Mai fidarsi delle apparenze

Mai fidarsi delle apparenze

di Cosimo De Nitto

Sono passati i fatidici e molto massmediati 100 giorni dall’insediamento del governo Monti e dei suoi ministri. Non ci vuole un analista particolarmente fine per farci capire le differenze col precedente governo. In particolar modo abissale appare la differenza tra i due ministri della pubblica istruzione. Le differenze tra l’Avv. Gelmini, che ha preso l’abilitazione a Reggio Calabria, e il Prof. Profumo, Rettore del Politecnico, Presidente del CNR sono talmente evidenti che rendono inutile ogni paragone, a prescindere dai neutrini.

Dopo 100 giorni, data ragione di ciò, si apre una riflessione sui contenuti della nuova guida del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, che, per taluni aspetti, fa ripensare quel paragone di cui sopra e quell’evidenza non appare poi più così netta, marcata.

Già dall’inizio del suo ministero Profumo va avanti per dichiarazioni in cui la parola chiave è “continuità” col precedente indirizzo di governo. Subito sono sorte le prime perplessità. Possibile che un professore così titolato, curriculato, così Magnificato non abbia niente da dire, niente da eccepire di fronte al peggiore ministro che abbia mai avuto la scuola italiana, davanti ad una politica che ha messo in ginocchio l’istruzione, la formazione, la ricerca, le istituzioni scolastiche e le università, un ministro che ha prodotto tagli lineari sottraendo risorse economiche (8 miliardi) e umane (150 mila posti in meno) ingenti in un paese che già era agli ultimi posti come percentuale di pil destinato al sistema scolastico e che costringe le famiglie a coprire gran parte delle spese scolastiche e a portarsi da casa anche la carta igienica?

Ma no, ho pensato. Si tratta delle prime dichiarazioni nelle quali bon ton e stile vogliono che non si parli male di chi ha preceduto. Allora mi sono messo in fiduciosa attesa sicuro che, dopo i primi tempi di contatto e studio, di comprensione della articolata macchina, il ministro Profumo avrebbe finalmente detto la sua e avrebbe scoperto, magari discretamente, le proprie carte.

Ci avrebbe detto in quale condizioni versa la scuola, quali sono i punti di emergenza e priorità, quali provvedimenti legislativi, quali disposizioni amministrative avrebbe adottato lungo tutto l’arco della durata del suo ministero, quali basi avrebbe gettato per un futuro di riforme serie non dettate dal prius tagliare.

E invece no.

Questa attesa, a 100 giorni dal suo insediamento, è andata delusa. Di qualche cosicchia che va facendo, niente di significativo, niente che imprima la connotazione della sua impronta, niente che lo consegni, non dico alla storia, ma alla cronachetta di questi tempi così magri e agri dopo lo tsunami della sua predecessora. Niente che non fosse già nel programma della Gelmini e che lei stessa, se non fosse caduto il governo, non avrebbe realizzato. Aziendalizzazione e privatizzazione del sistema, abolizione del valore legale del titolo di studio, militarizzazione della macchina amministrativa con il compimento della centralizzazione della stessa, mantenendo la falsa parvenza di autonomia, ma servendosi delle prove INVALSI come base del controllo e della rendicontazione gerarchica appena mascherata dal neologismo dell’accountability, la libertà di assumere chi si vuole da parte delle scuole per compiacere una Lega che non è più al governo.

Che fosse questo il compito di cui si sentiva investito il ministro Profumo, continuare la politica della Gelmini, abbiam dovuto prendere atto con somma delusione, concludendo che non si trattava di cortesia iniziale, ma era proprio la sua politica. Si è capito quando ha ribadito, rafforzato, ampliato il concetto.

In una recente intervista in tv ha affermato che lui si attribuisce il compito dell’oliatore, che è sempre meglio del vasellinatore, direbbe qualcuno secondo cui al peggio non c’è mai fine. Capisco il “discreto” profilo rispetto alle roboanti riforme “storiche” della Gelmini, ma francamente mi è sembrato troppo discreto, fluidificante, liquido si potrebbe dire. Purtuttavia, a pensarci bene, mai metafora è stata così azzeccata, come lo era stata quella di un suo predecessore Fioroni che, chissà per quali strane associazioni della mente, aveva scelto la metafora del cacciavite. Qualcuno ben attrezzato in futuro potrà studiare la questione per cercare di capire perché queste metafore sono prese tutte dal campo semantico della meccanica, mai, che so, per esempio, dalla pedagogia, dalla filosofia, dall’estetica, insomma da una scienza “umana”.

Allora le nostre attese di veder dichiarata una sorta di carta programmatica della scuola con tanto di premesse sui valori e principi ispiratori, di sentire almeno nominata la Costituzione, di sentire un accenno “discreto” sul diritto allo studio, qualcosa sul valore non solo economico, ma culturale, civile, democratico della scuola…niente. Tutte attese vane. Per sapere da dove provengono gli atti  di Profumo bisogna rivolgersi alla Gelmini e a quanto lei ha fatto, scritto e dichiarato durante il suo mandato.

Bene, ma se le cose stanno così allora abbiamo sbagliato tutto, non solo nelle attese, ma anche nei giudizi. Avevamo persino irriso il paragone, tanto ci sembrava improponibile, tra la Gelmini e Profumo. L’una minuscola lillipuziana che deve andare a Reggio Calabria per racimolare uno straccio di abilitazione, l’altro Gulliver sapiente, carico di saperi tecnici e scientifici, carico di cariche e incarichi accademici.

Alla fine, dal paragone, stando all’insipienza governativa dell’uno, che discretamente si limita a fare il “copia e incolla” dall’altra, va a finire che la danneggiata è l’altra, cioè la Gelmini. Proprio così, eppure doveva essere il governo della meritocrazia, dei professori, dei tecnici, degli esperti, doveva essere il governo della τέχνη che fa giustizia della malandata  πολιτική.

Grande imbroglio ideologico, mai fidarsi delle apparenze.

Incontro con Rocco Barbaro

Incontro con l’attore Rocco Barbaro nelle scuole della Basilicata con lo spettacolo “Giulietta e Romiao” di Emanuela Da Ros

di Mario Coviello

 

L’attore Rocco Barbaro con la scrittrice Emanuela Da Ros è il 27,28 e 29 febbraio  2012 nelle scuole di Bella,Baragiano,Rionero,Filiano e Picerno per presentare il suo spettacolo teatrale “Giulietta e Romiao che racconta la storia di un gatto rock Romiao che conduce una vita emarginata, inseguendo un solo sogno: quello dell’amore, o della felicità. Sulla sua strada Romiao, il gatto dallo spirito libero, incontra Giulietta, una gattina troppo per bene. Una gattina chic. Una gattina “antropizzata” nello spirito, nel modo di pensare. La relazione potrebbe apparire impossibile. Ma l’apparenza sotto gli artigli della sostanza, o del caso, o della vita, finisce sempre con l’essere graffiata e messa a nudo. Rocco Barbaro è  nato a Torino da genitori emigrati da Reggio Calabria e  ha trascorso a Reggio l’infanzia e la giovinezza. Frequenta la scuola di dizione e recitazione  di Rodolfo Chirico e Gianni Diotayuti e il laboratorio dell’attore di  Raul Manso. Ha iniziato la sua carriera con alcune esperienze nel cinema, nel teatro e in televisione, poi il successo arriva allo Zelig di Milano a fianco di David Riondino.  Rocco Barbaro ha lavorato per Rai 2, Telemontecarlo e Radio 105 ed ha debuttato nei più prestigiosi teatri italiani : Parioli di Roma ed il Ciak di Milano. Ha trovato anche il tempo per scrivere un libro dal titolo”Menefotto!”. Brillante autore ed interprete, racconta in tono ironico la sua esperienza di emigrante alle prese con la stressante realtà milanese. Ecco le nostre domande e le sue risposte

Chi è Rocco Barbaro ?

Rocco Barbaro è un ragazzo di  56 anni (1-11.1955) che ha smesso di crescere da quando è diventato padre di Tommaso, quasi 7 anni fa.

Perché  fai il comico ?

Faccio il comico perché  mi sono accorto di esserlo sempre stato senza saperlo, e allora ho deciso di coniugare l’utile al dilettevole, accorgendomi che far sorridere gli altri è un compenso che, oltre a darti da vivere, ti arricchisce umanamente.

Quali sono stati i tuoi maestri ?

Sarebbero tanti i maestri di riferimento dai quali prendo ispirazione, dal musicista cantautore al postino che non consegna più lettere d’amore. Se devo indicare due figure che mi hanno sempre affascinato facendomi sorridere, dico Totò e Giorgio Gaber.

Nel corso della tua carriera hai raccontato il Sud, anticipando il filone di “Benvenuti al Sud “di Bisio e Siani  e il successo di Rocco Papaleo al Festival di Sanremo che si è appena concluso. Quale è il sud che ti piace raccontare?

Al sud si vive benissimo fino a quando ti accorgi che stai partendo da quel sud in cerca di qualcosa che, probabilmente, si trova da qualche altra parte.

Forse al nord. Mi piace raccontare tutto quello che mi appartiene, e il sud fa parte del mio vissuto. Mi piace raccontare il bisogno di riscatto che è tipico del meridionale, mi piacerebbe raccontare quella rivincita del sud, ma è un copione che non ho ancora trovato.

Secondo te con la crisi, lo spread, i debiti della Grecia c’è ancora speranza per la rinascita del nostro meridione?

C’è sicuramente speranza per il sud non solo per una rinascita, ma per uno sviluppo nuovo rispetto al “nuovo” del nord.

Il sud nel  muovere certi passi, può evitare di fare quelli inutili( e in questo saremmo maestri con lostro sano culto dell’ozio).

Il sud è ricco e ancora non lo sa! (..quando il sud ha scoperto che c’era il nord l’ha detto a tutti, quando il nord ha scoperto che c’era il sud non l’ha detto a quelli del sud).

Mi sono permesso di citare una mia battuta per sintetizzare quello che non saprei dire in altro modo.

Chi è il meridionale che va al nord oggi? Come fa a rimanere se stesso ?

Per me non è mai esistito un confine tra sud e nord. Dopo quasi trent’ anni che vivo a Milano mi rimprovero solo di non essere mai andato in Norvegia o in Lapponia, piuttosto che  in Tanzania o in Australia. E’ così vasto il mondo che bisognerebbe, quantomeno, tentare di perdersi in esso annullando ogni punto di riferimento possibile.

