Il censimento per la quota 96 scade il 15 ottobre

da Tecnica della Scuola

Il censimento per la quota 96 scade il 15 ottobre
di Giovanni Sicali
Con il famigerato art. 24 della legge 204/2011 Fornero “Salva Italia”: il tempo lavorativo è stato prolungato di diversi anni, sono state abolite le cosiddette quote e alla pensione di vecchiaia si può accedere dopo i 66 anni per gli uomini e i 62 per le donne, ma fino al 2017. A partire dal 2021 l’età del pensionamento non potrà avvenire prima di 67 anni di età, indistintamente
È vero, siamo in un momento di crisi, di difficoltà economiche e di recessione ma i lavoratori della scuola hanno già pagato abbastanza ed è giunto il momento che vengano riconosciuti i loro sacrifici sostenuti negli ultimi anni. I pensionati (come anche tutti i lavoratori dipendenti) hanno sempre fatto la loro parte e contribuito in misura determinante alle manovre di risanamento dei conti pubblici nonostante le loro difficili condizioni di vita. Mentre il costo della vita inesorabilmente aumenta: il contratto nazionale della scuola è fermo al 2009; gli scatti stipendiali sono stati congelati e prorogati di due anni; la perequazione automatica delle pensioni è bloccata al 2013 e forse più. Aspettiamo la prossima legge di stabilità senza farci illusioni sulla flessibilità in uscita, anche se qualcosa si sta muovendo. Lo sanno bene i Quota 96 invitati a presentare la dichiarazione di maturazione dei requisiti previgenti le disposizioni dell’art. 24 della 201/2011 per un censimento dei potenziali aspiranti al pensionamento. In sostanza, il MIUR tenta di elaborare un conteggio preciso di tutti quei lavoratori del settore istruzione che non sono riusciti ad andare in pensione a causa di un ingiusto errore della riforma Fornero. Stranamente il nodo fondamentale della questione è stato relegato alla disciplina matematica (dalla quale dipende la quantificazione delle coperture economiche necessarie) e non più ai diritti acquisiti, fondati sulla Costituzione. Il Miur con la nota 2125 del 4/10/2013 ha inviato un nuovo modello per la ricognizione della Quota 96. La dichiarazione deve essere presentata alla propria scuola di servizio ma (repetita juvant !) non ha valore di istanza di cessazione dal servizio. E la scadenza per la presentazione è fissata per il 15 ottobre. Il governo Letta, dopo una incredibile fase degna di un thriller, è stato riconfermato al suo posto. Tutti hanno tirato un respiro di sollievo. E’ rimasta però l’incognita delle pensioni. Le mini riforme annunciate sono slittate prima ad agosto e poi a settembre, tra rassicurazioni e promesse politiche. Ma siccome, nel suo discorso programmatico per incassare la fiducia, Letta non ne ha fatto menzione è lapalissiano che le possibilità di “correggere” la Fornero nella prossima legge di stabilità sono: mol-to-po-che!. Intanto per l’Inps c’è un disavanzo di circa 10mln di euro.

Temi in classe tra le esigenze didattiche e la tutela della riservatezza

da Tecnica della Scuola

Temi in classe tra le esigenze didattiche e la tutela della riservatezza
di Aldo Domenico Ficara
Per il neoeletto presidente dell’Authority, Antonello Soro, è fondamentale nella lettura dei temi svolti in classe trovare un equilibrio tra le esigenze didattiche e la tutela della riservatezza
Infatti, il Garante per la privacy alla vigilia del ritorno in aula ha dettato nuove regole per la protezione dei dati personali a scuola. A tal proposito ben vengano i temi in classe che riguardano la vita privata degli allievi, sta però alla sensibilità dell’insegnante tutelare eventuali dettagli sensibili, evitando letture integrali del testo. Quindi si può sintetizzare che non lede la privacy l’insegnante che assegna ai propri alunni lo svolgimento di temi in classe riguardanti la loro vita quotidiana. Sta invece nella sensibilità dell’insegnante, nel momento in cui gli elaborati vengono letti in classe, trovare l’equilibrio tra esigenze didattiche e tutela della riservatezza, specialmente se si tratta di argomenti delicati. Sempre sulle innovazioni che hanno investito il mondo della scuola il Garante per la privacy allarga il proprio orizzonte anche all’accesso ai documenti amministrativi che deve essere libero per i diretti interessati. Inoltre si è stabilito che i dati personali dei ragazzi possono essere forniti a imprese ed enti per la formazione e l’orientamento professionale. Di contro per quanto riguarda pagelle, registri e iscrizioni online il Garante si riserva di poter esprimere il suo parere, raccomandando però al MIUR di adottare adeguate misure di sicurezza.

Promozioni commerciali per aiutare le scuole

da Tecnica della Scuola

Promozioni commerciali per aiutare le scuole
di P.A.
Una tendenza, quella degli sponsor di aziende private per aiutare la scuola pubblica, che divide i sindacati
Alcune società più o meno grandi consentono ai clienti di sostenere un istituto scolastico di propria scelta, in cambio dell’acquisto di una certa spesa, attirando in questo modo i consumatori ma fornendo materiale didattico, tecnologico o di altro tipo a chi fa istruzione.
E per fare fronte ai tagli e al calo dei finanziamenti pubblici, iniziative commerciali di questo tipo aumentano, dividendo però i sindacati della scuola, tra chi pensa che potrebbero servire anche in assenza di tagli e chi teme che le logiche del commercio invadano le aule. 
Una delle promozioni più recenti, e che sta invadendo i “Caroselli” delle Tv commerciali si chiama “Missione scuola”, avviata pochi giorni fa da Eco Store, azienda che vende prodotti per stampanti. L’azienda invita a comprare almeno 10 euro di prodotti, destinando così 50 fogli di carta per fotocopie a una scuola di sua scelta. “Molte persone compravano risme perché l’istituto dei figli chiede ai genitori un contributo per la cancelleria Ci siamo chiesti: perché non fare una promozione in questo senso? La risposta nella prima settimana è stata entusiasta”, dice il responsabile commerciale. E sembra pure che la pubblicità sia stata così incisiva che in 5 giorni sarebbero state coinvolte oltre 2mila scuole, per un totale di 15.500 risme e 775mila fogli da consegnare.
L’obiettivo dell’azienda sarebbe quello di arrivare a 5 milioni di fogli nel mese di durata dell’iniziativa. Un’altra campagna commerciale, per attirare clienti ma pure per aiutare le scuole, e altrettanto singolare è quella della “Grande I”: Primi della classe, degli ipermercati Iper Premi alle scuole per 3 milioni e mezzo 
Si può già fare un bilancio conclusivo di un’altra iniziativa, promossa dalla catena di ipermercati Iper – La Grande I: “Primi della classe”. Ad ogni 25 euro di spesa si ricevesse una tessera da portare a una scuola che appena raggiunge uno stabilito numero può ricevere gratis attrezzature come lavagne interattive, libri e banchi. A questa iniziativa avrebbero partecipato 4.300 scuole, ottenendo così 21mila premi, tra cui mille stampanti e 5mila tra tablet e pc, per un valore commerciale complessivo di circa 3 milioni e mezzo. Tuttavia, di fronte a tale sponsorizzazioni, critica appare la Flc-Cgil: “Garantire le attrezzature compete allo Stato. L’intervento privato può integrare, non sostituire. È discutibile l’idea che le logiche consumistiche entrino in istituzioni che danno messaggi culturali ed etici completamente diversi”. Più cauta CislScuola: “In linea teorica iniziative simili non vanno escluse. L’importante è stare attenti, perché sono le famiglie a metterci i soldi. Le aziende commerciali non fanno mecenatismo”.
La UilScuola propone una chiave di lettura diversa: “L’intervento imprenditoriale può servire anche in assenza di tagli. Prendiamo la digitalizzazione dell’istruzione: in ogni caso lo Stato non potrebbe dare un tablet a ogni studente. Se questo accadesse grazie a interazioni con le aziende sarebbe un bene. Non si hanno però notizia di molte promozioni commerciali di questo genere, ma ci sono. E spesso si caricano i problemi di contenuti ideologici”.

Legge 7 ottobre 2013, n. 112

Legge 7 ottobre 2013, n. 112
(GU n.236 del 8-10-2013)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo

Presentazione

Art. 1.

1. Il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 8 AGOSTO 2013, N. 91

 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 8 agosto 2013, n. 91

Testo del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 (in Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 186 del 9 agosto 2013), coordinato con  la  legge
di conversione 7 ottobre 2013, n.  112  (in  questa  stessa  Gazzetta
Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per la tutela,
la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo.». (13A08109)

(GU n.236 del 8-10-2013)

 Vigente al: 8-10-2013

Capo I

DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TUTELA, IL RESTAURO E LA VALORIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO CULTURALE ITALIANO

 
Avvertenza: 

    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 

    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 

    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....)) 

