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Ordinanza Ministero Salute 11 dicembre 2020

MINISTERO DELLA SALUTE

Ordinanza Ministero Salute 11 dicembre 2020 

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte. (20A06975)

(GU Serie Generale n.308 del 12-12-2020)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l’art. 32;

Visto l’art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita’ operativa del sistema di allerta COVID, nonche’ per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», e in particolare l’art. 30;

Visto il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante «Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», e in particolare l’art. 24;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, nonche’ del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19″», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 dicembre 2020, n. 301, e in particolare gli articoli 1, 2 e 3;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attivita’ di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale e’ stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute 5 dicembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5 dicembre 2020, n. 303;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali e’ stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanita’ dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia da COVID-19 e’ stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita’ e gravita’ raggiunti a livello globale;

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e nazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia da COVID-19;

Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;

Visti i verbali del 27 novembre 2020 e del 4 dicembre 2020, nonche’ il verbale dell’11 dicembre 2020 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020, unitamente all’allegato report n. 30;

Visto, altresi’, il verbale dell’11 dicembre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuto, pertanto, di prendere atto della permanenza per quattordici giorni delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte, in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato l’applicazione delle misure di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020;

Visto che, ai sensi del comma 16-ter dell’art. 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, come inserito dall’art. 24 del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, «l’accertamento della permanenza per quattordici giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, effettuato ai sensi del comma 16-bis, come verificato dalla Cabina di regia, comporta l’applicazione, per un ulteriore periodo di quattordici giorni, delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore, salvo che la Cabina di regia ritenga congruo un periodo inferiore»;

Sentiti i presidenti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte;

Emana la seguente ordinanza:

Art. 1 Nuova classificazione delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 16-ter del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33:
a) per la Regione Abruzzo cessa l’applicazione delle misure di cui all’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 e sono applicate, a decorrere dal 13 dicembre 2020 e per un periodo di quattordici giorni, le misure di cui all’art. 2 del medesimo decreto;
b) per le Regioni Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte cessa l’applicazione delle misure di cui all’art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020.

La presente ordinanza e’ trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2020

Il Ministro: Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2368

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Avvertenza: Ai sensi dell’art. 2, comma 4 e dell’art. 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, la presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Nota 9 dicembre 2020, AOODPIT 2164

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori Didattici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione
ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
ai dirigenti titolari degli Uffici scolastici Regionali per l’Umbria, la Basilicata e il Molise e, per loro tramite, ai dirigenti degli Uffici degli Ambiti Territoriali
e, p.c., al Sovrintendente Scolastico per la Scuola in lingua italiana di Bolzano
all’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano
all’Intendente Scolastico per la Scuola delle località ladine di Bolzano
al Dirigente del Dipartimento Istruzione e cultura per la Provincia di Trento
al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle D’Aosta

Oggetto: Trasmissione DPCM 4 dicembre 2020.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», nonche’ del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»

Ordinanza Ministero Salute 5 dicembre 2020

MINISTERO DELLA SALUTE

Ordinanza Ministero Salute 5 dicembre 2020

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Campania, Toscana, Valle d’Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano. (20A06782)

(GU Serie Generale n.303 del 05-12-2020)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Isti- tuzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l’art. 32;

Visto l’art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, re- cante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epi- demiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, conver- tito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emer- genza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, conver- tito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da CO- VID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rin- novo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiara- zione dello stato di emergenza epidemiologica da CO- VID-19 e per la continuità operativa del sistema di aller- ta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», e in parti- colare l’art. 30;