Lavori da anni in teatro, in televisione e hai anche avuto esperienze cinematografiche. Dove, secondo te, dai il meglio di te stesso.  Quali corde diverse suoni per far ridere, riflettere il tuo pubblico ? 

Penso che il meglio di me stesso lo do quando lavoro dal vivo, ma ammetto che qualsiasi altro mezzo (televisione, cinema, radio), se usato  bene, può valorizzare il racconto che si vuol fare uscire. Nel cinema, per esempio, si dimentica spesso il gran buon lavoro fatto in fase di montaggio di un film, o la grande professionalità del doppiaggio, o come la direzione della fotografia sia stata determinante per raggiungere certi effetti. Alla fine è sempre il risultato di un lavoro di gruppo, anche se si notano solo le “star”.

Nelle scuole della Basilicata presenti ” Giulietta e Romiao”, uno spettacolo per bambini. Come ti avvicini al loro mondo ? Su cosa li vuoi invitare a pensare con la storia dei due gatti innamorati ?

Il testo di Emanuela Da Ros racconta una storia d’amore e questo sarebbe già sufficiente a giustificarne la messa in scena, ma la riflessione , comunque, nasce dal conflitto che scaturisce tra i due protagonisti Giulietta e Romiao: lei con la puzza sotto il naso vanitosa e ambiziosa, lui scapestrato vagabondo perdigiorno. Due modelli a confronto nella leggerezza di un racconto per bambini: la sete di potere contro il piacere della pura semplicità.

Come finisce? Ci vediamo allo spettacolo.

Grazie.

Insegnanti di sostegno e commissioni di Esami di Maturità

Insegnanti di sostegno e commissioni di Esami di Maturità (CM 15/12)

di Salvatore Nocera

Istruzione Professionale ed Orientamento Post Secondario

Istruzione Professionale ed Orientamento Post Secondario

 di Carlo De Nitti[1]

 

“[…] è il memento di un artigiano che ha sempre amato meditare sul proprio compito quotidiano, il taccuino di un operaio che, pur avendo a lungo maneggiato tesa e livello, non si crede, per ciò, un matematico”
MARC BLOCH, Apologie de l’histoire ou métier d’historien

 1.      PREMESSA

Le parole di Marc Bloch[2], che fanno da esergo a questo testo – apparentemente eccentriche rispetto al titolo del medesimo – stanno a dire il senso e la legittimità delle pagine che seguono: riflettere, da parte di un ‘pratico’[3] sulle norme in vigore ed applicarle correttamente al fine di creare le migliori condizioni perché possano essere implementate le buone pratiche ed innovata in modo né sporadico né estemporaneo né eclettico la didattica, curriculare e non, curvandola sempre meglio sui bisogni, presenti e potenziali, di istruzione e di formazione dei discenti[4], dall’infanzia all’adultità.

2.      ISTRUZIONE SECONDARIA ED ORIENTAMENTO PROFESSIONALE

Il processo riformatore in atto nell’istruzione secondaria di secondo grado – liceale, tecnica e professionale – dovrebbe aver mandato in archivio, una volta per tutte, l’annoso pre-giudizio (sebbene molto duro a morire) secondo il quale i ragazzi e le ragazze che, dopo aver concluso il primo ciclo di istruzione, superando il relativo Esame di Stato, scelgono di iscriversi ad un istituto professionale siano i meno dotati intellettualmente, i meno motivati all’applicazione diuturna ed allo studio costante, insomma, quelli meno ‘predisposti’ all’apprendimento formale.

Il processo riformatore in atto – con il D.P.R. n° 87 del 15.03.2010 (art. 2 c. 1) – ridefinisce l’identità dell’istruzione professionale: “L’identità degli istituti professionali si caratterizza per una solida base di istruzione generale e tecnico-professionale, che consente agli studenti di sviluppare, in una dimensione operativa, saperi e competenze necessari per rispondere alle esigenze formative del settore produttivo di riferimento, considerato nella sua dimensione sistemica per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e per l’accesso all’università e all’istruzione e formazione tecnica superiore”.

Ad essa corrisponde una mission importantissima per il presente ed il futuro del Paese: quella di formare studenti che conseguano – come richiamano le Linee Guida per il primo biennio – il Profilo Educativo, Culturale e Professionale (P.E.C.U.P.) definito dal D.Lgs. 17.10.2005, n. 226, allegato A).

Esso consente la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità dei saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni per lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio finalizzata anche all’esercizio della responsabilità personale e sociale.

In quest’ottica, i percorsi degli istituti professionali si caratterizzano per l’integrazione tra una solida base di istruzione generale e la cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le competenze necessari ad assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di riferimento, considerati nella loro dimensione sistemica.

Nella progettazione dei percorsi da parte dei singoli istituti assumono particolare importanza le metodologie che valorizzano, a fini orientativi e formativi, le esperienze di raccordo tra scuola e mondo del lavoro, quali visite aziendali, stage, tirocini, alternanza scuola lavoro in quanto tali attività permettono di sperimentare una pluralità di soluzioni didattiche per personalizzare l’apprendimento mediante l’inserimento degli studenti in contesti operativi reali del territorio di riferimento..

Le discipline dell’area di indirizzo debbono fondarsi su metodologie laboratoriali che favoriscono l’acquisizione di strumenti concettuali e di procedure funzionali a preparare ad una maggiore interazione con il mondo del lavoro e delle professioni.

L’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza previste a conclusione dell’obbligo di istruzione consentono di arricchire la cultura di base dello studente e di accrescere il suo valore anche in termini di occupabilità.

Nella medesima vision, le Linee guida secondo biennio e ultimo anno postulano che per la progettazione, realizzazione e valutazione dei percorsi di orientamento, le scuole stipulano apposite convenzioni con i soggetti interessati, quali, ad esempio, Università e Istituti Tecnici Superiori, o altre istituzioni, enti, associazioni e imprese, rappresentanze del mondo del lavoro e delle professioni, organizzazioni di volontariato ecc. anche consorziandosi in rete per promuovere azioni congiunte.

Un ruolo cruciale debbono avere i Dipartimenti per assi culturali, i Comitati Tecnico Scientifici, i Collegi dei docenti ed i Consigli di classe nell’organizzazione di attività che mettano in grado lo studente, a  conclusione del percorso quinquennale, di:

  • acquisire gli strumenti per la ricerca attiva del lavoro o di opportunità formative;
  • valutare le proprie capacità, i propri interessi e le proprie aspirazioni (bilancio delle competenze) anche nei confronti del lavoro e di un ruolo professionale specifico;
  • riconoscere i cambiamenti intervenuti nel sistema della formazione e del mercato del lavoro;
  • sviluppare competenze metodologiche finalizzate alla presa di decisione e all’elaborazione di un piano d’azione per l’inserimento nel mondo del lavoro.

Tali finalità e processi danno subito conto della sfida complessa rappresentata in particolare

dall’azione orientativa in uscita ai percorsi di studio, in quanto essa racchiude forti elementi culturali di cambiamento e deve tener conto delle caratteristiche del territorio e della realtà economica e produttiva. Ciò implica l’unitarietà e l’integrazione tra i diversi interventi orientativi, la circolarità informativa tra il soggetto che deve prendere decisioni e i differenti enti ed istituzioni che hanno specifici compiti di comunicazione e sostegno.

L’art. 2 del decreto 14 gennaio 2008 n. 21 prevede espressamente che gli Istituti d’istruzione secondaria, nell’ambito della propria autonomia, assicurino il raccordo con le Università anche consorziate tra loro, realizzando percorsi di orientamento e di autovalutazione delle competenze, organizzando attività formative idonee alla preparazione iniziale degli studenti che intendano accedere all’alta formazione e coordinando le attività di metadidattica, al fine di rendere più efficace ed efficiente il percorso formativo di formazione post-secondaria.

 

3.      LA CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE SANTARELLA/ POLITECNICO

Nell’implementazione di questa visione, che ambisce a collegare sempre più e sempre meglio la formazione come leva principe della promozione dell’occupabilità, si situa la CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE triennale stipulata tra il più antico Istituto Professionale della città di Bari, l’Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato “Luigi Santarella”[5], e la più importante realtà universitaria a carattere scientifico-tecnologico del Meridione quale il Politecnico di Bari.

La Convenzione, di durata triennale e rinnovabile, nel rispetto assoluto e totale della normativa vigente sulla materia di cui si discorre, si ubica nella direzione che il Piano del sud (2011) indica.

Essa è lo strumento giuridico operativo attraverso cui il Politecnico di Bari accoglierà presso le strutture laboratoriali dei Dipartimenti di Elettrotecnica ed Elettronica e di Ingegneria Meccanica e Gestionale studenti dell’I.P.S.I.A. “L. Santarella” iscritti alle classi terze, quarte e quinte dei settori meccanico/termico ed elettrico, dando vita a tirocini formativi, come statuiti dalla legge n. 196 del 1997.

Durante lo svolgimento del tirocinio l’attività di formazione ed orientamento degli studenti sarà seguita e verificata congiuntamente da un docente (classe di concorso 20/A e 35/A) dell’I.P.S.I.A. “L. Santarella” e da un responsabile tecnico, indicato dal Politecnico.

Per ciascun tirocinante verrà predisposto un progetto formativo individualizzato contenente gli obiettivi, le modalità ed i tempi di svolgimento del tirocinio presso i Dipartimenti ed instaurando così un vero e proprio patto formativo tra l’Istituzione scolastica, il discente e la sua famiglia.

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo gli studenti, oltre che svolgere le attività previste dal progetto formativo, impareranno a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ed a mantenere l’indispensabile riservatezza per quanto attiene alla divulgazione di dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

A conclusione del tirocinio formativo, ai tirocinanti che avranno adempiuto a tutti gli obblighi l’I.P.S.I.A. “L. Santarella” ed il Politecnico rilasceranno congiuntamente un attestato valido a tutti gli effetti di legge in cui saranno certificate le attività svolte e le competenze implementate.

E’ auspicio del “Santarella” che i discenti coinvolti possano utilizzare le conoscenze e le competenze acquisite per partire in pool position nella preparazione di esami ammissione ai corsi del Politecnico medesimo o di Istituti di Formazione Tecnica Superiore – ove sia questo il loro desiderio – oppure nella ricerca di un lavoro qualificato ed in linea con gli studi compiuti – se ciò sia nei loro intendimenti.

