Cyberbullismo: l’impegno del Miur

da tuttoscuola.com

Cyberbullismo: l’impegno del Miur

Il ministero dell’Istruzione è sceso in campo da tempo contro bullismo e cyberbullismo. Lo precisa lo stesso dicastero di viale Trastevere replicando così indirettamente alla lettera aperta che il Garante della Privacy Soro aveva indirizzato nei giorni scorsi al ministro Profumo, come riferito da Tuttoscuola, invocando una battaglia comune contro il fenomeno.

Da tempo – sottolinea viale Trastevere in un Focus sull’argomento pubblicato sul suo sito – viene assicurato ”un presidio costante di attenzione, prevenzione e promozione di iniziative di contrasto al fenomeno del bullismo nelle scuole, di cui il cyberbullismo è solo un aspetto”.

In molti casi, osserva il ministero, incidono sul fenomeno “forme di disagio sociale non ascrivibili solo al contesto educativo scolastico”. Proprio per questo il Ministero, sin dal 2007, ha avviato varie iniziative di prevenzione e intervento: il numero verde (800.66.96.96, attivo dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00); il sito internet smontailbullo.it, che si occupa di inquadrare il fenomeno da un punto di vista psico-sociologico e culturale; l’indirizzo mailbullismo@istruzione.it che, come il numero verde, accoglie segnalazioni di casi ma anche richieste di informazioni e consigli; gli Osservatori Regionali Permanenti sul Bullismo attivi presso gli Uffici Scolastici Regionali.

Il ministero, infine, ha aderito come Associate Partner, al progetto europeo ”Tabby” (Threat Assessment of Bullying Behavior).

FUTURE HORIZON OF NUTRITION

FUTURE HORIZON OF NUTRITION

Project Introduction to design the WORK PLAN STRUCTURE

By Paolo Manzelli  pmanzelli.lre@gmail.com 11th/JAN2012

AIM : Prevention of human health  is an integral part of thriving knowledge society that is closely intertwined with economic growth and sustainable contemporary development.  Achieving good  health for all means not just curing diseases, because is better preventing diseases.

–       Healthy Microbiome: Concept Frontiers in Nutrition and Diseases Prevention

–       The gut microbiome in human health and well-being represents a major transformational task in both nutritional research and diet-prevention strategy to decrease risks of metabolic and immunologic diseases . The optimized symbiosis  between the host-genetics and the genetic diversity of the gut bacteria community provides a deep impact on food nutrients primary metabolic activities so that favoring a better symbiosis through enhancing biodiversity in microbiome is increasingly recognized as a major contributor to human health and disease.

àLogical Framework  from idea generation , concept definition and planning ,all composed by getting a logical coherent  replay to :the call KBBE.2013.2.2-02

è WP3:  Human Gut Microbiome and Immune Deficiency.

Goal : The WP3 will explore the nexus between nutrient metabolism and the immune system The Gut-Microbiome advanced knowledge is essential for an healthy development of the immune system. Alterations of the gut-microbiome may lead to dys-regulation that affects the both in the gut and  in other organ’s auto-immune

  • Purpose:  introduction  and backgrounds of WP3

The innate and adaptive potential  of human immune system, represents an area of scientific need, opportunity and challenge occurs at many levels, ranging from : a)  the intestinal microbiome has the capacity to synthesize a variety of vitamins as K vitamin and some other of the group B  involved in myriad aspects of microbial and host metabolism, including endocrine signaling to direct sensing of nutrients by immune cells; b) short chain fatty acids (SCFAs) provide one of the clearest examples of how nutrient processing by the microbiota and host diet combine to shape immune responses. SCFAs are end-products of microbial fermentation of macronutrients  ( called “ pre-biotics”) , most notably plant polysaccharides that cannot be digested by humans alone because human genomes do not encode the large repertoire of enzymes (‘dining utensils’) as they are provided by the microbiome. The luminal concentration of intestinal SCFAs can be modified by the amount of fiber in the diet: this in turn affects the composition of the gut- microbiome in addition to acting as an energy source for the host. Missing such pre-biotic fermentation can be seen as a mode of specific malnutrition leading to development of disease, as  obesity and other co-morbidities and its relationship to the gut microbiome and the host immune responses .

Output :

a)     Restoring the healthy human host, a balance existing between members of the gut-microbiome, such that potential pathogenic and non-pathogenic organisms can be found in an harmonic symbiosis. The host’s immune system must properly calibrate the responses to pathogens and must differentiate indigenous and exogenous non-pathogenic organisms  to maintain the an healthy symbiosis and seems to do this  through pattern recognition receptors, which mediate the detection of bacterial antigens and activate signaling cascades that regulate the immune response.

b)     Develop research on  Immuno-modulation products as antimicrobial factors such as defensins, lysozyme and haemocidins can have a role in the restoration of microbial equilibrium. The host’s immune system must properly help to calibrate the responses to pathogens and must differentiate indigenous and exogenous non-pathogenic organisms It seems to do this  through pattern recognition receptors, which mediate the detection of bacterial antigens and activate signaling cascades that regulate the immune response.

See Figure in : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3298082/figure/F1/

 

Activities :

WP3 research in FUHONU project will explore how develop the possibility to get an higher potential for probing immune system healthy function as a preventative therapy. An expected results of WP3 research will fundamentally give a contribute to shift the paradigm of drug development for immunological diseases, exploiting as naturally appropriated diets, added with pre-biotics as well food-fortification and other functional foods evolutionarily designed, can give an impact to thwart auto-immune diseases or viceversa harness a best healthy  relationschip between gut-microbiome modulation and adaptive immune system.

Expected Results :

the WP3 in collaboration with other FUHONU WP’s would improve and verify the  interrelationships between our diets, malnutritional status, microbiomes and immune systems to prevent people from immune deficiency.

è WP4 – HUMAN GUT MICROBIOME ,METABOLIC SYNDROME AND OBESITY 

Goal :

a)     Developing more detailed knowledge of the human microbiome will yield next-generation of prevention strategies, diagnostics and therapeutics for metabolic syndrome and other  human diseses as obesity and high colesterol levels in blood stream

 

b)     Obesity  and other comorbidities :

Obesity is not only a simple overweight because  is associated with increased risk to metabolic syndrome, insulin resistance, type 2 diabetes mellitus,  hypertension  cardiovascular disease and cancer all those consequences find a relationship with  an excess of body adiposity.

c)      Advancing knowledge about the role of Diets on gut microbiome modulation to overcome obesity.

Purpose : introduction  and backgrounds of WP4

 

A number of studies have revealed that obesity has been associated with phylum-level changes in the composition of the intestinal microbiota. Increase in the relative abundance of Firmicutes (Gram positive) and reduction in the level of Bacteroidetes (Gram negative) has been observed in intestinal microbiota of obese mice and humans . However, a number of other recent studies have shown variable results with respect  of microbiota compositional changes of the personalized microbiome of obese human individuals  Thus, the relationships between the various bacterial groups and obesity still remain a matter of debate and is currently investigated in various European end International programs.

