Gazzetta ufficiale – Serie Generale n. 304

Gazzetta Ufficiale

Sommario

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

 


DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2013, n. 150


Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (13G00197)

 

 

Pag. 1

 

 

 


DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2013, n. 151


Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a
garantire la funzionalita’ di enti locali, la realizzazione di misure
in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonche’ a
consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamita’
naturali. (13G00198)

 

 

Pag. 6

 

 

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

 


DECRETO 17 dicembre 2013


Misure del diritto speciale sulla benzina, petrolio, gasolio ed altri
generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno, ai sensi
della legge 1° novembre 1973, n. 762. (13A10477)

 

 

Pag. 14

 

 

 


DECRETO 17 dicembre 2013


Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 364
giorni, relativi all’emissione del 13 dicembre 2013. (13A10653)

 

 

Pag. 21

 

 

 


DECRETO 20 dicembre 2013


Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di
credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 29 novembre 2013 e
scadenza 31 dicembre 2015, terza e quarta tranche. (13A10667)

 

 

Pag. 21

 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 


DECRETO 28 novembre 2013


Revoca del commissario liquidatore della «C.A.R Edil. – Cooperativa
appalti e restauri edili – societa’ cooperativa a responsabilita’
limitata», in Roma. (13A10457)

 

 

Pag. 22

 

 

 


DECRETO 28 novembre 2013


Revoca del commissario liquidatore della «La Piemontese 72 soc.
cooperativa di produzione e lavoro S.r.l.», in Quarto. (13A10458)

 

 

Pag. 23

 

 

 


DECRETO 29 novembre 2013


Revoca del commissario liquidatore della «Santa Maria», in Catanzaro.
(13A10459)

 

 

Pag. 24

 

 

 


DECRETO 4 dicembre 2013


Revoca del decreto 30 gennaio 2013, nella parte relativa allo
scioglimento della «Phili.Sar. Cooperativa Sociale – O.N.L.U.S », in
Vibo Valentia. (13A10455)

 

 

Pag. 24

 

 

 


DECRETO 4 dicembre 2013


Revoca del decreto 30 gennaio 2013, nella parte relativa allo
scioglimento della «San Mauro – Soc. coop. edilizia a r.l.», in San
Mauro Cilento. (13A10456)

 

 

Pag. 25

 

 

 


DECRETO 6 dicembre 2013


Annullamento del decreto 30 gennaio 2013 nella parte relativa allo
scioglimento della «Cooperativa Alternativa Vallese – S.c.r.l.», in
Vallo della Lucania. (13A10443)

 

 

Pag. 25

 

 

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA’

AGENZIA DELLE ENTRATE

 


PROVVEDIMENTO 23 dicembre 2013


Circoscrizione della conservatoria dei registri immobiliari
competente per il territorio del comune di Figline e Incisa Valdarno.
(13A10683)

 

 

Pag. 26

 

 

 


PROVVEDIMENTO 23 dicembre 2013


Circoscrizione della conservatoria dei registri immobiliari
competente per il territorio del comune di Vallefoglia. (13A10684)

 

 

Pag. 27

 

 

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA

 


DELIBERA 18 dicembre 2013


Disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della
clientela da parte dei promotori finanziari, ai sensi dell’art. 7,
comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e
successive modifiche. (Delibera n. 18731). (13A10505)

 

 

Pag. 28

 

 

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA DELLE ENTRATE

 


COMUNICATO


Elenco dei comuni per i quali e’ stata completata l’operazione di
aggiornamento della banca dati catastale eseguita sulla base del
contenuto delle dichiarazioni presentate nell’anno 2013 agli
organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell’erogazione dei
contributi agricoli. (13A10470)

 

 

Pag. 29

 

 

ENAV S.P.A.

 


COMUNICATO


Comunicazione dei coefficienti unitari di tariffazione e degli
interessi sui ritardati pagamenti, applicabili dal 1º gennaio 2014.
(13A10654)

 

 

Pag. 67

 

 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

 


COMUNICATO


Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12
dicembre 2013 (13A10677)

 

 

Pag. 68

 

 

 


COMUNICATO


Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13
dicembre 2013 (13A10678)

 

 

Pag. 68

 

 

 


COMUNICATO


Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16
dicembre 2013 (13A10679)

 

 

Pag. 69

 

 

 


COMUNICATO


Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17
dicembre 2013 (13A10680)

 

 

Pag. 69

 

 

MINISTERO DELLA DIFESA

 


COMUNICATO


Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell’area demaniale
sita in Augusta localita’ «Serpaolo». (13A10478)

 

 

Pag. 70

 

 

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

 


DECRETO 23 dicembre 2013


Approvazione degli studi di settore relativi ad attivita’
professionali. (13A10661)

 

(Suppl. Straordinario n. 16)

 

 

 

 


DECRETO 23 dicembre 2013


Approvazione della territorialita’ del livello delle locazioni
immobiliari. (13A10665)

 

(Suppl. Straordinario n. 16)

 

 

 

 


DECRETO 23 dicembre 2013


Approvazione degli studi di settore relativi ad attivita’ economiche
nel comparto del commercio. (13A10662)

 

(Suppl. Straordinario n. 17)

 

 

 

 


DECRETO 23 dicembre 2013


Approvazione degli studi di settore relativi ad attivita’ economiche
nel comparto delle manifatture. (13A10663)

 

(Suppl. Straordinario n. 18)

 

 

 

 


DECRETO 23 dicembre 2013


Approvazione degli studi di settore relativi ad attivita’ economiche
nel comparto dei servizi. (13A10664)

 

(Suppl. Straordinario n. 19)

Rassegna Stampa 30 dicembre 2013

in primo piano

 
   
Italia Oggi Sette  del  30-12-2013  
IN TRENTINO ALTO ADIGE DOVE LA VITA E’ MIGLIORE (S.Di palma/D.Lui) [solo_testo] pag. 20/21  
la Stampa  del  30-12-2013  
IO, UN ITALIANO TRA I SOCCORRITORI (G.Esposito) [solo_testo] pag. 1  
il Sole 24 Ore  del  30-12-2013  
PRONTI ALLE SCADENZE DEL 2014 (R.Cadeo) [solo_testo] pag. 2/5  
   

ministero

 
   