 

 4.      LA CONVENZIONE DI TIROCINIO SANTARELLA/CENTRO TERRITORIALE PER L’IMPIEGO

Nella medesima prospettiva del miglioramento della propria offerta formativa al fine di promuovere l’occupabilità, l’I.P.S.I.A. “L. Santarella” è sede in cui è possibile da parte di giovani ambosessi svolgere stages formativi, giusta la Convenzione di tirocinio di orientamento siglata con il Centro Territoriale per l’Impiego di Bari.

Essa persegue come obiettivo prioritario quello di coinvolgere giovani meridionali che risultano  essere contemporaneamente al di fuori del sistema formativo e contemporaneamente del mondo del lavoro: essi sono quelli a maggior rischio di esclusione e la cui occupabilità decade velocemente al persistere della condizione. La fascia di età c:he va dai 15 ai 29 anni rappresenta un bacino nel quale si riversano i drop out della scuola, senza che per questi siano più previste azioni specifiche di recupero e integrazione sociale (formativa e lavorativa), se non quelle genericamente rivolte alla popolazione adulta.

Questa seconda Convenzione consente, da un lato di rendere meno autoreferenziale l’istituzione scolastica rispetto al proprio contesto territoriale di riferimento – di quartiere e cittadino -, dall’altro, di costruire un percorso/ponte per accompagnare i propri ex alunni verso la prima occupazione ed anche oltre.

In questo senso,  la duplice ’iniziativa del “Santarella” si situa all’interno di quanto statuiti dal recente “Piano per il Sud” dove si ipotizzano percorsi formativi mirati per i giovani “né-né”, quelli cioè che né studiano né lavorano che incontrano, di certo, maggiori difficoltà nel passaggio dal mondo della scuola verso il lavoro, massimamente se giovani donne, a causa di gravi difficoltà di ordine culturale e sociale nell’accesso e nella permanenza al lavoro.

Non a caso, il Piano per il Sud  enuclea due linee portanti di intervento da parte delle istituzioni pubbliche: il rafforzamento degli interventi per la promozione ed il sostegno delle scuole ed il piano di razionalizzazione e ammodernamento dei plessi scolastici.

La riorganizzazione complessiva degli indirizzi di studio, promossa dalla riforma in atto, ha inteso offrire nuove e più efficaci opportunità per l’inserimento nel mondo del lavoro. La rivisitazione delle qualifiche e dei curricula consentirà, inoltre, di far sì che i profili di uscita degli studenti siano maggiormente aderenti ai bisogni delle aziende e  consentano di creare ambienti di apprendimento maggiormente aderenti agli interessi ed ai linguaggi dei giovani nativi digitali.

Una didattica laboratoriale – quale quella messa in campo con la Convenzione Santarella/ Politecnico – orientata verso lo sviluppo delle competenze, più flessibile e “tecnologica” potrà costituire un’efficace risposta alle necessità di una formazione sempre più all’avanguardia ed anche un antidoto alla dispersione scolastica, com’è accaduto negli anni passati in Puglia mediante il progetto “Diritti a scuola”, frutto della sinergia collaborativa tra l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia,le istituzioni scolastiche e l’Assessorato al Diritto allo studio della Regione Puglia.

I risultati ottenuti dai discenti nelle prove di rilevazione degli apprendimenti messe in atto dall’I.N.Val.S.I. sono stati così strabilianti da fare parlare a livello nazionale di un caso Puglia. Sono essi a rendere fiducioso chi scrive che l’offerta di formazione quantitativamente e qualitativamente la più elevata possibile – quale quella assicurata dai docenti del Politecnico di Bari ai discenti dell’I.P.S.I.A. “Santarella” – sia una strategia, non utopistica né velleitaria, per accompagnare i giovani dai banchi di un istituto professionale all’ingresso qualificato nel mondo del lavoro.

 

 5.      TABULA GRATULATORIA

A chi scrive è estremamente gradito rivolgere il proprio deferente pensiero di gratitudine al Capo del Dipartimento per l’Istruzione del M.I.U.R., dott.ssa LUCREZIA STELLACCI, che, da Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, ha accolto con grande favore la Convenzione, approvandola pienamente perché in linea con le direttive tracciate nel Piano per il Sud, disponendo che fosse pubblicata sul sito www.pugliausr.it come una pratica di eccellenza da imitare.

Altresì la proposta di Convenzione non avrebbe potuto superare il limbo delle cosiddette buone intenzioni se non avesse incontrato l’entusiastico favore del Magnifico Rettore del Politecnico di Bari, prof. ing. NICOLA COSTANTINO, e di tutti gli illustri Accademici cui è stata presentata, che hanno consentito a discenti di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado di vivere un’esperienza scolastica assolutamente unica e, sia consentito dirlo, innovativa nella didattica: a Loro, il riconoscente ringraziamento dell’I.P.S.I.A. “L. Santarella” e personale di chi scrive.

Un sentito “grazie”, inoltre, a tutti i docenti delle classi di concorso 20/A (Discipline meccaniche e tecnologia) e 35/A (Elettrotecnica) dell’I.P.S.I.A. “L. Santarella” per aver dato corpo all’iniziativa, realizzando un luminoso esempio di didattica laboratoriale ed orientativa, guidando – a mò di novelli Virgilio – i discenti delle classi terze, quarte e quinte di Bari e di Bitetto in un’esperienza scolastica, culturale, professionale ed umana unica, con l’intenzione di operare ancora meglio negli anni a venire in favore degli studenti, l’unica vera ragione sociale di quanto l’I.P.S.I.A. “Luigi Santarella”di Bari progetta, organizza, realizza e verifica.



[1] Dirigente Scolastico dell’I.P.S.I.A. “Luigi Santarella” di Bari.

[2] Marc Bloch (1886-1944), notissimo medievista francese di origine ebraica, fu ucciso il 16 giugno 1944 dalla Gestapo.  Apologie de l’histoire ou métier d’historien fu pubblicato postumo (1949) a cura del suo amico Lucien Febvre e tradotto in italiano per i tipi della casa editrice Einaudi (1950) Apologia della storia o mestiere di storico.

[3] Nel senso in cui utilizza questo termine LOREDANA PERLA nel suo volume Didattica dell’implicito, Brescia 2010, La Scuola Editrice.

[4] Il termine discente viene utilizzato, in queste pagine, nel senso letterale della parola, a prescindere dall’età di chi compie l’azione e dalla sua identità di genere.

[5] L‘I.P.S.I.A. “L. Santarella” di Bari attualmente è articolato su quattro indirizzi presenti nelle sue due sedi – centrale a Bari e coordinata a Bitetto, un comune dell’entroterra nella fascia premurgiana –  Odontotecnico e Meccanico termico a Bari, Elettrotecnico a Bitetto ed Abbigliamento e moda su entrambe le sedi.

Nota 25 febbraio 2012, Prot. n. 939

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per lo studente, l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione
Ufficio nono

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Bolzano
Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Trento
Trento
Al Sovrintendente degli Studi per la Regione Valle d’Aosta
Aosta
All’Intendente scolastico per la Scuola in lingua tedesca
Bolzano
All’Intendente Scolastico per la Scuola Località Ladine
Bolzano
Ai Presidenti delle Consulte Provinciali degli Studenti
Ai Dirigenti scolastici
LORO SEDI

Oggetto: “Generazione Euro. Settimana dedicata alla cittadinanza europea e all’educazione finanziaria dei giovani”

Legge 24 febbraio 2012, n. 14

Legge 24 febbraio 2012, n. 14
(in SO n.36 alla GU 27 febbraio 2012, n. 48)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all’esercizio di deleghe legislative (12G0031)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Il termine per l’esercizio della delega di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, limitatamente agli enti, istituti e società vigilati dal Ministero della salute, è differito al 30 giugno 2012. Ai fini di cui al presente comma, sono compresi tra i princìpi e criteri direttivi per l’esercizio della delega quelli di sussidiarietà e di valorizzazione dell’originaria volontà istitutiva, ove rinvenibile.
3. All’articolo 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148, recante delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. In virtù degli effetti prodotti dal sisma del 6 aprile 2009 sulle sedi dei tribunali dell’Aquila e di Chieti, il termine di cui al comma 2 per l’esercizio della delega relativamente ai soli tribunali aventi sedi nelle province dell’Aquila e di Chieti è differito di tre anni».
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

IL PRESIDENTE

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2011, N. 216

All’articolo 1:

al comma 4, al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2003» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, compresa la Presidenza del Consiglio dei ministri»;
dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. L’efficacia delle graduatorie di merito per l’ammissione al tirocinio tecnico-pratico, pubblicate in data 16 ottobre 2009, relative alla selezione pubblica per l’assunzione di 825 funzionari per attività amministrativo-tributaria presso l’Agenzia delle entrate, di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 101 del 30 dicembre 2008, è prorogata al 31 dicembre 2012. In ottemperanza ai princìpi di buon andamento ed economicità della pubblica amministrazione, l’Agenzia delle dogane, l’Agenzia del territorio e l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in funzione delle finalità di potenziamento dell’azione di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale, prima di reclutare nuovo personale con qualifica di funzionario amministrativo-tributario, attingono, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio, nel rispetto dei vincoli di assunzione previsti dalla legislazione vigente»;
al comma 5, le parole: «e successive modificazioni» sono soppresse;
il comma 6 è soppresso;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«6-bis. Le disposizioni dell’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano alle assunzioni del personale educativo e scolastico degli enti locali, nonché di personale destinato all’esercizio delle funzioni fondamentali di cui all’articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed ai lavoratori socialmente utili coinvolti in percorsi di stabilizzazione già avviati ai sensi dell’articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti delle risorse già disponibili nel bilancio degli enti locali a tal fine destinate, a decorrere dall’anno 2013.

6-ter. Con riferimento al personale soprannumerario, l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), prima di avvalersi delle proroghe di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo, deve procedere al riassetto organizzativo e funzionale previsto dall’articolo 21, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; a tal fine il termine previsto dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per l’INPS è prorogato all’atto del riassetto organizzativo e funzionale previsto dall’articolo 21, comma 7, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
6-quater. Per le esigenze funzionali di cui al comma 2 dell’articolo 10-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, la possibilità di utilizzo temporaneo del contingente di personale in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo le modalità del comma 3 del medesimo articolo, è consentita fino al 31 dicembre 2015.
6-quinquies. Al fine di prorogare gli interventi di cui all’articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alle finalità dell’elenco 3 di cui all’articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunta la seguente: “Interventi di carattere sociale di cui all’articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122“».