 

Infammation of Gut-barrier :Gut barrier alterations, described in animal models of obesity, probably favour inflammation. The inflammation has been related to alterations in the gut microbiota composition . For instance it is known that obesity induced by high-fat diets and the associated metabolic disorders are characterized by a state of low-grade inflammation.

Low grade inflammation is becoming accepted as key common feature among the different metabolic disorders associated with obesity (type 2 diabetes, insulin resistance, NASH, cardiovascular diseases, atherosclerosis, cancer). In turn, low grade inflammatory tone seems to constitute the link between the gut microbiota, gut barrier and innate immunity. The serotonergic system seems to be involved in these processes to a certain extent as well. Studies during the last decade have accumulated evidence that certain diets influence changes in both systems substantially. Currently there is strong support for the use of probiotics in the clinical prevention or treatment of metabolic syndrome. In fact studies on probiotics effects on microbiome variation  have known anti-inflammatory properties. However, these are most investigated in in vitro models, or on inflammation in the gut itself.

Output:

a)     Developing a systemic anti-inflammatory properties as it will be necessary to new diets approach to assure a prevention strategy to modulate microbiome in order to develop a guide to decrease in the population metabolic syndrome and  obesity in order to decrease the incidence of obesity, metabolic syndrome and type 2 diabetes is growing therefore

b)     The  WP4 research of FUHONU project  will also test the hypothesis that a new probiotic product can by effective in people with metabolic syndrome, or insulin resistance, in order to advance in the understanding how  intestinal microbiota

 

Activities :

a)     For the  goal and objectives the WP4 will collaborate to analyze the results of  a epidemiologic trial that will be realized in WP6 to favor  better nutritional conditions by the use of  specific probiotic strains to assess if the fortified diets can have a positive effect on obesity , metabolic syndrome, insulin resistance, and/or cholesterol levels.

 

b)     Besides WP4 would examine the novel ways in which the study of the nutrigenomics of the host-microbiome interactions (gutome) , including  the metabolic relationships  between gut-microbiome end mitocondria .The above more complete vision of the interaction in human metabolism needs to be articulated in a manner that recognizes ways in which nutrigenomics science can effectively personalize the diets and inform population health prevention

 

Expected results :

In conclusion the expected results of  WP4 will be to advance knowledge  of the role of diet and gut microflora in chronic disease pathogenesis, the interaction of nutrition and host genome (nutrigenomics), which never been applied in a more complete manner searching for future horizon of nutrition derived by the possibilities of Human gut Microbiome modulation in chronic disease prevention.

See :E. Ryan :http://www.intechopen.com/books/the-molecular-basis-of-plant-genetic-diversity/the-nutrigenome-and-gut-microbiome-chronic-disease-prevention-with-crop-phytochemical-diversity

WP5 : Human Gut Microbiome ,brain development and behavior

Goal :

To advance in knowledge about the ability of gut microbiota to communicate with the brain and thus modulate behavior . This “ gut-brain axis “ is an emerging as an exciting concept in health and disease that need more analysis . In particular need to be focus how the Enteric Nervous System interact   with the host Central Brain to form essential relationships that govern the Gut-microbiota homeostasis. Such homeostasis seems to be a need to get  a healthy human gut , based on a balance between the multiplicity of members of the gut-microbiome, such that ,potential pathogenic and non-pathogenic organisms can be found in an harmonic symbiosis.

Purpose : introduction  and backgrounds of WP5

The regulation of the homeostasis of the Gut-Microbiome function, both in healthy and diseases states, are fundamentally co-organized through bidirectional signals between Central and Enteric (CNS-ENS) nervous systems. CNS-ENS interactions can influence the Gut-Microbiota changes in various pathways:

1)     Indirectly via modifications of gastro intestinal motility and gut-barrier permeability

2)     Directly via signaling molecules ( neurotransmitters ,immune modulation molecules) released in the gut- barrier

3)     Via afferent innervations of vagal nerve by transmitting pain, stress, ,emotions,… that interfers with CNS-ENS  interactions.

 

Disturbances in bidirectional CNS-ENS multiple signalling interactions with Gut –Microbiome , can lead to downregulation of the homeostatic symbiosis  by producing various toxin that are released by pathogens bacteria  enhancing their  competing opportunity to metabolize  nutrients and by some biochemical arms  to expel non-pathogenic bacteria from gut-barrier surfaces. Besides “Gut hormones activity” interfere to  optimize the process of digestion and absorption of nutrients by the gut through their local effects on gastrointestinal motility and secretion altering the rate at which nutrients are delivered. Therefore the complex control made by neuro-endocrine (e,g. CNS-ENS-Hormones ) interactions constitutes  the  focal  point at which dietary intervention may promote efficient digestion and nutrient uptake of food.

Output:

a)     WP5 will develop a deeper study on Gutbrain Axis efficience,  ,starting from the importance  of microbial symbioses based on the control of neuro-endocrine interactivities ; therefore the WP5 will focus the research on the effects of dys-biosis that may be involved in the pato-psycology of acute gastrointestinal diseases states as well as in changing the humor and the normal behavior of the human host.

b)     In particular the WP5 would be oriented to develop a strategy focused to applied Nutrition towards dietary prevention of the metabolic syndrome and associated cognitive decline, emphasizing the gut-brain axis.The WP5 research includes studies in preferentially healthy subjects regarding effects of various food ingredients on metabolic risk markers and cognitive functions.

Expected results :

Bettering the Understanding about the “cross-talk” between gut-microbiome and peripheral markers of metabolism , besides will be evaluated the probable role of “taste receptors in the gut” not only to modulate appetite regulation but also  with the over-all purpose to develop knowledge for design of “anti bowel-inflammation diets” with benefits also on cognitive decline associated with metabolic disorders. Hence the WP5 of FUHONU project expectation will be essentially to obtain as result an advanced contribution able to play a significant role in the  elucidation of the intestinal Gut-microbiome with the two nervous systems interactions in order to underpin future disease prevention strategies, personalized health care regimens, and the development of novel therapeutic interventions in brain behavior.Hence the WP5 of FUHONU project expectation will be essentially to obtain as result an advanced contribution able to play a significant role in the  elucidation of the intestinal Gut-microbiome with the two nervous systems interactions in order to underpin future disease prevention strategies, personalized health care regimens, and the development of novel therapeutic interventions in brain behavior.

