Decreto Ministeriale 30 giugno 2014, AOOUFGAB Prot. n. 524

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio del Gabinetto

Decreto Ministeriale 30 giugno 2014, AOOUFGAB Prot. n. 524

Registrato alla Corte dei Conti, in data 8 settembre 2014 – foglio 4046

Consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici per l’anno scolastico 2014/2015

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Nota 30 giugno 2014, Prot. MIURAOODGOS n. 4286

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica
– Ufficio I-

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente agli Studi per la Regione Autonoma della Valle d’Aosta
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia Autonoma di Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia Autonoma di Trento
All’Intendente Scolastico per le scuole delle località ladine di Bolzano
All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca di Bolzano                   

Oggetto: Finalissima Olimpiadi di Problem Solving a.s. 2013-2014 – Classifiche

Il 10 giugno u.s. presso l’ISS “F. Caffè” di Roma si è svolta la Finalissima delle “Olimpiadi di Problem Solving”, la competizione di informatica rivolta all’intero ciclo dell’obbligo scolastico.

Alla “Finalissima” hanno partecipato 63 squadre – 19 di scuola primaria, 23 di scuola secondaria di I grado e 21 di scuola secondaria di II grado – selezionate attraverso un articolato percorso di allenamenti, gare di istituto e gare regionali.

Le “Olimpiadi di Problem Solving” sono inserite nell’elenco della Valorizzazione delle Eccellenze per l’a.s. 2013/2014 riguardanti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado (D.M. del 30 luglio 2013 pubblicato con Circolare n. 25 del 9 ottobre 2013 consultabile sul sito del Ministero nella sezione “Io merito – Valorizzazione delle eccellenze”).

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito www.olimpiadiproblemsolving.com

Si allegano le classifiche delle squadre.

IL DIRETTORE GENERALE
Carmela PALUMBO

Decreto Ministeriale 30 giugno 2014, n. 526

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 (di seguito, decreto-legge n. 104 del 2013), recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, e in particolare l’articolo 19, comma 2;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, recante misure urgenti per la scuola, l’università, la ricerca scientifica e tecnologica e l’alta formazione artistica e musicale;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell’amministrazione digitale;
VISTO il decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, recante abrogazione di disposizioni legislative statali, a norma dell’articolo 14, comma 14-quater, della legge 28 dicembre 2005, n. 246, che ha abrogato, tra l’altro, la legge 19 marzo 1955, n. 160 “norme sullo stato giuridico del personale non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica”;
VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, e in particolare l’articolo 8, comma 1;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A);
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, concernente regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, concernente regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e i relativi decreti attuativi;
SENTITE le organizzazioni sindacali;

D E C R E T A

Art. 1
Oggetto

  1. Sono costituite, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013, apposite graduatorie nazionali utili per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato, nei limiti dei posti in organico vacanti e disponibili, per il personale docente delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui agli articoli 1 e 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
  2. Ai fini dell’inserimento del personale docente nelle graduatorie nazionali di cui al comma 1, si procede secondo quanto prescritto nel presente decreto.

 

Art. 2
Soggetti ammessi

1. Fino all’emanazione del regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è inserito nelle graduatorie di cui all’articolo 1 il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui agli articoli 1 e 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e che sia incluso in graduatorie d’istituto costituite a seguito di concorso selettivo e che, alla data del presente decreto, abbia maturato, a decorrere dall’anno accademico 2001-2002, almeno tre anni accademici di insegnamento, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o con contratto di collaborazione, ai sensi dell’articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ovvero con contratto di collaborazione continuata e continuativa o altra tipologia contrattuale nelle medesime istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.
2. Ai fini della valutazione dei requisiti di cui al comma 1, si considera anno accademico l’aver svolto 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all’articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma. E’ fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 489 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, così come interpretato dall’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
3. Ai fini della valutazione dei requisiti di cui al comma 1, per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e per altre tipologie contrattuali, si considera anno accademico l’aver svolto almeno 125 ore di insegnamento nei corsi accademici di primo o di secondo livello.

