IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
E
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69, che ha istituito il
sistema dell'Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS);
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 «Attuazione
delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui
alla legge 14 febbraio 2003, n. 30», e successive modificazioni ed
integrazioni, e, in particolare, l'art. 50;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 «Definizione
delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla
formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 28
marzo 2003, n. 53»;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 «Definizione
delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma
dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive
modificazioni, recante «Norme generali e livelli essenziali delle
prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di
istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo
2003, n. 53»;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 «Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 622, che
prevede l'innalzamento a dieci anni dell'obbligo di istruzione, come
modificata dall'art. 64, comma 4-bis, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto
2008, n. 133;
Vista la medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma
631, che ha previsto la riorganizzazione del predetto sistema
dell'IFTS;
Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante disposizioni in
materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di
raccordo tra la scuola e le universita';
Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, nella legge 2 aprile 2007, n. 40, contenente, all'art.
13, disposizioni urgenti in materia di istruzione
tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica,
con particolare riferimento al comma 1- quinquies;
Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, relativo alle
norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione
universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica,
per il raccordo tra la scuola, le universita' e le istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' per la
valorizzazione della qualita' dei risultati scolastici degli studenti
ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso
programmato di cui all'art. 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a
norma dell'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11
gennaio 2007, n. 1;
Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22, relativo alla
definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni
e al lavoro, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 11 gennaio
2007, n. 1;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia» e, in particolare, l'art. 46;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia
di organizzazione delle universita', di personale accademico e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario e, in particolare, l'art. 3,
comma 2 e l'art. 14, comma 3;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 «Testo unico
dell'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, della legge 24
dicembre 2007, n. 247»;
Visto l'art. 52 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35,
recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di
sviluppo;
Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante disposizioni in
materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di
crescita;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275 «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo
1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.
81, recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il
razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai
sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n.
133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
87 «Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti
professionali ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» e,
in particolare, l'art. 2, comma 4;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
88 «Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti
tecnici ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», e in
particolare, l'art. 2, comma 4;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
89 «Regolamento recante «Revisione dell'assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'art. 64, comma 4,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6
agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25
gennaio 2008, recante «Linee guida per la riorganizzazione del
Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la
costituzione degli istituti tecnici superiori» e, in particolare,
l'art. 4, comma 3, e l'art. 8, comma 2, che rimandano ad un decreto
adottato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, la determinazione dei diplomi di tecnico superiore e dei
certificati di specializzazione tecnica superiore con l'indicazione
delle figure di riferimento a livello nazionale, dei relativi
standard delle competenze, delle modalita' di verifica finale delle
competenze acquisite e della relativa certificazione;
Visto il decreto interministeriale 31 ottobre 2000, n. 436, con il
quale e' stato emanato il regolamento recante norme di attuazione del
sopracitato art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto
2007, n. 139 «Regolamento recante norme in materia di adempimento
dell'obbligo di istruzione», ai sensi dell'art. 1, comma 622, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede, tra l'altro, all'art. 2,
comma 2, «l'equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto
dell'identita' dell'offerta formativa e degli obiettivi che
caratterizzano i curricoli dei diversi ordini, tipi e indirizzi di
studio»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 27 gennaio 2010, n. 9, con il quale e' stato adottato
il modello di certificazione dei saperi e della competenze acquisite
nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 7 settembre 2011 di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, adottato ai sensi della legge 17 maggio
1999, n. 144, art. 69, comma 1, recante norme generali concernenti i
diplomi degli Istituti tecnici superiori (I.T.S.) e relative figure
nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle
competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008;
Vista l'Intesa tra il Ministero del lavoro e previdenza sociale, il
Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'universita' e
ricerca, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per
la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di
accreditamento delle strutture formative per la qualita' dei servizi,
sancita dalla Conferenza Stato-regioni il 20 marzo 2008;
Visto l'Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le
regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i
comuni e le comunita' montane riguardante la definizione delle aree
professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei
percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e relativo allegato, approvato
in sede di Conferenza unificata il 27 luglio 2011;
Visto l'Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, riguardante gli
atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di
istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo
17 ottobre 2005, n. 226, con i relativi allegati, approvato in sede
di Conferenza Stato-regioni il 27 luglio 2011 e recepito con decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell'11
novembre 2011;
Visto l'Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sancito dalla
Conferenza Stato-regioni nella seduta del 19 gennaio 2012,
riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali
di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza
Stato-regioni del 27 luglio 2011;
Visto l'Accordo ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto
legislativo 14 settembre 2011, n.167, tra il Governo, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano per la regolamentazione dei
profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale approvato in sede di Conferenza Stato-regioni il 15
marzo 2012;
Visto l'Accordo ai sensi dell'art. 4, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano per la definizione di un sistema
nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in
apprendistato a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 14
settembre 2011, n.167, approvato in sede di Conferenza Stato-regioni
il 19 aprile 2012;
Vista la decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio 15 dicembre 2004 relativa ad un quadro comunitario unico
per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass);
Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18
dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento
permanente;
Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23
aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche
per l'apprendimento permanente;
Vista la raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18
giugno 2009 sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per
l'istruzione e la formazione professionale (ECVET);
Considerata l'opportunita' di definire le linee guida in attuazione
dell'art. 52 del decreto-legge n. 5/2012, convertito, con
modificazioni, nella legge n. 35/2012, attraverso una lettura
integrata delle misure di semplificazione e di promozione
dell'istruzione tecnico professionale e degli Istituti tecnici
superiori (I.T.S.) di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, per
rispondere ad entrambi gli obiettivi, ivi indicati, anche nel quadro
dell'attuazione dell'art. 4, comma 55, della legge 28 giugno 2012, n.
