Decreto Scuola, Giannini: bene ok Senato, ora cambiare pagina

da tecnicadellascuola.it

Decreto Scuola, Giannini: bene ok Senato, ora cambiare pagina

Redazione

“Il decreto approvato oggi in Senato è un altro dei segnali dell’attenzione che questo governo riserva alla scuola”. Così il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Stefania Giannini, sul via libera di Palazzo Madama al decreto scuola. Il testo ora passa alla Camera dei deputati

“Il decreto approvato – aggiunge il Ministro Giannini – offre risposte concrete alla scuola per superare situazioni che stavano creando difficoltà e disagi. Accelera anche il nuovo corso-concorso per dirigenti scolastici che sarà nazionale e si svolgerà presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione. Tale concorso sarà possibile già dal prossimo anno. Fin dal primo giorno del nostro mandato – conclude il Ministro – ci stiamo occupando di dare una risposta a emergenze che si sono stratificate nel tempo e da cui bisogna uscire una volta per tutte per aprire poi una fase nuova che offra una prospettiva di innovazione di lungo periodo in questo settore”.

Concorso per dirigenti, a Potenza 9 indagati: risposte copiate dal libro

da tecnicadellascuola.it

Concorso per dirigenti, a Potenza 9 indagati: risposte copiate dal libro

Alessandro Giuliani

Dagli accertamenti prodotti dalla Procura della Repubblica di Potenza risulterebbe che il testo è stato riprodotto sul compito integralmente. Tra gli indagati vi sono 5 vincitori di concorso, 3 dei quali hanno avuto giù assegnato il loro istituto, e 4 componenti commissione.

Cinque insegnanti lucani e quattro componenti della commissione dell’ultimo concorso per dirigente scolastico, bandito nel luglio del 2011, sono indagati nell’ambito di un’inchiesta della Procura della Repubblica di Potenza: l’inchiesta sarebbe già ad un livello avanzato perche, secondo quanto riporta l’Ansa, sarebbero giù stati inviati “gli avvisi di conclusione delle indagini”.

La notizia, pubblicata dai giornali locali, ha trovato conferme in ambienti giudiziari. Secondo quanto si è appreso, alcune risposte del concorso sarebbero state interamente copiate dai concorrenti dai libri di testo (in un caso si tratterebbe anche di argomenti che riguardano la responsabilità dei presidi). Uno dei commissari, durante il concorso, avrebbe anche scoperto degli appunti nel vocabolario di un concorrente: non vi sarebbe stata l’esclusione del docente dalla prova, ma solo il ”sequestro” dei foglietti dattiloscritti. Secondo gli investigatori, infine, anche una delle griglie di valutazione delle prove sarebbe stata già pronta. Tre dei cinque docenti indagati (le accuse, a vario titolo, sono di falso, abuso in atti d’ufficio e concorso in falso ideologico) avrebbero vinto il concorso, con l’assegnazione a un istituto, due invece sono solamente risultati idonei nella graduatoria di riferimento.

Sempre secondo l’agenzia Ansa, “le indagini, svolte dai militari della sezione di polizia giudiziaria dei Carabinieri, sono cominciate alla fine del 2011, con la verifica delle prove e il controllo dei testi a cui si sarebbero ‘ispirati’ i concorrenti: in alcuni casi i paragrafi riportati nelle prove sarebbero pressoché identici nelle risposte di alcuni degli indagati”.

Insomma, sembra che per il concorso per diventare dirigenti non vi sia pace: anziché proiettarsi verso il suo epilogo, eccoci qui a raccontare l’ennesimo episodio di cronaca di cui nessuno sentiva davvero il bisogno

Pantaleo (Flc Cgil): sospendere i test Invalsi

da tuttoscuola.com

Pantaleo (Flc Cgil): sospendere i test Invalsi

Le proteste anche quest’anno di studenti, docenti e famiglie contro i test Invalsi “impongono una radicale inversione di rotta sulla valutazione. I test sono privi di senso e lontani dalla realtà delle scuole“. È quanto sottolinea in una nota il segretario della Flc Cgil, Mimmo Pantaleo, a cui giudizio i test “minano la libertà d’insegnamento e si configurano come strumento di controllo che diffonde solo ostilità, paure e diffidenza. Non tengono conto del rapporto tra contesti territoriali e qualità formativa. La nostra proposta è sospenderli per un arco di tempo necessario a definire un sistema di valutazione più serio e efficace“.

La dura presa di posizione del leader sindacale mette in discussione tutto il lavoro fatto all’Invalsi negli anni scorsi, a partire dalla presidenza Cipollone (2007), cioè l’allineamento dell’Italia alle tecniche di valutazione di sistema in uso in altri Paesi dell’area Ocse e alla tipologia di test adottata, con progressivi aggiustamenti, dal programma triennale Pisa fin dal suo esordio nel 2000.

Pantaleo prospetta in realtà la sospensione a tempo indeterminato dei test, visto che a suo giudizio “la valutazione non deve essere separata da un ragionamento su quale scuola vogliamo nei prossimi anni e sui necessari investimenti”, e che essa “non può che coinvolgere tutti i livelli dei decisori politici e non solo le scuole. Operazioni che, come è noto, richiedono tempi lunghi se non vogliono ridursi a forzature o improvvisazioni.

Ma non basta. Anche nel nuovo auspicato contesto i test Invalsi, “radicalmente ripensati”, dovrebbero essere somministrati  su base campionaria” e non universale. Un altro attacco all’attuale impostazione dei test nazionali, che secondo il vigente regolamento costituiscono per le scuole il riscontro esterno dell’autovalutazione di istituto.

 

Tar del Lazio: due insegnanti precarie diventeranno presidi

da tuttoscuola.com

Tar del Lazio: due insegnanti precarie diventeranno presidi

Il Tar Lazio ha stabilito che anche i supplenti possono diventare presidi. Con la sentenza 5011/2014, il Tribunale amministrativo ha infatti accolto un ricorso e deciso che per partecipare al concorso per presidi può essere ritenuto valido anche il periodo di precariato perché equivalente a quello svolto dai colleghi di ruolo. A rendere nota la notizia, il sindacato Anief, che ha sostenuto il  ricorso di due insegnanti.

L’organizzazione sindacale spiega che le docenti beneficiarie della sentenza sono a tutt’oggi ancora precarie, e nel 2011 avevano presentato ricorso e superato tutte le prove preselettive e d’esame. Per effetto della decisione del tribunale amministrativo, si sono viste sciogliere la riserva d’accesso al concorso dovuta al difetto della soglia minima dei cinque anni di servizio di ruolo.

L’Anief spiega che il Tar, sul cui sito la sentenza non è ancora disponibile, avrebbe stabilito che il servizio prestato da precario o post-ruolo vada considerato allo stesso modo, con ciò applicando diverse pronunce della Corte di Giustizia europea.

Uno degli aspetti più interessanti della vicenda sarà vedere se l’amministrazione intenderà ricorrere al Consiglio di Stato, e, in caso di ulteriore soccombenza, come darà seguito all’eventuale conferma della decisione: avremo per la prima volta dei dirigenti scolastici precari, o la dirigenza prevederà anche un percorso di stabilizzazione lavorativa per le due docenti?

 

Il ministro tenta di ricucire lo strappo sulle graduatorie

da tuttoscuola.com

Il ministro tenta di ricucire lo strappo sulle graduatorie

Il ministro Giannini, dopo lo “strappo” dei sindacati della scorsa settimana sul decreto per l’aggiornamento delle graduatorie d’Istituto, prova a ricucire il rapporto convocando le OO.SS. al ministero per oggi.

