Promozione dei diritti e integrazione delle persone con disabilità

da Tecnica della Scuola

Promozione dei diritti e integrazione delle persone con disabilità
di L.L.
È disponibile il testo del primo Programma d’azione biennale. Tra le linee d’intervento anche i processi formativi e l’inclusione scolastica
È stato approvato in sessione plenaria dall’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità il primo Programma d’azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità in attuazione della legislazione nazionale e internazionale, ai sensi dell’art. 5, co. 3, della Legge 3 marzo 2009, n. 18.
Il testo approvato dall’Osservatorio sarà adottato con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentita la Conferenza unificata, che si esprime entro trenta giorni, e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Tra le varie linee d’intervento, una riguarda i processi formativi ed inclusione scolastica.
Considerato l’alto tasso di abbandono degli studenti con disabilità, gli obiettivi principali sono: – Potenziare l’inclusione scolastica degli alunni con BES prevedendo sistematicamente il coinvolgimento di tutti gli operatori scolastici. – Attivare reti di supporto, formazione e consulenza, valorizzando le professionalità disponibili, comprese quelle formate espressamente con master e corsi di perfezionamento. – Con una definizione preliminare degli ambiti di intervento e delle soluzioni da adottare, prospettare chiarificazioni in ambito giuridico così da rendere più definiti i presupposti e le modalità di intervento. – Prodigarsi al fine di offrire la garanzia, in termini organizzativi e/o normativi, della continuità del rapporto docente di sostegno/alunno.
Per approfondimenti consigliamo di consultare la Sezione dedicata sul sito del Ministero del Lavoro.

“Non c’è democrazia senza istruzione”: il Pd rilancia il problema di “Quota 96”

da Tecnica della Scuola

“Non c’è democrazia senza istruzione”: il Pd rilancia il problema di “Quota 96”
di Pasquale Almirante
Il Partito democratico riprende nel suo sito internet tutta la problematica relativa alla scuola con tutti gli impegni che in campagna elettorale ha preso. “Non c’è democrazia senza istruzione. Restituire risorse, stabilità, fiducia a Scuola e Università”, così si apre la pagina dedicata. Tra i punti anche l’impegno a risolvere la questione del personale di “Quota 96”.
E al paragrafo: Stabilità è sinonimo di qualità, al punto C, troviamo: “Mandare in pensione gli insegnanti Quota 96, come previsto da proposta di legge che stiamo ripresentando alla Camera e al Senato (4000 posti).” Appare chiaro tuttavia che questa proposta di legge in fieri, di mandare cioè in pensione il personale di “Quota96”, si inserisce in un piano più ampio di miglioramento della scuola e quindi di eliminazione, si spera “totale”, del precariato. Per attuare tale ambizioso progetto, esaurito (ma ci riuscirà mai qualcuno?) il quale finalmente si può pensare a piani razionali di assunzione dei neo laureati, il Pd propone l’assegnazione “a ogni scuola di una dotazione di personale stabile, ma stabilizzando coloro che da troppi anni stanno lavorando su posti vacanti con contratti annuali e quegli insegnanti di sostegno che sono fra i più precari e che invece dovrebbero garantire continuità didattica agli studenti più deboli. Si tratta di 50.000 posti che si possono stabilizzare subito per garantire continuità e qualità alla scuola e dare concretezza all’organico funzionale, senza spese aggiuntive per lo Stato.” Liberare quindi altri 4.000 posti attualmente coperti dal personale “Quota 96”, che vogliono come è noto lasciare la scuola per avere già dato quanto la legge ha finora consentito ai loro colleghi nelle stesse condizioni, significa allargare la platea degli occupati, riducendo ulteriormente, se le proposte del Pd avranno concretezza di Governo, un precariato che negli anni si è sempre di più incancrenito e per sola ignavia dello Stato che ha chiamato al bisogno e poi ha ritenuto di abbandonare a se stessi. E infatti le tante sentenze della Corte europea di giustizia hanno dato, e non a caso, torto marcio a un tale distratto e tracotante datore di lavoro. Ma non finisce qui la superficialità della legislazione in merito ai pensionamenti e anche per disinteresse del passato Governo Monti (con tutti gli altri meriti che da molte parti gli vengono riconosciuti). Approvando infatti la legge detta “spending review, il Governo Monti ha concesso ai soli sopranumerai, in possesso dei requisiti invocati dal personale “Quora 96”, cioè la maturazione di 36 anni di contributi con età anagrafica di 60 anni o 40 di contributi ma con età anagrafica inferiore purchè la quota raggiungesse “96”, di lasciare il servizio al 31 agosto 2013. E se tale dispositivo è legale per i sopranumerai, perché non estenderlo anche a tutti gli altri e in modo particolare a chi pensa di avere dato già alla scuola tutto quello di cui disponeva?

Innovazione, Profumo lancia la Social Innovation Agenda italiana

da Tecnica della Scuola

Innovazione, Profumo lancia la Social Innovation Agenda italiana
Domani, ore 11.30, conferenza stampa al Miur per fare il  punto sui progetti avviati con i bandi Social Innovation Pon e Nazionale
Domani, giovedì 21 marzo, alle ore 11.30, presso la Sala della Comunicazione del Miur, sarà presentato dal ministro Francesco Profumo il documento che dà il via alla definizione della prima Social Innovation Agenda italiana, in linea con le migliori esperienze internazionali. Nell’occasione, sarà fatto il punto sui progetti avviati e le risorse stanziate complessivamente dal Miur attraverso i bandi Social Innovation Pon e Nazionale.

Iscrizioni alle superiori, il Miur invita a non selezionare i migliori

da tuttoscuola.com

Iscrizioni alle superiori, il Miur invita a non selezionare i migliori

La selezione delle domande di iscrizione in esubero rispetto alla capacità di accoglienza della scuola “non deve essere basata su criteri che puntano a scegliere i migliori”. Lo ribadiscono fonti ministeriali alla luce del dibattito suscitato dalla notizia che alcuni istituti superiori intendono adottare test di ingresso per le prime classi, contro cui hanno espresso un duro comunicato Codacons e Unione degli Studenti.

Poiché tutti devono essere rappresentati e accolti nella scuola pubblica, questa opportunità va tutelata. Per questo alle scuole è stato raccomandato di scegliere secondo criteri non parziali”.

Nella circolare sulle iscrizioni per l’anno scolastico 2013-2014 emanata lo scorso dicembre, si stabilisce che “nella previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola procede preliminarmente alla definizione dei criteri di precedenza nella ammissione, mediante apposita delibera del Consiglio di istituto, da rendere pubblica prima dell’acquisizione delle iscrizioni, con affissione all’albo, con pubblicazione sul sito web dell’istituzione scolastica e, per le iscrizioni on line, in apposita sezione del modulo di iscrizione opportunamente personalizzato dalla scuola”. Si rammenta quindi che “pur nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, i criteri di precedenza deliberati dai singoli Consigli di istituto debbono rispondere a principi di ragionevolezza quali, a puro titolo di esempio, quello della vicinanza della residenza dell’alunno alla scuola o quello costituito da particolari impegni lavorativi dei genitori. In quest’ottica, l’eventuale adozione del criterio dell’estrazione a sorte rappresenta, ovviamente, l’estrema “ratio”, a parità di ogni altro criterio”.

34 anni di precariato, l’Anief denuncia il record di una docente

da tuttoscuola.com

34 anni di precariato, l’Anief denuncia il record di una docente

A 34 anni dalla prima supplenza, un’insegnante di tedesco è ancora precaria della scuola. Laurea in lingue e letterature straniere, ha iniziato a firmare contratti a tempo determinato nella scuola pubblica come docente di lettere, nel lontano 1979. Dopo alcuni anni la sua posizione è stata cancellata e ha ricominciato a fare supplenze come docente di lingue. Oggi è seconda in graduatoria ad esaurimento ma la carenza di posti liberi ancora non le garantisce di essere assunta in ruolo prima che vada in pensione. A denunciare la vicenda è l’Anief.

E come lei, con percorsi professionali travagliati e senza mai aver tagliato il traguardo dell’agognato ruolo, ci sono – assicura l’associazione – tantissimi colleghi: decine di migliaia di candidati che hanno iniziato la loro carriera da insegnanti nei primi anni Ottanta. E che oggi, ormai ultra cinquantenni, con abilitazioni, idoneità, master e specializzazioni incamerate, si ritrovano uniti da un destino professionale a dir poco beffardo”.

Ma la loro non è una storia professionale segnata dalla sfortuna. “Le colpe di questi record da terzo mondo sono tutte da addebitare all’inefficienza dello Stato e dei Governi che si sono succeduti. Sono loro – commenta Marcello Pacifico, presidente Anief – che li hanno condannati a vestire il ruolo di precari a vita. Solo per motivi di risparmio della spesa pubblica si continua infatti, imperterriti, a derogare alla direttiva comunitaria, la 1999/70/CE, che da 13 anni impone ai Paesi che fanno parte dell’Ue di assumere tutti i lavoratori che hanno svolto 36 mesi di servizio nell’ultimo quinquennio. Come si continua a non tenere conto del decreto legislativo 368/01, che dava seguito a questa direttiva a livello nazionale. Per non parlare dell’oltraggio che si perpetra nei confronti dell’articolo 1 della Costituzione”.

Secondo l’Anief “il duro attacco sferrato in questi anni ultimi anni alla scuola, con tagli a oltranza e investimenti risibili rapportati al prodotto interno lordo, ha raggiunto il risultato opposto di quello di un Paese che doveva investire nella conoscenza culturale per risollevarsi. Mortificando tanti professionisti dell’insegnamento, che in altri Paesi sarebbero valorizzati e apprezzati per il prezioso lavoro che svolgono. Invece di essere abbandonati al loro destino. E mandati in pensione da precari”.

Reggio Calabria: cronaca di una morte annunciata

Reggio Calabria: cronaca di una morte annunciata
Il dramma che sta consumandosi a Reggio Calabria.