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 

                               Art. 1 

Disposizioni urgenti  per  accelerare  la  realizzazione  del  grande
  progetto Pompei e per la rigenerazione urbana, la  riqualificazione
  ambientale   e   la   valorizzazione   delle    aree    interessate
  dall'itinerario turistico-culturale dell'area pompeiana e stabiese,
  nonche' per la valorizzazione di Pompei, della Reggia  di  Caserta,
  del Polo Museale  di  Napoli  e  per  la  promozione  del  percorso
  turistico-culturale delle residenze borboniche. 
  1. Al fine  di  potenziare  ulteriormente  le  funzioni  di  tutela
dell'area archeologica di Pompei,  di  rafforzare  l'efficacia  delle
azioni e di accelerare gli interventi di tutela e  di  valorizzazione
del sito affidati all'attuazione del Grande Progetto Pompei approvato
dalla Commissione europea con la Decisione n.  C(2012)  2154  del  29
marzo 2012, nel quadro  del  programma  straordinario  e  urgente  di
interventi conservativi di prevenzione, manutenzione  e  restauro  di
cui  all'articolo  2  del  decreto-legge  31  marzo  2011,   n.   34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75,  il
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del  Ministro  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo,  nomina  con  proprio
decreto, entro sessanta giorni (( dalla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, previo parere  delle
Commissioni  parlamentari   competenti,   un   rappresentante   della
realizzazione del Grande  Progetto  e  del  programma  straordinario,
denominato  «direttore  generale  di  progetto»,  nonche'   un   vice
direttore generale  vicario,  in  possesso  dei  seguenti  requisiti:
appartenenza al personale di ruolo delle amministrazioni dello  Stato
di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001,  n.  165;  comprovata  competenza  ed  esperienza  pluriennale;
assenza di condanne passate in giudicato per reati contro la pubblica
amministrazione. Con successivo decreto del Presidente del  Consiglio
dei Ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  su
proposta del Ministro dei beni e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
viene definita l'indennita' complessiva per entrambe  le  cariche  di
direttore generale e vice direttore generale vicario, non superiore a
100.000 euro lordi annui )), nel rispetto  dell'articolo  23-ter,  ((
commi 1 e 2 )), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Ferme restando le  funzioni,  i
compiti e le attribuzioni della Soprintendenza competente  in  ordine
alla gestione ordinaria del sito e quale  beneficiario  finale  degli
interventi ordinari  e  straordinari  attuati  nell'ambito  del  sito
medesimo, e in stretto raccordo con essa, il «direttore  generale  di
progetto»: 
    a) definisce e approva gli elaborati progettuali degli interventi
di messa in sicurezza, restauro, e valorizzazione previsti nel quadro
della realizzazione del «Grande Progetto Pompei»; 
    b) assicura l'efficace e tempestivo svolgimento  delle  procedure
di gara dirette all'affidamento dei lavori e all'appalto dei  servizi
e delle forniture necessari alla realizzazione del  «Grande  Progetto
Pompei», assumendo le funzioni di stazione appaltante, provvedendo  a
individuare e a dare esecuzione a tutte le misure atte ad  accelerare
gli affidamenti e seguendo la fase di attuazione  ed  esecuzione  dei
relativi contratti, anche avvalendosi, attraverso il Dipartimento per
lo sviluppo e  la  coesione  economica,  del  supporto  fornito  alla
progettazione  e   all'attuazione   degli   interventi   dall'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli  investimenti  per  lo  sviluppo  di
impresa Spa di cui al decreto legislativo 9 gennaio  1999,  n.  1,  e
successive modificazioni, anche con riferimento, ove  necessario  per
l'accelerazione degli affidamenti di cui alla presente lettera,  alle
sue funzioni di centrale di committenza di  cui  all'articolo  55-bis
del  decreto-legge  24  gennaio   2012,   n.   1,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27,  nonche'  di  altri
soggetti terzi; 
    c) assicura la piu' efficace gestione del  servizio  di  pubblica
fruizione e di valorizzazione del sito archeologico, predisponendo la
documentazione degli atti di gara e seguendo la fase di attuazione ed
esecuzione dei relativi contratti; 
    d) assume direttive atte a migliorare l'efficace  conduzione  del
sito, definendo obiettivi e modalita' per assicurare il rafforzamento
delle competenze e del contributo del complesso del  personale  della
Soprintendenza agli obiettivi di miglioramento  delle  condizioni  di
fruizione e valorizzazione del sito; 
    e) provvede ad assicurare le condizioni di supporto organizzativo
e amministrativo alle attivita' di  tutela  e  di  valorizzazione  di
competenza della Soprintendenza; 
    f) svolge le funzioni di cui lettere  a),  b)  e  c)  sentito  il
Comitato di pilotaggio del Grande Progetto Pompei di cui  al  decreto
interministeriale 19 dicembre 2012, anche al  fine  di  garantire  la
coerenza con le  funzioni  di  coordinamento  istituzionale,  impulso
all'attuazione e riferimento  unitario  per  i  collegamenti  con  la
politica di coesione e per i rapporti con la Commissione  Europea  di
detto Comitato; 
  (( f-bis) informa con cadenza semestrale il Parlamento sullo  stato
di  avanzamento  dei  lavori  e  su   eventuali   aggiornamenti   del
crono-programma; 
  f-ter) collabora per assicurare la trasparenza,  la  regolarita'  e
l'economicita' della gestione dei contratti pubblici, anche  al  fine
di prevenire il rischio di  infiltrazioni  mafiose,  nel  quadro  del
Protocollo  di  legalita'  stipulato  con  la  prefettura  -  Ufficio
territoriale del Governo. 
  1-bis. Costituiscono motivi di revoca della  nomina  del  direttore
generale di progetto: 
  a) cause di incompatibilita' sopraggiunte; 
  b) conflitto di interessi inerente la gestione e  la  realizzazione
del progetto; 
  c) perdita dei requisiti necessari alla nomina. )) 
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  ((  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge di conversione  del  presente  decreto,  ))  si  provvede  alla
costituzione di una  apposita  struttura  di  supporto  al  direttore
generale di progetto, con sede nell'area archeologica di  Pompei.  La
struttura  e'  composta  da  un  contingente  di   personale,   anche
dirigenziale, in posizione di comando, non superiore a venti  unita',
proveniente dai ruoli del personale del Ministero dei  beni  e  delle
attivita' culturali e  del  turismo  o  delle  altre  amministrazioni
statali,   appartenente   ai   profili   professionali   tecnico    e
amministrativo, nonche'  da  cinque  esperti  in  materia  giuridica,
economica,  architettonica,  urbanistica   e   infrastrutturale.   Il
personale di  cui  al  periodo  precedente  mantiene  il  trattamento
economico  fondamentale   ed   accessorio   dell'amministrazione   di
provenienza,  i  cui  oneri  sono  posti  a  carico  della  Struttura
medesima, ad esclusione del  trattamento  economico  fondamentale  ed
accessorio avente carattere fisso e  continuativo.  Con  il  medesimo
decreto  sono  ulteriormente  specificati  i  compiti  del  direttore
generale di progetto nell'ambito di quelli indicati al  comma  1,  le
dotazioni  di  mezzi  e  di  personale  e  la  durata  dell'incarico.
L'incarico di «direttore generale  di  progetto»,  non  determina  un
incremento della dotazione organica del  personale  dirigenziale  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. ((  Nel
sito internet della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  vengono
pubblicate  e  aggiornate  le  seguenti  informazioni:  gli   estremi
dell'atto di conferimento  dell'incarico  al  direttore  generale  di
progetto e ai componenti della  apposita  struttura  di  supporto  al
direttore generale di progetto; il  curriculum  vitae  del  direttore
generale di progetto e di ogni componente della struttura di supporto
al medesimo direttore; i compensi, comunque denominati,  relativi  ai
rapporti di consulenza  e  collaborazione  prestati.  ))  Nelle  more
dell'effettiva operativita' dell'assetto organizzativo  e  funzionale
previsto dal presente decreto il Comitato di  pilotaggio  del  Grande
Progetto Pompei di cui al decreto interministeriale 19 dicembre  2012
e il Soprintendente per i beni archeologici di Pompei assicurano,  in
continuita' con  l'azione  finora  svolta,  il  proseguimento,  senza
interruzioni e in coerenza con le  decisioni  di  accelerazione  gia'
assunte, (( dell'attuazione )) del Grande  progetto  Pompei  e  degli
interventi in esecuzione, in corso di affidamento,  progettati  e  in
corso di progettazione assumendo, in  via  transitoria,  le  funzioni
rafforzate di cui al  comma  1  successivamente  ((  assunte  dal  ))
«direttore generale di progetto». 
  3. Il direttore generale di progetto e  la  struttura  di  supporto
operano  nel  rispetto  delle  competenze  della  ((   soprintendenza
speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, )) con
la sola eccezione delle funzioni e delle competenze indicate al comma
1. 
  4. Al  fine  di  consentire  il  rilancio  economico-sociale  e  la
riqualificazione ambientale e urbanistica dei comuni interessati  dal
piano di gestione del sito  Unesco  «Aree  archeologiche  di  Pompei,
Ercolano e Torre Annunziata», nonche' di  potenziare  l'attrattivita'
turistica dell'intera area, e' costituita l'Unita'  «Grande  Pompei».
L'Unita' assicura lo svolgimento in collaborazione delle attivita' di
interesse comune delle amministrazioni pubbliche coinvolte, ai  sensi
dell'articolo 15 della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modificazioni, e la convergenza in un'unica sede decisionale di tutte
le decisioni amministrative necessarie alla realizzazione dei  piani,
dei progetti e degli interventi strumentali  al  conseguimento  degli
obiettivi sopra indicati. 
  5. Il direttore generale di Progetto di cui al comma 1 e'  preposto
all'Unita' «Grande Pompei» e ne assume la rappresentanza  legale.  La
stessa Unita' e' dotata di autonomia amministrativa e contabile.  Con
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al  comma
2 e' prevista l'istituzione di un Comitato di gestione con il compito
di pervenire, entro 12 mesi (( dalla data di entrata in vigore  della
legge di conversione  ))  del  presente  decreto,  sulla  base  della
proposta presentata dal direttore generale di  progetto,  di  cui  al
comma 6, all'approvazione di un «Piano strategico»  per  lo  sviluppo
delle aree comprese nel piano di gestione  di  cui  al  comma  4.  Il
Comitato di gestione svolge  anche  le  funzioni  di  «Conferenza  di
servizi permanente», ed e' composto, anche  eventualmente  attraverso
propri delegati, (( dal Ministro dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  ))
Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente  della  Regione
Campania, dal Presidente della Provincia di Napoli, dai  Sindaci  dei
comuni interessati e dai legali rappresentanti degli enti pubblici  e
privati coinvolti. (( Nel Comitato di gestione  ))  sono  assunte  le
determinazioni   di   ciascun   soggetto   partecipante,   che   sono
obbligatoriamente espresse all'interno (( del Comitato )), ai sensi e
con gli effetti previsti dagli articoli 34 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241,
e  2,  comma  203,  della  legge  23  dicembre  1996,  n.   662.   Le
determinazioni assunte (( all'interno del  Comitato  di  gestione  ))
sostituiscono ogni altro adempimento e ogni altro parere, nulla osta,
autorizzazione o atto di assenso comunque denominato  necessario  per
la realizzazione degli interventi approvati. L'Unita' «Grande Pompei»
assume le decisioni relative alla progettazione e alla  realizzazione
e gestione degli interventi inclusi nel piano strategico  di  cui  al
comma 6.  Il  medesimo  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri (( di cui al comma 2 )) detta la disciplina organizzativa  e
contabile dell'Unita', le modalita' di rendicontazione  delle  spese,
la sua durata e la dotazione di mezzi  e  risorse  umane  nel  limite
massimo  di   dieci   unita',   in   posizione   di   comando   dalle
amministrazioni da  cui  provengono  i  componenti  del  Comitato  di
gestione. Il personale di  cui  al  periodo  precedente  mantiene  il
trattamento economico fondamentale ed accessorio dell'amministrazione
di provenienza, i cui oneri sono posti a carico dell'Unita' medesima,
ad esclusione del trattamento economico  fondamentale  ed  accessorio
avente carattere fisso e continuativo. L'Unita'  si  avvale  altresi'
della struttura di cui al comma 2. 
  6. L'Unita',  su  proposta  del  direttore  generale  di  progetto,
approva un piano strategico (( del tutto  congruente  e  in  completo
accordo col Grande Progetto Pompei  )),  comprendente:  l'analisi  di
fattibilita' istituzionale, finanziaria ed economica  del  piano  nel
suo complesso; il crono-programma. che  definisce  la  tempistica  di
realizzazione  del  piano  e   degli   interventi   individuati;   la
valutazione delle loro condizioni di fattibilita' con riferimento  al
loro avanzamento progettuale; gli  adempimenti  di  ciascun  soggetto
partecipante; le  fonti  di  finanziamento  attivabili  per  la  loro
realizzazione. Il  piano  prevede,  in  particolare,  gli  interventi
infrastrutturali urgenti necessari a migliorare le vie di  accesso  e
le interconnessioni ai siti archeologici e per il recupero ambientale
dei paesaggi degradati e compromessi,  prioritariamente  mediante  il
recupero e il riuso di aree industriali  dismesse,  e  interventi  di
riqualificazione  e  di  rigenerazione  urbana,  nel   rispetto   del
principio del minor consumo  di  territorio  e  della  priorita'  del
recupero. Il piano prevede altresi' azioni e interventi di promozione
e sollecitazione di  erogazioni  liberali  e  sponsorizzazioni  e  la
creazione di forme,  di  partenariato  pubblico-privato,  nonche'  il
coinvolgimento di cooperative sociali, associazioni di  volontariato,
associazioni di promozione sociale, organizzazioni non  lucrative  di
utilita' sociale o fondazioni, aventi tra i propri fini statutari  la
tutela e la valorizzazione del  patrimonio  culturale.  ((  Il  piano
inoltre  prevede  il  coinvolgimento  degli  operatori  del   settore
turistico e culturale ai  fini  della  valutazione  delle  iniziative
necessarie al rilancio dell'area in oggetto )). Il piano  ((  prevede
)), inoltre, l'utilizzo dei giovani tirocinanti del  progetto  «Mille
giovani per la cultura» (( di cui all'articolo 2,  comma  5-bis,  del
decreto-legge 28 giugno 2013, n.  76,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 )). L'Unita' predispone altresi'  un
accordo di valorizzazione, ai sensi  dell'articolo  112  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive  modificazioni,  con
il coinvolgimento di altri soggetti pubblici e  privati  interessati,
articolato  in  un  piano  strategico  di   sviluppo   del   percorso
turistico-culturale integrato del sito Unesco «Aree archeologiche  di
Pompei, Ercolano e Torre Annunziata», promuovendo l'integrazione, nel
processo  di  valorizzazione,  delle  infrastrutture  e  dei  settori
produttivi collegati. All'accordo partecipano, altresi',  i  Prefetti
delle Province di Napoli e di Caserta,  nonche'  l'Agenzia  nazionale
per l'amministrazione  e  la  destinazione  dei  beni  sequestrati  e
confiscati alla criminalita' organizzata, di cui al (( titolo II  del
libro III del codice di cui al ))  decreto  legislativo  6  settembre
2011, n. 159. 
  7. Il  direttore  generale  di  progetto,  in  qualita'  di  legale
rappresentante dell'Unita', e' autorizzato a  ricevere  donazioni  ed
erogazioni liberali, da parte di soggetti privati,  finalizzati  agli
interventi  conservativi,  di  manutenzione  e   restauro   dell'area
archeologica di Pompei. (( Al fine di assicurarne la  tracciabilita',
qualsiasi donazione o erogazione di importo superiore  a  1.000  euro
deve essere effettuata tramite bonifico bancario. )) 
  8. All'onere derivante dai commi da 1 a 7  del  presente  articolo,
pari a euro 200.000 per l'anno 2013 e  800.000,  per  ciascuno  degli
anni 2014, 2015 e 2016 si provvede ai sensi dell'articolo 15. 
  9. All'articolo 15, comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  la  lettera  a)  e'  sostituita  dalla   seguente:   «a)   la
soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e
Stabia»; 
    b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
      «d) la  soprintendenza  speciale  per  il  patrimonio  storico,
artistico ed etnoantropologico e per il polo museale (( della  citta'
di Napoli )) e della Reggia di Caserta». 
  10.  Fino  all'adeguamento  della  disciplina  organizzativa  degli
Istituti di cui al comma 9,  agli  stessi  si  applicano,  in  quanto
compatibili,  le  disposizioni   concernenti,   rispettivamente,   la
soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei  e
la soprintendenza speciale per il patrimonio  storico,  artistico  ed
etnoantropologico e per il polo museale della citta' di  Napoli.  Per
rafforzare  le  attivita'  di   accoglienza   del   pubblico   e   di
valorizzazione delle soprintendenze di cui al presente  articolo,  ((
sono )) impiegati i giovani tirocinanti nei settori delle attivita' e
dei servizi per la cultura di cui al progetto «Mille giovani  per  la
cultura» (( di cui all'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge  28
giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto
2013, n. 99. )) 
  11. Al fine di consentire l'istituzione di una soprintendenza per i
beni archeologici di Napoli, la dotazione organica dei  dirigenti  di
seconda fascia del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e
del turismo e' determinata nel numero di 163 unita'. E'  fatta  salva
la successiva rideterminazione della predetta dotazione in attuazione
delle disposizioni dell'articolo 1, commi  5  e  6,  della  legge  24
giugno 2013, n. 71. 
  12. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del  comma
11, pari a euro 109.500,00 annui,  a  decorrere  dall'anno  2014,  si
provvede ai sensi dell'articolo 15. 
  13. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo
provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto, alla definizione di un  apposito
accordo di valorizzazione, ai sensi  dell'articolo  112  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive  modificazioni,  con
la Regione Campania e gli enti locali territorialmente competenti che
intendano aderire mediante un adeguato apporto economico, assicurando
la partecipazione di altri soggetti pubblici e  privati  interessati,
al fine di elaborare, in base agli indirizzi del Ministro dei beni  e
delle attivita' culturali e  del  turismo,  un  piano  strategico  di
sviluppo del percorso turistico-culturale integrato  delle  residenze
borboniche,   promuovendo    l'integrazione,    nel    processo    di
valorizzazione,  delle  infrastrutture  e  dei   settori   produttivi
collegati. Il piano prevede, in particolare, azioni e  interventi  di
promozione   e    sollecitazione    di    erogazioni    liberali    e
sponsorizzazioni,   la   creazione   di   forme    di    partenariato
pubblico-privato,   il   coinvolgimento   di   cooperative   sociali,
associazioni di volontariato,  associazioni  di  promozione  sociale,
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale o fondazioni, aventi
tra i propri  fini  statutari  la  tutela  e  la  valorizzazione  del
patrimonio culturale.  Il  piano  prevede,  inoltre,  l'utilizzo  dei
giovani tirocinanti nei settori delle attivita' e dei servizi per  la
cultura, di cui al progetto «Mille giovani per la cultura» (( di  cui
all'articolo 2, comma 5-bis, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76,
convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto  2013,  n.  99.  ))
All'accordo partecipano, altresi', l'Agenzia del demanio, i  Prefetti
delle Province di Napoli e di Caserta,  nonche'  l'Agenzia  nazionale
per l'amministrazione  e  la  destinazione  dei  beni  sequestrati  e
confiscati alla criminalita' organizzata, di cui al (( titolo II  del
libro III del codice di cui al ))  decreto  legislativo  6  settembre
2011, n. 159, e successive modificazioni, al fine  di  verificare  la
possibilita' di un proficuo utilizzo e impiego, per la  realizzazione
delle  finalita'  perseguite  dall'accordo  di   valorizzazione   del
percorso turistico-culturale integrato di cui al  presente  articolo,
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata.
                               Art. 2 

Misure urgenti per la prosecuzione delle attivita' di inventariazione
  e  digitalizzazione  del  patrimonio  culturale  italiano   e   per
  l'attuazione del (( programma )) «500 giovani per la cultura». 
  1. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo,
d'ora  innanzi  «Ministero»,   attua   un   programma   straordinario
finalizzato alla prosecuzione e  allo  sviluppo  delle  attivita'  di
inventariazione,  catalogazione  e  digitalizzazione  del  patrimonio
culturale, anche al fine di incrementare e facilitare l'accesso e  la
fruizione da parte del pubblico, (( anche  attraverso  l'utilizzo  di
appositi  portali  e  dispositivi  mobili  intelligenti.  ))  Per  la
realizzazione del (( programma )) e'  autorizzata  la  spesa  di  2,5
milioni di euro per l'anno 2014, (( integrata )) anche con  eventuali
finanziamenti europei. Il programma si conforma  ai  criteri  e  alle
linee direttive elaborati, anche in attuazione dell'articolo  17  del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  recante  il  codice  dei
beni  culturali  e  del  paesaggio,  dall'Istituto  centrale  per  il
catalogo e la documentazione, dall'Istituto centrale per il  catalogo
unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche
e dall'Istituto  centrale  per  gli  archivi  del  Ministero.  ((  Il
programma  prevede  l'implementazione   di   sistemi   integrati   di
conoscenza   attraverso   la   produzione   di   risorse    digitali,
digitalizzazione di immagini e riproduzioni del  patrimonio  medesimo
nelle sue diverse componenti anche tramite accordi con le Regioni, le
Universita', le istituzioni dell'Alta formazione artistica e musicale
(AFAM), gli  Istituti  culturali  e  gli  altri  enti  e  istituzioni
culturali, nonche' con fondazioni  e  associazioni  interessate  alla
tutela ed alla valorizzazione del patrimonio culturale  ivi  comprese
associazioni o fondazioni di  scopo  costituite  per  contribuire  al
programma con proprie risorse o con erogazioni liberali da  parte  di
accademie, fondazioni, imprese e privati cittadini. )) Lo svolgimento
del programma si inserisce nel quadro delle  indicazioni  dell'agenda
digitale europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea
COM (2010) 245 definitivo/2 del 26  agosto  2010,  attraverso  azioni
coordinate dirette a favorire lo sviluppo di  domanda  e  offerta  di
servizi  digitali  innovativi,  a  incentivare  cittadini  e  imprese
all'utilizzo di servizi  digitali  e  a  promuovere  la  crescita  di
capacita' elaborative adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti  e
servizi  innovativi.  Per  il  supporto  tecnologico  e   strumentale
finalizzato alla progettazione  e  all'attuazione  del  programma  il
Ministero puo' avvalersi, mediante apposita convenzione, dell'Agenzia
per l'Italia digitale di cui all'articolo  19  del  decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, che  svolgera'  tali  funzioni  con  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie  previste  a  legislazione  vigente,
nonche' di altri soggetti pubblici o privati in possesso delle idonee
qualificazioni tecniche e organizzative. 
  2. Il programma e' attuato presso gli istituti  e  i  luoghi  della
cultura statali  sotto  la  direzione  dei  titolari  degli  istituti
medesimi. Il Ministero indice, entro sessanta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
un'apposita procedura concorsuale pubblica diretta alla selezione  di
cinquecento giovani, che non abbiano compiuto trentacinque anni  alla
data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  laureati  nelle
discipline afferenti  al  programma  ((  o  in  possesso  del  titolo
rilasciato dalle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963,  n.
1409, )) da formare, per la durata di dodici mesi, nelle attivita' di
inventariazione e di digitalizzazione presso gli istituti e i  luoghi
della cultura statali. (( Al termine del programma, e'  rilasciato  a
coloro che lo abbiano portato a  termine  un  apposito  attestato  di
partecipazione, valutabile ai fini di eventuali successive  procedure
selettive del Ministero e degli Istituti da esso vigilati. )) 
  3. I sistemi di conoscenza digitali di cui al presente articolo  si
adeguano agli standard dei dati  aperti  e  accessibili,  cosi'  come
definiti in base alla legge 9  gennaio  2004,  n.  4,  e  al  decreto
legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  e  successive  modificazioni  e
conseguenti  disposizioni  attuative,  nonche'  in  base  agli   atti
dell'Unione Europea in materia di digitalizzazione  e  accessibilita'
in rete  dei  materiali  culturali  e  in  materia  di  conservazione
digitale. 
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a euro 2.500.000 per l'anno 2014, si provvede ai sensi  dell'articolo
15.
                            (( Art. 2 bis 

Modifiche all'articolo  52  del  codice  dei  beni  culturali  e  del
                              paesaggio 

  1. All'articolo 52 del codice dei beni culturali e  del  paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  7-bis,  i
comuni, sentito il soprintendente, individuano altresi' i  locali,  a
chiunque appartenenti, nei quali si svolgono attivita' di artigianato
tradizionale e altre attivita' commerciali tradizionali, riconosciute
quali espressione dell'identita' culturale collettiva ai sensi  delle
convenzioni UNESCO di cui al medesimo  articolo  7-bis,  al  fine  di
assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto
della liberta' di iniziativa economica di cui all'articolo  41  della
Costituzione»; 
  b)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Esercizio   del
commercio  in  aree  di  valore  culturale  e  nei   locali   storici
tradizionali». ))
                               Art. 3 

Disposizioni finanziarie urgenti per garantire la  regolare  apertura
         al pubblico degli istituti e dei luoghi di cultura 

  1. Allo scopo di garantire la regolare apertura al  pubblico  e  il
corretto funzionamento  degli  istituti  e  dei  luoghi  di  cultura,
nell'elenco 1, recante  «Disposizioni  legislative  autorizzative  di
riassegnazioni di entrate», allegato alla legge 24 dicembre 2007,  n.
244, al numero 14, rubricato «Ministero per i  beni  e  le  attivita'
culturali», sono soppresse le seguenti parole:  «Decreto  legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, articolo 110». I proventi di cui all'articolo
110 del predetto decreto legislativo n. 42 del 2004 sono  riassegnati
a decorrere dall'anno 2014, con decreto del Ministro dell'economia  e
delle finanze, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in
corso del Ministero dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo. 
  2. All'articolo 110, comma 3, del codice  dei  beni  culturali,  le
parole «dei luoghi medesimi» sono sostituite dalle  seguenti:  «e  al
funzionamento degli istituti e dei luoghi della cultura  appartenenti
o in consegna allo Stato». 
  3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a  19,2  milioni
di euro a decorrere dal 2014, si provvede quanto a  12,8  milioni  di
euro ai sensi dell'articolo  15  e  quanto  a  6,4  milioni  di  euro
mediante riduzione della dotazione del fondo iscritto nello stato  di
previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e  del
turismo ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24  dicembre
2007, n. 244.
                            (( Art. 3 bis 