92, sopra richiamata, con riferimento alla promozione e al sostegno
di reti territoriali che comprendono l'insieme dei servizi di
istruzione, formazione e lavoro;
Considerata la necessita' e l'urgenza di comprendere, nell'ambito
delle predette linee guida, indicazioni per l'organizzazione delle
commissioni di esame per la verifica finale delle competenze
acquisite dagli studenti che hanno frequentato i percorsi degli
I.T.S.;
Considerata l'importanza di definire le linee guida con l'ottica di
avvalorare le responsabilita' istituzionali che concorrono al
raggiungimento di tali obiettivi, nel rispetto sostanziale del
principio di sussidiarieta' e delle specificita' territoriali, in
considerazione delle competenze regionali in materia di
programmazione, dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e dei
soggetti economici e sociali del mondo del lavoro e delle
professioni;
Considerata la necessita' di strutturare, ai fini di cui sopra, un
sistema educativo innovativo e integrato con quello economico e
produttivo, capace di far si' che gli obiettivi di contenimento della
spesa pubblica per far fronte ad una fase di crisi siano perseguiti
in un'ottica che valorizzi lo sviluppo delle «human capabilities»
personali e il valore potenziale territoriale per accrescere la
competitivita' sui mercati internazionali;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del 26
settembre 2012 a norma dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281;
Decreta:
Art. 1
1. Allo scopo di semplificare e promuovere l'istruzione
tecnico-professionale e gli Istituti tecnici superiori (I.T.S.),
anche attraverso la costituzione dei poli tecnico-professionali di
cui all'art. 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,
con modificazioni, nella legge 2 aprile 2007, n. 40, sono adottate, a
partire dal 1° gennaio 2013, le linee guida concernenti le misure
contenute negli allegati A), B), C) e D), parte integrante del
presente decreto, in attuazione dell'art. 52, commi 1 e 2, del
decreto-legge n.5/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n.
35/2012.
2. Con le linee guida di cui all'allegato D) e' determinata
l'organizzazione delle commissioni degli esami finali per il rilascio
di diplomi di tecnico superiore, a conclusione dei percorsi degli
I.T.S., nel rispetto dei criteri generali di cui all'art. 8 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008;
3. Per quanto concerne gli I.T.S., la fase transitoria di prima
applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25
gennaio 2008, gia' prorogata dall'art. 7, comma 5-quater, della legge
n. 25/2010 di conversione del decreto-legge n. 194/2009, si intende
conclusa il 31 dicembre 2012. Le regioni adottano gli atti di loro
esclusiva competenza per modificare o integrare la programmazione
degli I.T.S. relativa a tale fase entro la programmazione 2013/2015,
in modo che in ogni regione vi sia un solo I.T.S. per ciascun ambito
in cui si articolano le aree tecnologiche secondo quanto previsto dal
decreto 7 settembre 2011, adottato dal Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e successive modificazioni e
integrazioni. Ferma restando la necessita' di assicurare il rispetto
del criterio sopra richiamato entro il 31 dicembre 2015, sono fatti
salvi gli atti di programmazione regionale relativi alla predetta
fase transitoria.
4. Con riferimento alla programmazione 2013/2015 degli I.T.S., sono
considerati prioritari i programmi di intervento multiregionali,
volti a valorizzare le complementarieta' tra le filiere produttive
dei territori interessati. A questo fine e allo scopo di soddisfare
il fabbisogno formativo di una determinata filiera produttiva
territoriale, l'I.T.S. puo' articolare, sulla base degli indirizzi
della programmazione regionale, i percorsi formativi relativi alle
figure nazionali di cui al decreto 7 settembre 2011 richiamato al
comma 3, in specifici profili nonche' attivare percorsi riferiti a
figure relative ad ambiti compresi in altre aree tecnologiche
sempreche' strettamente correlati a documentate esigenze della
filiera produttiva di riferimento.
5. Allo scopo di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di
interventi, le misure di cui al comma 1 sono oggetto, a livello
regionale e nazionale, di:
confronto sistematico con le parti sociali e gli altri soggetti
interessati del mondo del lavoro e delle professioni, anche per
sostenere lo sviluppo di piani multiregionali di intervento per
ambiti complessi, mirati a valorizzare la complementarieta' tra
filiere produttive e filiere formative, nonche' per l'aggiornamento
periodico degli ambiti e delle figure nazionali di riferimento degli
I.T.S.;
monitoraggio e valutazione dell'applicazione delle linee guida di
cui al presente decreto, anche con il coinvolgimento dei presidenti
delle fondazioni I.T.S.
6. L'assegnazione delle risorse stanziate sul Fondo di cui all'art.
1, comma 875, della legge n. 296/2006 agli istituti tecnici
superiori, quali organizzazioni non lucrative di utilita' sociale,
avviene sulla base sia di criteri e requisiti minimi di avvio e
riconoscimento del titolo, ai fini dell'accesso iniziale al Fondo sia
di indicatori di realizzazione e di risultato, ai fini del
mantenimento della autorizzazione al riconoscimento del titolo e di
accesso al finanziamento del Fondo secondo quanto stabilito al punto
5 dell'allegato A), sempreche' compresi nella programmazione
dell'offerta formativa delle Regioni.
7. Alla realizzazione delle misure di cui al comma 1 e alla
costituzione delle commissioni degli esami finali per il rilascio di
diplomi di tecnico superiore di cui al comma 2, si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali, ivi comprese quelle
logistiche, e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al loro potenziamento
possono concorrere anche le risorse messe a disposizione dall'Unione
europea, e quelle di cui alla legge n. 109/1996, recante disposizioni
in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o
confiscati.
8. Le province autonome di Trento e Bolzano e la Regione autonoma
della Valle d'Aosta provvedono all'attuazione delle presenti linee
guida nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello
statuto speciale, delle relative norme di attuazione e secondo quanto
disposto dai relativi ordinamenti.
Roma, 7 febbraio 2013
Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Profumo
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Fornero
Il Ministro
dello sviluppo economico
Passera
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Grilli
Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, del Min. Salute e
del Min. Lavoro, registro n. 3, foglio n. 362
Allegato A)
Premessa.
Le linee guida hanno per oggetto indirizzi, standard e strumenti
per coordinare, semplificare e promuovere l'istruzione
tecnico-professionale, anche a livello terziario, con particolare
riferimento agli Istituti tecnici superiori (I.T.S.). Ai fini della
loro interpretazione e applicazione, le definizioni di riferimento
sono esplicitate nel glossario di cui al punto 1.