 

Art. 3
Requisiti generali di ammissione

1. Gli aspiranti, oltre ai requisiti minimi di ammissione di cui all’articolo 2, devono possedere, alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, i seguenti requisiti generali di ammissione:

  • a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
  • b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore all’età prevista per il collocamento a riposo d’ufficio;
  • c) godimento dei diritti politici, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 8 gennaio 1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;
  • d) di non aver riportato condanne penali né avere carichi penali pendenti ovvero di indicare eventuali condanne riportate o procedimenti pendenti.
  1. Ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, oltre a possedere tutti i requisiti previsti per i cittadini della Repubblica, devono godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza.
  2. Non possono partecipare alla procedura:
  • a) coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico;
  • b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
  • c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
  1. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.

 

Art. 4
Costituzione delle graduatorie

  1. Il candidato che abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento, come previsto dall’articolo 2, commi 2 e 3, può produrre domanda di inserimento per la graduatoria nazionale per la quale abbia superato un concorso selettivo ai fini dell’inclusione nella relativa graduatoria d’istituto. Per concorso selettivo si intende qualsiasi procedura selettiva che abbia dato luogo alla costituzione di una graduatoria utile all’attribuzione di incarichi di insegnamento, compresi quelli nei corsi del previgente ordinamento nonché dei corsi accademici di primo e di secondo livello nelle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui agli articoli 1 e 2 della citata legge n. 508 del 1999.
  2. Il candidato, per ogni tre anni accademici di effettivo insegnamento, può produrre domanda di inserimento anche in altra graduatoria nazionale, per la quale abbia comunque superato un concorso selettivo ai fini dell’inclusione nella relativa graduatoria d’istituto e purché abbia svolto attività di insegnamento, secondo quanto stabilito dal presente articolo, nella materia per la quale chiede l’inserimento in graduatoria.
  3. Fermi restando i requisiti di cui ai commi 1 e 2, qualora il candidato abbia maturato il requisito dei tre anni di insegnamento in materie diverse, l’inserimento nelle graduatorie nazionali avviene per quell’insegnamento per il quale il candidato abbia prestato la maggioranza del servizio.
  4. Qualora il candidato abbia maturato il requisito dei tre anni accademici ciascuno su materie diverse senza che sia possibile individuare la maggioranza del servizio prestato, l’inserimento avviene nella graduatoria nazionale scelta dallo stesso candidato tra le diverse materie di insegnamento prestato.
  5. Qualora il candidato abbia maturato il requisito dei tre anni di insegnamento in materie prima ricomprese in un’unica classe di concorso, poi scorporata per effetto di quanto previsto dai decreti attuativi del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 in nuovi settori disciplinari, lo stesso è inserito nella graduatoria nazionale dal medesimo scelta, ovvero in più graduatorie nazionali per le rispettive materie, fermo restando quanto stabilito nei commi precedenti. Nel caso in cui il servizio sia stato reso in una materia prima costituente un’unica classe di concorso e poi la stessa sia stata ricondotta in altro settore disciplinare, il candidato può utilizzare il servizio prestato nella vecchia classe di concorso ai fini dell’inserimento nella graduatoria relativa al nuovo settore disciplinare.

 

Art. 5
Modalità e termini per la presentazione delle domande

1. La domanda di ammissione deve essere redatta sulla base del modello di cui all’Allegato A, deve essere indirizzata alla competente istituzione, così come individuata nella tabella di cui all’Allegato C, e presentata entro e non oltre il 31 luglio 2014.
2. La domanda corredata dalle dichiarazioni sostitutive ivi indicate deve essere presentata con le modalità telematiche indicate al comma 3, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 6, comma 5.
3. La presentazione delle domande si articola in due fasi successive:

  • a) preliminare registrazione del personale interessato. Tale operazione può essere effettuata secondo le procedure di cui all’apposita sezione “istanze on line – presentazione delle istanze via web – registrazione” presente sulla home page del sito internet http://www.afam.miur.it/;
  • b) compilazione della domanda;
  • c) inserimento della domanda via web. La suddetta operazione può essere effettuata dal 2 luglio 2014 e fino al 31 luglio 2014, nella sezione dedicata “istanze on line – presentazione delle istanze via web – inserimento” presente sulla home page del sito internet http://www.afam.miur.it/;
  1. Nel modello di domanda (allegato A) devono essere dichiarati:
  • a) nome e cognome;
  • b) il codice di settore e l’insegnamento, specificando prima o seconda fascia, relativo alla graduatoria cui si intende partecipare desumibili dall’allegato B;
  • c) il luogo e la data di nascita;
  • d) la residenza anagrafica;
  • e) il recapito prescelto per ricevere ogni comunicazione relativa alla presente procedura: numero telefonico, indirizzo di posta elettronica e/o di posta elettronica certificata (PEC);
  • f) il codice fiscale;
  • g) di godere dei diritti politici;
  • h) di non avere riportato condanne penali né avere carichi penali pendenti ovvero di indicare eventuali condanne riportate o procedimenti pendenti.
  • i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
  • l) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
  • m) di non essere in servizio a tempo indeterminato presso una delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica;
  • n) di aver presentato domanda di partecipazione anche per l’insegnamento di ____________ presso l’istituzione _______________.
  1. Ogni eventuale successiva variazione rispetto a quanto dichiarato nella domanda deve essere tempestivamente comunicata alla competente istituzione. L’istituzione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del candidato o di dispersione delle comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, compresa la mancata o tardiva comunicazione di variazione, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
  2. In ogni istituzione, sede di svolgimento della procedura, è nominato ai sensi del Capo secondo della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento che ne assicura il corretto svolgimento nel rispetto della normativa vigente.

 

Art. 6
Titoli da dichiarare nella domanda di ammissione (Allegato A)

  1. I candidati devono dichiarare:

a) il possesso dei requisiti di ammissione, ovvero inclusione nelle graduatorie di istituto e tre anni accademici di insegnamento;
b) titoli di servizio, di studio e culturali.

  1. I titoli di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo devono essere posseduti dal candidato entro il termine di cui al comma 1 dell’articolo 2. Gli ulteriori titoli di cui alla lettera b) devono essere posseduti dal candidato entro la data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di cui al comma 1 dell’articolo 5.

  2. Le dichiarazioni sostitutive di stati, fatti e qualità personali dei candidati sono soggette, da parte della competente istituzione, a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle stesse.

  3. Non è consentito ai candidati far riferimento a domande o dichiarazioni prodotte in altre procedure.
  4. I titoli relativi alla riserva dei posti o alla preferenza nelle graduatorie in caso di parità di punteggio devono essere posseduti e dichiarati entro la data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda, fermo restando l’obbligo di presentazione in modalità cartacea, entro gli stessi termini, direttamente all’istituzione dove è stata presentata la domanda, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna diretta con rilascio di ricevuta o tramite PEC, di certificazioni sanitarie attestanti diritti di riserva o di precedenza nonché i servizi prestati nelle istituzioni di pari livello, statali o riconosciute, dei paesi appartenenti all’Unione Europea.

Art. 7
Inammissibilità della domanda ed esclusione dalla procedura

  1. E’ inammissibile e comporta, pertanto, l’esclusione dalla procedura la domanda che sia stata presentata oltre il termine perentorio previsto dall’articolo 5.
  2. Sono esclusi dalla procedura i candidati privi dei requisiti di ammissione di cui agli articoli 2 e 3.
  3. L’esclusione è disposta, a seguito di valutazione e segnalazione da parte delle Commissioni di cui all’articolo 8, dal Direttore generale competente in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica con provvedimento motivato, che può essere emesso in qualsiasi fase della procedura. In tali casi, i Presidenti delle Commissioni formalizzano alla Direzione generale competente in materia di AFAM l’elenco dei candidati distinti per disciplina, per i quali sussistono i motivi di esclusione indicando, a fianco di ciascun nominativo, le cause specifiche di esclusione e inviando copia della domanda e della relativa documentazione a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Art. 8
Commissioni

1. Le commissioni, con il compito di valutare i titoli di studio, culturali e di servizio, preposte alla formazione delle graduatorie di cui all’articolo 1 sono costituite dal Direttore amministrativo, in qualità di Presidente, dell’Istituzione competente per insegnamento, come individuata nell’allegato C, da un docente di ruolo indicato dal Consiglio Accademico e, su indicazione del Direttore amministrativo, da un componente dell’ufficio amministrativo con qualifica non inferiore a assistente, che svolge anche le funzioni di segretario. Qualora nell’Istituzione non sia presente il Direttore amministrativo (EP2), la commissione è regolarmente costituita con il Direttore di ragioneria (EP1).
2. Le commissioni redigono i processi verbali di tutte le operazioni svolte, firmati da tutti i componenti la commissione.

