da La Tecnica della Scuola
Di Lara La Gatta
L’articolo 1, comma 217, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025) ha modificato una parte del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, conosciuto come Testo Unico sulla maternità e paternità. In particolare, è stato cambiato l’articolo 34, comma 1, aumentando l’indennità per un mese di congedo parentale, introdotto dalla legge di Bilancio 2024, dal 60% all’80% della retribuzione. Inoltre, è stato previsto che per un ulteriore mese di congedo parentale l’indennità salga dal 30% all’80% dello stipendio.
Secondo quanto stabilito dal comma 218 dello stesso articolo, questi aumenti dell’indennità si applicano:
- Il primo aumento (dal 60% all’80%) ai lavoratori dipendenti che finiscono il congedo di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2023.
- Il secondo aumento (dal 30% all’80%) a quelli che lo concludono dopo il 31 dicembre 2024.
Per ottenere l’indennità più alta, il congedo parentale deve essere utilizzato entro il sesto anno di vita del bambino (oppure entro sei anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento, ma comunque non oltre il compimento dei 18 anni).
L’INPS, con Circolare numero 95 del 26 maggio 2025, ha fornito alcune indicazioni.
Le novità si applicano solo ai lavoratori dipendente
L’elevazione dell’indennità riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti, restando escluse tutte le altre categorie di lavoratori. Quindi, se un genitore è lavoratore dipendente e l’altro genitore appartiene ad altra categoria lavorativa, l’elevazione dell’indennità all’80% della retribuzione per i mesi di congedo parentale spetta solo al genitore lavoratore dipendente.
Non aumentano i mesi indennizzati
La modifica normativa non aggiunge ulteriori mesi di congedo parentale indennizzato, ma dispone l’elevazione dell’indennità per il mese introdotto dalla legge di Bilancio 2024 dal 60% all’80% della retribuzione e prevede una nuova elevazione dal 30% all’80% per un ulteriore mese rispetto alle elevazioni già previste dalla legge di Bilancio 2023 e dalla legge di Bilancio 2024.
Pertanto, l’elevazione dell’indennità di congedo parentale all’80% è prevista per un massimo di tre mesi per ogni coppia genitoriale.
Come anticipato, l’elevazione è riconosciuta a condizione che i mesi di congedo parentale siano fruiti entro i 6 anni di vita del minore.
L’elevazione dell’indennità in questione si applica anche ai genitori adottivi o affidatari/collocatari e, in tali casi, i mesi di congedo parentale devono essere fruiti entro i 6 anni dall’ingresso del minore in famiglia in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età.
Infine, l’elevazione dell’indennità interessa tutte le modalità di fruizione del congedo parentale: intero, frazionato a mesi, a giorni o in modalità oraria.
Ripartizione tra i genitori
I tre mesi indennizzabili all’80% interessano entrambi i genitori e possono essere fruiti in modalità ripartita tra gli stessi o soltanto da uno di essi. La fruizione “alternata” tra i genitori non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale.
Limite massimo di congedo per la coppia
Il limite massimo di congedo parentale per ogni coppia genitoriale è di dieci mesi (elevabili a undici mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a tre mesi), da fruire entro i 12 anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia del minore, di cui:
- alla madre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi non trasferibili all’altro genitore;
- al padre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi non trasferibili all’altro genitore;
- a entrambi i genitori spetta anche un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di tre mesi, da fruire in modalità ripartita tra gli stessi.
Alla luce della modifica apportata, il congedo parentale di entrambi i genitori o del “genitore solo” risulta indennizzabile come di seguito indicato:
- un mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore (legge di Bilancio 2023);
- un ulteriore mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore (legge di Bilancio 2024 e legge di Bilancio 2025);
- un ulteriore mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore (legge di Bilancio 2025);
- sei mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;
- i rimanenti due mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale prevista dall’articolo 34, comma 3, del T.U.
Decorrenza delle misure
L’INPS propone alcune casistiche in merito alla decorrenza delle nuove misure:
1) se il minore è nato o adottato, affidato/collocato prima del 1° gennaio 2023, il diritto all’80% dell’indennità di congedo parentale spetta per massimo un mese (in applicazione della legge di Bilancio 2023), se almeno un genitore lavoratore dipendente ha terminato il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2022. Se, invece, il minore è nato o adottato, affidato/collocato dal 1° gennaio 2023, il diritto all’80% dell’indennità di congedo parentale spetta per massimo un mese a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità, purché sussista un rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione;
2) se il minore è nato o adottato, affidato/collocato prima del 1° gennaio 2024, il diritto all’80% dell’indennità di congedo parentale spetta per massimo due mesi (in applicazione della legge di Bilancio 2023 e 2024), se almeno un genitore lavoratore dipendente ha terminato il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023. Altrimenti, si ha diritto a un solo mese indennizzato all’80% con applicazione delle indicazioni di cui al precedente punto 1).
Se, invece, il minore è nato o adottato, affidato/collocato dal 1° gennaio 2024, il diritto all’80% dell’indennità di congedo parentale spetta per massimo due mesi a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità, purché sussista un rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione del congedo parentale;
3) se il minore è nato o adottato, affidato/collocato prima del 1° gennaio 2025, il diritto all’80% dell’indennità di congedo parentale spetta per massimo tre mesi (in applicazione delle leggi di Bilancio 2023, 2024 e 2025) se almeno un genitore lavoratore dipendente ha terminato il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2024. Altrimenti, si ha diritto a soli due mesi indennizzati all’80% con applicazione delle indicazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2).
Se, invece, il minore è nato o adottato, affidato/collocato dal 1° gennaio 2025, il diritto all’80% dell’indennità di congedo parentale spetta per massimo tre mesi a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità, purché sussista un rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione.
L’elevazione dell’indennità all’80% è riconosciuta solo durante la fruizione dei tre mesi di congedo parentale che l’articolo 34 del T.U. attribuisce a ogni genitore come non trasferibili all’altro e, comunque, non oltre i 6 anni dalla nascita del minore o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento/collocamento.
Sempre in merito alle decorrenze, la circolare INPS propone poi anche alcuni esempi (paragrafo 3).
LA CIRCOLARE
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