Vorrei potervi augurare una Pasqua di speranza e resurrezione, ma purtroppo debbo ancora parlarvi di calvario e passione.
Ieri siamo stati costretti a scendere ancora una volta in piazza per salvaguardare i livelli minimi di assistenza sociale nel comune di Reggio Calabria. Da ormai tre anni infatti le organizzazioni del terzo settore di Reggio conducono una battaglia senza quartiere per garantire continuità a servizi essenziali in favore di minori, disabili, anziani, famiglie in difficoltà. Ormai i crediti del Terzo Settore superano i 7 milioni di euro, pari a circa due annualità di spettanze arretrate, e gli operatori in media vantano 10-12 mensilità di ritardo. Oggi a tale situazione già drammatica, si è aggiunta un ulteriore tragedia. Come sapete il nostro Comune è commissariato per infiltrazioni mafiose ed in stato di pre-dissesto, con un buco che si aggira intorno ai 300 milioni di euro. Una situazione deficitaria che i Commissari hanno deciso di affrontare, oltre che attraverso un massiccio aumento delle tasse, decretando una riduzione del 30 percento di tutti i servizi in essere. In altre parole si prospettano tagli lineari che non fanno alcuna differenza tra servizi diversi e che coinvolgono inesorabilmente anche i servizi sociali. Tagli lineari che non tengono conto dei bisogni della gente, che non rammentano che negli ultimi due anni il settore politiche sociali a Reggio ha già dovuto sopportare (nel totale silenzio) un taglio effettivo di risorse pari al 30%, che non considerano che tale contrazione andrebbe a ricadere su organizzazioni già allo stremo che operano con tariffe vecchie di oltre 10 anni e mai rivalutate e che una riduzione economica si concretizza in una sostanziale riduzione dei diritti dei più deboli. Una situazione che ha costretto le organizzazioni del terzo settore a dire basta. Non è possibile continuare a garantire i servizi sulle spalle di operatori ormai ridotti al di sotto della soglia di povertà. Per tali motivi ieri abbiamo stabilito lo stato di agitazione e siamo scesi in piazza per l’ennesima volta.  Per la prima volta però lo abbiamo fatto chiudendo per l’intera giornata i servizi, fatto mai successo in oltre 30 anni. Con noi erano in piazza molte famiglie dei nostri utenti che, più di ogni altro, possono comprendere cosa significhi la chiusura dei servizi. Storie drammatiche che sono uscite per la prima volta dal silenzio delle case e si sono riversate i piazza con dignitosa rabbia. Ieri abbiamo ufficializzato ai Commissari che tra 10 giorni, se non interverranno risposte concrete, saremo costretti a chiudere i servizi a tempo indeterminato. Una chiusura che di fatto decreterebbe la fine dello stato sociale  a Reggio Calabria, la morte di esperienze che da anni rappresentano l’unica risposta per i cittadini più deboli e fragili, in un territorio già di per sé storicamente deprivato. Questo è quanto sta accadendo a Reggio. Una passione che si traduce in lacrime e sangue per le oltre 10 mila persone che ogni giorno vengono accolte nei nostri servizi. Nonostante tutto però, nonostante la stanchezza di anni di battaglie contro muri di gomma, nonostante il totale abbandono in cui versano le nostre organizzazioni, insieme alle famiglie, abbiamo deciso di lottare sino all’ultimo istante. Non possiamo tirarci indietro, si tratta di una battaglia per i diritti di tutti, non solo dei più deboli. Se oggi accettiamo in silenzio la morte dello stato sociale a Reggio, nulla sarà più garantito, per nessuno di noi. Un società che non riesce a prendersi cura dei suoi figli più deboli è una società che non ha futuro. Chiedo a tutti voi di starci vicino, divulgando il più possibile la notizia di quanto sta succedendo a Reggio, perché l’unico modo per sollecitare risposte concrete è stimolare l’opinione pubblica a prendere posizione, ma soprattutto perché riteniamo un nostro preciso dovere informare tutti di questo ennesimo scempio, di questa novella Sparta, di questo omicidio di Stato.

Luciano Squillaci

Nota 21 marzo 2013, Prot. n. AOODGPER 2903

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale del personale scolastico

OGGETTO: Concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA. Titoli di riserva.

Essendo pervenuti diversi quesiti sulla necessità di aggiornare le dichiarazioni di iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio, propedeutiche rispetto all’acquisizione del diritto alla riserva dei posti di cui alla legge 68/99, si precisa quanto segue. In analogia a quanto previsto dal D.M.44/2011 per l’aggiornamento delle G.A.E. del personale docente, ai fini dell’assunzione su posti riservati i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all’art.8 della legge 68/99, anche all’atto della presentazione della domanda di aggiornamento solo qualora la medesima dichiarazione non sia stata già resa in occasione della presentazione di precedenti istanze di nuova iscrizione o di aggiornamento.

IL DIRETTORE GENERALE

Luciano Chiappetta

Rassegna Stampa 21 marzo 2013

IN PRIMO PIANO

 
   
Italia Oggi  del  21-03-2013  
BREVI-SITI INTERNET DELLA [solo_testo] pag. 29  
Avvenire  del  21-03-2013  
DIRIGENTI SCOLASTICI, “LEADER O BUROCRATI?” (E.Lenzi) [solo_testo] pag. 13  
il Sole 24 Ore  del  21-03-2013  
LAVORO – IVAN LO BELLO AL VERTICE ANVUR [solo_testo] pag. 43  
il Sole 24 Ore  del  21-03-2013  
SUL PIATTO ALTRI 2 MILIARDI DELLE PROVINCE (Eu.b.) [solo_testo] pag. 5  
   

MINISTRO

 
   
il Messaggero – Cronaca di Roma  del  21-03-2013  
NOBEL ALLA CENA DEI RICERCATORI (M.Patriarca) [solo_testo] pag. 49  
Avvenire  del  21-03-2013  
MONTECITORIO – IL CAPPELLANO LEUZZI: “NUOVI PARLAMENTARI SIANO RESPONSABILI” [solo_testo] pag. 9  
il Giorno – ed. Milano  del  21-03-2013  
ATENEO DEL SAN RAFFAELE ESPOSTO AL PREFETTO:SERVE UN COMMISSARIO (N.Palma) [solo_testo] pag. 15  
   

MINISTERO

 
   
il Mattino  del  21-03-2013  
“QUEL ROGO FERITA ATROCE SUBITO LA RICOSTRUZIONE” (P.Treccagnoli) [solo_testo] pag. 40  
la Repubblica – ed. Napoli  del  21-03-2013  
CITTA’ DELLA SCIENZA, SOS A ORNA “RICOSTRUITE MA PAGATECI GLI STIPENDI” (S.Cervasio) [solo_testo] pag. 5  
L’Unita’  del  21-03-2013  
SCUOLA, LE PROVE DI VALUTAZIONE NON POSSONO ESSERE UN TOTEM (B.Vertecchi) [solo_testo] pag. 16  
la Provincia – Latina  del  21-03-2013  
TEST PER ACCEDERE AI LICEI, LA DENUNCIA [solo_testo] pag. 6  
Libero Quotidiano – Ed. Milano  del  21-03-2013  
IL COLLOQUIO CON IL PROF ORA SI FA SU SKYPE (M.Baroli) [solo_testo] pag. 44  
la Repubblica – ed. Milano  del  21-03-2013  
DOPO IL TABLET,SKYPE QUANDO LA TECNOLOGIA PUO’ AIUTARE A SCUOLA (O.Liso) [solo_testo] pag. 6  
il Giorno – ed. Milano  del  21-03-2013  
LA RICERCA SUL CANCRO PREMIA I MIGLIORI RACCONTI SUL TEMA (E.f.) [solo_testo] pag. 19  
la Repubblica – ed. Bologna  del  21-03-2013  
BOLOGNA SFILA PER LE VITTIME DELLA MAFIA [solo_testo] pag. 9  
Italia Oggi  del  21-03-2013  
UNA PRIMAVERA PER L’ECOLOGIA (R.Narciso) [solo_testo] pag. 30  
il Giornale  del  21-03-2013  
SUL WEB I NOMI DEGLI STUDENTI GAY, LICEO IN RIVOLTA [solo_testo] pag. 22  
Il Fatto Quotidiano  del  21-03-2013  
OMOFOBIA, FB COLPISCE ANCORA (R.Morini) [solo_testo] pag. 17  
Roma  del  21-03-2013  
BIMBO MORTO, DUE AVVISI DI GARANZIA (A.Acampa) [solo_testo] pag. 3  
il Mattino  del  21-03-2013  
VIA AI CORSI PER DOCENTI “FORMAGGINI NEL MENU” [solo_testo] pag. 45  
Il Tempo – Cronaca di Roma  del  21-03-2013  
L’ANDRESEN UN “DIAMANTE” NELLA POLVERE [solo_testo] pag. 9  
Tempi  del  27-03-2013  
L’ARTE DI FARE UNA SCUOLA PER TUTTI (L.Borselli) [solo_testo] pag. 14/18  
Avvenire  del  21-03-2013  
A MARZO I PRIMI SOLDI AGLI ASILI FISM (P.fer.) [solo_testo] pag. 13  
Giornale di Sicilia  del  21-03-2013  
“BUONO SCUOLA”, A FINE APRILE GLI AIUTI DEL 2009 (S.Raccuglia) [solo_testo] pag. 19  
la Repubblica  del  21-03-2013  
“QUEL FETO SERVIVA ALLA RICERCA, VESCOVI LO SAPEVA” (L.De vito/M.Pisa) [solo_testo] pag. 24  
il Giornale – ed. Milano  del  21-03-2013  
LA PROF SOSPETTA ERA NEGLI USA E I DOCENTI SFILANOIN PROCURA (E.Silvestri) [solo_testo] pag. 10  
la Gazzetta del Mezzogiorno  del  21-03-2013  
A SORPRESA 300MILA EURO “UNI.VERSUS” NON CHIUDERA’ (L.Barile) [solo_testo] pag. IV  
La Repubblica – Cronaca di Roma  del  21-03-2013  
Int. a G.Fabiani: “IL MIO IMPEGNO PER I GIOVANI IL LAZIO HA GRANDI POTENZIALITA'” (M.fv.) [solo_testo] pag. 3  
la Repubblica – ed. Torino  del  21-03-2013  
L’UNIVERSITA’ E IL CINQUE PER MILLE PERDUTO (S.Parola) [solo_testo] pag. 6  
la Repubblica  del  21-03-2013  
LA COLUMBIA UNIVERSITY FINISCE SOTTO ACCUSA (A.Flores d’arcais) [solo_testo] pag. 59  
il Messaggero – Cronaca di Roma  del  21-03-2013  
FONDAZIONE VERONESI 127 BORSE DI STUDIO A GIOVANI RICERCATORI (C.Massi) [solo_testo] pag. 40  
il Sole 24 Ore  del  21-03-2013  
LA SPINTA DELL’ACQUA NEL FUTURO DEI MOTORI (N.Amadore) [solo_testo] pag. 40  
la Repubblica  del  21-03-2013  
CLIMA QUELL’ESTATE INFINITA COSI’ LA PRIMAVERA SI ACCORGIA OGNI ANNO (A.Flores d’arcais) [solo_testo] pag. 53  
Panorama  del  27-03-2013  
DAL SANGUE LEGGEREMO IL NOSTRO FUTURO (D.Mattalia) [solo_testo] pag. 21  
   

PUBBLICA  AMMINISTRAZIONE  E  SOCIETA’

