Miur e Coni alleati: più sport a scuola a partire dalla primaria

da Tecnica della Scuola

Miur e Coni alleati: più sport a scuola a partire dalla primaria
di A.G.
Riparte il gioco di squadra fra le due istituzioni in vista del rinnovo del Protocollo d’Intesa. E riparte da un incontro tenuto il 19 marzo tra il ministro Stefania Giannini il presidente del Coni Giovanni Malagò: l’intento è rafforzare, nell’anno del lancio del nuovo liceo sportivo, la collaborazione e cercare di ridare all’attività fisica spazio nell’educazione dei più giovani.
Largo all’alfabetizzazione motoria per i bambini della scuola primaria e via libera alle gare sportive studentesche, “perché l’Italia dei campioni nasce anche fra i banchi e lo sport fa bene all’educazione”. Riparte il gioco di squadra fra il Ministero dell’Istruzione e il Coni in vista del rinnovo del Protocollo d’Intesa fra le due istituzioni. E riparte da un incontro tenuto il 19 marzo tra il ministro Stefania Giannini il presidente del Coni Giovanni Malagò: l’intento è rafforzare, nell’anno del lancio del nuovo liceo sportivo, la collaborazione Miur-Coni e cercare di ridare all’attività fisica spazio nell’educazione dei più giovani.
Fra gli obiettivi principali – informa una nota ministeriale quello di estendere l’alfabetizzazione motoria nella scuola primaria a tutti gli istituti anche attraverso l’utilizzo dei fondi europei. Maggiore visibilità va poi data ai Campionati Studenteschi che per molti ragazzi rappresentano il primo approccio importante con le competizioni sportive. “I valori sani dello sport devono diventare uno dei pilastri dell’educazione dei nostri studenti fin da piccolissimi. Per questo – sottolinea il Ministro Giannini – dobbiamo fare in modo che l’alfabetizzazione motoria non sia destinata solo ai pochi fortunati che rientrano in progetti ad hoc ma un diritto per tutti i nostri bambini. Lavoreremo velocemente con il Coni su un Piano che vada in questa direzione e che guardi anche al rafforzamento dei Campionati Studenteschi. Il mondo della scuola ci chiede da tempo risposte su questo fronte. Le attendono gli insegnanti, ma soprattutto i nostri ragazzi e i loro genitori. In molte zone d’Italia, infatti, la scuola rappresenta l’unico vero punto di riferimento per le famiglie. Offrire un accesso allo sport a questi ragazzi può essere determinante nella loro educazione sia in termine di salute fisica che di valori morali”.
Malagò ha aggiunto: “Come ho sempre sostenuto, quella della scuola è la madre di tutte le battaglie di politica sportiva. Ringrazio il Ministro Giannini che, pur essendosi insediata da pochi giorni, ha già dimostrato di avere piena conoscenza del tema e dell’importanza sociale dello sport ai fini dell’educazione e della crescita dei nostri giovani”.

Presentato il rapporto sugli alunni con cittadinanza non italiana

da Tecnica della Scuola

Presentato il rapporto sugli alunni con cittadinanza non italiana
di Lara La Gatta
Miur e Ismu fotografano la situazione nelle istituzioni scolastiche italiane nell’a.s. 2012/2013. Molti ancora gli aspetti critici, ma sempre più nelle nostre scuole si assiste all’integrazione degli alunni stranieri, anche con disabilità
Come già anticipato ieri, anche quest’anno il gruppo di lavoro che vede impegnati congiuntamente i ricercatori della Fondazione Ismu e i rappresentanti del Miur ha redatto il Rapporto nazionale sugli alunni con cittadinanza non italiana (Cni) che hanno frequentato le scuole del nostro paese nell’anno scolastico 2012/2013.
Il volume si sviluppa in sette capitoli, che descrivono i tratti distintivi delle presenze, le dinamiche e le differenze territoriali a livello regionale e provinciale, i percorsi formativi intrapresi a livello obbligatorio e post-obbligatorio, gli esiti positivi e negativi (soprattutto a comparazione con gli allievi italiani) nei vari tratti del percorso.
Dall’analisi statistica emerge che gli alunni con cittadinanza non italiana continuano a crescere di numero, anche se con aumenti più ridotti del passato: nell’a.s. 2012/2013 sono 786.630 (+4,1% rispetto all’anno precedente), corrispondente a un’incidenza sul totale degli iscritti dell’8,8% (era l’8,4% l’anno precedente).
L’incidenza più elevata si ha nella scuola dell’infanzia (9,8%) e scuola primaria (9,8%), mentre le scuole secondarie hanno un’incidenza del 9,6% (primo grado) e del 6,6% (secondo grado).
La componente femminile della popolazione scolastica di origine immigrata ha ormai raggiunto un’incidenza simile a quella della corrispettiva parte di origine italiana (48%). Nelle scuole superiori le studentesse di origine immigrata superano per incidenza quelle italiane (+1,2%), in particolare nel Nord-Est (50,4% contro 49,1%) e nel Nord-Ovest (50,2% contro 49,2%), con punte del 54,3% in Trentino Alto Adige e del 56,4% in Val d’Aosta.
Per quanto riguarda la provenienza, il 49,8% degli alunni è originario di un paese dell’Europa, il 24% dell’Africa, il 16,4% dell’Asia, il 9,1% dell’America e lo 0,05% dell’Oceania. Quanto alla nazionalità, gli alunni rumeni (148.602), albanesi (104.710) e marocchini (98.106) sono i più numerosi in tutto il territorio nazionale.
Le presenze sono maggiori nelle regioni del Nord e del Centro Italia.
Guardando al rendimento scolastico, si assiste ad un miglioramento complessivo delle performances degli alunni con cittadinanza non italiana, sebbene si sia ancora di fronte a livelli di “ritardo scolastico ancora significativi”. Ritardo che però quasi si annulla quando si tratta di alunni di origine straniera ma nati in Italia. Gli stranieri di seconda generazione riportano infatti punteggi nelle prove Invalsi più vicini alle medie degli italiani rispetto ai loro compagni con Cni. In alcune regioni, le differenze tra italiani e stranieri di seconda generazione tendono ad assottigliarsi, o addirittura a invertirsi: ad es. in Campania gli stranieri nati in Italia vanno meglio degli italiani fin dalla scuola primaria, sia nelle prove di italiano (+24 punti) che in quelle di matematica (+8 punti). Il recupero dello svantaggio in termini di punteggio Invalsi si ha nella prova di matematica di terza media, dove gli alunni Cni (nel loro complesso) riportano un punteggio identico a quello degli italiani.
Infine, il Rapporto 2012/2013 si occupa quest’anno per la prima volta di alunni stranieri con disabilità certificata (visiva, uditiva, psico-fisica). Negli ultimi cinque anni la loro presenza è praticamente raddoppiata: ora sono il 3,1% tra gli alunni con cittadinanza non italiana e il 10,8% tra gli alunni con disabilità. “Un dato – conclude il Miur nel Focus del 18 marzo 2014 – che rivela la capacità della scuola italiana di saper dare risposte e assistenza formativa a situazioni difficili”.

Esami di Stato 2013: per Alma Diploma valutazioni minime superano quelle massime

da Tecnica della Scuola

Esami di Stato 2013: per Alma Diploma valutazioni minime superano quelle massime
di Aldo Domenico Ficara
Esaminando i dati di AlmaDiploma possiamo osservare che le valutazioni pari a 60/100 sono l’otto per cento delle valutazioni complessive, mentre le valutazioni massime arrivano al 6%.
Il sistema AlmaDiploma è nato nel 2000 per iniziativa di alcuni Istituti della provincia di Firenze grazie soprattutto all’impegno e allo spirito di volontariato di chi vi ha contribuito. Negli anni successivi si è sviluppato anche al di fuori della Toscana e per l’anno scolastico 2012/2013 gli Istituti coinvolti nel Progetto sono risultati 385, 339 dei quali partecipano in quanto coinvolti attraverso specifici progetti promossi dall’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, dagli Uffici Scolastici Regionali per la Puglia, il Lazio, la Liguria, la Campania, la Sicilia, dalla Provincia di Ferrara, dalla Provincia e dall’Università di Sassari e da una rete di Istituti lombardi; gli altri 46 Istituti partecipano aderendo direttamente all’Associazione AlmaDiploma. Questo sistema si prefigge tre obiettivi principali:
1. Contribuire, mediante la documentazione raccolta, alla diffusione della cultura della valutazione nei sistemi formativi. 2. Contribuire all’orientamento dei giovani che, alla conclusione della scuola secondaria di II grado, stanno per compiere una scelta decisiva: iscriversi all’università, proseguire gli studi attraverso altre attività formative o cercare lavoro. 3. Favorire, per i giovani che non intendono proseguire gli studi dopo il diploma superiore, un positivo inserimento professionale.
Un risultato statistico importante pubblicato da AlmaDiploma riguarda i risultati dell’esame di stato del 2013 che riportiamo di seguito:
• 100 o 100 e lode 6% • 91-99 8% • 81- 90 19% • 71-80 28% • 61-70 30% • 60 8%
Esaminando questi dati possiamo osservare che le valutazioni minime, ovvero quelle pari a 60/100 sono l’otto per cento delle valutazioni complessive, mentre le valutazioni massime (100 o 100 e lode) arrivano al 6%. Quindi le valutazioni minime superano del 2% quelle massime che dovrebbero intercettare l’eccellenza nello studio.

Soldi per l’edilizia ma non per i prof

da Tecnica della Scuola

Soldi per l’edilizia ma non per i prof
di P.A.
La ministra dell’istruzione Stefania Giannini, nel corso di una intervista a Radio Capital, ha dato certezze per i cantieri, nessuna sull’adeguamento degli stipendi degli insegnanti all’Ue
“Come Miur abbiamo 1,2 miliardi di fondi già disponibili. Poi ci sono le risorse recuperate dal Patto di stabilità (8 mila Comuni con un progetto ciascuno) e dunque diecimila progetti cantierabili. La cifra destinabile nel primo periodo è quella indicata dal premier Renzi, 3,5 miliardi. I dieci miliardi di cui si è parlato è una cifra di respiro auspicabile. Quel che è certo è che il prossimo anno vogliamo che le scuole sulle quali si è intervenuti siano in sicurezza. L’unità di crisi istituita a Palazzo Chigi deciderà, ma se tutto va bene, in estate potremmo aprire i cantieri e in autunno avere le scuole pronte”. Così la ministra Giannini che ha però dato, contestualmente, poche certezze sul fronte dell’adeguamento degli stipendi degli insegnanti alla media europea. Per Giannini infatti esiste uno “spread con tutta l’Europa”, una forbice notevole fra i docenti d’Italia e il resto d’Europa, ma per il momento niente soldi: “Io credo che si possa e si debba ridurre questo gap non solo mettendo più risorse ma spendendole nel modo giusto, valorizzando il merito, l’autonomia degli istituti e cominciando a differenziare le funzioni tra insegnanti che fanno un lavoro di coordinamento, che si impegnano di più e quelli che si limitano alla normale didattica”.

Politica e sindacati solidali con i 4mila ‘quota 96’

da tuttoscuola.com

Politica e sindacati solidali con i 4mila ‘quota 96’

All’indomani dello stop della Ragioneria dello Stato al pensionamento dei 4mila lavoratori della scuola che non sono riusciti ad andare in pensione nonostante avessero i requisiti (maturati nell’anno scolastico, e non nell’anno solare), a causa del dell’assenza di coperture economiche certe, si moltiplicano le prese di posizione della politica e dei sindacati, tutte solidali con i 4mila lavoratori.

Il ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Stefania Giannini commenta: “Auspico che il Ministero dell’Economia consenta al Parlamento di trovare una soluzione che permetta a questi insegnanti di non restare nel guado e nell’incertezza“.

La deputata Elena Centemero, Responsabile Nazionale Scuola e Università di Forza Italia, dichiara: “La vicenda ‘Quota ’96’ si sta trasformando in un storia senza fine. Ci sono quasi quattromila insegnanti che stanno pagando la ‘sbadataggine’ della ministra Fornero e sono costretti a vedere spostato sempre più in avanti il momento della pensione. Lo stop della Ragioneria dello Stato sulle coperture è un’ulteriore doccia fredda che aggiunge frustrazione e aumenta l’urgenza del problema. Ora sta al governo Renzi: risolto l’errore sugli scatti, si ponga rimedio anche a questo. Nella speranza che sia l’ultimo atto con cui bisogna correggere gli sbagli dei governi passati e che poi si possa guardare avanti, alle esigenze presenti e future della nostra scuola”.

La Cisl  Scuola punta il dito contro la Ragioneria generale dello Stato la quale “sbarra ancora una volta la strada” al provvedimento cosiddetto ‘quota 96’ e chiede l’intervento del governo affinché “si faccia carico” di assicurare “il giusto diritto di 4.000 insegnanti a non vedersi negare la pensione”.

Mimmo Pantaleo, segretario generale della Flc-Cgil, scrive: “Ancora un’ingiustizia contro il personale della scuola! La mancata soluzione, a causa della assenza di copertura finanziaria, per 4 mila docenti della scuola che avevano maturato quota 96 e che non sono potuti andare in pensione per effetto della riforma Fornero è una ingiustizia“.

Francesco Boccia, presidente della Commissione Bilancio della Camera, commenta: “Sugli insegnanti di ‘Quota 96′ il Ministero dell’Economia sta commettendo un grosso errore. È gravissimo non capire che mandare in pensione tutti quegli insegnanti che, per un errore della riforma Fornero sono stati penalizzati nonostante avessero tutti i requisiti, vorrebbe dire spalancare le porte della scuola a 4000 giovani”.

La deputata Renata Polverini (FI), vice presidente della commissione Lavoro, afferma: “Ancora una volta la riforma  Fornero mostra tutti i suoi limiti e l’ingiustizia di cui è portatrice per migliaia di lavoratrici e di lavoratori, a partire da quelli della scuola oggetto della ‘quota 96’“.

In una nota Barbara Saltamartini, Nuovo Centrodestra, vice presidente della Commissione Bilancio e relatrice del provvedimento, promette: “Su ‘quota 96’ non possiamo più consentire perdite di tempo e parole. Occorre trovare definitivamente una soluzione al problema di quelle persone, provenienti dal comparto scuola, che – a causa di un errore della Legge Fornero che non ha tenuto conto delle specificità di questo comparto – oggi vedono non riconosciuto un diritto acquisto quale quello della pensione“.

Giannini: corretto un errore, guardare avanti

da tuttoscuola.com

Il ministro sugli scatti

Giannini: corretto un errore, guardare avanti

Il ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Stefania Giannini – si legge in un comunicto stampa del Miur – esprime “soddisfazione” per il sì della Camera dei Deputati al decreto legge di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola, il cosiddetto decreto scatti, che ora è definitivamente legge.

Con l’approvazione del decreto si è corretto il tiro rispetto ad un errore commesso in passato – spiega il ministro – che rischiava di pesare sulle tasche degli insegnanti. Ora dobbiamo lavorare sul futuro. L’ho detto in molte occasioni e non mancherò di ripeterlo durante tutto il mio mandato: bisogna davvero cambiare passo. Dobbiamo uscire dalle emergenze continue, progettare una scuola che ridia dignità agli insegnanti, ma che metta al centro soprattutto il diritto dei nostri giovani ad una formazione adeguata per affrontare il futuro”.

Figure, figurine e figuracce

Figure, figurine e figuracce fanno venire un “sistema”… nervoso

di Cosimo De Nitto

 

La lettura dell’articolo “Non solo insegnanti: le figure di sistema” – di Fiorella Farinelli sul numero 6/2013 suggerito dall’Ispettore Giancarlo Cerini al gruppo FB “Valutare la scuola” mi ha provocato un amarcord accompagnato da un disagio provocato dalla memoria storica dei processi in cui si è dibattuta la scuola in oltre un decennio, e si dibatte ancora, tra quello che poteva essere un bel sogno, un progetto (l’autonomia), e quello che è ora l’ancorché problematica e spesso triste realtà.

 

Ma che “sistema” è questo?

Definizione di sistema: “Il sistema, nel suo significato più generico, è un insieme di elementi o sottosistemi interconnessi tra di loro o con l’ambiente esterno tramite reciproche relazioni, ma che si comporta come un tutt’uno, secondo proprie regole generali” (Wikipedia).

Una qualche somiglianza tra questa definizione e la scuola reale? Difficile trovarla. Parlare di “sistema” riferendosi all’insieme delle istituzioni scolastiche equivale alla proposizione di un “dover essere” piuttosto che alla realtà di fatto, è piuttosto un fine o un traguardo da raggiungere.