Sulla questione ‘graduatorie’ lo stesso ministro ha spiegato che “Quello che stiamo facendo, attraverso i concorsi, è finalizzato anche a ridare fiducia a chi vuole diventare insegnante e dare ai trecentomila insegnanti iscritti in graduatorie di istituto un’opportunità”.

A dir la verità un primo tentativo per ricucire i rapporti era già stato fatto nei giorni scorsi, ma si era

risolto in un nulla di fatto, tanto che i sindacati avevano confermato i contenuti contestati.

I sindacati – indignati per il merito ma anche per il metodo del provvedimento (“siamo stati convocati per un’informativa soltanto ‘a cose fatte’ e il provvedimento è stato firmato prima di ascoltarci” hanno spiegato) – in un comunicato unitario hanno affermato che il decreto in questione “presenta vizi di illegittimità” perché, senza il previsto percorso istituzionale, modifica le tabelle per l’attribuzione del punteggio per le abilitazioni, introducendo palesi elementi di iniquità e irragionevolezza, creando inaccettabili disparità e conflittualità tra gli aspiranti alle supplenze”.  Flc-Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals-Confsal, Gilda Unams hanno quindi dato mandato ai loro legali di impugnare congiuntamente al Tar il decreto ministeriale che modifica le tabelle e che eè parte integrante dei provvedimenti per l’aggiornamento delle graduatorie per le supplenze del prossimo triennio.

Ma non solo. Hanno anche annunciato ulteriori iniziative e mobilitazioni “se continueranno gli atteggiamenti di arroganza che portano a provvedimenti sbagliati e inaccettabili e che comporteranno anche inevitabili ripercussioni sull’ordinato avvio del prossimo anno scolastico”.

A dieci giorni dalle elezioni lo strappo rischia anche di avere contraccolpi politici che, il ministro, saggiamente, vuole evitare.

Fumata bianca in vista e ritiro del decreto?

 

Ok del Senato per rimediare al concorso toscano per dirigenti

da tuttoscuola.com

Ok del Senato per rimediare al concorso toscano per dirigenti
Entro la fine dell’anno un nuovo concorso per reclutare dirigenti scolastici

Come riferito dall’agenzia DIRE, al Senato è stato approvato il Decreto 1430 che prevede misure urgenti per la regolarità dell’anno scolastico, tra cui il provvedimento-tampone per il concorso dei dirigenti scolastici della Toscana.

In una nota, i senatori del Pd Francesca Puglisi e Andrea Marcucci, rispettivamente capogruppo Pd e Presidente della Commissione Istruzione a Palazzo Madama, hanno dichiarato che il decreto ha l’intento di far terminare l’anno ai dirigenti scolastici della Toscana che, vincitori del concorso del 2011, dovranno ripetere, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, parte del concorso”.

La soluzione dell’intricata vicenda è venuta grazie ad un emendamento della relatrice Puglisi che proroga la permanenza dei dirigenti toscani alla guida degli istituti fino al termine dell’anno scolastico in cui avverrà la rinnovazione del concorso secondo le modalità determinate dal Consiglio di Stato.

Inoltre, entro il 31/12/2014 stabilisce che venga bandita la prima tornata del nuovo corso concorso nazionale per il reclutamento dei dirigenti scolastici, voluto dal decreto 104 in cui ci sarà una quota riservata per tutti quei soggetti che hanno contenziosi aperti con l’amministrazione dal concorso del 2004 e che attribuirà a coloro che hanno svolto già anni di servizio un punteggio aggiuntivo, includendo quindi anche i presidi incaricati”.

La Commissione ha anche approvato un ordine del giorno che impegna il Governo a rinnovare con sollecitudine il concorso annullato e ad applicare le suddette quote di riserva per il nuovo corso concorso all’ingresso e all’uscita valutando la possibilità di ridurre al minimo gli spostamenti di sede per coloro che già svolgono le funzioni di dirigente scolastico per favorire la continuità nella guida delle autonomie scolastiche”.

 

Gazzetta ufficiale – Serie Generale n. 112

Gazzetta Ufficiale

Sommario

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

 


DECRETO 26 marzo 2014, n. 76


Regolamento recante norme per la misurazione e la valutazione della
performance individuale degli esperti di cooperazione. (14G00088)

 

 

Pag. 1

 

 

DECRETI PRESIDENZIALI

 


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 aprile 2014


Accertamento della sospensione del sig. Fabiano Amati dalla carica di
consigliere regionale della regione Puglia. (14A03743)

 

 

Pag. 9

 

 

 


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 aprile 2014


Accertamento della sospensione del signor Paolo Castelluccio dalla
carica di consigliere regionale della Regione Basilicata. (14A03744)

 

 

Pag. 10

 

 

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

 


DECRETO 17 marzo 2014


Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di
cui alla legge n. 183/1987 per il programma annuale 2012 del Fondo
per le frontiere esterne – periodo 2007-2013. (Decreto n. 23/2014).
(14A03688)

 

 

Pag. 11

 

 

 


DECRETO 29 aprile 2014


Integrazione finanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui
alla legge n. 183/1987 per l’attuazione degli interventi previsti dal
Piano di Azione Coesione delle regioni Friuli-Venezia Giulia e
Sardegna. (Decreto n. 24/2014). (14A03689)

 

 

Pag. 12

 

 

MINISTERO DELLA SALUTE

 


DECRETO 8 aprile 2014


Ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari contenenti la
sostanza attiva ciproconazolo (cyproconazole) approvata in
conformita’ al regolamento (CE) n. 1107/2009. (14A03690)

 

 

Pag. 14

 

 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

 


DECRETO 22 aprile 2014


Designazione della «Camera di commercio industria artigianato ed
agricoltura di Frosinone» ad effettuare i controlli per la
denominazione di origine protetta «Fagiolo Cannellino di Atina»,
registrata in ambito Unione europea. (14A03684)

 

 

Pag. 16

 

 

 


DECRETO 22 aprile 2014


Autorizzazione all’organismo denominato «Suolo e Salute Srl» ad
effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta
«Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia», registrata in ambito
Unione europea. (14A03685)

 

 

Pag. 17

 

 

 


DECRETO 22 aprile 2014


Proroga dell’autorizzazione rilasciata all’organismo denominato «DQA
– Dipartimento Qualita’ Agroalimentare» ad effettuare i controlli per
la denominazione di origine protetta «Pecorino di Filiano»,
registrata in ambito Unione europea. (14A03686)

 

 

Pag. 19

 

 

 


DECRETO 28 aprile 2014


Iscrizione di varieta’ di cereali a paglia al relativo registro
nazionale. (14A03678)

 

 

Pag. 19

 

 

 


DECRETO 28 aprile 2014


Variazione del responsabile della conservazione in purezza di
varieta’ ortive iscritte al registro nazionale. (14A03679)

 

 

Pag. 20

 

 

 


DECRETO 28 aprile 2014


Iscrizione di varieta’ ortive nel relativo registro nazionale.
(14A03680)

 

 

Pag. 22

 

 

 


DECRETO 7 maggio 2014


Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di
origine controllata e garantita dei vini ‹‹”Montepulciano d’Abruzzo”
Colline Teramane››. (14A03702)

 

 

Pag. 23

 

 

 


DECRETO 7 maggio 2014


Disposizioni nazionali relative all’organizzazione comune del mercato
vitivinicolo, in ordine alla attivazione della misura Vendemmia verde
– campagna 2013/2014. (14A03703)

 

 