 
   
il Messaggero  del  21-03-2013  
SALTATA LA NUOVA STRETTA SUGLI STATALI OK A RIFORMA DELLE SCUOLE PER DIRIGENTI (B.c.) [solo_testo] pag. 19  
il Sole 24 Ore  del  21-03-2013  
“PAGAMENTI PA, 250MILA OCCUPATI IN PIU'” (N.Picchio) [solo_testo] pag. 3  
il Sole 24 Ore  del  21-03-2013  
RISORSE, PRIMO PASSO DEL GOVERNO (D.Pesole) [solo_testo] pag. 2  
il Sole 24 Ore  del  21-03-2013  
FERMI 12,5 MILIARDI GIA’ IN CASSA (G.Trovati) [solo_testo] pag. 5  
il Sole 24 Ore  del  21-03-2013  
SICILIA, OK DEFINITIVO ALL’ABOLIZIONE DELLE PROVINCE (N.Amadore) [solo_testo] pag. 17  
la Repubblica  del  21-03-2013  
BOLDRINI EI L TAGLIO DEGLI STIPENDI “LO FACCIANO PURE LE ALTRE CARICHE” (S.Buzzanca) [solo_testo] pag. 6/7  
la Repubblica  del  21-03-2013
FINANZIAMENTO PUBBLICO PERCHE’ MONTA LA PROTESTA CONTRO I COSTI DELLA POLITICA (S.Messina) [solo_testo] pag. 54
il Sole 24 Ore  del  21-03-2013  
PARLAMENTO FAI-DA-TE SENZA ESECUTIVO: DIVISI I COSTITUZIONALISTI (B.Fiammeri) [solo_testo] pag. 13  
la Stampa  del  21-03-2013  
COME TI MISURO IL BENESSERE DEI CITTADINI (L.La spina) [solo_testo] pag. 30/31  
la Repubblica  del  21-03-2013  
CERCANDO UTOPIA (M.Ferraris/S.Veca) [solo_testo] pag. 58/59  
il Sole 24 Ore  del  21-03-2013  
I PUNTI IRRISOLTI DEL DECRETO SUL RAPPORTO IMPRESE-CULTURA (G.Comin) [solo_testo] pag. 14  
il Messaggero  del  21-03-2013  
Int. a R.Muti: “AMO SCENDER IN BATTAGLIA” (R.Sala) [solo_testo] pag. 25  
   
   
A cura di Giuseppe Colella e Federico Bandi

 

 

Nota 21 marzo 2013, Prot. A00DPER n. 2916

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’istruzione

Direzione Generale per il  personale scolastico

 

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

 

Oggetto: Attuali classi di concorso su cui confluiscono le discipline relative ai primi quattro anni di corso degli istituti di secondo grado interessati al riordino.

Anche per l’a.s. 2013/14 in assenza del regolamento relativo alla revisione delle classi di concorso, previsto dall’art. 64 della legge n. 133 del 2008 si rende necessario in sede di costituzione degli organici e per le conseguenti operazioni di mobilità, far riferimento alle attuali classi di concorso, opportunamente integrate e modificate con le discipline e gli ambiti disciplinari relativi agli ordinamenti del primo, secondo, terzo e quarto anno di corso degli istituti di secondo grado.

Al fine di consentire, nell’attuale fase transitoria, ai dirigenti scolastici e al personale interessato di avere contezza delle modalità di confluenza, si allegano le relative tabelle, modificate e integrate come sopra indicato, relative alle classi prime, seconde, terze e quarte degli istituti di secondo grado, alle quali si applicherà la riforma. Si allegano altresì le tabelle, con indicate le classi di concorso da utilizzare per le Opzioni dei percorsi degli istituti Tecnici e Professionali.

Come già fatto presente nel decorso anno, le tabelle di confluenza hanno natura solo dichiarativa dell’esistente. Gli insegnamenti che trovano confluenza in più classi di concorso del pregresso ordinamento devono essere trattati come insegnamenti “atipici” la cui assegnazione alle classi di concorso deve prioritariamente mirare a salvaguardare la titolarità dei docenti presenti nell’istituzione scolastica, la ottimale determinazione delle cattedre e la continuità didattica.  Ovviamente nella scelta della classe di concorso dovrà farsi riferimento all’indirizzo, all’articolazione, all’opzione, al curricolo adottato dalla scuola, nonché, nel caso della tabella C), alla corrispondente classe di concorso della tabella A).  Al riguardo si fa anche riferimento alla nota n. 8039 del 5 dicembre 2012 inviata dalla Direzione generale degli ordinamenti scolastici.

In presenza, nella scuola, di più di un titolare di insegnamenti “atipici”, si darà la precedenza a coloro che, in relazione al  numero dei posti, risulteranno collocati con il maggior punteggio nella graduatoria di istituto unificata incrociando la varie graduatorie, nel rispetto delle precedenze di cui all’art. 7 del CCNI sulla mobilità. Resta inteso che sono da  salvaguardare comunque i docenti che impartiscono l’insegnamento o il laboratorio presente nell’indirizzo e non il primo in graduatoria ma titolare di altro insegnamento o laboratorio non pertinente con l’indirizzo, articolazione, opzione , nonché al curricolo attivato.

In assenza di titolari da “salvaguardare” l’attribuzione dovrà avvenire prioritariamente, previa intesa con l’Ufficio scolastico territoriale, scegliendo le classi di concorso in esubero a livello provinciale.

In assenza delle citate situazioni, il dirigente scolastico, d’intesa con l’Ufficio scolastico territoriale, e sulla base del parere del collegio dei docenti reso in coerenza con il POF e in analogia con le procedure di delibera dello stesso, provvederà ad attribuire la classe di concorso, assicurando una equilibrata distribuzione dei posti alle classi di concorso al fine di venire incontro alle aspettative dei docenti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento, evitando di assegnare tutte le ore ad una classe di concorso a discapito di altre (es. 51/A e 52/A – 47/A e 48/A ecc…).

Si richiama la nota prot. n. 679 del 4 maggio 2012 relativamente all’attribuzione della ore di geografia degli indirizzi “amministrazione, finanza e marketing” e”turismo” alla classe 39/A e solo, in fase residuale, al fine di evitare la creazione di personale in esubero, anche ai titolati della 60/A.

Per l’articolazione “calzatura e moda” in attesa della definizione della nuova classe di concorso gli insegnamento di  Tecnologie dei materiali e dei processi produttivi e organizzativi della moda e ideazione, progettazione e industrializzazione dei prodotti moda, in via transitoria, sono da riferirsi alla 68/A e alla 70/A.

Analogamente anche per l’insegnamento di “logistica” dell’indirizzo “trasporti e logistica” per le articolazioni si è fatto riferimento alle seguenti classi di concorso 1/A, 14/A, 15/A, 20/A, 53/A, 55/A e 56/A (costruzioni del mezzo), 1/A, 14/A, 15/A, 53/A, 55/A, 56/A (conduzioni del mezzo) e 14/A, 53/A, 55/A e 56/A (logistica).

Qualora in alcuni istituti o sperimentazioni siano presenti titolari di classi di concorso non prospettate dal Sistema informativo come classi atipiche, i Dirigenti scolastici, al fine di evitare la creazione di posizioni di soprannumero, segnaleranno la particolare situazione ai referenti provinciali in materia di organici, che provvederanno alla rettifica manuale al Sistema informativo, anche operando sulla quota riservata all’autonomia.

IL DIRETTORE GENERALE

f.to     Luciano Chiappetta –

Allegati

Circolare Ministeriale 21 marzo 2013, n. 10

Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca
Dipartimento per l’istruzione

Circolare Ministeriale 21 marzo 2013, n. 10

AOODPIT Prot. n. 727

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

e p.c. al Gabinetto del Ministro
SEDE

OGGETTO: Dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2013/2014 – Trasmissione schema di Decreto Interministeriale.

Come è noto alle SS.LL., la determinazione e l’assegnazione delle dotazioni organiche del personale docente costituiscono adempimento preliminare di fondamentale importanza rispetto alla gestione delle operazioni e delle fasi  relative alla mobilità, alle utilizzazioni e alle assunzioni del personale scolastico e, più in generale, rispetto al puntuale e ordinato inizio dell’anno scolastico. Ciò premesso, codesti Uffici procederanno, con la massima sollecitudine, alla definizione dell’incombenza di propria competenza sulla base delle istruzioni ed indicazioni della presente circolare e dell’allegato schema di decreto, sottoscritto dal Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca da inviare per il prescritto concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, recante disposizioni, per l’anno scolastico 2013/2014, in ordine alla rilevazione delle dotazioni di organico del personale docente, alla relativa quantificazione a livello nazionale e regionale, ai criteri di ripartizione da adottare con riferimento alle diverse realtà provinciali e alle singole istituzioni scolastiche.

Si richiama la particolare attenzione delle SS. LL. e degli Uffici dipendenti sull’esigenza che le Regioni e gli Enti locali siano opportunamente coinvolti e sensibilizzati in sede di elaborazione del piano di assegnazione delle risorse di organico alle singole province, anche nell’ottica di una funzionale coerenza tra le previsioni del piano regionale di dimensionamento e localizzazione delle istituzioni scolastiche e l’attribuzione delle risorse.  Analoga attenzione le SS.LL. vorranno riservare ai rapporti con le OO.SS..

I criteri e i parametri per la formazione delle classi sono fissati dal Regolamento approvato con D.P.R.  del 20 marzo 2009, n. 81, sul dimensionamento della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, che ha sostituito integralmente il D.M. 24 luglio 1998, n. 331 e successive modifiche ed integrazioni e il D.M. 3 giugno 1999 n. 141 per quel che concerne le classi che accolgono gli alunni disabili.

Per completezza di esposizione e perché le SS. LL. dispongano di un quadro chiaro e organico di riferimenti, si richiamano di seguito le norme e gli atti che presiedono alla costituzione degli organici:

  • Decreto legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004, avente ad oggetto “le norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
  • Decreto legge n. 112 del 26 giugno 2008, convertito dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008,  in materia di “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”;
  • Legge n. 169 del 30 ottobre 2008, recante, tra l’altro, la previsione nella scuola primaria di classi con un unico insegnante, funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali;
  • Piano programmatico in attuazione dell’art. 64 succitato e delle relative norme applicative, riferite al primo ciclo e al dimensionamento della rete scolastica;
  • D.P.R.  n. 81 del 20 marzo 2009,  concernente la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola;
  • D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009, riguardante la revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione;
  • D.M.  n. 37 del 26 marzo 2009, relativo all’assetto organico della scuola secondaria di I grado e alla definizione delle cattedre in applicazione del DPR n. 89/2009;
  • D.P.R. n. 87 del 15 marzo 2010, su “riordino degli istituti professionali ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
  • D.P.R. n. 88 del 15 marzo 2010, su “riordino degli istituti tecnici ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
  • D.P.R.  n. 89 del 15 marzo 2010, regolamento di “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
  • Circolare ministeriale n. 2 dell’8 gennaio 2010 contenente “indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana”;
  • Circolare ministeriale n. 110 del 30 dicembre 2011 regolante le iscrizioni alle sezioni delle scuole dell’infanzia e alle classi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2012/13;
  • Intesa stipulata il 16.12.2010 in sede di Conferenza unificata, relativa all’adozione di linee guida per disciplinare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 13, comma 1-quinquies, della legge 2 aprile 2007, n. 40;
  • Decreti Interministeriali del 24.4.2012 che hanno definito le ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici e professionali in un numero contenuto di opzioni;
  • Art. 19, comma 7 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n.111.

Com’ è noto, con  l’anno scolastico 2011/2012, si è  concluso il triennio di contenimento delle consistenze di organico previsto  dall’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Per gli anni successivi, il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n.111 all’art. 19, comma 7 ha previsto che “A decorrere dall’anno scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell’anno scolastico 2011/2012 in applicazione dell’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assicurando in ogni caso, in ragione di anno, la quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per il bilancio dello Stato, a decorrere dall’anno 2012, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 6 e 9 dell’articolo 64 citato.”

Non fissando, la citata legge n.111/2011,  altre misure di  contenimento le dotazioni organiche relativa all’ anno scolastico 2013/2014 sono state determinate non superando, a livello nazionale, la consistenza delle dotazioni fissate per l’anno 2011/2012.