Visto il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, re- cante «Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», e in particolare l’art. 24;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi- nistri 3 novembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con- vertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emer- genza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-leg- ge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori mi- sure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologi- ca da COVID-19”», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 novembre 2020, n. 275, e in particolare l’art. 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi- nistri 3 dicembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con- vertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: “Misure urgenti per fronteggiare l’emer- genza epidemiologica da COVID-19” e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: “Ulteriori mi- sure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologi- ca da COVID-19”, nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: “Disposizioni urgenti per fronteg- giare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 dicembre 2020, n. 301, e in partico- lare gli articoli 2 e 14, comma 2;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del li- vello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute 19 novem- bre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 novembre 2020, n. 289;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute 24 novem- bre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 novembre 2020, n. 292;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute 27 novem- bre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 novembre 2020, n. 296;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gen- naio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario con-

nesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in con- siderazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologi- ca a livello internazionale e nazionale e il carattere parti- colarmente diffusivo dell’epidemia da COVID-19;

Visto il documento di «Prevenzione e risposta a CO- VID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nel- la fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province auto- nome in data 8 ottobre 2020;

Visti i verbali del 20 e 27 novembre 2020, nonché il verbale del 4 dicembre 2020, della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020, unitamente all’allegato report n. 29;

Visto, altresì, il verbale del 4 dicembre 2020 del Co- mitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuto, pertanto, di prendere atto della permanenza per quattordici giorni delle Regioni Campania, Toscana, Valle d’Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano, in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato l’applicazione delle misure restrittive di cui all’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei mi- nistri 3 novembre 2020;

Visto che, ai sensi del comma 16-ter dell’art. 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, come inserito dall’art. 24 del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, «l’accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, effettuato ai sensi del comma 16-bis, come verificato dalla Cabina di regia, comporta l’applicazione, per un ulteriore periodo di quat- tordici giorni, delle misure relative allo scenario imme- diatamente inferiore, salvo che la Cabina di regia ritenga congruo un periodo inferiore»;

Sentiti i Presidenti delle Regioni Campania, Toscana, Valle d’Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano;

EMANA
la seguente ordinanza:

Art. 1. Nuova classificazione delle Regioni Campania, Toscana, Valle d’Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 16-ter, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, per le Regioni Campania, Tosca- na, Valle d’Aosta e per la Provincia autonoma di Bolzano cessa l’applicazione delle misure di cui all’art. 3 del de- creto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novem- bre 2020 e sono applicate le misure di cui all’art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicem- bre 2020.

Art. 2. Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dal 6 dicembre 2020 e per una durata di quattordici giorni.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di con- trollo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repub- blica italiana.

Roma, 5 dicembre 2020

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2307

Ordinanza Ministero Salute 5 dicembre 2020

MINISTERO DELLA SALUTE

Ordinanza Ministero Salute 5 dicembre 2020

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e ge- stione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A06781)

(GU Serie Generale n.303 del 05-12-2020)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Isti- tuzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l’art. 32;

Visto l’art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, re- cante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epi- demiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, conver- tito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emer- genza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, conver- tito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da CO- VID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rin- novo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiara- zione dello stato di emergenza epidemiologica da CO- VID-19 e per la continuità operativa del sistema di aller- ta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», e in parti- colare l’art. 30;

Visto il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, re- cante «Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», e in particolare l’art. 24;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi- nistri 3 dicembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con- vertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: “Misure urgenti per fronteggiare l’emer- genza epidemiologica da COVID-19” e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: “Ulteriori mi- sure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologi- ca da COVID-19”, nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: “Disposizioni urgenti per fronteg- giare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 dicembre 2020, n. 301, e in partico- lare l’art. 14, comma 2;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del li- vello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute 20 novem- bre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 novembre 2020, n. 290;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute 24 novem- bre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 novembre 2020, n. 292;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute 27 novem- bre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione del rischio epidemiologico», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del- la Repubblica italiana 28 novembre 2020, n. 296;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gen- naio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza

sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario con- nesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in con- siderazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologi- ca a livello internazionale e nazionale e il carattere parti- colarmente diffusivo dell’epidemia da COVID-19;

Visto il documento di «Prevenzione e risposta a CO- VID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nel- la fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province auto- nome in data 8 ottobre 2020;

Visto il verbale del 4 dicembre 2020, della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020, unitamente all’allegato report n. 29;

Visto, altresì, il verbale del 4 dicembre 2020 del Co- mitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuto necessario, tenuto conto che non ricorrono le condizioni di cui all’art. 1, comma 16-ter, del decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33, reiterare fino al 20 dicembre 2020 le misure di cui alle ordinanze 20, 24 e 27 novembre 2020, per le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lom- bardia e Piemonte, mediante l’applicazione delle misure di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020;

Sentiti i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte;

EMANA
la seguente ordinanza:

Art. 1.

