Con bonus maturità altri 2.811 ammessi

da TuttoscuolaFOCUS

Pubblicate le nuove graduatorie per l’accesso ai corsi a numero chiuso

Con bonus maturità altri 2.811 ammessi

Altri 2.811 studenti potranno iscriversi ai corsi a numero programmato di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria, Architettura e Medicina Veterinaria, grazie al cosiddetto bonus maturità. Sono infatti disponibili online da oggi, sul sito del Miur dedicato ai corsi di laurea ad accesso programmato, le nuove graduatorie comprensive del bonus.

La maggior parte dei 2.811 candidati che potranno beneficiare dell’ammissione in soprannumero rispetto ai posti programmati sulla singola sede riguardano la facoltà di Medicina e Chirurgia (2.365); 302 quelli di Odontoiatria, 39 a Veterinaria e 105 ad Architettura.

Le graduatorie pubblicate oggi, precisa il Miur, non sostituiscono quelle già pubblicate il 30 settembre, che restano in vigore e sono ancora in corso di scorrimento.

I candidati in soprannumero che non risultano ancora immatricolati al corso a cui si riferisce la nuova graduatoria, potranno decidere di iscriversi già nell’anno accademico in corso, il 2013-14, immatricolandosi entro e non oltre il 31 gennaio 2014 secondo le modalità previste dall’ateneo in cui risultano collocati in soprannumero. Per coloro che decideranno di non immatricolarsi entro il 31 gennaio 2014, sarà possibile iscriversi in soprannumero nell’anno accademico 2014-15.

Chi è in posizione utile in tutte e due le graduatorie e si immatricola sulla base di quella pubblicata il 18 dicembre decade da quella pubblicata precedentemente. A partire dal 19 dicembre 2013 le Università fissano la data per l’avvio delle immatricolazioni degli ammessi in soprannumero che dovranno concludersi entro il prossimo 31 gennaio 2014.

Messaggio MEF 19 dicembre 2013, n. 152

Ministero dell’Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
DIREZIONE CENTRALE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELL’INNOVAZIONE

OGGETTO: Interventi in applicazione del D.P.R. n. 122 del 4 settembre 2013, pubblicato sulla G.U. del 25 ottobre 2013, in merito alla proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti.

Si comunica che, sulla rata di gennaio 2014, è programmato l’intervento in applicazione del DPR in oggetto che contiene alcune disposizioni riguardanti il trattamento economico dei pubblici dipendenti. In particolare le disposizioni che prevedono interventi sul sistema NoiPA sono:
1) proroga fino al 31 dicembre 2014 dell’art. 9, comma 21, D.L. 78/2010, relativo al blocco degli automatismi stipendiali per il personale non contrattualizzato (art. 1, comma 1, lett. a), D.P.R. 122/2013). L’applicazione di tale blocco è esclusa, ai sensi del comma 22 del D.L. 78/2010, per il personale della Magistratura, Avvocati e Procuratori dello Stato.
2) proroga fino al 31 dicembre 2013 dell’art. 9, comma 23, D.L. 78/2010, relativo al blocco degli automatismi stipendiali per il personale del Comparto Scuola (art. 1, comma 1, lett. b), D.P.R. 122/2013).
Si precisa che l’elaborazione verrà effettuata a partire da venerdì 20 dicembre dopo la chiusura giornaliera delle linee e, in considerazione della numerosità del personale interessato, si protrarrà fino a lunedì 23 dicembre.
La riapertura delle linee è programmata per la tarda mattinata di lunedì 23.
Con successivo messaggio operativo verranno forniti i dettagli sulle modalità di applicazione dell’intervento in oggetto.

IL DIRIGENTE
Roberta LOTTI

Avviso 19 dicembre 2013, AOODGPFB Prot.9812

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca
Dipartimento per la prammazione, la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio
Ufficio 7

Avviso 19 dicembre 2013, AOODGPFB Prot.9812

Oggetto: Importi corrisposti dal M.I.U.R. per il secondo semestre 2012 e l’annualità 2013 alle Regioni per il rimborso forfettario delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali sul personale scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia effettuati dalle Aziende Sanitarie e Locali, art. 14 comma 27 del DL 95/2012 convertito nella legge n. 135/2012

Gazzetta ufficiale – Serie Generale n. 297

Gazzetta Ufficiale

Serie Generale
n. 297 del 19-12-2013

Sommario

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

 


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 2013, n. 142


Regolamento concernente la composizione e le modalita’ di
funzionamento della Commissione per la stabilita’ finanziaria degli
enti locali, a norma dell’articolo 155, comma 2, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (13G00186)

 

 

Pag. 1

 

 

DECRETI PRESIDENZIALI

 


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 novembre 2013


Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non
comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per
l’anno 2013. (13A10359)

 

 

Pag. 17

 

 

 


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 2013


Accettazione delle dimissioni rassegnate dall’on. dott.ssa Jole
SANTELLI dalla carica di Sottosegretario di Stato al lavoro e alle
politiche sociali. (13A10472)

 

 

Pag. 18

 

 

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

 


DECRETO 12 dicembre 2012


Definizione delle modalita’ operative per la consultazione del
fascicolo aziendale elettronico da parte delle pubbliche
amministrazioni. (13A10324)

 

 

Pag. 19

 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 


DECRETO 24 ottobre 2013


Liquidazione coatta amministrativa della «ABC Multiservizi soc. coop.
a r.l. in liquidazione siglabile “ABC Multiservizi Scarl”», in Ceva e
nomina del commissario liquidatore. (13A10151)

 

 

Pag. 21

 

 

 


DECRETO 24 ottobre 2013


Liquidazione coatta amministrativa della «La Distribuzione – Societa’
cooperativa a r.l. in liquidazione», in Torino e nomina del
commissario liquidatore. (13A10152)

 

 

Pag. 21

 

 

 


DECRETO 15 novembre 2013


Liquidazione coatta amministrativa della «Modenassistenza Tre
societa’ cooperativa», in Carpi e nomina del commissario liquidatore.
(13A10147)

 

 

Pag. 22

 

 

 


DECRETO 15 novembre 2013


Liquidazione coatta amministrativa della «Modenassistenza Due
societa’ cooperativa», in Modena e nomina del commissario
liquidatore. (13A10148)

 

 

Pag. 23

 

 

 


DECRETO 15 novembre 2013


Liquidazione coatta amministrativa della «B.S. societa’ cooperativa
in liquidazione», in Modena e nomina del commissario liquidatore.
(13A10150)

 

 

Pag. 23

 

 

 


DECRETO 15 novembre 2013


Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Autoparking
societa’ cooperativa – in liquidazione», in Potenza e nomina del
commissario liquidatore. (13A10292)

 

 

Pag. 24

 

 

 


