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Decreto Tribunale Castrovillari 8 luglio 2020

Tribunale di Castrovillari – Sez. Lavoro – Precedenza ex art 33 comma 5 L. 104/92 nella mobilità interprovinciale – Provvedimento inaudita altera parte dell’8 luglio 2020.

Innovativa pronuncia del Giudice del Lavoro di Castrovillari che, in accoglimento della istanza proposta – con l’assistenza dell’Avv. Sergio Algieri, del foro di Cosenza – da una insegnante referente unica di genitore con disabilità grave, ha riconosciuto alla stessa il diritto alla precedenza ex art. 33 comma V legge 104/1992 in sede di mobilità interprovinciale col provvedimento di fissazione della udienza di comparizione, inaudita altera parte.

Nel confermare l’orientamento espresso sul punto con precedenti pronunce, il Giudice ha ritenuto di poter provvedere sulla istanza già con decreto inaudita altera parte, avendo positivamente valutato la sussistenza oltre che del requisito del fumus boni iuris anche del periculum in mora siccome esaurientemente e compiutamente allegato e documentato dalla ricorrente.

Sentenza Corte Costituzionale 23 giugno 2020, n. 152

N. 152 SENTENZA 23 giugno – 20 luglio 2020

Giudizio di legittimita’ costituzionale in via incidentale. Assistenza e solidarieta’ sociale – Pensioni di invalidita’ – Beneficiari – Mutilati ed invalidi civili totalmente inabili al lavoro – Determinazione del relativo importo mensile, pari, per l’anno 2020, a euro 286,81 – Denunciata violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, del diritto al mantenimento in favore di ogni cittadino inabile al lavoro, anche in relazione agli obblighi internazionali – Richiesta di rideterminazione dell’importo – Inammissibilita’ della questione. Assistenza e solidarieta’ sociale – Maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici (nel caso di specie: pensioni di invalidita’) – Beneficiari – Invalidi civili totalmente inabili al lavoro – Requisiti – Soggetti di eta’ pari o superiore a sessanta anni, anziche’ di eta’ superiore a diciotto anni – Irragionevole disparita’ di trattamento con i beneficiari dell’assegno sociale e violazione del diritto al mantenimento in favore di ogni cittadino inabile al lavoro – Illegittimita’ costituzionale nei sensi e nel termine di cui in motivazione. – Legge 30 marzo 1971, n. 118, art. 12, primo comma; legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 38, comma 4. – Costituzione, artt. 3, 38, primo comma, 10, primo comma, e 117, primo comma, questi ultimi due in relazione agli artt. 4 e 28 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita’, e agli artt. 26 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. (T-200152) 

(GU 1a Serie Speciale – Corte Costituzionale n.30 del 22-7-2020)

Sentenza TAR Campania 26 febbraio 2020, n. 1167

N. 01167/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00522/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 522 del 2020, proposto dalle signore -OMISSIS- nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore; -OMISSIS-nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore; -OMISSIS-nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore; tutte rappresentate e difese dagli avvocati Giorgio Vecchione, Riccardo Vecchione, Cinzia Olivieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del Ministro in carica; l’ Ufficio Scolastico Regionale della Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore; la Scuola Secondaria di I Grado -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e per l’effetto domiciliati in Napoli, alla Via Diaz, 11;

nei confronti

la società Capital s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

della deliberazione del Consiglio di Istituto n. 35 del 20 dicembre 2019 e del regolamento scolastico trasmesso alle ricorrenti in data 15 gennaio 2020;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca; dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania e della Scuola Secondaria di I Grado -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2020 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Le ricorrenti hanno impugnato gli atti con i quali è stato disciplinato il servizio di refezione scolastica presso l’Istituto -OMISSIS-, in particolare, con riguardo alle disposizioni con le quali è stato previsto che presso i locali scolastici non possa essere consumato il pasto domestico e che, coloro che non intendono servirsi della refezione scolastica, si devono allontanare dalla scuola e poi farvi rientro per continuare le attività didattiche pomeridiane.

Avverso i predetti atti, le ricorrenti hanno formulato articolate censure di eccesso di potere e violazione di legge.

Esse, in particolare, hanno dedotto la irragionevolezza dei provvedimenti impugnati e la loro portata discriminatoria.

Hanno, altresì, evidenziato che il nuovo regolamento è stato introdotto, nel corso dell’anno scolastico, in sostituzione di uno previgente che consentiva la libera scelta sulla tipologia di pasto da consumare a scuola, senza che alcuna motivazione venisse espressa sulle ragioni di tale cambiamento.

Si sono costituite le amministrazioni intimate chiedendo che il ricorso sia respinto.

Alla udienza camerale fissata per l’esame della proposta domanda cautelare, le parti, che nulla hanno opposto, sono state informate della possibilità che la controversia sia definita con sentenza immediata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.

In tali termini la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Ritiene la Sezione che risultano fondate e vanno accolte le censure formulate dalle ricorrenti, sulla sussistenza dei dedotti profili di eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione.

3. Va premesso che l’obbligo motivazionale contenuto nell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 costituisce un principio di portata generale, al quale sono poste limitatissime eccezioni espressamente rese esplicite dal legislatore ovvero individuate in sede giurisprudenziale.

Al di fuori di tali eccezioni, si applica il principio generale per cui il provvedimento lesivo deve rendere note le ragioni poste a sua base, nonché l’iter logico seguito dall’Amministrazione, e ciò per evidenti ragioni di trasparenza dell’esercizio del pubblico potere.

Nel caso di specie, l’atto impugnato è riconducibile nella categoria degli atti a contenuto generale (non importa in questa sede se esso vada anche qualificato come regolamento), in quanto indirizzata ad una pluralità indeterminata di destinatari.

Tale natura giuridica non comporta tuttavia di per sé una eccezione all’obbligo di motivazione, perché – in ordine all’ambito di applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 – la giurisprudenza ha più volte chiarito che si applica in materia il principio di esigibilità, per cui comunque occorre una motivazione, quando ciò sia compatibile con le caratteristiche del provvedimento in questione: ad esempio, mentre per le varianti generali agli strumenti urbanistici non occorre una specifica motivazione sulle singole determinazioni incidenti sui vari interessati, non v’è dubbio che una motivazione occorra quando si tratti di varianti urbanistiche aventi un ambito limitato di applicazione, ovvero di atti generali emanati da Autorità indipendenti, incidenti su posizioni di una pluralità indeterminata di destinatari.

In sostanza, negli atti che rientrano nella categoria in esame la disciplina dell’obbligo di motivazione attiene alla dimostrabilità della ragionevolezza delle scelte operate dalla PA.

4. Nella specie, il ‘regolamento’ approvato dal Consiglio di istituto – pur indicando le proprie ‘Finalità’ e dunque in qualche modo esplicitando le ragioni poste a sua base – ha inciso su una precedente ‘disciplina’ riguardante lo stesso servizio mensa, senza evidenziare se e come le precedenti modalità di svolgimento del servizio avessero dato luogo a disservizi o a problemi di qualsiasi altra natura (ad es., di natura igienico-sanitaria o attinenti ad aspetti organizzativi).

Non possono, peraltro, essere positivamente valutate le deduzioni difensive esposte dalla difesa erariale nel corso della discussione della causa.

Secondo tale prospettazione difensiva, andrebbero limitate le forme di socializzazione che possono favorire il diffondersi di malattie, il che sarebbe inevitabile nel caso in cui si consentisse l’introduzione nella scuola di pasti la cui preparazione non sia certificata dal controllo sulla catena produttiva.

In primo luogo, devono essere ribaditi i consolidati principi secondo i quali non è ammissibile una integrazione postuma della motivazione, tanto meno quando essa viene formulata nelle difese della amministrazione resistente.

In secondo luogo, deve essere considerato che i provvedimenti impugnati sono stati adottati antecedentemente al diffondersi della epidemia di Covid 19 e, pertanto, la finalità, oltre che la legittimità ,degli atti impugnati deve essere scrutinata tenendo conto del momento della loro adozione ed in prospettiva della normalizzazione del contesto.