Misure di contenimento del contagio per le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffonder- si del virus Covid-19, alle Regioni Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte sono applicate le misure di cui all’art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei mi- nistri 3 dicembre 2020 e alla Regione Abruzzo sono ap- plicate le misure di cui all’art. 3 del medesimo decreto.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza è efficace a decorrere dal 6 dicembre 2020 e sino al 20 dicembre 2020, ferma re- stando la possibilità di una nuova classificazione ai sensi dell’art. 1, comma 16-ter, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di con- trollo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repub- blica italiana.

Roma, 5 dicembre 2020

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2306

Ordinanza Ministero Salute 5 dicembre 2020

MINISTERO DELLA SALUTE

Ordinanza Ministero Salute 5 dicembre 2020

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria. (20A06783)

(GU Serie Generale n.303 del 05-12-2020)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Isti- tuzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l’art. 32;

Visto l’art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, re- cante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epi- demiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, conver- tito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emer- genza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, conver- tito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da CO- VID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rin- novo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiara- zione dello stato di emergenza epidemiologica da CO- VID-19 e per la continuità operativa del sistema di aller- ta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», e in parti- colare l’art. 30;

Visto il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, re- cante «Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», e in particolare l’art. 24;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi- nistri 3 novembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con- vertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emer- genza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-leg- ge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori mi- sure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologi- ca da COVID-19”», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 novembre 2020, n. 275, e in particolare l’art. 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi- nistri 3 dicembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con- vertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: “Misure urgenti per fronteggiare l’emer- genza epidemiologica da COVID-19” e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: “Ulteriori mi- sure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologi- ca da COVID-19”, nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: “Disposizioni urgenti per fronteg- giare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 dicembre 2020, n. 301, e in partico- lare l’art. 14, comma 2;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del li- vello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute 19 novem- bre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 novembre 2020, n. 289;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute 24 novem- bre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 novembre 2020, n. 292;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute 27 novem- bre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica

da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 novembre 2020, n. 296;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gen- naio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario con- nesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in con- siderazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologi- ca a livello internazionale e nazionale e il carattere parti- colarmente diffusivo dell’epidemia da COVID-19;

Visto il documento di «Prevenzione e risposta a CO- VID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nel- la fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province auto- nome in data 8 ottobre 2020;

Visti i verbali del 20 e 27 novembre 2020, nonché il verbale del 4 dicembre 2020, della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020, unitamente all’allegato report n. 29;

Visto, altresì, il verbale del 4 dicembre 2020 del Co- mitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuto, pertanto, di prendere atto della permanenza per quattordici giorni delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria, in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha de- terminato l’applicazione delle misure di cui all’art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 no- vembre 2020;

Visto che, ai sensi del comma 16-ter dell’art. 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, come inserito dall’art. 24 del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, «l’accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, effettuato ai sensi del comma 16-bis, come verificato dalla Cabina di regia, comporta l’applicazione, per un ulteriore periodo di quat- tordici giorni, delle misure relative allo scenario imme- diatamente inferiore, salvo che la Cabina di regia ritenga congruo un periodo inferiore»;

Sentiti i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria;

EMANA
la seguente ordinanza:

Art. 1. Nuova classificazione delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 16-ter, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, ferma restando l’applicazione del

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicem- bre 2020, per le Regioni Emilia-Romagna, Friuli Vene- zia Giulia, Marche, Puglia e Umbria cessa l’applicazione delle misure di cui all’art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020.