Pag. 24

 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 


DECRETO 19 marzo 2014


Proroga della gestione commissariale della «Coop. Medaglia d’Oro
Maggiore C.C. Rocco Lazazzera», in Matera. (14A03693)

 

 

Pag. 25

 

 

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA’

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 


DELIBERA 13 dicembre 2013


Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001)
Metropolitana di Napoli – Linea 1 Tratta Centro Direzionale –
Capodichino (CUP B41E04000210001) Approvazione progetto definitivo e
assegnazione definitiva finanziamento. (Delibera n. 88/2013).
(14A03687)

 

 

Pag. 26

 

 

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

 


COMUNICATO


Annullamento della determina V & A/N/T n. 464 del 28 febbraio 2014 di
trasferimento della titolarita’ dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale per uso umano «Ranitidina TS» e di cambio
denominazione in «Ranitidina Pensa». (14A03728)

 

 

Pag. 37

 

 

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

 


COMUNICATO


Contratto collettivo nazionale quadro per la ripartizione dei
distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative
nelle aree della dirigenza per il triennio 2013 – 2015. (14A03683)

 

 

Pag. 37

 

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

 


COMUNICATO


Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare (14A03795)

 

 

Pag. 51

 

 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

 


COMUNICATO


Richiesta di registrazione della indicazione geografica «Südtiroler
Enzian/ Genziana dell’Alto Adige». (14A03704)

 

 

Pag. 51

 

 

SUPPLEMENTI ORDINARI

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

 


DECRETO 18 aprile 2014


Approvazione del regolamento di esecuzione e di organizzazione
dell’area marina protetta «Secche della Meloria». (14A03681)

 

(Suppl. Ordinario n. 40)

 

 

 

 


DECRETO 18 aprile 2014


Approvazione del regolamento di esecuzione e di organizzazione
dell’area marina protetta «Isole di Ventotene e Santo Stefano».
(14A03682)

 

(Suppl. Ordinario n. 40)

Decreto Ministeriale 16 maggio 2014, AOOUFGAB Prot.n. 312

Decreto Ministeriale 16 maggio 2014, AOOUFGAB Prot.n. 312

Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca

VISTO   il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, come modificato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 25 marzo 2013, n. 81, concernente il regolamento sulla “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” e, in particolare, l’articolo 15, comma 1, che prevede per i soggetti di cui alle lettere a), e c) la possibilità di conseguire l’abilitazione per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado mediante il compimento del solo tirocinio formativo attivo di cui all’articolo 10 e all’articolo 13, che prevede corsi specifici per il conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno;

VISTA   la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante riforma degli ordinamenti didattici universitari;

VISTA   la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, e successive modificazioni;

VISTA   la legge 2 agosto 1999, n. 264, concernente norme in materia di accessi ai corsi universitari;

VISTA   la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione;

VISTA   la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico e, in particolare l’articolo 5;

VISTO   il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, concernente regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO   il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO   il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei, a norma dell’articolo 64 , comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTI     i provvedimenti attuativi della revisione degli ordinamenti del I e del II ciclo di istruzione, inerenti le indicazioni nazionali e gli obiettivi specifici di apprendimento;

VISTO   il decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39, recante testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria e artistica;

VISTO   il decreto del Ministro della pubblica istruzione 11 agosto 1998, n. 357, recante programmi e prove di esame per le classi di concorso a cattedre e a posti di insegnante tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica;

VISTO   il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, concernente modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509;

VISTO   il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione 9 luglio 2009, concernente l’equiparazione tra lauree specialistiche e lauree magistrali;

VISTO   il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22, con il quale sono state integrate le classi di lauree specialistiche che danno accesso all’insegnamento nella scuola secondaria;

VISTO   il decreto del Ministro dell’università e della ricerca 26 luglio 2007 e relativo allegato 2, con cui è stata definita la corrispondenza tra le classi di laurea previste dal decreto ministeriale n. 270 del 2004 e le classi di laurea previste dal decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

RITENUTA   la necessità di definire le modalità e termini per l’accesso al tirocinio formativo attivo riservato ai soggetti di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a), e c), del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249;

CONSIDERATO    che, nel precedente ciclo di TFA, in mancanza di un sistema di ridistribuzione dei candidati idonei a livello territoriale, è stato ammesso ai relativi percorsi, a livello nazionale, un numero di candidati inferiore rispetto al numero di posti autorizzati e resi disponibili dalle università;

RITENUTO   opportuno valorizzare comunque i risultati delle prove di accesso al precedente ciclo di TFA, consentendo l’ammissione in soprannumero a questo II ciclo di TFA per coloro che hanno sostenuto e superato tutte le prove di ammissione al precedente percorso di TFA, risultando, all’esito delle stesse, idonei ma non utilmente collocati in graduatoria per mancanza di posti disponibili nell’ateneo di riferimento;

CONSIDERATO    che la scadenza del bando di concorso e il test preliminare sono fissati prima della conclusione della sessione estiva dei corsi universitari;

RITENUTO   di poter consentire, al fine di riconoscere un’opportunità anche ai giovani laureati e ai fini di una più ampia partecipazione, anche a coloro che conseguono i titoli di ammissione prima dello svolgimento delle prove scritte, e comunque entro e non oltre il 31 agosto 2014, l’iscrizione con riserva al test preliminare del percorso di tirocinio formativo attivo, come previsto anche per le Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario, che proprio a tali fini prevedevano l’espletamento delle prove di accesso nel mese di settembre;

RITENUTO   altresì, di poter ammettere con riserva al solo test preliminare la suddetta categoria di soggetti e di poter sciogliere la riserva solo all’esito del conseguimento dei necessari titoli di ammissione entro e non oltre la data del 31 agosto 2014;

RITENUTO   di dover consentire la medesima ammissione con riserva al test preliminare per i percorsi di specializzazione sul sostegno anche a coloro che conseguono il titolo di abilitazione, necessario per l’accesso ai suddetti percorsi, prima dello svolgimento delle prove scritte, e comunque entro e non oltre il 31 agosto 2014;

SENTITE  le Organizzazioni Sindacali del comparto scuola;

D E C R E T A

Art. 1

Oggetto e numero di posti

1. E’ indetta per l’anno accademico 2014-2015 una selezione per l’accesso ai corsi di tirocinio formativo attivo (di seguito, TFA), finalizzati al conseguimento dell’abilitazione per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, ai sensi dell’articolo 15 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.

2. I percorsi di TFA possono essere attivati dalle università statali e non statali esclusivamente nelle sedi già accreditate dall’ANVUR per l’a.a. 2013-2014. Per le attività formative previste dall’ordinamento è necessario fornire documentata disponibilità nelle sedi accreditate di strutture, laboratori e laboratori pedagogico-didattici, unitamente alla stipula di convenzioni con istituti scolastici per le attività di tirocinio.

3. Il numero di posti disponibili per i corsi di tirocinio formativo attivo riferiti a ciascuna classe di abilitazionesono indicati, per ciascuna regione, nell’allegato A del presente decreto.

4. Qualora i posti nella regione prescelta siano in numero esiguo è prevista la possibilità di attivare corsi interregionali.

5. Per i corsi di TFA da attivarsi presso le Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica valgono, ove compatibili, le disposizioni previste dal presente decreto.

Art. 2

Percorsi formativi ai sensi dell’articolo 13 del D.M. n. 249 del 2010

1. Sono autorizzati i percorsi formativi finalizzati al conseguimento del titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ai sensi dell’articolo 13 del D.M. n. 249 del 2010.