Le linee guida costituiscono uno strumento per rafforzare la
diffusione della cultura tecnica e scientifica, allo scopo di offrire
un migliore orientamento scolastico e professionale agli studenti, ai
giovani e alle loro famiglie e un'efficace condizione di supporto e
scambio con il sistema economico e produttivo dei territori.
Le linee guida intendono avvalorare le responsabilita'
istituzionali che concorrono al raggiungimento di tali obiettivi, nel
rispetto sostanziale del principio di sussidiarieta' e delle
specificita' territoriali, in considerazione delle competenze
regionali in materia di programmazione, dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche e dei soggetti economici e sociali del mondo
del lavoro e delle professioni. Le stesse vanno, pertanto, intese
come requisiti obiettivo ispirati a criteri flessibili e a modelli
orientativi capaci di dare valore alle progettualita' territoriali e
rispondere alle esigenze e specificita' dei contesti attraverso leve
ed indirizzi mirati a raggiungere gli obiettivi previsti dalla legge.
Occorre, quindi, strutturare un sistema educativo innovativo e
integrato con quello economico e produttivo, capace di far si' che
gli obiettivi di contenimento della spesa per far fronte ad una fase
di crisi siano perseguiti in un'ottica che valorizzi lo sviluppo
delle «human capabilities» personali e il valore potenziale
territoriale per accrescere la competitivita' sui mercati
internazionali.
In questo modo si potra', altresi', promuovere la crescita di un
sistema educativo orientato allo sviluppo del potenziale personale,
sociale e produttivo dei territori in una logica di rete e di
innovazione, di lungo periodo, che eviti, nel contempo, la
riproduzione di un'offerta formativa secondo una logica
autoreferenziale o in risposta soltanto alla domanda produttiva.
Le linee guida, nel rispetto delle norme generali e degli
standard minimi definiti a livello nazionale a presidio dei livelli
essenziali delle prestazioni, vanno mirate anche a rafforzare
l'azione regionale per la costruzione unitaria ed integrata del
sistema educativo di istruzione e formazione, ivi compreso il sistema
di istruzione e formazione tecnica superiore, come articolato a norma
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008
nei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore - IFTS e
negli Istituti tecnici superiori - I.T.S. Un sistema che dovra'
coniugare e stimolare il coinvolgimento degli attori del sistema
locale con la logica della addizionalita' delle risorse, per la
crescita delle capacita' e delle competenze degli studenti e dei
giovani, il miglioramento dell'efficienza del sistema educativo,
anche attraverso la complementarieta' e l'integrazione dei percorsi e
delle filiere, anche in ambito multiregionale e nazionale.
In questo contesto, i riferimenti e i richiami a
«definizioni/concetti» quali, ad esempio, filiere produttive,
distretti industriali, cluster tecnologici, metadistretti, distretti
globalizzati, devono essere intesi quali indicazioni di riferimento,
confine settoriale/territoriale riconosciuto in una specifica
aggregazione economico-produttiva, ma non necessariamente quali
elementi esaustivi della realta' e della complessita' di un
determinato contesto, che possono essere riconosciute,
potenziate/implementate ed esaltate solo valorizzando la
progettualita' e liberta' espressa responsabilmente dai sistemi
locali.
Obiettivi.
Le linee guida intendono perseguire i seguenti obiettivi:
a) accompagnare e sostenere l'implementazione delle misure di
semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico - professionale,
anche in vista dell'attuazione della legge 28 giugno 2012, n. 92
«Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita», art. 4, comma 55, con riferimento alla
promozione ed al sostegno della realizzazione di reti territoriali
che comprendono l'insieme dei servizi di istruzione, formazione e
lavoro;
b) promuovere i percorsi in apprendistato come opportunita' di
immediato accesso al lavoro dei giovani e di crescita economica e
sociale;
c) realizzare le misure di cui alla lettera a), dando definitivo
impulso all'applicazione dell'art. 13, comma 2, del decreto legge 31
gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
aprile 2007, n. 40, che ha introdotto, nel sistema educativo e
formativo nazionale, la costituzione, in ambito provinciale o
sub-provinciale, dei poli tecnico-professionali, sulla base della
programmazione dell'offerta formativa, comprensiva della formazione
tecnica superiore, di competenza esclusiva delle regioni. I poli
costituiscono una modalita' organizzativa di condivisione delle
risorse pubbliche e private disponibili, anche ai fini di un piu'
efficiente ed efficace ricorso agli spazi di flessibilita'
organizzativa delle istituzioni scolastiche e formative, con il pieno
utilizzo degli strumenti previsti dagli ordinamenti in vigore. Nel
quadro della citata norma, i poli possono essere costituiti
progressivamente, a partire dalla realizzazione di progetti pilota,
sulla base delle determinazioni delle regioni, anche in ambito
interprovinciale, con riferimento alle caratteristiche del sistema
produttivo del territorio, da aggregazioni tra soggetti pubblici e
privati formalizzate attraverso accordi di rete, redatti nel rispetto
degli standard minimi di cui all'allegato C). La costituzione dei
poli puo' essere promossa anche dalle fondazioni I.T.S. nell'ambito
delle misure di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) , del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008;
d) semplificare gli organi e la governance degli Istituti tecnici
superiori (I.TS.) e potenziarne il ruolo come istituti di eccellenza
ad alta specializzazione tecnologica, la cui offerta si configura in
percorsi ordinamentali. Essi costituiscono il segmento di formazione
terziaria non universitaria che risponde alla domanda delle imprese
di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche per promuovere
i processi di innovazione, nella logica delle «smart specialization».
Le regioni considerano, nella loro autonomia, l'inserimento degli
I.T.S. nell'ambito delle strutture accreditate per l'alta formazione,
ai fini della partecipazione agli interventi cofinanziati dall'Unione
europea.
e) determinare l'organizzazione delle commissioni degli esami
finali per il rilascio di diplomi di tecnico superiore, nel rispetto
dei criteri generali di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, secondo quanto previsto
all'allegato D).