 

Art. 9
Valutazione dei titoli di servizio, di studio e culturali

  1. La valutazione dei titoli di servizio e dei titoli di studio e culturali è effettuata dalla commissione sulla base delle seguenti indicazioni:

A) Titoli di servizio:

TITOLI DI STUDIO E CULTURALI PUNTEGGIO
a) per ogni anno accademico con servizio prestato con contratto a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all’articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 fino a 180 giorni compresi i giorni effettivi di esame: punti 2,40
b) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni in aggiunta ai 180 giorni richiesti quale requisito minimo, prestati con contratto a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all’articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che concorrono, nel medesimo anno accademico, al raggiungimento del requisito minimo per l’inserimento nelle graduatorie nazionali: punti 0,60
(fino al raggiungimento di un punteggio complessivo, compreso quello di cui alla lett. a)max di punti 3,60)
c) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, prestati con contratto a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all’articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che non concorrono al raggiungimento del requisito minimo per l’inserimento nelle graduatorie nazionali: punti 0,60
(fino a max punti 2,40)
d) per ogni anno accademico con servizio prestato con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altra tipologia contrattuale per almeno 125 ore: punti 1,20
e) per ogni frazione superiore alle 15 ore in aggiunta alle 125 ore previste quale requisito minimo, prestate con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altra tipologia contrattuale, che concorrono, nel medesimo anno accademico, al raggiungimento del requisito minimo: punti 0,30
(fino al raggiungimento di un punteggio complessivo, compreso quello di cui alla lett. d), max di punti
2,40)
f) per ogni frazione superiore a 15 ore, prestate con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altra tipologia contrattuale, che non concorrono al raggiungimento del requisito minimo per l’inserimento nelle graduatorie nazionali: punti 0,30
(fino a max punti 1,20)
Il servizio prestato all’estero è valutato qualora svolto presso Istituzioni estere di pari livello nell’ambito della Comunità europea.2) Servizio prestato in una delle Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 per insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria per la quale si chiede l’inserimento. E’ valutato anche il servizio prestato con contratti di collaborazione o di collaborazione coordinata e continuativa o altra tipologia contrattuale:
a) per ogni anno accademico con servizio prestato con contratto a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all’articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 fino a 180 giorni compresi i giorni effettivi di esame: punti 1,20
b) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni in aggiunta ai 180 giorni richiesti quale requisito minimo, prestati con contratto a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all’articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che concorrono, nel medesimo anno accademico, al raggiungimento del requisito minimo per l’inserimento nelle graduatorie nazionali: punti 0,30
(fino al raggiungimento di un punteggio complessivo, compreso quello di cui alla lett. a), max di punti 1,80)
c) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, prestati con contratto a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all’articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che non concorrono al raggiungimento del requisito minimo per l’inserimento nelle graduatorie nazionali: punti 0,30
(fino a max punti 1,20)
d) per ogni anno accademico con servizio prestato con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altra tipologia contrattuale per almeno 125 ore: punti 0,60
e) per ogni frazione superiore alle 15 ore in aggiunta alle 125 ore previste quale requisito minimo, prestate con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altra tipologia contrattuale, che concorrono, nel medesimo anno accademico, al raggiungimento del requisito minimo: punti 0,15
(fino al raggiungimento di un punteggio complessivo, compreso quello di cui alla lett. d), max di punti 1,20)
f) per ogni frazione superiore a 15 ore, prestate con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altra tipologia contrattuale, che non concorrono al raggiungimento del requisito minimo per l’inserimento nelle graduatorie nazionali: punti 0,15
(fino a max punti 0,60)
Il servizio prestato all’estero è valutato qualora svolto presso Istituzioni estere di pari livello nell’ambito della Comunità europea.In relazione alla valutazione dei titoli di servizio si evidenzia che:
– la valutazione si riferisce ai singoli anni accademici;
– per la valutazione del servizio deve essere precisata la natura e la durata, in particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa o per altra tipologia contrattuale deve essere precisata la natura, il numero di ore e il riferimento alla procedura selettiva pubblica.
Il servizio prestato negli Istituti superiori musicali non statali ex pareggiati deve riferirsi a “scuole” pareggiate al tempo della prestazione del servizio.