2. L’accesso ai suddetti percorsi è riservato ai docenti in possesso dell’abilitazione all’insegnamento, ivi compresi, per i relativi posti, i soggetti in possesso di titolo equivalente.

3. I corsi sono istituiti ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2011, recante i criteri e le modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del D.M. n. 249 del 2010.

4. La relativa prova di accesso è predisposta dalle singole Università ai sensi del comma 3 dell’articolo 13 del D.M. n. 249 del 2010.

5. La programmazione del fabbisogno è contenuta nell’allegato B del presente decreto.

 

Art. 3

Requisiti di ammissione

1. Possono partecipare alle prove di accesso di cui all’articolo 1 coloro i quali, privi di abilitazione per la relativa classe di concorso, entro il termine ultimo di presentazione della domanda di partecipazione, fissato al 16 giugno 2014:

a)    siano in possesso dei titoli di ammissione alle classi di concorso di cui al decreto 30 gennaio 1998, n. 39, ovvero dei titoli di accesso alle classi di concorso di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 febbraio 2005, n.22 o in possesso di laurea magistrale che, secondo l’allegato 2 al decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 26 luglio 2007 e successive modifiche ed integrazioni, è corrispondente ad una delle lauree specialistiche cui fa riferimento il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22. Sono altresì considerati titoli di ammissione alle classi di concorso le lauree previste dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 gennaio 2009 e dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 luglio 2009;

b)    per le classi di concorso A029 e A030, risultano in possesso del diploma rilasciato dagli istituti superiori di educazione fisica (ISEF) già valido per l’accesso all’insegnamento di educazione fisica.

2. Possono iscriversi con riserva e partecipare al test preliminare coloro che conseguono i titoli di ammissione di cui al comma 1 dopo le medesime prove preselettive e, comunque entro e non oltre il 31 agosto 2014. I soggetti che, pur superando il test preliminare, non siano a tale data in possesso dei titoli di ammissione previsti, sono esclusi dal prosieguo della procedura e non possono partecipare alle successive prove selettive.

3. Possono altresì iscriversi con riserva e partecipare al test preliminare dei percorsi di cui all’articolo 2 coloro che conseguono il titolo di abilitazione dopo le medesime prove preselettive e, comunque entro e non oltre il 31 agosto 2014. I soggetti che, pur superando il test preliminare, non siano a tale data in possesso dei titoli di ammissione previsti, sono esclusi dal prosieguo della procedura e non possono partecipare alle successive prove selettive.

4. I titoli di cui ai commi precedenti sono autocertificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato dalla legge 12 novembre 2011 n. 183, tramite la procedura on line al momento della presentazione della domanda. La verifica dei titoli di accesso è effettuata dagli Uffici scolastici regionali prima dello svolgimento del test preliminare e laddove l’esito dei controlli sia negativo, l’aspirante è escluso con apposito provvedimento.
Gli Uffici scolastici regionali comunicano tempestivamente tutti i dati della procedura al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

5. I candidati con titoli di studio conseguiti all’estero sono ammessi a partecipare alla selezione previa presentazione del titolo tradotto, legalizzato e accompagnato dalla dichiarazione di valore ivi compresa la dichiarazione di validità rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle Università italiane.

6. Sono ammessi in soprannumero ai corsi di TFA, senza dover sostener alcuna prova, coloro che hanno superato l’esame di ammissione alle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS), che si sono iscritti e che hanno sospeso la frequenza senza aver sostenuto l’esame per l’abilitazione ai sensi dell’articolo 15, comma 17, del D.M. n. 249 del 2010, ivi compresi coloro che fossero risultati idonei e in posizione utile in graduatoria ai fini di una seconda abilitazione da conseguirsi attraverso la frequenza di un secondo biennio di specializzazione o di uno o più semestri aggiuntivi, ai sensi dell’articolo 1, comma 19, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca dell’11 novembre 2011.

7. Sono, altresì, ammessi in soprannumero coloro che hanno superato l’intera procedura selettiva per più classi di abilitazione nel precedente ciclo di TFA e che hanno optato per la frequenza di un solo corso di TFA, coloro che hanno sospeso la frequenza del primo ciclo di TFA per cause sopravvenute e comunque a loro non imputabili, nonché coloro che sono risultati idonei ma non collocati in posizione utile ai fini della frequenza del I ciclo di TFA.

 

Art. 4

Procedura di iscrizione al test preliminare di accesso e termini di scadenza

1. I candidati in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 possono presentare apposita istanza on-line all’Ufficio scolastico della regione presso la quale intendono frequentare i corsi di TFA, che ivi sono attivati, indipendentemente dal singolo Ateneo presso cui sarà attivato il corso di TFA.

2. I candidati possono presentare la domanda di partecipazione alla selezione per più classi di abilitazione, osservando le medesime modalità di iscrizione. Al termine dell’intera procedura selettiva, in caso di collocazione in posizione utile in graduatoria relativa a classi di abilitazione diverse, devono comunque optare per l’iscrizione e la frequenza di un solo corso di TFA.

3. Il termine di scadenza per la presentazione la domanda di partecipazione al test preliminare è fissato al 16 giugno 2014. Con successivo decreto direttoriale sono indicate le modalità di presentazione on line delle domande.

4. Gli aspiranti completano la procedura di iscrizione al test preliminare attraverso il versamento del contributo di partecipazione. Con il decreto direttoriale di cui al comma precedente saranno fornite indicazioni relative all’elenco delle Università a cui destinare il pagamento, agli importi e alle modalità di pagamento del contributo per la partecipazione al test. Tali informazioni saranno, altresì, disponibili sul sito internet http://tfa.cineca.it.

5. Il contributo di partecipazione è versato all’Università della regione prescelta indicata nell’elenco di cui al comma 4 e la ricevuta del suddetto contributo costituisce prova dell’avvenuta iscrizione e, qualora il candidato non risultasse nell’elenco degli aventi titolo alla partecipazione, pur essendo in possesso dei requisiti di accesso, può essere richiesta il giorno fissato per sostenere il test preliminare.

6. Per i percorsi formativi di cui all’articolo 2, l’istanza di partecipazione è inoltrata direttamente all’Università prescelta, secondo le modalità stabilite dai bandi delle Università stesse.

Art. 5

Candidati con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento

1. I candidati diversamente abili o con disturbi specifici di apprendimento devono integrare la domanda di iscrizione, indicando l’eventuale ausilio necessario, allegando la documentazione certificativa rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi della normativa vigente.

 

Art. 6

Prove selettive di accesso

1. Ai sensi dell’articolo 15, comma 5, del D.M. n. 249 del 2010, la prova di accesso consiste in:

a)    un test preliminare predisposto da una Commissione nazionale nominata dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di contenuto identico su tutto il territorio nazionale per ciascuna classe di abilitazione;

b)    una prova scritta;

c)     una prova orale.

2. Le prove di accesso vertono sui programmi disciplinari per le relative classi di concorso di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 21 settembre 2012, n. 80, ovvero, per le classi di concorso ivi non contemplate, sui programmi disciplinari di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 11 agosto 1998, n. 357. I predetti programmi sono integrati dai contenuti disciplinari, oggetto di insegnamento per le relative classi di concorso, con riferimento ai provvedimenti attuativi del riordino del primo e del secondo ciclo di istruzione.

3. Il test preliminare e la prova scritta sono soggetti ad annullamento, qualora riportino la firma o segni idonei a fungere da elemento di riconoscimento del candidato.

4. La prova preselettiva si svolgerà entro il mese di luglio 2014, mente le successive prove saranno espletate entro il mese di ottobre 2014.