Stando alla definizione ci si chiede: dove sta “l’interconnessione” tra gli “elementi”, i “sottosistemi” tra loro e con “l’ambiente esterno”? Dove sta il suo “comportarsi come un tutt’uno”? E le “regole generali”?

Secondo me bisogna che ci inventiamo un’altra definizione di “sistema” che vada bene solo per la scuola, oppure che si applichino le necessarie riforme per far diventare sistema la scuola che piuttosto si presenta sotto forma di galassia.

Il mondo variopinto, multiforme e multifunzionante della scuola, allo stato attuale, è attraversato da una fondamentale e macroscopica contraddizione tra un principio ed un processo di centralizzazione politica-burocratica-amministrativa-gestionale e un principio di “autonomia” svuotato di senso e soprattutto di poteri, strumenti, campi su cui essere esercitata. Da qui l’elemento caratterizzante della galassia scuola e il suo principio di (mal)funzionamento è piuttosto la schizofrenia (materia da psicologi e psichiatri piuttosto che per ingegneri e esperti in sistemi). Schizofreniche le “regole” (leggi, circolari, direttive, note interpretative, regolamenti ecc.), schizofrenici i rapporti tra scuola e territorio, schizofrenici la maggior parte degli insegnanti fra l’altro male invecchiati in un “non-sistema” di questo tipo che li obbliga in servizio ad un’età “innaturale” per coloro che svolgono questa professione.

 

Figure, figurine, figuracce

Allora, se questo è, se non si costruisce dapprima il sistema, che senso hanno le “figure” di un non-sistema? Rischiano di divenire delle figurine, o peggio, delle figuracce. Solo collaboratori subordinati del dirigente-monocrate che ne dispone a suo insindacabile giudizio, talvolta arbitrio.

Il dibattito sulle figure di sistema è ormai datato, frutto di una stagione ormai superata. Risale agli anni intorno al 1997, quando era forte la spinta propulsiva dell’autonomia e quando si immaginava una scuola autonoma almeno dal punto di vista organizzativo, amministrativo e didattico. Risale a

quando il collegio dei docenti aveva il potere di fare le scelte del progetto educativo e didattico ed eleggere le proprie “figure di sistema”, le funzioni obiettivo in seguito strumentali. Risale a quando l’autonomia era una visione della scuola alternativa a quella verticistica e centralistica tradizionale. Poi questa spinta si è esaurita negli anni col prevalere di tendenze politiche e culturali (ideologiche) diverse, contrastanti e opposte alla cultura dell’autonomia, tendenze centralistiche e burocratiche che hanno progressivamente svuotato di senso, e dei già  pochi residui poteri che aveva, l’autonomia al momento in cui è stata introdotta nell’ordinamento con la legge Bassanini n. 59 del 1997, alla quale ha fatto seguito il Regolamento del 30 ottobre 1998.

 

Quale autonomia?

Quali poteri autonomi ha ora il collegio dei docenti?  Ormai anche le funzioni strumentali sono nominate dai dirigenti scolastici, ormai non ha più potere di decidere nulla sulla sperimentazione metodologico-didattica vietata dalla Gelmini. Ha solo quasi esclusivamente poteri di ratifica in

merito a dettagli di minuta amministrazione e organizzazione. Dico minuta perché, per esempio, col registro elettronico il collegio, i docenti non hanno nemmeno più il potere di scegliere le forme di certificazione degli atti, così pure una sempre maggiore parte di atti amministrativi è assorbita da sistemi centralizzati che richiedono solo azioni esecutive in periferia. Autonomia zero. Alle scuole resta quasi esclusivamente il potere di decidere il calendario delle riunioni e delle ricorrenze, qualche festa e manifestazione e poche altre cose di natura amministrativa e organizzativa. Più che di autonomia delle scuole sarebbe corretto parlare di autonomia dei dirigenti scolastici.

La didattica, almeno quella, che dovrebbe essere il principio costituzionale dell’autonomia scolastica e della libertà d’insegnamento, è stata pesantemente e progressivamente svuotata di senso, condizionata, controllata e centralizzata attraverso l’INVALSI.

Il principio dell’autonomia scolastica è rimasto scritto sulla carta, come tanta parte dei principi che hanno carattere costituzionale fondante.


Ma non finisce qui

In questi ultimi anni sono venute avanti nuove correnti di pensiero che si sono espresse per forme più radicali di autonomia. Mentre  gli autonomisti di vecchia data hanno sempre pensato ad un “sistema” che si componesse di autonomie regolate e coordinate dal governo centrale che riservava per sé i compiti della strutturazione degli ordini, indirizzi e ordinamenti, programmi e orientamenti, gestione e governo dei principali flussi di risorse a cominciare dall’assunzione del personale ecc., questi ultimi orientamenti hanno disegnato le scuole come tante aziende autonome sul  modello privato, un insieme di monadi istituzionali, con poteri di assoluta autonomia, anche di assumere direttamente il “personale”, di decidere e dettare regole di funzionamento, principi e progetti formativi in competizione con le altre scuole nel grande “mercato” della formazione. La formazione anziché diritto di tutti e servizio pubblico è ridotta a merce liberamente offerta da enti il cui statuto ormai è divenuto di ordine privatistico. Questi ultimi orientamenti sono stati sostenuti e incoraggiati dai governi di centrodestra, dal ministero Moratti, a quello Gelmini che hanno avuto come punta di diamante Valentina Aprea, Comunione e Liberazione, Fondazione Agnelli, Treelle ecc. Ma hanno avuto continuità anche con ministri di centrosinistra e PD in particolare, Carrozza, o di area, comunque proposti e sostenuti dal PD, come Profumo. La continuità tra il ministero Profumo e il ministero Carrozza si è impersonata nella figura di Marco Rossi Doria (PD), come la continuità tra il ministero Carrozza e il ministero Giannini è impersonata nella figura di Gabriele Toccafondi (PDL-NCD). Entrambi, Rossi Doria e Toccafondi, sottosegretari.

 

Che fare?

Bisogna radicalmente cambiare governo e indirizzi di governo. Bisogna disambiguare il concetto di autonomia sotto il quale ormai ci hanno messo tutto e il contrario di tutto. Le “figure di sistema” in un non-sistema non hanno senso e non risolvono, semmai aggravano, i problemi della scuola; comunque aggravano le contraddizioni tra poteri da attribuire ai docenti e dirigente monocratico, col trionfo di un centralismo burocratico teso tra la spinta di un’aziendalizzazione e privatizzazione estrema delle singole unità scolastiche e il bisogno di una scuola democratica, pubblica, statale secondo Costituzione. La scuola non è un qualsiasi ente burocratico periferico dello Stato e non è un’isola infelice che scimmiotta l’azienda.

Cosa è la scuola dobbiamo ritornare a scoprirlo tutti insieme leggendo la lettera e lo spirito della Costituzione.

La leadership e il sistema scolastico

La leadership e il sistema scolastico

di Stefano Stefanel

 

L’idea che i sistemi educativi possano aver bisogno di leadership è piuttosto recente ed è un’idea che in Italia non è stata ostacolata solo finché non è apparsa realistica. Tant’è che il termine leadership viene correttamente annacquato, quando si parla nell’ambito del sistema scolastico d’istruzione italiano, con termini come “situata”, “collegiale”, “diffusa”, ecc. La scuola italiana non ha mai voluto prendere in considerazione idee di progressione di carriera, differenziazione stipendiale in base al merito, assunzione del personale solo tramite concorsi ordinari o percorsi abilitanti (l’idea delle SSISS) e questo perché il solo pensiero di una gerarchizzazione dei docenti può portare a scardinare quell’egualitarismo non valutato che piace al mondo sindacale nazionale. Tutto questo si sta ripetendo con la dirigenza scolastica con progetti di valutazione che non diventano mai sistematici e si fermano ad una sperimentazione che dura ormai da quasi quindici anni (“e punta all’eternità”, come cantava Arisa qualche anno fa).

Credo che anche in questo caso un’analisi attenta possa far comprendere come il problema sia più profondo di quanto sembra a prima vista e l’idea stessa che un dirigente possa anche essere leader (magari educativo) non piace molto al personale della scuola. La divaricazione netta tra quelli che sono gli obiettivi del sistema nazionale di istruzione (spesso piuttosto criptici, ma almeno come macro indirizzi abbastanza chiari) e quelli che sono gli obiettivi fortemente conservativi della classe insegnante producono leadership educative dirigenziali sempre tendenti verso quel quadro europeo che alla scuola italiana piace solo a parole. Il quadro europeo piace solo a parole perché poggia su alcuni elementi cardine che sono estranei al sistema dell’istruzione italiano (competenze digitali, spirito di iniziativa e imprenditorialità, competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; imparare a imparare) e su altri concetti che ostacolano il ripetersi dell’identico del sistema scolastico e culturale italiano (certificazione delle competenze, unità di apprendimento, curricolarità). Per non parlare poi dei Dsa e dei Bes, spesso vissuti come extraterrestri planati sull’egualitarismo piatto che tanto piace al corpo docente portato a ripetere e non ad innovare. Il dirigente scolastico che vuole tentare di esercitare una leadership educativa in realtà deve andare su queste “parole chiave europee” e attivarle su terreni molto invasivi di innovazione. Per questo la leadership dirigenziale deve essere innovativa e si scontra per sua stessa natura con il conservatorismo delle scuole.

Questo conservatorismo non è solo dei docenti, ma lo è anche delle scuole laddove per scuola si intenda un’organizzazione che racchiude in sé un rapporto molto stretto tra docenti, genitori, comuni, associazioni ed enti del territorio. Le scuole vedono ogni innovazione come una critica a quel passato di cui sono tenaci difensori e dunque se l’innovazione rimane un nome lontano viene vista come traguardo possibile, se invece la si trova di fronte viene ostacolata prefigurando resistenze delle altre categorie (i comuni dicono che non vogliono cambiare i docenti, i docenti dicono che i genitori vogliono contenuti e non competenze, ecc.). Tutto questo si ingigantisce nel secondo ciclo dell’istruzione dove un’assurda perdita di tempo e di soldi come l’esame di stato conclusivo viene da tutti a parole criticato, ma poi costituisce il punto di riferimento della stragrande maggioranza dei docenti e dei dirigenti. Non c’è nulla di più oscurantista, obsoleto e inutile di quell’esame di stato fatto in quel modo. Quell’esame è però l’argine migliore contro ogni idea di leadership.

 

BILL DE BLASIO E MARIO CUOMO E LE CHARTER SCHOOL

 

Il problema della difficoltà per la leadership ad essere riconosciuta e accettata come tale a scuola ha radici nella storia italiana e nella diffidenza dell’Italia per tutto ciò che non è autoreferenziale, al punto da non allarmarsi più di tanto per la posizione del sistema scolastico nazionale nell’area Ocse e per i risultati dell’Invalsi che mostrano un’Italia divisa, in nome dell’unità del sistema. Il conservatorismo italiano è così forte che si arriva a negare autorevolezza all’Ocse e all’Invalsi pur di difendere una situazione che nel suo complesso è catastrofica, ma in cui nessuno vuole essere chiamato a rispondere di quella catastrofe.

Interessante è dunque vedere in che modo il concetto di leadership è evoluto altrove. Ritengo che il fenomeno, circoscritto ma molto significativo, delle Charter School possa aiutare a capire la profondità del problema. Ho avuto modo di conoscere l’esistenza delle Charter School attraverso Norberto Bottani. Ritengo che non siano un esempio generalizzabile perché legate strettamente al concetto di leadership. Senza leadership non si può fare una Charter School, ma non si possono fare i concorsi ordinari o le graduatorie a pettine di leadership. Ho dunque potuto analizzare il fenomeno da distanza attraverso la lettura delle rendicontazioni pubbliche di alcune di esse. Le Charter School si allontanano dall’idea stessa di sistema nazionale d’istruzione, perché costituiscono una sorta di scuola a progetto. La Charter School nasce su un progetto che riceve finanziamenti, obiettivi e tempi di attuazione: se fallisce viene chiusa, sennò può continuare. In questo caso il Principal della Charter School non sottostà a Contratti collettivi di lavoro, a Programmi nazionali, a imposizioni esterne: gestisce contratti, compensi, assunzioni, licenziamenti, gestione, curricoli scolastici, ecc. in forma totalmente autonoma rispondendo ai suoi finanziatori.

Due esempi di Charter School di qualche tempo fa mi hanno molto incuriosito: entrambe dell’area newyorkese periferica (una nel Bronx e una nel Queens), entrambe hanno raggiunto gli obiettivi quinquennali, entrambe hanno radicalmente cambiato mission nel prosieguo dell’attività scolastica. La prima era una scuola elementare che aveva come obiettivo l’alfabetizzazione degli afroamericani adulti. Questo comportava che i genitori che portavano i bambini a scuola dovevano sottoporsi e test ed eventualmente ad un programma di alfabetizzazione obbligatorio. La scuola al mattino lavorava con i bambini, la sera con  gli adulti, ma l’obiettivo per cui era finanziata era l’alfabetizzazione degli adulti. Terminato il quinquennio e raggiunto l’obiettivo la scuola ha cambiato obiettivi ed ha puntato sul miglioramento della preparazione dei sui alunni sia in termini assoluti (standard nazionali) sia in termini di benchmark, valore aggiunto. Nel quartiere di riferimento l’analfabetismo era praticamente scomparso. La seconda scuola invece aveva come obiettivo il plurilinguismo inglese-ispanico dei propri studenti (una sorta di istituto comprensivo), vista la fortissima presenza portoricana nel quartiere. Dopo i cinque anni e il raggiungimento dell’obiettivo il target si è spostato verso la produzione di studenti bilingui in grado di andare al college e laurearsi sia in lingua inglese sia in lingua spagnola.

Entrambe le esperienze indicano una forte carica progettuale del Principal, un progetto ben strutturato e facilmente valutabile, obiettivi da raggiungere chiari e la necessità di curricoli legati agli obiettivi da raggiungere. I due Principal hanno dovuto creare staff amministrativi, team di valutazione d’istituto, team docenti esperti per presidiare didattica e curricoli anche con azioni di tutoraggio e di supporto ai docenti più giovani e inesperti. Questo ha richiesto una leadership riconosciuta non solo da parte di coloro che il Principal aveva assunto, ma anche da parte dei genitori che hanno affidato i loro figli non a una generica scuola, ma proprio ad un progetto.

E’ di questi giorni un interessante sconto newyorkese tra il Sindaco Bill De Blasio e il Governatore dello Stato Mario Cuomo. Il primo sostiene un progetto per estendere la scuola statale ai bambini di 4 e 5 anni, anticipando l’ingresso alle elementari comunali. Il secondo invece  cerca di generalizzare il più possibile nello Stato le Charter School. Lo scontro è tutto dentro il Partito Democratico e indica le linee di tendenza pedagogiche in atto: in discussione non è il capitale pubblico per la scuola (sia il Comune sia lo Stato sono i finanziatori delle scuole in discussione), ma la loro gestione. Statale e sindacalizzata quella che vuole De Blasio, del tutti privatistica quella che vuole Cuomo. In questo momento sembra che l’opinione pubblica sia più favorevole al modello proposto da Cuomo. Riferisce Massimo Gaggi (Corriere della sera del 7 maggio 2014): “De Blasio incassa la sconfitta immediata convinto che nel lungo periodo la spunterà lui: le eccessive sperequazioni nella distribuzione del reddito potranno essere corrette solo con più istruzione nelle famiglie povere e più tasse sui ricchi. Ma a New York un Fisco troppo pesante comincia a soffocare l’economia, mentre è frequente sentire genitori, anche quelli che votano democratico, riflettere: “Se vuoi sentire un professore di una scuola pubblica ti dirà ‘certo, venga in  istituto e ne parliamo’. Se cerchi un docente di una charter ti risponderà: ‘chiami in qualunque momento’”. I sistemi scolastici di matrice anglosassone (America inclusa) hanno sempre garantito autonomia e rendicontazione. Pere questo le scuole stanno nel dibattito, ma sono anche istituzioni in cui il finanziamento pubblico e quello privato sono poli paritari sia del sistema statale sia di quello privato.