All’articolo 2:

al comma 1, le parole: «commissario. straordinario» sono sostituite dalle seguenti: «commissario straordinario».

Dopo l’articolo 2, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. – (Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre). – 1. Dal 1º luglio 2012, con effetti a partire dalla stagione sportiva 2012-2013, la Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre svolge necessariamente le funzioni e i compiti ad essa assegnati ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9».

All’articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: «legge 23 dicembre 2009, n. 191,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,».

Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. – (Proroga dei termini per rimborsi elettorali). – 1. Il termine di cui all’articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali relative al rinnovo del consiglio regionale del Molise del 16 e 17 ottobre 2011, è differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

All’articolo 6:

al comma 2, la parola: «DPCM» è sostituita dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» e dopo le parole: «25 marzo 2011,» sono inserite le seguenti: «recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. La scadenza dell’articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dei decreti adottati ai sensi del medesimo articolo 1-bis è fissata al 31 dicembre 2012.

2-ter. Il termine per l’emanazione del decreto ministeriale di cui all’articolo 24, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato al 30 giugno 2012 e, nei limiti delle risorse e con le procedure di cui al medesimo comma 15, sono inclusi tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio di cui al comma 14 del medesimo articolo 24, come modificato dal presente articolo, oltre ai lavoratori di cui allo stesso comma 14, anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti, indicati nel medesimo decreto ministeriale; il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011.
2-quater. All’articolo 24, comma 14, lettera c), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: “di almeno 59 anni di età“ sono sostituite dalle seguenti: “di almeno 60 anni di età“. Le disposizioni dell’articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.
2-quinquies. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il Direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato propone al Ministro dell’economia e delle finanze di disporre con propri decreti, annualmente, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l’aumento dell’aliquota di base dell’accisa sui tabacchi lavorati prevista dall’allegato 1 al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, nella misura necessaria alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2-quater e 2-decies del presente articolo e all’articolo 15, comma 8-bis, del presente decreto. L’attuazione delle disposizioni del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 7,5 milioni di euro per l’anno 2012, 15 milioni di euro per l’anno 2013 e nel limite massimo di 140 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2014.
2-sexies. Fino al 31 maggio 2012, in parziale deroga all’articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le regioni non assoggettate a piano di rientro possono procedere al ripiano del disavanzo sanitario maturato al 31 dicembre 2011 anche con la vendita di immobili.
2-septies. All’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 14, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l’accesso al pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni“;
b) al comma 15, primo periodo, le parole: “in 240 milioni di euro per l’anno 2013, 630 milioni di euro per l’anno 2014,“ sono sostituite dalle seguenti: “in 245 milioni di euro per l’anno 2013, 635 milioni di euro per l’anno 2014,“.
2-octies. Agli oneri derivanti dal comma 2-septies, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali“ della missione “Fondi da ripartire“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2-novies. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2-decies. All’articolo 2, comma 16-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: “Fino al 31 dicembre 2011“ sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2012“.
2-undecies. All’articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 14 è inserito il seguente:

“14-bis. Gli effetti della disposizione di cui al comma 14, primo periodo, sono prorogati con riferimento ai trattamenti pensionistici erogati fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, senza corresponsione di arretrati per le eventuali rate di pensione sospese fino alla predetta data. I benefici in questione decadono, con obbligo di integrale restituzione delle somme percepite, laddove gli stessi siano stati conseguiti in base ad atti costituenti reato, accertati con sentenza definitiva. All’onere derivante dal presente comma, valutato in 602.000 euro per gli anni 2012 e 2013, 322.000 euro per l’anno 2014, 42.000 euro per gli anni dal 2015 al 2020 e 42.000 euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2“».

Dopo l’articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. – (Clausola di salvaguardia). – 1. Qualora, in seguito all’inclusione dei lavoratori di cui all’articolo 6, comma 2-ter, tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio, risultasse sulla base del monitoraggio di cui all’articolo 24, comma 15, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il raggiungimento del limite delle risorse ivi previsto, le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari dal predetto comma 2-ter potranno essere prese in considerazione dagli enti previdenziali, in deroga a quanto previsto dal medesimo comma 15, solo a condizione che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sia stabilito un incremento delle aliquote contributive non pensionistiche a carico di tutti i datori di lavoro del settore privato dovute alla gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, considerando prioritariamente i contributi per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nonché il contributo di cui all’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura sufficiente alla copertura finanziaria dei relativi oneri».

All’articolo 7 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. All’articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al comma 26-sexies, alinea, le parole: “sei mesi“ sono sostituite dalle seguenti: “sette mesi“».

All’articolo 8:

al comma 1:
all’alinea, le parole: «Al decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Al codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto»;
alla lettera a) sono premesse le seguenti:
«0a) all’articolo 1476, commi 2 e 3, le parole: “ufficiali, sottufficiali e volontari“, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “A) ufficiali, B) marescialli/ispettori, C) sergenti/sovrintendenti e D) graduati/militari di truppa, fermo restando il numero complessivo dei rappresentanti“;

01a) all’articolo 1477, comma 3, le parole: “immediatamente rieleggibili una sola volta“ sono sostituite dalle seguenti: “rieleggibili due sole volte“»;

alla lettera c), le parole: «dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2015»;
dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
«c-bis) all’articolo 2257, comma 1, le parole: “30 luglio 2011“ sono sostituite dalle seguenti: “30 maggio 2012“;

c-ter) all’articolo 2257, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“1-bis. I procedimenti elettorali per il rinnovo dei consigli di rappresentanza devono concludersi entro il 15 luglio 2012“»;
al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «a carico della finanza pubblica».

All’articolo 9, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. In esecuzione del Programma nazionale triennale della pesca marittima e dell’acquacoltura di cui al comma 1, nonché al fine di favorire le azioni di sviluppo della concorrenza e della competitività delle imprese di pesca nazionali e per il sostegno all’occupazione nel settore, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa dell’Unione europea, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l’anno 2012 per il completamento delle iniziative attuate dai soggetti di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.

1-ter. All’onere derivante dal comma 1-bis, pari a 6 milioni di euro per l’anno 2012, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di parte corrente di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dei programmi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

Dopo l’articolo 9, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis. – (Modifiche all’articolo 18 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in materia di qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura e per il contrasto alla contraffazione dei prodotti agroalimentari ed ittici). – 1. Al comma 1 dell’articolo 18 della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: “anni 2009-2011“ sono sostituite dalle seguenti: “anni 2009-2012“.

2. Al comma 11 dell’articolo 18 della legge 23 luglio 2009, n. 99, dopo la parola: “AGEA“ sono inserite le seguenti: “sulla base di apposite convenzioni all’uopo stipulate o“».

All’articolo 10:

al comma 2:
dopo le parole: «legge 3 agosto 2007, n. 120,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»;
le parole: «DPCM 25 febbraio 2011,» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero della salute,»;
le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012»;
al comma 3:
le parole: «libero professionale» sono sostituite dalle seguenti: «libero-professionale»;
le parole: «ai sensi dell’articolo 1 del» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell’articolo 15-duodecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall’articolo 1 del»;
le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012»;

al comma 4, le parole: «DPCM 25 febbraio 2011,» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero della salute,»;

al comma 5, le parole: «La disposizione di cui all’articolo 64» sono sostituite dalle seguenti: «L’applicazione della disposizione di cui all’articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già prorogata dall’articolo 64, comma 1,»;
dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Al fine di completare il processo di riorganizzazione dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e conseguire l’adeguamento strutturale per l’ottimizzazione delle funzioni registrative, ispettive e di farmacovigilanza, nonché per l’armonizzazione delle procedure di competenza agli standard quantitativi e qualitativi delle altre Agenzie regolatorie europee, le procedure concorsuali autorizzate all’AIFA, ai sensi dell’articolo 34-bis, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, non ancora avviate, possono essere bandite entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5-ter. Al fine di assicurare la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte, sia a livello nazionale che internazionale, dalla Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, la spesa prevista per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, ai sensi della finalizzazione prevista nell’elenco n. 1 di cui all’articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata anche per gli anni 2013, 2014 e 2015, nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno dei medesimi anni, al fine di dare continuità ai progetti di ricerca e alle attività soprattutto nei confronti di organismi e enti internazionali. Resta fermo quanto previsto dal citato articolo 2, comma 250, per la destinazione delle risorse.
5-quater. All’onere derivante dal comma 5-ter, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede:

a) quanto a 3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica;

b) quanto a 2 milioni di euro, mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di parte corrente di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dei programmi del Ministero della salute».

All’articolo 11:

al comma 1:
la lettera a) è soppressa;
alla lettera b), le parole: «dalla seguenti parole» sono sostituite dalle seguenti: «dalle seguenti:»;
al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il termine del 30 giugno 2012, di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, come modificato dal presente comma, è prorogato al 31 dicembre 2012 per gli aeroporti che, pur in presenza di perdite di esercizio pregresse, presentino un piano da cui risultino, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il riequilibrio economico-finanziario della gestione e il raggiungimento di adeguati indici di solvibilità patrimoniale. Entro il predetto termine si provvede all’individuazione degli aeroporti e dei sistemi aeroportuali di interesse nazionale, di cui all’articolo 698 del codice della navigazione. All’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, al primo periodo, le parole: “da effettuare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,“ sono soppresse»;
al comma 5:
al primo periodo, le parole: «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio» e dopo le parole: «legge 15 luglio 2011, n. 111,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»;
il secondo periodo è soppresso;
al comma 6, dopo le parole: «al comma 5» sono inserite le seguenti: «del presente articolo» e le parole: «Entro la data del 31 marzo 2012» sono sostituite dalle seguenti: «Entro la data del 31 luglio 2012»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«6-bis. Il decreto di cui all’articolo 23, comma 7, quarto periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, relativo ai cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d’interesse turistico e culturale, è adottato entro il 31 marzo 2012 di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport.