1. Glossario.
Aree economico professionali: sono intese come un sistema di
referenziazione statistica, realizzato a partire dai codici delle
attivita' economiche (classificazione ATECO) e dai codici della
nomenclatura delle unita' professionali. Le aree economico
professionali sono state adottate per la referenziazione al mondo del
lavoro della IeFP (Accordo in sede di Conferenza unificata 27 luglio
2011), dei profili nazionali degli Istituti tecnici superiori
(decreto interministeriale MIUR/MLPS del 7 settembre 2011) e dei
percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore in corso di
revisione;
Filiera produttiva: e' intesa come insieme delle attivita'
interrelate che si articolano lungo la catena del valore di un
prodotto/servizio; comprende tutte le attivita' che concorrono alla
creazione, trasformazione, distribuzione, commercializzazione e
fornitura di quel prodotto/servizio. Per estensione, puo'
comprendere, altresi', la rete delle attivita' professionali
direttamente o indirettamente connessa alla filiera produttiva. Ai
fini delle presenti linee guida, la filiera costituisce un quadro di
riferimento generale, senza vincoli definitori stringenti, per
costruire e articolare l'offerta formativa sul territorio;
Filiera formativa: e' intesa come insieme dei percorsi per il
conseguimento di:
diplomi di istruzione tecnica e di istruzione professionale, a
conclusione dei percorsi scolastici, di durata quinquennale, degli
istituti tecnici e degli istituti professionali;
qualifiche professionali, di durata triennale, e diplomi
professionali, di durata quadriennale, a conclusione dei percorsi del
sistema di istruzione e formazione professionale (di seguito
denominato IeFP);
certificati di specializzazione tecnica superiore, di durata
annuale, a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione
tecnica superiore di cui al capo III del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 (IFTS);
diplomi di tecnico superiore a conclusione dei percorsi degli
Istituti tecnici superiori (I.T.S.), riferiti alle aree tecnologiche
di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 25 gennaio 2008.
Le filiere formative assumono, come quadro di riferimento, gli
indirizzi dell'Unione europea in materia di apprendimento permanente,
le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni di cui al
capo III del decreto legislativo n. 226/2005 e alla legge n. 92/2012;
possono comprendere anche ulteriori articolazioni territoriali
dell'offerta formativa, anche a livello terziario, sulla base delle
determinazioni delle regioni.
Parchi tecnologici/distretti ad alta tecnologia: sono intesi come
reti o aggregazioni di aziende, supportate da strutture di ricerca
specializzate nel trasferimento tecnologico e da strutture di
consulenza, capaci di promuovere l'evoluzione delle filiere
produttive verso una dimensione tecnologica;
Cluster tecnologici: sono intesi come aggregazioni di imprese,
universita' e altre istituzioni pubbliche e private della ricerca e
di altri soggetti attivi nel campo dell'innovazione, organizzate
intorno a tecnologie abilitanti (General Purpose Technology, GPT)
cioe' tecnologie pervasive che trovano applicazione in tutti i
settori dell'economia e della societa'. I cluster tecnologici sono
pertanto intesi come propulsori della crescita economica sostenibile
dei territori e dell'intero sistema economico nazionale;
Ambiti complessi: sono definiti a partire dalle intersezioni tra
filiere produttive che si sviluppano anche sulle stesse tecnologie
abilitanti;
Poli tecnico-professionali: sono intesi come la interconnessione
funzionale tra i soggetti della filiera formativa e le imprese della
filiera produttiva, che si identifica in «luoghi formativi di
apprendimento in situazione», fondata su accordi di rete per la
condivisione di laboratori pubblici e privati gia' funzionanti;
configura anche sedi dedicate all'apprendimento in contesti
applicativi, cosi' da utilizzare pienamente le risorse professionali
gia' esistenti anche secondo modalita' di «bottega a scuola» e
«scuola impresa».
Nell'allegato B) e' contenuta una tabella indicativa della
possibile correlazione, a legislazione vigente, tra aree
professionali, principali filiere produttive, individuate sulla base
delle analisi svolte dal Ministero dello sviluppo economico, cluster
tecnologici, aree tecnologiche cui si riferiscono gli I.T.S.,
indirizzi di studio degli istituti tecnici e degli istituti
professionali, qualifiche e diplomi professionali di IeFP.
2. I poli tecnico-professionali.
a. I poli in una logica di rete: i poli costituiscono una
modalita' organizzativa di condivisione delle risorse pubbliche e
private disponibili, anche ai fini di un piu' efficiente ed efficace
utilizzo degli spazi di flessibilita' organizzativa delle istituzioni
scolastiche e formative, con il pieno utilizzo degli strumenti
previsti dagli ordinamenti in vigore.
Al fine di garantire l'unitarieta' del sistema formativo
territoriale anche in relazione alla programmazione dell'offerta
formativa non interessata dalla costituzione dei poli, la regione
predispone appositi confronti interistituzionali che includano tutti
i soggetti interessati alla programmazione dei poli
tecnico-professionali. Ne consegue che, la scelta concertata e
condivisa di fondo, da effettuare a priori sul territorio, coniuga le
scelte di carattere amministrativo e di governance, propri degli enti
locali e della regione, con gli obiettivi e le finalita' educative e
formative di competenza delle istituzioni scolastiche autonome e
istituzioni formative, con le caratteristiche e vocazionalita' delle
filiere produttive (imprese, organizzazioni datoriali e parti
sociali), delle professioni (albi professionali) e dei centri di
ricerca eventualmente presenti sul territorio (CNR, universita',
centri pubblici e privati di ricerca). I confronti interistituzionali
sono anche i luoghi ove si costruisce l'offerta dei servizi del polo.
Questa sinergia deve tradursi in un processo finalizzato alla
costituzione dei poli tecnico-professionali non solo per determinare
un sistema di istruzione e di formazione coerente con i fabbisogni
formativi dei processi produttivi, ma capace di consentire la sua
apertura verso momenti diversificati di approfondimento e di
specializzazione e la sua valorizzazione come risorsa utilizzata in
modo sinergico con le altre offerte culturali del territorio.
Il sistema educativo, in sinergia con quello produttivo, e'
chiamato a tener conto delle competenze emergenti e a rispondervi
sulla base di un linguaggio comune ai diversi sistemi, con
riferimento alla correlazione fra il sistema educativo e le filiere
produttive di cui all'allegato B), al fine di garantire un legame
solido nella definizione ed esplicitazione dei fabbisogni formativi
in termini di competenze o profili e nelle modalita' di soddisfazione
degli stessi attraverso interventi mirati e puntuali.
