Acquisto di tablet, PC, dispositivi digitali, libri e sussidi didattici da concedere in comodato d’uso al personale della scuola, nell’ambito del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale “Per la Scuola” 2014-2020, in attuazione del regolamento (UE) n. 2013/1303
Costituzione degli elenchi regionali di cui all’articolo 399, comma 3-ter, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per l’anno scolastico 2026/2027
Ministero dell’i struzione e del merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
Dirigenti scolastici/coordinatori didattici delle istituzioni scolastiche con percorsi liceali LORO SEDI e, p.c., Direzione generale per l’innovazione digitale, la semplificazione e la statistica SEDE Uffici scolastici regionali LORO SEDI Regione autonoma Valle di Aosta Dipartimento sovraintendenza agli studi AOSTA Provincia autonoma di Bolzano Direzione istruzione e formazione italiana Direzione istruzione e formazione tedesca Direzione istruzione, formazione e cultura ladina BOLZANO Provincia autonoma di Trento Dipartimento istruzione e cultura della provincia TRENTO
Ministero dell’istruzione e del merito Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale Direzione generale per l’edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado e, p.c. Ai Direttori Generali/Dirigenti titolari degli Uffici Scolastici Regionali
OGGETTO: Prevenzione degli incendi per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola. Decreto interministeriale 31 marzo 2026.
Decreto Interministeriale 31 marzo 2026 Prescrizioni per l’attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, coordinato con la legge di conversione 20 aprile 2026, n. 50, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione.», corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 91 del 20 aprile 2026). (26A02134)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione. (26G00067)
Ministero dell’istruzione e del merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per lo studente, l’inclusione, l’orientamento e il contrasto alla dispersione scolastica
Ai Direttori generali degli Uffici scolastici regionali Alla Sovrintendenza Scolastica per la Provincia di Bolzano All’Intendenza Scolastica per la Scuola in lingua tedesca Bolzano All’Intendenza Scolastica per le Località Ladine Bolzano Al Dipartimento Istruzione e Cultura della Provincia Autonoma di Trento Alla Sovrintendenza agli studi per la Regione Valle d’Aosta e, p. c. Al Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
OGGETTO: Sostegno all’attivazione del Sistema di sorveglianza nazionale sui rischi comportamentali in età 11-17 anni (indagine HBSC) e della Global Youth Tobacco Survey (GYTS) di cu al DPCM del 3 marzo 2017. Trasmissione comunicazione del Ministero della salute.
Ministero dell’istruzione e del merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per il personale scolastico
Ai Direttori generali degli Uffici Scolastici regionali e, per conoscenza Al Capo di Gabinetto dell’On.le Ministro Al Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Al Capo Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale Al Direttore generale per l’innovazione digitale, la semplificazione e la statistica
Ministero dell’istruzione e del merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per lo studente, l’inclusione, l’orientamento e il contrasto alla dispersione scolastica
Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione statali e paritarie Ai Direttori generali degli Uffici scolastici regionali Alla Sovrintendenza Scolastica per la Provincia di Bolzano All’Intendenza Scolastica per la Scuola in lingua tedesca Bolzano All’Intendenza Scolastica per le Località Ladine Bolzano Al Dipartimento Istruzione e Cultura della Provincia Autonoma di Trento Alla Sovrintendenza agli studi per la Regione Valle d’Aosta Ai componenti dell’Ufficio di Coordinamento Nazionale delle Consulte Provinciali degli Studenti e, p. c. All’Ufficio di Gabinetto Al Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Al Capo Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale
Oggetto: “LA SCUOLA FERMA I BULLI – Esempi di buone pratiche educative” Ministero dell’istruzione e del merito, 16 aprile 2026. Evento in diretta streaming, ore 11,00-12,00
Ministero dell’istruzione e del merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Ai Direttori Generali e ai Dirigenti Titolari degli Uffici Scolastici Regionali Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Al Sovrintendente Scolastico per la provincia di BOLZANO All’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca BOLZANO All’Intendente Scolastico per le Scuole delle località ladine BOLZANO Al Dirigente del Dipartimento Istruzione e Cultura per la Provincia di TRENTO Al Sovrintendente agli studi per la Regione Autonoma della Valle d’AOSTA Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado LORO SEDI e, p.c., al Capo Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale Ai Direttori Generali delle Direzioni Generali del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Al Comitato Nazionale per l’apprendimento pratico della Musica per tutti gli studenti LORO SEDI
OGGETTO: “Premio Abbado Far Musica Insieme”, “Premio Abbiati per la Scuola” e “Premio Luigi Berlinguer-Trinity College London” – Concorso musicale destinato agli allievi delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado – A.S. 2025-2026.