è WP6 – Effects of diet on Human Gut-Microbiome

Goal :

Diet factors are considered to be critical for human health promotion and prevention and play an important role in the prevention of life-style related diseases. One of the major challenges of WP6  in this context is to determine how multiple dietary factors associated  with the change from gut-microbiome  symbiosis  to dysbiosis can be  evaluated  to avoid the risks of some of the causes of metabolic and immunologic diseases. Hence  WP6 will research about those causes  as well as will develop a method of detecting gut-microbiome  modulation in the initial stage of such diseases in order to  establish a diagnostic approach that can be used to advance in prevention studies of the impact of diet factors on the human health. . Finally , a new paradigm for health prevention will be promoted as an emerging health prevention knowledge which suggests that many diseases and ailments come from  an imbalance with the gut-microbial ecology and food and lifestyle choices

Purpose : introduction  and backgrounds of WP6

 

Dysbiosis provokes mucosal infection and  immune sensitization causing bowel inflammation and cross-reactivity with bacterial antigens leads to secondary immune damage and cotokine cascades that disseminate inflammatory through different target of organs of our body and brain.

Intestinal dysbiosis altered permeability,(Leaki Gut) ,food intolletance , food allergy,Rheumatoid Arthritis, and detoxification to prevent and in some cases to reshape gut-microbiome from those diseases the WP6 would develop an epidemiological research focused on learn how gut-microbiome  symbiosis play crucial roles in the human health and viceversa how dysbiosis may be  influenced by dietary habits and changes between dietary components.

Output

a)     WP6 , develop an epidemiological trial to examine the scientific basis to get an healthy modulation by  for choosing and measuring appropriate “ biomarkers “found in blood, other body fluids, or tissues for enrich those  results :

  • a1) Assessing new approaches for prevention of metabolic syndrome and brain impairments by analyzing and evaluating specific biomarkers as indicators of metabolic processes, the function of healthy biomarkers in diet and nutrition both on health and disease ,
  • a2) Identifying the role and the level of  intake for preventing some specific nutrient deficiencies ( as nutrients (vitamin A, vitamin B12, folate, iron, and zinc and other micronutrients ) in gut microbiome health, favoring potential interactions amongst different  different stages of the life span and under different physiological states, in particular for women  , pregnancy, ageing and menstruation changes ,
  • a3) Supporting the development and evaluation of evidence-based epidemiological programs and policies to improve the knowledge in microbiome modulation through appropriated  diets and nutrition as a way to prevent and improve health.
  • a4)  Dietary prevention of dysbiosis Guidelines will be the final result of WP6 that will represent an opportunity to make that document matter  for a nutritional therapy and as  a information and teaching moment  by inserting microbiology and ecology into a diffused prevention on food and health.

BOND Project : http://www.nichd.nih.gov/global_nutrition/programs/bond/pages/about.aspx            BIO NMD Project 2010-12 : http://www.bio-nmd.eu/news/update-may-2010-full/

 http://www.bio-nmd.eu/news/m18-full-version

 

Gazzetta ufficiale – Serie Generale n. 9

 

 

Gazzetta Ufficiale

 

Sommario

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

 


LEGGE 30 novembre 2012, n. 240


Ratifica ed esecuzione dell’Accordo quadro tra l’Unione europea e i
suoi membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra,
fatto a Bruxelles il 10 maggio 2010. (13G00010)


(GU n.9 del 11-1-2013

)

 

Pag. 1

 

 

DECRETI PRESIDENZIALI

 


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 2012


Scioglimento del consiglio comunale di Bareggio e nomina del
commissario straordinario. (13A00145)


(GU n.9 del 11-1-2013

)

 

Pag. 28

 

 

 


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 2012


Scioglimento del consiglio comunale di Modugno e nomina del
commissario straordinario. (13A00146)


(GU n.9 del 11-1-2013

)

 

Pag. 29

 

 

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

 


DECRETO 14 dicembre 2012


Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 364
giorni, relativi all’emissione del 14 dicembre 2012. (13A00298)


(GU n.9 del 11-1-2013

)

 

Pag. 29

 

 

 


DECRETO 20 dicembre 2012


Aggiornamento dell’importo per la revisione di analisi di campioni,
alla competente tesoreria provinciale dello Stato. (13A00123)


(GU n.9 del 11-1-2013

)

 

Pag. 30

 

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 


DECRETO 10 dicembre 2012


Rideterminazione delle tariffe minime per le operazioni di
facchinaggio nel territorio della provincia di Varese. (13A00136)


(GU n.9 del 11-1-2013

)

 

Pag. 30

 

 

 


DECRETO 18 dicembre 2012


Rideterminazione delle tariffe minime per le operazioni di
facchinaggio nel territorio della provincia di Pescara. (13A00137)


(GU n.9 del 11-1-2013

)

 

Pag. 32

 

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 


DECRETO 10 dicembre 2012


Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica
delle capacita’ e dei comportamenti per il conseguimento della
patente di categoria AM, nonche’ delle modalita’ di esercitazione
alla guida di veicoli per i quali e’ richiesta la predetta patente.
(13A00141)


(GU n.9 del 11-1-2013

)

 

Pag. 33

 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

 


ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 3 gennaio 2013


Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro
della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al definitivo
superamento della situazione di emergenza in conseguenza degli
eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della
provincia di Messina il 1° ottobre 2009. (Ordinanza n. 35).
(13A00147)


(GU n.9 del 11-1-2013

)

 

Pag. 43

 

 

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA’

AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

 


DELIBERA 10 gennaio 2013


Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di
comunicazione politica e di parita’ di accesso ai mezzi di
informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente
della Giunta regionale e del Consiglio regionale delle regioni Lazio,
Lombardia e Molise, indette per i giorni 24 e 25 febbraio 2013.
(Delibera n. 13/13/CONS). (13A00322)


(GU n.9 del 11-1-2013

)

 

Pag. 45

 

 

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

 


COMUNICATO


Entrata in vigore dell’Accordo tra il Governo della Repubblica
Italiana e il Sovrano Militare Ordine di Malta concernente
l’aggiornamento dello Scambio di Note dell’11 gennaio del 1960 per la
regolamentazione dei reciproci rapporti bilaterali, con protocollo
attuativo dell’art. 5, fatto a Roma il 17 maggio 2012. (13A00297)


(GU n.9 del 11-1-2013

)

 

Pag. 67

 

 

MINISTERO DELLA DIFESA

 


COMUNICATO


Concessione di ricompense al valore e al merito dell’Arma dei
Carabinieri (13A00144)


(GU n.9 del 11-1-2013

)

 

Pag. 67

 

 

SUPPLEMENTI ORDINARI

 


TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179


Ripubblicazione del testo del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
(pubblicato nel supplemento ordinario n. 194/L alla Gazzetta
Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245), coordinato con la legge di
conversione 17 dicembre 2012, n. 221 (pubblicato nel supplemento
ordinario n. 208/L alla Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 2012, n. 294),
recante: «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.».
(13A00321)


(GU n.9 del 11-1-2013

– Suppl. Ordinario

n. 4
)

 

 

 

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

 


COMUNICATO


Conto riassuntivo del Tesoro al 30 settembre 2012 – Situazione del
bilancio dello Stato e situazione trimestrale dei debiti pubblici.
(12A11721)


(GU n.9 del 11-1-2013

– Suppl. Straordinario

n. 1
)

 

 

Rassegna Stampa 11 gennaio 2013

IN PRIMO PIANO

 
   