La correlazione, la lettura integrata e la sinergia tra il
sistema educativo di istruzione e formazione e quello del lavoro con
i sistemi economico-produttivi si fonda sulla progressiva adozione di
linguaggi comuni ai diversi sistemi, anche al fine di garantire un
legame solido nella definizione ed esplicitazione dei fabbisogni
formativi, in termini di competenze o profili, e nelle modalita' di
soddisfazione degli stessi attraverso interventi mirati e puntuali. A
tal fine, in fase di prima attuazione, le filiere formative, le
filiere produttive, i cluster tecnologici e le aree tecnologiche di
riferimento degli I.T.S. adottano come sistema comune di
referenziazione la classificazione delle attivita' economiche ATECO,
la nomenclatura delle unita' professionali e i criteri di descrizione
e referenziazione delle competenze di cui al Quadro europeo delle
qualificazioni (EQF).
b. Significato e funzionalita' del polo: il polo
tecnico-professionale e':
a) un ambiente di apprendimento in contesti applicativi e di
lavoro, dove si raccolgono e si coordinano saperi, tecnologie,
intelligenze e professionalita';
b) un contesto didattico strutturato nelle risorse, nei ruoli,
nel percorso, nel risultato atteso ed evoca un contesto aperto,
ricco, fluido, composito;
c) un luogo dell'apprendimento in situazione e puo' essere
inserito all'interno di attivita' produttive e/o professionali.
Esso favorisce la collaborazione tra differenti soggetti
coinvolgendo discenti e formatori in una «comunita' di pratica».
Il polo tecnico-professionale consente di:
a) creare sinergia tra i percorsi ed i diversi soggetti
dell'offerta formativa e le imprese, condividendo risorse umane,
laboratori, analisi di fabbisogni e progettualita';
b) qualificare nell'apprendimento in situazione gli obiettivi
specifici dei singoli percorsi;
c) favorire la continuita' dei percorsi formativi ed il successo
formativo, contrastando il rischio di abbandono e dispersione;
d) promuovere azioni trasversali alle diverse offerte formative;
e) promuovere il contratto di apprendistato e qualificarne il
contenuto formativo, con particolare riferimento al primo e terzo
livello;
f) favorire l'esperienza di formazione in alternanza;
g) promuovere la formazione permanente e continua;
h) creare le condizioni affinche' le autonomie scolastiche e
formative realizzino la flessibilita' curricolare con il pieno
utilizzo degli strumenti esistenti;
i) attivare azioni di orientamento;
j) realizzare azioni di accompagnamento dei giovani adulti per il
rientro nel sistema educativo di istruzione e formazione;
k) realizzare interventi di formazione congiunta di carattere
scientifico, tecnico e tecnologico per i docenti e i formatori
impegnati nelle diverse istituzioni educative e formative.
Il funzionamento dei poli consente di migliorare l'efficienza
nell'utilizzo di risorse sia professionali sia strumentali. Esso e'
assicurato da:
l'integrazione delle risorse professionali, logistiche e
strumentali di cui dispongono gli istituti tecnici, gli istituti
professionali, le strutture formative accreditate dalle regioni e gli
istituti tecnici superiori a legislazione vigente;
l'impegno delle imprese a mettere a disposizione proprie risorse
professionali e strumentali;
la flessibilita' organizzativa delle istituzioni scolastiche e
formative attraverso il pieno utilizzo degli strumenti di
flessibilita' esistenti.
3. Indirizzi per la realizzazione di un'offerta coordinata a livello
territoriale.
La programmazione regionale favorisce il coordinamento
dell'offerta formativa che caratterizza ogni filiera, e comprende la
valorizzazione dei poli tecnico-professionali, perseguendo gli
obiettivi di:
rendere organica, nel quadro dell'apprendimento permanente,
l'offerta educativa di istruzione e formazione, anche in
apprendistato, degli istituti tecnici, degli istituti professionali,
delle strutture formative accreditate per la IeFP, degli I.T.S., dei
percorsi IFTS, assicurandone la coerenza con riferimento alle filiere
produttive del territorio;
favorire l'allineamento sul territorio tra il sistema produttivo
e il sistema educativo di istruzione e formazione, con particolare
riferimento ai percorsi di istruzione tecnico professionale, e
favorire il trasferimento degli esiti della ricerca industriale alle
imprese;
promuovere le specializzazioni e le complementarita' dei soggetti
formativi in rete tra loro e con le imprese sia su base territoriale
sia su base nazionale nella collaborazione multiregionale, con
particolare riferimento agli I.T.S.;
valorizzare la partecipazione e il contributo delle imprese nella
definizione dei fabbisogni formativi, nella progettazione e
realizzazione dei percorsi;
promuovere l'apprendimento in contesti applicativi, sperimentando
anche modalita' diverse dai tirocini curricolari che si configurino
come esperienze di formazione e lavoro, a partire dall'apprendistato,
anche con modalita' in cui la formazione e' contestuale alla
produzione di beni e servizi attraverso la realizzazione di botteghe
scuola e scuola azienda;
aggregare i percorsi in un numero limitato di I.T.S., ampliandone
gradualmente il numero, per aumentare la capacita' organizzativa
interna, la forza nel rapporto con i territori, l'ampiezza
dell'offerta, il livello di efficienza.
La programmazione regionale favorisce, inoltre, l'integrazione
delle risorse disponibili con la costituzione di non piu' di un
I.T.S. per ambito, secondo quanto indicato all'art. 1, comma 3, del
decreto.
4. Indirizzi per l'Istruzione tecnica superiore (I.T.S.).
a) Identita' degli I.T.S.: gli Istituti tecnici superiori
(I.T.S.) sono istituti di eccellenza ad alta specializzazione
tecnologica, la cui offerta si configura in percorsi ordinamentali.
Essi costituiscono il segmento di formazione terziaria non
universitaria che risponde alla domanda delle imprese di nuove ed
elevate competenze tecniche e tecnologiche per promuovere i processi
di innovazione.