 

Art. 7

Test preliminare

1. Il test preliminare intende verificare le conoscenze disciplinari relative alle materie oggetto d’insegnamento di ciascuna classe di abilitazione e il possesso delle necessarie abilità linguistiche nell’ambito della competenza dell’italiano ed è predisposto da una commissione nazionale nominata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

2. Il test preliminare ha il medesimo contenuto su tutto il territorio nazionale per ciascuna classe di abilitazione e si deve svolgere entro il mese di luglio 2014. Il calendario, definito a livello nazionale, e le modalità di svolgimento del test preliminare sono comunicate con successivo decreto direttoriale.

3. Per essere ammesso alla prova scritta il candidato deve conseguire una votazione nel test preliminare non inferiore a 21/30.

4. Coloro che superano la prova preliminare sono ammessi con decreto del Direttore dell’Ufficio scolastico regionale alla successiva prova scritta presso l’ateneo regionale indicato ai sensi del successivo comma 5.

5. All’esito del test preliminare, con successivo decreto direttoriale, sono individuati i termini e le modalità in base ai quali ciascun candidato, ammesso alle successive prove scritte, può indicare con apposita integrazione dell’originaria domanda on line, l’Ateneo presso il quale intende svolgere le prove scritte e orali ed eventualmente frequentare il percorso di TFA.

6. Con il medesimo decreto direttoriale di cui al comma 5, sono altresì definite le modalità con le quali i candidati ammessi alle prove scritte possono indicare due ulteriori Atenei, ubicati in altre Regioni, presso i quali svolgere il percorso di TFA qualora, al termine dell’intera selezione, sebbene abbiano superato tutte le prove selettive, non si siano collocati in posizione utile per l’accesso nell’Ateneo originariamente prescelto. Per effettuare la ridistribuzione di tali candidati idonei si tiene conto delle preferenze espresse dagli stessi candidati e del punteggio finale, in valore assoluto, conseguito da ciascun candidato. I termini e le modalità con cui avviene la ridistribuzione degli idonei sono indicate con un successivo decreto.

7. Ciascuno Ufficio scolastico regionale nomina una commissione di vigilanza presente durante l’espletamento della prova preselettiva, alla quale è affidato il compito di garantire la correttezza dello svolgimento della prova.

 

Art. 8

Prova scritta

1. La prova scritta è valutata in trentesimi.

2. Criteri:

a)         l’oggetto è costituito da una o più discipline ricomprese nella classe di concorso cui il percorso di tirocinio formativo attivo si riferisce;

b)         la prova verifica le conoscenze disciplinari, le capacità di analisi, interpretazione e argomentazione, il corretto uso della lingua italiana, e non può pertanto prevedere domande a risposta chiusa;

c)nel caso di classi di concorso relative alla lingua straniera, la prova è svolta nella lingua straniera per cui si richiede l’accesso al percorso di TFA;

d)         nel caso di classi di concorso che contemplano l’insegnamento della lingua italiana, è prevista una prova di analisi del testo;

e)nel caso di classi di concorso che contemplano l’insegnamento delle lingue classiche è prevista una prova di traduzione;

f)          nel caso di classi di concorso relative a discipline scientifiche o tecniche, la prova scritta essere integrata da una prova pratica in laboratorio.

3. I candidati che superano la prova scritta sono ammessi alla prova orale se hanno conseguito una votazione nella prova scritta non inferiore a 21/30. Nel caso di classi di concorso che prevedono anche la prova pratica in laboratorio, ai sensi dell’articolo 1, comma 12, lettera f), del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 11 novembre 2011, il voto è unico ed è ottenuto dalla media aritmetica dei voti attribuiti, ciascuno dei quali deve essere comunque non inferiore a 21/30.

4. I contenuti e il calendario delle prove scritte sono predisposti autonomamente dall’Ateneo che ne assicura adeguata pubblicità. Le prove devono comunque essere espletate entro il mese di ottobre 2014.

 

Art. 9

Prova orale

1. La prova orale, valutata in ventesimi, si considera superata se il candidato riporta un voto non inferiore a 15/20.

2. La prova è svolta tenendo conto delle specificità delle diverse classi di concorso. Nel caso di classi di concorso relative alla lingua straniera, la prova è svolta nella lingua straniera per cui si richiede l’accesso al corso di TFA.

 

Art. 10

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice per l’espletamento delle prove scritte e orali di ogni classe di abilitazione è nominata con decreto rettorale.

2. Durante lo svolgimento delle prove la commissione può avvalersi di personale docente e amministrativo addetto alla vigilanza e all’identificazione dei candidati anche attraverso la nomina di sub-commissioni per singola aula, anch’esse nominate con decreto rettorale.

 

Art. 11

Titoli valutabili

1. I titoli valutabili ai fini della graduatoria finale e i relativi punteggi sono indicati nell’articolo 15, comma 13, del D.M. n. 249 del 2010.

2. I predetti titoli devono essere conseguiti entro la data di scadenza di presentazione delle domande.

 

Art. 12

Graduatoria

1. La graduatoria degli ammessi al percorso di TFA è formata dalla somma del punteggioconseguito nel test preliminare (con votazione non inferiore a 21/30), del punteggio della prova scritta (con votazione non inferiore a 21/30), del punteggio della prova orale (con votazione non inferiore a 15/20) e del punteggio attribuito all’esito della valutazione dei titoli. In caso di parità di punteggio, prevale il candidato che abbia una maggiore anzianità di servizio nelle istituzioni scolastiche. Nel caso di ulteriore parità, prevale il candidato più giovane.

2. E’ ammesso al percorso di TFA, secondo l’ordine della graduatoria di cui al comma precedente, un numero di candidati non superiore al numero dei posti disponibili come indicato nel bando pubblicato da ciascun ateneo.

3. Nell’ipotesi in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di concorrenti inferiore al numero dei posti disponibili indicati nel bando, il corso è attivato per un numero di studenti pari al numero degli ammessi, salva la possibilità di ridistribuzione dei candidati idonei nell’ambito della stessa regione di cui al successivo comma 4 e la possibilità di ridistribuzione dei candidati idonei di altre regioni di cui all’articolo 7, commi 5 e 6.

4. Gli idonei non rientranti nelle graduatorie del singolo Ateneo possono essere assegnati d’ufficio in altro Ateneo della stessa regione per la medesima classe di concorso, qualora risulti una disponibilità di posti, ovvero agli altri Atenei eventualmente indicati dal candidato al momento dell’integrazione della domanda, sulla base delle preferenze espresse ai sensi dell’articolo 7, comma 6.

 

Art. 13

Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene esclusivamente per le finalità di cui al presente decreto, ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003.

2. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla selezione, pena l’esclusione

3. I dati personali forniti dai candidati possono essere comunicati dall’Università al Ministero per le finalità istituzionali proprie.

 

Art. 14

Attivazione corsi ed abilitazione all’insegnamento

1. I corsi sono attivati nel mese di novembre 2014 e hanno la durata di 60 crediti formativi. Con successivo provvedimento possono essere definite le modalità di istituzione, attivazione e organizzazione dei corsi.

2. All’atto del conseguimento dell’abilitazione, gli abilitati tramite i presenti corsi di TFA ordinario, in attesa dell’inserimento nelle graduatorie di istituto di II fascia, hanno la precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze di III fascia nelle relative graduatorie di istituto e nel caso di supplenze conferite attraverso domanda di messa a disposizione.

