Archivi categoria: Leggi

Legge Costituzionale 26 settembre 2023, n. 1

Legge Costituzionale 26 settembre 2023, n. 1

Modifica all’articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva. (23G00147)

(GU Serie Generale n.235 del 07-10-2023)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge costituzionale:

Art. 1

1. All’articolo 33 della Costituzione e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: «La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attivita’ sportiva in tutte le sue forme».

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 26 settembre 2023

MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio

N O T E

Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e’ stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l’efficacia.

Note all’art. 1: Si riporta il testo dell’art. 33 della costituzione, come modificato dalla presente legge:
«Art. 33 (L’arte e la scienza sono libere e libero ne e’ l’insegnamento). – La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parita’, deve assicurare ad esse piena liberta’ e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
E’ prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, universita’ ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attivita’ sportiva in tutte le sue forme.».

Legge 18 settembre 2023, n. 127

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento. (23G00139)

(GU Serie Generale n.223 del 23-09-2023)


Decreto-Legge 28 luglio 2023, n. 98

Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 457, recante «Migliora- mento ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per l’integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli» e, in particolare, l’articolo 8;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recan- te «Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rappor- to di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e, in particolare, l’articolo 12;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bi- lancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», e, in particolare, l’articolo 1, commi da 115 a 119;

Visto il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, converti- to, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, recante «Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali», e, in particolare, l’articolo 8;

Considerato che l’articolo 12, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, esclude dai limiti di durata, in relazione agli interventi determinati da eventi oggettiva- mente non evitabili, le imprese beneficiarie ad eccezione di quelle di cui all’articolo 10, lettere m), n), e o), operanti nel settore edile, lapideo e delle escavazioni;

Considerato che l’articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, riconosce agli operai agricoli con contratto a tem- po indeterminato, sospesi temporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali, un trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate di lavoro non prestate, per la durata massima di novanta giorni nell’anno;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di ema- nare disposizioni per fronteggiare gli eccezionali eventi climatici verificatisi nel corso del mese di luglio 2023, con particolare riferimento alle ondate di calore che han- no interessato il Paese;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di di- sporre modalità e termini di graduale applicazione del versamento del contributo di solidarietà di cui all’artico- lo 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonché di intervenire in materia di versamento degli importi dovuti dalle imprese fornitrici di dispositivi medici al Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’arti- colo 8, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2023;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adot- tata nella riunione del 26 luglio 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell’economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell’agri- coltura, della sovranità alimentare e delle foreste e della salute;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia di integrazioni salariali ordinarie per le imprese del settore edile, lapideo e delle escavazioni in caso di eccezionale emergenza climatica

1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni cli- matiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell’attivi- tà lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, le disposizioni dell’articolo 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richie- sti anche dalle imprese di cui all’articolo 10, lettere m), n), e o), del medesimo decreto. A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del presente articolo non si applica il contributo addizionale di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 8,6 mi- lioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corri- spondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 2.

Disposizioni in materia di integrazione salariale per gli operai agricoli in caso di eccezionale emergenza climatica

1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni cli- matiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2023, il trattamento di cui all’articolo 8 della legge 8 ago- sto 1972, n. 457, previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto.

2. I periodi di trattamento di cui al comma 1 non sono conteggiati ai fini del raggiungimento della durata mas- sima di novanta giornate all’anno e sono equiparati a pe- riodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro, previsti al citato articolo 8.

3. In deroga all’articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, il trattamento di cui ai commi 1 e 2 è concesso dalla sede INPS territorialmente competente ed è erogato direttamente dall’Istituto.

4. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, valutati in 1,4 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupa- zione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, converti- to, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 3.

Linee guida in materia in salute e sicurezza

1. I Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute favoriscono la sottoscrizione di intese tra organiz- zazioni datoriali e sindacali per l’adozione di linee-guida e procedure concordate per l’attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tute- la della salute e sicurezza dei lavoratori che sono esposti alle emergenze climatiche.