6-ter. All’articolo 58, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: “dodici mesi“ sono sostituite dalle seguenti: “ventiquattro mesi“.
6-quater. All’articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: “31 dicembre 2010“ sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2012“.
6-quinquies. Al comma 7 dell’articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: “Per gli anni 2004-2011“ sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2004-2012“. È ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2012 il termine di cui al primo periodo del comma 8-quinquies dell’articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo prorogato al 31 dicembre 2011 dall’articolo 2, comma 12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Al terzo periodo dell’articolo 2, comma 12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, la parola: “2011“, ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: “2012“. Al fine di attuare le disposizioni di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l’anno 2012. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, pari a 8 milioni di euro per l’anno 2012 e a 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6-sexies. L’articolo 16, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applica alle procedure già fatte salve dall’articolo 45, comma 12, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, in data precedente all’entrata in vigore del medesimo comma 8, successivamente definite con la sottoscrizione di contratti individuali di lavoro che hanno determinato e consolidato effetti giuridici decennali.
6-septies. All’articolo 22, comma 9-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: “31 marzo“ sono sostituite dalle seguenti: “31 luglio“. L’articolo 20 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è abrogato.
6-octies. Il termine del 31 dicembre 2010, di cui all’articolo 8-duodecies, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, è prorogato al 31 dicembre 2012, a condizione che, entro e non oltre venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i rappresentanti legali degli enti territoriali interessati sottoscrivano, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, apposito atto d’intesa con l’impegno a far fronte agli effetti derivanti dalla predetta proroga per l’anno 2012 in termini di indebitamento netto per l’importo del valore della concessione pari a 568 milioni di euro, nell’ambito del proprio patto di stabilità interno e fornendo adeguati elementi di verifica, nonché in termini di fabbisogno per l’importo di 140 milioni di euro mediante riduzione dei trasferimenti erariali e delle devoluzioni di entrata ad essi spettanti».

Dopo l’articolo 11 è inserito il seguente:

«Art. 11-bis. – (Proroga in materia di impianti funiviari). – 1. All’articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: “proroga di due anni“ sono sostituite dalle seguenti: “proroga di quattro anni“.

2. Alla tabella 1 allegata al decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è soppressa la seguente voce: “due anni – articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni“. Alla tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è soppressa la seguente voce: “articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni – Settore funiviario“.
3. Per gli impianti che beneficiano di proroghe richieste ai sensi delle disposizioni previgenti, e non ancora scadute, le società esercenti possono richiedere un’ulteriore concessione di proroga nel limite massimo di quattro anni in relazione a quanto disposto dal comma 1».

All’articolo 13:

al comma 1, la parola: «Presidenti» è sostituita dalla seguente: «presidenti»;
dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. All’articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: “30 settembre 2011“ sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2012“»;
al comma 2, le parole: «DPCM 25 febbraio 2011,» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,»;
al comma 3, le parole: «2 aprile 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per la gestione del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), la competente Direzione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale per lo svolgimento di tutte le attività diverse da quelle individuate dal contratto in essere avente ad oggetto la fornitura del relativo sistema informatico e la gestione del relativo sito internet. A decorrere dal medesimo termine, ogni sei mesi il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del SISTRI. A quest’ultimo fine, per quanto attiene alla verifica del funzionamento tecnico del sistema, la competente Direzione del Ministero può avvalersi di DigitPA, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. All’articolo 6, comma 2, lettera f-octies), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: “al 1º giugno 2012“ sono sostituite dalle seguenti: “al 30 giugno 2012“»;
il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. All’articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-ter, le parole: “31 dicembre 2011“ sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2012“;

b) al comma 5-bis, le parole: “Per gli anni 2010 e 2011“, le parole: “30 settembre 2011“ e le parole: “per gli anni 2010 e 2011“» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “Per gli anni 2010, 2011 e 2012“, “30 settembre 2012“ e “per gli anni 2010, 2011 e 2012“;
c) al comma 5-ter, le parole: “Per gli anni 2010 e 2011“ sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2010, 2011 e 2012“;
d) il comma 5-quater è sostituito dal seguente:

«5-quater. Fino al 31 dicembre 2012, nella regione Campania, le società provinciali, per l’esercizio delle funzioni di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA, potranno continuare ad avvalersi dei soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In ogni caso i soggetti affidatari, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA continuano a svolgere dette attività fino alla scadenza dei relativi contratti, senza possibilità di proroga o rinnovo degli stessi“»;
al comma 6, le parole: «DPCM 25 febbraio 2011,» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,»;
al comma 7, le parole: «DPCM 25 febbraio 2011,» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,».

Dopo l’articolo 13 è inserito il seguente:

«Art. 13-bis. – (Proroga delle concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale). – 1. Le concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale, anche ad uso diverso da quello turistico-ricreativo, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2012, sono prorogate fino a tale data, fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25».

All’articolo 14:

al comma 1, primo periodo, le parole: «convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,» e le parole: «DPCM 25 febbraio 2011,» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,»;

al comma 2, le parole: «DPCM 25 febbraio 2011,» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. È differita al 1º gennaio 2013 l’applicazione dell’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per le federazioni sportive e le discipline sportive associate iscritte al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), comunque nel limite di spesa di 2 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall’articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2-ter. Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, restano chiuse, limitatamente ai docenti che hanno conseguito l’abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011, è istituita una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono fissati i termini per l’inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall’anno scolastico 2012-2013.
2-quater. I beneficiari dei diritti previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e dall’articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, possono fare valere il solo titolo di riserva nelle graduatorie provinciali ad esaurimento con cadenza annuale.
2-quinquies. Le risorse di cui all’articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, degli esercizi 2012 e 2013 destinate alla chiamata di professori di seconda fascia sono ripartite nei rispettivi esercizi tra tutte le università statali e le istituzioni ad ordinamento speciale. A tal fine la distanza dal limite di cui all’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e quanto previsto in materia di assunzioni del personale dal decreto legislativo attuativo della delega di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 5, comma 4, lettera b), della citata legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono presi in considerazione esclusivamente per graduare le rispettive assegnazioni senza che ciò comporti l’esclusione di alcuna università nell’utilizzo delle risorse ai fini della chiamata di professori di seconda fascia, perequando in particolare le assegnazioni alle università escluse dalla ripartizione del 2011.
2-sexies. Il termine per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, per l’assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché delle vittime del dovere e dei figli e orfani delle vittime, è prorogato al 31 dicembre 2012. A tal fine è autorizzata la spesa di 301.483 euro per l’anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 33, comma 27, della legge 12 novembre 2011, n. 183».

Dopo l’articolo 14 è inserito il seguente:

«Art. 14-bis. – (Proroga degli interventi in favore del comune di Pietrelcina). – 1. Il termine di cui al comma 5-bis dell’articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, relativo agli interventi in favore del comune di Pietrelcina, è prorogato per l’anno 2012 nel limite di spesa di euro 500.000.

2. All’onere di cui al comma 1, pari a euro 500.000 per l’anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 7-quinquies, comma l, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall’articolo 33, comma l, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All’articolo 15:

al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «euro 10.311.907» sono inserite le seguenti: «per l’anno 2012»;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. È prorogato al 31 dicembre 2013 il termine della validità della graduatoria adottata in attuazione dell’articolo 1, comma 526, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;
al comma 3, le parole: «Sono prorogate, per l’anno 2012, le disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «È prorogata, per l’anno 2012, l’applicazione delle disposizioni»;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. All’articolo 5-bis, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole: “per l’anno 2010“ sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2010 e 2012“.

3-ter. All’onere di cui al comma 3-bis, pari a 250.000 euro per l’anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali“ della missione “Fondi da ripartire“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3-quater. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3-quinquies. Al fine di garantire e tutelare la sicurezza e la salvaguardia della vita umana in acqua, fino all’emanazione, entro il 31 dicembre 2012, del regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per gli addetti al salvamento acquatico, da adottare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono prorogate le autorizzazioni all’esercizio di attività di formazione e concessione brevetti per lo svolgimento dell’attività di salvamento acquatico rilasciate entro il 31 dicembre 2011. Fino allo stesso termine del 31 dicembre 2012 e comunque fino alla data di entrata in vigore del regolamento, non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni e le relative attività possono essere svolte esclusivamente in base alle autorizzazioni prorogate ai sensi del presente comma»;

al comma 4, le parole: «regio decreto» sono sostituite dalle seguenti: «testo unico di cui al regio decreto» e dopo le parole: «n. 773,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»;
al comma 5, le parole: «è prorogato» sono sostituite dalle seguenti: «è ulteriormente prorogato»;
al comma 7, le parole: «stabilito dall’articolo 23» sono sostituite dalle seguenti: «indicato nell’articolo 23», dopo le parole: «25 marzo 2011,» sono inserite le seguenti: «recante ulteriore proroga di termini relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri,» e le parole: «al 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «di due anni»;
al comma 8, le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013» e le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui al decreto»;
dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
«8-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 16-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono prorogate fino al 31 dicembre 2012».

All’articolo 16:

al comma 1, le parole: «sulla base verifiche» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base di verifiche».

All’articolo 17:

al comma 1, dopo le parole: «legge 27 febbraio 2009, n. 14,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e successive modificazioni»;
al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «legge 27 febbraio 2009, n. 14» sono aggiunte le seguenti: «, e successive modificazioni».

Dopo l’articolo 18, è inserito il seguente:

«Art. 18-bis. – (Funzionalità degli organi degli enti previdenziali soppressi). – 1. All’articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Gli organi di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni, degli enti soppressi ai sensi del comma 1 possono compiere solo gli adempimenti connessi alla definizione dei bilanci di chiusura e cessano alla data di approvazione dei medesimi, e comunque non oltre il 1º aprile 2012“».

All’articolo 19:

al comma 1:
alla lettera b), le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
alla lettera c), le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
alla lettera d), le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
alla lettera e), dopo le parole: «all’articolo 12,» sono inserite le seguenti: «comma 1,» e le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto»;

alla lettera f), le parole: «dalla data di entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dall’entrata in vigore»;
alla lettera g), le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
alla lettera h), le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
alla lettera i), le parole: «il 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»;
alla lettera l), le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. All’articolo 6, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, dopo le parole: “legge 27 dicembre 2006, n. 296“ sono aggiunte le seguenti: “, e, fino al 31 dicembre 2012, per le finalità previste dall’articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88“».

All’articolo 20:

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Il termine per l’utilizzo delle risorse già destinate all’Agenzia del demanio, quale conduttore unico ai sensi dell’articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, stanziate sugli appositi capitoli e piani di gestione degli stati di previsione dei Ministeri, a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 27, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato al 31 dicembre 2012. Le relative somme non impegnate entro il 31 dicembre 2011 sono conservate nel conto dei residui per essere destinate, nell’anno 2012, al pagamento, da parte delle amministrazioni statali interessate, dei canoni di locazione relativi ai contratti già in essere, ivi inclusi quelli già stipulati dall’Agenzia del demanio alla quale subentrano le amministrazioni interessate a far data dal 1º gennaio 2012.