 

Roma,  16 maggio 2014

Il Ministro

Stefania Giannini

Nota 16 maggio 2014, Prot. n. 4789

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
AOODGPER – Direzione Generale Personale della Scuola

Ai Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali
LORO SEDI
All’Assessorato Istruzione e Cultura della Regione Autonoma della Valle d’Aosta
11100 AOSTA
All’Intendenza Scolastica Italiana di Bolzano
39100 BOLZANO
All’Intendenza Scolastica Tedesca di Bolzano
39100 BOLZANO
All’Intendenza Scolastica delle Scuole di Lingua Ladina
39100 BOLZANO
Al Dipartimento della Conoscenza Provincia Autonoma di Trento
38121 TRENTO
Al Capo Dipartimento per l’Istruzione
SEDE
Al Direttore Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica
SEDE
Al Direttore Generale per lo Studente, l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione
SEDE
Al Direttore Generale per gli Affari Internazionali
SEDE
Al Direttore Generale per l’istruzione e la formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi
SEDE
Al Direttore Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi informativi
SEDE
Ep.c. Ai Dirigenti tecnici
LORO SEDI

Nota 16 maggio 2014, Prot. n. 4789

Oggetto: Comunicazione e condivisione on line delle attività intraprese dalle scuole della rete nazionale” LSCPI” nell’anno scolastico 2013 – 2014.

16 maggio Operazione edilizia scolastica

Al via la seconda fase dell’”Operazione edilizia scolastica”. Un ultimo passaggio per i 4.400 sindaci che hanno già aderito alla chiamata del governo e del presidente del Consiglio Matteo Renzi e che dovranno, entro venerdì 23 maggio prossimo, completare la documentazione necessaria.

Lo scorso 3 marzo il presidente del Consiglio ha indirizzato a tutti i sindaci italiani una lettera aperta nella quale si chiedeva che segnalassero le priorità di intervento su una struttura scolastica del loro Comune.
Nella lettera che ora rivolge ai sindaci che hanno risposto a quella chiamata, Renzi ricorda come l’edilizia scolastica sia “uno dei punti qualificanti dell’agenda del governo sin dal primo giorno. Un punto che riguarda la sicurezza dei nostri ragazzi, la capacità di progetto delle nostre amministrazioni, la qualità del nostro vivere assieme che dovrebbe essere e sarà la cifra dell’Italia”.
I sindaci, ora, sono invitati a compilare alcuni moduli relativi ai progetti presentati e a inviarli a scuole@governo.it.

Moduli

Per saperne di più

LA PAGINA DEDICATA SU GOVERNO.IT
http://www.governo.it/Presidente/Comunicati/dettaglio.asp?d=75657

Legge 16 maggio 2014, n. 78

Legge 16 maggio 2014, n. 78

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  20  marzo
2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per  favorire  il  rilancio
dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a  carico
delle imprese. (14G00089) 

(GU n.114 del 19-5-2014)

 

 Vigente al: 20-5-2014

 

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. Il decreto-legge 20 marzo  2014,  n.  34,  recante  disposizioni
urgenti  per  favorire  il  rilancio  dell'occupazione   e   per   la
semplificazione  degli  adempimenti  a  carico  delle   imprese,   e'
convertito in legge con le modificazioni riportate in  allegato  alla
presente legge. 
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 16 maggio 2014 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Poletti, Ministro del lavoro e  delle
                                politiche sociali 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
Testo del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 66 del 20 marzo 2014), coordinato con la legge di
conversione  16  maggio  2014,  n.  78  (in  questa  stessa  Gazzetta
Ufficiale - alla pag. 1), recante: "Disposizioni urgenti per favorire
il  rilancio  dell'occupazione  e  per   la   semplificazione   degli
adempimenti a carico delle imprese.". (14A03891) 
 (GU n.114 del 19-5-2014) 
 

 Vigente al: 19-5-2014

 

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE E DI
APPRENDISTATO

 
Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico,
al solo fine di facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione, che di quelle richiamate nel decreto,  trascritte  nelle
note. 
    Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti  legislativi
qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
 
    Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni (( ... )) 
 
                               Art. 1 
 
 
Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di  lavoro
                              a termine 
 