Pertanto,  fatta eccezione per la scuola dell’infanzia, la quantificazione e la ripartizione, tra le Regioni, delle dotazioni dei diversi ordini e gradi di istruzione è stata effettuata tenendo conto del numero degli alunni risultanti dall’organico di fatto dell’ a.s. 2012/2013, dell’entità previsionale della popolazione scolastica riferita all’anno 2013/14, dell’andamento delle serie storiche della scolarità degli ultimi anni, nonché delle situazioni di cui all’art. 2, commi 2 e 3 del DPR n. 81/2009.

La ripartizione a livello regionale dell’organico complessivamente definito  in ambito nazionale è stata effettuata, come precisato dall’art. 1, comma 2 dello schema di D.I. citato in oggetto, sulla base dei dati e degli elementi concorrenti alla definizione delle risorse necessarie per il corretto funzionamento del sistema dell’istruzione, nelle sue diverse articolazioni, tenendo conto delle specificità relative ai comuni montani, alle piccole isole, alle aree geografiche particolarmente esposte a situazioni di disagio e precarietà, comprese quelle edilizie, nonché ai territori con un rilevante numero di alunni con cittadinanza non italiana.

Al fine di garantire la corretta funzionalità del servizio scolastico, anche in considerazione dell’incremento del numero degli alunni, le SS.LL. valuteranno la possibilità di consentire di incrementare l’organico di diritto con quote di posti dell’organico di fatto, da recuperare nella fase di tale organico, comunque in misura non inferiore agli incrementi autorizzati nel precedente anno scolastico.

Si ricorda, fin d’ora, che il riordino del I e del II ciclo attuato in applicazione dell’art. 64,   interesserà tutte le classi dell’istruzione primaria e le prime quattro classi dell’istruzione secondaria di secondo grado.

Ferme restando le istruzioni e le indicazioni di cui alla presente circolare, le SS. LL. porranno in essere autonomamente le azioni ritenute più funzionali e coerenti con gli specifici bisogni delle rispettive realtà territoriali, nonché, tenendo in debita considerazione le scelte delle scuole, valuteranno la possibilità di attivare ulteriori iniziative volte al raggiungimento delle finalità di razionalizzazione e di contenimento della spesa, nel rispetto della qualità dei servizi e dell’offerta formativa.

Un ruolo importante, ai fini della corretta e puntuale attuazione delle istruzioni e indicazioni di cui alla presente circolare, spetta alle istituzioni scolastiche e alla piena valorizzazione, da parte delle stesse, della quota di autonomia prevista dal D.P.R. n. 275/99 e successive modifiche e integrazioni (vedi i regolamenti concernenti il II ciclo). Sarà cura, pertanto, dell’istituzione scolastica, una volta avuta contezza delle proprie risorse di organico, articolare il tempo scuola secondo criteri e modalità che consentano il migliore impiego delle risorse, l’ampliamento del servizio e l’incremento dell’offerta formativa; il tutto valorizzando, le potenzialità proprie dall’autonomia organizzativa e didattica.

Sono consentite compensazioni tra i contingenti di organico relativi ai diversi gradi di scolarità, anche nell’ottica, ove possibile, dell’estensione del tempo pieno.

Si richiama la particolare attenzione delle SS.LL. e degli operatori impegnati nelle operazioni di definizione e gestione degli organici, sull’esigenza che siano valutate in maniera puntuale le risorse da destinare ad ogni segmento di istruzione e a ciascuna istituzione scolastica, onde evitare situazioni di squilibrio e/o di svantaggio.

Per quanto concerne le ore di insegnamento delle materie alternative alla religione cattolica, si ricorda che il 7 dicembre 2011 è stata rilasciata la procedura per l’invio telematico dei contratti a tempo determinato per l’insegnamento di tali attività che restato regolati dalle disposizioni e dai chiarimenti fino ad ora forniti (nota n. 26482 del 7 marzo 2011).

Procedure e adempimenti relativi alla definizione degli organici

Le SS.LL., in attuazione di quanto previsto dal suddetto schema di decreto interministeriale e dalla presente circolare, daranno tempestivo avvio alle operazioni di propria competenza, riferite alla scuola dell’infanzia e ai diversi ordini e gradi di istruzione, tenendo conto delle numerose e complesse fasi e procedure da porre in essere per il corretto e puntuale avvio del prossimo anno scolastico.

Pertanto, come prima accennato, le SS.LL., stabiliti gli opportuni contatti e confronti con le Regioni, con gli Enti Locali  provvederanno alla ripartizione delle consistenze di organico a livello provinciale, valutando le esigenze relative alle tipologie dei diversi ordini e gradi di istruzione e alle condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche di competenza, nonché alle innovazioni introdotte dai provvedimenti  applicativi del citato art. 64.

Particolare attenzione dovrà essere riservata alle condizioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, riguardanti i comuni montani e le piccole isole, la limitata capienza delle aule, il rispetto delle norme sulla sicurezza, le aree con elevati tassi di dispersione e di abbandono e quelle con un rilevante numero di alunni di cittadinanza non italiana.

Prima della ripartizione delle risorse di organico, le SS.LL. definiranno la fase di informazione alle Organizzazioni Sindacali, prevista dall’art. 2 dello schema di decreto più volte citato.

Nel contempo le SS.LL. forniranno le opportune istruzioni e indicazioni ai responsabili degli Uffici scolatici territoriali e ai dirigenti scolastici, anche attraverso conferenze di servizio, confronti,  approfondimenti e interlocuzioni dirette. Inoltre evidenzieranno la necessità che i dati relativi agli alunni e alle classi, trasmessi dalle istituzioni scolastiche al Sistema informativo, siano assunti nella scrupolosa osservanza della normativa vigente. A tale riguardo il Sistema informativo è stato programmato in funzione della determinazione degli organici, secondo i nuovi modelli orario della scuola primaria, della scuola secondaria di I grado e della scuola secondaria di II grado.

E’ di tutta evidenza che il processo di determinazione degli organici non potrà prescindere dalla corretta e attenta formazione delle classi. In tale ottica è fatto divieto di effettuare in organico di diritto operazioni di mero frazionamento delle cattedre e di successiva ricomposizione delle stesse in organico di fatto.

Inoltre, al fine di evitare la costituzione di classi con un numero eccessivo di alunni, i dirigenti scolastici provvederanno alla relativa formazione secondo criteri di omogeneità, evitando squilibri numerici tra le stesse. A tale riguardo i dirigenti medesimi eviteranno di accogliere istanze di iscrizione che possano comportare la costituzione di classi con numeri di alunni superiori a quelli previsti dal DPR n. 81/2009, per i vari gradi di istruzione.

Si ricorda che la Legge 8 ottobre 2010, n. 170 riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, denominati “DSA”. Il diritto allo studio degli alunni con DSA è garantito mediante molteplici iniziative promosse dal MIUR e attraverso la realizzazione di percorsi individualizzati nell’ambito scolastico.  E’ opportuno che nella composizione delle classi si tenga in debita considerazione la presenza degli alunni con DSA.

Le SS.LL. esamineranno i dati elaborati dai dirigenti scolastici e la loro rispondenza ai contenuti e alle prescrizioni della presente circolare, del decreto interministeriale sugli organici, dei provvedimenti conseguenti all’applicazione delle previsioni della legge finanziaria n. 133/2008, apportando le eventuali, necessarie variazioni. I dati, una volta validati e resi definitivi, saranno formalmente comunicati alle istituzioni scolastiche interessate. Analoga procedura dovrà essere seguita nel caso di variazioni successive.

Scuola dell’infanzia

La scuola dell’infanzia è disciplinata dall’art. 2 del Regolamento sul primo ciclo approvato con D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89.  Quanto alla consistenza delle dotazioni organiche, ai fini della generalizzazione del servizio, sono stati confermati in organico di diritto i posti attivati in organico di fatto nell’anno 2012/2013.

Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia i bambini che hanno compiuto o compiranno, entro il 31 dicembre 2013, il terzo anno di età.

Ricorrendo le condizioni di cui alla C.M. n. 96 del 17 dicembre 2012 (iscrizioni per l’a.s. 2013/14), possono, altresì, essere ammessi alla scuola dell’infanzia i bambini che compiranno tre anni di età entro il 30 aprile 2014, una volta effettuate le opportune valutazioni di carattere pedagogico – didattico da parte del collegio dei docenti, in ordine ai tempi e alle modalità di accoglienza.

Gli anticipi, di cui al comma precedente, nella scuola dell’infanzia trovano fondamento soprattutto nelle positive esperienze degli anni decorsi e nell’intento di corrispondere in maniera sempre più ampia e puntuale alle esigenze delle famiglie. Per l’attuazione degli anticipi i Direttori degli Uffici scolastici regionali, coadiuvati dai propri Uffici territoriali, definiranno intese con le Amministrazioni comunali interessate, anche attraverso l’attivazione di appositi tavoli di confronto volti ad accertare, nei diversi contesti, l’esistenza o meno delle necessarie condizioni di fattibilità.

Resta confermato il modello orario di funzionamento di 40 ore settimanali. Tale modello, com’è noto, a richiesta delle famiglie è elevabile fino ad un massimo di 50 ore settimanali e riducibile a 25 ore settimanali.

Nella tabella A sono compresi i 610 posti, finanziati con quota parte delle risorse previste dall’art. 1, comma 130, della legge finanziaria n. 311/2004, per la generalizzazione del servizio e l’attuazione degli anticipi.

Qualora le richieste di iscrizione superino la capienza delle sezioni, hanno precedenza le domande di coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2013. Inoltre, al fine di assicurare continuità al percorso educativo avviato, deve essere data precedenza alle bambine e ai bambini che hanno frequentato le cd. “sezioni primavera”, il cui funzionamento, com’è noto, è disciplinato da altre disposizioni (legge finanziaria n. 296/2006, art. 1, commi 630 e 634).

Eventuali incrementi di posti, finalizzati all’estensione del servizio, possono essere autorizzati nell’ambito delle risorse complessive assegnate. Il contingente assegnato, invece, può essere ridotto solo in assenza di richieste o di liste di attesa.

Scuola primaria

Com’è noto, la scuola primaria è disciplinata dall’art. 4 del Regolamento sul primo ciclo, approvato con D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89.

Devono iscriversi alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre 2013. Sono ammessi anticipatamente alla frequenza anche coloro che compiono i sei anni di età entro il 30 aprile del 2014.

L’articolo 4 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, prevede che le famiglie possano operare le loro scelte, tra i  modelli orari previsti dal citato DPR n. 89/2009. Con l’anno scolastico 2013/2014 la riforma ordinamentale attuata con DPR n.89/2009 entrerà a regime in tutte e cinque le classi del ciclo e, pertanto, l’organico complessivo delle classi a tempo normale è determinato sulla base del 27 ore settimanali.

Poiché la fase di contenimento degli organici, come già detto, è terminata con l’anno scolastico 2011/2012, le economie derivanti dal passaggio dalle 30 alle 27 ore settimanali per il trascinamento dell’attuazione della riforma, relative alla classi quarte e quinte, sono riassegnate nell’organico della scuola primaria e  vanno prioritariamente utilizzate nella stessa scuola per il mantenimento del tempo scuola funzionante; in subordine per l’ampliamento dell’offerta formativa e del tempo pieno.