DECRETO 15 novembre 2013


Liquidazione coatta amministrativa della «AL.PA – Allevatori Paulesi
– Societa’ cooperativa agricola», in Paulilatino e nomina del
commissario liquidatore. (13A10293)

 

 

Pag. 25

 

 

 


DECRETO 15 novembre 2013


Liquidazione coatta amministrativa della «Solidarieta’ sociale
societa’ cooperativa sociale a r.l.», in Corleto Perticara e nomina
del commissario liquidatore. (13A10294)

 

 

Pag. 26

 

 

 


DECRETO 19 novembre 2013


Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa di lavoro
Pierino Romolo Burlando – Societa’ cooperativa a responsabilita’
limitata in liquidazione», in Genova e nomina del commissario
liquidatore. (13A10149)

 

 

Pag. 26

 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

 


ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 13 dicembre 2013


Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza
degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di
novembre 2013 nel territorio della regione Autonoma della Sardegna.
(Ordinanza n. 137). (13A10350)

 

 

Pag. 27

 

 

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA’

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

 


DETERMINA 2 dicembre 2013


Regime di rimborsabilita’ e prezzo a seguito di nuove indicazioni
terapeutiche del medicinale per uso umano «Eliquis». (Determina n.
1110/2013). (13A10283)

 

 

Pag. 29

 

 

 


DETERMINA 2 dicembre 2013


Rinegoziazione, ai sensi dell’art. 8, comma 10, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, del medicinale per uso umano «Normosang».
(Determina n. 1105/2013). (13A10284)

 

 

Pag. 31

 

 

 


DETERMINA 2 dicembre 2013


Riclassificazione del medicinale «Augmentin (amoxicillina/acido
clavulanico)» ai sensi dell’art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre
1993, n. 537. (13A10322)

 

 

Pag. 32

 

 

 


DETERMINA 2 dicembre 2013


Riclassificazione del medicinale «Taxceus (docetaxel)» ai sensi
dell’art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
(13A10323)

 

 

Pag. 33

 

 

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 


DELIBERA 19 luglio 2013


Direttiva in materia di requisiti di solidita’ patrimoniale delle
concessionarie autostradali, integrazione della delibera n. 39/2007.
(Delibera n. 30/2013). (13A10189)

 

 

Pag. 34

 

 

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL’INTERNO

 


COMUNICATO


Approvazione della nuova denominazione assunta dall’Associazione
laicale femminile, denominata «Lumen», sotto il patrocinio di S.
Caterina da Siena, in Falcade e contestuale trasferimento della sede.
(13A10123)

 

 

Pag. 42

 

 

 


COMUNICATO


Approvazione del trasferimento della sede della Provincia italiana
della Societa’ delle Figlie del Sacro Cuore di Gesu’, in Venezia.
(13A10124)

 

 

Pag. 42

 

 

 


COMUNICATO


Estinzione della Fondazione di religione denominata «Casa Serena
Bertorello-Barberis», in Piova’ Massai. (13A10125)

 

 

Pag. 42

 

 

 


COMUNICATO


Accertamento del fine prevalente di culto della Confraternita di San
Sebastiano, in Rialto. (13A10126)

 

 

Pag. 42

 

 

 


COMUNICATO


Soppressione della Parrocchia di S. Pietro, in Spoleto. (13A10127)

 

 

Pag. 42

 

 

 


COMUNICATO


Soppressione della Parrocchia di S. Maria Assunta, in Cascia.
(13A10128)

 

 

Pag. 42

 

 

 


COMUNICATO


Soppressione dell’Arciconfraternita di S. Antonio di Padova, in Roma.
(13A10129)

 

 

Pag. 42

 

 

 


COMUNICATO


Soppressione dell’Arciconfraternita di Gesu’, Maria e Giuseppe e per
le Anime piu’ bisognose del Purgatorio, in Roma. (13A10130)

 

 

Pag. 42

 

 

 


COMUNICATO


Mutamento nel modo di esistenza della Parrocchia di S. Michele
Arcangelo Visdomini a Firenze, in Firenze. (13A10131)

 

 

Pag. 42

 

 

 


COMUNICATO


Riconoscimento della personalita’ giuridica alla Comunita’ Evangelica
Luterana di Torino, in Torino. (13A10183)

 

 

Pag. 42

 

 

MINISTERO DELLA SALUTE

 


COMUNICATO


Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del
medicinale per uso veterinario «Tiamulina 10% liquido Chemifarma, 100
mg/g» soluzione per uso orale per polli da carne e suini. (13A10184)

 

 

Pag. 42

 

 

 


COMUNICATO


Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio della
premiscela per alimenti medicamentosi «Tyamulex Premix» 80 mg/g per
suini. (13A10185)

 

 

Pag. 43

 

 

 


COMUNICATO


Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del
medicinale per uso veterinario «Tiamulina 10% Liquida Trei» 100 mg/g,
soluzione orale per uso in acqua da bere per polli da carne e suini.
(13A10186)

 

 

Pag. 43

 

 

 


COMUNICATO


Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio della
premiscela per alimenti medicamentosi «Tyagel Premix 10» (80 mg/g)
per suini. (13A10187)

 

 

Pag. 43

 

 

 


COMUNICATO


Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del
medicinale per uso veterinario «Tiamulin HF 125» 125 mg/g. (13A10188)

 

 

Pag. 43

 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 


COMUNICATO


Revoca del dr. Nicola Ermini dagli incarichi di commissario
liquidatore di varie societa’ cooperative. (13A10358)

 

 

Pag. 44

 

 

REGIONE TOSCANA

 


COMUNICATO


Approvazione dell’ordinanza n. 23 del 5 novembre 2013 (13A10295)

 

 

Pag. 44

 

 

RETTIFICHE

 


AVVISO DI RETTIFICA


Comunicato relativo al decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120,
recante: «Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica
nonche’ in materia di immigrazione» (pubblicato nel Supplemento
Ordinario n. 70/L alla Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 242
del 15 ottobre 2013), convertito, con modificazioni, dalla legge 13
dicembre 2013, n. 137. (13A10446)

 

 

Pag. 44

Avviso 19 dicembre 2013, AOODGPFB Prot. 9823

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca
Dipartimento per la prammazione, la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio
Ufficio 7

Avviso 19 dicembre 2013, AOODGPFB Prot. 9823

Oggetto: Prospetto importi corrisposti dal M.I.U.R. per l’annualità 2013 a Comuni interessati dagli oneri dovuti dalle istituzioni scolastiche statali per il pagamento della tassa relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi e urbani (TARSU /TIA).