In particolare, va sottolineato che:

– con la precedente delibera in vigore fino al 20 dicembre 2019, l’istituto scolastico aveva organizzato il servizio mensa lasciando libertà di scelta agli utenti circa la tipologia di pasto da consumare durante il tempo di refezione;

– con il provvedimento impugnato in questa sede di data 20 dicembre 2019, l’amministrazione ha introdotto nuove e diverse regole, che hanno imposto la consumazione all’interno dei locali scolastici dei soli pasti forniti dalla ditta appaltatrice del servizio mensa, prevedendo l’allontanamento degli studenti che abbiano scelto il ‘pasto domestico’ ed il loro successivo rientro per partecipare alle attività didattiche pomeridiane;

– tra le finalità cui tende tale “regolamento”, è precisato che “l’ambiente scolastico è il luogo educativo in cui ciascun alunno fruisce di opportunità di crescita e di sviluppo personale, imparando ad interagire con gli altri in un rapporto positivo e nel rispetto delle regole del vivere civile. La mensa scolastica costituisce un tassello del più generale percorso educativo ed una opportunità per educare il gusto, accostarsi a cibi diversi, ma soprattutto una formidabile occasione di socializzazione”;

– gli stessi principi sono ribaditi nell’art. 3 del medesimo regolamento, in cui è precisato che “il tempo mensa è a tutti gli effetti tempo educativo”.

Da quanto precede emerge che il Consiglio di istituto – con una motivazione che poteva anche essere posta a base del mantenimento della disciplina precedente – ha modificato per l’anno scolastico 2019-2020 la disciplina riguardante il servizio mensa, senza tener conto di quella precedente e senza neppure tenere conto, evidentemente, delle aspettative e degli affidamenti ingenerati nelle famiglie interessate, che ragionevolmente avevano chiesto l’iscrizione dei minori nelle classi dell’Istituto scolastico, confidando sulla continuità delle regole (e degli orari) già fissati per il servizio mensa.

5. Il provvedimento impugnato non si può ritenere supportato neanche dalle ragioni esposte dalla Dirigente scolastica, nella relazione trasmessa alla Avvocatura distrettuale dello Stato e poi depositata in giudizio.

Da tale relazione, emerge che la Dirigente scolastica ha rappresentato i dubbi già emersi nel corso del procedimento, circa il rilievo da attribuire alla giurisprudenza che si è espressa sulla questione, e in particolare alla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 20504 del 30 luglio 2019 (secondo la quale gli interessati non sono titolari di un diritto, ma di un interesse legittimo, a fronte dei poteri di natura organizzativa, di cui è titolare il Consiglio di istituto), nonché alle sentenze dei giudici amministrativi (per le quali dalla normativa vigente emerge la fondatezza della pretesa degli interessati di consumare i pasti ai minori all’interno degli istituti scolastici).

Osserva al riguardo la Sezione che risulta condivisibile il principio di diritto enunciato dalla citata sentenza delle Sezioni Unite: tenuto anche conto dei principi sulla autonomia scolastica, il Consiglio di istituto è titolare del potere di organizzare il servizio di mensa, sicché – per le controversie aventi per oggetto gli atti del Consiglio di istituto – è sì configurabile la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (trattandosi di questioni attinenti al servizio ‘pubblico’ scolastico), ma si tratta di controversia che “attiene comunque al legittimo esercizio di un potere autoritativo che si è tradotto, attraverso le norme regolamentari impugnate, nell’imposizione agli alunni a tempo pieno del divieto di consumare (nei locali in cui si svolge il servizio di refezione scolastica) i cibi portati da casa (o comunque acquistati autonomamente).”(Cons. St., sent. 3 settembre 2018, n. 5156).

Non si può dunque affermare che vi siano regole cogenti – di rilievo nazionale od europeo – che impongano agli Istituti scolastici di seguire senz’altro le indicazioni degli interessati.

Per converso, proprio la sussistenza di tali poteri autoritativi implica che l’Amministrazione debba dare conto delle proprie determinazioni, esponendo le relative ragioni in sede di motivazione.

Il Consiglio d’istituto, dunque, non può apoditticamente fissare le regole dello svolgimento del servizio mensa, tanto meno limitandosi a richiamare precedenti giurisprudenziali concernenti la natura delle posizioni soggettive dei soggetti coinvolti, ma deve tenere conto delle specifiche esigenze da soddisfare e anche degli eventuali affidamenti ingenerati.

Anche sotto tale profilo, pertanto, risulta viziata – per difetto di istruttoria e per difetto di motivazione – la delibera impugnata, che non ha tenuto conto del contenuto della precedente delibera e non ha indicato quali aspetti dello svolgimento dell’attività già svolta si possano considerare inadeguati e meritevoli, dunque, di innovazioni.

4. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la deliberazione del Consiglio di Istituto n. 35 del 20 dicembre 2019 e del regolamento scolastico trasmesso alle ricorrenti in data 15 gennaio 2020.

Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato nella sentenza o nel provvedimento.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2020 con l’intervento dei magistrati:

Paolo Passoni, Presidente

Davide Soricelli, Consigliere

Angela Fontana, Primo Referendario, Estensore

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Angela Fontana Paolo Passoni
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

Tribunale di Cosenza – Sez. Lavoro

Il Tribunale di Cosenza – Sez. Lavoro nuovamente si pronuncia sul diritto di precedenza ex l.  104/92 in sede di mobilità interprovinciale in favore del docente che assiste il genitore disabile grave – 31 gennaio 2020

Con Sentenza n. 174/2010 del 28 gennaio 2020 il Tribunale di Cosenza – Sez. Lavoro torna a pronunciarsi positivamente sul ricorso proposto – con l’assistenza dell’Avv. Sergio Algieri, del foro di Cosenza – da una insegnante referente unica di genitore con disabilità grave, riconoscendole il diritto alla precedenza ex art. 33 comma V legge 104/1992 in sede di mobilità interprovinciale (diritto riconosciuto, con altra pronuncia, anche in favore dell’insegnante referente unica del suocero).

Viene, così,confermato l’orientamento reiteratamente espresso, da tutti i Giudice del Lavoro del Tribunale Brutio, con precedenti pronunce (cfr. allegati provvedimenti) con cui, riconosciuto valore di norma imperativa all’art. 33 legge 104/92, sono state disapplicate le norme pattizie di cui al CCNI della mobilità scuola (ossia art. 13 punto IV ed art. 14, là dove non riconoscono il diritto di precedenza ex art. 33 legge 104/92 nei trasferimenti interprovinciali, limitandone la operatività nell’ambito della sola mobilità provinciale e delle assegnazioni provvisorie).

Con gli allegati provvedimenti (non solo del Tribunale di Cosenza, ma anche del Tribunale di Castrovillari) viene ordinato al MIUR di trasferire parte istante presso la sede disponibile, tra quelle indicate nella domanda di mobilità interprovinciale, con la precedenza di cui all’art. 33 comma 5 legge 104/1992.

Lodevole è, inoltre, la posizione espressa dal Giudice del Lavoro di Cosenza là dove riconosce il diritto al trasferimento, con la precedenza reclamata, anche in soprannumero, accogliendo sul punto gli itinera argomentativi del sottoscritto difensore diretti a dimostrare la inconferenza della avversa eccepita situazione di esubero rispetto a talune classi di concorso.

Acri (CS), 31 gennaio 2020

Avv. Sergio Algieri


Ordinanze Tribunale Cosenza 21 agosto 2019

Il Tribunale di Cosenza – Sez. Lavoro torna a pronunciarsi sul diritto di precedenza ex l.  104/92 in sede di mobilità interprovinciale in favore del docente che assiste il genitore disabile grave

(Avv. Sergio Algieri)

Con due ordinanze di urgenza (ex art. 700 cpc) del 21 agosto 2019 il Tribunale di Cosenza – Sez. Lavoro è tornato a pronunciarsi positivamente sul ricorso proposto – con l’assistenza dell’Avv. Sergio Algieri del foro di Cosenza – da due insegnanti referenti uniche di genitori con disabilità grave, riconoscendo loro il diritto alla precedenza ex art. 33 comma V legge 104/1992 in sede di mobilità interprovinciale (così disapplicando le norme pattizie di cui al CCNI della mobilità, ossia art. 13 punto IV ed art. 14, che non riconoscono il diritto di precedenza ex art. 33 legge 104/92 nei trasferimenti interprovinciali, limitandone la operatività nell’ambito della sola mobilità provinciale e delle assegnazioni provvisorie).