Il modello del tempo scuola definito in 24 ore settimanali può essere attivato solo in presenza di un numero di richieste tale da consentire la costituzione di una classe.

Eventuali economie derivanti dalle scelte delle famiglie del modello orario di 24 ore settimanali o dalla mancata effettuazione dell’intero orario da parte del docente della classe, per effetto dell’ impiego del docente di religione e/o del docente specialista di lingua inglese, nonché da eventuali risorse di organico reperibili a livello regionale, possono concorrere ad ampliare l’offerta formativa della scuola fino a 30 ore, ad incrementare, ove necessario, il tempo scuola, nonché assicurare il tempo mensa per le classi organizzate con rientri pomeridiani e per programmare e organizzare le attività educative e didattiche in base al piano dell’offerta formativa.

Nulla è innovato per quanto riguarda il tempo pieno. Restano, pertanto, confermati l’orario di 40 ore settimanali per classe, comprensive del tempo dedicato alla mensa, l’assegnazione di due docenti per classe e l’obbligo dei rientri pomeridiani. Le quattro ore in più  rispetto alle 40 settimanali per classe (44 ore di docenza a fronte delle 40 di lezioni e di attività), comunque disponibili nell’organico di istituto, potranno essere utilizzate per l’ampliamento del tempo pieno sulla base delle richieste delle famiglie e per la realizzazione di altre attività volte a potenziare l’offerta formativa.

Condizione essenziale per l’attivazione del tempo pieno rimane la disponibilità di strutture idonee e di risorse all’interno della scuola. L’attivazione è effettuata nei limiti dell’organico autorizzato e, comunque, nell’ambito della dotazione complessiva assegnata.

Si prevede l’utilizzo anche nella scuola primaria degli “spezzoni orario”, che, unitamente alle ore residuate dalla costituzione di altri posti (compresi quelli riguardanti l’insegnamento dell’inglese), e attività, concorrono alla formazione di posti interi (organico di diritto) nell’ambito della stessa istituzione scolastica. Una volta effettuata tale operazione, qualora nell’istituzione scolastica residuino almeno 12 ore, le stesse possono essere “arrotondate” a posto intero (devono essere arrotondate a posto intero per riassorbire l’eventuale soprannumerario), sempre rimanendo nel limite della dotazione regionale assegnata. Qualora le ore residuate siano in numero inferiore a 12, le stesse dovranno essere trattate e calcolate in organico di fatto.

Ovviamente, le risorse di organico devono essere utilizzate prioritariamente per il mantenimento del modelli orari in atto nella scuola e assicurare a tutti gli alunni la continuità dell’orario delle lezioni seguite nell’anno precedente.

L’insegnamento della lingua inglese è impartito in maniera generalizzata, nell’ambito delle classi loro assegnate, dai docenti in possesso dei requisiti richiesti, per le ore previste dalla normativa vigente (un’ora settimanale nelle classi prime, due ore nella classi seconde, tre ore nelle restanti classi). A tal fine il dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, adotta le soluzioni organizzative utili a garantire in tutte le classi l’assegnazione di un docente in possesso dei titoli per tale insegnamento. Le SS.LL., nel corso delle apposite conferenze di servizio, avranno cura di richiamare l’attenzione dei dirigenti scolastici su tale adempimento.

Solo per le ore di insegnamento di lingua straniera che non sia stato possibile, coprire attraverso l’equa distribuzione dei carichi orario, sono istituiti posti per docenti specialisti, nel limite del contingente regionale. Di regola viene costituito un posto ogni 7 o 8 classi, sempreché per ciascun posto si raggiungano almeno 18 ore di insegnamento settimanali.
In conformità dell’Accordo modificativo del Concordato lateranense e del relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge n. 121 del 25 marzo 1985, e delle conseguenti intese, l’insegnamento della religione cattolica è impartito da docenti in possesso dei requisiti richiesti.
Si evidenzia che le pluriclassi devono essere attivate solo in caso di assoluta necessità, in zone particolarmente disagiate; per evidenti ragioni di carattere didattico e per evitare oggettive difficoltà negli apprendimenti, è opportuno che le stesse, per quanto possibile, non comprendano tutte e cinque le classi del corso.

Il totale dei posti e delle ore derivanti dall’applicazione delle disposizioni e delle istruzioni di cui sopra, unitamente ai posti e alle ore destinati all’integrazione degli alunni disabili, costituisce la dotazione organica di istituto. Si ricorda che gli eventuali spezzoni di orario debbono rientrare nel novero delle complessive dotazioni assegnate in organico.

L’istituzione scolastica, nell’esercizio dell’autonomia didattica ed organizzativa prevista dal D.P.R. n. 275/99, articola il tempo scuola in modo flessibile, individuando le soluzioni più idonee per il migliore impiego delle risorse disponibili. Le ore di insegnamento residuate dalla istituzione di classi con 24 ore e dalla eventuale presenza aggiuntiva di docenti specialisti per l’insegnamento della lingua inglese e della religione cattolica, nonché dal recupero delle ore di compresenza del tempo pieno, possono essere impiegate per ampliare l’offerta formativa della scuola.

Istruzione secondaria di I grado

La scuola secondaria di I grado è regolata dall’art. 5 del Regolamento sul primo ciclo approvato con D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89.

Sono previsti due modelli di articolazione oraria nella scuola secondaria di I grado: quello relativo al tempo scuola ordinario, corrispondente a 30 ore settimanali (29 ore di insegnamenti, più 1 ora di approfondimento di materia letterarie) e quello relativo al tempo prolungato (36 ore settimanali, elevabili eccezionalmente fino a 40).

Le classi a tempo prolungato possono essere autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata e tenendo conto delle esigenze formative globalmente accertate, per un orario settimanale di insegnamento e di attività di 36 ore, comprensive della mensa, fermo restando che la consistenza oraria media di organico è di 38 ore settimanali. Sulla base delle richieste delle scuole, effettuate tenendo conto delle esigenze espresse dalle famiglie, tale consistenza oraria è elevabile fino ad un massimo di 40 ore, utilizzando le due ore di approfondimento delle discipline a disposizione della scuola. A livello regionale possono, altresì, essere individuate ulteriori modalità organizzative e gestionali, al fine di un pieno utilizzo delle ore a qualunque titolo disponibili.

Mentre il quadro orario delle discipline è previsto dall’art. 5 del citato regolamento, approvato con DPR n. 89/2009, l’assetto organico della scuola secondaria di I grado, sia per le classi a tempo normale che per le classi a tempo prolungato, è definito secondo i criteri fissati dal D.M. n. 37 del 26 marzo 2009. Fermo restando che le ore di approfondimento concorrono alla costituzione delle cattedre, va evitato che le cattedre stesse, siano costituite con il solo contributo orario relativo all’approfondimento in materie letterarie, come precisato nella nota prot. n. 9583 del 27.10.2010.

Possono essere attivate classi a tempo prolungato solo in presenza di strutture e servizi idonei, che consentano lo svolgimento obbligatorio delle attività anche in fasce orarie pomeridiane e di assicurare almeno due o tre rientri settimanali e sempreché si preveda, in progressione, la formazione di almeno un corso intero, fatta salva l’esigenza, ricorrendone le condizioni,di assicurare comunque il funzionamento delle classi già attivate prima dell’a.s. 2008/09. Ulteriori incrementi di posti per le stesse finalità possono essere autorizzati utilizzando le eventuali economie derivanti dall’organico complessivo e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nulla è innovato con riferimento all’insegnamento dello Strumento musicale. Ai fini della costituzione delle cattedre e dei posti rimangono, pertanto, confermati i criteri fissati dalla normativa vigente (D. M. 6 agosto 1999, n. 201).  Al fine di assicurare il mantenimento dell’insegnamento dello strumento musicale per i tre anni del corso, in classe prima, il numero degli alunni per ciascuno dei quattro strumenti musicali non può essere inferiore a tre.

Anche i corsi di strumento vanno assoggettati alle stesse regole di tutti gli altri corsi ordinari e la prevista conferma in organico di diritto dei corsi attivati negli anni precedenti è autorizzata purché il numero dei frequentanti lo consenta; la eventuale istituzione di nuovi corsi deve avvenire in organico di diritto, in quanto i relativi posti debbono rientrare nelle complessive risorse di organico individuate ed assegnate con l’allegato decreto interministeriale. Nel caso in cui l’insegnamento dello strumento sia stato attivato in scuole in cui funzionino solo corsi a tempo prolungato, le due ore (da 38 a 40 ore) di approfondimento che normalmente le scuole possono scegliere nella loro autonomia, vanno destinate, in un corso completo, allo strumento musicale.

L’offerta della seconda lingua comunitaria deve tener conto della presenza di docenti con contratto a tempo indeterminato nella scuola; eventuali richieste di trasformazione delle cattedre della seconda lingua comunitaria possono essere accolte dagli Uffici scolastici regionali qualora risultino prive di titolare, non comportino a regime la trasformazione della cattedre interna in cattedra esterna, non vi siano nella provincia docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in attesa di sede definitiva o in soprannumero e, comunque, non si determinino situazioni di soprannumerarietà.

Si rammenta che, ai sensi dell’art. 14 del DPR n. 212 dell’8 luglio 2005 “Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508”, le scuole annesse ai conservatori debbono intendersi chiuse.

Istruzione secondaria di II grado

Com’è noto, l’istruzione secondaria di II grado è stata oggetto di un processo di riordino che ha portato all’emanazione dei già citati DPR n. 87/2010 relativo agli istituti professionali, n. 88/2010 relativo agli istituti tecnici e n. 89/2010 relativo ai licei.

Le dotazioni organiche degli istituti di secondo grado sono determinate per la classi prime,  seconde, terze e quarte con riguardo alle articolazioni orarie dei diversi curricoli previsti dai succitati  regolamenti e per le classi quinte dell’istruzione tecnica secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 4, del relativo regolamento e comunque in applicazione del decreto interministeriale, che individua l’orario delle classi di concorso da ridurre; decreto che, con nota a parte, viene trasmesso contestualmente alla presente.

Ai fini della determinazione delle classi e dei posti, occorre fare riferimento, oltre alle norme appena citate, ai criteri e ai parametri previsti dal regolamento sul dimensionamento e sul proficuo utilizzo del personale scolastico approvato con DPR n. 81 del 20 marzo 2009.

In attuazione dell’art. 8, comma 1, del decreto interministeriale (che con la presente si trasmette) gli istituiti di secondo grado acquisiscono la denominazione di licei se costituiti da soli percorsi liceali, di istituti tecnici se costituiti da soli percorsi del settore economico e del settore tecnologico dell’istruzione tecnica, di istituti professionali se costituiti da soli percorsi del settore servizi e del settore industria ed artigianato dell’istruzione professionale. Gli istituti nei quali sono presenti ordini di studio diversi, solo in presenza della necessaria delibera regionale, (ad es. percorsi di istituto tecnico e percorsi di istituto professionale e di licei o di sezioni di liceo Musicale e coreutico) assumono la denominazione di “istituti di istruzione secondaria superiore”.