Art. 2. Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dal 6 dicembre 2020.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di con- trollo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repub- blica italiana.

Roma, 5 dicembre 2020

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2305

Le misure previste dal DPCM 3 dicembre 2020

È stato firmato il 3 dicembre il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che contiene le nuove misure per il contenimento della diffusione del COVID-19.

Misure valide su tutto il territorio nazionale

Il Ministero dell’Istruzione, nelle sue articolazioni centrali e territoriali, accompagnerà, come sempre, le Istituzioni scolastiche nell’attuazione delle nuove disposizioni. Di seguito, la sintesi delle misure previste per la scuola.

  • Nelle scuole secondarie di secondo grado, il 100% delle attività continuerà a svolgersi per tutti gli studenti, fino alla pausa natalizia, tramite didattica digitale integrata. Dal 7 gennaio 2021, il 75% della popolazione studentesca dovrà tornare alla didattica in presenza. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per garantire l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali.
  • Nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole dell’infanzia e nel primo ciclo di istruzione (scuole primarie e secondarie di I grado) la didattica continua a svolgersi integralmente in presenza. È obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.
  • Presso ciascuna Prefettura sarà istituito un Tavolo di coordinamento, presieduto dal Prefetto, che avrà l’obiettivo di definire il più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano. Al Tavolo parteciperanno il Presidente della Provincia o il Sindaco della Città Metropolitana, gli altri Sindaci eventualmente interessati, i dirigenti degli Ambiti Territoriali del Ministero dell’Istruzione, i rappresentanti del Ministero dei Trasporti, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano e delle aziende di trasporto locali. All’esito del tavolo ogni Prefetto redigerà un documento operativo sulla base del quale le amministrazioni coinvolte adotteranno le misure di loro competenza.
  • Le riunioni degli organi collegiali continueranno a svolgersi con modalità a distanza. Il loro rinnovo, qualora non completato, avverrà anch’esso a distanza, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni.
  • Restano sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO).
  • Il Dpcm conferma la sospensione per “lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private”. Rimangono quindi sospese le prove del concorso straordinario per la scuola secondaria di primo grado e secondo grado che saranno comunque ricalendarizzate. Il Ministero sta dotando le commissioni degli strumenti per procedere con la correzione da remoto delle procedure già effettuate.

Misure per i territori con scenari di maggiore gravità:

Nelle aree caratterizzate da uno scenario di “massima gravità e da un livello di rischio alto”, cosiddette zone rosse, restano in presenza i servizi educativi per l’infanzia, la scuola dell’infanzia, la primaria e il primo anno della scuola secondaria di primo grado. Le attività didattiche in tutti gli altri casi si svolgeranno esclusivamente con modalità a distanza. Resta comunque salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per garantire l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e in generale con bisogni educativi speciali.

Le disposizioni del Dpcm si applicano dalla data del 4 dicembre 2020, in sostituzione del Dpcm del 3 novembre 2020, e sono efficaci fino al 15 gennaio 2021.

Nota 3 dicembre 2020, AOODGPER 38682

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per il personale scolastico
Ufficio V – Personale ATA

Agli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI

OGGETTO: Lavoro agile del personale amministrativo, tecnico, ausiliario e dsga nel periodo di emergenza da Covid-19 – verbale di confronto – Trasmissione.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», nonche’ del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19». (20A06767)

(GU Serie Generale n.301 del 03-12-2020)


PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMUNICATO  

Comunicato relativo al decreto del Pesidente del Consiglio dei minisri 3 dicembre 2020 recante: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, nonche’ del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19″». (20A06768)

(GU Serie Generale n.302 del 04-12-2020)

Si comunica che il decreto citato in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – Edizione straordinaria, n. 301 del 3 dicembre 2020, e’ stato registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2020, Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, registrazione n. 2769.