Corriere della Sera  del  11-01-2013  
SCUOLA: ARRIVARE A UN’AGENDA COMUNE – INTERVENTI & REPLICHE (E.Ugolini) [solo_testo] pag. 49  
Avvenire  del  11-01-2013  
CONCORSO SCUOLA, GLI “SCRITTI” A FEBBRAIO [solo_testo] pag. 13  
la Repubblica  del  11-01-2013  
ARRIVA LA SCUOLA DEGLI STUDENTI-ATLETI ISCRIZIONI AL VIA IN CENTO LICEI SPORTIVI (S.Intravaia) [solo_testo] pag. 21  
la Repubblica  del  11-01-2013  
L’ABBANDONO DELLA RICERCA (A.Prosperi) [solo_testo] pag. 32  
   

MINISTRO

 
   
il Giornale  del  11-01-2013  
MONTI MINACCIA: “SE PERDO L’ITALIA ARRETRA” (R.Scafuri) [solo_testo] pag. 7  
Avvenire  del  11-01-2013  
TENSIONE SULLE LISTE MONTI, OGGI IL VIA LIBERA (A.Picariello) [solo_testo] pag. 10  
Il Fatto Quotidiano  del  11-01-2013  
MONTI VUOLE CONTARE IN LOMBARDIA MA NO CHIUDE LE LISTE (S.Feltri) [solo_testo] pag. 5  
L’Unita’  del  11-01-2013  
TENSIONI SULLE LISTE, SLITTA LA PRESENTAZIONE (A.Carugati) [solo_testo] pag. 9  
Torino Cronacaqui  del  11-01-2013  
L’INGEGNERE CORTEGGIATO DA MONTI [solo_testo] pag. 9  
l’Espresso  del  17-01-2013  
PROFESSORI CONTRO MINISTRO (F.Sironi) [solo_testo] pag. 48/49  
   

MINISTERO

 
   
Il Tirreno  del  11-01-2013  
IL MINISTERO: SCUOLE PRONTE PER L’ISCRIZIONE ON-LINE [solo_testo] pag. 6  
il Giorno – ed. Monza-Brianza  del  11-01-2013  
ISCRIZIONE DIGITALE PER TUTTI GENITORI SCETTICI,CHE COMPLICAZIONE (C.Bertolini) [solo_testo] pag. 6  
il Giorno – ed. Monza-Brianza  del  11-01-2013  
CHIEDIAMO DI PIU’,ON LINE REGISTRO E PAGELLA (C.Bertolini) [solo_testo] pag. 7  
il Giorno – ed. Monza-Brianza  del  11-01-2013  
PRESIDI PRONTI “COSI’ SI ELIMINA LA CARTA” (C.Bertolini) [solo_testo] pag. 7  
il Giornale di Napoli  del  11-01-2013  
CONCORSONE SCUOLA, MARTEDI’ IL CALENDARIO DEGLI ORALI [solo_testo] pag. 5  
il Manifesto  del  11-01-2013  
CARO ANTONIO INGROIA, LA SCUOLA PUBBLICA ENTRI IN PARLAMENTO [solo_testo] pag. 14  
L’Unita’  del  11-01-2013  
VALUTAZIONE SI’ MA NEL RISPETTO DELLA SCUOLA DELL’AUTONOMIA (A.Ranieri) [solo_testo] pag. 16  
Corriere della Sera – ed. Milano  del  11-01-2013  
UNA SCUOLA SERIA IN AGENDA INCENTIVI PER IL PROF “UNICO” (G.Tesorio) [solo_testo] pag. 9  
Sette (Corriere della Sera)  del  11-01-2013  
UNA RETE DI DOMANDE (G.Pacchiano) [solo_testo] pag. 97  
Corriere della Sera  del  11-01-2013  
LA NUOVA EDUCAZIONE NEL MONDO VIRTUALE (M.Gaggi) [solo_testo] pag. 49  
il Tempo  del  11-01-2013  
GIOVANI SOLO DAVANTI AI RISCHI DI INTERNET (A.Acali) [solo_testo] pag. 11  
Corriere Mercantile – Ed. Levante  del  11-01-2013  
CASO CELLA: I FILMATI IN AULA (M.Bordoni) [solo_testo] pag. 7  
La Repubblica – Cronaca di Roma  del  11-01-2013  
SCUOLA, E’ ANCORA EMERGENZA FONDI “STOP AI CORSI DI RECUPERO POMERIDIANI’ (S.Grattoggi) [solo_testo] pag. 8  
Libero Quotidiano – Ed. Milano  del  11-01-2013  
PRESERVATIVI GRATIS NELLE SCUOLE SUPERIORI LA PROVINCIA APPROVA LA MOZIONE PD [solo_testo] pag. 41  
l’Osservatore Romano  del  11-01-2013  
CON IL 2013 RIPARTE IL PROGETTO “QUOTIDIANO IN CLASSE” [solo_testo] pag. 4  
la Stampa  del  11-01-2013  
IL FIGLIO DEL PRESIDE (M.Gramellini) [solo_testo] pag. 1  
la Repubblica  del  11-01-2013  
LA RAGAZZA (TROPPO) PERFETTA – ANGELO AQUARO (A.Aquaro) [solo_testo] pag. 35/37  
il Mondo  del  18-01-2013  
C’E’ UN DOPO MONTI PER LA BOCCONI? (F.Sottocornola) [solo_testo] pag. 20/21  
Sette (Corriere della Sera)  del  11-01-2013  
ITALIANS-IL PROFESSORE VA CONTROLLATO SU TWITTER (G.Mauro/B.Severgnini) [solo_testo] pag. 9  
la Repubblica  del  11-01-2013  
SE TRA LOMBROSO E LA CALABRIA SCOPPIA LA BATTAGLIADEL TESCHIO (M.Crosetti) [solo_testo] pag. 1  
Corriere della Sera  del  11-01-2013  
SE IL GELATO VA ALL’UNIVERSITA’ (M.Fiaschetti) [solo_testo] pag. 43  
il Giornale di Napoli  del  11-01-2013  
ANCHE IL CONSERVATORIO LASCIA ROMEO (C.Sparavigna) [solo_testo] pag. 5  
Corriere della Sera  del  11-01-2013  
RETTE SALATE E ISCRIZIONI IN CALO IL MITO IN BILICO DEI COLLEGE AMERICANI (M.Gaggi) [solo_testo] pag. 29  
il Sole 24 Ore  del  11-01-2013  
IIT GENOVA: L’IDEA DIVENTA BUSINESS (R.De forcade) [solo_testo] pag. 32  
Corriere della Sera  del  11-01-2013  
LE OCCASIONI DELLA SETTIMANA- 29 POSTI DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO [solo_testo] pag. 39  
l’Espresso  del  17-01-2013  
FARE A MENO DELLE CAVIE (V.Murelli) [solo_testo] pag. 90/93  
   