In relazione a quanto sopra, nelle istituzioni scolastiche in cui sono presenti istituti di diverso ordine (es. percorsi di istituto tecnico e di istituto professionale e di licei) o sezioni di liceo musicale e coreutico, le classi prime si determinano separatamente per ogni istituto di diverso ordine o  sezione di liceo musicale e coreutico, secondo quanto stabilito dall’art. 18, comma 3, del citato DPR n. 81/2009. Negli altri casi il numero delle classi prime si ricava tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi presenti nell’istruzione tecnica, nell’istruzione professionale e nei diversi percorsi liceali.

I licei musicali potranno attivare classi prime in numero non superiore di quelle funzionanti nel corrente anno.

Per le classi iniziali del secondo biennio (classe terza del liceo classico, dei licei scientifici, dei licei artistici, linguistici, musicali e coreutici, delle scienze umane e per le classi terze degli istituti tecnici,  degli istituti professionali alle quali si acceda da un biennio) continua ad applicarsi l’attuale normativa, sicché il numero delle classi viene definito tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dalla distribuzione degli stessi tra i diversi indirizzi e/o articolazioni/opzioni.

Ne consegue che, qualora il totale delle classi prime e di quelle iniziali dei cicli non consenta l’attivazione di uno o più corsi/indirizzi presenti nell’istituzione scolastica, le SS.LL. daranno opportune indicazioni ai dirigenti scolastici nel senso del mantenimento dei corsi/indirizzi maggiormente richiesti, evitando comunque duplicazioni di quelli di analogo tipo. Al fine poi di garantire un’offerta formativa più ampia, è opportuno salvaguardare comunque i corsi unici in ambito provinciale e quelli presenti nelle zone particolarmente disagiate.

Nelle classi prime, ove non è previsto come obbligatorio l’insegnamento dell’inglese, non è consentito formare classi prime con gruppi di alunni che studino lingue straniere diverse; in tal caso la lingua prescelta sarà quella indicata dal POF della scuola, tenendo anche conto delle richieste espresse in modo prevalente dall’utenza. L’offerta dell’insegnamento della lingua straniera (ovviamente se non si tratta dell’inglese obbligatorio) deve tener conto della presenza di docenti con contratto a tempo indeterminato nella scuola; eventuali richieste di trasformazione delle cattedre della lingua straniera possono essere accolte dagli Uffici scolastici regionali nel caso in cui le cattedre risultino prive di titolare, non comportino a regime la trasformazione della cattedre interna in cattedra esterna, non vi siano nella provincia docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in attesa di sede definitiva, o in soprannumero e, comunque, non si determinino situazioni di soprannumerarietà.

Si ricorda che, al fine di poter raggiungere gli obiettivi di contenimento della spesa in applicazione dell’art. 64 della legge 133 del 2008, evitando esuberi di personale e disponibilità di posti in altre classi di concorso, i vari indirizzi dell’istruzione tecnica e professionale e le tipologie dei diversi percorsi liceali devono essere attivati nell’assoluto rispetto delle dotazioni organiche assegnate.

Le classi prime di sezioni staccate e scuole coordinate, funzionanti con un solo corso, sono costituite con un numero di alunni di norma non inferiore a 25. E’ consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché tali classi siano formate con un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di minore consistenza consti di almeno 12 alunni.

Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione a taluni indirizzi di studio sia insufficiente per la costituzione di una classe, il competente Consiglio di istituto individua i criteri di redistribuzione degli alunni tra i diversi corsi di studio funzionanti nella stessa istituzione scolastica, ferma restando la possibilità per tali alunni di chiedere l’iscrizione ad altri istituti in cui funzionino la sezione, l’indirizzo di specializzazione o la sperimentazione richiesti.

Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza degli alunni, purché il numero medio di alunni per classe non sia inferiore a 22; in caso contrario si procede alla ricomposizione delle classi secondo i criteri indicati all’articolo 16 del Regolamento sul dimensionamento delle rete scolastica approvato con DPR n.81 del 20 marzo 2009.

Le classi terminali sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti nell’anno scolastico in corso, al fine di garantire la necessaria continuità didattica nella fase finale del corso di studi, purché gli alunni siano almeno 10 per classe.

Le classi iniziali dei corsi serali sono costituite secondo quanto previsto dall’art. 16 del DPR n.81/2009, tenendo altresì conto della seria storica delle iscrizioni. Si precisa che anche per l’a.s. 2013/2014  rimarrà inalterato l’attuale quadro orario settimanale. Si rinvia alla nota n. 1073 del 5 giugno 2012 con la quale sono state fornite indicazioni e istruzioni per la gestione e il funzionamento dei corsi serali in attesa di una revisione generale in applicazione del DPR  del 29 ottobre 2012 , n. 263 relativo all’istruzione per gli adulti (CPIA).

Ai sensi dell’art. 18 del Regolamento sul dimensionamento, le cattedre di educazione fisica sono costituite in base al numero delle classi, anziché per squadre distinte per sesso. Queste ultime possono essere attivate, previa deliberazione motivata del collegio dei docenti, qualora, a parità di condizioni,  non comportino incrementi di  ore o di cattedre.

Ai sensi dell’art. 35, 1° comma, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e dell’art. 19 del Regolamento sul dimensionamento, approvato con DPR n. 81 del 20 marzo 2009, le cattedre costituite con orario inferiore all’orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l’individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l’unitarietà d’insegnamento di ciascuna disciplina. Fanno eccezione le cattedre che non sia possibile formare per complessive 18 ore anche ricorrendo ad una diversa organizzazione modulare, fermo restando che le stesse non potranno comunque avere un orario inferiore alle 15 ore settimanali. In tal caso l’orario necessario per completare la cattedra potrà essere impiegato per il potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa.

Solo allo scopo di salvaguardare le titolarità dei docenti soprannumerari (e nel rispetto degli obiettivi finanziari di cui all’art. 64) è possibile formare cattedre con un orario superiore alle 18 ore e che, di norma, non devono superare le 20 ore settimanali, sempreché non sia possibile attivarle secondo quanto previsto dal comma precedente. In base a quanto previsto dal citato Regolamento, i docenti che a seguito della formazione delle cattedre con 18 ore vengono a trovarsi in situazione di soprannumerarietà, sono trasferiti d’ufficio secondo la procedura prevista dal CCNI sulla mobilità.

Si precisa che, in considerazione della progressiva applicazione della riforma, non vengono più formate cattedre ordinarie, ma solo cattedre interne, utilizzando i contributi orari sia del nuovo che del pregresso ordinamento ancora vigente nelle classi quinte, sempre tenendo conto delle riduzioni stabilite per l’istruzione tecnica e professionale dai decreti interministeriali prima menzionati. Il sistema informativo, in base ai piani di studio del nuovo e del pregresso ordinamento, svilupperà il piano orario complessivo di ogni singola scuola e determinerà le cattedre interne e gli spezzoni residui, da utilizzare per la formazione di eventuali cattedre esterne.

Nel caso che l’istituzione scolastica comprenda un liceo artistico e un istituto d’arte, l’utilizzo indistinto dei contributi orario dei vari percorsi di studio (del liceo artistico  e dell’istituto d’arte) per la costituzione delle cattedre all’interno dell’istituzione determina l’organico di istituto,  con la conseguente necessità di formulare una unica graduatoria, suddivisa per classi di concorso, per l’individuazione del docente soprannumerario.  Tale criterio si applica anche al caso in cui esistono già entrambe le istituzioni (liceo artistico  e istituto d’arte) all’interno di un istituto superiore.

Relativamente all’Ufficio tecnico, l’art. 8, comma 4, del regolamento relativo all’istruzione tecnica e l’art. 8, comma 7, del regolamento relativo all’istruzione professionale, stabiliscono che i posti dell’Ufficio tecnico sono coperti prioritariamente con  personale titolare nell’istituzione scolastica e, in mancanza, con  personale appartenente a classe di concorso in esubero con modalità da definire in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa  sulle utilizzazioni.

Tuttavia, qualora le risorse di organico assegnate per l’a.s. 2013/2014 lo consentano, è possibile istituire l’Ufficio tecnico già in organico di diritto, precisando che può essere attivato un solo Ufficio tecnico per ogni istituzione scolastica, compresi gli istituti superiori costituiti da istituti di ordine diverso e che la scelta della classe di concorso cui assegnare l’Ufficio tecnico deve essere prioritariamente finalizzata alla riduzione dell’esubero nella scuola e in subordine nella provincia.  La richiesta di istituzione va inoltrata con le consuete modalità previste per l’attivazione dei nuovi indirizzi.

a) classi di concorso

In attesa dell’emanazione del regolamento relativo alle nuove classi di concorso, per la determinazione dell’organico di diritto vengono confermate, per le classi prime,  seconde, terze e quarte interessate al riordino del secondo ciclo, le classi di concorso di cui al D.M. n. 39 del 30 gennaio 1998, e successive modifiche e integrazioni, opportunamente integrate e rivedute. Con nota a parte viene trasmesso l’elenco delle attuali classi di concorso su cui confluiscono le discipline relative al primo,  secondo,  terzo e quarto anno di corso degli istituti di II grado interessati al riordino.

Gli insegnamenti che confluiscono in più classi di concorso del vecchio ordinamento devono essere considerati “atipici”. Pertanto, la relativa attribuzione alle classi di concorso deve avere come fine prioritario la tutela della titolarità dei docenti presenti nell’istituzione scolastica, la ottimale formazione delle cattedre e la continuità didattica e una volta individuata dovrà essere mantenuta per tutto l’anno scolastico. In tale ottica le scuole opereranno avvalendosi della procedura attualmente prevista dal sistema informativo. In presenza nella stessa scuola di più di un titolare di insegnamenti “atipici” si darà precedenza a colui o a coloro che, in relazione al numero dei posti, risulteranno collocati con il maggior punteggio nella graduatoria di istituto unificata, incrociando la varie graduatorie, nel rispetto delle precedenze di cui all’art. 7 del CCNI sulla mobilità. Ovviamente nella scelta della classe di concorso dovrà farsi riferimento all’indirizzo, all’articolazione, all’opzione, nonché al curricolo presente nella scuola.

In assenza di titolari da “tutelare” l’attribuzione dovrà avvenire, previa intesa con l’Ufficio scolastico territoriale, attingendo prioritariamente dalle classi di concorso in esubero a livello provinciale. In mancanza delle citate situazioni il dirigente scolastico, d’intesa con l’Ufficio scolastico territoriale, e sulla base del parere del collegio dei docenti reso in coerenza con il POF e in analogia con le procedure di delibera dello stesso, individuerà la classe di concorso alla quale assegnare l’insegnamento, assicurando una equilibrata distribuzione dei posti alla classi di concorso al fine di venire incontro alle aspettative dei docenti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento, evitando di assegnare tutte le ore ad una classe di concorso a discapito di altre (come è avvenuto, ad esempio, nel decorso anno quando le ore di italiano e latino del primo Biennio del liceo classico sono state assegnate generalmente alla 51/A a discapito della 52/A, con la conseguenza che solo in limitati  casi gli abilitati della 52/A hanno avuto la possibilità di essere chiamati sia per le supplenze annuali che per le immissioni in ruolo).  Per ulteriori precisazioni si rinvia alla nota n. 2916 del  21 marzo 2012 avente ad oggetto “Attuali classi di concorso su cui confluiscono le discipline relative ai primi quattro anni di corso degli istituti di secondo grado interessati al riordino”.

b) Opzioni

Poiché le opzioni sono attivabili dal terzo anno di corso degli istituti tecnici e professionali la formazione della classi deve seguire il principio generale prima accennato relativo alle classi iniziali del secondo biennio ai quali continua ad applicarsi l’attuale normativa, sicché il numero delle classi deve essere definito tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dalla distribuzione degli stessi tra i diversi indirizzi, articolazioni e opzioni.

c) quota  riservata all’autonomia

Com’è noto, i tre regolamenti relativi al riordino del 2° ciclo prevedono che le istituzioni scolastiche possono, previa delibera del collegio dei docenti, utilizzare la quota di autonomia nell’ambito degli indirizzi definiti dalle regioni e in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale in uscita. Ciò sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riguardo alle attività di laboratorio, sia per l’eventuale attivazione di ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa.