Italia Oggi Sette  del  30-12-2013  
SCUOLA, TRENTO SUL PODIO [solo_testo] pag. 21  
Corriere della Sera  del  30-12-2013  
NUOVA GIUNTA IN BASILICATA MA SENZA ASSESSORI LUCANI [solo_testo] pag. 3  
la Stampa  del  30-12-2013  
GIOVANI E ADULTI NON SONO MAI STATI TANTO LONTANI (D.Marini) [solo_testo] pag. 18/19  
la Stampa  del  30-12-2013  
“DA MIO PADRE IMPARO PIU’ DI CIO’ CHE GLI INSEGNO” (R.sal.) [solo_testo] pag. 19  
la Stampa  del  30-12-2013  
“LAVORO CON MIO FIGLIO GLI REGALO ESPERIENZA” (R.Salemi) [solo_testo] pag. 19  
L’Unita’  del  30-12-2013  
STORIE DI GIOVANI CHE SI ADATTANO (B.Ugolini) [solo_testo] pag. 16  
L’Unita’  del  30-12-2013  
ITALIA, UN POPOLO DI NAVIGATORI MA NON SU INTERNET (C.Buttaroni) [solo_testo] pag. 14  
L’Unita’  del  30-12-2013  
GLI EROI DEL 2013 SIAMO NOI (F.Bolelli) [solo_testo] pag. 15  
L’Unita’  del  30-12-2013  
ALESSANDRA SIRAGUSA, LA DONNA CHE APRI’ PALERMO ALLA SCUOLA (M.Spicola) [solo_testo] pag. 4/5  
la Stampa  del  30-12-2013  
LE “LEZIONI DI MAFIA” DI GRASSO DIVENTANO PERMANENTI (F.La licata) [solo_testo] pag. 24  
Corriere della Sera  del  30-12-2013  
WANG E ALESSIO INSIEME LE BANDIERE DEL DIALOGO APPESE ALLE FINESTRE DI PRATO (D.Di vico) [solo_testo] pag. 25  
il Gazzettino  del  30-12-2013      
FRA ALUNNI E STUDENTI CRESCE IL CYBERBULLISMO (F.Cibin) [solo_testo] pag. XI      
il Mattino  del  30-12-2013      
MARMO: “NON ABBIATE PAURA DI DENUNCIARE I VOSTRI VICINI” (T.Iacomino) [solo_testo] pag. 34      
la Repubblica – ed. Firenze  del  30-12-2013      
SCUOLE, STRADE, SPORT: ARRIVANO 15 MILIONI (M.Vanni) [solo_testo] pag. 3      
Gazzetta di Modena Nuova  del  29-12-2013    
GUCCINI, UN MAESTRO IN CLASSE [solo_testo] pag. 29    
Italia Oggi Sette  del  30-12-2013        
CORSI & MASTER (F.Grossi) [solo_testo] pag. 70        
La Repubblica – Cronaca di Roma  del  30-12-2013  
FRATI CHIEDE, LA REGIONE PAGA (C.Picozza) [solo_testo] pag. 1  
Italia Oggi Sette  del  30-12-2013  
TORINO SCOMMETTE SUL MANAGEMENT (F.Grossi) [solo_testo] pag. 70  
la Gazzetta del Mezzogiorno  del  30-12-2013  
ATENEO, SUL BILANCIO LA ZAVORRA-PALAZZI (L.Barile) [solo_testo] pag. IV  
Corriere della Sera – ed. Milano  del  30-12-2013  
BRERA A PALAZZO CUSANI? SOGNO CON TROPPI VINCOLI (G.Rossi) [solo_testo] pag. 6  
Il Fatto Quotidiano  del  30-12-2013  
GUERNICA, DIRE LA VERITA’ CON UN QUADRO (T.Montanari) [solo_testo] pag. 19  
il Giornale  del  30-12-2013  
“DE MONARCHIA”, LO SCETTRO DEL PREMIER DANTE ALIGHIERI (M.Veneziani) [solo_testo] pag. 22  
Corriere della Sera  del  30-12-2013  
VIVISEZIONE VIETATA E ANESTESIA LE REGOLE DELLE SPERIMENTAZIONI (E.teb.) [solo_testo] pag. 21  
Corriere della Sera  del  30-12-2013  
LA VITA DI CATERINA: “AVANTI DI RESPIRO IN RESPIRO” (E.Tebano) [solo_testo] pag. 21  
Corriere della Sera  del  30-12-2013  
SCIENZA E CAVIE UNA QUERELLE INIZIATA NELL’800 (G.Cosmacini) [solo_testo] pag. 21  
il Giornale  del  30-12-2013  
AMO GLI ANIMALI, MA NON LE BESTIE CHE INSULTANO CATERINA (V.Feltri) [solo_testo] pag. 1  
il Messaggero  del  30-12-2013  
“GRATA A CHI MI DIFENDE DALL’ATTACCO ANIMALISTA” (C.Massi) [solo_testo] pag. 10  
L’Unita’  del  30-12-2013
NON CI SONO MODELLI ALTERNATIVI ALLA RICERCA SU ANIMALI (S.Vicario) [solo_testo] pag. 9
L’Unita’  del  30-12-2013
STAMINA, FUORI LA VERITA’ (M.Farina coscioni) [solo_testo] pag. 1
il Mattino  del  30-12-2013
Int. a C.Freed: “STAMINALI, TESI MOLTO CONTROVERSE DECIDEREMO IN BASE ALL’EVIDENZA” (F.Pompetti) [solo_testo] pag. 8
la Stampa  del  30-12-2013  
“PRONTI AD ANDARCENE CON GLI ELICOTTERI” (A.Jha) [solo_testo] pag. 11  
la Gazzetta del Mezzogiorno  del  29-12-2013  
BIOLOGO DI PUTIGNANO SFIDA L’ANTARTIDE (P.Nardelli) [solo_testo] pag. 15  
il Messaggero  del  30-12-2013    
GROENLANDIA ENORME FALDA LIQUIDA NEL SOTTOSUOLO (R.p.) [solo_testo] pag. 17    
Italia Oggi Sette  del  30-12-2013    
START UP NEGLI USA [solo_testo] pag. 72    
L’Unita’  del  30-12-2013    
L’INNOVAZIONE? LA FINANZIA LO STATO (P.Greco) [solo_testo] pag. 19    
il Messaggero  del  30-12-2013    
LE CITTA’ LIBERE DEL MARE (D.Ameri) [solo_testo] pag. 17    
Il Fatto Quotidiano  del  30-12-2013    
DOVE CAPODANNO PUO’ SPACCARE IL FEMTOSECONDO (T.Mackinson) [solo_testo] pag. 15    
     

pubblica  amministrazione  e  societa’

   
     
il Messaggero  del  30-12-2013    
GOVERNO, SI CAMBIA A GENNAIO (A.Gentili) [solo_testo] pag. 1    
L’Unita’  del  30-12-2013    
GERMANIA, ATTACCHI A DRAGHI PERCHE’ MERKEL CAPISCA (P.Soldini) [solo_testo] pag. 12    
L’Unita’  del  30-12-2013    
DAL 2014 DONNE IN PENSIONE 18 MESI DOPO (L.Venturelli) [solo_testo] pag. 6    
Corriere della Sera  del  30-12-2013    
TROPPE LEGGI POCHE REGOLE (M.Ainis) [solo_testo] pag. 1    
Italia Oggi Sette  del  30-12-2013    
P.A., SBLOCCO DEBITI A TERMINE (M.Barbero) [solo_testo] pag. 6    
la Repubblica  del  30-12-2013    
UNA SOCIETA’ SENZA STATO (I.Diamanti) [solo_testo] pag. 1    
il Sole 24 Ore  del  30-12-2013    
UN NUCLEO SU CINQUE A RISCHIO “DEFAULT” (F.Barbieri) [solo_testo] pag. 15    
il Sole 24 Ore  del  30-12-2013    
UN MESE DI SPESA IN MENO (M.Biscella) [solo_testo] pag. 15    
L’Unita’  del  30-12-2013    
Int. a C.Trigilia: “CANTIERI E SGRAVI FISCALI COSI’ IL SUD PUO’ RIPARTIRE” (A.Bonzi) [solo_testo] pag. 7    
Italia Oggi Sette  del  30-12-2013    
TRENTO E BOLZANO SENZA RIVALI (M.Longoni) [solo_testo] pag. 1    
Italia Oggi Sette  del  30-12-2013    
QUALITA’ DELLA VITA IN RIPRESA (A.Polli) [solo_testo] pag. 24    
Italia Oggi Sette  del  30-12-2013    
I TECNICI: RIFIUTI CRUCIALI PER L’AMBIENTE [solo_testo] pag. 23    
L’Unita’  del  30-12-2013    
LA SINISTRA E LA QUALITA’ DELLA VITA (S.Bartolini) [solo_testo] pag. 15    
Corriere della Sera  del  30-12-2013    
MARCO CAVALLO TORNA A CORRERE (C.Magris) [solo_testo] pag. 54/55    
Corriere della Sera  del  30-12-2013    
“PERMESSO”, “GRAZIE”, “SCUSA” LE PAROLE SEMPLICI DI PAPA FRANCESCO (G.Vecchi) [solo_testo] pag. 56    
     
     
A cura di Giuseppe Colella e Federico Bandi

Decreto-Legge 30 dicembre 2013, n. 150

Decreto-Legge 30 dicembre 2013, n. 150

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (13G00197)

(GU n.304 del 30-12-2013)

 Vigente al: 31-12-2013
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere  alla
proroga di termini previsti da disposizioni legislative  al  fine  di
garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 27 dicembre 2013; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 