I percorsi I.T.S. si collocano nel V livello EQF. Essi consentono
l'acquisizione di crediti riconosciuti dalle universita' in base alla
legislazione vigente in materia.
La programmazione regionale definisce e sostiene l'identita'
degli I.T.S. attraverso i piani triennali previsti dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008.
La governance interna dei percorsi degli I.T.S. spetta alle
relative fondazioni, soggetti di diritto privato con finalita'
pubbliche, che la esercitano nel rispetto della programmazione
regionale e degli standard definiti a livello nazionale.
Ferme restando le competenze delle regioni in materia, il
monitoraggio e la valutazione dei piani di intervento realizzati
dagli I.T.S. e' effettuato a norma dell'art. 14 del citato decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri secondo modalita' che
integrano le risorse disponibili.
I controlli di legittimita' sull'amministrazione delle fondazioni
sono esercitati dal Prefetto, competente per territorio, a norma del
capo II, titolo II, libro I, del codice civile e, in particolare,
dell'art. 3, ultimo comma, e degli articoli 25-28.
b) Semplificazione degli organi e governance interna delle
fondazioni I.T.S.: gli Istituti tecnici superiori (I.T.S.) sono
fondazioni di partecipazione, dotate di autonomia statutaria,
didattica, di ricerca, organizzativa, amministrativa e finanziaria,
che operano nel rispetto degli indirizzi della programmazione
regionale e degli standard definiti a livello nazionale, con
particolare riferimento a quanto previsto dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 e dall'art. 52, comma 2,
della legge n. 35/2012.
Ai fini della semplificazione degli organi, si segnala
l'opportunita' che, qualora si manifesti una pluralita' di
partecipazioni omologhe (scuole, imprese, strutture formative
accreditate, ecc.), vengano favorite rappresentanze unitarie,
individuate preferibilmente sulla base di accordi tra i soggetti
interessati.
Come previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, gli organi statutari essenziali della fondazione di
partecipazione sono: l'Assemblea di partecipazione, il Consiglio di
Indirizzo, il Comitato tecnico scientifico, il presidente e la giunta
esecutiva, composta da un numero di membri, compreso il presidente,
non superiore a cinque. Sono membri di diritto, oltre al presidente,
il dirigente pro-tempore dell'istituto tecnico o professionale ente
di riferimento e il rappresentante dell'ente locale, individuato tra
i soci fondatori. Va, inoltre, assicurata la partecipazione di almeno
un rappresentante degli imprenditori, soci fondatori, secondo i
criteri stabiliti dalla fondazione.
Il ruolo di presidente della fondazione e di dirigente scolastico
sono tra loro incompatibili. La durata in carica degli organi e'
triennale.
Nell'ambito dell'autonomia statutaria possono essere previsti
diversi pesi ponderali dei diversi partecipanti, di natura funzionale
e/o strutturale, evitando, comunque, che una sola componente possa
assumere una posizione dominante rispetto a tutte le altre.
Lo statuto delle fondazioni garantisce:
il principio della separazione tra funzioni di indirizzo e
funzioni gestionali;
la partecipazione di tutti i soggetti fondatori agli indirizzi
della fondazione;
la presenza degli organi di controllo.
Le fondazioni, nell'esercizio dei poteri e facolta' derivanti
dall'avere una propria personalita' giuridica, sono da ricomprendere
nell'area degli «organismi di diritto pubblico» a norma dell'art. 3,
comma 26, del decreto legislativo n. 163/2006, con obbligo di
osservanza della normativa e dei vincoli di finanza pubblica. I
soggetti pubblici partecipano alla costituzione delle fondazioni e
alle loro attivita' senza determinare nuovi e maggiori oneri a carico
dei propri bilanci.
Ciascuna fondazione si dota, nel rispetto della norma sopra
richiamata, di un proprio regolamento per l'amministrazione, la
finanza e la contabilita', nel rispetto dei seguenti principi:
pubblicita' degli atti;
annualita', unita', universalita' e integrita' dei bilanci da
redigersi secondo i principi di competenza economica e di continuita'
aziendale;
equilibrio tra le entrate e le uscite;
utilizzazione degli stanziamenti, pubblici e privati, allo scopo
finalizzati nel rispetto del vincolo di destinazione, stabilito dai
soggetti erogatori;
controllo sull'efficienza e sui risultati di gestione.
Le fondazioni I.T.S. possono attivare sedi operative, anche
nell'ambito di progetti multiregionali, volti a favorire la
complementarieta' degli interventi e l'integrazione delle risorse,
ferma restando l'ubicazione della sede legale di ciascuna fondazione
nella sede principale.
c. Indirizzi per la programmazione multiregionale: a partire
dalla programmazione territoriale dell'offerta formativa, nell'ambito
della collaborazione istituzionale regioni/Ministeri si realizza la
programmazione multiregionale degli I.T.S. per ambiti complessi,
anche nella sinergia con altri programmi di intervento. Tale
previsione dovra' essere contenuta in un piano nazionale da
condividere mediante un accordo in sede di Conferenza Stato-regioni.
d. Standard di riferimento: le fondazioni I.T.S. sono costituite
per soddisfare i fabbisogni di un sistema produttivo chiaramente
identificato e che evidenzia un significativo fabbisogno di profili
professionali ad alto contenuto tecnologico.
Le fondazioni I.T.S. si costituiscono in modo sistematico e
strutturato, relazionandosi e coinvolgendo sistemi di imprese
riconoscibili e significativi per il tessuto produttivo, tenendo
conto anche di:
imprese di dimensioni medie e grandi (secondo la definizione
normativa) e con le imprese della catena della sub-fornitura;
sistemi di aziende organizzate in distretto o meta distretti,
filiere produttive o cluster tecnologici;
soggetti che rappresentano aggregazioni di imprese realizzate a
fini organizzativi, di sviluppo di innovazioni, di sviluppo di
mercati.
Le fondazioni I.T.S. si dotano di strumenti di selezione del
personale docente e rendono disponibili sul sito i loro curricoli
professionali. In via prioritaria, utilizzano il personale delle
imprese che costituiscono la fondazione.