Perciò, accogliendo la domanda proposta dalle insegnanti (e rifacendosi a precedenti giurisprudenziali specifici del medesimo Tribunale) il Giudice del Lavoro di Cosenza – sul presupposto che ‘il suddetto art. 13, IV punto si ponga in contrasto con la norma di cui all’art. 33 comma 5 della legge n. 104 del 1992’ e di un ‘evidente trattamento discriminatorio tra i docenti in quanto se il diritto di precedenza è attribuito nella mobilità provinciale e nella procedura di assegnazione provvisoria a fortiori non può essere escluso in quella interprovinciale perché è proprio nei trasferimenti tra province diverse e lentane che diventa, sul piano oggettivo e logistico, difficile se non impossibile provvedere alle cure del familiare disabile ed ancor di più se il docente è referente unico’ – ha riconosciuto ‘il diritto della ricorrente ad ottenere il trasferimento presso la sede disponibile, tra quelle indicate nella domanda di mobilità interprovinciale, con la precedenza di cui all’art. 33 comma 5 legge 104/1992’.


Ordinanza Consiglio di Stato 11 luglio 2019, n. 3512

Pubblicato il 12/07/2019

N. 03512/2019 REG.PROV.CAU.
N. 05742/2019 REG.RIC.
N. 05764/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5742 del 2019, proposto da xxx, rappresentato e difeso dall’avvocato Sergio Galleano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio
eletto presso il suo studio in Roma, via Germanico, 172;
contro
xxx, rappresentata e difesa dall’avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Salandra, 18;
nei confronti
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Commissione Esaminatrice Concorso Reclutamento Dirigenti Scolastici, Cineca Consorzio Interuniversitario, xxx non
costituiti in giudizio nell’ambito del presente ricorso;
e con l’intervento di
ad adiuvandum:
xxx, rappresentata e difesa dall’avvocato Fabio Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Orto Limoni, 7 Pal. H;
ad opponendum:
Codacons in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Carlo Rienzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie, 9;
xxx non costituiti in giudizio;
xxx rappresentati e difesi dall’avvocato Vincenzo Iacovino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
xxx, rappresentato e difeso dall’avvocato Renzo Briguglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Allegra in Roma, via Oslavia, n. 40;
nonché comunque con l’intervento di tutti gli altri intervenienti ad opponendum e ad adiuvandum, meglio indicati nell’epigrafe dei singoli atti di intervento, in parte qua facenti parte integrante dell’epigrafe della presente ordinanza;

sul ricorso numero di registro generale 5764 del 2019, proposto da
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
xxx, rappresentata e difesa dall’avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Salandra, 18;
nei confronti
xxx, non costituito in giudizio;
xxx, rappresentati e difesi dall’avvocato Pietro Adami, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Pietro Adami in Roma, corso D’Italia 97;
xxx, rappresentata e difesa dall’avvocato Maddalena Cioci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il proprio studio in Roma, via G. Palumbo;

e con l’intervento di
ad adiuvandum:
xxx, rappresentato e difeso dall’avvocato Isetta Barsanti Mauceri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Americo in Roma, via Cosseria 2;
ad adiuvandum:
xxx, rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Ingiulla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ad adiuvandum:
xxx, rappresentato e difeso dall’avvocato Sergio Galleano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Sergio Avv. Galleano in Roma, via Germanico, 172;
ad adiuvandum:
xxx, rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzo Aprile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ad opponendum:
xxx, rappresentati e difesi dall’avvocato Massimo Vernola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ad opponendum:
xxx, rappresentati e difesi dall’avvocato Pasquale Marotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giancarlo Caracuzzo in Roma, via di Villa Pepoli, 4;
ad opponendum:
xxx, rappresentato e difeso dall’avvocato Renato Labriola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ad opponendum:
xxx, rappresentati e difesi dall’avvocato Giuseppe Mingiardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ad opponendum:
xxx, rappresentati e difesi dall’avvocato Vincenzo Iacovino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ad opponendum:
xxx, rappresentato e difeso dall’avvocato Renzo Briguglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Allegra in Roma, via Oslavia, n. 40;
nonché comunque con l’intervento di tutti gli altri intervenienti ad opponendum e ad adiuvandum, meglio indicati nell’epigrafe dei singoli atti di intervento, in parte qua facenti parte integrante dell’epigrafe della presente ordinanza;

per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il Lazio (sezione Terza) n. 8655/2019, concernente: corso-concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visto l’art. 98 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle rispettive parti appellate, gli appelli incidentali e gli atti di intervento;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale, di parziale accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dagli appellanti principali e, rispettivamente, dagli appellanti incidentali;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2019, il Consigliere Bernhard Lageder e uditi, per le parti, gli avvocati Sergio Galleano, Guido Marone, Fabio Rossi, Gino Giuliano per delega di xxx, l’avvocato dello Stato Basilica, gli avvocati Massimo Vernola, Giuseppe Mingiardi, Renzo Briguglio, Pasquale Marotta, Maddalena Cioci (che si difende in proprio ai sensi dell’art. 22 cod. proc. amm., Pietro Adami, Renato Labriola e Francesco Americo, per delega di xxx, Vincenzo Fiorini, per delega di xxx;

Rilevato che i due appelli in epigrafe, proposti avverso la medesima sentenza, a norma dell’art. 96, comma 1, Cod. proc. amm. devono essere riuniti e trattati congiuntamente;
Considerato che – a prescindere dal merito delle questioni devolute in appello e da ogni valutazione sull’effettiva portata invalidante dei vizi dedotti (segnatamente dei vizi riscontrati dal primo giudice) –, sulla base di un bilanciamento di tutti gli interessi in conflitto ed alla luce di una valutazione comparativa degli effetti scaturenti dall’esecuzione dell’appellata sentenza nelle more del giudizio di merito, con particolare riguardo all’incidenza sull’assetto organizzativo dell’amministrazione della scuola in prossimità dell’inizio del nuovo anno scolastico, deve ritenersi preminente l’interesse pubblico alla tempestiva conclusione della procedura concorsuale, anche tenuto conto della tempistica prevista per la procedura di immissione in ruolo dei candidati vincitori e per l’affidamento degli incarichi di dirigenza scolastica con decorrenza dal 1° settembre 2019;
Ritenuta, per le esposte ragioni, la fondatezza dell’istanza cautelare formulata negli appelli principali (e la conseguente correlativa infondatezza dell’istanza cautelare formulata negli appelli incidentali condizionati);
Ritenuti i presupposti di legge per dichiarare le spese della presente fase cautelare interamente compensate tra tutte le parti;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie le istanze cautelari proposte nell’ambito dei ricorsi principali (Ricorsi numero: 5742/2019 e n. 5764/2019, tra di loro riuniti) e, per l’effetto, sospende l’esecutività della statuizione di accoglimento contenuta nella sentenza impugnata; fissa l’udienza pubblica per la discussione dei ricorsi nel merito al 17 ottobre 2019; dichiara le spese della presente fase cautelare interamente compensate tra le parti.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2019 con l’intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore
Alessandro Maggio, Consigliere
Oreste Mario Caputo, Consigliere
Stefano Toschei, Consigliere