1-ter. Il termine di impegnabilità delle risorse iscritte nel capitolo 1694 dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nell’anno 2011 per le finalità di cui all’articolo 5, comma 3, lettera g), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è prorogato al 31 dicembre 2012.
1-quater. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica conseguenti all’attuazione dei commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, pari a 62,2 milioni di euro per l’anno 2012, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189»;

la rubrica è sostituita dalla seguente:
«Conservazione di somme iscritte nel conto della competenza e dei residui per l’anno 2011 sul Fondo per il 5 per mille del gettito dell’IRPEF, nonché conservazione di somme iscritte nel conto della competenza per l’anno 2011 per canoni di locazione e per la revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato nel primo anno di attività».

All’articolo 21:

al comma 1, dopo le parole: «legge 24 dicembre 2007, n. 244,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»;
al comma 2, le parole: «dell’articolo 2 decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 2 del decreto-legge»;
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine di cui al comma 2, le tariffe per la spedizione postale individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2010, si applicano anche alle spedizioni di prodotti editoriali da parte delle associazioni e organizzazioni senza fini di lucro iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC) individuate dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e successive modificazioni, e delle associazioni d’arma e combattentistiche. In tal caso si prescinde dal possesso del requisito di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 353 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 2004. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

All’articolo 22:

al comma 1, dopo le parole: «legge 26 novembre 1993, n. 489,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Il comma 9-ter dell’articolo 40 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:
“9-ter. Il termine di cui all’articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2012 per le iniziative agevolate che, alla data del 31 dicembre 2011, risultino realizzate in misura non inferiore all’80 per cento degli investimenti ammessi e a condizione che le stesse siano completate entro il 31 dicembre 2012. Per gli interventi in fase di ultimazione e non revocati, oggetto di proroga ai sensi del presente comma, l’agevolazione è rideterminata nel limite massimo delle quote di contributi maturati per investimenti realizzati dal beneficiario alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Ministero dello sviluppo economico presenta una relazione sulle opere concluse, e le eventuali economie realizzate sulle apposite contabilità speciali alla data del 31 dicembre 2012 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato“.
1-ter. Al fine di prorogare a tutto il 2012 l’Accordo per il credito alle piccole e medie imprese sottoscritto dalle parti il 16 febbraio 2011, il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il termine di dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, avvia un tavolo di consultazione tra il Governo, l’Associazione bancaria italiana (ABI) e le organizzazioni imprenditoriali firmatarie».

Dopo l’articolo 22 è inserito il seguente:

«Art. 22-bis. – (Protezione accordata al diritto d’autore). – 1. All’articolo 239, comma 1, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come da ultimo sostituito dall’articolo 123 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131, le parole: “e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data“ sono sostituite dalle seguenti: “e a quelli da essi fabbricati nei tredici anni successivi a tale data“».

All’articolo 23:

al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»;
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. All’articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: “entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto“ sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 maggio 2012“;

b) al comma 3, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Il Consiglio di amministrazione riferisce all’assemblea convocata ai sensi dell’articolo 2364, secondo comma, del codice civile, in merito alla politica adottata in materia di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche in termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi affidati con riferimento alla parte variabile della stessa retribuzione“»;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Modifiche all’articolo 23-bis del decreto-legge n. 201 del 2011».

All’articolo 24:

al comma 1, dopo le parole: «legge 15 luglio 2011, n. 111,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,», le parole: «periodo tredicesimo» sono sostituite dalle seguenti: «dodicesimo periodo» e dopo le parole: «legge 23 dicembre 2009, n. 191,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,».

All’articolo 25:

al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: «Fondo per interventi urgenti ed indifferibili» sono aggiunte le seguenti: «, come integrata, da ultimo, dall’articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183».

Dopo l’articolo 25 è inserito il seguente:

«Art. 25-bis. – (Copertura degli indennizzi riconosciuti ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative ai sensi dell’articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7). – 1. L’impegno di spesa di cui all’articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, è prorogato alle medesime condizioni per l’anno 2012. A tal fine, al comma 2, lettera b), dell’articolo 3 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il numero 1) è inserito il seguente:
“1-bis) 7,5 per mille per l’esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2011“;
b) al numero 2), la parola: “2011“ è sostituita dalla seguente: “2012“.
2. Ai fini della determinazione della misura dell’acconto dell’addizionale all’imposta sul reddito delle società dovuto per l’anno 2012 si tiene conto della disposizione di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b), numero 1-bis), della legge 6 febbraio 2009, n. 7, introdotta dal comma 1 del presente articolo.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All’articolo 26:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «legge 24 novembre 2006, n. 286,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,».

Dopo l’articolo 26, è inserito il seguente:

«Art. 26-bis. – (Proroga delle disposizioni in favore della SVIMEZ). – 1. Per l’anno 2012, per la prosecuzione delle attività di studio e di ricerca, nonché di collaborazione con le amministrazioni pubbliche operanti nelle aree economicamente depresse, il contributo dello Stato all’Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno-SVIMEZ, di cui all’articolo 51 della legge 17 maggio 1999, n. 144, come determinato dalla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, è integrato di 500.000 euro.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro per l’anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

All’articolo 27:

al comma 1, le parole: «Conferenza Stato-Regioni» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» e la parola: «efficientamento» è sostituita dalle seguenti: «incremento dell’efficienza».

Dopo l’articolo 27, è inserito il seguente:

«Art. 27-bis. – (Consorzio laghi prealpini). – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, di cui all’articolo 21, comma 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppresso e, per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 63, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, ad esso attribuite ai sensi del citato articolo 21, comma 12, sono ricostituiti il consorzio del Ticino – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del lago Maggiore, il consorzio dell’Oglio – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del lago d’Iseo e il consorzio dell’Adda – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del lago di Como. I consorzi ricostituiti ai sensi del periodo precedente succedono ad ogni effetto, ciascuno per la parte di attività che sarebbe stata di rispettiva competenza prima dell’istituzione del Consorzio nazionale, a quest’ultimo. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente che si esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono approvate le modifiche statutarie inerenti la composizione, anche in deroga all’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, degli organi di amministrazione e controllo, nonché le modalità di funzionamento dei tre consorzi ricostituiti, necessarie per accrescere la loro funzionalità, efficienza, economicità e rappresentatività. I presidenti e i componenti gli organi di amministrazione e controllo dei consorzi soppressi dall’articolo 21, comma 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non cessati a qualsiasi titolo dalla carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad operare fino alla scadenza naturale dei rispettivi mandati. Le denominazioni “Consorzio del Ticino – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del lago Maggiore“, “Consorzio dell’Oglio – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del lago d’Iseo“ e “Consorzio dell’Adda – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del lago di Como“ sostituiscono rispettivamente, ad ogni effetto e ovunque presenti, la denominazione “Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini“».

All’articolo 28:

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Fondo per interventi urgenti ed indifferibili» sono aggiunte le seguenti: «, come integrata, da ultimo, dall’articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183»;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmato in data 5 marzo 2008, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato ad assicurare, nel limite delle risorse finanziarie di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell’articolo 33, comma l, della legge 12 novembre 2011, n. 183, destinate ad interventi di sostegno all’editoria e al pluralismo dell’informazione, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla apposita convenzione con la RAI – Radiotelevisione italiana Spa, comunque entro il limite massimo di spesa già previsto per la convenzione a legislazione vigente».

Dopo l’articolo 28 è inserito il seguente:

«Art. 28-bis. – (Proroga delle disposizioni per l’incremento di efficienza dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna). – 1. Per le finalità di cui all’articolo 4, comma 1-quinquies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2012.

2. All’onere derivante dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l’anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica».

All’articolo 29:

al comma 2, lettera b), dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»;
al comma 3, le parole: «decreto legge» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge»;
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. L’abrogazione delle disposizioni previste dall’articolo 7, comma 2, lettera gg-septies), numeri 1) e 3), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, acquista efficacia a decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni di cui alle lettere gg-ter) e gg-quater) del medesimo comma 2»;
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. All’articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: “e 2011“ sono sostituite dalle seguenti: “, 2011 e 2012“;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La detrazione relativa all’anno 2012 non rileva ai fini della determinazione dell’acconto IRPEF per l’anno 2013“.

6-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6-bis, pari a 1,3 milioni di euro per l’anno 2012 e a 4,7 milioni di euro per l’anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali“ della missione “Fondi da ripartire“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;
al comma 8, le parole: «31 marzo 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012»;
dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8-bis. All’articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, come modificato dall’articolo 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: “dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,“ sono inserite le seguenti: “e la società Riscossione Sicilia Spa“.

8-ter. Il termine di cinque anni per l’utilizzazione edificatoria dell’area previsto dall’articolo 1, comma 474, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è prorogato a dieci anni»;

al comma 9, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»;
al comma 11, le parole: «6 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «nove mesi»;
dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:
«11-bis. I termini temporali e le disposizioni di cui ai commi da 1 a 16, 22, 24, 25 e 27 dell’articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono prorogati di nove mesi.

11-ter. Il termine di cui all’articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato di dodici mesi»;

al comma 12, dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011,» sono inserite le seguenti: «recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell’economia e delle finanze,»;
dopo il comma 12 è inserito il seguente:
«12-bis. A decorrere dal 1º marzo 2012, il termine di pagamento dell’imposta unica sulle scommesse ippiche e sulle scommesse su eventi diversi dalle corse dei cavalli è stabilito al 20 dicembre dello stesso anno e al 31 gennaio dell’anno successivo, con riferimento all’imposta unica dovuta rispettivamente per il periodo da settembre a novembre e per il mese di dicembre, nonché al 31 agosto e al 30 novembre con riferimento all’imposta unica dovuta rispettivamente per i periodi da gennaio ad aprile e da maggio ad agosto dello stesso anno. All’onere derivante dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l’anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica»;
al comma 14 sono premesse le seguenti parole: «In deroga a quanto stabilito dall’articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212,»;
al comma 15, primo periodo, dopo la parola: «Genova» sono inserite le seguenti: «e di quella di Livorno, nonché nel territorio del comune di Ginosa e nel territorio della provincia di Matera»;
dopo il comma 15 è inserito il seguente:
«15-bis. Nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 15 e con i medesimi termini e modalità, è altresì disposta, nei confronti dei soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il giorno 22 novembre 2011 nel territorio della provincia di Messina, la sospensione fino al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari, nonché dei versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, che scadono nel periodo dal 22 novembre 2011 al 30 giugno 2012»;
dopo il comma 16 sono aggiunti i seguenti:
«16-bis. Al comma 12 dell’articolo 39 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’alinea, le parole: “1º maggio 2011“ sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2011“;

b) alla lettera a), le parole: “30 novembre 2011“ sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2012“.