 

CHI HA PAURA DI DON MILANI

        La Scuola di Barbiana, Don Lorenzo Milani, La lettera a una professoressa sono diventati negli anni icone della scuola statale italiana. Credo però che un buon esercizio sarebbe chiamare le cose con il loro nome: se a don Milani lo Stato avesse dato dei soldi e lui con quei soldi avesse fatto Barbiana il concetto di Charter School sarebbe perfetto. Lui l’ha fatta con capitali vari, anche di derivazione statale, ma con un impianto antistatalista (altrimenti a che professoressa parlava?). Sia nella Scuola di Barbiana sia nelle Charter School i docenti non vengono presi dalle graduatorie permanenti. A Barbiana si lavorava per un obiettivo preciso: l’inclusione. Ma la leadership era forte e indiscutibile. La Scuola di Barbiana non era statale, non era paritaria, forse non era neppure pubblica. In quella scuola i Contratto collettivo nazionale di lavoro non valeva, la chiamata dei docenti era diretta, il curricolo era autoprodotto e tutto l’impianto stava nell’ambito privatistico-cattolico e non in quello pubblicistico-statale.

La Scuola di Barbiana mon  era una Charter School ante litteram. Ma era una scuola che aveva poco a che fare col sistema nazionale dell’istruzione e molto a che fare invece con la scuola come soggetto emancipante che permette di ottenere obiettivi se liberata da obblighi, compiti, mansioni rigide e insegnamenti obbligatori.

L’autonomia scolastica per essere tale deve potersi dare obiettivi misurabili e deve poterli misurare pubblicamente. Si conosce la poca propensione italiana a farsi valutare, ma un’autonomia senza valutazione è un’autonomia che non va lontano (e infatti non stiamo andando lontano). A questo punto però torna prepotente l’idea di leadership, come elemento caratterizzante di percorsi complessi. Come quelli intrapresi dalle Charter School, da un’anticipo a 4 anni per decisione comunale e non ministeriale, dalla scuola di don Milani a Barbiana.

La metafora della linea e della rete: percorsi di scrittura cooperativa on-line

La metafora della linea e della rete: percorsi di scrittura cooperativa on-line

 

Premessa

Il numero degli internauti ammonta a circa un terzo della popolazione mondiale. Il modo di utilizzare internet si è rapidamente evoluto negli anni e gli utenti sono passati  dal ruolo di semplici fruitori di contenuti a quello di lettori-autori.

Tra le innumerevoli sfide che la globalizzazione pone sul tavolo c’è anche quella di sviluppare nuove modalità di pensiero in grado di interagire criticamente e cooperativamente con le molteplici possibilità offerte dalla Rete. Appare utile, quindi, indagare le competenze che la miscela “cooperazione-applicazioni web” è in grado di mobilitare per la costruzione di testi e documenti anche e, soprattutto, per dedurne le possibili ricadute o impieghi nella scuola.

 

La nostra proposta.

Alla luce di tale premessa e considerando le esperienze condotte in ambiente virtuale, è nostro intento avviare un percorso di ricerca per verificare come l’utilizzo consapevole degli strumenti offerti dalla rete possa contribuire a sviluppare buone pratiche professionali e didattiche. L’ambiente di abbrivio è una web community di FacebooK:  una scelta non casuale, finalizzata – in prima battuta – ad esplorare la fattibilità di un lavoro cooperativo all’interno di un social e – in prospettiva – a guidare gli studenti verso un utilizzo consapevole degli ambienti virtuali anche ai fini dell’apprendimento.

La nostra proposta di ricerca partecipata[1] si concretizza nella sperimentazione di un protocollo per la scrittura cooperativa nel web (Vademecum per la scrittura cooperativa on line), avvalendosi delle nuove tecnologie e, in particolare, dell’applicazione Drive di Google.  L’obiettivo finale è verificare la possibilità di importare la prassi della scrittura cooperativa on line nelle “normali” attività didattiche affinché la produzione scritta, realizzata in modalità cooperativa, possa riconfigurare gli ambienti di apprendimento e contribuire allo sviluppo dello spirito di condivisione.

Al fine di dare piena cittadinanza alla nostra proposta, di seguito presentiamo:

– La scrittura cooperativa in ambienti diversi;

– L’applicazione Google Drive: istruzioni per l’uso;

– Vademecum scrittura cooperativa on line;

– Esempi operativi (intervista, articolo barbiana, articolo bes, questionario);

– Scheda progettuale di massima.

 

La scrittura cooperativa in ambienti diversi.

All’interno del Gruppo Fb “chiamalascuola”, da parte di alcuni internauti affezionati alla sperimentazione cooperativa, novelli amanuensi telematici, è nato un laboratorio di scrittura collaborativa con l’utilizzo dell’applicazione Google Drive[2]. Gradualmente, ci siamo resi conto delle enormi potenzialità che possono emergere assemblando la tecnica della scrittura cooperativa, la frequentazione di social network e l’utilizzo di semplici applicazioni free. Siamo convinti, infatti, che tale “assemblaggio” possa sfociare  in un particolare percorso operativo che parta e si sviluppi in rete, percorrendo  strade che vanno oltre lo scrivere “tradizionale” anche al fine di favorire l’incontro tra ambienti virtuali, contesti reali e differenti tipologie di autori.

Senza avere la presunzione di inquadrare la nostra visione della scrittura cooperativa on line in un rigido contenitore metodologico, proviamo ad inquadrare il discorso in un percorso operativo condiviso, ancora in gran parte inesplorato.

Sulla scia dell’auspicio testé enunciato, siamo orientati a recuperare alcuni aspetti della straordinaria intuizione di don Milani rispetto alla scrittura collettiva (a tal fine vedi articolo “l’Eredità di Barbiana”[3]) e  la possibilità offerta dagli strumenti e dagli ambienti presenti in rete per co-creare conoscenza. In questo modo e allo stesso tempo, a nostro avviso, la rete può diventare luogo di produzione e fruizione che richiama maggiormente l’interesse dei giovani perchè utilizza strumenti più vicini al loro mondo, presenta una maggiore fluidità delle informazioni, consente di trattare lo stesso tipo di informazione in modi differenti e l’aumento delle interconnessioni può essere di stimolo a discriminare in maniera più consapevole l’enorme mole di dati che la stessa rete ci rimanda senza filtri e controlli.

 

L’APPLICAZIONE GOOGLE DRIVE: indicazioni per l’uso.

 

Tabella n. 1: Google Drive.

INSTALLAZIONE

DI GOOGLE DRIVE

1. Vai ahttp://drive.google.com

2. Fai clic su Collega Drive al tuo desktop sotto l’elenco delle visualizzazioni di Drive nel lato sinistro dello schermo.

3. Fai clic su Scarica Google Drive per il tuo PC.

4. Apri googledrivesync.exe per installare e avviare automaticamente Google Drive sul tuo PC (potresti visualizzare un avviso che ti segnala che Google Drive è un’applicazione scaricata da Internet. Fai clic sul pulsante Apri).

5. Inserisci il nome utente del tuo account Google e la password nella finestra che viene visualizzata. In questo modo l’account viene associato a Google Drive per il tuo PC.

6. Completa le istruzioni del pacchetto di installazione.

7. Avvia Google Drive per il PC dal menù Start. Trascina file e cartelle nella tua cartella Google Drive per iniziare la sincronizzazione degli elementi in I miei file (parte di Google Drive sul Web).

CREARE UN FILE

 

Clikkando su “crea”, si apre una tendina con le varie opzioni, tra le quali scegliere quella funzionale al lavoro che si intende realizzare.
CONDIVIDERE UN FILE

 

1.  Vai sudrive.google.com.

2.  Seleziona la casella accanto al file o alla cartella da condividere.

3.  Fai clic sull’icona Condividi .

4. Scegli un’opzione di visibilità: “Privato”, “Chiunque abbia il link” o  “Pubblico sul Web”.

5. Digita gli indirizzi email delle persone con cui desideri condividere nella casella di testo sotto “Aggiungi persone”. Puoi aggiungere una singola persona o una mailing list. Accanto a ciascun collaboratore, scegli dal menù a discesa il livello di accesso: “Può visualizzare”, “Può commentare” o “Può modificare”. Fai clic su Condividi e salva.

Se condividi con una mailing list, attiva la funzione notifica via email, i partecipanti accederanno cliccano sul link pervenuto tramite notifica.

INVIARE IL LINK

DEL FILE

1.   Se hai impostato un file o una cartella su “Chiunque abbia il link” o “Pubblico”, puoi inviare il link a un’altra persona, che sarà in grado di accedervi.

2.   Vai sudrive.google.com.

3.   Seleziona la casella accanto al file o alla cartella da condividere.

4.   Fai clic sull’icona Condividi .

5.   Copia il link indicato in alto nelle impostazioni di condivisione.

6.   Invia il link a un’altra persona o mailing list in un’email o una chat.

 

 

Vademecum scrittura cooperativa on line

La scrittura cooperativa on line consente l’elaborazione di testi e documenti da parte di più estensori-autori, utilizzando ambienti virtuali e applicazioni gratuite. E’ un modello di lavoro, nato in un contenitore delocalizzato e fluido (web community di docenti e dirigenti), che consente di passare dalla scrittura alfabetica a quella digitale abbattendo i confini spazio-temporali ed ampliando le potenzialità con le possibili e molteplici collaborazioni.

Naturalmente, cambiando l’ambiente  di riferimento, si possono  immaginare sviluppi applicativi in contesti reali e con differenti co-autori e si può passare dalla scrittura professionale ad applicazioni didattiche che maggiormente richiamano l’attenzione, la motivazione e la partecipazione degli alunni.

Nella scrittura cooperativa on line, soprattutto per quanto concerne le possibili applicazioni in campo didattico, occorre necessariamente far riferimento:

– ad alcuni principi teorici che si collegano ad una visione costruttivista della conoscenza, al concetto di intelligenza collettiva e alla metodologia della didattica laboratoriale e narrativa;

– a specifici orientamenti metodologici che presuppongono, anche in ambito virtuale, l’utilizzo del brainstorming, della problematizzazione e del focus group.

 

Presupposti

 

Prima di avviare una stesura testuale in modalità cooperativa on-line:

1 – i partecipanti devono sentirsi liberi di esprimere i propri pensieri. E’ importante la presenza di un buon clima e il reciproco rispetto per favorire, compartecipando, il raggiungimento dell’obiettivo. I partecipanti possono non conoscersi de visu e, paradossalmente, la presenza di “legami deboli” – tipici della frequentazione dei social network o delle web community – abbassa la soglia di “vigilanza” o di conflitti latenti.

2 – occorre condividere un modus operandi che tenga conto dei diversi punti di vista. A tal proposito, può essere utile la teoria dei “sei cappelli per pensare” di Edward De Bono[4]. L’esercizio dell’alternanza dei punti di vista che corrispondono, grosso modo, a sei modi di pensare (ottimista, emotivo, critico, creativo, indagatore, metacognitivo) scarica potenziali conflitti, mette in ordine gli interventi e coordina gli approcci e le scelte, proiettando sulla strategia – i sei cappelli – la responsabilità di prendere decisioni.

3 – vanno comunicati, fin da subito, i ruoli dei partecipanti e l’utilizzo che si prevede si possa fare del risultato finale (pubblicazione, condivisione, uso personale, dimenticatoio, ecc.).

4 – l’obiettivo operativo non è produrre un testo (questionario, manuale, articolo, ecc.) che sia la somma del maggior numero di partecipanti, bensì un elaborato che sia la sintesi, un condensato del lavoro cooperativo. I punti di vista e i contributi dei singoli devono amalgamarsi  in un “prodotto” unico. E’ la condicio sine qua non per la buona riuscita del lavoro. Solo se  le valenze individuali di ciascun operatore saranno sfociate nella dimensione cooperativa potrà dirsi raggiunto il fine preposto.

5 – il “prodotto” sarà di tutti coloro che avranno a vario titolo contribuito e che si riconosceranno nei contenuti e nei valori espressi.

6 – In tutte le fasi, i partecipanti – anche coloro che si saranno inseriti a testo avviato – potranno entrare nell’ambiente di lavoro, comunicare tramite la chat, fare commenti ed osservazioni, proporre variazioni, aggiungere il proprio nome agli autori.

 

Fase preparatoria

Tema

L’individuazione di un tema di interesse comune e la condivisione di riflessioni ed opinioni sono il punto di partenza. In questo caso, non vi sono ruoli a cui attenersi ma ciascuno, nella genuina e personale convinzione, sa cosa scegliere e perché. Va da sé che il proponente o i proponenti costituiranno, fin da subito, il nucleo di coordinamento.

Istruttoria

Il reperimento di informazioni (link, documenti, video) e la verifica dell’accuratezza dei dati riportati e della loro attendibilità è ciò che si deve, fin da subito, mettere in cantiere per fornire le conoscenze minime necessarie a chiunque voglia dare un contributo (azione a cura del nucleo di coordinamento).

Discussioni

Se si fa parte di un gruppo Facebook che si interessa dei temi oggetto del lavoro cooperativo, può essere utile avviare una discussione con un post sulla tematica individuata. I commenti e i feedback possono fornire una base di partenza anche per pubblicizzare e invitare alla partecipazione. Si possono proporre discussioni (eventi a tema) con esperti (vedi eventi di chiamalascuola) e reperire ulteriori materiali.

Creazione della pagina di lavoro

Al termine della fase preliminare – più sarà ricca di spunti e maggiori saranno le possibilità di scelta durante la stesura del testo – si crea una pagina di lavoro su Google Drive (vedi istruzioni per creare una pagina su Drive).

Per evitare sovrapposizioni o perdite di materiale si può predisporre una tabella a due colonne. Nella colonna di sinistra verrà indicata una scaletta di massima degli argomenti che si intendono trattare, mentre in quella di destra i partecipanti apporranno le relative argomentazioni che, successivamente, verranno sottoposte ad opportuna  selezione e rielaborazione.

 

Tabella n. 2: esempio di pagina di lavoro su Google Drive per l’intervista all’ex allievo di Barbiana

Nuclei tematici di approfondimento Spazio per i commenti dei partecipanti
L’arrivo a Barbiana  
L’organizzazione della giornata  
La didattica di Don Milani  

 

 

Fasi della scrittura cooperativa on line

 

Prima fase (fase dell’abbondanza).

All’inizio è importante che ci sia accettazione ed elasticità, da parte dei partecipanti, nei confronti di tutto ciò che viene inserito. E’ la parte del “pensiero libero”, del brain storming e del focus group di avvio. Tale fase ha in media un periodo abbastanza breve, orientativamente da qualche giorno a una settimana, e serve a mettere “sul tavolo” tutto ciò che si ritiene sia utile a raggiungere l’obiettivo prefissato per far sì che coloro che cooperano, prendano confidenza con le modalità, i tempi e  le idee dei partecipanti.

Va precisato che il “mezzo” tecnologico per la  scrittura on line ha caratteristiche che richiedono adattamento e strategie cooperative ancora poco sperimentate e, pertanto, non appare improduttivo definire:

1) l’organizzazione di un nucleo di coordinamento (come già segnalato) prevedendo da uno a tre componenti, tra i quali, preferibilmente,  un esperto/conoscitore delle tecniche di lavoro cooperativo (in alternativa, si impara strada facendo);

2) i  ruoli dei partecipanti con specifici compiti: creazione file su Google Drive (o su applicazioni simili), controllo del clima di lavoro, aiuto in caso di difficoltà tecniche (come utilizzare la chat per comunicare tra chi sta scrivendo; come inserire tabelle; link; ecc.), inserimento libero di frasi, citazioni, frasi celebri, ecc.

 

Seconda fase (fase delle scelte).

Dopo la fase “dell’abbondanza” è necessario procedere con le prime scelte. Occorre, pertanto,  cominciare ad individuare una linea guida, anche grazie al focus group, per  rivedere i contenuti segnalati e proposti, per riformulare, investire, potenziare ed arricchire  ciò che, man mano, pare prendere una forma più definita. In questa fase è messa alla prova la capacità di decision making; pur avendo, potenzialmente, dei  margini di cambiamento per raggiungere l’obiettivo prefissato, le scelte limiteranno i margini di lavoro e metteranno alla prova la tenuta del lavoro cooperativo. Operativamente, appare utile evidenziare le parti rilevanti – segnalate dai partecipanti stessi – ed inserirle in una terza colonna a destra.

Ruoli: qui entrano in campo i selezionatori e i sintetizzatori, non più di due o tre.

Coloro che assumono il ruolo di selezionatori e sintetizzatori hanno un compito molto delicato poiché possono nascere conflitti o piccole rivendicazioni nel momento in cui cominciano ad operare una prime selezione dei contenuti. Per ovviare a ciò, si possono suddividere i vari contributi invitando a spuntare quelli che si ritengono maggiormente efficaci (la non conoscenza dell’autore dei singoli contributi facilita il compito). Le argomentazioni che acquisiranno maggiori spunte – anche tramite la lettura di esterni che possono fungere da “valutatori” – avranno titolo ad essere tenuti in considerazione.