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SOCIETÀ

 
   
la Repubblica  del  11-01-2013
DRAGHI: “ECONOMIA ANCORA DEBOLE MA RIPRESA ALLA FINE DEL 2013” SPREAD SOTTO QUOTA 260, ASTA BOT OK (E.Polidori) [solo_testo] pag. 12/13
il Sole 24 Ore  del  11-01-2013  
LIBERTA’ ECONOMICA, L’ITALIA RISALE (V.Da rold) [solo_testo] pag. 6  
Italia Oggi  del  11-01-2013  
APPALTI P.A., REQUISITI ONLINE (D.Capobianco) [solo_testo] pag. 37  
Italia Oggi  del  11-01-2013  
TRASPARENZA, GLI ENTI LATITANO (M.Barbero) [solo_testo] pag. 33  
il Sole 24 Ore  del  11-01-2013  
SINDACI AL TAR CONTRO IL GOVERNO PER I TAGLI EXTRADA 760 MILIONI (G.Trovati) [solo_testo] pag. 16  
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A cura di Giuseppe Colella e Federico Bandi

 

 
   

Sentenza Consiglio di Stato 11 gennaio 2013, n.110

N. 00110/2013REG.PROV.COLL.

N. 06251/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 6251 del 2012, proposto da: omissis rappresentati e difesi dagli avv. Antonio Pompilio e Olivia Polimanti, con domicilio eletto presso Olivia Polimanti in Roma, via Taro, n. 25;

contro

REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentata e difesa dall’avv. omissis, con domicilio eletto presso omissis in Roma, via Ottaviano, n. 9;

nei confronti di

PROVINCIA DI COSENZA, in persona del Presidente della Giunta provinciale in carica; COMUNE DI CASTROVILLARI, in persona del sindaco in carica; omissis tutti non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. CALABRIA – CATANZARO :SEZIONE II n. 529 del 25 maggio 2012, resa tra le parti, concernente piano di dimensionamento scolastico della Città di Castrovillari;

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Calabria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2012 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati A. Pompilio e G. Pungi, su delega di D. De Nobili;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

FATTO

I. Con ricorso giurisdizionale notificato tra il 10 ed il 13 aprile 2012, i signori omissis, tutti in proprio e quali genitori di alunni delle (ex) scuole primarie S.S. Medici e De Nicola, hanno chiesto al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria l’annullamento: a) della delibera della Giunta regionale della Calabria n. 47 del 10 febbraio 1992, avente ad oggetto “Piano di riorganizzazione e di razionalizzazione della rete scolastica e della programmazione dell’offerta formativa della Regione Calabria a.s. 2012/2013 e nomina commissario ad acta”, nonché, per quanto di ragione, della successiva deliberazione n. 64 del 16 febbraio 2012, avente ad oggetto “Integrazione delibera di Giunta regionale n. 47 del 10 febbraio 2012 ad oggetto: Piano di riorganizzazione e di razionalizzazione della rete scolastica e della programmazione dell’offerta formativa della Regione Calabria a.s. 2012/2013; presa d’atto della deliberazione del Commissario ad acta n. 3 del 14 febbraio 2012 per adempimenti Provincia di Reggio Calabria”, entrambe nella parte concernente il dimensionamento scolastico della città di Castrovillari; b) della delibera consiliare n. 31 del 2 dicembre 2011 della Provincia di Cosenza, avente ad oggetto “Piano di dimensionamento: Programma territoriale della rete scolastica e dell’offerta formativa a.s. 2012/2013”, pure nella parte concernente il dimensionamento scolastico della città di Castrovillari; c) della delibera della Giunta municipale di Castrovillari n. 181 del 25 ottobre 2011, avente ad oggetto “Piano di dimensionamento scolastico – Costituzione istituti comprensivi – Proposta della Giunta comunale”; d) dell’atto/proposta dei dirigenti scolastici del 20 ottobre 2011; e) in quanto lesiva, della delibera della Giunta municipale del Comune di Castrovillari n. 48 del 6 aprile 2012, avente ad oggetto “Piano di dimensionamento scolastico – Costituzione istituti comprensivi – Richiesta sospensione per un anno – Atto d’indirizzo”; f) di ogni altro atto presupposto, conseguente, connesso o comunque collegato.

A sostegno dell’impugnativa i ricorrenti hanno dedotto:

1) “Eccesso di potere per carenza del presupposto. Violazione dell’art. 3 della L. 241/90. Eccesso di potere per contraddittorietà/tautologia della motivazione. Eccesso di potere per carenza e/o difetto di istruttoria, per travisamento dei fatti. Eccesso di potere per sviamento del fine. Eccesso di potere per illogicità e violazione del principio di proporzionalità. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 L. 23/96. Violazione e falsa applicazione del DPR 81/2009 artt. 3, 4, 9, 10, 11, del D.M. 18/12/1975 e del D.m. 26/08/92. Violazione e falsa applicazione della deliberazione n. 48 del 04/08/2010 e degli indirizzi regionali per la programmazione della rete scolastica. Eccesso di potere per contraddittorietà tra atti. Violazione dell’art. 3 L. 241/1990. Violazione e falsa applicazione della circolare n. AOODGPER 10309 e delle direttive della Conferenza delle regioni. Eccesso di potere per violazione del legittimo affidamento”: l’impugnato piano di dimensionamento regionale, come proposto dal Comune di Castrovillari e adottato dalla Provincia di Cosenza, aveva omesso di tener conto dei puntuali criteri regionali in materia, non conteneva alcuna motivazione in ordine alla sua necessarietà ed indilazionabilità per il riequilibrio e la sistemazione degli assetti preesistenti ed era fondato esclusivamente su di un mero criterio aritmetico, senza considerare la idoneità degli edifici in cui sarebbero state allocate le classi degli istituti accorpati (anche in ragione degli ambiti di età della popolazione scolastica interessata, della promiscuità che si sarebbe creata tra alunni di età assolutamente diversificata tra di loro e delle esigenze logicistico – organizzative del tutto disomogenee) ed i relativi requisiti standard (anche sotto il profilo igienico – funzionale); ciò tanto più che lo stesso Comune di Castrovillari, resosi evidentemente conto di tali macroscopiche problematiche, inizialmente sottovalutate e affrontate in modo approssimativo, senza il dovuto approfondimento istruttorio, con la delibera n. 48 del 5 aprile 2012 aveva chiesto la sospensione per un anno del piano di dimensionamento scolastico;

2) “Illegittimità derivata. Eccesso di potere. Violazione norme procedimentali. Eccesso di potere per contraddittorietà dei provvedimenti”: il ravvedimento del Comune di Castrovillari contenuto nella ricordata delibera n. 48 del 5 aprile 2012 privava di qualsiasi sostegno e fondamento l’impugnata deliberazione regionale;