                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 

                               Art. 1 

Proroga  di  termini  in  materia  di  assunzioni,  organizzazione  e
  funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni 
  1. All'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 20  giugno  2012,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
131, il termine "2013" e' sostituito dal seguente "2014". 
  2. All'articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge  28  dicembre
2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2007, n. 17, le parole: " 31 dicembre  2012"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2014". 
  3. Nelle more della definizione delle procedure  di  mobilita',  le
assegnazioni temporanee del  personale  non  dirigenziale  presso  il
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  fatta
eccezione per il personale appartenente al comparto  scuola,  possono
essere prorogate di un anno, in deroga al  limite  temporale  di  cui
all'articolo 30, comma 2-sexies, del  decreto  legislativo  30  marzo
2001,  n.  165,   e   successive   modificazioni,   ai   fini   della
predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del  personale
comandato. 
  4. All'articolo 1 del  decreto-legge  29  dicembre  2011,  n.  216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.  14,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole "  31  dicembre  2012"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2014"; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "  2.  Il  termine  per
procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative
alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011  e  2012  di
cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,
e successive modificazioni,  e  all'articolo  66,  commi  9-bis,  13,
13-bis e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e  successive
modificazioni, e'  prorogato  al  31  dicembre  2014  e  le  relative
autorizzazioni ad assumere, ove  previste,  possono  essere  concesse
entro il 31 dicembre 2014." 
  5. Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013,  adottate  ai
sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge  24  dicembre  2012,  n.
228, sono prorogate al 31 dicembre 2014. 
  6. Il termine del 31  dicembre  2013,  di  cui  all'ultimo  periodo
dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013,  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,
si intende rispettato se entro la medesima  data  sono  trasmessi  al
Ministro per la pubblica amministrazione  e  la  semplificazione  gli
schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  di  cui
all'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135.  I
decreti sono comunque adottati entro  il  28  febbraio  2014,  previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri. Gli  assetti  organizzativi
definiti con i predetti provvedimenti, qualora determinino comprovati
effetti di riduzione  di  spesa,  possono  derogare  alla  disciplina
legislativa vigente concernente le  strutture  di  primo  livello  di
ciascun Ministero, nel rispetto delle disposizioni  generali  di  cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Per  i
Ministeri che  abbiano  provveduto  alla  suddetta  trasmissione,  il
termine  per  la  prosecuzione  degli  incarichi   scaduti   di   cui
all'articolo 2, comma 8, quinto periodo, del decreto-legge 31  agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  ottobre
2013, n. 125, e' fissato al 28 febbraio 2014. 
  7. All'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6  luglio  2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135, dopo le parole: "i regolamenti di organizzazione del Ministeri",
sono inserite le seguenti: ", con i quali possono  essere  modificati
anche  i  regolamenti  di  organizzazione  degli  uffici  di  diretta
collaborazione dei rispettivi ministri,". 
  8. All'articolo 2223 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66,
le parole "dal 2014" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2015" e  le
parole "Fino al 2013" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 2014". 
  9. Per la ridefinizione del  sistema  di  cui  all'articolo  7  del
decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, il termine per l'emanazione
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma
6 dell'articolo medesimo, per il triennio 2014-2016, e' prorogato  al
30 giugno 2014. 
  10. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, le parole: "Sino al 31  dicembre  2013"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "Sino al 31 dicembre 2014". 
  11. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 51, comma 2, lettera  a),  la  parola  «2015»  e'
sostituita dalla parola «2016»; 
    b) all'articolo 52, comma 5, lettera  a),  la  parola  «2015»  e'
sostituita dalla parola «2016». 
  12. Le disposizioni di cui al comma 11 non devono comportare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  13. E' prorogata al 1° gennaio 2015 l'applicazione dell'articolo  6
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le Federazioni
sportive e le Discipline sportive associate  iscritte  al  CONI,  nel
limite di spesa di 2 milioni di euro. Al relativo  onere  per  l'anno
2014 provvede il CONI mediante versamento  all'entrata  del  bilancio
dello Stato del corrispondente importo. 
  14. Il termine per il completamento delle procedure concorsuali  di
cui all'articolo 8, comma 24,  primo  periodo,  del  decreto-legge  2
marzo 2012, n. 16, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
aprile 2012, n. 44, e' prorogato al  31  dicembre  2014.  Nelle  more
possono essere prorogati solo gli incarichi gia' attribuiti ai  sensi
del secondo  periodo  del  medesimo  comma  24  dell'articolo  8  del
decreto-legge n. 16 del 2012.
                               Art. 2 

       Proroga di termini relativi ad interventi emergenziali 

  1. Fino al  31  luglio  2014,  continuano  a  produrre  effetti  le
disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri n. 3998 del 20 gennaio  2012,  e  successive  modificazioni,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2012,  e  le
disposizioni di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente  del
Consiglio dei Ministri n. 4023 del 15 maggio 2012,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  137  del  14  giugno  2012,  relative   alle
operazioni di rimozione del relitto della nave  Costa  Concordia  dal
territorio   dell'isola   del   Giglio,   nonche'   i   provvedimenti
presupposti,  conseguenti  e  connessi  alle  medesime.  Agli   oneri
derivanti dall'attuazione del  presente  comma  si  provvede  con  le
risorse gia' previste per la copertura finanziaria  delle  richiamate
ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
  2. All'articolo  49  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) ai commi 1 e 2 le parole: "31 dicembre 2013"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2014"; 
    b) al comma 3 le parole: "2012  e  2013"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "2012, 2013 e 2014". 
  3. L'incarico del Commissario liquidatore della Gestione denominata
"Particolari e straordinarie  esigenze,  anche  di  ordine  pubblico,
della citta' di  Palermo",  in  liquidazione  coatta  amministrativa,
prorogato di sei mesi  ai  sensi  dell'articolo  12,  comma  40,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge  7  agosto
2012, n. 135, e successive modificazioni, in scadenza al 31  dicembre
2013, e' prorogato per un ulteriore  periodo  di  quattro  mesi,  non
rinnovabile. 
  4.  Al  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 8, comma 7, primo e terzo periodo, le parole  "31
dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014"; 
    b) all'articolo 19-bis, comma 1, le  parole  "31  dicembre  2013"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014". 
  5. Per la conclusione  delle  attivita'  di  rendicontazione  delle
contabilita' speciali n. 5430 e n. 5281 gia' intestate  al  soppresso
ufficio del Commissario Delegato per la  Ricostruzione  -  Presidente
della Regione Abruzzo,  in  considerazione  dell'elevato  numero  dei
soggetti coinvolti, nonche' di mandati di  pagamento  effettuati,  il
termine di cui all'articolo 5, comma 5-bis, della legge  24  febbraio
1992, n. 225, e' prorogato al 31 marzo 2014. 
  6. Il Ministero della difesa e' autorizzato a impiegare nell'ambito
nel centro storico del Comune de L'Aquila colpito  dal  sisma  del  6
aprile 2009, con decorrenza dal 1° gennaio 2014 e fino  al  31  marzo
2014 e nei limiti  delle  risorse  complessivamente  individuate  nel
comma 7, un contingente non superiore a 135 unita' di personale delle
Forze  armate  per  la  prosecuzione  dei  servizi  di  vigilanza   e
protezione di cui all'articolo 16 dell'ordinanza del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 9 aprile 2009, n.  3754.  Il  Ministero  della
difesa e' altresi' autorizzato a impiegare  il  predetto  contingente
con decorrenza dal 1° gennaio 2014 e fino al 31  dicembre  2014,  nei
limiti delle risorse complessivamente individuate  nel  comma  7,  ai
fini della vigilanza degli Uffici Giudiziari del Comune de  L'Aquila.
A tale contingente, posto a disposizione del prefetto de L'Aquila, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo  7-bis,  comma  3,  del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, nonche' il trattamento  economico
previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 7-bis, comma  4,
del medesimo decreto-legge n. 92 del 2008 e dell'articolo  23,  comma
7,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  6,  si  provvede
nel limite di euro 1.400.000 per l'anno 2014 e  comunque  nei  limiti
delle risorse effettivamente  disponibili  di  cui  all'articolo  14,
comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009,  n.  39,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. 
  8. Per i finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7
e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonche' ai  sensi
dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n.  228,  e
ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del  decreto-legge  26  aprile
2013, n. 43, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  giugno
2013, n. 71, la restituzione del debito  per  quota  capitale  al  1º
gennaio 2014, comprensivo della rata non  corrisposta  alla  scadenza
del 31 dicembre 2013 ai sensi dell'ultimo periodo del presente comma,
e' prorogata di un anno rispetto alla durata massima  originariamente
prevista, assicurando la  compatibilita'  con  la  normativa  europea
sotto il profilo di sovracompensazioni di danni, tenuto  conto  anche
degli indennizzi assicurativi, nonche' previa modifica dei  contratti
di finanziamento e connessa rimodulazione dei piani di  ammortamento,
con conseguente adeguamento delle convenzioni in essere da  parte  di
Cassa depositi e prestiti Spa e Associazione  bancaria  italiana.  Ai
maggiori oneri per interessi e per le spese di gestione  strettamente
necessarie, derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e
dalla  connessa  rimodulazione  dei   piani   di   ammortamento   dei
finanziamenti ai sensi del presente comma, si provvede  nel  rispetto
dei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma
13, del decreto-legge  10  ottobre  2012,  n.  174,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.  213.  Restano  ferme,
senza ulteriori formalita', le garanzie  dello  Stato.  La  rata  per
capitale e interessi in scadenza il 31 dicembre 2013  e'  corrisposta
unitamente al piano di rimborso dei finanziamenti rimodulati ai sensi
del presente comma.
                               Art. 3 

     Proroga di termini di competenza del Ministero dell'interno 

  1. E' prorogata, per l'anno 2014, l'applicazione delle disposizioni
di cui all'articolo 1, comma 1-bis,  del  decreto-legge  30  dicembre
2004, n. 314, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1°  marzo
2005, n. 26. 
  2. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 12  luglio  2011,  n.
107, convertito, con modificazioni, dalla legge  2  agosto  2011,  n.
130, al  secondo  periodo,  le  parole:  "  31  dicembre  2012"  sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014". 
  3. All'articolo 17, comma 4-quater, del  decreto-legge  9  febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, le parole: "1° gennaio 2013" sono sostituite  dalle  seguenti:
"30 giugno 2014". 
  4. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009,  n.
194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.
25, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2014".
                               Art. 4 

     Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti 

  1. All'articolo 15 del decreto-legge  29  dicembre  2011,  n.  216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.  14,
il comma 3-quinquies e' sostituito  dal  seguente:  "3-quinquies.  Al
fine di garantire e tutelare la sicurezza  e  la  salvaguardia  della
vita umana in acqua, fino all'emanazione, entro e  non  oltre  il  31
dicembre 2014, del regolamento recante la  disciplina  dei  corsi  di
formazione per gli addetti al salvamento acquatico, da  adottare  con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
prorogate le autorizzazioni all'esercizio di attivita' di  formazione
e  concessione  brevetti  per  lo   svolgimento   dell'attivita'   di
salvamento acquatico rilasciate entro il 31 dicembre 2011.". 
  2. All'articolo 21-bis, comma  1,  primo  e  secondo  periodo,  del
decreto-legge   31   dicembre   2007,   n.   248,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole  :  "31
dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014". 
  3. L'entrata in vigore  dell'articolo  28,  comma  1,  del  decreto
legislativo 18 aprile 2011, n.  59,  limitatamente  all'articolo  10,
comma 1, dello stesso decreto, con riferimento all'articolo 3,  comma
1, capoverso: Art. 116, comma 3, lettere a), b), c), d), e), h),  i),
n) ed o), del medesimo decreto, e' prorogata al 31 dicembre 2014. 
  4. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,  le
parole "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre
2014". 
  5. All'articolo 189, comma 5, del  decreto  legislativo  12  aprile
2006, n. 163, le parole: "31 dicembre  2013"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2014". 
  6. Il termine del 31 dicembre 2013 di cui all'articolo  357,  comma
27, del decreto del Presidente della Repubblica 5  ottobre  2010,  n.
207, e' prorogato al 31 dicembre 2014. 
  7. I termini in materia di impianti funiviari prorogati, da ultimo,
per effetto di quanto disposto all'articolo 11-bis del  decreto-legge
29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla  legge
24 febbraio 2012, n. 14, possono essere ulteriormente prorogati di un
periodo non superiore a sei mesi,  previa  verifica  da  parte  degli
organi  di  controllo  della  idoneita'  al  funzionamento  e   della
sicurezza degli impianti. 
  8. E' prorogato al 30 giugno 2014 il termine previsto dall'articolo
1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008,  n.  158,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199.  Agli  oneri
del presente comma, pari a 1,7 milioni di euro per  l'anno  2015,  si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo  per  interventi
strutturali di politica economica di cui all'articolo  10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
                               Art. 5 

Proroga di termini in materia  di  politiche  agricole  alimentari  e
                              forestali 

  1. All'articolo  4-quinquiesdecies  del  decreto-legge  3  novembre
2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  dicembre
2008, n. 205, le parole  "1°  gennaio  2013"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "1° gennaio 2015". 
  2. All'articolo 111, comma 1, del  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, e successive  modificazioni,  le  parole  "28  febbraio
2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014" e  le  parole:
"1° gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2015".
                               Art. 6 

 Proroga di termini in materia di istruzione, universita' e ricerca 

  1. All'articolo 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2012, n.  228,
le parole: "1° gennaio 2014"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "30
giugno 2014". 
  2. All'articolo 7, comma 3,  del  decreto  legislativo  27  gennaio
2012, n. 18, le parole:  "1°  gennaio  2014"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2014". 
  3. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:  "Per  le
Regioni nelle quali gli effetti della graduatoria  di  cui  al  comma
8-quater  sono  stati   sospesi   da   provvedimenti   dell'autorita'
giudiziaria, il termine del 28  febbraio  2014  e'  prorogato  al  30
giugno 2014.". 
  4.  Il  termine  di  conservazione   ai   fini   della   perenzione
amministrativa  delle  somme  iscritte  nel  conto  dei  residui  del
capitolo 7236 "Fondo ordinario per  gli  enti  e  le  istituzioni  di
ricerca" dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e  della  ricerca,  relative  al  progetto  bandiera
denominato "Super B Factory" inserito nel Programma  nazionale  della
ricerca 2011-2013, nel limite di 40.357.750 euro, e' prorogato di  un
anno in relazione a ciascun esercizio di  provenienza  delle  stesse.
Dette somme sono mantenute in  bilancio  e  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per euro 22.000.000 nell'anno 2014  e  per  euro
18.357.750 nell'anno 2015 ai fini della riassegnazione, nei  medesimi
anni, al Fondo  per  il  finanziamento  ordinario  delle  Universita'
statali dello stato di previsione dello stesso Ministero. 
  5. Alla  compensazione  degli  effetti  finanziari  in  termini  di
fabbisogno e di indebitamento  netto  derivanti  dall'attuazione  del
comma  4  si  provvede  mediante  corrispondente  utilizzo  per  euro
22.000.000 per l'anno 2014 ed euro 18.357.750  per  l'anno  2015  del
Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non  previsti  a
legislazione vigente conseguenti  all'attualizzazione  di  contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6,  comma  2,  del  decreto-legge  7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. 
  6. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                               Art. 7 

               Proroga di termini in materia di salute 

  1. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
al quinto periodo, le parole: "1° gennaio 2013" sono sostituite dalle
seguenti: "1° gennaio 2015".
                               Art. 8 

     Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali 

  1. All'articolo 21 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e
successive modificazioni, sono apportate le  seguenti  modificazioni:
a) al comma 1-bis, le parole: "entro sei mesi" sono sostituite  dalle
seguenti:  "entro  nove  mesi";  b)  al  comma  2-ter,   le   parole:
"novantesimo  giorno"  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "duecento
settantesimo giorno". 
  2.  L'intervento  di  cui  al  comma  16   dell'articolo   19   del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  il  quale  prevede
che il Ministro del lavoro, della salute e  delle  politiche  sociali
assegna alla societa' Italia Lavoro S.p.A. 13 milioni di  euro  quale
contribuito agli oneri  di  funzionamento  e  ai  costi  generali  di
struttura e' prorogato nella medesima  misura  per  l'anno  2014.  Al
relativo onere si provvede mediante riduzione del Fondo  sociale  per
l'occupazione e la formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
                               Art. 9 

        Proroga di termini in materia economica e finanziaria 

  1. All'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17  settembre
2007, n. 164, e successive modificazioni,  le  parole:  "Fino  al  31
dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al  31  dicembre
2014". 
  2. All'articolo 3, comma 2-bis,  lettera  a),  terzo  periodo,  del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole "entro  il  31  dicembre
2012" sono sostituite dalle seguenti: entro il 31 dicembre 2014". 
  3. All'articolo 8, comma 30, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, le parole: "31 dicembre 2012" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"31 dicembre 2014". 
  4. All'articolo 128-decies, commi 3 e 4, del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, le parole "31 dicembre 2013" sono  sostituite
dalle seguenti "30 giugno 2014". 
  5. All'articolo 128-decies, comma 4-bis, del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, le parole "1°gennaio  2014"  sono  sostituite
dalle seguenti "1° luglio 2014". 
  6. All'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012,  n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,
le parole: "31 dicembre 2012" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "30
giugno 2014". 
  7. I termini per l'adozione dei regolamenti di cui all'articolo  4,
comma 3,  lettera  b),  e  all'articolo  18,  comma  1,  del  decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 91,  sono  prorogati  al  31  dicembre
2014. 
  8. All'articolo 25, comma 1,  del  decreto  legislativo  31  maggio
2011, n. 91, le parole: «a partire dal 2014»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «a partire dal 2015». 
  9. Le risorse di cui all'articolo  74,  comma  1,  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388, limitatamente alle somme  gia'  impegnate  sul
capitolo 2156 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze  per  l'esercizio  finanziario  2013,  possono  essere
utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di  avvio  dei
Fondi   di   previdenza   complementare    dei    dipendenti    delle
amministrazioni pubbliche. 
  10. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, le parole: «limitatamente al triennio 2011-2013» sono sostituite
dalle seguenti: «limitatamente al periodo 2011-2015». 
  11. All'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
le  parole:  «nel  corrente  esercizio  finanziario   e   in   quello
successivo»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «negli   esercizi
finanziari 2012, 2013 e 2014». 
  12. Nelle more del  completamento  della  riforma  della  legge  di
contabilita' e finanza pubblica, di cui alla legge 31 dicembre  2009,
n. 196, la facolta' di cui all'articolo 30, comma  11,  della  citata
legge n. 196 del 2009 puo' essere esercitata anche per  gli  esercizi
finanziari 2013 e 2014. 
  13. Nelle more del perfezionamento della revisione delle  strutture
organizzative disposta a  seguito  dell'attuazione  dell'articolo  2,
comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  al  fine  di
assicurare la continuita'  nella  gestione  le  amministrazioni  sono
autorizzate a gestire le  risorse  assegnate  secondo  la  precedente
struttura del bilancio dello Stato. 
  14. Al fine di consentire l'accesso all'esercizio dell'attivita' di
revisione legale, fino alla data di entrata in vigore del regolamento
di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,
fermo  restando  al  momento  della  presentazione  dell'istanza   il
possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere a),
b) e c), del decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  20
giugno 2012, n.  145,  l'ammissione  all'esame  per  l'iscrizione  al
Registro dei revisori ed  i  relativi  esoneri  restano  disciplinati
dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 27 gennaio  1992,  n.
88, e dalle relative disposizioni attuative. 
  15. Al  fine  di  garantire  la  continuita'  del  programma  Carta
acquisti di cui all'articolo  81,  comma  32,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, e l'avvio della  sperimentazione  del  programma
Carta acquisti di cui all'articolo 60 del  decreto-legge  9  febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, nelle more  dell'espletamento  della  procedura  di  gara  per
l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione delle
carte  acquisti  e  dei  relativi  rapporti  amministrativi  di   cui
all'articolo 81, comma 35,  punto  b)  del  citato  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133,  il  contratto  per  la  gestione  del  predetto
servizio integrato, sottoscritto in data 24 marzo 2010, e'  prorogato
fino al perfezionamento del contratto con il nuovo gestore.  Al  fine
di prorogare il programma Carta acquisti  al  31  dicembre  2013,  il
fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, e' incrementato, per l'anno  2013,  di  35  milioni  di
euro. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo  del  comma  235
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
                               Art. 10 