Decreto Direttore Generale 19 dicembre 2013, Prot.n. 3559

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi

IL  DIRETTORE GENERALE

VISTO          il D.Leg.vo 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO          il decreto legge 12 settembre 2013 n. 104, convertito nella legge 8 novembre 2013 n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca ed, in particolare, l’articolo 11, con il quale è stata autorizzata la spesa di euro 5 milioni nell’anno 2013 e di euro 10 milioni nell’anno 2014 per assicurare alle Istituzioni scolastiche statali secondarie, prioritariamente di secondo grado, la realizzazione e la fruizione della connettività wireless per l’accesso degli studenti a materiali didattici e a contenuti digitali;
VISTO          il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 09.10.2013 n. 804, registrato alla Corte dei Conti il 12.11.2013, reg. 14, fgl. 156, con il quale è stato previsto il finanziamento di progetti, presentabili dalle Istituzioni scolastiche secondarie, per la realizzazione o il potenziamento di servizi di connettività wireless, finalizzati all’accesso a materiali didattici e contenuti digitali;
VISTO          l’avviso del Direttore generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi n. 2800 del 12.11.2013 con il quale, in attuazione delle direttive contenute nel suddetto DM, sono stati disciplinati modalità, termini, requisiti necessari e tutte le ulteriori specifiche relative ai progetti da presentare da parte delle Istituzioni scolastiche ed, in particolare, l’art. 4 commi 2 e 3, che  descrivono le aree in cui devono rientrare i progetti e le relative soglie massime di finanziamento;
VISTE          le domande di partecipazione presentate dalle Istituzioni scolastiche secondo le modalità e i termini indicati all’art. 3 del suddetto avviso;
VISTE           le graduatorie finali predisposte;

D E C R E T A

Art. 1

1. Sono approvate ai sensi dell’art. 6 commi 1, 2, 4 e 5 le graduatorie finali  di cui agli allegati A, B e C, che  costituiscono parte integrante del presente decreto:

Graduatoria A  – Ampliamento dei punti di accesso della rete WiFi

Graduatoria B  – Ampliamento dei punti di accesso della rete WiFi, con potenziamento del cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi apparati (hub, switch, etc.)

Graduatoria C – Realizzazione o adeguamento dell’infrastruttura LAN/WLAN di edificio/campus, con potenziamento del cablaggio fisico ed introduzione di nuovi apparati (hub, switch, ponti radio, etc.).

2. A fianco di ciascuna istituzione scolastica è indicato l’importo del finanziamento e l’esercizio finanziario di competenza.

 

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Maria Letizia Melina

Allegato

Graduatoria finale “Wireless nelle scuole”

19 dicembre Edilizia scolastica in 7a Camera

Si svolgono, nella 7a Commissione della Camera, le audizioni di:

  • 19 dicembre: dottor Raffaele Guariniello, sostituto procuratore della Repubblica del tribunale di Torino, in qualità di esperto del settore
  • 3 dicembre: Sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ricerca, Gian Luca Galletti, e Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Erasmo D’Angelis
  • 20 novembre: Esperti del settore
  • 13 novembre: Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM), Unione delle Province Italiane (UPI) e Conferenza delle regioni e delle province autonome
  • 18 settembre: Cittadinanzattiva Onlus; Legambiente; Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE)
  • 17 luglio: rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel quadro dell’indagine conoscitiva sulla situazione dell’edilizia scolastica in Italia
  • 9 luglio: rappresentanti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nel quadro dell’indagine conoscitiva sulla situazione dell’edilizia scolastica in Italia

Il 4 luglio la 7a Commissione della Camera delibera sullo svolgimento di un’indagine conoscitiva sulla situazione dell’edilizia scolastica in Italia

Indagine conoscitiva sulla situazione dell’edilizia scolastica in Italia.