       Forum UNESCO sulla cultura e sulle industrie culturali 

  1. Per l'organizzazione e lo svolgimento  del  Forum  UNESCO  sulla
cultura e sulle industrie culturali, che  si  terra'  a  Firenze  nel
2014, e' autorizzata la spesa di 400.000 euro. Al relativo  onere  si
provvede  mediante  utilizzo  dei  fondi  dedicati   alle   attivita'
culturali a valere sulle somme individuate dal comma 83 dell'articolo
3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con proprio decreto, l'occorrente variazione di  bilancio.
))
                            (( Art. 3 ter 

         Disposizioni per la valorizzazione dei siti UNESCO 

  1. All'articolo 4, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 77,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) alla lettera c), dopo la parola: «realizzazione,» e' inserita la
seguente: «anche»; 
  b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
  «d) alla riqualificazione e alla valorizzazione dei  siti  italiani
inseriti nella  lista  del  "patrimonio  mondiale"  sotto  la  tutela
dell'UNESCO,  nonche'  alla   diffusione   della   loro   conoscenza;
nell'ambito delle istituzioni scolastiche la valorizzazione si  attua
anche attraverso il sostegno ai viaggi di istruzione e alle attivita'
culturali delle scuole.». ))
                          (( Art. 3 quater 

                    Autorizzazione paesaggistica 

  1. All'articolo  146,  comma  4,  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  e  successive  modificazioni,
l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «I lavori  iniziati  nel
corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere
conclusi entro, e  non  oltre,  l'anno  successivo  la  scadenza  del
quinquennio medesimo». 
  2. All'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E' altresi' prorogato  di
tre anni il termine delle autorizzazioni paesaggistiche in  corso  di
efficacia alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
del presente decreto.». ))
                         (( Art. 3 quinquies 

            Conseguimento della qualifica di restauratore 

  1. All'articolo 182 del codice di cui  al  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 1-octies, e' inserito il seguente: 
  «1-novies. I titoli di studio di cui alla  sezione  I,  Tabella  1,
dell'Allegato B consentono l'iscrizione nell'elenco, di cui al  comma
1, relativamente ai settori di competenza, di  cui  alla  sezione  II
dell'Allegato B, cui si  riferiscono  gli  insegnamenti  di  restauro
impartiti. Le posizioni di  inquadramento  di  cui  alla  sezione  I,
Tabella  2,  dell'Allegato  B  consentono  l'iscrizione   nell'elenco
relativamente  ai  settori  di  competenza  cui  si  riferiscono   le
attivita'   lavorative   svolte   a    seguito    dell'inquadramento.
L'esperienza  professionale  di  cui  alla  sezione  I,  Tabella   3,
dell'Allegato B consente l'iscrizione  nell'elenco  relativamente  al
settore di competenza cui si riferiscono  le  attivita'  di  restauro
svolte in via prevalente, nonche' agli eventuali altri settori cui si
riferiscono attivita' di restauro svolte per la durata di almeno  due
anni». ))
                               Art. 4 

Disposizioni urgenti per favorire lo  sviluppo  delle  biblioteche  e
  degli archivi  e  per  la  promozione  della  recitazione  e  della
  lettura. 
  1. All'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni, e' aggiunto, infine, il seguente comma: 
    ((  «Non  e'  considerata  pubblica  la  recitazione   di   opere
letterarie effettuata, senza scopo di lucro,  all'interno  di  musei,
archivi e  biblioteche  pubblici  ai  fini  esclusivi  di  promozione
culturale e di valorizzazione delle opere stesse individuati in  base
a protocolli di intesa tra la SIAE e il Ministero dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo». )) 
  2. (( I soggetti pubblici preposti all'erogazione o  alla  gestione
dei finanziamenti della  ricerca  scientifica  adottano,  nella  loro
autonomia, le misure necessarie per la promozione dell'accesso aperto
ai risultati della ricerca finanziata per una quota pari o  superiore
al 50 per cento con fondi pubblici, quando  documentati  in  articoli
pubblicati su periodici a carattere scientifico  che  abbiano  almeno
due uscite annue. I predetti articoli devono includere una scheda  di
progetto in cui siano menzionati tutti i soggetti che hanno  concorso
alla realizzazione degli stessi. L'accesso aperto si realizza: 
  a) tramite la pubblicazione da parte dell'editore, al momento della
prima pubblicazione, in modo tale che l'articolo  sia  accessibile  a
titolo gratuito dal luogo e nel momento scelti individualmente; 
  b) tramite la  ripubblicazione  senza  fini  di  lucro  in  archivi
elettronici  istituzionali  o   disciplinari,   secondo   le   stesse
modalita',  entro  18  mesi  dalla   prima   pubblicazione   per   le
pubblicazioni delle aree disciplinari  scientifico-tecnico-mediche  e
24 mesi per le aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali. 
  2-bis. Le previsioni del comma 2 non si applicano quando i  diritti
sui risultati delle attivita'  di  ricerca,  sviluppo  e  innovazione
godono  di  protezione  ai  sensi  del  codice  di  cui  al   decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. )) 
  3. Al fine di ottimizzare le risorse disponibili e di facilitare il
reperimento e l'uso dell'informazione  culturale  e  scientifica,  il
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo  ed  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  adottano
strategie coordinate per  ((  l'unificazione  ))  delle  banche  dati
rispettivamente  gestite,   quali   quelle   riguardanti   l'anagrafe
nazionale della ricerca, il deposito legale dei documenti digitali  e
la documentazione bibliografica. 
  4. Dall'attuazione delle disposizioni  contenute  ((  nel  presente
articolo )) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente. 
  4-bis. (( All'articolo 2, comma 5, della legge 27 luglio  2011,  n.
128, dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente: 
    «g-bis)  libri  venduti  a  centri   di   formazione   legalmente
riconosciuti, istituzioni o centri con finalita'  scientifiche  o  di
ricerca,  biblioteche,  archivi   e   musei   pubblici,   istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado, educative e universita'». 
  4-ter. La lettera b) del comma 4 dell'articolo  2  della  legge  27
luglio 2011, n. 128, e' abrogata. 
  4-quater. All'articolo 33, comma 1, della legge 12  novembre  2011,
n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al terzo periodo, le parole: «90 milioni  di  euro,  per  l'anno
2013,» sono sostituite dalle seguenti: «91,3  milioni  di  euro,  per
l'anno 2013, di cui 1,3 milioni di euro da destinare alle istituzioni
culturali comprese nella tabella di cui all'articolo 1 della legge 17
ottobre 1996, n. 534»; 
  b) al quarto periodo, dopo le parole: «carattere finanziario»  sono
aggiunte le seguenti: «, ad esclusione  delle  risorse  da  destinare
alle istituzioni culturali di cui al terzo periodo  cui  si  provvede
con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e  del
turismo». 
  4-quinquies. All'onere derivante dal comma  4-quater,  pari  a  1,3
milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10,  comma
5, del decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ))
                            (( Art. 4 bis 

         Decoro dei complessi monumentali ed altri immobili 

  1. All'articolo 52 del Codice dei beni culturali e  del  paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 1
e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. Al fine di contrastare l'esercizio,  nelle  aree  pubbliche
aventi  particolare  valore  archeologico,   storico,   artistico   e
paesaggistico,  di  attivita'  commerciali  e  artigianali  in  forma
ambulante o su posteggio, nonche' di qualsiasi  altra  attivita'  non
compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio  culturale,  con
particolare riferimento alla necessita' di assicurare il  decoro  dei
complessi monumentali e degli altri immobili  del  demanio  culturale
interessati da flussi turistici  particolarmente  rilevanti,  nonche'
delle aree a essi contermini,  le  Direzioni  regionali  per  i  beni
culturali e paesaggistici  e  le  soprintendenze,  sentiti  gli  enti
locali, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli  usi  da
ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di  tutela  e  di
valorizzazione, comprese le forme di  uso  pubblico  non  soggette  a
concessione di uso individuale, quali le  attivita'  ambulanti  senza
posteggio,  nonche',  ove  se  ne  riscontri  la  necessita',   l'uso
individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio  di
concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico.». ))
                            (( Art. 4 ter 

     Riconoscimento del valore storico e culturale del carnevale 

  1. E' riconosciuto il valore storico e culturale  nella  tradizione
italiana del carnevale e delle attivita'  e  manifestazioni  ad  esso
collegate, nonche' delle  altre  antiche  tradizioni  popolari  e  di
ingegno italiane. Ne sono favorite la tutela e lo sviluppo in accordo
con gli enti locali. ))
                               Art. 5 

Disposizioni urgenti per l'attuazione del  progetto  «Nuovi  Uffizi»,
  per la realizzazione del Museo Nazionale dell'Ebraismo  Italiano  e
  della Shoah e per ulteriori interventi di tutela. 
  1. E' autorizzata la spesa di otto  milioni  di  euro,  di  cui  un
milione per l'anno 2013 e sette  milioni  per  l'anno  2014,  per  la
prosecuzione dei lavori volti alla realizzazione del progetto  «Nuovi
Uffizi». 
  2. E' autorizzata la spesa di quattro milioni di euro,  di  cui  un
milione per  l'anno  2013  e  tre  milioni  per  l'anno  2014,  quale
contributo per la prosecuzione dei lavori di realizzazione della sede
del Museo nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah, di cui alla
legge 17 aprile 2003, n. 91. 
  3. (( E' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno  2014
per  il  restauro  del  Mausoleo  di  Augusto  in   occasione   delle
celebrazioni del bimillenario della morte  dell'imperatore  Ottaviano
Augusto. 
  3-bis. E' autorizzata la spesa di 8  milioni  di  euro,  di  cui  1
milione per l'anno 2013 e 7 milioni per l'anno 2014, per fare  fronte
ad interventi di  particolare  rilevanza,  individuati  con  apposito
decreto del Ministro dei beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze al
fine di assicurare il rispetto degli equilibri di finanza pubblica: 
  a) di tutela di beni  culturali  che  presentano  gravi  rischi  di
deterioramento; 
  b) di celebrazione di particolari ricorrenze. 
  4. Il decreto di cui al comma  3-bis  e'  adottato,  previo  parere
delle Commissioni parlamentari competenti, entro 90 giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
))
                            (( Art. 5 bis 

          Contributo in favore del Centro Pio Rajna in Roma 

  1. E' autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli  anni
2013, 2014 e 2015 per il finanziamento del Centro  di  studi  per  la
ricerca letteraria, linguistica e filologica Pio Rajna in Roma. 
  2. Il contributo di cui al comma 1  e'  destinato  a  sostenere  le
attivita'  di  ricerca  storica,  filologica  e  bibliografica  sulla
cultura umanistica italiana del Centro  Pio  Rajna,  con  particolare
attenzione alle iniziative mirate  allo  sviluppo  della  ricerca  su
Dante e sulla sua opera, in occasione del  settimo  centenario  della
morte del poeta, che cadra' nel 2021,  nonche'  all'informatizzazione
della Bibliografia generale della lingua e della letteratura italiana
(BiGLI), pubblicata dal Centro  Pio  Rajna,  in  modo  da  garantirne
l'accesso attraverso il sito internet del medesimo Centro. 
  3. Il Centro Pio Rajna trasmette  al  Ministro  dei  beni  e  delle
attivita' culturali  e  del  turismo,  al  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e al Ministro degli  affari  esteri,
entro il 31 gennaio di ciascun  anno,  una  relazione  sull'attivita'
svolta nell'anno precedente e sull'utilizzo dei  contributi  pubblici
ricevuti, con  specifico  riferimento  ai  contributi  statali  e  al
perseguimento delle finalita' di cui al comma 2. 
  4. Entro il 15 febbraio di ciascun anno, il  Ministro  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo, il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e il Ministro  degli  affari  esteri
trasmettono la relazione di cui al comma 3 alle Camere. 
  5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,  pari
a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
))
                            (( Art. 5 ter 

Disposizioni urgenti per garantire il funzionamento del Museo tattile
                           statale «Omero» 

  1. Al fine di garantire il funzionamento del Museo tattile  statale
«Omero», istituito  con  la  legge  25  novembre  1999,  n.  452,  e'
autorizzata la spesa di 500.000 euro annui per il triennio 2013-2015. 
  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,  pari
a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede
ai sensi dell'articolo 15. ))
                          (( Art. 5 quater 

Interventi urgenti di  tutela  dei  siti  patrimonio  dell'UNESCO  in
                         provincia di Ragusa 

  1. E' autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli  anni
2013, 2014 e 2015 per fare fronte a interventi urgenti di tutela  dei
siti inseriti nella lista del «patrimonio mondiale» sotto  la  tutela
dell'UNESCO in provincia di Ragusa. 
  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,  pari
a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede
ai sensi dell'articolo 15. ))
                               Art. 6 

Disposizioni urgenti per la realizzazione  di  centri  di  produzione
  artistica, (( nonche' di musica, danza e teatro contemporanei. )) 
  1. Al fine di favorire il confronto culturale e la realizzazione di
spazi di creazione e produzione di (( arte, musica,  danza  e  teatro
contemporanei, )) entro il 30 giugno di ogni anno,  il  Ministro  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, con  proprio  decreto
da adottarsi di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, su indicazione dell'Agenzia del Demanio, anche sulla base di
segnalazione dei soggetti interessati,  individua,  nel  rispetto  di
quanto   previsto    dalle    disposizioni    vigenti    in    ordine
all'utilizzazione, alla valorizzazione e al  trasferimento  dei  beni
immobili pubblici, i beni immobili di proprieta' dello Stato, ((  con
particolare riferimento alle caserme dismesse e alle scuole  militari
inutilizzate, non utilizzabili per altre )) finalita' istituzionali e
non  trasferibili  agli  enti  territoriali  ai  sensi  del   decreto
legislativo 28 maggio 2010, n. 85, che possono  essere  destinati  ad
ospitare studi di giovani artisti italiani e stranieri. 
  (( 1-bis. Qualora l'attivita' dei giovani artisti di cui al comma 1
riguardi progetti architettonici di abbellimento di edifici  pubblici
e preveda l'esecuzione di opere d'arte  di  pittura  e  scultura,  di
decorazione interna ed esterna, essi possono usufruire di  una  parte
della quota del 2 per cento prevista all'articolo 1  della  legge  29
luglio 1949, n. 717. )) 
  2. (( I beni individuati  ai  sensi  del  comma  1  sono  locati  o
concessi per un periodo non inferiore  a  dieci  anni  ad  un  canone
mensile simbolico non superiore ad euro 150 con oneri di manutenzione
ordinaria a carico del locatario o  concessionario.  Tali  beni  sono
locati  o  concessi  esclusivamente  a  cooperative  di  artisti   ed
associazioni di artisti, residenti nel territorio italiano, dall'ente
gestore che predispone un bando pubblico  ai  fini  dell'assegnazione
dei beni ai progetti maggiormente meritevoli. I  soggetti  collettivi
beneficiari della misura devono dimostrare che i soci o gli associati
dispongono di un adeguato progetto  artistico-culturale.  L'eventuale
sub-concessione   o   sub-locazione   deve   essere   preventivamente
autorizzata dall'ente gestore.  Le  entrate  derivanti  dal  presente
comma sono iscritte in un apposito fondo pari ad un milione  di  euro
istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo
e' destinato all'erogazione di contributi a fondo  perduto  a  favore
delle cooperative di artisti ed associazioni di artisti che  compiano
opere  di  manutenzione  straordinaria,  in  proporzione  alle  spese
sostenute. Con apposito decreto del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, da adottare entro  novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono  individuati  i
criteri di assegnazione dei contributi di cui al periodo  precedente,
nell'ambito e nel limite delle risorse del fondo di cui  al  presente
comma. )) 
  3. (( Con successivo decreto del  ))  Ministro  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo,  ((  da  adottare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, )) di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sono definite le modalita' di utilizzo dei beni di cui
al  comma  1  per  finalita'  artistiche  nonche'  le  modalita'   di
sponsorizzazione dei beni individuati ai sensi del presente articolo,
(( anche )) al fine di sostenere,  in  tutto  o  in  parte,  i  costi
connessi alla locazione, concessione, gestione e  valorizzazione  del
bene stesso. 
  (( 3-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, tra  i  beni
immobili individuati ai  sensi  del  medesimo  comma  possono  essere
inseriti anche i beni confiscati  alla  criminalita'  organizzata  ai
sensi del codice delle leggi antimafia, di cui al decreto legislativo
6 settembre del 2011, n. 159. )) 
  4. Le regioni, le province, i comuni, su richiesta dei soggetti  di
cui al comma 2, possono dare in locazione, per le finalita' e con  le
modalita' di cui al presente articolo, i beni di loro proprieta'. 
  5. (( All'onere derivante dall'attuazione del comma 2  si  provvede
mediante    corrispondente    riduzione    della    parte    corrente
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1,  lettera
b)  del  decreto  legge  31  marzo  2011,  n.  34,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75. )) 
  (( 5-bis. Al fine di sostenere in via permanente le attivita' della
Fondazione MAXXI, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui,
a decorrere dal 2014, incrementando  il  fondo  di  gestione  di  cui
all'articolo 25,  comma  1,  della  legge  18  giugno  2009,  n.  69.
All'onere derivante dall'attuazione del presente  comma  si  provvede
mediante    corrispondente    riduzione    della    parte    corrente
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1,  lettera
b),  del  decreto-legge  31  marzo  2011,  n.  34,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75,  nei  limiti  della
relativa spesa. ))