Se specificato al’inizio, questo ruolo può essere assunto anche dal nucleo di coordinamento che provvederà, al termine della fase, alla creazione di uno spazio apposito, con un nuovo file su Google Drive.

Tempi: due-tre giorni.

 

Tabella n. 3: esempio di pagina di lavoro su Google Drive per la stesura dell’articolo “Formarsi sui BES”

Nuclei tematici di approfondimento Commenti dei partecipanti Selezione commenti rilevanti
Aspetti positivi e aspetti negativi Su questo fronte direi che, dopo un anno, le circolari/note/direttive, che io ritengo un incidente, sono state trasformate in un’occasione da parte di tutti coloro che non si sono inchinati, ma hanno cominciato a confrontarsi e a cercare di capire.

Si sono sviluppate tante comunità web e questo è un bene.

Ma ora è necessario ascoltare Howard Gardner

Sono stati evidenziati aspetti positivi, ma anche criticità.

Se è vero, infatti, che i provvedimenti che si sono susseguiti a vari livelli (Miur, UU.SS.RR.) hanno costituito occasione di confronto e di sviluppo di comunità web, favorendo lo scambio di opinioni, è anche vero che occorre ora giungere ad una sintesi; altrimenti, si legge, il rischio è di essere “travolti dalla mole delle informazioni” senza essere in grado di “compiere scelte sensate”.

I bisogni delle scuole: formazione e autoformazione Comprendere come riconoscere un funzionamento problematico distinguendo un bisogno normale da uno speciale.

Capire come intervenire e saper rispondere al soddisfacimento dei bisogni di tutti gli studenti.

Formarsi sulla didattica inclusiva

 

 

 

Terza fase (fase della selezione e del trasbordo).

Lettura e rilettura consentono di riflettere sul testo e sulla prima selezione. Qui è necessario elaborare una prima bozza che va posizionata in un nuovo file (sempre su Google Drive o applicazioni simili). In questa fase, il lavoro non ha un tempo ben definito e può prolungarsi con revisioni, rivisitazioni e reimpostazioni parziali, dove ogni parola è sottoposta ad attenta scansione. Nel rispetto dell’impianto complessivo, si ricerca la stesura più efficace del testo.

Tempi: indefiniti.

Ruoli: aggiustatori, “limatori”, correttori del testo, rilettori, esperti di regole sintattiche e grammaticali. Tali ruoli possono essere assegnati in corso d’opera.

 

Quarta fase (fase della messa a punto).

La messa a punto del testo definitivo con “lettori”  non  partecipanti alla fase di stesura rappresenta un momento importantissimo in quanto consente di “testare” il prodotto e raccogliere le riflessioni/impressioni esterne prima della “blindatura” finale. Se si è inseriti in un gruppo fb, generalmente, si pubblica un post che è buona norma offrire a lettori esterni perché se ne testi l’efficacia e l’impatto “a caldo”. In caso di suggerimenti o pareri discordanti, può essere utile ripartire dalla terza fase. Sarebbe comunque buona cosa non aspettarsi l’apprezzamento universale ed accontentarsi di un buon margine di pareri positivi. Qui è rimessa alla prova la capacità di decision making soprattutto se si tratta di operare ulteriori scelte derivanti dalle osservazioni dei lettori non partecipanti.

Tempi: uno o due giorni.

Ruoli: lettori esterni.

 

Quinta fase (fase della disseminazione).

La fase conclusiva del percorso di scrittura cooperativa on line consiste nella pubblicazione e/o disseminazione del testo definitivo in formato non modificabile; a partire dall’ambiente di diffusione prescelto, si può sottoporre il contenuto realizzato ad un nuovo processo di analisi, attraverso la collaborazione dei lettori non partecipanti, per procedere ad un ulteriore raccolta dei commenti e all’avvio di una riflessione collettiva anche, eventualmente, per procedere alla compilazione di un report informativo/valutativo sull’esperienza proposta a cura dei coordinatori o per avviare una nuova attività di scrittura cooperativa.

 

Esempi operativi

 

1. L’articolo “Formarsi sui BES”

Alcuni post nel gruppo chiamalascuola hanno sollecitato, in più momenti, la necessità di mettere in luce la formazione dei docenti a proposito dei bisogni educativi speciali (scelta del tema). A tal proposito, abbiamo proposto un questionario (creato e compilato on-line, sempre utilizzando le applicazioni di Google Drive) che è stato esposto dal 20 novembre 2013 al 5 gennaio 2014[5]. Successivamente, i risultati del questionario hanno prestato il destro per approfondimenti e discussioni, corroborati dal reperimento di documenti e link (fase istruttoria e discussione). Quindi si è proceduto alla creazione di un file dedicato alla scrittura cooperativa (creazione della pagina di lavoro).

2. Il questionario sulla valutazione degli apprendimenti

Anche dalla lettura di un articolo può nascere l’input per un lavoro cooperativo on line. I contenuti espressi nel pregevole testo di Maurizio Muraglia, giornalista siciliano, hanno innescato una serie di discussioni nella web community di chiamalascuola sul tema della valutazione degli apprendimenti vista “dalla parte degli studenti”. (scelta del tema). Attraverso la lettura di forum specialistici e il reperimento degli esiti di una ricerca realizzata dall’Università di Perugia (istruttoria) si sono sviluppate discussioni nella pagina facebook di chiamalascuola (discussione). La stesura del testo cooperativo, che ha visto anche un significativo contributo di Giorgio Allulli, è stata ovviamente preceduta dalla creazione di un file su Google Drive (creazione della pagina di lavoro)

3. L’intervista ad un ex allievo della scuola di Barbiana

Avendo percepito  l’interesse dei membri della community web chiamalascuola nei confronti del dibattito intorno alla didattica inclusiva,  il Nucleo di coordinamento  si è dato come finalità quella di alimentare la discussione mediante  un’intervista sulla scuola di Barbiana (scelta del tema). La fase preparatoria ha previsto la ricerca di link e materiale specifico, nel tentativo di recuperare una narrazione dell’esperienza di Barbiana dalla viva voce di persone direttamente coinvolte nei suoi processi (istruttoria). Edoardo Martinelli, ex allievo della scuola di Barbiana, è stato invitato nel gruppo ed intervistato.

Nell’agorà virtuale (gruppo di docenti e dirigenti su Facebook), la formulazione dell’intervista è stata preceduta da sollecitazioni e post sul tema (discussione). Successivamente, il  nucleo di coordinamento si è occupato di creare il foglio di lavoro e di predisporre la  tabella a due colonne per la formulazione dell’intervista (creazione della pagina di lavoro).

4. L’articolo “L’eredità di Barbiana”.

Sulla scia dei commenti registrati a seguito dell’intervista ad Edoardo Martinelli in chiamalascuola, un gruppo di utenti ha deciso di approfondire alcuni input emersi e, pertanto, è stato organizzato in ambiente virtuale un nuovo foglio di lavoro (creazione della pagina di lavoro) per avviare la scrittura cooperativa di un articolo sulla scuola di Barbiana che avesse un taglio più specialistico. La scelta del tema da parte del nucleo di coordinamento ha orientato il gruppo di lavoro a ricercare materiali ed approfondimenti che potessero restituire il senso dell’esperienza di Don Milani con lo scopo di attualizzare alcune sue intuizioni.

Il lavoro di approfondimento e ricerca (istruttoria) è stato condotto in maniera capillare e, nel corso dello stesso, sono stati pubblicati vari post per mettere al corrente tutto il gruppo del lavoro che si stava organizzando e per accogliere ulteriori suggerimenti o estensori . Nella fase della discussione, invitando anche dei lettori esterni, si è operata una copiosa selezione dei contenuti proposti e, successivamente, si è giunti ad una prima stesura del testo dell’articolo che è stato poi inviato ad Edoardo Martinelli per una sua valutazione. Ottenuta l’approvazione di Martinelli ed operato solo piccole modifiche, l’articolo è stato pubblicato su “chiamalascuola”, su Educazione & Scuola e su PVM.

 

Scheda progettuale.

 

Tabella n. 4: Scheda Proposta progettuale.

 

Destinatari – Professionisti del mondo della scuola;

– gruppi di alunni.

Obiettivi 1.  Sperimentare protocolli per la scrittura cooperativa on line;

2. incentivare lo scambio e la collaborazione nelle comunità di pratiche “virtuali”;

3.  produrre materiale di vario genere (questionari, interviste, articoli,..);

4. sviluppare tecniche di stesura testuali in cui le valenze individuali di ciascun operatore sfocino in una dimensione cooperativa;

5. riconfigurare gli ambienti di apprendimento per sperimentare didattiche laboratoriali ad orientamento cooperativo.

Sviluppo progettuale A carico dei diversi destinatari con la consulenza, se richiesta, degli estensori della presente proposta.
Competenze attese 1. Acquisire la capacità di lavorare in contesti virtuali sviluppando lo spirito di squadra;

2. saper utilizzare gli strumenti digitali in ambiente Cloud (Google Drive).

Verifica e valutazione del lavoro cooperativo Indicatori:

– Partecipazione e interazione positiva;

– quantità e qualità dei contenuti;

– qualità, coerenza e forma espositiva della produzione finale;

– soddisfazione dei partecipanti;

– gradimento dei lettori.

Ricadute professionali L’acquisizione di competenze utili alla scrittura cooperativa arricchisce la professionalità del singolo e tale professionalità diventa una risorsa per la scuola che aspira a diventare un’organizzazione che apprende.
Ricadute didattiche –  Applicazione del lavoro cooperativo on-line in contesti di classe (gruppi di alunni eterogenei per potenzialità e motivazione; compensazione, peer tutoring, inclusione);

– applicazione della proposta in contesti extra classe (gruppi di alunni omogenei per potenzialità e motivazione provenienti da classi diverse, quindi con background ed esperienze differenti);

– sviluppo di competenze relazionali e sociali attraverso un utilizzo significativo dei Social e delle applicazioni per la scrittura cooperativa.

Valutazione degli input progettuali – Analisi delle modalità cooperative attivate per la produzione di scritture professionali e non;

–  analisi dei punti di forza e debolezza della sperimentazione del protocollo operativo (“Vademecum per la scrittura collaborativa on line”);

–   analisi delle interazioni nei differenti ambienti di lavoro;

–   stesura report valutazione finale.

 

Stesura cooperativa a cura di Valeria Brunetti, Antonietta Damiano, Giovanna D’Onghia, Marco Renzi, Alessandra Silvestri. Lettori esterni: Sabrina Bianchi,  Giorgio Ragusa, Patrizia Sciarma e docenti esterni “non identificati”.



[1] Il nostro percorso di ricerca è alimentato dalla produzione di testi di vario genere: due articoli di cui uno a carattere divulgativo (“Formarsi sui BES) e l’altro specialistico (“L’eredità di Barbiana”), un’intervista ad Edoardo Martinelli (ex allievo della scuola di Barbiana) e un questionario sulla valutazione degli apprendimenti.

[2] Google Drive è un servizio Cloud offerto da Google. Attraverso questa applicazione free è possibile gestire documenti di vario genere,  effettuando  molteplici operazioni tramite  risorse disponibili su server remoti.

[4] Edward De Bono, Sei cappelli per pensare, Rizzoli 2011.

Scuola: una riforma a costo zero

SCUOLA UNA RIFORMA A COSTO ZERO

di Umberto Tenuta 

 

La scuola è morta, scriveva E.Reimer.

Se non morta, moribonda certo lo è!

Lo è, se è vero, come è vero, che da essa arrivano voci di pianti, di pianti dei docenti che non ce la fanno più ad andare avanti così, di pianti degli studenti che ogni giorno vivono la morte nel cuore, la morte del loro amore per la Matematica, del loro amore per la Storia, del loro amore per la Geografia, del loro amore per la Musica, del loro amore per la Poesia, del loro amore per ogni cosa bella che il disio miri.

Signora Ministra Giannini, ordini, a poco costo, un’indagine a campione, per verificare, non quanti giovani odiano la scuola, che sarebbe impresa costosa, ma quanti giovane la amano, la vogliono almeno per cinque giorni della settimana.

Poi calcoli la percentuale e veda se arriva almeno al 5%.

Ma Ella, lo so, fondi non ha, non li ha per i professori e non li ha per tutta l’edilizia scolastica.

Ma, veda, io Le propongo una Riforma a costo zero.

Scriva sul Tablet, senza sprecare un foglio di carta Fabriano o di carta di Amalfi, scriva ai Dirigenti scolastici:

Cari Dirigenti Scolastici,

quale loro autorità gerarchica superiore,

ordino che gli studenti siano lasciati completamente liberi di seguire le attività scolastiche che essi amano

e ordino che essi siano lasciati assolutamente liberi di risultare assenti dalle attività scolastiche che essi odiano.

Nessuna punizione dovrà essere inflitta agli studenti dai docenti.

Me ne faccio personalmente garante io, quale loro Ministra!

LA MINISTRA DELLA PI

F.to S. Giannini

 

Ministra Giannini,

Ella farà così la Riforma più bella, più grande, più amata della scuola italiana, la Riforma delle Riforme, compresa la Riforma del Filosofo Giovanni Gentile.

Ma, soprattutto, avrà restituito allo STUDIO il suo significato autentico, di OTIUM, di amore del sapere, di filosofia, di amore di ogni virtù e di ogni conoscenza che fanno di ogni figlio di donna un uomo.

Emani questa ordinanza, la traduca in Decreto Legge!

Il Parlamento lo approverà certamente molto prima dello scadere dei 60 giorni.

Gli studenti verranno a ringraziarLa nella sua stanza ministeriale e sul balcone delle scuole sventoleranno le bandiere dell’Europa e dell’Italia, per segnalare a tutta la cittadinanza che nelle Scuole Italiane è festa grande, la più grande festa che mai sia stata vissuta dai giovani.

Il suo Ministero non avrà speso un solo euro ed i Giovani cresceranno in virtù e conoscenza, ciascuno seguendo le proprie incipienti inclinazioni, i propri desideri, i propri amori e tutti scienziati saranno, piccoli e grandi uomini di scienza e di civili virtù.

Grazie, Grande Ministra Giannini!

 

In anticipo, Glielo dico già io, io che ancora vecchio maestro giovane di scuola sono.

Gaudium studentium

GAUDIUM STUDENTIUM

di Umberto Tenuta

 

Papa Francesco, un’altra Esortazione Ti chiediamo.

Ti chiedono gli studenti italiani.

 

Un’esortazione dal titolo bello:

GAUDIUM STUDENTIUM!

La gioia degli studenti,

La gioia di imparare al posto dell’odio, della pena, della sofferenza dell’imparare che oggi li affligge nei banchi biposti delle scuole, banchi allineati come nelle cattedrali medievali, con il Pontifex Maximus che dalla cattedra posta sulla padana legge le pergamene dei Vangeli ed i fedeli, seduti nei banchi a dodici posti, in silenzio, ma senza le mani conserte, ascoltavano reverenti, grati e beati.

 

Oggi gli studenti non sono né beati né gratificati.

Essi sono mortificati!

Oggi gli studenti sono costretti ad imparare, a studiare, sì a studiare, cioè sono costretti ad amare le letture, pardon, le lezioni storiche, geografiche, scientifiche, perfino musicali e poetiche, che i docenti fanno alla scolaresca che non esiste, ma non a loro che stanno inchiodati sulle sedie, attenti a non farle scricchiolare.

Lo studio, che è amore, è diventato pena, sofferenza, tormento, tortura, dolore, morte nel cuore.

Perfino odio!

 

Odio la scuola, odio la maestra, odio i libri, grida il bimbo!

Pinocchio, invece, si limitava a vendersi il sillabario.

 

Vieni in soccorso dei giovani, Tu, Papa Francesco, Tu che i piccoli prendi in braccio, accarezzi con amore paterno, baci sulle fronti aperte.

Viene in soccorso, Tu, Papa Francesco, con un Tuo appello perché in tutte le scuole, e non solo nelle scuole delle Suore, i giovani conservino l’amore di imparare, di apprendere, di esplorare il mondo, il mondo della natura, il mondo dell’arte poetica, musicale, pittorica…

Il mondo che il Tuo Dio ha creato, meraviglioso, fascinoso, grandioso, amoroso.

Sì, la bellezza educherà il mondo e farà fiorire i giovani, li farà esplodere di gioia, di amore per i multiformi saperi, competenze e virtù umane.

 

Ci vuole poco, e Tu lo sai bene, Papa Francesco, per rendere felici i giovani, anzi per non uccidere ma per conservare l’amore di esplorare, di correre per terre vicine e lontane, per viaggiare nei tempi dell’uomo delle caverne, delle capanne, delle case di frango, delle case di pietre arcate.