3) “Violazione dell’art. 3 legge 241/90. Eccesso di potere. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Sviamento di potere. Violazione e falsa applicazione del DPR 81/2009. Eccesso di potere per omissione”: ulteriore riprova del criterio meramente aritmetico posto inammissibilmente a fondamento del nuovo piano di dimensionamento scolastico era la pacifica circostanza che gli alunni con disabilità, frequentati le scuole da accorpare, erano stati considerati unitariamente, quale “gruppo”, cioè quale mera entità numerica, nel piano comunale e nessuna considerazione della loro effettiva esistenza era dato riscontrare dall’esame degli atti provinciale e regionale;

4) “Violazione dell’art. 3 legge 241/90. Eccesso di potere. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Sviamento di potere per violazione del principio di proporzionalità”: lo smembramento degli istituti esistenti per dare vita agli istituti comprensivi appariva giustificato dal mantenimento delle figure dei dirigenti scolastici e dai livelli occupazionali del personale docente e non docente, finalità che non solo non sembravano essere effettivamente conseguite, per quanto potevano essere raggiunte anche con una composizione degli istituti comprensivi diversa da quella prevista negli atti impugnati;

5) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 2, e 1, comma 2, del d.p.r. 23 giugno 1998 n. 233; violazione dell’art. 97 Cost. Violazione del principio di ragionevolezza. Eccesso di potere per travisamento, illogicità, carenza dei presupposti e di motivazione”: il provvedimento di aggregazione non aveva minimamente tenuto conto dei diversi percorsi didattici e formativi delle scuole accorpate;

6) “Violazione dell’art. 139 della L. 112/1998 e delle linee guida regionali. Violazione di norme procedurali. Eccesso di potere per difetto di istruttoria”: la modifica del piano di dimensionamento non aveva seguito il suo specifico iter formativo, non essendo state in particolare sentite nella conferenza provinciale le organizzazioni sindacali e le comunità montane;

7) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 52 del TU 267/2000. Violazione e falsa applicazione dell’art. 139 L.R 34/2002. Incompetenza”: i piani di dimensionamento scolastico, quali atti programmatici, rientravano nella competenza degli organi consiliari ed invece nel caso di specie, quanto alla Regione Calabria e alla Provincia di Cosenza, erano stati in ammissibilmente adottati dai relativi organi esecutivi (la giunta).

II. L’adito tribunale, sez. II, nella resistenza della Regione Calabria e della Provincia di Cosenza, con la sentenza n. 529 del 25 maggio 2012, assunta ai sensi dell’art. 60 c.p.a. all’udienza in camera di consiglio fissata per la delibazione dell’istanza cautelare di sospensione degli effetti degli atti impugnati, ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di interesse, osservando che “…i ricorrenti non danno indicazione alcuna in ordine all’esistenza di un proprio interesse personale, diretto, concreto ed attuale all’impugnazione degli atti avverso i quali è stato proposto ricorso, limitandosi a richiamare, in relazione, peraltro, all’istanza cautelare, un generico pericolo alla sicurezza fisica, alla tutela della personalità ed al diritto all’istruzione connesso alla smembramento conseguente alla creazione degli istituti comprensivi…in assenza di qualsiasi indicazione in ordine al concreto carattere lesivo degli atti impugnati”.

III. I sigg. omissis, già originari ricorrenti, con rituale e tempestivo atto di appello hanno chiesto la riforma della predetta sentenza, deducendone innanzitutto l’assoluta erroneità per la frettolosa ed inopinata declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado e riproponendo tutti i motivi di censura ivi spiegati, non mancando di sottolineare peraltro che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 417 del 2012 aveva annullato la normativa su cui si fondava l’impugnato piano di dimensionamento scolastico.

Ha resistito al gravame la sola Regione Calabria che ne ha chiesto il rigetto, sottolineando in particolare la correttezza della sentenza impugnata, non essendo stata fornita neppure in appello alcuna prova degli asseriti effetti pregiudizievoli derivanti agli interessati dai provvedimenti impugnati, nonché l’infondatezza dei motivi di censura anche alla luce della invocata sentenza della Corte Costituzionale n. 417 del 1992, stante la discrezionalità dell’amministrazione regionale nel decidere la istituzione degli istituti comprensivi.

IV. Con ordinanza n. 3691 del 12 settembre 2012 la Quinta Sezione del Consiglio di Stato, in accoglimento della domanda cautelare avanzata dagli appellanti, ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata, avendo rilevato che “…all’esame proprio della fase cautelare, l’appello appare assistito dal necessario fumus boni iuris, sia quanto al profilo della sussistenza dell’interesse a ricorrere, sia quanto alla sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale, a seguito della sentenza 7 giugno 2012, n. 147, del comma 4 dell’art. 19 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, che costituisce il presupposto normativo dell’impugnato piano di dimensionamento scolastico della città di Castrovillari”.

Con la predetta ordinanza è stata anche fissata l’udienza di discussione del merito del ricorso per il 12 marzo 2013.

V. Con istanza depositata il 13 settembre 2012 gli appellanti hanno proposto istanza di correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 3691 del 12 settembre 2012, sul presupposto che quest’ultima, pur sospendendo la sentenza impugnata (recante una mera pronuncia processuale), non contenesse alcuna statuizione circa la sospensione dei provvedimenti impugnati in primo grado.

All’udienza in camera di consiglio del 9 ottobre 2012, su richiesta delle parti è stata disposta l’anticipazione dell’udienza di trattazione del merito, già fissata per il 12 marzo 2013, al 18 dicembre 2012, in ragione della delicatezza e rilevanza degli interessi, pubblici e privati, coinvolti.

VI. Alla pubblica udienza del 18 dicembre 2012, dopo la rituale discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

VII. E’ fondato e merita accoglimento il primo motivo di gravame, con cui gli appellanti hanno sostenuto l’erroneità della declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado per l’asserita mancata prova dell’esistenza di un proprio interesse personale, diretto, concreto ed attuale all’annullamento degli atti impugnati, dei quali non sarebbe mancata qualsiasi indicazione del carattere lesivo.

E’ stato rilevato (C.d.S., sez. VI, 13 aprile 2010, n. 2054; 16 febbraio 2007, n. 661; 21 febbraio 2001, n. 896; 3 aprile 2001, n. 1958; 8 ottobre 1992, n. 735) che gli atti di fusione, scissione o soppressione degli istituti scolastici sono espressioni della potestà autoorganizzatoria dell’amministrazione, capaci pertanto di esplicare sul piano fattuale effetti sia sugli alunni, quali diretti fruitori del servizio scolastico, sia sui soggetti (personale docente e non docente) che opera nell’ambito della scuola, così che deve ammettersi l’esistenza in capo a tali soggetti di una posizione legittimante la impugnazione dei predetti atti ogni qualvolta se ne prospetti l’incidenza sulla qualità del servizio in relazione ai requisiti di dimensione ottimale dell’istituto in base a prestabiliti parametri normativi fatti propri dagli atti di indirizzo a livello locale.