2. Le intese di cui al comma 1 possono essere recepite con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche socia- li e della salute.

Art. 4.

Disposizioni in materia di proroga di termini di versamento

1. Il contributo di solidarietà di cui dell’articolo 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, può essere versato entro il 30 novembre 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi, per la quota parte corrispondente alla differenza tra l’importo del con- tributo determinato ai sensi dell’articolo 1, comma 116, della legge n. 197 del 2022, e l’importo del contributo che sarebbe stato determinato in applicazione delle dispo- sizioni dell’articolo 5 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 mag- gio 2023, n. 56, successivamente abrogate.

2. All’articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto- legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazio- ni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: «31 luglio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 ottobre 2023».

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno suc- cessivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 2023

MATTARELLA

TAJANI, il Vicepresidente ex articolo 8, comma 1, del- la legge 23 agosto 1988, n. 400

GIORGETTI, Ministro dell’eco- nomia e delle finanze

CALDERONE, Ministro del la- voro e delle politiche so- ciali

LOLLOBRIGIDA, Ministro dell’agricoltura, della so- vranità alimentare e delle foreste

SCHILLACI, Ministro della sa- lute

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

23G00110

Legge 10 agosto 2023, n. 103

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. (23G00112)

(GU Serie Generale n.186 del 10-08-2023)


Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. (23G00080)

(GU Serie Generale n.136 del 13-06-2023)

Legge 10 agosto 2023, n. 112

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025. (23G00115)

(GU Serie Generale n.190 del 16-08-2023)


Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025. (23G00090)

(GU Serie Generale n.144 del 22-06-2023)

Legge 26 luglio 2023, n. 95

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonche’ per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico. (23G00105)

(GU Serie Generale n.174 del 27-07-2023)

Legge 3 luglio 2023, n. 85

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro. (23G00095)

(GU Serie Generale n.153 del 03-07-2023)


Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro. (23G00057)

(GU Serie Generale n.103 del 04-05-2023)

Legge 3 luglio 2023, n. 87

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarieta’ sociale. (23G00096)

(GU Serie Generale n.155 del 05-07-2023)


Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale. (23G00059)

(GU Serie Generale n.108 del 10-05-2023)

Legge 21 giugno 2023, n. 74

(GU Serie Generale n.143 del 21-06-2023 – Suppl. Ordinario n. 23)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche. (23G00088)


Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche. (23G00054)

(GU Serie Generale n.95 del 22-04-2023)

Legge 21 aprile 2023, n. 41

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 127, coordinato con la legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41, recante: «Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche’ per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.», corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 94 del 21 aprile 2023). (23A02522)

(GU Serie Generale n.104 del 05-05-2023 – Suppl. Ordinario n. 17)


Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche’ per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l’esercizio di deleghe legislative. (23G00053)

(GU Serie Generale n.94 del 21-04-2023)


Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. (23G00022)

(GU Serie Generale n.47 del 24-02-2023)

Legge 24 febbraio 2023, n. 14

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, coordinato con la legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 49 del 27 febbraio 2023). (23A01638)

(GU Serie Generale n.62 del 14-03-2023 – Suppl. Ordinario n. 11)


Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative. (23G00021)

(GU Serie Generale n.49 del 27-02-2023)


Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. (22G00212)

(GU Serie Generale n.303 del 29-12-2022)

Legge 13 gennaio 2023, n. 6 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica. (23G00010)

(GU Serie Generale n.13 del 17-01-2023)


Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica. (22G00189)

(GU Serie Generale n.270 del 18-11-2022)

Legge 29 dicembre 2022, n. 197

Ripubblicazione del testo della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», corredato delle relative note. (Legge pubblicata nel Supplemento ordinario n. 43/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 303 del 29 dicembre 2022). (23A00141)

(GU Serie Generale n.12 del 16-01-2023 – Suppl. Ordinario n. 3)


Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. (22G00211)

(GU Serie Generale n.303 del 29-12-2022 – Suppl. Ordinario n. 43)


Istruzione (art. 1, cc. 548 – 563)

548. Al fine di favorire nel sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni un primo approccio ai sistemi simbolico-culturali relativi al mondo naturale e artificiale, di potenziare nel sistema di istruzione e formazione l’apprendimento delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM), e di favorire l’accesso ai percorsi di istruzione e formazione terziaria in tali discipline, sostenendo l’eguaglianza tra i sessi, il Ministero dell’istruzione e del me- rito promuove specifiche iniziative di integrazione di attività, metodologie e contenuti, volti a sviluppare e rafforzare le competenze nelle discipline STEM, digitali e di innova- zione, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi 549, 550, 551 e 552.

549. All’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Sono previste specifiche iniziative formative dedicate alle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM), nonché alle competenze digitali e alle metodologie didattiche innovative ».

550. All’articolo 9, comma 3, della legge 15 luglio 2022, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « al fine di promuovere » sono inserite le seguenti: « , con particolare riferimento all’obiettivo di favorire l’equilibrio di genere »;

b) alla lettera a), le parole: « , favorendo l’equilibrio di genere nelle » sono sostituite dalle seguenti: « in relazione alle ».

551. All’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) conoscere le aree disciplinari relative alle materie scientifiche, tecnologi- che, ingegneristiche e matematiche (STEM) ».

552. Il Ministero dell’istruzione e del merito, anche in coerenza con la risoluzione del Parlamento europeo del 10 giugno 2021 sulla promozione della parità tra donne e uomini in materia di istruzione e occupa- zione nel campo della scienza, della tecno- logia, dell’ingegneria e della matematica (STEM), promuove le seguenti misure:

a) entro il 30 giugno 2023, definizione di linee guida per l’introduzione nel piano triennale dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche dell’infanzia, del primo e del secondo ciclo di istruzione e nella programmazione educativa dei servizi educativi per l’infanzia di azioni dedicate a rafforzare nei curricoli lo sviluppo delle competenze matematico-scientifico-tecnologiche e digitali legate agli specifici campi di esperienza e l’apprendimento delle discipline STEM, anche attraverso metodologie didattiche innovative;

b) azioni di informazione, sensibilizza- zione e formazione rivolte alle famiglie, in particolare in occasione della celebrazione nelle istituzioni scolastiche e educative della Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, per incoraggiare la partecipazione ai percorsi di studio nelle discipline STEM, principalmente delle alunne e delle studentesse, superando gli stereotipi di genere;

c) creazione di reti di scuole e di alleanze educative per la promozione dello studio delle discipline STEM e delle competenze digitali, nonché per lo sviluppo di una didattica innovativa anche mediante la condivisione di buone pratiche;

d) iniziative, anche extrascolastiche, per gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado volte a stimolare l’apprendimento delle discipline STEM e digitali, nell’ambito dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440;

e) stipulazione di protocolli di intesa con le regioni per il riconoscimento di borse di studio per gli studenti che decidono di intraprendere percorsi di studio e formazione nelle discipline STEM e nel campo del digitale;

f) iniziative volte a promuovere l’acquisizione di competenze nelle discipline STEM e digitali anche all’interno dei per- corsi di istruzione per gli adulti, per agevolarne il reinserimento nel mercato del lavoro, anche attraverso il ricorso a metodologie didattiche innovative, nell’ambito del- l’autorizzazione di spesa relativa al Fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.

553. Le iniziative di cui al comma 552 sono attuate nell’ambito delle linee di investimento previste nella missione 4, componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – investimenti 1.4, 1.5, 2.1 e 3.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nei limiti delle risorse previste per i citati singoli investimenti, dei fondi strutturali per l’istruzione 2021-2027 e delle ordinarie ri- sorse di bilancio del Ministero dell’istruzione e del merito.