PROGRAMMA

  La situazione dell’edilizia scolastica nel nostro Paese è grave. Oltre il 50 per cento dei 42 mila edifici in cui vivono milioni di studenti e di operatori scolastici non sarebbe a norma e diecimila di essi dovrebbero addirittura essere abbattuti. A titolo di esempio, basti ricordare la situazione delle Province che ad oggi gestiscono 5179 edifici scolastici che accolgono circa 2.600.000 alunni. Per il 2013 le amministrazioni provinciali avevano definito impegni di spesa per investimenti pari a 727.894.744 euro, ma a causa dei tagli imposti e degli obiettivi previsti dal Patto di stabilità interno sono state costrette a ridurre i medesimi impegni per una cifra pari a 513.272.984 euro, residuando solo un terzo delle spese programmate. Ne è derivata così l’impossibilità di fare le opere di manutenzione previste, compromettendo l’apertura di ben 400 istituti superiori nel nuovo anno scolastico.
Tali disposizioni, attuate nel quadro di un sistema nazionale di edifici scolastici vetusti – spesso non a norma in termini di sicurezza – ha determinato il sovraffollamento degli alunni in classi non idonee ad ospitarli.
Peraltro, la situazione ha rilievi di vera emergenza alla luce della politica scolastica assunta negli ultimi anni con l’aumento del rapporto alunni/docenti. Se il profilo della sicurezza desta inquietudine e impone interventi urgenti, va anche considerato che tutte le indagini internazionali sul rendimento degli studi confermano la centralità e la decisiva influenza positiva esercitata dalla confortevole e adeguata organizzazione degli spazi scolastici sull’efficacia dell’attività didattica e sui livelli di apprendimento. Ricordiamo a tal proposito il vero obiettivo al quale si dovrebbe puntare, ossia quello di una: «scuola del futuro aperta al territorio e fatta di luoghi polifunzionali e di arredi flessibili; l’aula con i confini smaterializzati, che si amplia verso gli spazi connettivi, formata da pareti trasparenti, per condividere le attività che si svolgono al suo interno; che si adatta al lavoro di gruppo ma che non è il principale spazio per la didattica. In micro-ambienti, tutti di pari dignità, si devono svolgere le attività più diversificate, anche solo deputate al relax, allo studio individuale o alle grandi riunioni.», così come recitano le linee guida interministeriali di aprile 2013, a cui si farà riferimento specifico nel programma dell’indagine che la VII Commissione cultura, scienza e istruzione ha deliberato di svolgere.
È nella consapevolezza della fragilità strutturale e dispositiva degli edifici scolastici e del disagio vissuto quotidianamente da chi studia e lavora in questi edifici, che nel corso della passata legislatura è stata costantemente esercitata la funzione di sindacato ispettivo per avere esatta contezza – in ordine alle risorse investite e agli esiti raggiunti – delle politiche in materia di edilizia scolastica. Purtroppo, alle circostanziate interrogazioni sono giunte risposte lacunose e reticenti. Occorre, pertanto, un’accurata indagine conoscitiva, in grado di mettere a nudo le difficoltà di programmazione dei finanziamenti da stanziare, la capacità di spesa dei soggetti coinvolti, il monitoraggio sui risultati ottenuti.
Per favorire l’individuazione delle linee guida e degli obiettivi di lavoro di tale indagine si ritiene opportuno delineare, innanzitutto, una ricostruzione delle politiche sinora adottate. A partire dal 1974 e per circa un ventennio, il Parlamento e i Governi italiani si sono disinteressati dell’edilizia scolastica, sia sul piano normativo sia su quello finanziario. Solo nel 1996 fu approvata la legge 11 gennaio 1996, n. 23 (cosiddetta legge Masini), che consentì di predisporre e attuare piani triennali e annuali di intervento in edilizia scolastica, grazie alla previsione di ammortamenti statali dei mutui che Comuni e Province potevano accendere per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria e di nuove edificazioni. Alle regioni competeva l’attività programmatoria dei suddetti piani (in base all’articolo 4 della predetta legge). Il sistema di pianificazione previsto dalla citata legge n. 23 ha ben funzionato per i primi due piani triennali (1996-98 e 1999-2001) e ha consentito di finanziare oltre 12.000 interventi in sei piani annuali, per un investimento totale di circa 3000 miliardi di vecchie lire, grazie a mutui a totale carico dello Stato.
Tra gli anni 2001-2006, tale sistema è stato progressivamente accantonato. Infatti, dopo il 2005, i mutui sono stati in linea generale sostituiti da finanziamenti erogati direttamente dal CIPE e dai ministeri dell’istruzione o delle infrastrutture, distribuiti con una ripartizione regionale. Più recentemente (2010) si è scavalcato il ruolo programmatorio assegnato dalla legge n. 23 alle regioni, e attribuito direttamente dei finanziamenti agli enti locali da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite la sottoscrizione di apposite convenzioni. Precedentemente, la legge finanziaria 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289), all’articolo 80, comma 21, aveva disposto un piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico, nell’ambito del programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 (la cosiddetta legge obiettivo). La norma, invero, ignorava le competenze programmatorie che la legge n. 23 del 1996 aveva attribuito a regioni, comuni e province e non indicava alcuna entità dello stanziamento. A tale «svista», ha posto rimedio la successiva legge finanziaria 2004 (articolo 3, comma 91 della legge 24 dicembre 2003, n. 350) con la quale al piano straordinario è stato destinato un importo non inferiore al 10 per cento delle risorse disponibili per investimenti infrastrutturali (previsti dall’articolo 13, comma 1, della legge 1o agosto 2002, n. 166) al 1o gennaio 2004. Si trattava di una somma pari a circa 500 milioni di euro. L’intervento prende avvio con un «primo programma stralcio» per circa 193,8 milioni di euro, destinati a 738 interventi, scelti dal Ministero esautorando le competenze regionali. Il piano è approvato dal CIPE con la deliberazione 20 dicembre 2004, n. 102 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11 agosto 2005. Si rileva che solo alla fine del 2006, sono stati realmente impegnati i finanziamenti relativi al suddetto «primo programma stralcio».
Il «secondo programma stralcio», di 295 milioni di euro per circa 900 interventi (sempre derivante dalla disposizione della legge finanziaria del 2004), è adottato con le stesse modalità del precedente (deliberazione CIPE 17 novembre 2006, n. 143) e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 2007, n. 83 (Supplemento Ordinario n. 100). Il CIPE, con la delibera n. 15 del 13 maggio 2010 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 192 del 18 agosto 2010), ha verificato lo stato di avanzamento del primo e del secondo programma stralcio (avviati dalla legge finanziaria 2004) e ha avanzato la richiesta di verifica dello stato di predisposizione di un «terzo» programma, di cui il medesimo CIPE aveva previsto la copertura finanziaria nel 2008. L’esito di questa verifica, effettuato sulla base della nota 5 ottobre 2009, prot. n. 0012242, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rende noto che per il «primo programma stralcio» risulterebbero non avviati interventi per un importo pari a 31 milioni di euro (il 16 per cento dell’importo del programma), così come per il «secondo programma stralcio» si sono riscontrate situazioni di ritardo del tutto analoghe, con interventi non avviati per un ammontare di ben 147 milioni di euro (50 per cento del totale del programma). Inoltre, il CIPE rileva che per il Ministero delle infrastrutture «l’attuazione dei programmi è stata ostacolata dalle difficoltà di coordinamento tra i molti enti interessati – anche relativamente alla procedura di sottoscrizione dei contratti di mutuo – e negativamente influenzata dalla strutturale carenza di una progettazione «di base», che il più delle volte «insegue» le disponibilità finanziarie piuttosto che orientarne la programmazione.»