L’ESTENSORE
Bernhard Lageder

IL PRESIDENTE
Sergio De Felice

IL SEGRETARIO

Sentenza Tribunale Lavoro Taranto 4 giugno 2019, n. 2143

Sentenza Tribunale Lavoro Taranto 4 giugno 2019, n. 2143

RG n. 8008/2018

TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott. ssa Elvira PALMA, nella controversia di lavoro iscritta al n. 8008/18 R.G., all’esito della discussione orale tenutasi all’udienza del 4/06/2019, tra
XXX, (avv. to Antonello Sdanganelli)
-Ricorrente-
contro
M.I.U.R. -MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA in persona del Ministro in carica, U.R.S. PUGLIA – UFFICIO VII AMBITO TERRITORIALE DI TARANTO, (rappr. e dif. da proprio funzionario ex art. 417 bis c.p.c.)
-Resistente-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
Con ricorso depositato in data 28.9.2018, XXX ha convenuto in giudizio il MIUR deducendo di essere docente di ruolo a tempo indeterminato attualmente presso la scuola primaria XXX di Taranto dal 1.9.2017, assunta con decorrenza giuridica ed economica 1.9.2015 in attuazione della L. n. 107/2015, durante lo svolgimento della fase C, ed assegnata per l’a.s. 2016/2017 nell’Ambito territoriale Lombardia/Monza, con assegnazione in via provvisoria (a seguito di sentenza del tribunale di Monza n. 306/2017) in sede di mobilità territoriale interprovinciale nell’anno scolastico 2016/17 in Puglia, ambito di Taranto più vicino all’ambito Calabria scelto per carenza di posti in tale ultimo ambito; di avere proposto domanda di mobilità interprovinciale per l’a.s. 2018/19 indicando 10 preferenze contigue al luogo di residenza (Provincia di Catanzaro) e di avere il Miur illegittimamente assegnato ad altri docenti tali sedi, pur potendo far valere la medesima, sebbene il sistema telematico non ne avesse consentito l’inserimento, in modo del tutto incomprensibile, la precedenza prevista dall’art. 33 L. n. 104/92, per essere referente unico di genitore disabile titolare dei benefici di cui all’art. 3, co. 3, legge cit.; di avere, pertanto, diritto ad ottenere, nella movimentazione interprovinciale del personale docente relativamente all’anno 2018/2019, il trasferimento nella prima delle sedi disponibili tra quelle indicate nella domanda di mobilità interprovinciale, o comunque in uno degli ambiti della Regione Calabria, provincia di Catanzaro o altri in successione ivi indicati, con disapplicazione del CCNI e dell’O.M. 12/4/2017 nella parte in cui limitano il riconoscimento di tale beneficio (diritto precedenza per disabilità personale e ai figli che assistono un genitore disabile in situazione di gravità ex artt. 21 e 33 l. 104/92) in sede di mobilità provinciale e non anche interprovinciale, in palese violazione della normativa legislativa vigente; tanto premesso, ha dichiararsi il diritto al trasferimento presso la sede di servizio disponibile nell’Ambito territoriale della provincia di Catanzaro, ovvero nella prima delle sedi disponibili tra quelle indicate nella domanda di mobilità interprovinciale, previa declaratoria incidentale della nullità della clausola contrattuale e dell’O.M. cit. nella parte in cui escluderebbero i docenti che assistono i genitori o portatori essi stessi di disabilità dalla invocata precedenza in caso di trasferimenti interprovinciali riconoscendola solo per le operazioni di mobilità annuali.
Il MIUR, costituitosi tardivamente in giudizio (soltanto il giorno prima dell’udienza), ha resistito alla domanda.
Istruita documentalmente, la causa è stata discussa e decisa.
Va preliminarmente dato atto essersi il Miur costituito tardivamente in giudizio, avendo depositato la memoria di costituzione in data 18.02.2019, violando il termine decadenziale prescritto dal disposto di cui all’art. 416 c.p.c. di dieci giorni prima dell’udienza di discussione, fissata da questo giudice in data 19.2.2019. Tanto determina la decadenza dalle eccezioni di rito e di merito non rilevabili d’ufficio e soprattutto dai “mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare” (co. 3, art. cit.). Tale condotta processuale incide notevolmente nello sviluppo della presente controversia, non consentendo l’utilizzabilità della documentazione versata in atti dal Ministero resistente diretta a dimostrare, in ossequio alla ripartizione degli oneri probatori, la mancanza e/o esubero di posti disponibili proprio nelle sede e/o ambiti territoriali invocati da parte ricorrente nella domanda di mobilità, con conseguente accoglimento delle doglianze mosse da quest’ultima, sebbene nei limiti di seguito esposti. Va precisato che il sistema della mobilità degli insegnanti è assai complesso (come si evince dal fatto che occorre una contrattazione nazionale integrativa che regolamenta il tutto), articolato in tre diverse fasi, via via consecutive. La risoluzione della controversia dipende dall’interpretazione della L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5, come modificato dalla L. n. 53 del 2000, e, successivamente, dall’articolo 24, comma 1, lettera b), della legge 4 novembre 2010, n. 183, secondo cui il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado (…) “ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.
A sua volta, l’art. 601 d.l.vo 16.4.1994 n. 297 – testo unico in materia di istruzione – stabilisce che “gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992 n. 104, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico” (co. 1) e che “le predette norme comportano la precedenza all’atto della nomina in ruolo, dell’assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità” (co. 2).
L’interpretazione si giova dei ripetuti interventi della Corte costituzionale, con i quali è stato chiarito che la L. n. 104 del 1992 ha sicuramente un particolare valore, essendo finalizzata a garantire diritti umani fondamentali, e tuttavia l’istituto di cui al cit. articolo 33, comma 5, non è l’unico idoneo a tutelare la condizione di bisogno della “persona handicappata”, nè la stessa posizione giuridica di vantaggio prevista dalla disposizione in parola è illimitata, dal momento che, anzi, la pretesa del parente della persona handicappata a scegliere la sede di lavoro più vicina è accompagnata dall’inciso “ove possibile” (C. Cost. n. 406 del 1992, n. 325 del 1996, n. 246 del 1997, n. 396 del 1997). Nel più recente intervento sulla norma, è stato specificamente precisato che la possibilità di applicazione può essere legittimamente preclusa da principi e disposizioni che, per la tutela di rilevanti interessi collettivi, non consentano l’espletamento dell’attività lavorativa con determinate dislocazioni territoriali (C. Cost. n. 372 del 2002).
Le posizioni espresse dal Giudice delle leggi hanno ispirato l’orientamento della Suprema Corte, che ha ribadito il principio secondo cui il diritto di scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio non è assoluto e privo di condizioni, in quanto l’inciso “ove possibile” richiede un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto, con il recesso del diritto stesso ove risulti incompatibile con le esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro, in quanto in tali casi – segnatamente per quanto attiene ai rapporti di lavoro pubblico -potrebbe determinarsi un danno per la collettività (Cass. 829/2001, 12692/2002 e da ultimo, Cass. civ. Sez. Unite Sent., 27.03.2008, n. 7945).
Ora, venendo alla fattispecie in esame, deve preliminarmente disattendersi l’orientamento giurisprudenziale, ormai minoritario, secondo cui il beneficio di cui all’art. 33, comma 5, l. 104/92, anche dopo le modifiche introdotte dagli artt. 19 e 20 della l. n. 53 del 2000, in favore del familiare che assista con continuità un parente handicappato, è concedibile unicamente in fase di prima scelta della sede lavorativa (all’atto cioè dell’assunzione e non anche, come nella specie, in sede di trasferimento), aderendo questo giudice al più recente indirizzo che estende il beneficio in parola anche alle ipotesi di richiesta di trasferimento per sopravvenuta situazione di handicap (valga per tutte, Cass., 18.12.2013, n. 28320).
Ciò posto, la richiesta avanzata dal ricorrente, con istanza di mobilità interprovinciale e diritto di precedenza ex art. 33 l. 104/92 -risultando documentato essere il genitore XXX, residente in Calabria) portatore di stato di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, co. 3, l. 104/92 nonché titolare di indennità di accompagnamento- appare fondata.
Invero, l’unico rilievo plausibile alla negazione del diritto vantato è rappresentato dalla esistenza di una norma pattizia ostativa, art. 7, punto V, CCNI sulla mobilità per l’anno 2015/16 (omologa nei successivi contratti collettivi), secondo cui, in assenza anche di una sola delle condizioni previste dal precedente co. 3, “per il figlio referente unico che assiste un genitore in presenza di coniuge o di altri figli, la precedenza nella mobilità provinciale prevista dalla l. 104/92 potrà essere fruita esclusivamente nelle operazioni di mobilità annuale”, ripresa poi nell’Ordinanza Ministeriale del 12/4/2017 n. 221.
L’interpretazione che il Ministero fornisce (e che ha condotto a negare all’istante in via amministrativa il diritto di precedenza), è la seguente: i genitori e i coniugi di persone disabili con handicap grave hanno diritto di precedenza anche nei trasferimenti interprovinciali, vale a dire per gli spostamenti di carattere definitivo; ai figli che prestano medesima assistenza non è negato il diritto suddetto ma è stato “limitato” ai soli spostamenti temporanei della mobilità annuale (e quindi non definitivi).
La questione del contendere riguarda quindi la nullità o meno di detta norma contrattuale ai sensi dell’art. 1418 C.C.C stante la natura imperativa della normativa di cui alla L. n. 104/92.
Pur non essendo prevista, infatti, un’espressa sanzione di nullità per violazione dell’art. 33, comma quinto, della legge n. 104/1992, la natura di norma imperativa di tale disposizione è comunque evincibile dalla ratio legis di essa e dalla sua collocazione all’interno di una legge contenente “i principi dell’ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale ed assistenza alla persona handicappata” (art. 21 l. 104/1992) ed avente come finalità la garanzia del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà ed autonomia della persona handicappata, la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; la prevenzione e la rimozione delle condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali; il perseguimento del recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, l’assicurazione di servizi e di prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata; la predisposizione di interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata (cfr. art. 1 L. 104/92).