Decreto-Legge 2 dicembre 2020, n. 158

Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. (20G00184)

(GU n.299 del 2-12-2020)  

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l’articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della liberta’ di circolazione per ragioni sanitarie;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali e’ stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanita’ dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 e’ stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita’ e gravita’ raggiunti a livello globale;

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi e dei decessi;

Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di emanare nuove disposizioni per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus, anche in vista delle imminenti festivita’;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 dicembre 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1 Modificazioni urgenti della legislazione emergenziale

1. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole «di durata non superiore a trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «di durata non superiore a cinquanta giorni».

2. Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 e’ vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 e’ vietato altresi’ ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita’ ovvero per motivi di salute. E’ comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti.

3. Con riguardo all’intero territorio nazionale, nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 possono altresi’ prevedere, anche indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario, specifiche misure rientranti tra quelle previste dall’articolo 1, comma 2, dello stesso decreto-legge.

Art. 2 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 2 dicembre 2020

MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Speranza, Ministro della salute
Boccia, Ministro per gli affari regionali e le autonomie

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

DL modifiche legislazione emergenziale in CdM

Il Consiglio dei Ministri, nel corso della riunione del 2 dicembre 2020, ha approvato il Decreto-Legge 2 dicembre 2020, n. 158, che introduce modificazioni urgenti della legislazione emergenziale per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19


EMERGENZA COVID-19

Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19 (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce modificazioni urgenti della legislazione emergenziale per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.

Il testo estende il limite massimo di vigenza dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) attuativi delle norme emergenziali, portandolo dagli attuali trenta a cinquanta giorni.

Inoltre, si stabilisce che:

  • dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 saranno vietati gli spostamenti tra Regioni diverse (compresi quelli da o verso le province autonome di Trento e Bolzano), ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
  • il 25 e il 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 saranno vietati anche gli spostamenti tra Comuni diversi, con le stesse eccezioni (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute);
  • sarà sempre possibile, anche dal 21 dicembre al 6 gennaio, rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione;
  • dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 sarà vietato spostarsi nelle seconde case che si trovino in una Regione o Provincia autonoma diversa dalla propria. Il 25 e 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 il divieto varrà anche per le seconde case situate in un Comune diverso dal proprio.

Infine, le nuove norme stabiliscono che i DPCM emergenziali, indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario delle diverse Regioni e Province autonome, possano disporre, nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, su tutto il territorio nazionale, specifiche misure tra quelle già previste elencate dalle norme primarie.


AGENDA PER LA SEMPLIFICAZIONE PER IL PERIODO 2020-2023

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione Fabiana Dadone, ha approvato l’Agenda per la semplificazione per il periodo 2020-2023, che individua le linee di indirizzo e il programma di interventi di semplificazione per la ripresa a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a norma dell’articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (c.d. decreto Semplificazioni).

Rinnovo RSU

L’art. 15 , comma 1, del Decreto-Legge 30 novembre 2020, n. 157, Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, prevede che “(…) in via eccezionale e con riferimento al periodo contrattuale 2022-2024 sono prorogati, in deroga all’articolo 42, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, gli organismi di rappresentanza del personale anche se le relative elezioni siano state già indette. Le elezioni relative al rinnovo dei predetti organismi di rappresentanza si svolgeranno entro il 15 aprile 2022.


Art. 15.
Differimento delle elezioni degli organismi della rappresentanza sindacale

1. Tenuto conto dell’emergenza epidemiologica in atto, con riferimento al periodo contrattuale 2022-2024, i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, necessari per l’accertamento della rappresentatività di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono rilevati alla data del 31 dicembre 2021 e trasmessi all’ARAN non oltre il 31 marzo dell’anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell’organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni. In via eccezionale e con riferimento al periodo contrattuale 2022-2024 sono prorogati, in deroga all’articolo 42, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, gli organismi di rappresentanza del personale anche se le relative elezioni siano state già indette. Le elezioni relative al rinnovo dei predetti organismi di rappresentanza si svolgeranno entro il 15 aprile 2022.
2. Gli appositi accordi di cui all’articolo 42, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie, possono prevedere il ricorso a modalità telematiche in funzione dello snellimento delle procedure anche con riferimento alla presentazione delle liste ed alle assemblee sindacali.