Papa Francesco, restituisci ai giovani l’amore di imparare, di crescere in virtute e canoscenza.

 

Chiedi Tu, Papa Francesco, alle Maestre ed ai Maestri, a Te devoti tutti, di coltivare nei giovani, in tutti i giovani, anche nei giovani figli della gente povera, l’amore della conoscenza che rende liberi gli uomini.

 

La scuola è la cattedrale, non dell’odio, ma dell’amore, dell’amore del sapere, dell’amore di tutti i saperi che appartengono all’uomo, che appartengono, per diritto di nascita, ad ogni figlio di donna!

Nota 20 marzo 2014, AOODGSC Prot. n. 1826

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
p .c. Al Responsabile del progetto IDIFO 5
prof.ssa Marisa Michelini
Università di Udine

Nota 20 marzo 2014, AOODGSC Prot. n. 1826

OGGETTO: Scuola estiva di Fisica Moderna per studenti di scuole secondarie di 2° grado, presso l’Università di Udine, 23 – 28 giugno 2014. Trasmissione bando.

Decreto-Legge 20 marzo 2014, n. 36

Decreto-Legge 20 marzo 2014, n. 36

Disposizioni urgenti in materia di disciplina  degli  stupefacenti  e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei  relativi
stati di tossicodipendenza, di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonche' di impiego  di  medicinali
meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale. (14G00047)

(GU n.67 del 21-3-2014)

 Vigente al: 21-3-2014

Capo I

Disposizioni in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Vista la sentenza della Corte costituzionale del 12 febbraio  2014,
n. 32, depositata il 25 febbraio 2014  e  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  del  5  marzo  2014,   con   cui   e'   stata   dichiarata
l'illegittimita' costituzionale degli articoli 4-bis e  4-vicies-ter,
del  decreto-legge  30  dicembre  2005,  n.  272,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n.  49,  recante  misure
urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime
Olimpiadi invernali, nonche'  la  funzionalita'  dell'Amministrazione
dell'interno.   Disposizioni   per   favorire    il    recupero    di
tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi  in
materia di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,
prevenzione,  cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati   di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309; 
  Visto l'articolo 10 della legge  15  marzo  2010,  n.  38,  recante
disposizioni per garantire l'accesso  alle  cure  palliative  e  alla
terapia del dolore, che ha apportato modifiche al testo  unico  delle
leggi  in  materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e   sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati  di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
9 ottobre  1990,  n.  309,  finalizzate  alla  semplificazione  delle
procedure di  accesso  ai  medicinali  impiegati  nella  terapia  del
dolore; 
  Visto l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996,  n.
536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996,  n.
648, recante misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la
rideterminazione del tetto di spesa per l'anno 1996; 
  Considerato che  la  citata  pronuncia  di  incostituzionalita'  e'
fondata  sul   ravvisato   vizio   procedurale   dovuto   all'assenza
dell'omogeneita' e del  necessario  legame  logico-giuridico  tra  le
originarie disposizioni del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, e
quelle introdotte dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49,
in carenza dei presupposti di cui  all'articolo  77,  secondo  comma,
della Costituzione, e non gia' sulla illegittimita' sostanziale delle
norme oggetto della pronuncia; 
  Considerato che  la  citata  pronuncia  di  incostituzionalita'  ha
determinato, anche in ragione della dichiarata  applicabilita'  delle
disposizioni vigenti prima dell'intervento di modifica  di  cui  alla
citata legge 21 febbraio 2006, n. 49, una  situazione  di  incertezza
giuridica in ordine alla validita' di tutti gli atti  adottati  sulla
base delle norme contenute nel testo  unico,  come  modificato  dalle
norme censurate, che regolamentano la fabbricazione,  la  produzione,
la  commercializzazione,  la  prescrizione  e  la  dispensazione  dei
medicinali contenenti sostanze ad azione stupefacente  o  psicotropa,
compresi gli atti di aggiornamento delle tabelle ivi previste,  anche
in relazione alle disposizioni introdotte  al  predetto  testo  unico
dalla legge 15 marzo 2010, n. 38, in materia di semplificazione delle
procedure di  accesso  ai  medicinali  impiegati  nella  terapia  del
dolore; 
  Considerato, in  particolare,  che  la  caducazione  delle  tabelle
introdotte dagli articoli 4-bis e 4-vicies-ter, del decreto-legge  30
dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
febbraio  2006,  n.  49,  con  i  relativi  aggiornamenti,  determina
l'effetto  di  escludere  dal  novero  delle  sostanze  sottoposte  a
controllo del Ministero della salute tutte le sostanze  sottoposte  a
controllo in attuazione di convenzioni  internazionali  ed  anche  le
nuove  sostanze  psicoattive  introdotte  sulla  base   delle   nuove
acquisizioni scientifiche, dalla data  di  entrata  in  vigore  della
predetta legge 21 febbraio 2006, n. 49, fino alla data  del  5  marzo
2014, di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata sentenza
della Corte costituzionale; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  assicurare  la
continuita' della sottoposizione al  controllo  del  Ministero  della
salute delle  predette  sostanze  e  il  rispetto  delle  convenzioni
internazionali in base alle quali sono state aggiornate  le  relative
tabelle, nonche'  la  continuita'  e  la  funzionalita'  dell'assetto
autorizzativo, distributivo e  di  prescrizione  e  dispensazione  di
medicinali, determinatosi in attuazione della  disciplina  recata  in
materia dalle disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime; 
  Ritenuta  pertanto  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di
ripristinare, a tutela  della  salute  pubblica  e  dell'esigenza  di
certezza giuridica, la disciplina  normativa  vigente  alla  data  di
pubblicazione  della  citata  sentenza  della  Corte  costituzionale,
garantendo contestualmente, a decorrere  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, la continuita' degli effetti degli  atti
amministrativi  adottati  sino  alla  data  di  pubblicazione   della
sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 12  febbraio  2014,  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.
309, e successive modificazioni; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di   favorire
l'impiego di  medicinali  meno  onerosi  per  il  Servizio  sanitario
nazionale per indicazioni  terapeutiche  per  le  quali  sussiste  un
superiore motivato interesse  pubblico  connesso  alla  tutela  della
salute; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 14 marzo 2014; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia; 

                                Emana 

                     il seguente decreto-legge: 

                               Art. 1 

Modificazioni al testo unico di cui al decreto del  Presidente  della
                  Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 