Come evidenziato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. N. 7945 del 27.3.2008): “La posizione di vantaggio ex art. 33 si presenta come un vero e proprio diritto soggettivo di scelta da parte del familiare-lavoratore che presta assistenza con continuità a persone che sono ad esse legate da uno stretto vincolo di parentela o di affinità. La ratio di una siffatta posizione soggettiva va individuata nella tutela della salute psico-fisica del portatore di handicap nonché in un riconoscimento del valore della convivenza familiare come luogo naturale di solidarietà tra i suoi componenti. A tale riguardo va evidenziato che la Corte Costituzionale ha rimarcato la rilevanza anche a livello della Carta fondante delle indicate finalità perseguite dalla disposizione in esame. Ed invero il giudice delle leggi – nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma quinto del citato art. 33, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione nella parte in cui tale norma riconosce il diritto del lavoratore dipendente a scegliere la sede più vicina al proprio domicilio – ha affermato che la suddetta disposizione richiede come condizione che il lavoratore sia convivente con l’handicappato; ed invero la maggior tutela accordata all’ipotesi in cui il portatore di handicap riceve già assistenza rispetto a quella – altrettanto meritevole di tutela – ma diversa in cui il lavoratore non è convivente, e si rende quindi necessario il suo trasferimento per attendere alle cure del congiunto – lungi dal rappresentare una discriminazione ingiustificata, costituisce una scelta discrezionale del legislatore non irragionevole finalizzata alla valorizzazione dell’assistenza familiare del disabile, allorquando corrisponda ad una modalità di assistenza in atto, la cui speciale salvaguardia valga ad evitare rotture traumatiche e dannose alla convivenza (cfr. ordinanza Corte Cost. n. 325 del 1996). In questa occasione la Corte Costituzionale ha avuto anche modo di ricordare come esaminando alcuni profili della legge n. 104 del 1992 ne abbia già sottolineato l’ampia sfera di applicazione, diretta ad assicurare, in termini quanto più possibile soddisfacenti, la tutela dei portatori di handicap, ha anche aggiunto che essa incide sul settore sanitario ed assistenziale, sulla formazione professionale, sulle condizioni di lavoro, sulla integrazione scolastica, e che in generale dette misure hanno il fine di superare – o di contribuire a far superare – i molteplici ostacoli che il disabile incontra quotidianamente nelle attività sociali e lavorative e nell’esercizio dei diritti costituzionalmente protetti (cfr. sentenza n. 406 del 1992)”.
Il rilievo, anche costituzionale, dei diritti che l’art. 33, comma quinto, della legge n. 104 del 1992 è diretto a tutelare, rende evidente che la norma in questione costituisce norma imperativa, la cui violazione da parte di disposizioni contrattuali comporta la nullità di queste ultime, ai sensi dell’art. 1418, comma primo, c.p.c..
Al riguardo occorre richiamare l’evoluzione giurisprudenziale in materia.
Statuisce questo tribunale (giudice dott. L. De Napoli, ord. 13.08.2013) “la clausola pattizia appena citata, nel limitare il diritto di scelta prioritaria del dipendente, che assista con continuità il genitore in stato di handicap grave, alla sola mobilità annuale, escludendolo invece nella mobilità definitiva, deve ritenersi nulla, a norma dell’art. 1418 c.c., per contrasto con la norma imperativa di cui all’art. 33 co. 5 l. 5.2.1992 n. 104, e conseguentemente deve essere disapplicata, dovendo accordarsi la precedenza ai dipendenti tutelati da detta norma rispetto agli altri dipendenti in ciascuna fase delle procedure di trasferimento, con il solo limite, derivante dall’inciso “ove possibile” contenuto nella citata norma, della vacanza in organico e della materiale disponibilità del posto rivendicato”.
Tale orientamento ha trovato conferma, in vicenda analoga, nell’ordinanza emessa dal Tribunale di Lecce in data 13.07.2008, confermata con sentenza del 10.07.2009, nonché nell’ordinanza resa da questo giudicante in data 15/9/2015 (XXX c. Miur n. 6161/2015 r.g.) e da copiose pronunce successive di questo stesso giudice e della giurisprudenza di merito.
Non si giustifica dunque l’ulteriore disparità di trattamento tra docenti che partecipano alla mobilità provinciale e quelli che, come l’odierna istante, partecipano alla mobilità interprovinciale, essendo tale distinguo estraneo alla disciplina normativa nazionale e comunitaria.
Come esattamente osservato da parte ricorrente, il titolare di tale precedenza può spenderla all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel predetto comune oppure abbia espresso l’ambito corrispondente ad esso o alla parte di esso qualora intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti o province: dunque può usufruire di tale precedenza anche in ambiti e/o province differenti purché abbia espresso come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel comune di residenza.
Tale precedenza è valevole in ciascuno dei comuni, degli ambiti e/o delle province differenti dal Comune di residenza indicati nel proprio ordine di priorità dal docente e il titolare di tale precedenza ha diritto a vedersi riconoscere, in sostanza, tale preferenza, con priorità, nelle sedi disponibili indicate a titolo di preferenze espresse.
Il diritto del familiare lavoratore alla scelta della sede o al non trasferimento per assistere l’handicappato, come affermato nella già richiamata sentenza resa a Sezioni Unite dalla Suprema Corte (n. 7945 del 27 marzo 2008), non è illimitato, e pertanto non può essere fatto valere quando il relativo esercizio venga a ledere in maniera consistente le esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro.
Tale diritto presuppone la compatibilità con l’interesse comune posto che secondo il legislatore il diritto alla tutela dell’handicappato non può essere fatto valere quando il relativo esercizio venga a ledere in maniera consistente le esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro, in quanto ciò può tradursi -soprattutto per quel che riguarda i rapporti di lavoro pubblico- in un danno per la collettività.
Difatti il diritto del familiare-lavoratore deve bilanciarsi con altri interessi, che trovano anche essi una copertura costituzionale, sicchè il riconoscimento del diritto del lavoratore-familiare può, a seconda delle situazioni fattuali a fronte delle quali si intenda farlo valere, cedere a rilevanti esigenze economiche, organizzative o produttive dell’impresa, e per quanto riguarda i rapporti di lavoro pubblico, ad interessi della collettività.
Statuisce ancora la Suprema Corte che <la prova della sussistenza delle ragioni impeditive del diritto alla scelta delle sede fa carico sul datore di lavoro>.
Ciò posto, la tardiva costituzione del Miur in questo giudizio gioca un ruolo fondamentale in ordine all’esito conclusivo, non potendo con tutta evidenza questo giudice prendere in esame, per intervenuta decadenza (non aggirabile nell’ipotesi di carenza assoluta di prova, ma soltanto ad integrazione di prove acquisite, con i poteri officiosi di cui all’art. 421 c.p.c. per rimuove incertezze: sul punto, cfr. Cass. n. 18924/12, n. 16182/2011, n. 12717/2010 e molte altre), la documentazione, prodotta dal resistente, diretta non ad integrare una prova ma a fornirla ab origine, comprovante la mancanza di posti nelle sedi prescelte dall’attore, e quindi la sussistenza delle richiamate <ragioni impeditive del diritto alla scelta delle sede fa carico sul datore di lavoro>.
Conclusivamente, in applicazione dei principi di riparto dell’onere probatorio di cui all’art. 2697 c.c., la domanda va accolta, avendo espresso XXX nella propria domanda di partecipazione alle operazioni di mobilità preferenza per l’Ambito Calabria 0002, nonché in sequenza altri ambiti sempre relativi alla Calabria (Ambito 0001, 0004, 0003 e così via).
Da quanto esposto, emerge che in forza della precedenza riconosciuta alla docente ricorrente, la stessa ha diritto ad essere assegnata presso una delle sedi, ove disponibili, nell’ambito territoriale appena riportato, secondo l’ordine di preferenza indicato nella istanza presentata in via amministrativa e tenuto conto della graduatoria relativa alle fasi della mobilità ed al punteggio vantato.
Il diritto alla precedenza deve essere inteso, conclusivamente, come strumentale a garantire la tutela della situazione di disabilità di cui il possessore è portatore ovvero a garantirgli l’assegnazione nella provincia di residenza o in quella più vicina alla stessa; a parità di precedenze prevale il punteggio più alto e in caso di parità di precedenze e di punteggio prevale la maggiore anzianità anagrafica.
In accoglimento del ricorso, deve riconoscersi il diritto di XXX a fruire della precedenza ex art. 33, commi 5 e 7, della legge 104/92 nelle operazioni di mobilità interprovinciale per l’a.s. 2018/19, con conseguente condanna dell’amministrazione convenuta ad assegnarla presso una delle sedi, ove disponibili, indicate nella istanza presentata in via amministrativa secondo l’ordine di preferenza espresso e tenuto conto della graduatoria relativa alle fasi della mobilità ed al punteggio spendibile dalla medesima.
Le spese di lite, avuto riguardo alla novità e complessità della questione giuridica sottesa all’esame della controversia, nonché alla esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrari anche all’interno di questa stessa sezione, vanno integralmente compensate (art. 92 c.p.c.).
p.q.m.
accoglie la domanda attorea e per l’effetto dichiara il diritto di XXX a fruire della precedenza ex art. 33, commi 5 e 7, della legge 104/92 nelle operazioni di mobilità interprovinciale per l’a.s. 2018/19;
condanna l’amministrazione convenuta ad assegnarla presso una delle sedi, ove disponibili, indicate nell’istanza presentata in via amministrativa secondo l’ordine di preferenza ivi espresso (Ambito Calabria 0001, 0004, 0003 e così via), tenuto conto della graduatoria relativa alle fasi della mobilità ed al punteggio spendibile dalla medesima;
compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Taranto, 4 giugno 2019
Il Tribunale –Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Elvira Palma)