Ordinanza Ministero Salute 27 novembre 2020

MINISTERO DELLA SALUTE

Ordinanza Ministero Salute 27 novembre 2020

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A06657)

(GU Serie Generale n.296 del 28-11-2020)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l’art. 32;

Visto l’art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita’ operativa del sistema di allerta COVID, nonche’ per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», e in particolare l’art. 30;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19″», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 novembre 2020, n. 275, e in particolare gli articoli 2 e 3;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute 13 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 14 novembre 2020, n. 284, con efficacia dal 15 novembre 2020 e per un periodo di quindici giorni;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attivita’ di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale e’ stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali e’ stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanita’ dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia da COVID-19 e’ stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita’ e gravita’ raggiunti a livello globale;

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e nazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia da COVID-19;

Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;

Visto il verbale 27 novembre 2020 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020;

Visto il verbale del 27 novembre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuto necessario reiterare fino al 3 dicembre 2020 le misure di cui all’ordinanza del 13 novembre 2020, per le Regioni Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche e Toscana; Sentiti i presidenti delle Regioni Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche e Toscana;

Emana
la seguente ordinanza:

Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio nelle Regioni Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche e Toscana.

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, l’ordinanza del Ministro della salute 13 novembre 2020, relativa alle Regioni Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche e Toscana, e’ rinnovata fino al 3 dicembre 2020.

La presente ordinanza e’ trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2020

Il Ministro: Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2273

Legge 27 novembre 2020, n. 159

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita’ operativa del sistema di allerta COVID, nonche’ per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. (20G00182)

(GU Serie Generale n.300 del 03-12-2020)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita’ operativa del sistema di allerta COVID, nonche’ per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Il decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, e’ abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129.

3. Il decreto-legge 7 novembre 2020, n. 148, e’ abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 7 novembre 2020, n. 148.

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 27 novembre 2020

MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Speranza, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Bonafede


Decreto-Legge 7 ottobre 2020, n. 125

Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita’ operativa del sistema di allerta COVID, nonche’ per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. (20G00144)

(GU Serie Generale n.248 del 07-10-2020)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva (UE) 2020/739 della Commissione, del 3 giugno 2020, che modifica l’allegato III della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inserimento del SARS-CoV-2 nell’elenco degli agenti biologici di cui e’ noto che possono causare malattie infettive nell’uomo e che modifica la direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione;

Tenuto conto che l’organizzazione mondiale della sanita’ ha dichiarato la pandemia da COVID-19;

Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di adottare adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;

Considerato che la curva dei contagi in Italia dimostra che persiste una diffusione del virus che provoca focolai anche di dimensioni rilevanti, e che sussistono pertanto le condizioni oggettive per il mantenimento delle disposizioni emergenziali e urgenti dirette a contenere la diffusione del virus;

Considerata la straordinaria necessita’ e urgenza di dare attuazione alla citata direttiva (UE) 2020/739, entro il termine di recepimento fissato per la data del 24 novembre 2020;

Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di prorogare i termini di cui all’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;

Ritenuta altresi’ la straordinaria necessita’ e urgenza di assicurare la continuita’ operativa del sistema di allerta COVID;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 ottobre 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1 Misure urgenti strettamente connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19

1. All’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021»;
b) al comma 2, dopo la lettera hh) e’ aggiunta la seguente: «hh-bis) obbligo di avere sempre con se’ dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilita’ di prevederne l’obbligatorieta’ dell’utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attivita’ economiche, produttive, amministrative e sociali, nonche’ delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da detti obblighi:
1) i soggetti che stanno svolgendo attivita’ sportiva;
2) i bambini di eta’ inferiore ai sei anni;
3) i soggetti con patologie o disabilita’ incompatibili con l’uso della mascherina, nonche’ coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilita’.».

