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Decreto-Legge 31 dicembre 2020, n. 182

Decreto-Legge 31 dicembre 2020, n. 182 

Modifiche urgenti all’articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. (20G00205)

(GU Serie Generale n.323 del 31-12-2020)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di introdurre misure correttive alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 2020;

ulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze;

E M AN A
il seguente decreto-legge:

Art. 1 Modifiche all’articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante legge di bilancio 2021

1. Il comma 8 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e’ sostituito dal seguente: «8. All’articolo 2 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1, dopo la parola “spetta” sono inserite le seguenti: “, per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020,”;
2) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: “2. In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, l’ulteriore detrazione di cui al comma 1 spetta, per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2021, nei seguenti importi:
a) 960 euro, aumentata del prodotto tra 240 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo e’ superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
b) 960 euro, se il reddito complessivo e’ superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro.”;
3) al comma 3, le parole “di cui al comma 1”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “di cui ai commi 1 e 2”.».

Art. 2 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 31 dicembre 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Gualtieri, Ministro dell’economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Decreto-Legge 2 dicembre 2020, n. 158

Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. (20G00184)

(GU n.299 del 2-12-2020)  

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l’articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della liberta’ di circolazione per ragioni sanitarie;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali e’ stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanita’ dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 e’ stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita’ e gravita’ raggiunti a livello globale;

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi e dei decessi;

Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di emanare nuove disposizioni per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus, anche in vista delle imminenti festivita’;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 dicembre 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1 Modificazioni urgenti della legislazione emergenziale

1. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole «di durata non superiore a trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «di durata non superiore a cinquanta giorni».

2. Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 e’ vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 e’ vietato altresi’ ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita’ ovvero per motivi di salute. E’ comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti.

3. Con riguardo all’intero territorio nazionale, nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 possono altresi’ prevedere, anche indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario, specifiche misure rientranti tra quelle previste dall’articolo 1, comma 2, dello stesso decreto-legge.

Art. 2 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 2 dicembre 2020

MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Speranza, Ministro della salute
Boccia, Ministro per gli affari regionali e le autonomie

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Decreto-Legge 30 novembre 2020, n. 157

Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00183)

(GU n.297 del 30-11-2020)

Decreto-Legge 23 novembre 2020, n. 154

 Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00175)

(GU n.291 del 23-11-2020 )


AVVISO DI RETTIFICA  

Comunicato relativo al decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154, recante: «Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19». (Decreto-legge pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 291 del 23 novembre 2020). (20A06674)

(GU Serie Generale n.297 del 30-11-2020)

Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata Gazzetta Ufficiale, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

alla pagina 2, prima colonna, all’articolo 4, comma 3, lettera d), anziche’: «spesa di parte corrente», leggasi: «spesa in conto capitale»;

alla pagina 2, prima colonna, all’articolo 4, comma 3, lettera e), anziche’: «spesa in conto capitale», leggasi: «spesa di parte corrente».

Decreto-Legge 7 novembre 2020, n. 148

Decreto-Legge 7 novembre 2020, n. 148 

Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2020. (20G00169)

(GU n.278 del 7-11-2020)  

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Tenuto conto che l’Organizzazione mondiale della sanita’ ha dichiarato la pandemia da COVID-19;

Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione mondiale della sanita’;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 7 ottobre 2020, con la quale e’ stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 41 alla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020, con il quale sono state adottate ulteriori misure di sicurezza per il contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale;

Visto il decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59;

Considerata pertanto la necessita’ di assicurare che le ulteriori consultazioni elettorali previste per l’anno 2020 si svolgano in condizioni di sicurezza per la salute dei cittadini;

Ritenuto di dover intervenire con urgenza, al fine di evitare, con riferimento all’espletamento delle suddette procedure, fenomeni di assembramento di persone e condizioni di contiguita’ sociale al di sotto delle misure precauzionali adottate, ai fini del contenimento alla diffusione del virus;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1 Disposizioni d’urgenza per il rinnovo degli organi elettivi dei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa o similare

1. Le elezioni dei comuni i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell’articolo 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gia’ indette per le date del 22 e 23 novembre 2020, sono rinviate e si svolgono entro il 31 marzo 2021 mediante l’integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a sindaco e a consigliere comunale.