Ordinanza TAR Lazio 5 marzo 2019, n. 1524

N. 01524/2019 REG.PROV.CAU.

N. 01020/2019 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1020 del 2019, proposto da

XXX, rappresentati e difesi dagli avvocati Giorgio Vecchione, De Santis Laura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Istituto Comprensivo XXX, Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

XXX S.r.l. non costituito in giudizio;

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, della circolare n. 84 del 22 novembre 2018, dell’art. 32 del Regolamento di Istituto dell’I.C. XXX nella parte in cui prescrive che “è obbligatorio usufruire del servizio mensa per tutti i bambini iscritti al tempo pieno, eccetto per i casi particolari, ed i genitori sono tenuti a presentare certificazione medica”, nonché di ogni altro atto o provvedimento preordinato, antecedente, presupposto, e connesso, anche non noto ai ricorrenti, nonché per l’accertamento

del diritto soggettivo perfetto della minore XXX, ad essere ammessa a consumare i propri pranzi di preparazione domestica nel locale refettorio, unitamente e contemporaneamente ai compagni di classe, sotto la vigilanza e con l’assistenza educativa dei propri docenti, per condividere i contenuti educativi connessi al tempo mensa, e per la conseguente condanna dell’I.C. XXX ad adottare, senza ritardo, tutte le misure e gli accorgimenti di legge atti a disciplinare la coesistenza nel medesimo refettorio, di pasti di preparazione domestica e di pasti forniti dalla ditta comunale di ristorazione collettiva, oltre che per la condanna al risarcimento dei danni

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Istituto Comprensivo XXX e di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2019 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che il ricorso appare assistito da elementi di fumus boni iuris avuto riguardo ai precedenti giurisprudenziali (Cons. Stato n. 5156/2018) che hanno riconosciuto il diritto degli alunni di consumare presso il locale refettorio della scuola il cibo portato da casa;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), accoglie e per l’effetto sospende i provvedimenti impugnati.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 19 novembre 2019.

Compensa il pagamento delle spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2019 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere

Emiliano Raganella, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSOREIL PRESIDENTE
Emiliano RaganellaGiuseppe Sapone

IL SEGRETARIO

Sentenza Tribunale Roma 6 dicembre 2018, n. 9567

Sentenza n. 9567/2018 pubbl. il 06/12/2018
RG n. 27374/2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Lavoro

TRA
XXX, elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli 74, rappresentata e difesa dall’Avv. A. Sdanganelli giusta delega in atti
parte ricorrente
E
MIUR – Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL LAZIO – AMBITO TERRITORIALE DI ROMA
parte resistente contumace
all’udienza del 6.12.2018 ha emesso sentenza ex art. 429, 1° comma c.p.c., così decidendo:
DISPOSITIVO
disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
– dichiara il diritto di XXX al reinserimento nella terza fascia della graduatoria ad esaurimento valida per il triennio 2011-2014 e per il triennio 2014/2017, per la classe concorsuale Scuola dell’Infanzia (AAAA) per la provincia di Roma e, per l’effetto, ordina all’amministrazione resistente di provvedere al suo reinserimento;
– condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 4.039,00, di cui euro 527,00 per spese, oltre IVA, CPA., da distrarsi.

Conclusioni della parte ricorrente: “…previa disapplicazione del Decreto ministeriale MIUR n. 235/2014, Decreto ministeriale MIUR 42/2009, Decreto ministeriale MIUR 44/2011: a) accertare il diritto al reinserimento nella terza fascia della graduatoria ad esaurimento, valida per il triennio 2014-2017, per la classe concorsuale Scuola dell’Infanzia (AAAA), per la provincia di Roma; b) conseguenzialmente, condannare le amministrazioni intimate, ciascuna per la propria competenza, ad emanare tutti gli atti necessari per il reinserimento della ricorrente nella terza fascia della graduatoria ad esaurimento (GAE) dell’Ambito Territoriale della provincia di Roma valida per il triennio 2011-2014 e triennio 2014-2017, per la classe di concorso Scuola dell’ Infanzia (AAAA); c) condannare gli enti intimati al pagamento delle spese e competenze giudiziali, con distrazione in favore dell’avvocato costituito ex art.93 c.p.c….”

RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ed ex 700 c.p.c., depositato in data 28.8.2018, XXX, – premesso di essere “…in possesso dei titoli per l’accesso alle c.d. “graduatorie permanenti”…oggi…definite “graduatorie ad esaurimento” del personale docente della Provincia di Roma” fino all’anno scolastico 2011/2012, nell’ambito delle quali aveva occupato “la posizione n. 5025 con il punteggio di pp10”, ha sostenuto l’illegittimità del comportamento dell’amministrazione – che l’aveva cancellata dagli elenchi dall’anno scolastico 2011-2012, non essendo stata presentata la relativa domanda di permanenza, con conseguente esclusione dalle graduatorie ad esaurimento vigenti – chiedendo la disapplicazione dei D.M. n. 42 del 8 aprile 2009, n. 44 del 12 maggio 2011 e n. 235 del 1 aprile 2014, recanti disposizioni per l’aggiornamento delle graduatorie, rispettivamente, per il biennio 2009/11, per il triennio 2011/2014 e per il triennio 2014/2017, nella parte in cui avevano determinato l’impossibilità della permanenza ovvero dell’aggiornamento del punteggio nell’ambito delle graduatorie ad esaurimento ed il suo reinserimento in quanto docente già inclusa ma successivamente cancellata. Ha evidenziato, in particolare, come i citati decreti si ponessero in contrasto con la disciplina dettata dalle norme di rango superiore, contenute nella l.143/2004 e nella l. 296/2006, che, pur non ammettendo nuove inclusioni nelle graduatorie ad esaurimento, consentivano la permanenza, il reinserimento, il trasferimento ovvero l’aggiornamento per i candidati che vi fossero già inseriti.
L’amministrazione resistente non si è costituita, nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, rimanendo contumace.
La domanda cautelare è stata rigettata con ordinanza del 15.10.2018 per carenza del requisito del “periculum in mora”.
All’odierna udienza, a seguito della discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in epigrafe.
Tanto premesso in ordine alla vicenda processuale, al fine della valutazione della fattispecie, giova delineare il quadro normativo di riferimento.
Le graduatorie permanenti di cui all’art. 401 del d.lgs. n. 297 del 1994, divenute ad esaurimento per effetto dell’art. 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006 ai fini dell’assunzione in ruolo del personale docente, dovevano essere periodicamente integrate con l’inserimento dei docenti che avevano superato le prove del concorso regionale per titoli ed esami nonché di quelli che avevano domandato il trasferimento da altra provincia. Lo stesso art. 401 a norma prescriveva inoltre che dovesse essere effettuato l’aggiornamento delle posizioni e dei punteggi da attribuire ai soggetti già iscritti, con le modalità poi stabilite dal d.m. 27.3.2000 n. 123.
Le richiamate disposizioni non prevedevano l’onere di richiedere la permanenza nella graduatoria da parte dei soggetti inseriti; l’omessa domanda di aggiornamento della posizione individuale poteva determinare solo l’impossibilità di tener conto dei titoli ulteriori eventualmente acquisiti successivamente all’inserimento.
L’art. 1, comma 1 bis, del d.l. 7.4.2004 n. 97 ha disposto che “…dall’anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell’interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l’aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell’interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione” .
Come precisato dalla Suprema Corte, “…La ratio delle norma va ricercata nell’esigenza di semplificare le operazioni di aggiornamento e di successiva utilizzazione delle graduatorie, eliminando dalle stesse coloro che nel frattempo abbiano perso interesse all’assunzione. Peraltro la disposizione è chiara nel prevedere il diritto dell’aspirante ad essere reinserito nella graduatoria in occasione dei successivi aggiornamenti e nel rispetto dei termini a tal fine stabiliti con decreto ministeriale…”(sentenza n. 28250 del 27/11/2017)
L’art. 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 ha, come accennato, previsto la trasformazione in graduatorie ad esaurimento delle suddette graduatorie permanenti.
Anche dopo la trasformazione delle graduatorie, le disposizioni dettate dall’art. 1 del d.l. n. 97 del 2004 su tempi e modalità dell’aggiornamento sono state costantemente richiamate dal legislatore che, pur intervenendo successivamente sul testo della disposizione, ha sempre lasciato immutato il comma 1 bis , che consente il “reinserimento” al docente cancellato in conseguenza della mancata presentazione della domanda, con il recupero del punteggio maturato al momento della cancellazione.
L’art. 1 del d.l. 25.9.2009 n. 134 (convertito con modificazioni nella legge 24.11.2009 n. 167), nel dettare l’interpretazione autentica dell’art. 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006, quanto alla possibilità per il docente di richiedere l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di altra provincia, ha infatti espressamente richiamato, al comma 4 ter, « le operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all’art.1 del d.l. 7 aprile 2004 n. 97…».
L’art.9, comma 20, del d.l. 13.5.2011 n. 70 ( convertito nella legge 12.7.2011 n. 106) ha modificato l’art. 1, comma 4, del d.l. n. 97 del 2004 prevedendo che « A decorrere dall’anno scolastico 2011/2012, senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti, l’aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento in forza dell’ articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , è effettuato con cadenza triennale e con possibilità di trasferimento in un’ unica provincia secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza. ».
In merito alla perdurante vigenza dell’ art. 1, comma 1 bis, del d.l. 7.4.2004 n. 97 giova richiamare le condivisibili argomentazioni dei giudici di legittimità che, nella citata sentenza n. 28250 del 27/11/2017, hanno evidenziato come “ …Il criterio ermeneutico indicato dall’art. 12 delle preleggi non consente di interpretare il comma 4 isolandolo dai commi che lo precedono né di estendere il divieto di “ulteriori nuovi inserimenti” ai docenti cancellati in occasione delle operazioni di aggiornamento. Questi ultimi, infatti, sono espressamente menzionati nel comma 1 bis che, utilizzando il diverso termine “reinserimento”, evidenzia la non sovrapponibilità della posizione di coloro che pretendono di accedere per la prima volta alla graduatoria rispetto a quella degli aspiranti già in passato inclusi. Né è sostenibile la tesi dell’abrogazione tacita perché, come osservato dalle Sezioni Unite di questa Corte, la abrogazione per “incompatibilità tra le nuove disposizioni e quelle precedenti si verifica solo quando tra le norme considerate vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, cosicché dalla applicazione ed osservanza della nuova legge non possono non derivare la disapplicazione o l’inosservanza dell’altra… La scelta di non modificare l’art. 1, comma 1 bis, del d.l. n. 97 del 2004 è, quindi, perfettamente compatibile con il sistema del reclutamento del personale scolastico disegnato dalla legge n. 296 del 2006 e dagli interventi successivi di cui sopra si è dato conto, dai quali emerge che il legislatore, pur perseguendo l’obiettivo della eliminazione del precariato scolastico attraverso la progressiva immissione in ruolo dei docenti iscritti nelle graduatorie, da un lato non ha voluto escludere ogni possibilità di accesso a coloro che erano in attesa di maturare il titolo abilitante, dall’altro ha inteso tutelare il legittimo affidamento riposto dai “depennati” nella possibilità del reinserimento, ad essi espressamente concessa dal legislatore del 2004… la trasformazione delle graduatorie permanenti di cui all’art. 401 del d.lgs. n. 297 del 1994 in graduatorie ad esaurimento ex art. 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006 non ha determinato l’abrogazione per incompatibilità dell’art. 1, comma 1 bis, del d.l. n. 97 del 2004, convertito in legge n. 143 del 2004, nella parte in cui prevede che, a domanda, il docente cancellato possa essere reinserito nella graduatoria con il punteggio maturato al momento della cancellazione. Va conseguentemente disapplicato, perché in contrasto con la norma di legge, il d.m. n. 235 del 2014 nella parte in cui non consente il reinserimento dell’aspirante cancellato a causa dell’omessa presentazione, in occasione delle precedenti operazioni di aggiornamento, della domanda di permanenza». ” ( v. sentenza citata; v. anche Cass. 10 marzo 2017 n. 5285 e C.d.S. 14.7.2014 n. 3658, n. 3324 del 5.7.2017, nonché sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 3978/2018, in atti).
Alla luce di quanto esposto e considerato che la ricorrente ha dedotto e provato di essere in possesso dei titoli per l’accesso alle graduatorie ad esaurimento del personale docente della Provincia di Roma fino all’anno scolastico 2011/2012, nell’ambito delle quali aveva occupato la posizione n. 5025 (v. documentazione in atti), va dichiarato il suo diritto al reinserimento nella terza fascia della graduatoria ad esaurimento valida per il triennio 2011-2014 e per il triennio 2014/2017, per la classe concorsuale Scuola dell’Infanzia (AAAA) per la provincia di Roma e ordinato all’amministrazione resistente di provvedere in tal senso.
In applicazione del criterio della soccombenza, la parte convenuta va condannata al pagamento delle spese giudiziali in favore della ricorrente, liquidate in dispositivo – visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal decreto 8.3.2018 n. 37 – tenuto conto della natura e della complessità della controversia, nonchè delle fasi del giudizio (art.4 co 5: “…Il compenso e’ liquidato per fasi…. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: a) per fase di studio della controversia… b) per fase introduttiva del giudizio… c) per fase istruttoria… d) per fase decisionale…”), limitatamente alla fase di studio, di introduzione e decisione della controversia.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.

Roma, 6.12.2018.

Sentenza TAR Lazio 6 novembre 2018, n. 10867

N. 10948/2018 REG.RIC.
N. 10867/2018 REG.PROV.COLL.
N. 10948/2018 REG.RIC.

pubblicata il 12 novembre 2018

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 10948 del 2018, proposto da
XXXX, rappresentati e difesi dall’avvocato Maurizio Danza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Uff Scolastico Reg Calabria – Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Reggio Calabria, Uff Scolastico Reg Calabria – Uff II Ambito Terr per la Provincia di Catanzaro, Uff Scolastico Reg Lazio – Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Roma, Uff Scolastico Reg Lombardia – Ambito Terr per la Provincia di Milano, Uff Scolastico Reg Lombardia – Ambito Terr per la Provincia di Bergamo, Uff Scolastico Reg Lombardia – Ambito Terr per la Provincia di Varese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
XXX non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione, in tutto o in parte ai sensi dell’art.34 co.1 lett.a del c.p.a.
– del decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 506 del 19.06.2018 divulgato con nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del 20.06.2018 prot. n. 28670, nella parte in cui non prevede alcuna possibilità di reinserimento né alcuna modalità applicativa di presentazione della relativa domanda per chi, come i ricorrenti, voglia chiedere il reinserimento nella rispettiva graduatoria e fascia di appartenenza;
– della graduatoria ad esaurimento definitiva relativa all’insegnamento nelle classi di concorso Infanzia AAAA e Primaria EEEE, adottata dall’USR per la Regione Calabria per l’ambito territoriale di Reggio Calabria, il 3 agosto 2018 nella parte in cui non comprende i nominativi dei seguenti ricorrenti : XXX;
– della graduatoria ad esaurimento definitiva relativa all’insegnamento nelle classi di concorso Infanzia AAAA e Primaria EEEE, adottata dall’USR per la Regione Calabria per l’ambito territoriale di Catanzaro il 2 agosto 2018 nella parte non comprende il nominativo della ricorrente XXX, benché inclusa fino all. a.s. 2011/2014;
– della graduatoria ad esaurimento definitiva relativa all’insegnamento nelle classi di concorso Infanzia AAAA e Primaria EEEE, adottata dall’USR per la Regione Lombardia per l’ambito territoriale di Varese il 27 luglio 2018, nella parte in cui la ricorrente XXX, non risulta inserita, benché inclusa fino all’a.s.2019/2010 e 2010/2011;
– della graduatoria ad esaurimento definitiva relativa all’insegnamento nelle classi di concorso Infanzia AAAA e Primaria EEEE, adottata dall’USR per la Regione Lombardia per l’ambito territoriale di Bergamo il 30 luglio 2018, nella parte in cui la ricorrente XXX non risulta inserita, benché inclusa fino all’a.s. 2009/2011 e depennata dall’a.s. 2014/2015;
– della graduatoria ad esaurimento definitiva relativa all’insegnamento nelle classi di concorso Infanzia AAAA e Primaria EEEE, adottata dall’USR per la Regione Lombardia per l’ambito territoriale di Milano il 30 luglio 2018, nella parte in cui la ricorrente XXX, non risulta inserita benché inclusa in GAE fino all’a.s.2014/2015;
– della graduatoria ad esaurimento definitiva relativa all’insegnamento nelle classi di concorso Infanzia AAAA e Primaria EEEE, adottata dall’USR per la Regione Lazio per l’ambito territoriale di Roma il 3 agosto 2018, nella parte in cui la ricorrente XXX, non risulta inserita benché inclusa in GAE fino all’a.s.2011;
– di ogni altro atto e provvedimento, presupposto, consequenziale o connesso al provvedimento sopra impugnato, comunque pregiudizievole per i ricorrenti, nonché dell’illegittimo silenzio- rigetto, ivi compresa la menzionata nota del MIUR di trasmissione del DDG n.506/2018, nonché, ove occorra, del D.M. n. 235 del 09.04.2014 (richiamato dall’impugnato D.M. n. 506/2018);