16-ter. Limitatamente all’anno 2012, in deroga ai termini di cui all’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, gli importi dei tributi regionali di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 504 del 1992 sono determinati dalle regioni con propri provvedimenti approvati entro il 31 dicembre 2011.

16-quater. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2012.
16-quinquies. All’articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, le parole: “al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013“ sono sostituite dalle seguenti: “al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015“ e le parole: “alla data del 20 gennaio 2009“ sono sostituite dalle seguenti: “a partire dalla data del 20 gennaio 2009“.
16-sexies. Il comma 204 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:

“204. I redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo:
a) per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, per l’importo eccedente 8.000 euro;

b) per l’anno 2012, per l’importo eccedente 6.700 euro. Ai fini della determinazione della misura dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l’anno 2013 non si tiene conto dei benefici fiscali di cui al presente comma“.

16-septies. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 16-sexies, pari a 24 milioni di euro per l’anno 2013, si provvede:
a) quanto a 14 milioni di euro, mediante utilizzo delle proiezioni, per il medesimo anno 2013, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali“ della missione “Fondi da ripartire“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro, l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a 4 milioni di euro, l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze;

b) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b), della legge 25 marzo 1997, n. 68, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183;
c) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui alle leggi 18 dicembre 1997, n. 440, e 17 maggio 1999, n. 144, come rideterminate dalla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183.

16-octies. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

16-novies. Al fine di consentire la predisposizione dei bilanci tecnici di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, alla luce di nuovi criteri da prevedere con il decreto di cui all’articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, che tengano conto della nuova disciplina prevista all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal presente decreto, all’alinea del comma 24 del medesimo articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, le parole: “30 giugno 2012“, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2012“.
16-decies. Il termine del 31 dicembre 2012 previsto dall’articolo 3, comma 2-bis, lettera a), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, per l’esaurimento dell’attività della Commissione tributaria centrale è differito al 31 dicembre 2013; per i giudizi pendenti dinanzi alla predetta Commissione, la predetta disposizione si interpreta nel senso che, con riferimento alle sole controversie indicate nel predetto comma ed in presenza delle condizioni previste dalla predetta disposizione, nel caso di soccombenza, anche parziale, dell’amministrazione finanziaria nel primo grado di giudizio, la mancata riforma della decisione di primo grado nei successivi gradi di giudizio determina l’estinzione della controversia ed il conseguente passaggio in giudicato della predetta decisione.
16-undecies. A decorrere dal 1º gennaio 2012, la percentuale di cui al comma 49-bis dell’articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è stabilita dai comuni.
16-duodecies. All’articolo 2 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, la parola: “2012“ è sostituita dalla seguente: “2013“;

b) al comma 5, è abrogata la lettera a); nel medesimo comma, alla lettera b), le parole: “nel 2012“ sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 marzo 2013“.

16-terdecies. La possibilità per le imprese assicurative di valutare i titoli emessi da Stati dell’Unione europea al valore di iscrizione in bilancio, anche ai fini del calcolo della solvibilità, è prorogata fino all’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. A tal fine e conseguentemente, all’articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 13, dopo le parole: “i soggetti che non adottano i princìpi contabili internazionali,“ sono inserite le seguenti: “diversi dalle imprese di cui all’articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,“;

b) i commi 14, 15, 15-bis e 15-ter sono abrogati a far data dall’esercizio 2012;
c) dopo il comma 15-ter, sono inseriti i seguenti:

15-quater. Considerata l’eccezionale e prolungata situazione di turbolenza nei mercati finanziari, le imprese di cui all’articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, a partire dall’esercizio 2012 e fino all’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione, possono valutare i titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell’Unione europea non destinati a permanere durevolmente nel proprio patrimonio in base al valore di iscrizione così come risultante dall’ultimo bilancio o, ove disponibile, dall’ultima relazione semestrale regolarmente approvati anziché al valore desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Le imprese applicano le disposizioni di cui al presente comma previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo.

15-quinquies. Le imprese di cui all’articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che si avvalgono della facoltà di cui al comma 15-quater, destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni di cui al comma 15-quater, e i valori di mercato alla data di chiusura dell’esercizio, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di importo inferiore a quello della citata differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili disponibili o, in mancanza, mediante utili di esercizi successivi.
15-sexies. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 15-quater e 15-quinquies, le imprese di cui all’articolo 210, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai fini della verifica della solvibilità corretta di cui al capo IV del titolo XV del medesimo codice, a partire dall’esercizio 2012 e fino all’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della citata direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, possono tener conto del valore di iscrizione nel bilancio individuale delle imprese di assicurazione italiane dei titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell’Unione europea destinati a permanere durevolmente nel proprio patrimonio. Gli effetti derivanti dall’applicazione del presente comma non sono duplicabili con altri benefici che direttamente o indirettamente incidono sul calcolo della solvibilità corretta.
15-septies. Le imprese di cui all’articolo 210, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, assicurano la permanenza nel gruppo di risorse finanziarie corrispondenti alla differenza di valutazione conseguente all’applicazione del comma 15-sexies.
15-octies. L’ISVAP disciplina con regolamento modalità e condizioni di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 15-quater, 15-quinquies, 15-sexies e 15-septies. Fermi restando gli effetti conseguenti all’esercizio delle opzioni di cui ai commi 15-quater e 15-sexies, l’ISVAP, ove ravvisi un possibile pregiudizio per la solvibilità dell’impresa che si avvale delle citate opzioni avuto riguardo alle caratteristiche specifiche degli impegni del portafoglio assicurativo dell’impresa stessa oppure alla struttura dei flussi di cassa attesi, può comunque attivare gli strumenti di vigilanza di cui ai titoli XIV, XV e XVI del citato codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché emanare, a fini di stabilità, disposizioni di carattere particolare aventi ad oggetto il governo societario, i requisiti generali di organizzazione, i sistemi di remunerazione e, ove la situazione lo richieda, adottare provvedimenti restrittivi o limitativi concernenti la distribuzione degli utili o di altri elementi del patrimonio“».

Dopo l’articolo 29 sono inseriti i seguenti:

«Art. 29-bis. – (Liquidazione dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e in Lucania). – 1. All’articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: “180 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto“ sono sostituite dalle seguenti: “il 30 settembre 2012“;

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Fino al decorso del termine di cui al primo periodo sono sospese le procedure esecutive e le azioni giudiziarie nei confronti dell’EIPLI“;
b) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, che mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell’Ente, anche nei confronti dei terzi“».

Art. 29-ter. – (Proroga del Commissario straordinario per l’assegnazione delle quote latte ai sensi del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009) – 1. Il termine di cui all’articolo 8-quinquies, comma 6, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, già prorogato ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è prorogato al 31 dicembre 2012.
Art. 29-quater. – (Dirigenti AGEA) – 1. L’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), nelle more dell’espletamento delle nuove procedure concorsuali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2011, per l’assunzione di dirigenti, è autorizzata a prorogare, per il tempo necessario, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, gli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, in scadenza il 31 dicembre 2011, nel limite massimo di tre unità. All’onere, pari ad euro 530.000, provvede l’AGEA con risorse proprie. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica conseguenti all’attuazione del presente comma, pari a 300.000 euro per l’anno 2012, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

Nota 24 febbraio 2012, Prot. AOODGPER 1351

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
LORO SEDI

e.p.c.
All’Agenzia per la Rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
Direzione di Contrattazione I
Ufficio Relazioni Sindacali
Via del Corso, 476
00186 – Roma

Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Al Gabinetto del Sig. Ministro
SEDE

Oggetto: Elezioni RSU – 5/7 marzo 2012 – Comparto scuola – Attività delle istituzioni scolastiche – Sollecito

La presente nota segue la AOODGPER 747 del 31 gennaio con cui si indicavano le istituzioni scolastiche, sedi di elezioni, che alla data del 19 gennaio 2012 non avevano ancora portato a termine la procedura di accreditamento prevista per la trasmissione dei relativi.

In data 22 febbraio l’ARAN ha prodotto un ulteriore elenco in cui sono riportate quelle istituzioni scolastiche che non hanno mai iniziato la procedura di registrazione all’area riservata messa a disposizione dall’Agenzia.

Pertanto, le SS.LL. sono invitate, nel caso in cui nell’accluso elenco comparissero i riferimenti dell’istituzione scolastica di competenza, ad effettuare, senza ulteriore indugio, la procedura di accreditamento richiamata qualora nel frattempo non fosse stata già completata.

Con l’occasione, si rinnova la pubblicazione della circolare ARAN n. 2/2011 (prot. 13558 del 15 settembre 2011) contenente le credenziali generiche necessarie per consentire il primo accesso.

Nel raccomandare lo scrupoloso rispetto di quanto rappresentato, si ringrazia per la consueta e preziosa collaborazione.

Il Direttore Generale
– Luciano Chiappetta –

23 febbraio Conversione DL Milleproroghe alla Camera

Il 23 febbraio l’Aula della Camera, con 477 voti a favore e 75 contrari, ha votato la fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Il 21 febbraio torna ora all’esame della Camera il disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato il 15 febbraio dal Senato, con 255 voti favorevoli, 34 contrari e nessun astenuto, nel testo già approvato il 31 gennaio dalla Camera e modificato dall’emendamento1.1000, su cui era stata posta la questione di fiducia.

Il 26 gennaio la Camera, con 469 voti a favore, 74 contrari e 5 astenuti, ha votato la questione di fiducia, posta dal Governo, sull’approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 4865-A/R).