              Proroga di termini in materia ambientale 

  1. Il termine di cui all'articolo  6,  comma  1,  lettera  p),  del
decreto  legislativo  13  gennaio   2003,   n.   36,   e   successive
modificazioni, come da ultimo prorogato dall'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11,  e'  prorogato  al  31  dicembre
2014. 
  2. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio  2013,  n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°  febbraio  2013,  n.
11, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30
giugno 2014". Dall'attuazione della presente disposizione non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  3. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 gennaio  2012,  n.
2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,  n.  28,
le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole "30  giugno
2014".
                               Art. 11 

       Proroga termini in materia di beni culturali e turismo 

  1.  Il  termine  stabilito   dall'articolo   15,   comma   7,   del
decreto-legge   29   dicembre   2011,   n.   216,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.  14,  per  completare
l'adeguamento  alle   disposizioni   di   prevenzione   incendi,   e'
ulteriormente  prorogato  al  31  dicembre  2014  per  le   strutture
ricettive turistico-alberghiere con oltre  venticinque  posti  letto,
esistenti alla data di entrata in vigore  del  decreto  del  Ministro
dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del
20 maggio 1994, n. 116, che  siano  in  possesso  dei  requisiti  per
l'ammissione  al  piano   straordinario   biennale   di   adeguamento
antincendio approvato con decreto del Ministro dell'interno 16  marzo
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2012, n. 76, e
successive modificazioni.
                               Art. 12 

           Proroga termini nel settore delle comunicazioni 

  1. All'articolo 43, comma 12, del  decreto  legislativo  31  luglio
2005, n. 177, le parole: "31 dicembre  2013"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2014".
                               Art. 13 

            Termini in materia di servizi pubblici locali 

  1. In deroga a quanto  previsto  dall'articolo  34,  comma  21  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre  2012,  n.  221,  al  fine  di  garantire  la
continuita' del servizio, laddove l'ente  di  governo  dell'ambito  o
bacino  territoriale  ottimale  e  omogeneo  abbia  gia'  avviato  le
procedure di affidamento, il servizio e' espletato dal gestore o  dai
gestori gia' operanti fino al subentro del nuovo gestore  e  comunque
non oltre il 31 dicembre 2014. 
  2. La mancata  istituzione  o  designazione  dell'ente  di  governo
dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 1  dell'articolo
3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14  settembre  2011,  n.  148,  ovvero  la
mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno
2014, comportano l'esercizio dei  poteri  sostitutivi  da  parte  del
Prefetto competente per  territorio,  le  cui  spese  sono  a  carico
dell'ente inadempiente, che provvede agli  adempimenti  necessari  al
completamento della procedura di affidamento  entro  il  31  dicembre
2014. 
  3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e  2  comporta
la cessazione degli affidamenti non conformi  ai  requisiti  previsti
dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014. 
  4.  Il  presente  articolo  non  si  applica  ai  servizi  di   cui
all'articolo 34, comma 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
                               Art. 14 

                          Entrata in vigore 

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 

    Dato a Roma, addi' 30 dicembre 2013 

                             NAPOLITANO 

                                  Letta, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 

                                  Saccomanni, Ministro  dell'economia
                                  e delle finanze 

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Ma la scuola può aiutare proprio i ragazzi più difficili»

da Il Messaggero

Ma la scuola può aiutare proprio i ragazzi più difficili»

Così Eraldo Affinati, scrittore di successo, insegnante di italiano presso la Città dei ragazzi, a Roma, e da sempre impegnato nel recupero dei ragazzi difficili

   L’INTERVISTA ROMA «Anche se viviamo nel Paese di Cesare Beccaria, dobbiamo ancora imparare quello che lui scrisse nel 1764 e cioè che la pena non dovrebbe tendere alla punizione, ma alla rieducazione del condannato». Così Eraldo Affinati, scrittore di successo, insegnante di italiano presso la Città dei ragazzi, a Roma, e da sempre impegnato nel recupero dei ragazzi difficili. «Per come è costruito l’impianto penitenziario italiano – spiega Affinati -, lo studio in carcere resta ancora oggi problematico. Se l’ambiente carcerario non sostiene il sistema didattico posto al suo interno, prendere il diploma dietro alla sbarre resterà quello che è oggi: una sfida, bella ma difficile». Perché un insegnante, che ha già un lavoro impegnativo, sceglie di salire in cattedra in condizioni di così forte disagio? «I ragazzi complicati, bocciati, indisciplinati e ribelli, sono paradossalmente quelli che ti possono regalare le maggiori soddisfazioni. Il peggiore dei miei studenti compie sempre un passo in avanti rispetto al contesto sociale da cui proviene». Cosa insegnare? Come insegnare? «Bisogna riuscire a conquistare la fiducia degli adolescenti. Per farlo è necessario esporsi, prendere posizione, farsi accettare, non limitarsi a spiegare e mettere il voto. Sarebbe impossibile insegnare a leggere e a scrivere senza conoscere le storie di chi abbiamo di fronte. La lingua è la casa del pensiero. Se non usi bene le parole, non potrai mai sapere chi sei». Come vive uno studente problematico l’approccio con lo studio? «Per lui soltanto leggere un testo può essere un ostacolo insormontabile, figuriamoci studiare! Eppure dentro di sé cova passioni segrete, bellezze inesplorate, energie preziose con le quali potrebbe ottenere tutte le coccarde che vuole. Avrebbe bisogno di adulti credibili in grado di scuoterlo dal torpore». Nel suo ultimo libro, “Elogio del ripetente”, lei rivela la differenza e l’utilità di conoscere il punto di vista di chi fallisce per capire cosa non ha funzionato. «Attraverso gli occhi smarriti di Romoletto, noi decifriamo non solo e non tanto ciò che non funziona a scuola, ma la crisi etica che stiamo vivendo in Italia, a mio avviso ben più grave di quella economica. Prima o poi lo spread si abbasserà e i nostri risparmi verranno tutelati meglio di quanto non siano oggi, ma questo non basterà per ridare entusiasmo ai nostri ripetenti». L’Italia è indietro nelle esperienze di insegnamento come la sua “Penny Wirton”, la scuola per giovani stranieri che ha aperto a Roma. Perché? «Insegnare gratis la lingua italiana uno a uno, come facciamo da molti anni nei locali della Chiesa di San Saba, all’Aventino, vuol dire niente voti, niente classi, niente registri. Solo competenze e sorrisi. È difficile realizzare tutto questo nella scuola pubblica. Ma io non dispero perché conosco tanti insegnanti che, fuori dalla luce dei riflettori, lo stanno già facendo».

A. Cam.

Test università: appuntamento ad aprile 2014. E tramonta il bonus maturità

da Repubblica.it

Test università: appuntamento ad aprile 2014. E tramonta il bonus maturità

L’anno prossimo le prove di accesso alle facoltà a numero chiuso si svolgeranno ad anno scolastico ancora in corso. Il ministro Carrozza conferma che non intende mantenere il meccanismo del “premio” legato all’esame di Stato che tante polemiche ha suscitato

di SALVO INTRAVAIA

ROMA – Test di Medicina ad aprile e niente più bonus. Il tanto agognato rinvio a settembre per i test di Medicina e delle altre facoltà a numero chiuso nazionale per il 2014, come hanno sperato a lungo migliaia di studenti italiani, non ci sarà. L’anno prossimo il test di accesso alle facoltà di Medicina, Odontoiatria, Veterinaria e Architettura si svolgerà ad aprile. Resta a settembre quello per le Professioni sanitarie. Il ministro dell’Università Maria Chiara Carrozza conferma quanto aveva decretato il suo predecessore, Francesco Profumo, lo scorso mese di febbraio.