Tra il 2006 e il 2008 si torna al rispetto dell’azione programmatoria da parte di regioni, province e comuni, stabilita dalla legge n. 23 del 1996, che – come si è visto – ha avuto un’attuazione «a singhiozzo». «Saltato» il piano per l’anno 2002, finanziati in misura inferiore al passato i piani 2003 e 2004 (per un importo complessivo di circa 460 milioni di euro), «saltati» anche i piani 2005 e 2006, gli enti locali si sono trovati nell’impossibilità di rispettare la scadenza del 30 giugno 2006, stabilita dalla legge sulla sicurezza edilizia, per la conclusione delle attività di messa a norma degli edifici. Per questo motivo, la legge finanziaria 2007 (articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) ha previsto il rifinanziamento della legge n. 23 del 1996 per gli anni 2007, 2008 e 2009, rispettivamente con 50, 100 e 100 milioni di euro, destinando il 50 per cento delle somme alla messa in sicurezza e alla messa a norma delle scuole e prevedendo la compartecipazione in parti eguali di regioni ed enti locali. Con successiva intesa stipulata in Conferenza Stato – Regioni, si è poi convenuto che anche il restante 50 per cento avrebbe dovuto essere destinato alle medesime finalità. Con la medesima intesa, sono stati programmati quindi nel triennio 2007-2009 investimenti per circa 940 milioni di euro.
La legge finanziaria 2007 (articolo 1, comma 626, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) ha inoltre previsto che il Consiglio di indirizzo e di vigilanza dell’INAIL definisse, per il triennio 2007-2009, d’intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro della pubblica istruzione e con gli enti locali competenti, indirizzi programmatici per la promozione ed il finanziamento per l’abbattimento delle barriere architettoniche o l’adeguamento delle strutture alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza e igiene del lavoro in istituti di istruzione secondaria di primo grado e superiore. Ciò ha prodotto la stipula di un protocollo d’intesa fra Ministero della pubblica istruzione e INAIL, che ha erogato ulteriori 100 milioni di euro per il triennio 2007-2009, di cui 30 milioni sono stati impegnati per il 2007. Purtroppo, con il decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, il cosiddetto taglia ICI, si sono ridotte – tra le altre – le disponibilità finanziarie per il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca a fini di copertura di tale decreto.
Nel 2008 viene approvato – in sede di conversione – l’articolo 7-bis del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, che prevede varie misure, così sintetizzabili:
rifinanzia il piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici disposto dalla citata disposizione della legge finanziaria 2003, (articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289), a cui è destinato un importo non inferiore al 5 per cento delle risorse stanziate per il programma delle infrastrutture strategiche (si ricorda che precedentemente la percentuale di risorse destinate era il 10 per cento). In attuazione di tale disposizione, il CIPE (deliberazione n. 3 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2009) delibera di stanziare un miliardo di euro, per la messa in sicurezza delle scuole, come prima quota di tale finanziamento che impone una procedura di spesa lunga, tortuosa e discrezionale e che si sta dimostrando insostenibile rispetto all’urgenza degli interventi;
dispone un recupero di somme destinate nel passato a favore delle Regioni per l’edilizia scolastica e per vari motivi non spese. La somma ipotizzata da recuperare era superiore ai 100 milioni di euro;
prescrive 100 manutenzioni di altrettanti edifici scolastici da effettuare con una procedura straordinaria. La indeterminatezza circa la natura del «soggetto attuatore» e la individuazione dei 100 istituti da ristrutturare ha evidentemente complicato i problemi connessi alla progettazione e al coinvolgimento operativo degli enti locali titolari della materia e responsabili della sicurezza.
Rispetto al miliardo di euro assegnato dal CIPE con la delibera n. 3 del 6 marzo 2009, da destinare alla messa in sicurezza delle scuole, fino ad oggi risultano impegnati: 226,4 milioni assegnati all’Abruzzo per la ricostruzione a seguito dell’evento sismico dell’aprile 2009; 358,4 milioni assegnati dal CIPE nel maggio 2010 (delibera n.32 del 30 maggio 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 14 settembre 2010) per finanziare un totale di 1552 interventi; tali fondi dopo un complesso trasferimento dal Ministero dell’economia a quello delle Infrastrutture sono in corso di assegnazione con modalità e tempi non definiti. Manca, allo stato degli atti, ogni notizia sui restanti 426 milioni di euro.
Il primo piano stralcio di 358,4 milioni di euro del miliardo di euro deliberato dal CIPE nel maggio 2010, contiene l’indicazione dei 1552 istituti scolastici su cui intervenire, che sono stati individuati, con una procedura che ha sottratto alle competenze regionali la selezione degli interventi e con la predisposizione di convenzioni che possono portare fino all’esproprio delle competenze di progettazione, di esecuzione e di controllo dei lavori da parte degli enti locali proprietari degli edifici scolastici selezionati. In merito ai criteri di ripartizione delle risorse regione per regione, si rileva facilmente che è stato perpetuato il meccanismo di riparto in vigore da molti anni, basato sul numero di studenti e su quello degli edifici esistenti. In sostanza, si è agito in modo estraneo alle emergenze edilizie che si sarebbero dovute affrontare. Risulta così che, in testa, figura la Lombardia con 49,7 milioni e che chiude in coda il Molise con 2,17 milioni. Sino ad oggi, poi, non è noto l’esito conclusivo dell’Anagrafe dell’edilizia scolastica (prevista dall’articolo 7 della legge n. 23 del 1996) e l’intesa raggiunta nella Conferenza Unificata del 28 gennaio 2009 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2009), che prevedeva la costituzione – presso ciascuna Regione e Provincia Autonoma – di gruppi di lavoro (composti da rappresentanze degli Uffici scolastici regionali, dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, dell’ANCI, dell’UPI e dell’UNCEM) con il compito di costituire apposite squadre tecniche incaricate di effettuare i sopralluoghi negli edifici scolastici del rispettivo territorio e di compilarne delle schede, da far confluire nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica. In relazione ai suddetti esiti, appare opportuno verificare l’opportunità di coinvolgere nell’ambito dell’indagine conoscitiva associazioni di cittadini che abbiano già dimostrato di poter dare un importante contributo all’elaborazione di questi temi.
L’articolo 53 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ha previsto l’approvazione, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, di un «Piano nazionale di edilizia scolastica» e, nelle more dell’approvazione di tale Piano, di un «Piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti e di costruzione di nuovi edifici scolastici», nonché l’adozione di misure per il miglioramento dell’efficienza degli usi finali di energia negli edifici adibiti a istituzioni scolastiche, università ed enti di ricerca entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto sulla base di linee guida (di recente approvazione). Inoltre, la legge demanda a un decreto interministeriale la definizione delle norme tecniche-quadro con gli indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia e didattica, allo scopo di adeguare la normativa tecnica vigente agli standard europei e alle più moderne concezioni di impiego degli edifici scolastici.
L’indagine conoscitiva ha l’obiettivo quindi di sciogliere innanzitutto il nodo dell’Anagrafe dell’edilizia scolastica. Dopo diciassette anni dalla legge n. 23 del 1996, l’Anagrafe stenta non solo a partire ma anche ad essere completata. Ciò è confermato anche dai primi dati forniti, resi pubblici a partire dal 2012 dal Ministero dell’istruzione, dati che evidenziano ancora molte lacune e molte manchevolezze. Il completamento dell’Anagrafe dovrebbe essere invece il primo passo per evidenziare le emergenze, quantificare in maniera ragionata le risorse e razionalizzarne l’erogazione. È da segnalare che la Onlus «Cittadinanzattiva» ha già avviato un monitoraggio di circa 250 edifici scolastici in tutta Italia per valutarne il livello di sicurezza, qualità e comfort, nonché la presenza di barriere architettoniche e non solo. Ma il compito di monitorare e mappare dovrebbe essere di matrice istituzionale. Anche se non si conoscono ancora i risultati dell’anagrafe dell’edilizia scolastica e del lavoro dei gruppi tecnici regionali, si può affermare che il patrimonio edilizio scolastico, costituito per lo più da edifici risalenti al secolo scorso – molti alla prima metà dello stesso – ed anche al XIX secolo – alcuni dei quali rivestono interesse storico-artistico – caratterizzati da tipologie e sistemi costruttivi, non offrono adeguati criteri di sicurezza e non rispondono alle nuove esigenze didattiche. Se da un lato, quindi, vi è l’urgenza di intervenire con un piano di riqualificazione, adeguamento normativo – anche antisismico – e miglioramento energetico per gran parte del patrimonio esistente, va valutata anche la necessità di arrivare alla creazione di strutture adeguate alle nuove esigenze didattiche, considerato anche che l’intervento sull’esistente può essere insufficiente ed alle volte antieconomico.