Poiché l’utilizzo di tale quota, da calcolare tenendo conto della proiezione sull’intero percorso quinquennale, non potrà comunque determinare esuberi di personale a ”regime”, il sistema informativo ha attivato una apposita funzione a mezzo della quale le istituzioni scolastiche potranno apportare le modifiche orarie alle classi di concorso (ore in più in corrispondenza di ore in meno) e, contestualmente, gli Uffici scolastici territoriali potranno verificare il determinarsi o meno di situazioni di esubero, e quindi, autorizzare interventi modificativi del quadro orario. L’utilizzo della quota dell’autonomia non potrà determinare a regime situazioni di soprannumerarietà (né trasformazione di cattedre interne in cattedre orario esterne) a livello scuola e, pertanto, si renderà possibile solo in presenza di classi di concorso con posti o ore disponibili.

La nuova funzione riguarda esclusivamente le classi prime, seconde, terze e quarte interessate al riordino, mentre per la classi quinte si applicano i criteri previsti dal DPR n. 275/99.

C) Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)

I percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per il conseguimento di una delle 22 qualifiche professionali (vedi l’Accordo in Conferenza Stato – Regioni del 27-07-2011, recepito con decreto interministeriale MIUR-MLPS in data 11 novembre 2011,  integrato con l’Accordo Conferenza Stato – Regioni del 19- 1 -2012 recepito con Decreto interministeriale MIUR-MLPS del 23 aprile 2012) sono realizzati dalle strutture formative accreditate dalle Regioni.

I percorsi di IeFP di cui al primo comma possono essere realizzati, fermo restando la competenza delle Regioni e la presenza degli stessi nell’ambito della programmazione regionale,  dagli Istituti professionali in regime di sussidiarietà,  secondo due distinte modalità adottate con l’Intesa in sede di Conferenza Unificata il 16 dicembre 2010 e previste nelle linee-guida di cui all’articolo 13, comma l-quinquies della legge n. 40/07 (vedi  www.istruzione.it – riordino istruzione Professionale):

–      tipologia A “offerta sussidiaria integrativa” (Linee guida, capo II, punto 2). Gli studenti che chiedono di iscriversi alla classe prima degli indirizzi quinquennali degli istituti professionali possono contestualmente chiedere anche di poter conseguire, a conclusione del terzo anno, una delle 22 qualifiche professionali di cui ai decreti interministeriali sopra citati. A tal fine, in attuazione dell’accordo territoriale tra USR e competente Assessorato Regionale, gli istituti professionali propongono agli studenti e alle loro famiglie soltanto i percorsi di qualifica correlati all’indirizzo quinquennale frequentato ai sensi della tabella 1) delle citate linee guida. Per la predisposizione dell’offerta sussidiaria integrativa, gli Istituti professionali utilizzano le quote di autonomia e di flessibilità (quest’ultima da utilizzare in organico di fatto) di cui all’articolo 5, comma 3, lettere a) e c) del D.P.R. n. 87/2010, sulla base dei criteri riportati nelle più volte citate Linee guida e nei limiti delle risorse disponibili;

–      tipologia B “offerta sussidiaria complementare” (Linee guida, capo II, punto 2). Devono iscriversi a detti corsi gli studenti che intendano conseguire solo le qualifiche triennali di cui al Capo II, punto 2, delle Linee guida. Tale possibilità può trovare attuazione solo qualora il competente Assessorato regionale deliberi, in attuazione dell’accordo territoriale col competente USR,  di attivare presso gli istituti professionali classi prime che assumano gli standard formativi e la regolamentazione dell’ordinamento dei percorsi triennali di IeFP. A tal fine, gli Istituti professionali formeranno classi secondo gli standard formativi e l’ordinamento dei percorsi di IeFP, determinati da ciascuna Regione nel rispetto dei livelli essenziali di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226/2005,  fermo restando che la spesa complessiva non potrà comunque superare quella derivante dall’attivazione di percorsi ordinari degli istituti professionali.  Per consentire la realizzazione di tali percorsi il sistema informativo di questo Ministero sta predisponendo una funzione che riporta  le classi di concorso elencate dalla Tabella 2 della citata intesa e non ricomprese tra quelle previste dagli attuali ordinamenti, che consentirà di effettuare l’attribuzione dell’insegnamento alle classi di concorso finalizzate all’acquisizione  degli standard formativi e la regolamentazione dell’ordinamento dei percorsi di IeFP. Resta inteso che la scelta della classe di concorso prevista dalla citata tabella 2 non dovrà comportare situazioni di soprannumero o di esubero a livello provinciale, tenendo a riferimento lo sviluppo quinquennale dei corsi statali e di quelli triennali dei corsi IeFP.

La realizzazione dell’offerta sussidiaria (integrativa e complementare) dei percorsi di IeFP da parte degli istituti professionali avviene nel limite del numero di classi e della dotazione organica complessiva del personale statale, definito sulla base della normativa vigente  e delle previsioni del Piano programmatico di cui all’articolo 64, comma 4 della Legge n. 133/08 e dei conseguenti regolamenti attuativi; in nessun caso la dotazione organica complessiva potrà essere incrementata in conseguenza dell’attivazione dell’offerta sussidiaria dei percorsi di IeFP.

Le classi iniziali degli istituti professionali che attivano anche l’offerta sussidiaria di IeFP sono formate tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti ai percorsi di istruzione professionale, comprensivi di quelli che intendono conseguire titoli di qualifica e di  diploma di IeFP sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica  20 marzo 2009, n. 81.  La presenza dell’offerta di IeFP non può comunque comportare la costituzione di un numero di classi e di posti superiore a quello derivante dall’applicazione del criterio prima descritto. L’organico dell’istituzione scolastica è determinato in base al numero delle classi istituite e al quadro orario relativo al percorso di studio attivato e, pertanto, si intende comprensivo anche dei percorsi  di IeFP.

In effetti l’organico assegnato agli istituti professionali è comprensivo anche delle eventuali quote orarie relative alle classi di IeFP. L’attribuzione del personale alle classi di IeFP è effettuata dal Dirigente scolastico nell’ambito delle procedure ordinarie riguardanti la formazione della generalità delle classi dell’istituzione scolastica, nel rispetto dell’articolo 7, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 e delle specifiche contrattazioni decentrate da attivare sulla base del CCNI relativo alle utilizzazioni del personale docente.

d) Ulteriori disposizioni

Per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o attivare ulteriori insegnamenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa mediante la diversificazione e personalizzazione dei piani di studio, potranno essere utilizzate eventuali risorse aggiuntive che fondatamente si renderanno disponibili a seguito dell’assegnazione agli istituti delle dotazioni organiche o, in sede di definizione dell’organico di fatto, per effetto dell’impiego di personale docente eventualmente in soprannumero.

Al fine di pervenire ad una puntuale e corretta determinazione delle disponibilità dell’organico di diritto da utilizzare per i trasferimenti, le nomine in ruolo e per le altre operazioni finalizzate al regolare avvio dell’anno scolastico, le SS.LL. e i dipendenti Uffici scolastici provinciali eviteranno il ricorso al frazionamento delle cattedre.

Si ritiene, infine, di dover far presente che le dotazioni organiche devono essere assegnate in coerenza con gli interventi di dimensionamento e distribuzione delle istituzioni scolastiche e, per quanto riguarda l’istruzione secondaria di II grado, di attivazione di nuovi indirizzi di studio, che dovranno essere pienamente compatibili con le complessive disponibilità di organico.

Istruzione degli adulti

Nella Gazzetta Ufficiale n.47 del 25.2.2013 è stato pubblicato il DPR 29 ottobre 2012, n.263, recante il regolamento relativo alle “Norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali,  a norma dell’articolo 64, comma 4, del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.

Poiché la tardiva pubblicazione del citato regolamento non ha consentito alle Regioni  di programmare, nell’ambito delle definizione della rete scolastica e dell’offerta formativa, l’attivazione dei CPIA,  gli stessi verranno attivati dall’a.s. 2014/2015.

Ne consegue, pertanto, che per l’a.s. 2013/2014 rimangono in vigore le diposizioni fin qui emanate e che ad ogni buon fine si riportano.  L’organizzazione e le dotazioni organiche dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti sono regolate dal D.M. 25 ottobre 2007, emanato in applicazione dell’art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006 n. 296. In relazione all’attuazione progressiva della citata disposizione, le dotazioni organiche dei Centri Territoriali Permanenti rimangono confermate nelle attuali consistenze e non possono superare, in ciascuna realtà regionale, le dotazioni dell’organico di diritto dell’anno scolastico 2011/2012. Nelle more dell’emanando regolamento che definirà l’assetto organizzativo e didattico dei CPIA, i docenti permangono in servizio presso i Centri Territoriali Permanenti di titolarità. Si ricorda che,  con la sottoscrizione  dell’Accordo Quadro tra questo Ministero e il Ministero dell’Interno dell’11 novembre 2010, ai CTP è stato attribuito un ruolo fondamentale per la buona riuscita dell’operazione relativa “al rilascio del permesso di soggiorno CE“. Si invitano, pertanto, le SS.LL. a tenere in debita evidenza tale adempimento valutando la possibilità di riservare apposite risorse.

Posti di sostegno

Com’è noto la Corte Costituzionale con sentenza n. 80 del 22 febbraio 2010 ha  abrogato la disposizione che fissava il tetto massimo di posti di sostegno (comprensivo delle deroghe) attivabili in organico di fatto a livello nazionale (tetto stabilito per evidenti problemi di contenimento della spesa pubblica), nonché la disposizione relativa al graduale raggiungimento del rapporto nazionale di un docente ogni due alunni disabili.

Per la Consulta, la scelta di sopprimere la deroga che consentiva di assumere insegnanti di sostegno a tempo determinato, non trova giustificazione nel nostro ordinamento, posto che attraverso la deroga è reso effettivo il diritto fondamentale all’istruzione dei disabili gravi.

In relazione a quanto sopra, considerato che i posti in deroga sono attribuiti in organico di fatto, questo Ministero si riserva di impartire ulteriori disposizioni nella apposita specifica circolare, che dovrà scaturire obbligatoriamente da confronti con i vari soggetti istituzionali interessati alla soluzione del delicato problema.