Odg approvato:

La Camera,
Premesso che:
al comma 2-ter all’articolo 14 nella formulazione ultima uscita dal Senato sono state apportate delle modifiche al testo che così come congegnate rappresentano una oggettiva involuzione rispetto a quello recepito dal governo, nella precedente lettura della Camera, sul quale era stata apposta la “fiducia”;
in tal senso, restano intatte le valutazioni già espresse in più occasioni dalla Camera e dalle relative commissioni interessate al provvedimento. In particolare si richiama, oltre all’emendamento n.14.10 al presente atto, a prima firma Antonino Russo, fatto proprio dal governo, anche l’emendamento Pagano n. 9.25 al dl 70/2011 (decreto legge sviluppo) a suo tempo votato all’unanimità;
inoltre, si rileva il bisogno di esplicitare taluni aspetti che paiono ancora poco chiari sotto il profilo dell’interpretazione del testo. In particolare, preoccupano quelle scelte che in più occasioni hanno coinvolto l’amministrazione in numerosi contenziosi e che sono state peraltro sanzionate dalla Corte Costituzionale, in particolare con le sentenze 168/2004 e 41/2011;
per regolamentare, nel dettaglio, la materia è prevista l’emanazione di un decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca per consentire l’inserimento in fascia aggiuntiva nelle graduatorie ad esaurimento, entro l’anno 2012-2013, dei docenti che hanno conseguito l’abilitazione essendo stati iscritti ai corsi universitari abilitanti negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011, presso le Facoltà di Scienze della Formazione, le Università, le Accademie a i Conservatori;
Impegna il governo a:
• inserire nella fascia aggiuntiva tutti i docenti che conseguono l’abilitazione presso le facoltà di scienze della Formazione Primaria entro la data di scadenza delle domande prevista dal  decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai sensi del comma 2-ter all’articolo 14;
• inserire nella terza fascia, secondo il rispettivo punteggio delle graduatorie ad esaurimento, i docenti collocati nella fascia aggiuntiva, all’atto dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento previsto per l’anno scolastico 2014-2015;
• inserire con riserva, all’atto del decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai sensi del comma 2-ter all’articolo 14, coloro che si sono iscritti negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011  presso il corso di laurea in scienze della formazione primaria e a sciogliere tale riserva al momento del conseguimento dell’abilitazione, all’atto dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per l’anno scolastico 2014 – 2015;
• consentire lo scioglimento della riserva degli abilitati all’insegnamento con i decreti ministeriali 21/05, 85/05, e 137/07; del semestre aggiuntivo del IX corso Siss; nonché degli insegnanti che, pur abilitati, non hanno rinnovato domanda di inserimento all’atto dell’aggiornamento.

O.d.g. accolti dall’Esecutivo:

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge 6 dicembre 2011, n°201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 introduce una nuova disciplina previdenziale e l’articolo 24, comma 14 stabilisce che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore della legge continuano ad applicarsi ai soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011, senza tener conto della particolare specifica normativa che permette, invece, agli insegnanti di accedere al pensionamento esclusivamente in coerenza con il calendario scolastico;
come dimostrano gli ultimi dati ufficiali forniti dal Miur, che collocano i docenti italiani tra i più anziani dei Paesi Europei, gli interventi volti a ridurre le cessazioni del rapporto di lavoro per pensionamento incidono sull’invecchiamento del corpo insegnante,
impegna il Governo
in sede di discussione del primo provvedimento utile a prevedere un intervento normativo volto a introdurre il termine del 31 agosto 2012 per il personale del comparto scuola che ha maturato i requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
9/4865-AR/79 Ghizzoni, Gnecchi, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Russo, Siragusa.

La Camera,

premesso che:

il comma 2bis all’articolo 14, prevede l’emanazione di un decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca per consentire l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, entro l’anno 2012-2013, dei docenti iscritti per il conseguimento dell’abilitazione, negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011, presso le Facoltà di Scienze della Formazione, le Università, le Accademie e i Conservatori,
impegna il Governo
a valutare l’opportunità di consentire, in occasione dell’aggiornamento straordinario, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 1, comma 1bis e dall’articolo 2 della legge n. 143 del 4 giugno 2004, il reinserimento nelle graduatorie dei docenti che hanno ripresentato domanda durante l’ultimo aggiornamento disposto ai sensi del D. M. 44 del 12 maggio 2011, l’inserimento dei docenti che risultavano iscritti ai corsi attivati dalle Università ai sensi del D. M. n. 21 del 9 febbraio 2005 e del D. M. n. 85 del novembre 2005, o comunque, provvisti di un’abilitazione conseguita in Italia all’atto della conversione in legge del decreto legge n. 216 del 30 dicembre 2011; a sciogliere la riserva per il personale docente inserito nelle suddette graduatorie in possesso della relativa abilitazione, e a valutare l’opportunità di consentire, altresì, l’inserimento dei docenti che hanno conseguito l’abilitazione all’estero, accertata la conformità ai principi della direttiva comunitaria 2005/36, da parte del ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Ordine del giorno n. 9/4865-AR/58 Russo

La Camera,

premesso che:

per i soggetti, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e quelli con patologie oncologiche di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, il diritto alla riserva e l’inserimento di tale titolo nelle graduatorie provinciali di cui all’articolo 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006 viene previsto solo al momento dell’aggiornamento delle stesse, ogni tre anni;
ciò lede gli stessi principi sanciti dalle succitate leggi che hanno come finalità la promozione dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato,
impegna il Governo
a valutare l’opportunità di garantire i diritti previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e dall’articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, e a consentire l’inserimento del titolo riserva nelle graduatorie provinciali ad esaurimento con cadenza almeno annuale.
9/4865-AR/81.(Testo modificato nel corso della seduta) Bachelet, Siragusa, Ghizzoni, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Russo.

Il 23 gennaio l’Aula della Camera comincia l’esame del DdL di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Nota 23 febbraio 2012, MIURAOODGOS prot. n.1042(GG/5) /R.U./U

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica
– Ufficio VII –

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente agli Studi per la Regione Autonoma della Valle d’Aosta
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia Autonoma di Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia Autonoma di Trento
All’Intendente Scolastico per le scuole delle località ladine di Bolzano
All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca di Bolzano

OGGETTO: 3a Gara Internazionale della Ristorazione

Avviso 23 febbraio 2012

DIPARTIMENTO PER L’ISTRUZIONE

Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione,la Partecipazione e la Comunicazione Ufficio III

 

Si fa seguito alla nota protocollo n 0008295 del 26 ottobre 2011 con la quale è stato trasmesso il bando di concorso “Il doppio ruolo della donna – lavorare in famiglia e fuori” indetto dal Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca”.
Al riguardo si comunica che la commissione di valutazione, riunitasi per esaminare gli elaborati dei partecipanti, ha individuato i vincitori che risultano essere i seguenti:

Per la scuola primaria

– Direzione Didattica 3° Circolo plesso “S. Giovanni Bosco” di Sassuolo (MO) – Direzione Didattica 3° Circolo di Bari
– Circolo Didattico “Via delle Grazie” di Recanati (MC)

Per la scuola secondaria di primo grado

  • –  Scuola secondaria di primo grado “S. Pellico” di Camerano (AN)
  • –  Istituto Comprensivo “G. Salvemini” plesso Cristoforo Colombo di Saluzzo (CN)
  • –  Istituto Comprensivo “G. Mazzini” di Castelfidardo (AN)

Per la scuola secondaria di secondo grado

  • –  Liceo Artistico “G.
  • –  Istituto Istruzione
  • –  Liceo Artistico “A.
  • –  Liceo Artistico “R.
  • –  Liceo Classico “Q.

    Menzioni speciali

  • –  Liceo Artistico “D. ( Maternità 2012)
  • –  Liceo Artistico “D.

Argan” di Roma
Superiore Orfini” di Foligno (PG)

Valente” di Sora (FR) Cottini” di Torino Ennio” di Taranto

Colao” di Vibo Valentia

Colao” di Vibo Valentia ( DVD sulla vita quotidiana della donna)

  • –  IPSIA “Cavour – Marconi” di Perugia
  • –  Liceo Artistico “M. M. Lazzaro” di Catania

La Commissione

Nota 23 febbraio 2012, MIURAOODGOS prot. n. 1041 (GG/5) /R.U./U

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica
– Ufficio VII –

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente agli Studi per la Regione Autonoma della Valle d’Aosta
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia Autonoma di Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia Autonoma di Trento
All’Intendente Scolastico per le scuole delle località ladine di Bolzano
All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca di Bolzano

OGGETTO: XX Olimpiade di Filosofia

22 febbraio Validità Anno Scolastico

Con Nota 22 febbraio 2012, Prot.n.1000, il MIUR, nel rammentare che il comma 3, art. 74 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 stabilisce che “allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni”, precisa che “è fatta comunque salva la validità dell’anno scolastico, anche se le cause di forza maggiore, consistenti in eventi non prevedibili e non programmabili, abbiano comportato, in concreto, la discesa dei giorni di lezione al di sotto del limite dei 200, per effetto delle ordinanze sindacali di chiusura delle scuole“.

Nota 22 febbraio 2012, MIURAOODGOS/prot. n.992

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici
Regionali LORO SEDI
Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
LORO SEDI
e,p.c. Al Capo di Gabinetto
SEDE
Al Capo Dipartimento per l’Istruzione
SEDE
Al Direttore Generale per il personale scolastico
SEDE
All’Ufficio Stampa
SEDE

OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2012/2013. Termine

Com’è noto, la CM n.110 del 29 dicembre 2011 ha fissato, per l’anno scolastico 2012/2013, al 20 febbraio 2012 il termine di scadenza per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia, alle classi del primo ciclo, alle classi del secondo ciclo.

Tuttavia, in varie aree del Paese è emersa un’ oggettiva difficoltà da parte di molte scuole a rispettare la scadenza del 20 febbraio a causa degli eventi atmosferici delle scorse settimane che hanno spesso costretto alla sospensione dell’attività didattica e amministrativa.

Al riguardo, è utile ricordare che il termine di scadenza delle iscrizioni non ha carattere perentorio, ma ordinatorio, in quanto è predisposto in funzione della successiva programmazione degli organici.

Pertanto, preso atto dell’eccezionalità della situazione, si ritiene che le istituzioni scolastiche interessate da prolungati periodi di sospensione delle attività, conseguenti alle ordinanze dei Sindaci di chiusura delle scuole, possano completare le procedure di iscrizione degli alunni nei prossimi giorni.

Tali scuole, avranno comunque, riguardo alla necessità di acquisire quanto prima i dati indispensabili alla formulazione delle proposte di organico, da presentare successivamente agli Uffici Scolastici Regionali secondo la tempistica che verrà a breve definita dalla Direzione generale per il personale della scuola.

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Carmela Palumbo