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e di Uff Scolastico Reg Calabria – Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Reggio Calabria e di Uff Scolastico Reg Calabria – Uff II Ambito Terr per la Provincia di Catanzaro e di Uff Scolastico Reg Lazio – Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Roma e di Uff Scolastico Reg Lombardia – Ambito Terr per la Provincia di Milano e di Uff Scolastico Reg Lombardia – Ambito Terr per la Provincia di Bergamo e di Uff Scolastico Reg Lombardia – Ambito Terr per la Provincia di Varese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2018 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Il ricorrente ha impugnato il d.m. del 19 giugno 2018 avente ad oggetto le operazioni di aggiornamento delle graduatorie permanenti ad esaurimento 2014- 2017, nella parte in cui non ha previsto la possibilità di reinserimento nella graduatoria.
Alla camera di consiglio del 25 settembre 2018, avvertite le parti ex art. 60 c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato (da ultimo sentenza 4835/2018) ha ritenuto “il principio per cui dalla trasformazione delle antiche graduatorie permanenti in GA.E non discende alcuna preclusione del reinserimento nelle stesse dei soggetti che vi erano già iscritti pleno jure in passato ma, per l’omessa domanda di permanenza per il precedente aggiornamento, ne sono stati cancellati;
– più in particolare, quantunque la mancata presentazione della domanda comporti la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi, ma è sempre consentito al docente interessato, su sua domanda, il reinserimento nella graduatoria;
– il mutamento delle graduatorie permanenti in GAE, in base all’art. 1, co. 605 della l. 27 dicembre 2006 n. 296, non ha cambiato tutto ciò, poiché le GAE non consentono nuovi inserimenti, ma non precludono, nella sede dei relativi aggiornamenti ed a seguito di nuova domanda tempestivamente presentata, il reinserimento nelle GAE successive, con la conservazione del punteggio già ottenuto (cfr. così Cons. St., VI, 15 novembre 2017 n. 5281; id., 13 dicembre 2017 n. 5868);
– se quindi è giusto depurare le GAE dalla presenza di docenti che
effettivamente non abbiano più interesse a permanervi, non è corretto determinarne l’esclusione, anch’essa permanente e, ad avviso dei decreti impugnati in prime cure, immodificabile sol perché desunta in via implicita a mezzo del silenzio o inerzia, anche incolpevole, tenuta dagli interessati, cosa, questa, che tuttavia confligge col citato art. 1, co. 1-bis, II per. del DL 97/2004; – la norma, infatti, sanziona l’omessa domanda con l’esclusione dalle graduatorie, ma solo rebus sic stantibus, onde questa non è comunque assoluta, potendo gli interessati, nel termine poi assegnato per i futuri aggiornamenti delle GAE, dichiarare di volervi nuovamente figurare”.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto con compensazione delle spese di giudizio stante la particolarità della questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati disponendo l’inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie a esaurimento
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore
Raffaele Tuccillo, Primo Referendario

L’ESTENSORE
Claudia Lattanzi

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO

Decreto Cautelare Consiglio di Stato 17 ottobre 2018, n. 5063

N. 5063/2018 REG.PROV.CAU.
N. 08149/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA  ITALIANA
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

Il Presidente
ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 8149 del 2018, proposto da XXX

contro
Ministero Istruzione Universita’ e Ricerca, USR Sicilia, USR Marche, USR Lombardia, USR Friuli Venezia Giulia, USR Lazio, USR Toscana, USR Campania, USR Piemonte, USR Veneto non costituiti in giudizio;

nei confronti
XXX non costituita in giudizio;

per la riforma dell’ ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 06095/2018, resa tra le parti, concernente annullamento:

1) del decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Direttore Generale per il Personale Scolastico n.1259 del 23.11.2017 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.90 del 24.11.2017), avente ad oggetto: “Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali.” nella parte in cui, all’art. 6 comma 8, prevede che “sulla base delle risultanze della prova preselettiva sono ammessi a sostenere la prova scritta, di cui all’art. 8, n. 8700 candidati”, nonché coloro che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell’ultima posizione utile” senza prevedere l’ammissione alla prova scritta, in ogni caso, dei candidati che abbiano conseguito un punteggio pari ad almeno 60/100, equivalente alla sufficienza (6/10);
2) del Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca n. 138 del N. 08149/2018 REG.RIC.3.08.2017, nella parte in cui, art.8 comma 2, dispone che “Sulla base delle risultanze della prova preselettiva, alla prova scritta di cui all’articolo 10 è ammesso un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti disponibili per il corso di formazione dirigenziale di cui all’articolo 4, comma 5. Sono, altresì, ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell’ultima posizione utile”, senza prevedere l’ammissione alla prova scritta, in ogni caso, dei candidati che abbiano conseguito un punteggio pari ad almeno 60/100, equivalente alla sufficienza (6/10);
3) del decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Direttore Generale per il Personale Scolastico n.1259 del 23.11.2017 e del Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca n. 138 del 3.08.2017, nella parte in cui, rispettivamente all’art.6 comma 6 ed all’art.8 comma 8, prevedono che “Ai fini dell’ammissione alla prova scritta, alla prova preselettiva è attribuito un punteggio massimo di 100,0 punti, ottenuti sommando 1,0 punti per ciascuna risposta esatta, 0,0 punti per ciascuna risposta non data e sottraendo 0,3 punti per ciascuna risposta errata”.
4) dei provvedimenti di non ammissione dei ricorrenti alle prove scritte del concorso di cui al D.D.G. n.1259 del 23.11.2017 e dei relativi verbali, di cui si sconoscono gli estremi;
5) delle graduatorie dei candidati ammessi alle prove scritte del concorso di cui al D.D.G. n.1259 del 23.11.2017 pubblicate dagli UU.SS.RR. Sicilia, Marche, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Toscana, Campania, Piemonte, Veneto nella parte in cui non risultano inseriti i ricorrenti;
6) di ogni altro atto e provvedimento, antecedente, susseguente o connesso ai provvedimenti sopra impugnati, comunque pregiudizievole per i ricorrenti, ivi compreso, ove occorra, l’archivio dei quesiti di cui all’art.6 comma 4 del bando.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, ai sensi N. 08149/2018 REG.RIC. degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto che le questioni prospettate dovranno essere approfondite nelle successive fasi del giudizio ma che peraltro non sono assolutamente idonee e/o sufficienti per impedire il regolare inizio e svolgimento delle prove finalizzate al reclutamento dei Dirigenti Scolastici, di cui al Decreto del Direttore Generale del Personale
Scolastico del 23 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24 novembre 2017, che iniziano il 18 ottobre 2018;
Ritenuto altresì che le questioni e i relativi motivi di ricorso sono peraltro sufficienti a consentire l’ammissione con riserva della parte ricorrente a quest’ultime prove

P.Q.M.

Accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto dispone l’ammissione con riserva della parte appellante al concorso in questione.
Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 29 novembre 2018 Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 17 ottobre 2018.

Il Presidente
Sergio Santoro

IL SEGRETARIO