  (( 1. Considerata la perdurante crisi occupazionale e  l'incertezza
dell'attuale quadro economico nel quale le  imprese  devono  operare,
nelle  more  dell'adozione  di  un  testo  unico  semplificato  della
disciplina  dei  rapporti  di  lavoro  con  la  previsione   in   via
sperimentale  del  contratto  a  tempo  indeterminato  a   protezione
crescente  e  salva  l'attuale  articolazione  delle   tipologie   di
contratti di lavoro, vista la direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del
28 giugno 1999, al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono
apportate le seguenti modificazioni: )) 
    a) all'articolo 1: 
      1) al comma 1: le parole da «a  fronte»  a  «di  lavoro.»  sono
sostituite dalle seguenti: «di durata non superiore a trentasei mesi,
comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro e
un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di  mansione,  sia
nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di  un
contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del  comma
4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Fatto salvo quanto disposto dall'articolo  10,  comma  7,  il  numero
complessivo di (( contratti a tempo determinato stipulati da  ciascun
datore di lavoro ai sensi del presente articolo )) non puo'  eccedere
il limite del 20 per cento ((  del  numero  dei  lavoratori  a  tempo
indeterminato in forza al 1 gennaio dell'anno di  assunzione.  Per  i
datori di lavoro )) che occupano fino a cinque dipendenti  e'  sempre
possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.»; 
      2) il comma 1-bis e' abrogato; 
      3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. L'apposizione del
termine di cui al comma  1  e'  priva  di  effetto  se  non  risulta,
direttamente o indirettamente, da atto scritto.»; 
    b) all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le  parole  da:  «la
proroga» fino a: «si riferisca» sono sostituite dalle  seguenti:  «le
proroghe sono ammesse,  fino  ad  un  massimo  ((  di  cinque  volte,
nell'arco  dei  complessivi  trentasei  mesi,  indipendentemente  dal
numero dei rinnovi,)) a condizione che si riferiscano»; 
  (( b-bis) all'articolo 4, il comma 2 e' abrogato; 
  b-ter) all'articolo 5, comma 2, le parole: «, instaurato  anche  ai
sensi dell'articolo 1, comma 1-bis,» sono soppresse; 
  b-quater) all'articolo 5, comma 4-bis, le parole da: «ai  fini  del
computo» fino a: «somministrazione di  lavoro  a  tempo  determinato»
sono sostituite dalle seguenti: «ai fini  del  suddetto  computo  del
periodo massimo di durata del contratto a tempo determinato,  pari  a
trentasei mesi, si tiene  altresi'  conto  dei  periodi  di  missione
aventi  ad  oggetto  mansioni  equivalenti,  svolti  fra  i  medesimi
soggetti, ai  sensi  dell'articolo  20  del  decreto  legislativo  10
settembre 2003, n. 276, e  successive  modificazioni,  inerente  alla
somministrazione di lavoro a tempo determinato»; 
  b-quinquies) all'articolo 5,  comma  4-quater,  sono  aggiunti,  in
fine, i seguenti periodi: «Fermo restando quanto  gia'  previsto  dal
presente articolo per il diritto di precedenza, per le lavoratrici il
congedo di maternita' di cui all'articolo  16,  comma  1,  del  testo
unico di cui  al  decreto  legislativo  26  marzo  2001,  n.  151,  e
successive modificazioni, intervenuto nell'esecuzione di un contratto
a termine presso la stessa azienda, concorre a determinare il periodo
di attivita' lavorativa utile a conseguire il diritto  di  precedenza
di cui al  primo  periodo.  Alle  medesime  lavoratrici  e'  altresi'
riconosciuto, con le stesse modalita' di cui al  presente  comma,  il
diritto di precedenza anche  nelle  assunzioni  a  tempo  determinato
effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici  mesi,  con
riferimento alle mansioni gia' espletate in esecuzione dei precedenti
rapporti a termine»; 
  b-sexies) all'articolo 5, comma 4-sexies, e' aggiunto, in fine,  il
seguente periodo: «Il diritto di precedenza di cui ai commi  4-quater
e 4-quinquies deve essere espressamente richiamato nell'atto  scritto
di cui all'articolo 1, comma 2»; 
  b-septies) all'articolo 5, dopo il comma 4-sexies sono  aggiunti  i
seguenti: 
  «4-septies. In caso di violazione del  limite  percentuale  di  cui
all'articolo 1,  comma  1,  per  ciascun  lavoratore  si  applica  la
sanzione amministrativa: 
  a) pari al 20 per cento della  retribuzione,  per  ciascun  mese  o
frazione di mese superiore a quindici giorni di durata  del  rapporto
di lavoro, se il numero dei  lavoratori  assunti  in  violazione  del
limite percentuale non sia superiore a uno; 
  b) pari al 50 per cento della  retribuzione,  per  ciascun  mese  o
frazione di mese superiore a quindici giorni di durata  del  rapporto
di lavoro, se il numero dei  lavoratori  assunti  in  violazione  del
limite percentuale sia superiore a uno. 
  4-octies. I maggiori introiti derivanti dalle sanzioni  di  cui  al
comma 4-septies sono versati ad apposito  capitolo  dell'entrata  del
bilancio dello Stato per essere  riassegnati  al  Fondo  sociale  per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera
a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2»; 
  b-octies) all'articolo 10, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
  «5-bis. Il limite percentuale di cui all'articolo 1, comma  1,  non
si applica ai contratti di lavoro a tempo determinato  stipulati  tra
istituti pubblici  di  ricerca  ovvero  enti  privati  di  ricerca  e
lavoratori chiamati a svolgere in via esclusiva attivita' di  ricerca
scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica  alla  stessa  o  di
coordinamento e direzione della stessa. I contratti di lavoro a tempo
determinato che abbiano ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di
attivita' di ricerca scientifica possono avere durata pari  a  quella
del progetto di ricerca al quale si riferiscono»; 
  b-novies) all'articolo 10,  comma  7,  alinea,  primo  periodo,  le
parole: «ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis,» sono  sostituite
dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 1, comma 1,». 
  2. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 20: 
  1) al comma 4, i primi due  periodi  sono  soppressi  e,  al  terzo
periodo, dopo le parole: «della somministrazione»  sono  inserite  le
seguenti: «di lavoro»; 
  2) il comma 5-quater e' abrogato; 
  b) all'articolo 21, comma 1, lettera c), le parole: «ai commi  3  e
4» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 3». 
  2-bis. Ai fini della verifica degli effetti delle disposizioni  del
presente capo, il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,
decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, presenta una relazione alle Camere,
evidenziando in particolare gli andamenti occupazionali  e  l'entita'
del ricorso al contratto  a  tempo  determinato  e  al  contratto  di
apprendistato,  ripartito  per  fasce   d'eta',   sesso,   qualifiche
professionali, aree geografiche, durata dei contratti,  dimensioni  e
tipologia di impresa e ogni altro elemento utile per una  valutazione
complessiva del nuovo sistema di  regolazione  di  tali  rapporti  di
lavoro in relazione alle altre tipologie contrattuali, tenendo  anche
conto   delle   risultanze   delle   comunicazioni   di   assunzione,
trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro  ricavate
dal  sistema  informativo  delle  comunicazioni   obbligatorie   gia'
previsto dalla legislazione vigente. 
  2-ter. La sanzione di cui  all'articolo  5,  comma  4-septies,  del
decreto legislativo  6  settembre  2001,  n.  368,  introdotto  dalla
lettera b-septies) del comma 1 del presente articolo, non si  applica
per i rapporti di lavoro  instaurati  precedentemente  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, che comportino il superamento
del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma  1,  del  decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato  dal  comma  1,
lettera a), numero 1), del presente articolo. 
  2-quater. All'articolo 4, comma 4-bis, del decreto-legge 21  maggio
2013, n. 54, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  18  luglio
2013, n. 85, le parole: «fino al  31  luglio  2014»  sono  sostituite
dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2015».)) 
                               Art. 2 
 
 
Semplificazione  delle  disposizioni  in  materia  di  contratto   di
                            apprendistato 
 
  1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2: 
      1) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
    (( «a) forma scritta del contratto  e  del  patto  di  prova.  Il
contratto di apprendistato contiene, in  forma  sintetica,  il  piano
formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari
stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali »; 
      2) al comma 3-bis, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«Ferma restando la possibilita' per i contratti collettivi  nazionali
di   lavoro,   stipulati   dai   sindacati   comparativamente    piu'
rappresentativi sul piano nazionale, di individuare limiti diversi da
quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per  i  datori  di
lavoro che occupano almeno cinquanta dipendenti l'assunzione di nuovi
apprendisti e' subordinata alla prosecuzione, a tempo  indeterminato,
del rapporto di lavoro al termine del periodo di  apprendistato,  nei
trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno  il  20  per
cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro»; 
      3) il comma 3-ter e' abrogato; 
    b) all'articolo 3  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  comma:
«2-ter. Fatta salva l'autonomia della contrattazione  collettiva,  in
considerazione  della   componente   formativa   del   contratto   di
apprendistato per la qualifica e per  il  diploma  professionale,  al
lavoratore e' riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore
di lavoro effettivamente prestate nonche'  delle  ore  di  formazione
almeno  nella  misura  del  35  per  cento  del  relativo  monte  ore
complessivo.»; 
  (( b-bis) all'articolo 3,  dopo  il  comma  2-ter  e'  aggiunto  il
seguente: 
  «2-quater. Per le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano che abbiano definito un sistema di alternanza  scuola-lavoro,
i contratti collettivi di lavoro stipulati da associazioni di  datori
e prestatori di  lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative  sul
piano nazionale possono prevedere specifiche  modalita'  di  utilizzo
del contratto di apprendistato, anche a  tempo  determinato,  per  lo
svolgimento di attivita' stagionali»; 
    c) all'articolo 4, comma 3, sono aggiunti, in  fine,  i  seguenti
periodi: «La Regione provvede a comunicare al datore di lavoro, entro
quarantacinque  giorni  dalla  comunicazione  dell'instaurazione  del
rapporto,  le  modalita'  di   svolgimento   dell'offerta   formativa
pubblica, anche con riferimento  alle  sedi  e  al  calendario  delle
attivita' previste, avvalendosi anche dei datori di  lavoro  e  delle
loro associazioni che si siano dichiarate disponibili, ai sensi delle
linee guida adottate dalla Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in
data  20  febbraio  2014.  La  comunicazione  dell'instaurazione  del
rapporto di lavoro si intende effettuata  dal  datore  di  lavoro  ai
sensi dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.  510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.  608,
e successive modificazioni». )) 
  2. All'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 19 e'
abrogato. 
  ((  2-bis.  All'articolo  8-bis,  comma  2,  secondo  periodo,  del
decreto-legge  12   settembre   2013,   n.   104,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, dopo  le  parole:
«Il   programma   contempla   la   stipulazione   di   contratti   di
apprendistato» sono inserite le seguenti: «che, ai fini del programma
sperimentale, possono essere stipulati anche in deroga ai  limiti  di
eta' stabiliti dall'articolo 5 del testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 14 settembre 2011, n. 167, con particolare riguardo  agli
studenti degli istituti professionali, ai fini della loro  formazione
e valorizzazione professionale,  nonche'  del  loro  inserimento  nel
mondo del lavoro». )) 
                            (( Art. 2-bis 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Le disposizioni di cui agli articoli  1  e  2  si  applicano  ai
rapporti di lavoro costituiti a decorrere dalla data  di  entrata  in
vigore del presente  decreto.  Sono  fatti  salvi  gli  effetti  gia'
prodotti dalle disposizioni introdotte dal presente decreto. 
  2. In sede di prima applicazione  del  limite  percentuale  di  cui
all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto  legislativo  6
settembre 2001, n. 368, introdotto dall'articolo 1, comma 1,  lettera
a), numero  1),  del  presente  decreto,  conservano  efficacia,  ove
diversi, i limiti percentuali gia' stabiliti  dai  vigenti  contratti
collettivi nazionali di lavoro. 
  3. Il datore di lavoro che alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto abbia in corso rapporti  di  lavoro  a  termine  che
comportino il superamento del limite percentuale di cui  all'articolo
1, comma 1, secondo periodo,  del  decreto  legislativo  6  settembre
2001, n. 368, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero
1), del presente decreto, e' tenuto a rientrare nel  predetto  limite
entro  il  31  dicembre  2014,  salvo  che  un  contratto  collettivo
applicabile nell'azienda disponga un limite percentuale o un  termine
piu'  favorevole.  In  caso   contrario,   il   datore   di   lavoro,
successivamente a tale data, non puo' stipulare  nuovi  contratti  di
lavoro a tempo determinato fino  a  quando  non  rientri  nel  limite
percentuale di cui al citato articolo 1, comma  1,  secondo  periodo,
del decreto legislativo n. 368 del 2001. )) 