  1. All'articolo 2  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, alla lettera e), il numero 2)  e'  sostituito  dal
seguente: «2) il completamento e l'aggiornamento delle tabelle di cui
all'articolo 13, sentiti il  Consiglio  superiore  di  sanita'  e  la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento nazionale per le
politiche antidroga;». 
  2. All'articolo 13 del  testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza
ed al controllo del Ministero della salute e i medicinali a  base  di
tali sostanze, ivi incluse le sostanze attive  ad  uso  farmaceutico,
sono raggruppate, in conformita' ai criteri di cui  all'articolo  14,
in cinque tabelle, allegate al presente  testo  unico.  Il  Ministero
della salute  stabilisce  con  proprio  decreto  il  completamento  e
l'aggiornamento delle tabelle con le modalita' di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera e), numero 2).»; 
    b) il comma 3 e' abrogato; 
    c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Il Ministero della salute, sentiti il  Consiglio  superiore  di
sanita' e la Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento
nazionale  per  le  politiche  antidroga,  ed  in  accordo   con   le
convenzioni internazionali in  materia  di  sostanze  stupefacenti  o
psicotrope, dispone con apposito decreto l'esclusione da una  o  piu'
misure di controllo di quei medicinali e dispositivi diagnostici  che
per la loro  composizione  qualitativa  e  quantitativa  non  possono
trovare un uso diverso da quello cui sono destinati.». 
  3. L'articolo  14  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 14 (Criteri  per  la  formazione  delle  tabelle).  -  1.  La
inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle  di
cui all'articolo 13 e' effettuata in base ai seguenti criteri: 
    a) nella tabella I devono essere indicati: 
      1) l'oppio e i materiali da  cui  possono  essere  ottenute  le
sostanze oppiacee naturali, estraibili dal  papavero  sonnifero;  gli
alcaloidi ad  azione  narcotico-analgesica  da  esso  estraibili;  le
sostanze  ottenute  per  trasformazione  chimica  di   quelle   prima
indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili,
per  struttura   chimica   o   per   effetti,   a   quelle   oppiacee
precedentemente indicate; eventuali intermedi per la loro sintesi; 
      2) le foglie di coca e gli alcaloidi ad  azione  eccitante  sul
sistema nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad  azione
analoga ottenute per trasformazione  chimica  degli  alcaloidi  sopra
indicati oppure per sintesi; 
      3) le sostanze di tipo amfetaminico  ad  azione  eccitante  sul
sistema nervoso centrale; 
      4) ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema  nervoso
centrale ed  abbia  capacita'  di  determinare  dipendenza  fisica  o
psichica  dello  stesso  ordine  o  di  ordine  superiore  a   quelle
precedentemente indicate; 
      5)  gli  indolici,  siano  essi   derivati   triptaminici   che
lisergici,  e  i  derivati  feniletilamminici,  che  abbiano  effetti
allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali; 
      6)  i  tetraidrocannabinoli,  i  loro  analoghi,  le   sostanze
ottenute per sintesi o semisintesi che siano  ad  essi  riconducibili
per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico; 
      7) ogni altra pianta o sostanza naturale o sintetica che  possa
provocare allucinazioni o gravi distorsioni  sensoriali  e  tutte  le
sostanze ottenute per estrazione o per sintesi chimica che  provocano
la stessa tipologia di effetti a carico del sistema nervoso centrale; 
      8) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla  presente
lettera, in conformita' alle modalita'  indicate  nella  tabella  dei
medicinali di cui alla lettera e); 
    b) nella tabella II devono essere indicati: 
      1) la cannabis indica e i prodotti da essa ottenuti; 
      2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla  presente
lettera, in conformita' alle modalita'  indicate  nella  tabella  dei
medicinali di cui alla lettera e); 
    c) nella tabella III devono essere indicati: 
      1) i  barbiturici  che  hanno  notevole  capacita'  di  indurre
dipendenza fisica o psichica o entrambe, nonche'  altre  sostanze  ad
effetto ipnotico-sedativo ad essi assimilabili. Sono pertanto esclusi
i barbiturici a lunga durata e di accertato effetto antiepilettico  e
i barbiturici a breve durata di impiego  quali  anestetici  generali,
sempre che tutte le dette  sostanze  non  comportino  i  pericoli  di
dipendenza innanzi indicati; 
      2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla  presente
lettera, in conformita' alle modalita'  indicate  nella  tabella  dei
medicinali di cui alla lettera e); 
    d) nella tabella IV devono essere indicate: 
      1) le sostanze per  le  quali  sono  stati  accertati  concreti
pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensita' e
gravita' minori di quelli  prodotti  dalle  sostanze  elencate  nelle
tabelle I e III; 
      2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla  presente
lettera, in conformita' alle modalita'  indicate  nella  tabella  dei
medicinali di cui alla lettera e); 
    e) nella tabella denominata "tabella dei medicinali" e  suddivisa
in cinque sezioni, sono indicati i  medicinali  a  base  di  sostanze
attive stupefacenti o psicotrope, ivi incluse le sostanze  attive  ad
uso farmaceutico, di corrente impiego  terapeutico  ad  uso  umano  o
veterinario. Nella  sezione  A  della  tabella  dei  medicinali  sono
indicati: 
      1) i medicinali contenenti  le  sostanze  analgesiche  oppiacee
naturali, di semisintesi e di sintesi; 
      2) i medicinali di cui all'allegato III -bis al presente  testo
unico; 
      3)  i  medicinali  contenenti  sostanze  di  corrente   impiego
terapeutico per le quali sono stati accertati  concreti  pericoli  di
induzione di grave dipendenza fisica o psichica; 
      4) i  medicinali  contenenti  barbiturici  che  hanno  notevole
capacita' di indurre dipendenza fisica o psichica o entrambe, nonche'
altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad essi assimilabili; 
    f) nella sezione B della tabella dei medicinali sono indicati: 
      1) i medicinali che contengono  sostanze  di  corrente  impiego
terapeutico per le quali sono stati accertati  concreti  pericoli  di
induzione di dipendenza fisica o psichica di  intensita'  e  gravita'
minori di quelli prodotti dai medicinali elencati nella sezione A; 
      2) i medicinali contenenti barbiturici ad azione antiepilettica
e quelli contenenti barbiturici con breve durata d'azione; 
      3)  i  medicinali  contenenti  le  benzodiazepine,  i  derivati
pirazolopirimidinici ed i  loro  analoghi  ad  azione  ansiolitica  o
psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e generare
farmacodipendenza; 
    g) nella sezione C della tabella dei medicinali sono indicati: 
      1) i medicinali contenenti le sostanze elencate  nella  tabella
dei medicinali, sezione B,  da  sole  o  in  associazione  con  altre
sostanze attive ad uso farmaceutico, per i quali sono stati accertati
concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica; 
    h) nella sezione D della tabella dei medicinali sono indicati: 
      1) i medicinali contenenti le sostanze elencate  nella  tabella
dei medicinali, sezioni A o B, da sole o in  associazione  con  altre
sostanze attive ad uso farmaceutico quando per la  loro  composizione
qualitativa  e  quantitativa  e  per  le  modalita'  del  loro   uso,
presentano rischi di abuso o farmacodipendenza di grado  inferiore  a
quello dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali,  sezioni
A e C,  e  pertanto  non  sono  assoggettate  alla  disciplina  delle
sostanze che entrano a far parte della loro composizione; 
      2) i medicinali ad uso parenterale a base di benzodiazepine; 
      3) i medicinali per uso diverso da quello iniettabile, i quali,
in associazione con altre sostanze attive  ad  uso  farmaceutico  non
stupefacenti contengono alcaloidi totali dell'oppio  con  equivalente
ponderale in morfina non  superiore  allo  0,05  per  cento  in  peso
espresso come base anidra; i suddetti medicinali devono  essere  tali
da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed
estemporanei procedimenti estrattivi; 
      3-bis)   in   considerazione   delle    prioritarie    esigenze
terapeutiche nei confronti del  dolore  severo,  composti  medicinali
utilizzati in terapia  del  dolore  elencati  nell'allegato  III-bis,
limitatamente alle forme farmaceutiche diverse da quella parenterale; 
    i) nella sezione E della tabella dei medicinali sono indicati: 
      1) i medicinali contenenti le sostanze elencate  nella  tabella
dei medicinali, sezioni A o B, da sole o in  associazione  con  altre
sostanze attive ad uso farmaceutico, quando per la loro  composizione
qualitativa e quantitativa o per le modalita' del loro  uso,  possono
dar luogo a pericolo di abuso o generare farmacodipendenza  di  grado
inferiore  a  quello  dei  medicinali  elencati  nella  tabella   dei
medicinali, sezioni A, B, C o D. 
  2. Nelle tabelle di cui al comma 1 sono  compresi,  ai  fini  della
applicazione del presente testo unico, tutti gli isomeri, gli esteri,
gli eteri, ed i sali anche relativi agli isomeri,  esteri  ed  eteri,
nonche' gli stereoisomeri nei casi in cui  possono  essere  prodotti,
relativi alle sostanze incluse nelle tabelle I, II, III e  IV,  e  ai
medicinali inclusi nella tabella  dei  medicinali,  salvo  sia  fatta
espressa eccezione. 
  3.  Le  sostanze  incluse  nelle  tabelle  sono  indicate  con   la
denominazione   comune   internazionale,   il   nome   chimico,    la
denominazione comune italiana o l'acronimo, se esiste. E',  tuttavia,
ritenuto sufficiente, ai fini della applicazione del  presente  testo
unico, che nelle tabelle la sostanza  sia  indicata  con  almeno  una
delle denominazioni sopra indicate, purche' idonea ad identificarla. 
  4. Le sostanze e le piante di cui al comma 1, lettere a) e b), sono
soggette alla disciplina  del  presente  testo  unico  anche  ove  si
presentino sotto ogni forma di prodotto, miscuglio o miscela. 
  5. La tabella  I  contiene,  nella  sezione  B,  le  sostanze  gia'
tabellarmente classificate a decorrere dal 27 febbraio 2006. 
  6. La tabella dei medicinali  indica  la  classificazione  ai  fini
della fornitura. Sono comunque fatte salve  le  condizioni  stabilite
dall'Agenzia   italiana   del   farmaco   all'atto    del    rilascio
dell'autorizzazione   all'immissione   in   commercio,   nonche'   le
limitazioni e i divieti stabiliti  dal  Ministero  della  salute  per
esigenze di salute pubblica.». 
  4. All'articolo 26 del  testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il
comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Salvo quanto stabilito nel comma 2, e' vietata  nel  territorio
dello Stato la coltivazione delle piante comprese nelle tabelle  I  e
II di cui all'articolo 14.». 
  5. All'articolo 31 del  testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al
comma 1, le parole: «nelle  tabelle  I,  II,  III,  IV  e  V  di  cui
all'articolo 14» sono sostituite dalle seguenti:  «nelle  tabelle  di
cui all'articolo 14, con esclusione di quelle incluse  nelle  sezioni
C, D ed E della tabella dei medicinali». 
  6. All'articolo 34 del  testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il
comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Presso ciascun ente o impresa, autorizzati  alla  fabbricazione
di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II e
nella tabella dei medicinali, sezione  A,  di  cui  all'articolo  14,
devono essere dislocati uno o piu' militari della Guardia di  finanza
per  il  controllo  dell'entrata   e   dell'uscita   delle   sostanze
stupefacenti o psicotrope, nonche' per la  sorveglianza  a  carattere
continuativo durante i cicli di lavorazione.». 
  7. All'articolo 35 del  testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al
comma 1, le parole: «nelle tabelle  I,  II,  III,  IV  e  VI  di  cui
all'articolo 14» sono sostituite dalle seguenti:  «nelle  tabelle  di
cui all'articolo 14, con esclusione di quelle incluse  nelle  sezioni
C, D ed E della tabella dei medicinali». 
  8. All'articolo 36 del  testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «I, II, III, IV e V» sono soppresse; 
    b) al comma 3, le  parole:  «delle  preparazioni  ottenute»  sono
sostituite dalle seguenti: «dei prodotti ottenuti». 
  9. All'articolo 38 del  testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. La vendita o cessione,  a  qualsiasi  titolo,  anche  gratuito,
delle sostanze  e  dei  medicinali  compresi  nelle  tabelle  di  cui
all'articolo 14,  esclusi  i  medicinali  di  cui  alla  tabella  dei
medicinali, sezioni D ed E, e'  fatta  alle  persone  autorizzate  ai
sensi del presente  testo  unico  in  base  a  richiesta  scritta  da
staccarsi  da  apposito  bollettario  "buoni  acquisto"  conforme  al
modello predisposto dal  Ministero  della  salute.  I  titolari  o  i
direttori di  farmacie  aperte  al  pubblico  o  ospedaliere  possono
utilizzare il bollettario "buoni acquisto" anche  per  richiedere,  a
titolo gratuito, i medicinali compresi nella tabella dei  medicinali,
esclusi i medicinali e le sostanze attive ad uso farmaceutico di  cui
alla tabella dei medicinali, sezioni D ed E, ad altre farmacie aperte
al pubblico o ospedaliere,  qualora  si  configuri  il  carattere  di
urgenza terapeutica.»; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Il Ministero della salute dispone, con proprio decreto,  il
modello  di  bollettario  "buoni  acquisto"  adatto  alle   richieste
cumulative.». 
  10. Il comma 1 dell'articolo 40 del  testo  unico  delle  leggi  in
materia di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,
prevenzione,  cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati   di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, e' sostituito dal seguente: 
  «1.  Il  Ministero  della  salute,  nel  rispetto  delle  normative
comunitarie,  al  momento   dell'autorizzazione   all'immissione   in
commercio, determina, in rapporto alla loro composizione, indicazione
terapeutica e posologia,  le  confezioni  dei  medicinali  contenenti
sostanze stupefacenti  o  psicotrope  che  possono  essere  messe  in
commercio  ed  individua,  in  applicazione  dei   criteri   di   cui
all'articolo 14, la sezione  della  tabella  dei  medicinali  in  cui
collocare il medicinale stesso.». 
  11. All'articolo 41 del testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera d), le  parole:  «nelle  tabelle  I  e  II
previste dall'articolo 14» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «nelle
tabelle I, II, III e nella tabella dei medicinali, sezione A, di  cui
all'articolo 14»; 
    b) al comma 1-bis,  la  parola:  «farmaci»  e'  sostituita  dalla
seguente: «medicinali», e le parole: «di pazienti affetti  da  dolore
severo  in  corso  di  patologia  neoplastica  o  degenerativa»  sono
sostituite dalle seguenti: «di malati che  hanno  accesso  alle  cure
palliative  e  alla   terapia   del   dolore   secondo   le   vigenti
disposizioni». 
  12. All'articolo 42 del testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Acquisto   di
medicinali a base di sostanze stupefacenti e di  sostanze  psicotrope
da parte di medici chirurghi»; 
    b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. I medici chirurghi ed  i  medici  veterinari,  i  direttori
sanitari o responsabili di ospedali, case di cura  in  genere,  prive
dell'unita' operativa  di  farmacia,  e  titolari  di  gabinetto  per
l'esercizio delle  professioni  sanitarie  qualora,  per  le  normali
esigenze terapeutiche, si determini la necessita' di approvvigionarsi
di medicinali a base di sostanze stupefacenti o  psicotrope  compresi
nella tabella dei medicinali, sezioni A, B e C, di  cui  all'articolo
14, devono farne richiesta scritta in triplice copia alla farmacia  o
al grossista di medicinali. La prima delle predette copie rimane  per
documentazione al richiedente; le altre  due  devono  essere  rimesse
alla farmacia o alla ditta all'ingrosso; queste ultime ne trattengono
una per  il  proprio  discarico  e  trasmettono  l'altra  all'azienda
sanitaria locale a cui fanno riferimento.»; 
    c) al comma 2, le  parole:  «delle  predette  preparazioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «dei predetti  medicinali»  e  le  parole:
«lire duecentomila a lire un milione» sono sostituite dalle seguenti:
«euro 100 ad euro 500»; 
    d) al comma 3, le parole: «delle  preparazioni  acquistate»  sono
sostituite dalle seguenti: «dei medicinali acquistati» e  le  parole:
«delle preparazioni stesse»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dei
medicinali stessi». 
  13. L'articolo 43  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 43 (Obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari). -
1. I medici chirurghi e i medici veterinari prescrivono i  medicinali
compresi nella tabella dei medicinali, sezione A, di cui all'articolo
14, su apposito ricettario approvato con decreto del Ministero  della
salute. 
  2. La  prescrizione  dei  medicinali  indicati  nella  tabella  dei
medicinali, sezione A, di cui all'articolo  14  puo'  comprendere  un
solo medicinale per una cura di durata non superiore a trenta giorni,
ad eccezione della prescrizione dei medicinali  di  cui  all'allegato
III-bis per i quali la ricetta puo' comprendere fino a due medicinali
diversi tra loro o uno stesso medicinale con due  dosaggi  differenti
per una cura di durata non superiore a trenta giorni. 
  3. Nella ricetta devono essere indicati: 
    a)  cognome  e  nome  dell'assistito  ovvero   del   proprietario
dell'animale ammalato; 
    b)  la  dose   prescritta,   la   posologia   ed   il   modo   di
somministrazione; 
    c) l'indirizzo e il numero telefonico  professionali  del  medico
chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta e' rilasciata; 
    d)  la  data  e  la  firma  del  medico  chirurgo  o  del  medico
veterinario da cui la ricetta e' rilasciata; 
    e)  il  timbro  personale  del  medico  chirurgo  o  del   medico
veterinario da cui la ricetta e' rilasciata. 
  4. Le ricette di cui al comma 1 sono compilate in duplice  copia  a
ricalco  per  i  medicinali  non  forniti  dal   Servizio   sanitario
nazionale, ed in triplice copia a ricalco per  i  medicinali  forniti
dal Servizio sanitario nazionale. Una copia della ricetta e' comunque
conservata dall'assistito o dal proprietario  dell'animale  ammalato.
Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto la forma  ed
il contenuto del ricettario di cui al comma 1. 
  4-bis. Per la  prescrizione,  nell'ambito  del  Servizio  sanitario
nazionale,  di  farmaci  previsti  dall'allegato   III-bis   per   il
trattamento di pazienti  affetti  da  dolore  severo,  in  luogo  del
ricettario di cui al comma 1, contenente le ricette a ricalco di  cui
al comma  4,  puo'  essere  utilizzato  il  ricettario  del  Servizio
sanitario  nazionale,   disciplinato   dal   decreto   del   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  17  marzo  2008,   pubblicato   nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  86  dell'11  aprile
2008. Il Ministro della salute, sentiti  il  Consiglio  superiore  di
sanita' e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
le  politiche  antidroga,  puo',  con  proprio  decreto,   aggiornare
l'elenco dei farmaci di cui all'allegato III-bis. 
  5. La  prescrizione  dei  medicinali  compresi  nella  tabella  dei
medicinali, sezione A, di cui all'articolo 14, qualora utilizzati per
il trattamento di disassuefazione dagli stati di tossicodipendenza da
oppiacei  o  di  alcooldipendenza,  e'  effettuata   utilizzando   il
ricettario di cui al comma  1  nel  rispetto  del  piano  terapeutico
predisposto da una struttura sanitaria pubblica o  da  una  struttura
privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116 e  specificamente  per
l'attivita' di diagnosi di cui al comma 2, lettera d),  del  medesimo
articolo. La persona alla quale  sono  consegnati  in  affidamento  i
medicinali di cui al presente comma e' tenuta ad esibire a  richiesta
la prescrizione medica o il piano terapeutico in suo possesso. 
  6. I medici chirurghi e i medici  veterinari  sono  autorizzati  ad
approvvigionarsi  attraverso  autoricettazione,  a  trasportare  e  a
detenere  i  medicinali  compresi  nell'allegato  III-bis   per   uso
professionale urgente, utilizzando il ricettario di cui al  comma  1.
Una copia della ricetta e'  conservata  dal  medico  chirurgo  o  dal
medico  veterinario  che  tiene   un   registro   delle   prestazioni
effettuate, annotandovi le movimentazioni, in entrata ed uscita,  dei
medicinali di cui si e'  approvvigionato  e  che  successivamente  ha
somministrato. Il  registro  delle  prestazioni  non  e'  di  modello
ufficiale  e  deve  essere  conservato  per  due  anni  a  far   data
dall'ultima registrazione effettuata; le copie delle autoricettazioni
sono conservate, come  giustificativo  dell'entrata,  per  lo  stesso
periodo del registro. 
  7. Il personale che opera nei distretti  sanitari  di  base  o  nei
servizi territoriali o negli ospedali pubblici  o  accreditati  delle
aziende sanitarie locali e' autorizzato a consegnare al domicilio  di
malati che hanno accesso alle cure  palliative  e  alla  terapia  del