Capo II

DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DEL CINEMA, DELLE ATTIVITA’
MUSICALI E DELLO SPETTACOLO DAL VIVO

                               Art. 7 

Misure urgenti per la promozione della musica di  giovani  artisti  e
  compositori emergenti, (( nonche' degli eventi  di  spettacolo  dal
  vivo di portata minore. )) 
  1. Al fine di agevolare il rilancio del sistema musicale  italiano,
ai fini delle imposte sui redditi, per ciascuno degli anni 2014, 2015
e 2016, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui  e  fino  ad
esaurimento delle risorse disponibili, alle  imprese  produttrici  di
fonogrammi e di videogrammi musicali di  cui  all'articolo  78  della
legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, (( ed  alle
imprese organizzatrici e produttrici  di  spettacoli  di  musica  dal
vivo, )) esistenti almeno dal 1° gennaio 2012, e' riconosciuto un  ((
credito d'imposta  ))  nella  misura  del  30  per  cento  dei  costi
sostenuti per attivita' di sviluppo, produzione,  digitalizzazione  e
promozione di registrazioni fonografiche  o  videografiche  musicali,
secondo le modalita' di cui al comma 5 del  presente  articolo,  fino
all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta. 
  2. Il credito  di  imposta  di  cui  al  comma  1  e'  riconosciuto
esclusivamente per opere prime o seconde, (( a esclusione delle  demo
autoprodotte, )) di nuovi talenti definiti come  artisti,  gruppi  di
artisti, compositori o artisti-interpreti. (( Nel caso di  gruppi  di
artisti, il gruppo puo' usufruire del credito d'imposta solo se nella
stessa annualita' piu' della meta' dei componenti non ne abbiano gia'
usufruito. )) 
  3. Per accedere al credito d'imposta di cui al comma 1, le  imprese
hanno l'obbligo di spendere un importo corrispondente all'ottanta per
cento del beneficio concesso nel territorio nazionale,  privilegiando
la formazione e l'apprendistato in tutti i settori tecnici coinvolti. 
  4. Le imprese di  cui  al  comma  1  possono  accedere  al  credito
d'imposta nel rispetto dei limiti  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.
1998/2006 della Commissione europea del 15  dicembre  2006,  relativo
agli aiuti di importanza minore («de minimis»).  Esse,  inoltre,  non
devono essere controllate da parte di un  editore  di  servizi  media
audiovisivi. 
  5. Il credito d'imposta  di  cui  al  comma  1  non  concorre  alla
formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore
della produzione  ai  fini  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante  il  testo  unico  delle
imposte  sui   redditi   ed   e'   utilizzabile   esclusivamente   in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. 
  6.  Le  disposizioni  applicative  del   presente   articolo,   con
riferimento, in particolare, alle tipologie di spese eleggibili, alle
procedure per la loro ammissione al beneficio, alle soglie massime di
spesa   eleggibile   per   singola   registrazione   fonografica    o
videografica, ai criteri di verifica e accertamento dell'effettivita'
delle spese sostenute, nonche' alle procedure di recupero nei casi di
utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo  quanto  stabilito
dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25  marzo  2010,  n.  40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22  maggio  2010,  n.  73,
sono dettate con decreto del Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze, sentito  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  da
adottarsi entro tre mesi (( dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto. )) 
  7. Ai  maggiori  oneri  derivanti  dalla  concessione  dei  crediti
d'imposta di cui al comma 1, pari a 4,5 milioni di euro per gli  anni
2014, 2015 e 2016, si provvede ai sensi dell'articolo 15. 
  8. I commi 287 e 288 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre  2006,
n. 296, sono abrogati. 
  (( 8-bis. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di  cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) all'articolo 68, primo comma, e' aggiunto, in fine, il  seguente
periodo: «Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che  si
svolgono entro le  ore  24  del  giorno  di  inizio,  la  licenza  e'
sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attivita' di  cui
all'articolo 19 della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modificazioni, presentata  allo  sportello  unico  per  le  attivita'
produttive o ufficio analogo»; 
  b) all'articolo 69, primo comma, e' aggiunto, in fine, il  seguente
periodo: «Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che  si
svolgono entro le  ore  24  del  giorno  di  inizio,  la  licenza  e'
sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attivita' di  cui
all'articolo  19  della  legge  n.  241  del  1990,  presentata  allo
sportello unico per le attivita' produttive o ufficio analogo»; 
    c) all'articolo 71, primo comma, dopo la parola:  «licenze»  sono
aggiunte le  seguenti:  «e  le  segnalazioni  certificate  di  inizio
attivita'». ))
                               Art. 8 

(( Disposizioni urgenti  concernenti  il  settore  cinematografico  e
                             audiovisivo 

  1. A  decorrere  dal  1°  gennaio  2014,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a  337,  della  legge  24
dicembre  2007,  n.  244,  e  successive  modificazioni,  sono   rese
permanenti. 
  2. A decorrere dal 1º gennaio 2014, quanto previsto al comma  1  si
estende  ai  produttori  indipendenti  di  opere  audiovisive,   come
definiti nel comma 5. 
  3. Il beneficio previsto dai commi 1 e 2  e'  concesso  nel  limite
massimo complessivo di spesa di 110 milioni di euro a  decorrere  dal
2014. 
  4. Le disposizioni applicative dei commi  1  e  2,  nonche'  quelle
finalizzate a garantire il rispetto del limite massimo  di  spesa  di
cui  al  comma  3  anche  con  riferimento  ai  limiti  da  assegnare
rispettivamente al beneficio di cui al comma 1 e al beneficio di  cui
al comma 2, sono dettate con decreto del Ministro dei  beni  e  delle
attivita' culturali e  del  turismo,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito  il  Ministro  dello  sviluppo
economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. 
  5. Ai soli fini del comma 2 del presente articolo,  per  produttori
indipendenti di opere  audiovisive  si  intendono  gli  operatori  di
comunicazione che svolgono attivita' di produzioni  audiovisive,  che
non sono controllati da o collegati a  emittenti,  anche  analogiche,
che per un periodo di tre anni non destinino almeno  il  novanta  per
cento della propria produzione ad una sola emittente, e che detengano
diritti relativi alle opere sulle quali sono  richiesti  i  benefici,
secondo specifiche disposizioni adottate nel medesimo decreto di  cui
al comma 4. 
  6. Alla copertura degli oneri recati dal presente articolo, pari  a
65 milioni di euro per l'anno 2014 e 110 milioni di euro a  decorrere
dal 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 15. 
  7. L'efficacia del  presente  articolo  e'  subordinata,  ai  sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero dei beni e
delle  attivita'  culturali  e  del  turismo  provvede  a  richiedere
l'autorizzazione alla Commissione europea. 
  8. L'articolo 117 del regolamento di cui al regio decreto 6  maggio
1940, n. 635, e' abrogato. 
  9. In riferimento al programma promosso dalla  Commissione  europea
per il periodo 2014-2020 denominato «Europa creativa», finalizzato  a
sostenere l'industria culturale e creativa, a migliorare l'accesso al
credito degli operatori e a proteggere  e  promuovere  la  diversita'
culturale e linguistica europea, e' istituito presso il Ministero dei
beni e delle attivita' culturali e  del  turismo  un  tavolo  tecnico
operativo, con il  coinvolgimento  diretto  dei  soggetti  potenziali
destinatari del programma. La composizione  del  suddetto  tavolo  e'
definita  con  decreto  del  Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))
                               Art. 9 

Disposizioni   urgenti   per   assicurare    la    trasparenza,    la
  semplificazione e l'efficacia del sistema di contribuzione pubblica
  allo spettacolo dal vivo e al cinema. 
  1. Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,
con proprio decreto, da adottarsi entro novanta  giorni  dall'entrata
in  vigore  della  legge  di  conversione   del   presente   decreto,
ridetermina, con le modalita' di cui all'articolo 1, comma  3,  della
legge 15 novembre 2005, n. 239, e con  effetto  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2014, i criteri  per  l'erogazione  e  le  modalita'  per  la
liquidazione e l'anticipazione dei  contributi  allo  spettacolo  dal
vivo.  I  criteri  di  assegnazione  tengono  conto   dell'importanza
culturale della produzione svolta, dei  livelli  quantitativi,  degli
indici di affluenza del pubblico nonche' della regolarita' gestionale
degli organismi. Il decreto  di  cui  al  primo  periodo  stabilisce,
inoltre, che (( i pagamenti a saldo sono disposti ))  a  chiusura  di
esercizio  a  fronte  di  attivita'  gia'  svolte   e   rendicontate.
L'articolo 1 della legge 14 novembre 1979, n. 589, e' abrogato. 
  (( 1-bis. Il decreto di cui al  comma  1  puo'  destinare  graduali
incentivi in favore di  esercenti  attivita'  circensi  e  spettacoli
viaggianti senza animali, nonche' esercenti  di  circo  contemporaneo
nell'ambito delle risorse ad essi assegnate. )) 
  2. Gli enti e gli organismi dello spettacolo, finanziati  a  valere
sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n.
163, o ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  e  successive
modificazioni,  pubblicano  e  aggiornano  le  seguenti  informazioni
relative ai titolari di  incarichi  amministrativi  ed  artistici  di
vertice e di incarichi dirigenziali, a  qualsiasi  titolo  conferiti,
nonche' di collaborazione o consulenza: 
    a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; 
    b) il curriculum vitae; 
    c) i compensi,  comunque  denominati,  relativi  al  rapporto  di
lavoro, di consulenza o di collaborazione. 
  3. Le informazioni di cui al comma 2 sono pubblicate dagli enti  ed
organismi entro il 31 gennaio di  ogni  anno  e  comunque  aggiornate
anche  successivamente.  Ai  predetti  soggetti  non  possono  essere
erogate  a   qualsiasi   titolo   somme   sino   alla   comunicazione
dell'avvenuto adempimento o aggiornamento. 
  4. A partire dalla data di entrata in vigore del presente articolo,
sono abrogati l'articolo 13, secondo comma, lettera e),  della  legge
30 aprile 1985, n. 163, e l'articolo 2, quarto comma, della legge  10
maggio 1983,  n.  182.  Di  conseguenza,  i  fondi  speciali  per  la
concessione di contributi in conto capitale ed in conto interessi per
l'adeguamento delle strutture e per il  rinnovo  degli  arredi  delle
sale  teatrali  e  musicali,  di  cui  ai  predetti  articoli,   sono
soppressi. (( I beneficiari di contributi gia'  deliberati  entro  la
data di entrata in vigore del  presente  decreto  completano  l'invio
all'ente gestore della documentazione necessaria per la  liquidazione
entro il termine perentorio del 30 novembre  2013.  Con  decreto  del
Ministro dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,  da
adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del  presente  decreto,  sono  definite  le  ulteriori
disposizioni e modalita' tecniche di soppressione dei fondi  speciali
di cui al presente  comma.  ))  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  5. Le risorse giacenti sui fondi di cui al  comma  4  sono  versate
all'entrata del bilancio dello Stato, al netto del  compenso  dovuto,
alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  al  soggetto
gestore dei fondi medesimi. 
  6. Sono tenute esenti dall'imposta  di  bollo,  come  prevista  dal
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  642,  e
successive modificazioni, le istanze presentate a partire dalla  data
di entrata in  vigore  del  presente  decreto  presso  le  competenti
direzioni generali del Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo ai sensi dei seguenti provvedimenti: 
    a) legge 30 aprile 1985, n. 163, recante «Istituzione  del  Fondo
unico per lo spettacolo»; 
    b) decreti del Ministro dell'interno 22 febbraio 1996, n. 261,  e
del Ministro per i beni e  le  attivita'  culturali  12  luglio  2005
recanti  «Vigilanza  antincendio   nei   luoghi   di   spettacolo   e
intrattenimento»; 
    c) decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.  28,  e  successive
modificazioni, recante «Riforma delle attivita' cinematografiche»; 
    d) legge 21 aprile 1962,  n.  161,  e  successive  modificazioni,
recante «Revisione dei film»; 
    e) commi da 325 a 337 dell'articolo 1  della  legge  24  dicembre
2007, n. 244, e successive modificazioni, in materia di  agevolazioni
fiscali per le attivita' cinematografiche. 
  7.   Alla   copertura    finanziaria    degli    oneri    derivanti
dall'applicazione del comma  6  pari  ad  euro  216.000  a  decorrere
dall'anno 2014 si provvede (( mediante corrispondente riduzione della
parte corrente dell'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  1,
comma 1,  lettera  b),  del  decreto-legge  31  marzo  2011,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75. ))
                               Art. 10 

Disposizioni urgenti per assicurare la prosecuzione del funzionamento
dei teatri e degli enti pubblici e privati operanti nei  settori  dei
                  beni e delle attivita' culturali 

  1. Agli enti e agli organismi, anche aventi personalita'  giuridica
di diritto  privato,  che  operano  nel  settore  dei  beni  e  delle
attivita' culturali, vigilati o comunque sovvenzionati dal  Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  ivi  inclusi  i
teatri stabili  di  iniziativa  pubblica  e  i  relativi  circuiti  e
associazioni, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6,
commi 8 e 12, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122  e  la  misura
della riduzione dei consumi intermedi di cui all'articolo 8, comma 3,
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  a  decorrere
dall'anno 2014, e' pari all'8 per cento. All'onere pari a  4  milioni
di  euro,  a  decorrere  dall'anno  2014,  si   provvede   ai   sensi
dell'articolo 15.
                               Art. 11 