La declaratoria di incostituzionalità del comma 414, dell’art. 2 della legge n. 244/2007 non è estesa alla parte della norma in cui è previsto che la dotazione dell’organico di diritto dei docenti di sostegno deve essere progressivamente rideterminata, nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell’anno scolastico 2010/2011, di una consistenza pari al 70 per cento del numero dei posti complessivamente attivati nell’anno scolastico 2006/07.  Nell’a.s. 2011/12, viene, quindi, determinato un organico di diritto di complessivi 63.348 posti, pari al numero di posti attivati in organico di diritto nell’anno scolastico 2010/2011 e riportato nella tabella E, colonna A.

Come per il decorso anno, si ritiene comunque opportuno riportare nella colonna C della suddetta Tabella E il numero complessivo di posti fondatamente attivabili da ciascuna Regione nell’a.s. 2012/2013, comprensivo sia della dotazione di organico di diritto, sia di quella di fatto.

Ovviamente, alla complessiva dotazione riportata nella colonna C vanno aggiunti gli eventuali ulteriori posti in deroga da autorizzare, da parte del Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale ai sensi dell’articolo 35, comma 7 della legge 27 dicembre 2002 n. 289,  secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi dell’art. 1, comma 605, lett. b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che deve tenere in considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetto l’alunno.

Le SS.LL., in accordo con le Regioni, gli Enti locali e gli altri livelli Istituzionali competenti, individueranno modalità di equilibrata distribuzione delle risorse professionali e materiali utili per l’integrazione degli alunni disabili, anche attraverso la costituzione di reti di scuole.

Le classi delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità, sono costituite secondo i criteri e i parametri di cui all’art. 5 del Regolamento sul dimensionamento. Si raccomanda la massima attenzione nella costituzione delle classi con alunni disabili, nel senso di limitare, per quanto possibile, in presenza di grave disabilità, la formazione delle stesse con più di 20 alunni.

Scuole con insegnamento in lingua slovena

Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell’art. 16 dello schema di decreto interministeriale, provvederà a ripartire la dotazione organica regionale, assegnata per il funzionamento delle scuole con insegnamento in lingua slovena, nel rispetto delle finalità di cui allo specifico accordo. Le tabelle “A”, “B”, “C” e “D” riportano, per grado di istruzione, le dotazioni organiche regionali delle scuole con insegnamento in lingua slovena e sono comprensive anche dei posti dell’I.C. di S. Pietro al Natisone, con insegnamento bilingue sloveno-italiano.

Istituzioni educative

Per le istituzioni educative si rinvia all’apposito decreto interministeriale di determinazione della dotazioni organiche del personale educativo, che comunque avrà una dotazione pari  a quella dell’a.s. 2012/2013 .

Scuole presso le carceri e gli ospedali

Nell’ambito delle risorse di organico assegnate, vanno tenute in debita considerazione le scuole funzionanti presso gli istituti di pena e presso gli ospedali.

Indicazioni finali

Al fine di disporre di un quadro sempre aggiornato delle situazioni, che consenta di rilevare e valutare il corretto impiego delle risorse nell’ambito del contingente di posti assegnato, gli Uffici regionali effettueranno un costante e puntuale monitoraggio delle operazioni finalizzate alla determinazione degli organici e al regolare avvio dell’anno scolastico, vigilando sul regolare e tempestivo espletamento delle stesse e accertando che in sede di adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto, gli incrementi delle classi e dei posti di sostegno siano contenuti nei limiti delle effettive necessità.

In relazione a quanto sopra le SS.LL., avvalendosi della collaborazione della apposita struttura costituita presso codeste Direzioni generali regionali, avranno cura di segnalare a questo Dipartimento (e-mail gildo.deangelis@istruzione.it) e alla Direzione Generale del personale della scuola (e-mail mariaassunta.palermo@istruzione.it) il nominativo, il numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica del dirigente o del funzionario di riferimento. Tanto anche nell’intento di raccordare proficuamente l’attività della menzionata struttura con quella del servizio istituito e funzionante presso questo Dipartimento.

Si confida nella sperimentata professionalità e nel senso di responsabilità delle SS.LL. e degli operatori dei rispettivi Uffici e si ringrazia per la fattiva collaborazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
f.to    – Lucrezia  Stellacci  –

Tabelle

Siglato accordo con il Comando Gen. dei Carabinieri e il MIBAC

MIUR: siglato accordo con il Comando Gen. dei Carabinieri e il MIBAC

(Roma, 21 marzo 2013) Un programma di eventi celebrativi del Bicentenario di fondazione dell’Arma dei Carabinieri, tra cui un concorso pittorico che permetta agli studenti di esprimersi sui valori incarnati dai Carabinieri in duecento anni di storia. Lo prevede la dichiarazione_di intenti sottoscritta, presso il Comando Generale dell’Arma, dal Direttore Generale degli Ordinamenti Scolastici e dell’Autonomia Scolastica, Carmela Palumbo, con il Sottocapo di Stato Maggiore del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale B. Vittorio Tomasone, e con il Direttore Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Anna Maria Buzzi.

Tema del concorso, rivolto agli studenti dei Licei Artistici, degli Istituti d’Arte e delle Accademie delle Belle Arti: “L’Arma dei Carabinieri: 200 anni di storia. I valori senza tempo da preservare…ieri, oggi, …sempre”. Innovativa la modalità di individuazione dei vincitori: le opere selezionate da apposite Commissioni regionali saranno dapprima esposte online in una Galleria virtuale sul sito dell’Arma e poi premiate quelle che riceveranno il maggior numero di voti in rete. Quattro le categorie di premi, distinti in base a quattro criteri: originalità e aderenza al tema, apprezzamento della critica, apprezzamento del “popolo del web”, età dei concorrenti (sarà premiato anche il più giovane finalista).

Gazzetta ufficiale – Serie Generale n. 68

 

 

Gazzetta Ufficiale

Serie Generale
n. 68 del 21-3-2013

Sommario

DECRETI PRESIDENZIALI

 


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 2013


Approvazione della nomina a Vice direttore generale della Banca
d’Italia del dott. Luigi Federico Signorini. (13A02574)


(GU n.68 del 21-3-2013

)

 

Pag. 1

 

 

 


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 marzo 2013


Nomina della commissione straordinaria per la provvisoria gestione
del comune di Grazzanise. (13A02417)


(GU n.68 del 21-3-2013

)

 

Pag. 1

 

 

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

 


DECRETO 19 febbraio 2013


Definizione dei Paesi in via di sviluppo, ai fini delle disposizioni
di cui all’art. 13, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 9 aprile 2001. (13A02439)


(GU n.68 del 21-3-2013

)

 

Pag. 23

 

 

MINISTERO DELLA SALUTE

 


DECRETO 26 novembre 2012


Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto fitosanitario
CYFLUTREX. (13A02361)


(GU n.68 del 21-3-2013

)

 

Pag. 23

 

 

 


DECRETO 26 novembre 2012


Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto fitosanitario
VERSAR 550 EC. (13A02362)


(GU n.68 del 21-3-2013

)

 

Pag. 26

 

 

 


DECRETO 26 novembre 2012


Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto fitosanitario
VERSAR. (13A02363)


(GU n.68 del 21-3-2013

)

 

Pag. 29

 

 

 


DECRETO 26 novembre 2012


Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto fitosanitario
ERBIFEN K. (13A02364)


(GU n.68 del 21-3-2013

)

 

Pag. 32

 

 

 


DECRETO 26 novembre 2012


Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto fitosanitario
CUWAN 250 SC. (13A02365)


(GU n.68 del 21-3-2013

)

 

Pag. 35

 

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 


DECRETO 27 febbraio 2013


Limitazioni all’afflusso e alla circolazione dei veicoli sull’isola
di Capri ed Anacapri. (13A02443)


(GU n.68 del 21-3-2013

)

 

Pag. 38

 

 

 


DECRETO 27 febbraio 2013


Limitazioni all’afflusso e alla circolazione dei veicoli sull’isola
di Procida. (13A02456)


(GU n.68 del 21-3-2013

)

 

Pag. 39

 

 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

 


DECRETO 6 marzo 2013


Disposizioni per la produzione della Mozzarella di Bufala Campana
DOP. (13A02360)


(GU n.68 del 21-3-2013

)

 

Pag. 41

 

 

 


DECRETO 13 marzo 2013


Rettifica del decreto 21 febbraio 2013 recante invito alla
presentazione di progetti di ricerca finanziabili a contributo per la
realizzazione del programma nazionale di osservazione per la campagna
di pesca del tonno rosso – Anno 2013. (13A02438)


(GU n.68 del 21-3-2013

)

 

Pag. 41

 

 

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA’

AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

 


DELIBERA 28 febbraio 2013


Mercato dei servizi di terminazione SMS su singole reti mobili:
definizione del mercato rilevante, identificazione delle imprese
aventi significativo potere di mercato ed eventuale imposizione di
obblighi regolamentari. (Delibera n. 185/13/CONS). (13A02550)


(GU n.68 del 21-3-2013

)

 

Pag. 43

 

 

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

 


COMUNICATO


Comunicato di rettifica relativo all’estratto della determinazione n.
473/2012 del 13 luglio 2012 recante l’autorizzazione all’immissione
in commercio del medicinale per uso umano «Moolpas». (13A02418)


(GU n.68 del 21-3-2013

)

 

Pag. 82

 

 

 


COMUNICATO


Comunicato di rettifica relativo all’estratto della determinazione n.
447/2012 del 13 luglio 2012 recante l’autorizzazione all’immissione
in commercio del medicinale per uso umano «Filkast». (13A02419)


(GU n.68 del 21-3-2013

)

 

Pag. 82

 

 

 


COMUNICATO


Comunicato di rettifica relativo all’estratto della determinazione n.
450/2012 del 13 luglio 2012 recante l’autorizzazione all’immissione
in commercio del medicinale per uso umano «Monstonol». (13A02420)


(GU n.68 del 21-3-2013

)

 

Pag. 82

 

 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

 


COMUNICATO


Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 1° marzo
2013 (13A02551)


(GU n.68 del 21-3-2013

)

 

Pag. 83

 

 

 


COMUNICATO


Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 4 marzo
2013 (13A02552)


(GU n.68 del 21-3-2013

)

 

Pag. 83

 

 

 


COMUNICATO


Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 5 marzo
2013 (13A02553)


(GU n.68 del 21-3-2013

)

 

Pag. 84

 

 

 


COMUNICATO


Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 marzo
2013 (13A02554)


(GU n.68 del 21-3-2013

)

 

Pag. 84

 

 

 


COMUNICATO


Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 7 marzo
2013 (13A02555)


(GU n.68 del 21-3-2013

)

 

Pag. 85

 

 

 


COMUNICATO


Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 8 marzo
2013 (13A02556)


(GU n.68 del 21-3-2013

)

 

Pag. 85

 

 

RETTIFICHE

 


AVVISO DI RETTIFICA


Comunicato relativo al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 248,
concernente: “Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell’ordinamento
militare, a norma dell’articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre
2005, n. 246.”. (Decreto legislativo pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale – serie generale – n. 21 del 25 gennaio 2013). (13A02654)


(GU n.68 del 21-3-2013

)

 

Pag. 86