In questo senso, sembra utile citare i contenuti delle recenti linee guide ministeriali di aprile 2013 relative alle norme tecniche atte a garantire indirizzi progettuali adeguati ed omogenei per il territorio nazionale, nelle quali emerge la necessità di vedere la scuola come uno spazio integrato dove scompare la centralità dell’aula rispetto ad altri ambienti polifunzionali e flessibili in grado di offrire pari dignità alle diverse attività, comfort e benessere. Le scelte architettoniche e dei materiali devono garantire, quindi, alta specializzazione e alta flessibilità in grado di garantire l’integrazione, la complementarietà e interoperatività degli spazi. L’adattabilità degli spazi permette di aumentare la vivibilità della scuola, il tempo di utilizzo e il risparmio economico in caso di riconversione, tendendo a configurare la scuola come civic center, in grado di valorizzare istanze sociali, formative e culturali. La localizzazione, l’orientamento dell’edificio, la qualità ambientale dell’area, l’accessibilità, la cura degli impianti, dei materiali di costruzioni e di finitura e gli arredi determinano il livello di qualità dell’edificio e risultano fondamentali alla determinazione funzionale ed estetica dell’edificio stesso influenzando in questo modo positivamente la percezione di comfort dei fruitori. Una visione d’insieme permetterebbe inoltre una reale mappatura non solo degli edifici scolastici, ma anche di ciò che sta intorno ad essi, con particolare controllo del rischio ambientale. Sono praticamente prive di monitoraggio le scuole ubicate vicino a fonti d’inquinamento. Se, ad esempio, è aumentato il controllo sulla presenza di amianto negli edifici scolastici, sono ancora pochi i casi di reale bonifica (1).
Sicurezza, vivibilità e sostenibilità in ogni scuola di ogni ordine e grado sono dunque le parole d’ordine dalle quali muovere una indagine conoscitiva che si pone, quindi, nell’ottica di:
1. verificare lo stato di attuazione e i tempi di completamento dell’Anagrafe dell’edilizia scolastica prevista dalla legge n. 23 del 1996; valutarne l’efficacia con particolare riferimento al rischio ambientale (ad esempio alla eventuale presenza di amianto negli istituti scolastici);
2. valutare le competenze a livello locale e centrale in merito ai processi decisionali di programmazione e gestione dell’edilizia scolastica al fine anche di predisporre una bozza di Piano decennale per l’edilizia scolastica, concertato tra Stato e Enti locali, anche prevedendo la destinazione dell’8 per mille per la parte di competenza statale e l’affidamento degli interventi di piccola manutenzione direttamente agli istituti scolastici;
3. individuare apposite procedure semplificate e straordinarie che consentano di attivare in tempi rapidi il Piano per l’edilizia scolastica;
4. individuare un meccanismo amministrativo e finanziario che faciliti i comuni e le province ad adoperare nelle scuole sistemi energetici da fonti rinnovabili;
5. individuare le misure normative adeguate e procedure speciali atte ad affrontare l’emergenza;
6. definire misure che consentano di adeguare le strutture scolastiche alle nuove esigenze didattiche nell’ottica di configurare la scuola come civic center in grado di valorizzare istanze sociali, formative e culturali ed individuare dei protocolli standard per la definizione dei capitolati delle gare d’appalto per gli edifici scolastici, al fine di garantire una effettiva attenzione alla qualità ambientale e alla sicurezza delle strutture e della trasparenza;
7. verificare gli interventi scolastici realizzati nei territorio colpiti dal sisma dell’aprile 2009 (L’Aquila e Regione Abruzzo) e del maggio 2012 (province di Bologna, Mantova, Modena, Reggio Emilia, Ferrara, Rovigo) al fine di valutarne l’efficacia e la possibilità di utilizzarli come buone prassi a livello nazionale;
8. verificare lo stato di realizzazione e valutare gli esiti raggiunti e l’efficacia di intervento:
    a) dei primi «due programmi stralcio» del Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici (avviato dalla legge finanziaria 2003), con particolare riferimento alla scarsa capacità di avvio dei lavori, al fine di completare i programmi e di fornire indicazione sui tempi necessari;
    b) dello stato di realizzazione del piano triennale (2007-2009) di 250 milioni approvato dal Governo Prodi con la legge finanziaria 2007 (articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), che grazie alle compartecipazioni regionali, provinciali e comunali ha messo in campo 900 milioni di euro;
    c) dello stanziamento annuo di 20 milioni di euro messo a disposizione annualmente dalla legge finanziaria 2008 per la messa in sicurezza delle scuole (articolo 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244);
    d) del «terzo programma stralcio» e fornirne una previsione sui tempi di attuazione, dato che il CIPE ha già accantonato le relative risorse (delibera 18 dicembre 2008, n. 114) e tenuto anche conto della risoluzione n. 8-00099 approvata dalle Commissioni Cultura e Bilancio il 25 novembre 2010, in attuazione della legge finanziaria 2010 (articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191), che individua interventi per 115 milioni di euro;
    e) delle altre iniziative in atto in materia di edilizia scolastica a valere sulle risorse assegnate dal citato articolo 7-bis del decreto-legge n. 137 del 2008 e su tutti gli altri canali di finanziamento previsti;
    f) del piano stralcio di 358,4 milioni, quota parte dei mille milioni di euro provenienti dalle risorse FAS, deliberato dal CIPE nel maggio 2010 (deliberazione n. 32/2010), del quale dovranno essere conosciute il numero delle convenzioni stipulate in ogni regione, e l’entità degli stanziamenti effettivamente disponibili ed erogati per l’anno 2010 e per gli anni successivi;
    g) della programmazione degli ulteriori 460 milioni di euro, quota parte dei suddetti 1000 milioni;
    h) dei 220 milioni di euro stanziati con l’Avviso congiunto MIUR – MATTM (Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare) del 15 giugno 2010 per l’edilizia scolastica nelle quattro Regioni dell’Obiettivo Convergenza, nell’ambito della Programmazione 2007-2013 del Fondo europeo di sviluppo regionale;
    i) degli interventi in seguito allo stanziamento di 226,4 milioni assegnati all’Abruzzo per la ricostruzione a seguito dell’evento sismico dell’aprile 2009 assegnati con delibera del CIPE n. 18/2013 dell’8 marzo 2013, concernente «Regione Abruzzo» – Ricostruzione post-sisma dell’aprile 2009 – Riprogrammazione delle risorse assegnate con delibera CIPE n. 47/2009 per la messa in sicurezza degli edifici scolastici danneggiati dal sisma (articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 39 del 2009 – alla V Commissione Bilancio, alla VII Commissione Cultura e alla VIII Commissione Ambiente.
Per l’acquisizione di informazioni utili ai temi evidenziati, la Commissione intende quindi audire i seguenti soggetti: Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca; Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Ministro per la coesione territoriale; Ministro per i beni e le attività culturali; rappresentanti di Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM), Unione delle province italiane (UPI), Conferenza delle regioni e delle province autonome; rappresentanti di organizzazioni sindacali e associazioni dei lavoratori della scuola, associazioni del settore, tra i quali «Cittadinanzattiva» e Legambiente, Associazione nazionale costruttori edili (ANCE); Architetti esperti di edilizia scolastica, bioedilizia, efficientazione energetica; esperti di finanziamenti europei.
L’indagine conoscitiva potrà, altresì, prevedere lo svolgimento di incontri e sopralluoghi, con particolare riferimento alle questioni che la Commissione riterrà di maggiore interesse, anche alla luce degli elementi informativi acquisiti nel corso dell’indagine stessa. In tal caso, saranno avviate le necessarie procedure per l’autorizzazione di eventuali missioni.
Il termine per la conclusione dell’indagine conoscitiva è fissato per il 30 settembre 2013. Il termine indicato – che può sembrare troppo breve – è da ritenersi invero adeguato a svolgere un’indagine che ha l’ambizione di affrontare un problema urgente e che coinvolge milioni di studenti e di lavoratori della scuola. Molto lavoro è stato già fatto dagli enti locali e dalle regioni, ma alcune scadenze istituzionali – quale il futuro delle Province – e l’urgenza degli interventi richiedono la massima rapidità.