Disposizioni   urgenti   per   il   risanamento   delle    fondazioni
  lirico-sinfoniche e il rilancio del sistema nazionale  musicale  di
  eccellenza. 
  1. Al fine di fare fronte allo stato di grave crisi del  settore  e
di pervenire al  risanamento  delle  gestioni  e  al  rilancio  delle
attivita' delle fondazioni lirico-sinfoniche,  gli  enti  di  cui  al
decreto  legislativo  29  giugno   1996,   n.   367,   e   successive
modificazioni, e di cui  alla  legge  11  novembre  2003,  n.  310  e
successive modificazioni, di  seguito  denominati  «fondazioni»,  che
versino  nelle  condizioni  di  cui  all'articolo  21   del   decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367, ovvero non possano far fronte  ai
debiti certi ed esigibili da parte dei terzi, ovvero che siano  stati
in regime di amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due
esercizi, ma non  abbiano  ancora  terminato  la  ricapitalizzazione,
presentano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto, al commissario straordinario  di
cui al comma 3, (( un piano di risanamento che intervenga su tutte le
voci di bilancio strutturalmente non compatibili con la  inderogabile
necessita' di  assicurare  gli  equilibri  strutturali  del  bilancio
stesso, sia sotto il profilo patrimoniale che  economico-finanziario,
entro  i  tre  successivi  esercizi  finanziari.   ))   I   contenuti
inderogabili del piano sono: 
    a)  la  rinegoziazione  e  ristrutturazione  del   debito   della
fondazione che preveda uno stralcio del valore  nominale  complessivo
del debito esistente al 31 dicembre 2012, comprensivo degli interessi
maturati e degli eventuali interessi di mora, (( previa verifica  che
nei  rapporti  con  gli  istituti  bancari  gli  stessi  non  abbiano
applicato  nel  corso  degli  anni   interessi   anatocistici   sugli
affidamenti  concessi  alla  fondazione  stessa,  ))   nella   misura
sufficiente ad assicurare, unitamente alle altre  misure  di  cui  al
presente comma, la sostenibilita' del piano di  risanamento,  nonche'
gli  equilibri  strutturali  del  bilancio,  sia  sotto  il   profilo
patrimoniale che economico-finanziario della fondazione; 
    b) l'indicazione della contribuzione a carico degli enti  diversi
dallo Stato partecipanti alla fondazione; 
    c) la riduzione della dotazione organica del personale tecnico  e
amministrativo fino al cinquanta per cento di quella in essere al  31
dicembre 2012 (( e una razionalizzazione del personale artistico; )) 
    d) il divieto di ricorrere a nuovo indebitamento, per il  periodo
2014-2016, salvo il disposto del ricorso ai finanziamenti di  cui  al
comma 6; nel caso del ricorso a tali finanziamenti nel  piano  devono
essere  indicate  misure  di  copertura  adeguate  ad  assicurare  il
rimborso del finanziamento; 
    e) l'entita' del finanziamento dello Stato, a valere sul fondo di
cui al comma  6,  per  contribuire  all'ammortamento  del  debito,  a
seguito  della   definizione   degli   atti   di   rinegoziazione   e
ristrutturazione di cui alla precedente lettera a),  e  nella  misura
strettamente  necessaria  a   rendere   sostenibile   il   piano   di
risanamento; 
    f) l'individuazione di soluzioni idonee, (( compatibili  con  gli
strumenti previsti dalle leggi  di  riferimento  del  settore,  ))  a
riportare la fondazione, entro i tre esercizi finanziari  successivi,
nelle condizioni di attivo patrimoniale e almeno  di  equilibrio  del
conto economico; 
    g)  la  cessazione  dell'efficacia  dei   contratti   integrativi
aziendali  in  vigore,  l'applicazione   esclusiva   degli   istituti
giuridici e dei livelli minimi delle voci del  trattamento  economico
fondamentale e accessorio previsti dal vigente  contratto  collettivo
nazionale di lavoro  e  la  previsione  che  i  contratti  collettivi
dovranno in ogni caso risultare compatibili con i vincoli  finanziari
stabiliti dal piano; 
    (( g-bis) l'obbligo per la fondazione, nella persona  del  legale
rappresentante, di verificare che nel  corso  degli  anni  non  siano
stati corrisposti interessi anatocistici agli  istituti  bancari  che
hanno concesso affidamenti. )) 
  2. I piani di risanamento, corredati di tutti gli atti necessari  a
dare dimostrazione della loro attendibilita',  della  fattibilita'  e
appropriatezza  delle   scelte   effettuate,   nonche'   dell'accordo
raggiunto con le associazioni sindacali maggiormente  rappresentative
in ordine alle previsioni di cui al comma 1, lettere c)  e  g),  sono
approvati, su proposta motivata del commissario straordinario di  cui
al comma 3, sentito il collegio dei revisori dei conti, entro  trenta
giorni dalla loro presentazione, con decreto del Ministro dei beni  e
delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il  Ministro
dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto e' definito il
finanziamento  erogabile  ai  sensi  del  comma   6.   Le   eventuali
integrazioni e modificazioni dei piani  conseguenti  all'applicazione
del comma 3, lettera c), sono approvate,  su  proposta  motivata  del
commissario straordinario di cui al comma 3, con decreto del Ministro
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di  concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze. 
  3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e
del turismo, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare entro venti giorni dall'entrata in vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  e'  nominato  ((  un
commissario straordinario del Governo che abbia comprovata esperienza
di  risanamento  nel  settore  artistico-culturale.  Il   commissario
svolge, con i poteri previsti  dal  presente  articolo,  le  seguenti
funzioni: 
    a) riceve i piani di risanamento  con  allegato  quanto  previsto
dall'articolo 9, commi 2 e 3, presentati dalle  fondazioni  ai  sensi
del comma 1  del  presente  articolo,  ne  valuta,  d'intesa  con  le
fondazioni, le eventuali modifiche e  integrazioni,  anche  definendo
criteri e modalita' per la rinegoziazione e la  ristrutturazione  del
debito di cui al comma 1, lettera a), e li propone,  previa  verifica
della  loro  adeguatezza  e  sostenibilita',   all'approvazione   del
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e  del  turismo  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze. Eventuali modifiche incidenti
sulle previsioni di cui alle  lettere  c)  e  g)  del  comma  1  sono
rinegoziate  dalla   fondazione   con   le   associazioni   sindacali
maggiormente rappresentative. )) 
    b)  sovrintende  all'attuazione  dei  piani  di  risanamento   ed
effettua un monitoraggio semestrale dello stato di  attuazione  degli
stessi, redigendo apposita relazione da trasmettere al Ministero  dei
beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,  al  Ministero
dell'economia e delle finanze e alla competente sezione  della  Corte
dei conti; 
    c) puo' richiedere le integrazioni e le modifiche  necessarie  al
fine del conseguimento degli obiettivi di cui al  presente  articolo,
tenuto conto, ai fini dell'aggiornamento dei  piani  di  risanamento,
dello stato di avanzamento degli stessi; 
    d) assicura  il  rispetto  del  cronoprogramma  delle  azioni  di
risanamento previsto dai piani approvati; 
    e)  puo'  adottare,  sentiti  i  Ministeri  interessati,  atti  e
provvedimenti anche in via sostitutiva  per  assicurare  la  coerenza
delle azioni di risanamento con i piani approvati, previa  diffida  a
provvedere entro un termine non superiore a quindici giorni. 
  4. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo
assicura, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica,  le  risorse  umane  e  strumentali   necessarie   per   lo
svolgimento dei compiti del commissario straordinario. 
  5. Con il decreto di cui al comma 3 e' stabilito il compenso per il
commissario straordinario, nel limite massimo di cui all'articolo 15,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,  a  valere  sulle
risorse di bilancio delle fondazioni ammesse alla procedura di cui al
comma 1, nonche' la durata dell'incarico. 
  6.  E'  istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze un fondo  di  rotazione  con  dotazione
pari a 75 milioni di euro per l'anno 2014 per la concessione a favore
delle fondazioni di cui al comma 1 di finanziamenti di durata fino  a
un massimo di trenta anni. 
  7. Al fine dell'erogazione delle risorse di  cui  al  comma  6,  il
commissario straordinario predispone un contratto tipo, approvato dal
Ministero dell'economia e delle finanze, nel quale sono, tra l'altro,
indicati il tasso  di  interesse  sui  finanziamenti,  le  misure  di
copertura annuale del rimborso del  finanziamento,  le  modalita'  di
erogazione  e  di  restituzione  delle  predette  somme,  prevedendo,
altresi', qualora l'ente non adempia nei  termini  ivi  stabiliti  al
versamento delle rate di ammortamento dovute,  sia  le  modalita'  di
recupero  delle  medesime  somme,  sia  l'applicazione  di  interessi
moratori.   L'erogazione   delle   somme    e'    subordinata    alla
sottoscrizione, da parte di ciascuna delle fondazioni di cui al comma
1, di contratti conformi al contratto tipo. Agli oneri derivanti  dal
presente comma, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno  2015,
si provvede ai sensi dell'articolo 15. 
  8. Agli oneri derivanti dall'istituzione del fondo di cui al  comma
6, si provvede mediante corrispondente riduzione  dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8  aprile
2013, n. 35, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  giugno
2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della  «Sezione
per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,  liquidi
ed esigibili degli enti locali». 
  9. Nelle more del perfezionamento del  piano  di  risanamento,  per
l'anno 2013  una  quota  fino  a  25  milioni  di  euro  puo'  essere
anticipata dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e  del
turismo su indicazione del Commissario straordinario, a valere  sulle
disponibilita' giacenti, alla data di entrata in vigore del  presente
decreto, sulle contabilita' speciali aperte ai sensi dell'articolo 3,
comma 8, del decreto-legge 25 marzo  1997,  n.  67,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23  maggio  1997,  n.  135,  e  successive
modificazioni, per la gestione dei fondi  assegnati  in  applicazione
dei  piani  di  spesa  approvati  ai  sensi   dell'articolo   7   del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, intestate ai capi degli  Istituti
del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,
nonche' a valere sulle somme giacenti presso  i  conti  di  tesoreria
unica degli Istituti dotati di autonomia speciale di cui all'articolo
15, comma 3, del regolamento di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e  successive  modificazioni,  a
favore delle fondazioni  di  cui  al  comma  1  che  versano  in  una
situazione di carenza di liquidita' tale da pregiudicare la  gestione
anche ordinaria della fondazione, alle seguenti condizioni: 
    a) che la fondazione interessata, entro 30  giorni  dalla  nomina
del Commissario straordinario, comunichi  al  Ministero  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo e al Ministero  dell'economia
e delle finanze l'avvio della negoziazione  per  la  ristrutturazione
del debito della fondazione  che  prevede  uno  stralcio  del  valore
nominale complessivo del debito stesso, comprensivo  degli  interessi
maturati e  degli  eventuali  interessi  di  mora,  esistente  al  31
dicembre 2012, nella misura  sufficiente  ad  assicurare,  unitamente
alle altre misure di cui al comma 1,  la  sostenibilita'  finanziaria
del piano di risanamento,  gli  equilibri  strutturali  del  bilancio
della   fondazione,   sia   sotto   il   profilo   patrimoniale   che
economico-finanziario,  nonche'  l'avvio  delle  procedure   per   la
riduzione  della  dotazione  organica   del   personale   tecnico   e
amministrativo nei termini di cui al comma 1, lettera c); 
    b) la conclusione dell'accordo di ristrutturazione  di  cui  alla
lettera a), da inserire nel piano di risanamento di cui al  comma  1,
entro il termine previsto da tale  comma  per  la  presentazione  del
piano. 
  10. Il mancato verificarsi delle condizioni previste dal  comma  9,
lettere a)  e  b),  determina  l'effetto  di  cui  al  comma  14.  Le
anticipazioni  finanziarie  concesse  ai  sensi  del  comma  9   sono
rimborsate secondo quanto previsto dai commi 6 e 7. 
  11. Al fine di sostenere gli enti che operano nel settore dei  beni
e delle attivita' culturali, a valere sulle giacenze di cui al  comma
9 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato ulteriori importi
pari a 3,5 milioni  di  euro  per  gli  anni  2013  e  2014,  per  la
successiva riassegnazione  ai  pertinenti  capitoli  dello  stato  di
previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e  del
turismo. 
  12. Resta fermo l'obbligo di completamento dei  versamenti  di  cui
all'articolo 4, comma 85, della  legge  12  novembre  2011,  n.  183,
secondo una modulazione temporale pari a 2 milioni di euro per l'anno
2013 e a 8,6 milioni di euro annui per il periodo 2014-2018. 
  13.  Per  il  personale  eventualmente  risultante   in   eccedenza
all'esito della rideterminazione delle dotazioni organiche di cui  al
comma 1, le fondazioni di cui al medesimo comma, fermo  restando  per
la durata del soprannumero il divieto  di  assunzioni  di  personale,
applicano l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133. In caso di ulteriori eccedenze,  con  uno  o  piu'  decreti  del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del  Ministro  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, di  concerto  con  il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  con
il Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  informativa  alle
organizzazioni sindacali, sono disposti apposita procedura  selettiva
di  idoneita'   e   il   successivo   trasferimento   del   personale
amministrativo e tecnico dipendente a tempo indeterminato  alla  data
di entrata in vigore del presente decreto nella societa' Ales S.p.A.,
nell'ambito delle vacanze di organico e  nei  limiti  delle  facolta'
assunzionali di tale societa' (( e senza nuovi o maggiori  oneri  per
la finanza pubblica. )) 
  14. Le fondazioni di cui al comma 1, per le  quali  non  sia  stato
presentato o non sia approvato  un  piano  di  risanamento  entro  il
termine di cui ai commi 1 e  2,  ovvero  che  non  raggiungano  entro
l'esercizio 2016 condizioni di equilibrio strutturale  del  bilancio,
sia sotto il  profilo  patrimoniale  che  economico-finanziario,  del
conto economico sono poste in liquidazione coatta amministrativa. 
  15. Al  fine  di  assicurare  il  rilancio  del  sistema  nazionale
musicale di eccellenza, le  fondazioni  adeguano  i  propri  statuti,
entro il (( 30 giugno 2014, )) alle seguenti disposizioni: 
    a) previsione  di  una  struttura  organizzativa  articolata  nei
seguenti organi, della durata di cinque  anni,  il  cui  compenso  e'
stabilito  in  conformita'  ai  criteri  stabiliti  con  decreto  del
Ministro dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze: 
      1) il presidente, nella persona  del  sindaco  del  comune  nel
quale ha sede la fondazione, ovvero nella persona  da  lui  nominata,
con funzioni  di  rappresentanza  giuridica  dell'ente;  la  presente
disposizione non si applica alla Fondazione dell'Accademia  nazionale
di Santa Cecilia, che e'  presieduta  dal  presidente  dell'Accademia
stessa, il quale svolge anche funzioni di sovrintendente; 
      2) (( il consiglio di indirizzo, composto dal presidente e  dai
membri designati da  ciascuno  dei  fondatori  pubblici  e  dai  soci
privati che, anche in associazione fra loro, versino almeno il cinque
per  cento  del  contributo  erogato  dallo  Stato.  Il  numero   dei
componenti del consiglio di indirizzo non deve  comunque  superare  i
sette componenti, con la maggioranza  in  ogni  caso  costituita  dai
membri designati dai fondatori pubblici; )) 
      3) il sovrintendente, quale unico organo di gestione,  nominato
dal Ministro dei beni e delle attivita' culturali e  del  turismo  su
proposta del consiglio di indirizzo; il  sovrintendente  puo'  essere
coadiuvato  da   un   direttore   artistico   e   da   un   direttore
amministrativo; 
      4. (( (Soppresso). )) 
      5) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre  membri,
rinnovabili per non piu' di due mandati, di cui uno, con funzioni  di
presidente, designato dal Presidente della  Corte  dei  conti  fra  i
magistrati della Corte dei conti, uno in rappresentanza del Ministero
dell'economia e delle finanze e uno in rappresentanza  del  Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo; 
    b)  previsione  della  partecipazione   dei   soci   privati   in
proporzione agli apporti finanziari alla  gestione  o  al  patrimonio
della fondazione, che devono essere non inferiori al tre per cento; 
    c) previsione che il patrimonio sia articolato  in  un  fondo  di
dotazione, indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalita'
statutarie, e in un fondo di gestione, destinato alle spese  correnti
di gestione dell'ente. 
  16. Le nuove disposizioni statutarie si  applicano  con  decorrenza
dal 1° gennaio 2015. (( La decorrenza puo' comunque essere anticipata
in  caso  di  rinnovo  degli  organi  in  scadenza.  ))  Il   mancato
adeguamento dello statuto nei termini di cui al  comma  15  determina
l'applicazione dell'articolo 21 del  decreto  legislativo  29  giugno
1996, n. 367. 
  17.  L'organo  di  indirizzo  esercita  le  proprie  funzioni   con
l'obbligo di assicurare  il  pareggio  del  bilancio.  La  violazione
dell'obbligo comporta l'applicazione  dell'articolo  21  del  decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e la responsabilita' personale ai
sensi  dell'articolo  1  della  legge  14  gennaio  1994,  n.  20,  e
successive modificazioni. La fondazione e' soggetta al rispetto della
disciplina in tema di appalti di lavori, servizi e forniture prevista
dal  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  e  successive
modificazioni.    Le    spese    per    eventuali    rappresentazioni
lirico-sinfoniche eseguite all'estero sono da  imputare  in  bilancio
con copertura finanziaria specificamente deliberata. 
  18. Anche agli effetti di quanto previsto dal presente articolo  in
materia di ripartizione del contributo, gli organi di gestione  delle
fondazioni   lirico-sinfoniche   coordinano   i   programmi   e    la
realizzazione  delle  attivita',  sia  all'interno   della   gestione
dell'ente  sia  rispetto  alle  altre  fondazioni  lirico-sinfoniche,
assicurando il conseguimento di  economie  di  scala  nella  gestione
delle risorse di settore e una  maggiore  offerta  di  spettacoli,  e
possono a tal fine  essere  riuniti  in  conferenza,  presieduta  dal
direttore generale competente,  che  la  convoca,  anche  per  gruppi
individuati per zone geografiche  o  specifici  progetti  comuni.  La
conferenza deve garantire  la  maggiore  diffusione  in  ogni  ambito
territoriale  degli  spettacoli,  nonche'  la  maggiore  offerta   al
pubblico giovanile, l'innovazione, la promozione di settore con  ogni
idoneo mezzo di comunicazione, il contenimento  e  la  riduzione  del
costo dei fattori produttivi, anche mediante lo scambio di spettacoli
o la realizzazione di coproduzioni, di singoli corpi artistici  e  di
materiale scenico, e la promozione dell'acquisto o la condivisione di
beni e servizi comuni al settore, anche con  riferimento  alla  nuova
produzione musicale. 
  19. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso
le fondazioni lirico-sinfoniche e' instaurato esclusivamente a  mezzo
di apposite procedure selettive pubbliche. Per la certificazione,  le
conseguenti  verifiche  e  le  relative  riduzioni  del   trattamento
economico delle assenze per malattia o per infortunio non sul lavoro,
si applicano le disposizioni vigenti  per  il  pubblico  impiego.  Il
contratto aziendale di  lavoro  si  conforma  alle  prescrizioni  del
contratto  nazionale  di  lavoro  ed  e'  sottoscritto  da   ciascuna
fondazione   con    le    organizzazioni    sindacali    maggiormente
rappresentative mediante sottoscrizione di un'ipotesi di  accordo  da
inviare alla Corte dei conti. L'ipotesi di accordo deve rappresentare
chiaramente la quantificazione dei  costi  contrattuali.  La  Sezione
Regionale di controllo della Corte  dei  conti  competente  certifica
l'attendibilita' dei costi quantificati e la loro compatibilita'  con
gli strumenti di programmazione e bilancio, deliberando entro  trenta
giorni dalla ricezione, decorsi i quali la certificazione si  intende
effettuata positivamente. L'esito della certificazione e'  comunicato
alla fondazione, al Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e
del turismo e al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  Se  la
certificazione  e'  positiva,  la   fondazione   e'   autorizzata   a
sottoscrivere definitivamente l'accordo. In  caso  di  certificazione
non positiva della Sezione Regionale di  controllo  della  Corte  dei
conti competente, le parti  contraenti  non  possono  procedere  alla
sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di  accordo  e  la  fondazione
riapre le trattative per la sottoscrizione di una  nuova  ipotesi  di
accordo,  comunque  sottoposta  alla  procedura   di   certificazione
prevista dal  presente  comma.  Avverso  le  delibere  delle  Sezioni
regionali di controllo le parti interessate  possono  ricorrere  alle
Sezioni Riunite della Corte dei conti  in  speciale  composizione  ai
sensi dell' articolo 1, comma 169 della legge 24  dicembre  2012,  n.
228. Le fondazioni, con apposita delibera dell'organo  di  indirizzo,
((  da  adottare  entro  il  30  settembre  2014,  ))   procedono   a
rideterminare l'organico necessario ((  all'attivita'  da  realizzare
nel triennio successivo. )) La delibera deve  garantire  l'equilibrio
economico-finanziario e la  copertura  degli  oneri  della  dotazione
organica con risorse aventi carattere di certezza e stabilita'. 
  20. La quota del fondo  unico  per  lo  spettacolo  destinata  alle
fondazioni lirico-sinfoniche, come annualmente  determinata,  sentita
la Consulta per lo spettacolo, con decreto del Ministro  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo,  e'  attribuita  a  ciascuna
fondazione con decreto del direttore generale competente, sentita  la
competente commissione consultiva, sulla base dei seguenti criteri: 
    a) il 50 per cento  della  quota  di  cui  ((  all'alinea  ))  e'
ripartita in considerazione dei costi  di  produzione  derivanti  dai
programmi di attivita' realizzati da  ciascuna  fondazione  nell'anno
precedente quello cui si riferisce la  ripartizione,  sulla  base  di
indicatori di rilevazione della produzione; 
    b) il 25 per cento  della  quota  di  cui  ((  all'alinea  ))  e'
ripartita in considerazione del  miglioramento  dei  risultati  della
gestione attraverso la capacita' di reperire risorse; 
    c) il 25 per cento  della  quota  di  cui  ((  all'alinea  ))  e'
ripartita in considerazione della qualita' artistica  dei  programmi,
(( con particolare riguardo per quelli atti a realizzare segnatamente
in un arco circoscritto di tempo spettacoli  lirici,  di  balletto  e
concerti coniugati da un tema comune e ad attrarre turismo culturale. 
  20-bis. Per il triennio 2014-2016, una quota del 5  per  cento  del
Fondo   unico   per   lo   spettacolo   destinato   alle   fondazioni
lirico-sinfoniche e' destinata alle fondazioni che abbiano  raggiunto
il pareggio di bilancio nei tre esercizi finanziari precedenti. )) 
  21. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo, (( da adottare  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ))
sentita la competente commissione consultiva, sono predeterminati gli
indicatori di  rilevazione  della  produzione,  i  parametri  per  la
rilevazione  del  miglioramento  dei  risultati  della  gestione,   i
parametri per la rilevazione della qualita' artistica dei  programmi,
il  procedimento  di  erogazione  ai  fini  della  attribuzione   del
contributo di cui al comma 20.