Sarà la prima volta che gli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori affronteranno la complessa selezione per l’accesso all’università ancora ad anno scolastico aperto. Ma forse affrontare il test ad aprile è meglio che a luglio. Nel 2013, i test vennero dapprima anticipati a luglio e dopo mille polemiche furono rinviati a settembre. Ma dal 2014 si cambia. L’8 aprile sarà la volta di Medicina e Odontoiatria in lingua italiana, la selezione più difficile da superare. Il giorno dopo, toccherà agli aspiranti Veterinari e il 10 aprile dovranno affrontare il quizzone coloro che si vedono già architetti.

Gli aspiranti medici che intendono seguire un corso di studi in lingua inglese dovranno attendere fino al 29 aprile, mentre resteranno a settembre  –  il 3 per l’esattezza  –  i test d’ingresso per coloro che intendono intraprendere una delle tante carriere di professioni sanitarie  –  infermiere, logopedista, ostetrica ed altre  –  offerte dagli atenei italiani. Nelle prossime settimane, fa sapere il ministero, verranno emanati i decreti con i posti messi a concorso e le modalità delle prove.

E sembra invece definitivamente chiusa la telenovela del bonus-maturità. Se infatti il ministro Carrozza avesse volutoi mantenerlo anche per l’anno prossimo, il premio per gli studenti migliori non avrebbe potuto certamente ricalcare gli stessi meccanismi previsti nel 2013, quando il bonus aggiuntivo  –  variabile da uno a dieci punti  –  era legato al voto di maturità e alla distribuzione statistica  –  l’ormai famoso percentile  –  dei voti della commissione in cui si diplomava il candidato. Ma nelle scorse settimane l’inquilina di viale Trastevere ha più volte detto che non intende più imbarcarsi nella spinosa questione e dal ministero arriva ora la conferma. Anche se la norma attuale prevede che il percorso scolastico venga in qualche modo agganciato a quello universitario.

Dimensionamento scolastico: Regioni vs MEF

da Tecnica della Scuola

Dimensionamento scolastico: Regioni vs MEF
di Lucio Ficara
Il mancato accordo fra Stato e Regioni pone non pochi problemi. Ci saranno sempre molte scuole affidate in reggenza e i mancati risparmi dovranno in qualche modo essere “pagati” dal Miur.
Nonostante il forte dimensionamento scolastico operato due anni fa  da un traballante governo Berlusconi, si continua anche oggi ad imporre alle Regioni un ulteriore dimensionamento per il prossimo anno scolastico. Il Miur, incalzato dal Ministero dell’economia, in un’ottica di spending review per il 2014, ha deciso di assegnare un dirigente scolastico e un direttore dei servizi generali amministrativi per ogni mille alunni. Quindi a livello centrale, il Ministero dell’istruzione e quello di economia e finanza, dispongono che le scuole autonome, che godranno dell’assegnazione di un Ds e un Dsga, non potranno avere meno di mille studenti. Le Regioni dal canto loro, sanno benissimo che il dimensionamento scolastico è una prerogativa politica delle loro giunte e non è commissariabile dai poteri centrali come il Miur o il Mef. Poiché nessun accordo è stato raggiunto tra la Conferenza Stato-Regioni e il Mef, sul parametro numerico per costituire un’autonomia scolastica, molte Regioni stanno operando un dimensionamento scolastico sul parametro di 900 alunni per istituzione scolastica.  Con buona pace della spending review e delle proposte del Mef, le Regioni stanno lasciando sopravvivere molte scuole sottodimensionate, non operando accorpamenti o chiusura di plessi. Una vera e propria guerra di numeri e tabelle di calcolo tra i vari poteri politici-istituzionali quella a cui stiamo assistendo sul dimensionamento scolastico. Da  una parte il Miur e il Mef che hanno predisposto delle tabelle sul dimensionamento che prevedono un taglio di 848 scuole autonome su tutto il territorio nazionale, dall’altra le Regioni che ritenendo loro prerogativa l’attuazione del dimensionamento scolastico stanno cercando di salvaguardare quanto più sia possibile le scuole dei loro territori. Ma il Miur, da cui dipende la dotazione organica delle scuole e la relativa assegnazione dei dirigenti scolastici  e dei direttori dei servizi generali amministrativi delle singole scuole, non concederà nuovi incarichi dirigenziali e quindi nella migliore delle ipotesi si continuerà con l’istituto delle reggenze. Questa situazione di contrasto tra la posizione imposta dal Ministero dell’economia  e  la salvaguardia del dimensionamento scolastico già operato due anni fa creerà disservizi al sistema scolastico, per il fatto che saranno sempre più numerosi le scuole senza dirigente scolastico e Dsga che continueranno ad operare con le solite reggenze. La mancanza di un accordo tra Regioni e Mef sul dimensionamento, pone anche un altro problema di carattere economico. Infatti il Mef aveva già contabilizzato il risparmio sul taglio di oltre 800 scuola autonome a cui invece dovranno essere assegnate e quindi pagate le reggenze. Sono in tanti a pensare che questi mancati introiti verranno recuperati sempre da altri capitoli di spesa del Miur. Questo è scontato ma non sappiamo ancora quali saranno.

Morta Alessandra Siragusa

da Tecnica della Scuola

Morta Alessandra Siragusa
di P.A.
È morta a Palermo Alessandra Siragusa. Aveva 50 anni ed era malata da alcuni mesi. La ricordiamo anche perché è stata al centro dell’attenzione di migliaia di docenti in occasione del concorso a ds in Sicilia nel 2004. A lei si deve la legge che chiuse il contenzioso con la Corte di giustizia amministrativa siciliana
Iniziò a fare politica nei primi anni ’80 e dal 1985 al 1990 fu consigliere circoscrizionale e dal 1990 al 1993 consigliere comunale di Palermo, venendo eletta prima con la Democrazia cristiana e poi con la Rete. Nel dicembre del 1993 venne scelta dal sindaco Leoluca Orlando come assessore alla Pubblica istruzione, carica che mantenne fino al dicembre del 2000. Alle elezioni politiche del 2008 è candidata nella circoscrizione Sicilia 1 con il Partito Democratico e viene eletta deputato nazionale. Alle elezioni politiche del 2013 si candida al Senato in Sicilia con il Pd ma non venne eletta. Il sindaco Orlando, di concerto con il presidente del Consiglio comunale, ha disposto che Villa Niscemi, sede di rappresentanza del Comune, ospiti la camera ardente per l’ex parlamentare.

Un fondo per diffondere la “cultura dei makers” nelle scuole

da Tecnica della Scuola

Un fondo per diffondere la “cultura dei makers” nelle scuole
di R.P.
Lo prevede la legge di stabilità, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre con il numero 147. Previsti 10milioni di euro per sostenere progetti innovativi di “artigianato digitale”
Stanziati 10 milioni di euro dalla legge di stabilità (5 per il 2014 e altrettanti per il 2015) destinati al sostegno delle imprese che si uniscono in associazione temporanea di imprese (ATI) o in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) per promuovere ricerca e sviluppo di software e hardware anche di carattere didattico. Lo prevedono due commi dell’articolo 1 della legge 147 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre. Le risorse del fondo saranno erogate  a quelle associazioni di imprese che  opereranno  in  collaborazione  con  istituti  di  ricerca pubblici, con università e con istituzioni  scolastiche  autonome  pubbliche sulla base di progetti  triennali  volti relativi a molteplici temi, tra cui

ricerca e sviluppo di software e hardware; condivisione  e  utilizzo  di   documentazione   in   maniera comunitaria; creazione di comunità on line e fisiche per la collaborazione e la condivisione di conoscenze; accesso alle tecnologie di fabbricazione digitale; promozione  di  modelli   di   attivita’   di   vendita   non convenzionali e innovativi; condivisione di esperienze con il territorio.

C’è ancora un’ultima voce che prevede espressamente il finanziamento di progetti che mirano a sostenere le scuole del territorio attraverso la  diffusione del materiale educativo sulla “cultura dei makers”, espressione con cui si indica un vero e proprio movimento culturale, sociale ed economico che insiste molto sull’idea dell’”artigianato digitale”. Movimento che si ispira in larga misura anche al modello di Steve Jobs ( “Se puoi immaginarlo, puoi farlo”). La “maker culture” sembra essere la nuova frontiera del mondo della produzione e il fondo creato con la legge di stabilità potrebbe servire per diffonderne i principi di base anche nella scuola.