B) Titoli di studio e culturali:

TITOLI DI STUDIO E CULTURALI PUNTEGGIO
1) diploma del previgente ordinamento o diploma accademico di II livello di Conservatorio, di Istituto superiore di studi musicali ex pareggiato, di Accademia di Belle Arti statale o legalmente riconosciuta, di Accademia nazionale di Danza e di Arte drammatica o di Istituto superiore per le industrie artistiche, o titolo equipollente rilasciato da istituzioni di pari livello dell’Unione europea, nonché laurea magistrale: punti 4,00
2) diploma accademico di I livello di Conservatorio, di Istituto superiore di studi musicali non statale ex pareggiato, di Accademia di Belle Arti statale o legalmente riconosciuta, di Accademia nazionale di Danza e di Arte drammatica, o di Istituto superiore per le industrie artistiche, o titolo equipollente rilasciato da istituzioni di pari livello dell’Unione europea, nonché laurea triennale
Tale titolo può essere valutato solo in assenza del titolo indicato al punto 1).
Per istituzione di pari livello dell’Unione europea si intende l’istituzione che rilascia titoli corrispondenti a quelli italiani. Il diploma rilasciato dalla istituzione straniera deve recare la traduzione italiana ed essere corredato da un certificato o documento ufficiale con l’elenco delle materie incluse nel curriculum o piano di studi nonché la dichiarazione di valore emessa dalle competenti autorità italiane all’estero.
punti 3,00
3) per ogni altro diploma aggiuntivo di cui ai punti 1) e 2) punti 2,00
4) per ogni diploma di perfezionamento rilasciato dall’Accademia Nazionale di S. Cecilia in Roma.
a) per l’insegnamento cui si riferisce la graduatoria:
b) per ogni insegnamento diverso:
punti 4,00
punti 2,00
5) dottorato di ricerca rilasciato da Università statali e non statali: punti 2,00
6) per ogni altro titolo di specializzazione, master di I o II livello, perfezionamento post lauream, per ogni Master di I livello rilasciato dalle istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica, per ogni Master di II livello e/o corso di specializzazione biennale rilasciato dalle istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica: punti 2,00

 

Art. 10
Approvazione e pubblicazione delle graduatorie

  1. Le Commissioni inseriscono i dati e le dichiarazioni indicate nelle domande sul sistema informatico del CINECA che rilascia, a tal fine, apposita funzione. Terminato l’inserimento, il sistema elabora i punteggi secondo le indicazioni di cui all’articolo 9 e forma graduatorie nazionali provvisorie per ciascun insegnamento che sono rese pubbliche sul sito internet www.istruzione.it nonché sul sito http://afam.miur.it e sui siti delle istituzioni, entro il 25 settembre 2014.
  2. Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie sul sito internet istituzionale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ciascun interessato può presentare reclamo scritto alla Commissione competente per segnalare eventuali errori materiali od omissioni. In caso di accoglimento del reclamo, la Commissione procede alla rettifica della graduatoria; la Commissione può inoltre procedere anche d’ufficio alla rettifica della stessa.
  3. Decorso tale termine, le Commissioni istituite per ciascun insegnamento trasferiscono le graduatorie alla Direzione generale competente in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica, che approva in via definitiva le graduatorie e le pubblica sul sito internet www.istruzione.it nonché sul sito http://afam.miur.it e sul sito dell’istituzione.
  4. Il termine per le eventuali impugnative decorre dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive nel sito internet del Ministero.

 

Art. 11
Utilizzazione della graduatoria

  1. Ai sensi dell’articolo 19, comma 1, decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, fino alla emanazione del regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le graduatorie di cui al presente decreto sono utilizzate per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, ai fini della copertura dei posti in organico vacanti e/o disponibili, in subordine alle graduatorie nazionali ad esaurimento approvate con decreto direttoriale 16 ottobre 2001 e alle graduatorie nazionali costituite in attuazione dell’articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143.

 

Art. 12
Ricorsi
1. Avverso il presente bando è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ovvero ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni.

 

Art. 13
Trattamento dei dati personali
1. L’amministrazione, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dal candidato solo per fini istituzionali e per l’espletamento della presente procedura.

 

 

Art. 14
Norme finali
1. Tutti gli allegati al presente decreto costituiscono parte integrante dello stesso. Il presente decreto è pubblicato sito internet del ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Roma, 30 giugno 2014

IL MINISTRO
F.to Stefania Giannini

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