2. Al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 16, le parole «, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d’intesa con il Ministro della salute, anche ampliative»;
b) all’articolo 3, comma 1, le parole «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021».

3. Al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 3, le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
b) all’Allegato 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il numero 16 e’ inserito il seguente: «16-bis Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27»;
2) il numero 18 e’ sostituito dal seguente: «18 Articolo 101, comma 6-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27»;
3) dopo il numero 19 e’ inserito il seguente: «19-bis Articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27»;
4) dopo il numero 24 e’ inserito il seguente: «24-bis Articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40»;
5) i numeri 28 e 29 sono soppressi;
6) dopo il numero 30-bis sono inseriti i seguenti:
«30-ter Articolo 33 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
30-quater Articolo 34 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;
7) dopo il numero 33 e’ inserito il seguente: «33-bis Articolo 221, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;
8) dopo il numero 34 e’ aggiunto il seguente: «34-bis Articolo 35 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104».

4. All’articolo 87, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «del comma 1, primo periodo,» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 6 e 7».

Art. 2 Continuita’ operativa del sistema di allerta COVID

1. All’articolo 6, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al solo fine indicato al comma 1, previa valutazione d’impatto ai sensi dell’articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679, e’ consentita l’interoperabilita’ con le piattaforme che operano, con le medesime finalita’, nel territorio dell’Unione europea.»;
b) al comma 6, le parole: «dello stato di emergenza disposto con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020,» sono sostituite dalle seguenti: «delle esigenze di protezione e prevenzione sanitaria, legate alla diffusione del COVID-19 anche a carattere transfrontaliero, individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, e comunque entro il 31 dicembre 2021,».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 3 Proroga di termini in materia di nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga

1. I termini di cui all’articolo 1, commi 9 e 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia», sono differiti al 31 ottobre 2020.

Art. 4 Attuazione della direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020, concernente l’inserimento del SARS-CoV-2 nell’elenco degli agenti biologici di cui e’ noto che possono causare malattie infettive nell’uomo

1. All’allegato XLVI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nella sezione VIRUS, dopo la voce: «Coronaviridae – 2» e’ inserita la seguente: «Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2)(0a) – 3»; la nota 0a) e’ cosi’ formulata: «0a) In linea con l’articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il lavoro di laboratorio diagnostico non propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in una struttura in cui si utilizzano procedure equivalenti almeno al livello di contenimento

2. Il lavoro propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in un laboratorio con livello di contenimento 3 a una pressione dell’aria inferiore a quella atmosferica.».

Art. 5 Ultrattivita’ del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020

1. Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque non oltre il 15 ottobre 2020, continuano ad applicarsi le misure previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2020, n. 222, nonche’ le ulteriori misure, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera hh-bis), del decreto-legge n. 19 del 2020, come introdotta dal presente decreto, dell’obbligo di avere sempre con se’ un dispositivo di protezione delle vie respiratorie, nonche’ dell’obbligo di indossarlo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e linee guida anti-contagio previsti per le attivita’ economiche, produttive, amministrative e sociali, nonche’ delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, ma con esclusione dei predetti obblighi:
a) per i soggetti che stanno svolgendo attivita’ sportiva;
b) per i bambini di eta’ inferiore ai sei anni;
c) per i soggetti con patologie o disabilita’ incompatibili con l’uso della mascherina, nonche’ per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilita’.

Art. 6 Copertura finanziaria

1. All’attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a eccezione di quanto previsto dal comma 2.

2. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al n. 34-bis dell’allegato 1 al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, come modificato dal presente decreto, e’ autorizzata per l’anno 2020 l’ulteriore spesa di euro 6.197.854 di cui euro 1.365.259 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 4.832.595 per gli altri oneri connessi all’impiego del personale. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 7 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 7 ottobre 2020

MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Speranza, Ministro della salute
Gualtieri, Ministro dell’economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Bonafede