Capo III

DISPOSIZIONI URGENTI PER ASSICURARE EFFICIENTI RISORSE AL SISTEMA DEI
BENI, DELLE ATTIVITA’ CULTURALI

                               Art. 12 

Disposizioni urgenti per agevolare  la  diffusione  di  donazioni  di
  modico valore in favore  della  cultura  e  il  coinvolgimento  dei
  privati. 
  1. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e
del turismo, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, (( da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,  ))  sono
definite le modalita'  di  acquisizione  delle  donazioni  di  modico
valore (fino all'importo di euro (( diecimila ))) destinate ai beni e
alle attivita' culturali, secondo i seguenti criteri: 
    a) massima  semplificazione  ed  esclusione  di  qualsiasi  onere
amministrativo a carico del privato; 
    b) garanzia  della  destinazione  della  liberalita'  allo  scopo
indicato dal donante; 
    c) piena pubblicita' delle donazioni ricevute e del loro impiego,
mediante una dettagliata rendicontazione, sottoposta agli  organi  di
controllo; 
    d) previsione della possibilita'  di  effettuare  le  liberalita'
mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalita'
interamente  tracciabili  idonee  a  consentire  lo  svolgimento   di
controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria. 
  2. Entro il 31 ottobre 2013 il Ministro dei beni e delle  attivita'
culturali e del turismo individua, in coerenza con l'articolo 9 della
Costituzione, sulla base della legislazione vigente e alla luce delle
indicazioni fornite  dalla  commissione  di  studio  gia'  costituita
presso il  Ministero,  forme  di  coinvolgimento  dei  privati  nella
valorizzazione e gestione dei beni culturali, con riferimento a  beni
individuati con decreto del medesimo Ministro.
                               Art. 13 

Disposizioni  urgenti  per   assicurare   l'efficace   e   tempestivo
  svolgimento delle valutazioni tecniche nel settore della cultura  e
  per la razionalizzazione degli organismi collegiali operanti presso
  il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. 
  1. (( Allo scopo di assicurare il regolare, efficace  e  tempestivo
svolgimento delle attivita' di  valutazione  tecnica  previste  dalla
normativa vigente, le disposizioni dell'articolo  68,  comma  2,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 12, comma 20,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non  si  applicano  nei  confronti
degli  organismi  operanti  nei  settori   della   tutela   e   della
valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e  delle  attivita'
culturali, nonche' nei confronti  dei  nuclei  di  valutazione  degli
investimenti pubblici.  Ai  componenti  degli  organismi  di  cui  al
precedente periodo non spetta alcun compenso, indennita', gettone  di
presenza o rimborso spese  per  la  partecipazione  ai  lavori  degli
organismi stessi. I predetti organismi sono  ricostituiti  anche  ove
siano cessati per effetto delle disposizioni di cui al primo periodo.
In occasione della ricostituzione o del primo rinnovo successivo alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, gli organismi assumono nuovamente la durata  prevista  dalle
disposizioni  che  ne  prevedono  l'istituzione  e  ne  regolano   il
funzionamento. Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo ridetermina, con proprio decreto, da adottare entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il numero dei componenti degli organismi di cui  al
presente comma, assicurandone una riduzione pari ad almeno il 10  per
cento. )) 
  2. Gli organismi di cui al comma 1 operano  senza  oneri  a  carico
della finanza pubblica, salvo il solo rimborso delle eventuali  spese
di missione, ove previsto nel rispetto delle limitazioni  previste  a
legislazione vigente per tali  categorie  di  spese  e  comunque  nei
limiti degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente
per  le  medesime  spese.  Ai  componenti  dei   suddetti   organismi
collegiali non spetta alcun emolumento o indennita'. 
  (( 2-bis. Il Ministero dell'economia e delle  finanze  continua  ad
avvalersi della Commissione permanente tecnico-artistica  di  cui  al
regio decreto 20 gennaio 1905, n. 27, e successive  modificazioni,  e
al regolamento di  cui  al  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica 5 agosto 1999, n. 524,  che
ha il compito di esaminare  i  tipi  delle  nuove  monete  metalliche
nazionali, con esclusione del lato comune  delle  monete  euro  ed  i
relativi conii e di pronunziarsi su ogni  altro  argomento  affine  o
attinente alla monetazione. Per la  partecipazione  alla  Commissione
sono esclusi compensi e indennita' a  qualsiasi  titolo,  incluso  il
rimborso spese. ))
                               Art. 14 

                 Oli lubrificanti e accisa su alcool 

  1. A decorrere dal 1°  gennaio  2014,  l'aliquota  dell'imposta  di
consumo sugli oli lubrificanti di cui all'allegato I al  testo  unico
delle  disposizioni  legislative   concernenti   le   imposte   sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
approvato con il decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504,  e
successive  modificazioni,  e'  fissata  in  euro  787,81  per  mille
chilogrammi. 
  2. Nell'Allegato I al testo unico  delle  disposizioni  legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e  le  relative
sanzioni  penali  e  amministrative,   approvato   con   il   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive  modificazioni,  le
aliquote di accisa relative ai  prodotti  di  seguito  elencati  sono
determinate nelle seguenti misure: 
    a) per l'anno 2014 
      Birra: euro 2,39 per ettolitro e per grado-Plato; 
      Prodotti alcolici intermedi: euro 69,78 per ettolitro; 
      Alcole etilico: euro 814,81 per ettolitro anidro; 
    b) a decorrere dall'anno 2015 
      Birra: euro 2,48 per ettolitro e per grado-Plato; 
      Prodotti alcolici intermedi: euro 72,28 per ettolitro; 
      Alcole etilico: euro 844,01 per ettolitro anidro. 
  3. Con determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e  dei
monopoli, da adottarsi entro il 30 novembre 2013, e' incrementato,  a
decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo fiscale  sui  prodotti  da
fumo in misura tale  da  assicurare  maggiori  entrate  pari  a  euro
50.000.000 annui a partire dal medesimo anno. 
  Il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmette  al
Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato,  entro  il  30
novembre 2013 e con aggiornamento quadrimestrale, i dati previsionali
correlati al maggior gettito previsto ai sensi del primo periodo.  In
caso di scostamento, il Direttore della predetta Agenzia provvede  ad
adeguare la misura del prelievo fiscale, al  fine  di  assicurare  le
predette maggiori entrate.
                               Art. 15 

                          Norme finanziarie 

  1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma  5,  del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307,  relativa  al
Fondo  per  interventi  strutturali   di   politica   economica,   e'
incrementata di 1,8 milioni di euro per l'anno 2013,  11  milioni  di
euro per l'anno 2014, 7,5  milioni  di  euro  per  l'anno  2015,  4,5
milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017 e
4,5 milioni di euro a decorrere dal 2018. 
  2. Agli oneri di cui all'articolo 1, commi 8 e 12, pari  a  200.000
euro per l'anno 2013, 909.500 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015
e 2016, e 109.500 euro a decorrere dall'anno  2017,  all'articolo  2,
pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2014,  all'articolo  3  pari  a
12,8 milioni di euro a decorrere dal 2014, (( all'articolo 5, pari  a
3 milioni di euro per l'anno 2013 e 19 milioni  di  euro  per  l'anno
2014, agli articoli  5-ter  e  5-quater,  pari  a  600.000  euro  per
ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, all'articolo 7, pari a ))  4,5
milioni di  euro  per  ciascuno  degli  anni  2014,  2015,  2016,  ((
all'articolo 8, pari a 65 milioni di euro per il 2014 e  110  milioni
di euro a decorrere dal 2015, )) all'articolo 10, pari a 4 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2014, all'articolo 11, (( comma 7, pari  a
3 milioni di euro )) a decorrere dal 2015, (( all'articolo 14 comma 1
pari a 3,41 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1,93 milioni di  euro
a decorrere dall'anno 2016 all'articolo  14,  comma  2,  pari  a  5,1
milioni di euro per il 2015, a 11,5 milioni di euro per il 2016  e  a
7,8 milioni di euro a decorrere dal 2017 )) e al comma 1 del presente
articolo, pari a 1,8 milioni di euro per l'anno 2013, 11  milioni  di
euro per l'anno 2014, 7,5  milioni  di  euro  per  l'anno  2015,  4,5
milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017 e
4,5 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede: 
    a)  quanto  a   euro   3.000.000   per   l'anno   2013   mediante
corrispondente  riduzione  del  fondo  speciale  di  conto   capitale
iscritto nello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze allo scopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare; 
    (( a-bis) per le finalita' di cui agli articoli 5-ter e 5-quater,
quanto a  600.000  euro  per  l'anno  2013,  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015,  nell'ambito  del
programma «'Fondi di riserva e speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2013, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo  Ministero  e,  quanto  a  euro
600.000 per ciascuno degli  anni  2014  e  2015,  mediante  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1,  lettera
b), limitatamente alla parte corrente,  del  decreto-legge  31  marzo
2011, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26  maggio
2011, n. 75; )) 
    b) quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2013 e euro 8.600.000,  per
ciascuno degli anni dal 2014 al 2018, con le maggiori entrate di  cui
all'articolo 11, comma 12; 
    c) quanto a euro 20.100.000, per l'anno 2014, e euro 61.600.000 a
decorrere dall'anno 2015, mediante utilizzo  delle  maggiori  entrate
derivanti dall'articolo 14, comma 2; 
    d) quanto a euro 49.599.500 per l'anno 2014,  a  euro  47.609.500
per l'anno 2015, a euro 49.529.500 per l'anno 2016, a euro 49.029.500
per l'anno 2017 e 49.129.500 euro a decorrere dall'anno 2018 mediante
utilizzo di quota parte delle maggiori entrate  di  cui  all'articolo
14, comma 3; 
    e) quanto a euro 13.410.000 a decorrere dall'anno 2014,  mediante
utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 14, comma 1; 
    (( e-bis) per le finalita' di  cui  all'articolo  5,  commi  3  e
3-bis, quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2014, mediante ulteriore
incremento delle aliquote di accisa di cui all'articolo 14, comma  2,
che garantisca un maggior gettito netto pari almeno a  8  milioni  di
euro per l'anno 2014; 
    e-ter) per le finalita'  di  cui  all'articolo  8,  quanto  a  20
milioni di euro a decorrere dal 2014, mediante  ulteriore  incremento
delle aliquote di  accisa  di  cui  all'articolo  14,  comma  2,  che
garantisca un maggior gettito netto pari almeno a 20 milioni di  euro
a decorrere dal 2014. 
  2-bis. Le disposizioni  di  cui  all'articolo  6  si  applicano,  a
decorrere dall'anno 2014,  nel  limite  di  spesa  complessivo  di  2
milioni di euro, ivi incluse le spese di  manutenzione  straordinaria
degli immobili e le eventuali minori entrate per  il  bilancio  dello
Stato. )) 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                               Art. 16 

                          Entrata in vigore 

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.

Gazzetta ufficiale – Serie Generale n. 235

Gazzetta Ufficiale

Serie Generale
n. 235 del 7-10-2013

Sommario

DECRETI PRESIDENZIALI

 


DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 settembre 2013


Estensione della durata della proroga dello stato di emergenza in
conseguenza delle eccezionali avversita’ atmosferiche verificatesi
nel mese di marzo 2013 nella Provincia di Pesaro-Urbino. (13A08010)

 

 

Pag. 1

 

 

 


DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 settembre 2013


Estensione della durata della proroga dello stato di emergenza in
conseguenza delle eccezionali avversita’ atmosferiche verificatesi
nel mese di marzo 2013 nel territorio in alcuni comuni delle province
di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pistoia, Prato e
Pisa. (13A08011)

 

 

Pag. 1

 

 

 


DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 settembre 2013


Estensione della durata della proroga dello stato di emergenza in
conseguenza delle eccezionali avversita’ atmosferiche verificatesi
nei mesi di marzo e aprile 2013 ed il giorno 3 maggio 2013 nei comuni
del territorio della regione Emilia-Romagna. (13A08012)

 

 

Pag. 2

 

 

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

 


DECRETO 30 settembre 2013


Modifiche ed integrazioni al decreto 27 giugno 2013, n. 000203
recante proroga del commissario per fronteggiare la situazione di
grave criticita’ nella gestione dei rifiuti urbani nella Provincia di
Roma, ai sensi dell’articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre
2012, n. 228. (13A08029)

 

 

Pag. 3

 

 

MINISTERO DELL’INTERNO

 


DECRETO 11 luglio 2013


Delega di attribuzioni ai Sottosegretari di Stato all’Interno dr.
Domenico Manzione e on.le Gianpiero Bocci. (13A08037)

 

 

Pag. 4

 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 


DECRETO 12 luglio 2013


Decadenza dai benefici per gruppi di imprese agevolate ai sensi
dell’articolo 2, comma 203, lettera d), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662. Patti territoriali. (13A08016)

 

 

Pag. 5

 

 

 


DECRETO 1 ottobre 2013


Decadenza dai benefici per gruppi di imprese agevolate dalla legge 19
dicembre 1992, n. 488. (13A08015)

 

 

Pag. 8

 

 

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

 


COMUNICATO


Rilascio di exequatur (13A07971)

 

 

Pag. 13

 

 

 


COMUNICATO


Rilascio di exequatur (13A07972)

 

 

Pag. 13

 

 

 


COMUNICATO


Rilascio di exequatur (13A07973)

 

 

Pag. 13

 

 

 


COMUNICATO


Rilascio di exequatur (13A07974)

 

 

Pag. 13

 

 

 


COMUNICATO


Rilascio di exequatur (13A07975)

 

 

Pag. 13

 

 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

 


COMUNICATO


Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20
settembre 2013 (13A08034)

 

 

Pag. 13

 

 

 


COMUNICATO


Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 23
settembre 2013 (13A08035)

 

 

Pag. 13

 

 

 


COMUNICATO


Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 24
settembre 2013 (13A08036)

 

 

Pag. 14

 

 

 


COMUNICATO


Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 25
settembre 2013 (13A08030)

 

 

Pag. 14

 

 

 


COMUNICATO


Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 26
settembre 2013 (13A08031)

 

 

Pag. 15

 

 

 


COMUNICATO


Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27
settembre 2013 (13A08032)

 

 

Pag. 15

 

 

 


COMUNICATO


Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 30
settembre 2013 (13A08033)

 

 

Pag. 16

 

 

MINISTERO DELLA SALUTE

 


COMUNICATO


Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del
medicinale per uso veterinario «Prilben Vet» 20 mg compresse per
cani. (13A07981)

 

 

Pag. 16

 

 

 


COMUNICATO


Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del
medicinale per uso veterinario «Zeronil» soluzione spot-on per gatti
e cani. (13A07982)

 

 

Pag. 17

 

 

 


COMUNICATO


Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del
medicinale per uso veterinario «Medesedan» 10 mg/ml, soluzione
iniettabile per cavalli e bovini. (13A07983)

 

 

Pag. 17

 

 

 


COMUNICATO


Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del
medicinale per uso veterinario «Flunifen» 50 mg/ml. (13A07984)

 

 

Pag. 17

 

 

 


COMUNICATO


Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del
medicinale per uso veterinario «Medetor» 1 mg/ml soluzione
iniettabile per cani e gatti. (13A07985)

 

 

Pag. 17

 

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 


COMUNICATO


Approvazione della delibera n. 9/2013 adottata dal Consiglio di
indirizzo generale dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza a
favore dei biologi (ENPAB) in data 28 giugno 2013. (13A08014)

 

 

Pag. 18

 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

 


COMUNICATO


Liquidazione coatta amministrativa della «Domus Societa’ cooperativa
edilizia», in liquidazione, in Rovereto e nomina del commissario
liquidatore. (13A08028)

 

 

Pag. 18

Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 2013

Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 2013

Autorizzazione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca ad assumere a  tempo  indeterminato,  per  l'anno  scolastico
2013/2014, n. 672 unita' di  dirigenti  scolastici,  comprensive  dei
trattenimenti in servizio, e n. 11.268 unita' di personale docente ed
educativo. (13A09471)