554. Dall’attuazione dei commi da 548 a 553 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

555. All’articolo 3 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la parola: « strutturalmente » sono inserite le seguenti: « nel primo biennio e», le parole: «nell’ultimo anno di corso» sono sostituite dalle seguenti: «nelle classi prime, seconde e terze » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, e dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 e n. 89, nonché specifici strumenti di supporto all’orientamento, individuati dalle linee guida adottate con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito per potenziare le azioni nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. A partire dall’anno scolastico 2023/2024, nelle classi terze, quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado, le attività di orientamento consistono in moduli curricolari anche superiori a trenta ore, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa, da inserire anche nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. Nel primo biennio delle scuole secondarie di secondo grado e in tutte le classi della scuola secondaria di primo grado, le attività di cui al secondo periodo consistono in moduli di trenta ore da svolgere in orario curricolare o extracurricolare, anche all’interno di progetti già in essere nell’istituzione scolastica »;

b) al comma 2-bis, secondo periodo, le parole: «nell’ultimo anno di corso» sono sostituite dalle seguenti: « nelle classi prime, seconde e terze », dopo le parole: « primo grado» sono inserite le seguenti: «e nel primo biennio » e la parola: « due » è sostituita dalla seguente: « tre ».

556. All’articolo 16-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: « Ministro dell’istruzione» sono inserite le seguenti: «, da adottare entro il 1° marzo 2023, »;

b) al comma 6, dopo le parole: « è nominato, » sono inserite le seguenti: « entro il 1° marzo 2023, »;

c) al comma 7, dopo le parole: « Ministro dell’istruzione» sono inserite le seguenti: «, da adottare entro il 1° marzo 2023, ».

557. All’articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modifica- zioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, dopo il comma 5-ter sono inseriti i seguenti:

« 5-quater. Al fine di dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni, tenendo conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1, del citato Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché della necessità di salva- guardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione interregionale, sono definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 maggio dell’anno so- lare precedente all’anno scolastico di riferimento. Ai fini del raggiungimento dell’accordo, lo schema del decreto è trasmesso dal Ministero dell’istruzione e del merito alla Conferenza unificata entro il 15 aprile. Le regioni, sulla base dei parametri individuati dal decreto di cui al primo periodo, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto. Con deliberazione motivata della regione può essere determinato un differimento temporale di durata non superiore a trenta giorni. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.

5quinquies. Decorso inutilmente il termine del 31 maggio di cui al primo periodo del comma 5-quater, il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei ser- vizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni sono definiti con decreto del Ministro dell’istruzione e del me- rito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno, sulla base di un coefficiente indicato dal decreto medesimo, non inferiore a 900 e non superiore a 1000, e tenuto conto dei parametri, su base regionale, relativi al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolasti- che statali e dell’organico di diritto del- l’anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della densità degli abitanti per chilometro quadrato, ferma restando la necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, nonché da un parametro perequativo, determinato in maniera da garantire a tutte le regioni, nell’anno scolastico 2024/2025, almeno il medesimo numero di istituzioni scolastiche calcolato sulla base del parametro di cui al comma 5 e comunque entro i limiti del contingente complessivo a livello nazionale individuato ai sensi del secondo periodo. Al fine di garantire una riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche per ciascuno degli anni scolastici considerati si applica, per i primi sette anni scolastici, un correttivo non superiore al 2 per cento anche prevedendo forme di compensazione interregionale. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.

5-sexies. In sede di prima applicazione, per l’anno scolastico 2023/2024, restano ferme le disposizioni dei commi 5, 5-bis e 5-ter del presente articolo, con i parametri indicati all’articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n.178, e, per l’anno scolastico 2024/2025, il decreto di cui al comma 5-quater o quello di cui al comma 5-quinquies del presente articolo de- finisce un contingente organico comunque non superiore a quello determinato mediante l’applicazione dei commi 5 e 5-bis. A decorrere dall’anno scolastico 2025/2026, il decreto di cui al comma 5-quater o quello di cui al comma 5-quinquies definisce un con- tingente organico comunque non superiore a quello determinato sulla base dei criteri de- finiti nell’anno scolastico precedente. Eventuali situazioni di esubero trovano compensazione nell’ambito della definizione del contingente ».