dolore secondo le vigenti disposizioni, ad esclusione del trattamento
domiciliare  degli  stati  di  tossicodipendenza  da   oppiacei,   le
quantita' terapeutiche dei medicinali compresi nell'allegato  III-bis
accompagnate  dalla  certificazione  medica  che  ne   prescrive   la
posologia e l'utilizzazione nell'assistenza domiciliare. 
  8.  Gli  infermieri  professionali  che   effettuano   servizi   di
assistenza domiciliare nell'ambito dei distretti sanitari di  base  o
nei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali e i familiari
dei pazienti, opportunamente identificati dal medico o dal farmacista
che ivi  effettuano  servizio,  sono  autorizzati  a  trasportare  le
quantita' terapeutiche dei medicinali compresi nell'allegato  III-bis
accompagnate  dalla  certificazione  medica  che  ne   prescrive   la
posologia e l'utilizzazione a domicilio di malati che  hanno  accesso
alle cure palliative e alla terapia del  dolore  secondo  le  vigenti
disposizioni, ad esclusione del trattamento domiciliare  degli  stati
di tossicodipendenza da oppiacei. 
  9. La  prescrizione  dei  medicinali  compresi  nella  tabella  dei
medicinali, sezioni B, C e D, di cui all'articolo  14  e'  effettuata
con ricetta da rinnovarsi volta per volta e da trattenersi  da  parte
del farmacista. 
  10. La prescrizione  dei  medicinali  compresi  nella  tabella  dei
medicinali, sezione E, di  cui  all'articolo  14  e'  effettuata  con
ricetta medica.». 
  14. L'articolo 45  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 45 (Dispensazione dei medicinali). - 1. La dispensazione  dei
medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezione A,  di  cui
all'articolo 14 e' effettuata dal farmacista che annota sulla ricetta
il nome, il cognome e gli estremi di un documento  di  riconoscimento
dell'acquirente. 
  2. Il farmacista dispensa i medicinali di cui  al  comma  1  dietro
presentazione di prescrizione medica compilata sulle ricette previste
dai commi 1 e 4-bis dell'articolo 43 nella quantita'  e  nella  forma
farmaceutica prescritta. 
  3. Il farmacista ha l'obbligo di accertare che la ricetta sia stata
redatta  secondo  le  disposizioni  stabilite  nell'articolo  43,  di
annotarvi la data di spedizione e di apporvi il timbro della farmacia
e di conservarla tenendone conto ai fini del discarico dei medicinali
sul registro di entrata e uscita di cui al comma 1 dell'articolo 60. 
  3-bis. Il farmacista spedisce comunque le ricette  che  prescrivano
un quantitativo che, in relazione  alla  posologia  indicata,  superi
teoricamente il limite massimo  di  terapia  di  trenta  giorni,  ove
l'eccedenza sia dovuta al  numero  di  unita'  posologiche  contenute
nelle confezioni in commercio. In caso di ricette che prescrivano una
cura di durata superiore a trenta giorni, il farmacista  consegna  un
numero di confezioni sufficiente a coprire trenta giorni di  terapia,
in relazione alla posologia indicata, dandone comunicazione al medico
prescrittore. 
  4.  La  dispensazione  dei  medicinali  di  cui  alla  tabella  dei
medicinali, sezioni B  e  C,  e'  effettuata  dal  farmacista  dietro
presentazione di ricetta medica da rinnovarsi  volta  per  volta.  Il
farmacista appone sulla ricetta la data di  spedizione  e  il  timbro
della farmacia e la conserva tenendone conto ai  fini  del  discarico
dei  medicinali  sul  registro  di  entrata  e  di  uscita   di   cui
all'articolo 60, comma 1. 
  5. Il farmacista conserva  per  due  anni,  a  partire  dal  giorno
dell'ultima registrazione nel registro di cui all'articolo 60,  comma
1, le ricette che prescrivono medicinali compresi nella  tabella  dei
medicinali, sezioni A, B e C. Nel caso di fornitura di  medicinali  a
carico del Servizio sanitario nazionale, il farmacista  e'  tenuto  a
conservare una  copia  della  ricetta  originale  o  fotocopia  della
ricetta originale, recante la data di spedizione. 
  6.  La  dispensazione  dei  medicinali  di  cui  alla  tabella  dei
medicinali,  sezione  D,  e'   effettuata   dal   farmacista   dietro
presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta. 
  6-bis. All'atto della dispensazione dei medicinali  inseriti  nella
sezione D della tabella dei medicinali, successivamente alla data del
15 giugno 2009, limitatamente alle ricette diverse da quella  di  cui
al decreto del Ministro della salute 10 marzo 2006, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2006, o da quella del  Servizio
sanitario  nazionale,   disciplinata   dal   decreto   del   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  17  marzo  2008,   pubblicato   nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  86  dell'11  aprile
2008, il farmacista deve annotare sulla ricetta il nome, il cognome e
gli estremi di un documento  di  riconoscimento  dell'acquirente.  Il
farmacista conserva per due anni, a partire  dal  giorno  dell'ultima
registrazione,  copia  o  fotocopia  della  ricetta  ai  fini   della
dimostrazione della liceita'  del  possesso  dei  farmaci  consegnati
dallo stesso farmacista al paziente o alla persona che li ritira. 
  7.  La  dispensazione  dei  medicinali  di  cui  alla  tabella  dei
medicinali,  sezione  E,  e'   effettuata   dal   farmacista   dietro
presentazione di ricetta medica. 
  8. Decorsi trenta giorni dalla data del rilascio,  la  prescrizione
medica non puo' essere piu' spedita. 
  9. Salvo che il fatto costituisca  reato,  il  contravventore  alle
disposizioni  del  presente  articolo  e'  soggetto   alla   sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro  100  ad
euro 600. 
  10. Il Ministro della salute  provvede  a  stabilire,  con  proprio
decreto, tenuto conto di quanto previsto dal decreto ministeriale  15
luglio 2004 in materia di tracciabilita' di medicinali, la  forma  ed
il contenuto  dei  moduli  idonei  al  controllo  del  movimento  dei
medicinali a base  di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  tra  le
farmacie interne degli ospedali e singoli reparti. 
  10-bis.  Su  richiesta  del  cliente  e  in  caso  di  ricette  che
prescrivono  piu'  confezioni,  il   farmacista,   previa   specifica
annotazione  sulla  ricetta,  puo'   spedirla   in   via   definitiva
consegnando un numero di confezioni inferiore  a  quello  prescritto,
dandone comunicazione al medico prescrittore, ovvero puo' consegnare,
in modo frazionato,  le  confezioni,  purche'  entro  il  termine  di
validita' della ricetta e previa annotazione del numero di confezioni
volta per volta consegnato.». 
  15. All'articolo 46 del testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le  parole:  «delle  preparazioni  indicate  nelle
tabelle I, II, III, IV e V previste» sono sostituite dalle  seguenti:
«dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezioni A,  B,
C e D, prevista»; 
    b) al comma 4, le parole: «delle  preparazioni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dei medicinali». 
  16. All'articolo 47 del testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le  parole:  «delle  preparazioni  indicate  nelle
tabelle I, II, III, IV e V previste» sono sostituite dalle  seguenti:
«dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezioni A,  B,
C e D, prevista»; 
    b) al comma 4, le parole: «delle  preparazioni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dei medicinali». 
  17. All'articolo 54 del testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «tabelle I, II, III,  IV  e  V  di  cui
all'articolo 14» sono sostituite  dalle  seguenti:  «tabelle  di  cui
all'articolo 14, con esclusione dei medicinali di cui alle sezioni C,
D ed E della tabella dei medicinali,»; 
    b) al comma 2, le parole: «I, II, e  III  previste  dall'articolo
14» sono sostituite dalle seguenti:  «di  cui  all'articolo  14,  con
esclusione dei medicinali di cui alle sezioni B,  C,  D  ed  E  della
tabella dei medicinali,». 
  18. L'articolo 60  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 60 (Registro di entrata e  uscita).  -  1.  Ogni  acquisto  o
cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze e di medicinali di cui
alle tabelle previste dall'articolo 14, e' iscritto  in  un  registro
speciale nel quale, senza alcuna lacuna,  abrasione  o  aggiunta,  in
ordine cronologico, secondo una progressione numerica unica per  ogni
sostanza o medicinale, e' tenuto in evidenza il movimento di  entrata
e di uscita delle stesse sostanze  o  medicinali.  Tale  registro  e'
numerato e firmato  in  ogni  pagina  dal  responsabile  dell'azienda
unita' sanitaria locale o da un suo delegato che riporta nella  prima
pagina gli  estremi  della  autorizzazione  ministeriale  e  dichiara
nell'ultima il numero delle pagine di cui il registro e'  costituito.
Il registro e'  conservato  da  parte  degli  enti  e  delle  imprese
autorizzati alla fabbricazione, per  la  durata  di  dieci  anni  dal
giorno dell'ultima registrazione. Detto termine e' ridotto  a  cinque
anni per  le  officine  autorizzate  all'impiego  e  per  le  imprese
autorizzate al commercio all'ingrosso. Lo stesso termine e' ridotto a
due anni per le  farmacie  aperte  al  pubblico  e  per  le  farmacie
ospedaliere. I direttori sanitari e i titolari di  gabinetto  di  cui
all'articolo 42, comma 1, conservano il registro di cui  al  presente
comma per due anni dal giorno dell'ultima registrazione. 
  2. I  responsabili  delle  farmacie  aperte  al  pubblico  e  delle
farmacie ospedaliere nonche' delle aziende autorizzate  al  commercio
all'ingrosso riportano sul registro il movimento  dei  medicinali  di
cui alla tabella dei  medicinali,  sezioni  A,  B  e  C,  secondo  le
modalita' indicate al comma 1 e nel termine di quarantotto ore  dalla
dispensazione. 
  3. Le  unita'  operative  delle  strutture  sanitarie  pubbliche  e
private, nonche' le unita' operative dei servizi  territoriali  delle
aziende sanitarie locali sono dotate di registro di carico e  scarico
dei medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezioni A, B e  C,
prevista dall'articolo 14. 
  4. I registri di cui ai commi  1  e  3  sono  conformi  ai  modelli
predisposti dal Ministero della salute e possono essere  composti  da
un  numero  di  pagine  adeguato  alla  quantita'   di   stupefacenti
normalmente detenuti e movimentati. 
  5. In alternativa ai registri di cui ai commi 1 e 3,  il  Ministero
della  salute  stabilisce  con  proprio  decreto  le   modalita'   di
registrazione su  supporto  informatico  della  movimentazione  delle
sostanze e dei medicinali di cui alle tabelle previste  dall'articolo
14. 
  6. Il registro  di  cui  al  comma  3  e'  vidimato  dal  direttore
sanitario, o da un suo delegato, che provvede alla sua distribuzione.
Il  registro  e'  conservato,  in  ciascuna  unita'  operativa,   dal
responsabile dell'assistenza infermieristica per due anni dalla  data
dell'ultima registrazione. 
  7.  Il  dirigente   medico   preposto   all'unita'   operativa   e'
responsabile della effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile
e quella reale dei medicinali di cui  alla  tabella  dei  medicinali,
sezioni A, B e C, prevista dall'articolo 14. 
  8. Il  direttore  responsabile  del  servizio  farmaceutico  compie
periodiche ispezioni per accertare la corretta tenuta dei registri di
reparto di cui al comma 3 e redige apposito  verbale  da  trasmettere
alla direzione sanitaria.». 
  19. All'articolo 61 del testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il
comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Nel registro di cui all'articolo 60, comma 1, tenuto da enti  e
imprese autorizzati alla fabbricazione  di  sostanze  stupefacenti  o
psicotrope nonche' dei medicinali,  compresi  nelle  tabelle  di  cui
all'articolo 14, e' annotata ciascuna  operazione  di  entrata  e  di
uscita o di passaggio in lavorazione.». 
  20. All'articolo 62 del testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il
comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Il registro di cui all'articolo 60, comma 1, tenuto dagli  enti
e  imprese  autorizzati  all'impiego  ed  al  commercio  di  sostanze
stupefacenti o psicotrope nonche' dei medicinali di cui alle  tabelle
previste dall'articolo 14 ed il registro delle  farmacie  per  quanto
concerne i medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezioni  A,
B e C, dell'articolo 14, sono chiusi al 31 dicembre di ogni anno.  La
chiusura si compie mediante scritturazione  riassuntiva  di  tutti  i
dati comprovanti i totali delle qualita'  e  quantita'  dei  prodotti
avuti in carico e delle quantita' e qualita' dei prodotti impiegati o
commercializzati durante l'anno, con l'indicazione di ogni  eventuale
differenza o residuo.». 
  21. All'articolo 63 del testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il
comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Gli  enti  o  le  imprese  autorizzati  alla  fabbricazione  di
sostanze stupefacenti o psicotrope nonche'  dei  medicinali  compresi
nelle tabelle di cui all'articolo 14 tengono  anche  un  registro  di
lavorazione, numerato e firmato in ogni pagina da un funzionario  del
Ministero della salute all'uopo delegato, nel quale sono iscritte  le
quantita' di materie prime  poste  in  lavorazione,  con  indicazione
della loro esatta denominazione e della data di entrata  nel  reparto
di lavorazione, nonche' i prodotti ottenuti da ciascuna  lavorazione.
Tale registro e' conservato per dieci anni  a  far  data  dall'ultima
registrazione.». 
  22. Il comma 1 dell'articolo 65 del  testo  unico  delle  leggi  in
materia di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,
prevenzione,  cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati   di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, e' sostituito dal seguente: 
  «1. Gli  enti  e  le  imprese  autorizzati  alla  produzione,  alla
fabbricazione e all'impiego di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope
nonche' dei medicinali, compresi nelle tabelle  di  cui  all'articolo
14, trasmettono al Ministero della salute,  alla  Direzione  centrale
per i servizi antidroga e alla  competente  unita'  sanitaria  locale
annualmente, non  oltre  il  31  gennaio  di  ciascun  anno,  i  dati
riassuntivi dell'anno precedente e precisamente: 
    a) i risultati di chiusura del registro di carico e scarico; 
    b) la quantita' e  qualita'  delle  sostanze  utilizzate  per  la
produzione di medicinali preparati nel corso dell'anno; 
    c) la quantita' e la qualita' dei medicinali  venduti  nel  corso
dell'anno; 
    d) la quantita' e la qualita'  delle  giacenze  esistenti  al  31
dicembre.». 
  23. All'articolo 66 del testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il
comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Gli enti e le imprese autorizzati ai sensi dell'articolo 17 che
abbiano  effettuato   importazioni   o   esportazioni   di   sostanze
stupefacenti  o  psicotrope  nonche'  di  medicinali  compresi  nelle
tabelle di  cui  all'articolo  14,  trasmettono  al  Ministero  della
salute, entro quindici giorni dalla fine di ogni  trimestre,  i  dati
relativi ai permessi di importazione o di esportazione utilizzati nel
corso del trimestre precedente. Gli enti  e  le  imprese  autorizzati
alla fabbricazione trasmettono, altresi', un rapporto sulla natura  e
quantita' delle materie prime ricevute e di quelle utilizzate per  la
lavorazione degli stupefacenti  o  sostanze  psicotrope  nonche'  dei
medicinali ricavati, e di quelli  venduti  nel  corso  del  trimestre
precedente. In tale rapporto, per  l'oppio  grezzo,  nonche'  per  le
foglie e pasta di coca e' indicato il titolo in  sostanze  attive  ad
azione stupefacente.». 
  24. Gli articoli 69 e 71 del testo unico delle leggi in materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309,
sono abrogati. 
  25. All'articolo 114 del testo unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il
comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Il perseguimento degli obiettivi  previsti  dal  comma  1  puo'
essere affidato dai comuni e dalle comunita'  montane  o  dalle  loro
associazioni alle competenti aziende unita' sanitarie locali  o  alle
strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116.». 
  26. All'articolo 115 del testo unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al
comma 1 la parola: «ausiliari» e' soppressa. 
  27. All'articolo 120 del testo unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1.  Chiunque  fa  uso  di  sostanze  stupefacenti  e  di  sostanze
psicotrope   puo'   chiedere   al   servizio    pubblico    per    le
tossicodipendenze o ad una struttura  privata  autorizzata  ai  sensi
dell'articolo 116 e specificamente per l'attivita'  di  diagnosi,  di
cui  al  comma  2,  lettera  d),  del  medesimo  articolo  di  essere
sottoposto ad accertamenti diagnostici e  di  eseguire  un  programma
terapeutico e socio-riabilitativo.»; 
    b) al comma 3, le parole:  «dell'unita'»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «delle aziende unita'» e dopo le parole: «unita'  sanitarie
locali,» sono inserite le  seguenti:  «e  con  le  strutture  private
autorizzate ai sensi dell'articolo 116»; 
    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Gli esercenti  la  professione  medica  che  assistono  persone
dedite all'uso di sostanze  stupefacenti  e  di  sostanze  psicotrope
possono, in ogni tempo, avvalersi dell'ausilio del servizio  pubblico
per le tossicodipendenze e delle  strutture  private  autorizzate  ai
sensi dell'articolo 116.»; 
    d) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  «7. Gli operatori del servizio pubblico per le tossicodipendenze  e
delle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, salvo
l'obbligo di segnalare all'autorita' competente tutte  le  violazioni
commesse  dalla   persona   sottoposta   al   programma   terapeutico
alternativo  a  sanzioni  amministrative  o  ad  esecuzione  di  pene
detentive, non possono essere obbligati a  deporre  su  quanto  hanno
conosciuto  per  ragione  della  propria  professione,  ne'   davanti
all'autorita' giudiziaria ne' davanti ad altra autorita'. Agli stessi
si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo  200  del  codice   di
procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore
dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di  procedura  penale
in quanto applicabili.». 
  28. All'articolo 122 del testo unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze  e  le  strutture
private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, compiuti i  necessari
accertamenti e sentito l'interessato, che puo' farsi assistere da  un
medico di fiducia autorizzato a presenziare anche  agli  accertamenti
necessari, definiscono un programma terapeutico e socio-riabilitativo
personalizzato che puo' prevedere, ove le condizioni psicofisiche del
tossicodipendente lo consentano, in collaborazione con  i  centri  di
cui all'articolo 114 e avvalendosi delle cooperative di  solidarieta'
sociale e delle associazioni  di  cui  all'articolo  115,  iniziative
volte ad un pieno inserimento sociale attraverso l'orientamento e  la
formazione  professionale,  attivita'  di  pubblica  utilita'  o   di
solidarieta' sociale. Nell'ambito dei programmi  terapeutici  che  lo
prevedono, possono adottare metodologie di  disassuefazione,  nonche'
trattamenti psico-sociali e farmacologici adeguati. Il  servizio  per
le tossicodipendenze controlla l'attuazione del  programma  da  parte
del tossicodipendente.»; 
    b) al comma 2, le parole: «deve  essere»  sono  sostituite  dalla
seguente: «viene» e dopo la parola: «studio» e' inserita la seguente:
«e»; 
    c) al comma 3, le parole:  «riabilitative  iscritte  in  un  albo
regionale o provinciale» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «private
autorizzate ai sensi dell'articolo 116»; 
    d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Quando l'interessato ritenga di  attuare  il  programma  presso
strutture  private  autorizzate  ai   sensi   dell'articolo   116   e
specificamente per l'attivita'  di  diagnosi,  di  cui  al  comma  2,
lettera d), del medesimo articolo, la scelta puo' cadere su qualsiasi
struttura situata nel territorio nazionale che si dichiari di  essere
in condizioni di accoglierlo.». 
  29. All'articolo 127 del testo unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il
comma 8 e' sostituito dal seguente: 
  «8. I progetti di cui alle lettere a) e c) del comma 7 non  possono
prevedere  la  somministrazione   delle   sostanze   stupefacenti   o
psicotrope incluse nelle tabelle I e II  di  cui  all'articolo  14  e
delle sostanze non inserite nella Farmacopea ufficiale,  fatto  salvo
l'uso  dei  medicinali  oppioidi  prescrivibili,  purche'  i  dosaggi
somministrati  e  la  durata  del  trattamento  abbiano   l'esclusiva
finalita' clinico-terapeutica di  avviare  gli  utenti  a  successivi
programmi riabilitativi.». 
  30. Al testo unico delle  leggi  in  materia  di  disciplina  degli
stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,    cura    e
riabilitazione dei relativi stati di  tossicodipendenza,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,  sono
inserite le tabelle, previste dagli articoli 13, comma 1,  e  14  del
citato testo unico, come modificati dai commi  2  e  3  del  presente
articolo, nonche' l'allegato III-bis, riportati  nell'allegato  A  al
presente decreto.
                               Art. 2 