La progettazione dei percorsi formativi e' strutturata in unita'
formative, riconducibili nei contenuti alle competenze definite negli
standard nazionali. Le unita' formative debbono essere valutabili e
certificabili. Le progettazioni formative sono rese visibili on line.
La progettazione formativa deve inoltre prevedere:
l'organizzazione di percorsi di alternanza/praticantato per i
quali sia definita una specifica progettazione;
la disponibilita' di risorse tecniche e strumentali adeguate e
pienamente aggiornate al contesto tecnico/tecnologico del settore;
la presenza di funzioni di orientamento e tutoring che supportino
gli allievi in ingresso, in itinere e in uscita al percorso
formativo;
la presenza di funzioni per l'inserimento lavorativo e il
sostegno all'avvio di imprese;
la presenza di un sistema di valutazione delle competenze, finale
e in itinere, e della relativa certificazione, secondo la modulistica
e le regole standard definite a livello nazionale per assicurare la
riconoscibilita' e la comparabilita' delle competenze certificate.
Il numero minimo di venti studenti per percorso I.T.S., stabilito
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio
2008, va incrementato progressivamente in una logica di
personalizzazione ed organizzazione flessibile e modulare, nel
rispetto del monte orario di frequenza per ciascuno studente. Le
fondazioni I.T.S. adottano, nella propria autonomia, le misure
necessarie a consentire un proficuo inserimento in itinere di giovani
che ne facciano richiesta, in caso di decremento del numero dei
frequentanti durante lo svolgimento dei percorsi rispetto al numero
degli iscritti.
e. Indicatori per il monitoraggio e la valutazione: le fondazioni
I.T.S. forniscono le necessarie informazioni per consentire il
monitoraggio e la valutazione dei percorsi e del sistema I.T.S. a
livello regionale e nazionale.
A tal fine risulta indispensabile un set minimo di informazioni
relative a:
la composizione della domanda, ovvero le caratteristiche
dell'utenza (per genere, eta', titolo di studio, condizione
occupazionale);
il processo di erogazione (efficacia interna del percorso) in
termini di: numero domande di iscrizione, numero ammessi, abbandoni e
ritiri per annualita' e condizione occupazionale, numero ammessi
all'esame finale, tasso diplomati, numero allievi con crediti in
entrata riconosciuti;
la qualita' della formazione (numero di ore di tirocinio in
rapporto al totale, numero di docenti di imprese in rapporto a
docenti di scuole/strutture formative di IeFP, iniziative di
accompagnamento al lavoro, iniziative di orientamento propedeutico,
grado di personalizzazione dei percorsi, tipologie e numero di
laboratori e postazioni internet, numero di unita' formative in
lingua straniera o all'estero);
indicatori di rete (numero di imprese fondatrici in relazione al
numero fondatori totale, numero di imprese partecipanti in relazione
al numero dei soggetti partecipanti, numero di imprese che hanno
ospitato allievi in tirocinio/stage);
indicatori di efficienza, ovvero rapporto tra risorse impiegate e
risultati ottenuti (costo a preventivo per numero di allievi, costo
preventivo per numero di ore, costo ora/allievo, costo consuntivo per
numero di allievi, per numero di ore, costo ora/allievo, incidenza
personale docente);
indicatori di risultato (output) e di impatto (out come) in
termini di successo formativo e di placement (numero di diplomati su
iscritti, grado di soddisfazione degli allievi, numero di occupati e
occupati coerenti a X mesi dalla conclusione del corso, numero di
allievi occupati che hanno migliorato la propria condizione
professionale per reddito, mansioni, stabilita', ecc., numero di
allievi occupati che utilizzano le competenze apprese durante il
corso).
5. Le risorse.
Le risorse stanziate sul Fondo di cui all'art. 1, comma 875,
della legge n. 296/2006, cosi' come modificato dall'art. 7, comma
37-ter della legge n. 135, del 7 agosto 2012, di conversione del
decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, sono assegnate agli Istituti
tecnici superiori sulla base di:
a) criteri e requisiti minimi di avvio e riconoscimento del
titolo, ai fini dell' accesso iniziale al Fondo;
b) indicatori di realizzazione e di risultato, ai fini del
mantenimento della autorizzazione al riconoscimento del titolo e di
accesso al finanziamento del Fondo.
a) Criteri e requisiti minimi di accesso iniziale al Fondo: al
fine dell'accesso iniziale al Fondo, le fondazioni I.T.S. devono:
essere ricomprese nei «Piani territoriali» delle regioni, di cui
all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25
gennaio 2008, che specificano anche i diplomi dei relativi percorsi
attuabili;
disporre di un patrimonio che garantisca la piena realizzazione
di un ciclo completo di percorsi e l'avvio di uno successivo (indice
di patrimonializzazione);
disporre di risorse dedicate - strutturali, professionali,
strumentali, logistiche - rese disponibili dai soci, tali da
garantire una loro partecipazione attiva (indice di partecipazione
attiva);
avere una rete di relazioni stabili con imprese e/o
sistemi/organizzazioni di imprese in ambito interregionale e
internazionale, funzionali a garantire una ricaduta dell'attivita'
formativa ulteriore rispetto al territorio di riferimento, almeno in
termini di occupabilita'/mobilita' dei giovani e risposta ai
fabbisogni delle imprese (indice di relazione).
b) Indicatori di realizzazione e di risultato per il mantenimento
della autorizzazione al riconoscimento del titolo e per l'accesso al
finanziamento del Fondo: ai fini del mantenimento dell'autorizzazione
al riconoscimento del titolo e di accesso del finanziamento del
Fondo, le fondazioni I.T.S. sono valutate, a norma dell'art. 14 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008,
anche con la partecipazione dei rappresentanti del Ministero
dell'economia e delle finanze, del Ministero per lo sviluppo
economico e della competente Commissione della Conferenza delle
regioni, in base ai seguenti indicatori e descrittori di
realizzazione e di risultato:
attrattivita': selezione in ingresso (n. allievi iscritti /n.
richieste di iscrizione);
successo formativo (n. iscritti/n. allievi diplomati);
occupabilita': tasso di occupazione coerente a 6 mesi e a 12 mesi
dal conseguimento del titolo (n. occupati coerenti/n. iscritti);
professionalizzazione/permanenza in impresa: numero di ore
formative sviluppate in contesti di impresa;
partecipazione attiva: ore docenza di personale di impresa/ore
totali; ore sviluppate in laboratori di imprese o laboratori di
ricerca/ore totali; ore docenza universitaria /ore totali;
reti interregionali: numero di allievi; numero di ore sviluppate
in imprese nazionali/estere; numero di formatori; numero di ore
provenienti da imprese, istituzioni formative di altri regioni/Stati.