2. Fino al rinnovo degli organi di cui al comma 1 e’ prorogata la durata della gestione della Commissione straordinaria di cui all’articolo 144 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 2 Disposizioni d’urgenza per lo svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali

1. Limitatamente all’anno 2020, in caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, il termine per procedere a nuove elezioni del consiglio metropolitano, di cui all’articolo 1, comma 21, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e’ fissato in centottanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.

2. Le consultazioni elettorali concernenti le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d-bis), del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, si svolgono entro il 31 marzo 2021. 3. Fino al rinnovo degli organi di cui ai commi 1 e 2 e’ prorogata la durata del mandato di quelli in carica.

Art. 3 Clausola di neutralita’ finanziaria

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 7 novembre 2020

MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Lamorgese, Ministro dell’interno
Bonafede, Ministro della giustizia
Gualtieri, Ministro dell’economia e delle finanze
Boccia, Ministro per gli affari regionali e le autonomie

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Decreto-Legge 11 settembre 2020, n. 117

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

COMUNICATO  

Mancata conversione del decreto-legge 11 settembre 2020, n. 117, recante «Disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni.». (20A06222)

(GU Serie Generale n.282 del 12-11-2020)

Il decreto-legge 11 settembre 2020, n. 117, recante «Disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 227 del 12 settembre 2020, e’ stato abrogato dall’art. 1, comma 2, della legge 13 ottobre 2020, n. 126, riguardante la: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.». Si comunica altresi’ che, ai sensi del medesimo art. 1, comma 2, della legge 13 ottobre 2020, n. 126, «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 11 settembre 2020, n. 117.».


Decreto-Legge 11 settembre 2020, n. 117 

Disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni. (20G00140)

(GU n.227 del 12-9-2020)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

Visto il decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83; Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104;

Visto il decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111;

Considerata la straordinaria necessita’ e urgenza di effettuare interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie del mese di settembre 2020, nonche’ di adottare misure in materia di reclutamento del personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato dai comuni per assicurare il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 settembre 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell’interno e dell’istruzione, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell’economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1 Operazioni di pulizia e di disinfezione dei seggi elettorali

1. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, e’ istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo con una dotazione di 39 milioni di euro per l’anno 2020, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie del mese di settembre 2020. Al relativo onere, pari a 39 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come incrementato dall’articolo 34, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, per le finalita’ indicate. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalita’ di riparto del fondo di cui al primo periodo.

Art. 2 Servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni

1. Per l’anno scolastico 2020-2021, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, anche in forma associata, nonche’ per l’attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell’epidemia da COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell’anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato dai comuni e dalle unioni di comuni, ferma restando la sostenibilita’ finanziaria della stessa e il rispetto dell’equilibrio di bilancio degli enti asseverato dai revisori dei conti, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

Art. 3 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 11 settembre 2020

MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Lamorgese, Ministro dell’interno
Azzolina, Ministro dell’istruzione
Dadone, Ministro per la pubblica amministrazione Gualtieri, Ministro dell’economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Decreto-Legge 8 settembre 2020, n. 111

Decreto-Legge 8 settembre 2020, n. 111

Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00134)

(GU Serie Generale n.223 del 08-09-2020)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40; Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83; Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104;

Considerata la straordinaria necessita’ e urgenza di introdurre misure indifferibili in connessione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, in materia di trasporto pubblico locale e scolastico, di lavoro agile e congedi in casi di quarantena obbligatoria degli studenti, nonche’ per l’avvio dell’anno scolastico 2020-2021 e per la sospensione di versamenti tributari e contributivi e agevolazioni per imprese a Lampedusa e Linosa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell’economia e delle finanze, dell’interno, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’istruzione, della salute e per le pari opportunita’ e la famiglia, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per i beni e le attivita’ culturali e per il turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1 Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale

1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico e consentire l’erogazione di servizi di trasporto pubblico locale in conformita’ alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le risorse dell’articolo 44, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 possono essere utilizzate, oltre che per le finalita’ di cui al comma 1, dell’articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche per il finanziamento, nel limite di 300 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all’attuazione delle misure di contenimento derivanti dall’applicazione delle Linee Guida per l’informazione agli utenti e le modalita’ organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e le Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo ante COVID abbiano avuto un riempimento superiore all’80% della capacita’.