(1) Per i dati, vedere rapporto Legambiente 2012.

Avviso 19 dicembre 2013, AOODGPFB Prot.9824

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca
Dipartimento per la prammazione, la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio
Ufficio 7

Avviso 19 dicembre 2013, AOODGPFB Prot.9824

Oggetto: Prospetto importi corrisposti dal M.I.U.R. per l’annualità 2013 ai Comuni per la fruizione della mensa scolastica da parte del personale della scuola, art 7 comma 41 DL 95/2012 convertito nella legge n. 135/2012

Sentenza Tribunale Reggio Emilia 19 dicembre 2013, n. 1983

Tribunale di Reggio Emilia

Sezione II Civile

Sentenza 19 dicembre 2013, n. 1983

N. R.G. 1548/2011

TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA

SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluigi Morlini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1548/2011 promossa da:

A. L. (C.F. ***), con il patrocinio dell’avv. LOLLI ALESSANDRA, elettivamente domiciliato in VIA P. BORSELLINO 2, 42100 REGGIO NELL’EMILIA. presso il difensore avv. LOLLI ALESSANDRA

 

ATTORE/I

contro

ARS ET LABOR GROUP S.R.L. (C.F. ***), con il patrocinio dell’avv. BASSI CLAUDIO, elettivamente domiciliato in VIA SESSI 1 42121 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. BASSI CLAUDIO

 

CONCLUSIONI

L’attrice conclude come da foglio allegato all’odierna udienza; parte convenuta come da comparsa di costituzione.

 

 

FATTO

E’ pacifico tra le parti e comunque risulta per tabulas che A. L., in qualità di madre esercente la potestà genitoriale sulla figlia F. S., all’epoca minorenne, ha iscritto la figlia stessa alla scuola privata Ars et Labor per l’anno scolastico 2010-2011, obbligandosi al pagamento di un complessivo prezzo annuale di € 7.500 (cfr. all. 2 fascicolo di parte opponente); ma che, dopo un mese di frequenza ed il pagamento di € 850 a titolo di quota d’iscrizione iniziale e di retta del primo mese, ha poi ritirato la figlia dalla scuola e l’ha iscritta ad una scuola pubblica, comunicando ad Ars ed Labor che riteneva risolto il contratto per inadempimento di controparte nell’organizzazione dell’orario delle lezioni e dell’utilizzo dei laboratori (cfr. all. 4 fascicolo di parte opponente).

Ciò premesso, Ars et Labor ha ottenuto nei confronti della L. il decreto ingiuntivo meglio indicato in dispositivo per il pagamento di € 6.650, pari al saldo spettante per la frequenza dell’intero anno scolastico, invocando il disposto dell’articolo 2 del contratto stipulato tra le parti, che legittima la scuola ad esigere l’intero importo nel caso in cui l’alunno abbandoni la frequenza “prima dell’ultimazione dell’anno scolastico”.

Proponendo la presente opposizione, la L. eccepisce per un verso l’illegittimità della clausola, in quanto ritenuta vessatoria e non specificamente approvata per iscritto ex art. 1341 comma 2 c.c., e per altro verso l’inadempimento di controparte, così concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e per la restituzione della somma di € 850 già pagata.

Resiste Ars et Labor, deducendo che la clausola non è vessatoria e comunque è stata ritualmente approvata ex art. 1341 c.c.; e deducendo poi che nessun inadempimento può essere riscontrato nel comportamento della scuola.

La causa è istruita dal Giudice allora procedente con l’esame di tutti i testi indotti dalle parti.

 

DIRITTO

a) Per evidenti ragioni di logica giuridica, va previamente scrutinata la domanda di risoluzione formulata da parte attrice per inadempimento ex adverso, giacché il suo accoglimento consentirebbe di definire il giudizio in senso favorevole alle domande attoree con assorbimento della questione relativa alla validità della clausola ritenuta vessatoria.

Tanto premesso, la L. prospetta sostanzialmente quattro inadempimenti di controparte, ed in particolare l’inizio delle lezioni una settimana dopo quello delle scuole pubbliche; un orario scolastico ridotto nei primi giorni, quelli di vigenza dell’orario cosiddetto provvisorio; la mancanza di laboratori nella scuola; la necessità di raggiungere periodicamente Pomigliano D’Arco, a proprie spese, per svolgere esercitazioni e completare la preparazione anche con attività di laboratorio.

Ciò posto, trattasi di rilievi che non colgono nel segno, e che sono inidonei a fondare un inadempimento di controparte.

Infatti, evidenziato che F. S. frequentava per il secondo anno la Ars et Labor, e quindi vi era perfetta conoscenza del sistema didattico e dell’organizzazione interna, si osserva che:

· con riferimento all’inizio delle lezioni una settimana dopo quello delle scuole pubbliche, deve replicarsi che le scuole private non sono tenute ad iniziare l’anno scolastico la stessa settimana delle scuole pubbliche; e che non risulta che Ars et Labor abbia mai comunicato alla L. che avrebbe iniziato le lezioni la stessa settimana delle scuole pubbliche. Anzi vi era certamente piena consapevolezza da parte dell’attrice del fatto che le lezioni sarebbero iniziate una settimana dopo l’inizio delle scuole pubbliche, atteso che ciò è sempre capitato ed era così successo anche l’anno precedente, allorquando la S. già frequentava l’Istituto (in questi esatti termini cfr. la deposizione della teste professoressa Iorio);

· quanto poi all’orario ridotto nei primi giorni di lezione, trattasi notoriamente di prassi del tutto comune in qualunque genere e grado di scuola, anche pubblica, e pertanto deve escludersi un inadempimento contrattuale di parte convenuta, tenuto conto che detto orario provvisorio venne “portato avanti per non più di due settimane” (sempre teste Iorio);