Il costo standard dei percorsi degli I.T.S. e' determinato su
base capitaria nella misura prevista dall'allegato C) al citato
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (6/8 euro
ora/allievo). Tale standard non comprende i costi relativi ai periodi
di apprendimento in regioni diverse da quella di frequenza e/o
all'estero. In tale costo sono comprese anche le spese per gli esami
finali.
Le regioni stabiliscono i criteri per la determinazione
dell'importo delle rette di frequenza per gli studenti da parte delle
fondazioni I.T.S.. Gli studenti degli I.T.S. versano la tassa
regionale per il diritto allo studio sulla base del medesimo importo
previsto per gli studenti universitari ed accedono ai medesimi
benefici.
Allegato B)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato C)
Standard minimi per la costituzione dei poli tecnico-professionali
I poli tecnico-professionali sono costituiti, con riferimento
alle caratteristiche del sistema produttivo del territorio, da reti
formalizzate tra soggetti pubblici e privati attraverso accordi di
rete, che contengono i seguenti elementi essenziali:
l'individuazione dei soggetti: almeno due istituti tecnici e/o
professionali, due imprese iscritte nel relativo registro presso le
competenti camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
un I.T.S. operante in ambito regionale ovvero, sulla base di
collaborazioni multiregionali, anche in altre regioni ed un organismo
di formazione professionale. Nel predetto numero di istituti tecnici
o professionali e di imprese non vanno conteggiati gli istituti e le
imprese soci fondatori dell'I.T.S.. Nel primo triennio di
applicazione delle presenti linee guida, la partecipazione degli
I.T.S. non e' requisito vincolante per la costituzione del polo;
le risorse professionali dedicate;
le risorse strumentali, a partire dai laboratori necessari per
far acquisire, agli studenti, le competenze applicative richieste
dalle imprese della filiera di riferimento;
le risorse finanziarie allo scopo destinate;
il programma di rete, definito all'atto di costituzione del polo,
contenente gli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento
della qualita' dei servizi formativi a sostegno dello sviluppo delle
filiere produttive sul territorio e dell'occupazione dei giovani,
anche attraverso la promozione dei percorsi in apprendistato. Tale
programma determina l'individuazione degli organi del polo, le regole
per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o
aspetto di interesse comune; l'enunciazione dei diritti e degli
obblighi assunti da ciascun partecipante, anche nei confronti di
terzi, e le modalita' di realizzazione dello scopo comune; la durata
del programma, almeno triennale; le modalita' concordate tra le parti
costitutive del polo per misurare l'avanzamento individuale riferito
a ciascun soggetto partecipante e comune, ovvero dall'insieme dei
partecipanti al polo medesimo verso gli obiettivi fissati; le
modalita' per l'adesione di altri soggetti all'attuazione del
programma; ogni altro eventuale aspetto organizzativo ritenuto
rilevante dal competente Assessorato della regione ai fini del
riconoscimento del polo nell'ambito della programmazione regionale di
esclusiva competenza.
Gli accordi di rete hanno la forma dell'atto pubblico o della
scrittura privata autenticata. La pubblicita' dell'accordo di rete e'
assicurata dalla registrazione, che ne costituisce condizione di
efficacia non solo nei confronti di terzi, ma anche nei rapporti
interni tra i soggetti partecipanti al polo.
Ferma restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche, la
programmazione dei poli tecnico-professionali e' di competenza
regionale. Nel rispetto degli standard organizzativi minimi nazionali
sopra indicati, si basa sui seguenti elementi di conoscenza e
valutazione:
la descrizione territoriale delle complementarita' tra filiere;
la descrizione territoriale delle filiere formative e di quelle
produttive di riferimento, che espliciti l'insieme potenziale
dell'offerta verticale e orizzontale di filiera con l'utilizzo dei
dati e delle analisi di livello regionale per supportare le scelte di
indirizzo delle politiche e degli obiettivi di sviluppo del capitale
umano nonche' dell'orientamento scolastico e professionale;
la descrizione delle reti per la ricerca industriale (parchi
tecnologici e cluster tecnologici).
Allegato D)
Organizzazione delle commissioni di esame
Le commissioni di esame per la verifica finale delle competenze
acquisite dagli studenti che hanno frequentato i percorsi delle
fondazioni I.T.S. vengono cosi' costituite dai dirigenti scolastici
degli istituti tecnici o professionali enti di riferimento delle
fondazioni I.T.S., su proposta del comitato tecnico-scientifico, per
la scelta dei componenti di cui alle successive lettere a), b) e d):
a) un rappresentante dell'universita', con funzioni di presidente
della commissione d'esame, designato dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca tra i docenti ordinari o associati
dei corsi di laurea a carattere scientifico e tecnologico che non
hanno prestato la loro opera nella progettazione e/o realizzazione di
alcun percorso della fondazione I.T.S.;
b) un rappresentante della scuola, designato dal dirigente
scolastico dell'istituto tecnico o professionale, ente di riferimento
dell'I.T.S., tra i docenti di discipline tecnico-professionali a
tempo indeterminato in servizio presso l'istituto medesimo;
c) un esperto della formazione professionale designato dalla
regione;
d) due esperti del mondo del lavoro designati dal comitato
tecnico-scientifico dell'I.T.S.:
il primo, che abbia svolto funzioni di docenza/tutoraggio nel
percorso dell'I.T.S., con almeno cinque anni di esperienza nelle
imprese dell'area tecnologica e dell'ambito ai quali si riferisce il
percorso stesso, impegnate nella realizzazione delle attivita' di
tirocinio;
il secondo individuato tra una rosa di esperti segnalati dai
presidenti dei fondi interprofessionali dell'area professionale di
riferimento.