(GU n.273 del 21-11-2013)

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

  Vista la legge 27 dicembre 1997, n.  449,  recante  misure  per  la
stabilizzazione della finanza pubblica, in particolare la  disciplina
autorizzatoria di cui all'art. 39, comma 3-bis; 
  Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2005)» e,  in  particolare,  l'art.  1,  comma  101,  che
prevede l'esclusione del comparto scuola dal blocco delle assunzioni,
da cui deriva,  per  il  medesimo  comparto,  l'assoggettamento  alla
specifica disciplina di settore e alla programmazione del  fabbisogno
corrispondente  alle  effettive  esigenze  di  funzionalita'   e   di
ottimizzazione  delle  risorse  per  il  migliore  funzionamento  dei
servizi,  compatibilmente  con  gli  obiettivi  di  finanza  pubblica
perseguiti; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007)» e, in particolare, l'art. 1, comma 523,  il  quale
nell'elencare le amministrazioni statali sottoposte ad un  regime  di
limitazione delle assunzioni a tempo indeterminato, non comprende  il
comparto scuola; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  del  6  agosto  2008,  n.  133,  recante
disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo,  la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria, e, in particolare,  l'  art.  64,  che  reca
disposizioni in materia di organizzazione scolastica; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma
1, della legge 30 luglio 2010, n. 122 e, in particolare, l'art. 9 che
reca disposizioni in materia di contenimento della spesa  di  impiego
pubblico; 
  Visto l'art. 9, comma 31, del citato decreto-legge n. 78  del  2010
il quale  stabilisce  che,  al  fine  di  agevolare  il  processo  di
riduzione    degli    assetti    organizzativi    delle     pubbliche
amministrazioni,  «fermo  il  rispetto  delle  condizioni   e   delle
procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'art. 72 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge
del 6 agosto 2008, n. 133, i trattenimenti in servizio previsti dalle
predette  disposizioni   possono   essere   disposti   esclusivamente
nell'ambito delle facolta' assunzionali consentite dalla legislazione
vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle
relative procedure autorizzatorie»; 
  Visto il  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  concernente
disposizioni urgenti  per  la  stabilizzazione  finanziaria,  ed,  in
particolare,  l'art.  19  che  reca  disposizioni   in   materia   di
razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione  scolastica
e, in particolare, il comma 7, secondo  cui  «A  decorrere  dall'anno
scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche  del  personale  docente,
educativo ed ATA della scuola  non  devono  superare  la  consistenza
delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata
nell'anno scolastico 2011/2012,  in  applicazione  dell'art.  64  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, assicurando in ogni  caso,  in
ragione di anno, la quota delle economie lorde di  spesa  che  devono
derivare per il bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2012,  ai
sensi del combinato disposto di cui ai  commi  6  e  9  dell'art.  64
citato»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca in data 3 agosto 2011, con il quale e' stata  definita,
ai sensi dell'art. 9, comma 17 del decreto-legge 13 maggio  2011,  n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge  12  luglio  2011,  n.
106,  la  programmazione   triennale   per   l'assunzione   a   tempo
indeterminato di personale docente ed educativo ed ATA per  gli  anni
scolastici compresi nel triennio 2011/2013, prevedendo  per  ciascuno
degli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014, le assunzioni nel numero
massimo di 22.000 unita' di personale docente ed educativo e di 7.000
unita' di personale ATA,  previa  verifica  da  parte  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  d'intesa  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e l'innovazione, della concreta fattibilita'
del piano nel rispetto  degli  obiettivi  programmati  dei  saldi  di
finanza pubblica e fermo restando il regime autorizzatorio in materia
di assunzioni di  cui  all'art.  39,  comma  3-bis,  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297  e  successive
modificazioni ed integrazioni, con il quale  e'  stato  approvato  il
testo unico delle disposizioni  legislative  vigenti  in  materia  di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
  Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni  urgenti
in materia di personale scolastico; 
  Visto l'art. 399 del citato decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.
297 e, in particolare, il comma 1 secondo cui l'accesso ai ruoli  del
personale docente della scuola materna, elementare e secondaria,  ivi
compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50
per cento dei posti a  tal  fine  annualmente  assegnabili,  mediante
concorsi per titoli ed  esami  e,  per  il  restante  50  per  cento,
attingendo alle graduatorie permanenti di cui al successivo art.  401
del medesimo decreto legislativo; 
  Vista la nota del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, Direzione generale per il personale scolastico, del 10
luglio 2013, n. 7090, concernente la richiesta di autorizzazione, per
l'anno scolastico  2013/2014,  all'assunzione  di  n.  564  dirigenti
scolastici, nonche' al trattenimento in servizio di n. 112  dirigenti
scolastici; 
  Vista la nota del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca - Direzione generale per il personale  scolastico,  del
17 luglio 2013, n. 7382, concernente la richiesta di  autorizzazione,
per l'anno scolastico 2013/2014,  al  trattenimento  in  servizio  di
ulteriori n. 3 dirigenti scolastici; 
  Considerato che, come comunicato con la citata nota n. 7382 del  17
luglio 2013, sulla base  dei  dati  forniti  da  parte  degli  Uffici
scolastici regionali alla Direzione generale competente del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  risulta  che  i
posti dirigenziali vacanti e disponibili al 1°  settembre  2013  sono
quantificati in n. 1.124 unita'; 
  Preso atto che alle carenze di organico rappresentate si e'  dovuto
sopperire  mediante  l'attribuzione  di  una  notevole  quantita'  di
reggenze e incarichi di presidenza; 
  Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Ufficio
legislativo Economia- del 21 agosto 2013,  n.  10592,  con  la  quale
viene espresso  parere  favorevole  in  merito  all'assunzione  e  al
trattenimento in servizio di un numero complessivo di n.  672  unita'
di dirigenti scolastici, precisando che il Ministero dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato
ha, in ragione dell'urgenza, inviato il proprio parere favorevole con
nota del 12 agosto 2013, n. 68642; 
  Vista la nota del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, Direzione generale per il personale scolastico, del 17
luglio 2013, n. 7360, concernente la richiesta di autorizzazione, per
l'anno scolastico 2013/2014, all'assunzione di n.  11.268  unita'  di
personale docente ed educativo e di n. 3.730 unita' di personale ATA,
corrispondenti  alle  reali  cessazioni  dal   servizio,   ribadendo,
altresi', la precedente richiesta di autorizzazione  ad  assumere  le
unita' il personale ATA per l'anno scolastico 2012/2013; 
  Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Ufficio
legislativo Economia - del 21 agosto 2013, n.  10587,  con  la  quale
viene espresso parere favorevole all'assunzione delle sole n.  11.268
unita' di personale docente ed educativo  richieste,  mentre  per  il
personale ATA, vengono richiesti ulteriori elementi informativi circa
la disponibilita' effettiva, al netto di esuberi, dei posti e la loro
distribuzione territoriale e professionale; 
  Visto l'art. 4 del  decreto-legge  3  luglio  2001,  n.  255,  come
modificato dall'art. 9, comma 19, del sopra richiamato  decreto-legge
n. 70 del 2011, che fissa al 31 agosto di ogni anno il termine  entro
il quale effettuare le immissioni in ruolo; 
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 recante «Determinazione degli
atti  amministrativi  da  adottarsi  nella  forma  del  decreto   del
Presidente della Repubblica», ed in particolare l'art.  1,  comma  1,
lettera ii) che contempla tutti gli atti per i quali  e'  intervenuta
la deliberazione del Consiglio dei ministri; 
  Ritenuto  di  aderire  ai  citati  pareri  espressi  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 23 agosto 2013; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  27
maggio 2013, concernente  «Delega  di  funzioni  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri  in  materia  di  pubblica  amministrazione  e
semplificazione  al  Ministro  senza  portafoglio   On.le   Gianpiero
D'Alia»; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze; 

                              Decreta: 

                               Art. 1 

  Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  e'
autorizzato, per l'anno scolastico 2013/2014,  ad  assumere  a  tempo
indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili: 
    n.  672  unita'  di   dirigenti   scolastici,   comprensive   dei
trattenimenti in servizio; 
    n. 11.268 unita' di personale docente ed educativo. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Dato a Roma, addi' 7 ottobre 2013 

                             NAPOLITANO 

                                Letta, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 

                                D'Alia,  Ministro  per  la   pubblica
                                amministrazione e la semplificazione 

                                Saccomanni, Ministro dell'economia  e
                                finanze 

Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2013 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 328

Decreto Interministeriale 7 ottobre 2013

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Decreto Interministeriale MIUR/MEF 7 ottobre 2013
Registrato alla Corte dei Conti (Reg.n. 14, Foglio 189 del 13 novembre 2013)

Integrazione dell’elenco nazionale delle opzioni degli Istituti tecnici istituito con l’opzione “Tecnologie del legno” nell’indirizzo “Meccanica, meccatronica ed energia”, articolazione «Meccanica e meccatronica». (14A01280)

(GU n.42 del 20-2-2014)

 

                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

                           di concerto con 

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
88, concernente il riordino degli istituti tecnici reso in attuazione
dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto  l'art.  8  del  citato  decreto  presidenziale   che   detta
disposizioni per il passaggio al nuovo ordinamento e, in particolare,
il comma 2, lettera d) che, per l'applicazione dell'art. 5, comma  3,
lettera  b),  prevede  l'adozione  di   un   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  previo  parere   della
Conferenza  Stato-regioni-province  autonome  di   cui   al   decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con il quale vengono fissati  gli
ambiti, i criteri e le modalita'  per  l'attuazione  delle  ulteriori
articolazioni delle aree di  indirizzo  in  un  numero  contenuto  di
opzioni incluse in un apposito Elenco nazionale; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze del 24 aprile 2012, registrato alla Corte  dei  conti  il  13
giugno 2012, registro n. 8, foglio n. 161, con il  quale  sono  stati
definiti gli  ambiti,  i  criteri  e  le  modalita'  per  l'ulteriore
articolazione delle aree di indirizzo  dei  percorsi  degli  istituti
tecnici in un numero contenuto di  opzioni  ed  e'  stato,  altresi',
istituito l'Elenco nazionale delle ulteriori articolazioni delle aree
di indirizzo in opzioni; 
  Visto  in  particolare,  l'art.  2,  comma  2  del  citato  decreto
interministeriale che prevede  la  possibilita',  fermo  restando  il
rispetto  degli  ambiti,  dei   criteri   e   delle   modalita'   per
l'individuazione  di  ulteriori  opzioni  secondo   le   disposizioni
dell'allegato A), di un periodico aggiornamento dell'Elenco nazionale
al fine di corrispondere a nuovi fabbisogni  formativi  espressi  dal
mondo economico e produttivo; 
  Considerato che la Conferenza Stato, regioni e  province  autonome,
contestualmente all'emanazione del parere espresso in data 19 gennaio
2012 sullo schema di decreto per la  definizione  delle  opzioni  dei
percorsi degli istituti tecnici, successivamente formalizzato con  il
decreto 24 aprile 2012 citato, ha preso atto della disponibilita' del
Governo ad aprire un confronto con le regioni per esaminare l'ipotesi
di istituzione di una ulteriore opzione «Arredi e forniture  interne»
negli   istituti   tecnici   quale    articolazione    dell'indirizzo
«Costruzione, ambiente e territorio»; 
  Rilevato che per l'esame dei profili tecnici della  proposta  e  la
verifica  di  fattibilita',  anche  in  ordine  al  rispetto  e  alla
corrispondenza   degli   ambiti,   criteri   e   modalita'   previsti
dall'allegato A) del decreto interministeriale  24  aprile  2012,  la
competente  Direzione   generale   del   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca ha  costituito  un  apposito  gruppo
tecnico di lavoro, formato da rappresentanti del MIUR, delle  regioni
e delle province autonome e da esperti del settore; 
  Considerato che, sulla base delle valutazioni emerse, il gruppo  di
lavoro  ha  rilevato,  anche  con  riferimento  ad  una  analisi  dei
fabbisogni  del  mercato  corrispondente  al  settore  richiesto,  la
necessita'  di  un  profilo  professionale  con  competenze  di  tipo
scientifico,  tecnologico  e  organizzativo-gestionale   direttamente
spendibili nel settore delle tecnologie del  legno  e  non  afferenti
all'area  delle  produzioni  industriali   ed   artigianali   tipiche
dell'istruzione professionale; 
  Considerato altresi', che il gruppo tecnico di lavoro  ha  ritenuto
congrua l'individuazione  di  una  opzione  che  assicuri  competenze
specifiche  per  il  profilo  professionale  in   questione   e,   in
conformita' dei criteri di cui all'allegato A) del decreto 24  aprile
2012,  in  particolare  per  quanto  attiene  alla  «coerenza   delle
competenze in  esito  con  il  profilo  culturale  dell'indirizzo  di
riferimento»,  ha  riscontrato  una   sua   naturale   corrispondenza
nell'ambito  dell'indirizzo  «Meccanica,  meccatronica  ed   energia»
articolazione «Meccanica e meccatronica»; 
  Ritenuto,  alla  luce  delle  considerazioni  sopra  riportate,  di
recepire le indicazioni tecniche del gruppo tecnico di lavoro al fine
di strutturare un percorso formativo che  assicuri  una  preparazione
scientifica e tecnologica pertinente al settore del legno-arredo  che
si differenzi dall'offerta formativa degli istituti professionali; 
  Considerato che, in data 6 dicembre 2012, e' stata  data  opportuna
informativa alle  parti  sociali  datoriali  e  sindacali  in  ordine
all'ipotesi di integrazione dell'Elenco nazionale  delle  opzioni  di
cui al decreto interministeriale 24 aprile 2012 con la nuova  opzione
«Tecnologie del legno»  nell'indirizzo  «Meccanica,  meccatronica  ed
energia» esplicitando i caratteri del  profilo  e  il  corrispondente
quadro orario; 
  Acquisito  il  prescritto  parere   favorevole   della   Conferenza
Stato-regioni-province autonome di  cui  al  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 7 febbraio 2013; 

                              Decreta: 

                               Art. 1 

  Per i motivi di cui in premessa  e  in  applicazione  dell'art.  5,
comma 3, lettera b) e dell'art. 8, comma 2, lettera  d)  del  decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88,  l'allegato  B)
del decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del
24  aprile  2012  concernente  l'Elenco  nazionale  delle   ulteriori
articolazioni delle aree di indirizzo  dei  percorsi  degli  istituti
tecnici in  opzioni,  e'  integrato  con  l'inserimento  dell'opzione
«Tecnologie del legno»  nell'indirizzo  «Meccanica,  meccatronica  ed
energia» - Articolazione «Meccanica e meccatronica».
                               Art. 2 

  Ai fini di cui sopra  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto il profilo (allegato 1) e  il  corrispondente  quadro  orario
(allegato 2) della nuova opzione.
                               Art. 3 

  1. Dall'attuazione  del  presente  decreto  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche. 
  2.  Le  amministrazioni  pubbliche   competenti   provvedono   agli
adempimenti previsti dal  presente  decreto  con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  3. L'attivazione dell'opzione  di  cui  al  presente  decreto  deve
essere effettuata, in ogni caso, nei limiti delle dotazioni organiche
assegnate  a  legislazione  vigente,  senza  determinare  esuberi  di
personale e nel rispetto della competenza  regionale  in  materia  di
programmazione dell'offerta formativa territoriale.
                               Art. 4 

  Restano valide  le  ulteriori  disposizioni  indicate  nel  decreto
interministeriale 24 aprile 2012. 
  Il  presente  decreto  e'  sottoposto  ai  controlli  di  legge   e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 7 ottobre 2013 

                        Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' 
                                     e della ricerca                  
                                        Carrozza                      
Il Ministro dell'economia 
    e delle finanze 
      Saccomanni 

Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2013 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min.  Salute
e del Min. Lavoro, registro n. 14, foglio n. 189
                                                           Allegato 1 

           Indirizzo "Meccanica, Meccatronica ed Energia" 
              Articolazione "Meccanica e meccatronica" 
                   Opzione "Tecnologie del legno" 
                               Profilo 

Il Diplomato in Meccanica, Meccatronica ed Energia: 

- ha competenze  specifiche  nel  campo  dei  materiali,  nella  loro
scelta, nei loro trattamenti e lavorazioni;  inoltre,  ha  competenze
sulle  macchine  e  sui  dispositivi   utilizzati   nelle   industrie
manifatturiere, agrarie, dei trasporti  e  dei  servizi  nei  diversi
contesti economici. 

-  Nelle  attivita'  produttive  d'interesse,  egli  collabora  nella
progettazione, costruzione e collaudo dei dispositivi e dei prodotti,
nella realizzazione  dei  relativi  processi  produttivi;  interviene
nella manutenzione ordinaria e nell'esercizio di sistemi meccanici ed
elettromeccanici complessi; e' in grado di dimensionare, installare e
gestire semplici impianti industriali. 