Capo II

MISURE IN MATERIA DI SERVIZI PER IL LAVORO, DI VERIFICA DELLA
REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA E DI CONTRATTI DI SOLIDARIETA’

                               Art. 3 
 
 
                  Elenco anagrafico dei lavoratori 
 
  1. All'articolo 4,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 7 luglio 2000,  n.  442,  le  parole:  «Le  persone»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «I  cittadini  italiani  ((  nonche'  i
cittadini di Stati membri dell'Unione  europea  e  gli  stranieri  ))
regolarmente soggiornanti in Italia»,  ((  la  parola:  «ammesse»  e'
sostituita  dalla  seguente:  «ammessi»,  le   parole:   «inoccupate,
disoccupate,  nonche'  occupate»  sono  sostituite  dalle   seguenti:
«inoccupati, disoccupati ovvero occupati» e la parola: «inserite»  e'
sostituita dalla seguente: «inseriti». )) 
  2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000,
n. 181, le parole: «nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio
del medesimo», sono sostituite con le seguenti: ((  «in  ogni  ambito
territoriale  dello  Stato,  o  anche   tramite   posta   elettronica
certificata (PEC) ». )) 
                               Art. 4 
 
 
Semplificazioni in materia di documento (( unico  ))  di  regolarita'
                            contributiva 
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto  di  cui
al comma 2, chiunque vi abbia  interesse,  ((  compresa  la  medesima
impresa, )) verifica con modalita' esclusivamente telematiche  ed  in
tempo reale la  regolarita'  contributiva  nei  confronti  dell'INPS,
dell'INAIL e, per le imprese tenute  ad  applicare  i  contratti  del
settore  dell'edilizia,  nei  confronti  delle  Casse  edili.  ((  La
risultanza )) dell'interrogazione ha validita' di  120  giorni  dalla
data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico
di Regolarita' Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione
per le ipotesi di esclusione individuate dal decreto di cui al  comma
2. 
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e,  per  i
profili di competenza, con il Ministro per la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione, (( sentiti l'INPS, l'INAIL e la Commissione
nazionale paritetica per le Casse edili,)) da emanarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore (( del  presente  decreto,  ))
sono definiti i requisiti di regolarita', i contenuti e le  modalita'
della verifica nonche' le ipotesi di esclusione di cui al comma 1. Il
decreto di cui al presente comma e' ispirato ai seguenti criteri: 
    a) la verifica  della  regolarita'  in  tempo  reale  riguarda  i
pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente
a quello in cui la verifica  e'  effettuata,  a  condizione  che  sia
scaduto anche il termine  di  presentazione  delle  relative  denunce
retributive, e  comprende  anche  le  posizioni  dei  lavoratori  con
contratto  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa  anche   a
progetto che operano nell'impresa; 
    b) la verifica avviene tramite un'unica interrogazione presso  ((
gli archivi )) dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili  che,  anche
in cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento
reciproco, (( ed e' eseguita )) indicando  esclusivamente  il  codice
fiscale del soggetto da verificare; 
    c)  nelle  ipotesi  di  godimento   di   benefici   normativi   e
contributivi sono individuate le tipologie di pregresse irregolarita'
di natura previdenziale ed in materia di tutela delle  condizioni  di
lavoro  da  considerare   ostative   alla   regolarita',   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 
  3.  L'interrogazione  eseguita  ai  sensi  del  comma  1,   assolve
all'obbligo di verificare la  sussistenza  del  requisito  di  ordine
generale di cui all'articolo 38, comma 1,  lettera  i),  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, presso la  Banca  dati  nazionale
dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorita' per la vigilanza
sui  contratti  pubblici  di  lavori,((  servizi   e   forniture   ))
dall'articolo 62-bis del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82.
Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma  2,  sono
inoltre abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili  con  i
contenuti del presente articolo. 
  4. Il decreto di cui al comma 2 puo' essere aggiornato  sulla  base
delle modifiche normative o della evoluzione dei  sistemi  telematici
di verifica della regolarita' contributiva. 
  5. All'articolo 31, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno  2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.
98, le parole: (( «, in quanto compatibile, » ))sono soppresse. 
  (( 5-bis. Ai fini della verifica degli effetti  delle  disposizioni
di cui al presente articolo, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, decorsi dodici mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del
decreto di cui al comma 2, presenta una relazione alle Camere. )) 
  6. All'attuazione di quanto  previsto  dal  presente  articolo,  le
amministrazioni  provvedono  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                               Art. 5 
 
 
                      Contratti di solidarieta' 
 
  1. All'articolo 6  del  decreto-legge  1°  ottobre  1996,  n.  510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.  608,
dopo il comma 4 e' inserito il  seguente:  «4-bis.  Con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri per ((
la concessione del beneficio )) della riduzione contributiva  di  cui
al comma 4, entro i limiti delle risorse disponibili.  Il  limite  di
spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23  dicembre  1998,
(( n. 448, come rideterminato dall'articolo 1, ))  comma  524,  della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dall'anno 2014,  e'  pari
ad euro 15 milioni annui.». 
  (( 1-bis. All'articolo 6, comma 4,  del  decreto-legge  1°  ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  novembre
1996, n. 608, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al secondo periodo, le parole da: «e' del  25  per  cento»  fino
alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «e' del 35  per
cento.»; 
  b) il terzo periodo e' soppresso. 
  1-ter. Al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e  il
monitoraggio  costante  delle  risorse  impiegate,  i  contratti   di
solidarieta' sottoscritti  ai  sensi  della  normativa  vigente  sono
depositati presso l'archivio nazionale dei contratti e degli  accordi
collettivi di lavoro, di cui all'articolo 17 della legge 30  dicembre
1986, n. 936. )) 
                               Art. 6 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.