Applicando tali principi al caso di specie, posto che non è stata minimamente contestata la qualità dei ricorrenti di genitori di alunni frequentanti rispettivamente la scuola primaria “S.S. Medici” e secondaria di I° grado “De Nicola” (sez. D – E – G), oggetto di accorpamento nel nuovo istituto comprensivo n. 2 (qualità peraltro provata con apposite certificazioni prodotte già nel primo grado di giudizio), non può negarsi che gli impugnati atti di dimensionamento scolastico, nel prevedere, quanto alla città di Castrovillari, la creazione dell’istituto comprensivo n. 2 mediante accorpamento di varie scuole tra cui, per quanto qui interessa, la scuola primaria “S.S. Medici” e quella secondaria di I° grado “De Nicola” (sezioni D – E – G), sono effettivamente lesivi delle posizioni giuridiche degli alunni (e dei genitori esercenti nei loro confronti la relativa potestà), quali fruitori del servizio scolastico, in quanto direttamente incidenti sulla qualità del servizio scolastico, come non implausibilmente prospettato con riferimento, tra l’altro, alla contestata idoneità dell’edificio chiamato ad ospitare il nuovo istituto, alla disomogeneità della popolazione scolastica comprendente indistintamente bambini della scuola primaria ed adolescenti della scuola secondaria di I° grado (con diverse esigenze anche dal punto di vista logistico e igienico – funzionale, asseritamente non apprezzate in modo esauriente e approfondito) ed alla omessa considerazione della diversità dei percorsi didattici e formativi delle scuole da accorpare.

Non può infatti considerarsi del tutto irrilevante per gli utenti del servizio scolastico, ed in particolare per le famiglie degli alunni, soprattutto se appartenenti alla scuola primaria o secondaria di primo grado, il contesto strutturale, logistico e funzionale nel quale il servizio scolastico viene effettivamente reso e conseguentemente la logicità e la ragionevolezza (quanto meno sotto il profilo della adeguata istruttoria e della puntuale motivazione) delle scelte organizzatorie: pertanto, indipendentemente dalla fondatezza dai vizi di legittimità da cui sarebbero affetti gli atti impugnati (secondo le tesi dei ricorrenti), essi sono da considerarsi effettivamente lesivi, sussistendo la concretezza e l’attualità dell’interesse alla loro eliminazione, quanto meno al fine della corretta riedizione del predetto potere organizzatorio (ferma ovviamente la verifica giurisdizionale della fondatezza di tali prospettati vizi).

Deve del resto ricordarsi che nel processo amministrativo l’interesse ad agire deve essere verificato con esclusivo riferimento all’oggetto del giudizio ed al contenuto della domanda giudiziale proposta, alla luce di quelle che son le naturali conseguenze della pronuncia giurisdizionale, senza avere riguardo alle eventuali determinazioni future, assumibili in via autonoma dall’amministrazione in attuazione dei principi contenti nella sentenza (C.d.S., sez. V, 6 luglio 2012, n. 3955), dovendo tenersi conto dell’idoneità del provvedimento richiesto al giudice per eliminare la dedotta situazione lesiva.

VIII. L’accoglimento dell’esaminato motivo di gravame impone alla Sezione lo scrutinio dei motivi di censura appuntati nei confronti degli atti impugnati col ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

VIII.1. Deve essere innanzitutto esaminato, per priorità logico – giuridica, il settimo motivo di censura, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 52 del TU 267/2000. Violazione e falsa applicazione dell’art. 139 L.R 34/2002. Incompetenza”, con cui gli interessati, assumendo che i piani di dimensionamento scolastico sono atti di natura programmatica, hanno sostenuto che gli stessi appartengono alla competenza degli organi consiliari, con conseguente illegittimità per incompetenza delle delibere giunta regionale n. 47 del 10 febbraio 2012 (e n. 64 del 16 febbraio 2012) e della Giunta del Comune di Castrovillari n. 181 del 25 ottobre 2011.

Il motivo non è fondato.

VIII.1.1. L’articolo 139 della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 (recante “Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali”), disciplinando proprio la “programmazione della rete scolastica”, affida, secondo quanto dispone il comma 1, al Consiglio regionale il compito di formulare “indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali e l’organizzazione della rete scolastica, sulla base dei criteri e dei parametri nazionali”, rinviando poi alla generale competenza della Regione l’approvazione dei piani di organizzazione della rete scolastica redatti ed approvati dalle province.

Secondo la stessa formulazione letterale della ricordata disposizione non può ragionevolmente dubitarsi della legittimità delle ricordate delibere della giunta regionale n. n. 47 del 10 febbraio 2012 e n. 64 del 16 febbraio 2012, sotto il profilo della competenza ad adottarle, in quanto esse, prendendo atto dei piani di dimensionamento scolastico delle competenti province ed approvando il Piano di organizzazione della rete scolastica e della Programmazione dell’offerta formativa della Regione Calabria come risultante dai singoli piani provinciali, lungi dal contenere o formulare indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali, costituiscono attuazione (anche sotto forma di verifica dell’effettiva e coerente applicazione da parte delle province, ai sensi del terzo comma dell’art. 139 della ricordata legge regionale 12 agosto 2002, n. 34) degli indirizzi formulati dal consiglio regionale con la delibera n. 48 del 4 agosto 2010 (avente ad oggetto “Indirizzi regionali per la programmazione della rete scolastica regionale e dell’offerta formativa della Regione Calabria per il quinquennio a.s. 2011/2012 – 2015/2016”).

VIII.1.2. Ugualmente infondata è la censura di incompetenza rivolta nei confronti della delibera della Giunta comunale di Castrovillari n. 181 del 25 ottobre 2011, avente ad oggetto “Piano di dimensionamento scolastico. Costituzione istituti comprensivi. Proposta della Giunta Comunale”.

E’ sufficiente al riguardo rilevare che “l’istituzione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione” è compito, per un verso, rimesso, ai sensi del comma 1 dell’articolo 139 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 132 (“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”), in via generale ai comuni, non rientrante in alcuna delle specifiche e tassative attribuzioni consiliari delineate dall’invocato art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Peraltro non può non evidenziarsi che nel caso di specie l’impugnata delibera della Giunta municipale, come si ricava dalla sua stessa lettura, non costituisce neppure atto latamente programmatico, ponendosi come mero atto attuativo delle disposizioni contenute nel richiamato articolo 19, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”), convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

VIII.2. Posta la legittima adozione, sotto il profilo della competenza, dei provvedimenti impugnati, occorre ora esaminare l’incidenza sugli stessi della sentenza della Corte Costituzionale n. 147 del 7 giugno 2012, intervenuta nelle more del giudizio, come dedotto dagli appellanti con apposito mezzo di gravame.

VIII.2.1. Detta sentenza ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 4 dell’art. 19 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazione dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quale così disponeva:

“Per garantire un processo di continuità didattica nell’ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall’anno scolastico 2011 – 2012 la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti comprensivi per acquisire l’autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche”.