E' in grado di: 

-  integrare  le  conoscenze   di   meccanica,   di   elettrotecnica,
elettronica e dei sistemi informatici dedicati con le nozioni di base
di  fisica  e  chimica,   economia   e   organizzazione;   interviene
nell'automazione  industriale  e  nel  controllo  e  conduzione   dei
processi,  rispetto   ai   quali   e'   in   grado   di   contribuire
all'innovazione, all'adeguamento tecnologico  e  organizzativo  delle
imprese, per il miglioramento  della  qualita'  ed  economicita'  dei
prodotti; elabora cicli di lavorazione, analizzandone e valutandone i
costi; 

-  intervenire,  relativamente  alle  tipologie  di  produzione,  nei
processi di conversione, gestione ed utilizzo dell'energia e del loro
controllo, per ottimizzare il consumo energetico nel  rispetto  delle
normative sulla tutela dell'ambiente; 

- agire autonomamente, nell'ambito delle normative vigenti,  ai  fini
della sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale; 

- pianificare  la  produzione  e  la  certificazione  degli  apparati
progettati, documentando il  lavoro  svolto,  valutando  i  risultati
conseguiti, redigendo istruzioni tecniche e manuali d'uso. 

Nell'indirizzo  sono   previste   le   articolazioni   "Meccanica   e
meccatronica" ed "Energia", nelle quali il profilo viene orientato  e
declinato.   L'opzione   "Tecnologie   del   legno"    e'    relativa
all'articolazione "Meccanica e meccatronica" 

Nell'articolazione "Meccanica e meccatronica" opzione "Tecnologie del
legno"sono  approfondite,  nei  diversi   contesti   produttivi,   le
tematiche  generali  connesse  alla  progettazione,  realizzazione  e
gestione di apparati e sistemi e  alla  relativa  organizzazione  del
lavoro  e  sviluppate  competenze  adeguate  alla  realizzazione   di
prodotti in legno. La figura professionale ha,  pertanto,  competenze
di tecnologie, design, progettazione e gestione, in termini economici
e di strategie di marketing, delle aziende del settore legno 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato  nell'indirizzo
"Meccanica, Meccatronica ed Energia" opzione "Tecnologie  del  legno"
consegue  i  risultati  di  apprendimento  descritti  nel  punto  2.3
dell'Allegato A), di seguito specificati in termini di competenze. 

1 -  Individuare  le  proprieta'  dei  materiali,  in  particolare  i
materiali lignei, in relazione all'impiego, ai processi produttivi  e
ai trattamenti. 

2 -  Misurare,  elaborare  e  valutare  grandezze  e  caratteristiche
tecniche con opportuna strumentazione. 

3 - Organizzare il processo produttivo  contribuendo  a  definire  le
modalita' di realizzazione, di controllo e collaudo del prodotto. 

4 - Documentare e  seguire  i  processi  di  industrializzazione  dei
prodotti di settore 

5 - Progettare  strutture  applicando  anche  modelli  matematici,  e
analizzarne le risposte  dei  materiali  lignei  alle  sollecitazioni
meccaniche e termiche 

6 - Programmare sistemi di automazione integrata e robotica applicata
ai processi produttivi. 

7 - Gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali anche
in ambito organizzativo e di gestione delle risorse umane. 

8 - Contribuire all'innovazione sia del processo produttivo  che  del
prodotto, collaborando con soggetti esterni all'impresa. 

9 - Gestire progetti e attivita' secondo le procedure e gli  standard
previsti dai sistemi aziendali della qualita'  e  della  sicurezza  e
della protezione ambientale.

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Nota 7 ottobre 2013, MIUROODGOS Prot.n. 5274 /R.U./U

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica
– Ufficio IX –

Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Ai Direttori degli Uffici Scolastici Provinciali
LORO SEDI
Al Dirigente Generale del Dipartimento Istruzione per la Provincia di TRENTO
All’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua italiana
BOLZANO
All’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua ladina
BOLZANO
All’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca
BOLZANO
Al Sovrintendente agli Studi per la Regione autonoma Valle d’Aosta
AOSTA
e, p. c. All’Ufficio Legislativo
SEDE
Direzione Generale per gli Ordinamenti e per l’Autonomia Scolastica
Al Direttore Generale per il personale scolastico
SEDE
Al Capo del Dipartimento per l’istruzione
SEDE

Nota 7 ottobre 2013, MIUROODGOS Prot.n. 5274 /R.U./U

Oggetto: Competenza linguistica necessaria per l’esercizio della professione di docente. Riconoscimento delle qualifiche professionali ai sensi della direttiva comunitaria 2005/36 e del decreto legislativo n. 206/2007

Nota USR Lombardia 7 ottobre 2013, Prot. MIUROO DRLO R.U n. 14744

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ordinamenti scolastici

Al Coordinatore Regionale FoRAGS Lombardia – Sig. Gianni Alberta

Ai Presidenti delle Associazioni Regionali Genitori Scuola:

 – AGE Lombardia

   Via Frova, 34

    20092 Cinisello Balsamo (MI)

 – AGESC Lombardia

   Via Ghislanzoni, 38

   24100 Bergamo

– CGD Lombardia

   Via Marziale, 9

   20017 Rho (MI)

– MOIGE Lombardia

   Piazza Piola, 5

   20131 Milano

 

Oggetto: Conferma – Rinnovo Fo.R.A.G.S. Lombardia: richiesta designazioni

 

Come è noto, presso questa Direzione Regionale è ormai operante dal 2003 il Forum Regionale delle Associazioni dei Genitori della Scuola (FoRAGS). Considerato che si dovrà procedere al rinnovo di detto organismo per naturale scadenza triennale dei componenti, si richiede a codeste Associazioni Regionali di voler provvedere a designare o confermare i propri rappresentanti in seno al FoRAGS Lombardia, in ragione di tre membri per ciascuna, avendo cura, come sottolineato dalla nota ministeriale DG studente, prot. 2415/06, di individuarli tra genitori di alunni frequentanti Istituti Scolastici della Regione, statali o paritari.

Si invitano pertanto, codeste Associazioni Regionali, al fine di assicurare l’effettivo ed efficace funzionamento del Fo.R.A.G.S., a far pervenire le designazioni, comprensive di tutti gli elementi identificativi (Dati anagrafici: cognome, nome e data di nascita; Istituto Scolastico e classe frequentata, nel corrente anno scolastico, dal figlio/a/i; recapito: indirizzo, e-mail e numero telefonico) entro e non oltre il 15 ottobre 2013.

Si coglie l’occasione per comunicare che – per riorganizzazione interna degli uffici – il coordinamento del Fo.R.A.G.S. ( Forum Regionale delle Associazioni dei Genitori della Scuola) sarà seguito dall’Ufficio III dell’ USR (recapito segreteria Uff. III: 02.574627.308 – mail: uff3-lombardia@istruzione.it ).

La nuova Referente dell’USR Lombardia incaricata del Coordinamento del Fo.R.A.G.S. è la Dott.sa Giusi  Scordo (Uff. III/USR Lombardia – recapito tel. 02.574627.299 – mail istituzionale: giuseppa.scordo@istruzione it/ usare preferibilmente giusiscordo@gmail.com ).

Nel ringraziare per l’attività fin qui svolta e nella certezza di poter continuare nel rapporto di scambio reciproco e di collaborazione instaurati, si coglie l’occasione per formulare i più cordiali saluti.

Il Dirigente

Giuseppe Bonelli

Rassegna Stampa 7 ottobre 2013

in primo piano

 
   
il Sole 24 Ore  del  07-10-2013  
ALLE UNIVERSITA’ VA GARANTITA VERA AUTONOMIA (S.Paleari) [solo_testo] pag. 12  
la Repubblica  del  07-10-2013  
ATENEI, VENEZIA E GENOVA PREMIANO I PROF PIU’ BRAVI (C.Zunino) [solo_testo] pag. 1  
la Repubblica  del  07-10-2013  
Int. a G.Deferrari: “NESSUNA TIRANNIA DAL BASSO: COSI’ CRESCE LA QUALITA'” (C.Zunino) [solo_testo] pag. 21  
Corriere della Sera  del  07-10-2013  
QUOTIDIANO IN CLASSE 2.0 COSI’ SI LEGGE IL FUTURO (A.Ribaudo) [solo_testo] pag. 27  
   

ministro

 
   
il Messaggero  del  07-10-2013  
LETTA: SI E’ CHIUSA LA STAGIONE DEL CAV MA IL VICEPREMIER “NON INTERFERIRE” (M.Stanganelli) [solo_testo] pag. 2/3  
l’Eco di Bergamo  del  06-10-2013    
DOMANI GIORNATA BERGAMASCA PER IL MINISTRO CARROZZA [solo_testo] pag. 14    
il Giorno – ed. Milano  del  07-10-2013  
LA MAMMA GAY NON MOLLA E SCRIVE AL MINISTRO PISAPIA “LA SCUOLA CI DIA IL DIRITTO DI VOTO” (G.Bonezzi) [solo_testo] pag. 6  
   

ministero

 
   
il Messaggero  del  07-10-2013  
SCUOLA, DIMEZZATI I FONDI ALLE PRIVATE (A.Campione) [solo_testo] pag. 11  
il Messaggero  del  07-10-2013  
Int. a S.Settis: “AIUTI VIETATI DALLA COSTITUZIONE DIAMO ALLE PUBBLICHE QUESTI FONDI” (L.Larcan) [solo_testo] pag. 11  
il Messaggero  del  07-10-2013  
Int. a L.Morgano: “ALLE MATERNE SEMPRE MENO ALUNNI SIAMO STATI SOSTITUITI DAI NONNI” (A.cam.) [solo_testo] pag. 11  
Italia Oggi Sette  del  07-10-2013  
IL MIUR A SOSTEGNO DEL PROGETTO GIOVANI&IMPRESA [solo_testo] pag. 42  
il Foglio  del  07-10-2013  
SCUOLA (U.Eco) [solo_testo] pag. II  
il Giornale  del  07-10-2013  
INSEGNIAMO AI NOSTRI FIGLI LA LEGGE DEL MERITO (F.Alberoni) [solo_testo] pag. 1  
il Mattino  del  07-10-2013  
LEGA CHOC: “CLASSI DIVERSE PER IMMIGRATI” [solo_testo] pag. 9  
il Messaggero – Cronaca di Roma  del  07-10-2013  
MUNICIPI SENZA FONDI ALLARME PER SCUOLE E GIARDINI PUBBLICI (M.Giachetta) [solo_testo] pag. 46  
Corriere della Sera  del  07-10-2013  
IL FEDERALISMO ALLA ROVESCIA (S.Rizzo) [solo_testo] pag. 1  
Il Mattino – Napoli Nord  del  06-10-2013  
PATTO FRA SCUOLE PER CONTRASTARE LA DISPERSIONE CON LA CREATIVITA’ [solo_testo] pag. 51  
la Gazzetta del Mezzogiorno  del  07-10-2013  
SEMINANO PIANTE E PROVANO IL MIELE GLI ESPERIMENTI DEI PICCOLI RICERCATORI [solo_testo] pag. II  
Corriere della Sera  del  07-10-2013  
L’APPRENDIMENTO COMINCIA IN FASCE ECCO PERCHE’ SIAMO NATI PER LEGGERE (G.Ferrari) [solo_testo] pag. 42  
Corriere della Sera  del  07-10-2013  
A 15 ANNI INVENTA UN TEST PER SCOPRIRE IL TUMORE AL PANCREAS (M.Pappagallo) [solo_testo] pag. 31  
Corriere della Sera  del  07-10-2013  
IRAQ, CAMION BOMBA CONTRO LA SCUOLA STRAGE DI BAMBINI (F.Battistini) [solo_testo] pag. 13  
Italia Oggi Sette  del  07-10-2013  
STAGE IN TRIBUNALE (F.Grossi) [solo_testo] pag. 40  
Italia Oggi Sette  del  07-10-2013  
LA CONTRORIFORMA FORENSE (M.Longoni) [solo_testo] pag. 1  
il Tempo  del  07-10-2013  
“PIU’ SICUREZZA PER L’IMMAGINE DELL’ATENEO” (A.Antonelli) [solo_testo] pag. 52  
Italia Oggi Sette  del  07-10-2013  
IDEE INNOVATIVE PER LA LOGISTICA [solo_testo] pag. 40  
Affari&Finanza (la Repubblica)  del  07-10-2013  
IN 20 ANNI FORMATI E AVVIATI AL LAVORO 600 MANAGER (St.a.) [solo_testo] pag. 53  
l’Eco di Bergamo  del  06-10-2013    
CONCORSI TRUFFA DENUNCIATI CINQUE “SAGGI” DEL GOVERNO [solo_testo] pag. 8    
il Mattino  del  07-10-2013    
CROLLANO GLI ABORTI PIU’ BABY MAMME CAMPANIA RECORD (Re.cro.) [solo_testo] pag. 42    
Italia Oggi Sette  del  07-10-2013  
REVISORI FUORI DAL LIMBO (E.Zanetti) [solo_testo] pag. 2  
Affari&Finanza (la Repubblica)  del  07-10-2013  
PROFESSIONISTI, LA TRAPPOLA DELLE ASSICURAZIONI (C.Barone) [solo_testo] pag. 28  
Affari&Finanza (la Repubblica)  del  07-10-2013  
YOUTUBERS, APPMAKERS, BLOGGERS LE NUOVE PROFESSIONI DELLE PICCOLE IMPRESE DIGITALI (V.Maccari) [solo_testo] pag. 27  
Affari&Finanza (la Repubblica)  del  07-10-2013  
Int. a F.Conti: CONTI, PIANO EUROPEO PER L’ENEL “RIDURRO’ I DEBITI A 37 MILIARDI” (M.Panara) [solo_testo] pag. 1  
L’Unita’  del  07-10-2013  
LA GIUNGLA DI RETI SOTTERRANEE CHE FRENA LA BANDA LARGA (A.Comaschi) [solo_testo] pag. 11  
Affari&Finanza (la Repubblica)  del  07-10-2013  
CSM, IL CLUB DEI NUOVI MATERIALI “MENO VINCOLI ALLA RICERCA” (A.Rustichelli) [solo_testo] pag. 20  
CorrierEconomia (Corriere della Sera)  del  07-10-2013  
NEI LABORATORI DELLA VISLAB A PARMA “L’AUTO CHE GUIDA DA SOLA PARLA ITALIANO” (D.Sparisci) [solo_testo] pag. 10  
Giorno/Resto/Nazione  del  07-10-2013  
MENESTRELLI E SCIENZIATI, PARTE LA CORSA AL NOBEL (P.Degli antoni) [solo_testo] pag. 25  
   

Pubblica Amministrazione e  societa’

 
   
Corriere della Sera  del  07-10-2013  
“PIU’ SOLDI IN BUSTA PAGA DAL 2014” AL VIA LA MANOVRA DI BILANCIO (S.Tamburello) [solo_testo] pag. 8/9  
il Sole 24 Ore  del  07-10-2013  
LA SPENDING REVIEW PROVA A RIPARTIRE DAL PUBBLICO IMPIEGO (G.Trovati) [solo_testo] pag. 5  
il Sole 24 Ore  del  07-10-2013  
SPENDING REVIEW, SCOMMESSA DA VINCERE (G.Trovati) [solo_testo] pag. 1  
il Sole 24 Ore  del  07-10-2013  
NORME – LE NUOVE PENSIONI (M.De cesari/D.Colombo) [solo_testo] pag. 5/10  
Affari&Finanza (la Repubblica)  del  07-10-2013  
BUROCRAZIA, UN MACIGNO DA 23 MILIARDI L’ANNO “DIGITALIZZARE PER BATTERLA” (L.d.o.) [solo_testo] pag. 53  
CorrierEconomia (Corriere della Sera)  del  07-10-2013  
L’UE RINUNCIA ANCORA SUGLI INDICATORI SOCIALI (I.Caizzi) [solo_testo] pag. 17  
Italia Oggi Sette  del  07-10-2013  
GIOVANI PRECARI. E SOTTOPAGATI (S.D’alessio) [solo_testo] pag. 41  
L’Unita’  del  07-10-2013  
IL DECRETO SALVA-PRECARI ARRANCA. I SINDACATI: BASTA RINVII, GRASSO CI INCONTRI [solo_testo] pag. 7  
la Repubblica  del  07-10-2013
ITALIA PAESE DEL TERZIARIO ARRETRATO PIU’ LAVORO SOLO PER COLF E BADANTI COSI’ CI CONDANNIAMO… (R.Mania) [solo_testo] pag. 13
Corriere della Sera  del  07-10-2013  
L’UTOPIA MODERNA DI DANTE (L.Canfora) [solo_testo] pag. 39  
la Stampa  del  07-10-2013  
Int. a U.Veronesi: “IL CASO LIZZANI? LA VITA E’ UN DIRITTO NON UN DOVERE” (F.Amabile) [solo_testo] pag. 15  
il Giornale  del  07-10-2013  
MA POTER SCEGLIERE E’ SEGNO DI LIBERTA’ (V.Feltri) [solo_testo] pag. 18  
Corriere della Sera  del  07-10-2013  
“SI PUO’ VIVERE BENE A 90 ANNI IL SEGRETO E’ RITROVARSI IN ARMONIA CON LA MEMORIA” (D.De masi) [solo_testo] pag. 23  
   
A cura di Giuseppe Colella e Federico Bandi

Nota 7 ottobre 2013, MIURAOODRVEUff.4/n. 14105_C12a

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Ufficio IV – Ordinamenti scolastici – Formazione – Diritto allo studio

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali e Paritarie di ogni ordine e grado del Veneto
LORO SEDI
e p.c.
Al DT dr. G.A. Lucca
Ai Dirigenti Amministrativi della Direzione Generale e degli UU.SS.TT del Veneto
Alle Uniersità di : Padova ‐ Venezia ‐ Verona
LORO SEDI

Nota 7 ottobre 2013, MIURAOODRVEUff.4/n. 14105_C12a

OGGETTO: Master Universitari di I livello sulla didattica e psicopedagogia degli alunni con disabilità, DSA, ADHD. A.A. 2013/14. Università di Padova, Verona, Venezia.