2. Ciascuna Regione e Provincia autonoma e’ autorizzata all’attivazione dei servizi aggiuntivi di cui al comma 1, nei limiti del 50 per cento delle risorse ad essa attribuibili applicando alla spesa autorizzata al comma 1 le medesime percentuali di ripartizione previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato in attuazione dell’articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con il decreto di cui al medesimo articolo 44, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 si provvede alla definizione delle quote da assegnare a ciascuna Regione e Provincia autonoma per le finalita’ indicate al comma 1 e alla conseguente ripartizione delle risorse, anche attraverso compensazioni tra gli enti stessi.

Art. 2 Disposizioni in materia di trasporto scolastico

1. Al fine di consentire l’erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformita’ alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le risorse di cui all’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, nonche’ quelle attribuite dal decreto del Ministero dell’interno 24 luglio 2020 il cui comunicato e’ pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 188 del 28 luglio 2020, possono essere utilizzate dai comuni, nel limite complessivo di 150 milioni, per il finanziamento di servizi di trasporto scolastico aggiuntivi. A tal fine, ciascun comune puo’ destinare nel 2020 per il trasporto scolastico risorse aggiuntive nel limite del 30% della spesa sostenuta per le medesime finalita’ nel 2019.

Art. 3 Interventi urgenti per l’avvio e il regolare svolgimento dell’anno scolastico 2020-2021

1. Al fine di facilitare le procedure per il reperimento di spazi per garantire il corretto e regolare avvio e regolare svolgimento dell’anno scolastico 2020-2021, e’ autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2020 e 6 milioni di euro per l’anno 2021. Le risorse di cui al presente comma sono destinate a favore degli enti locali per le finalita’ di cui all’articolo 32, comma 2, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, prioritariamente per affitti di spazi e relative spese di conduzione e adattamento alle esigenze didattiche e noleggio di strutture temporanee. Con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalita’ di riparto del fondo di cui al primo periodo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 1,5 milioni di euro per l’anno 2020 mediante corrispondente riduzione delle risorse previste dall’articolo 1, comma 717, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, quanto a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse previste dall’articolo 1, comma 678, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e quanto a 4,5 milioni di euro per l’anno 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse previste dall’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

3. Per le medesime finalita’ di cui al comma 1, in aggiunta alle misure per l’edilizia scolastica, adottate ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, il Ministero dell’istruzione destina un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore degli enti locali per la realizzazione di interventi strutturali o di manutenzione straordinaria finalizzati all’adeguamento e all’adattamento a fini didattici degli ambienti e degli spazi, anche assunti in locazione. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse previste dall’articolo 58-octies del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Alle medesime finalita’ il Ministero dell’istruzione destina ulteriori risorse, pari a 5 milioni di euro, disponibili in bilancio, in conto residui, ai sensi del medesimo articolo 58-octies del decreto-legge n. 124 del 2019. Con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalita’ di riparto del fondo di cui al primo periodo.

Art. 4 Sospensione versamenti tributari e contributivi, nonche’ interventi finanziari a favore delle imprese del settore turistico, agricole e della pesca, per Lampedusa e Linosa

1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa, i versamenti dei tributi nonche’ dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, in scadenza entro il 21 dicembre 2020, sono effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi entro la medesima data. Resta ferma la facolta’ di avvalersi, per il 50 per cento dei versamenti sospesi ai sensi degli articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, della rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili prevista dall’articolo 97 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia’ versato.

2. In considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19, al fine di consentire il pieno rilancio dell’attivita’ turistica ed alberghiera, alle imprese del settore turistico, agricole e della pesca con domicilio fiscale nel Comune di Lampedusa e Linosa, possono essere concesse le agevolazioni di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156. A tali agevolazioni si applicano i limiti massimi previsti dalla normativa dell’Unione europea e le disposizioni della medesima in materia di aiuti di Stato per i settori interessati.

3. I criteri e le modalita’ di concessione delle agevolazioni di cui al comma 2 sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, con decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali e per il turismo e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dell’interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Per le finalita’ di cui ai commi 2 e 3 e’ autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 5 Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici

1. Un genitore lavoratore dipendente puo’ svolgere la prestazione di lavoro in modalita’ agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.

2. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalita’ agile e comunque in alternativa alla misura di cui al comma 1, uno dei genitori, alternativamente all’altro, puo’ astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.

3. Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 2 e’ riconosciuta, in luogo della retribuzione e ai sensi del comma 6, un’indennita’ pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita’ e della paternita’, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

4. Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure di cui ai commi 1 o 2, ovvero svolge anche ad altro titolo l’attivita’ di lavoro in modalita’ agile o comunque non svolge alcuna attivita’ lavorativa, l’altro genitore non puo’ chiedere di fruire di alcuna delle predette misure.

5. Il beneficio di cui al presente articolo puo’ essere riconosciuto, ai sensi del comma 6, per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020.

6. Il beneficio di cui ai commi da 2 a 5 e’ riconosciuto nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e’ stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

7. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi da 2 a 5, e’ autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l’anno 2020.

8. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7 pari a 51,5 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 22-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni.

9. Le Amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita’ di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 8 settembre 2020

MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Gualtieri, Ministro dell’economia e delle finanze
Lamorgese, Ministro dell’interno
De Micheli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Azzolina, Ministro dell’istruzione
Speranza, Ministro della salute
Bonetti, Ministro per le pariopportunita’ e la famiglia
Catalfo, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Dadone, Ministro per la pubblica amministrazione
Franceschini, Ministro per i beni e le attivita’ culturali e per il turismo
Bellanova, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Boccia, Ministro per gli affari regionali e le autonomie

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Decreto-Legge 20 aprile 2020, n. 26

Decreto-Legge 20 aprile 2020, n. 26

Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020. (20G00044)

(GU Serie Generale n.103 del 20-04-2020)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Tenuto conto che l’Organizzazione mondiale della sanita’ ha dichiarato la pandemia da COVID-19;
Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione mondiale della sanita’;
Considerata la necessita’ di garantire lo svolgimento di consultazioni elettorali per l’anno 2020 in condizioni di sicurezza per i cittadini;
Ritenuto di dover intervenire con urgenza, al fine di evitare, con riferimento all’espletamento delle suddette procedure, fenomeni di assembramento di persone e condizioni di contiguita’ sociale al di sotto delle misure precauzionali adottate, ai fini del contenimento alla diffusione del virus;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 aprile 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, della giustizia e dell’economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1
Misure eccezionali in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020

1. In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, in via eccezionale, i termini per le consultazioni elettorali di cui al presente comma sono fissati come di seguito indicato:
a) in deroga a quanto previsto dall’articolo 86, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonche’ dall’articolo 21-ter, comma 3, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il termine entro il quale sono indette le elezioni suppletive per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica per i seggi che siano dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2020 e’ fissato in duecentoquaranta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni;
b) in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, limitatamente all’anno 2020, le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono in una domenica compresa tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020;
c) sono inseriti nel turno di cui alla lettera b) anche le elezioni nei comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessarie le elezioni si verificano entro il 27 luglio 2020;
d) in deroga a quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, gli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario il cui rinnovo e’ previsto entro il 2 agosto 2020 durano in carica cinque anni e tre mesi; le relative elezioni si svolgono esclusivamente nei sessanta giorni successivi al termine della nuova scadenza del mandato o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori.
2. In considerazione di sopravvenute specifiche situazioni epidemiologiche da COVID-19, le consultazioni elettorali di cui al comma 1, anche gia’ indette, possono essere rinviate di non oltre tre mesi, con lo stesso provvedimento previsto per la relativa indizione. Restano comunque valide le operazioni gia’ compiute per lo svolgimento delle elezioni medesime.

Art. 2
Clausola di neutralita’ finanziaria

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 20 aprile 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Lamorgese, Ministro dell’interno
Boccia, Ministro per gli affari regionali e le autonomie
Bonafede, Ministro della giustizia
Gualtieri, Ministro dell’economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23

Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. (20G00043)

(GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020)


AVVISO DI RETTIFICA  

Comunicato relativo al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante: «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche’ interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali». (Decreto-legge pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 94 dell’8 aprile 2020 – Edizione straordinaria). (20A02159)

(GU Serie Generale n.95 del 09-04-2020)

Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata Gazzetta Ufficiale, alla pagina 15, all’articolo 12, comma 1, anziche’: «… i soggetti di cui all’articolo 27, comma 1, …», leggasi: «… i soggetti di cui all’articolo 28, comma 1, …».

Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126

Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti. (19G00135)
(GU Serie Generale n.255 del 30-10-2019)