Stipendi supplenti: forse slittano a gennaio

da Tecnica della Scuola

Stipendi supplenti: forse slittano a gennaio
di R.P.
Molte scuole non hanno ancora potuto pagare gli stipendi ai supplenti. Il Miur parla di un contrattempo legato al funzionamento della piattaforma NoiPA ma il sospetto è che si debba attingere ai fondi del nuovo esercizio finanziario.
La vicenda del pagamento degli stipendi dei supplenti è lontana da una soluzione definitiva. Nella giornata del 27 dicembre, infatti, non tutte le scuole hanno trovato la disponibilità dei fondi necessari per poter effettuare i pagamenti. I sindacati (per esempio la Flc-Cgil ne dà notizia sul proprio sito) hanno chiesto spiegazioni al Miur e qui è iniziato il ben noto gioco dello scarica-barile.  “Chiedete chiarimenti al MEF” è stata  la risposta. Ma dal MEF fanno sapere che tutto è a posto e che si tratta probabilmente di un ritardo della piattaforma NoiPA che viene utilizzata per l’accredito dei fondi e per consentire ai diretti interessati di visualizzare il proprio cedolino. Dagli uffici romani sembra che qualcuno si sia fatta scappare la frase: “Ci saranno forse un paio di giorni di ritardo, dopo Capodanno sarà tutto sistemato”. Il dubbio, a questo punto, è che il ritardo sia voluto ed abbia una sua spiegazione di natura contabile. Se i fondi (poco meno di 90milioni di euro in tutto come peraltro noi stessi avevamo stimato già diversi giorni addietro) non vengono accreditati entro il 31 dicembre è forse perchè il capitolo “spese per supplenze temporanee” è già esaurito e allora si aspettano i primi giorni di gennaio per poter attingere ai fondi del nuovo esercizio finanziario. Questo vorrebbe dire che sull’esercizio 2014 graverebbero anche le spese degli ultimi due mesi del 2013 e quindi l’anno prossimo i fondi potrebbero risultare esauriti non a novembre ma anche prima. D’altronde la tecnica di spostare sul successivo esercizio finanziario spese che risultano scoperte non è nuova, anche se le regole sulla contabilità generale dello Stato la vietano espressamente. Se una scuola la facesse propria verrebbe sicuramente redarguita e magari sanzionata dai revisori dei conti, ma qui si tratta di pagare gli stipendi dei precari e allora una soluzione va pure trovata. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni e forse se ne capirà qualcosa di più.

Concorso a Ds in Lombardia: gli idonei bis non dovranno rifare gli orali

da Tecnica della Scuola

Concorso a Ds in Lombardia:  gli idonei bis non dovranno rifare gli orali
di Aldo Domenico Ficara
Coloro che sono stati promossi due volte agli scritti nel concorso a ds in Lombardia passano direttamente alla graduatoria di merito finale, mentre i nuovi idonei alla seconda correzione dovranno presentarsi a partire dal prossimo 20 gennaio 2014 alle previste prove orali che termineranno il 20 febbraio 2014
Vista la nota n. 13800 del MIUR/Dipartimento per l’istruzione del 27 dicembre 2013 con la quale, a seguito di parere dell’Avvocatura Generale dello Stato, viene confermata la piena validità delle prove orali sostenute con esito positivo dai candidati del concorso per la Lombardia, il Direttore generale dell’Ufficio scolastico per la Lombardia con il decreto n. 996 del 27 dicembre 2013 pubblica il calendario delle prove orali. Nell’articolo 2 dello stesso decreto si dice che i candidati ricompresi nel predetto calendario che abbiano partecipato alla fase preselettiva e/o alle prove scritte per effetto di provvedimenti cautelari del Tribunale Amministrativo, sono ammessi a partecipare con riserva alle prove orali.  Poiché la pubblicazione di questo avviso sul sito internet dell’Ufficio scolastico regionale della Lombardia ha valore di notifica formale a tutti gli effetti, il decreto nell’articolo cinque stabilisce che ai sensi dell’art. 21 del bando di concorso, avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg., oppure ricorso giurisdizionale al Tar, entro 60 gg. dalla data di pubblicazione, come da art. 4 del decreto.  Le conseguenze di questo decreto sono il passaggio degli idonei bis (coloro che sono stati promossi due volte agli scritti) direttamente alla graduatoria di merito finale, mentre i nuovi idonei alla seconda correzione dovranno presentarsi a partire dal prossimo 20 gennaio 2014 alle previste prove orali che termineranno il 20 febbraio 2014. Rimane il fatto, tutto da approfondire, delle decine di ex idonei bocciati nella ricorrezione, che si trovano nella particolare situazione di aver superato con successo una prova orale, vanificata da una successiva ricorrezione delle loro prove scritte.

Nelson Mandela – Bisogna essere capaci di sognare

Mandela, in nome dell’uomo

di Antonio Stanca

mandelaNato nel 1918 e morto nel 2013 a novantacinque anni dopo una vita piena di eventi  pubblici e privati, il sudafricano Nelson Mandela è una figura che ha caratterizzato il secolo scorso, che in esso è diventata fondamentale insieme a quelle di altri grandi personaggi impegnati nella difesa dei diritti politici, sociali, civili dell’umanità in un tempo percorso da gravi tensioni e pericoli di carattere nazionale e internazionale.

E’ morto Giovedì 5 Dicembre e Martedì 10 il Corriere della Sera è uscito insieme ad un breve volume intitolato Nelson Mandela- Bisogna essere capaci di sognare. Nella prima parte l’opera contiene gli interventi di noti intellettuali, autori che si esprimono su Mandela, valutano quanto da lui fatto oppure, se lo hanno conosciuto direttamente, si soffermano sulle varie tappe della sua lunga vita. In appendice sono riportati i suoi discorsi più famosi. E’ un libro che si legge con facilità e che offre la possibilità di conoscere Mandela in maniera completa, di sapere tutto dell’uomo e del politico, della sua vita privata e pubblica, della sua casa di Soweto e dei luoghi diversi, delle persone e situazioni diverse tra le quali si è mosso. Leggendo si scopre come Mandela nato nel piccolo villaggio sudafricano di Mvezo si sia sentito animato, fin da ragazzo, dai principi di giustizia, libertà, uguaglianza, come crescendo, studiando abbia continuato a nutrirli soprattutto perché non li vedeva attuati nel suo Sudafrica. Qui, nonostante i tempi moderni, esistevano e valevano ancora le antiche leggi dei colonizzatori, le persone venivano distinte secondo la loro provenienza, la loro condizione economica, il colore della loro pelle, il loro credo religioso. Si era ancora razzisti da parte di una minoranza che deteneva il potere della Repubblica Sudafricana, c’era ancora l’apartheid. La maggioranza sudafricana, e non solo quella di colore, soffriva l’ignoranza, la violenza, la miseria, la malattia, la morte. Contro tali pessime condizioni di vita Mandela cominciò da giovane ad impegnarsi, a lottare nei modi più diversi. Avviò tante iniziative, coinvolse tante persone, creò delle associazioni contro l’apartheid. Entrò a far parte dell’African National Congress (ANC), il partito politico contrario al regime, fu tra i fondatori dell’Umkhonto, il gruppo armato impegnato a svolgere operazioni di sabotaggio e di guerriglia perché  il governo cedesse a certe richieste. Prese parte a tali operazioni fin quando, nel 1964, fu arrestato e messo in carcere. Qui rimase per ventisei anni dedicandosi a letture e studi che ampliarono l’ istruzione ricevuta durante il precedente periodo universitario presso la Facoltà di Legge. Furono anni  e studi che rafforzarono le sue convinzioni politiche. Non smise mai, Mandela, di credere che in Sudafrica sarebbe stato possibile raggiungere una condizione di vita libera, giusta e uguale per tutti specie per chi da secoli soffriva. E nonostante sia uscito dal carcere quando era settantenne continuò in tali aspirazioni, s’impegnò per esse fino a diventare nel 1991 Presidente dell’ANC e nel 1994 Presidente della Repubblica Sudafricana. Intanto nel 1993 aveva ricevuto il Premio Nobel per la pace dopo i precedenti Premio Lenin per la pace e Premio Sakharov per la libertà di pensiero.

Durante il periodo di Presidente della Repubblica Mandela riuscì a realizzare quanto aveva sempre perseguito per il Sudafrica, cioè la fine dell’apartheid, l’avvento di un governo democratico e l’inserimento del paese nel contesto internazionale. Furono queste conquiste a fare di lui una figura riconosciuta ovunque per le sue qualità di uomo e di politico, a trasformarlo nell’esempio, nel simbolo di quanto può la forza dello spirito, di come è possibile far diventare realtà quello che sembrava un sogno.

A ottantadue anni, nel 1999, Mandela si ritira dalla Presidenza della Repubblica e nel 2004 dichiara di voler rinunciare ad ogni altro impegno ma ormai ha raggiunto una tale notorietà, sono tanto importanti i valori da lui rappresentati che non gli è possibile rimanere lontano da  ciò che accade nel mondo, dalle manifestazioni alle quali viene invitato. Egli impersona un’idea, un bisogno che hanno superato i limiti dei loro luoghi, della loro gente e sono diventati di ogni luogo, di ogni gente con problemi d’ingiustizia e disuguaglianza. Qui Mandela comparirà a testimoniare come sia possibile vincere anche dove si è sempre perso, a promuovere riconciliazioni, unificazioni, a ridurre distanze, differenze. Si vedrà anche in altre circostanze, riceverà altri riconoscimenti e in tal modo vivrà fino a qualche anno prima di morire la notte del 5 Dicembre 2013 presso l’ospedale di Pretoria.