Efficacia degli atti amministrativi adottati ai sensi del decreto del
  Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
continuano a produrre effetti gli atti amministrativi  adottati  sino
alla data di pubblicazione della sentenza della Corte  Costituzionale
n. 32 del 12 febbraio 2014, ai sensi del testo unico delle  leggi  in
materia di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,
prevenzione,  cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati   di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

Capo II

Impiego dei medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario
nazionale

                               Art. 3 

Disposizioni dirette a favorire l'impiego dei medicinali meno onerosi
              da parte del Servizio sanitario nazionale 

  1. Dopo il comma 4 dell'articolo 1  del  decreto-legge  21  ottobre
1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n.  648,  sono
inseriti i seguenti: 
  «4-bis.  Nel  caso  in  cui  l'Autorizzazione   all'immissione   in
commercio di un medicinale non comprenda  un'indicazione  terapeutica
per la quale si ravvisi un motivato interesse pubblico  all'utilizzo,
l'Agenzia Italiana del  Farmaco  puo'  procedere,  nei  limiti  delle
risorse del fondo di cui all'articolo 48, comma 18, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 236, destinate alle finalita' di  cui  al  comma
19, lettera b), numero 3), alla registrazione della medesima,  previa
cessione a titolo gratuito al Ministero della salute dei  diritti  su
tale indicazione da parte del titolare dell'AIC o altro avente causa.
Qualora il titolare dell'AIC o altro avente causa dichiari  di  voler
procedere  direttamente  alla   registrazione   dell'indicazione   di
interesse, sono definiti con l'Agenzia Italiana del Farmaco i termini
e le modalita'  di  avvio  degli  studi  registrativi  relativi  alla
medesima indicazione. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione
all'immissione  in  commercio  o  altro  avente  causa   si   opponga
immotivatamente alla registrazione  dell'indicazione  terapeutica  di
interesse pubblico  ne  viene  data  adeguata  informativa  nel  sito
istituzionale dell'AIFA. 
  4-ter. Anche se sussista altra alternativa terapeutica  nell'ambito
dei farmaci autorizzati, l'indicazione terapeutica per la  quale  sia
stato avviato l'iter di registrazione ai sensi del comma  4-bis  puo'
essere inserita provvisoriamente nell'elenco  di  cui  al  precedente
comma 4 con conseguente erogazione dello stesso a carico del Servizio
sanitario nazionale, nel caso in cui, a  giudizio  della  Commissione
tecnico-scientifica dell'AIFA, tenuto anche conto dei risultati delle
eventuali  sperimentazioni  e  ricerche  condotte  nell'ambito  della
comunita'  medico-scientifica  nazionale  e  internazionale,  nonche'
della relativa onerosita' del farmaco  autorizzato  per  il  Servizio
sanitario  nazionale,  il  farmaco  sia  sicuro   ed   efficace   con
riferimento all'impiego proposto rispetto a  quello  autorizzato.  In
tal caso AIFA attiva idonei strumenti di monitoraggio a tutela  della
sicurezza  dei  pazienti  ed  assume  tempestivamente  le  necessarie
determinazioni. 
  4-quater. L'inserimento provvisorio ai sensi  del  comma  4-ter  e'
disposto  in  attesa  che  siano  disponibili   i   risultati   delle
sperimentazioni cliniche condotte sul farmaco  e  diviene  definitivo
previa valutazione  positiva  della  Commissione  tecnico-scientifica
dell'AIFA ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  349,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244.».
                               Art. 4 

                          Entrata in vigore 

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  Italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
  Dato a Roma, addi' 20 marzo 2014 

                             NAPOLITANO 

                         Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri 

                         Lorenzin, Ministro della salute              

                         Orlando, Ministro della giustizia            

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Allegato A
(art. 1, comma 30)

Sentenza TAR Lazio 20 marzo 2014, n. 3838

N. 03838/2014 REG.PROV.COLL.

N. 07665/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7665 del 2013, proposto da:
-OMISSIS-, in qualità di genitori esercenti la potestà sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avv. Isetta Barsanti Mauceri, Corrado Mauceri, Fausto Buccellato, con domicilio eletto presso Fausto Buccellatolo studio di quest’ultimo in Roma, viale Angelico, 45;

contro

-OMISSIS- di Roma, Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona dei loro legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

del provvedimento adottato nella seduta del 13 giugno 2013 di mancata ammissione dell’alunno alla classe -OMISSIS- di Roma nonché delle relative operazioni di scrutinio finale;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- di Roma e di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 marzo 2014 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con il ricorso in epigrafe i signori -OMISSIS- , nella loro qualità di genitori esercenti la potestà ex artt. 315 e ss. cod. civ. sul minore -OMISSIS-, contestano – deducendone l’illegittimità sotto vari profili- gli atti che hanno portato alla mancata promozione di quest’ultimo alla classe successiva al termine dell’anno scolastico 2012/2013, nel corso del quale ha frequentato la I-OMISSIS- di Roma.

I ricorrenti evidenziano, in particolare, che in sede di scrutinio finale, tenutosi il 13 giugno (con l’attribuzione dei voti, rispettivamente, di 3 in matematica, 4 in fisica e 3 in storia dell’arte), la delibera di non ammissione alla classe successiva, adottata a maggioranza (6 voti contro 4), vedeva la docente di materia alternativa, assente, sostituita nel voto dalla docente di religione cattolica, a ciò delegata dalla Dirigente scolastica, in violazione dell’art.2 del DPR 122/09 e del principio del c.d.”collegio perfetto”.

Contestano, inoltre, che a tale votazione non avrebbe dovuto partecipare la stessa Dirigente scolastica, in ossequio al dettato dell’art.5 D.lvo 297/94 che attribuisce ai soli docenti la valutazione periodica e finale degli alunni; che, in ogni caso, i genitori durante l’anno sono stati notiziati di carenze nella preparazione dello studente, ma non così gravi da comportare la mancata ammissione alla classe successiva, la cui determinazione sarebbe stata comunque adottata sulla base di un mero calcolo matematico dei voti riportati durante l’anno, senza alcuna valutazione complessiva e con violazione dei criteri predeterminati nel P.0.F., che prevede la sospensione del giudizio di non promozione per gli studenti che pur avendo accumulato carenze gravi in una o più discipline, a giudizio del Cdc siano ritenuti in grado di colmare le lacune e di affrontare proficuamente l’anno scolastico successivo.

L’amministrazione si è costituita per avversare il ricorso.

Con ordinanza cautelare n.23366/13 del 29.09.2013 il Collegio ha accolto l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato, ritenuto che” ad un sommario esame, il ricorso non appare prima facie infondato sotto il profilo della violazione del principio del collegio perfetto nonché sotto il profilo della carenza di motivazione circa la non percorribilità della sospensione del giudizio per le materie di matematica, fisica e storia dell’arte ai sensi del DM n.80 del 3.10.2007, tenendo conto sia dei voti riportati nelle altre materie (tra cui emerge il voto 8 in italiano) sia dell’indirizzo classico del corso di studi in oggetto”.

L’amministrazione ha pertanto provveduto ad ammettere con riserva il ragazzo alla classe successiva.

Nell’udienza pubblica del 20 marzo 2014, vista la documentazione depositata da parte ricorrente con cui si attesta che il minore è stato ammesso ad attività di recupero delle insufficienze riportate, con raggiungimento degli obiettivi previsti- la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso merita accoglimento.

Risulta fondata, infatti, la censura con cui si lamenta violazione e carenza di motivazione circa il rispetto dei criteri predeterminati nel P.O.F., che prevede la sospensione del giudizio di non promozione per gli studenti che pur avendo accumulato carenze gravi in una o più discipline, a giudizio del Cdc siano ritenuti in grado di colmare le lacune e di affrontare proficuamente l’anno scolastico successivo.

Dagli atti di causa emerge infatti come, in occasione dello scrutino di giugno, il consiglio di classe non abbia in alcun modo operato la dovuta valutazione complessiva del grado di preparazione conseguito dallo studente né sulla capacità di recupero.

Detta verifica sarebbe stata necessaria, tenuto conto dei voti conseguiti dallo studente (ben oltre la sufficienza nella materia di italiano) e che le più gravi insufficienze riportate (matematica e fisica) attenevano comunque a materie scientifiche, a fronte dell’indirizzo classico seguito dallo studente.

Ciò imponeva al consiglio di classe un approfondimento della posizione del ricorrente, esaminata invece solo con una mera “presa d’atto” dei voti e dalla constatazione che lo stesso non aveva recuperato le insufficienze in matematica e storia dell’arte registrate nello scrutinio trimestrale, senza alcuna valutazione sulla capacità di recupero con percorso individuale (peraltro concretamente dimostrata dalla documentazione depositata dal difensore agli atti di causa).

In tali circostanze, il consiglio di classe non avrebbe potuto limitarsi a recepire acriticamente i voti proposti dagli insegnanti, ma avrebbe dovuto fare compiuta applicazione del principio secondo cui la valutazione ha ad oggetto il processo d’apprendimento e il rendimento scolastico complessivo dell’alunno, e non s’arresta, senza approfondita motivazione, di fronte al giudizio negativo sulla singola materia (cfr. T.A.R. Liguria, II, n. 514/2013), sebbene, effettivamente, il comportamento dello studente nel corso dell’anno scolastico – evidentemente sintomo di un malessere che non è dato al Collegio valutare, più che di scarse capacità di apprendimento smentite e dai voti nelle altre materie e dai risultati raggiunti a seguito del corso di recupero – non si sia caratterizzato per disciplina, rispetto degli orari, presenza alle lezioni e attenzione, laddove avrebbe dovuto e fornire adeguata motivazione circa la determinazione adottata rispetto a quella, più favorevole per lo studente, di sospensione del giudizio.

In relazione a quanto precede, il ricorso in esame si appalesa fondato e va dunque accolto, con assorbimento delle restanti censure.

Tuttavia, come già rilevato dal Tar Liguria nella sentenza n. 514/2013, l’annullamento retroattivo degli atti impugnati non gioverebbe al ricorrente, che nelle more del giudizio ha proseguito la carriera scolastica e frequenta attualmente iln quinto anno del liceo classico.

Ed invero, l’eventuale pronuncia d’annullamento sic et simpliciter degli atti impugnati non solo sarebbe inutiliter data, ma potrebbe addirittura mettere in dubbio la validità della carriera scolastica percorsa dal ricorrente nelle more del giudizio.

Per garantire l’effettività di tutela il collegio ritiene quindi – richiamando l’arresto giurisprudenziale (cfr. C.S., VI, 10 maggio 2011 n. 2755) che, in ragione della pretesa sostanziale dedotta in giudizio, ammette una opportuna “modulazione” del tipo e degli effetti della sentenza d’accoglimento – di dichiarare l’illegittimità degli atti impugnati e di annullarli solo con effetto ex nunc, fatta salva la successiva carriera scolastica dello studente.

Le spese di causa seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla ili provvedimento in epigrafe.

Condanna l’amministrazione alle spese di lite, nella misura di euro 2.000,00 (duemila), oltre Iva e Cpa come per legge.

Manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento dei dati ai sensi dell’art.52 comma 5 D.lgs.196/03 per il caso di diffusione del presente provvedimento a mezzo web.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente FF

Giuseppe Chine’, Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/04/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Gazzetta ufficiale – Serie Generale n. 66

Gazzetta Ufficiale

Serie Generale
n. 66 del 20-3-2014

Sommario

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

 


DECRETO-LEGGE 20 marzo 2014, n. 34


Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per
la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.
(14G00046)

 

 

Pag. 1

 

 

 


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 2014, n. 35


Regolamento per l’individuazione delle procedure per l’attivazione
dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza
nazionale, a norma dell’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15
marzo 2012, n. 21. (14G00048)

 

 

Pag. 3

 

 

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

 


DECRETO 30 gennaio 2014


Modalita’ di attuazione dell’articolo 29, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, in materia di incentivi fiscali
all’investimento in start-up innovative. (14A02246)

 

 

Pag. 12

 

 

 


DECRETO 31 gennaio 2014


Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di
cui alla legge n. 183/1987 per il programma «Interreg IV C»
dell’obiettivo Cooperazione territoriale europea, programmazione
2007-2013, annualita’ 2013 al netto del prefinanziamento del 5 per
cento. (Decreto n. 8/2014). (14A02195)

 

 

Pag. 16

 

 

 


DECRETO 31 gennaio 2014


Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di
cui alla legge n. 183/1987 del progetto “High-tech Empowering of
(Ph)orensics Advanced Expertise Systems and Tools for the (European)
Union’s Sake (H.E.PH.A.E.S.T.U.S.), nell’ambito del programma
d’azione comunitaria Hercule II. (Decreto n. 9/2014). (14A02196)

 

 

Pag. 18

 

 

 


DECRETO 10 febbraio 2014


Accertamento del periodo di mancato funzionamento della segreteria
della Commissione tributaria provinciale di Pisa. (14A02386)

 

 

Pag. 19

 

 

MINISTERO DELLA SALUTE

 


DECRETO 7 febbraio 2014


Ri-registrazione dei prodotti fitosanitari, a base di nicosulfuron,
sulla base del dossier SL-950-6% di All. III alla luce dei principi
uniformi per la valutazione e l’autorizzazione dei prodotti
fitosanitari. (14A02171)

 

 

Pag. 19

 

 

 


DECRETO 7 febbraio 2014


Ri-registrazione del prodotto fitosanitario, a base di nicosulfuron,
sulla base del dossier Nico 40 g/l ODdi All. III alla luce dei
principi uniformi per la valutazione e l’autorizzazione dei prodotti
fitosanitari. (14A02172)

 

 

Pag. 25

 

 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

 


DECRETO 4 marzo 2014


Proroga dell’autorizzazione rilasciata all’organismo denominato
«Check Fruit Srl» ad effettuare i controlli per la indicazione
geografica protetta «Arancia Rossa di Sicilia», registrata in ambito
Unione europea. (14A02173)

 

 

Pag. 40

 

 

 


DECRETO 4 marzo 2014


Proroga dell’autorizzazione rilasciata all’organismo denominato
«Check Fruit Srl» ad effettuare i controlli per la denominazione di
origine protetta «Aglio di Voghiera», registrata in ambito Unione
europea. (14A02174)

 

 

Pag. 40

 

 

 


DECRETO 4 marzo 2014


Proroga dell’autorizzazione rilasciata all’organismo denominato
«Check Fruit Srl» ad effettuare i controlli per la indicazione
geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna», registrata in
ambito Unione europea. (14A02175)

 

 

Pag. 41

 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 


DECRETO 21 febbraio 2014


Autorizzazione al rilascio di certificazione CE conferito alla
societa’ «Kiwa Cermet Italia Spa», in Granarolo dell’Emilia ad
operare in qualita’ di Organismo notificato ai sensi della Direttiva
97/23/CE, in materia di attrezzature in pressione. (14A02128)

 

 

Pag. 42

 

 

 


DECRETO 27 febbraio 2014


Autorizzazione all’esercizio dell’attivita’ di certificazione CE
rilasciata alla «C.E.V.I. S.r.l. – Centro Elettrotecnico Verifiche
Impianti», in Arezzo. (14A02170)

 

 

Pag. 44

 

 

 


DECRETO 4 marzo 2014


Emissione, nell’anno 2014, di sei francobolli ordinari appartenenti
alla serie tematica «le Eccellenze del sistema produttivo ed
economico» dedicati allo sviluppo sostenibile, le fonti di energia
rinnovabili: geotermica, idroelettrica, marina, solare, eolica, da
biomasse, nel valore di € 0,70 per ciascun esemplare. (14A02244)

 

 

Pag. 45

 

 

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

 


COMUNICATO


Modifica della circoscrizione territoriale della Cancelleria
consolare dell’ambasciata d’Italia in Bucarest (Romania). (14A02203)

 

 

Pag. 47

 

 

 


COMUNICATO


Modifica della circoscrizione territoriale del Consolato generale
d’Italia in Fiume (Croazia). (14A02204)

 

 

Pag. 47

 

 

 


COMUNICATO


Modifica della circoscrizione territoriale del Consolato generale
d’Italia in Bahia Blanca (Argentina). (14A02205)

 

 

Pag. 47

 

 

 


COMUNICATO


Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in
Poznan (Polonia). (14A02206)

 

 

Pag. 47

 

 

 


COMUNICATO


Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in
Azua de Compostela (Repubblica Dominicana). (14A02207)

 

 

Pag. 48

 

 

 


COMUNICATO


Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in
Tampere (Finlandia). (14A02208)

 

 

Pag. 48

 

 

 


COMUNICATO


Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in
Amburgo (Germania). (14A02209)

 

 

Pag. 49

 

 

 


COMUNICATO


Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in
Valparaiso (Cile). (14A02210)

 

 

Pag. 50

 

 

MINISTERO DELL’INTERNO

 


COMUNICATO


Approvazione del trasferimento della sede della Casa Salesiana di San
Giovanni Bosco, denominata «Collegio San Luigi», in Verbania.
(14A02167)

 

 

Pag. 50

 

 

 


COMUNICATO


Soppressione della Confraternita della Morte e dell’Orazione, in
Fondi (14A02168)

 

 

Pag. 50

 

 

 


COMUNICATO


Soppressione della Confraternita di San Probo, in Formia (14A02169)

 

 

Pag. 50

 

 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

 


COMUNICATO


Revoca del decreto di trasferimento di un notaio in esercizio
(14A02290)

 

 

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MINISTERO DELLA SALUTE

 


COMUNICATO


Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del
medicinale per uso veterinario «Izossitocina» soluzione iniettabile
per bovini, equini e suini. (14A02112)

 

 

Pag. 51

 

 

 


COMUNICATO


Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del
medicinale per uso veterinario «Elmizin» 50 mg/ml, sospensione orale
per ovini. (14A02113)

 

 

Pag. 51

 

 

 


COMUNICATO


Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del
medicinale per uso veterinario «Endospray» schiuma endouterina per
bovine. (14A02114)

 

 

Pag. 51

 

 

 


COMUNICATO


Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del
medicinale per uso veterinario «Daiprim» 200 mg/ml + 40 mg/ml.
(14A02115)

 

 

Pag. 52

 

 

 


COMUNICATO


Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del
medicinale per uso veterinario «Strenzen» 500/125 mg/g. (14A02116)

 

 

Pag. 52