a diverso titolo, si occupano di sport per i disabili in Italia.
Il C.I.P., al pari del C.O.N.I., è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di missione per lo sport – ed intrattiene diretti rapporti con l’International Paralympic Commitee (I.P.C.), con il quale cura l’organizzazione dei Giochi paralimpici estivi ed invernali che si svolgono, a distanza di quindici giorni, nella stessa sede di quelli olimpici, per accordi realizzati con il C.I.O.
Il C.I.P. intrattiene diretti rapporti con le istituzioni nazionali ed internazionali e riceve, come il C.O.N.I., fondi statali per lo sport paralimpico. Il presidente del C.I.P. nazionale fa parte di diritto della Giunta nazionale del C.O.N.I. come i Presidenti Regionali e Provinciali C.I.P. fanno parte, di diritto, rispettivamente delle Giunte regionali e provinciali del C.O.N.I. Infine il C.I.P. è assimilato al C.O.N.I. relativamente alla propria struttura organizzativa ed alle funzioni e prerogative espletate in materia di sport per i disabili.
Il ruolo e le funzioni del C.I.P. hanno acquistato pieno riconoscimento a livello centrale presso le istituzioni interessate ma, a livello periferico, sussistono ancora incertezze legate alla non piena comprensione, da parte di alcune entità territoriali, del peculiare modello organizzativo e, in particolare, delle sue analogie con il C.O.N.I. Viene lamentato che ciò avviene soprattutto nel mondo della scuola, nel quale è ancora poco diffusa la conoscenza del C.I.P. quale unico ente preposto alla promozione e diffusione delle “buone pratiche” sportive dei disabili e quindi quale interlocutore privilegiato degli Uffici periferici dell’amministrazione scolastica.
Per tutto quanto sopra si auspica che le SS.LL. possano intrattenere rinnovati e fruttuosi rapporti con i rappresentanti territoriali del C.I.P. al fine di concordare con gli stessi comuni ed importanti progetti di lavoro nell’ambito delle indicazioni nazionali di riferimento che scaturiranno dal confronto attivato a livello centrale sulla base del protocollo di intesa del 14.5.2009.
Oggetto: Alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio nell’ambito delle lezioni di scienze motorie e sportive. Aspetti contributivi.
Quadro Normativo
• D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 : “Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, artt. 1 e 4”.
• Legge 28 marzo 2003, n. 53 : “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’ istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”.
• Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 : “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53”.
• Circolare INAIL n. 28 del 23 aprile 2003 : “Insegnanti e alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi”.
• Circolare INAIL n. 79 del 17 novembre 2004 : “Alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio nell’ambito delle lezioni di alfabetizzazione informatica e lingua straniera. Aspetti contributivi”.
• Circolare INAIL n. 28 del 7 giugno 2005 : “Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l’anno 2005. Principi e criteri di calcolo delle retribuzioni effettive minime, delle retribuzioni convenzionali e dei premi speciali unitari. Minimale e massimale di rendita in vigore fino al 30 giugno 2005”.
• Circolare INAIL n. 3 del 3 gennaio 2006 : ”Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° luglio 2005”.
Ambito di applicazione della tutela
In materia di istruzione e formazione professionale la distinzione tra “scuola elementare” e “scuola media inferiore” è stata abolita con l’introduzione del “primo ciclo di istruzione”, inteso come percorso formativo unico.
Questo nuovo ciclo comprende due fasi:
• la scuola primaria (ex scuola elementare)
• la scuola secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore) (1).
I piani di studio relativi alle due fasi prevedono obiettivi di apprendimento sostanzialmente analoghi, che si differenziano solo per i diversi gradi di complessità.
Tra gli obiettivi dell’intero ciclo rientrano anche le “scienze motorie e sportive”, che comportano sin dal primo anno della scuola primaria lo svolgimento di attività che, in quanto caratterizzate dai requisiti della manualità e della gestualità, sono pienamente assimilabili alle “esercitazioni pratiche” previste dal D.P.R. n. 1124 del 1965 (2).
Considerato che:
• il rischio di infortunio che lo svolgimento delle esercitazioni di scienze motorie e sportive comporta è lo stesso nella scuola primaria e in quella secondaria di primo grado
• sotto il profilo della tutela assicurativa non si può quindi distinguere tra scuola primaria (ex elementare) e scuola secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore)
• vige il principio della “parità di tutela a parità di rischio”, la circolare n. 79/2004 è integrata con le seguenti disposizioni .
Disposizioni
Gli alunni della scuola primaria pubblica e privata, oltre che per gli infortuni che si verificano nel corso delle lezioni di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera, sono assicurati anche per gli infortuni che si verificano durante lo svolgimento delle esercitazioni di “scienze motorie e sportive”.
Modalità di pagamento del premio per gli alunni delle scuole non statali
La copertura antinfortunistica degli alunni assicurati nell’ambito della scuola primaria e secondaria non statale prevede il pagamento di un premio annuale a persona da variare proporzionalmente secondo la rivalutazione delle rendite (3).
Modalità di pagamento del premio per gli alunni delle scuole statali
La copertura antinfortunistica degli alunni assicurati nell’ambito della scuola primaria e secondaria statale viene attuata mediante la gestione per conto dello Stato (4).
Decorrenza
La presente circolare è immediatamente operativa e dovrà essere applicata anche ai casi in istruttoria.
Il premio assicurativo per gli alunni non già assoggettati all’obbligo assicurativo per effetto delle disposizioni vigenti (5):
• è dovuto a decorrere dall’anno scolastico in corso (1° novembre 2005 – 31 ottobre 2006)
• sarà versato in sede di regolazione.
Nei casi in cui l’Inail corrisponderà prestazioni con riferimento a periodi antecedenti, l’assicurazione decorrerà dall’anno scolastico in cui si sono verificati gli infortuni.
IL DIRETTORE GENERALE
______________________________
1. Decreto Legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004 .
2. Articoli1, n. 28, e 4 n. 5.
3. Circolare n. 28/2005 punto 10.G; circolare n. 3/2006, punto 9 .
4. D.P.R. n.1124/1965, artt.127 e 190 e Decreto Ministeriale 10.10.1985.
5. Circolare n. 79/2004