Secondo il giudice delle leggi, infatti, la predetta norma “…contiene due previsioni, strettamente connesse: l’obbligatoria ed immediata costituzione di istituti comprensivi, mediante l’aggregazione della scuola d’infanzia, della scuola primaria e di quella secondaria di primo grado, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche costituite separatamente, e la definizione della soglia numerica di 1.000 alunni che gli istituti comprensivi devono raggiungere per acquisire l’autonomia…”, e, pur prescindendo “…da un certo margine di ambiguità perché, mentre impone l’aggregazione delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, in istituti comprensivi, non esclude la possibilità di soppressioni pure e semplici, cioè di soppressioni che non prevedano contestuali aggregazioni”, essa “…incide direttamente sulla rete scolastica e sul dimensionamento degli istituti, materia che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 200 del 2009, n. 235 del 2010 e n. 92 del 2011), non può ricondursi nell’ambito delle norme generali sull’istruzione e va, invece, ricompresa nella competenza concorrente relativa all’istruzione…”.

D’altronde, sempre secondo il giudice delle leggi, il dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche è di spettanza regionale, mentre appartiene alla competenza statale la determinazione dei principi fondamentali e la norma in esame non ne contiene, possedendo “…il carattere di intervento di dettaglio nel dimensionamento della rete scolastica…” che “emerge, con ancora maggiore evidenza, dalla seconda parte del comma 4, relativa alla soglia minima di alunni che gli istituti comprensivi devono raggiungere per ottenere l’autonomia: in tal modo lo Stato stabilisce alcune soglie rigide le quali escludono in toto le Regioni da qualsiasi possibilità di decisione, imponendo un dato numerico preciso sul quale le Regioni non possono in alcun modo intervenire…”.

E’ stato poi ulteriormente ribadito che la preordinazione dei criteri volti all’attuazione del dimensionamento delle istituzioni scolastiche ha una diretta ed immediata incidenza su situazioni strettamente legate alle varie realtà territoriali e alle connesse esigenze socio – economiche di ciascun territorio, che ben possono e devono essere apprezzate in sede regionale, con la precisazione che non possono venire in rilievo aspetti che ridondino sulla qualità dell’offerta formativa e sulla didattica (cfr. Corte Costituzionale n. 200 del 2009), aggiungendosi che, per sottrarre la norma in esame al delineato giudizio di incostituzionalità, non può invocarsi la c.d. “ragion fiscale”, atteso che “…, pur perseguendo la disposizione in esame – come si è detto – evidenti finalità di contenimento della spesa pubblica resta pur sempre il fatto che anche tale titolo consente allo Stato soltanto di dettare principi fondamentali, e non anche norme di dettaglio; e, secondo la giurisprudenza di questa Corte <norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli enti locali possono qualificarsi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica alla seguente duplice condizione: in primo luogo, che si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della medesima, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente; in secondo luogo, che non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi > (sentenza n. 326 del 2010)”.

VIII.2.2. Ciò ricordato, occorre rilevare che tutte le delibere impugnate con il ricorso introduttivo del presente giudizio costituiscono espressa attuazione della disposizione dichiarata incostituzionale.

Infatti la delibera della Giunta comunale di Castrovillari n. 181 del 25 ottobre 2011, sia nelle premesse che nel dispositivo, richiama la predetta disposizione e proprio sul presupposto della sua immediata e diretta cogenza (che modifica sia l’assetto organizzativo che i parametri previsti dall’art. 2, commi 2 e 3, del D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233) istituisce i tre istituti comprensivi, così ridefinendo l’assetto organizzativo delle istituzioni scolastiche presenti sul suo territorio per rendere operante il nuovo piano di dimensionamento scolastico a partire dall’anno scolastico 2012/2013.

Ugualmente è a dirsi per la delibera del consiglio provinciale di Cosenza n.31 del 2 dicembre 2011.

Anche la delibera della Giunta regionale n. 47 del 10 febbraio 2012 (integrata dalla successiva delibera n. 64 del 16 febbraio 2012), costituisce attuazione dell’articolo 19, comma 4, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, prendendo essa espressamente atto dei piani di dimensionamento scolastico a tal fine predisposti dalle province e approvando poi il Piano di organizzazione della rete scolastica ed il Piano dell’offerta formativa, quale risultante dei singoli piani provinciali; né a fondamento di tale atto di approvazione è stata minimamente richiamata un’esigenza diversa da quella di dare puntuale attuazione alla ricordata normativa statale (al di là di ogni ragionevole dubbio indicata espressamente nelle ricordate delibere della Giunta comunale di Castrovillari e della Provincia di Cosenza.

VIII.3. Poiché in base al combinato disposto dell’art. 136 della Costituzione e dell’art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma di legge determina la cessazione della sua efficacia erga omnes ed impedisce, dopo la pubblicazione della sentenza, che essa possa essere applicata ai rapporti, in relazione ai quali la norma dichiarata incostituzionale risulti anche rilevanti, stante l’effetto retroattivo dell’annullamento escluso solo per i c.d. rapporti esauriti (tra le più recenti, C.d.S., sez. III, 14 marzo 2012, n. 1429; Cass. Civ., 6 maggio 2010, n. 10958), la ricordata declaratoria di illegittimità costituzionale del più volte citato comma 4, dell’articolo 19 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, travolge gli atti impugnati, privandoli del loro fondamento normativo.

IX. Alla stregua delle osservazioni svolte l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, devono essere annullati gli atti impugnati in primo grado nei limiti dell’interesse degli appellanti.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello proposto dai signori omissis avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sez. II, n. 529 del 25 maggio 2012, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della stessa, accoglie il ricorso proposto in primo grado ed annulla gli atti impugnati.

Condanna la Regione Calabria al pagamento in favore degli appellanti delle spese del presente grado di giudizio liquidate complessivamente in €. 6.800,00 (seimilaottocento euro), €. 400 (quattrocento) per ognuno degli appellanti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:

omissis, Presidente

omissis, Consigliere, Estensore

omissis, Consigliere

omissis, Consigliere

omissis, Consigliere

 

 

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Nota 11 gennaio 2013, Prot. MIURDGOS n. 185

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER L’ISTRUZIONE

DIREZIONE GENERALE ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER L’AUTONOMIA SCOLASTICA

UFFICIO II

 

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

Al Sovrintendente agli Studi per la Regione Autonoma della Valle d’Aosta

Al Sovrintendente Scolasticoper la Provincia Autonoma di Bolzano

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione per la Provincia Autonoma di Trento

All’Intendente Scolastico per le scuole delle località ladine di Bolzano

All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca di Bolzano

 

Oggetto: Certamen Classicum Hirpinum – Quinta edizione. Differimento data presentazione delle domande di partecipazione.

 

Si comunica che la data di consegna delle domande di partecipazione al Certamen Classicum Hirpinum del 31 gennaio 2013 viene differita al 28 febbraio 2013.

 

Il Direttore Generale

Carmela PALUMBO