· circa l’assenza di laboratori, nuovamente deve evidenziarsi che Ars et Labor mai ha assicurato la presenza degli stessi, ciò che esclude un inadempimento di parte convenuta, tanto più che la circostanza dell’assenza di laboratori era perfettamente nota alla S. (lo stesso teste Francesco S., marito dell’attrice e dalla stessa indotta, riconosce che “anche l’anno precedente mia figlia non aveva frequentato i laboratori”);

· relativamente infine alla previsione di trasferte a Pomigliano a spese degli studenti per il completamento del programma di studi, va ulteriormente ribadito che trattasi di circostanza sempre chiarita dall’Istituto e perfettamente nota all’attrice (conferma il teste Francesco S. che “Le spese erano intermente a carico degli studenti… Preciso che anche l’anno precedente si era recata a Pomigliano a spese nostre”, e la stessa F. S. riconosce che era sempre stato detto che i viaggi sarebbero stati “a carico degli allievi”).

Sulla base di tutto quanto sopra, devono ritenersi insussistenti i dedotti inadempimenti di parte convenuta, ciò che impone il rigetto della domanda attorea di dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento ex adverso, nonché della domanda di condannare la controparte a restituire quanto pagato al momento dell’iscrizione e per il primo mese di frequenza.

b) Deve allora muoversi all’esame della domanda, logicamente subordinata a quella di risoluzione per inadempimento, di nullità, sul presupposto della natura vessatoria e della mancata approvazione specifica ex articolo 1341 comma 2 c.c., della clausola contrattuale che consente a Ars et Labor di ottenere il pagamento dell’intero importo previsto per un anno di frequenza, laddove lo studente abbandoni il corso prima della fine dell’anno scolastico.

Anche tale domanda è infondata.

Infatti, da una prima angolazione deve evidenziarsi che, per pacifica giurisprudenza, l’eccezionalità della norma della specifica approvazione per iscritto, derogando alla generale libertà di forma, rende le ipotesi dell’art. 1341 comma 2 c.c. tassative e a numero chiuso, insuscettibili quindi di applicazione analogica, ma al più solo estensiva (Cass. n. 14038/2013, Cass. n. 11757/2006, Cass. n. 9646/2006, Cass. n. 4036/2003, Cass. n. 1833/2003, Cass. n. 10425/2002, Cass. n. 14912/2001, Cass. n. 14302/1999, Cass. n. 5777/1990, Cass. n. 8062/1987, Cass. n. 7524/1987, Cass. n. 999/1987, Cass. n. 22/1987 e Cass. n. 3835/1984). Pertanto, atteso che la clausola per cui è processo per un verso esclude la facoltà di un libero recesso del contraente, e per altro verso prevede una clausola penale, deve concludersi che la clausola stessa non rientra nella tassativa elencazione di cui all’articolo 1341 comma 2 c.c., che non contempla né l’ipotesi di esclusione della facoltà di recesso, né quella di previsione di clausola penale (in questi stessi termini, cfr. Cass. n. 6558/2010, Cass. n. 23965/2004, Cass. n. 20744/2004 e Cass. n. 9295/2002 in ordine alla non necessità di specifica approvazione per iscritto di una clausola penale, e Cass. n. 14038/2013 in ordine alla non necessità di specifica approvazione per iscritto della clausola che esclude la facoltà di recesso).

Da altra angolazione e comunque, anche a volere in mera ipotesi diversamente opinare, dovrebbe comunque ritenersi che la specifica approvazione scritta sia in ogni caso stata effettuata, atteso che il contratto agli atti vede sia una firma di stipula, sia una firma di specifica approvazione delle clausole ritenute vessatorie, tra le quali è vi è quella per cui è causa, chiaramente indicata con il numero e con la rubrica ‘obbligo del pagamento dell’intero importo in caso di mancata frequenza o abbandono del corso frequentato’ (cfr. all. 2 fascicolo della stessa parte attrice).

Infine e solo per completezza espositiva, va evidenziato che la clausola de qua neppure potrebbe essere censurata sulla base del disposto di cui all’articolo 33 comma 2 lettera f) D.Lgs. n. 206/2005, cd. Codice al Consumo, norma peraltro nemmeno invocata dalla difesa di parte attrice.

In proposito, si osserva che, ad avviso di questo Giudice, non può essere ritenuta “manifestamente eccessiva” una clausola che, in caso di immotivato recesso dell’alunno durante l’anno scolastico, preveda la corresponsione a favore della scuola dell’intero prezzo pattuito per la frequenza annuale.

Infatti, per un verso detto prezzo corrisponde effettivamente a quanto la controparte contrattuale, cioè la scuola privata, avrebbe ricavato nel caso di corretta esecuzione del contratto validamente stipulato; per altro verso, le parte più significativa delle spese che la scuola deve affrontare per l’esecuzione di tale contratto, cioè principalmente l’assunzione dei docenti e la locazione degli immobili, è già sostenuta al momento dell’inizio dell’anno scolastico e non può quindi diminuire se uno studente recede dal contratto dopo l’inizio della sua esecuzione.

Pertanto, lungi dall’essere “manifestamente eccessiva”, la clausola penale in oggetto consente semplicemente alla scuola di trovarsi nelle medesime condizioni economiche in cui si sarebbe trovata laddove il contratto fosse stato correttamente eseguito da controparte, e quindi di non essere penalizzata a seguito dell’illegittimo comportamento di controparte stessa.

Discende allora in conclusione che la richiesta di pagamento azionata in sede monitoria deve ritenersi fondata.

c) In ragione di tutto quanto sopra, l’opposizione va integralmente rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo qui opposto.

Non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall’art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo in assenza di nota e con riferimento al D.M. n. 140/2012, in ragione della previsione di retroattività posta dal suo articolo 41 ed atteso che l’attività degli avvocati si è esaurita dopo la caducazione delle tariffe il 23/7/2012 (cfr. Cass. Sez. Un. nn. 17405-6/2012, Cass. nn. 18473/2012, 18551/2012, 18920/2012), sono quindi poste a carico della soccombente parte opponente ed a favore della vittoriosa parte opposta, tenendo a mente il valore medio per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria, nell’ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il petitum di causa.

 

P.Q.M.

il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa

– rigetta l’opposizione, e per l’effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 3971/2010 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia il 1-2/12/2010;

– condanna L. A. a rifondere a Ars et Labor Group s.r.l. le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 50 per rimborsi, € 2.100 per compensi, oltre Iva e cpa.

Reggio Emilia, 19/12/2013.

Il Giudice

dott. Gianluigi MORLINI

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A cura di Giuseppe Colella e Federico Bandi