558. I risparmi conseguiti mediante l’applicazione della disciplina di cui al comma 557 confluiscono, previo accertamento degli stessi, in un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito e possono essere destinati ad incrementare il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il fondo unico nazionale per la dirigenza scolastica, il fondo integrativo di istituto, anche con riferimento alle indennità destinate ai direttori dei servizi generali e amministrativi, il fondo di cui all’articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico. Nel fondo istituito ai sensi del primo pe- riodo confluiscono le eventuali economie derivanti dall’applicazione dell’articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, previo accertamento operato con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Le risorse del fondo istituito ai sensi del primo periodo sono ripartite annualmente con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. I risparmi accertati sono iscritti nel medesimo fondo con uno o più decreti di variazione compensativa adottati dal Ministro dell’economia e delle finanze.

559. Le contrattazioni integrative regionali (CIR) per la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, sottoscritte tra gli uffici scolastici regionali e le organizzazioni sindacali rappresentative, possono innalzare la percentuale delle risorse complessive del fondo unico nazionale per la dirigenza scolastica destinata alla retribuzione di posizione e ai compensi per gli incarichi di reggenza delle istituzioni sottodimensionate e prevista dall’articolo 42, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo all’Area istruzione e ricerca, stipulato l’8 luglio 2019, esclusivamente al fine di evitare la ri- petizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.

560. Al fine di assicurare il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico già esistente, è stanziata la somma di 1 milione di euro, per l’anno 2023, per avviare attività di ricognizione e valutazione delle strutture scolastiche in dismissione, do- tate di apposito certificato di agibilità, presenti su tutto il territorio nazionale, da de- stinare allo svolgimento delle attività scolastiche per l’anno scolastico 2023/2024. Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al presente comma.

561. Nello stato di previsione del Mini- stero dell’istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l’anno 2023, finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico, con particolare riferimento alle attività di orientamento, di inclusione e di contrasto della dispersione scolastica, ivi comprese quelle volte a definire percorsi personalizzati per gli studenti, nonché di quelle svolte in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, sentite le organizza- zioni sindacali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di uti- lizzo delle risorse di cui al presente comma.

562. Le attribuzioni previste dall’articolo 14, comma 4, lettera g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono svolte, presso le istituzioni scolastiche, dai revisori dei conti. Una quota parte del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come rifinanziato dalla presente legge, pari a 4,2 milioni di euro, è destinata, a decorrere dall’anno 2023, all’incremento dei compensi dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 1, comma 616, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da definire con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’eco- nomia e delle finanze.

563. Ai fini dell’attuazione dei commi 561 e 562, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con pro- pri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023

Legge 16 dicembre 2022, n. 204

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 11 novembre 2022, n. 173 

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 coordinato con la legge di conversione 16 dicembre 2022, n. 204 recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 3 del 4 gennaio 2023). (23A00151)

(GU Serie Generale n.18 del 23-01-2023)


Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri. (22G00213)

(GU Serie Generale n.3 del 04-01-2023)


Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri. (22G00185)

(GU Serie Generale n.264 del 11-11-2022)

Legge 17 novembre 2022, n. 175

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, coordinato con la legge di conversione 17 novembre 2022, n. 175, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttivita’ delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).», corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 269 del 17 novembre 2022). (22A06658)

(GU Serie Generale n.282 del 02-12-2022 – Suppl. Ordinario n. 42)


Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttivita’ delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (22G00187)

(GU Serie Generale n.269 del 17-11-2022)


Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (22G00154)

(GU Serie Generale n.223 del 23-09-2022)