Ministero dell’Istruzione e del Merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per l’istruzione tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali LORO SEDI Al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle d’Aosta Ai Sovrintendenti Scolastici per la Scuola di Bolzano Al Dirigente del Dipartimento Istruzione per la Provincia di Trento Ai Dirigenti Scolastici dei CPIA LORO SEDI Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche sedi dei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello LORO SEDI e,p.c. Al Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Dott.ssa Carmela Palumbo SEDE
Oggetto: Annullamento FIERIDA 2026, 11ª edizione – “Intelligenza artificiale e apprendimento negli adulti: scenari, rischi, opportunità”, Termoli, 13, 14, 15 aprile 2026
A rettifica della nota trasmessa in data odierna, si comunica che l’undicesima edizione di FIERIDA, manifestazione sull’Istruzione degli Adulti, organizzata dalla RIDAP, la Rete nazionale dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti, prevista per i prossimi 13, 14, 15 aprile 2026 a Termoli, presso l’Università degli Studi del Molise e l’IPSEOA “Federico II di Svevia” , non avrà luogo a causa a causa delle attuali criticità che stanno interessando la rete autostradale e ferroviaria nell’area di Termoli. L’evento sarà riprogrammato nel prossimo autunno, sempre a Termoli. Cordiali saluti.
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o societa’ sportive. (26G00069)
(GU Serie Generale n.94 del 23-04-2026)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Al fine di sostenere il diritto alla pratica sportiva attraverso l’utilizzo degli impianti sportivi scolastici, all’articolo 96 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, le parole: «, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «. Resta fermo quanto previsto dal comma 4-bis»; b) dopo il comma 4 e’ inserito il seguente: «4-bis. Con apposite convenzioni il comune o la provincia, sentite le istituzioni scolastiche interessate, mettono a disposizione delle societa’ e delle associazioni sportive gli impianti sportivi scolastici e le relative attrezzature al di fuori dell’orario di svolgimento del servizio scolastico e delle attivita’ extracurricolari previste dal piano triennale dell’offerta formativa nonche’ nel periodo che intercorre tra la fine e l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico. I consigli di circolo o di istituto possono negare l’assenso all’utilizzo delle palestre, delle aree di gioco e degli impianti sportivi scolastici nei casi previsti dall’articolo 6, comma 4-bis, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38. Sono posti a carico del concessionario gli obblighi di gestione, cura e pulizia delle attrezzature e degli impianti sportivi scolastici nonche’ gli adempimenti occorrenti per garantire la funzionalita’ degli stessi al termine di ogni utilizzo. Dall’attuazione delle convenzioni di cui al primo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». 2. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 5, dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente: «1-bis. Le Associazioni e le Societa’ Sportive senza fini di lucro possono presentare all’ente locale, sul cui territorio insiste l’impianto sportivo scolastico da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto per la rigenerazione, la riqualificazione o l’ammodernamento dell’impianto stesso. Se l’ente locale riconosce l’interesse pubblico del progetto, stipula una convenzione con l’associazione o la societa’ sportiva per l’uso gratuito dell’impianto per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell’intervento. Dall’attuazione delle convenzioni di cui al secondo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»; b) all’articolo 6: 1) al comma 4, la parola: «extracurriculari» e’ sostituita dalla seguente: «extracurricolari» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche ai fini dello svolgimento delle sedute di allenamento e delle gare ufficiali»; 2) dopo il comma 4 e’ aggiunto il seguente: «4-bis. Per le finalita’ di cui al comma 4, i consigli di istituto o di circolo, all’atto dell’approvazione o dell’aggiornamento del piano triennale dell’offerta formativa, comunicano all’ente locale proprietario le attivita’ didattiche e sportive della scuola, di cui al medesimo comma 4, che impediscono l’utilizzo, anche parziale, delle palestre, delle aree di gioco e degli impianti sportivi scolastici». La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 7 aprile 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Nordio
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto dall’amministrazione competente per materia ai sensi dell’articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all’art. 1: – Si riporta l’articolo 96 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante: “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 1994, come modificato dalla presente legge: «Art. 96 (Uso delle attrezzature delle scuole per attivita’ diverse da quelle scolastiche). – 1. Per lo svolgimento delle attivita’ rientranti nelle loro attribuzioni, e’ consentito alle regioni ed agli enti locali territoriali l’uso dei locali e delle attrezzature delle scuole e degli istituti scolastici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, secondo i criteri generali deliberati dai consigli scolastici provinciali ai sensi della lettera f) dell’articolo 22. 2. A tal fine sono stipulate apposite convenzioni tra le regioni e gli enti locali territoriali con i competenti organi dello Stato. 3. In esse sono stabiliti le procedure per l’utilizzazione dei locali e delle attrezzature, i soggetti responsabili e le spese a carico della regione per il personale, le pulizie, il consumo del materiale e l’impiego dei servizi strumentali. 4. Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell’orario del servizio scolastico per attivita’ che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; il Comune o la Provincia hanno facolta’ di disporne la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto. Resta fermo quanto previsto dal comma 4-bis. 4-bis. Con apposite convenzioni il comune o la provincia, sentite le istituzioni scolastiche interessate, mettono a disposizione delle societa’ e delle associazioni sportive gli impianti sportivi scolastici e le relative attrezzature al di fuori dell’orario di svolgimento del servizio scolastico e delle attivita’ extracurricolari previste dal piano triennale dell’offerta formativa nonche’ nel periodo che intercorre tra la fine e l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico. I consigli di circolo o di istituto possono negare l’assenso all’utilizzo delle palestre, delle aree di gioco e degli impianti sportivi scolastici nei casi previsti dall’articolo 6, comma 4-bis, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38. Sono posti a carico del concessionario gli obblighi di gestione, cura e pulizia delle attrezzature e degli impianti sportivi scolastici nonche’ gli adempimenti occorrenti per garantire la funzionalita’ degli stessi al termine di ogni utilizzo. Dall’attuazione delle convenzioni di cui al primo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 5. Le autorizzazioni sono trasmesse di volta in volta, per iscritto, agli interessati che hanno inoltrato formale istanza e devono stabilire le modalita’ dell’uso e le conseguenti responsabilita’ in ordine alla sicurezza, all’igiene ed alla salvaguardia del patrimonio. 6. Nell’ambito delle strutture scolastiche, in orari non dedicati all’attivita’ istituzionale o nel periodo estivo, possono essere attuate, a norma dell’articolo 1 della legge 19 luglio 1991 n. 216, iniziative volte a tutelare e favorire la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione della persona di eta’ minore al fine di fronteggiare il rischio di coinvolgimento dei minori in attivita’ criminose.». – Si riportano gli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, recante: “Attuazione dell’articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 19 marzo 2021″, come modificato dalla presente legge: «Art. 5 (Associazioni e Societa’ Sportive senza fini di lucro). – 1. Le Associazioni e le Societa’ Sportive senza fini di lucro possono presentare all’ente locale, sul cui territorio insiste l’impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilita’ economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l’ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l’aggregazione e l’inclusione sociale e giovanile. Se l’ente locale riconosce l’interesse pubblico del progetto, affida direttamente la gestione gratuita dell’impianto all’associazione o alla societa’ sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell’intervento e comunque non inferiore a cinque anni. 1-bis. Le Associazioni e le Societa’ Sportive senza fini di lucro possono presentare all’ente locale, sul cui territorio insiste l’impianto sportivo scolastico da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto per la rigenerazione, la riqualificazione o l’ammodernamento dell’impianto stesso. Se l’ente locale riconosce l’interesse pubblico del progetto, stipula una convenzione con l’associazione o la societa’ sportiva per l’uso gratuito dell’impianto per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell’intervento. Dall’attuazione delle convenzioni di cui al secondo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». «Art. 6 (Uso degli impianti sportivi). – 1. L’uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali e’ aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le societa’ e associazioni sportive. 2. Nei casi in cui l’ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione e’ affidata in via preferenziale a societa’ e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari. 3. Gli affidamenti di cui al comma 2 sono disposti nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e della normativa euro-unitaria vigente. 4. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell’attivita’ didattica e delle attivita’ sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di societa’ e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l’istituto scolastico o in comuni confinanti anche ai fini dello svolgimento delle sedute di allenamento e delle gare ufficiali. 4-bis. Per le finalita’ di cui al comma 4, i consigli di istituto o di circolo, all’atto dell’approvazione o dell’aggiornamento del piano triennale dell’offerta formativa, comunicano all’ente locale proprietario le attivita’ didattiche e sportive della scuola, di cui al medesimo comma 4, che impediscono l’utilizzo, anche parziale, delle palestre, delle aree di gioco e degli impianti sportivi scolastici.».
Ministero dell’Istruzione e del Merito Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale
Alle Istituzioni scolastiche ed educative statali Loro Sedi Agli Uffici scolastici regionali Loro Sedi E, p.c. All’ Ufficio di Gabinetto del Sig. Ministro SEDE
Ministero dell’istruzione e del merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per lo studente, l’inclusione, l’orientamento e il contrasto alla dispersione scolastica
Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione Ai Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali Al Dipartimento istruzione della Provincia Autonoma di Trento Alla Sovrintendenza Scolastica per la Provincia di Bolzano All’Intendenza Scolastica per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano All’Intendenza Scolastica per le Località Ladine di Bolzano Alla Sovrintendenza agli studi per la Regione Valle d’Aosta e, p.c. All’Ufficio di Gabinetto Al Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Oggetto: Bando di concorso pubblico destinato agli alunni della scuola primaria, degli studenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado per l’assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere, degli orfani e dei figli delle vittime del terrorismo, della criminalità e del dovere nonché dei loro superstiti. Anno scolastico 2024/2025.
Région Autonome Vallée d’Aoste Regione Autonoma Valle d’Aosta Assessorat de l’éducation, de la culture et des politiques identitaires Assessorato Istruzione, Cultura e Politiche identitarie
Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI Al Ministero dell’Istruzione e del Merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione Ufficio III – 00153 ROMA
Oggetto: Esami di maturità nelle scuole secondarie di II grado a.s. 2025/2026 – richiesta di docenti interessati alla nomina in qualità di commissari esterni nelle commissioni degli esami di maturità in Valle d’Aosta.
Ipotesi Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sui principali aspetti del trattamento economico del personale del Comparto Istruzione e Ricerca – Triennio 2025-2027 (ARAN, 1 aprile 2026)