Con Mandela si è visto quanto può ottenere anche una persona semplice, umile, quali traguardi può raggiungere se sono di carattere umano, morale, si è provato che la storia è fatta dall’uomo. Si è riscoperto il valore di una simile verità, si è sentito il suo bisogno.

Tra Costituente, consultazioni e Consulta

Tra Costituente, consultazioni e Consulta appare il DDL S933 per una nuova governance 

di Cinzia Olivieri

 

Ed infine la Costituente

Finalmente arriva l’annuncio dell’avvio della Costituente con l’incontro del 17 dicembre u.s. del Ministro con i direttori degli Uffici scolastici regionali (1).

Ebbene, se la Costituente è per definizione assemblea di rappresentanti eletti con il compito di elaborare una nuova costituzione siamo oggettivamente dinanzi a qualcos’altro. Tant’è che lo stesso Ministro parla di “consultazioni”, che già è previsto riprendano dopo le festività.

Nulla di nuovo dunque, giacché è consuetudine nella fase di discussione in commissione di un disegno di legge l’audizione di varie categorie di interessati. La differenza è che questa fase di consultazione parrebbe invece precedere la proposta.

 

Lo schema di parere della VII^ Commissione Senato sul DDL 958

Intanto in VII^ Commissione Senato è proseguito l’esame dell’Atto S958 che ha reintrodotto “dalla finestra” del decreto semplificazioni il disegno di legge delega sulla riforma degli organi collegiali, prima entrato con il testo del “collegato” alla legge stabilità e poi “uscito dalla porta” con il comunicato stampa che lo aveva definito “superato”.

Il sottosegretario Galletti ha dichiaratola disponibilità del Governo a corrispondere alle richieste della Commissione di ridurne la portata e di limitarla ad una operazione di semplificazione che non produca nuova normativa”, preannunciando una nuova delega, che verrà proposta con diverso provvedimento e che si manterrà sempre “nell’ambito della semplificazione e non della innovazione”.

La  Commissione quindi, pur manifestando perplessità sulla vastità e genericità della delega, troppo ampia anche sul piano temporale, ha presentato uno schema di parere esprimendosi favorevolmente a condizione si proceda attraverso “Testi unici meramente compilativi e non innovativi”, non solo tenendo conto (per quanto riguarda la scuola)  dell’attuale Testo unico ma suggerendo altresì una raccolta ed adeguamento anche delle norme regolamentari, distinguendo però tra scuola da un lato ed università e ricerca dall’altro.

Nessun pericolo di riforma quindi. Tanto rumore per nulla?!

 

All’improvviso la Consulta dei Genitori

Un elemento di novità rispetto a quanto già noto (2) ci viene dal resoconto della seduta del 10 dicembre della VII^ Commissione Senato in sede consultiva, nel corso della quale il senatore Bocchino, ripercorrendo le vicende del disegno di legge delega: “Nel deplorare che la Consulta dei genitori, più volte annunciata dal ministro Carrozza, non sia ancora attiva, ribadisce poi l’esigenza di tavoli tecnici sulle materie di maggiore importanza, che elaborino documenti di indirizzo, di cui il Governo faccia poi tesoro nella redazione dei provvedimenti normativi di sua competenza.”

Ebbene, la circostanza che il coinvolgimento della Consulta sia limitato ai genitori e che essa appare chiaramente distinta dai menzionati “tavoli tecnici”, sembrerebbe escludere una sua assimilazione con la Costituente, che invece prevede ovviamente la partecipazione anche di altri soggetti e non della sola componente genitoriale.

Se indubbiamente manca una Consulta dei genitori (3), dal momento che il DPR 567 96 come modificato dal DPR 301 05 ha stranamente contemplato il Forum delle associazioni dei genitori e di quelle degli studenti ma ha previsto una sola Consulta per questi ultimi, tuttavia non sembra riscontrarsi traccia in merito a tale volontà di istituzione né nell’audizione del Ministro del 6 giugno 13  sulle linee programmatiche – nell’ambito della quale sono individuati come interlocutori “associazioni e organismi rappresentativi, ad esempio le associazioni rappresentative delle famiglie e dei genitori” – né nella replica del successivo 27 giugno , dove viene proprio affrontata la questione della governance.

 

Ed invece ecco il ddl 933

Purtroppo però sembrano spegnersi le speranze di chi tra Costituente, consultazioni e Consulta ha coltivato l’illusione di una nuova improvvisa attenzione alla partecipazione. Infatti risulta appena assegnato (ma non ne è ancora cominciato l’esame) il 16 dicembre in VII^ Commissione Cultura Senato (quasi un regalo natalizio) il DDL 933 avente ad oggetto: “Norme per una nuova governance delle istituzioni scolastiche autonome”, il quale ricalca, con qualche piccola differenza, il DDL S3542, evoluzione del testo unificato della Pdl 953 (Aprea), del quale ha anche stesso numero di articoli.

Rinviando a futuri approfondimenti i dettagli del disegno di legge, può anticiparsi intanto, oltre la conferma dell’autonomia statutaria, che (artt. 3 e 4) il consiglio dell’autonomia è composto da 9 a 13 membri e può essere integrato da altri due esterni senza diritto di voto. La presidenza torna al dirigente scolastico mentre il DSGA è membro di diritto ed anche segretario. Il consiglio di classe (art. 6) si conferma articolazione del consiglio dei docenti ma, quale riconoscimento partecipativo, restano i rappresentanti di classe dei genitori e degli studenti con funzioni da definire. A sostegno dell’istituzione scolastica le scuole possono promuovere o partecipare alla costituzione di reti, associazioni e consorzi nonché ricevere contributi da fondazioni (art. 10).

A livello nazionale, con regolamento ministeriale è prevista l’istituzione del Consiglio nazionale delle autonomie scolastiche presieduto dal Ministro ecomposto da rappresentanti eletti rispettivamente dai dirigenti, dai docenti e dai presidenti dei consigli delle istituzioni scolastiche autonome e degli istituti paritari”. Peraltro giacché questi ultimi sono sempre e comunque dirigenti (per effetto di quanto disposto dall’art. 4 comma 2) tale previsione appare ridondante. In effetti essa riproduce la composizione dell’analogo organo disciplinato dall’art. 11 del DDL S3542. Ma in questo caso la presidenza del consiglio dell’istituzione era di un genitore.

Le Regioni “possono” istituire la Conferenza regionale del sistema educativo, scolastico e formativo, stabilendone la composizione e la durata, nonché conferenze di ambito territoriale.

E per studenti e genitori? L’art. 7 dispone che le istituzioni “prevedono” (ma sarà d’obbligo?!) “forme di partecipazione degli studenti e delle famiglie alle attività della scuola e garantiscono loro l’esercizio dei diritti di riunione, di associazione e di rappresentanza”.

Insomma, se qualcuno aveva ancora dubbi sugli sviluppi della partecipazione, questo “nuovo” disegno di legge chiarisce abbastanza e conferma le pregresse indicazioni.

 

(1)  Tecnicadellascuola.it Carrozza: La Costituente della Scuola è già partita

(2)  Edscuola.it Il ritorno della legge delega

Rivista dell’Istruzione 6/10 La Consulta Provinciale del Genitori

Concorso Dirigenti scolastici Lombardia: un altro passo avanti!

Concorso Dirigenti scolastici Lombardia: un altro passo avanti !

Con la Nota MIUR 13800 di ieri 27 dicembre 2013 si compie un importante e decisivo passo avnti nella definizione dell’intricata vicenda del Concorso per i Dirigenti scolastici della Lombardia, che in teoria (salvo altri contenziosi) potrebbe così concludersi  con le nomine entro fine anno scolastico.
La Nota raccoglie il parere dell’Avvocatura dello Stato dello stesso giorno, che conferma “la piena validità delle prove orali sostenute con esito positivo”.
Pertanto per i già “idonei” (ante TAR e CdS) che hanno superato anche la ricorrezione delle prove scritte imposta dalla Sentenza del Consiglio di Stato del 11 luglio 2013, si chiude questa nuova e imprevista fase del concorso, vedendosi riconosciuto il diritto (sempre sostenuto da Di.S.A.L.) a non dover rifare il colloquio.
Si tratta quindi di un atto di giusto riconoscimento di validità di un passaggio concorsuale non toccato dalla citata sentenza. Questo permette, a chi si vede sollevato da un rinnovato e oneroso impegno di preparazione, di guardare al futuro con maggiore tranquillità.
Con tutta la prudenza che è necessario adottare in questa vicenda (come ha fin qui amaramente insegnato) ancora nel pieno del suo sviluppo, per alcuni versi anche non del tutto prevedibile, è possibile intravvedere una prospettiva positiva anche per tutta la scuola lombarda, con il possibile (anche se parziale) superamento di un’emergenza che ne mina il livello di efficienza e che alla lunga rischia di divenire rassegnata abitudine.

Il presidente regionale Roberto Fraccia